ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 192

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
19 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l’ambito d’applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (CE) n. 685/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che abroga i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia

5

 

 

Regolamento (CE) n. 686/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

*

Regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (Versione codificata)

20

 

 

Regolamento (CE) n. 688/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

49

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all’omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli ( 1 )

51

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/595/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2008) 3019]  ( 1 )

60

 

 

INDIRIZZI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2008/596/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (rifusione) (BCE/2008/5)

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/1


REGOLAMENTO (CE) N. 684/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2008

che precisa l’ambito d’applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (RPC). L’inchiesta che ha condotto all’adozione di detto regolamento («l’inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004.

2.   INCHIESTA ATTUALE

2.1.   Procedura

(2)

Il riesame intermedio parziale è stato aperto su iniziativa della Commissione. Le informazioni di cui disponeva la Commissione indicavano che alcuni prodotti (elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori) che potrebbero figurare fra i prodotti in questione si sono rivelati diversi dai transpallet manuali e dai loro componenti, cioè telaio e sistema idraulico, tra l’altro a motivo delle loro funzioni specifiche (sollevamento, impilaggio e pesatura) e delle loro utilizzazioni finali. Si è constatato che, perché queste funzioni possano essere svolte, esistono differenze nella resistenza e nella costruzione del sistema idraulico e del telaio. Le caratteristiche suddette mettono in luce le differenze di utilizzazione. Si è anche constatato che non esiste alcuna intercambiabilità tra questi prodotti e i transpallet manuali. È stato quindi ritenuto opportuno riesaminare il caso per definire con maggiore precisione il prodotto in questione, dando alle conclusioni del riesame un effetto retroattivo dalla data di istituzione delle misure antidumping.

(3)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto.

2.2.   Inchiesta di riesame

(4)

La Commissione ha ufficialmente avvertito le autorità della RPC («il paese interessato») e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè i produttori esportatori del paese interessato, gli utenti e gli importatori della Comunità e i produttori della Comunità, dell’apertura dell’inchiesta di riesame parziale. Alle parti interessate è stata data la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Tutte le parti interessate che lo hanno richiesto e hanno indicato che vi erano motivi particolari di essere sentite sono state ascoltate.

(5)

La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono fatte conoscere entro i termini precisati nell’avviso di apertura.

(6)

Data la natura del riesame parziale, non è stato fissato un periodo d’inchiesta. Le informazioni comunicate nelle risposte ai questionari si riferivano al periodo 2003-2006 («periodo considerato»), quindi anche al periodo dell’inchiesta iniziale. Per il periodo considerato, sono state richieste informazioni sul volume e sul valore delle vendite/degli acquisti, nonché sul volume e la capacità di produzione di transpallet e di elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori. Inoltre, le parti interessate sono state invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze o analogie tra i transpallet manuali e gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori per quanto riguarda il processo di produzione, le caratteristiche tecniche, le utilizzazioni finali, l’interscambiabilità ecc.

(7)

Risposte sufficientemente complete al questionario sono state ricevute da due produttori esportatori cinesi di transpallet manuali/elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori, quattro produttori comunitari di transpallet manuali o elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori, un utilizzatore e 14 importatori comunitari di transpallet manuali/elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori.

(8)

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di chiarire o modificare la portata delle misure antidumping in vigore e ha svolto indagini presso le sedi delle seguenti società:

BT Products AB, Mjölby, Svezia,

Franz Kahl GmbH, Lauterbach, Germania,

RAVAS Europe B.V., Zaltbommel, Paesi Bassi.

2.3.   Prodotto in esame

(9)

Il prodotto in esame, quale definito nel regolamento originario, è costituito da transpallet manuali, non semoventi, utilizzati per la movimentazione di materiale solitamente posto su pallet, e dai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC, classificati di norma ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00. Esistono diversi tipi di transpallet manuali e relativi componenti essenziali, che differiscono principalmente in funzione della capacità di sollevamento, della lunghezza delle forche, del tipo di acciaio utilizzato nel telaio, del tipo di sistema idraulico, del tipo di ruote e della presenza o meno di un freno.

2.4.   Conclusioni

(10)

Si ricorda che l’inchiesta iniziale riguardava i transpallet manuali e i relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, che sono utilizzati per movimentare manualmente carichi abitualmente collocati su pallet. Per definizione, i transpallet manuali devono essere spinti e tirati manualmente e sono perciò muniti di un meccanismo che permette all’utilizzatore di sollevare manualmente il carico quanto basta per spostarlo.

(11)

Gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori, che sarebbero stati assimilati da alcune autorità doganali nazionali al prodotto in esame oggetto delle misure antidumping, possono essere semoventi o azionati manualmente. Sono utilizzati per spostare e sollevare carichi in operazioni di magazzinaggio (elevatori), impilare pallet (carrelli stivatori), per sollevare carichi all’altezza di un piano di lavoro (elevatori a pantografo) o sollevare e pesare carichi (carrelli pesatori).

(12)

Solo i transpallet manuali quali definiti al considerando 10 sono stati considerati come il prodotto in esame oggetto di inchiesta in relazione al regolamento originario. Va notato che ai fini dell’inchiesta iniziale la Commissione non ha mai chiesto alle parti che hanno cooperato di comunicare informazioni sugli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori e che essa non ha verificato alcuna informazione relativa a questi prodotti. Tutti i dati e le informazioni presentati in relazione al regolamento originario e i risultati dell’inchiesta iniziale, ivi compresa l’istituzione di misure antidumping definitive, riguardavano quindi esclusivamente i transpallet manuali.

(13)

Tenuto conto della situazione descritta al considerando 2 e al fine di stabilire se gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori sono diversi dai transpallet manuali, i due tipi di prodotti sono stati esaminati con riguardo alle loro caratteristiche fisiche e tecniche, ai metodi di fabbricazione, ai loro utilizzi finali tipici e alla loro intercambiabilità.

2.4.1.   Caratteristiche fisiche e tecniche dei transpallet manuali e degli elevatori, dei carrelli stivatori, degli elevatori a pantografo e dei carrelli pesatori

(14)

Esistono diversi tipi di transpallet manuali e relativi componenti essenziali, i quali differiscono principalmente in funzione della capacità di sollevamento, della lunghezza delle forche, del tipo di acciaio utilizzato nel telaio, del tipo di sistema idraulico, del tipo di ruote e della presenza o meno di un freno. Questi diversi tipi presentano tuttavia le stesse caratteristiche fisiche e gli stessi utilizzi, e tutti sono stati di conseguenza considerati come il prodotto in esame nell’inchiesta iniziale.

(15)

L’inchiesta di riesame ha permesso di constatare che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori condividono alcune caratteristiche dei transpallet manuali, ad esempio che possiedono un telaio a forca e un sistema idraulico. Hanno tuttavia funzioni supplementari che permettono di sollevare il carico a un’altezza superiore, di impilare, di funzionare come piano/livello di lavoro e di pesare il carico, funzioni che richiedono componenti tecnici di tipo più avanzato o supplementari. Perché gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori possano svolgere le suddette funzioni specifiche, devono possedere caratteristiche diverse da quelle dei transpallet manuali per quanto riguarda la resistenza e la costruzione delle forche, del telaio e del sistema idraulico. Inoltre, sono nettamente più costosi (fino a dieci volte) dei transpallet manuali.

2.4.2.   Metodo di fabbricazione

(16)

L’inchiesta di riesame ha stabilito che esistono differenze rilevanti tra i metodi di fabbricazione dei transpallet manuali da una parte e degli elevatori, dei carrelli stivatori, degli elevatori a pantografo e dei carrelli pesatori dall’altra, perché questi ultimi prodotti richiedono componenti supplementari e quindi modalità di fabbricazione diverse. L’inchiesta di riesame infatti ha rivelato che, nel caso degli elevatori e dei carrelli stivatori, la struttura del telaio deve essere di altezza nettamente superiore e che il sistema idraulico deve essere diverso per permettere il sollevamento del carico a un’altezza superiore; nel caso dei carrelli pesatori una bilancia è incorporata nel telaio, che presenta una struttura delle forche completamente diversa da quella dei transpallet manuali.

2.4.3.   Utilizzi finali tipici dei transpallet manuali e degli elevatori, dei carrelli stivatori, degli elevatori a pantografo e dei carrelli pesatori

(17)

I transpallet manuali sono largamente utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei carichi, di distribuzione e magazzinaggio delle merci, sia nell’industria manifatturiera sia nel settore della vendita al dettaglio. I transpallet manuali sono concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici regolari, piane e dure, da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. Hanno la sola funzione di permettere all’operatore, che aziona l’attrezzo come una pompa, di sollevare il carico ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato, ad esempio in veicoli di distribuzione, magazzini, impianti di produzione o anche all’interno di locali di vendita al dettaglio. La capacità massima di sollevamento dei transpallet manuali è di norma di 210 millimetri. Inoltre, i transpallet manuali sono abitualmente considerati come un complemento necessario di altri dispositivi di movimentazione, come i carrelli elevatori. Il loro utilizzo non richiede alcuna formazione specifica.

(18)

L’inchiesta di riesame ha mostrato che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori sono per lo più utilizzati dagli stessi utenti dei transpallet manuali, ma le loro funzioni sono diverse e consistono, ad esempio, nel sollevare il carico ad un’altezza superiore, nell’impilare i carichi, nel funzionare come piano di lavoro o pesare il carico. A causa delle loro caratteristiche e delle loro funzioni specifiche, l’impiego di questi prodotti non è diffuso quanto quello dei transpallet manuali e quindi il volume delle loro vendite sul mercato della Comunità è pari a un decimo circa delle vendite di transpallet manuali. Inoltre, diversamente dai transpallet manuali, l’uso di questi prodotti richiede una formazione specifica.

2.4.4.   Intercambiabilità

(19)

L’inchiesta di riesame ha dimostrato che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori hanno utilizzi assai più specifici dei transpallet manuali. Infatti, gli elevatori e i carrelli stivatori sono utilizzati per sollevare il carico ad un’altezza superiore, per il magazzinaggio dei carichi e per impilare i pallet, gli elevatori a pantografo per sollevare il carico all’altezza di un piano di lavoro e i carrelli pesatori per pesare il carico.

(20)

In una misura molto limitata, alcuni tipi di elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori (in particolare questi ultimi) permettono di sollevare e spostare un carico come un transpallet manuale. Tuttavia, la sostituzione di un transpallet manuale con uno degli altri prodotti non ha alcuna ragione pratica o economica, poiché i transpallet manuali sono facili da utilizzare quando si tratta soltanto di sollevare e di spostare carichi, mentre elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori sono nettamente più costosi e il loro utilizzo richiede una formazione specifica. Inoltre, in alcuni casi, l’utilizzo permanente di un elevatore, di un carrello stivatore, di un elevatore a pantografo o di un carrello pesatore al posto di una transpallet manuale può comprometterne le principali funzioni; ad esempio, nel caso di un carrello pesatore, il meccanismo della bilancia è così delicato che sarebbe danneggiato qualora il carrello pesatore fosse utilizzato per sollevare e spostare carichi.

(21)

Inoltre, l’inchiesta di riesame ha permesso di stabilire che un transpallet manuale non può essere utilizzato per sostituire uno degli altri prodotti, che, date le loro funzioni, hanno mercati specifici e distinti, con diverse caratteristiche e diverse necessità e percezioni degli utenti finali.

(22)

La Commissione ha anche esaminato se i componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, dei due tipi di prodotti siano intercambiabili. A tale riguardo, l’inchiesta di riesame ha mostrato che, in ragione della loro costruzione e delle loro caratteristiche diverse, i telai e i sistemi idraulici non sono intercambiabili.

2.5.   Conclusione circa la definizione del prodotto

(23)

L’inchiesta di riesame ha permesso di stabilire che, in ragione delle loro caratteristiche tecniche diverse e supplementari, degli utilizzi finali e dei metodi di fabbricazione diversi, gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori non sono assimilabili ai transpallet manuali e ai loro componenti essenziali che sono oggetto delle misure antidumping in vigore. Per questo motivo la Commissione non li ha considerati alla stregua del prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale.

(24)

Si ritiene quindi opportuno precisare che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori differiscono dai transpallet manuali e dai loro componenti essenziali e non rientrano nella definizione del prodotto oggetto delle misure antidumping.

(25)

Le parti interessate sono state informate di queste conclusioni.

(26)

Una delle parti ha sostenuto che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo, i carrelli pesatori e i transpallet manuali devono essere considerati come un’unica entità tecnica, ma le informazioni disponibili non giustificano questa conclusione. Tutte le altre parti che avevano comunicato osservazioni hanno accettato le conclusioni della Commissione.

(27)

Tenuto conto di quanto precede, si ritiene opportuno modificare il regolamento originario per chiarire la definizione del prodotto.

(28)

Poiché la presente inchiesta di riesame si limita alla precisazione della definizione del prodotto e gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori non erano oggetto dell’inchiesta iniziale e della conseguente misura antidumping, si ritiene opportuno che queste conclusioni siano applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento originario e a tutte le importazioni sottoposte a dazi provvisori tra il 29 gennaio 2005 ed il 21 luglio 2005. Secondo la Commissione, non esistono ragioni tassative che si oppongano a un’applicazione retroattiva.

(29)

Di conseguenza, per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati a norma dell’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 di detto regolamento devono essere rimborsati o sgravati.

(30)

Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.

(31)

Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 1174/2005, fissata in base all’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010), originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, s’intendono per “transpallet manuali”, i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l’attrezzo come una pompa, ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un’altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).».

Articolo 2

Per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati a norma dell’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 nella sua versione iniziale e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 di detto regolamento sono rimborsati o sgravati.

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. In casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (4), è prorogato di un anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

E. WOERTH


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

(3)  GU C 184 del 7.8.2007, pag. 11.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/5


REGOLAMENTO (CE) N. 685/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2008

che abroga i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Al termine di un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 85/2006 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia. Il dazio antidumping definitivo è stato imposto sotto forma di un prezzo minimo all’importazione.

2.   Domanda di riesame e apertura della procedura

(2)

Il 20 febbraio 2007 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale dai seguenti Stati membri: Italia, Lituania, Polonia, Portogallo e Spagna («i richiedenti») a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(3)

I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie da cui risulta che le circostanze che hanno portato all’adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo. I richiedenti hanno affermato, fornendo elementi di prova prima facie a sostegno delle proprie affermazioni, che se si effettuasse un confronto fra il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario un proseguimento dell’imposizione delle misure ai livelli attuali. Le prove sono state considerate sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura.

(4)

Di conseguenza, dopo aver consultato il comitato consultivo, il 21 aprile 2007 la Commissione ha aperto, mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), un riesame intermedio parziale delle misure antidumping vigenti sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («l’avviso di apertura»).

(5)

Tale riesame verteva unicamente sul dumping al fine di valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti.

3.   Parti interessate alla procedura

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato tutti i produttori esportatori noti stabiliti in Norvegia, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti del Regno di Norvegia, in merito all’apertura della procedura. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

4.   Campionamento

(7)

La sezione 5, lettera a), dell’avviso di apertura indicava che la Commissione poteva decidere di ricorrere alla tecnica del campionamento, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. In risposta alla domanda ai sensi della lettera a), punto i), della stessa sezione, 267 società hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito. Tra di esse, 169 erano produttori esportatori di salmone d’allevamento. Le esportazioni erano effettuate sia direttamente, sia indirettamente attraverso commercianti collegati o indipendenti.

(8)

Considerando il grande numero di società interessate, si è deciso di ricorrere alle disposizioni relative alla tecnica del campionamento. A tal fine, è stato costituito un campione di produttori che rappresentavano i maggiori volumi di esportazioni verso l’UE (produttori esportatori), in accordo con l’industria norvegese. I rappresentanti dell’industria norvegese hanno proposto di inserire nel campione: i) un produttore che non esporta autonomamente ma solo attraverso commercianti non collegati stabiliti in Norvegia; e ii) due esportatori che non producono essi stessi il prodotto in esame. La proposta non ha potuto essere accettata: per quanto riguarda il produttore, le garanzie che le vendite all’esportazione verso la Comunità attraverso commercianti indipendenti potessero essere effettivamente identificate non erano sufficienti. Per quanto riguarda gli esportatori non produttori, è stato impossibile stabilire un valore normale e quindi determinare un dazio per tali società.

(9)

A norma dell’articolo 17 del regolamento di base, il campione selezionato era basato sul maggior numero di esportazioni rappresentativo sul quale l’inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. I produttori esportatori inseriti nel campione definitivo rappresentavano quasi il 60 % del volume dichiarato del prodotto in esame esportato verso la Comunità.

(10)

Per quanto riguarda gli esportatori, affinché la Commissione fosse in grado di decidere se era necessario un campionamento, gli importatori nella Comunità erano tenuti, in virtù della sezione 5, lettera a), punto ii), dell’avviso di apertura, ad inviare le informazioni indicate in tale sezione. Solo quattro importatori nella Comunità hanno risposto al modulo di campionamento. Tenuto conto del piccolo numero di importatori disposti a cooperare, non è stato necessario in questo caso alcun campionamento.

(11)

La Commissione ha inoltre ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. A tal fine, ha invitato tutte le parti notoriamente interessate e le parti che si sono fatte conoscere entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura a cooperare alla presente procedura e a riempire i questionari relativi. A tal fine, 267 produttori ed esportatori stabiliti in Norvegia, i rappresentanti dei produttori di salmone stabiliti nella Comunità e dei governi d’Irlanda e di Scozia hanno cooperato con la Commissione e hanno reso noti i loro punti di vista. Inoltre, quattro importatori e i sei produttori esportatori norvegesi inseriti nel campione hanno inviato risposte complete entro i termini.

(12)

La Commissione ha proceduto a una verifica in loco presso le seguenti imprese.

a)

Importatori/trasformatori/utilizzatori:

Laschinger GmbH, Bischofmais, Germania,

Gottfried Friedrichs KG (GmbH & Co.), Amburgo, Germania,

Rodé Vis B.V., Urk, Paesi Bassi,

Hätälä Oy, Oulu, Finlandia.

b)

Produttori esportatori stabiliti in Norvegia (livello del gruppo):

Marine Harvest AS, Bergen, Norvegia,

Hallvard Leroy AS, Bergen, Norvegia.

(13)

I due principali produttori esportatori norvegesi, vale a dire Marine Harvest AS e Hallvard Leroy AS rappresentavano più del 44 % della produzione totale dichiarata dai produttori norvegesi che hanno cooperato e il 45 % delle esportazioni norvegesi verso la Comunità.

(14)

Le informazioni comunicate dalle altre quattro società inserite nel campione sono state oggetto di un’analisi approfondita e si è constatato che i loro costi di produzione e i loro prezzi all’esportazione erano simili a quelli delle imprese visitate.

(15)

Tutte le parti interessate che hanno fatto richiesta e hanno dimostrato che esistevano motivi particolari per essere ascoltate, sono state ascoltate.

5.   Periodo d’inchiesta

(16)

L’inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire il salmone d’allevamento (non allo stato libero) anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato originario della Norvegia («il prodotto in esame»). La definizione esclude altri prodotti simili della piscicoltura, quali le trote grosse salmonate, la biomassa (salmone vivo) nonché il salmone allo stato libero e i prodotti ulteriormente preparati come il salmone affumicato.

(18)

Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 e ex 0304 29 13 i quali corrispondono a diverse presentazioni del prodotto stesso (pesci freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci congelati e filetti congelati).

2.   Prodotto simile

(19)

Come stabilito nel corso dell’inchiesta iniziale e come confermato dalla presente inchiesta, il prodotto in esame e quello prodotto e venduto sul mercato interno della Norvegia presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e hanno la stessa utilizzazione. Essi sono stati quindi considerati come prodotti simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Considerando che il presente riesame riguarda unicamente il dumping, nessuna conclusione è stata raggiunta per quanto riguarda il salmone prodotto e venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario.

C.   DUMPING

1.   Contesto generale

(20)

I produttori norvegesi di salmone d’allevamento vendevano il prodotto in esame nella Comunità sia direttamente, sia attraverso commercianti collegati o indipendenti. Solo le vendite identificabili destinate al mercato comunitario effettuate direttamente o attraverso società collegate stabilite in Norvegia sono state utilizzate per calcolare un prezzo all’esportazione a livello del produttore.

2.   Valore normale

(21)

Per stabilire il valore normale, la Commissione ha determinato innanzitutto, per ciascun produttore esportatore inserito nel campione, se il volume totale delle sue vendite interne di salmone d’allevamento era rappresentativo rispetto al volume totale delle vendite all’esportazione verso la Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono state ritenute rappresentative quando il volume totale delle vendite effettuate dal produttore esportatore sul suo mercato interno rappresentavano almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione verso la Comunità.

(22)

Per determinare se le vendite interne erano rappresentative, le vendite a commercianti indipendenti stabiliti in Norvegia e in possesso di una licenza d’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame non sono state prese in considerazione poiché non è stato possibile determinare con certezza la destinazione finale di tali vendite. In effetti, l’inchiesta ha stabilito che queste vendite erano per la maggior parte destinate all’esportazione verso i mercati di paesi terzi e non al consumo interno.

(23)

La Commissione ha quindi identificato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalle società che totalizzavano vendite interne globalmente rappresentative che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti all’esportazione verso la Comunità.

(24)

Le vendite interne di un particolare tipo di prodotto sono state considerate come sufficientemente rappresentative quando il volume di questo tipo di prodotto venduto sul mercato interno a clienti indipendenti nel corso del periodo d’inchiesta rappresentava il 5 % o più del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all’esportazione verso la Comunità.

(25)

Si è inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo del prodotto in esame, effettuate in quantità rappresentative, potevano essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, determinando la quota di vendite generatrici di utili del tipo di prodotto in questione ai clienti indipendenti. A tal fine, la Commissione ha determinato, per ciascun tipo di prodotto esportato, la quota di vendite interne generatrici di utili a clienti indipendenti sul mercato interno nel corso del periodo d’inchiesta, nel modo seguente.

(26)

Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto dato, venduto a un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto in questione e il prezzo medio ponderato praticato per questo tipo di prodotto era uguale o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi interni reali. Questo prezzo è stato espresso come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne effettuate per il tipo in questione durante il PIR, abbiano o no tali vendite generato utili.

(27)

Quando il volume delle vendite generatrici di utili di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite del tipo di prodotto in questione o il prezzo medio ponderato praticato per questo tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo interno reale espresso come media ponderata dei prezzi delle sole vendite generatrici di utili, se tali vendite rappresentavano il 10 % o più del volume totale delle vendite del tipo in questione.

(28)

Nei casi in cui il volume delle vendite generatrici di utili di un tipo dato rappresentava meno del 10 % del volume totale delle vendite del tipo in questione, si è considerato che questo tipo era venduto in quantità insufficienti affinché il prezzo praticato sul mercato interno potesse costituire una base adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(29)

Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi interni di un tipo di prodotto dato venduto da un produttore esportatore per stabilire il valore normale, è stato necessario applicare un altro metodo.

(30)

Si è esaminato in primo luogo se il valore normale poteva essere stabilito sulla base dei prezzi interni praticati da altri produttori stabiliti in Norvegia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. In mancanza di dati affidabili relativi ai prezzi interni praticati da altri produttori, si è fatto ricorso al metodo del valore normale costruito, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo.

(31)

Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato, in questo caso, un valore normale costruito secondo le seguenti modalità. Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di fabbricazione di ciascun produttore esportatore per i tipi esportati, eventualmente adeguati, un importo ragionevole a titolo delle spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali, nonché un ragionevole margine di utile.

(32)

In tutti i casi, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali nonché il margine di utile sono stati stabiliti secondo i metodi indicati all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sostenute e gli utili realizzati da ciascuno dei produttori esportatori interessati sul mercato interno costituivano dati affidabili.

(33)

Nessuno dei sei produttori esportatori interessati per i quali il valore normale doveva essere stabilito aveva vendite interne rappresentative. Non è stato pertanto possibile utilizzare il metodo descritto all’articolo 2, paragrafo 6, testo introduttivo. Non è stato inoltre possibile applicare la lettera a) dello stesso paragrafo poiché nessuno dei produttori esportatori interessati aveva vendite interne rappresentative. Neppure il punto b) era applicabile poiché si è constatato che le vendite della categoria generale dei prodotti sul mercato interno non erano state effettuate nel quadro di operazioni commerciali normali. Per questo motivo gli importi corrispondenti alle spese di vendita, alle spese amministrative, alle altre spese generali e al margine di utile sono stati stabiliti facendo ricorso ad un altro metodo ragionevole, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. A tal fine, e in mancanza di altre informazioni più affidabili, si è ritenuto che un margine di utile del 30 % e un importo del 3 % per le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sarebbero stati ragionevoli tenuto conto delle cifre dichiarate dai sei produttori esportatori nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame concernente le loro vendite interne.

(34)

I produttori esportatori norvegesi hanno contestato l’utilizzazione di un margine di utile del 30 %, sostenendo che esso non corrispondeva alle cifre reali dei margini normali del settore della piscicoltura. Tuttavia, nulla indicava nel dossier che gli importi stabiliti nel modo sopra indicato per gli utili superassero gli utili normalmente realizzati da altri produttori esportatori sulle vendite di prodotto della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. Infatti, come sopra indicato, il margine di utile utilizzato si basava su cifre reali verificate. Tale argomentazione ha dovuto quindi essere respinta.

3.   Prezzo all’esportazione

(35)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era esportato a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire sulla base di prezzi all’esportazione realmente pagati o da pagare.

(36)

Quando le vendite all’esportazione sono state effettuate attraverso commercianti collegati, il prezzo all’esportazione è stato costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, a partire dal prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente, previo adeguamento per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita e la maggiorazione di un importo ragionevole a titolo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali e del margine di utile. A tale riguardo, sono state utilizzate le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali effettive di commercianti collegati nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda il margine di utile, esso è stato stabilito sulla base delle informazioni disponibili e, in mancanza di altre informazioni più affidabili, si è stabilito che fosse ragionevole per un commerciante in questo settore un margine di utile del 2 %.

(37)

Come indicato al considerando 21, quando le vendite sono state effettuate attraverso commercianti indipendenti, non è stato possibile stabilire con certezza la destinazione finale del prodotto esportato. Non è stato quindi possibile determinare se una vendita data sia stata effettuata a un cliente stabilito nella Comunità o in un altro paese terzo e si è quindi deciso di tenere conto delle vendite effettuate a commercianti indipendenti. L’industria comunitaria ha obiettato a questo approccio, sostenendo che sarebbe stato opportuno esaminare tali vendite sulla base dell’ipotesi che il salmone fosse stato venduto attraverso commercianti indipendenti che avevano accesso alla Comunità a prezzi inferiori al prezzo minimo d’importazione (PMI).

(38)

Ricordiamo che, al momento di stabilire il prezzo all’esportazione, le vendite al primo acquirente indipendente dovrebbero essere prese in considerazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base e che, pertanto, nel contesto della determinazione del dumping i prezzi alla rivendita praticati dai primi acquirenti indipendenti non sono pertinenti. Tale argomentazione ha dovuto pertanto essere respinta.

4.   Confronto

(39)

Il confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica.

(40)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi gli opportuni adeguamenti ogni qualvolta si è accertato che essi erano accurati e giustificati da elementi di prova sottoposti a verifica. Su questa base, sono stati concessi adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e dazi all’importazione.

5.   Dumping

5.1.   Società inserite nel campione

(41)

Per i produttori esportatori inseriti nel campione, è stato calcolato un margine di dumping individuale. Per queste società, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato verso la Comunità è stato confrontato al prezzo medio ponderato all’esportazione del tipo di prodotto corrispondente, a norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

5.2.   Società non inserite nel campione

(42)

Per quanto riguarda i produttori esportatori non inseriti nel campione, si è constatato che per la maggior parte delle loro vendite, i prezzi all’esportazione erano generalmente simili a quelli degli esportatori inseriti nel campione. In mancanza di informazioni contrarie, si è ritenuto che i risultati del campionamento fossero rappresentativi dell’insieme degli esportatori.

5.3.   Società che non hanno cooperato

(43)

Tenuto conto del livello elevato di cooperazione (quasi il 100 %), si è inoltre concluso che i margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori del campione che hanno cooperato all’inchiesta fossero rappresentativi per la Norvegia.

5.4.   Margini di dumping

(44)

Sulla base di quanto precede, i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Marine Harvest AS

–20,3 %

Norway Royal Salmon AS

–5,9 %

Hallvard Leroy AS

–13,0 %

Mainstream Norway AS

–0,8 %

Norwell AS

–0,8 %

Polar Quality AS

–2,7 %

(45)

Il margine di dumping medio ponderato per le sei società esportatrici è pari al – 16,1 %.

D.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Contesto generale

(46)

Considerando che il dumping constatato nel corso del periodo d’inchiesta era a un livello de minimis, la probabilità di una reiterazione di pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure è stata esaminata, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base; in altre parole, si è analizzato se le circostanze nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame presentavano un carattere durevole. A tale riguardo, sono stati esaminati in particolare i seguenti quattro aspetti: i) l’evoluzione del valore normale; ii) lo sviluppo dei volumi d’esportazione e dei prezzi all’esportazione verso la Comunità e i paesi terzi; iii) i volumi e le capacità di produzione in Norvegia; e iv) la situazione dell’industria norvegese.

2.   Evoluzione del valore normale

(47)

Per la grande maggioranza delle vendite all’esportazione (99 %), il valore normale è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, a partire dai costi di produzione dei produttori esportatori interessati, aggiungendo un importo per le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali oltre che per gli utili. Si è quindi ritenuto opportuno esaminare l’evoluzione probabile dei costi di produzione in Norvegia come surrogato dei prezzi interni, al fine di determinare l’evoluzione probabile del valore normale.

(48)

L’inchiesta ha indicato che la struttura dei costi dei produttori esportatori norvegesi era rimasta stabile durante tutto il PIR. I costi unitari di produzione delle imprese osservate erano stati in media dal 20 al 25 % al di sotto del prezzo minimo all’importazione.

(49)

Per quanto riguarda la loro probabile evoluzione, sono stati esaminati alcuni fattori che hanno un’influenza sul livello dei costi unitari, come i costi di alimentazione, i costi dei giovani salmoni, l’impatto del processo di consolidamento dell’industria norvegese del salmone e la maggiore utilizzazione di nuove tecnologie sempre più efficaci.

(50)

Si è ritenuto che i costi di alimentazione, che rappresentano dal 50 al 60 % del costo totale, fossero un indicatore affidabile dell’evoluzione del costo totale. Ciò è confermato anche dagli analisti del settore. Alcune parti interessate hanno sostenuto che il costo totale sarebbe aumentato dopo il PIR e dovrebbe verosimilmente continuare ad aumentare, almeno del 30 %, entro la fine del 2008 rispetto all’inizio del PIR, essenzialmente a causa degli aumenti previsti dei prezzi dell’alimentazione. Esse hanno fatto notare che un aumento del valore normale accompagnato da una diminuzione dei prezzi all’esportazione comporterebbe una reiterazione del dumping.

(51)

Le parti interessate non hanno fornito alcuna prova a sostegno di un eventuale prevedibile aumento del 30 % dei costi di alimentazione. Inoltre, l’analisi dell’evoluzione possibile dei costi non ha potuto confermare tali affermazioni. D’altro canto, contrariamente a quanto è stato affermato da queste parti interessate, l’inchiesta ha evidenziato che i costi di alimentazione verificati dei produttori esportatori norvegesi sono rimasti più o meno stabili durante il PIR e i primi tre trimestri del 2007. In tal modo, dalla tabella 1 al considerando 54 risulta solo un leggero aumento dei costi di alimentazione tra il 2006 e il 2007. L’inchiesta ha stabilito del resto che l’aumento dei prezzi dell’alimentazione era collegato essenzialmente all’aumento dei prezzi di alcuni componenti alimentari (materie prime) come l’olio di pesce e le farine di pesce. È opportuno rilevare che l’olio e le farine di pesce possono essere sostituiti in certa misura con altre materie prime meno costose nella composizione dell’alimentazione dei pesci, come gli oli e le farine vegetali. Di conseguenza, i produttori di alimenti modificherebbero normalmente la composizione dell’alimentazione dei pesci al fine di mantenere il costo totale di alimentazione al livello più basso possibile. È quindi probabile che anche se il costo di taluni componenti alimentari aumentasse, ciò non avrebbe un impatto lineare diretto sul costo totale di alimentazione, vale a dire che nel caso in cui vi fosse un aumento, esso sarebbe significativamente meno rapido. Da notare inoltre che gli altri fattori di costo descritti ai considerando 52 e da 55 a 63 avrebbero verosimilmente un effetto al ribasso e quindi compensativo sul potenziale aumento dei costi di alimentazione.

(52)

Per quanto riguarda il prezzo dei giovani salmoni, che rappresenta circa il 15 % del costo totale di allevamento, l’inchiesta ha stabilito che i prezzi sono diminuiti come indicato alla successiva tabella 1. Anche se è difficile prevedere esattamente l’evoluzione dei costi dei giovani salmoni, la tendenza persistente al ribasso indicata nella tabella 1 è stata considerata come un indicatore affidabile che permette ragionevolmente di concludere che questa tendenza continuerà in futuro. In ogni caso, l’inchiesta non ha evidenziato una modifica significativa dei costi dei giovani salmoni in futuro e nessuna delle parti interessate ha effettuato affermazioni in tal senso.

(53)

Considerando che i costi combinati dei giovani salmoni e dell’alimentazione rappresentano almeno il 65 % dei costi totali e che l’olio e le farine di pesce sono in certa misura sostituibili con altre materie prime di costo inferiore nella composizione dell’alimentazione dei pesci (cfr. considerando 51), si è concluso che questi ultimi non dovrebbero probabilmente aumentare in modo significativo in un futuro prevedibile.

(54)

Tabella 1: Evoluzione dei costi dell’alimentazione e dei giovani salmoni in corone norvegesi (per chilo di salmone eviscerato non decapitato) [fonte: Kontali Analysis AS (4) (2008)]

Norvegia

2003

2004

2005

2006

2007 E

Alimentazione

10,36

9,41

8,90

10,08

10,65

Giovani salmoni

2,10

2,00

1,94

1,72

1,70

(55)

In seguito alle informazioni, l’industria comunitaria ha obiettato in merito alle conclusioni precedenti ponendo come ipotesi che i costi dell’alimentazione avrebbero dovuto essere ripartiti per generazione dal momento che i costi dell’alimentazione durante un determinato anno non influenzano il costo del raccolto di quell’anno specifico ma il costo di un raccolto futuro. In altre parole, le conclusioni concernenti l’evoluzione dei costi dell’alimentazione non riflettevano correttamente la situazione reale. Tale argomentazione ha dovuto essere respinta poiché sono stati utilizzati nell’analisi i costi dell’alimentazione effettivamente verificati aggregati per generazione.

(56)

L’industria comunitaria ha inoltre obiettato alle conclusioni secondo le quali i prezzi più elevati di alcuni componenti alimentari potevano essere compensati con prodotti sostitutivi. A tale riguardo, si è sostenuto che, da un lato, a causa di un aumento dei prezzi di altri componenti alimentari e, d’altro lato, a causa dell’impatto negativo sulla qualità della carne dei salmoni, tale sostituzione sarebbe stata limitata. Per quanto riguarda l’aumento dei costi di altri componenti alimentari, questo argomento non è stato appoggiato da elementi di prova sufficienti e ha dovuto essere quindi respinto. Si ammette che la sostituzione di alcuni componenti alimentari è limitata. Tuttavia, come si è indicato al considerando 51, si è constatato che la sostituzione è di fatto possibile in certa misura. Su questa base, si è concluso che anche se il costo dell’alimentazione può aumentare in futuro, è poco probabile che aumenti nella stessa proporzione dell’aumento dei costi degli oli e delle farine di pesce. L’industria comunitaria non ha presentato alcun elemento di prova in grado di confutare tali conclusioni.

(57)

Il processo di consolidamento è un altro fattore che contribuisce alla stabilizzazione dei costi di produzione. È opportuno rilevare che, dal 2000, il numero di imprese che producono l’80 % del salmone dell’Atlantico in Norvegia è passato da 55 a 31 nel 2006. Anche se il settore norvegese della piscicoltura può ancora essere considerato frammentato, il processo di consolidamento ha avuto effetti positivi sui costi di produzione, non solo tra i grandi produttori norvegesi, che sono stati inseriti nel campione, ma anche nell’insieme del settore, come hanno confermato gli esperti. In effetti, nuove sinergie, l’integrazione delle attività di produzione e le economie di scala hanno consentito ai produttori di contenere l’aumento dei costi unitari, malgrado il forte aumento dei volumi di produzione.

(58)

Questa tendenza al consolidamento dovrebbe proseguire in futuro e ciò avrà molto probabilmente un nuovo impatto positivo sui costi grazie alle economie di scala.

(59)

Infine, l’introduzione di nuove tecnologie e nuove attrezzature nelle attività di piscicoltura hanno contribuito a controllare l’aumento dei costi unitari, malgrado l’aumento dei volumi di produzione (cfr. considerando 64 e seguenti).

(60)

Dopo la comunicazione delle informazioni, l’industria comunitaria ha contestato che i costi alla produzione fossero diminuiti sostenendo che il consolidamento in sé non è necessariamente un fattore di riduzione dei costi. Si è sostenuto pertanto che, secondo le statistiche norvegesi, le piccole e medie imprese in Norvegia sarebbero più efficaci dei grandi gruppi. Si è inoltre sostenuto che la conclusione relativa alla riduzione dei costi sarebbe in contraddizione con le conclusioni del considerando 92 concernente le possibili conseguenze di un’epidemia e la prospettiva di una diminuzione del rendimento per giovane salmone in futuro, due fattori che avrebbero effetti di aumento dei costi.

(61)

Da notare in primo luogo che il considerando 92 non riguarda le conseguenze di un’eventuale epidemia ma il tasso di mortalità normale inerente alla produzione di salmone, che non ha di per sé assolutamente alcun impatto sui costi. In secondo luogo, la prospettiva di una diminuzione del rendimento per giovane salmone evocata in questo considerando non è dovuta a una situazione eccezionale e non è considerata come significativa e non ha quindi alcun impatto sensibile sul costo globale. Il considerando 92 tenta solamente di dimostrare che l’aumento del volume della produzione non si rifletterebbe meccanicamente in un aumento della produzione di giovani salmoni, considerando che anche altri fattori esercitano un’influenza sul volume del raccolto, fatto che non è stato contestato dall’industria comunitaria.

(62)

Quanto all’effetto di riduzione dei costi del processo di consolidamento, l’industria comunitaria non ha presentato alcuna prova in appoggio alle obiezioni. Le argomentazioni dell’industria comunitaria a tale riguardo hanno dovuto pertanto essere respinte.

(63)

In conclusione, tenendo conto di quanto precede, si è ritenuto che il valore normale non dovrebbe aumentare in modo significativo in un futuro prevedibile. Al contrario, tenuto conto in particolare del processo di consolidamento in corso, nuove riduzioni dei costi potrebbero aver luogo anche se i prezzi dell’alimentazione registrassero una tendenza all’aumento (cfr. considerando 51). Di conseguenza, il valore normale costruito, che si basa sui costi di fabbricazione, è considerato come di natura durevole.

3.   Evoluzione dei prezzi all’esportazione e dei volumi di produzione in Norvegia

3.1.   Evoluzione del volume di produzione in Norvegia e delle esportazioni verso l’UE

(64)

Come indica la tabella 2 al considerando 65, la produzione norvegese di salmone è aumentata regolarmente nel corso degli ultimi tre anni e in particolare nel 2007, essenzialmente a causa di condizioni biologiche favorevoli rispetto al 2006, anno in cui la produzione era stata debole. Come indicato alla tabella 3 del considerando 66 concernente il consumo totale stimato nella Comunità, tuttavia, il mercato comunitario per i prodotti in esame è aumentato in modo considerevole (+ 9,40 % tra il 2006 e il 2007) e dovrebbe aumentare ulteriormente se si manterranno le tendenze recenti. L’evoluzione del consumo indicata nella tabella 3 comprende tutte le importazioni dai paesi terzi e le vendite dell’industria comunitaria nel mercato comunitario.

(65)

Tabella 2: Produzione totale di salmone in tonnellate di equivalente pesci interi tra il 2003 e il 2007 (fonte: Kontali Analysis: Monthly Salmon Report January No 01/2008)

Norvegia

2003

2004

2005

2006

2007

 

508 400

537 000

572 300

598 500

723 200

Variazione annuale

 

5,63 %

6,57 %

4,58 %

20,80 %

(66)

Tabella 3: Evoluzione del consumo (offerta da tutte le fonti, compresa l’industria comunitaria) di salmone dell’Atlantico nella Comunità tra il 2004 e il 2007 (fonte: Kontali Analysis: Monthly Salmon Report January No 01/2008)

Anno

2003

2004

2005

2006

2007

 

579 200

603 100

634 600

651 000

712 200

Variazione annuale

 

3,94 %

5,22 %

2,58 %

9,40 %

(67)

Nel 2007, conformemente alle statistiche pubbliche (Kontali Analysis), la quota di mercato stimata del salmone norvegese nella Comunità ha raggiunto il 71 % contro il 69 % nel 2006. Ciò è dovuto tuttavia in particolare alla diminuzione delle importazioni dal Cile in cui i livelli di produzione sono diminuiti dal 3 % al 5 % (a seconda delle fonti) tra il 2006 e il 2007, a causa dell’insorgere di un’epidemia che dovrebbe avere effetti durevoli sui livelli di produzione almeno nel 2008 e negli anni seguenti.

(68)

Sulla base di quanto precede, si è concluso che il mercato comunitario in aumento sarebbe in grado di assorbire una gran parte dei volumi di produzione norvegesi senza che la produzione norvegese si appropri necessariamente di quote di mercato importanti dell’industria comunitaria. Inoltre, come sottolineato ai considerando 78 e seguenti, è probabile che quote crescenti dei volumi di produzione norvegesi siano esportate verso altri mercati dei paesi terzi nei quali è stata osservata un’importante crescita. Infine, anche la diminuzione della presenza del Cile nella Comunità contribuirà molto probabilmente a ridurre i rischi di un’offerta eccedentaria verso la Comunità.

(69)

In seguito alla diffusione delle informazioni, l’industria comunitaria ha sostenuto che la situazione in Cile non ha un impatto significativo sul mercato comunitario poiché il salmone cileno veniva esportato prevalentemente nel mercato degli Stati Uniti e che pertanto la situazione dell’offerta nel mercato comunitario è determinata essenzialmente dalle esportazioni norvegesi. L’industria comunitaria ha inoltre sostenuto che le quote di mercato delle esportazioni dalla Norvegia nella Comunità sono aumentate di altri 2 punti percentuali, mentre le importazioni dal Cile nella Comunità sarebbero aumentate del 5 % all’inizio del 2008.

(70)

Occorre rilevare in primo luogo che i dati presentati dall’industria comunitaria si riferiscono solo a due o tre mesi del 2008 e che pertanto non è possibile trarre da essi conclusioni significative. In effetti, in questo tipo di mercato gli sviluppi devono essere studiati facendo riferimento ad un lasso temporale più lungo. In secondo luogo, la situazione epidemica in Cile dovrebbe avere un impatto sull’offerta mondiale che sarà in fin dei conti ridotta e nell’ambito della quale i volumi aggiuntivi di produzione norvegese possono essere riorientati.

(71)

Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione verso la Comunità, alcune parti interessate hanno sostenuto che essi erano nettamente diminuiti dal periodo dell’inchiesta di riesame e raggiungerebbero un livello di 2,85 EUR/kg nel 2008; tale livello, in combinazione con l’aumento previsto dei costi e di conseguenza del valore normale, comporterebbe un dumping. Questo prezzo è stato stimato sulla base del prezzo trasversale medio dichiarato nel mercato di Oslo nel 2007, vale a dire 3,13 EUR/kg, previa detrazione di una diminuzione media stimata tra 0,06 EUR/kg e 0,28 EUR/kg.

(72)

Per quanto riguarda l’evoluzione del valore normale, come è spiegato ai considerando 47 e seguenti, le argomentazioni delle parti interessate in questione hanno dovuto essere respinte.

(73)

Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione verso la Comunità, le statistiche pubblicamente disponibili mostrano che le affermazioni delle parti interessate sopra menzionate non sono confermate dall’evoluzione recente dei prezzi all’esportazione (cfr. grafico 1).

(74)

Grafico 1: Evoluzione dei prezzi (franco vettore Oslo EUR/kg di salmone superiore fresco — fonte: Fish Pool] nel 2006, 2007 e inizio 2008

Image

(75)

Risulta da quanto precede che i prezzi all’esportazione verso la Comunità nel 2007 erano effettivamente nettamente più bassi di quanto fossero durante gran parte del periodo dell’inchiesta. Tali prezzi si situavano tra 2,88 EUR/kg e 3,51 EUR/kg nel 2007. L’inchiesta ha tuttavia mostrato che questi prezzi erano ancora largamente al di sopra dei costi di produzione stabiliti e quindi al di sopra del valore normale e non potevano essere considerati come oggetto di dumping. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili per i primi tre mesi del 2008, i prezzi nel corso di questo periodo si situavano tra 2,96 EUR/kg e 3,35 EUR/kg, vale a dire, analogamente, ancora al di sopra dei costi stabiliti. Di conseguenza è molto probabile che essi non fossero oggetto di dumping considerando che il valore normale è rimasto stabile, come precisato ai considerando 47 e seguenti. L’inchiesta ha mostrato che i prezzi continuavano ad essere influenzati dalla domanda del mercato ma che si situavano attualmente a un livello superiore. Si è inoltre constatato che tali fluttuazioni dei prezzi erano normali in questo settore.

(76)

L’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi all’esportazione dopo il periodo dell’inchiesta di riesame erano influenzati dall’esistenza del prezzo minimo all’importazione e quindi mantenuti a un livello relativamente elevato. Ha inoltre affermato che, di conseguenza, in caso di abrogazione delle misure, il livello di prezzo per la Comunità diminuirebbe in modo significativo. Questa conclusione non è confermata dai risultati dell’inchiesta in corso, secondo i quali il valore normale resterebbe relativamente stabile, mentre la probabilità della sensibile diminuzione dei livelli dei prezzi all’esportazione verso la Comunità era limitata. Questi ultimi risultati erano basati su un’analisi approfondita di alcuni aspetti elencati nel considerando 46, come la probabile evoluzione della produzione e dei volumi d’esportazione della Norvegia verso la Comunità e altri mercati di paesi terzi. L’industria comunitaria non ha presentato informazioni né elementi di prova in grado di inficiare il valore dei risultati ottenuti in merito.

(77)

Considerando quanto precede, si è concluso che le crescenti esportazioni norvegesi di salmone verso la Comunità non dovrebbero essere tali da generare un rischio di offerta eccedentaria nel mercato comunitario. Inoltre, tenuto conto della situazione dei costi di produzione e dei prezzi all’esportazione verso la Comunità, il rischio di dumping sembra alquanto improbabile.

3.2.   Prezzi all’esportazione e evoluzione dei volumi verso i paesi terzi

(78)

L’inchiesta ha mostrato che la Comunità era e rimarrà probabilmente il principale mercato per il salmone norvegese, prima della Russia e del Giappone. Esistono inoltre mercati emergenti per il salmone, nei quali le esportazioni norvegesi sono aumentate in questi ultimi anni; questa tendenza dovrebbe proseguire in futuro (cfr. considerando 82 e seguenti). In effetti, l’inchiesta ha mostrato che i produttori norvegesi erano preparati ad approvvigionare questi mercati in futuro. Essi hanno potuto stabilirvi collegamenti con clienti e operazioni di distribuzione/vendita che testimoniano il vivo interesse dei produttori esportatori norvegesi per questi mercati.

(79)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il mercato russo era storicamente volatile e che era pertanto impossibile prevedere se la domanda sarebbe effettivamente aumentata e se i produttori esportatori norvegesi saranno in grado di esportare maggiori quantità su questo mercato in futuro. Queste stesse parti hanno affermato inoltre che le esportazioni norvegesi verso il Giappone registravano una tendenza al ribasso negli ultimi cinque anni e che pertanto, analogamente, era incerto se i maggiori volumi di produzione in Norvegia possono effettivamente essere esportati nel mercato giapponese.

(80)

Tuttavia, per quanto riguarda la Russia, l’inchiesta ha mostrato che il mercato, che totalizza circa 61 000 tonnellate, ha continuato a crescere e che non vi erano motivi per ritenere che tale tendenza non prosegua nel prossimo futuro.

(81)

Le esportazioni totali di salmone dei vari paesi produttori verso il Giappone hanno registrato una diminuzione del 15 % nel 2007 rispetto al 2006. Tuttavia, mentre un certo numero di paesi fornitori ha ridotto le esportazioni verso il Giappone, la Norvegia ha potuto aumentare la sua quota di mercato, che è passata dal 52 % nel 2006 al 66 % nel 2007 (fonte: Kontali Analysis). Come indicato al considerando 67, la produzione del Cile è stata gravemente colpita da un’epidemia cosicché i volumi di esportazione in generale, e quindi anche delle esportazioni verso il Giappone, sono diminuiti notevolmente. La Norvegia ha quindi potuto assorbire quote del mercato del Cile, situazione che dovrebbe durare almeno sino al 2009, come indicato al considerando 67.

(82)

Come indicato nella tabella 4, considerando 85, le esportazioni norvegesi verso gli altri mercati emergenti del mondo, quali l’Europa dell’est (Ucraina, Belarus) e l’estremo oriente (Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Tailandia) sono aumentati in modo significativo. Orbene, contrariamente a quanto è stato affermato dalle parti interessate, questi mercati assorbiranno verosimilmente una quota crescente della produzione norvegese nei prossimi anni.

(83)

I prezzi all’esportazione verso la Comunità e gli altri paesi terzi su una base franco vettore Oslo erano a livelli simili e si è pertanto concluso che tutti i mercati avevano un’attrattiva comparabile in caso di domanda sufficiente. Quando è venduto fresco o refrigerato, il prodotto in esame è trasportato di solito in camion verso l’Unione europea. Quando le destinazioni sono più lontane e non accessibili su strada in tempi ragionevoli, il prodotto è trasportato per via aerea.

(84)

Sulla base di quanto precede, si conclude che, a parità di condizioni, la diminuzione della produzione cilena di salmone dell’ordine del 3-5 % nel 2007, collegata all’insorgere di un’epidemia, contribuirà a contenere la crescita dell’offerta mondiale nel 2008 e darà opportunità ai produttori norvegesi in mercati come il Giappone, gli Stati Uniti e altri mercati emergenti, nei quali i produttori cileni detengono quote importanti.

(85)

Tabella 4: Evoluzione del mercato (esportazioni) concernente il salmone dell’Atlantico norvegese — 2006 rispetto al 2007 (volumi in tonnellate di peso vivo) — (fonte: Norwegian Seafood Export Council)

 

Volume 2006

Volume 2007

Variazione

UE

438 569

509 273

16,1 %

Giappone

26 703

28 846

8,0 %

Russia

39 998

61 248

53,1 %

USA

10 752

14 136

31,5 %

Ucraina

6 518

13 617

109 %

Cina

5 284

9 021

71 %

Corea del Sud

6 037

7 613

26 %

Tailandia

3 177

7 887

148 %

(86)

L’industria comunitaria ha contestato i risultati sopra indicati sostenendo che l’evoluzione dei volumi esportati dalla Norvegia verso altri paesi terzi avrebbe mostrato una tendenza diversa all’inizio del 2008, vale a dire che le esportazioni verso questi paesi in termini assoluti sarebbero diminuite e che la crescita totale delle esportazioni sarebbe stata pertanto inferiore a quella del 2007 e a quella delle esportazioni verso la Comunità europea nel corso dello stesso periodo.

(87)

L’inchiesta ha mostrato che i dati delle importazioni per l’inizio del 2008 variavano sensibilmente in funzione della fonte utilizzata. Kontali Analysis ha rilevato pertanto tendenze all’aumento molto più forti per lo stesso periodo. Inoltre, come ricordato al considerando 70, l’evoluzione del mercato dovrebbe essere considerata su un periodo più lungo per disporre di dati affidabili. Gli argomenti dell’industria comunitaria non potevano quindi ridurre il valore dei risultati concernenti l’evoluzione dei volumi all’esportazione verso altri paesi terzi.

4.   Volumi e capacità di produzione in Norvegia

(88)

Il livello di produzione in Norvegia, vale a dire il peso vivo massimo autorizzato, è principalmente determinato dal numero di licenze di produzione concesse dalle autorità norvegesi e dalla capacità dei piscicoltori di ottenere una produzione quanto maggiore possibile entro i limiti della loro licenza. Altri fattori suscettibili di aumentare la produzione di salmone sono ad esempio i fattori biologici e meteorologici favorevoli e il miglioramento delle procedure piscicole grazie ad attrezzature di alta tecnologia. Inversamente, l’insorgere di un’epidemia potrebbe nuocere gravemente alla produzione e comportare una diminuzione delle catture, come è avvenuto in Cile nel 2007.

(89)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’aumento della produzione di novellame in Norvegia dal 2006 (più 20 % tra il 2006 e il 2008 secondo tali parti) consentirebbe di supporre un forte aumento della produzione norvegese di salmone nel corso dei prossimi due anni che porterebbe a una situazione di offerta eccedentaria. Su questa base, e considerando i livelli di produzione particolarmente elevati raggiunti nel 2007, queste parti hanno sostenuto che nel 2008 (e nel corso degli anni seguenti) i volumi di produzione in Norvegia sarebbero nettamente più elevati e supererebbero ampiamente la crescita dei mercati di esportazione, e in particolare del mercato comunitario. Esse hanno affermato che, se il miglioramento dei rendimenti registrato dall’industria norvegese del salmone nel 2007 si ripetesse nel 2008, le eccedenze o gli invenduti potrebbero raggiungere tra le 20 000 e le 91 000 tonnellate, sulla base di una produzione stimata di 870 000 tonnellate di equivalenti pesci interi, vale a dire 150 000 tonnellate più del 2007.

(90)

L’inchiesta non ha confermato tali affermazioni. Se è vero che vi è stato un aumento nella produzione di novellame nel 2006, tale aumento era in linea con quello degli anni precedenti e non può essere considerato come eccezionale, come dimostra il grafico 2

(91)

Grafico 2: Quantità di novellame di salmone prodotto (in migliaia) — (fonte: SSB Norway)

Image

(92)

Inoltre, sulla base di una combinazione di fattori quali i fattori di mortalità, le regolamentazioni che determinano il peso vivo massimo autorizzato e i minori rendimenti per salmone giovane nel 2008, secondo Kontali Analysis, la produzione stimata di salmone nel 2008 dovrebbe aumentare solo del 6 %, vale a dire di 47 000 tonnellate di equivalenti pesci interi (723 000 tonnellate nel 2007 e 770 000 tonnellate nel 2008). Le cifre riguardanti il minore sviluppo del peso vivo nel 2008 sono sostenute dai dati sulle vendite di alimenti che sono diminuite brutalmente nel 2008 rispetto al 2007 (fonte: Havbruksdata e FHL).

(93)

In seguito alla diffusione delle informazioni, l’industria comunitaria ha riaffermato che la produzione in Norvegia aumenterà probabilmente in modo sensibile e ha fornito altri dati concernenti le quantità raccolte, gli stock e il novellame per l’inizio del 2008. Così come per quanto precede, si è ritenuto che i dati relativi a soli due mesi dell’anno non siano di per sé concludenti e non possano quindi ridurre la portata dei risultati concernenti l’evoluzione del volume della produzione della Norvegia come sopra descritto.

(94)

Di conseguenza, e sulla base delle informazioni disponibili, anche se i volumi di produzione norvegesi hanno una tendenza al rialzo, la produzione non dovrebbe avere un aumento eccezionale nel prossimo futuro, come hanno affermato le parti interessate sopra menzionate. Inoltre, come sottolineato ai considerando 82 e seguenti, i maggiori volumi di produzione non saranno probabilmente esportati totalmente verso la Comunità ma saranno orientati verso altri mercati di paesi terzi nei quali vi è un forte aumento della domanda. Infine, per i motivi esposti ai considerando 71 e seguenti, le esportazioni verso la Comunità non dovrebbero essere effettuate a prezzi di dumping.

5.   La situazione dell’industria norvegese

(95)

Infine, è stata esaminata in modo approfondito la situazione dell’industria norvegese in generale, e nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame in particolare. L’inchiesta ha rivelato che, contrariamente a quanto era stato constatato nel corso dell’inchiesta iniziale, il settore dell’acquacoltura in Norvegia è composto da imprese estremamente redditizie. L’ampio processo di consolidamento, ancora in corso, ha reso infatti questo settore molto sano ed efficace. Ciò risulta anche dalla struttura proprietaria delle imprese in questione: molti fondi d’investimento e fondi pensione norvegesi mondiali sono ottimamente rappresentati nei gruppi di produttori esportatori. La situazione era diversa al momento dell’inchiesta iniziale.

(96)

L’inchiesta ha inoltre evidenziato che i produttori norvegesi erano nel frattempo anche molto ben posizionati sul mercato comunitario, nel quale rappresentano tra l’80 e il 90 % del volume di produzione totale della Comunità. Si è constatato che queste società norvegesi collegate stabilite nella Comunità producevano e vendevano salmone in gran parte per e nel mercato comunitario.

(97)

È opportuno inoltre notare che le società madri norvegesi esportavano esse stesse notevoli quantità verso la Comunità.

(98)

Su questa base, si è considerato che le società madri norvegesi delle società produttrici situate nella Comunità sarebbero colpite almeno in proporzioni simili da un significativo calo dei prezzi sul mercato comunitario dovuto ad importazioni in regime di dumping dalla Norvegia. Su questa base, infatti, non è irragionevole supporre che i produttori esportatori norvegesi non avrebbero alcun interesse, almeno sul piano economico, a contribuire con pratiche di dumping ad una diminuzione dei prezzi del salmone d’allevamento nella Comunità. Ciò nuocerebbe direttamente alla redditività del settore e avrebbe conseguenze negative sulle azioni delle società quotate in borsa e che hanno tra i loro azionisti importanti fondi pensione e fondi d’investimento, come indicato nel considerando 95.

(99)

Sulla base di quanto precede, era quindi ragionevole concludere che i produttori esportatori norvegesi hanno un interesse evidente ad evitare situazioni di crollo dei prezzi del mercato e a mantenere elevata la loro redditività economica. Di conseguenza, il rischio che le pratiche di dumping dei produttori esportatori norvegesi siano reiterate in un futuro prevedibile è stato considerato limitato.

(100)

L’industria comunitaria ha contestato i risultati precedentemente indicati sostenendo che la buona salute dei produttori norvegesi osservata nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame non era durevole e che dopo questo periodo tali produttori avrebbero incontrato difficoltà finanziarie; alcuni di loro avrebbero anche registrato perdite all’inizio del 2008. L’industria comunitaria ha pertanto affermato che la grande maggioranza dei produttori norvegesi non possiede filiali sul mercato comunitario e che, su questa base, non si potrebbe concludere che il dumping non sarà reiterato. Infine, si è sostenuto che i produttori norvegesi con filiali nella Comunità avrebbero ridotto la loro produzione sul mercato comunitario e avrebbero aumentato la produzione in Norvegia nel caso in cui le misure fossero abrogate.

(101)

Per quanto riguarda la situazione finanziaria dei produttori norvegesi, si constata che le perdite di alcune imprese erano collegate ai loro investimenti in Cile e all’insorgere dell’epidemia in questo paese. Tali circostanze particolari hanno riguardato solo un piccolo numero del totale dei produttori norvegesi. Inoltre, l’informazione riguardava solo l’inizio dell’esercizio 2008 e non consente conclusioni globali relative ai risultati di tali imprese sull’intero anno. Per quanto riguarda le imprese produttrici a capitale norvegese nella Comunità, e come ha ammesso anche l’industria comunitaria, anche se il numero di imprese che possiedono filiali nella Comunità è limitato, esse rappresentano la quota principale del totale della produzione norvegese e sono quindi considerate come significative. L’argomentazione secondo la quale le capacità delle imprese produttrici a capitale norvegese nella Comunità sarebbero ridotte nel caso in cui le misure fossero abrogate non è stata suffragata da elementi di prova. Tali argomentazioni hanno dovuto pertanto essere respinte.

6.   Conclusioni

(102)

L’inchiesta ha evidenziato che il dumping nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame era a un livello de minimis. L’inchiesta ha mostrato inoltre che non vi erano motivi di credere che il volume di produzione in Norvegia aumenterebbe più del tasso di crescita tradizionale e porterebbe ad un importante aumento dei volumi delle esportazioni norvegesi verso la Comunità. L’inchiesta ha inoltre stabilito che il rischio di un’importante diminuzione dei prezzi delle esportazioni norvegesi a prezzi di dumping era limitata nel futuro prevedibile, per il motivo fondamentale che non era probabile una situazione di importante sovrapproduzione in Norvegia, che potrebbe essere il principale fattore in grado di determinare tale diminuzione dei prezzi. In particolare, il valore normale, che è stato ritenuto verosimilmente molto stabile, era nettamente al di sotto dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo d’inchiesta, vale a dire le variazioni normali dovute al carattere fluttuante del mercato e quindi le diminuzioni temporanee dei prezzi all’esportazione non erano di natura tale da comportare automaticamente un dumping. Infine si è considerato che la nuova situazione dell’acquacoltura norvegese, divenuta molto redditizia, con società quotate in borsa, e inoltre la forte produzione norvegese nella Comunità, fanno sì che una reiterazione delle pratiche di dumping non è probabile in un futuro prevedibile. Per i motivi sopra indicati, si è concluso che la probabilità di una reiterazione del dumping era debole e non giustificava il mantenimento delle misure antidumping in vigore.

(103)

Di conseguenza, è opportuno chiudere il presente riesame intermedio e abrogare le misure vigenti concernenti le importazioni di salmone di allevamento originarie della Norvegia.

E.   MISURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

(104)

Come indicato in precedenza le condizioni del mercato, vale a dire l’offerta e la domanda, dovrebbero rimanere stabili in un prossimo futuro e una reiterazione del dumping è molto improbabile. In effetti, tutti gli indicatori esaminati mostrano che ci si può ragionevolmente aspettare che i volumi di esportazione verso la Comunità non aumenteranno in modo sensibile e i prezzi all’esportazione rimarranno a livelli tali da non costituire dumping.

(105)

Tuttavia, tenuto conto del carattere alquanto imprevedibile delle condizioni del mercato a causa della natura del prodotto (beni deperibili), si è considerato opportuno sorvegliare strettamente il mercato e riesaminare la situazione in caso di prove sufficienti prima facie di un cambiamento importante delle condizioni di mercato. In tal caso, sarà presa in considerazione l’opportunità di avviare un’inchiesta d’ufficio, se ciò sarà ritenuto necessario.

(106)

Il controllo dovrebbe essere limitato nel tempo sino alla scadenza prevista in origine per le misure definitive imposte dal regolamento (CE) n. 85/2006, se fossero state mantenute, vale a dire sino al 21 gennaio 2011.

F.   INFORMAZIONE DELLE PARTI

(107)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si prevedeva di chiudere il presente riesame intermedio ed abrogare il dazio antidumping vigente sulle importazioni del prodotto in esame. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione quando ciò risultava opportuno e le affermazioni erano suffragate da elementi di prova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame parziale intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 e ex 0304 29 13, originarie della Norvegia, aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso.

Il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni sopra menzionate è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

E. WOERTH


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1.

(3)  GU C 88 del 21.4.2007, pag. 26.

(4)  Kontali Analysis AS è un fornitore di statistiche, prevalentemente per l’industria dell’acquacoltura e della pesca (www.kontali.no).


19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/18


REGOLAMENTO (CE) N. 686/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

32,2

MK

28,9

TR

85,2

ME

25,6

XS

25,6

ZZ

39,5

0707 00 05

TR

115,4

ZZ

115,4

0709 90 70

TR

102,6

ZZ

102,6

0805 50 10

AR

111,2

US

62,5

UY

72,4

ZA

98,6

ZZ

86,2

0808 10 80

AR

87,1

BR

94,3

CL

96,1

CN

69,1

NZ

110,1

US

98,3

UY

80,0

ZA

94,5

ZZ

91,2

0808 20 50

AR

83,1

AU

143,2

CL

91,1

ZA

94,2

ZZ

102,9

0809 10 00

TR

177,9

XS

127,0

ZZ

152,5

0809 20 95

TR

404,0

US

436,1

ZZ

420,1

0809 30

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

154,3

XS

99,1

ZZ

126,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/20


REGOLAMENTO (CE) N. 687/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2008

che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il prezzo d'intervento del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo è fissato per qualità che corrispondono nella misura del possibile alle qualità medie di questi cereali raccolti nella Comunità.

(3)

Al fine di semplificare la gestione normale dell'intervento e, segnatamente, di permettere la costituzione di partite omogenee per ciascuno dei cereali presentati all'intervento, è opportuno determinare la quantità minima al di sotto della quale l'organismo pagatore o l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta. Può tuttavia risultare necessario prevedere in alcuni Stati membri una quantità minima superiore, affinché gli organismi possano tener conto delle condizioni e degli usi del commercio all'ingrosso formatisi in precedenza nei loro paesi.

(4)

Occorre definire i metodi necessari alla determinazione della qualità per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il sorgo.

(5)

L'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ha limitato i quantitativi di granturco che possono essere acquistati dagli organismi di intervento in tutta la Comunità a un quantitativo globale di 700 000 tonnellate per la campagna 2008/2009 e a 0 tonnellate a decorrere dalla campagna 2009/2010.

(6)

Per assicurare una gestione soddisfacente del sistema di acquisto all'intervento di granturco e permettere agli operatori economici di tutti gli Stati membri di accedere al regime dell'intervento alle stesse condizioni, occorre prevedere modalità specifiche e dettagliate di attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all'intervento. A questo fine, occorre introdurre un meccanismo di attribuzione dei suddetti quantitativi relativi ai periodi della campagna di commercializzazione durante i quali tutti gli operatori hanno diritto di presentare offerte, che lasci agli operatori un termine sufficiente per presentarle e che consenta di fissare un coefficiente di attribuzione uniforme per tutti gli offerenti quando i quantitativi offerti superano quelli disponibili. È opportuno a questo fine prevedere l'esame delle offerte in due fasi e fissare il calendario per la presentazione delle offerte di granturco, nonché quello per le consegne e le relative prese in consegna.

(7)

Tenuto conto dei periodi di acquisto all'intervento previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al fine di assicurare la parità di trattamento degli operatori, occorre prevedere una prima fase di presentazione delle offerte di granturco a decorrere dal 1o agosto in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, dal 1o dicembre in Svezia e dal 1o novembre negli altri Stati membri fino al 31 dicembre, ultimo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri. Al termine di questa prima fase, la Commissione deciderà eventualmente di fissare un coefficiente di attribuzione per le offerte ricevibili presentate nel corso della fase stessa e di chiudere l'intervento per il resto della campagna, se i quantitativi offerti superano quello definito all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007. Al fine di evitare oneri amministrativi e finanziari agli organismi pagatori o agli organismi di intervento e agli operatori, in particolare per quanto riguarda la costituzione di cauzioni che potrebbero rivelarsi inutili in assenza di quantitativi da attribuire, occorre prevedere un periodo di interruzione per la presentazione delle offerte tra il 1o gennaio e la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per la seconda fase.

(8)

Tenuto conto del termine necessario per stabilire, in caso di necessità, il coefficiente di attribuzione relativo alla prima fase, conviene aprire la seconda fase di presentazione delle offerte a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del quantitativo che rimane disponibile all'intervento, il primo giorno del deposito delle offerte nell'insieme degli Stati membri. Nel corso di questa seconda fase, l'accettazione delle offerte deve avvenire ogni settimana, a decorrere dal primo venerdì successivo alla pubblicazione del suddetto quantitativo, sulla base delle offerte presentate dagli operatori al massimo il venerdì alle ore 12.00 (ora di Bruxelles). Ogni settimana, al massimo il mercoledì, la Commissione deve mettere a disposizione degli operatori sul proprio sito web il quantitativo che rimane disponibile all'intervento. In caso di superamento del quantitativo definito all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione deve fissare e pubblicare un coefficiente di attribuzione e chiudere l'intervento per la campagna in corso. Tenuto conto dei periodi di acquisto all'intervento previsti all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la seconda fase di presentazione delle offerte deve concludersi comunque entro il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri.

(9)

Per permettere una gestione efficace del meccanismo di attribuzione, è opportuno prevedere che le offerte di granturco non possano essere né modificate né ritirate. Inoltre, per garantire la serietà delle offerte, è necessario subordinarle al deposito di una cauzione, nonché precisare le modalità di controllo della loro effettiva realtà e dello svincolo della cauzione medesima. A tal fine è opportuno effettuare tale controllo in base alle stesse norme e alle stesse condizioni applicabili al controllo delle scorte nell'ambito dell'ammasso pubblico previsto dal regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (4). D'altra parte, fra l'inizio della presentazione delle offerte della prima fase e il 31 dicembre può trascorrere un periodo di vari mesi. Al fine di evitare un onere finanziario eccessivo per gli operatori al momento della presentazione delle offerte della prima fase, è opportuno consentire che la cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta, quando è costituita sotto forma di cauzione bancaria, possa essere esigibile solo a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno di presentazione delle offerte.

(10)

Il frumento tenero e il frumento duro sono cereali per cui sono fissati requisiti minimi di qualità per il consumo umano e che devono essere conformi alle norme sanitarie stabilite dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (5). Gli altri cereali sono destinati principalmente all’alimentazione animale e devono essere conformi alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (6). Occorre prevedere che dette norme siano applicabili quando vengano presi in consegna i prodotti interessati nell’ambito dell’attuale regime di intervento.

(11)

Non è opportuno ammettere all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati. A tal fine occorre tener conto della situazione nell'ambito dell'intervento, connessa in particolare con l'ammasso di lunga durata di determinati cereali e dei suoi effetti sulla qualità dei prodotti.

(12)

Per proteggere i prodotti d'intervento dal deterioramento e mantenerli idonei a un successivo utilizzo, risulta pertanto necessario ridurre il tenore massimo di umidità nonché la percentuale massima di chicchi spezzati e di chicchi scaldati per essiccamento. Tenuto conto delle somiglianze agronomiche tra il sorgo e il granturco, occorre prevedere per coerenza misure analoghe anche per il sorgo.

(13)

Al fine di migliorare la qualità delle condizioni di ammasso e di garantirla a partire dalla presentazione delle offerte, è opportuno che i siti di ammasso in cui si trovano i cereali al momento dell'offerta ne garantiscano la conservazione ottimale, in particolare su un lungo periodo per quanto concerne il granturco. Risulta pertanto necessario limitare la possibilità di prendere in consegna i cereali nel magazzino dell'offerente e autorizzare questo tipo di presa in consegna solo quando i cereali si trovano presso enti assuntori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006. In tal caso, l'offerente deve impegnarsi ad applicare, fatte le dovute distinzioni, nei suoi rapporti con l'ente assuntore, sin dal momento del deposito della sua offerta, le stesse norme e le stesse condizioni di ammasso e controllo di quelle esigibili conformemente al regolamento (CE) n. 884/2006, e a sottoporsi ai controlli corrispondenti.

(14)

Le possibilità di sviluppo delle micotossine sono legate a condizioni particolari identificabili essenzialmente sulla base di condizioni climatiche constatate durante la crescita e in particolare durante la fioritura dei cereali.

(15)

I rischi legati al superamento dei tenori massimi ammissibili di contaminanti possono essere identificati dagli organismi pagatori o dagli organismi d’intervento sulla base delle informazioni ricevute dagli offerenti e dei loro propri criteri d’analisi. Per limitare i costi, è quindi giustificato richiedere analisi, sotto la responsabilità degli organismi precedentemente alla presa in consegna dei prodotti, unicamente sulla base di un’analisi dei rischi che permetta di garantire la qualità dei prodotti all’entrata nel regime di intervento.

(16)

Le condizioni di offerta di cereali agli organismi pagatori o agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi in tutta la Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori.

(17)

L'applicazione di maggiorazioni e detrazioni deve permettere di tradurre a livello dell'intervento le differenze di prezzo constatate sul mercato per ragioni qualitative.

(18)

Gli Stati membri devono accertare lo stato di conservazione delle scorte detenute all'intervento a complemento dell' inventario annuale previsto dal regolamento (CE) n. 884/2006.

(19)

L’articolo 2, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b) e l’allegato XII, punto 1 del regolamento (CE) n. 884/2006 fissano alcune regole di responsabilità. Detti articoli e detto allegato stabiliscono in particolare che gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti oggetto di interventi comunitari e che i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione, oppure a causa di una conservazione troppo lunga, devono essere contabilizzati in uscita dalle scorte d’intervento alla data in cui è stato constatato il deterioramento. Gli articoli precisano inoltre che un prodotto è da considerare come deteriorato quando non è più conforme ai requisiti qualitativi applicabili al momento dell’acquisto. Di conseguenza, solo i casi di deterioramento previsti da dette disposizioni possono essere messi a carico del bilancio comunitario. Una decisione inadeguata, rispetto all’analisi dei rischi prevista conformemente al presente regolamento, presa dallo Stato membro all’acquisto del prodotto dovrebbe quindi ricadere nella responsabilità dello Stato membro stesso, se in seguito risultasse che il prodotto non era conforme alle norme minime. Una decisione del genere non permetterebbe in effetti di garantire la qualità del prodotto e di permetterne quindi la buona conservazione. Occorre quindi precisare le condizioni in cui sorge la responsabilità dello Stato membro.

(20)

Per consentire la redazione di un rapporto statistico settimanale sulla situazione delle scorte di cereali in regime d'intervento, è opportuno precisare il contenuto delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.

(21)

Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(22)

È altresì necessario ottenere e repertoriare talune informazioni su una base regionale armonizzata. È opportuno utilizzare i livelli regionali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (7), e chiedere agli Stati membri di trasmettere queste informazioni alla Commissione.

(23)

Occorre prevedere ugualmente che la trasmissione delle informazioni richieste dalla Commissione sia effettuata sulla base di modelli, posti da quest'ultima a disposizione degli Stati membri, che riprendono le informazioni necessarie alla gestione dell'intervento, e che tali modelli siano applicabili previa informazione del comitato di gestione, se del caso, adattati e aggiornati dalla Commissione alle stesse condizioni.

(24)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OFFERTE E PRESA IN CONSEGNA DEI CEREALI ALL'INTERVENTO

Articolo 1

Nei periodi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all'organismo pagatore o d'intervento, denominato nel prosieguo «organismo d'intervento».

Gli organismi d'intervento possono tuttavia fissare una quantità minima superiore.

Articolo 2

1.   Ogni offerta all'intervento va presentata, pena l'inammissibilità, tramite un formulario rilasciato dall'organismo d'intervento, contenente in particolare i dati seguenti:

a)

il nome dell'offerente;

b)

il cereale offerto;

c)

il luogo di ammasso del cereale offerto;

d)

la quantità, le caratteristiche principali e l'anno di raccolta del cereale offerto;

e)

il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.

Il formulario reca inoltre la dichiarazione che i prodotti sono originari della Comunità o, per i cereali ammessi all'intervento a condizioni specifiche secondo la zona di produzione, l'indicazione della regione in cui sono stati prodotti.

L'organismo d'intervento può tuttavia considerare ammissibile un'offerta presentata in un'altra forma scritta, in particolare in forma di telecomunicazione, purché contenga tutti gli elementi indicati nel formulario.

Fatta salva la decorrenza della validità dalla data di presentazione dell'offerta a norma del terzo comma, gli Stati membri possono prescrivere che l'offerta stessa sia seguita dalla spedizione o dalla consegna diretta, all'organismo competente, di detto formulario.

2.   Qualora l'offerta sia inammissibile, l'organismo d'intervento informa in proposito l'operatore interessato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta.

3.   Qualora l'offerta sia ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del magazzino in cui i cereali verranno presi in consegna, nonché del piano di consegna.

Su richiesta dell'offerente o dell'ammassatore, l'organismo d'intervento può modificare tale piano.

4.   Per i cereali offerti all'intervento, diversi dal granturco, l'ultima consegna deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricevimento dell'offerta, senza tuttavia superare il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio per gli altri Stati membri.

Per il granturco, la consegna deve avvenire fra il 1o febbraio e il 30 aprile per le offerte effettuate nel corso della fase n. 1, come previsto all’articolo 3, e non oltre la fine del terzo mese successivo al mese di ricevimento per le offerte effettuate nel corso della fase n. 2, come previsto all’articolo 3, senza tuttavia superare il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri.

Articolo 3

1.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 del presente regolamento, i quantitativi di granturco ammissibili all'intervento, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono attribuiti per la campagna 2008/2009, in due fasi denominate «fase n. 1» e «fase n. 2», secondo le condizioni e modalità fissate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

La fase n. 1 inizia il 1o agosto in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 1o dicembre in Svezia e il 1o novembre negli altri Stati membri e corre fino al 31 dicembre, ultimo giorno di presentazione delle offerte per tutti gli Stati membri nell'ambito di questa fase.

La fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui al paragrafo 2, secondo comma, del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri.

2.   Al termine della fase n. 1, la Commissione contabilizza tutte le offerte di granturco ricevibili presentate dagli operatori agli organismi di intervento degli Stati membri fino al 31 dicembre, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), sulla base delle comunicazioni trasmesse ogni settimana dagli Stati membri, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Se i quantitativi totali offerti superano i quantitativi massimi fissati all'articolo11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione stabilisce e pubblica, non oltre il 25 gennaio, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi a sei decimali. Se i quantitativi non vengono superati, il coefficiente di attribuzione è uguale a 1 e la Commissione pubblica il quantitativo che resta disponibile all'intervento per la fase n. 2.

Entro il 31 gennaio, l'organismo di intervento dello Stato membro notifica all'offerente l'accettazione della sua offerta pari a un quantitativo uguale al quantitativo offerto moltiplicato per il coefficiente di attribuzione.

3.   A partire dal primo mercoledì del mese di febbraio, la Commissione contabilizza ogni settimana tutte le offerte di granturco presentate dagli operatori agli organismi di intervento degli Stati membri entro il venerdì della settimana precedente, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Quando il quantitativo che resta disponibile all'intervento viene superato, la Commissione stabilisce e pubblica, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi a sei decimali. Se il quantitativo non viene superato, il coefficiente di attribuzione è pari a 1, i quantitativi offerti sono considerati accettati e la Commissione mette a disposizione degli operatori sul proprio sito web http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm, al massimo entro il mercoledì di ciascuna settimana, il quantitativo che resta disponibile all'intervento per la settimana in corso.

Entro il nono giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte, l'organismo di intervento dello Stato membro notifica all'offerente l'accettazione della sua offerta a concorrenza di un quantitativo uguale al quantitativo offerto, moltiplicato per il coefficiente di attribuzione.

4.   Le offerte di cui ai paragrafi 2 e 3 sono contabilizzate dall'organismo di intervento competente, alla data in cui vengono ricevute.

Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

5.   Le offerte sono accompagnate, pena l'irricevibilità, dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR per tonnellata. Quest'ultima è costituita al momento della presentazione dell'offerta ma, se costituita nel corso della prima fase sotto forma di una cauzione bancaria, può essere esigibile solo a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 2.

6.   La cauzione copre i quantitativi offerti dall'offerente a norma dei paragrafi 2 o 3.

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la cauzione è totalmente incamerata nel bilancio comunitario nei casi seguenti:

a)

quando i quantitativi presentati nel luogo di ammasso, tra la presentazione dell'offerta e la presa in consegna del granturco, sono inferiori ai quantitativi dichiarati dall'offerente, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, fatta salva una tolleranza del 5 %;

b)

quando i quantitativi attribuiti non sono effettivamente forniti dall'offerente ai fini della loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento, a norma degli articoli 4 e 6.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli organismi d'intervento effettuano il controllo dei quantitativi presenti nei luoghi di ammasso applicando, fatte le dovute distinzioni, le norme e le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 884/2006, per il controllo della presenza fisica dei prodotti immagazzinati nel quadro delle operazioni di ammasso pubblico, e più in particolare di quelle previste all'allegato I, sezione B.III del suddetto regolamento. Tali controlli vertono almeno sul 5 % delle offerte e sul 5 % dei quantitativi offerti, sulla base di un'analisi del rischio. Tali percentuali minime di controlli si applicano unicamente nel corso della fase n. 1.

La cauzione è interamente svincolata:

a)

per i quantitativi offerti non attribuiti;

b)

per i quantitativi offerti attribuiti, a decorrere dal momento in cui il 95 % del quantitativo attribuito viene effettivamente preso in consegna dall'organismo di intervento.

Articolo 4

1.   Per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

2.   Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell’allegato I e il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria. Al riguardo, i livelli massimi ammissibili di contaminanti, da non oltrepassare, sono i seguenti:

a)

per il frumento tenero e per il frumento duro, i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93, compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato ai punti da 2.4 a 2.7 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (8);

b)

per l’orzo, il granturco e il sorgo, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE.

Gli Stati membri effettuano il controllo dei livelli di contaminanti, compresi quelli della radioattività, sulla base di un'analisi dei rischi, che tenga conto in particolare delle informazioni fornite dall’offerente e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme richieste, in particolare per quanto riguarda i risultati delle analisi da lui ottenuti. In caso di necessità, il ritmo e la portata delle misure di controllo sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare nel caso in cui la situazione del mercato possa essere gravemente perturbata dai contaminanti.

Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zélény di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l'impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, deve essere giudicato non colloso e lavorabile a macchina.

3.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta contenute nell'allegato II.

I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.

Articolo 5

Per la determinazione della qualità dei cereali offerti all'intervento nel quadro del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano i metodi sotto indicati:

a)

per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, il metodo di riferimento menzionato all'allegato III;

b)

per la determinazione del tenore di umidità, il metodo di riferimento menzionato all'allegato IV; tuttavia, gli Stati membri possono altresì utilizzare altri metodi basati sul principio stabilito nell'allegato IV o il metodo ISO 712:1998 o un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi; in caso di controversia, fa fede esclusivamente il metodo di cui all'allegato IV;

c)

per il dosaggio dei tannini del sorgo, il metodo di riferimento ISO 9648:1988;

d)

per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero, il metodo di riferimento indicato nell'allegato V;

e)

per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero molito, il metodo di riferimento riconosciuto dall'ICC (Associazione internazionale di chimica dei cereali), le cui norme figurano alla rubrica n. 105/2: «Metodo per la determinazione delle proteine dei cereali e dei prodotti cerealicoli».

Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi altro metodo; in tal caso, essi devono preventivamente fornire la prova alla Commissione che i risultati ottenuti con quest'altro metodo sono riconosciuti come equivalenti dall'ICC;

f)

per la determinazione dell'indice di Zélény sul chicco di frumento tenero molito, il metodo ISO 5529:1992;

g)

l’indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica) è determinato conformemente al metodo ISO 3093:2004;

h)

per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, il metodo di riferimento indicato nell'allegato VI;

i)

per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento ISO 7971/2:1995;

j)

per la determinazione del tasso di micotossine, i metodi di prelevamento dei campioni e i metodi di analisi di riferimento sono quelli menzionati all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e fissati agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (9).

Articolo 6

1.   L'organismo d'intervento prende in consegna i cereali offerti dopo aver accertato, direttamente o attraverso un rappresentante, la qualità e le caratteristiche minime indicate nell'allegato I, in ordine all'intera partita, per la merce consegnata al magazzino d'intervento.

Tale presa in consegna può aver luogo nel magazzino in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta, a condizione che l'ammasso sia effettuato nei locali di un «ente assuntore» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 e che le stesse norme e le stesse condizioni previste per questi locali successivamente alla presa in consegna dei cereali all'intervento si applichino a partire dalla presentazione dell'offerta.

Per il granturco, il quantitativo preso in carico non può superare il quantitativo attribuito conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

2.   Le caratteristiche qualitative sono accertate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni con la frequenza di un prelievo per ogni consegna, garantendo almeno un prelievo ogni 60 t.

3.   La quantità consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo d'intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall'offerente.

Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere altresì ammassatore. In tal caso:

a)

l'organismo d'intervento effettua, entro quarantacinque giorni dalla data della presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;

b)

qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

c)

qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico dello Stato membro.

4.   Se la presa in consegna avviene nel magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento dell'offerta, la quantità può essere accertata tramite la contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo d'intervento e sempreché:

a)

dalla contabilità di magazzino risultino il peso constatato per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, gli eventuali trasferimenti nonché i trattamenti effettuati; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

b)

l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino;

c)

le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo d'intervento o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 t.

5.   In caso di applicazione del paragrafo 4:

a)

il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto di una differenza tra il tasso di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati al momento della pesatura e quelli accertati sul campione rappresentativo; una differenza del tasso di impurità varie può essere presa in considerazione soltanto per abbassare il peso iscritto nella contabilità di magazzino;

b)

una verifica volumetrica di controllo viene effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;

c)

qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

d)

qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia, tenuto conto della tolleranza prevista all’allegato XI, punto 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 884/2006.

6.   L'ultima presa in consegna deve avvenire, per i cereali diversi dal granturco, entro la fine del secondo mese successivo all'ultima consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma e, per il granturco, entro la fine del secondo mese successivo a ognuna delle ultime consegne di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, senza tuttavia superare il termine del 31 luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 agosto negli altri Stati membri.

Articolo 7

1.   L’organismo d’intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo.

2.   Sono a carico dell’offerente le spese relative:

a)

al dosaggio dei tannini del sorgo;

b)

al test di attività amilasica (Hagberg);

c)

al dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;

d)

al test di Zélény;

e)

al test di lavorabilità a macchina;

f)

all’analisi dei contaminanti.

3.   Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta per l’intervento, detti cereali sono ripresi a spese dell’offerente. Sono a carico di quest’ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute.

4.   In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

Articolo 8

L'organismo d'intervento compila per ciascuna offerta una bolletta di presa in consegna indicante:

a)

la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;

b)

il peso consegnato;

c)

il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;

d)

le caratteristiche fisiche accertate;

e)

l'organismo incaricato di effettuare l'analisi dei criteri tecnologici e i risultati di tali analisi.

La bolletta viene datata e consegnata, per la controfirma, all'ammassatore.

CAPO II

MODALITÀ DI PAGAMENTO E MISURE DI CONTROLLO

Articolo 9

1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il prezzo da pagare all'offerente è il prezzo di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta, per una merce franco magazzino non scaricata. Tale prezzo è adattato tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Tuttavia, quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo di riferimento è inferiore a quello vigente nel mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo. Il disposto del presente comma non si applica al granturco e al sorgo offerti nei mesi di agosto e settembre.

2.   L'organismo d'intervento che riceve un'offerta in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, decide in merito al luogo e al primo giorno di presa in consegna del cereale.

Le spese di trasporto dal magazzino nel quale la merce è depositata al momento dell'offerta fino al centro d'intervento verso il quale la merce stessa può essere avviata con la minore spesa sono a carico dell'offerente.

Se il luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento non è il centro d'intervento verso il quale la merce può essere avviata con la minore spesa, l'organismo d'intervento determina e sostiene le spese di trasporto supplementari. In tal caso, le spese di trasporto di cui al secondo comma sono determinate dall'organismo d'intervento.

Se l'organismo d'intervento, d'intesa con l'offerente, deposita la merce presa in consegna nel magazzino nel quale la merce stessa si trova al momento dell'offerta, dal prezzo d'intervento sono detratte le spese di cui al terzo comma, seconda frase, nonché le spese di uscita dal magazzino, valutate in base ai costi effettivamente constatati nello Stato membro interessato.

3.   Il pagamento si effettua tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Le maggiorazioni e detrazioni delle quali è aumentato o diminuito il prezzo da pagare all'offerente sono espresse in EUR/t e sono applicate congiuntamente in base agli importi sotto indicati:

a)

qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 13 % per il granturco e il sorgo e al 14 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei suddetti cereali offerti all'intervento sia superiore rispettivamente al 13 % e al 14 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII;

b)

qualora il peso specifico dei cereali offerti all'intervento differisca dal rapporto peso/volume rispettivamente di 76 kg/hl per il frumento tenero e di 64 kg/hl per l'orzo, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella III dell'allegato VII;

c)

qualora la percentuale di chicchi spezzati superi il 3 % per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo e il 4 % per il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %;

d)

qualora la percentuale di impurità relative ai chicchi superi il 2 % per il frumento duro, il 4 % per il granturco e il sorgo e il 5 % per il frumento tenero e l’orzo, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %;

e)

qualora la percentuale di chicchi germinati superi il 2,5 %, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %;

f)

qualora la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) superi lo 0,5 % per il frumento duro e l’1 % per il frumento tenero, la segala, l’orzo, il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,1 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %;

g)

qualora, per il frumento duro, la percentuale di chicchi bianconati superi il 20 %, si applica una detrazione di 0,2 EUR per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 %;

h)

qualora il tasso di proteine del frumento tenero sia inferiore all'11,5 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella IV dell'allegato VII;

i)

qualora il tasso di tannino del sorgo offerto all'intervento sia superiore allo 0,4 % della sostanza secca, la detrazione da applicare è calcolata secondo il metodo pratico di cui all'allegato VIII.

Articolo 11

1.   L'operatore che esegua per conto dell'organismo d'intervento l'ammasso dei prodotti acquistati ne sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione e informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.

2.   L'organismo d'intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. Il prelievo di campioni all'uopo effettuato può avere luogo al momento dell'inventario previsto all’allegato I, lettera A, punto I del regolamento (CE) n. 884/2006.

3.   Quando i controlli previsti dal presente regolamento devono essere effettuati sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei tenori massimi ammissibili di contaminanti. La responsabilità dello Stato membro sorge quando l’offerente o l’ammassatore non rispettano i propri impegni od obblighi, fatti salvi i mezzi con cui lo Stato membro può rivalersi contro di essi.

Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario.

Articolo 12

Gli organismi d'intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle condizioni specifiche esistenti nello Stato membro cui appartengono. Essi possono chiedere, in particolare, dichiarazioni periodiche delle scorte detenute.

CAPO III

COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE

Articolo 13

1.   Per ogni cereale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, ogni Stato membro comunica, per via elettronica, le informazioni necessarie alla gestione dell'intervento, in particolare:

a)

ogni mercoledì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles):

i)

i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli articoli 2 e 3 del presente regolamento;

ii)

i quantitativi di cereali, diversi dal granturco, offerti all'intervento per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento;

iii)

i quantitativi totali di cereali offerti all'intervento successivamente all'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii);

iv)

i quantitativi totali di cereali presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento, a norma dell'articolo 6 del presente regolamento;

b)

il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi di cereali oggetto di gara, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (10);

c)

il mercoledì successivo alla data alla quale lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi di cereali destinati a essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)

entro la fine del mese successivo al temine di presa in consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90, i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate anche in assenza di offerte di quantitativi. In assenza di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), la Commissione desume che nello Stato membro interessato non sia stata presentata alcuna offerta.

3.   La forma e il contenuto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono definiti dalla Commissione sulla base dei modelli posti da quest'ultima a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano soltanto previa informazione del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Essi sono adattati e aggiornati dalla Commissione alle stesse condizioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 824/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato X.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2007 (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 3).

(3)  Cfr. allegato IX.

(4)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 4).

(5)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).

(7)  GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

(8)  GU L 364, del 20.12.2006, pag. 5.

(9)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

(10)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.


ALLEGATO I

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

 

Frumento duro

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Sorgo

A.

Tenore massimo di umidità

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Chicchi spezzati

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

di cui:

 

 

 

 

 

a)

chicchi striminziti

 

 

 

b)

altri cereali

3 %

 

5 %

c)

chicchi attaccati da parassiti

 

 

 

 

 

d)

chicchi che presentano colorazioni del germe

 

 

e)

chicchi scaldati per essiccamento

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi,

5 %

di cui:

 

 

 

 

 

chicchi colpiti da fusariosi

1,5 %

4.

Chicchi germinati

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Impurità varie (Schwarzbesatz),

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

di cui:

 

 

 

 

 

a)

semi estranei:

 

 

 

 

 

nocivi

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

altri

 

 

 

 

 

b)

chicchi avariati:

 

 

 

 

 

chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida

0,05 %

0,05 %

 

 

 

altri

 

 

 

 

 

c)

impurità propriamente dette

 

 

 

 

 

d)

pule

 

 

 

 

 

e)

segala cornuta

0,05 %

0,05 %

f)

chicchi cariati

 

 

g)

insetti morti e frammenti di insetti

 

 

 

 

 

C.

Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente

27 %

D.

Tenore massimo di tannino (1)

1 %

E.

Peso specifico minimo (kg/hl)

78

73

62

 

F.

Tasso minimo di proteine (1):

 

 

 

 

 

campagna 2002/2003 e successive

11,5 %

10,5 %

 

 

 

G.

Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)

220

220

 

 

 

H.

Indice minimo di Zélény (ml)

22


(1)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.


ALLEGATO II

1.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

1.1.   Chicchi spezzati

Tutti i chicchi il cui endosperma è parzialmente scoperto sono considerati chicchi spezzati. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi danneggiati per battitura e i chicchi il cui germe sia stato tolto.

Se si tratta di granturco, si intendono i chicchi o le parti di chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 mm.

Se si tratta di sorgo, si intendono i chicchi o le parti di chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 1,8 mm.

1.2.   Impurità relative ai chicchi

a)

Chicchi striminziti:

Sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento tenero 2 mm, frumento duro 1,9 mm, orzo 2,2 mm.

In deroga a tale definizione si intendono inoltre per «chicchi striminziti»:

per quanto riguarda l'orzo raccolto in Estonia, in Lettonia, in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi, o

per quanto riguarda l'orzo avente un tasso massimo di umidità del 12,5 %,

i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2 mm.

Inoltre i chicchi deteriorati dal freddo e tutti i chicchi non completamente maturati (verdi) fanno parte di questo gruppo.

b)

Altri cereali:

Per «altri cereali» si intendono tutti i chicchi che non appartengono al genere di chicchi rappresentato dal campione.

c)

Chicchi attaccati da parassiti:

Sono chicchi attaccati da parassiti quelli che presentano tarlature. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi cimiciati.

d)

Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi:

I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione. Se si tratta di frumento tenero, i chicchi che presentano colorazioni del germe vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell'8 %.

Se si tratta di frumento duro, sono considerati:

chicchi volpati quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti,

chicchi colpiti da fusariosi quelli il cui pericarpo è contaminato dal micelio del fusarium; questi chicchi risultano leggermente striminziti, raggrinziti, con macchie diffuse, dai contorni mal delimitati, di colore rosa o bianco.

e)

I chicchi scaldati per essiccamento sono chicchi che presentano segni esterni di torrefazione, ma che non sono chicchi avariati.

1.3.   Chicchi germinati

I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell'aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Vi sono tipi di cereali a germe prominente, come il frumento duro, in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi in questo gruppo. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale.

1.4.   Impurità varie (Schwarzbesatz)

a)

Semi estranei

Sono semi di piante, coltivate o no, diverse dai cereali. Sono costituiti da semi senza valore e recupero, da semi utilizzabili per il bestiame e da semi nocivi.

Sono considerati semi nocivi i semi tossici per l'uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati del settore dei cereali.

b)

Chicchi avariati

Sono chicchi non più atti all'alimentazione umana e, per quanto riguarda i cereali da foraggio, per l'alimentazione del bestiame, perché putrefatti o intaccati da muffe o batteri o a causa di altri fattori.

Appartengono a questo gruppo anche i chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo o da essiccazione troppo rapida; tali chicchi scaldati o riscaldati sono chicchi completamente sviluppati, il cui tegumento presenta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione del corpo presenta una colorazione tra il grigio paglierino e il nero brunastro.

I chicchi colpiti dalle cecidomie del frumento sono considerati chicchi avariati solo nel caso in cui, in seguito all'attacco crittogamico secondario, oltre la metà della superficie del chicco presenti una colorazione tra il grigio e il nero. Se la colorazione copre meno della metà della superficie del chicco, questo deve essere incluso fra i chicchi attaccati da parassiti.

c)

Impurità propriamente dette

Sono considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi contenuti in un campione di cereali che siano trattenuti da un vaglio a maglie di 3,5 mm (eccettuati i chicchi di altri cereali e i chicchi particolarmente grossi del cereale di base) e quelli che passino attraverso un vaglio a maglie di 1 mm. Fanno altresì parte di questo gruppo le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le altre impurità contenute nei campioni, che passino attraverso un vaglio a maglie di 3,5 mm e siano trattenuti da un vaglio a maglie di 1 mm.

La presente definizione non si applica al granturco. Per questo cereale si devono considerare come impurità propriamente dette tutti gli elementi di un campione che passano attraverso un vaglio a maglie di 1 mm, nonché tutte le impurità menzionate al primo comma.

d)

Pule (per il granturco: frammenti dei raspi).

e)

Segala cornuta.

f)

Chicchi cariati.

g)

Insetti morti e frammenti di insetti.

1.5.   Parassiti vivi

1.6.   Chicchi bianconati

Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo.

2.   ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEI SINGOLI CEREALI PER LA DEFINIZIONE DI IMPURITÀ

2.1.   Frumento duro

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati o colpiti da fusariosi e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insetti.

2.2.   Frumento tenero

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insetti.

2.3.   Orzo

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti e i frammenti di insetti.

2.4.   Granturco

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per questo cereale si considerano impurità propriamente dette tutti gli elementi di un campione che passano per un vaglio a maglie di 1,0 mm.

Le impurità varie sono costituite dai semi estranei, dai chicchi avariati, dalle impurità propriamente dette, dalle pule, dagli insetti morti e dai frammenti di insetti.

2.5.   Sorgo

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti e i frammenti di insetti.


ALLEGATO III

METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

1.

Per il frumento tenero, il frumento duro e l’orzo, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l’altro a maglie di 1,0 mm, per mezzo minuto ciascuno.

Per ottenere una setacciatura costante si consiglia un vaglio meccanico (ad esempio: vagli montati su tavolo vibratorio).

Gli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm e quelli che passano attraverso il vaglio a maglie di 1,0 mm vanno pesati insieme e sono da considerarsi impurità propriamente dette. Qualora negli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm si trovino parti del gruppo «altri cereali» o chicchi particolarmente grossi del cereale di base, queste parti o chicchi vanno nuovamente aggiunti al campione setacciato. Al momento del passaggio attraverso il vaglio a maglie di 1 mm occorrerà ricercare se vi siano insetti vivi.

Mediante un separatore si preleva dal campione setacciato un campione di 50-100 g. Questo campione parziale va pesato.

Successivamente, il campione parziale viene sparso su una tavola mediante una pinzetta o una spatola di corno. Se ne estraggono i chicchi spezzati, gli altri cereali, i chicchi germinati, quelli attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli che presentano colorazioni del germe, quelli volpati, i semi estranei, la segala cornuta, i chicchi avariati e quelli cariati, le pule e gli insetti vivi o morti.

Qualora nel campione parziale si trovino dei chicchi ancora avvolti nelle pule, se ne effettuerà la sgranatura a mano; le pule che ne risulteranno verranno considerate frazioni di pule. Le pietre, la sabbia e i frammenti di paglia sono considerati impurità propriamente dette.

Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 2,0 mm per il frumento tenero, di 1,9 mm per il frumento duro e di 2,2 mm per l’orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi incompletamente maturati rientrano nel gruppo «chicchi striminziti».

2.

Un campione medio di 500 g per il granturco e di 250 g per il sorgo viene agitato nel vaglio a maglie di 1,0 mm per mezzo minuto. Constatare la presenza di parassiti vivi e insetti morti.

Dagli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 1,0 mm estrarre, con una pinzetta o una spatola di corno, le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le altre impurità propriamente dette.

Aggiungere le impurità propriamente dette, estratte nel modo suddetto, agli elementi che sono passati attraverso il vaglio a maglie di 1,0 mm e pesarle con essi.

Mediante un separatore preparare, prelevandolo dal campione setacciato, un campione di 100-200 g per il granturco e di 25-50 g per il sorgo. Pesare tale campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una tavola. Estrarre, con una pinzetta o una spatola di corno, le frazioni di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli germinati, i semi estranei, i chicchi avariati, le pule, i parassiti vivi e gli insetti morti.

Setacciare successivamente il campione parziale attraverso un vaglio a fori circolari di 4,5 mm di diametro per il granturco e di 1,8 mm di diametro per il sorgo. Gli elementi che passano attraverso questo vaglio vanno considerati come chicchi spezzati.

3.

I gruppi d'elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e che sono determinati secondo i metodi di cui ai punti 1 e 2 vanno pesati con la massima esattezza e con l'approssimazione di 0,01 g e suddivisi secondo la percentuale sul campione medio. Nella relazione d'analisi, le relative indicazioni vanno fatte con un'approssimazione dello 0,1 %. Constatare la presenza di parassiti vivi.

In linea di massima, si devono fare due analisi per campione. Esse non devono differire, per quanto riguarda il totale degli elementi sopra previsti, di più del 10 %.

4.

Gli apparecchi da utilizzare per le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono i seguenti:

a)

apparecchio separatore di campioni, ad esempio: apparecchi a coni o a scanalature;

b)

bilancia di precisione e bilancia tecnica;

c)

vagli a maglie di 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm e 3,5 mm e vaglio a fori circolari di 1,8 mm e di 4,5 mm di diametro. I vagli saranno eventualmente montati su un tavolo vibratorio.


ALLEGATO IV

METODO PRATICO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE D'UMIDITÀ

1.   Principio

Il prodotto viene essiccato a 130-133 °C, sotto pressione atmosferica normale, per una durata stabilita in funzione della dimensione delle particelle.

2.   Campo d'applicazione

Questo metodo d'essiccamento si applica ai chicchi ridotti in particelle di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm non lasciando più del 10 % di residui sul setaccio a maglie rotonde di 1,0 mm, nonché alle farine.

3.   Apparecchi

Bilancia di precisione.

Apparecchio per la frantumazione costruito in materiale refrattario all'umidità, facile da pulire, che consenta una macinazione rapida e uniforme senza sensibile riscaldamento, eviti al massimo il contatto con l'aria esterna e sia conforme ai requisiti indicati al punto 2 (ad esempio: un mulino a coni smontabili).

Vaso di metallo inossidabile o di vetro, munito di coperchio smerigliato, superficie utile che permetta di ottenere una ripartizione del campione di 0,3 g per cm2.

Stufa isotermica a riscaldamento elettrico, regolata tra 130 e 133 °C (1), che possieda una sufficiente ventilazione (2).

Essiccatore a piastra di metallo o, in mancanza, di porcellana, spessa, perforata, contenente un prodotto disidratante efficace.

4.   Procedimento

Essiccamento:

Pesare nel recipiente previamente tarato circa 5 g, con un'approssimazione di ± 1 mg, della sostanza macinata nel caso dei cereali a piccoli chicchi e circa 8 g nel caso del granturco. Collocare il recipiente in una stufa portata a 130-133 °C. Per evitare che la temperatura della stufa si abbassi troppo, introdurre il recipiente nel minor tempo possibile. Lasciar essiccare per 2 ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi e per 4 ore nel caso del granturco, a decorrere dal momento in cui la stufa ha nuovamente raggiunto una temperatura di 130-133 °C. Togliere il recipiente dalla stufa, rimettere rapidamente il coperchio, lasciar raffreddare per 30-45 minuti in un essiccatore e pesare (alla pesatura si procederà con un'approssimazione di 1 mg).

5.   Modo di calcolo e formule

E

=

massa iniziale, in grammi, del campione;

M

=

massa, in grammi, del campione dopo il condizionamento;

M′

=

massa, in grammi, del campione dopo la macinazione;

m

=

massa, in grammi, del campione secco.

Il tenore d'umidità, in percentuale del prodotto tal quale, è pari a:

senza previo condizionamento (E – m) × 100/E,

previo condizionamento [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′)

Effettuare le prove almeno due volte.

6.   Ripetizione

La differenza fra i valori ottenuti in due determinazioni effettuate simultaneamente o a breve intervallo dallo stesso analista non deve superare 0,15 g di umidità per 100 g di campione. Altrimenti, le determinazioni saranno ripetute.


(1)  Temperatura dell’aria all’interno della stufa.

(2)  La stufa deve avere una capacità calorifica tale che, dopo essere stata regolata a una temperatura compresa tra 130 e 133 °C, possa raggiungere nuovamente questa temperatura in meno di 45 minuti dopo il collocamento del numero massimo di campioni da essiccare simultaneamente. La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi (frumento tenero, frumento duro, orzo e sorgo) e per quattro ore nel caso del granturco, tutti i campioni di semola o, secondo il caso, di granturco che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 % rispetto ai risultati ottenuti dopo tre ore di essiccamento nel caso dei cereali a piccoli chicchi e dopo cinque ore di essiccamento nel caso del granturco.


ALLEGATO V

METODO PER DETERMINARE IL CARATTERE NON COLLOSO E LA LAVORABILITÀ A MACCHINA DELL'IMPASTO OTTENUTO DAL FRUMENTO TENERO

1.   Denominazione

Procedimento per prova di panificazione della farina di frumento.

2.   Campo d'applicazione

Il procedimento si applica alla farina ottenuta da frumento macinato sperimentalmente per la produzione di pane lievitato.

3.   Principio

In un'apposita impastatrice si prepara un impasto con farina, acqua, lievito, sale e saccarosio. Dopo spezzatura dell'impasto e primo arrotolamento dei pezzi questi vengono lasciati riposare per 30 minuti; essi vengono successivamente modellati, deposti su lastre di cottura e cotti dopo un determinato periodo di fermentazione. Si registrano le proprietà di lavorazione dell'impasto. I pani si valutano in base al volume e all'altezza.

4.   Ingredienti

4.1.   Lievito

Lievito secco attivo di «Saccharomyces cerevisiae» tipo DHW-Hamburg-Wansbeck o un ingrediente avente le stesse caratteristiche.

4.2.   Acqua corrente

4.3.   Soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico

Sciogliere 30 ± 0,5 g di cloruro di sodio (qualità commerciale), 30 ± 0,5 g di saccarosio (qualità commerciale) e 0,040 ± 0,001 g di acido ascorbico in 800 ± 5 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.4.   Soluzione di zucchero

Sciogliere 5 ± 0,1 g di saccarosio (qualità commerciale) in 95 ± 1 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.5.   Farina di malto enzimoattiva

Qualità commerciale.

5.   Impianti e apparecchiature

5.1.   Camera termostata

Capace di mantenere la temperatura tra i 22 e i 25 °C.

5.2.   Camera frigorifera

Capace di mantenere una temperatura di 4 ± 2 °C.

5.3.   Bilancia

Portata massima 2 kg, precisione 2 g.

5.4.   Bilancia

Portata massima 0,5 kg, precisione 0,1 g.

5.5.   Bilancia analitica

Precisione 0,1 × 10–3 g.

5.6.   Impastatrice

Stephan UMTA 10, con miscelatore modello «Detmold (Stephan Soehne GmbH)» o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.

5.7.   Camera di fermentazione

Termostato a 30 ± 1 °C.

5.8.   Contenitori aperti in plastica

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex). Dimensioni interne 25 × 25 cm, altezza 15 cm, spessore delle pareti 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Lastre quadrate in plastica

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex). Di almeno 30 × 30 cm, spessore 0,5 + 0,05 cm.

5.10.   Modellatrice

Modellatrice Brabender Ball (Brabender OHG) o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.

6.   Campionamento

Secondo lo standard ICC n. 101.

7.   Modo di operare

7.1.   Determinazione dell'assorbimento d'acqua

L'assorbimento d'acqua è determinato secondo lo standard ICC n. 115/1.

7.2.   Determinazione dell'aggiunta di farina di malto

Determinare il tempo di caduta della farina secondo ISO 3093-1982. Qualora esso risulti superiore a 250, determinare la quantità di farina di malto necessaria per ottenere un tempo di caduta compreso tra 200 e 250, ricorrendo a una serie di miscele con quantità crescenti di farina di malto (4.5). Se il tempo di caduta è inferiore a 250, non è necessario aggiungere farina di malto.

7.3.   Riattivazione del lievito secco

Portare la temperatura della soluzione di zucchero (4.4) a 35 ± 1 °C. Versare una parte, in peso, del lievito secco attivo in 4 parti, in peso, di tale soluzione di zucchero tiepida. Non agitare. Mescolare leggermente se necessario.

Lasciar riposare la soluzione per 10 ± 1 minuto; quindi agitare fino ad ottenere una sospensione omogenea che dovrà essere utilizzata entro 10 minuti.

7.4.   Regolazione della temperatura della farina e degli ingredienti liquidi

La temperatura della farina e dell'acqua deve essere regolata in modo che al termine dell'impastamento l'impasto raggiunga i 27 ± 1 oC.

7.5.   Composizione dell'impasto

Pesare con un'approssimazione di 2 g, 10 y/3 g di farina tal quale (pari a 1 kg di farina con il 14 % di umidità), in cui y rappresenta la quantità di farina utilizzata al farinografo (cfr. standard ICC n. 115/1, ). Pesare con un'approssimazione di 0,2 g la quantità di farina di malto occorrente per portare il tempo di caduta entro i 200-250 secondi (7.2).

Pesare 430 ± 5 g di soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico (4.3) e aggiungere acqua fino ad ottenere una massa totale di (x – 9) 10 y/3 g (cfr. 10.2), in cui x rappresenta la quantità d'acqua utilizzata al farinografo (cfr. standard ICC n. 115/1). Questa massa totale (compresa normalmente tra 450 e 650 g) deve essere determinata con un'approssimazione di 1,5 g.

Pesare 90 ± 1 g di sospensione di lievito (7.3).

Registrare la massa totale dell'impasto (P) corrispondente alla somma delle masse della farina, della soluzione zucchero-sale-acido ascorbico e acqua, della sospensione di lievito e della farina di malto.

7.6.   Impastamento

Prima di iniziare, portare l'impastatrice alla temperatura di 27 ± 1 °C, per mezzo di una sufficiente quantità d'acqua, alla giusta temperatura.

Versare gli ingredienti liquidi nell'impastatrice ed aggiungere la farina e la farina di malto.

Mettere in moto l'impastatrice (alla velocità più bassa, 1 400 giri/minuto) e lasciar ruotare per 60 secondi. Venti secondi dopo l'inizio dell'impastamento girare due volte il raschiatore fissato al coperchio della vasca dell'impastatrice.

Misurare la temperatura dell'impasto. Se non è compresa tra 26 e 28 °C, gettare via l'impasto e prepararne un altro dopo aver regolato la temperatura degli ingredienti.

Notare le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

non colloso e lavorabile a macchina,

colloso e lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» alla fine dell'impastamento un impasto che formi una massa coerente e praticamente non aderisca alle pareti interne della vasca e all'asse dell'impastatrice e che possa essere facilmente raccolta con le mani e ritirata in una sola volta senza perdite apprezzabili.

7.7.   Divisione e arrotolamento

Pesare, con un'approssimazione di 2 g, tre pezzi di impasto secondo la formula:

p = 0,25 P, dove

p

=

massa del pezzo di impasto

P

=

massa totale dell'impasto.

Arrotolare immediatamente i pezzi per 15 secondi nella modellatrice (5.10) e metterli quindi per 30 ± 2 minuti sulle lastre di plastica (5.9), ricoperti dalle scatole di plastica capovolte (5.8), nella camera di fermentazione (5.7).

Non spolverare di farina i pezzi di impasto.

7.8.   Modellatura

Mettere vicino alla modellatrice (5.10) i pezzi di impasto che si trovano sulle lastre di plastica, coperti dalle scatole capovolte e riarrotolare ciascun pezzo per 15 secondi. Togliere il coperchio che protegge il pezzo di impasto solo immediatamente prima della modellatura. Registrare di nuovo le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

non colloso e lavorabile a macchina,

colloso e non lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» durante il funzionamento dell'apparecchio l'impasto che non aderisce o che aderisce poco alle pareti della camera in modo che il pezzo di impasto possa ruotare liberamente su se stesso e formare una sfera omogenea. Alla fine dell'operazione, l'impasto non deve rimanere attaccato alle pareti della modellatrice quando il coperchio o la camera vengono sollevati.

8.   Relazione finale

Nella relazione debbono essere indicati:

le proprietà meccaniche dell'impasto al termine dell'impastamento e della modellatura,

il tempo di caduta della farina senza aggiunta di farina di malto,

eventuali anomalie osservate.

In essa debbono inoltre figurare:

il metodo usato,

tutti i riferimenti necessari per l'identificazione del campione.

9.   Osservazioni generali

9.1.   La formula per il calcolo delle quantità degli ingredienti liquidi si basa sulle seguenti considerazioni:

 

L'aggiunta di x ml di acqua ad un equivalente di 300 g di farina al 14 % di umidità dà la consistenza richiesta. Poiché nel test di panificazione si usa un chilo di farina (riferita al 14 % di umidità), mentre x corrisponde a 300 g di farina, per la prova di panificazione x va diviso per tre e moltiplicato per dieci, il che dà 10 x/3 g.

 

I 430 g della soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico contengono 15 g di sale e 15 g di zucchero. Questi 430 g di soluzione vengono inclusi tra gli ingredienti liquidi. Per aggiungere quindi 10 x/3 g di acqua all'impasto, si debbono aggiungere (10 x/3 + 30) g di ingredienti liquidi composti da 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico e di una quantità addizionale di acqua.

 

Sebbene una parte dell'acqua aggiunta con la sospensione di lievito venga assorbita dal lievito stesso, questa sospensione contiene ancora acqua libera. Si suppone arbitrariamente che 90 g di sospensione di lievito contengano 60 g di acqua libera. La quantità di ingredienti liquidi deve essere corretta dal valore di 60 g di acqua libera contenuta nella sospensione di lievito, per cui la quantità da aggiungere deve essere 10 x/3 più 30 meno 60 g. Da cui deriva: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, cioè la formula riportata al paragrafo 7.5. Se ad esempio la quantità di acqua x utilizzata nella prova farinografica è di 165 ml, nella formula viene sostituito questo valore, aumentando i 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico fino a una massa totale di:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g

9.2.   Il metodo non è direttamente applicabile al frumento. Per determinare la qualità di panificazione del frumento si procede nel modo seguente:

 

Pulire il campione di frumento e determinarne il tenore di umidità. Non umidificare se il tenore di umidità è compreso fra il 15,0 e il 16,0 %. Altrimenti portare il tenore di umidità al 15,5 ± 0,5 % almeno 3 ore prima della macinazione.

 

Estrarre la farina utilizzando un mulino da laboratorio Buhler MLU 202 o Brabender Quadrumat Senior o ogni altro apparecchio rigorosamente similare avente le stesse caratteristiche.

 

Scegliere un procedimento di macinatura che permetta di ottenere con un tasso minimo di estrazione di farina del 72 %, una farina avente un tenore di ceneri dello 0,50–0,60 % sulla sostanza secca.

 

Determinare il tenore di ceneri della farina secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7) e il tenore d'acqua secondo il presente regolamento. Calcolare il tasso di estrazione con l'equazione:

E = [((100 — f) F)/(100 — w) W] × 100 %

in cui:

E

=

tasso di estrazione

f

=

tenore di umidità della farina

w

=

tenore di umidità del frumento

F

=

massa della farina prodotta con tenore di umidità f

W

=

massa del frumento macinato con tenore di umidità w.

Osservazioni: Le precisioni riguardanti gli ingredienti e gli apparecchi utilizzati figurano nel documento pubblicato con il n. T/77.300 del 31 marzo 1977 dall'Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen, Netherlands.


ALLEGATO VI

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CHICCHI BIANCONATI

1.   Principio

Solo una parte del campione serve alla determinazione del tasso di chicchi bianconati, anche parzialmente. I chicchi sono tagliati con il granotomo di Pohl o con uno strumento equivalente.

2.   Materiale

granotomo di Pohl o strumento equivalente,

pinze, bisturi,

vaschetta o bacinella.

3.   Procedimento

a)

La ricerca si effettua su un campione di 100 g, dopo aver proceduto alla separazione degli elementi che non sono cereali di qualità perfetta.

b)

Versare il campione in una bacinella e ripartirlo in maniera omogenea.

c)

Dopo aver inserito una piastra nel granotomo, distribuire una manciata di chicchi sulla griglia, indi scuoterla per fare in modo che resti un solo chicco per alveolo. Abbassare la parte mobile per tenere fermi i chicchi e tagliarli.

d)

Preparare il numero di piastre necessario per tagliare almeno 600 chicchi.

e)

Contare il numero di chicchi bianconati, anche parzialmente.

f)

Calcolare la percentuale dei chicchi bianconati, anche parzialmente.

4.   Espressione dei risultati

I

=

massa degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta espressa in grammi;

M

=

percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente, nei chicchi puliti esaminati.

5.   Risultato

Percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente nel campione:

[M × (100 – I)]/100 = …


ALLEGATO VII

TABELLA I

Maggiorazioni per il tasso di umidità

Granturco e sorgo

Cereali diversi dal granturco e dal sorgo

Tasso di umidità (%)

Maggiorazioni (EUR/t)

Tasso di umidità (%)

Maggiorazioni (EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1,0

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


TABELLA II

Detrazioni per il tasso di umidità

Granturco e sorgo

Cereali diversi dal granturco e dal sorgo

Tasso di umidità (%)

Detrazione (EUR/t)

Tasso di umidità (%)

Detrazione (EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


TABELLA III

Detrazioni per il peso specifico

Cereale

Peso specifico in chilogrammi per ettolitro (kg/hl)

Detrazione del prezzo (EUR/t)

Frumento tenero

da meno di 76 a 75

0,5

da meno di 75 a 74

1,0

da meno di 74 a 73

1,5

Orzo

da meno di 64 a 62

1,0


TABELLA IV

Detrazioni per il tenore in proteine

Tasso di proteine (1) (N × 5,7)

Detrazione (EUR/t)

da meno di 11,5 a 11,0

2,5

da meno di 11,0 a 10,5

5


(1)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.


ALLEGATO VIII

Metodo pratico di calcolo della detrazione che gli organismi d'intervento devono applicare al prezzo del sorgo

1.   Dati di base

P

=

percentuale in tannino rispetto alla sostanza secca

0,4 %

=

percentuale di tannino oltre la quale viene applicata la detrazione

11 % (1)

=

detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2.   Calcolo della detrazione

La detrazione, espressa in euro da applicare al prezzo di riferimento, viene calcolata secondo la formula seguente:

11 (P – 0,40)


(1)  Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1 000 g di sostanza secca:

a)

energia metabolizzabile pollo di 1 000 g di sostanza secca di sorgo con un contenuto teorico di tannino dello 0 %: 3 917 Kcal;

b)

riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1 000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.

c)

differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 – 0,30 = 0,70;

d)

differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un contenuto di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %)

Formula

e)

detrazione corrispondente a un contenuto di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %

Formula

ALLEGATO IX

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione

(GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31)

 

Regolamento (CE) n. 336/2003 della Commissione

(GU L 49 del 22.2.2003, pag. 6)

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all'articolo 10

Regolamento (CE) n. 1068/2005 della Commissione

(GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65)

 

Regolamento (CE) n. 1572/2006 della Commissione (1)

(GU L 290 del 20.10.2006, pag. 29)

 

Regolamento (CE) n. 883/2007 della Commissione

(GU L 195 del 27.7.2007, pag. 3)

 


(1)  Regolamento parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 15 novembre 2007 nella causa T-310/06.


ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 824/2000

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, alinea

Articolo 5, alinea

Articolo 3, punto 3.1.

Articolo 5, lettera a)

Articolo 3, punto 3.2.

Articolo 5, lettera b)

Articolo 3, punto 3.3.

Articolo 5, lettera c)

Articolo 3, punto 3.4.

Articolo 5, lettera d)

Articolo 3, punto 3.5.

Articolo 5, lettera e)

Articolo 3, punto 3.6.

Articolo 5, lettera f)

Articolo 3, punto 3.7.

Articolo 5, lettera g)

Articolo 3, punto 3.8.

Articolo 5, lettera h)

Articolo 3, punto 3.9.

Articolo 5, lettera i)

Articolo 3, punto 3.10.

Articolo 5, lettera j)

Articolo 3 bis

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11 bis

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X


19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/49


REGOLAMENTO (CE) N. 688/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 644/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 179 del 8.7.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 19 luglio 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,46

13,98

1701 99 10 (2)

23,46

8,98

1701 99 90 (2)

23,46

8,98

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


DIRETTIVE

19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/51


DIRETTIVA 2008/74/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2008

che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all’omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla modifica del campo di applicazione della direttiva 2005/55/CE introdotto dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2), è necessario modificare ulteriormente detta direttiva trasferendo le prescrizioni tecniche pertinenti. Di conseguenza, è necessario anche modificare la direttiva 2005/78/CE della Commissione (3), che attua la direttiva 2005/55/CE.

(2)

In seguito alla modifica del campo di applicazione, occorre inserire nuove prescrizioni nella legislazione sulle emissioni degli autoveicoli pesanti fissata dalla direttiva 2005/55/CE. Tali prescrizioni comprendono una serie di procedure di prova per omologare i motori degli autoveicoli pesanti e degli autoveicoli con motori a benzina.

(3)

È inoltre necessario inserire nella direttiva 2005/78/CE prescrizioni già in vigore destinate a misurare l’opacità del fumo dei motori diesel. Ciò è dovuto all’abrogazione della direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (4), prevista dal regolamento (CE) n. 715/2007.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

La direttiva 2005/55/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

“veicolo”, qualsiasi autoveicolo rispondente alla definizione dell’articolo 2 della direttiva 70/156/CEE con massa di riferimento superiore a 2 610 kg;

b)

“motore”, la fonte di propulsione motrice di un veicolo per la quale può essere rilasciata un’omologazione quale entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

c)

“veicolo ecologico migliorato (EEV)”, un veicolo azionato da un motore che soddisfa i valori limite facoltativi di emissione indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’allegato I.»;

2)

gli allegati I, II, III e VI della direttiva 2005/55/CE sono modificati in conformità dell’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2005/78/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le misure di attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2005/55/CE sono elencate negli allegati da II a VII della presente direttiva.

L’allegato VI si applica ai fini dell’omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea e dei motori ad accensione spontanea.

L’allegato VII si applica ai fini dell’omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata e dei motori ad accensione comandata.»;

2)

nel punto 1 dell’allegato V, la sezione 2 è sostituita da quanto segue:

«Sezione 2:

numero della direttiva — 2005/55/CE»;

3)

sono aggiunti gli allegati VI e VII contenuti nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 2 gennaio 2009.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel campo coperto dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(3)  GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/81/CE (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 92).

(4)  GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

Modifiche della direttiva 2005/55/CE

1.

L’allegato I è modificato come segue:

a)

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La presente direttiva si applica al controllo degli inquinanti gassosi e delle emissioni di particolato, alla vita utile dei dispositivi di controllo delle emissioni, alla conformità dei veicoli/motori in servizio e ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) di tutti i veicoli a motore nonché ai motori indicati nell’articolo 1, ma non ai veicoli delle categorie M1, N1, N2 e M2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Dal 3 gennaio 2009 alle date di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, per le nuove omologazioni, e all’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento, per le estensioni, si può continuare a rilasciare omologazioni ai sensi della presente direttiva per i veicoli delle categorie N1, N2 e M2 con massa di riferimento fino a 2 610 kg.

b)

al punto 2.1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«“massa di riferimento”, la massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, aumentata di una massa forfettaria di 100 kg;

“massa del veicolo in ordine di marcia”, la massa descritta nell’allegato I, punto 2.6 della direttiva 2007/46/CE.»;

c)

è aggiunto il seguente punto 4.5:

«4.5.

Su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo completo rilasciata a norma della presente direttiva è estesa al corrispondente veicolo incompleto con massa di riferimento inferiore a 2 610 kg. Le omologazioni vanno estese se il costruttore è in grado di dimostrare che tutte le combinazioni di carrozzeria di cui è previsto il montaggio sul veicolo incompleto aumentano la massa di riferimento del veicolo a più di 2 610 kg.»;

d)

nel punto 6.2, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti commi:

«Per i motori a benzina, si applicano le procedure di prova indicate nell’allegato VII della direttiva 2005/78/CE.

Per i motori diesel, si applica la procedura di prova dell’opacità del fumo indicata nell’allegato VI della direttiva 2005/78/CE.»

2.

L’allegato II è modificato come segue:

a)

nell’appendice 1, sono aggiunti i seguenti punti 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1 e 8.4.1.2:

«8.4.   Prestazioni del motore (per la misura dell’opacità del fumo)

8.4.1.   Potenza ai sei punti di misurazione di cui all’allegato 4, punto 2, del regolamento UN/ECE n. 24.

8.4.1.1.   Potenza del motore misurata al banco: …

8.4.1.2.   Potenza misurata alla ruota del veicolo: …

Regime del motore (min-1)

Potenza misurata (kW)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

…»;

b)

è aggiunta la seguente appendice 6:

«Appendice 6

Informazioni necessarie per i controlli tecnici

A.   Misurazione delle emissioni di monossido di carbonio (2)

3.2.1.6.   Regime minimo normale (inclusa la tolleranza) … min–1

3.2.1.6.1.   Regime minimo elevato (inclusa la tolleranza) … min–1

3.2.1.7.   Tenore in volume di monossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo (3) … %, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata)

B.   Misura dell’opacità del fumo

3.2.13.   Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): …

4.

TRASMISSIONE (v)

4.3.   Momento d’inerzia del volano motore: …

4.3.1.   Momento d’inerzia supplementare in folle: …

3.

L’appendice 1 dell’allegato III è modificata come segue:

a)

nel punto 2, il punto 2.7.4 è sostituito dal seguente:

«2.7.4.   Campionamento del particolato

Per la procedura di prova completa usare un unico filtro. Tenere conto dei fattori modali ponderali specificati nella procedura del ciclo di prova prelevando un campione proporzionale alla portata massica del gas di scarico durante ciascuna singola modalità del ciclo. A questo scopo si può regolare la portata del campione, il tempo di campionamento e/o il rapporto di diluizione in modo opportuno per rispettare i limiti posti al valore numerico dei fattori di ponderazione effettivi indicato nel punto 6.6.

Il tempo di campionamento per ogni modalità deve essere di almeno 4 secondi per 0,01 fattore di ponderazione. Eseguire il campionamento il più tardi possibile all’interno di ciascuna modalità. Il campionamento del particolato deve venire completato non più di 5 secondi prima del termine di ciascuna modalità.»;

b)

nel punto 6 sono aggiunti i seguenti punti 6.5 e 6.6:

«6.5.   Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni di particolato si calcolano nel modo seguente.

Formula

6.6.   Fattore di ponderazione efficace

Il fattore di ponderazione efficace Wfei per ciascuna modalità si calcola nel modo seguente:

Formula

Il valore dei fattori di ponderazione efficaci deve coincidere, con un’approssimazione di ± 0,003 (± 0,005 per la modalità di minimo) con i fattori di ponderazione elencati al punto 2.7.1 della presente appendice.»

4.

Nell’appendice 1 dell’allegato VI, si aggiungono i seguenti punti:

1.5.   Risultati delle prove relative alle emissioni dal basamento: …

1.6.   Risultati delle prove relative alle emissioni di monossido di carbonio

Prova

Valore CO

(% vol)

Lambda (4)

Regime motore

(min-1)

Temperatura olio motore

(°C)

Prova a regime minimo inferiore

 

N/A

 

 

Prova a regime minimo superiore

 

 

 

 

1.7.   Risultati della prova relativa all’opacità del fumo

1.7.1.   A regimi costanti:

Regime motore (min-1)

Flusso nominale G

(litri/secondo)

Valori di assorbimento limite

(m–1)

Valore di assorbimento corretto (m-1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.7.2.   Prove in accelerazione libera

1.7.2.1.   Prova sul motore conformemente al punto 4.3 dell’allegato VI della direttiva 2005/78/CE.

Percentuale del regime massimo in giri/min

Percentuale della coppia massima al regime indicato (m–1)

Valore di assorbimento misurato (m-1)

Valore di assorbimento corretto (m-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.   In accelerazione libera

1.7.2.2.1.   Valore misurato del coefficiente d’assorbimento: … m-1

1.7.2.2.2.   Valore corretto del coefficiente d’assorbimento: … m-1

1.7.2.2.3.   Posizione del simbolo del coefficiente d’assorbimento sul veicolo: …

1.7.2.3.   Prova sul veicolo conformemente al punto 3 dell’allegato VI della direttiva 2005/78/CE

1.7.2.3.1.   Valore di assorbimento corretto: … m-1

1.7.2.3.2.   Giri/min all’avviamento: … giri/min

1.7.3.   Potenza netta massima dichiarata … kW a … giri/min

1.7.4.   Marca e tipo di opacimetro: …

1.7.5.   Caratteristiche principali del tipo di motore

1.7.5.1.   Principio di funzionamento del motore: quattro tempi/due tempi (5)

1.7.5.2.   Numero e disposizione dei cilindri: …

1.7.5.3.   Cilindrata: … cm3

1.7.5.4.   Alimentazione del carburante: iniezione diretta/iniezione indiretta (5)

1.7.5.5.   Dispositivi di sovralimentazione sì/no (5)


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1»;

(2)  La numerazione della scheda informativa è conforme alla numerazione usata nella direttiva quadro sull’omologazione (2008/74/CE).

(3)  Precisare la tolleranza.»

(4)  Formula lambda: appendice 1 dell’allegato IV.

(5)  Cancellare la menzione inutile (se le risposte possibili sono più d’una può accadere che non debba essere cancellato nulla).»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO VI

Misura dell’opacità del fumo

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Il presente allegato descrive le prescrizioni relative alla misura dell’opacità dei gas di scarico emessi dai motori ad accensione spontanea.

2.   SIMBOLO DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO CORRETTO

2.1.   Un simbolo che indichi il coefficiente di assorbimento corretto è apposto su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo a cui si applica questa prova. Il simbolo è formato da un rettangolo nel quale figura una cifra che esprime in m–1 il coefficiente di assorbimento corretto ottenuto, in sede di omologazione, nella prova in accelerazione libera. Il metodo di prova è descritto nel punto 4.

2.2.   Il simbolo deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Deve essere fissato in un punto ben visibile e facilmente accessibile, la cui posizione deve essere indicata nell’addendum della scheda di omologazione di cui all’allegato VI della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.3.   Nella figura 1 è riportato un esempio del simbolo.

Figura 1

Image

Dimensioni minime b = 5,6 mm

Il simbolo sopra raffigurato mostra che il coefficiente di assorbimento corretto è 1,30 m±1.

3.   SPECIFICHE E PROVE

3.1.   Le specifiche e le prove sono quelle indicate nella parte III, punto 24, del regolamento UN/ECE n. 24 (2), con l’eccezione descritta nel punto 3.2.

3.2.   Il riferimento all’allegato 2 contenuto nel punto 24.1 del regolamento UN/ECE n. 24 si intende come riferimento all’allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

4.   PRESCRIZIONI TECNICHE

4.1.   Le prescrizioni tecniche sono quelle descritte negli allegati 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del regolamento UN/ECE n. 24, con le eccezioni indicate nei punti 4.2, 4.3 e 4.4.

4.2.   Prova a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico

4.2.1.   I riferimenti all’allegato 1 contenuti nel punto 3.1 dell’allegato 4 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti all’allegato II della direttiva 2005/55/CE.

4.2.2.   Il riferimento al carburante di riferimento di cui al punto 3.2 dell’allegato 4 del regolamento UN/ECE n. 24 va inteso come riferimento al carburante di riferimento opportuno di cui all’allegato IV della direttiva 2005/55/CE che è in funzione dei limiti di emissione a cui si riferisce l’omologazione del veicolo/del motore.

4.3.   Prova in accelerazione libera

4.3.1.   I riferimenti alla tabella 2 dell’allegato 2 contenuti nel punto 2.2 dell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti alla tabella del punto 1.7.2.1 dell’allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

4.3.2.   I riferimenti al punto 7.3 dell’allegato 1 contenuti nel punto 2.3 dell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti al punto 4 dell’appendice 6 dell’allegato II alla direttiva 2005/55/CE.

4.4.   Metodo “ECE” di misurazione della potenza netta dei motori ad accensione spontanea

4.4.1.   I riferimenti all’appendice del presente allegato contenuti nel paragrafo 7 dell’allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti all’allegato II della direttiva 2005/55/CE.

4.4.2.   I riferimenti all’allegato 1 contenuti nei punti 7 e 8 dell’allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti all’allegato II della direttiva 2005/55/CE.

ALLEGATO VII

Prescrizioni relative all’omologazione dei motori ad accensione comandata alimentati a benzina

PARTE 1

Prova relativa alle emissioni di monossido di carbonio

1.   INTRODUZIONE

1.1.   La presente appendice descrive il procedimento da utilizzare per la prova, che misura le emissioni di monossido di carbonio ai regimi di minimo (normale ed elevato).

1.2.   Al regime normale di minimo del motore, il tenore massimo di monossido di carbonio ammesso nei gas di scarico è quello indicato dal costruttore del veicolo. Tuttavia, il tenore massimo di CO non supera 0,3 % vol. Al regime di minimo elevato, il tenore in volume di monossido di carbonio dei gas di scarico non supera 0,2 %, con il motore ad almeno 2 000 min–1 e il valore lambda a 1 ± 0,03 conformemente alle specifiche del costruttore.

2.   PRESCRIZIONI GENERALI

2.1.   Le prescrizioni generali sono quelle indicate nei punti da 5.3.7.1 a 5.3.7.4 del regolamento UN/ECE n. 83 (3).

2.2.   Il costruttore compila la tabella contenuta nell’allegato VI della direttiva 2005/55/CE in base alle prescrizioni del punto 2.1.

2.3.   Il costruttore conferma che l’accuratezza del valore lambda registrato all’atto della prova di omologazione nel punto 2.1 sarà rappresentativa dei veicoli tipici in produzione per i 24 mesi successivi alla concessione dell’omologazione da parte del servizio tecnico. Una valutazione sarà effettuata sulla base di ispezioni e studi condotti sui veicoli in produzione.

3.   PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1.   Le prescrizioni tecniche sono quelle descritte nell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 83, con le eccezioni indicate nel punto 3.2.

3.2.   I carburanti di riferimento di cui all’allegato 5, punto 2.1, del regolamento UN/ECE n. 83 sono gli opportuni carburanti le cui specifiche sono contenute nell’allegato IX del regolamento (regolamento d’attuazione Euro 5 ed Euro 6).

PARTE 2

Controllo delle emissioni di gas dal basamento

1.   INTRODUZIONE

1.1.   La presente parte descrive il procedimento da utilizzare per il controllo delle emissioni di gas dal basamento.

1.2.   Quando la prova è eseguita in conformità alla presente parte, il sistema di ventilazione del basamento del motore non deve consentire alcuna emissione di gas dal basamento nell’atmosfera.

2.   PRESCRIZIONI GENERALI

2.1.   Le prescrizioni generali per l’effettuazione della prova sono quelle indicate nell’allegato 6, punto 2, del regolamento UN/ECE n. 83.

3.   PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1.   Le prescrizioni tecniche sono quelle indicate nell’allegato 6, punti da 3 a 6, del regolamento UN/ECE n. 83.

»

(1)  GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 326 del 24.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 70 del 9.3.2007, pag. 171.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2008

che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2008) 3019]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell’intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l’autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2)

Con la decisione 2004/452/CE (3) la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

(3)

La Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) (direzione della Ricerca, degli studi, della valutazione e delle statistiche), sotto l’egida congiunta del ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, del ministero della Sanità, della gioventù e dello sport e del ministero del Bilancio, dei conti pubblici e della funzione pubblica, Parigi, Francia, è da considerarsi un ente che soddisfa le condizioni prescritte. È quindi opportuno inserirla nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 831/2002.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2008 (GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16).

(3)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/291/CE (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d’America

Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d’America

Banca centrale tedesca

Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Commissione europea

Università di Tel Aviv, Israele

Banca mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d’America

The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d’America

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, Stati Uniti d’America

Rady School of Management, University of California, San Diego, Stati Uniti d’America

Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES), ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, Parigi, Francia

Research Foundation, The State University of New York (RFSUNY), Albany, Stati Uniti d’America

Eläketurvakeskus (ETK) (Centro finlandese delle pensioni), Finlandia

Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), sotto l’egida congiunta del ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, del ministero della Sanità, della gioventù e dello sport e del ministero del Bilancio, dei conti pubblici e della funzione pubblica, Parigi, Francia»


INDIRIZZI

Banca centrale europea

19.7.2008   

IT EN EN FR FR DE DE EN EN

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/63


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 giugno 2008

relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (rifusione)

(BCE/2008/5)

(2008/596/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il terzo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto il terzo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1 e 30.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC»),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 30.1 dello statuto SEBC, alla Banca centrale europea (BCE) sono conferite attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro, che la BCE ha pieno diritto di detenere e gestire.

(2)

Ai sensi degli articoli 9.2 e 12.1 dello statuto SEBC, la BCE può assolvere attraverso le BCN dell’area dell’euro determinati compiti ad essa attribuiti nonché avvalersi delle stesse per eseguire determinate operazioni. La BCE ritiene che le BCN dell’area dell’euro debbano di conseguenza gestire le riserve in valuta ad essa conferite in qualità di suoi rappresentanti.

(3)

Il coinvolgimento delle BCN dell’area dell’euro nella gestione delle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e le operazioni collegate a tale gestione necessitano di una documentazione specifica per le operazioni aventi ad oggetto le riserve in valuta della BCE.

(4)

L’indirizzo BCE/2006/28, del 21 dicembre 2006, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (1) è stato modificato una volta dal momento della sua adozione. Si suggerisce di apportare diversi miglioramenti di natura redazionale e si propone la refusione dell’indirizzo BCE/2006/28 ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «BCN dell’area dell’euro» si intende la BCN di uno Stato membro che ha adottato l’euro, e

per «giurisdizioni europee» si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato l’euro conformemente al trattato, nonché la Danimarca, Svezia, Svizzera e il Regno unito (esclusivamente Inghilterra e Galles).

Articolo 2

Gestione delle attività di riserva in valuta da parte delle BCN dell’area dell’euro in qualità di rappresentanti della BCE

1.   Ciascuna BCN dell’area dell’euro ha il diritto a partecipare nella gestione operativa delle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE. Una BCN dell’area dell’euro può decidere di astenersi da tale gestione o di unirsi, per tale gestione, a una o più altre BCN dell’area dell’euro. Qualora una BCN dell’area dell’euro non partecipi nella gestione operativa delle attività di riserva in valuta della BCE, saranno le altre BCN dell’area dell’euro a gestire le attività che altrimenti sarebbero gestite dalla BCN dell’area dell’euro che si è astenuta.

2.   Le BCN dell’area dell’euro effettuano operazioni aventi ad oggetto le attività di riserva della BCE in qualità di agenti della BCE. Nel dare inizio a tali operazioni, si ritiene che la BCN dell’area dell’euro riconosca il proprio stato di rappresentante della BCE. In relazione a tutte le operazioni che le BCN dell’area dell’euro effettuano per conto della BCE, tali BCN dell’area dell’euro, al momento dell’accordo su ciascuna operazione, comunicano a tutte le parti la qualità di rappresentato della BCE indicando sia il nome di quest’ultima sia un numero di conto o un identificativo.

3.   Nell’eseguire operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE in qualità di suo rappresentante, ciascuna BCN dell’area dell’euro subordina i propri interessi, o gli interessi di qualunque altra entità per la quale essa esegua le operazioni, agli interessi della BCE.

4.   Qualora una controparte della BCE richieda a una BCN dell’area dell’euro di giustificare il proprio potere di effettuare operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE in qualità di sua rappresentante, tale BCN fornisce alla controparte prova dei poteri di rappresentanza ad essa attribuiti.

Articolo 3

Documentazione legale

1.   Tutte le operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE sono effettuate utilizzando la documentazione legale standard, come richiesto dal presente articolo e nelle forme che vengano approvate o modificate di tanto in tanto da parte della BCE. Prima che una BCE dell’area possa dare inizio alle negoziazioni con una controparte per conto della BCE, la documentazione legale sarà sottoscritta dalla controparte e gli originali custoditi presso la BCE.

2.   Le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e quelle di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE, saranno regolate utilizzando i seguenti contratti standard:

a)

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) («FBE Master Agreement for Financial Transactions») è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni europee e secondo il diritto dell’Irlanda del nord e della Scozia;

b)

il «Bond Market Association Master Repurchase Agreement» (versione di settembre 1996) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c)

il «TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (versione del 2000)» è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).

3.   Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolate utilizzando i seguenti contratti standard:

a)

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di qualunque delle giurisdizioni europee;

b)

Il «1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement» (Multi-currency — cross-border, versione del diritto dello Stato di New York), è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c)

il «1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement» (Multi-currency — cross-border, versione del diritto inglese) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).

4.   Il Consiglio direttivo può decidere di utilizzare uno degli contratti standard di cui ai paragrafi 2, lettera c) o 3, lettera c) piuttosto che gli contratti di cui ai paragrafi 2, lettera a) o 3, lettera a) nei confronti di uno Stato membro che adotti l’euro, nel caso in cui non esista un parere legale, che sia accettabile per la BCE sia nella forma sia nella sostanza, con riguardo all’uso del contratto standard pertinente in quel determinato Stato membro. Il Comitato esecutivo informa prontamente il consiglio direttivo di qualunque decisione presa sulla base di tale disposizione.

5.   I depositi aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che: i) siano idonee per le operazioni di cui ai paragrafi 2 e/o 3 di cui sopra; e ii) siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee, ad eccezione dell’Irlanda, saranno regolati utilizzando il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004). Nel caso in cui non rientrino nei punti i) e ii) di cui sopra, i depositi aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolati utilizzando l’accordo-quadro di compensazione, come specificato al paragrafo 7 seguente.

6.   Un documento nella forma stabilita nell’allegato I (di seguito «ECB Annex») deve essere accluso, costituendone parte integrante, a tutti i contratti standard in forza dei quali sono eseguite le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e quelle con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine trilaterali o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, tranne che nel caso in cui tali operazioni siano effettuate sulla base del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004).

7.   Un accordo-quadro di compensazione in una delle forme riportate nell’allegato II è stipulato con tutte le controparti, ad eccezione di quelle: i) con cui la BCE abbia concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004); e ii) che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni europee, tranne l’Irlanda, come segue:

a)

un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto inglese e redatto in lingua inglese nella forma stabilita nell’allegato IIa è stipulato con tutte le controparti, con l’eccezione di quelle di cui alle lettere b), c) e d);

b)

un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto francese nella forma stabilita nell’allegato IIb è stipulato con le controparti costituite in Francia;

c)

un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto tedesco e redatto in lingua tedesca nella forma stabilita nell’allegato IIc è stipulato con le controparti costituite in Germania; e

d)

un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto dello Stato di New York e redatto in lingua inglese nella forma stabilita nell’allegato IId è stipulato con le controparti costituite negli Stati Uniti d’America.

8.   La prestazione di servizi finanziari aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE da parte di intermediari finanziari, compresi, a titolo esemplificativo, i servizi bancari, di intermediazione, di custodia e di investimento prestati da banche corrispondenti e depositari, organi di regolamento ed enti centrali di compensazione per gli strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati è regolata da contratti specifici di volta in volta approvati dalla BCE.

Articolo 4

Entrata in vigore

1.   L’indirizzo BCE/2006/28 è abrogato con effetto dal 25 giugno 2008.

2.   Qualunque riferimento all’indirizzo BCE/2006/28 è da interpretarsi come riferimento al presente indirizzo.

3.   Il presente indirizzo entra in vigore il 25 giugno 2008.

Articolo 5

Destinatari

Il presente indirizzo si applica alle BCN dell’area dell’euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 giugno 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU C 17 del 25.1.2007, pag. 5. Indirizzo modificato dall’indirizzo BCE/2007/6 (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 46).


ALLEGATO I

ECB ANNEX (1)

1.

The provisions of this Annex shall be supplemental terms and conditions applying to [name the standard agreement to which this Annex applies] dated [date of agreement] (the Agreement) between the European Central Bank (the ECB) and [name of counterparty] (the Counterparty). The provisions of this Annex shall be annexed to, incorporated in and form an integral part of the Agreement. If and to the extent that any provisions of the Agreement (other than the provisions of this Annex) or the ECB Master Netting Agreement dated as of [date] (the Master Netting Agreement) between the ECB and the Counterparty, including any other supplemental terms and conditions, Annex or schedule to the Agreement, contain provisions inconsistent with or to the same or similar effect as the provisions of this Annex, the provisions of this Annex shall prevail and apply in place of those provisions.

2.

Except as required by law or regulation, the Counterparty agrees that it shall keep confidential, and under no circumstances disclose to a third party, any information or advice furnished by the ECB or any information concerning the ECB obtained by the Counterparty as a result of it being a party to the Agreement, including without limitation information regarding the existence or terms of the Agreement (including this Annex) or the relationship between the Counterparty and the ECB created thereby, nor shall the Counterparty use the name of the ECB in any advertising or promotional material.

3.

The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of: (i) any consolidation or amalgamation with, or merger with or into, or transfer of all or substantially all of its assets to, another entity; (ii) the appointment of any liquidator, receiver, administrator or analogous officer or the commencement of any procedure for the winding-up or reorganisation of the Counterparty or any other analogous procedure; or (iii) a change in the Counterparty’s name.

4.

There shall be no waiver by the ECB of immunity from suit or the jurisdiction of any court, or any relief against the ECB by way of injunction, order for specific performance or for recovery of any property of the ECB or attachment of its assets (whether before or after judgment), in every case to the fullest extent permitted by applicable law.

5.

There shall not apply in relation to the ECB any event of default or other provision of any kind in which reference is made to the bankruptcy, insolvency or other analogous event of the ECB.

6.

The Counterparty agrees that it has entered into the Agreement (including this Annex) as principal and not as agent for any other entity and that it shall enter into all transactions as principal.


(1)  This Annex has been drawn up in English and is incorporated into master agreements drawn up in English which are governed by English or New York law.


ALLEGATO IIa

Accordo-quadro di compensazione regolato dal diritto inglese

MASTER NETTING AGREEMENT

Dated:

Between:

European Central Bank, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany (hereinafter referred to as the ECB), and

[Counterparty] whose [address] [registered place of business] is at [address] (hereinafter referred to as the Counterparty)

1.   Scope of agreement

1.1.

The purpose of this Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is to ensure that the ECB is able to net all existing positions under all outstanding transactions made between the ECB and the Counterparty, regardless of any agent or agents authorised to act on behalf of the ECB through whom the transactions giving rise to those positions may have been effected, including the central bank of any Member State of the European Union which has adopted the euro as its currency, and regardless of which office (including the head office and all branches) of the Counterparty may be involved in such transactions, and after taking into account the effect of any existing netting provisions in master or other agreements between the ECB and the Counterparty and/or provisions of mandatory law that operate with similar effect that may apply to certain of such transactions.

1.2.

In this Agreement, a ‘netting agreement’ means any agreement for the time being in effect between the parties (and including, without limitation, this Agreement and agreements of the kind listed in Appendix 1 of this Agreement), including such modifications and additions thereto as may be agreed between the ECB and the Counterparty (hereinafter referred to as the parties) from time to time, which contains provisions to the effect that, should any event of default as defined for the purposes of such agreement occur, there may be an early termination, liquidation, closing-out or acceleration of transactions or obligations under transactions or any analogous event (a default termination) and the respective obligations of the parties under such agreement may be combined, aggregated or set-off against each other so as to produce a single net balance payable by one party to the other.

2.   General

2.1.

All transactions of whatever nature (hereinafter referred to as transactions) entered into between the parties at any time after the date of this Agreement shall be governed by this Agreement, unless the parties specifically agree otherwise.

2.2.

The parties acknowledge that the terms of this Agreement, all transactions governed by this Agreement, any amendments to the terms of such transactions, and the single net balance payable under any netting agreement constitute a single business and contractual relationship and arrangement.

2.3.

The Counterparty has entered into this Agreement as principal and represents and warrants that it has entered and shall enter into all transactions as principal.

2.4.

This Agreement is supplemental to the netting agreements entered into between the parties prior to the date of this Agreement, and all further netting agreements and transactions entered into between the parties after the date of this Agreement shall be supplemental to this Agreement.

3.   Base currency

The base currency for the purposes of this Agreement shall be the US dollar or, at the ECB’s option, any other currency. Wherever it is necessary in accordance with the terms of this Agreement to convert amounts into the base currency, such amounts shall be converted at the daily reference rate published by the ECB for the currency to be converted into the base currency or, in the absence of such reference rate, at the rate of exchange at which the ECB can buy or sell, as appropriate, such amounts with or against the base currency on such day, all as determined by the ECB.

4.   Cross acceleration

Should any default termination occur under any netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement), then the ECB shall have the right to declare, by written notice to the Counterparty, that a default termination has occurred under each other netting agreement in respect of which default termination has not occurred in accordance with the provisions thereof.

5.   Global netting

5.1.

Should a default termination occur, the ECB shall, as soon as is reasonably practicable, take an account of what is due from each party to the other under each netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement) in respect of which default termination has occurred and aggregate the sums due from each party to the other under such netting agreements (including under Appendix 2 of this Agreement), in every case in or converted into the base currency, and only the net balance of the account shall be payable by the party owing the larger aggregate sum.

5.2.

Clause 5.1 shall continue to operate to the extent possible notwithstanding the unenforceability under applicable law of any provisions contained in any netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement).

6.   Notices and other communications

All notices, instructions and other communications to be given under this Agreement shall be effective only upon receipt and shall be made in writing (including by electronic means).

7.   Severability

Each provision contained herein (including, without limitation, Appendix 2 of this Agreement) shall be treated as separate from any other provision herein and shall be enforceable notwithstanding the unenforceability of any such other provision.

8.   Non-assignability

The rights and obligations of the Counterparty under this Agreement may not be assigned, charged, pledged or otherwise transferred or dealt with by the Counterparty.

9.   Governing law and jurisdiction

9.1.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law.

9.2.

For the benefit of the ECB, the Counterparty hereby irrevocably submits for all purposes of or in connection with this Agreement to the jurisdiction of the District Court (Landgericht) of Frankfurt am Main, Germany. Nothing in this clause 9 shall limit the right of the ECB to take proceedings before the courts of any other country of competent jurisdiction.

European Central Bank

Name of Counterparty

By

By

Title

Title

 

[Address for the service of notices under this Agreement]

Date

Date

[In case of Luxembourg counterparties:

In addition to clause 9 of this Agreement the parties agree that for purpose of Article 1 of the Protocol annexed to the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed in Brussels on 27 September 1998 and without prejudice to the foregoing execution of this Agreement by the parties hereto, [Luxembourg counterparty] expressly and specifically confirms its agreement to the provisions of clause 9 of this Agreement, stipulating that the District Court (Landgericht) of Frankfurt am Main shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any disputes, which may arise out of or in connection with this Agreement and, for such purposes, irrevocably submits to the jurisdiction of such courts.

Luxembourg counterparty

 

By

 

Title ]

 

Appendix 1

to Master netting agreement

Netting agreements (1)

1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.


(1)  This documentation is maintained by the ECB Legal Services and the legal departments of the national central banks.

Appendix 2

to Master netting agreement

Transactions not subject to any netting agreement

1.

The provisions of this Appendix apply to transactions entered into between the parties that are not effectively subject to any other netting agreement.

2.

Should:

(a)

a default termination occur under any netting agreement; or

(b)

an event that is defined as an event of default or other analogous event under any netting agreement occur, which event would, assuming there were outstanding transactions under any such netting agreement, result in, or entitle the ECB to take steps which would result in, a default termination under such netting agreement,

(any such event under (a) or (b) above is referred to in this Appendix as an ‘event of default’),

then all transactions to which this Appendix applies (but not less than all, unless any such transaction may not be so closed out under applicable law) under which obligations have or would otherwise have fallen due by or after the date of such event of default (the close-out date) shall be liquidated and closed out as described under paragraphs 3 and 4 of this Appendix, and the ECB shall, without prejudice to paragraphs 3 and 4 of this Appendix, not be obliged to make any further payments or deliveries under any such transactions.

3.

Should liquidation and close-out under paragraph 2 of this Appendix occur, the ECB shall, as soon as is reasonably practicable, take an account of what is due from each party to the other, including, as necessary, determining in respect of each transaction the ECB’s total gain or loss, as the case may be, resulting from the liquidation and close-out of such transaction as at the date of such liquidation and close-out, in every case in or converted into the base currency. The ECB shall then aggregate such gains and losses and only the balance of the account shall be payable by the Counterparty, if the aggregate losses exceed the aggregate gains, or by the ECB, if the aggregate gains exceed the aggregate losses.

4.

In determining in respect of each transaction the ECB’s total gain or loss, the ECB shall, subject to applicable law, use a commercially reasonable method of calculation which (a) is based on, to the extent practicable and available, quotations from at least four leading dealers in the relevant market operating in the same financial centre, and (b) takes into account, where applicable, the liquidation and close-out of such transaction earlier than its scheduled value date or delivery date.

5.

The parties agree that the calculation of the net sum under paragraphs 3 and 4 of this Appendix is a reasonable pre-estimate of losses suffered.


ALLEGATO IIb

Accordo-quadro di compensazione regolato dal diritto francese

CONVENTION-CADRE DE COMPENSATION

Date:

Entre:

La Banque centrale européenne, Kaiserstrasse 29, D-60311 Francfort-sur-le-Main (ci-après dénommée la «BCE»), et

(ci-après dénommée la «contrepartie»)

1.   Champ d’application de la convention

1.1.

La présente convention (ci-après dénommée la «convention») a pour objet de permettre à la BCE de compenser l’ensemble des positions existantes dans le cadre de l’ensemble des transactions en cours effectuées entre la BCE et la contrepartie, sans distinction de l’agent ou des agents autorisés à agir pour le compte de la BCE par l’intermédiaire duquel ou desquels les transactions génératrices de ces positions ont pu être effectuées, y compris la banque centrale de tout État membre de l’Union européenne ayant adopté l’euro comme monnaie nationale, et sans distinction de l’établissement (y compris le siège social et l’ensemble des succursales) de la contrepartie impliqué dans ces transactions, et après prise en considération de l’incidence de toutes les dispositions existantes relatives à la compensation qui figurent dans la convention-cadre ou dans les autres conventions conclues entre la BCE et la contrepartie et/ou des dispositions de la législation applicable ayant un effet similaire et susceptibles de s’appliquer à certaines de ces transactions.

1.2.

Dans la présente convention, on entend par «convention de compensation» toute convention en vigueur entre les parties (y compris, sans restriction, la présente convention et les conventions de l’espèce énumérées dans l’additif 1 de la présente convention), y compris les modifications et avenants aux textes susceptibles d’être convenus, s’il y a lieu, entre la BCE et la contrepartie (ci-après dénommées les «parties»), qui comporte des dispositions prévoyant, lors de la survenance d’un cas de défaillance tel que défini dans le cadre de cette convention, une possibilité de résiliation, d’exigibilité anticipées ou de «close out» des transactions ou des obligations afférentes aux transactions ou de tout événement analogue (une «résiliation pour défaillance»), les obligations respectives des parties dans le cadre de cette convention pouvant dès lors être regroupées, globalisées ou compensées réciproquement de manière à donner lieu à un solde net unique payable par l’une des parties à l’autre.

2.   Dispositions d’ordre général

2.1.

L’ensemble des transactions de toute nature (ci-après dénommées «transactions») conclues entre les parties à tout moment après la date de la présente convention sera régi par la présente convention, sauf si les parties en décident spécifiquement autrement.

2.2.

Les parties reconnaissent que les termes de la présente convention, l’ensemble des transactions régies par elle, toutes les modifications apportées aux termes de ces transactions et le solde net unique payable dans le cadre de toute convention de compensation constituent une relation et un accord professionnels et contractuels uniques.

2.3.

La contrepartie a conclu cette convention en son nom propre; elle déclare et atteste qu’elle a conclu et conclura toutes les transactions en son nom propre.

2.4.

La présente convention complète les conventions antérieures de compensation conclues antérieurement entre les parties; toutes les autres conventions de l’espèce et transactions qui seront conclues ultérieurement entre les parties compléteront la présente convention.

3.   Devise de référence

La devise de référence utilisée dans le cadre de cette convention sera le dollar des États-Unis ou, au choix de la BCE, une autre devise. Dans les cas où il sera nécessaire, conformément aux termes de la présente convention, de convertir les montants dans la devise de référence, la conversion s’effectuera au taux de référence quotidien publié par la BCE pour la devise à convertir dans la devise de référence ou, à défaut de ce taux de référence, au taux de change auquel la BCE peut acheter ou vendre, selon le cas, ces montants avec ou contre la devise de référence ce même jour, selon les conditions définies par la BCE.

4.   Clause de défaillance croisée

Lors de la survenance d’une résiliation pour défaillance dans le cadre d’une convention de compensation (y compris dans le cadre de l’additif 2 de la présente convention), la BCE sera habilitée à prononcer, par notification écrite à la contrepartie, la résiliation pour défaillance de chacune des autres conventions de compensation pour lesquelles il n’y a pas eu résiliation pour défaillance dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

5.   Compensation globale

5.1.

Lors de la survenance d’une résiliation pour défaillance, la BCE comptabilisera dans les meilleurs délais les montants dus par chacune des parties à l’autre au titre de chaque convention de compensation (y compris dans le cadre de l’additif 2 de la présente convention) pour laquelle est intervenue une résiliation pour défaillance et globalisera les sommes dues par chaque partie à l’autre au titre de ces conventions de compensation (y compris dans le cadre de l’additif 2 de la présente convention) libellées ou converties dans tous les cas dans la devise de référence, seul le solde net étant payable par la partie débitrice du montant brut le plus élevé.

5.2.

La clause 5.1 restera en vigueur dans la mesure du possible nonobstant le caractère inapplicable, en vertu de la loi en vigueur, de toute disposition pouvant être contenue dans une convention de compensation (y compris dans le cadre de l’additif 2 de la présente convention).

6.   Notifications et autres communications

L’ensemble des notifications, instructions et autres communications à donner dans le cadre de la présente convention ne prendront effet qu’à la date de leur réception et seront adressées par écrit (y compris par les moyens électroniques).

7.   Gestion séparée

Chacune des dispositions de la présente convention (y compris, sans restriction, l’additif 2 de ladite convention) sera traitée isolément des autres dispositions et sera applicable nonobstant le caractère inapplicable de ces autres dispositions.

8.   Incessibilité

Les droits et obligations de la contrepartie dans le cadre de la présente convention ne peuvent être cédés, transférés ou autrement négociés par la contrepartie.

9.   Loi applicable, attribution de compétences

9.1.

La présente convention sera soumise au droit français et interprétée selon ledit droit.

9.2.

Dans l’intérêt de la BCE, la contrepartie soumet irrévocablement par la présente convention tous les cas afférents à celle-ci ou s’y rapportant à la compétence de la juridiction du tribunal (Landgericht) de Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Aucune disposition de cette clause 9 ne limitera le droit de la BCE d’entamer une procédure judiciaire devant les tribunaux compétents d’un autre pays.

Banque centrale européenne

Contrepartie

Par

Par

En qualité de

En qualité de

Date

Date

Annexe 1

à la convention-cadre de compensation

Conventions de compensation

1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)

Additif 2

à la convention-cadre de compensation

Transactions non soumises à une convention de compensation

1.

Les dispositions du présent Additif s’appliquent aux transactions conclues entre les parties qui ne sont pas effectivement soumises à une autre convention de compensation.

2.

Lors de la survenance:

(a)

d’une résiliation pour défaillance dans le cadre d’une convention de compensation ou

(b)

d’un événement défini comme étant un cas de défaillance ou un événement analogue dans le cadre d’une quelconque convention de compensation, lequel événement, dans l’hypothèse où des transactions seraient en cours au titre de cette convention de compensation, amènerait ou habiliterait la BCE à prendre des mesures qui entraîneraient une résiliation pour défaillance dans le cadre de ladite convention,

(les événements prévus en (a) ou en (b) étant dénommés dans le présent Additif «cas de défaillance»),

l’ensemble des transactions concernées par le présent Additif (sans exception, sauf dans le cas où une transaction ne peut faire l’objet d’une résiliation dans ces conditions aux termes de la loi applicable) dans le cadre desquelles les obligations sont ou seraient arrivées à échéance à la date ou après la date de survenance de ce cas de défaillance (la «date de résiliation») pourront être résiliées par notification écrite de la BCE à la Contrepartie dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Additif et la BCE ne sera pas tenue d’effectuer, sans préjudice des paragraphes 3 et 4 du présent Additif, d’effectuer d’autres paiements ou livraisons au titre de ces transactions.

3.

En cas de résiliation selon les termes du paragraphe 2 du présent Additif, la BCE comptabilisera dans les meilleurs délais les sommes dues par chacune des parties à l’autre, notamment, le cas échéant, en déterminant pour chaque transaction la perte ou le gain total de la BCE résultant de la résiliation de ladite transaction à la date de résiliation, le montant étant dans tous les cas libellé ou converti dans la devise de référence. La BCE globalisera ensuite ces gains et pertes et seul le solde net sera payable par la Contrepartie si le total des pertes excède celui des gains, ou par la BCE si le total des gains excède celui des pertes.

4.

Pour déterminer, dans le cadre de chaque transaction, le montant total du gain ou de la perte de la BCE, celle-ci utilisera, sous réserve de la législation applicable, une méthode de calcul commercialement raisonnable (a) fondée, dans toute la mesure du possible, sur les cotations fournies par au moins quatre intervenants de premier rang du marché considéré et opérant dans le même centre financier et (b) prenant en compte, le cas échéant, la résiliation de la transaction intervenues antérieurement à la date de valeur ou de livraison prévus.

5.

Les parties conviennent que le calcul de la somme nette aux termes des paragraphes 3 et 4 du présent Additif constituent une estimation raisonnable des pertes encourues.


ALLEGATO IIc

Accordo-quadro di compensazione regolato dal diritto tedesco

EZB-AUFRECHNUNGSVERTRAG

(„Master netting agreement“)

vom:

zwischen

der Europäische Zentralbank, Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland (im nachfolgenden „EZB“) und

(im nachfolgenden „Vertragspartner“)

1.   Anwendungsbereich dieses Vertrages

1.1.

Der Zweck dieses Vertrages (im folgenden: „Vertrag“) besteht darin, die Verrechnung aller bestehenden Positionen aus allen offenen Geschäften zwischen der EZB und dem Vertragspartner zu ermöglichen. Der Vertrag schließt Geschäfte ein, die die EZB über Stellvertreter (z. B. Teilnehmerzentralbanken) abschließt. Er umfasst auch ferner alle diejenigen Geschäfte, die über die Hauptverwaltung oder eine unselbständige Zweigniederlassung des Vertragspartners mit der EZB abgeschlossen werden. Der Vertrag berücksichtigt ferner alle sonst zwischen den Parteien bestehenden Rahmenverträge oder sonstigen Vereinbarungen, die Aufrechnungsklauseln enthalten, sowie zwingende gesetzliche Vorschriften mit ähnlichen Wirkungen.

1.2.

Unter einem Aufrechnungsvertrag (Netting Agreement) im Sinne dieses Vertrages (im folgenden: „Aufrechungsvertrag“) sind alle die zwischen den Parteien getroffenen (einschließlich dieses Vertrags sowie der im Anhang 1 zum Vertrag aufgeführten) Vereinbarungen in ihrer jeweiligen Fassung zu verstehen, die Klauseln enthalten, wonach im Fall eines wichtigen Grundes (event of default) insbesondere eine vorzeitige Beendigung eintritt oder eine Kündigung ausgesprochen werden kann (im folgenden: „Beendigung oder Kündigung aus wichtigem Grund“); ferner muss dort vereinbart sein, dass infolge einer Beendigung oder Kündigung Geschäfte oder Verpflichtungen fällig bzw. in verrechenbare, fällige Forderungen umgewandelt werden, die anschließend zusammengefasst, ver- oder aufgerechnet werden mit der Folge, dass lediglich ein einziger Nettosaldo durch eine der beiden Parteien geschuldet wird.

2.   Allgemeines

2.1.

Für alle Geschäfte, die die Parteien nach Unterzeichnung dieses Vertrages tätigen (in folgenden „Einzelabschlüsse“), gelten die nachfolgenden Bestimmungen, sofern die Parteien im Einzelabschluss nichts abweichendes vereinbaren.

2.2.

Die Parteien sind sich darüber einig, daß dieser Vertrag in seiner jeweiligen Fassung, alle Einzelabschlüsse, die von diesem Vertrag erfasst werden, und die aus Aufrechnungsverträgen resultierenden Nettosalden ein einheitliches Vertragsverhältnis bilden.

2.3

Die Vertragsparteien sichern zu, daß sie den Vertrag in eigenem Namen abgeschlossen haben und alle Einzelabschlüsse ebenfalls in eigenem Namen tätigen werden.

3.   Vertragswährung („base currency“)

Vertragswährung ist der US-Dollar oder jede andere Währung, die die Parteien vereinbaren. Die Umrechnung von auf andere Währungen lautenden Beträgen in die Vertragswährung erfolgt jeweils zum täglichen Referenzkurs, den die EZB für die umzurechnende Währung veröffentlicht oder, hilfsweise, zum jeweiligen Marktkurs, zu dem die EZB an diesem Geschäftstag den umzurechnenden Währungsbetrag gegen die Vertragswährung kaufen oder verkaufen kann.

4.   Vertragsübergreifendes Kündigungs- oder Beendigungsrecht aus wichtigem Grund

Sofern die EZB ein Kündigungs- oder Beendigungsrecht aus wichtigem Grund im Rahmen eines Aufrechnungsvertrages (sowie auch gemäß Anhang 2 zu diesem Vertrag) hat, erstreckt sich dieses Recht auch auf jeden anderen Aufrechnungsvertrag, auch wenn nach den dortigen Vereinbarungen ein vergleichbarer Kündigungs- oder Beendigungsgrund noch nicht gegeben ist.

5.   Allumfassende Aufrechnungsvereinbarung („global netting“)

5.1.

Sollte eine Beendigung oder Kündigung aus wichtigem Grund stattfinden, wird die EZB unverzüglich die aus den jeweiligen Aufrechnungsverträgen (sowie auch aus Anhang 2 zu diesem Vertrag) resultierenden Nettosalden errechnen und diese, nach Umrechnung in die Vertragswährung, zu einer einzigen Forderung oder Verbindlichkeit zusammenfassen mit der Folge, dass nurmehr dieser Betrag zwischen den Parteien geschuldet wird.

5.2.

Z. 5.1 gilt ungeachtet dessen, dass Klauseln in Aufrechnungsverträgen (einschl. Anhang 2 zu diesem Vertrag) nach dem jeweils anwendbaren Recht nicht wirksam bzw. nichtig sind.

6.   Erklärungen und andere Mitteilungen

Alle Erklärungen, Weisungen und anderen Mitteilungen im Rahmen dieses Vertrages sind nur dann wirksam, wenn sie in Schriftform oder in elektronischer Form übermittelt werden und der Gegenseite auch zugegangen sind.

7.   Teilbarkeit

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages (einschließlich des Anhangs 2) ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. An Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck mit der unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich Rechnung trägt.

8.   Die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag darf der Vertragspartner weder abtreten noch in sonstiger Weise hierüber verfügen.

9.1.

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

9.2.

Nicht ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Europäische Zentralbank

Vertragspartner

Name

Name

Titel

Titel

Ort, Datum

Ort, Datum

Anhang 1

zum EZB Aufrechnungsvertrag

Liste der Aufrechnungsverträge

1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.

Anhang 2

zum EZB-Aufrechnungsvertrag

Geschäfte, die keinem Aufrechnungsvertrag unterliegen:

1.

Vorschriften dieses Anhangs finden Anwendung auf solche Einzelabschlüsse zwischen den Parteien, die von keinem anderen Aufrechnungsvertrag erfasst werden.

2.

Sofern

a)

eine Beendigung oder Kündigung aus wichtigem Grund nach Maßgabe eines Aufrechnungsvertrages eintritt oder

b)

ein Beendigungs- oder Kündigungsgrund nach Maßgabe eines Aufrechnungsvertrages vorliegt, der zur Beendigung führen oder zur Kündigung durch die EZB berechtigen würde, sofern Einzelabschlüsse im Rahmen dieses Aufrechnungsvertrags getätigt worden wären,

(im Folgenden: „beendigendes Ereignis im Sinne dieses Anhangs“)

und die EZB eine Kündigung im Hinblick auf diesen Anhang ausgesprochen hat, dann werden alle unter diesen Anhang fallenden Einzelabschlüsse gemäß den Ziffern 3 und 4 dieses Anhangs beendigt und abgerechnet, sofern diese Einzelabschlüsse Verpflichtungen enthalten, die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beendigung oder Kündigung noch nicht fällig sind. Die Hauptpflichten aus diesen Einzelgeschäften erlöschen, vorbehaltlich der nachfolgenden Ziffern 3 und 4 dieses Anhangs.

3.

Sollte eine Beendigung oder Kündigung gemäß Ziffer 2 dieses Anhangs eintreten, wird die EZB unverzüglich die beiderseitigen Ansprüche ermitteln und hierbei, sofern erforderlich, den aus jedem Einzelabschluss für die EZB resultierenden Gewinn oder Verlust ermitteln, der sich aus der vorzeitigen Kündigung oder Beendigung an dem Tag ergibt, an dem die Kündigung oder Beendigung wirksam wird; sie wird ferner diese Positionen ggf. in die Vertragswährung umrechnen. Die EZB fasst dann diese Forderungen und Verbindlichkeiten zu einer einzigen Forderung oder Verbindlichkeit zusammen mit der Folge, dass nurmehr dieser Betrag zwischen den Parteien geschuldet wird.

4.

Zur Ermittlung der Gewinne und Verluste der EZB aus den jeweiligen Einzelabschlüssen wird die EZB, vorbehaltlich des anwendbaren Rechtes, eine für beide Seiten angemessene Berechnungsmethode verwenden, die a), soweit möglich und vorhanden, auf den von mindestens vier bedeutenden Marktteilnehmern an dem maßgeblichen Finanzplatz gestellten Kursen oder Preisen beruht und b) hierbei in Rechnung stellt, dass die Beendigung oder Kündigung des jeweiligen Einzelabschlusses vorzeitig stattgefunden hat.


ALLEGATO IId

Accordo-quadro di compensazione regolato dal diritto dello Stato di New York

MASTER NETTING AGREEMENT

Dated as of:

Between:

European Central Bank, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany (hereinafter referred to as the ECB), and

[Counterparty] whose [address] [registered place of business] is at [address] (hereinafter referred to as the Counterparty)

1.   Scope of agreement

1.1.

The purpose of this Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is to ensure that the ECB is able to net all existing positions under all outstanding transactions made between the ECB and the Counterparty, regardless of any agent or agents authorised to act on behalf of the ECB through whom the transactions giving rise to those positions may have been effected, including the central bank of any Member State of the European Union which has adopted the euro as its currency, and regardless of which office (including the head office and all branches) of the Counterparty may be involved in such transactions, and after taking into account the effect of any existing netting provisions in master or other agreements between the ECB and the Counterparty and/or provisions of mandatory law that operate with similar effect that may apply to certain of such transactions.

1.2.

In this Agreement, a ‘netting agreement’ means any agreement for the time being in effect between the parties (and including, without limitation, this Agreement and agreements of the kind listed in Appendix 1 of this Agreement), including such modifications and additions thereto as may be agreed between the ECB and the Counterparty (hereinafter referred to as the parties) from time to time, which contains provisions to the effect that, should any event of default as defined for the purposes of such agreement occur, there may be an early termination, liquidation, closing-out or acceleration of transactions or obligations under transactions or any analogous event (a default termination) and the respective obligations of the parties under such agreement may be combined, aggregated or netted against each other so as to produce a single net balance payable by one party to the other.

2.   General

2.1.

All transactions of whatever nature (hereinafter referred to as transactions) entered into between the ECB and the parties at any time after the date of this Agreement shall be governed by this Agreement, unless the parties specifically agree otherwise.

2.2.

The parties acknowledge that the terms of this Agreement, all transactions governed by this Agreement, any amendments to the terms of such transactions, and the single net balance payable under any netting agreement constitute a single business and contractual relationship and arrangement.

2.3.

Each party represents and warrants to the other that it is a financial institution for purposes of the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991 (hereinafter referred to as FDICIA), and the parties agree that this Agreement shall be a netting contract, as defined in FDICIA, and that each receipt or payment obligation under the Agreement shall be a covered contractual payment entitlement or covered contractual payment obligation respectively, as defined in and subject to FDICIA.

2.4.

The Counterparty has entered into this Agreement as principal and represents and warrants that it has entered and shall enter into all transactions as principal.

[2.5.

The Counterparty represents and warrants to, and covenants and agrees with the ECB, that:

(a)

it has the power to execute and deliver this Agreement and any other documentation relating to this Agreement to which it is a party and that it is required to deliver; it has the power to perform its obligations under this Agreement and any obligations under any netting agreement to which it is a party; it has taken all necessary action to authorise such execution, delivery and performance, including authorisations required under the U.S. Federal Deposit Insurance Act, as amended, including amendments effected by the U.S. Federal Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989, and under any agreement, writ, decree or order entered into with a party’s supervisory authorities; and

(b)

at all times during the term of this Agreement, it will continuously include and maintain as part of its official written books and records this Agreement, the netting agreements and evidence of all necessary authorisations.] (1)

[2.5.][2.6.]

This Agreement is supplemental to the netting agreements entered into between the parties prior to the date of this Agreement, and all further netting agreements and transactions entered into between the parties after the date of this Agreement shall be supplemental to this Agreement.

3.   Base currency

The base currency for the purposes of this Agreement shall be the US dollar or, at the ECB’s option, any other currency. Wherever it is necessary in accordance with the terms of this Agreement to convert amounts into the base currency, such amounts shall be converted at the daily reference rate published by the ECB for the currency to be converted into the base currency or, in the absence of such reference rate, at the rate of exchange at which the ECB can buy or sell, as appropriate, such amounts with or against the base currency on such day, all as determined by the ECB.

4.   Cross acceleration

Should any default termination occur under any netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement), then the ECB shall have the right to declare, by written notice to the Counterparty, that a default termination has occurred under each other netting agreement in respect of which default termination has not occurred in accordance with the provisions thereof.

5.   Global netting

5.1.

Should a default termination occur, the ECB shall, as soon as is reasonably practicable, take an account of what is due from each party to the other under each netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement) in respect of which default termination has occurred and aggregate the sums due from each party to the other under such netting agreements (including under Appendix 2 of this Agreement), in every case in or converted into the base currency, and only the net balance of the account shall be payable by the party owing the larger aggregate sum.

5.2.

Clause 5.1 shall continue to operate to the extent possible notwithstanding the unenforceability under applicable law of any provisions contained in any netting agreement (including under Appendix 2 of this Agreement).

6.   Notices and other communications

All notices, instructions and other communications to be given under this Agreement shall be effective only upon receipt and shall be made in writing (including by electronic means).

7.   Severability

Each provision contained herein (including, without limitation, Appendix 2 of this Agreement) shall be treated as separate from any other provision herein and shall be enforceable notwithstanding the unenforceability of any such other provision.

8.   Non-assignability

The rights and obligations of the Counterparty under this Agreement may not be assigned, charged, pledged or otherwise transferred or dealt with by the Counterparty.

9.   Governing law and jurisdiction

9.1.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, United States of America.

9.2.

For the benefit of the ECB, the Counterparty hereby irrevocably submits for all purposes of or in connection with this Agreement to the jurisdiction of the District Court (Landgericht) of Frankfurt am Main, Germany. Nothing in this clause 9 shall limit the right of the ECB to take proceedings before the courts of any other country of competent jurisdiction.

European Central Bank

[Name of Counterparty]  (2)

By

By

Title

Title

 

[Address for the service of notices under this Agreement]

Date

Date


(1)  Representation to be used where the counterparty is a U.S. depository institution.

(2)  In the case of US depository institution counterparties, to be executed by a bank officer at the level of Vice-President or higher.

Appendix 1

to Master netting agreement

Netting agreements

1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.

Appendix 2

to Master netting agreement

Transactions not subject to any netting agreement

1.

The provisions of this Appendix apply to transactions entered into between the parties that are not effectively subject to any other netting agreement.

2.

Should:

(a)

a default termination occur under any netting agreement; or

(b)

an event that is defined as an event of default or other analogous event under any netting agreement occur, which event would, assuming there were outstanding transactions under any such netting agreement, result in, or entitle the ECB to take steps which would result in, a default termination under such netting agreement,

(any such event under (a) or (b) above is referred to in this Appendix as an ‘event of default’),

then all transactions to which this Appendix applies (but not less than all, unless any such transaction may not be so closed out under applicable law) under which obligations have or would otherwise have fallen due by or after the date of such event of default (the close-out date) shall be liquidated and closed out as described under paragraphs 3 and 4 of this Appendix, and the ECB shall, without prejudice to paragraphs 3 and 4 of this Appendix, not be obliged to make any further payments or deliveries under any such transactions.

3.

Should liquidation and close-out under paragraph 2 of this Appendix occur, the ECB shall, as soon as is reasonably practicable, take an account of what is due from each party to the other, including, as necessary, determining in respect of each transaction the ECB’s total gain or loss, as the case may be, resulting from the liquidation and close-out of such transaction as at the date of such liquidation and close-out, in every case in or converted into the base currency. The ECB shall then aggregate such gains and losses and only the balance of the account shall be payable by the Counterparty, if the aggregate losses exceed the aggregate gains, or by the ECB, if the aggregate gains exceed the aggregate losses.

4.

In determining in respect of each transaction the ECB’s total gain or loss, the ECB shall, subject to applicable law, use a commercially reasonable method of calculation which (a) is based on, to the extent practicable and available, quotations from at least four leading dealers in the relevant market operating in the same financial centre, and (b) takes into account, where applicable, the liquidation and close-out of such transaction earlier than its scheduled value date or delivery date.

5.

The parties agree that the calculation of the net sum under paragraphs 3 and 4 of this Appendix is a reasonable pre-estimate of losses suffered.