ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
7 giugno 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 503/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 505/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi ( 1 )

33

 

*

Regolamento (CE) n. 506/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

36

 

*

Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (Versione codificata)

38

 

*

Regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati (Versione codificata)

55

 

*

Regolamento (CE) n. 509/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante fissazione del quantitativo complementare definitivo di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008

59

 

*

Regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2008/2009

61

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/420/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo d'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

63

Accordo tra la Comunità europea e il governo d'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

65

 

 

2008/421/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera

74

 

 

2008/422/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, relativa alla declassificazione dell’allegato 4 del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (convenzione di Schengen del 1990)

78

 

 

Commissione

 

 

2008/423/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 maggio 2008, che stabilisce un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1736]

79

 

 

2008/424/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 giugno 2008, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2008) 2666]

81

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/1


REGOLAMENTO (CE) N. 503/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

71,8

ZZ

52,6

0707 00 05

TR

122,5

ZZ

122,5

0709 90 70

TR

88,4

ZZ

88,4

0805 50 10

AR

130,5

EG

150,8

TR

132,8

US

130,8

ZA

141,5

ZZ

137,3

0808 10 80

AR

90,4

BR

82,3

CL

88,9

CN

87,2

MK

50,7

NZ

109,3

US

120,7

UY

103,7

ZA

83,5

ZZ

90,7

0809 10 00

TR

239,1

US

317,3

ZZ

278,2

0809 20 95

TR

556,5

US

382,4

ZZ

469,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/3


REGOLAMENTO (CE) N. 504/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (4) introduce un metodo che permette di identificare gli equidi registrati durante i loro movimenti, ai fini di controllo sanitario.

(2)

La decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione 93/623/CEE della Commissione e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (5) stabilisce norme riguardanti il documento di identificazione che scorta gli equidi durante i loro movimenti.

(3)

Le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE sono applicate dagli Stati membri in modi diversi. Inoltre, in queste decisioni l'identificazione degli equidi è legata ai movimenti degli animali, mentre nella normativa comunitaria relativa ad altri animali d'allevamento, questi sono identificati indipendentemente dai loro movimenti, tra l'altro ai fini di lotta contro le malattie. Inoltre, questo doppio sistema, per gli equidi d'allevamento e da reddito da una parte e per gli equidi registrati dall'altra, può avere come conseguenza l’emissione di più documenti d'identificazione per uno stesso animale; questo può essere evitato soltanto applicando sull'animale un marchio indelebile, ma non necessariamente visibile, all’atto della prima identificazione.

(4)

Il diagramma schematico incluso nel documento d'identificazione previsto dalla decisione 93/623/CEE non è pienamente compatibile con le informazioni simili richieste dalle organizzazioni internazionali che si occupano di equidi per concorsi e corse e dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Di conseguenza, il presente regolamento deve definire un diagramma schematico rispondente ai bisogni della Comunità e conforme ai requisiti internazionali.

(5)

Le importazioni di equidi restano disciplinate dalla direttiva 90/426/CEE e in particolare dalla decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (6) e dalla decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (7).

(6)

Ove si applichi il regime doganale stabilito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (8), è necessario riferirsi altresì al regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (9). Il regolamento (CEE) n. 706/73 dispone che dal 1o settembre 1973 si applicano le norme comunitarie in materia veterinaria, ad esclusione della legislazione zootecnica. Il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio del suddetto regolamento.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (10) definisce la nozione di «detentore di animali». L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE fa invece riferimento al proprietario o all'allevatore dell'animale. La direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (11) combina le definizioni di «proprietario» e «detentore». Poiché, secondo le legislazioni comunitaria e nazionali, il proprietario di un equide non è necessariamente la persona che ne ha la responsabilità, è opportuno chiarire che la responsabilità dell'identificazione dell’equide, secondo il presente regolamento, spetta in primo luogo al suo detentore, che può anche essere il proprietario.

(8)

Per assicurare la coerenza della normativa comunitaria, i metodi di identificazione degli equidi previsti dal presente regolamento devono applicarsi senza pregiudizio della decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l’iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (12).

(9)

Detti metodi devono essere conformi ai principi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento autorizzate in conformità della decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (13). In conformità di tale decisione, spetta all'organizzazione o all'associazione che tiene il libro genealogico d'origine della razza stabilire i principi relativi al sistema di identificazione degli equidi, alla divisione del libro genealogico in classi e all'iscrizione degli ascendenti nel libro genealogico.

(10)

Inoltre, il certificato d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/427/CEE, da incorporare nel documento di identificazione, deve riportare tutte le informazioni necessarie affinché gli equidi che sono trasferiti da un libro genealogico a un altro siano iscritti nella classe del libro genealogico di cui soddisfano i criteri.

(11)

A norma dell'articolo 1, terzo trattino della decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e dei loro sperma, ovuli ed embrioni (14), i certificati genealogici e zootecnici per gli equidi registrati devono essere conformi al documento di identificazione definito dalla decisione 93/623/CEE. È quindi necessario precisare che ogni riferimento alla decisione 93/623/CEE e alla decisione 2000/68/CE deve essere inteso come riferimento al presente regolamento.

(12)

Poiché tutti gli equidi nati o importati nella Comunità in conformità del presente regolamento devono essere identificati da un documento di identificazione unico, sono necessarie disposizioni speciali per il caso in cui lo status degli animali sia mutato da quello di equide da allevamento e da reddito a quello di equide registrato, come definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE.

(13)

Gli Stati membri devono poter stabilire regimi specifici per l'identificazione degli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in zone o territori definiti, comprese le riserve naturali, in coerenza con l'articolo 2, secondo comma, della direttiva 92/35/CEE.

(14)

Dispositivi elettronici di identificazione («transponder») degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale. Questa tecnologia deve essere utilizzata per creare uno stretto legame tra l'equide e il mezzo di identificazione. È opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder, ma occorre prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell'identità dell'animale, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione.

(15)

Occorre introdurre la possibilità di una deroga alla normativa comunitaria vigente che impone che gli equidi siano sempre accompagnati dal documento di identificazione quando la conservazione del documento di identificazione per tutta la durata di vita dell'equide è impossibile o quando questo documento non è stato rilasciato in quanto l'animale è stato macellato prima di avere raggiunto l'età massima prescritta per la sua identificazione.

(16)

Tali deroghe devono applicarsi senza pregiudizio dell'articolo 14 della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (15), che prevede una deroga a talune misure di lotta contro la malattia per gli equidi identificati di aziende in cui è stato confermato un focolaio di afta epizootica.

(17)

Gli Stati membri devono anche poter permettere l'uso di un documento di identificazione semplificato per gli equidi movimentati all’interno del territorio nazionale. Carte in plastica con un chip incorporato («carte intelligenti») sono state introdotte in varie zone come dispositivi di memorizzazione dei dati. Occorre consentire l’emissione di tali carte intelligenti come opzione aggiuntiva al documento di identificazione e il loro utilizzo, a determinate condizioni, in luogo del documento di identificazione che accompagna gli equidi durante i loro movimenti all'interno di uno stesso Stato membro.

(18)

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (16), le prescrizioni in materia di informazione sulla catena alimentare per gli equidi devono essere applicate entro l'anno 2009.

(19)

Sono necessarie disposizioni da applicarsi in caso di perdita del documento di identificazione originale rilasciato a norma del presente regolamento per tutta la durata di vita. Tali disposizioni devono per quanto possibile escludere il possesso illegale di più di un documento di identificazione di modo che lo status dell'equide sia correttamente definito come quello di animale destinato alla macellazione per il consumo umano. Quando esistono informazioni sufficienti e verificabili, deve essere rilasciato un duplicato che è contrassegnato come tale e in generale esclude l'animale dalla catena alimentare; in altri casi deve essere rilasciato un documento sostitutivo, anch'esso contrassegnato come tale, che, in aggiunta, declassa l'equide precedentemente registrato attribuendogli lo status di equide da allevamento e da reddito.

(20)

Ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 90/426/CEE, il documento di identificazione è uno strumento che deve permettere di immobilizzare gli equidi in caso di insorgenza di un focolaio di malattia nell’azienda in cui sono detenuti o allevati. Di conseguenza, è necessario prevedere la possibilità di sospendere la validità del documento di identificazione ai fini della movimentazione degli animali in caso di insorgenza di un focolaio di determinate malattie, mediante apposizione di un’appropriata dicitura nel documento stesso.

(21)

Alla morte dell’equide, sopravvenuta in circostanze diverse dalla macellazione in un macello, il documento di identificazione deve essere restituito all'organismo emittente dall'autorità che esercita la sorveglianza sulla trasformazione dell'animale morto in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (17) ed è necessario fare in modo che il transponder od ogni altro dispositivo, compresi i marchi, utilizzato per verificare l'identità dell'equide non possano essere riutilizzati.

(22)

Per evitare che i transponder siano introdotti nella catena alimentare, la carne degli animali da cui non è stato possibile rimuovere il transponder al momento della macellazione deve essere dichiarata impropria al consumo umano, come disposto dall'allegato I, sezione II, capitolo V del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (18).

(23)

La standardizzazione del luogo d'impianto dei transponder e la registrazione di tale luogo nel documento di identificazione devono facilitare la localizzazione dei transponder impiantati.

(24)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (19), gli animali vivi preparati per essere immessi sul mercato per il consumo umano costituiscono un «alimento». Detto regolamento attribuisce importanti responsabilità agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione di alimenti, anche per quanto riguarda la tracciabilità degli animali utilizzati per la produzione di alimenti.

(25)

Gli equidi da allevamento e da reddito e gli equidi registrati possono, ad un certo momento della loro esistenza, diventare equidi da macello, come definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/426/CEE. La carne dei solipedi (sinonimo di equidi) è definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (20).

(26)

A norma dell'allegato II, sezione III, punto 7 del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori dei macelli devono ricevere e verificare le informazioni relative alla catena alimentare precisanti l'origine, la storia e la gestione degli animali destinati alla produzione di alimenti e agire di conseguenza. Per i solipedi domestici, l'autorità competente può consentire che le informazioni sulla catena alimentare siano inviate al macello contemporaneamente agli animali e non in precedenza. Di conseguenza, il documento di identificazione che accompagna gli equidi da macello deve far parte di tali informazioni sulla catena alimentare.

(27)

A norma dell'allegato I, sezione II, capitolo III, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale deve verificare che l'operatore del settore alimentare abbia adempiuto i propri obblighi per garantire che gli animali accettati per la macellazione in vista del consumo umano siano adeguatamente identificati.

(28)

A norma dell'allegato II, sezione III, punto 8, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare devono verificare i passaporti che accompagnano i solipedi domestici per assicurarsi che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo umano e consegnare il passaporto al veterinario ufficiale se li accettano per la macellazione.

(29)

Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (21) e la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (22), la somministrazione di medicinali veterinari agli equidi è soggetta alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (23).

(30)

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2001/82/CE prevede per gli equidi deroghe specifiche all'articolo 11 della stessa direttiva per quanto riguarda il trattamento degli animali utilizzati per la produzione di alimenti con medicinali per i quali sono stati stabiliti limiti massimi di residui per specie diverse dalla specie interessata o che sono autorizzati per un'affezione diversa, a condizione che tali equidi siano identificati in conformità della normativa comunitaria e siano espressamente caratterizzati, nel documento di identificazione, come non destinati alla macellazione per il consumo umano o come destinati alla macellazione per il consumo umano dopo un periodo minimo di sei mesi successivo al trattamento con sostanze elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze indispensabili per il trattamento degli equidi (24).

(31)

Al fine di mantenere un controllo sul rilascio dei documenti di identificazione, una serie minima di dati relativi al rilascio di tali documenti deve essere registrata in una base di dati. Le basi di dati dei vari Stati membri devono cooperare, come disposto dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (25), allo scopo di facilitare lo scambio di dati.

(32)

Il sistema UELN (Universal Equine Life Number) è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell’allevamento equino e delle competizioni equestri. È stato messo a punto su iniziativa della World Breeding Federation for Sport Horses (WBSH), dell'International Stud-Book Committee (ISBC), della World Arabian Horse Organization (WAHO), dell’European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), della Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), della Fédération Equestre Internationale (FEI) e dell'Union Européenne du Trot (UET). Il sistema è descritto nel sito Internet dell’UELN (26).

(33)

Il sistema UELN si presta all'identificazione sia degli equidi registrati, sia degli equidi da allevamento e da reddito e permette l'introduzione progressiva di reti informatiche, di modo che l'identità degli animali possa continuare a essere verificata in conformità dell'articolo 6 della direttiva 90/427/CEE relativa agli equidi registrati.

(34)

Quando codici sono attribuiti alle basi di dati, tali codici e il formato dei numeri di identificazione registrati dei singoli animali non devono in alcun modo entrare in conflitto con il sistema UELN stabilito. È pertanto necessario consultare l'elenco dei codici UELN attribuiti prima di attribuire un nuovo codice a una base di dati.

(35)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 90/426/CEE, il veterinario ufficiale deve annotare in un registro il numero di identificazione o il numero del documento di identificazione dell'equide macellato e trasmettere all'autorità competente del luogo di spedizione, su sua richiesta, un attestato certificante la macellazione dell'equide. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, punto i), della suddetta direttiva, dopo che gli equidi registrati sono stati macellati, i loro documenti di identificazione devono essere restituiti all'organismo che li ha rilasciati. Queste disposizioni valgono anche per i documenti di identificazione rilasciati per gli equidi da allevamento e da reddito. La registrazione di un numero a vita compatibile con il sistema UELN e il suo utilizzo per identificare le autorità o gli organismi che hanno rilasciato il documento di identificazione deve facilitare l’adempimento di questi obblighi. Per quanto possibile, gli Stati membri devono utilizzare gli organismi di collegamento che hanno designato a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (27).

(36)

Il controllo veterinario necessario per fornire le garanzie zoosanitarie a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 90/426/CEE può essere assicurato soltanto se l’azienda, come definita all'articolo 2, lettera a), di detta direttiva, è conosciuta dall'autorità competente. Obblighi analoghi comporta l’applicazione della legislazione alimentare in relazione agli equidi come animali utilizzati per la produzione di alimenti. Tuttavia, data la frequenza dei movimenti di equidi rispetto ad altri animali d'allevamento, non occorre tentare di stabilire una tracciabilità permanente in tempo reale degli equidi. L'identificazione degli equidi deve pertanto costituire la prima fase di un sistema di identificazione e di registrazione degli equidi che dovrà essere completato nel quadro della nuova politica comunitaria in materia di sanità animale.

(37)

Ai fini di un’applicazione uniforme della normativa comunitaria relativa all'identificazione degli equidi negli Stati membri e per assicurarne la chiarezza e la trasparenza, è necessario abrogare le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE e sostituirle con il presente regolamento.

(38)

Occorre prevedere disposizioni transitorie per permettere agli Stati membri di adattarsi alle norme del presente regolamento.

(39)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e del comitato permanente della zootecnia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1.   Il presente regolamento disciplina l'identificazione degli equidi:

a)

nati nella Comunità; o

b)

immessi in libera pratica nella Comunità secondo il regime doganale definito all'articolo 4, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   Il presente regolamento lascia impregiudicati:

a)

il regolamento (CEE) n. 706/73 e la decisione 96/78/CE;

b)

le misure adottate dagli Stati membri per registrare le aziende che detengono equidi.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell'articolo 2, lettere a), da c) a f), h) e i), della direttiva 90/426/CEE e dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/427/CEE.

2.   Inoltre, s'intende per:

a)

«detentore», ogni persona fisica o giuridica che ha la proprietà o il possesso di un equide o è incaricato di provvedere al suo mantenimento, a titolo oneroso o no, in modo permanente o temporaneo, anche durante il suo trasporto, su un mercato o in occasione di concorsi, competizioni o manifestazioni culturali;

b)

«transponder», un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura,

i)

conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e

ii)

che può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 a una distanza di almeno 12 cm;

c)

«equidi», i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;

d)

«numero unico di identificazione a vita», un codice alfanumerico unico a quindici cifre contenente informazioni sull'equide cui è attribuito e sulla base di dati e il paese in cui tali informazioni sono registrate in primo luogo conformemente al sistema di codifica UELN (Universal Equine Life Number), costituito da:

i)

un codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, per la base di dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1, seguito da

ii)

un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equide;

e)

«carta intelligente»: un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili.

CAPO II

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Articolo 3

Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi

1.   Gli equidi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono detenuti soltanto se sono identificati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

2.   Quando il detentore non è il proprietario dell'equide agisce, nel quadro del presente regolamento, a nome e con l'accordo della persona fisica o giuridica che ne ha la proprietà («il proprietario»).

3.   Ai fini del presente regolamento, il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi:

a)

un documento di identificazione unico valido a vita;

b)

un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;

c)

una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.

Articolo 4

Organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi

1.   Gli Stati membri provvedono a che il documento di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per gli equidi registrati sia rilasciato dai seguenti organismi («organismi emittenti»):

a)

l'organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un servizio ufficiale di tale Stato membro, di cui all'articolo 2, lettera c), primo trattino, della direttiva 90/427/CEE, che tiene il libro genealogico per questa razza di equide, come disposto dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE; o

b)

un ramo con sede in uno Stato membro di un'associazione od organizzazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni e corse, di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE.

2.   I documenti di identificazione rilasciati dalle autorità di un paese terzo che emettono certificati genealogici in conformità dell'articolo 1, terzo trattino, della decisione 96/510/CE sono considerati validi ai sensi del presente regolamento per gli equidi registrati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

3.   L'organismo che rilascia il documento di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per gli equidi da allevamento e da reddito è designato dall'autorità competente.

4.   Gli organismi emittenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 agiscono in conformità del presente regolamento, in particolare delle disposizioni degli articoli 5, da 8 a 12, 14, 16, 17, 21 e 23.

5.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l'elenco degli organismi emittenti di e mettono le relative informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico in un sito Internet.

Le informazioni concernenti gli organismi emittenti comprendono almeno le coordinate necessarie per l’adempimento degli obblighi di cui all'articolo 19.

Per permettere agli Stati membri di rendere accessibili tali elenchi aggiornati, la Commissione predispone un sito Internet che funge da tramite con i siti nazionali di ciascuno Stato membro.

6.   L'elenco degli organismi emittenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2 è redatto e aggiornato secondo le seguenti modalità:

a)

l'autorità competente del paese terzo in cui è situato l'organismo emittente garantisce che:

i)

l'organismo emittente sia conforme a quanto disposto al paragrafo 2;

ii)

gli organismi emittenti abilitati a norma della direttiva 94/28/CEE adempiano gli obblighi di informazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

iii)

gli elenchi degli organismi emittenti siano redatti, aggiornati e comunicati alla Commissione;

b)

la Commissione:

i)

trasmette periodicamente agli Stati membri gli elenchi nuovi o aggiornati che riceve dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati ai sensi della lettera a), punto iii);

ii)

provvede a che le versioni aggiornate di questi elenchi siano accessibili al pubblico,

iii)

se necessario, iscrive al più presto la questione dell'elenco degli organismi emittenti dei paesi terzi all'ordine del giorno del comitato permanente della zootecnia, in vista di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 88/661/CEE del Consiglio (28).

Articolo 5

Identificazione degli equidi nati nella Comunità

1.   Gli equidi nati nella Comunità sono identificati per mezzo di un documento di identificazione unico conforme al modello figurante nell'allegato I («documento di identificazione» o «passaporto»). È rilasciato per tutta la durata di vita dell'equide.

Il documento di identificazione è in forma di stampato indivisibile e contiene campi per l'inserimento delle informazioni richieste nelle seguenti sezioni:

a)

per gli equidi registrati, sezioni da I a X;

b)

per gli equidi da allevamento e da reddito, almeno le sezioni I, III, IV e da VI a IX.

2.   L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide se almeno la sezione I non è debitamente compilata.

3.   Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 96/78/CE e in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2 del presente articolo, gli equidi registrati sono identificati nel documento di identificazione in base alle norme stabilite dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento.

4.   Per gli equidi registrati, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera a) e 2, del presente regolamento riporta nella sezione II del documento di identificazione le informazioni figuranti nel certificato d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/427/CEE.

Conformemente ai principi dell'organizzazione d'allevamento abilitata o riconosciuta che tiene il libro genealogico dell’origine della razza dell'equide registrato interessato, il certificato d'origine deve riportare tutte le informazioni relative alla genealogia dell'animale, la sezione del libro genealogico di cui all'articolo 2 o 3 della decisione 96/78/CE e, se così stabilito, la classe della sezione principale nella quale l'animale è iscritto.

5.   Per ottenere il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il detentore dell'animale — o il suo proprietario se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è nato lo richiede espressamente — presenta una domanda all'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, entro i termini di cui al paragrafo 6 del presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 1, fornendo tutte le informazioni necessarie per conformarsi al presente regolamento.

6.   Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, gli equidi nati nella Comunità sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre dell’anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di limitare a sei mesi il termine massimo autorizzato per l'identificazione degli equidi.

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al secondo comma ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

7.   L'ordine delle sezioni del documento di identificazione e la loro numerazione restano invariati, tranne per la sezione I, che può occupare una doppia pagina.

8.   Il documento di identificazione non è duplicato o sostituito, se non nei casi di cui agli articoli 16 e 17.

Articolo 6

Deroga all'obbligo di compilare la sezione I del documento di identificazione

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando un transponder è collocato come disposto dall'articolo 11 o un altro marchio individuale, indelebile e visibile è apposto conformemente all'articolo 12, le informazioni della sezione I, parte A, punto 3, lettere da b) a h), e del diagramma schematico della sezione I, parte B, punti da 12 a 18, del documento di identificazione possono non essere riportate; anziché compilare il diagramma schematico è possibile utilizzare un’immagine sufficientemente dettagliata da consentire l’identificazione dell'equide.

La deroga di cui al primo comma lascia impregiudicate le norme relative all’identificazione degli equidi stabilite dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 7

Deroghe riguardanti l'identificazione di equidi allo stato selvatico o semiselvatico

1.   In deroga all'articolo 5, paragrafi 1, 3 e 5, l'autorità competente può decidere che gli equidi costituenti popolazioni definite viventi allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone, comprese le riserve naturali, da definirsi da tale autorità, siano identificati come disposto all'articolo 5 soltanto quando sono trasferiti da tali zone o addomesticati.

2.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione la popolazione e le zone interessate:

a)

entro i sei mesi seguenti la data di entrata in vigore del presente regolamento; o

b)

prima di avvalersi di questa deroga.

Articolo 8

Identificazione degli equidi importati

1.   Il detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è importato lo richiede espressamente, il proprietario presenta una domanda di rilascio del documento di identificazione o di registrazione del documento di identificazione esistente nella base di dati dell'organismo emittente appropriato ai sensi dell'articolo 21, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 2913/92, quando:

a)

gli equidi sono importati nella Comunità; o

b)

l'ammissione temporanea di cui all'articolo 2, lettera i), della direttiva 90/426/CEE è convertita in ammissione definitiva ai sensi dell'articolo 19, punto iii), di detta direttiva.

2.   Quando un equide di cui al paragrafo 1 è accompagnato da documenti non conformi all'articolo 5, paragrafo 1, o mancanti di alcune delle informazioni prescritte dal presente regolamento, l'organismo emittente, su richiesta del detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è importato lo richiede espressamente, del proprietario:

a)

completa tali documenti in modo da renderli conformi alle prescrizioni dell'articolo 5; e

b)

registra i dati di identificazione dell'equide e le informazioni complementari nella base di dati come disposto dall'articolo 21.

3.   Quando i documenti che accompagnano gli equidi di cui al paragrafo 1 non possono essere modificati in modo da risultare conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono considerati validi ai fini dell'identificazione a norma del presente regolamento.

Quando i documenti di cui al primo comma sono restituiti all'organismo emittente o invalidati da quest'ultimo, questo fatto è registrato nella base di dati di cui all'articolo 21 e gli equidi sono identificati ai sensi dell'articolo 5.

CAPO III

CONTROLLI DA EFFETTUARSI PRIMA DEL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE E DEI TRANSPONDER

Articolo 9

Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi

Prima di rilasciare un documento di identificazione, l'organismo emittente o la persona che agisce a suo nome adotta tutte le misure idonee per:

a)

verificare se tale documento di identificazione non è già stato rilasciato per l'equide in questione;

b)

prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide.

Queste misure comprendono almeno la consultazione dei documenti appropriati e dei registri elettronici disponibili, l'esame dell'animale al fine di individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Misure per individuare una precedente marcatura attiva degli equidi

1.   Le misure di cui all'articolo 9 includono almeno azioni dirette a individuare:

a)

eventuali transponder precedentemente impiantati, per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere transponder HDX e FDX-B, almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie del corpo nel punto in cui è solitamente impiantato il transponder;

b)

eventuali segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato è stato rimosso per via chirurgica;

c)

eventuali altri marchi apposti sull'animale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b).

2.   Quando le misure di cui al paragrafo 1 rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o di qualsiasi altro marchio apposto in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), l'organismo emittente adotta le misure seguenti:

a)

per gli equidi nati in uno Stato membro, emette un duplicato del documento di identificazione o un documento di identificazione sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 o 17;

b)

per gli equidi importati, procede in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

3.   Quando le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), rivelano l'esistenza di qualsiasi altro marchio, l'organismo emittente introduce in modo appropriato queste informazioni nella parte A e nel diagramma schematico della parte B della sezione I del documento di identificazione.

4.   Se la rimozione non documentata di un transponder o di un altro marchio di cui al paragrafo 3 in un equide nato nella Comunità è confermata, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 3, rilascia un documento di identificazione sostitutivo ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 11

Metodi elettronici di verifica dell'identità

1.   L'organismo emittente provvede a che al momento della prima identificazione, l'equide sia sottoposto a marcatura attiva mediante l'impianto di un transponder.

Gli Stati membri definiscono le qualificazioni minime richieste per effettuare l'operazione di cui al primo comma o designano la persona o la professione abilitata.

2.   Il transponder è impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra il margine posteriore dell’occipitale e il garrese, a metà del collo, nella zona del legamento nucale.

L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del transponder in un altro punto del collo dell'equide, purché in tal caso l'impianto non nuoccia al benessere dell'animale e non aumenti il rischio di migrazione del transponder rispetto al metodo di cui al primo comma.

3.   Quando il transponder è impiantato conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'organismo emittente iscrive le informazioni seguenti nel documento di identificazione:

a)

nella sezione I, parte A, punto 5, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore a seguito dell'impianto, e, se del caso, un’etichetta autoadesiva con un codice a barre o una stampa di tale codice a barre indicante almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder;

b)

nella sezione I, parte A, punto 11, la firma e il timbro della persona di cui al paragrafo 1 che ha proceduto all'identificazione e ha impiantato il transponder;

c)

al punto 12 o 13 del diagramma schematico figurante nella sezione I, parte B, secondo il lato in cui è stato effettuato l’impianto, il punto in cui il transponder è stato impiantato nell’equide.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, se le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono attuate per un equide munito di un transponder precedentemente impiantato non conforme alle norme definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il nome del fabbricante o del dispositivo di lettura è iscritto nella sezione I, parte A, punto 5, del documento di identificazione.

5.   Se uno Stato membro emana disposizioni dirette a garantire, conformemente alle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l’unicità dei numeri corrispondenti ai transponder impiantati dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), abilitati dalle autorità competenti di questo Stato membro in conformità della decisione 92/353/CEE, tali disposizioni sono applicate senza compromettere il sistema di identificazione stabilito dall'organismo emittente di un altro Stato membro o di un paese terzo che ha proceduto all'identificazione in conformità del presente regolamento su richiesta del detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'animale è nato lo richiede espressamente, del proprietario.

Articolo 12

Metodi alternativi di verifica dell'identità

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'identificazione degli equidi mediante altri metodi appropriati, comprese le marcature, che offrano garanzie scientifiche equivalenti che, sole o combinate, permettano di verificare l'identità dell'equide e che prevengano efficacemente il duplice rilascio di documenti di identificazione («metodi alternativi»).

L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide a meno che il metodo alternativo di cui al primo comma sia indicato nella sezione I, parte A, punto 6 o 7, del documento di identificazione e registrati nella base di dati in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera f).

2.   Quando è utilizzato un metodo alternativo, il detentore fornisce il mezzo per accedere ai dati di identificazione o, se del caso, sostiene il costo della verifica dell'identità dell'animale.

3.   Gli Stati membri provvedono a che:

a)

i metodi alternativi non siano utilizzati come solo mezzo di verifica dell’identità degli equidi per la maggioranza degli equidi identificati in conformità del presente regolamento;

b)

i marchi visibili apposti sugli equidi da allevamento e da reddito non possano essere confusi con quelli riservati sul loro territorio agli equidi registrati.

4.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 comunicano tramite un sito Internet questa informazione alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico.

Per permettere agli Stati membri di rendere questa informazione accessibile, la Commissione predispone un sito Internet che funge da tramite con i siti nazionali di ciascuno Stato membro.

CAPO IV

MOVIMENTI E TRASPORTO DEGLI EQUIDI

Articolo 13

Movimenti e trasporto degli equidi registrati e degli equidi da allevamento e da reddito

1.   Il documento di identificazione accompagna in qualsiasi momento gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito.

2.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli equidi di cui a tale paragrafo:

a)

quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito senza indugio dal detentore;

b)

quando sono temporaneamente in movimento a piedi:

i)

in vicinanza dell’azienda all'interno di uno stesso Stato membro, di modo che il documento di identificazione possa essere esibito entro tre ore, o

ii)

durante la transumanza degli equidi verso o da pascoli estivi e i documenti di identificazione possono essere esibiti nell’azienda di partenza;

c)

quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;

d)

quando partecipano a un addestramento o a una prova per un concorso o una manifestazione che richiede che lascino il luogo del concorso o della manifestazione;

e)

quando sono movimentati o trasportati in una situazione di emergenza relativa agli equidi stessi o, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/85/CE, all’azienda in cui sono detenuti.

Articolo 14

Deroga per movimenti e trasporti senza documento di identificazione o con documenti di identificazione semplificati

1.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il movimento o il trasporto, all'interno di uno stesso Stato membro, degli equidi di cui a tale paragrafo non accompagnati dei loro documenti di identificazione, purché gli equidi siano provvisti di una carta intelligente emessa dall'organismo che ha emesso i loro documenti di identificazione e contenente le informazioni indicate nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 possono concedersi deroghe reciproche relative ai movimenti o al trasporto degli equidi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, all'interno del loro territorio.

Essi informano la Commissione della loro intenzione di concedere questa deroga.

3.   L'organismo emittente rilascia un documento provvisorio comprendente almeno un riferimento al numero unico di identificazione a vita e, quando è disponibile, al codice del transponder, che permette all'equide di essere movimentato o trasportato all'interno di uno Stato membro per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all'organismo emittente o all'autorità competente ai fini dell'aggiornamento dei dati di identificazione.

4.   Quando, nel corso del periodo di cui al paragrafo 3, un equide è trasportato in un altro Stato membro o in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, è accompagnato, oltre che dal documento provvisorio, da un certificato sanitario conforme all'allegato C della direttiva 90/426/CEE, quale che sia il suo status di registrazione. Se l'animale non è munito di un transponder o non è identificato con un metodo alternativo, il certificato sanitario deve essere completato da una descrizione conforme alla sezione I del documento di identificazione.

Articolo 15

Movimenti e trasporto degli equidi da macello

1.   Il documento di identificazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o dell'articolo 8 accompagna gli equidi da macello durante la loro movimentazione o il loro trasporto verso il macello.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di un equide da macello non identificato ai sensi dell'articolo 5 direttamente dall’azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro, a condizione che:

a)

l'equide sia di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile;

b)

la tracciabilità dall’azienda di nascita al macello sia ininterrotta;

c)

nel corso del trasporto verso il macello l'equide sia identificabile individualmente ai sensi dell'articolo 11 o 12;

d)

la partita sia accompagnato dalle informazioni relative alla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendenti un riferimento all'identificazione individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

3.   L'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica in caso di movimenti o trasporto di equidi da macello in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

CAPO V

DUPLICAZIONE, SOSTITUZIONE E SOSPENSIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

Articolo 16

Duplicato dei documenti di identificazione

1.   Se il documento di identificazione originale è andato smarrito, ma l'identità dell'equide può essere stabilita, in particolare per mezzo del codice trasmesso dal transponder o del metodo alternativo, ed esiste una dichiarazione di proprietà, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, rilascia un duplicato del documento di identificazione con un riferimento al numero unico di identificazione a vita e designa chiaramente come tale questo documento («duplicato del documento di identificazione»).

In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.

Le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato e la classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono introdotte nella base di dati di cui all'articolo 21 mediante riferimento al numero unico di identificazione a vita.

2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente può decidere di sospendere per un periodo di sei mesi lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, se il detentore può dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da un trattamento medico.

A tale scopo, l'autorità competente appone la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della parte III della sezione IX del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.

3.   Se il documento di identificazione originale smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di un paese terzo, il duplicato del documento è rilasciato da tale organismo emittente e trasmesso al detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui si trova l'equide lo richiede espressamente, al proprietario tramite l'organismo emittente o l'autorità competente di tale Stato membro.

In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano e l'indicazione riportata nella base di dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera l), è adattata di conseguenza.

Tuttavia, il duplicato del documento di identificazione può essere rilasciato da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che registra gli equidi di tale razza o da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che registra gli equidi a tale scopo nello Stato membro in cui si trova l'equide, se l'organismo emittente d'origine del paese terzo ha dato il suo consenso.

4.   Se il documento di identificazione smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente che non esiste più, il duplicato del documento è rilasciato da un organismo emittente dello Stato membro in cui si trova l'equide in conformità del paragrafo 1.

Articolo 17

Documento di identificazione sostitutivo

Se il documento di identificazione originale è andato smarrito e l'identità dell'equide non può essere stabilita, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dello Stato membro in cui si trova l'equide rilascia un documento di identificazione sostituivo («documento di identificazione sostituivo»), chiaramente designato come tale e conforme alle prescrizioni dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del documento di identificazione sostitutivo come non destinato alla macellazione per il consumo umano.

Le informazioni contenute nel documento di identificazione sostitutivo rilasciato, lo status di registrazione dell’equide e la classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono adattati di conseguenza nella base di dati di cui all'articolo 21, mediante un riferimento al numero unico di identificazione a vita.

Articolo 18

Sospensione dei documenti di identificazione ai fini dei movimenti

Il veterinario ufficiale sospende la validità del documento di identificazione ai fini dei movimenti, apponendo la dicitura appropriata nella sezione VIII di esso, quando l'equide è detenuto in un'azienda o proviene da un’azienda che:

a)

è oggetto di una misura di divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE; o

b)

è situata in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro non indenne da peste equina.

CAPO VI

MORTE DEGLI EQUIDI; EQUIDI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE PER IL CONSUMO UMANO; REGISTRAZIONE DEI FARMACI

Articolo 19

Morte di un equide

1.   Alla macellazione o alla morte di un equide sono adottate le seguenti misure:

a)

per impedire un successivo utilizzo fraudolento del transponder, si procede al suo recupero, alla sua distruzione o al suo smaltimento sul posto;

b)

il documento di identificazione è invalidato almeno con l'apposizione nella prima pagina di un timbro riportante la dicitura «non valido»;

c)

all'organismo emittente è trasmesso, o direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 23, paragrafo 4, un attestato contenente un riferimento al numero unico di identificazione a vita dell'animale e indicante che l'equide è stato macellato, abbattuto, o è morto, nonché la data della morte dell'animale; e

d)

il documento di identificazione invalidato è distrutto.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate da o sotto la supervisione di:

a)

il veterinario ufficiale:

i)

se l'animale è stato macellato o abbattuto a fini di lotta contro una malattia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto i), della direttiva 90/426/CEE; o

ii)

a seguito della macellazione dell'animale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 90/426/CEE; o

b)

l'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto i), del regolamento (CE) n. 1774/2002, in caso di smaltimento o trattamento della carcassa ai sensi degli articoli 4 o 5 di detto regolamento.

3.   Quando il transponder non può essere recuperato su un animale macellato per il consumo umano, come prescritto dal paragrafo 1, lettera a), il veterinario ufficiale dichiara la carne o la parte della carne contenente il transponder impropria al consumo umano ai sensi dell'allegato I, sezione II, capitolo V, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 854/2004.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), e fatte salve le norme stampate dall'organismo emittente sul documento di identificazione, gli Stati membri possono adottare misure per restituire il documento invalidato all'organismo emittente.

5.   In tutti i casi di morte o di perdita dell'equide non previsti dal presente articolo, il detentore restituisce il documento di identificazione all'organismo emittente appropriato di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3, entro trenta giorni dalla morte o dalla perdita dell'animale.

Articolo 20

Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei farmaci

1.   Un equide è considerato destinato alla macellazione per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione con firma apposta:

a)

dal detentore o dal proprietario, a sua discrezione; o

b)

dal detentore e dal veterinario responsabile, agente in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE.

2.   Prima di qualsiasi trattamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE o di qualsiasi trattamento che faccia uso di un medicinale autorizzato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, il veterinario responsabile stabilisce lo status dell'equide o come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, che è il caso per difetto, o come animale non destinato alla macellazione per il consumo umano, come indicato nella sezione IX, parte II del documento di identificazione.

3.   Quando il trattamento di cui al paragrafo 2 non è permesso per un equide destinato alla macellazione per il consumo umano, il veterinario responsabile provvede a che, secondo la deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE, l'equide interessato sia irreversibilmente dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano:

a)

completando e firmando la parte II della sezione IX del documento di identificazione; e

b)

invalidando la parte III della sezione IX del documento di identificazione.

4.   Quando un equide deve essere trattato nelle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, il veterinario responsabile inserisce nella parte III della sezione IX del documento di identificazione le informazioni richieste circa il prodotto medicinale contenente sostanze indispensabili al trattamento dell'equide elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006.

Il veterinario responsabile appone la data dell'ultima somministrazione di tale prodotto medicinale, come prescritto, e agendo in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE, informa il detentore della data a cui scadrà il periodo di attesa fissato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.

CAPO VII

REGISTRAZIONE DEI DATI E SANZIONI

Articolo 21

Base di dati

1.   All’atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di documenti di identificazione precedentemente rilasciati, l'organismo emittente registra nella sua base di dati almeno le seguenti informazioni sull'equide:

a)

il numero unico di identificazione a vita;

b)

la specie;

c)

il sesso;

d)

il mantello;

e)

la data di nascita (giorno, mese, anno);

f)

se del caso, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nonché le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo;

g)

il paese di nascita;

h)

la data di rilascio del documento di identificazione e dell'eventuale sua modifica;

i)

il nome e l'indirizzo della persona a cui il documento di identificazione è rilasciato;

j)

lo status di equide registrato o equide da allevamento e da reddito;

k)

il nome dell'animale (nome di nascita e, se del caso, nome commerciale);

l)

lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano;

m)

le informazioni riguardanti eventuali duplicati o documenti d'informazione sostitutivi, ai sensi degli articoli 16 e 17;

n)

la data notificata della morte dell'animale.

2.   L'organismo emittente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua base di dati per almeno 35 anni o per almeno i due anni seguenti la data di morte dell'equide comunicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

3.   Immediatamente dopo la registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo emittente comunica le informazioni di cui alle lettere da a) a f) e n) di quello stesso paragrafo alla base di dati centrale dello Stato membro in cui l'equide è nato, se tale base di dati centrale è stata resa disponibile in conformità dell'articolo 23.

Articolo 22

Comunicazione del codice delle basi di dati degli organismi emittenti

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico, per mezzo di un sito Internet, i nomi e gli indirizzi degli organismi emittenti, con le coordinate di contatto, e il codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, delle basi di dati degli organismi emittenti.

Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.

Articolo 23

Basi di dati centrali, loro cooperazione e punti di contatto

1.   Uno Stato membro può decidere che l'organismo emittente debba incorporare le informazioni di cui all'articolo 21 relative agli equidi nati o identificati sul suo territorio in una base di dati centrale o che la base di dati dell'organismo emittente debba essere collegata in rete con la base di dati centrale («la base di dati centrale»).

2.   Gli Stati membri cooperano al funzionamento delle loro basi di dati centrali, in conformità della direttiva 89/608/CEE.

3.   Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico, per mezzo di un sito Internet, il nome, l'indirizzo e il codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, delle loro basi di dati centrali.

Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.

4.   Gli Stati membri indicano un punto di contatto a cui va recapitato l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), che successivamente essi trasmettono agli organismi emittenti autorizzati sul loro territorio.

Tale punto di contatto può essere un organismo di collegamento di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Le coordinate del punto di contatto, che possono essere inserite nella base di dati centrale, sono comunicate agli altri Stati membri e al pubblico per mezzo di un sito Internet.

Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.

Articolo 24

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire la loro applicazione. Le sanzioni stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le relative disposizioni entro il 30 giugno 2009. Eventuali successive modifiche di tali disposizioni sono notificate senza indugio alla Commissione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Abrogazione

Le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE sono abrogate con effetto dal 1o luglio 2009.

I riferimenti alle decisioni abrogate s’intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.   Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009 e identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE sono considerati identificati in conformità del presente regolamento.

I documenti di identificazione per questi equidi sono registrati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.

2.   Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE, sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, p. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

(3)   GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.

(4)   GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).

(5)   GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.

(6)   GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)   GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006.

(8)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(9)   GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).

(10)   GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(11)   GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(12)   GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39.

(13)   GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63.

(14)   GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2004/186/CE (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 27).

(15)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(16)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1246/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21).

(17)   GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13).

(18)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(19)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(20)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(21)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 61/2008 della Commissione (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 8).

(22)   GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Drettiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).

(23)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(24)   GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33.

(25)   GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica, GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(28)   GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36.


ALLEGATO I

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

PASSAPORTO

Generalità — Istruzioni

Queste istruzioni hanno lo scopo di agevolare l'utente e non influiscono sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 504/2008.

I.   Il passaporto deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo uso e le coordinate dell'organismo emittente in francese, in inglese e in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'organismo emittente.

II.   Informazioni figuranti nel passaporto

A.   Il passaporto deve contenere le seguenti informazioni:

1.   Sezioni I e II — Identificazione

L'equide è identificato dall'organismo competente. Il numero di identificazione permette di identificare chiaramente l'animale e l'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione ed è compatibile con il sistema UELN.

Al punto (5) della Sezione I deve esservi uno spazio sufficiente per inserire almeno quindici cifre del codice trasmesso dal transponder.

Nel caso di un equide registrato, il passaporto contiene il pedigree e la classe del libro genealogico nel quale l'animale è iscritto in base alle norme dell'organizzazione di allevamento autorizzata che rilascia il passaporto.

2.   Sezione III — Proprietario

Il nome del proprietario o del suo agente/rappresentante deve essere riportato se l'organismo emittente lo richiede.

3.   Sezione IV — Registrazione dei controlli d'identità

Quando le leggi e i regolamenti lo richiedono, i controlli dell'identità dell'equide devono essere registrati dall'autorità competente.

4.   Sezioni V e VI – Registrazione delle vaccinazioni

Tutte le vaccinazioni devono essere registrate nella sezione V (solo l’influenza equina) e nella sezione VI (tutte le altre vaccinazioni). Le relative informazioni possono figurare in un’etichetta autoadesiva.

5.   Sezione VII — Esami sanitari effettuati da laboratori

I risultati di tutti gli esami effettuati per individuare una malattia trasmissibile devono essere registrati.

6.   Sezione VIII — Validità dei documenti ai fini dei movimenti

Invalidazione/rivalidazione del documento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 90/426/CEE ed elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la notifica.

7.   Sezione IX — Somministrazione di medicinali veterinari

Le parti I ed II o la parte III di questa sezione devono essere debitamente completate secondo le istruzioni fornite in tale sezione.

B.   Il passaporto può contenere le seguenti informazioni:

Sezione X — Prescrizioni sanitarie di base

SEZIONE I

Parte A — Elementi di identificazione

Image 1

Testo di immagine

SEZIONE I

Parte B — Diagramma schematico

Image 2
da non riportare nel documento di identificazione

Nota [da non riportare nel documento di identificazione]: Sono consentitre lievi variazioni rispetto a questo modello di diagramma schematico, purché utilizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

SEZION II

Certificat d'origine

Certificate of Origin

Certificato d'origine

Image 3

Testo di immagine

SEZIONE III

[da compilare solo se richiesto e conformemente alle regole delle organizzazioni di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

(Informazioni sulla proprietà)

1.

Per le competizioni che si svolgono sotto l'egida della Federazione equestre internazionale la nazionalità del cavallo è quella del suo proprietario.

2.

In caso di cambiamento di proprietà, il passaporto deve essere immediatamente restituito all'organizzazione, all'associazione o al servizio ufficiale che lo ha rilasciato, indicando il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario, a cui sarà trasmesso dopo la registrazione.

3.

Se il cavallo ha più di un propretario o è di proprietà di una società, nel passaporto devono essere riportati il nome e la nazionalità della persona responsabile del cavallo. Se i proprietari sono di nazionalità diverse, devono precisare la nazionalità del cavallo.

4.

Quando la Federazione equestre internazionale approva il leasing di un cavallo da parte di una federazione equestre nazionale, i particolari di queste transazioni devono essere registrati dalla federazione equestre nazionale interessata

Details of ownership

1.

For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

2.

On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

Data di registrazione da parte dell'organizzazione, dell'associazione o del servizio ufficiale

Nom du propriétaire

Name of owner

Nome del proprietario

Adresse du propriétaire

Address of owner

Indirizzo del proprietario

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Nazionalità del proprietario

Signature du propriétaire

Signature of owner

Firma del proprietario

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

Timbro dell'organizzazione, dell'associazione o del servizio ufficiale e firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota per l'organismo emittente [da non riportare nel documento di identificazione]: Il testo dei punti da 1 a 4 della presente sezione deve figurare, in tutto o in parte, nel documento di identificazione solo se è conforme alle regole delle organizzazioni di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE.]

SEZIONE IV

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

Controllo dell'identità del cavallo descritto nel passaporto

L'identità dell'equide deve essere controllata ogni volta che le leggi e i regolamenti lo richiedono e deve esserne certificata la corrispondenza alla descrizione figurante nella sezione I del passaporto

Control of identification of the horse described in the passport

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


Date

Date

Data

Ville et pays

Town and country

Città e paese

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Motivo del controllo (manifestazione, certificato sanitario, ecc.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

Firma, nome (in lettere maiuscole) e qualifica della persona che ha verificato l'identità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE V

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Solo influenza equina

o

influenza equina con uso di vaccini combinati

Registrazione delle vaccinazioni

Ogni vaccinazione a cui il cavallo/l'equide è sottoposto deve essere indicata in modo chiaro e dettagliato e certificata dal nome e dalla firma del veterinario

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Data

Lieu

Place

Luogo

Pays

Country

Paese

Vaccin/Vaccine/Vaccino

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nome (in lettere maiuscole) e firma del veterinario

Nom

Name

Nome

Numéro du lot

Batch number

Numero del lotto

Maladie(s)

Disease(s)

Malattia(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Malattie diverse dall'influenza equina

Registrazione delle vaccinazioni

Ogni vaccinazione a cui l'equide è sottoposto deve essere indicata in modo chiaro e dettagliato e certificata dal nome e dalla firma del veterinario

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Data

Lieu

Place

Luogo

Pays

Country

Paese

Vaccin/Vaccine/Vaccino

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nome (in lettere maiuscole) e firma del veterinario

Nom

Name

Nome

Numéro du lot

Batch number

Numero del lotto

Maladie(s)

Disease(s)

Malattia(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE VII

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Esami sanitari effettuati da laboratori

Il risultato di ogni esame effettuato ai fini dell'individuazione di una malattia trasmissibile da un veterinario o da un laboratorio autorizzato del servizio veterinario del paese deve essere annotato in modo chiaro e dettagliato dal veterinario che agisce per conto dell'autorità che richiede l'esame

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement

Sampling date

Data del prelievo

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Malattia trasmissibile oggetto dell'esame

Nature de l’examen

Type of test

Tipo di esame

Résultat de l’examen

Result of test

Risultato dell'esame

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

Laboratorio ufficiale a cui è stato inviato il campione

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nome in lettere maiuscole e firma del veterinario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE VIII

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

INVALIDAZIONE/RIVALIDAZIONE DEL DOCUMENTO NEL QUADRO DEI MOVIMENTI

ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 90/426/CEE

Date

Date

Data

Lieu

Place

Luogo

Validité du document

Validity of document

Validità del documento

Maladie

Disease

Malattia

[riportare il numero corrispondente, come sottoindicato]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

Nome in lettere maiuscole e firma del veterinario ufficiale

Validité suspendue

Validity suspended

Validità sospesa

Validité rétablie

Validity re-established

Validità ristabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES — MALATTIE SOGGETTE A OBBLIGO DI DENUNCIA

1.

Peste équine — African horse sickness — Peste equina

2.

Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — Stomatite vescicolosa

3.

Dourine — dourine — Durina

4.

Morve — glanders — Morva

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE)

6.

Anémie infectieuse — equine infectious anaemia — Anemia infettiva

7.

Rage — rabies — Rabbia

8.

Fièvre charbonneuse — anthrax — Carbonchio

SEZIONE IX

Somministrazione di medicinali veterinari

Image 4

Testo di immagine

Image 5

Testo di immagine

SEZIONE X

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Prescrizioni sanitarie di base

(non valide per l'introduzione nella Comunità)

Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Io sottoscritto (1) certifico che l'equide descritto in questo passaporto:

(a)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

è stato esaminato oggi, non presenta segni clinici di malattia ed è idoneo al trasporto;

(b)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia trasmissibile;

(c)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

non proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e non è stato in contatto con equidi di un'azienda sottoposta a tali restrizioni;

(d)

à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

a quanto mi consta, non è stato in contatto con equidi affetti da una malattia trasmissibile nel corso dei 15 giorni precedenti il carico.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

IL PRESENTE CERTIFICATO È VALIDO 10 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA APPOSTA DAL VETERINARIO UFFICIALE

Date

Date

Data

Lieu

Place

Luogo

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Per ragioni epidemiologiche particolari, un certificato sanitario separato accompagna il presente passaporto

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

Nome in lettere maiuscole e firma del veterinario ufficiale

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Sì/no (barrare la voce inutile)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Sì/no (barrare la voce inutile)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Sì/no (barrare la voce inutile)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Sì/no (barrare la voce inutile)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Sì/no (barrare la voce inutile)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Sì/no (barrare la voce inutile)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.

Il documento deve essere firmato entro le 48 ore precedenti il trasporto internazionale dell'equide.


ALLEGATO II

Informazioni memorizzate nella «carta intelligente»

La «carta intelligente» contiene almeno le seguenti informazioni:

1.

Informazioni visibili:

organismo emittente

numero di identificazione unico a vita

nome

sesso

mantello

le ultime 15 cifre del codice trasmesso dal transponder (se del caso)

fotografia dell'equide

2.

Informazioni elettroniche accessibili mediante software standard:

almeno tutte le informazioni obbligatorie della parte A della sezione I del documento di identificazione.


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/33


REGOLAMENTO (CE) N. 505/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 riguarda l'autorizzazione degli additivi da usare nell'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per concedere detta autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda è stata corredata dalle informazioni dettagliate e dalla documentazione conforme a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico 3-fitasi (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G e Natuphos 10000 L) prodotto dall'Aspergillus niger (CBS 101.672) quale additivo alimentare per le scrofe, da classificare nella categoria di additivi denominati «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del preparato è stato autorizzato per i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e i polli da ingrasso conformemente al regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione (2), per le galline ovaiole e i tacchini da ingrasso conformemente al regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione (3) e per le anatre conformemente al regolamento (CE) n. 165/2008 della Commissione (4).

(5)

Sono state presentate nuove informazioni a sostegno della domanda di autorizzazione per le scrofe. Nel suo parere del 15 giugno 2006 (5), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») è giunta alla conclusione che il preparato enzimatico Natuphos (3-fitasi) prodotto da Aspergillus niger (CBS 101.672) non ha conseguenze negative per i consumatori, gli utilizzatori o l'ambiente e risulta efficace nel migliorare la digeribilità dei mangimi. Nel suo parere del 12 dicembre 2007 (6) l'Autorità è giunta alla conclusione che l'uso del preparato è sicuro per le scrofe. L'Autorità non ritiene che occorrano disposizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha inoltre verificato la relazione sul metodo d'analisi dell'additivo dei mangimi presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'uso del preparato dev'essere pertanto autorizzato, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato che figura nell'allegato, appartenente alla categoria di additivi denominati «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale dei «promotori della digestione», è autorizzato in qualità di additivo nell'alimentazione degli animali, conformemente alle condizioni indicate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)   GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.

(3)   GU L 256 del 2.10.2007, pag. 20.

(4)   GU L 50 del 23.2.2008, pag. 8.

(5)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi e del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati riguardo alla sicurezza e all'efficacia del preparato enzimatico Natuphos (3-fitasi) prodotto da Aspergillus niger. The EFSA Journal (2006) 369, 1-19.

(6)  Parere scientifico del gruppo di esperti sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi sulla «Sicurezza dei preparati enzimatici di Natuphos (3-fitasi) per le scrofe». The EFSA Journal (2007) 614, 1-5.


ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo

Nome del detentore dell'autorizzazione

Additivo

(nome commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo d'analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg del mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1600

BASF SE

3-fitasi

CE 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Composizione dell'additivo

3-fitasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 101.672) con un'attività minima pari a:

 

presentazione solida: 5 000  FTU (1)/g

 

presentazione liquida: 5 000  FTU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-fitasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Metodo analitico (2)

Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall'enzima a partire dal substrato di fitato.

Scrofe

500  FTU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per chilogrammo di mangime completo: 500 FTU.

3.

Da utilizzare in mangimi contenenti oltre lo 0,36 % di fosforo legato alla fitina

27 giugno 2018


(1)  1 FTU è la quantità di enzimi che libera una micromole di fosfato inorganico al minuto, a partire da fitato sodico a pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Particolari circa i metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/36


REGOLAMENTO (CE) N. 506/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 1, 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo ad esse associata sugli habitat acquatici.

(2)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 stabilisce l'elenco delle specie cui non si applicano alcune disposizioni del regolamento medesimo. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere altre specie all'allegato.

(3)

Prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, alcuni Stati membri hanno chiesto l'aggiunta di alcune specie all'allegato IV. La Francia ha proposto, per le proprie regioni ultraperiferiche, che determinate specie venissero incluse in una parte separata dell'allegato.

(4)

Il 7 novembre 2007 e il 30-31 gennaio 2008, la Commissione ha convocato un gruppo di esperti al fine di valutare l'ammissibilità delle specie da includere nell'allegato IV del regolamento. A tale fine è stato quindi redatto un nuovo elenco.

(5)

Risulta pertanto necessario modificare in tal senso l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.


ALLEGATO

"ALLEGATO IV

Elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 5

PARTE A —   Generale

Acipenser baeri  (*1), Storione siberiano

A. gueldenstaedti  (*1), Storione danubiano

A. nudiventris  (*1), Glatdick

A. ruthenus  (*1), Sterleto

A. stellatus  (*1), Storione stellato

A. sturio  (*1), Storione

Aristichthys nobilis, Carpa testa grossa

Carassius auratus, Ciprino dorato

Clarias gariepinus, Pesce gatto africano

Coregonus peled, Coregone

Crassostrea gigas, Ostrica giapponese

Ctenopharyngodon idella, Carpa erbivora

Cyprinus carpio, Carpa

Huso huso  (*1), Storione ladano

Hypophthalmichthys molitrix, Carpa argentata

Ictalurus punctatus, Pesce gatto puntado

Micropterus salmoides, Persicotrota

Oncorhynchus mykiss, Trota iridea

Ruditapes philippinarum, Vongola verace

Salvelinus alpinus, Salmerino alpino

Salvelinus fontinalis, Salmerino di fontana

Salvelinus namaycush, Salmerino di lago

Sander lucioperca, Sandra-luccioperca

Silurus glanis, Siluro

PARTE B —   Relativa ai DOM

Macrobrachium rosenbergii, Gambero blu

Oreochromis mossambicus, Tilapia del Mozambico

O. niloticus, Tilapia del Nilo

Sciaenops ocellatus, Ombrina ocellata


(*1)  Ibridi della specie dello storione.


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/38


REGOLAMENTO (CE) N. 507/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 istituisce, tra l'altro, misure relative al mercato interno nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, tra cui aiuti a favore dei primi trasformatori riconosciuti di paglie di lino e di canapa o degli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. È necessario adottare le modalità d'applicazione relative a tali misure.

(3)

Occorre definire da un lato le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori e dall'altro gli obblighi che incombono agli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. Occorre altresì precisare gli elementi essenziali del contratto di compravendita delle paglie, dell'impegno di trasformazione e del contratto di trasformazione per conto terzi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

(4)

Taluni primi trasformatori di paglie di lino producono principalmente fibre lunghe di lino e, a titolo secondario, fibre corte di lino con un tasso elevato di impurità e di canapuli e capecchi. In mancanza di attrezzature adeguate per la pulizia di tali prodotti secondari, essi conferiscono ad altri operatori l'incarico di procedere alla pulizia delle fibre corte. In considerazione di quanto precede, la pulizia per conto terzi va considerata come un'operazione del primo trasformatore riconosciuto per le fibre corte di lino. È quindi indicato fissare le condizioni cui devono conformarsi gli operatori considerati, segnatamente ai fini dei controlli.

(5)

Per garantire l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti considerati, è necessario introdurre, per la campagna considerata, una domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5).

(6)

Al fine di consentire una corretta gestione amministrativa, pur tenendo conto delle condizioni specifiche dei mercati del lino e della canapa, è opportuno definire il periodo nel quale le paglie di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre possono essere trasformate e, ove del caso, commercializzate.

(7)

Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, è opportuno precisare le modalità di calcolo applicabili per convertire il quantitativo prodotto in un quantitativo equivalente sulla base di una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi del 7,5 %.

(8)

Al fine di agevolare il corretto funzionamento del meccanismo di stabilizzazione, occorre prevedere che i quantitativi di fibre per i quali può essere erogato l'aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione siano limitati al valore che si ottiene moltiplicando il numero di ettari oggetto di un contratto o di un impegno di trasformazione per un quantitativo unitario per ettaro. Tale quantitativo unitario deve essere determinato dallo Stato membro in funzione dei quantitativi nazionali garantiti stabiliti e degli ettari coltivati.

(9)

In considerazione delle variazioni dei livelli dei quantitativi nazionali garantiti che possono risultare dalla flessibilità introdotta dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1673/2000, è opportuno definire le modalità di fissazione dei suddetti quantitativi nazionali garantiti per ogni campagna di commercializzazione, tenendo conto degli adeguamenti che potrebbero rendersi necessari per consentire un'adeguata distribuzione di tali quantitativi tra i beneficiari dell'aiuto alla trasformazione.

(10)

La concessione dell'aiuto alla trasformazione è subordinata alla conclusione di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000. D'altro canto, i trasferimenti tra quantitativi nazionali garantiti nonché i quantitativi unitari per ettaro devono essere fissati in tempo utile dallo Stato membro sulla base delle superfici oggetto di un contratto o di un impegno. È opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione, gli operatori trasmettano alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni pertinenti relative a tali contratti o impegni. Per conferire una certa flessibilità agli scambi in questione, occorre limitare le possibilità di cessione dei contratti tra primi trasformatori riconosciuti.

(11)

Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è necessario indicare le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro nonché le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione.

(12)

Per gestire un regime basato su un aiuto concesso in funzione dei quantitativi di fibre prodotti nell'arco di 22 mesi, è opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione per una determinata campagna, venga presentata una domanda di aiuto per le fibre che saranno ottenute e i cui quantitativi saranno in seguito indicati su base periodica.

(13)

A motivo dei possibili adeguamenti dei quantitativi nazionali garantiti e dei quantitativi unitari per ettaro, i quantitativi totali di fibre ammissibili all'aiuto vengono resi noti solo al termine delle operazioni di trasformazione. È quindi necessario prevedere la possibilità di versare anticipi dell'aiuto ai primi trasformatori riconosciuti in funzione dei quantitativi di fibre ottenuti periodicamente. Al fine di garantire il pagamento degli importi dovuti in caso di irregolarità accertate, è opportuno subordinare i suddetti anticipi alla costituzione di una cauzione. Tali cauzioni devono rispondere a talune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(14)

L'aiuto complementare previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso solo per le superfici la cui produzione di paglie ha formato oggetto di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe di lino. È quindi indicato stabilire una resa minima di fibre lunghe per ciascun ettaro oggetto di un contratto o di impegno, al fine di definire le condizioni che soddisfano tale requisito.

(15)

Per garantire la regolarità delle operazioni è indispensabile disporre di un sistema di controlli amministrativi e di controlli in loco. È opportuno precisare gli elementi essenziali che devono formare oggetto di verifica e stabilire il numero minimo di controlli in loco da effettuare per ciascuna campagna di commercializzazione.

(16)

È opportuno determinare le conseguenze di eventuali irregolarità constatate. Tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive da prevenire qualsiasi uso illecito degli aiuti comunitari, pur nel rispetto del principio di proporzionalità.

(17)

Al fine di avvicinare sufficientemente il momento in cui vengono ottenute le fibre al fatto generatore del tasso di cambio per gli anticipi e per l'aiuto alla trasformazione, il fatto generatore deve intervenire l'ultimo giorno di ciascuno dei periodi previsti per la comunicazione dei quantitativi di fibre ottenuti.

(18)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campagna di commercializzazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre istituita dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

2.   La campagna di commercializzazione inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«trasformatore assimilato»: l'agricoltore che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ha stipulato un contratto di trasformazione per conto terzi con un primo trasformatore riconosciuto per ottenere fibre dalle paglie di sua proprietà;

b)

«fibre lunghe di lino»: le fibre di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri;

c)

«fibre corte di lino»: le fibre di lino diverse da quelle di cui alla lettera b), ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo;

d)

«fibre di canapa»: le fibre di canapa ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo.

Articolo 3

Riconoscimento dei primi trasformatori

1.   Ai fini del riconoscimento, il primo trasformatore trasmette all'autorità competente una domanda contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

la descrizione dell'azienda e della gamma completa dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle paglie di lino e di canapa;

b)

la descrizione degli impianti e delle attrezzature di trasformazione, con l'indicazione della localizzazione e delle specifiche tecniche riguardanti:

i)

il consumo energetico e i quantitativi massimi di paglie di lino e di canapa che possono essere trasformati per ora e per anno;

ii)

i quantitativi massimi di fibre lunghe di lino, di fibre corte di lino e di fibre di canapa che possono essere ottenuti per ora e per anno;

iii)

i quantitativi indicativi di paglie di lino e di canapa necessari per ottenere 100 kg di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera a);

c)

la descrizione degli impianti di magazzinaggio, con l'indicazione della localizzazione e della capacità in tonnellate di paglie e di fibre di lino o di canapa.

2.   Con la domanda di riconoscimento il primo trasformatore si impegna, a decorrere dalla data di presentazione della domanda stessa:

a)

a tenere separatamente, per campagna di commercializzazione del raccolto delle paglie di cui trattasi e per Stato membro di raccolta, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa relative:

i)

alla totalità dei contratti di compravendita e degli impegni di trasformazione;

ii)

a ciascuno dei contratti di trasformazione per conto terzi stipulato con trasformatori assimilati;

iii)

alla totalità degli altri fornitori e, ove del caso, alle partite di fibre ottenute da paglie della categoria b) ma non destinate a essere oggetto di una domanda di aiuto;

b)

a tenere giornalmente o per partita una contabilità di magazzino regolarmente correlata alla contabilità finanziaria e una documentazione in conformità del disposto del paragrafo 5, nonché i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli;

c)

a comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 1;

d)

a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

3.   Previa verifica in loco della conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente concede al primo trasformatore un riconoscimento per i tipi di fibre che possono essere prodotte nelle condizioni di ammissibilità all'aiuto, attribuendogli un numero di riconoscimento.

Il riconoscimento è concesso entro i due mesi successivi a quello di presentazione della domanda.

In caso di variazione di uno o più degli elementi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente conferma o adegua il riconoscimento, ove del caso previo controllo in loco, nel mese successivo a quello in cui la variazione è notificata. Tuttavia l'adeguamento dei tipi di fibre per i quali è concesso il riconoscimento prende effetto solo a decorrere dalla campagna successiva.

4.   Nel quadro del riconoscimento di un primo trasformatore per fibre lunghe di lino e nel contempo per fibre corte di lino, lo Stato membro può autorizzare, alle condizioni di cui al presente paragrafo e se ritiene che sussistano adeguate condizioni di controllo, che venga affidata a terzi la pulizia delle fibre corte di lino al fine di rispettare il limite previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 per quanto riguarda il tasso di impurità e di canapuli e capecchi.

In tal caso, il primo trasformatore indica nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 1 l'intenzione di avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo.

L'autorizzazione può essere concessa per due operatori al massimo per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni campagna di commercializzazione.

Anteriormente al 1o febbraio per ciascuna campagna di commercializzazione, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente un contratto di pulizia per conto terzi nel quale figurano almeno le seguenti informazioni:

a)

la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto delle paglie da cui sono state ottenute le fibre;

b)

il numero di riconoscimento del primo trasformatore, nonché il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e l'ubicazione degli impianti dell'operatore incaricato della pulizia delle fibre corte di lino;

c)

l'indicazione che tale operatore si impegna:

i)

a tenere separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, le scorte di fibre corte di lino pulite e non pulite;

ii)

a tenere una contabilità di magazzino giornaliera in cui figurino separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, i quantitativi in entrata di fibre corte di lino non pulite e i quantitativi di fibre corte di lino pulite ottenuti, nonché le rispettive scorte;

iii)

a conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro a fini di controllo e a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

L'impegno di cui alla lettera c), dell'operatore incaricato della pulizia, è considerato come un impegno contratto dal primo trasformatore nell'ambito del suo riconoscimento.

5.   Nella contabilità di magazzino dei primi trasformatori riconosciuti sono registrati, per ogni giorno o partita e per ciascuna categoria di paglie e ciascun tipo di fibre per i quali sono tenute scorte separate, i seguenti dati:

a)

i quantitativi entrati nell'azienda per ciascun contratto o impegno di cui all'articolo 5 e, ove del caso, per ciascuno degli altri fornitori;

b)

i quantitativi di paglie trasformati e i quantitativi di fibre ottenuti;

c)

una stima delle perdite e dei quantitativi distrutti, con relativa motivazione;

d)

i quantitativi usciti dall'azienda, suddivisi per destinatario;

e)

lo stato delle scorte per impianto di magazzinaggio.

Per tutte le partite di paglie e di fibre che entrano o che lasciano l'azienda, ma che non corrispondono a uno dei contratti o all'impegno di cui all'articolo 5, il primo trasformatore riconosciuto deve essere in possesso di un attestato di consegna o di presa in consegna del fornitore o del destinatario o di un documento equivalente accettato dallo Stato membro. Il primo trasformatore riconosciuto registra nome, ragione sociale e indirizzo di ciascun fornitore e destinatario.

6.   Una partita è un quantitativo determinato di paglia di lino o di canapa, numerato all'atto dell'ingresso negli impianti di trasformazione o di magazzinaggio di cui al paragrafo 1.

Una partita può interessare un unico contratto di compravendita delle paglie, impegno di trasformazione, o contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Obblighi del trasformatore assimilato

Il trasformatore assimilato deve:

a)

aver stipulato, con un primo trasformatore riconosciuto, un contratto per la trasformazione di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;

b)

tenere un registro in cui figurino, a partire dall'inizio della campagna considerata e per ogni giorno:

i)

per ciascun contratto di trasformazione per conto terzi, i quantitativi ottenuti di paglie di lino o di canapa destinati alla produzione di fibre e quelli consegnati;

ii)

i quantitativi ottenuti di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;

iii)

i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa venduti o ceduti, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;

c)

conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli; e

d)

impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regime di aiuto.

Articolo 5

Contratti

1.   Il contratto di compravendita delle paglie, l'impegno di trasformazione e il contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 recano almeno i seguenti elementi:

a)

la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto;

b)

il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell’agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (7), nonché il loro nome e indirizzo;

c)

l'identificazione della o delle parcelle agricole di cui trattasi, conformemente al sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo;

d)

le superfici corrispondenti al lino destinato alla produzione di fibre e quelle corrispondenti alla canapa destinata alla produzione di fibre.

2.   Anteriormente al 1o gennaio della campagna considerata, il contratto di compravendita delle paglie o il contratto di trasformazione per conto terzi può essere ceduto a un primo trasformatore riconosciuto diverso da quello che lo ha originariamente stipulato, previo accordo scritto dell'agricoltore, del primo trasformatore riconosciuto cedente e del primo trasformatore riconosciuto cessionario.

Dopo il 1o gennaio della campagna considerata, la cessione dei contratti di cui al primo comma può essere effettuata solo in circostanze eccezionali debitamente motivate e previa autorizzazione dello Stato membro.

Articolo 6

Informazioni da trasmettere a cura degli operatori

1.   I primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati presentano all'autorità competente, entro il temine fissato dallo Stato membro e non oltre il 20 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione considerata:

a)

l'elenco relativo a detta campagna, per il lino e la canapa separatamente, dei contratti di compravendita, degli impegni di trasformazione e dei contratti di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5, specificando per ciascuno di essi il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo e le parcelle in causa;

b)

una dichiarazione delle superfici totali coltivate a lino e delle superfici totali coltivate a canapa per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi.

Tuttavia, al posto dell'elenco di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro può richiedere copia dei singoli documenti.

Nel caso di contratti o impegni di trasformazione concernenti superfici situate in uno Stato membro diverso da quello in cui il primo trasformatore è riconosciuto, l'interessato comunica le informazioni di cui al primo comma per le superfici considerate anche allo Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta.

2.   Per il primo periodo di sei mesi della campagna di commercializzazione e successivamente per ogni periodo di quattro mesi, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati comunicano all'autorità competente, entro la fine del mese successivo e per ciascuna delle categorie per le quali vengono tenute scorte separate:

a)

i quantitativi di fibre prodotti per i quali è richiesto l'aiuto;

b)

i quantitativi prodotti relativi alle altre fibre;

c)

il quantitativo totale di paglie entrate nell'azienda;

d)

lo stato delle scorte;

e)

ove del caso, un elenco, elaborato in conformità del paragrafo 1, lettera a), dei contratti di compravendita delle paglie e dei contratti di trasformazione per conto terzi che hanno formato oggetto di cessione secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, con l'indicazione del nome del cessionario e del cedente.

Per ciascuno dei periodi considerati, il trasformatore assimilato presenta, insieme alla dichiarazione di cui al primo comma, i documenti giustificativi atti a comprovare l'immissione sul mercato delle fibre per le quali è richiesto l'aiuto. Tali documenti giustificativi, stabiliti dallo Stato membro, comprendono almeno le copie delle fatture di vendita delle fibre di lino e di canapa, nonché un certificato del primo trasformatore riconosciuto che ha trasformato le paglie, in cui sono indicati i quantitativi e i tipi di fibre da lui ottenuti.

Nel caso in cui le entrate, le uscite e le trasformazioni relative a una determinata campagna di commercializzazione siano definitivamente concluse, il primo trasformatore riconosciuto e il trasformatore assimilato possono sospendere le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, dopo averne informato lo Stato membro.

3.   Anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione considerata, i primi trasformatori riconosciuti indicano all'autorità competente i principali utilizzi cui sono destinati le fibre e gli altri prodotti ottenuti.

Articolo 7

Diritto all'aiuto

1.   L'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso unicamente per le fibre di lino o di canapa:

a)

ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata la domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, per la campagna di commercializzazione considerata;

b)

ottenute anteriormente al 1o maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione di cui trattasi da un primo trasformatore riconosciuto, nonché, nel caso di un trasformatore assimilato, immesse sul mercato anteriormente a tale data.

2.   Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo «Q» per il quale è concesso l'aiuto viene calcolato sulla base della seguente formula

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

dove «P» corrisponde al quantitativo di fibre ammissibili ottenuto con una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi inferiore alla percentuale «x» autorizzata.

Articolo 8

Quantitativi nazionali garantiti

1.   La ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso, sulla base delle seguenti informazioni comunicate dagli Stati membri interessati alla Commissione anteriormente al 16 ottobre:

a)

le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi presentati in conformità dell'articolo 6 del presente regolamento;

b)

una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

2.   Al fine di stabilire i quantitativi nazionali per i quali può essere concesso un aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione, gli Stati membri determinano, anteriormente al 1o gennaio della campagna in questione, i trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti effettuati conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro può adeguare, anteriormente al 1o agosto successivo alla data limite prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, i quantitativi trasferiti.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per il quale può essere concesso l'aiuto alla trasformazione ai primi trasformatori riconosciuti o ai trasformatori assimilati per una determinata campagna di commercializzazione è limitato al numero di ettari delle parcelle che formano oggetto di un contratto di compravendita o di un impegno di trasformazione o, secondo i casi, di un contratto di trasformazione per conto terzi, moltiplicato per una quantità unitaria da determinare.

Lo Stato membro determina, anteriormente al 1o gennaio della campagna in corso la quantità unitaria di cui al primo comma per la totalità del suo territorio e per ciascuno dei tre tipi di fibre in questione.

4.   Qualora i quantitativi di fibre ammissibili all'aiuto per taluni primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati siano inferiori ai limiti ad essi applicabili in virtù del paragrafo 3, lo Stato membro, dopo aver ricevuto tutte le dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per la campagna di commercializzazione considerata, può aumentare i quantitativi unitari di cui al paragrafo 3 del presente articolo in modo da ridistribuire i quantitati disponibili agli altri primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati i cui quantitativi ammissibili all'aiuto superano i rispettivi limiti.

Articolo 9

Domanda di aiuto

1.   Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno ottenute anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da paglie raccolte nella campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora le fibre ottenute provengano in parte da paglie prodotte in uno Stato membro diverso da quello in cui è riconosciuto il primo trasformatore, la domanda di aiuto viene presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta e una copia di tale domanda viene trasmessa allo Stato membro in cui il primo trasformatore è riconosciuto.

2.   Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il trasformatore assimilato presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno prodotte e immesse sul mercato anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da paglie della campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

3.   La domanda di aiuto reca almeno le seguenti informazioni:

a)

nome, indirizzo e firma del richiedente, nonché, secondo i casi, numero di riconoscimento del primo trasformatore o numero d'identificazione nel sistema integrato di gestione e di controllo del trasformatore assimilato;

b)

l'indicazione che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto formeranno oggetto delle dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Ai fini della concessione dell'aiuto, le dichiarazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), formano parte integrante della domanda di aiuto.

Articolo 10

Anticipo sull'aiuto

1.   Se la dichiarazione delle fibre prodotte prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è accompagnata da una domanda d'anticipo, quest'ultimo è versato al primo trasformatore riconosciuto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a condizione che sia stata presentata una domanda di aiuto in conformità dell'articolo 9. Fatto salvo il limite previsto all'articolo 8, paragrafo 3, l'anticipo è pari all'80 % dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre dichiarati.

2.   L'anticipo è versato a condizione che non siano state constatate irregolarità imputabili al richiedente per la campagna in questione nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 13 e che sia stata costituita una cauzione.

Tranne nel caso delle cauzioni relative alla pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni tipo di fibra, la cauzione è pari al 35 % dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma.

Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'importo della cauzione si basi su stime della produzione. In tal caso:

a)

la cauzione non può essere svincolata né in tutto né in parte prima della concessione dell'aiuto;

b)

fatto salvo il disposto del quinto comma, rispetto all'importo totale degli anticipi pagati, l'importo della cauzione non può essere inferiore:

al 110 % fino al 30 aprile della campagna di commercializzazione in questione,

al 75 % tra il 1o maggio della campagna di commercializzazione in questione e il 31 agosto seguente,

al 50 % tra il 1o settembre successivo alla campagna di commercializzazione in questione e la data di pagamento del saldo dell'aiuto.

Per la pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, la relativa cauzione è pari al 110 %:

dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, oppure,

qualora lo Stato membro applichi il terzo comma del presente paragrafo, dell'importo totale degli anticipi pagati relativi alla campagna di commercializzazione in questione.

La cauzione viene svincolata tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto, in funzione dei quantitativi per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto alla trasformazione.

3.   L'articolo 3, nonché i titoli II, III e VI del regolamento (CEE) n. 2220/85, si applicano alle cauzioni contemplate dal presente articolo.

Articolo 11

Aiuto complementare

L'aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso al primo trasformatore riconosciuto di fibre lunghe di lino per le superfici situate nelle zone di cui all'allegato del suddetto regolamento che formano oggetto di contratti di compravendita e di impegni presentati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento.

Tuttavia la superficie ammissibile all'aiuto complementare è limitata a un massimo corrispondente alla quantità di fibre lunghe di lino per la quale è stato concesso l'aiuto alla trasformazione per la campagna considerata, divisa per una resa di 680 chilogrammi di fibre lunghe di lino per ettaro.

Articolo 12

Pagamento degli aiuti

1.   L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono concessi dopo che sono stati effettuati tutti i controlli previsti e sono stati stabiliti i quantitativi definitivi di fibre ammissibili per la campagna considerati.

2.   L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono versati anteriormente al 15 ottobre successivo alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dallo Stato membro sul cui territorio sono state raccolte le paglie di lino o di canapa.

Articolo 13

Controlli

1.   I controlli sono effettuati in modo da garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto. Essi comprendono in particolare:

a)

la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori e degli obblighi dei trasformatori assimilati;

b)

il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c)

la verifica dei documenti giustificativi riguardanti i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto da parte dei primi trasformatori riconosciuti e dei trasformatori assimilati.

I controlli effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro presso i primi trasformatori riconosciuti vertono sulle operazioni di trasformazione di tutte le paglie di lino o di canapa prodotte nella Comunità e destinate alla produzione di fibre.

2.   Le verifiche in loco ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 sono stabilite dall'autorità competente, segnatamente sulla base di un'analisi dei rischi, in modo da sottoporre a controllo, per ciascuna campagna di commercializzazione, almeno il 75 % dei primi trasformatori riconosciuti e il 10 % dei trasformatori assimilati. Tuttavia il numero dei controlli in loco in uno Stato membro non può in alcun caso essere inferiore al valore ottenuto dividendo per 750 la superficie totale in ettari coltivata a lino e a canapa in detto Stato membro.

Le verifiche in loco riguardano anche tutti gli operatori che hanno stipulato con i primi trasformatori riconosciuti contratti di pulizia di fibre corte di lino per conto terzi.

3.   I controlli in loco comprendono in particolare l'esame:

a)

degli impianti, delle scorte e delle fibre ottenute;

b)

della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria;

c)

dei consumi d'energia dei vari mezzi di produzione e dei documenti relativi alla manodopera impiegata;

d)

di qualsiasi documento commerciale utile ai fini del controllo.

Ove sussistano dubbi sull'ammissibilità delle fibre e segnatamente sul tenore di impurità delle fibre corte di lino o delle fibre di canapa, si preleva un campione rappresentativo dalle partite poste in causa e si procede all'esatta determinazione delle caratteristiche considerate. Ove del caso, lo Stato membro valuta, in funzione della situazione, i quantitativi non ammissibili in causa sulla totalità dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto.

Nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro che effettua il controllo ne trasmette senza indugio i risultati allo Stato membro cui compete il pagamento dell'aiuto.

Articolo 14

Sanzioni

1.   Se il controllo rivela il mancato rispetto degli impegni assunti nella domanda di riconoscimento, quest'ultimo viene immediatamente revocato. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, al primo trasformatore cui viene revocato il riconoscimento non può essere concesso un nuovo riconoscimento prima della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il controllo o in cui è stato constatato il mancato rispetto degli impegni suddetti.

2.   In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, o qualora il primo trasformatore abbia stipulato contratti di compravendita di paglie o assunto impegni di trasformazione per un numero di ettari che, in condizioni normali, fornirebbe una produzione significativamente più elevata di quella che può essere sottoposta a trasformazione in base alle specifiche tecniche indicate nel suo impegno, il primo trasformatore riconosciuto o il trasformatore assimilato sono esclusi dal beneficio del regime di aiuto alla trasformazione e, ove del caso, dal regime di aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 per la campagna considerata e quella successiva.

3.   Ove, per uno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, si constati che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino o fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto superano i quantitativi conformi ai requisiti di ammissibilità effettivamente ottenuti, l'aiuto che può essere concesso per ciascun tipo di fibre è calcolato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, sulla base dei quantitativi effettivamente ammissibili per la campagna considerata, ridotti di due volte l'eccedenza constatata.

4.   Salvo forza maggiore, qualsiasi ritardo nella presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 9 o nella trasmissione o dichiarazione delle informazioni previste all'articolo 6, dà luogo a una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi di aiuto oggetto della suddetta domanda, cui l'interessato avrebbe diritto in caso di presentazione, trasmissione o dichiarazione entro i termini prescritti. Se il ritardo supera 25 giorni, la domanda di aiuto e le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, sono irricevibili.

5.   Ove del caso, l'aiuto complementare di cui all'articolo 11 è ridotto di una percentuale pari a quella applicabile al totale dell'aiuto alla trasformazione concesso per la campagna considerata.

Articolo 15

Comunicazioni

1.   Nel corso del secondo mese successivo al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

i quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa, ove del caso adeguati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto nel periodo considerato;

b)

i quantitativi mensili venduti e i prezzi corrispondenti che possono essere constatati sui principali mercati a livello di produzione per le qualità di fibre di origine comunitaria maggiormente rappresentative del mercato;

c)

per ciascuna campagna di commercializzazione, un riepilogo dei quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria in giacenza al termine del periodo considerato.

2.   Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna in corso, le seguenti informazioni:

a)

i trasferimenti dei quantitativi nazionali garantiti effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000, nonché i quantitativi nazionali garantiti risultanti da detti trasferimenti;

b)

un riepilogo delle superfici coltivate a lino e a canapa destinate alla produzione di fibre che hanno formato oggetto dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;

c)

i quantitativi unitari fissati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 del presente regolamento;

d)

la produzione stimata di paglie e di fibre di lino e di canapa;

e)

il numero di imprese di trasformazione riconosciute nonché le capacità di trasformazione totali corrispondenti ai vari tipi di fibre per la campagna in corso;

f)

ove del caso, il numero di operatori incaricati della pulizia per conto terzi di fibre corte di lino.

3.   Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la penultima campagna di commercializzazione, le seguenti informazioni:

a)

un riepilogo dei quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto, per i quali rispettivamente:

i)

è stato concesso il diritto all'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;

ii)

non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla trasformazione, con l'indicazione dei quantitativi esclusi dal beneficio dell'aiuto a causa del superamento dei quantitativi nazionali garantiti risultanti dalle disposizioni dell'articolo 8 del presente regolamento;

iii)

è stata incamerata la garanzia di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

b)

i quantitativi totali di fibre corte di lino o fibre di canapa non ammissibili a causa del superamento della percentuale massima d'impurità prevista all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ottenuti dai primi trasformatori riconosciuti e dai trasformatori assimilati;

c)

un riepilogo del numero di ettari situati rispettivamente nelle zone I e II indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1673/2000 per i quali è stato concesso l'aiuto complementare di cui all'articolo 4 di detto regolamento;

d)

ove del caso, i quantitativi nazionali garantiti e gli importi unitari risultanti dagli adeguamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 4 del presente regolamento;

e)

il numero di sanzioni decise e in corso di esame in conformità dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento;

f)

ove del caso, una relazione sul funzionamento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento, nonché sui controlli e sui quantitativi in questione.

4.   Qualora decida di erogare l'aiuto per fibre corte di lino o fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 31 gennaio della campagna in corso, precisando gli sbocchi tradizionali previsti.

In tal caso, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, lo Stato membro comunica la ripartizione dei quantitativi reali, senza adeguamento, di fibre corte di lino e di fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 % che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto.

Articolo 16

Fatto generatore

Per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il fatto generatore del tasso di cambio dell’euro per la conversione dell’anticipo e dell’aiuto alla trasformazione per il quantitativo considerato è quello previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006.

Articolo 17

Canapa importata

1.   Il certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000 è redatto su formulari conformi al modello che figura all'allegato I del presente regolamento. Il certificato è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro d'importazione, che sono state rispettate tutte le condizioni previste.

Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri interessati stabiliscono le condizioni da rispettare per la domanda di certificato, nonché per il rilascio e l'uso del certificato stesso. Tuttavia, le caselle 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 e 25 del formulario di certificato devono essere compilate obbligatoriamente.

I certificati possono essere rilasciati e utilizzati mediante sistemi informatizzati, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Il contenuto di tali certificati deve essere identico a quello dei certificati su carta di cui al primo e al secondo comma. Negli Stati membri in cui non sono disponibili tali sistemi informatizzati, l’importatore può utilizzare solo certificati su carta.

Ciascuno Stato membro interessato istituisce il sistema di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1673/2000, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.

In caso di importazione di semi di canapa di cui al primo comma, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che attestino che i semi di canapa oggetto del certificato hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato, una delle seguenti operazioni:

a)

riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina;

b)

miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15 % di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25 % su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto;

c)

riesportazione verso un paese terzo.

Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al secondo comma entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.

Le attestazioni di cui al secondo comma sono effettuate dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:

a)

il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore;

b)

la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al secondo comma, nonché la data in cui è stata effettuata;

c)

la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.

3.   In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza delle attestazioni relative alle operazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, realizzate sul suo territorio.

Se del caso, lo Stato membro d'importazione trasmette allo Stato membro interessato una copia delle attestazioni relative alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e fornite dagli importatori riconosciuti. Se nel corso dei controlli di cui al primo comma vengono individuate irregolarità, lo Stato membro interessato ne informa l'autorità competente dello Stato membro importatore.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, che li comunica agli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio dei certificati e per i controlli previsti al presente articolo.

Articolo 18

Il regolamento (CE) n. 245/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1673/2000 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)   GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2008 (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 63).

(6)   GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(7)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

Image 6

Testo di immagine

Image 7

Testo di immagine

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione

(GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18)

 

Regolamento (CE) n. 1093/2001 della Commissione

(GU L 150 del 6.6.2001, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione

(GU L 10 del 12.1.2002, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione

(GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1401/2003 della Commissione

(GU L 199 del 7.8.2003, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 873/2005 della Commissione

(GU L 146 del 10.6.2005, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione

(GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52)

limitatamente all’articolo 24


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 245/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, primo trattino

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, secondo trattino, alinea

Articolo 2, secondo trattino, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, secondo trattino, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, secondo trattino, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto, i)

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafi da 3 a 6

Articolo 3, paragrafi da 3 a 6

Articolo 4, alinea

Articolo 4, alinea

Articolo 4, lettera b), primo trattino

Articolo 4, lettera b), punto i)

Articolo 4, lettera b), secondo trattino

Articolo 4, lettera b), punto ii)

Articolo 4, lettera b), terzo trattino

Articolo 4, lettera b), punto iii)

Articolo 4, lettere c) e d)

Articolo 4, lettere c) e d)

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

Articoli 10, 11 e 12

Articoli 10, 11 e 12

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 3, alinea

Articolo 15, paragrafo 3, alinea

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) 1)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), punto i)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) 2)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) 3)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), punto iii)

Articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a f)

Articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a f)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

__

Articolo 17bis, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 17bis, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 17bis, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 17bis, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 17bis, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 17bis, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 17bis, paragrafo 2, quarto comma, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, alinea

Articolo 17bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, lettera a)

Articolo 17bis, paragrafo 2, quarto comma, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, lettera b)

Articolo 17bis, paragrafo 2, quarto comma, terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, lettera c)

Articolo 17bis, paragrafi 3 e 4

Articolo 17, paragrafi 3 e 4

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19, primo comma

Articolo 19

Articolo 19, secondo e terzo comma

Allegato

Allegato I

Allegati II e III


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/55


REGOLAMENTO (CE) N. 508/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

La restituzione all'esportazione deve tener conto della qualità del prodotto trasformato dai cereali che beneficia di detta restituzione, in modo da evitare che il pubblico denaro contribuisca all'esportazione dei prodotti di qualità inferiore; in tale prospettiva, è necessario stabilire in modo preciso e applicabile in ciascuno Stato membro una definizione dei cereali che devono beneficiare della restituzione concessa per i «cereali mondati» e i «cereali perlati».

(3)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la concessione della restituzione all'esportazione, i cereali perlati e mondati sono quelli corrispondenti alle caratteristiche che figurano nell’allegato I.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 821/68 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).

(2)   GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2007 (GU L 11, del 18.1.2007, pag. 11).

(3)  Cfr. l’allegato II.


ALLEGATO I

A.   DEFINIZIONE PER I CEREALI MONDATI (MONDATI O PILATI) E PERLATI

I.   Rientrano nella nozione di «Cereali mondati» i cereali mondati o pilati

1.

Mondati:

sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta gran parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti (cfr. note esplicative alla voce 10.03 «Cereali») ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo, ad esempio per l’orzo vestito, oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

2.

Pilati:

sono i cereali ai quali è stata tolta la maggior parte del pericarpo e del tegumento seminale (per l'orzo i chicchi cui sono state tolte le pule).

II.   Rientrano nella nozione di «Cereali perlati»

1.

Cereali di 1a categoria:

a)

i cereali che rispondono alla seguente definizione:

i cereali perlati, principalmente di orzo, sono cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpio ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte,

b)

che soddisfano inoltre ai seguenti requisiti:

i)

uniformità dei chicchi:

il 75 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 20 % di dm (*1);

il 94 % dei chicchi sommato gradualmente tra il 3 e il 97 % deve trovarsi entro al massimo il 30 % di dm (*1);

il 100 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 50 % di dm (*1);

ii)

Constatazione dell'uniformità mediante analisi al setaccio effettuata con setacci a fori rotondi.

2.

Cereali di 2a categoria:

i cereali che rispondono alla definizione di cui al punto II.1.a).

B.   ANALISI AL SETACCIO

I.   Apparecchi

1.

Serie di setacci a fori rotondi (diametro 200 mm, diametro dei fori da 4,0 a 1,0 mm a distanze di 0,25 mm).

2.

Macchina per vagliare — la vagliatura deve corrispondere a una vagliatura a mano; accessori (dadi di gomma di 20 mm di lunghezza degli spigoli).

3.

Bilancia tecnica.

II.   Esecuzione

I chicchi di orzo mondato sono generalmente calibrati con sei setacci, il coperchio e il fondo chiudono la serie di setacci, il setaccio avente il maggiore diametro dei fori deve essere sopra e, come il fondo, deve essere vuoto dopo la vagliatura.

Per lo meno due campioni parziali pesati di orzo mondato di peso compreso tra 50 e 100 g vengono vagliati a mano per 5 minuti; come strumento accessorio vengono usati dadi di gomma.

Nella vagliatura, la serie di setacci viene presa con entrambe le mani e ad essa viene impressa un'oscillazione all'incirca orizzontale con circa 120 colpi al minuto e a 70 mm di distanza. Con un movimento rotatorio per tre volte ogni minuto viene interrotto il movimento oscillatorio. I rifiuti della vagliatura vengono pesati con un grado di precisione a 0,1 g, indicati in numeri interi in percentuale del materiale vagliato pesato e vengono calcolate le medie.

Le medie delle percentuali dei rifiuti della vagliatura devono essere gradualmente sommate; si inizia con il valore 0 % per i rifiuti del setaccio libero avente i fori di maggiore diametro. I valori in percentuale sommati Σ (%) vengono iscritti su carta millimetrata con le relative forature del setaccio in una croce di coordinate, sulla cui ordinata viene indicato Σ (%), e sulla cui ascissa vengono indicati i diametri dei fori in mm.

La curva ottenuta collegando i punti con linee rette consente di leggere il valore medio dm per Σ (%) = 50 in 1/100 mm di diametro dei fori.


(*1)  dm = il valore medio da ottenere dalla curva delle somme dell'analisi al setaccio per il 50 % del materiale vagliato.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e elenco delle modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione

(GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46)

Regolamento (CEE) n. 1634/71 della Commissione

(GU L 170 del 29.7.1971, pag. 13)

Regolamento (CE) n. 39/2007 della Commissione

(GU L 11 del 18.1.2007, pag. 11)


ALLEGATO III

Tavola di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 821/68

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato, Definizione dei termini grani mondati (mondati o pilati) e grani perlati

Allegato I, punto A

Allegato, punto A

Allegato I, punto A.I

Allegato, punto B.I.1

Allegato I, punto A.II.1.a)

Allegato, punto B.I.2, primo comma, a), b) e c)

Allegato I, punto A.II.1.b) i), primo, secondo e terzo comma

Allegato, punto B.I.2, secondo comma

Allegato I, punto A.II.1.b) ii)

Allegato, punto B.I.2, terzo comma

Nota (*)

Allegato, punto B.II

Allegato I, punto A.II.2

Allegato, Analisi al setaccio

Allegato I, punto B

Allegato, Apparecchi, primo, secondo e terzo trattino

Allegato I, punti B.I.1, 2 e 3

Allegato, Esecuzione

Allegato I, punto B.II

Allegato II

Allegato III


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/59


REGOLAMENTO (CE) N. 509/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante fissazione del quantitativo complementare definitivo di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che l’applicazione di dazi all’importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento sia sospesa in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

(2)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento in zucchero greggio.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il bilancio indica la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio destinato alla raffinazione di 286 597 tonnellate in equivalente zucchero bianco per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie. Questo quantitativo complementare include una stima delle domande di titoli d’importazione degli ultimi mesi della campagna 2007/2008, relative alle importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1545/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008 (4), e il regolamento (CE) n. 97/2008 della Commissione, del 1o febbraio 2008, recante fissazione di un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (5), hanno già fissato quantitativi complementari rispettivamente di 80 000 e 120 000 tonnellate. È pertanto opportuno fissare a 86 597 tonnellate il quantitativo definitivo di zucchero complementare per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

(5)

L’approvvigionamento adeguato delle raffinerie può essere garantito solo se sono rispettati gli accordi di esportazione tradizionali fra i paesi beneficiari. È dunque necessario effettuare una ripartizione fra i paesi o gruppi di paesi beneficiari. Per l’India è aperto un quantitativo di 6 000 tonnellate che porta il quantitativo totale attribuito a questo paese per la campagna di commercializzazione 2007/2008 a 20 000 tonnellate, quantitativo considerato economicamente redditizio. Per quanto concerne il fabbisogno residuo è opportuno fissare un quantitativo globale per gli Stati ACP che si sono impegnati collettivamente ad attuare fra loro procedure di assegnazione dei quantitativi atte a garantire l’approvvigionamento adeguato delle raffinerie.

(6)

Prima dell’importazione di questo zucchero complementare, le raffinerie devono fissare le modalità di approvvigionamento e spedizione con i paesi beneficiari e gli operatori economici. Per consentire loro di preparare le proprie domande di titoli d’importazione entro i termini stabiliti, è opportuno prevedere che il presente regolamento entri in vigore dalla data di pubblicazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In aggiunta ai quantitativi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1545/2007 e (CE) n. 97/2008, per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è fissato un quantitativo definitivo di 86 597 tonnellate di zucchero di canna greggio complementare in equivalente zucchero bianco:

a)

80 597 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell’India;

b)

6 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(3)   GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.

(4)   GU L 337 del 21.12.2007, pag. 67.

(5)   GU L 29 del 2.2.2008, pag. 3.


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/61


REGOLAMENTO (CE) N. 510/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le quote nazionali e regionali per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Occorre adeguare dette quote per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

(2)

Gli adeguamenti risultano dall’assegnazione di quote aggiuntive e supplementari di isoglucosio.

(3)

Delle eventuali quote supplementari di isoglucosio che potrebbero essere assegnate in data ulteriore per la campagna di commercializzazione 2008/2009, su richiesta di imprese accreditate in Italia, in Lituania e in Svezia, si terrà conto nel prossimo adeguamento delle quote fissate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007, entro la fine di febbraio del 2009.

(4)

Gli adeguamenti risultano inoltre dall’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), il quale prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle loro quote, nonché dall’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del medesimo regolamento, il quale prevede una riduzione definitiva delle quote assegnate alle imprese nel caso in cui i bieticoltori abbiano presentato domanda di aiuto alla ristrutturazione. Occorre pertanto tenere conto delle quote oggetto di rinuncia o ridotte a seguito delle domande presentate dai bieticoltori per la campagna di commercializzazione 2008/2009 nell’ambito del regime di ristrutturazione.

(5)

Risulta pertanto necessario modificare l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).

(2)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

630 586,2

123 423,4

 

Francia (continentale)

2 956 786,7

 

0

Dipartimenti francesi d’oltremare

480 244,5

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo (continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

15 879,0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

43 591,6

 

TOTALE

13 468 847,2

819 524,6

0 »


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/63


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo d'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/420/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo d'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, in seguito denominato «l'accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo d'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo d'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA,

dall'altra,

(in seguito denominate «le Parti contraenti»),

CONSTATANDO che la Corte di giustizia europea ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti tra diversi Stati membri e paesi terzi sono incompatibili con la legislazione della Comunità europea,

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e l'Australia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che potrebbero essere inclusi in accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto comunitario e le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l'Australia garantirà una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra la Comunità europea e l'Australia e assicurerà la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l'Australia, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non richiedono né modifiche né sostituzione,

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l'Australia, compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei dell'Australia, né prevalere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea; per «Parte contraente» una Parte contraente del presente accordo; per «parte» la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per «vettore aereo» anche una compagnia aerea; per «territorio della Comunità europea» i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevarranno sulle corrispondenti disposizioni degli articoli elencati rispettivamente sotto le lettere a) e b) dell'allegato II in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad esso rilasciati dall'Australia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevarranno sulle corrispondenti disposizioni degli articoli elencati rispettivamente sotto le lettere a) e b) dell'allegato II in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dell'Australia, alle autorizzazioni e ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

3.   Una volta ricevute tale designazione e le richieste di licenze di esercizio e di permessi tecnici, nella debita forma e secondo la debita procedura, dal(i) vettore(i) aereo(i) designato(i), ciascuna Parte, subordinatamente ai paragrafi 4 e 5, rilascerà gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii)

lo Stato membro responsabile per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e

iv)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di tali altri Stati, e sia dagli stessi effettivamente controllato;

b)

nel caso di un vettore aereo designato dall'Australia:

i)

l'Australia eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

ii)

abbia la sede principale delle sue attività in Australia.

4.   Ciascuna Parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a)

nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i)

il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione oppure non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non ha la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di tali altri Stati, o non sia dagli stessi effettivamente controllato; o

v)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale concluso tra l'Australia e un altro Stato membro e l'Australia possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nell'altro Stato membro, eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico di terza, quarta o quinta libertà imposte dall'altro accordo; o

vi)

il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra l'Australia e tale Stato membro e l'Australia possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designato(i) dall'Australia;

b)

nel caso di un vettore aereo designato dall'Australia:

i)

l'Australia non continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

ii)

non abbia la sede principale delle sue attività in Australia.

5.   Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4 e fatti salvi i diritti di cui al paragrafo 4, lettera a), punti v) e vi) del presente articolo, l'Australia non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all'Australia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e l'Australia si applicheranno in ugual misura rispetto all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di questo secondo Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2.   Le tariffe che verranno praticate dal(i) vettore(i) aereo(i) designato(i) dall'Australia in forza di un accordo di cui all'allegato I che contiene una disposizione indicata nell'allegato II, lettera d) per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, saranno soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 5

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiranno parte integrante.

Articolo 6

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le Parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e l'Australia che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applicherà a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 8

Rescissione

1.   La rescissione di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta contemporaneamente la rescissione di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La rescissione di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta contemporaneamente la rescissione del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il ventinove aprile duemilaotto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevarrà sulle altre versioni.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image 8

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image 9

ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra il Commonwealth d'Australia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo federale austriaco e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei, concluso a Vienna il 22 marzo 1967, e successive modifiche (in seguito denominato «accordo Australia-Austria»);

integrato dal memorandum d'intesa firmato a Vienna il 25 marzo 1999.

Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, siglato a Canberra il 16 ottobre 1998 (in seguito denominato «progetto di accordo Australia-Danimarca»);

integrato dal memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System - SAS), siglato a Canberra il 16 ottobre 1998;

integrato dal verbale approvato del 16 ottobre 1998.

Accordo tra il governo della Repubblica della Finlandia e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei, siglato il 15 giugno 1999 (in seguito denominato «progetto di accordo Australia-Finlandia»);

integrato dal memorandum d'intesa firmato a Helsinki il 15 giugno 1999.

Accordo tra il governo del Commonwealth d'Australia e il governo della Repubblica francese in materia di trasporti aerei, concluso a Canberra il 13 aprile 1965 (in seguito denominato «accordo Australia-Francia»);

modificato con scambio di lettere firmate a Parigi il 22 dicembre 1970 e il 7 gennaio 1971.

Accordo tra la Repubblica federale di Germania e il Commonwealth d'Australia in materia di trasporti aerei, concluso a Bonn il 22 maggio 1957 (in seguito denominato «accordo Australia-Germania»).

Da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa firmato a Camberra il 12 giugno 1998 e lo scambio di lettere del 17 settembre 1998 e del 5 novembre 1998.

Accordo tra il governo del Regno di Grecia e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei, concluso ad Atene il 10 giugno 1971, e successive modifiche (in seguito denominato «accordo Australia-Grecia»).

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, siglato ad Atene l'11 novembre 1997 e accluso al memorandum d'intesa firmato ad Atene l'11 novembre 1997 (in seguito denominato «progetto di accordo modificato Australia-Grecia»).

Accordo tra l'Irlanda e l'Australia in materia di trasporti aerei, concluso con scambio di note datate 26 novembre 1957 e 30 dicembre 1957 (in seguito denominato «accordo Australia-Irlanda»).

Accordo tra il governo del Commonwealth d'Australia e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei, concluso a Roma il 10 novembre 1960, e successive modifiche (in seguito denominato «accordo Australia-Italia»).

Accordo tra il governo d'Australia e il governo del Granducato di Lussemburgo in materia di servizi aerei, allegato al memorandum d'intesa concluso a Lussemburgo il 3 settembre 1997 (in seguito denominato «progetto di accordo Australia-Lussemburgo»).

Accordo tra il governo di Malta e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, concluso a Canberra l'11 settembre 1996 (in seguito denominato «accordo Australia-Malta»);

integrato con scambio di lettere del 1o dicembre 2003.

Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei, concluso a Canberra il 25 settembre 1951 (in seguito denominato «accordo Australia-Paesi Bassi»).

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, concluso a Varsavia il 28 aprile 2004 (in seguito denominato «accordo Australia-Polonia»);

Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo d'Australia in materia di servizi aerei, siglato a Canberra il 16 ottobre 1998 (in seguito denominato «progetto di accordo Australia-Svezia»);

integrato dal memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System - SAS), siglato a Canberra il 16 ottobre 1998;

integrato dal verbale approvato del 16 ottobre 1998.

Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il governo del Commonwealth d'Australia in materia di servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre gli stessi, concluso a Londra il 7 febbraio 1958 e successive modifiche (in seguito denominato «accordo Australia-Regno Unito»).

b)

Accordi e altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il Commonwealth di Australia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione:

Articolo 4 dell'Accordo Australia-Austria; (*1)

Articolo 3 del progetto di Accordo Australia-Danimarca;

Articolo 3 dell'Accordo Australia-Germania; (*1)

Articolo 4 dell'Accordo Australia-Grecia; (*1)

Articolo 4 del progetto di Accordo Australia-Grecia; (*1)

Articolo 3 del progetto di Accordo Australia-Lussemburgo; (*1)

Articolo 4 dell'Accordo Australia-Irlanda; (*1)

Articolo 4 dell'Accordo Australia-Italia; (*1)

Articolo 4 dell'Accordo Australia-Malta; (*1)

Articolo 3 dell'Accordo Australia-Paesi Bassi; (*1)

Articolo 2 dell'Accordo Australia-Polonia;

Articolo 3 del progetto di Accordo Australia-Svezia;

Articolo 3 dell'Accordo Australia-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

Articolo 7 dell'Accordo Australia-Austria; (*1)

Articolo 4 del progetto di Accordo Australia-Danimarca;

Articolo 5 del progetto di Accordo Australia-Finlandia;

Articolo 8 dell'Accordo Australia-Francia; (*1)

Articolo 4 dell'Accordo Australia-Germania; (*1)

Articolo 5 dell'Accordo Australia-Grecia; (*1)

Articolo 5 del progetto di Accordo Australia-Grecia; (*1)

Articolo 7 dell'Accordo Australia-Irlanda; (*1)

Articolo 5 dell'Accordo Australia-Italia; (*1)

Articolo 4 del progetto di Accordo Australia-Lussemburgo; (*1)

Articolo 5 dell'Accordo Australia-Malta; (*1)

Articolo 6 dell'Accordo Australia-Paesi Bassi; (*1)

Articolo 2 dell'Accordo Australia-Polonia;

Articolo 4 del progetto di Accordo Australia-Svezia;

Articolo 3 dell'Accordo Australia-Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

Allegato 4 del memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche del governo dell'Australia e del governo dell'Austria, firmato il 25 marzo 1999, provvisoriamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia-Austria;

Articolo 17 del progetto di Accordo Australia-Danimarca;

Articolo 8 del progetto di Accordo Australia-Finlandia;

Allegato C del memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche del governo dell'Australia e del governo della Repubblica federale di Germania, firmato a Canberra il 12 giugno 1998, provvisoriamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia-Germania;

Articolo 8 del progetto di Accordo Australia-Grecia;

Articolo 7 del progetto di Accordo Australia-Lussemburgo;

Articolo 8 dell'Accordo Australia-Malta;

Allegato C del memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche competenti del governo dell'Australia e del governo del regno dei Paesi Bassi, firmato a L'Aia il 4 settembre 1997, provvisoriamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia-Paesi Bassi;

Articolo 5 dell'Accordo Australia-Polonia;

Articolo 17 del progetto di Accordo Australia-Svezia;

d)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

Articolo 9 dell'Accordo Australia-Austria;

Articolo 13 del progetto di Accordo Australia-Danimarca;

Articolo 14 del progetto di Accordo Austalia-Finlandia;

Articolo 10 dell'Accordo Australia-Francia;

Allegato E del memorandum d'intesa tra le autorità aeronautiche del governo dell'Australia e del governo della Repubblica federale di Germania, firmato a Camberra il 12 giugno 1998 unitamente allo scambio di lettere datate 17 settembre 1998 e 5 novembre 1998, provvisoriamente applicato nell'ambito dell'accordo Australia-Germania;

Articolo 9 dell'Accordo Australia-Grecia;

Articolo 14 del progetto di Accordo Australia-Grecia;

Articolo 9 dell'Accordo Australia-Irlanda;

Articolo 9 dell'Accordo Australia-Italia;

Articolo 11 del progetto di Accordo Australia-Lussemburgo;

Articolo 14 dell'Accordo Australia-Malta;

Sezione IV dell'Allegato dell'Accordo Australia-Paesi Bassi;

Articolo 10 dell'Accordo Australia-Polonia;

Articolo 13 del progetto di Accordo Australia-Svezia;

Articolo 7 del progetto di Accordo modificato Australia-Regno Unito.


(*1)  L'articolo 2, paragrafo 2 del presente accordo non si applica a queste disposizioni.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

(a)

La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporto aereo).


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/74


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2008

sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera

(2008/421/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito «l'accordo») (1), firmato il 26 ottobre 2004 (2) ed entrato in vigore il 1o marzo 2008 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen si applicano nella Confederazione svizzera solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis.

(2)

Il Consiglio ha verificato se la Confederazione svizzera assicurasse livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo:

alla Confederazione svizzera è stato trasmesso un questionario completo, le relative risposte sono state messe agli atti, e sono state effettuate nella Confederazione svizzera visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l'istituzione della Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (di seguito «SCH/Com-ex (98) 26 def.») (4).

(3)

Il 5 giugno 2008 il Consiglio ha concluso che la Confederazione svizzera soddisfaceva le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al sistema d'informazione Schengen (di seguito «SIS») in detto Stato.

(4)

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso la Confederazione svizzera. L'utilizzo di detti dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le applicabili procedure di valutazione Schengen definite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS nella Confederazione svizzera. Una volta effettuate tali valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Confederazione svizzera.

(5)

L'accordo tra la Confederazione svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in Svizzera, in Islanda o in Norvegia stabilisce che entrerà in vigore, per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stessa data di entrata in vigore dell'accordo.

(6)

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione per la soppressione dei controlli, occorrerebbe imporre talune restrizioni all'uso del SIS,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato 1 si applicano a decorrere dal 14 agosto 2008 alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato 2 si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

3.   Dal 9 giugno 2008 i dati reali SIS possono essere trasferiti alla Confederazione svizzera.

Dal 14 agosto 2008 la Confederazione svizzera potrà inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Confederazione svizzera, quest'ultima:

a)

non è tenuta a rifiutare l'ingresso nel suo territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da uno Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

b)

si astiene dall'inserire dati disciplinati dall'articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (5) (di seguito «Convenzione di Schengen»).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  Decisioni del Consiglio 2004/849/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26) e 2004/860/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(3)  Decisioni del Consiglio 2008/146/CE (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1) e 2008/149/GAI (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(4)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(5)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS che devono essere rese applicabili alla Confederazione svizzera

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Schengen:

articolo 64 e articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen;

2.

Altre disposizioni relative al SIS:

a)

per quanto concerne le disposizioni della seguente decisione del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1).

b)

per quanto concerne le disposizioni della seguente dichiarazione del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2);

c)

altri strumenti:

i)

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), nella misura in cui si applichi in relazione al trattamento dei dati nell'ambito del SIS;

ii)

decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» (4);

iii)

regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (5);

iv)

decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6);

v)

manuale Sirene (7);

vi)

regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (8), e ogni decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

vii)

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (9), e ogni decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

viii)

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (10).


(1)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/328/CE del Consiglio (GU L 113 del 25.4.2008, pag. 21).

(2)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 458.

(3)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)   GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/319/CE (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 30).

(5)   GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)   GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/1007/GAI del Consiglio (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78).

(7)  Parti del manuale Sirene sono stati pubblicati nella GU C 38 del 17.2.2003, pag. 1. Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2008/333/CE (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 1) e 2008/334/GAI (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 39).

(8)   GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

(9)   GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(10)   GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18.


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS che devono essere rese applicabili alla Confederazione svizzera a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni

1.

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

2.

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

3.

decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


(1)   GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)   GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/78


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2008

relativa alla declassificazione dell’allegato 4 del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 («convenzione di Schengen del 1990»)

(2008/422/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2003/19/CE, del 14 ottobre 2002, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (1), il Consiglio ha declassificato talune parti del manuale Sirene e declassato il punto 2.3 del manuale Sirene nonché gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al livello «Restreint UE».

(2)

L’ultima versione del manuale Sirene di cui alle decisioni della Commissione 2006/757/CE (2) e 2006/758/CE, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale Sirene (3), non contiene una disposizione equivalente al punto 2.3 quale figurava nel manuale al momento dell’adozione della decisione 2003/19/CE.

(3)

Con decisione 2007/473/CE, del 25 giugno 2007, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (4), il Consiglio ha declassificato gli allegati 2 e 5 del manuale Sirene.

(4)

Il Consiglio ritiene attualmente opportuno declassificare l’allegato 4 del manuale Sirene.

(5)

La classificazione degli allegati 1, 3 e 6 del manuale Sirene dovrebbe restare «Restreint UE»,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato 4 del manuale Sirene è declassificato.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)   GU L 8 del 14.1.2003, pag. 34.

(2)   GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1.

(3)   GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41.

(4)   GU L 179 del 7.7.2007, pag. 52.


Commissione

7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/79


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2008

che stabilisce un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 1736]

(2008/423/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto inclusi nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo entro i termini indicati all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(3)

La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Le informazioni al riguardo sono state pubblicizzate anche per via elettronica il 22 giugno 2007.

(4)

Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni delle persone si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 giugno 2009.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(2)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).


ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 giugno 2009

Denominazione

Numero CE

Numero CAS

Tipo di prodotto

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

1

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

2

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

3

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

4

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

5

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

6

Miscuglio di cis- e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

19

Diossido di silicio/Kieselguhr

Prodotto fitosanitario

61790-53-2

18


7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/81


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7 nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2008) 2666]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la direttiva 92/40/CEE (3) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(2)

Il 4 giugno 2008 il Regno Unito ha notificato alla Commissione un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio e ha immediatamente adottato le misure opportune previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza.

(3)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti della zone istituite dall'autorità competente di detto Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio confermato.

(4)

Per prevenire inutili turbative degli scambi intracomunitari ed evitare il rischio che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere tempestivamente a livello comunitario dette zone del Regno Unito.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione riguarda le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Regno Unito a seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7 in un'azienda avicola ubicata nella contea dell'Oxfordshire, per il quale detto Stato membro ha effettuato la notifica alla Commissione in data 4 giugno 2008.

Il Regno Unito garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, comprendono almeno le aree descritte nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 28 giugno 2008.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)   GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(ove disponibile)

Descrizione

UK

Regno Unito

00201

Area comprendente la parte delle contee dell'Oxfordshire e del Warwickshire lungo la circonferenza e all'interno del cerchio del raggio di 3,215 chilometri, con centro sulla coordinata SP36412 42196 (*1).


PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(ove disponibile)

Descrizione

UK

Regno Unito

00201

Area comprendente la parte delle contee dell'Oxfordshire e del Warwickshire lungo la circonferenza e all'interno del cerchio del raggio di 10,215 chilometri, con centro sulla coordinata SP36412 42196 (*2).


(*1)  Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000.

(*2)  Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000.