ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 178

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
5 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

1

 

 

Regolamento (CE) n. 638/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

*

Regolamento (CE) n. 639/2008 della Commissione, del 24 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

9

 

*

Regolamento (CE) n. 640/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

11

 

*

Regolamento (CE) n. 641/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda l'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

17

 

*

Regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

19

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/551/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'aiuto di Stato C 12/07 (ex N 799/06) che la Repubblica slovacca intende concedere all'impresa Glunz&Jensen s.r.l. [notificata con il numero C(2007) 6045]  ( 1 )

38

 

 

2008/552/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 giugno 2008, che modifica la decisione 2007/716/CE in relazione al alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2008) 2931]  ( 1 )

43

 

 

2008/553/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 giugno 2008, che abroga la decisione 2008/377/CE che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia [notificata con il numero C(2008) 3223]  ( 1 )

45

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

 

2008/554/GAI

 

*

Bilancio 2009 per l'Europol

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/1


REGOLAMENTO (CE) N. 637/2008 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto l’atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo 4 concernente il cotone (1) ad esso allegato, di seguito «protocollo 4»,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), inserito dall’articolo 1, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio (5), stabilisce norme per il pagamento specifico per il cotone.

(2)

Con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 settembre 2006 nella causa C-310/04 (6), il titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato annullato per violazione del principio di proporzionalità, con particolare riferimento al fatto che «il Consiglio, da cui promana il regolamento n. 864/2004, non ha dimostrato dinanzi alla Corte che il nuovo regime di aiuto al cotone istituito da tale regolamento è stato adottato mediante un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che implicava la presa in considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti della fattispecie, fra cui l’insieme dei costi salariali legati alla coltura del cotone e le potenzialità delle imprese di sgranatura, dei quali era necessario tener conto per la valutazione della redditività della detta coltura» e che alla Corte non era stato possibile «accertare se il legislatore comunitario abbia potuto, senza eccedere i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, pervenire alla conclusione che la fissazione dell’importo dell’aiuto specifico al cotone al 35 % del totale degli aiuti esistenti nel regime di aiuto anteriore è sufficiente a garantire l’obiettivo esposto al quinto «considerando» del regolamento n. 864/2004, cioè assicurare la redditività e, dunque, il proseguimento di tale coltura, obiettivo che riflette quello prescritto al paragrafo 2 del protocollo 4». La Corte ha inoltre ordinato che gli effetti dell’annullamento siano sospesi fino all’adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.

(3)

È necessario adottare un nuovo regime di pagamento specifico per il cotone conformemente alla sentenza della Corte nella causa C-310/04.

(4)

È opportuno prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti alla situazione specifica del settore del cotone, compresi tutti gli elementi necessari per la valutazione della redditività di tale coltura. A tal fine è stato avviato un processo di valutazione e di consultazione: due studi sono stati condotti sull’impatto socioeconomico e ambientale del futuro regime di sostegno sul settore comunitario del cotone, mentre seminari specifici e una consultazione Internet hanno avuto luogo con i portatori di interesse.

(5)

È opportuno che il nuovo regime consegua gli obiettivi esposti al paragrafo 2 del protocollo 4: sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l’economia agricola, permettere un reddito equo per i produttori interessati e stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell’offerta e della commercializzazione.

(6)

Il regime dovrebbe altresì essere compatibile con una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori, che è il più importante principio guida della politica agricola comune (PAC) riformata.

(7)

Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l’introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della PAC. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

(8)

Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della PAC nonché quelli definiti nel protocollo 4, l’aiuto per il cotone dovrebbe essere in larga misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico. Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di un’azione comune, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

La piena ed immediata integrazione nel regime di pagamento unico del regime di sostegno in vigore nel settore del cotone rischierebbe di perturbare seriamente la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto. Il suo importo dovrebbe essere calcolato in modo da conseguire gli obiettivi esposti al protocollo 4, paragrafo 2, includendo nel contempo il regime di sostegno per il cotone nel processo generale di riforma e semplificazione della PAC. A tal fine e tenuto conto della valutazione effettuata, appare giustificato fissare l’aiuto totale disponibile per ciascuno Stato membro al 35 % della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente. Questo tasso consente al settore del cotone di orientarsi verso una redditività a lungo termine, promuove lo sviluppo sostenibile delle regioni produttrici di cotone e garantisce un reddito equo per gli agricoltori.

(10)

È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65 % della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(11)

Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per Stato membro produttore. Inoltre è opportuno che le superfici ammissibili siano unicamente quelle autorizzate dagli Stati membri.

(12)

Dovrebbe essere istituita una resa fissa per ettaro per Stato membro produttore. Essa determinerà, congiuntamente con il requisito di superficie di base, la fissazione di un massimale globale dei fondi e la natura di disaccoppiamento quasi totale del regime, il carattere di limitazione della produzione del programma, soddisfacendo al tempo stesso gli obiettivi del protocollo 4.

(13)

Per soddisfare le esigenze dell’industria della sgranatura è opportuno che l’ammissibilità all’aiuto sia subordinata ad una qualità minima del cotone effettivamente raccolto.

(14)

È inoltre opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni interprofessionali che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri per consentire ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone. È opportuno che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell’aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(16)

Oltre al nuovo regime sul pagamento specifico per il cotone, sembrerebbe opportuno adottare un’altra serie di norme al fine di aiutare il settore del cotone a stabilizzarsi nel nuovo contesto giuridico e di mercato.

(17)

Nella misura in cui la presenza dell’industria della sgranatura appare necessaria nelle regioni produttrici, per soddisfare le esigenze di tale industria basterebbe, tra l’altro, fissare una qualità minima di cotone effettivamente raccolto e consentire alle organizzazioni interprofessionali di migliorare la qualità del cotone. Inoltre, tenuto conto della considerevole capacità eccedentaria dell’industria della sgranatura, è opportuno prevedere misure supplementari per sostenerne il processo di ristrutturazione ai fini di un migliore orientamento al mercato.

(18)

Inoltre, sembra opportuno introdurre misure di orientamento al mercato a sostegno di specifici sistemi di qualità e attività di promozione correlate. Pertanto, nel settore del cotone, dovrebbero essere istituiti programmi di ristrutturazione nazionali. Mentre il finanziamento di tali misure dovrebbe spettare alla Comunità, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere la giusta combinazione di misure per le necessità delle loro rispettive regioni, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità locali.

(19)

I programmi di ristrutturazione dovrebbero essere sottoposti alla Commissione per verificare la conformità delle misure con le condizioni fissate nel presente regolamento e nelle sue modalità di attuazione. È opportuno che l’attuazione di tali programmi di ristrutturazione spetti agli Stati membri.

(20)

Le misure dovrebbero essere complementari alle misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (7).

(21)

Tra le misure di tali programmi potrebbe figurare il completo e permanente smantellamento di parte degli stabilimenti di sgranatura per ottenere un’industria della sgranatura più vitale. Si potrebbe anche prevedere il sostegno agli investimenti nell’industria della sgranatura, orientati verso il miglioramento del rendimento economico di tali imprese. Inoltre si potrebbe mettere a disposizione l’aiuto per i fornitori di macchinari che hanno subito le conseguenze della ristrutturazione del settore del cotone.

(22)

Per migliorare la qualità del cotone europeo, gli agricoltori che partecipano a specifici sistemi di qualità dovrebbero ricevere, nel quadro di tali programmi, un sostegno specifico per coprire taluni dei costi correlati. Analogamente dovrebbero essere sostenute azioni di informazione e promozione del cotone coperto da questi sistemi di qualità.

(23)

La ripartizione tra gli Stati membri dei fondi per i programmi di ristrutturazione nazionali dovrebbe basarsi sulle necessità specifiche in materia di ristrutturazione e adattamento nelle principali regioni di produzione del cotone. Tenuto conto dell’obiettivo temporaneo di ristrutturazione e adattamento del settore del cotone, i programmi possono avere termine su richiesta degli Stati membri, dopodiché il bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione può essere aggiunto al massimale nazionale dello Stato membro interessato per i pagamenti disaccoppiati come stabilito nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(24)

Tenuto conto che in Portogallo non esiste l’industria della sgranatura e che in Bulgaria è applicato il regime di pagamento unico per superficie, non è necessario assegnare alcun bilancio ai programmi di ristrutturazione nazionali in questi due Stati membri.

(25)

Al fine di applicare il nuovo regime di aiuti per il cotone e il regime di ristrutturazione del settore del cotone dall’inizio della stagione produttiva, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a partire dall’anno civile 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1)

nel titolo IV, il capitolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 10 bis

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 110 bis

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 110 ter

Ammissibilità

1.   L’aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell’aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

L’aiuto di cui all’articolo 110 bis è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.

2.   Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base a modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 110 quater

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1.   Le superfici nazionali di base sono stabilite come segue:

Bulgaria: 3 342 ha,

Grecia: 250 000 ha,

Spagna: 48 000 ha,

Portogallo: 360 ha.

2.   Le rese fisse nel periodo di riferimento sono stabilite come segue:

Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha,

Grecia: 3,2 tonnellate/ha,

Spagna: 3,5 tonnellate/ha,

Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

3.   L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 con gli importi di riferimento seguenti:

Bulgaria: 671,33 EUR,

Grecia: 251,75 EUR,

Spagna: 400,00 EUR,

Portogallo: 252,73 EUR.

4.   Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l’aiuto di cui al paragrafo 3 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 110 quinquies

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1.   Ai fini del presente capitolo per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un’impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato del cotone, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato,

redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria,

orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare sotto il profilo della qualità e della protezione dei consumatori,

aggiornare i metodi e i mezzi utilizzati per migliorare la qualità del prodotto,

elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2.   Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 110 sexies

Pagamento degli aiuti

1.   Gli agricoltori percepiscono l’aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all’articolo 110 quater.

2.   Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all’articolo 110 quater, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.»;

2)

all’articolo 156, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Il titolo IV, capitolo 10 bis, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 per il cotone seminato a partire da tale data.»

CAPO 2

PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente capo stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi di ristrutturazione nazionali (di seguito «programmi di ristrutturazione») per finanziare misure specifiche di ristrutturazione al settore del cotone.

2.   Non è concesso alcun sostegno:

a)

ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

b)

alle misure che sono ammissibili al sostegno comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 3

Requisiti generali

1.   I programmi di ristrutturazione devono essere compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.

2.   Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di ristrutturazione e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e degli stabilimenti di trasformazione interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori e/o gli stabilimenti di trasformazione.

Gli Stati membri sono responsabili per la predisposizione e l’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di ristrutturazione.

Articolo 4

Presentazione e applicazione dei programmi di ristrutturazione

1.   Ogni Stato membro produttore presenta alla Commissione, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1o gennaio 2009, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione contenente misure conformi al presente capo.

I programmi di ristrutturazione sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti nel settore del cotone.

Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma rispondente alle sue peculiarità regionali.

2.   I programmi di ristrutturazione entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Se, tuttavia, il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo e alle sue norme di attuazione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di ristrutturazione presentate dagli Stati membri.

Articolo 5

Dotazione di bilancio

1.   Il bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione per Stato membro dall’esercizio 2010 in avanti è il seguente:

Grecia: 4,0 milioni di EUR,

Spagna: 6,134 milioni di EUR.

2.   Ciascun Stato membro può decidere di terminare l’utilizzo del programma di ristrutturazione per trasferire in maniera permanente il proprio bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo al proprio massimale nazionale, come specificato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1o agosto di un dato anno e si applica ai pagamenti diretti garantiti nell’anno civile seguente. La comunicazione riferisce anche sull’attuazione del programma di ristrutturazione e sul raggiungimento dei suoi obiettivi.

3.   Il trasferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché la corrispondente modifica del paragrafo 1 del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 dopo la valutazione da parte della Commissione dell’attuazione del programma di ristrutturazione alla luce dei suoi obiettivi.

Articolo 6

Regole generali relative al finanziamento dei programmi di ristrutturazione

1.   Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di ristrutturazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri non contribuiscono alle spese delle misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di ristrutturazione.

Articolo 7

Misure ammissibili e beneficiari

1.   I programmi di ristrutturazione contemplano soltanto una o più delle seguenti misure:

a)

completo e permanente smantellamento degli stabilimenti di sgranatura;

b)

investimenti nell’industria della sgranatura;

c)

partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità del cotone;

d)

attività di informazione e promozione;

e)

aiuti per i fornitori di macchinari, non superiori alle perdite subite.

2.   I beneficiari dei programmi di ristrutturazione sono:

a)

i beneficiari dell’aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (8), nella campagna di commercializzazione 2005/2006 per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente articolo;

b)

i beneficiari dell’aiuto ai sensi del capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo;

c)

le organizzazioni interprofessionali riconosciute, di cui al capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’aiuto nel quadro della misura di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;

d)

i fornitori di macchinari, per l’aiuto nel quadro della misura di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, i quali:

sono privati o imprese che hanno lavorato sotto contratto di coltivatori o di imprese di sgranatura nella campagna di commercializzazione 2005/2006 con i loro macchinari agricoli per effettuare la raccolta del cotone,

hanno effettuato la raccolta del cotone, che è stato consegnato a stabilimenti di sgranatura interessati dallo smantellamento di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo,

e,

hanno subito perdite dimostrabili a causa della carenza di cotone da raccogliere.

Articolo 8

Risorse finanziarie

Le misure di cui al presente capo costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9).

Articolo 9

Norme di attuazione

Le norme di attuazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (10).

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

(2)  Parere del 14 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere dell’8 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

(5)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20.

(6)  Raccolta 2006, pag. I-7285.

(7)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(8)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(9)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008.

(10)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).


5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/7


REGOLAMENTO (CE) N. 638/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

39,1

MK

32,3

TR

90,8

ZZ

54,1

0707 00 05

MK

11,6

TR

62,0

ZZ

36,8

0709 90 70

TR

84,4

ZZ

84,4

0805 50 10

AR

102,4

US

79,5

ZA

116,6

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

85,3

BR

98,5

CL

99,1

CN

93,8

NZ

116,7

US

88,2

UY

135,9

ZA

91,9

ZZ

101,2

0808 20 50

AR

96,9

CL

98,1

CN

96,2

NZ

142,3

ZA

118,0

ZZ

110,3

0809 10 00

TR

196,2

US

284,0

ZZ

240,1

0809 20 95

TR

368,7

US

486,8

ZZ

427,8

0809 30

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 40 05

IL

154,1

ZZ

154,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/9


REGOLAMENTO (CE) N. 639/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le recenti riduzioni dei tassi di restituzione all'esportazione, dovute agli effetti combinati della riforma della politica agricola comune e dell'evoluzione dei prezzi dei prodotti agricoli di base sul mercato mondiale, hanno causato una riduzione delle domande di titoli di restituzione e di conseguenza hanno alleggerito la pressione sul bilancio comunitario per le restituzioni all'esportazione di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato. In queste circostanze in cui la Comunità non rischia di venire meno ai suoi impegni internazionali, è opportuno semplificare il sistema di versamento delle restituzioni all'esportazione per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, riducendo in tal modo l'onere amministrativo per gli operatori che esportano questi prodotti.

(2)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (2), i diritti derivanti dai titoli di restituzione possono essere trasferiti a determinate condizioni. Al fine di garantire la coerenza del trattamento dei titoli, la procedura di trasferimento va, se possibile, allineata alle disposizioni relative al trasferimento dei diritti derivanti dai titoli stabilite nel regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3).

(3)

L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 fissa il periodo entro il quale l'autorità di pagamento deve annotare sul titolo di restituzione gli importi richiesti delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, visto il tempo richiesto per esaminare la documentazione relativa alle restituzioni alle esportazioni differenziate per destinazione, tale periodo può non essere sufficiente e va quindi esteso.

(4)

L'articolo 38 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 stabilisce le condizioni per la notifica delle domande presentate alla Commissione dagli Stati membri e per il successivo rilascio dei titoli di restituzione. Dato che sono stati introdotti sistemi più efficienti di dichiarazione e di comunicazione, occorre adeguare i termini pertinenti.

(5)

L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1043/2005 prevede un sistema di emissione in serie dei titoli di restituzione. Il periodo di validità applicabile a tali titoli è fissato nell'articolo 39 di detto regolamento. Al fine di facilitare il funzionamento del sistema dei titoli di restituzione, è opportuno estendere il periodo di validità dei titoli rilasciati nella prima serie e dei titoli richiesti a norma dell'articolo 38 bis.

(6)

L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 stabilisce che, perché si possa beneficiare di una riduzione della cauzione da incamerare, i titoli e gli estratti di titoli non utilizzati devono essere restituiti all'autorità emittente non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati. L'introduzione di sistemi di dichiarazione più efficienti consente l'estensione di tale termine.

(7)

L'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1043/2005 stabilisce le condizioni specifiche alle quali i piccoli esportatori possono ottenere restituzioni all'esportazione. Per motivi di semplificazione, essi devono avere il diritto di utilizzare i titoli di restituzione senza perdere la qualifica di piccoli esportatori. Inoltre, va aumentata la soglia di versamento.

(8)

Per permettere l'applicazione tempestiva delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 va pertanto modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è modificato come segue:

1)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

1.   Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto.

2.   Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto.

In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.»;

2)

nell'articolo 32, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di pagamento annota tale importo sul titolo di restituzione entro sei mesi dal ricevimento della domanda specifica.»;

3)

nell'articolo 38 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il lunedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal mercoledì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.»;

4)

nell'articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatti salvi il secondo e terzo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario.

I titoli di restituzione per cui è stata fatta una domanda in conformità dell'articolo 33, lettera a), o dell'articolo 38 bis entro il 7 novembre sono validi fino all'ultimo giorno del decimo mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.

I titoli di restituzione di cui all'articolo 40 sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.

I tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità dell'articolo 29 rimangono validi fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo.»;

5)

nell'articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'autorità emittente durante l'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati, purché la restituzione abbia luogo non oltre il 31 agosto di tale esercizio finanziario.»;

6)

nell'articolo 47, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   L'articolo 46 si applica alle esportazioni per le quali le domande, compresa la domanda relativa all'esportazione considerata, presentate dall'operatore durante l'anno finanziario a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, non possono dare origine a pagamenti superiori a 100 000 EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2008 (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 64).

(3)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.


5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/11


REGOLAMENTO (CE) N. 640/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, lettera h), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (2), ha definito le caratteristiche chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché i metodi di valutazione di tali caratteristiche.

(2)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, decimo trattino, del regolamento (CEE) n. 2568/91, la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini è effettuata secondo il metodo descritto nell'allegato XII di detto regolamento.

(3)

Nel novembre 2007 il Consiglio oleicolo internazionale (COI) ha adottato un metodo riveduto per la valutazione organolettica degli oli d'oliva vergini. Questa revisione comprende un aggiornamento delle descrizioni degli attributi positivi e negativi degli oli d'oliva vergini e della descrizione del metodo. Essa modifica inoltre il limite massimo di percezione dei difetti nell'olio d'oliva vergine.

(4)

Il metodo riveduto di valutazione organolettica degli oli d'oliva vergini adottato dal COI definisce inoltre le condizioni per l'utilizzo facoltativo, nell'etichettatura, di alcuni termini ed espressioni relativi alle caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini. È necessario stabilire che i capi panel possono certificare la conformità degli oli alle definizioni relative all'utilizzo di detti termini ed espressioni.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1)

nella tabella figurante nell'allegato I, all'undicesima colonna [«Valutazione organolettica mediana del difetto (Md)»], la cifra «2,5» è sostituita dalla cifra «3,5» nella seconda riga, nella terza riga e nella nota a piè di pagina (2);

2)

l'allegato XII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 11).


ALLEGATO

«

ALLEGATO XII

METODO DEL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE PER LA VALUTAZIONE ORGANOLETTICA DEGLI OLI D'OLIVA VERGINI

1.   FINALITÀ E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è fondato sulla decisione n. DEC-21/95-V/2007 del 16 novembre 2007 relativa al metodo riveduto per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine del Consiglio oleicolo internazionale. Esso ha lo scopo di stabilire la procedura per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini ai sensi dell'allegato XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di descrivere il metodo per la loro classificazione sulla base di tali caratteristiche. Il metodo contiene inoltre indicazioni per un'etichettatura facoltativa.

Il metodo descritto è applicabile soltanto agli oli d'oliva vergini e alla loro classificazione o etichettatura in funzione dell'intensità dei difetti percepiti, del flavor fruttato e degli altri attributi positivi, determinati da un gruppo di assaggiatori selezionati, addestrati e sottoposti ad esame, costituito in panel.

2.   ASPETTI GENERALI

Per il vocabolario generale di base, la sala di degustazione, il bicchiere di degustazione dell'olio e qualsiasi altra questione inerente al presente metodo si raccomanda di conformarsi alle prescrizioni del Consiglio oleicolo internazionale, in particolare alla decisione n. DEC-21/95-V/2007 del 16 novembre 2007 relativa al metodo riveduto per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine.

3.   VOCABOLARIO SPECIFICO

3.1.   Attributi positivi

Fruttato: insieme delle sensazioni olfattive, dipendenti dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, verdi o maturi, percepite per via diretta e/o retronasale.

L'attributo fruttato si definisce verde quando le sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti verdi, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi.

L'attributo fruttato si definisce maturo quando le sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti maturi, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi e da frutti maturi.

Amaro: sapore elementare caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o invaiate, percepito dalle papille caliciformi che formano la V linguale.

Piccante: sensazione tattile pungente caratteristica di oli prodotti all'inizio della campagna, principalmente da olive ancora verdi, che può essere percepita in tutta la cavità boccale, in particolare in gola.

3.2.   Attributi negativi

Morchia: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive ammassate o conservate in condizioni tali da aver sofferto un avanzato grado di fermentazione anaerobica o dell'olio rimasto in contatto con i fanghi di decantazione, che hanno anch'essi subito un processo di fermentazione anaerobica, in depositi sotterranei e aerei.

Muffa-umidità: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da frutti nei quali si sono sviluppati abbondanti funghi e lieviti per essere rimasti ammassati per molti giorni e in ambienti umidi.

Avvinato-inacetito / Acido-agro: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino o dell'aceto. Esso è dovuto essenzialmente a un processo di fermentazione aerobica delle olive o dei resti di pasta di olive in fiscoli non lavati correttamente, che porta alla formazione di acido acetico, acetato di etile ed etanolo.

Metallico: flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell'olio mantenuto a lungo in contatto con superfici metalliche durante i procedimenti di macinatura, gramolatura, pressione o stoccaggio.

Rancido: flavor degli oli che hanno subito un processo ossidativo intenso.

Cotto o stracotto: flavor caratteristico dell'olio dovuto ad eccessivo e/o prolungato riscaldamento durante l'ottenimento, specialmente durante la termo-impastatura, se avviene in condizioni termiche inadatte.

Fieno-legno: flavor caratteristico di alcuni oli provenienti da olive secche.

Grossolano: sensazione orale/tattile densa e pastosa prodotta da alcuni oli vecchi.

Lubrificanti: flavor dell'olio che ricorda il gasolio, il grasso o l'olio minerale.

Acqua di vegetazione: flavor acquisito dall'olio a causa di un contatto prolungato con le acque di vegetazione che hanno subito un processo di fermentazione.

Salamoia: flavor dell'olio estratto da olive conservate in salamoia.

Sparto: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive pressate in fiscoli nuovi di sparto. Esso può essere diverso se il fiscolo è fatto con sparto verde o con sparto secco.

Terra: flavor dell'olio ottenuto da olive raccolte con terra o infangate e non lavate.

Verme: flavor dell'olio ottenuto da olive fortemente colpite da larve di mosca dell'olivo (Bactrocera Oleae).

Cetriolo: flavor caratteristico dell'olio che ha subito un condizionamento ermetico eccessivamente prolungato, particolarmente in lattine, che è attribuito alla formazione di 2-6 nonadienale.

Legno umido: flavor caratteristico dell'olio estratto da olive che hanno subito una gelata sull'albero.

3.3.   Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura

Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati soddisfano le definizioni e gli intervalli corrispondenti alle espressioni e agli aggettivi seguenti in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi:

a)

per ciascuno degli attributi positivi indicati al punto 3.1 (fruttato, eventualmente definito verde o maturo, piccante e amaro):

i)

il termine “intenso” può essere utilizzato quando la mediana dell'attributo interessato è superiore a 6;

ii)

il termine “medio” può essere utilizzato quando la mediana dell'attributo interessato è compresa fra 3 e 6;

iii)

il termine “leggero” può essere utilizzato quando la mediana dell'attributo interessato è inferiore a 3;

iv)

gli attributi suddetti possono essere utilizzati senza riferimento agli aggettivi di cui ai punti i), ii) e iii) quando la mediana dell'attributo interessato è superiore o pari a 3;

b)

il termine “equilibrato” può essere utilizzato per un olio che non presenta elementi di squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante è superiore di due punti a quella dell'attributo fruttato;

c)

l'espressione “olio dolce” può essere utilizzata per un olio nel quale la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2.

4.   PANEL DI ASSAGGIATORI

Il panel è composto da un capo panel e da otto-dodici assaggiatori.

Il capo panel deve possedere una solida formazione ed essere un esperto e un intenditore dei vari tipi di olio. Egli è responsabile del panel, della sua organizzazione e del suo funzionamento, nonché della preparazione, della codificazione e della presentazione dei campioni agli assaggiatori e del compendio dei dati e del loro trattamento statistico.

Il capo panel seleziona gli assaggiatori e provvede al loro addestramento e al controllo del loro operato in modo da garantire il mantenimento di un adeguato livello attitudinale.

Gli assaggiatori per le prove organolettiche dell'olio d'oliva devono essere prescelti e addestrati in funzione della loro abilità a distinguere tra campioni simili, conformemente alla guida del Consiglio oleicolo internazionale per la selezione, l'addestramento e il controllo degli assaggiatori qualificati di olio d'oliva vergine.

I panel devono impegnarsi a partecipare alle valutazioni organolettiche previste a livello nazionale, comunitario o internazionale per il controllo periodico e l'armonizzazione dei criteri percettivi. Inoltre, i panel riconosciuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento devono inviare ogni anno allo Stato membro interessato tutte le informazioni in merito alla loro composizione e al numero di valutazioni realizzate in quanto panel riconosciuti.

5.   PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA VALUTAZIONE ORGANOLETTICA E LA CLASSIFICAZIONE

5.1.   Uso del foglio di profilo da parte dell'assaggiatore

Il foglio di profilo che deve utilizzare l'assaggiatore figura nell'appendice A del presente metodo.

Ogni assaggiatore facente parte del panel deve odorare, poi assaggiare l'olio sottoposto ad esame. Deve poi annotare sulle scale di 10 cm del foglio di profilo a sua disposizione l'intensità alla quale percepisce ciascuno degli attributi negativi e positivi (1). Se percepisce il carattere verde o maturo dell'attributo fruttato, l'assaggiatore contrassegna la casella corrispondente del foglio di profilo.

Nel caso in cui fossero percepiti attributi negativi non enumerati nel foglio di profilo, questi devono essere indicati alla voce “altri” impiegando il o i termini che li descrivono con la maggior precisione possibile tra quelli definiti.

5.2.   Uso dei dati da parte del capo panel

Il capo panel deve raccogliere i fogli di profilo compilati da ciascun assaggiatore e controllare le intensità assegnate ai diversi attributi; nell'ipotesi di un'anomalia constatata chiederà all'assaggiatore di rivedere il suo foglio di profilo e, se necessario, di ripetere la prova.

Il capo panel può inserire i dati di ogni assaggiatore in un programma informatico per calcolare la mediana conformemente al metodo di calcolo statistico indicato nell'appendice B. L'inserimento dei dati per un campione deve essere effettuato servendosi della matrice composta di 9 colonne corrispondenti ai 9 attributi sensoriali e di n linee corrispondenti agli n assaggiatori impiegati.

Quando un attributo negativo percepito da almeno il 50 % del panel è riportato alla voce “altri”, si procederà al calcolo della mediana di questo difetto e alla corrispondente classificazione dell'olio.

Il capo panel può certificare che l'olio valutato soddisfa le condizioni di cui al punto 3.3.a per quanto riguarda i termini “verde” e “maturo” solo quando almeno il 50 % del panel ha segnalato di aver percepito il carattere verde o maturo dell'attributo fruttato.

Nel caso di analisi eseguite nel quadro di controlli di conformità si effettua una prova. Nel caso di controanalisi il capo panel deve far realizzare l'analisi in doppio. Nel caso di analisi risolutive la valutazione deve essere effettuata tre volte. In questi casi la mediana degli attributi sarà calcolata a partire dalla media delle mediane. Tutte le ripetizioni delle analisi dovranno essere effettuate in sedute distinte.

5.3.   Classificazione degli oli

L'olio è classificato nelle categorie sotto riportate in funzione della mediana dei difetti e della mediana dell'attributo fruttato. Per mediana dei difetti si intende la mediana del difetto percepito con l'intensità più alta. La mediana dei difetti e la mediana del fruttato sono espresse con una sola cifra decimale e il valore del coefficiente di variazione robusto che le definisce dovrà essere inferiore o pari al 20 %.

La classificazione dell'olio avviene confrontando il valore della mediana dei difetti e della mediana del fruttato con gli intervalli di riferimento indicati di seguito. Poiché i limiti di questi intervalli sono stati stabiliti tenendo conto dell'errore del metodo, sono considerati assoluti. I programmi informatici consentono di visualizzare la classificazione su una tabella di dati statistici o graficamente.

a)   olio extra vergine di oliva: la mediana dei difetti è pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore a 0;

b)   olio di oliva vergine: la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è superiore a 0;

c)   olio di oliva lampante: la mediana dei difetti è superiore a 3,5; oppure la mediana dei difetti è inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0.

5.4.   Caso particolare

Se la mediana di un attributo positivo diverso dal fruttato è superiore a 5,0, il capo panel lo deve segnalare nel certificato di analisi dell'olio.

Appendice A

Foglio di profilo dell'olio d'oliva vergine

Image

Appendice B

METODO DI CALCOLO DELLA MEDIANA E DEGLI INTERVALLI DI CONFIDENZA

Mediana

Formula

La mediana è definita come il numero reale Xm caratterizzato dal fatto che la probabilità (P) che i valori della distribuzione (X) siano minori di questo numero (Xm) è minore o uguale a 0,5 e che, contemporaneamente, la probabilità (P) che i valori della distribuzione (X) siano minori o uguali a Xm è maggiore o uguale a 0,5. Un'altra definizione è quella che considera la mediana come il 50o percentile di una distribuzione di numeri in ordine crescente. In altri termini, essa rappresenta il valore centrale di una serie ordinata di numeri dispari, oppure la media dei due valori centrali di una serie ordinata di numeri pari.

Deviazione standard robusta

Per avere una stima attendibile della variabilità intorno alla mediana ci si rifà alla stima della deviazione standard robusta secondo Stuart e Kendall. La formula seguente indica la deviazione standard asintotica, ossia la stima robusta della variabilità dei dati considerati, in cui N è il numero di osservazioni e IQR l'intervallo interquartile, che racchiude esattamente il 50 % dei casi di una qualsiasi distribuzione probabilistica.

Formula

Il calcolo dell'intervallo interquartile si esegue calcolando la grandezza dello scarto tra il 75o e il 25o percentile.

IQR = 75o percentile – 25o percentile

Il percentile è quel valore Xpc caratterizzato dal fatto che la probabilità (P) che i valori della distribuzione siano minori di Xpc è minore o uguale a un determinato centesimo e che, contemporaneamente, la probabilità (P) che i valori della distribuzione siano minori o uguali a Xpc è maggiore o uguale a quel determinato centesimo. Il centesimo indica la frazione di distribuzione scelta. Nel caso della mediana questa è pari a 50/100.

Formula

In pratica il percentile è quel valore di distribuzione che corrisponde a una determinata area sottesa dalla curva di distribuzione o di densità. Ad esempio, il 25o percentile rappresenta il valore di distribuzione corrispondente a un'area pari a 0,25 o 25/100.

Coefficiente di variazione robusto (in %)

Il CVr % rappresenta un numero puro, ovvero senza dimensione, che indica la percentuale di variabilità della serie di numeri analizzata; per questo motivo risulta molto informativo sull'attendibilità dei giudici del panel.

Formula

Intervalli di confidenza al 95 % sulla mediana

Gli intervalli di confidenza al 95 % (valore dell'errore del primo tipo pari a 0,05 o 5 %) rappresentano l'intervallo dove il valore della mediana potrebbe variare se fosse possibile ripetere infinite volte un esperimento. In pratica indicano l'intervallo di variabilità della prova nelle condizioni operative adottate qualora si potesse ripeterla parecchie volte. L'intervallo aiuta a valutare, come con il CVr %, l'attendibilità della prova.

ICsup = Me + (c.S*)

ICinf = Me – (c.S*)

Dove c, nel caso dell'intervallo di confidenza pari a 0,95, è uguale a 1,96.

»

(1)  Potrà astenersi dall'assaggiare quando osservi per via olfattiva diretta qualche attributo negativo estremamente intenso; in questo caso annoterà nel foglio di profilo questa circostanza eccezionale.


5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/17


REGOLAMENTO (CE) N. 641/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda l'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 4 dell'allegato XIII,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1981 la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (2).

(2)

Nel marzo 2008 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a modificare l'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. È necessario provvedere affinché la suddetta raccomandazione sia recepita nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 40/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 40/2008 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).

(2)  GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.


ALLEGATO

Nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 40/2008, l’appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice all'allegato XIII

Elenco delle navi (con l'indicazione dei rispettivi numeri IMO) per le quali la NEAFC e la NAFO hanno confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Numero IMO (1) di identificazione della nave

Nome della nave (2)

Stato di bandiera (2)

7436533

ALFA

Georgia

7612321

AVIOR

Georgia

8522030

CARMEN

Ex Georgia

7700104

CEFEY

Russia

8028424

CLIFF

Cambogia

8422852

DOLPHIN

Russia

7321374

ENXEMBRE

Panama

8522119

EVA

Ex Georgia

6719419

GORILERO

Sierra Leone

7332218

IANNIS I

Panama

8422838

ISABELLA

Ex Georgia

8522042

JUANITA

Ex Georgia

6614700

KABOU

Guinea Conakry

7385174

MURTOSA

Togo

8421937

NICOLAY CHUDOTVORETS

Russia

8914221

POLESTAR

Panama

8522169

ROSITA

Ex Georgia

7347407

SUNNY JANE

 

8606836

ULLA

Ex Georgia


(1)  Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito Internet della NEAFC: www.neafc.org».


5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/19


REGOLAMENTO (CE) N. 642/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura del procedimento

(1)

Il 20 ottobre 2007, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 6 settembre 2007 dalla Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (FNACV) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3)

Il 9 novembre 2007 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di prodotti dello stesso tipo originari della RPC in forza del regolamento (CE) n. 1295/2007 del 5 novembre 2007 (3).

(4)

Si rammenta che fino all'8 novembre 2007 tali prodotti erano soggetti a misure di salvaguardia. Con il regolamento (CE) n. 1964/2003, del 7 novembre 2003 (4) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), cui hanno fatto seguito misure definitive di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 658/2004 del 7 aprile 2004 («regolamento di salvaguardia») (5). Le misure di salvaguardia sia provvisorie che definitive consistevano nell'applicazione di un contingente tariffario, ovverosia nell'imposizione di un dazio una volta esaurito il volume di importazioni esenti da dazi.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(5)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti e la loro associazione, i produttori esportatori e la loro associazione, i fornitori e gli importatori e relative associazioni, notoriamente interessati, nonché le autorità della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(6)

I produttori denunzianti, i produttori esportatori, gli importatori e le rispettive associazioni hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(7)

Nell'avviso d'apertura, la Commissione ha indicato che, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, si sarebbe potuto ricorrere al metodo di campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività legate al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o ottobre 2006-30 settembre 2007).

(8)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato formulari di domanda alle società cinesi notoriamente interessate. Cinque società o gruppi di società collegate hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa la mancata rispondenza alle condizioni stabilite per poter fruire del TEM. Tuttavia, solo una società che ha richiesto il TEM è stata selezionata per costituire il campione (cfr. considerando 26). Nove società o gruppi di società collegate hanno chiesto soltanto il TI.

(9)

La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori comunitari notoriamente interessati e alla loro associazione, a tutti gli importatori costituenti il campione e relative associazioni, ai fornitori notoriamente interessati e ai produttori esportatori costituenti il campione. Essa ha inoltre inviato questionari a tutti i potenziali produttori del paese di riferimento designati dalla Commissione (cfr. considerando 40 e 41).

(10)

Hanno risposto al questionario quattro produttori comunitari che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria totale, sei importatori indipendenti della Comunità, costituenti il campione, e le rispettive associazioni. Sono pervenute risposte inoltre da tutti i produttori esportatori cinesi costituenti il campione e dalle loro società collegate. Infine, si sono espressi anche l'associazione dei produttori cinesi e un'associazione di importatori.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori esportatori della RPC:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang e il suo operatore commerciale collegato Merry & Co., Ltd., Huangyan

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen;

 

Produttori comunitari:

Halcon Group SA, Murcia, Spagna

Cofrusa SA, Murcia, Spagna

Agriconsa SA, Valencia, Spagna

Videca SA, Valencia, Spagna.

1.3.   Periodo dell'inchiesta (PI)

(12)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Osservazioni generali

(13)

La raccolta dei mandarini avviene in autunno e inverno: la campagna di raccolta e messa in conserva dei frutti è compresa all'incirca tra l'inizio di ottobre e la fine di gennaio dell'anno successivo. Il prodotto fresco è destinato al mercato della frutta fresca, per la produzione di succhi o di conserve. La prassi dell'industria conserviera dei mandarini prevede di utilizzare la campagna dal 1o ottobre di un dato anno al 30 settembre dell'anno successivo come base per i confronti; tale prassi è stata adottata anche dalla Commissione ai fini della sua analisi.

2.2.   Prodotto in esame

(14)

I prodotti in esame sono mandarini (compresi i tangerini ed i mandarini satsuma o sazuma), clementine, wilking ed altri ibridi simili di agrumi preparati o conservati, senza alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC. Tali prodotti sono attualmente classificati come segue: il codice NC 2008 30 55 copre il prodotto in esame senza alcole aggiunto, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg; il codice NC 2008 30 75 copre il prodotto in esame senza alcole aggiunto, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg. Inoltre, una parte dell'ex codice NC 2008 30 90 contempla mandarini (compresi i tangerini ed i mandarini satsuma o sazuma), clementine, wilking ed altri ibridi simili di agrumi preparati o conservati, senza alcole aggiunto e senza aggiunta di zuccheri (di solito in acqua o nel loro stesso succo).

(15)

Dall'inchiesta preliminare è emerso che il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero, di succo o acqua. Le operazioni di pelatura e di segmentazione possono essere effettuate manualmente o con le macchine.

(16)

Il prodotto in esame viene confezionato in imballaggi di peso diverso per rispondere alla domanda del mercato al consumo, dell'industria alimentare e del settore della ristorazione. Il mercato al consumo è dominato in larga misura dalle confezioni di prodotto aventi un peso netto di 312 g/(175 g sgocciolato), benché le vendite delle confezioni del peso netto di 850 g/(480 g sgocciolato) siano in aumento. Formati più grandi, in particolare le confezioni del peso netto di 2,65 kg/(1 500 g sgocciolato) e di 3,1 kg/(1 700 g sgocciolato), sono utilizzati nei settori alimentare e della ristorazione. Il formato da 2,65 kg risulta essere il più venduto.

(17)

Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti può essere utilizzata come prodotto fresco o per la produzione di succhi o conserve. Esse sono simili e le loro preparazioni o conserve sono considerate, pertanto, come un unico prodotto.

2.3.   Prodotto simile

(18)

Un importatore europeo ha asserito che il prodotto in esame importato dalla RPC è di qualità superiore in quanto il mandarino cinese contiene meno semi.

(19)

Come nel regolamento di salvaguardia, alcune parti interessate hanno sostenuto che esistono differenze, quanto alla qualità, tra il prodotto in esame e quello prodotto dall'industria comunitaria. I produttori comunitari hanno affermato che i consumatori preferiscono i loro prodotti per la maggiore serietà con cui sarebbero rispettati gli standard di igiene durante il processo di messa in conserva.

(20)

La Commissione ha esaminato tali argomentazioni ed ha constatato quanto segue:

a)

il prodotto importato e il prodotto comunitario presentano caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza della polpa. Benché si osservino talune differenze dal punto di vista della qualità, queste non incidono sulle caratteristiche di base del prodotto, né sulla percezione degli utilizzatori/consumatori che si tratti di un'unica categoria di prodotti;

b)

i canali di distribuzione del prodotto importato e di quello comunitario sono gli stessi o simili. Gli acquirenti hanno facile accesso alle informazioni sui prezzi e sono i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori comunitari;

c)

il prodotto importato e quello comunitario sono destinati a utilizzazioni finali identiche o simili;

d)

il prodotto importato e quello comunitario sono considerati dai consumatori interscambiabili e soddisfano lo stesso tipo di domanda. A tale proposito, le differenze rilevate da taluni importatori sono trascurabili agli effetti dell'analisi realizzata nella presente sezione;

e)

il prodotto importato e quello comunitario classificati normalmente al codice NC ex 2008 30 90 (agrumi senza alcole aggiunto e senza aggiunta di zuccheri, di solito in acqua o nel loro stesso succo), non contemplati dalle misure di salvaguardia, sono destinati anche a utilizzazioni finali identiche o simili e sono considerati dai consumatori pienamente intercambiabili e simili, quanto a caratteristiche di base, ai prodotti classificati normalmente agli altri due codici NC, vale a dire 2008 30 55 e 2008 30 75.

Considerato che per risultare «simili» i prodotti non devono essere identici, variazioni di scarso rilievo non sono sufficienti per modificare le conclusioni generali in merito alla «somiglianza» tra prodotto importato e prodotto comunitario.

(21)

Pertanto, la Commissione conclude che entrambi i prodotti sono considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   CAMPIONAMENTO

3.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(22)

Considerato il numero elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(23)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di inizio dell'inchiesta e a fornire una serie di informazioni di base circa le loro esportazioni e vendite sul mercato interno, l'esatta natura delle loro attività riguardanti la fabbricazione del prodotto in esame nonché i nomi e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame. Sono state altresì consultate le autorità della RPC e l'associazione dei produttori.

3.1.1.   Preselezione dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta

(24)

Si sono manifestate sedici società/gruppi di società collegate della RPC, che hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto nell'avviso di apertura. Tutti hanno dichiarato di aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, esprimendo la volontà di far parte del campione.

(25)

Quanto ai produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine summenzionato o non hanno fornito le informazioni richieste in tempo debito, si è ritenuto che essi non abbiano collaborato all'inchiesta. Tuttavia, dal confronto tra i dati Eurostat sulle importazioni, da un lato, e il volume delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità, dichiarato per il PI dalle società di cui al considerando 24, dall'altro, emerge che il grado di cooperazione dei produttori esportatori cinesi è stato assai elevato.

3.1.2.   Selezione del campione

(26)

Il campione è stato selezionato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, in base alle dimensioni dei produttori esportatori in termini di vendite all'esportazione nella Comunità. Sulla base di tale criterio è stato selezionato un campione di quattro produttori esportatori, due dei quali collegati. Le informazioni relative al campionamento indicano che le società selezionate rappresentavano, durante il PI, oltre il 60 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità dichiarato dalle società di cui al considerando 24. Inoltre, durante il PI una di tali società aveva anche realizzato vendite considerevoli del prodotto in esame sul mercato interno. Si è pertanto ritenuto che un campione così costituito consentisse di limitare l'inchiesta ad un numero ragionevole di produttori esportatori da esaminare entro il periodo di tempo disponibile, con la contestuale garanzia di un elevato livello di rappresentatività. Tutti i produttori esportatori interessati, la loro associazione, nonché le autorità della RPC sono stati consultati e non hanno mosso obiezioni entro il limite di tempo fissato a tal fine.

3.2.   Esame individuale

(27)

Nessuno dei produttori esportatori, non costituenti il campione, ha chiesto un margine di dumping individuale, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, fornendo le necessarie informazioni entro il termine stabilito. Pertanto, nella presente inchiesta non è stato accordato alcun esame individuale ai produttori esportatori.

3.3.   Campionamento degli importatori

(28)

Considerato il numero assai elevato di importatori che la denuncia stessa e la precedente inchiesta di salvaguardia hanno permesso di identificare, anche nell'avviso di apertura è stata ipotizzato il ricorso a tecniche di campionamento, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Numerosi importatori si sono dichiarati disposti a collaborare. Sono stati selezionati per il campione i sei principali importatori in termini di volume d'importazioni, i quali rappresentano poco più del 60 % delle importazioni comunitarie totali.

4.   DUMPING

4.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

(29)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(30)

Per comodità di riferimento i criteri per beneficiare del TEM sono riportati qui di seguito in forma sintetica:

(1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze da parte dello Stato;

(2)

i documenti contabili sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali e sono di applicazione in ogni caso;

(3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

(4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

(5)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(31)

Nella presente inchiesta uno dei produttori esportatori costituenti il campione (cfr. considerando da 22 a 26) ha compilato e rispedito il formulario di richiesta del TEM.

(32)

La domanda presentata da questo produttore esportatore è stata respinta in quanto la società non ha dimostrato di soddisfare le condizioni previste al primo, secondo e terzo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda in particolare il primo criterio si è constatato in loco che i contratti di lavoro della società erano firmati in bianco dai lavoratori e non contenevano alcuna indicazione relativa alla retribuzione e all'orario di lavoro. Non è stato pertanto possibile determinare le condizioni di assunzione e retribuzione dei lavoratori né, di conseguenza, se il costo della manodopera corrispondesse al rapporto tra la domanda e l'offerta. Per quanto riguarda il secondo criterio, si è constatato in loco che i basilari principi contabili internazionali (International Accounting Standards o «principi IAS»), quali il principio di competenza, la compensazione, le incoerenze tra gli importi registrati nei conti e gli effettivi riscontri alla fonte, la mancanza di una fedele rappresentazione delle operazioni, non erano rispettato né nei conti né nella revisione di tali conti, con conseguente dubbia attendibilità dei dati contabili della società. Quanto al terzo criterio, si è constatato che la società fruiva di un certo numero di sovvenzioni (ad esempio il rimborso di IVA mai pagata dai fornitori/agricoltori e aiuti all'esportazione versati dal fondo per progetti di sviluppo del commercio esterno della provincia, nonché pagamenti di premi all'esportazione), il che sta ad indicare che permangono gravi distorsioni derivanti dal precedente sistema di economia non di mercato.

(33)

È risultato da quanto precede che l'unico produttore esportatore cinese che ha richiesto il TEM non soddisfaceva tutti i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non è stato quindi possibile concedergli il TEM.

4.2.   Trattamento individuale

(34)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(35)

L'unico produttore esportatore del campione che ha richiesto lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato ha fatto richiesta anche di trattamento individuale nell'ipotesi in cui gli fosse rifiutato il primo. Anche gli altri produttori esportatori costituenti il campione hanno richiesto il TI.

(36)

L'esame preliminare delle domande di TI presentate dalle società interessate ha permesso di constatare che ciascuna di esse rispondeva ai requisiti pertinenti enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(37)

Si è pertanto deciso di concedere il TI a titolo provvisorio ai seguenti produttori esportatori della RPC:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen.

4.3.   Valore normale

(38)

Per le ragioni suindicate lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato non è stato concesso a nessun produttore esportatore della RPC.

(39)

Pertanto, il valore normale è determinato per tutti i produttori esportatori cinesi a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(40)

Secondo le informazioni contenute nella denuncia, il prodotto in esame non è fabbricato in quantità considerevole al di fuori della Comunità e del paese interessato. Nell'avviso di apertura si è pertanto proposto di basare il calcolo del valore normale su ogni altra base equa, ovverosia sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile. Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito. La Commissione dal canto suo ha continuato a cercare potenziali paesi di riferimento dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura. Essa ha chiesto la collaborazione di due società tailandesi, una delle quali ha inizialmente accettato la proposta, ma non ha risposto al questionario, e l'altra non ha reagito affatto.

(41)

Due produttori esportatori del paese interessato e un'associazione di importatori e di grossisti hanno contestato il metodo di calcolo del valore normale basato sui prezzi pagati o pagabili nella Comunità, senza tuttavia proporre altre soluzioni conformi al regolamento di base.

(42)

Stante a quanto precede, si è deciso a titolo provvisorio di determinare il valore normale per tutti i produttori esportatori costituenti il campione su altra base equa, nella fattispecie sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(43)

In seguito alla scelta del metodo di calcolo basato sui prezzi pagati o pagabili nella Comunità, il valore normale è stato determinato sulla base di dati verificati sul posto presso gli stabilimenti dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta figuranti nel considerando 11.

(44)

Le vendite sul mercato interno del prodotto simile, realizzate da questi produttori comunitari, sono risultate essere rappresentative rispetto al volume del prodotto in esame esportato nella Comunità dai produttori esportatori costituenti il campione.

(45)

Dal momento che le vendite dell'industria comunitaria sono state effettuate in perdita, è stato necessario adeguare i prezzi di vendita per includere un equo margine di utile, come previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Il margine di utile applicato del 6,8 % corrispondeva al livello di utile realizzato nel corso dell'ultima campagna di messa in conserva (2000/2001) antecedente all'ingente aumento delle importazioni cinesi che ha portato all'istituzione di misure di salvaguardia, vale a dire l'ultima campagna in cui la situazione del mercato non è stata influenzata da importazioni pregiudizievoli, effettuate a prezzi anormalmente bassi.

4.4.   Prezzi all'esportazione

(46)

I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati per prodotti venduti a clienti indipendenti per essere esportati dalla RPC nella Comunità.

4.5.   Confronto

(47)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica.

(48)

Per garantire un equo confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Ove necessario, sono stati operati adeguamenti per differenze riguardanti le spese di trasporto, assicurazione e altri costi legati al trasporto.

4.6.   Margine di dumping

(49)

In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping provvisorio per tutti gli esportatori della RPC è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, per tipo di prodotto, determinate e adeguate secondo le modalità suesposte. Conformemente alla prassi consolidata, per i produttori esportatori collegati è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping. Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma non costituenti il campione è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping, basata sui margini di dumping delle società costituenti il campione. Inoltre, giacché il grado di cooperazione dei produttori esportatori è stato molto elevato (cfr. considerando 25), il margine di dumping individuale più elevato delle società costituenti il campione è stato attribuito anche a tutte le altre società.

(50)

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 139,6 %

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 87,4 %

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 134,7 %

produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione 128,4 %

tutte le altre società 139,6 %.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazioni generali

(51)

Si rammenta che il prodotto in esame è stato oggetto di misure di salvaguardia per la maggior parte del periodo considerato. L'applicazione di tali misure era giustificata dal fatto che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio alla fine del periodo oggetto dell'inchiesta di salvaguardia (vale a dire dal 1998/1999 al 2002/2003).

5.2.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(52)

Nel corso della presente inchiesta, è stato stabilito che il prodotto in esame era fabbricato nella Comunità da quattro produttori comunitari, per conto dei quali è stata presentata la denuncia (Halcon Group SA, Murcia, Spagna; Cofrusa SA, Murcia, Spagna; Agriconsa SA, Valencia, Spagna; Videca SA, Valencia, Spagna). Nessuno di questi produttori era collegato a esportatori cinesi o a importatori del prodotto in esame originario della RPC.

(53)

L'inchiesta ha permesso di constatare che, nel corso del PI, i produttori comunitari avevano prodotto circa 34 100 tonnellate del prodotto in esame, ossia il 100 % del volume totale del prodotto simile fabbricato nella Comunità. Pertanto, la Commissione ritiene che i produttori comunitari suindicati costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(54)

Si segnala che all'inchiesta di salvaguardia hanno collaborato otto produttori comunitari. Il fatto che restino solo quattro produttori nella Comunità è da attribuire alla chiusura di talune imprese e alla fusione di altre.

5.3.   Consumo comunitario

(55)

L'andamento del consumo nella Comunità nel corso del periodo considerato è stato il seguente:

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Consumo comunitario (tonnellate)

78 623

90 197

80 065

80 145

78 859

Indice (2002/03 = 100)

100

115

102

102

100

(56)

Il consumo nella Comunità è stato calcolato sommando il volume totale delle vendite dell'industria comunitaria del prodotto in esame sul mercato interno alle vendite sul mercato comunitario di ex produttori comunitari che nel PI avevano già cessato l'attività, nonché alle importazioni da tutti i paesi terzi. Le cifre relative alle vendite totali nell'UE del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria sono state calcolate sulla base di dati verificati, comunicati dai produttori comunitari. Le vendite di ex produttori comunitari sono state ricavate da stime effettuate dal denunziante e verificate sulla base dei risultati dell'inchiesta di salvaguardia, ivi compreso l'avviso C322/06 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17 dicembre 2005. I dati relativi ai quantitativi importati provengono da Eurostat.

(57)

Come indica la tabella sopra, il consumo del prodotto in esame nella Comunità si è mantenuto relativamente stabile nel corso del periodo considerato, fatta eccezione per la crescita osservata nel 2003/2004. Tale crescita apparente del consumo può essere dovuta essenzialmente alla «costituzione di scorte» del prodotto in esame, quale segnalata nell'avviso di cui al precedente considerando. I dati di Eurostat confermano la presenza di tale fenomeno nei nuovi Stati membri, prima della loro adesione all'UE nel maggio 2004. Infatti, le importazioni dei nuovi Stati membri hanno raggiunto quasi le 15 000 tonnellate prima dell'adesione (nel corso della campagna 2003/2004), precipitando poi a circa 4 000 tonnellate all'anno in media nel corso delle campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. Nel PI il consumo può essere ritenuto stabile ad un livello corrispondente a quello del periodo precedente degli anni 2005 e 2006.

5.4.   Importazioni nella Comunità dalla RPC

5.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame

(58)

Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e in quota di mercato:

Volume delle importazioni

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

dalla RPC (in tonnellate)

51 193

65 878

49 584

61 456

56 108

Indice (2002/03 = 100)

100

129

97

120

110

Fonte: Eurostat

Quote di mercato del consumo

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

RPC

65,1 %

73 %

61,9 %

76,7 %

71,1 %

(59)

Nella campagna 2003/2004 si assiste ad un'impennata delle importazioni dalla RPC simile a quella constatata per i consumi comunitari. Le importazioni sono successivamente scese a livelli decisamente inferiori nel 2004/2005 (dopo l'adesione dei nuovi Stati membri). La quota di mercato delle importazioni dalla Cina si è mantenuta costantemente elevata, in quanto tale paese è il principale esportatore del prodotto nell'UE e nel resto del mondo.

5.4.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo/vendita sotto costo

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Prezzi all'importazione dalla RPC Fonte Eurostat (euro/tonnellata)

595

525

531

612

596

Indice (2002 = 100)

100

88

89

103

100

(60)

La tabella illustra l'evoluzione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC. Nel periodo considerato i prezzi sono calati solo nel 2003/2004; nel PI sono risaliti fino a raggiungere il livello iniziale del 2002/2003.

(61)

I prezzi di vendita praticati nel corso del periodo d'inchiesta sul mercato comunitario dall'industria comunitaria sono stati confrontati con quelli delle importazioni provenienti dal paese interessato. In tale mercato è Amburgo il punto di riferimento per la consegna delle merci importate e la produzione comunitaria. Per tale ragione i prezzi pertinenti di vendita dell'industria comunitaria erano quelli delle vendite ai clienti indipendenti, adeguati, se del caso, al livello di «consegna ad Amburgo», al netto di sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori cinesi al netto di sconti e adeguati, se del caso, al livello cif Amburgo, maggiorati dei dazi e dei costi di sdoganamento. Ove opportuno, tali adeguamenti hanno tenuto conto del dazio di salvaguardia pari a 301 euro per tonnellata nel caso delle importazioni non coperte dal contingente.

(62)

Dal confronto è emerso che, durante il PI, le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, con una differenza in percentuale compresa tra il 19,6 % e il 35,2 % rispetto a questi ultimi, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e costituenti il campione. Inoltre, l'analisi dell'evoluzione dei prezzi dell'industria comunitaria permette di constatare un sostanziale blocco dei prezzi (e, nel corso del PI, una depressione dei prezzi) (cfr. infra).

5.5.   Situazione dell'industria comunitaria

(63)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici che hanno influito sulla situazione di tale industria dal 1o ottobre 2002 al periodo dell'inchiesta.

(64)

Nelle seguenti tabelle figurano i dati aggregati relativi all'industria comunitaria, forniti dai quattro produttori comunitari.

(65)

La seguente tabella indica l'evoluzione della produzione, delle capacità di produzione e dell'indice di utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari:

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Produzione (tonnellate)

31 238

23 000

28 865

16 149

34 125

Indice (2002/03 = 100)

100

73

92

52

109

Capacità produttiva (tonnellate)

74 380

74 380

74 380

66 380

68 380

Indice (2002/03 = 100)

100

100

100

89

92

Utilizzazione degli impianti

(percentuale)

42 %

31 %

39 %

24 %

50 %

Indice (2002/03 = 100)

100

74

93

57

119

(66)

Come mostra la tabella, la produzione nel corso del periodo ha registrato un andamento irregolare in seguito ai più scarsi raccolti delle campagne 2003/2004 e 2005/2006. La capacità di produzione è diminuita verso la fine del periodo considerato. L'utilizzo degli impianti si è attestato a livelli molto bassi lungo l'intero periodo e ciò indipendentemente dalle variazioni del raccolto.

(67)

Le cifre seguenti corrispondono al volume delle scorte dell'industria comunitaria alla fine di ciascun periodo.

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Scorte (tonnellate)

7 159

3 695

6 140

1 688

11 895

Indice (2002/03 = 100)

100

52

86

24

166

(68)

Va rilevato che il prodotto in esame ha una lunga durata di conservazione (superiore a tre anni) e conserva le sue caratteristiche di sapore e di colore.

(69)

Il volume delle scorte ha subito variazioni nel corso dell'intero periodo, ma durante il PI è cresciuto notevolmente. Tale evoluzione sembra dovuta alla pressione delle importazioni oggetto di dumping, nonché alla prevista soppressione delle misure di salvaguardia, inducendo gli importatori ad abbandonare il prodotto comunitario per il prodotto importato dalla Cina.

(70)

Le cifre seguenti corrispondono al volume delle vendite, alle quote di mercato e ai prezzi di vendita unitari medi dell'industria comunitaria.

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Volume di vendita dell'industria comunitaria, in tonnellate

17 635

19 705

23 240

17 769

21 387

Indice (2002/03 = 100)

100

112

132

101

121

Quota di mercato

22,4 %

21,8 %

29,0 %

22,2 %

27,1 %

Indice (2002/03 = 100)

100

97

129

99

121

Prezzi di vendita medi (euro/tonnellata)

824,3

819,8

840,6

1 058,7

1 034,6

Indice (2002/03 = 100)

100

99

102

128

125

(71)

Nonostante l'esistenza di misure di salvaguardia e la scomparsa di un certo numero di produttori comunitari (la cui quota di mercato è calata dall'11,2 % nel 2002/03 all'8,1 % nel 2004/05, fino a scomparire del tutto), il volume delle vendite dell'industria comunitaria è leggermente aumentato in termini assoluti, ma è rimasto basso nel corso del periodo considerato. Infatti, la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata solo di 4,7 punti percentuali nel periodo considerato. I prezzi di vendita medi sono cresciuti nel periodo considerato, ma non in misura sufficiente perché l'industria potesse realizzare un utile normale, a riprova di quanto abbiano inciso sul livello dei prezzi le massicce importazioni dalla Cina a prezzi estremamente bassi.

(72)

In generale, va osservato che la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata del 5,2 % circa nel periodo considerato fino a raggiungere un modesto 27,6 % nel PI, a riprova del fatto che la pressione esercitata dalle importazioni cinesi non ha permesso all'industria comunitaria di migliorare in maniera sostanziale i suoi risultati.

(73)

I margini di utile sotto indicati al lordo delle imposte riguardano le vendite dell'industria comunitaria e sono dovuti al fatto che detta industria ha continuato a operare in perdita, traendo un qualche limitato beneficio dall'istituzione delle misure di salvaguardia, ma penalizzata anche dall'elusione delle misure conseguente alla contemporanea costituzione di scorte (cfr. considerando 57). Ne consegue che l'effetto positivo delle misure di salvaguardia si manifesta in maniera più evidente verso la fine del periodo considerato.

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Margine di utile al lordo delle imposte

–3 %

–17,6 %

–17,3 %

–12,6 %

–4,3 %

Indice (2002 = 100)

100

585

575

420

141

Utile sul capitale investito

–3 %

7,2 %

4,3 %

–31,2 %

–28,9 %

(74)

Le cifre suindicate relative all'utile sul capitale investito rivelano una tendenza al ribasso dopo il 2003/2004. Il rendimento in calo è indicativo anche del deterioramento della situazione dei produttori comunitari.

 

2002

2003

2004

2005

2006

Flusso di cassa (in % delle vendite totali)

8,7 %

–0,5 %

–1,6 %

–4,6 %

3,2 %

(75)

Dal momento che i produttori comunitari mettono in conserva anche altri tipi di frutta, il flusso di cassa ha potuto essere esaminato solo a livello dell'attività totale delle società, non per il solo prodotto in esame. Tale indicatore è pertanto meno significativo e i dati corrispondenti sono presentati sulla base degli esercizi finanziari (anni di calendario). Tuttavia, sembra che la situazione si sia progressivamente deteriorata fino al 2005 e che vi sia stata una leggera ripresa durante il PI.

(76)

La tabella seguente indica l'evoluzione degli investimenti dell'industria comunitaria.

EUR

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Investimenti

698 358

837 152

994 242

1 110 304

785 109

Indice (2002/03 = 100)

100

120

142

159

112

(77)

Nonostante l'evoluzione negativa della redditività, come risulta dai dati riportati nella tabella, l'industria comunitaria ha incrementato i suoi investimenti nel prodotto in esame al fine di migliorare la sua competitività in questo campo. Gli investimenti hanno riguardato prevalentemente i macchinari, contribuendo in modo significativo a rafforzare l'efficacia dell'industria comunitaria costituente il campione.

(78)

Vi sono segnali di una minore capacità di ottenere capitali nel corso del periodo considerato, dovuta tra l'altro ai margini di utile negativi delle attività di produzione, nonché all'importanza del prodotto nell'attività globale delle società interessate.

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Numero di dipendenti

1 975

1 965

1 837

1 546

2 091

Indice (2002/03 = 100)

100

99

93

78

106

Produttività (ore di lavoro prestate per tonnellata prodotta)

17

16,8

16

16,5

15,5

Indice (2002/03 = 100)

100

99

94

97

91

Numero totale di ore di lavoro prestate durante la campagna

531 000

386 000

462 000

266 000

529 000

Indice (2002/03 = 100)

100

74

88

60

116

(79)

Si ricorda che la messa in conserva del prodotto in esame è per sua natura un'attività stagionale della durata di quattro o cinque mesi e che il grosso della produzione è affidato al lavoro di manodopera stagionale. Pertanto, il dato che indica il numero dei dipendenti è meno pertinente, mentre il numero totale di ore di lavoro prestate durante la campagna dovrebbe essere considerato il principale indicatore dell'occupazione. Come risulta dalla tabella, l'industria comunitaria ha migliorato progressivamente la sua produttività. Infatti, nel corso del PI ha raggiunto il massimo livello dell'intero periodo. Di conseguenza, il numero di ore necessarie per produrre una tonnellata di prodotto finito è passato da 17 nel 2002/03 a 15,5 nel PI (il che corrisponde ad una riduzione del 9 %). Durante il PI il numero dei dipendenti ha raggiunto il suo massimo per il ritorno a volumi di produzione elevati dopo la scarsa produzione della campagna 2005/2006. Tale evoluzione ha coinciso con una crescita del numero di ore di lavoro prestate nel corso della campagna del PI. Di fatto, la produttività raggiunta dall'industria comunitaria durante il PI testimonia gli sforzi intrapresi dalla stessa per rafforzare ulteriormente la sua efficienza a fronte dell'afflusso massiccio di importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

(80)

È opportuno rilevare che i dati relativi ai salari, espressi in cifre assolute, non sono significativi, date le notevoli fluttuazioni del livello di produzione. Il costo salariale per tonnellata prodotta costituisce un indicatore più pertinente e dimostra che, nonostante la crescita naturale del salario orario a seguito dell'inflazione, l'incremento della produttività ha consentito all'industria comunitaria di ridurre di 3 punti percentuali il salario per tonnellata prodotta.

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Salari (in euro)

5 022 165

3 927 820

4 558 624

3 350 390

5 317 744

Indice

100

78

91

67

106

Salari per tonnellata prodotta (in euro)

161

171

158

207

155

Indice

100

106

98

129

97

(81)

Il margine di dumping provvisorio su scala nazionale di cui al considerando 50 supera manifestamente il livello minimo. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

(82)

Nulla sta ad indicare precedenti pratiche di dumping e l'esistenza di sovvenzioni per tale prodotto. Va rilevato, tuttavia, che l'industria comunitaria si sta riprendendo dagli effetti della crescita considerevole dei volumi importati che le hanno arrecato grave pregiudizio e che hanno indotto la Commissione a istituire misure di salvaguardia provvisorie e definitive nel 2003 e 2004 (cfr. considerando 4). Come già segnalato ai considerando 57 e 70, tali misure di salvaguardia hanno permesso all'industria di migliorare in parte la sua posizione, malgrado una certa costituzione di scorte nel 2003/2004; inoltre, in assenza di dumping pregiudizievole, si sarebbe potuto sperare in un miglioramento globale nettamente più sensibile della situazione dell'industria comunitaria.

5.6.   Conclusione sul pregiudizio

(83)

Nell'analizzare la situazione dell'industria comunitaria va tenuto presente che, all'inizio del periodo, il numero dei produttori comunitari era molto più elevato e la capacità di produzione di proporzioni molto più ampie. Secondo il regolamento (CE) n. 658/2004 e l'avviso C 322/06, la capacità di produzione sfiorava le 129 000 tonnellate. La già ricordata ristrutturazione del settore ha comportato un crollo della capacità produttiva superiore al 45 %. In tale ottica e tenuto conto anche dell'esistenza di misure di salvaguardia, la situazione degli altri quattro produttori avrebbe dovuto generalmente migliorare, dal momento, tra l'altro, che essi avrebbero ripreso una parte significativa delle vendite perse dalle società uscenti dal mercato, avrebbero dovuto incrementare considerevolmente la loro produzione e l'utilizzazione degli impianti e beneficiare di differenze prezzi/costi nettamente più marcate, con conseguente crescita degli utili.

(84)

La produzione è aumentata, invece, solo del 9 %, l'utilizzo delle capacità si è attestato a livelli piuttosto bassi (ed è aumentato solo in ragione di un calo delle capacità stesse) e i volumi delle vendite sono rimasti modesti, nonostante una concentrazione nel settore, mentre le scorte hanno registrato una crescita pari o superiore al 66 %. Le perdite non si sono arrestate (– 4,3 %) e l'utile sul capitale investito ha registrato valori ancor più negativi (– 28,9 %), nonostante siano stati realizzati nuovi investimenti per migliorare ulteriormente la competitività e malgrado la crescita della produttività del 9 %.

(85)

Si rammenta che nel corso del periodo considerato il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame dalla RPC era cresciuto quasi del 10 %, mentre il prezzo alla vendita era praticamente lo stesso del 2002, nonostante l'aumento del costo delle materie prime. Nel corso del PI, inoltre, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame erano nettamente inferiori ai prezzi alla vendita dell'industria comunitaria.

(86)

Tenuto conto di tutti questi elementi, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Osservazione preliminare

(87)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se esistesse un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sono inoltre stati esaminati altri fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che, nello stesso momento, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, al fine di garantire che il potenziale pregiudizio causato da questi fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

6.2.   Impatto delle importazioni dalla RPC

(88)

Si rammenta che i volumi delle importazioni dalla RPC hanno continuato a costituire il 70 % almeno del mercato comunitario. In pratica, tenuto conto della loro posizione manifestamente dominante sul mercato, tali importazioni hanno avuto ripercussioni che costituiscono incontestabilmente una causa determinante del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

(89)

Tanto più che i prezzi cinesi sono rimasti notevolmente al di sotto di quelli dell'industria comunitaria e si sono attestati a livelli molto inferiori ai costi dell'industria comunitaria, il che sta a dimostrare un intento predatorio. A fronte delle massicce importazioni effettuate a livelli di prezzo assai bassi, l'industria comunitaria ha reagito cercando di conservare una quota di mercato ragionevole e imponendo un tetto ai suoi prezzi. Essa non è stata quindi capace di garantire un livello di redditività normale.

(90)

È chiaro pertanto che esiste uno stretto nesso causale tra l'aumento notevole dei volumi importati a prezzi sempre più bassi e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.   Effetti delle importazioni da altri paesi terzi

(91)

Nel PI il volume delle importazioni non cinesi rappresentava meno del 2 % delle importazioni totali dell'UE. Ne consegue che il loro impatto (se impatto vi è stato) è considerato trascurabile. Si è asserito che tali importazioni costituivano, in realtà, rivendite di prodotti cinesi. Tale affermazione è confermata dal fatto che altri paesi non producono in maniera sufficiente, come dimostrato dall'inesistenza di un paese di riferimento appropriato (cfr. considerando 40 e 41).

6.4.   Effetto delle variazioni dell'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(92)

Come risulta dalla tabella seguente, le esportazioni dell'industria comunitaria sono calate nel corso del «periodo considerato».

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Volume delle esportazioni

(in tonnellate)

15 376

6 959

3 638

2 630

2 344

Indice (2002 = 100)

100

45

24

17

15

(93)

In passato, gli Stati Uniti costituivano un mercato tradizionale per le esportazioni comunitarie del prodotto in esame. Oggigiorno, la Cina è il principale paese esportatore per gli USA (come per la maggior parte dei paesi importatori), secondo un'analoga strategia di dumping e di massiccia sottoquotazione dei prezzi delle esportazioni dell'industria comunitaria verso gli Stati Uniti.

(94)

Anche se l'industria comunitaria avesse mantenuto i volumi e i prezzi delle sue esportazioni a livelli comparabili, il solo grado di penetrazione delle importazioni cinesi e l'entità della sottoquotazione dei prezzi indicano un'incidenza considerevole delle suddette importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria. Piuttosto che parlare di interruzione del nesso di causalità, il crollo dei risultati dell'esportazione dell'industria comunitaria potrebbe essere considerato un indizio della futura evoluzione delle vendite comunitarie se la pressione delle importazioni in dumping dovesse persistere.

6.5.   Impatto delle fluttuazioni monetarie

(95)

Un altro fattore indicato dall'industria comunitaria come causa del pregiudizio è la diminuzione del tasso di cambio del renminbi cinese (RMB) rispetto all'euro. Tra l'ottobre 2002 e il settembre 2007 il dollaro USA si è deprezzato del 40 % rispetto all'euro. Essendo il RMB ancorato al dollaro USA, le esportazioni cinesi hanno beneficiato di un vantaggio concorrenziale rispetto alle esportazioni europee del prodotto in esame. Si ricorda a questo proposito che compito dell'inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano arrecato pregiudizio notevole all'industria comunitaria oppure se tale pregiudizio sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento dispone che va dimostrato che il livello dei prezzi delle importazioni in dumping causi pregiudizio. Esso fa pertanto riferimento unicamente alla differenza tra i livelli di prezzo e non impone un'analisi dei fattori che incidono su tali livelli.

6.6.   Disponibilità e prezzi delle materie prime

(96)

Secondo il parere espresso da diverse parti, il pregiudizio non è causato dalle importazioni oggetto di dumping, ma dall'offerta insufficiente e dai prezzi elevati delle materie prime dovuti a cattivi raccolti. Il periodo dell'inchiesta relativa al pregiudizio copre un certo numero di raccolti ed è contrassegnato da cali e aumenti della produzione — e dei prezzi — delle materie prime. Tuttavia, non esiste alcuna correlazione tra tali fluttuazioni e la situazione dell'industria comunitaria in generale, come risulta dalla tabella sottostante. Infatti, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata nell'arco dell'intero periodo considerato, indipendentemente dalla disponibilità e dei prezzi delle materie prime. Tale constatazione induce a credere che il pregiudizio sia dovuto ad altri fattori.

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

Costo unitario delle materie prime (in euro/tonnellata)

120,8

143,7

163,2

204,5

155,9

Margine di utile al lordo delle imposte

(cfr. considerando 76)

–3 %

–17,6 %

–17,3 %

–12,6 %

–4,3 %

(97)

Pertanto, non vi è motivo di ritenere che tale fattore sia stato di per sé in grado di spezzare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

6.7.   Investimenti

(98)

Alcune parti hanno sostenuto che la situazione dell'industria comunitaria sia il risultato di investimenti eccessivi. Tale affermazione non sembra tuttavia fondata. Con i suoi investimenti l'industria comunitaria intendeva principalmente migliorare la propria dotazione di macchinari al fine di accrescere l'efficienza. Tali investimenti hanno contribuito a rafforzare la produttività, compensando in tal modo l'aumento potenziale dei costi unitari a breve termine. Non è pertanto possibile considerarli un fattore causale del pregiudizio. Pertanto, tale argomentazione non può essere accolta.

6.8.   Differenze di qualità

(99)

Alcune parti hanno sostenuto che la situazione dell'industria comunitaria è una conseguenza della qualità inferiore dei suoi prodotti. Come già esposto nei considerando da 18 a 21, la Commissione ha analizzato attentamente la comparabilità dei prodotti ed ha concluso che i prodotti comunitari e quelli cinesi sono simili. Essa ha rilevato differenze non sostanziali che non confermavano l'argomentazione di cui sopra. In ogni caso, tali differenze, sempreché esistenti, sembrerebbero favorire i prodotti cinesi, con conseguente maggiore sottoquotazione dei prezzi e vendita sotto costo. Pertanto, tale argomentazione non può essere accolta.

6.9.   Conclusione in merito al nesso di causalità

(100)

In conclusione, è confermato che il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, consistente in modesti volumi di vendita, scarso utilizzo delle capacità e risultati finanziari negativi, è stato causato dalle importazioni in dumping in questione. Infatti, l'influenza che altre importazioni, l'andamento delle esportazioni comunitarie, le fluttuazioni monetarie, la disponibilità di materie prime, le differenze di qualità e gli investimenti hanno avuto sull'evoluzione negativa dell'industria comunitaria è stata limitata o addirittura inesistente.

(101)

In base all'analisi che precede, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti gli altri fattori noti che hanno influito sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si conferma che detti fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba essere attribuito a tali importazioni in dumping.

7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1.   Considerazioni generali

(102)

È stato verificato se esistessero motivi validi per concludere che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC sarebbe contraria all'interesse della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, vale a dire l'industria comunitaria, gli importatori e i fornitori.

7.2.   Interesse dell'industria comunitaria

(103)

L'industria comunitaria subisce gli effetti di importazioni pregiudizievoli in dumping del prodotto in esame originario della RPC. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell'industria comunitaria sopra riportati hanno evidenziato un deterioramento dei risultati finanziari nel periodo considerato. L'istituzione di misure di salvaguardia (cfr. considerando 4) ha permesso di attenuare in una certa misura gli effetti delle importazioni dalla RPC. Tenuto conto della natura del pregiudizio (perdite ricorrenti, perdita di vendite sul mercato interno), un nuovo e consistente deterioramento della situazione dell'industria comunitaria sarebbe inevitabile se non venissero adottate misure.

(104)

L'inchiesta ha dimostrato che la produzione comunitaria è assicurata da quattro produttori dell'industria degli agrumi preparati e conservati (mandarini, ecc.), che occupa circa 2 000 lavoratori per la produzione e la vendita del prodotto in esame. Questo rappresenta il 30 % circa della loro produzione. Se non fossero adottate misure, i prezzi continuerebbero a diminuire e i produttori comunitari dovrebbero affrontare ulteriori forti perdite, insostenibili a medio e lungo termine. Inoltre, una simile evoluzione avrebbe effetti negativi sul resto dell'attività delle società interessate. Tenuto conto degli investimenti nei sistemi di produzione, si può prevedere che, in mancanza di misure, alcuni produttori comunitari non sarebbero in grado di ammortizzare i loro investimenti. Da quanto precede deriva che l'industria comunitaria trarrebbe chiaramente vantaggio dall'adozione di misure antidumping.

(105)

Se saranno adottate misure antidumping i produttori comunitari saranno verosimilmente in grado di aumentare i prezzi di vendita sino a un livello che possa garantire loro un margine di utile ragionevole.

(106)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l'adozione di misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.

7.3.   Interesse degli importatori indipendenti

(107)

Alcuni importatori hanno contestato le misure. Tuttavia, altri, e in particolare i sei importatori indipendenti costituenti il campione, che hanno risposto al questionario, hanno accolto in linea di principio l'istituzione delle misure, data la necessità di garantirsi una duplice fonte di approvvigionamento di un prodotto soggetto a potenziali fluttuazioni della produzione legate alla variazione dei raccolti. Essi hanno inoltre sottolineato la necessità di assicurare la stabilità del mercato.

(108)

La Commissione ha inoltre analizzato i dati comunicati in risposta ai questionari dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. In ogni caso, l'attività di importazione del prodotto in esame dalla Cina rappresenta solo una piccola parte della loro attività totale. Eventuali misure adottate nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina non avranno verosimilmente sulla situazione del settore dell'importazione ripercussioni sproporzionate rispetto ai vantaggi che ne ricaverà l'industria comunitaria.

7.4.   Interesse degli utilizzatori

(109)

Si ricorda che il prodotto in esame, utilizzato principalmente come alimento destinato al consumo privato sotto forma di dessert o come accompagnamento, è venduto soprattutto al settore del commercio al dettaglio. Se presentato in contenitori più grandi, il prodotto è destinato soprattutto alla vendita diretta nel settore della ristorazione, che assorbe il 25 % del consumo. Tuttavia, nessuna società di questo settore ha collaborato all'inchiesta.

(110)

Sia il settore del commercio al dettaglio che il settore della ristorazione acquistano, nel quadro della loro attività corrente, una vasta gamma di prodotti, nella quale il prodotto interessato rappresenta solo una piccola parte del loro fabbisogno e, pertanto, dei loro costi. Eventuali misure adottate nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina hanno scarse possibilità di incidere sulla situazione del settore degli utilizzatori in maniera sproporzionata rispetto ai vantaggi che ne ricaverà l'industria comunitaria.

(111)

Inoltre, si ricorda che, a breve e medio termine, la non istituzione di misure potrebbe portare ad una diminuzione progressiva o alla scomparsa definitiva dell'attività dell'industria comunitaria, con il risultato che rimarrebbe un'unica fonte di approvvigionamento che, peraltro, per la sua stessa natura, sarebbe esposta alle variazioni legate ai raccolti. Una simile situazione sarebbe contraria all'interesse degli utilizzatori.

(112)

Durante l'inchiesta non sono pervenute prove del contrario.

7.5.   Interesse dei consumatori

(113)

Nessuna organizzazione dei consumatori ha collaborato all'inchiesta. Anche se le ripercussioni sui prezzi sono notevoli, il prodotto in esame rappresenta una percentuale talmente limitata delle spese alimentari di una famiglia che le conseguenze per i consumatori sarebbero trascurabili.

(114)

Inoltre, si ricorda che, a breve e medio termine, la non istituzione di misure potrebbe portare ad una diminuzione progressiva o alla scomparsa definitiva dell'attività dell'industria comunitaria, con il risultato che rimarrebbe un'unica fonte di approvvigionamento che, peraltro, per la sua stessa natura, sarebbe esposta alle variazioni legate ai raccolti. Una simile situazione sarebbe contraria all'interesse dei consumatori.

7.6.   Interesse dei fornitori

(115)

La crescita delle importazioni in dumping dalla RPC produce effetti pregiudizievoli per i fornitori; le misure sono peraltro nell'interesse di questi ultimi. Il volume delle materie prime che essi forniscono ai produttori comunitari rappresenta una parte importante del loro fatturato. L'attività agricola nella regione spagnola interessata sarebbe gravemente perturbata se la produzione dovesse cessare, dato che la messa in conserva costituisce un importante sbocco per talune varietà di agrumi a motivo del loro sapore e della consistenza della polpa.

7.7.   Conclusione sull'interesse della Comunità

(116)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(117)

È opportuno che il livello delle misure antidumping provvisorie sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, senza peraltro superare il margine di dumping constatato. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Per tale calcolo si è fatto ricorso ad un margine di utile al lordo delle imposte pari al 6,8 %, corrispondente al margine di utile che il settore realizzava prima dell'incremento delle importazioni, causa di pregiudizio grave per l'industria. Tale livello di utile è rappresentativo della redditività dell'industria comunitaria per il prodotto in esame in assenza di dumping pregiudizievole.

(118)

È stata quindi determinata la necessaria maggiorazione dei prezzi confrontando la media ponderata del prezzo all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione (cfr. considerando da 62 a 64), e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato interno. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto mediante un adeguamento del prezzo di vendita dell'industria comunitaria per tener conto del margine di utile di cui sopra. Le differenze derivanti da tale confronto, espresse come percentuale del valore totale cif all'importazione, ammontavano per ciascuna società ai livelli indicati in appresso, inferiori al margine di dumping accertato:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 91 %

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 44,6 %

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 81,6 %

produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione 81,1 %

tutte le altre società 91 %.

8.2.   Misure provvisorie

(119)

Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio al livello più basso tra il margine di dumping e il livello necessario per eliminare il pregiudizio riscontrato, conformemente al principio del dazio inferiore. Giacché il livello necessario per eliminare il pregiudizio è inferiore in tutti i casi al margine di dumping, tale livello dovrà costituire la base del livello generale delle misure.

(120)

Le misure antidumping hanno lo scopo di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Un elemento fondamentale a tale proposito è definire la forma che devono assumere le misure; infatti, essa deve essere tale da poter eliminare efficacemente i suindicati effetti, in funzione delle specificità del prodotto in esame e del suo mercato.

(121)

Per quanto concerne il presente caso, in base alle dichiarazioni dei produttori comunitari e di un gran numero di importatori, le specificità del prodotto in esame e del suo mercato da tenere in considerazione sono indicate in appresso.

(122)

La forma delle misure deve ovviare ai fenomeni osservati nel quadro dell'inchiesta/delle misure di salvaguardia, nonché in quello della presente inchiesta. Tali fenomeni, ovvero una certa tendenza ad eludere per quanto possibile le misure istituite, sono descritti nei considerando che seguono.

(123)

In primis, vi è stata la costituzione di scorte nei nuovi Stati membri alla vigilia dello loro adesione, come indicato sopra. Prima dell'allargamento dell'UE del 2004, esportatori cinesi hanno spedito ai futuri Stati membri importanti quantità del prodotto in esame; tali merci hanno pertanto fatto il loro ingresso sul mercato comunitario senza essere assoggettate a misure di salvaguardia al momento dell'ingresso di tali Stati nell'UE.

(124)

In secondo luogo, sono stati introdotti nuovi tipi di prodotti che nominalmente non rientravano nelle misure di salvaguardia, pur presentando le stesse caratteristiche tecniche e fisiche. Come risulta dal considerando 14, questi nuovi tipi di prodotti rientrano ora nella categoria del prodotto in esame nel presente caso antidumping.

(125)

Un terzo fenomeno è stato quello della compensazione dei prezzi. Gli operatori dell'UE non si limitano ad acquistare dai commercianti cinesi il prodotto in esame, ma anche altri tipi di alimenti trasformati.

(126)

Da qui il rischio che gli effetti di una misura classica, quale l'istituzione di un dazio ad valorem, siano compensati dalla fatturazione di prezzi più elevati applicati ad altri prodotti alimentari importati. Alla luce di quanto precede, è necessario che la misura sia tale da ridurre al minimo i fenomeni suscettibili di comprometterne gravemente l'efficacia. In tali condizioni il dazio deve essere istituito sotto forma di importo specifico per tonnellata, al fine di garantire l'efficacia delle misure e di scoraggiare la compensazione della misura antidumping con la diminuzione dei prezzi all'esportazione. Tale importo risulta dall'applicazione del margine di eliminazione del pregiudizio ai prezzi all'esportazione utilizzati nel calcolo del dumping nel corso del PI per ciascuna società. Per quanto riguarda il dazio specifico applicato a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non costituenti il campione, esso è calcolato come la media dei dati comunicati rispettivamente da ciascuna società costituente il campione. Il dazio specifico applicato a tutte le altre società corrisponde al dazio individuale più elevato applicato alle società costituenti il campione. Per tali motivi i dazi specifici sono i seguenti:

 

Dazio fisso

(euro/tonnellata)

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang

482,2

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan

330

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen

440,7

Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione

455,1

Tutte le altre società

482,2

(127)

I dazi antidumping specifici indicati nel presente regolamento, applicabili a titolo individuale ad alcune società, sono stati calcolati in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essi rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, con nome e indirizzo, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(128)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(129)

Inoltre, la differenza tra le diverse aliquote individuali è notevole e i produttori esportatori sono numerosi. Tali elementi potrebbero favorire i tentativi di deviare i flussi di esportazione utilizzando gli esportatori tradizionali che beneficiano di aliquote inferiori. Pertanto, se il volume delle esportazioni di una delle società che beneficia delle aliquote individuali più basse dovesse aumentare di oltre il 30 %, le relative misure individuali sarebbero considerate insufficienti a contrastare le pratiche di dumping pregiudizievoli riscontrate. Di conseguenza, nel rispetto delle condizioni richieste, sarà possibile avviare un'inchiesta in modo da correggere adeguatamente la forma o il livello delle misure.

(130)

In considerazione di quanto precede, nonché delle osservazioni formulate dall'industria comunitaria e da un certo numero di importatori in merito alla forma delle misure, tale questione potrà essere riesaminata nella fase definitiva del procedimento, qualora un tale riesame sia giustificato.

(131)

Si ricorda che, con il regolamento (CE) n. 1295/2007 del 5 novembre 2007, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese in vista di un'eventuale applicazione a titolo retroattivo di misure antidumping, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base. L'industria comunitaria ha chiesto l'applicazione retroattiva di misure. La questione è allo studio. Allo stadio attuale, si osserva che, secondo le statistiche disponibili, le importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono aumentate di oltre il 60 %, nel periodo novembre 2007 — febbraio 2008 rispetto allo stesso periodo negli anni precedenti (da 16 300 tonnellate a 27 300 tonnellate). Tale aumento è stato accompagnato da una riduzione del 4 % del prezzo medio delle importazioni corrispondenti.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(132)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento di base, occorre istituire misure provvisorie per un periodo di sei mesi.

(133)

A fini di una sana amministrazione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l'istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 e 2008309069).

Articolo 2

L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 e fabbricato dalle seguenti società è fissata come segue:

Società

Euro/tonnellata di peso netto del prodotto

Codice addizionale TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

482,2

A 886

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan

330

A 887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang

440,7

A 888

Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non costituenti il campione, figuranti nell'allegato

455,1

A 889

Tutte le altre società

482,2

A 999

Articolo 3

1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati all'articolo 2, va ridotto di una percentuale che corrisponda all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate delle principali circostanze e considerazioni sulla base delle quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 5

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1295/2007.

I dati raccolti riguardo a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

(3)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22.

(4)  GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3.

(5)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67.

(6)  GU L 253 dell'11.1.1993, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non costituenti il campione

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2007

relativa all'aiuto di Stato C 12/07 (ex N 799/06) che la Repubblica slovacca intende concedere all'impresa Glunz&Jensen s.r.l.

[notificata con il numero C(2007) 6045]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con notificazione elettronica del 29 novembre 2006, protocollata dalla Commissione il 30 novembre 2006 (A/39718), le autorità slovacche hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE la propria intenzione di concedere un aiuto regionale agli investimenti ad hoc a favore dell'impresa Glunz&Jensen s.r.l.

(2)

Il 26 gennaio 2007 è stata inviata una richiesta di informazioni (D/50360). Le autorità slovacche hanno risposto con lettera del 20 febbraio 2007 (A/31585).

(3)

Con lettera del 24 aprile 2007 (in appresso «decisione di avvio del procedimento»), la Commissione ha comunicato alla Repubblica slovacca la propria decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato i terzi interessati a inviare osservazioni.

(5)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione né da terzi interessati né dalle autorità slovacche.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA:

II.1.   Obiettivo della misura:

(6)

L'obiettivo dell'aiuto è di sostenere lo sviluppo regionale nella regione di Prešov (Slovacchia orientale), che era una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, conformemente alla carta degli aiuti regionali della Repubblica slovacca (3) applicabile alla data della notificazione con un massimale di aiuti regionali del 50 % equivalente netto sovvenzione (ENS).

(7)

Il progetto presentato costituisce una misura di aiuto ad hoc, notificata dalle autorità slovacche. Tale misura di aiuto non viene concessa nell'ambito di un regime esistente (vale a dire che la sua base giuridica non è stata inserita nel trattato di adesione come un regime di aiuti esistenti, che l'aiuto non rientra nel cosiddetto meccanismo provvisorio e che la Commissione non ha approvato un regime di aiuto basato su tali disposizioni giuridiche dopo l'adesione della Slovacchia all'UE).

II.2.   Forma e natura dell'aiuto

(8)

L'aiuto notificato deve essere concesso sotto forma di un'esenzione fiscale, applicata su base annuale nel periodo 2007-2010, fino ad un importo pari al 100 % dell'imposta dovuta dalla persona giuridica beneficiaria dell'aiuto, l'impresa Glunz & Jensen s.r.l. L'importo totale dell'esenzione fiscale non può essere superiore a 42 milioni di SKK al valore attuale (4) (circa 1,15 milioni di euro). L'aiuto non può essere cumulato con aiuti provenienti da altre fonti per lo stesso progetto di investimenti.

II.3.   Base giuridica dell'aiuto ad hoc

(9)

La base giuridica dell'aiuto ad hoc è la legge n. 231/1999 relativa agli aiuti di Stato e successive modifiche, la legge n. 595/2003 relativa alle imposte sul reddito e successive modifiche, la legge n. 366/1999 relativa alle imposte sul reddito modificata il 31 dicembre 2003, segnatamente la parte 52, paragrafo 3, della legge n. 595/2003 relativa alle imposte sul reddito modificata dalla parte 35 a) della legge n. 366/1999 relativa alle imposte sul reddito del 31 dicembre 2003 (5).

II.4.   Il beneficiario

(10)

Il beneficiario dell'aiuto, Glunz&Jensen s.r.l., è una grande impresa, cioè non è una piccola o media impresa ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (6). Glunz&Jensen s.r.l. è la controllata slovacca dell'impresa Glunz&Jensen A/S (in appresso: «Glunz&Jensen»), con sede a Ringstede (Danimarca), che aveva all'epoca della notificazione altre controllate in Virginia (USA) e Thetforde (Regno Unito).

(11)

Glunz&Jensen è la principale impresa mondiale per la produzione e la distribuzione di sviluppatrici di pellicole e lastre di qualità per l’industria grafica con una quota di mercato di circa il […] % (7) in Europa.

II.5.   Il progetto di investimento

(12)

Nel 2004 Glunz&Jensen s.r.l. ha dato l'avvio ad un investimento iniziale in Slovacchia per un importo totale pari a 213 milioni di SKK (circa 5,8 milioni di euro). Tale progetto di investimento deve essere realizzato, secondo le autorità slovacche, nel periodo 2004-2009 in due fasi: una prima fase negli anni 2004-2006 e una seconda negli anni 2007-2009.

(13)

Obiettivo del progetto è la rilocalizzazione a Prešov delle attività produttive che esistevano nel 2004 nel Regno Unito e in Danimarca. Alla fine del 2006, a seguito di tale progetto di rilocalizzazione, lo stabilimento di Thetford è stato chiuso.

(14)

Lo stabilimento di Prešov deve diventare il principale centro di produzione dell'impresa. In realtà, come hanno fatto presente le autorità slovacche, tutti i macchinari che devono essere installati nello stabilimento in Slovacchia provengono direttamente dalla Danimarca e dal Regno Unito. Pertanto, i costi ammissibili del progetto includono solo gli edifici ed alcune attrezzature complementari.

(15)

Il primo passo realizzato nella fase di investimento degli anni 2004-2006 è consistito nell'acquisto di un capannone di produzione e di un terreno in vista di un'espansione futura. Il secondo passo è consistito in un ammodernamento degli impianti e nell'acquisto di attrezzature (non direttamente legate alla produzione). L'importo totale per la prima fase degli investimenti è stato di 128 milioni di SKK (circa 3,5 milioni di euro). Come è riportato nelle dichiarazioni allegate alla notificazione, Glunz&Jensen s.r.l. non ha ricevuto alcun aiuto di Stato per tale parte del progetto e non ne ha fatto domanda.

(16)

La seconda fase degli investimenti, che doveva essere realizzata nel periodo 2007-2009, è il progetto notificato dalle autorità slovacche in data 29 novembre 2006. Tale parte prevede la continuazione del progetto iniziale mediante la costruzione di altri edifici e l'acquisto di attrezzature supplementari (IT, camion e attrezzature per ufficio) per un totale di 84 milioni di SKK al valore attuale (circa 2,3 milioni di euro).

(17)

L'unità di produzione slovacca è stata inaugurata nell'aprile 2005. Da allora, sia la produzione che la produttività dell'impresa sono considerevolmente aumentate (8).

III.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(18)

Nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale sul caso in esame, la Commissione ha dichiarato di nutrire dei dubbi quanto alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (9) (in appresso, orientamenti sugli aiuti regionali del 1998) per i seguenti motivi:

In primo luogo, le due fasi dell'investimento sembravano far parte dello stesso progetto dal momento che costituiscono una parte di un piano globale per attrezzare le linee di produzione che devono essere gradualmente rilocalizzate dalla Danimarca e dal Regno Unito. Le stesse autorità slovacche nella loro notificazione hanno fatto riferimento alle due fasi come ad un unico progetto di investimento. «Il progetto di investimento proposto deve essere realizzato nel periodo 2004-2009 in due fasi: 2004-2006, 2007-2009».

Inoltre, la società Glunz&Jensen s.r.l. ha dichiarato alla pagina 6 della «Domanda per la concessione di un aiuto di Stato sotto forma di esenzione fiscale» presentata dal beneficiario alle autorità slovacche in allegato alla notificazione, che il periodo degli investimenti si estendeva dal 2004 al 2008 (10) e che i costi totali dell'investimento ammontavano a «oltre 200 milioni di SKK», che è l'importo che corrisponde al totale degli investimenti realizzati dalla società Glunz&Jensen s.r.l. in Slovacchia.

Alla luce di quanto sopra riportato, il progetto notificato sembrava riguardare la seconda fase di un unico complesso progetto di investimento che era già iniziato nel 2004.

Inoltre, dal momento che la domanda stessa di aiuto da parte del beneficiario non distingueva tra le due fasi dell'investimento, la Commissione non ha potuto escludere la possibilità che il periodo di investimento fosse stato artificialmente diviso in due fasi per far sì che il beneficiario fosse ammissibile alla domanda di aiuti nel 2006.

In secondo luogo, in base alle informazioni fornite dalle autorità slovacche, la domanda di aiuto, firmata il 29 giugno 2006, non è stata presentata fino al novembre 2006, cioè dopo che la prima fase dell'investimento era iniziata nel 2004.

Pertanto, la Commissione dubitava che fosse stata rispettata la condizione relativa all'effetto incentivante dell'aiuto di cui al punto 4.2 degli orientamenti sugli aiuti regionali del 1998. La Commissione ha sottolineato che, in linea di principio, gli aiuti di Stato che distorcono o minacciano di distorcere la concorrenza e di ripercuotersi sugli scambi tra Stati membri possono essere approvati solo qualora tali effetti negativi siano controbilanciati in misura considerevole da contributi positivi alla realizzazione di un obiettivo comunitario (nel caso in esame, lo sviluppo regionale). La Commissione è giunta alla conclusione che un aiuto che è stato chiesto alla fine del 2006 non può riferirsi retrospettivamente ad una decisione di investimento che ha portato a dei lavori che si sono svolti nel 2004 e all'avvio di attività produttive nell'aprile 2005.

In terzo luogo, la considerazione secondo cui la disponibilità dell'aiuto non era un fattore decisivo per la decisione del beneficiario di avviare i lavori connessi con la rilocalizzazione sembrava essere confermata dalla dichiarazione del beneficiario dell'aiuto nella sua domanda di aiuto in cui spiegava le motivazioni della rilocalizzazione delle sue attività in Slovacchia. «Il Consiglio di amministrazione (Glunz&Jensen) ha deciso nel corso del 2003 di esaminare la possibilità di installare un'unità di produzione in un paese in cui i costi fossero bassi. L'obiettivo era di ridurre i costi di produzione e di promuovere il subappalto nell'Europa centrale e orientale (…). Glunz&Jensen ha effettuato un'analisi comparativa di undici paesi dell'Europa centrale ed orientale al fine di individuare la località ottimale per la propria filiale (…). Tre di tali undici paesi sono stati ulteriormente esaminati: la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Bulgaria. Al termine dell'esame, si è giunti alla conclusione che la Repubblica slovacca era la località più adatta per quanto riguarda le attività della società Glunz&Jensen e le combinazioni di fattori sui mercati valutati (11)».

Inoltre, le autorità slovacche hanno spiegato il motivo per il quale il beneficiario dell'aiuto non ha chiesto la concessione di un aiuto di Stato nella prima fase del progetto di investimento. Esse sostengono che l'impresa credeva che prima dell'adesione della Repubblica slovacca all'UE non fosse necessario chiedere la concessione di un aiuto di Stato sotto forma di esenzione fiscale. Secondo loro, era necessario presentare la domanda di concessione di aiuti soltanto all'atto della dichiarazione fiscale per l'anno in cui l'impresa per la prima volta doveva versare delle imposte.

Secondo le autorità slovacche, ciò significa che la società Glunz&Jensen s.r.l. intendeva presentare una domanda di aiuto sin dall'inizio della realizzazione del progetto di investimento nel 2004.

La Commissione ritiene che il fatto che il beneficiario non conoscesse la procedura non possa essere preso in considerazione. È opportuno sottolineare che, ai sensi del paragrafo 35a della legge 366/1999, relativa alle imposte sul reddito e successive modifiche, l'aiuto non era concesso automaticamente prima dell'adesione della Slovacchia, né viene concesso automaticamente ora, dal momento che non esiste un regime di aiuto che si riferisca alla disposizione di cui sopra. Pertanto, tale tipo di aiuto era e resta notificabile alla Commissione come un aiuto ad hoc, come dimostrano le circa 40 notificazioni ad hoc presentate dalla Repubblica slovacca applicando tale base giuridica nell'ambito del cosiddetto meccanismo provvisorio.

In conclusione, anche se l'aiuto avesse avuto un effetto incentivante, sorgerebbero alcuni dubbi consistenti: infatti, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (punto 2) si esprimono negativamente nei confronti degli aiuti ad hoc a meno che non si possa dimostrare che il contributo regionale della misura controbilanci gli effetti negativi di distorsione della concorrenza e le ripercussioni sugli scambi. In tale contesto, la Commissione osserva quanto segue:

Benché la misura apporti un notevole contributo allo sviluppo regionale, (155 posti di lavoro diretti, circa 30 posti di lavoro indiretti), i suoi effetti negativi sembrano altrettanto significativi.

Il mercato rilevante dei prodotti del beneficiario dell'aiuto è quello delle sviluppatrici di pellicole e lastre di qualità per l’industria grafica, soprattutto processori computer-to-plate. La Commissione osserva che l'aiuto è destinato a un'impresa che ha una quota di circa il […] % del mercato europeo del settore. I concorrenti più vicini dell'impresa Glunz&Jensen in Europa e le rispettive quote di mercato sono i seguenti: Height Design, Regno Unito […] %, Agfa (Lastra) Belgio […] %, E-graf, Italia […] %, Haase, Germania […] % e Ovit, Italia […] %. Considerata la posizione sul mercato del beneficiario, la Commissione ha ritenuto che la misura progettata potrebbe avere considerevoli ripercussioni sulla concorrenza nel mercato rilevante — estremamente specifico — in cui è attivo il beneficiario dell'aiuto.

Inoltre, il progetto riguarda la rilocalizzazione dell'attività produttiva e dei macchinari dalla Danimarca e dal Regno Unito. Dal momento che si trattava soltanto di un impianto di produzione, lo stabilimento di Thetford nel Regno Unito è stato chiuso alla fine del 2006, a seguito del trasferimento della produzione alla Slovacchia. In base alle informazioni disponibili sul sito Internet dell'impresa, tale chiusura ha comportata la perdita del posto di lavoro per 77 dipendenti. L'impresa danese si dedicherà in futuro ad attività di vendita, a servizi per i consumatori, alla ricerca e sviluppo e alla gestione di un impianto pilota. Pertanto, la rilocalizzazione ha ripercussioni considerevoli sugli scambi tra Stati membri.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA E DEGLI INTERESSATI

(19)

Né le autorità slovacche né terzi interessati hanno presentato alcuna osservazione che permettesse di sciogliere i dubbi espressi nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

V.1.   Legalità della misura

(20)

Con la notificazione di una misura di aiuto che contiene una clausola sospensiva fino all'autorizzazione da parte della Commissione, le autorità slovacche hanno soddisfatto gli obblighi procedurali imposti dall'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

V.2.   Misura che si caratterizza come un aiuto di Stato

(21)

La Commissione ritiene che la misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE per i seguenti motivi già indicati nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale.

V.2.1.   Utilizzazione di risorse di Stato

(22)

C'è un'utilizzazione di risorse di Stato dal momento che si prevede un'esenzione dal pagamento dell'imposta dovuta dalla persona giuridica beneficiaria dell'aiuto.

V.2.2.   Vantaggio economico

(23)

La misura libera il beneficiario dell'aiuto dai costi che avrebbe dovuto sostenere in condizioni normali di mercato. In tal modo, apporta un vantaggio alla società Glunz&Jensen s.r.l. rispetto alle altre imprese.

V.2.3.   Selettività

(24)

La misura è selettiva dal momento che è destinata ad una sola impresa.

V.2.4.   Distorsione della concorrenza e degli scambi

(25)

La misura incide sugli scambi tra Stati membri dal momento che: 1) il beneficiario dell'aiuto è attivo in un settore in cui esistono intensi scambi intracomunitari; 2) la rilocalizzazione delle attività dalla Danimarca e dal Regno Unito ha profonde ripercussioni sui flussi di mercato del settore.

V.3   Compatibilità dell'aiuto

(26)

Poiché la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, occorre valutarne la compatibilità alla luce delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 e 3 del trattato CE. Le deroghe di cui all'articolo 87 paragrafo 2 del trattato CE, che riguardano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da eventi eccezionali e gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano al caso in esame. La misura non può essere considerata un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un grande progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia slovacca ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. La misura non soddisfa neanche le condizioni per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alle quali possono essere autorizzati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'aiuto, inoltre, non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.

(27)

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) possono essere autorizzati aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure vi sia una forma di sottoccupazione. La regione di Prešov (Slovacchia orientale) è una regione ammissibile a tale deroga.

(28)

Nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale la Commissione ha illustrato i motivi (riassunti nella parte 3 della decisione) per i quali dubitava che la misura soddisfacesse le condizioni richieste per l'applicazione della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Dal momento che né la Repubblica slovacca né terzi interessati hanno presentato osservazioni, la Commissione non può che confermare i propri dubbi.

VI.   CONCLUSIONE

(29)

La Commissione è giunta alla conclusione che la misura, notificata dalla Repubblica slovacca e descritta ai punti 6-9, non è compatibile con il mercato comune sulla base di nessuna delle deroghe previste dal trattato CE e deve quindi essere vietata. Dal momento che, secondo quanto affermato dalle autorità slovacche, l'aiuto non è stato concesso, non occorre chiederne la restituzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

L'aiuto di Stato dell'importo di 42 milioni di SKK (1,15 milioni di euro) che la Repubblica slovacca intendeva concedere alla società Glunz&Jensen s.r.l. non è compatibile con il mercato comune.

Tale aiuto non può pertanto essere concesso.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica slovacca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 189 del 14.8.2007, pag. 2.

(2)  idem

(3)  SK 72/2003 — Repubblica slovacca — «Carta degli aiuti regionali della Repubblica slovacca», K(2004) 1757/7, 28.4.2004.

(4)  Espressi sulla base del valore nel 2007 e calcolati in base al tasso di riferimento del 5,62%, tasso applicabile alla data della notificazione.

(5)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 31. decembru 2003, najmä § 52 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, za podmienok uvedených v § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, v znení účinnom k 31. decembru 2003.

(6)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(7)  Informazioni coperte dal segreto professionale.

(8)  Informazioni tratte dalla relazione annuale 2005-2006 disponibile sul sito della società Glunz&Jensen.

(9)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(10)  L'indicazione «2008» sembra essere un errore di battitura fatto dal beneficiario nella domanda di concessione dell'aiuto; in tutti gli altri documenti la data indicata per la conclusione del progetto è il 2009.

(11)  Punto 3 della domanda di concessione di un aiuto di Stato sotto forma di esenzione fiscale.


5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2008

che modifica la decisione 2007/716/CE in relazione al alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 2931]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/716/CE della Commissione (2), stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Finché questi stabilimenti saranno soggetti a misure transitorie, i prodotti da essi provenienti potranno solo essere immessi sul mercato nazionale o utilizzati per un’ulteriore trasformazione in stabilimenti bulgari in regime di transizione.

(2)

La decisione 2007/716/CE è stata modificata dalle decisioni 2008/290/CE (3) e 2008/330/CE della Commissione.

(3)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell’autorità bulgara competente, alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte hanno cessato le loro attività o hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Questi stabilimenti vanno quindi cancellati dall’elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2007/716/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti figuranti nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall’allegato della decisione 2007/716/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 289 del 7.11.2007, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/330/CE (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 94).

(3)  GU L 96 del 9.4.2008, pag. 35.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti che devono essere cancellati dall’allegato della decisione 2007/716/CE

Stabilimenti di trasformazione delle carni

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden obl. Plovdiv

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv.Industrialen

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 24A

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona-Iztok

319.

BG 2204013

„Salam i KO“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4


Stabilimenti di trasformazione del latte

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

30.

BG 1912004

„Merone – N“ EOOD

gr. Alfatar

49.

BG 1212001

„S i S – 7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

82.

BG 0712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

84.

BG0712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka„ 226

99.

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

162.

BG 2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos


5.7.2008   

IT

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L 178/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2008

che abroga la decisione 2008/377/CE che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia

[notificata con il numero C(2008) 3223]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Si sono manifestati in Slovacchia focolai di peste suina classica.

(2)

La decisione 2008/377/CE della Commissione, dell’8 maggio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia (2), è stata adottata per rafforzare le misure adottate dalla Slovacchia nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).

(3)

Le informazioni fornite dalla Slovacchia attestano che i focolai di peste suina classica in tale Stato membro sono stati eradicati e che i risultati delle indagini epidemiologiche dimostrano che la peste suina classica non si è diffusa ulteriormente.

(4)

La decisione 2008/377/CE può dunque essere abrogata.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/377/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315, del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 130 del 20.5.2008, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2008/419/CE (GU L 147 del 6.6.2008, pag. 65).

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

5.7.2008   

IT

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L 178/46


Bilancio 2009 per l'Europol (1)

(2008/554/GAI)

Europol

Titolo

Capitolo

Articolo

Denominazione

Esecuzione 2007

(EUR)

Bilancio 2008

(EUR)

Bilancio 2009

(EUR)

Osservazioni

1

ENTRATE

 

 

 

 

10

Contributi

 

 

 

 

100

Contributi degli Stati membri

51 936 872

51 374 870

55 685 934

Per l’importo relativo al 2009, 7 700 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario, detto importo può essere sollecitato solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione.

101

Saldo dell’esercizio finanziario t-2

9 472 669

9 193 630

6 672 066

 

 

Totale capitolo 10

61 409 541

60 568 500

62 358 000

 

11

Altre entrate

 

 

 

 

110

Interessi

1 542 845

1 150 000

650 000

 

111

Gettito delle imposte versate dal personale dell’Europol

1 974 351

2 102 500

2 345 000

 

112

Varie

50 340

100 000

55 000

 

 

Totale capitolo 11

3 567 536

3 352 500

3 050 000

 

12

Finanziamento da parte di terzi

 

 

 

 

121

Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da sezione di sezionecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

122

Altri finanziamenti da parte di terzi

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 322). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da sezione di sezionecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

 

Totale capitolo 12

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 1

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

2

PERSONALE

 

 

 

 

20

Costi inerenti agli stipendi

 

 

 

Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti ed i tirocinanti.

200

Personale dell'Europol

35 833 740

42 106 000

41 185 000

 

201

Agenti locali

541 421

655 000

1 345 000

Di tale importo, 650 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

202

Adeguamento delle retribuzioni

380 000

395 000

 

 

Totale capitolo 20

36 375 161

43 141 000

42 925 000

 

21

Altri costi inerenti al personale

 

 

 

 

210

Assunzioni

423 037

490 000

520 000

 

211

Formazione del personale dell’Europol

551 851

460 000

720 000

Di tale importo, 30 000 EUR inizialmente, non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

 

Totale capitolo 21

974 888

950 000

1 240 000

 

 

TOTALE TITOLO 2

37 350 049

44 091 000

44 165 000

Di tale importo, 5 025 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

3

ALTRE SPESE

 

 

 

 

30

Costi inerenti alle attività

 

 

 

 

300

Riunioni

650 702

710 000

762 500

Di tale importo, 10 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

301

Traduzioni

911 112

500 000

669 000

 

302

Stampa

177 695

160 000

212 000

Di tale importo, 11 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

303

Viaggi

1 124 024

1 085 000

1 470 000

Di tale importo, 86 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

304

Studi, consulenze (diversi da ICT)

118 089

550 000

429 000

Di tale importo 40 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

305

Formazione specialistica

50 308

65 000

79 500

 

306

Apparecchiature tecniche

23 088

5 000

23 000

 

307

Sussidi operativi

120 659

150 000

150 000

 

 

Totale capitolo 30

3 175 677

3 225 000

3 795 000

Di tale importo, 147 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

31

Supporto generale

 

 

 

 

310

Costi di costruzione

889 158

860 000

1 040 000

Di tale importo, 12 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

311

Autoveicoli

212 050

250 000

280 000

 

314

Documentazione e fonti di pubblico accesso

250 618

280 000

300 000

Di tale importo, 1 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

315

Sussidi

468 298

480 000

545 000

Di tale importo, 10 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

316

Altri acquisti

42 964

100 000

25 000

 

317

Altre spese di funzionamento

377 873

450 000

465 000

Di tale importo, 25 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

318

Nuovo edificio

269 799

A partire da 2008, per ragioni di coerenza contabile gli stanziamenti per il nuovo edificio sono stati inclusi nei rispettivi articoli di bilancio cui si riferiscono li costi specifici.

 

Totale capitolo 31

2 510 761

2 420 000

2 655 000

Di tale importo, 48 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

32

Spese finanziate da terzi

 

 

 

 

321

Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. Il presente articolo si riferisce alle spese correlate ai progetti finanziati dall’UE.

322

Spese finanziate da ulteriori terzi

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 122). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

 

Totale capitolo 32

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 3

5 686 438

5 645 000

6 450 000

Di tale importo, 800 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

4

ORGANI ED ORGANISMI

 

 

 

 

40

Costi inerenti agli stipendi

 

 

 

Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.

400

Personale dell'Europol

866 391

960 000

1 000 000

 

401

Agenti locali

p.m.

p.m.

 

402

Adeguamento delle retribuzioni

10 000

10 000

 

 

Totale capitolo 40

866 391

970 000

1 010 000

 

41

Altre spese di funzionamento

 

 

 

 

410

Consiglio di amministrazione

1 955 885

1 835 000

2 390 000

Di tale importo, 450 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

411

Autorità di controllo comune

376 705

600 000

610 000

Di tale importo, 210 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

412

Spese per i ricorsi

p.m.

p.m.

Un fondo spese per i ricorsi è previsto nel bilancio 2004 e 2005. L'ammontare versato in tale fondo (attualmente pari a 170 000 EUR) viene rivisto annualmente.

413

Controllore finanziario

7 083

10 000

13 000

 

414

Comitato di controllo comune

35 943

45 000

45 000

 

415

Task force dei capi di polizia

42 186

100 000

50 000

 

 

Totale capitolo 41

2 417 802

2 590 000

3 108 000

 

 

TOTALE TITOLO 4

3 284 193

3 560 000

4 118 000

Di tale importo, 660 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

6

ICT (compreso TECS)

 

 

 

 

62

ICT

 

 

 

 

620

Tecnologie dell’informazione

3 048 919

4 900 000

4 020 000

Di tale importo, 625 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

621

Tecnologie delle comunicazioni

4 619 972

3 030 000

3 130 000

Di tale importo, 210 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

622

Consulenze

2 221 146

1 615 000

1 515 000

Di tale importo, 80 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

623

Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza

2 729 818

985 000

1 960 000

Di tale importo, 300 000 EUR inizialmente, non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

624

Sistema di informazione

551

95 000

50 000

 

 

Totale capitolo 62

12 620 405

10 625 000

10 675 000

 

 

TOTALE TITOLO 6

12 620 405

10 625 000

10 675 000

Di tale importo, 1 215 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.

 

TOTALE ENTRATE, SEZIONE A

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

 

TOTALE SPESE, SEZIONE A

58 941 085

63 921 000

65 408 000

 

 

SALDO

6 035 992

 


Stato ospitante

Titolo

Capitolo

Articolo

Denominazione

Esecuzione 2007

(EUR)

Bilancio 2008

(EUR)

Bilancio 2009

(EUR)

Osservazioni

7

ENTRATE (STATO OSPITANTE)

 

 

 

 

70

Contributi

 

 

 

 

700

Contributi dello Stato ospitante, sicurezza

2 193 652

2 412 872

2 430 485

Nonostante quanto disposto dall’articolo 35 della convenzione Europol e dall’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione, con decisione unanime in base ad una proposta del direttore, potrebbe modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che le entrate complessive coprano le spese totali (cfr. articolo 80). La proposta del direttore dovrà essere conforme agli accordi intercorsi tra l’Europol e il Stato ospitante.

701

Contributi dello Stato ospitante, edifici

p.m.

p.m.

Nonostante quanto disposto dall’articolo 35 della convenzione Europol e dall’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione, con decisione unanime in base ad una proposta del direttore, potrebbe modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che le entrate complessive coprano le spese totali (cfr. articolo 810). La proposta del direttore dovrà essere conforme agli accordi intercorsi tra l’Europol e il Stato ospitante.

702

Saldo dell’esercizio finanziario t-2

266 348

111 128

162 515

 

 

Totale capitolo 70

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

71

Altre entrate

 

 

 

 

711

Varie

p.m.

p.m.

 

 

Totale capitolo 71

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 7

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

8

SPESE (STATO OSPITANTE)

 

 

 

 

80

Sicurezza

 

 

 

 

800

Spese di sicurezza

2 344 890

2 524 000

2 593 000

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e lo Stato ospitante.

 

Totale capitolo 80

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

81

Costi di costruzione

 

 

 

 

810

Spese relative all’immobile, Stato ospitante

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e lo Stato ospitante.

 

Totale capitolo 81

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 8

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

TOTALE ENTRATE, SEZIONE C

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

 

TOTALE SPESE, SEZIONE C

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

SALDO, SEZIONE C

115 110

 

Nota: in seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2007 possono differire dalla somma dei singoli importi.


(1)  Adottato dal Consiglio il 5 giugno 2008.


ALLEGATO A

Progetto della tabella dell’organico per il 2009

Titolo 2

Grado

Bilancio 2008

Ricollocamenti 2008

Nuovi posti

Bilancio 2009

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

20

1

21

5

61

1

62

6

83

–2

4

85

7

108

+2

1

111

8

93

+1

3

97

9

45

–1

1

45

10

11 (1)

3

3

12 (1)

5

5

13 (1)

Totale

425

11

436


Titolo 4

Grado

Bilancio 2008

Ricollocamenti 2008

Nuovi posti

Progetto di bilancio 2009

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

2

2

8

2

2

9

10

11 (2)

12 (2)

13 (2)

Totale

8

8


Totale, titolo 2 e titolo 4

Grado

Bilancio 2008

Ricollocamenti 2008

Nuovi posti

Bilancio 2009

Totale

433

11

444


(1)  I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.

(2)  I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.


ALLEGATO B

 

RNL 2007

Mio EUR

Quota RNL 2007 27 Stati membri

%

Quota RNL 2007 25 Stati membri

%

Saldo 2007 27 Stati membri

EUR

5/12 di Romania e Bulgaria

EUR

Saldo di Romania e Bulgaria — 7/12 da ridistribuire a 25 Stati membri

EUR

7/12 Effettivo Saldo ridistribuzione 25 Stati membri

EUR

Saldo corretto 2007 per tutti i 27 Stati membri

EUR

Contributi 2009 prima dell'adeguamento 2007 —

Saldo corretto 2007

EUR

Contributi 2009 dopo l'adeguamento 2007 —

Saldo corretto 2007

EUR

 

a

b = a/116 942 340

c = a/115 663 051

d = 6 672 066 × b

e = d × 5/12

f = d – e

g = 42 577 × c

h = d – f + g

i

j = i – h

Austria

2 624 363

2,24

2,27

149 731

 

 

966

150 697

1 399 408

1 248 711

Belgio

3 254 093

2,78

2,81

185 660

 

 

1 198

186 858

1 735 203

1 548 345

Bulgaria (1)

250 734

0,21

 

14 305

5 961

8 345

 

5 961

133 701

127 740

Cipro

147 960

0,13

0,13

8 442

 

 

54

8 496

78 898

70 402

Repubblica Ceca

1 101 606

0,94

0,95

62 851

 

 

406

63 257

587 417

524 160

Danimarca

2 259 663

1,93

1,95

128 924

 

 

832

129 755

1 204 936

1 075 181

Estonia

124 726

0,11

0,11

7 116

 

 

46

7 162

66 509

59 346

Finlandia

1 688 352

1,44

1,46

96 328

 

 

622

96 949

900 292

803 343

Francia

18 438 795

15,77

15,94

1 052 013

 

 

6 788

1 058 800

9 832 250

8 773 450

Germania

23 148 221

19,79

20,01

1 320 706

 

 

8 521

1 329 227

12 343 491

11 014 264

Grecia

2 032 580

1,74

1,76

115 967

 

 

748

116 716

1 083 847

967 131

Ungheria

878 113

0,75

0,76

50 100

 

 

323

50 423

468 242

417 819

Irlanda

1 563 390

1,34

1,35

89 198

 

 

576

89 774

833 658

743 884

Italia

14 678 365

12,55

12,69

837 464

 

 

5 403

842 867

7 827 050

6 984 182

Lettonia

166 638

0,14

0,14

9 507

 

 

61

9 569

88 858

79 289

Lituania

244 476

0,21

0,21

13 948

 

 

90

14 038

130 364

116 325

Lussemburgo

260 122

0,22

0,22

14 841

 

 

96

14 937

138 707

123 770

Malta

48 143

0,04

0,04

2 747

 

 

18

2 764

25 672

22 907

Paesi Bassi

5 346 690

4,57

4,62

305 052

 

 

1 968

307 020

2 851 054

2 544 034

Polonia

2 639 229

2,26

2,28

150 579

 

 

972

151 551

1 407 335

1 255 784

Portogallo

1 544 415

1,32

1,34

88 116

 

 

569

88 684

823 539

734 855

Romania (1)

1 028 555

0,88

 

58 684

24 451

34 232

24 451

548 464

524 012

Repubblica Slovacca

454 120

0,39

0,39

25 910

 

 

167

26 077

242 154

216 077

Slovenia

304 908

0,26

0,26

17 396

 

 

112

17 509

162 588

145 080

Spagna

10 078 570

8,62

8,71

575 026

 

 

3 710

578 736

5 374 268

4 795 532

Svezia

3 120 578

2,67

2,70

178 042

 

 

1 149

179 191

1 664 008

1 484 817

Regno Unito

19 514 935

16,69

16,87

1 113 411

 

 

7 184

1 120 595

10 406 088

9 285 493

Totale generale

116 942 340

100,00

100,00

6 672 066

30 412

42 577

42 577

6 672 066

62 358 000

55 685 934

 

Saldo 2007

6 672 066

Altre entrate 2009

3 050 000

Totale delle entrate

65 408 000

Nota: La fonte delle cifre dell’RNL è la tabella 3 utilizzata per determinare il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, come pubblicato nella ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 203 del 3.8.2007, pag. 46). Ogni discrepanza le cifre dell’RNL utilizzate nei calcoli riportati nella tabella e i dati dell’RNL reali sarà corretta al momento della sollecitazione del bilancio 2011. Qualora la convenzione Europol venisse sostituita da una decisione del Consiglio le cifre dell’RNL saranno aggiornate, e se necessario corrette, nel 2010 al momento di rimborsare i saldi del 2008 e del 2009 agli Stati membri.


(1)  Si noti che dato che Romania e Bulgaria hanno contributo solo parzialmente al bilancio per il 2007 e al relativo saldo di tale esercizio, e pertanto possono richiedere un adeguamento dei contributi per il 2009 per un importo pari solo a 5/12. La differenza di 7/12, pari rispettivamente a 8 345 EUR per la Bulgaria e 34 232 EUR per la Romania deve essere ridistribuita agli altri Stati membri in base alle rispettive cifre ponderate dell’RNL.


ALLEGATO C

Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all’approvazione unanime del consiglio di amministrazione

Per titoli di bilancio

Titolo

Descrizione

Importo

(EUR)

2

Personale

5 025 000

3

Altre spese

800 000

4

Organismi e organi

660 000

6

ITC (compreso TECS)

1 215 000

 

Totale

7 700 000


ALLEGATO D

Particolari riguardanti le sollecitazioni di contributi iniziali e successive per il bilancio 2009

 

Contributi 2009 dopo l'adeguamento per il 2007 —

Saldo corretto 2007

(EUR)

Eventuali sollecitazioni soggette alle decisioni unanimi del consiglio di amministrazione

(EUR)

Eventuale sollecitazione successiva legata al 10 % dei titoli 2 e 3 del bilancio (eccetto per i programmi DCD e New HQ ), soggetta a decisione unanime del consiglio di amministrazione

(EUR)

Importo iniziale da richiedere per il 2009

(EUR)

 

a = colonna J allegato B

b = 2 540 000 × colonna b, allegato B

c = 516 000 × colonna b, allegato B

d = a–b–c

Austria

1 248 711

57 001

115 798

1 075 911

Belgio

1 548 345

70 679

143 585

1 334 081

Bulgaria (1)

127 740

5 446

11 063

111 231

Cipro

70 402

3 214

6 529

60 659

Repubblica ceca

524 160

23 927

48 608

451 626

Danimarca

1 075 181

49 080

99 706

926 395

Estonia

59 346

2 709

5 503

51 134

Finlandia

803 343

36 671

74 497

692 174

Francia

8 773 450

400 493

813 599

7 559 358

Germania

11 014 264

502 782

1 021 399

9 490 083

Grecia

967 131

44 148

89 686

833 297

Ungheria

417 819

19 073

38 746

360 000

Irlanda

743 884

33 957

68 984

640 943

Italia

6 984 182

318 816

647 673

6 017 694

Lettoni

79 289

3 619

7 353

68 317

Lituania

116 325

5 310

10 787

100 228

Lussemburgo

123 770

5 650

11 478

106 642

Malta

22 907

1 046

2 124

19 737

Paesi Bassi

2 544 034

116 131

235 919

2 191 984

Polonia

1 255 784

57 324

116 454

1 082 006

Portogallo

734 855

33 545

68 146

633 164

Romania (1)

524 012

22 340

45 384

456 288

Slovacchia

216 077

9 864

20 038

186 176

Slovenia

145 080

6 623

13 454

125 003

Spagna

4 795 532

218 908

444 710

4 131 914

Svezia

1 484 817

67 779

137 693

1 279 344

Regno Unto

9 285 493

423 866

861 083

8 000 544

Totale generale

55 685 934

2 540 000

5 160 000

47 985 934


(1)  Si noti che dato che Romania e Bulgaria hanno contributo solo parzialmente al bilancio per il 2007 e al relativo saldo di tale esercizio, e pertanto possono richiedere un adeguamento dei contributi per il 2009 per un importo pari solo a 5/12. La differenza di 7/12, pari rispettivamente a 8 345 EUR per la Bulgaria e 34 232 EUR per la Romania deve essere ridistribuita agli altri Stati membri in base alle rispettive cifre ponderate dell’RNL.