ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 223

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
21 agosto 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 825/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 827/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

23

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/683/CE

 

*

Decisione n. 208, dell'11 marzo 2008, relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta dei dati sulla liquidazione delle domande di pensione ( 1 )

25

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2008, del 25 aprile 2008, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.8.2008   

IT

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L 223/1


REGOLAMENTO (CE) N. 825/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

25,6

XS

23,8

ZZ

24,7

0707 00 05

MK

23,5

TR

95,1

ZZ

59,3

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

64,5

UY

56,8

ZA

81,9

ZZ

67,7

0806 10 10

EG

180,5

IL

87,5

MK

56,1

TR

116,4

ZZ

110,1

0808 10 80

AR

83,8

BR

87,5

CL

90,3

CN

63,7

NZ

98,0

US

94,5

ZA

87,6

ZZ

86,5

0808 20 50

AR

48,3

CL

75,8

TR

155,0

ZA

98,6

ZZ

94,4

0809 30

MK

34,9

TR

148,4

ZZ

91,7

0809 40 05

IL

129,2

MK

66,2

TR

106,0

XS

70,3

ZZ

92,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.8.2008   

IT

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L 223/3


REGOLAMENTO (CE) N. 826/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2008

recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a), d) e j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che siano concessi aiuti all’ammasso privato per il burro, il grana padano, il parmigiano reggiano e il provolone.

(2)

L’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che possano essere concessi aiuti all’ammasso privato per lo zucchero bianco, l’olio d’oliva, le carni fresche o refrigerate di bovini adulti, i formaggi a lunga conservazione e i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra, le carni suine, le carni ovine e le carni caprine.

(3)

Per permettere l’attuazione tempestiva del regime di aiuti occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Attualmente la possibilità di concedere aiuti all’ammasso privato è definita nei regolamenti del Consiglio sull’organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti. Questi regolamenti sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo, è necessario stabilire norme comuni per l’attuazione del regime di aiuti all’ammasso privato.

(6)

L’aiuto all’ammasso privato dei prodotti di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 deve essere fissato anticipatamente o determinato mediante gara.

(7)

Il regime di aiuti all’ammasso privato per i prodotti di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 deve essere attuato quando sono soddisfatte le condizioni indicate in detto regolamento.

(8)

Il regime di aiuti all’ammasso privato per i prodotti di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 può essere attuato quando sono soddisfatte le condizioni indicate in detto regolamento.

(9)

Il processo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità ha portato ad una differenziazione regionale, con alcune regioni che presentano una produzione eccedentaria, dovuta alla produzione locale o ad importazioni, e altre regioni che risultano deficitarie. Nelle regioni con produzione eccedentaria si prevede che i prezzi al livello del produttore subiscano una pressione al ribasso, in quanto l’offerta locale è superiore alla domanda. Nelle regioni deficitarie si prevede che i prezzi al livello del produttore restino più stabili, in quanto l’offerta locale non arriva a soddisfare la domanda locale. Il calo dei prezzi in alcuni Stati membri non si rifletterà sul prezzo medio comunitario ed è pertanto opportuno prevedere l’apertura di gare limitatamente agli Stati membri in cui i prezzi medi nazionali sono scesi al di sotto dell’80 % del prezzo di riferimento.

(10)

In generale, per facilitare la gestione e il controllo, è opportuno che l’aiuto all’ammasso sia concesso solo ad operatori stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell’IVA.

(11)

Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell’aiuto all’ammasso privato soddisfino condizioni supplementari.

(12)

Per consentire un controllo adeguato degli aiuti, è necessario che nel presente regolamento siano precisate le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso nonché le obbligazioni delle parti contraenti.

(13)

Per accrescere l’efficacia degli aiuti, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo, eventualmente differenziato per prodotto, e devono definire le obbligazioni della parte contraente, segnatamente quelle che consentono all’autorità competente per il controllo delle operazioni di ammasso un’ispezione efficace delle condizioni per l’ammasso.

(14)

Quando l’aiuto è determinato mediante gara, le offerte devono contenere tutti i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(15)

Sulla base delle offerte ricevute può essere fissato un importo massimo di aiuto. Possono tuttavia verificarsi situazioni sul mercato in cui per ragioni economiche o di altra natura è necessario respingere tutte le offerte ricevute.

(16)

L’ammasso del quantitativo contrattuale per il periodo concordato è una delle esigenze principali per la concessione di un aiuto all’ammasso privato. Per tener conto degli usi commerciali e per ragioni pratiche è opportuno ammettere un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo oggetto di aiuto.

(17)

Quando l’importo dell’aiuto è fissato in anticipo, data l’urgenza di determinate misure di ammasso privato, dettata dalla situazione economica, può essere necessario costituire una cauzione per garantire la serietà della domanda e per far sì che la misura abbia l’effetto desiderato sul mercato. La cauzione relativa alla gara deve garantire che i quantitativi offerti ed eventualmente accettati siano immagazzinati conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Occorre pertanto adottare disposizioni per lo svincolo e l’incameramento della cauzione costituita a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (2).

(18)

Per garantire la corretta gestione dell’ammasso, è opportuno adottare disposizioni per ridurre l’importo dell’aiuto da pagare quando il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e se il periodo di ammasso non è pienamente rispettato.

(19)

Alla luce della situazione del mercato e del suo andamento prevedibile, può essere opportuno invitare la parte contraente a destinare le sue scorte all’esportazione fin dal momento dell’immagazzinamento.

(20)

Quando l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per alcuni prodotti a base di carne è fissato in anticipo, le norme attuali prevedono un periodo di riflessione per poter valutare la situazione di mercato prima che vengano notificate le decisioni sulle domande di aiuto. Ove del caso, occorre inoltre prevedere misure specifiche, con particolare riguardo alle domande pendenti. Dette misure specifiche servono a prevenire un’utilizzazione eccessiva o speculativa del regime di ammasso privato. Queste misure richiedono un’azione rapida e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza l’assistenza del comitato di gestione e a prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari. Dette misure specifiche esistono per le carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine. Per garantire il corretto funzionamento del regime di ammasso privato per questi prodotti è necessario mantenere le procedure attualmente vigenti per l’adozione di misure, senza introdurre modifiche sostanziali.

(21)

Occorre precisare le condizioni in cui può essere concesso un pagamento anticipato, l’adeguamento dell’aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non è pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all’aiuto, le possibili sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione.

(22)

È opportuno definire disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alla natura dei controlli.

(23)

Occorre prendere opportune iniziative per prevenire e sanzionare irregolarità e frodi. A tal fine è opportuno che in caso di falsa dichiarazione le parti contraenti siano escluse per un anno dal regime di aiuto all’ammasso privato.

(24)

Il presente regolamento incorpora talune disposizioni concernenti l’ammasso privato contenute nei regolamenti (CE) n. 562/2005 della Commissione, del 5 aprile 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), (CE) n. 952/2006, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (4) e (CE) n. 105/2008, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (5). Occorre sopprimere dette disposizioni e modificare di conseguenza i regolamenti in questione.

(25)

Il presente regolamento incorpora inoltre le disposizioni concernenti l’ammasso privato contenute nei seguenti regolamenti, che devono essere abrogati e sostituiti da un nuovo regolamento:

regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine (6),

regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione, del 31 ottobre 1994, concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone (7),

regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto all’ammasso privato nel settore delle carni bovine (8),

regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (9),

regolamento (CE) n. 6/2008 della Commissione, del 4 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all’ammasso privato di carni ovine e caprine (10),

regolamento (CE) n. 85/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (11),

regolamento (CE) n. 414/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2008-2009 (12).

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni introduttive

Sezione 1

Campo di applicazione e norme generali per la concessione di aiuti all’ammasso privato

Articolo 1

Campo di applicazione e definizione

1.   Il presente regolamento reca norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per i prodotti elencati agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Esso si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti della Commissione recanti apertura di una gara o fissazione anticipata dell’aiuto all’ammasso privato.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «autorità competenti degli Stati membri» si intendono i servizi o gli organismi riconosciuti dagli Stati membri come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (13).

Articolo 2

Ammissibilità dei prodotti

1.   Per poter beneficiare dell’aiuto all’ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1234/2007, i prodotti soddisfano i requisiti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Il burro immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione soddisfa anche i requisiti supplementari stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo zucchero bianco

1.   La decisione di concedere un aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco può essere presa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il prezzo medio comunitario per lo zucchero bianco registrato nell’ambito del sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore all’85 % del prezzo di riferimento; e

b)

si prevede che i prezzi medi rilevati per lo zucchero bianco si mantengano a quel livello o scendano al di sotto, sulla base della situazione di mercato, tenuto conto degli effetti previsti dei meccanismi di gestione del mercato e in particolare dei ritiri.

A condizione che siano rispettati i criteri enunciati nel primo comma, la concessione di aiuti all’ammasso privato può essere limitata agli Stati membri in cui il prezzo medio per lo zucchero bianco registrato nel sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore dell’80 % al prezzo di riferimento. L’aiuto è concesso per lo zucchero immagazzinato o che deve essere immagazzinato da fabbricanti di zucchero accreditati in detti Stati membri.

2.   L’ammasso privato di zucchero bianco si effettua nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in cui è stato concesso l’aiuto.

Articolo 4

Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la rilevazione del prezzo medio sul mercato è effettuata per un periodo di almeno due settimane.

Le modalità per la comunicazione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri sono stabilite nell’allegato III, parte A, del presente regolamento.

Articolo 5

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine

Può essere concesso un aiuto all’ammasso privato se il prezzo medio comunitario per le carcasse di bovini maschi adulti espresso come qualità R3, calcolato secondo l’allegato III, parte B, è uguale o inferiore a 2 291 EUR/t.

Sezione 2

Norme generali per la fissazione dell’aiuto all’ammasso privato

Articolo 6

Procedura per la fissazione dell’aiuto

Per stabilire l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per i prodotti elencati negli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 la Commissione apre una gara per un periodo limitato, a norma dell’articolo 9 del presente regolamento, o fissa l’importo dell’aiuto anticipatamente, a norma dell’articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 7

Offerte e domande di aiuto all’ammasso privato

1.   Un operatore che intende ottenere l’aiuto presenta un’offerta a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, o una domanda, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono o saranno immagazzinati.

2.   Nei settori in cui il regime di ammasso è limitato ad una o più regioni o Stati membri, le offerte e le domande possono essere presentate solo in tali regioni o Stati membri.

3.   Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di burro salato, di burro non salato e di formaggi si riferiscono anche a prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.

4.   Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di bovini, suini, ovini e caprini e di olio di oliva si riferiscono a quantitativi di questi prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.

5.   Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di zucchero si riferiscono a zucchero che è già stato conferito all’ammasso o che sarà conferito all’ammasso.

Articolo 8

Condizioni relative all’ammissibilità degli operatori

1.   Gli operatori che presentano una domanda o un’offerta di aiuto all’ammasso privato sono stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell’IVA.

2.   Nel caso dell’olio di oliva, gli operatori che presentano una domanda o un’offerta di aiuto all’ammasso privato soddisfano le condizioni stabilite nel paragrafo 1 e i requisiti supplementari stabiliti nell’allegato IV.

3.   Nel caso dello zucchero, gli operatori che presentano una domanda o un’offerta di aiuto all’ammasso privato soddisfano le condizioni stabilite nel paragrafo 1 e sono fabbricanti di zucchero ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 952/2006.

CAPO II

Concessione dell’aiuto mediante gara

Articolo 9

Apertura della gara

1.   La gara è aperta secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, mediante un regolamento, di seguito denominato «regolamento recante apertura della gara».

2.   Il regolamento recante apertura della gara può contenere le seguenti informazioni:

a)

i prodotti contemplati con i corrispondenti codici NC, se del caso;

b)

l’unità di misura dei quantitativi (lotti, partite, contenitori, silos);

c)

il periodo di durata della gara («periodo della gara») ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte;

d)

il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte;

e)

il periodo minimo e massimo di ammasso;

f)

eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto della gara;

g)

il quantitativo minimo per ciascuna offerta;

h)

l’importo della cauzione per unità;

i)

i periodi di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso;

j)

le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi.

3.   Fra l’entrata in vigore del regolamento recante apertura della gara e il primo termine per la presentazione delle offerte devono passare almeno sei giorni.

Articolo 10

Presentazione delle offerte

1.   Le offerte sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (15), e alle pertinenti modalità di applicazione.

2.   Un’offerta è valida quando soddisfa le seguenti condizioni:

a)

reca un riferimento al regolamento recante apertura della gara e la data di scadenza del sottoperiodo per la presentazione delle offerte;

b)

reca i dati identificativi dell’offerente: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;

c)

indica il prodotto con il corrispondente codice NC, se del caso;

d)

indica il periodo di ammasso, se necessario;

e)

indica il quantitativo oggetto dell’offerta;

f)

se i prodotti sono già immagazzinati, indica il nome e l’indirizzo del luogo di ammasso, il numero di magazzino del lotto, della partita, del contenitore o del silo e se del caso il numero di riconoscimento dello stabilimento;

g)

indica l’importo dell’aiuto proposto per unità e per giorno, in euro e centesimi di euro, al netto dell’IVA;

h)

l’offerente ha costituito una cauzione prima della fine del sottoperiodo per la presentazione delle offerte, in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, titolo III, e ne ha fornito la prova entro lo stesso periodo;

i)

non prevede altre condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento e nel regolamento recante apertura della gara;

j)

è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.

3.   Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate.

Articolo 11

Spoglio delle offerte

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sulla validità delle offerte sulla base delle condizioni stabilite nell’allegato 10, paragrafo 2.

2.   Le persone abilitate a ricevere le offerte e a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.

3.   Quando le autorità competenti degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida ne informano l’offerente.

Articolo 12

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide.

2.   La comunicazione non riporta i dati menzionati nell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

3.   La comunicazione avviene per via elettronica, utilizzando il metodo indicato agli Stati membri dalla Commissione ed entro il periodo specificamente previsto dal regolamento recante apertura della gara di cui trattasi.

4.   La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

5.   Le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla» sono trasmesse alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri entro il periodo di cui al paragrafo 3.

Articolo 13

Decisione sulla base delle offerte

1.   Sulla base delle offerte notificate a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, decide:

a)

di non fissare un importo massimo dell’aiuto; oppure

b)

di fissare un importo massimo dell’aiuto.

2.   Nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissa un coefficiente, applicabile alle offerte presentate al livello dell’importo massimo dell’aiuto, se l’attribuzione dei quantitativi totali per i quali è stato proposto detto importo comporterebbe un superamento del quantitativo globale.

In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, l’offerente al quale è applicato tale coefficiente può decidere di ritirare l’offerta entro dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto regolamento che fissa il coefficiente.

3.   Le decisioni sull’aiuto all’ammasso privato di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Decisioni individuali sulle offerte

1.   Se è stato fissato un importo massimo dell’aiuto a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore all’importo massimo, fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte.

2.   Se non è stato fissato un importo massimo, tutte le offerte sono respinte.

Le autorità competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell’articolo 12, paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 previa pubblicazione della decisione della Commissione concernente l’aiuto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e notificano agli offerenti l’esito della loro partecipazione entro un termine di tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione.

4.   I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasferibili.

Articolo 15

Esigenze principali e cauzioni

1.   Le esigenze principali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:

a)

l’offerta non può essere ritirata;

b)

occorre conferire e conservare all’ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l’olio di oliva e il 95 % per i formaggi, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell’articolo 19 e alle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;

c)

in caso di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, i prodotti devono essere esportati nel rispetto di una delle tre condizioni ivi contemplate.

2.   Le cauzioni sono immediatamente svincolate:

a)

in caso di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, se l’offerta non è valida, se è respinta, o se è ritirata;

b)

in caso di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, se l’importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato.

3.   Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.

4.   Se il termine ultimo per il conferimento all’ammasso, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, è superato, la cauzione è incamerata a norma dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

CAPO III

Fissazione anticipata dell’aiuto

Articolo 16

Fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

1.   L’importo dell’aiuto all’ammasso privato è fissato anticipatamente secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, mediante un regolamento, di seguito denominato «regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto».

2.   Il regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto può contenere le seguenti informazioni:

a)

i prodotti contemplati con i relativi codici NC, se del caso;

b)

l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per unità di peso dei prodotti contemplati;

c)

l’unità di misura dei quantitativi (lotti, partite, contenitori, silos);

d)

il quantitativo minimo per domanda;

e)

il periodo di presentazione delle domande di aiuto all’ammasso privato;

f)

i periodi di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso;

g)

il periodo minimo e massimo di ammasso;

h)

le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi;

i)

l’eventuale importo della cauzione per unità.

Articolo 17

Domande di aiuto

1.   Le domande sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE, o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom, e alle pertinenti modalità di applicazione.

2.   La domanda è valida solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

reca un riferimento al regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;

b)

reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;

c)

indica il prodotto con il corrispondente codice NC, se del caso;

d)

indica il quantitativo di prodotti;

e)

indica l’eventuale periodo di ammasso;

f)

se i prodotti sono già immagazzinati, indica il nome e l’indirizzo del luogo di ammasso, il numero di magazzino del lotto, della partita, del contenitore o del silo, e se del caso il numero di riconoscimento dello stabilimento;

g)

non prevede altre condizioni introdotte dal richiedente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento e nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;

h)

è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

i)

il richiedente ha costituito una cauzione, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, e ne ha fornito la prova, se del caso.

3.   Il contenuto delle domande non può essere modificato dopo la presentazione delle stesse.

Articolo 18

Esigenze principali e cauzioni

1.   Nei casi in cui si applica l’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), le esigenze principali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:

a)

la domanda di contratto non può essere ritirata;

b)

occorre conferire e conservare all’ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l’olio di oliva e il 95 % per i formaggi, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell’articolo 19 e alle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;

c)

in caso di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, i prodotti devono essere esportati nel rispetto di una delle tre condizioni ivi contemplate.

2.   Se la domanda di contratto non è accettata, la cauzione è svincolata immediatamente.

3.   Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.

4.   Se il termine ultimo per il conferimento all’ammasso, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, è superato, la cauzione è incamerata a norma dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

CAPO IV

Contratti

Articolo 19

Conclusione dei contratti

I contratti sono conclusi tra l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono o saranno immagazzinati e l’aggiudicatario o il richiedente prescelto che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, di seguito denominato «parte contraente».

Articolo 20

Informazioni sul luogo di ammasso

Previo ricevimento della notifica dello Stato membro di cui all’articolo 14, paragrafo 3, o previa conclusione del contratto di cui all’articolo 23, paragrafo 1, o previa notifica o pubblicazione delle decisioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’aggiudicatario o il richiedente prescelto trasmette all’autorità competente dello Stato membro:

a)

il nome e l’indirizzo del sito o dei siti di magazzinaggio e, per ciascun sito, l’ubicazione precisa dei silos, dei lotti, dei contenitori o delle partite con i corrispondenti quantitativi;

b)

la notifica della data di entrata in magazzino di ciascuno dei lotti che non sono ancora sul posto e il periodo necessario per trasferire in magazzino il quantitativo contrattuale; per ciascun lotto in entrata nel luogo di ammasso, il quantitativo e l’ubicazione precisa.

L’autorità competente può esigere che le informazioni di cui sopra siano fornite almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all’ammasso di ogni singolo lotto.

Articolo 21

Elementi del contratto

Il contratto comprende tutti gli elementi di cui all’articolo 22 del presente regolamento nonché gli elementi previsti nelle pertinenti disposizioni del regolamento recante apertura di una gara e nell’offerta o gli elementi previsti nelle pertinenti disposizioni del regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto e nella domanda.

Articolo 22

Obbligazioni della parte contraente

1.   Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni:

a)

conferire e conservare all’ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all’allegato I, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro luogo di ammasso; tuttavia per i formaggi, su richiesta motivata della parte contraente, l’autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati. Per altri prodotti, su richiesta motivata della parte contraente, l’autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati solo in casi eccezionali;

b)

conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell’entrata nel luogo di ammasso;

c)

trasmettere all’autorità competente i documenti relativi alle operazioni di conferimento all’ammasso non oltre un mese dalla data di conferimento all’ammasso di cui all’articolo 25, paragrafo 1;

d)

consentire all’autorità competente di controllare in qualsiasi momento l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;

e)

fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili: ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che la data di conferimento all’ammasso, il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati.

2.   La parte contraente tiene a disposizione dell’autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione, se necessario;

b)

l’origine e la data di fabbricazione dei prodotti o, per lo zucchero, la campagna di commercializzazione della produzione, e se del caso la data di macellazione;

c)

la data di conferimento all’ammasso;

d)

il peso e il numero dei colli imballati;

e)

la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino;

f)

la data prevista della fine del periodo di ammasso contrattuale, completata dalla data effettiva di svincolo dall’ammasso.

Per quanto riguarda la lettera d) del primo comma, se la carne è conferita all’ammasso previo sezionamento, disossamento parziale o disossamento totale, la pesatura è effettuata sui prodotti effettivamente conferiti all’ammasso e può essere eseguita nel luogo di sezionamento, disossamento parziale o disossamento totale. La determinazione del peso dei prodotti da conferire all’ammasso ha luogo solo dopo la conclusione del contratto.

3.   Il contraente, o eventualmente in sua vece, il gestore del luogo di ammasso, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

a)

l’identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato per lotto/partita/contenitore/silo;

b)

le date di conferimento e di svincolo dall’ammasso;

c)

il quantitativo indicato all’ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;

d)

l’ubicazione dei prodotti nel deposito.

Articolo 23

Conclusione di contratti per gli aiuti il cui importo è fissato anticipatamente

1.   Per i prodotti già conferiti all’ammasso i contratti sono conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità dei prodotti, di cui all’articolo 36, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

2.   Per i prodotti non ancora conferiti all’ammasso l’autorità competente notifica a ciascun richiedente le decisioni relative alle domande il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché la Commissione non adotti nel frattempo misure specifiche a norma del paragrafo 3; il contratto è considerato concluso alla data di invio della notifica della decisione di cui al presente paragrafo.

3.   In caso di fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto per le carni bovine, suine, ovine e caprine, se un esame della situazione rivela che è stato fatto un uso eccessivo o che c’è un rischio di uso eccessivo del regime di aiuto istituito dal presente regolamento, la Commissione può:

a)

sospendere l’applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; durante tale periodo non sono accettate domande di conclusione di contratti;

b)

fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande di conclusione di contratti, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;

c)

respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo.

Articolo 24

Conclusione di contratti per gli aiuti concessi mediante gara

Una volta trasmesse tutte le informazioni di cui all’articolo 20, l’autorità competente dello Stato membro notifica all’aggiudicatario che tutte le informazioni necessarie sono state fornite e che a partire da quel momento il contratto si considera concluso.

La data di conclusione del contratto è quella in cui l’autorità competente dello Stato membro effettua la notifica alla parte contraente.

Articolo 25

Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso

1.   Per i prodotti il cui conferimento all’ammasso avviene dopo la conclusione di un contratto, il quantitativo contrattuale è conferito all’ammasso nei 28 giorni successivi alla data di conclusione del contratto.

2.   I prodotti sono conferiti all’ammasso in singoli lotti/partite/contenitori/silos, ognuno dei quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno, per contratto e per luogo di ammasso.

3.   Le operazioni di conferimento all’ammasso terminano il giorno in cui sono stati conferiti all’ammasso l’ultimo singolo lotto/partita/contenitore/silo del quantitativo contrattuale.

Articolo 26

Disposizioni supplementari relative al conferimento all’ammasso di prodotti a base di carne

1.   Per le carni bovine, le parti contraenti possono, sotto il controllo permanente dell’autorità competente e durante il periodo di conferimento all’ammasso, sezionare e disossare totalmente o parzialmente la totalità o una parte dei prodotti, purché sia utilizzata una quantità sufficiente di carcasse per garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto è immagazzinato e che tutta la carne risultante da dette operazioni è conferita all’ammasso. Le parti contraenti che desiderano avvalersi di questa opzione lo comunicano all’autorità competente al più tardi il giorno in cui inizia il conferimento all’ammasso.

Tuttavia l’autorità competente può esigere che la comunicazione di cui al precedente comma avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all’ammasso di ogni singolo lotto.

I grossi tendini, le cartilagini, le ossa, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento risultanti dal sezionamento, dal disossamento parziale o dal disossamento totale non sono immagazzinati.

2.   Per i prodotti a base di carne le operazioni di conferimento all’ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo contrattuale, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell’autorità competente. Questo giorno è quello in cui è determinato il peso netto del prodotto fresco o refrigerato nei seguenti luoghi:

a)

nel luogo di ammasso, se il prodotto è congelato sul posto;

b)

nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso;

c)

nel luogo di disossamento o di sezionamento, se le carni sono conferite all’ammasso pervio disossamento o sezionamento.

Articolo 27

Periodo di ammasso contrattuale

1.   Se i prodotti sono conferiti all’ammasso dopo la conclusione di un contratto, il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui sono stati conferiti all’intervento l’ultimo lotto/partita/contenitore/silo.

2.   Per i prodotti già conferiti all’ammasso il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui le autorità competenti ricevono le informazioni di cui all’ articolo 10, paragrafo 2, lettera f) e all’ articolo 17, paragrafo 2), lettera f).

3.   Per l’olio di oliva il periodo di ammasso contrattuale non inizia fintanto che non siano stati sigillati i contenitori dopo il prelievo di campioni.

4.   L’ultimo giorno del periodo di ammasso può essere fissato nel regolamento recante apertura della gara o nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto, di cui rispettivamente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 28

Svincolo dall’ammasso

1.   Lo svincolo dall’ammasso può iniziare il giorno successivo all’ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale oppure, a seconda dei casi, dalla data indicata nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto o apertura della gara.

2.   Lo svincolo dall’ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell’autorità competente, per quantità inferiori.

Tuttavia, nel caso di cui all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 36, paragrafo 5, lettera a), possono essere svincolati dall’ammasso soltanto quantitativi sigillati.

3.   Può essere previsto che allo scadere di un periodo di ammasso di due mesi la parte contraente possa svincolare dall’ammasso la totalità o una parte del quantitativo di prodotti oggetto di un dato contratto, non inferiore a 5 tonnellate per parte contraente e per luogo di ammasso, oppure, se il quantitativo disponibile è inferiore a 5 tonnellate, l’intero quantitativo sotto contratto in un luogo di ammasso, a condizione che, nei 60 giorni successivi allo svincolo dall’ammasso, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità tal quali;

b)

i prodotti abbiano raggiunto tal quali la loro destinazione, nei casi di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 (16); oppure

c)

i prodotti siano stati depositati tal quali in un deposito di approvvigionamento riconosciuto, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Il periodo di ammasso contrattuale per ogni singolo lotto destinato all’esportazione termina il giorno prima:

a)

del giorno di svincolo dall’ammasso; oppure

b)

del giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati spostati.

L’importo dell’aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del periodo di ammasso, mediante applicazione degli importi giornalieri fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per i prodotti che beneficiano di una restituzione è fornita una prova di esportazione, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 800/1999.

Per i prodotti che non beneficiano di una restituzione, è fornita una prova di esportazione nei casi di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, presentando l’originale dell’esemplare di controllo T5, a norma degli articoli 912 bis, 912 ter, 912 quater, 912 sexies e 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (17). Nella casella 107 dell’esemplare di controllo è indicato il numero del presente regolamento.

Articolo 29

Notifica dello svincolo

La parte contraente informa l’autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall’ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 36, paragrafo 6.

Se il requisito indicato nel primo comma non è rispettato, ma l’autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall’ammasso e i quantitativi interessati, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all’autorità competente la prova del fatto che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale.

Se il requisito indicato nel primo comma non è rispettato e l’autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso non ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall’ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi e se del caso la cauzione relativa a detto contratto è integralmente incamerata.

CAPO V

Pagamento degli aiuti

Articolo 30

Domanda di pagamento dell’aiuto

1.   L’aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell’articolo 31, il saldo dell’aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale.

2.   Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse delle proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi.

3.   Nei casi in cui si applica l’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, la prova necessaria è presentata entro i termini di cui all’articolo 49, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 31

Anticipo dell’aiuto

1.   Dopo 60 giorni di ammasso e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell’aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all’importo dell’anticipo, maggiorato del 10 %.

2.   L’importo dell’anticipo non può eccedere quello dell’aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di 90 giorni o tre mesi, se del caso. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è versato il saldo dell’aiuto.

Articolo 32

Pagamento dell’aiuto

Il pagamento dell’aiuto, o del saldo dell’aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell’aiuto, sempreché siano state adempiute le obbligazioni contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un’indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all’aiuto.

Articolo 33

Pagamento dell’aiuto nel settore delle carni bovine in caso di disossamento

1.   In caso di disossamento, se il quantitativo effettivamente all’ammasso è pari o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, non sono versati aiuti.

2.   Se il quantitativo effettivamente all’ammasso è superiore a 67 kg e inferiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, l’importo dell’aiuto è ridotto in proporzione.

3.   Se il quantitativo effettivamente all’ammasso è uguale o superiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, l’importo dell’aiuto non viene né ridotto né aumentato.

Articolo 34

Riduzione dell’importo o esclusione del pagamento

1.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e superiore o pari al 99 % di tale quantitativo, l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso. Tuttavia l’autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l’aiuto.

Per le carni suine, bovine, ovine e caprine l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 90 % del quantitativo contrattuale.

Per l’olio di oliva l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 98 % del quantitativo contrattuale.

Per i formaggi l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 95 % del quantitativo contrattuale.

2.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 1, ma pari almeno all’80 % del quantitativo contrattuale, l’aiuto per il quantitativo effettivamente all’ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l’autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l’aiuto.

3.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all’80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto.

4.   Se il termine di cui all’articolo 25, paragrafo 1, è superato di più di 10 giorni, l’aiuto non è concesso.

5.   Se i controlli eseguiti durante l’ammasso o allo svincolo dall’ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all’ammasso ancora ammissibile all’aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto/partita all’ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all’ammasso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

6.   Salvo casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all’ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale eventualmente fissata a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, o il termine di due mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 3, per ogni giorno di mancato rispetto l’importo dell’aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell’importo dell’aiuto.

CAPO VI

Comunicazioni

Articolo 35

Comunicazioni obbligatorie degli Stati membri alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a)

almeno una volta alla settimana i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, ripartiti per periodo di ammasso e, se del caso, i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;

b)

entro la fine del mese per il mese precedente:

i)

i quantitativi di prodotti conferiti all’ammasso e svincolati dall’ammasso nel mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;

ii)

i quantitativi di prodotti all’ammasso alla fine del mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;

iii)

i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale;

iv)

se il periodo di ammasso è stato abbreviato o prolungato, a norma dell’articolo 43, lettera d), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007, i prodotti e i quantitativi per i quali è stato modificato il periodo di ammasso, nonché le date originarie e le date modificate per lo svincolo dall’ammasso.

2.   La Commissione fornisce agli Stati membri modelli per tutte le comunicazioni sopra indicate.

3.   Informazioni più dettagliate sulle comunicazioni in questione sono stabilite nei regolamenti recanti fissazione dell’importo anticipato dell’aiuto o nei regolamenti recanti apertura della gara.

CAPO VII

Controlli e sanzioni

Articolo 36

Controlli

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8.

2.   L’autorità preposta al controllo esegue controlli sui prodotti che entrano all’ammasso:

a)

per i prodotti a base di carne, al momento del conferimento all’ammasso;

b)

per l’olio di oliva, prima della sigillazione dei contenitori;

c)

per gli altri prodotti, entro 30 giorni dalla data di conferimento all’ammasso oppure, per i prodotti già immagazzinati, dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), o all’articolo 17, paragrafo 2, lettera f).

Fatti salvi gli articoli 26, 27, paragrafo 3 e il paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo, al fine di garantire che i prodotti all’ammasso siano ammissibili all’aiuto, è sottoposto a controllo fisico almeno il 5 % dei quantitativi conferiti all’ammasso in modo da assicurare che per quanto riguarda, tra gli altri aspetti, il peso, l’identificazione, la natura e la composizione dei prodotti, i lotti all’ammasso siano conformi ai dati riportati nelle domande di conclusione di contratti.

3.   Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di quindici giorni.

4.   Se dai controlli risulta che i prodotti all’ammasso non rispondono ai requisiti di qualità indicati nell’allegato I, la cauzione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera i), se costituita, è incamerata.

5.   L’autorità preposta al controllo:

a)

al momento del controllo di cui al paragrafo 2, provvede a sigillare i prodotti per contratto, per lotto/partita all’ammasso o per quantitativo inferiore; oppure

b)

effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel luogo di ammasso.

Il controllo di cui al primo comma, lettera b), si effettua almeno sul 10 % del quantitativo totale oggetto del contratto ed è rappresentativo. Detti controlli comprendono un esame della contabilità di magazzino di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, una verifica del peso e del tipo di prodotti e l’identificazione degli stessi, per almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso.

6.   Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, per ogni contratto, peso e identificazione dei prodotti all’ammasso. Ai fini del controllo, la parte contraente informa l’organismo competente, indicando i lotti, le partite, i contenitori o i silos all’ammasso interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima:

a)

della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale; oppure

b)

dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se i prodotti sono svincolati prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

7.   Se si applica l’opzione di cui al paragrafo 5, lettera a), alla fine del periodo contrattuale è controllata la presenza e l’integrità dei sigilli apposti. Le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente.

8.   Il prelievo di campioni per la verifica della qualità e della composizione dei prodotti è effettuato dai funzionari dell’autorità preposta ai controlli o in loro presenza.

All’atto della pesatura si procede in presenza di detti funzionari ad un controllo fisico o ad una verifica del peso.

Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino controllata da detti funzionari è timbrata o siglata. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che si conserva nel fascicolo di ispezione.

Articolo 37

Relazioni

1.   Dopo ciascun controllo in loco l’autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

La relazione riporta:

a)

la data e l’ora di inizio del controllo;

b)

precisazioni sul preavviso dato;

c)

la durata del controllo;

d)

i responsabili presenti;

e)

la natura e la portata dei controlli eseguiti e l’indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;

f)

i risultati e le conclusioni;

g)

l’eventuale necessità di un seguito.

Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile e controfirmato dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.

2.   In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall’autorità preposta al controllo.

3.   L’autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all’esclusione, a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

Articolo 38

Sanzioni

1.   Se l’autorità competente di uno Stato membro constata che un documento presentato da un offerente o da un richiedente per l’attribuzione di diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni sono essenziali per l’attribuzione dell’aiuto, l’autorità competente esclude l’offerente o il richiedente dalla gara per la concessione di un aiuto all’ammasso privato per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l’informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l’irregolarità.

2.   L’esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se l’offerente o il richiedente apporta all’autorità competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

3.   L’aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le norme di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (18) si applicano in quanto compatibili.

4.   L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (19).

CAPO VIII

Modifiche, abrogazioni e disposizioni finali

Articolo 39

Modifica del regolamento (CE) n. 562/2005

L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 562/2005 sono soppressi.

Articolo 40

Modifica del regolamento (CE) n. 952/2006

Il capo VI bis del regolamento (CE) n. 952/2006 è soppresso.

Esso continua tuttavia ad essere applicato per i contratti conclusi nel 2008 in virtù del capo soppresso.

Articolo 41

Modifica del regolamento (CE) n. 105/2008

Il capo III del regolamento (CE) n. 105/2008 è soppresso.

Esso continua tuttavia ad essere applicato per i contratti conclusi nel 2008 in virtù del capo soppresso.

Articolo 42

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 3444/90, (CE) n. 907/2000, (CE) n. 2153/2005, (CE) n. 6/2008 e (CE) n. 85/2008 sono abrogati. Tuttavia essi continuano ad essere applicati per i contratti stipulati a norma dei regolamenti abrogati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 2659/94 è abrogato. Esso continua tuttavia ad essere applicato per i contratti stipulati a norma del regolamento abrogato prima del 1o marzo 2009.

Il regolamento (CE) n. 414/2008 è abrogato. Esso continua tuttavia ad essere applicato per i contratti stipulati a norma del regolamento abrogato nella campagna di commercializzazione 2008-2009.

Articolo 43

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(3)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 11.

(4)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 707/2008 (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 4).

(5)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.

(6)  GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(7)  GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 588/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 16).

(8)  GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(9)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 39.

(10)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 13.

(11)  GU L 27 del 31.1.2008, pag. 3.

(12)  GU L 125, del 9.5.2008, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 750/2008 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 44).

(13)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(14)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(15)  GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.

(16)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(17)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(18)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(19)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.


ALLEGATO I

REQUISITI IN MATERIA DI QUALITÀ

Gli aiuti devono essere concessi unicamente all'ammasso di prodotti di qualità sana, leale e mercantile, di origine comunitaria e per i quali devono essere fissati requisiti in materia di qualità.

I livelli di radioattività presenti nei prodotti che possono beneficiare di un aiuto all'ammasso privato non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva dei prodotti si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I.   Carni

L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso solo per carni conformi ai seguenti requisiti:

a)

carni bovine classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio (1), e identificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione (2);

b)

carcasse di agnelli di età inferiore a dodici mesi e pezzi di tali carcasse, ottenuti da animali identificati a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3);

c)

carni provenienti da animali allevati nella Comunità almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine, o negli ultimi due mesi, nel caso delle carni suine, ovine e caprine, e macellati al massimo dieci giorni prima della data di conferimento all'ammasso;

d)

carni provenienti da animali allevati conformemente ai requisiti veterinari in vigore;

e)

carni che recano il bollo sanitario di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

f)

carni prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o ad un uso successivo;

g)

carni non provenienti da animali macellati in seguito a misure di emergenza;

h)

carni immagazzinate allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

II.   Formaggi

1.   Grana padano, parmigiano reggiano e provolone

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi:

a)

che alla data di inizio dell'ammasso sotto contratto hanno l'età minima prevista all'articolo 28, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, e non sono stati oggetto in precedenza di un contratto di ammasso;

b)

per i quali ciascun lotto pesa almeno due tonnellate;

c)

che recano in caratteri indelebili:

i)

il marchio rilasciato dall'organismo designato dallo Stato membro;

ii)

il numero di identificazione dell'impresa di produzione in cui sono stati fabbricati;

iii)

il mese di fabbricazione, eventualmente in codice;

iv)

un marchio specifico, apposto all'inizio dell'ammasso, così da distinguerli dai formaggi che non sono stati oggetto di un contratto di ammasso.

2.   Formaggi a lunga conservazione, pecorino romano, kefalotyri e kasseri

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per:

a)

i formaggi in forme intere;

b)

i formaggi fabbricati nella Comunità che:

i)

recano l'indicazione, in caratteri indelebili e se del caso in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;

ii)

sono stati sottoposti ad un esame di qualità che ne determini la classificazione al termine della maturazione.

III.   Burro

L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso solo per il burro prodotto nei 28 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o il giorno di presentazione dell'offerta in un'impresa riconosciuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 105/2008.

L'imballaggio del burro reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

la data di entrata all'ammasso;

d)

il numero della partita di fabbricazione;

e)

la dicitura «salato», se si tratta di burro di cui all'articolo 28, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

f)

il peso netto.

Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicazione della data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al primo comma.

IV.   Zucchero

Lo zucchero per il quale è presentata un'offerta o una domanda deve essere:

a)

zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa e/o in grandi sacchi (800 kg o più) e/o in sacchi da 50 kg;

b)

prodotto nell'ambito di una quota nel corso della campagna di commercializzazione per la quale è presentata l'offerta o la domanda, ad esclusione dello zucchero bianco ritirato, riportato o conferito all'intervento pubblico;

c)

di qualità sana, leale e mercantile, scorrevole e con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %.


(1)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 6.

(3)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


ALLEGATO II

BURRO IMMAGAZZINATO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO MEMBRO DI PRODUZIONE

Se il burro è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, la conclusione del contratto di ammasso è subordinata alla presentazione di un certificato.

Il certificato contiene il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione, la data di produzione, il numero della partita di fabbricazione e la conferma che si tratta di burro prodotto da un'impresa riconosciuta, soggetta ai controlli intesi a verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il certificato è rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione entro 50 giorni dalla data di entrata del burro all'ammasso.

Nel caso di burro immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, i contratti di ammasso sono conclusi nei 60 giorni successivi alla data di registrazione della domanda fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell'ammissibilità del burro ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell'ammissibilità del burro il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli relativi alla natura e alla composizione del burro, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro ai sensi dell'articolo 28, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal caso l'imballaggio è sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.


ALLEGATO III

COMUNICAZIONE DEI DATI

A.   Olio d'oliva

a)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi registrati durante la settimana precedente sui principali mercati rappresentativi del loro territorio per le varie categorie di olio di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

b)

Entro il 31 agosto, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima della produzione totale di olio di oliva e di olive da tavola per la campagna di commercializzazione in corso e una stima finale della produzione totale di olio di oliva e di olive da tavola per la campagna di commercializzazione precedente.

c)

Da settembre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva e di olive da tavola prodotti dall'inizio della campagna in questione, nonché un aggiornamento della stima di cui alla lettera b).

d)

Gli Stati membri predispongono il sistema di rilevazione dei dati che ritengono più idoneo per raccogliere ed elaborare i dati da comunicare ai sensi delle lettere b) e c) e stabiliscono, se del caso, gli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli operatori oleicoli interessati.

e)

I dati di cui alle lettere a), b) e c), sono comunicati tramite i formulari forniti dalla Commissione.

f)

La Commissione può attingere ad altre fonti di informazione.

B.   Carni bovine

Calcolo del prezzo medio del mercato comunitario per le carcasse di bovini adulti di qualità R3

a)

Il prezzo medio del mercato nazionale per la categoria A, espresso in qualità R3, è calcolato a norma dell'articolo 3, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1669/2006.

b)

Il prezzo medio del mercato nazionale per la categoria C, espresso in qualità R3, è calcolato a norma dell'articolo 3, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1669/2006.

c)

Il prezzo medio del mercato nazionale della categoria A/C è pari alla media ponderata dei prezzi di cui alle lettere a) e b), con ponderazione basata sulla proporzione delle macellazioni effettuate in ogni categoria rispetto alle macellazioni totali nazionali della categoria A/C.

d)

Il prezzo medio del mercato comunitario della categoria A/C è pari alla media ponderata del prezzo di cui alla lettera c), con ponderazione basata sulla proporzione delle macellazioni effettuate nella categoria A/C in ciascuno Stato membro rispetto alle macellazioni totali della categoria A/C nella Comunità.


ALLEGATO IV

CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI DEL SETTORE OLEICOLO

Gli operatori del settore oleicolo rientrano in una delle seguenti categorie:

a)

un'organizzazione di produttori composta da almeno 700 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la commercializzazione di olive e di olio di oliva;

b)

un'organizzazione di produttori che rappresenti almeno il 25 % degli olivicoltori o della produzione di olio di oliva della regione in cui è situata;

c)

un'associazione di organizzazioni di produttori appartenenti a diverse regioni economiche, composta da almeno dieci organizzazioni di produttori di cui alle lettere a) e b) o da un numero di organizzazioni che rappresenti almeno il 5 % della produzione di olio di oliva dello Stato membro interessato;

d)

un frantoio i cui impianti abbiano una capacità di estrazione pari almeno a due tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva vergine;

e)

un'impresa di condizionamento che abbia, sul territorio di uno stesso Stato membro, una capacità pari almeno a sei tonnellate di olio condizionate per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva.

Qualora una o più organizzazioni per la produzione o la commercializzazione di olive e di olio di oliva siano affiliate all'organizzazione di cui al primo comma, lettera a), gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di 700 olivicoltori.

Gli operatori del settore oleicolo non sono ammissibili qualora:

a)

siano oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità riscontrate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 865/2004 e (CE) n. 1234/2007;

b)

siano stati oggetto di sanzioni per un'infrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (1) durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005;

c)

siano stati oggetto di sanzioni per un'infrazione al sistema di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di produttori oleicoli previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (2) durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.


21.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/23


REGOLAMENTO (CE) N. 827/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 14.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 21 agosto 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

21.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/25


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 208

dell'11 marzo 2008

relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta dei dati sulla liquidazione delle domande di pensione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/683/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (1), secondo cui la commissione amministrativa è incaricata di favorire e sviluppare la cooperazione fra gli Stati membri modernizzando le procedure relative allo scambio di informazioni, in particolare adattando il flusso delle informazioni fra le istituzioni, per effettuare gli scambi telematici, prendendo in considerazione l'evoluzione dell'elaborazione dei dati di ciascuno Stato membro, allo scopo di accelerare la procedura di concessione delle prestazioni,

visto l'articolo 117 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (2), secondo cui, sulla base della ricerca e di proposte della commissione tecnica, di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i modelli di documenti nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione,

considerando quanto segue:

(1)

Per aiutare la commissione amministrativa a valutare in che misura la commissione tecnica contribuisce con il suo impegno ad accelerare le procedure di liquidazione delle prestazioni, è opportuno fornire dati fondamentali quantificati e di qualità.

(2)

Le divergenze fra le informazioni disponibili nei vari Stati membri rendono difficile ogni raffronto e la raccolta dei dati statistici non deve costituire un onere inutile per gli Stati membri.

(3)

Lo scopo è pertanto di raccogliere dati fondamentali sull'elaborazione e sulla liquidazione delle domande di pensione, al fine di ottenere un quadro più particolareggiato della situazione esistente nel singolo Stato membro, per accertare soprattutto la localizzazione delle principali strozzature nei regimi nazionali e nelle procedure applicate, per uno scambio di informazioni sulle migliori pratiche e per la formulazione di proposte relative ad un'eventuale riduzione dei termini di trattamento, nonché per definire chiari punti di riferimento sulla cui base gli Stati membri possano valutare i risultati conseguiti.

(4)

È pertanto opportuna l'istituzione di un ampio quadro comune di raccolta delle informazioni relative alla liquidazione delle domande di pensione e che allo scopo le autorità competenti forniscano precise direttive alle istituzioni nazionali.

(5)

Le istituzioni competenti devono tener conto dello sviluppo e dell'imminente introduzione dell'Electronic Exchange of Social Security Information (scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale) (EESSI) nella concezione e realizzazione dei loro sistemi interni nazionali per l'acquisizione e la raccolta dei dati relativi all'elaborazione e alla liquidazione delle domande di pensione,

(6)

La decisione n. 182 che prevedeva la creazione di un tale quadro comune è scaduta il 1o gennaio 2006.

DECIDE:

1)   Le istituzioni competenti degli Stati membri (o istituzioni designate qualora ve ne siano diverse nell'ambito di uno Stato membro) adottano le necessarie misure per garantire la raccolta e la messa a disposizione dei dati identificati al punto 5.

2)   Tali dati siano messi a disposizione della commissione tecnica, a gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno precedente, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 574/72.

3)   Il segretariato della commissione tecnica è incaricato del coordinamento della raccolta di questi dati e, con l'approvazione della commissione tecnica, della preparazione di una sintesi annuale per la commissione amministrativa.

4)   I dati raccolti riguardano unicamente le richieste di pensioni di vecchiaia di cittadini residenti in un altro Stato membro e che evidenzino quanto segue:

a)

il tempo di reazione dell'istituzione d'istruttoria nello Stato membro di residenza (vale a dire il tempo intercorso perché tale istituzione informi quella competente dell'inoltro di una domanda di pensione). Ai fini di tale decisione, per «istituzione d'istruttoria» si intende l'organizzazione nello Stato membro di residenza del richiedente tenuta a compilare il modulo E 202 mentre «istituzione competente» sta a indicare l'organizzazione nello Stato membro destinatario del modulo E 202, cui spetta l'esame e la liquidazione della domanda;

b)

il tempo impiegato dall'istituzione competente per liquidare la domanda (vale a dire per emettere una decisione finale);

c)

il tempo totale per la liquidazione della domanda ad opera dei due Stati membri interessati (cioè i tempi di attesa necessari affinché il richiedente, a partire dalla data d'inoltro della domanda presso l'istituzione d'istruttoria, ottenga una risposta definitiva).

Nota: il riferimento al «modulo E 202» si applica mutatis mutandis al documento elettronico strutturato adeguato (Structured Electronic Document) (SED) quando inizieranno gli scambi elettronici in seno al progetto EESSI.

5)   I dati effettivi raccolti riguardano:

a)

il tempo medio, minimo e massimo, impiegato nell'anno precedente dall'istituzione di istruttoria per inviare una domanda di pensione di vecchiaia all’istituzione competente;

b)

il tempo medio, minimo e massimo, impiegato nel corso dell'anno precedente dall'istituzione competente per emettere una decisione finale riguardo ad una pensione di vecchiaia qualora il richiedente risieda in un altro Stato membro;

c)

un breve commento dell'istituzione competente per illustrare il contesto delle cifre e chiarire i fattori che determinano la durata minima e massima della liquidazione delle domande;

d)

una breve spiegazione da parte dell'istituzione competente della metodologia applicata, se si tratta o meno di un campione, la dimensione di tale campione, il periodo considerato, il numero totale di fascicoli esaminati, ecc.

6)   Qualora possibile, la raccolta dei dati inizia nel gennaio 2008 allo scopo di una prima presentazione alla commissione tecnica nel gennaio 2009.

7)   Ogni Stato membro presenta i suoi dati alla commissione tecnica al fine di promuovere lo scambio di esperienze e la diffusione di migliori pratiche.

8)   Il metodo di raccolta e di utilizzo dei dati potrá costituire oggetto di revisione alla fine di ogni anno e potranno essere formulate le necessarie raccomandazioni per miglioramenti da introdurre.

9)   La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presidente della commissione amministrativa

Jana LOVŠIN


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/2008 della Commissione (GU L 31 del 5.2.2008, pag. 15).


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

21.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto SEE, del 1o febbraio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/399/CE della Commissione, dell'11 giugno 2007, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale la Romania è ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale la Slovenia è ufficialmente indenne da brucellosi bovina (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/522/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che modifica la decisione 2006/802/CE per quanto riguarda le carni suine provenienti da suini vaccinati in Romania con un vaccino convenzionale vivo attenuato (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/559/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/584/CE della Commissione, del 21 agosto 2007, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/590/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/598/CE della Commissione, del 28 agosto 2007, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/603/CE della Commissione, del 7 settembre 2007, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire la Slovacchia nell'elenco delle regioni esenti dalla malattia di Aujeszky e regioni in Spagna nell'elenco delle regioni in cui sono in atto programmi di controllo della malattia (8).

(9)

La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/399/CE, 2007/522/CE, 2007/559/CE, 2007/584/CE, 2007/590/CE, 2007/598/CE e 2007/603/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11.

(3)  GU L 193 del 25.7.2007, pag. 23.

(4)  GU L 212 del 14.8.2007, pag. 20.

(5)  GU L 219 del 24.8.2007, pag. 37.

(6)  GU L 222 del 28.8.2007, pag. 16.

(7)  GU L 230 del 1o.9.2007, pag. 20.

(8)  GU L 236 dell'8.9.2007, pag. 7.

(9)  ) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 38 (decisione 2007/268/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto quanto segue:

«39.

32007 D 0598: decisione 2007/598/CE della Commissione, del 28 agosto 2007, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri (GU L 230 dell’1.9.2007, pag. 20).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

2)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 37 (decisione 2006/802/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito quanto segue:

«, modificata da:

32007 D 0522: decisione 2007/522/CE della Commissione, del 18 luglio 2007 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 23).»;

3)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 40 (decisione 2007/24/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito quanto segue:

«41.

32007 D 0590: decisione 2007/590/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi (GU L 222 del 28.8.2007, pag. 16).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

4)

al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0399: decisione 2007/399/CE della Commissione, dell'11 giugno 2007 (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11).»;

5)

al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0603: Decisione 2007/603/CE della Commissione, del 7 settembre 2007 (GU L 236 dell'8.9.2007, pag. 7).»;

6)

al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 D 0399: decisione 2007/399/CE della Commissione, dell'11 giugno 2007 (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11),

32007 D 0559: decisione 2007/559/CE della Commissione, del 2 agosto 2007 (GU L 212 del 14.8.2007, pag. 20).»;

7)

al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32007 D 0584: decisione 2007/584/CE della Commissione, del 21 agosto 2007 (GU L 219 del 24.8.2007, pag. 37).»


21.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto SEE, del 1o febbraio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 abroga la decisione 2005/393/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 39 (decisione 2007/598/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il punto seguente:

«40.

32007 R 1266: regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

2)

il testo del punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 1266/2007 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto SEE, del 1o febbraio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/407/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/411/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione della Commissione 2005/598/CE (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/570/CE della Commissione, del 20 agosto 2007, recante modifica della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (6).

(7)

Il regolamento (CE) n. 646/2007 abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione (7), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)

La decisione 2007/411/CE abroga la decisione 2005/598/CE della Commissione (8), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(9)

Con decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007, l'Islanda si è fatta carico degli atti di cui al capitolo I dell'allegato I, ad eccezione delle disposizioni riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura e i prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma.

(10)

Gli atti di cui al capitolo I dell'allegato I si applicano all'Islanda, a meno che non sia stabilito in relazione ad un atto specifico che esso non si applica all'Islanda. Occorre pertanto stabilire, in relazione a diversi atti integrati nell'accordo, che essi non si applicano all'Islanda.

(11)

La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.

(12)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:

«—

32007 D 0570: decisione 2007/570/CE della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 217 del 22.8.2007, pag. 36).»;

2)

dopo il punto 46 (decisione 2007/182/CE della Commissione) della parte 7.2 sono inseriti i seguenti punti:

«47.

32007 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21).

48.

32007 D 0407: decisione 2007/407/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26).

49.

32007 D 0453: decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).»;

3)

il testo del punto 26 [regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso;

4)

nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo del punto 41 (decisione 2005/598/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32007 D 0411: decisione 2007/411/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione della Commissione 2005/598/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 74).»;

5)

al punto 133 (decisione 2007/16/CE della Commissione) della parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.»;

6)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», ai punti 35 (decisione 2007/123/CE della Commissione), 36 (decisione 2006/800/CE della Commissione), 37 (decisione 2006/802/CE della Commissione), 38 (decisione 2007/18/CE della Commissione), 39 (decisione 2007/19/CE della Commissione) e 40 (decisione 2007/24/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.»;

7)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 58 (decisione 2007/17/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 646/2007 e delle decisioni 2007/407/CE, 2007/411/CE, 2007/453/CE e 2007/570/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

(3)  GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.

(4)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 74.

(5)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.

(6)  GU L 217 del 22.8.2007, pag. 36.

(7)  GU L 182 del 13.7.2005, pag. 3.

(8)  GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22.

(9)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

IT

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L 223/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 21/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi (2), rettificato nella GU L 310 del 28.11.2007, pag. 22.

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, al capitolo II, dopo il punto 1zzzzd [regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«1zzzze.

32007 R 1380: regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21), rettificato nella GU L 310 del 28.11.2007, pag. 22

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1380/2007, rettificato nella GU L 310 del 28.11.2007, pag. 22, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 44/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 2/2008 del Comitato misto SEE, del 1o febbraio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie Galega orientalis Lam (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nella parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo, al punto 2 (direttiva 66/401/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0072: direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 37).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/72/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 4.

(2)  GU L 329 del 14.12.2007, pag. 37.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 23/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 807/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1319/2007 della Commissione, del 9 novembre 2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio in ordine all’uso di alimenti per animali ottenuti da parcelle nel corso del primo anno di conversione all’agricoltura biologica (3).

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

32007 R 0807: regolamento (CE) n. 807/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007 (GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 10),

32007 R 1319: regolamento (CE) n. 1319/2007 della Commissione del 9 novembre 2007 (GU L 293 del 10.11.2007, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 807/2007 e (CE) n. 1319/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 7.

(2)  GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 10.

(3)  GU L 293 del 10.11.2007, pag. 3.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali


21.8.2008   

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L 223/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 46/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 23/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2), rettificato nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (4).

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 54zs (direttiva 2001/114/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0061: direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 27).»;

2)

al punto 54zzzs (direttiva 2007/42/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:

«54zzzt.

32006 R 1924: regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9), rettificato nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

54zzzu.

32006 R 1925: regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1924/2006, rettificato nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e della direttiva 2007/61/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag 7.

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(3)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(4)  GU L 258 del 4.10.2007, pag. 27.

(5)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 155/2007 del Comitato misto SEE, del 7 dicembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1064/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica, per quanto riguarda l'avilamicina, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 1064: regolamento (CE) n. 1064/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1064/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 124 dell’8.5.2008, pag. 17.

(2)  GU L 243 del 18.9.2007, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

IT

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L 223/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 48/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 25/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell’allegato I A della direttiva (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/794/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (4),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 L 0069: direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007 (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 23),

32007 L 0070: direttiva 2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007 (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 26).»;

2)

dopo il punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«12zd.

32007 D 0794: decisione 2007/794/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 35).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2007/69/CE e 2007/70/CE e della decisione 2007/794/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 11.

(2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 23.

(3)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 26.

(4)  GU L 320 del 6.12.2007, pag. 35.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 49/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 157/2007 del Comitato misto SEE, del 7 dicembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (2), rettificata nella GU L 22 del 25.1.2008, pag. 21.

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (3), rettificata nella GU L 258 del 4.10.2007, pag. 44,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 L 0053: direttiva 2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 19), rettificata nella GU L 22 del 25.1.2008, pag. 21,

32007 L 0054: direttiva 2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21), rettificata nella GU L 258 del 4.10.2007, pag. 44

Articolo 2

I testi delle direttive 2007/53/CE e 2007/54/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 124 dell’8.5.2008, pag. 19.

(2)  GU L 226 del 30.8.2007, pag. 19.

(3)  GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 50/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 142/2007 del Comitato misto SEE, del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2).

(3)

Agli adattamenti della direttiva 2005/36/CE relativi al Liechtenstein va aggiunto il titolo «Master of Science in Architecture (MScArch)» che, secondo la comunicazione 2008/C 27/09 dell'Autorità di vigilanza EFTA (3), soddisfa i criteri stabiliti nella direttiva 85/384/EEC del Consiglio (4).

(4)

Una nuova autorità denominata «Landlæknir» (direttore medico della sanità) è competente a rilasciare licenze per il personale sanitario in Islanda.

(5)

Occorre semplificare l'allegato VII dell'accordo cancellando i titoli e i punti vuoti e rinumerando i punti rimanenti,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VII dell'accordo è modificato come segue:

1)

il punto 1 (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

i)

viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 1430: regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3).»;

ii)

l'adattamento D è modificato come segue:

a)

nella tabella, alla lettera g) i), sono aggiunte le voci seguenti per quanto riguarda il Liechtenstein:

 

«—

Master of Science in Architecture (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

 

2002/2003»;

b)

le parole «Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu» che figurano nella tabella, alla lettera a) i), per quanto riguarda l'Islanda sono sostituite da «Landlækni»;

c)

le parole «Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti» che figurano nella tabella, alla lettera a) ii), per quanto riguarda l'Islanda sono sostituite da «Landlæknir»;

2)

le voci C (Attività mediche e paramediche), D (Architettura) e K (Altro), compresi i sottotitoli e i punti connessi, sono cancellate;

3)

i punti da 59 a 65 e da 67 a 74, compresi i relativi titoli, sono cancellati;

4)

i punti da 1a a 1c, da 20 a 26, 29 e da 31 a 57 sono cancellati;

5)

i punti 1d, 27, 28, 30 e 66 sono rinumerati 1a, 3, 4, 5 e 6;

6)

il titolo E (Attività commerciali e di intermediari) diventa il titolo C.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1430/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 70.

(2)  GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3.

(3)  GU C 27 del 31.1.2008, pag. 30.

(4)  GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

IT

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L 223/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 10/2008 del Comitato misto SEE, del 1o febbraio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2007/657/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2007, sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 42 (raccomandazione 2004/384/CE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«43.

32007 H 0657: raccomandazione 2007/657/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2007, sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 12.10.2007, pag. 16).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2007/657/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 20.

(2)  GU L 267 del 12.10.2007, pag. 16.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 52/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 31/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/920/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 37j (decisione 2006/860/CE della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:

«37k.

32006 D 0920: decisione 2006/920/CE della Commissione, dell’11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione 2006/920/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 26.

(2)  GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XVI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 32/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

La direttiva 2007/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (2), abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 1 (direttiva 71/304/CEE del Consiglio) dell'allegato XVI dell'accordo è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 28.

(2)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 22.

(3)  GU L 185 del 16.8.1971, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 35/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/531/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, nel periodo 2008-2010 (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21abc (decisione 2006/534/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«21abd.

32007 D 0531: decisione 2007/531/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, nel periodo 2008-2010 (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 47).»

Articolo 2

I testi della decisione 2007/531/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 34.

(2)  GU L 195 del 27.7.2007, pag. 47.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 35/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 21am (decisione 2004/156/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«32007 D 0589: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione 2007/589/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 34.

(2)  GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 56/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 35/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3) non è stata integrata nell’accordo. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati previsti da tale decisione non si applicano agli Stati EFTA,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 21an [regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32007 R 0916: regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione del 31 luglio 2007 (GU L 200 dell’1.8.2007, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 916/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 34.

(2)  GU L 200 dell’1.8.2007, pag. 5.

(3)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(4)  È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 38/2008 del Comitato misto SEE, del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 19x [regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«19y.

32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1445/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 40.

(2)  GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 171/2007 del Comitato misto SEE, del 7 dicembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXII dell'accordo è modificato come segue:

1)

al punto 3 (terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0063: direttiva 2007/63/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).»;

2)

al punto 5 (sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 L 0063: direttiva 2007/63/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/63/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 124 del 8.5.2008, pag. 39.

(2)  GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.8.2008   

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L 223/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 59/2008

del 25 aprile 2008

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 171/2007 del Comitato misto SEE, del 7 dicembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 10f (direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XXII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«10g.

32007 L 0036: direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/36/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 124 dell’8.5.2008, pag. 39.

(2)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.

(3)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.