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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/578/CE |
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2008/579/CE |
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2008/580/CE |
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Commissione |
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2008/581/CE |
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2008/582/CE |
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ACCORDI |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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15.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 664/2008 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
33,6 |
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MK |
19,3 |
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TR |
113,8 |
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|
ZZ |
55,6 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
21,3 |
|
TR |
76,4 |
|
|
ZZ |
48,9 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
85,7 |
|
ZZ |
85,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
85,8 |
|
US |
89,1 |
|
|
UY |
75,0 |
|
|
ZA |
94,0 |
|
|
ZZ |
86,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
95,0 |
|
BR |
97,0 |
|
|
CL |
107,3 |
|
|
CN |
86,9 |
|
|
NZ |
115,1 |
|
|
US |
118,0 |
|
|
UY |
60,2 |
|
|
ZA |
96,2 |
|
|
ZZ |
97,0 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
99,2 |
|
CL |
104,9 |
|
|
NZ |
116,2 |
|
|
ZA |
122,3 |
|
|
ZZ |
110,7 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
177,5 |
|
XS |
125,7 |
|
|
ZZ |
151,6 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
373,8 |
|
US |
305,5 |
|
|
ZZ |
339,7 |
|
|
0809 30 |
TR |
177,4 |
|
ZZ |
177,4 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
217,7 |
|
ZZ |
217,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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15.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 665/2008 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 25,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 199/2008 istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati allo scopo di creare una solida base per la realizzazione di analisi scientifiche in materia di pesca e consentire la formulazione di pareri scientifici affidabili per l'attuazione della politica comune della pesca (di seguito «PCP»). |
|
(2) |
I protocolli e i metodi di raccolta e di monitoraggio dei dati devono essere conformi alle norme di qualità stabilite dagli organismi scientifici internazionali e dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e devono essere definiti tenendo conto dell'esperienza acquisita nella raccolta dei dati sulla pesca a partire dal 2000, anno a cui risale il primo quadro comunitario, e dei pareri espressi dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP»). |
|
(3) |
Gli Stati membri devono istituire programmi nazionali pluriennali per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati che siano conformi al programma comunitario pluriennale. I programmi devono essere presentati con sufficiente anticipo alla Commissione affinché possa adottare a tempo debito le decisioni finanziarie per l'esercizio successivo. Essi devono evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito alla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali. |
|
(4) |
È necessario garantire il coordinamento a livello regionale delle attività degli Stati membri e, ove possibile, la ripartizione dei compiti tra i vari programmi nazionali. |
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(5) |
Il programma comunitario pluriennale formerà oggetto di una decisione distinta della Commissione. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Componenti dei programmi nazionali
I programmi nazionali pluriennali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008 comprendono:
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a) |
le azioni previste, ripartite per modulo e per sezione, in conformità del programma comunitario pluriennale, e in base alle seguenti regioni:
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b) |
i dati analitici, ripartiti per modulo e per sezione in conformità del programma comunitario pluriennale e per regione in conformità della lettera a) del presente articolo; |
|
c) |
una descrizione particolareggiata delle strategie di campionamento applicate e delle stime statistiche effettuate, in modo da poter valutare il livello di precisione e il rapporto costo/precisione; |
|
d) |
elementi atti a dimostrare il coordinamento dei programmi nazionali all'interno della stessa regione e la ripartizione dei relativi compiti tra gli Stati membri interessati. |
Articolo 2
Presentazione dei programmi nazionali
1. I programmi nazionali pluriennali sono presentati per via elettronica alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di attuazione del programma. Il primo periodo riguarda gli anni 2009-2010. Per tale periodo i programmi nazionali sono presentati entro il 15 ottobre 2008.
2. Per la presentazione dei programmi nazionali gli Stati membri si avvalgono:
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a) |
dei modelli e degli orientamenti definiti dal CSTEP per quanto riguarda gli aspetti tecnici e scientifici del programma; |
|
b) |
dei moduli finanziari forniti dalla Commissione per quanto riguarda gli aspetti finanziari del programma. |
Articolo 3
Coordinamento nazionale e coordinamento tra Commissione e Stati membri
1. Ciascuno Stato membro designa un corrispondente nazionale che funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione dei programmi nazionali.
2. Il corrispondente nazionale dovrà garantire il coordinamento del programma nazionale nel caso in cui vi partecipino diversi organismi. A tal fine si terrà, una volta all'anno, una riunione di coordinamento. In caso di necessità potrà essere convocata una seconda riunione. Tali riunioni saranno organizzate dal corrispondente nazionale e ad esse assisteranno esclusivamente persone appartenenti agli organismi che partecipano al programma nazionale. La Commissione può prendere parte alle riunioni di coordinamento.
3. Una relazione della riunione di coordinamento nazionale di cui al paragrafo 2 sarà allegata alla relazione annuale prevista nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008.
4. La concessione di un sostegno finanziario comunitario per le riunioni di cui al paragrafo 2 è subordinata all'osservanza del presente articolo da parte degli Stati membri.
Articolo 4
Coordinamento regionale
1. Scopo delle riunioni di coordinamento regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008 è di valutare gli aspetti riguardanti il coordinamento regionale dei programmi nazionali e, se necessario, di formulare raccomandazioni per una migliore integrazione dei programmi nazionali e per la suddivisione dei compiti tra gli Stati membri.
2. Il presidente della riunione è designato dalla riunione di coordinamento regionale, di concerto con la Commissione, per un periodo di due anni.
3. Le riunioni di coordinamento regionale possono essere convocate una volta all'anno. L'ordine del giorno della riunione è proposto dalla Commissione di concerto con il presidente e comunicato al corrispondente nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tre settimane prima della riunione stessa. Gli Stati membri presentano alla Commissione l'elenco dei partecipanti due settimane prima della riunione.
Articolo 5
Presentazione della relazione annuale
1. Gli Stati membri presentano per via elettronica la relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 maggio di ogni anno successivo all'anno di attuazione del programma nazionale. La relazione annuale comprende, in particolare, per ogni modulo e sezione in conformità del programma comunitario pluriennale e per ogni regione in conformità dell'articolo 1, lettera a):
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a) |
una descrizione dell'esecuzione annuale del programma, con l'indicazione dei risultati prodotti dalle azioni previste; |
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b) |
i dati analitici annuali. |
2. Per la presentazione della relazione annuale gli Stati membri si avvalgono:
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a) |
dei modelli e degli orientamenti definiti dal CSTEP per quanto riguarda gli aspetti tecnici e scientifici del programma; |
|
b) |
dei moduli finanziari forniti dalla Commissione per quanto riguarda gli aspetti finanziari del programma. |
Articolo 6
Riduzione dell'aiuto finanziario comunitario
1. La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario prevista all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 199/2008 è proporzionale al numero di settimane di ritardo calcolato a partire dai termini di cui agli articoli 2 e 5. La riduzione è pari al 2 % dell'aiuto finanziario comunitario totale per ogni periodo di due settimane di ritardo, con una riduzione massima del 25 % del costo annuo totale del programma nazionale.
2. La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario prevista all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 199/2008 è proporzionale al numero di mancate trasmissioni dei dati agli utilizzatori finali. La riduzione è pari all'1 % dell'aiuto finanziario comunitario totale per ogni richiesta inevasa, con una riduzione massima del 25 % del costo annuo totale del programma nazionale.
3. Nei casi in cui si applicano sia il paragrafo 1 che il paragrafo 2, la riduzione massima cumulativa non supera il 25 % del costo annuo totale del programma nazionale.
Articolo 7
Campagne di ricerca in mare
1. L'elenco delle campagne di ricerca in mare ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008, figura nel programma comunitario pluriennale.
2. Sulla base del parere del CSTEP la Commissione può aggiornare l'elenco di cui al paragrafo 1 e autorizzare gli Stati membri a modificare la pianificazione delle campagne di ricerca in mare.
Articolo 8
Gestione dei dati primari e dei metadati
1. Le banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 199/2008 sono collegate a una rete informatica nazionale in modo da permettere lo scambio di dati e di informazioni all'interno degli Stati membri in condizioni di efficienza economica.
2. Ogni Stato membro dispone di un sito web centrale contenente tutte le informazioni relative al quadro comunitario di raccolta dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 199/2008. Il sito web è accessibile a tutti i partecipanti al programma nazionale di raccolta dei dati.
Articolo 9
Seguito dato alle richieste e alle trasmissioni di dati
1. Ai fini dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 199/2008, gli Stati membri raccolgono in una banca dati informatica le informazioni riguardanti le richieste di dati ricevute e le risposte trasmesse e mettono a disposizione tali informazioni su domanda della Commissione.
2. La banca dati di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
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a) |
le richieste, con indicazione della data di presentazione, il tipo di dati richiesti e la loro finalità nonché l'indicazione dell'utilizzatore finale; |
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b) |
le risposte, con indicazione della data, e il tipo di dati trasmessi. |
Articolo 10
Sostegno alla consulenza scientifica
1. Al fine di garantire adeguati livelli di competenza, la Comunità può erogare un contributo finanziario per la partecipazione di esperti alle pertinenti riunioni scientifiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui essa è parte contraente o osservatore e degli organismi scientifici internazionali incaricati di formulare pareri scientifici, quali previsti nell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 199/2008.
2. La Commissione trasmette agli Stati membri, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'elenco delle riunioni previste per l'anno successivo che considera ammissibili al contributo finanziario comunitario per la partecipazione di esperti.
3. Il contributo finanziario comunitario per la partecipazione di esperti alle riunioni scientifiche è limitato, per ogni riunione, a due esperti per Stato membro.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
|
15.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2008
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa
(2008/578/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (1), prevede una stretta cooperazione tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa. |
|
(2) |
La Commissione, a nome della Comunità europea, ha negoziato con il Consiglio d’Europa un accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa (in prosieguo «l’accordo»). |
|
(3) |
Occorre pertanto firmare e approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa, di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, è approvato a nome della Comunità europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo al fine di esprimere l’assenso della Comunità ad esservi vincolata (2).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. MATE
(1) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(2) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «la Comunità»,
da un lato,
e
IL CONSIGLIO D'EUROPA,
dall'altro,
in prosieguo denominati «le parti»,
CONSIDERANDO che il 15 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in seguito denominata «l'Agenzia»);
CONSIDERANDO che l'obiettivo dell'Agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza;
CONSIDERANDO che nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, nonché ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;
CONSIDERANDO che il Consiglio d'Europa ha acquisito una vasta esperienza e una grande competenza nella cooperazione intergovernativa e nelle attività di assistenza nel settore dei diritti dell'uomo, e ha istituito vari meccanismi di monitoraggio e controllo, tra cui il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo;
CONSIDERANDO che nello svolgere le sue attività l'Agenzia deve tenere conto, se del caso, delle attività del Consiglio d'Europa;
CONSIDERANDO che, per evitare duplicazioni e garantire complementarità e valore aggiunto, l'Agenzia deve coordinare le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, in particolare per quanto riguarda il suo programma di lavoro annuale e la cooperazione con la società civile;
CONSIDERANDO che occorre ora istituire legami stretti tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007;
CONSIDERANDO che i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in Consiglio europeo il 16 e 17 dicembre 2004, hanno convenuto che l'Agenzia svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare la coerenza della politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo;
CONSIDERANDO che, secondo gli orientamenti sulle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea adottati al terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia 16 e 17 maggio 2005), l'Agenzia costituisce un'occasione per intensificare la cooperazione con il Consiglio d'Europa e contribuisce ad accrescere la coerenza e la complementarità;
CONSIDERANDO che il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 prevede un quadro generale di cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sottolinea il ruolo del Consiglio d'Europa quale riferimento in materia di diritti dell'uomo, Stato di diritto e democrazia in Europa;
CONSIDERANDO che, ai sensi del memorandum d'intesa, l'Agenzia rispetta l'unità, la validità e l'efficacia degli strumenti usati dal Consiglio d'Europa per monitorare la protezione dei diritti dell'uomo nei suoi Stati membri;
CONSIDERANDO che spetta al Consiglio d'Europa nominare una personalità indipendente a membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
I. Definizioni
|
1. |
Ai fini del presente accordo:
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II. Quadro generale di cooperazione
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2. |
Il presente accordo istituisce un quadro di cooperazione tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa onde evitare duplicazioni e garantire la complementarità e il valore aggiunto. |
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3. |
Sono istituiti contatti regolari agli opportuni livelli tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa. Il direttore dell'Agenzia e il segretariato del Consiglio d'Europa nominano ciascuno un referente specifico per le questioni inerenti alla cooperazione. |
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4. |
Come regola generale, l'ufficio di presidenza dell'Agenzia invita i rappresentanti del segretariato del Consiglio d'Europa ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. L'invito non si estende ai punti dell'ordine del giorno di carattere puramente interno che non giustificano tale partecipazione. I rappresentanti possono inoltre essere invitati ad assistere ad altre riunioni organizzate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, incluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. |
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5. |
I rappresentanti dell'Agenzia sono invitati ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni dei comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa per i cui lavori l'Agenzia ha espresso interesse. Su invito del comitato pertinente, i rappresentanti dell'Agenzia possono assistere in qualità di osservatori alle riunioni o agli scambi di vedute organizzati dai comitati di sorveglianza dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa o dai comitati istituiti da accordi parziali. I rappresentanti dell'Agenzia possono inoltre essere invitati a partecipare agli scambi di vedute organizzati dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. |
|
6. |
La cooperazione concerne l'insieme delle attività dell'Agenzia, attuali e future. |
III. Scambio di informazioni e dati
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7. |
Fatte salve le norme sulla protezione dei dati cui sono rispettivamente vincolati, l'Agenzia e il Consiglio d'Europa provvedono a scambiarsi le informazioni e i dati raccolti nel quadro delle loro attività e si garantiscono reciproco accesso alle informazioni in linea. Nelle loro attività, l'Agenzia e il Consiglio d'Europa possono usare le informazioni e i dati in tal modo forniti loro. Sono esclusi da tale disposizione i dati e le attività prodotti o intrapresi di carattere riservato. |
|
8. |
L'Agenzia tiene debito conto delle sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative ai settori di attività dell'Agenzia e, se del caso, delle conclusioni, delle relazioni e delle iniziative riguardanti i diritti dell'uomo dei comitati di sorveglianza dei diritti dell'uomo e dei comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa e di quelle del commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa. |
|
9. |
Se usa informazioni provenienti da fonti del Consiglio d'Europa, l'Agenzia ne indica l'origine e il riferimento. Lo stesso fa il Consiglio d'Europa quando usa informazioni provenienti da fonti dell'Agenzia. |
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10. |
L'Agenzia e il Consiglio d'Europa garantiscono su base reciproca, attraverso le loro reti, la massima diffusione dei risultati delle rispettive attività. |
|
11. |
L'Agenzia e il Consiglio d'Europa provvedono allo scambio regolare di informazioni riguardanti le attività proposte, in corso o effettuate. |
IV. Metodi di cooperazione
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12. |
L'Agenzia e il segretariato del Consiglio d'Europa si consultano periodicamente per coordinare le attività dell'Agenzia, in particolare nella realizzazione di ricerche e indagini scientifiche, nonché nella redazione di conclusioni, pareri e relazioni, con quelle del Consiglio d'Europa al fine di garantire la complementarità e l'uso ottimale delle risorse disponibili. |
|
13. |
Tali consultazioni riguardano, segnatamente:
|
|
14. |
Sulla base di tali consultazioni può essere convenuto che l'Agenzia e il Consiglio d'Europa conducano attività congiunte e/o complementari su argomenti d'interesse comune, come l'organizzazione di conferenze o seminari, la raccolta e l'analisi di dati o la creazione di fonti di informazioni o di prodotti comuni. |
|
15. |
La cooperazione tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa può essere ulteriormente sostenuta con sovvenzioni dell'Agenzia al Consiglio d'Europa. In tal caso si applica l'accordo quadro amministrativo del 2004 tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa sull'applicazione della clausola di verifica finanziaria alle operazioni gestite dal Consiglio d'Europa e finanziate o cofinanziate dalla Comunità europea. |
|
16. |
Sulla base di accordi tra il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il direttore dell'Agenzia possono essere effettuati scambi temporanei di personale tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa, nei limiti consentiti dalle disposizioni degli statuti del personale. |
V. Nomina di una personalità indipendente in seno al consiglio di amministrazione e all'ufficio di presidenza dell'Agenzia ad opera del Consiglio d'Europa
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17. |
Il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nomina una personalità indipendente quale membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia, e relativo supplente. Le persone designate dal Consiglio d'Europa devono aver maturato un'esperienza adeguata nel settore della gestione di organizzazioni pubbliche o private e possedere conoscenze nell'ambito dei diritti fondamentali. |
|
18. |
Il Consiglio d'Europa notifica le designazioni all'Agenzia e alla Commissione europea. |
|
19. |
La persona nominata dal Consiglio d'Europa a membro del consiglio di amministrazione è invitata a partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza. I suoi pareri sono tenuti in debito conto, soprattutto per garantire complementarità e valore aggiunto tra le attività dell'Agenzia e quelle del Consiglio d'Europa. In seno all'ufficio di presidenza tale persona ha diritto di voto in relazione alla preparazione delle decisioni del consiglio di amministrazione su cui può votare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 168/2007. |
VI. Disposizioni generali e finali
|
20. |
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come ostativa allo svolgimento delle attività delle parti. |
|
21. |
Il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo del 10 febbraio 1999 tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una cooperazione stretta tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa. |
|
22. |
Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma dei rappresentanti delle parti debitamente autorizzati. |
|
23. |
Il presente accordo può essere modificato di comune accordo fra le parti. Le parti valutano l'attuazione del presente accordo entro il 31 dicembre 2013, ai fini di un'eventuale revisione. |
Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и осма година.
Hecho en Estrasburgo, el dieciocho de junio de dos mil ocho.
Ve Štrasburku dne osmnáctého června dva tisíce osm.
Udfærdiget i Strasbourg den attende juni to tusind og otte.
Geschehen zu Strassburg am achtzehnten Juni zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Strasbourgis.
'Εγινε στo Στρασβoύργo, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Strasbourg on the eighteenth day of June in the year two thousand and eight.
Fait à Strasbourg, le dix-huit juin deux mille huit.
Fatto a Strasburgo, addì diciotto giugno duemilaotto.
Strasbūrā, divtūkstoš astotā gada astoņpadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio aštuonioliktą dieną Strasbūre.
Kelt Strasbourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Strasburgu, fit-tmintax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Straatsburg, de achttiende juni tweeduizend acht.
Sporządzono w Strasburgu dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.
Încheiat la Strasbourg, la optsprezece iunie două mii opt.
Feito em Estrasburgo, em dezoito de Junho de dois mil e oito.
V Štrasburgu dňa osemnásteho júna dvetisícosem.
V Strasbourgu, dne osemnajstega junija leta dva tisoč osem.
Tehty Strasbourgissa kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Strasbourg den artonde juni tjugohundraåtta.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Съвета на Европа
Por el Consejo de Europa
Za Radu Evropy
For Europarådet
Für den Europarat
Euroopa Nõukogu nimel
Για το Συμβούλιο της Ευρώπης
For the Council of Europe
Pour le Conseil de l'Europe
Per il Consiglio d'Europa
Eiropas Padomes vārdā
Europos Tarybos vardu
Az Európa Tanács részéről
Għall-Kunsill ta' l-Ewropa
Voor de Raad van Europa
W imieniu Rady Europy
Pelo Conselho da Europa
Pentru Consiliul Europei
Za Radu Európy
Za Svet Evrope
Euroopan neuvoston puolesta
För Europarådet
|
15.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2008
relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo internazionale sul caffè del 2007
(2008/579/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la risoluzione n. 431 del 28 settembre 2007, il Consiglio internazionale del caffè ha approvato il testo dell’accordo internazionale sul caffè del 2007. |
|
(2) |
L’accordo internazionale sul caffè del 2007 è stato negoziato per sostituire l’accordo internazionale sul caffè del 2001, che è stato prorogato fino al 30 settembre 2008. |
|
(3) |
L’accordo internazionale sul caffè del 2007 è aperto alla firma e al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione fino al 31 agosto 2008. |
|
(4) |
Dato che la Comunità è membro dell’accordo internazionale sul caffè del 2001, è nel suo interesse approvare l’accordo internazionale sul caffè del 2007 che lo sostituisce, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo internazionale sul caffè del 2007 è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità unitamente alla dichiarazione ad essa acclusa entro il 31 agosto 2008.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
TRADUZIONE
ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2007
INDICE
Articolo
| Preambolo | 15 |
CAPITOLO I — OBIETTIVI
|
1. |
Obiettivi | 15 |
CAPITOLO II — DEFINIZIONI
|
2. |
Definizioni | 16 |
CAPITOLO III — IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI
|
3. |
Impegni generali dei membri | 17 |
CAPITOLO IV — MEMBRI
|
4. |
Membri dell’Organizzazione | 17 |
|
5. |
Partecipazione in gruppo | 17 |
CAPITOLO V — ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ
|
6. |
Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale del caffè | 17 |
|
7. |
Privilegi e immunità | 17 |
CAPITOLO VI — CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ
|
8. |
Composizione del Consiglio internazionale del caffè | 18 |
|
9. |
Poteri e funzioni del Consiglio | 18 |
|
10. |
Presidente e vicepresidente del Consiglio | 18 |
|
11. |
Sessioni del Consiglio | 18 |
|
12. |
Ripartizione dei voti | 19 |
|
13. |
Procedura di votazione del Consiglio | 19 |
|
14. |
Decisioni del Consiglio | 19 |
|
15. |
Cooperazione con altre organizzazioni | 19 |
|
16. |
Cooperazione con organizzazioni non governative | 20 |
CAPITOLO VII — DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE
|
17. |
Direttore esecutivo e personale | 20 |
CAPITOLO VIII — FINANZE E AMMINISTRAZIONE
|
18. |
Comitato finanziario e amministrativo | 20 |
|
19. |
Disposizioni finanziarie | 20 |
|
20. |
Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi | 20 |
|
21. |
Pagamento dei contributi | 21 |
|
22. |
Responsabilità | 21 |
|
23. |
Verifica e pubblicazione dei conti | 21 |
CAPITOLO IX — PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MERCATO
|
24. |
Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo | 21 |
|
25. |
Promozione e sviluppo del mercato | 22 |
|
26. |
Misure relative al caffè trasformato | 22 |
|
27. |
Miscele e succedanei | 22 |
CAPITOLO X — ATTIVITÀ DI PROGETTO DELL’ORGANIZZAZIONE
|
28. |
Sviluppo e finanziamento dei progetti | 22 |
CAPITOLO XI — SETTORE CAFFEARIO PRIVATO
|
29. |
Comitato consultivo del settore privato | 22 |
|
30. |
Conferenza mondiale sul caffè | 23 |
|
31. |
Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario | 23 |
CAPITOLO XII — INFORMAZIONI STATISTICHE, STUDI E INDAGINI
|
32. |
Informazioni statistiche | 23 |
|
33. |
Certificati di origine | 24 |
|
34. |
Studi, indagini e relazioni | 24 |
CAPITOLO XIII — DISPOSIZIONI GENERALI
|
35. |
Preparazione di un nuovo accordo | 24 |
|
36. |
Settore caffeario sostenibile | 25 |
|
37. |
Tenore di vita e condizioni di lavoro | 25 |
CAPITOLO XIV — CONSULTAZIONI, VERTENZE E RICORSI
|
38. |
Consultazioni | 25 |
|
39. |
Vertenze e ricorsi | 25 |
CAPITOLO XV — DISPOSIZIONI FINALI
|
40. |
Firma, ratifica, accettazione o approvazione | 25 |
|
41. |
Applicazione provvisoria | 25 |
|
42. |
Entrata in vigore | 25 |
|
43. |
Adesione | 26 |
|
44. |
Riserve | 26 |
|
45. |
Recesso volontario | 26 |
|
46. |
Esclusione | 26 |
|
47. |
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione | 26 |
|
48. |
Durata, proroga e risoluzione | 26 |
|
49. |
Modifiche | 27 |
|
50. |
Disposizioni supplementari e transitorie | 27 |
|
51. |
Testi dell’accordo facenti fede | 27 |
|
ALLEGATO |
Fattori di conversione per il caffè torrefatto, decaffeinato, liquido e solubile definito nell’accordo internazionale sul caffè del 2001 | 28 |
ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2007
PREAMBOLO
I GOVERNI PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,
riconoscendo che il caffè riveste un’importanza eccezionale per le economie di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi da esportazione e per il raggiungimento dei loro obiettivi di sviluppo sociale ed economico;
riconoscendo l’importanza del settore caffeario per la sussistenza di milioni di persone, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, e tenendo presente che in molti di questi paesi la produzione avviene in piccole aziende agricole a conduzione familiare;
riconoscendo che un settore caffeario sostenibile contribuisce al raggiungimento di obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), in particolare per quanto riguarda l’eliminazione della povertà;
riconoscendo che occorre promuovere lo sviluppo sostenibile del settore caffeario, al fine di potenziare l’occupazione e il reddito e di conseguire un tenore di vita più elevato e migliori condizioni di lavoro nei paesi membri;
considerando che una stretta cooperazione internazionale sulle questioni attinenti al caffè, compreso nel commercio internazionale, può favorire un settore caffeario mondiale economicamente diversificato, lo sviluppo economico e sociale dei paesi produttori e l’espansione della produzione e del consumo di caffè, nonché il miglioramento delle relazioni tra i paesi esportatori e i paesi importatori di questo prodotto;
considerando che la collaborazione tra i membri, le organizzazioni internazionali, il settore privato e tutte le altre parti interessate può contribuire allo sviluppo del settore caffeario;
riconoscendo che un maggiore accesso alle informazioni inerenti al caffè e alle strategie per la gestione dei rischi basate sul mercato può contribuire a ridurre gli squilibri nella produzione e nel consumo di caffè, i quali potrebbero causare una forte volatilità del mercato dannosa sia per i produttori che per i consumatori; e
prendendo atto dei vantaggi ottenuti attraverso la cooperazione internazionale scaturita dall’applicazione degli accordi internazionali sul caffè del 1962, del 1968, del 1976, del 1983, del 1994 e del 2001,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO I
OBIETTIVI
Articolo 1
Obiettivi
Il presente accordo si prefigge di rafforzare il settore caffeario mondiale e di promuoverne un’espansione sostenibile in un contesto di mercato a vantaggio di tutti i partecipanti del settore, mediante le seguenti misure:
|
1) |
promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni inerenti al caffè; |
|
2) |
offrire una sede per le consultazioni sulle questioni inerenti al caffè tra governi e con il settore privato; |
|
3) |
incoraggiare i membri a sviluppare un settore caffeario sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale; |
|
4) |
costituire una sede per consultazioni al fine di trovare un’intesa in merito alle condizioni strutturali dei mercati internazionali e alle tendenze a lungo termine della produzione e del consumo che garantisca un equilibrio tra la domanda e l’offerta e porti a prezzi ragionevoli sia per i consumatori che per i produttori; |
|
5) |
agevolare l’espansione e la trasparenza del commercio internazionale di tutti i tipi e di tutte le forme di caffè e promuovere l’eliminazione degli ostacoli al commercio; |
|
6) |
raccogliere, diffondere e pubblicare informazioni economiche, tecniche e scientifiche, statistiche e studi, nonché i risultati della ricerca e sviluppo nelle questioni inerenti al caffè; |
|
7) |
promuovere lo sviluppo del consumo e dei mercati per tutti i tipi e tutte le forme di caffè, compreso nei paesi produttori; |
|
8) |
sviluppare e valutare progetti a vantaggio dei membri e dell’economia caffearia mondiale e reperire finanziamenti; |
|
9) |
promuovere la qualità del caffè per accrescere la soddisfazione dei consumatori e i benefici per i produttori; |
|
10) |
incoraggiare i membri a sviluppare adeguate procedure di sicurezza alimentare nel settore caffeario; |
|
11) |
promuovere programmi di formazione e di informazione volti ad agevolare l’acquisizione di tecnologie connesse al caffè da parte dei membri; |
|
12) |
incoraggiare i membri a sviluppare e attuare strategie volte a rafforzare la capacità delle comunità locali e delle piccole aziende agricole di trarre vantaggio dalla produzione di caffè, il che può contribuire alla riduzione della povertà; |
|
13) |
agevolare la diffusione di informazioni sugli strumenti e sui servizi finanziari in grado di assistere i produttori di caffè, compreso l’accesso al credito e alle strategie di gestione dei rischi. |
CAPITOLO II
DEFINIZIONI
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo:
|
1) |
per «caffè» s’intendono il seme e la ciliegia della pianta del caffè, che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, compreso il caffè macinato, decaffeinato, liquido e solubile. Una volta entrato in vigore il presente accordo, il Consiglio riesamina quanto prima, e quindi a intervalli di tre anni, i fattori di conversione per i tipi di caffè elencati alle lettere d), e), f) e g). Dopo tali riesami, il Consiglio determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima del riesame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare in merito, si utilizzano i fattori di conversione propri dell’accordo internazionale sul caffè del 2001, elencati in allegato al presente accordo. Fatto salvo quanto precede, valgono le seguenti definizioni:
|
|
2) |
per «sacco» s’intende un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde. Per «tonnellata» s’intende una massa di 1 000 chilogrammi, pari a 2 204,6 libbre; la libbra equivale a 453,597 grammi; |
|
3) |
per «annata caffearia» s’intende il periodo di dodici mesi che va dal 1o ottobre al 30 settembre; |
|
4) |
per «Organizzazione» e «Consiglio» s’intendono, rispettivamente, l’Organizzazione internazionale del caffè e il Consiglio internazionale del caffè; |
|
5) |
per «parte contraente» s’intende un governo, la Comunità europea o una delle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 4, paragrafo 3, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di notifica dell’applicazione provvisoria del presente accordo conformemente alle disposizioni degli articoli 40, 41 e 42, oppure che ha aderito all’accordo in conformità dell’articolo 43; |
|
6) |
per «membro» s’intende una parte contraente; |
|
7) |
per «membro esportatore» o «paese esportatore» s’intende, rispettivamente, un membro o un paese esportatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni; |
|
8) |
per «membro importatore» o «paese importatore» s’intende, rispettivamente, un membro o un paese importatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni; |
|
9) |
per «maggioranza ripartita» s’intende una votazione che richiede il 70 % o più dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e il 70 % o più dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente; |
|
10) |
per «depositario» si intende l’organizzazione intergovernativa o la parte contraente dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 designata con decisione adottata mediante consensus dal Consiglio entro il 31 gennaio 2008 nell’ambito dell’accordo internazionale sul caffè del 2001. Tale decisione costituisce parte integrante del presente accordo. |
CAPITOLO III
IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI
Articolo 3
Impegni generali dei membri
1. I membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per adempiere ai loro obblighi a norma del presente accordo e a collaborare pienamente per il conseguimento dei suoi obiettivi; i membri si impegnano, in particolare, a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento del presente accordo.
2. I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte importante di informazioni sul commercio di caffè. I membri esportatori provvedono pertanto a garantire che i certificati di origine siano correttamente rilasciati e utilizzati, secondo le regole stabilite dal Consiglio.
3. I membri riconoscono altresì l’importanza delle informazioni sulle riesportazioni ai fini di un’accurata analisi dell’economia caffearia mondiale. I membri importatori si impegnano pertanto a fornire regolarmente informazioni esaurienti sulle riesportazioni, nella forma e secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
CAPITOLO IV
MEMBRI
Articolo 4
Membri dell’Organizzazione
1. Ciascuna parte contraente costituisce un unico membro dell’Organizzazione.
2. Un membro può cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.
3. Qualsiasi riferimento a un «governo» contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa avente la competenza esclusiva ai fini del negoziato, della conclusione e dell’applicazione del presente accordo.
Articolo 5
Partecipazione in gruppo
Due o più parti contraenti possono dichiarare, mediante adeguata notifica al Consiglio e al depositario, che ha effetto dalla data indicata dalle parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, che esse sono membri dell’Organizzazione come gruppo.
CAPITOLO V
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ
Articolo 6
Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale del caffè
1. L’Organizzazione internazionale del caffè istituita dall’accordo internazionale sul caffè del 1962 continua ad esistere al fine di gestire le disposizioni e sorvegliare il funzionamento del presente accordo.
2. L’Organizzazione ha sede a Londra, salvo altrimenti stabilito dal Consiglio.
3. L’autorità suprema dell’Organizzazione è il Consiglio internazionale del caffè, il quale è assistito, se del caso, dal comitato finanziario e amministrativo, dal comitato di promozione e sviluppo del mercato e dal comitato progetti. Il Consiglio si avvale anche della consulenza del comitato consultivo del settore privato, della Conferenza mondiale sul caffè e del Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario.
Articolo 7
Privilegi e immunità
1. L’Organizzazione è dotata di capacità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio.
2. Lo status, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante i soggiorni che effettuano, per l’esercizio delle loro funzioni, nel territorio del paese ospitante, sono disciplinati da un accordo di sede concluso tra il governo ospitante e l’Organizzazione.
3. L’accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso può tuttavia estinguersi:
|
a) |
previo accordo tra il governo ospitante e l’Organizzazione; |
|
b) |
qualora la sede dell’Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospitante; o |
|
c) |
qualora l’Organizzazione cessi di esistere. |
4. L’Organizzazione può concludere con uno o più membri gli accordi in materia di privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento del presente accordo, che dovranno essere approvati dal Consiglio.
5. I governi dei paesi membri diversi dal governo ospitante concedono all’Organizzazione le agevolazioni di cui beneficiano le agenzie specializzate delle Nazioni Unite per quanto riguarda le restrizioni valutarie e di cambio, la gestione dei conti bancari e il trasferimento di fondi.
CAPITOLO VI
CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ
Articolo 8
Composizione del Consiglio internazionale del caffè
1. Il Consiglio internazionale del caffè è composto da tutti i membri dell’Organizzazione.
2. Ogni membro nomina un suo rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o più supplenti. Ciascun membro può inoltre far assistere il rappresentante o i supplenti da uno o più consiglieri.
Articolo 9
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente accordo, esercita le funzioni necessarie per attuarne le disposizioni.
2. Il Consiglio può, se del caso, istituire e sciogliere altri comitati e organi ausiliari diversi da quelli previsti all’articolo 6, paragrafo 3.
3. Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti necessari per l’esecuzione dell’accordo e conformi alle sue disposizioni, compreso il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell’Organizzazione e al suo personale. Nel regolamento interno il Consiglio può prevedere una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.
4. Il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione strategico per orientare la sua attività e indicarne le priorità, comprese quelle per le attività di progetto intraprese ai sensi dell’articolo 28 e gli studi, le indagini e le relazioni svolti ai sensi dell’articolo 34. Le priorità individuate nel piano d’azione si riflettono nei programmi di lavoro annuali approvati dal Consiglio.
5. Il Consiglio conserva inoltre una documentazione necessaria per l’espletamento delle sue funzioni a norma del presente accordo e qualsiasi altro documento ritenuto utile.
Articolo 10
Presidente e vicepresidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge, per ogni annata caffearia, il presidente e il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall’Organizzazione.
2. Il presidente viene eletto tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, e il vicepresidente viene eletto tra i rappresentanti dell’altra categoria. Le due categorie di membri si alternano ogni annata caffearia.
3. Né il presidente né il vicepresidente facente funzione di presidente hanno diritto di voto. In tal caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del membro.
Articolo 11
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce due volte all’anno in sessione ordinaria e può indire sessioni straordinarie di propria iniziativa o su richiesta di dieci membri. Le sessioni del Consiglio vengono indette con almeno 30 giorni di anticipo, che diventano 10 giorni nei casi più urgenti.
2. Le sessioni si svolgono presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se un membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio, e se il Consiglio dà il proprio consenso, le spese supplementari che comporta per l’Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del membro suddetto.
3. Il Consiglio può invitare qualsiasi paese non membro o ogni organizzazione di cui agli articoli 15 e 16 ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. Il Consiglio decide in ogni singola sessione in merito all’ammissione di osservatori.
4. Il quorum necessario affinché una sessione del Consiglio possa prendere decisioni è raggiunto con la presenza di oltre metà dei membri esportatori e di oltre la metà dei membri importatori che detengono almeno i due terzi del totale dei voti per ogni categoria. Se il quorum non è stato raggiunto all’inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria, il presidente ritarda di almeno due ore l’apertura della sessione o della riunione plenaria. Qualora non si raggiunga il quorum neanche dopo il rinvio, il presidente può differire ulteriormente, di almeno due ore, l’apertura della sessione o della riunione plenaria. Se non viene raggiunto il quorum nemmeno dopo questo ulteriore rinvio, si rimanda la questione su cui occorre adottare decisioni alla successiva sessione del Consiglio.
Articolo 12
Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori e i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1 000 voti, ripartiti all’interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, come indicato nei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Ogni membro detiene cinque voti di base.
3. I voti rimanenti dei membri esportatori sono ripartiti fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di caffè, indipendentemente dalla destinazione, nei quattro anni civili precedenti.
4. I voti rimanenti dei membri importatori sono ripartiti fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.
5. La Comunità europea o ogni organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, votano come singoli membri; dispongono di cinque voti di base e di un numero di voti aggiuntivi proporzionale al volume medio delle loro importazioni o esportazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.
6. Il Consiglio ripartisce i voti all’inizio di ogni annata caffearia conformemente alle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l’anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 7 del presente articolo.
7. Qualora vi sia un cambiamento nella partecipazione all’Organizzazione o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma dell’articolo 21, il Consiglio ridistribuisce i voti conformemente al disposto del presente articolo.
8. Nessun membro può disporre di due terzi o più dei voti nella sua categoria.
9. I voti non possono essere frazionati.
Articolo 13
Procedura di votazione del Consiglio
1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre diversamente dei voti che gli sono conferiti per procura conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Ogni membro esportatore può autorizzare per iscritto un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare per iscritto un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.
Articolo 14
Decisioni del Consiglio
1. Il Consiglio si impegna ad adottare tutte le decisioni e raccomandazioni mediante consensus. Se non si ottiene il consensus, il Consiglio adotta le decisioni e formula raccomandazioni a maggioranza ripartita di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
2. La seguente procedura si applica a tutte le decisioni che il Consiglio adotta a maggioranza ripartita dei voti:
|
a) |
se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei membri presenti; e |
|
b) |
se ancora una volta non si raggiunge la maggioranza ripartita, la proposta è considerata non approvata. |
3. I membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione del presente accordo.
Articolo 15
Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio può prendere le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con le sue agenzie specializzate, nonché con altre organizzazioni intergovernative appropriate e organizzazioni internazionali e regionali pertinenti. Esso si avvale pienamente delle strutture del Fondo comune per i prodotti di base e di altre fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio giudicherà necessarie per conseguire gli obiettivi del presente accordo. L’Organizzazione, tuttavia, non si assume alcun obbligo finanziario per le garanzie fornite dai singoli membri o da altri organismi per l’esecuzione di progetti a norma di queste disposizioni. Il fatto di far parte dell’Organizzazione non obbliga nessun membro ad assumere responsabilità inerenti a prestiti attivi o passivi contratti da altri membri o organismi in relazione a questi progetti.
2. Nei limiti del possibile, l’Organizzazione è autorizzata a chiedere ai membri, ai non membri, ai donatori e ad altri organismi informazioni sui progetti e programmi di sviluppo nel settore del caffè. Se del caso, e con l’accordo delle parti interessate, l’Organizzazione può trasmettere queste informazioni alle altre organizzazioni e ai membri.
Articolo 16
Cooperazione con organizzazioni non governative
Nel perseguire gli obiettivi del presente accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 29, 30 e 31, l’Organizzazione può avviare e rafforzare attività di cooperazione con organizzazioni non governative appropriate che godono di un’esperienza negli ambiti relativi al settore caffeario e con altri esperti in materia.
CAPITOLO VII
DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE
Articolo 17
Direttore esecutivo e personale
1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di nomina del direttore esecutivo basandosi su quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative analoghe.
2. Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell’Organizzazione ed è responsabile dell’espletamento delle funzioni che gli competono nel quadro della gestione del presente accordo.
3. Il direttore esecutivo nomina il personale dell’Organizzazione conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio.
4. Il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non devono avere interessi finanziari nell’industria, nel commercio o nel trasporto del caffè.
5. Nell’adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non chiedono né ricevono istruzioni da alcun membro né da alcuna altra autorità esterna all’Organizzazione. Essi evitano tutte le iniziative incompatibili con la loro posizione di funzionari internazionali e sono responsabili solo nei confronti dell’Organizzazione. Tutti i membri si impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esecuzione dei loro compiti.
CAPITOLO VIII
FINANZE E AMMINISTRAZIONE
Articolo 18
Comitato finanziario e amministrativo
È istituito un comitato finanziario e amministrativo, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio. Il comitato è incaricato di sopraintendere all’elaborazione del bilancio amministrativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio e dell’esecuzione di altri compiti assegnatigli dal Consiglio, tra cui il controllo delle entrate e delle spese e le questioni connesse all’amministrazione dell’Organizzazione. Il comitato finanziario e amministrativo riferisce al Consiglio in merito alle proprie attività.
Articolo 19
Disposizioni finanziarie
1. Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati sono a carico dei governi rappresentati.
2. Le altre spese derivanti dalla gestione del presente accordo vengono coperte dai contributi annuali versati dai membri, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo 20, e dal ricavato della vendita di servizi specifici ai membri nonché della vendita di informazioni e di studi a norma degli articoli 32 e 34.
3. L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’annata caffearia.
Articolo 20
Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi
1. Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio finanziario successivo e fissa il contributo di ciascun membro al bilancio. Il progetto di bilancio amministrativo viene preparato dal direttore esecutivo e controllato dal comitato finanziario e amministrativo in conformità dell’articolo 18.
2. Il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell’adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Tuttavia, qualora la ripartizione dei voti tra i membri sia modificata a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, all’inizio dell’esercizio finanziario per il quale sono fissati i contributi, questi ultimi vengono debitamente adeguati per l’esercizio in questione. Per la fissazione dei contributi, i voti di ciascun membro vengono conteggiati senza tener conto dell’eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.
3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all’Organizzazione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, come previsto all’articolo 42, in base al numero di voti assegnatogli e al periodo rimanente dell’esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo esercizio rimangono invariati.
Articolo 21
Pagamento dei contributi
1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili e sono esigibili dal primo giorno dell’esercizio.
2. Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro sei mesi dalla data in cui è esigibile, esso perde, fino a quando non estingue il debito, i propri diritti di voto e di partecipazione alle riunioni dei comitati specializzati. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio, il membro in questione non viene privato di nessun altro diritto né esentato da nessuno degli obblighi previsti dal presente accordo.
3. Un membro il cui diritto di voto sia sospeso in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo è ugualmente tenuto a versare il suo contributo.
Articolo 22
Responsabilità
1. L’Organizzazione, funzionante nel modo specificato all’articolo 6, paragrafo 3, non ha il diritto di assumere obblighi che esulino dal campo di applicazione del presente accordo né può ritenere di essere stata autorizzata a farlo dai membri; in particolare, essa non ha la facoltà di prendere in prestito denaro. Nell’esercitare la sua capacità contrattuale, l’Organizzazione inserisce nei contratti le condizioni del presente articolo in modo da farne prendere atto alle altre parti che stipulano contratti con essa; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende il contratto nullo o ultra vires.
2. La responsabilità dei membri è limitata agli obblighi in materia di contributi espressamente previsti nel presente accordo. Si considera che i terzi che trattano con l’Organizzazione abbiano preso atto delle disposizioni del presente accordo relative alle responsabilità dei membri.
Articolo 23
Verifica e pubblicazione dei conti
Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, viene elaborato un rendiconto, verificato da un revisore indipendente, delle entrate e delle spese dell’Organizzazione durante l’esercizio finanziario in questione, il quale viene presentato al Consiglio affinché lo approvi in occasione della sessione successiva.
CAPITOLO IX
PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MERCATO
Articolo 24
Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo
1. I membri riconoscono l’importanza dello sviluppo sostenibile del settore caffeario, dell’eliminazione degli ostacoli esistenti e della prevenzione di nuovi ostacoli agli scambi commerciali e al consumo; al contempo, riconoscono il diritto dei membri di regolamentare il settore, introducendo nuove disposizioni per soddisfare obiettivi politici nazionali in materia di salute e ambiente, purché compatibili con gli impegni e gli obblighi assunti nel quadro di accordi internazionali, compresi quelli connessi al commercio internazionale.
2. I membri riconoscono che alcune delle misure attualmente in vigore possono intralciare, in misura più o meno rilevante, l’aumento del consumo di caffè, in particolare:
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a) |
alcuni regimi di importazione applicabili al caffè, compresi i dazi preferenziali e di altro tipo, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi e gli organismi ufficiali di acquisto, nonché altre regole amministrative e pratiche commerciali; |
|
b) |
alcuni regimi di esportazione relativi alle sovvenzioni dirette o indirette e altre regole amministrative o pratiche commerciali; |
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c) |
alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne a carattere giuridico e amministrativo che possono incidere sul consumo. |
3. Considerati gli obiettivi di cui sopra e le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i membri si adoperano per far ridurre i dazi applicati al caffè o per prendere altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all’incremento del consumo.
4. In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a cercare il modo migliore di ridurre progressivamente e, ove possibile, di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di diminuirne sostanzialmente gli effetti.
5. Tenendo conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4 del presente articolo, i membri informano ogni anno il Consiglio di tutte le misure adottate per applicare le disposizioni del presente articolo.
6. Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli al consumo e lo sottopone al Consiglio.
7. Per conseguire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, che gli riferiscono appena possibile sulle misure prese per attuare tali raccomandazioni.
Articolo 25
Promozione e sviluppo del mercato
1. I membri riconoscono i benefici che i membri esportatori e importatori traggono dalle attività svolte per promuovere il consumo, migliorare la qualità del prodotto e sviluppare mercati per il caffè, anche nei paesi esportatori.
2. Le attività di promozione e di sviluppo dei mercati comprendono le campagne di informazione, la ricerca, lo sviluppo delle capacità e gli studi relativi alla produzione e al consumo di caffè.
3. Tali attività possono essere inserite nel programma di lavoro annuale del Consiglio o tra le attività di progetto dell’Organizzazione di cui all’articolo 28 e possono essere finanziate da contributi volontari dei membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato.
4. È istituito un comitato di promozione e sviluppo del mercato, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio.
Articolo 26
Misure relative al caffè trasformato
I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi delle loro economie ricorrendo, tra l’altro, all’industrializzazione e all’esportazione di manufatti, comprese la trasformazione del caffè e l’esportazione del caffè trasformato, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g). A tale riguardo, i membri evitano di adottare misure governative tali da perturbare il settore caffeario di altri membri.
Articolo 27
Miscele e succedanei
1. I membri evitano di mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trasformati o utilizzati insieme al caffè ai fini della rivendita in commercio come caffè. I membri si adoperano per vietare la vendita e la pubblicità, con la denominazione di caffè, dei prodotti contenenti meno dell’equivalente del 95 % di caffè verde come materia prima di base.
2. Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo.
CAPITOLO X
ATTIVITÀ DI PROGETTO DELL’ORGANIZZAZIONE
Articolo 28
Sviluppo e finanziamento dei progetti
1. I membri e il direttore esecutivo possono presentare proposte di progetto volte alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, nonché uno o più settori prioritari d’azione individuati nel piano d’azione strategico approvato dal Consiglio a norma dell’articolo 9.
2. Il Consiglio stabilisce le procedure e i meccanismi necessari per la presentazione, la valutazione, l’approvazione e la classificazione in ordine di priorità e il finanziamento dei progetti, nonché per la loro esecuzione, per il controllo, per la valutazione e per un’ampia diffusione dei risultati.
3. Durante ciascuna sessione del Consiglio, il direttore esecutivo riferisce in merito all’andamento dei progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, quelli in fase di attuazione o quelli completati dopo l’ultima sessione del Consiglio.
4. È istituito un comitato progetti, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio.
CAPITOLO XI
SETTORE CAFFEARIO PRIVATO
Articolo 29
Comitato consultivo del settore privato
1. Il comitato consultivo del settore privato (di seguito «CCSP») è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni su tutte le consultazioni del Consiglio e invitare il Consiglio ad esaminare le questioni relative al presente accordo.
2. Il CCSP è composto da otto rappresentanti del settore privato nei paesi esportatori e da altri otto nei paesi importatori.
3. I membri del CCSP, che rappresentano associazioni o organismi designati dal Consiglio ogni due annate caffearie, possono essere rinominati. A tal fine, il Consiglio cerca di designare:
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a) |
due associazioni o organismi del settore caffeario privato dei paesi o delle regioni esportatori, che rappresentino ciascuno dei quattro tipi di caffè e, possibilmente, sia i produttori che gli esportatori, prevedendo uno o più supplenti per ogni rappresentante; e |
|
b) |
otto associazioni o organismi del settore caffeario privato dei paesi importatori, anche non membri, che rappresentino possibilmente sia gli importatori che i torrefattori, prevedendo uno o più supplenti per ogni rappresentante. |
4. Ciascun membro del CCSP può designare uno o più consulenti.
5. Fra i membri del CCSP vengono eletti per un anno un presidente e un vicepresidente, che possono essere riconfermati. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti dall’Organizzazione. Il presidente è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in veste di osservatore.
6. Il CCSP si riunisce solitamente presso la sede dell’Organizzazione durante le normali sessioni del Consiglio. Se il Consiglio accetta l’invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la riunione del CCSP può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l’Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del paese ospitante.
7. Il CCSP può tenere riunioni speciali previa approvazione del Consiglio.
8. Il CCSP trasmette periodicamente relazioni al Consiglio.
9. Il CCSP stabilisce il proprio regolamento interno in conformità del presente accordo.
Articolo 30
Conferenza mondiale sul caffè
1. Il Consiglio dispone l’organizzazione, a scadenze periodiche, di una Conferenza mondiale sul caffè (di seguito «Conferenza»), composta di membri esportatori e importatori, di rappresentanti del settore privato e di altri partecipanti interessati, compresi quelli di paesi non membri. Il Consiglio si adopera, in coordinamento con il presidente della Conferenza, affinché quest’ultima contribuisca a conseguire gli obiettivi del presente accordo.
2. La Conferenza è presieduta da un presidente, non retribuito dall’Organizzazione, il quale viene nominato dal Consiglio per un periodo appropriato e invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in veste di osservatore.
3. Il Consiglio decide la forma, il titolo, l’argomento e la data della Conferenza di concerto con il comitato consultivo del settore privato. Di norma, la Conferenza si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio decide di accettare l’invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la Conferenza può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l’Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del paese ospitante.
4. Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, la Conferenza si autofinanzia.
5. Il presidente riferisce al Consiglio in merito alle conclusioni della Conferenza.
Articolo 31
Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario
1. Il Consiglio convoca, ad intervalli appropriati e in cooperazione con altre organizzazioni competenti, un Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario (di seguito «Forum»), al fine di agevolare le consultazioni su temi quali il finanziamento e la gestione dei rischi nel settore caffeario, con un interesse particolare per le esigenze dei piccoli e medi produttori e delle comunità locali nelle zone di produzione del caffè.
2. Al Forum partecipano i rappresentanti dei membri, le organizzazioni governative, le istituzioni finanziarie, il settore privato, le organizzazioni non governative, i paesi non membri interessati ed altri rappresentanti con esperienza pertinente. Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, il Forum si autofinanzia.
3. Il Consiglio stabilisce il regolamento interno per il funzionamento del Forum, per la nomina del suo presidente e per l’ampia diffusione dei risultati, ricorrendo, se del caso, ai meccanismi appropriati introdotti in conformità dell’articolo 34. Il presidente riferisce al Consiglio in merito alle conclusioni del Forum.
CAPITOLO XII
INFORMAZIONI STATISTICHE, STUDI E INDAGINI
Articolo 32
Informazioni statistiche
1. L’Organizzazione funge da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:
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a) |
di informazioni statistiche sulla produzione mondiale, su prezzi, esportazioni, importazioni e riesportazioni, sulla distribuzione e sul consumo di caffè, oltre a informazioni sulla produzione, sul consumo, sugli scambi commerciali e sui prezzi del caffè in diverse categorie del mercato e sui prodotti contenenti caffè; e |
|
b) |
se lo ritiene necessario, di informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla trasformazione e sull’utilizzazione del caffè. |
2. Il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l’espletamento della sua attività, segnatamente relazioni statistiche periodiche sulla produzione, sulle tendenze della produzione, su esportazioni, importazioni e riesportazioni, sulla distribuzione, sul consumo, sulle scorte, sui prezzi e sull’imposizione; non possono tuttavia essere pubblicate informazioni che permettano di identificare le operazioni di persone o società che producono, trasformano o commercializzano caffè. I membri forniscono le informazioni richieste nella forma più dettagliata, tempestiva e precisa possibile.
3. Il Consiglio stabilisce un sistema di prezzi indice e garantisce la pubblicazione quotidiana di un prezzo indice composito, il quale dovrebbe rispecchiare le effettive condizioni di mercato.
4. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro un termine ragionevole, le informazioni statistiche o gli altri dati necessari al Consiglio per il buon funzionamento dell’Organizzazione, il Consiglio può chiedergli di spiegare i motivi dell’inadempienza. Tale membro può inoltre informare il Consiglio delle difficoltà incontrate e chiedere assistenza tecnica.
5. Se si ritiene che occorra assistenza tecnica in tale ambito, o se un membro non ha fornito, per due anni consecutivi, le informazioni statistiche chieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo, non ha chiesto assistenza al Consiglio o non ha spiegato i motivi dell’inadempienza, il Consiglio può prendere iniziative affinché tale membro fornisca le informazioni richieste.
Articolo 33
Certificati di origine
1. Per agevolare la raccolta di dati statistici sul commercio internazionale del caffè e determinare con esattezza i quantitativi di caffè esportati da ciascun membro esportatore, l’Organizzazione può instaurare un sistema di certificati di origine secondo le regole approvate dal Consiglio.
2. Tutte le esportazioni di caffè di un membro esportatore devono essere corredate di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, conformemente alle regole stabilite dal Consiglio, da un organismo qualificato scelto dal membro e approvato dall’Organizzazione.
3. Ciascun membro esportatore comunica all’Organizzazione il nome dell’organismo governativo o non governativo che svolgerà le funzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’Organizzazione approva nominativamente un organismo non governativo secondo le regole stabilite dal Consiglio.
4. Un membro esportatore può presentare in via eccezionale, fatta salva l’approvazione del Consiglio, una richiesta debitamente giustificata affinché i dati contenuti nei certificati di origine riguardanti le sue esportazioni di caffè vengano trasmessi all’Organizzazione in forma diversa.
Articolo 34
Studi, indagini e relazioni
1. Al fine di assistere i membri, l’Organizzazione promuove la preparazione di studi, indagini, relazioni tecniche e altri documenti relativi ad aspetti pertinenti del settore caffeario.
2. Ciò comprende lo studio delle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè, l’analisi della catena del valore del caffè, le strategie di gestione dei rischi finanziari o di altra natura, l’impatto delle misure governative sulla produzione e sul consumo di caffè, gli aspetti relativi alla sostenibilità del settore del caffè, i legami tra il caffè e la salute e le opportunità di espansione dei mercati del caffè per usi tradizionali e possibili nuovi usi.
3. Le informazioni raccolte, analizzate e divulgate possono includere, se tecnicamente fattibile, anche:
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a) |
le quantità e il prezzo del caffè in base a diversi fattori, quali le diverse zone geografiche o condizioni di produzione legate alla qualità; e |
|
b) |
informazioni sulle strutture di mercato, sui mercati di nicchia e sulle tendenze emergenti nella produzione e nel consumo. |
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio adotta un programma annuale di studi, indagini e relazioni, corredato da una stima delle risorse necessarie. Queste attività sono finanziate o attraverso disposizioni all’interno del bilancio amministrativo o da fondi fuori bilancio.
5. L’Organizzazione pone in particolare l’accento sull’importanza di facilitare l’accesso alle informazioni per i piccoli produttori di caffè, affinché migliorino le loro capacità finanziarie, comprese quelle che riguardano la gestione del credito e dei rischi.
CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 35
Preparazione di un nuovo accordo
1. Il Consiglio può esaminare la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale sul caffè.
2. Al fine di attuare la presente disposizione, il Consiglio esamina i progressi compiuti dall’Organizzazione nel conseguire gli obiettivi del presente accordo, specificati all’articolo 1.
Articolo 36
Settore caffeario sostenibile
I membri tengono debitamente conto della gestione sostenibile delle risorse caffearie nonché della trasformazione del caffè, conformandosi ai principi e agli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 21 adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, nonché a quelli adottati in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002.
Articolo 37
Tenore di vita e condizioni di lavoro
I membri riflettono su come migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro di coloro che lavorano nel settore caffeario, in funzione del loro livello di sviluppo, tenendo presenti i principi riconosciuti a livello internazionale e le norme applicabili in questo settore. I membri convengono inoltre che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.
CAPITOLO XIV
CONSULTAZIONI, VERTENZE E RICORSI
Articolo 38
Consultazioni
Ogni membro esamina con attenzione le eventuali osservazioni di un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente accordo e accetta consultazioni al riguardo. Durante le consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l’accordo dell’altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici per giungere a una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell’Organizzazione. Se una parte non accetta che il direttore esecutivo istituisca detta commissione, o se le consultazioni non hanno esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in conformità dell’articolo 39. Se le consultazioni portano a una soluzione, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.
Articolo 39
Vertenze e ricorsi
1. Le vertenze relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle parti.
2. Il Consiglio stabilisce una procedura di composizione delle vertenze e dei ricorsi.
CAPITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40
Firma, ratifica, accettazione o approvazione
1. Salvo disposizioni contrarie, il presente accordo sarà depositato, dal 1o febbraio 2008 al 31 agosto 2008 compreso, presso la sede del depositario affinché sia firmato dalle parti contraenti dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 e dai governi invitati alla sessione del Consiglio durante la quale il presente accordo è stato adottato.
2. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure giuridiche.
3. Fatto salvo l’articolo 42, gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 settembre 2008. Tuttavia, il Consiglio può concedere proroghe ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare i loro strumenti entro tale data. Il Consiglio comunica tali decisioni al depositario.
4. All’atto della firma e della ratifica, dell’accettazione o approvazione o della notifica dell’applicazione provvisoria, la Comunità europea deposita una dichiarazione presso il depositario in cui conferma la propria competenza esclusiva sulle materie disciplinate dal presente accordo. Gli Stati membri della Comunità europea non possono diventare parti contraenti dell’accordo.
Articolo 41
Applicazione provvisoria
Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle sue procedure giuridiche.
Articolo 42
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo quando hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione governi firmatari che detengono almeno due terzi dei voti dei membri esportatori e governi firmatari che detengono almeno due terzi dei voti dei membri importatori, calcolati al 28 settembre 2007, senza alcun riferimento ad un’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 21. Altrimenti, l’accordo entra in vigore a titolo definitivo in qualsiasi momento qualora sia in vigore a titolo provvisorio, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e purché siano raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2. Se il presente accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo il 25 settembre 2008, esso entra in vigore a titolo provvisorio alla stessa data o ad una data successiva nei dodici mesi che seguono, a condizione che i governi firmatari detentori dei voti come descritto al paragrafo 1 del presente articolo abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, in conformità dell’articolo 41.
3. Qualora l’accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 25 settembre 2009, esso cessa di applicarsi provvisoriamente, a meno che i governi firmatari che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno inviato una notifica al depositario conformemente all’articolo 41 decidano, di comune accordo, che l’accordo rimarrà in vigore provvisoriamente per una durata specifica. Questi governi firmatari possono anche decidere, di comune accordo, che l’accordo entrerà definitivamente in vigore fra di loro.
4. Qualora l’accordo non sia entrato in vigore, definitivamente o provvisoriamente, il 25 settembre 2009 a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi firmatari che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione conformemente alle loro leggi e normative possono decidere, di comune accordo, che l’accordo entrerà in vigore definitivamente fra di loro.
Articolo 43
Adesione
1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, il governo di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle loro agenzie specializzate o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, può aderire al presente accordo in conformità delle procedure stabilite dal Consiglio.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L’adesione ha effetto a decorrere dal deposito dello strumento.
3. Dopo che è stato depositato uno strumento di adesione, le organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 4, paragrafo 3, depositano una dichiarazione in cui confermano la loro competenza esclusiva sulle materie disciplinate dal presente accordo. Gli Stati membri di tali organizzazioni non possono diventare parti contraenti del presente accordo.
Articolo 44
Riserve
Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.
Articolo 45
Recesso volontario
Ogni parte contraente può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario. Il recesso ha effetto dopo novanta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica.
Articolo 46
Esclusione
Se il Consiglio ritiene che un membro sia venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo e decide che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell’accordo, può escludere il membro in questione dall’Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Dopo novanta giorni dalla data della decisione del Consiglio, il membro in questione cessa di far parte dell’Organizzazione e di essere parte contraente dell’accordo.
Articolo 47
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
1. In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti. L’Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell’esclusione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare una modifica e che di conseguenza cessa di partecipare all’accordo a norma dell’articolo 49, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che gli sembra più equo.
2. Un membro che abbia cessato di far parte dell’accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavato della liquidazione o degli altri averi dell’Organizzazione; ad esso non può neanche essere chiesto di pagare una quota del disavanzo eventuale dell’Organizzazione alla cessazione dell’accordo.
Articolo 48
Durata, proroga e risoluzione
1. Il presente accordo rimane in vigore per dieci anni dopo l’entrata in vigore provvisoria o definitiva, a meno che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o risolto in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
2. Il Consiglio riesamina il presente accordo dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore e adotta le decisioni del caso.
3. Il Consiglio può decidere di prorogare il presente accordo oltre la data di scadenza per uno o più periodi consecutivi il cui totale non superi otto anni. Se un membro non accetta la proroga dell’accordo, ne informa per iscritto il Consiglio e il depositario prima che inizi il periodo di proroga e cessa di far parte del presente accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga.
4. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di porre fine al presente accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio.
5. Fatta salva la risoluzione del presente accordo, il Consiglio rimane in carica il tempo necessario per prendere le decisioni volte a liquidare l’Organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni relative agli averi.
6. Le decisioni prese in merito alla durata e/o alla risoluzione del presente accordo e le notifiche ricevute dal Consiglio a norma del presente articolo vengono debitamente trasmesse dal Consiglio al depositario.
Articolo 49
Modifiche
1. Il Consiglio può proporre modifiche dell’accordo che comunica a tutte le parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore per tutti i membri dell’Organizzazione cento giorni dopo che le parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei membri esportatori e le parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle parti contraenti dell’accordo al momento in cui la proposta di modifica è comunicata alle parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al depositario che accettano la modifica e comunica tale termine a tutte le parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere del termine, non sono state raggiunte le percentuali necessarie per l’entrata in vigore della modifica, quest’ultima si considera ritirata.
2. Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, se una parte contraente non ha notificato la sua accettazione della modifica entro il termine fissato dal Consiglio, essa cessa di far parte dell’accordo a decorrere dalla data in cui la modifica entra in vigore.
3. Il Consiglio notifica al depositario tutte le modifiche divulgate alle parti contraenti a norma del presente articolo.
Articolo 50
Disposizioni supplementari e transitorie
Tutte le misure prese dall’Organizzazione o da uno dei suoi organi in virtù dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 sono applicabili fino all’entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 51
Testi dell’accordo facenti fede
I testi del presente accordo in lingua francese, inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il depositario.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo alle date indicate a fronte della loro firma.
ALLEGATO
FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CAFFÈ TORREFATTO, DECAFFEINATO, LIQUIDO E SOLUBILE DEFINITO NELL’ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2001
Caffè torrefatto
L’equivalente in caffè verde del caffè torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffè torrefatto.
Caffè decaffeinato
L’equivalente in caffè verde del caffè decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,00, 1,19 o 2,6 il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile.
Caffè liquido
L’equivalente in caffè verde del caffè liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè liquido.
Caffè solubile
L’equivalente in caffè verde del caffè solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè solubile.
Dichiarazione della Comunità europea conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, dell’accordo internazionale sul caffè del 2007
Conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, dell’accordo internazionale sul caffè del 2007, la Comunità europea dichiara che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, le questioni disciplinate dall’accordo sono di competenza esclusiva della Comunità europea a titolo della politica commerciale comune.
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15.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2008
che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (paesi vicini dell’area sud-est, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica)
(Versione codificata)
(2008/580/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina e Asia e Repubblica del Sudafrica) (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
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(2) |
Il Consiglio europeo riunitosi a Madrid il 15-16 dicembre 1995 ha confermato l’importanza della Banca europea per gli investimenti («BEI») come strumento di cooperazione tra la Comunità e l’America Latina e ha invitato la BEI a intensificare le proprie attività in tale regione; tali progetti dovrebbero presentare interesse sia per la Comunità che per i paesi in questione. |
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(3) |
Il Consiglio europeo riunitosi a Firenze il 21-22 giugno 1996 ha preso atto con soddisfazione dei risultati del vertice euroasiatico, che ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra i due continenti. |
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(4) |
Il Consiglio europeo riunitosi ad Amsterdam il 16-17 giugno 1997 ha salutato con favore le conclusioni adottate nell’ambito della seconda conferenza euromediterranea, tenutasi a La Valletta, Malta, il 15-16 aprile 1997, e ha ribadito i principi e gli obiettivi convenuti a Barcellona nel 1995. |
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(5) |
Il Consiglio europeo riunitosi a Lussemburgo il 12-13 dicembre 1997 ha avviato il processo di allargamento dell’Unione ai paesi dell’Europa centrale e orientale e a Cipro. |
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(6) |
Il Consiglio europeo riunitosi a Cardiff il 15-16 giugno 1998 ha accolto con favore gli sforzi che la Repubblica del Sudafrica stava compiendo per modernizzare la propria economia integrandola nel sistema commerciale mondiale. |
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(7) |
La BEI sta completando gli attuali programmi di prestito per l’Europa centrale e orientale, i paesi mediterranei, l’Asia e l’America Latina e la Repubblica del Sudafrica a norma della decisione 97/256/CE (4), nonché i prestiti disciplinati dal protocollo sulla cooperazione finanziaria con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, conformemente alla decisione 98/348/CE (5). |
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(8) |
Il Consiglio ha invitato la BEI a iniziare le proprie attività in Bosnia-Erzegovina; tali attività sono continuate a seguito di una relazione positiva (6) secondo quanto previsto dalla decisione 98/729/CE del Consiglio (7). |
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(9) |
Benché la Bosnia-Erzegovina e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia siano state incluse nella regione dell’Europa centrale e orientale allorché è stata adottata la decisione 97/256/CE, lo sforzo di prestito BEI per i paesi candidati di questa regione dovrebbe aumentare tenuto conto dell’importanza dello strumento di preadesione che la BEI intende creare per prestiti BEI destinati a progetti in tali paesi senza comportare alcuna garanzia a carico del bilancio comunitario o degli Stati membri. |
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(10) |
Pertanto la BEI dovrebbe assicurare che il suo prestito garantito nel quadro del mandato a favore dell’Europa centrale e orientale finanzierà soprattutto progetti nei paesi aventi un minor numero di progetti idonei a un finanziamento nell’ambito dello strumento di preadesione o progetti in paesi non candidati. |
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(11) |
Gli accordi di cooperazione tra la Comunità europea e il Nepal, tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare del Laos, tra la Comunità europea e lo Yemen sono entrati in vigore, rispettivamente, il 1o giugno 1996, il 1o dicembre 1997 e il 1o luglio 1998. L’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Corea del Sud è stato sottoscritto il 28 ottobre 1996. Il Nepal, lo Yemen, il Laos e la Corea del Sud dovrebbero beneficiare dei finanziamenti BEI concessi nell’ambito del mandato per l’Asia e l’America Latina. |
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(12) |
È opportuno apportare taluni miglioramenti ai programmi di attività della BEI per quanto riguarda la durata e i paesi interessati; è opportuno adeguare il tasso della garanzia globale e la quota di prestito per la quale la BEI è invitata ad assicurare il rischio commerciale con garanzie non statali. |
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(13) |
Il Consiglio chiede alla BEI di continuare le proprie attività a sostegno di progetti di investimento intrapresi in tali paesi offrendole la garanzia di cui alla presente decisione. |
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(14) |
Nel giugno 1996 la Commissione, in accordo con la BEI, ha presentato al Consiglio una proposta di nuovo sistema di garanzia sui prestiti accordati dalla BEI all’esterno della Comunità. |
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(15) |
Il 2 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni relative a un nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI a favore dei paesi terzi, in cui viene approvato il principio di una garanzia generale, senza distinzioni di regioni e di progetti, e viene accettato un sistema di ripartizione del rischio. In base all’attuale sistema di ripartizione del rischio, la garanzia di bilancio dovrebbe coprire i rischi politici risultanti da non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disordini civili e i rischi di denegata giustizia in caso di violazione di taluni contratti da parte del governo o di altre autorità di un paese terzo. |
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(16) |
In base al sistema di ripartizione del rischio, la BEI dovrebbe assicurare i rischi commerciali mediante garanzie non statali ottenute da terzi o mediante ogni altro titolo o garanzia collaterale, nonché facendo affidamento sulla solidità finanziaria del debitore, secondo i propri criteri abituali. |
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(17) |
Il sistema di garanzia non dovrebbe pregiudicare l’eccellente affidabilità finanziaria della BEI. |
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(18) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio (8) ha riveduto l’importo-obiettivo e il tasso di copertura del fondo di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio (9). |
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(19) |
Conformemente all’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (10), le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l’iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR (ai prezzi del 1999) all’anno per la riserva per la garanzia dei prestiti. |
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(20) |
I finanziamenti BEI nei paesi terzi beneficiari dovrebbero essere gestiti in conformità dei criteri e delle procedure solitamente applicati dalla BEI, comprese misure di controllo appropriate, nonché delle pertinenti norme e procedure concernenti il controllo della Corte dei conti e la cooperazione con l’OLAF, in modo da sostenere le politiche comunitarie e da migliorare il coordinamento con gli altri strumenti finanziari comunitari. La BEI e la Commissione procedono a consultazioni periodiche per garantire il coordinamento della priorità e delle attività in detti paesi e per valutare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi corrispondenti di politica comunitaria. La definizione e il riesame periodico degli obiettivi operativi e la verifica del raggiungimento degli stessi sono di competenza del consiglio di amministrazione della BEI. In particolare, i finanziamenti BEI nei paesi candidati dovrebbero riflettere le priorità stabilite nei partenariati per l’adesione tra la Comunità e detti paesi. La trasparenza dei prestiti BEI a norma della presente decisione dovrebbe essere quindi sostanzialmente migliorata. Pertanto, la Commissione ha riferito sull’applicazione della decisione 2000/24/CE (11). |
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(21) |
Una stretta cooperazione tra la BEI e la Commissione dovrebbe garantire coerenza e sinergia con i programmi di cooperazione geografica dell’Unione europea e assicurare che le operazioni di prestito della BEI completino e rafforzino le politiche dell’Unione europea per dette regioni. |
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(22) |
La garanzia comunitaria riguardante le agevolazioni speciali di prestito a favore delle zone colpite dal terremoto in Turchia di cui alla decisione 1999/786/CE (12) continua ad assumere la forma di un’estensione della garanzia globale prevista dalla presente decisione. |
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(23) |
La BEI e la Commissione dovrebbero adottare le procedure necessarie per concedere la garanzia, |
DECIDE:
Articolo 1
1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati e a sostegno dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d’investimento realizzati nei paesi vicini dell’area sud-est, nei paesi terzi mediterranei, in America Latina e Asia e nella Repubblica del Sudafrica.
Tale garanzia è limitata al 65 % dell’importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 460 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente:
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Paesi vicini dell’area sud-est: 9 185 milioni di EUR, |
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— |
Paesi terzi mediterranei: 6 520 milioni di EUR, |
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— |
America Latina e Asia: 2 480 milioni di EUR, |
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— |
Repubblica del Sudafrica: 825 milioni di EUR, |
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— |
Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell’intensificazione dell’Unione doganale CE-Turchia: 450 milioni di EUR; |
e può essere utilizzato entro il 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali.
La Commissione riferisce sull’applicazione della presente decisione entro sei mesi prima che un nuovo trattato di adesione entri in vigore e presenta eventualmente proposte di modifica della medesima. Il Consiglio discute e delibera sull’eventuale proposta con effetto dalla data di entrata in vigore di un nuovo trattato di adesione.
Qualora, alla scadenza del periodo di prestito garantito il 31 gennaio 2007, i prestiti concessi dalla BEI non raggiungano gli importi complessivi di cui al secondo comma, detto periodo è automaticamente prolungato di sei mesi.
2. I paesi compresi nelle regioni di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
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— |
Paesi vicini dell’area sud-est: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro e Turchia, |
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paesi terzi mediterranei: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Striscia di Gaza/Cisgiordania, |
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— |
America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, |
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Asia: Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Laos, Macao, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam e Yemen, |
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Repubblica del Sudafrica. |
3. La BEI è invitata a perseguire l’obiettivo di assicurare con garanzie non statali il rischio commerciale per un ammontare pari al 30 % dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione, per quanto possibile nel quadro dei singoli mandati regionali. Tale percentuale è estesa, ove possibile, nella misura in cui il mercato lo consenta.
Articolo 2
Ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della situazione relativa ai prestiti e dei progressi compiuti in materia di ripartizione del rischio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, e presenta nel contempo una valutazione del funzionamento del sistema e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie che operano in tale zona. Le informazioni che la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio comprendono una valutazione del contributo che i prestiti a titolo della presente decisione hanno apportato alla realizzazione dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, tenendo conto degli obiettivi operativi e dell’adeguata verifica del raggiungimento degli stessi, definiti dalla BEI per i prestiti concessi ai sensi della presente decisione.
Ai fini di cui al primo comma, la BEI trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.
Articolo 3
La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali la garanzia è concessa.
Articolo 4
La decisione 2000/24/CE, come modificata dalle decisioni elencate nell’allegato I, è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 5
La presente decisione ha effetto a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) Parere del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/174/CE (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).
(3) Cfr. allegato I.
(4) Decisione 97/256/CE del Consiglio del 14 aprile 1997 che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).
(5) Decisione 98/348/CE del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).
(6) COM(2000) 115 def. (Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all’esecuzione della decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina).
(7) GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54.
(8) GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1.
(9) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 1).
(10) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(11) COM(2006) 323 def. [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni effettuate nel quadro dei mandati per i prestiti esterni della BEI e sulle prospettive future, con allegato I: SEC(2006) 789, e allegato II: SEC(2006) 790].
ALLEGATO I
Decisione abrogata e sue modificazioni successive
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Decisione 2000/24/CE del Consiglio |
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Decisione 2000/688/CE del Consiglio |
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Decisione 2000/788/CE del Consiglio |
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Decisione 2001/778/CE del Consiglio |
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Decisione 2005/47/CE del Consiglio |
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Decisione 2006/174/CE del Consiglio |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Decisione 2000/24/CE |
Presente decisione |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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— |
Articolo 4 |
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Articolo 4 |
Articolo 5 |
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Allegato I |
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— |
Allegato II |
Commissione
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15.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2008
relativa al finanziamento dello stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica e alla formulazione di vaccini ricostituiti da tali antigeni
(2008/581/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 14,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l’afta epizootica (3), sono stati costituiti stock di antigeni al fine di poter procedere all’urgente formulazione di vaccini contro l’afta epizootica che, per motivi di sicurezza, sono conservati nei locali del fabbricante in vari siti designati. |
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(2) |
In forza della direttiva 2003/85/CE, la Commissione deve garantire che le riserve comunitarie di antigeni concentrati inattivati, destinati alla produzione di vaccini contro l’afta epizootica, siano stoccate nei locali della banca comunitaria degli antigeni e dei vaccini. |
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(3) |
A tal fine, il numero di dosi e la diversità dei sierotipi e dei ceppi di antigeni del virus dell’afta epizootica, stoccati nella suddetta banca comunitaria, vanno decisi tenuto conto delle esigenze rilevate nel contesto dei piani di intervento e della situazione epidemiologica, eventualmente previa consultazione del laboratorio comunitario di riferimento. |
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(4) |
Con la decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all’acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell’afta epizootica nel quadro dell’azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi (4), sono state adottate disposizioni per l’acquisto di antigeni del virus dell’afta epizootica A5 europeo, A22 medio-orientale e O1 europeo. |
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(5) |
Con la decisione 97/348/CE della Commissione, del 23 maggio 1997, concernente l’acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell’afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l’infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi (5), sono state adottate disposizioni per l’acquisto di antigeni del virus dell’afta epizootica A22-Iraq, C1 e ASIA1. |
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(6) |
Con la decisione 2000/77/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l’acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell’afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l’infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi (6), sono state adottate disposizioni per l’acquisto di alcuni quantitativi di antigeni del virus dell’afta epizootica A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (ceppi dell’Africa orientale e dell’Africa australe) e SAT 3. |
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(7) |
Con la decisione 2000/569/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000, concernente l’acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell’afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l’infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi (7), sono state adottate disposizioni per l’acquisto di alcuni quantitativi di antigeni del virus dell’afta epizootica A 22 Iraq, A Malaysia 97, O1 Manisa, ASIA 1, SAT 1, SAT 2 (ceppi dell’Africa orientale e dell’Africa australe) e SAT 3. |
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(8) |
Nel 2003 e conformemente alla decisione C(2002) 4326 della Commissione (8), relativa all’acquisto e allo stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica, sono stati ottenuti quantitativi supplementari di relativi antigeni sul piano epidemiologico. |
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(9) |
Conformemente all’articolo 14 della decisione 90/424/CEE, occorre anche determinare il livello della partecipazione comunitaria alla costituzione di tali riserve di antigeni e le condizioni alle quali essa va subordinata. |
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(10) |
Tutti gli antigeni di oltre 5 anni vanno testati per accertarne l’efficacia. |
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(11) |
Dal 2005 non è in vigore alcun impegno giuridico vincolante a lungo termine tra il contraente e la Commissione in materia di stoccaggio, formulazione, distribuzione, infialamento, etichettatura e trasporto di antigeni del virus dell’afta epizootica acquistati tra il 1993 e il 2005. |
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(12) |
Per gli anni 2005, 2006 e 2007 i costi di stoccaggio degli antigeni del virus dell’afta epizootica sono coperti da un impegno finanziario in conformità del regolamento finanziario. |
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(13) |
Tra il 2005 e il 2007 non sono intervenuti costi, se non per lo stoccaggio, per tali antigeni del virus dell’afta epizootica. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
La Commissione adotta le misure necessarie per garantire lo stoccaggio di tutti gli antigeni del virus dell’afta epizootica figuranti nell’allegato, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e per una durata minima di 5 anni.
La Commissione provvede inoltre alla verifica dell’efficacia, alla formulazione, alla distribuzione, all’infialamento, all’etichettatura e al trasporto di tali antigeni.
Articolo 2
I costi complessivi relativi ai servizi di cui all’articolo 1 non devono ammontare a più di 4 000 000 EUR.
Articolo 3
Con la presente, il direttore generale della direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto previsto all’articolo 1.
Articolo 4
Nel primo semestre del 2008 è avviata una procedura di gara d’appalto. Entro il 30 settembre 2008 viene stipulato un contratto di servizi conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) e alle relative modalità d’esecuzione di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (10).
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(3) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(4) GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/112/CE (GU L 33 dell’8.2.2000, pag. 21).
(5) GU L 148 del 6.6.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2000/112/CE.
(6) GU L 30 del 4.2.2000, pag. 35.
(7) GU L 238 del 22.9.2000, pag. 61.
(8) Decisione non pubblicata.
ALLEGATO
(Allegato non destinato alla pubblicazione)
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15.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2008
che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
[notificata con il numero C(2008) 3411]
(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, olandese, polacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2008/582/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, e l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, prevedono che la Commissione proceda alle verifiche necessarie, comunichi agli Stati membri i risultati di tali verifiche, prenda atto delle osservazioni di questi ultimi, convochi le discussioni bilaterali per giungere ad un accordo con gli Stati membri interessati e comunichi formalmente le proprie conclusioni a questi ultimi. |
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(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in alcuni casi e la relazione elaborata a conclusione di detta procedura è stata esaminata dalla Commissione. |
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(3) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate solo le spese agricole effettuate conformemente alla normativa comunitaria |
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(4) |
Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione emerge che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può quindi essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, né dal Fondo europeo agricolo di garanzia, di seguito «FEAGA». |
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(5) |
Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, i quali non riguardano le spese effettuate anteriormente ai ventiquattro mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri, dei risultati delle verifiche. |
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(6) |
Per quanto riguarda i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alla normativa comunitaria è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell’ambito di una relazione di sintesi. |
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(7) |
La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia nelle cause pendenti alla data del 30 marzo 2008 e riguardanti materie in essa trattate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le spese elencate nell’allegato, effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).
ACCORDI
Consiglio
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15.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/41 |
Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra
L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra è stato firmato il 16 giugno 2008 a Lussemburgo. L’accordo è stato pubblicato per l’UE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 30 giugno 2008, pagina 13, e per la Bosnia-Erzegovina nella Gazzetta degli accordi internazionali n. 5 del 20 giugno 2008. In virtù dell’articolo 58 dell’accordo interinale che ne prevede l’entrata in vigore «il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione», il suddetto accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2008.