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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/689/CE |
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Decisione della Commissione, del 1o agosto 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2008) 4017] ( 1 ) |
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2008/690/CE |
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2008/691/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 832/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MK |
23,3 |
|
XS |
22,4 |
|
|
ZZ |
22,9 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
23,5 |
|
TR |
128,2 |
|
|
ZZ |
75,9 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
94,1 |
|
ZZ |
94,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
62,8 |
|
UY |
56,0 |
|
|
ZA |
78,0 |
|
|
ZZ |
65,6 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
180,5 |
|
IL |
87,5 |
|
|
MK |
56,1 |
|
|
TR |
120,3 |
|
|
ZZ |
111,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
79,4 |
|
BR |
85,6 |
|
|
CL |
93,0 |
|
|
CN |
78,2 |
|
|
NZ |
104,7 |
|
|
US |
94,5 |
|
|
ZA |
84,3 |
|
|
ZZ |
88,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
131,9 |
|
CL |
75,8 |
|
|
TR |
147,3 |
|
|
ZA |
109,8 |
|
|
ZZ |
116,2 |
|
|
0809 30 |
MK |
34,9 |
|
TR |
143,1 |
|
|
ZZ |
89,0 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
129,2 |
|
MK |
66,2 |
|
|
TR |
114,4 |
|
|
XS |
70,3 |
|
|
ZZ |
95,0 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 833/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2008
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2008.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||
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Cabina doccia angolare non montata, composta da:
La struttura deve essere montata sulla doccia e fissata alle pareti. Due dei pannelli in vetro hanno la funzione di porte scorrevoli. (Si veda la foto) (*1) |
3922 10 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 2(a), 3(b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3922 e 3922 10 00 . Il prodotto è un articolo composito, presentato in versione non montata, costituito da più elementi. L'elemento che garantisce alla cabina doccia il suo carattere essenziale è la doccia in plastica, perché costituisce la base della struttura della cabina. Il prodotto deve pertanto essere classificato alla sottovoce 3922 10 00 come doccia. |
(*1) Prodotto già montato
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23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 834/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1319/2006 relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1319/2006 della Commissione (2) fissa al più tardi al giovedì di ogni settimana per la settimana precedente il giorno in cui gli Stati membri devono comunicare alla Commissione determinate quotazioni. |
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(2) |
Per poter disporre di informazioni quanto più possibile aggiornate per la gestione del mercato e tenuto conto dei progressi tecnologici nella trasmissione delle informazioni, appare necessario ridurre questo termine per la comunicazione. |
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(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1319/2006. |
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(4) |
Per permettere agli Stati membri di adeguarsi al nuovo termine per la comunicazione, occorre prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o settembre 2008. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1319/2006, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi alle ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente:».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
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23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 835/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2008
concernente lo svincolo di cauzioni relative a taluni contingenti tariffari di importazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2008/61/CE della Commissione, del 17 gennaio 2008, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile (2), ha modificato le prescrizioni per le importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile. Secondo la suddetta decisione, si può consentire il proseguimento delle importazioni in condizioni di sicurezza solo rafforzando i controlli e la sorveglianza sulle aziende da cui provengono gli animali ammissibili all'esportazione nella Comunità e richiedendo alle autorità brasiliane di redigere un elenco provvisorio delle aziende autorizzate, per le quali sono fornite determinate garanzie. |
|
(2) |
Inoltre nella prima metà del 2008 le autorità argentine hanno adottato una serie di misure che incidono sui normali flussi commerciali di carni bovine provenienti da questo paese terzo e diretti nella Comunità. |
|
(3) |
Tenuto conto di queste particolari circostanze, il regolamento (CE) n. 313/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008, recante deroga al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile (3), ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2008 del periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati nell'ambito di determinati contingenti tariffari di importazione. |
|
(4) |
Gli operatori che, prima dell'entrata in vigore della decisione 2008/61/CE, hanno ottenuto diritti di importazione per l'importazione di carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui al regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (4), e al regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (5), hanno continuato a incontrare grosse difficoltà pratiche per reperire i prodotti prima del termine del periodo contingentale di importazione. Di conseguenza, al 1o luglio 2008 una parte rilevante dei diritti di importazione concessi agli operatori erano ancora inutilizzati. Tenuto conto di queste particolari circostanze, è necessario prevedere che, a determinate condizioni, le cauzioni costituite per i diritti di importazione che non erano stati ancora utilizzati al 1o luglio 2008 siano svincolate. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Su richiesta delle parti interessate, le cauzioni relative a diritti di importazione costituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 529/2007 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 545/2007 sono svincolate qualora ricorrano le seguenti condizioni:
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a) |
il richiedente ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui:
|
|
b) |
al 1o luglio 2008 i diritti di importazione non erano stati utilizzati o erano stati utilizzati solo in parte. |
2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 1o luglio 2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33.
(3) GU L 93 del 4.4.2008, pag. 11.
(4) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26.
(5) GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2008 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 37).
|
23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 836/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 791/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 791/2008 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 8 agosto 2008 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006. |
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(2) |
Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 791/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 791/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere del 23 agosto 2008
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
14,72 (1) |
|||||||||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
13,23 (1) |
|||||||||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
14,72 (1) |
|||||||||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
13,23 (1) |
|||||||||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,1601 |
|||||||||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
16,01 |
|||||||||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
14,39 |
|||||||||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
14,39 |
|||||||||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,1601 |
|||||||||
|
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
||||||||||||
(*1) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
(1) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
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23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2008
recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
[notificata con il numero C(2008) 4017]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/689/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003, tranne nei casi di cui all’allegato II e alle condizioni ivi specificate. In base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE, la Commissione deve adeguare periodicamente l’allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico. |
|
(2) |
Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto relativo ai metalli pesanti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Varie di queste esenzioni hanno una scadenza, la cui data è indicata nell’allegato. I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere metalli pesanti nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. |
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(3) |
Alcune esenzioni dal divieto previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE non devono essere prorogate perché il progresso tecnico ha consentito di evitare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nelle relative applicazioni. |
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(4) |
Occorre che determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente continuino a beneficiare di un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l’uso di tali sostanze risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno rivedere la data di scadenza delle esenzioni in modo da disporre di tempo sufficiente per eliminare in futuro le sostanze vietate. |
|
(5) |
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE, modificato dalla decisione 2005/438/CE della Commissione, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (2), prevede nelle note, al terzo trattino, che le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE non si applichino ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003. Tale esenzione fa sì che i veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto relativo ai metalli pesanti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE possano essere riparati con pezzi di ricambio che soddisfano gli stessi requisiti di qualità e sicurezza delle parti di cui i veicoli erano dotati in origine. |
|
(6) |
Quanto disposto dal terzo trattino delle note non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli. |
|
(7) |
In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II. La presente decisione deve riguardare solo un numero ristretto di veicoli, nonché di materiali e componenti dei veicoli e per un periodo di tempo limitato. |
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(8) |
Dato che la sicurezza dei consumatori è un aspetto di fondamentale importanza e il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti costituiscono operazioni a tutto vantaggio dell’ambiente, conviene che siano disponibili pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli immessi sul mercato tra il 1o luglio 2003 e la data di scadenza di una determinata esenzione. Occorre pertanto tollerare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti utilizzati nei pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli in questione. |
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(9) |
È opportuno armonizzare il testo delle esenzioni con quello delle altre direttive ambientali relative ai rifiuti che prevedono esenzioni analoghe. |
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(10) |
La direttiva 2000/53/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/33/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 62).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
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Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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1o luglio 2011 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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X |
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X |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
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1o luglio 2009 |
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Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009) |
X (1) |
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Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009) |
X (1) |
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Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003 |
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X (2) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Cromo esavalente |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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X |
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Mercurio |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cadmio |
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31 dicembre 2008 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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Note
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*1).
(*1) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.» »
(1) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(2) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
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23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2008
che modifica la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2002/38/CE per quanto riguarda le indagini statistiche effettuate dagli Stati membri sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto
[notificata con il numero C(2008) 4070]
(2008/690/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2001/109/CE, che stabilisce l'elenco delle specie da sottoporre a indagine negli Stati membri, è attuata dalla decisione 2002/38/CE della Commissione, del 27 dicembre 2001, che fissa i parametri delle indagini, il codice e le norme tipo relative alla trascrizione, in forma atta alla lettura automatica, dei dati delle indagini sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (2). Tale decisione specifica i limiti delle zone di produzione da prevedersi e i loro rispettivi codici ed elenca le specie di frutta e le varietà in questione. |
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(2) |
Per motivi tecnici è opportuno modificare la direttiva 2001/109/CE allo scopo di aggiornare l'allegato. |
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(3) |
L'allegato I della decisione 2002/38/CE va modificato al fine di fissare i limiti delle zone di produzione in Bulgaria e Romania. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 2001/109/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato I della decisione 2002/38/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/110/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418).
(2) GU L 16 del 18.1.2002, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 2006/128/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 21).
ALLEGATO I
«ALLEGATO
SPECIE OGGETTO D'INDAGINE NEI VARI STATI MEMBRI
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Mele |
Pere |
Pesche |
Albicocche |
Arance |
Limoni |
Agrumi a piccoli frutti |
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Belgio |
x |
x |
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Bulgaria |
x |
x |
x |
x |
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Repubblica ceca |
x |
x |
x |
x |
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Danimarca |
x |
x |
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Germania |
x |
x |
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Estonia |
x |
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Irlanda |
x |
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Grecia |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
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Spagna |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
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Francia |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Italia |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
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Cipro |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
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Lettonia |
x |
x |
|
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Lituania |
x |
x |
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|
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Lussemburgo |
x |
x |
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Ungheria |
x |
x |
x |
x |
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Malta |
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x (*1) |
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Paesi Bassi |
x |
x |
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Austria |
x |
x |
x |
x |
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Polonia |
x |
x |
x (*1) |
x (*1) |
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Portogallo |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
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Romania |
x (*1) |
x (*1) |
x (*1) |
x (*1) |
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Slovenia |
x |
x |
x (*1) |
x (*1) |
|
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Slovacchia |
x |
x |
x (*1) |
x (*1) |
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Finlandia |
x |
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Svezia |
x |
x |
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Regno Unito |
x |
x |
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(*1) Non sono effettuate indagini per: età degli alberi, densità di piantagione e varietà frutticola.»
ALLEGATO II
L'allegato I della decisione 2002/38/CE è così modificato:
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1) |
dopo la voce relativa al Belgio è inserita la seguente voce:
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2) |
dopo la voce relativa al Portogallo è inserita la seguente voce:
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23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2008
recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione delle Seicelle con riguardo alle conserve di tonno
[notificata con il numero C(2008) 4344]
(2008/691/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 aprile 2008 le Seicelle hanno chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, per un periodo di un anno a decorrere dal 1o marzo 2008. La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 4 000 tonnellate di conserve di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che le catture e l’offerta di tonno originario sono diminuite nell’Oceano Indiano sudoccidentale. |
|
(2) |
Secondo le informazioni trasmesse dalle Seicelle, nel 2007 le catture di tonno sono state molto scarse, anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Le indicazioni per il 2008 lasciano prevedere soltanto un leggero miglioramento rispetto alle catture del 2007. A causa di questa situazione anomala, le Seicelle si trovano momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. |
|
(3) |
Al fine di garantire che una volta scaduto l’accordo di partenariato ACP-CE (2) le Seicelle possano proseguire le esportazioni nella Comunità europea occorre concedere una nuova deroga. |
|
(4) |
Per consentire una transizione armoniosa dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo interinale di partenariato ESA (Stati dell’Africa orientale e australe)-UE occorre concedere una nuova deroga, con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008. |
|
(5) |
Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata. |
|
(6) |
La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata. |
|
(7) |
Le Seicelle beneficeranno di una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno della voce SA 1604 in virtù dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE), al momento dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria di detto accordo. |
|
(8) |
In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE, che dovrebbe entrare in vigore o essere applicato provvisoriamente nel 2008. La deroga, pertanto, non dovrebbe essere concessa per il periodo richiesto, che va oltre la fine del 2008, ma solo per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008. |
|
(9) |
A norma dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato ESA-UE, la deroga automatica alle norme di origine è limitata a un contingente annuo di 8 000 tonnellate di conserve di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo interinale di partenariato ESA-UE (Comore, Maurizio, Madagascar, Seicelle e Zimbabwe). Maurizio ha già presentato richiesta ufficiale di deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 e si prevede che altri paesi della regione ESA, in particolare il Madagascar, faranno altrettanto. Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 che superino il contingente annuo di conserve di tonno assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE. La deroga, pertanto, non dovrebbe essere concessa per i quantitativi richiesti bensì per un quantitativo di 3 000 tonnellate di conserve di tonno. |
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(10) |
Di conseguenza occorre concedere alle Seicelle una deroga in relazione a 3 000 tonnellate di conserve di tonno per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008. |
|
(11) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità delle Seicelle, le autorità doganali della Comunità e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino, in quanto compatibili, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione. |
|
(12) |
Per consentire un controllo più efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità delle Seicelle comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno della voce SA 1604, ottenute da materie non originarie, sono considerate originarie delle Seicelle alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità dalle Seicelle nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.
Articolo 3
I quantitativi indicati in allegato alla presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Le autorità doganali delle Seicelle adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi devono recare un riferimento alla presente decisione. Ogni tre mesi le autorità competenti delle Seicelle trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:
«Derogation — Decision 2008/691/CE».
Articolo 6
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con le Seicelle, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 63).
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
ALLEGATO
SEICELLE
|
N. d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativo |
|
09.1666 |
ex 1604 14 11 , ex 1604 14 18 , ex 1604 20 70 |
Conserve di tonno (1) |
Dall’1.1.2008 al 31.12.2008 |
3 000 tonnellate |
(1) In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.