ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
18 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 679/2008 della Commissione, del 17 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 680/2008 della Commissione, del 17 luglio 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

3

 

 

Regolamento (CE) n. 681/2008 della Commissione, del 17 luglio 2008, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o settembre-30 novembre 2008

7

 

 

Regolamento (CE) n. 682/2008 della Commissione, del 17 luglio 2008, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/589/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2008) 2558]

11

 

 

2008/590/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 giugno 2008, relativa alla creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini (Versione codificata)

17

 

 

2008/591/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 giugno 2008, relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti ( 1 )

22

 

 

2008/592/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 luglio 2008, recante modifica della decisione 2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 3301]  ( 1 )

27

 

 

2008/593/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda i compiti e la durata dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

35

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2008/594/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 2 luglio 2008, sull’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche [notificata con il numero C(2008) 3282]

37

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 677/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame (GU L 189 del 17.7.2008)

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO (CE) N. 679/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

32,2

MK

26,5

TR

40,6

ME

25,6

XS

23,8

ZZ

29,7

0707 00 05

MK

21,3

TR

106,2

ZZ

63,8

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

98,5

US

67,7

UY

101,5

ZA

100,5

ZZ

92,1

0808 10 80

AR

86,4

BR

98,7

CL

99,3

CN

69,1

NZ

111,4

US

118,0

UY

81,3

ZA

92,5

ZZ

94,6

0808 20 50

AR

83,3

AU

143,2

CL

114,7

NZ

116,2

ZA

93,0

ZZ

110,1

0809 10 00

TR

174,9

XS

127,0

ZZ

151,0

0809 20 95

TR

345,9

US

305,5

ZZ

325,7

0809 30

TR

166,2

ZZ

166,2

0809 40 05

IL

154,0

XS

99,1

ZZ

126,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.7.2008   

IT

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L 190/3


REGOLAMENTO (CE) N. 680/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l’articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3), e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (5), prevedono una riduzione della restituzione all’esportazione particolare se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 343/2008 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 343/2008 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

(6)  GU L 108 del 18.4.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 18 luglio 2008

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(3)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18).

(6)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.


18.7.2008   

IT

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L 190/7


REGOLAMENTO (CE) N. 681/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2008

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o settembre-30 novembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di luglio 2008, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 luglio 2008 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di luglio 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 luglio 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

X

Nuovi importatori

09.4099

X

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

21,006931 %

Nuovi importatori

09.4100

0,485316 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

56,872241 %

«X»

:

per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione.


18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/9


REGOLAMENTO (CE) N. 682/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2008

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 581/2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 28).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 17 luglio 2008 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

110,0

0

BR

106,0

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

122,4

0

BR

113,6

1

AR

125,4

0

TH

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

217,7

25

BR

245,2

16

AR

322,9

0

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

306,0

0

BR

186,0

8

AR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

107,2

11

BR

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

175,0

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

295,6

0

BR

410,4

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

444,5

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

209,1

23

BR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

622,3

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2008

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

[notificata con il numero C(2008) 2558]

(2008/589/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 34 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile del merluzzo bianco del Mar Baltico nonché le norme in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza di tali attività.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prevede attività di controllo da parte della Commissione e cooperazione fra gli Stati membri per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(3)

Per garantire l’efficacia del piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock è necessario stabilire un programma specifico di controllo ed ispezione.

(4)

È opportuno che il programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per un periodo triennale. I risultati derivanti dall’applicazione di detto programma devono essere periodicamente valutati dagli Stati membri interessati in collaborazione con l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (3).

(5)

Occorre incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri interessati al fine di rafforzare l’uniformità delle pratiche di ispezione e sorveglianza e contribuire allo sviluppo del coordinamento delle attività di controllo fra le autorità competenti di tali Stati membri.

(6)

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza devono essere condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, stabilito dal regolamento (CE) n. 1098/2007.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda il controllo e l’ispezione:

a)

delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007;

b)

di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per tre anni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

Articolo 4

Ispezioni della Commissione

Quando la Commissione intraprende un’ispezione di propria iniziativa e senza l’assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato, in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2371/2002, i suoi ispettori informano, ove possibile, le autorità competenti di detto Stato membro in merito ai loro accertamenti.

Articolo 5

Ispezioni effettuate dagli Stati membri

1.   Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, designato in conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (5), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni:

a)

il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco redatto in conformità all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

la zona, definita all’articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1098/2007, in cui si svolgeranno la sorveglianza e l’ispezione;

c)

la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione.

2.   La sorveglianza e le ispezioni saranno effettuate in conformità dell’allegato I.

Articolo 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

Gli Stati membri effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità al piano di impiego congiunto stabilito dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

Articolo 7

Informazione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l’anno civile precedente:

a)

le attività di ispezione e sorveglianza indicate nell’allegato I;

b)

tutte le infrazioni definite nell’allegato II constatate nel corso dei dodici mesi, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato II;

c)

la situazione relativa al perseguimento delle infrazioni di cui all’allegato II rilevate durante l’anno civile passato o precedentemente;

d)

eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.

Articolo 8

Valutazione

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro redige e invia alla Commissione e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca una relazione di valutazione riguardante le attività di controllo ed ispezione realizzate nell’anno civile precedente nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione di cui alla presente decisione e del programma nazionale di controllo di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.   Uno Stato membro può chiedere l’aiuto dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per elaborare la relazione.

3.   Detta Agenzia tiene conto delle relazioni menzionate al paragrafo 1 all’atto di effettuare la valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005.

4.   La Commissione convoca la riunione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007 in collaborazione con l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Durante la riunione sono fra l’altro valutate le attività indicate al paragrafo 1.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(3)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(4)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 14.


ALLEGATO I

Compiti di ispezione e sorveglianza

1.   Compiti di ispezione a carattere generale

1.1.

Per ogni ispezione viene compilato un rapporto di ispezione. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le informazioni seguenti:

a)

identificazione completa delle persone responsabili, nonché delle navi o dei veicoli impiegati nelle attività sottoposte ad ispezione;

b)

autorizzazione: licenza, permesso speciale di pesca e diritto di pesca espresso in termini di sforzo di pesca;

c)

documentazione del peschereccio: giornali di bordo, certificati di registrazione, piani di magazzinaggio, registrazioni di notifiche e, ove pertinente, registrazioni di notifiche manuali del sistema VMS;

d)

eventuali altre risultanze dell’ispezione effettuata in mare, in porto o in una qualsiasi fase del processo di commercializzazione.

1.2.

Le risultanze di cui al punto 1.1 sono confrontate con le informazioni comunicate agli ispettori dalle altre autorità competenti, inclusi i dati VMS, le notifiche preventive e gli elenchi dei pescherecci in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

2.   Compiti di ispezione in mare

Gli ispettori verificano:

a)

i quantitativi di pesce detenuti a bordo rispetto ai quantitativi registrati nel giornale di bordo e il rispetto dei margini di tolleranza indicati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1098/2007;

b)

la conformità degli attrezzi utilizzati ai requisiti pertinenti, e in particolare alla regola della rete unica, nonché il rispetto delle disposizioni riguardanti lo spessore del ritorto, le dimensioni minime delle maglie e dei pesci, i dispositivi fissati alle reti e la marcatura e l’identificazione degli attrezzi fissi;

c)

il corretto funzionamento dell’apparecchiatura VMS;

d)

il rispetto dei requisiti in materia di pesca in un’unica zona di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

3.   Compiti di ispezione allo sbarco

Gli ispettori procedono alle seguenti verifiche:

a)

notifica preliminare di sbarco e di cambio di zone specifiche, con particolare riguardo ai dati relativi alle catture detenute a bordo;

b)

compilazione del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco, segnatamente per quanto riguarda i dati relativi allo sforzo di pesca;

c)

quantitativi di pesce effettivi detenuti a bordo, peso del merluzzo bianco e delle altre specie sbarcate e rispetto dei margini di tolleranza indicati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1098/2007;

d)

attrezzi detenuti a bordo e rispetto delle disposizioni in materia di spessore del ritorto, dimensioni minime delle maglie e dei pesci, dispositivi fissati alle reti nonché marcatura e identificazione degli attrezzi fissi;

e)

se del caso, rispetto delle procedure di spegnimento dell’apparecchiatura VMS.

4.   Compiti di ispezione relativi al trasporto e alla commercializzazione

Gli ispettori verificano:

a)

i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;

b)

il rispetto dei requisiti in materia di classificazione, etichettatura e taglia minima dei pesci;

c)

la documentazione (giornale di bordo, dichiarazione di sbarco e note di vendita), la cernita e la pesatura del pesce per il controllo delle disposizioni relative alla commercializzazione.

5.   Compiti specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori incaricati della sorveglianza:

a)

verificano gli avvistamenti confrontandoli con lo sforzo di pesca assegnato;

b)

verificano le restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca;

c)

comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini del controllo incrociato.


ALLEGATO II

Elenco delle infrazioni di cui all’articolo 7

A.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio, delle limitazioni dello sforzo di pesca stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1098/2007 o delle restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento.

B.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detiene a bordo o utilizza attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o di un suo rappresentante autorizzato, dell’obbligo di essere in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1098/2007 o di conservarne una copia.

C.

Manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (1).

D.

Falsificazione o mancata registrazione dei dati nei giornali di bordo, con particolare riguardo alle dichiarazioni dello sforzo di pesca, alle dichiarazioni di sbarco, alle note di vendita, alle dichiarazioni di assunzioni in carico e ai documenti di trasporto, o inadempienza dell’obbligo di conservare o trasmettere tali documenti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2847/93 e agli articoli 11, 13, 15, 19 e 22 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

E.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco, delle condizioni relative all’entrata o all’uscita da zone specifiche indicate all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

F.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario avente a bordo oltre 300 kg di merluzzo bianco, o del suo rappresentante, dell’obbligo di notifica preliminare previsto all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

G.

Sbarco di oltre 750 kg di merluzzo bianco al di fuori dei porti designati.

H.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio, dell’obbligo di pesare il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

I.

Inosservanza delle restrizioni in materia di transito e del divieto di trasbordo stabiliti all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1098/2007.


(1)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

relativa alla creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini

(Versione codificata)

(2008/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981, relativa alla creazione di un comitato consultivo per l’uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini (1), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

La parità tra donne e uomini è un elemento irrinunciabile della dignità umana e della democrazia e costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri, nonché delle convenzioni internazionali ed europee.

(3)

L’attuazione pratica del principio di parità di trattamento tra donne e uomini deve essere stimolata da una migliore collaborazione e da scambi di opinioni e di esperienze tra gli organi che negli Stati membri sono preposti alla promozione delle pari opportunità e la Commissione.

(4)

La piena attuazione pratica delle direttive, delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate dal Consiglio nel campo delle pari opportunità può essere considerevolmente accelerata mediante il contributo di organi nazionali che dispongano di una rete di informazioni specifiche.

(5)

L’elaborazione e l’applicazione di misure comunitarie in materia di lavoro delle donne, il miglioramento della situazione delle donne che esercitano attività autonome e agricole e la promozione delle pari opportunità richiedono una stretta collaborazione con gli organi specializzati negli Stati membri.

(6)

Pertanto è necessario un quadro istituzionalizzato al fine di avere regolari consultazioni con detti organi,

DECIDE:

Articolo 1

Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini, in appresso denominato il «comitato».

Articolo 2

1.   Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione delle azioni della Comunità intese a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini e di favorire lo scambio permanente di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e tra i vari attori interessati.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 il comitato:

a)

assiste la Commissione nell’elaborazione di strumenti di controllo, di valutazione e di diffusione dei risultati delle misure adottate a livello comunitario per promuovere le pari opportunità;

b)

contribuisce all’attuazione dei programmi di azione comunitaria in materia, segnatamente procedendo all’esame dei loro risultati e proponendo miglioramenti delle misure adottate;

c)

contribuisce grazie ai suoi pareri all’elaborazione della relazione annuale della Commissione sui progressi realizzati in materia di pari opportunità tra donne e uomini;

d)

stimola lo scambio di informazioni sulle misure adottate a tutti i livelli per promuovere le pari opportunità e, se del caso, presenta proposte sul seguito che potrebbe essere dato a dette misure;

e)

emette pareri o invia relazioni alla Commissione, sia su richiesta di quest’ultima, sia di propria iniziativa, su tutti i problemi pertinenti riguardanti la promozione delle pari opportunità nella Comunità.

3.   Le modalità di diffusione dei pareri e delle relazioni del comitato sono determinate di concerto con la Commissione. Essi possono essere oggetto di una pubblicazione sotto forma di allegato alla relazione annuale della Commissione sulle pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 3

1.   Il comitato è composto da 68 membri:

a)

un (una) rappresentante per Stato membro dei ministeri o servizi governativi incaricati a livello nazionale di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini; questo (questa) rappresentante è designato(a) dal governo di ciascuno Stato membro;

b)

un (una) rappresentante per Stato membro dei comitati od organismi nazionali creati da un atto ufficiale e incaricati specificamente delle pari opportunità tra donne e uomini a titolo di rappresentanza dei settori interessati. Qualora in uno Stato membro esistano più comitati od organismi che si occupano di questi problemi, la Commissione determina l’organismo che con i suoi obiettivi, la sua struttura, la sua rappresentatività e il suo grado di indipendenza ha la maggiore vocazione a essere rappresentato nel comitato; la partecipazione degli Stati membri che non dispongono di tali comitati verrà esercitata da persone rappresentanti organismi considerati dalla Commissione come esercitanti missioni analoghe. Questo (questa) rappresentante è nominato(a) dalla Commissione su proposta del comitato od organismo nazionale pertinente;

c)

sette membri rappresentanti le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario;

d)

sette membri rappresentanti le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.

Questi (queste) rappresentanti sono nominati(e) dalla Commissione su proposta delle parti sociali a livello comunitario.

2.   Alle riunioni del comitato partecipano in veste di osservatori due rappresentanti della lobby europea delle donne.

3.   Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associative che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione.

Articolo 4

Per ciascuno dei membri del comitato si procede, nelle stesse condizioni stabilite all’articolo 3, alla nomina di un (una) supplente.

Fatto salvo l’articolo 7, il (la) supplente non assiste alle riunioni del comitato e non partecipa ai suoi lavori, se non in caso di impedimento del membro che sostituisce.

Articolo 5

Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.

Allo scadere dei tre anni, i membri del comitato restano in funzione finché non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni o per dimissioni o per cessazione delle attività presso l’organismo che rappresenta o in seguito a decesso. Si può altresì mettere fine al mandato di un membro quando l’organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.

Egli è sostituito per la durata del mandato ancora in corso secondo la procedura di cui all’articolo 4.

Le funzioni esercitate non formano oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato e per i gruppi di lavoro istituiti secondo l’articolo 8 sono a carico della Commissione in applicazione delle vigenti norme amministrative.

Articolo 6

Il comitato è presieduto da un (una) presidente eletto(a) tra i membri provenienti dagli Stati membri e designati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b). Il suo mandato ha la durata di un anno. L’elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia è richiesta a favore almeno la metà del totale dei voti.

Due vicepresidenti saranno eletti(e) con la stessa maggioranza e alle stesse condizioni. Essi (esse) hanno il compito di sostituire il (la) presidente in caso di impedimento. I (le) presidenti e vicepresidenti devono provenire da Stati membri diversi. Essi (esse) costituiscono l’ufficio di presidenza del comitato che si riunisce prima di ciascuna riunione del comitato stesso.

L’organizzazione del lavoro del comitato è effettuata dalla Commissione in stretto collegamento con il (la) presidente. L’ordine del giorno delle riunioni del comitato è fissato dalla Commissione di concerto con il (la) presidente. Il segretariato del comitato è svolto dall’unità della Commissione competente per le pari opportunità tra donne e uomini. Il resoconto delle riunioni del comitato è redatto dai servizi della Commissione e sottoposto per approvazione al comitato.

Articolo 7

Il (la) presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all’ordine del giorno.

Gli esperti partecipano ai lavori esclusivamente per il punto che ne ha motivato la presenza.

Articolo 8

1.   Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

2.   Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere rapporti a un relatore o esperto esterno, secondo modalità da determinare.

3.   Uno o più membri del comitato possono partecipare in veste di osservatori alle attività di altri comitati consultivi della Commissione e informarne il comitato.

Articolo 9

Le misure prese in applicazione degli articoli 7 e 8, aventi implicazione finanziaria per il bilancio delle Comunità europee, sono soggette all’accordo preliminare della Commissione e devono essere attuate secondo le vigenti norme amministrative.

Articolo 10

Il comitato si riunisce nella sede della Commissione su convocazione di quest’ultima. Esso terrà almeno due riunioni all’anno.

Articolo 11

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione o sui pareri che il comitato formula di propria iniziativa. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all’unanimità dal comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

Articolo 12

Fatto salvo l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza tramite i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione comunichi loro che un parere o una domanda verte su una materia avente carattere riservato.

In tal caso, assistono alle sedute unicamente i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.

Articolo 13

La decisione 82/43/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 20 del 28.1.1982, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/06 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Decisione 82/43/CEE della Commissione

(GU L 20 del 28.1.1982, pag. 35)

 

Punto VIII.12 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 209)

 

Punto IV.C dell’allegato I dell’atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 115)

 

Decisione 95/420/CE della Commissione

(GU L 249 del 17.10.1995, pag. 43)

 

Punto 11.4 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 585)

 

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

Limitatamente al riferimento alla decisione 82/43/CEE fatto nel sesto trattino dell’articolo 1, paragrafo 2 e all’allegato punto 9.1.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 82/43/CEE

Presente decisione

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, prima frase

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, seconda frase

Articolo 4, secondo comma

Articoli da 5 a 12

Articoli da 5 a 12

Articolo 13

Articolo 13

Allegato I

Allegato II


18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2008

relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/591/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE, la Commissione dovrebbe garantire che, nella conduzione delle sue attività, sia osservata nei confronti di ogni misura di esecuzione una partecipazione equilibrata degli Stati membri e delle parti interessate.

(2)

La direttiva 2005/32/CE prevede che tali parti si riuniscano in un forum consultivo, per cui è necessario definire i compiti e la struttura di tale organo.

(3)

Il forum consultivo dovrebbe assistere la Commissione nella stesura di un piano di lavoro, contribuire alla definizione e modifica delle misure di esecuzione e all’esame dell’efficacia dei meccanismi istituiti per la sorveglianza del mercato, nonché alla valutazione degli accordi volontari e di altre misure di autoregolamentazione.

(4)

Il forum consultivo dovrebbe essere composto dai rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al prodotto o gruppo di prodotti in questione, come l’industria comprese le PMI e le imprese artigiane, i sindacati, i venditori all’ingrosso e al dettaglio, gli importatori, le associazioni ambientaliste e le organizzazioni dei consumatori.

(5)

Occorre stabilire norme per la divulgazione di informazioni da parte dei membri del forum consultivo, fatte salve le norme sulla sicurezza allegate al regolamento interno della Commissione mediante la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (2).

(6)

I dati personali relativi ai membri del forum consultivo dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

DECIDE:

Articolo 1

Compiti

I compiti dei membri del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, in appresso denominato «il forum», consistono nell’emettere pareri relativi all’elaborazione e alla modifica del piano di lavoro di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE, e nel consigliare la Commissione sulle questioni riguardanti l’esecuzione della direttiva 2005/32/CE, come stabilito dall’articolo 16, paragrafo 2, dall’articolo 18 e dall’articolo 23 della stessa.

Articolo 2

Consultazione

La Commissione può consultare il forum su qualunque questione riguardante l’esecuzione della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 3

Composizione

1.   I membri del forum sono nominati dalla Commissione, la quale li sceglie fra le parti interessate al prodotto o al gruppo di prodotti in questione e che hanno risposto all’invito a presentare candidature.

2.   Il forum comprende fino a 60 membri, e si compone come segue:

a)

un rappresentante di ciascuno Stato membro;

b)

un rappresentante di ciascuno Stato membro dello Spazio economico europeo;

c)

fino a 30 rappresentanti delle parti interessate, come previsto all’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE.

3.   Ciascun membro designa la persona che lo rappresenterà alle riunioni del forum a seconda della sua competenza ed esperienza nel settore trattato.

4.   I membri del forum sono nominati per un periodo di 3 anni rinnovabile e rimangono in carica fino a che non sono sostituiti in conformità del paragrafo 3 o fino allo scadere del loro mandato.

5.   I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato in uno dei casi seguenti:

a)

dimissioni;

b)

incapacità di contribuire efficacemente ai lavori del forum;

c)

mancata osservanza dell’articolo 287 del trattato.

6.   L’elenco dei membri e le successive modifiche a tale elenco sono pubblicati sui siti Internet della direzione generale Imprese e industria e della direzione generale Energia e trasporti, nonché nel registro dei gruppi d’esperti della Commissione.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il forum è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Sentito il presidente, possono essere istituiti dei sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal forum stesso. Tali sottogruppi vengono disciolti non appena hanno assolto al proprio mandato.

3.   Il presidente può invitare esperti od osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del forum o dei sottogruppi, se lo ritiene necessario o utile.

4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del forum o di un suo sottogruppo non possono essere divulgate se, per la Commissione, tali informazioni si riferiscono ad argomenti confidenziali.

5.   Il forum e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure ed al calendario da questa stabiliti. La Commissione cura i servizi di segreteria. Alle riunioni del forum e dei suoi sottogruppi possono partecipare altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

6.   Il regolamento interno del forum è definito in allegato.

7.   La Commissione può pubblicare o caricare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del forum.

Articolo 5

Rimborsi spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e le eventuali spese di vitto e alloggio a un rappresentante per Stato membro e agli esperti tecnici invitati a norma dell’articolo 4, paragrafo 3 in relazione alle attività del forum, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri del forum, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al forum dal competente servizio della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/28/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48).

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Regolamento interno del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2005/32/CE, in particolare l’articolo 18,

visto il regolamento interno tipo pubblicato dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Convocazione

1.   Le riunioni del forum sono convocate dal presidente.

2.   Possono essere convocate riunioni congiunte del forum con altri gruppi per questioni che rientrano nelle rispettive sfere di competenza.

Articolo 2

Ordine del giorno

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno e lo sottopone al forum.

2.   L’ordine del giorno distingue tra:

a)

consultazione delle parti interessate nell’ambito del forum in merito ai seguenti aspetti:

elaborazione e modifica del piano di lavoro, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2005/32/CE,

definizione e verifica delle misure di esecuzione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2 e dell’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE,

esame sull’efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato, in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE,

valutazione degli accordi volontari e delle altre misure di autoregolamentazione, in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE,

verifica dell’efficacia della direttiva e delle relative misure di esecuzione, soglia di dette misure, meccanismi di sorveglianza del mercato e altre iniziative di autoregolamentazione stimolate, in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2005/32/CE;

b)

le altre questioni sottoposte all’esame del forum per informazione o semplice scambio di punti di vista, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di uno dei membri del forum, previo consenso del presidente.

3.   Il forum adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione.

Articolo 3

Inoltro di documenti ai membri del forum

1.   Il presidente invia ai membri del forum, conformemente alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la convocazione, l’ordine del giorno e i documenti di lavoro su cui vanno consultate le parti interessate nell’ambito del forum, nonché qualsiasi altro documento di lavoro, entro un mese prima della data stabilita per la riunione.

2.   I membri del forum possono presentare ulteriori documenti di lavoro e dichiarazioni scritte entro una settimana prima della data stabilita per la riunione. Una volta ricevuti, detti documenti vengono resi disponibili ai membri del forum.

3.   In casi urgenti, su richiesta di un membro del forum o di propria iniziativa, il presidente può abbreviare il termine di invio previsto ai paragrafi 1 e 2 fino a cinque giorni di calendario prima della data della riunione.

4.   Il presidente può decidere di rendere disponibili in quanto documenti di lavoro del forum i documenti provenienti da parti interessate che non figurano tra i membri del forum o da queste forniti.

Articolo 4

Pareri espressi nell’ambito del forum

1.   Il presidente mette agli atti i pareri espressi dai rappresentanti degli Stati membri e dalle diverse parti interessate nell’ambito del forum.

2.   I pareri dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate possono anche essere espressi sotto forma di dichiarazioni scritte, presentate in conformità dell’articolo 3.

3.   In seguito ai lavori del forum possono essere presentate ulteriori dichiarazioni scritte, fino a tre settimane dopo la data della riunione.

4.   Si può eventualmente fare ricorso alla procedura scritta prevista all’articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 5

Rappresentanza

1.   Per garantire una partecipazione equilibrata delle parti in causa rispetto a ciascun gruppo di prodotti oggetto di discussioni, il presidente può invitare le parti interessate che non figurano tra i membri del forum a discutere punti specifici dell’ordine del giorno nel corso di determinate riunioni.

2.   Ciascun membro del forum designa una persona che lo rappresenta alle riunioni e ne informa il presidente. Previa autorizzazione del presidente, i rappresentanti designati possono farsi accompagnare da esperti, a spese del membro interessato. I membri devono informare preventivamente il presidente, almeno due settimane prima della data prevista per la riunione, in merito agli esperti che desiderano affiancare ai propri rappresentanti. Se entro una settimana prima della data prevista per la riunione il presidente non formula obiezioni alla partecipazione di un esperto, l’autorizzazione si considera concessa.

3.   Un membro può rappresentare altri membri. Prima della riunione, il membro rappresentante deve presentare al presidente un documento scritto attestante il consenso dei membri che vengono rappresentati.

4.   I membri garantiscono che le parti in causa da essi rappresentate siano debitamente informate in merito ai lavori del forum.

5.   I membri garantiscono una consultazione adeguata delle parti in causa che rappresentano e adottano pareri rappresentativi.

Articolo 6

Sottogruppi

Il presidente può costituire dei sottogruppi per l’esame di specifiche questioni. I sottogruppi sono presieduti da un rappresentante della Commissione. I sottogruppi sono incaricati di presentare una relazione al forum e, a tal fine, possono nominare un relatore.

Articolo 7

Ammissione di terze persone

Il presidente può decidere di invitare terzi a partecipare a una riunione, ed esperti a parlare in merito a temi specifici.

Articolo 8

Procedura scritta

1.   Se necessario, gli Stati membri e le parti interessate nell’ambito del forum possono fornire i propri pareri mediante la procedura scritta. A tal fine il presidente invia ai membri del forum, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, i documenti di lavoro in merito ai quali è richiesto il parere degli Stati membri e delle parti interessate. Il limite massimo per la presentazione delle osservazioni non può essere inferiore a 14 giorni di calendario e non può essere superiore a un mese.

2.   In casi di urgenza si applicano i termini di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 9

Segreteria

La Commissione provvede ai servizi di segreteria del forum.

Articolo 10

Verbali delle riunioni

1.   Sotto la responsabilità del presidente viene redatto un verbale di ogni riunione contenente, in particolare, i pareri emessi sui documenti di lavoro preparati dai servizi della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ed eventualmente i pareri espressi sulle questioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Separatamente è allegato un elenco di riferimento delle dichiarazioni scritte pertinenti presentate in conformità dell’articolo 4. Il verbale è inviato entro un mese ai membri del forum e ai non membri che hanno partecipato alla riunione.

2.   I membri del forum inviano al presidente, per iscritto, le loro eventuali osservazioni entro due settimane, e il forum ne è informato. In caso di disaccordo, la modifica proposta forma oggetto di discussione in seno al forum. Qualora il disaccordo persista, la modifica viene allegata al verbale.

Articolo 11

Elenco delle presenze

Nel corso di ciascuna riunione il presidente redige un elenco delle presenze che specifica il nome di ciascun partecipante, l’organizzazione cui appartiene e, se del caso, la parte interessata che rappresenta.

Articolo 12

Corrispondenza

1.   La corrispondenza relativa al forum viene inviata alla Commissione per via elettronica, all’attenzione del presidente.

2.   La corrispondenza per i membri del forum viene inviata ai membri stessi per via elettronica. I membri designano la o le persone di contatto cui va inviata la loro corrispondenza, e ne informano per iscritto il presidente.

Articolo 13

Protezione dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento interno deve avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


18.7.2008   

IT

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L 190/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2008

recante modifica della decisione 2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 3301]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/592/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (3), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/572/CE della Commissione (5) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carne macinata e preparazioni di carni.

(2)

In seguito all'entrata in applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (6), è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie comunitarie e i requisiti di certificazione per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni al fine di introdurre i corretti riferimenti nella nuova legislazione.

(3)

Traces (Trade Control and Expert System, sistema esperto per il controllo degli scambi) è un sistema veterinario elettronico integrato introdotto dalla decisione della Commissione 2004/292/CE, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE (7). La standardizzazione dei certificati sanitari è essenziale per garantire un trattamento elettronico efficace dei certificati nell'ambito del sistema Traces.

(4)

La decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (8) stabilisce che i vari certificati veterinari e certificati sanitari e di polizia sanitaria previsti per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale e certificati di transito attraverso la Comunità di prodotti d'origine animale devono basarsi sui modelli standard di certificati veterinari contenuti nell'allegato I di tale decisione.

(5)

Di conseguenza, i modelli di certificati di cui agli allegati II e III della decisione 2000/572/CE devono essere sostituiti da nuovi modelli al fine di garantire la compatibilità con il sistema Traces.

(6)

Per evitare perturbazioni del commercio, l'utilizzazione dei certificati emessi in conformità della decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione sono autorizzati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione. Tali certificati sono accettati per l'importazione nella Comunità per un periodo di 10 mesi dopo l'entrata in applicazione della presente decisione.

(7)

La decisione 2000/572/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(8)

Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/572/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L'importazione di preparazioni di carni è soggetta alle seguenti condizioni:

1)

esse devono essere prodotte in conformità dei requisiti pertinenti posti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) secondo quanto specificato nel certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione;

2)

provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità del regolamento (CE) n. 852/2004;

3)

devono essere stati congelati a una temperatura interna non superiore a – 18 °C negli impianti di produzione di origine.

2)

l'articolo 4 bis è modificato come segue:

a)

alla lettera a), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE della Commissione (13)

b)

alla lettera b), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE»;

3)

gli allegati II e III sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione si applica a partire dal 1o luglio 2008.

Tuttavia, i lotti di preparazioni di carni per i quali i certificati sanitari sono stati emessi in conformità del modello stabilito dalla decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione e con data di scadenza precedente al 31 dicembre 2008, sono accettati per l'importazione nella Comunità sino al 1o aprile 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/437/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 65; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 52).

(6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1245/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19).

(7)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

(8)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

(9)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(10)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(11)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(12)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»;

(13)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea

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ALLEGATO III

(TRANSITO E/O IMMAGAZZINAMENTO)

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18.7.2008   

IT

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L 190/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2008

che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda i compiti e la durata dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

(2008/593/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (di seguito «l’agenzia») è stata istituita con decisione 2007/60/CE della Commissione (2), per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, fino al 31 dicembre 2008 per l’esecuzione dei compiti riguardanti la concessione dei contributi finanziari comunitari conformemente al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (3). Molti dei relativi progetti continueranno oltre il 31 dicembre 2008.

(2)

L’agenzia deve essere incaricata anche dei progetti destinatari di contributi finanziari in base al regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), poiché detto regolamento continua a finanziare azioni analoghe per la rete transeuropea di trasporto al pari del regolamento (CE) n. 2236/95, per il quale l’agenzia ha già ricevuto una delega.

(3)

Non spetta all’agenzia l’adozione di decisioni individuali di concessione di contributi finanziari comunitari. Tuttavia, al fine di aumentare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione del programma, la Commissione può decidere di delegare all’agenzia l’adozione di modifiche alle predette decisioni.

(4)

L’agenzia deve essere incaricata in particolare delle attività relative ai progetti indipendentemente dalla forma e dalla modalità del contributo finanziario comunitario di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 680/2007. Tutte le attività relative al programma, quali il controllo e l’indirizzo politico, devono essere escluse e rimanere di competenza della Commissione.

(5)

L’agenzia deve in particolare essere incaricata anche delle misure di accompagnamento, per contribuire all’efficienza e all’efficacia del programma TEN-T, al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo, ivi compresi la promozione del programma TEN-T presso tutte le parti interessate e il miglioramento della sua visibilità per il vasto pubblico, negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. Tali misure devono consistere in campagne mirate di sensibilizzazione e di promozione, tra cui l’organizzazione di giornate TEN-T, di gruppi di lavoro e di conferenze e l’annuncio e la divulgazione di risultati e di migliori pratiche tramite pubblicazioni adeguate, anche con strumenti elettronici, ad esempio mediante comunicati stampa, orientamenti per potenziali richiedenti, materiale informativo su storie di successo e relazioni annuali, e l’organizzazione della partecipazione di rappresentanti dell’agenzia e/o della Commissione a manifestazioni pertinenti, quale l’inaugurazione di infrastrutture per il trasporto.

(6)

Da un’analisi aggiornata dei costi e dei benefici effettuata da consulenti esterni emerge che occorre potenziare in misura significativa le risorse amministrative, in particolare il personale, dell’agenzia. L’agenzia continua ad essere l’opzione più efficiente sotto il profilo dei costi.

(7)

La decisione 2007/60/CE deve pertanto essere modificata conformemente.

(8)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2007/60/CE è così modificata:

1)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per un periodo che decorre dal 1o novembre 2006 e termina il 31 dicembre 2015.»

2)

All’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell’ambito dell’azione comunitaria concernente la rete transeuropea di trasporto, l’agenzia è incaricata dell’esecuzione di compiti riguardanti la concessione di un contributo finanziario comunitario conformemente al regolamento n. 2236/95 del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 680/2007 del parlamento europeo e del Consiglio (6), ad esclusione dei compiti che richiedono poteri discrezionali per la traduzione di scelte politiche in azioni, quali la programmazione, la definizione delle priorità, la selezione dei progetti conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 680/2007, la valutazione dei programmi e il monitoraggio legislativo. All’agenzia sono affidati i compiti seguenti:

a)

assistenza alla Commissione nella fase di programmazione e di selezione, e gestione della fase di controllo del contributo finanziario concesso a progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto, e effettuazione dei controlli necessari a tal fine, adottando le decisioni pertinenti in base alla delega della Commissione;

b)

coordinamento con altri strumenti finanziari comunitari, garantendo in particolare, per tutta la durata, il coordinamento della concessione dei contributi finanziari per tutti i progetti di interesse comune che ricevono finanziamenti anche dai fondi strutturali, dal fondo di coesione e dalla Banca europea per gli investimenti;

c)

assistenza tecnica ai promotori dei progetti in materia di ingegneria finanziaria dei progetti e di sviluppo di metodi comuni di valutazione;

d)

adozione degli atti di esecuzione del bilancio concernenti le entrate e le spese e esecuzione, su delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie per la gestione delle azioni comunitarie nel settore della rete transeuropea di trasporto, come disposto dal regolamento (CE) n. 2236/95 e dal regolamento (CE) n. 680/2007;

e)

raccolta, analisi e trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla Commissione per la realizzazione della rete transeuropea di trasporto;

f)

misure di accompagnamento per contribuire all’efficienza e all’efficacia del programma TEN-T, al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo, ivi compresi la promozione del programma TEN-T presso tutte le parti interessate e il miglioramento della sua visibilità per il vasto pubblico, negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi;

g)

supporto amministrativo e tecnico chiesto dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88.

(3)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

(4)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

(5)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

(6)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1


RACCOMANDAZIONI

18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/37


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

sull’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche

[notificata con il numero C(2008) 3282]

(2008/594/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

L’iniziativa strategica i2010, per la crescita e l’occupazione, integra le politiche in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la ricerca e l’innovazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona. L’iniziativa i2010 promuove la creazione di una società dell’informazione europea e incoraggia la fornitura di servizi pubblici migliori, anche nel campo della sanità elettronica.

(2)

È possibile, almeno in parte, raccogliere le sfide attuali e future dei sistemi sanitari europei ricorrendo a soluzioni collaudate consentite dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (sanità elettronica). Per sfruttare i vantaggi offerti dalla sanità elettronica è indispensabile migliorare la cooperazione sull’interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni di eHealth degli Stati membri. Le cartelle cliniche elettroniche costituiscono un elemento fondamentale dei sistemi sanitari elettronici.

(3)

I sistemi di cartelle cliniche elettroniche possono garantire una maggiore qualità e sicurezza delle informazioni sanitarie rispetto alle tradizionali cartelle cliniche. La loro interoperabilità dovrebbe facilitare l’accesso alle informazioni, e migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza ai pazienti nell’intera Comunità fornendo loro e agli operatori sanitari informazioni aggiornate e pertinenti assicurando, al contempo, i massimi standard di tutela e riservatezza dei dati personali. Il consolidamento della cooperazione transfrontaliera nel campo della sanità elettronica richiede la collaborazione tra fornitori, clienti e organismi di regolamentazione sanitaria nei diversi Stati membri. Al tempo stesso, però, qualsiasi misura legata all’interoperabilità non deve necessariamente comportare l’armonizzazione di leggi e regolamenti nell’organizzazione ed erogazione del servizio sanitario negli Stati membri.

(4)

La mancanza di interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche rappresenta uno dei principali ostacoli alla realizzazione, all’interno della Comunità, dei benefici sociali ed economici derivanti dalla sanità elettronica. La frammentazione del mercato tipica del settore è aggravata dalla mancanza di interoperabilità a livello tecnico e semantico. I sistemi e le norme di informazione e comunicazione sanitaria in uso negli Stati membri sono spesso incompatibili e non agevolano l’accesso a informazioni indispensabili per l’erogazione di un’assistenza sanitaria sicura e di qualità tra i diversi Stati membri.

(5)

La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Sanità elettronica — migliorare l’assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d’azione per uno spazio europeo della sanità elettronica», presentata il 30 aprile 2004 (1), delinea le potenzialità dei sistemi di sanità elettronica e le principali sfide alla loro diffusione su ampia scala. Il piano d’azione presentato nella suddetta comunicazione invoca un’azione congiunta tra Comunità e Stati membri sull’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche.

(6)

La dichiarazione della conferenza ad alto livello sulla sanità elettronica organizzata nel 2007 ha riconosciuto l’importanza di dare il via a iniziative congiunte tra Stati membri consolidando una serie di attività inerenti all’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche.

(7)

La Commissione ha replicato alla relazione «Creare un’Europa innovativa» redatta da un gruppo indipendente di esperti con la comunicazione «Mercati guida: un’iniziativa per l’Europa» (2), volta alla creazione e alla commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nei principali settori sociali e industriali, tra cui la sanità elettronica. Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa proposta figura il potenziamento dell’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, giacché gli attuali standard e sistemi utilizzati per le informazioni e le comunicazioni sanitarie dagli Stati membri sono spesso incompatibili e, pertanto, costituiscono un ostacolo allo sviluppo di soluzioni informatizzate per il settore che siano innovative ed efficaci rispetto ai costi.

(8)

Il 23 maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull’impatto e le conseguenze dell’esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno (3). La risoluzione invita la Commissione a esortare gli Stati membri a sostenere attivamente l’introduzione del sistema sanitario in linea e della telemedicina, soprattutto mediante lo sviluppo di sistemi interoperabili che consentano lo scambio di informazioni sui pazienti tra fornitori di servizi sanitari nei diversi Stati membri.

(9)

Scopo della raccomandazione è contribuire allo sviluppo dell’interoperabilità globale della sanità elettronica europea entro la fine del 2015.

(10)

La presente raccomandazione rispetta e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 7 sul diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e l’articolo 8 sul diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale.

(11)

Le cartelle cliniche rientrano tra le categorie di dati più sensibili contenenti informazioni su un individuo. La diffusione non autorizzata di una diagnosi o una condizione clinica potrebbero avere un impatto negativo sulla vita personale e professionale di un individuo. La gestione delle cartelle cliniche in formato elettronico aumenta il rischio che le informazioni sui pazienti vengano accidentalmente rese pubbliche o facilmente distribuite a persone non autorizzate.

(12)

L’interoperabilità delle cartelle cliniche elettroniche prevede il trasferimento di dati personali sulla salute di un paziente: essi dovrebbero potere circolare liberamente tra gli Stati membri tutelando, al contempo, i diritti fondamentali dell’individuo. La presente raccomandazione, pertanto, non pregiudica le disposizioni comunitarie sulla protezione dei dati personali esposte, in particolare, nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), e nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (5).

(13)

La Commissione ritiene che le tecnologie PET debbano essere sviluppate e più ampiamente utilizzate, in particolare nel trattamento di dati personali attraverso reti TIC in settori quali la sanità elettronica (6),

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

1)   La presente raccomandazione fornisce una serie di linee guida per lo sviluppo e la diffusione di sistemi interoperabili di cartelle cliniche elettroniche, che consentano lo scambio transfrontaliero di dati sui pazienti all’interno della Comunità nella misura in cui si rivelino necessari a scopi legittimi di natura medica o sanitaria. Tali sistemi devono consentire ai fornitori di assistenza sanitaria di assicurare che il paziente usufruisca, se del caso, delle dovute cure in maniera più efficiente ed efficace, grazie all’accesso immediato e sicuro a informazioni mediche di base e addirittura vitali, in conformità con i diritti fondamentali del paziente alla privacy e alla protezione dei dati.

2)   La presente raccomandazione fornisce orientamenti in materia di interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, anamnesi del paziente, dati di emergenza e registro dei trattamenti che favoriscono l’adozione di soluzioni legate alle prescrizioni elettroniche.

3)   Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a)

«paziente»: qualsiasi persona fisica che riceve o desidera ricevere assistenza sanitaria in uno Stato membro;

b)

«operatore sanitario»: un medico o un infermiere responsabile dell’assistenza generale o un odontoiatra o un’ostetrica o un farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (7) o altro operatore che esercita attività nel settore dell’assistenza sanitaria limitate a una professione regolamentata quale definita dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;

c)

«cartella clinica elettronica»: una documentazione medica completa o documentazione analoga sullo stato di salute fisico e mentale, passato e presente di un individuo in forma elettronica, che consenta la pronta disponibilità di tali dati per cure mediche e altri fini strettamente collegati;

d)

«sistema di cartelle cliniche elettroniche»: un sistema per la registrazione, il reperimento e il trattamento delle informazioni nelle cartelle cliniche elettroniche;

e)

«anamnesi del paziente, dati di emergenza e registro dei trattamenti»: sottoinsiemi di cartelle cliniche elettroniche contenenti informazioni su una particolare applicazione o modalità d’uso specifica, ad esempio un trattamento imprevisto o una prescrizione elettronica;

f)

«prescrizione elettronica»: prescrizione medica, quale definita dall’articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), emessa e trasmessa elettronicamente;

g)

«interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche»: capacità di due o più sistemi di cartelle cliniche elettroniche di scambiarsi dati interpretabili attraverso mezzi informatici e informazioni e conoscenze interpretabili dall’uomo;

h)

«interoperabilità transfrontaliera»: interoperabilità tra Stati membri confinanti e non confinanti e tutti i loro territori;

i)

«interoperabilità semantica»: assicurare che il preciso significato delle informazioni scambiate sia comprensibile ad ogni altro sistema o applicazione non inizialmente sviluppati allo scopo.

4)   Realizzare e mantenere l’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche significa gestire un processo di cambiamento continuo e l’adeguamento di molti fattori ed elementi tra diverse infrastrutture elettroniche negli Stati membri, così come all’interno delle stesse. Queste infrastrutture elettroniche sono necessarie per scambiare informazioni, interagire e collaborare al fine di garantire la massima qualità e sicurezza possibile nell’assistenza sanitaria ai pazienti. Per attuare l’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche sarà necessario disporre di una serie articolata di condizioni quadro, strutture organizzative e procedure di applicazione che vedranno il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

a)

A tale scopo, gli Stati membri sono invitati a intraprendere azioni a cinque livelli ovvero a livello politico, organizzativo, tecnico, semantico e in materia di istruzione e sensibilizzazione.

b)

Tali attività saranno portate avanti nel pieno rispetto degli strumenti giuridici nazionali e comunitari, in particolare nel settore della tutela dei dati personali, della riservatezza e della sicurezza dei dati. Oltre a prevedere le dovute garanzie legali, è necessario integrare le garanzie di tutela dei dati nella messa a punto e realizzazione dei sistemi. Si rivela altresì indispensabile sviluppare meccanismi per la formazione di pazienti e operatori, nonché per la valutazione e il monitoraggio delle attività necessarie ad assicurare l’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche.

L’ambito politico dell’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche

5)   Con riferimento alla fattibilità e all’impegno politico assunto per la realizzazione di sistemi di cartelle cliniche elettroniche si raccomanda agli Stati membri di:

a)

impegnarsi politicamente e strategicamente nell’attuazione a livello locale, regionale e nazionale di sistemi di cartelle cliniche elettroniche che siano in grado di operare anche in associazione con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche di altri Stati membri;

b)

collaborare attivamente con altri Stati membri e soggetti interessati per garantire l’adozione e attuazione di norme che consentano un’interoperabilità transfrontaliera certa e sicura dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche;

c)

considerare l’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche parte integrante delle strategie regionali e nazionali in materia di sanità elettronica;

d)

considerare l’idea di integrare la sanità elettronica nelle strategie regionali e nazionali di coesione e sviluppo territoriale e analizzare i risultati dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche già diffusi nella politica di eHealth e nelle possibilità di finanziamento. La politica di coesione fornirà, nel periodo 2007-2013, sostegno allo sviluppo dell’interoperabilità nella sanità elettronica mediante investimenti nel settore e attività transnazionali e transfrontaliere;

e)

analizzare i rischi, gli ostacoli o gli elementi mancanti nel raggiungimento dell’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, individuando i requisiti necessari e i relativi incentivi per risolvere i problemi;

f)

stanziare risorse sufficienti mediante, ad esempio, incentivi diretti da investire nei sistemi di cartelle cliniche elettroniche;

g)

riconoscere che gli investimenti nell’interoperabilità tecnica e semantica possono risultare utili a breve termine applicando un approccio graduale ed esempi di migliori pratiche, tenendo conto delle priorità e delle competenze degli Stati membri;

h)

valutare la creazione di altri meccanismi finanziari di incentivi diretti per consentire l’adozione, l’acquisizione e/o la modernizzazione di sistemi interoperabili di cartelle cliniche elettroniche;

i)

pianificare le attività volte a garantire l’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche in anticipo di almeno cinque anni. Si ritiene, infatti, che questa sia la giusta tempistica per assicurare una coerenza politica (sovente requisito indispensabile all’aumento degli investimenti e all’innovazione);

j)

coinvolgere fortemente gli utenti e le altre parti interessate nella realizzazione dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, soprattutto per definire la governance adeguata e in settori quali la gestione, i partenariati tra settore pubblico e privato, gli appalti pubblici, la pianificazione, l’attuazione, la valutazione, la formazione, l’informazione e l’istruzione;

k)

sensibilizzare le parti interessate quali, ad esempio, gli enti locali e regionali, gli operatori sanitari, i pazienti e l’industria sui vantaggi e la necessità di disporre di sistemi di cartelle cliniche elettroniche interoperabili.

L’ambito organizzativo dell’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche

6)   È di fondamentale importanza creare un processo e un quadro organizzativo che portino all’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche. Essi devono basarsi su una tabella di marcia di cinque anni, sviluppata dagli Stati membri, che fornisce dettagli sulle tappe fondamentali qui di seguito elencate:

a)

concordare un processo di governance europeo nella definizione di linee guida per lo sviluppo, l’attuazione e il sostegno all’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche atti a gestire un sistema affidabile di identificazione dei pazienti e riconoscimento degli operatori sanitari, così come altre questioni importanti descritte ai punti 7, 8, 9 e 14;

b)

valutare l’adozione di politiche e incentivi per aumentare la domanda di servizi di sanità elettronica onde consentire l’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche;

c)

analizzare i fattori che allungano, complicano e rendono costosi i processi di standardizzazione che potenziano l’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, e mettere a punto misure volte ad accelerare tali processi.

L’interoperabilità tecnica dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche

7)   La compatibilità tecnica dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche costituisce una condizione essenziale per l’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche. Gli Stati membri sono tenuti a:

a)

avviare un’indagine organica sulle infrastrutture e sulle norme tecniche esistenti che possano agevolare la realizzazione di sistemi a sostegno dell’assistenza sanitaria transfrontaliera e della fornitura di servizi sanitari nell’intera Comunità, in particolare quelli inerenti alle cartelle cliniche elettroniche e allo scambio di informazioni;

b)

valutare l’utilizzo di modelli informativi standardizzati e profili basati sulle norme nello sviluppo e attuazione di sistemi interoperabili e soluzioni legate ai servizi. Tali modelli e profili dovrebbero essere considerati parte integrante delle specifiche tecniche regionali e nazionali in materia di interoperabilità e, se del caso, avvalersi delle norme europee e internazionali già esistenti, basandosi sugli approcci e i progressi compiuti nelle iniziative industriali in materia;

c)

impegnarsi nello sviluppo di ulteriori standard necessari, preferibilmente standard aperti su scala globale, coinvolgendo i relativi organismi europei e internazionali di normalizzazione nei principali settori in cui sono state individuate lacune;

d)

analizzare i progressi compiuti nel quadro del Mandato M 403: «Mandato di normazione rivolto agli organismi europei CEN, Cenelec e ETSI nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate al settore della sanità elettronica» allo scopo di garantire il più possibile basi tecnologiche, infrastrutture, norme di sicurezza e integrazione dei regolamenti in Europa e nei mercati mondiali.

L’interoperabilità semantica dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche

8)   L’interoperabilità semantica è un fattore di fondamentale importanza grazie al quale le cartelle cliniche elettroniche riescono a migliorare la qualità e la sicurezza del trattamento dei pazienti, la salute pubblica, la ricerca clinica e la gestione dei servizi sanitari. Gli Stati membri sono chiamati a:

a)

mettere a punto un meccanismo adeguato in collaborazione con le organizzazioni impegnate nello sviluppo delle norme, la Commissione e l’Organizzazione mondiale della sanità per coinvolgere i centri nazionali di ricerca, le industrie e i soggetti interessati nello sviluppo della semantica nel settore sanitario, allo scopo di procedere nella realizzazione dei sistemi interoperabili di cartelle cliniche elettroniche;

b)

laddove possibile, valutare l’utilità di terminologie mediche e cliniche internazionali, nomenclature e classificazioni delle malattie, comprese quelle utilizzate per la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica; inoltre, sarebbe d’uopo promuovere la creazione di centri di competenza per l’adeguamento multiculturale e multilinguistico delle classificazioni e terminologie internazionali;

c)

concordare norme di interoperabilità semantica per la rappresentazione di informazioni sanitarie per un’applicazione specifica mediante strutture di dati (ad esempio archetipi e modelli), e sottoserie di ontologie e sistemi terminologici rispondenti alle esigenze degli utenti locali;

d)

valutare la necessità di mettere a punto un sistema di concetti di riferimento sostenibile (ontologia) con cui mappare i vocabolari multilingue che tengono conto delle differenze esistenti tra i linguaggi della professione sanitaria, le terminologie profane e gli schemi di codifica tradizionali;

e)

promuovere l’ampia disponibilità di strumenti e metodologie per integrare il contenuto semantico nelle applicazioni pratiche, e lo sviluppo di capacità e competenze degli operatori nel settore;

f)

dimostrare i vantaggi e/o gli svantaggi dei sistemi attuali e futuri mediante una valutazione fondata su basi scientifiche.

Certificazione dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche

9)   È necessario disporre di procedure di valutazione della conformità reciprocamente riconosciute che siano valide nell’intera Comunità o possano promuovere un meccanismo di certificazione nei singoli Stati membri. Questi ultimi pertanto devono:

a)

applicare le norme e i profili esistenti in materia di sanità elettronica in maniera adeguata, in particolare quelli relativi all’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, cosicché gli utenti possano avere maggiore fiducia nelle norme utilizzate;

b)

mettere a punto un meccanismo congiunto o reciprocamente riconosciuto per la valutazione della conformità e la certificazione delle cartelle cliniche elettroniche interoperabili e di altre applicazioni nel settore, quali tecniche e metodologie messe a disposizione dai vari consorzi industriali;

c)

considerare le attività di autocertificazione e/o valutazione della conformità svolte dalle imprese come un modo per velocizzare il lancio sul mercato di soluzioni interoperabili in materia di sanità elettronica;

d)

tenere conto delle pratiche attuate a livello nazionale e internazionale, comprese quelli esistenti in paesi extraeuropei.

Protezione dei dati personali

10)   Gli Stati membri devono garantire l’efficace e totale rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nei sistemi interoperabili di sanità elettronica, in particolare nei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, in conformità delle disposizioni comunitarie sulla protezione dei dati personali con particolare riferimento alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

11)   La direttiva 95/46/CE fa riferimento al trattamento dei dati personali conforme alla presente raccomandazione. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche e nei relativi sistemi è particolarmente delicato e, pertanto, soggetto alle regole speciali di tutela relative al trattamento delle informazioni di natura delicata. L’articolo 8 della direttiva 95/46/CE vieta, in linea di principio, il trattamento dei dati relativi alla salute di natura delicata. La direttiva, tuttavia, prevede alcune deroghe a questo divieto, in particolare se il trattamento è richiesto per particolari motivi di ordine medico o sanitario.

12)   Gli Stati membri devono essere consci del fatto che i sistemi interoperabili di cartelle cliniche elettroniche aumentano il rischio che i dati sanitari personali vengano accidentalmente resi pubblici o facilmente distribuiti a persone non autorizzate, in quanto permettono maggiore accesso alla compilazione di dati personali sulla salute da parte di diverse fonti per l’intero arco della vita.

13)   Gli Stati membri devono seguire gli orientamenti sui sistemi di cartelle cliniche elettroniche forniti dal gruppo di lavoro costituito in base all’articolo 29 della direttiva 95/46/CE (9).

14)   Gli Stati membri devono definire un quadro giuridico completo per i sistemi interoperabili di cartelle cliniche elettroniche, che deve riconoscere e tenere conto della natura delicata dei dati personali relativi alla salute e prevedere le garanzie specifiche e appropriate per tutelare il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali dell’individuo interessato.

Questo quadro giuridico è volto, in particolare, a:

a)

analizzare i diversi impatti delle varie modalità di conservazione dei dati personali riguardanti la salute sulla tutela degli stessi e definire le strutture organizzative dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche considerando i rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, che riflettano al meglio le specifiche tecniche e le prassi utilizzate a livello locale, regionale e nazionale;

b)

garantire l’autodeterminazione del paziente permettendogli di decidere in piena libertà e autonomia, supportato da una tecnologia di facile applicazione, quali dati sanitari personali registrare nella propria cartella clinica elettronica e a chi debbano essere rivelati, salvo disposizioni contrarie espresse dalla normativa nazionale. Tale decisione non pregiudica la possibilità del medico o dell’istituto sanitario di pertinenza di conservare i dati ai fini del trattamento;

c)

statuire che i sistemi di cartelle cliniche elettroniche non sono scelti e progettati allo scopo di raccogliere, trattare e utilizzare dati personali limitandosi, se del caso, a farlo con il minor numero di dati possibili. In particolare, per quanto possibile e se lo sforzo è commisurato al grado di protezione voluto, si deve sfruttare la possibilità di ricorrere a pseudonimi o di mantenere l’anonimato delle persone;

d)

valutare i rischi sulla sicurezza delle informazioni e gli impatti sulla protezione dei dati personali prima di realizzare un sistema di cartelle cliniche elettroniche, alla luce dei rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate;

e)

chiarire fino a che punto le categorie di dati personali inerenti alla salute debbano essere messe a disposizione in formato elettronico e on line. Nello specifico alcune categorie di dati, quali i dati genetici o psichiatrici, potrebbero dovere essere totalmente esclusi dal trattamento on line o, perlomeno, essere soggetti a controlli d’accesso particolarmente rigorosi;

f)

stabilire che il trattamento dei dati personali nelle cartelle cliniche elettroniche e nei relativi sistemi deve essere richiesto ed effettuato esclusivamente da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un’altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente; garantire un’identificazione affidabile dei pazienti e degli operatori sanitari;

g)

stabilire le condizioni alle quali persone diverse dal soggetto interessato possono accedere e trattare dati relativi alla salute contenuti nei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, e per quali fini sanitari, definendo altresì le condizioni di sicurezza da rispettare nel trattamento di tali dati; integrare questi temi in politiche che possano trovare un’applicazione pratica ed essere attuate e rispettate a livello tecnico anche dalle autorità di controllo nazionali della protezione dei dati;

h)

garantire che i pazienti siano pienamente informati sulla natura dei dati e sulla struttura della cartella clinica elettronica che li contiene. I pazienti dovrebbero disporre di strumenti alternativi (convenzionali) per accedere ai propri dati personali inerenti alla salute. In tale contesto, è importante che le informazioni fornite ai diretti interessati utilizzino un linguaggio e un formato di facile comprensione, e siano comunicate in maniera adeguata a persone con particolari esigenze (ad esempio bambini o anziani);

i)

prevedere misure particolari per impedire che i pazienti siano illecitamente indotti a comunicare i dati personali contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche;

j)

assicurare che qualsiasi trattamento — specialmente la custodia — di dati personali contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche abbia luogo in paesi che applicano la direttiva 95/46/CE o paesi provvisti di un adeguato livello di tutela dei dati personali;

k)

stabilire nel dettaglio i requisiti in materia di controlli per garantire il rispetto degli obblighi nella tutela dei dati prevedendo, ad esempio, un sistema affidabile di identificazione e riconoscimento elettronici, la registrazione dell’accesso ai dati, la documentazione di tutte le fasi del trattamento, il periodo di mantenimento delle informazioni, meccanismi efficaci di back-up e recupero dei dati; adottare i suddetti requisiti o soluzioni in base alle migliori prassi in uso nella gestione delle informazioni;

l)

garantire la riservatezza dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche e prevedere le adeguate misure tecniche e organizzative, comprese le norme sui processi di gestione e di rilevamento dei casi di violazione dei meccanismi di identità o sicurezza che portano alla distruzione, perdita e alterazione accidentale o illecita, oppure alla diffusione o all’accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, conservati o trattati nei sistemi di cartelle cliniche elettroniche. I casi di violazione devono essere individuati con prontezza ed efficacia, prevedendo misure o soluzioni per gestirli informandone e coinvolgendo le persone interessate, le autorità di controllo nazionali per la tutela dei dati e altri soggetti competenti in materia.

15)   Oltre a ciò, gli Stati membri devono:

a)

stimolare l’immissione sul mercato di prodotti, processi e servizi volti a migliorare la sicurezza, per impedire e combattere il furto di identità e altre minacce alla vita privata;

b)

far sì che le salvaguardie per la protezione dei dati siano integrate nelle applicazioni di amministrazione elettronica, prevedendo il più ampio uso possibile delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET) nella loro concezione ed esecuzione.

Monitoraggio e valutazione

16)   Per garantire il monitoraggio e la valutazione dell’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche gli Stati membri devono:

a)

valutare la possibilità di costituire, all’interno della Comunità, un osservatorio di monitoraggio sull’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche al fine di monitorare, sottoporre a valutazione comparativa e valutare i progressi sulle forme di interoperabilità, e stabilire in quale misura la «buona pratica ontologica» influenza la valida applicazione dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche;

b)

dare il via ad alcune attività di valutazione, tra le quali potrebbero figurare la definizione di criteri qualitativi e quantitativi per stimare eventuali rischi e vantaggi dei sistemi interoperabili di cartelle cliniche elettroniche (compresi i vantaggi economici e l’efficacia rispetto ai costi), nonché la valutazione dei rischi e vantaggi di sistemi e servizi sviluppati da esempi concreti quali i progetti pilota su larga scala («Azioni pilota A»), integrati nel programma per la competitività e l’innovazione del programma di sostegno alla politica in materia di TIC.

Istruzione e sensibilizzazione

17)   Per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e la sensibilizzazione gli Stati membri devono:

a)

sensibilizzare i produttori e venditori di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i fornitori di servizi sanitari, gli istituti sanitari pubblici, le compagnie di assicurazione e altri soggetti interessati sulla necessità e sui vantaggi derivanti dall’adozione di norme nei sistemi di cartelle cliniche elettroniche e dalla loro interoperabilità;

b)

valutare le esigenze di istruzione e formazione dei responsabili politici nel settore della sanità elettronica e degli operatori sanitari;

c)

accordare una particolare importanza all’istruzione, la formazione e la diffusione delle buone pratiche per quanto riguarda la registrazione, lo stoccaggio e il trattamento elettronici delle informazioni cliniche nonché in materia di acquisizione del consenso informato del paziente e di condivisione lecita dei dati personali dei pazienti;

d)

organizzare attività di formazione, informazione e sensibilizzazione parallele rivolte a tutti, in particolare ai pazienti. Tale approccio consentirebbe di usare in maniera più efficace le informazioni inerenti alla salute quando, nel prosieguo delle proprie cure, i pazienti si rivolgono a più prestatori di assistenza sanitaria ricevendo, laddove possibile, trattamenti, cure e dati a domicilio.

18)   Gli Stati membri sono invitati a riferire annualmente alla Commissione le misure adottate nell’attuazione dell’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche. La prima relazione deve essere presentata dagli Stati membri un anno dopo la data di pubblicazione della presente raccomandazione.

19)   Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2004) 356 def.

(2)  COM(2007) 860 def.

(3)  [2006/2275 (INI)].

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

(6)  COM(2007) 228 def.

(7)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3).

(8)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/29/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 51).

(9)  Cfr. il documento di lavoro 131 del 15 febbraio 2007 sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche.


Rettifiche

18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/44


Rettifica del regolamento (CE) n. 677/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 189 del 17 luglio 2008 )

A pagina 22, nell’allegato, tabella, voci in corrispondenza del numero di gruppo 8 (ultima riga):

anziché:

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.10.2008-31.12.2008

(%)

Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009

(kg)

«8

09.4218

 (1)

6 807 600»

leggi:

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.10.2008-31.12.2008

(%)

Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009

(kg)

«8

09.4218

 (4)

6 807 600»


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.

(3)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(4)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.