ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 160

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
19 giugno 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 556/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

 

Regolamento (CE) n. 557/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento (CE) n. 558/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 9 al 13 giugno 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

6

 

 

Regolamento (CE) n. 559/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per le carni di pollame

10

 

 

Regolamento (CE) n. 560/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti nel settore delle uova e per le ovoalbumine

12

 

 

Regolamento (CE) n. 561/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per le carni di pollame

14

 

 

Regolamento (CE) n. 562/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame

16

 

 

Regolamento (CE) n. 563/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per le carni di pollame

17

 

 

Regolamento (CE) n. 564/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per le carni di pollame

19

 

*

Regolamento (CE) n. 565/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di pesce ( 1 )

20

 

*

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

22

 

*

Regolamento (CE) n. 567/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone CIEM IIIa e IV, nonché nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

26

 

 

Regolamento (CE) n. 568/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

28

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/459/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 giugno 2008, recante nomina di un membro del Regno Unito del Comitato delle regioni

30

 

 

2008/460/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 giugno 2008, recante nomina di un membro irlandese del Comitato delle regioni

31

 

 

2008/461/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

32

 

 

Commissione

 

 

2008/462/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 giugno 2008, che esonera Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specie Galega orientalis Lam. [notificata con il numero C(2008) 2664]  ( 1 )

33

 

 

2008/463/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2008) 2483]  ( 1 )

34

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/464/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2008, relativa a misure di riduzione del rischio per le seguenti sostanze: zinco, cloruro di zinco e distearato di zinco [notificata con il numero C(2008) 2329]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/1


REGOLAMENTO (CE) N. 556/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 (1). È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine, a decorrere dal 1o luglio 2008 occorre aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati ed evitare di perturbare i mercati di tali prodotti.

(2)

I volumi di cinque contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria. Di conseguenza, è necessario aumentare tali volumi contingentali.

(3)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2505/96.

(4)

Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista nel punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

(5)

Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

1)

sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2)

le righe per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.2975, 09.2603, 09.2935, 09.2814 e 09.2620 sono sostituite dalle righe di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2007 (GU L 349 del 31.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 1:

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale

09.2767

ex 2910 90 00

80

Ossido di allile e glicidile

1.7.-31.12.2008

750 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile

1.7.-31.12.2008

650 tonnellate

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile

1.7.-31.12.2008

35 000 tonnellate

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.7.-31.12.2008

1 150 000 unità

0 %

09.2775

ex 8504 40 81

20

Convertitore AC/DC destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD (1)

1.7.-31.12.2008

200 000 unità

0 %

09.2771

ex 8504 40 84

30

Invertitore su una piastra di circuito stampato non integrato nell’unità di alimentazione, per alimentare lampade fluorescenti a elettrodo esterno (EEFL) o lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) in un’unità di retroilluminazione che fornisce una tensione non superiore a 1,33 kV, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di moduli LCD (1)

1.7.-31.12.2008

800 000 unità

0 %


(1)  La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].


ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2:

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’:4,4’-tetracarbossilica

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2603

ex 2930 90 85

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2935

3806 10 10

 

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

1.1.-31.12.

2 000 000 unità

0 %


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/4


REGOLAMENTO (CE) N. 557/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,9

MK

42,6

TR

60,2

ZZ

48,2

0707 00 05

JO

151,2

MK

35,8

TR

99,5

ZZ

95,5

0709 90 70

TR

102,4

ZZ

102,4

0805 50 10

AR

126,4

EG

120,2

US

91,7

ZA

126,6

ZZ

116,2

0808 10 80

AR

175,2

BR

93,6

CL

100,7

CN

91,3

NZ

122,0

US

108,6

UY

59,9

ZA

89,3

ZZ

105,1

0809 10 00

IL

89,8

TR

186,6

US

236,6

ZZ

171,0

0809 20 95

TR

421,1

US

412,9

ZZ

417,0

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

191,8

ZZ

187,0

0809 40 05

IL

121,3

TR

223,9

ZZ

172,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.6.2008   

IT

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L 160/6


REGOLAMENTO (CE) N. 558/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 9 al 13 giugno 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 9 al 13 giugno 2008, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4366 (2007-2008).

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 9 al 13 giugno 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

0

Raggiunto

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Raggiunto

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Tipo

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008

Limite

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

Raggiunto


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/10


REGOLAMENTO (CE) N. 559/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.7.2008-30.9.2008

(in %)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.10.2008-31.12.2008

(in kg)

P1

09.4067

3,805029

P2

09.4068

33,320946

P3

09.4069

1,416430

P4

09.4070

22,613443


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/12


REGOLAMENTO (CE) N. 560/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti nel settore delle uova e per le ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle uova e di ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.7.2008-30.9.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

E1

09.4015

 (1)

27 000 000

E2

09.4401

40,926099

E3

09.4402

 (2)

3 117 453


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili.


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/14


REGOLAMENTO (CE) N. 561/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2008-30.9.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

1

09.4410

0,899896

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,935362

4

09.4420

1,400578

5

09.4421

5,814053

6

09.4422

1,309222


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/16


REGOLAMENTO (CE) N. 562/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4169, ai sensi del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, ammontano a 4 166 250 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/17


REGOLAMENTO (CE) N. 563/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni di pollame originari di Israele (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano [per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092] quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano [per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4091] quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2008-30.9.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

IL1

09.4092

3,861033

IL2

09.4091

 (1)

420 000


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/19


REGOLAMENTO (CE) N. 564/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, per quanto riguarda l’apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni di pollame originari della Turchia (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1383/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4103 a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono pari a 750 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/20


REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di pesce

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

È opportuno fissare tenori massimi a un livello rigoroso, che è possibile ottenere attraverso buone pratiche, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti.

(3)

Dal 2006 si sono registrati tenori molto elevati di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di pesce in scatola, segnalati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Per il fegato di pesce e i suoi prodotti derivati non sono stati definiti tenori massimi. Al fine di tutelare la salute pubblica le competenti autorità hanno vietato l'immissione in commercio di tali prodotti, considerati a rischio.

(4)

È opportuno stabilire un tenore massimo comunitario per la somma di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di pesce e nei suoi prodotti derivati, in modo da tutelare la salute pubblica e garantire un approccio uniforme nel mercato interno.

(5)

Tenendo conto del processo d'inscatolamento specifico per il fegato di pesce, è auspicabile che il tenore massimo stabilito per il fegato di pesce fresco si applichi anche al fegato di pesce trasformato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nella parte 5 (Diossine e PCB) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il punto seguente:

 

 

Tenori massimi

Somma di diossine

(OMS-PCDD/F-TEQ)

Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ)

«5.11

Fegato di pesce e suoi prodotti derivati, esclusi gli oli di organismi marini di cui al punto 5.10

25,0 pg/g peso fresco (32) (3)

2.   La nota 34 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è sostituita dal testo seguente:

«(34)

Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie a), b), c), e) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, escluso il fegato di pesce di cui al punto 5.11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(3)  Per il fegato di pesce il tenore massimo si applica all'intero contenuto commestibile della scatola.»


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/22


REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, a decorrere dal 1o luglio 2008, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi devono essere commercializzate conformemente alle condizioni di cui allo stesso regolamento, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei bovini in determinate categorie e le denominazioni di vendita da utilizzare. Il punto II dell’allegato XI bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 richiede che al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi siano classificati in una delle due categorie indicate nello stesso allegato XI bis di tale regolamento. Per garantire un’attuazione corretta e uniforme del regolamento (CE) n. 1234/2007, è opportuno definire modalità di applicazione applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)

L’età dell’animale al momento della macellazione e le denominazioni di vendita dovrebbero essere indicate sull’etichetta in ogni fase della produzione e commercializzazione, conformemente al punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. Poiché le dimensioni dei prodotti da etichettare dipendono dalla fase di produzione e commercializzazione, è necessario prescrivere che le indicazioni dell’età e le denominazioni di vendita siano perfettamente leggibili sull’etichetta. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza nei confronti del consumatore finale, l’indicazione dell’età dell’animale al momento della macellazione e la denominazione di vendita dovrebbero figurare nello stesso campo visivo e sulla stessa etichetta al momento della vendita delle carni al consumatore finale.

(3)

Conformemente all’articolo 121, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007, dovrebbero essere definite le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, di cui all’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. A fini di controllo è necessario prescrivere che la lettera di identificazione della categoria sia indicata sulla carcassa quanto prima possibile dopo la macellazione dei bovini.

(4)

Per garantire una corretta applicazione dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori dovrebbero registrare le indicazioni relative a ogni loro fornitore di carni bovine di animali di età non superiore a 12 mesi. Benché la tracciabilità degli alimenti all’interno della Comunità sia garantita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), è necessaria tuttavia una disposizione speciale per garantire anche la tracciabilità delle carni di cui trattasi importate da paesi terzi.

(5)

Al fine di verificare l’applicazione dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e informarne la Commissione, dovrebbero essere effettuati controlli ufficiali comprendenti anche la supervisione della classificazione dei bovini al momento della macellazione, come stabilito nel punto II dell’allegato XI bis del citato regolamento. Inoltre, dovrebbe essere consentito alle autorità competenti designate dagli Stati membri per l’esecuzione di tali controlli di delegare i loro compiti a organismi terzi indipendenti nel rispetto di determinate condizioni da definirsi.

(6)

Gli operatori interessati devono permettere l’accesso alle loro sedi e a tutti i registri per consentire agli esperti della Commissione, alle autorità competenti o agli organismi terzi indipendenti di verificare l’applicazione dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(7)

Il punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi possono essere commercializzate nella Comunità solo in conformità con le disposizioni dello stesso regolamento. Ciò implica che l’autorità competente designata dal paese terzo interessato o, in assenza di quest’ultima, un organismo terzo indipendente, dovrebbero approvare e controllare un sistema di identificazione e registrazione dei bovini che garantisca il rispetto delle disposizioni del citato regolamento.

(8)

È opportuno consentire solo agli organismi terzi indipendenti che garantiscono il rispetto di determinate norme di verificare le attività di operatori di paesi terzi che intendano commercializzare sul mercato comunitario carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi.

(9)

È necessario che la Commissione possa acquisire dall’autorità competente o dall’organismo terzo indipendente di un paese terzo tutte le informazioni necessarie per verificare l’applicazione dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. A tal fine dovrebbero essere chiaramente definite le informazioni da comunicare alla Commissione e le modalità di comunicazione delle stesse dalla Commissione agli Stati membri. Inoltre, laddove necessario e a determinate condizioni, dovrebbe essere consentito alla Commissione di effettuare controlli in situ nei paesi terzi.

(10)

Qualora accertino ripetute inadempienze alle norme per quanto riguarda le carni importate, è necessario che la Commissione, nel rispetto di determinate condizioni, fissi norme specifiche per l’importazione delle carni di cui trattasi al fine di garantire il rispetto dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e assicurare con ciò condizioni di commercializzazione equivalenti per le carni prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi.

(11)

È necessario disporre che gli Stati membri adottino determinate misure qualora accertino casi di inosservanza delle disposizioni dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, come stabilito dall’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per «autorità competente» l’autorità centrale di uno Stato membro, competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali di cui al punto VII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, o qualsiasi altra autorità cui sia stata conferita tale competenza o, ove del caso, le omologhe autorità dei paesi terzi.

Articolo 3

Categorie di bovini di età non superiore a dodici mesi

La classificazione nelle categorie di cui al punto II dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 riguarda:

a)

categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi;

b)

categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non a superiore a dodici mesi.

Articolo 4

Informazioni obbligatorie sull’etichetta

1.   In deroga alle disposizioni del punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, la lettera di identificazione della categoria, di cui al punto II dell’allegato XI bis dello stesso regolamento è apposta subito dopo la macellazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante etichette o bolli.

Le dimensioni dell’etichetta non superano 50 cm2. La lettera di identificazione della categoria è perfettamente leggibile sull’etichetta e eventuali modifiche sono consentite solo secondo le modalità stabilite nell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.

Qualora siano utilizzati bolli, l’altezza della lettera non supera due centimetri ed è stampigliata direttamente sulla superficie delle carni utilizzando inchiostro indelebile.

Sui quarti posteriori le etichette o i bolli sono apposti a livello del controfiletto, all’altezza della quarta vertebra lombare, sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.

Gli Stati membri possono tuttavia optare per altre posizioni su ciascun quarto, purché ne informino anticipatamente la Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

2.   L’indicazione dell’età del bovino alla macellazione e le denominazioni di vendita di cui al punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono:

a)

perfettamente leggibili in ciascuna fase della produzione e commercializzazione;

b)

presentate nello stesso campo visivo e sulla stessa etichetta al momento della vendita della carne al consumatore finale.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di cui al punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro il 1o luglio 2009 e le trasmettono immediatamente eventuali modifiche successive delle stesse.

Articolo 5

Registrazione delle informazioni

La registrazione delle informazioni di cui al punto VI dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 comprende anche l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’operatore responsabile della precedente fase di commercializzazione che ha fornito le carni di cui al punto I dell’allegato XI bis di tale regolamento.

Articolo 6

Controlli ufficiali

1.   I controlli ufficiali di cui al punto VII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 comprendono anche la supervisione della classificazione dei bovini al momento della macellazione, come stabilito nel punto II dell’allegato XI bis dello stesso regolamento.

2.   Un’autorità competente può delegare, in parte o in toto, l’esecuzione dei controlli di cui è responsabile a uno o più organismi terzi indipendenti soltanto se è comprovato che detti organismi:

a)

dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati e esperti;

b)

sono imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che sono stati loro delegati.

In particolare, l’autorità competente può delegare l’esecuzione dei controlli di cui è responsabile solo se l’organismo terzo indipendente offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla versione notificata più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»), pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   L’autorità competente che intenda delegare i suoi compiti di controllo a uno o più organismi terzi indipendenti ne informa la Commissione. La notifica precisa:

a)

l’autorità competente che intende delegare i propri compiti di controllo; e

b)

uno o più organismi terzi indipendenti a cui intende delegare tali compiti di controllo.

La Commissione trasmette agli Stati membri le notifiche di cui al primo comma.

4.   L’organismo terzo indipendente che esegue i controlli in parola:

a)

comunica all’autorità competente, periodicamente e ogniqualvolta quest’ultima ne faccia richiesta, i risultati dei controlli effettuati. Se i controlli evidenziano casi di inosservanza, l’organismo terzo indipendente ne informa immediatamente l’autorità competente;

b)

consente all’autorità competente di accedere ai propri uffici e strutture e fornisce tutte le informazioni e l’assistenza necessarie all’autorità competente per svolgere il proprio mandato.

5.   L’autorità competente che deleghi i compiti di controllo a un organismo terzo indipendente è tenuta a procedere periodicamente alla supervisione dello stesso.

Se tale supervisione evidenzia carenze da parte dell’organismo nell’espletamento dei compiti che gli sono delegati, l’autorità competente può revocare la delega conferita.

L’autorità competente revoca la delega immediatamente se l’organismo terzo indipendente non adotta tempestivamente le opportune misure correttive.

6.   In ciascuna fase della produzione e commercializzazione gli operatori danno accesso alle loro sedi e a tutti i registri che comprovino agli esperti della Commissione, alle autorità competenti o agli organismi terzi indipendenti il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 7

Carni importate da paesi terzi

1.   Ai fini del punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’autorità competente designata da un paese terzo o, in assenza di quest’ultima, l’organismo terzo indipendente di cui al punto VIII dell’allegato XI bis dello stesso regolamento, approva e controlla un sistema di identificazione e registrazione dei bovini a partire dalla data di nascita degli animali. Il sistema in parola fornisce informazioni affidabili sull’età esatta degli animali al momento della macellazione e garanzie del rispetto del punto VIII dell’allegato XI bis del citato regolamento.

2.   L’organismo terzo indipendente, di cui al punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla versione notificata più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»), pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Sono comunicati alla Commissione il nome e l’indirizzo, e se possibile anche l’indirizzo Internet e di posta elettronica, dell’autorità competente o dell’organismo terzo indipendente, di cui al paragrafo 1, con l’indicazione di tutti gli operatori per i quali effettuano i controlli.

La comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente all’importazione della prima partita di carne di ciascun operatore nella Comunità e, successivamente, entro un mese da qualsiasi cambiamento apportato alle informazioni da comunicare.

La Commissione trasmette agli Stati membri le comunicazioni di cui al secondo comma.

4.   Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, o di propria iniziativa, la Commissione può in qualsiasi momento chiedere all’autorità competente o all’organismo terzo indipendente di cui al paragrafo 1 di fornire tutte le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Essa può inoltre chiedere al paese terzo di autorizzare i rappresentanti della Commissione a effettuare, laddove richiesto, controlli in situ sul suo territorio. Detti controlli sono effettuati congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo, se del caso, con l’organismo terzo indipendente.

5.   Qualora, per quanto riguarda le carni importate da paesi terzi, siano accertati casi specifici di inosservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, può stabilire condizioni specifiche di importazione, valutando caso per caso e in via rigorosamente provvisoria, dopo aver consultato il paese terzo interessato. Tali condizioni sono proporzionate per consentire la verifica della conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento.

Articolo 8

Notifica dei casi di inosservanza e misure di controllo

1.   Qualora uno Stato membro ritenga che le carni di cui al punto I dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, provenienti da un altro Stato membro, non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, ne informa immediatamente l’autorità competente e la Commissione.

2.   Qualora uno Stato membro possa dimostrare che le carni importate da un paese terzo di cui al punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure e gli interventi necessari per risolvere i problemi di inosservanza di cui ai paragrafi 1 e 2.

In particolare gli Stati membri esigono il ritiro dal mercato delle carni di cui trattasi fino all’apposizione di una nuova etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento.

Articolo 9

Le comunicazioni alla Commissione previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento sono inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale

Fax +32-2 295 33 10

E-mail: agri-bovins@ec.europa.eu

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 470/2008 (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 1).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/26


REGOLAMENTO (CE) N. 567/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone CIEM IIIa e IV, nonché nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita in detto allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

12/T&Q

Stato membro

SWE

Stock

POK/2A34

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Pollachius virens

Data

26.5.2008


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/28


REGOLAMENTO (CE) N. 568/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 527/2008 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 13 giugno 2008 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)

Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 527/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 527/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 155 del 13.6.2008, pag. 5.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 19 giugno 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,16 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,59 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,16 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,59 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2735

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,35

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,65

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,65

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2735

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2008

recante nomina di un membro del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2008/459/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Conor MURPHY,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Roger KNOX, membro dell'East Lothian Council, è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


19.6.2008   

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L 160/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2008

recante nomina di un membro irlandese del Comitato delle regioni

(2008/460/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo irlandese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato della sig.ra Maria CORRIGAN,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. John LAHART, membro del South Dublin County Council, è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


19.6.2008   

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L 160/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2008/461/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Pedro MOYA MILANÉS,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Enrique OJEDA VILA, Secretario General de Acción Exterior, Andalucía, è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

19.6.2008   

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L 160/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

che esonera Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specie Galega orientalis Lam.

[notificata con il numero C(2008) 2664]

(I testi in lingua bulgara, inglese e slovacca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 23 bis,

viste le istanze presentate da Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

A titolo della direttiva 66/401/CEE la Commissione può, in talune condizioni, dispensare uno Stato membro dagli obblighi da essa previsti in materia di commercializzazione di sementi di piante foraggere.

(2)

Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito hanno chiesto di essere esonerati dai loro obblighi limitatamente alla specie Galega orientalis Lam.

(3)

Le sementi di tale specie non sono normalmente riprodotte o commercializzate sul loro territorio. Inoltre, la coltivazione della specie Galega orientalis Lam. riveste un’importanza economica minima per questi paesi.

(4)

Finché permangono tali condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero essere esonerati dall’obbligo di applicare le disposizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE al materiale in questione.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito sono esonerati dall’obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, alla specie Galega orientalis Lam.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Slovacchia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/72/CE della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 37).


19.6.2008   

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L 160/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2008) 2483]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (2) si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.

(2)

In base all’articolo 3 di tale decisione, gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti elencati nella parte II dell’allegato a tale decisione, se accompagnati da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta prima dell’invio a un’analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell’uomo. Tale analisi va effettuata per individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti.

(3)

Ora, tuttavia, in prodotti dell’acquicoltura importati dalla Cina sono stati individuati residui di malachite verde e di cristalvioletto. L’articolo 3 della decisione 2002/994/CE va dunque modificato per estendere a tali sostanze le prove sui prodotti dell’acquicoltura.

(4)

È opportuno predisporre un periodo di transizione per autorizzare l’importazione di partite di prodotti dell’acquicoltura non accompagnate da risultati di prove sui residui di malachite verde e di cristalvioletto, sempre che gli Stati membri garantiscano che tali partite siano sottoposte a prove adeguate all’arrivo nella Comunità.

(5)

La decisione 2002/994/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione 2002/994/CE è sostituito dal testo che segue:

«Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell’allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell’invio, a un’analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell’uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e loro metaboliti in tutti i prodotti elencati nella parte II dell’allegato. Inoltre, i prodotti dell’acquicoltura elencati nella parte II dell’allegato saranno sottoposti a prove tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalvioletto e loro metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri possono permettere l’importazione dalla Cina di prodotti dell’acquicoltura non accompagnati dai risultati delle analisi chimiche tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalvioletto e dei loro metaboliti per un periodo massimo di sei settimane dall’entrata in vigore della presente decisione sempre che lo Stato membro importatore garantisca che tutti i prodotti in questione siano sottoposti ad analisi tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalvioletto e dei loro metaboliti.

2.   Tutte le spese sostenute ai fini dell’applicazione della prova prevista al paragrafo 1 del presente articolo vanno sostenute dallo speditore, dal destinatario o dall’agente dell’uno o dell’altro.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1o luglio 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/573/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 41).


RACCOMANDAZIONI

Commissione

19.6.2008   

IT

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L 160/36


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

relativa a misure di riduzione del rischio per le seguenti sostanze: zinco, cloruro di zinco e distearato di zinco

[notificata con il numero C(2008) 2329]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite fra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione, del 27 settembre 1995, relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93del Consiglio (2):

zinco,

cloruro di zinco,

distearato di zinco.

(2)

Lo Stato membro relatore, designato ai sensi del regolamento summenzionato, ha concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l'ambiente in conformità del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (3), e ha proposto una strategia per limitare i rischi.

(3)

Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet dei comitati scientifici.

(4)

I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (4).

(5)

È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per le sostanze oggetto della presente raccomandazione e della comunicazione.

(6)

Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

ZINCO

(n. cas: 7440-66-6; n. Einecs: 231-175-3)

CLORURO DI ZINCO

(n. cas: 7646-85-7; n. Einecs: 231-592-0);

DISTEARATO DI ZINCO

(n. cas: 557-05-1 e 91051-01-3; n. Einecs: 209-151-9 e 293-049-4)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (1, 2, 3, 4, 5)

1)

Nel caso dei bacini idrografici per i quali le emissioni di zinco possono comportare rischi, gli Stati membri interessati devono fissare standard di qualità ambientale. Le misure nazionali per la riduzione dell'inquinamento finalizzate a garantire il rispetto di tali standard entro il 2015 dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2)

Per prendere in considerazione la possibilità di includere lo zinco nel prossimo riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni sul contributo delle fonti e delle vie di diffusione dello zinco nell'ecosistema acquatico, sui possibili controlli e anche sui livelli di zinco nell'ecosistema acquatico.

3)

Le autorità competenti negli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative allo zinco e ai suoi composti, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (di seguito BAT), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

4)

Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto riguarda lo zinco e i suoi composti e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

5)

Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale.

SEZIONE 2

DESTINATARI

6)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

(3)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(4)  GU C 154 del 19.6.2008, pag. 1.

(5)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).

(6)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.