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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/569/CE, Euratom |
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2008/570/CE, Euratom |
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2008/571/CE |
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2008/572/CE |
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2008/573/CE |
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2008/574/CE |
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Commissione |
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2008/575/CE |
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2008/576/CE |
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Decisione della Commissione, del 4 luglio 2008, che modifica l’allegato III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda l’elenco delle regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2008) 3284] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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11.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 654/2008 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2008
che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, come esteso alle importazioni di cumarina spedita dall’India, dalla Tailandia, dall’Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria di India, Tailandia, Indonesia o Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità (1) europea, in particolare l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 8 e l’articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Misure in vigore
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(1) |
Il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 769/2002 (2), ha imposto un dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR per tonnellata sulle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) e, tramite il regolamento (CE) n. 2272/2004 del Consiglio (3), lo ha esteso alle importazioni di cumarina spedita dall’India e dalla Tailandia e, tramite il regolamento (CE) n. 1650/2006 del Consiglio (4), alle importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia. |
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(2) |
La Commissione, tramite una decisione (5) del 3 gennaio 2005, ha accettato gli impegni proposti da un produttore indiano nel quadro dell’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping con importazioni di cumarina spedita dall’India o dalla Tailandia. |
2. Domanda di riesame
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(3) |
La domanda è stata presentata l’8 febbraio 2007 dal Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica (CEFIC) («il richiedente») a nome dell’unico produttore nella Comunità che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di cumarina. |
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(4) |
Il richiedente ha sostenuto, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che: a) esiste la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria comunitaria e b) il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese ha continuato ad essere importato nella Comunità in quantitativi rilevanti e a prezzi di dumping. |
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(5) |
Secondo quanto da lui affermato, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria comunitaria, il che ha inciso gravemente sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria. |
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(6) |
Il richiedente ha inoltre asserito che, durante il periodo di applicazione delle misure, gli esportatori/produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno tentato di eludere le misure in vigore. A tali pratiche il Consiglio ha risposto estendendo le misure adottate nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2272/2004 e (CE) n. 1650/2006. |
3. Apertura dell’inchiesta del riesame
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(7) |
Sentito il comitato consultivo e avendo concluso che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). |
4. Periodo dell’inchiesta
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(8) |
L’inchiesta relativa all’esame del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007 (di seguito «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il persistere o la reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PIR («periodo in esame»). |
5. Parti interessate dall’inchiesta
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(9) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame il produttore comunitario richiedente, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e i loro rappresentanti, le autorità cinesi e gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati. Essa ha inviato questionari ai produttori esportatori, a un produttore in India (paese di riferimento ai sensi del considerando 26), all’unico produttore comunitario, agli importatori e agli utilizzatori noti e alle parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura del riesame. |
Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
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(10) |
Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori interessati dal presente procedimento, nell’avviso di apertura si è presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, se del caso, per selezionare un campione, si è chiesto a tutti i produttori esportatori di manifestarsi fornendo, come precisato nell’avviso di apertura, informazioni di base riguardo alle loro attività in relazione alla cumarina durante il PIR. Due società della Repubblica popolare cinese hanno compilato il questionario di campionamento, ma soltanto una si è dichiarata disposta a collaborare ed ha fornito le risposte al questionario sul dumping. Si tratta della società:
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(11) |
Il produttore comunitario e quattro importatori/utilizzatori hanno risposto ai questionari. Il produttore indiano del paese di riferimento, contattato dai servizi della Commissione, si è rifiutato di collaborare. |
6. Verifica delle informazioni ricevute
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(12) |
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse della Comunità. Essa ha inoltre offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentire. |
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(13) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
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(14) |
Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale, ossia la cumarina, una polvere cristallina biancastra dall’odore caratteristico di fieno appena tagliato. Essa è impiegata principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, utilizzati a loro volta nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi. |
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(15) |
La cumarina, in origine un prodotto naturale ottenuto dalle fave tonka, è attualmente prodotta sinteticamente. Essa può essere ottenuta attraverso un processo di sintesi, partendo dal fenolo per ottenere l’aldeide salicilica (reazione di Perkin) o attraverso la sintesi dell’ortocresolo (reazione di Raschig). La caratteristica fisica principale della cumarina è la sua purezza, determinata dal punto di fusione. La cumarina di qualità standard, commercializzata nella Comunità, presenta un punto di fusione che varia da 68 oC a 70 oC, il che corrisponde a un grado di purezza del 99 %. |
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(16) |
Il prodotto in esame è classificato al codice NC ex 2932 21 00 . |
2. Prodotto simile
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(17) |
Come nell’inchiesta iniziale, si è appurato che la cumarina esportata nella Comunità dalla RPC e quella prodotta dall’industria comunitaria e commercializzata sul mercato interno presentano effettivamente le medesime caratteristiche fisiche e sono destinate al medesimo impiego; esse sono pertanto considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. |
C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
1. Considerazioni generali
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(18) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se lo scadere delle misure comportasse o no il rischio del persistere o della reiterazione del dumping. |
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(19) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, si è fatto ricorso allo stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale. Dato che nel quadro di un riesame in previsione della scadenza non si analizza l’eventuale mutamento delle circostanze, non si è riconsiderato se fosse lecito accordare o meno ai produttori il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»). |
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(20) |
Secondo le statistiche, 214 tonnellate circa sono state importate nell’UE da varie fonti, delle quali 137 tonnellate circa provenivano dalla Cina, il che rappresenta il 20 % circa del consumo dell’UE. |
2. Campionamento (esportatori) e collaborazione
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(21) |
Si rammenta che, all’inchiesta precedente, i cui risultati sono stati pubblicati nel maggio 2002, non aveva collaborato nessun produttore esportatore cinese e nessuno aveva ottenuto il TEM o il TI (trattamento individuale). |
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(22) |
La Commissione ha inviato questionari di campionamento a 21 potenziali produttori/esportatori nella RPC, ai quali hanno risposto due sole società e soltanto una di queste ha collaborato all’inchiesta compilando il questionario; di conseguenza, il campionamento non era giustificato. L’unica società che ha risposto realizzava il 5 % circa delle importazioni cinesi nel PIR. Questo collaboratore deteneva inoltre il 17 % circa della capacità cinese totale. |
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(23) |
A fronte della scarsissima disponibilità a collaborare e dal momento che una sola società non è sufficientemente rappresentativa del mercato e della produzione cinesi, si è constatata l’impossibilità di ottenere direttamente dai produttori esportatori informazioni affidabili sulle importazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il PIR. In tali circostanze e conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione si è avvalsa delle informazioni disponibili, cioè i dati relativi al codice NC in questione. Tuttavia, le informazioni ricavate dall’unica risposta al questionario sono state utilizzate, ai sensi dell’articolo 18, per quanto possibile, per un controllo incrociato dei risultati ottenuti sulla base dei dati disponibili. |
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(24) |
Si è stabilito che i dati relativi al codice NC costituiscono i migliori dati disponibili per la maggior parte degli aspetti contemplati da tale inchiesta. L’esattezza delle cifre relative al codice NC è stata confermata sulla base dei dati TARIC e dei dati raccolti a norma dell’articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base |
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(25) |
Ove giustificato, si è fatto ricorso, a titolo complementare, ai dati relativi ai prezzi all’esportazione forniti dai produttori che hanno collaborato e alle statistiche cinesi relative alle esportazioni di cui disponeva la Commissione (che includevano anche prodotti diversi dal prodotto in esame). |
3. Paese di riferimento
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(26) |
La cumarina è una sostanza aromatica prodotta soltanto in alcuni paesi in tutto il mondo; pertanto, la scelta del paese di riferimento era estremamente limitata. Secondo le informazioni disponibili ai fini dell’inchiesta, durante il PIR, Francia, Cina e India risultavano essere i soli paesi produttori. Gli Stati Uniti sono stati utilizzati come paese di riferimento nella precedente inchiesta di riesame; nel frattempo, la società americana interessata ha cessato la sua produzione. Nell’avviso di apertura si è proposta l’India, ma nessun produttore indiano ha accettato di collaborare. |
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(27) |
Alla luce di questi risultati si è dovuto stabilire il valore normale «su qualsiasi altra base equa», conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. I dati dell’industria comunitaria sono stati giudicati soddisfacenti per l’uso previsto. |
4. Margine di dumping durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame
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(28) |
Per le ragioni evocate nel considerando 23, i margini di dumping sono stati calcolati sulla base dei dati relativi al codice NC che sono stati controverificati con le informazioni pervenute dall’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato. I prezzi all’esportazione delle importazioni provenienti dalla Cina sono stati adeguati per garantire una base comparabile con il valore normale. Tali adeguamenti hanno fatto sì che i calcoli fossero effettuati sulla base dei prezzi franco fabbrica e la differenza tra il prezzo all’esportazione e il valore normale fosse espressa in percentuale del prezzo all’esportazione cif frontiera comunitaria. Il margine di dumping così calcolato risultava essere del 45 % circa durante PIR. |
5. Raffronto dei prezzi
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(29) |
È evidente che, in caso di abolizione delle misure, gli esportatori cinesi avrebbero tutto l’interesse a vendere ingenti volumi sull’enorme mercato dell’UE. Tale conclusione si basa sulle informazioni rilevate durante l’inchiesta, vale a dire:
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6. Capacità inutilizzate e scorte nella RPC
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(30) |
L’inchiesta precedente, conclusasi nel maggio 2002, ha accertato la disponibilità in Cina di enormi capacità di produzione inutilizzata (tra 50 % e 60 % della capacità di produzione). Data la scarsa disponibilità a collaborare dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha potuto disporre per la sua inchiesta di pochissime informazioni riguardo all’attuale capacità inutilizzata e alle scorte nella RPC. |
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(31) |
Tuttavia, secondo le risposte fornite al questionario, l’unica società che ha collaborato disponeva di grandi capacità inutilizzate. Le scorte di cui disponeva tale produttore alla fine del PIR ammontavano a 500 tonnellate circa, che equivalgono al 70 % e oltre del mercato comunitario nel corso dello stesso periodo. Considerando che questo produttore rappresenta solo il 15-20 % della capacità di produzione cinese è molto probabile che, in caso di abrogazione delle misure, scorte molto più ingenti siano pronte a penetrare nel mercato dell’UE. |
7. Potenzialità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi o del mercato interno della RPC
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(32) |
Alla luce dei suindicati raffronti dei prezzi e della disponibilità di capacità inutilizzate e di scorte, è assai poco probabile che la produzione cinese venga assorbita dai mercati dei paesi terzi e dal mercato nazionale. Ciò è dovuto al fatto che il consumo sui mercati dei paesi terzi si è mantenuto relativamente stabile negli ultimi 10 anni e dovrebbe restare tale anche in futuro. Sulla base di tali considerazioni, è evidente che i produttori cinesi dovranno probabilmente continuare ad esportare i loro prodotti nella Comunità. Il mercato dell’UE è in effetti uno dei mercati internazionali più attraenti data la sua dimensione e i prezzi relativamente elevati realizzabili. In caso di abrogazione delle misure, è chiaro che volumi ancor maggiori saranno importati a prezzi di dumping sul mercato dell’UE. |
8. Pratiche di elusione
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(33) |
Come indicato nel considerando 1, le misure oggetto di riesame sono state estese a India, Tailandia, Malaysia e Indonesia in seguito ad un’inchiesta relativa alle pratiche di elusione. Ciò denota il notevole interesse da parte dei produttori cinesi ad affacciarsi sul mercato comunitario e la loro intenzione a realizzare tale obiettivo anche quando siano in vigore misure antidumping. Pertanto, l’esistenza di pratiche di elusione avvalora la conclusione secondo cui, in caso di abrogazione delle misure, è fortemente probabile che sarebbero introdotti nella Comunità quantitativi ancor maggiori di prodotti oggetto di dumping. |
9. Conclusioni circa il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping
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(34) |
In base a quanto precede, si conclude che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che il dumping perduri. |
D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA
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(35) |
La società rappresentata dal richiedente era l’unico produttore di cumarina nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Si ritiene pertanto che il produttore comunitario costituisca l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
E. ANALISI DELLA SITUAZIONE NELLA COMUNITÀ
1. Consumo nella Comunità (7)
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(36) |
Il prodotto in esame è classificabile in un unico codice NC. Per stabilire il volume di prodotti classificabili in questo codice NC, che non rientrano nel prodotto in esame, i servizi della Commissione hanno paragonato i dati NC con quelli ottenuti da altre fonti statistiche disponibili come indicato nel considerando 23. Dal raffronto è emerso che quasi nel 100 % dei casi le importazioni di prodotti classificati sotto questo codice riguardavano il prodotto in esame. |
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(37) |
Pertanto, il consumo comunitario è stato calcolato addizionando l’insieme dei dati relativi al codice NC per le importazioni nella Comunità europea ai volumi di vendite dell’industria comunitaria sul mercato interno, indicati nella risposta al questionario. |
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(38) |
In generale, il consumo apparente di cumarina, durante il periodo in esame, è calato dell’8 %, diminuendo fino al 2005 e in seguito aumentando leggermente. Attualmente i livelli di consumo sembrano essersi stabilizzati. |
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(39) |
Il consumo comunitario ha avuto il seguente andamento: Tabella 1
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2. Importazioni dal paese interessato
a) Volume e quota di mercato
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(40) |
Stando al considerando 36, il codice NC 2932 21 00 è stato utilizzato come riferimento per le importazioni del prodotto in esame nella Comunità. |
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(41) |
Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, va tenuto conto delle pratiche di elusione comprovate che hanno determinato l’estensione delle misure alle importazioni di cumarina da India, Tailandia, Indonesia e Malaysia. In seguito all’istituzione di contromisure all’elusione, le importazioni originarie della RPC e le importazioni originarie della RPC, ma spedite da altri paesi, sono calate durante il periodo in esame. Benché il volume delle importazioni provenienti dalla Cina sia tuttora ingente, questo calo ha dimostrato l’efficacia delle misure antielusione. |
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(42) |
Come risulta dal considerando 38 il consumo apparente è diminuito nel periodo in esame. Le importazioni dalla Cina sono diminuite ulteriormente in rapporto al consumo, con la conseguente perdita di quota di mercato nella Comunità a vantaggio dell’industria comunitaria. Il volume delle importazioni provenienti dai paesi terzi verso la Comunità durante il periodo in esame è rimasto stabile. Tabella 2
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b) Prezzi
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(43) |
Durante il periodo in esame, i prezzi cif medi della cumarina importata dalla Cina erano costantemente inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria. |
3. Situazione economica dell’industria comunitaria
a) Produzione
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(44) |
Tra il 2003 e il PIR l’industria comunitaria ha dovuto ridurre del 25 % il suo volume di produzione del prodotto in esame. Ciò è collegato al fatto che, dal 2003 in poi, l’industria comunitaria ha perso volume delle vendite a causa delle pratiche di elusione. Essa ha registrato inoltre una flessione nel volume delle vendite anche nelle esportazioni verso i paesi terzi a causa della pressione esercitata dalle esportazioni cinesi a basso prezzo anche nei mercati d’esportazione dei paesi terzi. |
b) Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti
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(45) |
Stando ai considerando 36-39, le vendite dell’industria comunitaria del prodotto in esame nella Comunità sono rimaste relativamente stabili durante il periodo in esame. Nello stesso periodo, tuttavia, l’industria comunitaria ha registrato un netto ribasso nel volume delle esportazioni verso i paesi terzi. In tale contesto, al fine di ottimizzare il livello di utilizzazione degli impianti, l’industria comunitaria ha dovuto ridurre la sua capacità. Ciononostante, l’utilizzazione degli impianti è rimasta relativamente bassa. Tabella 3
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c) Vendite nella Comunità
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(46) |
Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell’industria comunitaria nell’UE ha registrato un rialzo del 36 %. Tale sviluppo è stato reso possibile dalla proroga delle misure per altri 5 anni e dall’effettiva eliminazione delle pratiche di elusione. Di conseguenza, secondo quanto si evince dal considerando 41, nello stesso periodo sono diminuite le importazioni cinesi. Le importazioni provenienti dall’India, l’altro paese terzo che notoriamente produce cumarina, si sono limitate alle quantità oggetto d’impegno. |
d) Scorte
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(47) |
Durante il periodo in esame il volume delle scorte dell’industria comunitaria è diminuito. |
e) Quote di mercato
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(48) |
Durante il periodo in esame l’industria comunitaria ha aumentato la propria quota di mercato. Stando ai considerando 41 e 42 l’efficacia delle misure in vigore ha permesso all’industria comunitaria di recuperare quota di mercato. L’aumento della quota di mercato di 22 punti percentuali nel periodo in esame era chiaramente legato all’eliminazione delle pratiche di elusione. |
f) Prezzi
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(49) |
Rispetto all’anno precedente, nel 2004 il prezzo netto medio di vendita della cumarina sul mercato comunitario è diminuito del 10 %. Successivamente i prezzi sono progressivamente risaliti, ma durante il PIR non hanno più raggiunto i livelli del 2003. Contrariamente alle previsioni, non vi è stata finora una piena ripresa a livello dei prezzi. |
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(50) |
La situazione dei prezzi riflette la forte pressione esercitata dalle importazioni provenienti dalla Cina. Durante il periodo in esame, i prezzi cif medi della cumarina importata dalla Cina risultavano costantemente molto inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria. Con l’entrata in vigore delle misure, durante il PIR, la cumarina originaria della Cina è stata venduta agli stessi prezzi praticati dall’industria comunitaria. A tal fine, i prezzi delle esportazioni cinesi hanno agito da massimale, costringendo l’industria comunitaria ad allineare i suoi prezzi di conseguenza. Pertanto, i prezzi dell’industria comunitaria sono stati notevolmente penalizzati e l’industria ha registrato una scarsa redditività. |
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(51) |
Allo scopo di determinare il persistere della sottoquotazione della cumarina originaria della Cina, i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria ai clienti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi all’importazione cif alla frontiera comunitaria sulla base dei dati relativi al codice NC come risulta dal considerando 23. Dal raffronto è emerso che, mentre i prezzi equivalevano più o meno al prezzo non pregiudizievole stabilito per l’industria comunitaria, le importazioni non determinavano una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria; Tabella 4
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g) Redditività
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(52) |
La redditività delle vendite del prodotto in esame a clienti indipendenti nella Comunità sembra aver dato risultati leggermente positivi durante il PIR. Dal 2004 in poi vi è stato un peggioramento, ma dal 2006 si è ripresa leggermente. La causa della scarsa redditività è riconducibile alla netta flessione dei prezzi di vendita, come risulta dai considerando 49 e 50, nonché all’aumento dei costi, in particolare delle materie prime. Il miglioramento della produttività ha potuto compensare soltanto in parte l’impatto negativo di questi fattori sulla redditività. In generale, il profitto per l’intero periodo in esame è risultato molto inferiore al margine di profitto normale. |
h) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitale
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(53) |
L’andamento del flusso di cassa generato dall’industria comunitaria in relazione alle vendite del prodotto in esame sul mercato dell’UE rispecchia quello della redditività. Va segnalato a questo proposito che, durante il periodo in esame, benché basso, il flusso di cassa è stato comunque positivo. |
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(54) |
L’inchiesta ha stabilito che l’industria comunitaria non ha incontrato alcuna difficoltà ad ottenere capitale e che nel periodo in esame la spesa per gli investimenti è stata oltremodo contenuta. La capacità di ottenere capitale non può, tuttavia, valere da indicatore significativo per questa inchiesta, visto che l’industria comunitaria costituisce un vasto gruppo all’interno del quale la produzione di cumarina rappresenta una percentuale relativamente modesta dell’intera produzione. La capacità di ottenere capitale è strettamente collegata alle prestazioni dell’intero gruppo piuttosto che alla singola prestazione relativa al prodotto in esame. |
i) Occupazione, produttività e salari
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(55) |
Durante il periodo in esame, in particolare dal 2004, l’occupazione nell’industria comunitaria è andata decrescendo. Questo calo è legato al ridimensionamento del processo di produzione della cumarina intrapreso dall’industria comunitaria. La produttività dell’industria comunitaria misurata in termini di volume di produzione per lavoratore subordinato ha registrato un netto rialzo durante il periodo in esame. |
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(56) |
I costi salariali nel loro insieme hanno subito un calo come conseguenza diretta del succitato ridimensionamento. Durante il periodo in esame il livello salariale medio per dipendente è rimasto stabile. Tabella 5
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j) Investimenti e utile sul capitale investito
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(57) |
Durante il periodo in esame, gli investimenti hanno raggiunto il massimo livello nel 2004, dopodiché hanno iniziato a decrescere. Nelle attuali condizioni di mercato, l’industria comunitaria è più interessata al mantenere gli impianti di produzione esistenti che a espandere la capacità di produzione. |
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(58) |
Considerato in questa prospettiva, l’utile sul capitale investito, espresso come rapporto tra gli utili netti dell’industria comunitaria e il valore contabile del suo capitale fisso rispecchia l’andamento della redditività (cfr. considerando 52). |
k) Crescita
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(59) |
Come risulta dal considerando 36 e successivi, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato dell’UE è aumentato notevolmente consentendo all’industria comunitaria di recuperare una significativa quota di mercato. |
l) Entità del margine di dumping
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(60) |
Nell’analisi dell’entità del margine di dumping si tiene conto del fatto che sono già in vigore misure volte ad eliminare il dumping pregiudizievole. Tuttavia, dati il volume delle importazioni durante il PIR e l’elevato margine di dumping riscontrato (cfr. considerando 28), l’incidenza del dumping sulla situazione dell’industria comunitaria è tutt’altro che trascurabile. |
m) Ripresa dagli effetti negativi di precedenti pratiche di dumping
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(61) |
Va inoltre considerato che l’industria comunitaria non sarebbe stata in grado di riprendersi dal precedente dumping dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2002 a causa delle pratiche di elusione contro le quali sono stati adottati provvedimenti soltanto nel 2004 e nel 2006. Prima dell’introduzione ad opera del Consiglio di provvedimenti antielusione nei confronti di India, Tailandia, Indonesia e Malaysia e l’accettazione dell’impegno da parte della Commissione nel 2005, il livello delle importazioni in provenienza dai suddetti paesi era considerevole ed impediva all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping precedente. |
4. Conclusione sulla situazione del mercato comunitario
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(62) |
L’imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina provenienti dalla RPC e l’estensione delle misure ai paesi in cui sono state riscontrate pratiche di elusione, ha avuto un effetto positivo sull’industria comunitaria in quanto le ha permesso di riprendersi in parte da una difficile situazione economica. Gli sforzi costanti compiuti dall’industria comunitaria in termini di taglio dei costi e aumento della produttività pro capite sono serviti a mala pena a controbilanciare gli effetti dell’aumento dei prezzi delle materie prime e della flessione dei prezzi di vendita sul mercato della Comunità. |
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(63) |
L’elusione praticata dai produttori cinesi, come risulta dal considerando 33, avvalora la conclusione secondo la quale i produttori esportatori cinesi guardano con grande interesse all’ingresso nel mercato comunitario. |
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(64) |
Alla luce di quanto precede, benché le misure adottate siano servite a limitare gli effetti pregiudizievoli del dumping la situazione dell’industria comunitaria è tuttora precaria. Tuttavia, un eventuale aumento delle importazioni a prezzi di dumping molto probabilmente aggraverebbe la situazione e renderebbe vani tutti gli sforzi compiuti dall’industria comunitaria che, con ogni probabilità, dovrebbe cessare la produzione di cumarina. |
F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
1. Rischio di reiterazione del pregiudizio
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(65) |
A proposito del probabile effetto sull’industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, secondo quanto constatato nei considerando 28-34, sono stati considerati i fattori indicati di seguito. |
|
(66) |
L’industria comunitaria ha aumentato il volume delle sue vendite sul mercato interno in conseguenza delle misure in vigore. Dai dati disponibili risulta chiaramente che la quota di mercato dell’industria comunitaria è aumentata in maniera significativa laddove il consumo è calato dell’8 % nel periodo in esame. Tuttavia, l’industria comunitaria ha continuato ad essere penalizzata dai prezzi eccessivamente bassi. |
|
(67) |
Stando al considerando 38, mentre il consumo è diminuito dell’8 %, il consumo mondiale di cumarina, seppur condizionato in parte dalle tendenze della moda, non dovrebbe, secondo le previsioni, subire cambiamenti di rilievo. È evidente che, senza misure antidumping, continueranno ad essere importati a prezzi di dumping volumi considerevoli di prodotto originario della Cina. Inoltre, la grande capacità di produzione inutilizzata della Cina lascia supporre che, con molta probabilità, in caso di abrogazione delle misure, il volume delle importazioni nella Comunità crescerebbe. |
|
(68) |
La proroga delle misure in seguito ai procedimenti antielusione è riuscita ad arrestare le pratiche di elusione delle misure riguardanti il prodotto in esame, originario della RPC, ma spedito dall’India, dalla Tailandia, dall’Indonesia e dalla Malaysia. È probabile che i produttori esportatori cinesi debbano adottare una politica dei prezzi aggressiva nella Comunità per riguadagnare le quote di mercato perdute con l’arresto delle pratiche di elusione. |
|
(69) |
Secondo le conclusioni di cui al considerando 29, l’inchiesta ha stabilito che l’eventuale abolizione delle misure costituirebbe un palese incentivo per gli esportatori cinesi a smerciare ingenti volumi sul mercato dell’UE. Ciò consentirebbe agli esportatori cinesi di utilizzare parte della loro sovraccapacità. |
|
(70) |
La probabilità che ciò avvenga è confermata anche dal fatto che i prezzi nella Comunità sono più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi. I produttori cinesi sarebbero così sicuramente incentivati ad intensificare le loro attività sul mercato comunitario. |
|
(71) |
Inoltre, l’incremento delle importazioni a prezzi più bassi, probabile conseguenza della sospensione delle misure, avrebbe molto probabilmente effetti fortemente pregiudizievoli sull’industria comunitaria. In tali circostanze, l’industria comunitaria dovrebbe attuare una politica di riduzione dei prezzi per poter mantenere la sua quota di mercato oppure mantenere gli attuali prezzi di vendita, sacrificando invece clienti e, eventualmente, volumi di vendita. Nel primo caso, l’industria comunitaria dovrebbe operare in perdita, mentre, nel secondo, la perdita di volumi di vendita causerebbe già di per sé un aumento dei costi con conseguenti perdite. |
|
(72) |
Pertanto, se le importazioni dovessero aumentare, come previsto in caso di abolizione delle misure, l’inchiesta ha rivelato che la reiterazione del pregiudizio è altamente probabile nei confronti di un’industria comunitaria che già versa in condizioni precarie. In pratica, non costituirebbe più una priorità per l’industria comunitaria continuare la produzione di cumarina. |
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Introduzione
|
(73) |
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell’industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori di cumarina. Per valutare la probabile incidenza del mantenimento o dell’abrogazione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate. |
|
(74) |
La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping o di reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità. |
2. Interesse dell’industria comunitaria
|
(75) |
Sarebbe chiaramente nell’interesse dell’unico produttore comunitario poter continuare a produrre cumarina. |
|
(76) |
Inoltre si ritiene che, qualora fossero abrogate le misure antidumping, è probabile che il dumping perduri, anzi aumenti, con conseguente progressivo deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, al punto che quest’ultima potrebbe scomparire. |
|
(77) |
Si può dunque concludere, in termini generali, che il mantenimento delle misure sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria comunitaria. |
3. Interesse degli importatori e degli utilizzatori
|
(78) |
Sono stati contattati 13 importatori e 10 utilizzatori industriali ai quali sono stati inviati questionari. I servizi della Commissione hanno ricevuto quattro risposte da società che hanno accettato di collaborare. |
|
(79) |
Inoltre, un importatore si è dichiarato contrario alle misure in quanto preoccupato principalmente per il prezzo di acquisto del prodotto in esame. Egli ha ammesso, tuttavia, che l’incidenza del costo della cumarina sul suo costo totale di produzione è minima. |
|
(80) |
Benché il prodotto in esame sia utilizzato anche in altri settori industriali e spesso non sia sostituibile, la sua importanza nella composizione del prodotto finito è molto contenuta in termini sia di quantitativi che di prezzi; infatti non supera per lo più l’1 %. Pertanto, il dazio incide in misura molto limitata sul prezzo pagato dall’utilizzatore e dal consumatore finale. |
|
(81) |
Alcuni utilizzatori hanno dichiarato la loro decisa preferenza per la cumarina di origine comunitaria dati i vantaggi che questa presenta in ordine alla sua qualità. Un eventuale arresto della produzione da parte dell’industria comunitaria in conseguenza dell’abrogazione delle misure li penalizzerebbe gravemente. |
|
(82) |
Nell’analizzare l’interesse della Comunità, occorre tener conto, in particolare, della necessità di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsioni degli scambi e ripristinare un’effettiva concorrenza. A tale proposito va rammentato che il mercato mondiale della cumarina è estremamente concentrato; esistono soltanto pochi produttori, i più importanti dei quali, in termini di capacità, si trovano in Cina e nella Comunità. In tale prospettiva, occorre considerare importante la salvaguardia delle diverse fonti di approvvigionamento, industria comunitaria compresa. Inoltre, si rammenta che le misure antidumping non hanno lo scopo di limitare l’approvvigionamento da fonti esterne alla Comunità, bensì di garantire che la cumarina originaria della Cina possa continuare ad essere importata nella Comunità in quantità sufficiente. |
|
(83) |
Le considerazioni di cui sopra, alla luce, tra l’altro, della scarsa cooperazione, avvallano la tesi che la situazione economica degli importatori e degli utilizzatori non avrebbe subito sostanziali ripercussioni negative dall’attuazione delle misure in vigore. Inoltre, l’inchiesta non ha confermato la possibilità di un aggravamento di tali effetti negativi in caso di proroga delle misure. |
4. Conclusioni in merito all’interesse della Comunità
|
(84) |
Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che non vi sono validi e fondati motivi per ritenere che il mantenimento delle misure osti all’interesse della Comunità. |
H. MISURE ANTIDUMPING
|
(85) |
Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la proroga delle misure attualmente in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. |
|
(86) |
Ne consegue che è opportuno mantenere le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. |
|
(87) |
Conformemente al considerando 1, l’ambito di applicazione dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC è stato esteso anche alle importazioni di cumarina spedita da India, Tailandia, Indonesia e Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria di India, Tailandia, Indonesia o Malaysia. La proroga delle misure antidumping relative al prodotto in esame, deve riguardare anche le importazioni di cumarina spedita da India, Tailandia, Indonesia e Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate originarie di uno di questi paesi. Il produttore esportatore indiano citato nel considerando 2 non soggetto alle misure sulla base di un impegno accettato dalla Commissione, alle medesime condizioni va esentato dalle misure istituite dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice TARIC 2932 21 00 19) originaria della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio è pari a 3 479 EUR per tonnellata.
3. Il dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR per tonnellata applicabile alle importazioni originarie della Cina è esteso alle importazioni dello stesso prodotto citato nel paragrafo 1 spedito da India, Tailandia, Indonesia e Malaysia indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate originarie o meno di uno di questi paesi (codici TARIC 2932 21 00 11, 2932 21 00 15 e 2932 21 00 16).
Articolo 2
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping imposti dall’articolo 1, purché le merci siano prodotte da società di cui la Commissione abbia accettato gli impegni e i cui nomi siano elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate conformemente a tale decisione.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
|
a) |
al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato; e |
|
b) |
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale. |
Articolo 3
Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 4
In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 18.
(4) GU L 311 del 10.11.2006, pag. 1.
(5) GU L 1 del 4.1.2005, pag. 15.
(6) GU C 103 dell’8.5.2007, pag. 15.
(7) Per ragioni di riservatezza, dal momento che l’industria comunitaria è costituita da un solo produttore comunitario, i dati contenuti nel presente regolamento sono indicizzati o indicati approssimativamente.
ALLEGATO
Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di cumarina effettuate dalle società e soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti.
|
1. |
L’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO». |
|
2. |
Il nome della società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale. |
|
3. |
Il numero della fattura commerciale. |
|
4. |
La data di rilascio della fattura commerciale. |
|
5. |
Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria. |
|
6. |
La descrizione precisa delle merci, compresi:
|
|
7. |
Il nome della società operante come importatore nella Comunità e alla quale la società esportatrice ha rilasciato direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno. |
|
8. |
Il nome del responsabile dell’impresa che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione [inserire numero]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
|
11.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 655/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’11 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
33,6 |
|
MK |
19,3 |
|
|
TR |
54,9 |
|
|
ZZ |
35,9 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
106,9 |
|
ZZ |
106,9 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
96,0 |
|
ZZ |
96,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
97,9 |
|
US |
76,1 |
|
|
UY |
75,0 |
|
|
ZA |
94,5 |
|
|
ZZ |
85,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
126,0 |
|
BR |
93,1 |
|
|
CL |
104,2 |
|
|
CN |
87,0 |
|
|
NZ |
119,5 |
|
|
US |
88,2 |
|
|
UY |
93,6 |
|
|
ZA |
99,1 |
|
|
ZZ |
101,3 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
108,2 |
|
CL |
104,9 |
|
|
CN |
113,9 |
|
|
NZ |
130,6 |
|
|
ZA |
116,5 |
|
|
ZZ |
114,8 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
183,0 |
|
XS |
130,8 |
|
|
ZZ |
156,9 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
375,3 |
|
US |
179,9 |
|
|
ZZ |
277,6 |
|
|
0809 30 |
TR |
175,4 |
|
ZZ |
175,4 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
217,7 |
|
ZZ |
217,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
11.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 656/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2008
recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chamomilla Bohemica (DOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (DOP), Slovenská parenica (IGP), Cipollotto Nocerino (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Chamomilla Bohemica», presentata dalla Repubblica ceca, la domanda di registrazione della denominazione «Vlaams-Brabantse tafeldruif», presentata dal Belgio, la domanda di registrazione della denominazione «Slovenská parenica», presentata dalla Slovacchia e la domanda di registrazione della denominazione «Cipollotto Nocerino», presentata dall’Italia, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).
(2) GU C 243 del 17.10.2007, pag. 11 (Chamomilla Bohemica), GU C 244 del 18.10.2007, pag. 40 (Vlaams-Brabantse tafeldruif), GU C 249 del 24.10.2007, pag. 26 (Slovenská parenica), GU C 257 del 30.10.2007, pag. 54 (Cipollotto Nocerino).
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.3. Formaggi
SLOVACCHIA
Slovenská parenica (IGP)
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
BELGIO
Vlaams-Brabantse tafeldruif (DOP)
ITALIA
Cipollotto Nocerino (DOP)
Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)
REPUBBLICA CECA
Chamomilla Bohemica (DOP)
|
11.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 657/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell’11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (2), è stato più volte modificato in modo sostanziale (3). Data la necessità di apportarvi ulteriori modifiche, a fini di chiarezza e razionalità occorre abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
|
(2) |
È opportuno che dell’aiuto per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi beneficino le scuole materne, gli altri istituti d’istruzione prescolare e le scuole elementari e secondarie. Nell’ambito della lotta all’obesità e al fine di fornire a bambini e ragazzi prodotti lattiero-caseari sani, questi diversi tipi di scuole devono essere trattati equamente e avere accesso al regime. Per semplificarne la gestione, occorre escludere il consumo dei prodotti in questione da parte degli allievi durante i soggiorni in colonie di vacanza. |
|
(3) |
Per chiarire la portata dell’applicazione del regime di aiuto è opportuno precisare che gli allievi beneficiano dell’aiuto solo nei giorni di scuola. Inoltre, il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, deve essere confermato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici degli Stati membri. |
|
(4) |
L’esperienza ha dimostrato che è difficile controllare l’utilizzazione dei prodotti lattiero-caseari sovvenzionati nella preparazione di pasti serviti agli allievi. Detta utilizzazione non è inoltre un modo efficace per conseguire le finalità educative del regime. La preparazione di pasti deve pertanto essere sottoposta a opportune limitazioni. |
|
(5) |
Per tener conto delle diverse abitudini di consumo di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per adeguarsi alle tendenze esistenti in materia di salute e nutrizione è opportuno ampliare e semplificare l’elenco dei prodotti ammissibili, lasciando al tempo stesso agli Stati membri la possibilità di determinare la propria gamma di prodotti nel rispetto di tale elenco. |
|
(6) |
Affinché i prodotti sovvenzionabili offrano un livello elevato di protezione della salute pubblica, essi devono essere preparati in conformità dei requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (4) e devono essere contrassegnati dal marchio di identificazione previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5). |
|
(7) |
Ai fini della gestione e del controllo del regime di aiuto è necessario istituire una procedura di riconoscimento dei richiedenti. |
|
(8) |
L’importo dell’aiuto per i vari prodotti ammissibili deve essere determinato tenendo conto dell’importo dell’aiuto per il latte fissato all’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché delle relazioni tecniche fra i prodotti. |
|
(9) |
Con riguardo al pagamento dell’aiuto, occorre precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dai richiedenti, le formalità richieste per la presentazione della domanda, i controlli che devono essere effettuati e le sanzioni che devono essere comminate dalle autorità competenti nonché le modalità di pagamento. |
|
(10) |
A norma dell’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’aiuto è limitato ad una quantità di 0,25 litro equivalente latte al giorno per allievo. È opportuno precisare i valori in equivalente latte per i vari prodotti. |
|
(11) |
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le modalità di controllo del regime di aiuto, in particolare al fine di garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo a carico dei beneficiari e che i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati non siano sviati dalla destinazione prevista. |
|
(12) |
Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità è necessario adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete integrate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un’applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell’attuazione del regime. Occorre inoltre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare un comportamento fraudolento da parte dei richiedenti. |
|
(13) |
Al fine di semplificare le procedure amministrative degli Stati membri, la quantità massima sovvenzionabile ai fini dell’aiuto deve essere calcolata sulla base del numero di allievi che frequentano regolarmente l’istituto interessato, quale risulta dai registri del richiedente. |
|
(14) |
L’esperienza ha dimostrato che i beneficiari non sono sufficientemente informati sul ruolo svolto dall’Unione europea nel regime di distribuzione di latte nelle scuole. È pertanto opportuno che il ruolo dell’Unione europea nella sovvenzione del regime sia chiaramente indicato in ciascun istituto scolastico partecipante. |
|
(15) |
È necessario che alcune informazioni inerenti al regime di distribuzione di latte nelle scuole siano trasmesse ogni anno alla Commissione a fini di controllo. |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (di seguito «l’aiuto») a norma dell’articolo 102 del regolamento citato.
Articolo 2
Beneficiari
Sono beneficiari dell’aiuto gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico appartenente ad una delle seguenti categorie: scuole materne o altri istituti d’istruzione prescolare, scuole elementari e scuole secondarie, amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.
Articolo 3
Prodotti sovvenzionabili
1. Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili elencati nell’allegato I. Essi possono applicare norme più rigorose nel rispetto dei requisiti relativi ai prodotti ammissibili specificati nell’allegato I.
2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato I può essere latte ricostituito.
3. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo di prodotto ai prodotti della categoria I.
4. L’aiuto è concesso soltanto per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 4
Importo dell’aiuto
1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.
2. In caso di modificazione dell’importo dell’aiuto espresso in euro, per i quantitativi forniti nel mese in corso l’importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.
3. Se i quantitativi forniti sono espressi in litri, la conversione da litri in chilogrammi viene effettuata applicando il coefficiente 1,03.
Articolo 5
Quantità massima sovvenzionabile
1. Gli Stati membri verificano che la quantità massima di 0,25 litri fissata all’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sia superata, tenendo conto del numero di giorni di scuola e del numero di allievi che frequentano regolarmente l’istituto di cui trattasi nel periodo interessato dalla domanda di aiuto nonché del coefficiente di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Per i prodotti appartenenti alle categorie da II a V definite nell’allegato I si utilizzano le seguenti equivalenze ai fini della verifica di cui al paragrafo 1:
|
a) |
categoria II: 100 kg di prodotti = 90 kg di latte; |
|
b) |
categoria III: 100 kg di prodotti = 300 kg di latte; |
|
c) |
categoria IV: 100 kg di prodotti = 899 kg di latte; |
|
d) |
categoria V: 100 kg di prodotti = 765 kg di latte. |
3. I beneficiari di cui all’articolo 2 fruiscono dell’aiuto solo nei giorni di scuola. Il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è comunicato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici all’autorità competente dello Stato membro e, se del caso, al richiedente. Gli allievi non beneficiano dell’aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza.
4. Il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati nella preparazione di pasti non beneficiano dell’aiuto.
Tuttavia, il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati nella preparazione di pasti nei locali dell’istituto scolastico senza essere sottoposti a trattamento termico possono beneficiare dell’aiuto. Può inoltre essere consentito il riscaldamento dei prodotti elencati nella categoria I, lettere a) e b), dell’allegato I.
5. Ai fini del paragrafo 4, per differenziare i prodotti utilizzati in preparazioni a caldo da quelli utilizzati in preparazioni a freddo e/o destinati al consumo diretto può essere impiegato un coefficiente determinato sulla base dei quantitativi utilizzati in passato e/o nelle ricette, a condizione che sia approvato dallo Stato membro interessato.
Articolo 6
Condizioni generali per la concessione dell’aiuto
1. Una domanda di aiuto è valida solo se presentata da un richiedente riconosciuto conformemente agli articoli 7, 8 e 9 per la fornitura dei prodotti comunitari figuranti all’allegato I.
2. Il richiedente può essere:
|
a) |
un istituto scolastico; |
|
b) |
un’autorità didattica, che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di istituti di sua competenza; |
|
c) |
il fornitore dei prodotti, se lo Stato membro lo prevede; |
|
d) |
un’organizzazione appositamente costituita, che presenta la domanda di aiuto per conto di una o più scuole o autorità didattiche, se lo Stato membro lo prevede. |
Articolo 7
Riconoscimento dei richiedenti
Il richiedente dell’aiuto deve essere riconosciuto a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova l’istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti.
Articolo 8
Condizioni generali per il riconoscimento
1. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell’autorità competente:
|
a) |
distribuire i prodotti lattiero-caseari esclusivamente per il consumo, in conformità del presente regolamento, da parte degli allievi che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l’aiuto; |
|
b) |
rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se viene accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai beneficiari di cui all’articolo 2 o che l’aiuto è stato versato per quantitativi diversi da quelli calcolati conformemente all’articolo 5; |
|
c) |
tenere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta; |
|
d) |
sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall’autorità competente dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche. |
2. I riconoscimenti conferiti a norma degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2707/2000 restano in vigore ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 9
Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti
Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), il richiedente deve impegnarsi per iscritto, oltre che a rispettare le condizioni indicate all’articolo 8, a tenere una contabilità dalla quale risultino i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle autorità didattiche e i quantitativi di prodotti che sono stati loro venduti o forniti.
Articolo 10
Sospensione e ritiro del riconoscimento
Qualora si constati che un richiedente non soddisfa più a una delle condizioni di cui agli articoli 8 e 9 o ad un altro obbligo incombentegli in forza del presente regolamento, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi o ritirato, a seconda della gravità dell’inadempienza.
Le misure di cui al primo comma non si applicano in caso di forza maggiore o se lo Stato membro accerta che l’irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima.
In caso di ritiro, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell’interessato, non prima che siano trascorsi dodici mesi.
Articolo 11
Domanda di pagamento
1. La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere inoltrata secondo le modalità prescritte dall’autorità competente dello Stato membro interessato e recare almeno le seguenti indicazioni:
|
a) |
i quantitativi distribuiti, ripartiti per categoria e sottocategoria di prodotti; |
|
b) |
il nome e l’indirizzo o il numero di identificazione unico dell’istituto scolastico o dell’autorità didattica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a). |
2. Lo Stato membro determina la periodicità con cui devono essere presentate le domande di pagamento. Esse possono riguardare periodi compresi tra uno e sette mesi.
3. Salvo caso di forza maggiore, per essere valida la domanda di pagamento dell’aiuto deve essere correttamente compilata ed essere presentata entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce.
Qualora tale termine venga superato di un periodo inferiore a due mesi, l’aiuto è ridotto del:
|
a) |
5 % dell’importo se il superamento è inferiore o pari a un mese; |
|
b) |
10 % dell’importo se il superamento è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi. |
4. Gli importi indicati nella domanda di pagamento devono essere giustificati da fatture tenute a disposizione delle autorità competenti. Le fatture indicano separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti e sono quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento.
Articolo 12
Pagamento dell’aiuto
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 11, paragrafo 4, l’aiuto viene pagato ai fornitori o alle organizzazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), soltanto:
|
a) |
dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati; oppure |
|
b) |
in base ad una relazione di controllo dell’autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell’aiuto e dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento; oppure |
|
c) |
se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi consegnati ai fini del presente regolamento sono stati pagati. |
2. Il pagamento dell’aiuto viene eseguito dall’autorità competente entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda di cui all’articolo 11, correttamente compilata e valida, salvo qualora sia stata avviata un’indagine amministrativa sul diritto all’aiuto.
Articolo 13
Versamento di anticipi
1. Gli Stati membri sono autorizzati a versare un anticipo di importo pari all’ammontare dell’aiuto richiesto, previa costituzione di una cauzione pari al 110 % dell’importo anticipato.
2. Se la domanda di anticipo è presentata da un fornitore o da un’organizzazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), l’autorità competente può versare detto anticipo in base ai quantitativi consegnati, senza esigere i documenti giustificativi menzionati all’articolo 12, paragrafo 1. Entro un mese dal suo versamento il fornitore o l’organizzazione trasmettono i documenti necessari per il pagamento definitivo dell’aiuto all’autorità competente, a meno che questa non rediga la relazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 14
Controllo dei prezzi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.
2. A tal fine essi possono fissare i prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i diversi prodotti elencati nell’allegato I distribuiti sul loro territorio.
Articolo 15
Controlli e sanzioni
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Esse comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8.
2. Le verifiche amministrative vertono su tutte le domande di aiuto e comprendono il controllo dei documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri relativi alla consegna dei prodotti e al rispetto delle quantità massime giornaliere per allievo indicate all’articolo 5, paragrafo 1.
Le verifiche amministrative di cui al primo comma sono integrate da controlli in loco riguardanti in particolare i seguenti aspetti:
|
a) |
l’incidenza dell’aiuto sul prezzo pagato dal beneficiario; |
|
b) |
la contabilità di cui all’articolo 9, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e dagli estratti bancari; |
|
c) |
l’utilizzo dei prodotti sovvenzionati in conformità delle disposizioni del presente regolamento, specialmente se esistono motivi per sospettare irregolarità. |
3. Il numero totale di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1o agosto al 31 luglio riguarda almeno il 5 % di tutti i richiedenti indicati all’articolo 6. Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli sono effettuati presso i locali di cinque richiedenti. Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, il controllo verte sulla totalità dei richiedenti. Il numero complessivo di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1o agosto al 31 luglio riguarda inoltre almeno il 5 % dell’aiuto distribuito a livello nazionale.
4. I controlli in loco sono effettuati durante tutto il periodo dal 1o agosto al 31 luglio e vertono su un periodo costituito da almeno i dodici mesi precedenti.
5. I richiedenti sottoposti ai controlli in loco sono selezionati dall’autorità di controllo competente tenendo nel debito conto le diverse zone geografiche e sulla base di un’analisi dei rischi che prenda in considerazione, in particolare, il carattere ricorrente degli errori e le risultanze dei controlli svolti in passato. L’analisi dei rischi tiene inoltre conto dei diversi importi di aiuto interessati e delle diverse categorie di richiedenti indicate all’articolo 6, paragrafo 2.
6. Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), il controllo in loco svolto presso i locali dello stesso è integrato da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l’1 % degli istituti scolastici figuranti nel registro del richiedente, qualora quest’ultimo numero sia maggiore.
7. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.
8. Dopo ciascun controllo in loco l’autorità di controllo competente redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
Detta relazione consta delle seguenti parti:
|
a) |
una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
|
|
b) |
una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
|
9. Per il recupero di importi indebitamente versati si applica, mutatis mutandis, l’articolo 73, paragrafi 1, 3, 4 e 8, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (6).
10. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, in caso di frode il richiedente, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti in conformità del paragrafo 9, paga un importo pari alla differenza tra l’importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.
Articolo 16
Manifesto sul regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole
Gli istituti scolastici che distribuiscono prodotti a norma del presente regolamento realizzano o fanno realizzare un manifesto conforme ai requisiti minimi stabiliti nell’allegato III, da esporre permanentemente all’entrata principale dell’istituto in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile.
Articolo 17
Comunicazioni
1. Entro il 30 novembre successivo al termine del precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati riepilogativi relativi al numero di richiedenti e di istituti scolastici che hanno partecipato al regime e ai controlli in loco effettuati, con le relative risultanze.
2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio:
|
a) |
i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l’aiuto nel precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio nonché la quantità massima ammissibile e il modo in cui è stata calcolata; |
|
b) |
il numero stimato di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole. |
3. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Detti modelli possono essere utilizzati solo dopo che il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli sia stato informato.
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Articolo 19
Disposizione transitoria
1. Il regolamento (CE) n. 2707/2000 continua ad applicarsi per le consegne effettuate anteriormente al 1o agosto 2008.
2. Le autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2707/2000 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 64).
(3) Cfr. l’allegato IV.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI
Categoria I
|
a) |
Latte trattato termicamente (1); |
|
b) |
latte trattato termicamente al cacao, addizionato di succo di frutta (2) o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a) e contenente al massimo il 7 % di zucchero aggiunto (3) e/o di miele; |
|
c) |
prodotti a base di latte fermentato, anche addizionati di succo di frutta (2) o aromatizzati, contenenti almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a) e contenenti al massimo il 7 % di zucchero aggiunto (3) e/o di miele. |
Categoria II
Prodotti a base di latte fermentato, anche aromatizzati, addizionati di frutta (4), contenenti almeno l’80 % in peso di latte di cui alla categoria I, lettera a), e contenenti al massimo il 7 % di zucchero aggiunto (5) e/o di miele.
Categoria III
Formaggi freschi e formaggi fusi, anche aromatizzati, contenenti almeno il 90 % in peso di formaggio.
Categoria IV
Formaggi «Grana padano» e «Parmigiano Reggiano».
Categoria V
Formaggi, anche aromatizzati, contenenti almeno il 90 % in peso di formaggio e non compresi nelle categorie III e IV.
(1) Comprese le bevande a base di latte senza lattosio.
(2) Aggiunta di succo di frutta in conformità delle disposizioni della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.
(3) Ai fini della presente categoria per zucchero si intendono i prodotti dei codici NC 1701 e 1702 . Nel caso di bevande a base di latte o di derivati del latte, a basso livello energetico e senza zucchero aggiunto, gli edulcoranti sono utilizzati in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
(4) Ai fini della presente categoria, i prodotti a base di latte fermentato contengono sempre frutta, polpa di frutta, purea di frutta o succo di frutta. Ai fini della presente categoria, per frutta si intendono i prodotti elencati nel capitolo 8 della nomenclatura combinata, ad esclusione della frutta a guscio e dei prodotti contenenti frutta a guscio. L’aggiunta di succo di frutta, polpa di frutta e purea di frutta è effettuata in conformità delle disposizioni della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.
(5) Ai fini della presente categoria per zucchero si intendono i prodotti dei codici NC 1701 e 1702 . Lo zucchero addizionato alla frutta è compreso nel 7 % massimo di zucchero aggiunto. Nel caso di bevande a base di latte o di derivati del latte, a basso livello energetico e senza zucchero aggiunto, gli edulcoranti sono utilizzati in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
ALLEGATO II
Importo dell’aiuto
|
a) |
18,15 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I; |
|
b) |
16,34 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II; |
|
c) |
54,45 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III; |
|
d) |
163,14 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV; |
|
e) |
138,85 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V. |
ALLEGATO III
Requisiti minimi per il manifesto sul regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole
Formato del manifesto: A3 o più grande
Caratteri: 1 cm o più grandi
Titolo: Regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole
Contenuto: il testo del manifesto riporta almeno la frase seguente, da adattare a seconda del tipo di istituto scolastico:
«Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio scuola materna/istituto prescolare/scuola] distribuisce prodotti lattiero-caseari sovvenzionati dall’Unione europea nell’ambito del regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole.»
Si consiglia di dare risalto ai benefici nutrizionali e di fornire consigli nutrizionali destinati a bambini e ragazzi.
Posizione: chiaramente visibile e leggibile all’ingresso principale dell’istituto scolastico.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
|
Regolamento (CE) n. 2707/2000 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1, prima frase |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 1, seconda frase |
|
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 5 |
— |
|
— |
Articolo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
|
— |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
Articolo 8 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) |
— |
|
— |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, prima frase |
Articolo 14, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, seconda e terza frase |
— |
|
Articolo 14, paragrafi 2 e 3 |
— |
|
Articolo 15 |
— |
|
— |
Articolo 15 |
|
Articolo 16 |
— |
|
— |
Articolo 16 |
|
Articolo 17 |
— |
|
— |
Articoli da 17 a 20 |
|
Allegato I |
— |
|
— |
Allegato I |
|
Allegato II |
— |
|
— |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |
|
— |
Allegato IV |
|
11.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 658/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2008
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dall’11 luglio 2008
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,64 (1) |
|||||||||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,11 (1) |
|||||||||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,64 (1) |
|||||||||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,11 (1) |
|||||||||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2570 |
|||||||||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,70 |
|||||||||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,04 |
|||||||||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,04 |
|||||||||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2570 |
|||||||||
|
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
||||||||||||
(*1) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
(1) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
|
11.7.2008 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 659/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2008
recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 10 luglio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la gara parziale che scade il 10 luglio 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 29,036 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’11 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).
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11.7.2008 |
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L 183/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 660/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2008
recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 9 luglio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la gara parziale che scade il 9 luglio 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 364,99 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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L 183/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2008
recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea
(2008/569/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 225 A,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140 B,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (di seguito «Tribunale della funzione pubblica») è stato istituito con decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio (1). Detta decisione ha aggiunto, a tal fine, un allegato al protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (di seguito «allegato I dello statuto della Corte di giustizia»). |
|
(2) |
Con decisione 2005/150/CE, Euratom (2), il Consiglio ha fissato i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature al fine della nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica, come previsto all’allegato I, articolo 3, paragrafo 2, dello statuto della Corte di giustizia. |
|
(3) |
Con decisione 2005/49/CE, Euratom (3), il Consiglio ha deciso le norme di funzionamento del comitato previsto all’allegato I, articolo 3, paragrafo 3, dello statuto della Corte di giustizia (di seguito «comitato»). |
|
(4) |
Con decisione 2005/151/CE, Euratom (4), il Consiglio ha nominato i membri del comitato. |
|
(5) |
Con decisione 2005/577/CE, Euratom (5), il Consiglio ha nominato, previa consultazione del comitato, i sette giudici presso il Tribunale della funzione pubblica. A norma dell’articolo 2 di tale decisione, tre di essi sono stati nominati per un periodo di tre anni, dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2008. A seguito dell’estrazione a sorte effettuata dal presidente del Consiglio nella sessione del 12 ottobre 2005, il mandato dei giudici Irena BORUTA, Horstpeter KREPPEL e Sean VAN RAEPENBUSCH scade il 30 settembre 2008 (6). |
|
(6) |
Un pubblico appello per la presentazione di candidature al fine della nomina di tre giudici presso il Tribunale della funzione pubblica per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2014 è stato pubblicato il 7 dicembre 2007 (7). Il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 25 gennaio 2008. Sono state registrate 53 candidature, ivi comprese quelle dei tre giudici uscenti. |
|
(7) |
Il comitato si è riunito il 3 e 4 marzo 2008 e il 9 e 10 aprile 2008. Al termine dei suoi lavori ha messo a punto il parere e l’elenco previsti all’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia. Nell’elenco figurano sei candidati. |
|
(8) |
In virtù dell’articolo 225 A, quarto comma, del trattato CE e dell’articolo 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, i giudici del Tribunale della funzione pubblica sono nominati dal Consiglio. |
|
(9) |
Occorre quindi nominare tre persone tra quelle figuranti nell’elenco sopracitato, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati, come previsto all’allegato I, articolo 3, paragrafo 1, dello statuto della Corte di giustizia. |
|
(10) |
La decisione di nominare per un nuovo mandato i tre giudici uscenti del Tribunale della funzione pubblica è adottata dal Consiglio tenendo conto del fatto eccezionale che hanno esercitato un mandato effettivo di due anni. Essa non può in alcun caso costituire un precedente, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea per un periodo di sei anni, dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2014:
|
— |
Irena BORUTA, |
|
— |
Horstpeter KREPPEL, |
|
— |
Sean VAN RAEPENBUSCH. |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.
(2) GU L 50 del 23.2.2005, pag. 7.
(3) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 13.
(4) GU L 50 del 23.2.2005, pag. 9.
(5) GU L 197 del 28.7.2005, pag. 28.
|
11.7.2008 |
IT |
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L 183/33 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2008
recante nomina di un membro portoghese del Comitato economico e sociale europeo
(2008/570/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la decisione 2006/651/CE, Euratom del Consiglio (1),
vista la proposta del governo portoghese,
visto il parere della Commissione,
considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Florival ROSA LANÇA è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, ossia fino al 20 settembre 2010.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
(1) GU L 269 del 28.9.2006, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2007/622/CE, Euratom del Consiglio (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 39).
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11.7.2008 |
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L 183/34 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2008
che modifica la decisione 98/481/CE che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea
(2008/571/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,
vista la raccomandazione BCE/2008/2 della Banca centrale europea del 30 aprile 2008 al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori indipendenti esterni proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell’Unione europea. |
|
(2) |
I mandati di Coopers and Lybrand (1998-2003) e di KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2003-2007) sono scaduti a conclusione dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2007. Risulta, pertanto, necessario nominare un nuovo revisore esterno per l’esercizio finanziario 2008. |
|
(3) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sia nominata revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 1 della decisione 98/481/CE (2) è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft è accettata come revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.».
Articolo 2
La presente decisione è notificata alla BCE.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
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11.7.2008 |
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L 183/35 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2008
recante nomina di un membro portoghese del Comitato delle regioni
(2008/572/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo portoghese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
|
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. António Paulino DA SILVA PAIVA, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Carlos Alberto PINTO, presidente da Câmara Municipal da Covilhã, è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2010.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
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11.7.2008 |
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L 183/36 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2008
recante nomina di un membro lettone e di un supplente lettone del Comitato delle regioni
(2008/573/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo lettone,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
|
(2) |
Un seggio di membro è divenuto vacante a seguito del termine del mandato del sig. Edgars ZALĀNS. Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Indra RASSA a membro del Comitato delle regioni, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
|
a) |
quale membro:
e |
|
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 8 luglio 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
|
11.7.2008 |
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L 183/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2008
recante nomina di due membri polacchi e di un supplente polacco del Comitato delle regioni
(2008/574/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo polacco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
|
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Franciszek WOŁODŹKO. Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della modifica del mandato del sig. Ludwik Kajetan WĘGRZYN. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Marek TROMBSKI, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
|
a) |
quali membri:
e |
|
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
Commissione
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11.7.2008 |
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L 183/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
che autorizza la commercializzazione della polpa disidratata del frutto del baobab quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 3046]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/575/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In data 9 agosto 2006 la società PhytoTrade Africa ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter commercializzare la polpa disidratata del frutto del baobab come nuovo ingrediente alimentare. |
|
(2) |
In data 12 luglio 2007 l’ente competente del Regno Unito per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione l’ente conclude che il consumo di polpa disidratata del frutto del baobab, ai livelli di impiego proposti, è sicuro ai fini dell’alimentazione umana. |
|
(3) |
Il 1o agosto 2007 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale. |
|
(4) |
Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state sollevate obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto, in conformità a tale disposizione. Tali obiezioni non hanno dato luogo a preoccupazioni riguardo alla sicurezza. Tuttavia è necessaria una decisione della Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 4. |
|
(5) |
La polpa disidratata del frutto del baobab è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo , del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La polpa disidratata del frutto del baobab di cui all’allegato può essere immessa sul mercato comunitario in qualità di nuovo ingrediente alimentare.
Articolo 2
La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «polpa disidratata del frutto del baobab».
Articolo 3
La Phytotrade Africa — ufficio di Londra, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, Regno Unito è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Specifiche per la polpa disidratata del frutto del baobab
Descrizione
I frutti del baobab (Adansonia digitata) vengono raccolti dagli alberi. I gusci duri vengono spezzati e la polpa viene separata dai semi e dal guscio. Essa viene quindi macinata, suddivisa in particelle grossolane e fini (di misura compresa tra 3 e 600 μ) e confezionata.
Principali componenti nutrizionali della polpa disidratata del frutto del baobab
|
Umidità (perdita per essiccazione) (g/100g) |
11,1-12,0 |
|
Proteine (g/100g) |
2,03-3,24 |
|
Grassi (g/100g) |
0,4-0,7 |
|
Cenere (g/100g) |
5,5-6,6 |
|
Glucidi totali (g/100g) |
78,3-78,9 |
|
Zuccheri totali (in glucosio) |
16,9-25,3 |
|
Sodio (mg/100g) |
7,42-12,2 |
Caratteristiche analitiche
|
Sostanze estranee visibili |
Non oltre lo 0,2 % |
|
Umidità (perdita per essiccazione) (g/100g) |
11,1-12,0 |
|
Cenere (g/100g) |
5,5-6,6 |
|
11.7.2008 |
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L 183/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2008
che modifica l’allegato III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda l’elenco delle regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2008) 3284]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/576/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato D, capitolo I, sezione E,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce che uno Stato membro o una parte di uno Stato membro possono essere dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
|
(2) |
L’elenco delle regioni degli Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica figura nell’allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
|
(3) |
Tale decisione, modificata dalla decisione 2008/404/CE, elenca attualmente 12 regioni amministrative (powiaty) dell’unità amministrativa superiore (voivodato) di podkarpackie in Polonia, come regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
|
(4) |
La Polonia ha ora presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle condizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 64/432/CEE di altre 13 regioni amministrative (powiaty) dell’unità amministrativa superiore, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
|
(5) |
In seguito alla valutazione di detta documentazione, tali regioni (powiaty) della Polonia vanno dichiarate ufficialmente regioni di tale Stato membro indenni da leucosi bovina enzootica. |
|
(6) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato III della decisione 2003/467/CE. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato III, capitolo 2 della decisione 2003/467/CE, nella parte relativa alla Polonia, la voce concernente il voivodato podkarpackie è sostituita dalla seguente:
|
— |
«Voivodato podkarpackie
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Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/404/CE (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 16).
ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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11.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/41 |
Solo i testi originali UNECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 54 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi
Comprendente tutto il testo valido fino a:
Supplemento 16 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 13 novembre 2004
SOMMARIO
REGOLAMENTO
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1. |
Campo di applicazione |
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2. |
Definizioni |
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3. |
Marcature |
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4. |
Domanda di omologazione |
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5. |
Omologazione |
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6. |
Specifiche |
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7. |
Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di pneumatico |
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8. |
Conformità della produzione |
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9. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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10. |
Cessazione definitiva della produzione |
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11. |
Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
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Allegato I |
Comunicazione concernente il rilascio o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un pneumatico per veicoli a motore a norma del regolamento n. 54 |
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Allegato II |
Esempio di marchio di omologazione |
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Allegato III |
Schema delle marcature sul pneumatico |
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Allegato IV |
Elenco dei simboli degli indici di capacità di carico |
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Allegato V |
Designazione della misura e dimensioni dei pneumatici: parte I: pneumatici europei; parte II: pneumatici statunitensi |
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Allegato VI |
Metodo di misura dei pneumatici |
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Allegato VII |
Procedimento per le prove di resistenza carico/velocità |
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Appendice 1 |
Programma della prova di resistenza |
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Appendice 2 |
Rapporto tra indice di pressione e unità di pressione |
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Allegato VIII |
Variazione della capacità di carico in funzione della velocità: pneumatici radiali e diagonali per veicoli commerciali |
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Allegato IX |
COMUNICAZIONE: riclassificazione della caratteristica di servizio agli effetti della ricostruzione a norma del regolamento n. 109 |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai pneumatici nuovi destinati principalmente, ma non esclusivamente, a veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 (*1). Esso non si applica tuttavia ai pneumatici identificati da simboli della categoria di velocità corrispondenti a velocità inferiori a 80 km/h.
2. DEFINIZIONI
Agli effetti del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:
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2.1. |
«tipo di pneumatico»: categoria di pneumatici che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti elementi:
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2.2. |
la categoria di impiego:
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2.3. |
«struttura» di un pneumatico: caratteristiche tecniche della carcassa del pneumatico; si distinguono in particolare le seguenti strutture:
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2.4. |
«tallone»: parte del pneumatico di forma e struttura adatte all'accoppiamento con il cerchio e al mantenimento sullo stesso (1); |
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2.5. |
«cordicelle»: fili che formano il tessuto delle tele del pneumatico (1); |
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2.6. |
«tela»: strato di cordicelle gommate disposte parallelamente le une alle altre (1); |
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2.7. |
«carcassa»: parte del pneumatico distinta dal battistrada e dallo strato di gomma dei fianchi, che, quando il pneumatico è gonfio, sopporta il carico (1); |
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2.8. |
«battistrada»: parte del pneumatico che entra in contatto con il suolo, protegge la carcassa dal danneggiamento meccanico e contribuisce ad assicurare l'aderenza al suolo (1); |
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2.9. |
«fianco»: parte del pneumatico situata tra il battistrada e la zona che deve essere coperta dalla balconata del cerchio (1); |
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2.10. |
«zona bassa del fianco»: zona compresa tra la sezione massima del pneumatico e la zona destinata ad essere coperta dalla balconata del cerchio (1);
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2.11. |
«incavo del battistrada»: scanalatura posta tra due nervature e/o due tasselli adiacenti del battistrada (1); |
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2.12. |
«larghezza di sezione (corda) (S)»: distanza lineare tra l'esterno dei fianchi di un pneumatico gonfio, escluse le sporgenze dovute alle marcature, alle decorazioni e ai cordoli o risalti di protezione (1); |
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2.13. |
«larghezza totale»: distanza lineare tra l'esterno dei fianchi di un pneumatico gonfio, incluse le marcature, le decorazioni e i cordoli o risalti di protezione (1); |
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2.14. |
«altezza di sezione (H)»: dimensione uguale alla metà della differenza tra il diametro esterno del pneumatico e il diametro nominale di calettamento del cerchio; |
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2.15. |
«rapporto nominale di aspetto (Ra)»: rapporto tra l'altezza di sezione (H) e la larghezza nominale di sezione (S1), espresse nelle stesse unità, moltiplicato per cento; |
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2.16. |
«diametro esterno (D)»: diametro totale di un pneumatico nuovo gonfio (1); |
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2.17. |
«designazione della misura del pneumatico»:
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2.18. |
«diametro nominale di calettamento del cerchio (d)»: diametro del cerchio su cui deve essere montato un pneumatico (1); |
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2.19. |
«cerchio»: supporto per l'assieme pneumatico-camera d'aria oppure per il solo pneumatico senza camera d'aria, sul quale sono calettati i talloni del pneumatico (1); |
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2.20. |
«cerchio teorico»: cerchio la cui larghezza sarebbe uguale alla larghezza nominale di sezione di un pneumatico moltiplicata per un valore x specificato dal produttore del pneumatico; |
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2.21. |
«cerchio di misura»: cerchio su cui deve essere montato un pneumatico per misurarne le dimensioni; |
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2.22. |
«cerchio di prova»: cerchio su cui deve essere montato un pneumatico per effettuare le prove di resistenza carico/velocità; |
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2.23. |
«sbocconcellamento»: separazione di pezzi di gomma dal battistrada; |
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2.24. |
«distacco delle cordicelle»: separazione delle cordicelle dal loro rivestimento; |
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2.25. |
«distacco delle tele»: separazione fra tele adiacenti; |
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2.26. |
«distacco del battistrada»: separazione del battistrada dalla carcassa; |
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2.27. |
«indice di capacità di carico»: uno o due numeri che indicano il carico che il pneumatico può reggere in singolo o in singolo e in gemellato alla velocità corrispondente alla categoria di velocità del pneumatico e quando il pneumatico è utilizzato rispettando le prescrizioni d'impiego specificate dal produttore. Uno stesso tipo di pneumatico può avere una o due serie di indici di capacità di carico, a seconda che si applichino o no le disposizioni del punto 6.2.5. L'elenco degli indici e dei carichi corrispondenti è riportato nell'allegato IV; |
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2.28. |
«categoria di velocità»:
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2.29. |
«tabella della variazione della capacità di carico in funzione della velocità»: tabella contenuta nell'allegato VIII che indica, in funzione dei simboli relativi agli indici di capacità di carico e alla categoria di velocità nominale, le variazioni di carico che un pneumatico può sopportare quando è utilizzato a velocità diverse da quelle corrispondenti al simbolo della categoria di velocità nominale ad esso attribuita. Le variazioni di carico non si applicano nel caso del simbolo della capacità di carico e della categoria di velocità aggiuntiva che si ottiene quando si applicano le disposizioni del punto 6.2.5. |
3. MARCATURE
3.1. I pneumatici presentati all'omologazione devono recare sui due fianchi, nel caso dei pneumatici simmetrici, e almeno sul fianco esterno, nel caso dei pneumatici asimmetrici:
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3.1.1. |
la denominazione o il marchio commerciale del produttore; |
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3.1.2. |
la designazione della misura del pneumatico così come definita nel punto 2.17 del presente regolamento; |
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3.1.3. |
l'indicazione del tipo di struttura nel modo seguente:
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3.1.4. |
il simbolo (o i simboli) della categoria di velocità;
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3.1.5. |
le lettere M+S oppure M.S oppure M&S per i pneumatici da neve; |
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3.1.6. |
gli indici di capacità di carico di cui al punto 2.27 del presente regolamento; |
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3.1.7. |
il termine «TUBELESS» se il pneumatico è progettato per essere utilizzato senza camera d'aria; |
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3.1.8. |
la data di fabbricazione, costituita da un gruppo di quattro cifre di cui le prime due indicano la settimana e le altre due l'anno di fabbricazione del pneumatico. Tuttavia, questa indicazione, di cui è ammessa l'apposizione su un solo fianco, non è obbligatoria per i pneumatici presentati all'omologazione fino a che non siano trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (3); |
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3.1.9. |
nel caso dei pneumatici riscolpibili, su ogni fianco il simbolo « |
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3.1.10. |
l'indicazione, mediante l'indice «PSI», della pressione di gonfiaggio da adottare per le prove di resistenza carico/velocità, così come spiegato nell'allegato VII, appendice 2. Tuttavia, questa indicazione, di cui è ammessa l'apposizione su un solo fianco, non è obbligatoria per i pneumatici presentati all'omologazione fino a che non siano trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; |
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3.1.11. |
nel caso di pneumatici omologati per la prima volta dopo il 1o marzo 2004, l'unica collocazione ammessa per l'indicazione di cui al punto 2.17.1.4 è subito dopo l'indicazione del diametro di calettamento del cerchio di cui al punto 2.17.1.3; |
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3.1.12. |
le lettere «ET» o «ML» o «MPT» per i «pneumatici speciali» (4); |
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3.1.13. |
il suffisso «C» o «LT» dopo l'indicazione del diametro di calettamento del cerchio di cui al punto 2.17.1.3 e, se del caso, dopo la configurazione di montaggio pneumatico/cerchio di cui al punto 2.17.1.4:
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3.1.14. |
il suffisso «CP» dopo l'indicazione del diametro di calettamento del cerchio di cui al punto 2.17.1.3 e, se del caso, dopo la configurazione di montaggio pneumatico/cerchio di cui al punto 2.17.1.4 Questa marcatura è obbligatoria per i pneumatici montati su cerchi con sede tallone inclinata a 5°, aventi indice di capacità di carico in singolo inferiore o uguale a 121 e destinati espressamente agli autocaravan; |
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3.1.15. |
le lettere «FRT» (Free Rolling Tyre, pneumatico per assali non motori) per i pneumatici destinati all'equipaggiamento di rimorchi e veicoli a motore ad esclusione degli assali direzionali anteriori e degli assali motori. |
3.2. Nei pneumatici deve essere presente uno spazio libero di grandezza sufficiente per l'inserimento del marchio di omologazione raffigurato nell'allegato II del presente regolamento.
3.3. Nell'allegato III del presente regolamento è raffigurato un esempio di disposizione delle marcature sui pneumatici.
3.4. Le marcature di cui al punto 3.1 e il marchio di omologazione prescritto al punto 5.4 del presente regolamento devono essere stampati sui pneumatici in caratteri in rilevo o incassati. Essi devono essere chiaramente leggibili e, ad eccezione dell'indicazione di cui al punto 3.1.1 precedente, devono essere situati nella zona bassa di almeno uno dei fianchi.
3.4.1. Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.11), le marcature possono essere situate in qualsiasi punto del fianco del pneumatico.
4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
4.1. La domanda di omologazione di un tipo di pneumatico deve essere presentata dal titolare della denominazione o del marchio commerciale del produttore o dal suo mandatario. In essa devono figurare:
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4.1.1. |
la designazione della misura del pneumatico così come definita nel punto 2.17 del presente regolamento; |
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4.1.2. |
la denominazione o il marchio commerciale del produttore; |
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4.1.3. |
la categoria di impiego (normale o speciale o da neve); |
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4.1.4. |
la struttura: diagonale o radiale; |
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4.1.5. |
la categoria di velocità; |
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4.1.6. |
gli indici di capacità di carico; |
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4.1.7. |
l'utilizzo con o senza camera d'aria a cui è destinato il pneumatico; |
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4.1.8. |
le dimensioni totali: larghezza di sezione totale e diametro esterno totale; |
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4.1.9. |
il coefficiente «x» di cui al punto 2.20 precedente; |
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4.1.10. |
i cerchi su cui può essere montato il pneumatico; |
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4.1.11. |
il cerchio di misura e il cerchio di prova; |
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4.1.12. |
la pressione di misura e l'indice corrispondente alla pressione di prova; |
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4.1.13. |
le combinazioni carico/velocità aggiuntive nei casi in cui si applica il punto 6.2.5 successivo. |
4.2. La domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti seguenti, in triplice copia: uno schema, o una fotografia rappresentativa, del disegno del battistrada e uno schema del profilo del pneumatico gonfio montato sul cerchio di misura, con l'indicazione delle quote pertinenti (v. punti 6.1.1 e 6.1.2) del tipo presentato all'omologazione. Essa deve inoltre essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal laboratorio di prova approvato, oppure da uno o due campioni del tipo di pneumatico, a discrezione dell'autorità competente. Disegni o fotografie del fianco e del battistrada del pneumatico devono essere presentati dopo l'avvio della produzione entro il termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'omologazione.
4.3. Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente si accerta dell'esistenza di disposizioni atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.
4.4. Se un produttore di pneumatici presenta domanda di omologazione per una serie di pneumatici, non occorre che la prova di carico/velocità sia effettuata su ogni tipo di pneumatico facente parte della serie. L'autorità di omologazione può applicare a sua discrezione i criteri più rigorosi.
5. OMOLOGAZIONE
5.1. Se il tipo di pneumatico presentato all'omologazione in applicazione del presente regolamento soddisfa le prescrizioni del punto 6. successivo, l'omologazione del tipo di pneumatico viene concessa.
5.2. Ad ogni tipo di pneumatico omologato è assegnato un numero di omologazione; le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella versione originaria) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di pneumatico.
5.3. L'omologazione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di pneumatico a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.
5.4. Su ogni pneumatico conforme a un tipo di pneumatico omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto in modo ben visibile, nella posizione indicata nel punto 3.2, oltre alle marcature di cui al punto 3.1, un marchio di omologazione internazionale composto da:
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5.4.1. |
un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (5); |
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5.4.2. |
un numero di omologazione. |
5.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
5.6. Nell'allegato II del presente regolamento è raffigurato un esempio di marchio di omologazione.
5.7. Ricostruzione successiva a norma del regolamento n. 109.
Nel caso in cui, durante la produzione di un determinato tipo di pneumatico, il fabbricante abbia ottenuto una nuova omologazione che permette di apporre sullo stesso tipo di pneumatico la marcatura di una caratteristica di servizio che indica un indice di carico più elevato o un simbolo di velocità diverso rispetto a quelli indicati dalla marcatura precedente e qualora il fabbricante del pneumatico autorizzi la ricostruzione del vecchio tipo di pneumatico e la sua marcatura con la nuova caratteristica di servizio, detto fabbricante compila la scheda di comunicazione che figura nell'allegato IX del presente regolamento e la presenta all'autorità di omologazione che ha rilasciato la nuova omologazione. Se l'autorizzazione alla riclassificazione si applica solo ai pneumatici prodotti da un determinato impianto o in determinati periodi, i dati necessari per l'identificazione dei pneumatici sono riportati nella scheda di comunicazione.
L'autorità di omologazione comunica questi dati alle altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento e i produttori di pneumatici o le autorità di omologazione li mettono a disposizione di qualunque stabilimento di ricostruzione approvato a norma del regolamento n. 109 che ne faccia richiesta.
6. SPECIFICHE
6.1. Dimensioni dei pneumatici
6.1.1. Larghezza di sezione di un pneumatico
6.1.1.1. La larghezza di sezione si ottiene mediante la formula seguente:
S = S1 + K (A – A1),
dove:
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S |
= |
è la «larghezza di sezione» in millimetri misurata sul cerchio di prova; |
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S1 |
= |
è la «larghezza nominale di sezione» in millimetri indicata sul fianco del pneumatico nella designazione del pneumatico conformemente alle prescrizioni; |
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A |
= |
è la larghezza in millimetri del cerchio di misura indicata dal produttore nella nota descrittiva; |
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A1 |
= |
è la larghezza in millimetri del cerchio teorico. |
Per A1 si assume un valore pari a S1 moltiplicato per il fattore x specificato dal produttore, mentre per K si assume il valore 0,4.
6.1.1.2. Tuttavia, per i pneumatici esistenti la cui designazione figura nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento, si considera che la larghezza di sezione sia quella che figura in tali tabelle di fianco alla designazione del pneumatico.
6.1.1.3. Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.11), per K si assume il valore 0,6.
6.1.2. Diametro esterno di un pneumatico
6.1.2.1. Il diametro esterno di un pneumatico si ottiene mediante la formula seguente:
D = d + 2H
dove:
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D |
è il diametro esterno espresso in millimetri; |
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d |
è il numero convenzionale definito nel punto 2.17.1.3, espresso in millimetri; |
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S1 |
è la larghezza di sezione nominale, espressa in millimetri; |
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Ra |
è il rapporto nominale di aspetto; |
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H |
è l'altezza nominale di sezione, espressa in millimetri, ed è uguale a S1 × 0,01 Ra. |
quali figurano nella designazione del pneumatico riportata sul fianco dello stesso conformemente alle prescrizioni del punto 3.4 precedente.
6.1.2.2. Tuttavia, per i pneumatici esistenti la cui designazione figura nella prima colonna delle tabelle dell'allegato V del presente regolamento, si considera che il diametro esterno sia quello riportato in tali tabelle di fianco alla designazione del pneumatico.
6.1.2.3. Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.11), il diametro esterno è quello specificato nella designazione della misura del pneumatico riportata sul fianco del pneumatico.
6.1.3. Metodo di misura dei pneumatici
La misurazione delle quote dei pneumatici deve essere effettuata secondo la procedura indicata nell'allegato VI del presente regolamento.
6.1.4. Prescrizioni relative alla larghezza di sezione del pneumatico
6.1.4.1. La larghezza totale di un pneumatico può essere inferiore alla larghezza o alle larghezze di sezione determinate conformemente al punto 6.1.1 precedente.
6.1.4.2. Essa può superare tale valore del 4 per cento nel caso dei pneumatici radiali e dell'8 per cento nel caso dei pneumatici diagonali. Tuttavia, per i pneumatici con larghezza nominale di sezione superiore a 305 mm destinati ad essere montati in gemellato, il valore determinato conformemente al punto 6.1.1 non deve essere superato di oltre il 2 per cento per i pneumatici radiali con rapporto nominale di aspetto superiore a 60, o di oltre il 4 per cento per i pneumatici a struttura diagonale.
6.1.4.3. Tuttavia, per i pneumatici che recano il simbolo «A» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.11), la larghezza totale del pneumatico, nella parte bassa del pneumatico, è uguale alla larghezza nominale del cerchio su cui è montato il pneumatico, indicata dal produttore nella nota descrittiva, maggiorata di 27 mm.
6.1.5. Specifiche relative al diametro esterno del pneumatico
Il diametro esterno di un pneumatico non deve essere rispettivamente inferiore e superiore ai valori Dmin e Dmax calcolati con le formule seguenti:
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Dmin = d + (2H × a) |
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Dmax = d + (2H × b) |
dove:
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6.1.5.1. |
per i pneumatici elencati nell'allegato V e per i pneumatici che recano il simbolo «A» relativo alla «configurazione di montaggio pneumatico/cerchio» (v. punto 3.1.11), l'altezza nominale di sezione è uguale a: H = 0,5 (D-d) (per i riferimenti, v. punto 6.1.2.1) |
|
6.1.5.2. |
per le altre misure, non elencate nell'allegato V «H» e «d» sono definiti nel punto 6.1.2.1. |
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6.1.5.3. |
I coefficienti «a» e «b» sono rispettivamente:
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6.2. Prova di resistenza carico/velocità
6.2.1. Ogni tipo di pneumatico deve essere sottoposto ad almeno una prova di resistenza carico/velocità effettuata secondo la procedura indicata nell'allegato VII del presente regolamento.
6.2.2. Un pneumatico supera la prova di resistenza se al termine della prova stessa non presenta alcun distacco del battistrada, delle tele o delle cordicelle, sbocconcellamento o rottura delle cordicelle.
6.2.3. Il diametro esterno del pneumatico, misurato sei ore dopo la prova di resistenza carico/velocità, non deve differire di oltre il 3,5 per cento dal diametro esterno misurato prima della prova.
6.2.4. Se viene presentata domanda di omologazione di un tipo di pneumatico per le combinazioni carico/velocità indicate nella tabella dell'allegato VIII, non è necessario eseguire la prova di resistenza prescritta al punto 6.2.1 per valori di carico e velocità diversi dai valori nominali.
6.2.5. Se viene presentata domanda di omologazione di un tipo di pneumatico che oltre alla combinazione carico/velocità soggetta a variazione del carico in funzione della velocità indicata nell'allegato VIII presenta un'altra combinazione carico/velocità, la prova di resistenza prescritta nel punto 6.2.1 precedente deve essere eseguita su un secondo pneumatico dello stesso tipo con la combinazione carico/velocità aggiuntiva.
7. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI PNEUMATICO
7.1. Qualsiasi modifica di un tipo di pneumatico omologato deve essere notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. Detto servizio può:
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7.1.1. |
ritenere che le modifiche effettuate non rischino di avere effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il pneumatico sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure |
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7.1.2. |
richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove. |
7.2. La modifica del disegno del battistrada non è considerata una modifica tale da richiedere la ripetizione delle prove prescritte al punto 6 del presente regolamento.
7.3. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo della procedura indicata nel punto 5.3 precedente.
7.4. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.
8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le modalità di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2). Devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:
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8.1. |
i pneumatici omologati a norma del presente regolamento devono essere prodotti in modo da essere conformi al tipo omologato, e quindi rispettare le prescrizioni di cui al punto 6 precedente; |
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8.2. |
l'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Per ogni impianto di produzione, tali verifiche hanno, di norma, cadenza biennale. |
9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
9.1. L'omologazione di un tipo di pneumatico rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata se cessano di essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 8.1 o se i pneumatici prelevati dalla serie non superano le prove prescritte nel presente punto.
9.2. Se una delle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata dalla stessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura all'allegato I del presente regolamento.
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di pneumatico omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione A seguito di tale comunicazione, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento inviando copia della scheda di comunicazione conforme al modello che figura all'allegato I del presente regolamento.
11. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
11.1. Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e, se del caso, dei laboratori di prova approvati, nonché dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione o rifiuto o revoca dell'omologazione rilasciate negli altri paesi.
11.2. Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento possono utilizzare i laboratori dei fabbricanti di pneumatici e designare, come laboratori di prova approvati, laboratori situati nel loro territorio o nel territorio di una delle parti che applicano l'accordo, previa accettazione di questa procedura da parte del servizio amministrativo competente di quest'ultima.
11.3. Se una parte dell'accordo applica le disposizioni del punto 11.2, essa può, se lo desidera, inviare una o più persone di sua scelta a presenziare alle prove.
Figura esplicativa
(v. punto 2 del presente regolamento)
(*1) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1).
(1) V. figura esplicativa.
(2) Per uniformità, i simboli e le velocità indicati in questa tabella sono gli stessi utilizzati per le autovetture (nel regolamento n. 30). Non devono essere interpretati come un'indicazione della velocità di circolazione su strada autorizzata per i veicoli commerciali muniti di tali pneumatici.
(3) Prima del 1o gennaio 2000, la data di fabbricazione può essere indicata da un gruppo di tre cifre di cui le prime due indicano la settimana e l'ultima l'anno di fabbricazione del pneumatico.
(4) Questa marcatura è obbligatoria soltanto per i pneumatici omologati a norma del presente regolamento dopo l'entrata in vigore del supplemento 14 del regolamento stesso.
(5) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per Serbia e Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l'Azerbaigian, 40 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sud Africa e 48 per la Nuova Zelanda. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo.
ALLEGATO II
ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un pneumatico, indica che il tipo di pneumatico è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre di tale numero indicano che l'omologazione è stata rilasciata a norma del regolamento n. 54 nella versione originaria.
Nota:
il numero di omologazione deve essere posto vicino al cerchio ed essere collocato sopra o sotto la lettera «E», a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre del numero devono essere collocate tutte sullo stesso lato rispetto alla lettera «E» ed essere rivolte nello stesso senso. L'uso di numeri romani per i numeri di omologazione è da evitare per non creare confusione con altri simboli.
ALLEGATO III
Schema delle marcature sul pneumatico
|
|
Altezza minima delle marcature (mm) |
|
|
Pneumatici con diametro nominale di calettamento < 508 mm (codice 20) o con larghezza nominale di sezione > 235 mm (codice 9) |
Pneumatici con diametro nominale di calettamento ≥ 508 mm (codice 20) o con larghezza nominale di sezione > 235 mm (codice 9) |
|
|
B |
6 |
9 |
|
C |
4 |
|
|
D |
6 |
|
1. Queste marcature, riportate a titolo di esempio, definiscono un pneumatico:
|
|
con larghezza nominale di sezione di 255; |
|
|
con rapporto nominale di aspetto di 70; |
|
|
con struttura radiale (R); |
|
|
con diametro nominale di calettamento del cerchio di 572 mm, corrispondente al simbolo 22.5; |
|
|
con capacità di carico di 3 150 kg (in singolo) e 2 900 kg (in gemellato), corrispondenti rispettivamente agli indici di carico 148 e 145 indicati nell'allegato 4 del presente regolamento; |
|
|
con velocità di riferimento di 100 km/h, corrispondente al simbolo di categoria di velocità J; |
|
|
classificato nella categoria di impiego «neve»: M+S |
|
|
idoneo anche all'uso a 120 km/h (simbolo di categoria di velocità L) con capacità di carico di 3 000 kg in singolo e 2 725 kg in gemellato, corrispondenti rispettivamente agli indici di carico 145 e 143 indicati nell'allegato 4 del presente regolamento; |
|
|
adatto al montaggio senza camera d'aria: «TUBELESS»; |
|
|
prodotto nella venticinquesima settimana del 2003; |
|
|
che per le prove di resistenza carico/velocità deve essere gonfiato a 620 kPa, corrispondenti al simbolo PSI 90. |
2. Nel caso particolare dei pneumatici con configurazione di montaggio pneumatico/cerchio «A», la marcatura deve presentarsi come nell'esempio seguente:
235-700 R 450A dove:
|
|
235 è la larghezza nominale di sezione espressa in mm |
|
|
700 è il diametro esterno espresso in mm |
|
|
R indica la struttura del pneumatico (v. punto 3.1.3. del presente regolamento) |
|
|
450 è il diametro nominale del cerchio espresso in mm |
|
|
A è la configurazione di montaggio pneumatico/cerchio. |
Le marcature relative all'indice di carico, al simbolo della categoria di velocità, alla data di produzione e le altre marcature devono essere conformi all'esempio 1 precedente.
3. La posizione e l'ordine delle marcature che compongono la designazione del pneumatico devono essere i seguenti:
|
a) |
la designazione della misura del pneumatico di cui al punto 2.17. del presente regolamento deve essere raggruppata nel modo indicato negli esempi precedenti: 255/70 R 22.5 o 235-700 R 450A; |
|
b) |
la caratteristica di servizio, composta da indice di carico e simbolo di velocità, deve essere posta subito dopo la designazione della misura del pneumatico di cui al punto 2.17. del presente regolamento; |
|
c) |
il termine «TUBELESS» e le lettere «M+S» o «FRT» o «MPT» (e le sigle equivalenti) possono essere collocati a una certa distanza dalla designazione della misura; |
|
d) |
se si applica il punto 6.2.5. del presente regolamento, gli indici di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità aggiuntivi devono essere racchiusi in un cerchio situato vicino agli indici della capacità di carico e al simbolo della categoria di velocità sul fianco del pneumatico. |
ALLEGATO IV
Elenco dei simboli degli indici di capacità di carico
|
Indice di capacità di carico |
Massa massima corrispondente da reggere (kg) |
|
60 |
250 |
|
61 |
257 |
|
62 |
265 |
|
63 |
272 |
|
64 |
280 |
|
65 |
290 |
|
66 |
300 |
|
67 |
307 |
|
68 |
315 |
|
69 |
325 |
|
70 |
335 |
|
71 |
345 |
|
72 |
355 |
|
73 |
365 |
|
74 |
375 |
|
75 |
387 |
|
76 |
400 |
|
77 |
412 |
|
78 |
425 |
|
79 |
437 |
|
80 |
450 |
|
81 |
462 |
|
82 |
475 |
|
83 |
487 |
|
84 |
500 |
|
85 |
515 |
|
86 |
530 |
|
87 |
545 |
|
88 |
560 |
|
89 |
580 |
|
90 |
600 |
|
91 |
615 |
|
92 |
630 |
|
93 |
650 |
|
94 |
670 |
|
95 |
690 |
|
96 |
710 |
|
97 |
730 |
|
98 |
750 |
|
99 |
775 |
|
100 |
800 |
|
101 |
825 |
|
102 |
850 |
|
103 |
875 |
|
104 |
900 |
|
105 |
925 |
|
106 |
950 |
|
107 |
975 |
|
108 |
1 000 |
|
109 |
1 030 |
|
110 |
1 060 |
|
111 |
1 090 |
|
112 |
1 120 |
|
113 |
1 150 |
|
114 |
1 180 |
|
115 |
1 215 |
|
116 |
1 250 |
|
117 |
1 285 |
|
118 |
1 320 |
|
119 |
1 360 |
|
120 |
1 400 |
|
121 |
1 450 |
|
122 |
1 500 |
|
123 |
1 550 |
|
124 |
1 600 |
|
125 |
1 650 |
|
126 |
1 700 |
|
127 |
1 750 |
|
128 |
1 800 |
|
129 |
1 850 |
|
130 |
1 900 |
|
131 |
1 950 |
|
132 |
2 000 |
|
133 |
2 060 |
|
134 |
2 120 |
|
135 |
2 180 |
|
136 |
2 240 |
|
137 |
2 300 |
|
138 |
2 360 |
|
139 |
2 430 |
|
140 |
2 500 |
|
141 |
2 575 |
|
142 |
2 650 |
|
143 |
2 725 |
|
144 |
2 800 |
|
145 |
2 900 |
|
146 |
3 000 |
|
147 |
3 075 |
|
148 |
3 150 |
|
149 |
3 250 |
|
150 |
3 350 |
|
151 |
3 450 |
|
152 |
3 550 |
|
153 |
3 650 |
|
154 |
3 750 |
|
155 |
3 875 |
|
156 |
4 000 |
|
157 |
4 125 |
|
158 |
4 250 |
|
159 |
4 375 |
|
160 |
4 500 |
|
161 |
4 625 |
|
162 |
4 750 |
|
163 |
4 875 |
|
164 |
5 000 |
|
165 |
5 150 |
|
166 |
5 300 |
|
167 |
5 450 |
|
168 |
5 600 |
|
169 |
5 800 |
|
170 |
6 000 |
|
171 |
6 150 |
|
172 |
6 300 |
|
173 |
6 500 |
|
174 |
6 700 |
|
175 |
6 900 |
|
176 |
7 100 |
|
177 |
7 300 |
|
178 |
7 500 |
|
179 |
7 750 |
|
180 |
8 000 |
|
181 |
8 250 |
|
182 |
8 500 |
|
183 |
8 750 |
|
184 |
9 000 |
|
185 |
9 250 |
|
186 |
9 500 |
|
187 |
9 750 |
|
188 |
10 000 |
|
189 |
10 300 |
|
190 |
10 600 |
|
191 |
10 900 |
|
192 |
11 200 |
|
193 |
11 500 |
|
194 |
11 800 |
|
195 |
12 150 |
|
196 |
12 500 |
|
197 |
12 850 |
|
198 |
13 200 |
|
199 |
13 600 |
|
200 |
14 000 |
ALLEGATO V
Designazione della misura e dimensioni dei pneumatici
PARTE I
PNEUMATICI EUROPEI
Tabella A
Codici di designazione della misura pneumatici montati su cerchi con sede tallone inclinata a 5° o cerchi a base piatta. Costruzione radiale e diagonale
|
Designazione misura pneumatico (1) |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) |
Larghezza di sezione S (mm) |
||
|
Radiale |
Diagonale |
Radiale |
Diagonale |
|||
|
Serie normale |
||||||
|
4.00R8 (*1) |
2.50 |
203 |
414 |
414 |
107 |
107 |
|
4.00R10 (*1) |
3.00 |
254 |
466 |
466 |
108 |
108 |
|
4.00R12 (*1) |
3.00 |
305 |
517 |
517 |
108 |
108 |
|
4.50R8 (*1) |
3.50 |
203 |
439 |
439 |
125 |
125 |
|
4.50R10 (*1) |
3.50 |
254 |
490 |
490 |
125 |
125 |
|
4.50R12 (*1) |
3.50 |
305 |
545 |
545 |
125 |
128 |
|
5.00R8 (*1) |
3.00 |
203 |
467 |
467 |
132 |
132 |
|
5.00R10 (*1) |
3.50 |
254 |
516 |
516 |
134 |
134 |
|
5.00R12 (*1) |
3.50 |
305 |
568 |
568 |
134 |
137 |
|
6.00R9 |
4.00 |
229 |
540 |
540 |
160 |
160 |
|
6.00R14C |
4.50 |
356 |
626 |
625 |
158 |
158 |
|
6.00R16 (*1) |
4.50 |
406 |
728 |
730 |
170 |
170 |
|
6.50R10 |
5.00 |
254 |
588 |
588 |
177 |
177 |
|
6.50R14C |
5.00 |
356 |
640 |
650 |
170 |
172 |
|
6.50R16 (*1) |
4.50 |
406 |
742 |
748 |
176 |
176 |
|
6.50R20 (*1) |
5.00 |
508 |
860 |
— |
181 |
— |
|
7.00R12 |
5.00 |
305 |
672 |
672 |
192 |
192 |
|
7.00R14C |
5.00 |
356 |
650 |
668 |
180 |
182 |
|
7.00R15 (*1) |
5.00 |
381 |
746 |
752 |
197 |
198 |
|
7.00R16C |
5.50 |
406 |
778 |
778 |
198 |
198 |
|
7.00R16 |
5.50 |
406 |
784 |
774 |
198 |
198 |
|
7.00R20 |
5.50 |
508 |
892 |
898 |
198 |
198 |
|
7.50R10 |
5.50 |
254 |
645 |
645 |
207 |
207 |
|
7.50R14C |
5.50 |
356 |
686 |
692 |
195 |
192 |
|
7.50R15 (*1) |
6.00 |
381 |
772 |
772 |
212 |
212 |
|
7.50R16 (*1) |
6.00 |
406 |
802 |
806 |
210 |
210 |
|
7.50R17 (*1) |
6.00 |
432 |
852 |
852 |
210 |
210 |
|
7.50R20 |
6.00 |
508 |
928 |
928 |
210 |
213 |
|
8.25R15 |
6.50 |
381 |
836 |
836 |
230 |
234 |
|
8.25R16 |
6.50 |
406 |
860 |
860 |
230 |
234 |
|
8.25R17 |
6.50 |
432 |
886 |
895 |
230 |
234 |
|
8.25R20 |
6.50 |
508 |
962 |
970 |
230 |
234 |
|
9.00R15 |
6.00 |
381 |
840 |
840 |
249 |
249 |
|
9.00R16 (*1) |
6.50 |
406 |
912 |
900 |
246 |
252 |
|
9.00R20 |
7.00 |
508 |
1 018 |
1 012 |
258 |
256 |
|
10.00R15 |
7.50 |
381 |
918 |
918 |
275 |
275 |
|
10.00R20 |
7.50 |
508 |
1 052 |
1 050 |
275 |
275 |
|
10.00R22 |
7.50 |
559 |
1 102 |
1 102 |
275 |
275 |
|
11.00R16 |
6.50 |
406 |
980 |
952 |
279 |
272 |
|
11.00R20 |
8.00 |
508 |
1 082 |
1 080 |
286 |
291 |
|
11.00R22 |
8.00 |
559 |
1 132 |
1 130 |
286 |
291 |
|
11.00R24 |
8.00 |
610 |
1 182 |
1 180 |
286 |
291 |
|
12.00R20 |
8.50 |
508 |
1 122 |
1 120 |
313 |
312 |
|
12.00R22 |
8.50 |
559 |
1 174 |
1 174 |
313 |
312 |
|
12.00R24 |
8.50 |
610 |
1 226 |
1 220 |
313 |
312 |
|
13.00R20 |
9.00 |
508 |
1 176 |
1 170 |
336 |
342 |
|
14.00R20 |
10.00 |
508 |
1 238 |
1 238 |
370 |
375 |
|
14.00R24 |
10.00 |
610 |
1 340 |
1 340 |
370 |
375 |
|
16.00R20 |
13.00 |
508 |
1 370 |
1 370 |
446 |
446 |
|
Serie 80 |
||||||
|
12/80 R 20 |
8.50 |
508 |
1 008 |
— |
305 |
— |
|
13/80 R 20 |
9.00 |
508 |
1 048 |
— |
326 |
— |
|
14/80 R 20 |
10.00 |
508 |
1 090 |
— |
350 |
— |
|
14/80 R 24 |
10.00 |
610 |
1 192 |
— |
350 |
— |
|
14.75/80 R 20 |
10.00 |
508 |
1 124 |
— |
370 |
— |
|
15.5/80 R 20 |
10.00 |
508 |
1 158 |
— |
384 |
— |
|
Pneumatici a base larga per autocarri multiuso |
||||||
|
7.50 R 18 MPT |
5.50 |
457 |
885 |
|
208 |
|
|
10.5 R 18 MPT |
9 |
457 |
905 |
276 |
270 |
|
|
10.5 R 20 MPT |
9 |
508 |
955 |
276 |
270 |
|
|
12.5 R 18 MPT |
11 |
457 |
990 |
330 |
325 |
|
|
12.5 R 20 MPT |
11 |
508 |
1 040 |
330 |
325 |
|
|
14.5 R 20 MPT |
11 |
508 |
1 095 |
362 |
355 |
|
|
14.5 R 24 MPT |
11 |
610 |
1 195 |
362 |
355 |
|
Tabella B
Codici di designazione della misura pneumatici radiali montati su cerchi con sede tallone inclinata a 15°
|
Designazione misura pneumatico |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) |
Larghezza sezione S (mm) |
|
7 R 17.5 (*2) |
5.25 |
445 |
752 |
185 |
|
7 R 19.5 |
5.25 |
495 |
800 |
185 |
|
8 R 17.5 (*2) |
6.00 |
445 |
784 |
208 |
|
8 R 19.5 |
6.00 |
495 |
856 |
208 |
|
8 R 22.5 |
6.00 |
572 |
936 |
208 |
|
8.5 R 17.5 |
6.00 |
445 |
802 |
215 |
|
9 R 17.5 |
6.75 |
445 |
820 |
230 |
|
9 R 19.5 |
6.75 |
495 |
894 |
230 |
|
9 R 22.5 |
6.75 |
572 |
970 |
230 |
|
9.5 R 17.5 |
6.75 |
445 |
842 |
240 |
|
9.5 R 19.5 |
6.75 |
495 |
916 |
240 |
|
10 R 17.5 |
7.50 |
445 |
858 |
254 |
|
10 R 19.5 |
7.50 |
495 |
936 |
254 |
|
10 R 22.5 |
7.50 |
572 |
1 020 |
254 |
|
11 R 22.5 |
8.25 |
572 |
1 050 |
279 |
|
11 R 24.5 |
8.25 |
622 |
1 100 |
279 |
|
12 R 22.5 |
9.00 |
572 |
1 084 |
300 |
|
13 R 22.5 |
9.75 |
572 |
1 124 |
320 |
|
15 R 19.5 |
11.75 |
495 |
998 |
387 |
|
15 R 22.5 |
11.75 |
572 |
1 074 |
387 |
|
16.5 R 19.5 |
13.00 |
495 |
1 046 |
425 |
|
16.5 R 22.5 |
13.00 |
572 |
1 122 |
425 |
|
18 R 19.5 |
14.00 |
495 |
1 082 |
457 |
|
18 R 22.5 |
14.00 |
572 |
1 158 |
457 |
|
Serie 70 |
||||
|
10/70 R 22.5 |
7.50 |
572 |
928 |
254 |
|
11/70 R 22.5 |
8.25 |
572 |
962 |
279 |
|
12/70 R 22.5 |
9.00 |
572 |
1 000 |
305 |
|
13/70 R 22.5 |
9.75 |
572 |
1 033 |
330 |
Tabella C
Pneumatici per veicoli commerciali leggeri costruzione radiale e diagonale
|
Designazione misura pneumatico (2) |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) |
Larghezza sezione S (mm) |
||
|
Radiale |
Diagonale |
Radiale |
Diagonale |
|||
|
Designazione metrica |
||||||
|
145 R 10 C |
4.00 |
254 |
492 |
— |
147 |
— |
|
145 R 12 C |
4.00 |
305 |
542 |
— |
147 |
— |
|
145 R 13 C |
4.00 |
330 |
566 |
— |
147 |
— |
|
145 R 14 C |
4.00 |
356 |
590 |
— |
147 |
— |
|
145 R 15 C |
4.00 |
381 |
616 |
— |
147 |
— |
|
155 R 12 C |
4.50 |
305 |
550 |
— |
157 |
— |
|
155 R 13 C |
4.50 |
330 |
578 |
— |
157 |
— |
|
155 R 14 C |
4.50 |
356 |
604 |
— |
157 |
— |
|
165 R 13 C |
4.50 |
330 |
596 |
— |
167 |
— |
|
165 R 14 C |
4.50 |
356 |
622 |
— |
167 |
— |
|
165 R 15 C |
4.50 |
381 |
646 |
— |
167 |
— |
|
175 R 13 C |
5.00 |
330 |
608 |
— |
178 |
— |
|
175 R 14 C |
5.00 |
356 |
634 |
— |
178 |
— |
|
175 R 16 C |
5.00 |
406 |
684 |
— |
178 |
— |
|
185 R 13 C |
5.50 |
330 |
624 |
— |
188 |
— |
|
185 R 14 C |
5.50 |
356 |
650 |
— |
188 |
— |
|
185 R 15 C |
5.50 |
381 |
674 |
— |
188 |
— |
|
185 R 16 C |
5.50 |
406 |
700 |
— |
188 |
— |
|
195 R 14 C |
5.50 |
356 |
666 |
— |
198 |
— |
|
195 R 15 C |
5.50 |
381 |
690 |
— |
198 |
— |
|
195 R 16 C |
5.50 |
406 |
716 |
— |
198 |
— |
|
205 R 14 C |
6.00 |
356 |
686 |
— |
208 |
— |
|
205 R 15 C |
6.00 |
381 |
710 |
— |
208 |
— |
|
205 R 16 C |
6.00 |
406 |
736 |
— |
208 |
— |
|
215 R 14 C |
6.00 |
356 |
700 |
— |
218 |
— |
|
215 R 15 C |
6.00 |
381 |
724 |
— |
218 |
— |
|
215 R 16 C |
6.00 |
406 |
750 |
— |
218 |
— |
|
245 R 16 C |
7.00 |
406 |
798 |
798 |
248 |
248 |
|
17 R 15 C |
5.00 |
381 |
678 |
— |
178 |
— |
|
17 R 380 C |
5.00 |
381 |
678 |
— |
178 |
— |
|
17 R 400 C |
150 mm |
400 |
698 |
— |
186 |
— |
|
19 R 400 C |
150 mm |
400 |
728 |
— |
200 |
— |
|
Designazione mediante codice |
||||||
|
5.60 R 12 C |
4.00 |
305 |
570 |
572 |
150 |
148 |
|
6.40 R 13 C |
5.00 |
330 |
648 |
640 |
172 |
172 |
|
6.70 R 13 C |
5.00 |
330 |
660 |
662 |
180 |
180 |
|
6.70 R 14 C |
5.00 |
356 |
688 |
688 |
180 |
180 |
|
6.70 R 15 C |
5.00 |
381 |
712 |
714 |
180 |
180 |
Tabella D
Pneumatici per impieghi speciali costruzione radiale e diagonale
|
Designazione misura pneumatico (3) |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) |
Larghezza sezione S (mm) |
|
Designazione mediante codice |
||||
|
15×4 1/2-8 |
3.25 |
203 |
385 |
122 |
|
16×6-8 |
4.33 |
203 |
425 |
152 |
|
18×7 |
4.33 |
203 |
462 |
173 |
|
18×7-8 |
4.33 |
203 |
462 |
173 |
|
21×8-9 |
6.00 |
229 |
535 |
200 |
|
21×4 |
2.32 |
330 |
565 |
113 |
|
22×4 1/2 |
3.11 |
330 |
595 |
132 |
|
23×5 |
3.75 |
330 |
635 |
155 |
|
23×9-10 |
6.50 |
254 |
595 |
225 |
|
25×6 |
3.75 |
330 |
680 |
170 |
|
27×10-12 |
8.00 |
305 |
690 |
255 |
|
28×9-15 |
7.00 |
381 |
707 |
216 |
|
Designazione metrica |
||||
|
200-15 |
6.50 |
381 |
730 |
205 |
|
250-15 |
7.50 |
381 |
735 |
250 |
|
300-15 |
8.00 |
381 |
840 |
300 |
PARTE II
PNEUMATICI STATUNITENSI
|
— |
Le tolleranze indicate in calce alle tabelle si applicano al posto di quelle indicate nei punti 6.1.4.2 e 6.1.5.3. |
|
— |
Sono indicati i diametri esterni per le varie categorie di impiego: normale, neve, speciale. |
Tabella A
Pneumatici per veicoli commerciali leggeri (pneumatici LT)
Costruzione diagonale e radiale
|
Designazione misura pneumatico (1) |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) (2) |
Larghezza sezione S (mm) (3) |
|
|
Normale |
Neve |
||||
|
6.00-16LT |
4.50 |
406 |
732 |
743 |
173 |
|
6.50-16LT |
4.50 |
406 |
755 |
767 |
182 |
|
6.70-16LT |
5.00 |
406 |
722 |
733 |
191 |
|
7.00-13LT |
5.00 |
330 |
647 |
658 |
187 |
|
7.00-14LT |
5.00 |
356 |
670 |
681 |
187 |
|
7.00-15LT |
5.50 |
381 |
752 |
763 |
202 |
|
7.00-16LT |
5.50 |
406 |
778 |
788 |
202 |
|
7.10-15LT |
5.00 |
381 |
738 |
749 |
199 |
|
7.50-15LT |
6.00 |
381 |
782 |
794 |
220 |
|
7.50-16LT |
6.00 |
406 |
808 |
819 |
220 |
|
8.25-16LT |
6.50 |
406 |
859 |
869 |
241 |
|
9.00-16LT |
6.50 |
406 |
890 |
903 |
257 |
|
G78-15LT |
6.00 |
381 |
711 |
722 |
212 |
|
H78-15LT |
6.00 |
381 |
727 |
739 |
222 |
|
L78-15LT |
6.50 |
381 |
749 |
760 |
236 |
|
L78-16LT |
6.50 |
406 |
775 |
786 |
236 |
|
7-14.5LT (4) |
6.00 |
368 |
677 |
|
185 |
|
8-14.5LT (4) |
6.00 |
368 |
707 |
|
203 |
|
9-14.5LT (4) |
7.00 |
368 |
711 |
|
241 |
|
7-17.5LT |
5.25 |
445 |
758 |
769 |
189 |
|
8-17.5LT |
5.25 |
445 |
788 |
799 |
199 |
Tabella B
Pneumatici per veicoli commerciali leggeri (pneumatici ad alta galleggiabilità)
Costruzione diagonale e radiale
|
Designazione misura pneumatico (5) |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) (6) |
Larghezza sezione S (mm) (7) |
|
|
Normale |
Neve |
||||
|
9-15LT |
8.00 |
381 |
744 |
755 |
254 |
|
10-15LT |
8.00 |
381 |
773 |
783 |
264 |
|
11-15LT |
8.00 |
381 |
777 |
788 |
279 |
|
24×7.50-13LT |
6 |
330 |
597 |
604 |
191 |
|
27×8.50-14LT |
7 |
356 |
674 |
680 |
218 |
|
28×8.50-15LT |
7 |
381 |
699 |
705 |
218 |
|
29×9.50-15LT |
7.5 |
381 |
724 |
731 |
240 |
|
30×9.50-15LT |
7.5 |
381 |
750 |
756 |
240 |
|
31×10.50-15LT |
8.5 |
381 |
775 |
781 |
268 |
|
31×11.50-15LT |
9 |
381 |
775 |
781 |
290 |
|
31×13.50-15LT |
11 |
381 |
775 |
781 |
345 |
|
31×15.50-15LT |
12 |
381 |
775 |
781 |
390 |
|
32×11.50-15LT |
9 |
381 |
801 |
807 |
290 |
|
33×12.50-15LT |
10 |
381 |
826 |
832 |
318 |
|
35×12.50-15LT |
10 |
381 |
877 |
883 |
318 |
|
37×12.50-15LT |
10 |
381 |
928 |
934 |
318 |
|
37×14.50-15LT |
12 |
381 |
928 |
934 |
372 |
|
8.00-16.5LT |
6.00 |
419 |
720 |
730 |
203 |
|
8.75-16.5LT |
6.75 |
419 |
748 |
759 |
222 |
|
9.50-16.5LT |
6.75 |
419 |
776 |
787 |
241 |
|
10-16.5LT |
8.25 |
419 |
762 |
773 |
264 |
|
12-16.5LT |
9.75 |
419 |
818 |
831 |
307 |
|
30×9.50-16.5LT |
7.50 |
419 |
750 |
761 |
240 |
|
31×10.50-16.5LT |
8.25 |
419 |
775 |
787 |
266 |
|
33×12.50-16.5LT |
9.75 |
419 |
826 |
838 |
315 |
|
37×12.50-16.5LT |
9.75 |
419 |
928 |
939 |
315 |
|
37×14.50-16.5LT |
11.25 |
419 |
928 |
939 |
365 |
|
33×9.50 R15LT |
7.50 |
381 |
826 |
832 |
240 |
|
35×12.50 R16.5LT |
10.00 |
419 |
877 |
883 |
318 |
|
37×12.50 R17LT |
10.00 |
432 |
928 |
934 |
318 |
Tabella C
Codici di designazione della misura pneumatici montati su cerchi con sede tallone inclinata a 5° o cerchi a base piatta
Costruzione diagonale e radiale
|
Designazione misura pneumatico (8) |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) (9) |
Larghezza sezione S (mm) (10) |
||
|
normale |
Neve |
|||||
|
(a) |
(b) |
|||||
|
6.50-20 |
5 |
508 |
878 |
|
893 |
184 |
|
7.00-15TR |
5.5 |
381 |
777 |
|
792 |
199 |
|
7.00-18 |
5.5 |
457 |
853 |
|
868 |
199 |
|
7.00-20 |
5.5 |
508 |
904 |
|
919 |
199 |
|
7.50-15TR |
6 |
381 |
808 |
|
825 |
215 |
|
7.50-17 |
6 |
432 |
859 |
|
876 |
215 |
|
7.50-18 |
6 |
457 |
884 |
|
901 |
215 |
|
7.50-20 |
6 |
508 |
935 |
|
952 |
215 |
|
8.25-15TR |
6.5 |
381 |
847 |
855 |
865 |
236 |
|
8.25-20 |
6.5 |
508 |
974 |
982 |
992 |
236 |
|
9.00-15TR |
7 |
381 |
891 |
904 |
911 |
259 |
|
9.00-20 |
7 |
508 |
1 019 |
1 031 |
1 038 |
259 |
|
10.00-15TR |
7.5 |
381 |
927 |
940 |
946 |
278 |
|
10.00-20 |
7.5 |
508 |
1 054 |
1 067 |
1 073 |
278 |
|
10.00-22 |
7.5 |
559 |
1 104 |
1 118 |
1 123 |
278 |
|
11.00-20 |
8 |
508 |
1 085 |
1 099 |
1 104 |
293 |
|
11.00-22 |
8 |
559 |
1 135 |
1 150 |
1 155 |
293 |
|
11.00-24 |
8 |
610 |
1 186 |
1 201 |
1 206 |
293 |
|
11.50-20 |
8 |
508 |
1 085 |
1 099 |
1 104 |
296 |
|
12.00-20 |
8.5 |
508 |
1 125 |
|
1 146 |
315 |
|
12.00-24 |
8.5 |
610 |
1 226 |
|
1 247 |
315 |
|
14.00-20 |
10 |
508 |
1 241 |
|
1 266 |
375 |
|
14.00-24 |
10 |
610 |
1 343 |
|
1 368 |
375 |
Tabella D
Codici di designazione della misura pneumatici speciali
Costruzione diagonale e radiale
|
Designazione misura pneumatico |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) (11) |
Larghezza sezione S (mm) (12) |
|
|
a) |
b) |
||||
|
10.00-20ML |
7.5 |
508 |
1 073 |
1 099 |
278 |
|
11.00-22ML |
8 |
559 |
1 155 |
1 182 |
293 |
|
13.00-24ML |
9 |
610 |
1 302 |
|
340 |
|
14.00-20ML |
10 |
508 |
1 266 |
|
375 |
|
14.00-24ML |
10 |
610 |
1 368 |
|
375 |
|
15-19.5ML |
11.75 |
495 |
1 019 |
|
389 |
|
24 R 21 |
18 |
533 |
1 372 |
— |
610 |
Tabella E
Codici di designazione della misura pneumatici montati su cerchi con sede tallone inclinata a 15°
Costruzione diagonale e radiale
|
Designazione misura pneumatico (13) |
Codice larghezza cerchio misura |
Diametro nominale cerchio d (mm) |
Diametro esterno D (mm) (14) |
Larghezza sezione S (mm) (15) |
||
|
normale |
Neve |
|||||
|
(a) |
(b) |
|||||
|
8-19.5 |
6.00 |
495 |
859 |
|
876 |
203 |
|
8-22.5 |
6.00 |
572 |
935 |
|
952 |
203 |
|
9-22.5 |
6.75 |
572 |
974 |
982 |
992 |
229 |
|
10-22.5 |
7.50 |
572 |
1 019 |
1 031 |
1 038 |
254 |
|
11-22.5 |
8.25 |
572 |
1 054 |
1 067 |
1 073 |
279 |
|
11-24.5 |
8.25 |
622 |
1 104 |
1 118 |
1 123 |
279 |
|
12-22.5 |
9.00 |
572 |
1 085 |
1 099 |
1 104 |
300 |
|
12-24.5 |
9.00 |
622 |
1 135 |
1 150 |
1 155 |
300 |
|
12.5-22.5 |
9.00 |
572 |
1 085 |
1 099 |
1 104 |
302 |
|
12.5-24.5 |
9.00 |
622 |
1 135 |
1 150 |
1 155 |
302 |
|
14-17.5 |
10.50 |
445 |
907 |
|
921 |
349 (—) |
|
15-19.5 |
11.75 |
495 |
1 005 |
|
1 019 |
389 (—) |
|
15-22.5 |
11.75 |
572 |
1 082 |
|
1 095 |
389 (—) |
|
16.5-22.5 |
13.00 |
572 |
1 128 |
|
1 144 |
425 (—) |
|
18-19.5 |
14.00 |
495 |
1 080 |
|
1 096 |
457 (—) |
|
18-22.5 |
14.00 |
572 |
1 158 |
|
1 172 |
457 (—) |
|
(+) |
I pneumatici con costruzione diagonale sono identificati dalla presenza di un trattino «-» al posto della lettera «R» (ad es. 5.00-8). |
(*1) La designazione della misura del pneumatico può essere completata dalla lettera «C» (ad es. 6.00-16 C).
(*2) La designazione della misura del pneumatico può essere completata dalla lettera «C» (ad es. 7 R 17.5 C).
|
(+) |
I pneumatici con costruzione diagonale sono identificati dalla presenza di un trattino «-» al posto della lettera «R» (ad es. 145-10 C). |
|
(+) |
I pneumatici con costruzione radiale sono identificati dalla presenza di un trattino «-» al posto della lettera «R» (ad es. 15×4 1/2 R 8). |
(1) I pneumatici con costruzione radiale sono identificati dalla presenza della lettera «R» al posto del trattino «-» (ad es. 6.00 R 16 LT).
(2) Coefficiente «b» per il calcolo di Dmax: 1,08.
(3) La larghezza totale può superare questo valore di non oltre + 8 per cento.
(4) Il suffisso «MH» può sostituire «LT» nella designazione della misura del pneumatico (ad es. 7-14.5 MH).
(5) I pneumatici con costruzione radiale sono identificati dalla presenza della lettera «R» al posto del trattino «-» (ad es. 24×7.50 R 13 LT).
(6) Coefficiente «b» per il calcolo di Dmax: 1,07.
(7) La larghezza totale può superare questo valore di non oltre + 7 per cento.
(8) I pneumatici con costruzione radiale sono identificati dalla presenza della lettera «R» al posto del trattino «-» (ad es. 6.50 R 20).
(9) Coefficiente «b» per il calcolo di Dmax: 1,06. Categoria di impiego: pneumatici normali: a) battistrada per autostrada b) battistrada per impieghi pesanti.
(10) La larghezza totale può superare questo valore di non oltre + 6 per cento.
(11) Coefficiente «b» per il calcolo di Dmax: 1,06.
Categoria di impiego: speciale a) battistrada per trazione b) battistrada per impieghi pesanti
(12) La larghezza totale può superare questo valore di non oltre + 8 per cento.
(13) I pneumatici con costruzione radiale sono identificati dalla presenza della lettera «R» al posto del trattino «-» (ad es. 8R19.5).
(14) Coefficiente «b» per il calcolo di Dmax: 1,05.
Categoria di impiego: pneumatici normali: a) battistrada per autostrada b) battistrada per impieghi pesanti.
(15) La larghezza totale può superare questo valore di non oltre + 6 per cento.
(—) La larghezza totale può superare questo valore di non oltre + 5 per cento.
ALLEGATO VI
Metodo di misura dei pneumatici
|
1. |
Montare il pneumatico sul cerchio di misura specificato dal produttore conformemente al punto 4.1.11 del presente regolamento e gonfiarlo alla pressione specificata dal produttore conformemente al punto 4.1.12 del presente regolamento. |
|
2. |
Condizionare il pneumatico montato sul cerchio alla temperatura ambiente del laboratorio per almeno 24 ore. |
|
3. |
Regolare la pressione per riportarla al valore specificato nel punto 1 precedente. |
|
4. |
Misurare con un calibro la larghezza totale in sei punti equidistanti lungo la circonferenza del pneumatico, tenendo conto dello spessore degli eventuali cordoli o nervature di protezione. Considerare come larghezza il valore più alto misurato. |
|
5. |
Calcolare il diametro esterno in base alla circonferenza massima. |
ALLEGATO VII
Procedimento per le prove di resistenza carico/velocità
1. PREPARAZIONE DEL PNEUMATICO
1.1. Montare un pneumatico nuovo sul cerchio di prova indicato dal produttore conformemente al punto 4.1.11. del presente regolamento.
1.2. Per le prove eseguite su pneumatici provvisti di camera d'aria, usare una camera d'aria nuova o un nuovo assieme camera d'aria-valvola-protettore (flap) (se del caso).
1.3. Gonfiare il pneumatico alla pressione corrispondente all'indice di pressione specificato dal produttore conformemente al punto 4.1.12 del presente regolamento.
1.4. Condizionare l'assieme pneumatico-ruota alla temperatura ambiente della sala prove per non meno di tre ore.
1.5. Regolare la pressione del pneumatico per riportarla al valore specificato nel punto 1.3. precedente.
2. PROCEDURA DI PROVA
2.1. Montare l'assieme pneumatico-ruota sull'asse di prova e premerlo contro la faccia esterna di un tamburo di prova azionato a motore con superficie liscia e diametro di 1,70 m ± 1 per cento la cui superficie sia larga almeno quanto il battistrada del pneumatico.
2.2. Applicare sull'asse di prova una serie di carichi di prova espressi come percentuale del carico indicato, nell'allegato IV del presente regolamento, di fianco all'indice di carico impresso sul fianco del pneumatico, attenendosi al programma di prova indicato più avanti. Se il pneumatico ha indici di capacità di carico per l'impiego sia in singolo e in gemellato, utilizzare come base per i carichi di prova il carico di riferimento per l'impiego in singolo.
2.2.1. Per i pneumatici con simbolo della categoria di velocità superiore a P, le procedure di prova sono quelle specificate nel punto 3.
2.2.2. Per tutti gli altri pneumatici, il programma della prova di resistenza è quello indicato nell'appendice 1 del presente allegato.
2.3. La pressione del pneumatico non deve essere corretta per tutta la durata della prova ed il carico di prova deve essere mantenuto costante per tutta la durata delle tre fasi della prova.
2.4. Durante la prova la temperatura della sala prove deve essere mantenuta ad un valore compreso tra 20 °C e 30 °C, a meno che il produttore del pneumatico non convenga di utilizzare una temperatura più elevata.
2.5. Il programma della prova di resistenza deve essere eseguito senza interruzione.
3. PROGRAMMA DI PROVE CARICO/VELOCITÀ PER PNEUMATICI CON SIMBOLO DI CATEGORIA DI VELOCITÀ Q O SUPERIORE
3.1. Il programma si applica a:
|
3.1.1. |
tutti i pneumatici aventi indice di capacità di carico in singolo non superiore a 121; |
|
3.1.2. |
i pneumatici aventi indice di capacità di carico in singolo pari o superiore a 122 e recanti la marcatura aggiuntiva «C» o «LT» di cui al punto 3.1.13. del presente regolamento. |
3.2. Carico gravante sulla ruota come percentuale del carico corrispondente all'indice di carico:
|
3.2.1. |
90 per cento quando la prova è effettuata su un tamburo di 1,70 m ± 1 per cento di diametro; |
|
3.2.2. |
92 per cento quando la prova è effettuata su un tamburo di 2,0 m ± 1 per cento di diametro. |
3.3. Velocità iniziale della prova: velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità meno 20 km/h;
3.3.1. Tempo impiegato per raggiungere la velocità iniziale della prova = 10 minuti.
3.3.2. Durata della prima fase = 10 minuti.
3.4. Seconda velocità della prova: velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità meno 10 km/h.
3.4.1. Durata della seconda fase = 10 minuti.
3.5. Velocità finale della prova: velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità.
|
3.5.1. |
Durata della fase finale = 30 minuti. |
3.6. Durata totale della prova: 1 ora.
4. METODI DI PROVA EQUIVALENTI
Se si usa un metodo diverso da quello descritto nel punto. 2 precedente, se ne deve dimostrare l'equivalenza.
Appendice 1
Programma della prova di resistenza
|
Indice di carico |
Categoria di velocità del pneumatico |
Velocità del tamburo di prova |
Carico gravante sulla ruota come percentuale del carico corrispondente all'indice di carico |
|||
|
Radiale min-1 |
Diagonale min-1 |
7 h. |
16 h. |
24 h. |
||
|
122 o superiore |
F |
100 |
100 |
66 % |
84 % |
101 % |
|
G |
125 |
100 |
||||
|
J |
150 |
125 |
||||
|
K |
175 |
150 |
||||
|
L |
200 |
— |
||||
|
M |
225 |
— |
||||
|
121 o inferiore |
F |
100 |
100 |
|||
|
G |
125 |
125 |
||||
|
J |
150 |
150 |
||||
|
K |
175 |
175 |
||||
|
L |
200 |
175 |
70 % 4 h. |
88 % 6 h. |
106 % |
|
|
M |
250 |
200 |
75 % |
97 % |
114 % |
|
|
N |
275 |
— |
75 % |
97 % |
114 % |
|
|
P |
300 |
— |
75 % |
97 % |
114 % |
|
Note:
|
1) |
I pneumatici speciali (v. punto 2.1.3 del presente regolamento) devono essere sottoposti a prova a una velocità pari all'85 per cento della velocità prescritta per i pneumatici normali equivalenti. |
|
2) |
I pneumatici con indice di carico 122 o superiore, categoria di velocità N o P e marcatura aggiuntiva «LT» o «C» (v. punto 3.1.13 del presente regolamento) devono essere sottoposti a prova con lo stesso programma specificato nella tabella precedente per i pneumatici con indice di carico 121 o inferiore. |
Appendice 2
Rapporto tra indice di pressione e unità di pressione
|
Indice di pressione («PSI») |
bar |
kPa |
|
20 |
1,4 |
140 |
|
25 |
1,7 |
170 |
|
30 |
2,1 |
210 |
|
35 |
2,4 |
240 |
|
40 |
2,8 |
280 |
|
45 |
3,1 |
310 |
|
50 |
3,4 |
340 |
|
55 |
3,8 |
380 |
|
60 |
4,1 |
410 |
|
65 |
4,5 |
450 |
|
70 |
4,8 |
480 |
|
75 |
5,2 |
520 |
|
80 |
5,5 |
550 |
|
85 |
5,9 |
590 |
|
90 |
6,2 |
620 |
|
95 |
6,6 |
660 |
|
100 |
6,9 |
690 |
|
105 |
7,2 |
720 |
|
110 |
7,6 |
760 |
|
115 |
7,9 |
790 |
|
120 |
8,3 |
830 |
|
125 |
8,6 |
860 |
|
130 |
9,0 |
900 |
|
135 |
9,3 |
930 |
|
140 |
9,7 |
970 |
|
145 |
10,0 |
1 000 |
|
150 |
10,3 |
1 030 |
|
… |
… |
… |
ALLEGATO VIII
Variazione della capacità di carico in funzione della velocità — pneumatici per veicoli commerciali radiali e diagonali
(v. punti 2.27 e 2.29)
|
Variazione della capacità di carico (%) |
||||||||||
|
Velocità (km/h) |
Tutti gli indici di carico |
Indici di carico ≥ 122 (1) |
Indici di carico ≤ 121 (1) |
|||||||
|
Simbolo della categoria di velocità |
Simbolo della categoria di velocità |
Simbolo della categoria di velocità |
||||||||
|
F |
G |
J |
K |
L |
M |
L |
M |
N |
P (2) |
|
|
0 |
+ 150 |
+ 150 |
+ 150 |
+ 150 |
+ 150 |
+ 150 |
+ 110 |
+ 110 |
+ 110 |
+ 110 |
|
5 |
+ 110 |
+ 110 |
+ 110 |
+ 110 |
+ 110 |
+ 110 |
+90 |
+90 |
+90 |
+90 |
|
10 |
+80 |
+80 |
+80 |
+80 |
+80 |
+80 |
+75 |
+75 |
+75 |
+75 |
|
15 |
+65 |
+65 |
+65 |
+65 |
+65 |
+65 |
+60 |
+60 |
+60 |
+60 |
|
20 |
+50 |
+50 |
+50 |
+50 |
+50 |
+50 |
+50 |
+50 |
+50 |
+50 |
|
25 |
+35 |
+35 |
+35 |
+35 |
+35 |
+35 |
+42 |
+42 |
+42 |
+42 |
|
30 |
+25 |
+25 |
+25 |
+25 |
+25 |
+25 |
+35 |
+35 |
+35 |
+35 |
|
35 |
+19 |
+19 |
+19 |
+19 |
+19 |
+19 |
+29 |
+29 |
+29 |
+29 |
|
40 |
+15 |
+15 |
+15 |
+15 |
+15 |
+15 |
+25 |
+25 |
+25 |
+25 |
|
45 |
+13 |
+13 |
+13 |
+13 |
+13 |
+13 |
+22 |
+22 |
+22 |
+22 |
|
50 |
+12 |
+12 |
+12 |
+12 |
+12 |
+12 |
+20 |
+20 |
+20 |
+20 |
|
55 |
+11 |
+11 |
+11 |
+11 |
+11 |
+11 |
+17,5 |
+17,5 |
+17,5 |
+17,5 |
|
60 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+15,0 |
+15,0 |
+15,0 |
+15,0 |
|
65 |
+7,5 |
+8,5 |
+8,5 |
+8,5 |
+8,5 |
+8,5 |
+13,5 |
+13,5 |
+13,5 |
+13,5 |
|
70 |
+5,0 |
+7,0 |
+7,0 |
+7,0 |
+7,0 |
+7,0 |
+12,5 |
+12,5 |
+12,5 |
+12,5 |
|
75 |
+2,5 |
+5,5 |
+5,5 |
+5,5 |
+5,5 |
+5,5 |
+11,0 |
+11,0 |
+11,0 |
+11,0 |
|
80 |
0 |
+4,0 |
+4,0 |
+4,0 |
+4,0 |
+4,0 |
+10,0 |
+10,0 |
+10,0 |
+10,0 |
|
85 |
–3 |
+2,0 |
+3,0 |
+3,0 |
+3,0 |
+3,0 |
+8,5 |
+8,5 |
+8,5 |
+8,5 |
|
90 |
–6 |
0 |
+2,0 |
+2,0 |
+2,0 |
+2,0 |
+7,5 |
+7,5 |
+7,5 |
+7,5 |
|
95 |
–10 |
–2,5 |
+1,0 |
+1,0 |
+1,0 |
+1,0 |
+6,5 |
+6,5 |
+6,5 |
+6,5 |
|
100 |
–15 |
–5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+5,0 |
+5,0 |
+5,0 |
+5,0 |
|
105 |
|
–8 |
–2 |
0 |
0 |
0 |
+3,75 |
+3,75 |
+3,75 |
+3,75 |
|
110 |
|
–13 |
–4 |
0 |
0 |
0 |
+2,5 |
+2,5 |
+2,5 |
+2,5 |
|
115 |
|
|
–7 |
–3 |
0 |
0 |
+1,25 |
+1,25 |
+1,25 |
+1,25 |
|
120 |
|
|
–12 |
–7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
|
|
|
|
|
0 |
–2,5 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
|
|
|
|
|
0 |
–5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
|
|
|
|
|
|
–7,5 |
–2,5 |
0 |
0 |
|
140 |
|
|
|
|
|
|
–10 |
–5 |
0 |
0 |
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145 |
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–7,5 |
–2,5 |
0 |
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150 |
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–10,0 |
–5,0 |
0 |
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155 |
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|
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–7,5 |
–2,5 |
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160 |
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–10,0 |
–5,0 |
(1) Gli indici di capacità carico si riferiscono al montaggio in singolo.
(2) Le variazioni di carico non sono ammesse per velocità superiori a 160 km/h. Per le categorie di velocità «Q» e superiori, la velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità (v. punto 2.28.2) è la velocità massima autorizzata per il pneumatico.
ALLEGATO IX
COMUNICAZIONE
Riclassificazione della caratteristica di servizio agli effetti della ricostruzione a norma del regolamento n. 109
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
Rilasciata da (denominazione e indirizzo del produttore del pneumatico): …
Dichiarazione:
Il pneumatico corrispondente alla descrizione dettagliata seguente è stato oggetto di un'omologazione che consente l'applicazione di una caratteristica di servizio superiore a quella del pneumatico omologato in origine. Pertanto, per i pneumatici recanti la caratteristica di servizio e il numero di omologazione originali è ammessa la ricostruzione in funzione della caratteristica di servizio riclassificata, fatti salvi gli eventuali limiti indicati nel punto 4.1.1 successivo.
Si accetta inoltre che tali informazioni possano essere comunicate da un'autorità di omologazione a qualsiasi stabilimento di ricostruzione omologato a norma del regolamento n. 109.
1. Denominazione o marchio commerciale del produttore che figurano sul pneumatico: …
2. Designazione del tipo o modello di pneumatico attribuita dal produttore: …
3. Designazione della misura del pneumatico: …
3.1. Categoria di impiego (normale, neve o speciale): …
4. Caratteristica di servizio
4.1. Pneumatico originale: …
Numero dell'omologazione rilasciata a norma del regolamento n. 54: …
Rilasciata da: …
4.1.1. Se del caso, impianto in cui sono stati prodotti i pneumatici ammessi alla riclassificazione, periodi di produzione degli stessi e sistemi di identificazione dell'impianto e/o del periodo di produzione:
4.2. Pneumatico riclassificato: …
N. dell'omologazione rilasciata conformemente al regolamento n. 54 …
Rilasciata da: …
5. Autorizzazione rilasciata da (mandatario del produttore):
5.1. Denominazione (in lettere maiuscole): …
5.2. Servizio: …
5.3. Firma: …