ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 145 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
4.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 145/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2008
che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità si fonda sull’unione doganale. Nell’interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l’attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice»). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all’importazione, senza modifiche del campo d’applicazione delle disposizioni fiscali vigenti. |
(2) |
In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d’azione 2004-2005, è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), si fondava sull’integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e l’entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l’emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata la «convenzione riveduta di Kyoto»), l’adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio (4). È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l’eccezione. Per tutte queste ragioni un’ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa. |
(4) |
È appropriato introdurre nel codice un quadro giuridico per l’applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5), e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci comunitarie e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell’ambito di questi scambi intracomunitari, è giustificabile introdurre, mediante misure di attuazione, appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione. |
(5) |
La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione «Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio», semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l’uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un’applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese. |
(6) |
Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane. |
(7) |
L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire nel codice il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro. |
(8) |
Tale uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato ad un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta la Comunità un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita della Comunità. |
(9) |
Al fine di agevolare l’attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, quali polizia, guardie di confine e autorità veterinarie e ambientali, e che i controlli operati dalle diverse autorità siano armonizzati, in modo che l’operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto. |
(10) |
Al fine di agevolare determinati tipi di attività commerciale, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. |
(11) |
Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero, in quanto «operatori economici autorizzati», poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato «semplificazione doganale» o di quello di operatore economico autorizzato «sicurezza», in modo indipendente o cumulativo. |
(12) |
Tutte le decisioni, vale a dire gli atti ufficiali delle autorità doganali relativi alla normativa doganale e aventi effetti giuridici nei confronti di una o più persone, comprese le informazioni vincolanti fornite da tali autorità, dovrebbero essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta la Comunità e poter essere annullate, modificate, salvo altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione. |
(13) |
In conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che venga presa una decisione che possa avere conseguenze sfavorevoli per essa. |
(14) |
La semplificazione dei regimi doganali nell’ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell’intero mercato interno. |
(15) |
Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni. |
(16) |
Al fine di minimizzare i rischi per la Comunità, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l’applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L’istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci. |
(17) |
È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire precise disposizioni per il rilascio delle prove di origine nella Comunità, qualora le esigenze del commercio lo richiedano. |
(18) |
È opportuno riunire tutte le circostanze di seguito alle quali sorge un’obbligazione doganale all’importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell’obbligazione doganale. Ciò dovrebbe valere anche per l’insorgenza dell’obbligazione doganale all’esportazione. |
(19) |
Poiché il nuovo ruolo delle autorità doganali implica la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra gli uffici doganali interni e quelli di confine, l’obbligazione doganale dovrebbe sorgere, nella maggior parte dei casi, nel luogo in cui è stabilito il debitore, in quanto l’ufficio doganale competente per tale luogo è quello che può meglio sorvegliare le attività della persona in questione. |
(20) |
Inoltre, in linea con la convenzione riveduta di Kyoto, è opportuno prevedere un numero limitato di casi in cui sia richiesta la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di stabilire il luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale e recuperare i dazi. |
(21) |
Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l’uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni. |
(22) |
Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l’impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che risultino da pagare di seguito a controlli a posteriori. |
(23) |
Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l’applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode dovrebbe essere possibile vietare temporaneamente l’applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici interessati. |
(24) |
È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge di seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore. |
(25) |
È necessario sancire il principio in base al quale stabilire se le merci abbiano la posizione doganale di merci comunitarie e le circostanze che ne determinano la perdita, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale posizione rimane immutata quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità. |
(26) |
È opportuno assicurare che, nei casi in cui l’operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull’ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale dovrebbero essere effettuati in primo luogo dall’ufficio doganale competente per i locali dell’operatore economico. |
(27) |
Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate, in particolare richiedendo che le dichiarazioni in dogana siano, di norma, fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata. |
(28) |
Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell’arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l’operatore economico è stabilito. Lo sdoganamento centralizzato dovrebbe includere la possibilità di usare dichiarazioni semplificate, la proroga della data di presentazione di una dichiarazione completa e della documentazione richiesta, la dichiarazione periodica e la dilazione di pagamento. |
(29) |
Per contribuire a garantire condizioni di concorrenza neutrali in tutta la Comunità, è opportuno stabilire a livello comunitario le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale. |
(30) |
È opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l’operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori. |
(31) |
Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all’insorgenza dell’obbligazione doganale. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate ad un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, devono essere oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Tuttavia, dovrebbe anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate ad un regime speciale. Gli stessi criteri si dovrebbero applicare alle manipolazioni usuali. |
(32) |
In considerazione delle misure necessarie per una maggiore sicurezza introdotte nel codice a norma del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), la collocazione delle merci nelle zone franche dovrebbe diventare un regime doganale e le merci dovrebbero essere soggette a controlli doganali all’entrata e relativamente alle scritture. |
(33) |
Dato che l’intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale. |
(34) |
Le misure in materia di sicurezza relative alle merci comunitarie che escono dal territorio doganale della Comunità dovrebbero applicarsi anche alla riesportazione delle merci non comunitarie. Le stesse norme di base dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità. |
(35) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
(36) |
È opportuno prevedere l’adozione delle misure di applicazione del presente codice. Queste dovrebbero essere adottate secondo le procedure di gestione e di regolamentazione previste negli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE. |
(37) |
In particolare, la Commissione ha il potere di definire le condizioni e i criteri necessari per un’applicazione efficace del presente codice. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(38) |
Al fine di garantire un processo decisionale efficace, è opportuno esaminare le questioni inerenti all’elaborazione di una posizione da parte della Comunità nell’ambito di comitati, gruppi di lavoro e commissioni istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale. |
(39) |
Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice. È opportuno pertanto abrogare, oltre al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all’eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (8), e regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi (9). |
(40) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme e procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono per consentire all’Unione doganale di funzionare efficacemente quale pilastro centrale del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
INDICE
TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
CAPO 1 |
Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni |
CAPO 2 |
Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale |
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CAPO 3 |
Conversione valutaria e termini |
TITOLO II |
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI |
CAPO 1 |
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci |
CAPO 2 |
Origine delle merci |
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CAPO 3 |
Valore in dogana delle merci |
TITOLO III |
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE |
CAPO 1 |
Nascita di un’obbligazione doganale |
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CAPO 2 |
Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente |
CAPO 3 |
Riscossione e pagamento e rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione |
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CAPO 4 |
Estinzione dell’obbligazione doganale |
TITOLO IV |
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ |
CAPO 1 |
Dichiarazione sommaria di ingresso |
CAPO 2 |
Arrivo delle merci |
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TITOLO V |
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DI MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI |
CAPO 1 |
Posizione doganale delle merci |
CAPO 2 |
Vincolo di merci ad un regime doganale |
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CAPO 3 |
Verifica e svincolo delle merci |
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CAPO 4 |
Rimozione delle merci |
TITOLO VI |
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE |
CAPO 1 |
Immissione in libera pratica |
CAPO 2 |
Esenzione dai dazi all’importazione |
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TITOLO VII |
REGIMI SPECIALI |
CAPO 1 |
Disposizioni generali |
CAPO 2 |
Transito |
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CAPO 3 |
Deposito |
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CAPO 4 |
Uso particolare |
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CAPO 5 |
Perfezionamento |
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TITOLO VIII |
PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ |
CAPO 1 |
Merci in uscita dal territorio doganale |
CAPO 2 |
Esportazione e riesportazione |
CAPO 3 |
Esenzione dai dazi |
TITOLO IX |
COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI |
CAPO 1 |
Comitato del codice doganale |
CAPO 2 |
Disposizioni finali |
ALLEGATO |
TAVOLE DI CONCORDANZA |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1
Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale comunitario, di seguito denominato «il codice», che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono.
Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell’intero territorio doganale della Comunità.
2. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.
3. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci tra parti del territorio doganale della Comunità cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le disposizioni di cui al primo comma e formalità semplificate per la loro attuazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono anche conto delle circostanze particolari attinenti agli scambi di merci che interessano un solo Stato membro.
Articolo 2
Ruolo delle autorità doganali
Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al commercio leale e libero, all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell’intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:
a) |
tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri; |
b) |
tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; |
c) |
garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità; |
d) |
mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli scambi legittimi. |
Articolo 3
Territorio doganale
1. Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
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il territorio del Regno del Belgio, |
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il territorio della Repubblica di Bulgaria, |
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il territorio della Repubblica ceca, |
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il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia, |
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il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell’isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica), |
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il territorio della Repubblica di Estonia, |
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il territorio dell’Irlanda, |
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il territorio della Repubblica ellenica, |
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il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla, |
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il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi, |
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il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, |
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il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003, |
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il territorio della Repubblica di Lettonia, |
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il territorio della Repubblica di Lituania, |
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il territorio del Granducato del Lussemburgo, |
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il territorio della Repubblica di Ungheria, |
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il territorio di Malta, |
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il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, |
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il territorio della Repubblica d’Austria, |
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il territorio della Repubblica di Polonia, |
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il territorio della Repubblica portoghese, |
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il territorio della Romania, |
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il territorio della Repubblica di Slovenia, |
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il territorio della Repubblica slovacca, |
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il territorio della Repubblica di Finlandia, |
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il territorio del Regno di Svezia, |
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il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man. |
2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:
a) |
FRANCIA Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679]; |
b) |
CIPRO Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252). |
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del codice, si intende per:
1) |
«autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali; |
2) |
«normativa doganale»: il corpus legislativo costituito da quanto segue:
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3) |
«controlli doganali»: atti specifici espletati dall’autorità doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e delle altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, il trasferimento, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale delle merci non comunitarie e delle merci in regime di uso finale; |
4) |
«persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la capacità di agire; |
5) |
«operatore economico»: una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale; |
6) |
«rappresentante doganale»: qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale; |
7) |
«rischio»: la probabilità che si verifichi, in relazione all’entrata, all’uscita, al transito, al trasferimento o all’uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale della Comunità e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza di merci non aventi posizione doganale comunitaria, un evento che avrebbe uno dei risultati seguenti:
|
8) |
«formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere effettuate dagli interessati e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale; |
9) |
«dichiarazione sommaria» (dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione sommaria di uscita): l’atto con il quale, prima o al momento del fatto, una persona informa le autorità doganali, nelle forme e nei modi previsti, che le merci devono entrare nel territorio doganale della Comunità o devono uscirne; |
10) |
«dichiarazione in dogana»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l’indicazione, se del caso, dell’eventuale specifica procedura da applicare; |
11) |
«dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione sommaria o una notifica di riesportazione oppure fa una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta; |
12) |
«regime doganale»: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice:
|
13) |
«obbligazione doganale»: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore; |
14) |
«debitore»: la persona tenuta ad assolvere l’obbligazione doganale; |
15) |
«dazi all'importazione»: i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci; |
16) |
«dazi all'esportazione»: i dazi doganali dovuti all’esportazione delle merci; |
17) |
«posizione doganale»: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria; |
18) |
«merci comunitarie»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
|
19) |
«merci non comunitarie»: le merci diverse da quelle di cui al punto 18) o che hanno perso la posizione doganale di merci comunitarie; |
20) |
«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali; |
21) |
«svincolo delle merci»: atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate; |
22) |
«vigilanza doganale»: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l’osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti; |
23) |
«rimborso»: la restituzione di qualsiasi dazio all’importazione o all’esportazione che si stato pagato; |
24) |
«sgravio»: esonero dall’obbligo di pagare dazi all’importazione o all’esportazione che non sono stati pagati; |
25) |
«prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento; |
26) |
«persona stabilita nel territorio doganale della Comunità»:
|
27) |
«presentazione delle merci in dogana»: notifica alle autorità doganali dell’avvenuto arrivo delle merci all’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali; |
28) |
«titolare delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico; |
29) |
«titolare del regime»: la persona che fa o per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana, oppure la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in relazione a un regime doganale; |
30) |
«misure di politica commerciale»: misure non tariffarie istituite, nell’ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi internazionali di merci; |
31) |
«operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti:
|
32) |
«tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento; |
33) |
«messaggio»: comunicazione in un formato prestabilito contenente i dati trasmessi da una persona, ufficio o autorità ad un altro ufficio, autorità o persona mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche. |
CAPO 2
Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale
Sezione 1
Fornitura di informazioni
Articolo 5
Scambio e archiviazione dei dati
1. Tutti gli scambi di dati, documenti di accompagnamento, decisioni e notifiche fra autorità doganali nonché fra operatori economici e autorità doganali richiesti dalla normativa doganale e l’archiviazione di tali dati richiesta dalla stessa normativa sono effettuati mediante procedimenti informatici.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Dette misure stabiliscono i casi in cui può essere utilizzato il supporto cartaceo o altro tipo di transazione anziché lo scambio elettronico di dati, e le relative condizioni, tenendo conto in particolare di quanto segue:
a) |
possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici delle autorità doganali; |
b) |
possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici dell’operatore economico; |
c) |
convenzioni e accordi internazionali che prevedono l’uso del supporto cartaceo; |
d) |
viaggiatori che non dispongono di accesso diretto ai sistemi informatici e che non hanno possibilità di fornire dati informatizzati; |
e) |
requisiti pratici per le dichiarazioni da presentare in forma verbale o sotto forma di altro atto. |
2. Se non specificamente disposto altrimenti dalla normativa doganale, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:
a) |
i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, come previsto per l’applicazione della normativa doganale; |
b) |
una serie di dati e un formato comuni per i messaggi da scambiare ai sensi della normativa doganale. |
I dati di cui al primo comma, lettera b) comprendono le indicazioni necessarie per l’analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.
Articolo 6
Protezione dei dati
1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite, in via riservata, ottenute dalle autorità doganali durante l’effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d’ufficio. Eccetto quanto stabilito nell’articolo 26, paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l’espressa autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite.
Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.
2. I dati riservati possono essere comunicati alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità soltanto nel quadro di un accordo internazionale che garantisca un livello adeguato di protezione dei dati.
3. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.
Articolo 7
Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici
1. Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell’ambito di un accordo scritto e può includere l’accesso delle autorità doganali ai sistemi informatici dell’operatore economico.
2. Se non diversamente convenuto dalle due parti, le informazioni fornite da una parte all’altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.
Articolo 8
Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali
1. Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale. Una richiesta in tal senso può essere respinta qualora non si riferisca a un’attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.
2. Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.
Articolo 9
Fornitura di informazioni alle autorità doganali
1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.
2. La presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:
a) |
l’esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; |
b) |
l’autenticità dei documenti presentati o resi disponibili; |
c) |
se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. |
Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma.
Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.
Articolo 10
Sistemi elettronici
1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali e per la registrazione e l’aggiornamento comune di dati per quanto riguarda in particolare:
a) |
gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati dall’espletamento delle formalità doganali; |
b) |
le domande e autorizzazioni riguardanti il regime doganale o lo status di operatore economico autorizzato; |
c) |
le domande e decisioni speciali accordate a norma dell’articolo 20; |
d) |
la gestione comune del rischio di cui all’articolo 25. |
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
a) |
la forma e il contenuto standard dei dati da registrare; |
b) |
l’aggiornamento di tali dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri; |
c) |
le norme relative all’accesso a tali dati da parte:
|
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Sezione 2
Rappresentanza doganale
Articolo 11
Rappresentante doganale
1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale.
Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale della Comunità.
2. Gli Stati membri possono definire, in conformità al diritto comunitario, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14, lettere da a) a d) è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:
a) |
le condizioni alle quali sono ammesse deroghe all’obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma; |
b) |
le condizioni alle quali può essere conferita e provata l’abilitazione di cui al paragrafo 2; |
c) |
qualsiasi altra misura di applicazione del presente articolo, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 12
Potere di rappresentanza
1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.
La persona che non dichiara di agire in veste di rappresentante doganale o che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.
2. Le autorità doganali possono imporre a qualsiasi persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale di fornire le prove della delega conferitale dalla persona rappresentata.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Sezione 3
Operatore economico autorizzato
Articolo 13
Domanda e autorizzazione
1. L’operatore economico che è stabilito nel territorio doganale della Comunità e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 può richiedere lo status di operatore economico autorizzato.
Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante.
2. Lo status di operatore economico autorizzato consta di due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore economico autorizzato nel settore della «semplificazione doganale» ed un operatore economico autorizzato nel settore della «sicurezza».
Il primo tipo di autorizzazione consente agli operatori economici di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Il secondo tipo di autorizzazione conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.
I due tipi di autorizzazione sono cumulabili.
3. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali.
4. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l’operatore ad avvalersi di detta semplificazione.
5. Lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
6. L’operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto.
Articolo 14
Concessione dello status
I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
a) |
una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali; |
b) |
un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; |
c) |
una comprovata solvibilità; |
d) |
a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale, deve dimostrare l’esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta; |
e) |
a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, deve dimostrare l’esistenza di adeguati standard di sicurezza. |
Articolo 15
Misure di attuazione
1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, fissano le norme per i casi sotto elencati:
a) |
la concessione dello status di operatore economico autorizzato; |
b) |
i casi in cui effettuare il riesame dello status di operatore economico autorizzato; |
c) |
la concessione delle autorizzazioni per l’uso di semplificazioni da parte degli operatori economici autorizzati; |
d) |
l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra; |
e) |
il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse agli operatori economici autorizzati riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza; |
f) |
la consultazione e l’informazione con le altre autorità doganali; |
g) |
le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato; |
h) |
le condizioni secondo le quali si può derogare all’obbligo dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenuto conto, in particolare, degli accordi internazionali, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
2. Dette misure tengono conto dei seguenti aspetti:
a) |
le norme adottate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3; |
b) |
l’intervento a titolo professionale nelle attività contemplate dalla normativa doganale; |
c) |
standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta; |
d) |
il possesso, da parte dell’operatore economico, di certificati riconosciuti a livello internazionale, rilasciati in base a pertinenti convenzioni internazionali. |
Sezione 4
Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale
Articolo 16
Disposizioni generali
1. Chiunque chieda alle autorità doganali di prendere una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale fornisce loro tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.
Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.
2. Salvo se altrimenti disposto dalla normativa doganale, la decisione di cui al paragrafo 1 è presa e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro quattro mesi dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.
Tuttavia, se si trovano nell’impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l’ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere sulla richiesta.
3. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.
4. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data della comunicazione.
Dopo la scadenza di detto termine, la decisione, motivata, è notificata nella debita forma alla persona interessata. La decisione menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 23.
5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
a) |
i casi in cui non si applica il paragrafo 4, primo comma e le relative condizioni; |
b) |
il termine di cui al paragrafo 4, primo comma, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
6. Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale.
7. Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, i paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e gli articoli 17, 18 e 19 si applicano anche alle decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata, in particolare alla notifica di un’obbligazione doganale come previsto nell’articolo 67, paragrafo 3.
Articolo 17
Validità delle decisioni a livello comunitario
Salvo se diversamente richiesto o specificato, le decisioni prese dalle autorità doganali in base o in relazione all’applicazione della normativa doganale sono valide nell’intero territorio doganale della Comunità.
Articolo 18
Annullamento di decisioni favorevoli
1. Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al suo destinatario se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
a) |
la decisione è stata emessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete; |
b) |
il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete; |
c) |
se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa. |
2. L’annullamento della decisione è notificato al suo destinatario.
3. Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità alla normativa doganale, gli effetti dell’annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.
4. La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.
Articolo 19
Revoca e modifica di decisioni favorevoli
1. Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all’articolo 18, non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per la sua emissione.
2. Salvo se diversamente specificato nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto.
3. La revoca o la modifica della decisione è notificata al suo destinatario.
4. Alla revoca o modifica della decisione si applica l’articolo 16, paragrafo 3.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della revoca o modifica.
5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.
Articolo 20
Decisioni relative alle informazioni vincolanti
1. Le autorità doganali emettono, su richiesta formale, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti, di seguito denominate «decisioni ITV» o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine, di seguito denominate «decisioni IVO».
Tale richiesta è respinta in uno qualsiasi dei seguenti casi:
a) |
qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine; |
b) |
qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale. |
2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine delle merci.
Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.
Le decisioni obbligano il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.
4. Per l’applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione deve essere in grado di provare quanto segue:
a) |
nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione; |
b) |
nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l’acquisizione dell’origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione. |
5. In deroga all’articolo 16, paragrafo 6, e all’articolo 18, le decisioni ITV o IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.
6. Le decisioni ITV o IVO vengono revocate a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, e dell’articolo 19.
Esse non possono essere modificate.
7. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
8. Fatto salvo l’articolo 19, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
a) |
le condizioni alle quali e il momento in cui la decisione ITV o IVO cessa di essere valida; |
b) |
le condizioni alle quali e il periodo di tempo per il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità; |
c) |
le condizioni alle quali la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione relativa a informazioni vincolanti e che fornisce un’informazione vincolante diversa rispetto ad altre decisioni sullo stesso argomento, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
9. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le condizioni alle quali altre decisioni relative a informazioni vincolanti devono essere emesse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Sezione 5
Sanzioni
Articolo 21
Applicazione di sanzioni
1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di:
a) |
un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale; |
b) |
revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato. |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’articolo 188, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.
Sezione 6
Ricorsi
Articolo 22
Decisioni prese da un’autorità giudiziaria
Gli articoli 23 e 24 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.
Articolo 23
Diritto di ricorso
1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.
È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l’ha ottenuta entro i termini di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:
a) |
in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri; |
b) |
in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità alle disposizioni vigenti negli Stati membri. |
3. Il ricorso deve essere presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o chiesta.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.
Articolo 24
Sospensione dell’applicazione
1. La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata.
2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.
3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l’obbligo di pagare dazi all’importazione o dazi all’esportazione, la sospensione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del primo comma del presente paragrafo.
Sezione 7
Controllo delle merci
Articolo 25
Controlli doganali
1. Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari.
Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell’esistenza e autenticità di documenti, nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.
2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.
Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce, tra l’altro, criteri comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.
I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1 e 2 o alle altre disposizioni in vigore.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure di applicazione che stabiliscono:
a) |
un quadro comune in materia di gestione del rischio; |
b) |
criteri comuni e settori di controllo prioritari; |
c) |
le informazioni e analisi attinenti ai rischi da scambiare tra le amministrazioni doganali. |
Articolo 26
Collaborazione fra autorità
1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.
2. Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi, scambiarsi tra loro e con la Commissione i dati ottenuti nel contesto dell’entrata, dell’uscita, del transito, del trasferimento, del deposito e dell’uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nel contesto della presenza e della circolazione nel territorio doganale di merci non comunitarie e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli effettuati. Le autorità doganali e la Commissione possono inoltre scambiarsi tra loro tali dati allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme della normativa doganale comunitaria.
Articolo 27
Controllo a posteriori
Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione sommaria o nella dichiarazione in dogana, possono controllare i documenti e i dati riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.
Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.
Articolo 28
Voli e traversate marittime intracomunitari
1. Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari o che effettuano una traversata marittima intracomunitaria solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.
2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:
a) |
dei controlli di sicurezza; |
b) |
dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni. |
3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, adotta misure per l’applicazione del presente articolo stabilendo i casi e le condizioni in cui controlli e formalità doganali si applicano:
a) |
ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che:
|
b) |
ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:
|
Sezione 8
Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi
Articolo 29
Conservazione di documenti e di altre informazioni
1. Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, per almeno tre anni civili, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.
Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l’esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.
Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.
Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime doganale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale il regime doganale in questione si è concluso.
2. Fatto salvo l’articolo 68, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un’obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.
Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni devono essere conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 del presente articolo oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
Articolo 30
Oneri e costi
1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.
Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per determinati servizi resi, in particolare, in relazione a quanto segue:
a) |
la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; |
b) |
analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1; |
c) |
la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale; |
d) |
misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale. |
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure per l’attuazione del secondo comma del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
CAPO 3
Conversione valutaria e termini
Articolo 31
Conversione valutaria
1. Le autorità competenti pubblicano, e/o rendono disponibile su Internet, il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:
a) |
in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana; |
b) |
in quanto il valore dell’euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l’importo del dazio all’importazione e all’esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comunitaria. |
2. Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l’anno.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Articolo 32
Termini
1. Se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano espressamente.
2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (10), si applicano salvo i casi specificamente contemplati dalla normativa doganale comunitaria.
TITOLO II
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI
CAPO 1
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci
Articolo 33
Tariffa doganale comune
1. I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.
Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.
2. La tariffa doganale comune comprende:
a) |
la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (11); |
b) |
qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci; |
c) |
i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata; |
d) |
le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori; |
e) |
le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori; |
f) |
le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi su talune merci; |
g) |
il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h); |
h) |
le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative comunitarie. |
3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c), dello stesso paragrafo. L’applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.
4. Quando l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l’esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.
Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico della Comunità.
5. Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure per l’applicazione dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
Articolo 34
Classificazione tariffaria delle merci
1. Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.
2. Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.
3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.
CAPO 2
Origine delle merci
Sezione 1
Origine non preferenziale
Articolo 35
Campo di applicazione
Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci ai fini dell’applicazione:
a) |
della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e); |
b) |
delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; |
c) |
delle altre misure comunitarie relative all’origine delle merci. |
Articolo 36
Acquisizione dell’origine
1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.
Articolo 37
Prova dell’origine
1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un’origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l’origine delle merci.
2. Se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un’altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.
3. Un documento che prova l’origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.
Articolo 38
Misure di applicazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione degli articoli 36 e 37.
Sezione 2
Origine preferenziale
Articolo 39
Origine preferenziale delle merci
1. Per beneficiare delle misure di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull’origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull’origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull’origine preferenziale.
4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione del 1985, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi dell’articolo 9 di tale protocollo.
5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d’oltremare associati alla Comunità, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi dell’articolo187 del trattato.
6. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure necessarie all’applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
CAPO 3
Valore in dogana delle merci
Articolo 40
Campo di applicazione
Il valore in dogana delle merci ai fini dell’applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli da 41 a 43.
Articolo 41
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione
1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 43.
2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
3. Il valore di transazione si applica purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
|
b) |
la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare; |
c) |
nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 43; |
d) |
il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo. |
Articolo 42
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana
1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 41, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 del presente articolo, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.
L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) è invertito se il dichiarante lo richiede.
2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
a) |
il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; |
b) |
il valore di transazione di merci similari vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; |
c) |
il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; |
d) |
il valore calcolato. |
3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della Comunità, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:
a) |
dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; |
b) |
dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; |
c) |
del presente capo. |
Articolo 43
Misure di attuazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono:
a) |
gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi; |
b) |
gli elementi che debbono essere utilizzati per determinare il valore calcolato; |
c) |
il metodo per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un’obbligazione doganale dopo l’uso di un regime speciale; |
d) |
qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma necessaria per l’applicazione degli articoli 41 e 42. |
TITOLO III
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE
CAPO 1
Nascita di un’obbligazione doganale
Sezione 1
Obbligazione doganale all’importazione
Articolo 44
Immissione in libera pratica e ammissione temporanea
1. Un’obbligazione doganale all’importazione sorge di seguito al vincolo di merci non comunitarie soggette a dazi all’importazione a uno dei regimi doganali seguenti:
a) |
immissione in libera pratica, compreso il regime dell’uso finale; |
b) |
ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione. |
2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.
Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice.
Articolo 45
Disposizioni speciali relative alle merci non originarie
1. Quando un divieto di rimborso dei, o di esenzione dai, dazi all’importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un’obbligazione doganale all’importazione per tali merci non originarie sorge di seguito all’accettazione della notifica di riesportazione relativa ai prodotti in questione.
2. Quando sorge un’obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un’obbligazione doganale risultante dall’accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.
3. L’articolo 44, paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis. Tuttavia, per le merci non comunitarie di cui all’articolo 179, il debitore è la persona che presenta la notifica di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la notifica è presentata.
Articolo 46
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
1. Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:
a) |
uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio; |
b) |
uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all’interno del territorio doganale della Comunità; |
c) |
una condizione fissata per il vincolo di merci non comunitarie a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione. |
2. Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è quello in cui:
a) |
non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale; oppure |
b) |
è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci ad un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto a causa dell’uso finale delle merci. |
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:
a) |
qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione; |
b) |
qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo; |
c) |
qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale. |
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione, a causa dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota di dazio all’importazione ridotta.
Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
Articolo 47
Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto
1. Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, l’importo del dazio all’importazione pagato al momento dell’immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.
Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando sorge un’obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.
2. Quando un’obbligazione doganale sorge a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione, l’importo del dazio all’importazione corrisposto nel quadro dell’esenzione parziale è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.
Sezione 2
Obbligazione doganale all’esportazione
Articolo 48
Esportazione e perfezionamento passivo
1. Un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all’esportazione.
2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.
Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all’esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
Articolo 49
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
1. Per le merci soggette ai dazi all’esportazione, un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in seguito all’inosservanza:
a) |
di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l’uscita delle merci; oppure |
b) |
delle condizioni alle quali è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione. |
2. Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è uno dei seguenti:
a) |
il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana; |
b) |
il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l’uscita dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione; |
c) |
se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione. |
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:
a) |
qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all’obbligo in questione; |
b) |
qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l’obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo; |
c) |
qualsiasi persona che ha partecipato all’atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell’obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana. |
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione.
Sezione 3
Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all’importazione e all’esportazione
Articolo 50
Divieti e restrizioni
1. L’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l’importazione o l’esportazione.
2. Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:
a) |
introduzione illegale nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa; |
b) |
introduzione nel territorio doganale della Comunità di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico. |
3. Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l’obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi doganali o l’esistenza di un’obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.
Articolo 51
Più debitori
Quando per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido dell’intero importo dell’obbligazione.
Articolo 52
Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
1. L’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse.
2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale.
Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.
Articolo 53
Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione
1. Quando sono state sostenute all’interno del territorio doganale della Comunità spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l’aumento di valore non vengono presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.
Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l’origine delle merci non comunitarie usate nelle operazioni.
2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all’interno del territorio doganale della Comunità, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.
3. Quando sorge un’obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.
4. Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli da 130 a 133 e degli articoli da 171 a 174, o ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (12), tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica anche nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge a norma degli articoli 46 o 49 del presente regolamento, purché l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.
Articolo 54
Misure di applicazione
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
a) |
le norme per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci; |
b) |
ulteriori norme speciali per regimi particolari; |
c) |
deroghe agli articoli 52 e 53, onde evitare in particolare l’elusione delle misure tariffarie di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera h), |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 55
Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale
1. L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione di cui agli articoli 44, 45 e 48 o in cui deve essere presentata la dichiarazione complementare di cui all’articolo 110, paragrafo 3.
In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.
Se detto luogo non può essere determinato, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale.
2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo stabilito, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità sotto tale regime.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono il periodo di tempo di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.
4. Se un’autorità doganale constata che un’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 o dell’articolo 49, in un altro Stato membro e l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l’obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.
CAPO 2
Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente
Articolo 56
Disposizioni generali
1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.
2. Le autorità doganali possono richiedere che sia costituita una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente ad un’obbligazione doganale. Quando le pertinenti disposizioni lo prevedono, la garanzia richiesta può anche coprire altri oneri, come previsto dalle altre pertinenti disposizioni in vigore.
3. Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.
4. Fatto salvo l’articolo 64, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.
La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia esatta o no.
Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell’importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.
5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.
6. Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.
7. Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione da garantire non supera la soglia statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (13).
8. Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell’intero territorio doganale della Comunità, ai fini per i quali è costituita.
9. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
— |
le condizioni di applicazione del presente articolo, |
— |
i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia, |
— |
le eccezioni al paragrafo 8 del presente articolo, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 57
Garanzia obbligatoria
1. Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3, le autorità doganali fissano l’importo della stessa ad un livello pari all’importo esatto del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.
Quando non è possibile determinare l’importo esatto, la garanzia è fissata all’importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.
2. Fatto salvo l’articolo 62, se una garanzia globale è costituita per l’importo di dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l’importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 58
Garanzia facoltativa
Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l’importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all’articolo 57.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quando una garanzia è facoltativa sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 59
Costituzione di una garanzia
1. La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:
a) |
deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia; |
b) |
impegno assunto da un fideiussore; |
c) |
altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri. |
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le forme di garanzia di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
2. Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.
Articolo 60
Scelta della garanzia
La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all’articolo 59, paragrafo 1.
Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.
Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.
Articolo 61
Fideiussore
1. Il fideiussore di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), deve essere una terza persona stabilita nel territorio doganale della Comunità. Deve essere approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, istituzione finanziaria o compagnia di assicurazione accreditata nella Comunità secondo le vigenti disposizioni comunitarie.
2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.
3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l’effettivo pagamento entro il termine prescritto dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.
Articolo 62
Garanzia globale
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 56, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:
a) |
sono stabilite nel territorio doganale della Comunità; |
b) |
dimostrano una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali; |
c) |
si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi. |
2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i seguenti criteri:
a) |
un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; |
b) |
comprovata solvibilità. |
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano la procedura per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 63
Disposizioni supplementari relative all’uso delle garanzie
1. Nei casi in cui potrebbe sorgere un’obbligazione doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2 e 3.
2. L’esonero dalla garanzia autorizzato a norma dell’articolo 62, paragrafo 2 non si applica alle merci considerate ad alto rischio di frode.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure:
a) |
per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo; |
b) |
che vietino temporaneamente l’uso di una garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 62, paragrafo 2; |
c) |
a titolo eccezionale, in circostanze particolari, che vietino temporaneamente l’uso di una garanzia globale per le merci in relazione alle quali in concomitanza con una garanzia globale siano state constatate frodi su larga scala. |
Articolo 64
Garanzia complementare o sostitutiva
Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l’effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all’articolo 56, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.
Articolo 65
Svincolo della garanzia
1. Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.
2. Quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell’importo garantito, su richiesta dell’interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l’importo in questione non lo giustifichi.
3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
CAPO 3
Riscossione e pagamento e rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione
Sezione 1
Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione
Articolo 66
Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
1. Le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 55 determinano l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie.
2. Fatto salvo l’articolo 27, le autorità doganali possono accettare l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione determinato dal dichiarante.
Articolo 67
Notifica dell’obbligazione doganale
1. L’obbligazione doganale è notificata al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 55.
La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:
a) |
in attesa della determinazione definitiva dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio; |
b) |
l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell’articolo 20; |
c) |
la decisione iniziale di non notificare l’obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria; |
d) |
le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall’obbligo di notificare l’obbligazione doganale. |
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione della lettera d), del secondo comma del presente paragrafo.
2. Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti equivale all’importo indicato nella dichiarazione in dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad una notifica al debitore dell’obbligazione doganale.
3. Laddove non si applica il paragrafo 2 del presente articolo, l’obbligazione doganale viene notificata al debitore entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti.
Articolo 68
Prescrizione dell’obbligazione doganale
1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
2. Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni.
3. Quando viene presentato un ricorso a norma dell’articolo 23, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.
4. Quando l’obbligo di adempimento dell’obbligazione doganale viene ripristinato a norma dell’articolo 79, paragrafo 5, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 84, fintanto che non sia stata presa una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.
Articolo 69
Contabilizzazione
1. Le autorità doganali di cui all’articolo 66 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo.
Il primo comma non si applica nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma.
Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che, a norma dell’articolo 68, corrispondono a un’obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.
2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l’obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.
Articolo 70
Termine per la contabilizzazione
1. Quando un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime doganale diverso dall’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.
Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l’importo complessivo dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.
2. Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l’importo dei dazi dovuti o stabilito l’obbligo di pagare tali dazi all’importazione o all’esportazione.
Tuttavia, quando l’obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Quando l’obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in questione e di prendere una decisione.
4. Il paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis, all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all’importo dovuto.
5. I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.
Articolo 71
Misure di applicazione
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono norme relative alla contabilizzazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Sezione 2
Pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione
Articolo 72
Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento
1. Gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione, corrispondenti a un’obbligazione doganale notificata a norma dell’articolo 67, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.
Fatto salvo l’articolo 24, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell’articolo 74.
Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono concedere una proroga del termine quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all’articolo 27. Fatto salvo l’articolo 77, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.
2. Se il debitore fruisce di un’agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 74 a 77, il pagamento deve essere effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni per la sospensione del termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale nei casi seguenti:
a) |
quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell’articolo 84; |
b) |
quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato; |
c) |
quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 e ci si trova in presenza di più debitori, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Le misure fissano, in particolare, il periodo di sospensione, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario per la conclusione delle eventuali formalità o per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale.
Articolo 73
Pagamento
1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.
2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.
3. Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.
Articolo 74
Dilazione di pagamento
Fatto salvo l’articolo 79, le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:
a) |
singolarmente per ogni importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, o dell’articolo 70, paragrafo 4; |
b) |
globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni; |
c) |
globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma. |
Articolo 75
Termini per la dilazione di pagamento
1. La dilazione di pagamento di cui all’articolo 74 è di trenta giorni.
2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l’obbligazione doganale viene notificata al debitore.
3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.
4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.
5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
6. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana di calendario in questione.
Quando i suddetti periodi sono di un mese di calendario, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in questione.
Articolo 76
Misure di applicazione
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme relative alla dilazione del pagamento per i casi in cui la dichiarazione in dogana è semplificata a norma dell’articolo 109, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 77
Altre agevolazioni di pagamento
1. Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.
La concessione di agevolazioni a norma del primo comma comporta l’applicazione di un interesse di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all'esportazione. Il tasso di interesse di credito è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più un punto percentuale.
Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi.
2. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 78
Esecuzione coatta del pagamento e arretrati
1. Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure intese ad assicurare il pagamento da parte dei fideiussori nel quadro di una procedura speciale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
2. Sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.
Il tasso dell’interesse di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più due punti percentuali.
Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi.
3. Quando un’obbligazione doganale è stata notificata a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, oltre all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino alla data della notifica.
Il tasso dell’interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 2.
4. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le circostanze, in termini di tempo e importi, in cui le autorità doganali possono rinunciare alla riscossione di un interesse di mora, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Sezione 3
Rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
Articolo 79
Rimborso e sgravio
1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione, sempre che l’importo oggetto di rimborso o di sgravio superi un dato importo, per i seguenti motivi:
a) |
importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso; |
b) |
merci difettose o non conformi alle clausole del contratto; |
c) |
errore delle autorità competenti; |
d) |
equità. |
Si procede inoltre al rimborso dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell’articolo 114.
2. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, che l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 80, 82 o 83, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.
3. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell’obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.
4. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.
Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell’inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.
In tali casi, l’interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d’interesse è fissato conformemente all’articolo 77.
5. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dall’autorità competente per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell’articolo 68.
In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 4, secondo comma devono essere rimborsati.
Articolo 80
Rimborso e sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso
Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione qualora l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata superi l’importo dovuto o l’obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all’articolo 67, paragrafo 1, lettere c) o d).
Articolo 81
Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto
1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione quando la notifica dell’obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall’importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.
Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché siano esportate dal territorio doganale della Comunità.
3. Su richiesta della persona interessata le autorità doganali permettono che le merci, anziché esportate, siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.
Articolo 82
Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti
1. In situazioni diverse da quelle di cui all’articolo 79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80, 81 e 83 si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) |
l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore; |
b) |
il debitore ha agito in buona fede. |
2. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.
Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.
Articolo 83
Rimborso e sgravio per motivi di equità
In situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80, 81 e 82, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.
Articolo 84
Procedura di rimborso e sgravio
1. Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 79 sono presentate all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:
a) |
in caso di dazi applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale; |
b) |
in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale; |
c) |
in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all’invalidamento. |
Il termine di cui alle lettere a) e b), del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.
2. Se è stato presentato un ricorso a norma dell’articolo 23 avverso la notifica dell’obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.
Articolo 85
Misure di applicazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione della presente sezione. Tali misure specificano in particolare i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, se il rimborso o lo sgravio di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione sia giustificato.
CAPO 4
Estinzione dell’obbligazione doganale
Articolo 86
Estinzione
1. Fatto salvo l’articolo 68 e le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:
a) |
con il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione; |
b) |
con lo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione, fatto salvo il paragrafo 4; |
c) |
quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare dazi, la dichiarazione in dogana viene invalidata; |
d) |
quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono confiscate; |
e) |
quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate; |
f) |
quando le merci soggette a dazi all’importazione e all’esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato; |
g) |
quando la scomparsa delle merci o l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona. |
h) |
quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 o dell’articolo 49 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
i) |
quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l’autorizzazione delle autorità doganali; |
j) |
quando l’obbligazione è sorta a norma dell’articolo 45 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate; |
k) |
quando, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 e vengono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono state esportate dal territorio doganale della Comunità. |
2. In caso di confisca delle merci ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi doganali o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.
3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un’obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non comunitarie.
4. Quando per l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l’obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l’obbligazione doganale non si estingue per l’autore o gli autori di un tentativo di frode.
6. Quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.
7. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
TITOLO IV
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ
CAPO 1
Dichiarazione sommaria di ingresso
Articolo 87
Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, salvo i mezzi di trasporto importati in via temporanea e i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio.
2. Se non altrimenti specificato nella normativa doganale, una dichiarazione sommaria di ingresso è presentata presso l’ufficio doganale competente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.
Le autorità doganali possono accettare, invece della dichiarazione sommaria di ingresso, una notifica della dichiarazione sommaria di ingresso e l’accesso ai relativi dati nel sistema informatico dell’operatore economico.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
a) |
i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in cui l’obbligo della dichiarazione sommaria di ingresso può essere oggetto di dispensa o di adattamento e le condizioni a cui può essere oggetto di dispensa o di adattamento; |
b) |
il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di ingresso deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità; |
c) |
le norme per eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera b); |
d) |
le norme per la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione sommaria di ingresso e dove devono essere effettuati l’analisi dei rischi e i controlli all’entrata basati sui rischi, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Nell’adottare tali misure, si tiene conto:
a) |
di circostanze particolari; |
b) |
dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto od operatori economici; |
c) |
di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza. |
Articolo 88
Presentazione e persona competente
1. La dichiarazione sommaria di ingresso viene presentata mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di ingresso.
Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di ingresso in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie di ingresso presentate mediante un procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.
2. La dichiarazione sommaria di ingresso è presentata dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio.
3. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di ingresso può essere presentata anche:
a) |
dall’importatore, dal destinatario o da un’altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 2; |
b) |
da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti. |
4. Allorché la dichiarazione sommaria di ingresso è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l’ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le informazioni necessarie all’identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di ingresso.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure che definiscono le informazioni che devono figurare nella notifica di arrivo.
Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla notifica di arrivo di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 89
Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso
1. Su sua richiesta la persona che presenta la dichiarazione sommaria di ingresso è autorizzata a modificare una o più indicazioni di questa dichiarazione dopo la presentazione della stessa.
Tuttavia, siffatte modifiche non sono possibili dopo che le autorità doganali:
a) |
hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di ingresso della loro intenzione di procedere alla visita delle merci; |
b) |
hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte; |
c) |
hanno autorizzato il ritiro delle merci dal luogo in cui sono state presentate. |
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del paragrafo 1 del presente articolo, definendo in particolare quanto segue:
a) |
i criteri per stabilire i motivi per le modifiche successive al ritiro; |
b) |
gli elementi di informazione che possono essere modificati; |
c) |
il termine successivo al ritiro entro cui possono essere consentite le modifiche, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 90
Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di ingresso
L’ufficio doganale competente può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di ingresso per le merci per le quali prima della scadenza del termine di cui all’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera b) viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal caso, la dichiarazione in dogana deve contenere almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di ingresso. Fino al momento della sua accettazione a norma dell’articolo 112, essa ha lo status di dichiarazione sommaria di ingresso.
CAPO 2
Arrivo delle merci
Sezione 1
Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità
Articolo 91
Vigilanza doganale
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l’altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che entrano nella Comunità, nonché all’applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.
Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l’autorizzazione delle autorità doganali.
Fatto salvo l’articolo 166, le merci comunitarie non sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro posizione doganale.
Le merci non comunitarie rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non vengono riesportate o distrutte.
2. Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l’autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.
Articolo 92
Trasporto fino al luogo appropriato
1. La persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.
L’introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre senza attraversamento di un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.
Le merci sono presentate alle autorità doganali a norma dell’articolo 95.
2. Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità diventa responsabile dell’assolvimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell’autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale della Comunità.
4. Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di disposizioni speciali per le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o per le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
5. Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio.
Articolo 93
Servizi aerei e marittimi intracomunitari
1. Gli articoli da 87 a 90, 92, paragrafo 1, e da 94 a 97 non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale della Comunità circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo regolare senza scalo fuori del territorio doganale della Comunità.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi regolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 94
Trasporto in circostanze particolari
1. Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l’obbligo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci.
2. Qualora una nave o un aeromobile di cui all’articolo 92, paragrafo 5, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e l’obbligo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l’aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta.
3. Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell’aeromobile, e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all’occorrenza, che vengano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.
Sezione 2
Presentazione, scarico e visita delle merci
Articolo 95
Presentazione in dogana delle merci
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:
a) |
la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità; |
b) |
la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio; |
c) |
la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale della Comunità. |
2. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:
a) |
da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci ad un regime doganale; |
b) |
dal titolare di un’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un’attività in una zona franca. |
3. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di ingresso o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in questione.
4. Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di eventuali disposizioni speciali riguardanti le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
Articolo 96
Scarico e visita delle merci
1. Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l’autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.
Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.
2. Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall’imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.
3. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l’autorizzazione delle autorità doganali.
Sezione 3
Formalità successive alla presentazione
Articolo 97
Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale
1. Fatti salvi gli articoli 125 e 127, le merci non comunitarie presentate in dogana devono essere vincolate a un regime doganale.
2. Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.
Articolo 98
Merci considerate in custodia temporanea
1. Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un regime doganale per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea, a norma dell’articolo 151.
2. Fatto salvo l’obbligo di cui all’articolo 87, paragrafo 2, e delle eccezioni o della dispensa previste dalle misure adottate a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, quando si constata che le merci non comunitarie presentate in dogana non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione.
Sezione 4
Merci circolate in regime di transito
Articolo 99
Deroga per le merci che arrivano in regime di transito
L’articolo 92, ad eccezione del primo comma del paragrafo 1, e gli articoli da 95 a 98 non si applicano quando vengono introdotte nel territorio doganale della Comunità merci già vincolate a un regime di transito.
Articolo 100
Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito
Gli articoli 96, 97 e 98 si applicano alle merci non comunitarie che circolano in regime di transito, dopo la loro presentazione presso l’ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale della Comunità in conformità alle disposizioni vigenti in materia di transito.
TITOLO V
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI AD UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI
CAPO 1
Posizione doganale delle merci
Articolo 101
Presunzione di posizione doganale delle merci comunitarie
1. Fatto salvo l’articolo 161, tutte le merci presenti nel territorio doganale della Comunità sono considerate avere la posizione doganale di merci comunitarie, tranne quando sia stabilito che non sono merci comunitarie.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:
a) |
i casi in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; |
b) |
i vari modi per stabilire la posizione doganale delle merci comunitarie; |
c) |
i casi in cui le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 102
Perdita della posizione doganale delle merci come merci comunitarie
Le merci comunitarie diventano non comunitarie quando:
a) |
vengono portate fuori dal territorio doganale della Comunità, sempre che non si applichino le norme sul transito interno o le misure stabilite conformemente all’articolo 103; |
b) |
sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale; |
c) |
sono state vincolate al regime dell’uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui; |
d) |
la dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo in conformità a misure adottate a norma dell’articolo 114, paragrafo 2, secondo comma. |
Articolo 103
Merci comunitarie che escono temporaneamente dal territorio doganale
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale della Comunità e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
CAPO 2
Vincolo delle merci ad un regime doganale
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 104
Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci comunitarie
1. Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.
2. Le merci comunitarie dichiarate per l’esportazione, il transito all’interno della Comunità o il perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell’accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale della Comunità o siano abbandonate allo Stato o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.
Articolo 105
Uffici doganali competenti
1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri definiscono l’ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.
Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.
2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per definire i vari ruoli e responsabilità degli stessi uffici doganali competenti, segnatamente:
a) |
gli uffici doganali di entrata, importazione, esportazione o uscita; |
b) |
gli uffici doganali che espletano le formalità relative al vincolo delle merci a un regime doganale; |
c) |
gli uffici doganali che concedono autorizzazioni e sorvegliano i regimi doganali. |
Articolo 106
Sdoganamento centralizzato
1. Le autorità doganali possono autorizzare a presentare, o a rendere disponibile, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione doganale si considera sorta nell’ufficio doganale presso il quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana.
2. L’ufficio doganale presso il quale è presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la verifica della dichiarazione, il recupero dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’eventuale obbligazione doganale e la concessione dello svincolo delle merci.
3. L’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i controlli di sicurezza che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dall’ufficio doganale presso cui è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana e autorizza lo svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale ufficio.
4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:
a) |
la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1; |
b) |
i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell’autorizzazione; |
c) |
le condizioni di concessione dell’autorizzazione; |
d) |
l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione; |
e) |
la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso; |
f) |
le condizioni dell’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione; |
g) |
il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare; |
h) |
la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:
— |
in relazione alla lettera c), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il rispetto da parte del richiedente dei criteri stabiliti all’articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato, |
— |
in relazione alla lettera d), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività che saranno oggetto dell’autorizzazione. |
Articolo 107
Tipi di dichiarazione in dogana
1. La dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico. Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali dati necessario tra gli uffici doganali.
2. Quando tale possibilità sia prevista dalla normativa doganale, le autorità doganali possono accettare una dichiarazione doganale scritta o orale o altro atto con cui le merci possano essere vincolate a un regime doganale.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Sezione 2
Dichiarazioni normali in dogana
Articolo 108
Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento
1. Le dichiarazioni in dogana devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Le dichiarazioni in dogana fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni su supporto cartaceo devono essere firmate.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana.
2. I documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci devono essere a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione.
3. Quando la dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico, le autorità doganali possono accettare che anche i documenti di accompagnamento siano presentati utilizzando tale procedimento. Le autorità doganali possono accettare, invece della presentazione dei suddetti documenti, di accedere ai pertinenti dati nel sistema informatico dell’operatore economico.
Tuttavia, su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo lo svincolo delle merci.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Sezione 3
Dichiarazioni semplificate in dogana
Articolo 109
Dichiarazione semplificata
1. Le autorità doganali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, autorizzano chiunque a ottenere il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di accompagnamento menzionati all’articolo 108.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti le condizioni alle quali viene concessa l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure riguardanti le specifiche a cui devono essere conformi le dichiarazioni semplificate.
Articolo 110
Dichiarazione complementare
1. In caso di dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 109, paragrafo 1, il dichiarante fornisce una dichiarazione complementare contenente le ulteriori indicazioni necessarie a completare una dichiarazione in dogana per il regime doganale in questione.
La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
2. La dichiarazione complementare e la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 109, paragrafo 1, sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 112.
Quando la dichiarazione semplificata è costituita da un’iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall’accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nelle scritture.
3. Il luogo in cui la dichiarazione complementare deve essere presentata in conformità all’autorizzazione si considera, ai fini dell’articolo 55, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.
Sezione 4
Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana
Articolo 111
Persona che presenta una dichiarazione
1. Fatto salvo l’articolo 110, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona che sia in grado di presentare o rendere disponibili tutti i documenti richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione all’ufficio doganale competente.
Tuttavia, qualora l’accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o dal suo rappresentante.
2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità. Tuttavia, la condizione di stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone che:
— |
presentano una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea, |
— |
dichiarano merci a titolo occasionale, nella misura in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato. |
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui sono ammesse deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 2 e che ne precisano le condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 112
Accettazione di una dichiarazione
1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana o, con soddisfazione delle autorità doganali, sono rese disponibili per i controlli doganali.
Quando la dichiarazione è costituita da un’iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall’accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione si considera accettata dal momento dell’iscrizione delle merci nelle scritture. Le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali e dell’applicazione dei controlli di sicurezza, dall’obbligo di presentare o rendere disponibili le merci per il controllo doganale.
2. Fatto salvo l’articolo 110, paragrafo 2, o il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora una dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio doganale diverso da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione è accettata se l’ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità delle stesse ai fini dei controlli doganali.
3. Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione o all’esportazione.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che prevedono norme dettagliate per l’applicazione del presente articolo.
Articolo 113
Modifica della dichiarazione
1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.
2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:
a) |
hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci; |
b) |
hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte; |
c) |
hanno svincolato le merci. |
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 114
Invalidamento della dichiarazione
1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione già accettata quando:
a) |
sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; |
b) |
sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate. |
Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.
2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Sezione 5
Altre semplificazioni
Articolo 115
Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse
Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all’importazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all’importazione siano applicati all’intera spedizione sulla base delle sottovoci tariffarie delle merci soggette all’aliquota più elevata del dazio all’importazione o all’esportazione.
La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Articolo 116
Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali
1. Le autorità doganali possono autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle stabilite alla sezione 3 del presente capo.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:
a) |
la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1; |
b) |
i casi in cui deve essere effettuato il riesame delle autorizzazioni e le condizioni alle quali la loro utilizzazione deve essere controllata dalle autorità doganali; |
c) |
le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni; |
d) |
le condizioni alle quali un operatore economico può essere autorizzato a espletare talune formalità doganali che dovrebbero, in linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa l’autovalutazione dei dazi all’importazione e all’esportazione, e a effettuare taluni controlli sotto vigilanza doganale; |
e) |
l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione delle autorizzazioni; |
f) |
la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso; |
g) |
le condizioni alle quali le autorizzazioni possono essere sospese o revocate; |
h) |
il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare; |
j) |
la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:
— |
le formalità doganali da espletare e i controlli doganali da effettuare a fini di sicurezza sulle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, |
— |
le norme adottate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, |
— |
per quanto concerne la lettera d), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato a norma dell’articolo 14, |
— |
per quanto concerne la lettera e), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e il luogo in cui sarà svolta almeno parte delle attività oggetto dell’autorizzazione. |
CAPO 3
Verifica e svincolo delle merci
Sezione 1
Verifica
Articolo 117
Verifica della dichiarazione in dogana
Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che hanno accettato, le autorità doganali possono:
a) |
esaminare la dichiarazione e tutti i documenti di accompagnamento; |
b) |
chiedere al dichiarante di presentare altri documenti; |
c) |
procedere alla visita delle merci; |
d) |
prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci. |
Articolo 118
Visita delle merci e prelievo di campioni
1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.
2. Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l’assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.
3. Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all’analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.
Articolo 119
Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci
1. Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.
Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.
2. Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.
3. Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure che stabiliscono la procedura da seguire in caso di risultati divergenti degli esami a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 120
Risultati della verifica
1. I risultati della verifica della dichiarazione in dogana sono utilizzati per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.
2. Quando non si procede alla verifica della dichiarazione in dogana, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.
3. I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della Comunità.
Articolo 121
Misure di identificazione
1. Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.
Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale della Comunità.
2. I contrassegni d’identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l’autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.
Articolo 122
Misure di applicazione
La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, adottare misure per l’applicazione della presente sezione.
Sezione 2
Svincolo
Articolo 123
Svincolo delle merci
1. Fatto salvo l’articolo 117, quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica.
Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all’articolo 117 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.
2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un’unica volta.
Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione in dogana separata.
3. Se le merci vengono presentate a un ufficio doganale diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in dogana, le autorità doganali in questione si scambiano le informazioni necessarie allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli adeguati.
Articolo 124
Svincolo subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia
1. Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell’obbligazione.
Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione.
Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.
2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, la Commissione può adottare misure che stabiliscono deroghe al paragrafo 1, primo e terzo comma del presente articolo.
CAPO 4
Rimozione delle merci
Articolo 125
Distruzione delle merci
Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 126
Misure che devono prendere le autorità doganali
1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:
a) |
qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale; |
b) |
quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:
|
c) |
quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo; |
d) |
quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; |
e) |
quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all’articolo 127. |
2. Le merci non comunitarie che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della custodia temporanea.
Articolo 127
Abbandono
1. Le merci non comunitarie e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.
2. L’abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato. Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare delle merci.
Articolo 128
Misure di applicazione
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
TITOLO VI
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE
CAPO 1
Immissione in libera pratica
Articolo 129
Campo di applicazione ed effetto
1. Le merci non comunitarie destinate al mercato comunitario o destinate all’uso o al consumo privato nell’ambito della Comunità sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.
2. L’immissione in libera pratica comporta:
a) |
la riscossione dei dazi dovuti all’importazione; |
b) |
la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; |
c) |
l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente; |
d) |
l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci. |
3. L’immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.
CAPO 2
Esenzione dai dazi all’importazione
Sezione 1
Merci in reintroduzione
Articolo 130
Campo di applicazione ed effetto
1. Le merci non comunitarie che, dopo essere state inizialmente esportate come merci comunitarie dal territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata.
2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.
3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l’esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.
Se l’uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l’importo del dazio all’importazione viene ridotto dell’importo eventualmente riscosso all’atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest’ultimo importo è superiore a quello applicato all’immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle merci comunitarie che hanno perso la loro posizione doganale come merci comunitarie a norma dell’articolo 102, lettera b) e che vengono successivamente immesse in libera pratica.
5. L’esenzione dai dazi all’importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.
Articolo 131
Casi in cui non viene concessa l’esenzione dai dazi all’importazione
L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’articolo 130 non è concessa per:
a) |
le merci esportate dal territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento passivo, a meno che:
|
b) |
le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che hanno comportato la loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, a meno che le norme adottate ai sensi dell’articolo 134 non lo prevedano. |
Articolo 132
Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
1. L’articolo 130 si applica, mutatis mutandis, ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale della Comunità dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.
2. Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l’importo dei dazi all’importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell’articolo 53, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.
3. L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’articolo 130 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera b), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.
Sezione 2
Pesca marittima e prodotti estratti dal mare
Articolo 133
Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
1. Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 1, sono esentati dai dazi all’importazione in caso di immissione in libera pratica:
a) |
i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato; |
b) |
i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a). |
Sezione 3
Misure di applicazione
Articolo 134
Misure di applicazione
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
TITOLO VII
REGIMI SPECIALI
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 135
Campo di applicazione
Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:
a) |
transito, che comprende il transito esterno e interno; |
b) |
deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche; |
c) |
uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale; |
d) |
perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo. |
Articolo 136
Autorizzazione
1. È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per:
— |
il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale, |
— |
la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l’autorità doganale. |
L’autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei suddetti regimi o la gestione di strutture di deposito.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:
a) |
la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1; |
b) |
i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell’autorizzazione; |
c) |
le condizioni di concessione dell’autorizzazione; |
d) |
l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione; |
e) |
la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso; |
f) |
le condizioni dell’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione; |
g) |
il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare; |
h) |
la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:
a) |
per quanto concerne la lettera c) del primo comma, qualora sia interessato più di uno Stato membro, la conformità del richiedente ai criteri di cui all’articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato; |
b) |
in relazione alla lettera d) del primo comma, il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione. |
3. Salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente:
a) |
alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità; |
b) |
alle persone che offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi in cui per le merci vincolate ad un regime speciale potrebbero sorgere un’obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell’articolo 56; |
c) |
per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, rispettivamente alla persona che utilizza o fa utilizzare le merci o alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento. |
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
4. Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
se le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione; |
b) |
se gli interessi essenziali dei produttori comunitari non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche). |
Salvo prova contraria o qualora la normativa doganale disponga che le condizioni economiche sono da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari ai sensi del primo comma, lettera b).
Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari, viene effettuato un esame delle condizioni economiche, conformemente all’articolo 185.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano:
a) |
l’esame delle condizioni economiche; |
b) |
la determinazione dei casi in cui vi è un probabile pregiudizio degli interessi essenziali dei produttori comunitari, tenendo conto delle misure di politica commerciale e agricola; |
c) |
la determinazione dei casi in cui si considerano soddisfatte le condizioni economiche. |
5. Il titolare dell’autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell’autorizzazione che possa avere un’incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.
Articolo 137
Scritture
1. Fatta eccezione per il regime di transito e salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, il titolare dell’autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un’attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l’acquisto delle merci nelle zone franche tengono delle scritture nella forma approvata dalle autorità doganali.
Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 138
Appuramento di un regime
1. Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l’articolo 166, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati ad un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale della Comunità, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all’articolo 127.
2. Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l’ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.
3. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.
Articolo 139
Trasferimento di diritti e obblighi
I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, ad altre persone che soddisfano le condizioni previste per il regime in questione.
Articolo 140
Circolazione delle merci
1. Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all’altra del territorio doganale della Comunità, sempre che ciò sia previsto dall’autorizzazione o dalla normativa doganale.
2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Articolo 141
Manipolazioni usuali
Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.
Articolo 142
Merci equivalenti
1. Le merci equivalenti consistono in merci comunitarie immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un regime speciale.
Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non comunitarie trasformate al posto di merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo.
Le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al terzo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
2. A condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali autorizzano quanto segue:
a) |
l’uso di merci equivalenti nell’ambito di un regime speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia temporanea; |
b) |
nel caso del regime di perfezionamento attivo, l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono; |
c) |
nel caso del regime di perfezionamento passivo, l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione delle merci che sostituiscono. |
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le autorità doganali possono autorizzare l’uso di merci equivalenti nell’ambito dell’ammissione temporanea, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
3. L’uso di merci equivalenti non è consentito nei casi seguenti:
a) |
se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all’articolo 141 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo; |
b) |
se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all’importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; o |
c) |
se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione. |
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che precisano casi aggiuntivi nei quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all’esportazione se non fossero esportati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell’autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi qualora le merci non comunitarie non siano importate entro il periodo di cui all’articolo 169, paragrafo 3.
Articolo 143
Misure di applicazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per il funzionamento dei regimi contemplati dal presente titolo.
CAPO 2
Transito
Sezione 1
Transito esterno e interno
Articolo 144
Transito esterno
1. Nel quadro del regime di transito esterno, merci non comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità senza essere soggette:
a) |
ai dazi all’importazione; |
b) |
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; |
c) |
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità. |
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni le merci comunitarie devono essere vincolate al transito esterno, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
3. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
a) |
in base al regime di transito comunitario esterno; |
b) |
conformemente alla convenzione TIR, sempre che:
|
c) |
conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito; |
d) |
in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); |
e) |
in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; |
f) |
nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti. |
4. Il regime di transito esterno si applica fatto salvo l’articolo 140.
Articolo 145
Transito interno
1. Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, merci comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, attraversando un territorio non facente parte di quest’ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
a) |
in base al regime di transito comunitario interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale; |
b) |
conformemente alla convenzione TIR; |
c) |
conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito; |
d) |
in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); |
e) |
in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; |
f) |
nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti. |
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono a quali condizioni e in quali modi può essere stabilita la posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Sezione 2
Transito comunitario
Articolo 146
Obblighi del titolare del regime di transito comunitario nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comunitario
1. Il titolare del regime di transito comunitario è tenuto a:
a) |
presentare le merci intatte e le informazioni richieste all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione; |
b) |
rispettare le disposizioni doganali relative al regime; |
c) |
salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci. |
2. Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.
3. Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comunitario sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione.
Articolo 147
Merci che attraversano il territorio di un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario esterno
1. Il regime di transito comunitario esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) |
tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale; |
b) |
il trasporto attraverso tale territorio si effettui in base ad un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale della Comunità. |
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l’effetto del regime di transito comunitario esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.
CAPO 3
Deposito
Sezione 1
Disposizioni comuni
Articolo 148
Campo di applicazione
1. Nel quadro di un regime di deposito, merci non comunitarie possono essere immagazzinate nel territorio doganale della Comunità senza essere soggette:
a) |
ai dazi all’importazione; |
b) |
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; |
c) |
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità. |
2. Le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa doganale o alla normativa comunitaria specifica, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca e a quali condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 149
Responsabilità del titolare dell’autorizzazione o del regime
1. Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:
a) |
di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale; |
b) |
di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale; |
c) |
di osservare le condizioni particolari fissate nell’autorizzazione relativa alla gestione del deposito doganale o delle strutture di deposito per la custodia temporanea. |
2. In deroga al paragrafo 1, quando l’autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime.
3. Il titolare del regime è responsabile dell’osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.
Articolo 150
Durata di un regime di deposito
1. La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.
2. Tuttavia, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in uno dei casi seguenti:
a) |
se la struttura di deposito è gestita dalle autorità doganali ed è utilizzabile da qualsiasi persona per la custodia temporanea delle merci a norma dell’articolo 151; |
b) |
in circostanze eccezionali, in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l’ambiente. |
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Sezione 2
Custodia temporanea
Articolo 151
Collocamento delle merci in custodia temporanea
1. Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti merci non comunitarie si considerano dichiarate per il regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse al momento della loro presentazione in dogana:
a) |
merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo se direttamente collocate in una zona franca; |
b) |
merci introdotte da una zona franca in un’altra parte del territorio doganale della Comunità; |
c) |
merci per le quali si conclude il regime di transito esterno. |
La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.
2. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la sostituisce, costituisce la dichiarazione in dogana per il regime di custodia temporanea.
3. Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale o delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che potrebbero sorgere.
4. Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere vincolate al regime di custodia temporanea o non possano più esservi mantenute, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci. Gli articoli 125, 126 e 127 si applicano mutatis mutandis.
5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Articolo 152
Merci in custodia temporanea
1. Le merci in regime di custodia temporanea sono collocate soltanto in luoghi autorizzati per la custodia temporanea.
2. Fatto salvo l’articolo 91, paragrafo 2, le merci in regime di custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.
Sezione 3
Deposito doganale
Articolo 153
Magazzinaggio nei depositi doganali
1. Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non comunitarie possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza, in seguito denominati «depositi doganali».
2. I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).
3. Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne che nei casi di forza maggiore, tale rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.
Articolo 154
Merci comunitarie, uso finale e attività di trasformazione
1. Quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che in un deposito doganale abbiano luogo:
a) |
il magazzinaggio di merci comunitarie; |
b) |
la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi. |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.
Sezione 4
Zone franche
Articolo 155
Determinazione delle zone franche
1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca.
Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti di entrata e di uscita.
2. Le zone franche sono intercluse.
Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.
3. Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.
Articolo 156
Costruzioni e attività nelle zone franche
1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all’approvazione preventiva delle autorità doganali.
2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L’esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.
3. Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.
4. Le autorità doganali possono vietare l’esercizio di un’attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.
Articolo 157
Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime
1. Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali nei casi seguenti:
a) |
se sono introdotte nella zona franca direttamente dall’esterno del territorio doganale della Comunità; |
b) |
se sono state vincolate ad un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca; |
c) |
se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione; |
d) |
se una normativa diversa dalla normativa doganale prevede tali formalità. |
2. Le merci introdotte in una zona franca in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non devono essere presentate in dogana.
3. Fatto salvo l’articolo 158, le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca:
a) |
al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale; |
b) |
al momento della conclusione di una procedura di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo. |
Articolo 158
Merci comunitarie nelle zone franche
1. Le merci comunitarie possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
2. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali attestano la posizione doganale di merci comunitarie delle seguenti merci:
a) |
merci comunitarie introdotte in una zona franca; |
b) |
merci comunitarie che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all’interno di una zona franca; |
c) |
merci immesse in libera pratica all’interno di una zona franca. |
Articolo 159
Merci non comunitarie nelle zone franche
1. Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci non comunitarie possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.
In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
2. Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 del presente articolo non osta all’utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all’applicazione dei dazi all’importazione o a misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni.
In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.
Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario.
Articolo 160
Svincolo delle merci dalla zona franca
Fatte salve le normative in settori diversi da quello doganale, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale della Comunità oppure introdotte in un’altra parte di tale territorio.
Gli articoli da 91 a 98 si applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.
Articolo 161
Posizione doganale
Se delle merci vengono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un’altra parte del territorio doganale della Comunità, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non comunitarie a meno che la loro posizione doganale di merci comunitarie non sia stata dimostrata dall’attestazione di cui all’articolo 158, paragrafo 2 o da qualsiasi altro documento in materia, previsto dalla normativa doganale comunitaria.
Tuttavia, per l’applicazione dei dazi all’esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci comunitarie, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci comunitarie.
CAPO 4
Uso particolare
Sezione 1
Ammissione temporanea
Articolo 162
Campo di applicazione
1. Nel quadro del regime dell’ammissione temporanea, merci non comunitarie destinate alla riesportazione possono essere usate nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette:
a) |
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; |
b) |
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità. |
2. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
le merci non siano destinate a subire modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto; |
b) |
sia possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell’uso previsto, l’assenza di misure di identificazione non può dar adito ad un’utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all’articolo 142, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti; |
c) |
il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale della Comunità, salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale; |
d) |
siano soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale comunitaria. |
Articolo 163
Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea
1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato.
2. Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.
3. Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, prolungare tali periodi per un lasso di tempo ragionevole.
Articolo 164
Situazioni coperte dall’ammissione temporanea
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Nell’adozione di tali misure si tiene conto degli accordi internazionali e della natura e dell’uso delle merci.
Articolo 165
Importo del dazio all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione
1. L’importo dei dazi all’importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione è pari al 3 % dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell’ammissione temporanea.
Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all’importazione.
2. L’importo del dazio all’importazione non deve essere superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.
Sezione 2
Uso finale
Articolo 166
Regime di uso finale
1. Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico. Esse restano soggette a vigilanza doganale.
2. La vigilanza doganale nell’ambito del regime dell’uso finale cessa nei seguenti casi:
a) |
quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto; |
b) |
quando le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato; |
c) |
quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili. |
3. Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l’articolo 167 si applica, mutatis mutandis, al regime di uso finale.
CAPO 5
Perfezionamento
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 167
Tasso di rendimento
Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa comunitaria relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell’operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.
Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente agli articoli 18 e 19.
Sezione 2
Perfezionamento attivo
Articolo 168
Campo di applicazione
1. Fatto salvo l’articolo 142, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non comunitarie possono essere utilizzate nel territorio doganale della Comunità in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:
a) |
ai dazi all’importazione; |
b) |
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; |
c) |
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità. |
2. Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell’uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.
Nel caso di cui all’articolo 142, il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.
3. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci:
a) |
merci destinate a essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica; |
b) |
merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell’articolo 141. |
Articolo 169
Termine per l’appuramento
1. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all’articolo 138.
Tale termine decorre dalla data in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.
2. Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del termine stabilito a norma del paragrafo 1.
L’autorizzazione può specificare che un termine con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre civile, scada l’ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre civile successivo.
3. Nei casi di esportazione anticipata a norma dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Tale termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.
Articolo 170
Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare
Previa autorizzazione delle autorità doganali, parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, può essere oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale della Comunità, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.
Sezione 3
Perfezionamento passivo
Articolo 171
Campo di applicazione
1. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale comunitario, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione e le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte.
2. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le seguenti merci comunitarie:
a) |
merci la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all’importazione; |
b) |
merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione; |
c) |
merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all’esportazione; |
d) |
merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione. |
3. Nei casi non disciplinati dagli articoli 172 e 173 e se si applicano dazi ad valorem, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del costo dell’operazione di perfezionamento effettuata fuori del territorio doganale della Comunità.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme per tale calcolo e le norme applicabili in caso di dazi specifici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
4. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione.
Articolo 172
Riparazione gratuita di merci
1. Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base ad un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un’esenzione totale dai dazi all’importazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.
Articolo 173
Sistema degli scambi standard
1. Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato, in appresso «prodotto di sostituzione», può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.
2. Le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l’operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
3. I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.
4. Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell’esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.
Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.
5. Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.
Articolo 174
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione
1. Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell’interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell’esportazione delle merci difettose.
L’importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.
2. Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l’immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.
3. Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata dell’interessato, prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole.
TITOLO VIII
PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ
CAPO 1
Merci in uscita dal territorio doganale
Articolo 175
Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza
1. Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza presentata o resa disponibile presso l’ufficio doganale competente prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.
Il primo comma non si applica, tuttavia, alle merci trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità, senza fare scalo all’interno di tale territorio.
2. La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme:
a) |
quando le merci che lasciano il territorio doganale comunitario sono vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta una dichiarazione in dogana, la dichiarazione in dogana adeguata; |
b) |
una notifica di riesportazione, conformemente all’articolo 179; |
c) |
quando non si richiede né una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, la dichiarazione sommaria di uscita di cui all’articolo 180. |
3. La dichiarazione pre-partenza contiene perlomeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di uscita.
Articolo 176
Misure che stabiliscono alcuni particolari
1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti:
a) |
in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza; |
b) |
le condizioni alle quali l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento; |
c) |
il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità; |
d) |
eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c); |
e) |
la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l’analisi dei rischi e i controlli all’esportazione e all’uscita basati sui rischi, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
2. Nell’adottare tali misure, si tiene conto:
a) |
di circostanze particolari; |
b) |
dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici; |
c) |
di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza. |
Articolo 177
Vigilanza doganale e formalità di uscita
1. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali. Se del caso, le autorità doganali possono, conformemente alle misure adottate ai sensi del paragrafo 5, determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità.
2. Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana all’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità e sono soggette all’espletamento delle formalità di uscita le quali, se del caso, comprendono:
a) |
il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o il pagamento delle restituzioni all’esportazione; |
b) |
la riscossione dei dazi all’esportazione; |
c) |
le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri; |
d) |
l’applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l’altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che escono dalla Comunità, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale. |
3. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana a una delle persone seguenti:
a) |
la persona che esporta le merci dal territorio doganale della Comunità; |
b) |
la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che esporta le merci da detto territorio; |
c) |
la persona che ha provveduto al loro trasporto prima dell’esportazione del territorio doganale della Comunità. |
4. Lo svincolo per l’uscita è concesso a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano quando è stata accettata la dichiarazione pre-partenza.
5. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
CAPO 2
Esportazione e riesportazione
Articolo 178
Merci comunitarie
1. Le merci comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono vincolate al regime di esportazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:
a) |
merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo; |
b) |
merci vincolate al regime di transito interno o merci che escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità, a norma dell’articolo 103. |
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le formalità di esportazione applicabili alle merci vincolate al regime di esportazione, al regime di uso finale o al regime di perfezionamento passivo.
Articolo 179
Merci non comunitarie
1. Le merci non comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una notifica di riesportazione, che deve essere presentata presso l’ufficio doganale competente, e soggette alle formalità di uscita.
2. Gli articoli da 104 a 124 si applicano, mutatis mutandis, alla notifica di riesportazione.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:
a) |
merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità; |
b) |
merci trasbordate all’interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca; |
c) |
merci in regime di custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea autorizzata. |
Articolo 180
Dichiarazione sommaria di uscita
1. Quando delle merci sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all’ufficio doganale competente, a norma dell’articolo 175.
2. La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di uscita.
3. Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.
Le autorità doganali possono accettare la presentazione, anziché di una dichiarazione sommaria di uscita, di una notifica e l’accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema informatico dell’operatore economico.
4. La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone:
a) |
dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio; |
b) |
dall’esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a); |
c) |
da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti. |
Articolo 181
Modifica della dichiarazione sommaria di uscita
Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa.
Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:
a) |
hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria della loro intenzione di procedere alla visita delle merci; |
b) |
hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte; |
c) |
hanno già autorizzato la rimozione delle merci. |
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del secondo comma del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
CAPO 3
Esenzione dai dazi
Articolo 182
Esportazione temporanea
1. Fatto salvo l’articolo 171, le merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità e beneficiare di un’esenzione dai dazi all’esportazione, subordinata alla reimportazione.
2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
TITOLO IX
COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI
CAPO 1
Comitato del codice doganale
Articolo 183
Altre misure di applicazione
1. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, norme per l’interoperabilità dei sistemi elettronici doganali degli Stati membri nonché per gli elementi comunitari pertinenti al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, tra queste e la Commissione e tra queste e gli operatori economici.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:
a) |
a quali condizioni la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione diversa da quelle di cui all’articolo 20, paragrafo 8, lettera c), adottata nel quadro della normativa doganale che si discosta da decisioni comparabili di altre autorità competenti e che compromette l’applicazione uniforme di detta normativa; |
b) |
qualsiasi altra misura di applicazione, se necessario, anche nel caso in cui la Comunità abbia accettato impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l’adattamento delle disposizioni del codice; |
c) |
in quali ulteriori casi e a quali condizioni l’applicazione del codice può essere semplificata, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.
Articolo 184
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, di seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 185
Altre questioni
Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, e che riguardi, in particolare:
a) |
problemi derivanti dall’applicazione della normativa doganale; |
b) |
la posizione che la comunità deve adottare all’interno di comitati, gruppi di lavoro o commissioni, istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale. |
CAPO 2
Disposizioni finali
Articolo 186
Abrogazione
Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3925/91, (CEE) n. 2913/92 e (CE) n. 1207/2001.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 187
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 188
Applicazione
1. L’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 5, l’articolo 18, paragrafo 4, l’articolo 19, paragrafo 5, l’articolo 20, paragrafi 7, 8 e 9, l’articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 33, paragrafo 5, l’articolo 38, l’articolo 39, paragrafi 3 e 6, l’articolo 43, l’articolo 54, l’articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 56, paragrafo 9, l’articolo 57, paragrafo 3, l’articolo 58, secondo comma, l’articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 62, paragrafo 3, l’articolo 63, paragrafo 3, l’articolo 65, paragrafo 3, l’articolo 67, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 71, l’articolo 72, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 76, l’articolo 77, paragrafo 3, l’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 5, l’articolo 85, l’articolo 86, paragrafo 7, l’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 88, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 89, paragrafo 2, l’articolo 93, paragrafo 2, l’articolo 101, paragrafo 2, l’articolo 103, l’articolo 105, paragrafo 2, l’articolo 106, paragrafo 4, primo comma, l’articolo 107, paragrafo 3, l’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4, l’articolo 109, paragrafi 2 e 3, l’articolo 110, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 111, paragrafo 3, l’articolo 112, paragrafo 4, l’articolo 113, paragrafo 3, l’articolo 114, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 115, secondo comma, l’articolo 116, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 119, paragrafo 3, l’articolo 122, l’articolo 124, paragrafo 2, l’articolo 128, l’articolo 134, l’articolo 136, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4, quarto comma, l’articolo 137, paragrafo 2, l’articolo 140, paragrafo 2, l’articolo 142, paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 143, l’articolo 144, paragrafo 2, l’articolo 145, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 150, paragrafo 3, l’articolo 151, paragrafo 5, l’articolo 164, primo comma, l’articolo 171, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 176, paragrafo 1, l’articolo 177, paragrafo 5, l’articolo 178, paragrafo 3, l’articolo 181, terzo comma, l’articolo 182, paragrafo 2, l’articolo 183, paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 24 giugno 2008.
2. Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell’adozione delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di applicazione entrano in vigore non prima del 24 giugno 2009.
Nonostante l’entrata in vigore delle disposizioni di applicazione, le disposizioni del presente regolamento di cui al presente paragrafo si applicano al più tardi il 24 giugno 2013.
3. L’articolo 30, paragrafo 1, è applicabile dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 309 del 16.12.2006, pag. 22.
(2) Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007 (GU C 298 E dell’11.12.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(4) GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2004/485/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 113).
(5) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).
(6) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(9) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 1).
(10) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(11) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).
(12) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).
(13) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
ALLEGATO
TAVOLE DI CONCORDANZA
1. Regolamento (CEE) n. 2913/92
Regolamento (CEE) n. 2913/92 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 4 |
Articolo 2 |
Articolo 1 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4, punti da 4 bis a 4 quinquies |
— |
Articolo 5 |
Articoli 11 e 12 |
Articolo 5 bis |
Articoli 13, 14 e 15 |
Articolo 6 |
Articolo 16 |
Articolo 7 |
Articolo 16 |
Articolo 8 |
Articolo 18 |
Articolo 9 |
Articolo 19 |
Articolo 10 |
Articolo 16 |
Articolo 11 |
Articoli 8 e 30 |
Articolo 12 |
Articolo 20 |
Articolo 13 |
Articoli 25 e 26 |
Articolo 14 |
Articolo 9 |
Articolo 15 |
Articolo 6 |
Articolo 16 |
Articolo 29 |
Articolo 17 |
Articolo 32 |
Articolo 18 |
Articolo 31 |
Articolo 19 |
Articoli 116 e 183 |
Articolo 20 |
Articoli 33 e 34 |
Articolo 21 |
Articolo 33 |
Articolo 22 |
Articolo 35 |
Articolo 23 |
Articolo 36 |
Articolo 24 |
Articolo 36 |
Articolo 25 |
— |
Articolo 26 |
Articolo 37 |
Articolo 27 |
Articolo 39 |
Articolo 28 |
Articolo 40 |
Articolo 29 |
Articolo 41 |
Articolo 30 |
Articolo 42 |
Articolo 31 |
Articolo 42 |
Articolo 32 |
Articolo 43 |
Articolo 33 |
Articolo 43 |
Articolo 34 |
Articolo 43 |
Articolo 35 |
Articolo 31 |
Articolo 36 |
Articolo 41 |
Articolo 36 bis |
Articolo 87 |
Articolo 36 ter |
Articoli 5, 88 e 89 |
Articolo 36 quater |
Articolo 90 |
Articolo 37 |
Articolo 91 |
Articolo 38 |
Articoli 92 e 93 |
Articolo 39 |
Articolo 94 |
Articolo 40 |
Articolo 95 |
Articolo 41 |
Articolo 95 |
Articolo 42 |
Articolo 91 |
Articolo 43 |
— |
Articolo 44 |
— |
Articolo 45 |
— |
Articolo 46 |
Articolo 96 |
Articolo 47 |
Articolo 96 |
Articolo 48 |
Articolo 97 |
Articolo 49 |
— |
Articolo 50 |
Articoli 98 e 151 |
Articolo 51 |
Articoli 151 e 152 |
Articolo 52 |
Articolo 152 |
Articolo 53 |
Articolo 151 |
Articolo 54 |
Articolo 99 |
Articolo 55 |
Articolo 100 |
Articolo 56 |
Articolo 125 |
Articolo 57 |
Articolo 126 |
Articolo 58 |
Articoli 91 e 97 |
Articolo 59 |
Articolo 104 |
Articolo 60 |
Articolo 105 |
Articolo 61 |
Articolo 107 |
Articolo 62 |
Articolo 108 |
Articolo 63 |
Articolo 112 |
Articolo 64 |
Articolo 111 |
Articolo 65 |
Articolo 113 |
Articolo 66 |
Articolo 114 |
Articolo 67 |
Articolo 112 |
Articolo 68 |
Articolo 117 |
Articolo 69 |
Articolo 118 |
Articolo 70 |
Articolo 119 |
Articolo 71 |
Articolo 120 |
Articolo 72 |
Articolo 121 |
Articolo 73 |
Articolo 123 |
Articolo 74 |
Articolo 124 |
Articolo 75 |
Articolo 126 |
Articolo 76 |
Articoli 108, 109, 110 e 112 |
Articolo 77 |
Articoli 107 e 108 |
Articolo 78 |
Articolo 27 |
Articolo 79 |
Articolo 129 |
Articolo 80 |
— |
Articolo 81 |
Articolo 115 |
Articolo 82 |
Articolo 166 |
Articolo 83 |
Articolo 102 |
Articolo 84 |
Articolo 135 |
Articolo 85 |
Articolo 136 |
Articolo 86 |
Articolo 136 |
Articolo 87 |
Articolo 136 |
Articolo 87 bis |
— |
Articolo 88 |
Articolo 136 |
Articolo 89 |
Articolo 138 |
Articolo 90 |
Articolo 139 |
Articolo 91 |
Articoli 140 e 144 |
Articolo 92 |
Articolo 146 |
Articolo 93 |
Articolo 147 |
Articolo 94 |
Articoli 62, 63, 136 e 146 |
Articolo 95 |
Articoli 136 e 146 |
Articolo 96 |
Articolo 146 |
Articolo 97 |
Articolo 143 |
Articolo 98 |
Articoli 143, 148 e 153 |
Articolo 99 |
Articolo 153 |
Articolo 100 |
Articolo 136 |
Articolo 101 |
Articolo 149 |
Articolo 102 |
Articolo 149 |
Articolo 103 |
— |
Articolo 104 |
Articolo 136 |
Articolo 105 |
Articolo 137 |
Articolo 106 |
Articoli 137 e 154 |
Articolo 107 |
Articolo 137 |
Articolo 108 |
Articolo 150 |
Articolo 109 |
Articoli 141 e 143 |
Articolo 110 |
Articolo 153 |
Articolo 111 |
Articolo 140 |
Articolo 112 |
Articolo 53 |
Articolo 113 |
— |
Articolo 114 |
Articoli 142 e 168 |
Articolo 115 |
Articoli 142 e 143 |
Articolo 116 |
Articolo 136 |
Articolo 117 |
Articolo 136 |
Articolo 118 |
Articolo 169 |
Articolo 119 |
Articolo 167 |
Articolo 120 |
Articolo 143 |
Articolo 121 |
Articoli 52 e 53 |
Articolo 122 |
Articoli 52 e 53 |
Articolo 123 |
Articolo 170 |
Articolo 124 |
— |
Articolo 125 |
— |
Articolo 126 |
— |
Articolo 127 |
— |
Articolo 128 |
— |
Articolo 129 |
— |
Articolo 130 |
Articolo 168 |
Articolo 131 |
Articolo 143 |
Articolo 132 |
Articolo 136 |
Articolo 133 |
Articolo 136 |
Articolo 134 |
— |
Articolo 135 |
Articolo 53 |
Articolo 136 |
Articolo 53 |
Articolo 137 |
Articolo 162 |
Articolo 138 |
Articolo 136 |
Articolo 139 |
Articolo 162 |
Articolo 140 |
Articolo 163 |
Articolo 141 |
Articolo 164 |
Articolo 142 |
Articoli 143 e 164 |
Articolo 143 |
Articoli 47 e 165 |
Articolo 144 |
Articoli 47, 52 e 53 |
Articolo 145 |
Articoli 48 e 171 |
Articolo 146 |
Articoli 143 e 171 |
Articolo 147 |
Articolo 136 |
Articolo 148 |
Articolo 136 |
Articolo 149 |
Articolo 171 |
Articolo 150 |
Articolo 171 |
Articolo 151 |
Articolo 171 |
Articolo 152 |
Articolo 172 |
Articolo 153 |
Articolo 171 |
Articolo 154 |
Articoli 173 e 174 |
Articolo 155 |
Articolo 173 |
Articolo 156 |
Articolo 173 |
Articolo 157 |
Articolo 174 |
Articolo 158 |
— |
Articolo 159 |
— |
Articolo 160 |
— |
Articolo 161 |
Articoli 176, 177 e 178 |
Articolo 162 |
Articolo 177 |
Articolo 163 |
Articolo 145 |
Articolo 164 |
Articoli 103 e 145 |
Articolo 165 |
Articolo 143 |
Articolo 166 |
Articolo 148 |
Articolo 167 |
Articoli 155 e 156 |
Articolo 168 |
Articolo 155 |
Articolo 168 bis |
— |
Articolo 169 |
Articoli 157 e 158 |
Articolo 170 |
Articoli 157 e 158 |
Articolo 171 |
Articolo 150 |
Articolo 172 |
Articolo 156 |
Articolo 173 |
Articoli 141 e 159 |
Articolo 174 |
— |
Articolo 175 |
Articolo 159 |
Articolo 176 |
Articolo 137 |
Articolo 177 |
Articolo 160 |
Articolo 178 |
Articolo 53 |
Articolo 179 |
— |
Articolo 180 |
Articolo 161 |
Articolo 181 |
Articolo 160 |
Articolo 182 |
Articoli 127, 168 e 179 |
Articolo 182 bis |
Articolo 175 |
Articolo 182 ter |
Articolo 176 |
Articolo 182 quater |
Articoli 176, 179 e 180 |
Articolo 182 quinquies |
Articoli 5, 180 e 181 |
Articolo 183 |
Articolo 177 |
Articolo 184 |
— |
Articolo 185 |
Articoli 130 e 131 |
Articolo 186 |
Articolo 130 |
Articolo 187 |
Articolo 132 |
Articolo 188 |
Articolo 133 |
Articolo 189 |
Articolo 56 |
Articolo 190 |
Articolo 58 |
Articolo 191 |
Articolo 56 |
Articolo 192 |
Articoli 57 e 58 |
Articolo 193 |
Articolo 59 |
Articolo 194 |
Articolo 59 |
Articolo 195 |
Articolo 61 |
Articolo 196 |
Articolo 60 |
Articolo 197 |
Articolo 59 |
Articolo 198 |
Articolo 64 |
Articolo 199 |
Articolo 65 |
Articolo 200 |
— |
Articolo 201 |
Articolo 44 |
Articolo 202 |
Articolo 46 |
Articolo 203 |
Articolo 46 |
Articolo 204 |
Articoli 46 e 86 |
Articolo 205 |
Articolo 46 |
Articolo 206 |
Articoli 46 e 86 |
Articolo 207 |
Articolo 86 |
Articolo 208 |
Articolo 47 |
Articolo 209 |
Articolo 48 |
Articolo 210 |
Articolo 49 |
Articolo 211 |
Articolo 49 |
Articolo 212 |
Articolo 50 |
Articolo 212 bis |
Articolo 53 |
Articolo 213 |
Articolo 51 |
Articolo 214 |
Articoli 52 e 78 |
Articolo 215 |
Articoli 55 e 66 |
Articolo 216 |
Articolo 45 |
Articolo 217 |
Articoli 66 e 69 |
Articolo 218 |
Articolo 70 |
Articolo 219 |
Articolo 70 |
Articolo 220 |
Articoli 70 e 82 |
Articolo 221 |
Articoli 67 e 68 |
Articolo 222 |
Articolo 72 |
Articolo 223 |
Articolo 73 |
Articolo 224 |
Articolo 74 |
Articolo 225 |
Articolo 74 |
Articolo 226 |
Articolo 74 |
Articolo 227 |
Articolo 75 |
Articolo 228 |
Articolo 76 |
Articolo 229 |
Articolo 77 |
Articolo 230 |
Articolo 73 |
Articolo 231 |
Articolo 73 |
Articolo 232 |
Articolo 78 |
Articolo 233 |
Articolo 86 |
Articolo 234 |
Articolo 86 |
Articolo 235 |
Articolo 4 |
Articolo 236 |
Articoli 79, 80, e 84 |
Articolo 237 |
Articoli 79 e 84 |
Articolo 238 |
Articoli 79, 81 e 84 |
Articolo 239 |
Articoli 79, 83, 84, e 85 |
Articolo 240 |
Articolo 79 |
Articolo 241 |
Articolo 79 |
Articolo 242 |
Articolo 79 |
Articolo 243 |
Articolo 23 |
Articolo 244 |
Articolo 24 |
Articolo 245 |
Articolo 23 |
Articolo 246 |
Articolo 22 |
Articolo 247 |
Articolo 183 |
Articolo 247 bis |
Articolo 184 |
Articolo 248 |
Articolo 183 |
Articolo 248 bis |
Articolo 184 |
Articolo 249 |
Articolo 185 |
Articolo 250 |
Articoli 17, 120 e 121 |
Articolo 251 |
Articolo 186 |
Articolo 252 |
Articolo 186 |
Articolo 253 |
Articolo 187 |
2. Regolamenti (CEE) n. 3925/91 e (CE) n. 1207/2001
Regolamenti |
Il presente regolamento |
Regolamento (CEE) n. 3925/91 |
Articolo 28 |
Regolamento (CE) n. 1207/2001 |
Articolo 39 |
4.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 145/65 |
REGOLAMENTO (CE) N. 451/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2008
che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3696/93 (2) ha istituito una classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) nella Comunità economica europea. |
(2) |
Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell’economia è opportuno definire una CPA aggiornata. |
(3) |
La strutturazione di una classificazione dei prodotti collegata con l’attività di produzione in questione evita la proliferazione di schemi di codificazione non correlati e facilita l’identificazione, da parte dei produttori, dei relativi mercati. |
(4) |
È necessario creare un quadro di riferimento all’interno del quale poter comparare i dati statistici relativi alla produzione, ai consumi, al commercio estero e ai trasporti. |
(5) |
Una CPA aggiornata è indispensabile per l’attuale attività di revisione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Grazie a dati maggiormente comparabili e pertinenti, essa dovrebbe favorire una migliore governance economica a livello comunitario e nazionale. |
(6) |
Il funzionamento del mercato interno necessita di norme statistiche applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione delle statistiche nazionali e comunitarie, affinché le imprese, gli istituti finanziari, i governi e tutti gli altri operatori nel mercato interno possano disporre di dati statistici attendibili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie della CPA siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri. |
(7) |
Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni comunitarie per impedire distorsioni della concorrenza. |
(8) |
La definizione di una classificazione statistica comune dei prodotti associata alle attività economiche non obbliga di per sé gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati. Solo se gli Stati membri utilizzano classificazioni dei prodotti connesse alla classificazione comunitaria è possibile fornire informazioni integrate con l’affidabilità, la tempestività, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno. |
(9) |
È opportuno disporre che per conformarsi alle loro disposizioni nazionali gli Stati membri possano integrare nelle loro classificazioni nazionali categorie supplementari basate sulla CPA. |
(10) |
Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche economiche gli Stati membri e le istituzioni comunitarie devono utilizzare classificazioni di prodotti direttamente collegate alla classificazione centrale dei prodotti (CPC), nella sua versione 2, adottata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite. |
(11) |
Nell’impiego della CPA è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (3), in particolare per quanto riguarda l’esame dei problemi derivanti dall’applicazione della CPA e l’integrazione di modifiche nella CPA. |
(12) |
La definizione di una nuova classificazione statistica dei prodotti implica la necessità di modificare, in particolare, i riferimenti alla CPA. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3696/93. |
(13) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). In particolare, la Commissione ha il potere di modificare la CPA per tenere conto degli sviluppi tecnologici o economici e di allinearla ad altre classificazioni economiche e sociali. Tali misure di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(14) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di una nuova CPA, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(15) |
Il comitato del programma statistico è stato consultato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce una nuova CPA comune nella Comunità, al fine di assicurare la pertinenza alla realtà economica e la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e, di conseguenza, tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali.
2. Per «prodotti» si intendono i prodotti delle attività economiche, siano essi beni o servizi.
3. Il presente regolamento si applica unicamente all’impiego della classificazione per fini statistici.
Articolo 2
Livelli e struttura della CPA
1. La CPA comprende:
a) |
un primo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice alfabetico (sezioni); |
b) |
un secondo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre (divisioni); |
c) |
un terzo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a tre cifre (gruppi); |
d) |
un quarto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre (classi); |
e) |
un quinto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a cinque cifre (categorie); |
f) |
un sesto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a sei cifre (sottocategorie). |
2. La CPA figura nell’allegato.
Articolo 3
Applicazione della CPA
La Commissione impiega la CPA per tutte le statistiche classificate in base ai prodotti associate alle attività.
Articolo 4
Classificazioni nazionali dei prodotti associate alle attività economiche
1. Gli Stati membri possono utilizzare la CPA per adattamenti aggregati o dettagliati nazionali, specifici o funzionali, partendo dalle sottocategorie della CPA.
2. Tali classificazioni sono articolate con la CPA rispettando le seguenti regole:
a) |
le classificazioni più aggregate rispetto alla CPA comprendono raggruppamenti esatti di sottocategorie della CPA; |
b) |
le classificazioni più dettagliate rispetto alla CPA comprendono voci esattamente inserite nelle sottocategorie della CPA. |
Le classificazioni derivate a norma del presente paragrafo possono essere codificate in modo autonomo.
3. Gli Stati membri possono utilizzare una classificazione nazionale dei prodotti associata alle attività economiche derivata dalla CPA. In questo caso essi trasmettono alla Commissione progetti relativi alla loro classificazione nazionale. La Commissione, entro tre mesi dalla ricezione di tale progetto, verifica la conformità della classificazione nazionale considerata al paragrafo 2 e la trasmette per conoscenza agli altri Stati membri. Le classificazioni nazionali degli Stati membri comprendono una tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la CPA.
Articolo 5
Compiti della Commissione
La Commissione provvede, con gli Stati membri, alla diffusione, alla gestione e alla promozione della CPA, in particolare:
a) |
redigendo, aggiornando e pubblicando note esplicative della CPA; |
b) |
elaborando e pubblicando orientamenti utili ai fini dell’applicazione della CPA; |
c) |
pubblicando tabelle di corrispondenza tra la nuova versione e la versione precedente, la versione precedente e la versione più recente e la CPA e la nomenclatura combinata (NC) che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (5); e |
d) |
adoperandosi per migliorare la coerenza con altre classificazioni. |
Articolo 6
Misure di attuazione
1. Le misure seguenti intese ad attuare e ad aggiornare il presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2:
a) |
decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall’attuazione della CPA, compreso l’inserimento di prodotti in classi specifiche; e |
b) |
misure tecniche volte a garantire la transizione pienamente coordinata dalla precedente versione della CPA. |
2. Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3:
a) |
modifiche della CPA volte a tener conto degli sviluppi tecnologici o economici; e |
b) |
modifiche della CPA volte ad uniformarla ad altre classificazioni economiche e sociali. |
3. Si deve tenere conto del principio secondo cui i vantaggi derivanti dall’aggiornamento della CPA devono essere maggiori dei suoi costi e del principio che esige che i costi e gli oneri supplementari siano ragionevolmente contenuti.
Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 8
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3696/93
Il regolamento (CEE) n. 3696/93 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2008.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.
(2) GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).
ALLEGATO
CPA 2008
(n.c.a.: non classificato altrove; (*): parte di)
Codice |
Voce |
CPC ver. 2 |
A |
PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
|
01 |
Prodotti dell’agricoltura e della caccia e relativi servizi |
|
01.1 |
Colture non permanenti |
|
01.11 |
Cereali (escluso il riso), leguminose e semi oleosi |
|
01.11.1 |
Frumento |
|
01.11.11 |
Frumento (grano) duro |
01111 (*) 01112 (*) |
01.11.12 |
Frumento, escluso il frumento duro |
01111 (*) 01112 (*) |
01.11.2 |
Granturco |
|
01.11.20 |
Granturco |
01121 01122 |
01.11.3 |
Orzo, segala e avena |
|
01.11.31 |
Orzo |
01151 01152 |
01.11.32 |
Segala |
01161 01162 |
01.11.33 |
Avena |
01171 01172 |
01.11.4 |
Sorgo, miglio e altri cereali |
|
01.11.41 |
Sorgo |
01141 01142 |
01.11.42 |
Miglio |
01181 01182 |
01.11.49 |
Altri cereali |
01190 |
01.11.5 |
Paglia di cereali e pule |
|
01.11.50 |
Paglia di cereali e pule |
01913 |
01.11.6 |
Legumi da granella verdi |
|
01.11.61 |
Fagioli verdi |
01241 |
01.11.62 |
Piselli verdi |
01242 |
01.11.69 |
Altri legumi verdi |
01249 |
01.11.7 |
Legumi da granella secchi |
|
01.11.71 |
Fagioli secchi |
01701 |
01.11.72 |
Fave secche |
01702 |
01.11.73 |
Ceci secchi |
01703 |
01.11.74 |
Lenticchie secche |
01704 |
01.11.75 |
Piselli secchi |
01705 |
01.11.79 |
Leguminose (legumi da granella secchi) n.c.a. |
01709 |
01.11.8 |
Fave di soia, arachidi e semi di cotone |
|
01.11.81 |
Fave di soia |
01411 01412 |
01.11.82 |
Arachidi in guscio |
01421 01422 |
01.11.83 |
Arachidi sgusciate |
21421 |
01.11.84 |
Semi di cotone |
01431 01432 |
01.11.9 |
Altri semi oleosi |
|
01.11.91 |
Semi di lino |
01441 |
01.11.92 |
Semi di senape |
01442 |
01.11.93 |
Semi di ravizzone o di colza |
01443 |
01.11.94 |
Semi di sesamo |
01444 |
01.11.95 |
Semi di girasole |
01445 |
01.11.99 |
Altri semi oleosi n.c.a. |
01446 01449 |
01.12 |
Risone |
|
01.12.1 |
Risone |
|
01.12.10 |
Risone |
01131 01132 |
01.13 |
Ortaggi e meloni, radici e tuberi |
|
01.13.1 |
Ortaggi a foglia e a stelo |
|
01.13.11 |
Asparagi |
01211 |
01.13.12 |
Cavoli |
01212 |
01.13.13 |
Cavolfiori e broccoli |
01213 |
01.13.14 |
Lattuga |
01214 (*) |
01.13.15 |
Cicorie |
01214 (*) |
01.13.16 |
Spinaci |
01215 |
01.13.17 |
Carciofi |
01216 |
01.13.19 |
Altri ortaggi a foglia o a stelo |
01219 |
01.13.2 |
Meloni |
|
01.13.21 |
Cocomeri |
01221 |
01.13.29 |
Altri meloni |
01229 |
01.13.3 |
Altri ortaggi a frutto |
|
01.13.31 |
Peperoncini e peperoni verdi (solo del genere capsicum) |
01231 |
01.13.32 |
Cetrioli e cetriolini |
01232 |
01.13.33 |
Melanzane |
01233 |
01.13.34 |
Pomodori |
01234 |
01.13.39 |
Altri ortaggi a frutto n.c.a. |
01235 01239 |
01.13.4 |
Ortaggi a radice, a bulbo o a tubero |
|
01.13.41 |
Carote e navoni |
01251 |
01.13.42 |
Agli |
01252 |
01.13.43 |
Cipolle |
01253 |
01.13.44 |
Porri ed altri ortaggi agliacei |
01254 |
01.13.49 |
Altri ortaggi a radice, a bulbo o a tubero (non ad alto contenuto di amido o di inulina) |
01259 |
01.13.5 |
Radici e tuberi commestibili ad alto tenore di amido o di inulina |
|
01.13.51 |
Patate |
01510 |
01.13.52 |
Patate dolci |
01591 |
01.13.53 |
Manioca |
01592 |
01.13.59 |
Altri radici e tuberi commestibili ad alto tenore di fecola o di inulina |
01593 01599 |
01.13.6 |
Semi di ortaggi, eccetto semi di barbabietole |
|
01.13.60 |
Semi di ortaggi, eccetto semi di barbabietole |
01260 |
01.13.7 |
Barbabietole da zucchero e semi di barbabietole da zucchero |
|
01.13.71 |
Barbabietole da zucchero |
01801 |
01.13.72 |
Semi di barbabietole da zucchero |
01803 |
01.13.8 |
Funghi e tartufi |
|
01.13.80 |
Funghi e tartufi |
01270 |
01.13.9 |
Ortaggi freschi n.c.a. |
|
01.13.90 |
Ortaggi freschi n.c.a. |
01290 |
01.14 |
Canna da zucchero |
|
01.14.1 |
Canna da zucchero |
|
01.14.10 |
Canna da zucchero |
01802 01809 |
01.15 |
Tabacchi greggi o non lavorati |
|
01.15.1 |
Tabacchi greggi o non lavorati |
|
01.15.10 |
Tabacchi greggi o non lavorati |
01970 25010 |
01.16 |
Piante tessili |
|
01.16.1 |
Piante tessili |
|
01.16.11 |
Cotone, anche sgranato |
01921 |
01.16.12 |
Iuta, kenaf ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate (escl. lino, canapa e ramiè) |
01922 |
01.16.19 |
Lino, canapa e piante tessili gregge n.c.a. |
01929 |
01.19 |
Altre colture non permanenti |
|
01.19.1 |
Piante da foraggio |
|
01.19.10 |
Piante da foraggio |
01911 01912 01919 |
01.19.2 |
Fiori e boccioli di fiori recisi; semi di piante da fiore |
|
01.19.21 |
Fiori e boccioli di fiori recisi |
01962 |
01.19.22 |
Semi di piante da fiore |
01963 |
01.19.3 |
Semi di barbabietole e semi di piante foraggiere; altre materie prime vegetali |
|
01.19.31 |
Semi di barbabietole (escl. semi di barbabietole da zucchero) e semi di piante foraggiere |
01940 |
01.19.39 |
Materie prime vegetali n.c.a. |
01990 |
01.2 |
Colture permanenti |
|
01.21 |
Uve |
|
01.21.1 |
Uve |
|
01.21.11 |
Uve da tavola |
01330 (*) |
01.21.12 |
Altre uve fresche |
01330 (*) |
01.22 |
Frutti tropicali e subtropicali |
|
01.22.1 |
Frutti tropicali e subtropicali |
|
01.22.11 |
Avocadi |
01311 |
01.22.12 |
Banane, banane da cuocere e simili |
01312 01313 |
01.22.13 |
Datteri |
01314 |
01.22.14 |
Fichi |
01315 |
01.22.19 |
Altri frutti tropicali e subtropicali |
01316 01317 01318 01319 |
01.23 |
Agrumi |
|
01.23.1 |
Agrumi |
|
01.23.11 |
Pomeli e pompelmi |
01321 |
01.23.12 |
Limoni e limette |
01322 |
01.23.13 |
Arance |
01323 |
01.23.14 |
Tangerini, mandarini, clementine |
01324 |
01.23.19 |
Altri agrumi |
01329 |
01.24 |
Pomacee e frutta a nocciolo |
|
01.24.1 |
Mele |
|
01.24.10 |
Mele |
01351 |
01.24.2 |
Altre pomacee e frutta a nocciolo |
|
01.24.21 |
Pere |
01352 (*) |
01.24.22 |
Cotogne |
01352 (*) |
01.24.23 |
Albicocche |
01353 |
01.24.24 |
Ciliegie |
01354 |
01.24.25 |
Pesche |
01355 (*) |
01.24.26 |
Pesche noci |
01355 (*) |
01.24.27 |
Prugne e susine |
01356 (*) |
01.24.28 |
Prugnole |
01356 (*) |
01.24.29 |
Altre pomacee e frutta a nocciolo n.c.a. |
01359 |
01.25 |
Altri frutti di alberi e cespugli e frutta a guscio |
|
01.25.1 |
Bacche e frutti del genere vaccinium |
|
01.25.11 |
Kiwi |
01342 |
01.25.12 |
Lamponi |
01343 |
01.25.13 |
Fragole |
01344 |
01.25.19 |
Altre bacche e frutti del genere vaccinium n.c.a. |
01341 01349 |
01.25.2 |
Semi di piante da frutto |
|
01.25.20 |
Semi di piante da frutto |
01360 |
01.25.3 |
Frutta a guscio (escl. frutta a guscio commestibile selvatica, arachidi e noci di cocco) |
|
01.25.31 |
Mandorle in guscio |
01371 21422 |
01.25.32 |
Castagne e marroni |
01373 21429 (*) |
01.25.33 |
Nocciole in guscio |
01374 21423 |
01.25.34 |
Pistacchi |
01375 21429 (*) |
01.25.35 |
Noci comuni |
01376 21429 (*) |
01.25.39 |
Altra frutta a guscio (escl. frutta a guscio commestibile selvatica, arachidi e noci di cocco) |
01372 01377 01379 21424 21429 (*) |
01.25.9 |
Altri frutti di alberi e cespugli n.c.a. |
|
01.25.90 |
Altri frutti di alberi e cespugli n.c.a. |
01391 01399 |
01.26 |
Frutti oleosi |
|
01.26.1 |
Olive |
|
01.26.11 |
Olive da tavola |
01450 (*) |
01.26.12 |
Olive destinate alla produzione di olio |
01450 (*) |
01.26.2 |
Noci di cocco |
|
01.26.20 |
Noci di cocco |
01460 21429 (*) |
01.26.9 |
Altri frutti oleosi |
|
01.26.90 |
Altri frutti oleosi |
01491 01499 |
01.27 |
Piante utilizzate per la preparazione di bevande |
|
01.27.1 |
Piante utilizzate per la preparazione di bevande |
|
01.27.11 |
Caffè in grani, non torrefatto |
01610 |
01.27.12 |
Foglie di tè |
01620 |
01.27.13 |
Foglie di mate |
01630 |
01.27.14 |
Cacao in grani |
01640 |
01.28 |
Spezie, colture aromatiche e piante officinali |
|
01.28.1 |
Spezie, non preparate |
|
01.28.11 |
Pepe (piper spp.), non lavorato |
01651 |
01.28.12 |
Peperoncino e peperoni, essiccati (capsicum spp.), non lavorati |
01652 |
01.28.13 |
Noci moscate, macis e cardamomi, non lavorati |
01653 |
01.28.14 |
Anice, badiana, coriandolo, cumino, carvi, finocchio e bacche di ginepro, non lavorati |
01654 |
01.28.15 |
Cannella, non lavorata |
01655 |
01.28.16 |
Chiodi di garofano (interi), non lavorati |
01656 |
01.28.17 |
Ginepro, essiccato, non lavorato |
01657 |
01.28.18 |
Vaniglia, non lavorata |
01658 |
01.28.19 |
Altre spezie, non preparate |
01690 |
01.28.2 |
Luppolo |
|
01.28.20 |
Luppolo |
01659 |
01.28.3 |
Piante utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, fungicidi o simili |
|
01.28.30 |
Piante utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, fungicidi o simili |
01930 (*) |
01.29 |
Altre colture permanenti |
|
01.29.1 |
Gomma naturale |
|
01.29.10 |
Gomma naturale |
01950 |
01.29.2 |
Alberi di Natale, tagliati |
|
01.29.20 |
Alberi di Natale, tagliati |
03241 |
01.29.3 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per lavori di intreccio, da panieraio o stuoiaio, per imbottire, per tingere o per conciare |
|
01.29.30 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per lavori di intreccio, da panieraio o stuoiaio, per imbottire, per tingere o per conciare |
03250 |
01.3 |
Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
|
01.30 |
Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
|
01.30.1 |
Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
|
01.30.10 |
Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
01961 (*) |
01.4 |
Animali vivi e prodotti di origine animale |
|
01.41 |
Bovini vivi da latte e latte vaccino crudo |
|
01.41.1 |
Bovini vivi da latte |
|
01.41.10 |
Bovini vivi da latte |
0211 (*) |
01.41.2 |
Latte vaccino crudo di bestiame da latte |
|
01.41.20 |
Latte vaccino crudo di bestiame da latte |
0221 |
01.42 |
Altri bovini e bufalini vivi e loro sperma |
|
01.42.1 |
Altri bovini e bufalini vivi |
|
01.42.11 |
Altri bovini e bufalini, escl. vitelli, vivi |
0211 (*) |
01.42.12 |
Vitelli vivi di bovini e di bufalini |
0211 (*) |
01.42.2 |
Sperma di bovini e di bufalini |
|
01.42.20 |
Sperma di bovini e di bufalini |
02411 |
01.43 |
Cavalli ed altri equini vivi |
|
01.43.1 |
Cavalli ed altri equini vivi |
|
01.43.10 |
Cavalli ed altri equini vivi |
02130 |
01.44 |
Cammelli e camelidi vivi |
|
01.44.1 |
Cammelli e camelidi vivi |
|
01.44.10 |
Cammelli e camelidi vivi |
02121 |
01.45 |
Ovini e caprini vivi; latte crudo e lane di tosatura di pecora e capra |
|
01.45.1 |
Ovini e caprini vivi |
|
01.45.11 |
Animali vivi della specie ovina |
02122 |
01.45.12 |
Animali vivi della specie caprina |
02123 |
01.45.2 |
Latte crudo di pecora e di capra |
|
01.45.21 |
Latte crudo di pecora |
02291 |
01.45.22 |
Latte crudo di capra |
02292 |
01.45.3 |
Lane di tosatura di pecora e capra, sucide, comprese le lane lavate a dosso |
|
01.45.30 |
Lane di tosatura di pecora e capra, sucide, comprese le lane lavate a dosso |
02941 |
01.46 |
Animali vivi della specie suina |
|
01.46.1 |
Animali vivi della specie suina |
|
01.46.10 |
Animali vivi della specie suina |
02140 |
01.47 |
Pollame vivo e uova |
|
01.47.1 |
Pollame vivo |
|
01.47.11 |
Polli vivi |
02151 |
01.47.12 |
Tacchini vivi |
02152 |
01.47.13 |
Oche vive |
02153 |
01.47.14 |
Anatre e faraone vive |
02154 02155 |
01.47.2 |
Uova in guscio fresche |
|
01.47.21 |
Uova di gallina in guscio, fresche |
02310 |
01.47.22 |
Uova di altro pollame in guscio, fresche |
02320 |
01.47.23 |
Uova da cova |
02330 |
01.49 |
Altri animali d’allevamento e prodotti di origine animale |
|
01.49.1 |
Altri animali d’allevamento vivi |
|
01.49.11 |
Conigli domestici vivi |
02191 |
01.49.12 |
Volatili d’allevamento n.c.a., vivi |
02193 02194 |
01.49.13 |
Rettili d’allevamento (compresi i serpenti e le tartarughe marine), vivi |
02195 |
01.49.19 |
Altri animali d’allevamento n.c.a., vivi |
02129 02192 02196 02199 |
01.49.2 |
Altri prodotti di origine animale |
|
01.49.21 |
Miele naturale |
02910 |
01.49.22 |
Latte crudo n.c.a. |
02293 02299 |
01.49.23 |
Lumache, diverse da quelle di mare, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia |
02920 |
01.49.24 |
Prodotti commestibili di origine animale n.c.a. |
02930 |
01.49.25 |
Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura |
02944 |
01.49.26 |
Cere di insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati |
02960 |
01.49.27 |
Embrioni animali destinati alla riproduzione |
02419 02420 |
01.49.28 |
Prodotti non commestibili di origine animale n.c.a. |
02943 |
01.49.3 |
Pelli da pellicceria gregge e pelli gregge di vario tipo |
|
01.49.31 |
Pelli da pellicceria gregge, escluse quelle di agnello astrakan |
02955 (*) |
01.49.32 |
Pelli da pellicceria gregge, escluse quelle di agnello astrakan |
02955 (*) |
01.49.39 |
Pelli gregge di animali n.c.a. (fresche o conservate, ma non altrimenti lavorate) |
02959 |
01.6 |
Servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari |
|
01.61 |
Servizi di supporto alla produzione vegetale |
|
01.61.1 |
Servizi di supporto alla produzione vegetale |
|
01.61.10 |
Servizi di supporto alla produzione vegetale |
86119 |
01.62 |
Servizi di supporto alla produzione animale |
|
01.62.1 |
Servizi di supporto alla produzione animale |
|
01.62.10 |
Servizi di supporto alla produzione animale |
86121 |
01.63 |
Servizi successivi alla raccolta |
|
01.63.1 |
Servizi successivi alla raccolta |
|
01.63.10 |
Servizi successivi alla raccolta |
86111 |
01.64 |
Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione |
|
01.64.1 |
Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione |
|
01.64.10 |
Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione |
86112 |
01.7 |
Caccia e cattura di animali e servizi associati |
|
01.70 |
Caccia e cattura di animali e servizi associati |
|
01.70.1 |
Caccia e cattura di animali e servizi associati |
|
01.70.10 |
Caccia e cattura di animali e servizi associati |
86130 |
02 |
Prodotti della silvicoltura, delle operazioni di taglio e trasporto dei tronchi e servizi connessi |
|
02.1 |
Piante forestali e servizi vivaistici |
|
02.10 |
Piante forestali e servizi vivaistici |
|
02.10.1 |
Piante forestali vive; semi di piante forestali |
|
02.10.11 |
Piante forestali vive |
01961 (*) |
02.10.12 |
Semi di piante forestali |
01360 |
02.10.2 |
Servizi vivaistici per piante forestali |
|
02.10.20 |
Servizi vivaistici per piante forestali |
86140 (*) |
02.10.3 |
Alberi forestali |
|
02.10.30 |
Alberi forestali |
03300 |
02.2 |
Legno grezzo |
|
02.20 |
Legno grezzo |
|
02.20.1 |
Legno grezzo |
|
02.20.11 |
Tronchi di conifere |
03110 |
02.20.12 |
Tronchi di legname diverso da quello di conifere, escl. legno tropicale |
03120 (*) |
02.20.13 |
Tronchi di legni tropicali |
03120 (*) |
02.20.14 |
Legna da ardere |
03130 (*) |
02.3 |
Prodotti vegetali di bosco diversi dal legno |
|
02.30 |
Prodotti vegetali di bosco diversi dal legno |
|
02.30.1 |
Gomme naturali |
|
02.30.11 |
Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe |
03211 |
02.30.12 |
Gomma lacca, balsami e altre gomme naturali e resine |
03219 |
02.30.2 |
Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato |
|
02.30.20 |
Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato |
03220 |
02.30.3 |
Parti di piante, erbe, muschi e licheni utilizzati per ornamento |
|
02.30.30 |
Parti di piante, erbe, muschi e licheni utilizzati per ornamento |
03249 |
02.30.4 |
Prodotti commestibili di bosco |
|
02.30.40 |
Prodotti commestibili di bosco |
03230 |
02.4 |
Servizi di supporto per la silvicoltura |
|
02.40 |
Servizi di supporto per la silvicoltura |
|
02.40.1 |
Servizi di supporto per la silvicoltura |
|
02.40.10 |
Servizi di supporto per la silvicoltura |
86140 (*) |
03 |
Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura; servizi di supporto per la pesca |
|
03.0 |
Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura; servizi di supporto per la pesca |
|
03.00 |
Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura; servizi di supporto per la pesca |
|
03.00.1 |
Pesci, vivi |
|
03.00.11 |
Pesci ornamentali vivi |
04111 |
03.00.12 |
Pesci vivi, di mare, non d’allevamento |
04119 (*) |
03.00.13 |
Pesci vivi, d’acqua dolce, non d’allevamento |
04119 (*) |
03.00.14 |
Pesci vivi, di mare, d’allevamento |
04119 (*) |
03.00.15 |
Pesci vivi, d’acqua dolce, d’allevamento |
04119 (*) |
03.00.2 |
Pesci, freschi o refrigerati |
|
03.00.21 |
Pesci freschi o refrigerati, di mare, non d’allevamento |
04120 (*) |
03.00.22 |
Pesci freschi o refrigerati, d’acqua dolce, non d’allevamento |
04120 (*) |
03.00.23 |
Pesci freschi o refrigerati, di mare, d’allevamento |
04120 (*) |
03.00.24 |
Pesci freschi o refrigerati, d’acqua dolce, d’allevamento |
04120 (*) |
03.00.3 |
Crostacei, non congelati |
|
03.00.31 |
Crostacei, non congelati, non d’allevamento |
04210 (*) |
03.00.32 |
Crostacei, non congelati, d’allevamento |
04210 (*) |
03.00.4 |
Molluschi ed altri invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati |
|
03.00.41 |
Ostriche, vive, fresche o refrigerate, non d’allevamento |
04220 (*) |
03.00.42 |
Altri molluschi ed invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati, non d’allevamento |
0429 (*) |
03.00.43 |
Ostriche, vive, fresche o refrigerate, d’allevamento |
04220 (*) |
03.00.44 |
Altri molluschi ed invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati, d’allevamento |
0429 (*) |
03.00.5 |
Perle, non lavorate |
|
03.00.51 |
Perle naturali non lavorate |
38210 (*) |
03.00.52 |
Perle coltivate, non lavorate |
38210 (*) |
03.00.6 |
Altre piante e animali acquatici e prodotti derivati |
|
03.00.61 |
Corallo e simili, conchiglie di molluschi, crostacei o echinodermi e ossi di seppia |
04910 |
03.00.62 |
Spugne naturali di origine animale |
04920 (*) |
03.00.63 |
Alghe, non d’allevamento |
04930 (*) |
03.00.64 |
Alghe, d’allevamento |
04930 (*) |
03.00.69 |
Altre piante e animali acquatici e prodotti derivati n.c.a. |
0 (*) |
03.00.7 |
Servizi di supporto per la pesca e l’acquacoltura |
|
03.00.71 |
Servizi di supporto per la pesca |
86150 (*) |
03.00.72 |
Servizi di supporto per l’acquacoltura |
86150 (*) |
B |
PRODOTTI DELLE MINIERE E DELLE CAVE |
|
05 |
Carboni fossili e ligniti |
|
05.1 |
Antracite |
|
05.10 |
Antracite |
|
05.10.1 |
Antracite |
|
05.10.10 |
Antracite |
11010 |
05.2 |
Ligniti |
|
05.20 |
Ligniti |
|
05.20.1 |
Ligniti |
|
05.20.10 |
Ligniti |
11030 (*) |
06 |
Petrolio greggio e gas naturale |
|
06.1 |
Petrolio greggio |
|
06.10 |
Petrolio greggio |
|
06.10.1 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
|
06.10.10 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
12010 |
06.10.2 |
Scisti e sabbie bituminosi |
|
06.10.20 |
Scisti e sabbie bituminosi |
12030 |
06.2 |
Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso |
|
06.20 |
Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso |
|
06.20.1 |
Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso |
|
06.20.10 |
Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso |
12020 |
07 |
Minerali metalliferi |
|
07.1 |
Minerali di ferro |
|
07.10 |
Minerali di ferro |
|
07.10.1 |
Minerali di ferro |
|
07.10.10 |
Minerali di ferro |
14100 |
07.2 |
Minerali di metalli non ferrosi |
|
07.21 |
Minerali di uranio e di torio |
|
07.21.1 |
Minerali di uranio e di torio |
|
07.21.10 |
Minerali di uranio e di torio |
13000 |
07.29 |
Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati |
|
07.29.1 |
Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati |
|
07.29.11 |
Minerali di rame e loro concentrati |
14210 |
07.29.12 |
Minerali di nichel e loro concentrati |
14220 |
07.29.13 |
Minerali di alluminio e loro concentrati |
14230 |
07.29.14 |
Minerali di metalli preziosi e loro concentrati |
14240 |
07.29.15 |
Minerali di piombo, zinco e stagno e loro concentrati |
14290 (*) |
07.29.19 |
Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati |
14290 (*) |
08 |
Altri prodotti delle miniere e delle cave |
|
08.1 |
Pietra, sabbia e argilla |
|
08.11 |
Pietre ornamentali e da costruzione, pietra per calce, pietra da gesso, creta e ardesia |
|
08.11.1 |
Pietre ornamentali o da costruzione |
|
08.11.11 |
Marmo ed altre pietre calcaree ornamentali o da costruzione |
15120 |
08.11.12 |
Granito, arenaria ed altre pietre ornamentali o da costruzione |
15130 |
08.11.2 |
Calcare e pietra da gesso |
|
08.11.20 |
Calcare e pietra da gesso |
15200 |
08.11.3 |
Creta e dolomite non calcinata |
|
08.11.30 |
Creta e dolomite non calcinata |
16330 |
08.11.4 |
Ardesia |
|
08.11.40 |
Ardesia |
15110 |
08.12 |
Ghiaia, sabbia, argilla e caolino |
|
08.12.1 |
Ghiaia e sabbia |
|
08.12.11 |
Sabbie naturali |
15310 |
08.12.12 |
Granuli, scaglie e polveri; sassi, ghiaia |
15320 (*) |
08.12.13 |
Scorie miste e scarti industriali simili, anche mescolati con sassi, ghiaia, selci e ciottoli, dei tipi generalmente utilizzati per la costruzione |
15320 (*) |
08.12.2 |
Argilla e caolino |
|
08.12.21 |
Caolino ed altre argille caoliniche |
15400 (*) |
08.12.22 |
Altre argille, andalusite, cianite, sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas |
15400 (*) |
08.9 |
Prodotti delle miniere e delle cave n.c.a. |
|
08.91 |
Minerali per l’industria chimica e concimi minerali |
|
08.91.1 |
Minerali per l’industria chimica e concimi minerali |
|
08.91.11 |
Fosfati di calcio naturali o fosfati allumino-calcici naturali |
16110 |
08.91.12 |
Piriti di ferro non arrostite; zolfi greggi o non raffinati |
16120 |
08.91.19 |
Altri minerali e fertilizzanti per l’industria chimica |
16190 (*) |
08.92 |
Torba |
|
08.92.1 |
Torba |
|
08.92.10 |
Torba |
11040 (*) |
08.93 |
Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare |
|
08.93.1 |
Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare |
|
08.93.10 |
Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare |
16200 (*) |
08.99 |
Altri prodotti delle miniere e delle cave n.c.a. |
|
08.99.1 |
Bitumi ed asfalti naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche |
|
08.99.10 |
Bitumi ed asfalti naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche |
15330 |
08.99.2 |
Pietre preziose e semipreziose; diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati; pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali; altri minerali |
|
08.99.21 |
Pietre preziose e semipreziose (escl. diamanti industriali), grezzi o semplicemente segati o sgrossati |
16310 |
08.99.22 |
Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati; pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali |
16320 |
08.99.29 |
Altri minerali |
16390 |
09 |
Servizi di supporto per le attività di estrazione |
|
09.1 |
Servizi di supporto per l’estrazione di petrolio e di gas naturale |
|
09.10 |
Servizi di supporto per l’estrazione di petrolio e di gas naturale |
|
09.10.1 |
Servizi di supporto per l’estrazione di petrolio e di gas naturale |
|
09.10.11 |
Servizi di perforazione connessi all’estrazione di petrolio e di gas naturale |
86211 (*) |
09.10.12 |
Servizi di costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione e connessi servizi di supporto per l’estrazione di petrolio e di gas naturale |
86211 (*) |
09.10.13 |
Servizi di liquefazione e rigassificazione del gas naturale per il trasporto, effettuati sul posto dell’estrazione |
86211 (*) |
09.9 |
Servizi di supporto per l’estrazione di altri minerali e prodotti di cava |
|
09.90 |
Servizi di supporto per l’estrazione di altri minerali e prodotti di cava |
|
09.90.1 |
Servizi di supporto per l’estrazione di altri minerali e prodotti di cava |
|
09.90.11 |
Servizi di supporto per l’estrazione di carbon fossile |
86219 (*) |
09.90.19 |
Servizi di supporto per l’estrazione di altri minerali e prodotti di cava, n.c.a. |
86219 (*) |
C |
PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI |
|
10 |
Prodotti alimentari |
|
10.1 |
Carni conservate e prodotti a base di carne |
|
10.11 |
Carni trasformate e conservate |
|
10.11.1 |
Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, carni di cavallo o di altri animali della specie equina, fresche o refrigerate |
|
10.11.11 |
Carni bovine, fresche o refrigerate |
21111 21112 |
10.11.12 |
Carni suine, fresche o refrigerate |
21113 |
10.11.13 |
Carni ovine, fresche o refrigerate |
21115 |
10.11.14 |
Carni caprine, fresche o refrigerate |
21116 |
10.11.15 |
Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, fresche o refrigerate |
21118 |
10.11.2 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, fresche o refrigerate |
|
10.11.20 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, fresche o refrigerate |
21151 (*) 21152 (*) 21153 (*) 21155 (*) 21156 (*) |
10.11.3 |
Carni e frattaglie commestibili congelate; altre carni e frattaglie commestibili |
|
10.11.31 |
Carni bovine, congelate |
21131 21132 |
10.11.32 |
Carni suine, congelate |
21133 |
10.11.33 |
Carni ovine, congelate |
21135 |
10.11.34 |
Carni caprine congelate |
21136 |
10.11.35 |
Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, congelate |
21138 |
10.11.39 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate e congelate |
21114 21117 21119 21134 21137 21139 21151 (*) 21152 (*) 21153 (*) 21155 (*) 21156 (*) 21159 21190 |
10.11.4 |
Lane di concia e pelli gregge di bovini o di equini, di ovini e caprini |
|
10.11.41 |
Lane di concia, sucide, comprese le lane lavate a dosso |
02942 |
10.11.42 |
Cuoi e pelli greggi interi di bovini o di equini |
02951 |
10.11.43 |
Altri cuoi e pelli greggi di bovini o di equini |
02952 |
10.11.44 |
Cuoi e pelli greggi di ovini |
02953 |
10.11.45 |
Cuoi e pelli greggi di caprini |
02954 |
10.11.5 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina, caprina o suina |
|
10.11.50 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina, caprina o suina |
21511 (*) 21512 21513 21514 21515 21519 (*) 21521 |
10.11.6 |
Frattaglie crude, non commestibili |
|
10.11.60 |
Frattaglie crude, non commestibili |
39110 (*) |
10.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni trasformate e conservate |
|
10.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni trasformate e conservate |
88111 (*) |
10.12 |
Carni di pollame trasformate e conservate |
|
10.12.1 |
Carni di pollame, fresche o refrigerate |
|
10.12.10 |
Carni di pollame, fresche o refrigerate |
21121 21122 21123 21124 21125 |
10.12.2 |
Carni di pollame, congelate |
|
10.12.20 |
Carni di pollame, congelate |
21141 21142 21143 21144 21149 |
10.12.3 |
Grassi di volatili da cortile |
|
10.12.30 |
Grassi di volatili da cortile |
21511 (*) 21522 |
10.12.4 |
Frattaglie commestibili di volatili da cortile |
|
10.12.40 |
Frattaglie commestibili di volatili da cortile |
21160 |
10.12.5 |
Piume e pelli di uccelli rivestite delle loro piume |
|
10.12.50 |
Piume e pelli di uccelli rivestite delle loro piume |
39110 (*) |
10.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni di pollame trasformate e conservate |
|
10.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni di pollame trasformate e conservate |
88111 (*) |
10.13 |
Prodotti a base di carne (anche di volatili) |
|
10.13.1 |
Conserve e preparazioni di carni, frattaglie o sangue |
|
10.13.11 |
Carni suine, in pezzi, salate, secche o affumicate (bacon e prosciutto) |
21171 |
10.13.12 |
Carni bovine, salate, secche o affumicate |
21172 |
10.13.13 |
Altre carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, essiccate o affumicate (escl. carni di suini e bovini); farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
21173 |
10.13.14 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue |
21174 |
10.13.15 |
Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie o di sangue, esclusi piatti pronti di carne e frattaglie |
21179 |
10.13.16 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di carni, non destinati al consumo umano; ciccioli |
21181 21182 21183 21184 21185 21186 21187 21188 21189 |
10.13.9 |
Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di prodotti a base di carne; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di prodotti a base di carne (anche di volatili) |
|
10.13.91 |
Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di prodotti a base di carne |
88111 (*) |
10.13.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di prodotti a base di carne (anche di volatili) |
88111 (*) |
10.2 |
Preparazioni e conserve di pesce, crostacei e molluschi |
|
10.20 |
Preparazioni e conserve di pesce, crostacei e molluschi |
|
10.20.1 |
Pesce fresco, refrigerato o congelato |
|
10.20.11 |
Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi o refrigerati |
21221 |
10.20.12 |
Fegati, uova e lattimi di pesci, freschi o refrigerati |
21225 |
10.20.13 |
Pesce congelato |
21210 |
10.20.14 |
Filetti di pesce congelati |
21222 |
10.20.15 |
Carne di pesce (anche tritata), congelata |
21223 |
10.20.16 |
Fegati, uova e lattimi di pesci, congelati |
21226 |
10.20.2 |
Altre preparazioni o conserve di pesce; caviale e suoi succedanei |
|
10.20.21 |
Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati |
21224 |
10.20.22 |
Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all’alimentazione umana |
21227 21233 (*) |
10.20.23 |
Pesce secco (anche salato o in salamoia) |
21231 |
10.20.24 |
Pesce, anche in filetti, affumicato |
21232 |
10.20.25 |
Altre preparazioni o conserve di pesce, esclusi i piatti pronti |
21242 (*) |
10.20.26 |
Caviale e suoi succedanei |
21243 |
10.20.3 |
Preparazioni o conserve di crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, congelate |
|
10.20.31 |
Crostacei congelati |
21250 |
10.20.32 |
Molluschi, congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati |
21261 |
10.20.33 |
Altri invertebrati acquatici, congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati |
21269 |
10.20.34 |
Altre preparazioni o conserve di crostacei; altre preparazioni o conserve di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
21270 21280 |
10.20.4 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, inadatti all’alimentazione umana, e altri prodotti n.c.a. di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
|
10.20.41 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici inadatti all’alimentazione umana |
21291 |
10.20.42 |
Altri prodotti non commestibili di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
21299 |
10.20.9 |
Affumicatura ed altri servizi di conservazione e preparazione per la fabbricazione di prodotti a base di pesce; Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni di pesce, crostacei e molluschi trasformate e conservate |
|
10.20.91 |
Affumicatura ed altri servizi di conservazione e preparazione per la fabbricazione di prodotti a base di pesce |
88111 (*) |
10.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni di pesce, crostacei e molluschi, trasformate e conservate |
88111 (*) |
10.3 |
Preparazioni e conserve di frutta e ortaggi |
|
10.31 |
Patate trasformate e conservate |
|
10.31.1 |
Patate trasformate e conservate |
|
10.31.11 |
Patate, congelate |
21313 |
10.31.12 |
Patate secche, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate |
21393 (*) |
10.31.13 |
Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e pellet |
21392 |
10.31.14 |
Patate preparate o conservate |
21323 (*) |
10.31.9 |
Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di patate e prodotti a base di patate; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di patate trasformate e conservate |
|
10.31.91 |
Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di patate e prodotti a base di patate |
88111 (*) |
10.31.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di patate trasformate e conservate |
88111 (*) |
10.32 |
Succhi di frutta e di ortaggi |
|
10.32.1 |
Succhi di frutta e di ortaggi |
|
10.32.11 |
Succhi di pomodoro |
21331 |
10.32.12 |
Succhi di arancia |
21431 |
10.32.13 |
Succhi di pompelmo o di pomelo |
21432 |
10.32.14 |
Succhi di ananasso |
21433 |
10.32.15 |
Succo d’uva |
21434 |
10.32.16 |
Succhi di mela |
21435 |
10.32.17 |
Succhi misti di frutta e ortaggi |
21339 |
10.32.19 |
Altri succhi di frutta e di ortaggi |
21439 |
10.32.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei succhi di frutta e di ortaggi |
|
10.32.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei succhi di frutta e di ortaggi |
88111 (*) |
10.39 |
Altre preparazioni e conserve di frutta e di ortaggi |
|
10.39.1 |
Preparazioni e conserve di ortaggi, escluse le patate |
|
10.39.11 |
Ortaggi, congelati |
21311 21312 21319 |
10.39.12 |
Ortaggi temporaneamente conservati |
21399 (*) |
10.39.13 |
Ortaggi secchi |
21393 (*) |
10.39.14 |
Ortaggi e frutta confezionate in pezzi |
0 (*) |
10.39.15 |
Fagioli conservati ma non nell’aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi |
21321 |
10.39.16 |
Piselli conservati ma non nell’aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi |
21322 |
10.39.17 |
Altri ortaggi (escl. patate) conservati ma non nell’aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi |
21329 (*) 21399 |
10.39.18 |
Ortaggi e legumi (escl. patate), frutta, anche a guscio, ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
21394 |
10.39.2 |
Preparazioni e conserve di frutta, anche di frutta a guscio |
|
10.39.21 |
Frutta anche a guscio, cotte o meno, congelate |
21493 |
10.39.22 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta |
21494 |
10.39.23 |
Frutta a guscio, arachidi, tostate, salate, o altrimenti preparate |
21495 |
10.39.24 |
Frutta, anche a guscio, temporaneamente conservate ma non atte al consumo immediato |
21496 |
10.39.25 |
Altre preparazioni o conserve di frutta |
21411 21412 21419 21491 21492 |
10.39.3 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali |
|
10.39.30 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali |
39120 (*) |
10.39.9 |
Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di conserve di frutta e di ortaggi; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre preparazioni e conserve di frutta e di ortaggi |
|
10.39.91 |
Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di conserve di frutta e di ortaggi |
88111 (*) |
10.39.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre preparazioni e conserve di frutta e ortaggi |
88111 (*) |
10.4 |
Oli e grassi vegetali e animali |
|
10.41 |
Oli e grassi |
|
10.41.1 |
Oli e grassi animali e loro frazioni, greggi |
|
10.41.11 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
21529 (*) |
10.41.12 |
Grassi e oli di pesci e mammiferi marini e loro frazioni |
21524 21525 21526 |
10.41.19 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
21519 (*) 21523 21529 (*) |
10.41.2 |
Oli vegetali, vergini |
|
10.41.21 |
Olio di soia, greggio |
21531 |
10.41.22 |
Olio d’arachide, greggio |
21532 |
10.41.23 |
Olio d’oliva, vergine |
21537 |
10.41.24 |
Olio di girasole, greggio |
21533 |
10.41.25 |
Olio di cotone, greggio |
21538 |
10.41.26 |
Olio di ravizzone, di colza e di senapa, greggio |
21534 |
10.41.27 |
Olio di palma, greggio |
21535 |
10.41.28 |
Olio di cocco, greggio |
21536 |
10.41.29 |
Altri oli vegetali greggi |
21539 (*) |
10.41.3 |
Linters di cotone |
|
10.41.30 |
Linters di cotone |
21600 |
10.41.4 |
Panelli ed altri residui solidi dell’estrazione di grassi e oli vegetali; farine di semi o di frutti oleosi |
|
10.41.41 |
Panelli ed altri residui solidi dell’estrazione di grassi o oli vegetali |
21710 |
10.41.42 |
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa |
21720 |
10.41.5 |
Oli raffinati, esclusi i residui |
|
10.41.51 |
Olio di soia e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente |
21541 |
10.41.52 |
Olio d’arachide e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente |
21542 |
10.41.53 |
Olio di oliva e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente |
21547 |
10.41.54 |
Olio di girasole e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente |
21543 |
10.41.55 |
Olio di cotone e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente |
21548 |
10.41.56 |
Oli di ravizzone, di colza e di senapa e loro frazioni, raffinati, ma non modificati chimicamente |
21544 |
10.41.57 |
Olio di palma e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente |
21545 |
10.41.58 |
Olio di cocco e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente |
21546 |
10.41.59 |
Altri oli e loro frazioni, raffinati, ma non modificati chimicamente; grassi vegetali fissi e altri oli vegetali (escl. l’olio di granturco) e loro frazioni n.c.a., raffinati, ma non modificati chimicamente |
21549 (*) |
10.41.6 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, idrogenati, esterificati, ma non altrimenti preparati |
|
10.41.60 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, idrogenati, esterificati, ma non altrimenti preparati |
21590 (*) |
10.41.7 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi); degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
|
10.41.71 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi) |
21731 |
10.41.72 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
21732 |
10.41.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli oli e dei grassi |
|
10.41.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli oli e dei grassi |
88111 (*) |
10.42 |
Margarina e grassi commestibili simili |
|
10.42.1 |
Margarina e grassi commestibili simili |
|
10.42.10 |
Margarina e grassi commestibili simili |
21550 |
10.42.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della margarina e dei grassi commestibili simili |
|
10.42.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della margarina e dei grassi commestibili simili |
88111 (*) |
10.5 |
Latte e latticini |
|
10.51 |
Prodotti lattiero-caseari |
|
10.51.1 |
Latte liquido trattato e crema di latte |
|
10.51.11 |
Latte liquido trattato |
22110 |
10.51.12 |
Latte e crema di latte, non concentrati o dolcificati, con un tenore di materie grasse superiore al 6 % |
22120 |
10.51.2 |
Latte in forme solide |
|
10.51.21 |
Latte scremato in polvere |
22212 |
10.51.22 |
Latte intero in polvere |
22211 |
10.51.3 |
Burro e paste da spalmare lattiere |
|
10.51.30 |
Burro e paste da spalmare lattiere |
22241 22242 22249 |
10.51.4 |
Formaggi e latticini |
|
10.51.40 |
Formaggi e latticini |
22251 22252 22253 22254 22259 |
10.51.5 |
Altri prodotti lattiero-caseari |
|
10.51.51 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme diverse da quelle solide |
22221 22222 22229 |
10.51.52 |
Yogurt ed altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati |
22230 |
10.51.53 |
Caseina |
22260 |
10.51.54 |
Lattosio e sciroppo di lattosio |
23210 (*) |
10.51.55 |
Siero di latte |
22130 22219 (*) |
10.51.56 |
Latte e latticini n.c.a. |
22290 |
10.51.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti lattiero-caseari |
|
10.51.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti lattiero-caseari |
88111 (*) |
10.52 |
Gelati |
|
10.52.1 |
Gelati ed altri prodotti commestibili simili |
|
10.52.10 |
Gelati ed altri prodotti commestibili simili |
22270 |
10.52.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei gelati |
|
10.52.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei gelati |
88111 (*) |
10.6 |
Prodotti della macinazione, amidi e fecole |
|
10.61 |
Prodotti della macinazione |
|
10.61.1 |
Riso, semilavorato o lavorato, semigreggio o rotture di riso |
|
10.61.11 |
Riso semigreggio |
23162 |
10.61.12 |
Riso, semilavorato o lavorato e rotture di riso |
23161 |
10.61.2 |
Farine di cereali e di legumi; miscele di tali farine |
|
10.61.21 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
23110 |
10.61.22 |
Altre farine di cereali |
23120 |
10.61.23 |
Farine e semolini di legumi |
23170 |
10.61.24 |
Miscele per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria |
23180 |
10.61.3 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet ed altri prodotti a base di cereali |
|
10.61.31 |
Semole e semolini di frumento (grano) |
23130 (*) |
10.61.32 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet di cereali n.c.a. |
23130 (*) |
10.61.33 |
Cereali per la prima colazione ed altri prodotti a base di cereali |
23140 |
10.61.4 |
Crusche, stacciature ed altri residui delle lavorazioni dei cereali |
|
10.61.40 |
Crusche, stacciature ed altri residui delle lavorazioni dei cereali |
39120 (*) |
10.61.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti della macinazione |
|
10.61.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti della macinazione |
88111 (*) |
10.62 |
Amidi e fecole |
|
10.62.1 |
Amidi e fecole; zuccheri e sciroppi di zuccheri n.c.a. |
|
10.62.11 |
Amidi e fecole; inulina; glutine di frumento (grano); destrina ed altri amidi e fecole modificati |
23220 |
10.62.12 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grani e simili |
23230 |
10.62.13 |
Glucosio e sciroppo di glucosio; fruttosio e sciroppo di fruttosio; zucchero invertito; zuccheri e sciroppi di zuccheri n.c.a. |
23210 (*) |
10.62.14 |
Olio di granturco |
21539 (*) 21549 (*) |
10.62.2 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili |
|
10.62.20 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili |
39130 |
10.62.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di amidi e fecole |
|
10.62.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di amidi e fecole |
88111 (*) |
10.7 |
Prodotti farinacei e di panetteria |
|
10.71 |
Pane; prodotti di pasticceria fresca |
|
10.71.1 |
Pane, prodotti di pasticceria fresca |
|
10.71.11 |
Pane fresco |
23491 |
10.71.12 |
Prodotti di pasticceria fresca |
23431 |
10.71.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del pane fresco o congelato e dei prodotti di pasticceria |
|
10.71.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del pane fresco o congelato e dei prodotti di pasticceria |
88111 (*) |
10.72 |
Fette biscottate e biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
|
10.72.1 |
Fette biscottate e biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
|
10.72.11 |
Pane croccante detto Knäckebrot, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |
23410 |
10.72.12 |
Pane con spezie (panpepato) e simili; biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini |
23420 |
10.72.19 |
Altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, secchi o conservati |
23439 23499 |
10.72.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle fette biscottate e dei biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
|
10.72.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle fette biscottate e dei biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
88111 (*) |
10.73 |
Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili |
|
10.73.1 |
Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili |
|
10.73.11 |
Paste alimentari e prodotti farinacei simili |
23710 |
10.73.12 |
Cuscus |
23721 (*) |
10.73.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili |
|
10.73.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili |
88111 (*) |
10.8 |
Altri prodotti alimentari |
|
10.81 |
Zucchero |
|
10.81.1 |
Zucchero di canna o di barbabietola, grezzo o raffinato; melassi |
|
10.81.11 |
Zuccheri greggi di canna o barbabietola, allo stato solido |
23511 23512 |
10.81.12 |
Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
23520 |
10.81.13 |
Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; zucchero e sciroppo d’acero |
23530 |
10.81.14 |
Melassi |
23540 |
10.81.2 |
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero |
|
10.81.20 |
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero |
39140 |
10.81.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dello zucchero |
|
10.81.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dello zucchero |
88111 (*) |
10.82 |
Cacao, cioccolato e confetterie |
|
10.82.1 |
Pasta di cacao, anche sgrassata; burro, grasso e olio di cacao, cacao in polvere |
|
10.82.11 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
23610 |
10.82.12 |
Burro, grasso e olio di cacao |
23620 |
10.82.13 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
23630 |
10.82.14 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
23640 |
10.82.2 |
Cioccolato e confetterie |
|
10.82.21 |
Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (escluso il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), sfuse |
23650 |
10.82.22 |
Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (escluso il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), non sfuse |
23660 |
10.82.23 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
23670 |
10.82.24 |
Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite |
21499 |
10.82.3 |
Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao |
|
10.82.30 |
Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao |
39150 |
10.82.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cacao, del cioccolato e delle confetterie |
|
10.82.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cacao, del cioccolato e delle confetterie |
88111 (*) |
10.83 |
Tè e caffè preparati |
|
10.83.1 |
Caffè e tè lavorati |
|
10.83.11 |
Caffè, decaffeinizzato o torrefatto |
23911 |
10.83.12 |
Succedanei del caffè; estratti, essenze e concentrati di caffè o di succedanei del caffè; bucce e pellicole di caffè |
23912 |
10.83.13 |
Tè verde (non fermentato), tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg |
23913 |
10.83.14 |
Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di tè o mate |
23914 |
10.83.15 |
Infusi di erbe |
01930 (*) |
10.83.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del caffè e del tè |
|
10.83.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del caffè e del tè |
88111 (*) |
10.84 |
Condimenti |
|
10.84.1 |
Aceti commestibili; salse; condimenti composti; farina di senapa; senapa preparata |
|
10.84.11 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico |
23994 |
10.84.12 |
Salse; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata |
23995 |
10.84.2 |
Spezie, preparate |
|
10.84.21 |
Pepe (piper spp.), lavorato |
23921 |
10.84.22 |
Peperoncino e peperoni, essiccati (capsicum spp.), lavorati |
23922 |
10.84.23 |
Cannella, lavorata; altre spezie lavorate |
23923 23924 23925 23926 23927 23928 |
10.84.3 |
Sale alimentare |
|
10.84.30 |
Sale alimentare |
16200 (*) |
10.84.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei condimenti |
|
10.84.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei condimenti |
88111 (*) |
10.85 |
Pasti preparati |
|
10.85.1 |
Pasti preparati |
|
10.85.11 |
Pasti preparati a base di carne, frattaglie o sangue |
21176 |
10.85.12 |
Pasti preparati a base di pesce, crostacei e molluschi |
21241 21242 (*) |
10.85.13 |
Pasti preparati a base di ortaggi e legumi |
21391 |
10.85.14 |
Piatti preparati e piatti a base di paste alimentari |
23721 (*) 23722 |
10.85.19 |
Altri pasti preparati (incl. pizza congelata) |
23997 |
10.85.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pasti preparati |
|
10.85.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pasti preparati |
88111 (*) |
10.86 |
Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici |
|
10.86.1 |
Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici |
|
10.86.10 |
Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici |
23991 |
10.86.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici |
|
10.86.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici |
88111 (*) |
10.89 |
Altri prodotti alimentari n.c.a. |
|
10.89.1 |
Zuppe, minestre, uova, lieviti ed altri prodotti alimentari; estratti e succhi di carni, pesci e invertebrati acquatici |
|
10.89.11 |
Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi |
23992 |
10.89.12 |
Uova sgusciate e tuorli, freschi o conservati; uova sgusciate conservate o cotte; ovoalbumina |
22300 23993 |
10.89.13 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti; lieviti in polvere, preparati |
23996 |
10.89.14 |
Estratti e succhi di carni, pesci e invertebrati acquatici |
21175 |
10.89.15 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche; mucillagini e ispessenti |
23999 (*) |
10.89.19 |
Vari prodotti alimentari n.c.a. |
23210 (*) 23999 (*) |
10.89.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. |
|
10.89.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. |
88111 (*) |
10.9 |
Alimenti per animali |
|
10.91 |
Preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento |
|
10.91.1 |
Preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento, esclusi farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica |
|
10.91.10 |
Preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento, esclusi farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica |
23311 23313 23315 23319 |
10.91.2 |
Farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica |
|
10.91.20 |
Farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica |
23320 |
10.91.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento |
|
10.91.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento |
88111 (*) |
10.92 |
Alimenti per animali domestici |
|
10.92.1 |
Alimenti per animali domestici |
|
10.92.10 |
Alimenti per animali domestici |
23314 |
10.92.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di alimenti per animali domestici |
|
10.92.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di alimenti per animali domestici |
88111 (*) |
11 |
Bevande |
|
11.0 |
Bevande |
|
11.01 |
Bevande alcoliche distillate |
|
11.01.1 |
Bevande alcoliche distillate |
|
11.01.10 |
Bevande alcoliche distillate |
24131 24139 |
11.01.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle bevande alcoliche distillate |
|
11.01.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle bevande alcoliche distillate |
88111 (*) |
11.02 |
Vini di uve |
|
11.02.1 |
Vini di uve fresche; mosti di uva |
|
11.02.11 |
Vino spumante di uve fresche |
24211 |
11.02.12 |
Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti; mosti di uva |
24212 |
11.02.2 |
Fecce di vino; tartaro greggio |
|
11.02.20 |
Fecce di vino; tartaro greggio |
39170 |
11.02.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di vini di uve |
|
11.02.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di vini di uve |
88111 (*) |
11.03 |
Sidro ed altri vini a base di frutta |
|
11.03.1 |
Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande contenenti alcol |
|
11.03.10 |
Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande contenenti alcol |
24230 |
11.03.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
|
11.03.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
88111 (*) |
11.04 |
Altre bevande fermentate non distillate |
|
11.04.1 |
Vermouth ed altri vini di uve fresche, aromatizzati |
|
11.04.10 |
Vermouth ed altri vini di uve fresche, aromatizzati |
24220 |
11.04.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre bevande fermentate non distillate |
|
11.04.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre bevande fermentate non distillate |
88111 (*) |
11.05 |
Birra |
|
11.05.1 |
Birra, esclusi gli avanzi della fabbricazione della birra |
|
11.05.10 |
Birra, esclusi gli avanzi della fabbricazione della birra |
24310 |
11.05.2 |
Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli |
|
11.05.20 |
Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli |
39160 |
11.05.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della birra |
|
11.05.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della birra |
88111 (*) |
11.06 |
Malto |
|
11.06.1 |
Malto |
|
11.06.10 |
Malto |
24320 |
11.06.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del malto |
|
11.06.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del malto |
88111 (*) |
11.07 |
Bibite analcoliche; acque minerali ed altre acque in bottiglia |
|
11.07.1 |
Acque minerali e bibite analcoliche |
|
11.07.11 |
Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti |
24410 |
11.07.19 |
Altre bevande non alcoliche |
24490 |
11.07.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle acque minerali e bibite analcoliche |
|
11.07.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle acque minerali e bibite analcoliche |
88111 (*) |
12 |
Prodotti a base di tabacco |
|
12.0 |
Prodotti a base di tabacco |
|
12.00 |
Prodotti a base di tabacco |
|
12.00.1 |
Prodotti a base di tabacco, esclusi i cascami di tabacco |
|
12.00.11 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
25020 |
12.00.19 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e sughi di tabacco |
25090 |
12.00.2 |
Cascami di tabacco |
|
12.00.20 |
Cascami di tabacco |
39180 |
12.00.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti a base di tabacco |
|
12.00.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti a base di tabacco |
88112 |
13 |
Prodotti tessili |
|
13.1 |
Filati, anche per cucire |
|
13.10 |
Filati, anche per cucire |
|
13.10.1 |
Grasso di lana (compresa la lanolina) |
|
13.10.10 |
Grasso di lana (compresa la lanolina) |
21519 (*) |
13.10.2 |
Fibre tessili naturali preparate per la filatura |
|
13.10.21 |
Seta greggia (non torta) |
26110 |
13.10.22 |
Lana, sgrassata o carbonizzata, non cardata, né pettinata |
26130 |
13.10.23 |
Pettinacce di lana o di peli fini |
26140 |
13.10.24 |
Lana e peli fini o grossolani, non cardati né pettinati |
26150 |
13.10.25 |
Cotone cardato o pettinato |
26160 |
13.10.26 |
Iuta ed altre fibre tessili (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), preparate, ma non filate |
26170 |
13.10.29 |
Altre fibre tessili vegetali, preparate, ma non filate |
26190 |
13.10.3 |
Fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco, preparate per la filatura |
|
13.10.31 |
Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
26210 |
13.10.32 |
Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
26220 |
13.10.4 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
|
13.10.40 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
26310 |
13.10.5 |
Filati di lana, anche condizionati per la vendita al minuto; filati di peli fini o grossolani o di crine |
|
13.10.50 |
Filati di lana, anche condizionati per la vendita al minuto; filati di peli fini o grossolani o di crine |
26320 26330 26340 |
13.10.6 |
Filati di cotone; filati per cucire di cotone |
|
13.10.61 |
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) |
26360 26370 |
13.10.62 |
Filati per cucire di cotone |
26350 |
13.10.7 |
Filati di fibre tessili vegetali diverse dal cotone (incl. lino, iuta, cocco e canapa); filati di carta |
|
13.10.71 |
Filati di lino |
26380 (*) |
13.10.72 |
Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane; filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
26380 (*) |
13.10.8 |
Filati, anche per cucire, di filamenti o di fibre in fiocco, sintetici o artificiali |
|
13.10.81 |
Filati di filamenti sintetici o artificiali, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), diversi dai filati cucirini, dai filati ad alta tenacità di poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa, non condizionati per la vendita al minuto; filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto |
26420 |
13.10.82 |
Filati di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati cucirini, contenenti ≥ 85 %, in peso, di tali fibre |
26430 |
13.10.83 |
Filati di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati cucirini, contenenti < 85 %, in peso, di tali fibre |
26440 |
13.10.84 |
Filati di fibre artificiali in fiocco, diversi dai filati cucirini, non condizionati per la vendita al minuto |
26450 26460 |
13.10.85 |
Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali o di fibre sintetiche o artificiali |
26410 |
13.10.9 |
Sfilacciati; servizi di preparazione di fibre tessili naturali; attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei filati, anche dei filati cucirini |
|
13.10.91 |
Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani |
39213 |
13.10.92 |
Sfilacciati ed altri cascami di cotone |
39215 |
13.10.93 |
Servizi di preparazione delle fibre tessili naturali |
88121 (*) |
13.10.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei filati |
88121 (*) |
13.2 |
Tessuti |
|
13.20 |
Tessuti |
|
13.20.1 |
Tessuti (esclusi i tessuti speciali) di fibre naturali diverse dal cotone |
|
13.20.11 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
26510 |
13.20.12 |
Tessuti di lana cardata o pettinata o di peli fini o grossolani o di crine |
26520 26530 26540 26550 |
13.20.13 |
Tessuti di lino |
26560 |
13.20.14 |
Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane, esclusi il lino, la canapa e il ramiè |
26570 |
13.20.19 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta |
26590 |
13.20.2 |
Tessuti di cotone |
|
13.20.20 |
Tessuti di cotone |
26610 26620 26630 26690 |
13.20.3 |
Tessuti (esclusi i tessuti speciali) di filamenti o di fibre in fiocco, sintetici o artificiali |
|
13.20.31 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
26710 26720 26730 |
13.20.32 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco |
26740 26760 (*) 26770 (*) 26790 (*) |
13.20.33 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
26750 26760 (*) 26770 (*) 26790 (*) |
13.20.4 |
Velluti e felpe, tessuti ricci ed altri tessuti speciali |
|
13.20.41 |
Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, nastri, galloni e simili) |
26810 26820 26830 |
13.20.42 |
Tessuti ricci del tipo spugna (diversi da nastri, galloni e simili) in cotone |
26840 |
13.20.43 |
Altri tessuti di cotone ricci del tipo spugna (diversi da nastri, galloni e simili) |
26850 |
13.20.44 |
Tessuti a punto di garza (diversi da nastri, galloni e simili) |
26860 |
13.20.45 |
Superfici tessili «tufted», esclusi i tappeti |
26880 |
13.20.46 |
Tessuti (incl. nastri, galloni e simili) in fibre di vetro |
26890 |
13.20.5 |
Capi in finto pelo (in tessuto) |
|
13.20.50 |
Capi in finto pelo (in tessuto) |
28330 |
13.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tessuti |
|
13.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tessuti |
88121 (*) |
13.3 |
Servizi di finissaggio dei tessili |
|
13.30 |
Servizi di finissaggio dei tessili |
|
13.30.1 |
Servizi di finissaggio dei tessili |
|
13.30.11 |
Servizi di candeggio e tintura delle fibre e dei filati tessili |
88122 (*) |
13.30.12 |
Servizi di candeggio dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
88122 (*) |
13.30.13 |
Servizi di tintura dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
88122 (*) |
13.30.14 |
Servizi di stampa dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
88122 (*) |
13.30.19 |
Altri servizi di finissaggio dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
88122 (*) |
13.9 |
Altri prodotti tessili |
|
13.91 |
Stoffe a maglia |
|
13.91.1 |
Stoffe a maglia |
|
13.91.11 |
Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia |
28110 |
13.91.19 |
Altre stoffe a maglia, inclusi capi in finto pelo (di maglia) |
28190 28330 |
13.91.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle stoffe a maglia |
|
13.91.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle stoffe a maglia |
88121 (*) |
13.92 |
Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario |
|
13.92.1 |
Manufatti tessili confezionati per la casa |
|
13.92.11 |
Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) |
27110 |
13.92.12 |
Biancheria da letto |
27120 (*) |
13.92.13 |
Biancheria da tavola |
27120 (*) |
13.92.14 |
Biancheria da toletta e da cucina |
27120 (*) |
13.92.15 |
Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letti |
27130 |
13.92.16 |
Manufatti per l’arredamento n.c.a.; assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, per la confezione di tappeti, di arazzi e simili |
27140 |
13.92.2 |
Altri manufatti tessili confezionati |
|
13.92.21 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
27150 |
13.92.22 |
Copertoni e tende per l’esterno; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; tende e oggetti per campeggio (incl. materassi pneumatici) |
27160 |
13.92.23 |
Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochute; loro parti |
27170 |
13.92.24 |
Copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, sacchi a pelo e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari |
27180 |
13.92.29 |
Altri manufatti tessili confezionati (inclusi tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, cinture e giubbotti di salvataggio) |
27190 |
13.92.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario |
|
13.92.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario |
88121 (*) |
13.93 |
Tappeti |
|
13.93.1 |
Tappeti |
|
13.93.11 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, a punti annodati o arrotolati |
27210 |
13.93.12 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati» |
27220 |
13.93.13 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted» |
27230 |
13.93.19 |
Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili (compresi quelli di feltro) |
27290 |
13.93.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tappeti e di altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
|
13.93.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tappeti e di altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
88121 (*) |
13.94 |
Corde, funi, spago e reti |
|
13.94.1 |
Corde, funi, spago e reti, esclusi cascami |
|
13.94.11 |
Spago, corde e funi di iuta o di altre fibre tessili liberiane |
27310 |
13.94.12 |
Reti a maglie annodate ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate di materie tessili; manufatti di filati, di lamelle o simili, n.c.a. |
27320 |
13.94.2 |
Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso |
|
13.94.20 |
Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso |
39218 |
13.94.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di corde, funi, spago e reti |
|
13.94.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di corde, funi, spago e reti |
88121 (*) |
13.95 |
Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario |
|
13.95.1 |
Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario |
|
13.95.10 |
Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario |
27922 |
13.95.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario |
|
13.95.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario |
88121 (*) |
13.96 |
Altri tessuti per uso tecnico e industriale |
|
13.96.1 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati); tessuti di filo di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati; fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili e prodotti e manufatti tessili per usi tecnici |
|
13.96.11 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati) |
27993 |
13.96.12 |
Tessuti di filo di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati n.c.a. |
27994 |
13.96.13 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili e lamelle, impregnati o ricoperti di gomma o di materia plastica |
27992 |
13.96.14 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, n.c.a. |
27997 |
13.96.15 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa |
27996 |
13.96.16 |
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici (inclusi lucignoli, reticelle, tubi per pompe, cinghie di trasmissione e nastri trasportatori, garze, veli e tele per filtri) |
27998 |
13.96.17 |
Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc); manufatti di passamaneria |
27911 |
13.96.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tessuti per uso tecnico e industriale |
|
13.96.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tessuti per uso tecnico e industriale |
88121 (*) |
13.99 |
Altri prodotti tessili n.c.a. |
|
13.99.1 |
Tulli, pizzi e ricami; filati spiralati (vergolinati) e lamelle; filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
|
13.99.11 |
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi |
27912 |
13.99.12 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
27913 |
13.99.13 |
Feltri, spalmati, ricoperti o stratificati |
27921 |
13.99.14 |
Fibre tessili di lunghezza ≤ 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
27991 (*) |
13.99.15 |
Filati spiralati (vergolinati) e lamelle; filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
27995 |
13.99.16 |
Prodotti tessili trapuntati, in pezza |
27999 |
13.99.19 |
Altri prodotti dell’industria tessile n.c.a. |
38994 (*) |
13.99.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti dell’industria tessile n.c.a. |
|
13.99.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti dell’industria tessile n.c.a. |
88121 (*) |
14 |
Articoli di abbigliamento |
|
14.1 |
Articoli di abbigliamento, esclusi gli articoli in pelliccia |
|
14.11 |
Indumenti di cuoio |
|
14.11.1 |
Indumenti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito |
|
14.11.10 |
Indumenti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito |
28241 |
14.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli indumenti di cuoio |
|
14.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli indumenti di cuoio |
88124 (*) |
14.12 |
Indumenti da lavoro |
|
14.12.1 |
Indumenti da lavoro per uomo |
|
14.12.11 |
Completi e giacche da lavoro per uomo |
28231 (*) |
14.12.12 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, da lavoro, per uomo |
28231 (*) |
14.12.2 |
Indumenti da lavoro per donna |
|
14.12.21 |
Completi e giacche da lavoro per donna |
28233 (*) |
14.12.22 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e short, da lavoro, per donna |
28233 (*) |
14.12.3 |
Altri indumenti da lavoro |
|
14.12.30 |
Altri indumenti da lavoro |
28236 (*) |
14.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli indumenti da lavoro |
|
14.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli indumenti da lavoro |
88123 (*) |
14.13 |
Altri indumenti esterni |
|
14.13.1 |
Indumenti esterni, a maglia |
|
14.13.11 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o bambino |
28221 (*) |
14.13.12 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, a maglia, per uomo o bambino |
28221 (*) |
14.13.13 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o bambina |
28223 (*) |
14.13.14 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, a maglia, per donna o bambina |
28223 (*) |
14.13.2 |
Altri indumenti esterni, per uomo o bambino |
|
14.13.21 |
Cappotti, giacconi, impermeabili, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e articoli simili in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino |
28231 (*) |
14.13.22 |
Vestiti o completi, completi in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino |
28231 (*) |
14.13.23 |
Giacche e giacchette in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino |
28231 (*) |
14.13.24 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino |
28231 (*) |
14.13.3 |
Altri indumenti esterni per donna o bambina |
|
14.13.31 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e articoli simili in tessuto, non a maglia, per donna o bambina |
28233 (*) |
14.13.32 |
Vestiti o completi, completi in tessuto, non a maglia, per donna o bambina |
28233 (*) |
14.13.33 |
Giacche e giacchette in tessuto, non a maglia, per donna o bambina |
28233 (*) |
14.13.34 |
Vestiti, gonne e gonne-pantaloni in tessuto, non a maglia, per donna o bambina |
28233 (*) |
14.13.35 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti in tessuto, non a maglia, per donna o bambina |
28233 (*) |
14.13.4 |
Indumenti usati ed altri articoli usati |
|
14.13.40 |
Indumenti usati ed altri articoli usati |
39217 |
14.13.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di indumenti esterni |
|
14.13.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di indumenti esterni |
88123 (*) |
14.14 |
Biancheria intima |
|
14.14.1 |
Biancheria intima a maglia |
|
14.14.11 |
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o bambino |
28222 (*) |
14.14.12 |
Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o bambino |
28222 (*) |
14.14.13 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o bambina |
28224 (*) |
14.14.14 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o bambina |
28224 (*) |
14.14.2 |
Biancheria intima, diversa da quella a maglia |
|
14.14.21 |
Camicie e camicette in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino |
28232 (*) |
14.14.22 |
Canottiere, mutande, slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino |
28232 (*) |
14.14.23 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, in tessuto, non a maglia, per donna o bambina |
28234 (*) |
14.14.24 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, in tessuto, non a maglia, per donna o bambina |
28234 (*) |
14.14.25 |
Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
28237 |
14.14.3 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia |
|
14.14.30 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia |
28225 |
14.14.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di biancheria intima |
|
14.14.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di biancheria intima |
88123 (*) |
14.19 |
Altri articoli di abbigliamento e accessori |
|
14.19.1 |
Indumenti per neonati, tute sportive ed altri indumenti, accessori di abbigliamento e loro parti, a maglia |
|
14.19.11 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per neonati |
28227 |
14.19.12 |
Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti, a maglia |
28228 |
14.19.13 |
Guanti a maglia |
28229 (*) |
14.19.19 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati e parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
28229 (*) |
14.19.2 |
Indumenti per neonati, altri indumenti ed altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
|
14.19.21 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento per neonati, diversi da quelli a maglia |
28235 |
14.19.22 |
Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti in tessuto, diversi da quelli a maglia |
28236 (*) |
14.19.23 |
Fazzoletti, scialli, sciarpe, veli e velette, cravatte, guanti ed altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, n.c.a. |
28238 |
14.19.3 |
Accessori di abbigliamento di cuoio; indumenti confezionati in feltro o tessuto non tessuto; indumenti confezionati in tessuti rivestiti |
|
14.19.31 |
Accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, esclusi guanti per sport |
28242 |
14.19.32 |
Indumenti confezionati in feltro, in tessuto non tessuto o in tessuti impregnati o rivestiti |
28250 |
14.19.4 |
Cappelli e copricapo |
|
14.19.41 |
Campane o forme per cappelli in feltro; manicotti o cilindri in feltro; campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia |
28261 |
14.19.42 |
Cappelli ed altri copricapo, in feltro, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, oppure a maglia o confezionati con pizzi o altri prodotti tessili, in pezzi; retine per capelli |
28262 |
14.19.43 |
Altri copricapo, esclusi quelli in gomma o materia plastica, quelli di sicurezza e quelli in amianto; strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo |
28269 |
14.19.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di abbigliamento ed accessori |
|
14.19.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di abbigliamento ed accessori |
88123 (*) |
14.2 |
Articoli in pelliccia |
|
14.20 |
Articoli in pelliccia |
|
14.20.1 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, esclusi copricapo |
|
14.20.10 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, esclusi copricapo |
28320 |
14.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli in pelliccia |
|
14.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli in pelliccia |
88123 (*) |
14.3 |
Articoli di maglieria |
|
14.31 |
Articoli di calzetteria, a maglia |
|
14.31.1 |
Calzemaglie, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia |
|
14.31.10 |
Calzemaglie, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia |
28210 |
14.31.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli di calzetteria, a maglia |
|
14.31.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli di calzetteria, a maglia |
88123 (*) |
14.39 |
Altri articoli di maglieria |
|
14.39.1 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia |
|
14.39.10 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia |
28226 |
14.39.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di maglieria |
|
14.39.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di maglieria |
88123 (*) |
15 |
Cuoio e relativi prodotti |
|
15.1 |
Cuoio conciato e ulteriormente lavorato; articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria; pellicce apprettate e tinte |
|
15.11 |
Cuoio conciato e ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte |
|
15.11.1 |
Pelli da pellicceria conciate o apprettate |
|
15.11.10 |
Pelli da pellicceria conciate o apprettate |
28310 |
15.11.2 |
Cuoi e pelli, scamosciati; cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
|
15.11.21 |
Cuoi e pelli scamosciati |
29110 (*) |
15.11.22 |
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
29110 (*) |
15.11.3 |
Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini |
|
15.11.31 |
Cuoi e pelli depilati di bovini, interi |
29120 (*) |
15.11.32 |
Cuoi e pelli depilati di bovini, non interi |
29120 (*) |
15.11.33 |
Pelli depilate di equini |
29120 (*) |
15.11.4 |
Pelli depilate di ovini, caprini o suini |
|
15.11.41 |
Pelli depilate di ovini |
29130 (*) |
15.11.42 |
Pelli depilate di caprini |
29130 (*) |
15.11.43 |
Pelli di suini |
29130 (*) |
15.11.5 |
Cuoi e pelli di altri animali; cuoi ricostituiti a base di cuoio |
|
15.11.51 |
Cuoi e pelli depilati di altri animali |
29130 (*) |
15.11.52 |
Cuoi ricostituiti a base di cuoio o di fibre di cuoio |
29130 (*) |
15.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cuoio conciato o ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte |
|
15.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cuoio conciato o ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte |
88124 (*) |
15.12 |
Articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria |
|
15.12.1 |
Oggetti di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse e simili; altri lavori di cuoio o di pelli |
|
15.12.11 |
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale, di qualsiasi materia |
29210 |
15.12.12 |
Articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito, in fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcanizzate o cartone; assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti |
29220 |
15.12.13 |
Cinturini (non in metallo) e braccialetti per orologi e loro parti |
29230 |
15.12.19 |
Altri oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (compresi quelli per usi tecnici) n.c.a. |
29290 |
15.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di oggetti di selleria e finimenti, articoli da viaggio, borse e simili |
|
15.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di oggetti di selleria e finimenti, articoli da viaggio, borse e simili |
88124 (*) |
15.2 |
Calzature |
|
15.20 |
Calzature |
|
15.20.1 |
Calzature, escluse le calzature per lo sport e di protezione e le scarpe ortopediche |
|
15.20.11 |
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. le calzature con puntale protettivo di metallo) |
29310 |
15.20.12 |
Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. le calzature impermeabili o per lo sport) |
29320 |
15.20.13 |
Calzature con tomaie di cuoio (escl. le calzature per lo sport), calzature con puntale protettivo di metallo e calzature speciali varie |
29330 |
15.20.14 |
Calzature con tomaia di materie tessili, escluse le calzature per lo sport |
29340 |
15.20.2 |
Calzature per lo sport |
|
15.20.21 |
Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
29420 |
15.20.29 |
Altre calzature per lo sport, escluse calzature per la neve e lo sci e per il pattinaggio |
29490 |
15.20.3 |
Calzature di protezione ed altre calzature n.c.a. |
|
15.20.31 |
Calzature con puntale protettivo di metallo |
29510 |
15.20.32 |
Calzature di legno, calzature speciali varie ed altre calzature n.c.a. |
29520 |
15.20.4 |
Parti di calzature in pelle; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
|
15.20.40 |
Parti di calzature in pelle; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
29600 (*) |
15.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle calzature |
|
15.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle calzature |
88124 (*) |
16 |
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio |
|
16.1 |
Legno segato e piallato |
|
16.10 |
Legno segato e piallato |
|
16.10.1 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm; traversine di legno per strade ferrate o simili, non impregnate |
|
16.10.10 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm; traversine di legno per strade ferrate o simili, non impregnate |
31100 |
16.10.2 |
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici; lana di legno; farina di legno; legno in piccole placche o in particelle |
|
16.10.21 |
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici (incl. liste e tavolette «parchetti» per pavimenti, non riunite, e liste e modanature) |
31210 |
16.10.22 |
Lana di legno; farina di legno |
31220 |
16.10.23 |
Legno in piccole placche o in particelle |
31230 |
16.10.3 |
Legno grezzo; traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate o altrimenti trattate |
|
16.10.31 |
Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione |
31310 31330 (*) |
16.10.32 |
Traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate |
31320 |
16.10.39 |
Altro legno grezzo, compresi pali spaccati e picchetti |
31330 (*) |
16.10.9 |
Servizi di essiccazione, di impregnazione o di trattamento chimico del legno; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di legno segato e piallato |
|
16.10.91 |
Servizi di essiccazione, di impregnazione o di trattamento chimico del legno |
88130 (*) |
16.10.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di legno segato e piallato |
88130 (*) |
16.2 |
Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio |
|
16.21 |
Fogli da impiallacciatura e pannelli di legno |
|
16.21.1 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato; pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose |
|
16.21.11 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di bambù |
31410 31450 |
16.21.12 |
Altro legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
31420 |
16.21.13 |
Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose |
31430 |
16.21.14 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose |
31440 |
16.21.2 |
Fogli da impiallacciatura; fogli per compensati; legno detto «addensato» |
|
16.21.21 |
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
31510 |
16.21.22 |
Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati |
31520 |
16.21.9 |
Servizi di finitura di pannelli; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di fogli da impiallacciatura e di pannelli di legno |
|
16.21.91 |
Servizi di finitura di pannelli |
88130 (*) |
16.21.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di fogli da impiallacciatura e di pannelli di legno |
88130 (*) |
16.22 |
Pavimenti a parquet assemblati |
|
16.22.1 |
Pannelli per pavimenti assemblati |
|
16.22.10 |
Pannelli per pavimenti assemblati |
31600 (*) |
16.22.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati |
|
16.22.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati |
88130 (*) |
16.23 |
Altri prodotti di carpenteria e falegnameria per l’edilizia |
|
16.23.1 |
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per l’edilizia (escluse costruzioni prefabbricate), di legno |
|
16.23.11 |
Finestre, porte finestre e loro telai e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno |
31600 (*) |
16.23.12 |
Casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura (shingles e shakes), di legno |
31600 (*) |
16.23.19 |
Lavori di falegnameria e di carpenteria per l’edilizia, di legno, n.c.a. |
31600 (*) |
16.23.2 |
Costruzioni prefabbricate di legno |
|
16.23.20 |
Costruzioni prefabbricate di legno |
38701 |
16.23.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti di carpenteria e di falegnameria per l’edilizia |
|
16.23.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti di carpenteria e di falegnameria per l’edilizia |
88130 (*) |
16.24 |
Imballaggi in legno |
|
16.24.1 |
Imballaggi in legno |
|
16.24.11 |
Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno |
31700 (*) |
16.24.12 |
Botti ed altri prodotti per lavori da bottaio, in legno |
31700 (*) |
16.24.13 |
Altri imballaggi in legno e loro parti |
31700 (*) |
16.24.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di imballaggi in legno |
|
16.24.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di imballaggi in legno |
88130 (*) |
16.29 |
Altri prodotti in legno; articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio |
|
16.29.1 |
Altri prodotti in legno |
|
16.29.11 |
Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; sbozzi di pipe, forme, formini e tenditori per calzature, di legno |
31911 |
16.29.12 |
Articoli di legno per la tavola o per la cucina |
31912 |
16.29.13 |
Legno intarsiato e legno incrostato, cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette ed altri oggetti ornamentali, di legno |
31913 |
16.29.14 |
Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili; altri lavori di legno |
29600 (*) 31914 38922 (*) |
16.29.2 |
Articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio; oggetti da panieraio o da stuoiaio |
|
16.29.21 |
Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato o in cubi, lastre, foglie o strisce; sughero frantumato, granulato o polverizzato; cascami di sughero |
31921 |
16.29.22 |
Lavori di sughero naturale |
31922 (*) |
16.29.23 |
Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma, cilindri pieni, di sughero agglomerato |
31922 (*) |
16.29.24 |
Sughero agglomerato; articoli in sughero agglomerato n.c.a. |
31922 (*) |
16.29.25 |
Lavori di intreccio, oggetti da panieraio o da stuoiaio |
31923 |
16.29.9 |
Legno e sughero, esclusi i mobili; servizi legati alla fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti in legno e di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio |
|
16.29.91 |
Legno e sughero, esclusi i mobili; servizi legati alla fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
88130 (*) |
16.29.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti in legno, di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio |
88130 (*) |
17 |
Carta e prodotti di carta |
|
17.1 |
Pasta da carta, carta e cartone |
|
17.11 |
Pasta da carta |
|
17.11.1 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche |
|
17.11.11 |
Paste chimiche di legno, per dissoluzione |
32111 |
17.11.12 |
Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
32112 (*) |
17.11.13 |
Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione |
32112 (*) |
17.11.14 |
Paste meccaniche di legno; paste semichimiche di legno; paste di altre materie fibrose cellulosiche |
32113 |
17.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle paste di legno |
|
17.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle paste di legno |
88140 (*) |
17.12 |
Carta e cartone |
|
17.12.1 |
Carta da giornale, carta fabbricata a mano, altra carta non patinata, né spalmata, ed altro cartone dei tipi utilizzati per scopi grafici |
|
17.12.11 |
Carta da giornale, in rotoli o in fogli |
32121 |
17.12.12 |
Carta e cartone fabbricati a mano |
32122 |
17.12.13 |
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, o sensibili al calore o all’elettricità; carta da supporto per carta carbone; carta da supporto per carta da parati |
32129 (*) |
17.12.14 |
Altra carta e cartone utilizzati per scopi grafici |
32129 (*) |
17.12.2 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per articoli simili, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa |
|
17.12.20 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per articoli simili, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa |
32131 |
17.12.3 |
Cartone ondulato per imballaggio |
|
17.12.31 |
Carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», greggi, non patinati né spalmati |
32132 (*) |
17.12.32 |
Carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», imbianchiti; carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», patinati o spalmati |
32132 (*) |
17.12.33 |
Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting» |
32134 (*) |
17.12.34 |
«Fluting» riciclato e altri tipi di «fluting» |
32134 (*) |
17.12.35 |
Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da riciclare) |
32135 |
17.12.4 |
Carta non patinata, né spalmata |
|
17.12.41 |
Carta kraft, non patinata né spalmata; carta kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata |
32133 (*) |
17.12.42 |
Carta da imballaggio al solfito ed altra carta non patinata, né spalmata, dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici |
32136 (*) |
17.12.43 |
Carta da filtro e cartone da filtro; cartafeltro |
32136 (*) |
17.12.44 |
Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti |
32136 (*) |
17.12.5 |
Cartoni, non patinati né spalmati, dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici |
|
17.12.51 |
Cartoni, interno grigio, non patinati né spalmati |
32133 (*) |
17.12.59 |
Altri cartoni, non patinati né spalmati |
32133 (*) |
17.12.6 |
Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», altre carte calandrate, trasparenti o traslucide |
|
17.12.60 |
Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», altre carte calandrate, trasparenti o traslucide |
32137 |
17.12.7 |
Carta e cartone trattati |
|
17.12.71 |
Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati |
32141 |
17.12.72 |
Carta e cartone ondulati, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati |
32142 |
17.12.73 |
Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche |
32143 (*) |
17.12.74 |
Carta kraft (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche |
32143 (*) |
17.12.75 |
Cartoni kraft (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche |
32143 (*) |
17.12.76 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» ed altra carta per riproduzione di copie, in rotoli o in fogli |
32149 (*) |
17.12.77 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
32149 (*) |
17.12.78 |
Cartoni con interno grigio (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche |
32143 (*) |
17.12.79 |
Altri cartoni (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche |
32143 (*) |
17.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della carta e del cartone |
|
17.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della carta e del cartone |
88140 (*) |
17.2 |
Articoli di carta e di cartone |
|
17.21 |
Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone |
|
17.21.1 |
Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone |
|
17.21.11 |
Cartone ondulato, in rotoli o fogli |
32151 |
17.21.12 |
Sacchi e sacchetti di carta |
32152 |
17.21.13 |
Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato |
32153 (*) |
17.21.14 |
Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato |
32153 (*) |
17.21.15 |
Cartonaggi per ufficio, per negozi o simili, di carta |
32153 (*) |
17.21.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone |
|
17.21.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone |
88140 (*) |
17.22 |
Prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario |
|
17.22.1 |
Prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario |
|
17.22.11 |
Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa |
32193 (*) |
17.22.12 |
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti di igiene simili e indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
27991 (*) 32193 (*) |
17.22.13 |
Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone |
32199 (*) |
17.22.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario |
|
17.22.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario |
88140 (*) |
17.23 |
Prodotti cartotecnici |
|
17.23.1 |
Prodotti cartotecnici |
|
17.23.11 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» ed altra carta per riproduzione di copie; matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta; carta gommata o adesiva |
32191 |
17.23.12 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
32192 |
17.23.13 |
Registri, libri contabili, raccoglitori, formulari ed altri articoli cartotecnici, di carta o di cartone |
32700 |
17.23.14 |
Altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, stampati, impressi a secco o perforati |
32199 (*) |
17.23.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di prodotti cartotecnici |
|
17.23.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di prodotti cartotecnici |
88140 (*) |
17.24 |
Carta da parati |
|
17.24.1 |
Carta da parati |
|
17.24.11 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie |
32194 |
17.24.12 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
32195 |
17.24.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della carta da parati |
|
17.24.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della carta da parati |
88140 (*) |
17.29 |
Altri articoli di carta e di cartone |
|
17.29.1 |
Altri articoli di carta e di cartone |
|
17.29.11 |
Etichette di carta o di cartone |
32197 |
17.29.12 |
Blocchi e lastre, filtranti, di pasta da carta |
32198 |
17.29.19 |
Carta da sigarette; tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili; carta da filtro e cartone da filtro; altri articoli di carta e di cartone n.c.a. |
32199 (*) |
17.29.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di carta e di cartone |
|
17.29.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di carta e di cartone |
88140 (*) |
18 |
Servizi di stampa e di registrazione |
|
18.1 |
Servizi di stampa e servizi connessi alla stampa |
|
18.11 |
Servizi di stampa di giornali |
|
18.11.1 |
Servizi di stampa di giornali |
|
18.11.10 |
Servizi di stampa di giornali |
89121 (*) |
18.12 |
Altri servizi di stampa |
|
18.12.1 |
Altri servizi di stampa |
|
18.12.11 |
Servizi di stampa di francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, carte intelligenti, assegni ed altra carta valori e simili |
89121 (*) |
18.12.12 |
Servizi di stampa di cataloghi pubblicitari, prospetti, manifesti ed altri stampati pubblicitari |
89121 (*) |
18.12.13 |
Servizi di stampa per giornali e pubblicazioni periodiche, con meno di quattro edizioni alla settimana |
89121 (*) |
18.12.14 |
Servizi di stampa di libri, lavori cartografici di ogni specie, immagini, incisioni e fotografie, cartoline postali |
89121 (*) |
18.12.15 |
Servizi di stampa di etichette |
89121 (*) |
18.12.16 |
Servizi di stampa direttamente su plastica, vetro, metallo, legno e ceramica |
89121 (*) |
18.12.19 |
Altri servizi di stampa n.c.a. |
89121 (*) |
18.13 |
Servizi preliminari alla stampa e alla realizzazione di supporti |
|
18.13.1 |
Servizi preliminari alla stampa |
|
18.13.10 |
Servizi preliminari alla stampa |
89121 (*) |
18.13.2 |
Lastre e cilindri per la stampa ed altri organi preparati per la stampa |
|
18.13.20 |
Lastre e cilindri per la stampa ed altri organi preparati per la stampa |
32800 |
18.13.3 |
Servizi ausiliari connessi alla stampa |
|
18.13.30 |
Servizi ausiliari connessi alla stampa |
89121 (*) |
18.14 |
Rilegatura e servizi connessi |
|
18.14.1 |
Rilegatura e servizi connessi |
|
18.14.10 |
Rilegatura e servizi connessi |
89121 (*) |
18.2 |
Servizi di riproduzione di supporti registrati |
|
18.20 |
Servizi di riproduzione di supporti registrati |
|
18.20.1 |
Servizi di riproduzione di supporti audio registrati |
|
18.20.10 |
Servizi di riproduzione di supporti audio registrati |
89122 (*) |
18.20.2 |
Servizi di riproduzione di supporti video registrati |
|
18.20.20 |
Servizi di riproduzione di supporti video registrati |
89122 (*) |
18.20.3 |
Servizi di riproduzione di software |
|
18.20.30 |
Servizi di riproduzione di software |
89122 (*) |
19 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati |
|
19.1 |
Prodotti di cokeria |
|
19.10 |
Prodotti di cokeria |
|
19.10.1 |
Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba; carbone di storta |
|
19.10.10 |
Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba; carbone di storta |
33100 |
19.10.2 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba; altri catrami minerali |
|
19.10.20 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba; altri catrami minerali |
33200 |
19.10.3 |
Pece e coke di pece |
|
19.10.30 |
Pece e coke di pece |
34540 (*) |
19.10.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti di cokeria |
|
19.10.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti di cokeria |
88151 (*) |
19.2 |
Prodotti petroliferi raffinati |
|
19.20 |
Prodotti petroliferi raffinati |
|
19.20.1 |
Mattonelle e carburanti solidi similari |
|
19.20.11 |
Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili |
11020 |
19.20.12 |
Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da lignite |
11030 (*) |
19.20.13 |
Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da torba |
11040 (*) |
19.20.2 |
Oli combustibili e gas; oli lubrificanti |
|
19.20.21 |
Benzine per motori, comprese le benzine avio |
33310 |
19.20.22 |
Carboturbi tipo benzina |
33320 |
19.20.23 |
Oli leggeri di petrolio; preparazioni leggere n.c.a. |
33330 |
19.20.24 |
Petrolio lampante |
33341 |
19.20.25 |
Carboturbi del tipo di petrolio lampante |
33342 |
19.20.26 |
Oli da gas |
33360 |
19.20.27 |
Oli medi di petrolio; preparazioni medie n.c.a. |
33350 |
19.20.28 |
Oli combustibili n.c.a. |
33370 |
19.20.29 |
Oli lubrificanti di petrolio; preparazioni pesanti n.c.a. |
33380 |
19.20.3 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, escluso il gas naturale |
|
19.20.31 |
Propano e butani, liquefatti |
33410 |
19.20.32 |
Etilene, propilene, butilene, butadiene ed altri gas di petrolio e idrocarburi gassosi, escluso il gas naturale |
33420 |
19.20.4 |
Altri prodotti petroliferi |
|
19.20.41 |
Vaselina; paraffina; cera di petrolio e altre cere |
33500 (*) |
19.20.42 |
Coke di petrolio; bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio |
33500 (*) |
19.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti petroliferi raffinati |
|
19.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti petroliferi raffinati |
88151 (*) |
20 |
Prodotti chimici |
|
20.1 |
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie |
|
20.11 |
Gas industriali |
|
20.11.1 |
Gas industriali |
|
20.11.11 |
Idrogeno, argo, gas rari, azoto e ossigeno |
34210 (*) |
20.11.12 |
Diossido di carbonio ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
34210 (*) |
20.11.13 |
Aria liquida e aria compressa |
34250 (*) |
20.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei gas industriali |
|
20.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei gas industriali |
88160 (*) |
20.12 |
Coloranti e pigmenti |
|
20.12.1 |
Ossidi, perossidi e idrossidi |
|
20.12.11 |
Ossido e perossido di zinco; ossidi di titanio |
34220 (*) |
20.12.12 |
Ossidi e idrossidi di cromo, di manganese, di piombo e di rame |
34220 (*) |
20.12.19 |
Altri ossidi, perossidi e idrossidi di metalli |
34220 (*) |
20.12.2 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti n.c.a. |
|
20.12.21 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di esse; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti»; lacche coloranti e preparazioni a base di esse |
34310 |
20.12.22 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati; sostanze coloranti di origine vegetale o animale |
34320 |
20.12.23 |
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia; preparazioni enzimatiche per preconcia |
34330 |
20.12.24 |
Sostanze coloranti n.c.a.; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» |
34340 |
20.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di coloranti e pigmenti |
|
20.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di coloranti e pigmenti |
88160 (*) |
20.13 |
Altri prodotti chimici di base inorganici |
|
20.13.1 |
Uranio arricchito e plutonio; uranio impoverito e torio; altri elementi radioattivi |
|
20.13.11 |
Uranio arricchito e plutonio e loro composti |
33620 88152 (*) |
20.13.12 |
Uranio impoverito e torio e loro composti |
33630 88152 (*) |
20.13.13 |
Altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi e loro composti; leghe, dispersioni, prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti |
33690 |
20.13.14 |
Elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari |
33710 |
20.13.2 |
Elementi chimici n.c.a.; acidi inorganici e composti |
|
20.13.21 |
Metalloidi |
34231 (*) |
20.13.22 |
Composti alogenati e solforati degli elementi non metallici |
34231 (*) |
20.13.23 |
Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio; mercurio |
34231 (*) |
20.13.24 |
Cloruro di idrogeno; oleum; pentaossido di difosforo; altri acidi inorganici; diossidi di silicio e di zolfo |
34231 (*) 34232 |
20.13.25 |
Ossidi, idrossidi e perossidi; idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici |
34231 (*) |
20.13.3 |
Alogenati metallici; ipocloriti, clorati e perclorati |
|
20.13.31 |
Alogenati metallici |
34240 (*) |
20.13.32 |
Ipocloriti, clorati e perclorati |
34240 (*) |
20.13.4 |
Solfuri, solfati; nitrati, fosfati e carbonati |
|
20.13.41 |
Solfuri, solfiti e solfati |
34240 (*) |
20.13.42 |
Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati e nitrati (escl. potassio) |
34240 (*) |
20.13.43 |
Carbonati |
34240 (*) |
20.13.5 |
Sali di altri metalli |
|
20.13.51 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici; metalli preziosi allo stato colloidale |
34250 (*) |
20.13.52 |
Composti inorganici n.c.a., comprese le acque distillate; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi |
34250 (*) |
20.13.6 |
Altri prodotti chimici di base inorganici |
|
20.13.61 |
Isotopi n.c.a. e loro composti, compresa l’acqua pesante |
34260 |
20.13.62 |
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi; fulminati, cianati e tiocianati; silicati; borati; perborati; altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici |
34270 |
20.13.63 |
Perossido di idrogeno |
34280 (*) |
20.13.64 |
Fosfuri, carburi, idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri |
34280 (*) |
20.13.65 |
Composti dei metalli delle terre rare, dell’ittrio e dello scandio |
34290 |
20.13.66 |
Zolfo (escl. zolfo sublimato, zolfo precipitato e zolfo colloidale) |
34520 |
20.13.67 |
Piriti di ferro arrostite |
34530 |
20.13.68 |
Quarzo piezoelettrico; altre pietre preziose o semipreziose sintetiche o ricostituite, non lavorate |
34560 |
20.13.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici di base inorganici |
|
20.13.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici di base inorganici |
88160 (*) |
20.14 |
Altri prodotti chimici di base organici |
|
20.14.1 |
Idrocarburi e loro derivati |
|
20.14.11 |
Idrocarburi aciclici |
34110 (*) |
20.14.12 |
Idrocarburi ciclici |
34110 (*) |
20.14.13 |
Derivati clorurati degli idrocarburi aciclici |
34110 (*) |
20.14.14 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati |
34110 (*) |
20.14.19 |
Altri derivati degli idrocarburi |
34110 (*) |
20.14.2 |
Alcoli, fenoli, fenoli-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi; alcoli grassi industriali |
|
20.14.21 |
Alcoli grassi industriali |
34139 (*) |
20.14.22 |
Monoalcoli |
34139 (*) |
20.14.23 |
Dioli, polialcoli, alcoli ciclici e loro derivati |
34139 (*) 34570 (*) |
20.14.24 |
Fenoli; fenoli-alcoli e derivati dei fenoli |
34139 (*) |
20.14.3 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; acidi carbossilici e loro derivati |
|
20.14.31 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
34120 |
20.14.32 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro derivati |
34140 (*) |
20.14.33 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici e loro derivati |
34140 (*) |
20.14.34 |
Acidi policarbossilici aromatici e acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari; loro derivati, escluso l’acido salicilico e i suoi sali |
34140 (*) |
20.14.4 |
Composti a funzioni azotate |
|
20.14.41 |
Composti a funzione ammina |
34150 (*) |
20.14.42 |
Composti amminici a funzioni ossigenate, esclusi la lisina e l’acido glutammico |
34150 (*) |
20.14.43 |
Ureine; composti a funzione carbossiimmide, composti a funzione nitrile; loro derivati |
34150 (*) |
20.14.44 |
Composti ad altre funzioni azotate |
34150 (*) |
20.14.5 |
Tiocomposti organici ed altri composti organo-inorganici; composti eterociclici n.c.a. |
|
20.14.51 |
Tiocomposti organici e altri composti organo-inorganici |
34160 (*) |
20.14.52 |
Composti eterociclici n.c.a; acidi nucleici e loro sali |
34160 (*) |
20.14.53 |
Esteri fosforici e loro sali o esteri degli altri acidi inorganici (escl. esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
34180 |
20.14.6 |
Eteri, perossidi organici, epossidi, acetali e emiacetali; altri composti organici |
|
20.14.61 |
Composti a funzione aldeide |
34170 (*) |
20.14.62 |
Composti a funzione chetone o a funzione chinone |
34170 (*) |
20.14.63 |
Eteri, perossidi organici, epossidi, acetali e emiacetali e loro derivati |
34170 (*) |
20.14.64 |
Enzimi ed altri composti organici n.c.a. |
34170 (*) |
20.14.7 |
Prodotti chimici di base organici vari |
|
20.14.71 |
Derivati di prodotti vegetali o resinici |
34400 |
20.14.72 |
Carbone di legna |
34510 |
20.14.73 |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti similari |
34540 (*) |
20.14.74 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
24110 |
20.14.75 |
Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
34131 |
20.14.8 |
Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, escluso il tallolio |
|
20.14.80 |
Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, escluso il tallolio |
39230 |
20.14.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici di base organici |
|
20.14.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici di base organici |
88160 (*) |
20.15 |
Concimi e composti azotati |
|
20.15.1 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici; ammoniaca |
|
20.15.10 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici; ammoniaca |
34233 34651 34652 |
20.15.2 |
Cloruro di ammonio; nitriti |
|
20.15.20 |
Cloruro di ammonio; nitriti |
34653 |
20.15.3 |
Concimi minerali o chimici azotati |
|
20.15.31 |
Urea |
34611 |
20.15.32 |
Solfato di ammonio |
34612 |
20.15.33 |
Nitrato ammonico |
34613 |
20.15.34 |
Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d’ammonio |
34614 |
20.15.35 |
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante |
34615 |
20.15.39 |
Altri concimi azotati o miscugli azotati |
34619 |
20.15.4 |
Concimi minerali o chimici fosfatici |
|
20.15.41 |
Superfosfati |
34621 |
20.15.49 |
Altri concimi fosfatici |
34629 |
20.15.5 |
Concimi minerali o chimici potassici |
|
20.15.51 |
Cloruro di potassio |
34631 |
20.15.52 |
Solfato di potassio |
34632 |
20.15.59 |
Altri concimi potassici |
34639 |
20.15.6 |
Nitrato di sodio |
|
20.15.60 |
Nitrato di sodio |
34150 (*) |
20.15.7 |
Concimi n.c.a. |
|
20.15.71 |
Concimi ternari (a tre elementi fertilizzanti): azoto, fosforo potassio |
34641 |
20.15.72 |
Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) |
34642 |
20.15.73 |
Fosfato monoammonico |
34643 |
20.15.74 |
Concimi binari (a due elementi fertilizzanti): azoto e fosforo |
34644 |
20.15.75 |
Concimi binari (a due elementi fertilizzanti): fosforo e potassio |
34645 |
20.15.76 |
Nitrati di potassio |
34646 |
20.15.79 |
Concimi minerali o chimici contenenti almeno due degli elementi fertilizzanti (azoto, fosfato e potassio) n.c.a. |
34649 34659 |
20.15.8 |
Concimi di origine animale o vegetale n.c.a. |
|
20.15.80 |
Concimi di origine animale o vegetale n.c.a. |
34654 |
20.15.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di concimi e composti azotati |
|
20.15.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di concimi e composti azotati |
88160 (*) |
20.16 |
Materie plastiche in forme primarie |
|
20.16.1 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
|
20.16.10 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
34710 |
20.16.2 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
|
20.16.20 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
34720 |
20.16.3 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
|
20.16.30 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
34730 |
20.16.4 |
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
|
20.16.40 |
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
34740 |
20.16.5 |
Altre materie plastiche in forme primarie; scambiatori di ioni |
|
20.16.51 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
34790 (*) |
20.16.52 |
Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile ed altri polimeri di vinile, in forme primarie |
34790 (*) |
20.16.53 |
Polimeri acrilici, in forme primarie |
34790 (*) |
20.16.54 |
Poliammidi, in forme primarie |
34790 (*) |
20.16.55 |
Resine ureiche, resine di tiourea e resine melamminiche, in forme primarie |
34790 (*) |
20.16.56 |
Altre resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie |
34790 (*) |
20.16.57 |
Siliconi, in forme primarie |
34790 (*) |
20.16.59 |
Altre materie plastiche, in forme primarie, n.c.a. |
34790 (*) |
20.16.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di materie plastiche in forme primarie |
|
20.16.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di materie plastiche in forme primarie |
88170 (*) |
20.17 |
Gomma sintetica in forme primarie |
|
20.17.1 |
Gomma sintetica in forme primarie |
|
20.17.10 |
Gomma sintetica in forme primarie |
34800 |
20.17.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di gomme sintetiche in forme primarie |
|
20.17.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di gomme sintetiche in forme primarie |
88170 (*) |
20.2 |
Pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura |
|
20.20 |
Pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura |
|
20.20.1 |
Pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura |
|
20.20.11 |
Insetticidi |
34661 |
20.20.12 |
Erbicidi |
34663 (*) |
20.20.13 |
Inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante |
34663 (*) |
20.20.14 |
Disinfettanti |
34664 |
20.20.15 |
Fungicidi |
34662 |
20.20.19 |
Altri pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura |
34666 34669 |
20.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura |
|
20.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura |
88160 (*) |
20.3 |
Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici |
|
20.30 |
Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici |
|
20.30.1 |
Pitture e vernici a base di polimeri |
|
20.30.11 |
Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, in un mezzo acquoso |
35110 (*) |
20.30.12 |
Pitture e vernici a base di poliesteri o di polimeri acrilici o vinilici, in un mezzo non acquoso; soluzioni |
35110 (*) |
20.30.2 |
Altre pitture e vernici e prodotti affini; colori per la pittura artistica; inchiostri da stampa |
|
20.30.21 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro |
35110 (*) |
20.30.22 |
Altre pitture e vernici; siccativi preparati |
35110 (*) |
20.30.23 |
Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento e colori simili |
35120 |
20.30.24 |
Inchiostri da stampa |
35130 |
20.30.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici |
|
20.30.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici |
88160 (*) |
20.4 |
Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e prodotti per toletta |
|
20.41 |
Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura |
|
20.41.1 |
Glicerina |
|
20.41.10 |
Glicerina |
34570 (*) |
20.41.2 |
Agenti organici tensioattivi, esclusi i saponi |
|
20.41.20 |
Agenti organici tensioattivi, esclusi i saponi |
35310 |
20.41.3 |
Saponi, preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire |
|
20.41.31 |
Saponi; preparazioni e prodotti organici tensioattivi da usare come sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
35321 (*) |
20.41.32 |
Detersivi e preparazioni per liscivie |
35322 |
20.41.4 |
Preparazioni odorifere e cere |
|
20.41.41 |
Preparazioni per profumare o per deodorare i locali |
35331 |
20.41.42 |
Cere artificiali e cere preparate |
35332 |
20.41.43 |
Lucidi e creme per calzature e per la manutenzione di mobili e di pavimenti in legno, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli |
35333 |
20.41.44 |
Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare |
35334 |
20.41.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura |
|
20.41.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura |
88160 (*) |
20.42 |
Profumi e prodotti per toletta |
|
20.42.1 |
Profumi e prodotti per toletta |
|
20.42.11 |
Profumi ed acque da toletta |
35323 (*) |
20.42.12 |
Prodotti per il trucco delle labbra e degli occhi |
35323 (*) |
20.42.13 |
Preparazioni per manicure o pedicure |
35323 (*) |
20.42.14 |
Ciprie per uso cosmetico o di toletta |
35323 (*) |
20.42.15 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati, preparazioni per la conservazione o la cura della pelle (comprese le preparazioni per abbronzare) n.c.a. |
35323 (*) |
20.42.16 |
Shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti |
35323 (*) |
20.42.17 |
Lozioni ed altre preparazioni per capelli n.c.a. |
35323 (*) |
20.42.18 |
Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti (comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere), fili dentari |
35323 (*) |
20.42.19 |
Preparazioni da barba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; altri prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche n.c.a. |
35321 (*) 35323 (*) |
20.42.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di profumi e di prodotti per toletta |
|
20.42.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di profumi e di prodotti per toletta |
88160 (*) |
20.5 |
Altri prodotti chimici |
|
20.51 |
Esplosivi |
|
20.51.1 |
Esplosivi preparati; micce di sicurezza; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici; articoli per fuochi d’artificio |
|
20.51.11 |
Polveri propellenti ed esplosivi preparati |
35450 (*) |
20.51.12 |
Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici |
35450 (*) |
20.51.13 |
Articoli per fuochi d’artificio |
35460 (*) |
20.51.14 |
Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici (esclusi gli articoli per fuochi d’artificio) |
35460 (*) |
20.51.2 |
Fiammiferi |
|
20.51.20 |
Fiammiferi |
38998 |
20.51.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di esplosivi |
|
20.51.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di esplosivi |
88160 (*) |
20.52 |
Colle |
|
20.52.1 |
Colle |
|
20.52.10 |
Colle |
35420 (*) |
20.52.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di colle |
|
20.52.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di colle |
88160 (*) |
20.53 |
Oli essenziali |
|
20.53.1 |
Oli essenziali |
|
20.53.10 |
Oli essenziali |
35410 |
20.53.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di oli essenziali |
|
20.53.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di oli essenziali |
88160 (*) |
20.59 |
Altri prodotti chimici n.c.a. |
|
20.59.1 |
Lastre e pellicole fotografiche, pellicole a sviluppo e stampa istantanei; preparazioni chimiche e prodotti non miscelati per usi fotografici |
|
20.59.11 |
Lastre e pellicole fotografiche e pellicole a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate; carta fotografica |
48341 |
20.59.12 |
Emulsioni per sensibilizzare le superfici per usi fotografici; preparazioni chimiche per usi fotografici n.c.a. |
48342 |
20.59.2 |
Grassi ed oli animali o vegetali modificati chimicamente; miscugli non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali |
|
20.59.20 |
Grassi ed oli animali o vegetali modificati chimicamente; miscugli non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali |
34550 |
20.59.3 |
Inchiostri per scrivere o disegnare ed altri inchiostri |
|
20.59.30 |
Inchiostri per scrivere o disegnare ed altri inchiostri |
35140 |
20.59.4 |
Preparazioni lubrificanti; additivi; preparazioni antigelo |
|
20.59.41 |
Preparazioni lubrificanti |
35430 (*) |
20.59.42 |
Preparazioni antidetonanti; additivi per oli minerali e prodotti simili |
35430 (*) |
20.59.43 |
Liquidi per freni idraulici; preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
35430 (*) |
20.59.5 |
Prodotti chimici vari |
|
20.59.51 |
Peptoni, altre sostanze proteiche e loro derivati n.c.a.; polvere di pelle |
35420 (*) |
20.59.52 |
Paste da modellare; cere ed altre composizioni per l’odontoiatria, a base di gesso; preparazioni e cariche per apparecchi estintori; mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi; reattivi composti per la diagnostica o da laboratorio n.c.a. |
35440 (*) |
20.59.53 |
Elementi chimici in forma di dischi e composti drogati per essere utilizzati in elettronica |
35470 |
20.59.54 |
Carboni attivati |
35490 (*) |
20.59.55 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e prodotti simili |
35490 (*) |
20.59.56 |
Preparazioni per il decapaggio; preparazioni disossidanti; preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti e stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche; preparazioni catalitiche n.c.a.; alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele n.c.a. |
35490 (*) |
20.59.57 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici |
35490 (*) |
20.59.59 |
Altri prodotti chimici vari n.c.a. |
35490 (*) |
20.59.6 |
Gelatine e loro derivati, incluse lattoalbumine |
|
20.59.60 |
Gelatine e loro derivati, incluse lattoalbumine |
35420 (*) |
20.59.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici n.c.a. |
|
20.59.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici n.c.a. |
88160 (*) |
20.6 |
Fibre sintetiche e artificiali |
|
20.60 |
Fibre sintetiche e artificiali |
|
20.60.1 |
Fibre sintetiche |
|
20.60.11 |
Fasci di filamenti sintetici e fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate |
35510 |
20.60.12 |
Filati ad alta tenacità di poliammidi e di poliesteri |
35520 (*) |
20.60.13 |
Altri filati sintetici semplici |
35520 (*) |
20.60.14 |
Monofilamenti sintetici; lamelle e forme simili, di materie tessili sintetiche |
35530 |
20.60.2 |
Fibre artificiali |
|
20.60.21 |
Fasci di filamenti artificiali e fibre in fiocco artificiali, non cardate né pettinate |
35540 |
20.60.22 |
Filati ad alta tenacità di viscosa |
35550 (*) |
20.60.23 |
Altri filati artificiali semplici |
35550 (*) |
20.60.24 |
Monofilamenti artificiali; lamelle e forme simili, di materie tessili artificiali |
35560 |
20.60.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di fibre sintetiche e artificiali |
|
20.60.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di fibre sintetiche e artificiali |
88160 (*) |
21 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici |
|
21.1 |
Prodotti farmaceutici di base |
|
21.10 |
Prodotti farmaceutici di base |
|
21.10.1 |
Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali e esteri |
|
21.10.10 |
Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali e esteri |
35210 |
21.10.2 |
Lisina, acido glutammico e loro sali; sali e idrossidi di ammonio quaternari; fosfoamminolipidi; ammidi e loro derivati, loro sali |
|
21.10.20 |
Lisina, acido glutammico e loro sali; sali e idrossidi di ammonio quaternari; fosfoamminolipidi; ammidi e loro derivati, loro sali |
35220 |
21.10.3 |
Lattoni n.c.a., composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazolico non condensato, un anello pirimidinico, un anello piperazinico, un anello triazinico non condensato o anelli fenotiazinici senza altre condensazioni; idantoina e suoi derivati; solfonammidi |
|
21.10.31 |
Lattoni n.c.a., composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazolico non condensato, un anello pirimidinico, un anello piperazinico, un anello triazinico non condensato o anelli fenotiazinici senza altre condensazioni; idantoina e suoi derivati |
35230 (*) |
21.10.32 |
Solfonammidi |
35230 (*) |
21.10.4 |
Zuccheri, chimicamente puri, n.c.a.; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali n.c.a. |
|
21.10.40 |
Zuccheri, chimicamente puri, n.c.a.; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali n.c.a. |
35240 |
21.10.5 |
Provitamine, vitamine e ormoni; eterosidi e alcaloidi vegetali e loro derivati; antibiotici |
|
21.10.51 |
Provitamine, vitamine e loro derivati |
35250 (*) |
21.10.52 |
Ormoni, loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni |
35250 (*) |
21.10.53 |
Eterosidi, alcaloidi vegetali, loro sali, loro eteri, loro esteri ed altri derivati |
35250 (*) |
21.10.54 |
Antibiotici |
35250 (*) |
21.10.6 |
Ghiandole e altri organi; loro estratti ed altre sostanze umane o animali n.c.a. |
|
21.10.60 |
Ghiandole e altri organi; loro estratti ed altre sostanze umane o animali n.c.a. |
35270 (*) |
21.10.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di prodotti farmaceutici di base |
|
21.10.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di prodotti farmaceutici di base |
88160 (*) |
21.2 |
Medicinali e preparati farmaceutici |
|
21.20 |
Medicinali e preparati farmaceutici |
|
21.20.1 |
Medicamenti |
|
21.20.11 |
Medicamenti, contenenti penicilline o altri antibiotici |
35260 (*) |
21.20.12 |
Medicamenti, contenenti ormoni ma non antibiotici |
35260 (*) |
21.20.13 |
Medicamenti, contenenti alcaloidi o loro derivati ma non ormoni né antibiotici |
35260 (*) |
21.20.2 |
Altri medicinali e preparati farmaceutici |
|
21.20.21 |
Immunosieri e vaccini |
35270 (*) |
21.20.22 |
Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi |
35270 (*) 35290 (*) |
21.20.23 |
Reattivi per la diagnostica ed altri medicinali e preparati farmaceutici |
35270 (*) 35290 (*) |
21.20.24 |
Medicazioni adesive, catgut e articoli simili; cassette di pronto soccorso |
35270 (*) 35290 (*) |
21.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di medicinali e preparati farmaceutici |
|
21.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di medicinali e preparati farmaceutici |
88152 88160 (*) |
22 |
Articoli in gomma e in materie plastiche |
|
22.1 |
Articoli in gomma |
|
22.11 |
Copertoni e camere d’aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici |
|
22.11.1 |
Copertoni e camere d’aria di gomma, nuovi |
|
22.11.11 |
Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autovetture |
36111 |
22.11.12 |
Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli o per biciclette |
36112 |
22.11.13 |
Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri e dei tipi utilizzati per aeroplani |
36113 (*) |
22.11.14 |
Copertoni per macchine agricole; altri copertoni nuovi, di gomma |
36113 (*) |
22.11.15 |
Camere d’aria, copertoni pieni o semipieni, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma |
36114 |
22.11.16 |
Profilati per la ricostruzione di copertoni |
36115 |
22.11.2 |
Copertoni rigenerati, di gomma |
|
22.11.20 |
Copertoni rigenerati, di gomma |
36120 |
22.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei copertoni e delle camere d’aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici |
|
22.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei copertoni e delle camere d’aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici |
88170 (*) |
22.19 |
Altri prodotti in gomma |
|
22.19.1 |
Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
|
22.19.10 |
Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
36210 |
22.19.2 |
Gomma non vulcanizzata e articoli in gomma non vulcanizzata; gomma vulcanizzata non indurita, in fili, corde, lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati |
|
22.19.20 |
Gomma non vulcanizzata e articoli in gomma non vulcanizzata; gomma vulcanizzata non indurita, in fili, corde, lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati |
36220 |
22.19.3 |
Tubi di gomma vulcanizzata non indurita |
|
22.19.30 |
Tubi di gomma vulcanizzata non indurita |
36230 |
22.19.4 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
|
22.19.40 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
36240 |
22.19.5 |
Tessuti gommati, escluse le nappe a trama per pneumatici |
|
22.19.50 |
Tessuti gommati, escluse le nappe a trama per pneumatici |
36250 |
22.19.6 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, di gomma vulcanizzata non indurita |
|
22.19.60 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, di gomma vulcanizzata non indurita |
36260 |
22.19.7 |
Articoli di gomma vulcanizzata n.c.a.; gomma indurita; lavori di gomma indurita |
|
22.19.71 |
Articoli di igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita |
36270 (*) |
22.19.72 |
Rivestimenti da pavimento e tappeti in gomma vulcanizzata diversa dalla gomma alveolare |
36270 (*) |
22.19.73 |
Altri articoli di gomma vulcanizzata n.c.a.; gomma indurita in qualsiasi forma e lavori di gomma indurita; rivestimenti da pavimento e tappeti in gomma cellulare vulcanizzata |
29600 (*) 36270 (*) |
22.19.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in gomma |
|
22.19.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in gomma |
88170 (*) |
22.2 |
Prodotti in materie plastiche |
|
22.21 |
Lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche |
|
22.21.1 |
Monofilamenti di più di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche |
|
22.21.10 |
Monofilamenti di più di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche |
36310 |
22.21.2 |
Tubi e loro accessori, di materie plastiche |
|
22.21.21 |
Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche; tubi rigidi di materie plastiche |
36320 (*) |
22.21.29 |
Altri tubi e loro accessori, di materie plastiche |
36320 (*) |
22.21.3 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, non associati ad altre materie |
|
22.21.30 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, non associati ad altre materie |
36330 |
22.21.4 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche |
|
22.21.41 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, alveolari |
36390 (*) |
22.21.42 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, non alveolari |
36390 (*) |
22.21.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche |
|
22.21.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche |
88170 (*) |
22.22 |
Imballaggi in materie plastiche |
|
22.22.1 |
Imballaggi in materie plastiche |
|
22.22.11 |
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene |
36410 (*) |
22.22.12 |
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di materie plastiche diverse dai polimeri di etilene |
36410 (*) |
22.22.13 |
Scatole, casse e oggetti simili, di materie plastiche |
36490 (*) |
22.22.14 |
Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili, di materie plastiche |
36490 (*) |
22.22.19 |
Altri imballaggi in materie plastiche |
36490 (*) |
22.22.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di imballaggi in materie plastiche |
|
22.22.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di imballaggi in materie plastiche |
88170 (*) |
22.23 |
Articoli in plastica per l’edilizia |
|
22.23.1 |
Articoli in plastica per l’edilizia; linoleum e rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche |
|
22.23.11 |
Rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti, di materie plastiche, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre |
36910 |
22.23.12 |
Vasche da bagno, lavabi, tazze per gabinetti e loro coperchi, cassette di scarico ed altri articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche |
36930 |
22.23.13 |
Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità, superiore a 300 l, di materie plastiche |
36950 (*) |
22.23.14 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; imposte, persiane, tende, oggetti simili e loro parti, di materie plastiche |
36950 (*) |
22.23.15 |
Linoleum e rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche, ossia rivestimenti elastici per pavimentazioni, quali vinile, linoleum, ecc. |
38930 |
22.23.19 |
Articoli in plastica per l’edilizia n.c.a. |
36950 (*) |
22.23.2 |
Costruzioni prefabbricate in materie plastiche |
|
22.23.20 |
Costruzioni prefabbricate in materie plastiche |
38703 |
22.23.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli in plastica per l’edilizia |
|
22.23.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli in plastica per l’edilizia |
88170 (*) |
22.29 |
Altri articoli in materie plastiche |
|
22.29.1 |
Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di materie plastiche |
|
22.29.10 |
Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di materie plastiche |
28243 |
22.29.2 |
Altri articoli in materie plastiche n.c.a. |
|
22.29.21 |
Lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole, autoadesivi, in rotoli, ed altre forme piatte di materie plastiche, di larghezza non superiore a 20 cm |
36920 (*) |
22.29.22 |
Altre lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole, autoadesivi, in rotoli, ed altre forme piatte di materie plastiche |
36920 (*) |
22.29.23 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche |
36940 |
22.29.24 |
Parti n.c.a. di lampadari, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di materie plastiche |
36960 |
22.29.25 |
Oggetti per l’ufficio e per la scuola, di materie plastiche |
36990 (*) |
22.29.26 |
Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche; statuette e altri oggetti da ornamento, di materie plastiche |
36990 (*) |
22.29.29 |
Altri oggetti di materie plastiche |
29600 (*) 36990 (*) 38922 (*) 38994 (*) |
22.29.9 |
Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche; attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri articoli in materie plastiche |
|
22.29.91 |
Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche |
88170 (*) |
22.29.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri articoli in materie plastiche |
88170 (*) |
23 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
|
23.1 |
Vetro e prodotti in vetro |
|
23.11 |
Vetro piano |
|
23.11.1 |
Vetro piano |
|
23.11.11 |
Vetro colato, laminato, tirato o soffiato, in fogli, ma non altrimenti lavorato |
37112 |
23.11.12 |
Vetro flotté e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in fogli, ma non altrimenti lavorato |
37113 |
23.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro piano |
|
23.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro piano |
88180 (*) |
23.12 |
Vetro piano lavorato e trasformato |
|
23.12.1 |
Vetro piano lavorato e trasformato |
|
23.12.11 |
Vetro in fogli, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato |
37114 |
23.12.12 |
Vetri di sicurezza |
37115 |
23.12.13 |
Specchi di vetro; vetri isolanti a pareti multiple |
37116 |
23.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro piano lavorato e trasformato |
|
23.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro piano lavorato e trasformato |
88180 (*) |
23.13 |
Vetro cavo |
|
23.13.1 |
Vetro cavo |
|
23.13.11 |
Bottiglie, vasi, fiale ed altri recipienti, di vetro, escluse le ampolle; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro |
37191 |
23.13.12 |
Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica |
37193 (*) |
23.13.13 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti e simili |
37193 (*) |
23.13.14 |
Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto |
37199 (*) |
23.13.9 |
Servizi di finitura di vetro cavo; attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro cavo |
|
23.13.91 |
Servizi di finitura di bicchieri e di altri oggetti di vetro per la tavola e la cucina |
88180 (*) |
23.13.92 |
Servizi di finitura di contenitori di vetro |
88180 (*) |
23.13.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro cavo |
88180 (*) |
23.14 |
Fibre di vetro |
|
23.14.1 |
Fibre di vetro |
|
23.14.11 |
Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro |
37121 |
23.14.12 |
Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti |
37129 |
23.14.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle fibre di vetro |
|
23.14.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle fibre di vetro |
88180 (*) |
23.19 |
Altro vetro lavorato, incluso il vetro per usi tecnici |
|
23.19.1 |
Altro vetro, semilavorato |
|
23.19.11 |
Vetro in massa, in biglie (diverse dalle microsfere), in barre o tubi, non lavorato |
37111 (*) |
23.19.12 |
Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti in vetro pressato o a stampo; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli, in blocchi, lastre o forme simili |
37117 |
23.19.2 |
Vetro per usi tecnici ed altro vetro |
|
23.19.21 |
Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, per lampade elettriche, tubi catodici o simili |
37192 |
23.19.22 |
Vetri da orologeria e da occhialeria, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, per la fabbricazione di tali vetri |
37194 |
23.19.23 |
Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia; ampolle di vetro |
37195 |
23.19.24 |
Parti di lampadari, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di vetro |
37196 |
23.19.25 |
Isolatori per l’elettricità, di vetro |
37197 |
23.19.26 |
Lavori di vetro n.c.a. |
37199 (*) |
23.19.9 |
Servizi di finitura di altro vetro, comprese le vetrerie per uso tecnico; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altro vetro lavorato, comprese le vetrerie per uso tecnico |
|
23.19.91 |
Servizi di finitura di altro vetro, comprese le vetrerie per uso tecnico |
88180 (*) |
23.19.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altro vetro lavorato, comprese le vetrerie per uso tecnico |
88180 (*) |
23.2 |
Prodotti refrattari |
|
23.20 |
Prodotti refrattari |
|
23.20.1 |
Prodotti refrattari |
|
23.20.11 |
Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
37310 |
23.20.12 |
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
37320 |
23.20.13 |
Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, n.c.a. |
37330 |
23.20.14 |
Prodotti refrattari non sottoposti a cottura; altri prodotti ceramici refrattari |
37340 |
23.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti refrattari |
|
23.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti refrattari |
88180 (*) |
23.3 |
Materiali da costruzione in terracotta |
|
23.31 |
Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
|
23.31.1 |
Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
|
23.31.10 |
Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
37370 |
23.31.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
|
23.31.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
88180 (*) |
23.32 |
Mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta |
|
23.32.1 |
Mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta |
|
23.32.11 |
Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica, non refrattari |
37350 (*) |
23.32.12 |
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica, ed altri prodotti ceramici per l’edilizia |
37350 (*) |
23.32.13 |
Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica |
37360 |
23.32.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta |
|
23.32.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta |
88180 (*) |
23.4 |
Altri prodotti in porcellana e in ceramica |
|
23.41 |
Prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
|
23.41.1 |
Prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
|
23.41.11 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
37221 (*) |
23.41.12 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana |
37221 (*) |
23.41.13 |
Statuette ed altri oggetti d’ornamento, di ceramica |
37222 |
23.41.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
|
23.41.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
88180 (*) |
23.42 |
Sanitari in ceramica |
|
23.42.1 |
Sanitari in ceramica |
|
23.42.10 |
Sanitari in ceramica |
37210 |
23.42.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei sanitari in ceramica |
|
23.42.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei sanitari in ceramica |
88180 (*) |
23.43 |
Isolatori e pezzi isolanti in ceramica |
|
23.43.1 |
Isolatori per l’elettricità, in ceramica; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, in ceramica |
|
23.43.10 |
Isolatori per l’elettricità, in ceramica; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, in ceramica |
37292 |
23.43.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di isolatori e pezzi isolanti in ceramica |
|
23.43.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di isolatori e pezzi isolanti in ceramica |
88180 (*) |
23.44 |
Altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale |
|
23.44.1 |
Altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale |
|
23.44.11 |
Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di porcellana |
37291 (*) |
23.44.12 |
Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica esclusa la porcellana |
37291 (*) 46932 |
23.44.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale |
|
23.44.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale |
88180 (*) |
23.49 |
Altri prodotti ceramici |
|
23.49.1 |
Altri prodotti ceramici |
|
23.49.11 |
Articoli di ceramica per usi agricoli e per il trasporto o l’imballaggio di prodotti |
37291 (*) |
23.49.12 |
Altri prodotti ceramici diversi da quelli per l’edilizia, n.c.a. |
37299 |
23.49.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici |
|
23.49.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici |
88180 (*) |
23.5 |
Cemento, calce e gesso |
|
23.51 |
Cemento |
|
23.51.1 |
Cemento |
|
23.51.11 |
Cementi non polverizzati detti «clinkers» |
37430 |
23.51.12 |
Cementi Portland, cementi alluminosi, cementi di scoria e cementi idraulici simili |
37440 |
23.51.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cemento |
|
23.51.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cemento |
88180 (*) |
23.52 |
Calce e gesso |
|
23.52.1 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica |
|
23.52.10 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica |
37420 |
23.52.2 |
Gesso |
|
23.52.20 |
Gesso |
37410 |
23.52.3 |
Dolomite calcinata; pigiata di dolomite |
|
23.52.30 |
Dolomite calcinata; pigiata di dolomite |
37450 |
23.52.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di calce e gesso |
|
23.52.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di calce e gesso |
88180 (*) |
23.6 |
Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso |
|
23.61 |
Prodotti in calcestruzzo per l’edilizia |
|
23.61.1 |
Prodotti in calcestruzzo per l’edilizia |
|
23.61.11 |
Tegole, piastrelle, mattoni e articoli simili, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale |
37540 |
23.61.12 |
Elementi prefabbricati per l’edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale |
37550 |
23.61.2 |
Costruzioni prefabbricate di calcestruzzo |
|
23.61.20 |
Costruzioni prefabbricate di calcestruzzo |
38704 |
23.61.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in calcestruzzo per l’edilizia |
|
23.61.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in calcestruzzo per l’edilizia |
88180 (*) |
23.62 |
Prodotti in gesso per l’edilizia |
|
23.62.1 |
Prodotti in gesso per l’edilizia |
|
23.62.10 |
Prodotti in gesso per l’edilizia |
37530 (*) |
23.62.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in gesso per l’edilizia |
|
23.62.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in gesso per l’edilizia |
88180 (*) |
23.63 |
Calcestruzzo pronto per l’uso |
|
23.63.1 |
Calcestruzzo pronto per l’uso |
|
23.63.10 |
Calcestruzzo pronto per l’uso |
37510 (*) |
23.63.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del calcestruzzo pronto per l’uso |
|
23.63.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del calcestruzzo pronto per l’uso |
88180 (*) |
23.64 |
Malta |
|
23.64.1 |
Malta |
|
23.64.10 |
Malta |
37510 (*) |
23.64.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della malta |
|
23.64.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della malta |
88180 (*) |
23.65 |
Fibrocemento |
|
23.65.1 |
Prodotti in fibrocemento |
|
23.65.11 |
Pannelli, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o residui di legno, agglomerati con leganti minerali |
37520 |
23.65.12 |
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
37570 |
23.65.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in fibrocemento |
|
23.65.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in fibrocemento |
88180 (*) |
23.69 |
Altri prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso |
|
23.69.1 |
Altri prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso |
|
23.69.11 |
Altri lavori di gesso o di composizioni a base di gesso n.c.a. |
37530 (*) |
23.69.19 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale n.c.a. |
37560 |
23.69.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso o cemento |
|
23.69.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso o cemento |
88180 (*) |
23.7 |
Pietre tagliate, modellate e finite |
|
23.70 |
Pietre tagliate, modellate e finite |
|
23.70.1 |
Pietre tagliate, modellate e finite |
|
23.70.11 |
Marmo, travertino e alabastro, lavorati, e lavori di tali pietre (escl. blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, piastrelle, cubi e simili); granulati, scaglie e polveri di marmo, travertino e alabastro, colorati artificialmente |
37610 |
23.70.12 |
Altre pietre ornamentali o da costruzione e lavori di tali pietre; altri granulati e polveri di pietre naturali, colorati artificialmente; lavori di ardesia agglomerata |
37690 |
23.70.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle pietre tagliate, modellate e finite |
|
23.70.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle pietre tagliate, modellate e finite |
88180 (*) |
23.9 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
|
23.91 |
Prodotti abrasivi |
|
23.91.1 |
Prodotti abrasivi |
|
23.91.11 |
Mole ed oggetti simili (senza basamento) per la lavorazione delle pietre, e loro parti, di pietra naturale, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica |
37910 (*) |
23.91.12 |
Abrasivi in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta o cartone |
37910 (*) |
23.91.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti abrasivi |
|
23.91.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti abrasivi |
88180 (*) |
23.99 |
Altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
|
23.99.1 |
Altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
|
23.99.11 |
Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele, o di amianto; guarnizioni di frizione, non montate, per freni, innesti o simili |
37920 |
23.99.12 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili |
37930 |
23.99.13 |
Miscele bituminose a base di materiali lapidei naturali e artificiali e di bitume, di asfalto naturale o di sostanze affini come leganti |
37940 |
23.99.14 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati |
37950 |
23.99.15 |
Corindone artificiale |
37960 |
23.99.19 |
Prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
37990 |
23.99.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
|
23.99.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
88180 (*) |
24 |
Metalli |
|
24.1 |
Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe |
|
24.10 |
Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe |
|
24.10.1 |
Prodotti di base di ferro e acciaio |
|
24.10.11 |
Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie |
41111 |
24.10.12 |
Ferroleghe |
41112 41113 41114 41115 |
24.10.13 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
41116 |
24.10.14 |
Graniglie e polveri, di ghisa greggia e di ghisa speculare, di ferro o di acciaio |
39350 41117 |
24.10.2 |
Acciaio grezzo |
|
24.10.21 |
Acciai non legati in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di acciai non legati |
41121 |
24.10.22 |
Acciaio inossidabile in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di acciaio inossidabile |
41122 (*) |
24.10.23 |
Altri acciai legati in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di altri acciai legati |
41122 (*) |
24.10.3 |
Prodotti di acciaio, laminati piatti, semplicemente laminati a caldo |
|
24.10.31 |
Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
41211 |
24.10.32 |
Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm |
41212 |
24.10.33 |
Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
41213 (*) |
24.10.34 |
Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm |
41214 (*) |
24.10.35 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
41213 (*) 41223 (*) |
24.10.36 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm (escl. prodotti di acciai al silicio detti magnetici) |
41214 (*) |
24.10.4 |
Prodotti laminati piatti di acciaio, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
|
24.10.41 |
Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
41221 |
24.10.42 |
Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
41223 (*) |
24.10.43 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
41223 (*) |
24.10.5 |
Prodotti laminati piatti di acciaio, placcati o rivestiti, e prodotti laminati piatti di acciaio rapido e acciai al silicio detti magnetici |
|
24.10.51 |
Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
41231 (*) |
24.10.52 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
41232 |
24.10.53 |
Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
41233 (*) |
24.10.54 |
Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, di larghezza inferiore a 600 mm |
41233 (*) |
24.10.55 |
Prodotti laminati piatti di acciaio rapido, di larghezza inferiore a 600 mm |
41234 |
24.10.6 |
Barre di acciaio laminate a caldo |
|
24.10.61 |
Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati |
41241 |
24.10.62 |
Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
41242 |
24.10.63 |
Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai inossidabili |
41243 (*) |
24.10.64 |
Altre barre di acciaio inossidabile, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
41244 (*) 41273 (*) |
24.10.65 |
Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati |
41243 (*) |
24.10.66 |
Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
41244 (*) 41271 (*) 41272 (*) 41273 (*) |
24.10.67 |
Barre forate per la perforazione |
41275 |
24.10.7 |
Profilati a sezione aperta, laminati a caldo, palancole ed elementi per la costruzione di strade ferrate, in acciaio |
|
24.10.71 |
Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati |
41251 |
24.10.72 |
Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciaio inossidabile |
41274 (*) |
24.10.73 |
Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati |
41274 (*) |
24.10.74 |
Palancole e profilati a sezione aperta, saldati, di acciaio |
41252 |
24.10.75 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di acciaio |
41253 |
24.10.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe |
|
24.10.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe |
88213 (*) |
24.2 |
Tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni |
|
24.20 |
Tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni |
|
24.20.1 |
Tubi e profilati cavi, senza saldature, di acciaio |
|
24.20.11 |
Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti |
41281 |
24.20.12 |
Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio |
41282 |
24.20.13 |
Altri tubi, di sezione circolare, di acciaio |
41283 |
24.20.14 |
Tubi, di sezione diversa da quella circolare, e profilati cavi, di acciaio |
41284 |
24.20.2 |
Tubi saldati, a sezione circolare, di un diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio |
|
24.20.21 |
Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm |
41285 (*) |
24.20.22 |
Tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio |
41286 (*) |
24.20.23 |
Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio |
41287 (*) |
24.20.24 |
Altri tubi, a sezione circolare, ad esempio, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio |
41289 (*) |
24.20.3 |
Tubi saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio |
|
24.20.31 |
Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm |
41285 (*) |
24.20.32 |
Tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio |
41286 (*) |
24.20.33 |
Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio |
41287 (*) |
24.20.34 |
Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio |
41288 |
24.20.35 |
Altri tubi di acciaio, ad esempio, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm |
41289 (*) |
24.20.4 |
Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato |
|
24.20.40 |
Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato |
41293 |
24.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni |
|
24.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni |
88213 (*) |
24.3 |
Altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio |
|
24.31 |
Barre trafilate a freddo |
|
24.31.1 |
Barre trafilate freddo e profilati pieni di acciai non legati |
|
24.31.10 |
Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai non legati |
41261 |
24.31.2 |
Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall’acciaio inossidabile |
|
24.31.20 |
Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall’acciaio inossidabile |
41264 (*) 41271 (*) 41272 (*) 41274 (*) |
24.31.3 |
Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciaio inossidabile |
|
24.31.30 |
Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciaio inossidabile |
41244 (*) 41264 (*) |
24.31.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle barre trafilate a freddo |
|
24.31.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle barre trafilate a freddo |
88213 (*) |
24.32 |
Nastri laminati a freddo |
|
24.32.1 |
Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza < 600 mm |
|
24.32.10 |
Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza < 600 mm |
41222 41224 |
24.32.2 |
Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza < 600 mm |
|
24.32.20 |
Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza < 600 mm |
41231 (*) |
24.32.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei nastri laminati a freddo |
|
24.32.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei nastri laminati a freddo |
88213 (*) |
24.33 |
Prodotti ottenuti a freddo o piegati |
|
24.33.1 |
Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati |
|
24.33.11 |
Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciai non legati |
41262 (*) |
24.33.12 |
Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciaio inossidabile |
41274 (*) |
24.33.2 |
Lamiere nervate di acciai non legati |
|
24.33.20 |
Lamiere nervate di acciai non legati |
41262 (*) |
24.33.3 |
Pannelli sandwich di fogli di acciaio rivestito |
|
24.33.30 |
Pannelli sandwich di fogli di acciaio rivestito |
42190 (*) |
24.33.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti ottenuti a freddo o piegati |
|
24.33.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti ottenuti a freddo o piegati |
88213 (*) |
24.34 |
Fili trafilati a freddo |
|
24.34.1 |
Fili trafilati a freddo |
|
24.34.11 |
Fili trafilati a freddo di acciai non legati |
41263 |
24.34.12 |
Fili trafilati a freddo di acciaio inossidabile |
41265 (*) |
24.34.13 |
Fili trafilati a freddo di altri acciai legati |
41265 (*) |
24.34.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei fili trafilati a freddo |
|
24.34.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei fili trafilati a freddo |
88213 (*) |
24.4 |
Metalli preziosi di base e altri non ferrosi |
|
24.41 |
Metalli preziosi |
|
24.41.1 |
Argento, greggio, semilavorato o in polvere |
|
24.41.10 |
Argento, greggio, semilavorato o in polvere |
41310 |
24.41.2 |
Oro, greggio, semilavorato o in polvere |
|
24.41.20 |
Oro, greggio, semilavorato o in polvere |
41320 |
24.41.3 |
Platino, greggio, semilavorato o in polvere |
|
24.41.30 |
Platino, greggio, semilavorato o in polvere |
41330 |
24.41.4 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
|
24.41.40 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
41340 |
24.41.5 |
Metalli comuni placcati o ricoperti di argento e metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
|
24.41.50 |
Metalli comuni placcati o ricoperti di argento e metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
41350 |
24.41.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei metalli preziosi |
|
24.41.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei metalli preziosi |
88213 (*) |
24.42 |
Alluminio |
|
24.42.1 |
Alluminio greggio; ossido di alluminio |
|
24.42.11 |
Alluminio greggio |
41431 |
24.42.12 |
Ossido di alluminio (escluso corindone artificiale) |
41432 |
24.42.2 |
Semilavorati di alluminio o di sue leghe |
|
24.42.21 |
Polveri e pagliette di alluminio |
41531 |
24.42.22 |
Barre e profilati di alluminio |
41532 |
24.42.23 |
Fili di alluminio |
41533 |
24.42.24 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
41534 |
24.42.25 |
Fogli e nastri sottili di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm |
41535 |
24.42.26 |
Tubi e accessori per tubi, di alluminio |
41536 |
24.42.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dell’alluminio |
|
24.42.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dell’alluminio |
88213 (*) |
24.43 |
Piombo, zinco e stagno |
|
24.43.1 |
Piombo, zinco e stagno greggi |
|
24.43.11 |
Piombo greggio |
41441 |
24.43.12 |
Zinco greggio |
41442 |
24.43.13 |
Stagno greggio |
41443 |
24.43.2 |
Semilavorati di piombo, di zinco e di stagno e di loro leghe |
|
24.43.21 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
41542 |
24.43.22 |
Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) |
41544 |
24.43.23 |
Barre, profilati e fili, di zinco; lamiere, fogli e nastri, di zinco |
41545 |
24.43.24 |
Barre, profilati e fili, di stagno |
41547 |
24.43.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di piombo, zinco e stagno |
|
24.43.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di piombo, zinco e stagno |
88213 (*) |
24.44 |
Rame |
|
24.44.1 |
Rame greggio; metalline cuprifere; rame da cementazione |
|
24.44.11 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione |
41411 |
24.44.12 |
Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica |
41412 |
24.44.13 |
Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame |
41413 |
24.44.2 |
Semilavorati di rame o di leghe di rame |
|
24.44.21 |
Polveri e pagliette di rame |
41511 |
24.44.22 |
Barre e profilati di rame |
41512 |
24.44.23 |
Fili di rame |
41513 |
24.44.24 |
Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm |
41514 |
24.44.25 |
Fogli di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm |
41515 |
24.44.26 |
Tubi e accessori per tubi, di rame |
41516 |
24.44.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del rame |
|
24.44.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del rame |
88213 (*) |
24.45 |
Altri metalli non ferrosi |
|
24.45.1 |
Nichel greggio; prodotti intermedi della metallurgia del nichel |
|
24.45.11 |
Nichel greggio |
41422 |
24.45.12 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel |
41421 |
24.45.2 |
Semilavorati di nichel o di leghe di nichel |
|
24.45.21 |
Polveri e pagliette di nichel |
41521 |
24.45.22 |
Barre, profilati e fili, di nichel |
41522 |
24.45.23 |
Lamiere, nastri e fogli, di nichel |
41523 |
24.45.24 |
Tubi e accessori per tubi, di nichel |
41524 |
24.45.3 |
Altri metalli non ferrosi e articoli in tali materie; cermet; ceneri e residui, contenenti metalli o composti di metalli |
|
24.45.30 |
Altri metalli non ferrosi e articoli in tali materie: cermet; ceneri e residui, contenenti metalli o composti di metalli |
41601 41602 41603 41604 |
24.45.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri metalli non ferrosi |
|
24.45.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri metalli non ferrosi |
88213 (*) |
24.46 |
Combustibili nucleari trattati |
|
24.46.1 |
Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell’uranio naturale |
|
24.46.10 |
Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell’uranio naturale |
33610 |
24.46.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di combustibili nucleari trattati |
|
24.46.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di combustibili nucleari trattati |
88152 (*) |
24.5 |
Servizi di fusione dei metalli |
|
24.51 |
Servizi di fusione di ferro |
|
24.51.1 |
Servizi di fusione di ghisa |
|
24.51.11 |
Servizi di fusione di ghisa malleabile |
89310 (*) |
24.51.12 |
Servizi di fusione di ghisa a grafite sferoidale |
89310 (*) |
24.51.13 |
Servizi di fusione di ghisa grigia |
89310 (*) |
24.51.2 |
Tubi e profilati cavi, di ghisa |
|
24.51.20 |
Tubi e profilati cavi, di ghisa |
41291 (*) |
24.51.3 |
Accessori per tubi, di ghisa |
|
24.51.30 |
Accessori per tubi, di ghisacolata |
41292 (*) |
24.51.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fusione di ferro |
|
24.51.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fusione di ferro |
89310 (*) |
24.52 |
Servizi di fusione di acciaio |
|
24.52.1 |
Servizi di fusione di acciaio |
|
24.52.10 |
Servizi di fusione di acciaio |
89310 (*) |
24.52.2 |
Tubi di acciaio realizzato per colata centrifuga |
|
24.52.20 |
Tubi di acciaio realizzato per colata centrifuga |
41291 (*) |
24.52.3 |
Accessori per tubi, di acciaio colato |
|
24.52.30 |
Accessori per tubi, di acciaio colato |
41292 (*) |
24.53 |
Servizi di fusione di metalli leggeri |
|
24.53.1 |
Servizi di fusione di metalli leggeri |
|
24.53.10 |
Servizi di fusione di metalli leggeri |
89310 (*) |
24.54 |
Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi |
|
24.54.1 |
Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi |
|
24.54.10 |
Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi |
89310 (*) |
25 |
Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti |
|
25.1 |
Costruzioni metalliche |
|
25.11 |
Strutture metalliche e parti di strutture |
|
25.11.1 |
Costruzioni prefabbricate di metallo |
|
25.11.10 |
Costruzioni prefabbricate di metallo |
38702 |
25.11.2 |
Costruzioni metalliche e loro parti |
|
25.11.21 |
Ponti ed elementi di ponti, di ghisa, ferro o acciaio |
42110 (*) |
25.11.22 |
Torri e piloni, di ghisa, ferro o acciaio |
42110 (*) |
25.11.23 |
Altre costruzioni e parti di costruzioni, lamiere, barre, profilati e simili, di ghisa, ferro, acciaio o alluminio |
42190 (*) |
25.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture |
|
25.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazioni di strutture metalliche e parti di strutture |
88219 (*) |
25.12 |
Porte e finestre di metallo |
|
25.12.1 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di metallo |
|
25.12.10 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di metallo |
42120 |
25.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di porte e finestre di metallo |
|
25.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di porte e finestre di metallo |
88219 (*) |
25.2 |
Cisterne, serbatoi e recipienti di metallo |
|
25.21 |
Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale |
|
25.21.1 |
Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale |
|
25.21.11 |
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio |
44823 |
25.21.12 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, per la produzione di acqua calda o vapore a bassa pressione |
44825 |
25.21.13 |
Parti di caldaie per il riscaldamento centrale |
44833 |
25.21.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale |
|
25.21.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale |
88219 (*) |
25.29 |
Altre cisterne, serbatoi e recipienti di metallo |
|
25.29.1 |
Altre cisterne, serbatoi e recipienti di metallo |
|
25.29.11 |
Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili (diversi dai recipienti per gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro, acciaio o alluminio, di capacità > 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici |
42210 |
25.29.12 |
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di metallo |
42220 |
25.29.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di cisterne, serbatoi e recipienti di metallo |
|
25.29.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di cisterne, serbatoi e recipienti di metallo |
88219 (*) |
25.3 |
Generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale) |
|
25.30 |
Generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale) |
|
25.30.1 |
Generatori di vapore e loro parti |
|
25.30.11 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
42320 |
25.30.12 |
Apparecchi ausiliari per caldaie; condensatori per macchine a vapore |
42330 |
25.30.13 |
Parti di generatori di vapore |
42342 |
25.30.2 |
Reattori nucleari e loro parti |
|
25.30.21 |
Reattori nucleari, esclusi i separatori di isotopi |
42310 |
25.30.22 |
Parti di reattori nucleari, esclusi i separatori di isotopi |
42341 |
25.30.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale) |
|
25.30.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale) |
88219 (*) |
25.4 |
Armi e munizioni |
|
25.40 |
Armi e munizioni |
|
25.40.1 |
Armi e munizioni e loro parti |
|
25.40.11 |
Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e simili |
44720 |
25.40.12 |
Rivoltelle, pistole, armi da fuoco non militari e congegni simili |
44730 |
25.40.13 |
Bombe, missili e simili munizioni da guerra; cartucce, altre munizioni e proiettili e loro parti |
44740 |
25.40.14 |
Parti di armi da guerra e di altre armi |
44760 |
25.40.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di armi e munizioni |
|
25.40.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di armi e munizioni |
88214 |
25.5 |
Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri |
|
25.50 |
Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri |
|
25.50.1 |
Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli |
|
25.50.11 |
Servizi di fucinatura dei metalli |
89320 (*) |
25.50.12 |
Servizi di stampaggio dei metalli |
89320 (*) |
25.50.13 |
Altri servizi di profilatura dei metalli |
89320 (*) |
25.50.2 |
Metallurgia delle polveri |
|
25.50.20 |
Metallurgia delle polveri |
89320 (*) |
25.6 |
Servizi di trattamento e di rivestimento dei metalli; lavorazione meccanica |
|
25.61 |
Servizi di trattamento e di rivestimento dei metalli |
|
25.61.1 |
Servizi di rivestimento dei metalli |
|
25.61.11 |
Servizi di rivestimento dei metalli con materiali metallici |
88211 (*) |
25.61.12 |
Servizi di rivestimento dei metalli con materiali non metallici |
88211 (*) |
25.61.2 |
Altri servizi di trattamento dei metalli |
|
25.61.21 |
Servizi di trattamento a caldo dei metalli (diversi dai rivestimenti con materiali metallici) |
88211 (*) |
25.61.22 |
Altri servizi di trattamento superficiale dei metalli |
88211 (*) |
25.62 |
Servizi di lavorazione meccanica |
|
25.62.1 |
Servizi di tornitura di parti metalliche |
|
25.62.10 |
Servizi di tornitura di parti metalliche |
88212 |
25.62.2 |
Altri servizi di lavorazione meccanica |
|
25.62.20 |
Altri servizi di lavorazione meccanica |
88213 (*) |
25.7 |
Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo |
|
25.71 |
Articoli di coltelleria e posateria |
|
25.71.1 |
Articoli di coltelleria e posateria |
|
25.71.11 |
Coltelli (esclusi i coltelli per macchine) e forbici; loro lame |
42913 |
25.71.12 |
Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) |
42914 |
25.71.13 |
Altri oggetti di coltelleria; utensili ed assortimenti di utensili per manicure e pedicure |
42915 |
25.71.14 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pale da dolce, coltelli da pesce o da burro, pinze da zucchero e simili utensili da cucina e posate |
42916 |
25.71.15 |
Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche e loro parti |
44750 |
25.71.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli articoli di coltelleria e posateria |
|
25.71.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli articoli di coltelleria e posateria |
88219 (*) |
25.72 |
Serrature e cerniere |
|
25.72.1 |
Serrature e cerniere |
|
25.72.11 |
Lucchetti, serrature del tipo utilizzato per autoveicoli e serrature del tipo utilizzato per mobili, di metalli comuni |
42992 (*) |
25.72.12 |
Altre serrature e catenacci, di metalli comuni |
42992 (*) |
25.72.13 |
Fermagli e montature a fermaglio con serratura; parti |
42992 (*) |
25.72.14 |
Cerniere, guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli, porte, finestre, mobili e simili, di metalli comuni |
42992 (*) |
25.72.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di serrature e cerniere |
|
25.72.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di serrature e cerniere |
88219 (*) |
25.73 |
Utensili |
|
25.73.1 |
Attrezzi per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura |
|
25.73.10 |
Attrezzi per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura |
42921 (*) |
25.73.2 |
Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie |
|
25.73.20 |
Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie |
42921 (*) |
25.73.3 |
Altri attrezzi |
|
25.73.30 |
Altri attrezzi |
42921 (*) |
25.73.4 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili |
|
25.73.40 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili |
42922 (*) |
25.73.5 |
Forme; staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme |
|
25.73.50 |
Forme; staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme |
44916 |
25.73.6 |
Altri utensili |
|
25.73.60 |
Altri utensili |
42922 (*) |
25.73.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli utensili |
|
25.73.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli utensili |
88219 (*) |
25.9 |
Altri prodotti in metallo |
|
25.91 |
Bidoni in acciaio e contenitori analoghi |
|
25.91.1 |
Bidoni in acciaio e contenitori analoghi |
|
25.91.11 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore o uguale a 50 l ma inferiore o uguale a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici |
42931 (*) |
25.91.12 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni (escl. quelli da chiudere per saldatura o aggraffatura), scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore a 50 l, senza dispositivi meccanici o termici |
42931 (*) |
25.91.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei bidoni in acciaio e contenitori analoghi |
|
25.91.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei bidoni in acciaio e contenitori analoghi |
89200 |
25.92 |
Imballaggi in metallo leggero |
|
25.92.1 |
Imballaggi in metallo leggero |
|
25.92.11 |
Bidoni di ghisa, ferro o acciaio, da chiudere per saldatura o aggraffatura, di capacità inferiore a 50 l |
42931 (*) |
25.92.12 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di capacità non superiore a 300 l |
42931 (*) |
25.92.13 |
Tappi, anche a corona e tappi, di metalli comuni |
42932 |
25.92.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli imballaggi in metallo leggero |
|
25.92.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli imballaggi in metallo leggero |
88219 (*) |
25.93 |
Prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle |
|
25.93.1 |
Prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle |
|
25.93.11 |
Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità |
42941 |
25.93.12 |
Filo spinato di ferro o di acciaio; trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame o di alluminio, non isolati per l’elettricità |
42942 42946 |
25.93.13 |
Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro, di acciaio o di rame |
42943 |
25.93.14 |
Chiodi, bullette, puntine da disegno, graffette e articoli simili |
42944 (*) |
25.93.15 |
Fili, bacchette, tubi, piastre ed elettrodi, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti |
42950 |
25.93.16 |
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio; molle di rame |
42945 |
25.93.17 |
Catene (escluse le catene a maglie articolate), catenelle e loro parti |
42991 |
25.93.18 |
Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio n.c.a. |
42997 (*) |
25.93.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle |
|
25.93.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle |
88219 (*) |
25.94 |
Dispositivi di fissaggio e viterie |
|
25.94.1 |
Dispositivi di fissaggio e viterie |
|
25.94.11 |
Dispositivi di fissaggio filettati, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a. |
42944 (*) |
25.94.12 |
Dispositivi di fissaggio non filettati, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a. |
42944 (*) |
25.94.13 |
Dispositivi di fissaggio filettati e non filettati, di rame |
42944 (*) |
25.94.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di dispositivi di fissaggio e viterie |
|
25.94.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di dispositivi di fissaggio e viterie |
88219 (*) |
25.99 |
Altri prodotti in metallo n.c.a. |
|
25.99.1 |
Articoli in metallo per bagni e cucine |
|
25.99.11 |
Acquai, lavabi, vasche da bagno ed altri impianti sanitari, comprese le loro parti, di ghisa, ferro, acciaio, rame o alluminio |
42911 |
25.99.12 |
Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di ghisa, di ferro, di acciaio, di rame o di alluminio |
42912 |
25.99.2 |
Altri lavori di metalli comuni |
|
25.99.21 |
Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni |
42993 |
25.99.22 |
Scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio |
42994 |
25.99.23 |
Meccanismi per legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere ed oggetti simili per ufficio, punti metallici presentati in barrette, di metalli comuni |
42995 |
25.99.24 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento, cornici per fotografie, incisioni o simili e specchi, di metalli comuni |
42996 |
25.99.25 |
Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni |
42997 (*) |
25.99.26 |
Eliche per navi e loro pale |
42998 |
25.99.29 |
Altri articoli di metalli comuni n.c.a. |
42999 46931 |
25.99.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. |
|
25.99.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. |
88219 (*) |
26 |
Prodotti informatici, elettronici ed ottici |
|
26.1 |
Componenti e schede elettronici |
|
26.11 |
Componenti elettronici |
|
26.11.1 |
Lampade, valvole e tubi elettronici a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (compresi i tubi catodici) |
|
26.11.11 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione; tubi per telecamere; altri tubi catodici |
47140 (*) |
26.11.12 |
Magnetron, klystron, tubi per iperfrequenza ed altre lampade, tubi e valvole |
47140 (*) |
26.11.2 |
Diodi e transistori |
|
26.11.21 |
Diodi; transistori; tiristori, diac e triac |
47150 (*) |
26.11.22 |
Dispositivi a semiconduttore; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati; loro parti |
47150 (*) |
26.11.3 |
Circuiti integrati elettronici |
|
26.11.30 |
Circuiti integrati elettronici |
47160 |
26.11.4 |
Parti n.c.a. di valvole e di tubi elettronici e di altri componenti elettronici |
|
26.11.40 |
Parti n.c.a. di valvole e di tubi elettronici e di altri componenti elettronici |
47173 |
26.11.9 |
Servizi connessi con la fabbricazione di circuiti integrati elettronici; attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei componenti elettronici |
|
26.11.91 |
Servizi connessi con la fabbricazione di circuiti integrati elettronici |
88233 (*) |
26.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei componenti elettronici |
88233 (*) |
26.12 |
Schede elettroniche |
|
26.12.1 |
Circuiti caricati stampati |
|
26.12.10 |
Circuiti caricati stampati |
47130 |
26.12.2 |
Carte audio, carte video e carte di rete per le macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione |
|
26.12.20 |
Carte audio, carte video e carte di rete per le macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione |
45281 45282 |
26.12.3 |
Schede intelligenti |
|
26.12.30 |
Schede intelligenti |
47920 |
26.12.9 |
Servizi connessi con la stampa di circuiti; attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle schede elettroniche |
|
26.12.91 |
Servizi connessi con la stampa di circuiti |
88233 (*) |
26.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle schede elettroniche |
88233 (*) |
26.2 |
Elaboratori elettronici e unità periferiche |
|
26.20 |
Elaboratori elettronici e unità periferiche |
|
26.20.1 |
Macchine per l’elaborazione dell’informazione e loro parti ed accessori |
|
26.20.11 |
Macchine digitali per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso ≤ 10 kg, quali laptop e notebook; assistenti digitali personali ed elaboratori elettronici simili |
45221 45222 |
26.20.12 |
Terminali di pagamento elettronico, sportelli automatici e apparecchiature simili collegabili ad una macchina per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete |
45142 |
26.20.13 |
Macchine digitali per l’elaborazione dell’informazione, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita |
45230 |
26.20.14 |
Macchine digitali per l’elaborazione dell’informazione, presentate sotto forma di sistemi |
45240 |
26.20.15 |
Altre macchine digitali per l’elaborazione dell’informazione, che possono avere, in uno stesso involucro, uno o due dei tipi seguenti di unità: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita |
45250 |
26.20.16 |
Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria |
45261 45262 45263 45264 45265 45269 |
26.20.17 |
Schermi e proiettori, utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione |
47315 |
26.20.18 |
Unità che svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scannerizzazione, riproduzione, trasmissione/ricezione di fax |
45266 |
26.20.2 |
Unità di memoria e altri dispositivi di memorizzazione |
|
26.20.21 |
Unità di memoria |
45271 45272 |
26.20.22 |
Mezzi di archiviazione permanente a stato solido |
47550 |
26.20.3 |
Altre unità di macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione |
|
26.20.30 |
Altre unità di macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione |
45289 |
26.20.4 |
Parti e accessori di macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione |
|
26.20.40 |
Parti e accessori di macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione |
45290 |
26.20.9 |
Servizi di fabbricazione di elaboratori elettronici e unità periferiche; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di elaboratori elettronici e unità periferiche |
|
26.20.91 |
Servizi di fabbricazione di elaboratori elettronici e unità periferiche |
88231 (*) |
26.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di elaboratori elettronici e unità periferiche |
88231 (*) |
26.3 |
Apparecchiature per le comunicazioni |
|
26.30 |
Apparecchiature per le comunicazioni |
|
26.30.1 |
Apparecchi trasmittenti radiotelevisivi; telecamere |
|
26.30.11 |
Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente |
47211 |
26.30.12 |
Apparecchi trasmittenti sprovvisti di un apparecchio ricevente |
47212 |
26.30.13 |
Telecamere |
47213 |
26.30.2 |
Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo; videofoni |
|
26.30.21 |
Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» |
47221 |
26.30.22 |
Telefoni per radiotelefonia cellulare o altre reti senza filo (Wi-Fi) |
47222 |
26.30.23 |
Altri apparecchi telefonici e apparecchi trasmittenti o apparecchi riceventi di suoni, immagini o altre informazioni, inclusi apparecchi di comunicazione in una rete con o senza filo (ad esempio una rete ad ampia diffusione o locale) |
47223 (*) |
26.30.3 |
Parti di apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia |
|
26.30.30 |
Parti di apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia |
47401 |
26.30.4 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti; parti di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi e telecamere |
|
26.30.40 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti; parti di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi e telecamere |
47403 (*) |
26.30.5 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili |
|
26.30.50 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili |
46921 |
26.30.6 |
Parti di apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili |
|
26.30.60 |
Parti di apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili |
46960 (*) |
26.30.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchiature per le comunicazioni |
|
26.30.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchiature per le comunicazioni |
88234 (*) |
26.4 |
Elettronica di consumo |
|
26.40 |
Elettronica di consumo |
|
26.40.1 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione |
|
26.40.11 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione (esclusi quelli per auto) funzionanti senza una sorgente di energia esterna |
47311 |
26.40.12 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione funzionanti esclusivamente con una sorgente di energia esterna |
47312 |
26.40.2 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini |
|
26.40.20 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini |
47313 |
26.40.3 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine |
|
26.40.31 |
Giradischi, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono |
47321 (*) |
26.40.32 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono |
47321 (*) |
26.40.33 |
Videocamere («camescopes») e altri apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini |
47214 47323 |
26.40.34 |
Schermi e proiettori non muniti di apparecchi di ricezione per la televisione e non utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione |
47314 |
26.40.4 |
Microfoni, altoparlanti, apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia |
|
26.40.41 |
Microfoni e loro supporti |
47331 (*) |
26.40.42 |
Altoparlanti; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono |
47331 (*) |
26.40.43 |
Amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
47331 (*) |
26.40.44 |
Apparecchi riceventi n.c.a. per la radiotelefonia o la radiotelegrafia |
47223 (*) |
26.40.5 |
Parti di apparecchiature audio e video |
|
26.40.51 |
Parti ed accessori di apparecchiature audio e video |
47402 |
26.40.52 |
Parti di apparecchi riceventi e trasmittenti per la radiodiffusione |
47403 (*) |
26.40.6 |
Console per videogiochi (utilizzabili con un televisore o con schermo incorporato) ed altri giochi di abilità o azzardo dotati di display elettronico |
|
26.40.60 |
Console per videogiochi (utilizzabili con un televisore o con schermo incorporato) ed altri giochi di abilità o azzardo dotati di display elettronico |
38580 |
26.40.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti elettronici di consumo |
|
26.40.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti elettronici di consumo |
88234 (*) |
26.5 |
Apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi |
|
26.51 |
Apparecchi di misurazione, prova e navigazione |
|
26.51.1 |
Strumenti ed apparecchi di navigazione, di meteorologia, di geofisica e simili |
|
26.51.11 |
Bussole; altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
48211 |
26.51.12 |
Telemetri, teodoliti e tacheometri; altri strumenti ed apparecchi di geodesia, idrografia, oceanografia, geofisica, idrologia e meteorologia |
48212 (*) 48219 |
26.51.2 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione |
|
26.51.20 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione |
48220 |
26.51.3 |
Bilance di precisione; strumenti da disegno o per calcolo, strumenti di misura di lunghezze e simili |
|
26.51.31 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno |
48231 |
26.51.32 |
Tavoli e macchine per disegnare ed altri strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo |
48232 |
26.51.33 |
Strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (incl. micrometri, noni e calibri) n.c.a. |
48233 (*) |
26.51.4 |
Apparecchi per la misura di grandezze elettriche o di radiazioni ionizzanti |
|
26.51.41 |
Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti |
48241 |
26.51.42 |
Oscilloscopi e oscillografi catodici |
48242 |
26.51.43 |
Strumenti ed apparecchi per la misura di grandezze elettriche, senza dispositivo registratore |
48243 |
26.51.44 |
Strumenti ed apparecchi per telecomunicazioni |
48244 |
26.51.45 |
Strumenti ed apparecchi n.c.a. per la misura o il controllo di grandezze elettriche |
48249 |
26.51.5 |
Strumenti ed apparecchi per il controllo di altre caratteristiche fisiche |
|
26.51.51 |
Densimetri, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri |
48251 |
26.51.52 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas |
48252 |
26.51.53 |
Strumenti ed apparecchi n.c.a. per analisi fisiche o chimiche |
48253 |
26.51.6 |
Altri strumenti ed apparecchi di misura e di controllo |
|
26.51.61 |
Microscopi (esclusi quelli ottici) e diffrattografi |
48261 |
26.51.62 |
Macchine ed apparecchi di prova delle proprietà meccaniche dei materiali |
48262 |
26.51.63 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità |
48263 |
26.51.64 |
Contagiri, contatori di produzione, tassametri; indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi |
48264 |
26.51.65 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici, idraulici o pneumatici |
48266 |
26.51.66 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, n.c.a. |
48269 (*) |
26.51.7 |
Termostati, manostati (pressostati) ed altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
|
26.51.70 |
Termostati, manostati (pressostati) ed altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
48269 (*) |
26.51.8 |
Parti ed accessori di apparecchi di misurazione, prova e navigazione |
|
26.51.81 |
Parti di apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione |
47403 (*) |
26.51.82 |
Parti ed accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 e 26.51.5; microtomi; parti n.c.a. |
48281 |
26.51.83 |
Parti ed accessori di microscopi (diversi da quelli ottici) e di diffrattografi |
48282 |
26.51.84 |
Parti ed accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.63 e 26.51.64 |
48283 |
26.51.85 |
Parti ed accessori degli strumenti e apparecchi di cui alle sottocategorie 26.51.65, 26.51.66 e 26.51.70 |
48284 |
26.51.86 |
Parti ed accessori degli strumenti e apparecchi di cui alle sottocategorie 26.51.11 e 26.51.62 |
48285 |
26.51.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi di misurazione, prova e navigazione |
|
26.51.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi di misurazione, prova e navigazione |
88235 (*) |
26.52 |
Orologeria |
|
26.52.1 |
Orologi, esclusi movimenti di orologi e loro parti |
|
26.52.11 |
Orologi da polso, da tasca e simili, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
48410 (*) |
26.52.12 |
Altri orologi da polso, da tasca e simili, compresi i cronometri |
48410 (*) |
26.52.13 |
Orologi da cruscotto e simili, per veicoli |
48420 (*) |
26.52.14 |
Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili; sveglie; pendole e orologi murali; altri orologi |
48420 (*) |
26.52.2 |
Movimenti di orologi e loro parti |
|
26.52.21 |
Movimenti di orologi tascabili, completi e montati |
48440 (*) |
26.52.22 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili |
48440 (*) |
26.52.23 |
Movimenti di orologi tascabili completi, non montati o parzialmente montati; movimenti di orologi tascabili incompleti, montati |
48440 (*) |
26.52.24 |
Sbozzi di movimenti di orologi tascabili |
48440 (*) |
26.52.25 |
Movimenti di orologeria completi e incompleti e sbozzi di movimenti di orologeria, non montati |
48440 (*) |
26.52.26 |
Casse per orologi e loro parti |
48490 (*) |
26.52.27 |
Altre forniture d’orologeria |
48490 (*) |
26.52.28 |
Registratori di presenza, orodatari e contatori di ore, parchimetri; interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito |
48430 |
26.52.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dell’orologeria |
|
26.52.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dell’orologeria |
88235 (*) |
26.6 |
Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia |
|
26.60 |
Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia |
|
26.60.1 |
Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia |
|
26.60.11 |
Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma |
48110 |
26.60.12 |
Apparecchi di elettrodiagnosi per la medicina |
48121 |
26.60.13 |
Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi, per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario |
48122 |
26.60.14 |
Pacemaker; protesi uditive |
48170 (*) |
26.60.9 |
Servizi di fabbricazione di strumenti per la medicina; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia |
|
26.60.91 |
Servizi di fabbricazione di strumenti per la medicina |
88235 (*) |
26.60.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia |
88235 (*) |
26.7 |
Strumenti ottici e attrezzature fotografiche |
|
26.70 |
Strumenti ottici e attrezzature fotografiche |
|
26.70.1 |
Apparecchiature fotografiche e loro parti |
|
26.70.11 |
Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione |
48321 |
26.70.12 |
Apparecchi fotografici per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa; apparecchi fotografici per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati |
48322 (*) |
26.70.13 |
Apparecchi fotografici numerici |
47215 |
26.70.14 |
Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei ed altri apparecchi fotografici |
48322 (*) |
26.70.15 |
Cineprese |
48322 (*) |
26.70.16 |
Proiettori cinematografici; proiettori di diapositive; altri proiettori di immagini fisse |
48323 |
26.70.17 |
Flash; apparecchi fotografici d’ingrandimento; apparecchi per laboratori fotografici; negatoscopi, schermi per proiezioni |
48324 (*) |
26.70.18 |
Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati |
48330 |
26.70.19 |
Parti ed accessori di apparecchiature fotografiche |
48353 |
26.70.2 |
Altri strumenti ottici e loro parti |
|
26.70.21 |
Materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica (escl. quelli di vetro non lavorato otticamente), anche montati, diversi da quelli per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione |
48311 (*) |
26.70.22 |
Binocoli, cannocchiali ed altri telescopi ottici; altri strumenti di astronomia; microscopi ottici |
48314 |
26.70.23 |
Dispositivi a cristalli liquidi; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica n.c.a. |
48315 |
26.70.24 |
Parti ed accessori di binocoli, cannocchiali ed altri telescopi ottici, di altri strumenti di astronomia e di microscopi ottici |
48351 |
26.70.25 |
Parti ed accessori di dispositivi a cristalli liquidi, laser, diversi dai diodi laser, altri apparecchi e strumenti di ottica n.c.a. |
48354 |
26.70.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche |
|
26.70.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche |
88235 (*) |
26.8 |
Supporti ottici e magnetici |
|
26.80 |
Supporti ottici e magnetici |
|
26.80.1 |
Supporti ottici e magnetici |
|
26.80.11 |
Supporti magnetici, vergini, escluse le carte a pista magnetica |
47530 |
26.80.12 |
Supporti ottici, vergini |
47540 |
26.80.13 |
Altri supporti per la registrazione, comprese matrici e master per la fabbricazione di dischi |
47590 |
26.80.14 |
Carte a pista magnetica |
47910 |
26.80.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di supporti magnetici e ottici |
|
26.80.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di supporti magnetici e ottici |
0 (*) |
27 |
Apparecchiature elettriche |
|
27.1 |
Motori, generatori e trasformatori elettrici e apparecchi per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
|
27.11 |
Motori, generatori e trasformatori elettrici |
|
27.11.1 |
Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W; altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua |
|
27.11.10 |
Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W; altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua |
46111 |
27.11.2 |
Motori universali a corrente continua o alternata di potenza superiore a 37,5 W; altri motori a corrente alternata; generatori a corrente alternata (alternatori) |
|
27.11.21 |
Motori universali a corrente continua o alternata di potenza superiore a 37,5 W |
46112 (*) |
27.11.22 |
Motori a corrente alternata, monofase |
46112 (*) |
27.11.23 |
Motori a corrente alternata, polifase, di potenza inferiore o uguale a 750 W |
46112 (*) |
27.11.24 |
Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 750 W ma inferiore o uguale a 75 kW |
46112 (*) |
27.11.25 |
Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 75 kW |
46112 (*) |
27.11.26 |
Generatori a corrente alternata (alternatori) |
46112 (*) |
27.11.3 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
|
27.11.31 |
Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione |
46113 (*) |
27.11.32 |
Gruppi elettrogeni con motore con accensione a scintilla; altri gruppi elettrogeni; convertitori rotanti elettrici |
46113 (*) |
27.11.4 |
Trasformatori elettrici |
|
27.11.41 |
Trasformatori con dielettrico liquido |
46121 (*) |
27.11.42 |
Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 16 kVA |
46121 (*) |
27.11.43 |
Altri trasformatori, di potenza superiore a 16 kVA |
46121 (*) |
27.11.5 |
Ballast per lampade o tubi a scarica; convertitori statici; altri induttori |
|
27.11.50 |
Ballast per lampade o tubi a scarica; convertitori statici; altri induttori |
46122 |
27.11.6 |
Parti di motori, generatori e trasformatori elettrici |
|
27.11.61 |
Parti specifiche per motori e generatori elettrici |
46131 |
27.11.62 |
Parti di trasformatori, induttori e convertitori statici |
46132 |
27.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
|
27.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
88239 (*) |
27.12 |
Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
|
27.12.1 |
Apparecchi per l’interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V |
|
27.12.10 |
Apparecchi per l’interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V |
46211 (*) |
27.12.2 |
Apparecchi per l’interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V |
|
27.12.21 |
Fusibili, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V |
46212 (*) |
27.12.22 |
Interruttori automatici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V |
46212 (*) |
27.12.23 |
Apparecchi n.c.a. per la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
46212 (*) |
27.12.24 |
Relè, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V |
46212 (*) |
27.12.3 |
Quadri |
|
27.12.31 |
Quadri ed altri supporti provvisti di apparecchi per l’interruzione o la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
46213 |
27.12.32 |
Quadri ed altri supporti provvisti di apparecchi per l’interruzione o la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione superiore a 1 000 V |
46214 |
27.12.4 |
Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
|
27.12.40 |
Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
46220 |
27.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
|
27.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
88239 (*) |
27.2 |
Batterie ed accumulatori |
|
27.20 |
Batterie ed accumulatori |
|
27.20.1 |
Pile e batterie di pile e loro parti |
|
27.20.11 |
Pile e batterie di pile |
46410 |
27.20.12 |
Parti di pile e di batterie di pile |
46430 (*) |
27.20.2 |
Accumulatori elettrici e loro parti |
|
27.20.21 |
Accumulatori al piombo per l’avviamento dei motori alternativi |
46420 (*) |
27.20.22 |
Accumulatori al piombo (esclusi quelli per l’avviamento dei motori alternativi) |
46420 (*) |
27.20.23 |
Accumulatori al nichel-cadmio, all’idruro di nichel metallico, agli ioni di litio, al litio polimero, al nichel-ferro ed altri accumulatori elettrici |
46420 (*) |
27.20.24 |
Parti di accumulatori elettrici (compresi i separatori) |
46430 (*) |
27.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di batterie ed accumulatori |
|
27.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di batterie ed accumulatori |
88239 (*) |
27.3 |
Cavi, spine, prese e connettori |
|
27.31 |
Cavi di fibre ottiche |
|
27.31.1 |
Cavi di fibre ottiche |
|
27.31.11 |
Cavi di fibre ottiche costituiti di fibre rivestite individualmente |
46360 |
27.31.12 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente) |
48311 (*) |
27.31.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei cavi di fibre ottiche |
|
27.31.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei cavi di fibre ottiche |
88239 (*) |
27.32 |
Altri fili e cavi elettrici ed elettronici |
|
27.32.1 |
Altri fili e cavi elettrici ed elettronici |
|
27.32.11 |
Fili per avvolgimenti, isolati |
36950 (*) 46310 |
27.32.12 |
Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali |
46320 |
27.32.13 |
Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V |
46340 |
27.32.14 |
Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V |
46350 |
27.32.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici |
|
27.32.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici |
88239 (*) |
27.33 |
Spine, prese e connettori |
|
27.33.1 |
Spine, prese e connettori |
|
27.33.11 |
Interruttori, sezionatori e commutatori, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V |
46212 (*) |
27.33.12 |
Portalampade, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V |
46212 (*) |
27.33.13 |
Spine, prese di corrente ed altri apparecchi n.c.a. per l’interruzione o la protezione dei circuiti elettrici |
46212 (*) |
27.33.14 |
Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, di materie plastiche |
36980 |
27.33.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di spine, prese e connettori |
|
27.33.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di spine, prese e connettori |
88239 (*) |
27.4 |
Apparecchi elettrici per l’illuminazione |
|
27.40 |
Apparecchi elettrici per l’illuminazione |
|
27.40.1 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica; lampade ad arco |
|
27.40.11 |
Proiettori sealed beam (sigillati) |
46510 (*) |
27.40.12 |
Lampade e tubi ad incandescenza alogeni, al tungsteno (esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi) |
46510 (*) |
27.40.13 |
Lampade e tubi ad incandescenza n.c.a. di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V |
46510 (*) |
27.40.14 |
Lampade e tubi ad incandescenza n.c.a. |
46510 (*) |
27.40.15 |
Lampade e tubi a scarica; lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco |
46510 (*) |
27.40.2 |
Lampade e apparecchi per l’illuminazione |
|
27.40.21 |
Lampade elettriche portatili funzionanti a pile o ad accumulatori o elettromagnetiche |
46531 (*) |
27.40.22 |
Lampade da tavolo, da scrivania, da comodino o a stelo |
46531 (*) |
27.40.23 |
Apparecchi per l’illuminazione, non elettrici |
46531 (*) |
27.40.24 |
Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili |
46531 (*) |
27.40.25 |
Lampadari ed altri apparecchi per l’illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro |
46531 (*) |
27.40.3 |
Altri apparecchi per l’illuminazione |
|
27.40.31 |
Lampade per flash, cubi-flash e simili |
48324 (*) |
27.40.32 |
Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale |
46532 |
27.40.33 |
Proiettori |
46539 (*) |
27.40.39 |
Altri apparecchi elettrici per l’illuminazione n.c.a. |
46539 (*) 46910 (*) |
27.40.4 |
Parti di lampade e di apparecchi per l’illuminazione |
|
27.40.41 |
Parti di lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica |
46541 |
27.40.42 |
Parti di apparecchi per l’illuminazione |
46542 |
27.40.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi elettrici per l’illuminazione |
|
27.40.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi elettrici per l’illuminazione |
88239 (*) |
27.5 |
Elettrodomestici |
|
27.51 |
Elettrodomestici |
|
27.51.1 |
Frigoriferi e congelatori; lavatrici; coperte a riscaldamento elettrico; ventilatori |
|
27.51.11 |
Frigoriferi e congelatori per uso domestico |
44811 |
27.51.12 |
Lavastoviglie per uso domestico |
44812 (*) |
27.51.13 |
Lavatrici e asciugatrici per uso domestico |
44812 (*) |
27.51.14 |
Coperte a riscaldamento elettrico |
44813 |
27.51.15 |
Ventilatori e cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, per uso domestico |
44815 (*) |
27.51.2 |
Altri elettrodomestici n.c.a. |
|
27.51.21 |
Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico |
44816 (*) |
27.51.22 |
Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato |
44816 (*) |
27.51.23 |
Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici |
44816 (*) |
27.51.24 |
Altri apparecchi elettrotermici |
44816 (*) |
27.51.25 |
Scaldacqua elettrici, istantanei o a accumulazione, e scaldatori ad immersione |
44817 (*) |
27.51.26 |
Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e del suolo |
44817 (*) |
27.51.27 |
Forni a microonde |
44817 (*) |
27.51.28 |
Altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura); griglie e girarrosti |
44817 (*) |
27.51.29 |
Resistenze scaldanti |
44818 |
27.51.3 |
Parti di elettrodomestici |
|
27.51.30 |
Parti di elettrodomestici |
44831 |
27.51.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli elettrodomestici |
|
27.51.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli elettrodomestici |
88239 (*) |
27.52 |
Apparecchi non elettrici per uso domestico |
|
27.52.1 |
Apparecchi domestici non elettrici per cucinare e per riscaldare |
|
27.52.11 |
Apparecchi di cottura e scaldapiatti di uso domestico, non elettrici, di ghisa, ferro, acciaio o rame |
44821 |
27.52.12 |
Altri apparecchi di uso domestico a combustibili gassosi, a gas ed altri combustibili, a combustibili liquidi o a combustibili solidi |
44822 |
27.52.13 |
Generatori e distributori di aria calda n.c.a., a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio |
44824 |
27.52.14 |
Scaldacqua non elettrici, istantanei o ad accumulazione |
44826 |
27.52.2 |
Parti di stufe, cucine economiche, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico |
|
27.52.20 |
Parti di stufe, cucine economiche, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico |
44832 |
27.52.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli apparecchi non elettrici per uso domestico |
|
27.52.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli apparecchi non elettrici per uso domestico |
88239 (*) |
27.9 |
Altri apparecchi elettrici |
|
27.90 |
Altri apparecchi elettrici |
|
27.90.1 |
Altri apparecchi elettrici e loro parti |
|
27.90.11 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica |
46939 (*) |
27.90.12 |
Isolatori per l’elettricità; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici; tubi isolanti |
46940 |
27.90.13 |
Elettrodi di carbone ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, per usi elettrici |
46950 |
27.90.2 |
Pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi o diodi emittenti luce; apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva |
|
27.90.20 |
Pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi o diodi emittenti luce; apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva |
46929 (*) |
27.90.3 |
Macchine ed apparecchi elettrici per la brasatura, la saldatura, la tempera superficiale e per spruzzare a caldo |
|
27.90.31 |
Macchine ed apparecchi elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati |
44241 |
27.90.32 |
Parti di macchine e di apparecchi elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati |
44255 |
27.90.33 |
Parti di altri apparecchi elettrici; parti elettriche n.c.a. di macchine ed apparecchi |
46960 (*) |
27.90.4 |
Altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi elettromagneti; accoppiamenti, innesti elettromagnetici; e freni; teste di sollevamento elettromagnetiche; acceleratori di particelle elettrici; generatori di segnali, elettrici, e apparecchi per la galvanotecnica, l’elettrolisi o l’elettroforesi) |
|
27.90.40 |
Altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi elettromagneti; accoppiamenti, innesti elettromagnetici; e freni; teste di sollevamento elettromagnetiche; acceleratori di particelle elettrici; generatori di segnali, elettrici, e apparecchi per la galvanotecnica, l’elettrolisi o l’elettroforesi) |
46939 (*) |
27.90.5 |
Condensatori elettrici |
|
27.90.51 |
Condensatori fissi per le reti elettriche di 50/60 Hz capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar |
47110 (*) |
27.90.52 |
Altri condensatori fissi |
47110 (*) |
27.90.53 |
Condensatori variabili o regolabili |
47110 (*) |
27.90.6 |
Resistenze elettriche, escluse le resistenze scaldanti |
|
27.90.60 |
Resistenze elettriche, escluse le resistenze scaldanti |
47120 |
27.90.7 |
Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi |
|
27.90.70 |
Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi |
46929 (*) |
27.90.8 |
Parti di condensatori elettrici, resistenze elettriche, reostati e potenziometri |
|
27.90.81 |
Parti di condensatori elettrici |
47171 |
27.90.82 |
Parti di resistenze elettriche, reostati e potenziometri |
47172 |
27.90.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri apparecchi elettrici |
|
27.90.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri apparecchi elettrici |
88239 (*) |
28 |
Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a. |
|
28.1 |
Macchine di impiego generale |
|
28.11 |
Motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l’aviazione |
|
28.11.1 |
Motori, esclusi i motori per l’aviazione, autoveicoli e motocicli |
|
28.11.11 |
Motori fuoribordo per la propulsione di imbarcazioni |
43110 (*) |
28.11.12 |
Motori con accensione a scintilla per la propulsione di navi; altri motori |
43110 (*) |
28.11.13 |
Altri motori alternativi ad accensione per compressione |
43110 (*) |
28.11.2 |
Turbine |
|
28.11.21 |
Turbine a vapore |
43141 |
28.11.22 |
Turbine idrauliche e ruote idrauliche |
43142 |
28.11.23 |
Turbine a gas diverse dai turboreattori e dai turbopropulsori |
43143 |
28.11.24 |
Turbine eoliche |
46113 (*) |
28.11.3 |
Parti di turbine |
|
28.11.31 |
Parti di turbine a vapore |
43153 |
28.11.32 |
Parti di turbine idrauliche e ruote idrauliche, compresi i regolatori |
43154 |
28.11.33 |
Parti di turbine a gas (esclusi turboreattori e turbopropulsori) |
43156 |
28.11.4 |
Parti di motori |
|
28.11.41 |
Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l’aviazione) |
43151 (*) |
28.11.42 |
Parti n.c.a. di altri motori |
43151 (*) |
28.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l’aviazione |
|
28.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l’aviazione |
88239 (*) |
28.12 |
Macchinari ad energia idraulica |
|
28.12.1 |
Macchinari ad energia idraulica, loro parti escluse |
|
28.12.11 |
Motori idraulici e pneumatici a movimento rettilineo (cilindri) |
43211 (*) |
28.12.12 |
Motori idraulici e pneumatici rotativi |
43219 (*) |
28.12.13 |
Pompe idrauliche |
43220 (*) |
28.12.14 |
Valvole idrauliche e pneumatiche |
43240 (*) |
28.12.15 |
Assemblaggi di gruppi idraulici |
43220 (*) |
28.12.16 |
Sistemi idraulici |
43211 (*) 43219 (*) |
28.12.2 |
Parti di macchinari ad energia idraulica |
|
28.12.20 |
Parti di macchinari ad energia idraulica |
43251 |
28.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchinari ad energia idraulica |
|
28.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchinari ad energia idraulica |
88239 (*) |
28.13 |
Altre pompe e compressori |
|
28.13.1 |
Pompe per liquidi; elevatori per liquidi |
|
28.13.11 |
Pompe per carburanti, oli lubrificanti, liquidi di raffreddamento e calcestruzzi |
43220 (*) |
28.13.12 |
Altre pompe volumetriche alternative per liquidi |
43220 (*) |
28.13.13 |
Altre pompe volumetriche rotative per liquidi |
43220 (*) |
28.13.14 |
Altre pompe centrifughe per liquidi; altre pompe |
43220 (*) |
28.13.2 |
Pompe per aria o per vuoto; compressori di aria o di altri gas |
|
28.13.21 |
Pompe per vuoto |
43230 (*) |
28.13.22 |
Pompe per aria, a mano o a pedale |
43230 (*) |
28.13.23 |
Compressori per impianti frigoriferi |
43230 (*) |
28.13.24 |
Compressori d’aria montati su telaio a ruote e trainabili |
43230 (*) |
28.13.25 |
Turbocompressori |
43230 (*) |
28.13.26 |
Compressori volumetrici alternativi |
43230 (*) |
28.13.27 |
Compressori volumetrici rotativi, a un albero o a più alberi |
43230 (*) |
28.13.28 |
Altri compressori |
43230 (*) |
28.13.3 |
Parti di pompe e compressori |
|
28.13.31 |
Parti di pompe; parti di elevatori per liquidi |
43252 |
28.13.32 |
Parti di pompe per aria o per vuoto, di compressori di aria o di gas, di ventilatori, di cappe |
43253 |
28.13.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre pompe e compressori |
|
28.13.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre pompe e compressori |
88239 (*) |
28.14 |
Altre rubinetterie e valvole |
|
28.14.1 |
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili |
|
28.14.11 |
Riduttori di pressione, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza |
43240 (*) |
28.14.12 |
Rubinetteria per impianti sanitari; valvole per termosifoni di impianti centralizzati |
43240 (*) |
28.14.13 |
Valvole di regolazione, a saracinesca, a globo ed altre valvole |
43240 (*) |
28.14.2 |
Parti di oggetti di rubinetteria e organi simili |
|
28.14.20 |
Parti di oggetti di rubinetteria e organi simili |
43254 |
28.14.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre rubinetterie e valvole |
|
28.14.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre rubinetterie e valvole |
88239 (*) |
28.15 |
Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione |
|
28.15.1 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi |
|
28.15.10 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi |
43310 |
28.15.2 |
Altri cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione |
|
28.15.21 |
Catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio |
43320 (*) |
28.15.22 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle |
43320 (*) |
28.15.23 |
Supporti e cuscinetti a strisciamento |
43320 (*) |
28.15.24 |
Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità |
43320 (*) |
28.15.25 |
Volani e pulegge, incluse le carrucole a staffa |
43320 (*) |
28.15.26 |
Innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
43320 (*) |
28.15.3 |
Parti di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione |
|
28.15.31 |
Sfere, cilindri, rulli ed aghi; parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi |
43331 |
28.15.32 |
Parti di catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio |
43332 (*) |
28.15.39 |
Parti di cuscinetti o di organi di trasmissione n.c.a. |
43332 (*) |
28.15.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione |
|
28.15.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione |
88239 (*) |
28.2 |
Altre macchine di impiego generale |
|
28.21 |
Forni e bruciatori |
|
28.21.1 |
Forni e bruciatori e loro parti |
|
28.21.11 |
Bruciatori; focolari automatici e avanfocolari; dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
43410 |
28.21.12 |
Forni industriali o per laboratori, non elettrici, compresi gli inceneritori (esclusi i forni per i prodotti della panetteria) |
43420 (*) |
28.21.13 |
Forni elettrici industriali o per laboratori; apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
43420 (*) |
28.21.14 |
Parti di forni e bruciatori |
43430 |
28.21.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei forni e bruciatori |
|
28.21.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei forni e bruciatori |
88239 (*) |
28.22 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione |
|
28.22.1 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro parti |
|
28.22.11 |
Paranchi n.c.a. |
43510 (*) |
28.22.12 |
Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo; altri verricelli; argani |
43510 (*) |
28.22.13 |
Sollevatori di vetture per autorimesse; binde e martinetti |
43510 (*) |
28.22.14 |
Derrick; gru; gru a portale mobile, carrelli a portale e carrelli-gru |
43520 |
28.22.15 |
Carrelli elevatori a forche, altri carrelli di movimentazione; carrelli-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni ferroviarie |
43530 |
28.22.16 |
Ascensori e montacarichi, scale e marciapiedi mobili |
43540 |
28.22.17 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, pneumatici o ad azione continua, per merci |
43550 |
28.22.18 |
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione |
43560 |
28.22.19 |
Parti di macchine od apparecchi di sollevamento e di movimentazione |
43570 |
28.22.2 |
Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze per gru, escavatori e macchine simili |
|
28.22.20 |
Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze per gru, escavatori e macchine simili |
43580 |
28.22.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione |
|
28.22.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione |
88239 (*) |
28.23 |
Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche) |
|
28.23.1 |
Macchine da scrivere, macchine per l’elaborazione dei testi e macchine calcolatrici |
|
28.23.11 |
Macchine da scrivere automatiche e macchine per l’elaborazione dei testi |
45110 |
28.23.12 |
Calcolatori elettronici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo |
45130 |
28.23.13 |
Macchine contabili, registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, munite di dispositivi di calcolo |
45141 |
28.23.2 |
Macchine per ufficio e loro parti |
|
28.23.21 |
Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia |
44917 (*) |
28.23.22 |
Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentate a foglio (offset per ufficio) |
45150 |
28.23.23 |
Altre macchine per ufficio |
45160 (*) |
28.23.24 |
Parti ed accessori di macchine da scrivere e di macchine calcolatrici |
45170 |
28.23.25 |
Parti ed accessori di altre macchine per ufficio |
45180 |
28.23.26 |
Parti ed accessori di fotocopiatrici |
44922 (*) |
28.23.9 |
Servizi di fabbricazione di macchine per ufficio e macchine contabili; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche) |
|
28.23.91 |
Servizi di fabbricazione di macchine per ufficio e macchine contabili (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche) |
88232 (*) |
28.23.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche) |
88232 (*) |
28.24 |
Utensili elettrici portatili |
|
28.24.1 |
Utensili elettromeccanici, per l’impiego a mano; altri utensili elettrici portatili |
|
28.24.11 |
Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano |
44232 |
28.24.12 |
Altri utensili elettrici portatili |
44231 |
28.24.2 |
Parti di utensili elettrici portatili |
|
28.24.21 |
Parti di utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano |
44253 (*) |
28.24.22 |
Parti di altri utensili elettrici portatili |
44253 (*) |
28.24.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di utensili elettrici portatili |
|
28.24.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di utensili elettrici portatili |
88239 (*) |
28.25 |
Attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione |
|
28.25.1 |
Scambiatori di calore; macchine per il condizionamento dell’aria, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, di uso non domestico |
|
28.25.11 |
Scambiatori di calore e apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell’aria o di altri gas |
43911 (*) |
28.25.12 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria |
43912 |
28.25.13 |
Macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore, di uso non domestico |
43913 |
28.25.14 |
Apparecchi per filtrare o depurare i gas, n.c.a. |
43914 (*) |
28.25.2 |
Ventilatori, esclusi i ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra |
|
28.25.20 |
Ventilatori, esclusi i ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra |
43931 (*) |
28.25.3 |
Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di calore |
|
28.25.30 |
Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di calore |
43941 (*) |
28.25.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione |
|
28.25.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione |
88239 (*) |
28.29 |
Altre macchine di impiego generale n.c.a. |
|
28.29.1 |
Generatori di gas, apparecchi di distillazione e per filtrare |
|
28.29.11 |
Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua; generatori di acetilene e simili; apparecchi di distillazione o di rettificazione |
43911 (*) |
28.29.12 |
Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi |
43914 (*) |
28.29.13 |
Apparecchi per filtrare gli oli minerali e filtri di immissione dell’aria per motori a combustione interna |
43915 |
28.29.2 |
Macchine ed apparecchi per pulire, per riempire o per imballare bottiglie o altri recipienti; estintori, pistole a spruzzo, macchine ed apparecchi a getto di sabbia o di vapore; guarnizioni |
|
28.29.21 |
Macchine ed apparecchi per pulire, per riempire o per imballare bottiglie o altri recipienti |
43921 |
28.29.22 |
Estintori, pistole a spruzzo, macchine ed apparecchi a getto di sabbia o di vapore e simili apparecchi meccanici, esclusi gli apparecchi per l’agricoltura |
43923 |
28.29.23 |
Guarnizioni metalloplastiche; giunti di tenuta stagna meccanici |
43924 |
28.29.3 |
Bilance per uso industriale, casalingo e altri apparecchi e strumenti per pesare e misurare |
|
28.29.31 |
Bilance, per uso industriale; basculle per la pesatura continua su trasportatori; basculle a pesata costante e basculle dosatrici |
43922 (*) 48212 (*) |
28.29.32 |
Pesapersone e bilance per uso casalingo |
43922 (*) |
28.29.39 |
Altri apparecchi e strumenti per pesare e misurare |
43922 (*) 48233 (*) |
28.29.4 |
Centrifughe, calandre e distributori automatici |
|
28.29.41 |
Centrifughe n.c.a. |
43931 (*) |
28.29.42 |
Calandre e laminatoi (esclusi quelli per i metalli o per il vetro) |
43933 |
28.29.43 |
Distributori automatici |
43934 |
28.29.5 |
Lavastoviglie, di tipo industriale |
|
28.29.50 |
Lavastoviglie, di tipo industriale |
43935 |
28.29.6 |
Apparecchi e dispositivi n.c.a. per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura |
|
28.29.60 |
Apparecchi e dispositivi n.c.a. per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura |
43932 |
28.29.7 |
Macchine ed apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura e loro parti; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale |
|
28.29.70 |
Macchine ed apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura e loro parti; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale |
44242 |
28.29.8 |
Parti di altre macchine di impiego generale n.c.a. |
|
28.29.81 |
Parti di generatori di gas d’aria o di gas d’acqua |
43941 (*) |
28.29.82 |
Parti di centrifughe; parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
43942 |
28.29.83 |
Parti di calandre e laminatoi; parti di macchine per spruzzare, pesi per apparecchi o strumenti per pesare |
43943 |
28.29.84 |
Parti di macchine, non aventi raccordi elettrici, n.c.a. |
43949 |
28.29.85 |
Parti di lavastoviglie e di macchine per pulire, riempire, imballare o confezionare |
43944 |
28.29.86 |
Parti di macchine e di apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale |
44256 |
28.29.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine di impiego generale n.c.a. |
|
28.29.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine di impiego generale n.c.a. |
88239 (*) |
28.3 |
Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
|
28.30 |
Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
|
28.30.1 |
Motocoltivatori |
|
28.30.10 |
Motocoltivatori |
44141 |
28.30.2 |
Altri trattori agricoli |
|
28.30.21 |
Trattori con motore di potenza inferiore o uguale a 37 kW |
44149 (*) |
28.30.22 |
Trattori con motore di potenza superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW |
44149 (*) |
28.30.23 |
Trattori con motore di potenza superiore a 59 kW |
44149 (*) |
28.30.3 |
Macchine per la lavorazione del suolo |
|
28.30.31 |
Aratri |
44111 |
28.30.32 |
Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici e zappatrici |
44112 |
28.30.33 |
Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici |
44113 |
28.30.34 |
Spanditori di letame e distributori di concimi |
44114 |
28.30.39 |
Altre macchine per la lavorazione del suolo |
44119 |
28.30.4 |
Tosaerba per prati, parchi o campi sportivi |
|
28.30.40 |
Tosaerba per prati, parchi o campi sportivi |
44121 |
28.30.5 |
Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli |
|
28.30.51 |
Falciatrici n.c.a. (comprese le barre da taglio da montare sul trattore) |
44123 |
28.30.52 |
Macchine ed apparecchi da fienagione |
44124 |
28.30.53 |
Pressapaglia o pressaforaggi (comprese le presse raccoglitrici) |
44125 |
28.30.54 |
Macchine per la raccolta di radici o tuberi |
44126 |
28.30.59 |
Macchine, apparecchi e congegni n.c.a. per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli |
44122 44129 (*) |
28.30.6 |
Macchine, apparecchi e congegni per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, per l’agricoltura o l’orticoltura |
|
28.30.60 |
Macchine, apparecchi e congegni per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, per l’agricoltura o l’orticoltura |
44150 |
28.30.7 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli |
|
28.30.70 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli |
44160 |
28.30.8 |
Altre macchine per l’agricoltura |
|
28.30.81 |
Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli, esclusi cereali e legumi secchi |
44127 |
28.30.82 |
Mungitrici |
44131 |
28.30.83 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali |
44192 |
28.30.84 |
Incubatrici ed allevatrici |
44193 |
28.30.85 |
Macchine ed apparecchi per l’avicoltura |
44194 |
28.30.86 |
Macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, n.c.a. |
44198 |
28.30.9 |
Parti di macchinari e attrezzature agricole; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
|
28.30.91 |
Parti di mietitrici e trebbiatrici n.c.a. |
44129 (*) |
28.30.92 |
Parti di macchine per la lavorazione del suolo |
44115 |
28.30.93 |
Parti di altre macchine per l’agricoltura |
44199 |
28.30.94 |
Parti di mungitrici e di apparecchi per l’industria del latte n.c.a. |
44139 (*) |
28.30.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
88239 (*) |
28.4 |
Macchine per la formatura dei metalli e macchine utensili |
|
28.41 |
Macchine per la formatura dei metalli |
|
28.41.1 |
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, operanti con laser o con procedimenti simili; centri di lavorazione, per la lavorazione dei metalli e simili |
|
28.41.11 |
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, lavoranti per asportazione di materiale e operanti con laser, con ultrasuoni o con procedimenti simili |
44211 44918 (*) |
28.41.12 |
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
44212 |
28.41.2 |
Torni, macchine alesatrici e fresatrici per la lavorazione dei metalli |
|
28.41.21 |
Torni che operano con asportazione di metallo |
44213 |
28.41.22 |
Macchine utensili foratrici, alesatrici o fresatrici per metalli; macchine tessili per filettare o maschiare i metalli n.c.a. |
44214 44215 |
28.41.23 |
Macchine utensili per sbavare, affilare, molare o altrimenti rifinire i metalli |
44216 (*) |
28.41.24 |
Macchine utensili per piallare, segare, troncare e altri utensili che operano con asportazione di metallo |
44216 (*) |
28.41.3 |
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli |
|
28.41.31 |
Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici e raddrizzatrici per metalli |
44217 (*) |
28.41.32 |
Macchine punzonatrici, sgretolatrici e cesoie per metalli |
44217 (*) |
28.41.33 |
Macchine per fucinare o forgiare a stampo, magli; presse idrauliche e presse per la lavorazione dei metalli n.c.a. |
44217 (*) |
28.41.34 |
Macchine utensili n.c.a. per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, non lavoranti per asportazione di materiale |
44218 |
28.41.4 |
Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione dei metalli |
|
28.41.40 |
Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione dei metalli |
44251 (*) 44923 |
28.41.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per la formatura dei metalli |
|
28.41.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per la formatura dei metalli |
88239 (*) |
28.49 |
Altre macchine utensili |
|
28.49.1 |
Macchine utensili per la lavorazione della pietra, del legno e di altri materiali duri |
|
28.49.11 |
Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro |
44221 |
28.49.12 |
Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di altre materie dure simili; macchine per la galvanotecnica |
44222 |
28.49.2 |
Portautensili |
|
28.49.21 |
Portautensili e filiere a scatto automatico, per macchine utensili |
44251 (*) |
28.49.22 |
Portapezzi per macchine utensili |
44251 (*) |
28.49.23 |
Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili |
42922 44251 (*) |
28.49.24 |
Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, della pietra, della gomma indurita e di materie dure simili |
44252 |
28.49.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine utensili |
|
28.49.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine utensili |
88239 (*) |
28.9 |
Altre macchine per impieghi speciali |
|
28.91 |
Macchine per la metallurgia |
|
28.91.1 |
Macchine per la metallurgia e loro parti |
|
28.91.11 |
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare); laminatoi per metalli |
44310 |
28.91.12 |
Parti di macchine per la metallurgia; parti di laminatoi |
44320 |
28.91.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per la metallurgia |
|
28.91.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per la metallurgia |
88239 (*) |
28.92 |
Macchine da miniera, cava e cantiere |
|
28.92.1 |
Macchine da miniera |
|
28.92.11 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per miniere di fondo o altri lavori sotterranei |
44411 |
28.92.12 |
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie; altre macchine di sondaggio o di perforazione |
44412 |
28.92.2 |
Altre macchine ed apparecchi semoventi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi [incl. apripista (bulldozer), pale meccaniche e rulli compressori] |
|
28.92.21 |
Bulldozer e angledozer, semoventi |
44421 |
28.92.22 |
Livellatrici semoventi |
44422 |
28.92.23 |
Ruspe spianatrici semoventi |
44423 |
28.92.24 |
Compattatori e rulli compressori, semoventi |
44424 |
28.92.25 |
Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale, semoventi |
44425 |
28.92.26 |
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi, dotati di una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° (esclusi caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale) |
44426 |
28.92.27 |
Altre pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici semoventi; altre macchine semoventi per miniere di fondo o altri lavori sotterranei |
44427 |
28.92.28 |
Lame di apripista (bulldozer o angledozer) |
44429 |
28.92.29 |
Autocarri a cassone ribaltabile destinati ad essere utilizzati fuori della sede stradale |
44428 |
28.92.3 |
Altre macchine per l’escavazione |
|
28.92.30 |
Altre macchine per l’escavazione |
44430 |
28.92.4 |
Macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare, mescolare o altrimenti trattare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide |
|
28.92.40 |
Macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare, mescolare o altrimenti trattare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide |
44440 |
28.92.5 |
Trattori a cingoli |
|
28.92.50 |
Trattori a cingoli |
44142 |
28.92.6 |
Parti di macchine da miniera, cava e cantiere |
|
28.92.61 |
Parti di macchine di sondaggio, di perforazione o di escavazione; parti di gru |
44461 |
28.92.62 |
Parti di macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare o altrimenti trattare le terre, le pietre e simili |
44462 |
28.92.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine da miniera, cava e cantiere |
|
28.92.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine da miniera, cava e cantiere |
88239 (*) |
28.93 |
Macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco |
|
28.93.1 |
Macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco, escluse le loro parti |
|
28.93.11 |
Scrematrici centrifughe |
44511 |
28.93.12 |
Macchine ed apparecchi per l’industria del latte |
44132 |
28.93.13 |
Macchine ed apparecchi n.c.a. per la macinazione o la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi |
44513 |
28.93.14 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta e bevande simili |
44191 |
28.93.15 |
Forni non elettrici per i prodotti della panetteria; apparecchi e dispositivi per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti, esclusi gli apparecchi di tipo domestico |
44515 |
28.93.16 |
Essiccatori per prodotti agricoli |
44518 |
28.93.17 |
Macchine ed apparecchi n.c.a. per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande (inclusi i grassi e gli oli) |
44516 |
28.93.19 |
Macchine ed apparecchi n.c.a. per la preparazione o la trasformazione del tabacco |
44517 |
28.93.2 |
Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi |
|
28.93.20 |
Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi |
44128 |
28.93.3 |
Parti di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco |
|
28.93.31 |
Parti di macchine e di apparecchi per la fabbricazione di bevande |
44139 (*) |
28.93.32 |
Parti di macchine e di apparecchi per la lavorazione dei prodotti alimentari |
44522 (*) |
28.93.33 |
Parti di macchine e di apparecchi per la lavorazione del tabacco |
44523 |
28.93.34 |
Parti di macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi |
44522 (*) |
28.93.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco |
|
28.93.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco |
88239 (*) |
28.94 |
Macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio |
|
28.94.1 |
Macchine per la preparazione, la filatura e la tessitura dei tessili e macchine per maglieria |
|
28.94.11 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali; macchine per la preparazione delle materie tessili |
44611 (*) |
28.94.12 |
Macchine per la filatura delle materie tessili; macchine per l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili, per bobinare o per aspare le materie tessili |
44611 (*) |
28.94.13 |
Telai per tessitura |
44612 |
28.94.14 |
Macchine e telai per maglieria; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia e simili; macchine per tessuti tufted |
44613 |
28.94.15 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine tessili; macchine per la stampa dei tessuti |
44694 44914 (*) |
28.94.2 |
Altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di prodotti tessili e la confezione di capi di abbigliamento (comprese le macchine per cucire) |
|
28.94.21 |
Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, strizzare, stirare, pressare, tingere, avvolgere, ecc. filati o tessuti; macchine ed apparecchi per la finitura del feltro |
44621 |
28.94.22 |
Macchine per lavare la biancheria; macchine per pulire a secco; macchine per asciugare, di capacità superiore a 10 kg |
44622 |
28.94.23 |
Asciugatrici a centrifuga |
44911 |
28.94.24 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli impiegate in legatoria e le macchine per cucire di tipo domestico |
44623 |
28.94.3 |
Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o articoli simili |
|
28.94.30 |
Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o articoli simili |
44630 |
28.94.4 |
Macchine per cucire di tipo domestico |
|
28.94.40 |
Macchine per cucire di tipo domestico |
44814 |
28.94.5 |
Parti ed accessori di macchine per la filatura delle materie tessili e di telai per tessitura e di macchine per altre lavorazioni dei tessili, per la produzione di capi di abbigliamento e per la lavorazione del cuoio |
|
28.94.51 |
Parti ed accessori di macchine per la filatura delle materie tessili e di telai per tessitura |
44640 (*) |
28.94.52 |
Parti di macchine per altre lavorazioni dei tessili, per la produzione di capi di abbigliamento e per la lavorazione del cuoio |
44640 (*) |
28.94.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio |
|
28.94.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio |
88239 (*) |
28.95 |
Macchine per l’industria della carta e del cartone |
|
28.95.1 |
Macchine per l’industria della carta e del cartone e loro parti |
|
28.95.11 |
Macchine per l’industria della carta e del cartone, escluse loro parti |
44913 |
28.95.12 |
Parti di macchine per l’industria della carta e del cartone |
44921 |
28.95.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per l’industria della carta e del cartone |
|
28.95.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per l’industria della carta e del cartone |
88239 (*) |
28.96 |
Macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma |
|
28.96.1 |
Macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie |
|
28.96.10 |
Macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie |
44915 |
28.96.2 |
Parti di macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie |
|
28.96.20 |
Parti di macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie |
44929 (*) |
28.96.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma |
|
28.96.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma |
88239 (*) |
28.99 |
Altre macchine per impieghi speciali n.c.a. |
|
28.99.1 |
Macchine da stampa e macchine ed apparecchi per legare o rilegare |
|
28.99.11 |
Macchine ed apparecchi per legare o rilegare (comprese le macchine per cucire i fogli) |
44914 (*) |
28.99.12 |
Macchine, apparecchi e impianti per comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché o lastre |
44914 (*) |
28.99.13 |
Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, esclusi quelli per ufficio |
44914 (*) |
28.99.14 |
Altre macchine da stampa, escluse quelle per ufficio |
44914 (*) 44917 |
28.99.2 |
Macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto |
|
28.99.20 |
Macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto |
44918 |
28.99.3 |
Macchine per impieghi speciali n.c.a. |
|
28.99.31 |
Essiccatori per il legno, la pasta da carta, la carta o i cartoni; essiccatori, diversi dagli apparecchi domestici, n.c.a. |
44912 |
28.99.32 |
Giostre, altalene, padiglioni da tiro a segno ed altre attrazioni da fiera |
38600 |
28.99.39 |
Dispositivi per il lancio di veicoli aerei; dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei o apparecchi analoghi; dispositivi di equilibraggio di pneumatici; macchine per usi specifici n.c.a. |
44919 |
28.99.4 |
Parti di macchine da stampa o di macchine ed apparecchi per legare o rilegare |
|
28.99.40 |
Parti di macchine da stampa o di macchine ed apparecchi per legare o rilegare |
44922 (*) |
28.99.5 |
Parti di macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto; parti di altre macchine per impieghi speciali |
|
28.99.51 |
Parti di macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto |
44923 |
28.99.52 |
Parti di altre macchine per impieghi speciali |
44929 (*) |
28.99.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. |
|
28.99.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. |
88239 (*) |
29 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
|
29.1 |
Autoveicoli |
|
29.10 |
Autoveicoli |
|
29.10.1 |
Motori a combustione interna dei tipi utilizzati per gli autoveicoli |
|
29.10.11 |
Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per veicoli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3 |
43121 (*) |
29.10.12 |
Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per veicoli, di cilindrata superiore a 1 000 cm3 |
43122 (*) |
29.10.13 |
Motori a combustione interna alternativi ad accensione per compressione, per veicoli |
43123 |
29.10.2 |
Automobili |
|
29.10.21 |
Veicoli con motore con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3, nuovi |
49113 (*) |
29.10.22 |
Veicoli con motore con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 1 500 cm3, nuovi |
49113 (*) |
29.10.23 |
Veicoli con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione (diesel o semidiesel), nuovi |
49113 (*) |
29.10.24 |
Altri autoveicoli per il trasporto di persone |
49113 (*) |
29.10.3 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone |
|
29.10.30 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone |
49112 |
29.10.4 |
Autoveicoli per il trasporto delle merci |
|
29.10.41 |
Veicoli commerciali, con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione (diesel o semidiesel), nuovi |
49114 (*) |
29.10.42 |
Veicoli commerciali, con motore a combustione interna alternativo con accensione a scintilla; altri veicoli commerciali, nuovi |
49114 (*) |
29.10.43 |
Trattori stradali per semirimorchi |
49111 |
29.10.44 |
Telai con motori, per autoveicoli |
49121 |
29.10.5 |
Autoveicoli speciali |
|
29.10.51 |
Autogru |
49115 |
29.10.52 |
Autoveicoli per spostarsi sulla neve, autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili, con motore |
49116 |
29.10.59 |
Autoveicoli speciali n.c.a. |
49119 |
29.10.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli autoveicoli |
|
29.10.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli autoveicoli |
88221 (*) |
29.2 |
Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi |
|
29.20 |
Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi |
|
29.20.1 |
Carrozzerie per autoveicoli |
|
29.20.10 |
Carrozzerie per autoveicoli |
49210 |
29.20.2 |
Rimorchi e semirimorchi; container |
|
29.20.21 |
Container appositamente costruiti per uno o più modi di trasporto |
49221 |
29.20.22 |
Rimorchi e semirimorchi tipo roulotte, ad uso abitazione o per campeggio |
49222 |
29.20.23 |
Altri rimorchi e semirimorchi |
49229 |
29.20.3 |
Parti di rimorchi, semirimorchi ed altri veicoli, a propulsione non meccanica |
|
29.20.30 |
Parti di rimorchi, semirimorchi ed altri veicoli, a propulsione non meccanica |
49232 |
29.20.4 |
Servizi di rimessa in efficienza, assemblaggio, allestimento e carrozzeria per autoveicoli |
|
29.20.40 |
Servizi di rimessa in efficienza, assemblaggio, allestimento e carrozzeria per autoveicoli |
88221 (*) |
29.20.5 |
Servizi di allestimento per roulotte e mobilhome |
|
29.20.50 |
Servizi di allestimento per roulotte e mobilhome |
88221 (*) |
29.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi |
|
29.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi |
88221 (*) |
29.3 |
Parti ed accessori per autoveicoli |
|
29.31 |
Attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli |
|
29.31.1 |
Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
|
29.31.10 |
Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
46330 |
29.31.2 |
Altri apparecchi elettrici per autoveicoli e loro parti |
|
29.31.21 |
Candele di accensione; magneti; dinamo-magneti; volano-magneti; distributori; bobine di accensione |
46910 (*) |
29.31.22 |
Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori ed altri apparecchi e dispositivi |
46910 (*) |
29.31.23 |
Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per autoveicoli e motocicli |
46910 (*) |
29.31.3 |
Parti di altri apparecchi elettrici per autoveicoli e motocicli |
|
29.31.30 |
Parti di altri apparecchi elettrici per autoveicoli e motocicli |
46960 (*) |
29.31.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli |
|
29.31.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli |
88239 (*) |
29.32 |
Altre parti ed accessori per autoveicoli |
|
29.32.1 |
Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli |
|
29.32.10 |
Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli |
38111 (*) |
29.32.2 |
Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie |
|
29.32.20 |
Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie |
49231 |
29.32.3 |
Parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli |
|
29.32.30 |
Parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli |
49129 (*) |
29.32.9 |
Servizi di assemblaggio di parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli; servizi di assemblaggio di insiemi completi di costruzione per autoveicoli all’interno del processo di fabbricazione; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre parti ed accessori per autoveicoli |
|
29.32.91 |
Servizi in subfornitura di assemblaggio di set completi per autoveicoli |
88221 (*) |
29.32.92 |
Servizi di assemblaggio di parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli |
88221 (*) |
29.32.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre parti e di accessori per autoveicoli |
88221 (*) |
30 |
Altri mezzi di trasporto |
|
30.1 |
Navi e imbarcazioni |
|
30.11 |
Navi e congegni galleggianti |
|
30.11.1 |
Navi militari |
|
30.11.10 |
Navi militari |
49319 (*) |
30.11.2 |
Navi e natanti simili per il trasporto dei passeggeri e delle merci |
|
30.11.21 |
Piroscafi, navi da crociera e navi simili adibiti al trasporto di persone; navi traghetto |
49311 |
30.11.22 |
Navi cisterna per il trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi, sostanze chimiche, gas liquefatti |
49312 |
30.11.23 |
Navi frigorifere, escluse le navi cisterna |
49313 |
30.11.24 |
Navi da carico secco |
49314 |
30.11.3 |
Pescherecci e altri natanti speciali |
|
30.11.31 |
Pescherecci; navi officina ed altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca |
49315 |
30.11.32 |
Rimorchiatori e spintori |
49316 |
30.11.33 |
Draghe; navi-faro, pontoni-gru; altri natanti |
49319 (*) |
30.11.4 |
Navi d’altura e relative infrastrutture |
|
30.11.40 |
Navi d’altura e relative infrastrutture |
49320 |
30.11.5 |
Altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli) |
|
30.11.50 |
Altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli) |
49390 |
30.11.9 |
Servizi di trasformazione, rimessa in efficienza e allestimento di navi e di piattaforme e congegni galleggianti; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di navi e congegni galleggianti |
|
30.11.91 |
Trasformazione e rimessa in efficienza di navi e di piattaforme e congegni galleggianti |
88229 (*) |
30.11.92 |
Servizi di allestimento di navi e di piattaforme e congegni galleggianti |
88229 (*) |
30.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di navi e congegni galleggianti |
88229 (*) |
30.12 |
Imbarcazioni da diporto e sportive |
|
30.12.1 |
Imbarcazioni da diporto e sportive |
|
30.12.11 |
Imbarcazioni a vela (escl. imbarcazioni pneumatiche) da diporto o sportive, anche munite di motore ausiliario |
49410 |
30.12.12 |
Imbarcazioni pneumatiche da diporto o sportive |
49490 (*) |
30.12.19 |
Altre imbarcazioni da diporto o sportive; imbarcazioni a remi e canoe |
49490 (*) |
30.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle imbarcazioni da diporto e sportive |
|
30.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle imbarcazioni da diporto e sportive |
88229 (*) |
30.2 |
Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario |
|
30.20 |
Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario |
|
30.20.1 |
Locomotive, locotrattori e tender |
|
30.20.11 |
Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna |
49511 |
30.20.12 |
Locomotive diesel-elettriche |
49512 |
30.20.13 |
Altre locomotive e locotrattori; tender |
49519 |
30.20.2 |
Automotrici ed elettromotrici (esclusi i veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio) |
|
30.20.20 |
Automotrici ed elettromotrici (esclusi i veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio) |
49520 |
30.20.3 |
Altro materiale rotabile |
|
30.20.31 |
Veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio |
49531 |
30.20.32 |
Carrozze ferrotranviarie per il trasporto dei passeggeri, non semoventi; bagagliai ed altre vetture speciali |
49532 |
30.20.33 |
Carri merci non semoventi |
49533 |
30.20.4 |
Parti di locomotive o di materiale rotabile ferrotranviario; materiale fisso e sue parti; apparecchi meccanici di controllo |
|
30.20.40 |
Parti di locomotive o di materiale rotabile ferrotranviario; materiale fisso e sue parti; apparecchi meccanici di controllo |
49540 |
30.20.9 |
Servizi di rimessa in efficienza e allestimento («completamento») di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario |
|
30.20.91 |
Servizi di rimessa in efficienza e allestimento («completamento») di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario |
88229 (*) |
30.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario |
88229 (*) |
30.3 |
Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi |
|
30.30 |
Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi |
|
30.30.1 |
Motori per aeromobili o veicoli spaziali; apparecchi al suolo di allenamento al volo, e loro parti |
|
30.30.11 |
Motori con accensione a scintilla per l’aviazione |
43131 |
30.30.12 |
Turboreattori e turbopropulsori |
43132 |
30.30.13 |
Propulsori a reazione (esclusi turboreattori) |
43133 |
30.30.14 |
Apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
43134 |
30.30.15 |
Parti di motori con accensione a scintilla per l’aviazione |
43152 |
30.30.16 |
Parti di turboreattori o di turbopropulsori |
43155 |
30.30.2 |
Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri velivoli senza motore |
|
30.30.20 |
Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri velivoli senza motore |
49610 |
30.30.3 |
Elicotteri e aeroplani |
|
30.30.31 |
Elicotteri |
49621 |
30.30.32 |
Aeroplani e altri aeromobili, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg |
49622 |
30.30.33 |
Aeroplani e altri aeromobili, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ma inferiore o uguale a 15 000 kg |
49623 (*) |
30.30.34 |
Aeroplani e altri aeromobili di peso a vuoto superiore a 15 000 kg |
49623 (*) |
30.30.4 |
Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio |
|
30.30.40 |
Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio |
49630 |
30.30.5 |
Altre parti di aeromobili e di veicoli spaziali |
|
30.30.50 |
Altre parti di aeromobili e di veicoli spaziali |
38111 (*) 49640 |
30.30.6 |
Servizi di revisione e di trasformazione di aeromobili e relativi motori |
|
30.30.60 |
Servizi di revisione e di trasformazione di aeromobili e relativi motori |
87149 (*) |
30.30.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi |
|
30.30.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi |
88229 (*) |
30.4 |
Veicoli militari da combattimento |
|
30.40 |
Veicoli militari da combattimento |
|
30.40.1 |
Carri da combattimento e autoblinde e loro parti |
|
30.40.10 |
Carri da combattimento e autoblinde e loro parti |
44710 |
30.40.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di veicoli militari da combattimento |
|
30.40.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di veicoli militari da combattimento |
88229 (*) |
30.9 |
Mezzi di trasporto n.c.a. |
|
30.91 |
Motocicli |
|
30.91.1 |
Motocicli e side-car |
|
30.91.11 |
Motocicli e cicli muniti di un motore ausiliario a combustione interna alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
49911 |
30.91.12 |
Motocicli con motore a combustione interna alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 |
49912 |
30.91.13 |
Motocicli n.c.a.; side-car |
49913 |
30.91.2 |
Parti e accessori di motocicli e side-car |
|
30.91.20 |
Parti e accessori di motocicli e side-car |
49941 |
30.91.3 |
Motori a combustione interna dei tipi utilizzati per i motocicli |
|
30.91.31 |
Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per motocicli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3 |
43121 (*) |
30.91.32 |
Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per motocicli, di cilindrata superiore a 1 000 cm3 |
43122 (*) |
30.91.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei motocicli |
|
30.91.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei motocicli |
88229 (*) |
30.92 |
Biciclette e veicoli per invalidi |
|
30.92.1 |
Biciclette ed altri cicli, senza motore |
|
30.92.10 |
Biciclette ed altri cicli, senza motore |
49921 |
30.92.2 |
Veicoli per invalidi, esclusi parti ed accessori |
|
30.92.20 |
Veicoli per invalidi, esclusi parti ed accessori |
49922 |
30.92.3 |
Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi |
|
30.92.30 |
Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi |
49942 |
30.92.4 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti |
|
30.92.40 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti |
38992 |
30.92.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di biciclette e di veicoli per invalidi |
|
30.92.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di biciclette e di veicoli per invalidi |
88229 (*) |
30.99 |
Altri mezzi di trasporto n.c.a. |
|
30.99.1 |
Altri mezzi di trasporto n.c.a. |
|
30.99.10 |
Altri mezzi di trasporto n.c.a. |
49930 |
30.99.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri mezzi di trasporto n.c.a. |
|
30.99.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri mezzi di trasporto n.c.a. |
88229 (*) |
31 |
Mobilio |
|
31.0 |
Mobilio |
|
31.00 |
Mobili per sedersi e loro parti; parti di mobili |
|
31.00.1 |
Mobili per sedersi e loro parti |
|
31.00.11 |
Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo |
38111 |
31.00.12 |
Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno |
38112 |
31.00.13 |
Altri mobili per sedersi |
38119 |
31.00.14 |
Parti di mobili per sedersi |
38160 (*) |
31.00.2 |
Parti di mobili (escl. mobili per sedersi) |
|
31.00.20 |
Parti di mobili (escl. mobili per sedersi) |
38160 (*) |
31.00.9 |
Servizi di imbottitura di sedie e sedili; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di mobili per sedersi e loro parti e parti di mobili |
|
31.00.91 |
Servizi di imbottitura di sedie e sedili |
88190 (*) |
31.00.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di mobili per sedersi, loro parti; parti di mobili |
88190 (*) |
31.01 |
Mobili per uffici e negozi |
|
31.01.1 |
Mobili per uffici e negozi |
|
31.01.11 |
Mobili metallici per ufficio |
38121 |
31.01.12 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
38122 |
31.01.13 |
Mobili di legno per negozi |
38140 (*) |
31.01.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei mobili per uffici e negozi |
|
31.01.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei mobili per uffici e negozi |
88190 (*) |
31.02 |
Mobili per cucina |
|
31.02.1 |
Mobili per cucina |
|
31.02.10 |
Mobili per cucina |
38130 |
31.02.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei mobili per cucina |
|
31.02.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei mobili per cucina |
88190 (*) |
31.03 |
Materassi |
|
31.03.1 |
Materassi |
|
31.03.11 |
Sommier |
38150 (*) |
31.03.12 |
Materassi, esclusi sommier |
38150 (*) |
31.03.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei materassi |
|
31.03.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei materassi |
88190 (*) |
31.09 |
Altri mobili |
|
31.09.1 |
Altri mobili |
|
31.09.11 |
Mobili metallici n.c.a. |
38140 (*) |
31.09.12 |
Mobili in legno per camera da letto, sala da pranzo e salotto |
38140 (*) |
31.09.13 |
Mobili in legno n.c.a. |
38140 (*) |
31.09.14 |
Mobili di materie plastiche o in altre materie (ad esempio, canna, vimini o bambù) |
38140 (*) |
31.09.9 |
Servizi di finitura di mobili nuovi; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri mobili |
|
31.09.91 |
Servizi di finitura di mobili nuovi (esclusa l’imbottitura di sedie e sedili) |
88190 (*) |
31.09.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri mobili |
88190 (*) |
32 |
Altri manufatti |
|
32.1 |
Gioielli e articoli di oreficeria e bigiotteria |
|
32.11 |
Monete |
|
32.11.1 |
Monete |
|
32.11.10 |
Monete |
38250 |
32.11.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di monete |
|
32.11.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di monete |
88190 (*) |
32.12 |
Gioielli e articoli di oreficeria |
|
32.12.1 |
Gioielli e articoli di oreficeria |
|
32.12.11 |
Perle coltivate, pietre preziose e semipreziose, comprese le pietre sintetiche o ricostruite, lavorate ma non incastonate |
38220 |
32.12.12 |
Diamanti industriali, lavorati; residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche |
38230 |
32.12.13 |
Oggetti di gioielleria e loro parti; articoli di oreficeria e loro parti |
38240 (*) |
32.12.14 |
Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini) |
38240 (*) 48490 (*) |
32.12.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di gioielli e articoli di oreficeria |
|
32.12.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di gioielli e articoli di oreficeria |
88190 (*) |
32.13 |
Articoli di bigiotteria |
|
32.13.1 |
Articoli di bigiotteria |
|
32.13.10 |
Articoli di bigiotteria |
38997 48490 (*) |
32.13.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli di bigiotteria |
|
32.13.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli di bigiotteria |
88190 (*) |
32.2 |
Strumenti musicali |
|
32.20 |
Strumenti musicali |
|
32.20.1 |
Pianoforti, organi ed altri strumenti musicali a corda e a fiato, tastiere; metronomi, diapason; meccanismi per scatole musicali |
|
32.20.11 |
Pianoforti ed altri strumenti a corda con tastiera |
38310 |
32.20.12 |
Altri strumenti musicali a corda |
38320 |
32.20.13 |
Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili; fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca; strumenti a fiato |
38330 |
32.20.14 |
Strumenti musicali o a tastiera il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente |
38340 |
32.20.15 |
Altri strumenti musicali |
38350 |
32.20.16 |
Metronomi e diapason; meccanismi per scatole musicali; corde armoniche |
38360 (*) |
32.20.2 |
Parti ed accessori di strumenti musicali |
|
32.20.20 |
Parti ed accessori di strumenti musicali |
38360 (*) |
32.20.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti musicali |
|
32.20.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti musicali |
88190 (*) |
32.3 |
Articoli sportivi |
|
32.30 |
Articoli sportivi |
|
32.30.1 |
Articoli sportivi |
|
32.30.11 |
Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve (escl. calzature); pattini da ghiaccio e pattini a rotelle; loro parti |
38410 |
32.30.12 |
Calzature da sci |
29410 |
32.30.13 |
Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici |
38420 |
32.30.14 |
Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, i centri di fitness o l’atletica |
38430 |
32.30.15 |
Altri oggetti ed attrezzi per gli sport o i giochi all’aperto; piscine e vasche per sguazzare |
38440 |
32.30.16 |
Canne da pesca ed altri oggetti per la pesca con la lenza; articoli per la caccia o la pesca n.c.a. |
38450 |
32.30.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli sportivi |
|
32.30.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli sportivi |
88190 (*) |
32.4 |
Giochi e giocattoli |
|
32.40 |
Giochi e giocattoli |
|
32.40.1 |
Bambole raffiguranti soggetti umani; giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani; loro parti |
|
32.40.11 |
Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani |
38520 (*) |
32.40.12 |
Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani |
38520 (*) |
32.40.13 |
Parti ed accessori di bambole raffiguranti soggetti umani |
38530 |
32.40.2 |
Trenini elettrici e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione |
|
32.40.20 |
Trenini elettrici e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione |
38540 |
32.40.3 |
Altri giocattoli (compresi strumenti musicali giocattolo) |
|
32.40.31 |
Giocattoli a ruote destinati ad essere guidati o montati dai bambini; carrozzelle o passeggini per bambole |
38510 |
32.40.32 |
Puzzle |
38550 |
32.40.39 |
Giochi e giocattoli n.c.a. |
38560 |
32.40.4 |
Altri giochi |
|
32.40.41 |
Carte da gioco |
38570 |
32.40.42 |
Articoli per biliardi, per giochi di società; altri giochi a monete o a gettoni |
38590 |
32.40.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di giochi e giocattoli |
|
32.40.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di giochi e giocattoli |
88190 (*) |
32.5 |
Strumenti e accessori utilizzati in medicina e odontoiatria |
|
32.50 |
Strumenti e accessori utilizzati in medicina e odontoiatria |
|
32.50.1 |
Strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e odontoiatria |
|
32.50.11 |
Strumenti ed apparecchi per i trattamenti dentali |
48130 |
32.50.12 |
Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio |
48140 |
32.50.13 |
Siringhe, aghi, cateteri, cannule e simili; strumenti per l’oftalmologia e altri strumenti ed apparecchi n.c.a. |
48150 |
32.50.2 |
Apparecchi per terapie; accessori, protesi e oggetti ed apparecchi di ortopedia |
|
32.50.21 |
Apparecchi per terapie; apparecchi respiratori |
48160 (*) |
32.50.22 |
Protesi articolari; oggetti ed apparecchi di ortopedia; denti artificiali; protesi dentarie; protesi n.c.a. |
35440 (*) 48170 (*) |
32.50.23 |
Parti ed accessori di protesi e apparecchi di ortopedia |
48170 (*) |
32.50.3 |
Mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria; poltrone da parrucchiere e poltrone simili e loro parti |
|
32.50.30 |
Mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria; poltrone da parrucchiere e poltrone simili e loro parti |
48180 |
32.50.4 |
Occhiali, lenti e loro parti |
|
32.50.41 |
Lenti oftalmiche a contatto; lenti per occhiali, di qualsiasi materia |
48311 (*) |
32.50.42 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
48312 |
32.50.43 |
Montature per occhiali o per oggetti simili |
48313 |
32.50.44 |
Parti di montature per occhiali o per oggetti simili |
48352 |
32.50.5 |
Altri articoli per usi medico-chirurgici |
|
32.50.50 |
Altri articoli per usi medico-chirurgici |
35290 |
32.50.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e ortopedia |
|
32.50.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e ortopedia |
88235 (*) |
32.9 |
Manufatti n.c.a. |
|
32.91 |
Scope e spazzole |
|
32.91.1 |
Scope e spazzole |
|
32.91.11 |
Scope e spazzole per le pulizie domestiche |
38993 (*) |
32.91.12 |
Spazzolini da denti, spazzole per i capelli e altre spazzole per la toletta personale; pennelli per pitture artistiche, per scrivere e per l’applicazione di prodotti cosmetici |
38993 (*) |
32.91.19 |
Altre spazzole e pennelli n.c.a. |
38993 (*) |
32.91.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di scope e spazzole |
|
32.91.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di scope e spazzole |
88190 (*) |
32.99 |
Altri manufatti n.c.a. |
|
32.99.1 |
Copricapo di sicurezza; penne e matite, lavagne, timbri per datare, sigillare o numerare; nastri inchiostratori per macchine da scrivere, cuscinetti per timbri |
|
32.99.11 |
Copricapo di sicurezza e altri prodotti di sicurezza |
36971 36972 |
32.99.12 |
Penne e matite a sfera; penne con punta di feltro o con altre punte porose; portamine |
38911 (*) |
32.99.13 |
Penne per disegnare a inchiostro di china; penne stilografiche ed altre penne |
38911 (*) |
32.99.14 |
Assortimenti di oggetti di cancelleria, portapenne, portamatite e simili; loro parti |
38911 (*) |
32.99.15 |
Matite, mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti |
38911 (*) |
32.99.16 |
Tavole di ardesia e lavagne; datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili; nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri simili; cuscinetti per timbri |
38140 38912 |
32.99.2 |
Ombrelli; bastoni; bottoni; dischetti per bottoni; chiusure lampo; loro parti |
|
32.99.21 |
Ombrelli (da pioggia e da sole); bastoni, bastoni-sedile, fruste e simili |
38921 |
32.99.22 |
Parti, guarnizioni ed accessori di ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste e simili |
38922 (*) |
32.99.23 |
Bottoni a pressione e loro parti; bottoni; chiusure lampo |
38923 |
32.99.24 |
Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni; parti di chiusure lampo |
38924 |
32.99.3 |
Manufatti prodotti utilizzando capelli umani o peli animali; prodotti analoghi di materie tessili |
|
32.99.30 |
Manufatti prodotti utilizzando capelli umani o peli animali; prodotti analoghi di materie tessili |
38972 |
32.99.4 |
Accendini, pipe e loro parti; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili; combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti |
|
32.99.41 |
Accendini e accenditori; pipe, bocchini da sigari e da sigarette e loro parti |
38994 (*) |
32.99.42 |
Parti di accendini; leghe piroforiche; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili |
38995 |
32.99.43 |
Combustibili liquidi e gas combustibili per accendini, in contenitori di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 |
38999 (*) |
32.99.5 |
Altri articoli n.c.a. |
|
32.99.51 |
Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa |
38991 |
32.99.52 |
Pettini da toletta, fermagli per capelli e simili; forcine per capelli; fermaricci; spruzzatori da toletta, loro montature e teste |
38994 (*) |
32.99.53 |
Strumenti, apparecchi e modelli ad uso esclusivamente dimostrativo |
38996 |
32.99.54 |
Candele, ceri e simili |
38999 (*) |
32.99.55 |
Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti |
38999 (*) |
32.99.59 |
Altri articoli vari n.c.a. |
38999 (*) 48160 |
32.99.6 |
Servizi di tassidermia |
|
32.99.60 |
Servizi di tassidermia |
88190 (*) |
32.99.9 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti n.c.a. |
|
32.99.99 |
Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti n.c.a. |
88190 (*) |
33 |
Servizi di riparazione e installazione di macchinari e apparecchi |
|
33.1 |
Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi |
|
33.11 |
Servizi di riparazione di prodotti in metallo |
|
33.11.1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di prodotti in metallo |
|
33.11.11 |
Servizi di riparazione e manutenzione di elementi da costruzione in metallo |
87110 (*) |
33.11.12 |
Servizi di riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo |
87110 (*) |
33.11.13 |
Servizi di riparazione e manutenzione di generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale) |
87110 (*) |
33.11.14 |
Servizi di riparazione e manutenzione di armi e munizioni |
87110 (*) |
33.11.19 |
Servizi di riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo |
87110 (*) |
33.12 |
Servizi di riparazione di macchinari |
|
33.12.1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale |
|
33.12.11 |
Servizi di riparazione e manutenzione di motori e turbine (esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l’aviazione) |
87156 (*) |
33.12.12 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari ad energia idraulica, altre pompe e compressori, rubinetti e valvole |
87156 (*) |
33.12.13 |
Servizi di riparazione e manutenzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione |
87156 (*) |
33.12.14 |
Servizi di riparazione e manutenzione di forni e bruciatori |
87156 (*) |
33.12.15 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione |
87156 (*) |
33.12.16 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche) |
87120 |
33.12.17 |
Servizi di riparazione e manutenzione di utensili elettrici portatili |
87156 (*) |
33.12.18 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di ventilazione e di raffreddamento di uso non domestico |
87156 (*) |
33.12.19 |
Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a. |
87156 (*) |
33.12.2 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per impieghi speciali |
|
33.12.21 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
87156 (*) |
33.12.22 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la formatura dei metalli e di macchine utensili |
87156 (*) |
33.12.23 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia |
87156 (*) |
33.12.24 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere |
87156 (*) |
33.12.25 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco |
87156 (*) |
33.12.26 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio |
87156 (*) |
33.12.27 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l’industria della carta e del cartone |
87156 (*) |
33.12.28 |
Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma |
87156 (*) |
33.12.29 |
Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali |
87156 (*) |
33.13 |
Servizi di riparazione di apparecchi elettronici ed ottici |
|
33.13.1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettronici ed ottici |
|
33.13.11 |
Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ed apparecchi di misurazione, di prova e di navigazione |
87154 (*) |
33.13.12 |
Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia |
87154 (*) |
33.13.13 |
Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche professionali |
87154 (*) |
33.13.19 |
Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettronici professionali |
87154 (*) |
33.14 |
Servizi di riparazione di apparecchi elettrici |
|
33.14.1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettrici |
|
33.14.11 |
Servizi di riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchi per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
87152 (*) |
33.14.19 |
Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettrici professionali |
87152 (*) |
33.15 |
Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni |
|
33.15.1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni |
|
33.15.10 |
Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni |
87149 (*) |
33.16 |
Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali |
|
33.16.1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali |
|
33.16.10 |
Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali |
87149 (*) |
33.17 |
Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto |
|
33.17.1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto |
|
33.17.11 |
Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario |
87149 (*) |
33.17.19 |
Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto n.c.a. |
87149 (*) |
33.19 |
Servizi di riparazione di altri apparecchi |
|
33.19.1 |
Servizi di riparazione di altri apparecchi |
|
33.19.10 |
Servizi di riparazione di altri apparecchi |
87159 |
33.2 |
Servizi di installazione di macchinari e apparecchi industriali |
|
33.20 |
Servizi di installazione di macchinari e apparecchi industriali |
|
33.20.1 |
Servizi di installazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e apparecchi |
|
33.20.11 |
Servizi di installazione di generatori di vapore, escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale, compresi i servizi di installazione di sistemi di tubazioni metalliche negli stabilimenti industriali |
87310 (*) |
33.20.12 |
Servizi di installazione di altri prodotti in metallo, esclusi macchine e apparecchi |
87310 (*) |
33.20.2 |
Servizi di installazione di macchine di impiego generale |
|
33.20.21 |
Servizi di installazione di macchine per ufficio e macchine contabili |
87333 |
33.20.29 |
Servizi di installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. |
87320 (*) |
33.20.3 |
Servizi di installazione di macchine per impieghi speciali |
|
33.20.31 |
Servizi di installazione di macchine e attrezzature industriali per l’agricoltura |
87320 (*) |
33.20.32 |
Servizi di installazione di macchine per la formatura dei metalli |
87320 (*) |
33.20.33 |
Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l’industria metallurgica |
87320 (*) |
33.20.34 |
Servizi di installazione di macchinari e di impianti da miniera |
87320 (*) |
33.20.35 |
Servizi di installazione di macchinari e di impianti industriali per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco |
87320 (*) |
33.20.36 |
Servizi d’installazione di macchinari e di impianti per l’industria tessile, dell’abbigliamento e del cuoio |
87320 (*) |
33.20.37 |
Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l’industria della carta e del cartone |
87320 (*) |
33.20.38 |
Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l’industria delle materie plastiche e della gomma |
87320 (*) |
33.20.39 |
Servizi di installazione di altre macchine per impieghi speciali |
87320 (*) 87331 |
33.20.4 |
Servizi di installazione di apparecchi elettronici ed ottici |
|
33.20.41 |
Servizi di installazione di apparecchi medicali professionali e di strumenti ottici e di precisione |
87350 |
33.20.42 |
Servizi di installazione di apparecchi elettronici professionali |
87340 |
33.20.5 |
Servizi di installazione di apparecchi elettrici |
|
33.20.50 |
Servizi di installazione di apparecchi elettrici |
87360 |
33.20.6 |
Servizi di installazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali |
|
33.20.60 |
Servizi di installazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali |
87320 (*) |
33.20.7 |
Servizi di installazione di altri prodotti n.c.a. |
|
33.20.70 |
Servizi di installazione di altri prodotti n.c.a. |
87390 |
D |
ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA |
|
35 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
|
35.1 |
Servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica |
|
35.11 |
Energia elettrica |
|
35.11.1 |
Energia elettrica |
|
35.11.10 |
Energia elettrica |
17100 |
35.12 |
Servizi di trasporto di energia elettrica |
|
35.12.1 |
Servizi di trasporto di energia elettrica |
|
35.12.10 |
Servizi di trasporto di energia elettrica |
69111 86311 |
35.13 |
Servizi di distribuzione di energia elettrica |
|
35.13.1 |
Servizi di distribuzione di energia elettrica |
|
35.13.10 |
Servizi di distribuzione di energia elettrica |
69112 86312 |
35.14 |
Servizi di vendita di energia elettrica |
|
35.14.1 |
Servizi di vendita di energia elettrica |
|
35.14.10 |
Servizi di vendita di energia elettrica |
61197 61297 62597 |
35.2 |
Gas manifatturati; servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture |
|
35.21 |
Gas manifatturati |
|
35.21.1 |
Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas di gasogeno e gas simili, esclusi i gas di petrolio |
|
35.21.10 |
Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas di gasogeno e gas simili, esclusi i gas di petrolio |
17200 |
35.22 |
Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture |
|
35.22.1 |
Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture |
|
35.22.10 |
Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture |
69120 86320 |
35.23 |
Servizi di vendita di gas mediante condutture |
|
35.23.1 |
Servizi di vendita di gas mediante condutture |
|
35.23.10 |
Servizi di vendita di gas mediante condutture |
61191 (*) |
35.3 |
Servizi di fornitura di vapore e aria condizionata |
|
35.30 |
Servizi di fornitura di vapore e aria condizionata |
|
35.30.1 |
Vapore e acqua calda; servizi di distribuzione di vapore e di acqua calda |
|
35.30.11 |
Vapore e acqua calda |
17300 |
35.30.12 |
Servizi di distribuzione di vapore e di acqua calda tramite rete |
69220 (*) 86340 (*) |
35.30.2 |
Ghiaccio; servizi di fornitura di aria e acqua refrigerate |
|
35.30.21 |
Ghiaccio, anche per raffreddamento (per usi non alimentari) |
17400 |
35.30.22 |
Servizi di fornitura di aria e acqua refrigerate |
69220 (*) 86340 (*) |
E |
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA; RETI FOGNARIE, SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE |
|
36 |
Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d’acqua |
|
36.0 |
Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d’acqua |
|
36.00 |
Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d’acqua |
|
36.00.1 |
Acqua naturale |
|
36.00.11 |
Acqua potabile |
18000 (*) |
36.00.12 |
Acqua non potabile |
18000 (*) |
36.00.2 |
Servizi di trattamento e distribuzione dell’acqua tramite rete |
|
36.00.20 |
Servizi di trattamento e distribuzione dell’acqua tramite rete |
69210 69230 86330 86350 |
36.00.3 |
Servizi di vendita dell’acqua tramite rete |
|
36.00.30 |
Servizi di vendita dell’acqua tramite rete |
61198 |
37 |
Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione |
|
37.0 |
Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione |
|
37.00 |
Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione |
|
37.00.1 |
Servizi di smaltimento delle acque di scarico |
|
37.00.11 |
Servizi di evacuazione e di trattamento delle acque di scarico |
94110 |
37.00.12 |
Servizi di trattamento di pozzi neri e fosse settiche |
94120 |
37.00.2 |
Fanghi di depurazione |
|
37.00.20 |
Fanghi di depurazione |
39920 |
38 |
Servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; servizi di recupero dei materiali |
|
38.1 |
Rifiuti; servizi di raccolta dei rifiuti |
|
38.11 |
Rifiuti non pericolosi; servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi |
|
38.11.1 |
Servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi riciclabili |
|
38.11.11 |
Servizi di raccolta di rifiuti urbani non pericolosi riciclabili |
94221 |
38.11.19 |
Servizi di raccolta di altri rifiuti non pericolosi, di provenienza diversa |
94229 |
38.11.2 |
Servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi non riciclabili |
|
38.11.21 |
Servizi di raccolta di rifiuti urbani non pericolosi non riciclabili |
94231 |
38.11.29 |
Servizi di raccolta di altri rifiuti non pericolosi non riciclabili |
94239 |
38.11.3 |
Rifiuti raccolti non riciclabili, non pericolosi |
|
38.11.31 |
Rifiuti municipali non riciclabili, non pericolosi |
39910 |
38.11.39 |
Altri rifiuti non riciclabili, non pericolosi |
39990 (*) |
38.11.4 |
Carcasse destinate a demolizione |
|
38.11.41 |
Navi ed altri congegni galleggianti destinati a smantellamento |
39370 |
38.11.49 |
Carcasse, diverse da navi ed altri congegni galleggianti, destinate alla demolizione |
39910 (*) |
38.11.5 |
Altri rifiuti raccolti riciclabili, non pericolosi |
|
38.11.51 |
Rifiuti di vetro |
37111 (*) |
38.11.52 |
Rifiuti di carta e cartone |
39240 (*) |
38.11.53 |
Copertoni usati, di gomma |
39260 |
38.11.54 |
Altri rifiuti di gomma |
39250 (*) |
38.11.55 |
Rifiuti di materie plastiche |
39270 (*) |
38.11.56 |
Rifiuti di materie tessili |
39211 39212 39214 39216 |
38.11.57 |
Rifiuti di cuoio |
39220 (*) |
38.11.58 |
Cascami metallici non pericolosi |
39310 39320 39331 (*) 39332 (*) 39333 (*) 39340 (*) 39361 (*) 39362 (*) 39363 (*) 39364 (*) 39365 (*) 39366 (*) 39367 |
38.11.59 |
Altri rifiuti riciclabili, non pericolosi n.c.a. |
39280 (*) 39290 (*) |
38.11.6 |
Servizi di trasporto di rifiuti non pericolosi |
|
38.11.61 |
Servizi di trasporto di rifiuti non pericolosi riciclabili |
94313 |
38.11.69 |
Servizi di trasporto di altri rifiuti non pericolosi |
94319 (*) |
38.12 |
Rifiuti pericolosi; servizi di raccolta di rifiuti pericolosi |
|
38.12.1 |
Servizi di raccolta di rifiuti pericolosi |
|
38.12.11 |
Servizi di raccolta di residui medicinali pericolosi e altri biorifiuti pericolosi |
94211 |
38.12.12 |
Servizi di raccolta di altri rifiuti pericolosi industriali |
94212 |
38.12.13 |
Servizi di raccolta di rifiuti urbani pericolosi |
94219 |
38.12.2 |
Rifiuti pericolosi, raccolti |
|
38.12.21 |
Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari |
33720 |
38.12.22 |
Residui farmaceutici |
39931 |
38.12.23 |
Altri residui medicinali pericolosi |
39939 |
38.12.24 |
Residui chimici pericolosi |
39950 (*) |
38.12.25 |
Residui di oli |
39950 (*) |
38.12.26 |
Cascami metallici pericolosi |
39365 (*) 39366 (*) |
38.12.27 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
39380 |
38.12.29 |
Altri rifiuti pericolosi |
39990 (*) |
38.12.3 |
Servizi di trasporto di rifiuti pericolosi |
|
38.12.30 |
Servizi di trasporto di rifiuti pericolosi |
94311 |
38.2 |
Servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti |
|
38.21 |
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi |
|
38.21.1 |
Servizi di trattamento dei rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento finale |
|
38.21.10 |
Servizi di trattamento dei rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento finale |
94319 (*) |
38.21.2 |
Servizi di smaltimento di rifiuti non pericolosi |
|
38.21.21 |
Servizi di discarica controllata |
94331 |
38.21.22 |
Altri servizi di discarica |
94332 |
38.21.23 |
Servizi di incenerimento dei rifiuti non pericolosi |
94333 |
38.21.29 |
Servizi di smaltimento di altri rifiuti non pericolosi |
94339 |
38.21.3 |
Residui di solventi organici |
|
38.21.30 |
Residui di solventi organici |
39940 |
38.21.4 |
Ceneri e residui di incenerimento dei rifiuti |
|
38.21.40 |
Ceneri e residui di incenerimento dei rifiuti |
39290 (*) |
38.22 |
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi |
|
38.22.1 |
Servizi di trattamento delle scorie nucleari e di altri residui pericolosi |
|
38.22.11 |
Servizi di trattamento delle scorie nucleari |
94321 (*) |
38.22.19 |
Servizi di trattamento di altri residui pericolosi |
94321 (*) |
38.22.2 |
Servizi di smaltimento delle scorie nucleari e di altri residui pericolosi |
|
38.22.21 |
Servizi di smaltimento delle scorie nucleari |
94322 (*) |
38.22.29 |
Servizi di smaltimento di altri residui pericolosi |
94322 (*) |
38.3 |
Servizi di recupero dei materiali; materie prime secondarie |
|
38.31 |
Servizi di demolizione di carcasse |
|
38.31.1 |
Servizi di demolizione di carcasse |
|
38.31.11 |
Servizi di demolizione di navi |
94312 (*) |
38.31.12 |
Servizi di demolizione di carcasse, escluse navi ed altri congegni galleggianti |
94312 (*) |
38.32 |
Servizi di recupero dei materiali selezionati; materie prime secondarie |
|
38.32.1 |
Servizi di recupero dei materiali selezionati |
|
38.32.11 |
Servizi di recupero delle materie metalliche selezionate |
89410 |
38.32.12 |
Servizi di recupero delle materie non metalliche selezionate |
89420 |
38.32.2 |
Materie prime secondarie metalliche |
|
38.32.21 |
Metalli preziosi sotto forma di materie prime secondarie |
39331 (*) 39332 (*) 39333 (*) |
38.32.22 |
Metalli ferrosi sotto forma di materie prime secondarie |
39340 (*) |
38.32.23 |
Rame sotto forma di materie prime secondarie |
39361 (*) |
38.32.24 |
Nichel sotto forma di materie prime secondarie |
39362 (*) |
38.32.25 |
Alluminio sotto forma di materie prime secondarie |
39363 (*) |
38.32.29 |
Altre materie prime secondarie metalliche |
39364 (*) 39368 |
38.32.3 |
Materie prime secondarie non metalliche |
|
38.32.31 |
Vetro sotto forma di materie prime secondarie |
39290 (*) |
38.32.32 |
Carta e cartone sotto forma di materie prime secondarie |
39240 (*) |
38.32.33 |
Materie plastiche sotto forma di materie prime secondarie |
39270 (*) |
38.32.34 |
Gomma sotto forma di materie prime secondarie |
39250 (*) |
38.32.35 |
Materie tessili sotto forma di materie prime secondarie |
3921 |
38.32.39 |
Altre materie prime secondarie non metalliche |
39220 (*) 39280 (*) 39290 (*) |
39 |
Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti |
|
39.0 |
Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti |
|
39.00 |
Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti |
|
39.00.1 |
Servizi di decontaminazione e di risanamento |
|
39.00.11 |
Servizi di decontaminazione e pulizia di terreni e di depurazione di acque sotterranee |
94413 |
39.00.12 |
Servizi di decontaminazione e di bonifica delle acque superficiali |
94412 |
39.00.13 |
Servizi di decontaminazione e di pulizia dell’aria |
94411 |
39.00.14 |
Servizi di decontaminazione degli edifici |
94430 |
39.00.2 |
Altri servizi di decontaminazione e servizi specializzati di controllo dell’inquinamento |
|
39.00.21 |
Servizi di confinamento, controllo e monitoraggio della decontaminazione del sito ed altri servizi di decontaminazione |
94420 |
39.00.22 |
Altri servizi di decontaminazione |
94490 |
39.00.23 |
Altri servizi specializzati di controllo dell’inquinamento |
94900 |
F |
LAVORI DI COSTRUZIONE ED OPERE DI EDILIZIA CIVILE |
|
41 |
Edifici ed opere di edilizia civile |
|
41.0 |
Edifici ed opere di edilizia civile |
|
41.00 |
Edifici ed opere di edilizia civile |
|
41.00.1 |
Edilizia abitativa |
|
41.00.10 |
Edilizia abitativa |
5311 |
41.00.2 |
Fabbricati non residenziali |
|
41.00.20 |
Fabbricati non residenziali |
5312 |
41.00.3 |
Lavori di costruzione di fabbricati residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro) |
|
41.00.30 |
Lavori di costruzione di fabbricati residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro) |
5411 |
41.00.4 |
Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro) |
|
41.00.40 |
Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro) |
5412 |
42 |
Lavori di costruzione ed opere di genio civile |
|
42.1 |
Strade e strade ferrate; lavori di costruzione di strade e strade ferrate |
|
42.11 |
Strade e autostrade; lavori di costruzione di strade e autostrade |
|
42.11.1 |
Autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione |
|
42.11.10 |
Autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione |
53211 53213 |
42.11.2 |
Lavori di costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione |
|
42.11.20 |
Lavori di costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione |
54210 (*) |
42.12 |
Linee ferroviarie e metropolitane; lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane |
|
42.12.1 |
Linee ferroviarie e metropolitane |
|
42.12.10 |
Linee ferroviarie e metropolitane |
53212 |
42.12.2 |
Lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane |
|
42.12.20 |
Lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane |
54210 (*) |
42.13 |
Ponti e gallerie; lavori di costruzione di ponti e gallerie |
|
42.13.1 |
Ponti e gallerie |
|
42.13.10 |
Ponti e gallerie |
5322 |
42.13.2 |
Lavori di costruzione di ponti e gallerie |
|
42.13.20 |
Lavori di costruzione di ponti e gallerie |
54220 |
42.2 |
Infrastrutture e lavori di costruzione di infrastrutture |
|
42.21 |
Infrastrutture per il trasporto di fluidi e relativi lavori di costruzione |
|
42.21.1 |
Infrastrutture per il trasporto di fluidi |
|
42.21.11 |
Condotte per grandi distanze per il trasporto di fluidi |
53241 |
42.21.12 |
Condotte locali per il trasporto di fluidi |
53251 |
42.21.13 |
Sistemi di irrigazione (canali); condutture e tubi per la distribuzione dell’acqua; impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio |
53231 53234 53235 |
42.21.2 |
Lavori di costruzione di infrastrutture per il trasporto di fluidi |
|
42.21.21 |
Lavori di costruzione di condotte per grandi distanze |
54241 |
42.21.22 |
Lavori di costruzione di condotte locali, inclusi lavori accessori |
54251 |
42.21.23 |
Lavori di costruzione di sistemi di irrigazione (canali), condutture e tubi per la distribuzione dell’acqua, impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio |
54232 54239 (*) |
42.21.24 |
Trivellazione di pozzi d’acqua e lavori di installazione di fosse settiche |
5434 |
42.22 |
Infrastrutture per l’energia elettrica e le telecomunicazioni e relativi lavori di costruzione |
|
42.22.1 |
Infrastrutture per l’energia elettrica e le telecomunicazioni |
|
42.22.11 |
Linee elettriche e linee di comunicazione per grandi distanze |
53242 |
42.22.12 |
Linee elettriche e linee di comunicazione locali |
53252 |
42.22.13 |
Centrali elettriche |
53262 |
42.22.2 |
Lavori di costruzione di infrastrutture per l’energia elettrica e le telecomunicazioni |
|
42.22.21 |
Lavori di costruzione di linee elettriche per grandi distanze e linee di comunicazione |
54242 |
42.22.22 |
Lavori di costruzione di linee elettriche e linee di comunicazione locali |
54252 |
42.22.23 |
Lavori di costruzione di centrali elettriche |
54260 |
42.9 |
Lavori di costruzione ed altre opere di genio civile |
|
42.91 |
Opere idrauliche e relativi lavori di costruzione |
|
42.91.1 |
Strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche |
|
42.91.10 |
Strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche |
53232 53233 |
42.91.2 |
Lavori di costruzione di strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche |
|
42.91.20 |
Lavori di costruzione di strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche |
54231 54239 (*) |
42.99 |
Altre opere di genio civile e relativi lavori di costruzione n.c.a. |
|
42.99.1 |
Altre opere di genio civile |
|
42.99.11 |
Impianti per attività estrattive e manifatturiere |
53261 53263 53269 |
42.99.12 |
Impianti sportivi e ricreativi |
53270 |
42.99.19 |
Altre opere di genio civile n.c.a. |
53290 |
42.99.2 |
Lavori di costruzione per altre opere di genio civile |
|
42.99.21 |
Lavori di costruzione per attività estrattive e manifatturiere |
54270 |
42.99.22 |
Lavori di costruzione di strutture per stadi e terreni sportivi |
54280 |
42.99.29 |
Lavori di costruzione per altre opere di genio civile n.c.a. |
54290 |
43 |
Opere specializzate |
|
43.1 |
Demolizioni e preparazione del cantiere |
|
43.11 |
Lavori di demolizione |
|
43.11.1 |
Lavori di demolizione |
|
43.11.10 |
Lavori di demolizione |
54310 |
43.12 |
Lavori di preparazione dei siti e cantieri |
|
43.12.1 |
Lavori di preparazione dei siti e cantieri |
|
43.12.11 |
Lavori di preparazione del suolo e del terreno; lavori di sgombero |
54320 (*) |
43.12.12 |
Lavori di scavo e di movimento terra |
54330 |
43.13 |
Lavori di trivellazione e perforazione |
|
43.13.1 |
Lavori di trivellazione e perforazione |
|
43.13.10 |
Lavori di trivellazione e perforazione |
54320 (*) |
43.2 |
Lavori di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione |
|
43.21 |
Lavori di installazione di impianti elettrici |
|
43.21.1 |
Lavori di installazione di impianti elettrici |
|
43.21.10 |
Lavori di installazione di impianti elettrici |
5461 |
43.22 |
Lavori di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria |
|
43.22.1 |
Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature, di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria |
|
43.22.11 |
Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature |
5462 |
43.22.12 |
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria |
5463 |
43.22.2 |
Lavori di installazione di raccordi per il gas |
|
43.22.20 |
Lavori di installazione di raccordi per il gas |
54640 |
43.29 |
Altri lavori di installazione |
|
43.29.1 |
Altri lavori di installazione |
|
43.29.11 |
Lavori di isolamento |
54650 |
43.29.12 |
Lavori di installazione di recinzioni e cancellate |
54770 |
43.29.19 |
Altri lavori di installazione n.c.a. |
5469 |
43.3 |
Lavori di completamento e di finitura degli edifici |
|
43.31 |
Lavori di intonacatura |
|
43.31.1 |
Lavori di intonacatura |
|
43.31.10 |
Lavori di intonacatura |
54720 |
43.32 |
Posa in opera di infissi |
|
43.32.1 |
Posa in opera di infissi |
|
43.32.10 |
Posa in opera di infissi |
54760 (*) |
43.33 |
Posa in opera di rivestimenti per pavimenti e di muri |
|
43.33.1 |
Posa in opera di piastrelle |
|
43.33.10 |
Posa in opera di piastrelle |
54740 |
43.33.2 |
Posa in opera di altri rivestimenti per pavimenti e muri, e di carta da parati |
|
43.33.21 |
Opere in terrazzo, marmo, granito e ardesia |
54790 (*) |
43.33.29 |
Posa in opera di altri rivestimenti per pavimenti e muri, e di carta da parati n.c.a. |
54750 |
43.34 |
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
|
43.34.1 |
Lavori di tinteggiatura |
|
43.34.10 |
Lavori di tinteggiatura |
54730 |
43.34.2 |
Posa in opera di vetrate |
|
43.34.20 |
Posa in opera di vetrate |
54710 |
43.39 |
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici |
|
43.39.1 |
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici |
|
43.39.11 |
Posa in opera di elementi ornamentali |
54760 (*) |
43.39.19 |
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. |
54790 (*) |
43.9 |
Altre opere specializzate |
|
43.91 |
Posa in opera di coperture |
|
43.91.1 |
Posa in opera di coperture |
|
43.91.11 |
Costruzione di ossature di tetti |
54522 |
43.91.19 |
Altri lavori di copertura |
54530 (*) |
43.99 |
Altre opere specializzate n.c.a. |
|
43.99.1 |
Lavori di impermeabilizzazione |
|
43.99.10 |
Lavori di impermeabilizzazione |
54530 (*) |
43.99.2 |
Lavori di ponteggio |
|
43.99.20 |
Lavori di ponteggio |
54570 |
43.99.3 |
Lavori di palificazione e costipazione del terreno; lavori di fondazione |
|
43.99.30 |
Lavori di palificazione e costipazione del terreno; lavori di fondazione |
5451 |
43.99.4 |
Opere in calcestruzzo |
|
43.99.40 |
Opere in calcestruzzo |
54540 |
43.99.5 |
Lavori di installazione di elementi in acciaio |
|
43.99.50 |
Lavori di installazione di elementi in acciaio |
54550 |
43.99.6 |
Lavori in muratura e posa in opera di mattoni |
|
43.99.60 |
Lavori in muratura e posa in opera di mattoni |
54560 |
43.99.7 |
Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate |
|
43.99.70 |
Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate |
54400 |
43.99.9 |
Opere specializzate n.c.a. |
|
43.99.90 |
Opere specializzate n.c.a. |
54521 54590 |
G |
SERVIZI DI VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; SERVIZI DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
|
45 |
Servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e motocicli |
|
45.1 |
Servizi di vendita di autoveicoli |
|
45.11 |
Servizi di vendita di automobili e di autoveicoli leggeri |
|
45.11.1 |
Servizi di vendita di automobili e di autoveicoli leggeri |
|
45.11.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di autoveicoli per il trasporto di persone |
61181 (*) |
45.11.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di autoveicoli per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t) |
61181 (*) |
45.11.2 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di automobili e di autoveicoli leggeri |
|
45.11.21 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli nuovi per il trasporto di persone |
62281 (*) |
45.11.22 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli usati, per il trasporto di persone |
62281 (*) |
45.11.23 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli nuovi per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t) |
62281 (*) |
45.11.24 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli usati, per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t) |
62281 (*) |
45.11.3 |
Altri servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri |
|
45.11.31 |
Servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri via Internet |
62381 (*) |
45.11.39 |
Altri servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri n.c.a. |
62381 (*) |
45.11.4 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri |
|
45.11.41 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri via Internet |
62581 (*) |
45.11.49 |
Altri servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri |
62581 (*) |
45.19 |
Servizi di vendita di altri autoveicoli |
|
45.19.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri autoveicoli |
|
45.19.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di autocarri, furgoni, rimorchi, semirimorchi e autobus |
61181 (*) |
45.19.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di veicoli da campeggio quali roulotte e motorhome |
61181 (*) |
45.19.2 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di altri autoveicoli |
|
45.19.21 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autocarri, furgoni, rimorchi, semirimorchi e autobus |
62281 (*) |
45.19.22 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di veicoli da campeggio quali roulotte e motorhome |
62281 (*) |
45.19.3 |
Altri servizi di vendita al dettaglio di altri autoveicoli |
|
45.19.31 |
Servizi di vendita al dettaglio di altri autoveicoli via Internet |
62381 (*) |
45.19.39 |
Altri servizi di vendita al dettaglio di autoveicoli n.c.a. |
62381 (*) |
45.19.4 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli |
|
45.19.41 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli via Internet |
62581 (*) |
45.19.49 |
Altri servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli |
62581 (*) |
45.2 |
Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli |
|
45.20 |
Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli |
|
45.20.1 |
Servizi di manutenzione e riparazione di automobili e di autoveicoli leggeri |
|
45.20.11 |
Servizi di manutenzione e riparazione ordinaria (esclusi i servizi di riparazione del sistema elettrico, pneumatici e carrozzeria) di automobili e di autoveicoli leggeri |
87141 (*) |
45.20.12 |
Servizi di riparazione del sistema elettrico di automobili e di autoveicoli leggeri |
87141 (*) |
45.20.13 |
Servizi di riparazione dei pneumatici (comprese regolazione ed equilibratura) di automobili e di autoveicoli leggeri |
87141 (*) |
45.20.14 |
Servizi di riparazione della carrozzeria e servizi simili (portiere, serrature, finestrini, riverniciatura, riparazione a seguito di collisione) di automobili e di autoveicoli leggeri |
87141 (*) |
45.20.2 |
Servizi di manutenzione e riparazione di altri autoveicoli |
|
45.20.21 |
Servizi di manutenzione e riparazione ordinaria (esclusi i servizi di riparazione del sistema elettrico e della carrozzeria) di altri autoveicoli |
87143 (*) |
45.20.22 |
Servizi di riparazione del sistema elettrico di altri autoveicoli |
87143 (*) |
45.20.23 |
Servizi di riparazione della carrozzeria e servizi simili (portiere, serrature, finestrini, riverniciatura, riparazione a seguito di collisione) di altri autoveicoli |
87143 (*) |
45.20.3 |
Servizi di lavaggio e lucidatura di autoveicoli e servizi analoghi |
|
45.20.30 |
Lavaggio e lucidatura di autoveicoli e servizi simili |
87141 (*) |
45.3 |
Servizi di vendita di parti e accessori di autoveicoli |
|
45.31 |
Servizi di vendita all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli |
|
45.31.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli |
|
45.31.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di copertoni e camere d’aria di pneumatici in gomma |
61181 (*) |
45.31.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altre parti e altri accessori di autoveicoli |
61181 (*) |
45.31.2 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di parti e accessori di autoveicoli |
|
45.31.20 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di parti e accessori di autoveicoli |
62581 (*) |
45.32 |
Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli |
|
45.32.1 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di parti e accessori di autoveicoli |
|
45.32.11 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di pneumatici |
62281 (*) |
45.32.12 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di altre parti e altri accessori di autoveicoli |
62281 (*) |
45.32.2 |
Altri servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli |
|
45.32.21 |
Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli via Internet |
62381 (*) |
45.32.22 |
Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli per corrispondenza |
62381 (*) |
45.32.29 |
Altri servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli n.c.a. |
62481 |
45.4 |
Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
|
45.40 |
Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
|
45.40.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
|
45.40.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
61181 (*) |
45.40.2 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
|
45.40.20 |
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
62281 (*) |
45.40.3 |
Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
|
45.40.30 |
Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
62381 (*) |
45.40.4 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
|
45.40.40 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di motocicli, accessori e pezzi di ricambio |
62581 (*) |
45.40.5 |
Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli |
|
45.40.50 |
Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli |
87142 |
46 |
Servizi di vendita all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli |
|
46.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi |
|
46.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati |
|
46.11.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati |
|
46.11.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di animali vivi |
61214 |
46.11.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di fiori e piante |
61212 |
46.11.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altre materie prime agricole, di altre materie prime tessili e di altri semilavorati |
61211 61213 61215 61219 |
46.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria |
|
46.12.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria |
|
46.12.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati |
61291 |
46.12.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di minerali metalliferi e metalli in forme primarie |
61292 |
46.12.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici industriali, di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura |
61271 61272 |
46.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di legname e materiali da costruzione |
|
46.13.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di legname e materiali da costruzione |
|
46.13.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di legname e di prodotti di legno |
61293 |
46.13.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di materiali da costruzione |
61261 61262 61263 61264 |
46.14 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili |
|
46.14.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili |
|
46.14.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di elaboratori elettronici, software, apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e altre attrezzature per ufficio |
61283 61284 61285 |
46.14.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di navi, aeromobili ed altri mezzi di trasporto n.c.a. |
61282 |
46.14.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri macchinari e impianti industriali n.c.a. |
61286 61287 61288 61289 |
46.15 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di mobili, articoli per la casa e ferramenta |
|
46.15.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di mobili, articoli per la casa e ferramenta |
|
46.15.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di mobili |
61241 |
46.15.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di apparecchi radio, televisori e apparecchi video |
61242 |
46.15.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di ferramenta e utensileria portatile |
61265 |
46.15.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di articoli per la casa e posaterie n.c.a. |
61243 61244 61245 61246 |
46.16 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili, di abbigliamento, di articoli in pelliccia, di calzature e di articoli in cuoio |
|
46.16.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili, di abbigliamento, di articoli in pelliccia, di calzature e di articoli in cuoio |
|
46.16.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili |
61231 61232 |
46.16.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di abbigliamento, di pellicce e di calzature |
61233 61234 |
46.16.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di articoli in cuoio e di accessori da viaggio |
61256 |
46.17 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
|
46.17.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
|
46.17.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari |
61221 61222 61223 61224 61225 61227 61229 |
46.17.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di bevande |
61226 |
46.17.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di tabacco |
61228 |
46.18 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari |
|
46.18.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari |
|
46.18.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria e di prodotti per la pulizia |
61273 61274 61275 61276 |
46.18.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di giochi e giocattoli, articoli sportivi, biciclette, libri, giornali, riviste e articoli di cancelleria, strumenti musicali, orologi e gioielli, attrezzature fotografiche e strumenti ottici |
61251 61252 61253 61254 61255 61259 |
46.18.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari n.c.a. |
61294 61295 61299 |
46.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
|
46.19.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
|
46.19.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
612 |
46.2 |
Servizi di vendita all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi |
|
46.21 |
Servizi di vendita all’ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e prodotti per l’alimentazione degli animali |
|
46.21.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi) |
|
46.21.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di cereali |
61111 (*) |
46.21.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di sementi (esclusi semi oleosi) |
61111 (*) |
46.21.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di semi e frutti oleosi |
61111 (*) |
46.21.14 |
Servizi di vendita all’ingrosso di alimenti per il bestiame (mangimi) |
61111 (*) |
46.21.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altre materie prime agricole n.c.a. |
61119 |
46.21.2 |
Servizi di vendita all’ingrosso di tabacco grezzo |
|
46.21.20 |
Servizi di vendita all’ingrosso di tabacco grezzo |
61113 |
46.22 |
Servizi di vendita all’ingrosso di fiori e piante |
|
46.22.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di fiori e piante |
|
46.22.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di fiori e piante |
61112 |
46.23 |
Servizi di vendita all’ingrosso di animali vivi |
|
46.23.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di animali vivi |
|
46.23.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di animali vivi |
61114 |
46.24 |
Servizi di vendita all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio |
|
46.24.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio |
|
46.24.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio |
61115 |
46.3 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
|
46.31 |
Servizi di vendita all’ingrosso di ortofrutticoli |
|
46.31.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di ortofrutticoli |
|
46.31.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi |
61121 (*) |
46.31.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di preparazioni di frutta e ortaggi |
61121 (*) |
46.32 |
Servizi di vendita all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria |
|
46.32.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria |
|
46.32.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di carne, pollame incluso |
61123 (*) |
46.32.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti a base di carne, prodotti avicoli inclusi |
61123 (*) |
46.33 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili |
|
46.33.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili |
|
46.33.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari |
61122 (*) |
46.33.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di uova |
61122 (*) |
46.33.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di oli e grassi commestibili |
61122 (*) |
46.34 |
Servizi di vendita all’ingrosso di bevande |
|
46.34.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di bevande |
|
46.34.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di succhi, acque minerali, bibite analcoliche ed altre bevande non alcoliche |
61126 (*) |
46.34.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di bevande alcoliche |
61126 (*) |
46.35 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti del tabacco |
|
46.35.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti del tabacco |
|
46.35.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti del tabacco |
61128 |
46.36 |
Servizi di vendita all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi |
|
46.36.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi |
|
46.36.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di zucchero |
61129 (*) |
46.36.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti di panetteria e pasticceria |
61125 (*) |
46.36.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di cioccolato e dolciumi |
61125 (*) |
46.37 |
Servizi di vendita all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie |
|
46.37.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie |
|
46.37.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie |
61125 (*) |
46.38 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi |
|
46.38.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di pesci, crostacei e molluschi |
|
46.38.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di pesci, crostacei e molluschi |
61124 |
46.38.2 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti alimentari |
|
46.38.21 |
Servizi di vendita all’ingrosso di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici |
61129 (*) |
46.38.29 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti alimentari n.c.a. |
61129 (*) |
46.39 |
Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
|
46.39.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
|
46.39.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari surgelati |
611 (*) |
46.39.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari non surgelati, bevande e tabacco |
611 (*) |
46.4 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti per uso domestico |
|
46.41 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti tessili |
|
46.41.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti tessili |
|
46.41.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di filati |
61131 (*) |
46.41.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di tessuti |
61131 (*) |
46.41.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di biancheria per la casa, tende ed altri articoli per la casa in materie tessili |
61132 (*) |
46.41.14 |
Servizi di vendita all’ingrosso di merceria |
61132 (*) |
46.42 |
Servizi di vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature |
|
46.42.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature |
|
46.42.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli di abbigliamento |
61133 |
46.42.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di calzature |
61134 |
46.43 |
Servizi di vendita all’ingrosso di elettrodomestici |
|
46.43.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di elettrodomestici |
|
46.43.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di elettrodomestici, eccetto apparecchi radio, televisori e attrezzature fotografiche |
61144 (*) |
46.43.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchi radio, televisori, apparecchi video e lettori DVD |
61142 (*) |
46.43.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di dischi, nastri audio e video, CD e DVD (escl. supporti non registrati) |
61142 (*) |
46.43.14 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli fotografici ed ottici |
61152 |
46.44 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia |
|
46.44.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia |
|
46.44.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli di vetro, porcellana e ceramica |
61145 (*) |
46.44.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia |
61176 |
46.45 |
Servizi di vendita all’ingrosso di profumi e cosmetici |
|
46.45.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di profumi e cosmetici |
|
46.45.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di profumi e cosmetici |
61175 |
46.46 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
|
46.46.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
|
46.46.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
61173 |
46.46.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di strumenti e apparecchi chirurgici, medicali ed ortopedici |
61174 |
46.47 |
Servizi di vendita all’ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l’illuminazione |
|
46.47.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l’illuminazione |
|
46.47.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di mobili per la casa |
61141 |
46.47.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchi per l’illuminazione |
61143 |
46.47.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di tappeti |
61163 (*) |
46.48 |
Servizi di vendita all’ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria |
|
46.48.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria |
|
46.48.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria |
61154 |
46.49 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti per uso domestico |
|
46.49.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di posateria e articoli in metallo per la casa, oggetti in vimini, oggetti in sughero e altri articoli di uso domestico n.c.a. |
|
46.49.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di posaterie e utensili in metallo per la casa |
61145 (*) |
46.49.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli in vimini, sughero, articoli da bottaio ed altri articoli in legno |
61146 |
46.49.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli e apparecchi domestici n.c.a. |
61144 (*) |
46.49.2 |
Servizi di vendita all’ingrosso di libri, riviste e prodotti cartotecnici |
|
46.49.21 |
Servizi di vendita all’ingrosso di libri |
61151 (*) |
46.49.22 |
Servizi di vendita all’ingrosso di riviste e giornali |
61151 (*) |
46.49.23 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti cartotecnici |
61151 (*) |
46.49.3 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri beni di consumo |
|
46.49.31 |
Servizi di vendita all’ingrosso di strumenti musicali |
61142 (*) |
46.49.32 |
Servizi di vendita all’ingrosso di giochi e giocattoli |
61153 |
46.49.33 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli sportivi (incluse biciclette) |
61155 |
46.49.34 |
Servizi di vendita all’ingrosso di articoli in cuoio e accessori da viaggio |
61156 |
46.49.35 |
Servizi di vendita all’ingrosso di francobolli e monete |
61159 (*) |
46.49.36 |
Servizi di vendita all’ingrosso di souvenir e opere d’arte |
61159 (*) |
46.49.39 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri beni di consumo n.c.a. |
61159 (*) |
46.5 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature di informazione e comunicazione |
|
46.51 |
Servizi di vendita all’ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software |
|
46.51.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software |
|
46.51.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software |
61184 |
46.52 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e per telecomunicazioni |
|
46.52.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e per telecomunicazioni |
|
46.52.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature e parti di apparecchiature per telecomunicazioni |
61185 (*) |
46.52.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici |
61142 (*) |
46.52.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di nastri audio e video e dischetti, dischi magnetici ed ottici CD e DVD vergini |
61185 (*) |
46.6 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri macchinari, attrezzature e accessori |
|
46.61 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori agricoli |
|
46.61.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori agricoli |
|
46.61.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine, attrezzature e accessori per l’agricoltura e la silvicoltura, inclusi i trattori |
61186 (*) |
46.61.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori per prati e giardini |
61186 (*) |
46.62 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili |
|
46.62.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili |
|
46.62.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili per la lavorazione del legno |
61188 (*) |
46.62.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli |
61188 (*) |
46.62.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili per la lavorazione di altri materiali |
61188 (*) |
46.63 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’estrazione, le costruzioni e il genio civile |
|
46.63.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’estrazione, le costruzioni e il genio civile |
|
46.63.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’estrazione, le costruzioni e il genio civile |
61187 |
46.64 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’industria tessile e di macchine per cucire e per maglieria |
|
46.64.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria |
|
46.64.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria |
61188 (*) |
46.65 |
Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio |
|
46.65.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio |
|
46.65.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio |
61183 (*) |
46.66 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio |
|
46.66.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio |
|
46.66.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio |
61183 (*) |
46.69 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature |
|
46.69.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature |
|
46.69.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature di trasporto, esclusi gli autoveicoli, i motocicli e le biciclette |
61182 |
46.69.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di forniture per macchine e attrezzature |
61189 (*) |
46.69.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione |
61189 (*) |
46.69.14 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco |
61188 (*) |
46.69.15 |
Servizi di vendita all’ingrosso di macchine, apparecchi e materiali elettrici di uso professionale |
61189 (*) |
46.69.16 |
Servizi di vendita all’ingrosso di armi e munizioni |
61189 (*) |
46.69.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine, apparecchi e attrezzature di impiego generale e speciale |
61189 (*) |
46.7 |
Servizi di vendita all’ingrosso specializzato di altri prodotti |
|
46.71 |
Servizi di vendita all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati |
|
46.71.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati |
|
46.71.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di combustibili solidi |
61191 (*) |
46.71.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di carburanti per autoveicoli, inclusi carburanti per aeromobili |
61191 (*) |
46.71.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri combustibili liquidi e gassosi e di prodotti derivati |
61191 (*) |
46.72 |
Servizi di vendita all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi |
|
46.72.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi |
|
46.72.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di minerali di ferro |
61192 (*) |
46.72.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di minerali non ferrosi |
61192 (*) |
46.72.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di ferro e acciaio in forme primarie |
61192 (*) |
46.72.14 |
Servizi di vendita all’ingrosso di metalli non ferrosi in forme primarie |
61192 (*) |
46.73 |
Servizi di vendita all’ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di apparecchi igienico-sanitari |
|
46.73.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di apparecchi igienico-sanitari |
|
46.73.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di legname grezzo |
61193 (*) |
46.73.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti della prima trasformazione del legno |
61193 (*) |
46.73.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchi igienico-sanitari |
61162 |
46.73.14 |
Servizi di vendita all’ingrosso di vernici, colori e lacche |
61164 |
46.73.15 |
Servizi di vendita all’ingrosso di vetro piano |
61161 (*) |
46.73.16 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri materiali da costruzione |
61161 (*) |
46.73.17 |
Servizi di vendita all’ingrosso di carte da parati |
61163 (*) |
46.73.18 |
Servizi di vendita all’ingrosso di rivestimenti per pavimenti (escl. tappeti) |
61163 (*) |
46.74 |
Servizi di vendita all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento |
|
46.74.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento |
|
46.74.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di ferramenta |
61165 (*) |
46.74.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento |
61199 (*) |
46.74.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di utensili a mano |
61165 (*) |
46.75 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti chimici |
|
46.75.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti chimici |
|
46.75.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura |
61172 |
46.75.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti chimici industriali |
61171 |
46.76 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti intermedi |
|
46.76.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti intermedi |
|
46.76.11 |
Servizi di vendita all’ingrosso di carta e cartone |
61194 |
46.76.12 |
Servizi di vendita all’ingrosso di fibre tessili |
61131 (*) |
46.76.13 |
Servizi di vendita all’ingrosso di materie plastiche e gomma in forme primarie |
61199 (*) |
46.76.19 |
Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti intermedi, esclusi quelli agricoli, n.c.a. |
61199 (*) |
46.77 |
Servizi di vendita all’ingrosso di rottami e cascami |
|
46.77.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso di rottami e cascami |
|
46.77.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso di rottami e cascami |
61195 |
46.9 |
Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato |
|
46.90 |
Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato |
|
46.90.1 |
Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato |
|
46.90.10 |
Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato |
61 |
47 |
Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli |
|
47.0 |
Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli |
|
47.00 |
Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli |
|
47.00.1 |
Servizi di vendita al dettaglio di frutta, ortaggi, carne, pesce, prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari e uova |
|
47.00.11 |
Servizi di vendita al dettaglio di frutta e ortaggi freschi |
62 (*) 21 (*) |
47.00.12 |
Servizi di vendita al dettaglio di preparazioni di frutta e ortaggi |
62 (*) 21 (*) |
47.00.13 |
Servizi di vendita al dettaglio di carni |
62 (*) 23 (*) |
47.00.14 |
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti a base di carne |
62 (*) 23 (*) |
47.00.15 |
Servizi di vendita al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi |
62 (*) 24 |
47.00.16 |
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti di panetteria |
62 (*) 25 (*) |
47.00.17 |
Servizi di vendita al dettaglio di dolciumi |
62 (*) 25 (*) |
47.00.18 |
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti lattiero-caseari |
62 (*) 22 (*) |
47.00.19 |
Servizi di vendita al dettaglio di uova |
62 (*) 22 (*) |
47.00.2 |
Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco |
|
47.00.21 |
Servizi di vendita al dettaglio di caffè, tè, cacao e spezie |
62 (*) 27 |
47.00.22 |
Servizi di vendita al dettaglio di oli e grassi commestibili |
62 (*) 22 (*) |
47.00.23 |
Servizi di vendita al dettaglio di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici |
62 (*) 29 (*) |
47.00.24 |
Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a. |
62 (*) 29 (*) |
47.00.25 |
Servizi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche |
62 (*) 26 (*) |
47.00.26 |
Servizi di vendita al dettaglio di altre bevande |
62 (*) 26 (*) |
47.00.27 |
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti del tabacco |
62 (*) 28 |
47.00.3 |
Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione |
|
47.00.31 |
Servizi di vendita al dettaglio di elaboratori elettronici, unità periferiche e software |
62 (*) 84 |
47.00.32 |
Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature di telecomunicazione |
62 (*) 85 |
47.00.33 |
Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi audiovisivi |
62 (*) 42 (*) |
47.00.4 |
Servizi di vendita al dettaglio di materiali da costruzione e ferramenta |
|
47.00.41 |
Servizi di vendita al dettaglio di ferramenta |
62 (*) 65 (*) |
47.00.42 |
Servizi di vendita al dettaglio di vernici, colori e lacche |
62 (*) 64 |
47.00.43 |
Servizi di vendita al dettaglio di vetro piano |
62 (*) 61 (*) |
47.00.44 |
Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature per prati e giardini |
62 (*) 86 |
47.00.45 |
Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento |
62 (*) 61 (*) |
47.00.46 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari |
62 (*) 62 |
47.00.47 |
Servizi di vendita al dettaglio di utensili a mano |
62 (*) 65 (*) |
47.00.49 |
Servizi di vendita al dettaglio di materiali da costruzione n.c.a. |
62 (*) 61 (*) |
47.00.5 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli per la casa |
|
47.00.51 |
Servizi di vendita al dettaglio di tessili |
62 (*) 31 |
47.00.52 |
Servizi di vendita al dettaglio di tende e tendine |
62 (*) 32 |
47.00.53 |
Servizi di vendita al dettaglio di carte da parati, rivestimenti per pavimenti e tappeti |
62 (*) 63 |
47.00.54 |
Servizi di vendita al dettaglio di elettrodomestici |
62 (*) 44 |
47.00.55 |
Servizi di vendita al dettaglio di mobili |
62 (*) 41 |
47.00.56 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli per l’illuminazione |
62 (*) 43 |
47.00.57 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli in legno, sughero e vimini |
62 (*) 46 |
47.00.58 |
Servizi di vendita al dettaglio di strumenti e spartiti musicali |
62 (*) 42 (*) |
47.00.59 |
Servizi di vendita al dettaglio di stoviglie, cristalleria da tavola, porcellane e vasellame, posate e articoli e apparecchi per la casa, non elettrici, n.c.a. |
62 (*) 45 |
47.00.6 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli culturali e ricreativi |
|
47.00.61 |
Servizi di vendita al dettaglio di libri |
62 (*) 51 (*) |
47.00.62 |
Servizi di vendita al dettaglio di giornali e riviste |
62 (*) 51 (*) |
47.00.63 |
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti cartotecnici |
62 (*) 51 (*) |
47.00.64 |
Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi per la registrazione del suono e delle immagini |
62 (*) 42 (*) |
47.00.65 |
Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature sportive |
62 (*) 55 (*) |
47.00.66 |
Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature per campeggio |
62 (*) 55 (*) |
47.00.67 |
Servizi di vendita al dettaglio di giochi e giocattoli |
62 (*) 53 |
47.00.68 |
Servizi di vendita al dettaglio di francobolli e monete |
62 (*) 59 (*) |
47.00.69 |
Servizi di vendita al dettaglio di souvenir e opere d’arte |
62 (*) 59 (*) |
47.00.7 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, prodotti farmaceutici e articoli medicali, oggetti di igiene o da toletta, fiori, piante, animali domestici e alimenti per animali domestici |
|
47.00.71 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento |
62 (*) 33 |
47.00.72 |
Servizi di vendita al dettaglio di calzature |
62 (*) 34 |
47.00.73 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli in cuoio e accessori da viaggio |
62 (*) 56 |
47.00.74 |
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici |
62 (*) 73 |
47.00.75 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli medicali e ortopedici |
62 (*) 74 |
47.00.76 |
Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria |
62 (*) 75 |
47.00.77 |
Servizi di vendita al dettaglio di fiori, piante e semi |
62 (*) 12 |
47.00.78 |
Servizi di vendita al dettaglio di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura |
62 (*) 71 62 (*) 72 |
47.00.79 |
Servizi di vendita al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici |
62 (*) 14 |
47.00.8 |
Servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione e di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) n.c.a. |
|
47.00.81 |
Servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione |
62 (*) 91 (*) |
47.00.82 |
Servizi di vendita al dettaglio di orologi e di articoli di gioielleria |
62 (*) 54 |
47.00.83 |
Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature fotografiche, ottiche e di precisione, servizi di ottici |
62 (*) 52 |
47.00.84 |
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti per la pulizia |
62 (*) 76 |
47.00.85 |
Servizi di vendita al dettaglio di olio combustibile per uso domestico, gas in bombole, carbone e legna da ardere |
62 (*) 91 (*) |
47.00.86 |
Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti di consumo non alimentari n.c.a. |
62 (*) 59 (*) |
47.00.87 |
Servizi di vendita al dettaglio di materie prime agricole n.c.a. |
62 (*) 11 62 (*) 13 62 (*) 15 62 (*) 19 |
47.00.88 |
Servizi di vendita al dettaglio di macchinari e attrezzature n.c.a. |
62 (*) 83 62 (*) 87 62 (*) 88 62 (*) 89 |
47.00.89 |
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti non di consumo diversi da quelli alimentari n.c.a. |
62 (*) 92 62 (*) 93 62 (*) 94 62 (*) 95 62 (*) 99 |
47.00.9 |
Servizi di vendita al dettaglio di articoli di seconda mano |
|
47.00.91 |
Servizi di vendita al dettaglio di oggetti di antiquariato |
62 (*) |
47.00.92 |
Servizi di vendita al dettaglio di libri di seconda mano |
62 (*) |
47.00.99 |
Servizi di vendita al dettaglio di altri articoli di seconda mano |
62 (*) |
H |
SERVIZI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO |
|
49 |
Servizi di trasporto terrestre e di trasporto mediante condotte |
|
49.1 |
Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri |
|
49.10 |
Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri |
|
49.10.1 |
Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri |
|
49.10.11 |
Servizi di trasporto ferroviario per turismo |
64131 |
49.10.19 |
Altri servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri |
64210 |
49.2 |
Servizi di trasporto ferroviario di merci |
|
49.20 |
Servizi di trasporto ferroviario di merci |
|
49.20.1 |
Servizi di trasporto ferroviario di merci |
|
49.20.11 |
Servizi di trasporto ferroviario di merci in vagoni frigoriferi |
65121 |
49.20.12 |
Servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi mediante carri cisterna |
65122 (*) |
49.20.13 |
Servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi mediante carri cisterna |
65122 (*) |
49.20.14 |
Servizi di trasporto ferroviario di container intermodali |
65123 |
49.20.15 |
Servizi di trasporto ferroviario di corrispondenza e pacchi |
65124 |
49.20.16 |
Servizi di trasporto ferroviario di merci solide alla rinfusa |
65125 |
49.20.19 |
Altri servizi di trasporto ferroviario di merci |
65126 65129 |
49.3 |
Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri |
|
49.31 |
Servizi di trasporto terrestre urbano e suburbano di passeggeri |
|
49.31.1 |
Servizi di trasporto ferroviario urbano e suburbano di passeggeri |
|
49.31.10 |
Servizi di trasporto ferroviario urbano e suburbano di passeggeri |
64111 |
49.31.2 |
Altri servizi di trasporto terrestre urbano e suburbano di passeggeri |
|
49.31.21 |
Servizi di trasporto stradale urbano e suburbano, regolare, di passeggeri |
64112 |
49.31.22 |
Servizi di trasporto stradale urbano e suburbano, a modalità mista, regolare, di passeggeri |
64113 |
49.32 |
Servizi operativi di taxi |
|
49.32.1 |
Servizi operativi di taxi |
|
49.32.11 |
Servizi di taxi |
64115 |
49.32.12 |
Servizi di noleggio di autovetture con autista |
64116 |
49.39 |
Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri, n.c.a. |
|
49.39.1 |
Servizi di trasporto terrestre interurbano e speciale, regolare, di passeggeri |
|
49.39.11 |
Servizi di trasporto stradale interurbano, regolare, di passeggeri |
64221 |
49.39.12 |
Servizi di trasporto stradale interurbano speciale, regolare, di passeggeri |
64222 |
49.39.13 |
Altri servizi di trasporto stradale speciale, regolare, di passeggeri |
64114 |
49.39.2 |
Servizi di trasporto di passeggeri mediante funicolari, funivie e sciovie |
|
49.39.20 |
Servizi di trasporto di passeggeri mediante funicolari, funivie e sciovie |
64119 (*) |
49.39.3 |
Servizi di trasporto terrestre, non regolare, di passeggeri |
|
49.39.31 |
Servizi di noleggio di autobus e autopullman con autista |
66011 |
49.39.32 |
Servizi di trasporto stradale di passeggeri per turismo |
64132 |
49.39.33 |
Servizi charter locali di autobus e autopullman, non regolari |
64118 |
49.39.34 |
Servizi charter di autobus e autopullman, non regolari, per grandi distanze |
64223 |
49.39.35 |
Servizi di trasporto stradale di passeggeri mediante veicoli a trazione umana o animale |
64117 |
49.39.39 |
Servizi di trasporto terrestre di passeggeri, n.c.a. |
64119 (*) |
49.4 |
Servizi di trasporto merci su strada e servizi di trasloco |
|
49.41 |
Servizi di trasporto di merci su strada |
|
49.41.1 |
Servizi di trasporto di merci su strada |
|
49.41.11 |
Servizi di trasporto di merci su strada in veicoli frigoriferi |
65111 |
49.41.12 |
Servizi di trasporto di merci su strada di prodotti petroliferi in autocisterne o semirimorchi cisterna |
65112 (*) |
49.41.13 |
Servizi di trasporto di merci su strada di altri liquidi o gas alla rinfusa in autocisterne o semirimorchi cisterna |
65112 (*) |
49.41.14 |
Servizi di trasporto stradale di container intermodali |
65113 |
49.41.15 |
Servizi di trasporto stradale di merci solide alla rinfusa |
65117 |
49.41.16 |
Servizi di trasporto stradale di animali vivi |
65118 |
49.41.17 |
Servizi di trasporto stradale di merci mediante veicoli a trazione umana o animale |
65114 |
49.41.18 |
Servizi di trasporto stradale di corrispondenza e pacchi |
65116 |
49.41.19 |
Altri servizi di trasporto stradale di merci |
65119 |
49.41.2 |
Servizi di noleggio di furgoni con autista |
|
49.41.20 |
Servizi di noleggio di furgoni con autista |
66012 |
49.42 |
Servizi di trasloco |
|
49.42.1 |
Servizi di trasloco |
|
49.42.11 |
Servizi di trasloco per privati |
65115 (*) |
49.42.19 |
Altri servizi di trasloco |
65115 (*) |
49.5 |
Servizi di trasporto mediante condotte |
|
49.50 |
Servizi di trasporto mediante condotte |
|
49.50.1 |
Servizi di trasporto mediante condotte |
|
49.50.11 |
Servizi di trasporto mediante condotte di petrolio greggio o raffinato e di prodotti del petrolio |
65131 (*) |
49.50.12 |
Servizi di trasporto mediante condotte di gas naturale |
65131 (*) |
49.50.19 |
Servizi di trasporto mediante condotte di altri prodotti |
65139 |
50 |
Servizi di trasporto marittimo e per vie d’acqua |
|
50.1 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri |
|
50.10 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri |
|
50.10.1 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri |
|
50.10.11 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri su navi traghetto |
64231 |
50.10.12 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri su navi da crociera |
64232 |
50.10.19 |
Altri servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri |
64239 |
50.10.2 |
Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri, con operatore |
|
50.10.20 |
Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri, con operatore |
66021 (*) |
50.2 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci |
|
50.20 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci |
|
50.20.1 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci |
|
50.20.11 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci congelate o refrigerate mediante navi frigorifero |
65211 |
50.20.12 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di petrolio greggio mediante navi cisterna |
65212 (*) |
50.20.13 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di altri liquidi o gas alla rinfusa mediante navi cisterna |
65212 (*) |
50.20.14 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di container intermodali tramite navi container |
65213 |
50.20.15 |
Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci solide alla rinfusa |
65219 (*) |
50.20.19 |
Altri servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci |
65219 (*) |
50.20.2 |
Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di merci, con operatore; servizi di rimorchio e spinta |
|
50.20.21 |
Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di merci, con operatore |
66021 (*) |
50.20.22 |
Servizi di rimorchio e spinta in mare aperto e in acque costiere |
65219 (*) |
50.3 |
Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne |
|
50.30 |
Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne |
|
50.30.1 |
Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne |
|
50.30.11 |
Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne su navi traghetto |
64121 |
50.30.12 |
Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne su imbarcazioni da crociera |
64122 |
50.30.13 |
Servizi di turismo su imbarcazioni da diporto |
64133 |
50.30.19 |
Altri servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne |
64129 |
50.30.2 |
Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di passeggeri, per vie d’acqua interne, con operatore |
|
50.30.20 |
Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di passeggeri, per vie d’acqua interne, con operatore |
66022 (*) |
50.4 |
Servizi di trasporto di merci per vie d’acqua interne |
|
50.40 |
Servizi di trasporto di merci per vie d’acqua interne |
|
50.40.1 |
Servizi di trasporto di merci per vie d’acqua interne |
|
50.40.11 |
Servizi di trasporto per vie d’acqua interne di merci congelate o refrigerate mediante navi frigorifere |
65221 |
50.40.12 |
Servizi di trasporto per vie d’acqua interne di petrolio greggio mediante navi cisterna |
65222 (*) |
50.40.13 |
Servizi di trasporto per vie d’acqua interne di altri liquidi e gas alla rinfusa mediante navi cisterna |
65222 (*) |
50.40.14 |
Servizi di trasporto per vie d’acqua interne di container intermodali tramite navi container |
65229 (*) |
50.40.19 |
Altri servizi di trasporto di merci per vie d’acqua interne |
65229 (*) |
50.40.2 |
Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di merci, per vie d’acqua interne, con operatore; servizi di rimorchio e spinta |
|
50.40.21 |
Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di merci, per vie d’acqua interne, con operatore |
66022 (*) |
50.40.22 |
Servizi di rimorchio e spinta su vie d’acqua interne |
65229 (*) |
51 |
Servizi di trasporto aereo |
|
51.1 |
Servizi di trasporto aereo di passeggeri |
|
51.10 |
Servizi di trasporto aereo di passeggeri |
|
51.10.1 |
Servizi di trasporto aereo di passeggeri |
|
51.10.11 |
Servizi di trasporto aereo interno, di linea, di passeggeri |
64241 |
51.10.12 |
Servizi di trasporto aereo interno, non di linea, di passeggeri, escluso per turismo |
64242 |
51.10.13 |
Servizi di trasporto aereo internazionale, di linea, di passeggeri |
64243 |
51.10.14 |
Servizi di trasporto aereo internazionale, non di linea, di passeggeri |
64244 |
51.10.15 |
Servizi di trasporto aereo, non di linea, di passeggeri, per turismo |
64134 |
51.10.2 |
Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di passeggeri, con operatore |
|
51.10.20 |
Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di passeggeri, con operatore |
66031 |
51.2 |
Servizi di trasporto aereo di merci e di trasporto spaziale |
|
51.21 |
Servizi di trasporto aereo di merci |
|
51.21.1 |
Servizi di trasporto aereo di merci |
|
51.21.11 |
Servizi di trasporto aereo, di linea, di container intermodali |
65319 (*) |
51.21.12 |
Servizi di trasporto aereo di corrispondenza e pacchi |
65311 |
51.21.13 |
Servizi di trasporto aereo, di linea, di altre merci |
65319 (*) |
51.21.14 |
Servizi di trasporto aereo, non di linea, di altre merci |
65319 (*) |
51.21.2 |
Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di merci, con operatore |
|
51.21.20 |
Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di merci, con operatore |
66032 |
51.22 |
Servizi di trasporto spaziale |
|
51.22.1 |
Servizi di trasporto spaziale |
|
51.22.11 |
Servizi di trasporto spaziale di passeggeri |
64250 |
51.22.12 |
Servizi di trasporto spaziale di merci |
65320 |
52 |
Servizi di magazzinaggio e di supporto per i trasporti |
|
52.1 |
Servizi di deposito e magazzinaggio |
|
52.10 |
Servizi di deposito e magazzinaggio |
|
52.10.1 |
Servizi di deposito e magazzinaggio |
|
52.10.11 |
Servizi di magazzinaggio in celle frigorifere |
67210 |
52.10.12 |
Servizi di magazzinaggio di liquidi o gas alla rinfusa |
67220 |
52.10.13 |
Servizi di magazzinaggio di cereali |
67290 (*) |
52.10.19 |
Altri servizi di deposito e magazzinaggio |
67290 (*) |
52.2 |
Servizi di supporto per i trasporti |
|
52.21 |
Servizi connessi al trasporto terrestre |
|
52.21.1 |
Servizi connessi al trasporto ferroviario |
|
52.21.11 |
Servizi ferroviari di rimorchio o spinta |
67301 |
52.21.19 |
Altri servizi connessi al trasporto ferroviario |
67309 |
52.21.2 |
Servizi connessi al trasporto su strada |
|
52.21.21 |
Servizi di gestione di autostazioni |
67410 |
52.21.22 |
Servizi di gestione di autostrade |
67420 (*) |
52.21.23 |
Servizi di gestione di ponti e gallerie |
67420 (*) |
52.21.24 |
Servizi di parcheggio |
67430 |
52.21.25 |
Servizi di rimorchio per veicoli privati e commerciali |
67440 |
52.21.29 |
Altri servizi connessi al trasporto su strada |
67490 |
52.21.3 |
Servizi connessi ai trasporti tramite condutture |
|
52.21.30 |
Servizi connessi ai trasporti tramite condutture |
67490 (*) |
52.22 |
Servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua |
|
52.22.1 |
Servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua |
|
52.22.11 |
Servizi di gestione di porti e idrovie (esclusa movimentazione merci) in acque marittime e costiere |
67511 |
52.22.12 |
Servizi di gestione di porti e idrovie (esclusa movimentazione merci) in vie d’acqua interne |
67512 |
52.22.13 |
Servizi di pilotaggio e di ancoraggio in acque marittime e costiere |
67521 |
52.22.14 |
Servizi di pilotaggio e di ancoraggio in vie d’acqua interne |
67522 |
52.22.15 |
Servizi di salvataggio e recupero di imbarcazioni in acque marittime e costiere |
67531 |
52.22.16 |
Servizi di salvataggio e recupero di imbarcazioni in vie d’acqua interne |
67532 |
52.22.19 |
Altri servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua |
67590 |
52.23 |
Servizi connessi al trasporto aereo |
|
52.23.1 |
Servizi aeroportuali (escluse le operazioni di carico e scarico), servizi di controllo del traffico aereo e altri servizi connessi al trasporto aereo |
|
52.23.11 |
Servizi di gestione di aeroporti (esclusa movimentazione merci) |
67610 |
52.23.12 |
Servizi di controllo del traffico aereo |
67620 |
52.23.19 |
Altri servizi connessi al trasporto aereo |
67630 |
52.23.2 |
Servizi connessi al trasporto spaziale |
|
52.23.20 |
Servizi connessi al trasporto spaziale |
67640 |
52.24 |
Servizi di movimentazione merci |
|
52.24.1 |
Servizi di movimentazione merci |
|
52.24.11 |
Servizi di movimentazione dei container nei porti |
67110 (*) |
52.24.12 |
Altri servizi di movimentazione dei container |
67110 (*) |
52.24.13 |
Altri servizi di movimentazione merci nei porti |
67190 (*) |
52.24.19 |
Altri servizi di movimentazione merci |
67190 (*) |
52.29 |
Altri servizi di supporto per i trasporti |
|
52.29.1 |
Servizi delle agenzie di trasporto di merci |
|
52.29.11 |
Servizi degli agenti marittimi |
67910 (*) |
52.29.12 |
Altri servizi di brokeraggio di merci |
67910 (*) |
52.29.19 |
Altri servizi delle agenzie di trasporto di merci |
67910 (*) |
52.29.2 |
Altri servizi di supporto per i trasporti n.c.a. |
|
52.29.20 |
Altri servizi di supporto per i trasporti n.c.a. |
67990 |
53 |
Servizi postali e di corriere |
|
53.1 |
Servizi postali con obbligo di servizio universale |
|
53.10 |
Servizi postali con obbligo di servizio universale |
|
53.10.1 |
Servizi postali con obbligo di servizio universale |
|
53.10.11 |
Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di giornali e periodici |
68111 (*) |
53.10.12 |
Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di corrispondenza |
68111 (*) |
53.10.13 |
Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di pacchi e pacchetti |
68112 |
53.10.14 |
Servizi di sportello presso gli uffici postali |
68113 |
53.10.19 |
Altri servizi postali con obbligo di servizio universale |
68119 |
53.2 |
Altri servizi postali e di corriere |
|
53.20 |
Altri servizi postali e di corriere |
|
53.20.1 |
Altri servizi postali e di corriere |
|
53.20.11 |
Servizi di corriere multimodale |
68120 |
53.20.12 |
Servizi di consegna a domicilio di generi alimentari |
68130 (*) |
53.20.19 |
Altri servizi postali e di corriere n.c.a. |
68130 (*) |
I |
SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE |
|
55 |
Servizi di alloggio |
|
55.1 |
Servizi alberghieri e simili |
|
55.10 |
Servizi alberghieri e simili |
|
55.10.1 |
Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, con servizio domestico giornaliero (esclusa la multiproprietà) |
|
55.10.10 |
Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, con servizio domestico giornaliero (esclusa la multiproprietà) |
63111 |
55.2 |
Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni |
|
55.20 |
Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni |
|
55.20.1 |
Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni |
|
55.20.11 |
Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, in ostelli per giovani e bungalow per vacanze |
63114 |
55.20.12 |
Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, in alloggi in multipropietà |
63113 |
55.20.19 |
Altri servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, senza servizio domestico giornaliero |
63112 (*) |
55.3 |
Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte |
|
55.30 |
Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte |
|
55.30.1 |
Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte |
|
55.30.11 |
Servizi in aree di campeggio |
63120 |
55.30.12 |
Servizi in aree adibite a parcheggio per veicoli e roulotte |
63130 |
55.9 |
Altri servizi di alloggio |
|
55.90 |
Altri servizi di alloggio |
|
55.90.1 |
Altri servizi di alloggio |
|
55.90.11 |
Servizi di alloggio in camere o unità abitative per studenti, in residence e internati |
63210 |
55.90.12 |
Servizi di alloggio in camere o unità abitative per lavoratori, in ostelli o campi per lavoratori |
63220 |
55.90.13 |
Servizi di vagone letto su treni o altri mezzi di trasporto |
63290 (*) |
55.90.19 |
Altri servizi di alloggio n.c.a. |
63290 (*) |
56 |
Servizi di ristorazione e di vendita di bevande |
|
56.1 |
Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio |
|
56.10 |
Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio |
|
56.10.1 |
Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio |
|
56.10.11 |
Servizi di ristorazione con servizio completo di ristorante |
63310 (*) |
56.10.12 |
Servizi di ristorazione su vagoni ristorante ferroviari e su navi |
63310 (*) |
56.10.13 |
Servizi di ristorazione in esercizi self-service |
63320 |
56.10.19 |
Altri servizi di ristorazione |
63399 |
56.2 |
Servizi di catering per manifestazioni e atri servizi di ristorazione collettiva |
|
56.21 |
Servizi di catering per manifestazioni |
|
56.21.1 |
Servizi di catering per manifestazioni |
|
56.21.11 |
Servizi di catering per feste private |
63391 (*) |
56.21.19 |
Altri servizi di catering per manifestazioni |
63391 (*) |
56.29 |
Altri servizi di ristorazione collettiva |
|
56.29.1 |
Servizi contrattuali di ristorazione collettiva |
|
56.29.11 |
Servizi contrattuali di ristorazione per conto di imprese di trasporti |
63392 |
56.29.19 |
Altri servizi contrattuali di ristorazione collettiva |
63393 (*) |
56.29.2 |
Servizi di mense |
|
56.29.20 |
Servizi di mense |
63393 (*) |
56.3 |
Servizi di vendita di bevande |
|
56.30 |
Servizi di vendita di bevande |
|
56.30.1 |
Servizi di vendita di bevande |
|
56.30.10 |
Servizi di vendita di bevande |
63400 |
J |
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
|
58 |
Servizi di editoria |
|
58.1 |
Servizi di edizione di libri, periodici e altri servizi di editoria |
|
58.11 |
Servizi di edizione di libri |
|
58.11.1 |
Libri |
|
58.11.11 |
Libri di testo didattici |
32210 |
58.11.12 |
Edizioni professionali, tecniche e scolastiche in forma di libri |
32291 |
58.11.13 |
Libri per l’infanzia |
32292 |
58.11.14 |
Dizionari ed enciclopedie |
32220 (*) |
58.11.15 |
Atlanti ed altri lavori cartografici in forma di libri |
32220 (*) |
58.11.16 |
Lavori cartografici di ogni specie, non in forma di libri |
32510 |
58.11.19 |
Altri libri, opuscoli e stampati simili |
32299 |
58.11.2 |
Pubblicazioni su dischi, nastri o altri supporti materiali |
|
58.11.20 |
Pubblicazioni su dischi, nastri o altri supporti materiali |
47691 47692 |
58.11.3 |
Pubblicazioni on line |
|
58.11.30 |
Pubblicazioni on line |
84311 (*) |
58.11.4 |
Spazi pubblicitari in libri |
|
58.11.41 |
Spazi pubblicitari in pubblicazioni su supporto cartaceo |
83631 (*) |
58.11.42 |
Spazi pubblicitari in pubblicazioni su supporto elettronico |
83639 (*) |
58.11.5 |
Edizione di libri per conto terzi |
|
58.11.50 |
Edizione di libri per conto terzi |
89110 |
58.11.6 |
Servizi di concessione di licenze per pubblicazioni |
|
58.11.60 |
Servizi di concessione di licenze per pubblicazioni |
73320 (*) |
58.12 |
Edizione di guide telefoniche e indirizzari elettronici |
|
58.12.1 |
Guide telefoniche e indirizzari elettronici stampati o su supporto mediatico |
|
58.12.10 |
Guide telefoniche e indirizzari elettronici stampati o su supporto mediatico |
32230 47692 (*) |
58.12.2 |
Guide telefoniche e indirizzari elettronici on line |
|
58.12.20 |
Guide telefoniche e indirizzari elettronici on line |
84311 (*) |
58.12.3 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di guide telefoniche e indirizzari elettronici |
|
58.12.30 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di guide telefoniche e indirizzari elettronici |
|
58.13 |
Servizi di edizione di giornali |
|
58.13.1 |
Giornali su carta |
|
58.13.10 |
Giornali su carta |
32300 (*) |
58.13.2 |
Giornali on line |
|
58.13.20 |
Giornali on line |
84312 (*) |
58.13.3 |
Spazi pubblicitari in giornali |
|
58.13.31 |
Spazi pubblicitari in giornali su carta |
83631 (*) |
58.13.32 |
Spazi pubblicitari in giornali on line |
83639 (*) |
58.14 |
Servizi di edizione di riviste e periodici |
|
58.14.1 |
Giornali e pubblicazioni periodiche su carta |
|
58.14.11 |
Giornali e pubblicazioni periodiche su carta, di informazione generale |
32410 |
58.14.12 |
Giornali e pubblicazioni periodiche su carta, di informazione commerciale, professionale e accademica |
32420 |
58.14.19 |
Altri giornali e pubblicazioni periodiche su carta |
32490 |
58.14.2 |
Giornali e pubblicazioni periodiche on line |
|
58.14.20 |
Giornali e pubblicazioni periodiche on line |
84312 (*) |
58.14.3 |
Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche |
|
58.14.31 |
Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche su carta |
83631 (*) |
58.14.32 |
Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche on line |
83639 (*) |
58.14.4 |
Servizi di concessione di licenze per giornali e pubblicazioni periodiche |
|
58.14.40 |
Servizi di concessione di licenze per giornali e pubblicazioni periodiche |
73320 (*) |
58.19 |
Altri servizi di edizione |
|
58.19.1 |
Altri servizi editoriali di materiale stampato |
|
58.19.11 |
Cartoline stampate con auguri o simili |
32530 |
58.19.12 |
Immagini, incisioni e fotografie stampate |
32540 |
58.19.13 |
Decalcomanie, calendari stampati |
32630 |
58.19.14 |
Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati; carta bollata; assegni; biglietti di banca, titoli azionari od obbligazioni e titoli simili |
32610 |
58.19.15 |
Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili |
32620 |
58.19.19 |
Altri stampati |
32690 |
58.19.2 |
Altri contenuti on line |
|
58.19.21 |
Contenuti per adulti on line |
84393 |
58.19.29 |
Altri contenuti on line n.c.a. |
84399 |
58.19.3 |
Servizi di concessione di licenze per altri stampati |
|
58.19.30 |
Servizi di concessione di licenze per altri stampati |
73320 (*) |
58.2 |
Servizi di edizione di software |
|
58.21 |
Servizi di edizione di giochi per computer |
|
58.21.1 |
Giochi per computer pronti per l’uso |
|
58.21.10 |
Giochi per computer pronti per l’uso |
47822 |
58.21.2 |
Download di giochi per computer |
|
58.21.20 |
Download di giochi per computer |
84342 (*) |
58.21.3 |
Giochi on line |
|
58.21.30 |
Giochi on line |
84391 |
58.21.4 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di giochi per computer |
|
58.21.40 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di giochi per computer |
73311 (*) |
58.29 |
Servizi di edizione di altri software |
|
58.29.1 |
Software per sistemi pronti per l’uso |
|
58.29.11 |
Sistemi operativi pronti per l’uso |
47811 |
58.29.12 |
Software di rete pronti per l’uso |
47812 |
58.29.13 |
Software di gestione di banca dati pronti per l’uso |
47813 |
58.29.14 |
Software di strumenti di sviluppo e di linguaggi di programmazione, pronti per l’uso |
47814 |
58.29.2 |
Software applicativo, pronto per l’uso |
|
58.29.21 |
Applicazioni commerciali e domestiche generali, pronte per l’uso |
47821 |
58.29.29 |
Altro software applicativo, pronto per l’uso |
47829 |
58.29.3 |
Download di software |
|
58.29.31 |
Download di software per sistemi |
84341 |
58.29.32 |
Download di software applicativo |
84342 (*) |
58.29.4 |
Software on line |
|
58.29.40 |
Software on line |
84392 |
58.29.5 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di software |
|
58.29.50 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di software |
73311 (*) |
59 |
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi; edizione di registrazioni sonore e edizioni musicali |
|
59.1 |
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
|
59.11 |
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
|
59.11.1 |
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
|
59.11.11 |
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche |
96121 (*) |
59.11.12 |
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche e di video promozionali o pubblicitari |
96121 (*) |
59.11.13 |
Altri servizi di produzione di programmi televisivi |
96121 (*) |
59.11.2 |
Pellicole cinematografiche, video e programmi televisivi |
|
59.11.21 |
Originali di pellicole cinematografiche, video e programmi televisivi |
96123 (*) |
59.11.22 |
Pellicole cinematografiche |
38950 |
59.11.23 |
Contenuti di film e altri video su disco, nastro o altri supporti materiali |
47620 |
59.11.24 |
Download di film e altri video |
84331 |
59.11.3 |
Vendita di spazi pubblicitari in prodotti cinematografici, video e televisivi |
|
59.11.30 |
Vendita di spazi pubblicitari in prodotti cinematografici, video e televisivi |
83639 (*) |
59.12 |
Servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
|
59.12.1 |
Servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
|
59.12.11 |
Servizi di redazione audiovisiva |
96131 |
59.12.12 |
Servizi di trasferimento e duplicazione di master |
96132 |
59.12.13 |
Servizi di correzione cromatica e di restauro in tecnica digitale |
96133 |
59.12.14 |
Servizi per gli effetti visivi |
96134 |
59.12.15 |
Servizi per l’animazione |
96135 |
59.12.16 |
Servizi di scrittura di didascalie, titolazione e sottotitolazione |
96136 |
59.12.17 |
Servizi di editing e di progettazione audio |
96137 |
59.12.19 |
Altri servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
96139 |
59.13 |
Servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
|
59.13.1 |
Servizi di concessione di licenze e di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
|
59.13.11 |
Servizi di concessione di licenze per diritti cinematografici e relative royalties |
73320 (*) |
59.13.12 |
Altri servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi |
96140 |
59.14 |
Servizi di proiezione cinematografica |
|
59.14.1 |
Servizi di proiezione cinematografica |
|
59.14.10 |
Servizi di proiezione cinematografica |
96151 96152 |
59.2 |
Servizi di registrazione sonora e di edizione musicale |
|
59.20 |
Servizi di registrazione sonora e di edizione musicale |
|
59.20.1 |
Servizi di registrazione sonora e di registrazioni dal vivo; originali di registrazioni sonore |
|
59.20.11 |
Servizi di registrazione sonora |
96111 |
59.20.12 |
Servizi di registrazione dal vivo |
96112 |
59.20.13 |
Originali di registrazioni sonore |
96113 |
59.20.2 |
Servizi di produzione di programmi radiofonici; originali di programmi radiofonici |
|
59.20.21 |
Servizi di produzione di programmi radiofonici |
96122 |
59.20.22 |
Originali di programmi radiofonici |
96123 (*) |
59.20.3 |
Servizi di edizioni musicali |
|
59.20.31 |
Partiture a stampa |
32520 (*) |
59.20.32 |
Spartiti elettronici |
32520 (*) |
59.20.33 |
Dischi, nastri o altri supporti materiali audio musicali |
47610 |
59.20.34 |
Altri dischi e nastri audio |
47699 |
59.20.35 |
Download di musica |
84321 |
59.20.4 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di originali acustici |
|
59.20.40 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di originali acustici |
73320 (*) |
60 |
Servizi di programmazione e di emissione radiofonica e televisiva |
|
60.1 |
Servizi di radiodiffusione |
|
60.10 |
Servizi di radiodiffusione |
|
60.10.1 |
Servizi di radiodiffusione; originali di emissioni radiofoniche |
|
60.10.11 |
Servizi di radioprogrammazione e radiodiffusione |
84631 (*) |
60.10.12 |
Originali di emissioni radiofoniche |
84611 |
60.10.2 |
Programmi di canali radio |
|
60.10.20 |
Programmi di canali radio |
84621 |
60.10.3 |
Spazi pubblicitari in radio |
|
60.10.30 |
Spazi pubblicitari in radio |
83632 (*) |
60.2 |
Servizi di diffusione di programmi televisivi; originali di emissioni televisive |
|
60.20 |
Servizi di diffusione di programmi televisivi; originali di emissioni televisive |
|
60.20.1 |
Servizi di diffusione di programmi televisivi |
|
60.20.11 |
Servizi di diffusione di programmi televisivi on line (escl. programmi a pagamento) |
84631 (*) |
60.20.12 |
Altri servizi di diffusione di programmi televisivi (escl. programmi a pagamento) |
84631 (*) |
60.20.13 |
Servizi di diffusione di programmi televisivi on line a pagamento |
84631 (*) |
60.20.14 |
Altri servizi di diffusione di programmi televisivi a pagamento |
84631 (*) |
60.20.2 |
Originali di programmi televisivi |
|
60.20.20 |
Originali di programmi televisivi |
84612 |
60.20.3 |
Programmi di canali televisivi |
|
60.20.31 |
Programmi di canali televisivi (esclusa TV a pagamento) |
84622 (*) |
60.20.32 |
Programmi di canali televisivi a pagamento |
84622 (*) |
60.20.4 |
Spazi pubblicitari in TV |
|
60.20.40 |
Spazi pubblicitari in TV |
83632 (*) |
61 |
Servizi di telecomunicazione |
|
61.1 |
Servizi di telecomunicazioni cablate |
|
61.10 |
Servizi di telecomunicazioni cablate |
|
61.10.1 |
Servizi di trasmissione di dati e messaggi |
|
61.10.11 |
Servizi di telefonia fissa — accesso e uso |
84121 |
61.10.12 |
Servizi di telefonia fissa — caratteristiche di chiamata |
84122 |
61.10.13 |
Servizi di reti private per sistemi di telecomunicazione cablati |
84140 (*) |
61.10.2 |
Servizi di vettori (carrier) per telecomunicazioni cablate |
|
61.10.20 |
Servizi di carrier per telecomunicazioni cablate |
84110 (*) |
61.10.3 |
Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni cablate |
|
61.10.30 |
Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni cablate |
84150 (*) |
61.10.4 |
Servizi di telecomunicazioni tramite Internet via cavo |
|
61.10.41 |
Servizi di dorsale (backbone) di Internet |
84210 |
61.10.42 |
Servizi di accesso a Internet a banda stretta tramite reti cablate |
84221 (*) |
61.10.43 |
Servizi di accesso a Internet a banda larga tramite reti cablate |
84222 (*) |
61.10.49 |
Altri servizi di telecomunicazioni tramite Internet via cavo |
84290 (*) |
61.10.5 |
Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata |
|
61.10.51 |
Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pacchetto di programmi base |
84632 (*) |
61.10.52 |
Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pacchetto di programmi a scelta |
84633 (*) |
61.10.53 |
Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pay-per-view (pagati a consumo) |
84634 (*) |
61.2 |
Servizi di telecomunicazione wireless (non cablate) |
|
61.20 |
Servizi di telecomunicazione wireless (non cablate) |
|
61.20.1 |
Servizi di telecomunicazioni mobili e servizi di reti private per sistemi di telecomunicazioni wireless |
|
61.20.11 |
Servizi di telecomunicazioni mobili — accesso e uso |
84131 |
61.20.12 |
Servizi di telecomunicazioni mobili — caratteristiche di chiamata |
84132 |
61.20.13 |
Servizi di reti private per sistemi di telecomunicazioni wireless |
84140 (*) |
61.20.2 |
Servizi di carrier per telecomunicazioni wireless |
|
61.20.20 |
Servizi di carrier per telecomunicazioni wireless |
84110 (*) |
61.20.3 |
Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni wireless |
|
61.20.30 |
Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni wireless |
84150 (*) |
61.20.4 |
Servizi di telecomunicazione tramite Internet via cavo |
|
61.20.41 |
Servizi di accesso a Internet a banda stretta tramite reti wireless |
84221 (*) |
61.20.42 |
Servizi di accesso a Internet a banda larga tramite reti wireless |
84222 (*) |
61.20.49 |
Altri servizi di telecomunicazione wireless tramite Internet |
84290 (*) |
61.20.5 |
Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite reti wireless |
|
61.20.50 |
Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite reti wireless |
84632 (*) 84633 (*) 84634 (*) |
61.3 |
Servizi di telecomunicazioni via satellite |
|
61.30 |
Servizi di telecomunicazioni via satellite |
|
61.30.1 |
Servizi di telecomunicazioni via satellite, esclusa la distribuzione di programmi a domicilio via satellite |
|
61.30.10 |
Servizi di telecomunicazioni via satellite, esclusa la distribuzione di programmi a domicilio via satellite |
84190 (*) |
61.30.2 |
Diffusione di programmi a domicilio via satellite |
|
61.30.20 |
Diffusione di programmi a domicilio via satellite |
84632 (*) 84633 (*) 84634 (*) |
61.9 |
Altri servizi di telecomunicazione |
|
61.90 |
Altri servizi di telecomunicazione |
|
61.90.1 |
Altri servizi di telecomunicazione |
|
61.90.10 |
Altri servizi di telecomunicazione |
84190 (*) |
62 |
Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi |
|
62.0 |
Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi |
|
62.01 |
Servizi di programmazione informatica |
|
62.01.1 |
Servizi di progettazione e sviluppo di TI |
|
62.01.11 |
Servizi di progettazione e sviluppo di TI per applicazioni |
83141 |
62.01.12 |
Servizi di progettazione e sviluppo di TI per reti e sistemi |
83142 |
62.01.2 |
Originali di software |
|
62.01.21 |
Originali di software di giochi per computer |
83143 (*) |
62.01.29 |
Altri originali di software |
83143 (*) |
62.02 |
Servizi di consulenza sul computer |
|
62.02.1 |
Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici |
|
62.02.10 |
Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici |
83131 (*) |
62.02.2 |
Servizi di consulenza in materia di programmi e di sistemi informatici |
|
62.02.20 |
Servizi di consulenza in materia di programmi e di sistemi informatici |
83131 (*) |
62.02.3 |
Servizi di assistenza tecnica informatica |
|
62.02.30 |
Servizi di assistenza tecnica informatica |
83132 (*) |
62.03 |
Servizi di gestione di attrezzature informatiche |
|
62.03.1 |
Servizi di gestione di attrezzature informatiche |
|
62.03.11 |
Servizi di gestione reti |
83161 |
62.03.12 |
Servizi di gestione di sistemi informatici |
83162 |
62.09 |
Altri servizi connessi alle tecnologie dell’informazione e all’informatica |
|
62.09.1 |
Servizi di installazione di elaboratori elettronici e unità periferiche |
|
62.09.10 |
Servizi di installazione di elaboratori elettronici e unità periferiche |
87332 |
62.09.2 |
Altri servizi connessi alle tecnologie dell’informazione n.c.a. e all’informatica |
|
62.09.20 |
Altri servizi connessi alle tecnologie dell’informazione n.c.a. e all’informatica |
83132 (*) |
63 |
Servizi d’informazione |
|
63.1 |
Elaborazione dell’informazione, hosting e servizi connessi; portali web |
|
63.11 |
Elaborazione dell’informazione, hosting e servizi connessi |
|
63.11.1 |
Elaborazione dell’informazione, servizi applicativi di hosting e altri servizi per la fornitura di infrastrutture TI |
|
63.11.11 |
Servizi di elaborazione elettronica dell’informazione |
0 (*) |
63.11.12 |
Servizi di web hosting |
83151 |
63.11.13 |
Fornitura di servizi applicativi |
83152 |
63.11.19 |
Servizi di fornitura di altre infrastrutture di hosting e informatiche |
83159 |
63.11.2 |
Contenuti audio e video trasmessi in streaming |
|
63.11.21 |
Contenuti audio e video trasmessi in streaming |
84332 |
63.11.22 |
Contenuti audio e video trasmessi in streaming |
84322 |
63.11.3 |
Spazi pubblicitari in Internet |
|
63.11.30 |
Spazi pubblicitari in Internet |
83633 |
63.12 |
Contenuto di portali web |
|
63.12.1 |
Contenuto di portali web |
|
63.12.10 |
Contenuto di portali web |
84394 |
63.9 |
Altri servizi d’informazione |
|
63.91 |
Servizi delle agenzie di stampa |
|
63.91.1 |
Servizi delle agenzie di stampa |
|
63.91.11 |
Servizi forniti dalle agenzie di stampa a giornali e pubblicazioni periodiche |
84410 |
63.91.12 |
Servizi delle agenzie di stampa a mezzi di comunicazione audiovisivi |
84420 |
63.99 |
Altri servizi d’informazione n.c.a. |
|
63.99.1 |
Servizi d’informazione n.c.a. |
|
63.99.10 |
Servizi d’informazione n.c.a. |
85991 |
63.99.2 |
Compilazioni originali di fatti o informazioni |
|
63.99.20 |
Compilazioni originali di fatti o informazioni |
83940 |
K |
SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI |
|
64 |
Servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) |
|
64.1 |
Servizi di intermediazione monetaria |
|
64.11 |
Servizi delle Banche centrali |
|
64.11.1 |
Servizi delle Banche centrali |
|
64.11.10 |
Servizi delle Banche centrali |
71110 |
64.19 |
Altri servizi di intermediazione monetaria |
|
64.19.1 |
Servizi di deposito |
|
64.19.11 |
Servizi di deposito a favore di imprese ed istituzioni |
71121 |
64.19.12 |
Servizi di deposito a favore di altri clienti |
71122 |
64.19.2 |
Servizi di concessione di credito da parte di istituti monetari |
|
64.19.21 |
Servizi di concessione intersettoriale di credito da parte di istituti monetari |
71135 (*) |
64.19.22 |
Servizi di concessione di credito al consumo da parte di istituti monetari |
71133 (*) |
64.19.23 |
Servizi di concessione di credito ipotecario per abitazioni da parte di istituti monetari |
71131 (*) |
64.19.24 |
Servizi di concessione di credito ipotecario non per abitazioni da parte di istituti monetari |
71132 (*) |
64.19.25 |
Servizi di concessione di credito diverso da quello ipotecario a imprese da parte di istituti monetari |
71135 (*) |
64.19.26 |
Servizi di carte di credito degli istituti monetari |
71134 (*) |
64.19.29 |
Altri servizi di concessione di credito da parte di istituti monetari |
71139 (*) |
64.19.3 |
Altri servizi di intermediazione monetaria n.c.a. |
|
64.19.30 |
Altri servizi di intermediazione monetaria n.c.a. |
71190 (*) |
64.2 |
Servizi di società holding |
|
64.20 |
Servizi di società holding |
|
64.20.1 |
Servizi di società holding |
|
64.20.10 |
Servizi di società holding |
0 (*) |
64.3 |
Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili |
|
64.30 |
Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili |
|
64.30.1 |
Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili |
|
64.30.10 |
Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili |
0 (*) |
64.9 |
Altri servizi finanziari, esclusi le assicurazioni e i fondi pensione |
|
64.91 |
Servizi di leasing finanziario |
|
64.91.1 |
Servizi di leasing finanziario |
|
64.91.10 |
Servizi di leasing finanziario |
71140 |
64.92 |
Altri servizi di credito |
|
64.92.1 |
Altri servizi di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari |
|
64.92.11 |
Servizi di concessione intersettoriale di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari |
71135 (*) |
64.92.12 |
Servizi di concessione di credito al consumo, diversi da quelli offerti da istituti monetari |
71133 (*) |
64.92.13 |
Servizi di concessione di credito ipotecario per abitazioni, diversi da quelli offerti da istituti monetari |
71131 (*) |
64.92.14 |
Servizi di concessione di credito ipotecario non per abitazioni, diversi da quelli offerti da istituti monetari |
71132 (*) |
64.92.15 |
Servizi di concessione di credito diverso da quello ipotecario a imprese, diversi da quelli offerti da istituti monetari |
71135 (*) |
64.92.16 |
Servizi di carte di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari |
71134 (*) |
64.92.19 |
Altri servizi di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari, n.c.a. |
71139 (*) |
64.99 |
Altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), n.c.a. |
|
64.99.1 |
Altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), n.c.a. |
|
64.99.11 |
Servizi bancari d’investimento |
71200 |
64.99.19 |
Servizi finanziari, esclusi le assicurazioni e i fondi pensione, n.c.a. |
71190 (*) |
65 |
Servizi connessi alle assicurazioni, alle riassicurazioni e ai fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie |
|
65.1 |
Servizi di assicurazione |
|
65.11 |
Servizi di assicurazione sulla vita |
|
65.11.1 |
Servizi di assicurazione sulla vita |
|
65.11.10 |
Servizi di assicurazione sulla vita |
71311 (*) |
65.12 |
Servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita |
|
65.12.1 |
Servizi di assicurazione contro la malattia e l’infortunio |
|
65.12.11 |
Servizi di assicurazione contro gli infortuni |
71320 (*) |
65.12.12 |
Servizi di assicurazione contro la malattia |
71320 (*) |
65.12.2 |
Servizi di assicurazione auto |
|
65.12.21 |
Servizi di assicurazione auto, responsabilità civile |
71331 (*) |
65.12.29 |
Altri servizi di assicurazione auto |
71331 (*) |
65.12.3 |
Servizi di assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e altro |
|
65.12.31 |
Servizi di assicurazione per il trasporto su materiale rotabile ferroviario |
71332 (*) |
65.12.32 |
Servizi di assicurazione responsabilità civile del trasportatore aereo |
71332 (*) |
65.12.33 |
Altri servizi di assicurazione per il trasporto aereo |
71332 (*) |
65.12.34 |
Servizi di assicurazione responsabilità civile del trasportatore marittimo |
71332 (*) |
65.12.35 |
Altri servizi di assicurazione per il trasporto marittimo |
71332 (*) |
65.12.36 |
Servizi di assicurazione per merci trasportate |
71333 |
65.12.4 |
Servizi di assicurazione contro l’incendio e altri danni ai beni |
|
65.12.41 |
Servizi di assicurazione contro l’incendio |
71334 (*) |
65.12.49 |
Altri servizi di assicurazione contro danni ai beni |
71334 (*) |
65.12.5 |
Servizi di assicurazione contro responsabilità generali |
|
65.12.50 |
Servizi di assicurazione contro responsabilità generali |
71335 |
65.12.6 |
Servizi di assicurazione di credito e di cauzione |
|
65.12.61 |
Servizi di assicurazione di credito |
71336 (*) |
65.12.62 |
Servizi di assicurazione di cauzione |
71336 (*) |
65.12.7 |
Servizi di assicurazione per viaggi e assistenza, spese legali e perdite finanziarie varie |
|
65.12.71 |
Servizi di assicurazione per viaggi e assistenza |
71337 |
65.12.72 |
Servizi di assicurazione per spese legali |
71339 (*) |
65.12.73 |
Servizi di assicurazione per perdite finanziarie varie |
71339 (*) |
65.12.9 |
Altri servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita |
|
65.12.90 |
Altri servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita |
71339 (*) |
65.2 |
Servizi di riassicurazione |
|
65.20 |
Servizi di riassicurazione |
|
65.20.1 |
Servizi di riassicurazione sulla vita, contro la malattia e l’infortunio |
|
65.20.11 |
Servizi di riassicurazione sulla vita |
71410 |
65.20.12 |
Servizi di riassicurazione contro gli infortuni |
71420 (*) |
65.20.13 |
Servizi di riassicurazione contro la malattia |
71420 (*) |
65.20.2 |
Servizi di riassicurazione per il trasporto e contro danni ai beni |
|
65.20.21 |
Servizi di riassicurazione auto, responsabilità civile |
71431 (*) |
65.20.22 |
Altri servizi di riassicurazione auto |
71431 (*) |
65.20.23 |
Servizi di riassicurazione per il trasporto marittimo, aereo e altro |
71432 |
65.20.24 |
Servizi di riassicurazione per merci trasportate |
71433 |
65.20.25 |
Servizi di riassicurazione contro l’incendio e altri danni ai beni |
71434 |
65.20.3 |
Servizi di riassicurazione contro responsabilità generali, riassicurazione di credito e cauzione |
|
65.20.31 |
Servizi di riassicurazione contro responsabilità generali |
71435 |
65.20.32 |
Servizi di riassicurazione di credito e di cauzione |
71436 |
65.20.4 |
Servizi di riassicurazione per spese legali e perdite finanziarie varie |
|
65.20.41 |
Servizi di riassicurazione per spese legali |
71439 (*) |
65.20.42 |
Servizi di riassicurazione per perdite finanziarie varie |
71439 (*) |
65.20.5 |
Servizi di riassicurazione connessi ai servizi di fondi pensione |
|
65.20.50 |
Servizi di riassicurazione connessi ai servizi di fondi pensione |
71439 (*) |
65.20.6 |
Altri servizi di riassicurazione diversa da quella sulla vita |
|
65.20.60 |
Altri servizi di riassicurazione diversa da quella sulla vita |
71439 (*) |
65.3 |
Servizi di fondi pensione |
|
65.30 |
Servizi di fondi pensione |
|
65.30.1 |
Servizi di fondi pensione |
|
65.30.11 |
Servizi di fondi pensione individuali |
71311 (*) |
65.30.12 |
Servizi di fondi pensione collettivi |
71312 |
66 |
Servizi ausiliari dei servizi finanziari e dei servizi assicurativi |
|
66.1 |
Servizi ausiliari dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione |
|
66.11 |
Servizi connessi all’amministrazione dei mercati finanziari |
|
66.11.1 |
Servizi connessi all’amministrazione dei mercati finanziari |
|
66.11.11 |
Servizi operativi dei mercati finanziari |
71551 |
66.11.12 |
Servizi di controllo dei mercati finanziari |
71552 |
66.11.19 |
Altri servizi connessi all’amministrazione dei mercati finanziari |
71559 |
66.12 |
Servizi di intermediazione di contratti relativi a titoli e merci |
|
66.12.1 |
Servizi di intermediazione di contratti relativi a titoli e merci |
|
66.12.11 |
Servizi di mediazione di valori mobiliari |
71521 |
66.12.12 |
Servizi di mediazione di merci |
71522 |
66.12.13 |
Servizi di cambio |
71592 |
66.19 |
Altri servizi ausiliari dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione n.c.a. |
|
66.19.1 |
Servizi di esecuzione e compensazione delle operazioni su titoli |
|
66.19.10 |
Servizi di esecuzione e compensazione delle operazioni su titoli |
71523 |
66.19.2 |
Servizi ausiliari collegati alle banche di investimento |
|
66.19.21 |
Servizi collegati a fusioni e acquisizioni |
71511 |
66.19.22 |
Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio |
71512 |
66.19.29 |
Altri servizi ausiliari collegati alle banche di investimento |
71519 |
66.19.3 |
Servizi di amministrazione fiduciaria e custodia |
|
66.19.31 |
Servizi di amministrazione fiduciaria |
71541 |
66.19.32 |
Servizi di custodia |
71542 |
66.19.9 |
Altri servizi ausiliari di intermediazione finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione, n.c.a. |
|
66.19.91 |
Servizi di consulenza finanziaria |
71591 |
66.19.92 |
Servizi di gestione delle transazioni finanziarie e servizi di compensazione |
71593 |
66.19.99 |
Altri servizi ausiliari dei servizi finanziari, n.c.a. escluse le assicurazioni e i fondi pensione |
71599 |
66.2 |
Servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione |
|
66.21 |
Servizi di valutazione dei rischi e dei danni |
|
66.21.1 |
Servizi di valutazione dei rischi e dei danni |
|
66.21.10 |
Servizi di valutazione dei rischi e dei danni |
71620 |
66.22 |
Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni |
|
66.22.1 |
Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni |
|
66.22.10 |
Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni |
71610 |
66.29 |
Altri servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione |
|
66.29.1 |
Altri servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione |
|
66.29.11 |
Servizi attuariali |
71630 |
66.29.19 |
Altri servizi ausiliari di assicurazione e di fondi pensione n.c.a. |
71690 |
66.3 |
Servizi di gestione di fondi |
|
66.30 |
Servizi di gestione di fondi |
|
66.30.1 |
Servizi di gestione di fondi |
|
66.30.11 |
Servizi di gestione del portafoglio titoli, esclusi i fondi pensione |
71530 |
66.30.12 |
Servizi di gestione dei fondi pensione |
71640 |
L |
SERVIZI IMMOBILIARI |
|
68 |
Servizi immobiliari |
|
68.1 |
Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri |
|
68.10 |
Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri |
|
68.10.1 |
Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri |
|
68.10.11 |
Servizi di compravendita di edifici e terreni residenziali annessi |
72121 |
68.10.12 |
Servizi di compravendita di alloggi in multiproprietà |
72123 |
68.10.13 |
Servizi di compravendita di terreni residenziali liberi |
72130 (*) |
68.10.14 |
Servizi di compravendita di edifici e terreni annessi non residenziali |
72122 |
68.10.15 |
Servizi di compravendita di terreni non residenziali liberi |
72130 (*) |
68.2 |
Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione |
|
68.20 |
Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione |
|
68.20.1 |
Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione |
|
68.20.11 |
Servizi di affitto e gestione di beni immobili residenziali propri o in locazione |
72111 |
68.20.12 |
Servizi di affitto e gestione di beni immobili non residenziali propri o in locazione |
72112 |
68.3 |
Servizi immobiliari per conto terzi |
|
68.31 |
Servizi immobiliari per conto terzi |
|
68.31.1 |
Servizi immobiliari per conto terzi |
|
68.31.11 |
Servizi immobiliari per conto terzi di edifici e terreni annessi residenziali, esclusi gli alloggi in multiproprietà |
72221 |
68.31.12 |
Servizi immobiliari, per conto terzi, di alloggi in multiproprietà |
72223 |
68.31.13 |
Servizi immobiliari per conto terzi di terreni residenziali liberi |
72230 (*) |
68.31.14 |
Servizi immobiliari per conto terzi di edifici e terreni annessi non residenziali |
72222 |
68.31.15 |
Servizi immobiliari per conto terzi di terreni non residenziali liberi |
72230 (*) |
68.31.16 |
Servizi di stima di beni immobiliari per conto terzi |
72240 |
68.32 |
Servizi di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi |
|
68.32.1 |
Servizi di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi |
|
68.32.11 |
Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di beni immobili residenziali, esclusi gli alloggi in multiproprietà |
72211 |
68.32.12 |
Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di alloggi in multiproprietà |
72213 |
68.32.13 |
Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di beni immobili non residenziali |
72212 |
M |
SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI |
|
69 |
Servizi legali e contabilità |
|
69.1 |
Servizi degli studi legali e notarili |
|
69.10 |
Servizi degli studi legali e notarili |
|
69.10.1 |
Servizi degli studi legali e notarili |
|
69.10.11 |
Servizi di consulenza e rappresentanza legale nel campo del diritto penale |
82110 |
69.10.12 |
Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari in campo societario e commerciale |
82120 (*) |
69.10.13 |
Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari nel campo del lavoro |
82120 (*) |
69.10.14 |
Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari in materia civile |
82120 (*) |
69.10.15 |
Servizi degli studi legali e notarili in materia di brevetti, diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale |
82130 (*) |
69.10.16 |
Servizi notarili |
82130 (*) |
69.10.17 |
Servizi di arbitrato e di conciliazione |
82191 |
69.10.18 |
Servizi legali in materia di vendite all’asta pubbliche |
82199 (*) |
69.10.19 |
Altri servizi legali |
82199 (*) |
69.2 |
Servizi di contabilità, di tenuta di libri contabili e di revisione contabile; servizi di consulenza in materia fiscale |
|
69.20 |
Servizi di contabilità, di tenuta di libri contabili e di revisione contabile; servizi di consulenza in materia fiscale |
|
69.20.1 |
Servizi di revisione finanziaria |
|
69.20.10 |
Servizi di revisione finanziaria |
82210 |
69.20.2 |
Servizi di contabilità |
|
69.20.21 |
Servizi di revisione dei conti |
82221 (*) |
69.20.22 |
Servizi di stesura di rendiconti finanziari |
82221 (*) |
69.20.23 |
Servizi di tenuta dei libri contabili |
82222 |
69.20.24 |
Servizi di gestione della contabilità del personale |
82223 |
69.20.29 |
Altri servizi di contabilità |
82221 (*) |
69.20.3 |
Servizi di consulenza in materia fiscale |
|
69.20.31 |
Servizi di consulenza in materia fiscale per le imprese |
82310 |
69.20.32 |
Servizi di pianificazione fiscale per i privati |
82320 |
69.20.4 |
Servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata |
|
69.20.40 |
Servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata |
82400 |
70 |
Servizi di sedi sociali; servizi di consulenza in materia amministrativo-gestionale |
|
70.1 |
Servizi di sedi sociali |
|
70.10 |
Servizi di sedi sociali |
|
70.10.1 |
Servizi di sedi sociali |
|
70.10.10 |
Servizi di sedi sociali |
0 (*) |
70.2 |
Servizi di consulenza in materia amministrativo-gestionale |
|
70.21 |
Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione |
|
70.21.1 |
Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione |
|
70.21.10 |
Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione |
83121 |
70.22 |
Servizi di consulenza commerciale e altra consulenza amministrativo-gestionale |
|
70.22.1 |
Servizi di consulenza commerciale e di gestione |
|
70.22.11 |
Servizi di consulenza in materia di gestione strategica |
83111 |
70.22.12 |
Servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria (esclusa l’imposizione fiscale) |
83112 |
70.22.13 |
Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing |
83114 |
70.22.14 |
Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane |
83113 |
70.22.15 |
Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione |
83115 |
70.22.16 |
Servizi di consulenza in materia di gestione della catena d’approvvigionamento e altra consulenza amministrativo-gestionale |
83116 |
70.22.17 |
Servizi di gestione dei processi aziendali |
83117 |
70.22.2 |
Altri servizi di gestione di progetti, esclusi i servizi di gestione di progetti nel campo delle costruzioni |
|
70.22.20 |
Altri servizi di gestione di progetti, esclusi i servizi di gestione di progetti nel campo delle costruzioni |
83190 |
70.22.3 |
Altri servizi di consulenza commerciale |
|
70.22.30 |
Altri servizi di consulenza commerciale |
83129 |
70.22.4 |
Marchi di fabbrica e franchising |
|
70.22.40 |
Marchi di fabbrica e franchising |
83118 |
71 |
Servizi in materia di architettura e di ingegneria; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica |
|
71.1 |
Servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici |
|
71.11 |
Servizi in materia di architettura |
|
71.11.1 |
Piani e progetti per fini architettonici |
|
71.11.10 |
Piani e progetti per fini architettonici |
32550 |
71.11.2 |
Servizi in materia di architettura per edifici |
|
71.11.21 |
Servizi in materia di architettura per progetti di edilizia abitativa |
83212 |
71.11.22 |
Servizi in materia di architettura per progetti di edilizia non abitativa |
83213 |
71.11.23 |
Servizi in materia di architettura per restauro storico |
83214 |
71.11.24 |
Servizi di consulenza in materia di architettura |
83211 |
71.11.3 |
Servizi di urbanistica e di pianificazione del territorio |
|
71.11.31 |
Servizi di urbanistica |
83221 |
71.11.32 |
Servizi di pianificazione del territorio rurale |
83222 |
71.11.33 |
Servizi di pianificazione dell’assetto del sito del progetto |
83223 |
71.11.4 |
Servizi di architettura del paesaggio e servizi di consulenza in materia di architettura |
|
71.11.41 |
Servizi di architettura del paesaggio |
83232 |
71.11.42 |
Servizi di consulenza in materia di architettura del paesaggio |
83231 |
71.12 |
Servizi in materia di ingegneria e servizi di consulenza tecnica |
|
71.12.1 |
Servizi in materia di ingegneria |
|
71.12.11 |
Servizi di consulenza in materia di ingegneria |
83310 |
71.12.12 |
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo della costruzione |
83321 |
71.12.13 |
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo dell’energia |
83324 |
71.12.14 |
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo dei trasporti |
83323 |
71.12.15 |
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo del trattamento dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) |
83326 |
71.12.16 |
Servizi in materia di ingegneria per progetti di opere idrauliche, fognarie e di drenaggio |
83327 |
71.12.17 |
Servizi in materia di ingegneria per progetti in campo industriale e manifatturiero |
83322 |
71.12.18 |
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo delle telecomunicazioni e della diffusione di programmi radiofonici e televisivi |
83325 |
71.12.19 |
Servizi in materia di ingegneria per altri progetti |
83329 |
71.12.2 |
Servizi di gestione di progetti connessi a costruzioni |
|
71.12.20 |
Servizi di gestione di progetti connessi a costruzioni |
83330 |
71.12.3 |
Servizi di prospezione geologica, geofisica e servizi di prospezione correlati e servizi di consulenza |
|
71.12.31 |
Servizi di consulenza geologica e geofisica |
83411 |
71.12.32 |
Servizi geofisici |
83412 |
71.12.33 |
Servizi di prospezione e valutazione mineraria |
83413 |
71.12.34 |
Servizi di prospezione in superficie |
83421 |
71.12.35 |
Servizi di cartografia |
83422 |
71.2 |
Servizi di prova e analisi tecniche |
|
71.20 |
Servizi di prova e analisi tecniche |
|
71.20.1 |
Servizi di prova e analisi tecniche |
|
71.20.11 |
Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza |
83441 |
71.20.12 |
Servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche |
83442 |
71.20.13 |
Servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati |
83443 |
71.20.14 |
Servizi di controllo tecnico dei veicoli per il trasporto su strada |
83444 |
71.20.19 |
Altri servizi di prova e analisi tecniche |
83449 |
72 |
Servizi di ricerca e sviluppo scientifici |
81300 |
72.1 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria |
|
72.11 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biotecnologia |
|
72.11.1 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in materia di salute, ambiente, agricoltura e altre biotecnologie |
|
72.11.11 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie collegate alla salute |
81121 (*) |
72.11.12 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie ambientali e industriali |
81121 (*) |
72.11.13 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie applicate all’agricoltura |
81121 (*) |
72.11.2 |
Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie |
|
72.11.20 |
Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie |
81400 (*) |
72.19 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria |
|
72.19.1 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali |
|
72.19.11 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze matematiche |
|
72.19.12 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze dell’informatica e dell’informazione |
81119 (*) |
72.19.13 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze fisiche |
81111 |
72.19.14 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica |
81112 (*) |
72.19.15 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in materia di geofisica e scienze ambientali |
81119 (*) |
72.19.16 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze biologiche |
81112 (*) |
72.19.19 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo di altre scienze naturali |
81119 (*) |
72.19.2 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria e della tecnologia, escluse le biotecnologie |
|
72.19.21 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle nanotecnologie |
81129 (*) |
72.19.29 |
Altri servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria e della tecnologia, escluse le biotecnologie |
81129 (*) |
72.19.3 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze mediche |
|
72.19.30 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze mediche |
81130 |
72.19.4 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’agronomia |
|
72.19.40 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’agronomia |
81140 |
72.19.5 |
Progetti originali di ricerca e sviluppo nell’ambito delle scienze naturali e dell’ingegneria, escluse le biotecnologie |
|
72.19.50 |
Progetti originali di ricerca e sviluppo nell’ambito delle scienze naturali e dell’ingegneria, escluse le biotecnologie |
81400 (*) |
72.2 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche |
|
72.20 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche |
|
72.20.1 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali |
|
72.20.11 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze economiche e commerciali |
81212 |
72.20.12 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia |
81211 |
72.20.13 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in campo giuridico |
81213 |
72.20.19 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in altre scienze sociali |
81219 |
72.20.2 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze umanistiche |
|
72.20.21 |
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle lingue e delle letterature |
81221 |
72.20.29 |
Altri servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze umanistiche |
81229 |
72.20.3 |
Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche |
|
72.20.30 |
Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche |
81400 (*) |
73 |
Servizi di pubblicità e studi di mercato |
|
73.1 |
Servizi di pubblicità |
|
73.11 |
Servizi forniti da agenzie pubblicitarie |
|
73.11.1 |
Servizi forniti da agenzie pubblicitarie |
|
73.11.11 |
Concezione e realizzazione di servizi pubblicitari («full service») |
83611 |
73.11.12 |
Servizi di marketing e mailing diretti |
83612 |
73.11.13 |
Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie e impostazione del messaggio pubblicitario |
83613 |
73.11.19 |
Altri servizi di pubblicità |
83619 |
73.12 |
Servizi di ricerca clienti per conto di mezzi di comunicazione |
|
73.12.1 |
Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi |
|
73.12.11 |
Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi sulla stampa |
83620 (*) |
73.12.12 |
Vendita di spazi pubblicitari TV/radio per conto terzi |
83620 (*) |
73.12.13 |
Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi su Internet |
83620 (*) |
73.12.14 |
Vendita di pubblicità in occasione di manifestazioni |
83620 (*) |
73.12.19 |
Altra vendita di spazi pubblicitari per conto terzi |
83620 (*) |
73.12.2 |
Rivendita di spazi pubblicitari per conto terzi |
|
73.12.20 |
Rivendita di spazi pubblicitari per conto terzi |
83620 (*) |
73.2 |
Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione |
|
73.20 |
Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione |
|
73.20.1 |
Servizi di studi di mercato e servizi simili |
|
73.20.11 |
Servizi di studi di mercato: indagini qualitative |
83700 (*) |
73.20.12 |
Servizi di studi di mercato: indagini quantitative mirate |
83700 (*) |
73.20.13 |
Servizi di studi di mercato: indagini quantitative continuative e regolari |
83700 (*) |
73.20.14 |
Servizi di studi di mercato diversi dalle indagini |
83700 (*) |
73.20.19 |
Altri servizi di studi di mercato |
83700 (*) |
73.20.2 |
Servizi di sondaggi di opinione |
|
73.20.20 |
Servizi di sondaggi di opinione |
83700 (*) |
74 |
Altri servizi professionali, scientifici e tecnici |
|
74.1 |
Servizi di design specializzato |
|
74.10 |
Servizi di design specializzato |
|
74.10.1 |
Servizi interni, industriali e di altro tipo di design specializzato |
|
74.10.11 |
Servizi di arredamento |
83911 |
74.10.12 |
Servizi di progettazione industriale |
83912 |
74.10.19 |
Altri servizi di design specializzato |
83919 |
74.10.2 |
Originali di modelli |
|
74.10.20 |
Originali di modelli |
83920 |
74.2 |
Servizi inerenti alla fotografia |
|
74.20 |
Servizi inerenti alla fotografia |
|
74.20.1 |
Lastre fotografiche e pellicole, diverse da quelle cinematografiche, impressionate |
|
74.20.11 |
Lastre e pellicole fotografiche, impressionate ma non sviluppate |
38941 |
74.20.12 |
Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate, per la riproduzione offset |
38942 (*) |
74.20.19 |
Altre lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate |
38942 (*) |
74.20.2 |
Servizi inerenti alla fotografia, specializzati |
|
74.20.21 |
Servizi di ritratti fotografici |
83811 |
74.20.22 |
Servizi fotografici pubblicitari ed altri servizi connessi |
83812 |
74.20.23 |
Servizi fotografici e servizi videografici per occasioni speciali |
83813 |
74.20.24 |
Servizi di fotografia aerea |
83814 (*) |
74.20.29 |
Altri servizi fotografici specializzati |
83814 (*) |
74.20.3 |
Altri servizi fotografici |
|
74.20.31 |
Servizi di sviluppo fotografico |
83820 |
74.20.32 |
Servizi di restauro e ritocco di fotografie |
83815 |
74.20.39 |
Altri servizi fotografici n.c.a. |
83819 |
74.3 |
Servizi di traduzione e interpretariato |
|
74.30 |
Servizi di traduzione e interpretariato |
|
74.30.1 |
Servizi di traduzione e interpretariato |
|
74.30.11 |
Servizi di traduzione |
83950 (*) |
74.30.12 |
Servizi d’interpretariato |
83950 (*) |
74.9 |
Altri servizi professionali, scientifici e tecnici n.c.a. |
|
74.90 |
Altri servizi professionali, scientifici e tecnici n.c.a. |
|
74.90.1 |
Servizi di assistenza e consulenza professionale e tecnica n.c.a. |
|
74.90.11 |
Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo |
83990 (*) |
74.90.12 |
Servizi d’intermediazione commerciale e di valutazione, diversa da quella immobiliare e assicurativa |
83990 (*) |
74.90.13 |
Servizi di consulenza ambientale |
83931 |
74.90.14 |
Servizi di previsioni e di informazioni meteorologiche |
83430 |
74.90.15 |
Servizi di consulenza in materia di sicurezza |
85220 |
74.90.19 |
Altri servizi di consulenza scientifica e tecnica n.c.a. |
83939 |
74.90.2 |
Altri servizi professionali, tecnici e commerciali n.c.a. |
|
74.90.20 |
Altri servizi professionali, tecnici e commerciali n.c.a. |
83990 (*) |
75 |
Servizi veterinari |
|
75.0 |
Servizi veterinari |
|
75.00 |
Servizi veterinari |
|
75.00.1 |
Servizi veterinari |
|
75.00.11 |
Servizi veterinari per animali domestici |
83510 |
75.00.12 |
Servizi veterinari per animali d’allevamento |
83520 |
75.00.19 |
Altri servizi veterinari |
83590 |
N |
SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO |
|
77 |
Servizi di locazione e leasing |
|
77.1 |
Servizi di locazione e leasing di autoveicoli |
|
77.11 |
Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri |
|
77.11.1 |
Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri |
|
77.11.10 |
Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri |
73111 |
77.12 |
Servizi di noleggio e di locazione di furgoni, autocarri |
|
77.12.1 |
Servizi di noleggio e di locazione di furgoni, autocarri |
|
77.12.11 |
Servizi di locazione e leasing di veicoli per il trasporto di merci, senza autista |
73112 |
77.12.19 |
Servizi di locazione e leasing di altri mezzi di trasporto terrestri, senza autista |
73114 (*) |
77.2 |
Servizi di locazione e leasing di beni per uso personale e domestico |
|
77.21 |
Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero |
|
77.21.1 |
Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero |
|
77.21.10 |
Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero |
73240 |
77.22 |
Servizi di noleggio di videocassette e dischi |
|
77.22.1 |
Servizi di noleggio di videocassette e dischi |
|
77.22.10 |
Servizi di noleggio di videocassette e dischi |
73220 |
77.29 |
Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico |
|
77.29.1 |
Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico |
|
77.29.11 |
Servizi di locazione e leasing di televisori, apparecchi radio, videoregistratori e apparecchi e accessori connessi |
73210 |
77.29.12 |
Servizi di noleggio e di locazione di mobili ed altri articoli per la casa |
73230 |
77.29.13 |
Servizi di locazione e leasing di strumenti musicali |
73290 (*) |
77.29.14 |
Servizi di locazione e leasing di biancheria per la casa |
73250 |
77.29.15 |
Servizi di locazione e leasing di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
73260 |
77.29.16 |
Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature per il fai da te |
73270 |
77.29.19 |
Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico n.c.a. |
73290 (*) |
77.3 |
Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali |
|
77.31 |
Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole |
|
77.31.1 |
Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole |
|
77.31.10 |
Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole |
73121 |
77.32 |
Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile |
|
77.32.1 |
Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile |
|
77.32.10 |
Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile |
73122 |
77.33 |
Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (inclusi elaboratori elettronici) |
|
77.33.1 |
Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (inclusi elaboratori elettronici) |
|
77.33.11 |
Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici) |
73123 |
77.33.12 |
Servizi di locazione e leasing di elaboratori elettronici |
73124 |
77.34 |
Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale |
|
77.34.1 |
Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale |
|
77.34.10 |
Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale |
73115 |
77.35 |
Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo |
|
77.35.1 |
Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo |
|
77.35.10 |
Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo |
73116 |
77.39 |
Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali n.c.a. |
|
77.39.1 |
Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali n.c.a. |
|
77.39.11 |
Servizi di locazione e leasing di veicoli ferroviari |
73113 |
77.39.12 |
Servizi di locazione e leasing di container |
73117 |
77.39.13 |
Servizi di locazione e leasing di motocicli, roulotte e camper |
73114 (*) |
77.39.14 |
Servizi di locazione e leasing di apparecchiature per le telecomunicazioni |
73125 |
77.39.19 |
Servizi di locazione e leasing di altri macchinari e attrezzature, senza operatore, e di beni materiali n.c.a. |
73129 |
77.4 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore |
|
77.40 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore |
|
77.40.1 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore |
|
77.40.11 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della ricerca e dello sviluppo |
73330 |
77.40.12 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di marchi di fabbrica e franchising |
73340 |
77.40.13 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo della prospezione e valutazione mineraria |
73350 |
77.40.19 |
Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di altri prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore |
73390 |
78 |
Servizi del lavoro |
|
78.1 |
Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento |
|
78.10 |
Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento |
|
78.10.1 |
Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento |
|
78.10.11 |
Servizi di ricerca di personale dirigente |
85111 |
78.10.12 |
Servizi di collocamento permanente, diversi dai servizi di ricerca di personale dirigente |
85112 |
78.2 |
Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale |
|
78.20 |
Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale |
|
78.20.1 |
Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale |
|
78.20.11 |
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni |
8512 (*) |
78.20.12 |
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di altro personale d’ufficio |
8512 (*) |
78.20.13 |
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di operatori del settore commerciale |
8512 (*) |
78.20.14 |
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di operatori dei settori dei trasporti, del magazzinaggio, della logistica e dell’industria |
8512 (*) |
78.20.15 |
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale del settore alberghiero e della ristorazione |
8512 (*) |
78.20.16 |
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale medico |
8512 (*) |
78.20.19 |
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di altro personale |
8512 (*) |
78.3 |
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane |
|
78.30 |
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane |
|
78.30.1 |
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane |
|
78.30.11 |
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni |
8512 (*) |
78.30.12 |
Altri servizi di messa a disposizione di altro personale d’ufficio |
8512 (*) |
78.30.13 |
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel settore del commercio |
8512 (*) |
78.30.14 |
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nei settori dei trasporti, del magazzinaggio, della logistica o dell’industria |
8512 (*) |
78.30.15 |
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel settore alberghiero e della ristorazione |
8512 (*) |
78.30.16 |
Altri servizi di messa a disposizione di personale medico |
8512 (*) |
78.30.19 |
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane n.c.a. |
8512 (*) |
79 |
Servizi delle agenzie di viaggio, degli operatori turistici ed altri servizi di prenotazione e servizi connessi |
|
79.1 |
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici |
|
79.11 |
Servizi delle agenzie di viaggio |
|
79.11.1 |
Servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni sui mezzi di trasporto |
|
79.11.11 |
Servizi di prenotazione di voli |
85511 |
79.11.12 |
Servizi di prenotazione di viaggi in treno |
85512 |
79.11.13 |
Servizi di prenotazione di viaggi in autobus |
85513 |
79.11.14 |
Servizi di prenotazione per noleggio di autoveicoli |
85514 |
79.11.19 |
Altri servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni sui mezzi di trasporto |
85519 |
79.11.2 |
Servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni di alloggi, crociere e viaggi tutto compreso |
|
79.11.21 |
Servizi di prenotazione di alloggi |
85521 |
79.11.22 |
Servizi di prenotazione di crociere |
85523 |
79.11.23 |
Servizi di prenotazione di viaggi tutto compreso |
85524 |
79.12 |
Servizi degli operatori turistici |
|
79.12.1 |
Servizi degli operatori turistici |
|
79.12.11 |
Servizi degli operatori turistici per l’organizzazione e la preparazione di viaggi |
85540 (*) |
79.12.12 |
Servizi degli accompagnatori turistici |
85540 (*) |
79.9 |
Altri servizi di prenotazione e servizi connessi |
|
79.90 |
Altri servizi di prenotazione e servizi connessi |
|
79.90.1 |
Servizi di promozione e di informazione turistica |
|
79.90.11 |
Servizi di promozione turistica |
85561 |
79.90.12 |
Servizi di informazione turistica |
85562 |
79.90.2 |
Servizi delle guide turistiche |
|
79.90.20 |
Servizi delle guide turistiche |
85550 |
79.90.3 |
Altri servizi di prenotazione n.c.a. |
|
79.90.31 |
Servizi di scambio di multiproprietà |
85522 |
79.90.32 |
Servizi di prenotazione per centri convegni, congressi e sale d’esposizione |
85531 |
79.90.39 |
Servizi di prenotazione di biglietti per eventi, spettacoli ed altre attività ricreative ed altri servizi di prenotazione n.c.a. |
85539 |
80 |
Servizi investigativi e di vigilanza |
|
80.1 |
Servizi di vigilanza privati |
|
80.10 |
Servizi di vigilanza privati |
|
80.10.1 |
Servizi di vigilanza privati |
|
80.10.11 |
Servizi di veicoli blindati |
85240 |
80.10.12 |
Servizi di guardia |
85250 |
80.10.19 |
Altri servizi in materia di sicurezza |
85290 |
80.2 |
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
|
80.20 |
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
|
80.20.1 |
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
|
80.20.10 |
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
85230 |
80.3 |
Servizi di investigazione |
|
80.30 |
Servizi di investigazione |
|
80.30.1 |
Servizi di investigazione |
|
80.30.10 |
Servizi di investigazione |
85210 |
81 |
Servizi di manutenzione degli edifici e del paesaggio |
|
81.1 |
Servizi di supporto connessi a edifici multipli |
|
81.10 |
Servizi di supporto connessi a edifici multipli |
|
81.10.1 |
Servizi di supporto connessi a edifici multipli |
|
81.10.10 |
Servizi di supporto connessi a edifici multipli |
85999 (*) |
81.2 |
Servizi di pulizia |
|
81.21 |
Servizi di pulizia generale di edifici |
|
81.21.1 |
Servizi di pulizia generale di edifici |
|
81.21.10 |
Servizi di pulizia generale di edifici |
85330 |
81.22 |
Altri servizi di pulizia e disinfestazione industriale e di edifici |
|
81.22.1 |
Servizi di pulizia e disinfestazione |
|
81.22.11 |
Servizi di pulizia delle finestre |
85320 |
81.22.12 |
Servizi speciali di pulizia |
85340 (*) |
81.22.13 |
Servizi di pulitura di camini e caminetti |
85340 (*) |
81.29 |
Altri servizi di pulizia |
|
81.29.1 |
Altri servizi di pulizia |
|
81.29.11 |
Servizi di disinfezione e disinfestazione |
85310 |
81.29.12 |
Servizi di pulizia e di rimozione della neve |
94510 |
81.29.13 |
Altri servizi di igiene |
94590 |
81.29.19 |
Altri servizi di pulizia n.c.a. |
85340 (*) |
81.3 |
Servizi paesaggistici |
|
81.30 |
Servizi paesaggistici |
|
81.30.1 |
Servizi paesaggistici |
|
81.30.10 |
Servizi paesaggistici |
85970 |
82 |
Servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d’ufficio ed altri servizi di sostegno alle imprese |
|
82.1 |
Servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d’ufficio |
|
82.11 |
Servizi amministrativi d’ufficio combinati |
|
82.11.1 |
Servizi amministrativi d’ufficio combinati |
|
82.11.10 |
Servizi amministrativi d’ufficio combinati |
85940 |
82.19 |
Fotocopiatura, preparazione di documenti e altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d’ufficio |
|
82.19.1 |
Fotocopiatura, preparazione di documenti ed altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d’ufficio |
|
82.19.11 |
Servizi di duplicazione |
85951 |
82.19.12 |
Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione |
85952 |
82.19.13 |
Preparazione di documenti e altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d’ufficio |
85953 |
82.2 |
Servizi dei call center |
|
82.20 |
Servizi dei call center |
|
82.20.1 |
Servizi dei call center |
|
82.20.10 |
Servizi dei call center |
85931 |
82.3 |
Servizi di organizzazione di convegni e fiere |
|
82.30 |
Servizi di organizzazione di convegni e fiere |
|
82.30.1 |
Servizi di organizzazione di convegni e fiere |
|
82.30.11 |
Servizi di organizzazione di convegni |
85961 |
82.30.12 |
Servizi di organizzazione di fiere |
85962 |
82.9 |
Servizi di sostegno alle imprese n.c.a. |
|
82.91 |
Servizi delle agenzie di informazione commerciale e di riscossione crediti |
|
82.91.1 |
Servizi delle agenzie di informazione commerciale e di riscossione crediti |
|
82.91.11 |
Servizi delle agenzie di informazione commerciale |
85910 |
82.91.12 |
Servizi delle agenzie di riscossione crediti |
85920 |
82.92 |
Servizi di imballaggio, confezionamento |
|
82.92.1 |
Servizi di imballaggio, confezionamento |
|
82.92.10 |
Servizi di imballaggio, confezionamento |
85400 |
82.99 |
Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. |
|
82.99.1 |
Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. |
|
82.99.11 |
Servizi di trascrizione integrale e di registrazione stenografica |
85999 (*) |
82.99.12 |
Servizi di assistenza basata sul telefono |
85939 |
82.99.19 |
Altri servizi vari di sostegno alle imprese n.c.a. |
85999 (*) |
O |
SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; SERVIZI DI ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA |
|
84 |
Servizi di pubblica amministrazione e difesa; servizi di assicurazione sociale obbligatoria |
|
84.1 |
Servizi di amministrazione pubblica generale, economica e sociale |
|
84.11 |
Servizi generali della pubblica amministrazione |
|
84.11.1 |
Servizi generali della pubblica amministrazione |
|
84.11.11 |
Servizi esecutivi e legislativi |
91111 |
84.11.12 |
Servizi finanziari e fiscali |
91112 |
84.11.13 |
Servizi generali di pianificazione economica e sociale e servizi statistici |
91113 |
84.11.14 |
Servizi forniti dalla pubblica amministrazione alla ricerca fondamentale |
91114 |
84.11.19 |
Altri servizi generali della pubblica amministrazione |
91119 |
84.11.2 |
Servizi di supporto alla pubblica amministrazione |
|
84.11.21 |
Servizi generali relativi al personale della pubblica amministrazione |
91141 |
84.11.29 |
Altri servizi di supporto alla pubblica amministrazione |
91149 |
84.12 |
Servizi amministrativi per la regolamentazione dei servizi preposti alla sanità e all’istruzione, dei servizi culturali e di altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale |
|
84.12.1 |
Servizi amministrativi per la regolamentazione dei servizi preposti alla sanità e all’istruzione, dei servizi culturali e di altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale |
|
84.12.11 |
Servizi amministrativi in materia di istruzione |
91121 |
84.12.12 |
Servizi amministrativi in materia di sanità |
91122 |
84.12.13 |
Servizi amministrativi in materia di abitazioni e servizi collettivi |
91123 |
84.12.14 |
Servizi amministrativi in materia di svaghi, cultura e attività religiose |
91124 |
84.13 |
Servizi amministrativi intesi a contribuire ad una gestione più efficiente delle imprese |
|
84.13.1 |
Servizi amministrativi intesi a contribuire ad una gestione più efficiente delle imprese |
|
84.13.11 |
Servizi amministrativi connessi all’agricoltura, alla silvicoltura, alla caccia e alla pesca |
91131 |
84.13.12 |
Servizi amministrativi connessi al settore dei combustibili e dell’energia |
91132 |
84.13.13 |
Servizi amministrativi connessi all’estrazione di risorse minerarie e minerali e alle attività di fabbricazione e costruzione |
91133 |
84.13.14 |
Servizi amministrativi connessi ai trasporti e alle comunicazioni |
91134 |
84.13.15 |
Servizi amministrativi connessi alle attività di distribuzione, fornitura di pasti preparati, alberghi e ristoranti |
91135 |
84.13.16 |
Servizi amministrativi connessi al settore del turismo |
91136 |
84.13.17 |
Servizi amministrativi in materia di progetti di sviluppo ad obiettivi molteplici |
91137 |
84.13.18 |
Servizi amministrativi generali connessi agli affari economici, commerciali e del lavoro |
91138 |
84.2 |
Servizi della pubblica amministrazione forniti all’intera collettività |
|
84.21 |
Servizi connessi agli affari esteri |
|
84.21.1 |
Servizi connessi agli affari esteri |
|
84.21.11 |
Servizi amministrativi connessi agli affari esteri, servizi diplomatici e consolari all’estero |
91210 |
84.21.12 |
Servizi connessi agli aiuti economici destinati all’estero |
91220 |
84.21.13 |
Servizi connessi agli aiuti militari destinati all’estero |
91230 |
84.22 |
Servizi di difesa nazionale |
|
84.22.1 |
Servizi di difesa nazionale |
|
84.22.11 |
Servizi di difesa militare |
91240 |
84.22.12 |
Servizi di difesa civile |
91250 |
84.23 |
Servizi di giustizia ed attività giudiziarie |
|
84.23.1 |
Servizi di giustizia ed attività giudiziarie |
|
84.23.11 |
Servizi amministrativi connessi ai tribunali |
91270 |
84.23.12 |
Servizi amministrativi connessi all’arresto o al reinserimento di delinquenti |
91280 |
84.24 |
Servizi di ordine pubblico e sicurezza nazionale |
|
84.24.1 |
Servizi di ordine pubblico e sicurezza nazionale |
|
84.24.11 |
Servizi di polizia |
91260 (*) |
84.24.19 |
Altri servizi connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico |
91290 |
84.25 |
Servizi dei vigili del fuoco |
|
84.25.1 |
Servizi dei vigili del fuoco |
|
84.25.11 |
Servizi di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi |
91260 (*) |
84.25.19 |
Altri servizi dei vigili del fuoco |
91260 (*) |
84.3 |
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria |
|
84.30 |
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria |
|
84.30.1 |
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria |
|
84.30.11 |
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti prestazioni di malattia, di maternità o di inabilità temporanea |
91310 |
84.30.12 |
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti regimi pensionistici dei dipendenti statali; prestazioni di vecchiaia, invalidità o superstiti diverse da quelle concesse ai dipendenti statali |
91320 |
84.30.13 |
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti sussidi di disoccupazione |
91330 |
84.30.14 |
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti assegni familiari e per figli a carico |
91340 |
P |
SERVIZI DI ISTRUZIONE |
|
85 |
Servizi di istruzione |
|
85.1 |
Servizi di istruzione prescolastica |
|
85.10 |
Servizi di istruzione prescolastica |
|
85.10.1 |
Servizi di istruzione prescolastica |
|
85.10.10 |
Servizi di istruzione prescolastica |
92100 |
85.2 |
Servizi di istruzione primaria |
|
85.20 |
Servizi di istruzione primaria |
|
85.20.1 |
Servizi di istruzione primaria |
|
85.20.11 |
Servizi di istruzione primaria on line |
92200 (*) |
85.20.12 |
Altri servizi di istruzione primaria |
92200 (*) |
85.3 |
Servizi di istruzione secondaria |
|
85.31 |
Servizi di istruzione secondaria di formazione generale |
|
85.31.1 |
Servizi di istruzione secondaria di formazione generale |
|
85.31.11 |
Servizi di istruzione secondaria di formazione generale on line, primo ciclo |
92310 (*) |
85.31.12 |
Altri servizi di istruzione secondaria di formazione generale, primo ciclo |
92310 (*) |
85.31.13 |
Servizi di istruzione secondaria di formazione generale on line, secondo ciclo |
92330 (*) |
85.31.14 |
Altri servizi di istruzione secondaria di formazione generale, secondo ciclo |
92330 (*) |
85.32 |
Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale |
|
85.32.1 |
Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale |
|
85.32.11 |
Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale on line, primo ciclo |
92320 (*) |
85.32.12 |
Altri servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale, primo ciclo |
92320 (*) |
85.32.13 |
Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale on line, secondo ciclo |
92340 (*) |
85.32.14 |
Altri servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale, secondo ciclo |
92340 (*) |
85.4 |
Servizi di istruzione superiore |
|
85.41 |
Servizi di istruzione post secondaria non universitaria |
|
85.41.1 |
Servizi di istruzione post secondaria non universitaria |
|
85.41.11 |
Servizi di istruzione generale post secondaria non universitaria on line |
92410 (*) |
85.41.12 |
Altri servizi di istruzione generale post secondaria non universitaria |
92410 (*) |
85.41.13 |
Servizi di istruzione post-secondaria non universitaria di formazione tecnica e professionale on line |
92420 (*) |
85.41.14 |
Altri servizi di istruzione post-secondaria non universitaria di formazione tecnica e professionale |
92420 (*) |
85.42 |
Servizi di istruzione universitaria |
|
85.42.1 |
Servizi di istruzione superiore di livello universitario |
|
85.42.11 |
Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, primo ciclo |
92510 (*) |
85.42.12 |
Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, primo ciclo |
92510 (*) |
85.42.13 |
Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, secondo ciclo |
92520 (*) |
85.42.14 |
Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, secondo ciclo |
92520 (*) |
85.42.15 |
Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, terzo ciclo |
92520 (*) |
85.42.16 |
Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, terzo ciclo |
92520 (*) |
85.5 |
Altri servizi di istruzione |
|
85.51 |
Servizi di educazione sportiva e attività ricreative |
|
85.51.1 |
Servizi di educazione sportiva e attività ricreative |
|
85.51.10 |
Servizi di educazione sportiva e attività ricreative |
92912 |
85.52 |
Servizi di educazione culturale |
|
85.52.1 |
Servizi di educazione culturale |
|
85.52.11 |
Servizi forniti dalle scuole di ballo e dagli istruttori di danza |
92911 (*) |
85.52.12 |
Servizi delle scuole di musica e degli insegnanti di musica |
92911 (*) |
85.52.13 |
Servizi delle scuole di belle arti e dagli insegnanti di educazione artistica |
92911 (*) |
85.52.19 |
Servizi di educazione culturale |
92911 (*) |
85.53 |
Servizi di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche |
|
85.53.1 |
Servizi di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche |
|
85.53.11 |
Servizi di autoscuole |
92919 (*) |
85.53.12 |
Servizi di scuole di pilotaggio e nautiche |
92919 (*) |
85.59 |
Altri servizi educativi n.c.a. |
|
85.59.1 |
Altri servizi di istruzione n.c.a. |
|
85.59.11 |
Servizi delle scuole di lingue |
92919 (*) |
85.59.12 |
Servizi delle scuole di informatica |
92919 (*) |
85.59.13 |
Servizi di istruzione professionale n.c.a. |
92919 (*) |
85.59.19 |
Servizi educativi n.c.a. |
92919 (*) |
85.6 |
Servizi di sostegno educativo |
|
85.60 |
Servizi di sostegno educativo |
|
85.60.1 |
Servizi di sostegno educativo |
|
85.60.10 |
Servizi di sostegno educativo |
92920 |
Q |
SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA SOCIALE |
|
86 |
Servizi sanitari |
|
86.1 |
Servizi ospedalieri |
|
86.10 |
Servizi ospedalieri |
|
86.10.1 |
Servizi ospedalieri |
|
86.10.11 |
Servizi ospedalieri chirurgici |
93111 |
86.10.12 |
Servizi ospedalieri ginecologici ed ostetrici |
93112 |
86.10.13 |
Servizi ospedalieri di rieducazione |
93119 (*) |
86.10.14 |
Servizi ospedalieri psichiatrici |
93113 |
86.10.15 |
Altri servizi ospedalieri prestati da medici |
93119 (*) |
86.10.19 |
Altri servizi ospedalieri |
93119 (*) |
86.2 |
Servizi degli studi medici ed odontoiatrici |
|
86.21 |
Servizi degli ambulatori di medicina generale |
|
86.21.1 |
Servizi degli ambulatori di medicina generale |
|
86.21.10 |
Servizi degli ambulatori di medicina generale |
93121 |
86.22 |
Servizi degli ambulatori di medicina specialistica |
|
86.22.1 |
Servizi degli ambulatori di medicina specialistica |
|
86.22.11 |
Servizi di analisi e lettura di immagini medicali |
93122 (*) |
86.22.19 |
Altri servizi degli ambulatori di medicina specialistica |
93122 (*) |
86.23 |
Servizi degli studi odontoiatrici |
|
86.23.1 |
Servizi degli studi odontoiatrici |
|
86.23.11 |
Servizi di ortodonzia |
93123 (*) |
86.23.19 |
Altri servizi degli studi odontoiatrici |
93123 (*) |
86.9 |
Altri servizi sanitari |
|
86.90 |
Altri servizi sanitari |
|
86.90.1 |
Altri servizi sanitari |
|
86.90.11 |
Servizi connessi alla gravidanza |
93191 93198 |
86.90.12 |
Servizi infermieristici |
93192 |
86.90.13 |
Servizi fisioterapici |
93193 |
86.90.14 |
Servizi delle ambulanze |
93194 |
86.90.15 |
Servizi di laboratori medici |
93195 |
86.90.16 |
Servizi delle banche del sangue, di sperma e di organi per il trapianto |
93197 |
86.90.17 |
Produzione di immagini diagnostiche senza lettura |
93196 |
86.90.18 |
Servizi di salute mentale |
93199 (*) |
86.90.19 |
Altri servizi sanitari n.c.a. |
93199 (*) |
87 |
Servizi di assistenza residenziale |
|
87.1 |
Servizi di assistenza infermieristica residenziale |
|
87.10 |
Servizi di assistenza infermieristica residenziale |
|
87.10.1 |
Servizi di assistenza infermieristica residenziale |
|
87.10.10 |
Servizi di assistenza infermieristica residenziale |
93210 |
87.2 |
Servizi di assistenza residenziale relativi a malattie mentali, disturbi psichici e uso di droghe |
|
87.20 |
Servizi di assistenza residenziale relativi a malattie mentali, disturbi psichici e uso di droghe |
|
87.20.1 |
Servizi di assistenza residenziale per persone affette da malattie mentali, disturbi psichici e tossicomanie |
|
87.20.11 |
Servizi di assistenza residenziale a minori affetti da malattie mentali, disturbi psichici e facenti uso di droghe |
93301 |
87.20.12 |
Servizi di assistenza residenziale a persone adulte affette da malattie mentali, disturbi psichici e facenti uso di droghe |
93303 |
87.3 |
Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili |
|
87.30 |
Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili |
|
87.30.1 |
Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili |
|
87.30.11 |
Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali a persone anziane |
93221 |
87.30.12 |
Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali a bambini e adolescenti disabili |
93222 |
87.30.13 |
Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali ad adulti disabili |
93223 |
87.9 |
Altri servizi di assistenza residenziale |
|
87.90 |
Altri servizi di assistenza residenziale |
|
87.90.1 |
Altri servizi di assistenza residenziale |
|
87.90.11 |
Altri servizi di assistenza sociale residenziale per bambini e adolescenti |
93302 |
87.90.12 |
Servizi di assistenza sociale residenziale per donne che hanno subito maltrattamenti |
93304 (*) |
87.90.13 |
Altri servizi di assistenza sociale residenziale per adulti |
93304 (*) |
88 |
Servizi di assistenza sociale non residenziale |
|
88.1 |
Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili |
|
88.10 |
Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili |
|
88.10.1 |
Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili |
|
88.10.11 |
Servizi di visita e assistenza agli anziani |
93491 (*) |
88.10.12 |
Servizi di assistenza diurna a persone anziane |
93491 (*) |
88.10.13 |
Servizi di riabilitazione professionale di persone con disabilità |
93411 |
88.10.14 |
Servizi di visita e assistenza alle persone con disabilità |
93493 (*) |
88.10.15 |
Servizi di assistenza diurna ad adulti disabili |
93493 (*) |
88.9 |
Altri servizi di assistenza sociale non residenziale |
|
88.91 |
Servizi di asili nido e centri d’infanzia |
|
88.91.1 |
Servizi di asili nido e centri d’infanzia |
|
88.91.11 |
Servizi di asilo nido, esclusi i servizi forniti da centri diurni per i disabili |
93510 (*) |
88.91.12 |
Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili |
93492 |
88.91.13 |
Servizi di custodia dei bambini (baby-sitting) |
93510 (*) |
88.99 |
Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a. |
|
88.99.1 |
Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a. |
|
88.99.11 |
Servizi di orientamento e consulenza n.c.a. in materia di infanzia |
93520 |
88.99.12 |
Servizi di assistenza sociale non residenziale |
93530 |
88.99.13 |
Servizi di riabilitazione professionale dei disoccupati |
93412 |
88.99.19 |
Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a. |
93590 |
R |
SERVIZI NEL CAMPO DELL’ARTE, DELLO SPETTACOLO E DEL TEMPO LIBERO |
|
90 |
Servizi creativi, artistici e d’intrattenimento |
|
90.0 |
Servizi creativi, artistici e d’intrattenimento |
|
90.01 |
Servizi di artisti dello spettacolo |
|
90.01.1 |
Servizi di artisti dello spettacolo |
|
90.01.10 |
Servizi di artisti dello spettacolo |
96310 |
90.02 |
Servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo |
|
90.02.1 |
Servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo |
|
90.02.11 |
Servizi di produzione e presentazione di spettacoli |
96220 |
90.02.12 |
Servizi di promozione e organizzazione di spettacoli |
96210 |
90.02.19 |
Altri servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo |
96290 |
90.03 |
Creazioni artistiche |
|
90.03.1 |
Creazioni artistiche |
|
90.03.11 |
Servizi forniti da autori, compositori, scultori e altri artisti, esclusi gli artisti dello spettacolo |
96320 |
90.03.12 |
Opere originali di autori, compositori e altri artisti, esclusi gli artisti dello spettacolo, pittori, grafici e scultori |
96330 |
90.03.13 |
Opere originali di pittori, grafici e scultori |
38961 |
90.04 |
Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi |
|
90.04.1 |
Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi |
|
90.04.10 |
Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi |
96230 |
91 |
Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali |
|
91.0 |
Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali |
|
91.01 |
Servizi di biblioteche e archivi |
|
91.01.1 |
Servizi di biblioteche e archivi |
|
91.01.11 |
Servizi di biblioteche |
84510 |
91.01.12 |
Servizi di archivi |
84520 |
91.02 |
Servizi di musei |
|
91.02.1 |
Servizi di funzionamento dei musei |
|
91.02.10 |
Servizi di funzionamento dei musei |
96411 |
91.02.2 |
Collezioni dei musei |
|
91.02.20 |
Collezioni dei musei |
38962 |
91.03 |
Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche |
|
91.03.1 |
Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche |
|
91.03.10 |
Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche |
96412 |
91.04 |
Servizi degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
|
91.04.1 |
Servizi degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
|
91.04.11 |
Servizi degli orti botanici e dei giardini zoologici |
96421 |
91.04.12 |
Servizi delle riserve naturali, compresi i servizi di tutela della fauna e della flora protette |
96422 |
92 |
Servizi riguardanti il gioco d’azzardo |
|
92.0 |
Servizi riguardanti il gioco d’azzardo |
|
92.00 |
Servizi riguardanti il gioco d’azzardo |
|
92.00.1 |
Servizi riguardanti il gioco |
|
92.00.11 |
Servizi riguardanti i tavoli da gioco |
96929 (*) |
92.00.12 |
Servizi riguardanti le macchine mangiasoldi |
96929 (*) |
92.00.13 |
Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo |
96929 (*) |
92.00.14 |
Servizi di giochi d’azzardo on line |
96921 (*) |
92.00.19 |
Altri servizi riguardanti il gioco |
96929 (*) |
92.00.2 |
Servizi riguardanti le scommesse |
|
92.00.21 |
Servizi di scommesse on line |
96921 (*) |
92.00.29 |
Altri servizi riguardanti le scommesse |
96929 (*) |
93 |
Servizi sportivi e di intrattenimento e divertimento |
|
93.1 |
Servizi sportivi |
|
93.11 |
Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi |
|
93.11.1 |
Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi |
|
93.11.10 |
Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi |
96520 |
93.12 |
Servizi forniti da club sportivi |
|
93.12.1 |
Servizi forniti da club sportivi |
|
93.12.10 |
Servizi forniti da club sportivi |
96512 |
93.13 |
Servizi di palestre e centri fitness |
|
93.13.1 |
Servizi di palestre e centri fitness |
|
93.13.10 |
Servizi di palestre e centri fitness |
97230 (*) |
93.19 |
Altri servizi sportivi |
|
93.19.1 |
Altri servizi sportivi |
|
93.19.11 |
Servizi di promozione di eventi sportivi e di sport non agonistici |
96511 |
93.19.12 |
Servizi forniti da atleti e sportivi |
96610 |
93.19.13 |
Servizi di supporto ad attività sportive e ricreative |
96620 |
93.19.19 |
Altri servizi di supporto ad attività sportive e di sport non agonistici |
96590 |
93.2 |
Servizi |
|
93.21 |
Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici |
|
93.21.1 |
Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici |
|
93.21.10 |
Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici |
96910 |
93.29 |
Altri servizi di intrattenimento e di divertimento |
|
93.29.1 |
Altri servizi ricreativi n.c.a. |
|
93.29.11 |
Servizi ricreativi in parchi e spiagge |
96990 (*) |
93.29.19 |
Servizi ricreativi vari n.c.a. |
96990 (*) |
93.29.2 |
Altri servizi di intrattenimento e di spettacolo n.c.a. |
|
93.29.21 |
Servizi di spettacoli di fuochi d’artificio e di «suoni e luci» |
96990 (*) |
93.29.22 |
Servizi di macchine da gioco funzionanti con monete |
96930 |
93.29.29 |
Servizi di intrattenimento e di spettacolo n.c.a. |
96990 (*) |
S |
ALTRI SERVIZI |
|
94 |
Servizi forniti da organizzazioni associative |
|
94.1 |
Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese, di datori di lavoro e professionali |
|
94.11 |
Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese e di datori di lavoro |
|
94.11.1 |
Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese e di datori di lavoro |
|
94.11.10 |
Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese di datori di lavoro |
95110 |
94.12 |
Servizi forniti da associazioni professionali |
|
94.12.1 |
Servizi forniti da associazioni professionali |
|
94.12.10 |
Servizi forniti da associazioni professionali |
95120 |
94.2 |
Servizi forniti da associazioni sindacali |
|
94.20 |
Servizi forniti da associazioni sindacali |
|
94.20.1 |
Servizi forniti da associazioni sindacali |
|
94.20.10 |
Servizi forniti da associazioni sindacali |
95200 |
94.9 |
Servizi forniti da altre organizzazioni associative |
|
94.91 |
Servizi forniti da organizzazioni religiose |
|
94.91.1 |
Servizi forniti da organizzazioni religiose |
|
94.91.10 |
Servizi forniti da organizzazioni religiose |
95910 |
94.92 |
Servizi forniti da organizzazioni politiche |
|
94.92.1 |
Servizi forniti da organizzazioni politiche |
|
94.92.10 |
Servizi forniti da organizzazioni politiche |
95920 |
94.99 |
Servizi forniti da altre organizzazioni associative n.c.a. |
|
94.99.1 |
Servizi (esclusi i servizi che concedono sussidi) forniti da altre organizzazioni associative n.c.a. |
|
94.99.11 |
Servizi forniti da organizzazioni per la difesa dei diritti dell’uomo |
95991 |
94.99.12 |
Servizi forniti da gruppi di difesa dell’ambiente |
95992 |
94.99.13 |
Servizi di tutela di gruppi particolari |
95993 |
94.99.14 |
Altri servizi di supporto al miglioramento delle condizioni di vita e delle strutture collettive |
95994 |
94.99.15 |
Servizi forniti dalle associazioni giovanili |
95995 |
94.99.16 |
Servizi forniti dalle associazioni culturali e ricreative |
95997 |
94.99.17 |
Servizi forniti da altre organizzazioni civili e sociali |
95998 |
94.99.19 |
Servizi forniti da altre organizzazioni associative n.c.a. |
95999 |
94.99.2 |
Servizi di sostegno finanziario da parte di organizzazioni associative |
|
94.99.20 |
Servizi di sostegno finanziario da parte di organizzazioni associative |
95996 |
95 |
Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di beni per uso personale e domestico |
|
95.1 |
Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
95.11 |
Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche |
|
95.11.1 |
Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche |
|
95.11.10 |
Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche |
87130 |
95.12 |
Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni |
|
95.12.1 |
Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni |
|
95.12.10 |
Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni |
87153 |
95.2 |
Servizi di riparazione di beni di consumo personali e per la casa |
|
95.21 |
Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo |
|
95.21.1 |
Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo |
|
95.21.10 |
Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo |
87155 |
95.22 |
Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino |
|
95.22.1 |
Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino |
|
95.22.10 |
Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino |
87151 |
95.23 |
Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio |
|
95.23.1 |
Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio |
|
95.23.10 |
Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio |
87210 |
95.24 |
Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento |
|
95.24.1 |
Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento |
|
95.24.10 |
Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento |
87240 |
95.25 |
Servizi di riparazione di orologi e di gioielli |
|
95.25.1 |
Servizi di riparazione di orologi e di gioielli |
|
95.25.11 |
Servizi di riparazione di orologi |
87220 (*) |
95.25.12 |
Servizi di riparazione di gioielli |
87220 (*) |
95.29 |
Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico |
|
95.29.1 |
Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico |
|
95.29.11 |
Servizi di riparazione e di modifica di capi di vestiario e di articoli tessili per la casa |
87230 |
95.29.12 |
Servizi di riparazione di biciclette |
87290 (*) |
95.29.13 |
Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali |
87290 (*) |
95.29.14 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature sportive |
87290 (*) |
95.29.19 |
Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico n.c.a. |
87290 (*) |
96 |
Altri servizi personali |
|
96.0 |
Altri servizi personali |
|
96.01 |
Servizi di lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce |
|
96.01.1 |
Servizi di lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce |
|
96.01.11 |
Servizi di lavanderia con macchine funzionanti a gettone o a monete |
97110 |
96.01.12 |
Servizi di pulitura a secco (inclusi servizi di pulitura di pellicce) |
97120 |
96.01.13 |
Servizi di stiratura |
97140 |
96.01.14 |
Servizi di tintoria |
97150 |
96.01.19 |
Altri servizi di pulizia di articoli tessili |
97130 |
96.02 |
Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza |
|
96.02.1 |
Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza |
|
96.02.11 |
Servizi dei saloni di parrucchiere per donne e ragazze |
97210 (*) |
96.02.12 |
Servizi dei saloni di parrucchiere e di barbiere per uomini e ragazzi |
97210 (*) |
96.02.13 |
Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure |
97220 |
96.02.19 |
Altri servizi degli istituti di bellezza |
97290 |
96.02.2 |
Capelli umani, non lavorati |
|
96.02.20 |
Capelli umani, non lavorati |
38971 |
96.03 |
Servizi di pompe funebri e servizi connessi |
|
96.03.1 |
Servizi di pompe funebri e servizi connessi |
|
96.03.11 |
Servizi di cimiteri e servizi di cremazione |
97310 |
96.03.12 |
Servizi di sepoltura |
97320 |
96.04 |
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico |
|
96.04.1 |
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico |
|
96.04.10 |
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico |
97230 (*) |
96.09 |
Altri servizi personali n.c.a. |
|
96.09.1 |
Altri servizi personali n.c.a. |
|
96.09.11 |
Servizi di cura degli animali domestici |
86129 |
96.09.12 |
Servizi di accompagnamento |
97910 |
96.09.13 |
Servizi di macchine funzionanti a gettone o a monete n.c.a. |
97990 (*) |
96.09.19 |
Altri servizi vari n.c.a. |
97990 (*) |
T |
SERVIZI DI DATORE DI LAVORO SVOLTI DA FAMIGLIE E CONVIVENZE; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE |
|
97 |
Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze |
|
97.0 |
Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze |
|
97.00 |
Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze |
|
97.00.1 |
Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze |
|
97.00.10 |
Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze |
98000 |
98 |
Produzione di beni e servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
|
98.1 |
Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
|
98.10 |
Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
|
98.10.1 |
Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
|
98.10.10 |
Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
0 (*) |
98.2 |
Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
|
98.20 |
Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
|
98.20.1 |
Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
|
98.20.10 |
Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
0 (*) |
U |
SERVIZI FORNITI DA ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI |
|
99 |
Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali |
|
99.0 |
Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali |
|
99.00 |
Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali |
|
99.00.1 |
Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali |
|
99.00.10 |
Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali |
99000 |
4.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 145/227 |
REGOLAMENTO (CE) N. 452/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2008
relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla promozione delle statistiche in materia di istruzione e formazione nell’Unione europea (2) invitava la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad accelerare lo sviluppo di statistiche relative all’istruzione e alla formazione. |
(2) |
Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 22 e 23 marzo 2005 ha deciso di rilanciare la strategia di Lisbona ed è giunto alla conclusione che l’Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, ponendo in primo piano la conoscenza, l’innovazione e l’ottimizzazione del capitale umano. A questo riguardo, l’occupabilità, l’adattabilità e la mobilità dei cittadini sono vitali per l’Europa. |
(3) |
Per raggiungere tali obiettivi, è necessario che i sistemi europei d’istruzione e formazione si adattino alle esigenze della società della conoscenza nonché alla necessità di innalzare il livello dell’istruzione e di migliorare la qualità dell’occupazione. Le statistiche relative all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente sono di importanza fondamentale quale base per le decisioni politiche. |
(4) |
L’apprendimento permanente è un fattore essenziale perché si possa disporre di una manodopera competente, qualificata e adattabile. Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo della primavera 2005 è stato sottolineato che «il capitale umano è l’attivo più importante per l'Europa». Gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, che includono gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, adottati dal Consiglio nella sua decisione 2005/600/CE (3), intendono contribuire all’attuazione della strategia di Lisbona e definire strategie globali per l’apprendimento permanente. |
(5) |
L’adozione nel febbraio 2001 della relazione del Consiglio «Obiettivi dei sistemi d’istruzione e di formazione» e nel febbraio 2002 del programma di lavoro decennale 2001/2011 che fa seguito a tale relazione costituiscono una tappa importante nella realizzazione dell’impegno assunto dagli Stati membri di modernizzare e migliorare la qualità dei loro sistemi d’istruzione e di formazione. Gli indicatori e i livelli di riferimento del rendimento medio europeo («parametri di riferimento») sono tra gli strumenti del metodo aperto di coordinamento che hanno un particolare rilievo nel programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010». Nel maggio 2003 i ministri dell’istruzione hanno compiuto un passo decisivo definendo cinque parametri di riferimento europei a cui conformarsi entro il 2010 e hanno sottolineato che questi criteri non definiscono obiettivi nazionali né prescrivono decisioni destinate ad essere adottate da governi nazionali. |
(6) |
Il 24 maggio 2005 il Consiglio ha adottato le conclusioni sui «nuovi indicatori nel settore dell’istruzione e della formazione» (4), nelle quali ha invitato la Commissione a presentargli strategie e proposte per lo sviluppo di nuovi indicatori in nove settori specifici dell’istruzione e della formazione e ha sottolineato altresì che l’elaborazione di nuovi indicatori dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per l’organizzazione dei loro sistemi d’istruzione e non dovrebbe imporre un onere amministrativo o finanziario eccessivo alle organizzazioni e istituzioni interessate, né portare inevitabilmente all’uso di un maggior numero di indicatori per valutare i progressi. |
(7) |
Nel novembre 2004 il Consiglio ha anche adottato conclusioni sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e ha convenuto che a livello europeo debba essere considerato prioritario «il miglioramento della portata, precisione e affidabilità delle statistiche in materia di istruzione e formazione onde consentire una valutazione dei progressi compiuti». |
(8) |
L’esistenza di informazioni statistiche comparabili a livello comunitario è essenziale per l’elaborazione di strategie in materia d’istruzione e di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati nella loro attuazione. La produzione di statistiche dovrebbe basarsi su un quadro di concetti coerenti e di dati comparabili in vista della creazione di un sistema europeo integrato d’informazione statistica in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente. |
(9) |
Nell’applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del concetto di persone svantaggiate sul mercato del lavoro cui si fa riferimento negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione. |
(10) |
La Commissione (Eurostat) raccoglie dati sulla formazione professionale nelle imprese in conformità del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (5). Tuttavia, è necessario un quadro giuridico più ampio per garantire la produzione e lo sviluppo sostenibili di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente che coprano almeno tutte le attività esistenti e in programma in questo settore. La Commissione (Eurostat) raccoglie dati annuali sull’istruzione presso gli Stati membri che cooperano volontariamente nel quadro di un’azione comune con l’Istituto di statistica dell’Unesco (UIS) e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nota come «raccolta di dati UOE». La Commissione (Eurostat) raccoglie anche dati sull’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente tramite altre fonti interne, come l’indagine dell’Unione europea sulle forze di lavoro (6) e le statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (7), nonché per mezzo dei loro moduli appositi. |
(11) |
Dal momento che il processo di elaborazione e di monitoraggio delle politiche nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente è di natura dinamica e si adatta a un contesto in costante evoluzione, il quadro regolamentare statistico dovrebbe prevedere, in modo limitato e controllato, un certo grado di flessibilità, tenendo conto dell’onere imposto ai rispondenti e agli Stati membri. |
(12) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(13) |
La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (8). |
(14) |
Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(15) |
La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto (9). |
(16) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (10), stabilisce le condizioni nelle quali può essere concesso l’accesso a dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria. |
(17) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11). |
(18) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di selezionare e specificare i temi delle statistiche, le loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche, i dettagli di dette caratteristiche, il periodo di osservazione e i termini per la trasmissione dei risultati, i requisiti di qualità, inclusi la precisione richiesta e il quadro di documentazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(19) |
Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (12) è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a) |
«statistiche comunitarie», le statistiche comunitarie come definite all’articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; |
b) |
«produzione di statistiche», la produzione di statistiche come definita all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; |
c) |
«autorità nazionali», le autorità nazionali come definite all’articolo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; |
d) |
«istruzione», la comunicazione organizzata e duratura finalizzata all’apprendimento (13); |
e) |
«apprendimento permanente», qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale (14); |
f) |
«micro-dati», i singoli dati statistici; |
g) |
«dati riservati», i dati che permettono unicamente un’identificazione indiretta delle unità statistiche interessate, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. |
Articolo 3
Settori
Il presente regolamento si applica alla produzione di statistiche in tre settori:
a) |
il settore 1 comprende le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione; |
b) |
il settore 2 comprende le statistiche relative alla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente; |
c) |
il settore 3 comprende altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, ad esempio le statistiche sul capitale umano o sui benefici sociali ed economici dell’istruzione, non comprese nei settori 1 e 2. |
Le statistiche relative a questi settori sono prodotte secondo le modalità specificate nell’allegato.
Articolo 4
Azioni statistiche
1. Le statistiche comunitarie nel campo dell’istruzione e dell’apprendimento permanente sono prodotte per mezzo delle seguenti azioni statistiche individuali:
a) |
la trasmissione periodica da parte degli Stati membri di statistiche sull’istruzione e l’apprendimento permanente, entro i termini fissati per i settori 1 e 2; |
b) |
l’uso di altri sistemi d’informazione statistica e altre indagini per ottenere variabili ed indicatori statistici supplementari sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, corrispondenti al settore 3; |
c) |
l’elaborazione, il miglioramento e l’aggiornamento di norme e di manuali riguardanti i quadri di riferimento, i concetti e i metodi statistici; |
d) |
il miglioramento della qualità dei dati nel contesto del quadro di qualità, onde includere:
|
La Commissione tiene conto delle capacità di cui gli Stati membri dispongono per la raccolta dei dati e per l’elaborazione e lo sviluppo di concetti e di metodi.
Ove opportuno, particolare considerazione è data alla dimensione regionale dei dati raccolti. Ove opportuno, i dati sono sistematicamente ripartiti per genere.
2. Per quanto possibile, la Commissione (Eurostat) coopera con l’UIS, l’OCSE e altre organizzazioni internazionali per garantire la comparabilità dei dati sul piano internazionale ed evitare duplicazioni degli sforzi, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione e il miglioramento dei concetti e dei metodi statistici e la trasmissione delle statistiche da parte degli Stati membri.
3. Qualora emergano nuove rilevanti necessità di dati o sia constatata l’insufficienza della qualità di questi ultimi, la Commissione (Eurostat) organizza, prima di qualsiasi raccolta di dati, studi pilota che gli Stati membri realizzano su base volontaria, destinati a valutare la fattibilità della raccolta dei dati in questione, tenendo conto dei vantaggi offerti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi della raccolta e all’onere per i rispondenti. Gli studi pilota non danno necessariamente luogo a disposizioni di attuazione corrispondenti.
Articolo 5
Trasmissione di microdati relativi ad individui
Quando è necessario per la produzione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) microdati riservati risultanti da indagini per campione conformemente alle disposizioni sulla trasmissione di dati riservati del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non permettano di identificare direttamente le unità statistiche (singoli).
Articolo 6
Misure di attuazione
1. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, in particolare per tenere conto dell’evoluzione economica e tecnica per quanto riguarda la raccolta, la trasmissione e l’elaborazione dei dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, onde garantire la trasmissione di dati di elevata qualità:
a) |
la selezione e la definizione dei temi compresi nei settori e delle loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche; |
b) |
la ripartizione delle caratteristiche; |
c) |
il periodo di osservazione e i termini di trasmissione dei risultati; |
d) |
le esigenze di qualità, compresa la precisione richiesta; |
e) |
il quadro di documentazione della qualità. |
Qualora tali misure determinino la necessità di ampliare significativamente le raccolte di dati esistenti o di raccogliere nuovi dati o effettuare nuove indagini, le decisioni di attuazione sono basate su un’analisi del rapporto costi/benefici che costituisce parte integrante di un’analisi complessiva degli effetti e delle implicazioni, tenendo conto dei vantaggi offerti da tali misure, dei costi per gli Stati membri e dell’onere per i rispondenti.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:
a) |
per tutti i settori, dell’onere potenziale per gli istituti di istruzione e i singoli; |
b) |
per tutti i settori, dei risultati degli studi pilota di cui all’articolo 4, paragrafo 3; |
c) |
per il settore 1, degli ultimi accordi conclusi tra l’UIS, l’OCSE e la Commissione (Eurostat) sui concetti, le definizioni, il formato di raccolta dei dati, l’elaborazione dei dati, la periodicità e i termini per la trasmissione dei risultati; |
d) |
per il settore 2, dei risultati dell’indagine pilota sull’istruzione degli adulti svolta tra il 2005 e il 2007 e delle necessità di un ulteriore sviluppo; |
e) |
per il settore 3, della disponibilità, dell’adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati comunitari, a seguito di una verifica esaustiva di tutte le fonti di dati esistenti. |
3. Qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, ad uno o più Stati membri sono accordati deroghe e periodi di transizione limitati, adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.
(2) GU C 374 del 30.12.1994, pag. 4.
(3) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.
(4) GU C 141 del 10.6.2005, pag. 7.
(5) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.
(6) Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).
(7) Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34).
(8) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(9) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.
(10) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(12) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(13) Secondo la classificazione internazionale tipo dell’istruzione, versione 1997 (ISCED).
(14) Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente (GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1).
ALLEGATO
SETTORI
Settore 1: Sistemi di istruzione e di formazione
1. Scopo
La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di fornire dati comparabili su aspetti essenziali dei sistemi di istruzione e di formazione, in particolare sulla partecipazione ai programmi d’istruzione e sul loro completamento nonché sul costo e il tipo di risorse destinate all’istruzione e alla formazione.
2. Ambito di applicazione
La raccolta di dati copre tutte le attività interne d’istruzione, indipendentemente dalla proprietà degli istituti interessati o dalla forma di patrocinio da parte degli istituti interessati (pubblici o privati, nazionali o stranieri) e dai meccanismi di trasmissione dell’istruzione. Di conseguenza, i dati raccolti riguardano tutti i tipi di studenti e tutte le classi d’età.
3. Temi
Sono raccolti dati riguardanti:
a) |
le iscrizioni degli studenti, comprese le caratteristiche di questi ultimi; |
b) |
i nuovi studenti; |
c) |
i laureati e le lauree; |
d) |
le spese di istruzione; |
e) |
il personale docente; |
f) |
le lingue straniere apprese; |
g) |
il numero di studenti per classe, |
che consentano di calcolare gli indicatori riguardanti le risorse impiegate, i processi e i risultati dei sistemi di istruzione e di formazione.
Gli Stati membri comunicano informazioni appropriate (metadati) che descrivono le particolarità dei sistemi nazionali di istruzione e di formazione, la loro corrispondenza alle classificazioni internazionali nonché qualsiasi difformità rispetto alle specificazioni dei dati richiesti e ogni altra informazione indispensabile per l’interpretazione dei dati e la compilazione di indicatori comparabili.
4. Periodicità
Salvo indicazione contraria, i dati e i metadati sono trasmessi ogni anno entro i termini fissati di comune accordo dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali tenendo presenti gli accordi più recenti conclusi tra l’UIS, l’OCSE e la Commissione (Eurostat).
Settore 2: Partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente
1. Scopo
L’indagine in questo settore ha lo scopo di fornire dati comparabili sulla partecipazione e la mancata partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente.
2. Ambito di applicazione
L’unità statistica è il singolo e i dati si riferiscono almeno alla popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni. Quando le informazioni sono raccolte mediante indagine, vanno evitate per quanto possibile le risposte indirette.
3. Temi
I temi coperti dall’indagine sono i seguenti:
a) |
partecipazione e mancata partecipazione alle attività di apprendimento; |
b) |
caratteristiche di tali attività; |
c) |
informazioni sulle competenze dichiarate; |
d) |
dati sociodemografici. |
Sono altresì raccolti dati, su base volontaria, sulla partecipazione ad attività sociali e culturali, quali variabili esplicative utili ad un’analisi ulteriore dei profili dei partecipanti e dei non partecipanti.
4. Fonti dei dati e dimensioni del campione
La fonte dei dati è un’indagine per campione. Le fonti di dati amministrativi possono essere utilizzate per ridurre l’onere per i rispondenti. Le dimensioni del campione sono determinate secondo requisiti di precisione che non richiedono che le dimensioni effettive del campione nazionale, calcolate sulla base di un campionamento casuale semplice, superino le 5 000 persone. Entro detti limiti, si impongono considerazioni particolari in materia di campionamento per le sottopopolazioni specifiche.
5. Periodicità
I dati sono raccolti ogni cinque anni e, la prima volta, non prima del 2010.
Settore 3: Altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente
1. Scopo
La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di fornire dati ulteriori comparabili sull’istruzione e sull’apprendimento permanente che non rientrano nei settori 1 e 2, a sostegno delle politiche specifiche a livello comunitario.
2. Ambito di applicazione
Le altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente si riferiscono agli aspetti seguenti:
a) |
statistiche sull’istruzione e l’economia, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche relative a istruzione, ricerca, competitività e crescita; |
b) |
statistiche sull’istruzione e il mercato del lavoro, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche occupazionali; |
c) |
statistiche sull’istruzione e l’inclusione sociale, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche in materia di povertà, inclusione sociale e integrazione dei migranti. |
Per quanto riguarda gli aspetti suesposti, i dati necessari sono tratti da fonti statistiche comunitarie esistenti.
4.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 145/234 |
REGOLAMENTO (CE) N. 453/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2008
relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L’8 dicembre 2003 il Consiglio ha approvato l’elaborazione e la pubblicazione di un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti. |
(2) |
Il piano d’azione relativo alle esigenze statistiche dell’UME, approvato dal Consiglio il 29 settembre 2000, e le successive relazioni sullo stato di attuazione di tale piano indicavano come prioritaria l’elaborazione di una base giuridica per le statistiche sui posti di lavoro vacanti. |
(3) |
Il comitato per l’occupazione, istituito dalla decisione 2000/98/CE del Consiglio (4), ha convenuto sulla necessità di istituire un indicatore dei posti di lavoro vacanti per controllare la strategia europea per l’occupazione stabilita dalla decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (5). |
(4) |
La decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale — Progress (6), predispone il finanziamento delle azioni interessate, tra cui, come ivi specificato, quelle intese a migliorare la comprensione della situazione e delle prospettive dell’occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della strategia europea per l’occupazione. |
(5) |
Nel quadro della strategia europea per l’occupazione la Commissione necessita di dati sui posti di lavoro vacanti ripartiti, tra l’altro, per attività economica al fine di controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di lavoro. |
(6) |
La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali rapidamente disponibili sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro. I dati sui posti di lavoro vacanti destagionalizzati facilitano l’interpretazione delle variazioni trimestrali. |
(7) |
I dati forniti sui posti di lavoro vacanti dovrebbero essere pertinenti ed esaurienti, accurati e completi, tempestivi, coerenti, comparabili e facilmente accessibili per gli utilizzatori. |
(8) |
I vantaggi di una rilevazione di dati completi a livello comunitario su tutti i segmenti dell’economia dovrebbero essere vagliati a fronte delle possibilità di trasmetterli che hanno, in particolare, le piccole e medie imprese e degli oneri di risposta su di esse gravanti. |
(9) |
Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per includere quanto prima nelle statistiche tutti i dati riguardanti le unità con meno di dieci dipendenti. |
(10) |
Per determinare l’ambito delle statistiche da compilare e il livello di dettaglio richiesto per singola attività economica, è necessario applicare la più recente versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE). |
(11) |
In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovrebbero tenere in considerazione i principi sanciti dal codice delle statistiche europee, che è stato adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (7) e accluso alla raccomandazione della Commissione relativa all’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. |
(12) |
È importante che i dati siano condivisi con le parti sociali a livello nazionale ed europeo e che le parti sociali siano informate in merito all’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre compiere uno sforzo particolare per garantire che i servizi di orientamento scolastico e gli enti di formazione professionale ricevano i dati in parola. |
(13) |
Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (8) costituisce il quadro normativo di riferimento per l’elaborazione di statistiche comunitarie e si applica di conseguenza all’elaborazione di statistiche sui posti di lavoro vacanti. |
(14) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). |
(15) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire determinati concetti, di stabilire determinati formati, date e termini, di fissare le condizioni per studi di fattibilità e di adottare misure conformemente ai risultati di tali studi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(16) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia l’elaborazione di statistiche comunitarie sui posti di lavoro vacanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(17) |
Il Comitato del programma statistico è stato consultato in conformità dell’articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sui posti di lavoro vacanti riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.
Fatto salvo il paragrafo 3, i dati si estendono all’insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali. La copertura delle attività in agricoltura, silvicoltura e pesca, come definite nella versione attuale della NACE, è facoltativa. Gli Stati membri che lo desiderino forniscono dati relativi a tali settori in conformità del presente regolamento. In considerazione della crescente importanza dei servizi di assistenza alla persona (servizi di assistenza residenziale e assistenza sociale non residenziale) per la creazione di posti di lavoro, gli Stati membri sono altresì invitati a trasmettere, su base facoltativa, i dati relativi ai posti vacanti in tali servizi.
I dati sono ripartiti per attività economica, a livello di sezioni della versione della NACE in vigore.
3. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definite nella versione della NACE in vigore, nonché la copertura delle imprese con meno di dieci dipendenti, sono determinate sulla base degli studi di fattibilità di cui all’articolo 7.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«posto di lavoro vacante» un posto di lavoro retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo:
I concetti di «ricerca attiva di un candidato adatto» e di «specifico periodo di tempo» sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Le statistiche fornite distinguono, a titolo facoltativo, i posti vacanti per posti a durata determinata da quelli per posti permanenti; |
2) |
«posto occupato» un posto retribuito in seno all’organizzazione al quale un dipendente è stato assegnato; |
3) |
«metadati» le spiegazioni necessarie all’interpretazione dei cambiamenti apportati ai dati in seguito a modifiche di natura metodologica o tecnica; |
4) |
«dati retrospettivi» i dati storici che rispondono alle specifiche indicate nell’articolo 1. |
Articolo 3
Date di riferimento e caratteristiche tecniche
1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di standardizzare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.
3. Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di destagionalizzazione. Tali procedure sono determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3.
Articolo 4
Fonti
1. Gli Stati membri elaborano i dati tramite indagini sulle imprese. Possono essere utilizzate altre fonti, ad esempio fonti amministrative, se soddisfano i criteri di qualità di cui all’articolo 6.
Sono precisate le fonti di tutti i dati forniti.
2. Gli Stati membri possono integrare le fonti di cui al paragrafo 1 tramite procedure affidabili di stima statistica.
3. La Commissione (Eurostat) può istituire e coordinare piani di campionamento comunitari per produrre stime comunitarie laddove i piani di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali piani, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3.
Gli Stati membri possono partecipare a piani di campionamento comunitari quando tali piani consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi dei sistemi statistici o l’onere per le imprese che l’osservanza delle prescrizioni comunitarie comporta.
Articolo 5
Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Anche la data del primo trimestre di riferimento è determinata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Contemporaneamente sono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.
2. Gli Stati membri trasmettono anche i dati retrospettivi almeno per i quattro trimestri precedenti al trimestre per il quale i dati devono essere forniti nella prima consegna di dati. I totali sono comunicati al più tardi alla data della prima consegna e le disaggregazioni non oltre un anno dopo. Se necessario, i dati retrospettivi possono essere basati sulle «migliori stime».
Articolo 6
Valutazione della qualità
1. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti:
— |
«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti, |
— |
«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti, |
— |
«tempestività» e «puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto, |
— |
«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati, |
— |
«comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo, |
— |
«coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi. |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi.
3. Nel quadro dell’applicazione dei criteri di valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.
Articolo 7
Studi di fattibilità
1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:
a) |
le imprese con meno di dieci dipendenti; e/o |
b) |
le seguenti attività:
|
2. Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano ciascuno una relazione sui risultati di tali studi entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle misure di attuazione della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. Non appena possibile dopo che i risultati degli studi di fattibilità sono resi disponibili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri ed entro un periodo di tempo ragionevole, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
4. Le misure adottate sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell’onere che grava sui rispondenti, e tengono conto dei problemi iniziali di attuazione.
Articolo 8
Finanziamento
1. Per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti.
2. L’importo degli stanziamenti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.
3. L’autorità di bilancio assegna gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.
4. Possono essere presi in considerazione ulteriori finanziamenti per i lavori di attuazione in relazione alle misure adottate a seguito dei risultati degli studi di fattibilità.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 10
Relazione sull’applicazione
Entro il 24 giugno 2010 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri, nonché la qualità degli aggregati europei, e rileva i punti suscettibili di miglioramento.
Preferibilmente entro un anno dalla pubblicazione della relazione triennale di cui al primo comma, gli Stati membri precisano come intendono affrontare i punti suscettibili di miglioramento segnalati nella relazione della Commissione. Nel contempo, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione delle raccomandazioni precedenti.
Articolo 11
Pubblicazione di dati statistici
Le statistiche fornite dagli Stati membri e un’analisi delle stesse sono pubblicate trimestralmente sul sito Internet della Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) provvede affinché il maggior numero possibile di cittadini europei abbia accesso alle statistiche e alle analisi, in particolare attraverso il portale EURES.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 175 del 27.7.2007, pag. 11.
(2) GU C 86 del 20.4.2007, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2008.
(4) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.
(5) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.
(6) GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.
(7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(8) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
4.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 145/238 |
REGOLAMENTO (CE) N. 454/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 (3) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nonché le regole relative al controllo di tali movimenti. |
(2) |
Inoltre, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data d’entrata in vigore di tale regolamento, l’introduzione di cani e gatti nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito sia subordinata all’osservanza di requisiti specifici, tenuto conto delle particolari situazioni di tali Stati membri per quanto riguarda la rabbia. |
(3) |
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data d’entrata in vigore di tale regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell’echinococcosi e delle zecche in tale data possano subordinare l’introduzione degli animali da compagnia nei loro territori al rispetto dei medesimi requisiti. La Finlandia, l’Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito applicano le proprie norme specifiche d’introduzione per quanto riguarda l’echinococcosi. Inoltre l’Irlanda, Malta e il Regno Unito prevedono che cani e gatti debbano essere sottoposti a trattamento aggiuntivo contro le zecche, che deve risultare anche dai passaporti degli animali. |
(4) |
I regimi transitori di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 scadono il 3 luglio 2008. L’articolo 23 di tale regolamento prevede che i regimi transitori debbano essere rivisti entro la fine del periodo transitorio. |
(5) |
Al tal fine e a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione ha dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o febbraio 2007, una relazione sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica unitamente a proposte per determinare il regime da applicare successivamente ai regimi transitori di cui agli articoli 6, 8 e 16 del regolamento stesso. La relazione dovrebbe basarsi sull’esperienza finora acquisita e su una valutazione del rischio fondata su un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). |
(6) |
Su richiesta della Commissione, l’EFSA ha espresso un parere scientifico per assistere la Commissione nella proposta delle opportune modifiche, scientificamente fondate, del regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, la Commissione ha dovuto anche tener conto delle relazioni degli Stati membri relative alle esperienze da essi acquisite durante l’attuazione degli articoli 6, 8 e 16 di tale regolamento. |
(7) |
Poiché però la valutazione scientifica è durata più a lungo del previsto, la relazione della Commissione uscirà in ritardo. Per poter tenere conto in modo adeguato delle conclusioni della relazione è opportuno prorogare la scadenza dei regimi transitori. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:
1) |
all’articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Fino al 30 giugno 2010 l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:»; |
2) |
all’articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fino al 30 giugno 2010 la Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito per quanto riguarda l’echinococcosi e l’Irlanda, Malta e il Regno Unito per quanto riguarda le zecche possono subordinare l’introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche in vigore alla data d’entrata in vigore del presente regolamento.»; |
3) |
all’articolo 23, la data del «1o gennaio 2008» è sostituita dalla data del «1o luglio 2010». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) Parere del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2008.
(3) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2007 della Commissione (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 9).