ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 221

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
19 agosto 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 818/2008 del Consiglio, del 13 agosto 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no

1

 

 

Regolamento (CE) n. 819/2008 della Commissione, del 18 agosto 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 821/2008 della Commissione, del 18 agosto 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le banane originarie del Messico

23

 

 

Regolamento (CE) n. 822/2008 della Commissione, del 18 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 817/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2008

25

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/676/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Bulgaria [notificata con il numero C(2008) 3740]

28

 

 

2008/677/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della decisione 2006/784/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia [notificata con il numero C(2008) 3803]

30

 

 

2008/678/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la decisione 2007/716/CE in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2008) 4319]  ( 1 )

32

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

 

2008/679/GAI

 

*

Decisione della Commissione, del 31 luglio 2008, sulla concessione di sovvenzioni per la traduzione e la sperimentazione di un modulo per una indagine di vittimizzazione nell’ambito del programma specifico Prevenzione e lotta contro la criminalità, quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/1


REGOLAMENTO (CE) N. 818/2008 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 119/97 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quando quest’ultimo risultasse inferiore al prezzo minimo all’importazione.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 (3), il Consiglio ha modificato ed aumentato i dazi sopraindicati per alcuni meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati andavano dal 51,2 % al 78,8 %.

(3)

A seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza (inchiesta di riesame) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, col regolamento (CE) n. 2074/2004 (4), ha prorogato di quattro anni le misure antidumping esistenti.

(4)

Il 1o luglio 2004, a seguito di un’indagine antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1208/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure alle importazioni di taluni meccanismi spediti dal Vietnam.

(5)

Il 24 dicembre 2004, con il regolamento (CE) n. 2231/2004 (6) la Commissione ha chiuso un’inchiesta antielusione concernente le importazioni di taluni meccanismi spediti dalla Thailandia, in quanto è stato accertata l’esistenza in Thailandia di un’effettiva produzione di meccanismi, rappresentante il 100 % delle importazioni comunitarie dalla Thailandia durante il periodo in questione.

(6)

Il 12 gennaio 2006, a seguito di un’indagine antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 33/2006 (7) il Consiglio ha esteso le misure alle importazioni di taluni meccanismi spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos.

(7)

Il 6 dicembre 2007, con il regolamento (CE) n. 1434/2007 (8) («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi spediti dalla Thailandia, leggermente modificati o no e dichiarati originari della Thailandia o no, e attraverso l’importazione di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi originari della RPC e ha disposto la registrazione di tali importazioni.

1.2.   Domanda

(8)

L’inchiesta antielusione è stata aperta sulla base di una domanda, presentata da Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, contenente elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sono state eluse per mezzo di una leggera modifica del prodotto in esame che consente di farlo rientrare in codici doganali di norma non soggetti a misure, e che tale modifica non altera le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Inoltre, la domanda conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping erano eluse per mezzo di un trasbordo via la Thailandia del prodotto in esame, leggermente modificato o no.

1.3.   Prodotto in esame

(9)

Secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2074/2004, il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 . Tali meccanismi sono costituiti da due lamine rettangolari o fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato al meccanismo.

1.4.   Inchiesta

(10)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, ai produttori esportatori della Thailandia e della Repubblica popolare cinese nonché agli importatori comunitari noti alla Commissione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della Thailandia e della Repubblica popolare cinese nonché agli importatori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(11)

Un produttore esportatore thailandese, il suo produttore esportatore collegato cinese e la sua società commerciale madre con sede a Hong Kong hanno risposto in maniera completa al questionario, e lo stesso ha fatto un altro produttore esportatore cinese con la sua società commerciale madre con sede a Hong Kong. Anche sei importatori comunitari hanno inviato risposte al questionario. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Thai Stationery Industry Co. Ltd., Thailandia (TSI),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong (WHS),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Pan Yu Shi, Guangzhou, RPC,

World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd., Hong Kong,

Donghguan Humen Nanzha World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd., RPC.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 («PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2004 sino alla fine del PI per esaminare il cambiamento nella configurazione degli scambi («il periodo esaminato»).

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Meccanismi leggermente modificati

2.1.1.   Caratteristiche essenziali

(13)

L’inchiesta ha stabilito che uno dei due produttori esportatori cinesi che hanno collaborato produceva meccanismi leggermente modificati. La modifica consisteva nel far perdere alle lamine la forma rettangolare utilizzando lamine smussate dotate di rientranze e con i bordi tagliati. La smussatura consiste nell’incidere una scanalatura in forma di colonna nella lamina. Questi tipi particolari di prodotti sono stati identificati sul mercato comunitario come meccanismi «a lame ondulate» («wave blade»).

(14)

È stato anche stabilito che questa modifica del prodotto in esame ha permesso agli importatori comunitari di classificare questi tipi di prodotto sotto codici TARIC non soggetti alle misure, in particolare sotto il codice TARIC 8305 10 00 90, che esisteva prima dell’entrata in vigore del regolamento di apertura.

(15)

È stato quindi esaminato se la modifica di cui al considerando 13 alterasse le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. A tale riguardo, è stato constatato che i meccanismi leggermente modificati differiscono lievemente soltanto nelle lamine, ma che questa modifica non altera le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Infatti, i meccanismi leggermente modificati sono anch’essi costituiti da due lamine su cui sono fissati almeno quattro semianelli, tenuti insieme da una lamina d’acciaio esterna. Anche il sistema di apertura resta lo stesso, in quanto i due prodotti si possono aprire premendo sui semianelli o azionando un dispositivo a scatto fissato al meccanismo.

(16)

Inoltre, le modifiche delle lamine sono state minime, perché altrimenti avrebbero compromesso il corretto funzionamento, in termini di tensione e adesione, dei meccanismi leggermente modificati.

(17)

Si ricorda che esistono sul mercato unitario numerosi (varie centinaia) tipi diversi di meccanismi, che differiscono per caratteristiche quali la larghezza della base, il tipo di meccanismo, il numero di anelli, il sistema di apertura, ecc. Questi tipi di meccanismi sono stati tuttavia considerati nelle precedenti inchieste come un unico prodotto, in quanto è stato constatato che tutti i tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono largamente intercambiabili. Queste minime differenze nell’apparenza dei meccanismi non sono state considerate sufficienti per giustificare la ricerca di prodotti simili. Si è quindi concluso che tutti i meccanismi costituiscono un unico prodotto ai fini dell’inchiesta.

(18)

Sulla base di quanto precede, si è concluso che i prodotti leggermente modificati con lamine smussate devono essere considerati come rientranti nella definizione del prodotto in esame, in quanto tale modifica non ne altera le caratteristiche essenziali.

2.1.2.   Mutata configurazione degli scambi

(19)

Le importazioni nella Comunità di meccanismi leggermente modificati hanno avuto inizio nel 2003 dopo l’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure applicabili alle importazioni di meccanismi originari della RPC.

(20)

Questo tipo di meccanismo è stato introdotto su richiesta di un operatore della Comunità e, secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, le importazioni hanno avuto inizio nel secondo semestre del 2003. I livelli di importazione accertati nel corso della presente indagine sono i seguenti: 3,8 milioni di pezzi (circa 234 tonnellate) nel 2004, 2,7 milioni di pezzi (circa 166 tonnellate) nel 2005, 4,3 milioni di pezzi (circa 262 tonnellate) nel 2006, 2,7 milioni di pezzi (167 tonnellate) nel periodo dell’inchiesta (pari all’1 % del consumo comunitario).

(21)

Tenuto conto di quanto precede, si considera che vi è stata nel corso del periodo esaminato una modifica della configurazione degli scambi di meccanismi leggermente modificati esportati nella Comunità dal produttore esportatore cinese che ha collaborato.

2.1.3.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(22)

Come si è rilevato, l’indagine ha dimostrato che le modifiche apportate al prodotto in esame sono state di entità minima. Si è inoltre constatato che, se l’operazione di smussatura può aver permesso un certo risparmio nell’impiego della principale materia prima, si è trattato di un risparmio trascurabile (dell’ordine del 2 %). Inoltre, l’eventuale risparmio nel consumo di materia prima è stato ampiamente controbilanciato dai costi sostenuti per l’adattamento dei macchinari necessario per poter iniziare il processo di produzione delle lamine smussate.

(23)

È stato altresì accertato che tutte le vendite del prodotto leggermente modificato erano destinate al solo mercato comunitario ed essenzialmente all’operatore che aveva richiesto la modifica del prodotto. Questo significa che i meccanismi leggermente modificati hanno nel mondo un unico acquirente.

(24)

Inoltre, il gruppo di società a cui appartiene il produttore esportatore cinese non produce meccanismi del tipo «wave blade» nella sua filiale thailandese. Al riguardo, i rappresentanti di TSI hanno dichiarato non esserci una domanda per questi tipi, in quanto i meccanismi originari della Thailandia non sono sottoposti a misure antidumping.

(25)

In considerazione di quanto sopra, si può concludere che non esisteva altra giustificazione economica, se non l’imposizione di dazi antidumping, della modifica della configurazione degli scambi tra il produttore esportatore cinese e la Comunità conseguente alla leggera modifica del prodotto in esame.

2.1.4.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili

(26)

Dall’analisi dei flussi commerciali di cui sopra risulta che la modificazione della configurazione delle importazioni comunitarie è legata all’applicazione di misure antidumping. Inesistenti sul mercato comunitario prima dell’istituzione delle misure, le importazioni di meccanismi leggermente modificati sono state di 234 tonnellate nel 2004, 166 tonnellate nel 2005, 262 tonnellate nel 2006 e 167 tonnellate nel PI, e hanno rappresentato l’1 % del consumo comunitario.

(27)

L’inchiesta ha rivelato che le importazioni di meccanismi leggermente modificati dalla RPC hanno avuto luogo a livelli di prezzo inferiori al prezzo all’esportazione e nettamente inferiori al valore normale stabilito nell’inchiesta di riesame.

(28)

Di conseguenza, si è concluso che la modificazione dei flussi commerciali e i prezzi anormalmente bassi dei prodotti leggermente modificati hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio sia in termini di prezzi che di quantitativi dei prodotti simili.

2.1.5.   Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari

(29)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile. Al riguardo, i prezzi all’esportazione dei meccanismi leggermente modificati praticati dal produttore esportatore cinese nel corso del PI sono stati confrontati con i valori normali stabiliti nell’inchiesta di riesame per tipi di prodotto comparabili. Nel confronto, i diversi tipi di prodotto sono stati determinati secondo la larghezza della base, il tipo di meccanismo, il numero di anelli, il sistema di apertura e la lunghezza.

(30)

Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(31)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta di riesame e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato un dumping superiore alla soglia de minimis.

2.2.   Asserito trasbordo via Thailandia

(32)

La società TSI, l’unico esportatore di meccanismi in Thailandia, è stata creata nel 1998, ossia un anno dopo l’istituzione di dazi antidumping su alcuni meccanismi originari della Repubblica popolare cinese. La società è controllata dalla WHS, una società commerciale con sede a Hong Kong che commercia in meccanismi e possiede anche un impianto di produzione nella Repubblica popolare cinese. Come nella precedente inchiesta antielusione, è stato accertato che le esportazioni di TSI nella Comunità durante il PI rappresentavano il 100 % delle importazioni dalla Thailandia nella Comunità secondo i dati Eurostat. Sulla base di questi dati, e in assenza di prove contrarie, si è concluso che la TSI era l’unico esportatore di meccanismi thailandese.

(33)

L’inchiesta ha rivelato che negli anni 2004, 2005, 2006 e nel PI, TSI ha prodotto meccanismi a partire dalle principali materie prime (lamiera e filo d’acciaio laminati a freddo). Inoltre, è stato accertato che la quantità di materia prima importata da TSI era sufficiente per produrre la quantità di meccanismi esportati nella Comunità durante il PI, ma anche nel periodo esaminato. Si è stabilito, pertanto, che TSI andava considerato un produttore effettivo di alcuni meccanismi, per cui si è giunti alla conclusione che, nel PI, non si era verificato alcun trasbordo di meccanismi attraverso la Thailandia.

(34)

Inoltre, dall’inchiesta non è risultato che meccanismi leggermente modificati siano stati prodotti e esportati da TSI nella Comunità durante il PI.

(35)

Sulla base di queste risultanze, si ritiene inoltre che la società oggetto dell’inchiesta non soddisfi i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto le attività di TSI non costituiscono operazioni di assemblaggio. Questa conclusione si fonda sull’interpretazione secondo cui l’articolo 13, paragrafo 2, costituisce una lex specialis per le operazioni di assemblaggio.

3.   MISURE

(36)

Viste le suddette risultanze relative all’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore riguardanti le importazioni del prodotto in esame originario della RPC devono essere estese ai meccanismi leggermente modificati originari di questo paese.

(37)

La definizione del prodotto in esame di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004 deve quindi essere modificata di conseguenza, in modo da estendere le misure ai meccanismi leggermente modificati.

(38)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese siano applicate alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di meccanismi costituiti da due lamine o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna e che possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo, diversi da quelli identificati nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004 e rientranti nel codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC ex 8305 10 00 32 e ex 8305 10 00 39) che al loro ingresso nella Comunità sono stati sottoposti a registrazione, come disposto dal regolamento di apertura.

4.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA ALLA THAILANDIA

(39)

Considerate le risultanze acquisite per quanto riguarda la Thailandia, l’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping attraverso importazioni di meccanismi spediti dalla Thailandia dovrebbe essere chiusa.

5.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(40)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare queste conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2074/2004 è così modificato:

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lamine o da fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo.»;

2)

All’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il codice TARIC «8305 10 00 35» è aggiunto ai codici TARIC tra parentesi;

3)

All’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il codice TARIC «8305 10 00 34» è aggiunto ai codici TARIC tra parentesi.

Articolo 2

Il dazio è riscosso sulle importazioni registrate, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/2007 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di meccanismi per la legatura di fogli costituiti da due lamine o da fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna e che possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo, diversi da quelli identificati nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004 e rientranti nel codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC applicabili fino al 20 agosto 2008: ex 8305 10 00 32 e ex 8305 10 00 39) e originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 3

È chiusa l’inchiesta aperta dal regolamento (CE) n. 1434/2007 relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no, e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/2007.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)   GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

(3)   GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

(4)   GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

(5)   GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1.

(6)   GU L 379 del 24.12.2004, pag. 68.

(7)   GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1.

(8)   GU L 320 del 6.12.2007, pag. 23.


19.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/6


REGOLAMENTO (CE) N. 819/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

27,9

XS

26,9

ZZ

27,4

0707 00 05

MK

27,4

TR

77,6

ZZ

52,5

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

80,1

UY

62,9

ZA

98,1

ZZ

80,4

0806 10 10

EG

100,0

IL

87,5

TR

123,4

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

83,7

BR

86,9

CL

98,4

CN

81,2

NZ

101,2

US

95,1

ZA

81,1

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

147,6

ZA

102,2

ZZ

114,7

0809 30

MK

34,9

TR

154,5

ZZ

94,7

0809 40 05

IL

138,3

TR

106,0

XS

70,3

ZZ

104,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


19.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/8


REGOLAMENTO (CE) N. 820/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2008

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l’applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2), è stato il primo atto a fissare tali misure.

(2)

Il regolamento (CE) n. 622/2003 è stato modificato 14 volte dopo l’adozione. Per motivi di chiarezza e razionalità è opportuno consolidare tutte le modifiche in un nuovo regolamento.

(3)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002 stabilisce che le misure di applicazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento sono segrete e non sono pubblicate quando si riferiscono a criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature, a procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili o a criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 622/2003 dispone inoltre che le misure di applicazione di cui all’allegato devono essere riservate, non devono essere pubblicate, rimanendo a disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. Le successive modifiche del regolamento (CE) n. 622/2003 hanno stabilito che tale disposizione si applica anche alle modifiche.

(4)

Al fine di migliorare la trasparenza delle misure di applicazione che ha adottato fino ad ora conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione ha riesaminato le misure di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003, e successive modificazioni, alla luce dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002. Il riesame ha mostrato che molte di queste misure non devono necessariamente essere segrete e devono pertanto essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Rimane tuttavia fondamentale tenere segrete talune misure la cui divulgazione potrebbe agevolarne l’elusione e favorire atti di interferenza illecita. Tali misure comprendono, in particolare, talune procedure dettagliate, nonché le relative esenzioni, riguardanti il controllo dei veicoli che accedono alle aree sterili, l’ispezione degli aeromobili e la perquisizione dei passeggeri, il trattamento di passeggeri pericolosi, il controllo del bagaglio destinato alla stiva accompagnato e non accompagnato mediante sistemi per il rilevamento di esplosivi e il controllo delle merci e della posta, nonché le specifiche tecniche per le apparecchiature di controllo. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione i cui destinatari sono tutti gli Stati membri.

(6)

Sarebbe opportuno consentire di distinguere fra gli aeroporti sulla base della valutazione locale del rischio. Pertanto, la Commissione deve essere informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio inferiore.

(7)

Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il tipo di attività aerea. La Commissione deve essere informata nel caso in cui siano applicate misure compensative per garantire livelli di sicurezza equivalenti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l’applicazione e l’adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza dell’aviazione che devono essere inserite nei programmi nazionali di sicurezza dell’aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile», i regolamenti, le pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell’aviazione civile sul territorio nazionale,

«autorità competente», l’autorità nazionale designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, come responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile.

Articolo 3

Le misure di cui all’articolo 1 sono stabilite nell’allegato.

Articolo 4

Nuove metodologie e procedure tecniche

1.   Gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure tecniche per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell’allegato, a condizione che tale metodologia o procedura:

a)

sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione; e

b)

non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto.

2.   Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l’applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). La notifica deve inoltre contenere informazioni dettagliate sui siti nei quali tale metodologia o procedura sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.

3.   In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non pervenga alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro può autorizzare l’introduzione della nuova metodologia o procedura.

Qualora ritenga che la nuova metodologia o procedura non fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza dell’aviazione civile, la Commissione informa di ciò gli Stati membri entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non dà inizio a tale metodologia o procedura fino a quando non ha risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni della Commissione.

4.   Il periodo di valutazione massimo per ogni metodologia o procedura è di 18 mesi. La durata del periodo di valutazione può essere estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata.

5.   Durante il periodo di valutazione l’autorità competente dello Stato membro interessato trasmette periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunica agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione.

6.   Il periodo di valutazione non può avere durata superiore a 30 mesi.

Articolo 5

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l’elenco degli aeroporti per i quali si sono avvalsi dell’opzione di cui alla lettera a) o alla lettera c), dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure compensative adottate ai sensi del punto 4.2, dell’allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatito a Bruxelles, l’8 agosto 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)   GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3.

(2)   GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 358/2008 (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 5).


ALLEGATO (1)

1.   DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni riportate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002 si applicano le seguenti definizioni:

1.1.

«ACAMS» (Access Control and Alarm Monitoring System): un sistema di controllo degli accessi e di allarme che controlli elettronicamente l’accesso a porte, uscite per l’imbarco (gates) ed altri ingressi che portano direttamente o indirettamente ad aree sterili e dia l’allarme alle autorità competenti quando si verifichi un caso di accesso non autorizzato a tali zone;

1.2.

«utente di un aeroporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci da e per l’aeroporto in questione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 96/67/CE del Consiglio (2);

1.3.

«assistenza a terra»: i servizi forniti agli utenti degli aeroporti negli aeroporti stessi, secondo quando descritto nell’allegato della direttiva 96/67/CE;

1.4.

«vettore aereo»: ogni impresa di trasporto aereo in possesso di una valida licenza d’esercizio che svolga un’attività di volo;

1.5.

«pannello di servizio»: il punto d’accesso esterno di un aeromobile utilizzato per fornire servizi all’aeromobile stesso; tali pannelli includono l’approvvigionamento idrico, il prelievo delle acque nere, i collegamenti per la fornitura d’energia elettrica e altri vani per servizi accessibili dall’esterno mediante sportelli muniti di chiusura a scatto;

1.6.

«aeromobile non in servizio»: un aeromobile parcheggiato per un periodo superiore a 12 ore o che non è oggetto di una sorveglianza sufficiente a rilevare accessi non autorizzati.

2.   SICUREZZA AEROPORTUALE

2.1.   Requisiti per la progettazione degli aeroporti

Nessuna disposizione nel presente regolamento

2.2.   Controllo dell’accesso

2.2.1.   Aree sterili e altre aree lato volo

1.

L’autorità competente garantisce che l’accesso alle aree sterili sia controllato.

Quando zone che non sono aree sterili ma tali da permettere l’accesso agli aeromobili risultino adiacenti ad aree sterili, andranno disposti recinzioni e controlli sufficienti a rilevare gli accessi non autorizzati e ad adottare le misure del caso.

2.

L’autorità competente ad autorizzare l’accesso alle aree sterili garantisce che tutti i membri del personale che accedano a tali aree adottino misure rigorose di controllo degli accessi. Dette misure comprendono:

a)

i membri del personale dotati di un mezzo d’identificazione dell’amministrazione aeroportuale che consenta loro di accedere alle aree sterili devono avere familiarità con i mezzi d’identificazione rilasciati dalle autorità aeroportuali e con altri mezzi di identificazione approvati nonché con i luoghi in cui sono validi per l’accesso alle aree sterili;

b)

i membri del personale devono fermare tutte le persone non munite di mezzo di identificazione valido reperite nelle aree sterili o riferirne la presenza all’autorità competente;

c)

i membri del personale devono fermare tutti i veicoli non autorizzati reperiti nelle aree sterili o riferirne la presenza all’autorità competente.

3.

L’autorità competente fa sì che nel programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile sia previsto che il controllo dei tesserini di riconoscimento aeroportuali che permettono di accedere alle aree sterili sia effettuato secondo le seguenti modalità:

a)

i tesserini di riconoscimento aeroportuali limitano l’accesso del personale unicamente a zone determinate in funzione di necessità operative;

b)

in caso di cessazione o cambiamento del rapporto di lavoro il tesserino di riconoscimento aeroportuale di un dipendente deve essere restituito alle autorità aeroportuali, che provvedono a distruggerlo;

c)

il titolare è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro e l’autorità responsabile del rilascio in merito alla perdita o al furto del tesserino di riconoscimento aeroportuale. In seguito a tale notifica il tesserino stesso viene immediatamente disabilitato.

4.

L’autorità competente assicura che le porte di accesso da utilizzarsi per le sole operazioni di sbarco ma che consentono l’accesso al piazzale di parcheggio degli aeromobili o ad aree sterili rimangano aperte soltanto durante le operazioni di sbarco dagli aeromobili.

5.

Le zone ove sono localizzati i controlli di sicurezza sono protette da guardie o da appropriati dispositivi di sorveglianza per scoraggiare e impedire ogni violazione delle norme di sicurezza nelle corsie di accesso e di uscita in detti punti, e per consentire la protezione del personale addetto ai controlli.

6.

I materiali conservati nelle aree sterili e in altre aree lato volo da utilizzarsi per il trattamento dei passeggeri e dei bagagli destinati alla stiva sono costantemente protetti o tenuti sotto sorveglianza per impedire l’accesso non autorizzato. I materiali scartati sono distrutti per evitarne l’uso da parte di persone non autorizzate.

I sistemi di controllo delle partenze e i sistemi di check-in negli aeroporti sono controllati per impedire l’accesso non autorizzato.

I sistemi di check-in automatico e le opzioni applicabili via Internet messi a disposizione dei passeggeri devono essere considerati come accesso autorizzato ai materiali o ai sistemi in questione.

2.2.2.   Terminali

I requisiti di cui al punto 2.2.1.6 si applicano anche ai terminali accessibili al pubblico.

2.2.3.   Altre aree pubbliche

Nessuna disposizione nel presente regolamento

2.3.   Controllo del personale, degli oggetti trasportati e dei veicoli

2.3.1.   Controllo del personale e degli oggetti trasportati

Il personale di sicurezza può rifiutare l’accesso alle aree sterili a qualsiasi membro del personale in possesso di un oggetto che appaia sospetto.

2.3.2.   Controllo dei veicoli

1.

I veicoli sono esaminati per rilevare la presenza di oggetti proibiti e di persone non autorizzate.

2.

Il conducente e gli eventuali passeggeri dei veicoli non possono trovarsi a bordo degli stessi durante i controlli.

2.3.3.   Procedure di sicurezza per le forniture di liquidi e di sacchetti in grado di evidenziare eventuali manomissioni

Disposizioni generali

1.

Per «forniture di liquidi» si intendono liquidi posti in vendita in punti di vendita situati in un’area lato volo oltre il punto di controllo delle carte d’imbarco o in un’area sterile, dalla loro prima ricezione nell’area lato volo fino alla loro consegna al punto di vendita.

2.

Per «forniture di sacchetti in grado di evidenziare eventuali manomissioni» si intendono sacchetti in grado di evidenziare eventuali manomissioni da utilizzare nei punti di vendita situati in un’area lato volo oltre il punto di controllo delle carte d’imbarco, dalla loro prima ricezione nell’area lato volo fino alla loro utilizzazione finale.

Controlli delle forniture

Nessuna disposizione nel presente regolamento

Fornitore conosciuto

Nessuna disposizione nel presente regolamento

Sacchetti in grado di evidenziare eventuali manomissioni

3.

Le forniture di sacchetti in grado di evidenziare eventuali manomissioni sono consegnate in imballaggi in grado di evidenziare eventuali manomissioni ai punti di vendita situati in un’area lato volo oltre il punto di controllo delle carte d’imbarco.

4.

Dopo la ricezione in tali punti di vendita e fino alla loro utilizzazione finale, le forniture di sacchetti in grado di evidenziare eventuali manomissioni devono essere protette da interferenze non autorizzate.

2.4.   Sicurezza fisica e controlli

Nessuna disposizione nel presente regolamento

3.   SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

3.1.   Ispezione e controllo degli aeromobili

Il vettore aereo assicura che il personale incaricato di effettuare l’ispezione e il controllo di un aeromobile ai fini della sicurezza abbia familiarità con il tipo di aeromobile controllato e abbia ricevuto una formazione adeguata circa lo svolgimento di tali attività.

3.1.1.   Controllo di sicurezza (check) dell’aeromobile

A conclusione del controllo di sicurezza dell’aeromobile, il vettore aereo ne conserva una registrazione per 24 ore o per la durata del volo, qualora quest’ultimo abbia durata superiore.

3.1.2.   Ispezione di sicurezza (search) dell’aeromobile

1.

A conclusione dell’ispezione di sicurezza dell’aeromobile, il vettore aereo ne conserva una registrazione per 24 ore o per la durata del volo, qualora quest’ultimo abbia durata superiore.

2.

L’ispezione di sicurezza dell’aeromobile si effettua in una cabina dell’aeromobile vuota.

3.2.   Protezione dell’aeromobile

Il vettore aereo è responsabile della protezione dei propri aeromobili.

4.   PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

4.1.   Controlli sui passeggeri

4.1.1.   Articoli proibiti

1.   I passeggeri non sono autorizzati a portare nelle aree sterili e nella cabina di un aeromobile i seguenti articoli:

a)   Pistole, armi da fuoco e altre armi

Qualsiasi oggetto che di fatto o in apparenza può sparare un proiettile o causare lesioni, fra cui:

tutte le armi da fuoco (pistole, rivoltelle, carabine, fucili, ecc.),

repliche e imitazioni di armi da fuoco,

componenti di armi da fuoco (esclusi i dispositivi di mira telescopici e i mirini),

pistole ad aria, fucili e armi a pallini,

pistole lanciarazzi,

pistole per starter,

armi giocattolo di qualsiasi tipo,

pistole a sfere,

pistole industriali con dardi e pistole fissachiodi,

balestre,

fionde,

lanciarpioni e fucili subacquei,

strumenti per sopprimere gli animali senza dolore (animal humane killers),

dispositivi per stordire o trasmettere una scossa [ad esempio pungoli elettrici per bovini, armi balistiche ad energia proiettata (taser)],

accendini a forma di arma da fuoco.

b)   Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti

Articoli appuntiti o con lama che possono causare lesioni, fra cui:

asce e accette,

frecce e dardi,

ramponi,

arpioni e lance,

piccozze per ghiaccio e rompighiaccio,

pattini per pattinaggio su ghiaccio,

temperini o coltelli a scatto con lame di qualsiasi lunghezza,

coltelli, compresi i coltelli cerimoniali, con lame lunghe oltre 6 cm, di metallo o di qualsiasi altro materiale sufficientemente robusto da farne armi potenziali,

mannaie da macellaio,

machete,

rasoi aperti e lame da rasoio (esclusi i rasoi di sicurezza o monouso con le lame incorporate nella cartuccia),

sciabole, spade e bastoni con lama nascosta,

bisturi,

forbici con lame lunghe oltre 6 cm,

bastoni da sci e da passeggio/escursionismo,

stelle da lancio,

attrezzi da artigiano che possono essere utilizzati come armi a punta o a spigolo (ad esempio trapani e relative punte, taglierine, cutter, tutti i tipi di seghe, cacciaviti, palanchini, martelli, pinze, chiavi inglesi, saldatori).

c)   Strumenti smussati

Qualsiasi strumento smussato che può causare lesioni, fra cui:

mazze da baseball e da softball,

mazze o bastoni, rigidi o flessibili (ad esempio manganelli, sfollagente e bastoni),

mazze da cricket,

mazze da golf,

mazze da hockey,

mazze da lacrosse,

pagaie per kayak e canoa,

skate-board,

stecche da biliardo e affini,

canne da pesca,

attrezzature per arti marziali (ad esempio pugni di ferro, mazze, manganelli, catene, num chuck, kubaton, kubasaunt).

d)   Esplosivi e sostanze infiammabili

Qualsiasi sostanza esplosiva o altamente infiammabile che rappresenti un rischio per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio o per la sicurezza dell’aeromobile o dei beni, fra cui:

munizioni,

detonatori,

detonatori e micce,

esplosivi e ordigni esplosivi,

repliche o imitazioni di materiali o ordigni esplosivi,

mine e altri materiali militari esplosivi,

granate di qualsiasi tipo,

gas e contenitori per gas (ad esempio butano, propano, acetilene, ossigeno) di grande volume,

fuochi d’artificio, razzi (di qualsiasi tipo) e altri articoli pirotecnici (compresi i petardi e le cartucce giocattolo),

fiammiferi non di sicurezza,

candelotti o cartucce fumogene,

combustibili liquidi infiammabili (ad esempio petrolio/benzina, gasolio, combustibile per accendini, alcol, etanolo),

vernice a spruzzo di aerosol,

acquaragia e solventi per vernici,

bevande alcoliche con contenuto volumetrico di alcol superiore a 70 % (140 % in gradi proof).

e)   Sostanze chimiche e tossiche

Qualsiasi sostanza chimica o tossica che rappresenti un rischio per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio o per la sicurezza dell’aeromobile o dei beni, fra cui:

acidi e alcali (ad esempio batterie «bagnate» versabili),

sostanze corrosive o candeggianti (ad esempio mercurio, cloro),

spray disabilitanti o immobilizzanti (ad esempio spray irritanti, gas lacrimogeni),

materiale radioattivo (ad esempio isotopi medici o commerciali),

veleni,

materiale infettivo o materiale biologico pericoloso (ad esempio sangue infetto, batteri e virus),

materiali ad accensione o combustione spontanea,

estintori.

f)   Liquidi

Liquidi, a meno che non siano contenuti in recipienti individuali di capacità massima di 100 ml o equivalente e contenuti in un sacchetto di plastica trasparente richiudibile di capacità non superiore a 1 litro. Gli articoli devono avere spazio sufficiente nel sacchetto di plastica, che deve essere completamente chiuso. I liquidi comprendono gel, sostanze in pasta, lozioni, miscele di liquidi e solidi e i contenuti di recipienti sotto pressione, ad esempio dentifrici, gel per capelli, bevande, zuppe, sciroppi, profumi, schiume da barba, aerosol e altri articoli di consistenza simile.

Possono essere autorizzate esenzioni se il liquido:

1)

deve essere utilizzato durante il viaggio ed è necessario per fini medici o per un regime dietetico speciale, compresi gli alimenti per neonati. Su richiesta, il passeggero deve fornire una prova dell’autenticità del liquido esentato; oppure

2)

è stato acquistato nell’area lato volo, oltre il punto di controllo delle carte di imbarco, in un punto di vendita soggetto a procedure di sicurezza approvate che fanno parte del programma di sicurezza dell’aeroporto, purché il liquido sia confezionato in un sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni che dimostri in modo soddisfacente che l’acquisto è avvenuto il giorno stesso nell’aeroporto in questione; oppure

3)

è stato acquistato nell’area sterile in un punto di vendita soggetto a procedure di sicurezza dell’aeroporto nell’ambito del programma di sicurezza dell’aeroporto; oppure

4)

è stato acquistato in un altro aeroporto comunitario, purché il liquido sia confezionato in un sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni che dimostri in modo soddisfacente che l’acquisto è avvenuto il giorno stesso nell’area lato volo dell’aeroporto in questione; oppure

5)

è stato acquistato a bordo di un vettore comunitario, purché il liquido sia confezionato in un sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni che dimostri in modo soddisfacente che l’acquisto è avvenuto il giorno stesso a bordo del vettore in questione; oppure

6)

è stato acquistato in un punto di vendita situato in un’area lato volo, oltre il punto di controllo delle carte d’imbarco o in un’area sterile, in un aeroporto situato in un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’appendice 1. La Commissione può decidere, in conformità della procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, di includere nell’appendice 1 un aeroporto di un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

il paese terzo ha ottenuto buoni risultati nella cooperazione con la Comunità e i suoi Stati membri, e

la Commissione ha riconosciuto dopo verifica che:

a)

il paese terzo applica norme di sicurezza aerea soddisfacenti; e

b)

all’aeroporto sono applicate misure di sicurezza equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2.3.3 del presente allegato e al paragrafo 2.3.6 della decisione della Commissione dell’8 agosto 2008 (3); e

c)

nell’aeroporto sono applicate le linee guida per i controlli di sicurezza raccomandate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile per il controllo di liquidi, gel e aerosol, come indicato nella lettera agli Stati del 1o dicembre 2006 (riferimento: AS 8/11-06/100 riservatissimo) e nella lettera agli Stati del 30 marzo 2007 (riferimento: AS 8/11-07/26 riservatissimo) o, per i sacchetti in grado di evidenziare eventuali manomissioni, specifiche equivalenti; e

d)

il sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni in cui è contenuto il liquido dimostri in modo soddisfacente che l’acquisto è avvenuto nell’area lato volo dell’aeroporto del paese terzo nelle trentasei ore precedenti.

2.   Un passeggero può essere esonerato dai requisiti di cui al punto 4.1.1.1 a condizione che:

a)

l’autorità competente sia stata informata in anticipo e abbia autorizzato il trasporto degli articoli; e

b)

il comandante dell’aeromobile sia stato informato a proposito del passeggero e degli articoli proibiti da esso trasportati.

Ove opportuno, gli articoli proibiti sono sistemati in condizioni sicure.

3.   L’elenco degli articoli proibiti di cui al punto 4.1.1.1 e le informazioni sulle esenzioni autorizzate devono essere messi a disposizione del pubblico.

4.   L’autorità competente può proibire altri articoli oltre a quelli di cui al punto 4.1.1.1. L’autorità competente compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri a proposito degli articoli in questione prima che essi abbiano completato la procedura di registrazione del bagaglio destinato alla stiva.

5.   Salvo se proibiti ai sensi del punto 5.2.3.1, gli articoli proibiti di cui al punto 4.1.1.1 o 4.1.1.4 possono essere trasportati come bagagli destinati alla stiva, a condizione che i passeggeri non abbiano accesso non controllato al bagaglio in questione da quando il bagaglio è registrato fino a quando è ritirato all’arrivo.

6.   Il personale di sicurezza può rifiutare l’accesso a un’area sterile e alla cabina di un aeromobile a qualsiasi passeggero in possesso di un articolo non inserito al punto 4.1.1.3 ma che appaia sospetto.

4.1.2.   Calibrazione del portale elettromagnetico per la rilevazione dei metalli

Nessuna disposizione nel presente regolamento

4.1.3.   Controllo dei passeggeri a mobilità ridotta

Nessuna disposizione nel presente regolamento

4.1.4.   Disposizioni di sicurezza per i passeggeri potenzialmente pericolosi

1.

Devono essere adottate misure di sicurezza specifiche per il trasporto aereo dei seguenti gruppi di passeggeri potenzialmente pericolosi:

a)

persone espulse:

persone legalmente autorizzate a entrare in uno Stato membro dalle autorità di tale Stato o entrate illegalmente in uno Stato membro, alle quali le autorità competenti abbiano in un secondo momento formalmente ordinato di lasciare lo Stato membro in questione;

b)

persone inammissibili:

persone cui le autorità competenti di uno Stato membro hanno rifiutato l’ingresso in tale Stato, che vengono riportate nel paese di provenienza o in qualsiasi altro paese nel quale siano autorizzate a fare ingresso;

c)

detenuti in custodia:

persone in arresto o giudicate in tribunale, di cui occorra assicurare il trasporto.

2.

Le autorità competenti notificano al vettore interessato per iscritto e nei tempi appropriati quando intendano imbarcare passeggeri potenzialmente pericolosi.

3.

La notifica scritta al vettore aereo e al comandante del volo deve contenere i seguenti dettagli:

identità della persona,

motivo del trasporto,

nome e qualifiche delle eventuali persone di scorta,

valutazione del rischio da parte delle autorità competenti (inclusi i motivi che giustificano la presenza o l’assenza di una scorta),

all’occorrenza, richiesta dell’assegnazione preliminare di un posto specifico, e

natura dei documenti disponibili.

4.

Devono essere introdotte misure specifiche di sicurezza da applicare ai passeggeri indisciplinati. Si considera passeggero indisciplinato chi a bordo di un aeromobile civile commetta, tra il momento in cui il portellone dell’aeromobile viene chiuso prima del decollo e quello in cui esso viene riaperto dopo l’atterraggio, un atto di:

aggressione, intimidazione, minaccia o deliberata imprudenza tale da mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza di beni o persone,

aggressione, intimidazione, minaccia o interferenza nei confronti di un membro dell’equipaggio nell’esecuzione dei suoi compiti o tale da diminuirne la capacità di svolgerli,

deliberata imprudenza o danneggiamento di un aeromobile, delle sue attrezzature, o delle strutture e attrezzature ad esso pertinenti tale da mettere in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza del velivolo stesso o dei suoi occupanti,

comunicazione di informazioni scientemente false, tale da mettere in pericolo la sicurezza di un aeromobile in volo,

disobbedienza a comandi o istruzioni legittimi miranti a garantire lo svolgimento sicuro, ordinato o efficiente delle operazioni.

5.

I detenuti in custodia devono sempre essere scortati.

4.2.   Separazione dei passeggeri

Qualora una parte delle infrastrutture del terminale situata tra i punti di controllo di sicurezza e il punto di imbarco di un aeromobile sia stata usata da passeggeri in arrivo non soggetti ai controlli descritti in modo particolareggiato nel regolamento (CE) n. 2320/2002, prima di qualsiasi operazione di imbarco di passeggeri controllati tale zona deve essere ispezionata per garantire che non vi sia stato lasciato alcun articolo proibito.

4.3.   Controllo del bagaglio a mano

1.

Tutti i liquidi devono essere presentati ai punti di controllo di sicurezza per essere esaminati.

2.

I computer portatili e le altre apparecchiature elettriche di grandi dimensioni devono essere rimossi dal bagaglio a mano prima del controllo e controllati separatamente.

3.

I cappotti e le giacche dei passeggeri sono controllati come bagaglio a mano distinto.

4.3.1.   Controllo del bagaglio a mano tramite apparecchiatura radioscopica ad alta definizione dotata di TIP installato e attivato

Nessuna disposizione nel presente regolamento

4.4.   Controllo del personale diplomatico

Nessuna disposizione nel presente regolamento

5.   BAGAGLIO DESTINATO ALLA STIVA

5.1.   Riconcilio del bagaglio destinato alla stiva

Nessuna disposizione nel presente regolamento

5.2.   Controllo del bagaglio destinato alla stiva

5.2.1.   Bagaglio destinato alla stiva accompagnato

1.

Il vettore aereo garantisce che ogni passeggero viaggi sullo stesso volo su cui è stivato il rispettivo bagaglio registrato. In caso contrario, il bagaglio destinato alla stiva in questione deve essere considerato come bagaglio non accompagnato.

2.

L’autorità competente stabilisce nel suo programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile procedure dettagliate per il conseguimento dell’obiettivo di controllo in caso di guasto delle apparecchiature di controllo.

5.2.2.   Bagaglio destinato alla stiva non accompagnato

Il vettore aereo che accetta da un altro vettore aereo il bagaglio destinato alla stiva non accompagnato ottiene una documentazione scritta attestante che prima di essere accettato ai fini del trasporto detto bagaglio è stato sottoposto ai controlli di sicurezza di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002.

5.2.3.   Articoli proibiti nel bagaglio destinato alla stiva

1.

I seguenti articoli non possono essere contenuti nel bagaglio destinato alla stiva:

esplosivi, compresi detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi,

gas, compresi il propano e il butano,

liquidi infiammabili, compresi la benzina e il metanolo,

solidi infiammabili e sostanze reattive, compresi il magnesio, dispositivi di accensione, articoli pirotecnici e razzi,

sostanze ossidanti e perossidi organici, compresi la candeggina e i kit per la riparazione della carrozzeria delle automobili,

sostanze tossiche o infettive, compresi il veleno per topi e il sangue infetto,

materiale radioattivo, compresi gli isotopi medici o commerciali,

sostanze corrosive, compresi il mercurio e le batterie per veicoli,

componenti di impianti del carburante dei veicoli che hanno contenuto carburante.

2.

L’elenco degli articoli proibiti di cui al punto 5.2.3.1 deve essere messo a disposizione del pubblico presso le agenzie dei vettori aerei e mediante altri strumenti appropriati.

3.

L’autorità competente può proibire altri articoli oltre a quelli di cui al punto 5.2.3.1. L’autorità competente compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri a proposito degli articoli in questione.

4.

Il personale di sicurezza può rifiutare il trasporto di bagaglio destinato alla stiva contenente un articolo non contemplato al punto 5.2.3.1 che risulti sospetto.

5.2.4.   Controllo del bagaglio destinato alla stiva mediante apparecchiature di rilevamento di esplosivi (EDS)

Nessuna disposizione nel presente regolamento

5.2.5.   Controllo del bagaglio destinato alla stiva accompagnato mediante apparecchiatura radioscopica convenzionale dotata di TIP installato e attivato

Nessuna disposizione nel presente regolamento

5.3.   Protezione del bagaglio destinato alla stiva

1.

L’accesso alle zone di trattamento e deposito bagagli deve essere limitato al personale che è tenuto ad accedere a tale zona per esigenze operative. Nel novero di tale personale rientrano le persone incaricate di caricare, scaricare e proteggere il bagaglio destinato alla stiva e le persone autorizzate dall’autorità competente ad accedere alle zone di trattamento e deposito bagagli.

2.

All’occorrenza, ai passeggeri può essere consentito di accedere al bagaglio destinato alla stiva di loro proprietà che sia già stato controllato, purché essi siano continuamente sorvegliati per garantire che nessun articolo proibito sia:

a)

introdotto nel bagaglio destinato alla stiva; oppure

b)

prelevato dal bagaglio destinato alla stiva e introdotto nella cabina dell’aeromobile o nell’area sterile.

6.   MERCI, CORRIERI E PACCHI ESPRESSI

6.1.   Ambito di applicazione

Ai fini del presente regolamento:

per «mittente responsabile» si intende un mittente le cui spedizioni possono essere individuate con certezza come spedizioni destinate esclusivamente al trasporto con aeromobile cargo, come indicato al punto 6.5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002.

6.2.   Qualifica di agente regolamentato

Designazione, autorizzazione o iscrizione in un registro da parte dell’autorità competente

6.2.1.

Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della designazione, autorizzazione o iscrizione in un registro di un operatore quale agente regolamentato, l’autorità competente espleti la seguente procedura:

a)

il richiedente deve presentare la domanda per l’attribuzione dello status di agente regolamentato all’autorità competente dello Stato membro nel quale ha la sede.

Il richiedente presenta all’autorità competente un programma di sicurezza. Il programma descrive i metodi e le procedure che l’agente deve applicare per conformarsi al presente regolamento e al programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro nel quale ha la sede. Il programma descrive altresì le modalità del controllo che l’agente deve effettuare per verificare il rispetto dei citati metodi e procedure.

Il richiedente presenta una dichiarazione scritta nella quale si impegna a rispettare le norme di sicurezza stabilite nel suo programma e a notificare immediatamente all’autorità competente eventuali cambiamenti del programma. La dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale o dal responsabile della sicurezza;

b)

l’autorità competente esamina il programma di sicurezza e verifica la conformità delle misure di sicurezza ivi stabilite alle norme applicabili. L’autorità competente effettua una verifica in loco dei locali del richiedente che formano oggetto del programma, al fine di valutare la capacità del richiedente di conformarsi al presente regolamento e al programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro nel quale i locali sono ubicati;

c)

se reputa soddisfacenti le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente può designare, autorizzare o iscrivere nel registro il richiedente in qualità di agente regolamentato.

La presente procedura si applica al più tardi a partire dal 1o marzo 2008.

6.2.2.

Ai fini della lettera b) del punto 6.2.1, si considera verifica in loco un’ispezione condotta dall’autorità competente nei locali dell’agente regolamentato.

6.2.3.

Qualora l’autorità competente ritenga che l’agente regolamentato non sia più in grado di rispettare le disposizioni del presente regolamento né il programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile, gli revoca lo status di agente regolamentato.

6.3.   Controlli di sicurezza

6.3.1.

Quando ispeziona le merci conformemente al punto 6.3.1, lettera b), dell’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002, l’agente o il vettore aereo deve:

a)

utilizzare gli strumenti o i metodi che offrono la maggiore probabilità di individuare articoli proibiti, tenendo in considerazione la natura della spedizione; e

b)

assicurarsi che gli strumenti o i metodi utilizzati siano sufficientemente rigorosi da garantire che la merce non nasconda articoli proibiti.

6.3.2.

L’autorità competente notifica alla Commissione ogni altro strumento, di cui al punto 6.3.1, lettera b), punto iv), dell’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002, di cui autorizza l’utilizzo per il controllo di sicurezza della merce.

6.4.   Criteri applicabili ad un mittente conosciuto

6.4.1.

La dichiarazione del mittente conosciuto di cui al punto 6.4.1, lettera b), dell’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002 è resa una volta l’anno per iscritto utilizzando il modulo nazionale standardizzato.

La dichiarazione certifica, tra l’altro, che le spedizioni non contengono articoli proibiti elencati ai punti iv) e v) dell’appendice, come indicato al punto 6.4.1, lettera c), punto i), dell’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002.

Il mittente conosciuto assume la piena responsabilità della propria dichiarazione.

6.4.2.

Quando una spedizione contenga un articolo proibito, il mittente conosciuto certifica tale fatto per iscritto all’agente regolamentato o al vettore aereo.

6.4.3.

Se il mittente conosciuto non è più in grado di adempiere ai propri obblighi, gli viene revocato lo status di mittente conosciuto dall’autorità competente o dall’agente regolamentato o dal vettore aereo responsabile della designazione.

6.5.   Trasporto con aeromobile cargo

6.5.1.

Gli Stati membri devono assicurare che la seguente procedura sia applicata dall’agente regolamentato o dal vettore aereo ai fini della designazione di un operatore quale mittente responsabile:

a)

il richiedente deve presentare per iscritto una dichiarazione d’impegno, nella quale:

conferma di aver ricevuto le istruzioni nazionali in materia di sicurezza dei locali, del personale e dei trasporti,

si impegna a comunicare al personale operante nei suoi locali le istruzioni nazionali in materia di sicurezza,

si impegna a tenere le merci in condizioni di sicurezza fino alla loro consegna all’agente regolamentato o al vettore aereo,

accetta che le spedizioni possano essere soggette a controlli di sicurezza, compreso tramite screening, e

accetta ispezioni senza preavviso da parte dell’autorità competente nei suoi locali finalizzate a verificare il rispetto delle istruzioni nazionali da parte del mittente responsabile.

L’operatore designa almeno un responsabile per la sicurezza e ne comunica il nominativo e l’indirizzo di contatto all’agente regolamentato o al vettore aereo.

b)

L’agente regolamentato o il vettore aereo raccoglie le seguenti informazioni sull’operatore:

i dati relativi all’impresa, compreso l’indirizzo sociale bona fide,

la natura dell’attività svolta,

le coordinate di contatto, comprese quelle dei responsabili per la sicurezza,

il numero di partita IVA o il numero di registrazione della società, e

le coordinate bancarie.

c)

Se l’agente regolamentato o il vettore aereo ritiene adeguate le informazioni ricevute con riferimento alle lettere a) e b), il richiedente può essere designato «mittente responsabile».

6.5.2.

L’agente regolamentato o vettore aereo mantiene una base di dati contenente le informazioni di cui al punto 6.5.1, lettera b). La base di dati è a disposizione dell’autorità competente a fini ispettivi.

6.5.3.

Se un agente regolamentato o un vettore aereo ritiene che il mittente responsabile non rispetti più le istruzioni nazionali, revoca lo status di mittente responsabile.

7.   POSTA

Nessuna disposizione nel presente regolamento

8.   POSTA E MATERIALE DEL VETTORE AEREO

Nessuna disposizione nel presente regolamento

9.   PROVVISTE E FORNITURE PER IL VETTOVAGLIAMENTO DI BORDO (CATERING)

Nessuna disposizione nel presente regolamento

10.   PROVVISTE E FORNITURE PER LA PULIZIA DI BORDO

Nessuna disposizione nel presente regolamento

11.   AVIAZIONE GENERALE

Nessuna disposizione nel presente regolamento

12.   RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

12.1.   Programma nazionale di formazione sulla sicurezza aerea

Il programma nazionale per la formazione sulla sicurezza aerea deve comprendere una formazione riguardante il trattamento dei passeggeri indisciplinati.

12.2.   Personale di sicurezza

12.2.1.   Gestione della sicurezza del vettore aereo e dell’aeroporto

1.

Le autorità competenti assicurano che ogni aeroporto e vettore aereo della Comunità disponga di personale adeguatamente qualificato per la gestione della sicurezza. Le autorità competenti assicurano altresì che la gestione della sicurezza sia adeguatamente organizzata. I dirigenti di grado più elevato responsabili della conformità alle prescrizioni di sicurezza dei vettori aerei o degli aeroporti devono possedere il necessario livello di qualificazione, conoscenze ed esperienza, tra cui:

a)

esperienza nel campo delle operazioni relative alla sicurezza aerea; oppure

b)

esperienza in altri campi connessi alla sicurezza, quali organismi di pubblica sicurezza, forze armate o altro; e

c)

attestati o titoli equivalenti rilasciati dalle autorità competenti; e

d)

conoscenze nei seguenti settori:

sistemi di sicurezza e controllo degli accessi,

sicurezza a terra e in volo,

armi e altri articoli proibiti,

aspetti generali del terrorismo.

12.3.   Altro personale

Nessuna disposizione nel presente regolamento

13.   SPECIFICHE TECNICHE PER LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO

Nessuna disposizione nel presente regolamento


(1)  Il presente allegato segue la stessa struttura e numerazione dell’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002. Ove il presente regolamento non preveda alcuna disposizione per l’applicazione o l’adattamento tecnico delle norme comuni di base, ciò è indicato esplicitamente nella rubrica corrispondente.

(2)   GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

(3)  Decisione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Appendice 1

Aeroporti da cui partono voli diretti ad aeroporti comunitari:

aeroporto di Singapore (SIN)

Croazia:

aeroporto di Ragusa (Dubrovnik) (DBV)

aeroporto di Fiume (Rijeka) (RJK)

aeroporto di Pola (Pula) (PUY)

aeroporto di Spalato (Split) (SPU)

aeroporto di Zara (Zadar) (ZAD)

aeroporto di Zagabria (Zagreb) (ZAG)


19.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/23


REGOLAMENTO (CE) N. 821/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le banane originarie del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per tenere conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, il 29 novembre 2006 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, hanno firmato il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, che è entrato in vigore il 1o marzo 2007.

(2)

Di conseguenza, talune disposizioni della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (2) sono state adeguate dalla decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico (3) che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, per quanto riguarda lo scambio di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici. Detta decisione prevede l'apertura di un nuovo contingente tariffario annuale per le banane originarie del Messico.

(3)

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario, si dovrebbe adeguare il regolamento (CE) n. 1362/2000. A tale scopo è necessario aprire un nuovo contingente tariffario per le banane originarie del Messico e chiudere quello per lo stesso prodotto aperto nel 2004 con il regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione (4), non più applicabile dal 1o gennaio 2006 a seguito dell'introduzione del regime puramente tariffario prevista dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (5).

(4)

In conformità della decisione n. 2/2008, il nuovo contingente tariffario dovrebbe essere aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile ed essere applicato per la prima volta il terzo giorno dopo la pubblicazione della decisione n. 2/2008 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificato come segue:

1)

l'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:

«5 ter.   Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 dell'allegato è di 70 EUR/t.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1834, 09.1854, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1o luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1o luglio 2000.

Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 viene aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile. Per il 2008 il contingente in questione si applica dal 29 luglio 2008.

Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1873 viene aperto dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile successivo, finché il contingente resta in vigore.»;

2)

l'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/2005 della Commissione (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 12).

(2)   GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

(3)   GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55.

(4)   GU L 282 dell'1.9.2004, pag. 3.

(5)   GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1528/2007 (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificata come segue:

1)

fra la riga con il numero d'ordine 09.1845 e la riga con il numero d'ordine 09.1847, è inserita la riga seguente:

N.d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale

(peso netto, salvo indicazione contraria)

Dazio del contingente tariffario

(riduzione in %)

«09.1834

0803 00 19

Banane, fresche (esclusi i plantani)

2 000 t

Dazio fisso da applicare»;

2)

la riga corrispondente al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1871 è soppressa.


19.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/25


REGOLAMENTO (CE) N. 822/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 817/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 817/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 961/2007.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 817/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 817/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).

(3)   GU L 220 del 15.8.2008, pag. 16.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 19 agosto 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00  (2)

di media qualità

0,00  (2)

di bassa qualità

0,00  (2)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00  (2)

1002 00 00

SEGALA

0,00  (2)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3)

0,00  (2)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00  (2)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.

(3)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15 agosto 2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

224,74

135,95

Prezzo FOB USA

296,57

286,57

266,57

129,17

Premio sul Golfo

11,96

Premio sui Grandi laghi

12,94

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

38,70  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

37,51  EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

19.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 3740]

(il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2008/676/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).

(2)

La Bulgaria ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione, presentando la seconda parte del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(3)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questo metodo di classificazione.

(4)

Non possono essere autorizzate modifiche dell’apparecchio o del metodo di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Bulgaria è autorizzato l’impiego del seguente metodo:

l’apparecchio Ultra FOM 200 e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nell’allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)   GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 6).


ALLEGATO

Metodi di classificazione delle carcasse di suino in Bulgaria

ULTRA FOM 200

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Ultra FOM 200».

2.

L'apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore (tipo Intel 80 C 32). I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra FOM.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image 1
= 67,130 – 0,3284 × X1 – 0,3725 × X2 + 0,01515 × X3

dove:

Image 2

=

tenore stimato di carne magra (in percentuale),

X1

=

spessore in mm del grasso dorsale e della pelle, misurato a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa, fra la terzultima e la quartultima vertebra lombare,

X2

=

spessore in mm del grasso dorsale e della pelle, misurato a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa, fra la terzultima e la quartultima costola,

X3

=

spessore in mm del muscolo, misurato nello stesso punto e nello stesso momento dello spessore del grasso dorsale.

La formula è valida per le carcasse di peso tra compreso 60 e 120 kg.


19.8.2008   

IT

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L 221/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2008

recante modifica della decisione 2006/784/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia

[notificata con il numero C(2008) 3803]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/677/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/784/CE della Commissione (2) autorizza sette metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia.

(2)

La Francia ha chiesto alla Commissione, al fine di semplificare le operazioni di misurazione, di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nel metodo di classificazione delle carcasse di suino «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» ed ha presentato i risultati delle prove di dissezione, riportandoli nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

(3)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del metodo di classificazione in questione.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/784/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/784/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)   GU L 318 del 17.11.2006, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/293/CE (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 16).

(3)   GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 6).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2006/784/CE la parte 1 [Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)], punto 3, è sostituita dalla seguente:

«3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image 3
= 62,19 – 0,729 G2 + 0,144 M2

in cui

Image 4

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

G2

=

spessore (in mm) del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm dalla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola, secondo una traiettoria parallela a tale linea,

M2

=

spessore (in mm) del muscolo dorsale, misurato a 6 cm dalla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola, secondo una traiettoria parallela a tale linea.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.»


19.8.2008   

IT

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L 221/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

che modifica la decisione 2007/716/CE in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 4319]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/716/CE della Commissione, del 30 ottobre 2007, stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Finché tali stabilimenti saranno in regime di transizione, i prodotti da essi provenienti vanno unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti bulgari in transizione.

(2)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità bulgara competente, alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Questi stabilimenti vanno quindi soppressi dall'elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

(3)

Deve pertanto essere modificato di conseguenza l'allegato della decisione 2007/716/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/716/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)   GU L 289 del 7.11.2007, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/552/CE (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 43).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/716/CE è così modificato:

1)

Sono soppressi i seguenti stabilimenti di trasformazione della carne:

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o zona, regione

«24.

BG 0701001

"Cheh — Yosif Novosad" OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

33.

BG 0901007

EOOD "Bayka-1"

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

47.

BG 1501013

ET "Velichko Ivanov-Venetsiya"

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

"Intermes" OOD

s. Tarnene

62.

BG 1901005

"Dulo-Alfa" OOD

gr. Dulovo ul. "Dobrudzha" 18

97.

BG 0402003

ET "M.M-Miroslav Hristov"

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

172.

BG 1505018

ET "Anko Petrov-Anda"

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

177.

BG 1605015

ET "D. Kalkanov"

gr. Asenovgrad

ul. "Oton Ivanov" 70

241.

BG 0704009

"Ayvi" OOD

gr. Gabrovo

ul. "Industrialna" 1

280.

BG 1604011

"Milena-Boris Kikyuov" ET

gr. Plovdiv

ul. "Slava" 3

302.

BG 1804017

AD "Boroimpeks"

gr. Borovo,

bul. "Patriarh Evtimiy" 3A

375.

BG 2804010

ET "Tagara — Diana Kurteva"

gr. Yambol

Industrialna zona

378.

BG 1518008

"Anona" OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. "Georgi Kochev"»

2)

Sono soppressi i seguenti stabilimenti di trasformazione del latte:

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o zona, regione

«5.

BG 0412009

"Milki-luks" EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

22.

BG 1612038

"MAH — 2003" EOOD

s. Lenovo

54.

BG 2012022

"Bratya Zafirovi" OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

65.

112014

ET "Veles-Kostadin Velev"

gr. Razlog

ul. "Golak" 14

105.

1512003

"Mandra-1" EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

134.

1912002

"Laktokom" EOOD

s. Kalipetrovo

152.

2112024

ET "Ulan-Dzh. Ulanov"

s. Borino

168.

2312041

"Danim-D.Stoyanov"

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

190.

2712010

"Kamadzhiev-milk" EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

19.8.2008   

IT

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L 221/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

sulla concessione di sovvenzioni per la traduzione e la sperimentazione di un modulo per una indagine di vittimizzazione nell’ambito del programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

(2008/679/GAI)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 aprile 2007 la Commissione ha adottato il programma di lavoro annuale 2007 per il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (2).

(2)

Nel febbraio 2007 è stato pubblicato un invito a partecipare al programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità».

(3)

Il 16 agosto 2007 è stato trasmesso a tutti i partner selezionati che avevano scelto l’opzione «Statistiche sulla criminalità e sulla giustizia penale» un invito specifico a presentare proposte in merito alla traduzione e alla sperimentazione di un modulo per una indagine di vittimizzazione.

(4)

Un comitato di valutazione si è riunito il 6 novembre 2007, il 22 novembre 2007 e il 17 dicembre 2007 e ha raccomandato la concessione delle sovvenzioni per la traduzione e la sperimentazione di un modulo per una indagine di vittimizzazione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato costituito a norma dell’articolo 8 della decisione 2007/125/GAI del Consiglio,

DECIDE:

Articolo unico

Le sovvenzioni di cui all’allegato sono approvate per l’importo complessivo di 1 540 170,39 EUR.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)   GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7.

(2)  C/2007/1627.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).


ALLEGATO

Ripartizione finanziaria delle sovvenzioni per la traduzione e la sperimentazione di un modulo per una indagine di vittimizzazione

Riferimento al partenariato quadro

Organismo

Selezionato/non selezionato

Totale dei costi ammissibili

(in EUR)

Importo attribuito

(in EUR)

% della sovvenzione

JLS/I2007/ISEC-FPA/012

Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità

Selezionato

113 815,90

107 702,00

94,63

JLS/I2007/ISEC-FPA/020

Dipartimento di statistica, governo della Lituania

Selezionato

39 855,87

27 899,11

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/033

Istituto nazionale di statistica, Portogallo

Selezionato

133 041,32

126 389,25

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/037

Istituto nazionale di statistica, Danimarca

Selezionato

160 264,87

152 250,80

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/043

Istituto di statistica, Repubblica slovacca

Selezionato

22 115,23

19 893,11

89,95

JLS/I2007/ISEC-FPA/050

Istituto di giustizia, Polonia

Selezionato

57 730,00

40 411,00

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/051

Istituto federale di statistica, Germania

Selezionato

402 615,32

281 830,72

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/053

Istituto nazionale di statistica, Austria

Selezionato

120 703,15

110 703,15

91,72

JLS/I2007/ISEC-FPA/054

Istituto europeo per la prevenzione della criminalità (HEUNI), Finlandia

Selezionato

221 149,06

210 091,60

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/061

Ministero dell’Interno, Catalogna

Selezionato

123 955,16

83 955,16

67,73

JLS/I2007/ISEC-FPA/079

Consiglio per la ricerca in materia di criminalità, ministero della Giustizia, Bulgaria

Selezionato

23 865,49

19 092,00

80

JLS/I2007/ISEC-FPA/083

Istituto nazionale di statistica, Repubblica di Slovenia

Selezionato

86 076,32

81 772,50

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/087

Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Italia

Selezionato

175 801,15

158 779,37

90,32

JLS/I2007/ISEC-FPA/102

Istituto centrale di statistica, Lettonia

Selezionato

29 567,51

26 610,75

90

JLS/I2007/ISEC-FPA/103

Segretariato di Stato per la sicurezza, Spagna

Selezionato

132 556,95

92 789,87

70

Totale

 

 

1 843 113,30

1 540 170,39