ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
26 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 717/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (Versione codificata)

1

 

*

Regolamento (CE) n. 718/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici

8

 

 

Regolamento (CE) n. 719/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

*

Regolamento (CE) n. 720/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento (Versione codificata)

17

 

*

Regolamento (CE) n. 721/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato del batterio Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso come additivo per mangimi ( 1 )

23

 

*

Regolamento (CE) n. 722/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 563/82 in ordine ai fattori di correzione da utilizzare per stabilire i prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti

26

 

*

Regolamento (CE) n. 723/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Afuega'l Pitu (DOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (DOP), Butelo de Vinhais o Bucho de Vinhais o Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)]

28

 

*

Regolamento (CE) n. 724/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

30

 

*

Regolamento (CE) n. 725/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

32

 

 

Regolamento (CE) n. 726/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2008

34

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ( 1 )

37

 

*

Direttiva 2008/77/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il thiamethoxam come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

41

 

*

Direttiva 2008/78/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il propiconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

44

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/618/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2008, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

47

 

 

2008/619/CE

 

*

Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico del 25 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto

55

 

 

Commissione

 

 

2008/620/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2008, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda [notificata con il numero C(2008) 3633]

66

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 385/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 116 del 30.4.2008)

74

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/1


REGOLAMENTO (CE) N. 717/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2008

relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione di contingenti quantitativi (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Ai sensi dell’articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta, dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(3)

È pertanto opportuno instaurare un sistema di gestione dei contingenti quantitativi rispondente al suddetto obiettivo e basato sul principio dell’uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(4)

È opportuno prevedere la possibilità di scegliere tra diversi metodi di ripartizione, in funzione della situazione del mercato comunitario, della natura dei prodotti, delle particolarità dei paesi fornitori e degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli che stabiliscono il principio della presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali.

(5)

È opportuno introdurre flessibilità nella ridistribuzione dei quantitativi non riportati, non assegnati o non utilizzati. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio di eccessivo cumulo delle importazioni, è opportuno esaminare caso per caso se tale ridistribuzione dopo la fine del periodo contingentale sia opportuna e deciderne all’occorrenza le modalità, in particolare il periodo di validità delle licenze, tenuto conto dei tipi di prodotti e degli obiettivi inerenti all’instaurazione dei contingenti in oggetto.

(6)

La gestione dei contingenti all’importazione o all’esportazione dovrebbe poggiare su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario.

(7)

La procedura di gestione da instaurare dovrebbe garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti e i documenti rilasciati dovrebbero poter essere utilizzati in tutta la Comunità.

(8)

La ridistribuzione ottimale di quantitativi non utilizzati richiede un’informazione affidabile e completa sull’uso effettivo delle licenze d’importazione rilasciate. È pertanto opportuno provvedere a che tutte le licenze d’importazione, utilizzate o meno, siano restituite alle autorità nazionali competenti entro dieci giorni lavorativi successivi alle rispettive date di scadenza.

(9)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(10)

Le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua attuazione non dovrebbero pregiudicare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale.

(11)

È opportuno escludere dal campo d’applicazione del presente regolamento i prodotti di cui all’allegato I del trattato, nonché i tessili o altri prodotti quando sono soggetti ad un regime comune d’importazione specifico che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

Articolo 1

1.   Il presente regolamento definisce le disposizioni relative alla gestione dei contingenti quantitativi all’importazione o all’esportazione, in appresso denominati «contingenti», che la Comunità fissa in via autonoma o convenzionale.

2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all’allegato I del trattato, né agli altri prodotti quando sono soggetti ad un regime comune specifico di importazione o di esportazione che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti.

Articolo 2

1.   I contingenti, quanto prima dopo l’apertura, sono ripartiti tra i richiedenti. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, di ripartirli in diverse frazioni.

2.   La gestione dei contingenti può in particolare essere effettuata mediante applicazione di uno dei metodi sottoindicati o di una combinazione dei medesimi:

a)

metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, conformemente agli articoli da 6 a 11;

b)

metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «first come, first served»), conformemente all’articolo 12;

c)

metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti al momento della presentazione delle domande (secondo la procedura dell’«esame simultaneo»), conformemente all’articolo 13.

3.   Il metodo di ripartizione da adottare è determinato secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

4.   Qualora si constati che nessuno dei metodi indicati nel paragrafo 2 del presente articolo è adatto alle specifiche esigenze di un contingente aperto, viene stabilito un altro metodo appropriato secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

5.   I quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati sono ridistribuiti secondo l’articolo 14 entro un termine che ne consenta l’utilizzazione prima della fine del periodo contingentale.

Se si constata che non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi entro il termine suddetto, l’eventuale ridistribuzione viene decisa caso per caso nel corso del periodo contingentale successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

6.   Salvo disposizioni diverse adottate all’atto della fissazione del contingente, l’immissione in libera pratica o l’esportazione di prodotti oggetto di contingente è subordinata alla presentazione di una licenza d’importazione o d’esportazione rilasciata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento.

7.   Gli Stati membri designano le autorità amministrative competenti per l’attuazione delle misure d’applicazione di loro pertinenza ai sensi del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 3

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura dei contingenti precisando il metodo di ripartizione scelto, le condizioni di ammissibilità delle domande di licenze, i termini per la presentazione delle domande e l’elenco delle autorità nazionali competenti alle quali esse devono essere indirizzate.

Articolo 4

1.   Tutti gli importatori ed esportatori della Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare per ciascun contingente o per le sue frazioni un’unica domanda di licenza alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro.

Se il contingente è limitato a una o più regioni della Comunità, tale domanda è presentata alle autorità competenti de(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) dell(a)(e) region(e)(i) interessat(a)(e).

2.   Le domande di licenze devono essere presentate conformemente alle modalità fissate secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 5

La Commissione assicura che, tenuto conto della natura del prodotto oggetto del contingente, le licenze da rilasciare riguardino un quantitativo economicamente apprezzabile.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI METODI DI GESTIONE

SEZIONE A

Metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali

Articolo 6

1.   Quando i contingenti sono ripartiti in funzione delle correnti commerciali tradizionali, una parte del contingente è riservata agli importatori o esportatori tradizionali e il resto è assegnato agli altri importatori e esportatori.

2.   Sono considerati importatori o esportatori tradizionali quelli che possono dimostrare di aver effettuato rispettivamente importazioni nella Comunità o esportazioni dalla medesima del o dei prodotti oggetto del contingente nel corso d’un periodo anteriore, detto «periodo di riferimento».

3.   La proporzione destinata agli importatori o esportatori tradizionali e il periodo di riferimento, nonché la proporzione destinata agli altri richiedenti, sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

4.   La ripartizione è effettuata secondo i principi enunciati agli articoli da 7 a 11.

Articolo 7

Per partecipare all’assegnazione della parte del contingente loro destinata, nonché a titolo di giustificativo delle importazioni o esportazioni realizzate durante il periodo di riferimento, gli importatori o esportatori tradizionali allegano alla loro domanda di licenza:

una copia certificata conforme della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione destinata all’importatore o all’esportatore, compilata a loro nome o, all’occorrenza, a nome dell’operatore di cui hanno ripreso l’attività,

qualsiasi prova equivalente stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il termine fissato nell’avviso di apertura del contingente, le informazioni relative al numero e al volume globale delle domande di importazione o di esportazione, ripartite tra importatori o esportatori tradizionali e altri importatori o esportatori, e a quello delle importazioni o esportazioni anteriori realizzate durante il periodo di riferimento dai richiedenti.

Articolo 9

La Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dagli Stati membri e determina nel modo seguente i criteri quantitativi secondo i quali devono essere soddisfatte le domande degli importatori o esportatori tradizionali:

a)

quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo pari o inferiore al quantitativo destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte nella loro integralità;

b)

quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo superiore a quello destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte proporzionalmente alla parte dei singoli richiedenti nel totale delle importazioni o esportazioni di riferimento;

c)

qualora l’applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l’assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, l’eccedenza sarà ridistribuita secondo la procedura di cui all’articolo 14.

Articolo 10

La ripartizione della parte del contingente destinata agli importatori o esportatori non tradizionali viene effettuata conformemente all’articolo 12.

Articolo 11

In assenza di domande da parte di importatori o esportatori tradizionali, tutti gli importatori o esportatori richiedenti hanno accesso alla totalità del contingente o della frazione considerata.

In tal caso, la ripartizione viene effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 12.

SEZIONE B

Metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande

Articolo 12

1.   Quando la ripartizione del contingente o di una frazione viene effettuata secondo il principio «first come, first served», il quantitativo che ciascun operatore può ricevere fino a esaurimento del contingente viene determinato secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Nel fissare tale quantitativo, uguale per tutti, si tiene conto della necessità di assegnare quantitativi economicamente apprezzabili in funzione della natura del prodotto in questione.

2.   Le domande di licenze sono soddisfatte previa verifica da parte delle autorità competenti del saldo comunitario disponibile, assegnando a ciascun importatore o esportatore il quantitativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il beneficiario di una licenza, non appena può provare di aver effettivamente importato o esportato la totalità dei prodotti per i quali la licenza gli è stata rilasciata, o una loro parte da definire secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, è autorizzato a presentare una nuova domanda di licenza. Quest’ultima gli è rilasciata alle stesse condizioni della prima. Questa procedura può essere ripetuta fino ad esaurimento del contingente.

4.   Al fine di garantire parità di accesso al contingente a tutti i richiedenti, nell’avviso di apertura del contingente la Commissione indica i giorni e le ore d’accesso del saldo comunitario disponibile.

SEZIONE C

Metodo di ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti

Articolo 13

1.   Quando la ripartizione dei contingenti è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, alle condizioni e nei termini stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, le informazioni relative alle domande di licenze da esse ricevute.

Dette informazioni comprendono l’indicazione del numero di richiedenti e il volume globale dei quantitativi richiesti.

2.   Entro il termine fissato secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, la Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e determina il quantitativo del contingente o delle sue frazioni per il quale dette autorità devono rilasciare le licenze di importazione e di esportazione.

3.   Quando il volume totale delle domande di licenze corrisponde a un quantitativo pari o inferiore ai contingenti, le domande sono soddisfatte nella loro integralità.

4.   Quando le domande hanno per oggetto un quantitativo superiore al volume del contingente esse sono soddisfatte proporzionalmente ai quantitativi richiesti.

SEZIONE D

Criterio di ripartizione dei quantitativi da ridistribuire

Articolo 14

1.   I quantitativi da ridistribuire sono determinati dalla Commissione in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all’articolo 20.

2.   Quando il metodo di ripartizione iniziale del contingente è quello di cui all’articolo 12, i quantitativi da ridistribuire sono immediatamente aggiunti dalla Commissione ai quantitativi eventualmente ancora disponibili o ricostituiscono il contingente qualora questo sia esaurito.

3.   Quando la ripartizione iniziale è stata effettuata mediante l’applicazione di un altro metodo, i quantitativi da ridistribuire sono assegnati secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

In tal caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura complementare.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE

Articolo 15

1.   In caso di applicazione del metodo di cui all’articolo 12, gli Stati membri rilasciano le licenze senza indugio previa verifica del saldo comunitario disponibile.

2.   Negli altri casi, si applica quanto segue:

a)

la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, i quantitativi per i quali esse rilasciano le licenze ai diversi richiedenti e ne informa gli altri Stati membri;

b)

le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d’importazione o d’esportazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione o entro i termini stabiliti da questa;

c)

le autorità competenti informano la Commissione del rilascio delle licenze d’importazione o d’esportazione.

Articolo 16

Il rilascio delle licenze può essere subordinato al deposito di una garanzia, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 17

1.   Le licenze d’importazione o d’esportazione autorizzano a importare o a esportare i prodotti oggetto di contingente e sono valide in tutta la Comunità, qualunque sia il luogo d’importazione o d’esportazione indicato dall’operatore nella sua domanda.

Se il contingente è limitato a una o a più regioni della Comunità, le licenze d’importazione o d’esportazione sono valide solo ne(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) della(e) region(e)(i) interessat(a)(e).

2.   La durata della validità delle licenze d’importazione o d’esportazione che devono essere rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di quattro mesi. Tuttavia può essere fissata una durata diversa, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

3.   I titolari di licenze d’importazione o d’esportazione possono, su richiesta, ottenerne estratti dalle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle corrispondenti licenze nei limiti del quantitativo per il quale le licenze sono state rilasciate.

4.   Le domande di licenze d’importazione o d’esportazione, le licenze e i relativi estratti sono redatti su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 18

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, le licenze d’importazione o d’esportazione, nonché i relativi estratti, non possono essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare al quale il documento è stato rilasciato nominativamente.

Articolo 19

1.   Le licenze d’importazione o d’esportazione e i relativi estratti, devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituiti alle autorità competenti dello Stato membro che li ha rilasciati entro i dieci giorni lavorativi successivi alla relativa data di scadenza.

2.   Qualora il rilascio delle licenze d’importazione o d’esportazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata, salvo casi di forza maggiore, in caso di mancato rispetto del termine indicato nel paragrafo 1.

Articolo 20

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengono a conoscenza e al più tardi entro i venti giorni successivi alla data di scadenza delle licenze, i quantitativi di contingente assegnati e non utilizzati, ai fini della loro ridistribuzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5.

Articolo 21

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione, entro la fine di ogni mese, in merito ai quantitativi di prodotti contingentati importati o esportati nel mese precedente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 23

Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Le stesse definiscono in particolare l’attuazione dei metodi di ripartizione, le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri e le misure intese a garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 24

1.   Le informazioni che il Consiglio, la Commissione o gli Stati membri ricevono in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.

2.   Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, non divulgano le informazioni per le quali hanno ricevuto una domanda di trattamento riservato, debitamente giustificata, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite.

3.   Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità comunitarie, di informazioni di carattere generale e, in particolare, delle ragioni sulle quali sono fondate le decisioni prese in virtù del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova sui quali le autorità comunitarie si basano per quanto necessario ai fini della giustificazione degli argomenti addotti in sede di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto dell’interesse legittimo delle parti interessate a che i loro segreti professionali non siano rivelati.

Articolo 25

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari e collaborano per l’applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati sono adottate, all’occorrenza, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 26

Il regolamento (CE) n. 520/94, modificato dai regolamenti elencati nell’allegato I, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  Cfr. allegato I.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio

(GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio

(GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

limitatamente al punto 11 dell’allegato II


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 520/94

Presente regolamento

Articoli da 1 a 5

Articoli da 1 a 5

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 4

Articoli 7 e 8

Articoli 7 e 8

Articolo 9, alinea

Articolo 9, alinea

Articolo 9, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 9 lettere a), b) e c)

Articoli da 10 a 14

Articoli da 10 a 14

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, alinea

Articolo 15, paragrafo 2, alinea

Articolo 15, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articoli da 16 a 21

Articoli da 16 a 21

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 23, primo comma

Articolo 22, paragrafo 2, primo comma

Articolo 23, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Allegato I

Allegato II


26.7.2008   

IT

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L 198/8


REGOLAMENTO (CE) N. 718/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (2), in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio (3) stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per taluni stock di acque profonde.

(2)

È opportuno chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l’esatta identificazione della zona in cui può essere pescato un contingente.

(3)

Al fine di garantire la completa attuazione del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo istituito dal regolamento (CE) n. 1559/2007, è opportuno adottare alcune misure previste in detto regolamento e, in particolare, fissare e ripartire tra gli Stati membri interessati il numero dei pescherecci autorizzati a pescare nell'Atlantico tonno rosso di taglia inferiore alla taglia minima nonché il totale ammissibile delle relative catture.

(4)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio (4) stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, nelle acque soggette a limiti di cattura. È opportuno rettificare le coordinate di alcune zone di restrizione della pesca che sono state indicate in modo errato nel regolamento.

(5)

I limiti di cattura per il merluzzo bianco nelle zone CIEM VIIb-k, VIII, IX e X e le acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 sono provvisoriamente fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008. In seguito ad una nuova valutazione scientifica dello stato di tale stock da parte del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), occorre fissare il totale ammissibile di cattura definitivo per tale stock.

(6)

È necessario rettificare taluni contingenti e note a piè di pagina per determinate specie, che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

(7)

In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 10 aprile 2008 è stato raggiunto un accordo sui contingenti di capelin assegnati alle navi islandesi, da prelevare entro il 30 aprile 2008 dal contingente assegnato alla Comunità nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È necessario che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(8)

È opportuno recepire nel diritto comunitario l’accordo tra la Comunità europea, le Isole Færøer, la Groenlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Federazione russa, concluso a Copenhagen il 13 e 14 febbraio 2008, relativo alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti della zona della convenzione NEAFC per il 2008. Poiché il suddetto accordo si applica per tutto il 2008, è opportuno che le misure finalizzate al suo recepimento si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(9)

È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 27 novembre 2007 a Nuuk e della riunione tecnica svoltasi il 12 febbraio 2008 a Copenhagen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Poiché l’accordo concluso con la Groenlandia è collegato all’accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger, è opportuno che le misure finalizzate al recepimento delle conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(10)

In base al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007, nel 2008 la Comunità sottoporrà a prove le misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre ad una percentuale pari o inferiore al 10 % il quantitativo di merluzzi bianchi riversati in mare. È necessario che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(11)

Al fine di garantire la certezza ai pescatori interessati e consentire loro di pianificare quanto prima le loro attività per la campagna di pesca, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

(12)

È opportuno quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008

Il regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato come segue:

1)

l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

Zona di restrizione della pesca in acque profonde “Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca”

39° 27,72' N, 18° 10,74' E

39° 27,80' N, 18° 26,68' E

39° 11,16' N, 18° 35,58' E

39° 11,16' N, 18° 04,28' E»;

2)

dopo l'articolo 82 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 82 bis

Numero massimo di navi che pescano il tonno rosso nell'Atlantico orientale

1.   Il numero massimo di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate comunitarie autorizzate a pescare tonno rosso di taglia minima di 8 kg o di 75 cm nell'Atlantico orientale e la ripartizione tra gli Stati membri di tale numero massimo sono fissati come segue:

Spagna

63

Francia

44

CE

107

2.   Il numero massimo dei pescherecci da traino pelagici comunitari autorizzati a pescare, come cattura accessoria, tonno rosso di taglia minima di 8 kg o di 75 cm nell'Atlantico orientale e la ripartizione tra gli Stati membri di tale numero massimo sono fissati come segue:

Francia

107

CE

107

Articolo 82 ter

Limiti di cattura per il tonno rosso nell'Atlantico orientale

1.   Nei limiti di cattura previsti nell'allegato ID, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm per le navi comunitarie autorizzate di cui all'articolo 82 bis e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

Spagna

1 117,07 (5)

Francia

504

CE

1 621,07

2.   Nei limiti di cattura di cui al paragrafo 1, il limite di cattura del tonno rosso di taglia minima di 6,4 kg o di 70 cm per le tonniere con lenze a canna di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri per le navi comunitarie di cui all'articolo 82 bis e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

Francia

45 (6)

CE

45 (6)

Articolo 82 quater

Limiti di cattura per il tonno rosso nell'Atlantico orientale applicabili alla pesca artigianale costiera comunitaria

Nei limiti di cattura previsti nell'allegato ID, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alla pesca artigianale costiera comunitaria di pesce fresco nell'Atlantico orientale e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

Spagna

263,21

Francia

61,01

CE

324,22»;

3)

gli allegati IA, IB, III e XIV del regolamento (CE) n. 40/2008 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 2, per quanto riguarda le modifiche che figurano nell’allegato II, punto 2, lettere b) e c) del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).

(4)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 della Commissione (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).

(5)  Compreso un quantitativo massimo pari a 80 tonnellate di catture accessorie per le imbarcazioni con lenze trainate.

(6)  Tale quantitativo può essere modificato dalla Commissione sino a concorrenza di 200 tonnellate.


ALLEGATO I

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue:

La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV

Anno

2007

2008

 

Spagna

4

3

 

Francia

23

15

 

Irlanda

6

4

 

Portogallo

7

5

 

Regno Unito

4

3

 

CE

44

30»

 


ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 40/2008 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato IA:

a)

la voce relativa alla specie merluzzo bianco delle zone VIIb-k, VIII, IX e X e delle acque CE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIIb-k, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1

COD/7X7A34

Belgio

217

TAC analitico

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

Francia

3 725

Irlanda

797

Paesi Bassi

31

Regno Unito

404

CE

5 174

TAC

5 174

b)

la voce relativa alla specie melù nelle acque CE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30’ N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque CE delle zone II, IVa, VI a nord di 56°30’ N e VII a ovest di 12° O

WHB/24A567

Norvegia

196 269 (1)  (2)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Isole Færøer

31 000 (3)  (4)

TAC

1 266 282

2)

nell’allegato IB:

a)

la voce relativa alla specie Capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

V e XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

0

 

CE

23 716 (5)  (6)

 

TAC

Non pertinente

 

b)

la voce relativa alla specie scorfano nelle acque CE e internazionali della zona CIEM V e nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV è sostituita dalla seguente:

‘Specie

:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona

:

V (acque CE e acque internazionali); XII e XIV (acque internazionali)

RED/51214

Estonia

210 (7)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

4 266 (7)

Spagna

749 (7)

Francia

398 (7)

Irlanda

1 (7)

Lettonia

76 (7)

Paesi Bassi

2 (7)

Polonia

384 (7)

Portogallo

896 (7)

Regno Unito

10 (7)

CE

6 992 (7)

TAC

46 000

c)

la voce relativa alla specie scorfano nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona

:

V e XIV (acque della Groenlandia)

RED/514GRN

Germania

4 248

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

22

Regno Unito

30

CE

8 000 (8)  (9)

TAC

Non pertinente

d)

la voce relativa alla specie scorfano nelle acque dell’Islanda della zona CIEM Va è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona

:

Va (acque islandesi)

RED/05A-IS

Belgio

100 (10)  (11)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

1 690 (10)  (11)

Francia

50 (10)  (11)

Regno Unito

1 160 (10)  (11)

CE

3 000 (10)  (11)

TAC

Non pertinente

3)

nell’allegato III:

a)

dopo il punto 9 è inserito il punto seguente:

«9 bis.   Riduzione dei rigetti di merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.

Gli Stati membri cui è stato assegnato un contingente di merluzzo bianco devono sottoporre a prove, nel 2008, le misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre ad una percentuale pari o inferiore al 10 % il quantitativo di merluzzi bianchi riversati in mare.

2.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i risultati delle prove di cui al punto 9 bis.1 anteriormente al 31 dicembre 2008.»;

b)

al punto 13.1, le coordinate di «Hatton Bank» sono sostituite dalle seguenti:

 

«Hatton Bank:

59° 26′ N, 14° 30′ O

59° 12′ N, 15° 08′ O

59° 01′ N, 17° 00′ O

58° 50′ N, 17° 38′ O

58° 30′ N, 17° 52′ O

58° 30′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 17° 30′ O

57° 55′ N, 17° 30′ O

57° 45′ N, 19° 15′ O

58° 30′ N, 18° 45′ O

58° 47′ N, 18° 37′ O

59° 05′ N, 17° 32′ O

59° 16′ N, 17° 20′ O

59° 22′ N, 16° 50′ O

59° 21′ N, 15° 40′ O»;

4)

nell’allegato XIV:

nel testo che riproduce l’appendice 3 della risoluzione GFMC/31/2007/2, le coordinate geografiche della sottozona geografica GFCM (GSA) numero 2 sono sostituite dalle seguenti:

«36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O».


(1)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

(2)  Le catture nella zona IV non devono superare 49 067 tonnellate.

(3)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

(4)  Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 7 750 tonnellate.»;

(5)  Di cui 23 716 tonnellate assegnate all’Islanda.

(6)  Da pescare anteriormente al 30 aprile 2008.»;

(7)  Nel periodo 1o aprile–15 luglio 2008 può essere prelevato al massimo il 65 % del contingente a nord di 59o N e ad est di 36o O. Nel periodo 1o aprile–10 maggio 2008 può essere prelevato al massimo il 30 % dei limiti di cattura a nord di 59o N e ad est di 36o O.»;

(8)  Può essere pescato unicamente con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Tale contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione.

(9)  3 500 tonnellate da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 tonnellate alle Isole Færøer.»;

(10)  Comprese le catture accessorie inevitabili (non sono autorizzate le catture accessorie di merluzzo bianco).

(11)  Da pescare tra luglio e dicembre.»;


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/15


REGOLAMENTO (CE) N. 719/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

29,6

TR

83,4

XS

27,8

ZZ

46,9

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

92,7

ZZ

92,7

0805 50 10

AR

87,6

US

51,0

UY

61,3

ZA

89,1

ZZ

72,3

0806 10 10

CL

83,0

EG

143,0

IL

145,5

TR

112,2

ZZ

120,9

0808 10 80

AR

100,4

BR

101,7

CL

109,0

CN

85,5

NZ

117,2

US

99,9

ZA

91,9

ZZ

100,8

0808 20 50

AR

111,3

CL

86,3

NZ

97,1

ZA

99,2

ZZ

98,5

0809 10 00

TR

174,0

US

186,2

ZZ

180,1

0809 20 95

TR

402,5

US

410,1

ZZ

406,3

0809 30

TR

149,7

ZZ

149,7

0809 40 05

BA

95,0

IL

117,3

TR

115,5

XS

74,5

ZZ

100,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/17


REGOLAMENTO (CE) N. 720/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3515/92 della Commissione, del 4 dicembre 1992, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Gli scambi dei prodotti in oggetto sono noti alle autorità competenti; è quindi preferibile, ai fini di una semplificazione amministrativa, non sottoporre i prodotti detenuti da un organismo pagatore o un organismo d'intervento alla presentazione di un certificato, quando siano esportati in un paese terzo per esservi immagazzinati oppure ritornino nello Stato membro di partenza.

(3)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 1

Salve le deroghe previste da specifiche norme comunitarie relative a taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni d'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

CAPO 2

PRODOTTI D'INTERVENTO TRASPORTATI A SCOPO DI MAGAZZINAGGIO IN UN PAESE TERZO

Articolo 2

Nella fattispecie di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, quando i prodotti vengono esportati verso un paese terzo per esservi immagazzinati, il documento previsto nell'articolo 3 del presente regolamento e la dichiarazione di esportazione sono presentati all'ufficio doganale competente nello Stato membro in cui è situato l'organismo pagatore o l'organismo d'intervento detentore.

La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle diciture riportate nell'allegato I.

Ai fini delle relative formalità doganali, non è richiesto il titolo d'esportazione.

Articolo 3

Il documento di cui all'articolo 2 è rilasciato dal competente organismo pagatore od organismo d'intervento dello Stato membro di partenza; esso è contrassegnato da un numero e reca quanto segue:

a)

la descrizione dei prodotti ed eventualmente qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo;

b)

il numero, la natura ed eventualmente i marchi e i numeri distintivi dei colli;

c)

la massa lorda e la massa netta dei prodotti;

d)

il riferimento all' articolo 39 del regolamento (CE) 1234/2007 con la precisazione che i prodotti sono destinati all'immagazzinamento;

e)

l'indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto.

In caso di applicazione dell'articolo 2, tale documento è conservato dall'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione, mentre una copia di esso accompagna il prodotto.

Articolo 4

1.   Quando i prodotti detenuti da un organismo pagatore o organismo d'intervento e immagazzinati in un paese terzo vengono successivamente reimportati nello Stato membro da cui dipende detto organismo, senza essere stati venduti:

a)

la reimportazione è disciplinata dall'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007; e

b)

non deve essere presentato alcun titolo d'importazione.

2.   All'ufficio doganale di reimportazione sono inoltre presentati i seguenti documenti:

a)

la copia vistata della dichiarazione di esportazione rilasciata per l'esportazione dei prodotti nel paese terzo di immagazzinaggio, ovvero una copia o fotocopia del documento, certificata conforme dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'originale;

b)

un documento rilasciato dall'organismo pagatore o dall'organismo d'intervento detentore, contenente le indicazioni di cui all'articolo 3, lettere da a) a d).

Tali documenti sono conservati dall'ufficio doganale di reimportazione.

CAPO 3

PRODOTTI D'INTERVENTO TRASFERITI DA UN ORGANISMO PAGATORE OD ORGANISMO D'INTERVENTO A UN ALTRO

Articolo 5

Nelle fattispecie di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un'operazione di trasferimento sono accompagnati dall'esemplare di controllo T5, di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4). L'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'organismo pagatore od organismo d'intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato II del presente regolamento.

La casella n. 107 reca il numero del presente regolamento.

Lo Stato membro può autorizzare il rilascio dell'esemplare di controllo T5 da parte di un'autorità all'uopo designata anziché da parte dell'organismo pagatore od organismo d'intervento.

L'esemplare di controllo T5 è rinviato direttamente all'organismo pagatore od organismo d'intervento che ha spedito i prodotti, previo adeguato controllo e apposizione della dicitura da parte dell'organismo pagatore od organismo d'intervento dello Stato membro al quale sono trasferiti i prodotti.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3515/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21).

(3)  Cfr. allegato III.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 2, secondo comma

:

In bulgaro

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на разплащателната или интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 39, параграф 5, буква а), от Регламент (ЕО) № 1234/2007

:

In spagnolo

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo pagador o de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del artículo 39, apartado 5, letra a), del Reglamento (CE) no 1234/2007

:

In ceco

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa platební agentury nebo intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití čl. 39 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007

:

In danese

:

Interventionsprodukter, som … (navn og adresse på betalings- eller interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 39, stk. 5, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007

:

In tedesco

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Zahlstelle oder Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 39 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007

:

In estone

:

(makseasutuse või sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 39 lõike 5 punkti a kohaldamine

:

In greco

:

Προϊόντα παρέμβασης που ευρίσκονται στην κατοχή του … (ονομασία και διεύθυνση του οργανισμού πληρωμών ή του οργανισμού παρέμβασης) προς αποθήκευση στ. … (χώρα και διεύθυνση του προτεινόμενου χώρου αποθήκευσης). Εφαρμογή του άρθρου 39 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

:

In inglese

:

Intervention products held by … (name and address of the paying agency or intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of Article 39(5)(a) of Regulation (EC) No 1234/2007

:

In French

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme payeur ou de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 39, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1234/2007

:

In italiano

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo pagatore o organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007

:

In lettone

:

Intervences produkti, kas pieder … (maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta adrese). Regulas (EK) Nr. 1234/2007 39. panta 5. punkta a) apakšpunkta piemērošana

:

In lituano

:

(Mokėjimo agentūros ar intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 39 straipsnio 5 dalies a punkto taikymas

:

In ungherese

:

A(z) … (a kifizető ügynökség, illetve az intervenciós hivatal neve és címe) birtokában lévő, ….-ban-/ben (a tervezett raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1234/2007/EK rendelet 39. cikke (5) bekezdése a) pontjának alkalmazása

:

In maltese

:

Prodotti ta’ intervent miżmuma minn … (isem u indirizz ta’ l-aġenzija li tħallas jew l-aġenzija ta’ intervent), biex jinħażnu f’ … (pajjiż ikkonċernat u indirizz tal-post tal-ħażna propost). Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 39(5)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007

:

In olandese

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het betaalorgaan of het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 39, lid 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007

:

In polacco

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji płatniczej lub agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 39 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

:

In portoghese

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e endereço do organismo pagador ou do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e endereço do local de armazenagem previsto). Aplicação do n.o 5, alínea a), do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1234/2007

:

In rumeno

:

Produse de intervenție deținute de … (denumirea și adresa agenției de plăți sau organismului de intervenție) pentru depozitare în … (țara în cauză și adresa locului de depozitare propus). Se aplică articolul 39 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

:

In slovacco

:

Intervenčné produkty v držbe … (názov a adresa platobnej alebo intervenčnej agentúry), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa článok 39 ods. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007

:

In sloveno

:

Intervencijski proizvodi, zadržani s strani … (ime in naslov plačilne agencije ali intervencijske agencije), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje člena 39(5)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007

:

In finlandese

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (maksajaviraston tai interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 39 artiklan 5 kohdan a alakohdan soveltaminen

:

In svedese

:

Interventionsprodukter som innehas av … (det utbetalande organets eller interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 39.5 a i förordning (EG) nr 1234/2007


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 5, primo comma

:

In bulgaro

:

Интервенционни продукти — трансферна операция

:

In spagnolo

:

Productos de intervención — operación de transferencia

:

In ceco

:

Intervenční produkty – převod

:

In danese

:

Interventionsprodukter — overførsel

:

In tedesco

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

:

In estone

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

:

In greco

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

:

In inglese

:

Intervention products — transfer operation

:

In francese

:

Produits d'intervention — opération de transfert

:

In italiano

:

Prodotti d'intervento — operazione di trasferimento

:

In lettone

:

Intervences produkti – nodošana

:

In lituano

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

:

In ungherese

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

:

In maltese

:

Prodotti ta’ l-intervent - ħidma ta’ trasferiment

:

In olandese

:

Interventieproducten — Overdracht

:

In polacco

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

:

In portoghese

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

:

In rumeno

:

Produse de intervenție – operațiune de transfer

:

In slovacco

:

Intervenčné produkty – presun

:

In sloveno

:

Intervencijski proizvodi – postopek transferja

:

In finlandese

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

:

In svedese

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande


ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3515/92 della Commissione

(GU L 355 del 5.12.1992, pag. 15)

 

Regolamento (CE) n. 306/95

(GU L 36 del 16.2.1995, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1970/2004

(GU L 341 del 17.11.2004, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 1847/2006

(GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21)

limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3515/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 3, primo comma, terzo trattino

Articolo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 3, primo comma, quarto trattino

Articolo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 3, primo comma, quinto trattino

Articolo 3, primo comma, lettera e)

Articolo 3, secondo comma

Articolo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Allegati I e II

Allegati I e II

Allegato III

Allegato IV


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/23


REGOLAMENTO (CE) N. 721/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

relativo all’autorizzazione di un preparato del batterio Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l’autorizzazione del preparato a base di cellule disidratate sterilizzate del batterio Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso (NITE SD 00017) come additivo per mangimi nell’alimentazione di salmoni e trote, da classificare nella categoria degli «additivi organolettici».

(4)

Secondo le conclusioni contenute nel parere espresso il 18 settembre 2007 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), il preparato di cellule disidratate sterilizzate del batterio Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso (NITE SD 00017) non ha incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed influenza favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale (2). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’Autorità ha formulato una raccomandazione in merito ai limiti massimi di residui, mentre non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche in merito al monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È di conseguenza opportuno autorizzare l’impiego del preparato, secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale a) ii) «coloranti: sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), espresso su richiesta della Commissione europea, in merito alla sicurezza ed efficacia di Panaferd-AX (batterio Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso) come additivo alimentare per salmoni e trote. The EFSA Journal (2007) 546, pagg. 1-30.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

Data di scadenza dell’autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi organolettici. Gruppo funzionale coloranti: sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale

2a(ii)167

Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso

 

Sostanze attive:

 

astaxantina (C40H52O4, CAS: 472-61-7)

 

adonirubin (C40H52O3, 3-idrossi-beta,beta-carotene-4,4’-dione, CAS: 511-23801)

 

cantaxantina (C40H52O2, CAS: 514-78-3)

 

Composizione dell’additivo:

preparato di cellule disidratate sterilizzate del batterio Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenente:

20-23 g/kg astaxantina

10-15 g/kg adonirubin

3-5 g/kg cantaxantina

 

Metodi analitici

Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di astaxantina, adonirubin e cantaxantina nei mangimi e nel tessuto dei pesci (1)

Salmoni e trote

100

1.

Il tenore massimo è espresso come somma di astaxantina, adonirubin e cantaxantina

2.

Utilizzo consentito a partire dall’età di 6 mesi o da un peso di 50 g

3.

La miscela dell’additivo con l’astaxantina o la cantaxantina è ammessa purché la concentrazione totale della somma di astaxantina, adonirubin e cantaxantina da altre fonti non superi i 100 mg per kg di alimento completo

Per i salmoni: 10 mg/kg per la somma di adonirubin e cantaxantina per kg di muscolo (tessuto umido)

Per la trota: 8 mg/kg per la somma di adonirubin e cantaxantina per kg di muscolo (tessuto umido)

15.8.2018


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/26


REGOLAMENTO (CE) N. 722/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 563/82 in ordine ai fattori di correzione da utilizzare per stabilire i prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (1), in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1183/2006 definisce la presentazione comunitaria di riferimento delle carcasse. Esso prevede inoltre che nei casi in cui uno Stato membro si avvale di una presentazione della carcassa diversa da quella di riferimento vengano determinati i fattori di correzione necessari per passare da questa presentazione alla presentazione di riferimento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse (2), stabilisce le modalità per la constatazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

(3)

Il Regno Unito ha chiesto di inserire nell'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 due coefficienti aggiuntivi, per l'asportazione del grasso della punta di petto e del grasso della pancia. Per poter continuare a disporre di prezzi comparabili nella Comunità, occorre adeguare i fattori di correzione riportati nell'allegato del suddetto regolamento.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 563/82.

(5)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il regolamento (CE) n. 1183/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2001 (GU L 293 del 10.11.2001, pag. 8).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fattori di correzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1183/2006

(in percentuale del peso della carcassa)

Percentuale

di diminuzione

di aumento

Classi di stato di ingrassamento

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Rene

–0,4

 

Grasso della rognonata

–1,75

–2,5

–3,5

Grasso di bacino

–0,5

 

Fegato

–2,5

Diaframma

–0,4

Pilastro del diaframma

–0,4

Coda

–0,4

Midollo spinale

–0,05

Grasso mammario

–1,0

Testicoli

–0,3

Grasso scrotale

–0,5

Corona della fesa (scannello)

–0,3

Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)

–0,3

Mondatura

 

0

0

+2,0

+3,0

+4,0

Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere apparente)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6»


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/28


REGOLAMENTO (CE) N. 723/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Afuega'l Pitu (DOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (DOP), Butelo de Vinhais o Bucho de Vinhais o Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, le domande di registrazione delle denominazioni «Afuega'l Pitu» e «Mazapán de Toledo», presentate dalla Spagna, le domande di registrazione delle denominazioni «Agneau de Lozère» e «Oignon doux des Cévennes», presentate dalla Francia, e le domande di registrazione delle denominazioni «Butelo de Vinhais» o «Bucho de Vinhais» o «Chouriço de Ossos de Vinhais» e «Chouriça Doce de Vinhais», presentate dal Portogallo, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

(2)  GU C 268 del 10.11.2007, pag. 28 (Afuega'l Pitu), GU C 267 del 9.11.2007, pag. 50 (Mazapán de Toledo), GU C 267 del 9.11.2007, pag. 46 (Agneau de Lozère), GU C 270 del 13.11.2007, pag. 15 (Oignon doux des Cévennes), GU C 268 del 10.11.2007, pag. 36 (Butelo de Vinhais o Bucho de Vinhais o Chouriço de Ossos de Vinhais), GU C 268 del 10.11.2007, pag. 33 (Chouriça Doce de Vinhais).


ALLEGATO

1.   Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Agneau de Lozère (IGP)

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

PORTOGALLO

Butelo de Vinhais o Bucho de Vinhais o Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP)

Chouriça Doce de Vinhais (IGP)

Classe 1.3.   Formaggi

SPAGNA

Afuega'l Pitu (DOP)

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Oignon doux des Cévennes (DOP)

2.   Prodotti alimentari elencati nell'allegato I del regolamento

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

SPAGNA

Mazapán de Toledo (IGP)


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/30


REGOLAMENTO (CE) N. 724/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto liquido costituito da una salsa a base di peperoncini, preparata con frutti di peperoncino mescolati con sale e lasciata fermentare per 3 anni.

Dopo la fermentazione viene aggiunto dell’aceto. Il prodotto è disponibile in diverse varietà, fra cui la salsa ai peperoncini verdi.

2103 90 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90.

La miscela con sale, la fermentazione e l’aggiunta di aceto devono essere considerate come un processo di fabbricazione che va al di là del processo di cui alla nota 1 al capitolo 9. Di conseguenza, i prodotti non hanno più il carattere essenziale delle merci del capitolo 9.

Tenendo conto della sua composizione e del relativo utilizzo, il prodotto deve essere inserito alla voce 2103. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2103 (A), secondo paragrafo, ultima frase.


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/32


REGOLAMENTO (CE) N. 725/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto costituito da (% di peso):

Cagliata

32,4

Latte scremato

32,9

Panna (33,5 % di materia grassa)

12,4

Zucchero

4,5

Il prodotto contiene inoltre preparato a base di frutta, siero, stabilizzante e colture di yogurt.

Il tenore di materia grassa è pari al 4,3 % del peso.

Il prodotto è di colore rosso chiaro e ha l’aspetto del formaggio fresco. Nel prodotto possono essere visibili pezzi del preparato a base di frutta.

Il prodotto è confezionato in recipienti da 150 g.

0406 10 20

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 0406, 0406 10 e 0406 10 20.

Il prodotto contiene oltre il 70 % di peso di prodotti lattiero-caseari, fra i quali la cagliata che gli conferisce la sua caratteristica essenziale. Il prodotto conserva pertanto le caratteristiche di formaggio fresco e cagliata.

Per questo motivo il prodotto deve essere classificato alla voce 0406.

2.

Prodotto costituito da (% di peso):

Cagliata

41,7

Yogurt a base di latte scremato

29,7

Preparato a base di frutta

20

Sciroppo di fruttosio

5

Concentrato di proteine

2

Legante

0,9

Panna

0,7

Il tenore di materia grassa è pari allo 0,4 % del peso.

Il prodotto è costituito da due strati: quello superiore è formato dalla sostanza bianca contenente la cagliata, mentre quello inferiore è costituito dal preparato a base di frutta. La sostanza che costituisce lo strato superiore ha l’aspetto del formaggio fresco.

Il prodotto è confezionato in recipienti da 125 g.

0406 10 20

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 0406, 0406 10 e 0406 10 20.

Il prodotto contiene oltre il 70 % di peso di prodotti lattiero-caseari, fra i quali la cagliata che gli conferisce la sua caratteristica essenziale. Il prodotto conserva pertanto le caratteristiche di formaggio fresco e cagliata.

Per questo motivo il prodotto deve essere classificato alla voce 0406.


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/34


REGOLAMENTO (CE) N. 726/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione (4) [il regolamento (CE) n. 60/2008 apre un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008 per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America].

(2)

Il sottoperiodo del mese di luglio è il secondo sottoperiodo per i contingenti di riso di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98 e il terzo sottoperiodo per i contingenti di riso originario della Thailandia, dell’Australia e di altre origini di cui alla lettera a) del suddetto paragrafo e il quarto sottoperiodo per il contingente di riso originario degli Stati Uniti di cui alla medesima lettera a).

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla comunicazione summenzionata che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingentale successivo sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). A decorrere dal 1o settembre 2008 il regolamento (CEE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).

(4)  GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo di luglio 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di settembre 2008

(in kg)

Stati Uniti d’America

09.4127

 (2)

2 158 640

Thailandia

09.4128

 (2)

6 119

Australia

09.4129

 (2)

448 500

Altre origini

09.4130

 (3)

0


b)   Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2008

(in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (3)

0


c)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008

Thailandia

09.4149

 (2)

Australia

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Stati Uniti d’America

09.4153

 (1)

Altre origini

09.4154

1,754388 %


d)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2008

(in kg)

Thailandia

09.4112

 (3)

22 509

Stati Uniti d’America

09.4116

 (3)

1 880

India

09.4117

 (3)

107 912

Pakistan

09.4118

 (3)

0

Altre origini

09.4119

 (3)

105 802

Tutti i paesi

09.4166

1,170606 %

0


(1)  Per questo sottoperiodo non c’è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(3)  Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.


DIRETTIVE

26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/37


DIRETTIVA 2008/76/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione animale con un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.

(2)

La recente evoluzione delle conoscenze tecniche sull'elaborazione dei mangimi per pesci, con il crescente utilizzo di crostacei marini quali il krill marino come materia prima nei mangimi per pesci, rende opportuna una revisione del livello massimo di fluoro nei mangimi per pesci. Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 22 settembre 2004 (2) risulta che un aumento del livello massimo consentito di fluoro nei mangimi per pesci non comporterebbe rischi inaccettabili per la salute pubblica e la salute degli animali. Per quanto riguarda il Lolium temulentum e il Lolium remotum, l'EFSA raccomanda nel suo parere del 25 gennaio 2007 (3) di sopprimere le voci distinte per queste due specie di piante e di applicare il contenuto massimo generale previsto per i semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, come stabilito alla riga 14 dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE.

(3)

Per quanto riguarda il DDT, alla riga relativa a tale sostanza dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE deve essere incluso il nome DDD, che è utilizzato più comunemente di TDE (4) per il metabolita diclorodifenildicloroetano.

(4)

Per quanto riguarda le albicocche (Prunus armeniaca L.) e le mandorle amare (Prunus dulcis var. amara oppure Prunus amygdalus Batsch var. amara) dal parere dell'EFSA del 23 novembre 2006 (5) si può concludere che la prescrizione dell'assenza di un contenuto quantificabile di albicocche e mandorle amare non è necessaria per la protezione della salute pubblica e degli animali e che è sufficiente applicare i livelli massimi generali previsti per l'acido cianidrico, come stabilito alla riga 8 dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE. Occorre pertanto sopprimere le prescrizioni specifiche relative alle albicocche e alle mandorle amare.

(5)

La camelina (Camelina sativa) è compresa nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE e i semi e i frutti di queste specie di piante nonché i loro derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

(6)

Esiste un rinnovato interesse per la Camelina sativa come coltura di semi oleosi a causa della crescente domanda di colture alternative di semi oleosi a basso impiego di fattori di produzione, i cui sottoprodotti possono essere utilizzati nei mangimi. Dal parere dell'EFSA del 27 novembre 2007 (6) si può concludere che la prescrizione dell'assenza di un contenuto quantificabile di Camelina sativa e dei suoi derivati non è necessaria per la protezione della salute pubblica e degli animali, a condizione che la quantità totale di glucosinolati nella dieta non minacci la salute pubblica e degli animali. La protezione della salute pubblica e degli animali dagli effetti tossici dei glucosinolati è garantita dalla presenza nei mangimi completi di essenza volatile di senape, il cui livello massimo è espresso in isotiocianati di allile, poiché, in base al parere dell'EFSA, la tossicità dei glucosinolati è attribuita generalmente agli (iso)tiocianati. Pertanto, è opportuno sopprimere la prescrizione dell'assenza di contenuti quantificabili di Camelina sativa dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 22 settembre 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo al fluoro quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_contam08_ej100_fluorine_en1,0.pdf

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 25 gennaio 2007 su richiesta della Commissione europea, relativo agli alcaloidi pirrolizidinici quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ej447_op_pyrrolizidine%20alkaloids%20in%20feed_en.pdf

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 22 novembre 2006 su richiesta della Commissione europea, relativo al DDT quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej433_DDT_en,2.pdf

(5)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 23 novembre 2006 su richiesta della Commissione europea, relativo ai composti cianogenici quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej434_op_cyanogenic_compounds_in_feed_en,1.pdf

(6)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 27 novembre 2007 su richiesta della Commissione europea, relativo ai glucosinolati quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_op_ej590_glucosinolates_en.pdf


ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come segue:

1)

la riga 3, fluoro, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«3.

Fluoro (1)

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

150

mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino

500

crostacei marini come il krill marino

3 000

fosfati

2 000

carbonato di calcio

350

ossido di magnesio

600

alghe marine calcaree

1 000

Vermiculite (E 561)

3 000 (2)

Mangimi complementari

 

contenenti ≤ 4 % fosforo

500

contenenti > 4 % fosforo

125 per 1 % fosforo

Mangimi completi, ad eccezione di:

150

mangimi completi per bovini, ovini e caprini

 

durante l'allattamento

30

altri

50

mangimi completi per suini

100

mangimi completi per pollame

350

mangimi completi per pulcini

250

mangimi completi per pesci

350

2)

la riga 14, semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«14.

Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

Tutti i mangimi

3 000

Datura stramonium L.

 

1 000»

3)

la riga 21, DDT, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«DDT [somma degli isomeri del DDT (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT]

Tutti i mangimi, esclusi:

0,05

grassi e oli

0,5»;

4)

la riga 28, albicocco — Prunus armeniaca L, la riga 29, mandorlo amaro — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [=Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke] e la riga 31, camelina — Camelina sativa (L.) Crantz, sono soppresse.


(1)  I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(2)  I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2008 al fine di ridurre i livelli massimi.»;


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/41


DIRETTIVA 2008/77/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il thiamethoxam come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il thiamethoxam.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il thiamethoxam è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

La Spagna è stata designata come Stato membro relatore e il 27 luglio 2007 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, il 22 febbraio 2008 i risultati dell'esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Gli esami effettuati sembrano dimostrare che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti thiamethoxam rispondono ai requisiti fissati all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto legittimo iscrivere il thiamethoxam nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti thiamethoxam possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(6)

Sono stati tuttavia individuati rischi inaccettabili nel caso del trattamento in situ del legno in ambienti esterni e nel caso del legno trattato esposto alle intemperie. Non è pertanto opportuno rilasciare autorizzazioni per tali usi a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la possibilità di utilizzare i prodotti senza rischi inaccettabili per l'ambiente.

(7)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti thiamethoxam e utilizzati come preservanti del legno si applichino misure specifiche di riduzione del rischio volte a garantire una riduzione dei rischi ad un livello accettabile a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e del relativo allegato VI. In particolare, occorre adottare misure adeguate per la difesa del suolo e dell'ambiente acquatico, visto che nel corso della valutazione sono emersi rischi inaccettabili per tali matrici, ed è opportuno che i prodotti per uso industriale e/o professionale siano utilizzati con gli adeguati dispositivi di protezione qualora non sia possibile ridurre, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali.

(8)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo thiamethoxam, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti thiamethoxam, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

(2)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

La voce «N. 14» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«14

Thiamethoxam

Thiamethoxam

N. CE: 428-650-4

N. CAS: 153719-23-4

980 g/kg

1o luglio 2010

30 giugno 2012

30 giugno 2020

8

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni.

Alla luce delle ipotesi fatte durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale devono essere utilizzati con gli adeguati dispositivi di protezione personale, a meno che la domanda di autorizzazione non dimostri che è possibile ridurre ad un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali/professionali.

Visti i rischi evidenziati per il suolo e l'ambiente acquatico, è necessario adottare misure adeguate per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione per uso industriale devono indicare che, subito dopo il trattamento, il legno trattato deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano duro e impermeabile per evitare emissioni dirette nel suolo o nelle acque e far sì che le eventuali emissioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento.

Non devono essere rilasciate autorizzazioni a prodotti per il trattamento in situ del legno in ambienti esterni e di legno destinato ad essere esposto ad intemperie, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la conformità all'articolo 5 e all'allegato VI, eventualmente con l'adozione di opportune misure di riduzione dei rischi.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/44


DIRETTIVA 2008/78/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il propiconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il propiconazolo.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

La Finlandia è stata designata come Stato membro relatore e il 5 aprile 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, a norma dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, il 29 novembre 2007 i risultati dell'esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Il riesame del propiconazolo non ha evidenziato questioni ancora aperte o problemi da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6)

Gli esami effettuati sembrano indicare che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti propiconazolo rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto legittimo iscrivere il propiconazolo nell'allegato I per il tipo di prodotto 8, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti propiconazolo possano essere rilasciate, modificate o revocate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Sono stati tuttavia individuati rischi inaccettabili connessi al trattamento in situ di legno in ambienti esterni e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Non è pertanto opportuno rilasciare autorizzazioni per tali usi, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la possibilità di utilizzare i prodotti senza rischi inaccettabili per l'ambiente.

(7)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno esigere che i prodotti contenenti propiconazolo utilizzati come preservanti del legno siano utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, che siano adottate misure di riduzione del rischio per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua e che siano fornite le relative istruzioni, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera d), della direttiva 98/8/CE.

(8)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo propiconazolo, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno preparato un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti propiconazolo, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

(2)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

La voce «N. 8» riportata qui di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«8

propiconazolo

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo

Numero CE: 262-104-4

Numero CAS: 60207-90-1

930 g/kg

1o aprile 2010

31 marzo 2012

31 marzo 2020

8

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

tenuto conto delle ipotesi formulate nel corso della valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

visti i rischi evidenziati per il suolo e l'ambiente acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione per uso industriale devono indicare che subito dopo il trattamento il legno deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano rigido e impermeabile per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e far sì che le eventuali emissioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento.

Non devono inoltre essere rilasciate autorizzazioni a prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e a legno destinato ad essere esposto ad agenti atmosferici, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la conformità dell'articolo 5 e dell'allegato VI, eventualmente con l'adozione di opportune misure di riduzione dei rischi.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

(2008/618/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l’occupazione (3),

considerando quanto segue:

(1)

La riforma della strategia di Lisbona nel 2005 ha posto in primo piano la crescita e la creazione di posti di lavoro. Gli orientamenti a favore dell’occupazione, indicati nella strategia europea per l’occupazione (4), e gli indirizzi di massima per le politiche economiche (5) sono stati adottati in forma di pacchetto integrato, conferendo così alla strategia europea per l’occupazione il ruolo portante nell’attuazione degli obiettivi di Lisbona in materia di occupazione e di mercato del lavoro.

(2)

L’esame dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri, figurante nella relazione annuale della Commissione sui progressi compiuti e nel progetto di relazione comune sull’occupazione, mostra che gli Stati membri devono proseguire tutte le loro iniziative nei seguenti settori prioritari:

attirare e trattenere nel mondo del lavoro un maggior numero di persone, accrescere l’offerta di manodopera e attualizzare i sistemi di protezione sociale,

migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese, e

incrementare gli investimenti nel capitale umano, migliorando l’istruzione e le competenze.

(3)

Alla luce dell’esame dei programmi nazionali di riforma effettuato dalla Commissione e delle conclusioni del Consiglio europeo, occorre incentrarsi sull’attuazione effettiva e tempestiva, attenendosi alle conclusioni del Consiglio europeo, rafforzando inoltre, nel contempo, la dimensione sociale della strategia di Lisbona. Occorrerebbe rivolgere speciale attenzione agli obiettivi e ai parametri di riferimento concordati.

(4)

Gli orientamenti a favore dell’occupazione sono validi per tre anni. Il loro aggiornamento negli anni intermedi fino a fine 2010 dovrebbe restare rigorosamente limitato.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli orientamenti a favore dell’occupazione nel loro impiego dei finanziamenti comunitari programmati, in particolare quelli del Fondo sociale europeo.

(6)

Data la natura integrata del pacchetto degli indirizzi di massima e degli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero attuare appieno gli indirizzi di massima per le politiche economiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, figuranti nell’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti nelle loro politiche in materia di occupazione, che essi presentano nei rispettivi programmi nazionali di riforma.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 20 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

(5)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28.


ALLEGATO

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

(Orientamenti integrati dal n. 17 al n. 24)

Gli orientamenti per l’occupazione fanno parte degli orientamenti integrati per il 2008-2010, che si fondano su tre pilastri: politiche macroeconomiche, riforme microeconomiche e politiche occupazionali. Tali pilastri contribuiscono congiuntamente al raggiungimento degli obiettivi della crescita sostenibile e dell’occupazione e al rafforzamento della coesione sociale.

Gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali e se del caso con altri soggetti interessati, devono condurre le loro politiche allo scopo di conseguire gli obiettivi e di attuare le priorità per le azioni indicate qui di seguito, in modo che posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità e una manodopera meglio formata e più specializzata sostengano un mercato inclusivo del lavoro. Rispecchiando la strategia di Lisbona, le politiche degli Stati membri promuoveranno in misura equilibrata le seguenti finalità:

piena occupazione: per sostenere la crescita economica e rafforzare la coesione sociale, è d’importanza vitale giungere alla piena occupazione e ridurre la disoccupazione e l’inattività aumentando la domanda e l’offerta di manodopera. Una strategia integrata di flessicurezza si rivela essenziale per conseguire tali obiettivi. Le politiche di flessicurezza intervengono contemporaneamente sulla flessibilità dei mercati del lavoro, l’organizzazione e le relazioni di lavoro, la conciliazione tra lavoro e vita familiare, la sicurezza occupazionale e la protezione sociale,

miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro: le iniziative volte ad aumentare i tassi d’occupazione vanno di pari passo con l’obiettivo di rendere più attraenti i posti di lavoro, di migliorare la qualità sul posto di lavoro, di favorire l’incremento della produttività della manodopera e di ridurre sostanzialmente la segmentazione, la disparità di genere e il numero dei lavoratori poveri. Si deve trarre pieno profitto dalle sinergie tra qualità sul posto di lavoro, produttività e occupazione,

rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale: occorre intervenire con risolutezza per potenziare l’inserimento sociale, prevenire l’esclusione dal mercato del lavoro, favorire l’occupazione dei più svantaggiati e ridurre le disparità regionali in termini di occupazione, disoccupazione e produttività della manodopera, specialmente nelle regioni in ritardo di sviluppo. È necessario rafforzare l’interazione mediante il metodo aperto di coordinamento nel campo della protezione sociale e dell’inclusione sociale.

Ai fini del progresso, è essenziale promuovere le pari opportunità e combattere le discriminazioni. In tutte le azioni che vengono intraprese si devono garantire l’integrazione di genere e la promozione della parità tra i sessi. Inoltre, in attuazione del patto europeo per la parità di genere, sono necessarie particolari iniziative per ridurre in misura considerevole tutti i divari sul mercato del lavoro correlati al genere. Occorre rivolgere particolare attenzione anche alla situazione dei giovani, nell’ambito di un nuovo approccio intergenerazionale e in attuazione del patto europeo per la gioventù, promuovendo l’accesso all’occupazione per tutta la vita lavorativa, anche per quanto riguarda i lavoratori più anziani. È inoltre necessario ridurre in grande misura i divari in termini occupazionali tra le categorie svantaggiate, comprese le persone disabili, e tra i lavoratori dei paesi terzi e i cittadini comunitari, in conformità degli eventuali obiettivi nazionali, il che aiuterà gli Stati membri ad affrontare la sfida demografica.

Gli Stati membri devono mirare all’attiva inclusione di tutti, promuovendo la partecipazione della manodopera e combattendo la povertà e l’esclusione delle categorie emarginate.

Nell’intraprendere le azioni, è opportuno che gli Stati membri veglino alla buona gestione della politica dell’occupazione e della politica sociale, provvedendo perché si rafforzino reciprocamente gli sviluppi positivi nel campo dell’economia, del lavoro e degli affari sociali. Gli Stati membri dovranno assicurare un’ampia partecipazione al cambiamento, cointeressando appieno gli organi parlamentari e gli operatori, anche a livello regionale e locale, e le organizzazioni della società civile. Le parti sociali europee e nazionali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale. Gli obiettivi e parametri di riferimento, stabiliti a livello UE negli orientamenti del 2003, nell’ambito della strategia europea per l’occupazione, devono continuare a essere convalidati mediante indicatori e valutazioni. Inoltre, si esortano gli Stati membri a definire i propri impegni e obiettivi di cui si dovrebbe tenere conto assieme alle raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato approvate a livello UE. Si incitano altresì gli Stati membri a monitorare l’impatto sociale delle riforme.

Il buon governo esige anche maggiore efficienza nell’assegnare le risorse amministrative e finanziarie. D’intesa con la Commissione, gli Stati membri dovranno destinare le risorse dei fondi strutturali, in particolare del Fondo sociale europeo, all’attuazione della strategia europea per l’occupazione e segnalare le iniziative intraprese. Si dovrà prestare particolare attenzione al potenziamento della capacità istituzionale e amministrativa negli Stati membri.

Orientamento n. 17: Attuare strategie volte alla piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale

Le politiche dovranno contribuire a raggiungere nell’Unione europea, entro il 2010, una media occupazionale generale del 70 %, con un tasso di almeno il 60 % per le donne e del 50 % per i lavoratori anziani (55-64 anni), e a ridurre la disoccupazione e l’inattività. Gli Stati membri dovranno esaminare l’opportunità di stabilire obiettivi nazionali per il tasso di occupazione.

Nel perseguire tali obiettivi, l’azione dovrà incentrarsi sulle seguenti priorità:

attirare e trattenere nel mondo del lavoro un maggior numero di persone, accrescere l’offerta di manodopera e attualizzare i sistemi di protezione sociale,

migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese,

incrementare gli investimenti nel capitale umano, migliorando l’istruzione e le competenze.

1.   Attirare e trattenere nel mondo del lavoro un maggior numero di persone, accrescere l’offerta di manodopera e attualizzare i sistemi di protezione sociale

L’aumento dei livelli occupazionali costituisce lo strumento più efficace per produrre crescita economica e promuovere economie favorevoli all’inserimento sociale, al tempo stesso offrendo sicurezza agli inabili al lavoro. In previsione del calo della popolazione in età lavorativa, è tanto più necessario promuovere l’offerta di manodopera e un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita e attualizzare i sistemi di protezione sociale per assicurarne l’adeguatezza, la sostenibilità finanziaria e la rispondenza alle mutevoli esigenze della società. In particolare, si deve ridurre sostanzialmente il persistente divario in termini occupazionali tra donne e uomini, nonché il divario di retribuzione tra i generi. È altresì importante aumentare ancora il tasso di occupazione dei giovani e dei lavoratori più anziani, nell’ambito di un nuovo approccio intergenerazionale e promuovere l’inclusione attiva di chi è più gravemente escluso dal mercato de lavoro. È inoltre necessario intensificare le azioni per migliorare la situazione dei giovani sul mercato del lavoro, in particolare di quelli meno qualificati, e per ridurre in misura considerevole la disoccupazione tra i giovani, il cui tasso, in media, è doppio rispetto al tasso totale di disoccupazione.

Occorre creare le condizioni favorevoli allo sviluppo occupazionale, che si tratti della prima occupazione, del ritorno al lavoro dopo un’interruzione o della volontà di prolungare la vita lavorativa. La qualità dei posti di lavoro, in termini di retribuzione e altri benefici, le condizioni di lavoro, l’accesso alla formazione permanente e le prospettive di carriera, e anche il sostegno e gli incentivi derivanti dai sistemi di protezione sociale, hanno importanza capitale. Al fine di promuovere il lavoro per tutto l’arco della vita e conciliare le politiche del lavoro e della vita familiare sono necessarie politiche in materia di fornitura di servizi per la custodia dei bambini. Un utile parametro di riferimento a livello nazionale — fermo restando che sforzi specifici vanno intrapresi per risolvere le disparità regionali nei singoli paesi è provvedere tali infrastrutture, entro il 2010, per almeno il 90 % dei bambini dai tre anni fino all’età scolastica e per almeno il 33 % dei bambini di età inferiore a tre anni. L’aumento del tasso medio di occupazione dei genitori, in particolare dei genitori senza partner, che sono solitamente esposti a un rischio più elevato di impoverimento, richiede misure di sostegno alle famiglie. In particolare, gli Stati membri devono tener conto delle speciali esigenze dei genitori senza partner e delle famiglie numerose. Inoltre, entro il 2010 l’età media effettiva di pensionamento a livello UE dovrebbe aumentare di cinque anni rispetto al 2001.

Gli Stati membri devono anche attuare provvedimenti per un miglioramento dello stato di salute (sul lavoro), allo scopo di ridurre gli oneri delle malattie, incrementare la produttività dei lavoratori e prolungare la vita lavorativa. L’attuazione del patto europeo per la gioventù, del patto europeo per la parità tra i generi e dell’alleanza europea per la famiglia dovrebbe contribuire anch’essa all’obiettivo del lavoro per tutto l’arco della vita, in particolare facilitando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Ai giovani con minori possibilità occorrerebbe offrire parità di opportunità di integrazione sociale e professionale attraverso misure individuali mirate.

Orientamento n. 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita, mediante:

un rinnovato impegno a creare percorsi occupazionali per i giovani e a combattere la disoccupazione giovanile, come richiesto dal patto europeo per la gioventù,

azioni risolute volte ad aumentare la partecipazione femminile e ridurre i divari tra uomini e donne in materia di occupazione, disoccupazione e retribuzione,

migliore armonizzazione tra il lavoro e la vita privata e offerta di strutture accessibili e poco costose per la custodia dei bambini e per l’assistenza ad altre persone a carico,

sostegno all’invecchiamento attivo, comprese adeguate condizioni di lavoro, miglioramento della situazione sanitaria (sul lavoro) e opportuni incentivi al lavoro e disincentivi al prepensionamento,

moderni sistemi di protezione sociale, ivi incluse le pensioni e l’assistenza sanitaria, che siano adeguati sotto il profilo sociale, finanziariamente sostenibili e rispondenti alle mutevoli esigenze, in modo da sostenere i lavoratori, indurli a proseguire l’attività lavorativa e a prolungarne la durata.

Vedere anche l’indirizzo di massima «Salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche e dell’economia, come base per l’incremento dell’occupazione» (n. 2).

Politiche attive d’inclusione possono incrementare l’offerta di manodopera e rafforzare la coesione sociale e, per le categorie più svantaggiate, sono un mezzo possente per promuoverne l’integrazione nella società e sul mercato del lavoro.

A chi è disoccupato si deve offrire un’occupazione, un tirocinio, una formazione complementare o altra misura occupazionale; per i giovani che hanno lasciato la scuola entro al massimo quattro mesi nel 2010 e per gli adulti entro al massimo dodici mesi. Per i disoccupati da lungo tempo si devono condurre politiche che prevedano provvedimenti attivi sul mercato del lavoro, basandosi, come parametro di riferimento, su un tasso di partecipazione alla vita attiva del 25 % nel 2010. La reintegrazione nella vita attiva dovrà avvenire tramite formazione, riqualificazione, offerta di un posto di lavoro o un altro provvedimento a favore dell’occupazione, eventualmente offrendo anche assistenza nella ricerca di un posto di lavoro. Agevolare l’accesso dei disoccupati al lavoro, prevenire la disoccupazione e assicurare che chi perde il lavoro rimanga in stretto contatto con il mercato del lavoro e abbia i requisiti per trovare un nuovo lavoro sono fattori essenziali per accrescere la partecipazione e per combattere l’esclusione sociale. Per conseguire tali obiettivi, si devono eliminare gli ostacoli che si frappongono all’accesso al mercato del lavoro, offrendo assistenza nella ricerca efficace di un posto di lavoro, agevolando l’accesso alla formazione, e prendendo altre misure attive per il mercato del lavoro. È parimenti importante garantire servizi sociali di base poco costosi e un adeguato livello minimo di risorse a tutti, associandolo con il principio dell’equa retribuzione per rendere il lavoro economicamente attraente. Al tempo stesso, questo approccio dovrà rendere proficua l’attività lavorativa per tutti i lavoratori ed eliminare le trappole della disoccupazione, della povertà e dell’inattività.

Particolare attenzione va rivolta all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate, inclusi i lavoratori meno qualificati, sviluppando tra l’altro i servizi sociali e l’economia sociale e creando nuove fonti di lavoro in risposta alle esigenze collettive. È essenziale combattere le discriminazioni, promuovere l’accesso dei disabili all’occupazione e favorire l’integrazione degli immigrati e delle minoranze.

Orientamento n. 19: Creare mercati del lavoro inclusivi e rendere il lavoro più attraente e proficuo per chi cerca lavoro e per le persone meno favorite o inattive, mediante:

provvedimenti attivi e preventivi sul mercato del lavoro, quali la tempestiva individuazione delle esigenze, l’assistenza nella ricerca di un posto di lavoro, l’orientamento e la formazione come parti di piani d’azione personalizzati, l’offerta dei servizi sociali necessari per sostenere l’inserimento delle persone più lontane dal mercato del lavoro e per contribuire alla lotta contro la povertà,

riesame continuo degli incentivi e disincentivi derivanti dai sistemi fiscali e di prestazioni sociali, compresa la gestione delle prestazioni sociali e il loro assoggettamento a determinate condizioni e la riduzione in misura considerevole delle aliquote elevate d’imposta effettiva marginale, soprattutto per i redditi bassi, assicurando al tempo stesso livelli adeguati di protezione sociale,

lo sviluppo di nuove fonti di lavoro nei servizi, per i privati e per le imprese, in particolare a livello locale.

Perché un maggior numero di persone possa trovare un lavoro migliore, è necessario anche potenziare le infrastrutture del mercato del lavoro a livello nazionale e comunitario, avvalendosi tra l’altro della rete EURES, così da prevedere e risolvere meglio gli eventuali squilibri tra domanda e offerta. Facilitare il passaggio da un posto di lavoro all’altro e agevolare l’accesso all’occupazione è essenziale. Inoltre, si devono promuovere politiche volte a favorire la mobilità ed a conciliare la domanda e l’offerta sul mercato del lavoro. Si devono porre in grado le persone in cerca di lavoro in tutta l’UE di consultare gli avvisi di posto vacante pubblicati dai servizi di collocamento degli Stati membri. Si deve assicurare la totale mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE, nel contesto dei trattati. Sui mercati nazionali del lavoro si deve tener pieno conto anche dell’offerta supplementare di manodopera costituita dall’immigrazione di cittadini di paesi terzi.

Orientamento n. 20: Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro, mediante:

l’ammodernamento e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare dei servizi di collocamento, anche per assicurare maggiore trasparenza delle possibilità di occupazione e di formazione a livello nazionale ed europeo,

la soppressione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori in Europa, nel contesto dei trattati,

maggiore capacità di anticipare le esigenze in materia di competenze, e anche le carenze e strozzature del mercato del lavoro,

gestione adeguata della migrazione economica.

2.   Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese

L’Europa deve accrescere la capacità di anticipare, suscitare e assorbire i mutamenti economici e sociali. A tale scopo, sono necessari costi di lavoro favorevoli all’occupazione, forme moderne di organizzazione del lavoro che promuovano un lavoro di qualità e mercati del lavoro ben funzionanti, che permettano maggiore flessibilità combinata con la sicurezza occupazionale, così da rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Una tale impostazione consentirebbe anche di evitare la segmentazione dei mercati del lavoro e di ridurre il lavoro clandestino (cfr. anche gli orientamenti n. 18, n. 19, n. 20 e n. 23).

Oggi, in un’economia sempre più globalizzata, con l’apertura dei mercati e la continua introduzione di nuove tecnologie, adattarsi è una necessità, ma anche un’opportunità, per le imprese e per i lavoratori. Pur essendo favorevole, in generale, alla crescita e all’occupazione, questo processo di mutamenti strutturali porta con sé trasformazioni destabilizzanti per alcuni lavoratori e imprese. Per rimanere competitive, è necessario che le imprese adottino maggiore flessibilità, così da rispondere ai mutamenti improvvisi della domanda, adattarsi alle nuove tecnologie e innovarsi costantemente.

Oltre a dover rispondere alla crescente domanda di posti di lavoro di qualità, in nesso con le preferenze personali dei lavoratori e con i cambiamenti nella sfera familiare, le imprese dovranno far fronte all’invecchiamento della manodopera e al calo numerico di giovani lavoratori. Poiché i modelli occupazionali si modificano, si diversificano e diventano più irregolari, la vita lavorativa diventa più complessa e, in un ciclo di vita, i lavoratori dovranno gestire con successo un numero crescente di cambiamenti di lavoro. Di fronte al rapido mutamento del mondo economico e alle ristrutturazioni che ne derivano, i lavoratori devono accogliere le possibilità di apprendimento permanente, per adattarsi a nuovi metodi di lavoro, ivi incluso un maggiore impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Le modifiche del loro status lavorativo, compreso il rischio di temporanee perdite di reddito, dovrebbero essere meglio compensate offrendo loro un’adeguata protezione sociale attualizzata.

Per affrontare con successo queste sfide è necessario un approccio integrato di flessicurezza. La flessicurezza comporta la deliberata combinazione di forme contrattuali flessibili e affidabili, strategie integrate di apprendimento permanente, efficaci politiche attive del mercato del lavoro e sistemi di protezione sociale moderni, adeguati e sostenibili.

Gli Stati membri dovranno seguire percorsi propri di flessicurezza, basati sui principi comuni adottati dal Consiglio. Tali principi costituiscono una base utile le per riforme, inquadrando le opzioni politiche nazionali e gli accordi nazionali specifici in materia di flessicurezza. Non vi è un unico percorso possibile né un principio più importante di altri.

Orientamento n. 21: Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali:

adeguando la legislazione in materia di lavoro, riesaminando se necessario i vari accordi contrattuali e le disposizioni relative alla durata del lavoro,

affrontando il problema del lavoro clandestino,

migliorando la capacità di anticipare e gestire positivamente i mutamenti, inclusa la ristrutturazione economica, in particolare i mutamenti correlati all’apertura degli scambi, per minimizzarne i costi sociali e agevolare il processo di adattamento,

promuovendo e diffondendo forme di organizzazione del lavoro innovatrici e adattabili, allo scopo di migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, incluse la salute e la sicurezza,

sostenendo il passaggio da un posto di lavoro all’altro, tra l’altro promuovendo la formazione, il lavoro autonomo, la creazione d’imprese e la mobilità geografica.

Cfr. anche l’indirizzo di massima «Favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche, strutturali e occupazionali» (n. 5).

Per massimizzare la creazione di posti di lavoro, preservare la competitività e contribuire al quadro economico generale, l’evoluzione salariale dovrà andare di pari passo con la crescita della produttività nell’arco del ciclo economico e dovrà riflettere la situazione del mercato del lavoro. Si dovrà ridurre sostanzialmente il divario retributivo tra i sessi. Particolare attenzione si dovrà rivolgere a spiegare e a esaminare i motivi del basso livello retributivo in professioni e settori a tendenziale predominanza femminile. Per facilitare la creazione di posti di lavoro, specialmente ai bassi livelli retributivi, potrà essere necessario anche ridurre i costi del lavoro diversi dalle retribuzioni e modificare il cuneo fiscale.

Orientamento n. 22: Assicurare un’evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione dei salari favorevoli all’occupazione:

esortando la parti sociali a definire nell’ambito dei rispettivi settori di responsabilità un valido contesto per le trattative salariali in modo da tener conto delle sfide in materia di produttività e di mercato del lavoro a tutti i livelli pertinenti e da evitare i divari retributivi tra i sessi,

esaminando l’incidenza che i costi del lavoro diversi dalla retribuzione esercitano sull’occupazione e, se necessario, adeguando la struttura e il livello di tali costi, specialmente per ridurre l’onere fiscale sui bassi salari.

Cfr. anche l’indirizzo di massima «Assicurare un’evoluzione salariale favorevole alla stabilità macroeconomica e alla crescita» (n. 4).

3.   Incrementare gli investimenti nel capitale umano, migliorando l’istruzione e le competenze

L’Europa ha bisogno d’investire di più e con maggiore efficacia nel capitale umano. In troppi casi l’incapacità di collocarsi sul mercato del lavoro, di rimanervi e di progredire è dovuta a una carenza di competenze o allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze. Per favorire l’occupazione di uomini e donne in tutte le fasce d’età e per potenziare i livelli di produttività, l’innovazione e la qualità sul posto di lavoro, l’UE deve investire di più e con maggiore efficacia nel capitale umano e nell’apprendimento permanente.

Le economie fondate sulla conoscenza e sui servizi richiedono competenze diverse che nelle tradizionali economie industriali, competenze che inoltre devono essere aggiornate costantemente in funzione dei mutamenti tecnologici e dell’innovazione. Per conservare il lavoro e progredire professionalmente e per essere preparati a cambiare lavoro ed a far fronte ai mutamenti dei mercati del lavoro, è necessario che i lavoratori accumulino e rinnovino regolarmente le proprie competenze. La produttività delle imprese dipende dalla capacità di creare e sviluppare una forza lavoro che sappia adattarsi ai cambiamenti. Spetta ai governi migliorare il livello d’istruzione e assicurare che i giovani acquisiscano le competenze necessarie, secondo quanto indicato nel patto europeo per la gioventù. Per migliorare le prospettive del mercato del lavoro per i giovani, l’UE dovrebbe mirare a un tasso medio di abbandono precoce della scuola non superiore al 10 % e far sì che entro il 2010 almeno l’85 % dei giovani di 22 anni arrivi sino al diploma di scuola media superiore. In sede politica si dovrebbe mirare anche a rialzare il tasso medio UE di partecipazione all’apprendimento permanente, sino a portarlo ad almeno il 12,5 % degli adulti in età lavorativa (da 25 a 64 anni). Si devono mobilitare tutte le parti interessate perché sviluppino e favoriscano una vera cultura di apprendimento permanente sin dalla più tenera età. Per giungere a un sostanziale incremento degli investimenti pubblici e privati pro capite nelle risorse umane e per garantire la qualità e l’efficacia di tali investimenti è importante assicurare un’equa e trasparente ripartizione dei costi e delle responsabilità tra tutti gli operatori. Gli Stati membri devono avvalersi in modo migliore dei fondi strutturali e dalla Banca europea per gli investimenti per investire nell’istruzione e nella formazione. Per conseguire tali obiettivi, gli Stati membri devono attuare, secondo gli impegni da essi assunti, le strategie complete e coerenti di apprendimento per tutto l’arco della vita.

Orientamento n. 23: Incrementare e migliorare gli investimenti nel capitale umano, mediante:

politiche inclusive d’istruzione e di formazione e azioni intese ad agevolare in misura considerevole l’accesso a corsi di avviamento professionale e agli studi secondari e superiori, inclusi l’apprendistato e la formazione imprenditoriale,

riduzione in ampia misura dell’abbandono precoce degli studi,

strategie efficienti di apprendimento permanente aperte a tutti nell’ambito delle scuole, delle imprese, degli enti pubblici e delle famiglie, secondo gli accordi europei, inclusi adeguati incentivi e dispositivi di ripartizione dei costi, allo scopo di potenziare la partecipazione alla formazione permanente e alla formazione sul posto di lavoro durante tutto il ciclo lavorativo, in particolare a beneficio dei lavoratori poco qualificati e più anziani.

Cfr. anche l’indirizzo di massima «Incrementare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S, in particolare da parte delle imprese private» (n. 7).

Tuttavia, non basta porsi obiettivi ambiziosi e rialzare il livello degli investimenti di tutti gli operatori. Per garantire in concreto la corrispondenza tra domanda e offerta, i sistemi di apprendimento permanente devono essere poco costosi, accessibili e rispondenti alle mutevoli esigenze. L’adattamento e il rafforzamento della capacità dei sistemi d’insegnamento e di formazione e delle misure intese a migliorare le basi concrete delle politiche in materia d’istruzione e di formazione sono indispensabili per migliorarne l’adeguatezza al mercato del lavoro, la rispondenza alle esigenze dell’economia basata sulla conoscenza, l’efficacia, l’eccellenza e l’equità. Un sistema facilmente accessibile, esteso e integrato di orientamento professionale permanente dovrebbe aumentare sia l’accesso di ciascuno all’istruzione e alla formazione sia la pertinenza dell’istruzione e della formazione offerte per le esigenze in termini di competenze. Avvalersi delle TIC può essere utile per migliorare l’accesso all’apprendimento e per meglio configurarlo alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Inoltre, è necessaria una maggiore mobilità, a fini sia lavorativi sia di apprendimento, per avere accesso alle possibilità di lavoro su scala più ampia in tutto il territorio dell’Unione. Si devono quindi eliminare i rimanenti ostacoli alla mobilità all’interno del mercato del lavoro europeo, in particolare quelli relativi al riconoscimento, alla trasparenza e all’utilizzo dei risultati ottenuti con l’apprendimento e le qualifiche, in particolare applicando il quadro europeo delle qualifiche mettendo in relazione il sistema nazionale di qualifiche con tale quadro entro il 2010 e sviluppando quadri nazionali di qualifiche. A sostegno delle riforme dei sistemi nazionali d’istruzione e di formazione, è importante servirsi dei riferimenti e degli strumenti concordati a livello europeo, come previsto nel programma di lavoro Istruzione e formazione 2010.

Orientamento n. 24: Adeguare i sistemi d’istruzione e di formazione alle nuove esigenze in termini di competenze:

potenziando i sistemi d’istruzione e di formazione e rendendoli attraenti, aperti e di elevata qualità, ampliando le possibilità d’istruzione e di formazione e offrendo percorsi flessibili di apprendimento, ampliando le possibilità di mobilità per studenti e tirocinanti,

facilitando e diversificando per tutti l’accesso all’istruzione, alla formazione e alla conoscenza mediante l’organizzazione dell’orario di lavoro, i servizi di sostegno alle famiglie, l’orientamento professionale e, ove opportuno, nuove forme di ripartizione dei costi,

rispondendo alle nuove necessità occupazionali, alle competenze principali richieste e alle esigenze future in termini di qualifiche, migliorando la definizione e la trasparenza delle qualifiche, il loro effettivo riconoscimento e la convalida della formazione informale o al di fuori degli schemi ufficiali.

Panoramica degli obiettivi e dei parametri di riferimento fissati nel quadro della strategia europea per l’occupazione

Nell’ambito della strategia europea per l’occupazione sono stati approvati i seguenti obiettivi e parametri di riferimento:

offrire a tutti i disoccupati un’occupazione, un apprendistato, un’ulteriore formazione o qualunque altra misura atta a favorire l’inserimento professionale; nel caso di giovani che hanno lasciato la scuola nei quattro mesi al massimo entro il 2010 e nel caso di adulti nei 12 mesi al massimo,

entro il 2010, far partecipare il 25 % dei disoccupati di lunga durata a una misura attiva sotto forma di formazione, riqualificazione, esperienza professionale o qualunque altra misura diretta all’occupabilità, con l’obiettivo di conseguire la media raggiunta dai tre Stati membri più avanzati,

consentire alle persone in cerca di lavoro di tutta l’Unione europea di consultare tutte le offerte di lavoro formulate attraverso i servizi per l’impiego degli Stati membri,

ottenere entro il 2010 un aumento di cinque anni, a livello di Unione europea, dell’età media effettiva di ritiro dal mercato del lavoro rispetto al 2001,

entro il 2010, rendere disponibili servizi di custodia dei bambini per almeno il 90 % dei minori fra i tre anni e l’età dell’obbligo scolastico, nonché per almeno il 33 % dei bambini sotto i tre anni d’età,

un tasso medio di abbandono scolastico inferiore al 10 % nell’Unione europea,

completamento dell’istruzione secondaria superiore, entro il 2010, da parte di almeno l’85 % dei ventiduenni nell’Unione europea,

un livello medio di partecipazione a forme di apprendimento lungo tutto l’arco della vita nell’Unione europea pari ad almeno il 12,5 % della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni).


26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/55


DECISIONE N. 2/2008 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 25 luglio 2008,

che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto

(2008/619/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (1) (in appresso «l'accordo»), firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in particolare gli articoli 5 e 10 in combinato disposto con gli articoli 47 e 56,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (in appresso «i nuovi Stati membri») il 1o gennaio 2007, è stato firmato in Messico, il 29 novembre 2006, un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo, entrato in vigore il 1o marzo 2007 (2).

(2)

In queste circostanze è necessario adeguare, con effetto dalla data in cui i nuovi Stati membri hanno aderito all'accordo, alcune disposizioni della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (3), modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto (4), per quanto riguarda lo scambio di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'allegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto è modificato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I della presente decisione.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all'articolo 10 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.

Articolo 2

L'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 2, dell'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto sono modificati conformemente alle disposizioni dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

1.   Gli enti dei nuovi Stati membri elencati nell'allegato III della presente decisione sono aggiunti nelle sezioni pertinenti dell'allegato VI, parte B della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.

2.   Le pubblicazioni dei nuovi Stati membri elencate nell'allegato IV della presente decisione sono aggiunte nella parte B dell'allegato XIII della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica con effetto dalla data in cui i nuovi Stati membri hanno aderito all'accordo.

Fatto a Bruxelles, addi 25 luglio 2008.

Per il Consiglio congiunto

La presidente

P. ESPINOSA CANTELLANO


(1)  GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(2)  Per chiarire questo punto, è stato firmato, dalle parti a Bruxelles il 21 febbraio 2007 il secondo protocollo aggiuntivo, dopo che il testo era stato siglato ufficialmente a Città del Messico il 29 novembre 2006. Si applica a decorrere dal 1o marzo 2007 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2008 una volta completate le procedure interne necessarie effettuate dalle Parti.

(3)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

(4)  GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15.


ALLEGATO I

Calendario di smantellamento tariffario della Comunità

Codice NC

Designazione

Quantità del contingente tariffario annuale

Dazio del contingente

«0803 00 19

Banane, fresche (esclusi i plantani)

2 000 tonnellate (1)

70 EUR/tonnellata


(1)  Tale contingente tariffario annuale è aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ciascun anno civile. Tuttavia, si applica a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


ALLEGATO II

Nuove versioni linguistiche delle osservazioni amministrative e della «dichiarazione su fattura» contenute nell'allegato III della decisione n. 2/2000

1.

L'articolo 17, paragrafo 4 dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue:

«4.   I certificati di circolazione EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”.»

2.

L'articolo 18, paragrafo 2 dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue:

«2.   I duplicati rilasciati in questa procedura devono recare una delle seguenti diciture:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SK

“DUPLIKÁT”

SL

“DVOJNIK”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”.»

3.

Nell'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 viene aggiunto quanto segue:

«Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … или разрешение на компетентен държавен орган (1)] декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. ... (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 dell'allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.»


ALLEGATO III

ENTI DEI GOVERNI CENTRALI

1.

Nell'allegato VI, parte B, sezione 1, della decisione n. 2/2000 vengono aggiunti i seguenti enti dei governi centrali:

«AA —   Repubblica di Bulgaria

1.

Министерство на външните работи (Ministero degli Affari esteri)

2.

Министерство на вътрешните работи (Ministero dell'Interno)

3.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministero dell'Amministrazione statale e della Riforma amministrativa)

4.

Министерство на извънредните ситуации (Ministero per le Situazioni di emergenza)

5.

Министерство на земеделието и храните (Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione)

6.

Министерство на здравеопазването (Ministero della Salute)

7.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministero dell'Economia e dell'Energia)

8.

Министерство на културата (Ministero della Cultura)

9.

Министерство на образованието и науката (Ministero dell'Istruzione e delle Scienze)

10.

Министерство на околната среда и водите (Ministero dell'Ambiente e delle Risorse idriche)

11.

Министерство на отбраната [Ministero della Difesa (1)]

12.

Министерство на правосъдието [Ministero della Giustizia]

13.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministero dello Sviluppo regionale e dei Lavori pubblici)

14.

Министерство на транспорта (Ministero dei Trasporti)

15.

Министерство на труда и социалната политика (Ministero del Lavoro e della Politica sociale)

16.

Министерство на финансите (Ministero delle Finanze)

AB —   Romania

1.

Ministerul Afacerilor Externe (Ministero degli Affari esteri)

2.

Ministerul Integrării Europene (Ministero dell'Integrazione europea)

3.

Ministerul Finanțelor Publice (Ministero delle Finanze pubbliche)

4.

Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia)

5.

Ministerul Apărării Naționale [Ministero della Difesa nazionale (1)]

6.

Ministerul Administrației și Internelor (Ministero dell'Amministrazione e dell'Interno)

7.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministero del Lavoro, della Solidarietà sociale e della Famiglia)

8.

Ministerul Economiei și Comerțului (Ministero dell'Economia e del Commercio)

9.

Ministerul Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale (Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dello Sviluppo rurale)

10.

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (Ministero dei Trasporti, dell'Edilizia e del Turismo)

11.

Ministerul Educației și Cercetării (Ministero dell'Istruzione e della Ricerca)

12.

Ministerul Sănătății (Ministero della Salute)

13.

Ministerul Culturii și Cultelor (Ministero della Cultura e del Culto)

14.

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (Ministero delle Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni )

15.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (Ministero dell'Ambiente e della Gestione delle risorse idriche)

16.

Ministerul Public (Ministero Pubblico)

2.

Gli enti e le categorie di enti seguenti di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX della direttiva 93/38/CEE sono aggiunti nell'appendice dell'allegato VI, parte B, sezione 2, della decisione n. 2/2000:

a)

Allegato I

«PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE»:

«REPUBBLICA DI BULGARIA

“В И К – Батак” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Batak EOOD), Batak

“В и К – Белово” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Belovo EOOD), Belovo

“Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Berkovitsa EOOD), Berkovitsa

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Blagoevgrad EOOD), Blagoevgrad

“В и К – Бебреш” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Bebresh EOOD), Botevgrad

“Инфрастрой” – ЕООД (Infrastroi EOOD), Bratsigovo

“Водоснабдяване” – ЕООД (Reti idriche EOOD), Breznik

“Водоснабдяване и канализация” – ЕАД (Reti idriche e fognarie EAD), Burgas

“Бързийска вода” – ЕООД (Barzia Acque EOOD), Barzia

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Varna

“ВиК-Златни пясъци” – ООД (Reti idriche e fognarie Zlatni Pyasatsi OOD), Varna

“Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД (Reti idriche e fognarie Yovkovtsi OOD), Veliko Turnovo

“Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, (Reti idriche e fognarie e gestione territoriale delle risorse idriche EOOD), Velingrad

“ВИК” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Vidin

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Vratsa

“В И К” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Gabrovo

“В И К” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Dimitrovgrad

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Dobrich

“Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Dupnitsa EOOD), Dupnitsa

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Isperih

“В И К – Кресна” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Kresna EOOD), Kresna

“Меден кладенец” – ЕООД (Meden Kladenets EOOD), Kubrat

“ВИК” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Kurdzhali

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Kyustendil

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Lovech

“В и К – Стримон” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Strimon EOOD), Mikrevo

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Montana

“Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД (Reti idriche e fognarie P EOOD), Panagyurishte

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Pernik

“В И К” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Petrich

“Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД (Reti idriche e fognarie e costruzioni EOOD), Peshtera

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Pleven

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Plovdiv

“Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД (Reti idriche Danubio EOOD), Razgrad

“ВКТВ” – ЕООД (Reti idriche e fognarie e gestione territoriale delle risorse idriche EOOD), Rakitovo

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Ruse

“УВЕКС” – ЕООД (UVEKS EOOD), Sandanski

“Водоснабдяване и канализация” – ЕАД (Reti idriche e fognarie EAD), Svishtov

“Бяла” – ЕООД (Byala EOOD), Sevlievo

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Silistra

“В и К” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Sliven

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Smolyan

“Софийска вода” – АД (Sofia Risorse Idriche AD), Sofia

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Sofia

“Стамболово” – ЕООД (Stambolovo EOOD), Stambolovo

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Stara Zagora

“Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД (Reti idriche e fognarie — S EOOD), Strelcha

“Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Teteven EOOD), Teteven

“В и К – Стенето” – ЕООД (Reti idriche e fognarie Steneto EOOD), Troyan

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Turgovishte

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Haskovo

“Водоснабдяване и канализация” – ООД (Reti idriche e fognarie OOD), Shumen

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД (Reti idriche e fognarie EOOD), Yambol.

ROMANIA

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (Dipartimenti delle autorità e società locali che producono, trasportano e distribuiscono acqua).»

b)

Allegato II

«PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA»:

«REPUBBLICA DI BULGARIA

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.) [Enti titolari di una licenza per la produzione, il trasporto, la distribuzione e la fornitura pubblica di energia elettrica a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 della legge sull'energia (pubblicata nella Gazzetta statale n. 107/9.12.2003)].

ROMANIA

“Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – SA București” (Società commerciale per la produzione di energia elettrica Hidroelectrica — SA Bucarest)

“Societatea Națională Nuclearelectrica – SA” (Società nazionale Nuclearelectrica — SA)

“Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA” (Società commerciale per la produzione di energia elettrica e termica Termoelectrica SA)

“S.C. Electrocentrale Deva SA” (S.C. Centrale elettrica Deva SA)

“S.C. Electrocentrale București SA” (S.C. Centrale elettrica Bucarest SA)

“S.C. Electrocentrale Galați SA” (S.C. Centrale elettrica Galati SA)

“S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA” (S.C. Centrale elettrica Termoelectrica SA)

“Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari” (Società commerciale Complesso energetico Rovinari)

“Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni” (Società commerciale Complesso energetico Turceni)

“Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova” (Società commerciale Complesso energetico Craiova)

“Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – SA București” (Società nazionale di trasporto dell'energia elettrica Transelectrica SA Bucarest)

“Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica – SA București” (Società commerciale di distribuzione e fornitura di energia elettrica Electrica SA Bucarest)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica BANAT” SA (S.C. Filiale di distribuzione e fornitura di energia elettrica “Electrica BANAT” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica DOBROGEA” SA (S.C. Filiale di distribuzione e fornitura di energia elettrica “Electrica DOBROGEA” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica MOLDOVA” SA (S.C. Filiale di distribuzione e fornitura di energia elettrica “Electrica MOLDOVA” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica MUNTENIA SUD” SA (S.C. Filiale di distribuzione e fornitura di energia elettrica “Electrica MUNTENIA SUD” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica MUNTENIA NORD” SA (S.C. Filiale di distribuzione e fornitura di energia elettrica “Electrica MUNTENIA NORD” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica OLTENIA” SA (S.C. Filiale di distribuzione e di fornitura energia elettrica “Electrica OLTENIA” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica TRANSILVANIA SUD” SA (S.C. Filiale di distribuzione e fornitura di energia elettrica “Electrica TRANSILVANIA SUD” SA)

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice “Electrica TRANSILVANIA NORD” SA (S.C. Filiale di distribuzione e fornitura di energia elettrica “Electrica TRANSILVANIA NORD” SA).»

c)

Allegato VII

«ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS»:

«REPUBBLICA DI BULGARIA

“Метрополитен” ЕАД (Metropoliten EAD), Sofia

“Столичен електротранспорт” ЕАД (Stolichen Elektrotransport EAD), Sofia

“Столичен автотранспорт” ЕАД (Stolichen Avtotransport EAD), Sofia

“Бургасбус” ЕООД (Burgasbus EOOD), Burgas

“Градски транспорт” ЕАД (Gradski Transport EAD), Varna

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Vratsa

“Общински пътнически транспорт” ЕООД (Obshtinski Patnicheski Transport EOOD), Gabrovo

“Автобусен транспорт” ЕООД (Avtobusen Transport EOOD), Dobrich

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Dobrich

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pasardzhik

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pernik

“Автобусни превози” ЕАД (Avtobusen Prevozi EAD), Pleven

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Pleven

“Градски транспорт Пловдив” ЕАД (Gradski Transport Plovdiv EAD), Plovdiv

“Градски транспорт” ЕООД (Gradski Transport EOOD), Ruse

“Пътнически превози” ЕАД (Patnichescki Prevozi EAD), Sliven

“Автобусни превози” ЕООД (Avtobusni Prevozi EOOD), Stara Zagora

“Тролейбусен транспорт” ЕООД (Troleybusen Transport EOOD), Haskovo.

ROMANIA

SC Transport cu Metroul București “METROREX” SA (Società di trasporto Metropolitana di Bucarest “Metrorex” SA),

Regii autonome locale de transport urban de călători (Enti autonomi locali per il trasporto urbano di passeggeri)».

d)

Allegato VIII

«ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI»:

«REPUBBLICA DI BULGARIA

Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (Direzione generale “Amministrazione Aviazione civile”);

ДП “Ръководство на въздушното движение” (Società statale “Servizi del Traffico aereo”);

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл. 43, ал. 3 от Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г. [Operatori aeroportuali di aeroporti civili per uso pubblico stabiliti dal Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 della legge sull'aviazione civile (pubblicata nella Gazzetta statale n. 94/1.12.1972)].

ROMANIA

Compania Națională “Aeroportul Internațional Henri Coandă București” – SA (Società nazionale “Aeroporto internazionale Henri Coandă Bucarest” — SA)

Societatea Națională “Aeroportul Internațional București – Băneasa” – SA (Società nazionale “Aeroporto internazionale Bucarest – Baneasa” — SA)

Societatea Națională “Aeroportul Internațional Constanța” – SA (Società nazionale “Aeroporto internazionale Costanza” — SA)

Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – SA (Società nazionale “Aeroporto internazionale Timișoara – Traian Vuia” — SA)

Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” (Ente autonomo “Amministrazione romena dei servizi di traffico aereo — ROMATSA”)

Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (Ente autonomo “Autorità aeronautica civile romena”)

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale (Aeroporti dipendenti da Consigli locali):

Regia Autonomă Aeroportul Arad (Ente autonomo Aeroporto di Arad)

Regia Autonomă Aeroportul Bacău (Ente autonomo Aeroporto di Bacău)

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (Ente autonomo Aeroporto di Baia Mare)

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș (Ente autonomo Aeroporto di Caransebeș)

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca (Ente autonomo Aeroporto di Cluj-Napoca)

Regia Autonomă Aeroportul Craiova (Ente autonomo Aeroporto di Craiova)

Regia Autonomă Aeroportul Iași (Ente autonomo Aeroporto di Iași)

Regia Autonomă Aeroportul Oradea (Ente autonomo Aeroporto di Oradea)

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (Ente autonomo Aeroporto di Satu-Mare)

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (Ente autonomo Aeroporto di Sibiu)

Regia Autonomă Aeroportul Suceava (Ente autonomo Aeroporto di Suceava)

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș (Ente autonomo Aeroporto di Târgu Mureș)

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (Ente autonomo Aeroporto di Tulcea).»

e)

Allegato IX

«ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI»:

«REPUBBLICA DI BULGARIA

ДП “Пристанищна инфраструктура” (Società statale “Infrastrutture portuali”).

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл. 103а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 11.2.2000 г.) [Enti che, in virtù di diritti speciali o esclusivi, gestiscono porti per trasporti pubblici di importanza nazionale o loro parti, elencati nell'allegato 1 dell'articolo 103 bis della legge sullo spazio marittimo, sulle vie navigabili interne e sui porti della Repubblica di Bulgaria (pubblicata nella Gazzetta statale n. 12/11.2.2000)].

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл. 103а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 11.2.2000 г.) [Enti che, in virtù di diritti speciali o esclusivi, gestiscono porti per trasporti pubblici di importanza regionale o loro parti, elencati nell'allegato 2 dell'articolo 103 bis della legge sullo spazio marittimo, sulle vie navigabili interne e sui porti della Repubblica di Bulgaria (pubblicata nella Gazzetta statale n. 12/11.2.2000)].

ROMANIA

Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța (Società nazionale “Amministrazione dei porti marittimi” SA Costanza)

Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile SA” (Società nazionale “Amministrazione dei canali navigabili” SA)

Compania Națională de Radiocomunicații Navale “RADIONAV” SA (Società nazionale delle radiocomunicazioni navali “RADIONAV” SA)

Regia Autonomă “Administrația Fluvială a Dunării de Jos” (Ente autonomo “Amministrazione fluviale del Basso Danubio”)

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime” (Società nazionale “Amministrazione dei porti marittimi del Danubio”)

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA (Società nazionale “Amministrazione dei porti fluviali del Danubio”)

Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală – ARISN (Agenzia romena di intervento e salvataggio navale — ARISN)

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele (Porti: Sulina, Brăila, Zimnicea e Turnul-Măgurele).»


(1)  Solo materiali non bellici elencati nella parte B dell'allegato VII.»


ALLEGATO IV

PUBBLICAZIONI

«Repubblica di Bulgaria

Avvisi:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Gazzetta statale (http://dv.parliament.bg)

Registro degli appalti pubblici (www.aop.bg)

Leggi e regolamenti:

Gazzetta statale

Decisioni dell'autorità giudiziaria:

Corte Suprema Amministrativa (www.sac.government.bg)

Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

Agenzia per gli appalti pubblici (www.aop.bg)

Commissione per la tutela della concorrenza (www.cpc.bg)

Romania

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale della Romania

Sistema elettronico di appalti pubblici (www.e-licitatie.ro)»


Commissione

26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda

[notificata con il numero C(2008) 3633]

(2008/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 34 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda e disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca del merluzzo bianco nelle zone suddette.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), prevede attività di controllo da parte della Commissione e degli Stati membri e una cooperazione fra gli Stati membri per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(3)

Per garantire l’efficacia delle misure di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nella Manica orientale e nel Mare d’Irlanda, è necessario stabilire un programma specifico di controllo ed ispezione delle attività di pesca che sfruttano tali stock.

(4)

È opportuno che il programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per un periodo triennale. I risultati derivanti dall’applicazione di detto programma devono essere periodicamente valutati dagli Stati membri interessati in collaborazione con l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (di seguito «ACCP») istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (4).

(5)

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza devono essere condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’ACCP.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2004 per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il programma specifico di controllo ed ispezione di cui all’articolo 1 si applica per un periodo di tre anni alle seguenti attività:

a)

attività di pesca praticate da navi oggetto di limitazioni dello sforzo e di condizioni associate nelle zone di cui all’articolo 1;

b)

tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 423/2004.

Articolo 4

Programmi nazionali di controllo ed ispezione

1.   Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito istituiscono, per le attività elencate all’articolo 2, programmi nazionali di controllo ed ispezione in conformità delle norme comuni stabilite nell’allegato I.

2.   I programmi nazionali di controllo ed ispezione comprendono tutti i dati e le specifiche elencati nell’allegato II.

3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, entro il 15 ottobre 2008, il rispettivo programma nazionale di controllo ed ispezione e il calendario di attuazione. Il calendario comprende informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sui periodi e sulle zone in cui tali risorse saranno utilizzate.

4.   Successivamente gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, con scadenza annuale e comunque non oltre 15 giorni prima dell’inizio del periodo di attuazione, una versione aggiornata del calendario di attuazione.

Articolo 5

Cooperazione tra Stati membri

Tutti gli Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 6

Attività di sorveglianza ed ispezione degli Stati membri

1.   Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, indicato all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (5), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni:

a)

il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le zone, definite all’articolo 1, in cui si svolgeranno le attività di sorveglianza ed ispezione;

c)

la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione.

2.   La sorveglianza e le ispezioni saranno effettuate in conformità dell’allegato I.

Articolo 7

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

Gli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità del piano di impiego congiunto stabilito dall’ACCP sulla base dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005.

Articolo 8

Informazione

Gli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l’anno civile precedente:

a)

i compiti di ispezione e sorveglianza indicati nell’allegato I;

b)

le infrazioni definite nell’allegato III constatate nel corso dell’anno considerato, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato III;

c)

la situazione in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate nel corso dell’anno considerato o degli anni precedenti;

d)

eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.

Articolo 9

Valutazione

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro di cui all’articolo 4, paragrafo 1, redige e invia alla Commissione e all’ACCP una relazione di valutazione riguardante le attività di controllo ed ispezione realizzate nell’anno civile precedente nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione istituito dalla presente decisione e del programma nazionale di controllo ed ispezione di cui all’articolo 5.

2.   L’ACCP tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 ai fini della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto prevista all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005.

3.   La Commissione convoca, una volta all’anno, una riunione del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di valutare l’osservanza del programma specifico di controllo ed ispezione e dei programmi nazionali di controllo ed ispezione.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(4)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 14.


ALLEGATO I

Compiti di ispezione e sorveglianza

1.   Compiti di ispezione a carattere generale

1.1.

Per ogni ispezione viene compilato un rapporto di ispezione. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le informazioni seguenti:

a)

identificazione completa delle persone responsabili, nonché delle navi o dei veicoli impiegati nelle attività sottoposte ad ispezione;

b)

autorizzazione: licenza, permesso di pesca speciale e diritto di pesca espresso in termini di sforzo di pesca;

c)

documentazione del peschereccio: giornali di bordo, certificati di registrazione, piani di magazzinaggio, registrazioni di notifiche e, ove pertinente, registrazioni di notifiche manuali del sistema VMS (sistema di controllo dei pescherecci);

d)

eventuali altre risultanze dell’ispezione effettuata in mare, in porto o in una qualsiasi fase del processo di commercializzazione.

1.2.

Le risultanze di cui al punto 1.1 sono confrontate con le informazioni comunicate agli ispettori da altre autorità competenti, inclusi i dati VMS, le notifiche preventive e gli elenchi dei pescherecci in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco in una delle zone indicate all’articolo 1 della presente decisione.

2.   Compiti di ispezione in mare

Gli ispettori verificano:

a)

i quantitativi di pesce detenuti a bordo rispetto ai quantitativi registrati nel giornale di bordo e il rispetto dei margini di tolleranza indicati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 423/2004;

b)

la conformità degli attrezzi utilizzati ai pertinenti requisiti e il rispetto delle disposizioni in materia di spessore del ritorto, dimensioni minime delle maglie e dei pesci, dispositivi fissati alle reti nonché marcatura e identificazione degli attrezzi fissi;

c)

il corretto funzionamento dell’apparecchiatura VMS.

3.   Compiti di ispezione allo sbarco

Gli ispettori procedono alle seguenti verifiche:

a)

notifica preliminare di sbarco, con particolare riguardo ai dati relativi alle catture detenute a bordo;

b)

compilazione del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco, segnatamente per quanto riguarda i dati relativi allo sforzo di pesca;

c)

quantitativi di pesce effettivi detenuti a bordo, peso del merluzzo bianco e delle altre specie sbarcate e rispetto dei margini di tolleranza indicati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 423/2004;

d)

attrezzi detenuti a bordo e rispetto delle disposizioni in materia di spessore del ritorto, dimensioni minime delle maglie e dei pesci, dispositivi fissati alle reti nonché marcatura e identificazione degli attrezzi fissi;

e)

se del caso, rispetto delle procedure di spegnimento dell’apparecchiatura VMS.

4.   Compiti di ispezione relativi al trasporto e alla commercializzazione

Gli ispettori verificano:

a)

i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;

b)

il rispetto dei requisiti in materia di classificazione, etichettatura e taglia minima dei pesci;

c)

la documentazione (giornale di bordo, dichiarazione di sbarco e note di vendita), la cernita e la pesatura del pesce per il controllo delle disposizioni relative alla commercializzazione.

5.   Compiti specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori incaricati della sorveglianza:

a)

verificano gli avvistamenti confrontandoli con lo sforzo di pesca assegnato;

b)

verificano le restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca;

c)

comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini del controllo incrociato.


ALLEGATO II

Contenuto dei programmi nazionali di controllo

I programmi nazionali di controllo comprendono, in particolare, gli elementi di seguito elencati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

—   Risorse umane

Stima del numero di ispettori operanti a terra e in mare nonché dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

—   Risorse tecniche

Stima del numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

—   Risorse finanziarie

Stima della dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   PORTI DESIGNATI

Elenco dei porti designati nei quali devono essere effettuati tutti gli sbarchi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.

3.   CONTROLLO DELLO SFORZO DI PESCA

Sistema istituito ai fini dell’assegnazione, del monitoraggio e del controllo dello sforzo di pesca, compresi gli elementi di seguito specificati:

sistema utilizzato per verificare le attività comprovate delle navi ammesse a beneficiare di giorni supplementari,

sistema utilizzato per verificare l’osservanza delle restrizioni in materia di catture accessorie imposte alle navi ammesse a beneficiare di giorni supplementari o di deroghe,

normativa applicabile nel settore e/o raccomandazioni ad esso destinate circa le modalità di registrazione del periodo di gestione e della categoria di attrezzi previsti,

normativa applicabile nel settore e/o raccomandazioni ad esso destinate circa le modalità di registrazione dell’intenzione di utilizzare più di una categoria di attrezzi nel corso di un periodo di gestione,

descrizione delle modalità di gestione dei dati relativi allo sforzo di pesca e struttura della base di dati,

sistema utilizzato per il trasferimento di giorni,

sistema utilizzato per l’assegnazione di giorni supplementari,

sistema utilizzato per la mancata attribuzione di giorni di transito,

sistema utilizzato per garantire il ritiro di una capacità equivalente al fine di consentire alle navi senza un’attività comprovata di pescare in una determinata zona.

4.   REGIME DI GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Condizioni associate, tra cui:

descrizione del sistema utilizzato per la dichiarazione delle entrate e delle uscite (sistema hail),

descrizione delle misure di controllo alternative,

sistema istituito per garantire il rispetto dei requisiti in materia di notifica preliminare,

descrizione del sistema di autorizzazione degli sbarchi,

metodo di calcolo del margine di tolleranza nella stima dei quantitativi.

5.   PROTOCOLLI DI ISPEZIONE

Protocolli di ispezione applicabili ai controlli degli sbarchi, delle prime vendite, del trasporto successivo alla prima vendita e delle ispezioni in mare.

6.   ORIENTAMENTI

Orientamenti esplicativi destinati ad ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.

7.   PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo e ispezione per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri.

8.   SCAMBI DI ISPETTORI

Protocolli per lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nella zona economica esclusiva di altri Stati membri.

9.   PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

Ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento specifici. Tali parametri di riferimento sono comunicati a tutti gli Stati membri interessati e modificati periodicamente in funzione dei risultati conseguiti. I parametri di riferimento per le ispezioni vengono progressivamente aggiornati fino al raggiungimento degli obiettivi di riferimento definiti di seguito.

Obiettivi di riferimento

Entro un mese dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione deve avere accesso, su richiesta, al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a)   Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi totali di merluzzo bianco in uno Stato membro.

b)   Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c)   Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nelle zone di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)   Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.


ALLEGATO III

Elenco delle infrazioni di cui all’articolo 7

A.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio, dell’obbligo di rispettare le limitazioni dello sforzo di pesca previste all’articolo 2 della presente decisione.

B.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo o utilizza attrezzi per i quali è richiesto un permesso di pesca speciale in una delle zone indicate all’articolo 1 della presente decisione della Commissione, o di un suo rappresentante autorizzato, dell’obbligo di essere in possesso del permesso di pesca speciale o di conservarne una copia.

C.

Manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (1).

D.

Falsificazione o mancata registrazione dei dati nei giornali di bordo, con particolare riguardo alle dichiarazioni dello sforzo di pesca, alle dichiarazioni di sbarco, alle note di vendita, alle dichiarazioni di assunzioni in carico e ai documenti di trasporto, o inadempienza dell’obbligo di conservare o trasmettere tali documenti secondo quanto previsto agli articoli da 6 a 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e agli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 423/2004.

E.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario avente a bordo più di una tonnellata di merluzzo bianco, o del suo rappresentante, dell’obbligo di notifica preliminare previsto all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 423/2004.

F.

Sbarco di oltre due tonnellate di merluzzo bianco al di fuori dei porti designati.


(1)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


Rettifiche

26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/74


Rettifica del regolamento (CE) n. 385/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 116 del 30 aprile 2008 )

A pagina 8, punto 5, lettera (a):

anziché:

«(a)

le voci D7a (doppione), D8a, D20c e D31a (doppione) sono sostituite dalle seguenti (le modifiche sono evidenziate in grassetto):»,

leggi:

«(a)

le voci D7b, D8a, D20c e D32a sono sostituite dalle seguenti (le modifiche sono evidenziate in grassetto):».