ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/441/CE |
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2008/442/CE |
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2008/443/CE |
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2008/444/CE |
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2008/445/CE |
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RACCOMANDAZIONI |
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Commissione |
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2008/446/CE |
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Raccomandazione della Commissione, del 29 maggio 2008, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: cadmio e ossido di cadmio [notificata con il numero C(2008) 2243] ( 1 ) |
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2008/447/CE |
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Raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2008, relativa a misure di riduzione del rischio per le seguenti sostanze: benzil butil ftalato (BBP), 2-furaldeide (furfurale), sale sodico dell’acido perborico [notificata con il numero C(2008) 2328] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 533/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
71,0 |
MK |
36,7 |
|
TR |
76,5 |
|
ZZ |
61,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
MK |
23,0 |
|
TR |
94,1 |
|
ZZ |
89,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
99,1 |
ZZ |
99,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
135,9 |
EG |
150,8 |
|
TR |
129,5 |
|
US |
104,2 |
|
ZA |
113,3 |
|
ZZ |
126,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
104,9 |
BR |
84,0 |
|
CL |
99,1 |
|
CN |
94,3 |
|
MK |
63,0 |
|
NZ |
112,6 |
|
US |
116,4 |
|
UY |
80,4 |
|
ZA |
78,7 |
|
ZZ |
92,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
199,2 |
ZZ |
199,2 |
|
0809 20 95 |
TR |
463,2 |
US |
325,4 |
|
ZZ |
394,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
EG |
195,5 |
US |
200,1 |
|
ZZ |
197,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 534/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(5) |
Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 giugno 2008, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).
(3) GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2008
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 (3) |
di media qualità |
0,00 (3) |
|
di bassa qualità |
0,00 (3) |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 (3) |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 (3) |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 (3) |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 (3) |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
(3) Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
30.5.2008-12.6.2008
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 535/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (1), in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV. |
(2) |
È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura. |
(4) |
È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:
a) |
«lungo periodo (in relazione al ciclo vitale»: un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione; |
b) |
«effetto indesiderato»: situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l’altro, un grado significativo di:
|
Articolo 3
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.
2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni:
a) |
nome scientifico della specie; |
b) |
distribuzione geografica; |
c) |
habitat e biologia; |
d) |
produzione acquicola; |
e) |
impatto delle introduzioni; |
f) |
fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione; |
g) |
coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007. |
Articolo 4
1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un sistema informativo contenente i dati di tutte le domande di autorizzazione per l'introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti. Gli Stati membri compilano, per ogni domanda di autorizzazione, una scheda informativa contenente i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e conforme al modello ivi riportato.
2. Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati membri istituiscono un sito Internet in cui figurano le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento. Il sito è conforme agli orientamenti dell'«iniziativa per l'accessibilità del web».
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del sito Internet.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 4 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Scheda informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1
La scheda informativa va compilata per un movimento singolo/multiplo (1) (introduzione/traslocazione) di una specie esotica/localmente assente
1. Informazioni generali
1.1. Numero di riferimento della domanda di autorizzazione:
1.2. Prima domanda: SÌ/NO; in caso negativo: riferimento delle precedenti domande di autorizzazione:
Data della domanda di autorizzazione: |
gg/mm/aaaa: |
1.4. Dati relativi alla specie:
1.4.1. Codice FAO:
1.4.2. Nome comune:
1.4.3. Nome scientifico:
1.4.4. Sottospecie (se pertinente):
1.4.5. Altre informazioni:
Tetraploide: |
SÌ/NO |
Ibrido artificiale fertile: |
SÌ/NO |
1.4.5.3. In caso affermativo, codice FAO e nome delle specie parentali:
1.5. Origine:
1.5.1. Paese:
1.5.2. Ubicazione (nome e indirizzo del luogo di origine):
1.5.3. Tipo di origine (vivaio/impianto di ingrasso/ambiente naturale):
1.6. Impianto di acquacoltura ricevente:
1.6.1. Ubicazione (nome e indirizzo):
1.6.2. Metodo di allevamento: sistema chiuso/aperto (2)
1.7. Numero di organismi e stadio vitale (uova, larve, giovanili, adulti):
1.8. Finalità (consumo umano, allevamento a scopo di ripopolamento, ricerca, ecc.):
1.9. Numero di movimenti previsti:
2. Screening e valutazione dei rischi
2.1. Tipo di movimento:
Introduzione o traslocazione routinaria: |
SÌ/NO |
Autorizzazione rilasciata: |
SÌ/NO |
Data di rilascio dell'autorizzazione: |
gg/mm/aaaa |
2.1.1.3. Autorità che rilascia l'autorizzazione (indirizzo completo):
Durata dell'autorizzazione: |
X anni XX mesi |
2.1.1.5. Eventuali condizioni:
Quarantena: |
SÌ/NO |
Rilasci pilota: |
SÌ/NO |
Introduzione o traslocazione non routinaria: |
SÌ/NO |
2.1.2.1. Tipo di rischio:
2.1.2.1.1. Basso
2.1.2.1.2. Medio
2.1.2.1.3. Elevato
2.1.2.2. Sintesi della valutazione globale dell'impatto ambientale (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)
Autorizzazione rilasciata: |
SÌ/NO |
Data di rilascio dell'autorizzazione: |
gg/mm/aaaa |
2.1.2.5. Autorità che rilascia l'autorizzazione:
Durata dell'autorizzazione: |
X anni XX mesi |
2.1.2.7. Eventuali condizioni:
Quarantena: |
SÌ/NO |
Rilasci pilota: |
SÌ/NO |
3. Monitoraggio
Durata del programma di monitoraggio: |
X mesi |
3.2. Sintesi dei risultati della valutazione del programma di monitoraggio (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)
Piani di emergenza applicati: |
SÌ/NO |
Revoca de’l'autorizzazione (se applicabile): |
SÌ/NO |
3.4.1. In caso affermativo: in via temporanea/in via definitiva
Data: |
gg/mm/aaaa |
3.4.3. Motivo della revoca (alcune righe) anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe):
(1) Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].
(2) Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 536/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto dei composti organostannici sulle navi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 782/2003 impone alla Commissione di adottare appropriate misure al fine di dare attuazione al regolamento nel caso in cui la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito denominata convenzione AFS), adottata il 5 ottobre 2001, non sia entrata in vigore entro il 1o gennaio 2007. |
(2) |
La convenzione AFS non è ancora entrata in vigore. |
(3) |
È pertanto necessario adottare misure che consentano alle navi battenti bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003, e disporre il controllo da parte dello Stato di approdo. |
(4) |
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 782/2003 prevede che il regolamento possa essere modificato per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’Organizzazione marittima internazionale (di seguito denominata IMO), oppure per migliorare l’efficacia del regolamento alla luce dell’esperienza acquisita. |
(5) |
Il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO (di seguito denominato MEPC), in conformità alla regola 1, paragrafo 4), lettera a), dell’allegato 4 della convenzione AFS, ha adottato linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi con la risoluzione MEPC 102(48) dell’11 ottobre 2002. |
(6) |
Il MEPC, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione AFS, ha adottato linee guida per l’ispezione dei sistemi antivegetativi sulle navi con la risoluzione MEPC 105(49) del 18 luglio 2003. |
(7) |
Il MEPC, in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione AFS, ha adottato linee guida per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi con la risoluzione MEPC 104(49) del 18 luglio 2003. |
(8) |
Fino all’entrata in vigore della convenzione AFS, è opportuno applicare le disposizioni della stessa alle navi battenti bandiera di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione. Analogamente, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione AFS non devono ricevere un trattamento più favorevole all’interno della Comunità. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento si propone i seguenti obiettivi:
— |
stabilire misure che consentano alle navi battenti bandiera di uno Stato terzo, che entrano in un porto o in un terminale offshore di uno Stato membro, di dimostrare la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003, |
— |
stabilire procedure di controllo da parte dello Stato di approdo all’interno della Comunità, e |
— |
modificare i riferimenti alla dichiarazione di conformità AFS nel regolamento (CE) n. 782/2003 e nell’allegato I di detto regolamento. |
Articolo 2
1. Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 782/2003 dimostrano la propria conformità all’articolo 5 di detto regolamento secondo quanto stabilito dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Durante il periodo interinale, le navi battenti bandiera di uno Stato che è parte contraente della convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito denominata convenzione AFS) dimostrano la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante una dichiarazione di conformità secondo quanto stabilito al punto 5.4.1 delle linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 102(48) del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale (di seguito denominato MEPC).
3. A decorrere dall’entrata in vigore della convenzione AFS, le navi battenti bandiera di uno Stato che è parte contraente della medesima convenzione dimostrano la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante un certificato internazionale del sistema antivegetativo, secondo quanto disposto dall’allegato 4 della convenzione AFS.
4. Le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione AFS dimostrano la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante una dichiarazione di conformità rilasciata dall’amministrazione dello Stato di bandiera secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della convenzione AFS, in combinato disposto con l’allegato 4 della stessa e le linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 102(48) del MEPC. Ai fini del presente paragrafo, i riferimenti al certificato internazionale del sistema antivegetativo fatti nel suddetto articolo, nell’allegato e nelle linee guida si intendono come fatti alla dichiarazione di conformità.
Articolo 3
1. Durante il periodo interinale, gli Stati membri applicano alle navi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 782/2003, in conformità ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, disposizioni in materia di controllo equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/21/CE del Consiglio (3).
2. Per quanto riguarda le ispezioni e l’accertamento di infrazioni, fatto salvo l’articolo 2 del presente regolamento, gli Stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 11 della convenzione AFS e fanno riferimento alle linee guida per l’ispezione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 105(49) del MEPC.
3. Il paragrafo 1 si applica alle navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 782/2003 a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Articolo 4
Nell’adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 782/2003, gli Stati membri fanno riferimento alle linee guida per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 104(49) del MEPC.
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 782/2003 è modificato come segue:
1) |
All’articolo 2, il punto 9 è sostituito dal seguente:
|
2) |
All’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
Nell’allegato I, punto 1.4, il riferimento alla risoluzione MEPC 101(48) è sostituito da un riferimento alla risoluzione MEPC 102(48). |
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.
(2) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).
(3) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 537/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
relativo al divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera del Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
08/T&Q |
Stato membro |
PRT |
Stock |
POK/1N2AB. |
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone I e II |
Data |
14.5.2008 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2008
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania nel 2007
[notificata con il numero C(2008) 2345]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2008/441/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai costi di certe misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(2) |
L’articolo 3 bis, paragrafo 3 della decisione 90/424/CEE fissa le norme relative alla percentuale dei costi sostenuti dagli Stati membri compensabili con il contributo finanziario della Comunità. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), non copre più l’influenza aviaria, a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (3). È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario alla Germania è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite da detto regolamento. |
(4) |
Nel 2007 in Germania sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Germania ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE. |
(5) |
La Germania ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici ed amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, nonché all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(6) |
Il 30 agosto 2007 essa ha trasmesso alla Commissione i dati relativi alle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario dalla Comunità alla Germania
1. La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, l’articolo 7, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Modalità di pagamento
Viene corrisposta una prima quota di 320 000 EUR nel quadro della partecipazione finanziaria di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Destinatario
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
(3) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2008
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di lotta contro l'afta epizootica nel Regno Unito nel 2007
[notificata con il numero C(2008) 2348]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/442/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Alcuni focolai di afta epizootica sono comparsi nel Regno Unito nel 2007. L'insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. |
(2) |
Al fine di prevenire la propagazione della malattia e contribuire ad eradicarla nel tempo più breve possibile, occorre che la Comunità partecipi con un contributo alle spese idonee a finanziamento sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE. |
(3) |
La partecipazione finanziaria della Comunità, nel quadro delle misure di lotta contro l'afta epizootica, è soggetta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2). |
(4) |
In data 2 ottobre 2007, il Regno Unito ha presentato una valutazione lorda dei costi sostenuti in vista dell’eradicazione della malattia. |
(5) |
Le autorità britanniche hanno corrisposto integralmente ai loro obblighi tecnici e amministrativi previsti dall’articolo 11, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE e dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(6) |
Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla comunicazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione finanziaria della Comunità
1. Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell'adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l'afta epizootica di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b), della decisione 90/424/CEE.
2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 60 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 e viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Modalità di pagamento
Viene corrisposta una prima quota di 270 000 EUR nel quadro della partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Destinatario
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2008
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nella Repubblica ceca nel 2007
[notificata con il numero C(2008) 2350]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
(2008/443/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. A norma dell'articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai costi di certe misure di eradicazione dell'influenza aviaria. |
(2) |
L'articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE fissa le norme relative alla percentuale dei costi sostenuti dagli Stati membri compensabili con il contributo finanziario della Comunità. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (3), non copre più l'influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l'erogazione del contributo finanziario alla Repubblica ceca è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite da detto regolamento. |
(4) |
Nel 2007 nella Repubblica ceca sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L'insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Repubblica ceca ha adottato misure di lotta a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
(5) |
La Repubblica ceca ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici ed amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, nonché all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(6) |
Il 27 luglio 2007 essa ha trasmesso alla Commissione i dati relativi alle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario della Comunità alla Repubblica ceca
1. La Repubblica ceca può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell'adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l'influenza aviaria di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 10, del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Destinatario
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.
(3) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2008
relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007
[notificata con il numero C(2008) 2363]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2008/444/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Nell'intento di contribuire all'eradicazione della febbre catarrale degli ovini quanto più rapidamente possibile gli Stati membri ottengono una partecipazione finanziaria ai costi di determinate misure per combattere i focolai di febbre catarrale. |
(2) |
L'articolo 3, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE dispone la ripartizione in quote delle spese sostenute dallo Stato membro, che possono essere coperte dal contributo finanziario della Comunità. |
(3) |
Il versamento del contributo finanziario della Comunità per le misure d'emergenza destinate a combattere la febbre catarrale è subordinato all'effettiva attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). Il regolamento si applica ai contributi finanziari della Comunità concessi agli Stati membri, relativamente a spese ammissibili quali ivi definite, per le misure di eradicazione di alcune patologie, nelle situazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE. |
(4) |
Nel 2007 si è verificata in Germania l'insorgenza di un focolaio di febbre catarrale degli ovini. Questa circostanza rappresenta un grave rischio per il patrimonio zootecnico della Comunità. |
(5) |
La Germania ha quindi adottato le opportune misure d'emergenza per evitare la diffusione della febbre catarrale. |
(6) |
In data 28 novembre 2007 la Germania ha fornito le informazioni del caso prima della concessione della partecipazione finanziaria della Comunità conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(7) |
La Germania si è conformata integralmente a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione finanziaria della Comunità per la Germania
La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che lo Stato membro in questione ha sostenuto a seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE per combattere la febbre catarrale nel 2007.
Articolo 2
Modalità di pagamento
Viene corrisposta una prima quota pari a 950 000 EUR come parte del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Destinatario
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2008
recante fissazione degli importi per Stato membro dell'aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità
[notificata con il numero C(2008) 2557]
(I testi in lingua ceca, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, olandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese sono i soli facenti fede)
(2008/445/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1),
visto il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (2), in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede il versamento di un aumento retroattivo degli importi erogati a determinate imprese e coltivatori nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione. L'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 968/2006 stabilisce le modalità di calcolo di detto aumento. A norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, terzo comma, la Commissione deve fissare per ogni Stato membro gli importi da concedere in modo da permettere agli Stati membri di effettuare detti pagamenti ai beneficiari nel giugno 2008. |
(2) |
I pagamenti retroattivi riguardano gli importi che costituiscono la differenza positiva tra l'aiuto concesso alle imprese e ai coltivatori durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 e l'aiuto che avrebbe dovuto essere concesso alle condizioni vigenti per la campagna di commercializzazione 2008/2009. |
(3) |
Gli importi fissati per la Francia ed il Belgio tengono conto delle consegne transfrontaliere di cicoria e del pagamento, da parte delle autorità francesi, ai coltivatori francesi che hanno rifornito i produttori belgi di sciroppo di inulina nonché del pagamento, da parte delle autorità belghe, ai coltivatori belgi che hanno rifornito il produttore francese di sciroppo di inulina, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi da fissare per ogni Stato membro a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 968/2006 sono indicati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno della Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283, del 27.10.2007, pag. 8).
(2) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 16).
ALLEGATO
Importi per Stato membro dell'aiuto alla ristrutturazione retroattivo versato ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008
(in EUR) |
|
Stato membro |
Importi |
Belgio |
35 884 374,90 |
Repubblica ceca |
13 577 645,07 |
Irlanda |
41 334 494,40 |
Grecia |
30 378 440,00 |
Spagna |
23 481 854,41 |
Francia |
11 213 211,52 |
Italia |
182 416 677,67 |
Lettonia |
10 241 770,00 |
Ungheria |
14 322 322,50 |
Paesi Bassi |
16 642 510,50 |
Portogallo |
12 149 844,94 |
Slovenia |
12 024 871,00 |
Slovacchia |
10 800 482,00 |
Finlandia |
9 865 703,30 |
Svezia |
8 884 817,50 |
RACCOMANDAZIONI
Commissione
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/22 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2008
relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: cadmio e ossido di cadmio
[notificata con il numero C(2008) 2243]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/446/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione, del 27 gennaio 1997, relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (2):
Lo Stato membro relatore, designato a norma dei citati regolamenti, ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l’ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze esistenti a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (3), e ha proposto una strategia per limitare tali rischi. |
(2) |
Il comitato scientifico sulla tossicità, l’ecotossicità e l’ambiente (CSTEE) è stato consultato e ha espresso pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito internet del comitato scientifico. |
(3) |
I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (4). |
(4) |
È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l’adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. |
(5) |
Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell’ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione. |
(6) |
Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93, |
RACCOMANDA:
SEZIONE 1
CADMIO
(N. CAS: 7440-43-9; n. Einecs: 231-152-8)
Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1) e per l’ambiente (2, 3, 4)
1. |
I datori di lavoro che fanno uso di cadmio per usi indicati come rischiosi nella valutazione dei rischi dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio (5). |
2. |
Ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al cadmio, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale. |
3. |
Le emissioni locali nell’ambiente dovrebbero, ove necessario, essere controllate mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale. |
4. |
Tutte le informazioni disponibili, compresi dati futuri relativi all’acqua dolce, dovrebbero essere tenute in considerazione per la redazione di standard di qualità ambientale ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
SEZIONE 2
OSSIDO DI CADMIO
(N. CAS: 1306-19-0; n. Einecs: 215-146-2)
Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (5) e per l’ambiente (6, 7, 8)
5. |
I datori di lavoro che fanno uso di ossido di cadmio per usi indicati come rischiosi nella valutazione dei rischi dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE. |
6. |
Ai sensi della direttiva 2008/1/CE, le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al cadmio, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale. |
7. |
Le emissioni locali nell’ambiente dovrebbero, ove necessario, essere controllate mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale. |
8. |
Tutte le informazioni disponibili, compresi dati futuri relativi all’acqua dolce, dovrebbero essere tenute in considerazione per la redazione di standard di qualità ambientale ai sensi della direttiva 2000/60/CE. |
SEZIONE 3
DESTINATARI
9. |
Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell’importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell’uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.
(3) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(4) GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.
(5) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).
(6) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(7) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/Ce (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/24 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2008
relativa a misure di riduzione del rischio per le seguenti sostanze: benzil butil ftalato (BBP), 2-furaldeide (furfurale), sale sodico dell’acido perborico
[notificata con il numero C(2008) 2328]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/447/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti della Commissione (CE) n. 2268/95 (2) e (CE) n. 143/97 (3) relativi rispettivamente, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:
Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l’ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze esistenti in conformità del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (4) e hanno proposto una strategia per limitare i rischi. |
(2) |
Il comitato scientifico sulla tossicità, l’ecotossicità e l’ambiente (CSTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l’ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito internet dei comitati scientifici. |
(3) |
I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (5). |
(4) |
È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l’adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. |
(5) |
Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell’ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione. |
(6) |
Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93, |
RACCOMANDA:
SEZIONE 1
BENZIL BUTIL FTALATO (BBP)
(N. CAS: 85-68-7; n. Einecs: 201-622-7)
Misure di riduzione del rischio per l’ambiente (1, 2)
1. |
Occorre verificare le emissioni locali nell’ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale. |
2. |
Nel caso di bacini idrografici per i quali il BBP possa comportare rischi, lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono fissare standard di qualità ambientale e includere nei piani di gestione dei bacini idrografici le misure nazionali per la riduzione dell’inquinamento adottate per giungere al rispetto di tali standard entro il 2015, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (direttiva quadro sulle acque). |
SEZIONE 2
2-FURALDEIDE (FURFURALE)
(N. CAS: 98-01-1; n. Einecs: 202-627-7)
Misure di riduzione del rischio per l’ambiente (3, 4, 5, 6)
3. |
La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di emissione di furfurale (ad esempio una contaminazione consistente dovuta ai procedimenti di produzione di polpa con solfiti nell’industria della carta e della pasta di carta) oltre a quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata. L’eventuale necessità di un’ulteriore gestione dei rischi può essere meglio valutata ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) utilizzando le informazioni contenute nella valutazione completa dei rischi. |
4. |
Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al furfurale, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (di seguito «BAT»), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale. |
5. |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l’applicazione delle BAT per quanto concerne il furfurale e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell’ambito dello scambio di informazioni sulle BAT. |
6. |
Le emissioni locali di furfurale nell’ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale. |
SEZIONE 3
SALE SODICO DELL’ACIDO PERBORICO
(N. CAS: 11138-47-9; n. Einecs: 234-390-0)
Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (7)
7. |
I datori di lavoro che fanno uso di perborati di sodio dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio (8). |
SEZIONE 4
DESTINATARI
8. |
Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell’importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell’uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(2) GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.
(3) GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.
(4) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(5) GU C 149 del 14.6.2008, pag. 14.
(6) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).
(7) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(8) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).