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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/694/CE |
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2008/695/CE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MK |
23,3 |
|
ZZ |
23,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
162,5 |
|
MK |
21,6 |
|
|
TR |
128,2 |
|
|
ZZ |
104,1 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
99,6 |
|
ZZ |
99,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
60,1 |
|
CL |
65,6 |
|
|
UY |
66,2 |
|
|
ZA |
63,5 |
|
|
ZZ |
63,9 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
190,0 |
|
TR |
157,4 |
|
|
ZZ |
173,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
89,1 |
|
BR |
95,9 |
|
|
CL |
87,5 |
|
|
CN |
78,0 |
|
|
NZ |
107,7 |
|
|
US |
93,3 |
|
|
ZA |
79,9 |
|
|
ZZ |
90,2 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
123,5 |
|
CN |
53,0 |
|
|
TR |
145,5 |
|
|
ZA |
91,9 |
|
|
ZZ |
103,5 |
|
|
0809 30 |
TR |
140,5 |
|
ZZ |
140,5 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
129,9 |
|
MK |
62,1 |
|
|
TR |
107,3 |
|
|
XS |
62,1 |
|
|
ZZ |
90,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 853/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele e i pomodori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
|
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele e i pomodori. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO XVII
DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione |
Periodo di applicazione |
Livello limite (tonnellate) |
||
|
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
|
594 495 |
||
|
78.0020 |
|
108 775 |
||||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
|
70 873 |
||
|
78.0075 |
|
46 491 |
||||
|
78.0085 |
0709 90 80 |
Carciofi |
|
19 799 |
||
|
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
|
117 360 |
||
|
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
|
454 253 |
||
|
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
|
606 155 |
||
|
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
|
104 626 |
||
|
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
|
335 545 |
||
|
78.0160 |
|
64 453 |
||||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
|
89 754 |
||
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
|
875 884 |
||
|
78.0180 |
|
106 430 |
||||
|
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
|
257 029 |
||
|
78.0235 |
|
37 083 |
||||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
|
4 199 |
||
|
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
|
151 059 |
||
|
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
|
39 144 |
||
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
|
7 658 » |
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30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 854/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2008
recante misure eccezionali relative ai titoli di esportazione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (2), i titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), il titolo d'importazione o d'esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 31 e dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, in caso di inadempimento dell'obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra il 95 % del quantitativo indicato nel titolo e il quantitativo effettivamente importato o esportato. |
|
(4) |
A partire dal 25 aprile 2008 le autorità veterinarie russe hanno comunicato alla Commissione di aver preso misure sanitarie con riguardo alle esportazioni di prodotti provenienti da talune aziende di lavorazione delle carni nella Comunità. Dette misure sanitarie sono state introdotte a seguito del rilevamento di residui di antibiotici in prodotti a base di carne che, secondo le autorità russe competenti, non sono ammissibili. |
|
(5) |
Le misure sanitarie in questione hanno avuto effetti negativi sulle possibilità di esportazione di carni suine a norma del regolamento (CE) n. 1518/2003 ed hanno quindi gravemente colpito l'attività degli esportatori interessati, rendendo loro molto difficile adempiere in tempo utile agli obblighi che loro incombono in forza delle norme comunitarie. |
|
(6) |
Pertanto, al fine di limitare gli effetti negativi subiti dagli esportatori, occorre prevedere che a determinate condizioni sia possibile derogare al regolamento (CE) n. 1518/2003, che la validità dei titoli di esportazione sia prorogata di 120 giorni e che, su richiesta delle parti interessate e in conformità dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, gli Stati membri possano procedere caso per caso allo svincolo della cauzione. |
|
(7) |
È opportuno che le misure eccezionali proposte nel presente regolamento si applichino solo ai titoli di esportazione validi almeno in uno dei giorni compresi tra il 25 aprile 2008 e il 7 maggio 2008. Al 2 maggio 2008 tutti gli esportatori di carni suine avrebbero dovuto essere a conoscenza delle difficoltà pratiche cui erano esposte le esportazioni in Russia. |
|
(8) |
Alla data di entrata in vigore del presente regolamento una parte dei titoli che erano validi almeno in uno dei giorni compresi fra il 25 aprile 2008 e il 7 maggio 2008 sarà già scaduta. Per garantire la parità di trattamento delle parti interessate, occorre prevedere che le misure previste si applichino retroattivamente a tutti i titoli che erano validi durante il suddetto periodo. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per i titoli di esportazione rilasciati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, che erano validi almeno in uno dei giorni compresi tra il 25 aprile 2008 e il 7 maggio 2008:
|
a) |
in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1518/2003, la validità dei titoli è prorogata di 120 giorni; |
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b) |
in conformità dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, su richiesta delle parti interessate fatta entro il 30 novembre 2008, le autorità competenti degli Stati membri annullano i titoli di esportazione e svincolano le cauzioni in misura proporzionale. |
2. La misura di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica solo se l'esportatore invoca norme imposte da un paese terzo che secondo le autorità competenti dello Stato membro costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 376/2008. L'esportatore dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti, che non è stato in grado di esportare a causa delle misure sanitarie introdotte dalla Russia e che un operatore economico ragionevolmente prudente non avrebbe potuto prevedere l'introduzione di dette misure al momento di chiedere il titolo di esportazione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).
(3) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).
|
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 855/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2008
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o settembre 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
|
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o settembre 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. |
|
(5) |
Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o settembre 2008, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 1o settembre 2008
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 (2) |
|
di media qualità |
0,00 (2) |
|
|
di bassa qualità |
0,00 (2) |
|
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 (2) |
|
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 (2) |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3) |
0,00 (2) |
|
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 (2) |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.
(3) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
15.8.2008-28.8.2008
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
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30.8.2008 |
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L 232/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2008
relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità, per l'anno 2008, a uno studio sul trasporto degli animali
(2008/694/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 17,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche. |
|
(2) |
La Comunità può in particolare ricorrere agli studi necessari per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria nel settore del benessere degli animali. |
|
(3) |
Gli studi, le valutazioni d'impatto e altre valutazioni in materia di salute animale, benessere degli animali e sicurezza alimentare affiancheranno anche le azioni previste dal programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (2). |
|
(4) |
Il programma d'azione ha stabilito diverse aree di intervento, in particolare l'innalzamento degli attuali standard minimi per la protezione e il benessere degli animali e l'introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali. Per quanto riguarda il trasporto degli animali, i pareri degli esperti scientifici indicano la necessità di nuove e opportune norme sui tempi di viaggio e sulla densità di carico (spazio disponibile). |
|
(5) |
Ai fini di una modifica, riguardante i tempi di viaggio e la densità di carico, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (3), occorre effettuare uno studio che fornisca una valutazione di impatto e analizzi gli effetti di tale modifica in termini di benessere e salute degli animali, in termini di salute pubblica e sotto i profili economico, sociale, ambientale e amministrativo. |
|
(6) |
È pertanto opportuno che la Comunità finanzi, per l'anno 2008, uno studio che valuti le diversi opzioni strategiche degli scenari relativi ai tempi di viaggio e alla densità di carico degli animali durante il trasporto e analizzi i loro effetti in termini di benessere e salute degli animali, in termini di salute pubblica e sotto i profili economico, sociale, ambientale e amministrativo. È opportuno specificare l'importo massimo da destinare a tale azione. |
|
(7) |
L'intervento verrà realizzato mediante un appalto di servizi nel rispetto della procedura negoziata di aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e all'articolo 126 e all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5). |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvata la partecipazione finanziaria della Comunità, per un importo massimo di 58 000 EUR, alla realizzazione di uno studio sui tempi di viaggio e sulla densità di carico degli animali durante il trasporto.
Articolo 2
La concessione del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è disciplinata dalle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e avviene mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.
Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è finanziato tramite la linea di bilancio 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2008.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE del Consiglio (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010, COM(2006) 13 def.
(3) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
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30.8.2008 |
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L 232/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2008
che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per il mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca
(2008/695/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
vista la raccomandazione trasmessa dall'Italia il 16 maggio 2008 a nome della Grecia, della Spagna, della Francia, di Cipro, di Malta e della Slovenia,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), e la decisione 2004/585/CE definiscono il quadro per l'istituzione e il funzionamento dei consigli consultivi regionali. |
|
(2) |
L'articolo 2 della decisione 2004/585/CE istituisce un consiglio consultivo regionale per il Mar Mediterraneo. |
|
(3) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/585/CE, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse hanno presentato alla Grecia, alla Spagna, alla Francia, a Cipro, a Malta e alla Slovenia una domanda concernente l'attivazione di detto consiglio consultivo regionale. |
|
(4) |
Come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/585/CE, gli Stati membri interessati hanno accertato la conformità della domanda riguardante il consiglio consultivo regionale per il Mar Mediterraneo con le disposizioni di detta decisione. Il 16 maggio 2008 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa a tale consiglio consultivo regionale. |
|
(5) |
La Commissione ha esaminato la domanda delle parti interessate e la raccomandazione alla luce della decisione 2004/585/CE nonché degli obiettivi e dei principi della politica comune della pesca e ha concluso che il consiglio consultivo regionale per il Mar Mediterraneo è pronto per esercitare le sue funzioni, |
DECIDE:
Articolo unico
Il consiglio consultivo regionale per il Mar Mediterraneo, istituito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2004/585/CE, comincia a esercitare le sue funzioni a partire dal 15 settembre 2008.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2007/409/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68).
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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L 232/13 |
Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica a norma del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 58 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi riguardanti l’omologazione di:
|
I. |
Dispositivi di Protezione Antincastro Posteriore (RUPD) |
|
II. |
Veicoli, riguardo all’installazione di un RUPD di tipo omologato |
|
III. |
Veicoli, riguardo alla Protezione Antincastro Posteriore (RUP) |
Revisione 2
Comprendente tutto il testo valido fino alla:
serie di emendamenti 02 — data di entrata in vigore: 11 luglio 2008
1. CAMPO D’APPLICAZIONE
1.1. Il presente regolamento si riferisce:
|
1.1.1. |
PARTE I: ai RUPD progettati per essere installati su veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4 (1); |
|
1.1.2. |
PARTE II: all’installazione su veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4 (1) di RUPD che omologati per tipo ai sensi della PARTE I del presente regolamento; |
|
1.1.3. |
PARTE III: ai veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4 (1) dotati di un RUPD che non sia stato omologato separatamente ai sensi della PARTE I del presente regolamento o che sia stato progettato o strutturato in modo che i suoi componenti possano essere considerati totalmente o parzialmente rispondenti alla funzione del RUPD. |
1.2. Il presente regolamento non si riferisce a:
|
1.2.1. |
elementi trainanti per veicoli articolati; |
|
1.2.2. |
rimorchi progettati e costruiti specificatamente per il trasporto di carichi molto lunghi, di lunghezza indivisibile, come legname, barre d’acciaio, ecc.; |
|
1.2.3. |
veicoli su cui qualunque RUPD sia incompatibile con il loro uso. |
2. FINALITÀ
Scopo del presente regolamento è fornire una protezione efficace antincastro dei veicoli citati nel paragrafo 1 del regolamento nel caso di una collisione con veicoli delle categorie M1 e N1 (1).
3. DEFINIZIONI COMUNI ALLE PARTI I, II e III
3.1. Ai fini del presente regolamento:
|
3.1.1. |
con «massa a vuoto» s’intende la massa del veicolo in ordine di marcia, non occupato e a vuoto, ma completo di carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita come dotazione standard dal produttore del veicolo); |
|
3.1.2. |
con «massa massima» s’intende la massa dichiarata dal produttore del veicolo come tecnicamente ammissibile (tale massa può essere superiore alla «massa massima ammissibile» stabilita dall’amministrazione nazionale); |
|
3.1.3. |
un «RUPD» è normalmente composto da una traversa e collegamenti ai longheroni del telaio o altri elementi strutturali del veicolo. |
PARTE I: OMOLOGAZIONE DEI RUPD
4. DEFINIZIONI
4.1. Ai fini della Parte I del presente regolamento:
|
4.1.1. |
con «Omologazione di un RUPD» s’intende l’omologazione di un RUPD in base ai requisiti stabiliti nel seguente paragrafo 7; |
|
4.1.2. |
con «Tipo di RUPD» s’intendono i RUPD che non differiscono tra loro quanto a caratteristiche fondamentali, come forma, dimensioni, accessori, materiali e marcature, menzionate nel successivo paragrafo 5.2.2. |
5. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
5.1. La richiesta di omologazione di un RUPD va presentata dal produttore di RUPD o da un suo rappresentante debitamente accreditato.
5.2. Per ogni tipo di RUPD la richiesta dovrà essere corredata da:
|
5.2.1. |
documentazione in triplice copia riportante la descrizione delle caratteristiche tecniche del RUPD: le dimensioni, la linea e i materiali costruttivi, il metodo di installazione; |
|
5.2.2. |
un campione del tipo di RUPD: il campione dovrà essere marcato chiaramente e in modo indelebile in tutti i suoi componenti essenziali con il nome o il marchio del richiedente e la denominazione del tipo. |
5.3. Un modello del RUPD rappresentativo del tipo da omologare dovrà essere sottoposto al servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove di omologazione.
5.4. L’autorità competente verificherà l’esistenza di condizioni soddisfacenti per garantire il controllo efficace della conformità della produzione prima di concedere l’omologazione del tipo.
6. OMOLOGAZIONE
6.1. Nel caso in cui il RUPD presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfi i requisiti del seguente paragrafo 7, sarà rilasciata l’omologazione di quel tipo di RUPD.
6.2. Sarà assegnato un numero di omologazione a ciascun tipo omologato. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02, corrispondenti alla serie di emendamenti 02) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una Parte Contraente non potrà assegnare un numero identico a un altro tipo di dispositivo di protezione antincastro posteriore.
6.3. La notifica del rilascio, dell’estensione o del rifiuto dell’omologazione di un tipo di RUPD ai sensi del presente regolamento sarà comunicata alle Parti dell’Accordo 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello riportato nell’Allegato 1 del presente Regolamento.
6.4. Su ciascun RUPD conforme al tipo di RUPD omologato ai sensi del presente regolamento verrà apposto, in evidenza e in un punto di facile accesso specificato nel modulo d’omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:
|
6.4.1. |
un cerchio che circonda la lettera «E» seguito dal numero di identificazione del paese che ha concesso l’omologazione (2); |
|
6.4.2. |
il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel paragrafo 6.4.1. |
6.5. Il marchio di omologazione dovrà essere chiaramente leggibile e indelebile.
6.6. L’Allegato 4 del presente regolamento riporta degli esempi sulla posizione dei marchi di omologazione.
7. REQUISITI
7.1. L’altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 100 mm. Le estremità laterali della traversa non devono piegarsi all’indietro né avere un bordo esterno affilato; tale condizione è soddisfatta quando le estremità laterali della traversa sono arrotondate verso l’esterno e hanno un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm.
7.2. Il RUPD può essere progettato in modo da permettere diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo. In tal caso, ne va garantito il fissaggio nella posizione di servizio in modo da escludere qualunque spostamento involontario. La forza applicata per cambiare la posizione del dispositivo non deve essere superiore a 40 daN.
7.3. Il RUPD deve offrire un’adeguata resistenza alle forze applicate parallelamente all’asse longitudinale del veicolo. (Ciò verrà dimostrato in base alle procedure e alle condizioni di prova collaudo di cui all’Allegato 5 del presente regolamento.) La massima flessione orizzontale del RUPD osservata durante e dopo l’applicazione delle forze di controllo specificate nell’Allegato5 dovranno essere registrate nella comunicazione per l’omologazione del tipo (Allegato 1, voce 8).
7.4. Il dispositivo antincastro può presentare dei varchi per consentire il movimento del meccanismo di sollevamento della piattaforma, nei veicoli che ne sono muniti. In questo caso, si applicano i requisiti specifici seguenti.
|
7.4.1. |
La distanza laterale libera minima misurata tra gli elementi del dispositivo antincastro e gli elementi del meccanismo di sollevamento della piattaforma che si muovono nel varco quando il meccanismo di sollevamento viene fatto funzionare e che rendono necessaria la presenza del varco non deve essere superiore a 2,5 cm. |
|
7.4.2. |
I singoli elementi della protezione antincastro, compresi quelli posti all’esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere una superficie efficace in ogni caso non inferiore a 350 cm2. Nei veicoli di lunghezza inferiore a 2 000 mm, qualora sia impossibile rispettare il requisito precedente la superficie efficace può essere ridotta a condizione che i requisiti di resistenza siano soddisfatti. |
8. CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE
Le procedure intese a garantire la conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), tenuto conto di quanto indicato in appresso.
|
8.1. |
Ogni dispositivo antincastro posteriore omologato a norma del presente regolamento deve essere prodotto in modo da risultare conforme al tipo omologato, e quindi rispettare i requisiti di cui al precedente punto 7. |
|
8.2. |
L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione. Tali verifiche hanno, di norma, cadenza biennale. |
9. PENALI PER NON CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE
9.1. L’omologazione rilasciata a un tipo di RUPD ai sensi del presente regolamento potrà essere ritirata se non sono soddisfatti i requisiti di cui sopra o se il dispositivo di protezione non supera la prova prescritta nell’Allegato 5.
9.2. Se una Parte Contraente dell’Accordo che applica il presente regolamento ritira un’omologazione in precedenza rilasciata, dovrà immediatamente notificarlo alle altre Parti Contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo del modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell’Allegato 1 del presente regolamento.
10. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI RUPD
10.1. Ogni modifica del tipo di RUPD dovrà essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di RUPD. Esso potrà quindi:
|
10.1.1. |
ritenere che le modifiche apportate non abbiano un effetto sostanzialmente negativo e che in tal caso il RUPD sia ancora conforme ai requisiti; o |
|
10.1.2. |
esigere dal servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove un’ulteriore relazione di controllo. |
10.2. La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con i relativi cambiamenti, vanno comunicati con la procedura specificata al precedente paragrafo 6.3 alle Parti dell’Accordo che applicano il presente regolamento.
10.3. L’autorità competente per il rilascio dell’estensione dell’omologazione assegnerà un numero di serie all’estensione e ne informerà le altre Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell’Allegato 1 del presente regolamento.
11. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione del tipo di dispositivo di protezione antincastro posteriore omologato ai sensi del presente regolamento, ne dovrà informare le autorità che hanno concesso l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità interessata ne informerà le altre Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell’Allegato 1 del presente regolamento.
12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento comunicheranno alla Segreteria delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e a cui dovranno essere inviati i moduli che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione, rilasciata in altri paesi.
PARTE II: OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO QUANTO ALL’INSTALLAZIONE DI UN RUPD DI TIPO OMOLOGATO
13. DEFINIZIONI
13.1. Ai fini della della Parte II del presente regolamento:
|
13.1.1. |
con «Omologazione di un veicolo» s’intende l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’installazione di un RUPD di tipo omologato ai sensi della Parte I del presente regolamento; |
|
13.1.2. |
con «Tipo di veicolo» s’intendono i veicoli che non si differenziano in aspetti essenziali quali:
|
13.2. Altre definizioni applicabili a questa Parte II sono riportate nel paragrafo 3 del presente regolamento.
14. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
14.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’installazione di uno (o più) RUPD di tipo omologato va presentata dal produttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente accreditato.
14.2. Essa sarà corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dai seguenti particolari:
|
14.2.1. |
disegni del veicolo che riportino, in applicazione dei criteri a cui si fa riferimento al paragrafo 13.1.2 del presente regolamento, il tipo di veicolo nell’elevazione laterale e posteriore, con l’indicazione della posizione del(i) RUPD omologato(i) e dettagli progettuali del(dei) suo(suoi) elemento(i) di fissaggio al telaio del veicolo; |
|
14.2.2. |
la massa massima del veicolo; |
|
14.2.3. |
l’elenco dei RUPD da installare sul veicolo; |
|
14.2.4. |
su richiesta dell’autorità competente si dovrà inoltre fornire il modulo di comunicazione per l’omologazione del tipo (cioè l’Allegato 1 del presente regolamento) di ciascun RUPD. |
14.3. Si dovrà sottoporre al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo da omologare sui cui dovrà essere installato un RUPD omologato.
14.3.1. Alla prova può essere accettato un veicolo che non comprenda tutti i componenti propri del tipo, purché il richiedente dimostri in modo soddisfacente all’autorità competente che la mancanza di tali componenti non pregiudica i risultati delle verifiche effettuate in base ai requisiti del presente regolamento.
14.4. L’autorità competente verificherà l’esistenza di condizioni soddisfacenti per garantire l’efficacia delle prove sulla conformità della produzione prima di rilasciare l’omologazione.
15. OMOLOGAZIONE
15.1. Se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento è dotato di un RUPD omologato e soddisfa i requisiti del seguente paragrafo 16, può essere rilasciata l’omologazione per tale tipo di veicolo.
15.2. A ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02, corrispondenti alla serie 02 di emendamenti) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. Una Parte Contraente non potrà assegnare un numero identico a un altro tipo di veicolo.
15.3. La notifica del rilascio, dell’estensione o del rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento va comunicata alle Parti dell’Accordo 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello riportato nell’Allegato 2 del presente regolamento.
15.4. Su ciascun veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in evidenza e in un punto di facile accesso specificato dal modulo di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:
|
15.4.1. |
un cerchio che circonda la lettera «E» seguito dal numero di identificazione del paese che ha concesso l’omologazione (3); |
|
15.4.2. |
il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel paragrafo 15.4.1. |
15.5. Se nel paese che ha concesso l’omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo è conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti Allegati all’Accordo, non dovrà essere ripetuto il simbolo prescritto nel paragrafo 15.4.1; in tal caso il regolamento e i numeri di omologazione nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti ai cui sensi è stata concessa l’omologazione nel paese di rilascio ai sensi del presente regolamento, saranno disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto nel paragrafo 15.4.1.
15.6. Il marchio di omologazione dovrà essere chiaramente leggibile e indelebile.
15.7. Il marchio di omologazione dovrà essere posizionato accanto o sulla targhetta delle caratteristiche affissa dal produttore.
15.8. L’Allegato 4 del presente regolamento riporta degli esempi sulla posizione dei marchi di omologazione.
16. REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE DI UN RUPD OMOLOGATO
16.1. La distanza da terra rispetto alla parte inferiore del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare i 550 mm per tutta la sua larghezza e sarà comunque tale che l’altezza da terra dei punti cui sono applicate le forze durante le prove condotte sul dispositivo in base alla Parte I del presente regolamento, registrata nel modulo di comunicazione dell’omologazione del tipo (Allegato1, voce 7), non superi i 600 mm.
16.2. La larghezza del dispositivo di protezione posteriore non deve essere in nessun punto superiore alla larghezza dell’asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento dei pneumatici sul terreno, né potrà distare più di 100 mm da ciascuna estremità laterale. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell’asse più largo. Si devono inoltre verificare e registrare nel modulo di comunicazione per l’omologazione del tipo, i requisiti dei paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell’Allegato 5 relativo alla distanza tra i punti cui sono applicate le forze durante la prova e i bordi esterni delle ruote posteriori (Allegato1, paragrafo 7).
16.3. Il dispositivo deve essere installato in modo tale che la distanza orizzontale tra la parte posteriore del dispositivo e l’estremità posteriore del veicolo, compreso l’eventuale meccanismo di sollevamento, non sia superiore alla differenza tra 400 mm e la deformazione registrata (punto 7.3 della parte I) misurata in uno qualsiasi dei i punti cui sono applicate le forze (allegato 1, punto 8) durante la prova di omologazione del dispositivo di protezione antincastro posteriore in conformità alle disposizioni della parte I del presente regolamento, registrate nella scheda di comunicazione dell’omologazione. Misurando tale distanza, dovrà essere esclusa qualunque parte del veicolo che rimanga a più di 2 m da terra con il veicolo a vuoto.
16.4. La massa massima del tipo di veicolo per cui si chiede l’omologazione non dovrà essere superiore al valore indicato nel modulo di comunicazione per l’omologazione di ciascun RUPD omologato da installare sul veicolo.
17. CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE
Le procedure intese a garantire la conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), tenuto conto di quanto indicato in appresso.
|
17.1. |
Ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere prodotto in modo da essere conforme al tipo omologato e quindi rispettare i requisiti di cui al punto 16 precedente. |
|
17.2. |
L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione. Tali verifiche hanno, di norma, cadenza biennale. |
18. PENALI PER NON CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE
18.1. L’omologazione rilasciata a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento potrà essere ritirata se i requisiti sopra stabiliti non vengono rispettati.
18.2. Se una Parte Contraente dell’Accordo che applicano il presente regolamento ritira un’omologazione, in precedenza rilasciata, dovrà immediatamente notificarlo alle altre Parti Contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo del modulo di comunicazione conforme al modello di cui all’Allegato 2 del presente regolamento.
19. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO
19.1. Ogni modifica del tipo di veicolo dovrà essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. Tale servizio potrà quindi:
|
19.1.1. |
ritenere che le modifiche apportate non abbiano un effetto sostanzialmente negativo e che in tal caso il veicolo sia ancora conforme ai requisiti; o |
|
19.1.2. |
esigere dal servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove una seconda relazione di controllo. |
19.2. La conferma o il rifiuto dell’omologazione, specificando i cambiamenti, saranno comunicati con la procedura di cui al precedente paragrafo 15.3 alle Parti dell’Accordo che applicano il presente regolamento.
19.3. L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione assegnerà un numero di serie all’estensione e ne informerà le altre Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell’Allegato 2 del presente regolamento.
20. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione del tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, dovrà informarne le autorità che hanno concesso l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità interessata ne informerà le altre Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell’Allegato 2 del presente regolamento.
21. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento comunicheranno alla Segreteria delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e a cui dovranno essere inviati i moduli che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione, rilasciata in altri paesi.
PARTE III: OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO RIGUARDO ALLA PROTEZIONE ANTINCASTRO POSTERIORE (RUP)
22. DEFINIZIONI
22.1. Ai fini della Parte III del presente regolamento:
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22.1.1. |
con «Omologazione di un veicolo» s’intende l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il RUP ad esso applicato; |
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22.1.2. |
con «Tipo di veicolo» s’intende una categoria di veicoli che non si differenziano in aspetti essenziali come larghezza dell’asse posteriore, struttura, dimensioni, forma e materiali della parte posteriore del veicolo e caratteristiche della sospensione, nella misura in cui abbiano un rapporto con i requisiti specificati al paragrafo 25 del presente regolamento, |
|
22.1.3. |
con «protezione antincastro posteriore (RUP)» s’intende la presenza sul retro del veicolo di:
|
22.2. Altre definizioni applicabili a questa Parte III sono riportate nel paragrafo 3 del presente regolamento.
23. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
23.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione offerta dal RUP va presentata dal produttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente accreditato.
23.2. Essa sarà corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dai seguenti particolari:
|
23.2.1. |
una descrizione dettagliata del tipo di veicolo che ne illustri la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali costruttivi, se ciò è richiesto su fini del presente regolamento; |
|
23.2.2. |
disegni del veicolo che mostrino il tipo di veicolo nell’elevazione laterale e posteriore e dettagli del progetto delle parti posteriori della struttura; |
|
23.2.3. |
la massa massima del veicolo; |
|
23.2.4. |
una descrizione dettagliata del RUP: dimensioni, linee, materiali costruttivi e posizione sul veicolo. |
23.3. Si dovrà sottoporre al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
23.3.1. Per la prova può essere accettato un veicolo che non comprenda tutti i componenti propri del tipo purché il richiedente possa dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente che la mancanza di tali componenti non pregiudica i risultati delle verifiche effettuate in base ai requisiti del presente regolamento.
23.4. Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità competente verificherà l’esistenza di condizioni soddisfacenti a garanzia dell’efficacia delle prove sulla conformità della produzione.
24. OMOLOGAZIONE
24.1. Se il veicolo presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento corrisponde ai requisiti del successivo paragrafo 25, l’omologazione per tale tipo di veicolo potrà essere rilasciata.
24.2. A ciascun tipo omologato sarà assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02 corrispondente alla serie di emendamenti 02) indicano la serie di emendamenti che integrano le più recenti modifiche tecniche applicate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. Una Parte Contraente non può assegnare un numero identico a un altro tipo di veicolo.
24.3. La notifica del rilascio, dell’estensione o del rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento sarà comunicata alle Parti dell’Accordo 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello riportato nell’Allegato 3 del presente regolamento.
24.4. Su ciascun veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento verrà apposto, in evidenza e in un punto di facile accesso specificato nel modulo per l’omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:
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24.4.1. |
un cerchio che circonda la lettera «E» seguito dal numero di identificazione del paese che ha concesso l’omologazione (4); |
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24.4.2. |
il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel paragrafo 24.4.1. |
24.5. Se nel paese che ha concesso l’omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo è conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti Allegati all’Accordo, non dovrà essere ripetuto il simbolo prescritto nel paragrafo 24.4.1; in tal caso il regolamento, i numeri di omologazione nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti ai sensi dei quali è stata concessa l’omologazione nel paese di rilascio ai sensi del presente regolamento, saranno disposti in colonne verticali a destra del simbolo, di cui al paragrafo 24.4.1.
24.6. Il marchio di omologazione dovrà essere chiaramente leggibile e indelebile.
24.7. Il marchio di omologazione dovrà essere posizionato accanto o sulla targhetta delle caratteristiche affissa dal produttore.
24.8. L’Allegato 4 del presente regolamento riporta degli esempi sulla posizione dei marchi di omologazione.
25. REQUISITI DEL RUP
25.1. La distanza da terra rispetto alla parte inferiore del RUP, anche a veicolo vuoto, non deve essere superiore a 550 mm per tutta la sua larghezza.
25.2. Il RUP va posizionato il più vicino possibile alla parte posteriore del veicolo.
25.3. In nessun punto la larghezza del RUP potrà superare la larghezza dell’asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento dei pneumatici sul terreno, né distare più di 100 mm da ciascuna estremità laterale. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell’asse più largo. Se il dispositivo è contenuto o incorporato nella carrozzeria del veicolo, la cui larghezza già di per sé superi quella dell’asse posteriore, non si applica il requisito secondo cui la larghezza del RUP non deve superare quella dell’asse.
25.4. L’altezza di sezione del RUP non deve essere inferiore a 100 mm. Le estremità laterali della traversa non devono piegarsi verso l’indietro né avere un bordo esterno affilato; tale condizione è soddisfatta quando le estremità laterali del RUP sono arrotondate verso l’esterno ed hanno un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm.
25.5. Il RUP può essere progettato in modo da permettere diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo. In tal caso, na va garantito il fissaggio nella posizione di servizio in modo da escludere qualunque spostamento involontario. La forza applicata per cambiare la posizione del dispositivo non deve essere superiore a 40 daN.
25.6. Il RUP deve offrire una resistenza adeguata alle forze applicate parallelamente all’asse longitudinale del veicolo ed essere collegato, nella posizione di servizio, alle traverse del telaio o a qualunque componente che le sostituisca. Tale requisito è soddisfatto se si dimostra che, durante e dopo l’applicazione delle forze descritte nell’allegato 5, la distanza orizzontale tra la parte posteriore del RUP e l’estremità posteriore del veicolo, compreso l’eventuale meccanismo di sollevamento, non è superiore a 400 mm in nessuno dei punti su cui sono applicate le forze durante la prova. Misurando tale distanza, si dovrà escludere qualunque parte del veicolo che rimanga a più di 2 m da terra a veicolo vuoto.
25.7. Non sarà richiesta una prova pratica se si può dimostrare matematicamente che i requisiti dell’Allegato 5, paragrafo 3 sono soddisfatti. Se viene effettuata una prova pratica, il dispositivo va collegato alle traverse del telaio del veicolo o a una parte significativa di queste o ad altri componenti strutturali.
25.8. Il dispositivo antincastro può presentare dei varchi per consentire il movimento del meccanismo di sollevamento della piattaforma, nei veicoli che ne sono muniti. In questo caso, si applicano i requisiti specifici seguenti.
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25.8.1. |
La distanza laterale libera minima misurata tra gli elementi del dispositivo antincastro e gli elementi del meccanismo di sollevamento della piattaforma che si muovono nel varco quando il meccanismo di sollevamento viene fatto funzionare e che rendono necessaria la presenza del varco non deve essere superiore a 2,5 cm. |
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25.8.2. |
I singoli elementi della protezione antincastro, compresi quelli posti all’esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere una superficie effettiva in ogni caso non inferiore a 350 cm2. Nei veicoli di lunghezza inferiore a 2 000 mm, qualora sia impossibile rispettare il requisito precedente la superficie effettiva può essere ridotta a condizione che i requisiti di resistenza siano soddisfatti. |
26. CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE
Le procedure intese a garantire la conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), tenuto conto di quanto indicato in appresso.
|
26.1. |
Ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere prodotto in modo da essere conforme al tipo omologato e quindi rispettare i requisiti di cui al punto precedente 25. |
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26.2. |
L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione. Tali verifiche hanno, di norma, cadenza biennale. |
27. PENALI PER NON CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE
27.1. L’omologazione rilasciata a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento potrà essere ritirata se i requisiti di cui sopra non sono soddisfatti o se il veicolo non supera la prova prescritta nell’Allegato 5.
27.2. Se una Parte Contraente dell’Accordo che applicano il presente regolamento ritira un’omologazione in precedenza rilasciata, dovrà immediatamente notificarlo alle altre Parti Contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo del modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell’Allegato 3 del presente regolamento.
28. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO
28.1. Ogni modifica del tipo di veicolo dovrà essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. Esso potrà quindi:
|
28.1.1. |
ritenere che le modifiche apportate non abbiano un effetto sostanzialmente negativo e che in tal caso il veicolo sia ancora conforme ai requisiti; o |
|
28.1.2. |
esigere dal servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle rpove un’altra relazione di controllo. |
28.2. La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con i relativi cambiamenti, saranno comunicati con la procedura specificata al precedente paragrafo 24.3 alle Parti dell’Accordo che applicano il presente regolamento.
28.3. L’autorità competente per il rilascio dell’estensione dell’omologazione assegnerà un numero di serie all’estensione e ne informerà le altre Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell’Allegato 3 del presente regolamento.
29. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione del tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne dovrà informare le autorità che hanno concesso l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità interessata ne informerà le altre Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell’Allegato 3 del presente regolamento.
30. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le Parti dell’Accordo 1958 che applicano il presente regolamento comunicheranno alla Segreteria delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che concedono l’omologazione e a cui vanno inviati i moduli che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione, rilasciata in altri paesi.
PARTE IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
31. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
31.1. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 02 di emendamenti, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può:
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a) |
rifiutare di rilasciare l’omologazione a norma delle parti I, II e III del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti; |
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b) |
rifiutare un tipo di componente o di entità tecnica omologato a norma della parte I del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti; |
|
c) |
vietare il montaggio su un veicolo di un componente o entità tecnica omologato a norma delle parti I e II del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti. |
31.2. Nei 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento:
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a) |
non possono rifiutare un tipo di componente o di entità tecnica omologato a norma della parte I del presente regolamento modificato dalla serie 01 di emendamenti; |
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b) |
non possono rifiutare di rilasciare l’omologazione ai tipi di componente o di entità tecnica conformi ai requisiti della parte I del presente regolamento modificato dalla serie 01 di emendamenti; |
|
c) |
non possono rifiutare di rilasciare l’estensione dell’omologazione ai componenti o entità tecniche conformi alla parte I del presente regolamento modificato dalla serie 01 di emendamenti; |
|
d) |
continuano a consentire il montaggio su un veicolo di un componente o entità tecnica omologato a norma delle parti I e II del presente regolamento modificato dalla serie 01 di emendamenti. |
31.3. Trascorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento:
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a) |
rifiutano un tipo di componente o entità tecnica se questo non rispetta i requisiti della parte I del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti; |
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b) |
rilasciano l’omologazione solo se il tipo di componente o entità tecnica da omologare rispetta i requisiti della parte I del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti; |
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c) |
vietano il montaggio di un componente o entità tecnica se questo non rispetta i requisiti delle parti I e II del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti; |
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d) |
considerano non valida l’omologazione di tipi di componente o entità tecnica salvo il caso in cui questi siano conformi ai requisiti della parte I del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti. |
31.4. Nei 48 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento:
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a) |
continuano a rilasciare l’omologazione ai tipi di veicolo conformi ai requisiti della parte III del presente regolamento modificato dalla serie 01 di emendamenti; |
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b) |
continuano ad accettare l’omologazione nazionale o regionale dei tipi di veicolo omologati a norma della parte III del presente regolamento modificato dalla serie 01 di emendamenti. |
31.5. Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento:
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a) |
rilasciano l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare rispetta i requisiti della parte III del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti; |
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b) |
rifiutano l’omologazione nazionale o regionale e rifiutano la prima immatricolazione (prima messa in circolazione) nazionale o regionale di un veicolo se questo non rispetta i requisiti della parte III del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti; |
|
c) |
considerano non valide le omologazioni a norma del presente regolamento, tranne nel caso di tipi di veicolo conformi ai requisiti della parte III del presente regolamento modificato dalla serie 02 di emendamenti. |
31.6. In deroga alle disposizioni transitorie precedenti, le parti contraenti in cui l'applicazione del presente regolamento ha decorrenza dopo la data di entrata in vigore della serie di emendamenti più recente non sono obbligate ad accettare le omologazioni rilasciate a norma di una delle serie di emendamenti precedenti del presente regolamento.
(1) Quali definiti nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo da Amend.4).
(2) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l'Azerbaigian, 40 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Thailandia, 54 e 55 omessi e 56 per il Montenegro. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati devono essere comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.
(3) Cfr. nota 2.
(4) Cfr. nota 2.
ALLEGATO 4
DISPOSIZIONI DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
Modello A
(Vedere paragrafi 6.4, 15.4, 24.4 del presente regolamento)
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo o su un RUPD, indica che il tipo di veicolo o di RUPD è stato omologato, per quanto riguarda la protezione antincastro posteriore nell’eventualità di una collisione, nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 58 con il numero di omologazione 022439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che quest’ultima è stata rilasciata in conformità ai requisiti del regolamento n. 58 modificato dalla serie di emendamenti 02.
Modello B
(Vedere paragrafi 6.5, 15.5, 24.5 del presente regolamento)
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 58 e 31 (1). I numeri di omologazione indicano che, alle date in cui sono state rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento n. 58 comprendeva la serie di emendamenti 02 e il regolamento n. 31 era ancora nella forma originale.
(1) Il secondo numero è riportato unicamente a titolo di esempio.
ALLEGATO 5
CONDIZIONI E PROCEDURE DEL COLLAUDO
1. CONDIZIONI DEL COLLAUDO PER I RUPD
1.1 Su richiesta del produttore il collaudo può essere eseguito:
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1.1.1 |
su un veicolo del tipo per cui è stato progettato il RUPD; in tal caso si rispetteranno le condizioni stabilite nel paragrafo 2; o |
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1.1.2 |
su un componente del telaio del tipo di veicolo per cui è stato progettato il RUPD; tale componente dovrà essere rappresentativo del(i) tipo(i) di veicolo(i); o |
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1.1.3 |
su un banco di prova rigido. |
1.2 Nel caso dei paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 gli elementi usati per fissare il RUPD ai componenti del telaio del veicolo o al banco di prova rigido saranno equivalenti a quelli usati per il fissaggio del RUPD quando è installato sul veicolo.
1.3 Su richiesta del produttore e previo consenso del servizio tecnico si potrà simulare per via matematica la procedura di prova descritta nel paragrafo 3.
2. CONDIZIONI DI PROVA DEI VEICOLI
2.1 Il veicolo dovrà essere fermo su un piano orizzontale, piatto, rigido e liscio.
2.2 Le ruote anteriori saranno parallele verso l’avanti.
2.3 I pneumatici saranno gonfiati alla pressione raccomandata dal produttore del veicolo.
2.4 Se necessario per raggiungere le forze di prova prescritte nel successivo paragrafo 3.1, il veicolo potrà essere bloccato con un metodo qualunque, che sarà specificato dal produttore del veicolo.
2.5 I veicoli dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il livellamento automatico a seconda del carico devono essere sottoposti a prova con la sospensione o il dispositivo nelle normali condizioni di funzionamento specificate dal produttore.
3. PROCEDURA DI PROVA
3.1 I requisiti dei paragrafi 7.3 e 25.6 del presente Regolamento saranno verificati per mezzo di adeguati mandrini di collaudo; le forze di prova prescritte nei successivi paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 vanno applicate separatamente e consecutivamente, tramite una superficie di altezza non superiore a 250 mm (l’altezza esatta sarà indicata dal produttore) e larga 200 mm, con un raggio di curvatura di 5 + 1 mm sui bordi verticali. L’altezza da terra del centro della superficie va definita dal produttore entro le linee che fissano il dispositivo orizzontalmente. Quando si effettua la prova su un veicolo, l’altezza non deve comunque essere superiore a 600 mm a veicolo vuoto. La sequenza con cui applicare le forze può essere specificata dal produttore.
3.1.1 Una forza orizzontale di 100 kN o il 50 % della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore a 100 kN, sarà applicata consecutivamente a due punti situati a distanza simmetrica in prossimità della linea centrale del dispositivo o, a seconda, del veicolo, a una distanza minima di 700 mm e una massima di 1 m. L’esatta posizione dei punti di applicazione sarà specificata dal produttore.
3.1.2 Nei casi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 del presente allegato, una forza orizzontale di 50 kN o pari al 25 per cento della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore a 50 kN, va applicata consecutivamente a 2 punti situati a 300 + 25 mm dai piani longitudinali tangenti ai bordi esterni delle ruote dell’asse posteriore e a un terzo punto situato sulla linea che congiunge questi due punti, nel piano verticale mediano del veicolo.
3.1.3 Nei casi di cui al punto 1.1.3 del presente allegato, una forza orizzontale di 50 kN o pari al 25 per cento della forza generata dalla massa massima del veicolo a cui è destinato il dispositivo, se inferiore a 50 kN, va applicata consecutivamente a 2 punti situati a discrezione del produttore del dispositivo di protezione antincastro posteriore e a un terzo punto situato sulla linea che congiunge questi due punti, nel piano verticale mediano del dispositivo.
3.2 Punti sostitutivi di applicazione della forza
Se uno qualsiasi dei punti di cui al punto 3.1. è situato nel varco del dispositivo antincastro posteriore di cui ai punti 7.4. o 25.8. del presente regolamento, le forze di prova devono essere applicate su punti sostitutivi situati:
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3.2.1 |
ai fini del punto 3.1.1., sulla linea mediana orizzontale a una distanza massima di 50 mm da ciascun bordo verticale vicino ai punti previsti di applicazione della forza, definiti in tale punto, |
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3.2.2 |
ai fini del punto 3.1.2., all’intersezione tra le linee mediane orizzontale e verticale di ciascun elemento lontano dalla linea mediana verticale del dispositivo o del veicolo, a seconda dei casi. Tali punti non devono essere situati a più di 325 mm di distanza dai piani longitudinali tangenti ai bordi esterni delle ruote dell’asse posteriore. |