ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
16 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 666/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

1

 

 

Regolamento (CE) n. 667/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 670/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (IGP)]

16

 

 

Regolamento (CE) n. 671/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2008

18

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/583/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2008, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE

21

 

 

2008/584/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2008, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

26

 

 

Commissione

 

 

2008/585/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2008, che esonera la produzione di elettricità in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2008) 3382]  ( 1 )

28

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 21 della Commissione Economica dell’Europa e delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne

32

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/586/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2008, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga la posizione comune 2007/871/PESC

71

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/1


REGOLAMENTO (CE) N. 666/2008 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/369/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 889/2005 (2) ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC), in conformità della posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio (3) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, e in linea con la risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le successive risoluzioni pertinenti.

(2)

Con la risoluzione 1807 (2008) del 31 marzo 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l’altro, di modificare il l’ambito di applicazione delle misure restrittive nei confronti di un certo tipo di assistenza tecnica limitandolo alle entità e alle persone non governative che operano nel territorio della RDC. Il 14 maggio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, che attua la risoluzione 1807 (2008) e abroga la posizione comune 2005/440/PESC.

(3)

Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ad attività militari a qualsiasi entità o persona non governativa che operi nel territorio della RDC;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica e altri servizi pertinenti a qualsiasi entità o persona non governativa che operi nel territorio della RDC;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).

2.   La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria a persone, entità o organismi, governativi o meno, nella RDC o in modo che tale assistenza venga usata nel territorio di questo paese, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. Tali notifiche dovrebbero contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell’allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di:

a)

assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la MONUC o ad essere da essa utilizzati;

b)

assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

(2)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1377/2007 (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 1).

(3)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22.


16.7.2008   

IT

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L 188/3


REGOLAMENTO (CE) N. 667/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

37,7

MK

23,8

TR

79,4

ME

17,1

ZZ

39,5

0707 00 05

MK

21,3

TR

102,9

ZZ

62,1

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

85,1

US

67,4

UY

56,8

ZA

104,3

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

85,0

BR

95,8

CL

101,4

CN

69,1

NZ

114,8

US

118,0

UY

81,3

ZA

104,1

ZZ

96,2

0808 20 50

AR

90,1

CL

113,1

NZ

116,2

ZA

120,6

ZZ

110,0

0809 10 00

TR

178,3

XS

127,0

ZZ

152,7

0809 20 95

TR

336,9

US

305,5

ZZ

321,2

0809 30

TR

166,2

ZZ

166,2

0809 40 05

IL

153,3

XS

107,3

ZZ

130,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.7.2008   

IT

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L 188/5


REGOLAMENTO (CE) N. 668/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2008

recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (2) fanno riferimento ad alcuni allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale. Successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 2096/2005, tali allegati sono stati modificati dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) come indicato nelle lettere indirizzate agli Stati («State letters») 2001/74 datata 10 agosto 2001; 2003/29 datata 28 marzo 2003; 2004/16 datata 26 marzo 2004; 2005/35 e 2005/39 datate 24 marzo 2005; 2006/38 datata 24 marzo 2006; 2006/64 datata 18 agosto 2006; 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 e 2007/24 datate 30 marzo 2007. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2096/2005 per conformarsi agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri e garantire la coerenza con la normativa internazionale.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2096/2005.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2096/2005 è modificato come segue.

1)

Nell’allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di traffico aereo nello spazio aereo interessato:

a)

l’allegato 2 relativo alle norme per la navigazione aerea, 10a edizione, luglio 2005, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 40;

b)

l’allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche, volume II sulle procedure di comunicazione, comprese quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

c)

l’allegato 11 relativo ai servizi di traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 45.»

2)

Nell’allegato III, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi meteorologici deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi meteorologici nello spazio aereo interessato:

a)

l’allegato 3 relativo ai servizi meteorologici per la navigazione aerea internazionale, 16a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 74;

b)

l’allegato 11 relativo ai servizi di traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 45;

c)

l’allegato 14 relativo agli aeroporti nelle seguenti versioni:

i)

il volume I relativo alla progettazione e al funzionamento degli aerodromi (Aerodrome design and Operations), 4a edizione, luglio 2004, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 9;

ii)

il volume II relativo agli eliporti, 2a edizione, luglio 1995, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 3.»

3)

Nell’allegato IV, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche nello spazio aereo interessato:

a)

l’allegato 3 relativo ai servizi meteorologici per la navigazione aerea internazionale, 16a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 74;

b)

l’allegato 4 relativo alle carte aeronautiche, 10a edizione del luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 54;

c)

l’allegato 15 relativo ai servizi d’informazione aeronautica, 12a edizione, luglio 2004, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 34.»

4)

Nell’allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nell’allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza nello spazio aereo interessato:

a)

il volume I relativo agli ausili radio alla navigazione, 6a edizione, luglio 2006, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

b)

il volume II sulle procedure di comunicazione, comprese quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

c)

il volume III relativo ai sistemi di comunicazione, 2a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

d)

il volume IV relativo ai radar di sorveglianza e ai sistemi anticollisione, 4a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

e)

il volume V relativo all’utilizzo dello spettro delle radiofrequenze aeronautiche, 2a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/2008 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).


16.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/7


REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2008

che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IC, relativo alle istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento deve essere completato entro la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 tenendo conto delle istruzioni dell'OCSE.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IC deve essere completato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7).

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

«ALLEGATO IC

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO

I.   Introduzione

1.   Le presenti istruzioni forniscono le spiegazioni necessarie per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento. Entrambi i documenti sono compatibili con la convenzione di Basilea (1), con la decisione dell'OCSE (2) (che riguarda esclusivamente le spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di recupero nell'area dell'OCSE) e con il presente regolamento, in quanto tengono conto dei requisiti specifici indicati nei tre documenti. Poiché i documenti di notifica e di movimento sono redatti in forma sufficientemente generica da potersi applicare a tutti tre gli strumenti normativi (convenzione di Basilea, decisione OCSE, regolamento comunitario), non tutte le caselle del documento saranno applicabili a tutti gli strumenti e, pertanto, in determinati casi potrà non essere necessario compilarle tutte. Eventuali requisiti specifici relativi a un solo sistema di controllo sono stati indicati mediante l'uso di note a piè di pagina. È inoltre possibile che nella legislazione nazionale di attuazione venga utilizzata una terminologia diversa da quella adottata dalla convenzione di Basilea o dalla decisione OCSE. Ad esempio nel presente regolamento viene utilizzato il termine “spedizione” anziché “movimento” e i titoli dei documenti di notifica e di movimento riflettono pertanto tale cambiamento utilizzando il termine “movimento/spedizione”.

2.   I documenti includono sia il termine “smaltimento” che il termine “recupero” in quanto essi sono definiti in modo differente nei tre strumenti. Il regolamento della Comunità europea e la decisione OCSE utilizzano il termine “smaltimento” per fare riferimento alle operazioni di smaltimento di cui all'allegato IV.A della convenzione di Basilea e all'appendice 5.A della decisione OCSE e “recupero” per le operazioni di recupero di cui all'allegato IV.B della convenzione di Basilea e all'appendice 5.B della decisione OCSE. Nella convenzione di Basilea, tuttavia, il termine “smaltimento” è utilizzato in riferimento sia alle operazioni di smaltimento che a quelle di recupero.

3.   Le autorità competenti di spedizione sono responsabili della fornitura e del rilascio dei documenti di notifica e movimento (in formato sia cartaceo che elettronico). A tal fine esse utilizzano un sistema di numerazione che consente di rintracciare una particolare spedizione di rifiuti. Il sistema di numerazione dovrebbe utilizzare i prefissi indicanti il codice del paese di spedizione reperibile nell'elenco di abbreviazioni della norma ISO 3166. All'interno della UE il codice del paese a due cifre deve essere seguito da uno spazio. Questo può essere seguito da un codice facoltativo, con un massimo di quattro cifre, indicato dall'autorità competente di spedizione, seguito a sua volta da uno spazio. Il sistema di numerazione deve terminare con un numero a sei cifre. A titolo di esempio, se il codice del paese è XY e il numero a sei cifre è 123456, il numero di notifica sarà XY 123456, se non è specificato un codice facoltativo. Se invece viene specificato un codice facoltativo, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 12 123456. Tuttavia se un documento di notifica o di movimento è trasmesso in formato elettronico e non è specificato un codice facoltativo, al posto del codice facoltativo deve essere inserito “0000” (ad es., XY 0000 123456); qualora venga specificato un codice facoltativo di meno di quattro cifre, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 0012 123456.

4.   I paesi possono decidere di pubblicare i documenti in un formato cartaceo conforme alle pertinenti norme nazionali (in genere ISO A4, come raccomandato dalle Nazioni Unite). Per facilitarne l'uso a livello internazionale, tuttavia, e per tenere conto della differenza tra ISO A4 e il formato utilizzato nell'America del Nord, i moduli non dovrebbero superare le dimensioni di 183 x 262 mm con margini allineati alle parti superiore e sinistra del foglio. Il documento di notifica (caselle 1-21 incluse le note) dovrebbe essere riportato su una pagina e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di notifica su un'altra. Per quanto riguarda il documento di movimento, le caselle 1-19 incluse le note dovrebbero essere riportate su una pagina mentre le caselle 20-22 e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di movimento su un'altra.

II.   Obiettivo dei documenti di notifica e di movimento

5.   Il documento di notifica è destinato a fornire alle autorità competenti le informazioni di cui esse hanno bisogno per verificare l'ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte. Esso prevede inoltre uno spazio in cui dette autorità possono confermare il ricevimento della notifica e, se richiesto, formulare per iscritto l'autorizzazione alla spedizione.

6.   Il documento di movimento deve accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell'impianto di recupero o smaltimento in un altro paese. Tutte le persone che prendono in consegna una spedizione di rifiuti [vettori e eventualmente destinatari (3)] sono tenute a firmare il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione. Nel documento di movimento sono inoltre presenti gli spazi per registrare il passaggio della spedizione attraverso gli uffici doganali di tutti i paesi interessati (richiesto dal presente regolamento). Infine il documento deve essere utilizzato dagli impianti di recupero o smaltimento interessati per certificare che la spedizione di rifiuti è pervenuta e che le operazioni di recupero o smaltimento sono state completate.

III.   Prescrizioni generali

7.   Una spedizione prevista soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte può essere effettuata soltanto dopo che i documenti di notifica e movimento sono stati compilati conformemente al presente regolamento, tenendo conto dell'articolo 16, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti interessate.

8.   Le persone che decidano di compilare copie stampate dei documenti devono scrivere esclusivamente a macchina o in stampatello utilizzando inchiostro indelebile. La firma deve essere sempre in inchiostro indelebile e accompagnata dal nome del rappresentante autorizzato scritto in stampatello. In caso di errori di scarsa rilevanza, ad esempio l'uso di un codice errato per un tipo di rifiuti, può essere apportata una correzione previo il consenso delle autorità competenti. Il nuovo testo deve essere contrassegnato e firmato o timbrato, indicando la data della modifica. In caso di modifiche o correzioni di maggiore rilevanza deve essere compilato un nuovo modulo.

9.   I moduli sono stati elaborati in modo da poter essere facilmente compilati in formato elettronico. In questo caso dovrebbero essere adottate adeguate misure di sicurezza per evitare un uso improprio degli stessi. Eventuali modifiche apportate, con l'approvazione dell'autorità competente, a un modulo già compilato dovrebbero essere visibili. L'invio per posta elettronica di moduli compilati elettronicamente richiede l'utilizzo della firma digitale.

10.   Al fine di semplificare la traduzione, per compilare diverse caselle dei documenti è sufficiente inserire un codice anziché un testo. Quando, tuttavia, è necessario inserire un testo, quest'ultimo deve essere in una lingua ammessa dalle autorità competenti del paese di destinazione e, se necessario, dalle altre autorità interessate.

11.   Per indicare la data deve essere utilizzato un formato a sei cifre. Ad esempio, il 29 gennaio 2006 deve essere indicato come 29.01.06 (giorno.mese.anno).

12.   Qualora sia necessario aggiungere allegati ai documenti per fornire ulteriori informazioni, ciascun allegato deve indicare il numero di riferimento del pertinente documento e citare la casella cui fa riferimento.

IV.   Istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica

13.   Il notificatore (4) deve compilare le caselle 1-18 (fatta eccezione per il numero di notifica nella casella 3) all'atto della notifica. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione. Quando il notificatore e il produttore iniziale non sono la stessa persona, anche quest'ultimo o una delle persone indicate all'articolo 2, punti 15, a), ii) o iii), sono tenuti, se ciò è possibile, a firmare nella casella 17 come indicato all'articolo 4, punto 1, secondo comma e all'allegato II, parte 1, punto 26.

14.   Caselle 1 (cfr. allegato II, parte 1, punti 2 e 4) e 2 (allegato II, parte 1, punto 6): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione, anche nel caso di incidenti che si verifichino nel corso della stessa). In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione. Il notificatore può essere un commerciante o un intermediario conformemente all'articolo 2, punto 15 del presente regolamento. In questo caso è necessario fornire in un allegato una copia del contratto o la prova dell'esistenza del contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante (cfr. allegato II, parte 1, punto 23). I numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica dovrebbero agevolare i contatti tra tutte le persone interessate in qualsiasi momento in caso di incidenti nel corso della spedizione.

15.   Di solito il destinatario è l'impianto di recupero o smaltimento di cui alla casella 10. In alcuni casi, tuttavia, il destinatario può essere un'altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario (5) o una società, come la sede legale o l'indirizzo postale dell'impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti di cui alla casella 10. Per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di spedizione e esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione. In questi casi le informazioni relative al commerciante, all'intermediario o alla società devono essere riportate nella casella 2.

16.   Casella 3 (cfr. allegato II, parte 1, punti 1, 5, 11 e 19): Nel rilasciare un documento di notifica l'autorità competente fornisce, sulla base del sistema in vigore presso di essa, un numero di identificazione da riportare nella presente casella (cfr. paragrafo 3). Nella lettera A, “spedizione unica” fa riferimento a una notifica singola e “spedizione multipla” a una notifica generale. Nella lettera B indicare a quale tipo di operazione sono destinati i rifiuti da spedire. Nella lettera C, l'autorizzazione preventiva fa riferimento all'articolo 14 del presente regolamento.

17.   Caselle 4 (cfr. allegato II, parte 1, punto 1), 5 (cfr. allegato II, parte 1, punto 17) e 6 (cfr. allegato II, parte 1, punto 12): Indicare il numero delle spedizioni nella casella 4 e la data prevista per la spedizione unica o, in caso di spedizioni multiple, le date della prima e dell'ultima spedizione, nella casella 6. Nella casella 5 va indicata una stima sul peso minimo e massimo in tonnellate (1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg) dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata anche l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel documento. Il quantitativo totale inviato non deve superare quello massimo dichiarato nella casella 5. Il periodo previsto per le spedizioni di cui alla casella 6 non può superare un anno con l'eccezione delle spedizioni multiple verso impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14 (cfr. punto 16), per le quali il periodo previsto non può essere superiore a tre anni. Tutte le spedizioni devono avvenire nel periodo di validità dell'autorizzazione scritta o tacita di tutte le autorità competenti interessate, rilasciata da dette autorità conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento. Nel caso di spedizioni multiple, alcuni paesi terzi, richiamandosi alla convenzione di Basilea, potrebbero richiedere che le date o la frequenza previste e le stime sui quantitativi di ciascuna spedizione siano indicate nelle caselle 5 e 6 o inserite in un allegato. Quando un'autorità competente rilascia un'autorizzazione scritta per la spedizione e il periodo di validità di tale autorizzazione indicato nella casella 20 è differente da quello indicato nella casella 6, la decisione dell'autorità prevale sulle informazioni della casella 6.

18.   Casella 7 (cfr. allegato II, parte 1, punto 18): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di notifica. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e le istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e inserire le informazioni nell'allegato.

19.   Casella 8 (cfr. allegato II, parte 1, punti 7 e 13): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione). Se è coinvolto più di un vettore, al documento di notifica deve essere allegato un elenco completo con le informazioni richieste per ciascun vettore. Quando il trasporto è organizzato da uno spedizioniere, le informazioni su quest'ultimo e sui vettori che effettuano il trasporto devono essere riportate in un allegato. Fornire prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) in un allegato (cfr. allegato II, parte 1, punto 15). I mezzi di trasporto devono essere indicati utilizzando le abbreviazioni riportate nell'elenco delle abbreviazioni e dei codici allegati al documento di notifica.

20.   Casella 9 (cfr. allegato II, parte 1, punti 3 e 16): Fornire le informazioni richieste sul produttore dei rifiuti (6). Se pertinente deve essere indicato il numero di registrazione del produttore. Se il notificatore è il produttore dei rifiuti, indicare “come alla casella 1”. Se i rifiuti sono stati prodotti da più di un produttore, scrivere “cfr. elenco annesso” e allegare un elenco con le informazioni richieste per ciascun produttore. Se il produttore è ignoto, fornire il nominativo della persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). Fornire inoltre informazioni sul processo di produzione dei rifiuti e sul sito di produzione.

21.   Casella 10 (cfr. allegato II, parte 1, punto 5): Fornire le informazioni richieste (indicare la destinazione della spedizione barrando la casella dell'impianto di recupero o smaltimento, il numero di registrazione solo se pertinente e l'effettivo sito di smaltimento o recupero qualora quest'ultimo abbia un indirizzo diverso dall'impianto). Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è lo stesso destinatario indicare “come alla casella 2”. Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti), l'impianto che effettua le operazioni e il luogo in cui esse avvengono devono essere indicati alla casella 10. In questi casi devono essere fornite in un allegato le informazioni corrispondenti sull'impianto o gli impianti in cui saranno effettuate o potrebbero essere effettuate eventuali operazioni successive di tipo R12/R13 o D13-D15 e di tipo D1-D12 o R1-R11. Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, qualora l'impianto sia ubicato nella Comunità europea è necessario esibire la prova in un allegato di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

22.   Casella 11 (cfr. allegato II, parte 1, punti 5, 19 e 20): Indicare il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA e IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti (si veda anche l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) (7) . Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13, in un allegato devono essere fornite informazioni sulle successive operazioni (R12/R13 o D13-D15 come pure D1-D12 o R1-R11). Indicare anche la tecnologia che sarà impiegata. Se i rifiuti sono destinati al recupero, indicare in un allegato il metodo previsto per lo smaltimento della parte di rifiuti non recuperabile, l'entità del materiale recuperato in rapporto ai rifiuti non recuperabili, il valore stimato del materiale recuperato, il costo del recupero e il costo dello smaltimento della parte di rifiuti non recuperabile. Inoltre, nei casi di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, indicare la preventiva richiesta debitamente motivata del paese di spedizione conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, del presente regolamento alla voce “motivi dell'esportazione” e di riportare tale richiesta in un allegato. Alcuni paesi terzi al di fuori dell'OCSE potrebbero, sulla base della convenzione di Basilea, richiedere che sia indicato il motivo dell'esportazione.

23.   Casella 12 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): Indicare il nominativo o i nominativi con cui il materiale è comunemente indicato o il nome commerciale e quello dei principali elementi di cui si compone (in termini di quantità e/o rischio) e le relative concentrazioni (in percentuale), se note. In caso di miscele di rifiuti devono essere fornite le stesse informazioni per le differenti frazioni, indicando quali frazioni sono destinate al recupero. Conformemente all'allegato II, parte, 3 punto 7, del presente regolamento può essere richiesta un'analisi chimica della composizione dei rifiuti. Se necessario, fornire ulteriori informazioni in un allegato.

24.   Casella 13 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare le caratteristiche fisiche dei rifiuti a temperature e pressione normali.

25.   Casella 14 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare il codice che identifica i rifiuti conformemente agli allegati III, IIIA, IIIB, IV o IVA del presente regolamento. Indicare il codice conformemente al sistema adottato ai sensi della convenzione di Basilea [sottorubrica i)] della casella 14) e, se pertinente, ai sistemi adottati nella decisione OCSE [sottorubrica ii)] e a altri sistemi di classificazione ammessi [sottorubriche da iii) a xii)]. Conformemente all'articolo 4, punto 6, secondo comma, del presente regolamento, indicare un solo codice di identificazione dei rifiuti (ricavati dagli allegati III, IIIA, IIIB, IV o IVA del presente regolamento) con le due seguenti eccezioni: nel caso di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA deve essere specificato un solo tipo di rifiuti. Nel caso di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA, tranne quelle elencate nell'allegato III A, si deve specificare il codice di ciascuna parte di rifiuti in ordine di importanza (se necessario in un allegato).

a)   Sottorubrica i): per i rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento) devono essere usati i codici di cui all'allegato VIII della convenzione di Basilea; i codici di cui all'allegato IX della convenzione di Basilea devono essere utilizzati per rifiuti che solitamente non sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ma che, per una regione specifica quale la contaminazione con sostanze pericolose (cfr. allegato III, paragrafo 1, del presente regolamento) o a causa di una differente classificazione conformemente all'articolo 63 del presente regolamento o a un regolamento nazionale (8) sono invece soggetti a tale procedura (cfr. parte I dell'allegato III del presente regolamento). Gli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea sono riportati nell'allegato V del presente regolamento, nel testo della convenzione di Basilea come pure nel manuale di istruzioni disponibile presso il segretariato della convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea inserire la menzione “non elencato”.

b)   Sottorubrica ii): i paesi membri dell'OCSE devono usare i codici OCSE per i rifiuti elencati nella parte II degli allegati III e IV del presente regolamento, ovvero rifiuti che non hanno equivalenti elencati nella convenzione di Basilea o che hanno un differente livello di controllo ai sensi del presente regolamento rispetto a quello richiesto dalla convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura nella parte II degli allegati III o IV del presente regolamento, inserire la menzione “non elencato”.

c)   Sottorubrica iii): gli Stati membri dell'Unione europea devono utilizzare i codici che figurano nell'elenco comunitario dei rifiuti (cfr. decisione 2000/532/CE e successive modifiche) (9). I codici in questione possono essere inseriti anche nell'allegato IIIB del presente regolamento.

d)   Sottorubriche iv) e v): se pertinente devono essere usati i codici nazionali di identificazione diversi da quelli compresi nell'elenco comunitario dei rifiuti e utilizzati nel paese di spedizione e, se noti, nel paese di destinazione. Detti codici possono essere inseriti negli allegati IIIA, IIIB o IVA del presente regolamento.

e)   Sottorubrica vi): se utile o richiesto dalle autorità competenti si prega di indicare eventuali altri codici o informazioni aggiuntive che agevolino l'identificazione dei rifiuti.

f)   Sottorubrica vii): indicare, se esistono, il o i pertinenti codici Y- conformemente alle “categorie di rifiuti da controllare” (cfr. allegato I della convenzione di Basilea e appendice 1 della decisione OCSE) oppure alle “categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare” di cui all'allegato II della convenzione di Basilea (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento o l'appendice 2 del manuale di istruzioni della convenzione di Basilea). I codici Y non sono richiesti dal presente regolamento e dalla decisione OCSE tranne quando la spedizione di rifiuti rientra in una delle due “categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare” previste dalla convenzione di Basilea (Y46 e Y47 o allegato II), nel qual caso deve essere indicato il codice Y della convenzione di Basilea. Tuttavia indicare il o i codici Y nel caso di rifiuti definiti come pericolosi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Basilea al fine di rispettare i requisiti di comunicazione previsti dalla stessa convenzione.

g)   Sottorubrica viii): se pertinente indicare il o i codici H, ovvero i codici che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (cfr. elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica). Se non esistono caratteristiche di pericolosità riprese nella convenzione di Basilea, ma il rifiuto è considerato pericoloso in virtù dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, indicare il o i codici H conformemente al citato allegato III seguiti da “CE” (ad es., H14 CE).

h)   Sottorubrica ix): se pertinente indicare la classe o le classi delle Nazioni Unite che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in base alla classificazione delle Nazioni Unite (cfr. elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) e sono richieste per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose [si vedano le “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose”, regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione] (10).

i)   Sottorubriche (x e xi): se pertinente indicare il o i numeri delle Nazioni Unite e la o le denominazioni della spedizione sempre delle Nazioni Unite. Essi servono a identificare i rifiuti conformemente al sistema di classificazione delle Nazioni Unite e sono richiesti per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose [si vedano le “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose”, regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione].

j)   Sottorubrica xii): se pertinente indicare il o i codici doganali che consentono l'identificazione delle merci da parte degli uffici doganali (cfr. elenco dei codici e del rifiuto nel “Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci” dell'Organizzazione mondiale delle dogane).

26.   Casella 15 (cfr. allegato II, parte 1, punti 8-10 e 14): Nel rigo a) della casella 15 indicare il nome dei paesi (11) di spedizione, transito e destinazione o i codici di ciascun paese utilizzando le abbreviazioni (12) della norma ISO 3166. Nel rigo b) indicare se pertinente il numero di codice delle autorità competenti di ciascun paese e nel rigo c) il nome del valico di frontiera o del porto e, se del caso, il numero di codice dell'ufficio doganale come punto di ingresso o uscita da un dato paese. Per i paesi di transito indicare le informazioni nel rigo c) per i punti di ingresso e di uscita. Se più di tre paesi di transito sono interessati da una particolare spedizione, indicare in un allegato le informazioni pertinenti. Indicare sempre in un allegato il percorso previsto tra i punti di ingresso e uscita, incluse le possibili alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

27.   Casella 16 (cfr. allegato II, parte 1, punto 14): Fornire le informazioni richieste qualora una spedizione entri, attraversi o lasci l'Unione europea.

28.   Casella 17 (cfr. allegato II, parte 1, punti 21, 22 e 24-26): tutte le copie del documento di notifica devono essere datate e firmate dal notificatore (o dall'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) prima di essere trasmesse alle autorità competenti dei paesi interessati. In alcuni paesi terzi la data e la firma possono essere apposte dalle autorità competenti di spedizione. Quando il notificatore e il produttore originario non sono la stessa persona, detto produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore deve, se praticabile, apporre la propria firma e la data; si noti che ciò potrebbe non essere praticabile nei casi in cui vi siano diversi produttori (definizioni relative alla praticabilità possono figurare nelle legislazioni nazionali). Inoltre, quando il produttore è ignoto, la firma deve essere apposta dalla persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). La dichiarazione deve inoltre certificare l'esistenza di una assicurazione della responsabilità civile. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere a corredo del documento di notifica la prova dell'esistenza di un'assicurazione o di altre garanzie finanziarie e di un contratto.

29.   Casella 18: Indicare il numero degli allegati contenenti eventuali informazioni supplementari trasmesse unitamente al documento di notifica (13). Ciascun allegato deve contenere un riferimento al pertinente numero di notifica indicato nell'angolo della casella 3.

30.   Casella 19: Ai sensi della convenzione di Basilea le autorità competenti del o dei paesi di destinazione (se pertinente) e transito rilasciano tale avviso di ricevimento. Ai sensi della decisione OCSE l'avviso di ricevimento è rilasciato dalle autorità competenti del paese di destinazione. Alcuni paesi terzi, in virtù delle rispettive legislazioni nazionali, potrebbero richiedere anche alle autorità competenti di spedizione il rilascio di tale avviso di ricevimento.

31.   Caselle 20 e 21: la casella 20 è utilizzata dalle autorità competenti di eventuali altri paesi interessati quando rilasciano un'autorizzazione scritta. La convenzione di Basilea (tranne quando un paese abbia deciso di non richiedere l'autorizzazione scritta in relazione al transito e ne abbia informato le altre parti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della stessa convenzione) e alcuni paesi richiedono sempre un'autorizzazione scritta (conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento un'autorità competente di transito può concedere un'autorizzazione tacita), mentre essa non è richiesta dalla decisione OCSE. Indicare il nome del paese (o il suo codice utilizzando le abbreviazioni della norma ISO 3166). Se la spedizione è soggetta a condizioni specifiche, le autorità competenti in questione devono barrare l'apposita casella e specificare tali condizioni nella casella 21 o in un allegato del documento di notifica. Se un'autorità competente intende opporsi a una spedizione, deve apporre la menzione “OBIEZIONE” nella casella 20. Per spiegare le ragioni dell'obiezione può essere utilizzata la casella 21 o una lettera a parte.

V.   Istruzioni specifiche per compilare il documento di movimento

32.   All'atto della notifica il notificatore deve compilare le caselle 3, 4 e 9-14. Una volta ricevuta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un'autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle 8 a)-8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l'arrivo di quest'ultima nel paese di destinazione e, se del caso, deve compilare la casella 16.

33.   Casella 1: L'autorità competente di spedizione deve indicare il numero di notifica (che va ricopiato dalla casella 3 del documento di notifica).

34.   Casella 2 (cfr. allegato II, parte 2, punto 1): in caso di una notifica generale per spedizioni multiple, inserire il numero di serie della spedizione e il numero totale di spedizioni previste riportato nella casella 4 del documento di notifica (ad esempio scrivere “4/11” nel caso della quarta spedizione su un totale di undici spedizioni previste e contemplate dalla notifica generale in questione). Nel caso di una notifica unica, indicare “1/1”.

35.   Caselle 3 e 4: riportare le stesse informazioni sul notificatore (14) e sul destinatario riportate nelle caselle 1 e 2 del documento di notifica.

36.   Casella 5 (cfr. allegato II, parte 2, punto 6): indicare il peso effettivo in tonnellate [1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg] dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel modulo. Allegare se possibile copie dei tagliandi della pesa.

37.   Casella 6 (cfr. allegato II, parte 2, punto 2): inserire la data di inizio effettivo della spedizione (cfr. anche le istruzioni riportate nella casella 6 del documento di notifica).

38.   Casella 7 (cfr. allegato II, parte 2, punti 7 e 8): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di movimento. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e nelle istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e inserire le informazioni nell'allegato. Indicare inoltre il numero di colli di cui è costituita la spedizione.

39.   Caselle 8 a), b) e c) (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese). Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che effettua la spedizione. Il notificatore deve trattenere una copia firmata del documento di movimento. Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento.

40.   Casella 9: riprodurre le informazioni indicate nella casella 9 del documento di notifica.

41.   Caselle 10 e 11: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 10 e 11 del documento di notifica. Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è il destinatario, indicare nella casella 10: “come alla casella 4”. Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti), è sufficiente fornire le informazioni sull'impianto che effettua le operazioni riportate nella casella 10. Non è necessario inserire nel documento di movimento informazioni sui successivi impianti che effettuano operazioni del tipo R12/R13 o D13-D15 e del tipo D1-D12 o R1-R11.

42.   Caselle 12, 13 e 14: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 12, 13 e 14 del documento di notifica.

43.   Casella 15 (cfr. allegato II, parte 2, punto 9): al momento della spedizione il notificatore (o l'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) datano e firmano il documento di movimento. In alcuni paesi terzi le autorità competenti di spedizione, o il generatore dei rifiuti conformemente alla convenzione di Basilea, possono datare e firmare il documento di movimento. Conformemente all'articolo 16, lettera c), allegare al documento di movimento copie del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le eventuali condizioni delle autorità competenti interessate. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere che siano allegati gli originali.

44.   Casella 16 (cfr. allegato II, parte 2, punto 5): questa casella può essere utilizzata da qualsiasi persona partecipi alla spedizione (notificatore o autorità competente di spedizione, se del caso, destinatario, qualsiasi autorità competente, vettori) in casi specifici in cui la legislazione nazionale relativa a un aspetto particolare imponga di fornire informazioni più dettagliate (ad esempio informazioni sul porto in cui avviene il passaggio a un'altra modalità di trasporto, numero dei contenitori e relativo numero di identificazione o ulteriori prove o timbri indicanti che la spedizione è stata autorizzata dalle autorità competenti). Indicare, nella casella 16 o in un apposito allegato, le tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e l'itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

45.   Casella 17: questa casella deve essere compilata dal destinatario, qualora egli non sia il recuperatore o lo smaltitore (cfr. paragrafo 15) e nel caso in cui il destinatario prenda in consegna i rifiuti dopo l'arrivo della spedizione nel paese di destinazione.

46.   Casella 18: questa casella deve essere compilata dal rappresentante autorizzato dell'impianto di recupero o smaltimento una volta presa in consegna la spedizione di rifiuti. Barrare la casella relativa al tipo di impianto in questione. Per quanto riguarda i quantitativi ricevuti fare riferimento alle istruzioni specifiche della casella 5 (punto 36). Una copia firmata del documento di movimento è consegnata all'ultimo vettore. Se la spedizione viene respinta per una qualche ragione il rappresentante dell'impianto di recupero o smaltimento deve contattare immediatamente le proprie autorità competenti. Conformemente all'articolo 16, lettera d) o, se del caso, 15, lettera c), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento devono essere inviate entro tre giorni al notificatore e alle autorità competenti dei paesi interessati (fatta eccezione per i paesi OCSE di transito che abbiano comunicato al segretariato dell'OCSE che non desiderano ricevere tali copie). L'originale del documento di movimento è conservato dall'impianto di recupero o smaltimento.

47.   Il ricevimento della spedizione di rifiuti deve essere certificato da ogni impianto che effettua ogni operazione di recupero o smaltimento, inclusa ogni operazione di tipo D13-D15 o R12 o R13. Un impianto che esegua qualsiasi operazione di tipo D13-D15 o R12/R13 o di tipo D1-D12 o R1-11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non è tuttavia tenuto a certificare il ricevimento della spedizione dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. In questo caso quindi non è necessario utilizzare la casella 18 per la ricevuta finale della spedizione. indicare inoltre il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti e la data approssimativa entro cui saranno completate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

48.   Casella 19: Questa casella deve essere compilata da chi effettua il recupero o lo smaltimento per certificare il completamento delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti. Conformemente all'articolo 16, lettera e) o, se del caso, 15, lettera d), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento con la casella 19 compilata devono essere inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione, transito (non richiesto dalla decisione OCSE) e destinazione non appena possibile e comunque non più tardi di 30 giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e di un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Alcuni paesi terzi che non sono paesi membri dell'OCSE potrebbero, tuttavia, richiedere che, conformemente alla convenzione di Basilea, copie firmate del documento con la casella 19 compilata siano inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione. Nel caso delle operazioni di smaltimento o recupero di tipo D13-D15 o R12 o R13, le informazioni sugli impianti che le effettuano riportate nella casella 10 sono sufficienti e non è necessario indicare nel documento di movimento alcuna altra informazione sugli impianti successivi che effettuano operazioni di tipo R12/R13 o D13-D15 e operazioni di tipo D1-D12 o R1-R11.

49.   Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve essere certificato da uno qualsiasi degli impianti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento, incluse quelle di tipo D13-D15 o R12 o R13. Pertanto un impianto che effettui una qualsiasi delle operazioni di tipo D13-D15 o R12/R13 o D1-D12 or R1-R11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non deve utilizzare la casella 19 per certificare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, in quanto tale casella sarà già stata compilata dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. Le modalità di certificazione del recupero o dello smaltimento in questi casi devono essere verificate da ciascun paese.

50.   Caselle 20, 21 e 22: Le caselle devono essere utilizzate a fini di controllo dagli uffici doganali di confine della Comunità.»


(1)  Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 22 marzo 1989. Cfr. www.basel.int

(2)  Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero; la decisione precedente è una codificazione dei testi adottati dal Consiglio il 14 giugno 2001 e il 28 febbraio 2002 (con modifiche).

Cfr. http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

(3)  Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine “importatore” anziché “destinatario”.

(4)  Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine “esportatore” anziché “notificatore”.

(5)  In alcuni paesi terzi che sono anche paesi membri dell'OCSE, può essere utilizzato il termine “intermediario riconosciuto” conformemente alla decisione OCSE.

(6)  Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine “generatore” anziché “produttore”.

(7)  Nella Comunità europea la definizione di operazione R1 nell'elenco delle abbreviazioni è differente da quella utilizzata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE; pertanto vengono indicate ambedue le formulazioni. Esistono altre differenze editoriali tra la terminologia utilizzata nella Comunità europea e quella impiegata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE che non sono indicate nell'elenco delle abbreviazioni.

(8)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(9)  Cfr. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

(10)  Cfr. http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

(11)  Nella Convenzione di Basilea è usato il termine “Stato” anziché “paese”.

(12)  Al di fuori della Comunità europea potrebbero essere usati i termini “esportazione” e “importazione” anziché “spedizione” e “destinazione”.

(13)  Si vedano le caselle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 o 21 e, qualora le autorità competenti richiedano informazioni supplementari, i punti dell'allegato II, parte 3 del presente regolamento non contemplati in alcuna delle caselle.

(14)  In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione.


16.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/16


REGOLAMENTO (CE) N. 670/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2008

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dal Portogallo per la registrazione della denominazione «Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

(2)  GU C 258 del 31.10.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.6

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

PORTOGALLO

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (IGP).


16.7.2008   

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L 188/18


REGOLAMENTO (CE) N. 671/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 luglio 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 luglio 2008, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).

(3)  GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 luglio 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00 (2)

di media qualità

0,00 (2)

di bassa qualità

0,00 (2)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00 (2)

1002 00 00

SEGALA

0,00 (2)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00 (2)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.

(3)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.6.2008-14.7.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

225,48

178,70

Prezzo FOB USA

270,50

260,50

240,50

156,00

Premio sul Golfo

8,28

Premio sui Grandi laghi

20,21

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

43,30 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

44,46 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

16.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE

(2008/583/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/868/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2), e che stabilisce l'elenco aggiornato delle persone e delle entità a cui si applica tale regolamento.

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile le motivazioni del loro inserimento nell'elenco di cui alla decisione 2007/868/CE. Nel caso di un gruppo e di tre persone, nell'aprile 2008 è stata loro fornita nella misura del possibile una motivazione modificata.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre 2007 (3), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui alla decisione 2007/868/CE di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco (a meno che una motivazione non sia già stata loro comunicata).

(4)

Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento. A tale riguardo ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate.

(5)

Per un gruppo, il Consiglio ha tenuto conto del fatto che la decisione di un'autorità competente che giustificava l'inclusione di questo gruppo nell'elenco non è più in vigore dal 24 giugno 2008. Tuttavia, sono stati portati all'attenzione del Consiglio nuovi elementi relativi al gruppo in questione. Secondo il Consiglio, questi nuovi elementi giustificano l'inclusione di tale gruppo nell'elenco.

(6)

Il Consiglio ha stabilito che una persona doveva essere depennata dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(7)

Il Consiglio ha quindi concluso che, ad eccezione della persona menzionata al considerando 6, le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato della posizione comune 2007/871/PESC (4) sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (5), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(8)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2007/868/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/868/CE (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 100).

(2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 100. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/343/CE (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 25).

(3)  GU C 314 del 22.12.2007, pag. 42.

(4)  Come modificata dalla posizione comune 2008/346/PESC del Consiglio del 29 aprile 2008 (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 53).

(5)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1o.2.1966 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») nato il 17.10.1964 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal (Arabia saudita), cittadinanza saudita

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita

6.

ARIOUA, Azzedine, nato il 20.11.1960 a Constantine (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

7.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

8.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

9.

ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

10.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

11.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) — membro dell’«Hofstadgroep»

12.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato il 1o.2.1972 in Algeria — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

13.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato il 1o.6.1970 in Algeria — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

14.

EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), nato il 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 — membro dell’«Hofstadgroep»

15.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya (Arabia saudita), cittadinanza saudita

16.

FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

17.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID;pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

18.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) nato il 30.11.1970 a Constantine (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

19.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure il 1o.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

20.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

21.

NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) — membro di al-Takfir e al-Hijra

22.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l'11.9.1968 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

23.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

24.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

25.

SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

26.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma), nato l'8.2.1939 a Cabugao (Filippine) personaggio di spicco del «Partito comunista delle Filippine» incluso «NPA»

27.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) — membro di al-Takfir e al-Hijra

28.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 — membro dell’«Hofstadgroep»

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa»

3.

«Al-Aqsa e.V.»

4.

«Al-Takfir» e «Al-Hijra»

5.

«Aum Shinrikyo» (anche nota come «AUM», «Suprema verità Aum», «Aleph»)

6.

«Babbar Khalsa»

7.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA», Filippine, collegato a SISON José Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del «Partito comunista delle Filippine», incluso «NPA»)

8.

«Gama'a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»)

9.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)

10.

«Hamas», (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)

11.

«Hizbul Mujahideen» — «HM»

12.

«Hofstadgroep»

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)

14.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF»

15.

«Kahane Chai» (anche noto come «Kach»)

16.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF»

17.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (anche noto come «KADEK», anche noto come «KONGRA-GEL»)

18.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE»

19.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq — «MEK» o «MKO», eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI) (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI) e Società musulmana degli studenti iraniani)

20.

«Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)

21.

«Fronte di liberazione della Palestina» — «PLF»

22.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ»

23.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP»

24.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

25.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)

26.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol») («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)

27.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

28.

«Stichting Al Aqsa» (pseudonimo «Stichting Al Aqsa Nederland», pseudonimo «Al Aqsa Nederland»)

29.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK», (anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)

30.

«Autodefensas Unidas de Colombia» — «AUC» («Forze unite di autodifesa della Colombia»)


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L 188/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

(2008/584/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/493/CE (2) stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza.

(2)

Poiché l’autorità di bilancio ha deciso il riporto di determinati stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 non utilizzati nell’anno 2007, viste le disposizioni del punto 48 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), occorre modificare la decisione 2006/493/CE al fine di riassegnare detti stanziamenti al periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 2006/493/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/493/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(2)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Importo totale degli stanziamenti di impegno 2007-2013, ripartizione annua e importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (1)

prezzi 2004 in euro (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Importo totale UE 25, più Bulgaria e Romania

9 325 497 783

10 788 767 263

10 515 007 756

10 278 583 653

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

69 677 155 918

Importo minimo riservato alle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

27 676 975 284


Importo totale degli stanziamenti di impegno 2007-2013, ripartizione annua e importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (3)

prezzi correnti in euro (4)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Importo totale UE 25, più Bulgaria e Romania

9 896 292 851

11 678 108 653

11 609 418 209

11 575 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

78 460 526 005

Importo minimo riservato alle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

31 232 644 963


(1)  Prima della modulazione obbligatoria e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale.

(2)  Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.

(3)  Prima della modulazione obbligatoria e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale.

(4)  Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.»


Commissione

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L 188/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2008

che esonera la produzione di elettricità in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2008) 3382]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/585/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la domanda presentata dalla Repubblica d’Austria tramite e-mail il 10 gennaio 2008,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

(1)

Il 10 gennaio 2008 l’Austria ha presentato alla Commissione, tramite e-mail, una domanda a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE. Con e-mail del 4 febbraio 2008 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state trasmesse dalle autorità austriache, dopo un prolungamento dei termini iniziali, con e-mail del 29 febbraio 2008.

(2)

La domanda presentata dalla Repubblica d’Austria riguarda la produzione di elettricità.

(3)

La domanda è corredata di una lettera dell’autorità nazionale indipendente, la E-Control (Energie-Control GmbH, l’organismo di regolamentazione dei mercati austriaci dell’elettricità e del gas naturale), la quale si limita a dichiarare che «nulla osta all’esonero dall’applicazione della normativa sugli appalti pubblici nel settore della generazione dell’elettricità.»

II.   IL QUADRO NORMATIVO

(4)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L’accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore, o parte di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’elettricità rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3), che impone un grado di apertura del mercato anche maggiore.

(5)

L’Austria ha attuato e applicato non solo la direttiva 96/92/CE, ma anche la direttiva 2003/54/CE, optando per la separazione giuridica e funzionale delle reti di trasmissione e distribuzione, eccetto per le imprese più piccole, che non devono rispettare le disposizioni riguardanti la separazione funzionale. In conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va pertanto considerato liberamente accessibile.

(6)

L’esposizione diretta alla concorrenza dev’essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da tenere in particolare considerazione è la quota di mercato degli operatori principali su un determinato mercato. Un secondo criterio è il grado di concentrazione su tali mercati. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori come il funzionamento del mercato di bilanciamento, la concorrenza in termini di prezzi e il grado di cambiamento di fornitore da parte dei clienti.

(7)

La presente decisione non osta all’applicazione delle norme sulla concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(8)

La domanda presentata dall’Austria riguarda la produzione di elettricità.

(9)

L’Austria è suddivisa in tre zone di bilanciamento e in ciascuna di esse si riscontrano punti di congestione interna (la zona di bilanciamento APG, a rischio di congestione tra le zone di Vienna e di Graz, interconnesse mediante la cosiddetta «Steirmarkleitung»). Sarebbe pertanto legittimo chiedersi se la dimensione del mercato geografico sia inferiore a quella del mercato nazionale (4). Pur tuttavia, in base alle informazioni disponibili, nella maggior parte dei casi gli effetti di questi punti di congestione interna sono compensati dall’applicazione di misure tecniche quali l’uso di trasformatori di fase per regolare la capacità di trasporto. In alcuni casi, per stabilizzare la rete, può rendersi necessario il ricorso a centrali supplementari. Quando a causa di tali punti di congestione i produttori del nord dell’Austria sono costretti a ridurre la loro capacità di produzione, situazione che si verifica eccezionalmente secondo le autorità austriache, è il gestore della rete a risarcire loro i danni. Non vi sono inoltre punti di congestione tra la suddetta zona di bilanciamento e le altre due zone austriache di bilanciamento, né tra la zona di bilanciamento APG e la Germania. Stando alle informazioni disponibili, gli effetti dei punti di congestione interna non sono pertanto significativi in termini di approvvigionamento energetico e concorrenza. L’assenza di congestione nelle connessioni con la Germania ha sollevato l’ipotesi di un mercato geografico che potrebbe coprire questi due paesi, ipotesi respinta dalla Commissione (5). Occorre quindi considerare il territorio della Repubblica d’Austria quale il mercato di cui tenere conto per valutare le condizioni previste all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, sebbene non possa considerarsi isolato dai paesi limitrofi.

(10)

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell’elettricità (6), di seguito denominata la «relazione del 2005», indica che «molti mercati nazionali sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione dell’industria che osta allo sviluppo di un’effettiva concorrenza» (7). In riferimento alla produzione di energia elettrica essa conclude pertanto che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori» (8). Il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 15 aprile 2008, SEC(2008) 460 (9), indica a 52,2 la quota dei tre maggiori produttori per il 2006. L’Austria registra tuttavia notevoli volumi d’esportazione ed importazione di elettricità: nel 2005 le esportazioni superavano i 17 500 GWh mentre le importazioni erano oltre i 20 000 GWh. Si tratta pertanto di un importatore netto per il quale l’elettricità importata rappresenta circa un quarto (10) del fabbisogno totale (11), in particolare per soddisfare il carico di base. Le importazioni di elettricità dall’estero hanno pertanto un certo peso nella determinazione dei prezzi dei maggiori produttori austriaci e, di conseguenza, gli investimenti nel settore dell’elettricità all’interno del territorio austriaco tengono conto degli altri produttori dei paesi vicini, in particolare della Germania. Questi fattori sono quindi da considerarsi indice di un certo grado di esposizione diretta alla concorrenza per quanto riguarda la produzione di elettricità.

(11)

Il meccanismo dei mercati di bilanciamento, sebbene questi rappresentino una piccola parte della quantità totale di elettricità prodotta e/o consumata in uno Stato membro, va comunque considerato un ulteriore indicatore. «Gli operatori di mercato che non riescono facilmente ad adattare il proprio portafoglio di produzione alle caratteristiche della clientela rischiano infatti di essere penalizzati dalla differenza tra il prezzo al quale il GRT (gestore della rete di trasmissione) vende l’energia di sbilanciamento e il prezzo al quale acquista la produzione eccedente. I prezzi possono essere direttamente imposti al GRT dall’autorità di regolamentazione, oppure fissati mediante un meccanismo di mercato, in cui il prezzo è determinato dalle offerte di altri produttori che intendono regolare la loro produzione al rialzo o al ribasso […]. I piccoli operatori incontrano difficoltà gravi in caso di rischio che il divario tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita sia significativo. È quanto accade in diversi Stati membri, pregiudicando probabilmente lo sviluppo della concorrenza. Un divario notevole può essere indicativo di un insufficiente livello di concorrenza nel mercato di bilanciamento dominato solo da uno o due produttori principali» (12). Il mercato di bilanciamento austriaco e le sue caratteristiche principali [in particolare i prezzi basati sul mercato e un divario relativamente ridotto (13) tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita] sono tali che è opportuno considerarli un indicatore ulteriore di come la produzione di elettricità sia direttamente esposta alla concorrenza.

(12)

Date le caratteristiche del prodotto interessato (l’elettricità) e la scarsità o l’indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell’elettricità. Per quanto riguarda i grandi utenti (finali) industriali, che tendono a rifornirsi direttamente presso fornitori che sono anche produttori, il numero dei clienti che cambiano fornitore può costituire un indicatore di concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, «un indicatore naturale dell’efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte ad un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico» (14). Inoltre «l’esistenza di prezzi regolamentati per gli utenti finali è indubbiamente un fattore determinante del comportamento della clientela […] Sebbene il mantenimento di controlli possa essere giustificato in un periodo di transizione, tale scelta comporterà sempre più distorsioni con lo svilupparsi del bisogno d’investimenti» (15).

(13)

I dati più recenti di cui dispone la Commissione indicano al 41,5 % la percentuale di cambio del fornitore per i grandi e grandissimi clienti industriali in Austria (16). In questo paese, inoltre, non c’è controllo sui prezzi praticati all’utente finale (17), nel senso che questi sono stabiliti dagli stessi operatori economici e non devono essere approvati da nessuna autorità prima di poter essere applicati. La situazione dell’Austria è pertanto soddisfacente per quanto riguarda i cambi di fornitore dei grandi e grandissimi utenti (finali) industriali e il controllo dei prezzi per gli utenti finali e va considerata un indicatore dell’esposizione diretta alla concorrenza.

IV.   CONCLUSIONI

(14)

In considerazione dei fattori esaminati ai considerando (9) — (13), la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE deve essere considerata soddisfatta in Austria riguardo alla produzione di elettricità.

(15)

Poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la generazione di elettricità in Austria, né quando si organizzano concorsi per l’esercizio di tale attività nel paese.

(16)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto nel periodo tra gennaio e febbraio 2008, quale risulta dalle informazioni presentate dalla Repubblica d’Austria, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico, dalla comunicazione del 2007 e dal documento di lavoro del 2007, nonché dalla relazione finale. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione di energia elettrica in Austria.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione (GU L 74 del 15.3.2008, pag. 1).

(2)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/3/CE (GU L 17 del 22.1.2008, pag. 6).

(4)  Cfr. COM(2006) 851 def. del 10.1.2007. Comunicazione della Commissione: Indagine a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’elettricità (Relazione finale), allegato B, paragrafo A1, punto 2.

(5)  Cfr. relazione finale, allegato B, paragrafo A2, punto 7.

(6)  COM(2005) 568 definitivo del 15.11.2005.

(7)  Relazione del 2005, pag. 2.

(8)  Cfr. la relazione del 2005, pag. 7.

(9)  Tabella 6 «Wholesale Market Position 2006», pag. 12 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sui progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell’elettricità, COM(2008) 192 def. del 15.4.2008.

(10)  23,5 %, in base ai dati forniti dalle autorità austriache.

(11)  Ovvero la quantità di elettricità necessaria per il consumo interno e l’esportazione.

(12)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato tecnico alla relazione del 2005, SEC(2005) 1448, in appresso l’«allegato tecnico», pagg. 67-68.

(13)  In base alla tabella 52, contenuta nel paragrafo 993 della relazione finale, il mercato di bilanciamento austriaco presenta un divario pari a 27, che lo colloca nella metà inferiore della scala da 0 e 79 con cui nell’UE si misura lo scarto nei mercati di bilanciamento. La presente analisi interessa gli effetti causati dal funzionamento del mercato di bilanciamento sulla produzione di elettricità e non l’intensità della concorrenza all’interno del mercato di bilanciamento stesso. È quindi irrilevante sapere se un divario ridotto è dovuto alla concorrenza o a massimali tariffari imposti dall’autorità di regolamentazione, né è di alcun interesse per la presente analisi la concentrazione elevata nel mercato di bilanciamento.

(14)  Relazione del 2005, pag. 9.

(15)  Allegato tecnico, pag. 17.

(16)  Cfr. documento dal titolo «Austria — Internal Market Fact Sheet», pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/market/market_at_en.pdf ed elaborato a partire dalle informazioni fornite da Energie-Control GmbH, 2007.

(17)  Allegato tecnico, pag. 107.


ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

16.7.2008   

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L 188/32


 

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione dello status del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 21 della Commissione Economica dell’Europa e delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 31 gennaio 2003

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle finiture interne di auto previste per il trasporto di passeggeri relativamente a:

1.1.

parti interne dell’abitacolo diverse dai retrovisori interni:

1.2.

la disposizione dei comandi,

1.3.

il tetto o il tetto apribile e

1.4.

lo schienale e le parti posteriori dei sedili.

1.5.

azionamento elettrico dei finestrini, del tetto e delle pareti divisorie interne.

2.   DEFINIZIONI

Per gli scopi di questa Direttiva

2.1.

«omologazione di un veicolo» significa l’omologazione di un tipo di veicolo relativamente alle finiture interne,

2.2.

per «tipo di veicolo» relativamente alle finiture interne dell’abitacolo, si intendono i veicoli della categoria M1 che non presentano fra loro differenze essenziali sui punti sotto indicati:

2.2.1.

le forme o i materiali della carrozzeria che formano l’abitacolo,

2.2.2.

la disposizione dei comandi,

2.2.3.

le prestazioni dei sistemi di protezione, se la zona di riferimento compresa nella zona d’urto della testa determinata ai sensi dell’Allegato VIII (valutazione dinamica) viene scelta dal richiedente.

2.2.3.1.

I veicoli che differiscono solo nelle prestazioni dei sistemi di protezione appartengono allo stesso tipo di veicoli se offrono una protezione analoga o migliore per gli occupanti rispetto al sistema o al veicolo presentato al servizio tecnico responsabile della esecuzione delle prove di omologazione.

2.3.

La «zona di riferimento» è la zona d’urto della testa definita nell’Allegato I di questo Regolamento oppure, a discrezione del fabbricante, ai sensi dell’Allegato VIII, ad esclusione delle seguenti aree: (vedi Allegato X, note esplicative, punti 2.3 e 2.3.1).

2.3.1.

La superficie delimitata dalla proiezione orizzontale in avanti di un cerchio entro il quale si iscrive l’ingombro massimo del comando dello sterzo, oltre a una fascia periferica larga 127 mm. Questa superficie è delimitata in basso dal piano orizzontale tangente all’orlo inferiore del comando dello sterzo, qualora quest’ultimo sia in posizione di marcia in linea retta (vedi Allegato X, note esplicative, punti 2.3 e 2.3.1),

2.3.2.

la parte della superficie del quadro strumenti compresa fra il contorno della superficie di cui al punto 2.3.1 e la fiancata interna del veicolo più vicina. Questa parte di superficie è delimitata in basso dal piano orizzontale tangente all’orlo inferiore del comando dello sterzo, e (vedi Allegato X, note esplicative, punti 2.3 e 2.3.1),

2.3.3.

i montanti laterali del parabrezza (vedi Allegato X, note esplicative, punti 2.3 e 2.3.1).

2.4.

«livello del quadro strumenti»: linea definita dai punti di contatto delle tangenti verticali rispetto al quadro strumenti (vedi Allegato X, note esplicative punto 2.4),

2.5.

«tetto»: parte superiore del veicolo che si estende dal bordo superiore del parabrezza al bordo superiore del lunotto posteriore e delimitato lateralmente dal montante superiore delle fiancate (vedi Allegato X, note esplicative, punto 2.5),

2.6.

«linea della cintura»: linea rappresentata dal profilo inferiore trasparente dei finestrini laterali del veicolo,

2.7.

«auto convertibile» significa un veicolo nel quale, in determinate configurazioni, non c’è alcuna parte rigida della carrozzeria del veicolo al di sopra della linea della cintura, ad eccezione dei supporti anteriori del tetto e/o barre anti-ribaltamento e/o dei punti di ancoraggio della cintura di sicurezza (vedi Allegato X, note esplicative, punti 2.5 e 2.7),

2.8.

«veicolo con tetto apribile»: veicolo del quale solo la parte del tetto può essere ripiegata o aperta, oppure può scorrere, lasciando gli elementi strutturali preesistenti del veicolo al di sopra della linea della cintura (vedi allegato X, note esplicative, punto 2.5),

2.9.

«sedile pieghevole (ribaltabile)»: sedile ausiliario previsto per uso occasionale e che normalmente viene tenuto ripiegato,

2.10.

«sistema di protezione»: allestimenti e dispositivi interni preposti al trattenimento degli occupanti,

2.11.

«tipo di sistema protettivo»: categoria di dispositivi di protezione che non presentano fra loro differenze essenziali sui punti sotto indicati:

2.11.1.

tecnologia,

2.11.2.

geometria,

2.11.3.

materiali costituenti.

2.12.

«Finestrini a comando elettrico»: finestrini che vengono chiusi mediante l’alimentazione elettrica del veicolo.

2.13.

«Tetto apribile a comando elettrico»: pannelli mobili posti sul tetto del veicolo che vengono azionati mediante l’alimentazione elettrica del veicolo con movimento di scorrimento e/o di inclinazione, a esclusione dei sistemi convertibili.

2.14.

«Pareti divisorie interne a comando elettrico»: sistemi che dividono l’abitacolo di un’auto in almeno due sezioni e che vengono azionati mediante l’alimentazione elettrica del veicolo.

2.15.

«Apertura» è la massima apertura sgombra tra il bordo superiore o il bordo anteriore, a seconda della direzione di chiusura, di un finestrino, di una parete divisoria interna o di un tetto apribile a comando elettrico e la struttura del veicolo che forma la delimitazione del finestrino, della parete divisoria interna o del tetto apribile, visti dall’interno del veicolo o, nel caso delle pareti divisorie interne, dalla parte posteriore dell’abitacolo.

Per misurare un’apertura, un’asta cilindrica di prova (senza esercitare forza) deve essere collocata attraverso di essa perpendicolare all’estremità del cristallo, pannello del tetto o partizione e perpendicolare alla direzione di chiusura come mostrato nella Figura 1 dell’Allegato IX, dall’interno all’esterno del veicolo o, se del caso, dalla parte posteriore dell’abitacolo.

2.16.

«Chiave»

2.16.1.

«Chiave di avviamento» è il dispositivo che aziona l’alimentazione elettrica necessaria al funzionamento del motore del veicolo. Questa definizione non esclude un dispositivo non meccanico.

2.16.2.

«Chiave di alimentazione» è il dispositivo che consente di erogare energia al sistema di alimentazione del veicolo. Questa chiave può essere anche la chiave di avviamento. Questa definizione non esclude un dispositivo non meccanico.

2.17.

«Airbag»: il dispositivo installato per integrare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta negli autoveicoli, ovvero un sistema che in caso di urto violento del veicolo gonfia automaticamente una struttura flessibile destinata a limitare, per compressione del gas in essa contenuto, le conseguenze del contatto di una o più parti del corpo di uno degli occupanti del veicolo con l’interno dell’abitacolo.

2.18.

Uno «spigolo vivo» è il bordo di un materiale rigido avente un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm, ad eccezione del caso di sporgenze inferiori a 3,2 mm, misurati dal quadro strumenti secondo il procedimento di cui al punto 1 dell’Allegato VI. In questo caso, il raggio minimo di curvatura non si applica purché l’altezza della sporgenza non sia superiore della metà della sua larghezza e i suoi bordi siano smussati (vedi Allegato X, note esplicative, punto 2.18).

3.   DOMANDA PER L’OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda per l’omologazione di un tipo di veicolo relativamente alle proprie finiture interne deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal proprio mandatario.

3.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti sotto elencati in triplice copia e dai seguenti dettagli:

una descrizione dettagliata del tipo di veicolo relativamente ai componenti di cui al punto 2.2, accompagnata da una fotografia o vista esplosa dell’abitacolo. Devono essere specificati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo.

3.3.   Quanto segue deve essere presentato al servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove di omologazione:

3.3.1.

a discrezione del fabbricante, un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare oppure le parti del veicolo considerate essenziali per le verifiche e le prove prescritte da questo Regolamento,

3.3.2.

a richiesta del sopra citato servizio tecnico, determinati componenti e determinati campioni dei materiali usati.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi di questo Regolamento è conforme ai requisiti del punto 5, l’omologazione di quel tipo di veicolo deve essere rilasciata.

4.2.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le sue prime due cifre (attualmente 01, che corrisponde alla serie 01 delle rettifiche entrate in vigore il 26 aprile 1986) devono indicare la serie di rettifiche che incorporano le più recenti e principali rettifiche tecniche apportate al Regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.3.   L’avviso di omologazione, estensione, rifiuto, revoca, approvazione di omologazione o produzione definitivamente interrotta di un tipo di veicolo ai sensi di questo Regolamento deve essere comunicato alle parti dell’Accordo che applicano questo Regolamento, per mezzo di un modulo conforme al modello presente nell’Allegato II di questo Regolamento.

4.4.   A ciascun veicolo conforme al tipo omologato ai sensi di questo Regolamento deve essere applicato in modo ben visibile e ben leggibile un marchio internazionale di omologazione composto da:

4.4.1.

un cerchio che circonda la lettera «E» seguito dal numero identificativo del paese che ha rilasciato l’omologazione (1);

4.4.2.

il numero di questo Regolamento, seguito dalla lettera «R», una lineetta e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5.   Se il veicolo è conforme al tipo omologato, ai sensi di uno o di più Regolamenti allegati all’Accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi di questo Regolamento, il simbolo stabilito nel punto 4.4.1 non deve essere ripetuto. In tal caso i numeri e i simboli supplementari di tutti i Regolamenti ai sensi dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi di questo Regolamento, devono essere posizionati in colonne verticali a destra del simbolo stabilito nel punto 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere ben leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione deve essere posizionato vicino alla targhetta delle caratteristiche del veicolo applicata dal costruttore o sopra di essa.

4.8.   L’Allegato III di questo Regolamento offre esempi di sistemazione del marchio di omologazione.

5.   REQUISITI

5.1.   Parti interne anteriori dell’abitacolo al di sopra del livello del quadro strumenti davanti ai punti «H» dei sedili anteriori, ad esclusione delle portiere laterali.

5.1.1.   La zona di riferimento definita a punto 2.3 non deve contenere asperità pericolose né spigoli vivi che rischino di accrescere il pericolo o la gravità di lesioni degli occupanti. Se l’area d’urto della testa viene determinata ai sensi dell’Allegato I, le parti di cui ai punti compresi da 5.1.2 a 5.1.6 devono essere considerate soddisfacenti se sono conformi con i requisiti di questi punti. Se l’area di impatto della testa viene determinata ai sensi dell’Allegato VIII, si devono applicare i requisiti del punto 5.1.7 (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.1.1).

5.1.2.   Le parti del veicolo situate nella zona di riferimento, ad eccezione di quelle che non fanno parte del quadro strumenti e posizionate a meno di 10 cm dalle superfici provviste di vetri, devono essere in grado di dissipare l’energia, come prescritto dall’Allegato 4 di questo Regolamento. Non sono inoltre prese in considerazione le parti situate nella zona di riferimento che rispondano nel contempo alle due seguenti condizioni (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.1.2):

5.1.2.1.

se durante una prova effettuata ai sensi dei requisiti di cui all’Allegato 4 di questo Regolamento, il pendolo tocca parti esterne all’area di riferimento e

5.1.2.2.

se queste parti sono posizionate a meno di 10 cm dalle parti toccate che si trovano all’esterno della zona di riferimento, tale distanza è misurata sulla superficie della zona di riferimento,

l’eventuale armatura metallica non deve presentare bordi sporgenti.

5.1.3.   A meno che non soddisfi i requisiti di cui al punto 5.1.2, il bordo inferiore del quadro strumenti deve essere arrotondato a un raggio di curvatura non inferiore a 19 mm (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.1.3).

5.1.4.   Interruttori, leve e simili, di materiale rigido che sporgono, secondo la misurazione indicata nell’Allegato VI, da 32 mm a 95 mm dal quadro strumenti, devono presentare una sezione trasversale non inferiore a 2 cm2, misurati a 2,5 dal punto di maggiore sporgenza e deve avere bordi arrotondati con un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.1.4).

5.1.5.   Se questi componenti sporgono più di 9,5 mm dalla superficie del quadro strumenti, devono essere progettati e costruiti in modo da ritrarsi nella superficie del quadro strumenti fino a non sporgere di oltre 9,5 mm oppure staccarsi per effetto di una forza orizzontale longitudinale di 37,8 daN esercitata da un martinetto meccanico con estremità piana di diametro non superiore a 50 mm. Nel secondo caso non deve rimanere alcuna sporgenza superiore a 9,5 mm. La sezione trasversale non superiore a 6,5 mm dal punto di massima sporgenza deve avere una superficie di almeno 6,5 cm2. (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.1.5).

5.1.6.   In caso di sporgenza comprendente un componente fatto di materiale non rigido con durezza inferiore a 50 shore A montato su un supporto rigido, i requisiti dei punti 5.1.4. e 5.1.5. si devono applicare solo al supporto rigido o deve essere dimostrato da prove sufficienti secondo il procedimento descritto nell’Allegato IV che il materiale di durezza inferiore a 50 shore A non sarà tagliato in modo da toccare il supporto durante la prova specifica di impatto. In tal caso i requisiti di raggio non si applicano (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.1.6).

5.1.7.   Si applicano i seguenti punti:

5.1.7.1.

Se il sistema protettivo del tipo di veicolo non può impedire contatti della testa degli occupanti con il quadro strumenti, come definito al punto 1.2.1 dell’Allegato VIII, e viene stabilita una zona di riferimento secondo l’Allegato VIII, i requisiti dei punti da 5.1.2 a 5.1.6 sono applicabili solo alle parti situate in quella zona.

Le parti in altre aree del cruscotto al di sopra del livello del quadro strumenti, se possono essere toccate da una sfera di 165 mm, devono essere quantomeno smussate.

5.1.7.2.

Se il sistema protettivo 10 tipo di veicolo può impedire contatti della testa degli occupanti con il quadro strumenti, come definito al punto 1.2.1 dell’Allegato VIII, e pertanto non viene stabilita alcuna zona di riferimento, i requisiti dei punti da 5.1.2 a 5.1.6 non sono applicabili a questo tipo di veicolo.

Le parti del cruscotto al di sopra del livello del quadro strumenti, se possono essere toccati da una sfera di 165 mm, devono essere quantomeno smussate.

5.2.   Parti interne anteriori dell’abitacolo al di sotto del livello del quadro strumenti e davanti ai punti «H» dei sedili anteriori, ad eccezione delle portiere e dei pedali.

5.2.1.   Ad eccezione dei pedali e del loro fissaggio e di quei componenti che non possono essere toccati dal dispositivo descritto nell’Allegato VII di questo Regolamento e usati in conformità con la procedura definita nello stesso allegato, i componenti di cui al punto 5.2, come gli interruttori, la chiave di avviamento, ecc. devono essere conformi ai requisiti dei punti da 5.1.4 a 5.1.6.

5.2.2.   La leva di comando del freno a mano, se montata sopra o sotto il quadro strumenti, deve essere posizionata in modo tale che, qualora sia in posizione di riposo, non sia possibile urtarla in caso di impatto frontale. Se questa condizione non viene soddisfatta, l’area di superficie del comando deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.2.3 (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.2.2).

5.2.3.   Ripiani e altri componenti analoghi devono essere progettati e costruiti in modo tale che i loro supporti non presentino bordi sporgenti e devono soddisfare una o l’altra delle seguenti condizioni (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.2.3):

5.2.3.1.

La parte rivolta verso l’interno del veicolo deve presentare una superficie di altezza non inferiore a 25 mm con bordi arrotondati a un raggio di curvatura non inferiore a 3,2 mm. Questa superficie deve essere fatta (o deve essere coperta) con materiale in grado di dissipare l’energia, come definito dall’Allegato IV di questo Regolamento, e deve essere sottoposta a prova ai sensi di tale allegato. L’impatto deve avvenire in direzione orizzontale longitudinale. (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.2.3.1).

5.2.3.2.

Ripiani e altri componenti analoghi devono staccarsi, rompersi, deformarsi facilmente o rientrare senza produrre effetti pericolosi sul bordo del ripiano, sotto l’effetto di una forza longitudinale orizzontale di 37,8 daN agente in avanti esercitata da un cilindro di asse verticale avente un diametro di 110 mm. La forza deve essere diretta alla parte più resistente del ripiano o altri componenti analoghi (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.2.3.2).

5.2.4.   Se i componenti in questione contengono una parte composta di materiale la cui durezza è inferiore a 50 shore A qualora vengano montati su un supporto rigido, i requisiti di cui sopra, ad eccezione dei requisiti interessati dall’Allegato IV relativi all’assorbimento dell’energia, si applicano solo al supporto rigido, o se può essere dimostrato da prove sufficienti ai sensi della procedura descritta nell’Allegato IV che il materiale di durezza inferiore a 50 shore A non sarà tagliato in modo da entrare in contatto con il supporto durante la prova specifica di impatto. In tal caso i requisiti relativi al raggio non si applicano.

5.3.   Altri impianti interni nell’abitacolo situate anteriormente al piano trasversale passante per la linea di riferimento del busto del manichino posizionato sui sedili più arretrati (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.3).

5.3.1.   Campo di applicazione

I requisiti di cui al punto 5.3.2 si applicano a maniglie di comando, leve e manopole e ad altri oggetti sporgenti non contemplati nei punti 5.1 e 5.2 (vedi anche punto 5.3.2.2).

5.3.2.   Requisiti

Se i componenti di cui al punto 5.3.1 sono ubicati in modo tale che gli occupanti del veicolo possano entrarvi in contatto, essi devono soddisfare i requisiti dei punti da 5.3.2.1 a 5.3.4. Se possono essere toccati da una sfera dal diametro di 165 mm e sono al di sopra del punto «H» più basso (vedi Allegato V di questo Regolamento) dei sedili anteriori e davanti al piano trasversale della linea di riferimento del busto del manichino sul sedile più arretrato e le zone esterne di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2, questi requisiti devono essere considerati soddisfatti se: (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.3.2):

5.3.2.1.

la loro superficie termina con bordi arrotondati e i raggi di curvatura non sono inferiori a 3,2 mm (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.3.2.1),

5.3.2.2.

le leve di comando e i pulsanti devono essere stati ideati e costruiti in modo tale che, per effetto di una forza di 37,8 daN applicata in direzione orizzontale longitudinale agente in avanti, la sporgenza nella sua posizione più sfavorevole venga ridotta a non più di 25 mm dalla superficie del quadro strumenti o in modo che questi dispositivi si stacchino o si pieghino: negli ultimi due casi non deve rimanere alcuna sporgenza pericolosa. Le manovelle di comando degli alzacristalli possono, tuttavia, sporgere di 35 mm dalla superficie del pannello (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.3.2.2),

5.3.2.3.

il comando del freno a mano in posizione allentata e la leva del cambio in qualsiasi marcia ingranata presentano, ad eccezione di quando sono collocati nelle zone definite nei punti 2.3.1 e 2.3.2 e nelle zone al di sotto del piano orizzontale passante per il punto «H» dei sedili anteriori, una superficie non inferiore a 6 cm2 misurati a una sezione trasversale perpendicolare alla direzione orizzontale longitudinale fino a una distanza di 6,5 mm dalla parte più sporgente, e il raggio di curvatura non è inferiore a 3,2 mm (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.3.2.3).

5.3.3.   I requisiti di ci al punto 5.3.2.3 non si applicano a freni a mano montati sul pianale. Per tali comandi, se l’altezza di una parte qualsiasi in posizione allentata è al di sopra del piano orizzontale passante per il punto «H» dei sedili anteriori (vedi Allegato V di questo Regolamento), il comando deve presentare una sezione trasversale di almeno 6,5 cm2 misurati in un piano orizzontale a non più di 6,5 mm dalla parte più sporgente (misurata in direzione verticale). Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 3,2 mm.

5.3.4.   Gli altri elementi dell’equipaggiamento del veicolo non contemplati nel precedente punto, come le guide di scorrimento dei sedili, i dispositivi per la regolazione della parte orizzontale o verticale del sedile, dispositivi per l’avvolgimento di cinture di sicurezza, ecc., non sono soggetti a nessun regolamento se sono situati al di sotto di una linea orizzontale passante per il punto «H» di ciascun sedile, sebbene gi occupanti possano venire a contatto con tali elementi. (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.3.4).

5.3.4.1.   I componenti montati sul tetto ma che non fanno parte della struttura del tetto, come le maniglie, le luci e i parasole, ecc. devono avere un raggio di curvatura non inferiore a 3,2 mm. Inoltre, la larghezza delle parti sporgenti non deve essere inferiore alla quantità della loro sporgenza verso il basso. In alternativa, queste part sporgenti devono superare a prova di dissipazione dell’energia ai sensi dei requisiti dell’Allegato IV (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.3.4.1).

5.3.5.   Se le parti sopra considerate comprendono un componente fatto di materiale con durezza inferiore a 50 shore A montato su un supporto rigido, i requisiti sopra indicati si devono applicare solo al supporto rigido o deve essere dimostrato da prove sufficienti, secondo il procedimento descritto nell’Allegato IV, che il materiale morbido di durezza inferiore a 50 shore A non sarà tagliato in modo da toccare il supporto durante la prova specifica di impatto. In tal caso i requisiti relativi al raggio non si applicano.

5.3.6.   Inoltre, i cristalli elettrici e le pareti divisorie interne e relativi comandi devono soddisfare i requisiti di cui al punto 5.8.

5.4.   Tetto (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.4).

5.4.1.   Campo di applicazione

5.4.1.1.   I requisiti del punto 5.4.2 si applicano alla parte interna del tetto.

5.4.1.2.   Tuttavia, essi non si applicano a tali parti del tetto che non possono essere toccate da una sfera del diametro di 165 mm.

5.4.2.   Requisiti

5.4.2.1.   La parte interna del tetto posizionata sopra o in avanti rispetto agli occupanti, non deve presentare punti ruvidi o spigoli vivi, rivolti all’indietro o verso il basso. La larghezza delle parti sporgenti non deve essere inferiore alla quantità di sporgenza verso il basso e i bordi devono presentare un raggio di curvatura non inferiore a 5 mm. Per quanto riguarda più particolarmente le centine o le nervature rigide, ad eccezione del bordo di rinforzo del tetto al di sopra dei vetri e delle portiere, la sporgenza verso il basso non deve essere superiore a 19 mm (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.4.2.1).

5.4.2.2.   Se le centine non sono conformi ai requisiti di cui al punto 5.4.2.1, devono superare la prova di dissipazione dell’energia ai sensi dei requisiti dell’Allegato IX di questo Regolamento.

5.4.2.3.   I fili di metallo che servono il rivestimento del tetto e l’intelaiatura dei parasole devono avere un diametro massimo di 5 mm, oppure devono essere in grado di assorbire l’energia, come prescritto nell’Allegato IV di questo Regolamento. Gli elementi di attacco non rigidi delle intelaiature dei parasole devono essere conformi ai requisiti del punto 5.3.4.1.

5.5.   Veicoli con tetto apribile (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.5).

5.5.1.   Requisiti

5.5.1.1.   Ai veicoli con tetto apribile si devono applicare i seguenti requisiti e quelli del punto 5.4, quando il tetto è in posizione di chiusura.

5.5.1.2.   Inoltre, i dispositivi di apertura e azionamento devono (vedi Allegato X, note esplicative, punti 5.5.1.2, 5.5.1.2.1 e 5.5.1.2.2):

5.5.1.2.1.

essere progettati e costruiti in modo da escludere un funzionamento accidentale o inopportuno per quanto possibile (vedi Allegato X, note esplicative, punti 5.5.1.2, 5.5.1.2.1 e 5.5.1.2.2):

5.5.1.2.2.

la loro superficie deve terminare con bordi arrotondati, i raggi di curvatura non devono essere inferiori a 5 mm (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.5.1.2, 5.5.1.2.1 e 5.5.1.2.2).

5.5.1.2.3.

essere sistemati, in posizione di riposo, in aree che non possono essere toccate da una sfera avente un diametro di 165 mm. Se non è possibile soddisfare questa condizione, i dispositivi di apertura e di funzionamento devono, in posizione disattivata, rimanere ritratti oppure devono essere stati progettati e costruiti in modo tale che sotto l’effetto di una forza pari a 37,8 daN applicata nella direzione di impatto definita nell’Allegato IV di questo Regolamento come tangente della traiettoria della sagoma della testa, la sporgenza come definita nell’Allegato VI di questo Regolamento deve essere ridotta a non più di 25 m oltre la superficie su cui i dispositivi sono montati, oppure tali dispositivi si devono staccare. In quest’ultimo caso non devono rimanere sporgenze pericolose (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.5.1.2.3).

5.5.2.   Inoltre, i sistemi del tetto elettrici e i relativi comandi devono soddisfare i requisiti di cui al punto 5.8.

5.6.   Veicoli convertibili (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.6).

5.6.1.   In caso di veicoli convertibili, solo la parte inferiore degli elementi superiori anti-ribaltamento e la parte superiore dell’intelaiatura del parabrezza in tutte le sue normali posizioni di impiego devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 5.4. Il sistema costituito da aste ripiegabili usate per sostenere un tetto non rigido, non deve presentare asperità o spigoli vivi pericolosi rivolti verso il basso o all’indietro qualora esse siano situate al di sopra e davanti agli occupanti (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.6.1).

5.7.   Parti posteriori dei sedili ancorati al veicolo

5.7.1.   Requisiti

5.7.1.1.   La superficie delle parti posteriori dei sedili non deve presentare asperità o spigoli vivi pericolosi che potrebbero aumentare la gravità delle lesioni subite dagli occupanti (vedi Allegato 10, note esplicative, punto 5.7.1.1).

5.7.1.2.   Ad eccezione di quanto previsto nei punti 5.7.1.2.1, 5.7.1.2.2 e 5.7.1.2.3, la parte posteriore del sedile anteriore che si trova nella zona d’urto della testa, descritta nell’Allegato I di questo Regolamento, deve essere in grado di dissipare l’energia, come prescritto nell’Allegato IV di questo Regolamento. Per determinare la zona d’urto della testa, i sedili anteriori, se regolabili, devono essere nella posizione di guida più arretrata con gli schienali inclinati il più vicino possibile a 25°, salvo diversa indicazione del costruttore (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.7.1.2).

5.7.1.2.1.

Nel caso di sedili anteriori separati, la zona d’urto dei passeggeri che occupano i sedili posteriori deve estendersi per 10 cm sui due lati della linea mediana del sedile, nella parte posteriore superiore dello schienale.

5.7.1.2.1.1.

In caso di sedili muniti di poggiatesta, ciascuna prova deve essere eseguita con questo elemento sistemato nella posizione più bassa e in un punto situato sulla linea verticale passante per il centro del poggiatesta.

5.7.1.2.1.2.

In caso di sedile progettato per essere installato su diversi tipi di veicoli, la zona d’urto deve essere determinata dal veicolo la cui posizione di guida più arretrata sia la più sfavorevole di ciascuno dei tipi esaminati. La zona d’urto così risultante sarà considerata soddisfacente per tutti gli altri tipi.

5.7.1.2.2.

In caso di sedili a panchina anteriori, la zona d’urto deve comprendersi tra i piani verticali longitudinali che si trovano a una distanza di 10 cm all’esterno della linea mediana di ciascun posto a sedere laterale previsto. La linea mediana di ciascun posto a sedere laterale di un sedile a panchina deve essere specificata dal costruttore.

5.7.1.2.3.

Nella zona d’urto della testa esterna ai limiti di cui ai punti 5.7.1.2.1 e 5.7.1.2.2, la struttura del sedile deve essere imbottita per evitare il contatto diretto della testa con esso: In queste zone, la struttura del sedile deve avere un raggio di curvatura di almeno 5 mm. Queste parti possono soddisfare i requisiti di dissipazione dell’energia specificati nell’Allegato IV di questo Regolamento (vedi Allegato X, note esplicative, punto 5.7.1.2.3).

5.7.2.   Questi requisiti non si applicano né all’ultima fila dei sedili posteriori, né a quelli rivolti verso i lati o verso il lato posteriore, né ai sedili a controspalliera né ai sedili pieghevoli (ribaltabili). Se le zone d’urto dei sedili, dei poggiatesta e dei loro supporti contengono parti ricoperte da materiale la cui durezza è inferiore a 50 shore A, i sopra citati requisiti, ad eccezione di quelli relativi alla dissipazione dell’energia di cui all’Allegato IV di questo Regolamento, si applicano solo alle parti rigide.

5.7.3.   I requisiti di cui al punto 5.7 devono essere considerati soddisfatti nel caso in cui le parti posteriori dei sedili facciano parte di un tipo di veicolo omologato ai sensi del Regolamento n. 17 (serie 03 di rettifiche o successiva).

5.8.   Finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico

5.8.1.   I requisiti sotto indicati si applicano a finestrini/tetti apribili/pareti divisorie interne a comando elettrico per ridurre al minimo la possibilità di lesioni causate da funzionamento accidentale o errato.

5.8.2.   Requisiti normali di funzionamento

Ad eccezione di quanto stabilito nel punto 5.8.3, i finestrini/tetti apribili/pareti divisorie interne a comando elettrico devono potersi chiudere in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

5.8.2.1.

quando la chiave di avviamento è inserita nel quadro in qualsiasi posizione di uso prevista o in una condizione equivalente in caso di dispositivo non meccanico,

5.8.2.2.

quando la chiave di avviamento è stata usata per attivare l’alimentazione dei cristalli elettrici, pareti divisorie interne o tetto apribile,

5.8.2.3.

mediante forza muscolare senza l’ausilio dell’alimentazione elettrica del veicolo,

5.8.2.4.

su attivazione continua di un sistema di chiusura posto all’esterno del veicolo,

5.8.2.5.

durante l’intervallo di tempo in cui l’accensione passa dalla posizione di «on» a quella di «off» o la chiave viene tolta dal blocco di accensione o una condizione equivalente in caso di dispositivo non meccanico, e il momento in cui nessuna delle due portiere anteriori è stata sufficientemente aperta per consentire l’uscita degli occupanti,

5.8.2.6.

quando il movimento di chiusura di un finestrino, di un tetto apribile o di una parete divisoria interna a comando elettrico ha inizio con un’apertura non superiore a 4 mm,

5.8.2.7.

quando il finestrino a comando elettrico della portiera di un veicolo senza intelaiatura superiore si chiude automaticamente ogni volta che la portiera viene chiusa. In questo caso l’apertura massima, quale definita al punto 2.15, non deve superare i 12 mm prima della chiusura del finestrino.

5.8.2.8.

La chiusura telecomandata è consentita se avviene mediante azionamento continuo di un dispositivo di comando a distanza, purché venga soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

5.8.2.8.1.

la distanza tra il dispositivo di telecomando e il veicolo non è superiore a 6 m,

5.8.2.8.2.

la distanza di funzionamento tra il dispositivo di telecomando e il veicolo non deve essere superiore a 11 m, purché il sistema necessiti di una linea di visibilità diretta tra il dispositivo e il veicolo. Ciò può essere provato collocando una superficie opaca tra il dispositivo e il veicolo.

5.8.2.9.

Soltanto il finestrino a comando elettrico del conducente e il tetto apribile possono essere chiusi con azionamento istantaneo dell’interruttore e soltanto se la chiave di avviamento è inserita in posizione di accensione. Ciò è anche consentito durante l’intervallo di tempo in cui l’accensione passa dalla posizione di «on» a quella di «off» o la chiave viene tolta dal blocco di accensione o una condizione equivalente in caso di dispositivo non meccanico, purché nessuna delle due porte anteriori è stata sufficientemente aperta per consentire l’uscita degli occupanti.

5.8.3.   Prescrizioni relative all’inversione automatica

5.8.3.1.   Le prescrizioni di cui al punto 5.8.2 non si applicano se i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico sono muniti di un dispositivo di inversione automatica.

5.8.3.1.1.   Questo dispositivo inverte il senso del movimento dei finestrini/tetti apribili/pareti divisorie prima che la forza di strizione superi i 100 N nell’apertura compresa tra 200 mm e 4 mm che si trova al di sopra del bordo superiore del finestrino o della parete divisoria interna a comando elettrico o davanti al bordo anteriore del tetto apribile scorrevole o del bordo posteriore del tetto inclinabile.

5.8.3.1.2.   Dopo l’inversione automatica, il finestrino, il tetto apribile o la parete divisoria devono riaprirsi per ritornare a una delle seguenti posizioni:

5.8.3.1.2.1.

una posizione che permetta di introdurre nell’apertura una barra cilindrica semirigida del diametro di 20 mm nello stesso o negli stessi punti di contatto utilizzati per determinare il comportamento dell’inversione di cui al punto 5.8.3.1.1,

5.8.3.1.2.2.

una posizione che corrisponda almeno alla posizione iniziale prima di iniziare la chiusura,

5.8.3.1.2.3.

una posizione che corrisponda a un’apertura di almeno 50 mm superiore a quella esistente prima della chiusura,

5.8.3.1.2.4.

nel caso di un tetto inclinabile, all’apertura angolare massima.

5.8.3.1.3.   per verificare il funzionamento dei finestrini, dei tetti apribili o delle pareti divisorie interne a comando elettrico muniti di dispositivo di inversione automatica ai sensi del punto 5.8.3.1.1, si introduce uno strumento di misura/barra di prova attraverso l'apertura dall'interno all’esterno del veicolo o, nel caso di una parete divisoria interna, dalla parte posteriore dell'abitacolo in modo che la superficie cilindrica della barra sia in contatto con una parte della struttura del veicolo che costituisce l'intelaiatura del finestrino, del tetto apribile o della parete divisoria interna. Il rapporto forza/deformazione dello strumento di misurazione deve essere di 10 ± 0,5 N/mm. Le posizioni della barra di prova (poste di solito perpendicolarmente al bordo del finestrino, tetto apribile o parete divisoria interna e perpendicolari alla direzione di chiusura) sono illustrate nella Figura 1 dell’Allegato IX di questo Regolamento. La posizione della barra di prova relativamente al bordo e alla direzione di chiusura deve essere mantenuta per tutta la durata della prova.

5.8.4.   Posizione e uso degli interruttori

5.8.4.1.   Gli interruttori dei finestrini, dei tetti apribili o delle pareti divisorie interne a comando elettrico devono essere ubicati o azionati in modo da ridurre al minimo il rischio di una chiusura involontaria. Per effettuare la chiusura, gli interruttori devono essere azionati in modo continuo, tranne che nei casi di cui ai punti 5.8.2.7, 5.8.2.9 o 5.8.3.

5.8.4.2.   Tutti gli interruttori dei finestrini posteriori, dei tetti apribili e delle pareti divisorie interne destinati agli occupanti della parte posteriore del veicolo devono poter essere disattivati mediante un interruttore comandato dal conducente e situato davanti a un piano verticale trasversale passante per i punti R dei sedili anteriori. L’interruttore comandato dal conducente non è richiesto se un finestrino posteriore, un tetto apribile o una parete divisoria interna sono muniti di dispositivo di inversione automatica. Se, tuttavia, tale interruttore è presente, non deve poter escludere il dispositivo di inversione automatica né impedire l’abbassamento della parete divisoria.

L’interruttore comandato dal conducente deve essere ubicato in modo da ridurre al minimo l’eventualità di azionamento involontario e dovrà essere identificato dal simbolo mostrato nella Figura 2 dell’Allegato IX di questo Regolamento o da un simbolo equivalente, per esempio ai sensi della norma ISO 2575:1998, riportato nella Figura 3 dell’Allegato IX di questo Regolamento.

5.8.5.   Dispositivi di protezione

Tutti i dispositivi di protezione utilizzati per evitare danni alla fonte di energia in corso di sovraccarico o di interruzione devono essere in grado di ripristinarsi automaticamente dopo il sovraccarico o dopo la disattivazione automatica. Dopo il ripristino dei dispositivi di protezione, il movimento in direzione di chiusura non deve riprendere senza agire volontariamente sul dispositivo di controllo.

5.8.6.   Libretto di istruzioni

5.8.6.1.   Il libretto di istruzioni del veicolo deve contenere istruzioni chiare sui finestrini, sui tetti apribili o sulle pareti divisorie interne a comando elettrico, compreso:

5.8.6.1.1.

spiegazione delle possibili conseguenze (schiacciamento),

5.8.6.1.2.

uso dell’interruttore comandato dal conducente,

5.8.6.1.3.

una «AVVERTENZA» indicante i pericoli, in particolare per i bambini, in caso di utilizzo/azionamento intempestivo di finestrini/tetto apribile/pareti divisorie interne a comando elettrico. L’avvertenza deve indicare le responsabilità del conducente, comprese le istruzioni agli altri occupanti del veicolo e la raccomandazione di uscire dal veicolo solo quando la chiave è stata tolta dal blocco di accensione, oppure in caso di condizione analoga nel caso di dispositivo non meccanico,

5.8.6.1.4.

una «AVVERTENZA» indicante che particolare cura deve essere posta nell’uso dei dispositivi di telecomando (vedi punto 5.8.2.8), precisando ad esempio che devono essere azionati solo quando l’utilizzatore può vedere chiaramente il veicolo e quindi accertarsi che la chiusura di un finestrino, un tetto apribile o una parete divisoria interna a comando elettrico non abbia conseguenze sulle persone.

5.8.7.   Se un finestrino, tetto apribile e/o parete divisoria interna a comando elettrico vengono installati in un veicolo che non può essere sottoposto a prova secondo i procedimenti sopra citati, l’omologazione deve essere rilasciata se il costruttore può dimostrare una protezione analoga o migliore per gli occupanti del veicolo.

5.9.   Altre finiture non specificate

5.9.1.   I requisiti di cui al punto 5 si devono applicare a tali finiture non citate nei precedenti punti e che, nell’ambito del significato dei vari requisiti di cui ai punti compresi fra il 5.1 e il 5.7 e secondo la loro ubicazione nel veicolo, possano venire a contatto con gli occupanti del veicolo. Se tali parti sono fatte di materiale con durezza inferiore a 50 shore A montato su un supporto rigido, i requisiti sopra indicati si devono applicare solo al supporto rigido, oppure deve essere dimostrato da prove sufficienti secondo il procedimento descritto nell’Allegato IV, che il materiale di durezza inferiore a 50 shore A non sarà tagliato in modo da toccare il supporto durante la prova specifica di impatto. In tal caso il raggio di curvatura deve applicarsi solo alla superficie morbida.

5.9.2.   Per le parti quali, per esempio, una console centrale, o altri componenti del veicolo trattati nel punto 5.9.1, non è necessario eseguire una prova di dissipazione dell’energia ai sensi dell’Allegato IV a nessun componente che viene a contatto con il dispositivo, né il procedimento di cui nell’Allegato I, nei seguenti casi:

 

se nell’opinione del servizio tecnico è improbabile che la testa dell’occupante venga a contatto con il componente a causa del sistema (o dei sistemi) di ritenuta presenti nel veicolo, oppure

 

se il costruttore può dimostrare l’assenza di un tale contatto usando, per esempio, il metodo descritto nell’Allegato VIII, o qualsiasi altro metodo equivalente.

6.   MODIFICHE ED ESTENSIONI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

6.1.   Qualsiasi modifica apportata al tipo di veicolo deve essere notificata al reparto amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. Quindi tale reparto potrà:

6.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non avranno effetti negativi apprezzabili e che in qualsiasi caso il veicolo è ancora conforme ai requisiti, oppure

6.1.2.

potrà richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove.

6.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, indicante le alterazioni, deve essere comunicato alle Parti dell’Accordo che applicano questo Regolamento mediante il procedimento specificato al punto 4.3 di cui sopra.

6.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie per tale estensione e deve informare le altre parti dell’Accordo 1958 che applicano questo Regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello presente nell’Allegato II di questo Regolamento.

7.   CONFORMITÀ DI PRODUZIONE

7.1.   Ciascun veicolo recante un marchio di omologazione come prescritto ai sensi di questo Regolamento deve essere conforme al tipo di veicolo approvato.

7.2.   Per poter verificare la conformità come prescritta nel punto 7.1, un veicolo recante il marchio di omologazione richiesto da questo Regolamento deve essere ritirato dalla serie.

7.3.   La produzione verrà ritenuta conforme ai requisiti di questo Regolamento se sono soddisfatti i requisiti del punto 5.

8.   SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   L’omologazione rilasciata relativamente a un tipo di veicolo ai sensi di questo Regolamento, può essere revocata se il requisito stabilito nel punto 7.1 non viene soddisfatto o se il veicolo non supera le verifiche prescritte nel punto 7.

8.2.   Se una Parte Contraente dell’Accordo che applica questo Regolamento revoca un’omologazione precedentemente rilasciata, deve avvisare le altre Parti Contraenti che applicano questo Regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello dell’Allegato II di questo Regolamento.

9.   PRODUZIONE INTERROTTA DEFINITIVAMENTE

Se il detentore dell’omologazione cessa completamente di fabbricare un tipo di veicolo ai sensi di questo Regolamento, deve informare l’autorità che aveva rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della comunicazione pertinente, tale autorità deve informare le altre Parti dell’Accordo che applicano questo Regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello presente nell’Allegato II di questo Regolamento.

10.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI REPARTI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell’Accordo che applicano questo Regolamento devono comunicare al Segretariato delle Nazioni unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati dell’esecuzione delle prove di omologazione e dei reparti amministrativi che rilasciano l’omologazione e a cui devono essere inviati i moduli che certificano l’omologazione, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione, rilasciata in altri paesi.


(1)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica Ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Yugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (vacante), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione Russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (vacante), 31 per la Bosnia ed Herzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (vacante), 34 per la Bulgaria, 35-36 (vacante), 37 per la Turchia, 38-39 (vacante), 40 per la Ex Repubblica Iugoslava della Macedonia, 41 (vacante), 42 per la Comunità Europea (le approvazioni vengono concesse dai suoi Stati membri usando il proprio rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (vacante), 45 per l’Australia e 46 per l’Ucraina. I numeri successivi verranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui essi ratificano o accedono all’Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi per veicoli a ruote, equipaggiamenti e parti che possono essere applicati e/o usati su veicoli a ruote e le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni rilasciate sulla base di queste prescrizioni, e i numeri assegnati dovranno essere comunicati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti Contraenti dell’Accordo.


ALLEGATO I

Determinazione della zona d’urto della testa

1.

La zona d’urto della testa comprende tutte le superfici interne di un veicolo non provviste di vetri, che possono venire a contatto statico con una testa sferica del diametro di 165 mm, parte integrante di un’apparecchiatura di misurazione, le cui dimensioni dal punto d’articolazione dell’anca al vertice della testa sono regolabili in modo continuo fra 736 mm e 840 mm.

2.

Tale zona deve essere determinata dal seguente procedimento o dal suo equivalente grafico:

2.1.

Il punto d’articolazione dell’apparecchiatura di misurazione deve essere collocato come segue per ciascun posto a sedere previsto dal costruttore:

2.1.1.

in caso di sedili scorrevoli

2.1.1.1.

al punto «H» (vedi allegato V) e

2.1.1.2.

a un punto situato orizzontalmente a 127 davanti al punto «H» e a un’altezza risultante dalla variazione in altezza del punto «H» causata da uno spostamento in avanti di 127 mm o di 19 mm (vedi allegato X, note esplicative relative al punto 2.1.1.2 dell’allegato I).

2.1.2.

in caso di sedili non scorrevoli:

2.1.2.1.

al punto «H» del sedile considerato.

2.2.

Tutti i punti di contatto situati davanti al punto «H» devono essere determinati per ciascuna dimensione dal punto di articolazione e il vertice della testa misurabile con l’apparecchiatura di misurazione in funzione delle dimensioni interne del veicolo. (vedi allegato X, note esplicative, punti 2.2 dell’allegato I).

2.2.1.

Nel caso in cui la sagoma della testa, con il braccio regolato alla lunghezza minima, sopravanzi il sedile anteriore dal punto posteriore «H», non viene stabilito alcun punto di contatto per questa particolare operazione.

2.3.

Con l’apparecchiatura di misurazione in posizione verticale, i possibili punti di contatto devono essere determinati facendo spostare l’apparecchiatura in avanti e verso il basso, descrivendo tutti gli archi di piani verticali fino a 90 ° sui lati del piano verticale longitudinale del veicolo passante per il punto «H».

2.3.1.

Per determinare i punti di contatto, la lunghezza del braccio dell’apparecchiatura di misurazione non deve essere modificata durante qualsiasi escursione data. Ciascuna escursione deve partire da una posizione verticale.

3.

Un «punto di contatto» è un punto al quale la testa dell’apparecchiatura tocca una parte interna del veicolo. Il massimo movimento verso il basso deve essere verso una posizione in cui la testa è tangente rispetto a un piano orizzontale situato a 25,4 mm al di sopra del punto «H».


ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE

[formato max.: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO III

COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(vedi punto 4.4 di questo Regolamento)

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Il sopra indicato marchio di omologazione applicato a un veicolo mostra che il tipo di veicolo interessato, relativamente alle sue finiture interne, è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 012349. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che tale omologazione è stata rilasciata in base ai requisiti del Regolamento n. 21 come rettificato dalla serie 01 di rettifiche.

MODELLO B

(vedi punto 4.5 di questo Regolamento)

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Il sopra indicato marchio di omologazione applicato a un veicolo mostra che il tipo di veicolo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi dei Regolamenti n. 21 e 33 (1). Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alla data in cui tali omologazioni sono state rilasciate, il Regolamento n. 21 includeva la serie 01 di rettifiche e che il Regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale.


(1)  Il secondo numero viene indicato solo a scopo esemplificativo.


ALLEGATO IV

Procedura di prova dei materiali atti a dissipare energia

1.   INSTALLAZIONE — APPARECCHIATURA DI PROVA — PROCEDIMENTO

1.1.   Installazione

1.1.1.

Il componente realizzato con materiali in grado di dissipare l’energia deve essere montato e sottoposto a prova sull’elemento strutturale di supporto su cui deve essere installato sul veicolo. Quando è possibile, la prova deve essere preferibilmente eseguita direttamente sulla scocca. L’elemento membro strutturale, o la scocca, deve essere fissato saldamente al banco di prova in modo da non spostarsi a seguito dell’impatto.

1.1.2.

Tuttavia, su richiesta del costruttore, il componente può essere montato su un’armatura che simula il montaggio sul veicolo, a condizione che il complesso comprendente il componente e l’armatura presenti la stessa disposizione geometrica e un grado di rigidità non inferiore e una capacità di dissipazione dell’energia non superiore a quelli del complesso reale composto dal componente e dall’elemento strutturale di supporto.

1.2.   Apparecchio di prova

1.2.1.

Questo apparecchio è composto da un pendolo il cui perno è montato su cuscinetti a sfere e la cui massa ridotta (1) al suo centro di percussione sia di 6,8 kg. L’estremità inferiore del pendolo è costituita da una sagoma rigida di testa del diametro di 165 mm, il cui centro coincide con il centro di percussione del pendolo.

1.2.2.

La sagoma della testa deve essere munita di due accelerometri e di un trasduttore di velocità, capaci di misurare i valori nella direzione dell’impatto.

1.3.   Strumenti di registrazione

Gli strumenti di registrazione devono essere tali che le misurazioni possano essere effettuate con i seguenti gradi di accuratezza:

1.3.1.

Accelerazione:

 

accuratezza = ± 5 % del valore reale

 

risposta in frequenza: fino a 1 000 Hz

 

sensibilità trasversale = > 5 % del punto più basso sulla scala.

1.3.2.

Velocità:

 

accuratezza = ± 2,5 % del valore reale

 

sensibilità = 0,5 km/h

1.3.3.

Registrazione del tempo:

 

la strumentazione deve consentire la registrazione dell’azione per tutta la sua durata e le letture devono apprezzare il millesimo di secondo,

 

l’inizio dell’impatto al momento del primo contatto tra la sagoma della testa e il componente sottoposto a prova, deve essere annotato sulle registrazioni usate per l’analisi della prova.

1.4.   Procedimento della prova (vedi allegato X, note esplicative al punto 1.4 dell’allegato IV).

1.4.1.

In ciascun punto di impatto sulla superficie da sottoporre a prova, la direzione di impatto è tangente alla traiettoria della sagoma della testa dell’apparecchiatura di misurazione di cui all’allegato I.

1.4.1.1.

Per sottoporre a prova le parti, come indicato nei punti 5.3.4.1 e 5.4.2.2 di questo regolamento, il braccio dell’apparecchiatura di misurazione deve essere allungato fino ad ottenere il contatto con la parte da considerare, fino a un limite di 1 000 mm tra il punto di articolazione dell’apparecchiatura e il vertice della sua testa. Tuttavia, qualsiasi centina o nervatura di cui al punto 5.4.2.2 con cui l’apparecchiatura non può entrare in contatto, deve rimanere soggetta ai requisiti di cui al punto 5.4.2.1 di questo Regolamento, ad eccezione di quello relativo all’altezza della sporgenza.

1.4.2.

Qualora l’angolo tra la direzione di impatto e perpendicolare alla superficie del punto di impatto sia inferiore o uguale a 5 °, la prova deve essere eseguita in modo tale che la tangente rispetto alla traiettoria del centro di percussione del pendolo coincida con la direzione di impatto. La sagoma della testa deve urtare il componente di prova a una velocità di 24,1 km/h o, in caso di componenti che coprono un airbag non gonfiato, a una velocità di 19,3 km/h. Questa velocità deve essere raggiunta dalla semplice energia di propulsione oppure usando un dispositivo di propulsione supplementare.

1.4.3.

Qualora l’angolo tra la direzione di impatto e perpendicolare alla superficie al punto di impatto sia superiore a 5 °, la prova può essere eseguita in modo tale che la tangente rispetto alla traiettoria del centro di percussione del pendolo coincida con la perpendicolare al punto di impatto. La velocità della prova deve poi essere ridotta al valore del componente normale di velocità prescritto nel punto 1.4.2.

2.   RISULTATI

2.1.   Nelle prove eseguite secondo i procedimenti sopra indicati, la decelerazione della sagoma della testa non deve superare 80 g in modo continuo per più di 3 millisecondi. Il tasso di decelerazione rilevato deve essere la media delle letture indicate dai due decelerometri.

3.   PROCEDIMENTI EQUIVALENTI

3.1.   Sono consentiti procedimenti di prova equivalenti, a condizione che possano essere ottenuti i risultati di cui al punto 2.

3.2.   La responsabilità della dimostrazione dell’equivalenza di un metodo diverso da quello descritto al punto 1 risiede nella persona che applica tale metodo.


(1)  La massa ridotta «mr» del pendolo è in relazione con la massa totale «m» del pendolo, con la distanza «a» fra il centro di percussione e l’asse di rotazione e con la distanza «l» fra il centro di gravità e l’asse di rotazione, secondo la formula Mr = (m.l)/a


ALLEGATO V

Procedimento per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per le posizioni a sedere negli autoveicoli

1.   SCOPO

Il procedimento descritto in questo allegato viene usato per stabilire la posizione del punto «H» e l’angolo effettivo del tronco di uno o più posti a sedere in un autoveicolo e per verificare la relazione dei dati misurati con le specifiche di progetto fornite dal costruttore del veicolo (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini di questo allegato:

2.1.

«Dati di riferimento»: una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.

il punto «H» e il punto «R» e loro relazione,

2.1.2.

l’angolo effettivo del tronco e l’angolo teorico del tronco e loro relazione.

2.2.

«Macchina tridimensionale punto H» (macchina 3D H): dispositivo usato per la determinazione dei punti «H» e degli angoli effettivi del tronco. Il dispositivo è descritto nell’appendice 1 di questo allegato,

2.3.

«punto H»: il centro dell’articolazione del tronco e della coscia della macchina 3D H installata sul sedile del veicolo secondo il seguente punto 4. Il punto «H» è situato nel centro dell’asse del dispositivo compreso tra le estremità visibili del punto «H» su uno dei due lati della macchina 3D H. Il punto «H» corrisponde teoricamente al punto «R» (per le tolleranze vedere il seguente punto 3.2.2.). Un volta determinato in base al procedimento descritto nel punto 4, il punto «H» viene considerato fisso relativamente alla struttura del cuscino del sedile e si sposta con esso quando il sedile viene regolato,

2.4.

«Punto R» o «punto di riferimento di seduta»: punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e determinato relativamente al sistema di riferimento tridimensionale,

2.5.

«Linea tronco»: asse di riferimento del tronco della macchina 3D H nella posizione più arretrata,

2.6.

«Angolo effettivo di inclinazione del tronco»: angolo misurato tra una linea verticale passante per il punto «H» e la linea del tronco usando il quadrante dell’angolo dello schienale sulla macchina 3D H. L’angolo effettivo di inclinazione del tronco corrisponde teoricamente all’angolo teorico di inclinazione del tronco (per le tolleranze vedere il seguente punto 3.2.2.).

2.7.

«Angolo teorico di inclinazione del tronco»: misure dell’angolo tra una linea verticale passante per il punto «R» e la linea del tronco in una posizione che corrisponde alla posizione teorica dello schienale del sedile determinata dal costruttore del veicolo,

2.8.

«Piano centrale dell’occupante» (C/LO): piano mediano della macchina 3D H posizionata in ciascun posto a sedere previsto. Viene rappresentato dalla coordinata del punto «H» sull’asse «Y». Per sedili individuali, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale dell’occupante. Per gli altri sedili, il piano centrale dell’occupante viene specificato dal costruttore,

2.9.

«Sistema di riferimento tridimensionale»: sistema come descritto nell’appendice 2 di questo allegato,

2.10.

«Punti di riferimento»: punti fisici (fori, superfici, marche o tacche) sulla carrozzeria del veicolo, come specificati dal costruttore,

2.11.

«Condizioni di misurazione del veicolo»: posizione del veicolo quale definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   REQUISITI

3.1.   Presentazione dei dati

Per ciascun posto a sedere dove sono necessari dati di riferimento per poter dimostrare la conformità con le disposizioni di questo regolamento, devono essere presentati tutti o i seguenti dati oppure un’opportuna selezione nella forma indicata nell’appendice 3 di questo allegato:

3.1.1.

le coordinate del punto «R» rispetto al sistema di riferimento tridimensionale,

3.1.2.

l’angolo teorico di inclinazione del tronco,

3.1.3.

tutte le indicazioni necessarie per regolare il sedile (se è regolabile) alla posizione di misurazione di cui al punto 4.3.

3.2.   Relazione tra dati misurati e specifiche di progetto

3.2.1.

Le coordinate del punto «H» e il valore dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco ottenuti con il procedimento di cui al punto 4. devono essere comparati, rispettivamente, con le coordinate del punto «R» e con il valore dell’angolo teorico di inclinazione del tronco indicato dal costruttore del veicolo.

3.2.2.

Le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e la relazione tra l’angolo teorico e quello effettivo di inclinazione del tronco deve essere considerata soddisfacente per il posto a sedere in questione se il punto «H», quale definito dalle sue coordinate, giace entro un quadrato di 50 mm di lato con lati verticali e orizzontali le cui diagonali si intersecano nel punto «R», e se l’angolo effettivo di inclinazione del tronco è entro 5° dell’angolo teorico del tronco.

3.2.3.

Se queste condizioni vengono soddisfatte, il punto «R» e l’angolo teorico di inclinazione del tronco devono essere usati per dimostrare la conformità con le disposizioni di questo regolamento.

3.2.4.

Se il punto «H» o l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfano i requisiti del punto 3.2.2. di cui sopra, il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco devono essere determinati altre due volte (tre volte complessivamente). Se i risultati di almeno due di queste tre operazioni soddisfano i requisiti, si devono applicare le condizioni di cui al punto 3.2.3.

3.2.5.

Se i risultati di almeno due delle tre operazioni di cui al punto 3.2.4. non soddisfano i requisiti del punto 3.2.2., o se la verifica non può avere luogo perché il costruttore del veicolo non ha fornito le informazioni relative alla posizione del punto «R» o relativamente all’angolo teorico di inclinazione del tronco, il centro geometrico dei tre punti misurati o la media dei tre angoli misurati deve essere usato e considerato applicabile in tutti i casi dove il punto «R» o l’angolo teorico di inclinazione del tronco vengono citati in questo regolamento.

4.   PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO «H» E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO (vedi allegato X, note esplicative al punto 4. dell’allegato V)

4.1.

Il veicolo deve essere precondizionato a discrezione del costruttore a una temperatura di 20 ± 10 °C per garantire che il materiale del sedile raggiunga la temperatura ambiente. Se il sedile da sottoporre alla prova non è mai stato usato, si sistema sullo stesso una persona o un dispositivo della massa di 70-80 kg per due volte e per la durata di un minuto onde flettere il cuscino e lo schienale. A richiesta del costruttore, tutte le combinazioni di sedili possono restare scariche per un periodo minimo di 30 minuti prima di installare la macchina 3D H.

4.2.

Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di misurazione definite al punto 2.11.

4.3.

Il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto nella posizione normale più arretrata di guida o a sedere, quale indicata dal costruttore del veicolo, tenendo conto soltanto della regolazione longitudinale del sedile, esclusi i sedili utilizzati a fini diversi dalle normali posizioni di guida o a sedere. In caso di altre possibilità di regolazione del sedile (verticale, angolare, schienale, ecc.) queste saranno regolate ala posizione precisata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore.

4.4.

L’area del sedile a contatto della macchina 3D H deve essere coperta da una mussola di cotone di misura sufficiente e di struttura adeguata, sotto forma di tessuto di cotone non lavorato di 18,9 fili per cm e del peso di 0,228 kg/m2 o di tessuto a maglia oppure di stoffa non intessuta avente caratteristiche equivalenti. Se la prova viene eseguita su un sedile non montato sul veicolo, il pavimento sul quale è disposto il sedile deve avere le stesse caratteristiche essenziali (2) del pavimento del veicolo cui è destinato il sedile.

4.5.

Disporre il sedile e il complesso della macchina 3D H che costituisce la schiena in modo che il piano mediano dell’occupante (C/LO) coincida con il piano mediano della macchina 3D H. A richiesta del costruttore, la macchina 3D H può essere spostata verso l’interno rispetto al C/LO se detta macchina è talmente all’esterno che il bordo del sedile non consente di livellare la macchina 3D H.

4.6.

Fissare il piede e le parti inferiori della gamba al pannello del sedile, individualmente oppure utilizzando la barra T e la parte inferiore della gamba. Una retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.

4.7.

Regolare come segue la posizione die piedi e delle gambe della macchina 3D H:

4.7.1.

Posizione a sedere prevista: conducente o passeggero frontale esterno

4.7.1.1.

Entrambe le parti che costituiscono i piedi e le gambe vengono mosse in avanti in modo tale che i piedi assumano la posizione naturale sul pavimento, eventualmente tra i pedali di comando. Se possibile, il piede sinistro è disposto verso sinistra del piano centrale della macchina 3D H approssimativamente alla stessa distanza del piede destro verso destra. Con livella a bolla d’aria si verifica l’orizzontalità trasversale della macchina 3D H regolando all’occorrenza il pannello del sedile o spostando all’indietro le parti che costituiscono la gamba e il piede. La retta passante per le estremità visibili del punto «H» deve restare perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.

4.7.1.2.

Se la gamba sinistra non può essere mantenuta parallela alla gamba destra e il piede sinistro non può essere supportato dalla struttura, si muove quest’ultimo sino a quando esso può appoggiarsi. Deve essere conservato l’allineamento delle estremità visibili.

4.7.2.

Posizione a sedere prevista: esterna posteriore

Per sedili posteriori o sedili ausiliari, le gambe sono disposte come specificato dal costruttore. Se i piedi appoggiano su parti del pavimento che si trovano a livelli diversi, il piede che per primo giunge a contatto con il sedile frontale serve da riferimento e l’altro piede deve essere sistemato in modo che la livella a bolla d’aria indichi l’orizzontalità trasversale della parte a sedere del dispositivo.

4.7.3.

Altre posizioni a sedere previste:

Si applica il procedimento generale indicato al punto 4.7.1. eccettuato il caso in cui i piedi debbano essere disposti come specificato dal costruttore del veicolo.

4.8.

Applicare le masse della parte inferiore della gamba e della coscia e livellare la macchina 3D H.

4.9.

Inclinare il pannello del dorso in avanti sino all'arresto anteriore ed allontanare la macchina 3D H dallo schienale del sedile utilizzando la barra a T. Riportare la macchina 3D H sul sedile con uno dei seguenti metodi:

4.9.1.

Se la macchina 3D H tende a scivolare all’indietro, si ricorre al seguente procedimento: si consente alla macchina 3D H di scivolare all’indietro sino a quando non occorra più applicare alla barra a T un carico orizzontale per trattenerla in avanti, ovvero sino a che il pannello del sedile tocca lo schienale. All’occorrenza si modifica la posizione della parte inferiore della gamba.

4.9.2.

Se la macchina 3D H non tende a scivolare all’indietro, si ricorre al seguente procedimento: Si fa scivolare la macchina 3D H all’indietro applicando alla barra a T un carico orizzontale volto all’indietro fino a che il pannello del sedile tocca lo schienale (vedi Figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato).

4.10.

Applicare un carico di 100 ± 10 N alla parte che costituisce il dorso e il bacino della macchina 3D H nel punto di intersezione del quadrante dell'angolo dell'anca con l'alloggiamento della barra a T. La direzione di applicazione del carico deve essere mantenuta lungo una retta che passa dall’intersezione summenzionata ad un punto posto appena sopra l’alloggiamento della barra della coscia (vedi Figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato). Si riporta quindi con cautela il pannello del dorso verso lo schienale. La stessa cautela deve essere utilizzata per tutto il resto del procedimento onde impedire che la macchina 3D H scivoli in avanti.

4.11.

Applicare i pesi che simulano la parte a sedere destra e sinistra e quindi gli otto pesi che simulano il tronco, mantenendo livellata la macchina 3D H.

4.12.

Inclinare in avanti il pannello che simula il dorso per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Fare oscillare la macchina 3D H da un lato all’altro per un arco di 10° (5° da ciascun lato del piano mediano verticale) per tre cicli competi, per allentare l’attrito accumulato tra la macchina 3D H e il sedile.

Durante l’oscillazione, la barra a T della macchina 3D H può tendere a scostarsi dall’allineamento orizzontale e verticale indicato. La barra a T deve pertanto essere trattenuta applicando n opportuno carico laterale durante i movimenti di oscillazione. Occorre cautela nel trattenere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3D H per garantire che non vengano applicati involontariamente dei carichi esterni in una direzione verticale o avanti e indietro.

In questa fase i piedi della macchina 3D H non si devono trattenere. Se i piedi cambiano di posizione, essi possono restare per il momento in tale posizione.

Si riporta con cautela il pannello che simula il dorso contro lo schienale e si controlla l’azzeramento delle due livelle a bolla d’aria. Se durante l’oscillazione della macchina 3D H si è verificato un movimento dei piedi, questi devono essere rimessi in posizione nel modo seguente:

Sollevare ciascun piede dal pavimento il minimo necessario per impedire un movimento addizionale del piede. Durante tale sollevamento i piedi non devono poter ruotare e non devono essere applicati carichi anteriori o laterali. Riabbassare i piedi in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista.

Controllare l’azzeramento della livella laterale e se necessario applicare un carico laterale all’estremità superiore del pannello che simula il dorso tale da livellare il pannello che simula la parte seduta nella macchina 3D H.

4.13.

Per sostenere la barra a T ed evitare lo scivolamento in avanti della macchina 3D sul cuscino del sedile, procedere nel modo seguente:

(a)

riportare il pannello che simula il dorso sullo schienale,

(b)

applicare e togliere alternativamente un carico orizzontale volto all’indietro, non superiore a 25 N, alla barra dell’angolo del dorso a un’altezza pari approssimativamente al centro delle masse del tronco sino a che il quadrante dell’angolo dell’anca indica il raggiungimento di una posizione stabilizzata dopo aver tolto il carico. L’operazione va attuata con cautela per garantire che alla macchina 3D H non vengano applicati carichi esterni verso il basso o laterali. Qualora fosse necessaria una ulteriore regolazione del livello della macchina 3D H, si ruota in avanti il pannello che simula la schiena, si esegue un nuovo livellamento e si ripete il procedimento di cui al punto 4.12.

4.14.

Prendere tutte le misurazioni:

4.14.1.

le coordinate del punto «H» sono misurate in un sistema di riferimento tridimensionale.

4.14.2.

L’angolo effettivo di inclinazione del tronco è letto sul quadrante angolare della macchina 3D H con l’asse di riferimento del tronco nella posizione più arretrata.

4.15.

Se si desidera reinstallare la macchina 3D H, l’insieme del sedile deve stare scarico per un periodo di almeno 30 minuti prima della ripetizione. La macchina 3D H non dovrebbe restare sul sedile più a lungo del tempo necessario per l’esecuzione della prova.

4.16.

Se i sedili della stessa fila possono essere ritenuti simili (sedile a panchina, sedili identici, ecc.) è sufficiente determinare un unico punto «H» ed un unico «angolo effettivo di inclinazione del tronco» per ciascuna fila di sedili e la macchina 3D H descritta nell’appendice 1 del presente allegato può essere sistemata in un posto considerato rappresentativo per detta fila. Tale posto può essere:

4.16.1.

Il sedile del conducente in caso di una fila frontale,

4.16.2.

Un altro sedile nel caso di una fila o di file posteriori.


(1)  In qualsiasi posizione a sedere diversa dai sedili anteriori dove il punto «H» non può essere determinato usando la «macchina tridimensionale per la determinazione del punto H» o altre procedure, il punto «R» indicato dal costruttore può essere preso come riferimento a discrezione dell’autorità competente.

(2)  Angolo di inclinazione, differenza di altezza con un supporto sedile, struttura superficie, ecc.

Appendice 1

Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» (1)

(macchina 3D H)

1.   Pannelli che simulano il dorso e la parte seduta

I pannelli che simulano il dorso e a parte seduta sono in materia plastica rinforzata e in metallo; essi simulano il tronco umano e le cosce e sono incernierate meccanicamente nel punto «H». Un quadrante è fissato all’asse di riferimento del tronco incernierato nel punto «H» per misurare l’angolo di inclinazione effettivo del tronco. Una barra regolabile che simula la coscia, fissata al pannello che simula la parte seduta determina la linea mediana della coscia e serve quale linea di riferimento per il quadrante che serve alla misurazione dell’angolo dell’anca.

2.   Elementi che costituiscono il tronco e le gambe

Dei segmenti che simulano la parte inferiore della gambe sono fissati al pannello che simula la parte seduta tramite la barra a T che congiunge le ginocchia e che costituisce un’estensione laterale della barra regolabile che simula le cosce. Nei segmenti che simulano la parte inferiore delle gambe sono incorporati dei quadranti per misurare gli angoli di inclinazione delle ginocchia. Le parti che costituiscono la scarpa e il piede sono tarate per misurare l’angolo del piede. Due livelle a bolla d’aria orientano il dispositivo nello spazio. Le masse degli elementi che costituiscono il corpo sono disposte nei rispettivi baricentri onde fornire una penetrazione della parte seduta equivalente a un uomo del peso di 76 kg. Controllare la libertà di movimento di tutti i giunti della macchina 3D H che non devono presentare attriti degni di nota.

Figura 1

Designazione degli elementi della macchina 3D H

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Figura 2

Dimensioni degli elementi della macchina 3D H e distribuzione del carico

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(1)  Per ulteriori dettagli della costruzione della macchina 3D H rivolgersi alla Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549-1980.

Appendice 2

Sistema di riferimento tridimensionale

1.

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (vedi figura) (1).

2.

La posizione per la misurazione del veicolo è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondono ai valori indicati dal costruttore.

3.

Le coordinate del punto «R» e del punto «H» sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

Figura

Sistema di riferimento tridimensionale

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(1)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130, 1978.

Appendice 3

Dati di riferimento relativi alle posizioni a sedere

1.   Codifica dei dati di riferimento

I dati di riferimento vengono elencati in successione per ciascuna posizione a sedere. Le posizioni a sedere sono identificate da un codice a due cifre. La prima cifra è un numero arabo e indica la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo. La seconda cifra è una lettera maiuscola che indica il punto della posizione a sedere in una fila, vista in direzione di marcia del veicolo. Devono essere usate le seguenti lettere:

S

=

sinistra

C

=

centro

D

=

destra

2.   Descrizione della posizione di misurazione del veicolo:

2.1.

Coordinate dei punti di riferimento

X

Y

Z

3.   Elenco dei dati di riferimento:

3.1.

Posizione a sedere: …

3.1.1.

Coordinate del punto «R»

X

Y

Z

3.1.2.

Angolo teorico di inclinazione del tronco: …

3.1.3.

Specifiche per la regolazione del sedile (1):

orizzontale

:

verticale

:

angolare

:

angolo del tronco

:

N.B.: Elenco dei dati di riferimento per ulteriori posizioni a sedere ai punti 3.2., 3.3., ecc.


(1)  Barrare la voce che non si applica.


ALLEGATO VI

Metodo per la misurazione delle sporgenze

1.   Per determinare la sporgenza di un componente in relazione al pannello su cui è montato, una sfera dal diametro di 165 mm deve essere spostata lungo il componente considerato mantenendola in contatto con esso, a partire dalla posizione iniziale di contatto con detto componente. Il valore delle sporgenze è il più elevato di tutte le possibili variazioni «y», la variazione misurata dal centro della sfera perpendicolare al pannello, e la variazione «x» misurata dal centro della sfera perpendicolare al pannello.

1.1.   Se i pannelli, i componenti, ecc. sono ricoperti di materiale di durezza inferiore a 50 shore A, il procedimento per la misurazione delle sporgenze sopra descritto deve applicarsi solo dopo aver rimosso tale materiale.

2.   La sporgenza di pulsanti, leve, ecc. collocati nell’area di riferimento deve essere misurata usando l’apparecchio di prova e applicando il procedimento descritto di seguito:

2.1.   Apparecchio

2.1.1.

L’apparecchio per la misurazione delle sporgenze deve essere una sagoma di testa emisferica avente un diametro di 165 mm, in cui si trova un pistone scorrevole del diametro di 50 mm.

2.1.2.

Le posizioni relative all’estremità piana del pistone e il bordo della sagoma della testa devono essere mostrati su una scala graduata, sulla quale un indice mobile deve registrare la misurazione massima ottenuta quando l’apparecchio è stato allontanato dal componente sottoposto a prova. Deve essere misurabile una distanza minima di 30 mm. La scala di misurazione deve essere graduata in cinque decimi di millimetro per consentire l’indicazione della portata delle sporgenze in questione.

2.1.3.

Procedimento di calibrazione:

2.1.3.1.

L’apparecchio deve essere posto su una superficie piana in modo che la sua asse sia perpendicolare a essa. Quando l’estremità piana del pistone tocca la superficie, la scala deve essere azzerata.

2.1.3.2.

Un tirante di 10 mm deve essere inserito tra l’estremità piana del pistone e la superficie di appoggio: verificare che l’indice mobile registri tale valore.

2.1.4.

L’apparecchio per la misurazione delle sporgenze è mostrato nella figura presente nell’appendice di questo allegato.

2.2.   Procedimento della prova

2.2.1.

Arretrare il pistone in modo da formare una cavità nella sagoma della testa e spingere l’indice mobile a contatto con il pistone.

2.2.2.

L’apparecchio deve essere applicato sulla sporgenza da misurare in modo che la sagoma della testa venga a contatto con la massima superficie possibile del materiale circostante con una forza non superiore a 2 daN.

2.2.3.

Fare avanzare il pistone fino a quando venga in contatto con la sporgenza da misurare e la quantità di tale sporgenza deve essere rilevata sulla scala.

2.2.4.

La sagoma della testa deve essere regolata per ottenere la sporgenza massima. Rilevare il valore della sporgenza.

2.2.5.

Se due o più comandi sono posizionati sufficientemente vicini al pistone o alla sagoma della testa in modo da essere toccati contemporaneamente, procedere come segue:

2.2.5.1.

I comandi multipli che possono essere collocati contemporaneamente nella cavità della sagoma della testa devono essere considerati come una unica sporgenza.

2.2.5.2.

Se altri comandi impediscono l’esecuzione regolare della prova toccando la sagoma della testa, essi devono essere rimossi e la prova deve essere eseguita senza di essi. Successivamente possono essere installati nuovamente e sottoposti a prova di volta in volta togliendo eventualmente altri comandi, per facilitare l’operazione.

Appendice

Figura

Apparecchio per la misurazione delle sporgenze

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ALLEGATO VII

Apparecchio e procedimento per l’applicazione del punto 5.2.1 di questo regolamento

Le parti che possono essere toccate usando l’apparecchio (pulsanti, leve, ecc.) e le procedure descritte di seguito devono essere considerate come parti con le quali le ginocchia di un occupante del veicolo possono venire a contatto. I comandi azionabili col piede sono assimilati a pedali.

1.   Apparecchio

1.1.   Schema dell’apparecchio

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2.   Procedimento

L’apparecchio può essere posto in una posizione qualsiasi sotto il quadro strumenti in modo che:

2.1.

il piano XX’ rimanga parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo,

2.2.

l’asse X possa essere ruotata sopra e sotto l’orizzontale con angoli fino a 30°.

3.   Eseguendo la prova sopra descritta, tutti i materiali la cui durezza è inferiore a 50 shore A devono essere rimossi.


ALLEGATO VIII

Determinazione di una zona d’urto della testa determinata in modo dinamico

1.   Determinazione della zona d’urto della testa determinata in modo dinamico relativamente al sistema di protezione

1.1.

A differenza del procedimento di cui nell’allegato I, il richiedente può dimostrare, mediante un procedimento accettato da servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove, che una zona d’urto della testa determinata in modo dinamico può essere rilevante per questo tipo di veicolo.

1.2.

Un metodo adeguato per dimostrare la zona d’urto della testa determinata in modo dinamico può essere:

1.2.1.

Prove di impatto del veicolo

per determinare la sequenza di movimento degli occupanti relativamente al sistema di protezione installato sul tipo di veicolo, usando le condizioni di impatto frontale in un intervallo di ± 30° contro una barriera rigida fissa a una velocità di impatto non inferiore a 48,3 km/h. Normalmente è sufficiente eseguire la prova a 0°, + 30° e – 30°.

La zona d’urto della testa determinata in modo dinamico deve essere valutata per occupanti rappresentati da manichini adulti del tipo donna del 5° percentile, del tipo uomo 50° percentile e 95° percentile, ciascuno di essi collocato nel proprio posto a sedere raccomandato prima della prova, come indicato dal costruttore, oppure

1.2.2.

Prove a slitta

La sequenza di movimento deve essere esaminata in base all’effetto dello schema di decelerazione temporale di cui nell’allegato VIII del regolamento n. 16 (cambio di velocità 50 km/h) rispettando la sopra descritta famiglia di manichini e producendo una direzione di spostamento in avanti dei rispettivi manichini corrispondente al loro movimento durante le prove di impatto frontale reali di cui al punto 1.2.1.

La direzione di spostamento in avanti dei manichini viene considerata soddisfacente se la linea centrale dell’oggetto della prova, normalmente una scocca, copre l’intervallo di ± 18° dalla linea mediana longitudinale della slitta. Normalmente è sufficiente eseguire la prova a 0°, + 18° e – 18° oppure

1.2.3.

Prova di impatto simulato

La sequenza dei movimenti degli occupanti, rappresentati dalla famiglia di manichini di cui al punto 1.2.1. deve essere esaminata nel modo descritto al punto 1.2.1. o 1.2.2. Il metodo di simulazione deve essere convalidato da almeno tre delle condizioni di impatto di cui ai punti 1.2.1. o 1.2.2.

2.   La zona d’urto della testa determinata in modo dinamico include tutte le aree del quadro strumenti che possono venire a contatto con la testa degli occupanti protetti dal sistema di protezione installato nel tipo di veicolo.

3.   Se il tipo di veicolo può essere equipaggiato con diversi sistemi di protezione, è sufficiente esaminare il sistema di protezione con la prestazione minima. Tuttavia, i sistemi di protezione che possono essere disattivati dal conducente o dall’occupante devono essere regolati come raccomandato e indicato dal costruttore nel manuale di istruzioni.

Se il costruttore consente la disattivazione permanente di una parte del sistema di protezione, questa parte deve essere impostata in modo disattivato.

4.   Il costruttore o il suo rappresentante è autorizzato a presentare calcoli, simulazioni, dati di prove o risultati di prove che dimostrino in misura sufficiente la zona d’urto della testa determinata in modo dinamico.


ALLEGATO IX

Posizione tipica dell’asta cilindrica di prova introdotta nell’apertura del tetto apribile e nelle aperture dei finestrini

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Esempi di simboli per interruttore comandato dal conducente

Figura 2

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Figura 3

(ISO 2575:1998)

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ALLEGATO X

Note esplicative

Punto 2.3.

La zona di riferimento è delineata senza retrovisore. La prova di dissipazione dell’energia viene eseguita senza retrovisore. Il pendolo non deve urtare la base di fissaggio del retrovisore.

Punti 2.3. e 2.3.1.

L’area esclusa dietro lo sterzo definita da questi punti è valida anche per l’area d’urto della testa dei passeggeri dei sedili anteriori.

In caso di sterzo regolabile, la zona che risulta esclusa si riduce all’area comune di zone escluse per ciascuna posizione di guida in cui lo sterzo può essere regolato.

Nel caso in cui sia possibile scegliere tra vari sterzi, la zona esclusa è determinata dall’uso dello sterzo meno favorevole avente il diametro minore.

Punto 2.4.

Il livello del quadro strumenti si estende per tutta la larghezza dell’abitacolo e viene definito dai punti di contatto più arretrati di una retta verticale con la superficie del quadro strumenti, quando la retta viene spostata su tutta la larghezza del veicolo. Qualora si verifichino contemporaneamente due o più punti di contatto, il punto più basso deve essere usato per determinare il livello del quadro strumenti. In caso di mensole, se non è possibile determinare il livello del quadro strumenti mediante riferimento ai punti di contatto di una retta verticale, il livello del quadro strumenti deve essere nel punto in cui una linea orizzontale di 25,4 mm al di sopra del punto «H» dei sedili anteriori si interseca con la mensola.

Punto 2.5.

Sulle fiancate del veicolo, il tetto inizia al bordo superiore dell’apertura delle portiere. In casi normali, i limiti laterali del tetto sono costituiti dai contorni formati dal bordo inferiore (vista sul fianco) della carrozzeria quando la portiera è aperta. Nel caso di finestrini, il limite laterale del tetto è costituito dalla linea trasparente continua (dal punto di penetrazione dei pannelli dei finestrini laterali). Al livello dei montanti, il limite laterale del tetto passa per la linea che collega le linee trasparenti. La definizione di cui al punto 2.5 include anche qualsiasi apertura per il tetto, in posizione chiusa, di un veicolo quale definito ai punti 2.7 o 2.8. Ai fini delle misurazioni, le flange rivolte verso il basso vengono ignorate. Esse sono considerate come facenti parte della fiancata del veicolo.

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Punto 2.7.

Per lunotto posteriore si intende un elemento strutturale rigido.

Le auto munite di lunotto non rimovibile in materiale rigido sono considerate come auto con tetto apribile di cui al punto 2.8.

Punto 2.18.

In caso di spazio tra il bordo di un materiale rigido e il pannello, questo bordo deve essere arrotondato a un raggio di curvatura minimo in base allo spazio mostrato nella tabella della nota esplicativa relativa al punto 5.1.1. Ciò vale anche se l’altezza della sporgenza, determinata in base alla procedura di cui al punto 1 dell’Allegato VI, è uguale o inferiore a 3,2 mm.

Se lo spazio è situato in una zona in cui deve essere eseguita la prova di urto della testa, i bordi che possono essere toccati durante tale prova (o prove) risultanti dallo spostamento delle parti, devono essere protetti da un raggio minimo di 2,5 mm.

Punto 5.1.1.

Uno spigolo vivo è un bordo di materiale rigido con un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm, salvo in caso di sporgenze inferiori a 3,2 mm, misurate a partire dal quadro strumenti. In questo caso, il raggio minimo di curvatura non si deve applicare purché l’altezza della sporgenza non sia superiore alla metà della sua larghezza e i suoi bordi siano smussati.

Le griglie vengono considerate conformi ai regolamenti se soddisfano i requisiti minimi indicati nella seguente tabella:

Spazio tra gli elementi [mm]

Elementi piatti

Elementi arrotondati raggio min. [mm]

e/min. [mm]

raggio min. [mm]

0-10

1,5

0,25

0,5

10-15

2,0

0,33

0,75

15-20

3,0

0,50

1,25

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Punto 5.1.2.

Durante la prova viene stabilito se le parti situate entro la zona di urto usate a scopo di rinforzo possono essere spostate o costituire sporgenza in modo da accrescere il rischio o la gravità di lesioni per i passeggeri.

Punto 5.1.3.

Questi due concetti (livello e bordo inferiore del quadro strumenti) possono essere distinti. Tuttavia, questo punto è incluso nel punto 5.1 (… al di sopra del livello del quadro strumenti …) e pertanto è applicabile solo dove quando questi due concetti coincidono. Nel caso in cui i due concetti non coincidano, ovvero qualora il bordo inferiore del quadro strumenti si trovi al di sotto del livello del quadro strumenti stesso, esso verrà considerato ai sensi del punto 5.3.2.1 con riferimento al punto 5.8.

Punto 5.1.4.

Se una leva o un pulsante presentano una larghezza uguale o maggiore di 50 mm e sono ubicate in una zona che, se la larghezza fosse pari o inferiore a 50 mm, la sporgenza massima sarebbe determinata usando l’apparecchio di misurazione della sagoma della testa di cui all’Allegato VI, punto 2, la sporgenza massima deve essere determinata ai sensi dell’Allegato VI punto 1, ovvero usando una sfera del diametro di 165 mm e determinando la massima variazione in altezza dell’asse «y». La superficie a sezione trasversale deve essere misurata in un piano parallelo alla superficie sulla quale è montato il componente.

Punto 5.1.5.

I punti 5.1.4 e 5.1.5 si completano a vicenda. Viene applicata la prima frase del punto 5.1.5 (ovvero una forza di 37,8 daN per il rientro o il distacco) e quindi il punto 5.1.4 in caso di rientro fino a una sporgenza compresa fra 3,2 e 9,5 mm oppure, in caso di distacco, le ultime due frasi del punto 5.1.5 (la superficie della sezione trasversale viene misurata prima dell’applicazione della forza). Tuttavia, se per motivi di praticità deve essere applicato il punto 5.1.4 (rientro al di sotto di 9,5 mm e al di sopra di 3,2 mm) potrebbe essere più opportuno, a discrezione del costruttore, verificare le specifiche del punto 5.1.4 prima di applicare la forza di 37,8 daN di cui al punto 5.1.5.

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Punto 5.1.6.

Poiché, in presenza di materiali morbidi, i requisiti si applicano sono al supporto rigido, viene misurata solo la sporgenza del supporto rigido.

La durezza shore viene misurata su campioni dell’oggetto stesso di prova. Qualora la costituzione del materiale impedisca di misurare la durezza mediante la procedura shore A, occorre eseguire una valutazione mediante misure comparabili.

Punto 5.2.1.

Sono esclusi i pedali, le loro leve e i loro meccanismi di rotazione più vicini, ma non la lamiera del supporto circostante.

La chiave di accensione viene considerata conforme ai requisiti di questo punto se la parte sporgente del suo stelo è composta da materiale la cui durezza è compresa fra 60 e 80 shore A e con spessore di almeno 5 mm oppure se è rivestita di un materiale di almeno 2 mm di spessore su tutte le superfici.

Punto 5.2.2.

Il criterio per determinare se il comando del freno di stazionamento può essere toccato viene applicato usando:

 

la testa simulata di cui all’Allegato I, se il comando è ubicato al di sopra o sul livello del quadro strumenti (da sottoporre a prova ai sensi del punto 5.1 ed entro la zona d’urto),

 

il ginocchio di cui all’Allegato VII, se l’elemento di comando è ubicato al di sotto del livello del quadro strumenti (in questo caso la leva di comando viene sottoposta a prova ai sensi del punto 5.3.2.3).

Punto 5.2.3.

Le specifiche tecniche elencate al punto 5.2.3 si applicano anche a ripiani e a quelle parti delle mensole al di sotto del livello del quadro strumenti tra i sedili anteriori, purché questi si trovino anteriormente al punto «H». Se esiste una cavità chiusa, questa viene considerata come un vano portaoggetti e dunque non è soggetta a queste specifiche.

Punto 5.2.3.1.

Le dimensioni specificate si riferiscono alla superficie prima dell’aggiunta di materiale inferiore a una durezza di 50 shore A (vedi punto 5.2.4). Le prove di dissipazione dell’energia devono essere condotte seguendo gli intendimenti dell’Allegato IV.

Punto 5.2.3.2.

Se un ripiano si stacca o si rompe, non si devono formarsi configurazioni pericolose. Ciò vale non solo per il bordo di tale elemento, ma anche per altri bordi rivolti verso l’abitacolo a seguito della forza esercitata.

Deve essere considerata come parte più resistente del ripiano quella attigua a un elemento di fissaggio. Inoltre «sostanzialmente distorto» deve significare che, per effetto della forza esercitata, la deformazione del ripiano, misurata dal punto iniziale di contatto con il cilindro di prova, deve essere una piega o una deformazione visibile a occhio nudo. È ammessa una deformazione elastica.

La lunghezza del cilindro di prova deve essere di almeno 50 mm.

Punto 5.3.

«Altre parti» devono includere tali parti quali le chiusure dei finestrini, gli ancoraggi superiori delle cinture di sicurezza e altre parti ubicate nello spazio destinato ai piedi e ai lati della portiera, a meno che queste parti non siano state trattate precedentemente o siano escluse nel testo.

Punto 5.3.2.

Lo spazio compreso fra la paratia anteriore e il quadro strumenti ubicato al di sopra del bordo inferiore del quadro strumenti non è soggetto alle specifiche di cui al punto 5.3.

Punto 5.3.2.1.

Il raggio di 3,2 mm si applica a tutti i componenti con i quali è possibile il contatto, di cui al punto 5.3, considerati in tutte le posizioni d’impiego.

Si fa eccezione per i vani portaoggetti, che devono essere considerati solo nella posizione di chiusura. Le cinture di sicurezza vengono considerate nella posizione normalmente agganciata, ma qualsiasi parte che presenta una posizione di stivaggio fissa deve essere altresì conforme al requisito del raggio di 3,2 mm in quella posizione di stivaggio.

Punto 5.3.2.2.

La superficie di riferimento viene individuata con l’applicazione del dispositivo di cui all’Allegato VI, punto 2, applicato con forza di 2 daN. Qualora ciò non sia possibile, deve essere usato il metodo descritto nell’Allegato VI punto 1, applicando una forza di 2 daN.

La valutazione delle sporgenze pericolose viene lasciata a discrezione dell’autorità responsabile delle prove.

La forza di 37,8 daN viene applicata anche se la sporgenza originale è inferiore a 35 oppure a 25 mm, a seconda del caso. La sporgenza viene misurata per effetto del carico applicato.

La forza orizzontale longitudinale di 37,8 daN viene normalmente esercitata per mezzo di un martinetto con estremità piatta dal diametro massimo di 50 mm, ma qualora ciò non sia possibile, può essere usato un metodo equivalente, per esempio, rimuovendo le parti che rappresentano un ostacolo.

Con i nuovi design delle portiere, la maniglia dell’alzacristallo a volte è circondata dalla forma del pannello della portiera. Spesso risulta difficile o impossibile per un occupante toccare tale maniglia con le ginocchia. È a discrezione dei Servizi Tecnici decidere in questo caso, di concerto con il costruttore, se eseguire o meno la prova di spinta descritta.

Punto 5.3.2.3.

Nel caso di leva del cambio, la parte più sporgente è la parte dell’impugnatura o leva che entra per prima in contatto con un piano verticale trasversale il quale si sposti in direzione longitudinale orizzontale. Se una parte qualsiasi della leva del cambio o del freno a mano si trova al di sopra del livello del punto «H», tale leva deve essere considerata come se fosse interamente al di sopra del livello de punto «H».

Punto 5.3.4.

Qualora il piano (o i piani) orizzontali passanti per il punto «H» dei sedili anteriori e posteriori più bassi non coincidano, deve essere determinato un piano verticale perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo, passante per il punto «H» dei sedili anteriori. La zona esclusa sarà quindi considerata separatamente sia per l’abitacolo che interessa i sedili anteriori che quelli posteriori, relativamente al rispettivo punto «H» e fino al piano verticale sopra definito.

Punto 5.3.4.1.

I parasole mobili devono essere considerati in tutte le posizioni di utilizzo. Le intelaiature dei parasole non devono essere considerate come supporti rigidi (vedi punto 5.3.5).

Punto 5.4.

Quando il tetto viene sottoposto a prova per misurare le sporgenze e le parti che possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 165 mm, il rivestimento interno del tetto deve essere rimosso. Quando vengono valutati i raggi specificati, devono essere considerate le proporzioni e le proprietà attribuibili ai materiali del rivestimento del tetto. L’area di prova del tetto deve estendersi in avanti e al di sopra del piano trasversale limitato dalla linea di riferimento del busto del manichino sistemato sul sedile più arretrato.

Punto 5.4.2.1.

(vedi punto 5.1.1 per la definizione di «spigoli vivi»).

La sporgenza verso il basso deve essere misurata secondo la perpendicolare al tetto ai sensi dell’Allegato VI, punto 1.

La larghezza della parte sporgente deve essere misurata ad angoli retti rispetto alla linea di sporgenza. In particolare le centine o le nervature rigide non devono sporgere dalla superficie interna del tetto di oltre 19 mm.

Punto 5.5.

Qualsiasi nervatura presente sui tetti apribili deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 5.4 se possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 165 mm,

Punti 5.5.1.2, 5.5.1.2.1, 5.5.1.2.2.

In posizione di riposo e a tetto chiuso, i dispositivi di apertura e di manovra devono soddisfare tutte le condizioni specificate.

Punto 5.5.1.2.3.

La forza di 37,8 daN viene applicata anche se la sporgenza originale non è superiore a 25 mm. La sporgenza viene misurata sotto l’effetto del carico applicato.

La forza di 37,8 daN applicata nella direzione dell’impatto, definito nell’Allegato IV come tangente alla traiettoria della sagoma della testa, viene normalmente applicata per mezzo di un martinetto dall’estremità piatta e dal diametro non superiore a 50 mm, ma qualora ciò non sia possibile può essere utilizzato un metodo equivalente, ad esempio eliminando le parti che costituiscono ostacolo.

L’espressione «posizione di riposo» indica la posizione assunta dal dispositivo di comando in posizione bloccata.

Punto 5.6.

L’armatura dei tetti convertibili non rappresenta una barra anti-ribaltamento.

Punto 5.6.1.

La parte superiore dell’intelaiatura del parabrezza inizia al di sopra del contorno trasparente del parabrezza stesso.

Punto 5.7.1.1.

Vedi punto 5.1.1 per la definizione di «spigolo vivo».

Punto 5.7.1.2.

Nella definizione della zona d’urto della testa della parte posteriore dei sedili anteriori, qualsiasi struttura necessaria a sostenere lo schienale deve essere considerata un componente di questo schienale.

Punto 5.7.1.2.3.

L’imbottitura della struttura del telaio del sedile deve inoltre evitare asperità e spigoli vivi che possano accrescere il pericolo o la gravità delle lesioni degli occupanti del veicolo.

ALLEGATO I

Determinazione della zona d’urto della testa

Punto 2.1.1.2.

La scelta tra le due procedure per determinare l’altezza deve essere operata dal costruttore.

Punto 2.2.

Quando si determinano i punti di contatto, la lunghezza del braccio dell’apparecchiatura di misurazione non viene cambiata durante un’operazione particolare. Ciascuna operazione inizia dalla posizione verticale.

Punto 3.

La misurazione di 25,4 mm significa la misurazione da un piano orizzontale passante per il punto «H» rispetto alla tangente orizzontale al profilo inferiore della sagoma della testa.

ALLEGATO IV

Procedura di prova dei materiali atti a dissipare energia

Punto 1.4.

La rottura di qualsiasi componente durante la prova di dissipazione dell’energia, vedi nota sul punto 5.1.2.

ALLEGATO V

Procedimento per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per le posizioni a sedere negli autoveicoli

Punto 4.

Se necessario, per determinare il punto «H» di un sedile, gli altri sedili possono essere rimossi.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

16.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/71


POSIZIONE COMUNE 2008/586/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga la posizione comune 2007/871/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/871/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

In conformità della posizione comune 2001/931/PESC, il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2007/871/PESC.

(4)

Per un gruppo, il Consiglio ha tenuto conto del fatto che gli sono stati comunicati nuovi elementi che giustificano la sua inclusione nell'elenco.

(5)

Il Consiglio ha stabilito che una persona doveva essere depennata dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC.

(6)

A seguito del riesame, il Consiglio ha concluso che, ad eccezione della persona menzionata nel considerando 5, le altre persone, gli altri gruppi e le altre entità elencati nell'allegato della posizione comune 2007/871/PESC (3) sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 2

La posizione comune 2007/871/PESC è abrogata.

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 109. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/347/PESC (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 55).

(3)  Come modificata dalla posizione comune 2008/346/PESC del Consiglio del 29 aprile 2008 (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 53).


ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1o.2.1966 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») nato il 17.10.1964 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar, nata il 7.10.1963 a Durango, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 78.865.693 — attivista dell'ETA

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel nato il 7.6.1961 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.954.596 — attivista dell'ETA, membro di «Gestoras Pro-amnistía»

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal (Arabia saudita), cittadinanza saudita

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván nato il 10.11.1971 a Besain, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 44.129.178 — attivista dell’ETA, membro di «K.Madrid»

9.

ARIOUA, Azzedine, nato il 20.11.1960 a Constantine (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

10.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

11.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

12.

ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio nato l'8.11.1957 a Regil, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.927.207 — attivista dell'ETA

14.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

15.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) — membro dell’«Hofstadgroep»

16.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato il 1o.2.1972 in Algeria — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

17.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato il 1o.6.1970 in Algeria — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

18.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire nato il 20.12.1977 a Basauri, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 45.625.646 — attivista dell’ETA

19.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso nato il 10.1.1958 a Plencia, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 16.027.051 — attivista dell’ETA

20.

EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), nato il 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 — membro dell’«Hofstadgroep»

21.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya (Arabia saudita), cittadinanza saudita

22.

FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

23.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko nato il 29.4.1967 a Guernica, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 44.556.097 — attivista dell'ETA

24.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad nata il 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819 — attivista dell'ETA

25.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID;pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

26.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) nato il 30.11.1970 a Constantine (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

27.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure il 1o.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

28.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

29.

* MORCILLO TORRES, Gracia nata il 15.3.1967 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 72.439.052 — attivista dell'ETA, membro di «Kas/Ekin»

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús nato il 23.2.1961 a Pamplona, Navarra (Spagna), carta di identità n. 15.841.101 — attivista dell'ETA

31.

NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) — membro di al-Takfir e al-Hijra

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor nato il 22.9.1975 a Basauri, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 45.622.851 — attivista dell'ETA, membro di «Jarrai-Haika-Segi»

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka nato il 17.10.1974 a Baracaldo, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 30.654.356 — attivista dell’ETA; membro di «K. Madrid»

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki nato il 18.9.1964 a San Sebastián, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.976.521 — attivista dell'ETA, membro di «Jarrai-Haika-Segi»

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier, nato il 27.2.1968 a Bilbao, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 30.609.430 — attivista dell’ETA; membro di «K. Madrid»

36.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l'11.9.1968 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis, nato il 18.9.1963 a Bilbao, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 18.197.545 — attivista dell’ETA; membro di «K. Madrid»

38.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

39.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

40.

SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

41.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma), nato l'8.2.1939 a Cabugao (Filippine) personaggio di spicco del «Partito comunista delle Filippine» incluso «NPA»

42.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) — membro di al-Takfir e al-Hijra

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen nato il 25.5.1969 a Ondarroa, Vizcaya (Spagna), carta di identità n. 30.627.290 — attivista dell'ETA, membro di «Herri Batasuna»/«Euskal.Herritarrok»/«Batasuna»

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo nato il 21.5.1976 a Bilbao, Vizcaya (Spagna), carta d’identità n. 29.036.694 — attivista dell’ETA

45.

* VILA MICHELENA, Fermín nato il 12.3.1970 a Irún, Guipúzcoa (Spagna), carta di identità n. 15.254.214 — attivista dell'ETA, membro di «Kas-Ekin»

46.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 — membro dell’«Hofstadgroep»

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa»

3.

«Al-Aqsa e.V.»

4.

«Al-Takfir» e «Al-Hijra»

5.

* «Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare»

6.

* «Nuclei Armati per il Comunismo»

7.

«Aum Shinrikyo» (anche nota come «AUM», «Suprema verità Aum», «Aleph»)

8.

«Babbar Khalsa»

9.

* «Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle» — «CCCCC»

10.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA», Filippine, collegato a SISON José Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del «Partito comunista delle Filippine», incluso «NPA»)

11.

* «Continuity Irish Republican Army» — «CIRA»

12.

* «EPANASTATIKOS AGONAS» — («Lotta rivoluzionaria»)

13.

* «Euskadi Ta Askatasuna»/«Tierra Vasca y Libertad» — «E.T.A.» («Patria basca e libertà»; le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: «E.T.A.»: «K.a.s.», «Xaki», «Ekin», «Jarrai-Haika-Segi», «Gestoras pro-amnistía», «Askatasuna», «Batasuna» (pseudonimo «Herri Batasuna», pseudonimo «Euskal Herritarrok»)

14.

«Gama'a al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»)

15.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)

16.

* «Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre» — « G.R.A.P.O.» («Gruppi di resistenza antifascista 1o ottobre»)

17.

«Hamas», (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)

18.

«Hizbul Mujahideen» — «HM»

19.

«Hofstadgroep»

20.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)

21.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF»

22.

* «Solidarietà Internazionale»

23.

«Kahane Chai» (anche noto come «Kach»)

24.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF»

25.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (anche noto come «KADEK», anche noto come «KONGRA-GEL»)

26.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE»

27.

* «Loyalist Volunteer Force» — «LVF»

28.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq — «MEK» o «MKO», eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI) (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI) e Società musulmana degli studenti iraniani)

29.

«Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)

30.

* «Orange Volunteers» — «OV»

31.

«Fronte di liberazione della Palestina» — «PLF»

32.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ»

33.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP»

34.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

35.

* «Real IRA»

36.

* «Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente»

37.

* «Red Hand Defenders» — «RHD»

38.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)

39.

* «Epanastatiki Pirines» («Nuclei rivoluzionari»)

40.

* «Dekati Evdomi Noemvri» («Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre»)

41.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol») («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)

42.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

43.

«Stichting Al Aqsa» (pseudonimo «Stichting Al Aqsa Nederland», pseudonimo «Al Aqsa Nederland»)

44.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK», (anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)

45.

* «Brigata XX Luglio»

46.

* «Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters» — «UDA/UFF»

47.

«Autodefensas Unidas de Colombia» — «AUC» («Forze unite di autodifesa della Colombia»)

48.

* «Federazione Anarchica Informale» — «F.A.I.»


(1)  Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.