ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
17 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 672/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

1

 

 

Regolamento (CE) n. 673/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 674/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 e recante fissazione, per il 2008, dei massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003

5

 

*

Regolamento (CE) n. 675/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

14

 

*

Regolamento (CE) n. 676/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ail de la Drôme (IGP), Všestarská cibule (DOP), Slovenská bryndza (IGP), Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP), Gamoneu o Gamonedo (DOP), Alheira de Vinhais (IGP), Presunto de Vinhais o Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)]

19

 

 

Regolamento (CE) n. 677/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

21

 

*

Regolamento (CE) n. 678/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008, recante novantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

23

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo

 

 

2008/587/CE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 18 giugno 2008, che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore

25

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/588/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2008, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

28

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell'Autorità di Vigilanza EFTA n. 125/06/COL, del 3 maggio 2006, relativa al fondo per l'energia della Norvegia (Norvegia)

36

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 672/2008 DEL CONSIGLIO

dell’8 luglio 2008

recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63 e 64, l’articolo 65, paragrafo 2, l’articolo 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92, di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre 2007 in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania; e che è pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 16 novembre 2007, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

Bulgaria 69,7,

Lituania 77,4.

Articolo 2

Con effetto al 1o gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

Estonia 83,6,

Lettonia 83,6,

Romania 78,8.

Articolo 3

Con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e di altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come segue:

Bulgaria 61,4,

Estonia 80,8,

Lettonia 78,8,

Lituania 71,5,

Romania 72,9.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1).


17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/3


REGOLAMENTO (CE) N. 673/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

32,2

MK

25,8

TR

75,2

ME

17,1

XS

23,8

ZZ

34,8

0707 00 05

MK

21,3

TR

105,1

ZZ

63,2

0709 90 70

TR

87,1

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

91,4

US

55,6

UY

101,5

ZA

99,2

ZZ

86,9

0808 10 80

AR

92,0

BR

99,9

CL

97,9

CN

69,1

NZ

116,4

US

118,0

UY

81,3

ZA

103,1

ZZ

97,2

0808 20 50

AR

111,5

AU

143,2

CL

116,0

NZ

116,2

ZA

107,5

ZZ

118,9

0809 10 00

TR

169,7

XS

127,0

ZZ

148,4

0809 20 95

TR

340,1

US

305,5

ZZ

322,8

0809 30

TR

129,9

ZZ

129,9

0809 40 05

IL

154,7

XS

99,1

ZZ

126,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/5


REGOLAMENTO (CE) N. 674/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 e recante fissazione, per il 2008, dei massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 143 ter, paragrafo 3, e l’articolo 143 ter quater, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali nazionali che gli importi di riferimento di cui al capitolo 2 del titolo III di detto regolamento non devono superare.

(2)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 247/2006, il Portogallo ha deciso di ridurre, per il 2008 e gli anni successivi, il massimale nazionale per i diritti al premio per vacca nutrice e di trasferire l’importo corrispondente al fine di aumentare il contributo comunitario, di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006, al finanziamento delle misure specifiche previste dal medesimo regolamento. Occorre pertanto detrarre dai massimali nazionali del Portogallo per il 2008 e per gli anni successivi, fissati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’importo che deve essere aggiunto agli importi finanziari fissati dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, per gli esercizi finanziari 2009 e successivi.

(3)

Per gli Stati membri che attuano nel 2008 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2008 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni di cui al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.

(4)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2008 dell’opzione di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2008 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2008 una volta detratti, dai massimali rivisti dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.

(6)

Per gli Stati membri che applicano nel 2008 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2008, in conformità all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(7)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2008 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito sulla base delle loro comunicazioni.

(8)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2008 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell’articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito sulla base delle loro comunicazioni.

(9)

Occorre fissare per il 2008 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti sulla base delle loro comunicazioni.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli importi relativi al Portogallo per il 2008 e gli anni successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

«2008

:

608 221

2009

:

608 751

2010 e successivi

:

608 447».

Articolo 2

Nella tabella riportata all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, gli importi relativi alle Azzorre e Madera per l’esercizio finanziario 2009 e per gli esercizi finanziari successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

«2009

:

87,08

2010 e successivi

:

87,18».

Articolo 3

1.   I massimali di bilancio per il 2008, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato I del presente regolamento.

2.   I massimali di bilancio per il 2008, di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato II del presente regolamento.

3.   I massimali di bilancio per il 2008, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato III del presente regolamento.

4.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2008 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell’allegato IV del presente regolamento.

5.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2008, di cui all’articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

6.   I massimali dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli nel 2008, di cui all’articolo 143 ter ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato VI del presente regolamento.

7.   I massimali di bilancio per il 2008, di cui all’articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 615/2008 (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 1).

(2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).


ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2008

(in migliaia EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

SI

FI

SE

UK

Pagamenti per superficie per i seminativi

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamento supplementare per il grano duro

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio per vacca nutrice

77 565

 

 

 

261 153

734 416

 

 

70 578

78 695

 

 

 

 

Supplemento al premio per vacca nutrice

19 389

 

 

 

26 000

 

 

 

99

9 462

 

 

 

 

Premio speciale per i bovini

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

6 298

24 420

37 446

 

Premio all’abbattimento, animali adulti

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

 

Premio all’abbattimento, vitelli

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

 

Premio per pecora e per capra

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

432

600

 

 

Premio per pecora

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

149

200

 

 

Premio supplementare per pecora

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuto per superficie per il luppolo

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

124

 

 

 

Pomodori — articolo 68 ter, paragrafo 1

 

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

 

16 667

 

 

 

 

Ortofrutticoli diversi dai pomodori — articolo 68 ter, paragrafo 2

 

 

 

17 920

93 733

43 152

9 700

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 69, tutti i settori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 421

 

Articolo 69, seminativi

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

 

5 840

 

 

Articolo 69, riso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

Articolo 69, carni bovine

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 681

3 713

10 118

 

29 800

Articolo 69, carni ovine e caprine

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

 

Articolo 69, cotone

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 69, olio di oliva

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

 

Articolo 69, tabacco

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 69, zucchero

 

 

 

2 697

18 985

 

9 932

 

 

1 203

 

 

 

 

Articolo 69, prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2008

(in migliaia EUR)

 

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Finlandia

Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

Aiuto alle sementi

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Pagamenti per i seminativi

 

 

23

 

 

 

 

 

Aiuto per i legumi da granella

 

 

1

 

 

 

 

 

Pagamento specifico per il riso

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Aiuto per il tabacco

 

 

 

 

 

 

166

 

Premi per i prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Pagamenti supplementari ai produttori di latte

 

 

 

 

 

 

6 254

 


ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Esercizio 2008

Stato membro

(in migliaia EUR)

Belgio

502 200

Danimarca

993 338

Germania

5 741 963

Irlanda

1 340 752

Grecia

2 234 039

Spagna

3 600 357

Francia

6 159 613

Italia

3 827 342

Lussemburgo

37 051

Malta

3 017

Paesi Bassi

743 163

Austria

649 473

Portogallo

434 232

Slovenia

62 902

Finlandia

523 362

Svezia

719 414

Regno Unito

3 947 375


ALLEGATO IV

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Esercizio 2008

Stato membro

(in migliaia EUR)

Bulgaria

248 821

Repubblica ceca

437 762

Estonia

50 629

Cipro

24 597

Lettonia

69 769

Lituania

184 702

Ungheria

641 446

Polonia

1 432 192

Romania

529 556

Slovacchia

188 923


ALLEGATO V

IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 143 ter bis DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2008

Stato membro

(in migliaia EUR)

Repubblica ceca

34 730

Lettonia

6 110

Lituania

9 476

Ungheria

37 865

Polonia

146 677

Romania

2 781

Slovacchia

17 712


ALLEGATO VI

IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO SEPARATO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 143 ter ter DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2008

Stato membro

(in migliaia EUR)

Repubblica ceca

414

Ungheria

4 756

Polonia

6 715

Slovacchia

516


ALLEGATO VII

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 143 ter ter DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2008

(In migliaia di euro)

Stato membro

Cipro

Romania

Slovacchia

Pomodori — articolo 143 ter quater, paragrafo 1

 

869

509

Ortofrutticoli diversi dai pomodori — articolo 143 ter quater, paragrafo 2

4 478

 

 


17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/14


REGOLAMENTO (CE) N. 675/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

(2)

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l’indirizzo della Commissione.

(3)

È opportuno pubblicare l'elenco aggiornato completo delle autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 11

A.   Autorità degli Stati membri

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 277 67 13

Fax: (32-2) 277 50 63

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Direction générale du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél.: (32-2) 277 67 13

Fax: (32-2) 277 50 63

BULGARIA

Министерство на икономиката и енергетиката

(Ministry of Economy and Energy)

ул.‘Славянска’ № 8

гр. София, 1052

България

Tel.: +359 29 40 71

Fax: +359 29 87 21 90

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41; (420) 224 90 76 38

Fax: (420) 224 22 18 11

E-mail: osm@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 72 26 84 00

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Allegato II e allegato III, punto 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

1. Poliitikaosakond

Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 637 7200

Faks: +372 637 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

IRLANDA

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

GRECIA

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς

Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα

Ελλας

Τηλ.: (30) 210 328 60 21-22, (30) 210 328 60 51-47

Fax: (30) 210 328 60 94

e-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPAGNA

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 91 3492587

Telefax: (34) 91 3492470

E-mail:

Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencía Estatal de Administración Tributaria

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCIA

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (Setice)

14, rue Yves-Toudic

F-75010 PARIS

Téléphone: (33) 173 79 74 37/38/39/40/41

Télécopie: (33) 173 79 74 36

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

Italia

Telephone:

+ 39 06 59 93 24 30 o

+ 39 06 59 93 25 01

Telefax: + 39 06 59 64 75 06

E-mail: polcom4@mincomes.it

CIPRO

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357-22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax: +371 6 7280882

LITUANIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 24 78 23 70

Télécopie: (352) 46 61 38

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

UNGHERIA

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Malta

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek en Globalisering

Bezuidenhoutseweg 20

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

The Netherlands

Telephone: (31-70) 379 64 85, 379 62 50

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Administrowania Obrotem

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

tel. (+48 22) 693 55 53

fax (+48 22) 693 40 21

e-mail: SekretariatDAO_1@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

ROMANIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Departamentul pentru Comerț Exterior

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

România

Tel.: + 40 21 401 05 49; + 40 21 401 05 67

+ 40 21 401 05 03

Fax: + 40 21 401 05 48; + 40 21 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 400 3542

Telefax: +386 1 400 3611

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 21 65

Telefax: +421 2 43 42 39 15

FINLANDIA

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

REGNO UNITO

Importazioni di merci elencate nell’allegato II:

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Telephone: (44-1642) 364 333

Fax: (44-1642) 364 269

E-mail: enquiries.ilb@berr.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci elencate nell’allegato II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate nell’allegato II di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1:

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

United Kingdom

Tel: (44-20) 7215 2423

Fax: (44-20) 7215 0531

E-mail: lu3.eca@berr.gsi.gov.uk

B.   Indirizzi per le notifiche alla Commissione:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A.2. Gestione delle crisi e Peace Building

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.»


17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/19


REGOLAMENTO (CE) N. 676/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ail de la Drôme (IGP), Všestarská cibule (DOP), Slovenská bryndza (IGP), Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP), Gamoneu o Gamonedo (DOP), Alheira de Vinhais (IGP), Presunto de Vinhais o Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Ail de la Drôme» presentata dalla Francia, la domanda di registrazione della denominazione «Všestarská cibule» presentata dalla Repubblica ceca, la domanda di registrazione della denominazione «Slovenská bryndza» presentata dalla Slovacchia, le domande di registrazione delle denominazioni «Ajo Morado de Las Pedroñeras» e «Gamoneu» o «Gamonedo» presentate dalla Spagna, nonché le domande di registrazione delle denominazioni «Alheira de Vinhais» e «Presunto de Vinhais» o «Presunto Bísaro de Vinhais» presentate dal Portogallo, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

(2)  GU C 227 del 27.9.2007, pag. 20 (Ail de la Drôme), GU C 228 del 28.9.2007, pag. 18 (Všestarská cibule), GU C 232 del 4.10.2007, pag. 17 (Slovenská bryndza), GU C 233 del 5.10.2007, pag. 10 (Ajo Morado de Las Pedroñeras), GU C 236 del 9.10.2007, pag. 13 (Gamoneu o Gamonedo), GU C 236 del 9.10.2007, pag. 18 (Alheira de Vinhais), GU C 236 del 9.10.2007, pag. 10 (Presunto de Vinhais o Presunto Bísaro de Vinhais).


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

PORTOGALLO

Alheira de Vinhais (IGP)

Presunto de Vinhais o Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)

Classe 1.3.   Formaggi

SPAGNA

Gamoneu o Gamonedo (DOP)

SLOVACCHIA

Slovenská bryndza (IGP)

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

REPUBBLICA CECA

Všestarská cibule (DOP)

SPAGNA

Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP)

FRANCIA

Ail de la Drôme (IGP)


17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/21


REGOLAMENTO (CE) N. 677/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2008 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2008 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantità inferiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare le quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere alla quantità fissata per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   Le quantità per le quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009, sono fissate nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 75).


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.10.2008-31.12.2008

(%)

Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009

(kg)

1

09.4211

1,512861

2

09.4212

 (1)

55 566 000

4

09.4214

15,583235

5

09.4215

29,741127

6

09.4216

 (2)

4 300 910

7

09.4217

2,883739

8

09.4218

 (1)

6 807 600


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.


17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/23


REGOLAMENTO (CE) N. 678/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

recante novantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 1o e il 3 luglio 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 25).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

«(a)

Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Data di nascita: 17.1.1967. Luogo di nascita: Anser, Wilaya (provincia) di Jijel, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico. Coinvolto in particolare nella gestione finanziaria dell'organizzazione; (b) nome della madre: Zakia Chebira. Nome del padre: Lakhdar.

(b)

Yahia Djouadi (alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Data di nascita: 1.1.1967. Luogo di nascita: M’Hamid, Wilaya (provincia) di Sidi Bel Abbes, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico; (b). localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Zohra Fares. Nome del padre: Mohamed.

(c)

Salah Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Data di nascita: 13.4.1974. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico. Partecipa in particolare alle attività di propaganda dell'organizzazione; (b) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Yamina Soltane. Nome del padre: Abdelaziz.

(d)

Abid Hammadou (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Data di nascita: 12.12.1965. Luogo di nascita: Touggourt, Wilaya (provincia) di Ouargla, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) associato all'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico; (b) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Fatma Hammadou. Nome del padre: Benabes.»

(2)

La voce «Hamid Al-Ali (alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim). Data di nascita: 20.1.1960. Nazionalità: kuwaitiana» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim). Data di nascita: 20.1.1960. Nazionalità: kuwaitiana.»

(3)

La voce «Jaber Al-Jalamah (alias (a) Jaber Al-Jalahmah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Data di nascita: 24.9.1959. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 101423404» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Data di nascita: 24.9.1959. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 101423404.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo

17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/25


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 18 giugno 2008

che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore

(2008/587/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 195, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 107 D, paragrafo 4,

visto il progetto di decisione approvato dal Parlamento europeo il 22 aprile 2008 (1) e la risoluzione e gli emendamenti approvati il 18 giugno 2008 (2),

visto il parere della Commissione,

con l’approvazione del Consiglio (3),

considerando quanto segue:

(1)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto ad una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei.

(2)

La fiducia dei cittadini nella capacità del Mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell’azione del Mediatore.

(3)

È auspicabile adeguare lo statuto del Mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze riguardo alla capacità del Mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione.

(4)

È auspicabile adeguare lo statuto del Mediatore, al fine di consentire un’eventuale evoluzione delle disposizioni giuridiche o della giurisprudenza concernenti l’intervento degli organi, uffici e agenzie dell’Unione europea nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia.

(5)

È auspicabile adeguare lo statuto del Mediatore, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea, segnatamente l’istituzione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo tale che il Mediatore possa comunicare a tali istituzioni e organi qualsiasi informazione di loro competenza.

(6)

È auspicabile adottare misure per consentire al Mediatore di rafforzare la sua cooperazione con istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale, come pure con istituzioni nazionali o internazionali, anche se il loro ambito di attività è più ampio rispetto a quello del Mediatore europeo, come ad esempio la protezione dei diritti umani, in quanto tale cooperazione può contribuire a rendere più efficiente l’azione del Mediatore.

(7)

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è giunto a scadenza nel 2002,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo (4) è modificata nel modo seguente:

1)

Nel visto 1, sopprimere le parole «Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio»;

2)

il considerando 3 è sostituito dal testo seguente:

«considerando che il Mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all’esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l’obbligo di fornire al Mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l’obbligo del Mediatore di non divulgarle; che l’accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (5), dovrebbe essere soggetto all’osservanza delle norme di sicurezza dell’istituzione o organo comunitario in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il Mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il Mediatore dovrebbe concordare preventivamene con l’istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale; che, se non riceve l’assistenza richiesta, il Mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

3)

nell’articolo 1, paragrafo 1, sopprimere le parole: «Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio»;

4)

Il paragrafo 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2.   Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l’obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L’accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all’osservanza delle norme di sicurezza dell’istituzione o organo comunitario in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano il Mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il Mediatore concorda preventivamene con l’istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.

Le istituzioni o organi interessati consentono l’accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Essi consentono l’accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In entrambi i casi, e in conformità dell’articolo 4, il Mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall’obbligo del segreto professionale.»;

5)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Il Mediatore e il personale alle sue dipendenze, ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato che istituisce la Comunità europea e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in particolare l’obbligo di non divulgare informazioni secretate né i documenti trasmessi al Mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, né i documenti che rientrano nell’ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2.   Qualora, nell’ambito di un’indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un’incidenza penale, il Mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee e, se il caso rientra nei suoi poteri, all’istituzione o organo comunitario competente o al servizio preposto alla lotta antifrode; se del caso, il Mediatore informa anche l’istituzione o l’organo comunitario da cui dipende il funzionario o l’agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l’articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il Mediatore può altresì informare l’istituzione o l’organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.»;

6)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Il Mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.»;

7)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il Mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il Mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell’articolo 3.

2.   Nell’ambito delle sue funzioni come descritte all’articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ed evitando ogni duplicazione con le attività di altre istituzioni o organi, il Mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con istituzioni e organi degli Stati membri competenti per la promozione e tutela dei diritti fondamentali.»

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 18 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Decisione del Consiglio del 12 giugno 2008.

(4)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(5)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).»;


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/28


AZIONE COMUNE 2008/588/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell’Unione europea sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L’UE sta attivamente attuando tale strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1), sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune sollecita, in particolare, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).

(4)

Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria dotata di capacità giuridica, al fine di dare efficace attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.

(5)

La rapida entrata in vigore e l’universalizzazione del CTBT ed il rafforzamento del sistema di controllo e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. A questo proposito, l’esperimento nucleare effettuato dalla Repubblica democratica popolare di Corea nell’ottobre 2006 ha ulteriormente sottolineato l’importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di accelerare lo sviluppo e il potenziamento del sistema di monitoraggio e di verifica della CTBTO.

(6)

La commissione preparatoria della CTBTO è impegnata ad individuare in che modo il suo sistema di verifica potrebbe essere rafforzato al meglio, anche tramite lo sviluppo di capacità di monitoraggio dei gas nobili e gli sforzi volti a coinvolgere pienamente gli Stati firmatari nell’attuazione del regime di verifica. Si dovrebbe pertanto affidare alla commissione preparatoria della CTBTO l’attuazione tecnica della presente azione comune.

(7)

Alla luce di quanto sopra il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/243/PESC (2) e successivamente l’azione comune 2007/468/PESC (3) sul sostegno alle attività della commissione preparatoria della CTBTO, rispettivamente nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità e al fine di potenziare le capacità del suo sistema di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tale sostegno dell’UE dovrebbe continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di assicurare l’attuazione pratica costante di alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica della CTBTO, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi;

b)

rafforzare la capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nel quadro del CTBT e di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.

2.   I progetti sostenuti dall’UE si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

a)

continuare a sostenere lo sviluppo da parte della commissione preparatoria della CTBO di capacità nel settore del monitoraggio e della verifica dei gas nobili ai fini del rilevamento e dell’individuazione di eventuali esplosioni nucleari;

b)

fornire assistenza tecnica ai paesi africani al fine di integrare pienamente gli Stati firmatari nel sistema di controllo e di verifica della CTBO.

Tali progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell’attuazione della presente azione comune. La Commissione vi è pienamente associata.

2.   L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO. Essa assolve questo compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine, l’SG/AR conclude gli accordi necessari con la commissione preparatoria della CTBTO.

3.   La presidenza, l’SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito ai progetti, conformemente alle rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 316 000 EUR.

2.   Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo dell’UE di cui al paragrafo 2, che assume la forma di una sovvenzione. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L’accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente azione comune. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall’SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente azione comune sulla base di relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione da parte del Consiglio. La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa scade diciotto mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento tra la Commissione e la commissione preparatoria della CTBTO, oppure dopo sei mesi qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento prima di tale data.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 88 del 25.3.2006, pag. 68.

(3)  GU L 176 del 6.7.2007, pag. 31.


ALLEGATO

Sostegno dell’UE alle attività della commissione preparatoria della CTBTO per il rafforzamento delle capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

I.   INTRODUZIONE

Lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e verifica per la commissione preparatoria della CTBTO è un elemento fondamentale per preparare l’applicazione del CTBT dopo la sua entrata in vigore. Lo sviluppo della capacità della commissione preparatoria della CTBTO per quanto riguarda il monitoraggio dei gas nobili è importante per giudicare se un’esplosione constatata sia un test nucleare. Inoltre, l’operatività e le prestazioni del sistema di monitoraggio e verifica della CTBTO dipendono dal contributo di tutti gli Stati firmatari del CTBT. È quindi importante consentire agli Stati firmatari di partecipare e contribuire pienamente al sistema di monitoraggio e verifica della CTBTO.

La proposta si basa sui due elementi principali seguenti:

a)

monitoraggio dei gas nobili;

b)

assistenza tecnica.

II.   DESCRIZIONE DEI PROGETTI

1.   Elemento «monitoraggio dei gas nobili»: misurazioni di radio xenon e analisi dei dati per sostenere la CTBTO nell’attuazione del regime di verifica dei gas nobili

Contesto

1)

Le misurazioni di gas nobili rese note da varie squadre in seguito all’esperimento realizzato nella Repubblica democratica di Corea il 9 ottobre 2006 hanno dimostrato che è possibile effettuare misurazioni riguardo al radio xenon e che i relativi dati sono utili ai fini della verifica. Sono tuttavia ancora necessari considerevoli sforzi di ricerca per determinare in modo esauriente il potenziale di questa tecnologia ai fini del CTBT.

2)

I risultati dell’esperimento internazionale sui gas nobili (INGE) ottenuti negli ultimi 8 anni hanno messo chiaramente in evidenza che la presenza di radio xenon riveste un carattere molto più complesso di quanto ritenuto inizialmente. In effetti sono state individuate fonti di origine antropica che inizialmente non erano state previste, quali impianti di produzione di radioisotopi per applicazioni mediche. Alcuni di questi impianti sono entrati in funzione dopo la negoziazione del CTBT. Non è ancora stato elaborato un inventario completo delle fonti di radio xenon. Un problema correlato è la variazione dei dati relativi alla concentrazione di attività atmosferica dello xenon in funzione dell’ubicazione, della composizione e del tempo.

3)

L’azione comune 2007/468/PESC del Consiglio («seconda azione comune CTBTO») era intesa a studiare e misurare la presenza di xenon in varie parti del mondo per periodi limitati. Il suo obiettivo era quello di migliorare la conoscenza e comprensione dell’impatto delle fonti, del trasporto atmosferico e dell’influenza delle caratteristiche meteorologiche regionali. Si stanno ora effettuando misurazioni a distanze diverse da fonti umane note, quali le centrali nucleari e gli impianti per la produzione di radiofarmaci. I risultati della seconda azione CTBTO serviranno a sviluppare ulteriormente e convalidare metodologie per la categorizzazione dei dati rilevati con sistemi efficaci di rilevamento di gas nobili.

Obiettivi del nuovo progetto

4)

Quale follow-up diretto delle attività svolte in applicazione della seconda azione comune CTBTO, la CTBTO propone ora una campagna di misurazione mondiale più esauriente. Essa sarà incentrata sull’esame dell’influenza di fonti locali di radio xenon sulla distribuzione e variabilità nel tempo delle concentrazioni di radio xenon. Il progetto è inteso a conseguire gli obiettivi seguenti:

completare la conoscenza sulla presenza globale di xenon mediante misurazioni che abbraccino periodi più lunghi e quindi più rappresentativi. Ciò è necessario per determinare l’impatto dei modelli di trasporto meteorologico a livello regionale e stagionale,

il progetto proposto mira ad aggiungere dati empirici per migliorare la comprensione delle prestazioni della rete dei gas nobili e contribuire a capire i suoi punti di forza e punti deboli, in particolare riguardo all’interrelazione del rilevamento dei gas nobili con altre tecnologie del sistema internazionale di monitoraggio (IMS) e con i calcoli relativi al trasporto atmosferico. Potrebbe anche fornire una valida base per la possibile attuazione dei dispositivi di monitoraggio del gas in tutta la rete, come indicato nel protocollo del CTBT,

testare le attrezzature e la logistica per lo xenon in diverse condizioni ambientali. I sistemi disponibili per la misurazione dello xenon (il sistema svedese SAUNA e il sistema francese SPALAX sono indubbiamente sistemi avanzati che possono essere trasportati e dispiegati in ambienti difficili. È tuttavia necessario acquisire ulteriori esperienze per apprendere come e a quali condizioni questi sistemi possano essere dispiegati, nonché quale supporto logistico e tecnico richiedano.

Vantaggi

5)

I vantaggi del sistema di verifica saranno:

ottenere un maggior numero di osservazioni della presenza di radio xenon a distanze diverse dalle fonti note di origine antropica misurate,

ottenere eventuali informazioni supplementari per un inventario mondiale del radio xenon,

sostenere lo sviluppo e la convalida della metodologia per l’analisi e l’interpretazione dei dati per la rete dell’IMS,

sviluppare e convalidare ulteriormente la creazione di modelli relativi al trasporto atmosferico su scale diverse e per diverse regioni geografiche,

incoraggiare e sostenere le istituzioni che cooperano a livello locale a partecipare all’esperimento internazionale sui gas nobili (INGE) e a contribuirvi con un follow-up da parte dei sistemi nazionali per il rilevamento dello xenon, formare gli operatori delle stazioni locali e facilitare la messa in servizio del sistema,

individuare settori in cui le prestazioni della rete potrebbero essere influenzate da condizioni meteorologiche stagionali.

Descrizione

6)

Nell’ambito del progetto, si prevede di acquistare due sistemi di misurazione di xenon, che utilizzino di preferenza due diversi sistemi di rilevamento. I sistemi, un’unità mobile solida e un’unità «chiavi in mano» installata in un contenitore trasportabile, utilizzeranno tecnologie esistenti e disponibili. Di pari passo con la procedura di acquisto del sistema, saranno effettuate visite in loco per controllare l’infrastruttura e preparare la campagna di misurazione. La selezione dei siti e la durata delle misurazioni saranno basate su studi meteorologici particolareggiati che saranno svolti dal segretariato tecnico provvisorio (STP) in una fase preparatoria. I criteri per la selezione dei siti saranno anche basati sulla disponibilità delle istituzioni locali cooperanti, sulla logistica e su aspetti meteorologici. Si prevede che la fase di preparazione duri da 3 a 6 mesi.

7)

Dopo un breve periodo di prova nella sede, i due sistemi saranno trasportati nei siti prescelti per misurare il radio xenon per un periodo rappresentativo di 6-12 mesi. I sistemi saranno installati, calibrati e messi in funzione dai fornitori. Per il periodo della misurazione sarà assunto personale locale che sarà formato in modo da poter provvedere al funzionamento e alla manutenzione quotidiani del sistema. Dopo il completamento della misurazione, i sistemi saranno restituiti all’STP.

8)

Si cercherà di pervenire a una stretta cooperazione e partecipazione delle istituzioni interessate dei paesi in cui sono effettuate le misurazioni riguardo a tutti gli aspetti dell’attuazione del progetto. Inoltre, l’STP cercherà di cooperare con le istituzioni degli Stati membri dell’UE in settori specifici, quali il sostegno ai laboratori, il controllo della qualità, la logistica e gli studi sul trasporto atmosferico.

9)

I dati saranno analizzati dall’STP. Alla fine del progetto si terrà un seminario per valutare i risultati.

2.   Elemento «assistenza tecnica»: integrare gli stati firmatari africani in modo che partecipino e contribuiscano pienamente all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica della CTBTO

Contesto:

1)

Un elemento caratterizzante del sistema di verifica del CTBT rispetto agli altri regimi di controllo delle armi è la fornitura agli Stati partecipanti, direttamente e in tempo reale, di informazioni sul rispetto degli obblighi. I dati e prodotti dell’IMS e del centro dati internazionale (IDC) sono messi a disposizione di ciascuno Stato firmatario. Attualmente l’STP fornisce dati e prodotti a più di 840 utilizzatori autorizzati in 96 Stati firmatari.

2)

Mentre negli ultimi due anni nei paesi in via di sviluppo è aumentato considerevolmente l’interesse per la creazione di centri dati nazionali (NDC) — con un aumento dei partecipanti del 20 % circa — molti di essi non hanno ancora un pieno accesso al sistema CTBTO. Ciò vale soprattutto per la regione africana in cui il numero degli Stati che istituiscono NDC nonché il numero di conti protetti dei firmatari rimangono esigui.

3)

Le attività di assistenza tecnica proposte sono intese a promuovere la partecipazione degli Stati africani al sistema di verifica CTBT e ai suoi benefici in campo civile e scientifico. Per essere in grado di richiedere e di utilizzare dati e prodotti, i potenziali utilizzatori devono disporre di conoscenze tecniche adeguate. Tali conoscenze dovrebbero abbracciare le funzionalità di base dell’IDC e dell’IMS nonché delle applicazioni civili e scientifiche che possono derivare dall’uso dei dati dell’IMS e dei prodotti dell’IDC prodotti e dati. Il modo migliore di raggiungere questo obiettivo consiste nell’organizzazione di attività di formazione nell’arco di un periodo prolungato.

4)

Il progetto richiederà pertanto una lunga presenza in ciascuno Stato beneficiario di esperti tecnici assunti dall’STP che serviranno da punti focali (PF) regionali per la durata del progetto. Per quanto possibile, saranno previste attività mirate di formazione e assistenza tecnica a favore degli Stati beneficiari in cui sono state individuate e analizzate esigenze particolari per quanto riguarda la creazione di NDC e conti protetti dei firmatari nonché per quanto riguarda i vantaggi scientifici del sistema. Saranno coinvolti nel progetto anche Stati firmatari africani selezionati, che non hanno ancora ratificato il CTBT. Tutte le attività dei PF negli Stati beneficiari saranno svolte in stretto coordinamento con l’STP e con il suo sostegno, per assicurare l’efficacia e la sostenibilità delle azioni di formazione e assistenza tecnica realizzate nel quadro di questo progetto, nonché per assicurare un’adeguata armonizzazione con le attività intraprese nell’ambito dell’azione comune 2006/243/PESC («prima azione comune CTBTO»).

5)

Nell’applicare i succitati criteri, in questa prima fase di interventi mirati di assistenza tecnica l’STP prevede di svolgere attività nel maggior numero possibile degli Stati africani seguenti, previa valutazione della fattibilità da parte dell’STP tenendo conto delle condizioni locali esistenti in quel momento e con l’assenso dei paesi beneficiari in conformità delle disposizioni di cui al punto IV:

nell’Africa orientale e meridionale Angola, Burundi, Comore, Etiopia, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Swaziland, Ruanda, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe,

nell’Africa settentrionale e occidentale: Algeria, Benin, Ciad, Egitto, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea equatoriale, Guinea, Guinea-Bissau, Libia, Marocco, Togo e Tunisia.

Obiettivi del progetto

6)

Scopi del progetto sono fornire agli Stati beneficiari conoscenze e assistenza sufficienti per costituire e/o migliorare le capacità dei loro NDC nonché un programma di formazione per il personale degli NDC. Sarà inoltre inclusa una forte componente relativa alle prassi operative relative delle stazioni dell’IMS. Gli Stati beneficiari potranno accedere ai dati e prodotti dell’CDI e utilizzarli in modo più facile, efficace ed efficiente nonché migliorare le operazioni di manutenzione delle stazioni dell’IMS nei rispettivi territori.

7)

Si prevede che l’interazione con i PF faciliterà l’aumento del numero di NDC tra gli Stati beneficiari e una maggiore partecipazione di tali Stati all’attuazione del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, compreso l’uso efficace ed efficiente dei dati e prodotti dell’IDC. Inoltre, il progetto mira a rafforzare l’interazione e la cooperazione tra la CTBTO e gli scienziati e le istituzioni scientifiche di tali regioni.

8)

Una parte integrante del progetto comprenderà l’uso delle capacità di apprendimento per via elettronica dell’STP sviluppate nel quadro della prima azione comune relativa alla CTBTO. Il progetto offrirà un forum in cui i partecipanti potranno essere istruiti sull’uso dei prodotti di apprendimento per via elettronica. Il feedback su tale processo da parte degli utenti degli Stati beneficiari avrà un’influenza positiva sui progetti sia di apprendimento per via elettronica sia di assistenza tecnica.

9)

L’assistenza tecnica è volta ad accrescere il livello di impegno degli Stati beneficiari riguardo alle attività di sviluppo del loro CDN realizzate dall’STP. Tali attività saranno avviate a sostegno delle disposizioni in materia di assistenza tecnica contenute nella parte I F.22 del protocollo del CTBT.

Vantaggi

10)

Il progetto mira ad assicurare diversi importanti vantaggi alla CTBTO e agli Stati beneficiari, ossia:

consentirà agli NDC degli Stati beneficiari di disporre di migliori competenze tecniche:

nella manutenzione e nella conservazione delle loro stazioni dell’IMS,

nell’analisi e nella gestione dei dati e prodotti di dati,

consentirà agli Stati che istituiscono NDC di ricevere ed analizzare i dati grezzi forniti dall’IDC in tempo reale.

11)

Gli Stati che istituiscono NDC riceveranno dall’STP un sostegno in termini di risorse finanziarie, tecnologiche ed umane e tale sostegno aiuterà gli Stati destinatari a sviluppare e mantenere le conoscenze tecniche necessarie per partecipare pienamente al sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.

12)

Gli Stati beneficiari potranno maggiormente valutare il modo in cui l’istituzione di un NDC può contribuire ad arricchire la loro base scientifica e il modo in cui i dati dell’IMS possono essere usati per analizzare gli eventi che si verifichino nella regione.

13)

L’aumento del numero e della diffusione geografica degli NDC che ricevono e analizzano in modo indipendente le informazioni dell’IDC consentirà un uso più efficace di quest’ultimo, favorendo così l’ulteriore miglioramento dell’accuratezza del sistema (come rilevato nel primo test delle prestazioni di tutto il sistema effettuato dall’STP da aprile a giugno 2005).

Descrizione

14)

L’STP selezionerà e fornirà due esperti tecnici come consulenti in qualità di PF, che saranno stabiliti in Africa per la durata del progetto e coordineranno tutte le attività in consultazione con la direzione dell’IDC e sotto la sua approvazione. Gli Stati beneficiari saranno divisi in due gruppi, ripartiti tra i due PF. Il lavoro in ciascuna regione sarà diviso in due fasi.

15)

Fase 1: missioni tecniche in ciascun paese:

i PF si recheranno negli Stati beneficiari come sopra descritto per valutare la conoscenza e l’uso dei prodotti di dati dell’STP. Interagiranno con le autorità nazionali per comprendere le esigenze e i punti di vista attuali e per far meglio conoscere i dati e i prodotti dell’STP, compreso il loro uso potenziale a fini civili e scientifici. Inoltre, i PF stabiliranno contatti con altre pertinenti istituzioni di ciascun paese che potrebbero avvalersi dell’uso dei dati e prodotti dell’STP. I PF faciliteranno, se del caso, il collegamento in rete tra l’autorità nazionale e le pertinenti istituzioni. Qualora esista un NDC, ne sarà valutata la situazione in termini di personale e infrastrutture (compresa l’infrastruttura informatica e di Internet) per elaborare attività di promozione prioritarie,

successivamente, sarà tenuta una sessione di formazione tecnica pratica che riunirà i partecipanti delle istituzioni individuate in tale fase. Tale sessione di formazione fornirà una formazione tecnica sui dati e prodotti dell’STP. Essa sarà adattata in base alle competenze dei partecipanti e tenuto conto delle lingue ufficiali dei paesi beneficiari. In questa sessione di formazione i partecipanti opereranno con software dell’STP elaborati per gli NDC che possono essere utilizzati per accedere ai dati e prodotti dell’STP e analizzarli. Questi software saranno forniti ai partecipanti (che sono utenti autorizzati dell’STP) affinché siano installati nei rispettivi istituti. Inoltre, in base ad una valutazione delle loro esigenze, ai partecipanti che sono utenti autorizzati dell’STP saranno forniti hardware e unità periferiche. La sessione di formazione fornirà inoltre l’opportunità di favorire la cooperazione tra il personale tecnico degli istituti della regione.

16)

Fase 2: Follow-up:

dopo il completamento della fase 1, i partecipanti dovrebbero essere in grado di avvalersi delle nuove conoscenze e di installare e utilizzare i nuovi software e hardware in base agli insegnamenti appresi nella sessione di formazione. Per consolidare le competenze acquisite e/o colmare le lacune restanti, i PF ritorneranno nei paesi beneficiari per valutare il modo in cui i partecipanti utilizzano quanto appreso nelle sessioni di formazione della fase 1. L’obiettivo di queste visite di follow-up, più brevi, è di assicurare che il personale tecnico locale sia in grado di utilizzare correntemente i dati e i prodotti dell’STP. Tali sforzi saranno adattati in base alle esigenze e competenze locali, in un’ottica di sostenibilità, in modo che le attività proseguano anche dopo la conclusione del presente progetto.

17)

A conclusione del progetto sarà presentata una relazione globale per ciascun paese beneficiario che illustrerà i progressi realizzati nonché le esigenze formulate e rilevate e le interazioni tra le organizzazioni che sono state visitate. Tale relazione costituirà la base delle ulteriori attività di follow-up nei rispettivi paesi.

III.   DURATA

La durata totale stimata dell’attuazione dei progetti sarà di 18 mesi.

IV.   BENEFICIARI

I beneficiari dei progetti della presente azione comune sono gli Stati firmatari del CTBT e la commissione preparatoria della CTBTO.

La scelta finale dei paesi beneficiari per la componente del progetto relativa all’assistenza tecnica sarà effettuata in consultazione tra l’ente incaricato dell’attuazione e la presidenza, assistita dall’SG/AR, in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione nel quadro del competente gruppo di lavoro del Consiglio. La decisione definitiva sarà basata sulle proposte fatte dall’ente incaricato dell’attuazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della presente azione comune.

V.   ENTE INCARICATO DELL’ATTUAZIONE

La commissione preparatoria della CTBTO sarà incaricata dell’attuazione tecnica dei progetti. I progetti saranno attuati direttamente dal personale della commissione preparatoria della CTBTO, dagli esperti degli Stati firmatari del CTBTO e dai contraenti. Per i contraenti l’appalto di merci, opere o servizi da parte della commissione preparatoria della CTBTO nel contesto della presente azione comune sarà effettuato come specificato nell’accordo di finanziamento che sarà concluso dalla Commissione europea con la commissione preparatoria della CTBTO.

L’ente incaricato dell’attuazione prepara:

a)

una relazione intermedia dopo i primi sei mesi di attuazione dei progetti;

b)

una relazione finale entro un mese dal completamento dei progetti.

Le relazioni sono trasmesse alla presidenza, assistita dall’SG/AR.

VI.   PARTECIPANTI TERZI

I progetti saranno totalmente finanziati dalla presente azione comune. Gli esperti della commissione preparatoria della CTBTO e degli Stati firmatari del CTBT possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti della commissione preparatoria della CTBTO.


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/36


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 125/06/COL

del 3 maggio 2006

relativa al fondo per l'energia della Norvegia (Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l'articolo 24,

visto l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e l'articolo 14 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte,

vista la guida dell'Autorità (4) all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e in particolare il capitolo 15 dedicato agli aiuti in materia di ambiente,

vista la decisione dell'Autorità, del 14 luglio 2004, sulle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte,

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni di cui sopra (5) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

1.   Procedura

Con lettera del 5 giugno 2003 inviata dalla missione norvegese presso l'Unione europea e contenente una lettera del ministero del Petrolio e dell'Energia datata 4 giugno 2003 (entrambe ricevute e registrate dall'Autorità il 10 giugno 2003 — doc. n. 03-3705-A, caso SAM 030.03006), le autorità norvegesi hanno notificato alcune modifiche a due regimi di aiuto esistenti, nella fattispecie il «Programma concernente le sovvenzioni per l'introduzione di nuove tecnologie energetiche» e le «Misure concernenti l'informazione e l'educazione nel settore dell'efficienza energetica», a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Con lettera datata 16 giugno 2003 (doc. n. 03-3789-D), l'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso denominata «l'Autorità») ha informato le autorità norvegesi che, poiché il regime era già stato introdotto il 1o gennaio 2002, ossia prima della notifica, la misura sarebbe stata considerata come un «aiuto illegale» in conformità con il capitolo 6 delle norme procedurali e sostanziali dell'Autorità in materia di aiuti di Stato (6).

Dopo diversi scambi di corrispondenza (7), con lettera datata 18 maggio 2005 l'Autorità ha comunicato alle autorità norvegesi la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte in relazione al fondo per l'energia della Norvegia.

La decisione 122/05/COL dell'Autorità di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel relativo supplemento SEE (8). L'Autorità ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni al riguardo ed ha ricevuto una sola osservazione. Con lettera datata 27 settembre 2005 (evento n. 335569), l'Autorità ha trasmesso tale osservazione alle autorità norvegesi affinché formulassero i loro commenti.

Con lettera trasmessa dalla missione norvegese presso l'Unione europea in data 15 luglio 2005, contenente una lettera del ministero per la Modernizzazione datata 12 luglio 2005 e una lettera del ministero del Petrolio e dell'Energia datata 11 luglio 2005, le autorità norvegesi hanno formulato le loro osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità di avviare la procedura formale d'indagine. Le lettere sono pervenute all'Autorità e sono state registrate da quest'ultima il 19 luglio 2005 (evento n. 327172).

Il 6 ottobre 2005 le autorità norvegesi hanno fornito ulteriori informazioni e in particolare una relazione elaborata dalla First Securities (evento n. 345642). L'11 ottobre 2005 ha avuto luogo una riunione tra le autorità norvegesi e l'Autorità. Con messaggio di posta elettronica datato 18 novembre 2005, le autorità norvegesi hanno fornito ulteriori informazioni (evento n. 350637). Il 13 febbraio 2006 è stato organizzato un incontro con le autorità norvegesi, che hanno trasmesso ulteriori informazioni l'8 marzo 2006 (evento n. 365788).

2.   Descrizione delle misure di sostegno nell'ambito del fondo per l'energia

Con il suo atto di notifica, il governo norvegese ha annunciato modifiche a due regimi esistenti nel settore dell'energia e applicati dal 1978/79 sotto la responsabilità della NVE (la direzione norvegese per le risorse idriche e l'energia). Il primo regime era il «Programma concernente le sovvenzioni per l'introduzione di nuove tecnologie energetiche», attraverso il quale il governo norvegese forniva un sostegno agli investimenti per l'introduzione di tecnologie basate sull'energia rinnovabile. Il secondo regime, intitolato «Misure concernenti l'informazione e l'educazione nel settore dell'efficienza energetica», riguardava il sostegno alle campagne e ai corsi in materia di efficienza energetica destinati ai settori industriale, commerciale e domestico. I regimi venivano finanziati mediante stanziamenti di bilancio. Le modifiche più importanti riguardavano i seguenti aspetti:

2.1.

la fusione dei regimi in un nuovo meccanismo di finanziamento, il fondo per l'energia;

2.2.

un diverso sistema di finanziamento dei regimi mediante il ricorso (per tutte le misure che beneficiano del sostegno dell'Enova) ad un'imposta sulle tariffe di distribuzione dell'energia elettrica (9) e il mantenimento delle sovvenzioni a valere sul bilancio dello Stato; e

2.3.

la gestione del fondo per l'energia da parte del neoistituito ente amministrativo Enova. Analogamente, sono state adottate nuove disposizioni ed è stato concluso un accordo tra lo Stato norvegese e l'Enova. Tali disposizioni dovrebbero garantire che le misure di sostegno raggiungano alcuni dei nuovi obiettivi della politica energetica.

ad 2.1.   Fusione dei due regimi di sostegno

Il 1o gennaio 2002 è stato istituito il fondo per l'energia e i due regimi citati precedentemente sono stati fusi nell'ambito di tale fondo. Il fondo per l'energia funge da meccanismo di finanziamento per le misure di sostegno, che sono mantenute nell'ambito del nuovo regime.

ad 2.2.   Il nuovo meccanismo di finanziamento del fondo per l'energia

I regimi esistenti erano finanziati attraverso sovvenzioni a valere sul bilancio dello Stato. Per contro, il neoistituito fondo per l'energia viene finanziato sia attraverso tali sovvenzioni che attraverso un'imposta sulle tariffe di distribuzione dell'energia elettrica (e non un'imposta sulla stessa produzione di energia).

Tale imposta è prevista dal regolamento del ministero del Petrolio e dell'Energia, del 10 dicembre 2001 (10), riguardante il fondo per l'energia. In base alla sezione 3 in combinato disposto con la sezione 2a) di tale regolamento, in sede di addebitamento all'utente finale del consumo dell'energia elettrica erogata dalla rete, tutte le imprese alle quali è stata concessa una licenza a norma della sezione 4-1 della legge sull'energia (11)omsetningskonsesjoner») aggiungono alla fattura un supplemento di 1 øre/kWh (aumentato a decorrere dal 1o luglio 2004 rispetto ai precedenti 0,3 øre/KWh) per ciascun consumo (cfr. anche la sezione 4-4 della legge sull'energia).

Il titolare della licenza versa quindi un contributo al fondo per l'energia pari a 1 øre/kWh, moltiplicato per la quantità di energia fatturata all'utente finale della rete di distribuzione. Come illustrato nella tabella di cui alla sezione I.7 della presente decisione, il fondo per l'energia è stato finanziato in maniera crescente facendo ricorso esclusivamente all'imposta. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che il fondo per l'energia riceva di nuovo stanziamenti di bilancio in futuro.

ad 2.3.   La gestione del fondo per l'energia da parte dell'Enova

Il 22 giugno 2001 è stata istituita l'Enova SF (12), un nuovo ente amministrativo organizzato come impresa di Stato (statsforetak, SF) (13) e appartenente allo Stato norvegese attraverso il ministero del Petrolio e dell'Energia. L'Enova opera dal 1o gennaio 2002, ossia l'anno in cui è stato creato il fondo per l'energia.

Il compito principale dell'Enova è attuare i regimi di sostegno, gestire il fondo per l'energia e realizzare gli obiettivi della politica energetica approvati dal parlamento norvegese nel 2000. Queste funzioni sono definite in maggior dettaglio nell'accordo tra lo Stato norvegese (il ministero del Petrolio e dell'Energia) e l'Enova SF (in appresso denominato «l'accordo») (14). Secondo la stessa descrizione fornita dall'Enova, «la creazione dell'Enova SF segna un cambiamento nell'organizzazione e attuazione della politica norvegese in materia di efficienza energetica e della politica delle fonti energetiche rinnovabili».

3.   Base giuridica nazionale per le misure di sostegno

La base giuridica nazionale per le misure di sostegno è rappresentata dalla decisione del parlamento, del 5 aprile 2001 (15), adottata sulla base di una proposta del ministero del Petrolio e dell'Energia del 21 dicembre 2000 (16). La decisione del parlamento modifica la legge sull'energia n. 50 del 29 giugno 1990 (Energiloven). Le principali funzioni dell'Enova sono descritte nel suddetto accordo tra il ministero e l'Enova.

Un altro riferimento importante è il regolamento n. 1377 del 10 dicembre 2001, riguardante l'imposta sulla tariffa di distribuzione dell'energia elettrica (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet). Un regolamento sul fondo per l'energia (Vedteker for energifondet) pone il fondo sotto il controllo del ministero del Petrolio e dell'Energia e affida la sua gestione all'Enova.

4.   Obiettivo della misura di aiuto

L'obiettivo della fusione dei regimi nell'ambito del neoistituito fondo per l'energia e della creazione dell'ente amministrativo Enova era quello di utilizzare in maniera più efficiente, in termini di costi, i fondi pubblici destinati alle misure di risparmio energetico e alla produzione di energia con sistemi ecocompatibili. L'Enova e il fondo per l'energia dovrebbero raggiungere i nuovi obiettivi in campo energetico fissati dal parlamento (17).

In base al suddetto accordo, entro la fine del 2010 il risparmio energetico e le nuove fonti energetiche ecocompatibili dovrebbero raggiungere globalmente almeno 12 TWh, di cui

almeno 4 TWh attraverso un maggiore accesso al riscaldamento ad acqua basato sulle nuove fonti energetiche rinnovabili, le pompe di riscaldamento e il riscaldamento termico e

almeno 3 TWh attraverso un maggiore sfruttamento dell'energica eolica.

L'accordo prevede, come obiettivo secondario, che le risorse del fondo contribuiscano al risparmio energetico e a promuovere nuove forme di energia ecocompatibili, con un risultato cumulativo di almeno 5,5 TWh (originariamente 4,5 TWh) entro la fine del 2005. Fornendo sostegno alle nuove fonti energetiche rinnovabili e contribuendo ad un maggiore risparmio energetico, la Norvegia punta anche a ridurre la propria dipendenza dall'energia idraulica, la principale fonte di energia elettrica. I dati riportati qui di seguito (trasmessi dalle autorità norvegesi) mostrano la costante dipendenza della Norvegia dall'energia idraulica, nonostante il crescente sfruttamento dell'energia eolica e dell'energia elettrica di origine termica registrato negli ultimi anni.

Tabella 1

Produzione, consumo, importazioni ed esportazioni di energia elettrica, Norvegia, in GWh, 2000-2005

 

2000

2001

2002

2003

2004

gennaio-maggio 2005

Produzione totale

142 816

121 608

130 473

107 273

110 427

60 976

Energia idraulica

142 289

121 026

129 837

106 101

109 280

n.p.

Energia eolica

31

27

75

220

260

n.p.

Energia elettrica di origine termica

496

555

561

952

887

n.p.

Consumo

123 761

125 206

120 762

115 157

121 919

56 665

Importazioni

1 474

10 760

5 334

13 471

15 334

1 923

Esportazioni

20 529

7 162

15 045

5 587

3 842

6 234

Importazioni nette

–19 055

3 598

–9 711

7 884

11 492

–4 311

Importazioni nette/consumo

0,0 %

2,9 %

0,0 %

6,8 %

9,4 %

0,0 %

Esportazioni nette/consumo

15,4 %

0,0 %

8,0 %

0,0 %

0,0 %

7,6 %

5.   Il sistema del fondo per l'energia quale notificato

5.1.   Osservazioni generali sul fondo per l'energia

L'Enova può fornire un sostegno agli investimenti per i sistemi di risparmio energetico e per la produzione e lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili nonché un aiuto iniziale agli investimenti nelle nuove tecnologie energetiche.

Il livello delle sovvenzioni viene determinato sulla base di una valutazione tecnica e finanziaria dei singoli progetti. Viene data priorità ai progetti che garantiscono il maggior livello di risparmio o produzione di chilowattore (kWh) per NOK sovvenzionata. Tale approccio introduce un regime di concorrenza tra i progetti ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e mira a selezionare i progetti più efficienti.

Gli inviti a presentare proposte di progetto vengono pubblicati almeno due volte all'anno nei principali giornali nazionali e regionali e quattro volte all'anno per quanto riguarda la maggior parte dei programmi.

5.2.   Fonti energetiche rinnovabili

Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti per la produzione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la Norvegia fornisce sostegno ai progetti basati su fonti energetiche definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE (18) come fonti energetiche rinnovabili (cfr. punto 7 degli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato riguardanti gli aiuti in campo ambientale, in appresso denominati «orientamenti sugli aiuti in campo ambientale», che cita l'energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso e maremotrice, e gli impianti idroelettrici con una capacità inferiore a 10 MW nonché la biomassa). L'energia idraulica, che (come accennato precedentemente) rappresenta la fonte tradizionale di energia elettrica in Norvegia, non ha ricevuto finora alcun sostegno (19). I finanziamenti per l'introduzione del gas naturale non fanno parte del fondo per l'energia (20).

L'Enova considera i progetti basati sulle seguenti energie come ammissibili a beneficiare del sostegno a livello generale: energia eolica, bioenergia, energia maremotrice, energia geotermica, energia del moto ondoso. L'energia solare comprende le soluzioni integrate di energia solare passiva in campo edilizio, i sistemi di riscaldamento solare e la produzione fotovoltaica.

Per quanto riguarda il concetto di «bioenergia», le autorità norvegesi hanno precisato che questo termine viene utilizzato per l'energia rinnovabile (energia elettrica o calore) basata sulla biomassa secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/77/CE. Il concetto di bioenergia è più ampio di quello di biomassa e comprende, ad esempio, i progetti di trasformazione della biomassa in energia elettrica e/o calore, a differenza dei progetti basati sulla biomassa, che riguardano soltanto la produzione e la trasformazione della biomassa. Tali progetti richiedono ulteriori investimenti per migliorare la capacità di riserva e il carico massimo mediante altre fonti energetiche. Pertanto, il costo degli investimenti in tali progetti potrebbe riguardare non soltanto la biomassa, ma anche altre fonti energetiche. Secondo l'interpretazione dell'Autorità, vi potrebbero essere situazioni in cui la biomassa rappresenta soltanto una frazione della bioenergia.

Le autorità norvegesi hanno precisato che il concetto di «utilizzo» delle fonti energetiche rinnovabili si applica ai casi in cui l'investimento viene effettuato ai fini della produzione interna e il produttore e l'utente rappresentano la stessa entità (come accade spesso nel caso della produzione di calore).

Per calcolare il sostegno che può essere attribuito ad un progetto, l'Enova si basa sul valore attuale scontato della differenza tra i costi di produzione correnti del progetto e le entrate correnti sulla base del prezzo di mercato della fonte energetica in questione. In altre parole, essa utilizza il metodo del calcolo del valore attuale netto (in appresso denominato calcolo VAN).

Per stabilire il prezzo di mercato, le autorità norvegesi distinguono tra tre diverse situazioni.

La prima consiste nella produzione di energia rinnovabile che va ad alimentare la rete di trasmissione e, pertanto, compete con la produzione tradizionale di energia elettrica quotata alla Nordpool, la borsa nordica dell'energia. Ciò riguarda l'energia eolica, la bioenergia, l'energia da rifiuti, l'energia solare, l'energia maremotrice e l'energia del moto ondoso e il prezzo quotato alla Nordpool serve come riferimento. Alla Nordpool possono essere osservati, per un periodo di tre anni, sia i prezzi a pronti che i prezzi a termine. Poiché gli investimenti si basano sulle aspettative dei futuri prezzi dell'energia elettrica, l'Enova fa riferimento ai contratti a termine negoziati su base giornaliera. Per cancellare le fluttuazioni casuali dei prezzi, viene utilizzata una media semestrale degli ultimi contratti a termine negoziabili. Il prezzo viene quotato alla data della presentazione della proposta di progetto, ossia quattro volte l'anno.

La seconda situazione è quella del riscaldamento urbano, che si basa su una rete locale di distribuzione e compete con il calore prodotto con i combustibili fossili o con l'energia elettrica. In questo caso l'Enova fa riferimento al prezzo di contratto effettivo (21) pagato dal consumatore (il prezzo dell'energia comune, ossia l'energia prodotta con i combustibili fossili).

Il terzo scenario riguarda la produzione di energia che non va ad alimentare una rete di distribuzione (ad esempio la produzione in loco di energia basata sui vapori residui e non immessa nelle rete elettrica). In questo caso viene utilizzato il prezzo offerto dall'utente finale, tasse incluse.

L'obiettivo del regime di aiuti è stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili che altrimenti non verrebbero neanche prodotte, dal momento che il prezzo dell'energia ottenibile sul mercato non copre i costi e determina pertanto un valore attuale netto negativo. Per tale motivo, secondo le autorità norvegesi la sovvenzione deve compensare soltanto i costi supplementari della produzione di energia rinnovabile. Inoltre, il sostegno concesso dall'Enova non deve superare l'importo ritenuto necessario per «lanciare» il progetto, ossia per incoraggiare una decisione positiva in merito all'investimento.

Tuttavia, stando alle informazioni fornite dall'Autorità, quando sono stati istituiti il fondo per l'energia e l'Enova non vi era alcuna indicazione precisa riguardo al momento in cui si sarebbe ritenuto raggiunto l'effetto di «lancio». Non veniva ad esempio specificato a che punto il progetto avrebbe raggiunto (includendo il sostegno del fondo per l'energia) un valore attuale netto pari a zero. Sono state eseguite delle analisi per stabilire a che punto il progetto avrebbe raggiunto il punto di pareggio. Ciononostante, non vi era alcuna limitazione esplicita che impedisse l'intervento dello Stato al di là di tale punto. Come dimostra la decisione dell'Autorità di avviare la procedura formale d'indagine, in alcuni casi il sostegno concesso dall'Enova potrebbe aver prodotto un sostegno al progetto che ha a sua volta determinato un calcolo positivo del valore attuale netto (22).

Quando ai progetti viene concesso un sostegno, l'Enova e il beneficiario dell'aiuto stipulano un contratto che disciplina le condizioni dell'esborso. Gli esborsi possono essere adeguati in conformità con le eventuali riduzioni dei costi verificatesi durante il periodo di costruzione. Una volta effettuato l'investimento, viene eseguito un controllo successivo dei costi effettivamente sostenuti rispetto ai costi stimati nella richiesta. Se tali fattori presentano una differenza a vantaggio del richiedente, l'Enova può correggere al ribasso l'aiuto finanziario al fine di riflettere l'effettiva struttura dei costi (23).

Il meccanismo di «lancio» tiene anche conto della nozione di congrua remunerazione del capitale. Il tasso di sconto utilizzato è stato fissato al 7 % l'anno (tasso nominale, al lordo delle imposte) per tutti i progetti ai quali sono stati aggiunti alcuni punti percentuali come premio di rischio. Il governo norvegese ha dichiarato che l'Enova baserà la sua analisi sui valori teorici proposti nelle relazioni ufficiali elaborate da istituzioni governative riconosciute in Norvegia, con un premio di rischio che oscilla tra 2,5 e 4,5 % a seconda del tipo di energia e di progetto.

5.3.   Misure di risparmio energetico

In base al sistema quale notificato (24), il sostegno agli investimenti nelle misure di risparmio energetico viene calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo del valore attuale netto applicato ai progetti di energia rinnovabile.

5.4.   Nuove tecnologie energetiche

Nell'ambito di questa categoria, l'Enova fornisce sostegno alle tecnologie che devono essere ulteriormente sviluppate e collaudate prima di poter risultare economicamente sostenibili, sebbene abbiano già superato la fase dei progetti di ricerca e sviluppo di cui al capitolo 14 degli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato, dedicato alla ricerca e allo sviluppo. Gli impianti che sfruttano l'energia maremotrice e l'energia del moto ondoso rappresentano un esempio di tali tecnologie. I progetti potrebbero essere collegati per garantire l'efficienza energetica o promuovere la produzione di energia rinnovabile.

Durante la procedura formale d'indagine, le autorità norvegesi hanno precisato che questa categoria potrebbe essere considerata come una sottocategoria del sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile e il risparmio energetico descritto precedentemente. In passato, il 95,3 % dei progetti che hanno ricevuto un sostegno nell'ambito di tale categoria riguardava la produzione di energia rinnovabile, mentre il 4,3 % riguardava le misure di risparmio energetico (25).

L'Enova ha firmato un accordo con il consiglio norvegese per la ricerca riguardante «l'introduzione di soluzioni energetiche innovative» per il risparmio energetico e la produzione di calore basata sullo sfruttamento dell'energia solare e della biomassa. Secondo le autorità norvegesi, tale accordo non rappresenta un nuovo regime di aiuti, bensì soltanto un'iniziativa mirata in un settore in cui la cooperazione tra l'Enova e il consiglio per la ricerca dovrebbe produrre nuove sinergie. A detta delle autorità norvegesi, questo meccanismo funge da porta d'ingresso comune per i progetti che potrebbero trovarsi in una fase precompetitiva (e quindi ricevere un sostegno dal consiglio per la ricerca) o generare entrate (e quindi ricevere un sostegno dall'Enova). Il progetto non potrà ricevere finanziamenti da entrambi gli organismi di sostegno. Tuttavia, le autorità norvegesi sottolineano che, in ogni caso, le norme in materia di cumulo garantiscono che venga rispettata la sezione G (66) degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, la quale prevede che il sostegno fornito nell'ambito di tali orientamenti non può essere combinato con altre forme di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, se tale sovrapposizione produce un'intensità dell'aiuto superiore a quella stabilita dagli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

Poiché soltanto i progetti che generano entrate ricevono il sostegno dell'Enova, quest'ultima applica il sopraccitato metodo di calcolo del valore attuale netto anche al sostegno ai progetti riguardanti le nuove tecnologie. Il reddito dei progetti si basa sulla produzione di energia elettrica e calore destinati alla vendita che, secondo le autorità norvegesi, costituisce un reddito che rende i progetti idonei ai fini del calcolo del valore attuale netto.

5.5.   Audit energetici

L'Enova offre inoltre gratuitamente alle imprese servizi di orientamento e consulenza in materia di efficienza energetica. L'obiettivo di tale sostegno è accrescere il numero di imprese che eseguono audit e analisi in campo energetico e aiutarle a ridurre i costi. Come notificato, dal punto di vista giuridico tali servizi non erano limitati né agli aiuti inferiori alla soglia de minimis né agli aiuti alle piccole e medie imprese. Essi erano destinati a determinate imprese. Nel testo del programma per il 2003, i gruppi di beneficiari venivano descritti come proprietari di edifici pubblici e privati con una superficie complessiva superiore a 5 000 metri quadri, imprese industriali e affittuari di grandi superfici. A partire dal 2003, l'Enova ha concesso finanziamenti alle imprese per l'acquisto di tali servizi di orientamento e consulenza, invece di fornire essa stessa tali servizi.

Le autorità norvegesi sottolineano che il sostegno fornito nell'ambito di tali programmi dovrebbe essere distinto dalle misure didattiche e di educazione, poiché i finanziamenti vengono destinati direttamente alle imprese per eseguire gli audit e le analisi in campo energetico e per individuare gli investimenti destinati al risparmio energetico o adottare nuovi comportamenti all'interno delle imprese. L'Autorità considererà pertanto tale sostegno in maniera separata nell'ambito della presente decisione. Le autorità norvegesi dichiarano inoltre che i programmi sono simili agli audit energetici previsti dal regime finlandese e approvati dalla Commissione (26).

In passato si potevano concedere sovvenzioni fino a copertura del 50 % dei costi ammissibili. Secondo le autorità norvegesi, a partire dal 1o gennaio 2004 è stato finanziato soltanto il 40 % dei costi ammissibili.

5.6.   Programmi di informazione ed educazione nel campo dell'efficienza energetica

L'Enova gestisce un servizio telefonico di informazione che offre gratuitamente informazioni e consulenza a chiunque sia interessato a migliorare l'efficienza energetica. Le autorità norvegesi dichiarano che, poiché l'Enova non dispone della capacità necessaria per svolgere essa stessa tali attività, i servizi sono stati acquistati conformemente alle norme in materia di appalti pubblici. L'Enova non esercita alcuna discrezionalità riguardo ai destinatari di tali informazioni e consulenze.

Fino al 1o gennaio 2003 l'Enova ha condotto un programma ampiamente pubblicizzato nell'ambito del quale le domande riguardanti l'efficienza energetica che necessitavano di un concreto controllo in loco nelle abitazioni e nelle imprese venivano gestite da 20 centri di efficienza regionale che rappresentavano l'Enova in questo settore. Il servizio veniva fornito gratuitamente e ad ogni richiesta venivano dedicate circa due ore. Le autorità norvegesi affermano che l'Enova non godeva di alcun margine di discrezionalità riguardo alla scelta dei destinatari del servizio.

Per quanto riguarda le misure di educazione, è opportuno citare i programmi illustrati qui di seguito. Le autorità norvegesi sottolineano che la concorrenza tra gli offerenti e l'efficacia dei progetti in termini di costi rappresentano due fattori fondamentali.

Fino al 1o gennaio 2005 l'Enova ha curato un programma (27) per lo sviluppo di materiale e concetti didattici per promuovere e tutelare le conoscenze in materia di energie rinnovabili all'interno delle imprese. Il programma è stato organizzato sotto forma di appalto e l'Enova ha sostenuto il 50 % del costo complessivo di sviluppo del progetto. L'obiettivo del programma era promuovere lo sviluppo di materiale didattico in materia di efficienza energetica (libri, software, ecc.) e fornire sostegno allo sviluppo di corsi riguardanti l'energia, ad esempio presso le università, a cura delle organizzazioni sindacali, ecc. Il programma era aperto agli enti pubblici e privati e alle organizzazioni senza fini di lucro. Il testo dei programmi del 2003 e 2004 conteneva un elenco di priorità (ad esempio progetti per l'industria edile, progetti basati su partenariati pubblico-privati e progetti da lanciare fino al 1o agosto 2003). Nel caso del programma del 2003, le azioni di educazione complementare erano rivolte principalmente alle università, ai sindacati, alle organizzazioni professionali, agli operatori privati nel campo dell'educazione (fase 1), agli architetti, ai fornitori, agli imprenditori, alle altre categorie di personale che si occupano di sistemi energetici negli edifici commerciali (fase 2) e all'industria edile (testo del programma del 2004).

Al fine di promuovere il programma di educazione del 2004, l'Enova ha organizzato, mediante una gara d'appalto, un programma per lo sviluppo di corsi di educazione in campo energetico destinati al personale tecnico e agli ingegneri. L'Enova ha pagato il corso soltanto alle prime 50 persone che sono riuscite a completarlo. Secondo le autorità norvegesi, tale sostegno è stato dato direttamente ai partecipanti e non alle imprese.

I suddetti programmi per il materiale didattico si sono conclusi il 31 dicembre 2004. Secondo le autorità norvegesi verranno notificati nuovi programmi all'Autorità. Complessivamente, circa 33 progetti hanno ricevuto un sostegno nell'ambito del programma. Le autorità norvegesi dichiarano che ad alcuni progetti potrebbe applicarsi la soglia de minimis. Inoltre, una parte del sostegno è stata destinata alle organizzazioni del settore pubblico, alle università, alle altre organizzazioni nel campo dell'educazione e alle organizzazioni senza fini di lucro. Le autorità norvegesi affermano che il sostegno fornito dall'Enova a queste organizzazioni non riguardava un'attività economica svolta da un'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, bensì un'attività educativa.

Il regime in quanto tale non conteneva limitazioni che imponessero di concedere l'aiuto soltanto ad un determinato tipo di organizzazioni o attività né prevedeva che il sostegno non dovesse superare la soglia de minimis stipulata nell'atto di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato XV dell'accordo SEE (28). Il sostegno non era né limitato alle piccole e medie imprese (29), come previsto nell'atto di cui al punto 1, lettera f), dell'allegato XV dell'accordo SEE né era strutturato in maniera tale da rispettare le disposizioni dell'atto di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato XV dell'accordo SEE (30) (aiuti alla formazione).

Inoltre, l'Enova gestisce un programma volto a migliorare le capacità di pianificazione energetica nelle amministrazioni locali e in particolare la pianificazione pubblica e la pianificazione territoriale in base alla legge norvegese sulla pianificazione e l'edilizia. Il programma, offerto gratuitamente, è rivolto agli alti funzionari e al personale tecnico dei comuni. Le autorità norvegesi affermano che l'Enova valuta se il comune svolge un servizio in concorrenza con gli altri operatori presenti sul mercato. In tal caso, l'attività in questione non riceve alcun sostegno.

6.   Beneficiari/intensità dell'aiuto per il sostegno agli investimenti destinati all'energia rinnovabile

L'indagine dell'Autorità riguarda l'attuale regime di aiuti. Pertanto, nella presente decisione i potenziali beneficiari dell'aiuto sono indicati a titolo puramente orientativo. Nella loro lettera datata 15 luglio 2005, le autorità norvegesi hanno individuato fino alla fine del 2004 236 beneficiari di aiuti in materia di audit energetici e aiuti agli investimenti (questi ultimi riguardavano sia la produzione di energia rinnovabile che le misure di risparmio energetico), i quali hanno ricevuto un aiuto di Stato superiore alla soglia de minimis che non si configurava come aiuto fornito a enti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni pubbliche. Le autorità norvegesi hanno inoltre individuato 33 progetti cui è stato fornito un sostegno nell'ambito del programma per l'educazione/il materiale didattico.

Le autorità norvegesi affermano che circa altri 875 progetti riguardano il sostegno ad enti pubblici o il sostegno all'acquisto, da parte dell'Enova, di un determinato servizio in base alle norme sugli appalti pubblici.

Per i progetti riguardanti l'energia rinnovabile, le autorità norvegesi hanno presentato la seguente tabella, che illustra l'intensità degli aiuti (sulla base del costo complessivo degli investimenti) concessi nel periodo 2002-2004 a tali progetti:

Energia rinnovabile

 

Intensità dell'aiuto come percentuale del costo complessivo degli investimenti — calcolo del sostegno basato sul metodo del valore attuale netto

 

Numero di progetti

Media

Percentuale massima

Eolica

10

23 %

68 %

Teleriscaldamento

19

20 %

31 %

Bioenergia

31

20 %

50 %

Nuove energie rinnovabili

1

25 %

25 %

7.   Bilancio e durata

L'accordo 2002-2005 (cfr. la sezione I.2.3 della presente decisione) è stato prorogato fino alla fine del 2006. Si prevede un'ulteriore proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2010. Le autorità norvegesi hanno presentato il seguente quadro riguardante il bilancio del regime di aiuti:

 

Bilancio dello Stato

milioni di NOK

Imposta sulla tariffa

milioni di NOK

Bilancio complessivo

milioni di NOK

Bilancio complessivo

milioni di euro (31)

2002

270

161

431

57,3

2003

259

192

451

56,4

2004

60

470

530

63,3

2005

0

650

650

79,3

8.   Cumulo

Per quanto riguarda il cumulo del sostegno concesso dall'Enova con altre forme di sostegno pubblico, l'Autorità osserva che, in linea di principio, i progetti potrebbero beneficiare di aiuti provenienti da altre fonti. Le autorità norvegesi hanno dichiarato nella notifica che avrebbero garantito che gli aiuti concessi non avrebbero mai superato le soglie di cui alla sezione G, punto 66, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. Come già accennato, tale sezione stabilisce che gli aiuti autorizzati nell'ambito degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale non possono essere combinati con altre forme di aiuti di Stato qualora una tale sovrapposizione determini un'intensità dell'aiuto superiore a quella prevista da detti orientamenti. I richiedenti devono comunicare all'Enova se sono state presentate altre richieste di aiuti di Stato.

9.   Modifiche proposte dalle autorità norvegesi

Al fine di rendere il sistema compatibile con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, le autorità norvegesi hanno proposto una serie di modifiche, descritte qui di seguito. Nel corso dell'indagine dell'Autorità le autorità norvegesi hanno cominciato ad attuare tali modifiche.

9.1.   Modifiche riguardanti il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile

(1)   La Norvegia limiterà il sostegno ai progetti che rientrano nella definizione di fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, lettere a) e b) (per la biomassa) della direttiva 2001/77/CE. Inoltre, non verrà fornito alcun sostegno agli impianti idroelettrici esistenti.

(2)   L'importo dell'aiuto verrà stabilito applicando il calcolo del valore attuale netto basato sulla differenza tra i costi di produzione e il prezzo di mercato. L'aiuto consisterà in una somma forfettaria. Il metodo di calcolo applicato è il seguente (esempio di un progetto concreto riguardante l'energia eolica, importi espressi in NOK):

Costo d'investimento ammissibile (32)

123 000 000

Produzione kWh/anno

45 700 000

Prezzo NOK/kWh

0,25

Reddito annuale (33)

11 425 000

Costi di funzionamento NOK/kWh

0,10

Costi di funzionamento annuali

4 570 000

Reddito netto annuale

6 855 000

Durata utile di esercizio (anni)

25

Remunerazione del capitale

6,33 %

VAN

–38 000 000

Aiuto agli investimenti

38 000 000

A differenza del sistema quale notificato, il metodo di calcolo sopradescritto si baserà sui costi di investimento «ammissibili» e non sui costi integrali. Come dichiarato dalle autorità norvegesi, i costi finanziari, i costi di varia natura e i costi di indennizzo non sono inclusi nei costi ammissibili, perlomeno non dal 1o gennaio 2004.

(3)   Il prezzo di mercato per l'energia elettrica utilizzato nel suddetto calcolo si baserà sui relativi prezzi alla borsa Nordpool. Nel caso del teleriscaldamento, si tratterà del prezzo pertinente che l'utente finale del petrolio o dell'energia elettrica (si applica il prezzo più basso) deve sostenere una volta adottata la decisione in merito all'aiuto di Stato. Se l'economia del progetto si basa su contratti con grandi clienti i cui prezzi deviano dal prezzo del petrolio e dell'energia elettrica applicato all'utente finale, i prezzi di tali contratti saranno i prezzi pertinenti. Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica non immessa nella rete, verrà utilizzato il prezzo applicato all'utente finale, tasse comprese.

(4)   L'aiuto può coprire una congrua remunerazione del capitale. Tuttavia, il tasso di sconto e il premio di rischio verranno stabiliti per l'Enova da un esperto esterno per ciascuna fonte di energia rinnovabile in questione.

Va ricordato che le autorità norvegesi hanno presentato all'Autorità una relazione di un esperto indipendente, la First Securities ASA  (34). L'esperto utilizza il cosiddetto Capital Asset Pricing Model  (35) ed ha calcolato un tasso di sconto del 7 % per l'energia eolica e del 6 % per il teleriscaldamento, la bioenergia e il consumo di energia. Il calcolo si intende come quadro per consentire all'Enova di discutere dell'utilizzo dei tassi di sconto del capitale (equity discount rates) per i singoli progetti. In particolare, il cosiddetto valore beta potrebbe essere superiore, a seconda del rischio del progetto (36), e determinare un tasso di sconto superiore.

Il tasso di interesse e il premio di rischio verranno rivisti e aggiornati ogni anno dalle autorità norvegesi. Qualora tra i vari aggiornamenti annuali si dovessero verificare cambiamenti imprevisti che incidono in maniera significativa sul tasso di sconto, le autorità norvegesi opereranno un opportuno adeguamento straordinario del tasso di sconto. Tuttavia, ciò avviene soltanto se vi è motivo di ritenere che il cambiamento sia di natura permanente.

(5)   I costi di investimento ammissibili sono quelli elencati nella decisione della Commissione N 75/2002 — Finlandia (37). Le autorità norvegesi dichiarano che a partire dal 1o gennaio 2005 l'Enova ha considerato ammissibili soltanto questi costi.

(6)   Non verranno concessi aiuti superiori all'importo necessario per avviare il progetto. Ciò significa che, se il valore attuale netto risulta negativo in base ad un calcolo eseguito applicando i parametri di cui al punto 2, il sostegno dello Stato verrà fornito soltanto per garantire che il progetto sia in pareggio, ossia per portare a zero il valore attuale netto.

(7)   I progetti con un tasso calcolato pari a zero o con un valore attuale netto positivo in assenza di aiuti non sono ammessi a beneficiare di alcun aiuto.

(8)   Ad eccezione del sostegno previsto per la biomassa, l'aiuto concesso nell'ambito del presente regime non deve superare in alcun caso la soglia di cui alla sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, che limita il sostegno alla differenza tra il prezzo di mercato e i costi di produzione, applicando come soglia l'ammortamento degli impianti, il quale si riferisce solamente ai costi di investimento. L'aiuto può anche coprire un congruo tasso di remunerazione, laddove la Norvegia può dimostrare che esso è indispensabile, data la scarsa competitività di talune fonti energetiche rinnovabili.

(9)   Nell'ambito dei metodi utilizzati dall'Enova per calcolare i livelli di aiuto, l'importo massimo degli aiuti da essa concessi è limitato al costo d'investimento. I progetti che generano un EBITDA (38) negativo in condizioni operative normali, al momento dell'investimento, non potranno ricevere alcun aiuto. Il tasso di sconto utilizzato a tal fine sarà quello applicato dall'Enova, come accennato al punto 4 della sezione 9.I della presente decisione.

(10)   Per la biomassa possono essere concessi aiuti al funzionamento superiori ai costi di investimento. Tuttavia, in nessun caso verrà concesso un livello superiore di aiuti al funzionamento rispetto a quanto previsto nella sezione D.3.3.1, punto 55 (39), degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

(11)   Per il sostegno fornito dell'ambito del sistema, la biomassa viene definita come «la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani» (cfr. articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77/CE). Nel caso del sostegno alla bioenergia contenente fonti diverse dalla biomassa, gli aiuti al funzionamento di cui al punto 10 vengono concessi soltanto per la parte contenente biomassa. Il sostegno alle altri parti era limitato al sostegno agli investimenti definito al numero 5.

(12)   Il regime è limitato al 1o gennaio 2011.

Le autorità norvegesi hanno inoltre fornito i seguenti dati sui costi di funzionamento riguardanti la produzione di energia rinnovabile e di energia convenzionale:

Costi correnti complessivi, NOK/kWh

Tecnologia

Costi di funzionamento e di manutenzione

Carburante

Costi correnti complessivi

Dati tratti dalla relazione IEA: previsione dei costi della produzione di energia elettrica nel 2005 — aggiornamento

Carbone

0,034-0,068

0,076-0,152

0,11-0,22

Gas

0,023-0,031

0,187-0,249

0,21-0,28

Cogenerazione

 

 

0,17-0,44

Dati tratti dalla relazione NVE: costi della produzione di energia e calore nel 2002

Eolica

0,05

 

0,05

Dati tratti dal portafoglio progetti dell'Enova (esempi)

Eolica

0,05-0,10

0

0,05-0,10

Bioenergia

0,07-0,15

0,2-0,3

0,27-0,45

Nuove fonti rinnovabili

 

 

0,05

Teleriscaldamento

 

 

0,05-0,10

9.2.   Misure di risparmio energetico

Per quanto riguarda il sistema notificato, le autorità norvegesi affermano che anche il calcolo del valore attuale netto dovrebbe essere accettato per calcolare il sostegno alle misure di risparmio energetico. Tuttavia, le autorità norvegesi hanno proposto i seguenti cambiamenti per la futura applicazione delle misure di sostegno per il risparmio energetico:

Le autorità norvegesi calcoleranno gli aiuti agli investimenti per le misure di risparmio energetico in base alla sezione D.1.3, punto 25, (40) degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale in combinato disposto con la sezione D.1.7, punto 32, degli stessi. In altre parole, i costi di investimento del progetto saranno rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari necessari per realizzare gli obiettivi in campo ambientale. Ciò significa che i costi di investimento per il risparmio energetico saranno confrontati con i costi di un investimento tecnicamente comparabile che non fornisce lo stesso livello di protezione ambientale. Nel caso degli investimenti in attrezzature e procedure supplementari finalizzate esclusivamente al risparmio energetico e per le quali non esistono investimenti alternativi comparabili, i costi di investimento comparabili sono fissati a zero. I costi di sostituzione dei macchinari per adeguarsi agli standard norvegesi non sono ammissibili a beneficiare del sostegno.

(1)

I costi verranno calcolati al netto dei vantaggi derivanti dall'aumento della capacità, dei risparmi sui costi ottenuti nel corso dei primi cinque anni di vita dell'investimento e della produzione accessoria aggiuntiva registrata durante tale periodo.

(2)

I costi ammissibili saranno limitati ai costi di investimento. A tale riguardo, i costi ammissibili saranno uguali a quelli elencati dalla Commissione europea nella sua decisione N 75/2002 — Finlandia (41). A partire dal 1o gennaio 2005, le autorità norvegesi hanno considerato ammissibili soltanto questi costi.

(3)

L'importo degli aiuti sarà limitato al 40 % dei costi supplementari, calcolati applicando i suddetti parametri. Nell'ambito di tale regime non verrà fornito alcun aiuto al funzionamento. In base alla sezione D.1.5, punto 30, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, nel caso delle piccole e medie imprese l'aiuto può essere aumentato del 10 %. A tal fine, le piccole e medie imprese saranno definite in base al capitolo 10.2 degli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

(4)

Il governo norvegese garantirà che, in caso di cumulo con altre sovvenzioni pubbliche, il volume complessivo degli aiuti non superi le suddette soglie.

(5)

Il regime sarà limitato al 1o gennaio 2011.

9.3.   Sostegno alle nuove tecnologie energetiche

Le autorità norvegesi dichiarano che, per quanto riguarda i progetti relativi alle energie rinnovabili, i progetti di nuove tecnologie devono essere promossi applicando le norme per il sostegno alla produzione e all'utilizzo dell'energia rinnovabile (metodo VAN). Nel caso delle tecnologie per l'efficienza energetica verrà applicato il meccanismo di calcolo utilizzato per i sistemi di risparmio energetico. Il sostegno comprenderà anche progetti che precedentemente sono stati collaudati soltanto in laboratorio, che vengono applicati in maniera limitata o che sono stati sviluppati per situazioni diverse da quelle della Norvegia e devono pertanto essere adattati.

I progetti precompetitivi, che rientrano negli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo, verranno notificati individualmente. I progetti che rappresentano una versione aggiornata di prodotti o linee di produzione esistenti non riceveranno un sostegno. Lo stesso vale per i progetti che sono già iniziati o per i quali è già stata adottata una decisione di avvio.

9.4.   Misure di informazione ed educazione nel campo dell'efficienza energetica

Le autorità norvegesi hanno confermato che i programmi per il materiale e i concetti didattici, i corsi di educazione destinati al personale tecnico e le azioni di follow-up in loco sono terminati il 1o gennaio 2005. Se tali progetti o altri progetti analoghi dovessero essere ripresi in futuro, essi verranno notificati in anticipo all'Autorità.

Le autorità norvegesi hanno inoltre confermato che i programmi di formazione per gli enti pubblici riguardano soltanto la funzione pubblica delle amministrazioni locali (cfr. anche la sezione I.5.6 della presente decisione).

9.5.   Varie

Le autorità norvegesi hanno altresì confermato che il sostegno viene concesso in maniera non discriminatoria anche agli investitori stranieri e che esse riferiranno regolarmente all'Autorità in merito all'applicazione del regime. Le autorità norvegesi hanno trasmesso un elenco all'Autorità che illustra otto esempi di operatori stranieri che hanno ricevuto un sostegno a valere sul fondo per l'energia.

10.   Motivi che hanno indotto all'avvio della procedura formale d'indagine

Nella sua decisione di avviare una procedura formale d'indagine, l'Autorità ha ritenuto che le misure riguardanti il risparmio energetico, il sostegno alle nuove tecnologie energetiche e il sostegno agli investimenti nella produzione di energia rinnovabile costituissero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Per quanto riguarda le misure di informazione ed educazione (ivi compresi i servizi di orientamento e consulenza), l'Autorità ha osservato che, ad eccezione del servizio telefonico di informazione e delle eventuali visite in loco, il fondo godeva di un'ampia discrezionalità e che tale discrezionalità rendeva le misure di sostegno selettive piuttosto che generali. È stato riscontrato che tutte le misure creavano o minacciavano di creare distorsioni alla concorrenza e incidevano sugli scambi tra le parti contraenti. Poiché gli aiuti concessi in relazione al fondo per l'energia non venivano notificati in tempo all'Autorità, essi rappresentavano degli aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Per quanto riguarda la valutazione della compatibilità, l'Autorità ha operato una distinzione tra il fondo per l'energia quale notificato e il sistema con le modifiche proposte dalle autorità norvegesi.

Nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine, l'Autorità ha espresso i propri dubbi riguardo al fatto che il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile potesse essere giustificato nell'ambito degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. In particolare, l'Autorità notava che il sostegno non era basato sul metodo del «costo supplementare» di cui alla sezione D.1.3, punto 27, e alla sezione D.1.7, punto 32, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. Essa valutava l'esigenza dell'aiuto calcolando il valore attuale netto del progetto. L'Autorità ha riscontrato che non vi erano garanzie sufficienti ad assicurare che sarebbe stato fornito sostegno soltanto ai costi relativi all'investimento. Inoltre, non vi era alcun meccanismo che vietasse eventuali sovracompensazioni. Per quanto riguarda le misure di risparmio energetico, l'Autorità notava che, a differenza dei progetti relativi alle energie rinnovabili, gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale continuavano ad applicare rigorosamente la soglia del 40 % ai costi di investimento ammissibili. Con l'applicazione del calcolo del valore attuale netto da parte delle autorità norvegesi non era sicuro che tale soglia sarebbe stata rispettata. Per i progetti di tecnologie energetiche e per gli audit energetici l'Autorità ha chiesto ulteriori informazioni. Per quanto riguarda le misure di sostegno nel campo dell'informazione e dell'educazione, l'Autorità osservava che il regime di aiuti non si limitava al sostegno de minimis (anche se il sostegno ad alcuni dei progetti sarebbe potuto rimanere al di sotto della soglia) o alle piccole e medie imprese. Partendo da tale constatazione, l'Autorità è giunta alla conclusione iniziale, nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine, che il sistema quale notificato non era compatibile con le disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato.

Nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine, l'Autorità ha inoltre esaminato le modifiche proposte dalle autorità norvegesi e ha dichiarato che avrebbe condotto un'analisi più approfondita per stabilire se il sistema norvegese di basare il sostegno su un calcolo del valore attuale netto del progetto in questione fosse accettabile, se le autorità norvegesi decidevano di limitare il sostegno alla differenza tra il prezzo di mercato e i costi di produzione (cfr. sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale). L'Autorità era preoccupata per come le autorità norvegesi avrebbero applicato in pratica le disposizioni di cui alla sezione D.3.3.1, punto 54, terza frase, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, che stabilisce che, una volta che ha beneficiato del sostegno, l'energia supplementare prodotta dall'impianto non può ricevere altri aiuti. L'Autorità ha inoltre espresso alcuni dubbi sul sostegno ai progetti il cui valore attuale netto risulterebbe ancora negativo (a causa degli elevati costi di funzionamento) dopo avere ricevuto il sostegno da parte dell'Enova.

L'Autorità non ha potuto formulare un parere definitivo sul sostegno alle nuove tecnologie energetiche e alle misure di educazione e sui servizi di orientamento e consulenza (audit energetici).

11.   Osservazioni formulate da terzi

L'Autorità ha ricevuto un'osservazione da parte di terzi in relazione alla sua decisione di avviare l'indagine. Il ministero tedesco per l'Ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare afferma che non è possibile definire in maniera chiara il mercato rilevante e stabilire se le imprese che hanno ricevuto il sostegno sarebbero realmente in concorrenza con le imprese che non lo hanno ricevuto e risulterebbero avvantaggiate. Inoltre, il ministero tedesco dichiara che il principio del calcolo dei costi supplementari della produzione di energia rinnovabile non è particolarmente idoneo per determinare l'importo dell'aiuto, poiché non esiste una definizione chiara e generalmente applicabile del concetto di costi supplementari. Per quanto riguarda la soglia del 40 % relativa all'intensità dell'aiuto, il ministero tedesco ritiene che nella maggior parte dei casi non basterà ad incentivare gli investitori privati ad agire, dal momento che essi dovrebbero sostenere oltre il 60 % dei costi. Si dovrebbe pertanto valutare se il sostegno non debba essere basato piuttosto su una percentuale dei costi di investimento complessivi. Il ministero tedesco afferma che alcune delle carenze riscontrate negli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale a tale riguardo sono state superate mediante la prassi consolidata della Commissione.

12.   Osservazioni delle autorità norvegesi

Per quanto riguarda l'esistenza degli aiuti di Stato, nella loro risposta datata 15 luglio 2006 le autorità norvegesi hanno affermato che l'Autorità applica un test di selezione troppo rigoroso, che non lascia alcun margine di discrezionalità per i programmi che sono fondamentalmente aperti a tutte le imprese. Per quanto concerne il sostegno per il materiale didattico, l'Enova aveva la facoltà di respingere soltanto i progetti che non rispondevano agli obiettivi del programma o che non potevano garantire una qualità sufficiente. Tali criteri minimi erano pertanto di carattere obiettivo.

Le autorità norvegesi affermano inoltre nella suddetta lettera che l'Autorità avrebbe dovuto eseguire una valutazione della compatibilità del fondo per l'energia applicando direttamente l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, come fece la Commissione con il regime britannico WRAP lease fund  (42).

Per quanto riguarda la valutazione della compatibilità del sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile, le autorità norvegesi affermano che per la produzione di energia rinnovabile quale notificata l'elemento del sistema riguardante la concorrenza tra i vari progetti esclude qualsiasi sovracompensazione. Inoltre, l'accordo tra l'Enova e il ministero stabilisce che tutti gli aiuti concessi deve essere compatibili con l'accordo SEE. Per quanto riguarda l'inclusione dei costi che potrebbero non essere stati ammissibili, le autorità norvegesi dichiarano che questo problema riguarderebbe soltanto una percentuale minore dei costi.

Nel corso dell'intera fase di indagini preliminari e nella loro risposta del 15 luglio 2006, le autorità norvegesi hanno dichiarato che la Norvegia presenta una situazione energetica diversa rispetto a quella di gran parte degli altri paesi europei, dal momento che oltre il 99 % della produzione interna di energia elettrica si basa sull'energia idraulica. Quest'ultima ha una struttura dei costi diversa e livelli di costo differenti rispetto ai tradizionali tipi di produzione di energia nel resto d'Europa, basati sul carbone, sul gas e sull'energia nucleare. A detta delle autorità norvegesi non è possibile operare un confronto con l'energia idraulica per calcolare i costi supplementari della produzione di energia rinnovabile sulla base degli orientamenti. L'applicazione del metodo selezionato offre altri importanti vantaggi. Innanzitutto, il metodo del valore attuale netto viene comunemente utilizzato nel settore energetico e in altri settori industriali. Facendo riferimento al prezzo di mercato si scelgono dei criteri obiettivi e facilmente disponibili. Applicando questo metodo a tutti i progetti per i quali viene presentata una richiesta di sostegno l'Enova può confrontare su base paritaria i diversi progetti che concorrono per ottenere il sostegno dello Stato e concedere il sostegno ai progetti che presentano il miglior rapporto aiuto/vantaggi ambientali. In secondo luogo, il metodo garantirà che ai progetti venga concesso solamente l'importo necessario per consentire loro di raggiungere il mercato.

La Norvegia afferma che se dovesse seguire alla lettera gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, le autorità norvegesi dovrebbero integrare il regime di aiuti agli investimenti con un regime di aiuti al funzionamento per i quali l'aiuto verrebbe deciso, in ultima analisi, sulla base del calcolo del valore attuale netto. Gli aiuti al funzionamento così concessi rappresenterebbero de facto un regime di aiuti agli investimenti in cui l'aiuto verrebbe pagato a rate piuttosto che su base forfettaria, senza una differenza significativa in termini di possibilità di sostegno, ma utilizzando un sistema meno trasparente e amministrativamente più complicato (43). Nel caso del sistema quale notificato l'Enova avrebbe partecipato soltanto alla fase del progetto riguardante l'investimento.

Nella loro risposta datata 15 luglio 2006 le autorità norvegesi condividono le conclusioni formulate dall'Autorità nella decisione di avvio dell'indagine, in base alle quali il metodo dell'Enova determina generalmente un aiuto agli investimenti che è pari o inferiore ai costi supplementari di investimento dell'impianto che sfrutta le fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, le autorità norvegesi non condividono l'idea del massimale per l'ammortamento degli impianti. Tale approccio trascurerebbe il fatto i progetti hanno anche diritto ad un congruo tasso di remunerazione, come stabilito negli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti in campo ambientale (sezione D.3.3.1, punto 54), e nella decisione della Commissione relativa al progetto eolico offshore Q7 (44). Poiché il congruo tasso di remunerazione viene stabilito sulla base delle conclusioni tratte da un esperto indipendente, le autorità norvegesi affermano che non vi è alcun pericolo di sovracompensazione dovuto a tassi di remunerazione troppo elevati.

Per quanto riguarda il requisito in base al quale un progetto che beneficia dell'aiuto non dovrebbe ricevere ulteriori aiuti (cfr. la sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale), le autorità norvegesi concordano che ci dovrebbe essere un limite al sostegno dato dal fondo per l'energia. Le autorità norvegesi affermano che tale limite viene garantito mediante due meccanismi. Innanzitutto, quando l'Enova valuta un progetto, vengono presi in considerazione tutti i redditi noti (flusso di cassa), a prescindere, ad esempio, dagli altri tipi di sostegno pubblico considerati come aiuti di Stato. Ove opportuno, tali elementi verranno presi in considerazione sul fronte del reddito o del costo, riducendo di conseguenza l'esigenza di un ulteriore sostegno da parte dell'Enova. In secondo luogo, per quanto riguarda l'eventuale introduzione di un sistema basato sul certificato verde, le autorità norvegesi rinviano ad una clausola contenuta nel contratto da concludere con il beneficiario dell'aiuto in base alla quale egli deve restituire, con gli interessi, qualsiasi aiuto ricevuto dal fondo per l'energia qualora decidesse di entrare nel mercato dei certificati.

Nel corso dell'indagine formale relativa al regime le autorità norvegesi hanno proposto una modifica riguardo ai progetti che, pur ricevendo un sostegno dal fondo per l'energia, presenterebbero un valore attuale netto negativo. Tale modifica figura ora nella sezione I.9.1, numero 9, della presente decisione e stabilisce che i progetti che, in condizioni operative normali al momento dell'investimento, generano un EBIDTA negativo non possono beneficiare di alcun aiuto.

II.   VALUTAZIONE

1.   Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

1.1.   Presenza di risorse statali

In base all'articolo 61 dell'accordo SEE, l'aiuto deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Nel caso in questione, il sostegno ai vari progetti di investimento viene fornito mediante sovvenzioni finanziate a valere sul bilancio dello Stato e mediante l'imposta sulla tariffa di distribuzione. Il finanziamento attraverso stanziamenti di bilancio diretti soddisfa il criterio delle «risorse statali».

Per quanto riguarda l'imposta sulla tariffa di distribuzione, l'Autorità osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata e la prassi della Commissione europea, vengono considerate come risorse statali le somme trasferite da un fondo istituito dallo Stato e alimentato mediante contributi imposti o gestiti dallo Stato (45). A tale riguardo sarà opportuno stabilire se lo Stato esercita un controllo sul denaro in questione (46). Per essere considerate come risorse statali, è sufficiente che le attività siano permanentemente sotto il controllo delle autorità pubbliche (47).

Il fondo per l'energia è stato istituito dallo Stato norvegese. Esso è gestito da un ente pubblico, l'Enova, controllato dallo Stato norvegese attraverso il ministero del Petrolio e dell'Energia. Il fondo è stato istituito per realizzare un obiettivo politico dello Stato norvegese e per raggiungere gli obiettivi energetici dello Stato norvegese in relazione al protocollo di Kyoto. A tal fine, lo Stato norvegese impone un'imposta obbligatoria mediante un regolamento (cfr. la sezione I.3 della presente decisione) per finanziare il fondo. Anche l'entità dell'imposta è stabilita dallo Stato. Le entrate vengono trasferite direttamente nel fondo per l'energia, che assegna le risorse ai progetti selezionati. L'Autorità ritiene pertanto che lo Stato norvegese eserciti un controllo permanente sull'imposta e che quest'ultima possa essere considerata come risorsa statale ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

1.2.   Vantaggi per talune imprese o talune produzioni

Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la misura deve, in primo luogo, conferire al beneficiario dei vantaggi tali da alleviare gli oneri che sono normalmente a carico del suo bilancio. In secondo luogo, l'aiuto deve essere selettivo, nella misura in cui favorisce «talune imprese o talune produzioni». In appresso viene operata una distinzione tra regimi di aiuto agli investimenti (ivi compresi gli audit energetici) e misure didattiche/di educazione.

1.2.1.    Osservazione generale: valutazione del regime del fondo per l'energia in quanto tale, non delle singole sovvenzioni concesse nell'ambito di tale regime

Nel caso in questione, le misure di sostegno descritte qui di seguito potrebbero, in alcune situazioni, essere state concesse a persone fisiche piuttosto che a imprese (ad esempio alcune delle misure didattiche o di educazione) o potrebbero riguardare un'attività educativa piuttosto che un'attività economica. Tuttavia, nessuna delle diverse misure di sostegno era formalmente limitata (per legge o mediante orientamenti di tipo amministrativo) a persone fisiche o a taluni tipi di attività (48). Il sostegno poteva ad esempio essere fornito a operatori privati nel campo dell'educazione che potevano svolgere attività economiche o essere specializzati in determinati settori industriali (ad esempio l'industria edile).

L'attuale notifica e valutazione considera il fondo per l'energia in quanto tale, e non le singole sovvenzioni concesse nel suo ambito. Pertanto, l'Autorità non ha bisogno di valutare — ai fini dell'esame del fondo per l'energia in quanto tale (49) — se ad esempio il sostegno concesso nei singoli casi alle organizzazioni senza fini di lucro e alle organizzazioni che si occupano di educazione riguardava l'attività (economica) di un'impresa. Poiché il regime del fondo per l'energia non prevedeva alcuna limitazione a tale riguardo, l'Autorità ha concluso che (ad eccezione del caso citato qui di seguito) il sostegno concesso nell'ambito del regime era destinato alle imprese.

Il sostegno concesso al settore pubblico per attuare le misure di efficienza energetica nell'ambito della funzione pubblica dell'ente in questione non costituisce un aiuto di Stato. Ciò riguarda, in particolare, il programma per le misure di efficienza energetica destinate ai comuni. Tale sostegno non contiene aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, nella misura in cui esso è limitato (come confermato dalle autorità norvegesi) alla funzione di ente pubblico del beneficiario del sostegno.

1.2.2.    Sostegno agli investimenti (produzione di energia rinnovabile, misure di risparmio energetico, nuove tecnologie energetiche e audit energetici)

Le sovvenzioni agli investimenti di cui sopra conferiscono ai beneficiari un vantaggio ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE consentendo loro di investire nella produzione di energia rinnovabile o di investire in misure che riducono il consumo energetico o che permettono all'impresa (nel caso degli audit attraverso una maggiore competenza e un'analisi energetica) di impiegare l'energia in maniera più efficiente, con conseguente ulteriore riduzione dei costi correnti ordinari dell'impresa.

Il sostegno è anche selettivo. Come nel caso del sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile, il sostegno si riferisce ad una particolare categoria di produttori di energia.

La selettività si applica anche alle altre misure, poiché le sovvenzioni vengono assegnate soltanto a talune imprese selezionate dall'Enova dopo aver confrontato i progetti durante il processo di candidatura e deciso qual è il progetto più efficiente tra quelli proposti. Come stabilito dalla giurisprudenza (50), in una situazione in cui un fondo dispone di «un potere discrezionale che gli consente di modulare l'intervento finanziario sulla scorta di diverse considerazioni come, in particolare, la scelta dei destinatari, l'importo dell'intervento finanziario e le condizioni di intervento, (…) il sistema è atto a porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre» (51). Non tutti i progetti che soddisfano i criteri di candidatura possono contare su un sostegno certo, poiché esso dipende dagli altri progetti che concorrono nell'ambito del processo di candidatura e dalla somma di denaro che l'Enova è disposta ad assegnare nell'ambito del vero e proprio ciclo di valutazione dei progetti. Dal momento che l'Enova è libera di scegliere la frequenza e il tipo di invito a presentare proposte di progetto da organizzare, il sistema conferisce all'Enova un sufficiente margine di discrezionalità per rendere selettive le misure di sostegno (52).

Inoltre, per gli audit energetici vi è un ulteriore elemento di selettività, in quanto il programma (testo del programma del 2003, cfr. sezione I. 5.6 della presente decisione) era destinato ai proprietari di edifici privati e pubblici con una superficie totale di oltre 5 000 metri quadri e alle imprese industriali.

1.2.3.    Programmi di informazione ed educazione nel settore dell'efficienza energetica

L'Autorità è dell'avviso che non vi sia alcun elemento di selettività per quanto riguarda il servizio telefonico di informazione dell'Enova, nell'ambito del quale la consulenza in materia di efficienza energetica verrebbe fornita a chiunque è interessato alla consulenza sull'efficienza energetica, senza che l'Enova sia in grado di esercitare alcuna discrezionalità a tal fine.

Non sono previsti altri aiuti di Stato per le visite in loco nelle abitazioni private, poiché in questi casi il sostegno non viene fornito alle imprese ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Inoltre, l'Autorità ritiene che neanche l'impiego efficiente dell'energia negli edifici commerciali costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, poiché tale misura era accessibile a tutte le parti interessate, senza riconoscere all'Enova e ai suoi centri per l'efficienza alcuna discrezionalità. In altre parole, la misura non soddisfa le condizioni riguardanti la selettività.

Esiste un vantaggio selettivo in relazione al programma di sostegno per lo sviluppo del materiale didattico e dei corsi di educazione, poiché esso riduce i costi sostenuti da chi crea tale materiale o tali programmi, rispetto a coloro che non ricevono tale sostegno. L'Autorità non condivide il parere delle autorità norvegesi secondo il quale essa applicherebbe un test di selettività troppo rigoroso per i programmi didattici/educativi. Il sostegno è indirizzato innanzitutto a determinati settori. Nell'ambito del programma del 2003 esso era destinato, tra l'altro, a prestatori privati di servizi educativi e, nel corso del programma del 2004, all'industria edile. I testi del programma sottolineano che le offerte di studio dovrebbero rispondere alle esigenze delle imprese, sfruttando in parte la partecipazione dell'industria privata al finanziamento del programma. Tale approccio permette lo sviluppo di soluzioni settoriali. In secondo luogo, i rispettivi programmi lasciano all'Enova un notevole margine di discrezionalità. Le stesse autorità norvegesi sottolineano che la concorrenza tra i progetti è essenziale. Di conseguenza, ad alcuni progetti potrebbe non essere garantito il sostegno anche se soddisfano determinati criteri obiettivi. Essi potrebbero infatti essere respinti se altri progetti ottengono una valutazione migliore nell'ambito del rispettivo ciclo di valutazione. Non vi è oltre a ciò alcuna garanzia che un progetto respinto riceva un sostegno nel ciclo successivo. Inoltre, i testi dei programmi del 2003 e del 2004 contengono un elenco di priorità, il che dimostra che taluni progetti, in particolare quelli che non figurano tra i progetti prioritari, avranno minori possibilità di beneficiare di un sostegno. L'Autorità ritiene pertanto che il sostegno sia selettivo.

1.3.   Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi tra le parti contraenti

Per essere considerate come un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, le misure devono creare o minacciare di creare distorsioni alla concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti.

Nel caso in questione, le misure rafforzano la situazione competitiva delle imprese che ricevono il sostegno nei mercati dell'energia e dell'energia elettrica dello Spazio economico europeo, in cui competono de facto o potenzialmente con altri produttori di energia (53).

L'atto di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato XV dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)] si sarebbe potuto applicare a numerosi progetti che hanno ricevuto un sostegno in passato (cfr. sezione I.6 della presente decisione), poiché le sovvenzioni concesse sono inferiori alla soglia de minimis. Tuttavia, non tutti i progetti sovvenzionati si configuravano come aiuto de minimis né il regime prevedeva disposizioni in tal senso.

Dal momento che il mercato dell'energia elettrica è in gran parte liberalizzato e i prodotti energetici e l'energia elettrica sono oggetto di scambi tra gli Stati SEE (la Norvegia importa ed esporta ad esempio una certa percentuale della propria energia elettrica), la (potenziale) distorsione della concorrenza descritta riguarda le altre imprese del SEE. Ciò è dimostrato anche dal fatto che i vari tipi di energia elettrica vengono scambiati alla borsa Nordpool, che offre un quadro comune tra i vari paesi nordici. Il sistema del fondo per l'energia crea o minaccia di creare distorsioni alla concorrenza e incide sugli scambi tra le parti contraenti.

2.   Nuovi aiuti

Come dimostrato nella sezione II.1 della presente decisione, il sistema sul quale si basa il fondo per l'energia prevede un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. È opportuno stabilire se esso rappresenti anche un nuovo aiuto, che avrebbe dovuto essere notificato con un anticipo sufficiente da permettere all'Autorità di eseguire una valutazione (cfr. articolo 2 nella parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte). I nuovi aiuti vengono definiti come tutti gli aiuti (…), «che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti» [cfr. articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte].

Il governo norvegese afferma che i programmi fusi nell'ambito del sistema del fondo per l'energia esistevano prima dell'adesione della Norvegia allo Spazio economico europeo. Pertanto, i regimi costituivano originariamente degli aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Con la notifica le autorità norvegesi hanno comunicato all'Autorità le modifiche ai sistemi di aiuti esistenti, che sono principalmente le seguenti:

i)

la fusione, nel 2002, dei regimi esistenti nel neoistituito fondo per l'energia,

ii)

la nuova gestione del sostegno con la creazione del nuovo ente amministrativo Enova, che ha sostituito l'organo precedentemente competente, ossia la direzione norvegese per le risorse idriche e l'energia,

iii)

la definizione di nuovi obiettivi energetici da parte del parlamento, il che significa che le misure adottate nell'ambito dei nuovi regimi dovrebbero d'ora in poi raggiungere obiettivi misurabili in termini di efficienza energetica e produzione,

iv)

un nuovo meccanismo di finanziamento (imposta sulla tariffa di distribuzione).

Queste modifiche sono state accompagnate da una nuova serie di disposizioni giuridiche riguardanti l'Enova che incidono sul sostegno concesso, dal momento che le misure dovrebbero d'ora in poi raggiungere i nuovi obiettivi politici concordati nel 2002 dallo Stato norvegese e dall'Enova.

Le modifiche non erano di natura puramente tecnica o amministrativa [cfr. articolo 4, paragrafo 1, della decisione dell'Autorità del 14 luglio 2004 (54)], ma hanno alterato in maniera significativa il precedente sistema e il relativo quadro giuridico. Innanzitutto, in linea con la sentenza della Corte nella causa Namur Les Assurances  (55), l'esistenza del nuovo aiuto deve essere determinata in riferimento alle disposizioni che prevedono tale aiuto. A tale riguardo va osservato che con l'istituzione del fondo per l'energia e dell'Enova, è stata adottata una nuova serie di norme che disciplinano il sostegno nell'ambito del fondo per l'energia e il finanziamento dello stesso. La decisione del parlamento del 5 aprile 2001 ha modificato la legge sull'energia del 29 giugno 1990, autorizzando il governo ad obbligare il distributore di energia (mediante una licenza, «omsetningskonsesjoner») ad applicare un'imposta sulla tariffa di distribuzione dell'energia elettrica pagata dall'utente finale. Tale imposta avrebbe contribuito ad alimentare il fondo per l'energia. Il nuovo regolamento del governo, adottato il 10 dicembre 2001, stabilisce in dettaglio le modalità di riscossione di tale imposta e di trasferimento della stessa al fondo per l'energia. Nelle proposte che hanno preceduto la decisione del parlamento, il governo aveva definito una serie di nuovi obiettivi concreti in campo energetico (cfr. la sezione I.4 della presente decisione), da realizzare entro un determinato lasso di tempo mediante l'istituzione del fondo per l'energia e dell'Enova. Gli obiettivi e i relativi risultati sono stati ulteriormente descritti nell'accordo tra il ministero e l'Enova. Un nuovo regolamento sul fondo per l'energia ha posto il fondo sotto il controllo del ministero del Petrolio e dell'Energia e affidato la gestione dello stesso all'Enova. Ciò dimostra che nel periodo 2000/2001 le disposizioni giuridiche che disciplinavano il sostegno alle misure di efficienza energetica hanno subito modifiche e integrazioni significative.

Queste modifiche legislative e amministrative sono state introdotte con l'intenzione di alterare in maniera sostanziale l'attuale regime di sostegno e creare un sistema completamente diverso di finanziamento delle misure di risparmio energetico e di produzione dell'energia rinnovabile (56). La fusione dei due nuovi regimi è stata più di una semplice formalità tecnica, poiché il loro accorpamento sotto un'unica voce puntava a fornire un sostegno statale più mirato e a ottenere risultati più tangibili in termini di politiche energetiche sostenibili. Le decisioni riguardanti il sostegno ai progetti dovranno ora tener conto della capacità dei progetti di contribuire alla realizzazione dei nuovi obiettivi definiti dal parlamento nel 2000/2001, il che rappresenta una sostanziale modifica rispetto ai meccanismi di sostegno precedenti.

Una struttura amministrativa completamente nuova sostituisce l'ente precedentemente competente (la direzione norvegese per le risorse idriche e l'energia o NVE) con il neoistituito ente amministrativo Enova. In virtù dell'accordo firmato con il ministero, l'Enova è chiamata a gestire il fondo per l'energia per raggiungere il nuovo obiettivo energetico definito dal parlamento e a gestire il fondo in base alla nuova legislazione. L'Enova deve inoltre promuovere, mediante la gestione dei fondi, la concorrenza sul mercato. Ciò dimostra che, oltre a portare avanti l'attività della NVE, l'ente assume nuove funzioni e obblighi, il che rappresenta una sostanziale modifica rispetto ai regimi precedenti.

Infine, l'istituzione di un nuovo meccanismo di finanziamento rappresenta un elemento importante. Invece di utilizzare gli stanziamenti di bilancio, le misure di sostegno vengono finanziate (sempre di più) facendo ricorso ad un'imposta sulla tariffa di distribuzione, impiegata per alimentare il fondo per l'energia. Sebbene la Norvegia rilevi che l'imposta è stata introdotta prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, ciò non altera le conclusioni dell'Autorità in base alle quali l'introduzione del nuovo meccanismo di finanziamento avrebbe causato un cambiamento sostanziale. Prima del 2002 l'imposta era gestita dalle imprese della rete principalmente per finanziare le loro attività di informazione in materia di efficienza energetica. Attualmente l'imposta è applicata e controllata dallo Stato norvegese, che la utilizza per finanziare il fondo per l'energia. Il fondo può destinare le risorse a tutti i tipi di misure di sostegno, senza limitarsi alle attività di informazione (57). Alla luce di quanto sopra, l'Autorità conclude che le modifiche al sistema di finanziamento sono di natura sostanziale.

Le modifiche descritte alterano il regime di aiuti in quanto tale, senza poter essere scisse dai regimi esistenti (58). Il nuovo meccanismo finanziario e amministrativo e l'obbligo dell'Enova di raggiungere i nuovi obiettivi energetici riguardano la struttura del programma di sostegno e tutte le misure sovvenzionate nell'ambito del fondo per l'energia. Le modifiche sono state attuate per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e per garantire una maggiore sostenibilità dei risultati sul fronte dell'efficienza energetica, il che ha reso necessaria l'introduzione di nuove strutture e nuovi obiettivi. Le nuove strutture e i nuovi obiettivi influenzano le singole decisioni di sostegno e non possono essere considerati scindibili dalle misure di aiuto esistenti precedentemente.

Di conseguenza, le modifiche notificate devono essere classificate come nuovi aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Il fondo per l'energia è entrato in funzione il 1o gennaio 2002, ossia prima del giugno 2003, quando il regime fu notificato all'Autorità. Il sistema del fondo per l'energia è stato quindi notificato in ritardo all'Autorità e ha pertanto violato l'obbligo di sospensione (standstill) di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Di conseguenza, tale aiuto viene classificato come «aiuto illegale» ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Tutti gli aiuti illegali che non vengono dichiarati compatibili con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE devono essere recuperati.

3.   Compatibilità dell'aiuto

Secondo l'Autorità, le misure di aiuto non soddisfano alcuna delle condizioni per poter beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 2, o paragrafo 3, lettere a), b) e d), dell'accordo SEE. Pertanto, è opportuno valutare se l'aiuto possa essere giustificato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. In base a tale disposizione possono essere dichiarati compatibili gli aiuti «destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

L'Autorità valuterà il fondo per l'energia in base all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con gli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti in campo ambientale, che impongono agli Stati EFTA di allineare a detti orientamenti i propri regimi di aiuti in campo ambientale entro il 1o gennaio 2002.

Nella seguente valutazione l'Autorità opererà una distinzione tra il sistema del fondo per l'energia notificato all'Autorità e applicato a partire dal 1o gennaio 2002 (cfr. la sezione II 3.1 della presente decisione) e le future modifiche previste dalle autorità norvegesi per rendere il sostegno compatibile con le disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato (cfr. la sezione II 3.2 della presente decisione).

3.1.   Valutazione del fondo per l'energia quale notificato all'Autorità

3.1.1.    Il sostegno agli investimenti (produzione di energia rinnovabile, investimenti per il risparmio energetico, nuove tecnologie energetiche, audit energetici)

Nella sua decisione del 18 maggio 2005 di avviare la procedura formale d'indagine, l'Autorità ha espresso i propri dubbi sul fatto che il sostegno agli investimenti concesso dal fondo per l'energia potesse essere dichiarato compatibile in base agli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

Nelle loro osservazioni del 15 luglio 2005 in merito alla decisione di avvio dell'indagine, le autorità norvegesi hanno affermato che il sistema poteva essere autorizzato direttamente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. L'Autorità non è di questo avviso, perlomeno nella misura in cui il sostegno in questione rientra nell'ambito degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. L'Autorità ritiene che la decisione della Commissione europea riguardante il fondo WRAP (59) non sia pertinente a tale riguardo. La differenza tra i due casi consiste nel fatto che nel caso del riciclaggio gli orientamenti non contengono disposizioni sugli aiuti agli investimenti, mentre il sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili è disciplinato dagli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. L'Autorità è tenuta al rispetto degli orientamenti che essa stessa ha emanato (60). Essa ritiene pertanto di non poter ignorare il capitolo sugli aiuti agli investimenti contenuto negli orientamenti (sezione D.1.3, in particolare il punto 27 e sezione D.1.7, punto 32) o il capitolo sugli aiuti al funzionamento (sezione D.3.3.1, punto 54), che riguardano la situazione delle fonti energetiche rinnovabili, e le intensità di aiuto ivi previste.

1.   Sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile

Gli investimenti per la produzione di energia rinnovabile possono beneficiare di un'intensità massima dell'aiuto pari al 40 % o, ove opportuno, al 100 % dei costi ammissibili (cfr. sezione D.1.3, punto 27 degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale). La sezione D.1.6, punto 31, chiarisce il concetto di investimento ammissibile, ossia l'investimento in terreni, immobili, impianti e attrezzature e, in determinate condizioni, attività immateriali. La sezione D.1.7, punto 32, stabilisce che i costi ammissibili equivalgono alla differenza tra i costi di investimento di un impianto per la produzione di energia rinnovabile e i costi di investimento di un impianto convenzionale (in appresso «approccio dei costi supplementari»).

L'Autorità osservava nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine (61) che il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non si basava sull'approccio dei costi supplementari di cui alla sezione D.1.7, punto 32, degli orientamenti. Essa affermava inoltre che, senza le modifiche proposte successivamente dalle autorità norvegesi, non ci sarebbe stata alcuna garanzia che il sostegno sarebbe rimasto sotto la soglia del 40 %. Non vi era inoltre alcuna garanzia che esso sarebbe rimasto al di sotto della soglia superiore, ossia il 100 % dei costi supplementari, né che il regime non avrebbe dato luogo ad una sovracompensazione. Non vi era ad esempio alcuna certezza che sarebbe stato fornito sostegno soltanto ai costi di investimento ammissibili e che non sarebbe stato fornito alle imprese un aiuto superiore a quello necessario per lanciare il progetto. Pertanto, l'Autorità ha concluso, a titolo preliminare, che il fondo per l'energia notificato non poteva essere giustificato in base al capitolo sugli aiuti agli investimenti (sezione D.1.3 degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale) e costituiva un aiuto di Stato incompatibile.

Le osservazioni formulate dalle autorità norvegesi non hanno dissipato questi dubbi. Per quanto riguarda il sostegno ai costi che potevano non essere ammissibili, le autorità norvegesi affermano che a partire dal 1o gennaio 2005 l'Enova ha accettato soltanto il sostegno ai costi elencati nella decisione della Commissione N 75/2002 riguardante la Finlandia, mentre in passato è stato fornito sostegno ad altri costi (ad esempio i costi finanziari), anche se questi ultimi avrebbero potuto costituire soltanto una frazione minore dei costi complessivi. Poiché il fondo per l'energia, quale notificato, non conteneva norme chiare riguardo ai costi ammissibili, il pericolo di includere i costi non ammissibili si è effettivamente concretizzato. Analogamente, l'argomentazione delle autorità norvegesi in base alla quale l'elemento di concorrenza del regime di aiuti limita le possibilità di una sovracompensazione non può alterare le conclusioni dell'Autorità secondo le quali il regime non conteneva restrizioni giuridiche concrete atte a garantire che il sostegno rimanesse al di sotto della soglia prevista dal capitolo sugli aiuti agli investimenti. In assenza di tali norme, la sovracompensazione sarebbe stata evitata soltanto per caso.

L'Autorità conferma la propria opinione, espressa nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine, in base alla quale non sono soddisfatte neanche le condizioni di cui alla sezione D.3.3.1, punto 54, per il sistema quale notificato. L'Autorità non ha potuto stabilire se esistevano dei parametri atti a garantire che la soglia di cui alla sezione D.3.3.1, punto 54, non sarebbe mai stata superata. Non vi era inoltre alcuna garanzia che sarebbero stati inclusi nel calcolo soltanto i costi di investimento (la sezione D.3.3.1, punto 54, si limita all'ammortamento degli impianti), né vi era sufficiente certezza su come si dovrebbe determinare il tasso di sconto e che l'aiuto non avrebbe mai superato l'importo necessario a raggiungere un valore attuale netto pari a zero.

In conclusione, il sistema del fondo per l'energia quale notificato non soddisfa gli standard di compatibilità previsti dagli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

2.   Sostegno al risparmio energetico

Gli investimenti per il risparmio energetico (la nozione di risparmio energetico è definita nella sezione B, punto 7, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale) possono beneficiare di un sostegno la cui intensità massima ammonta al 40 % dei costi ammissibili in base alla sezione D.1.3, punto 25, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. La sezione D.1.6, punto 31, definisce gli investimenti in questione, ossia i terreni, gli immobili, gli impianti e le attrezzature e, in determinate condizioni, le attività immateriali. La sezione D.1.7, punto 32, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale limita il sostegno ai costi ammissibili, definiti come costi di investimento supplementari per raggiungere gli obiettivi in campo ambientale. Non può essere concesso alcun aiuto per un adeguamento ad una norma della Comunità europea (62) se l'impresa non è una piccola e media impresa.

Nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine, l'Autorità concludeva che il sostegno non viene calcolato in base al metodo dei costi supplementari di cui alla sezione D.1.7, punto 32, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. In particolare, esso non rimane al di sotto della soglia del 40 % di cui alla sezione D.1.3, punto 25, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. A differenza del sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile, la soglia del 40 % non può essere superata nel caso delle misure di risparmio energetico (63).

Le autorità norvegesi affermano che in pratica esse hanno applicato l'approccio previsto dagli orientamenti. L'Autorità non contesta il fatto che le singole sovvenzioni concesse nell'ambito del fondo per l'energia possano essere state di per sé incompatibili con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. Tuttavia, ciò non rende il regime del fondo per l'energia in quanto tale (che non prevedeva alcuna soglia per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto né applicava l'approccio dei costi supplementari) compatibile con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

Di conseguenza, dal momento che non vi era alcun meccanismo che escludesse che l'aiuto concesso nell'ambito di tale misura di sostegno avrebbe superato la soglia del 40 %, confrontando i costi con i costi della produzione tradizionale di energia elettrica, il regime del fondo per l'energia quale notificato deve essere considerato come un aiuto incompatibile.

4.   Nuove tecnologie energetiche

Nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine, l'Autorità affermava che non aveva informazioni sufficienti per valutare se i progetti appartenenti a questa categoria fossero progetti riguardanti la produzione di energia rinnovabile (64). Analogamente, l'Autorità non aveva la certezza che i progetti fossero progetti di ricerca e sviluppo, la cui valutazione deve essere effettuata in base al capitolo 14 degli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato dedicato agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

Durante la procedura formale d'indagine, le autorità norvegesi hanno precisato che il sostegno concesso nell'ambito di questa categoria non avrebbe riguardato i progetti nella fase di ricerca e sviluppo, bensì principalmente i progetti per la produzione di energia rinnovabile e, in misura minore, le misure di risparmio energetico. I dati sui progetti appartenenti a questa categoria presentati dalle autorità norvegesi dimostravano che finora è stato fornito sostegno soltanto a queste categorie. Il progetto di «sostegno alle nuove tecnologie energetiche» deve pertanto essere considerato come una sottocategoria del sostegno agli investimenti per le misure di risparmio energetico o per la produzione di energia rinnovabile.

Tuttavia, per quanto riguarda il fondo per l'energia quale notificato, l'Autorità ritiene che il sistema non abbia stabilito chiaramente che i progetti relativi alle nuove tecnologie energetiche fossero sottocategorie di altre categorie di sostegno e dovessero pertanto essere valutati in base alle stesse regole. In ogni caso, per quanto riguarda le altre misure di sostegno, l'Autorità è dell'avviso che il sistema quale notificato non contenesse alcuna restrizione atta a garantire che venissero rispettate le rispettive soglie per il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile e per le misure di risparmio energetico o che venisse fornito un sostegno soltanto ai costi di investimento ammissibili. L'Autorità conclude quindi che il sostegno quale notificato non soddisfa i requisiti degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

4.   Audit energetici

Nella decisione di avviare la procedura formale d'indagine, l'Autorità affermava che non aveva informazioni sufficienti per valutare se il sostegno fornito nell'ambito di questa categoria fosse compatibile con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, in particolare in riferimento alla sezione D.2, punto 36, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale (sostegno alle piccole e medie imprese).

Per quanto riguarda la categoria di sostegno in questione, nel corso della procedura formale d'indagine le autorità norvegesi hanno fatto riferimento ad un regime finlandese che consente di prendere in considerazione i costi degli audit energetici ai fini del calcolo dell'aiuto di Stato (ossia senza la limitazione alle piccole e medie imprese). Le autorità norvegesi sottolineano che, come il sistema finlandese, anche il fondo per l'energia della Norvegia consente alle imprese di ricevere un sostegno finanziario per eseguire analisi e audit energetici finalizzati a promuovere l'efficienza energetica, gli investimenti per il risparmio energetico o un cambiamento dei modelli di comportamento. Nel caso del regime l'aiuto poteva coprire il 40 % dei costi ammissibili. Il regime norvegese concedeva aiuti fino al 50 % dei costi ammissibili.

L'Autorità ritiene innanzitutto che il regime del fondo per l'energia quale notificato non contenesse alcuna limitazione atta a garantire che il sostegno a tali misure non superasse la soglia del 40 % per le misure di risparmio energetico, come previsto dalla sezione D.1.3, punto 25, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. In particolare, un sostegno che può raggiungere il 50 % dei costi ammissibili non è compatibile con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

In secondo luogo, l'Autorità è dell'avviso che il sostegno agli audit energetici finalizzati a introdurre cambiamenti puramente comportamentali (senza prevedere investimenti) non possa basarsi sulla sezione D.1.3 degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, che riguarda esclusivamente il sostegno agli investimenti. L'autorizzazione della Commissione in relazione al regime di sostegno finlandese si limitava a tale sostegno agli investimenti (65). È possibile che gli altri aiuti a sostegno dei servizi di orientamento e consulenza siano considerati compatibili con la sezione D.2 36 degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, in combinato disposto con l'atto di cui al punto 1, lettera f), dell'allegato XV dell'accordo SEE (66) (aiuti alle piccole e medie imprese). Tuttavia, ciò non rappresenta un fattore determinante ai fini della compatibilità del regime di aiuti, poiché il fondo per l'energia quale notificato non prevedeva alcuna limitazione a tal fine. Pertanto, esso non può essere dichiarato compatibile con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

3.1.2.    Materiale didattico e misure di educazione

L'Autorità rileva che i programmi per il materiale didattico e l'educazione quali notificati non erano limitati alle piccole e medie imprese, come previsto nell'atto di cui al punto 1, lettera f), dell'allegato XV dell'accordo SEE (aiuti alle piccole e medie imprese) (67). Il sostegno non si limitava inoltre al sostegno previsto dall'atto di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato XV dell'accordo SEE (aiuti alla formazione) (68). L'Autorità non deve pertanto valutare se le misure di sostegno possano essere giustificate nell'ambito di queste esenzioni per categoria. Questo tipo di sostegno non figura neanche negli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

Le autorità norvegesi affermano che gli aiuti concessi nell'ambito del fondo per l'energia dovrebbero essere valutati (a livello generale o parziale) direttamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

Per decidere se tali misure possano essere autorizzate applicando direttamente l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, l'Autorità deve stabilire se il sostegno sia necessario e proporzionato ai fini del raggiungimento del suo obiettivo.

L'obiettivo della misura di sostegno era quello di migliorare le conoscenze e la competenza in materia di risparmio energetico e di efficienza energetica. Le misure di risparmio energetico (sebbene limitate al piano degli investimenti) sono esplicitamente previste dagli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale come obiettivo ammesso a beneficiare dell'aiuto di Stato. In generale, le misure di efficienza energetica contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto riguardanti la riduzione dei gas ad effetto serra e le conoscenze e la competenza svolgono un ruolo importante in relazione all'introduzione e attuazione di tali misure. Per quanto riguarda la necessità del sostegno in questione, il programma puntava allo sviluppo di nuovi materiali e corsi ed escludeva il mantenimento e la revisione dei corsi esistenti, poiché tali costi dovevano essere coperti dalle quote di iscrizione. Il sostegno concesso nell'ambito di questo programma mirava ad incentivare la creazione di nuovo materiale, ritenuto necessario dal momento che le autorità norvegesi affermavano in Norvegia vi era una carenza di materiali didattici e corsi aggiornati.

L'aiuto può essere considerato proporzionato e tale da non creare distorsioni alla concorrenza in misura contraria al comune interesse. A tale riguardo è importante rilevare, ai fini delle conclusioni dell'Autorità, che il regime è stato chiuso e che esso ha riguardato soltanto 33 progetti (di cui uno destinato a persone fisiche), a ciascuno dei quali è stato concesso un importo limitato. Per 12 progetti, che riguardavano il sostegno ad enti registrati come organizzazioni senza fini di lucro, il sostegno oscillava tra 50 000 e 918 000 NOK, ossia tra 6 900 e 126 970 EUR (69). Soltanto due progetti hanno ricevuto un sostegno pari a circa 1 300 000 NOK (180 555 EUR). Nel caso delle università il sostegno variava tra 200 000 e 450 000 NOK (27 662 e 62 240 EUR) e soltanto un progetto ha ricevuto una somma superiore, ossia 875 000 NOK (121 023 EUR). Inoltre, l'Enova non ha mai sostenuto l'intero ammontare dei costi dei progetti, bensì limitava il proprio contributo al 50 % di tali costi. Infine, per selezionare i beneficiari e stabilire l'importo dell'aiuto si è fatto ricorso ad una gara aperta. La procedura d'appalto garantiva inoltre che l'aiuto si sarebbe limitato all'importo necessario e sarebbe stato proporzionato. L'aiuto era legato al progetto e non rappresentava quindi un aiuto al funzionamento finalizzato a ridurre i costi di funzionamento ordinari dell'operatore. Si può pertanto concludere che l'aiuto non creava distorsioni alla concorrenza in misura contraria al comune interesse. Di conseguenza, l'aiuto era compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

3.1.3.    Conclusioni relative al sistema quale notificato

L'Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano attuato illegalmente il regime del fondo per l'energia in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Il servizio telefonico di informazione e le visite in loco dell'Enova non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Le misure di sostegno agli investimenti (produzione di energia rinnovabile, risparmi energetici, audit energetici) quali notificate non sono compatibili con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

Il sostegno concesso per lo sviluppo del materiale didattico e dei corsi di educazione tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003 è compatibile in applicazione diretta dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

3.2.   Il fondo per l'energia con le modifiche proposte dalle autorità norvegesi

3.2.1.    Sostegno agli investimenti

1.   Sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile

Come punto di partenza per la valutazione del regime norvegese di aiuti agli investimenti è necessario determinare l'aiuto massimo disponibile per i singoli progetti, secondo quanto stabilito negli orientamenti. La sezione D.1.3, punto 27, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale stabilisce la soglia per gli aiuti agli investimenti, limitata al 40 % dei costi di investimento supplementari necessari per far fronte agli obiettivi in campo ambientale. Ove necessario, gli aiuti possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

Inoltre, anche la sezione D.3.3.1, punti 53 e 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale prevede aiuti al funzionamento al fine di compensare i costi di investimento unitari più elevati. Il punto 54 autorizza un sostegno per compensare la differenza tra il costo di produzione dell'energia rinnovabile e il prezzo di mercato dell'energia in questione. Tuttavia, l'aiuto si deve limitare all'ammortamento degli impianti, inteso come ammortamento dell'investimento. Se lo Stato EFTA può dimostrare che l'aiuto è indispensabile a causa della scarsa competitività di talune fonti energetiche rinnovabili, è possibile includere anche una congrua remunerazione del capitale.

L'aiuto al funzionamento è generalmente inteso come aiuto destinato ad alleviare le spese che un'impresa avrebbe normalmente dovuto sostenere nella sua gestione giornaliera o nello svolgimento delle sue normali attività. Tuttavia, per le fonti energetiche rinnovabili, i costi di funzionamento sono solitamente più bassi rispetto a quelli delle tecnologie convenzionali. Ne consegue che, su base giornaliera, la produzione di energia rinnovabile dovrebbe generare un flusso di cassa positivo, ossia non dovrebbe necessitare di alcun aiuto per alleviare i costi di funzionamento.

La sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale limita il sostegno all'ammortamento degli impianti (ossia dell'investimento). In definitiva, vengono quindi compensati i costi di investimento unitari più elevati anziché i costi di funzionamento ordinari. Di conseguenza, l'aiuto concesso ai sensi del punto 54 viene, in effetti, concesso per sostenere l'investimento di un'impresa. Se l'aiuto coprisse un congruo tasso di remunerazione del capitale oltre all'ammortamento del capitale, tutti i costi di capitale sarebbero coperti e l'aiuto ammonterebbe, in termini di valore attuale, all'intero investimento. I futuri ammortamenti del capitale maggiorati del necessario tasso di remunerazione subirebbero uno sconto, in termini di valore attuale, equivalente al medesimo tasso. I costi scontati rappresenterebbero la soglia superiore dell'aiuto.

Gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale consentono di combinare gli aiuti agli investimenti con gli aiuti al funzionamento. Nel calcolare gli aiuti al funzionamento disponibili si dovrebbe tener conto degli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa in questione (cfr. sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale). Pertanto, gli eventuali aiuti agli investimenti concessi saranno dedotti dall'importo ammissibile a beneficiare degli aiuti al funzionamento. Ciò dimostra che la soglia di cui alla sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale funge da soglia massima per la concessione di aiuti agli investimenti per un progetto di energia rinnovabile.

Come descritto nella sezione I 9.1, punti 4 e 7, della presente decisione, il metodo VAN applicato dall'Enova calcola l'importo dell'aiuto in maniera tale da ottenere per i progetti un VAN pari a zero, che, per un investitore razionale, rappresenterebbe il punto di lancio per l'introduzione del progetto sul mercato. Non verrà concesso alcun aiuto superiore all'importo necessario per raggiungere il valore attuale netto pari a zero. L'elemento di aiuto può quindi essere espresso come segue:

[flussi di cassa attualizzati (FCA)] – (costi di investimento) + (aiuto) = 0

Come spiegato precedentemente, i flussi di cassa derivanti dalle operazioni di un progetto di energia rinnovabile vengono utilizzati per pagare i costi di investimento iniziali. I progetti riguardanti l'energia rinnovabile presentano solitamente dei costi di investimento unitari più elevati rispetto alle tecnologie tradizionali. Pertanto, in molti casi il reddito netto generato (la componente FCA citata precedentemente) non sarà abbastanza elevato da coprire gli investimenti necessari. Questi progetti sono ammissibili a beneficiare della componente aiuti, al fine di portare il VAN a zero.

L'Autorità ha tuttavia espresso la propria preoccupazione riguardo all'utilizzo di questo metodo di calcolo dell'aiuto. Il motivo è che anche i progetti che non generano un flusso di cassa positivo possono essere considerati ammissibili a beneficiare degli aiuti. Poiché tali progetti genereranno un FCA negativo, la componente aiuti supererà i costi di investimento e quindi la soglia massima di intensità dell'aiuto.

Tuttavia, nella misura in cui la componente FCA rimane positiva, l'aiuto dato ad un qualsiasi progetto non supera mai i costi di investimento. Per risolvere tale problema, le autorità norvegesi hanno concordato di modificare il regime, come indicato nella sezione I.9.1, numero 9, della presente decisione, affinché i progetti che presentano un FCA negativo non possano beneficiare di alcun aiuto da parte dell'Enova. Ciò garantisce che la soglia massima non venga superata, limitando l'aiuto ai costi di investimento.

Tuttavia, per i progetti che generano un FCA relativamente modesto, la componente aiuti sarà relativamente cospicua, il che determina intensità di aiuto elevate. Affinché ciò sia giustificabile, è opportuno dimostrare che l'aiuto concesso è «indispensabile» per la realizzazione dei progetti.

Nessun investitore razionale lancerebbe un progetto con un VAN negativo. Per questo motivo l'Autorità ritiene che un calcolo del VAN eseguito sulla base delle migliori informazioni disponibili in sede di concessione dell'aiuto sarà sufficiente a dimostrare l'indispensabilità dell'aiuto concesso. Nell'applicare il metodo VAN è necessario tenere debitamente conto del rischio associato al singolo progetto in sede di determinazione dei tassi di sconto per un investimento. In seguito alle discussioni con l'Autorità, la Norvegia ha incaricato la First Securities  (70) di eseguire un'analisi indipendente per stabilire i tassi di sconto da applicare in sede di valutazione delle proposte di progetto presentate nell'ambito del regime. La relazione della First Securities descrive il metodo per calcolare il tasso di sconto corretto, basato sulle migliori pratiche in campo finanziario.

Inoltre, le autorità norvegesi hanno sottolineato che l'Enova parteciperebbe alla fase di investimento dei progetti. I progetti che hanno ricevuto aiuti agli investimenti dall'Enova non potranno beneficiare di un ulteriore aiuto nell'ambito degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale una volta che è stato effettuato il pagamento dell'importo forfettario. Un altro elemento positivo consiste nel fatto che l'aiuto forma l'oggetto di una «gara», ossia i diversi progetti competono per ottenere il sostegno e soltanto quelli che offrono il miglior rapporto aiuto/efficienza energetica saranno selezionati. Questo approccio contribuirà a sostenere soltanto i progetti più promettenti e a limitare il sostegno a quanto necessario.

Un'eccezione all'approccio descritto precedentemente è rappresentata dai progetti riguardanti la biomassa, per i quali le disposizioni di cui alla sezione D.3.3.1, punto 55, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale prevedono una soglia complessiva superiore rispetto ai costi di investimento. Il motivo risiede nel fatto che questi progetti sono generalmente caratterizzati da investimenti modesti e da costi correnti elevati. L'Autorità è dell'avviso che l'aiuto destinato a questi progetti possa essere assegnato in base al calcolo del VAN, senza limitarlo ai costi di investimento.

L'esame precedente riguarda le intensità massime dell'aiuto. Tuttavia, per gran parte dei progetti ammissibili a beneficiare del sostegno dell'Enova, le intensità effettive dell'aiuto saranno di gran lunga inferiori, poiché i progetti riguardanti l'energia rinnovabile presentano generalmente dei costi di funzionamento modesti. Di conseguenza, i FCA sono maggiori rispetto a quanto lo siano nel caso delle tecnologie convenzionali. Dal momento che l'Enova assegna l'aiuto ai progetti in gara che risultano più efficienti, nella maggior parte dei casi esso dovrebbe collocarsi al di sotto della soglia del 100 % dei costi di investimento supplementari, secondo quanto stabilito nella sezione D.1.3, punto 27, mentre la soglia che risulta dall'applicazione della sezione D.3.3.1, punto 54, verrebbe raggiunta soltanto in casi rari. Ciò viene confermato da una valutazione dei progetti riguardanti la produzione di energia rinnovabile sovvenzionati finora. In media, l'intensità dell'aiuto per i progetti di energia eolica, teleriscaldamento e bioenergia sovvenzionati ammontava a circa il 24 % dei costi di investimento complessivi. Soltanto nel caso di un progetto di energia eolica e di un progetto di bioenergia l'intensità massima ha raggiunto rispettivamente il 68 % e il 50 % dei costi di investimento complessivi (71). Tuttavia, poiché è possibile provare che il metodo VAN non determina comunque una sovracompensazione rispetto agli orientamenti, non vi è bisogno di dimostrare in dettaglio quanto sopra.

In conclusione, l'Autorità ritiene che, a seguito delle modifiche introdotte dalle autorità norvegesi, il metodo VAN di distribuzione degli aiuti rispetti le soglie stabilite dagli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, in particolare quelli di cui alla sezione D.3.3.1, punto 54.

Nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine, l'Autorità si chiedeva anche se i progetti finanziati dal fondo per l'energia avrebbero ricevuto ulteriori aiuti da parte dello Stato, a prescindere dal fatto che si trattasse o meno di aiuti qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (cfr. sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale). L'Autorità temeva che tali aiuti ulteriori potessero rappresentare un finanziamento superfluo, poiché il sostegno fornito dall'Enova ai progetti avrebbe già prodotto un valore attuale netto pari a zero (compreso il congruo tasso di remunerazione) e sarebbe pertanto stato sufficiente a lanciare il progetto.

Le autorità norvegesi hanno sottolineato che l'Enova avrebbe soltanto partecipato alla fase di investimento del progetto e che il progetto avrebbe ricevuto soltanto un importo forfettario minimo per lanciare l'investimento. Nel corso della procedura formale d'indagine, le autorità norvegesi hanno inoltre precisato che nel calcolare il flusso di cassa del progetto sarebbero stati presi in considerazione tutti i redditi, ivi compresi i redditi associati ad altri tipi di intervento dello Stato e non considerati come aiuti di Stato. Laddove il sostegno dello Stato si configura come un aiuto di Stato, è opportuno notificarlo all'Autorità al fine di determinare il fabbisogno finanziario del progetto.

Per quanto riguarda l'eventuale introduzione del certificato verde in Norvegia (72), il contratto con il beneficiario dell'aiuto contiene un'esplicita clausola di rimborso riguardo al sostegno concesso dal fondo per l'energia al fine di evitare che egli riceva un sostegno da due fonti diverse. Il sostegno al progetto viene inoltre versato a rate, che possono essere adeguate se il progetto presenta costi inferiori alle previsioni. Al momento della chiusura del contratto di aiuto (ossia al pagamento dell'ultima rata), l'Enova esegue una valutazione finale ed effettua un eventuale adeguamento se rileva che il beneficiario dell'aiuto ha fornito informazioni fuorvianti o che il progetto ha ricevuto altri tipi di sostegno da parte dello Stato. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che siano rispettate le disposizioni di cui alla sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

Nella sua decisione di avviare la procedura formale d'indagine, l'Autorità aveva espresso il timore che il fondo per l'energia avrebbe fornito sostegno anche ai progetti che presentano un valore attuale netto negativo anche con il sostegno fornito dal fondo. Le autorità norvegesi hanno ora dichiarato (cfr. punto 9 nella sezione I.9.1 della presente decisione) che, in condizioni operative normali al momento dell'investimento, i progetti che generano un EBITDA negativo non possono ricevere alcun aiuto. I timori dell'Autorità sono stati pertanto presi in considerazione.

2.   Misure di risparmio energetico

Le autorità norvegesi propongono di modificare il sistema notificato (cfr. sezione I.9.2 della presente decisione) e intendono applicare, per il sostegno alle misure di risparmio energetico, «l'approccio dei costi supplementari» previsto nella sezione D.1.3, punto 25, nella sezione D.1.6, punti 30 e 31 e nella sezione D.1.7, punto 32, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. Le intensità dell'aiuto pari al 40 % dei costi ammissibili con la possibilità di una maggiorazione del 10 % per le piccole e medie imprese sono rispettate.

L'Autorità osserva che questo approccio è in linea con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale e quindi compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

3.   Nuove tecnologie energetiche

Le autorità norvegesi confermano che il sostegno fornito nell'ambito di questa categoria rappresenta un sottogruppo del sostegno agli investimenti nella produzione di energia rinnovabile e alle misure di risparmio energetico.

Se i metodi di calcolo utilizzati rispettivamente per il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile (sezione I.9.1) e le misure di risparmio energetico (cfr. la sezione I.9.2 della presente decisione) devono essere applicati a questa categoria di sostegno, quest'ultimo deve essere valutato in base agli stessi criteri. Esso è pertanto considerato compatibile con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

4.   Audit energetici

L'Autorità ritiene che i costi degli audit energetici e delle analisi energetiche possano beneficiare di un sostegno secondo le disposizioni di cui alla sezione D.1.3, punto 25, in combinato disposto con la sezione D.1.6, punto 31, e la sezione D.1.7, punto 32, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale. L'Autorità concorda che gli audit energetici, gli studi di fattibilità e le analisi energetiche rappresentino spesso esami necessari per individuare le misure di risparmio energetico che meritano un investimento (73). L'Autorità considera i costi dell'audit ammissibili nella misura in cui essi siano direttamente collegati ad un investimento per il risparmio energetico. Gli aiuti concessi sulla base di questo criterio non possono superare il 40 % dei costi ammissibili in questione, con la possibilità di una maggiorazione del 10 % per le piccole e medie imprese (cfr. la sezione D.1.5, punto 30, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale).

Per quanto riguarda gli audit energetici, eseguiti per introdurre una modifica a livello di comportamento o di sistema, l'Autorità non ritiene che vi sia alcuna possibilità di autorizzare tale sostegno, il quale non è direttamente collegato agli investimenti per il risparmio energetico. Tale possibilità vale soltanto per le piccole e medie imprese. La sezione D.2, punto 36, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale prevede un sostegno ai servizi di orientamento e consulenza per le piccole e medie imprese in combinato disposto con l'articolo 5 dell'atto di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato XV dell'accordo SEE (aiuti alle piccole e medie imprese) (74).

3.2.2.    Misure didattiche e di educazione

L'Autorità rileva che, attualmente, non esiste un regime di sostegno di questo tipo e che un eventuale nuovo regime verrebbe notificato all'Autorità. Pertanto, non è necessario valutare l'accettabilità di queste future, e tuttora ipotetiche, misure di sostegno nell'ambito delle disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

3.2.3.    Il meccanismo di finanziamento

In base alla giurisprudenza consolidata, non è possibile separare una misura di aiuto dal relativo meccanismo di finanziamento. Come dichiarato dalla Corte di giustizia europea, il meccanismo di finanziamento di un regime di sostegno può rendere l'intero aiuto incompatibile con il mercato comune (75), soprattutto se comporta degli aspetti discriminatori. L'esigenza di non dissociare il meccanismo di finanziamento dal regime di aiuti si manifesta in particolare quando viene creata esplicitamente un'imposta per finanziare il regime di aiuti, come accade per il fondo per l'energia. Tale tassa potrebbe essere considerata una misura avente un effetto equivalente a una restrizione, se compensa totalmente il costo che grava sul prodotto nazionale (il che non avviene nel caso in questione), o potrebbe costituire una tassa interna discriminatoria se compensa in parte tale costo (76). Nel valutare tale effetto di compensazione è necessario stabilire l'equivalenza finanziaria tra la tassa e i vantaggi offerti ai prodotti nazionali (77). In alcuni casi, oltre ad analizzare l'applicazione della tassa la Corte ne ha esaminato l'impiego (78). Dal momento che il fondo per l'energia è finanziato attraverso un'imposta sulla tariffa di distribuzione, che si applica anche all'energia importata, è opportuno valutare nel caso in questione il finanziamento del regime di aiuti mediante una tassa parafiscale.

Il fondo per l'energia non opera una distinzione tra produttori esteri e nazionali di energia rinnovabile o tra le imprese che desidererebbero investire nelle misure di risparmio energetico o nelle nuove tecnologie energetiche o eseguire audit energetici. Le autorità norvegesi hanno dimostrato che finora otto progetti promossi da altri produttori del SEE hanno ricevuto un sostegno dal fondo per l'energia. Inoltre, non vi è un'equivalenza automatica tra l'attività sulla quale viene applicata l'imposta (produzione di energia basata sull'energia idraulica e sulle importazioni) e i progetti sostenuti dal fondo per l'energia. L'imposta viene applicata al livello di distribuzione dell'energia, ossia non direttamente sulla produzione (79).Tuttavia, pur partendo dal principio che esso incide indirettamente sui costi di produzione, l'aiuto fornito dall'Enova non favorisce automaticamente i produttori sulla cui energia viene applicata l'imposta. L'aiuto è destinato principalmente alle nuove energie rinnovabili, ad eccezione dell'energia idraulica. Per quanto riguarda le misure di risparmio energetico e gli audit energetici, ogni impresa può trarre vantaggio da queste misure di sostegno. Non si può pertanto stabilire che l'energia importata paga i vantaggi di cui beneficiano i produttori nazionali e che, di conseguenza, l'imposta applicata ai produttori nazionali di energia (idraulica) è compensata da vantaggi corrispondenti.

L'utilizzo delle entrate generate dall'imposta è collegato agli aiuti che l'Autorità considera compatibili, come emerge dalla sezione II 3.2 della presente decisione. È stato concordato che un'imposta basata sul volume è in linea con il principio del «chi inquina paga» e che essa può pertanto essere accettata a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con gli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, che stabiliscono tale principio. L'Autorità ritiene pertanto che un sistema basato sul volume non comporti alcun problema (80).

3.2.4.    Conclusioni sul fondo per l'energia modificato in base alle proposte presentate dalle autorità norvegesi

L'Autorità ritiene che il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile, le misure di risparmio energetico e le nuove tecnologie energetiche e il sostegno agli audit energetici siano compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, a condizione che le autorità norvegesi applichino il regime del fondo per l'energia con le modalità di cui:

alla sezione I.9.1, numeri 1-12, della presente decisione per il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile;

alla sezione I.9.2, numeri 1-5, della presente decisione per le misure di risparmio energetico;

alla sezione I.9.3 della presente decisione per le nuove tecnologie energetiche;

alla sezione II.3.2.1, punto 4, della presente decisione per gli audit energetici.

4.   Recupero

Come rilevato dall'Autorità alla sezione II.3.1.3 della presente decisione, il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile, il risparmio energetico e le nuove tecnologie energetiche e il sostegno agli audit energetici, quali notificati, non sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

A norma dell'articolo 14 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, in caso di aiuti illegali ritenuti incompatibili l'Autorità, di regola, ordina allo Stato EFTA interessato di recuperare l'aiuto presso il beneficiario.

L'Autorità è dell'avviso che nessuno dei principi generali precluda la restituzione dell'aiuto nel caso in questione. In base alla giurisprudenza consolidata, l'abolizione di un aiuto illegale mediante il recupero dello stesso rappresenta una conseguenza logica della constatazione del suo carattere illegale. Pertanto, il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente, finalizzato a ripristinare la situazione precedente, non può, in linea di principio, essere considerato sproporzionato rispetto agli obiettivi dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato. Restituendo l'aiuto, il beneficiario perde il vantaggio di cui godeva sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e viene ristabilita la situazione che esisteva prima del versamento dell'aiuto (81). Salvo circostanze eccezionali, la restituzione dell'aiuto implica che, di regola, l'Autorità non supererà i suoi limiti di discrezionalità, riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte, se chiede allo Stato EFTA interessato di recuperare le somme concesse sotto forma di un aiuto illegale, poiché in tal modo essa ripristina solamente la situazione precedente (82). Inoltre, considerando la natura obbligatoria del controllo sugli aiuti di Stato esercitato dall'Autorità in base al protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, le imprese alle quali è stato concesso un aiuto non possono, in linea di principio, nutrire legittime aspettative circa la regolarità dell'aiuto, salvo che quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura stabilita dalle disposizioni di tale protocollo (83). Il caso in questione non presenta circostanze eccezionali tali da indurre i beneficiari a nutrire legittime aspettative.

In linea con articolo 14, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e con gli articoli 9 e 11 della decisione 195/04/COL dell'Autorità, del 14 luglio 2004, il recupero dovrebbe comprendere gli interessi composti.

L'Autorità desidera inoltre sottolineare che l'ordine di recupero contenuto nella decisione lascia impregiudicata la possibilità di stabilire, nel quadro di una successiva decisione dell'Autorità o nell'ambito dei regolamenti di esenzione per categoria, se le singole sovvenzioni concesse nell'ambito delle suddette quattro misure non costituiscano un aiuto di Stato o possano essere di per sé essere considerate, integralmente o in parte, compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

Se le singole sovvenzioni concesse nell'ambito delle suddette quattro misure, quali notificate con lettera datata 5 giugno 2003, già non rispettavano le condizioni che l'Autorità impone nella presente decisione in relazione alle misure di sostegno notificate (cfr. l'articolo 4 della presente decisione), esse sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e non sono soggette all'ordine di recupero.

5.   Obbligo di presentazione di relazioni annuali/orientamenti sul fondo per l'energia

Le autorità norvegesi sono tenute a presentare relazioni annuali all'Autorità a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dell'articolo 5, paragrafo 1) in combinato disposto con l'allegato III della decisione 195/04/COL dell'Autorità del 14 luglio 2004.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 195/04/COL dell'Autorità, del 14 luglio 2004, le autorità norvegesi dovrebbero inoltre fornire informazioni su ciascuno dei cinque maggiori progetti che hanno beneficiato di un sostegno con riferimento a:

a)

il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile,

b)

gli investimenti per il risparmio energetico,

c)

le nuove tecnologie energetiche e

d)

gli audit energetici.

In particolare, la relazione dovrebbe contenere il rispettivo calcolo del valore attuale netto e dimostrare come è stato stabilito il prezzo di mercato dell'energia in questione. Inoltre, deve essere fornito un elenco dei costi di investimento relativi ai progetti.

Per quanto riguarda il sostegno ai progetti sulla biomassa, le relazioni dovrebbero anche contenere informazioni che dimostrino che i costi complessivi sostenuti dalle imprese dopo l'ammortamento degli impianti risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia.

L'Autorità ritiene inoltre che le condizioni stabilite dall'Autorità nella presente decisione dovrebbero essere integrate nel manuale degli aiuti dell'Enova/fondo per l'energia (che fissa le norme per la concessione del sostegno) o figurare in un'altra opportuna forma di orientamenti sull'applicazione delle misure di sostegno. Una versione di tali orientamenti dovrebbe essere trasmessa all'Autorità entro un periodo massimo di sei mesi a partire dall'adozione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Le seguenti misure previste nell'ambito del fondo per l'energia, quali notificate dalle autorità norvegesi con lettera datata 5 giugno 2003 (doc. n. 03-3705-A, caso SAM 030.03006), costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE:

a)

il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile;

b)

il sostegno agli investimenti per le misure di risparmio energetico;

c)

il sostegno agli investimenti per le nuove tecnologie energetiche;

d)

il sostegno agli audit energetici e

e)

il sostegno per il materiale didattico ed educativo fornito nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003.

Articolo 2

a)

Il servizio telefonico di informazione e il programma di visite in loco previsto dal regime del fondo per l'energia, quali notificati con lettera datata 5 giugno 2003 (doc. n. 03-3705-A), non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

b)

Il programma per l'efficienza energetica nei comuni non costituisce un aiuto di Stato, a condizione che il sostegno sia limitato alla funzione di ente pubblico del comune.

Articolo 3

La misura di cui all'articolo 1, lettera e), della presente decisione è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 4

Le misure di sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile, il risparmio energetico, le nuove tecnologie energetiche e gli audit energetici sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, fatte salve le condizioni previste da tale articolo.

a)

Sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile

L'aiuto deve soddisfare cumulativamente i criteri di cui alla sezione I.9.1, numeri 1-12 della presente decisione al fine di essere in linea con la sezione D.3.3.1, punto 54, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

b)

Sostegno agli investimenti per il risparmio energetico

L'aiuto deve soddisfare cumulativamente i criteri di cui alla sezione I.9.2, numeri 1-5 della presente decisione al fine di essere in linea con la sezione D.1.3, punto 25, la sezione D.1.6, punti 30 e 31 e la sezione D.1.7, punto 32, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale.

c)

Sostegno alle nuove tecnologie energetiche

L'aiuto per il sostegno alle nuove tecnologie energetiche può essere concesso in base ai criteri di cui all'articolo 4, lettera a), della presente decisione per quanto riguarda le tecnologie che implicano un sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile e all'articolo 4, lettera b), della presente decisione, nella misura in cui l'aiuto alle nuove tecnologie energetiche riguardi gli investimenti per il risparmio energetico.

d)

Sostegno agli audit energetici/analisi energetiche

Gli aiuti destinati agli audit energetici devono essere direttamente associati ad un investimento riguardante il risparmio energetico e non devono superare il 40 % dei costi ammissibili, con la possibilità di una maggiorazione del 10 % per le piccole e medie imprese. I costi ammissibili sono i costi descritti nella sezione I.9.1, punto 35, della presente decisione.

Il sostegno agli audit energetici che non sono associati ad un investimento riguardante il risparmio energetico e che riguardano ad esempio modifiche del comportamento o del sistema può essere concesso soltanto alle condizioni di cui alla sezione D.2, punto 36, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale in combinato disposto con l'atto di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato XV dell'accordo SEE.

Articolo 5

a)

Le autorità norvegesi presentano relazioni annuali all'Autorità a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dell'articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III della decisione 195/04/COL dell'Autorità, del 14 luglio 2004.

b)

Le autorità norvegesi forniscono ulteriori informazioni, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 195/04/COL dell'Autorità, del 14 luglio 2004, su ciascuno dei cinque maggiori progetti che hanno beneficiato di un sostegno con riferimento a:

(1)

il sostegno agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile,

(2)

gli investimenti per il risparmio energetico,

(3)

le nuove tecnologie energetiche e

(4)

gli audit energetici.

La relazione contiene in particolare il rispettivo calcolo del valore attuale netto, ivi compreso il tasso di sconto applicato dal fondo per l'energia, e dimostra come è stato stabilito il prezzo di mercato dell'energia in questione. Inoltre, viene fornito un elenco dei costi di investimento per i progetti di cui all'articolo 5, lettera b), della presente decisione.

Per quanto riguarda il sostegno ai progetti sulla biomassa, le relazioni devono anche contenere informazioni che dimostrino che i costi complessivi sostenuti dalle imprese dopo l'ammortamento degli impianti risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia.

c)

Le autorità norvegesi forniscono inoltre all'Autorità una nuova versione degli orientamenti sull'applicazione delle misure di sostegno nell'ambito del fondo per l'energia entro un periodo massimo di sei mesi a partire dall'adozione della presente decisione.

Articolo 6

a)

Le misure di cui all'articolo 1, lettere a)-d), della presente decisione, quali notificate con lettera datata 5 giugno 2003 (doc. n. 03-3705-A), non sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

b)

Le singole sovvenzioni concesse nell'ambito delle suddette misure e che già soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 della presente decisione sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 7

Qualora non vi abbia già provveduto, la Norvegia abroga, con effetto immediato, le misure di cui all'articolo 6, lettera a), della presente decisione e le sostituisce con misure che rispettino le condizioni di cui all'articolo 4 della presente decisione.

Articolo 8

Le autorità norvegesi adottano tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 6, lettera a), della presente decisione messi illegalmente a loro disposizione, deducendo eventuali restituzioni già effettuate.

Il recupero viene effettuato senza indugio e in conformità con le procedure previste dalla legislazione nazionale, a condizione che esse consentano l'esecuzione effettiva ed immediata della decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi e gli interessi composti maturati a partire dalla data in cui esso è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi vengono calcolati sulla base degli articoli 9 e 11 della decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 9

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione le autorità norvegesi informano l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 10

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 11

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, 3 maggio 2006.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del collegio


(1)  In appresso denominata l’Autorità.

(2)  In appresso denominato l’accordo SEE.

(3)  In appresso denominato l’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(4)  Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata e pubblicata dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 supplementi SEE n. 32, pag. 1). La guida è stata modificata da ultimo il 19 aprile 2006 e viene denominata in appresso Guida sugli aiuti di Stato.

(5)  GU C 196 dell’11.8.2005, pag. 5.

(6)  Il capitolo 6 è stato successivamente soppresso con decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004. La definizione di aiuto illegale figura ora nell'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(7)  Per informazioni più dettagliate riguardanti gli scambi di corrispondenza tra le autorità norvegesi e l’Autorità, si rinvia alla decisione dell’Autorità di avviare una procedura formale di indagine (decisione n. 122/05/COL), cfr. la nota 5.

(8)  Cfr. la nota 5.

(9)  A detta delle autorità norvegesi, l'imposta è stata introdotta nel 1990 nell’ambito del processo di deregolamentazione del mercato dell’energia elettrica. Prima del 2002 le imprese di distribuzione gestivano l'imposta per coprire i propri costi associati alle informazioni sull’efficienza energetica.

(10)  «Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet» (regolamento riguardante il pagamento di un'imposta sulla tariffa di distribuzione dell’energia elettrica a favore del fondo per l’energia, in appresso denominato «regolamento sul fondo per l’energia»).

(11)  Lov av 29 Juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m, energiloven.

(12)  L’idea iniziale della creazione di un organo centrale responsabile delle misure di efficienza energetica era già stata presentata da un comitato di esperti nel 1998 (NOU 1998:11). Il governo norvegese ha ripreso tale concetto nel libro bianco St.meld.nr.29 (1998-99). Il passaggio dalla NVE al fondo per l’energia è stato infine presentato nell'ambito dell'esercizio 2001, St.prp.nr.1 (2000-2001).

(13)  Lov av 30 agosto 1991 om statsforetak.

(14)  Accordo riveduto del 22 settembre 2004, «Avtale mellom den norske stat v/Olje- og energidepartementet og Enova SF om forvaltningen av midlene fa Energifondet i perioden 2002-2005».

(15)  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova). [Besl.O.nr.75 (2000-2001), jf. Innst.O.nr.59 (2000-2001) og Ot.prp.nr.35 (2000-2001)].

(16)  Ot.prp.nr.35 (2000-2001).

(17)  Cfr. la nota 15.

(18)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. La direttiva in quanto tale non è stata integrata nell’accordo SEE.

(19)  Il regolamento riguardante il fondo per l’energia (Vedteker for Energifondet, § 4) stabilisce che il fondo per l’energia viene utilizzato per il risparmio energetico e per la produzione di energia rinnovabile e di altre energie ecocompatibili.

(20)  Cfr. la decisione dell’Autorità 302/05/COL, che approva un regime di aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore delle tecnologie del gas.

(21)  I grandi clienti traggono spesso vantaggio dagli sconti grazie ai grossi contratti di fornitura. Questo aspetto viene preso in considerazione dall’Enova in sede di comparazione dei prezzi delle fonti energetiche concorrenti.

(22)  Cfr. l’esempio a pag. 7 della decisione dell’Autorità di avviare una procedura formale d'indagine (decisione 122/05/COL) e la pagina 9 di tale decisione, in particolare la nota 17.

(23)  Secondo l’interpretazione dell’Autorità, non è prevista una correzione al rialzo in caso di svantaggio per il richiedente.

(24)  Cfr. tuttavia la proposta delle autorità norvegesi riguardo alla futura gestione delle misure di risparmio energetico, sezione I.9.2 della presente decisione.

(25)  Per quanto riguarda il restante 0,4 %, le autorità norvegesi hanno specificato che esso rappresenta le spese amministrative sostenute dalla stessa Enova per gestire le proposte di progetto.

(26)  N 75/2002 — Finlandia, Modifica del regime di aiuti destinati al settore dell’energia.

(27)  Nel 2003 il programma era intitolato «materiale didattico e concetti educativi» e nel 2004 è stato ribattezzato «programma di educazione».

(28)  Che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(29)  Che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

(30)  Che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

(31)  Tassi di cambio (NOK/Euro) applicati dalle autorità norvegesi: 2002:7.51, 2003:8.00, 2004:8.37, 2005:8.20.

(32)  Il costo d'investimento si verifica all'inizio dell'anno 0.

(33)  Il reddito compare per la prima volta alla fine dell'anno 1.

(34)  La First Securities è un importante attore nel mercato mobiliare norvegese.

(35)  Un metodo che mostra la remunerazione del capitale adeguata al rischio come funzione del rischio del portafoglio di mercato e del rischio dell’attività (progetto) in questione.

(36)  La formula utilizzata dalla First Securities è RE = RF + β (RM – RF), laddove RF rappresenta i titoli di Stato norvegesi a lungo termine, β sta per il rischio del singolo progetto, RM è il previsto rendimento del portafoglio di mercato e (RM – RF) è il premio per il rischio azionario. RE è l’utile richiesto sul capitale investito.

(37)  A) Costi di preparazione e progettazione; B) costo degli edifici, dei macchinari e delle attrezzature, costi di installazione o costi sostenuti per i lavori di adeguamento e riparazione degli edifici, dei macchinari e delle attrezzature esistenti; C) fino ad un massimo del 10 % delle spese ammissibili dei progetti, costi derivanti dall’acquisto di terreni e direttamente collegati all’investimento e alla costruzione delle linee elettriche; D) costi legati alla costruzione di una conduttura da collegare ad una rete di teleriscaldamento; i costi sostenuti per costruire una rete di teleriscaldamento sono ammissibili soltanto nel caso dei progetti di reti basati su nuove tecnologie; E) costi di opere di ingegneria civile e di supervisione di lavori di costruzione; F) costi di sgombro e movimentazione terra; G) costi di attivazione e costi legati alla formazione del personale operativo responsabile dell'attivazione. In tale contesto, l'attivazione comprende le funzioni di azionamento, collaudo e adeguamento di un’unità per la prima volta per garantire che funzioni secondo i previsti criteri di efficienza; H) costo della divulgazione delle informazioni relative al progetto; I) costi legati al controllo degli investimenti; J) costi legati agli studi di fattibilità per i vari tipi di progetti (stipendi del personale addetto al progetto, costi indiretti di manodopera, attrezzature, accessori, software, trasferte, divulgazione delle informazioni, altre spese dirette e spese generali). Le spese generali del beneficiario degli aiuti, gli interessi pagati nella fase di costruzione, le tasse di adesione e le tasse detraibili non sono considerati ammissibili. Cfr. la nota 26.

(38)  EBITDA sta per utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni e comprende il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative, al lordo dei movimenti riguardanti il capitale d’esercizio.

(39)  In base alla sezione D.3.3.1, punto 55, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, la biomassa (che ha costi di funzionamento superiori) può beneficiare di un aiuto al funzionamento superiore all'importo degli investimenti, se lo Stato EFTA può dimostrare che il costo complessivo sostenuto dalle imprese al netto dell'ammortamento degli impianti è ancora superiore ai prezzi di mercato dell’energia.

(40)  In base alla sezione D.1.3, punto 25, degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, le misure di risparmio energetico possono beneficiare di un sostegno di base pari al 40 % dei costi ammissibili. In base alla sezione D.1.7 32 degli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale il sostegno deve essere limitato ai costi di investimento supplementari. I costi ammissibili sono calcolati al netto dei vantaggi derivanti dall’aumento della capacità, dei risparmi sui costi ottenuti nel corso dei primi cinque anni di vita dell’investimento e della produzione accessoria aggiuntiva registrata durante tale periodo.

(41)  Cfr. la sezione I 9.1, numero 5, e la nota 35 della presente decisione.

(42)  Decisione della Commissione, dell’11 novembre 2003, relativa all'aiuto di Stato a cui il Regno Unito intende dare esecuzione nell'ambito dell'Environmental Grant Funding e del Lease Guarantee Fund del programma WRAP, GU L 102 del 7.4.2004, pag. 59.

(43)  Cfr. anche la sezione «informazioni trasmesse dalla Norvegia» nella decisione 122/05/COL dell’Autorità, pag. 12 e segg.

(44)  Aiuto di Stato N 707/2002 — Paesi Bassi, Promozione dell'energia rinnovabile nel quadro del regime MEP.

(45)  Causa 173/73 Italia contro Commissione [1974] CGE 709, causa 78/76 Steinike contro Germania [1977] CGE 595, decisione N 707/2002 della Commissione — Paesi Bassi, cfr. sopra, nota 42; N 490/2000 — Italia, Costi incagliati nel settore dell'elettricità.

(46)  Avvocato generale Jacobs nella causa C-379/98 Preussen Elektra contro Schleswag AG [2001] CGE I-2099 paragrafo 165.

(47)  Cfr. causa T-67/94 Ladbroke Racing Ltd contro Commissione delle Comunità europee [1998] CGE II-1, paragrafo 105 segg. A tale riguardo non vi è alcun dubbio che la misura sia imputabile allo Stato, che ha introdotto l'imposta. Questa situazione è diversa da quella del sistema discusso nell'ambito della causa C-345/02 Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV e Rinck Opticiëns BV contro Hoofdbedrijfschap Ambachten [2004] CGE I-7139, che riguardava un'imposta decisa da un comitato di professionisti.

(48)  L’autorità desidera tuttavia sottolineare che per concludere se un sostegno sia andato ad una «impresa» non si considera lo status giuridico o l’assetto organizzativo e che la qualità dell’impresa viene stabilita in base all’attività alla quale viene fornito sostegno, causa C-41/90 Höfner e Elser contro Macotron [1991] CGE, I-979; ad esempio, anche le organizzazioni senza fini di lucro possono svolgere attività economiche e competere con altre organizzazioni, cfr. anche la causa 78/76 Steinike & Weinlig, cfr. la nota 43 e la causa C-67/96 Albany, International BV contro Stichting Bedrijfspensionfonds Textielindustrie, [1999] CGE I-5751.

(49)  Se il sostegno costituisce un aiuto (il che verrà stabilito qui di seguito), il fondo per l’energia costituirà un regime di aiuti. Cfr. la definizione di regime di aiuti di cui all’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(50)  Causa C-241/94 Commissione contro Francia [1996] CGE I-4551, paragrafo 23.

(51)  Cfr. anche Avvocato generale Jacobs nella causa C-256/97 DM Transport S.A [1999] CGE I- 3913, paragrafi 39 e 40.

(52)  Ciò viene confermato anche dalla stessa valutazione dell’Enova del proprio ruolo contenuta nella pagina web, in cui si legge: «L’Enova SF gode di un’ampia libertà per quanto riguarda la scelta e la composizione delle sue priorità strategiche e misure politiche».

(53)  Ad esempio rispetto ai produttori di energia elettrica che utilizzano le fonti tradizionali o — attualmente — ai produttori di energia idraulica o altri produttori di energia rinnovabile che non ricevono un sostegno da parte dell’Enova o alle imprese che non ricevono un sostegno per l’applicazione di misure di efficienza energetica.

(54)  Decisione 195/04/COL.

(55)  Causa C-44/93 Namur — Les Assurances du Crédit contro Office National du Duccroire e Stato belga [1994] CGE I-3829.

(56)  Cfr. a tale riguardo l'interpretazione dell'Avvocato generale Fennelly nelle cause C-15/98 e C-105/99 in Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee [2000] CGE II-8855, paragrafi 61 segg., che afferma che le modifiche legislative devono alterare in maniera significativa il sistema, ossia devono andare al di là di una modifica formale.

(57)  Nelle rispettive proposte del governo le stesse autorità norvegesi hanno definito «nuovo» il meccanismo di finanziamento.

(58)  Causa T-195/01 e T-207/01 governo di Gibilterra e Regno di Spagna contro Commissione europea [2001] CGE II-3915, paragrafo 111.

(59)  Cfr. la nota 40.

(60)  Causa C-351/98 Regno di Spagna contro la Commissione europea [2002] CGE I-8031, paragrafo 76.

(61)  Sezione II 3.1.1 della decisione dell’Autorità 122/05/COL.

(62)  Il riferimento ad una norma comunitaria nel contesto dell’accordo SEE è esplicitamente previsto dagli orientamenti sugli aiuti in campo ambientale, cfr. la sezione A, punto 5 degli orientamenti.

(63)  Sezione II 3.1.2 della decisione dell’Autorità di avviare la procedura formale d’indagine, decisione 122/05/COL.

(64)  Sezione II 3.1.3 della decisione dell’Autorità di avviare la procedura formale d’indagine, decisione 122/05/COL.

(65)  Aiuto di Stato N 75/2002 — Finlandia, cfr. la nota 26 della presente decisione.

(66)  Cfr. la nota 29 della presente decisione.

(67)  Cfr. la nota 29 della presente decisione.

(68)  Cfr. la nota 30 della presente decisione.

(69)  Tasso di cambio pubblicato sulla pagina web dell’Autorità e fissato a 7,23 per il 2003.

(70)  Lettera della First Securities all'Enova datata 16 dicembre 2004.

(71)  Cfr. la sezione I.6 della presente decisione.

(72)  Un certificato verde consiste generalmente in un prezzo minimo, fissato dallo Stato, che i produttori di «energia verde» ottengono dal distributore. A seconda del caso, tali certificati verdi possono non costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Nel febbraio 2006 le autorità norvegesi hanno rinunciato ad istituire un mercato comune con la Svezia basato sul certificato verde.

(73)  Tali costi sono anche stati accettati dalla Commissione europea nella decisione sugli aiuti di Stato N 75/2002 — Finlandia, cfr. la nota 26.

(74)  Cfr. la nota 29 della presente decisione.

(75)  Cause C-261/01 e C-262/0, Belgische Staat contro Calster, Cleeren, Openbaar Slachthuis NV, [2003] CGE I-12249, paragrafo 46, causa C-47/69 Francia contro Commissione [1970] CGE 487, paragrafo 4.

(76)  Causa C-72/92 Firma Herbert Scharbatke GmbH contro Repubblica federale di Germania [1993] CGE I-5509, con riferimento all'articolo 95, ora 90, del trattato CE. L'articolo 14 dell'accordo SEE è identico all'articolo 90 del trattato CE.

(77)  Causa C-266/91 Celulose Beira Industrial SA contro Fazenda Pública [1993] CGE I-4337.

(78)  Cause C-78/90 — C-83/90 Compagnie Commerciale de l’Ouest e altri [1992] CGE I-1847.

(79)  La Commissione europea ha autorizzato una struttura analoga nella sua decisione N 707/2002, cfr. nota 42.

(80)  Cfr. le osservazioni contenute nella decisione della Commissione N 707/2002, nota 42 e decisione N 533/01 — Irlanda, aiuti destinati a promuovere le fonti energetiche rinnovabili in Irlanda.

(81)  Causa C-350/93 Commissione contro Italia [1995] CGE I-699, paragrafo 22.

(82)  Causa C-75/97 Belgio contro Commissione [1999] CGE I-3671, paragrafo 66, e causa C-310/99 Italia contro Commissione [2002] CGE I-2289, paragrafo 99.

(83)  Causa C-169/95 Spagna contro Commissione [1997] CGE I-135, paragrafo 51.