ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
31 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica

1

 

 

Regolamento (CE) n. 745/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 747/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche e l'attuazione della NACE Rev. 2 ( 1 )

20

 

*

Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991 (versione codificata)

28

 

*

Regolamento (CE) n. 749/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica alcuni regolamenti relativi ai contingenti tariffari di importazione nel settore delle carni bovine

37

 

*

Regolamento (CE) n. 750/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 414/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2008/2009

44

 

*

Regolamento (CE) n. 751/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, relativo al divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

46

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica ( 1 )

48

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/625/CE

 

*

Decisione n. 1/2007 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 giugno 2007, che modifica le concessioni commerciali sui prodotti agricoli trasformati di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale e alla decisione n. 1/97 relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformati e che abroga la decisione n. 1/97

50

 

 

Commissione

 

 

2008/626/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, Aiuto di Stato C 40/06 (ex NN 96/05) Regimi di assistenza in forma di prestiti attuati dal Regno Unito [notificata con il numero C(2008) 1612]  ( 1 )

62

 

 

2008/627/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 3942]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/1


REGOLAMENTO (CE) N. 744/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (2), disciplina gli aiuti strutturali della Comunità nel settore della pesca. In particolare, il titolo IV, capo I di detto regolamento stabilisce le condizioni per la concessione agli Stati membri di contributi finanziari del Fondo europeo per la pesca (FEP) a sostegno di misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria.

(2)

Il FEP intende contribuire alle azioni intraprese in seguito alla riforma della politica comune della pesca (PCP) del 2002 per attenuare la pressione esercitata sugli stock ittici, garantendo nel contempo condizioni socioeconomiche sostenibili per il settore interessato.

(3)

Visti i recenti sviluppi della situazione economica, con particolare riguardo al drastico aumento dei prezzi dei carburanti, si avverte la necessità impellente di adottare ulteriori misure a favore di un più rapido adeguamento della flotta da pesca comunitaria all’attuale situazione, rispondendo all’esigenza di garantire condizioni socioeconomiche sostenibili per il settore interessato. Tali misure devono contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 33 del trattato e degli obiettivi della PCP enunciati nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3). In questo contesto, tali misure devono affrontare le difficoltà economiche e sociali immediate e, nel contempo, arginare la sovraccapacità strutturale.

(4)

È importante garantire che le misure di cui trattasi siano equamente accessibili a tutti gli Stati membri e che evitino distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri o tra le flotte. È opportuno quindi che esse siano impostate e coordinate a livello comunitario.

(5)

Occorre pertanto un’iniziativa comunitaria che consenta di integrare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1198/2006 nonché di derogare temporaneamente ad alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 1198/2006. Tale iniziativa dovrebbe di conseguenza prevedere misure specifiche di carattere generale e relative all’attuazione dei piani di adeguamento della flotta negli Stati membri, che affrontino in maniera efficace le attuali difficoltà economiche e garantiscano, nel contempo, la vitalità economica a lungo termine del settore della pesca.

(6)

Dato il carattere eccezionale di dette misure e della crisi economica che intendono affrontare, la loro durata deve essere limitata al minimo indispensabile per conseguire gli obiettivi perseguiti.

(7)

Le misure in questione devono essere attuate dagli Stati membri nel quadro dei loro programmi operativi del FEP e finanziate con i fondi ad essi assegnati in questo stesso ambito.

(8)

Agli Stati membri deve essere inoltre conferita la facoltà di integrare le azioni finanziate con i suddetti fondi mediante misure finanziate unicamente con risorse nazionali, senza alcun contributo degli strumenti finanziari della Comunità. Vista la necessità di un intervento urgente per far fronte alla grave situazione in cui versa il settore della pesca, tali misure, finalizzate al miglioramento strutturale e alla vitalità economica a lungo termine del settore, devono essere esentate dall’applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Al fine di limitare possibili distorsioni di concorrenza ed effetti negativi sul mercato interno, le misure in parola devono essere soggette a determinate restrizioni.

(9)

Il presente regolamento deve prevedere un contributo della Comunità a misure di arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, ad investimenti a bordo dei pescherecci destinati a ridurre il consumo di carburante, a una compensazione socioeconomica, nonché ad alcuni interventi di tipo collettivo. Affinché tali misure risultino efficaci e gli Stati membri possano avvalersi appieno dei fondi disponibili, è opportuno ridurre i limiti per la partecipazione dei privati al finanziamento delle misure stesse.

(10)

Per contribuire alla ristrutturazione, è necessario prevedere la possibilità di un arresto temporaneo delle attività di pesca. L’arresto temporaneo delle attività di pesca deve essere finalizzato, in particolare, a potenziare i benefici economici favorendo la ricostituzione degli stock o promuovendo condizioni di commercializzazione più vantaggiose. A questo fine, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a determinare i periodi di arresto temporaneo in funzione della dinamica biologica, della stagionalità e dell’andamento del mercato. Nel contesto della crisi economica, è altresì necessario che venga corrisposta una compensazione ai pescatori che hanno interrotto temporaneamente l’attività prima dell’adozione del presente regolamento.

(11)

Al fine di incoraggiare il settore alieutico ad adottare tecniche di pesca che consumino meno carburante, è opportuno incentivare la sostituzione dell’attrezzatura di bordo per poter utilizzare tecniche di pesca che consumino meno energia. A questo proposito, si dovrebbero rendere disponibili ulteriori possibilità di finanziamento degli investimenti a bordo dei pescherecci.

(12)

La Comunità dovrebbe inoltre contribuire ad azioni collettive per la prestazione di assistenza tecnica ai proprietari in ordine all’audit energetico dei pescherecci, nonché per la prestazione di consulenza ai fini dell’elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento e dell’attuazione dei piani di adeguamento della flotta. Si dovrebbero altresì sovvenzionare progetti pilota intesi a ridurre il consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell’apparecchiatura o degli attrezzi da pesca.

(13)

Per garantire la vitalità economica a lungo termine del settore della pesca, è necessario introdurre un nuovo strumento che consenta agli Stati membri di ridurre la capacità e accrescere la redditività delle flotte. Tale strumento dovrebbe consistere in piani di adeguamento della flotta, da applicarsi alle flotte pescherecce i cui costi energetici medi rappresentano non meno del 30 % dei costi di produzione. Questi piani di adeguamento della flotta devono dare luogo ad una riduzione di capacità delle flotte interessate pari ad almeno il 30 %, espressa in GT e in kW.

(14)

Ove gli Stati membri pongano in essere, nell’ambito dei piani di adeguamento della flotta, misure intese a garantire la vitalità a lungo termine di una o più flotte pescherecce attraverso una riduzione della loro capacità, si devono applicare condizioni più favorevoli.

(15)

È necessario incoraggiare gli Stati membri a prorogare i piani di arresto definitivo per adattare le loro flotte alle risorse disponibili. È quindi opportuno autorizzare ulteriori contributi finanziari per l’arresto definitivo delle attività di pesca. Per favorire la ristrutturazione, occorre offrire ulteriori possibilità di arresto temporaneo delle attività di pesca ai pescatori e ai proprietari di pescherecci interessati dai piani di adeguamento della flotta.

(16)

Inoltre, gli Stati membri che adottano un piano di adeguamento della flotta devono essere anche autorizzati ad attuare misure di disarmo parziale, ai fini di un utilizzo più razionale dei fondi disponibili nell’ambito del FEP per la riduzione della capacità e del consumo energetico della flotta interessata. Nell’ambito di tali misure di disarmo parziale, i proprietari che ritirino uno o più pescherecci dalla flotta devono essere autorizzati a riutilizzare una parte della capacità ritirata per un nuovo peschereccio più piccolo e meno dispendioso di energia. Occorre inoltre autorizzare gli Stati membri ad assegnare a nuovi pescherecci una quota limitata della capacità complessivamente ritirata in virtù del piano di adeguamento della flotta. In questo caso, i finanziamenti devono essere erogati solo per la parte di capacità definitivamente ritirata.

(17)

È opportuno che gli obblighi degli Stati membri in materia di gestione e di controllo di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006 nonché i meccanismi di rettifica di cui all’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006 siano applicati nel quadro del presente regolamento.

(18)

La mancata riduzione minima della capacità del 30 % stabilita in un piano di adeguamento delle flotte o il mancato rispetto delle norme relative all’arresto temporaneo, all’arresto definitivo o al disarmo parziale sono considerati irregolarità ai sensi dell’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

(19)

Data l’urgenza della situazione e la necessità di un intervento immediato in tutti gli Stati membri, è opportuno aumentare al 95 % il tasso di cofinanziamento comunitario FEP per le misure previste da questa iniziativa. Per lo stesso motivo, è importante che i fondi siano a disposizione degli Stati membri in tempi più brevi del consueto, e che le spese siano ammissibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(20)

Tenuto conto dell’urgenza della situazione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un’azione specifica della Comunità intesa a fornire un sostegno eccezionale e temporaneo alle persone e alle imprese operanti nel settore della pesca, colpite dalla crisi economica provocata dal rincaro del petrolio nel 2008. Tale azione specifica prende la forma di un regime speciale del Fondo europeo per la pesca (in seguito denominato «FEP»).

2.   L’azione specifica in oggetto comprende:

a)

misure generali che integrano e derogano a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1198/2006;

b)

misure speciali che integrano e derogano a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 1198/2006 e che sono subordinate all’attuazione dei piani di adeguamento della flotta di cui all’articolo 12.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica unicamente ai contributi pubblici costituenti oggetto di decisione amministrativa delle competenti autorità nazionali entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Quadro finanziario

1.   Le misure di cui al presente regolamento possono beneficiare di una partecipazione finanziaria del FEP nei limiti degli stanziamenti d’impegno definiti per il periodo 2007-2013.

2.   I contributi pubblici concessi nell’ambito della presente azione specifica non possono essere cumulati con altri contributi pubblici aventi la stessa finalità, in particolare quelli erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di coesione o da altri strumenti finanziari della Comunità e fondi nazionali.

Articolo 4

Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento, nei limiti del campo d’applicazione dell’articolo 36 del trattato.

2.   Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, i quali oltrepassino i limiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (4).

3.   Se gli Stati membri concedono aiuti senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, entro i limiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008, essi trasmettono alla Commissione informazioni sintetiche sugli aiuti in questione prima della loro attuazione. Inoltre, entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli aiuti concessi ai sensi del presente paragrafo.

CAPO II

MISURE GENERALI

Articolo 5

Misure generali

Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi contributi pubblici alle persone e alle imprese di cui all’articolo 1, secondo le disposizioni del presente capo.

Articolo 6

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1.   Oltre alle misure previste all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima di tre mesi, attuate nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2009, alle seguenti condizioni:

a)

l’arresto temporaneo delle attività di pesca è iniziato prima del 31 dicembre 2008; e

b)

fino al 31 gennaio 2009, le imprese beneficiarie si sottopongono a misure di ristrutturazione quali piani di adeguamento della flotta, piani di adeguamento dello sforzo di pesca, piani nazionali di disarmo, piani di catture o altre misure di ristrutturazione/ammodernamento.

I piani di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono coperti dal presente paragrafo, nella misura in cui implicano dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono coprire i seguenti costi:

a)

una parte dei costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è ormeggiato in porto (quali oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione, oneri finanziari su mutui);

b)

una parte dello stipendio base dei pescatori.

3.   Il contributo pubblico totale per Stato membro a favore delle misure di cui al paragrafo 1 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 6 milioni di EUR o l’8 % del sostegno finanziario del FEP assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.

Articolo 7

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo, compresi i motori ausiliari, destinata a migliorare sostanzialmente l’efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici, la partecipazione finanziaria minima dei privati all’operazione è del 40 %.

Articolo 8

Compensazione socioeconomica

Oltre alle misure previste all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di fuoriuscita precoce dal settore, compreso il prepensionamento, per i lavoratori del settore della pesca, ad eccezione dei lavoratori del settore dell’acquacoltura e del settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 9

Azioni collettive

1.   Oltre alle azioni collettive di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di assistenza tecnica per:

a)

l’esecuzione di audit energetici per gruppi di pescherecci; e

b)

la consultazione di esperti per l’elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento, compresi i piani di adeguamento della flotta di cui all’articolo 12.

2.   In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’aliquota massima di contributo pubblico è del 100 %.

3.   Il FEP può contribuire al finanziamento della compensazione concessa alle organizzazioni di produttori che non hanno più diritto all’aiuto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (5), per compensare i costi derivanti dagli obblighi ad esse imposti dall’articolo 9 dello stesso regolamento e alle condizioni stabilite all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo regolamento.

Articolo 10

Progetti pilota

Oltre alle misure di cui all’articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di progetti pilota intesi a sperimentare migliorie tecniche finalizzate alla riduzione del consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell’apparecchiatura o degli attrezzi da pesca, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici.

CAPO III

MISURE SPECIALI APPLICABILI UNICAMENTE ALLE FLOTTE INTERESSATE DAI PIANI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA

Articolo 11

Misure applicabili unicamente alle flotte soggette a un piano di adeguamento della flotta

Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi, secondo le disposizioni del presente capo, contributi pubblici alle persone e alle imprese di cui all’articolo 1, purché siano soggette a un piano di adeguamento della flotta o dei segmenti di flotta ai sensi dell’articolo 12.

Articolo 12

Piani di adeguamento della flotta

1.   Gli Stati membri possono varare e attuare piani di adeguamento della flotta finalizzati alla ristrutturazione delle flotte o di segmenti di flotta da pesca colpita dalla crisi economica.

2.   I piani di adeguamento della flotta possono comprendere le misure di cui al titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e quelle previste dal presente regolamento.

3.   I piani di adeguamento della flotta sono destinati unicamente alle flotte o ai segmenti di flotta i cui costi energetici rappresentano, in media, non meno del 30 % dei costi di produzione, in base al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1o luglio 2008 della flotta interessata.

4.   Ogni piano di adeguamento della flotta deve:

a)

dare luogo, entro il 31 dicembre 2012, ad una riduzione definitiva di almeno il 30 % della capacità di pesca della flotta o del segmento di flotta interessato dal piano; questa soglia può essere abbassata ad un minimo del 20 %, previa approvazione della Commissione, se il piano di adeguamento della flotta riguarda uno Stato membro la cui flotta peschereccia è costituita da meno di 100 unità attive o meno di 12 000 GT, o allorché un piano di adeguamento delle flotte copra soltanto navi di meno di 12 metri, nel qual caso una riduzione del 30 % danneggerebbe in misura sproporzionata le attività connesse alla pesca e l’insieme dell’indotto;

b)

elencare i pescherecci soggetti al piano, contrassegnati dal nome e dal numero di immatricolazione nel registro della flotta peschereccia comunitaria.

5.   Ciascun peschereccio può essere soggetto ad un solo piano di adeguamento della flotta. Un peschereccio può essere inserito in un piano di adeguamento della flotta alle seguenti condizioni:

a)

deve aver esercitato un’attività di pesca per almeno 120 giorni in mare durante i due anni precedenti la data di adozione del piano di adeguamento della flotta; e

b)

deve essere operativo il 31 luglio 2008.

6.   Al più tardi il 30 giugno 2009, gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani di adeguamento della flotta adottati.

7.   Quando uno Stato membro chiede una revisione del proprio programma operativo allo scopo di includervi i piani di adeguamento della flotta, si applica l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 13

Osservanza e controllo dei piani di adeguamento della flotta

1.   Le relazioni di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1198/2006 comprendono i risultati ottenuti con l’attuazione dei piani di adeguamento della flotta.

2.   La Commissione può effettuare verifiche dell’attuazione dei piani di adeguamento della flotta. A questo scopo, essa può farsi assistere da esperti esterni finanziati dal FEP a norma dell’articolo 46, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 14

Arresto definitivo delle attività di pesca

1.   Agli effetti dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006, i piani di adeguamento della flotta sono assimilati ai piani di adeguamento dello sforzo di pesca menzionati in tale articolo.

2.   Il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica alle misure di arresto definitivo adottate nell’ambito di un piano di adeguamento della flotta.

3.   I pescherecci elencati in un piano di adeguamento della flotta in vista dell’arresto definitivo delle attività di pesca cessano definitivamente le attività di pesca entro i sei mesi successivi all’adozione del suddetto piano.

Articolo 15

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1.   Oltre alle misure di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 6 del presente regolamento, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci soggetti ad un piano di adeguamento della flotta, purché l’arresto temporaneo abbia luogo durante il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 per una durata massima di:

a)

tre mesi prima del ritiro definitivo del peschereccio o durante il periodo di sostituzione del motore; può essere accordata una proroga di altri tre mesi se la sostituzione del motore è ancora in corso;

b)

sei settimane per gli altri pescherecci elencati nel piano di adeguamento della flotta, qualora questi siano soggetti ad una delle altre misure di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono coprire i seguenti costi:

a)

i costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è ormeggiato in porto (quali oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione, oneri finanziari su mutui);

b)

una parte dello stipendio base dei pescatori.

3.   Il contributo pubblico totale per Stato membro a favore delle misure di cui al paragrafo 1 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 6 milioni di EUR o l’8 % del sostegno finanziario del FEP assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.

Articolo 16

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1.   In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca o di un nuovo motore destinati a migliorare sostanzialmente l’efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici, la partecipazione finanziaria minima dei privati all’operazione è del 40 % del totale dei costi ammissibili per l’operazione.

2.   Gli Stati membri fissano la partecipazione finanziaria minima dei privati di cui al paragrafo 1 sulla base di criteri obiettivi quali l’età del peschereccio, il miglioramento dell’efficienza energetica o la riduzione di capacità prevista nel piano di adeguamento della flotta.

3.   Il limite di età di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica ai pescherecci che beneficiano di aiuti a norma del presente articolo per la sostituzione di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca.

4.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire ad una sola sostituzione del motore su ciascun peschereccio di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri oggetto di un piano di adeguamento della flotta, a condizione che il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio e migliori l’efficienza energetica.

5.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1198/2006, è consentita un’ulteriore sostituzione degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci oggetto di un piano di adeguamento della flotta, a condizione che i nuovi attrezzi migliorino sostanzialmente l’efficienza energetica. Non si applicano le condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo.

CAPO IV

MISURE DI DISARMO PARZIALE NELL’AMBITO DEI PIANI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA

Articolo 17

Disarmo parziale

Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi, secondo le disposizioni del presente capo, contributi pubblici ai proprietari di pescherecci che ritirano definitivamente uno o più pescherecci oggetto di un piano di adeguamento della flotta al fine di costruire un nuovo peschereccio con capacità di pesca e consumo energetico inferiori (in seguito denominato «disarmo parziale»), a condizione che il piano di adeguamento della flotta:

a)

comprenda pescherecci dotati degli stessi attrezzi da pesca; e

b)

comprenda pescherecci che rappresentano almeno il 70 % della capacità della flotta dello Stato membro dotata degli attrezzi in questione.

Articolo 18

Contributi pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca nel caso di un disarmo parziale

1.   Oltre a quanto disposto nell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006, i proprietari di un peschereccio che optano per il disarmo parziale hanno diritto a un contributo pubblico per l’arresto definitivo delle attività di pesca corrispondente alla differenza tra la capacità ritirata e la capacità riassegnata ad un nuovo peschereccio.

2.   La capacità di pesca del nuovo peschereccio non può essere superiore al 40 % della capacità ritirata dai proprietari.

3.   Se del caso, gli Stati membri adattano opportunamente la licenza di pesca.

Articolo 19

Ritiro e riassegnazione della capacità di pesca

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri hanno facoltà di riassegnare ai nuovi pescherecci di cui all’articolo 17 del presente regolamento fino al 25 % della capacità definitivamente ritirata nell’ambito di un piano di adeguamento della flotta.

2.   I livelli di riferimento di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono dedotti dalla differenza tra la capacità definitivamente ritirata e la capacità riassegnata.

3.   Non è necessario prendere in considerazione la capacità riassegnata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per determinare l’equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

4.   Nei piani di adeguamento della flotta in cui il disarmo parziale interessa più del 33 % della capacità iniziale della flotta, la riduzione complessiva di capacità deve essere di almeno il 66 %.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 20

Disposizioni finanziarie

1.   In deroga all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la partecipazione del FEP alle operazioni finanziate nel quadro della presente azione specifica prevista dal presente regolamento è soggetta ad un massimale del 95 % della spesa pubblica totale e non è presa in considerazione per il calcolo dei massimali di cui all’articolo 53, paragrafo 3 di detto regolamento.

2.   In deroga all’articolo 55, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1198/2006 la data di ammissibilità delle spese relative alle misure finanziate da tale azione specifica è il 31 luglio 2008.

3.   In deroga all’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la Commissione versa, su richiesta dello Stato membro, un secondo prefinanziamento pari al 7 % del contributo del FEP al programma operativo per il periodo 2007-2013. Per i programmi operativi adottati nel 2007, la richiesta di cui sopra deve essere presentata alla Commissione entro il 31 ottobre 2008. Per i programmi operativi adottati nel 2008, la richiesta di cui sopra deve essere presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2009. L’importo del prefinanziamento può essere ripartito in due esercizi finanziari in funzione del bilancio disponibile del FEP.

4.   In deroga all’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, se viene versato un secondo prefinanziamento ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, l’organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l’importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell’ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del secondo prefinanziamento.

CAPO VI

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE

Articolo 21

Seguito e correzioni finanziarie

1.   Gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per gli aiuti concessi a norma dei capi II, III e IV del presente regolamento.

2.   La Commissione procede alle rettifiche finanziarie previste dall’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006 qualora gli Stati membri non rispettino le condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare:

a)

l’obbligo per le persone o le imprese beneficiarie degli aiuti di sottoporsi a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

b)

gli obblighi previsti per la riduzione dello sforzo di pesca nonché l’arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca stabilito in un piano di adeguamento delle flotte conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 14 e 15;

c)

le riduzioni della capacità di pesca effettuate nell’ambito del disarmo parziale conformemente alle disposizioni degli articoli 17, 18 e 19.

I criteri per le rettifiche stabilite dall’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006 si applicano di conseguenza.

Articolo 22

Relazione

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle misure di cui al presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 101, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  Parere espresso il 10 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(4)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

(5)  Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/9


REGOLAMENTO (CE) N. 745/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

28,3

TR

71,9

XS

27,8

ZZ

42,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

91,4

US

47,0

UY

58,5

ZA

88,6

ZZ

71,4

0806 10 10

CL

52,1

EG

151,7

IL

145,6

TR

164,5

ZZ

128,5

0808 10 80

AR

101,8

BR

100,9

CL

102,7

CN

87,4

NZ

113,4

US

107,1

ZA

88,6

ZZ

100,3

0808 20 50

AR

69,0

CL

78,1

NZ

97,1

TR

159,5

ZA

91,6

ZZ

99,1

0809 10 00

TR

203,2

ZZ

203,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

417,7

US

324,1

ZZ

355,3

0809 30

TR

147,8

ZZ

147,8

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

93,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/11


REGOLAMENTO (CE) N. 746/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 disciplina la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini e stabilisce le misure di eradicazione applicabili in seguito alla conferma di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini.

(2)

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare una volta avuta conferma di un focolaio di TSE negli ovini e nei caprini.

(3)

Benché la presenza delle TSE negli ovini e nei caprini sia nota da oltre duecento anni, non esistono prove di alcun rapporto tra i focolai di TSE in questi animali e focolai di TSE nell'uomo. Tuttavia nel 2000, sulla base delle limitate conoscenze scientifiche dell'epoca, la Commissione ha adottato una vasta serie di misure per la sorveglianza, la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini, anche al fine di garantire la massima sicurezza possibile degli approvvigionamenti di materiali ottenuti da ovini e caprini.

(4)

Queste misure, oltre a essere finalizzate alla raccolta del maggior numero possibile di dati sulla prevalenza delle TSE diverse dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini, come pure sui possibili legami con la BSE e sulla trasmissibilità all'uomo, mirano anche a ridurre al massimo l'occorrenza delle TSE. Le misure comprendono tra l'altro la rimozione del materiale specifico a rischio, un vasto programma di monitoraggio attivo, misure applicabili alle greggi infette da TSE e programmi volontari di allevamento finalizzati alla selezione di ovini maggiormente resistenti alle TSE. Dall'introduzione di queste misure e dalle informazioni raccolte attraverso i programmi di sorveglianza attiva condotti negli Stati membri non è mai emerso alcun legame epidemiologico tra le TSE, diverse dalla BSE, negli ovini e nei caprini e le TSE nell'uomo.

(5)

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2) stabilisce che qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. Lo stesso articolo impone che tali misure siano proporzionate e prevedano le sole restrizioni al commercio necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Stabilisce infine che tali misure siano riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole.

(6)

L'8 marzo 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere in merito a taluni aspetti relativi al rischio di TSE negli ovini e nei caprini (3), nel quale ha concluso che «non vi sono evidenze di un legame epidemiologico o molecolare tra scrapie classica e/o atipica e TSE nell'uomo. L'agente della BSE è l'unico agente di TSE identificato come zoonotico. Tuttavia, in ragione della loro diversità, attualmente non è possibile escludere la trasmissibilità all'uomo di altri agenti di TSE animali. Inoltre, gli attuali test discriminanti, descritti nella legislazione comunitaria, da usare per distinguere tra scrapie e BSE sembrano per ora affidabili per la distinzione tra BSE e scrapie classica e atipica. Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, né la loro sensibilità diagnostica né la loro specificità possono essere considerate perfette.»

(7)

A seguito di tale parere, nel quadro della comunicazione della Commissione «Un piano per le TSE» del 15 luglio 2005 (4) e in linea con il programma di lavoro sulle TSE della DG SANCO per il 2006-2007 adottato il 21 novembre 2006 (5), è stato adottato il regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (6). Le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 727/2007 al regolamento (CE) n. 999/2001 avevano come finalità quella di adeguare le misure inizialmente adottate in materia di TSE negli ovini e nei caprini alla luce di dati scientifici aggiornati. Il regolamento (CE) n. 999/2001, così come modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, ha quindi soppresso l'obbligo di abbattimento dell'intero gregge e introdotto alcune misure alternative all'abbattimento qualora si abbia la conferma di un focolaio di TSE in un'azienda di ovini o caprini e sia stata esclusa la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Nel tener conto delle differenze del settore ovocaprino all'interno della Comunità, il regolamento (CE) n. 999/2001, così come modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, ha in particolare introdotto la possibilità per gli Stati membri di applicare politiche alternative in funzione delle caratteristiche specifiche del settore in ogni Stato membro.

(8)

Il 17 luglio 2007, nella causa T-257/07 la Francia ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso per l'annullamento parziale del punto 2.3, lettera b), iii), del punto 2.3, lettera d) e del punto 4 dell'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, in particolare per quanto concerne le misure da applicare alle greggi infette da TSE o in subordine per l'annullamento del regolamento (CE) n. 727/2007 nella sua integralità. Nell'ordinanza del 28 settembre 2007 (7) il Tribunale ha sospeso l'applicazione di queste disposizioni sino alla pronuncia della sentenza che conclude la causa principale.

(9)

L'ordinanza del 28 settembre 2007 contesta la valutazione operata dalla Commissione in merito ai dati scientifici disponibili sui possibili rischi. Successivamente la Commissione ha quindi chiesto all'EFSA di aiutarla a chiarire i due principali presupposti alla base del regolamento (CE) n. 727/2007: in primo luogo l'assenza di prove scientifiche che dimostrino che agenti patogeni delle TSE, diversi da quelli della BSE, possano essere considerati agenti a carattere zoonotico e in secondo luogo la possibilità di distinguere tra BSE e altre TSE animali negli ovini e nei caprini attraverso test biologici e molecolari. Il 24 gennaio 2008 l'EFSA ha adottato il chiarimento tecnico-scientifico (8) sull'interpretazione di alcuni aspetti delle conclusioni del suo parere dell'8 marzo 2007, che era stato preso in considerazione ai fini dell'adozione del regolamento (CE) n. 727/2007.

(10)

Per quanto concerne la trasmissibilità delle TSE, l'EFSA ha confermato che:

negli ovini non sono stati individuati agenti patogeni delle TSE diversi da quelli che causano la scrapie classica e la scrapie atipica,

nei caprini non sono stati individuati agenti patogeni delle TSE diversi da quelli che causano la BSE, la scrapie classica e la scrapie atipica,

il termine operativo BSE copre una TSE dei bovini che potrebbe essere causata da almeno tre diversi agenti patogeni delle TSE con proprietà biologiche eterogenee,

il termine operativo «scrapie classica» copre una TSE degli ovini e dei caprini causata da vari agenti patogeni delle TSE con proprietà biologiche eterogenee,

il termine operativo «scrapie atipica» copre una TSE degli ovini e dei caprini diversa dalla scrapie classica. Attualmente si discute se sia causata da uno o più agenti patogeni delle TSE.

(11)

L'EFSA non può tuttavia escludere la trasmissibilità all'uomo di altri agenti patogeni delle TSE diversi da quelli della BSE in quanto:

attualmente viene impiegata la trasmissione sperimentale nei primati e nei modelli di topi transgenici che esprimono il gene PrP dell'uomo per valutare la potenziale capacità di un agente patogeno delle TSE di superare la barriera di specie tra l'animale e l'uomo,

in tre casi clinici di TSE (due di scrapie classica e uno di BSE tipo L) è stato dimostrato che gli agenti patogeni delle TSE diversi dall'agente patogeno della BSE classica avevano superato la barriera modellizzata di specie tra l'animale e l'uomo,

si devono considerare alcuni limiti di questi modelli, comprese l'incertezza su quanto adeguatamente rappresentino la barriera di specie tra l'animale e l'uomo e l'incertezza su quanto adeguatamente la via di inoculazione sperimentale prescelta rifletta l'esposizione nelle condizioni naturali.

(12)

Dai chiarimenti forniti dall'EFSA emerge l'importanza della biodiversità degli agenti patogeni negli ovini e nei caprini, la quale non consente di escludere la trasmissibilità all'uomo e aumenta la probabilità che uno degli agenti responsabili delle TSE sia trasmissibile. L'EFSA riconosce tuttavia che non esistono prove scientifiche di legami diretti tra le TSE degli ovocaprini, diverse dalla BSE, e le TSE nell'uomo. Il parere dell'EFSA, secondo cui la trasmissibilità all'uomo degli agenti responsabili delle TSE negli ovini e nei caprini non può essere esclusa, si basa su studi sperimentali sulla barriera di specie tra l'animale e l'uomo e su modelli animali (primati e topi). Questi modelli non tengono tuttavia conto delle caratteristiche genetiche dell'uomo che esercitano una profonda influenza sulla relativa suscettibilità alle malattie da prioni. I limiti riguardano anche l'estrapolazione dei risultati alle condizioni naturali, in particolare l'adeguatezza della rappresentazione della barriera di specie tra l'animale e l'uomo e l'incertezza su quanto adeguatamente la via di inoculazione sperimentale prescelta rifletta l'esposizione nelle condizioni naturali. Pertanto, per quanto non si possa escludere il rischio di trasmissione all'uomo degli agenti patogeni delle TSE degli ovini e dei caprini, si può ritenere che si tratterebbe di un rischio estremamente ridotto visto che le prove della trasmissibilità si basano su modelli sperimentali che non riflettono le condizioni naturali per quanto concerne la reale barriera di specie tra l'animale e l'uomo e le reali vie di infezione.

(13)

Per quanto concerne i test discriminatori, l'EFSA ha confermato che:

in base ai limitati dati a disposizione, i test discriminatori («a rilevazione mirata») realizzati a livello dell'Unione europea sono uno strumento funzionale per lo screening dei casi clinici di TSE, secondo quanto indicato nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001. Essi consentono di individuare in modo rapido e riproducibile i casi di TSE che presentano una «firma» compatibile con l'agente patogeno della BSE classica;

questi test discriminatori non possono essere considerati perfetti in quanto attualmente non si conoscono a sufficienza la reale biodiversità degli agenti patogeni delle TSE negli ovini e nei caprini e le modalità di interazione tra gli agenti patogeni in caso di coinfezione.

(14)

A seguito di una richiesta con la quale la Commissione invitava l'EFSA a chiarire se la procedura attuale, che comprende una prova interlaboratorio con ulteriori metodi di analisi molecolare in vari laboratori e la relativa interpretazione da parte di un gruppo di esperti presieduto dal laboratorio comunitario di riferimento per le TSE, compensi l'assenza di dati statisticamente sufficienti sulla capacità diagnostica dei test, l'EFSA ha spiegato che:

nonostante la capacità diagnostica costante delle prove interlaboratorio su campioni di casi sperimentali di BSE ovina, non si hanno certezze circa la loro efficacia sul campo in assenza di casi di BSE naturale riscontrati negli ovini o nei caprini;

i casi positivi di TSE sono sottoposti alla procedura completa di discriminazione, compreso il biotest, solo qualora i test discriminatori di tipo biochimico siano compatibili con la firma della BSE. Per questo i dati ottenuti mediante questa procedura non possono essere utilizzati per valutare la sensibilità o la specificità dei test discriminatori;

un aumento del numero di risultati negativi nel corso dei test discriminatori per la TSE negli ovini o nei caprini non può compensare la mancanza di dati statisticamente sufficienti sulla capacità diagnostica dei test.

(15)

L'EFSA ha riconosciuto che i test discriminatori istituiti dal regolamento (CE) n. 999/2001 sono uno strumento funzionale che consente di individuare in modo rapido e riproducibile i casi di TSE i quali presentano una firma compatibile con l'agente responsabile della BSE classica. Considerato che mancano prove scientifiche relative alla coinfezione in natura da agenti responsabili della BSE e da altri agenti responsabili delle TSE negli ovini o nei caprini e che la prevalenza della BSE negli ovini o nei caprini, se mai presente, è molto bassa e quindi la possibilità di coinfezione ancora più bassa, il numero di casi non rilevati di BSE negli ovini e nei caprini sarebbe estremamente modesto. Pertanto i test discriminatori, per quanto non possano essere considerati perfetti, vanno visti come uno strumento idoneo in relazione agli obiettivi di eradicazione delle TSE di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.

(16)

Nel parere del 25 gennaio 2007 (9) l'EFSA ha fornito una stima della probabile prevalenza della BSE negli ovini. L'Autorità ha concluso che nei paesi ad alto rischio il tasso è inferiore a 0,3-0,5 casi di BSE ogni 10 000 animali macellati sani. L'EFSA scrive inoltre che nell'Unione europea «si ha un livello di confidenza del 95 % che il numero dei casi sia pari o inferiore a 4 per milione di ovini. A un livello di confidenza del 99 %, il numero è pari o inferiore a 6 casi per milione. Dato che finora negli ovini non è stato confermato alcun caso di BSE, la prevalenza più probabile è pari a zero». Dall'introduzione nel 2005 della procedura dei test a rilevazione mirata di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 sono stati effettuati 2 798 test discriminatori negli ovini colpiti da TSE e 265 test discriminatori nei caprini colpiti da TSE e nessuno dei casi è stato confermato come simile alla BSE.

(17)

Nel dare attuazione alle politiche comunitarie è garantito un elevato livello di protezione della vita e della salute umana. Le misure comunitarie in materia di alimenti e mangimi devono basarsi su un'adeguata valutazione dei potenziali rischi per la salute dell'uomo e degli animali e mantenere o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentare il livello di protezione della salute umana e della salute animale tenendo conto dei dati scientifici disponibili. L'eliminazione completa del rischio non può tuttavia essere considerata l'obiettivo realistico di alcuna misura di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare, giacché in questo caso per garantire la proporzionalità della misura occorre procedere a un'attenta ponderazione dei costi e dei benefici. Spetta al responsabile della gestione dei rischi il compito di determinare il livello di rischio accettabile in base a tutti gli elementi della valutazione scientifica del rischio.

(18)

Alla Commissione, in qualità di responsabile della gestione dei rischi a livello comunitario, spetta stabilire il livello accettabile del rischio e adottare le misure più adeguate a difesa di un elevato livello di protezione della salute pubblica. Essa ha esaminato e valutato i dati scientifici più recenti in tema di trasmissibilità delle TSE all'uomo. Secondo la sua valutazione, allo stato attuale i rischi eventualmente presenti sono molto bassi.

(19)

È pertanto opportuno rivedere le misure di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 in modo che esse non impongono agli Stati membri e agli operatori economici un onere non conforme al livello del rischio e sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

(20)

Le misure di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 vanno quindi modificate in modo che gli Stati membri possano concedere dispensa dall'obbligo di abbattimento totale o parziale di un gregge qualora venga individuato un caso di TSE negli ovini o nei caprini.

(21)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 va quindi modificato di conseguenza.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 3).

(2)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(3)  The EFSA Journal (2007) 466, pagg. 1-10.

(4)  COM(2005) 322 def.

(5)  SEC(2006) 1527.

(6)  GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8.

(7)  GU C 283 del 24.11.2007, pag. 28.

(8)  Relazione scientifica «Scientific and technical clarification in the interpretation and consideration of some facets of the conclusions of its Opinion of 8 March 2007 on certain aspects related to the risk of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) in ovine and caprine animals» (Chiarimento tecnico-scientifico sull'interpretazione e sulla valutazione di alcuni aspetti delle conclusioni del suo parere dell'8 marzo 2007 in merito a taluni aspetti relativi al rischio di TSE negli ovini e nei caprini) del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, elaborata su richiesta della Commissione. The EFSA Journal (2008) 626, pagg. 1-11.

(9)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) a seguito di una richiesta della Commissione europea relativa alla valutazione quantitativa del rischio residuo di BSE nella carne ovina e nei prodotti a base di carne ovina, The EFSA Journal (2007) 442, pagg. 1-44.


ALLEGATO

All'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, il capitolo A è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO A

Misure a seguito della confermata presenza di TSE

1.

L'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare:

a)

per i bovini:

tutti gli altri ruminanti presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

tutti i discendenti della femmina nella quale la malattia è stata confermata, nati dopo la manifestazione clinica della malattia nella madre o nel corso dei due anni che la precedono,

tutti gli animali appartenenti alla coorte dell'animale del quale è stata confermata la malattia,

la possibile origine della malattia,

gli altri animali, presenti presso l'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia o presso altre aziende, che potrebbero essere stati infettati dall'agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o di contaminazione,

il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno della TSE nell'azienda o dall'azienda in questione;

b)

per gli ovini e i caprini:

tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

nella misura in cui siano identificabili, i genitori e, nel caso delle femmine, tutti gli embrioni, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale femmina per il quale è stata confermata la malattia,

tutti gli altri ovini e caprini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, oltre a quelli di cui al secondo trattino,

la possibile origine della malattia e l'identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall'agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o di contaminazione,

il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno della TSE nell'azienda o dall'azienda in questione.

2.

Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), comprendono almeno:

2.1.

nel caso di conferma della BSE in un bovino, l'abbattimento e la distruzione completa dei bovini individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino. Lo Stato membro può tuttavia decidere:

di non abbattere e distruggere gli animali della coorte di cui al punto 1, lettera a), terzo trattino, qualora siano state fornite le prove che tali animali non hanno avuto accesso allo stesso mangime dell'animale infetto,

di differire l'abbattimento e la distruzione degli animali della coorte di cui al punto 1, lettera a), terzo trattino, fino alla fine della loro vita produttiva, purché si tratti di maschi tenuti in maniera continua presso un centro di raccolta dello sperma e possa essere garantita la loro distruzione completa successivamente alla morte;

2.2.

ove si sospetti la presenza di un caso di TSE in un ovino o caprino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non sono disponibili i risultati dell'indagine. Qualora si abbiano elementi di prova del fatto che l'azienda in cui si trovava l'animale quando si è avuto il sospetto della presenza della TSE probabilmente non è la stessa in cui detto animale potrebbe essere stato esposto alla malattia, l'autorità competente può decidere che altre aziende o solo quella in cui si è verificata l'esposizione siano poste sotto controllo ufficiale a seconda delle informazioni epidemiologiche disponibili;

2.3.

nel caso sia accertata la TSE in un ovino o caprino:

a)

se non è possibile escludere la BSE in seguito ai risultati di un prova interlaboratorio eseguita conformemente alla procedura di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino;

b)

se la BSE è esclusa conformemente alla procedura di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), in seguito alla decisione dell'autorità competente:

a seconda dei casi:

i)

l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino. Le condizioni di cui al punto 3 si applicano all'azienda;

oppure

ii)

l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di:

montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e, ove tali pecore siano gravide al momento dell'indagine, gli agnelli da esse successivamente partoriti se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente trattino,

pecore aventi almeno un allele ARR destinate esclusivamente alla macellazione,

ovini e caprini di età inferiore ai tre mesi destinati unicamente alla macellazione, se l'autorità competente decide in tal senso.

Le condizioni di cui al punto 3 si applicano all'azienda;

oppure

iii)

lo Stato membro interessato può decidere di non abbattere e distruggere gli animali, individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, qualora sia difficile ottenere capi ovini di rimpiazzo di un genotipo noto, oppure sia bassa la frequenza dell'allele ARR nella razza o nell'azienda oppure qualora ciò sia ritenuto necessario per evitare la riproduzione in consanguineità, oppure dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici. Le condizioni di cui al punto 4 si applicano all'azienda;

c)

in deroga alle misure di cui alla lettera b) e solo qualora il caso di TSE confermato in un'azienda sia un caso di scrapie atipica, lo Stato membro può decidere di applicare le misure di cui al punto 5;

d)

gli Stati membri possono decidere:

i)

di sostituire l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali di cui alla lettera b), i), mediante la macellazione per il consumo umano;

ii)

di sostituire l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali di cui alla lettera b), ii), mediante la macellazione per il consumo umano, purché:

gli animali siano macellati all'interno del territorio dello Stato membro interessato,

tutti gli animali di età superiore a 18 mesi o a cui sono spuntati più di due incisivi permanenti e che sono macellati per il consumo umano siano sottoposti a test per individuare la presenza di TSE secondo i metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b);

e)

deve essere determinato il genotipo della proteina prionica in un massimo di 50 ovini abbattuti e distrutti o macellati per il consumo umano conformemente alla lettera b), punti i) e iii);

f)

se la frequenza dell'allele ARR nella razza o nell'azienda è bassa o se ciò è ritenuto necessario per evitare la riproduzione in consanguineità, gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali di cui al punto 2.3, lettera b), i) e ii), per un massimo di cinque stagioni riproduttive;

2.4.

se l'animale infetto è stato introdotto da un'altra azienda, lo Stato membro può, in base all'anamnesi del caso, decidere di applicare le misure di eradicazione nell'azienda d'origine oltre che o invece che nell'azienda in cui è stata confermata l'infezione. Nel caso di terreni adibiti a pascolo comune di più greggi, gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione di queste misure a un singolo gregge, dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici. Quando più di un gregge sia tenuto nella stessa azienda, gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione delle misure al gregge in cui è stata confermata la TSE, purché sia stato verificato che le diversi greggi sono state tenute isolate l'una dall'altra e che è improbabile la diffusione dell'infezione tra greggi per contatto diretto o indiretto.

3.

Successivamente all'applicazione in un'azienda delle misure di cui al punto 2.3, lettera a), e lettera b), i) e ii):

3.1.

possono essere introdotti nella o nelle aziende soltanto gli animali sottoelencati:

a)

ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

b)

ovini femmine aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

c)

caprini, a condizione che:

i)

nell'azienda non siano presenti ovini da riproduzione diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b);

ii)

dopo il depopolamento si sia proceduto a una pulizia e una disinfezione accurate di tutti i ricoveri degli animali nell'azienda;

3.2.

nella o nelle aziende può essere utilizzato soltanto il seguente materiale germinale ovino:

a)

sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;

b)

embrioni aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

3.3.

il movimento degli animali dall'azienda è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

il movimento di ovini ARR/ARR dall'azienda non è soggetto ad alcuna restrizione;

b)

gli ovini aventi solo un allele ARR possono essere spostati dall'azienda soltanto per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano o a fini di distruzione. Tuttavia:

le pecore aventi un allele ARR e nessun allele VRQ possono essere spostate verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell'applicazione delle misure di cui al punto 2.3, lettera b), ii), o al punto 4,

qualora l'autorità competente decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un'altra azienda al solo scopo dell'ingrasso prima della macellazione. L'azienda di destinazione non deve contenere ovini o caprini diversi da quelli destinati all'ingrasso prima della macellazione e non può inviare ovini o caprini vivi ad altre aziende, tranne che per la macellazione immediata nel territorio dello Stato membro interessato;

c)

i caprini possono essere spostati a condizione che l'azienda sia sottoposta a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di esami su tutti i caprini di età superiore a 18 mesi, e gli animali:

i)

siano macellati per il consumo umano alla fine della loro vita produttiva; oppure

ii)

siano morti o siano stati abbattuti nell'azienda, e soddisfino i criteri di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3;

d)

qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti di età inferiore ai tre mesi possono essere spostati dall'azienda per essere avviati alla macellazione immediata per il consumo umano;

3.4.

le restrizioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 continuano ad applicarsi all'azienda per un periodo di due anni a decorrere:

a)

dalla data in cui tutti gli ovini dell'azienda siano di genotipo ARR/ARR; oppure

b)

dall'ultima data in cui siano stati tenuti nell'azienda ovini o caprini; oppure

c)

dalla data in cui sia iniziata la sorveglianza intensificata delle TSE di cui al punto 3.3, lettera c); oppure

d)

dalla data in cui tutti i montoni da riproduzione presenti nell'azienda siano del genotipo ARR/ARR e tutte le pecore da riproduzione abbiano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, a condizione che durante tale periodo di due anni il test per l'individuazione delle TSE dia risultati negativi nei seguenti animali di età superiore ai 18 mesi:

in un campione annuale di ovini macellati per il consumo umano alla fine della vita produttiva, il quale rispetti le dimensioni del campione indicate nella tabella di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, e

in tutti gli ovini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, morti o abbattuti presso l'azienda.

4.

Successivamente all'applicazione in un'azienda delle misure di cui al punto 2.3, lettera b), iii), e per un periodo di due stagioni riproduttive dall'individuazione dell'ultimo caso di TSE:

a)

vanno identificati tutti gli ovini e i caprini nell'azienda;

b)

gli ovini e i caprini nell'azienda possono essere spostati unicamente all'interno del territorio dello Stato membro interessato ai fini della macellazione per il consumo umano o della distruzione. Tutti gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano devono essere sottoposti al test per l'individuazione delle TSE secondo i metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b);

c)

l'autorità competente garantisce che gli embrioni e gli ovuli non siano spediti dall'azienda;

d)

nell'azienda possono essere utilizzati solo lo sperma di montoni del genotipo ARR/ARR e gli embrioni aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

e)

tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi morti o abbattuti nell'azienda devono essere sottoposti al test per l'individuazione delle TSE;

f)

possono essere introdotti nell'azienda solo ovini maschi del genotipo ARR/ARR e ovini femmine di aziende in cui non sono stati individuati casi di TSE oppure di greggi che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.4;

g)

possono essere introdotti nell'azienda solo caprini di aziende in cui non sono stati individuati casi di TSE oppure di greggi che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.4;

h)

tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono soggetti a restrizioni al pascolo comune che l'autorità competente stabilisce dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici;

i)

in deroga alla lettera b), qualora l'autorità competente decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere trasferiti in un'altra azienda nello stesso Stato membro al solo scopo dell'ingrasso prima della macellazione, a condizione che l'azienda di destinazione non contenga ovini o caprini diversi da quelli destinati all'ingrasso prima della macellazione e non invii ovini o caprini vivi ad altre aziende, tranne che per la macellazione immediata nel territorio dello Stato membro interessato.

5.

Successivamente all'applicazione della deroga di cui al punto 2.3, lettera c), si applicano le seguenti misure:

a)

l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino. Gli Stati membri possono decidere di determinare il genotipo della proteina prionica degli ovini che sono stati abbattuti e distrutti;

b)

oppure per un periodo di due stagioni riproduttive dopo l'individuazione dell'ultimo caso di TSE, almeno:

i)

l'identificazione di tutti gli ovini e i caprini nell'azienda;

ii)

una sorveglianza intensificata delle TSE nell'azienda per un periodo di due anni, compresa un'analisi su tutti gli ovini e caprini di età superiore a 18 mesi abbattuti per il consumo umano e su tutti gli ovini e caprini di età superiore a 18 mesi morti o abbattuti nell'azienda;

iii)

l'autorità competente garantisce che gli ovini e i caprini vivi, gli embrioni e gli ovuli dell'azienda non siano spediti in altri Stati membri o paesi terzi.

6.

Gli Stati membri che applicano le misure di cui al punto 2.3, lettera b), iii), o le deroghe di cui al punto 2.3, lettere c) e d), comunicano alla Commissione le condizioni e i criteri usati per la loro applicazione. Qualora siano individuati ulteriori casi di TSE nelle greggi cui sono applicate le deroghe, vanno riviste le condizioni di concessione di tali deroghe.»


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/20


REGOLAMENTO (CE) N. 747/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche e l'attuazione della NACE Rev. 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 716/2007 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.

(2)

È necessario adeguare le definizioni delle caratteristiche alle variabili di ricerca e sviluppo per il modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese.

(3)

È altresì necessario adeguare i livelli della disaggregazione per attività in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (2).

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 716/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 716/2007 è così modificato:

1.

L'allegato I, sezione 2, è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.

La tabella relativa ai livelli 1 e 2 della disaggregazione per attività di cui all'allegato III è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.

3.

La tabella relativa al livello 3 della disaggregazione per attività di cui all'allegato III è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri applicano l'allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007 modificato dal presente regolamento:

per quanto riguarda i livelli 1 e 2, a partire dal 1o gennaio 2010 (per l'anno di riferimento 2010 e per gli anni successivi),

per quanto riguarda il livello 3, a partire dal 1o gennaio 2008 (per l'anno di riferimento 2008 e per gli anni successivi).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 295/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).


ALLEGATO I

«SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (1):

Codice

Denominazione

11 11 0

Numero di imprese

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 12 0

Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

13 31 0

Costi del personale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

16 11 0

Numero di persone occupate

Per l'anno di riferimento 2009 e per gli anni successivi gli Stati membri forniranno dati anche per le seguenti caratteristiche:

Codice

Denominazione e definizione

22 11 0

Spesa complessiva per R&S intra muros (2)

La ricerca e lo sviluppo sperimentale consistono in un'attività originale intrapresa in modo sistematico e mirante ad accrescere il patrimonio delle conoscenze, anche di quelle relative all'uomo, alla cultura e alla società, e l'uso di tale patrimonio di conoscenze per ideare nuove applicazioni.

Le spese intra muros sono tutte le spese per attività di ricerca e sviluppo (R&S) sostenute all'interno dell'unità, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Le spese per R&S devono essere distinte dalle spese per varie altre attività collegate. Sono escluse pertanto dalle spese per R&S:

le spese per istruzione e formazione,

le spese per altre attività scientifiche e tecnologiche (ad esempio servizi di informazione, test e standardizzazione, studi di fattibilità, ecc.),

le spese per altre attività industriali (ad esempio innovazioni industriali non indicate altrove),

le spese per attività di carattere esclusivamente finanziario (comprese le altre attività amministrative e ausiliarie).

La spesa per ricerca e sviluppo può, a seconda delle normative nazionali, essere registrata in una delle tre voci che seguono: movimenti di immobilizzazioni immateriali, movimenti di immobilizzazioni materiali, spese operative.

Se, in base alla legislazione nazionale, queste spese possono, in tutto o in parte, essere considerate come immobilizzazioni, figurano nei conti delle società tra i movimenti delle immobilizzazioni immateriali, alla voce Immobilizzazioni — Immobilizzazioni immateriali — Spese per la ricerca e lo sviluppo.

Se, in base alla legislazione nazionale, queste spese non possono, o possono soltanto in parte essere considerate immobilizzazioni, la parte considerata come spese correnti figura sotto le voci per Materie prime e sussidiarie, Altre spese esterne, Spese per il personale e Altri oneri di gestione; le spese in conto capitale sono incluse nel movimento delle immobilizzazioni materiali figuranti nei conti delle società alla voce Immobilizzazioni — Immobilizzazioni materiali.

22 12 0

Numero complessivo del personale R&S (2)

La ricerca e lo sviluppo sperimentale consistono in un'attività originale intrapresa in modo sistematico e mirante ad accrescere il patrimonio delle conoscenze, anche di quelle relative all'uomo, alla cultura e alla società, e l'uso di tale patrimonio di conoscenze per ideare nuove applicazioni.

Devono essere prese in conto tutte le persone impiegate direttamente in attività di ricerca e sviluppo (R&S) e quelle che prestano servizi diretti in materia di R&S (dirigenti, amministratori, personale d'ufficio). Vanno escluse le persone che prestano servizi indiretti (per esempio personale addetto alle mense e ai servizi di sicurezza), anche se le loro retribuzioni sono considerate come spese generali ai fini della misura delle spese.

Il personale R&S deve essere distinto dal personale di varie attività collegate. Sono pertanto esclusi dal personale R&S:

il personale addetto all'istruzione e alla formazione,

il personale addetto ad altre attività scientifiche e tecnologiche (ad esempio servizi di informazione, test e standardizzazione, studi di fattibilità, ecc.),

il personale impiegato in altre attività industriali (ad esempio innovazioni industriali non indicate altrove),

il personale addetto ad attività amministrative e ausiliarie.

Relazione con i conti delle società

Il numero complessivo del personale di R&S può non figurare separatamente nei conti delle società. Esso fa parte del numero di dipendenti che figura nelle note sui conti delle società (articolo 43, paragrafo 8).

Relazione con altre variabili

Parte del Numero di persone occupate (16 11 0).

Qualora il numero delle persone occupate non fosse disponibile, va indicato al suo posto il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

Per le caratteristiche “Spesa complessiva per R&S intra muros” (codice 22 11 0) e “Numero complessivo del personale R&S” (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività delle sezioni B, C, D, E ed F della NACE. Fino all'anno di riferimento 2009, gli Stati membri forniranno dati per queste caratteristiche secondo quanto stabilito all'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998.

Per la sezione K della NACE saranno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato (3) e il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti).


(1)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

(2)  I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 vanno trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE Rev. 2, sezioni B-F, l'importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate rappresentano in uno Stato membro meno dell'1 % del totale comunitario, non occorre procedere alla rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione di statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0.

(3)  Per la divisione 64 della NACE Rev. 2 il fatturato è sostituito dal valore della produzione.»


ALLEGATO II

La tabella relativa ai livelli 1 e 2 della disaggregazione per attività figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007 è sostituita dal testo seguente:

«Livelli 1 e 2 della disaggregazione per attività per le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero

Livello 1

Livello 2

NACE Rev. 2

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

sez. B-S (esclusa la O)

ESTRAZIONE DI MINERALI

ESTRAZIONE DI MINERALI

sez. B

Estrazione di petrolio greggio, gas naturale e attività dei servizi di supporto all'estrazione

div. 06, 09

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

sez. C

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

div. 10, 11, 12

TOTALE industrie tessili + industria del legno

div. 13, 14, 16, 17, 18

Industrie tessili e dell'abbigliamento

div. 13, 14

Industria del legno, della carta, della stampa e della riproduzione

div. 16, 17, 18

Prodotti petroliferi, chimici, farmaceutici, in gomma e materie plastiche

TOTALE Prodotti petroliferi, chimici, farmaceutici, in gomma e materie plastiche

div. 19, 20, 21, 22

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

div. 19

Prodotti chimici

div. 20

Articoli in gomma e materie plastiche

div. 22

TOTALE prodotti in metallo + apparecchi meccanici

div. 24, 25, 26, 28

Metallurgia e prodotti in metallo

div. 24, 25

Computer, prodotti elettronici e ottici

Computer, prodotti elettronici e ottici

div. 26

Macchine ed apparecchi non altrove indicati

div. 28

Veicoli e altri mezzi di trasporto

TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto

div. 29, 30

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

div. 29

Altri mezzi di trasporto

div. 30

TOTALE degli altri prodotti

div. 15, 23, 27, 31, 32, 33

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

sez. D

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

sez. E

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

div. 36

Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

div. 37, 38, 39

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

sez. F

TOTALE SERVIZI

TOTALE SERVIZI

sez. G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

sez. G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

div. 45

Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

div. 46

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

div. 47

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

sez. H

TOTALE Trasporto e magazzinaggio

div. 49, 50, 51, 52

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

div. 49

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

div. 50

Trasporto aereo

div. 51

Magazzinaggio e attività di supporto per i trasporti

div. 52

Attività postali e di corriere

div. 53

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

sez. I

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

sez. J

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, altre attività di intrattenimento

div. 59, 60

Telecomunicazioni

div. 61

Altre attività di informazione e comunicazione

div. 58, 62, 63

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

sez. K

Intermediazione finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

div. 64

Attività delle società di partecipazione (holding)

gruppo 64.2

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

div. 65

Altre attività finanziarie

div. 66

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

sez. L

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

sez. M

Attività legali e contabilità

div. 69

Attività degli studi legali

gruppo 69.1

Contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza in materia fiscale

gruppo 69.2

Attività di sedi centrali; consulenza gestionale

div. 70

Attività di sedi centrali

gruppo 70.1

Consulenza gestionale

gruppo 70.2

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche

div. 71

Ricerca e sviluppo in campo scientifico

Ricerca scientifica e sviluppo

div. 72

Pubblicità e studi di mercato

div. 73

Pubblicità

gruppo 73.1

Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

gruppo 73.2

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche, veterinarie

div. 74, 75

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

sez. N

Attività di noleggio e leasing

div. 77

Altre attività amministrative e di servizi di supporto

div. 78, 79, 80, 81, 82

ISTRUZIONE

sez. P

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

sez. Q

ATTIVITÀ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

ATTIVITÀ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

sez. R

Attività creative, artistiche e d'intrattenimento

div. 90

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

div. 91

Sport e altre attività ricreative; attività riguardanti scommesse e case da gioco

div. 92, 93

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

sez. S

Attività di organizzazioni associative

div. 94

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, altre attività di servizi personali

div. 95, 96

Non assegnato»

 


ALLEGATO III

La tabella relativa al livello 3 della disaggregazione per attività figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007 è sostituita dal testo seguente:

«Livello 3 della disaggregazione per attività per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese

Livello 3 (NACE Rev. 2)

Denominazione della linea

Livello di dettaglio richiesto

Economia d'impresa

Sezioni da B a N esclusa K

ESTRAZIONE DI MINERALI

Sezione B

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sezione C

Tutte le divisioni 10-33

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Sezione D

Divisione 35

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

Sezione E

Tutte le divisioni 36-39

COSTRUZIONI

Sezione F

Tutte le divisioni 41-43

Tutti i gruppi 41.1 e 41.2, 42.1-42.9, 43.1-43.9

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Sezione G

Tutte le divisioni 45-47

Tutti i gruppi 45.1-45.2, 46.1-46.9, 47,1-47.9

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Sezione H

Tutte le divisioni 49-53

Gruppi 49.1-49.5

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

Sezione I

Tutte le divisioni 55-56

Tutti i gruppi 55.1-55.9, 56.1-56.3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Sezione J

Tutte le divisioni 58-63

Gruppi 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Sezione K

Tutte le divisioni 64-66

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Sezione L

Divisione 68

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Sezione M

Tutte le divisioni 69-75

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

Sezione N

Tutte le divisioni 77-82

Gruppi 77.1-77.4»


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/28


REGOLAMENTO (CE) N. 748/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

(versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Per i pezzi congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91 la Comunità si è impegnata, in virtù del calendario CXL, ad aprire un contingente tariffario di un volume annuale di 1 500 tonnellate; è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1o luglio e adottare le relative modalità di applicazione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (4) ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (5) ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d’importazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (6), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(5)

Per una efficiente gestione delle importazioni di carni originarie e provenienti dall’Argentina, tale paese deve rilasciare certificati di autenticità per garantire l’origine dei prodotti; è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità di impiego.

(6)

Il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; l’organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per il buon funzionamento del regime.

(7)

Per garantire una corretta gestione delle importazioni dei pezzi detti «hampes» congelati originari e provenienti dall’Argentina, è opportuno disporre, se del caso, che il rilascio dei titoli d’importazione sia subordinato ad una verifica, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni riportate sui certificati di autenticità.

(8)

Per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente soltanto sulla base dei titoli di importazione comunitari, pur derogando, per taluni aspetti specifici, alle disposizioni vigenti in materia.

(9)

È opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il «periodo contingentale».

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4020.

2.   Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune ad valorem è fissato al 4 %.

3.   Il quantitativo annuale del contingente è ripartito come segue:

a)

700 tonnellate originarie e provenienti dall’Argentina;

b)

800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

4.   Nell’ambito del contingente possono essere importate soltanto le «hampes» intere.

5.   Ai fini del presente regolamento per «hampes congelate» si intendono le «hampes» che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentate congelate con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

6.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 376/2008, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 2

1.   La domanda di titolo e il titolo recano:

a)

nella casella 8, il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;

b)

nella casella 20, perlomeno una delle diciture elencate all’allegato I.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingentale.

Articolo 3

1.   Il certificato di autenticità che l’Argentina deve rilasciare viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell’allegato II ed è composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40 g/m2.

2.   Il formulario viene stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell’Argentina.

3.   Ogni certificato di autenticità viene individualizzato con un numero di rilascio, assegnato dall’organismo emittente di cui all’allegato III (di seguito: «l’organismo emittente»). Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell’originale.

4.   L’originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest’ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

Articolo 4

1.   Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all’allegato II, dall’organismo emittente.

2.   Il certificato di autenticità è regolarmente vistato quando indica il luogo e la data di emissione, reca il timbro dell’organismo emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.

Il timbro può essere sostituito, sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1.   Il certificato di autenticità è valido per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.

Tuttavia il certificato non può essere presentato all’autorità nazionale competente dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

2.   L’originale del certificato di autenticità, compilato conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, viene presentato, corredato di una copia, all’autorità nazionale competente contestualmente alla domanda del primo titolo d’importazione attinente al certificato di autenticità.

Nei limiti del quantitativo in esso indicato, un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d’importazione. In tal caso l’autorità nazionale competente vista il certificato di autenticità per quanto concerne il livello d’imputazione.

L’autorità nazionale competente può rilasciare il titolo d’importazione soltanto dopo essersi accertata che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono a quelle ricevute dalla Commissione nelle relative comunicazioni settimanali. Il titolo viene allora rilasciato immediatamente.

3.   In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, in casi eccezionali e su domanda motivata del richiedente, l’autorità nazionale competente può emettere un titolo d’importazione sulla base del rispettivo certificato di autenticità prima di avere ottenuto le informazioni dalla Commissione. In tal caso la cauzione relativa al titolo d’importazione è fissata a 50 EUR/100 kg peso netto. Dopo aver ricevuto l’informazione relativa al titolo, gli Stati membri sostituiscono detta cauzione con quella di 12 EUR/100 kg peso netto.

Articolo 6

1.   L’organismo emittente deve:

a)

essere riconosciuto come tale dall’Argentina;

b)

assumere l’obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c)

assumere l’obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2.   Nel caso di cessato riconoscimento dell’organismo emittente, d’inadempimento di uno degli obblighi da esso assunti oppure di designazione di un nuovo organismo emittente, l’allegato III viene riveduto dalla Commissione.

Articolo 7

Per poter fruire del regime d’importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), la domanda di titolo presentata dal richiedente può vertere su 80 tonnellate al massimo.

Articolo 8

1.   La domanda di titolo di cui all’articolo 7 può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del periodo contingentale.

2.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine.

3.   I titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente;

b)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.

Tuttavia, a decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1o luglio 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Ai fini delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso prodotto e per categoria di prodotto conformemente all’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono effettuate come indicato negli allegati IV, V e VI del presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 996/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato VIII.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2007 (GU L 213 del 15.8.2007, pag. 6).

(3)  Cfr. allegato VII.

(4)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

(5)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008.

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

:

in bulgaro

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

:

in spagnolo

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

:

in ceco

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

:

in danese

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

:

in tedesco

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

:

in estone

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

:

in greco

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

:

in inglese

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

:

in francese

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

:

in italiano

:

Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 748/2008],

:

in lettone

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

:

in lituano

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

:

in ungherese

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

:

in maltese

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

:

in olandese

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

:

in polacco

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

:

in portoghese

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

:

in rumeno

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

:

in slovacco

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

:

in sloveno

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

:

in finlandese

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

:

in svedese

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


ALLEGATO II

Image


ALLEGATO III

ORGANISMO DELL’ARGENTINA ABILITATO AD EMETTERE I CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA):

per i pezzi detti «hampes» dell’Argentina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).


ALLEGATO IV

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 748/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 748/2008

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


N. d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(chilogrammi di peso prodotto)

09.4020

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 748/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 748/2008

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


N. d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativi non utilizzati

(chilogrammi di peso prodotto)

09.4020

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO VI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 748/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 748/2008

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale).


N. d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativi immessi in libera pratica

(chilogrammi di peso prodotto)

09.4020

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO VII

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione

(GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 2048/97 della Commissione

(GU L 287 del 21.10.1997, pag. 10).

soltanto per quanto concerne i riferimenti fatti dall’articolo 1 al regolamento (CE) n. 996/97

Regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione

(GU L 25 del 31.1.1998, pag. 42).

soltanto l’articolo 6

Regolamento (CE) n. 1266/98 della Commissione

(GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9).

 

Regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione

(GU L 95 dell’11.4.2003, pag. 13).

soltanto l’articolo 3

Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione

(GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

soltanto l’articolo 3

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

soltanto l’articolo 3 e l’allegato III

Regolamento (CE) n. 568/2007 della Commissione

(GU L 133 del 25.5.2007, pag. 15).

 

Regolamento (CE) n. 962/2007 della Commissione

(GU L 213 del 15.8.2007, pag. 6).

 


ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 996/97

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articoli da 3 a 8

Articoli da 3 a 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato I

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/37


REGOLAMENTO (CE) N. 749/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

che modifica alcuni regolamenti relativi ai contingenti tariffari di importazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2) prevede determinate disposizioni relative alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste dai regolamenti settoriali. È opportuno prevedere modalità più dettagliate in merito alle comunicazioni relative ai titoli di importazione nel settore delle carni bovine, nell’ambito dei regolamenti della Commissione che disciplinano determinati contingenti di importazione in questo settore. In particolare, per chiarire gli obblighi connessi al termine entro cui devono essere eseguite le comunicazioni relative ai quantitativi oggetto di titoli di importazione, è opportuno che tali obblighi siano previsti per ogni contingente tariffario di importazione ed è necessario derogare, su questo punto, all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006. È necessario modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (3),

regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (4),

regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (5),

regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell’11 maggio 2007, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (6),

regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (7),

regolamento (CE) n. 558/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (8), e

regolamento (CE) n. 659/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (9).

(2)

Il contingente tariffario di importazione aperto dal regolamento (CE) n. 2092/2004 é gestito in base ai documenti rilasciati dal rispettivo paese terzo. È quindi necessario chiarire che ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2092/2004 si applicano le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006, fatte salve le condizioni supplementari stabilite nei citato regolamento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/2003 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, sono effettuate in conformità degli allegati IV, V e VI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (10) della Commissione.

2)

sono aggiunti gli allegati IV, V e VI figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 (11) della Commissione, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 (12) della Commissione e del regolamento (CE) n. 382/2008 (13) della Commissione.

2)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o gennaio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, sono effettuate in conformità degli allegati IV, V e VI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.»;

3)

sono aggiunti gli allegati IV, V e VI figuranti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 2172/2005 è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o gennaio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V dell regolamento (CE) n. 382/2008 (14) della Commissione.

Articolo 4

Nel regolamento (CE) n. 529/2007 è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre 2008, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.

3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (15) della Commissione.

Articolo 5

Nel regolamento (CE) n. 545/2007 è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre 2008, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.

3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto, per numero d’ordine e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (16) della Commissione.

Articolo 6

Nel regolamento (CE) n. 558/2007 è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (17) della Commissione.

Articolo 7

Nel regolamento (CE) n. 659/2007 è inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (18) della Commissione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2008 (GU L 102 del 12.4.2008, pag. 17).

(4)  GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).

(5)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.

(6)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26.

(7)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 98/2008 (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5)

(8)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 21.

(9)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 20.

(10)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10»;

(11)  GU L 114 dell' 26.4.2008, pag. 3.

(12)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(13)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.»;

(14)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10

(15)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10

(16)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10

(17)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10

(18)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10


ALLEGATO I

«

ALLEGATO IV

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 297/2003

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 297/2003

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 

ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 297/2003

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 297/2003

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (2)

Quantitativi non utilizzati

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 

ALLEGATO VI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 297/2003

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 297/2003

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione).


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (3)

Quantitativi immessi in libera pratica

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 

»

(1)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

(2)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

(3)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO IV

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 2092/2004

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 2092/2004

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4202

 

 

ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 2092/2004

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 2092/2004

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (2)

Quantitativi non utilizzati

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4202

 

 

ALLEGATO VI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 2092/2004

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 2092/2004

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione).


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (3)

Quantitativi immessi in libera pratica

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4202

 

 

»

(1)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008

(2)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008

(3)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/44


REGOLAMENTO (CE) N. 750/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 414/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (CE) n. 414/2008 della Commissione (2) contiene l’elenco dei formaggi ammissibili all’aiuto all’ammasso privato nel corso della campagna di ammasso 2008/2009.

(2)

Le autorità rumene hanno chiesto che alcuni formaggi possano partecipare al regime di aiuto all’ammasso privato nel corso della campagna di ammasso 2008/2009.

(3)

Sulla base della richiesta rumena e dell’attuale situazione del mercato dei formaggi a lunga conservazione, occorre inserire nell’allegato del regolamento (CE) n. 414/2008 alcuni formaggi rumeni a lunga conservazione la cui situazione di mercato può trarre giovamento dall’ammasso privato, per un quantitativo che possa stabilizzare il mercato dei formaggi.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 414/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 414/2008 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 17.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Categorie di formaggi

Quantitativi ammissibili all’aiuto

Età minima dei formaggi

Periodo di entrata all’ammasso

Periodo di svincolo dall’ammasso

Formaggi a lunga conservazione francesi:

denominazione di origine protetta per i tipi Beaufort o Comté

etichetta rossa per i tipi Emmental grand cru

classe A o B per i tipi Emmental o Gruyère

16 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione tedeschi:

“Markenkäse” o “Klasse fein” Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione irlandesi:

 

Irish long-keeping cheese

 

Emmental, special grade

900 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione austriaci:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione finlandesi:

“I luokka”

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione svedesi:

“Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione polacchi:

“Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski”

3 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione sloveni:

“Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione lituani:

“Goja/Džiugas”

700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione lettoni:

“Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione ungheresi:

“Hajdú”

300 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009

Pecorino romano

19 000 t

90 giorni e fabbricati dopo il 1o ottobre 2007

dal 1o giugno al 31 dicembre 2008

prima del 31 marzo 2009

“Kefalotyri” e “Kasseri” fabbricati a partire da latte di pecora o di capra o da una miscela di latte di pecora e capra

2 500 t

90 giorni e fabbricati dopo il 30 novembre 2007

dal 1o giugno al 30 novembre 2008

prima del 31 marzo 2009

Formaggi a lunga conservazione rumeni:

Cașcaval Dobrogea, Cașcaval Rucăr, Cașcaval Dalia, Brânza Trapist, Brânza Cedar ed Emmental

500 t

10 giorni

dal 1o agosto al 30 settembre 2008

dal 1o ottobre 2008 al 31 marzo 2009»


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/46


REGOLAMENTO (CE) N. 751/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

relativo al divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 697/2008 della Commissione (GU L 195 del 24.7.2008, pag. 9).


ALLEGATO

N.

22/T&Q

Stato membro

SWE

Stock

POK/04-N.

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Acque norvegesi a sud di 62° N

Data

19.6.2008


DIRETTIVE

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/48


DIRETTIVA 2008/82/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (1), in particolare l'articolo 6, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (2) comprende tra i fini nutrizionali particolari il «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica».

(2)

Con il regolamento (CE) n. 163/2008 (3) la Commissione ha autorizzato il preparato di carbonato di lantanio ottaidrato come additivo zootecnico per mangimi destinati ai gatti. Tale autorizzazione è basata su un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 18 settembre 2007 (4). Nel parere l'Autorità evidenzia che l'integrazione del preparato in questione nella dieta produce una diminuzione dell'escrezione urinaria del fosforo e un aumento dell'escrezione fecale, correlati a una diminuzione della digeribilità apparente del fosforo. Essa conclude che il preparato può ridurre l'assorbimento del fosforo nel gatto adulto.

(3)

La direttiva 2008/38/CE comprende già mangimi con un basso tenore di fosforo nella riga intitolata «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica». È possibile ottenere lo stesso effetto positivo se l'assorbimento del fosforo contenuto nei mangimi viene ridotto. È quindi opportuno includere il carbonato di lantanio ottaidrato nella riga relativa al «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» dell'elenco degli usi previsti nella parte B dell'allegato I della direttiva 2008/38/CE.

(4)

La direttiva 2008/38/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 febbraio 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9.

(3)  GU L 50 del 23.2.2008, pag. 3.

(4)  The EFSA Journal (2007) 542, pagg. 1-15.


ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato I della direttiva 2008/38/CE, la riga relativa al particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» è sostituita dalla seguente:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie o categorie di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo di impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (1)

Bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità

Cani e gatti

Fonti proteiche

Calcio

Fosforo

Potassio

Sodio

Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

Inizialmente fino a 6 mesi (2)

Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.”

Nelle istruzioni per l’uso indicare: “Deve essere sempre disponibile dell'acqua.”

oppure

 

 

 

 

Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato

Gatti adulti

Fonti proteiche

Calcio

Fosforo

Potassio

Sodio

Carbonato di lantanio ottaidrato

Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

Inizialmente fino a 6 mesi (2)

Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.”

Nelle istruzioni per l’uso indicare: “Deve essere sempre disponibile dell'acqua.”


(1)  Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.

(2)  Se l'alimento per animali è raccomandato in caso di una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/50


DECISIONE N. 1/2007 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

del 25 giugno 2007

che modifica le concessioni commerciali sui prodotti agricoli trasformati di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale e alla decisione n. 1/97 relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformati e che abroga la decisione n. 1/97

(2008/625/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La sezione V del capitolo I della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (2), fissa il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati.

(2)

La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 29 aprile 1997, relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformabili (3), fissa i contingenti annuali relativamente a taluni prodotti.

(3)

Al fine di rafforzare e ampliare l’unione doganale e migliorare la convergenza economica a seguito dell’ampliamento della Comunità il 1o maggio 2004, sono stati di recente negoziati nuovi miglioramenti commerciali. Questi ultimi includono concessioni sotto forma di contingenti tariffari esenti da dazi (in particolare per i prodotti contemplati dalla decisione n. 1/97). Tale decisione dovrebbe quindi essere abrogata.

(4)

Per le importazioni escluse dalle quote continuano ad applicarsi le attuali disposizioni commerciali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia,

DECIDE:

Articolo 1

I contingenti tariffari di cui all’allegato I e all’allegato II sono aperti dal 1o gennaio 2007 e dal 1o gennaio al 31 dicembre degli anni successivi alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

La sezione V del capitolo I della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia continua ad applicarsi alle importazioni superiori ai contingenti tariffari esenti da dazi di cui agli allegati I e II.

Articolo 3

La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

A. GÜL


(1)  GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

(2)  GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(3)  GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.


ALLEGATO I

Contingenti tariffari esenti da dazi applicabili alle importazioni nell’UE di prodotti agricoli trasformati provenienti dalla Turchia

Codice NC

Descrizione del prodotto

Contingenti tariffari annuali esenti da dazi

(in tonnellate di peso netto)

(1)

(2)

(3)

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

5 000

1704 10

– Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 11

– – – sotto forma di strisce

1704 10 19

– – – altre

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 91

– – – sotto forma di strisce

1704 10 99

– – – altre

1704 90

– altri:

10 000 (1)

1704 90 30

– – Preparazione detta: «cioccolato bianco»

– – altri:

1704 90 51

– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

1704 90 55

– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

1704 90 61

– – – Confetti e prodotti simili confettati

– – – altri:

1704 90 65

– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

1704 90 71

– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

1704 90 75

– – – – Caramelle

– – – – altri:

1704 90 81

– – – – – ottenuti per compressione

1704 90 99

– – – – – altri

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

5 000 (2)

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 20

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

1806 20 10

– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %

1806 20 30

– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 %

– – altre:

1806 20 50

– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 %

1806 20 70

– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – – Glassatura al cacao

1806 20 95

– – – altre

– altre, in blocchi, tavolette o barre:

1806 31 00

– – ripiene

1806 32

– – non ripiene

1806 32 10

– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

1806 32 90

– – – altre

1806 90

– altre:

– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:

– – – Cioccolatini (praline) anche ripieni:

1806 90 11

– – – – contenenti alcole

1806 90 19

– – – – altri

– – – altri:

1806 90 31

– – – – ripieni

1806 90 39

– – – – non ripieni

1806 90 50

– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

1806 90 60

– – Pasta da spalmare contenente cacao

1806 90 70

– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao

1806 90 90

– – altre

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

900

1901 20 00

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

20 000

– Paste alimentari non cotte né farcite o altrimenti preparate:

1902 11 00

– – contenenti uova

1902 19

– – altre:

1902 19 10

– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90

– – – altre

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

– – altre:

1902 20 91

– – – cotte

1902 20 99

– – – altre

1902 30

– altre paste alimentari:

1902 30 10

– – secche

1902 30 90

– – altre

1902 40

– Cuscus:

1902 40 10

– – non preparato

1902 40 90

– – altro

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

500

1904 10

– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904 10 10

– – a base di granturco

1904 10 30

– – a base di riso

1904 10 90

– – altri

1904 20

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

100

1904 20 10

– – preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

– – altri:

1904 20 91

– – – a base di granturco

1904 20 95

– – – a base di riso

1904 20 99

– – – altri

1904 30 00

– Bulgur di grano

10 000

1904 90

– altri:

2 500

1904 90 10

– – Riso

1904 90 80

– – altri

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

10 000

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

1905 31

– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparzioni contenenti cacao:

1905 31 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 31 19

– – – – altri

– – – altri:

1905 31 30

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’8 %

– – – – altri:

1905 31 91

– – – – – doppio biscotto con ripieno

1905 31 99

– – – – – altri:

1905 32

– – Cialde e cialdine:

3 000

1905 32 05

– – – aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %

– – – altre

– – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 32 11

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 32 19

– – – – – altre

– – – – altre:

1905 32 91

– – – – – salate, anche ripiene

1905 32 99

– – – – – altre

1905 40

– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

120

1905 40 10

– – Fette biscottate

1905 40 90

– – altri

1905 90

– altri:

10 000

1905 90 10

– – Pane azimo (mazoth)

1905 90 20

– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

– – altri:

1905 90 30

– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

1905 90 45

– – – Biscotti

1905 90 55

– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

– – – altri:

1905 90 60

– – – – con aggiunta di dolcificanti

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

3 000 (3)

2105 00 10

– non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte

– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

2105 00 91

– – uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %

2105 00 99

– – uguale o superiore al 7 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

4 000

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 80

– – altri

2106 90

– altre:

2106 90 98

– – – altre


(1)  Prodotti esclusi dai contingenti esenti da dazi: 1704 90 99 9080, inclusi halva e loukoum.

(2)  Prodotti esclusi dai contingenti esenti da dazi: 1806 20 80 9080, 1806 20 95 9080, 1806 90 90 1980, 1806 90 90 9980.

(3)  Applicazione ritardata fino alla risoluzione dei problemi relativi all’importazione nell’UE di latte e di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Turchia.


ALLEGATO II

Contingenti tariffari esenti da dazi applicabili alle importazioni nella Turchia di prodotti agricoli trasformati provenienti dall’UE

Codice NC

Descrizione del prodotto

Contingenti tariffari annuali esenti da dazi

(in tonnellate di peso netto)

(1)

(2)

(3)

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1 000

1704 10

– Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 11

– – – sotto forma di strisce

1704 10 19

– – – altre

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 91

– – – sotto forma di strisce

1704 10 99

– – – altre

1704 90

– altri:

2 500

1704 90 30

– – – Preparazione detta: «cioccolato bianco»

– – altri:

1704 90 51

– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

1704 90 55

– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

1704 90 61

– – – Confetti e prodotti simili confettati

– – – altri:

1704 90 65

– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

1704 90 71

– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

1704 90 75

– – – – Caramelle

– – – altri:

1704 90 81

– – – – – ottenuti per compressione

1704 90 99

– – – – – altri:

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

7 000

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 20

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %

1806 10 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore all’80 %

1806 10 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all’80 %

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

1806 20 10

– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %

1806 20 30

– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 %

– – altre:

1806 20 50

– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 %

1806 20 70

– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – – Glassatura al cacao

1806 20 95

– – – altre

– altre, in blocchi, tavolette o barre:

1806 31 00

– – ripiene

1806 32

– – non ripiene

1806 32 10

– – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

1806 32 90

– – – altre

1806 90

– altre:

– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:

– – – Cioccolatini (praline) anche ripieni:

1806 90 11

– – – – contenenti alcole

1806 90 19

– – – – altri

– – – altri:

1806 90 31

– – – – ripieni

1806 90 39

– – – – non ripieni

1806 90 50

– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

1806 90 60

– – Pasta da spalmare contenente cacao

1806 90 70

– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao

1806 90 90

– – altre

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

500

1901 10 00

– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

300

1901 90

– altri:

2 000

– – Estratti di malto:

1901 90 11

– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %

1901 90 19

– – – altri

– – altri:

1901 90 99

– – – altri

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

20 000

– Paste alimentari non cotte, né farcite o altrimenti preparate:

1902 11

– – contenenti uova

1902 19

– – altre:

1902 19 10

– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90

– – – altre

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);

– – altre:

1902 20 91

– – – cotte

1902 20 99

– – – altre

1902 30

– altre paste alimentari:

1902 30 10

– – essiccate

1902 30 90

– – altre

1902 40

– Cuscus:

1902 40 10

– – non preparato

1902 40 90

– – altro

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

5 000

1904 10

– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904 10 10

– – a base di granturco

1904 10 30

– – a base di riso

1904 10 90

– – altri

1904 20

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

500

1904 20 10

– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

– – altri:

1904 20 91

– – – a base di granturco

1904 20 95

– – – a base di riso

1904 20 99

– – – altri

1904 90

– altri:

300

1904 90 10

– – Riso

1904 90 80

– – altri

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1 000

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

1905 31

– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 31 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 31 19

– – – – altri

– – – altri:

1905 31 30

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’8 %

– – – – altri:

1905 31 91

– – – – – doppio biscotto con ripieno

1905 31 99

– – – – – altri:

1905 32

– – Cialde e cialdine:

600

1905 32 05

– – – aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %

– – – altre

– – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 32 11

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 32 19

– – – – – altre

– – – – altre:

1905 32 91

– – – – – salate, anche ripiene

1905 32 99

– – – – – altre

1905 40

– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

200

1905 40 10

– – Fette biscottate

1905 40 90

– – altri

1905 90

– altri:

1 500

1905 90 10

– – Pane azimo (mazoth)

1905 90 20

– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

– – altri:

1905 90 30

– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

1905 90 45

– – – Biscotti

1905 90 55

– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

– – – altri:

1905 90 60

– – – – con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

– – – – altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

3 000 (1)

2105 00 10

– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

2105 00 91

– – uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %

2105 00 99

– – uguale o superiore al 7 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4 000

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 80

– – altri

2106 90

– altre:

2106 90 98

– – – altre


(1)  Applicazione ritardata fino alla risoluzione dei problemi relativi all’importazione nell’UE di latte e di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Turchia.


Commissione

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

Aiuto di Stato C 40/06 (ex NN 96/05)

Regimi di assistenza in forma di prestiti attuati dal Regno Unito

[notificata con il numero C(2008) 1612]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/626/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e paragrafo 3,

dopo aver chiesto agli interessati di presentare le proprie osservazioni in conformità agli articoli di cui sopra (2),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera in data 15 giugno 2004, la Commissione è stata informata da un cittadino di nazionalità britannica del fatto che lo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland, aveva concesso aiuti al settore della pesca che potevano costituire aiuti di Stato illegali. Con lettere in data 24 agosto 2004, 4 febbraio 2005, 11 maggio 2005 e 16 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto al Regno Unito informazioni in merito al suddetto aiuto. Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste con lettere del 10 dicembre 2004, 6 aprile 2005, 8 settembre 2005 e 31 gennaio 2006.

(2)

Con lettera del 13 settembre 2006, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto. Il Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all'aiuto con lettera del 16 ottobre 2006. Facendo seguito alle richieste formulate dalla Commissione in data 31 gennaio 2007 e 5 febbraio 2008, è stato fornito un complemento di informazioni con le lettere del 4 settembre 2007 e del 27 febbraio 2008.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 novembre 2006 (3). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito alle misure in oggetto. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA

(4)

Lo Shetland Islands Council ha erogato aiuti al settore della pesca nell'ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (aiuto all'industria della piscicoltura), che in realtà consistevano di diversi tipi di regimi di aiuto. Fra i suddetti regimi figuravano anche i cosiddetti regimi di aiuti in forma di prestiti («il regime»).

(5)

L'aiuto era stato erogato ad aziende che praticavano l'allevamento dei salmoni (salmonicoltura), attraverso aiuti in forma di prestiti concessi tramite la «Fish Farming Association» (associazione dei piscicoltori) e ad aziende di trasformazione dei prodotti della pesca, sempre attraverso aiuti in forma di prestiti, concessi tramite la «Fish Processors' Association» (associazione delle aziende di trasformazione dei prodotti della pesca).

(6)

Gli aiuti in forma di prestiti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura sono stati istituiti nel 2000 allo scopo di fornire capitale di esercizio a singole aziende dedite all'allevamento del salmone per consentirne l'allevamento fino al raggiungimento di dimensioni economicamente redditizie. I prestiti erogati nell'ambito del regime variano da 87 000 a 250 000 GBP, importi che coprono fino al 75 % dei costi di acquisto di giovani salmoni. Il totale dei prestiti erogati ammonta a 3 477 130 GBP.

(7)

I prestiti sono stati concessi ad aziende in grado di provare la loro efficienza economica attraverso la presentazione di piani industriali validi e di previsioni finanziarie relative ad un periodo di almeno tre anni. I prestiti erano soggetti a tassi di interessi corrispondenti, in genere, al tasso di base applicabile, in vigore nel Regno Unito, maggiorato del 2 %. Allo scopo di garantire il prestito, quest'ultimo veniva concesso alla condizione che il prestatore assumesse un «diritto di titolarità» sui salmoni giovani, garantendo in tal modo il prestito sulla base del valore di vendita del pesce adulto.

(8)

Nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca, nel periodo compreso fra il 1996 e il 2002, sono stati concessi cinque prestiti. La loro entità variava fra 73 000 e 200 000 GBP, per un totale di 698 300 GBP. I prestiti sono stati concessi a società che, per la durata del prestito, si sono impegnate a presentare conti riveduti da società di revisione, a lavorare secondo le pertinenti norme nazionali e comunitarie in materia di igiene, salute e sicurezza e divenire membri della «Shetland Fish Processors' Association».

(9)

La Commissione ha ritenuto impossibile stabilire, in base alle informazioni disponibili, se i prestiti erogati siano stati concessi a condizioni accettabili per un investitore privato che opera alle normali condizioni di mercato. Dato che è sembrato che i prestiti siano stati concessi in circostanze più favorevoli o accompagnati da condizioni più favorevoli di quelle che potrebbe accettare un normale prestatore privato, i beneficiari sembrano aver ottenuto un vantaggio di cui non avrebbero beneficiato in normali circostanze economiche. Dato che, inoltre, si è ritenuto che le aziende interessate fossero in diretta concorrenza con altre aziende operanti nel settore dei prodotti della pesca, i prestiti apparivano come aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

(10)

Per quanto riguarda la compatibilità dei prestiti, in quanto aiuti di Stato, con gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura applicabili al momento in cui l'aiuto è stato concesso, la Commissione ha espresso dei dubbi sul fatto che i prestiti potessero essere considerati prestiti commerciali e li ha quindi considerati aiuti di Stato. Per quanto riguarda la compatibilità dei prestiti con il mercato comune, la Commissione ha inoltre dubitato, sulla base delle informazioni disponibili, che potessero essere considerati compatibili con le condizioni previste dai rispettivi orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, applicabili al momento in cui l'aiuto è stato concesso.

III.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(11)

Nelle lettere del 16 ottobre 2006, 4 settembre 2007 e 27 febbraio 2008, il Regno Unito ha fornito informazioni complementari in merito ai prestiti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto.

(12)

Il Regno Unito ha sostenuto che i prestiti sono stati concessi in circostanze accettabili per un normale investitore privato e che, pertanto, i prestiti in questione non costituivano degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(13)

A questo riguardo, il Regno Unito ha presentato una descrizione della politica di tassi di interesse applicata nella concessione dei prestiti. I tassi di interesse sono stati fissati facendo riferimento alla realizzazione di un ritorno sul capitale coerente con il tasso base UE (UK) e seguendo una valutazione del rischio. Ciò ha portato ad una politica di tassi di interesse indicativi basata sul tasso di riferimento del Regno Unito maggiorato del 2 % per i prestiti a basso rischio, del tasso di riferimento UK maggiorato del 3 % per i prestiti a medio rischio e del tasso di riferimento UK maggiorato del 4 % per i prestiti ad alto rischio. Il Regno Unito ha giudicato questa politica conforme al principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato.

(14)

Per quanto riguarda i prestiti concessi agli allevatori di salmoni nell'ambito del regime di cui sopra, sono stati erogati 15 prestiti nel corso del periodo dal settembre 2000 al gennaio 2003. Le condizioni e i tassi di interesse dei prestiti erano i seguenti:

Beneficiario

Data

Importo (GBP)

Prestito in % del progetto complessivo

Durata del prestito

Tasso di interesse (%)

Johnson Seawell Ltd

6.2000

250 000

24

20 mesi

8,0

North Atlantic Salmon Ltd

6.2000

211 500

71,8

2 anni

8,0

Hoove Salmon Ltd

6.2000

87 000

51,1

21 mesi

8,0

Dury Salmon Ltd

6.2000

250 000

64,3

2 anni

8,0

Hoganess Salmon Ltd

9.2000

213 000

72

2 anni

8,0

North Isles Seafood Ltd

8.2000

250 000

74,7

2 anni

8,0

Bressay Salmon Ltd

6.2000

156 300

74,9

2 anni

8,0

Wester Sound Salmon Ltd

10.2000

250 000

56,8

2 anni

8,0

Scord Salmon (Shetland) Ltd

2.2001

107 100

72,6

2 anni

7,5

Hoove Salmon Ltd

7.2001

226 481

73,2

2 anni

7,5

Skerries Salmon Ltd

7.2001

249 750

75,7

2 anni

7,5

Unst Salmon Ltd

8.2001

250 000

28,9

2 anni

7,5

SSG Seafoods Ltd

4.2002

250 000

30,2

2 anni

6,5

Cro Lax Ltd

5.2002

250 000

49,6

2 anni

6,5

Aqua Farm Ltd

9.2002

250 000

34,8

15 mesi

6,5

(15)

Il Regno Unito ha dichiarato che la maggior parte di questi prestiti è stata concessa applicando il tasso di base fissato dalla Banca di Inghilterra maggiorato del 2 % o, talvolta, del 3 %. Le condizioni di rimborso sono state studiate per conformarsi al ciclo della crescita dei salmoni giovani. La durata era di solito di 2 anni e prevedeva il pagamento mensile degli interessi mentre il capitale veniva rimborsato alla scadenza del prestito, che era strutturato in modo da coincidere con il termine della campagna. Il rapporto fra prestito e valore variava dal 24 % al 75 %.

(16)

Allo scopo di garantire i prestiti, quest'ultimi venivano concessi alla condizione che il prestatore assumesse un diritto di «titolarità» sui salmoni giovani, garantendo in tal modo il prestito sulla base del valore di vendita del pesce adulto. Il Regno Unito ha sostenuto che, in un mercato normale, è prevedibile che il valore dei salmoni giovani aumenti con il periodo della crescita e quindi il rapporto prestito/valore è destinato a migliorare nell'arco dello stesso periodo. Inoltre, i prestiti sono stati garantiti attraverso garanzie generiche, vale a dire non solo il valore del pesce, ma anche attraverso le attività materiali della azienda come, ad esempio, le gabbie di allevamento, le licenze, ecc.

(17)

Il Regno Unito ha infine fornito i particolari delle imprese alle quali erano stati concessi i prestiti: il loro capitale sociale nominale, la percentuale di perdite di capitale al momento degli investimenti e nei 12 mesi precedenti gli investimenti, informazioni che provano che nessuna delle aziende era soggetta a procedura di insolvenza al momento della concessione dell'aiuto, le previsioni finanziarie presentate dalle imprese che ne dimostrano l'efficienza economica al momento della domanda, nonché informazioni su garanzie specifiche e l'ordine dei creditori per ogni prestito.

(18)

Per quanto riguarda gli accordi concessi ai trasformatori nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca, le caratteristiche dei prestiti erano le seguenti:

Beneficiario

Data

Importo (GBP)

Prestito in % del progetto complessivo

Durata del prestito

Tasso di interesse (%)

Lerwick Fish Traders Ltd

5.1996

200 000

24,4

10 anni

7,75

Shetland Seafood Specialities Ltd

10.1996

73 000

39,2

10 anni

9,0

Whalsay Fish Processing Ltd

8.1997

173 000

36,6

10 anni

8,0

D Watt (Shetland) Ltd

12.1998

110 000

21,6

10 anni

8,0/5,0 (4)

D Watt (Shetland) Ltd

5.2002

142 002

39,1

7 anni

6,5

(19)

Il Regno Unito ha dichiarato che tutti questi prestiti, tranne uno, sono stati concessi applicando un tasso superiore al tasso di base fissato dalla Banca di Inghilterra e al tasso di riferimento UE (UK); che i prestiti erano concessi normalmente per l'acquisto di attrezzature e di solito per durate di 10 anni; le condizioni erano considerate in linea con le condizioni normalmente offerte da investitori commerciali e che, in ogni caso, il rapporto prestito/valore non era superiore al 40 %. I prestiti erano soggetti a garanzie sotto forma di garanzie standard e garanzie generiche.

(20)

Il Regno Unito ha fornito i particolari delle imprese alle quali erano stati concessi i prestiti, il loro capitale sociale nominale, la percentuale di perdite di capitale al momento degli investimenti e nei 12 mesi precedenti gli investimenti, le informazioni che provano che nessuna delle aziende era soggetta a procedura di insolvenza al momento della concessione dell'aiuto, le previsioni finanziarie presentate dalle imprese che ne dimostrano l'efficienza economica al momento della domanda, nonché informazioni su garanzie specifiche e l'ordine dei creditori previsto per ogni prestito.

(21)

Infine, per quanto riguarda il prestito concesso a D Watt (Shetland) Ltd nel 1998, il Regno Unito ha dichiarato che sebbene il tasso di interesse originale per questo prestito fosse dell'8 %, esso era stato ridotto al 5 % attraverso una sovvenzione a tasso agevolato di 20 000 GBP versata direttamente al prestatore dallo Shetland Islands Council. Il Regno Unito ha osservato che la sovvenzione avrebbe potuto essere pagata direttamente al beneficiario, in quanto quest'ultimo aveva diritto all'aiuto. Tuttavia, per facilitare le cose dal punto di vista amministrativo, la sovvenzione è stata versata al prestatore ed è stato ridotto l'interesse sul prestito.

(22)

Il Regno Unito ha fatto presente che, qualora la Commissione dovesse considerare i prestiti in oggetto come non commerciali, essi sarebbero comunque compatibili con le pertinenti norme sugli aiuti di Stato.

(23)

Infine, il Regno Unito ha sostenuto che, qualora la Commissione adottasse una decisione negativa, non dovrebbe essere imposto il recupero degli aiuti erogati fino al 3 giugno 2003, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle legittime aspettative. A questo riguardo, il Regno Unito ha fatto riferimento alla decisione 2003/612/CE della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito) (5), e alla decisione 2006/226/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa a investimenti di Shetland Leasing and Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito) (6), nelle quali si afferma che, fino al 3 giugno 2003, il Consiglio delle Isole Shetland ha legittimamente considerato i fondi utilizzati per i suddetti aiuti come fondi privati e non pubblici.

IV.   VALUTAZIONE

(24)

È necessario stabilire anzitutto se la misura in questione possa essere considerata un aiuto di Stato e, in tal caso, se essa sia compatibile con il mercato comune.

(25)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(26)

Secondo una giurisprudenza consolidata (7) la concessione di un prestito ad una azienda da parte dello Stato o di organismi controllati dallo Stato può favorire tale azienda ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, se il mutuatario ottiene delle condizioni più favorevoli di quelle che avrebbe potuto ottenere sul mercato dei capitali.

(27)

Un modo idoneo per accertare se un prestito costituisca un aiuto di Stato consiste nel verificare in quale misura l'impresa interessata avrebbe potuto ottenere le somme in questione sul mercato dei capitali privati a condizioni simili.

(28)

Dei fattori rilevanti per valutare il prestito rispetto al mercato dei capitali privati sono in particolare la durata e l'ammontare del prestito, il rischio di insolvenza da parte del mutuatario, il tasso di interesse previsto, il tipo di garanzia concessa e il previsto ordine dei creditori.

(29)

Per quanto riguarda il tasso di interesse per questo tipo di prestiti, il tasso di mercato da utilizzare come termine di confronto è il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8). Il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può aumentare in situazioni di rischio particolare (ad esempio, imprese in difficoltà o assenza delle garanzie normalmente richieste dalle banche). In tali casi, la maggiorazione può arrivare a 400 punti base o più se nessuna banca privata abbia accettato di concedere il prestito in questione.

(30)

La tabella che segue confronta i tassi di interesse applicati nell'ambito dei regimi di aiuto con il tasso di riferimento della Comunità applicabile al momento della concessione del prestito.

Beneficiario

Data

Tasso di interesse applicato

(%)

Tasso di riferimento UE (%)

Regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca

Lerwick Fish Traders Ltd

5.1996

7,75

11,18

Shetland Seafood Specialities Ltd

10.1996

9,0

10,26

Whalsay Fish Processing Ltd

8.1997

8,0

8,15

D Watt (Shetland) Ltd

12.1998

8,0/5,0 (9)

7,77

D Watt (Shetland) Ltd

5.2002

6,5

6,01

Aiuti in forma di prestiti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura

Johnson Seawell Ltd

6.2000

8,0

7,64

North Atlantic Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Hoove Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Dury Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Hoganess Salmon Ltd

9.2000

8,0

7,64

North Isles Seafood Ltd

8.2000

8,0

7,64

Bressay Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,06

Wester Sound Salmon Ltd

10.2000

8,0

7,06

Scord Salmon (Shetland) Ltd

2.2001

7,5

7,06

Hoove Salmon Ltd

7.2001

7,5

7,06

Skerries Salmon Ltd

7.2001

7,5

7,06

Unst Salmon Ltd

8.2001

7,5

6,01

SSG Seafoods Ltd

4.2002

6,5

6,01

Cro Lax Ltd

5.2002

6,5

6,01

Aqua Farm Ltd

9.2002

6,5

6,01

(31)

Nel caso dei tre prestiti concessi nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca nel maggio 1996 a Lerwick Fish Traders Ltd, nell'ottobre 1996 a Shetland Seafood Specialities Ltd e nell'agosto 1997 a Whalsay Fish Processing Ltd, i tassi di interesse applicati erano inferiori al tasso di riferimento della Comunità. Inoltre, il tasso di interesse del prestito concesso a D Watt (Shetland) Ltd nel 1998, sebbene in origine fosse stato fissato ad un livello superiore al tasso di riferimento della Comunità, è stato poi ridotto, attraverso una agevolazione di interessi, ad un livello inferiore al tasso di riferimento della Comunità. Si deve quindi ritenere che tali prestiti siano stati concessi a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili sul mercato dei capitali e che quindi avvantaggino le imprese interessate.

(32)

Tuttavia, si può accertare che i tassi di interesse previsti per tutti gli altri prestiti erogati a partire dal settembre 2000, nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca e del regime di aiuti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura, erano tutti superiori al tasso di riferimento della Comunità applicabile al momento in cui sono stati concessi i rispettivi prestiti e che quindi avrebbero potuto essere concessi alle normali condizioni di mercato sul mercato dei capitali. Di conseguenza è importante stabilire un raffronto fra tutti gli altri aspetti di questi prestiti e i prestiti concessi alle normali condizioni di mercato.

(33)

Le informazioni fornite dal Regno Unito, che forniscono la situazione finanziaria di ogni impresa, indicano che i prestiti sono stati concessi in conformità alla politica dei tassi di interesse di cui al considerando 13 e sono stati oggetto di una valutazione di rischio basata sui singoli casi, consentendo all'autorità erogante di stabilire individualmente per ogni prestito la durata, il tasso di interesse, le garanzie e l'ordine dei creditori previsto, sulla base del rischio effettivo di ogni prestito e in linea con le normali condizioni commerciali.

(34)

A questo riguardo, va osservato in particolare che nessuna delle aziende, al momento in cui sono stati concessi i rispettivi prestiti, era una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (10). Alla luce di quanto precede, per quanto riguarda il rischio di inadempienza del mutuatario, va inoltre osservato che, sebbene alcune imprese presentassero un maggiore rischio di insolvenza rispetto ad altre, tale rischio è stato compensato, in questi casi, da un tasso di interesse più elevato accompagnato da garanzie supplementari, secondo modalità paragonabili alle normali condizioni esistenti sul mercato privato per i prestiti concessi a questo settore.

(35)

Di conseguenza, si può concludere che i prestiti concessi a partire dal settembre 2000 in avanti, possono essere considerati paragonabili a quello che un prestatore privato, che opera in un'economia di mercato, sarebbe stato pronto a prestare alle stesse condizioni e che quindi questi prestiti sono stati concessi a condizioni che non erano più favorevoli delle normali condizioni di mercato.

(36)

I prestiti concessi a condizioni che rispecchiano le normali condizioni di mercato non offrono un vantaggio ai beneficiari dei prestiti rispetto agli altri operatori presenti sul mercato e, in assenza di un vantaggio per le imprese interessate, tali prestiti non possono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(37)

Le imprese in questione sono in diretta concorrenza con altre società nel settore della pesca, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca, sia all'interno del Regno Unito che in altri Stati membri. Di conseguenza, questi prestiti devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(38)

Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune se rientrano in una delle deroghe previste dal trattato CE. Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

(39)

A norma del secondo comma del punto 5.3 degli attuali orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (11) un «aiuto illegale», ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sarà valutato alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto. Dato che questa valutazione riguarda quattro prestiti concessi nel 1996, 1997 e 1998, l'aiuto deve essere valutato in base alla compatibilità con le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 1994 («le linee direttrici del 1994») (12) e del 1997 («le linee direttrici del 1997») (13).

(40)

Il punto 2.3 delle linee direttrici del 1994 prevede che l'aiuto per investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca può essere considerato compatibile con il mercato comune a condizione che i requisiti previsti per la sua erogazione siano comparabili a quelli contenuti nel regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (14) e siano almeno altrettanto severi e a condizione che il livello dell'aiuto non superi, in equivalente sovvenzione, il livello complessivo dei sussidi nazionali e comunitari autorizzati dall'allegato IV del suddetto regolamento.

(41)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3699/93 e del punto 2.4 dell'allegato III del medesimo, gli investimenti ammissibili devono riguardare, in particolare, la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti, l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finale e l'applicazione di nuove tecnologie destinate in particolare a migliorare la competitività. Non sono ammissibili all'aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(42)

Il prestito di 200 000 GBP, concesso nel maggio 1996 a Lerwick Fish Traders Ltd, serviva per contribuire a finanziare la costruzione di una fabbrica per il condizionamento e la lavorazione del salmone. Tale progetto rientra nei requisiti delineati ai considerando 40 e 41. In particolare, questo riguarda l'aiuto all'investimento per la costruzione di edifici ed impianti e l'acquisto di nuove attrezzature. Inoltre, gli investimenti non riguardavano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano.

(43)

Il prestito di 73 000 GBP, concesso nell'ottobre 1996 a Shetland Seafood Specialities Ltd, serviva per contribuire all'acquisto, all'installazione e all'avviamento di una linea di produzione di prodotti alimentari. Tale progetto rientra nei requisiti delineati ai considerando 40 e 41. In particolare esso riguarda gli aiuti all'investimento per l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito. Inoltre, gli investimenti non riguardavano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano.

(44)

Per quanto riguarda i prestiti concessi nel 1997 e 1998, il punto 2.3 delle linee direttrici del 1997 riprende le condizioni precedentemente fissate nelle linee direttrici del 1994, di cui al considerando 39. Pertanto l'aiuto deve essere valutato alla luce delle condizioni del regolamento (CE) n. 3699/93.

(45)

Il prestito di 173 000 GBP, concesso nell'agosto 1997 a Whalsay Fish Processors Ltd, riguardava un progetto per installare una linea di trasformazione del pesce ed un impianto di raffreddamento nella fabbrica esistente. Tale progetto rientra nei requisiti delineati ai considerando 40 e 41. In particolare esso riguarda gli aiuti all'investimento per l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito. Inoltre, gli investimenti non riguardavano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano.

(46)

Per quanto riguarda l'aiuto concesso a D Watt (Shetland) Ltd nel dicembre 1998, il regolamento (CE) n. 3699/93 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2468/1998 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (15). A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2468/1998, i riferimenti al regolamento (CE) n. 3699/93 si intendono fatti al nuovo regolamento. Le disposizioni relative agli aiuti per investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca figurano all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2468/1998 e al punto 2.4 del relativo allegato II.

(47)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2468/1998 e del punto 2.4 dell'allegato II del medesimo, gli investimenti ammissibili devono riguardare, in particolare, la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti, l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finale (includendo in particolare attrezzature per l'elaborazione e la trasmissione di dati). Non sono ammissibili all'aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(48)

Il prestito di 110 000 GBP, concesso nel dicembre 1998 a D Watt (Shetland) Ltd, serviva per la costruzione e l'attrezzatura di una nuova fabbrica per la lavorazione dei crostacei. Tale progetto rientra nei requisiti delineati al considerando 47. In particolare esso riguarda gli aiuti all'investimento per l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito. Inoltre, gli investimenti non riguardavano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano.

(49)

A norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2468/1998, l'aiuto può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili.

(50)

Il prestito di 200 000 GBP a Lerwick Fish Traders Ltd è stato concesso per un progetto di un costo complessivo di 819 672 GBP, a copertura quindi di circa il 24,4 % del costo effettivo del progetto. Il prestito doveva essere restituito in 108 rate mensili dello stesso importo di 2 784,94 GBP. Il tasso di interesse applicato era del 7,75 %, rispetto ad un tasso di riferimento della Comunità dell'11,18 %.

(51)

Il prestito di 73 000 GBP a Shetland Seafood Specialities Ltd è stato concesso per un progetto di un costo complessivo di 186 000 GBP, a copertura quindi di circa il 39,2 % del costo effettivo del progetto. Il prestito doveva essere restituito in 120 rate mensili dello stesso importo. Il tasso di interesse applicato era del 9 %, rispetto ad un tasso di riferimento della Comunità del 10,26 %.

(52)

Il prestito di 173 000 GBP a Whalsay Fish Processors Ltd è stato concesso per un progetto di un costo complessivo di 473 150 GBP, a copertura quindi di circa il 36,6 % del costo effettivo del progetto. Il prestito doveva essere restituito in 96 rate mensili dello stesso importo iniziando 24 mesi dopo il versamento dell'acconto del prestito o del suo primo versamento. Il tasso di interesse applicato era dell'8 %, rispetto ad un tasso di riferimento della Comunità dell'8,15 %.

(53)

Il prestito di 110 000 GBP a D Watt (Shetland) Ltd è stato concesso per un progetto di un costo complessivo di 510 000 GBP, a copertura quindi di circa il 21,6 % del costo effettivo del progetto. Il prestito doveva essere restituito in 120 rate mensili dello stesso importo. Il tasso di interesse applicato era del 5 %, rispetto ad un tasso di riferimento della Comunità del 7,77 %.

(54)

Per calcolare il tasso di aiuto è necessario confrontare i costi del progetto relativo ad ogni prestito con l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito. Alla luce delle cifre indicate ai considerando 50-53, ognuno di questi prestiti, anche prima di calcolare l'equivalente sovvenzione lordo, rappresentava meno del 50 % del costo totale del progetto.

(55)

Pertanto, il tasso di aiuto per i prestiti può essere considerato conforme alle condizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/1993 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2468/1998, indicate al considerando 49.

V.   CONCLUSIONE

(56)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto concesso nell'ambito del regime di aiuti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura nonché l'aiuto concesso nel 2002 a D Watt (Shetland) Ltd nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca non costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(57)

La Commissione ritiene che l'aiuto concesso nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca nel maggio 1996 a Lerwick Fish Traders Ltd, nell'ottobre 1996 a Shetland Seafood Specialities Ltd e nell'agosto 1997 a Whalsay Fish Processing Ltd, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tale aiuto tuttavia soddisfa le condizioni previste dagli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed è pertanto considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'aiuto che il Regno Unito ha concesso nel periodo 2000-2002 nell'ambito del regime di aiuti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   L'aiuto che il Regno Unito ha concesso nel 2002 a D Watt (Shetland) Ltd nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

3.   L'aiuto che il Regno Unito ha concesso nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca nel periodo 1996-1998 a Lerwick Fish Traders Ltd, a Shetland Seafood Specialities Ltd, a Whalsay Fish Processing Ltd e a D Watt (Shetland) Ltd, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 292 dell’1.12.2006, pag. 6.

(3)  GU C 292 dell’1.12.2006, pag. 6.

(4)  Il beneficiario di questo aiuto ha ottenuto un prestito a tasso agevolato pari a 20 000 GBP, che prevede il pagamento di un tasso di interesse solo del 5 % da parte dell’azienda in questione.

(5)  GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

(6)  GU L 81 del 18.3.2006, pag. 36.

(7)  Causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 231.

(8)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(9)  Il beneficiario di questo aiuto ha ottenuto un prestito a tasso agevolato pari a 20 000 GBP, che prevede una riduzione del tasso di interesse al 5 %.

(10)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(11)  GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(12)  GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3.

(13)  GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(14)  GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1.

(15)  GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 3942]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/627/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che effettuano revisioni legali dei conti di talune società aventi sede al di fuori della Comunità i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della Comunità. L’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assoggettare i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all’albo di cui sopra ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

(2)

A norma dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE la Commissione è tenuta a valutare l’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei paesi terzi in collaborazione con gli Stati membri e a prendere una decisione in materia. Se tali sistemi vengono riconosciuti equivalenti, gli Stati membri possono esentare i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di paesi terzi dal soddisfare i requisiti dell’articolo 45 della direttiva su base di reciprocità.

(3)

La Commissione ha svolto una valutazione preliminare della regolamentazione in materia di revisione contabile dei paesi terzi interessati con l’assistenza del Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB). Tali valutazioni non hanno tuttavia consentito di adottare decisioni definitive in materia di equivalenza, ma hanno offerto un primo quadro della regolamentazione in materia di revisione contabile dei paesi terzi interessati. Alcuni paesi terzi dispongono di un sistema di controllo pubblico, sebbene le informazioni attualmente disponibili su tali sistemi non siano sufficienti per prendere decisioni definitive in materia di equivalenza. Altri sono ancora privi di tali sistemi, ma dispongono di un quadro di regolamentazione della revisione contabile che in prospettiva potrebbe andare in tale direzione.

(4)

Essendo necessarie ulteriori valutazioni ai fini dell’adozione di decisioni finali in materia di equivalenza per quanto riguarda la regolamentazione della revisione contabile in vigore nei paesi terzi, è appropriato adottare una decisione che preveda un periodo transitorio per i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile dei paesi terzi interessati al fine di permettere lo svolgimento di tali valutazioni. Durante questo periodo gli Stati membri devono pertanto astenersi dall’adottare decisioni in materia di equivalenza a livello nazionale.

(5)

Considerata la necessità di tutelare gli investitori, occorre che durante il periodo transitorio i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile dei paesi terzi interessati possano continuare le loro attività di revisione contabile senza essere iscritti all’albo in applicazione dell’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE solo se forniscono informazioni in merito a se stessi, ai principi di revisione contabile e alle regole di indipendenza applicati nella realizzazione delle revisioni dei conti. A tal fine saranno utili anche le informazioni in merito ai risultati dei singoli controlli di qualità.

(6)

Alle condizioni predette i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile dei paesi terzi interessati devono poter proseguire le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 29 giugno 2008 e il 1o luglio 2010. Di conseguenza in questo periodo di transizione le autorità competenti di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE devono poter iscrivere all’albo tali revisori ed enti di revisione. La presente decisione lascia tuttavia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagine e di sanzioni.

(7)

Il fatto che i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi possano, in applicazione della presente decisione, proseguire le proprie attività di revisione per quanto concerne le società di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE non deve impedire la conclusione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo in materia di singoli controlli della qualità.

(8)

La Commissione deve procedere al riesame del funzionamento delle disposizioni transitorie a tempo debito. Se per allora i paesi terzi interessati non disporranno di un sistema di controllo pubblico, occorrerà verificare se le autorità competenti di tali paesi abbiano assunto un impegno pubblico con la Commissione a rispettare i criteri di equivalenza basati sugli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE e se sia necessario un periodo transitorio aggiuntivo. Alla fine del periodo transitorio la Commissione può adottare decisioni in merito all’equivalenza della regolamentazione in materia di revisione contabile dei paesi terzi interessati. La Commissione deve inoltre verificare se le autorità competenti degli Stati membri hanno incontrato difficoltà ad essere riconosciute da tali paesi terzi. Spetta pertanto agli Stati membri decidere conformemente all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE su base di reciprocità se disapplicare o modificare i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva nei confronti dei revisori contabili e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi riconosciuti come equivalenti.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la revisione contabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 29 giugno 2008 e il 1o luglio 2010, che sono emesse da revisori dei conti o enti di revisione contabile dei paesi terzi di cui all’allegato della presente decisione, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile del paese terzo in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:

a)

il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;

b)

una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene;

c)

i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza che sono stati applicati alla revisione dei conti in oggetto;

d)

una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile;

e)

l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo. Se le informazioni in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche e non possono essere fornite direttamente dalle autorità competenti del paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.

2.   Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile interessati dei paesi terzi di cui all’allegato della presente decisione e del fatto che tali paesi terzi non sono ancora riconosciuti equivalenti ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione dei paesi terzi di cui all’allegato.

3.   Nonostante il paragrafo 1 gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagini e sanzioni ai revisori dei conti e agli enti di revisione dei paesi terzi di cui all’allegato.

4.   Il paragrafo 1 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo di cui all’allegato, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:

a)

devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario;

b)

devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione;

c)

non devono pregiudicare qualsiasi decisione della Commissione a titolo dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 2

Entro due anni la Commissione riesamina la situazione dei paesi terzi di cui all’allegato. In particolare la Commissione verifica se le autorità amministrative competenti dei paesi terzi di cui all’allegato per i quali la Commissione non ha ancora adottato decisioni in materia di equivalenza hanno assunto un impegno pubblico con la Commissione ad istituire un sistema di controllo pubblico e un sistema di controllo della qualità che rispettino i seguenti principi:

a)

devono essere indipendenti dalla professione di revisore dei conti;

b)

devono garantire un controllo adeguato delle revisioni dei conti di società quotate;

c)

il loro funzionamento deve essere trasparente e garantire che il risultato dei controlli di qualità sia affidabile;

d)

devono essere efficacemente supportati da indagini e sanzioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/30/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 53).


ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI

 

Argentina

 

Australia

 

Bahamas

 

Bermuda

 

Brasile

 

Canada

 

Cile

 

Cina

 

Corea del Sud

 

Croazia

 

Emirati Arabi Uniti

 

Giappone

 

Guernsey, Jersey, Isola di Man

 

Hong Kong

 

India

 

Indonesia

 

Isole Cayman

 

Israele

 

Kazakistan

 

Malaysia

 

Marocco

 

Mauritius

 

Messico

 

Nuova Zelanda

 

Pakistan

 

Russia

 

Singapore

 

Stati Uniti d’America

 

Sudafrica

 

Svizzera

 

Taiwan

 

Thailandia

 

Turchia

 

Ucraina