ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell'autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione animale ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio e Commissione |
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2008/429/CE, Euratom |
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2008/430/CE, Euratom |
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Consiglio |
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2008/431/CE |
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Commissione |
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2008/432/CE |
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Decisione della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2008) 1937] ( 1 ) |
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2008/433/CE |
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Decisione della Commissione, del 10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali [notificata con il numero C(2008) 2709] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 515/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 10 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
60,9 |
MK |
36,7 |
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TR |
67,5 |
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ZZ |
55,0 |
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0707 00 05 |
JO |
162,5 |
MK |
23,0 |
|
TR |
118,6 |
|
ZZ |
101,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
103,8 |
ZZ |
103,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
125,8 |
EG |
150,8 |
|
TR |
129,5 |
|
US |
176,3 |
|
ZA |
143,1 |
|
ZZ |
145,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,9 |
BR |
84,9 |
|
CL |
98,0 |
|
CN |
87,2 |
|
MK |
50,7 |
|
NZ |
106,4 |
|
US |
125,6 |
|
UY |
152,2 |
|
ZA |
85,6 |
|
ZZ |
99,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
195,6 |
US |
317,3 |
|
ZZ |
256,5 |
|
0809 20 95 |
TR |
492,1 |
US |
400,6 |
|
ZZ |
446,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 516/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell'autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La BASF Aktiengesellschaft ha presentato una domanda conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di cambiare il nome del detentore dell'autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti della Commissione (CE) n. 1200/2005 (2), (CE) n. 184/2007 (3), (CE) n. 243/2007 (4), (CE) n. 1142/2007 (5), (CE) n. 1380/2007 (6) e (CE) n. 165/2008 (7). |
(2) |
I regolamenti in questione autorizzano l'uso di alcuni additivi. L'autorizzazione e vincolata al detentore della stessa. In tutti i casi il detentore dell'autorizzazione è la BASF Aktiengesellschaft. |
(3) |
Il richiedente sostiene che la BASF Aktiengesellschaft è diventata la BASF SE a decorrere dal 14 gennaio 2008, che la BASF SE è la stessa azienda e che al momento essa detiene i diritti alla commercializzazione degli additivi in questione. Il richiedente ha presentato documentazione adeguata a sostegno di quanto afferma. |
(4) |
La modifica proposta per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione è di natura prettamente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
(5) |
Per permettere al richiedente di sfruttare i suoi diritti di proprietà con la denominazione BASF SE a decorrere dal 14 gennaio 2008, è necessario modificare le condizioni di autorizzazione a partire da tale data. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1200/2005, nella colonna 2 della voce 1, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 184/2007, nella colonna 2 della voce 4d800, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
3. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 243/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
4. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1142/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
5. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1380/2007, nella colonna 2 della voce 4a62, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
6. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/2008, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
Articolo 2
Le scorte esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzate e usate fino al 31 ottobre 2008.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22).
(3) GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 1.
(4) GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.
(5) GU L 256 del 2.10.2007, pag. 20.
(6) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.
(7) GU L 50 del 23.2.2008, pag. 8.
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 517/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/98 istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di risorse della pesca nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri. Esso dispone, in particolare, che siano adottate modalità di applicazione per la determinazione dello spessore del filo ritorto e dell’apertura di maglia delle reti da pesca. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (2) contiene alcune norme tecniche concernenti l’utilizzo di misuratori per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca. Tuttavia l’utilizzo di tali misuratori da parte degli ispettori della pesca ha dato luogo, in alcuni casi, a controversie tra ispettori e pescatori per quanto riguarda i metodi di misurazione delle maglie e i relativi risultati, a seconda di come erano utilizzati gli strumenti in questione. |
(3) |
Inoltre i recenti progressi tecnici hanno consentito di aumentare la precisione degli strumenti di misura dell’apertura di maglia delle reti da pesca. È opportuno disporre che gli ispettori di pesca della Comunità e degli Stati membri facciano ricorso a tali strumenti perfezionati. L’utilizzo dei nuovi misuratori, che devono recare il marchio «misuratore CE», va quindi reso obbligatorio per gli ispettori della Comunità e gli ispettori nazionali degli Stati membri. |
(4) |
Ai fini della procedura di controllo occorre stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione di ogni maglia, il metodo di calcolo dell’apertura di maglia, la procedura di selezione dei fili ritorti delle maglie per verificarne lo spessore, nonché l’ordine di svolgimento della procedura d’ispezione. |
(5) |
Devono essere adottate disposizioni per procedere a un’ulteriore, e definitiva, misurazione nel caso in cui il comandante di un peschereccio, nel corso di un’ispezione, contesti i risultati della misurazione. |
(6) |
A fini di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 129/2003 e sostituirlo con il presente regolamento. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e la valutazione dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca da parte degli ispettori comunitari e nazionali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) |
«misuratore di maglie»: un misuratore di maglie dotato di due ganasce, che applica automaticamente alle maglie forze longitudinali comprese tra 5 e 180 Newton (N), con una precisione di 1 N; |
b) |
«attrezzo mobile»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura presuppone un movimento attivo dell’attrezzo stesso, tra cui, in particolare, attrezzi trainati e circuitanti, reti da traino, sciabiche danesi o analoghe reti trainate; |
c) |
«attrezzo fisso»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura non presuppone un movimento attivo dell’attrezzo stesso, tra cui reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti trappola, palangari, nasse e trappole; |
d) |
«direzione N» per le pezze di rete a maglie annodate: la direzione perpendicolare all’orientamento generale del filo della rete, come indicato nell’allegato I; |
e) |
«direzione T»:
|
f) |
«apertura di maglia»:
|
g) |
«maglia a losanghe»: una maglia quale rappresentata nella figura 1 dell’allegato II, composta da quattro lati della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all’asse longitudinale della rete, come indicato nella figura 2 dell’allegato II; |
h) |
«maglia quadrata»: una maglia quadrangolare composta da due serie di lati paralleli della stessa lunghezza, di cui uno è parallelo e l’altro è perpendicolare all’asse longitudinale della rete; |
i) |
«maglia T90»: una maglia a losanghe di una pezza di rete a maglie annodate, quale rappresentata nella figura 1 dell’allegato II, montata in modo che la direzione T della pezza di rete è parallela all’asse longitudinale della rete. |
CAPO II
MISURATORI CE
Articolo 3
Misuratore di maglie e misuratori dello spessore del filo ritorto
1. Nella loro attività di ispezione delle attività di pesca, gli ispettori comunitari e nazionali utilizzano un misuratore di maglie e misuratori dello spessore del filo ritorto conformi alle disposizioni del presente regolamento per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca.
2. Le specifiche tecniche applicabili al misuratore di maglie sono riportate nell’allegato III.
3. Le specifiche tecniche applicabili ai misuratori dello spessore del filo ritorto sono riportate nell’allegato IV.
4. Il misuratore di maglie e i misuratori dello spessore del filo ritorto di cui al paragrafo 1 recano il marchio «misuratore CE» e la certificazione del fabbricante che ne attesta la conformità alle specifiche tecniche previste rispettivamentenei paragrafi 2 e 3.
5. Il misuratore di maglie e i misuratori dello spessore del filo ritorto venduti o distribuiti ai fini dell’utilizzo da parte di entità o persone diverse dalle autorità nazionali per la pesca non recano il marchio «misuratore CE».
Articolo 4
Strumenti di calibrazione per il misuratore di maglie
I pesi e la piastra di misurazione calibrati rappresentati nella figura 1 dell’allegato V sono certificati dalle competenti autorità nazionali e recano il marchio «CE».
Articolo 5
Prova dei misuratori di maglie
La precisione del misuratore di maglie è verificata:
a) |
inserendo le ganasce del misuratore nelle fessure della piastra calibrata come indicato nella figura 1 dell’allegato V; |
b) |
sospendendo i pesi calibrati alla ganascia fissa, come indicato nella figura 2 dell’allegato V. |
CAPO III
DETERMINAZIONE DELL’APERTURA DI MAGLIA
Articolo 6
Selezione delle maglie negli attrezzi mobili
1. L’ispettore seleziona una serie di 20 maglie consecutive della rete, prese nella seguente direzione:
a) |
per le maglie a losanghe e le maglie quadrate, nella direzione dell’asse longitudinale della rete; |
b) |
per le maglie T90, perpendicolarmente alla direzione dell’asse longitudinale della rete. |
2. Non devono essere misurate maglie situate a meno di tre maglie dalla ralinga, dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Tale distanza è misurata perpendicolarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misurazione. Non vengono misurate le maglie rotte o rammendate o le maglie a cui sono fissati dispositivi di attacco alla rete.
3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive se ciò è in contrasto con il disposto del paragrafo 2.
Articolo 7
Selezione delle maglie negli attrezzi fissi
1. L’ispettore seleziona 20 maglie della rete da pesca. Nel caso di reti con maglie di diverse dimensioni, le maglie devono essere selezionate nella parte della rete che presenta le maglie di dimensioni più piccole.
2. Dalla selezione delle maglie in conformità del paragrafo 1 devono essere escluse:
a) |
le maglie situate sopra, sotto o a lato di una ralinga; |
b) |
le tre maglie adiacenti a cavi e cuciture; |
c) |
le maglie rotte o rammendate. |
Articolo 8
Disposizioni generali relative alla preparazione e all’utilizzo dei misuratori di maglie
Il misuratore di maglie:
a) |
è preparato in conformità dell’allegato VI; |
b) |
è utilizzato in conformità dell’allegato VII. |
Articolo 9
Utilizzo del misuratore di maglie per la misurazione di maglie a losanghe e di maglie T90
Per la misurazione di maglie a losanghe e di maglie T90:
a) |
in pezze di rete a maglie annodate e senza nodi, in cui è possibile determinare la direzione N, la rete deve essere stirata nella direzione N delle maglie, come illustrato nell’allegato VII; |
b) |
in pezze di rete senza nodi, in cui non è possibile determinare la direzione N, si misura l’asse più lungo della maglia. |
Articolo 10
Utilizzo del misuratore di maglie per la misurazione di maglie quadrate
1. Per la misurazione di pannelli a maglie quadrate la pezza di rete deve essere stirata prima in un senso diagonale e quindi nell’altro senso diagonale delle maglie, come indicato nell’allegato VIII.
2. La procedura descritta nell’allegato VI si applica alla misurazione di ciascuna diagonale della maglia quadrata.
Articolo 11
Condizioni di misurazione
Le maglie sono misurate unicamente bagnate e non gelate.
Articolo 12
Misurazione dell’apertura delle singole maglie selezionate
1. L’apertura di ciascuna maglia corrisponde alla distanza tra i bordi esterni delle ganasce del misuratore nel punto di arresto della ganascia mobile.
2. Se si riscontra una differenza nella misurazione delle diagonali di una singola maglia quadrata si utilizza la diagonale più lunga.
Articolo 13
Determinazione dell’apertura di maglia della rete
L’apertura di maglia della rete è data dal valore medio, indicato dal misuratore, della serie di 20 maglie selezionate.
Articolo 14
Determinazione dell’apertura di maglia in caso di controversie
1. Se il comandante di un peschereccio contesta il risultato della determinazione dell’apertura di maglia effettuata in conformità dell’articolo 13, si procede alla selezione e alla misurazione di 20 maglie in un’altra parte della rete da pesca in conformità degli articoli da 6 a 12.
2. L’apertura di maglia è data dal valore medio, indicato dal misuratore, di tutte le 40 maglie selezionate. Il risultato indicato dal misuratore è definitivo.
CAPO IV
DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEL FILO RITORTO
Articolo 15
Disposizioni generali relative alla selezione dei ritorti
1. L’ispettore seleziona le maglie da qualsiasi parte della rete da pesca per la quale è prescritto uno spessore massimo autorizzato del filo ritorto.
2. Non vengono selezionati i ritorti di maglie rotte o rammendate.
Articolo 16
Selezione dei ritorti nelle pezze di rete con maglie a losanghe
Nelle pezze di rete con maglie a losanghe i ritorti sono selezionati nel modo seguente, come illustrato nell’allegato VIII:
a) |
nel caso di reti a ritorto semplice, il ritorto deve essere selezionato ai due estremi di una serie di 10 maglie consecutive; |
b) |
nel caso di reti a ritorto doppio, ciascun trefolo del ritorto deve essere selezionato ai due estremi di una serie di cinque maglie consecutive. |
Articolo 17
Selezione dei ritorti nelle pezze di rete a maglie quadrate
Nelle pezze di rete a maglie quadrate i ritorti sono selezionati nel modo seguente, come illustrato nell’allegato VIII:
a) |
nel caso di reti a ritorto semplice, il ritorto deve essere selezionato su un solo lato di 20 maglie, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia; |
b) |
nel caso di reti a ritorto doppio, ciascun trefolo del ritorto deve essere selezionato su un solo lato di 10 maglie, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia. |
Articolo 18
Selezione del misuratore dello spessore del filo ritorto
L’ispettore deve utilizzare un misuratore avente un foro circolare con un diametro pari allo spessore massimo autorizzato del filo ritorto per la parte di rete considerata.
Articolo 19
Condizioni di misurazione
I ritorti devono essere misurati quando non sono gelati.
Articolo 20
Determinazione dello spessore dei singoli ritorti selezionati
Se lo spessore di un ritorto impedisce la chiusura delle ganasce del misuratore o il ritorto non passa agevolmente nel foro quando le ganasce sono chiuse, l’ispettore assegna una valutazione negativa (–) alla determinazione dello spessore del ritorto.
Articolo 21
Determinazione dello spessore del filo ritorto
1. Se sui 20 fili ritorti selezionati si registrano più di cinque valutazioni negative (–) in conformità dell’articolo 20, l’ispettore procede alla selezione e alla misura di altri 20 ritorti conformemente alle disposizioni degli articoli da 15 a 20.
2. Se sui 40 fili ritorti complessivamente selezionati si registrano più di 10 valutazioni negative (–), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo autorizzato per la parte di rete considerata.
Articolo 22
Determinazione dello spessore del filo ritorto in caso di controversie
1. Se il comandante di un peschereccio contesta il risultato della determinazione dello spessore del filo ritorto effettuata in conformità dell’articolo 21, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
2. L’ispettore procede alla selezione e alla misura di 20 diversi ritorti nella stessa parte della rete da pesca. Se sui 20 ritorti complessivamente selezionati si registrano più di cinque valutazioni negative (–), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo autorizzato per la parte di rete considerata. Il risultato di tale misura è definitivo.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 129/2003 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 129/2003 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.
Articolo 24
Disposizioni transitorie
1. Per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2009 gli Stati membri possono continuare ad applicare, nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, metodi per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca conformi al regolamento (CE) n. 129/2003.
2. Se uno Stato membro intende applicare nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2009, metodi per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca conformi al regolamento (CE) n. 129/2003, esso ne informa senza indugio la Commissione e pubblica tale informazione sul suo sito web ufficiale.
Articolo 25
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(2) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.
ALLEGATO I
Apertura di maglia, direzione N e direzione T del filo ritorto
Figura
ALLEGATO II
Pezza di rete a maglie a losanghe annodate e pezza di rete T90
Figura 1
La direzione del ritorto in una rete a maglie a losanghe annodate di tipo tradizionale (A) e in una rete cui è stata applicata una rotazione di 90° (B) è illustrata nella figura che segue.
Asse longitudinale della rete
Figura 2
ALLEGATO III
Specifiche tecniche del misuratore di maglie
1. |
Il misuratore di maglie:
|
2. |
In alcuni casi le reti si deformano sotto carico. Il misuratore deve tener conto di tale condizione ed applicare nuovamente la forza prestabilita, utilizzando un algoritmo del software di controllo quale descritto in appendice. |
Figura
(Disegni forniti a puro titolo illustrativo)
(1) I codici di protezione interna (IP) sono specificati nella norma internazionale della commissione elettrotecnica internazionale (IEC) 60529.
(2) Velocità della ganascia mobile durante la tensione della maglia. La velocità della ganascia in assenza di carico può essere più elevata.
Appendice dell’allegato III
Algoritmo di misura
Per tener conto della deformazione in una maglia stirata:
1) |
aprire la ganascia mobile all’interno della maglia a una velocità costante di 300 ± 30 mm/min (1), fino al raggiungimento della forza di misura; |
2) |
spegnere il motore e attendere 1 secondo; |
3) |
se la forza scende al di sotto dell’80 % della forza di misura prestabilita, aprire la ganascia mobile all’interno della maglia fino a raggiungere ancora una volta la forza di misura. |
(1) Velocità della ganascia mobile durante la tensione della maglia. La velocità della ganascia in assenza di carico può essere più elevata.
ALLEGATO IV
Specifiche tecniche del misuratore dello spessore del filo ritorto
I misuratori dello spessore del filo ritorto rispondono ai seguenti requisiti:
a) |
sono fabbricati in materiale resistente, non soggetto a corrosione e in grado di resistere alle difficili condizioni dell’ambiente marino, secondo il modello di seguito raffigurato; |
b) |
il foro circolare utilizzato per misurare lo spessore del ritorto (il foro) presenta su entrambi i lati bordi arrotondati, al fine di evitare l’abrasione del ritorto quando questo è infilato nel foro durante il controllo; |
c) |
hanno pinze dalla punta arrotondata per agevolare l’inserimento delle ganasce tra i ritorti doppi; |
d) |
hanno ganasce ad azione parallela sufficientemente robuste da risultare indeformabili nell’ambito di un uso ragionevole, tenendo conto del fatto che le ganasce devono essere chiuse esercitando una pressione manuale nel corso di ogni misurazione; |
e) |
le facce interne delle ganasce sono fresate in modo da lasciare un vuoto di 0,5 mm di profondità e 1 mm di lunghezza su ciascun lato del foro quando le ganasce sono chiuse, onde evitare che singoli filamenti che fuoriescono dalla struttura intrecciata o ritorta del filo rimangano intrappolati tra le superfici piane delle ganasce su ogni lato del foro in cui il ritorto è inserito; |
f) |
quando le ganasce sono chiuse, il diametro del foro circolare è indicato in millimetri su una delle ganasce in corrispondenza del foro stesso; le ganasce sono chiuse quando le superfici delle due parti interne delle ganasce si toccano e sono allo stesso livello; |
g) |
sia il manico che le ganasce recano il marchio «misuratore CE»; |
h) |
sono dotati di una tolleranza per il diametro del foro pari a 0 + 0,1 mm; |
i) |
sono abbastanza maneggevoli da consentire ad un ispettore di trasportare una serie di quattro misuratori (4 mm, 5 mm, 6 mm e 8 mm) nel corso di un trasferimento in mare da un’imbarcazione a un’altra; |
j) |
i misuratori di diverse dimensioni sono facilmente identificabili; |
k) |
possono essere agevolmente introdotti tra ritorti doppi. Una volta posizionato, il misuratore deve poter essere agevolmente azionato con una sola mano. |
Figura
Schema delle pinze di misurazione del ritorto
ALLEGATO V
Calibrazione e prova del misuratore di maglie
A. Verifica della misura della lunghezza
La verifica della misura della lunghezza è effettuata inserendo le ganasce del misuratore da utilizzare nell’ispezione nelle fessure di diversa lunghezza della piastra rigida calibrata. Tale operazione può essere effettuata in qualsiasi momento.
Figura 1
B. Verifica della misura della forza
La verifica della misura della forza è effettuata sospendendo pesi calibrati alla ganascia fissa contenente la cella di carico, tenendo saldamente il misuratore in posizione verticale. I pesi devono avere un valore di 10, 20, 50 e 125 N ed essere utilizzati unicamente in condizioni di stabilità.
Figura 2
(Disegni forniti a puro titolo illustrativo)
ALLEGATO VI
Preparazione del misuratore di maglie
1. |
L’ispettore:
|
2. |
Il misuratore è pronto per l’uso una volta completate le operazioni elencate al punto 1. |
ALLEGATO VII
Utilizzo del misuratore di maglie a fini di ispezione
Per la misurazione delle maglie l’ispettore:
a) |
inserisce le ganasce nell’apertura di maglia accostando al nodo la ganascia fissa del misuratore, come indicato nella figura che segue; |
b) |
aziona il misuratore per consentire l’apertura delle ganasce, fino a quando la ganascia mobile raggiunge il nodo opposto e si blocca una volta raggiunta la forza impostata. Figura
|
ALLEGATO VIII
Fili ritorti doppi nelle reti a maglie a losanghe e a maglie quadrata
Figura
ALLEGATO IX
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 129/2003 |
Presente regolamento |
— |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 9 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 7 |
Articolo 13 |
Articolo 8 |
— |
Articolo 9 |
Articolo 14 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 8 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 6 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
— |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 19 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 16 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 17 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 20 |
Articolo 22 |
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 518/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regime di aiuti istituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 è abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio (2), recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo. Il suddetto regime di aiuti continua tuttavia ad applicarsi, in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008. |
(2) |
L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi d'ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistati in conformità al paragrafo 1 dell'articolo succitato, per l'effettiva durata del loro ammasso. |
(3) |
Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2007/2008, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (3). |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato come segue:
a) |
per le uve secche:
|
b) |
per i fichi secchi, 0,1311 EUR al giorno per tonnellata di peso netto. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 519/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Volailles de Loué (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Volailles de Loué», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
La domanda è intesa a modificare il disciplinare, per includervi il tacchino (bronzeo) da vendere a pezzi nel corso dell'intero anno. È inoltre opportuno precisare la razza, la densità e l'alimentazione di tale tacchino. |
(3) |
La Commissione ha esaminato la modifica di cui trattasi ed è giunta alla conclusione che essa è giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza far ricorso alla procedura prevista agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Volailles de Loué» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La scheda consolidata, contenente i principali elementi del disciplinare, è riportata nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14).
ALLEGATO I
Le seguenti modifiche sono approvate per il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Volailles de Loué».
«Nome del prodotto»
Aggiunta di un paragrafo:
«Tacchini (bronzei) di fattoria di Loué. [Les dindes (bronzées) fermières de Loué].
Tacchini maschi e femmine di razza a crescita lenta, del tipo bronzeo, di grande taglia e appiombo solido, allevati esclusivamente all'aperto fino ad un'età elevata (almeno 14 settimane per le tacchine e 18 settimane per i tacchini).
La maturità conferisce loro una carne gustosa e di eccellente tenuta alla cottura, mentre le caratteristiche genetiche garantiscono una carne tenera. Prodotti durante l'intero anno, i tacchini sono destinati ad essere commercializzati a pezzi o trasformati.»
«Metodo di ottenimento»
A «Razza» è aggiunto il seguente testo: «i pulcini di tacchino devono essere di tipo bronzeo».
A «Densità» è aggiunto il seguente testo: «gli animali sono allevati mantenendo una bassa densità nei pollai (non oltre 6,25 tacchini per m2 a partire da 10 settimane)».
Ad «Alimentazione» è aggiunto il seguente testo: «75 % almeno di cereali, durante la maggior parte del periodo di ingrasso per i tacchini (bronzei)».
ALLEGATO II
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«VOLAILLES DE LOUÉ»
N. CE: FR/PGI/117/0149/18.2.2004
DOP ( ) IGP (X)
Nella presente scheda riepilogativa sono indicati a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome |
: |
Institut national de l'origine et de la qualité |
Indirizzo |
: |
51 rue d'Anjou — F-75008 Paris |
Tel. |
: |
(33) 153 89 80 00 |
Fax |
: |
(33) 142 25 57 97 |
|
: |
info@inao.gouv.fr |
2. Associazione
Nome |
: |
Syndicat des Volailles fermières de Loué — SYVOL Qualimaine |
Indirizzo |
: |
82 avenue Rubillard F-72000 Le Mans |
Tel. |
: |
(33) 243 39 93 13 |
Fax |
: |
(33) 243 23 42 19 |
|
: |
info@loue.fr |
Composizione |
: |
Produttori/trasformatori (X) Altri ( ) |
3. Tipo di prodotto
Classe 1.1 — |
Carni (e frattaglie) fresche |
4. Disciplinare [sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome
«Volailles de Loué»
4.2. Descrizione
Carcasse o tagli di pollame di qualità superiore, con carni saporite, di consistenza tenera ma soda, senza grasso eccessivo (Poulet Blanc Fermier de Loué, Dinde Fermière de Loué, Dinde (bronzée) Fermière de Loué, Pintade Fermière de Loué, Canard de Barbarie Fermier de Loué et Canette de Barbarie Fermière de Loué, Poulet Noir Fermier de Loué, Poulet Jaune Fermier de Loué, Oie Fermière de Loué, Chapon Fermier de Loué, Poule Fermière de Loué, Poularde Fermière de Loué, Poulet Blanc Fermier, Chapon de Pintade Fermier de Loué).
Pollame presentato eviscerato o sfilato, intero o a pezzi, fresco o surgelato.
4.3. Zona geografica
Il dipartimento della Sarthe; e il dipartimento della Mayenne; nei dipartimenti di Orne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher e di Eure-et-Loir: i cantoni limitrofi; nel dipartimento di Maine-et-Loire: il distretto di Segré e i cantoni di Louroux-Béconnais, Saint-Georges-sur-Loire, Angers, Tiercé, Durtal, Seiches-sur-le-Loir, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Noyant, Longué-Jumelles, Allonnes.
4.4. Prova dell'origine
Tutti i membri della filiera sono identificati (centri di incubazione, aziende alimentari, allevatori, macelli).
Per ciascun lotto di pollame si procede alla registrazione dei documenti: dichiarazione di entrata in allevamento, buoni di consegna dei pulcini di un giorno, dichiarazione di avvio al macello e buono di ritiro dal macello, dichiarazione delle etichette utilizzate per il pollame dopo la macellazione e dichiarazione degli animali declassati. Tutte le etichette sono numerate. Una serie di controlli sulla coerenza di queste informazioni permette di garantire la tracciabilità del prodotto.
4.5. Metodo di ottenimento
Razze e incroci di razze a crescita lenta. Allevamento in piccoli branchi, all'aperto o in libertà sui terreni agricoli (bocage) fino al raggiungimento della maturità sessuale. Alimentazione essenzialmente a base di cereali ed età minima di macellazione fissata per ciascuna specie.
4.6. Legame
Il legame con l'origine geografica è determinato da:
— |
una reputazione storica legata all'esistenza della «Foire de l'Envoi» nel paese di Loué, particolarmente rinomata nel XIX secolo e che attirava numerosi mercanti di pollame. I contadini della zona vendevano i loro prodotti a tali mercanti. Nel 1958, allevatori e confezionatori della regione di Loué hanno rilanciato con successo la produzione di pollame ruspante di qualità elevata; |
— |
una reputazione attuale: il pollame di Loué è il più celebre di tutta la Francia. Oltre a godere di enorme notorietà presso il pubblico ed occupare un ruolo di prim'ordine nella gastronomia, esso è utilizzato da ristoratori di grandissima fama. |
4.7. Struttura di controllo
Nome |
: |
Quali Ouest |
Indirizzo |
: |
30 rue du Pavé F-72000 Le Mans |
Tel. |
: |
(33) 243 14 21 11 |
Fax |
: |
(33) 243 14 27 32 |
|
: |
qualiouest@qualiouest.com |
4.8. Etichettatura
Volailles de Loué, con il nome della specie corrispondente.
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 520/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2008
recante divieto di pesca del granatiere nelle zone CIEM Vb, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2) in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21).
ALLEGATO
N. |
02/DSS |
Stato membro |
ESP |
Stock |
RNG/5B67- |
Specie |
Granatiere (Coryphaenoides rupestris) |
Zona |
Vb, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
Data |
12.5.2008 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio e Commissione
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/33 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2008
relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
(2008/429/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 27 giugno 2007 a norma della decisione 2007/547/CE del Consiglio (2). |
(2) |
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007. |
(3) |
È opportuno approvare il protocollo, |
DECIDONO:
Articolo 1
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo (4). Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Parere espresso il 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 202 del 3.8.2007, pag. 25.
(3) GU L 202 del 3.8.2007, pag. 26.
(4) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/35 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2008
relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
(2008/430/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 27 giugno 2007 a norma della decisione 2007/548/CE del Consiglio (2). |
(2) |
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2007. |
(3) |
È opportuno approvare il protocollo, |
DECIDONO:
Articolo 1
Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo (4). Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Parere espresso il 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 202 del 3.8.2007, pag. 30.
(3) GU L 202 del 3.8.2007, pag. 31.
(4) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
Consiglio
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/36 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2008
che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull’applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario
(2008/431/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità sta operando al fine di creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. |
(2) |
La convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996 nel contesto della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (di seguito la «convenzione»), apporta un valido contributo alla protezione dei minori a livello internazionale ed è pertanto auspicabile che le sue disposizioni siano applicate al più presto. |
(3) |
La decisione 2003/93/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 (2) ha autorizzato gli Stati membri a firmare la convenzione nell’interesse della Comunità. Gli Stati che all’epoca erano membri della Comunità hanno firmato la convenzione il 1o aprile 2003, ad eccezione dei Paesi Bassi che l’avevano già firmata. Hanno firmato la convenzione anche altri Stati che non erano membri della Comunità al 1o aprile 2003. |
(4) |
In occasione dell’adozione della decisione 2003/93/CE il Consiglio e la Commissione avevano concordato che alla decisione avrebbe fatto seguito una proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizzasse gli Stati membri a ratificare la convenzione, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità, in tempo utile. |
(5) |
Alcuni Stati membri hanno già ratificato la convenzione o vi hanno già aderito. |
(6) |
Alcuni articoli della convenzione hanno ripercussioni sul diritto comunitario derivato in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (3). Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dalla convenzione che non incidono sul diritto comunitario. La Comunità e gli Stati membri hanno pertanto competenze concorrenti a concludere la convenzione. |
(7) |
La convenzione dispone che possano esserne parte solo gli Stati membri sovrani. Pertanto, la Comunità non può ratificare la convenzione né aderirvi. |
(8) |
È pertanto opportuno che, nell’interesse della Comunità e alle condizioni di cui alla presente decisione, il Consiglio autorizzi in via eccezionale gli Stati membri a ratificare la convenzione o ad aderirvi, ma non gli Stati membri che l’hanno già ratificata o vi hanno già aderito. |
(9) |
Per garantire l’applicazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nella Comunità, l’articolo 2 della decisione 2003/93/CE imponeva agli Stati membri di presentare una dichiarazione all’atto della firma della convenzione. |
(10) |
Gli Stati membri che hanno firmato la convenzione il 1o aprile 2003 hanno presentato la dichiarazione di cui all’articolo 2 in tale occasione. Altri Stati membri che non hanno firmato la convenzione a norma della decisione 2003/93/CE hanno presentato la dichiarazione dopo l’adesione all’Unione europea. Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno presentato la dichiarazione e dovrebbero pertanto presentare ora la dichiarazione di cui all’articolo 2 della presente decisione. |
(11) |
Gli Stati membri che sono autorizzati dalla presente decisione a ratificare la convenzione o ad aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente. Essi dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione. |
(12) |
Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(13) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il Consiglio autorizza il Belgio, la Germania, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (di seguito la «convenzione»), ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità, nel rispetto delle condizioni stabilite negli articoli 3 e 4.
2. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il Consiglio autorizza la Bulgaria, Cipro, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi e la Polonia a presentare la seguente dichiarazione:
«Gli articoli 23, 26 e 52 della convenzione concedono alle parti contraenti una certa flessibilità ai fini della semplicità e della rapidità del regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La normativa comunitaria prevede un sistema di riconoscimento ed esecuzione che è almeno altrettanto favorevole quanto le norme stabilite dalla convenzione. Di conseguenza, una decisione emanante da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea su una questione relativa alla convenzione è riconosciuta ed eseguita in … (4) in applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario (5).
Articolo 3
1. Gli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o di adesione siano depositati simultaneamente presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, se possibile anteriormente al 5 giugno 2010.
2. Entro il 5 dicembre 2009, gli Stati membri di cui al paragrafo 1, in seno al Consiglio, scambiano informazioni con la Commissione sulla data in cui prevedono che le rispettive procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all’adesione siano espletate. La data e le modalità per il deposito simultaneo sono fissate su questa base.
Articolo 4
Gli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, informano per iscritto il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi quando le procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all’adesione sono state espletate indicando che i loro strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati in una fase successiva conformemente alla presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Sono destinatari della presente decisione tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lituania, l’Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. MATE
(1) GU C 82 E dell’1.4.2004, pag. 307.
(2) GU L 48 del 21.2.2003, pag. 3.
(3) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
(4) Stato membro che presenta la dichiarazione.
(5) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 svolge un ruolo particolare in questo settore in quanto riguarda la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori.»
TRADUZIONE
CONVENZIONE SULLA COMPETENZA, LA LEGGE APPLICABILE, IL RICONOSCIMENTO, L’ESECUZIONE E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI
(conclusa il 19 ottobre 1996)
Gli Stati firmatari della presente convenzione,
considerando che è opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale,
desiderando evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori,
ricordando l’importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori,
confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale,
constatando la necessità di rivedere la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
1. La presente convenzione ha come fine:
a) |
di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; |
b) |
di determinare la legge applicabile da tali autorità nell’esercizio della loro competenza; |
c) |
di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; |
d) |
di assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti; |
e) |
di stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione. |
2. Ai fini della convenzione, l’espressione «responsabilità genitoriale» comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.
Articolo 2
La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dell’età di 18 anni.
Articolo 3
Le misure previste dall’articolo 1 possono vertere in particolare su:
a) |
l’attribuzione, l’esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega; |
b) |
il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza; |
c) |
la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; |
d) |
la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo; |
e) |
il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo; |
f) |
la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore; |
g) |
l’amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore. |
Articolo 4
Sono esclusi dall’ambito della convenzione:
a) |
l’accertamento e la contestazione della filiazione; |
b) |
la decisione sull’adozione e le misure che la preparano, nonché l’annullamento e la revoca dell’adozione; |
c) |
il cognome e nome del minore; |
d) |
l’emancipazione; |
e) |
gli obblighi agli alimenti; |
f) |
le amministrazioni fiduciarie e le successioni; |
g) |
la previdenza sociale; |
h) |
le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità; |
i) |
le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori; |
j) |
le decisioni sul diritto d’asilo e in materia di immigrazione. |
CAPITOLO II
COMPETENZA
Articolo 5
1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l’articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza.
Articolo 6
1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell’articolo 5.
2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.
Articolo 7
1. In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:
a) |
ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o |
b) |
il minore abbia risieduto nell’altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l’istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente. |
2. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito:
a) |
se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un’istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e |
b) |
se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. |
Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
3. Finché le autorità citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all’articolo 11.
Articolo 8
1. In via eccezionale, l’autorità dello Stato contraente competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che 1’autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare in un caso particolare l’interesse superiore del minore, può:
— |
o richiedere a quell’autorità, direttamente o tramite l’autorità centrale di quello Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie, |
— |
o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l’autorità dell’altro Stato. |
2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta o adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono:
a) |
uno Stato di cui il minore sia cittadino; |
b) |
uno Stato in cui si trovino i beni del minore; |
c) |
uno Stato una cui autorità sia stata chiamata a conoscere di un’istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio; |
d) |
uno Stato col quale il minore presenti uno stretto legame. |
3. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
4. L’autorità richiesta o adita alle condizioni previste nel primo paragrafo potrà accettare la competenza, in nome e per conto dell’autorità competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che ciò corrisponda all’interesse superiore dei minore.
Articolo 9
1. Le autorità degli Stati contraenti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare l’interesse superiore del minore, possono:
— |
o richiedere all’autorità competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l’autorità centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie, |
— |
o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorità dello Stato contraente dì residenza abituale del minore. |
2. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
3. L’autorità all’origine della domanda può esercitare la competenza in nome e per conto dell’autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorità avrà accettato la domanda.
Articolo 10
1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorità di uno Stato contraente, nell’esercizio della loro competenza a conoscere di un’istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore qualora:
a) |
all’inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore; e |
b) |
la competenza di queste autorità ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonché da ogni altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e tale competenza sia conforme all’interesse superiore del minore. |
2. La competenza di cui al paragrafo 1 ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l’istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena la procedura sia terminata per un altro motivo.
Articolo 11
1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.
Articolo 12
l. Fatto salvo l’articolo 7, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti sono competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e un’efficacia territoriale ristretta a quello Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.
Articolo 13
1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all’atto dell’introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame.
2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza.
Articolo 14
Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l’elemento sul quale si. basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.
CAPITOLO III
LEGGE APPLICABILE
Articolo 15
1. Nell’esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di quest’altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.
Articolo 16
1. L’attribuzione o l’estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
2. L’attribuzione o 1’estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l’accordo o l’atto unilaterale entra in vigore.
3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l’attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.
Articolo 17
L’esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.
Articolo 18
La responsabilità genitoriale prevista nell’articolo 16 potrà essere revocata o le sue condizioni di esercizio modificate da misure adottate in applicazione della convenzione.
Articolo 19
1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un’altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l’atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità del terzo per il solo motivo che l’altra persona non aveva la qualità di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilità genitoriale era regolata da tale legge.
2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l’atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.
Articolo 20
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.
Articolo 21
1. Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.
2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell’articolo 16 è quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, è applicabile la legge di quest’altro Stato. Se la legge di quest’altro Stato non contraente non è riconosciuta applicabile, la legge applicabile è quella designata dall’articolo 16.
Articolo 22
La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
CAPITOLO IV
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 23
1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato:
a) |
qualora la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II; |
b) |
qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto; |
c) |
su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita; |
d) |
qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell’interesse superiore del minore; |
e) |
qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest’ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto; |
f) |
qualora la procedura di cui all’articolo 33 non sia stata rispettata. |
Articolo 24
Senza pregiudizio dell’articolo 23, paragrafo 1, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto.
Articolo 25
L’autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali 1’autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.
Articolo 26
1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell’esecuzione in quest’altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di tale Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 27
Salvo quanto necessario per l’applicazione degli articoli precedenti, l’autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.
Articolo 28
Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell’esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest’ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L’esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dallo Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.
CAPITOLO V
COOPERAZIONE
Articolo 29
1. Ogni Stato contraente designa un’autorità centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un’autorità centrale e di specificare l’estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l’autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all’autorità centrale competente all’interno dello Stato.
Articolo 30
1. Le autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione.
2. Esse adottano, nell’ambito dell’applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.
Articolo 31
L’autorità centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:
a) |
agevolare le comunicazioni e offrire l’assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo; |
b) |
agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalità analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione; |
c) |
aiutare, su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione. |
Articolo 32
Su richiesta motivata dell’autorità centrale o di un’altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l’autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti,
a) |
fornire un rapporto sulla situazione del minore; |
b) |
chiedere all’autorità competente del suo Stato di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore. |
Articolo 33
1. Quando l’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l’autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o l’assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.
Articolo 34
1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorità dì un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.
2. Ogni Stato contraente può dichiarare che le domande previste al paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria autorità centrale.
Articolo 35
1. Le autorità competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell’attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della convenzione, in particolare per assicurare l’esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.
2. Le autorità di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale possono, su richiesta di un genitore risiedente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull’idoneità di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali possa esercitarlo. Prima di pronunciarsi, l’autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 tiene conto di tali informazioni, prove o conclusioni.
3. Un’autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 può sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista nel paragrafo 2, in particolare quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorità dello Stato della precedente residenza abituale.
4. Questo articolo non impedisce ad un’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista nel paragrafo 2.
Articolo 36
Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avvisano le autorità di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.
Articolo 37
Un’autorità non può chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di questo capitolo se ritiene che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.
Articolo 38
1. Ferma restando la possibilità di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all’applicazione delle disposizioni del presente capitolo.
2. Uno Stato contraente può concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.
Articolo 39
Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare 1’applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmettono una copia al depositario della convenzione.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 40
1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione possono rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.
2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati validi, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.
Articolo 41
I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Articolo 42
Le autorità cui vengano trasmesse delle informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.
Articolo 43
I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalità.
Articolo 44
Ogni Stato contraente può designare le autorità alle quali devono essere inviate le domande previste negli articoli 8, 9 e 33.
Articolo 45
1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all’Ufficio permanente della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, è fatta al depositario della convenzione.
Articolo 46
Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative differenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della convenzione ai conflitti riguardanti unicamente questi diversi ordinamenti o normative.
Articolo 47
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni regolamentate dalla presente convenzione:
1) |
ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato riguarda la residenza abituale in un’unità territoriale; |
2) |
ogni riferimento alla presenza del minore in quello Stato riguarda la presenza del minore in un’unità territoriale; |
3) |
ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in quello Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un’unità territoriale; |
4) |
ogni riferimento allo Stato di cui il minore possegga la nazionalità riguarda l’unità territoriale designata dalla legge di quello Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l’unità territoriale con la quale il minore presenti il legame più stretto; |
5) |
ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano investite di un’istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore o di annullamento del matrimonio riguarda l’unità territoriale le cui autorità siano investite di tale istanza; |
6) |
ogni riferimento allo Stato col quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l’unità territoriale con la quale il minore presenti tale legame; |
7) |
ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l’unità territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto; |
8) |
ogni riferimento agli enti o alle autorità di tale Stato diversi dalle autorità centrali riguarda gli enti o le autorità abilitati ad agire nell’unità territoriale interessata; |
9) |
ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l’autorità dell’unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata; |
10) |
ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l’autorità dell’unità territoriale in cui si invochi il riconoscimento o l’esecuzione. |
Articolo 48
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) |
in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l’unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di quell’unità; |
b) |
in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell’articolo 47. |
Articolo 49
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) |
in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata; |
b) |
in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto. |
Articolo 50
La presente convenzione non interferisce con la convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le parti di entrambe le convenzioni. Niente impedisce, tuttavia, che siano invocate disposizioni della presente convenzione per ottenere il rientro di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente o per organizzare un diritto di visita.
Articolo 51
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a L’Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata.
Articolo 52
1. La presente convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. La presente convenzione non interferisce sulla possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell’ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.
Articolo 53
1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo l’entrata in vigore della convenzione in quello Stato.
2. La convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore nell’ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.
Articolo 54
1. Ogni comunicazione all’autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali di detto Stato o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente può, esprimendo la riserva di cui all’articolo 60, opporsi all’uso o del francese o dell’inglese.
Articolo 55
1. Uno Stato contraente può, conformemente all’articolo 60:
a) |
riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio; |
b) |
riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni. |
2. La riserva può essere ristretta ad alcune categorie di beni.
Articolo 56
Il segretario generale della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della convenzione.
CAPITOLO VII
CLAUSOLE FINALI
Articolo 57
1. La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano membri della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato al momento della sua diciottesima sessione.
2. La convenzione è ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
Articolo 58
1. Ogni altro Stato può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il depositario.
3. L’adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notifica prevista all’articolo 63, lettera b). Una tale obiezione può essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all’adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.
Articolo 59
1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici diversi riguardo alle materie regolamentate dalla presente convenzione può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che la convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e può modificare in ogni momento questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
3. Se uno Stato non fa dichiarazioni ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di quello Stato.
Articolo 60
1. Ogni Stato può, al più tardi all’atto della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 59, esprimere una o entrambe le riserve previste negli articoli 54, paragrafo 2, e 55. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Tale ritiro è notificato al depositario.
3. L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.
Articolo 61
1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall’articolo 57.
2. Successivamente, la convenzione entra in vigore:
a) |
per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; |
b) |
per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all’articolo 58, paragrafo 3; |
c) |
per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la convenzione conformemente all’articolo 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notifica di cui a tale articolo. |
Articolo 62
1. Ogni Stato parte della convenzione può denunciarla con notifica inviata per iscritto al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Ove nella notifica sia specificato un periodo più lungo per l’entrata in vigore della denuncia, la denuncia ha effetto allo scadere del periodo in questione.
Articolo 63
II depositario notifica agli Stati membri della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato nonché agli Stati che abbiano aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 58:
a) |
le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all’articolo 57; |
b) |
le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 58; |
c) |
la data in cui la convenzione entrerà in vigore in conformità delle disposizioni dell’articolo 61; |
d) |
le dichiarazioni di cui agli articoli 34, paragrafo 2, e 59; |
e) |
gli accordi di cui all’articolo 39; |
f) |
le riserve di cui agli articoli 54, paragrafo 2, e 55 e il ritiro delle riserve di cui all’articolo 60, paragrafo 2; |
g) |
le denunce di cui all’articolo 62. |
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a L’Aia, addì diciannove ottobre millenovecentonovantasei, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato in occasione della diciottesima sessione.
Commissione
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2008
recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2008) 1937]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/432/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per le apparecchiature a corto raggio. |
(2) |
Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro. |
(3) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente (3) di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio. |
(4) |
Nella sua relazione (4) del luglio 2007, presentata nell’ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE. |
(5) |
La decisione 2006/771/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (5) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di una norma armonizzata o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.
(3) Mandato permanente alla CEPT riguardante l’aggiornamento annuale dell’allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all’armonizzazione tecnica dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).
(4) RSCOM(07) 58.
(5) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici ai fini dell’uso delle apparecchiature a corto raggio
Tipo di apparecchiature a corto raggio |
Banda di frequenza |
Limite di potenza/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (1) |
Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2) |
Altre restrizioni d’uso (3) |
Termine di attuazione |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4) |
6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o ottobre 2008 |
13,553-13,567 MHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o ottobre 2008 |
|
26,957-27,283 MHz |
Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri |
|
Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
|
40,660-40,700 MHz |
10 mW e.r.p. |
|
Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
|
433,050-434,040 (5) MHz |
1 mW e.r.p. Densità di potenza di – 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
|
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
|
10 mW e.r.p. |
Ciclo di funzionamento (6): 10 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o giugno 2007 |
||
434,040-434,790 (5) MHz |
1 mW e.r.p. Densità di potenza di – 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
|
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
|
10 mW e.r.p. |
Ciclo di funzionamento (6): 10 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o giugno 2007 |
||
Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
|||
863,000-868,000 MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
|
868,000-868,600 (5) MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell’1 % |
Le applicazioni video sono escluse |
1o ottobre 2008 |
|
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
||
868,700-869,200 (5) MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
Le applicazioni video sono escluse |
1o ottobre 2008 |
|
25 mW e.r.p. |
Si utilizzano le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
||
869,400-869,650 (5) MHz |
500 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 % La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità |
Le applicazioni video sono escluse |
1o ottobre 2008 |
|
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
||
869,700-870,000 (5) MHz |
5 mW e.r.p. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate |
Le applicazioni audio e video sono escluse |
1o giugno 2007 |
|
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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2 400-2 483,5 MHz |
10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) |
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1o giugno 2007 |
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5 725-5 875 MHz |
25 mW e.i.r.p. |
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1o giugno 2007 |
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24,150-24,250 GHz |
100 mW e.i.r.p. |
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1o ottobre 2008 |
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61,0-61,5 GHz |
100 mW e.i.r.p. |
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1o ottobre 2008 |
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Sistemi di allarme |
868,600-868,700 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Ciclo di funzionamento (6): 1,0 % |
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1o ottobre 2008 |
869,250-869,300 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
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869,300-869,400 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 1,0 % |
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1o ottobre 2008 |
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869,650-869,700 MHz |
25 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 10 % |
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1o giugno 2007 |
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Sistemi di telesoccorso (7) |
869,200-869,250 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
Applicazioni induttive (8) |
20,050-59,750 kHz |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
59,750-60,250 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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60,250-70,000 kHz |
69 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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70-119 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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119-127 kHz |
66 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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127-140 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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140-148,5 kHz |
37,7 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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148,5-5 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso: |
– 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz |
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1o ottobre 2008 |
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400-600 kHz |
– 8 dBμA/m a 10 metri |
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Non sono consentite applicazioni diverse dall’RFID (9) |
1o ottobre 2008 |
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3 155-3 400 kHz |
13,5 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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5 000-30 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso: |
– 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz |
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1o ottobre 2008 |
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6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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7 400-8 800 kHz |
9 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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10 200-11 000 kHz |
9 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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13 553-13 567 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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60 dBμA/m a 10 metri |
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Non sono consentite applicazioni diverse dall’RFID (9) e dall’EAS (10) |
1o ottobre 2008 |
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26 957-27 283 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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Impianti medici attivi (11) |
9-315 kHz |
30 dBμA/m a 10 metri |
Ciclo di funzionamento (6): 10 % |
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1o ottobre 2008 |
402-405 MHz |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Altre restrizioni di spaziatura di canali: i trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda con tecniche di mitigazione avanzate che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE |
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1o ottobre 2008 |
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Applicazioni audio senza filo (12) |
87,5-108,0 MHz |
50 nW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz |
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1o ottobre 2008 |
863-865 MHz |
10 mW e.r.p. |
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1o giugno 2007 |
(1) Gli Stati membri devono permettere l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l’uso dello spettro a potenze, intensità di campo o densità di potenza più elevate.
(2) Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi «parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione» e non possono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i parametri/le prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione in una data cella oppure permettere valori più elevati.
(3) Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste «altre restrizioni d’uso» e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d’uso. Dato che a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.
(4) Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).
(5) Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d’uso.
(6) Per «ciclo di funzionamento» s’intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE gli Stati membri possono consentire un valore «ciclo di funzionamento» più elevato.
(7) Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.
(8) Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.
(9) In questa categoria rientrano le applicazioni induttive utilizzate per l’identificazione a radiofrequenza (RFID).
(10) In questa categoria rientrano le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (EAS).
(11) Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).
(12) Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali
[notificata con il numero C(2008) 2709]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/433/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 aprile 2008 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) veniva notificato che olio di girasole originario dell’Ucraina risultava contaminato da elevati livelli di oli minerali. Tale contaminazione da oli minerali è stata in seguito confermata in diverse partite di olio di girasole greggio originario dell’Ucraina importate nella Comunità nel corso degli ultimi mesi. L’olio di girasole contenente livelli elevati di oli minerali non è idoneo al consumo umano e viene pertanto considerato a rischio. La fonte della contaminazione è ancora ignota. |
(2) |
La Commissione europea ha ripetutamente sollecitato le autorità ucraine a fornire informazioni in merito all’origine della contaminazione e ai provvedimenti presi per prevenirla in futuro. Alle autorità ucraine sono state inoltre chieste garanzie circa l’attuazione di misure efficaci volte a verificare, attraverso adeguati campionamenti ed analisi, l’eventuale presenza di oli minerali nelle partite di olio di girasole spedite dall’Ucraina e destinate alla Comunità europea. |
(3) |
In Ucraina sono in corso indagini per individuare la fonte della contaminazione. Le autorità ucraine si sono inoltre impegnate a istituire un adeguato sistema di controllo in grado di certificare che tutte le partite di olio di girasole esportate nella Comunità europea non contengano livelli di oli minerali tali da rendere l’olio di girasole inidoneo al consumo umano. Alla Commissione non sono tuttavia ancora pervenute informazioni dettagliate in merito a tale sistema di controllo. È opportuno che la Commissione valuti il sistema di controllo e certificazione in modo da verificarne la precisione e l’affidabilità per garantire così che l’olio di girasole esportato nella Comunità non contenga livelli di oli minerali tali da rendere l’olio di girasole inidoneo al consumo umano. Occorre garantire che l’olio di girasole non venga esportato nella Comunità fino all’istituzione del sistema di controllo e certificazione nonché fino alla sua valutazione e approvazione da parte della Commissione. La valutazione del sistema di controllo e certificazione sarà effettuata sulla base delle informazioni dettagliate fornite dalle autorità ucraine. |
(4) |
In seguito alla richiesta della Commissione europea che fossero valutati i rischi di contaminazione da oli minerali dell’olio di girasole, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) pubblicava una dichiarazione sulla contaminazione da oli minerali dell’olio di girasole esportato dall’Ucraina, contenente le valutazioni del Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA), secondo le quali i livelli di tossicità sono diversi a seconda del tipo di olio minerale. L’AESA riteneva che, dai risultati delle analisi effettuate sull’olio di girasole contaminato proveniente dall’Ucraina, si potesse dedurre che l’olio minerale presente doveva essere ad alta viscosità. In base alle stime sull’esposizione, l’EFSA concludeva che, sebbene indesiderabile per il consumo umano, l’esposizione dell’olio di girasole contaminato da olio minerale ad alta viscosità non sarebbe stata, in questo caso, preoccupante per la sanità pubblica. Ma, poiché la fonte della contaminazione non è stata ancora identificata con certezza, si presume che esistano rischi legati alla presenza di livelli inaccettabilmente elevati di olio minerale nell’olio di girasole. |
(5) |
Dato il rischio elevato, è opportuno che, anche dopo l’accettazione da parte della Commissione del sistema di controllo e di certificazione, gli Stati membri controllino le partite di olio di girasole e verifichino che il livello di oli minerali sia conforme a quanto dichiarato nel certificato. Tale doppio controllo è necessario e giustificato per garantire ulteriormente l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine. Le spese per effettuare tali controlli sono a carico dell’operatore responsabile dell’importazione. Gli Stati membri attraverso il RASFF informeranno la Commissione dei risultati negativi. Ogni tre mesi andranno riferiti alla Commissione i risultati positivi. Tale obbligo d’informazione è necessario per permettere una verifica delle misure. |
(6) |
L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie urgenti per alimenti e mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l’ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
(7) |
In attesa della valutazione e dell’approvazione del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine, è opportuno che non venga effettuata nessuna importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali. |
(8) |
Gli Stati membri sono stati informati del caso di contaminazione e hanno preso opportune misure per ritirare l’olio di girasole contaminato e i prodotti alimentari contenenti olio di girasole contaminato già immessi nel mercato, come raccomandato dalla Commissione europea attraverso il RASFF. |
(9) |
Data l’urgenza, in attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e dopo aver informato le autorità dell’Ucraina, la Commissione adottava la decisione 2008/388/CE, del 23 maggio 2008, che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali (2), in conformità alla procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002. |
(10) |
I provvedimenti di cui sopra andranno confermati e modificati per quanto riguarda i costi dei controlli effettuati dalle competenti autorità degli Stati membri. |
(11) |
È pertanto opportuno abrogare e sostituire la decisione 2008/388/CE. |
(12) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri vietano l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, classificato con il codice NC 1512 11 91 o 1512199010 (di seguito denominato «olio di girasole»), se la partita di olio di girasole non è corredata di un certificato valido che attesti l’assenza di livelli inaccettabili di oli minerali e se non è accompagnata dai risultati di campionamenti e analisi tesi a rilevare l’eventuale presenza di oli minerali.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è valido per l’importazione di partite di olio di girasole nella Comunità solo se il campionamento e l’analisi della partita e il rilascio del certificato sono stati effettuati dopo la valutazione e l’approvazione ufficiale, da parte della Commissione europea, del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine.
3. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali notificherà agli Stati membri le informazioni dettagliate sul sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine nonché l’approvazione ufficiale dello stesso da parte della Commissione.
4. Gli Stati membri prendono le opportune misure relative al campionamento e alle analisi da effettuare all’importazione su ogni partita di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, corredata di un certificato valido, per garantire che la partita contenga livelli di oli minerali conformi a quanto dichiarato nel certificato.
Essi informano la Commissione dei risultati sfavorevoli attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati favorevoli sono notificati alla Commissione con frequenza trimestrale;
5. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a garantire che l’olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, e che non soddisfi i requisiti della presente decisione non sia commercializzato a fini di alimentazione umana o animale.
6. Gli Stati membri faranno sì che le spese per attuare quanto disposto ai punti 4. e 5. siano sostenute dagli operatori responsabili dell’importazione.
Articolo 2
La decisione 2008/388/CE viene abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).
(2) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 43.