ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
4 giugno 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

1

 

*

Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio ( 1 )

65

 

*

Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente ( 1 )

227

 

*

Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità ( 1 )

234

 

*

Regolamento (CE) n. 454/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio

238

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 145/1


REGOLAMENTO (CE) N. 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si fonda sull’unione doganale. Nell’interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l’attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice»). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all’importazione, senza modifiche del campo d’applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

(2)

In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d’azione 2004-2005, è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), si fondava sull’integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e l’entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l’emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata la «convenzione riveduta di Kyoto»), l’adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio (4). È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l’eccezione. Per tutte queste ragioni un’ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa.

(4)

È appropriato introdurre nel codice un quadro giuridico per l’applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5), e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci comunitarie e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell’ambito di questi scambi intracomunitari, è giustificabile introdurre, mediante misure di attuazione, appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.

(5)

La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione «Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio», semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l’uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un’applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.

(6)

Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.

(7)

L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire nel codice il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

(8)

Tale uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato ad un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta la Comunità un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita della Comunità.

(9)

Al fine di agevolare l’attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, quali polizia, guardie di confine e autorità veterinarie e ambientali, e che i controlli operati dalle diverse autorità siano armonizzati, in modo che l’operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.

(10)

Al fine di agevolare determinati tipi di attività commerciale, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

(11)

Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero, in quanto «operatori economici autorizzati», poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato «semplificazione doganale» o di quello di operatore economico autorizzato «sicurezza», in modo indipendente o cumulativo.

(12)

Tutte le decisioni, vale a dire gli atti ufficiali delle autorità doganali relativi alla normativa doganale e aventi effetti giuridici nei confronti di una o più persone, comprese le informazioni vincolanti fornite da tali autorità, dovrebbero essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta la Comunità e poter essere annullate, modificate, salvo altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.

(13)

In conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che venga presa una decisione che possa avere conseguenze sfavorevoli per essa.

(14)

La semplificazione dei regimi doganali nell’ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell’intero mercato interno.

(15)

Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni.

(16)

Al fine di minimizzare i rischi per la Comunità, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l’applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L’istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.

(17)

È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire precise disposizioni per il rilascio delle prove di origine nella Comunità, qualora le esigenze del commercio lo richiedano.

(18)

È opportuno riunire tutte le circostanze di seguito alle quali sorge un’obbligazione doganale all’importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell’obbligazione doganale. Ciò dovrebbe valere anche per l’insorgenza dell’obbligazione doganale all’esportazione.

(19)

Poiché il nuovo ruolo delle autorità doganali implica la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra gli uffici doganali interni e quelli di confine, l’obbligazione doganale dovrebbe sorgere, nella maggior parte dei casi, nel luogo in cui è stabilito il debitore, in quanto l’ufficio doganale competente per tale luogo è quello che può meglio sorvegliare le attività della persona in questione.

(20)

Inoltre, in linea con la convenzione riveduta di Kyoto, è opportuno prevedere un numero limitato di casi in cui sia richiesta la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di stabilire il luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale e recuperare i dazi.

(21)

Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l’uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni.

(22)

Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l’impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che risultino da pagare di seguito a controlli a posteriori.

(23)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l’applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode dovrebbe essere possibile vietare temporaneamente l’applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici interessati.

(24)

È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge di seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore.

(25)

È necessario sancire il principio in base al quale stabilire se le merci abbiano la posizione doganale di merci comunitarie e le circostanze che ne determinano la perdita, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale posizione rimane immutata quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità.

(26)

È opportuno assicurare che, nei casi in cui l’operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull’ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale dovrebbero essere effettuati in primo luogo dall’ufficio doganale competente per i locali dell’operatore economico.

(27)

Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate, in particolare richiedendo che le dichiarazioni in dogana siano, di norma, fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata.

(28)

Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell’arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l’operatore economico è stabilito. Lo sdoganamento centralizzato dovrebbe includere la possibilità di usare dichiarazioni semplificate, la proroga della data di presentazione di una dichiarazione completa e della documentazione richiesta, la dichiarazione periodica e la dilazione di pagamento.

(29)

Per contribuire a garantire condizioni di concorrenza neutrali in tutta la Comunità, è opportuno stabilire a livello comunitario le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale.

(30)

È opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l’operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori.

(31)

Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all’insorgenza dell’obbligazione doganale. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate ad un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, devono essere oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Tuttavia, dovrebbe anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate ad un regime speciale. Gli stessi criteri si dovrebbero applicare alle manipolazioni usuali.

(32)

In considerazione delle misure necessarie per una maggiore sicurezza introdotte nel codice a norma del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), la collocazione delle merci nelle zone franche dovrebbe diventare un regime doganale e le merci dovrebbero essere soggette a controlli doganali all’entrata e relativamente alle scritture.

(33)

Dato che l’intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale.

(34)

Le misure in materia di sicurezza relative alle merci comunitarie che escono dal territorio doganale della Comunità dovrebbero applicarsi anche alla riesportazione delle merci non comunitarie. Le stesse norme di base dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità.

(35)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(36)

È opportuno prevedere l’adozione delle misure di applicazione del presente codice. Queste dovrebbero essere adottate secondo le procedure di gestione e di regolamentazione previste negli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

(37)

In particolare, la Commissione ha il potere di definire le condizioni e i criteri necessari per un’applicazione efficace del presente codice. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(38)

Al fine di garantire un processo decisionale efficace, è opportuno esaminare le questioni inerenti all’elaborazione di una posizione da parte della Comunità nell’ambito di comitati, gruppi di lavoro e commissioni istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.

(39)

Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice.

È opportuno pertanto abrogare, oltre al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti:

regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all’eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (8), e regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi (9).

(40)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme e procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono per consentire all’Unione doganale di funzionare efficacemente quale pilastro centrale del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Sezione 2

Rappresentanza doganale

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Sezione 4

Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

Sezione 5

Sanzioni

Sezione 6

Ricorsi

Sezione 7

Controllo delle merci

Sezione 8

Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi

CAPO 3

Conversione valutaria e termini

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Sezione 2

Origine preferenziale

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Nascita di un’obbligazione doganale

Sezione 1

Obbligazione doganale all’importazione

Sezione 2

Obbligazione doganale all’esportazione

Sezione 3

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all’importazione e all’esportazione

CAPO 2

Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente

CAPO 3

Riscossione e pagamento e rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione

Sezione 1

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione

Sezione 2

Pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione

Sezione 3

Rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

CAPO 4

Estinzione dell’obbligazione doganale

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di ingresso

CAPO 2

Arrivo delle merci

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Sezione 3

Formalità successive alla presentazione

Sezione 4

Merci circolate in regime di transito

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DI MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

CAPO 2

Vincolo di merci ad un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Sezione 2

Dichiarazioni normali in dogana

Sezione 3

Dichiarazioni semplificate in dogana

Sezione 4

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

Sezione 5

Altre semplificazioni

CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci

Sezione 1

Verifica

Sezione 2

Svincolo

CAPO 4

Rimozione delle merci

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

CAPO 2

Esenzione dai dazi all’importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Sezione 2

Pesca marittima e prodotti estratti dal mare

Sezione 3

Misura di applicazione

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Transito esterno ed interno

Sezione 2

Transito comunitario

CAPO 3

Deposito

Sezione 1

Disposizioni comuni

Sezione 2

Custodia temporanea

Sezione 3

Deposito doganale

Sezione 4

Zone franche

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Sezione 2

Uso finale

CAPO 5

Perfezionamento

Sezione 1

Disposizioni generali

Sezione 2

Perfezionamento attivo

Sezione 3

Perfezionamento passivo

TITOLO VIII

PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Merci in uscita dal territorio doganale

CAPO 2

Esportazione e riesportazione

CAPO 3

Esenzione dai dazi

TITOLO IX

COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comitato del codice doganale

CAPO 2

Disposizioni finali

ALLEGATO

TAVOLE DI CONCORDANZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce il codice doganale comunitario, di seguito denominato «il codice», che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono.

Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell’intero territorio doganale della Comunità.

2.   Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

3.   Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci tra parti del territorio doganale della Comunità cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le disposizioni di cui al primo comma e formalità semplificate per la loro attuazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono anche conto delle circostanze particolari attinenti agli scambi di merci che interessano un solo Stato membro.

Articolo 2

Ruolo delle autorità doganali

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al commercio leale e libero, all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell’intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

a)

tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

b)

tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

c)

garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità;

d)

mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli scambi legittimi.

Articolo 3

Territorio doganale

1.   Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:

il territorio del Regno del Belgio,

il territorio della Repubblica di Bulgaria,

il territorio della Repubblica ceca,

il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,

il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell’isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

il territorio della Repubblica di Estonia,

il territorio dell’Irlanda,

il territorio della Repubblica ellenica,

il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,

il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi,

il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003,

il territorio della Repubblica di Lettonia,

il territorio della Repubblica di Lituania,

il territorio del Granducato del Lussemburgo,

il territorio della Repubblica di Ungheria,

il territorio di Malta,

il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

il territorio della Repubblica d’Austria,

il territorio della Repubblica di Polonia,

il territorio della Repubblica portoghese,

il territorio della Romania,

il territorio della Repubblica di Slovenia,

il territorio della Repubblica slovacca,

il territorio della Repubblica di Finlandia,

il territorio del Regno di Svezia,

il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man.

2.   I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:

a)

FRANCIA

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679];

b)

CIPRO

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del codice, si intende per:

1)

«autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;

2)

«normativa doganale»: il corpus legislativo costituito da quanto segue:

a)

il codice e le disposizioni adottate a livello comunitario e, se del caso, a livello nazionale per la sua applicazione;

b)

la tariffa doganale comune;

c)

la normativa relativa alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali;

d)

gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nella Comunità;

3)

«controlli doganali»: atti specifici espletati dall’autorità doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e delle altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, il trasferimento, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale delle merci non comunitarie e delle merci in regime di uso finale;

4)

«persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la capacità di agire;

5)

«operatore economico»: una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;

6)

«rappresentante doganale»: qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;

7)

«rischio»: la probabilità che si verifichi, in relazione all’entrata, all’uscita, al transito, al trasferimento o all’uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale della Comunità e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza di merci non aventi posizione doganale comunitaria, un evento che avrebbe uno dei risultati seguenti:

a)

impedire la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali;

b)

compromettere gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

c)

costituire una minaccia per la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per i consumatori;

8)

«formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere effettuate dagli interessati e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

9)

«dichiarazione sommaria» (dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione sommaria di uscita): l’atto con il quale, prima o al momento del fatto, una persona informa le autorità doganali, nelle forme e nei modi previsti, che le merci devono entrare nel territorio doganale della Comunità o devono uscirne;

10)

«dichiarazione in dogana»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l’indicazione, se del caso, dell’eventuale specifica procedura da applicare;

11)

«dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione sommaria o una notifica di riesportazione oppure fa una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta;

12)

«regime doganale»: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice:

a)

immissione in libera pratica;

b)

regimi speciali;

c)

esportazione;

13)

«obbligazione doganale»: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

14)

«debitore»: la persona tenuta ad assolvere l’obbligazione doganale;

15)

«dazi all'importazione»: i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci;

16)

«dazi all'esportazione»: i dazi doganali dovuti all’esportazione delle merci;

17)

«posizione doganale»: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;

18)

«merci comunitarie»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

a)

merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità. Le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se sono ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo, nei casi stabiliti a norma dell’articolo 101, paragrafo 2, lettera c);

b)

merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;

c)

merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);

19)

«merci non comunitarie»: le merci diverse da quelle di cui al punto 18) o che hanno perso la posizione doganale di merci comunitarie;

20)

«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali;

21)

«svincolo delle merci»: atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;

22)

«vigilanza doganale»: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l’osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

23)

«rimborso»: la restituzione di qualsiasi dazio all’importazione o all’esportazione che si stato pagato;

24)

«sgravio»: esonero dall’obbligo di pagare dazi all’importazione o all’esportazione che non sono stati pagati;

25)

«prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;

26)

«persona stabilita nel territorio doganale della Comunità»:

a)

se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale della Comunità;

b)

se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la sede statutaria, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale della Comunità;

27)

«presentazione delle merci in dogana»: notifica alle autorità doganali dell’avvenuto arrivo delle merci all’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

28)

«titolare delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;

29)

«titolare del regime»: la persona che fa o per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana, oppure la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in relazione a un regime doganale;

30)

«misure di politica commerciale»: misure non tariffarie istituite, nell’ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi internazionali di merci;

31)

«operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti:

a)

la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;

b)

la trasformazione di merci;

c)

la distruzione di merci;

d)

la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

e)

l’utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);

32)

«tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento;

33)

«messaggio»: comunicazione in un formato prestabilito contenente i dati trasmessi da una persona, ufficio o autorità ad un altro ufficio, autorità o persona mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche.

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Articolo 5

Scambio e archiviazione dei dati

1.   Tutti gli scambi di dati, documenti di accompagnamento, decisioni e notifiche fra autorità doganali nonché fra operatori economici e autorità doganali richiesti dalla normativa doganale e l’archiviazione di tali dati richiesta dalla stessa normativa sono effettuati mediante procedimenti informatici.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Dette misure stabiliscono i casi in cui può essere utilizzato il supporto cartaceo o altro tipo di transazione anziché lo scambio elettronico di dati, e le relative condizioni, tenendo conto in particolare di quanto segue:

a)

possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici delle autorità doganali;

b)

possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici dell’operatore economico;

c)

convenzioni e accordi internazionali che prevedono l’uso del supporto cartaceo;

d)

viaggiatori che non dispongono di accesso diretto ai sistemi informatici e che non hanno possibilità di fornire dati informatizzati;

e)

requisiti pratici per le dichiarazioni da presentare in forma verbale o sotto forma di altro atto.

2.   Se non specificamente disposto altrimenti dalla normativa doganale, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:

a)

i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, come previsto per l’applicazione della normativa doganale;

b)

una serie di dati e un formato comuni per i messaggi da scambiare ai sensi della normativa doganale.

I dati di cui al primo comma, lettera b) comprendono le indicazioni necessarie per l’analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

Articolo 6

Protezione dei dati

1.   Tutte le informazioni di natura riservata o fornite, in via riservata, ottenute dalle autorità doganali durante l’effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d’ufficio. Eccetto quanto stabilito nell’articolo 26, paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l’espressa autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite.

Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.

2.   I dati riservati possono essere comunicati alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità soltanto nel quadro di un accordo internazionale che garantisca un livello adeguato di protezione dei dati.

3.   La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Articolo 7

Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici

1.   Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell’ambito di un accordo scritto e può includere l’accesso delle autorità doganali ai sistemi informatici dell’operatore economico.

2.   Se non diversamente convenuto dalle due parti, le informazioni fornite da una parte all’altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.

Articolo 8

Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali

1.   Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale. Una richiesta in tal senso può essere respinta qualora non si riferisca a un’attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.

2.   Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.

Articolo 9

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

1.   Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.

2.   La presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:

a)

l’esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;

b)

l’autenticità dei documenti presentati o resi disponibili;

c)

se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma.

Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.

Articolo 10

Sistemi elettronici

1.   Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali e per la registrazione e l’aggiornamento comune di dati per quanto riguarda in particolare:

a)

gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati dall’espletamento delle formalità doganali;

b)

le domande e autorizzazioni riguardanti il regime doganale o lo status di operatore economico autorizzato;

c)

le domande e decisioni speciali accordate a norma dell’articolo 20;

d)

la gestione comune del rischio di cui all’articolo 25.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

la forma e il contenuto standard dei dati da registrare;

b)

l’aggiornamento di tali dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri;

c)

le norme relative all’accesso a tali dati da parte:

i)

degli operatori economici,

ii)

delle altre autorità competenti,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Rappresentanza doganale

Articolo 11

Rappresentante doganale

1.   Chiunque può nominare un rappresentante doganale.

Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale della Comunità.

2.   Gli Stati membri possono definire, in conformità al diritto comunitario, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14, lettere da a) a d) è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

a)

le condizioni alle quali sono ammesse deroghe all’obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma;

b)

le condizioni alle quali può essere conferita e provata l’abilitazione di cui al paragrafo 2;

c)

qualsiasi altra misura di applicazione del presente articolo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 12

Potere di rappresentanza

1.   Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.

La persona che non dichiara di agire in veste di rappresentante doganale o che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.

2.   Le autorità doganali possono imporre a qualsiasi persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale di fornire le prove della delega conferitale dalla persona rappresentata.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Articolo 13

Domanda e autorizzazione

1.   L’operatore economico che è stabilito nel territorio doganale della Comunità e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 può richiedere lo status di operatore economico autorizzato.

Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante.

2.   Lo status di operatore economico autorizzato consta di due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore economico autorizzato nel settore della «semplificazione doganale» ed un operatore economico autorizzato nel settore della «sicurezza».

Il primo tipo di autorizzazione consente agli operatori economici di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Il secondo tipo di autorizzazione conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

I due tipi di autorizzazione sono cumulabili.

3.   Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali.

4.   Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l’operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

5.   Lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

6.   L’operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto.

Articolo 14

Concessione dello status

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

a)

una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;

b)

un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c)

una comprovata solvibilità;

d)

a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale, deve dimostrare l’esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;

e)

a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, deve dimostrare l’esistenza di adeguati standard di sicurezza.

Articolo 15

Misure di attuazione

1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, fissano le norme per i casi sotto elencati:

a)

la concessione dello status di operatore economico autorizzato;

b)

i casi in cui effettuare il riesame dello status di operatore economico autorizzato;

c)

la concessione delle autorizzazioni per l’uso di semplificazioni da parte degli operatori economici autorizzati;

d)

l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra;

e)

il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse agli operatori economici autorizzati riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza;

f)

la consultazione e l’informazione con le altre autorità doganali;

g)

le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato;

h)

le condizioni secondo le quali si può derogare all’obbligo dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenuto conto, in particolare, degli accordi internazionali,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   Dette misure tengono conto dei seguenti aspetti:

a)

le norme adottate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3;

b)

l’intervento a titolo professionale nelle attività contemplate dalla normativa doganale;

c)

standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;

d)

il possesso, da parte dell’operatore economico, di certificati riconosciuti a livello internazionale, rilasciati in base a pertinenti convenzioni internazionali.

Sezione 4

Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

Articolo 16

Disposizioni generali

1.   Chiunque chieda alle autorità doganali di prendere una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale fornisce loro tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.

2.   Salvo se altrimenti disposto dalla normativa doganale, la decisione di cui al paragrafo 1 è presa e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro quattro mesi dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

Tuttavia, se si trovano nell’impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l’ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere sulla richiesta.

3.   Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.

4.   Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data della comunicazione.

Dopo la scadenza di detto termine, la decisione, motivata, è notificata nella debita forma alla persona interessata. La decisione menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 23.

5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

i casi in cui non si applica il paragrafo 4, primo comma e le relative condizioni;

b)

il termine di cui al paragrafo 4, primo comma,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

6.   Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale.

7.   Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, i paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e gli articoli 17, 18 e 19 si applicano anche alle decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata, in particolare alla notifica di un’obbligazione doganale come previsto nell’articolo 67, paragrafo 3.

Articolo 17

Validità delle decisioni a livello comunitario

Salvo se diversamente richiesto o specificato, le decisioni prese dalle autorità doganali in base o in relazione all’applicazione della normativa doganale sono valide nell’intero territorio doganale della Comunità.

Articolo 18

Annullamento di decisioni favorevoli

1.   Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al suo destinatario se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

a)

la decisione è stata emessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

b)

il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

c)

se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

2.   L’annullamento della decisione è notificato al suo destinatario.

3.   Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità alla normativa doganale, gli effetti dell’annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.

4.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

Articolo 19

Revoca e modifica di decisioni favorevoli

1.   Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all’articolo 18, non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per la sua emissione.

2.   Salvo se diversamente specificato nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto.

3.   La revoca o la modifica della decisione è notificata al suo destinatario.

4.   Alla revoca o modifica della decisione si applica l’articolo 16, paragrafo 3.

Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della revoca o modifica.

5.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

Articolo 20

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

1.   Le autorità doganali emettono, su richiesta formale, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti, di seguito denominate «decisioni ITV» o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine, di seguito denominate «decisioni IVO».

Tale richiesta è respinta in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a)

qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine;

b)

qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.

2.   Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine delle merci.

Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.

Le decisioni obbligano il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

3.   Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

4.   Per l’applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione deve essere in grado di provare quanto segue:

a)

nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

b)

nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l’acquisizione dell’origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

5.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 6, e all’articolo 18, le decisioni ITV o IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

6.   Le decisioni ITV o IVO vengono revocate a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, e dell’articolo 19.

Esse non possono essere modificate.

7.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

8.   Fatto salvo l’articolo 19, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

le condizioni alle quali e il momento in cui la decisione ITV o IVO cessa di essere valida;

b)

le condizioni alle quali e il periodo di tempo per il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità;

c)

le condizioni alle quali la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione relativa a informazioni vincolanti e che fornisce un’informazione vincolante diversa rispetto ad altre decisioni sullo stesso argomento,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

9.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le condizioni alle quali altre decisioni relative a informazioni vincolanti devono essere emesse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 5

Sanzioni

Articolo 21

Applicazione di sanzioni

1.   Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di:

a)

un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;

b)

revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’articolo 188, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.

Sezione 6

Ricorsi

Articolo 22

Decisioni prese da un’autorità giudiziaria

Gli articoli 23 e 24 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.

Articolo 23

Diritto di ricorso

1.   Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l’ha ottenuta entro i termini di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

2.   Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a)

in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

b)

in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3.   Il ricorso deve essere presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o chiesta.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.

Articolo 24

Sospensione dell’applicazione

1.   La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata.

2.   Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.

3.   Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l’obbligo di pagare dazi all’importazione o dazi all’esportazione, la sospensione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del primo comma del presente paragrafo.

Sezione 7

Controllo delle merci

Articolo 25

Controlli doganali

1.   Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell’esistenza e autenticità di documenti, nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

2.   I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce, tra l’altro, criteri comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.

I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1 e 2 o alle altre disposizioni in vigore.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure di applicazione che stabiliscono:

a)

un quadro comune in materia di gestione del rischio;

b)

criteri comuni e settori di controllo prioritari;

c)

le informazioni e analisi attinenti ai rischi da scambiare tra le amministrazioni doganali.

Articolo 26

Collaborazione fra autorità

1.   Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.

2.   Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi, scambiarsi tra loro e con la Commissione i dati ottenuti nel contesto dell’entrata, dell’uscita, del transito, del trasferimento, del deposito e dell’uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nel contesto della presenza e della circolazione nel territorio doganale di merci non comunitarie e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli effettuati. Le autorità doganali e la Commissione possono inoltre scambiarsi tra loro tali dati allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme della normativa doganale comunitaria.

Articolo 27

Controllo a posteriori

Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione sommaria o nella dichiarazione in dogana, possono controllare i documenti e i dati riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.

Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.

Articolo 28

Voli e traversate marittime intracomunitari

1.   Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari o che effettuano una traversata marittima intracomunitaria solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.

2.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:

a)

dei controlli di sicurezza;

b)

dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni.

3.   La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, adotta misure per l’applicazione del presente articolo stabilendo i casi e le condizioni in cui controlli e formalità doganali si applicano:

a)

ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che:

i)

prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario che, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, continua verso un altro aeroporto comunitario;

ii)

prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di continuare verso un aeroporto non comunitario;

iii)

utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non comunitario o con scalo o approdo finale in un porto non comunitario;

iv)

sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d’affari;

b)

ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:

i)

che arrivano a un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e sono trasferiti in detto aeroporto comunitario su un altro aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario;

ii)

che sono caricati in un aeroporto comunitario su un aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario per il trasferimento in un altro aeroporto comunitario su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non comunitario.

Sezione 8

Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi

Articolo 29

Conservazione di documenti e di altre informazioni

1.   Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, per almeno tre anni civili, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l’esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime doganale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale il regime doganale in questione si è concluso.

2.   Fatto salvo l’articolo 68, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un’obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni devono essere conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 del presente articolo oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Articolo 30

Oneri e costi

1.   Le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.

Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per determinati servizi resi, in particolare, in relazione a quanto segue:

a)

la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

b)

analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

c)

la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale;

d)

misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure per l’attuazione del secondo comma del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 3

Conversione valutaria e termini

Articolo 31

Conversione valutaria

1.   Le autorità competenti pubblicano, e/o rendono disponibile su Internet, il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:

a)

in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;

b)

in quanto il valore dell’euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l’importo del dazio all’importazione e all’esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comunitaria.

2.   Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l’anno.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 32

Termini

1.   Se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano espressamente.

2.   Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (10), si applicano salvo i casi specificamente contemplati dalla normativa doganale comunitaria.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

Articolo 33

Tariffa doganale comune

1.   I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.

Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

2.   La tariffa doganale comune comprende:

a)

la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (11);

b)

qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;

c)

i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;

d)

le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;

e)

le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;

f)

le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi su talune merci;

g)

il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);

h)

le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative comunitarie.

3.   Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c), dello stesso paragrafo. L’applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

4.   Quando l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l’esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico della Comunità.

5.   Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure per l’applicazione dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

Articolo 34

Classificazione tariffaria delle merci

1.   Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

2.   Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

3.   La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 35

Campo di applicazione

Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci ai fini dell’applicazione:

a)

della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e);

b)

delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

c)

delle altre misure comunitarie relative all’origine delle merci.

Articolo 36

Acquisizione dell’origine

1.   Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2.   Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 37

Prova dell’origine

1.   Se nella dichiarazione in dogana è indicata un’origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l’origine delle merci.

2.   Se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un’altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.

3.   Un documento che prova l’origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.

Articolo 38

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione degli articoli 36 e 37.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 39

Origine preferenziale delle merci

1.   Per beneficiare delle misure di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull’origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull’origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull’origine preferenziale.

4.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione del 1985, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi dell’articolo 9 di tale protocollo.

5.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d’oltremare associati alla Comunità, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi dell’articolo187 del trattato.

6.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure necessarie all’applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 40

Campo di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell’applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli da 41 a 43.

Articolo 41

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1.   La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 43.

2.   Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

3.   Il valore di transazione si applica purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:

i)

restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità;

ii)

limitazioni dell’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;

iii)

restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;

b)

la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

c)

nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 43;

d)

il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

Articolo 42

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

1.   Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 41, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 del presente articolo, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) è invertito se il dichiarante lo richiede.

2.   Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

a)

il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b)

il valore di transazione di merci similari vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

c)

il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;

d)

il valore calcolato.

3.   Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della Comunità, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

a)

dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

b)

dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

c)

del presente capo.

Articolo 43

Misure di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

a)

gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi;

b)

gli elementi che debbono essere utilizzati per determinare il valore calcolato;

c)

il metodo per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un’obbligazione doganale dopo l’uso di un regime speciale;

d)

qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma necessaria per l’applicazione degli articoli 41 e 42.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Nascita di un’obbligazione doganale

Sezione 1

Obbligazione doganale all’importazione

Articolo 44

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

1.   Un’obbligazione doganale all’importazione sorge di seguito al vincolo di merci non comunitarie soggette a dazi all’importazione a uno dei regimi doganali seguenti:

a)

immissione in libera pratica, compreso il regime dell’uso finale;

b)

ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione.

2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice.

Articolo 45

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

1.   Quando un divieto di rimborso dei, o di esenzione dai, dazi all’importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un’obbligazione doganale all’importazione per tali merci non originarie sorge di seguito all’accettazione della notifica di riesportazione relativa ai prodotti in questione.

2.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un’obbligazione doganale risultante dall’accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.

3.   L’articolo 44, paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis. Tuttavia, per le merci non comunitarie di cui all’articolo 179, il debitore è la persona che presenta la notifica di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la notifica è presentata.

Articolo 46

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1.   Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:

a)

uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio;

b)

uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all’interno del territorio doganale della Comunità;

c)

una condizione fissata per il vincolo di merci non comunitarie a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione.

2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è quello in cui:

a)

non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale; oppure

b)

è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci ad un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto a causa dell’uso finale delle merci.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:

a)

qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;

b)

qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo;

c)

qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione, a causa dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota di dazio all’importazione ridotta.

Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 47

Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto

1.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, l’importo del dazio all’importazione pagato al momento dell’immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.

Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando sorge un’obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.

2.   Quando un’obbligazione doganale sorge a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione, l’importo del dazio all’importazione corrisposto nel quadro dell’esenzione parziale è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.

Sezione 2

Obbligazione doganale all’esportazione

Articolo 48

Esportazione e perfezionamento passivo

1.   Un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all’esportazione.

2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all’esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 49

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1.   Per le merci soggette ai dazi all’esportazione, un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in seguito all’inosservanza:

a)

di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l’uscita delle merci; oppure

b)

delle condizioni alle quali è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione.

2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è uno dei seguenti:

a)

il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana;

b)

il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l’uscita dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione;

c)

se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:

a)

qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all’obbligo in questione;

b)

qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l’obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo;

c)

qualsiasi persona che ha partecipato all’atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell’obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione.

Sezione 3

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all’importazione e all’esportazione

Articolo 50

Divieti e restrizioni

1.   L’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l’importazione o l’esportazione.

2.   Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:

a)

introduzione illegale nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa;

b)

introduzione nel territorio doganale della Comunità di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.

3.   Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l’obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi doganali o l’esistenza di un’obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.

Articolo 51

Più debitori

Quando per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido dell’intero importo dell’obbligazione.

Articolo 52

Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

1.   L’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse.

2.   Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale.

Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.

Articolo 53

Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione

1.   Quando sono state sostenute all’interno del territorio doganale della Comunità spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l’aumento di valore non vengono presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.

Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l’origine delle merci non comunitarie usate nelle operazioni.

2.   Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all’interno del territorio doganale della Comunità, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

3.   Quando sorge un’obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.

4.   Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli da 130 a 133 e degli articoli da 171 a 174, o ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (12), tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica anche nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge a norma degli articoli 46 o 49 del presente regolamento, purché l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.

Articolo 54

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

le norme per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci;

b)

ulteriori norme speciali per regimi particolari;

c)

deroghe agli articoli 52 e 53, onde evitare in particolare l’elusione delle misure tariffarie di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera h),

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 55

Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale

1.   L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione di cui agli articoli 44, 45 e 48 o in cui deve essere presentata la dichiarazione complementare di cui all’articolo 110, paragrafo 3.

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

Se detto luogo non può essere determinato, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale.

2.   Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo stabilito, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità sotto tale regime.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono il periodo di tempo di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

3.   Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.

4.   Se un’autorità doganale constata che un’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 o dell’articolo 49, in un altro Stato membro e l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l’obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.

CAPO 2

Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente

Articolo 56

Disposizioni generali

1.   Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

2.   Le autorità doganali possono richiedere che sia costituita una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente ad un’obbligazione doganale. Quando le pertinenti disposizioni lo prevedono, la garanzia richiesta può anche coprire altri oneri, come previsto dalle altre pertinenti disposizioni in vigore.

3.   Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.

4.   Fatto salvo l’articolo 64, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.

La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia esatta o no.

Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell’importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

5.   Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.

6.   Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.

7.   Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione da garantire non supera la soglia statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (13).

8.   Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell’intero territorio doganale della Comunità, ai fini per i quali è costituita.

9.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

le condizioni di applicazione del presente articolo,

i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia,

le eccezioni al paragrafo 8 del presente articolo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 57

Garanzia obbligatoria

1.   Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3, le autorità doganali fissano l’importo della stessa ad un livello pari all’importo esatto del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.

Quando non è possibile determinare l’importo esatto, la garanzia è fissata all’importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.

2.   Fatto salvo l’articolo 62, se una garanzia globale è costituita per l’importo di dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l’importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 58

Garanzia facoltativa

Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l’importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all’articolo 57.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quando una garanzia è facoltativa sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 59

Costituzione di una garanzia

1.   La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:

a)

deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

b)

impegno assunto da un fideiussore;

c)

altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le forme di garanzia di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.

Articolo 60

Scelta della garanzia

La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all’articolo 59, paragrafo 1.

Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.

Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.

Articolo 61

Fideiussore

1.   Il fideiussore di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), deve essere una terza persona stabilita nel territorio doganale della Comunità. Deve essere approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, istituzione finanziaria o compagnia di assicurazione accreditata nella Comunità secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

2.   Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

3.   Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l’effettivo pagamento entro il termine prescritto dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

Articolo 62

Garanzia globale

1.   L’autorizzazione di cui all’articolo 56, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono stabilite nel territorio doganale della Comunità;

b)

dimostrano una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;

c)

si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi.

2.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i seguenti criteri:

a)

un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

b)

comprovata solvibilità.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano la procedura per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 63

Disposizioni supplementari relative all’uso delle garanzie

1.   Nei casi in cui potrebbe sorgere un’obbligazione doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2.   L’esonero dalla garanzia autorizzato a norma dell’articolo 62, paragrafo 2 non si applica alle merci considerate ad alto rischio di frode.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure:

a)

per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo;

b)

che vietino temporaneamente l’uso di una garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

c)

a titolo eccezionale, in circostanze particolari, che vietino temporaneamente l’uso di una garanzia globale per le merci in relazione alle quali in concomitanza con una garanzia globale siano state constatate frodi su larga scala.

Articolo 64

Garanzia complementare o sostitutiva

Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l’effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all’articolo 56, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.

Articolo 65

Svincolo della garanzia

1.   Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.

2.   Quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell’importo garantito, su richiesta dell’interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l’importo in questione non lo giustifichi.

3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

CAPO 3

Riscossione e pagamento e rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione

Sezione 1

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione

Articolo 66

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

1.   Le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 55 determinano l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie.

2.   Fatto salvo l’articolo 27, le autorità doganali possono accettare l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione determinato dal dichiarante.

Articolo 67

Notifica dell’obbligazione doganale

1.   L’obbligazione doganale è notificata al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 55.

La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:

a)

in attesa della determinazione definitiva dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;

b)

l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell’articolo 20;

c)

la decisione iniziale di non notificare l’obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;

d)

le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall’obbligo di notificare l’obbligazione doganale.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione della lettera d), del secondo comma del presente paragrafo.

2.   Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti equivale all’importo indicato nella dichiarazione in dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad una notifica al debitore dell’obbligazione doganale.

3.   Laddove non si applica il paragrafo 2 del presente articolo, l’obbligazione doganale viene notificata al debitore entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti.

Articolo 68

Prescrizione dell’obbligazione doganale

1.   Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.

2.   Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni.

3.   Quando viene presentato un ricorso a norma dell’articolo 23, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

4.   Quando l’obbligo di adempimento dell’obbligazione doganale viene ripristinato a norma dell’articolo 79, paragrafo 5, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 84, fintanto che non sia stata presa una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.

Articolo 69

Contabilizzazione

1.   Le autorità doganali di cui all’articolo 66 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo.

Il primo comma non si applica nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma.

Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che, a norma dell’articolo 68, corrispondono a un’obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.

2.   Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l’obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.

Articolo 70

Termine per la contabilizzazione

1.   Quando un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime doganale diverso dall’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.

Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l’importo complessivo dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.

2.   Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l’importo dei dazi dovuti o stabilito l’obbligo di pagare tali dazi all’importazione o all’esportazione.

Tuttavia, quando l’obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Quando l’obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in questione e di prendere una decisione.

4.   Il paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis, all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all’importo dovuto.

5.   I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

Articolo 71

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono norme relative alla contabilizzazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione

Articolo 72

Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento

1.   Gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione, corrispondenti a un’obbligazione doganale notificata a norma dell’articolo 67, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.

Fatto salvo l’articolo 24, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell’articolo 74.

Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono concedere una proroga del termine quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all’articolo 27. Fatto salvo l’articolo 77, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.

2.   Se il debitore fruisce di un’agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 74 a 77, il pagamento deve essere effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni per la sospensione del termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale nei casi seguenti:

a)

quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell’articolo 84;

b)

quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c)

quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 e ci si trova in presenza di più debitori,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Le misure fissano, in particolare, il periodo di sospensione, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario per la conclusione delle eventuali formalità o per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale.

Articolo 73

Pagamento

1.   Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.

2.   Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.

3.   Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.

Articolo 74

Dilazione di pagamento

Fatto salvo l’articolo 79, le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:

a)

singolarmente per ogni importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, o dell’articolo 70, paragrafo 4;

b)

globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;

c)

globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 75

Termini per la dilazione di pagamento

1.   La dilazione di pagamento di cui all’articolo 74 è di trenta giorni.

2.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l’obbligazione doganale viene notificata al debitore.

3.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.

4.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.

5.   Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

6.   Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana di calendario in questione.

Quando i suddetti periodi sono di un mese di calendario, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in questione.

Articolo 76

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme relative alla dilazione del pagamento per i casi in cui la dichiarazione in dogana è semplificata a norma dell’articolo 109, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 77

Altre agevolazioni di pagamento

1.   Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.

La concessione di agevolazioni a norma del primo comma comporta l’applicazione di un interesse di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all'esportazione. Il tasso di interesse di credito è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più un punto percentuale.

Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi.

2.   Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 78

Esecuzione coatta del pagamento e arretrati

1.   Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure intese ad assicurare il pagamento da parte dei fideiussori nel quadro di una procedura speciale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   Sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

Il tasso dell’interesse di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più due punti percentuali.

Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi.

3.   Quando un’obbligazione doganale è stata notificata a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, oltre all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino alla data della notifica.

Il tasso dell’interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le circostanze, in termini di tempo e importi, in cui le autorità doganali possono rinunciare alla riscossione di un interesse di mora, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 3

Rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

Articolo 79

Rimborso e sgravio

1.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione, sempre che l’importo oggetto di rimborso o di sgravio superi un dato importo, per i seguenti motivi:

a)

importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso;

b)

merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;

c)

errore delle autorità competenti;

d)

equità.

Si procede inoltre al rimborso dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell’articolo 114.

2.   Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, che l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 80, 82 o 83, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

3.   Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell’obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.

4.   Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell’inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

In tali casi, l’interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d’interesse è fissato conformemente all’articolo 77.

5.   Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dall’autorità competente per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell’articolo 68.

In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 4, secondo comma devono essere rimborsati.

Articolo 80

Rimborso e sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso

Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione qualora l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata superi l’importo dovuto o l’obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all’articolo 67, paragrafo 1, lettere c) o d).

Articolo 81

Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto

1.   Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione quando la notifica dell’obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall’importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.

Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

2.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché siano esportate dal territorio doganale della Comunità.

3.   Su richiesta della persona interessata le autorità doganali permettono che le merci, anziché esportate, siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.

Articolo 82

Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti

1.   In situazioni diverse da quelle di cui all’articolo 79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80, 81 e 83 si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

a)

l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;

b)

il debitore ha agito in buona fede.

2.   Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.

Articolo 83

Rimborso e sgravio per motivi di equità

In situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80, 81 e 82, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

Articolo 84

Procedura di rimborso e sgravio

1.   Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 79 sono presentate all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a)

in caso di dazi applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale;

b)

in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale;

c)

in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all’invalidamento.

Il termine di cui alle lettere a) e b), del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.

2.   Se è stato presentato un ricorso a norma dell’articolo 23 avverso la notifica dell’obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

Articolo 85

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione della presente sezione. Tali misure specificano in particolare i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, se il rimborso o lo sgravio di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione sia giustificato.

CAPO 4

Estinzione dell’obbligazione doganale

Articolo 86

Estinzione

1.   Fatto salvo l’articolo 68 e le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

a)

con il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione;

b)

con lo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione, fatto salvo il paragrafo 4;

c)

quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare dazi, la dichiarazione in dogana viene invalidata;

d)

quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono confiscate;

e)

quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;

f)

quando le merci soggette a dazi all’importazione e all’esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;

g)

quando la scomparsa delle merci o l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.

h)

quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 o dell’articolo 49 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;

ii)

vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

i)

quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l’autorizzazione delle autorità doganali;

j)

quando l’obbligazione è sorta a norma dell’articolo 45 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;

k)

quando, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 e vengono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono state esportate dal territorio doganale della Comunità.

2.   In caso di confisca delle merci ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi doganali o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

3.   Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un’obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non comunitarie.

4.   Quando per l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l’obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.

5.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l’obbligazione doganale non si estingue per l’autore o gli autori di un tentativo di frode.

6.   Quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.

7.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di ingresso

Articolo 87

Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso

1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, salvo i mezzi di trasporto importati in via temporanea e i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio.

2.   Se non altrimenti specificato nella normativa doganale, una dichiarazione sommaria di ingresso è presentata presso l’ufficio doganale competente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.

Le autorità doganali possono accettare, invece della dichiarazione sommaria di ingresso, una notifica della dichiarazione sommaria di ingresso e l’accesso ai relativi dati nel sistema informatico dell’operatore economico.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in cui l’obbligo della dichiarazione sommaria di ingresso può essere oggetto di dispensa o di adattamento e le condizioni a cui può essere oggetto di dispensa o di adattamento;

b)

il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di ingresso deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;

c)

le norme per eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera b);

d)

le norme per la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione sommaria di ingresso e dove devono essere effettuati l’analisi dei rischi e i controlli all’entrata basati sui rischi,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Nell’adottare tali misure, si tiene conto:

a)

di circostanze particolari;

b)

dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto od operatori economici;

c)

di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.

Articolo 88

Presentazione e persona competente

1.   La dichiarazione sommaria di ingresso viene presentata mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di ingresso.

Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di ingresso in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie di ingresso presentate mediante un procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

2.   La dichiarazione sommaria di ingresso è presentata dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio.

3.   Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di ingresso può essere presentata anche:

a)

dall’importatore, dal destinatario o da un’altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 2;

b)

da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

4.   Allorché la dichiarazione sommaria di ingresso è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l’ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le informazioni necessarie all’identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di ingresso.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure che definiscono le informazioni che devono figurare nella notifica di arrivo.

Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla notifica di arrivo di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 89

Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso

1.   Su sua richiesta la persona che presenta la dichiarazione sommaria di ingresso è autorizzata a modificare una o più indicazioni di questa dichiarazione dopo la presentazione della stessa.

Tuttavia, siffatte modifiche non sono possibili dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di ingresso della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno autorizzato il ritiro delle merci dal luogo in cui sono state presentate.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del paragrafo 1 del presente articolo, definendo in particolare quanto segue:

a)

i criteri per stabilire i motivi per le modifiche successive al ritiro;

b)

gli elementi di informazione che possono essere modificati;

c)

il termine successivo al ritiro entro cui possono essere consentite le modifiche,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 90

Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di ingresso

L’ufficio doganale competente può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di ingresso per le merci per le quali prima della scadenza del termine di cui all’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera b) viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal caso, la dichiarazione in dogana deve contenere almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di ingresso. Fino al momento della sua accettazione a norma dell’articolo 112, essa ha lo status di dichiarazione sommaria di ingresso.

CAPO 2

Arrivo delle merci

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità

Articolo 91

Vigilanza doganale

1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l’altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che entrano nella Comunità, nonché all’applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l’autorizzazione delle autorità doganali.

Fatto salvo l’articolo 166, le merci comunitarie non sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro posizione doganale.

Le merci non comunitarie rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non vengono riesportate o distrutte.

2.   Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l’autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.

Articolo 92

Trasporto fino al luogo appropriato

1.   La persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.

L’introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre senza attraversamento di un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.

Le merci sono presentate alle autorità doganali a norma dell’articolo 95.

2.   Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità diventa responsabile dell’assolvimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

3.   Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell’autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale della Comunità.

4.   Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di disposizioni speciali per le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o per le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

5.   Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio.

Articolo 93

Servizi aerei e marittimi intracomunitari

1.   Gli articoli da 87 a 90, 92, paragrafo 1, e da 94 a 97 non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale della Comunità circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo regolare senza scalo fuori del territorio doganale della Comunità.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi regolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 94

Trasporto in circostanze particolari

1.   Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l’obbligo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci.

2.   Qualora una nave o un aeromobile di cui all’articolo 92, paragrafo 5, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e l’obbligo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l’aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta.

3.   Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell’aeromobile, e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all’occorrenza, che vengano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Articolo 95

Presentazione in dogana delle merci

1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:

a)

la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità;

b)

la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;

c)

la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale della Comunità.

2.   Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:

a)

da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci ad un regime doganale;

b)

dal titolare di un’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un’attività in una zona franca.

3.   La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di ingresso o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in questione.

4.   Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di eventuali disposizioni speciali riguardanti le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

Articolo 96

Scarico e visita delle merci

1.   Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l’autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.

2.   Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall’imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

3.   Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l’autorizzazione delle autorità doganali.

Sezione 3

Formalità successive alla presentazione

Articolo 97

Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale

1.   Fatti salvi gli articoli 125 e 127, le merci non comunitarie presentate in dogana devono essere vincolate a un regime doganale.

2.   Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

Articolo 98

Merci considerate in custodia temporanea

1.   Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un regime doganale per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea, a norma dell’articolo 151.

2.   Fatto salvo l’obbligo di cui all’articolo 87, paragrafo 2, e delle eccezioni o della dispensa previste dalle misure adottate a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, quando si constata che le merci non comunitarie presentate in dogana non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione.

Sezione 4

Merci circolate in regime di transito

Articolo 99

Deroga per le merci che arrivano in regime di transito

L’articolo 92, ad eccezione del primo comma del paragrafo 1, e gli articoli da 95 a 98 non si applicano quando vengono introdotte nel territorio doganale della Comunità merci già vincolate a un regime di transito.

Articolo 100

Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito

Gli articoli 96, 97 e 98 si applicano alle merci non comunitarie che circolano in regime di transito, dopo la loro presentazione presso l’ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale della Comunità in conformità alle disposizioni vigenti in materia di transito.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI AD UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Articolo 101

Presunzione di posizione doganale delle merci comunitarie

1.   Fatto salvo l’articolo 161, tutte le merci presenti nel territorio doganale della Comunità sono considerate avere la posizione doganale di merci comunitarie, tranne quando sia stabilito che non sono merci comunitarie.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:

a)

i casi in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

i vari modi per stabilire la posizione doganale delle merci comunitarie;

c)

i casi in cui le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 102

Perdita della posizione doganale delle merci come merci comunitarie

Le merci comunitarie diventano non comunitarie quando:

a)

vengono portate fuori dal territorio doganale della Comunità, sempre che non si applichino le norme sul transito interno o le misure stabilite conformemente all’articolo 103;

b)

sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;

c)

sono state vincolate al regime dell’uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;

d)

la dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo in conformità a misure adottate a norma dell’articolo 114, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 103

Merci comunitarie che escono temporaneamente dal territorio doganale

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale della Comunità e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 2

Vincolo delle merci ad un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 104

Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci comunitarie

1.   Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

2.   Le merci comunitarie dichiarate per l’esportazione, il transito all’interno della Comunità o il perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell’accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale della Comunità o siano abbandonate allo Stato o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.

Articolo 105

Uffici doganali competenti

1.   Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri definiscono l’ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.

Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per definire i vari ruoli e responsabilità degli stessi uffici doganali competenti, segnatamente:

a)

gli uffici doganali di entrata, importazione, esportazione o uscita;

b)

gli uffici doganali che espletano le formalità relative al vincolo delle merci a un regime doganale;

c)

gli uffici doganali che concedono autorizzazioni e sorvegliano i regimi doganali.

Articolo 106

Sdoganamento centralizzato

1.   Le autorità doganali possono autorizzare a presentare, o a rendere disponibile, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione doganale si considera sorta nell’ufficio doganale presso il quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana.

2.   L’ufficio doganale presso il quale è presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la verifica della dichiarazione, il recupero dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’eventuale obbligazione doganale e la concessione dello svincolo delle merci.

3.   L’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i controlli di sicurezza che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dall’ufficio doganale presso cui è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana e autorizza lo svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale ufficio.

4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

a)

la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1;

b)

i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell’autorizzazione;

c)

le condizioni di concessione dell’autorizzazione;

d)

l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione;

e)

la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;

f)

le condizioni dell’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione;

g)

il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;

h)

la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

in relazione alla lettera c), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il rispetto da parte del richiedente dei criteri stabiliti all’articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato,

in relazione alla lettera d), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività che saranno oggetto dell’autorizzazione.

Articolo 107

Tipi di dichiarazione in dogana

1.   La dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico. Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali dati necessario tra gli uffici doganali.

2.   Quando tale possibilità sia prevista dalla normativa doganale, le autorità doganali possono accettare una dichiarazione doganale scritta o orale o altro atto con cui le merci possano essere vincolate a un regime doganale.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Sezione 2

Dichiarazioni normali in dogana

Articolo 108

Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento

1.   Le dichiarazioni in dogana devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Le dichiarazioni in dogana fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni su supporto cartaceo devono essere firmate.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana.

2.   I documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci devono essere a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione.

3.   Quando la dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico, le autorità doganali possono accettare che anche i documenti di accompagnamento siano presentati utilizzando tale procedimento. Le autorità doganali possono accettare, invece della presentazione dei suddetti documenti, di accedere ai pertinenti dati nel sistema informatico dell’operatore economico.

Tuttavia, su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo lo svincolo delle merci.

4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Sezione 3

Dichiarazioni semplificate in dogana

Articolo 109

Dichiarazione semplificata

1.   Le autorità doganali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, autorizzano chiunque a ottenere il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di accompagnamento menzionati all’articolo 108.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti le condizioni alle quali viene concessa l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure riguardanti le specifiche a cui devono essere conformi le dichiarazioni semplificate.

Articolo 110

Dichiarazione complementare

1.   In caso di dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 109, paragrafo 1, il dichiarante fornisce una dichiarazione complementare contenente le ulteriori indicazioni necessarie a completare una dichiarazione in dogana per il regime doganale in questione.

La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   La dichiarazione complementare e la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 109, paragrafo 1, sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 112.

Quando la dichiarazione semplificata è costituita da un’iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall’accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nelle scritture.

3.   Il luogo in cui la dichiarazione complementare deve essere presentata in conformità all’autorizzazione si considera, ai fini dell’articolo 55, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

Sezione 4

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

Articolo 111

Persona che presenta una dichiarazione

1.   Fatto salvo l’articolo 110, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona che sia in grado di presentare o rendere disponibili tutti i documenti richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione all’ufficio doganale competente.

Tuttavia, qualora l’accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o dal suo rappresentante.

2.   Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità. Tuttavia, la condizione di stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone che:

presentano una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea,

dichiarano merci a titolo occasionale, nella misura in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui sono ammesse deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 2 e che ne precisano le condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 112

Accettazione di una dichiarazione

1.   Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana o, con soddisfazione delle autorità doganali, sono rese disponibili per i controlli doganali.

Quando la dichiarazione è costituita da un’iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall’accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione si considera accettata dal momento dell’iscrizione delle merci nelle scritture. Le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali e dell’applicazione dei controlli di sicurezza, dall’obbligo di presentare o rendere disponibili le merci per il controllo doganale.

2.   Fatto salvo l’articolo 110, paragrafo 2, o il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora una dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio doganale diverso da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione è accettata se l’ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità delle stesse ai fini dei controlli doganali.

3.   Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione o all’esportazione.

4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che prevedono norme dettagliate per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 113

Modifica della dichiarazione

1.   Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.

2.   Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno svincolato le merci.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 114

Invalidamento della dichiarazione

1.   Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione già accettata quando:

a)

sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;

b)

sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.

2.   Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 5

Altre semplificazioni

Articolo 115

Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all’importazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all’importazione siano applicati all’intera spedizione sulla base delle sottovoci tariffarie delle merci soggette all’aliquota più elevata del dazio all’importazione o all’esportazione.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 116

Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali

1.   Le autorità doganali possono autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle stabilite alla sezione 3 del presente capo.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

a)

la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1;

b)

i casi in cui deve essere effettuato il riesame delle autorizzazioni e le condizioni alle quali la loro utilizzazione deve essere controllata dalle autorità doganali;

c)

le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni;

d)

le condizioni alle quali un operatore economico può essere autorizzato a espletare talune formalità doganali che dovrebbero, in linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa l’autovalutazione dei dazi all’importazione e all’esportazione, e a effettuare taluni controlli sotto vigilanza doganale;

e)

l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione delle autorizzazioni;

f)

la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;

g)

le condizioni alle quali le autorizzazioni possono essere sospese o revocate;

h)

il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;

j)

la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

le formalità doganali da espletare e i controlli doganali da effettuare a fini di sicurezza sulle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono,

le norme adottate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3,

per quanto concerne la lettera d), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato a norma dell’articolo 14,

per quanto concerne la lettera e), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e il luogo in cui sarà svolta almeno parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.

CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci

Sezione 1

Verifica

Articolo 117

Verifica della dichiarazione in dogana

Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che hanno accettato, le autorità doganali possono:

a)

esaminare la dichiarazione e tutti i documenti di accompagnamento;

b)

chiedere al dichiarante di presentare altri documenti;

c)

procedere alla visita delle merci;

d)

prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci.

Articolo 118

Visita delle merci e prelievo di campioni

1.   Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.

2.   Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l’assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.

3.   Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all’analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.

Articolo 119

Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci

1.   Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.

Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

3.   Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure che stabiliscono la procedura da seguire in caso di risultati divergenti degli esami a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 120

Risultati della verifica

1.   I risultati della verifica della dichiarazione in dogana sono utilizzati per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2.   Quando non si procede alla verifica della dichiarazione in dogana, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.

3.   I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 121

Misure di identificazione

1.   Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale della Comunità.

2.   I contrassegni d’identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l’autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.

Articolo 122

Misure di applicazione

La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, adottare misure per l’applicazione della presente sezione.

Sezione 2

Svincolo

Articolo 123

Svincolo delle merci

1.   Fatto salvo l’articolo 117, quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica.

Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all’articolo 117 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.

2.   Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un’unica volta.

Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione in dogana separata.

3.   Se le merci vengono presentate a un ufficio doganale diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in dogana, le autorità doganali in questione si scambiano le informazioni necessarie allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli adeguati.

Articolo 124

Svincolo subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia

1.   Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell’obbligazione.

Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione.

Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.

2.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, la Commissione può adottare misure che stabiliscono deroghe al paragrafo 1, primo e terzo comma del presente articolo.

CAPO 4

Rimozione delle merci

Articolo 125

Distruzione delle merci

Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 126

Misure che devono prendere le autorità doganali

1.   Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

a)

qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;

b)

quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:

i)

non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;

ii)

non sono stati resi disponibili i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;

iii)

i dazi all’importazione o all’esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;

iv)

sono soggette a divieti o restrizioni;

c)

quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;

d)

quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso;

e)

quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all’articolo 127.

2.   Le merci non comunitarie che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della custodia temporanea.

Articolo 127

Abbandono

1.   Le merci non comunitarie e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.

2.   L’abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato. Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare delle merci.

Articolo 128

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

Articolo 129

Campo di applicazione ed effetto

1.   Le merci non comunitarie destinate al mercato comunitario o destinate all’uso o al consumo privato nell’ambito della Comunità sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.

2.   L’immissione in libera pratica comporta:

a)

la riscossione dei dazi dovuti all’importazione;

b)

la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;

c)

l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;

d)

l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci.

3.   L’immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.

CAPO 2

Esenzione dai dazi all’importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 130

Campo di applicazione ed effetto

1.   Le merci non comunitarie che, dopo essere state inizialmente esportate come merci comunitarie dal territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata.

2.   Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

3.   Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l’esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.

Se l’uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l’importo del dazio all’importazione viene ridotto dell’importo eventualmente riscosso all’atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest’ultimo importo è superiore a quello applicato all’immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle merci comunitarie che hanno perso la loro posizione doganale come merci comunitarie a norma dell’articolo 102, lettera b) e che vengono successivamente immesse in libera pratica.

5.   L’esenzione dai dazi all’importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 131

Casi in cui non viene concessa l’esenzione dai dazi all’importazione

L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’articolo 130 non è concessa per:

a)

le merci esportate dal territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento passivo, a meno che:

i)

tali merci non si trovino ancora nello stato in cui sono state esportate;

ii)

le norme adottate ai sensi dell’articolo 134 non lo prevedano;

b)

le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che hanno comportato la loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, a meno che le norme adottate ai sensi dell’articolo 134 non lo prevedano.

Articolo 132

Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo

1.   L’articolo 130 si applica, mutatis mutandis, ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale della Comunità dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.

2.   Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l’importo dei dazi all’importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell’articolo 53, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.

3.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’articolo 130 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera b), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Sezione 2

Pesca marittima e prodotti estratti dal mare

Articolo 133

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

1. Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 1, sono esentati dai dazi all’importazione in caso di immissione in libera pratica:

a)

i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;

b)

i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a).

Sezione 3

Misure di applicazione

Articolo 134

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 135

Campo di applicazione

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

a)

transito, che comprende il transito esterno e interno;

b)

deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche;

c)

uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale;

d)

perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.

Articolo 136

Autorizzazione

1.   È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per:

il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale,

la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l’autorità doganale.

L’autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei suddetti regimi o la gestione di strutture di deposito.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

a)

la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1;

b)

i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell’autorizzazione;

c)

le condizioni di concessione dell’autorizzazione;

d)

l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione;

e)

la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;

f)

le condizioni dell’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione;

g)

il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;

h)

la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

a)

per quanto concerne la lettera c) del primo comma, qualora sia interessato più di uno Stato membro, la conformità del richiedente ai criteri di cui all’articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato;

b)

in relazione alla lettera d) del primo comma, il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.

3.   Salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente:

a)

alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità;

b)

alle persone che offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi in cui per le merci vincolate ad un regime speciale potrebbero sorgere un’obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell’articolo 56;

c)

per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, rispettivamente alla persona che utilizza o fa utilizzare le merci o alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

4.   Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

se le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

b)

se gli interessi essenziali dei produttori comunitari non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

Salvo prova contraria o qualora la normativa doganale disponga che le condizioni economiche sono da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari ai sensi del primo comma, lettera b).

Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari, viene effettuato un esame delle condizioni economiche, conformemente all’articolo 185.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano:

a)

l’esame delle condizioni economiche;

b)

la determinazione dei casi in cui vi è un probabile pregiudizio degli interessi essenziali dei produttori comunitari, tenendo conto delle misure di politica commerciale e agricola;

c)

la determinazione dei casi in cui si considerano soddisfatte le condizioni economiche.

5.   Il titolare dell’autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell’autorizzazione che possa avere un’incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.

Articolo 137

Scritture

1.   Fatta eccezione per il regime di transito e salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, il titolare dell’autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un’attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l’acquisto delle merci nelle zone franche tengono delle scritture nella forma approvata dalle autorità doganali.

Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 138

Appuramento di un regime

1.   Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l’articolo 166, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati ad un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale della Comunità, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all’articolo 127.

2.   Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l’ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.

3.   Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.

Articolo 139

Trasferimento di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, ad altre persone che soddisfano le condizioni previste per il regime in questione.

Articolo 140

Circolazione delle merci

1.   Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all’altra del territorio doganale della Comunità, sempre che ciò sia previsto dall’autorizzazione o dalla normativa doganale.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 141

Manipolazioni usuali

Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.

Articolo 142

Merci equivalenti

1.   Le merci equivalenti consistono in merci comunitarie immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un regime speciale.

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non comunitarie trasformate al posto di merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al terzo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   A condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali autorizzano quanto segue:

a)

l’uso di merci equivalenti nell’ambito di un regime speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia temporanea;

b)

nel caso del regime di perfezionamento attivo, l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono;

c)

nel caso del regime di perfezionamento passivo, l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione delle merci che sostituiscono.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le autorità doganali possono autorizzare l’uso di merci equivalenti nell’ambito dell’ammissione temporanea, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

3.   L’uso di merci equivalenti non è consentito nei casi seguenti:

a)

se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all’articolo 141 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;

b)

se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all’importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; o

c)

se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che precisano casi aggiuntivi nei quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all’esportazione se non fossero esportati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell’autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi qualora le merci non comunitarie non siano importate entro il periodo di cui all’articolo 169, paragrafo 3.

Articolo 143

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per il funzionamento dei regimi contemplati dal presente titolo.

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Transito esterno e interno

Articolo 144

Transito esterno

1.   Nel quadro del regime di transito esterno, merci non comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità senza essere soggette:

a)

ai dazi all’importazione;

b)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni le merci comunitarie devono essere vincolate al transito esterno, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

3.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

a)

in base al regime di transito comunitario esterno;

b)

conformemente alla convenzione TIR, sempre che:

i)

essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale della Comunità; oppure

ii)

si effettui da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità;

c)

conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;

d)

in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

e)

in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

f)

nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

4.   Il regime di transito esterno si applica fatto salvo l’articolo 140.

Articolo 145

Transito interno

1.   Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, merci comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, attraversando un territorio non facente parte di quest’ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

2.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

a)

in base al regime di transito comunitario interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

b)

conformemente alla convenzione TIR;

c)

conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;

d)

in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

e)

in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

f)

nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono a quali condizioni e in quali modi può essere stabilita la posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Transito comunitario

Articolo 146

Obblighi del titolare del regime di transito comunitario nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comunitario

1.   Il titolare del regime di transito comunitario è tenuto a:

a)

presentare le merci intatte e le informazioni richieste all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;

b)

rispettare le disposizioni doganali relative al regime;

c)

salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci.

2.   Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.

3.   Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comunitario sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione.

Articolo 147

Merci che attraversano il territorio di un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario esterno

1.   Il regime di transito comunitario esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

b)

il trasporto attraverso tale territorio si effettui in base ad un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale della Comunità.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l’effetto del regime di transito comunitario esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.

CAPO 3

Deposito

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 148

Campo di applicazione

1.   Nel quadro di un regime di deposito, merci non comunitarie possono essere immagazzinate nel territorio doganale della Comunità senza essere soggette:

a)

ai dazi all’importazione;

b)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa doganale o alla normativa comunitaria specifica, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca e a quali condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 149

Responsabilità del titolare dell’autorizzazione o del regime

1.   Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:

a)

di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;

b)

di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale;

c)

di osservare le condizioni particolari fissate nell’autorizzazione relativa alla gestione del deposito doganale o delle strutture di deposito per la custodia temporanea.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando l’autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime.

3.   Il titolare del regime è responsabile dell’osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.

Articolo 150

Durata di un regime di deposito

1.   La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.

2.   Tuttavia, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in uno dei casi seguenti:

a)

se la struttura di deposito è gestita dalle autorità doganali ed è utilizzabile da qualsiasi persona per la custodia temporanea delle merci a norma dell’articolo 151;

b)

in circostanze eccezionali, in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l’ambiente.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Custodia temporanea

Articolo 151

Collocamento delle merci in custodia temporanea

1.   Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti merci non comunitarie si considerano dichiarate per il regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse al momento della loro presentazione in dogana:

a)

merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo se direttamente collocate in una zona franca;

b)

merci introdotte da una zona franca in un’altra parte del territorio doganale della Comunità;

c)

merci per le quali si conclude il regime di transito esterno.

La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.

2.   La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la sostituisce, costituisce la dichiarazione in dogana per il regime di custodia temporanea.

3.   Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale o delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che potrebbero sorgere.

4.   Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere vincolate al regime di custodia temporanea o non possano più esservi mantenute, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci. Gli articoli 125, 126 e 127 si applicano mutatis mutandis.

5.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 152

Merci in custodia temporanea

1.   Le merci in regime di custodia temporanea sono collocate soltanto in luoghi autorizzati per la custodia temporanea.

2.   Fatto salvo l’articolo 91, paragrafo 2, le merci in regime di custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

Sezione 3

Deposito doganale

Articolo 153

Magazzinaggio nei depositi doganali

1.   Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non comunitarie possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza, in seguito denominati «depositi doganali».

2.   I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).

3.   Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne che nei casi di forza maggiore, tale rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.

Articolo 154

Merci comunitarie, uso finale e attività di trasformazione

1.   Quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che in un deposito doganale abbiano luogo:

a)

il magazzinaggio di merci comunitarie;

b)

la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

Sezione 4

Zone franche

Articolo 155

Determinazione delle zone franche

1.   Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca.

Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti di entrata e di uscita.

2.   Le zone franche sono intercluse.

Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.

3.   Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.

Articolo 156

Costruzioni e attività nelle zone franche

1.   La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all’approvazione preventiva delle autorità doganali.

2.   Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L’esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.

3.   Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.

4.   Le autorità doganali possono vietare l’esercizio di un’attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.

Articolo 157

Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime

1.   Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali nei casi seguenti:

a)

se sono introdotte nella zona franca direttamente dall’esterno del territorio doganale della Comunità;

b)

se sono state vincolate ad un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca;

c)

se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione;

d)

se una normativa diversa dalla normativa doganale prevede tali formalità.

2.   Le merci introdotte in una zona franca in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non devono essere presentate in dogana.

3.   Fatto salvo l’articolo 158, le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca:

a)

al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale;

b)

al momento della conclusione di una procedura di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo.

Articolo 158

Merci comunitarie nelle zone franche

1.   Le merci comunitarie possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.

2.   Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali attestano la posizione doganale di merci comunitarie delle seguenti merci:

a)

merci comunitarie introdotte in una zona franca;

b)

merci comunitarie che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all’interno di una zona franca;

c)

merci immesse in libera pratica all’interno di una zona franca.

Articolo 159

Merci non comunitarie nelle zone franche

1.   Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci non comunitarie possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.

In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.

2.   Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 del presente articolo non osta all’utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all’applicazione dei dazi all’importazione o a misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni.

In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario.

Articolo 160

Svincolo delle merci dalla zona franca

Fatte salve le normative in settori diversi da quello doganale, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale della Comunità oppure introdotte in un’altra parte di tale territorio.

Gli articoli da 91 a 98 si applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.

Articolo 161

Posizione doganale

Se delle merci vengono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un’altra parte del territorio doganale della Comunità, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non comunitarie a meno che la loro posizione doganale di merci comunitarie non sia stata dimostrata dall’attestazione di cui all’articolo 158, paragrafo 2 o da qualsiasi altro documento in materia, previsto dalla normativa doganale comunitaria.

Tuttavia, per l’applicazione dei dazi all’esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci comunitarie, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci comunitarie.

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Articolo 162

Campo di applicazione

1.   Nel quadro del regime dell’ammissione temporanea, merci non comunitarie destinate alla riesportazione possono essere usate nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette:

a)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

b)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le merci non siano destinate a subire modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto;

b)

sia possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell’uso previsto, l’assenza di misure di identificazione non può dar adito ad un’utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all’articolo 142, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;

c)

il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale della Comunità, salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale;

d)

siano soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale comunitaria.

Articolo 163

Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea

1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato.

2.   Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

3.   Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, prolungare tali periodi per un lasso di tempo ragionevole.

Articolo 164

Situazioni coperte dall’ammissione temporanea

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Nell’adozione di tali misure si tiene conto degli accordi internazionali e della natura e dell’uso delle merci.

Articolo 165

Importo del dazio all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione

1.   L’importo dei dazi all’importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione è pari al 3 % dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell’ammissione temporanea.

Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all’importazione.

2.   L’importo del dazio all’importazione non deve essere superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.

Sezione 2

Uso finale

Articolo 166

Regime di uso finale

1.   Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico. Esse restano soggette a vigilanza doganale.

2.   La vigilanza doganale nell’ambito del regime dell’uso finale cessa nei seguenti casi:

a)

quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

b)

quando le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c)

quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.

3.   Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l’articolo 167 si applica, mutatis mutandis, al regime di uso finale.

CAPO 5

Perfezionamento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 167

Tasso di rendimento

Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa comunitaria relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell’operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.

Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente agli articoli 18 e 19.

Sezione 2

Perfezionamento attivo

Articolo 168

Campo di applicazione

1.   Fatto salvo l’articolo 142, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non comunitarie possono essere utilizzate nel territorio doganale della Comunità in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

a)

ai dazi all’importazione;

b)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell’uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.

Nel caso di cui all’articolo 142, il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

3.   In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci:

a)

merci destinate a essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;

b)

merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell’articolo 141.

Articolo 169

Termine per l’appuramento

1.   Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all’articolo 138.

Tale termine decorre dalla data in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.

2.   Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del termine stabilito a norma del paragrafo 1.

L’autorizzazione può specificare che un termine con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre civile, scada l’ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre civile successivo.

3.   Nei casi di esportazione anticipata a norma dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Tale termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

Articolo 170

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

Previa autorizzazione delle autorità doganali, parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, può essere oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale della Comunità, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.

Sezione 3

Perfezionamento passivo

Articolo 171

Campo di applicazione

1.   Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale comunitario, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione e le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte.

2.   Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le seguenti merci comunitarie:

a)

merci la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all’importazione;

b)

merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;

c)

merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all’esportazione;

d)

merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.

3.   Nei casi non disciplinati dagli articoli 172 e 173 e se si applicano dazi ad valorem, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del costo dell’operazione di perfezionamento effettuata fuori del territorio doganale della Comunità.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme per tale calcolo e le norme applicabili in caso di dazi specifici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

4.   Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione.

Articolo 172

Riparazione gratuita di merci

1.   Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base ad un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un’esenzione totale dai dazi all’importazione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

Articolo 173

Sistema degli scambi standard

1.   Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato, in appresso «prodotto di sostituzione», può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.

2.   Le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l’operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

3.   I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.

4.   Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell’esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.

Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.

5.   Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

Articolo 174

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

1.   Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell’interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell’esportazione delle merci difettose.

L’importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.

2.   Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l’immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

3.   Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata dell’interessato, prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole.

TITOLO VIII

PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Merci in uscita dal territorio doganale

Articolo 175

Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

1.   Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza presentata o resa disponibile presso l’ufficio doganale competente prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.

Il primo comma non si applica, tuttavia, alle merci trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità, senza fare scalo all’interno di tale territorio.

2.   La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme:

a)

quando le merci che lasciano il territorio doganale comunitario sono vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta una dichiarazione in dogana, la dichiarazione in dogana adeguata;

b)

una notifica di riesportazione, conformemente all’articolo 179;

c)

quando non si richiede né una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, la dichiarazione sommaria di uscita di cui all’articolo 180.

3.   La dichiarazione pre-partenza contiene perlomeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di uscita.

Articolo 176

Misure che stabiliscono alcuni particolari

1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti:

a)

in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza;

b)

le condizioni alle quali l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento;

c)

il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità;

d)

eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c);

e)

la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l’analisi dei rischi e i controlli all’esportazione e all’uscita basati sui rischi,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   Nell’adottare tali misure, si tiene conto:

a)

di circostanze particolari;

b)

dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;

c)

di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.

Articolo 177

Vigilanza doganale e formalità di uscita

1.   Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali. Se del caso, le autorità doganali possono, conformemente alle misure adottate ai sensi del paragrafo 5, determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità.

2.   Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana all’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità e sono soggette all’espletamento delle formalità di uscita le quali, se del caso, comprendono:

a)

il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o il pagamento delle restituzioni all’esportazione;

b)

la riscossione dei dazi all’esportazione;

c)

le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri;

d)

l’applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l’altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che escono dalla Comunità, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

3.   Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana a una delle persone seguenti:

a)

la persona che esporta le merci dal territorio doganale della Comunità;

b)

la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che esporta le merci da detto territorio;

c)

la persona che ha provveduto al loro trasporto prima dell’esportazione del territorio doganale della Comunità.

4.   Lo svincolo per l’uscita è concesso a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano quando è stata accettata la dichiarazione pre-partenza.

5.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO 2

Esportazione e riesportazione

Articolo 178

Merci comunitarie

1.   Le merci comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono vincolate al regime di esportazione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:

a)

merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo;

b)

merci vincolate al regime di transito interno o merci che escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità, a norma dell’articolo 103.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le formalità di esportazione applicabili alle merci vincolate al regime di esportazione, al regime di uso finale o al regime di perfezionamento passivo.

Articolo 179

Merci non comunitarie

1.   Le merci non comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una notifica di riesportazione, che deve essere presentata presso l’ufficio doganale competente, e soggette alle formalità di uscita.

2.   Gli articoli da 104 a 124 si applicano, mutatis mutandis, alla notifica di riesportazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:

a)

merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità;

b)

merci trasbordate all’interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca;

c)

merci in regime di custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea autorizzata.

Articolo 180

Dichiarazione sommaria di uscita

1.   Quando delle merci sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all’ufficio doganale competente, a norma dell’articolo 175.

2.   La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di uscita.

3.   Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

Le autorità doganali possono accettare la presentazione, anziché di una dichiarazione sommaria di uscita, di una notifica e l’accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema informatico dell’operatore economico.

4.   La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone:

a)

dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio;

b)

dall’esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a);

c)

da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

Articolo 181

Modifica della dichiarazione sommaria di uscita

Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa.

Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno già autorizzato la rimozione delle merci.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del secondo comma del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 3

Esenzione dai dazi

Articolo 182

Esportazione temporanea

1.   Fatto salvo l’articolo 171, le merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità e beneficiare di un’esenzione dai dazi all’esportazione, subordinata alla reimportazione.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

TITOLO IX

COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comitato del codice doganale

Articolo 183

Altre misure di applicazione

1.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, norme per l’interoperabilità dei sistemi elettronici doganali degli Stati membri nonché per gli elementi comunitari pertinenti al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, tra queste e la Commissione e tra queste e gli operatori economici.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:

a)

a quali condizioni la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione diversa da quelle di cui all’articolo 20, paragrafo 8, lettera c), adottata nel quadro della normativa doganale che si discosta da decisioni comparabili di altre autorità competenti e che compromette l’applicazione uniforme di detta normativa;

b)

qualsiasi altra misura di applicazione, se necessario, anche nel caso in cui la Comunità abbia accettato impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l’adattamento delle disposizioni del codice;

c)

in quali ulteriori casi e a quali condizioni l’applicazione del codice può essere semplificata,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 184

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, di seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 185

Altre questioni

Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, e che riguardi, in particolare:

a)

problemi derivanti dall’applicazione della normativa doganale;

b)

la posizione che la comunità deve adottare all’interno di comitati, gruppi di lavoro o commissioni, istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.

CAPO 2

Disposizioni finali

Articolo 186

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3925/91, (CEE) n. 2913/92 e (CE) n. 1207/2001.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 187

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 188

Applicazione

1.   L’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 5, l’articolo 18, paragrafo 4, l’articolo 19, paragrafo 5, l’articolo 20, paragrafi 7, 8 e 9, l’articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 33, paragrafo 5, l’articolo 38, l’articolo 39, paragrafi 3 e 6, l’articolo 43, l’articolo 54, l’articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 56, paragrafo 9, l’articolo 57, paragrafo 3, l’articolo 58, secondo comma, l’articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 62, paragrafo 3, l’articolo 63, paragrafo 3, l’articolo 65, paragrafo 3, l’articolo 67, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 71, l’articolo 72, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 76, l’articolo 77, paragrafo 3, l’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 5, l’articolo 85, l’articolo 86, paragrafo 7, l’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 88, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 89, paragrafo 2, l’articolo 93, paragrafo 2, l’articolo 101, paragrafo 2, l’articolo 103, l’articolo 105, paragrafo 2, l’articolo 106, paragrafo 4, primo comma, l’articolo 107, paragrafo 3, l’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4, l’articolo 109, paragrafi 2 e 3, l’articolo 110, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 111, paragrafo 3, l’articolo 112, paragrafo 4, l’articolo 113, paragrafo 3, l’articolo 114, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 115, secondo comma, l’articolo 116, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 119, paragrafo 3, l’articolo 122, l’articolo 124, paragrafo 2, l’articolo 128, l’articolo 134, l’articolo 136, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4, quarto comma, l’articolo 137, paragrafo 2, l’articolo 140, paragrafo 2, l’articolo 142, paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 143, l’articolo 144, paragrafo 2, l’articolo 145, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 150, paragrafo 3, l’articolo 151, paragrafo 5, l’articolo 164, primo comma, l’articolo 171, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 176, paragrafo 1, l’articolo 177, paragrafo 5, l’articolo 178, paragrafo 3, l’articolo 181, terzo comma, l’articolo 182, paragrafo 2, l’articolo 183, paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 24 giugno 2008.

2.   Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell’adozione delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di applicazione entrano in vigore non prima del 24 giugno 2009.

Nonostante l’entrata in vigore delle disposizioni di applicazione, le disposizioni del presente regolamento di cui al presente paragrafo si applicano al più tardi il 24 giugno 2013.

3.   L’articolo 30, paragrafo 1, è applicabile dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 309 del 16.12.2006, pag. 22.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007 (GU C 298 E dell’11.12.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2004/485/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 113).

(5)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

(6)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 1).

(10)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(11)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).

(12)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).

(13)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO

TAVOLE DI CONCORDANZA

1.   Regolamento (CEE) n. 2913/92

Regolamento (CEE) n. 2913/92

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 4, punti da 4 bis a 4 quinquies

Articolo 5

Articoli 11 e 12

Articolo 5 bis

Articoli 13, 14 e 15

Articolo 6

Articolo 16

Articolo 7

Articolo 16

Articolo 8

Articolo 18

Articolo 9

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 11

Articoli 8 e 30

Articolo 12

Articolo 20

Articolo 13

Articoli 25 e 26

Articolo 14

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 6

Articolo 16

Articolo 29

Articolo 17

Articolo 32

Articolo 18

Articolo 31

Articolo 19

Articoli 116 e 183

Articolo 20

Articoli 33 e 34

Articolo 21

Articolo 33

Articolo 22

Articolo 35

Articolo 23

Articolo 36

Articolo 24

Articolo 36

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 37

Articolo 27

Articolo 39

Articolo 28

Articolo 40

Articolo 29

Articolo 41

Articolo 30

Articolo 42

Articolo 31

Articolo 42

Articolo 32

Articolo 43

Articolo 33

Articolo 43

Articolo 34

Articolo 43

Articolo 35

Articolo 31

Articolo 36

Articolo 41

Articolo 36 bis

Articolo 87

Articolo 36 ter

Articoli 5, 88 e 89

Articolo 36 quater

Articolo 90

Articolo 37

Articolo 91

Articolo 38

Articoli 92 e 93

Articolo 39

Articolo 94

Articolo 40

Articolo 95

Articolo 41

Articolo 95

Articolo 42

Articolo 91

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 96

Articolo 47

Articolo 96

Articolo 48

Articolo 97

Articolo 49

Articolo 50

Articoli 98 e 151

Articolo 51

Articoli 151 e 152

Articolo 52

Articolo 152

Articolo 53

Articolo 151

Articolo 54

Articolo 99

Articolo 55

Articolo 100

Articolo 56

Articolo 125

Articolo 57

Articolo 126

Articolo 58

Articoli 91 e 97

Articolo 59

Articolo 104

Articolo 60

Articolo 105

Articolo 61

Articolo 107

Articolo 62

Articolo 108

Articolo 63

Articolo 112

Articolo 64

Articolo 111

Articolo 65

Articolo 113

Articolo 66

Articolo 114

Articolo 67

Articolo 112

Articolo 68

Articolo 117

Articolo 69

Articolo 118

Articolo 70

Articolo 119

Articolo 71

Articolo 120

Articolo 72

Articolo 121

Articolo 73

Articolo 123

Articolo 74

Articolo 124

Articolo 75

Articolo 126

Articolo 76

Articoli 108, 109, 110 e 112

Articolo 77

Articoli 107 e 108

Articolo 78

Articolo 27

Articolo 79

Articolo 129

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 115

Articolo 82

Articolo 166

Articolo 83

Articolo 102

Articolo 84

Articolo 135

Articolo 85

Articolo 136

Articolo 86

Articolo 136

Articolo 87

Articolo 136

Articolo 87 bis

Articolo 88

Articolo 136

Articolo 89

Articolo 138

Articolo 90

Articolo 139

Articolo 91

Articoli 140 e 144

Articolo 92

Articolo 146

Articolo 93

Articolo 147

Articolo 94

Articoli 62, 63, 136 e 146

Articolo 95

Articoli 136 e 146

Articolo 96

Articolo 146

Articolo 97

Articolo 143

Articolo 98

Articoli 143, 148 e 153

Articolo 99

Articolo 153

Articolo 100

Articolo 136

Articolo 101

Articolo 149

Articolo 102

Articolo 149

Articolo 103

Articolo 104

Articolo 136

Articolo 105

Articolo 137

Articolo 106

Articoli 137 e 154

Articolo 107

Articolo 137

Articolo 108

Articolo 150

Articolo 109

Articoli 141 e 143

Articolo 110

Articolo 153

Articolo 111

Articolo 140

Articolo 112

Articolo 53

Articolo 113

Articolo 114

Articoli 142 e 168

Articolo 115

Articoli 142 e 143

Articolo 116

Articolo 136

Articolo 117

Articolo 136

Articolo 118

Articolo 169

Articolo 119

Articolo 167

Articolo 120

Articolo 143

Articolo 121

Articoli 52 e 53

Articolo 122

Articoli 52 e 53

Articolo 123

Articolo 170

Articolo 124

Articolo 125

Articolo 126

Articolo 127

Articolo 128

Articolo 129

Articolo 130

Articolo 168

Articolo 131

Articolo 143

Articolo 132

Articolo 136

Articolo 133

Articolo 136

Articolo 134

Articolo 135

Articolo 53

Articolo 136

Articolo 53

Articolo 137

Articolo 162

Articolo 138

Articolo 136

Articolo 139

Articolo 162

Articolo 140

Articolo 163

Articolo 141

Articolo 164

Articolo 142

Articoli 143 e 164

Articolo 143

Articoli 47 e 165

Articolo 144

Articoli 47, 52 e 53

Articolo 145

Articoli 48 e 171

Articolo 146

Articoli 143 e 171

Articolo 147

Articolo 136

Articolo 148

Articolo 136

Articolo 149

Articolo 171

Articolo 150

Articolo 171

Articolo 151

Articolo 171

Articolo 152

Articolo 172

Articolo 153

Articolo 171

Articolo 154

Articoli 173 e 174

Articolo 155

Articolo 173

Articolo 156

Articolo 173

Articolo 157

Articolo 174

Articolo 158

Articolo 159

Articolo 160

Articolo 161

Articoli 176, 177 e 178

Articolo 162

Articolo 177

Articolo 163

Articolo 145

Articolo 164

Articoli 103 e 145

Articolo 165

Articolo 143

Articolo 166

Articolo 148

Articolo 167

Articoli 155 e 156

Articolo 168

Articolo 155

Articolo 168 bis

Articolo 169

Articoli 157 e 158

Articolo 170

Articoli 157 e 158

Articolo 171

Articolo 150

Articolo 172

Articolo 156

Articolo 173

Articoli 141 e 159

Articolo 174

Articolo 175

Articolo 159

Articolo 176

Articolo 137

Articolo 177

Articolo 160

Articolo 178

Articolo 53

Articolo 179

Articolo 180

Articolo 161

Articolo 181

Articolo 160

Articolo 182

Articoli 127, 168 e 179

Articolo 182 bis

Articolo 175

Articolo 182 ter

Articolo 176

Articolo 182 quater

Articoli 176, 179 e 180

Articolo 182 quinquies

Articoli 5, 180 e 181

Articolo 183

Articolo 177

Articolo 184

Articolo 185

Articoli 130 e 131

Articolo 186

Articolo 130

Articolo 187

Articolo 132

Articolo 188

Articolo 133

Articolo 189

Articolo 56

Articolo 190

Articolo 58

Articolo 191

Articolo 56

Articolo 192

Articoli 57 e 58

Articolo 193

Articolo 59

Articolo 194

Articolo 59

Articolo 195

Articolo 61

Articolo 196

Articolo 60

Articolo 197

Articolo 59

Articolo 198

Articolo 64

Articolo 199

Articolo 65

Articolo 200

Articolo 201

Articolo 44

Articolo 202

Articolo 46

Articolo 203

Articolo 46

Articolo 204

Articoli 46 e 86

Articolo 205

Articolo 46

Articolo 206

Articoli 46 e 86

Articolo 207

Articolo 86

Articolo 208

Articolo 47

Articolo 209

Articolo 48

Articolo 210

Articolo 49

Articolo 211

Articolo 49

Articolo 212

Articolo 50

Articolo 212 bis

Articolo 53

Articolo 213

Articolo 51

Articolo 214

Articoli 52 e 78

Articolo 215

Articoli 55 e 66

Articolo 216

Articolo 45

Articolo 217

Articoli 66 e 69

Articolo 218

Articolo 70

Articolo 219

Articolo 70

Articolo 220

Articoli 70 e 82

Articolo 221

Articoli 67 e 68

Articolo 222

Articolo 72

Articolo 223

Articolo 73

Articolo 224

Articolo 74

Articolo 225

Articolo 74

Articolo 226

Articolo 74

Articolo 227

Articolo 75

Articolo 228

Articolo 76

Articolo 229

Articolo 77

Articolo 230

Articolo 73

Articolo 231

Articolo 73

Articolo 232

Articolo 78

Articolo 233

Articolo 86

Articolo 234

Articolo 86

Articolo 235

Articolo 4

Articolo 236

Articoli 79, 80, e 84

Articolo 237

Articoli 79 e 84

Articolo 238

Articoli 79, 81 e 84

Articolo 239

Articoli 79, 83, 84, e 85

Articolo 240

Articolo 79

Articolo 241

Articolo 79

Articolo 242

Articolo 79

Articolo 243

Articolo 23

Articolo 244

Articolo 24

Articolo 245

Articolo 23

Articolo 246

Articolo 22

Articolo 247

Articolo 183

Articolo 247 bis

Articolo 184

Articolo 248

Articolo 183

Articolo 248 bis

Articolo 184

Articolo 249

Articolo 185

Articolo 250

Articoli 17, 120 e 121

Articolo 251

Articolo 186

Articolo 252

Articolo 186

Articolo 253

Articolo 187

2.   Regolamenti (CEE) n. 3925/91 e (CE) n. 1207/2001

Regolamenti

Il presente regolamento

Regolamento (CEE) n. 3925/91

Articolo 28

Regolamento (CE) n. 1207/2001

Articolo 39


4.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 145/65


REGOLAMENTO (CE) N. 451/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3696/93 (2) ha istituito una classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) nella Comunità economica europea.

(2)

Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell’economia è opportuno definire una CPA aggiornata.

(3)

La strutturazione di una classificazione dei prodotti collegata con l’attività di produzione in questione evita la proliferazione di schemi di codificazione non correlati e facilita l’identificazione, da parte dei produttori, dei relativi mercati.

(4)

È necessario creare un quadro di riferimento all’interno del quale poter comparare i dati statistici relativi alla produzione, ai consumi, al commercio estero e ai trasporti.

(5)

Una CPA aggiornata è indispensabile per l’attuale attività di revisione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Grazie a dati maggiormente comparabili e pertinenti, essa dovrebbe favorire una migliore governance economica a livello comunitario e nazionale.

(6)

Il funzionamento del mercato interno necessita di norme statistiche applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione delle statistiche nazionali e comunitarie, affinché le imprese, gli istituti finanziari, i governi e tutti gli altri operatori nel mercato interno possano disporre di dati statistici attendibili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie della CPA siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.

(7)

Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni comunitarie per impedire distorsioni della concorrenza.

(8)

La definizione di una classificazione statistica comune dei prodotti associata alle attività economiche non obbliga di per sé gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati. Solo se gli Stati membri utilizzano classificazioni dei prodotti connesse alla classificazione comunitaria è possibile fornire informazioni integrate con l’affidabilità, la tempestività, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno.

(9)

È opportuno disporre che per conformarsi alle loro disposizioni nazionali gli Stati membri possano integrare nelle loro classificazioni nazionali categorie supplementari basate sulla CPA.

(10)

Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche economiche gli Stati membri e le istituzioni comunitarie devono utilizzare classificazioni di prodotti direttamente collegate alla classificazione centrale dei prodotti (CPC), nella sua versione 2, adottata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite.

(11)

Nell’impiego della CPA è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (3), in particolare per quanto riguarda l’esame dei problemi derivanti dall’applicazione della CPA e l’integrazione di modifiche nella CPA.

(12)

La definizione di una nuova classificazione statistica dei prodotti implica la necessità di modificare, in particolare, i riferimenti alla CPA. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3696/93.

(13)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). In particolare, la Commissione ha il potere di modificare la CPA per tenere conto degli sviluppi tecnologici o economici e di allinearla ad altre classificazioni economiche e sociali. Tali misure di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(14)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di una nuova CPA, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento definisce una nuova CPA comune nella Comunità, al fine di assicurare la pertinenza alla realtà economica e la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e, di conseguenza, tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali.

2.   Per «prodotti» si intendono i prodotti delle attività economiche, siano essi beni o servizi.

3.   Il presente regolamento si applica unicamente all’impiego della classificazione per fini statistici.

Articolo 2

Livelli e struttura della CPA

1.   La CPA comprende:

a)

un primo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice alfabetico (sezioni);

b)

un secondo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre (divisioni);

c)

un terzo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a tre cifre (gruppi);

d)

un quarto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre (classi);

e)

un quinto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a cinque cifre (categorie);

f)

un sesto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a sei cifre (sottocategorie).

2.   La CPA figura nell’allegato.

Articolo 3

Applicazione della CPA

La Commissione impiega la CPA per tutte le statistiche classificate in base ai prodotti associate alle attività.

Articolo 4

Classificazioni nazionali dei prodotti associate alle attività economiche

1.   Gli Stati membri possono utilizzare la CPA per adattamenti aggregati o dettagliati nazionali, specifici o funzionali, partendo dalle sottocategorie della CPA.

2.   Tali classificazioni sono articolate con la CPA rispettando le seguenti regole:

a)

le classificazioni più aggregate rispetto alla CPA comprendono raggruppamenti esatti di sottocategorie della CPA;

b)

le classificazioni più dettagliate rispetto alla CPA comprendono voci esattamente inserite nelle sottocategorie della CPA.

Le classificazioni derivate a norma del presente paragrafo possono essere codificate in modo autonomo.

3.   Gli Stati membri possono utilizzare una classificazione nazionale dei prodotti associata alle attività economiche derivata dalla CPA. In questo caso essi trasmettono alla Commissione progetti relativi alla loro classificazione nazionale. La Commissione, entro tre mesi dalla ricezione di tale progetto, verifica la conformità della classificazione nazionale considerata al paragrafo 2 e la trasmette per conoscenza agli altri Stati membri. Le classificazioni nazionali degli Stati membri comprendono una tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la CPA.

Articolo 5

Compiti della Commissione

La Commissione provvede, con gli Stati membri, alla diffusione, alla gestione e alla promozione della CPA, in particolare:

a)

redigendo, aggiornando e pubblicando note esplicative della CPA;

b)

elaborando e pubblicando orientamenti utili ai fini dell’applicazione della CPA;

c)

pubblicando tabelle di corrispondenza tra la nuova versione e la versione precedente, la versione precedente e la versione più recente e la CPA e la nomenclatura combinata (NC) che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (5); e

d)

adoperandosi per migliorare la coerenza con altre classificazioni.

Articolo 6

Misure di attuazione

1.   Le misure seguenti intese ad attuare e ad aggiornare il presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2:

a)

decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall’attuazione della CPA, compreso l’inserimento di prodotti in classi specifiche; e

b)

misure tecniche volte a garantire la transizione pienamente coordinata dalla precedente versione della CPA.

2.   Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3:

a)

modifiche della CPA volte a tener conto degli sviluppi tecnologici o economici; e

b)

modifiche della CPA volte ad uniformarla ad altre classificazioni economiche e sociali.

3.   Si deve tenere conto del principio secondo cui i vantaggi derivanti dall’aggiornamento della CPA devono essere maggiori dei suoi costi e del principio che esige che i costi e gli oneri supplementari siano ragionevolmente contenuti.

Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 8

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3696/93

Il regolamento (CEE) n. 3696/93 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2008.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(2)  GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).


ALLEGATO

CPA 2008

(n.c.a.: non classificato altrove; (*): parte di)

Codice

Voce

CPC ver. 2

A

PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

 

01

Prodotti dell’agricoltura e della caccia e relativi servizi

 

01.1

Colture non permanenti

 

01.11

Cereali (escluso il riso), leguminose e semi oleosi

 

01.11.1

Frumento

 

01.11.11

Frumento (grano) duro

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Frumento, escluso il frumento duro

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Granturco

 

01.11.20

Granturco

01121

01122

01.11.3

Orzo, segala e avena

 

01.11.31

Orzo

01151

01152

01.11.32

Segala

01161

01162

01.11.33

Avena

01171

01172

01.11.4

Sorgo, miglio e altri cereali

 

01.11.41

Sorgo

01141

01142

01.11.42

Miglio

01181

01182

01.11.49

Altri cereali

01190

01.11.5

Paglia di cereali e pule

 

01.11.50

Paglia di cereali e pule

01913

01.11.6

Legumi da granella verdi

 

01.11.61

Fagioli verdi

01241

01.11.62

Piselli verdi

01242

01.11.69

Altri legumi verdi

01249

01.11.7

Legumi da granella secchi

 

01.11.71

Fagioli secchi

01701

01.11.72

Fave secche

01702

01.11.73

Ceci secchi

01703

01.11.74

Lenticchie secche

01704

01.11.75

Piselli secchi

01705

01.11.79

Leguminose (legumi da granella secchi) n.c.a.

01709

01.11.8

Fave di soia, arachidi e semi di cotone

 

01.11.81

Fave di soia

01411

01412

01.11.82

Arachidi in guscio

01421

01422

01.11.83

Arachidi sgusciate

21421

01.11.84

Semi di cotone

01431

01432

01.11.9

Altri semi oleosi

 

01.11.91

Semi di lino

01441

01.11.92

Semi di senape

01442

01.11.93

Semi di ravizzone o di colza

01443

01.11.94

Semi di sesamo

01444

01.11.95

Semi di girasole

01445

01.11.99

Altri semi oleosi n.c.a.

01446

01449

01.12

Risone

 

01.12.1

Risone

 

01.12.10

Risone

01131

01132

01.13

Ortaggi e meloni, radici e tuberi

 

01.13.1

Ortaggi a foglia e a stelo

 

01.13.11

Asparagi

01211

01.13.12

Cavoli

01212

01.13.13

Cavolfiori e broccoli

01213

01.13.14

Lattuga

01214 (*)

01.13.15

Cicorie

01214 (*)

01.13.16

Spinaci

01215

01.13.17

Carciofi

01216

01.13.19

Altri ortaggi a foglia o a stelo

01219

01.13.2

Meloni

 

01.13.21

Cocomeri

01221

01.13.29

Altri meloni

01229

01.13.3

Altri ortaggi a frutto

 

01.13.31

Peperoncini e peperoni verdi (solo del genere capsicum)

01231

01.13.32

Cetrioli e cetriolini

01232

01.13.33

Melanzane

01233

01.13.34

Pomodori

01234

01.13.39

Altri ortaggi a frutto n.c.a.

01235

01239

01.13.4

Ortaggi a radice, a bulbo o a tubero

 

01.13.41

Carote e navoni

01251

01.13.42

Agli

01252

01.13.43

Cipolle

01253

01.13.44

Porri ed altri ortaggi agliacei

01254

01.13.49

Altri ortaggi a radice, a bulbo o a tubero (non ad alto contenuto di amido o di inulina)

01259

01.13.5

Radici e tuberi commestibili ad alto tenore di amido o di inulina

 

01.13.51

Patate

01510

01.13.52

Patate dolci

01591

01.13.53

Manioca

01592

01.13.59

Altri radici e tuberi commestibili ad alto tenore di fecola o di inulina

01593

01599

01.13.6

Semi di ortaggi, eccetto semi di barbabietole

 

01.13.60

Semi di ortaggi, eccetto semi di barbabietole

01260

01.13.7

Barbabietole da zucchero e semi di barbabietole da zucchero

 

01.13.71

Barbabietole da zucchero

01801

01.13.72

Semi di barbabietole da zucchero

01803

01.13.8

Funghi e tartufi

 

01.13.80

Funghi e tartufi

01270

01.13.9

Ortaggi freschi n.c.a.

 

01.13.90

Ortaggi freschi n.c.a.

01290

01.14

Canna da zucchero

 

01.14.1

Canna da zucchero

 

01.14.10

Canna da zucchero

01802

01809

01.15

Tabacchi greggi o non lavorati

 

01.15.1

Tabacchi greggi o non lavorati

 

01.15.10

Tabacchi greggi o non lavorati

01970

25010

01.16

Piante tessili

 

01.16.1

Piante tessili

 

01.16.11

Cotone, anche sgranato

01921

01.16.12

Iuta, kenaf ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate (escl. lino, canapa e ramiè)

01922

01.16.19

Lino, canapa e piante tessili gregge n.c.a.

01929

01.19

Altre colture non permanenti

 

01.19.1

Piante da foraggio

 

01.19.10

Piante da foraggio

01911

01912

01919

01.19.2

Fiori e boccioli di fiori recisi; semi di piante da fiore

 

01.19.21

Fiori e boccioli di fiori recisi

01962

01.19.22

Semi di piante da fiore

01963

01.19.3

Semi di barbabietole e semi di piante foraggiere; altre materie prime vegetali

 

01.19.31

Semi di barbabietole (escl. semi di barbabietole da zucchero) e semi di piante foraggiere

01940

01.19.39

Materie prime vegetali n.c.a.

01990

01.2

Colture permanenti

 

01.21

Uve

 

01.21.1

Uve

 

01.21.11

Uve da tavola

01330 (*)

01.21.12

Altre uve fresche

01330 (*)

01.22

Frutti tropicali e subtropicali

 

01.22.1

Frutti tropicali e subtropicali

 

01.22.11

Avocadi

01311

01.22.12

Banane, banane da cuocere e simili

01312

01313

01.22.13

Datteri

01314

01.22.14

Fichi

01315

01.22.19

Altri frutti tropicali e subtropicali

01316

01317

01318

01319

01.23

Agrumi

 

01.23.1

Agrumi

 

01.23.11

Pomeli e pompelmi

01321

01.23.12

Limoni e limette

01322

01.23.13

Arance

01323

01.23.14

Tangerini, mandarini, clementine

01324

01.23.19

Altri agrumi

01329

01.24

Pomacee e frutta a nocciolo

 

01.24.1

Mele

 

01.24.10

Mele

01351

01.24.2

Altre pomacee e frutta a nocciolo

 

01.24.21

Pere

01352 (*)

01.24.22

Cotogne

01352 (*)

01.24.23

Albicocche

01353

01.24.24

Ciliegie

01354

01.24.25

Pesche

01355 (*)

01.24.26

Pesche noci

01355 (*)

01.24.27

Prugne e susine

01356 (*)

01.24.28

Prugnole

01356 (*)

01.24.29

Altre pomacee e frutta a nocciolo n.c.a.

01359

01.25

Altri frutti di alberi e cespugli e frutta a guscio

 

01.25.1

Bacche e frutti del genere vaccinium

 

01.25.11

Kiwi

01342

01.25.12

Lamponi

01343

01.25.13

Fragole

01344

01.25.19

Altre bacche e frutti del genere vaccinium n.c.a.

01341

01349

01.25.2

Semi di piante da frutto

 

01.25.20

Semi di piante da frutto

01360

01.25.3

Frutta a guscio (escl. frutta a guscio commestibile selvatica, arachidi e noci di cocco)

 

01.25.31

Mandorle in guscio

01371

21422

01.25.32

Castagne e marroni

01373

21429 (*)

01.25.33

Nocciole in guscio

01374

21423

01.25.34

Pistacchi

01375

21429 (*)

01.25.35

Noci comuni

01376

21429 (*)

01.25.39

Altra frutta a guscio (escl. frutta a guscio commestibile selvatica, arachidi e noci di cocco)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Altri frutti di alberi e cespugli n.c.a.

 

01.25.90

Altri frutti di alberi e cespugli n.c.a.

01391

01399

01.26

Frutti oleosi

 

01.26.1

Olive

 

01.26.11

Olive da tavola

01450 (*)

01.26.12

Olive destinate alla produzione di olio

01450 (*)

01.26.2

Noci di cocco

 

01.26.20

Noci di cocco

01460

21429 (*)

01.26.9

Altri frutti oleosi

 

01.26.90

Altri frutti oleosi

01491

01499

01.27

Piante utilizzate per la preparazione di bevande

 

01.27.1

Piante utilizzate per la preparazione di bevande

 

01.27.11

Caffè in grani, non torrefatto

01610

01.27.12

Foglie di tè

01620

01.27.13

Foglie di mate

01630

01.27.14

Cacao in grani

01640

01.28

Spezie, colture aromatiche e piante officinali

 

01.28.1

Spezie, non preparate

 

01.28.11

Pepe (piper spp.), non lavorato

01651

01.28.12

Peperoncino e peperoni, essiccati (capsicum spp.), non lavorati

01652

01.28.13

Noci moscate, macis e cardamomi, non lavorati

01653

01.28.14

Anice, badiana, coriandolo, cumino, carvi, finocchio e bacche di ginepro, non lavorati

01654

01.28.15

Cannella, non lavorata

01655

01.28.16

Chiodi di garofano (interi), non lavorati

01656

01.28.17

Ginepro, essiccato, non lavorato

01657

01.28.18

Vaniglia, non lavorata

01658

01.28.19

Altre spezie, non preparate

01690

01.28.2

Luppolo

 

01.28.20

Luppolo

01659

01.28.3

Piante utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, fungicidi o simili

 

01.28.30

Piante utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, fungicidi o simili

01930 (*)

01.29

Altre colture permanenti

 

01.29.1

Gomma naturale

 

01.29.10

Gomma naturale

01950

01.29.2

Alberi di Natale, tagliati

 

01.29.20

Alberi di Natale, tagliati

03241

01.29.3

Materie vegetali delle specie usate principalmente per lavori di intreccio, da panieraio o stuoiaio, per imbottire, per tingere o per conciare

 

01.29.30

Materie vegetali delle specie usate principalmente per lavori di intreccio, da panieraio o stuoiaio, per imbottire, per tingere o per conciare

03250

01.3

Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio)

 

01.30

Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio)

 

01.30.1

Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio)

 

01.30.10

Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio)

01961 (*)

01.4

Animali vivi e prodotti di origine animale

 

01.41

Bovini vivi da latte e latte vaccino crudo

 

01.41.1

Bovini vivi da latte

 

01.41.10

Bovini vivi da latte

0211 (*)

01.41.2

Latte vaccino crudo di bestiame da latte

 

01.41.20

Latte vaccino crudo di bestiame da latte

0221

01.42

Altri bovini e bufalini vivi e loro sperma

 

01.42.1

Altri bovini e bufalini vivi

 

01.42.11

Altri bovini e bufalini, escl. vitelli, vivi

0211 (*)

01.42.12

Vitelli vivi di bovini e di bufalini

0211 (*)

01.42.2

Sperma di bovini e di bufalini

 

01.42.20

Sperma di bovini e di bufalini

02411

01.43

Cavalli ed altri equini vivi

 

01.43.1

Cavalli ed altri equini vivi

 

01.43.10

Cavalli ed altri equini vivi

02130

01.44

Cammelli e camelidi vivi

 

01.44.1

Cammelli e camelidi vivi

 

01.44.10

Cammelli e camelidi vivi

02121

01.45

Ovini e caprini vivi; latte crudo e lane di tosatura di pecora e capra

 

01.45.1

Ovini e caprini vivi

 

01.45.11

Animali vivi della specie ovina

02122

01.45.12

Animali vivi della specie caprina

02123

01.45.2

Latte crudo di pecora e di capra

 

01.45.21

Latte crudo di pecora

02291

01.45.22

Latte crudo di capra

02292

01.45.3

Lane di tosatura di pecora e capra, sucide, comprese le lane lavate a dosso

 

01.45.30

Lane di tosatura di pecora e capra, sucide, comprese le lane lavate a dosso

02941

01.46

Animali vivi della specie suina

 

01.46.1

Animali vivi della specie suina

 

01.46.10

Animali vivi della specie suina

02140

01.47

Pollame vivo e uova

 

01.47.1

Pollame vivo

 

01.47.11

Polli vivi

02151

01.47.12

Tacchini vivi

02152

01.47.13

Oche vive

02153

01.47.14

Anatre e faraone vive

02154

02155

01.47.2

Uova in guscio fresche

 

01.47.21

Uova di gallina in guscio, fresche

02310

01.47.22

Uova di altro pollame in guscio, fresche

02320

01.47.23

Uova da cova

02330

01.49

Altri animali d’allevamento e prodotti di origine animale

 

01.49.1

Altri animali d’allevamento vivi

 

01.49.11

Conigli domestici vivi

02191

01.49.12

Volatili d’allevamento n.c.a., vivi

02193

02194

01.49.13

Rettili d’allevamento (compresi i serpenti e le tartarughe marine), vivi

02195

01.49.19

Altri animali d’allevamento n.c.a., vivi

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Altri prodotti di origine animale

 

01.49.21

Miele naturale

02910

01.49.22

Latte crudo n.c.a.

02293

02299

01.49.23

Lumache, diverse da quelle di mare, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

02920

01.49.24

Prodotti commestibili di origine animale n.c.a.

02930

01.49.25

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

02944

01.49.26

Cere di insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

02960

01.49.27

Embrioni animali destinati alla riproduzione

02419

02420

01.49.28

Prodotti non commestibili di origine animale n.c.a.

02943

01.49.3

Pelli da pellicceria gregge e pelli gregge di vario tipo

 

01.49.31

Pelli da pellicceria gregge, escluse quelle di agnello astrakan

02955 (*)

01.49.32

Pelli da pellicceria gregge, escluse quelle di agnello astrakan

02955 (*)

01.49.39

Pelli gregge di animali n.c.a. (fresche o conservate, ma non altrimenti lavorate)

02959

01.6

Servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari

 

01.61

Servizi di supporto alla produzione vegetale

 

01.61.1

Servizi di supporto alla produzione vegetale

 

01.61.10

Servizi di supporto alla produzione vegetale

86119

01.62

Servizi di supporto alla produzione animale

 

01.62.1

Servizi di supporto alla produzione animale

 

01.62.10

Servizi di supporto alla produzione animale

86121

01.63

Servizi successivi alla raccolta

 

01.63.1

Servizi successivi alla raccolta

 

01.63.10

Servizi successivi alla raccolta

86111

01.64

Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione

 

01.64.1

Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione

 

01.64.10

Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione

86112

01.7

Caccia e cattura di animali e servizi associati

 

01.70

Caccia e cattura di animali e servizi associati

 

01.70.1

Caccia e cattura di animali e servizi associati

 

01.70.10

Caccia e cattura di animali e servizi associati

86130

02

Prodotti della silvicoltura, delle operazioni di taglio e trasporto dei tronchi e servizi connessi

 

02.1

Piante forestali e servizi vivaistici

 

02.10

Piante forestali e servizi vivaistici

 

02.10.1

Piante forestali vive; semi di piante forestali

 

02.10.11

Piante forestali vive

01961 (*)

02.10.12

Semi di piante forestali

01360

02.10.2

Servizi vivaistici per piante forestali

 

02.10.20

Servizi vivaistici per piante forestali

86140 (*)

02.10.3

Alberi forestali

 

02.10.30

Alberi forestali

03300

02.2

Legno grezzo

 

02.20

Legno grezzo

 

02.20.1

Legno grezzo

 

02.20.11

Tronchi di conifere

03110

02.20.12

Tronchi di legname diverso da quello di conifere, escl. legno tropicale

03120 (*)

02.20.13

Tronchi di legni tropicali

03120 (*)

02.20.14

Legna da ardere

03130 (*)

02.3

Prodotti vegetali di bosco diversi dal legno

 

02.30

Prodotti vegetali di bosco diversi dal legno

 

02.30.1

Gomme naturali

 

02.30.11

Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe

03211

02.30.12

Gomma lacca, balsami e altre gomme naturali e resine

03219

02.30.2

Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato

 

02.30.20

Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato

03220

02.30.3

Parti di piante, erbe, muschi e licheni utilizzati per ornamento

 

02.30.30

Parti di piante, erbe, muschi e licheni utilizzati per ornamento

03249

02.30.4

Prodotti commestibili di bosco

 

02.30.40

Prodotti commestibili di bosco

03230

02.4

Servizi di supporto per la silvicoltura

 

02.40

Servizi di supporto per la silvicoltura

 

02.40.1

Servizi di supporto per la silvicoltura

 

02.40.10

Servizi di supporto per la silvicoltura

86140 (*)

03

Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura; servizi di supporto per la pesca

 

03.0

Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura; servizi di supporto per la pesca

 

03.00

Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura; servizi di supporto per la pesca

 

03.00.1

Pesci, vivi

 

03.00.11

Pesci ornamentali vivi

04111

03.00.12

Pesci vivi, di mare, non d’allevamento

04119 (*)

03.00.13

Pesci vivi, d’acqua dolce, non d’allevamento

04119 (*)

03.00.14

Pesci vivi, di mare, d’allevamento

04119 (*)

03.00.15

Pesci vivi, d’acqua dolce, d’allevamento

04119 (*)

03.00.2

Pesci, freschi o refrigerati

 

03.00.21

Pesci freschi o refrigerati, di mare, non d’allevamento

04120 (*)

03.00.22

Pesci freschi o refrigerati, d’acqua dolce, non d’allevamento

04120 (*)

03.00.23

Pesci freschi o refrigerati, di mare, d’allevamento

04120 (*)

03.00.24

Pesci freschi o refrigerati, d’acqua dolce, d’allevamento

04120 (*)

03.00.3

Crostacei, non congelati

 

03.00.31

Crostacei, non congelati, non d’allevamento

04210 (*)

03.00.32

Crostacei, non congelati, d’allevamento

04210 (*)

03.00.4

Molluschi ed altri invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati

 

03.00.41

Ostriche, vive, fresche o refrigerate, non d’allevamento

04220 (*)

03.00.42

Altri molluschi ed invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati, non d’allevamento

0429 (*)

03.00.43

Ostriche, vive, fresche o refrigerate, d’allevamento

04220 (*)

03.00.44

Altri molluschi ed invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati, d’allevamento

0429 (*)

03.00.5

Perle, non lavorate

 

03.00.51

Perle naturali non lavorate

38210 (*)

03.00.52

Perle coltivate, non lavorate

38210 (*)

03.00.6

Altre piante e animali acquatici e prodotti derivati

 

03.00.61

Corallo e simili, conchiglie di molluschi, crostacei o echinodermi e ossi di seppia

04910

03.00.62

Spugne naturali di origine animale

04920 (*)

03.00.63

Alghe, non d’allevamento

04930 (*)

03.00.64

Alghe, d’allevamento

04930 (*)

03.00.69

Altre piante e animali acquatici e prodotti derivati n.c.a.

0 (*)

03.00.7

Servizi di supporto per la pesca e l’acquacoltura

 

03.00.71

Servizi di supporto per la pesca

86150 (*)

03.00.72

Servizi di supporto per l’acquacoltura

86150 (*)

B

PRODOTTI DELLE MINIERE E DELLE CAVE

 

05

Carboni fossili e ligniti

 

05.1

Antracite

 

05.10

Antracite

 

05.10.1

Antracite

 

05.10.10

Antracite

11010

05.2

Ligniti

 

05.20

Ligniti

 

05.20.1

Ligniti

 

05.20.10

Ligniti

11030 (*)

06

Petrolio greggio e gas naturale

 

06.1

Petrolio greggio

 

06.10

Petrolio greggio

 

06.10.1

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

 

06.10.10

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

12010

06.10.2

Scisti e sabbie bituminosi

 

06.10.20

Scisti e sabbie bituminosi

12030

06.2

Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso

 

06.20

Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso

 

06.20.1

Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso

 

06.20.10

Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso

12020

07

Minerali metalliferi

 

07.1

Minerali di ferro

 

07.10

Minerali di ferro

 

07.10.1

Minerali di ferro

 

07.10.10

Minerali di ferro

14100

07.2

Minerali di metalli non ferrosi

 

07.21

Minerali di uranio e di torio

 

07.21.1

Minerali di uranio e di torio

 

07.21.10

Minerali di uranio e di torio

13000

07.29

Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati

 

07.29.1

Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati

 

07.29.11

Minerali di rame e loro concentrati

14210

07.29.12

Minerali di nichel e loro concentrati

14220

07.29.13

Minerali di alluminio e loro concentrati

14230

07.29.14

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

14240

07.29.15

Minerali di piombo, zinco e stagno e loro concentrati

14290 (*)

07.29.19

Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati

14290 (*)

08

Altri prodotti delle miniere e delle cave

 

08.1

Pietra, sabbia e argilla

 

08.11

Pietre ornamentali e da costruzione, pietra per calce, pietra da gesso, creta e ardesia

 

08.11.1

Pietre ornamentali o da costruzione

 

08.11.11

Marmo ed altre pietre calcaree ornamentali o da costruzione

15120

08.11.12

Granito, arenaria ed altre pietre ornamentali o da costruzione

15130

08.11.2

Calcare e pietra da gesso

 

08.11.20

Calcare e pietra da gesso

15200

08.11.3

Creta e dolomite non calcinata

 

08.11.30

Creta e dolomite non calcinata

16330

08.11.4

Ardesia

 

08.11.40

Ardesia

15110

08.12

Ghiaia, sabbia, argilla e caolino

 

08.12.1

Ghiaia e sabbia

 

08.12.11

Sabbie naturali

15310

08.12.12

Granuli, scaglie e polveri; sassi, ghiaia

15320 (*)

08.12.13

Scorie miste e scarti industriali simili, anche mescolati con sassi, ghiaia, selci e ciottoli, dei tipi generalmente utilizzati per la costruzione

15320 (*)

08.12.2

Argilla e caolino

 

08.12.21

Caolino ed altre argille caoliniche

15400 (*)

08.12.22

Altre argille, andalusite, cianite, sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas

15400 (*)

08.9

Prodotti delle miniere e delle cave n.c.a.

 

08.91

Minerali per l’industria chimica e concimi minerali

 

08.91.1

Minerali per l’industria chimica e concimi minerali

 

08.91.11

Fosfati di calcio naturali o fosfati allumino-calcici naturali

16110

08.91.12

Piriti di ferro non arrostite; zolfi greggi o non raffinati

16120

08.91.19

Altri minerali e fertilizzanti per l’industria chimica

16190 (*)

08.92

Torba

 

08.92.1

Torba

 

08.92.10

Torba

11040 (*)

08.93

Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare

 

08.93.1

Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare

 

08.93.10

Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare

16200 (*)

08.99

Altri prodotti delle miniere e delle cave n.c.a.

 

08.99.1

Bitumi ed asfalti naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche

 

08.99.10

Bitumi ed asfalti naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche

15330

08.99.2

Pietre preziose e semipreziose; diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati; pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali; altri minerali

 

08.99.21

Pietre preziose e semipreziose (escl. diamanti industriali), grezzi o semplicemente segati o sgrossati

16310

08.99.22

Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati; pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

16320

08.99.29

Altri minerali

16390

09

Servizi di supporto per le attività di estrazione

 

09.1

Servizi di supporto per l’estrazione di petrolio e di gas naturale

 

09.10

Servizi di supporto per l’estrazione di petrolio e di gas naturale

 

09.10.1

Servizi di supporto per l’estrazione di petrolio e di gas naturale

 

09.10.11

Servizi di perforazione connessi all’estrazione di petrolio e di gas naturale

86211 (*)

09.10.12

Servizi di costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione e connessi servizi di supporto per l’estrazione di petrolio e di gas naturale

86211 (*)

09.10.13

Servizi di liquefazione e rigassificazione del gas naturale per il trasporto, effettuati sul posto dell’estrazione

86211 (*)

09.9

Servizi di supporto per l’estrazione di altri minerali e prodotti di cava

 

09.90

Servizi di supporto per l’estrazione di altri minerali e prodotti di cava

 

09.90.1

Servizi di supporto per l’estrazione di altri minerali e prodotti di cava

 

09.90.11

Servizi di supporto per l’estrazione di carbon fossile

86219 (*)

09.90.19

Servizi di supporto per l’estrazione di altri minerali e prodotti di cava, n.c.a.

86219 (*)

C

PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI

 

10

Prodotti alimentari

 

10.1

Carni conservate e prodotti a base di carne

 

10.11

Carni trasformate e conservate

 

10.11.1

Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, carni di cavallo o di altri animali della specie equina, fresche o refrigerate

 

10.11.11

Carni bovine, fresche o refrigerate

21111

21112

10.11.12

Carni suine, fresche o refrigerate

21113

10.11.13

Carni ovine, fresche o refrigerate

21115

10.11.14

Carni caprine, fresche o refrigerate

21116

10.11.15

Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, fresche o refrigerate

21118

10.11.2

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, fresche o refrigerate

 

10.11.20

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, fresche o refrigerate

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Carni e frattaglie commestibili congelate; altre carni e frattaglie commestibili

 

10.11.31

Carni bovine, congelate

21131

21132

10.11.32

Carni suine, congelate

21133

10.11.33

Carni ovine, congelate

21135

10.11.34

Carni caprine congelate

21136

10.11.35

Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, congelate

21138

10.11.39

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate e congelate

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Lane di concia e pelli gregge di bovini o di equini, di ovini e caprini

 

10.11.41

Lane di concia, sucide, comprese le lane lavate a dosso

02942

10.11.42

Cuoi e pelli greggi interi di bovini o di equini

02951

10.11.43

Altri cuoi e pelli greggi di bovini o di equini

02952

10.11.44

Cuoi e pelli greggi di ovini

02953

10.11.45

Cuoi e pelli greggi di caprini

02954

10.11.5

Grassi di animali della specie bovina, ovina, caprina o suina

 

10.11.50

Grassi di animali della specie bovina, ovina, caprina o suina

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Frattaglie crude, non commestibili

 

10.11.60

Frattaglie crude, non commestibili

39110 (*)

10.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni trasformate e conservate

 

10.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni trasformate e conservate

88111 (*)

10.12

Carni di pollame trasformate e conservate

 

10.12.1

Carni di pollame, fresche o refrigerate

 

10.12.10

Carni di pollame, fresche o refrigerate

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Carni di pollame, congelate

 

10.12.20

Carni di pollame, congelate

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Grassi di volatili da cortile

 

10.12.30

Grassi di volatili da cortile

21511 (*)

21522

10.12.4

Frattaglie commestibili di volatili da cortile

 

10.12.40

Frattaglie commestibili di volatili da cortile

21160

10.12.5

Piume e pelli di uccelli rivestite delle loro piume

 

10.12.50

Piume e pelli di uccelli rivestite delle loro piume

39110 (*)

10.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni di pollame trasformate e conservate

 

10.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni di pollame trasformate e conservate

88111 (*)

10.13

Prodotti a base di carne (anche di volatili)

 

10.13.1

Conserve e preparazioni di carni, frattaglie o sangue

 

10.13.11

Carni suine, in pezzi, salate, secche o affumicate (bacon e prosciutto)

21171

10.13.12

Carni bovine, salate, secche o affumicate

21172

10.13.13

Altre carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, essiccate o affumicate (escl. carni di suini e bovini); farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

21173

10.13.14

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

21174

10.13.15

Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie o di sangue, esclusi piatti pronti di carne e frattaglie

21179

10.13.16

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di carni, non destinati al consumo umano; ciccioli

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di prodotti a base di carne; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di prodotti a base di carne (anche di volatili)

 

10.13.91

Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di prodotti a base di carne

88111 (*)

10.13.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di prodotti a base di carne (anche di volatili)

88111 (*)

10.2

Preparazioni e conserve di pesce, crostacei e molluschi

 

10.20

Preparazioni e conserve di pesce, crostacei e molluschi

 

10.20.1

Pesce fresco, refrigerato o congelato

 

10.20.11

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi o refrigerati

21221

10.20.12

Fegati, uova e lattimi di pesci, freschi o refrigerati

21225

10.20.13

Pesce congelato

21210

10.20.14

Filetti di pesce congelati

21222

10.20.15

Carne di pesce (anche tritata), congelata

21223

10.20.16

Fegati, uova e lattimi di pesci, congelati

21226

10.20.2

Altre preparazioni o conserve di pesce; caviale e suoi succedanei

 

10.20.21

Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

21224

10.20.22

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all’alimentazione umana

21227

21233 (*)

10.20.23

Pesce secco (anche salato o in salamoia)

21231

10.20.24

Pesce, anche in filetti, affumicato

21232

10.20.25

Altre preparazioni o conserve di pesce, esclusi i piatti pronti

21242 (*)

10.20.26

Caviale e suoi succedanei

21243

10.20.3

Preparazioni o conserve di crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, congelate

 

10.20.31

Crostacei congelati

21250

10.20.32

Molluschi, congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati

21261

10.20.33

Altri invertebrati acquatici, congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati

21269

10.20.34

Altre preparazioni o conserve di crostacei; altre preparazioni o conserve di molluschi e di altri invertebrati acquatici

21270

21280

10.20.4

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, inadatti all’alimentazione umana, e altri prodotti n.c.a. di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

 

10.20.41

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici inadatti all’alimentazione umana

21291

10.20.42

Altri prodotti non commestibili di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

21299

10.20.9

Affumicatura ed altri servizi di conservazione e preparazione per la fabbricazione di prodotti a base di pesce; Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni di pesce, crostacei e molluschi trasformate e conservate

 

10.20.91

Affumicatura ed altri servizi di conservazione e preparazione per la fabbricazione di prodotti a base di pesce

88111 (*)

10.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carni di pesce, crostacei e molluschi, trasformate e conservate

88111 (*)

10.3

Preparazioni e conserve di frutta e ortaggi

 

10.31

Patate trasformate e conservate

 

10.31.1

Patate trasformate e conservate

 

10.31.11

Patate, congelate

21313

10.31.12

Patate secche, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

21393 (*)

10.31.13

Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e pellet

21392

10.31.14

Patate preparate o conservate

21323 (*)

10.31.9

Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di patate e prodotti a base di patate; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di patate trasformate e conservate

 

10.31.91

Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di patate e prodotti a base di patate

88111 (*)

10.31.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di patate trasformate e conservate

88111 (*)

10.32

Succhi di frutta e di ortaggi

 

10.32.1

Succhi di frutta e di ortaggi

 

10.32.11

Succhi di pomodoro

21331

10.32.12

Succhi di arancia

21431

10.32.13

Succhi di pompelmo o di pomelo

21432

10.32.14

Succhi di ananasso

21433

10.32.15

Succo d’uva

21434

10.32.16

Succhi di mela

21435

10.32.17

Succhi misti di frutta e ortaggi

21339

10.32.19

Altri succhi di frutta e di ortaggi

21439

10.32.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei succhi di frutta e di ortaggi

 

10.32.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei succhi di frutta e di ortaggi

88111 (*)

10.39

Altre preparazioni e conserve di frutta e di ortaggi

 

10.39.1

Preparazioni e conserve di ortaggi, escluse le patate

 

10.39.11

Ortaggi, congelati

21311

21312

21319

10.39.12

Ortaggi temporaneamente conservati

21399 (*)

10.39.13

Ortaggi secchi

21393 (*)

10.39.14

Ortaggi e frutta confezionate in pezzi

0 (*)

10.39.15

Fagioli conservati ma non nell’aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi

21321

10.39.16

Piselli conservati ma non nell’aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi

21322

10.39.17

Altri ortaggi (escl. patate) conservati ma non nell’aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi

21329 (*)

21399

10.39.18

Ortaggi e legumi (escl. patate), frutta, anche a guscio, ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

21394

10.39.2

Preparazioni e conserve di frutta, anche di frutta a guscio

 

10.39.21

Frutta anche a guscio, cotte o meno, congelate

21493

10.39.22

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

21494

10.39.23

Frutta a guscio, arachidi, tostate, salate, o altrimenti preparate

21495

10.39.24

Frutta, anche a guscio, temporaneamente conservate ma non atte al consumo immediato

21496

10.39.25

Altre preparazioni o conserve di frutta

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali

 

10.39.30

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali

39120 (*)

10.39.9

Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di conserve di frutta e di ortaggi; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre preparazioni e conserve di frutta e di ortaggi

 

10.39.91

Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di conserve di frutta e di ortaggi

88111 (*)

10.39.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre preparazioni e conserve di frutta e ortaggi

88111 (*)

10.4

Oli e grassi vegetali e animali

 

10.41

Oli e grassi

 

10.41.1

Oli e grassi animali e loro frazioni, greggi

 

10.41.11

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

21529 (*)

10.41.12

Grassi e oli di pesci e mammiferi marini e loro frazioni

21524

21525

21526

10.41.19

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Oli vegetali, vergini

 

10.41.21

Olio di soia, greggio

21531

10.41.22

Olio d’arachide, greggio

21532

10.41.23

Olio d’oliva, vergine

21537

10.41.24

Olio di girasole, greggio

21533

10.41.25

Olio di cotone, greggio

21538

10.41.26

Olio di ravizzone, di colza e di senapa, greggio

21534

10.41.27

Olio di palma, greggio

21535

10.41.28

Olio di cocco, greggio

21536

10.41.29

Altri oli vegetali greggi

21539 (*)

10.41.3

Linters di cotone

 

10.41.30

Linters di cotone

21600

10.41.4

Panelli ed altri residui solidi dell’estrazione di grassi e oli vegetali; farine di semi o di frutti oleosi

 

10.41.41

Panelli ed altri residui solidi dell’estrazione di grassi o oli vegetali

21710

10.41.42

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

21720

10.41.5

Oli raffinati, esclusi i residui

 

10.41.51

Olio di soia e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente

21541

10.41.52

Olio d’arachide e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente

21542

10.41.53

Olio di oliva e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente

21547

10.41.54

Olio di girasole e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente

21543

10.41.55

Olio di cotone e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente

21548

10.41.56

Oli di ravizzone, di colza e di senapa e loro frazioni, raffinati, ma non modificati chimicamente

21544

10.41.57

Olio di palma e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente

21545

10.41.58

Olio di cocco e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente

21546

10.41.59

Altri oli e loro frazioni, raffinati, ma non modificati chimicamente; grassi vegetali fissi e altri oli vegetali (escl. l’olio di granturco) e loro frazioni n.c.a., raffinati, ma non modificati chimicamente

21549 (*)

10.41.6

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, idrogenati, esterificati, ma non altrimenti preparati

 

10.41.60

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, idrogenati, esterificati, ma non altrimenti preparati

21590 (*)

10.41.7

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi); degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 

10.41.71

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi)

21731

10.41.72

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

21732

10.41.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli oli e dei grassi

 

10.41.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli oli e dei grassi

88111 (*)

10.42

Margarina e grassi commestibili simili

 

10.42.1

Margarina e grassi commestibili simili

 

10.42.10

Margarina e grassi commestibili simili

21550

10.42.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della margarina e dei grassi commestibili simili

 

10.42.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della margarina e dei grassi commestibili simili

88111 (*)

10.5

Latte e latticini

 

10.51

Prodotti lattiero-caseari

 

10.51.1

Latte liquido trattato e crema di latte

 

10.51.11

Latte liquido trattato

22110

10.51.12

Latte e crema di latte, non concentrati o dolcificati, con un tenore di materie grasse superiore al 6 %

22120

10.51.2

Latte in forme solide

 

10.51.21

Latte scremato in polvere

22212

10.51.22

Latte intero in polvere

22211

10.51.3

Burro e paste da spalmare lattiere

 

10.51.30

Burro e paste da spalmare lattiere

22241

22242

22249

10.51.4

Formaggi e latticini

 

10.51.40

Formaggi e latticini

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Altri prodotti lattiero-caseari

 

10.51.51

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme diverse da quelle solide

22221

22222

22229

10.51.52

Yogurt ed altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

22230

10.51.53

Caseina

22260

10.51.54

Lattosio e sciroppo di lattosio

23210 (*)

10.51.55

Siero di latte

22130

22219 (*)

10.51.56

Latte e latticini n.c.a.

22290

10.51.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti lattiero-caseari

 

10.51.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti lattiero-caseari

88111 (*)

10.52

Gelati

 

10.52.1

Gelati ed altri prodotti commestibili simili

 

10.52.10

Gelati ed altri prodotti commestibili simili

22270

10.52.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei gelati

 

10.52.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei gelati

88111 (*)

10.6

Prodotti della macinazione, amidi e fecole

 

10.61

Prodotti della macinazione

 

10.61.1

Riso, semilavorato o lavorato, semigreggio o rotture di riso

 

10.61.11

Riso semigreggio

23162

10.61.12

Riso, semilavorato o lavorato e rotture di riso

23161

10.61.2

Farine di cereali e di legumi; miscele di tali farine

 

10.61.21

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

23110

10.61.22

Altre farine di cereali

23120

10.61.23

Farine e semolini di legumi

23170

10.61.24

Miscele per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

23180

10.61.3

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet ed altri prodotti a base di cereali

 

10.61.31

Semole e semolini di frumento (grano)

23130 (*)

10.61.32

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet di cereali n.c.a.

23130 (*)

10.61.33

Cereali per la prima colazione ed altri prodotti a base di cereali

23140

10.61.4

Crusche, stacciature ed altri residui delle lavorazioni dei cereali

 

10.61.40

Crusche, stacciature ed altri residui delle lavorazioni dei cereali

39120 (*)

10.61.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti della macinazione

 

10.61.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti della macinazione

88111 (*)

10.62

Amidi e fecole

 

10.62.1

Amidi e fecole; zuccheri e sciroppi di zuccheri n.c.a.

 

10.62.11

Amidi e fecole; inulina; glutine di frumento (grano); destrina ed altri amidi e fecole modificati

23220

10.62.12

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grani e simili

23230

10.62.13

Glucosio e sciroppo di glucosio; fruttosio e sciroppo di fruttosio; zucchero invertito; zuccheri e sciroppi di zuccheri n.c.a.

23210 (*)

10.62.14

Olio di granturco

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

 

10.62.20

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

39130

10.62.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di amidi e fecole

 

10.62.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di amidi e fecole

88111 (*)

10.7

Prodotti farinacei e di panetteria

 

10.71

Pane; prodotti di pasticceria fresca

 

10.71.1

Pane, prodotti di pasticceria fresca

 

10.71.11

Pane fresco

23491

10.71.12

Prodotti di pasticceria fresca

23431

10.71.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del pane fresco o congelato e dei prodotti di pasticceria

 

10.71.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del pane fresco o congelato e dei prodotti di pasticceria

88111 (*)

10.72

Fette biscottate e biscotti; prodotti di pasticceria conservati

 

10.72.1

Fette biscottate e biscotti; prodotti di pasticceria conservati

 

10.72.11

Pane croccante detto Knäckebrot, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

23410

10.72.12

Pane con spezie (panpepato) e simili; biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini

23420

10.72.19

Altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, secchi o conservati

23439

23499

10.72.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle fette biscottate e dei biscotti; prodotti di pasticceria conservati

 

10.72.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle fette biscottate e dei biscotti; prodotti di pasticceria conservati

88111 (*)

10.73

Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili

 

10.73.1

Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili

 

10.73.11

Paste alimentari e prodotti farinacei simili

23710

10.73.12

Cuscus

23721 (*)

10.73.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili

 

10.73.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili

88111 (*)

10.8

Altri prodotti alimentari

 

10.81

Zucchero

 

10.81.1

Zucchero di canna o di barbabietola, grezzo o raffinato; melassi

 

10.81.11

Zuccheri greggi di canna o barbabietola, allo stato solido

23511

23512

10.81.12

Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

23520

10.81.13

Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; zucchero e sciroppo d’acero

23530

10.81.14

Melassi

23540

10.81.2

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

 

10.81.20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

39140

10.81.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dello zucchero

 

10.81.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dello zucchero

88111 (*)

10.82

Cacao, cioccolato e confetterie

 

10.82.1

Pasta di cacao, anche sgrassata; burro, grasso e olio di cacao, cacao in polvere

 

10.82.11

Pasta di cacao, anche sgrassata

23610

10.82.12

Burro, grasso e olio di cacao

23620

10.82.13

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

23630

10.82.14

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

23640

10.82.2

Cioccolato e confetterie

 

10.82.21

Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (escluso il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), sfuse

23650

10.82.22

Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (escluso il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), non sfuse

23660

10.82.23

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

23670

10.82.24

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite

21499

10.82.3

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

 

10.82.30

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

39150

10.82.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cacao, del cioccolato e delle confetterie

 

10.82.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cacao, del cioccolato e delle confetterie

88111 (*)

10.83

Tè e caffè preparati

 

10.83.1

Caffè e tè lavorati

 

10.83.11

Caffè, decaffeinizzato o torrefatto

23911

10.83.12

Succedanei del caffè; estratti, essenze e concentrati di caffè o di succedanei del caffè; bucce e pellicole di caffè

23912

10.83.13

Tè verde (non fermentato), tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

23913

10.83.14

Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di tè o mate

23914

10.83.15

Infusi di erbe

01930 (*)

10.83.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del caffè e del tè

 

10.83.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del caffè e del tè

88111 (*)

10.84

Condimenti

 

10.84.1

Aceti commestibili; salse; condimenti composti; farina di senapa; senapa preparata

 

10.84.11

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

23994

10.84.12

Salse; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

23995

10.84.2

Spezie, preparate

 

10.84.21

Pepe (piper spp.), lavorato

23921

10.84.22

Peperoncino e peperoni, essiccati (capsicum spp.), lavorati

23922

10.84.23

Cannella, lavorata; altre spezie lavorate

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Sale alimentare

 

10.84.30

Sale alimentare

16200 (*)

10.84.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei condimenti

 

10.84.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei condimenti

88111 (*)

10.85

Pasti preparati

 

10.85.1

Pasti preparati

 

10.85.11

Pasti preparati a base di carne, frattaglie o sangue

21176

10.85.12

Pasti preparati a base di pesce, crostacei e molluschi

21241

21242 (*)

10.85.13

Pasti preparati a base di ortaggi e legumi

21391

10.85.14

Piatti preparati e piatti a base di paste alimentari

23721 (*)

23722

10.85.19

Altri pasti preparati (incl. pizza congelata)

23997

10.85.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pasti preparati

 

10.85.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pasti preparati

88111 (*)

10.86

Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici

 

10.86.1

Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici

 

10.86.10

Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici

23991

10.86.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici

 

10.86.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici

88111 (*)

10.89

Altri prodotti alimentari n.c.a.

 

10.89.1

Zuppe, minestre, uova, lieviti ed altri prodotti alimentari; estratti e succhi di carni, pesci e invertebrati acquatici

 

10.89.11

Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi

23992

10.89.12

Uova sgusciate e tuorli, freschi o conservati; uova sgusciate conservate o cotte; ovoalbumina

22300

23993

10.89.13

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti; lieviti in polvere, preparati

23996

10.89.14

Estratti e succhi di carni, pesci e invertebrati acquatici

21175

10.89.15

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche; mucillagini e ispessenti

23999 (*)

10.89.19

Vari prodotti alimentari n.c.a.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

 

10.89.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

88111 (*)

10.9

Alimenti per animali

 

10.91

Preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento

 

10.91.1

Preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento, esclusi farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica

 

10.91.10

Preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento, esclusi farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica

 

10.91.20

Farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica

23320

10.91.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento

 

10.91.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di preparazioni per l’alimentazione del bestiame di allevamento

88111 (*)

10.92

Alimenti per animali domestici

 

10.92.1

Alimenti per animali domestici

 

10.92.10

Alimenti per animali domestici

23314

10.92.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di alimenti per animali domestici

 

10.92.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di alimenti per animali domestici

88111 (*)

11

Bevande

 

11.0

Bevande

 

11.01

Bevande alcoliche distillate

 

11.01.1

Bevande alcoliche distillate

 

11.01.10

Bevande alcoliche distillate

24131

24139

11.01.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle bevande alcoliche distillate

 

11.01.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle bevande alcoliche distillate

88111 (*)

11.02

Vini di uve

 

11.02.1

Vini di uve fresche; mosti di uva

 

11.02.11

Vino spumante di uve fresche

24211

11.02.12

Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti; mosti di uva

24212

11.02.2

Fecce di vino; tartaro greggio

 

11.02.20

Fecce di vino; tartaro greggio

39170

11.02.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di vini di uve

 

11.02.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di vini di uve

88111 (*)

11.03

Sidro ed altri vini a base di frutta

 

11.03.1

Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande contenenti alcol

 

11.03.10

Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande contenenti alcol

24230

11.03.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

 

11.03.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

88111 (*)

11.04

Altre bevande fermentate non distillate

 

11.04.1

Vermouth ed altri vini di uve fresche, aromatizzati

 

11.04.10

Vermouth ed altri vini di uve fresche, aromatizzati

24220

11.04.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre bevande fermentate non distillate

 

11.04.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre bevande fermentate non distillate

88111 (*)

11.05

Birra

 

11.05.1

Birra, esclusi gli avanzi della fabbricazione della birra

 

11.05.10

Birra, esclusi gli avanzi della fabbricazione della birra

24310

11.05.2

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

 

11.05.20

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

39160

11.05.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della birra

 

11.05.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della birra

88111 (*)

11.06

Malto

 

11.06.1

Malto

 

11.06.10

Malto

24320

11.06.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del malto

 

11.06.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del malto

88111 (*)

11.07

Bibite analcoliche; acque minerali ed altre acque in bottiglia

 

11.07.1

Acque minerali e bibite analcoliche

 

11.07.11

Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti

24410

11.07.19

Altre bevande non alcoliche

24490

11.07.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle acque minerali e bibite analcoliche

 

11.07.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle acque minerali e bibite analcoliche

88111 (*)

12

Prodotti a base di tabacco

 

12.0

Prodotti a base di tabacco

 

12.00

Prodotti a base di tabacco

 

12.00.1

Prodotti a base di tabacco, esclusi i cascami di tabacco

 

12.00.11

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

25020

12.00.19

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e sughi di tabacco

25090

12.00.2

Cascami di tabacco

 

12.00.20

Cascami di tabacco

39180

12.00.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti a base di tabacco

 

12.00.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti a base di tabacco

88112

13

Prodotti tessili

 

13.1

Filati, anche per cucire

 

13.10

Filati, anche per cucire

 

13.10.1

Grasso di lana (compresa la lanolina)

 

13.10.10

Grasso di lana (compresa la lanolina)

21519 (*)

13.10.2

Fibre tessili naturali preparate per la filatura

 

13.10.21

Seta greggia (non torta)

26110

13.10.22

Lana, sgrassata o carbonizzata, non cardata, né pettinata

26130

13.10.23

Pettinacce di lana o di peli fini

26140

13.10.24

Lana e peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

26150

13.10.25

Cotone cardato o pettinato

26160

13.10.26

Iuta ed altre fibre tessili (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), preparate, ma non filate

26170

13.10.29

Altre fibre tessili vegetali, preparate, ma non filate

26190

13.10.3

Fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco, preparate per la filatura

 

13.10.31

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

26210

13.10.32

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

26220

13.10.4

Filati di seta e filati di cascami di seta

 

13.10.40

Filati di seta e filati di cascami di seta

26310

13.10.5

Filati di lana, anche condizionati per la vendita al minuto; filati di peli fini o grossolani o di crine

 

13.10.50

Filati di lana, anche condizionati per la vendita al minuto; filati di peli fini o grossolani o di crine

26320

26330

26340

13.10.6

Filati di cotone; filati per cucire di cotone

 

13.10.61

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire)

26360

26370

13.10.62

Filati per cucire di cotone

26350

13.10.7

Filati di fibre tessili vegetali diverse dal cotone (incl. lino, iuta, cocco e canapa); filati di carta

 

13.10.71

Filati di lino

26380 (*)

13.10.72

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane; filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

26380 (*)

13.10.8

Filati, anche per cucire, di filamenti o di fibre in fiocco, sintetici o artificiali

 

13.10.81

Filati di filamenti sintetici o artificiali, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), diversi dai filati cucirini, dai filati ad alta tenacità di poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa, non condizionati per la vendita al minuto; filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

26420

13.10.82

Filati di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati cucirini, contenenti ≥ 85 %, in peso, di tali fibre

26430

13.10.83

Filati di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati cucirini, contenenti < 85 %, in peso, di tali fibre

26440

13.10.84

Filati di fibre artificiali in fiocco, diversi dai filati cucirini, non condizionati per la vendita al minuto

26450

26460

13.10.85

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali o di fibre sintetiche o artificiali

26410

13.10.9

Sfilacciati; servizi di preparazione di fibre tessili naturali; attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei filati, anche dei filati cucirini

 

13.10.91

Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani

39213

13.10.92

Sfilacciati ed altri cascami di cotone

39215

13.10.93

Servizi di preparazione delle fibre tessili naturali

88121 (*)

13.10.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei filati

88121 (*)

13.2

Tessuti

 

13.20

Tessuti

 

13.20.1

Tessuti (esclusi i tessuti speciali) di fibre naturali diverse dal cotone

 

13.20.11

Tessuti di seta o di cascami di seta

26510

13.20.12

Tessuti di lana cardata o pettinata o di peli fini o grossolani o di crine

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Tessuti di lino

26560

13.20.14

Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane, esclusi il lino, la canapa e il ramiè

26570

13.20.19

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

26590

13.20.2

Tessuti di cotone

 

13.20.20

Tessuti di cotone

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Tessuti (esclusi i tessuti speciali) di filamenti o di fibre in fiocco, sintetici o artificiali

 

13.20.31

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

26710

26720

26730

13.20.32

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Velluti e felpe, tessuti ricci ed altri tessuti speciali

 

13.20.41

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, nastri, galloni e simili)

26810

26820

26830

13.20.42

Tessuti ricci del tipo spugna (diversi da nastri, galloni e simili) in cotone

26840

13.20.43

Altri tessuti di cotone ricci del tipo spugna (diversi da nastri, galloni e simili)

26850

13.20.44

Tessuti a punto di garza (diversi da nastri, galloni e simili)

26860

13.20.45

Superfici tessili «tufted», esclusi i tappeti

26880

13.20.46

Tessuti (incl. nastri, galloni e simili) in fibre di vetro

26890

13.20.5

Capi in finto pelo (in tessuto)

 

13.20.50

Capi in finto pelo (in tessuto)

28330

13.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tessuti

 

13.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tessuti

88121 (*)

13.3

Servizi di finissaggio dei tessili

 

13.30

Servizi di finissaggio dei tessili

 

13.30.1

Servizi di finissaggio dei tessili

 

13.30.11

Servizi di candeggio e tintura delle fibre e dei filati tessili

88122 (*)

13.30.12

Servizi di candeggio dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

88122 (*)

13.30.13

Servizi di tintura dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

88122 (*)

13.30.14

Servizi di stampa dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

88122 (*)

13.30.19

Altri servizi di finissaggio dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

88122 (*)

13.9

Altri prodotti tessili

 

13.91

Stoffe a maglia

 

13.91.1

Stoffe a maglia

 

13.91.11

Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia

28110

13.91.19

Altre stoffe a maglia, inclusi capi in finto pelo (di maglia)

28190

28330

13.91.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle stoffe a maglia

 

13.91.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle stoffe a maglia

88121 (*)

13.92

Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario

 

13.92.1

Manufatti tessili confezionati per la casa

 

13.92.11

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico)

27110

13.92.12

Biancheria da letto

27120 (*)

13.92.13

Biancheria da tavola

27120 (*)

13.92.14

Biancheria da toletta e da cucina

27120 (*)

13.92.15

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letti

27130

13.92.16

Manufatti per l’arredamento n.c.a.; assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, per la confezione di tappeti, di arazzi e simili

27140

13.92.2

Altri manufatti tessili confezionati

 

13.92.21

Sacchi e sacchetti da imballaggio

27150

13.92.22

Copertoni e tende per l’esterno; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; tende e oggetti per campeggio (incl. materassi pneumatici)

27160

13.92.23

Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochute; loro parti

27170

13.92.24

Copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, sacchi a pelo e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari

27180

13.92.29

Altri manufatti tessili confezionati (inclusi tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, cinture e giubbotti di salvataggio)

27190

13.92.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario

 

13.92.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario

88121 (*)

13.93

Tappeti

 

13.93.1

Tappeti

 

13.93.11

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, a punti annodati o arrotolati

27210

13.93.12

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati»

27220

13.93.13

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted»

27230

13.93.19

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili (compresi quelli di feltro)

27290

13.93.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tappeti e di altri rivestimenti del suolo di materie tessili

 

13.93.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tappeti e di altri rivestimenti del suolo di materie tessili

88121 (*)

13.94

Corde, funi, spago e reti

 

13.94.1

Corde, funi, spago e reti, esclusi cascami

 

13.94.11

Spago, corde e funi di iuta o di altre fibre tessili liberiane

27310

13.94.12

Reti a maglie annodate ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate di materie tessili; manufatti di filati, di lamelle o simili, n.c.a.

27320

13.94.2

Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso

 

13.94.20

Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso

39218

13.94.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di corde, funi, spago e reti

 

13.94.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di corde, funi, spago e reti

88121 (*)

13.95

Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

 

13.95.1

Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

 

13.95.10

Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

27922

13.95.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

 

13.95.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

88121 (*)

13.96

Altri tessuti per uso tecnico e industriale

 

13.96.1

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati); tessuti di filo di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati; fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili e prodotti e manufatti tessili per usi tecnici

 

13.96.11

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati)

27993

13.96.12

Tessuti di filo di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati n.c.a.

27994

13.96.13

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili e lamelle, impregnati o ricoperti di gomma o di materia plastica

27992

13.96.14

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, n.c.a.

27997

13.96.15

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa

27996

13.96.16

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici (inclusi lucignoli, reticelle, tubi per pompe, cinghie di trasmissione e nastri trasportatori, garze, veli e tele per filtri)

27998

13.96.17

Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc); manufatti di passamaneria

27911

13.96.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tessuti per uso tecnico e industriale

 

13.96.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei tessuti per uso tecnico e industriale

88121 (*)

13.99

Altri prodotti tessili n.c.a.

 

13.99.1

Tulli, pizzi e ricami; filati spiralati (vergolinati) e lamelle; filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 

13.99.11

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi

27912

13.99.12

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

27913

13.99.13

Feltri, spalmati, ricoperti o stratificati

27921

13.99.14

Fibre tessili di lunghezza ≤ 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

27991 (*)

13.99.15

Filati spiralati (vergolinati) e lamelle; filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

27995

13.99.16

Prodotti tessili trapuntati, in pezza

27999

13.99.19

Altri prodotti dell’industria tessile n.c.a.

38994 (*)

13.99.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti dell’industria tessile n.c.a.

 

13.99.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti dell’industria tessile n.c.a.

88121 (*)

14

Articoli di abbigliamento

 

14.1

Articoli di abbigliamento, esclusi gli articoli in pelliccia

 

14.11

Indumenti di cuoio

 

14.11.1

Indumenti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

 

14.11.10

Indumenti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

28241

14.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli indumenti di cuoio

 

14.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli indumenti di cuoio

88124 (*)

14.12

Indumenti da lavoro

 

14.12.1

Indumenti da lavoro per uomo

 

14.12.11

Completi e giacche da lavoro per uomo

28231 (*)

14.12.12

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, da lavoro, per uomo

28231 (*)

14.12.2

Indumenti da lavoro per donna

 

14.12.21

Completi e giacche da lavoro per donna

28233 (*)

14.12.22

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e short, da lavoro, per donna

28233 (*)

14.12.3

Altri indumenti da lavoro

 

14.12.30

Altri indumenti da lavoro

28236 (*)

14.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli indumenti da lavoro

 

14.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli indumenti da lavoro

88123 (*)

14.13

Altri indumenti esterni

 

14.13.1

Indumenti esterni, a maglia

 

14.13.11

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o bambino

28221 (*)

14.13.12

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, a maglia, per uomo o bambino

28221 (*)

14.13.13

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o bambina

28223 (*)

14.13.14

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, a maglia, per donna o bambina

28223 (*)

14.13.2

Altri indumenti esterni, per uomo o bambino

 

14.13.21

Cappotti, giacconi, impermeabili, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e articoli simili in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino

28231 (*)

14.13.22

Vestiti o completi, completi in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino

28231 (*)

14.13.23

Giacche e giacchette in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino

28231 (*)

14.13.24

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino

28231 (*)

14.13.3

Altri indumenti esterni per donna o bambina

 

14.13.31

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e articoli simili in tessuto, non a maglia, per donna o bambina

28233 (*)

14.13.32

Vestiti o completi, completi in tessuto, non a maglia, per donna o bambina

28233 (*)

14.13.33

Giacche e giacchette in tessuto, non a maglia, per donna o bambina

28233 (*)

14.13.34

Vestiti, gonne e gonne-pantaloni in tessuto, non a maglia, per donna o bambina

28233 (*)

14.13.35

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti in tessuto, non a maglia, per donna o bambina

28233 (*)

14.13.4

Indumenti usati ed altri articoli usati

 

14.13.40

Indumenti usati ed altri articoli usati

39217

14.13.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di indumenti esterni

 

14.13.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di indumenti esterni

88123 (*)

14.14

Biancheria intima

 

14.14.1

Biancheria intima a maglia

 

14.14.11

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o bambino

28222 (*)

14.14.12

Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o bambino

28222 (*)

14.14.13

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o bambina

28224 (*)

14.14.14

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o bambina

28224 (*)

14.14.2

Biancheria intima, diversa da quella a maglia

 

14.14.21

Camicie e camicette in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino

28232 (*)

14.14.22

Canottiere, mutande, slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino

28232 (*)

14.14.23

Camicette, bluse e bluse-camicette, in tessuto, non a maglia, per donna o bambina

28234 (*)

14.14.24

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, in tessuto, non a maglia, per donna o bambina

28234 (*)

14.14.25

Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

28237

14.14.3

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

 

14.14.30

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

28225

14.14.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di biancheria intima

 

14.14.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di biancheria intima

88123 (*)

14.19

Altri articoli di abbigliamento e accessori

 

14.19.1

Indumenti per neonati, tute sportive ed altri indumenti, accessori di abbigliamento e loro parti, a maglia

 

14.19.11

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per neonati

28227

14.19.12

Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti, a maglia

28228

14.19.13

Guanti a maglia

28229 (*)

14.19.19

Altri accessori di abbigliamento confezionati e parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

28229 (*)

14.19.2

Indumenti per neonati, altri indumenti ed altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

 

14.19.21

Indumenti ed accessori di abbigliamento per neonati, diversi da quelli a maglia

28235

14.19.22

Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti in tessuto, diversi da quelli a maglia

28236 (*)

14.19.23

Fazzoletti, scialli, sciarpe, veli e velette, cravatte, guanti ed altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, n.c.a.

28238

14.19.3

Accessori di abbigliamento di cuoio; indumenti confezionati in feltro o tessuto non tessuto; indumenti confezionati in tessuti rivestiti

 

14.19.31

Accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, esclusi guanti per sport

28242

14.19.32

Indumenti confezionati in feltro, in tessuto non tessuto o in tessuti impregnati o rivestiti

28250

14.19.4

Cappelli e copricapo

 

14.19.41

Campane o forme per cappelli in feltro; manicotti o cilindri in feltro; campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia

28261

14.19.42

Cappelli ed altri copricapo, in feltro, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, oppure a maglia o confezionati con pizzi o altri prodotti tessili, in pezzi; retine per capelli

28262

14.19.43

Altri copricapo, esclusi quelli in gomma o materia plastica, quelli di sicurezza e quelli in amianto; strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

28269

14.19.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

 

14.19.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

88123 (*)

14.2

Articoli in pelliccia

 

14.20

Articoli in pelliccia

 

14.20.1

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, esclusi copricapo

 

14.20.10

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, esclusi copricapo

28320

14.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli in pelliccia

 

14.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli in pelliccia

88123 (*)

14.3

Articoli di maglieria

 

14.31

Articoli di calzetteria, a maglia

 

14.31.1

Calzemaglie, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia

 

14.31.10

Calzemaglie, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia

28210

14.31.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli di calzetteria, a maglia

 

14.31.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli di calzetteria, a maglia

88123 (*)

14.39

Altri articoli di maglieria

 

14.39.1

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia

 

14.39.10

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia

28226

14.39.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di maglieria

 

14.39.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di maglieria

88123 (*)

15

Cuoio e relativi prodotti

 

15.1

Cuoio conciato e ulteriormente lavorato; articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria; pellicce apprettate e tinte

 

15.11

Cuoio conciato e ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte

 

15.11.1

Pelli da pellicceria conciate o apprettate

 

15.11.10

Pelli da pellicceria conciate o apprettate

28310

15.11.2

Cuoi e pelli, scamosciati; cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

 

15.11.21

Cuoi e pelli scamosciati

29110 (*)

15.11.22

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

29110 (*)

15.11.3

Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini

 

15.11.31

Cuoi e pelli depilati di bovini, interi

29120 (*)

15.11.32

Cuoi e pelli depilati di bovini, non interi

29120 (*)

15.11.33

Pelli depilate di equini

29120 (*)

15.11.4

Pelli depilate di ovini, caprini o suini

 

15.11.41

Pelli depilate di ovini

29130 (*)

15.11.42

Pelli depilate di caprini

29130 (*)

15.11.43

Pelli di suini

29130 (*)

15.11.5

Cuoi e pelli di altri animali; cuoi ricostituiti a base di cuoio

 

15.11.51

Cuoi e pelli depilati di altri animali

29130 (*)

15.11.52

Cuoi ricostituiti a base di cuoio o di fibre di cuoio

29130 (*)

15.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cuoio conciato o ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte

 

15.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cuoio conciato o ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte

88124 (*)

15.12

Articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

 

15.12.1

Oggetti di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse e simili; altri lavori di cuoio o di pelli

 

15.12.11

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale, di qualsiasi materia

29210

15.12.12

Articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito, in fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcanizzate o cartone; assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

29220

15.12.13

Cinturini (non in metallo) e braccialetti per orologi e loro parti

29230

15.12.19

Altri oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (compresi quelli per usi tecnici) n.c.a.

29290

15.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di oggetti di selleria e finimenti, articoli da viaggio, borse e simili

 

15.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di oggetti di selleria e finimenti, articoli da viaggio, borse e simili

88124 (*)

15.2

Calzature

 

15.20

Calzature

 

15.20.1

Calzature, escluse le calzature per lo sport e di protezione e le scarpe ortopediche

 

15.20.11

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. le calzature con puntale protettivo di metallo)

29310

15.20.12

Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. le calzature impermeabili o per lo sport)

29320

15.20.13

Calzature con tomaie di cuoio (escl. le calzature per lo sport), calzature con puntale protettivo di metallo e calzature speciali varie

29330

15.20.14

Calzature con tomaia di materie tessili, escluse le calzature per lo sport

29340

15.20.2

Calzature per lo sport

 

15.20.21

Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

29420

15.20.29

Altre calzature per lo sport, escluse calzature per la neve e lo sci e per il pattinaggio

29490

15.20.3

Calzature di protezione ed altre calzature n.c.a.

 

15.20.31

Calzature con puntale protettivo di metallo

29510

15.20.32

Calzature di legno, calzature speciali varie ed altre calzature n.c.a.

29520

15.20.4

Parti di calzature in pelle; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

 

15.20.40

Parti di calzature in pelle; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

29600 (*)

15.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle calzature

 

15.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle calzature

88124 (*)

16

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio

 

16.1

Legno segato e piallato

 

16.10

Legno segato e piallato

 

16.10.1

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm; traversine di legno per strade ferrate o simili, non impregnate

 

16.10.10

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm; traversine di legno per strade ferrate o simili, non impregnate

31100

16.10.2

Legno profilato lungo uno o più orli o superfici; lana di legno; farina di legno; legno in piccole placche o in particelle

 

16.10.21

Legno profilato lungo uno o più orli o superfici (incl. liste e tavolette «parchetti» per pavimenti, non riunite, e liste e modanature)

31210

16.10.22

Lana di legno; farina di legno

31220

16.10.23

Legno in piccole placche o in particelle

31230

16.10.3

Legno grezzo; traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate o altrimenti trattate

 

16.10.31

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

31310

31330 (*)

16.10.32

Traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate

31320

16.10.39

Altro legno grezzo, compresi pali spaccati e picchetti

31330 (*)

16.10.9

Servizi di essiccazione, di impregnazione o di trattamento chimico del legno; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di legno segato e piallato

 

16.10.91

Servizi di essiccazione, di impregnazione o di trattamento chimico del legno

88130 (*)

16.10.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di legno segato e piallato

88130 (*)

16.2

Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

 

16.21

Fogli da impiallacciatura e pannelli di legno

 

16.21.1

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato; pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose

 

16.21.11

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di bambù

31410

31450

16.21.12

Altro legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

31420

16.21.13

Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose

31430

16.21.14

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose

31440

16.21.2

Fogli da impiallacciatura; fogli per compensati; legno detto «addensato»

 

16.21.21

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

31510

16.21.22

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

31520

16.21.9

Servizi di finitura di pannelli; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di fogli da impiallacciatura e di pannelli di legno

 

16.21.91

Servizi di finitura di pannelli

88130 (*)

16.21.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di fogli da impiallacciatura e di pannelli di legno

88130 (*)

16.22

Pavimenti a parquet assemblati

 

16.22.1

Pannelli per pavimenti assemblati

 

16.22.10

Pannelli per pavimenti assemblati

31600 (*)

16.22.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

 

16.22.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

88130 (*)

16.23

Altri prodotti di carpenteria e falegnameria per l’edilizia

 

16.23.1

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per l’edilizia (escluse costruzioni prefabbricate), di legno

 

16.23.11

Finestre, porte finestre e loro telai e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno

31600 (*)

16.23.12

Casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura (shingles e shakes), di legno

31600 (*)

16.23.19

Lavori di falegnameria e di carpenteria per l’edilizia, di legno, n.c.a.

31600 (*)

16.23.2

Costruzioni prefabbricate di legno

 

16.23.20

Costruzioni prefabbricate di legno

38701

16.23.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti di carpenteria e di falegnameria per l’edilizia

 

16.23.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti di carpenteria e di falegnameria per l’edilizia

88130 (*)

16.24

Imballaggi in legno

 

16.24.1

Imballaggi in legno

 

16.24.11

Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno

31700 (*)

16.24.12

Botti ed altri prodotti per lavori da bottaio, in legno

31700 (*)

16.24.13

Altri imballaggi in legno e loro parti

31700 (*)

16.24.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di imballaggi in legno

 

16.24.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di imballaggi in legno

88130 (*)

16.29

Altri prodotti in legno; articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

 

16.29.1

Altri prodotti in legno

 

16.29.11

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; sbozzi di pipe, forme, formini e tenditori per calzature, di legno

31911

16.29.12

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

31912

16.29.13

Legno intarsiato e legno incrostato, cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette ed altri oggetti ornamentali, di legno

31913

16.29.14

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili; altri lavori di legno

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio; oggetti da panieraio o da stuoiaio

 

16.29.21

Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato o in cubi, lastre, foglie o strisce; sughero frantumato, granulato o polverizzato; cascami di sughero

31921

16.29.22

Lavori di sughero naturale

31922 (*)

16.29.23

Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma, cilindri pieni, di sughero agglomerato

31922 (*)

16.29.24

Sughero agglomerato; articoli in sughero agglomerato n.c.a.

31922 (*)

16.29.25

Lavori di intreccio, oggetti da panieraio o da stuoiaio

31923

16.29.9

Legno e sughero, esclusi i mobili; servizi legati alla fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti in legno e di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

 

16.29.91

Legno e sughero, esclusi i mobili; servizi legati alla fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

88130 (*)

16.29.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti in legno, di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

88130 (*)

17

Carta e prodotti di carta

 

17.1

Pasta da carta, carta e cartone

 

17.11

Pasta da carta

 

17.11.1

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche

 

17.11.11

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

32111

17.11.12

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

32112 (*)

17.11.13

Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

32112 (*)

17.11.14

Paste meccaniche di legno; paste semichimiche di legno; paste di altre materie fibrose cellulosiche

32113

17.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle paste di legno

 

17.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle paste di legno

88140 (*)

17.12

Carta e cartone

 

17.12.1

Carta da giornale, carta fabbricata a mano, altra carta non patinata, né spalmata, ed altro cartone dei tipi utilizzati per scopi grafici

 

17.12.11

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

32121

17.12.12

Carta e cartone fabbricati a mano

32122

17.12.13

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, o sensibili al calore o all’elettricità; carta da supporto per carta carbone; carta da supporto per carta da parati

32129 (*)

17.12.14

Altra carta e cartone utilizzati per scopi grafici

32129 (*)

17.12.2

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per articoli simili, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

 

17.12.20

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per articoli simili, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

32131

17.12.3

Cartone ondulato per imballaggio

 

17.12.31

Carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», greggi, non patinati né spalmati

32132 (*)

17.12.32

Carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», imbianchiti; carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», patinati o spalmati

32132 (*)

17.12.33

Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

32134 (*)

17.12.34

«Fluting» riciclato e altri tipi di «fluting»

32134 (*)

17.12.35

Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da riciclare)

32135

17.12.4

Carta non patinata, né spalmata

 

17.12.41

Carta kraft, non patinata né spalmata; carta kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata

32133 (*)

17.12.42

Carta da imballaggio al solfito ed altra carta non patinata, né spalmata, dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

32136 (*)

17.12.43

Carta da filtro e cartone da filtro; cartafeltro

32136 (*)

17.12.44

Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti

32136 (*)

17.12.5

Cartoni, non patinati né spalmati, dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

 

17.12.51

Cartoni, interno grigio, non patinati né spalmati

32133 (*)

17.12.59

Altri cartoni, non patinati né spalmati

32133 (*)

17.12.6

Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», altre carte calandrate, trasparenti o traslucide

 

17.12.60

Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», altre carte calandrate, trasparenti o traslucide

32137

17.12.7

Carta e cartone trattati

 

17.12.71

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati

32141

17.12.72

Carta e cartone ondulati, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati

32142

17.12.73

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche

32143 (*)

17.12.74

Carta kraft (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche

32143 (*)

17.12.75

Cartoni kraft (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche

32143 (*)

17.12.76

Carta carbone, carta detta «autocopiante» ed altra carta per riproduzione di copie, in rotoli o in fogli

32149 (*)

17.12.77

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

32149 (*)

17.12.78

Cartoni con interno grigio (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche

32143 (*)

17.12.79

Altri cartoni (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche

32143 (*)

17.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della carta e del cartone

 

17.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della carta e del cartone

88140 (*)

17.2

Articoli di carta e di cartone

 

17.21

Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone

 

17.21.1

Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone

 

17.21.11

Cartone ondulato, in rotoli o fogli

32151

17.21.12

Sacchi e sacchetti di carta

32152

17.21.13

Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

32153 (*)

17.21.14

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

32153 (*)

17.21.15

Cartonaggi per ufficio, per negozi o simili, di carta

32153 (*)

17.21.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone

 

17.21.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone

88140 (*)

17.22

Prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

 

17.22.1

Prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

 

17.22.11

Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa

32193 (*)

17.22.12

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti di igiene simili e indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

32199 (*)

17.22.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

 

17.22.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

88140 (*)

17.23

Prodotti cartotecnici

 

17.23.1

Prodotti cartotecnici

 

17.23.11

Carta carbone, carta detta «autocopiante» ed altra carta per riproduzione di copie; matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta; carta gommata o adesiva

32191

17.23.12

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

32192

17.23.13

Registri, libri contabili, raccoglitori, formulari ed altri articoli cartotecnici, di carta o di cartone

32700

17.23.14

Altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, stampati, impressi a secco o perforati

32199 (*)

17.23.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di prodotti cartotecnici

 

17.23.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di prodotti cartotecnici

88140 (*)

17.24

Carta da parati

 

17.24.1

Carta da parati

 

17.24.11

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

32194

17.24.12

Rivestimenti murali di materie tessili

32195

17.24.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della carta da parati

 

17.24.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della carta da parati

88140 (*)

17.29

Altri articoli di carta e di cartone

 

17.29.1

Altri articoli di carta e di cartone

 

17.29.11

Etichette di carta o di cartone

32197

17.29.12

Blocchi e lastre, filtranti, di pasta da carta

32198

17.29.19

Carta da sigarette; tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili; carta da filtro e cartone da filtro; altri articoli di carta e di cartone n.c.a.

32199 (*)

17.29.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di carta e di cartone

 

17.29.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri articoli di carta e di cartone

88140 (*)

18

Servizi di stampa e di registrazione

 

18.1

Servizi di stampa e servizi connessi alla stampa

 

18.11

Servizi di stampa di giornali

 

18.11.1

Servizi di stampa di giornali

 

18.11.10

Servizi di stampa di giornali

89121 (*)

18.12

Altri servizi di stampa

 

18.12.1

Altri servizi di stampa

 

18.12.11

Servizi di stampa di francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, carte intelligenti, assegni ed altra carta valori e simili

89121 (*)

18.12.12

Servizi di stampa di cataloghi pubblicitari, prospetti, manifesti ed altri stampati pubblicitari

89121 (*)

18.12.13

Servizi di stampa per giornali e pubblicazioni periodiche, con meno di quattro edizioni alla settimana

89121 (*)

18.12.14

Servizi di stampa di libri, lavori cartografici di ogni specie, immagini, incisioni e fotografie, cartoline postali

89121 (*)

18.12.15

Servizi di stampa di etichette

89121 (*)

18.12.16

Servizi di stampa direttamente su plastica, vetro, metallo, legno e ceramica

89121 (*)

18.12.19

Altri servizi di stampa n.c.a.

89121 (*)

18.13

Servizi preliminari alla stampa e alla realizzazione di supporti

 

18.13.1

Servizi preliminari alla stampa

 

18.13.10

Servizi preliminari alla stampa

89121 (*)

18.13.2

Lastre e cilindri per la stampa ed altri organi preparati per la stampa

 

18.13.20

Lastre e cilindri per la stampa ed altri organi preparati per la stampa

32800

18.13.3

Servizi ausiliari connessi alla stampa

 

18.13.30

Servizi ausiliari connessi alla stampa

89121 (*)

18.14

Rilegatura e servizi connessi

 

18.14.1

Rilegatura e servizi connessi

 

18.14.10

Rilegatura e servizi connessi

89121 (*)

18.2

Servizi di riproduzione di supporti registrati

 

18.20

Servizi di riproduzione di supporti registrati

 

18.20.1

Servizi di riproduzione di supporti audio registrati

 

18.20.10

Servizi di riproduzione di supporti audio registrati

89122 (*)

18.20.2

Servizi di riproduzione di supporti video registrati

 

18.20.20

Servizi di riproduzione di supporti video registrati

89122 (*)

18.20.3

Servizi di riproduzione di software

 

18.20.30

Servizi di riproduzione di software

89122 (*)

19

Coke e prodotti petroliferi raffinati

 

19.1

Prodotti di cokeria

 

19.10

Prodotti di cokeria

 

19.10.1

Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba; carbone di storta

 

19.10.10

Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba; carbone di storta

33100

19.10.2

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba; altri catrami minerali

 

19.10.20

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba; altri catrami minerali

33200

19.10.3

Pece e coke di pece

 

19.10.30

Pece e coke di pece

34540 (*)

19.10.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti di cokeria

 

19.10.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti di cokeria

88151 (*)

19.2

Prodotti petroliferi raffinati

 

19.20

Prodotti petroliferi raffinati

 

19.20.1

Mattonelle e carburanti solidi similari

 

19.20.11

Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili

11020

19.20.12

Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da lignite

11030 (*)

19.20.13

Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da torba

11040 (*)

19.20.2

Oli combustibili e gas; oli lubrificanti

 

19.20.21

Benzine per motori, comprese le benzine avio

33310

19.20.22

Carboturbi tipo benzina

33320

19.20.23

Oli leggeri di petrolio; preparazioni leggere n.c.a.

33330

19.20.24

Petrolio lampante

33341

19.20.25

Carboturbi del tipo di petrolio lampante

33342

19.20.26

Oli da gas

33360

19.20.27

Oli medi di petrolio; preparazioni medie n.c.a.

33350

19.20.28

Oli combustibili n.c.a.

33370

19.20.29

Oli lubrificanti di petrolio; preparazioni pesanti n.c.a.

33380

19.20.3

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, escluso il gas naturale

 

19.20.31

Propano e butani, liquefatti

33410

19.20.32

Etilene, propilene, butilene, butadiene ed altri gas di petrolio e idrocarburi gassosi, escluso il gas naturale

33420

19.20.4

Altri prodotti petroliferi

 

19.20.41

Vaselina; paraffina; cera di petrolio e altre cere

33500 (*)

19.20.42

Coke di petrolio; bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio

33500 (*)

19.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti petroliferi raffinati

 

19.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti petroliferi raffinati

88151 (*)

20

Prodotti chimici

 

20.1

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

 

20.11

Gas industriali

 

20.11.1

Gas industriali

 

20.11.11

Idrogeno, argo, gas rari, azoto e ossigeno

34210 (*)

20.11.12

Diossido di carbonio ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

34210 (*)

20.11.13

Aria liquida e aria compressa

34250 (*)

20.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei gas industriali

 

20.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei gas industriali

88160 (*)

20.12

Coloranti e pigmenti

 

20.12.1

Ossidi, perossidi e idrossidi

 

20.12.11

Ossido e perossido di zinco; ossidi di titanio

34220 (*)

20.12.12

Ossidi e idrossidi di cromo, di manganese, di piombo e di rame

34220 (*)

20.12.19

Altri ossidi, perossidi e idrossidi di metalli

34220 (*)

20.12.2

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti n.c.a.

 

20.12.21

Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di esse; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti»; lacche coloranti e preparazioni a base di esse

34310

20.12.22

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati; sostanze coloranti di origine vegetale o animale

34320

20.12.23

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia; preparazioni enzimatiche per preconcia

34330

20.12.24

Sostanze coloranti n.c.a.; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

34340

20.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di coloranti e pigmenti

 

20.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di coloranti e pigmenti

88160 (*)

20.13

Altri prodotti chimici di base inorganici

 

20.13.1

Uranio arricchito e plutonio; uranio impoverito e torio; altri elementi radioattivi

 

20.13.11

Uranio arricchito e plutonio e loro composti

33620

88152 (*)

20.13.12

Uranio impoverito e torio e loro composti

33630

88152 (*)

20.13.13

Altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi e loro composti; leghe, dispersioni, prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti

33690

20.13.14

Elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari

33710

20.13.2

Elementi chimici n.c.a.; acidi inorganici e composti

 

20.13.21

Metalloidi

34231 (*)

20.13.22

Composti alogenati e solforati degli elementi non metallici

34231 (*)

20.13.23

Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio; mercurio

34231 (*)

20.13.24

Cloruro di idrogeno; oleum; pentaossido di difosforo; altri acidi inorganici; diossidi di silicio e di zolfo

34231 (*)

34232

20.13.25

Ossidi, idrossidi e perossidi; idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

34231 (*)

20.13.3

Alogenati metallici; ipocloriti, clorati e perclorati

 

20.13.31

Alogenati metallici

34240 (*)

20.13.32

Ipocloriti, clorati e perclorati

34240 (*)

20.13.4

Solfuri, solfati; nitrati, fosfati e carbonati

 

20.13.41

Solfuri, solfiti e solfati

34240 (*)

20.13.42

Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati e nitrati (escl. potassio)

34240 (*)

20.13.43

Carbonati

34240 (*)

20.13.5

Sali di altri metalli

 

20.13.51

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici; metalli preziosi allo stato colloidale

34250 (*)

20.13.52

Composti inorganici n.c.a., comprese le acque distillate; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

34250 (*)

20.13.6

Altri prodotti chimici di base inorganici

 

20.13.61

Isotopi n.c.a. e loro composti, compresa l’acqua pesante

34260

20.13.62

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi; fulminati, cianati e tiocianati; silicati; borati; perborati; altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici

34270

20.13.63

Perossido di idrogeno

34280 (*)

20.13.64

Fosfuri, carburi, idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri

34280 (*)

20.13.65

Composti dei metalli delle terre rare, dell’ittrio e dello scandio

34290

20.13.66

Zolfo (escl. zolfo sublimato, zolfo precipitato e zolfo colloidale)

34520

20.13.67

Piriti di ferro arrostite

34530

20.13.68

Quarzo piezoelettrico; altre pietre preziose o semipreziose sintetiche o ricostituite, non lavorate

34560

20.13.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici di base inorganici

 

20.13.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici di base inorganici

88160 (*)

20.14

Altri prodotti chimici di base organici

 

20.14.1

Idrocarburi e loro derivati

 

20.14.11

Idrocarburi aciclici

34110 (*)

20.14.12

Idrocarburi ciclici

34110 (*)

20.14.13

Derivati clorurati degli idrocarburi aciclici

34110 (*)

20.14.14

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

34110 (*)

20.14.19

Altri derivati degli idrocarburi

34110 (*)

20.14.2

Alcoli, fenoli, fenoli-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi; alcoli grassi industriali

 

20.14.21

Alcoli grassi industriali

34139 (*)

20.14.22

Monoalcoli

34139 (*)

20.14.23

Dioli, polialcoli, alcoli ciclici e loro derivati

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoli; fenoli-alcoli e derivati dei fenoli

34139 (*)

20.14.3

Acidi grassi monocarbossilici industriali; acidi carbossilici e loro derivati

 

20.14.31

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

34120

20.14.32

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro derivati

34140 (*)

20.14.33

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici e loro derivati

34140 (*)

20.14.34

Acidi policarbossilici aromatici e acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari; loro derivati, escluso l’acido salicilico e i suoi sali

34140 (*)

20.14.4

Composti a funzioni azotate

 

20.14.41

Composti a funzione ammina

34150 (*)

20.14.42

Composti amminici a funzioni ossigenate, esclusi la lisina e l’acido glutammico

34150 (*)

20.14.43

Ureine; composti a funzione carbossiimmide, composti a funzione nitrile; loro derivati

34150 (*)

20.14.44

Composti ad altre funzioni azotate

34150 (*)

20.14.5

Tiocomposti organici ed altri composti organo-inorganici; composti eterociclici n.c.a.

 

20.14.51

Tiocomposti organici e altri composti organo-inorganici

34160 (*)

20.14.52

Composti eterociclici n.c.a; acidi nucleici e loro sali

34160 (*)

20.14.53

Esteri fosforici e loro sali o esteri degli altri acidi inorganici (escl. esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

34180

20.14.6

Eteri, perossidi organici, epossidi, acetali e emiacetali; altri composti organici

 

20.14.61

Composti a funzione aldeide

34170 (*)

20.14.62

Composti a funzione chetone o a funzione chinone

34170 (*)

20.14.63

Eteri, perossidi organici, epossidi, acetali e emiacetali e loro derivati

34170 (*)

20.14.64

Enzimi ed altri composti organici n.c.a.

34170 (*)

20.14.7

Prodotti chimici di base organici vari

 

20.14.71

Derivati di prodotti vegetali o resinici

34400

20.14.72

Carbone di legna

34510

20.14.73

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti similari

34540 (*)

20.14.74

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

24110

20.14.75

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

34131

20.14.8

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, escluso il tallolio

 

20.14.80

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, escluso il tallolio

39230

20.14.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici di base organici

 

20.14.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici di base organici

88160 (*)

20.15

Concimi e composti azotati

 

20.15.1

Acido nitrico; acidi solfonitrici; ammoniaca

 

20.15.10

Acido nitrico; acidi solfonitrici; ammoniaca

34233

34651

34652

20.15.2

Cloruro di ammonio; nitriti

 

20.15.20

Cloruro di ammonio; nitriti

34653

20.15.3

Concimi minerali o chimici azotati

 

20.15.31

Urea

34611

20.15.32

Solfato di ammonio

34612

20.15.33

Nitrato ammonico

34613

20.15.34

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d’ammonio

34614

20.15.35

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

34615

20.15.39

Altri concimi azotati o miscugli azotati

34619

20.15.4

Concimi minerali o chimici fosfatici

 

20.15.41

Superfosfati

34621

20.15.49

Altri concimi fosfatici

34629

20.15.5

Concimi minerali o chimici potassici

 

20.15.51

Cloruro di potassio

34631

20.15.52

Solfato di potassio

34632

20.15.59

Altri concimi potassici

34639

20.15.6

Nitrato di sodio

 

20.15.60

Nitrato di sodio

34150 (*)

20.15.7

Concimi n.c.a.

 

20.15.71

Concimi ternari (a tre elementi fertilizzanti): azoto, fosforo potassio

34641

20.15.72

Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

34642

20.15.73

Fosfato monoammonico

34643

20.15.74

Concimi binari (a due elementi fertilizzanti): azoto e fosforo

34644

20.15.75

Concimi binari (a due elementi fertilizzanti): fosforo e potassio

34645

20.15.76

Nitrati di potassio

34646

20.15.79

Concimi minerali o chimici contenenti almeno due degli elementi fertilizzanti (azoto, fosfato e potassio) n.c.a.

34649

34659

20.15.8

Concimi di origine animale o vegetale n.c.a.

 

20.15.80

Concimi di origine animale o vegetale n.c.a.

34654

20.15.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di concimi e composti azotati

 

20.15.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di concimi e composti azotati

88160 (*)

20.16

Materie plastiche in forme primarie

 

20.16.1

Polimeri di etilene, in forme primarie

 

20.16.10

Polimeri di etilene, in forme primarie

34710

20.16.2

Polimeri di stirene, in forme primarie

 

20.16.20

Polimeri di stirene, in forme primarie

34720

20.16.3

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

 

20.16.30

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

34730

20.16.4

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

 

20.16.40

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

34740

20.16.5

Altre materie plastiche in forme primarie; scambiatori di ioni

 

20.16.51

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

34790 (*)

20.16.52

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile ed altri polimeri di vinile, in forme primarie

34790 (*)

20.16.53

Polimeri acrilici, in forme primarie

34790 (*)

20.16.54

Poliammidi, in forme primarie

34790 (*)

20.16.55

Resine ureiche, resine di tiourea e resine melamminiche, in forme primarie

34790 (*)

20.16.56

Altre resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie

34790 (*)

20.16.57

Siliconi, in forme primarie

34790 (*)

20.16.59

Altre materie plastiche, in forme primarie, n.c.a.

34790 (*)

20.16.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di materie plastiche in forme primarie

 

20.16.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di materie plastiche in forme primarie

88170 (*)

20.17

Gomma sintetica in forme primarie

 

20.17.1

Gomma sintetica in forme primarie

 

20.17.10

Gomma sintetica in forme primarie

34800

20.17.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di gomme sintetiche in forme primarie

 

20.17.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di gomme sintetiche in forme primarie

88170 (*)

20.2

Pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura

 

20.20

Pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura

 

20.20.1

Pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura

 

20.20.11

Insetticidi

34661

20.20.12

Erbicidi

34663 (*)

20.20.13

Inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante

34663 (*)

20.20.14

Disinfettanti

34664

20.20.15

Fungicidi

34662

20.20.19

Altri pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura

34666

34669

20.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

 

20.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

88160 (*)

20.3

Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

 

20.30

Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

 

20.30.1

Pitture e vernici a base di polimeri

 

20.30.11

Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, in un mezzo acquoso

35110 (*)

20.30.12

Pitture e vernici a base di poliesteri o di polimeri acrilici o vinilici, in un mezzo non acquoso; soluzioni

35110 (*)

20.30.2

Altre pitture e vernici e prodotti affini; colori per la pittura artistica; inchiostri da stampa

 

20.30.21

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro

35110 (*)

20.30.22

Altre pitture e vernici; siccativi preparati

35110 (*)

20.30.23

Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento e colori simili

35120

20.30.24

Inchiostri da stampa

35130

20.30.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

 

20.30.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

88160 (*)

20.4

Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e prodotti per toletta

 

20.41

Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura

 

20.41.1

Glicerina

 

20.41.10

Glicerina

34570 (*)

20.41.2

Agenti organici tensioattivi, esclusi i saponi

 

20.41.20

Agenti organici tensioattivi, esclusi i saponi

35310

20.41.3

Saponi, preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

 

20.41.31

Saponi; preparazioni e prodotti organici tensioattivi da usare come sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

35321 (*)

20.41.32

Detersivi e preparazioni per liscivie

35322

20.41.4

Preparazioni odorifere e cere

 

20.41.41

Preparazioni per profumare o per deodorare i locali

35331

20.41.42

Cere artificiali e cere preparate

35332

20.41.43

Lucidi e creme per calzature e per la manutenzione di mobili e di pavimenti in legno, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli

35333

20.41.44

Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

35334

20.41.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura

 

20.41.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura

88160 (*)

20.42

Profumi e prodotti per toletta

 

20.42.1

Profumi e prodotti per toletta

 

20.42.11

Profumi ed acque da toletta

35323 (*)

20.42.12

Prodotti per il trucco delle labbra e degli occhi

35323 (*)

20.42.13

Preparazioni per manicure o pedicure

35323 (*)

20.42.14

Ciprie per uso cosmetico o di toletta

35323 (*)

20.42.15

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati, preparazioni per la conservazione o la cura della pelle (comprese le preparazioni per abbronzare) n.c.a.

35323 (*)

20.42.16

Shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

35323 (*)

20.42.17

Lozioni ed altre preparazioni per capelli n.c.a.

35323 (*)

20.42.18

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti (comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere), fili dentari

35323 (*)

20.42.19

Preparazioni da barba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; altri prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche n.c.a.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di profumi e di prodotti per toletta

 

20.42.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di profumi e di prodotti per toletta

88160 (*)

20.5

Altri prodotti chimici

 

20.51

Esplosivi

 

20.51.1

Esplosivi preparati; micce di sicurezza; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici; articoli per fuochi d’artificio

 

20.51.11

Polveri propellenti ed esplosivi preparati

35450 (*)

20.51.12

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

35450 (*)

20.51.13

Articoli per fuochi d’artificio

35460 (*)

20.51.14

Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici (esclusi gli articoli per fuochi d’artificio)

35460 (*)

20.51.2

Fiammiferi

 

20.51.20

Fiammiferi

38998

20.51.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di esplosivi

 

20.51.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di esplosivi

88160 (*)

20.52

Colle

 

20.52.1

Colle

 

20.52.10

Colle

35420 (*)

20.52.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di colle

 

20.52.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di colle

88160 (*)

20.53

Oli essenziali

 

20.53.1

Oli essenziali

 

20.53.10

Oli essenziali

35410

20.53.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di oli essenziali

 

20.53.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di oli essenziali

88160 (*)

20.59

Altri prodotti chimici n.c.a.

 

20.59.1

Lastre e pellicole fotografiche, pellicole a sviluppo e stampa istantanei; preparazioni chimiche e prodotti non miscelati per usi fotografici

 

20.59.11

Lastre e pellicole fotografiche e pellicole a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate; carta fotografica

48341

20.59.12

Emulsioni per sensibilizzare le superfici per usi fotografici; preparazioni chimiche per usi fotografici n.c.a.

48342

20.59.2

Grassi ed oli animali o vegetali modificati chimicamente; miscugli non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali

 

20.59.20

Grassi ed oli animali o vegetali modificati chimicamente; miscugli non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali

34550

20.59.3

Inchiostri per scrivere o disegnare ed altri inchiostri

 

20.59.30

Inchiostri per scrivere o disegnare ed altri inchiostri

35140

20.59.4

Preparazioni lubrificanti; additivi; preparazioni antigelo

 

20.59.41

Preparazioni lubrificanti

35430 (*)

20.59.42

Preparazioni antidetonanti; additivi per oli minerali e prodotti simili

35430 (*)

20.59.43

Liquidi per freni idraulici; preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

35430 (*)

20.59.5

Prodotti chimici vari

 

20.59.51

Peptoni, altre sostanze proteiche e loro derivati n.c.a.; polvere di pelle

35420 (*)

20.59.52

Paste da modellare; cere ed altre composizioni per l’odontoiatria, a base di gesso; preparazioni e cariche per apparecchi estintori; mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi; reattivi composti per la diagnostica o da laboratorio n.c.a.

35440 (*)

20.59.53

Elementi chimici in forma di dischi e composti drogati per essere utilizzati in elettronica

35470

20.59.54

Carboni attivati

35490 (*)

20.59.55

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e prodotti simili

35490 (*)

20.59.56

Preparazioni per il decapaggio; preparazioni disossidanti; preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti e stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche; preparazioni catalitiche n.c.a.; alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele n.c.a.

35490 (*)

20.59.57

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici

35490 (*)

20.59.59

Altri prodotti chimici vari n.c.a.

35490 (*)

20.59.6

Gelatine e loro derivati, incluse lattoalbumine

 

20.59.60

Gelatine e loro derivati, incluse lattoalbumine

35420 (*)

20.59.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici n.c.a.

 

20.59.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti chimici n.c.a.

88160 (*)

20.6

Fibre sintetiche e artificiali

 

20.60

Fibre sintetiche e artificiali

 

20.60.1

Fibre sintetiche

 

20.60.11

Fasci di filamenti sintetici e fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate

35510

20.60.12

Filati ad alta tenacità di poliammidi e di poliesteri

35520 (*)

20.60.13

Altri filati sintetici semplici

35520 (*)

20.60.14

Monofilamenti sintetici; lamelle e forme simili, di materie tessili sintetiche

35530

20.60.2

Fibre artificiali

 

20.60.21

Fasci di filamenti artificiali e fibre in fiocco artificiali, non cardate né pettinate

35540

20.60.22

Filati ad alta tenacità di viscosa

35550 (*)

20.60.23

Altri filati artificiali semplici

35550 (*)

20.60.24

Monofilamenti artificiali; lamelle e forme simili, di materie tessili artificiali

35560

20.60.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di fibre sintetiche e artificiali

 

20.60.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di fibre sintetiche e artificiali

88160 (*)

21

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

 

21.1

Prodotti farmaceutici di base

 

21.10

Prodotti farmaceutici di base

 

21.10.1

Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali e esteri

 

21.10.10

Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali e esteri

35210

21.10.2

Lisina, acido glutammico e loro sali; sali e idrossidi di ammonio quaternari; fosfoamminolipidi; ammidi e loro derivati, loro sali

 

21.10.20

Lisina, acido glutammico e loro sali; sali e idrossidi di ammonio quaternari; fosfoamminolipidi; ammidi e loro derivati, loro sali

35220

21.10.3

Lattoni n.c.a., composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazolico non condensato, un anello pirimidinico, un anello piperazinico, un anello triazinico non condensato o anelli fenotiazinici senza altre condensazioni; idantoina e suoi derivati; solfonammidi

 

21.10.31

Lattoni n.c.a., composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazolico non condensato, un anello pirimidinico, un anello piperazinico, un anello triazinico non condensato o anelli fenotiazinici senza altre condensazioni; idantoina e suoi derivati

35230 (*)

21.10.32

Solfonammidi

35230 (*)

21.10.4

Zuccheri, chimicamente puri, n.c.a.; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali n.c.a.

 

21.10.40

Zuccheri, chimicamente puri, n.c.a.; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali n.c.a.

35240

21.10.5

Provitamine, vitamine e ormoni; eterosidi e alcaloidi vegetali e loro derivati; antibiotici

 

21.10.51

Provitamine, vitamine e loro derivati

35250 (*)

21.10.52

Ormoni, loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni

35250 (*)

21.10.53

Eterosidi, alcaloidi vegetali, loro sali, loro eteri, loro esteri ed altri derivati

35250 (*)

21.10.54

Antibiotici

35250 (*)

21.10.6

Ghiandole e altri organi; loro estratti ed altre sostanze umane o animali n.c.a.

 

21.10.60

Ghiandole e altri organi; loro estratti ed altre sostanze umane o animali n.c.a.

35270 (*)

21.10.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di prodotti farmaceutici di base

 

21.10.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di prodotti farmaceutici di base

88160 (*)

21.2

Medicinali e preparati farmaceutici

 

21.20

Medicinali e preparati farmaceutici

 

21.20.1

Medicamenti

 

21.20.11

Medicamenti, contenenti penicilline o altri antibiotici

35260 (*)

21.20.12

Medicamenti, contenenti ormoni ma non antibiotici

35260 (*)

21.20.13

Medicamenti, contenenti alcaloidi o loro derivati ma non ormoni né antibiotici

35260 (*)

21.20.2

Altri medicinali e preparati farmaceutici

 

21.20.21

Immunosieri e vaccini

35270 (*)

21.20.22

Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Reattivi per la diagnostica ed altri medicinali e preparati farmaceutici

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Medicazioni adesive, catgut e articoli simili; cassette di pronto soccorso

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di medicinali e preparati farmaceutici

 

21.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di medicinali e preparati farmaceutici

88152

88160 (*)

22

Articoli in gomma e in materie plastiche

 

22.1

Articoli in gomma

 

22.11

Copertoni e camere d’aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

 

22.11.1

Copertoni e camere d’aria di gomma, nuovi

 

22.11.11

Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autovetture

36111

22.11.12

Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli o per biciclette

36112

22.11.13

Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri e dei tipi utilizzati per aeroplani

36113 (*)

22.11.14

Copertoni per macchine agricole; altri copertoni nuovi, di gomma

36113 (*)

22.11.15

Camere d’aria, copertoni pieni o semipieni, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma

36114

22.11.16

Profilati per la ricostruzione di copertoni

36115

22.11.2

Copertoni rigenerati, di gomma

 

22.11.20

Copertoni rigenerati, di gomma

36120

22.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei copertoni e delle camere d’aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

 

22.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei copertoni e delle camere d’aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

88170 (*)

22.19

Altri prodotti in gomma

 

22.19.1

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

 

22.19.10

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

36210

22.19.2

Gomma non vulcanizzata e articoli in gomma non vulcanizzata; gomma vulcanizzata non indurita, in fili, corde, lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati

 

22.19.20

Gomma non vulcanizzata e articoli in gomma non vulcanizzata; gomma vulcanizzata non indurita, in fili, corde, lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati

36220

22.19.3

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita

 

22.19.30

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita

36230

22.19.4

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

 

22.19.40

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

36240

22.19.5

Tessuti gommati, escluse le nappe a trama per pneumatici

 

22.19.50

Tessuti gommati, escluse le nappe a trama per pneumatici

36250

22.19.6

Indumenti ed accessori di abbigliamento, di gomma vulcanizzata non indurita

 

22.19.60

Indumenti ed accessori di abbigliamento, di gomma vulcanizzata non indurita

36260

22.19.7

Articoli di gomma vulcanizzata n.c.a.; gomma indurita; lavori di gomma indurita

 

22.19.71

Articoli di igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita

36270 (*)

22.19.72

Rivestimenti da pavimento e tappeti in gomma vulcanizzata diversa dalla gomma alveolare

36270 (*)

22.19.73

Altri articoli di gomma vulcanizzata n.c.a.; gomma indurita in qualsiasi forma e lavori di gomma indurita; rivestimenti da pavimento e tappeti in gomma cellulare vulcanizzata

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in gomma

 

22.19.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in gomma

88170 (*)

22.2

Prodotti in materie plastiche

 

22.21

Lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

 

22.21.1

Monofilamenti di più di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche

 

22.21.10

Monofilamenti di più di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche

36310

22.21.2

Tubi e loro accessori, di materie plastiche

 

22.21.21

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche; tubi rigidi di materie plastiche

36320 (*)

22.21.29

Altri tubi e loro accessori, di materie plastiche

36320 (*)

22.21.3

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, non associati ad altre materie

 

22.21.30

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, non associati ad altre materie

36330

22.21.4

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

 

22.21.41

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, alveolari

36390 (*)

22.21.42

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, non alveolari

36390 (*)

22.21.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

 

22.21.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

88170 (*)

22.22

Imballaggi in materie plastiche

 

22.22.1

Imballaggi in materie plastiche

 

22.22.11

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene

36410 (*)

22.22.12

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di materie plastiche diverse dai polimeri di etilene

36410 (*)

22.22.13

Scatole, casse e oggetti simili, di materie plastiche

36490 (*)

22.22.14

Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili, di materie plastiche

36490 (*)

22.22.19

Altri imballaggi in materie plastiche

36490 (*)

22.22.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di imballaggi in materie plastiche

 

22.22.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di imballaggi in materie plastiche

88170 (*)

22.23

Articoli in plastica per l’edilizia

 

22.23.1

Articoli in plastica per l’edilizia; linoleum e rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche

 

22.23.11

Rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti, di materie plastiche, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre

36910

22.23.12

Vasche da bagno, lavabi, tazze per gabinetti e loro coperchi, cassette di scarico ed altri articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

36930

22.23.13

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità, superiore a 300 l, di materie plastiche

36950 (*)

22.23.14

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; imposte, persiane, tende, oggetti simili e loro parti, di materie plastiche

36950 (*)

22.23.15

Linoleum e rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche, ossia rivestimenti elastici per pavimentazioni, quali vinile, linoleum, ecc.

38930

22.23.19

Articoli in plastica per l’edilizia n.c.a.

36950 (*)

22.23.2

Costruzioni prefabbricate in materie plastiche

 

22.23.20

Costruzioni prefabbricate in materie plastiche

38703

22.23.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli in plastica per l’edilizia

 

22.23.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli in plastica per l’edilizia

88170 (*)

22.29

Altri articoli in materie plastiche

 

22.29.1

Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di materie plastiche

 

22.29.10

Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di materie plastiche

28243

22.29.2

Altri articoli in materie plastiche n.c.a.

 

22.29.21

Lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole, autoadesivi, in rotoli, ed altre forme piatte di materie plastiche, di larghezza non superiore a 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Altre lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole, autoadesivi, in rotoli, ed altre forme piatte di materie plastiche

36920 (*)

22.29.23

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

36940

22.29.24

Parti n.c.a. di lampadari, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di materie plastiche

36960

22.29.25

Oggetti per l’ufficio e per la scuola, di materie plastiche

36990 (*)

22.29.26

Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche; statuette e altri oggetti da ornamento, di materie plastiche

36990 (*)

22.29.29

Altri oggetti di materie plastiche

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche; attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

 

22.29.91

Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

88170 (*)

22.29.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

88170 (*)

23

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

 

23.1

Vetro e prodotti in vetro

 

23.11

Vetro piano

 

23.11.1

Vetro piano

 

23.11.11

Vetro colato, laminato, tirato o soffiato, in fogli, ma non altrimenti lavorato

37112

23.11.12

Vetro flotté e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in fogli, ma non altrimenti lavorato

37113

23.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro piano

 

23.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro piano

88180 (*)

23.12

Vetro piano lavorato e trasformato

 

23.12.1

Vetro piano lavorato e trasformato

 

23.12.11

Vetro in fogli, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato

37114

23.12.12

Vetri di sicurezza

37115

23.12.13

Specchi di vetro; vetri isolanti a pareti multiple

37116

23.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro piano lavorato e trasformato

 

23.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro piano lavorato e trasformato

88180 (*)

23.13

Vetro cavo

 

23.13.1

Vetro cavo

 

23.13.11

Bottiglie, vasi, fiale ed altri recipienti, di vetro, escluse le ampolle; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

37191

23.13.12

Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica

37193 (*)

23.13.13

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti e simili

37193 (*)

23.13.14

Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto

37199 (*)

23.13.9

Servizi di finitura di vetro cavo; attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro cavo

 

23.13.91

Servizi di finitura di bicchieri e di altri oggetti di vetro per la tavola e la cucina

88180 (*)

23.13.92

Servizi di finitura di contenitori di vetro

88180 (*)

23.13.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del vetro cavo

88180 (*)

23.14

Fibre di vetro

 

23.14.1

Fibre di vetro

 

23.14.11

Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro

37121

23.14.12

Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti

37129

23.14.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle fibre di vetro

 

23.14.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle fibre di vetro

88180 (*)

23.19

Altro vetro lavorato, incluso il vetro per usi tecnici

 

23.19.1

Altro vetro, semilavorato

 

23.19.11

Vetro in massa, in biglie (diverse dalle microsfere), in barre o tubi, non lavorato

37111 (*)

23.19.12

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti in vetro pressato o a stampo; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli, in blocchi, lastre o forme simili

37117

23.19.2

Vetro per usi tecnici ed altro vetro

 

23.19.21

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, per lampade elettriche, tubi catodici o simili

37192

23.19.22

Vetri da orologeria e da occhialeria, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, per la fabbricazione di tali vetri

37194

23.19.23

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia; ampolle di vetro

37195

23.19.24

Parti di lampadari, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di vetro

37196

23.19.25

Isolatori per l’elettricità, di vetro

37197

23.19.26

Lavori di vetro n.c.a.

37199 (*)

23.19.9

Servizi di finitura di altro vetro, comprese le vetrerie per uso tecnico; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altro vetro lavorato, comprese le vetrerie per uso tecnico

 

23.19.91

Servizi di finitura di altro vetro, comprese le vetrerie per uso tecnico

88180 (*)

23.19.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altro vetro lavorato, comprese le vetrerie per uso tecnico

88180 (*)

23.2

Prodotti refrattari

 

23.20

Prodotti refrattari

 

23.20.1

Prodotti refrattari

 

23.20.11

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili o di terre silicee simili

37310

23.20.12

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

37320

23.20.13

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, n.c.a.

37330

23.20.14

Prodotti refrattari non sottoposti a cottura; altri prodotti ceramici refrattari

37340

23.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti refrattari

 

23.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti refrattari

88180 (*)

23.3

Materiali da costruzione in terracotta

 

23.31

Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti

 

23.31.1

Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti

 

23.31.10

Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti

37370

23.31.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti

 

23.31.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti

88180 (*)

23.32

Mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

 

23.32.1

Mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

 

23.32.11

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica, non refrattari

37350 (*)

23.32.12

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica, ed altri prodotti ceramici per l’edilizia

37350 (*)

23.32.13

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

37360

23.32.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

 

23.32.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

88180 (*)

23.4

Altri prodotti in porcellana e in ceramica

 

23.41

Prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

 

23.41.1

Prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

 

23.41.11

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

37221 (*)

23.41.12

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

37221 (*)

23.41.13

Statuette ed altri oggetti d’ornamento, di ceramica

37222

23.41.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

 

23.41.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

88180 (*)

23.42

Sanitari in ceramica

 

23.42.1

Sanitari in ceramica

 

23.42.10

Sanitari in ceramica

37210

23.42.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei sanitari in ceramica

 

23.42.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei sanitari in ceramica

88180 (*)

23.43

Isolatori e pezzi isolanti in ceramica

 

23.43.1

Isolatori per l’elettricità, in ceramica; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, in ceramica

 

23.43.10

Isolatori per l’elettricità, in ceramica; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, in ceramica

37292

23.43.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di isolatori e pezzi isolanti in ceramica

 

23.43.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di isolatori e pezzi isolanti in ceramica

88180 (*)

23.44

Altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

 

23.44.1

Altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

 

23.44.11

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di porcellana

37291 (*)

23.44.12

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica esclusa la porcellana

37291 (*)

46932

23.44.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

 

23.44.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

88180 (*)

23.49

Altri prodotti ceramici

 

23.49.1

Altri prodotti ceramici

 

23.49.11

Articoli di ceramica per usi agricoli e per il trasporto o l’imballaggio di prodotti

37291 (*)

23.49.12

Altri prodotti ceramici diversi da quelli per l’edilizia, n.c.a.

37299

23.49.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici

 

23.49.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici

88180 (*)

23.5

Cemento, calce e gesso

 

23.51

Cemento

 

23.51.1

Cemento

 

23.51.11

Cementi non polverizzati detti «clinkers»

37430

23.51.12

Cementi Portland, cementi alluminosi, cementi di scoria e cementi idraulici simili

37440

23.51.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cemento

 

23.51.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del cemento

88180 (*)

23.52

Calce e gesso

 

23.52.1

Calce viva, calce spenta e calce idraulica

 

23.52.10

Calce viva, calce spenta e calce idraulica

37420

23.52.2

Gesso

 

23.52.20

Gesso

37410

23.52.3

Dolomite calcinata; pigiata di dolomite

 

23.52.30

Dolomite calcinata; pigiata di dolomite

37450

23.52.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di calce e gesso

 

23.52.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di calce e gesso

88180 (*)

23.6

Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

 

23.61

Prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

 

23.61.1

Prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

 

23.61.11

Tegole, piastrelle, mattoni e articoli simili, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale

37540

23.61.12

Elementi prefabbricati per l’edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale

37550

23.61.2

Costruzioni prefabbricate di calcestruzzo

 

23.61.20

Costruzioni prefabbricate di calcestruzzo

38704

23.61.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

 

23.61.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

88180 (*)

23.62

Prodotti in gesso per l’edilizia

 

23.62.1

Prodotti in gesso per l’edilizia

 

23.62.10

Prodotti in gesso per l’edilizia

37530 (*)

23.62.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in gesso per l’edilizia

 

23.62.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in gesso per l’edilizia

88180 (*)

23.63

Calcestruzzo pronto per l’uso

 

23.63.1

Calcestruzzo pronto per l’uso

 

23.63.10

Calcestruzzo pronto per l’uso

37510 (*)

23.63.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del calcestruzzo pronto per l’uso

 

23.63.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del calcestruzzo pronto per l’uso

88180 (*)

23.64

Malta

 

23.64.1

Malta

 

23.64.10

Malta

37510 (*)

23.64.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della malta

 

23.64.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione della malta

88180 (*)

23.65

Fibrocemento

 

23.65.1

Prodotti in fibrocemento

 

23.65.11

Pannelli, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o residui di legno, agglomerati con leganti minerali

37520

23.65.12

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

37570

23.65.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in fibrocemento

 

23.65.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti in fibrocemento

88180 (*)

23.69

Altri prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

 

23.69.1

Altri prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

 

23.69.11

Altri lavori di gesso o di composizioni a base di gesso n.c.a.

37530 (*)

23.69.19

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale n.c.a.

37560

23.69.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso o cemento

 

23.69.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso o cemento

88180 (*)

23.7

Pietre tagliate, modellate e finite

 

23.70

Pietre tagliate, modellate e finite

 

23.70.1

Pietre tagliate, modellate e finite

 

23.70.11

Marmo, travertino e alabastro, lavorati, e lavori di tali pietre (escl. blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, piastrelle, cubi e simili); granulati, scaglie e polveri di marmo, travertino e alabastro, colorati artificialmente

37610

23.70.12

Altre pietre ornamentali o da costruzione e lavori di tali pietre; altri granulati e polveri di pietre naturali, colorati artificialmente; lavori di ardesia agglomerata

37690

23.70.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle pietre tagliate, modellate e finite

 

23.70.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle pietre tagliate, modellate e finite

88180 (*)

23.9

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

 

23.91

Prodotti abrasivi

 

23.91.1

Prodotti abrasivi

 

23.91.11

Mole ed oggetti simili (senza basamento) per la lavorazione delle pietre, e loro parti, di pietra naturale, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica

37910 (*)

23.91.12

Abrasivi in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta o cartone

37910 (*)

23.91.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti abrasivi

 

23.91.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti abrasivi

88180 (*)

23.99

Altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

 

23.99.1

Altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

 

23.99.11

Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele, o di amianto; guarnizioni di frizione, non montate, per freni, innesti o simili

37920

23.99.12

Lavori di asfalto o di prodotti simili

37930

23.99.13

Miscele bituminose a base di materiali lapidei naturali e artificiali e di bitume, di asfalto naturale o di sostanze affini come leganti

37940

23.99.14

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati

37950

23.99.15

Corindone artificiale

37960

23.99.19

Prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

37990

23.99.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

 

23.99.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

88180 (*)

24

Metalli

 

24.1

Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe

 

24.10

Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe

 

24.10.1

Prodotti di base di ferro e acciaio

 

24.10.11

Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie

41111

24.10.12

Ferroleghe

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

41116

24.10.14

Graniglie e polveri, di ghisa greggia e di ghisa speculare, di ferro o di acciaio

39350

41117

24.10.2

Acciaio grezzo

 

24.10.21

Acciai non legati in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di acciai non legati

41121

24.10.22

Acciaio inossidabile in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di acciaio inossidabile

41122 (*)

24.10.23

Altri acciai legati in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di altri acciai legati

41122 (*)

24.10.3

Prodotti di acciaio, laminati piatti, semplicemente laminati a caldo

 

24.10.31

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

41211

24.10.32

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm

41212

24.10.33

Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm (escl. prodotti di acciai al silicio detti magnetici)

41214 (*)

24.10.4

Prodotti laminati piatti di acciaio, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

 

24.10.41

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

41221

24.10.42

Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Prodotti laminati piatti di acciaio, placcati o rivestiti, e prodotti laminati piatti di acciaio rapido e acciai al silicio detti magnetici

 

24.10.51

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

41231 (*)

24.10.52

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

41232

24.10.53

Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, di larghezza inferiore a 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Prodotti laminati piatti di acciaio rapido, di larghezza inferiore a 600 mm

41234

24.10.6

Barre di acciaio laminate a caldo

 

24.10.61

Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati

41241

24.10.62

Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

41242

24.10.63

Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai inossidabili

41243 (*)

24.10.64

Altre barre di acciaio inossidabile, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati

41243 (*)

24.10.66

Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Barre forate per la perforazione

41275

24.10.7

Profilati a sezione aperta, laminati a caldo, palancole ed elementi per la costruzione di strade ferrate, in acciaio

 

24.10.71

Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati

41251

24.10.72

Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciaio inossidabile

41274 (*)

24.10.73

Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati

41274 (*)

24.10.74

Palancole e profilati a sezione aperta, saldati, di acciaio

41252

24.10.75

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di acciaio

41253

24.10.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe

 

24.10.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe

88213 (*)

24.2

Tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni

 

24.20

Tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni

 

24.20.1

Tubi e profilati cavi, senza saldature, di acciaio

 

24.20.11

Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti

41281

24.20.12

Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio

41282

24.20.13

Altri tubi, di sezione circolare, di acciaio

41283

24.20.14

Tubi, di sezione diversa da quella circolare, e profilati cavi, di acciaio

41284

24.20.2

Tubi saldati, a sezione circolare, di un diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio

 

24.20.21

Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm

41285 (*)

24.20.22

Tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio

41286 (*)

24.20.23

Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio

41287 (*)

24.20.24

Altri tubi, a sezione circolare, ad esempio, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio

41289 (*)

24.20.3

Tubi saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio

 

24.20.31

Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm

41285 (*)

24.20.32

Tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio

41286 (*)

24.20.33

Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio

41287 (*)

24.20.34

Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio

41288

24.20.35

Altri tubi di acciaio, ad esempio, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm

41289 (*)

24.20.4

Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato

 

24.20.40

Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato

41293

24.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni

 

24.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni

88213 (*)

24.3

Altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio

 

24.31

Barre trafilate a freddo

 

24.31.1

Barre trafilate freddo e profilati pieni di acciai non legati

 

24.31.10

Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai non legati

41261

24.31.2

Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall’acciaio inossidabile

 

24.31.20

Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall’acciaio inossidabile

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciaio inossidabile

 

24.31.30

Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciaio inossidabile

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle barre trafilate a freddo

 

24.31.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle barre trafilate a freddo

88213 (*)

24.32

Nastri laminati a freddo

 

24.32.1

Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza < 600 mm

 

24.32.10

Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza < 600 mm

 

24.32.20

Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei nastri laminati a freddo

 

24.32.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei nastri laminati a freddo

88213 (*)

24.33

Prodotti ottenuti a freddo o piegati

 

24.33.1

Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati

 

24.33.11

Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciai non legati

41262 (*)

24.33.12

Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciaio inossidabile

41274 (*)

24.33.2

Lamiere nervate di acciai non legati

 

24.33.20

Lamiere nervate di acciai non legati

41262 (*)

24.33.3

Pannelli sandwich di fogli di acciaio rivestito

 

24.33.30

Pannelli sandwich di fogli di acciaio rivestito

42190 (*)

24.33.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti ottenuti a freddo o piegati

 

24.33.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti ottenuti a freddo o piegati

88213 (*)

24.34

Fili trafilati a freddo

 

24.34.1

Fili trafilati a freddo

 

24.34.11

Fili trafilati a freddo di acciai non legati

41263

24.34.12

Fili trafilati a freddo di acciaio inossidabile

41265 (*)

24.34.13

Fili trafilati a freddo di altri acciai legati

41265 (*)

24.34.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei fili trafilati a freddo

 

24.34.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei fili trafilati a freddo

88213 (*)

24.4

Metalli preziosi di base e altri non ferrosi

 

24.41

Metalli preziosi

 

24.41.1

Argento, greggio, semilavorato o in polvere

 

24.41.10

Argento, greggio, semilavorato o in polvere

41310

24.41.2

Oro, greggio, semilavorato o in polvere

 

24.41.20

Oro, greggio, semilavorato o in polvere

41320

24.41.3

Platino, greggio, semilavorato o in polvere

 

24.41.30

Platino, greggio, semilavorato o in polvere

41330

24.41.4

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

 

24.41.40

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

41340

24.41.5

Metalli comuni placcati o ricoperti di argento e metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

 

24.41.50

Metalli comuni placcati o ricoperti di argento e metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

41350

24.41.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei metalli preziosi

 

24.41.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei metalli preziosi

88213 (*)

24.42

Alluminio

 

24.42.1

Alluminio greggio; ossido di alluminio

 

24.42.11

Alluminio greggio

41431

24.42.12

Ossido di alluminio (escluso corindone artificiale)

41432

24.42.2

Semilavorati di alluminio o di sue leghe

 

24.42.21

Polveri e pagliette di alluminio

41531

24.42.22

Barre e profilati di alluminio

41532

24.42.23

Fili di alluminio

41533

24.42.24

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

41534

24.42.25

Fogli e nastri sottili di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm

41535

24.42.26

Tubi e accessori per tubi, di alluminio

41536

24.42.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dell’alluminio

 

24.42.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dell’alluminio

88213 (*)

24.43

Piombo, zinco e stagno

 

24.43.1

Piombo, zinco e stagno greggi

 

24.43.11

Piombo greggio

41441

24.43.12

Zinco greggio

41442

24.43.13

Stagno greggio

41443

24.43.2

Semilavorati di piombo, di zinco e di stagno e di loro leghe

 

24.43.21

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

41542

24.43.22

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

41544

24.43.23

Barre, profilati e fili, di zinco; lamiere, fogli e nastri, di zinco

41545

24.43.24

Barre, profilati e fili, di stagno

41547

24.43.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di piombo, zinco e stagno

 

24.43.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di piombo, zinco e stagno

88213 (*)

24.44

Rame

 

24.44.1

Rame greggio; metalline cuprifere; rame da cementazione

 

24.44.11

Metalline cuprifere; rame da cementazione

41411

24.44.12

Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica

41412

24.44.13

Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame

41413

24.44.2

Semilavorati di rame o di leghe di rame

 

24.44.21

Polveri e pagliette di rame

41511

24.44.22

Barre e profilati di rame

41512

24.44.23

Fili di rame

41513

24.44.24

Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

41514

24.44.25

Fogli di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm

41515

24.44.26

Tubi e accessori per tubi, di rame

41516

24.44.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del rame

 

24.44.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione del rame

88213 (*)

24.45

Altri metalli non ferrosi

 

24.45.1

Nichel greggio; prodotti intermedi della metallurgia del nichel

 

24.45.11

Nichel greggio

41422

24.45.12

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

41421

24.45.2

Semilavorati di nichel o di leghe di nichel

 

24.45.21

Polveri e pagliette di nichel

41521

24.45.22

Barre, profilati e fili, di nichel

41522

24.45.23

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

41523

24.45.24

Tubi e accessori per tubi, di nichel

41524

24.45.3

Altri metalli non ferrosi e articoli in tali materie; cermet; ceneri e residui, contenenti metalli o composti di metalli

 

24.45.30

Altri metalli non ferrosi e articoli in tali materie: cermet; ceneri e residui, contenenti metalli o composti di metalli

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri metalli non ferrosi

 

24.45.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri metalli non ferrosi

88213 (*)

24.46

Combustibili nucleari trattati

 

24.46.1

Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell’uranio naturale

 

24.46.10

Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell’uranio naturale

33610

24.46.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di combustibili nucleari trattati

 

24.46.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di combustibili nucleari trattati

88152 (*)

24.5

Servizi di fusione dei metalli

 

24.51

Servizi di fusione di ferro

 

24.51.1

Servizi di fusione di ghisa

 

24.51.11

Servizi di fusione di ghisa malleabile

89310 (*)

24.51.12

Servizi di fusione di ghisa a grafite sferoidale

89310 (*)

24.51.13

Servizi di fusione di ghisa grigia

89310 (*)

24.51.2

Tubi e profilati cavi, di ghisa

 

24.51.20

Tubi e profilati cavi, di ghisa

41291 (*)

24.51.3

Accessori per tubi, di ghisa

 

24.51.30

Accessori per tubi, di ghisacolata

41292 (*)

24.51.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fusione di ferro

 

24.51.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fusione di ferro

89310 (*)

24.52

Servizi di fusione di acciaio

 

24.52.1

Servizi di fusione di acciaio

 

24.52.10

Servizi di fusione di acciaio

89310 (*)

24.52.2

Tubi di acciaio realizzato per colata centrifuga

 

24.52.20

Tubi di acciaio realizzato per colata centrifuga

41291 (*)

24.52.3

Accessori per tubi, di acciaio colato

 

24.52.30

Accessori per tubi, di acciaio colato

41292 (*)

24.53

Servizi di fusione di metalli leggeri

 

24.53.1

Servizi di fusione di metalli leggeri

 

24.53.10

Servizi di fusione di metalli leggeri

89310 (*)

24.54

Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi

 

24.54.1

Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi

 

24.54.10

Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi

89310 (*)

25

Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

 

25.1

Costruzioni metalliche

 

25.11

Strutture metalliche e parti di strutture

 

25.11.1

Costruzioni prefabbricate di metallo

 

25.11.10

Costruzioni prefabbricate di metallo

38702

25.11.2

Costruzioni metalliche e loro parti

 

25.11.21

Ponti ed elementi di ponti, di ghisa, ferro o acciaio

42110 (*)

25.11.22

Torri e piloni, di ghisa, ferro o acciaio

42110 (*)

25.11.23

Altre costruzioni e parti di costruzioni, lamiere, barre, profilati e simili, di ghisa, ferro, acciaio o alluminio

42190 (*)

25.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture

 

25.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazioni di strutture metalliche e parti di strutture

88219 (*)

25.12

Porte e finestre di metallo

 

25.12.1

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di metallo

 

25.12.10

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di metallo

42120

25.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di porte e finestre di metallo

 

25.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di porte e finestre di metallo

88219 (*)

25.2

Cisterne, serbatoi e recipienti di metallo

 

25.21

Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

 

25.21.1

Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

 

25.21.11

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio

44823

25.21.12

Caldaie per il riscaldamento centrale, per la produzione di acqua calda o vapore a bassa pressione

44825

25.21.13

Parti di caldaie per il riscaldamento centrale

44833

25.21.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

 

25.21.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

88219 (*)

25.29

Altre cisterne, serbatoi e recipienti di metallo

 

25.29.1

Altre cisterne, serbatoi e recipienti di metallo

 

25.29.11

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili (diversi dai recipienti per gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro, acciaio o alluminio, di capacità > 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici

42210

25.29.12

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di metallo

42220

25.29.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di cisterne, serbatoi e recipienti di metallo

 

25.29.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di cisterne, serbatoi e recipienti di metallo

88219 (*)

25.3

Generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale)

 

25.30

Generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale)

 

25.30.1

Generatori di vapore e loro parti

 

25.30.11

Caldaie a vapore (generatori di vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

42320

25.30.12

Apparecchi ausiliari per caldaie; condensatori per macchine a vapore

42330

25.30.13

Parti di generatori di vapore

42342

25.30.2

Reattori nucleari e loro parti

 

25.30.21

Reattori nucleari, esclusi i separatori di isotopi

42310

25.30.22

Parti di reattori nucleari, esclusi i separatori di isotopi

42341

25.30.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale)

 

25.30.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale)

88219 (*)

25.4

Armi e munizioni

 

25.40

Armi e munizioni

 

25.40.1

Armi e munizioni e loro parti

 

25.40.11

Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e simili

44720

25.40.12

Rivoltelle, pistole, armi da fuoco non militari e congegni simili

44730

25.40.13

Bombe, missili e simili munizioni da guerra; cartucce, altre munizioni e proiettili e loro parti

44740

25.40.14

Parti di armi da guerra e di altre armi

44760

25.40.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di armi e munizioni

 

25.40.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di armi e munizioni

88214

25.5

Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

 

25.50

Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

 

25.50.1

Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli

 

25.50.11

Servizi di fucinatura dei metalli

89320 (*)

25.50.12

Servizi di stampaggio dei metalli

89320 (*)

25.50.13

Altri servizi di profilatura dei metalli

89320 (*)

25.50.2

Metallurgia delle polveri

 

25.50.20

Metallurgia delle polveri

89320 (*)

25.6

Servizi di trattamento e di rivestimento dei metalli; lavorazione meccanica

 

25.61

Servizi di trattamento e di rivestimento dei metalli

 

25.61.1

Servizi di rivestimento dei metalli

 

25.61.11

Servizi di rivestimento dei metalli con materiali metallici

88211 (*)

25.61.12

Servizi di rivestimento dei metalli con materiali non metallici

88211 (*)

25.61.2

Altri servizi di trattamento dei metalli

 

25.61.21

Servizi di trattamento a caldo dei metalli (diversi dai rivestimenti con materiali metallici)

88211 (*)

25.61.22

Altri servizi di trattamento superficiale dei metalli

88211 (*)

25.62

Servizi di lavorazione meccanica

 

25.62.1

Servizi di tornitura di parti metalliche

 

25.62.10

Servizi di tornitura di parti metalliche

88212

25.62.2

Altri servizi di lavorazione meccanica

 

25.62.20

Altri servizi di lavorazione meccanica

88213 (*)

25.7

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo

 

25.71

Articoli di coltelleria e posateria

 

25.71.1

Articoli di coltelleria e posateria

 

25.71.11

Coltelli (esclusi i coltelli per macchine) e forbici; loro lame

42913

25.71.12

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

42914

25.71.13

Altri oggetti di coltelleria; utensili ed assortimenti di utensili per manicure e pedicure

42915

25.71.14

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pale da dolce, coltelli da pesce o da burro, pinze da zucchero e simili utensili da cucina e posate

42916

25.71.15

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche e loro parti

44750

25.71.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli articoli di coltelleria e posateria

 

25.71.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli articoli di coltelleria e posateria

88219 (*)

25.72

Serrature e cerniere

 

25.72.1

Serrature e cerniere

 

25.72.11

Lucchetti, serrature del tipo utilizzato per autoveicoli e serrature del tipo utilizzato per mobili, di metalli comuni

42992 (*)

25.72.12

Altre serrature e catenacci, di metalli comuni

42992 (*)

25.72.13

Fermagli e montature a fermaglio con serratura; parti

42992 (*)

25.72.14

Cerniere, guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli, porte, finestre, mobili e simili, di metalli comuni

42992 (*)

25.72.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di serrature e cerniere

 

25.72.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di serrature e cerniere

88219 (*)

25.73

Utensili

 

25.73.1

Attrezzi per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura

 

25.73.10

Attrezzi per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura

42921 (*)

25.73.2

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie

 

25.73.20

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie

42921 (*)

25.73.3

Altri attrezzi

 

25.73.30

Altri attrezzi

42921 (*)

25.73.4

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili

 

25.73.40

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili

42922 (*)

25.73.5

Forme; staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme

 

25.73.50

Forme; staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme

44916

25.73.6

Altri utensili

 

25.73.60

Altri utensili

42922 (*)

25.73.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli utensili

 

25.73.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli utensili

88219 (*)

25.9

Altri prodotti in metallo

 

25.91

Bidoni in acciaio e contenitori analoghi

 

25.91.1

Bidoni in acciaio e contenitori analoghi

 

25.91.11

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore o uguale a 50 l ma inferiore o uguale a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici

42931 (*)

25.91.12

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni (escl. quelli da chiudere per saldatura o aggraffatura), scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore a 50 l, senza dispositivi meccanici o termici

42931 (*)

25.91.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei bidoni in acciaio e contenitori analoghi

 

25.91.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei bidoni in acciaio e contenitori analoghi

89200

25.92

Imballaggi in metallo leggero

 

25.92.1

Imballaggi in metallo leggero

 

25.92.11

Bidoni di ghisa, ferro o acciaio, da chiudere per saldatura o aggraffatura, di capacità inferiore a 50 l

42931 (*)

25.92.12

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di capacità non superiore a 300 l

42931 (*)

25.92.13

Tappi, anche a corona e tappi, di metalli comuni

42932

25.92.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli imballaggi in metallo leggero

 

25.92.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli imballaggi in metallo leggero

88219 (*)

25.93

Prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

 

25.93.1

Prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

 

25.93.11

Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità

42941

25.93.12

Filo spinato di ferro o di acciaio; trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame o di alluminio, non isolati per l’elettricità

42942

42946

25.93.13

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro, di acciaio o di rame

42943

25.93.14

Chiodi, bullette, puntine da disegno, graffette e articoli simili

42944 (*)

25.93.15

Fili, bacchette, tubi, piastre ed elettrodi, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti

42950

25.93.16

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio; molle di rame

42945

25.93.17

Catene (escluse le catene a maglie articolate), catenelle e loro parti

42991

25.93.18

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio n.c.a.

42997 (*)

25.93.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

 

25.93.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

88219 (*)

25.94

Dispositivi di fissaggio e viterie

 

25.94.1

Dispositivi di fissaggio e viterie

 

25.94.11

Dispositivi di fissaggio filettati, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a.

42944 (*)

25.94.12

Dispositivi di fissaggio non filettati, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a.

42944 (*)

25.94.13

Dispositivi di fissaggio filettati e non filettati, di rame

42944 (*)

25.94.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di dispositivi di fissaggio e viterie

 

25.94.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di dispositivi di fissaggio e viterie

88219 (*)

25.99

Altri prodotti in metallo n.c.a.

 

25.99.1

Articoli in metallo per bagni e cucine

 

25.99.11

Acquai, lavabi, vasche da bagno ed altri impianti sanitari, comprese le loro parti, di ghisa, ferro, acciaio, rame o alluminio

42911

25.99.12

Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di ghisa, di ferro, di acciaio, di rame o di alluminio

42912

25.99.2

Altri lavori di metalli comuni

 

25.99.21

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

42993

25.99.22

Scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio

42994

25.99.23

Meccanismi per legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere ed oggetti simili per ufficio, punti metallici presentati in barrette, di metalli comuni

42995

25.99.24

Statuette ed altri oggetti di ornamento, cornici per fotografie, incisioni o simili e specchi, di metalli comuni

42996

25.99.25

Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

42997 (*)

25.99.26

Eliche per navi e loro pale

42998

25.99.29

Altri articoli di metalli comuni n.c.a.

42999

46931

25.99.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

 

25.99.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

88219 (*)

26

Prodotti informatici, elettronici ed ottici

 

26.1

Componenti e schede elettronici

 

26.11

Componenti elettronici

 

26.11.1

Lampade, valvole e tubi elettronici a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (compresi i tubi catodici)

 

26.11.11

Tubi catodici per ricevitori della televisione; tubi per telecamere; altri tubi catodici

47140 (*)

26.11.12

Magnetron, klystron, tubi per iperfrequenza ed altre lampade, tubi e valvole

47140 (*)

26.11.2

Diodi e transistori

 

26.11.21

Diodi; transistori; tiristori, diac e triac

47150 (*)

26.11.22

Dispositivi a semiconduttore; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati; loro parti

47150 (*)

26.11.3

Circuiti integrati elettronici

 

26.11.30

Circuiti integrati elettronici

47160

26.11.4

Parti n.c.a. di valvole e di tubi elettronici e di altri componenti elettronici

 

26.11.40

Parti n.c.a. di valvole e di tubi elettronici e di altri componenti elettronici

47173

26.11.9

Servizi connessi con la fabbricazione di circuiti integrati elettronici; attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei componenti elettronici

 

26.11.91

Servizi connessi con la fabbricazione di circuiti integrati elettronici

88233 (*)

26.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei componenti elettronici

88233 (*)

26.12

Schede elettroniche

 

26.12.1

Circuiti caricati stampati

 

26.12.10

Circuiti caricati stampati

47130

26.12.2

Carte audio, carte video e carte di rete per le macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione

 

26.12.20

Carte audio, carte video e carte di rete per le macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione

45281

45282

26.12.3

Schede intelligenti

 

26.12.30

Schede intelligenti

47920

26.12.9

Servizi connessi con la stampa di circuiti; attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle schede elettroniche

 

26.12.91

Servizi connessi con la stampa di circuiti

88233 (*)

26.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle schede elettroniche

88233 (*)

26.2

Elaboratori elettronici e unità periferiche

 

26.20

Elaboratori elettronici e unità periferiche

 

26.20.1

Macchine per l’elaborazione dell’informazione e loro parti ed accessori

 

26.20.11

Macchine digitali per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso ≤ 10 kg, quali laptop e notebook; assistenti digitali personali ed elaboratori elettronici simili

45221

45222

26.20.12

Terminali di pagamento elettronico, sportelli automatici e apparecchiature simili collegabili ad una macchina per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

45142

26.20.13

Macchine digitali per l’elaborazione dell’informazione, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita

45230

26.20.14

Macchine digitali per l’elaborazione dell’informazione, presentate sotto forma di sistemi

45240

26.20.15

Altre macchine digitali per l’elaborazione dell’informazione, che possono avere, in uno stesso involucro, uno o due dei tipi seguenti di unità: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

45250

26.20.16

Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria

45261

45262

45263

45264

45265

45269

26.20.17

Schermi e proiettori, utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione

47315

26.20.18

Unità che svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scannerizzazione, riproduzione, trasmissione/ricezione di fax

45266

26.20.2

Unità di memoria e altri dispositivi di memorizzazione

 

26.20.21

Unità di memoria

45271

45272

26.20.22

Mezzi di archiviazione permanente a stato solido

47550

26.20.3

Altre unità di macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione

 

26.20.30

Altre unità di macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione

45289

26.20.4

Parti e accessori di macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione

 

26.20.40

Parti e accessori di macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione

45290

26.20.9

Servizi di fabbricazione di elaboratori elettronici e unità periferiche; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di elaboratori elettronici e unità periferiche

 

26.20.91

Servizi di fabbricazione di elaboratori elettronici e unità periferiche

88231 (*)

26.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di elaboratori elettronici e unità periferiche

88231 (*)

26.3

Apparecchiature per le comunicazioni

 

26.30

Apparecchiature per le comunicazioni

 

26.30.1

Apparecchi trasmittenti radiotelevisivi; telecamere

 

26.30.11

Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

47211

26.30.12

Apparecchi trasmittenti sprovvisti di un apparecchio ricevente

47212

26.30.13

Telecamere

47213

26.30.2

Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo; videofoni

 

26.30.21

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

47221

26.30.22

Telefoni per radiotelefonia cellulare o altre reti senza filo (Wi-Fi)

47222

26.30.23

Altri apparecchi telefonici e apparecchi trasmittenti o apparecchi riceventi di suoni, immagini o altre informazioni, inclusi apparecchi di comunicazione in una rete con o senza filo (ad esempio una rete ad ampia diffusione o locale)

47223 (*)

26.30.3

Parti di apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia

 

26.30.30

Parti di apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia

47401

26.30.4

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti; parti di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi e telecamere

 

26.30.40

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti; parti di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi e telecamere

47403 (*)

26.30.5

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili

 

26.30.50

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili

46921

26.30.6

Parti di apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili

 

26.30.60

Parti di apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili

46960 (*)

26.30.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchiature per le comunicazioni

 

26.30.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchiature per le comunicazioni

88234 (*)

26.4

Elettronica di consumo

 

26.40

Elettronica di consumo

 

26.40.1

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

 

26.40.11

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione (esclusi quelli per auto) funzionanti senza una sorgente di energia esterna

47311

26.40.12

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione funzionanti esclusivamente con una sorgente di energia esterna

47312

26.40.2

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini

 

26.40.20

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini

47313

26.40.3

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine

 

26.40.31

Giradischi, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono

47321 (*)

26.40.32

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono

47321 (*)

26.40.33

Videocamere («camescopes») e altri apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini

47214

47323

26.40.34

Schermi e proiettori non muniti di apparecchi di ricezione per la televisione e non utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione

47314

26.40.4

Microfoni, altoparlanti, apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

 

26.40.41

Microfoni e loro supporti

47331 (*)

26.40.42

Altoparlanti; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono

47331 (*)

26.40.43

Amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

47331 (*)

26.40.44

Apparecchi riceventi n.c.a. per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

47223 (*)

26.40.5

Parti di apparecchiature audio e video

 

26.40.51

Parti ed accessori di apparecchiature audio e video

47402

26.40.52

Parti di apparecchi riceventi e trasmittenti per la radiodiffusione

47403 (*)

26.40.6

Console per videogiochi (utilizzabili con un televisore o con schermo incorporato) ed altri giochi di abilità o azzardo dotati di display elettronico

 

26.40.60

Console per videogiochi (utilizzabili con un televisore o con schermo incorporato) ed altri giochi di abilità o azzardo dotati di display elettronico

38580

26.40.9

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti elettronici di consumo

 

26.40.99

Attività in subfornitura nell’ambito della fabbricazione dei prodotti elettronici di consumo

88234 (*)

26.5

Apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi

 

26.51

Apparecchi di misurazione, prova e navigazione

 

26.51.1

Strumenti ed apparecchi di navigazione, di meteorologia, di geofisica e simili

 

26.51.11

Bussole; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

48211

26.51.12

Telemetri, teodoliti e tacheometri; altri strumenti ed apparecchi di geodesia, idrografia, oceanografia, geofisica, idrologia e meteorologia

48212 (*)

48219

26.51.2

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione

 

26.51.20

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione

48220

26.51.3

Bilance di precisione; strumenti da disegno o per calcolo, strumenti di misura di lunghezze e simili

 

26.51.31

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno

48231

26.51.32

Tavoli e macchine per disegnare ed altri strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo

48232

26.51.33

Strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (incl. micrometri, noni e calibri) n.c.a.

48233 (*)

26.51.4

Apparecchi per la misura di grandezze elettriche o di radiazioni ionizzanti

 

26.51.41

Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

48241

26.51.42

Oscilloscopi e oscillografi catodici

48242

26.51.43

Strumenti ed apparecchi per la misura di grandezze elettriche, senza dispositivo registratore

48243

26.51.44

Strumenti ed apparecchi per telecomunicazioni

48244

26.51.45

Strumenti ed apparecchi n.c.a. per la misura o il controllo di grandezze elettriche

48249

26.51.5

Strumenti ed apparecchi per il controllo di altre caratteristiche fisiche

 

26.51.51

Densimetri, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri

48251

26.51.52

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas

48252

26.51.53

Strumenti ed apparecchi n.c.a. per analisi fisiche o chimiche

48253

26.51.6

Altri strumenti ed apparecchi di misura e di controllo

 

26.51.61

Microscopi (esclusi quelli ottici) e diffrattografi

48261

26.51.62

Macchine ed apparecchi di prova delle proprietà meccaniche dei materiali

48262

26.51.63

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità

48263

26.51.64

Contagiri, contatori di produzione, tassametri; indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi

48264

26.51.65

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici, idraulici o pneumatici

48266

26.51.66

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, n.c.a.

48269 (*)

26.51.7

Termostati, manostati (pressostati) ed altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

 

26.51.70

Termostati, manostati (pressostati) ed altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

48269 (*)

26.51.8

Parti ed accessori di apparecchi di misurazione, prova e navigazione

 

26.51.81

Parti di apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione

47403 (*)

26.51.82

Parti ed accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 e 26.51.5; microtomi; parti n.c.a.

48281

26.51.83

Parti ed accessori di microscopi (diversi da quelli ottici) e di diffrattografi

48282

26.51.84

Parti ed accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.63 e 26.51.64

48283

26.51.85

Parti ed accessori degli strumenti e apparecchi di cui alle sottocategorie 26.51.65, 26.51.66 e 26.51.70

48284

26.51.86

Parti ed accessori degli strumenti e apparecchi di cui alle sottocategorie 26.51.11 e 26.51.62

48285

26.51.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi di misurazione, prova e navigazione

 

26.51.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi di misurazione, prova e navigazione

88235 (*)

26.52

Orologeria

 

26.52.1

Orologi, esclusi movimenti di orologi e loro parti

 

26.52.11

Orologi da polso, da tasca e simili, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

48410 (*)

26.52.12

Altri orologi da polso, da tasca e simili, compresi i cronometri

48410 (*)

26.52.13

Orologi da cruscotto e simili, per veicoli

48420 (*)

26.52.14

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili; sveglie; pendole e orologi murali; altri orologi

48420 (*)

26.52.2

Movimenti di orologi e loro parti

 

26.52.21

Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

48440 (*)

26.52.22

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

48440 (*)

26.52.23

Movimenti di orologi tascabili completi, non montati o parzialmente montati; movimenti di orologi tascabili incompleti, montati

48440 (*)

26.52.24

Sbozzi di movimenti di orologi tascabili

48440 (*)

26.52.25

Movimenti di orologeria completi e incompleti e sbozzi di movimenti di orologeria, non montati

48440 (*)

26.52.26

Casse per orologi e loro parti

48490 (*)

26.52.27

Altre forniture d’orologeria

48490 (*)

26.52.28

Registratori di presenza, orodatari e contatori di ore, parchimetri; interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito

48430

26.52.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dell’orologeria

 

26.52.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dell’orologeria

88235 (*)

26.6

Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia

 

26.60

Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia

 

26.60.1

Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia

 

26.60.11

Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma

48110

26.60.12

Apparecchi di elettrodiagnosi per la medicina

48121

26.60.13

Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi, per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

48122

26.60.14

Pacemaker; protesi uditive

48170 (*)

26.60.9

Servizi di fabbricazione di strumenti per la medicina; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia

 

26.60.91

Servizi di fabbricazione di strumenti per la medicina

88235 (*)

26.60.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia

88235 (*)

26.7

Strumenti ottici e attrezzature fotografiche

 

26.70

Strumenti ottici e attrezzature fotografiche

 

26.70.1

Apparecchiature fotografiche e loro parti

 

26.70.11

Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

48321

26.70.12

Apparecchi fotografici per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa; apparecchi fotografici per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati

48322 (*)

26.70.13

Apparecchi fotografici numerici

47215

26.70.14

Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei ed altri apparecchi fotografici

48322 (*)

26.70.15

Cineprese

48322 (*)

26.70.16

Proiettori cinematografici; proiettori di diapositive; altri proiettori di immagini fisse

48323

26.70.17

Flash; apparecchi fotografici d’ingrandimento; apparecchi per laboratori fotografici; negatoscopi, schermi per proiezioni

48324 (*)

26.70.18

Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati

48330

26.70.19

Parti ed accessori di apparecchiature fotografiche

48353

26.70.2

Altri strumenti ottici e loro parti

 

26.70.21

Materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica (escl. quelli di vetro non lavorato otticamente), anche montati, diversi da quelli per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

48311 (*)

26.70.22

Binocoli, cannocchiali ed altri telescopi ottici; altri strumenti di astronomia; microscopi ottici

48314

26.70.23

Dispositivi a cristalli liquidi; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica n.c.a.

48315

26.70.24

Parti ed accessori di binocoli, cannocchiali ed altri telescopi ottici, di altri strumenti di astronomia e di microscopi ottici

48351

26.70.25

Parti ed accessori di dispositivi a cristalli liquidi, laser, diversi dai diodi laser, altri apparecchi e strumenti di ottica n.c.a.

48354

26.70.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche

 

26.70.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche

88235 (*)

26.8

Supporti ottici e magnetici

 

26.80

Supporti ottici e magnetici

 

26.80.1

Supporti ottici e magnetici

 

26.80.11

Supporti magnetici, vergini, escluse le carte a pista magnetica

47530

26.80.12

Supporti ottici, vergini

47540

26.80.13

Altri supporti per la registrazione, comprese matrici e master per la fabbricazione di dischi

47590

26.80.14

Carte a pista magnetica

47910

26.80.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di supporti magnetici e ottici

 

26.80.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di supporti magnetici e ottici

0 (*)

27

Apparecchiature elettriche

 

27.1

Motori, generatori e trasformatori elettrici e apparecchi per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

 

27.11

Motori, generatori e trasformatori elettrici

 

27.11.1

Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W; altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua

 

27.11.10

Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W; altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua

46111

27.11.2

Motori universali a corrente continua o alternata di potenza superiore a 37,5 W; altri motori a corrente alternata; generatori a corrente alternata (alternatori)

 

27.11.21

Motori universali a corrente continua o alternata di potenza superiore a 37,5 W

46112 (*)

27.11.22

Motori a corrente alternata, monofase

46112 (*)

27.11.23

Motori a corrente alternata, polifase, di potenza inferiore o uguale a 750 W

46112 (*)

27.11.24

Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 750 W ma inferiore o uguale a 75 kW

46112 (*)

27.11.25

Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 75 kW

46112 (*)

27.11.26

Generatori a corrente alternata (alternatori)

46112 (*)

27.11.3

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

 

27.11.31

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione

46113 (*)

27.11.32

Gruppi elettrogeni con motore con accensione a scintilla; altri gruppi elettrogeni; convertitori rotanti elettrici

46113 (*)

27.11.4

Trasformatori elettrici

 

27.11.41

Trasformatori con dielettrico liquido

46121 (*)

27.11.42

Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 16 kVA

46121 (*)

27.11.43

Altri trasformatori, di potenza superiore a 16 kVA

46121 (*)

27.11.5

Ballast per lampade o tubi a scarica; convertitori statici; altri induttori

 

27.11.50

Ballast per lampade o tubi a scarica; convertitori statici; altri induttori

46122

27.11.6

Parti di motori, generatori e trasformatori elettrici

 

27.11.61

Parti specifiche per motori e generatori elettrici

46131

27.11.62

Parti di trasformatori, induttori e convertitori statici

46132

27.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici

 

27.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici

88239 (*)

27.12

Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

 

27.12.1

Apparecchi per l’interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

 

27.12.10

Apparecchi per l’interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

46211 (*)

27.12.2

Apparecchi per l’interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

 

27.12.21

Fusibili, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

46212 (*)

27.12.22

Interruttori automatici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

46212 (*)

27.12.23

Apparecchi n.c.a. per la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

46212 (*)

27.12.24

Relè, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

46212 (*)

27.12.3

Quadri

 

27.12.31

Quadri ed altri supporti provvisti di apparecchi per l’interruzione o la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

46213

27.12.32

Quadri ed altri supporti provvisti di apparecchi per l’interruzione o la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione superiore a 1 000 V

46214

27.12.4

Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

 

27.12.40

Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

46220

27.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

 

27.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

88239 (*)

27.2

Batterie ed accumulatori

 

27.20

Batterie ed accumulatori

 

27.20.1

Pile e batterie di pile e loro parti

 

27.20.11

Pile e batterie di pile

46410

27.20.12

Parti di pile e di batterie di pile

46430 (*)

27.20.2

Accumulatori elettrici e loro parti

 

27.20.21

Accumulatori al piombo per l’avviamento dei motori alternativi

46420 (*)

27.20.22

Accumulatori al piombo (esclusi quelli per l’avviamento dei motori alternativi)

46420 (*)

27.20.23

Accumulatori al nichel-cadmio, all’idruro di nichel metallico, agli ioni di litio, al litio polimero, al nichel-ferro ed altri accumulatori elettrici

46420 (*)

27.20.24

Parti di accumulatori elettrici (compresi i separatori)

46430 (*)

27.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di batterie ed accumulatori

 

27.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di batterie ed accumulatori

88239 (*)

27.3

Cavi, spine, prese e connettori

 

27.31

Cavi di fibre ottiche

 

27.31.1

Cavi di fibre ottiche

 

27.31.11

Cavi di fibre ottiche costituiti di fibre rivestite individualmente

46360

27.31.12

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente)

48311 (*)

27.31.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei cavi di fibre ottiche

 

27.31.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei cavi di fibre ottiche

88239 (*)

27.32

Altri fili e cavi elettrici ed elettronici

 

27.32.1

Altri fili e cavi elettrici ed elettronici

 

27.32.11

Fili per avvolgimenti, isolati

36950 (*)

46310

27.32.12

Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

46320

27.32.13

Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

46340

27.32.14

Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

46350

27.32.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

 

27.32.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

88239 (*)

27.33

Spine, prese e connettori

 

27.33.1

Spine, prese e connettori

 

27.33.11

Interruttori, sezionatori e commutatori, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

46212 (*)

27.33.12

Portalampade, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

46212 (*)

27.33.13

Spine, prese di corrente ed altri apparecchi n.c.a. per l’interruzione o la protezione dei circuiti elettrici

46212 (*)

27.33.14

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, di materie plastiche

36980

27.33.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di spine, prese e connettori

 

27.33.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di spine, prese e connettori

88239 (*)

27.4

Apparecchi elettrici per l’illuminazione

 

27.40

Apparecchi elettrici per l’illuminazione

 

27.40.1

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica; lampade ad arco

 

27.40.11

Proiettori sealed beam (sigillati)

46510 (*)

27.40.12

Lampade e tubi ad incandescenza alogeni, al tungsteno (esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi)

46510 (*)

27.40.13

Lampade e tubi ad incandescenza n.c.a. di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

46510 (*)

27.40.14

Lampade e tubi ad incandescenza n.c.a.

46510 (*)

27.40.15

Lampade e tubi a scarica; lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

46510 (*)

27.40.2

Lampade e apparecchi per l’illuminazione

 

27.40.21

Lampade elettriche portatili funzionanti a pile o ad accumulatori o elettromagnetiche

46531 (*)

27.40.22

Lampade da tavolo, da scrivania, da comodino o a stelo

46531 (*)

27.40.23

Apparecchi per l’illuminazione, non elettrici

46531 (*)

27.40.24

Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili

46531 (*)

27.40.25

Lampadari ed altri apparecchi per l’illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro

46531 (*)

27.40.3

Altri apparecchi per l’illuminazione

 

27.40.31

Lampade per flash, cubi-flash e simili

48324 (*)

27.40.32

Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

46532

27.40.33

Proiettori

46539 (*)

27.40.39

Altri apparecchi elettrici per l’illuminazione n.c.a.

46539 (*)

46910 (*)

27.40.4

Parti di lampade e di apparecchi per l’illuminazione

 

27.40.41

Parti di lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica

46541

27.40.42

Parti di apparecchi per l’illuminazione

46542

27.40.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi elettrici per l’illuminazione

 

27.40.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di apparecchi elettrici per l’illuminazione

88239 (*)

27.5

Elettrodomestici

 

27.51

Elettrodomestici

 

27.51.1

Frigoriferi e congelatori; lavatrici; coperte a riscaldamento elettrico; ventilatori

 

27.51.11

Frigoriferi e congelatori per uso domestico

44811

27.51.12

Lavastoviglie per uso domestico

44812 (*)

27.51.13

Lavatrici e asciugatrici per uso domestico

44812 (*)

27.51.14

Coperte a riscaldamento elettrico

44813

27.51.15

Ventilatori e cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, per uso domestico

44815 (*)

27.51.2

Altri elettrodomestici n.c.a.

 

27.51.21

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico

44816 (*)

27.51.22

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

44816 (*)

27.51.23

Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici

44816 (*)

27.51.24

Altri apparecchi elettrotermici

44816 (*)

27.51.25

Scaldacqua elettrici, istantanei o a accumulazione, e scaldatori ad immersione

44817 (*)

27.51.26

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e del suolo

44817 (*)

27.51.27

Forni a microonde

44817 (*)

27.51.28

Altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura); griglie e girarrosti

44817 (*)

27.51.29

Resistenze scaldanti

44818

27.51.3

Parti di elettrodomestici

 

27.51.30

Parti di elettrodomestici

44831

27.51.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli elettrodomestici

 

27.51.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli elettrodomestici

88239 (*)

27.52

Apparecchi non elettrici per uso domestico

 

27.52.1

Apparecchi domestici non elettrici per cucinare e per riscaldare

 

27.52.11

Apparecchi di cottura e scaldapiatti di uso domestico, non elettrici, di ghisa, ferro, acciaio o rame

44821

27.52.12

Altri apparecchi di uso domestico a combustibili gassosi, a gas ed altri combustibili, a combustibili liquidi o a combustibili solidi

44822

27.52.13

Generatori e distributori di aria calda n.c.a., a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio

44824

27.52.14

Scaldacqua non elettrici, istantanei o ad accumulazione

44826

27.52.2

Parti di stufe, cucine economiche, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico

 

27.52.20

Parti di stufe, cucine economiche, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico

44832

27.52.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli apparecchi non elettrici per uso domestico

 

27.52.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli apparecchi non elettrici per uso domestico

88239 (*)

27.9

Altri apparecchi elettrici

 

27.90

Altri apparecchi elettrici

 

27.90.1

Altri apparecchi elettrici e loro parti

 

27.90.11

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica

46939 (*)

27.90.12

Isolatori per l’elettricità; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici; tubi isolanti

46940

27.90.13

Elettrodi di carbone ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, per usi elettrici

46950

27.90.2

Pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi o diodi emittenti luce; apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva

 

27.90.20

Pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi o diodi emittenti luce; apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva

46929 (*)

27.90.3

Macchine ed apparecchi elettrici per la brasatura, la saldatura, la tempera superficiale e per spruzzare a caldo

 

27.90.31

Macchine ed apparecchi elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati

44241

27.90.32

Parti di macchine e di apparecchi elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati

44255

27.90.33

Parti di altri apparecchi elettrici; parti elettriche n.c.a. di macchine ed apparecchi

46960 (*)

27.90.4

Altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi elettromagneti; accoppiamenti, innesti elettromagnetici; e freni; teste di sollevamento elettromagnetiche; acceleratori di particelle elettrici; generatori di segnali, elettrici, e apparecchi per la galvanotecnica, l’elettrolisi o l’elettroforesi)

 

27.90.40

Altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi elettromagneti; accoppiamenti, innesti elettromagnetici; e freni; teste di sollevamento elettromagnetiche; acceleratori di particelle elettrici; generatori di segnali, elettrici, e apparecchi per la galvanotecnica, l’elettrolisi o l’elettroforesi)

46939 (*)

27.90.5

Condensatori elettrici

 

27.90.51

Condensatori fissi per le reti elettriche di 50/60 Hz capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar

47110 (*)

27.90.52

Altri condensatori fissi

47110 (*)

27.90.53

Condensatori variabili o regolabili

47110 (*)

27.90.6

Resistenze elettriche, escluse le resistenze scaldanti

 

27.90.60

Resistenze elettriche, escluse le resistenze scaldanti

47120

27.90.7

Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi

 

27.90.70

Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi

46929 (*)

27.90.8

Parti di condensatori elettrici, resistenze elettriche, reostati e potenziometri

 

27.90.81

Parti di condensatori elettrici

47171

27.90.82

Parti di resistenze elettriche, reostati e potenziometri

47172

27.90.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri apparecchi elettrici

 

27.90.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri apparecchi elettrici

88239 (*)

28

Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a.

 

28.1

Macchine di impiego generale

 

28.11

Motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l’aviazione

 

28.11.1

Motori, esclusi i motori per l’aviazione, autoveicoli e motocicli

 

28.11.11

Motori fuoribordo per la propulsione di imbarcazioni

43110 (*)

28.11.12

Motori con accensione a scintilla per la propulsione di navi; altri motori

43110 (*)

28.11.13

Altri motori alternativi ad accensione per compressione

43110 (*)

28.11.2

Turbine

 

28.11.21

Turbine a vapore

43141

28.11.22

Turbine idrauliche e ruote idrauliche

43142

28.11.23

Turbine a gas diverse dai turboreattori e dai turbopropulsori

43143

28.11.24

Turbine eoliche

46113 (*)

28.11.3

Parti di turbine

 

28.11.31

Parti di turbine a vapore

43153

28.11.32

Parti di turbine idrauliche e ruote idrauliche, compresi i regolatori

43154

28.11.33

Parti di turbine a gas (esclusi turboreattori e turbopropulsori)

43156

28.11.4

Parti di motori

 

28.11.41

Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l’aviazione)

43151 (*)

28.11.42

Parti n.c.a. di altri motori

43151 (*)

28.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l’aviazione

 

28.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l’aviazione

88239 (*)

28.12

Macchinari ad energia idraulica

 

28.12.1

Macchinari ad energia idraulica, loro parti escluse

 

28.12.11

Motori idraulici e pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)

43211 (*)

28.12.12

Motori idraulici e pneumatici rotativi

43219 (*)

28.12.13

Pompe idrauliche

43220 (*)

28.12.14

Valvole idrauliche e pneumatiche

43240 (*)

28.12.15

Assemblaggi di gruppi idraulici

43220 (*)

28.12.16

Sistemi idraulici

43211 (*)

43219 (*)

28.12.2

Parti di macchinari ad energia idraulica

 

28.12.20

Parti di macchinari ad energia idraulica

43251

28.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchinari ad energia idraulica

 

28.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchinari ad energia idraulica

88239 (*)

28.13

Altre pompe e compressori

 

28.13.1

Pompe per liquidi; elevatori per liquidi

 

28.13.11

Pompe per carburanti, oli lubrificanti, liquidi di raffreddamento e calcestruzzi

43220 (*)

28.13.12

Altre pompe volumetriche alternative per liquidi

43220 (*)

28.13.13

Altre pompe volumetriche rotative per liquidi

43220 (*)

28.13.14

Altre pompe centrifughe per liquidi; altre pompe

43220 (*)

28.13.2

Pompe per aria o per vuoto; compressori di aria o di altri gas

 

28.13.21

Pompe per vuoto

43230 (*)

28.13.22

Pompe per aria, a mano o a pedale

43230 (*)

28.13.23

Compressori per impianti frigoriferi

43230 (*)

28.13.24

Compressori d’aria montati su telaio a ruote e trainabili

43230 (*)

28.13.25

Turbocompressori

43230 (*)

28.13.26

Compressori volumetrici alternativi

43230 (*)

28.13.27

Compressori volumetrici rotativi, a un albero o a più alberi

43230 (*)

28.13.28

Altri compressori

43230 (*)

28.13.3

Parti di pompe e compressori

 

28.13.31

Parti di pompe; parti di elevatori per liquidi

43252

28.13.32

Parti di pompe per aria o per vuoto, di compressori di aria o di gas, di ventilatori, di cappe

43253

28.13.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre pompe e compressori

 

28.13.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre pompe e compressori

88239 (*)

28.14

Altre rubinetterie e valvole

 

28.14.1

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili

 

28.14.11

Riduttori di pressione, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza

43240 (*)

28.14.12

Rubinetteria per impianti sanitari; valvole per termosifoni di impianti centralizzati

43240 (*)

28.14.13

Valvole di regolazione, a saracinesca, a globo ed altre valvole

43240 (*)

28.14.2

Parti di oggetti di rubinetteria e organi simili

 

28.14.20

Parti di oggetti di rubinetteria e organi simili

43254

28.14.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre rubinetterie e valvole

 

28.14.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre rubinetterie e valvole

88239 (*)

28.15

Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

 

28.15.1

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi

 

28.15.10

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi

43310

28.15.2

Altri cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

 

28.15.21

Catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio

43320 (*)

28.15.22

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle

43320 (*)

28.15.23

Supporti e cuscinetti a strisciamento

43320 (*)

28.15.24

Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità

43320 (*)

28.15.25

Volani e pulegge, incluse le carrucole a staffa

43320 (*)

28.15.26

Innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

43320 (*)

28.15.3

Parti di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

 

28.15.31

Sfere, cilindri, rulli ed aghi; parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi

43331

28.15.32

Parti di catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio

43332 (*)

28.15.39

Parti di cuscinetti o di organi di trasmissione n.c.a.

43332 (*)

28.15.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

 

28.15.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

88239 (*)

28.2

Altre macchine di impiego generale

 

28.21

Forni e bruciatori

 

28.21.1

Forni e bruciatori e loro parti

 

28.21.11

Bruciatori; focolari automatici e avanfocolari; dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

43410

28.21.12

Forni industriali o per laboratori, non elettrici, compresi gli inceneritori (esclusi i forni per i prodotti della panetteria)

43420 (*)

28.21.13

Forni elettrici industriali o per laboratori; apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

43420 (*)

28.21.14

Parti di forni e bruciatori

43430

28.21.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei forni e bruciatori

 

28.21.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei forni e bruciatori

88239 (*)

28.22

Macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione

 

28.22.1

Macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro parti

 

28.22.11

Paranchi n.c.a.

43510 (*)

28.22.12

Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo; altri verricelli; argani

43510 (*)

28.22.13

Sollevatori di vetture per autorimesse; binde e martinetti

43510 (*)

28.22.14

Derrick; gru; gru a portale mobile, carrelli a portale e carrelli-gru

43520

28.22.15

Carrelli elevatori a forche, altri carrelli di movimentazione; carrelli-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni ferroviarie

43530

28.22.16

Ascensori e montacarichi, scale e marciapiedi mobili

43540

28.22.17

Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, pneumatici o ad azione continua, per merci

43550

28.22.18

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione

43560

28.22.19

Parti di macchine od apparecchi di sollevamento e di movimentazione

43570

28.22.2

Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze per gru, escavatori e macchine simili

 

28.22.20

Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze per gru, escavatori e macchine simili

43580

28.22.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione

 

28.22.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione

88239 (*)

28.23

Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)

 

28.23.1

Macchine da scrivere, macchine per l’elaborazione dei testi e macchine calcolatrici

 

28.23.11

Macchine da scrivere automatiche e macchine per l’elaborazione dei testi

45110

28.23.12

Calcolatori elettronici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo

45130

28.23.13

Macchine contabili, registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, munite di dispositivi di calcolo

45141

28.23.2

Macchine per ufficio e loro parti

 

28.23.21

Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia

44917 (*)

28.23.22

Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentate a foglio (offset per ufficio)

45150

28.23.23

Altre macchine per ufficio

45160 (*)

28.23.24

Parti ed accessori di macchine da scrivere e di macchine calcolatrici

45170

28.23.25

Parti ed accessori di altre macchine per ufficio

45180

28.23.26

Parti ed accessori di fotocopiatrici

44922 (*)

28.23.9

Servizi di fabbricazione di macchine per ufficio e macchine contabili; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)

 

28.23.91

Servizi di fabbricazione di macchine per ufficio e macchine contabili (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)

88232 (*)

28.23.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)

88232 (*)

28.24

Utensili elettrici portatili

 

28.24.1

Utensili elettromeccanici, per l’impiego a mano; altri utensili elettrici portatili

 

28.24.11

Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano

44232

28.24.12

Altri utensili elettrici portatili

44231

28.24.2

Parti di utensili elettrici portatili

 

28.24.21

Parti di utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano

44253 (*)

28.24.22

Parti di altri utensili elettrici portatili

44253 (*)

28.24.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di utensili elettrici portatili

 

28.24.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di utensili elettrici portatili

88239 (*)

28.25

Attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione

 

28.25.1

Scambiatori di calore; macchine per il condizionamento dell’aria, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, di uso non domestico

 

28.25.11

Scambiatori di calore e apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell’aria o di altri gas

43911 (*)

28.25.12

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria

43912

28.25.13

Macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore, di uso non domestico

43913

28.25.14

Apparecchi per filtrare o depurare i gas, n.c.a.

43914 (*)

28.25.2

Ventilatori, esclusi i ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra

 

28.25.20

Ventilatori, esclusi i ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra

43931 (*)

28.25.3

Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di calore

 

28.25.30

Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di calore

43941 (*)

28.25.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione

 

28.25.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione

88239 (*)

28.29

Altre macchine di impiego generale n.c.a.

 

28.29.1

Generatori di gas, apparecchi di distillazione e per filtrare

 

28.29.11

Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua; generatori di acetilene e simili; apparecchi di distillazione o di rettificazione

43911 (*)

28.29.12

Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi

43914 (*)

28.29.13

Apparecchi per filtrare gli oli minerali e filtri di immissione dell’aria per motori a combustione interna

43915

28.29.2

Macchine ed apparecchi per pulire, per riempire o per imballare bottiglie o altri recipienti; estintori, pistole a spruzzo, macchine ed apparecchi a getto di sabbia o di vapore; guarnizioni

 

28.29.21

Macchine ed apparecchi per pulire, per riempire o per imballare bottiglie o altri recipienti

43921

28.29.22

Estintori, pistole a spruzzo, macchine ed apparecchi a getto di sabbia o di vapore e simili apparecchi meccanici, esclusi gli apparecchi per l’agricoltura

43923

28.29.23

Guarnizioni metalloplastiche; giunti di tenuta stagna meccanici

43924

28.29.3

Bilance per uso industriale, casalingo e altri apparecchi e strumenti per pesare e misurare

 

28.29.31

Bilance, per uso industriale; basculle per la pesatura continua su trasportatori; basculle a pesata costante e basculle dosatrici

43922 (*)

48212 (*)

28.29.32

Pesapersone e bilance per uso casalingo

43922 (*)

28.29.39

Altri apparecchi e strumenti per pesare e misurare

43922 (*)

48233 (*)

28.29.4

Centrifughe, calandre e distributori automatici

 

28.29.41

Centrifughe n.c.a.

43931 (*)

28.29.42

Calandre e laminatoi (esclusi quelli per i metalli o per il vetro)

43933

28.29.43

Distributori automatici

43934

28.29.5

Lavastoviglie, di tipo industriale

 

28.29.50

Lavastoviglie, di tipo industriale

43935

28.29.6

Apparecchi e dispositivi n.c.a. per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura

 

28.29.60

Apparecchi e dispositivi n.c.a. per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura

43932

28.29.7

Macchine ed apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura e loro parti; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

 

28.29.70

Macchine ed apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura e loro parti; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

44242

28.29.8

Parti di altre macchine di impiego generale n.c.a.

 

28.29.81

Parti di generatori di gas d’aria o di gas d’acqua

43941 (*)

28.29.82

Parti di centrifughe; parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

43942

28.29.83

Parti di calandre e laminatoi; parti di macchine per spruzzare, pesi per apparecchi o strumenti per pesare

43943

28.29.84

Parti di macchine, non aventi raccordi elettrici, n.c.a.

43949

28.29.85

Parti di lavastoviglie e di macchine per pulire, riempire, imballare o confezionare

43944

28.29.86

Parti di macchine e di apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

44256

28.29.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

 

28.29.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

88239 (*)

28.3

Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

 

28.30

Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

 

28.30.1

Motocoltivatori

 

28.30.10

Motocoltivatori

44141

28.30.2

Altri trattori agricoli

 

28.30.21

Trattori con motore di potenza inferiore o uguale a 37 kW

44149 (*)

28.30.22

Trattori con motore di potenza superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW

44149 (*)

28.30.23

Trattori con motore di potenza superiore a 59 kW

44149 (*)

28.30.3

Macchine per la lavorazione del suolo

 

28.30.31

Aratri

44111

28.30.32

Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici e zappatrici

44112

28.30.33

Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici

44113

28.30.34

Spanditori di letame e distributori di concimi

44114

28.30.39

Altre macchine per la lavorazione del suolo

44119

28.30.4

Tosaerba per prati, parchi o campi sportivi

 

28.30.40

Tosaerba per prati, parchi o campi sportivi

44121

28.30.5

Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli

 

28.30.51

Falciatrici n.c.a. (comprese le barre da taglio da montare sul trattore)

44123

28.30.52

Macchine ed apparecchi da fienagione

44124

28.30.53

Pressapaglia o pressaforaggi (comprese le presse raccoglitrici)

44125

28.30.54

Macchine per la raccolta di radici o tuberi

44126

28.30.59

Macchine, apparecchi e congegni n.c.a. per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli

44122

44129 (*)

28.30.6

Macchine, apparecchi e congegni per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, per l’agricoltura o l’orticoltura

 

28.30.60

Macchine, apparecchi e congegni per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, per l’agricoltura o l’orticoltura

44150

28.30.7

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

 

28.30.70

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

44160

28.30.8

Altre macchine per l’agricoltura

 

28.30.81

Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli, esclusi cereali e legumi secchi

44127

28.30.82

Mungitrici

44131

28.30.83

Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali

44192

28.30.84

Incubatrici ed allevatrici

44193

28.30.85

Macchine ed apparecchi per l’avicoltura

44194

28.30.86

Macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, n.c.a.

44198

28.30.9

Parti di macchinari e attrezzature agricole; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

 

28.30.91

Parti di mietitrici e trebbiatrici n.c.a.

44129 (*)

28.30.92

Parti di macchine per la lavorazione del suolo

44115

28.30.93

Parti di altre macchine per l’agricoltura

44199

28.30.94

Parti di mungitrici e di apparecchi per l’industria del latte n.c.a.

44139 (*)

28.30.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

88239 (*)

28.4

Macchine per la formatura dei metalli e macchine utensili

 

28.41

Macchine per la formatura dei metalli

 

28.41.1

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, operanti con laser o con procedimenti simili; centri di lavorazione, per la lavorazione dei metalli e simili

 

28.41.11

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, lavoranti per asportazione di materiale e operanti con laser, con ultrasuoni o con procedimenti simili

44211

44918 (*)

28.41.12

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

44212

28.41.2

Torni, macchine alesatrici e fresatrici per la lavorazione dei metalli

 

28.41.21

Torni che operano con asportazione di metallo

44213

28.41.22

Macchine utensili foratrici, alesatrici o fresatrici per metalli; macchine tessili per filettare o maschiare i metalli n.c.a.

44214

44215

28.41.23

Macchine utensili per sbavare, affilare, molare o altrimenti rifinire i metalli

44216 (*)

28.41.24

Macchine utensili per piallare, segare, troncare e altri utensili che operano con asportazione di metallo

44216 (*)

28.41.3

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli

 

28.41.31

Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici e raddrizzatrici per metalli

44217 (*)

28.41.32

Macchine punzonatrici, sgretolatrici e cesoie per metalli

44217 (*)

28.41.33

Macchine per fucinare o forgiare a stampo, magli; presse idrauliche e presse per la lavorazione dei metalli n.c.a.

44217 (*)

28.41.34

Macchine utensili n.c.a. per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, non lavoranti per asportazione di materiale

44218

28.41.4

Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione dei metalli

 

28.41.40

Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione dei metalli

44251 (*)

44923

28.41.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per la formatura dei metalli

 

28.41.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per la formatura dei metalli

88239 (*)

28.49

Altre macchine utensili

 

28.49.1

Macchine utensili per la lavorazione della pietra, del legno e di altri materiali duri

 

28.49.11

Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

44221

28.49.12

Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di altre materie dure simili; macchine per la galvanotecnica

44222

28.49.2

Portautensili

 

28.49.21

Portautensili e filiere a scatto automatico, per macchine utensili

44251 (*)

28.49.22

Portapezzi per macchine utensili

44251 (*)

28.49.23

Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

42922

44251 (*)

28.49.24

Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, della pietra, della gomma indurita e di materie dure simili

44252

28.49.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine utensili

 

28.49.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine utensili

88239 (*)

28.9

Altre macchine per impieghi speciali

 

28.91

Macchine per la metallurgia

 

28.91.1

Macchine per la metallurgia e loro parti

 

28.91.11

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare); laminatoi per metalli

44310

28.91.12

Parti di macchine per la metallurgia; parti di laminatoi

44320

28.91.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per la metallurgia

 

28.91.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per la metallurgia

88239 (*)

28.92

Macchine da miniera, cava e cantiere

 

28.92.1

Macchine da miniera

 

28.92.11

Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

44411

28.92.12

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie; altre macchine di sondaggio o di perforazione

44412

28.92.2

Altre macchine ed apparecchi semoventi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi [incl. apripista (bulldozer), pale meccaniche e rulli compressori]

 

28.92.21

Bulldozer e angledozer, semoventi

44421

28.92.22

Livellatrici semoventi

44422

28.92.23

Ruspe spianatrici semoventi

44423

28.92.24

Compattatori e rulli compressori, semoventi

44424

28.92.25

Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale, semoventi

44425

28.92.26

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi, dotati di una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° (esclusi caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)

44426

28.92.27

Altre pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici semoventi; altre macchine semoventi per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

44427

28.92.28

Lame di apripista (bulldozer o angledozer)

44429

28.92.29

Autocarri a cassone ribaltabile destinati ad essere utilizzati fuori della sede stradale

44428

28.92.3

Altre macchine per l’escavazione

 

28.92.30

Altre macchine per l’escavazione

44430

28.92.4

Macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare, mescolare o altrimenti trattare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide

 

28.92.40

Macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare, mescolare o altrimenti trattare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide

44440

28.92.5

Trattori a cingoli

 

28.92.50

Trattori a cingoli

44142

28.92.6

Parti di macchine da miniera, cava e cantiere

 

28.92.61

Parti di macchine di sondaggio, di perforazione o di escavazione; parti di gru

44461

28.92.62

Parti di macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare o altrimenti trattare le terre, le pietre e simili

44462

28.92.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine da miniera, cava e cantiere

 

28.92.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine da miniera, cava e cantiere

88239 (*)

28.93

Macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco

 

28.93.1

Macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco, escluse le loro parti

 

28.93.11

Scrematrici centrifughe

44511

28.93.12

Macchine ed apparecchi per l’industria del latte

44132

28.93.13

Macchine ed apparecchi n.c.a. per la macinazione o la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi

44513

28.93.14

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta e bevande simili

44191

28.93.15

Forni non elettrici per i prodotti della panetteria; apparecchi e dispositivi per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti, esclusi gli apparecchi di tipo domestico

44515

28.93.16

Essiccatori per prodotti agricoli

44518

28.93.17

Macchine ed apparecchi n.c.a. per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande (inclusi i grassi e gli oli)

44516

28.93.19

Macchine ed apparecchi n.c.a. per la preparazione o la trasformazione del tabacco

44517

28.93.2

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

 

28.93.20

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

44128

28.93.3

Parti di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco

 

28.93.31

Parti di macchine e di apparecchi per la fabbricazione di bevande

44139 (*)

28.93.32

Parti di macchine e di apparecchi per la lavorazione dei prodotti alimentari

44522 (*)

28.93.33

Parti di macchine e di apparecchi per la lavorazione del tabacco

44523

28.93.34

Parti di macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

44522 (*)

28.93.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco

 

28.93.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco

88239 (*)

28.94

Macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

 

28.94.1

Macchine per la preparazione, la filatura e la tessitura dei tessili e macchine per maglieria

 

28.94.11

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali; macchine per la preparazione delle materie tessili

44611 (*)

28.94.12

Macchine per la filatura delle materie tessili; macchine per l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili, per bobinare o per aspare le materie tessili

44611 (*)

28.94.13

Telai per tessitura

44612

28.94.14

Macchine e telai per maglieria; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia e simili; macchine per tessuti tufted

44613

28.94.15

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine tessili; macchine per la stampa dei tessuti

44694

44914 (*)

28.94.2

Altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di prodotti tessili e la confezione di capi di abbigliamento (comprese le macchine per cucire)

 

28.94.21

Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, strizzare, stirare, pressare, tingere, avvolgere, ecc. filati o tessuti; macchine ed apparecchi per la finitura del feltro

44621

28.94.22

Macchine per lavare la biancheria; macchine per pulire a secco; macchine per asciugare, di capacità superiore a 10 kg

44622

28.94.23

Asciugatrici a centrifuga

44911

28.94.24

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli impiegate in legatoria e le macchine per cucire di tipo domestico

44623

28.94.3

Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o articoli simili

 

28.94.30

Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o articoli simili

44630

28.94.4

Macchine per cucire di tipo domestico

 

28.94.40

Macchine per cucire di tipo domestico

44814

28.94.5

Parti ed accessori di macchine per la filatura delle materie tessili e di telai per tessitura e di macchine per altre lavorazioni dei tessili, per la produzione di capi di abbigliamento e per la lavorazione del cuoio

 

28.94.51

Parti ed accessori di macchine per la filatura delle materie tessili e di telai per tessitura

44640 (*)

28.94.52

Parti di macchine per altre lavorazioni dei tessili, per la produzione di capi di abbigliamento e per la lavorazione del cuoio

44640 (*)

28.94.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

 

28.94.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

88239 (*)

28.95

Macchine per l’industria della carta e del cartone

 

28.95.1

Macchine per l’industria della carta e del cartone e loro parti

 

28.95.11

Macchine per l’industria della carta e del cartone, escluse loro parti

44913

28.95.12

Parti di macchine per l’industria della carta e del cartone

44921

28.95.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per l’industria della carta e del cartone

 

28.95.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle macchine per l’industria della carta e del cartone

88239 (*)

28.96

Macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma

 

28.96.1

Macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie

 

28.96.10

Macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie

44915

28.96.2

Parti di macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie

 

28.96.20

Parti di macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie

44929 (*)

28.96.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma

 

28.96.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma

88239 (*)

28.99

Altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

 

28.99.1

Macchine da stampa e macchine ed apparecchi per legare o rilegare

 

28.99.11

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare (comprese le macchine per cucire i fogli)

44914 (*)

28.99.12

Macchine, apparecchi e impianti per comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché o lastre

44914 (*)

28.99.13

Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, esclusi quelli per ufficio

44914 (*)

28.99.14

Altre macchine da stampa, escluse quelle per ufficio

44914 (*)

44917

28.99.2

Macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto

 

28.99.20

Macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto

44918

28.99.3

Macchine per impieghi speciali n.c.a.

 

28.99.31

Essiccatori per il legno, la pasta da carta, la carta o i cartoni; essiccatori, diversi dagli apparecchi domestici, n.c.a.

44912

28.99.32

Giostre, altalene, padiglioni da tiro a segno ed altre attrazioni da fiera

38600

28.99.39

Dispositivi per il lancio di veicoli aerei; dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei o apparecchi analoghi; dispositivi di equilibraggio di pneumatici; macchine per usi specifici n.c.a.

44919

28.99.4

Parti di macchine da stampa o di macchine ed apparecchi per legare o rilegare

 

28.99.40

Parti di macchine da stampa o di macchine ed apparecchi per legare o rilegare

44922 (*)

28.99.5

Parti di macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto; parti di altre macchine per impieghi speciali

 

28.99.51

Parti di macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto

44923

28.99.52

Parti di altre macchine per impieghi speciali

44929 (*)

28.99.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

 

28.99.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

88239 (*)

29

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

 

29.1

Autoveicoli

 

29.10

Autoveicoli

 

29.10.1

Motori a combustione interna dei tipi utilizzati per gli autoveicoli

 

29.10.11

Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per veicoli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3

43121 (*)

29.10.12

Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per veicoli, di cilindrata superiore a 1 000 cm3

43122 (*)

29.10.13

Motori a combustione interna alternativi ad accensione per compressione, per veicoli

43123

29.10.2

Automobili

 

29.10.21

Veicoli con motore con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3, nuovi

49113 (*)

29.10.22

Veicoli con motore con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 1 500 cm3, nuovi

49113 (*)

29.10.23

Veicoli con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione (diesel o semidiesel), nuovi

49113 (*)

29.10.24

Altri autoveicoli per il trasporto di persone

49113 (*)

29.10.3

Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone

 

29.10.30

Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone

49112

29.10.4

Autoveicoli per il trasporto delle merci

 

29.10.41

Veicoli commerciali, con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione (diesel o semidiesel), nuovi

49114 (*)

29.10.42

Veicoli commerciali, con motore a combustione interna alternativo con accensione a scintilla; altri veicoli commerciali, nuovi

49114 (*)

29.10.43

Trattori stradali per semirimorchi

49111

29.10.44

Telai con motori, per autoveicoli

49121

29.10.5

Autoveicoli speciali

 

29.10.51

Autogru

49115

29.10.52

Autoveicoli per spostarsi sulla neve, autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili, con motore

49116

29.10.59

Autoveicoli speciali n.c.a.

49119

29.10.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli autoveicoli

 

29.10.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione degli autoveicoli

88221 (*)

29.2

Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi

 

29.20

Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi

 

29.20.1

Carrozzerie per autoveicoli

 

29.20.10

Carrozzerie per autoveicoli

49210

29.20.2

Rimorchi e semirimorchi; container

 

29.20.21

Container appositamente costruiti per uno o più modi di trasporto

49221

29.20.22

Rimorchi e semirimorchi tipo roulotte, ad uso abitazione o per campeggio

49222

29.20.23

Altri rimorchi e semirimorchi

49229

29.20.3

Parti di rimorchi, semirimorchi ed altri veicoli, a propulsione non meccanica

 

29.20.30

Parti di rimorchi, semirimorchi ed altri veicoli, a propulsione non meccanica

49232

29.20.4

Servizi di rimessa in efficienza, assemblaggio, allestimento e carrozzeria per autoveicoli

 

29.20.40

Servizi di rimessa in efficienza, assemblaggio, allestimento e carrozzeria per autoveicoli

88221 (*)

29.20.5

Servizi di allestimento per roulotte e mobilhome

 

29.20.50

Servizi di allestimento per roulotte e mobilhome

88221 (*)

29.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi

 

29.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi

88221 (*)

29.3

Parti ed accessori per autoveicoli

 

29.31

Attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

 

29.31.1

Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

 

29.31.10

Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

46330

29.31.2

Altri apparecchi elettrici per autoveicoli e loro parti

 

29.31.21

Candele di accensione; magneti; dinamo-magneti; volano-magneti; distributori; bobine di accensione

46910 (*)

29.31.22

Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori ed altri apparecchi e dispositivi

46910 (*)

29.31.23

Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per autoveicoli e motocicli

46910 (*)

29.31.3

Parti di altri apparecchi elettrici per autoveicoli e motocicli

 

29.31.30

Parti di altri apparecchi elettrici per autoveicoli e motocicli

46960 (*)

29.31.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

 

29.31.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

88239 (*)

29.32

Altre parti ed accessori per autoveicoli

 

29.32.1

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

 

29.32.10

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

38111 (*)

29.32.2

Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie

 

29.32.20

Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie

49231

29.32.3

Parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli

 

29.32.30

Parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli

49129 (*)

29.32.9

Servizi di assemblaggio di parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli; servizi di assemblaggio di insiemi completi di costruzione per autoveicoli all’interno del processo di fabbricazione; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre parti ed accessori per autoveicoli

 

29.32.91

Servizi in subfornitura di assemblaggio di set completi per autoveicoli

88221 (*)

29.32.92

Servizi di assemblaggio di parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli

88221 (*)

29.32.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altre parti e di accessori per autoveicoli

88221 (*)

30

Altri mezzi di trasporto

 

30.1

Navi e imbarcazioni

 

30.11

Navi e congegni galleggianti

 

30.11.1

Navi militari

 

30.11.10

Navi militari

49319 (*)

30.11.2

Navi e natanti simili per il trasporto dei passeggeri e delle merci

 

30.11.21

Piroscafi, navi da crociera e navi simili adibiti al trasporto di persone; navi traghetto

49311

30.11.22

Navi cisterna per il trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi, sostanze chimiche, gas liquefatti

49312

30.11.23

Navi frigorifere, escluse le navi cisterna

49313

30.11.24

Navi da carico secco

49314

30.11.3

Pescherecci e altri natanti speciali

 

30.11.31

Pescherecci; navi officina ed altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca

49315

30.11.32

Rimorchiatori e spintori

49316

30.11.33

Draghe; navi-faro, pontoni-gru; altri natanti

49319 (*)

30.11.4

Navi d’altura e relative infrastrutture

 

30.11.40

Navi d’altura e relative infrastrutture

49320

30.11.5

Altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)

 

30.11.50

Altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)

49390

30.11.9

Servizi di trasformazione, rimessa in efficienza e allestimento di navi e di piattaforme e congegni galleggianti; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di navi e congegni galleggianti

 

30.11.91

Trasformazione e rimessa in efficienza di navi e di piattaforme e congegni galleggianti

88229 (*)

30.11.92

Servizi di allestimento di navi e di piattaforme e congegni galleggianti

88229 (*)

30.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di navi e congegni galleggianti

88229 (*)

30.12

Imbarcazioni da diporto e sportive

 

30.12.1

Imbarcazioni da diporto e sportive

 

30.12.11

Imbarcazioni a vela (escl. imbarcazioni pneumatiche) da diporto o sportive, anche munite di motore ausiliario

49410

30.12.12

Imbarcazioni pneumatiche da diporto o sportive

49490 (*)

30.12.19

Altre imbarcazioni da diporto o sportive; imbarcazioni a remi e canoe

49490 (*)

30.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle imbarcazioni da diporto e sportive

 

30.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione delle imbarcazioni da diporto e sportive

88229 (*)

30.2

Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario

 

30.20

Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario

 

30.20.1

Locomotive, locotrattori e tender

 

30.20.11

Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna

49511

30.20.12

Locomotive diesel-elettriche

49512

30.20.13

Altre locomotive e locotrattori; tender

49519

30.20.2

Automotrici ed elettromotrici (esclusi i veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio)

 

30.20.20

Automotrici ed elettromotrici (esclusi i veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio)

49520

30.20.3

Altro materiale rotabile

 

30.20.31

Veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio

49531

30.20.32

Carrozze ferrotranviarie per il trasporto dei passeggeri, non semoventi; bagagliai ed altre vetture speciali

49532

30.20.33

Carri merci non semoventi

49533

30.20.4

Parti di locomotive o di materiale rotabile ferrotranviario; materiale fisso e sue parti; apparecchi meccanici di controllo

 

30.20.40

Parti di locomotive o di materiale rotabile ferrotranviario; materiale fisso e sue parti; apparecchi meccanici di controllo

49540

30.20.9

Servizi di rimessa in efficienza e allestimento («completamento») di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario

 

30.20.91

Servizi di rimessa in efficienza e allestimento («completamento») di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario

88229 (*)

30.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario

88229 (*)

30.3

Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi

 

30.30

Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi

 

30.30.1

Motori per aeromobili o veicoli spaziali; apparecchi al suolo di allenamento al volo, e loro parti

 

30.30.11

Motori con accensione a scintilla per l’aviazione

43131

30.30.12

Turboreattori e turbopropulsori

43132

30.30.13

Propulsori a reazione (esclusi turboreattori)

43133

30.30.14

Apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

43134

30.30.15

Parti di motori con accensione a scintilla per l’aviazione

43152

30.30.16

Parti di turboreattori o di turbopropulsori

43155

30.30.2

Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri velivoli senza motore

 

30.30.20

Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri velivoli senza motore

49610

30.30.3

Elicotteri e aeroplani

 

30.30.31

Elicotteri

49621

30.30.32

Aeroplani e altri aeromobili, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

49622

30.30.33

Aeroplani e altri aeromobili, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ma inferiore o uguale a 15 000 kg

49623 (*)

30.30.34

Aeroplani e altri aeromobili di peso a vuoto superiore a 15 000 kg

49623 (*)

30.30.4

Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio

 

30.30.40

Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio

49630

30.30.5

Altre parti di aeromobili e di veicoli spaziali

 

30.30.50

Altre parti di aeromobili e di veicoli spaziali

38111 (*)

49640

30.30.6

Servizi di revisione e di trasformazione di aeromobili e relativi motori

 

30.30.60

Servizi di revisione e di trasformazione di aeromobili e relativi motori

87149 (*)

30.30.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi

 

30.30.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi

88229 (*)

30.4

Veicoli militari da combattimento

 

30.40

Veicoli militari da combattimento

 

30.40.1

Carri da combattimento e autoblinde e loro parti

 

30.40.10

Carri da combattimento e autoblinde e loro parti

44710

30.40.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di veicoli militari da combattimento

 

30.40.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di veicoli militari da combattimento

88229 (*)

30.9

Mezzi di trasporto n.c.a.

 

30.91

Motocicli

 

30.91.1

Motocicli e side-car

 

30.91.11

Motocicli e cicli muniti di un motore ausiliario a combustione interna alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

49911

30.91.12

Motocicli con motore a combustione interna alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3

49912

30.91.13

Motocicli n.c.a.; side-car

49913

30.91.2

Parti e accessori di motocicli e side-car

 

30.91.20

Parti e accessori di motocicli e side-car

49941

30.91.3

Motori a combustione interna dei tipi utilizzati per i motocicli

 

30.91.31

Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per motocicli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3

43121 (*)

30.91.32

Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per motocicli, di cilindrata superiore a 1 000 cm3

43122 (*)

30.91.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei motocicli

 

30.91.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei motocicli

88229 (*)

30.92

Biciclette e veicoli per invalidi

 

30.92.1

Biciclette ed altri cicli, senza motore

 

30.92.10

Biciclette ed altri cicli, senza motore

49921

30.92.2

Veicoli per invalidi, esclusi parti ed accessori

 

30.92.20

Veicoli per invalidi, esclusi parti ed accessori

49922

30.92.3

Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi

 

30.92.30

Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi

49942

30.92.4

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti

 

30.92.40

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti

38992

30.92.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di biciclette e di veicoli per invalidi

 

30.92.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di biciclette e di veicoli per invalidi

88229 (*)

30.99

Altri mezzi di trasporto n.c.a.

 

30.99.1

Altri mezzi di trasporto n.c.a.

 

30.99.10

Altri mezzi di trasporto n.c.a.

49930

30.99.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

 

30.99.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

88229 (*)

31

Mobilio

 

31.0

Mobilio

 

31.00

Mobili per sedersi e loro parti; parti di mobili

 

31.00.1

Mobili per sedersi e loro parti

 

31.00.11

Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

38111

31.00.12

Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

38112

31.00.13

Altri mobili per sedersi

38119

31.00.14

Parti di mobili per sedersi

38160 (*)

31.00.2

Parti di mobili (escl. mobili per sedersi)

 

31.00.20

Parti di mobili (escl. mobili per sedersi)

38160 (*)

31.00.9

Servizi di imbottitura di sedie e sedili; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di mobili per sedersi e loro parti e parti di mobili

 

31.00.91

Servizi di imbottitura di sedie e sedili

88190 (*)

31.00.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di mobili per sedersi, loro parti; parti di mobili

88190 (*)

31.01

Mobili per uffici e negozi

 

31.01.1

Mobili per uffici e negozi

 

31.01.11

Mobili metallici per ufficio

38121

31.01.12

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

38122

31.01.13

Mobili di legno per negozi

38140 (*)

31.01.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei mobili per uffici e negozi

 

31.01.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei mobili per uffici e negozi

88190 (*)

31.02

Mobili per cucina

 

31.02.1

Mobili per cucina

 

31.02.10

Mobili per cucina

38130

31.02.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei mobili per cucina

 

31.02.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei mobili per cucina

88190 (*)

31.03

Materassi

 

31.03.1

Materassi

 

31.03.11

Sommier

38150 (*)

31.03.12

Materassi, esclusi sommier

38150 (*)

31.03.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei materassi

 

31.03.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione dei materassi

88190 (*)

31.09

Altri mobili

 

31.09.1

Altri mobili

 

31.09.11

Mobili metallici n.c.a.

38140 (*)

31.09.12

Mobili in legno per camera da letto, sala da pranzo e salotto

38140 (*)

31.09.13

Mobili in legno n.c.a.

38140 (*)

31.09.14

Mobili di materie plastiche o in altre materie (ad esempio, canna, vimini o bambù)

38140 (*)

31.09.9

Servizi di finitura di mobili nuovi; attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri mobili

 

31.09.91

Servizi di finitura di mobili nuovi (esclusa l’imbottitura di sedie e sedili)

88190 (*)

31.09.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri mobili

88190 (*)

32

Altri manufatti

 

32.1

Gioielli e articoli di oreficeria e bigiotteria

 

32.11

Monete

 

32.11.1

Monete

 

32.11.10

Monete

38250

32.11.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di monete

 

32.11.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di monete

88190 (*)

32.12

Gioielli e articoli di oreficeria

 

32.12.1

Gioielli e articoli di oreficeria

 

32.12.11

Perle coltivate, pietre preziose e semipreziose, comprese le pietre sintetiche o ricostruite, lavorate ma non incastonate

38220

32.12.12

Diamanti industriali, lavorati; residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

38230

32.12.13

Oggetti di gioielleria e loro parti; articoli di oreficeria e loro parti

38240 (*)

32.12.14

Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)

38240 (*)

48490 (*)

32.12.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di gioielli e articoli di oreficeria

 

32.12.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di gioielli e articoli di oreficeria

88190 (*)

32.13

Articoli di bigiotteria

 

32.13.1

Articoli di bigiotteria

 

32.13.10

Articoli di bigiotteria

38997

48490 (*)

32.13.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli di bigiotteria

 

32.13.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli di bigiotteria

88190 (*)

32.2

Strumenti musicali

 

32.20

Strumenti musicali

 

32.20.1

Pianoforti, organi ed altri strumenti musicali a corda e a fiato, tastiere; metronomi, diapason; meccanismi per scatole musicali

 

32.20.11

Pianoforti ed altri strumenti a corda con tastiera

38310

32.20.12

Altri strumenti musicali a corda

38320

32.20.13

Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili; fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca; strumenti a fiato

38330

32.20.14

Strumenti musicali o a tastiera il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente

38340

32.20.15

Altri strumenti musicali

38350

32.20.16

Metronomi e diapason; meccanismi per scatole musicali; corde armoniche

38360 (*)

32.20.2

Parti ed accessori di strumenti musicali

 

32.20.20

Parti ed accessori di strumenti musicali

38360 (*)

32.20.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti musicali

 

32.20.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti musicali

88190 (*)

32.3

Articoli sportivi

 

32.30

Articoli sportivi

 

32.30.1

Articoli sportivi

 

32.30.11

Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve (escl. calzature); pattini da ghiaccio e pattini a rotelle; loro parti

38410

32.30.12

Calzature da sci

29410

32.30.13

Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici

38420

32.30.14

Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, i centri di fitness o l’atletica

38430

32.30.15

Altri oggetti ed attrezzi per gli sport o i giochi all’aperto; piscine e vasche per sguazzare

38440

32.30.16

Canne da pesca ed altri oggetti per la pesca con la lenza; articoli per la caccia o la pesca n.c.a.

38450

32.30.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli sportivi

 

32.30.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di articoli sportivi

88190 (*)

32.4

Giochi e giocattoli

 

32.40

Giochi e giocattoli

 

32.40.1

Bambole raffiguranti soggetti umani; giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani; loro parti

 

32.40.11

Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani

38520 (*)

32.40.12

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani

38520 (*)

32.40.13

Parti ed accessori di bambole raffiguranti soggetti umani

38530

32.40.2

Trenini elettrici e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione

 

32.40.20

Trenini elettrici e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione

38540

32.40.3

Altri giocattoli (compresi strumenti musicali giocattolo)

 

32.40.31

Giocattoli a ruote destinati ad essere guidati o montati dai bambini; carrozzelle o passeggini per bambole

38510

32.40.32

Puzzle

38550

32.40.39

Giochi e giocattoli n.c.a.

38560

32.40.4

Altri giochi

 

32.40.41

Carte da gioco

38570

32.40.42

Articoli per biliardi, per giochi di società; altri giochi a monete o a gettoni

38590

32.40.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di giochi e giocattoli

 

32.40.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di giochi e giocattoli

88190 (*)

32.5

Strumenti e accessori utilizzati in medicina e odontoiatria

 

32.50

Strumenti e accessori utilizzati in medicina e odontoiatria

 

32.50.1

Strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e odontoiatria

 

32.50.11

Strumenti ed apparecchi per i trattamenti dentali

48130

32.50.12

Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

48140

32.50.13

Siringhe, aghi, cateteri, cannule e simili; strumenti per l’oftalmologia e altri strumenti ed apparecchi n.c.a.

48150

32.50.2

Apparecchi per terapie; accessori, protesi e oggetti ed apparecchi di ortopedia

 

32.50.21

Apparecchi per terapie; apparecchi respiratori

48160 (*)

32.50.22

Protesi articolari; oggetti ed apparecchi di ortopedia; denti artificiali; protesi dentarie; protesi n.c.a.

35440 (*)

48170 (*)

32.50.23

Parti ed accessori di protesi e apparecchi di ortopedia

48170 (*)

32.50.3

Mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria; poltrone da parrucchiere e poltrone simili e loro parti

 

32.50.30

Mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria; poltrone da parrucchiere e poltrone simili e loro parti

48180

32.50.4

Occhiali, lenti e loro parti

 

32.50.41

Lenti oftalmiche a contatto; lenti per occhiali, di qualsiasi materia

48311 (*)

32.50.42

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

48312

32.50.43

Montature per occhiali o per oggetti simili

48313

32.50.44

Parti di montature per occhiali o per oggetti simili

48352

32.50.5

Altri articoli per usi medico-chirurgici

 

32.50.50

Altri articoli per usi medico-chirurgici

35290

32.50.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e ortopedia

 

32.50.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e ortopedia

88235 (*)

32.9

Manufatti n.c.a.

 

32.91

Scope e spazzole

 

32.91.1

Scope e spazzole

 

32.91.11

Scope e spazzole per le pulizie domestiche

38993 (*)

32.91.12

Spazzolini da denti, spazzole per i capelli e altre spazzole per la toletta personale; pennelli per pitture artistiche, per scrivere e per l’applicazione di prodotti cosmetici

38993 (*)

32.91.19

Altre spazzole e pennelli n.c.a.

38993 (*)

32.91.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di scope e spazzole

 

32.91.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di scope e spazzole

88190 (*)

32.99

Altri manufatti n.c.a.

 

32.99.1

Copricapo di sicurezza; penne e matite, lavagne, timbri per datare, sigillare o numerare; nastri inchiostratori per macchine da scrivere, cuscinetti per timbri

 

32.99.11

Copricapo di sicurezza e altri prodotti di sicurezza

36971

36972

32.99.12

Penne e matite a sfera; penne con punta di feltro o con altre punte porose; portamine

38911 (*)

32.99.13

Penne per disegnare a inchiostro di china; penne stilografiche ed altre penne

38911 (*)

32.99.14

Assortimenti di oggetti di cancelleria, portapenne, portamatite e simili; loro parti

38911 (*)

32.99.15

Matite, mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

38911 (*)

32.99.16

Tavole di ardesia e lavagne; datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili; nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri simili; cuscinetti per timbri

38140

38912

32.99.2

Ombrelli; bastoni; bottoni; dischetti per bottoni; chiusure lampo; loro parti

 

32.99.21

Ombrelli (da pioggia e da sole); bastoni, bastoni-sedile, fruste e simili

38921

32.99.22

Parti, guarnizioni ed accessori di ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste e simili

38922 (*)

32.99.23

Bottoni a pressione e loro parti; bottoni; chiusure lampo

38923

32.99.24

Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni; parti di chiusure lampo

38924

32.99.3

Manufatti prodotti utilizzando capelli umani o peli animali; prodotti analoghi di materie tessili

 

32.99.30

Manufatti prodotti utilizzando capelli umani o peli animali; prodotti analoghi di materie tessili

38972

32.99.4

Accendini, pipe e loro parti; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili; combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti

 

32.99.41

Accendini e accenditori; pipe, bocchini da sigari e da sigarette e loro parti

38994 (*)

32.99.42

Parti di accendini; leghe piroforiche; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili

38995

32.99.43

Combustibili liquidi e gas combustibili per accendini, in contenitori di capacità inferiore o uguale a 300 cm3

38999 (*)

32.99.5

Altri articoli n.c.a.

 

32.99.51

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa

38991

32.99.52

Pettini da toletta, fermagli per capelli e simili; forcine per capelli; fermaricci; spruzzatori da toletta, loro montature e teste

38994 (*)

32.99.53

Strumenti, apparecchi e modelli ad uso esclusivamente dimostrativo

38996

32.99.54

Candele, ceri e simili

38999 (*)

32.99.55

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti

38999 (*)

32.99.59

Altri articoli vari n.c.a.

38999 (*)

48160

32.99.6

Servizi di tassidermia

 

32.99.60

Servizi di tassidermia

88190 (*)

32.99.9

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti n.c.a.

 

32.99.99

Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di altri prodotti n.c.a.

88190 (*)

33

Servizi di riparazione e installazione di macchinari e apparecchi

 

33.1

Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi

 

33.11

Servizi di riparazione di prodotti in metallo

 

33.11.1

Servizi di riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

 

33.11.11

Servizi di riparazione e manutenzione di elementi da costruzione in metallo

87110 (*)

33.11.12

Servizi di riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

87110 (*)

33.11.13

Servizi di riparazione e manutenzione di generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale)

87110 (*)

33.11.14

Servizi di riparazione e manutenzione di armi e munizioni

87110 (*)

33.11.19

Servizi di riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

87110 (*)

33.12

Servizi di riparazione di macchinari

 

33.12.1

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

 

33.12.11

Servizi di riparazione e manutenzione di motori e turbine (esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l’aviazione)

87156 (*)

33.12.12

Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari ad energia idraulica, altre pompe e compressori, rubinetti e valvole

87156 (*)

33.12.13

Servizi di riparazione e manutenzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

87156 (*)

33.12.14

Servizi di riparazione e manutenzione di forni e bruciatori

87156 (*)

33.12.15

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione

87156 (*)

33.12.16

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)

87120

33.12.17

Servizi di riparazione e manutenzione di utensili elettrici portatili

87156 (*)

33.12.18

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di ventilazione e di raffreddamento di uso non domestico

87156 (*)

33.12.19

Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

87156 (*)

33.12.2

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per impieghi speciali

 

33.12.21

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

87156 (*)

33.12.22

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la formatura dei metalli e di macchine utensili

87156 (*)

33.12.23

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia

87156 (*)

33.12.24

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere

87156 (*)

33.12.25

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco

87156 (*)

33.12.26

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

87156 (*)

33.12.27

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l’industria della carta e del cartone

87156 (*)

33.12.28

Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma

87156 (*)

33.12.29

Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali

87156 (*)

33.13

Servizi di riparazione di apparecchi elettronici ed ottici

 

33.13.1

Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettronici ed ottici

 

33.13.11

Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ed apparecchi di misurazione, di prova e di navigazione

87154 (*)

33.13.12

Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia

87154 (*)

33.13.13

Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche professionali

87154 (*)

33.13.19

Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettronici professionali

87154 (*)

33.14

Servizi di riparazione di apparecchi elettrici

 

33.14.1

Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettrici

 

33.14.11

Servizi di riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchi per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

87152 (*)

33.14.19

Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettrici professionali

87152 (*)

33.15

Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

 

33.15.1

Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

 

33.15.10

Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

87149 (*)

33.16

Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali

 

33.16.1

Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali

 

33.16.10

Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali

87149 (*)

33.17

Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto

 

33.17.1

Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto

 

33.17.11

Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario

87149 (*)

33.17.19

Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

87149 (*)

33.19

Servizi di riparazione di altri apparecchi

 

33.19.1

Servizi di riparazione di altri apparecchi

 

33.19.10

Servizi di riparazione di altri apparecchi

87159

33.2

Servizi di installazione di macchinari e apparecchi industriali

 

33.20

Servizi di installazione di macchinari e apparecchi industriali

 

33.20.1

Servizi di installazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e apparecchi

 

33.20.11

Servizi di installazione di generatori di vapore, escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale, compresi i servizi di installazione di sistemi di tubazioni metalliche negli stabilimenti industriali

87310 (*)

33.20.12

Servizi di installazione di altri prodotti in metallo, esclusi macchine e apparecchi

87310 (*)

33.20.2

Servizi di installazione di macchine di impiego generale

 

33.20.21

Servizi di installazione di macchine per ufficio e macchine contabili

87333

33.20.29

Servizi di installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

87320 (*)

33.20.3

Servizi di installazione di macchine per impieghi speciali

 

33.20.31

Servizi di installazione di macchine e attrezzature industriali per l’agricoltura

87320 (*)

33.20.32

Servizi di installazione di macchine per la formatura dei metalli

87320 (*)

33.20.33

Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l’industria metallurgica

87320 (*)

33.20.34

Servizi di installazione di macchinari e di impianti da miniera

87320 (*)

33.20.35

Servizi di installazione di macchinari e di impianti industriali per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco

87320 (*)

33.20.36

Servizi d’installazione di macchinari e di impianti per l’industria tessile, dell’abbigliamento e del cuoio

87320 (*)

33.20.37

Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l’industria della carta e del cartone

87320 (*)

33.20.38

Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l’industria delle materie plastiche e della gomma

87320 (*)

33.20.39

Servizi di installazione di altre macchine per impieghi speciali

87320 (*)

87331

33.20.4

Servizi di installazione di apparecchi elettronici ed ottici

 

33.20.41

Servizi di installazione di apparecchi medicali professionali e di strumenti ottici e di precisione

87350

33.20.42

Servizi di installazione di apparecchi elettronici professionali

87340

33.20.5

Servizi di installazione di apparecchi elettrici

 

33.20.50

Servizi di installazione di apparecchi elettrici

87360

33.20.6

Servizi di installazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

 

33.20.60

Servizi di installazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

87320 (*)

33.20.7

Servizi di installazione di altri prodotti n.c.a.

 

33.20.70

Servizi di installazione di altri prodotti n.c.a.

87390

D

ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

 

35

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 

35.1

Servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica

 

35.11

Energia elettrica

 

35.11.1

Energia elettrica

 

35.11.10

Energia elettrica

17100

35.12

Servizi di trasporto di energia elettrica

 

35.12.1

Servizi di trasporto di energia elettrica

 

35.12.10

Servizi di trasporto di energia elettrica

69111

86311

35.13

Servizi di distribuzione di energia elettrica

 

35.13.1

Servizi di distribuzione di energia elettrica

 

35.13.10

Servizi di distribuzione di energia elettrica

69112

86312

35.14

Servizi di vendita di energia elettrica

 

35.14.1

Servizi di vendita di energia elettrica

 

35.14.10

Servizi di vendita di energia elettrica

61197

61297

62597

35.2

Gas manifatturati; servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture

 

35.21

Gas manifatturati

 

35.21.1

Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas di gasogeno e gas simili, esclusi i gas di petrolio

 

35.21.10

Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas di gasogeno e gas simili, esclusi i gas di petrolio

17200

35.22

Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture

 

35.22.1

Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture

 

35.22.10

Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture

69120

86320

35.23

Servizi di vendita di gas mediante condutture

 

35.23.1

Servizi di vendita di gas mediante condutture

 

35.23.10

Servizi di vendita di gas mediante condutture

61191 (*)

35.3

Servizi di fornitura di vapore e aria condizionata

 

35.30

Servizi di fornitura di vapore e aria condizionata

 

35.30.1

Vapore e acqua calda; servizi di distribuzione di vapore e di acqua calda

 

35.30.11

Vapore e acqua calda

17300

35.30.12

Servizi di distribuzione di vapore e di acqua calda tramite rete

69220 (*)

86340 (*)

35.30.2

Ghiaccio; servizi di fornitura di aria e acqua refrigerate

 

35.30.21

Ghiaccio, anche per raffreddamento (per usi non alimentari)

17400

35.30.22

Servizi di fornitura di aria e acqua refrigerate

69220 (*)

86340 (*)

E

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA; RETI FOGNARIE, SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

 

36

Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d’acqua

 

36.0

Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d’acqua

 

36.00

Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d’acqua

 

36.00.1

Acqua naturale

 

36.00.11

Acqua potabile

18000 (*)

36.00.12

Acqua non potabile

18000 (*)

36.00.2

Servizi di trattamento e distribuzione dell’acqua tramite rete

 

36.00.20

Servizi di trattamento e distribuzione dell’acqua tramite rete

69210

69230

86330

86350

36.00.3

Servizi di vendita dell’acqua tramite rete

 

36.00.30

Servizi di vendita dell’acqua tramite rete

61198

37

Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione

 

37.0

Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione

 

37.00

Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione

 

37.00.1

Servizi di smaltimento delle acque di scarico

 

37.00.11

Servizi di evacuazione e di trattamento delle acque di scarico

94110

37.00.12

Servizi di trattamento di pozzi neri e fosse settiche

94120

37.00.2

Fanghi di depurazione

 

37.00.20

Fanghi di depurazione

39920

38

Servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; servizi di recupero dei materiali

 

38.1

Rifiuti; servizi di raccolta dei rifiuti

 

38.11

Rifiuti non pericolosi; servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi

 

38.11.1

Servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi riciclabili

 

38.11.11

Servizi di raccolta di rifiuti urbani non pericolosi riciclabili

94221

38.11.19

Servizi di raccolta di altri rifiuti non pericolosi, di provenienza diversa

94229

38.11.2

Servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi non riciclabili

 

38.11.21

Servizi di raccolta di rifiuti urbani non pericolosi non riciclabili

94231

38.11.29

Servizi di raccolta di altri rifiuti non pericolosi non riciclabili

94239

38.11.3

Rifiuti raccolti non riciclabili, non pericolosi

 

38.11.31

Rifiuti municipali non riciclabili, non pericolosi

39910

38.11.39

Altri rifiuti non riciclabili, non pericolosi

39990 (*)

38.11.4

Carcasse destinate a demolizione

 

38.11.41

Navi ed altri congegni galleggianti destinati a smantellamento

39370

38.11.49

Carcasse, diverse da navi ed altri congegni galleggianti, destinate alla demolizione

39910 (*)

38.11.5

Altri rifiuti raccolti riciclabili, non pericolosi

 

38.11.51

Rifiuti di vetro

37111 (*)

38.11.52

Rifiuti di carta e cartone

39240 (*)

38.11.53

Copertoni usati, di gomma

39260

38.11.54

Altri rifiuti di gomma

39250 (*)

38.11.55

Rifiuti di materie plastiche

39270 (*)

38.11.56

Rifiuti di materie tessili

39211

39212

39214

39216

38.11.57

Rifiuti di cuoio

39220 (*)

38.11.58

Cascami metallici non pericolosi

39310

39320

39331 (*)

39332 (*)

39333 (*)

39340 (*)

39361 (*)

39362 (*)

39363 (*)

39364 (*)

39365 (*)

39366 (*)

39367

38.11.59

Altri rifiuti riciclabili, non pericolosi n.c.a.

39280 (*)

39290 (*)

38.11.6

Servizi di trasporto di rifiuti non pericolosi

 

38.11.61

Servizi di trasporto di rifiuti non pericolosi riciclabili

94313

38.11.69

Servizi di trasporto di altri rifiuti non pericolosi

94319 (*)

38.12

Rifiuti pericolosi; servizi di raccolta di rifiuti pericolosi

 

38.12.1

Servizi di raccolta di rifiuti pericolosi

 

38.12.11

Servizi di raccolta di residui medicinali pericolosi e altri biorifiuti pericolosi

94211

38.12.12

Servizi di raccolta di altri rifiuti pericolosi industriali

94212

38.12.13

Servizi di raccolta di rifiuti urbani pericolosi

94219

38.12.2

Rifiuti pericolosi, raccolti

 

38.12.21

Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari

33720

38.12.22

Residui farmaceutici

39931

38.12.23

Altri residui medicinali pericolosi

39939

38.12.24

Residui chimici pericolosi

39950 (*)

38.12.25

Residui di oli

39950 (*)

38.12.26

Cascami metallici pericolosi

39365 (*)

39366 (*)

38.12.27

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici

39380

38.12.29

Altri rifiuti pericolosi

39990 (*)

38.12.3

Servizi di trasporto di rifiuti pericolosi

 

38.12.30

Servizi di trasporto di rifiuti pericolosi

94311

38.2

Servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti

 

38.21

Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

 

38.21.1

Servizi di trattamento dei rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento finale

 

38.21.10

Servizi di trattamento dei rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento finale

94319 (*)

38.21.2

Servizi di smaltimento di rifiuti non pericolosi

 

38.21.21

Servizi di discarica controllata

94331

38.21.22

Altri servizi di discarica

94332

38.21.23

Servizi di incenerimento dei rifiuti non pericolosi

94333

38.21.29

Servizi di smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

94339

38.21.3

Residui di solventi organici

 

38.21.30

Residui di solventi organici

39940

38.21.4

Ceneri e residui di incenerimento dei rifiuti

 

38.21.40

Ceneri e residui di incenerimento dei rifiuti

39290 (*)

38.22

Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

 

38.22.1

Servizi di trattamento delle scorie nucleari e di altri residui pericolosi

 

38.22.11

Servizi di trattamento delle scorie nucleari

94321 (*)

38.22.19

Servizi di trattamento di altri residui pericolosi

94321 (*)

38.22.2

Servizi di smaltimento delle scorie nucleari e di altri residui pericolosi

 

38.22.21

Servizi di smaltimento delle scorie nucleari

94322 (*)

38.22.29

Servizi di smaltimento di altri residui pericolosi

94322 (*)

38.3

Servizi di recupero dei materiali; materie prime secondarie

 

38.31

Servizi di demolizione di carcasse

 

38.31.1

Servizi di demolizione di carcasse

 

38.31.11

Servizi di demolizione di navi

94312 (*)

38.31.12

Servizi di demolizione di carcasse, escluse navi ed altri congegni galleggianti

94312 (*)

38.32

Servizi di recupero dei materiali selezionati; materie prime secondarie

 

38.32.1

Servizi di recupero dei materiali selezionati

 

38.32.11

Servizi di recupero delle materie metalliche selezionate

89410

38.32.12

Servizi di recupero delle materie non metalliche selezionate

89420

38.32.2

Materie prime secondarie metalliche

 

38.32.21

Metalli preziosi sotto forma di materie prime secondarie

39331 (*)

39332 (*)

39333 (*)

38.32.22

Metalli ferrosi sotto forma di materie prime secondarie

39340 (*)

38.32.23

Rame sotto forma di materie prime secondarie

39361 (*)

38.32.24

Nichel sotto forma di materie prime secondarie

39362 (*)

38.32.25

Alluminio sotto forma di materie prime secondarie

39363 (*)

38.32.29

Altre materie prime secondarie metalliche

39364 (*)

39368

38.32.3

Materie prime secondarie non metalliche

 

38.32.31

Vetro sotto forma di materie prime secondarie

39290 (*)

38.32.32

Carta e cartone sotto forma di materie prime secondarie

39240 (*)

38.32.33

Materie plastiche sotto forma di materie prime secondarie

39270 (*)

38.32.34

Gomma sotto forma di materie prime secondarie

39250 (*)

38.32.35

Materie tessili sotto forma di materie prime secondarie

3921

38.32.39

Altre materie prime secondarie non metalliche

39220 (*)

39280 (*)

39290 (*)

39

Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti

 

39.0

Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti

 

39.00

Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti

 

39.00.1

Servizi di decontaminazione e di risanamento

 

39.00.11

Servizi di decontaminazione e pulizia di terreni e di depurazione di acque sotterranee

94413

39.00.12

Servizi di decontaminazione e di bonifica delle acque superficiali

94412

39.00.13

Servizi di decontaminazione e di pulizia dell’aria

94411

39.00.14

Servizi di decontaminazione degli edifici

94430

39.00.2

Altri servizi di decontaminazione e servizi specializzati di controllo dell’inquinamento

 

39.00.21

Servizi di confinamento, controllo e monitoraggio della decontaminazione del sito ed altri servizi di decontaminazione

94420

39.00.22

Altri servizi di decontaminazione

94490

39.00.23

Altri servizi specializzati di controllo dell’inquinamento

94900

F

LAVORI DI COSTRUZIONE ED OPERE DI EDILIZIA CIVILE

 

41

Edifici ed opere di edilizia civile

 

41.0

Edifici ed opere di edilizia civile

 

41.00

Edifici ed opere di edilizia civile

 

41.00.1

Edilizia abitativa

 

41.00.10

Edilizia abitativa

5311

41.00.2

Fabbricati non residenziali

 

41.00.20

Fabbricati non residenziali

5312

41.00.3

Lavori di costruzione di fabbricati residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro)

 

41.00.30

Lavori di costruzione di fabbricati residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro)

5411

41.00.4

Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro)

 

41.00.40

Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro)

5412

42

Lavori di costruzione ed opere di genio civile

 

42.1

Strade e strade ferrate; lavori di costruzione di strade e strade ferrate

 

42.11

Strade e autostrade; lavori di costruzione di strade e autostrade

 

42.11.1

Autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione

 

42.11.10

Autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione

53211

53213

42.11.2

Lavori di costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione

 

42.11.20

Lavori di costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione

54210 (*)

42.12

Linee ferroviarie e metropolitane; lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

 

42.12.1

Linee ferroviarie e metropolitane

 

42.12.10

Linee ferroviarie e metropolitane

53212

42.12.2

Lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

 

42.12.20

Lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

54210 (*)

42.13

Ponti e gallerie; lavori di costruzione di ponti e gallerie

 

42.13.1

Ponti e gallerie

 

42.13.10

Ponti e gallerie

5322

42.13.2

Lavori di costruzione di ponti e gallerie

 

42.13.20

Lavori di costruzione di ponti e gallerie

54220

42.2

Infrastrutture e lavori di costruzione di infrastrutture

 

42.21

Infrastrutture per il trasporto di fluidi e relativi lavori di costruzione

 

42.21.1

Infrastrutture per il trasporto di fluidi

 

42.21.11

Condotte per grandi distanze per il trasporto di fluidi

53241

42.21.12

Condotte locali per il trasporto di fluidi

53251

42.21.13

Sistemi di irrigazione (canali); condutture e tubi per la distribuzione dell’acqua; impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio

53231

53234

53235

42.21.2

Lavori di costruzione di infrastrutture per il trasporto di fluidi

 

42.21.21

Lavori di costruzione di condotte per grandi distanze

54241

42.21.22

Lavori di costruzione di condotte locali, inclusi lavori accessori

54251

42.21.23

Lavori di costruzione di sistemi di irrigazione (canali), condutture e tubi per la distribuzione dell’acqua, impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio

54232

54239 (*)

42.21.24

Trivellazione di pozzi d’acqua e lavori di installazione di fosse settiche

5434

42.22

Infrastrutture per l’energia elettrica e le telecomunicazioni e relativi lavori di costruzione

 

42.22.1

Infrastrutture per l’energia elettrica e le telecomunicazioni

 

42.22.11

Linee elettriche e linee di comunicazione per grandi distanze

53242

42.22.12

Linee elettriche e linee di comunicazione locali

53252

42.22.13

Centrali elettriche

53262

42.22.2

Lavori di costruzione di infrastrutture per l’energia elettrica e le telecomunicazioni

 

42.22.21

Lavori di costruzione di linee elettriche per grandi distanze e linee di comunicazione

54242

42.22.22

Lavori di costruzione di linee elettriche e linee di comunicazione locali

54252

42.22.23

Lavori di costruzione di centrali elettriche

54260

42.9

Lavori di costruzione ed altre opere di genio civile

 

42.91

Opere idrauliche e relativi lavori di costruzione

 

42.91.1

Strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche

 

42.91.10

Strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche

53232

53233

42.91.2

Lavori di costruzione di strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche

 

42.91.20

Lavori di costruzione di strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche

54231

54239 (*)

42.99

Altre opere di genio civile e relativi lavori di costruzione n.c.a.

 

42.99.1

Altre opere di genio civile

 

42.99.11

Impianti per attività estrattive e manifatturiere

53261

53263

53269

42.99.12

Impianti sportivi e ricreativi

53270

42.99.19

Altre opere di genio civile n.c.a.

53290

42.99.2

Lavori di costruzione per altre opere di genio civile

 

42.99.21

Lavori di costruzione per attività estrattive e manifatturiere

54270

42.99.22

Lavori di costruzione di strutture per stadi e terreni sportivi

54280

42.99.29

Lavori di costruzione per altre opere di genio civile n.c.a.

54290

43

Opere specializzate

 

43.1

Demolizioni e preparazione del cantiere

 

43.11

Lavori di demolizione

 

43.11.1

Lavori di demolizione

 

43.11.10

Lavori di demolizione

54310

43.12

Lavori di preparazione dei siti e cantieri

 

43.12.1

Lavori di preparazione dei siti e cantieri

 

43.12.11

Lavori di preparazione del suolo e del terreno; lavori di sgombero

54320 (*)

43.12.12

Lavori di scavo e di movimento terra

54330

43.13

Lavori di trivellazione e perforazione

 

43.13.1

Lavori di trivellazione e perforazione

 

43.13.10

Lavori di trivellazione e perforazione

54320 (*)

43.2

Lavori di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione

 

43.21

Lavori di installazione di impianti elettrici

 

43.21.1

Lavori di installazione di impianti elettrici

 

43.21.10

Lavori di installazione di impianti elettrici

5461

43.22

Lavori di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria

 

43.22.1

Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature, di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria

 

43.22.11

Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature

5462

43.22.12

Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria

5463

43.22.2

Lavori di installazione di raccordi per il gas

 

43.22.20

Lavori di installazione di raccordi per il gas

54640

43.29

Altri lavori di installazione

 

43.29.1

Altri lavori di installazione

 

43.29.11

Lavori di isolamento

54650

43.29.12

Lavori di installazione di recinzioni e cancellate

54770

43.29.19

Altri lavori di installazione n.c.a.

5469

43.3

Lavori di completamento e di finitura degli edifici

 

43.31

Lavori di intonacatura

 

43.31.1

Lavori di intonacatura

 

43.31.10

Lavori di intonacatura

54720

43.32

Posa in opera di infissi

 

43.32.1

Posa in opera di infissi

 

43.32.10

Posa in opera di infissi

54760 (*)

43.33

Posa in opera di rivestimenti per pavimenti e di muri

 

43.33.1

Posa in opera di piastrelle

 

43.33.10

Posa in opera di piastrelle

54740

43.33.2

Posa in opera di altri rivestimenti per pavimenti e muri, e di carta da parati

 

43.33.21

Opere in terrazzo, marmo, granito e ardesia

54790 (*)

43.33.29

Posa in opera di altri rivestimenti per pavimenti e muri, e di carta da parati n.c.a.

54750

43.34

Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate

 

43.34.1

Lavori di tinteggiatura

 

43.34.10

Lavori di tinteggiatura

54730

43.34.2

Posa in opera di vetrate

 

43.34.20

Posa in opera di vetrate

54710

43.39

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

 

43.39.1

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

 

43.39.11

Posa in opera di elementi ornamentali

54760 (*)

43.39.19

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

54790 (*)

43.9

Altre opere specializzate

 

43.91

Posa in opera di coperture

 

43.91.1

Posa in opera di coperture

 

43.91.11

Costruzione di ossature di tetti

54522

43.91.19

Altri lavori di copertura

54530 (*)

43.99

Altre opere specializzate n.c.a.

 

43.99.1

Lavori di impermeabilizzazione

 

43.99.10

Lavori di impermeabilizzazione

54530 (*)

43.99.2

Lavori di ponteggio

 

43.99.20

Lavori di ponteggio

54570

43.99.3

Lavori di palificazione e costipazione del terreno; lavori di fondazione

 

43.99.30

Lavori di palificazione e costipazione del terreno; lavori di fondazione

5451

43.99.4

Opere in calcestruzzo

 

43.99.40

Opere in calcestruzzo

54540

43.99.5

Lavori di installazione di elementi in acciaio

 

43.99.50

Lavori di installazione di elementi in acciaio

54550

43.99.6

Lavori in muratura e posa in opera di mattoni

 

43.99.60

Lavori in muratura e posa in opera di mattoni

54560

43.99.7

Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate

 

43.99.70

Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate

54400

43.99.9

Opere specializzate n.c.a.

 

43.99.90

Opere specializzate n.c.a.

54521

54590

G

SERVIZI DI VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; SERVIZI DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

 

45

Servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e motocicli

 

45.1

Servizi di vendita di autoveicoli

 

45.11

Servizi di vendita di automobili e di autoveicoli leggeri

 

45.11.1

Servizi di vendita di automobili e di autoveicoli leggeri

 

45.11.11

Servizi di vendita all’ingrosso di autoveicoli per il trasporto di persone

61181 (*)

45.11.12

Servizi di vendita all’ingrosso di autoveicoli per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t)

61181 (*)

45.11.2

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di automobili e di autoveicoli leggeri

 

45.11.21

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli nuovi per il trasporto di persone

62281 (*)

45.11.22

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli usati, per il trasporto di persone

62281 (*)

45.11.23

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli nuovi per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t)

62281 (*)

45.11.24

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli usati, per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t)

62281 (*)

45.11.3

Altri servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri

 

45.11.31

Servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri via Internet

62381 (*)

45.11.39

Altri servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri n.c.a.

62381 (*)

45.11.4

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri

 

45.11.41

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri via Internet

62581 (*)

45.11.49

Altri servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri

62581 (*)

45.19

Servizi di vendita di altri autoveicoli

 

45.19.1

Servizi di vendita all’ingrosso di altri autoveicoli

 

45.19.11

Servizi di vendita all’ingrosso di autocarri, furgoni, rimorchi, semirimorchi e autobus

61181 (*)

45.19.12

Servizi di vendita all’ingrosso di veicoli da campeggio quali roulotte e motorhome

61181 (*)

45.19.2

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di altri autoveicoli

 

45.19.21

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autocarri, furgoni, rimorchi, semirimorchi e autobus

62281 (*)

45.19.22

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di veicoli da campeggio quali roulotte e motorhome

62281 (*)

45.19.3

Altri servizi di vendita al dettaglio di altri autoveicoli

 

45.19.31

Servizi di vendita al dettaglio di altri autoveicoli via Internet

62381 (*)

45.19.39

Altri servizi di vendita al dettaglio di autoveicoli n.c.a.

62381 (*)

45.19.4

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli

 

45.19.41

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli via Internet

62581 (*)

45.19.49

Altri servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli

62581 (*)

45.2

Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli

 

45.20

Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli

 

45.20.1

Servizi di manutenzione e riparazione di automobili e di autoveicoli leggeri

 

45.20.11

Servizi di manutenzione e riparazione ordinaria (esclusi i servizi di riparazione del sistema elettrico, pneumatici e carrozzeria) di automobili e di autoveicoli leggeri

87141 (*)

45.20.12

Servizi di riparazione del sistema elettrico di automobili e di autoveicoli leggeri

87141 (*)

45.20.13

Servizi di riparazione dei pneumatici (comprese regolazione ed equilibratura) di automobili e di autoveicoli leggeri

87141 (*)

45.20.14

Servizi di riparazione della carrozzeria e servizi simili (portiere, serrature, finestrini, riverniciatura, riparazione a seguito di collisione) di automobili e di autoveicoli leggeri

87141 (*)

45.20.2

Servizi di manutenzione e riparazione di altri autoveicoli

 

45.20.21

Servizi di manutenzione e riparazione ordinaria (esclusi i servizi di riparazione del sistema elettrico e della carrozzeria) di altri autoveicoli

87143 (*)

45.20.22

Servizi di riparazione del sistema elettrico di altri autoveicoli

87143 (*)

45.20.23

Servizi di riparazione della carrozzeria e servizi simili (portiere, serrature, finestrini, riverniciatura, riparazione a seguito di collisione) di altri autoveicoli

87143 (*)

45.20.3

Servizi di lavaggio e lucidatura di autoveicoli e servizi analoghi

 

45.20.30

Lavaggio e lucidatura di autoveicoli e servizi simili

87141 (*)

45.3

Servizi di vendita di parti e accessori di autoveicoli

 

45.31

Servizi di vendita all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

 

45.31.1

Servizi di vendita all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

 

45.31.11

Servizi di vendita all’ingrosso di copertoni e camere d’aria di pneumatici in gomma

61181 (*)

45.31.12

Servizi di vendita all’ingrosso di altre parti e altri accessori di autoveicoli

61181 (*)

45.31.2

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di parti e accessori di autoveicoli

 

45.31.20

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di parti e accessori di autoveicoli

62581 (*)

45.32

Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

 

45.32.1

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di parti e accessori di autoveicoli

 

45.32.11

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di pneumatici

62281 (*)

45.32.12

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di altre parti e altri accessori di autoveicoli

62281 (*)

45.32.2

Altri servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

 

45.32.21

Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli via Internet

62381 (*)

45.32.22

Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli per corrispondenza

62381 (*)

45.32.29

Altri servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli n.c.a.

62481

45.4

Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

 

45.40

Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

 

45.40.1

Servizi di vendita all’ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

 

45.40.10

Servizi di vendita all’ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

61181 (*)

45.40.2

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

 

45.40.20

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

62281 (*)

45.40.3

Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

 

45.40.30

Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

62381 (*)

45.40.4

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

 

45.40.40

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

62581 (*)

45.40.5

Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli

 

45.40.50

Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli

87142

46

Servizi di vendita all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

 

46.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi

 

46.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

 

46.11.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

 

46.11.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di animali vivi

61214

46.11.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di fiori e piante

61212

46.11.19

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altre materie prime agricole, di altre materie prime tessili e di altri semilavorati

61211

61213

61215

61219

46.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria

 

46.12.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria

 

46.12.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

61291

46.12.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di minerali metalliferi e metalli in forme primarie

61292

46.12.13

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici industriali, di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura

61271

61272

46.13

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di legname e materiali da costruzione

 

46.13.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di legname e materiali da costruzione

 

46.13.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di legname e di prodotti di legno

61293

46.13.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di materiali da costruzione

61261

61262

61263

61264

46.14

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili

 

46.14.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili

 

46.14.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di elaboratori elettronici, software, apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e altre attrezzature per ufficio

61283

61284

61285

46.14.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di navi, aeromobili ed altri mezzi di trasporto n.c.a.

61282

46.14.19

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri macchinari e impianti industriali n.c.a.

61286

61287

61288

61289

46.15

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di mobili, articoli per la casa e ferramenta

 

46.15.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di mobili, articoli per la casa e ferramenta

 

46.15.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di mobili

61241

46.15.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di apparecchi radio, televisori e apparecchi video

61242

46.15.13

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di ferramenta e utensileria portatile

61265

46.15.19

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di articoli per la casa e posaterie n.c.a.

61243

61244

61245

61246

46.16

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili, di abbigliamento, di articoli in pelliccia, di calzature e di articoli in cuoio

 

46.16.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili, di abbigliamento, di articoli in pelliccia, di calzature e di articoli in cuoio

 

46.16.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili

61231

61232

46.16.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di abbigliamento, di pellicce e di calzature

61233

61234

46.16.13

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di articoli in cuoio e di accessori da viaggio

61256

46.17

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

46.17.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

46.17.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari

61221

61222

61223

61224

61225

61227

61229

46.17.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di bevande

61226

46.17.13

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di tabacco

61228

46.18

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari

 

46.18.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari

 

46.18.11

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria e di prodotti per la pulizia

61273

61274

61275

61276

46.18.12

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di giochi e giocattoli, articoli sportivi, biciclette, libri, giornali, riviste e articoli di cancelleria, strumenti musicali, orologi e gioielli, attrezzature fotografiche e strumenti ottici

61251

61252

61253

61254

61255

61259

46.18.19

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari n.c.a.

61294

61295

61299

46.19

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

 

46.19.1

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

 

46.19.10

Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

612

46.2

Servizi di vendita all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

 

46.21

Servizi di vendita all’ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e prodotti per l’alimentazione degli animali

 

46.21.1

Servizi di vendita all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)

 

46.21.11

Servizi di vendita all’ingrosso di cereali

61111 (*)

46.21.12

Servizi di vendita all’ingrosso di sementi (esclusi semi oleosi)

61111 (*)

46.21.13

Servizi di vendita all’ingrosso di semi e frutti oleosi

61111 (*)

46.21.14

Servizi di vendita all’ingrosso di alimenti per il bestiame (mangimi)

61111 (*)

46.21.19

Servizi di vendita all’ingrosso di altre materie prime agricole n.c.a.

61119

46.21.2

Servizi di vendita all’ingrosso di tabacco grezzo

 

46.21.20

Servizi di vendita all’ingrosso di tabacco grezzo

61113

46.22

Servizi di vendita all’ingrosso di fiori e piante

 

46.22.1

Servizi di vendita all’ingrosso di fiori e piante

 

46.22.10

Servizi di vendita all’ingrosso di fiori e piante

61112

46.23

Servizi di vendita all’ingrosso di animali vivi

 

46.23.1

Servizi di vendita all’ingrosso di animali vivi

 

46.23.10

Servizi di vendita all’ingrosso di animali vivi

61114

46.24

Servizi di vendita all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio

 

46.24.1

Servizi di vendita all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio

 

46.24.10

Servizi di vendita all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio

61115

46.3

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

46.31

Servizi di vendita all’ingrosso di ortofrutticoli

 

46.31.1

Servizi di vendita all’ingrosso di ortofrutticoli

 

46.31.11

Servizi di vendita all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi

61121 (*)

46.31.12

Servizi di vendita all’ingrosso di preparazioni di frutta e ortaggi

61121 (*)

46.32

Servizi di vendita all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria

 

46.32.1

Servizi di vendita all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria

 

46.32.11

Servizi di vendita all’ingrosso di carne, pollame incluso

61123 (*)

46.32.12

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti a base di carne, prodotti avicoli inclusi

61123 (*)

46.33

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

 

46.33.1

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

 

46.33.11

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari

61122 (*)

46.33.12

Servizi di vendita all’ingrosso di uova

61122 (*)

46.33.13

Servizi di vendita all’ingrosso di oli e grassi commestibili

61122 (*)

46.34

Servizi di vendita all’ingrosso di bevande

 

46.34.1

Servizi di vendita all’ingrosso di bevande

 

46.34.11

Servizi di vendita all’ingrosso di succhi, acque minerali, bibite analcoliche ed altre bevande non alcoliche

61126 (*)

46.34.12

Servizi di vendita all’ingrosso di bevande alcoliche

61126 (*)

46.35

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti del tabacco

 

46.35.1

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti del tabacco

 

46.35.10

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti del tabacco

61128

46.36

Servizi di vendita all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi

 

46.36.1

Servizi di vendita all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi

 

46.36.11

Servizi di vendita all’ingrosso di zucchero

61129 (*)

46.36.12

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti di panetteria e pasticceria

61125 (*)

46.36.13

Servizi di vendita all’ingrosso di cioccolato e dolciumi

61125 (*)

46.37

Servizi di vendita all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

 

46.37.1

Servizi di vendita all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

 

46.37.10

Servizi di vendita all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

61125 (*)

46.38

Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

 

46.38.1

Servizi di vendita all’ingrosso di pesci, crostacei e molluschi

 

46.38.10

Servizi di vendita all’ingrosso di pesci, crostacei e molluschi

61124

46.38.2

Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti alimentari

 

46.38.21

Servizi di vendita all’ingrosso di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

61129 (*)

46.38.29

Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti alimentari n.c.a.

61129 (*)

46.39

Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

46.39.1

Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

46.39.11

Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari surgelati

611 (*)

46.39.12

Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari non surgelati, bevande e tabacco

611 (*)

46.4

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti per uso domestico

 

46.41

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti tessili

 

46.41.1

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti tessili

 

46.41.11

Servizi di vendita all’ingrosso di filati

61131 (*)

46.41.12

Servizi di vendita all’ingrosso di tessuti

61131 (*)

46.41.13

Servizi di vendita all’ingrosso di biancheria per la casa, tende ed altri articoli per la casa in materie tessili

61132 (*)

46.41.14

Servizi di vendita all’ingrosso di merceria

61132 (*)

46.42

Servizi di vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature

 

46.42.1

Servizi di vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature

 

46.42.11

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli di abbigliamento

61133

46.42.12

Servizi di vendita all’ingrosso di calzature

61134

46.43

Servizi di vendita all’ingrosso di elettrodomestici

 

46.43.1

Servizi di vendita all’ingrosso di elettrodomestici

 

46.43.11

Servizi di vendita all’ingrosso di elettrodomestici, eccetto apparecchi radio, televisori e attrezzature fotografiche

61144 (*)

46.43.12

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchi radio, televisori, apparecchi video e lettori DVD

61142 (*)

46.43.13

Servizi di vendita all’ingrosso di dischi, nastri audio e video, CD e DVD (escl. supporti non registrati)

61142 (*)

46.43.14

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli fotografici ed ottici

61152

46.44

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia

 

46.44.1

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia

 

46.44.11

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli di vetro, porcellana e ceramica

61145 (*)

46.44.12

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia

61176

46.45

Servizi di vendita all’ingrosso di profumi e cosmetici

 

46.45.1

Servizi di vendita all’ingrosso di profumi e cosmetici

 

46.45.10

Servizi di vendita all’ingrosso di profumi e cosmetici

61175

46.46

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici

 

46.46.1

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici

 

46.46.11

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

61173

46.46.12

Servizi di vendita all’ingrosso di strumenti e apparecchi chirurgici, medicali ed ortopedici

61174

46.47

Servizi di vendita all’ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l’illuminazione

 

46.47.1

Servizi di vendita all’ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l’illuminazione

 

46.47.11

Servizi di vendita all’ingrosso di mobili per la casa

61141

46.47.12

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchi per l’illuminazione

61143

46.47.13

Servizi di vendita all’ingrosso di tappeti

61163 (*)

46.48

Servizi di vendita all’ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria

 

46.48.1

Servizi di vendita all’ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria

 

46.48.10

Servizi di vendita all’ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria

61154

46.49

Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti per uso domestico

 

46.49.1

Servizi di vendita all’ingrosso di posateria e articoli in metallo per la casa, oggetti in vimini, oggetti in sughero e altri articoli di uso domestico n.c.a.

 

46.49.11

Servizi di vendita all’ingrosso di posaterie e utensili in metallo per la casa

61145 (*)

46.49.12

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli in vimini, sughero, articoli da bottaio ed altri articoli in legno

61146

46.49.19

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli e apparecchi domestici n.c.a.

61144 (*)

46.49.2

Servizi di vendita all’ingrosso di libri, riviste e prodotti cartotecnici

 

46.49.21

Servizi di vendita all’ingrosso di libri

61151 (*)

46.49.22

Servizi di vendita all’ingrosso di riviste e giornali

61151 (*)

46.49.23

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti cartotecnici

61151 (*)

46.49.3

Servizi di vendita all’ingrosso di altri beni di consumo

 

46.49.31

Servizi di vendita all’ingrosso di strumenti musicali

61142 (*)

46.49.32

Servizi di vendita all’ingrosso di giochi e giocattoli

61153

46.49.33

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli sportivi (incluse biciclette)

61155

46.49.34

Servizi di vendita all’ingrosso di articoli in cuoio e accessori da viaggio

61156

46.49.35

Servizi di vendita all’ingrosso di francobolli e monete

61159 (*)

46.49.36

Servizi di vendita all’ingrosso di souvenir e opere d’arte

61159 (*)

46.49.39

Servizi di vendita all’ingrosso di altri beni di consumo n.c.a.

61159 (*)

46.5

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature di informazione e comunicazione

 

46.51

Servizi di vendita all’ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software

 

46.51.1

Servizi di vendita all’ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software

 

46.51.10

Servizi di vendita all’ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software

61184

46.52

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e per telecomunicazioni

 

46.52.1

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e per telecomunicazioni

 

46.52.11

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature e parti di apparecchiature per telecomunicazioni

61185 (*)

46.52.12

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici

61142 (*)

46.52.13

Servizi di vendita all’ingrosso di nastri audio e video e dischetti, dischi magnetici ed ottici CD e DVD vergini

61185 (*)

46.6

Servizi di vendita all’ingrosso di altri macchinari, attrezzature e accessori

 

46.61

Servizi di vendita all’ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori agricoli

 

46.61.1

Servizi di vendita all’ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori agricoli

 

46.61.11

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine, attrezzature e accessori per l’agricoltura e la silvicoltura, inclusi i trattori

61186 (*)

46.61.12

Servizi di vendita all’ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori per prati e giardini

61186 (*)

46.62

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili

 

46.62.1

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili

 

46.62.11

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili per la lavorazione del legno

61188 (*)

46.62.12

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli

61188 (*)

46.62.19

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine utensili per la lavorazione di altri materiali

61188 (*)

46.63

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’estrazione, le costruzioni e il genio civile

 

46.63.1

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’estrazione, le costruzioni e il genio civile

 

46.63.10

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’estrazione, le costruzioni e il genio civile

61187

46.64

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’industria tessile e di macchine per cucire e per maglieria

 

46.64.1

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

 

46.64.10

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

61188 (*)

46.65

Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio

 

46.65.1

Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio

 

46.65.10

Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio

61183 (*)

46.66

Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

 

46.66.1

Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

 

46.66.10

Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

61183 (*)

46.69

Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature

 

46.69.1

Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine e attrezzature

 

46.69.11

Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature di trasporto, esclusi gli autoveicoli, i motocicli e le biciclette

61182

46.69.12

Servizi di vendita all’ingrosso di forniture per macchine e attrezzature

61189 (*)

46.69.13

Servizi di vendita all’ingrosso di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione

61189 (*)

46.69.14

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine per le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

61188 (*)

46.69.15

Servizi di vendita all’ingrosso di macchine, apparecchi e materiali elettrici di uso professionale

61189 (*)

46.69.16

Servizi di vendita all’ingrosso di armi e munizioni

61189 (*)

46.69.19

Servizi di vendita all’ingrosso di altre macchine, apparecchi e attrezzature di impiego generale e speciale

61189 (*)

46.7

Servizi di vendita all’ingrosso specializzato di altri prodotti

 

46.71

Servizi di vendita all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

 

46.71.1

Servizi di vendita all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

 

46.71.11

Servizi di vendita all’ingrosso di combustibili solidi

61191 (*)

46.71.12

Servizi di vendita all’ingrosso di carburanti per autoveicoli, inclusi carburanti per aeromobili

61191 (*)

46.71.13

Servizi di vendita all’ingrosso di altri combustibili liquidi e gassosi e di prodotti derivati

61191 (*)

46.72

Servizi di vendita all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

 

46.72.1

Servizi di vendita all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

 

46.72.11

Servizi di vendita all’ingrosso di minerali di ferro

61192 (*)

46.72.12

Servizi di vendita all’ingrosso di minerali non ferrosi

61192 (*)

46.72.13

Servizi di vendita all’ingrosso di ferro e acciaio in forme primarie

61192 (*)

46.72.14

Servizi di vendita all’ingrosso di metalli non ferrosi in forme primarie

61192 (*)

46.73

Servizi di vendita all’ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di apparecchi igienico-sanitari

 

46.73.1

Servizi di vendita all’ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di apparecchi igienico-sanitari

 

46.73.11

Servizi di vendita all’ingrosso di legname grezzo

61193 (*)

46.73.12

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti della prima trasformazione del legno

61193 (*)

46.73.13

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchi igienico-sanitari

61162

46.73.14

Servizi di vendita all’ingrosso di vernici, colori e lacche

61164

46.73.15

Servizi di vendita all’ingrosso di vetro piano

61161 (*)

46.73.16

Servizi di vendita all’ingrosso di altri materiali da costruzione

61161 (*)

46.73.17

Servizi di vendita all’ingrosso di carte da parati

61163 (*)

46.73.18

Servizi di vendita all’ingrosso di rivestimenti per pavimenti (escl. tappeti)

61163 (*)

46.74

Servizi di vendita all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

 

46.74.1

Servizi di vendita all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

 

46.74.11

Servizi di vendita all’ingrosso di ferramenta

61165 (*)

46.74.12

Servizi di vendita all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

61199 (*)

46.74.13

Servizi di vendita all’ingrosso di utensili a mano

61165 (*)

46.75

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti chimici

 

46.75.1

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti chimici

 

46.75.11

Servizi di vendita all’ingrosso di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura

61172

46.75.12

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti chimici industriali

61171

46.76

Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti intermedi

 

46.76.1

Servizi di vendita all’ingrosso di altri prodotti intermedi

 

46.76.11

Servizi di vendita all’ingrosso di carta e cartone

61194

46.76.12

Servizi di vendita all’ingrosso di fibre tessili

61131 (*)

46.76.13

Servizi di vendita all’ingrosso di materie plastiche e gomma in forme primarie

61199 (*)

46.76.19

Servizi di vendita all’ingrosso di prodotti intermedi, esclusi quelli agricoli, n.c.a.

61199 (*)

46.77

Servizi di vendita all’ingrosso di rottami e cascami

 

46.77.1

Servizi di vendita all’ingrosso di rottami e cascami

 

46.77.10

Servizi di vendita all’ingrosso di rottami e cascami

61195

46.9

Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato

 

46.90

Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato

 

46.90.1

Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato

 

46.90.10

Servizi di vendita all’ingrosso non specializzato

61

47

Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

 

47.0

Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

 

47.00

Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

 

47.00.1

Servizi di vendita al dettaglio di frutta, ortaggi, carne, pesce, prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari e uova

 

47.00.11

Servizi di vendita al dettaglio di frutta e ortaggi freschi

62 (*) 21 (*)

47.00.12

Servizi di vendita al dettaglio di preparazioni di frutta e ortaggi

62 (*) 21 (*)

47.00.13

Servizi di vendita al dettaglio di carni

62 (*) 23 (*)

47.00.14

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti a base di carne

62 (*) 23 (*)

47.00.15

Servizi di vendita al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

62 (*) 24

47.00.16

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti di panetteria

62 (*) 25 (*)

47.00.17

Servizi di vendita al dettaglio di dolciumi

62 (*) 25 (*)

47.00.18

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti lattiero-caseari

62 (*) 22 (*)

47.00.19

Servizi di vendita al dettaglio di uova

62 (*) 22 (*)

47.00.2

Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

47.00.21

Servizi di vendita al dettaglio di caffè, tè, cacao e spezie

62 (*) 27

47.00.22

Servizi di vendita al dettaglio di oli e grassi commestibili

62 (*) 22 (*)

47.00.23

Servizi di vendita al dettaglio di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

62 (*) 29 (*)

47.00.24

Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.

62 (*) 29 (*)

47.00.25

Servizi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche

62 (*) 26 (*)

47.00.26

Servizi di vendita al dettaglio di altre bevande

62 (*) 26 (*)

47.00.27

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti del tabacco

62 (*) 28

47.00.3

Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione

 

47.00.31

Servizi di vendita al dettaglio di elaboratori elettronici, unità periferiche e software

62 (*) 84

47.00.32

Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature di telecomunicazione

62 (*) 85

47.00.33

Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi audiovisivi

62 (*) 42 (*)

47.00.4

Servizi di vendita al dettaglio di materiali da costruzione e ferramenta

 

47.00.41

Servizi di vendita al dettaglio di ferramenta

62 (*) 65 (*)

47.00.42

Servizi di vendita al dettaglio di vernici, colori e lacche

62 (*) 64

47.00.43

Servizi di vendita al dettaglio di vetro piano

62 (*) 61 (*)

47.00.44

Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature per prati e giardini

62 (*) 86

47.00.45

Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

62 (*) 61 (*)

47.00.46

Servizi di vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari

62 (*) 62

47.00.47

Servizi di vendita al dettaglio di utensili a mano

62 (*) 65 (*)

47.00.49

Servizi di vendita al dettaglio di materiali da costruzione n.c.a.

62 (*) 61 (*)

47.00.5

Servizi di vendita al dettaglio di articoli per la casa

 

47.00.51

Servizi di vendita al dettaglio di tessili

62 (*) 31

47.00.52

Servizi di vendita al dettaglio di tende e tendine

62 (*) 32

47.00.53

Servizi di vendita al dettaglio di carte da parati, rivestimenti per pavimenti e tappeti

62 (*) 63

47.00.54

Servizi di vendita al dettaglio di elettrodomestici

62 (*) 44

47.00.55

Servizi di vendita al dettaglio di mobili

62 (*) 41

47.00.56

Servizi di vendita al dettaglio di articoli per l’illuminazione

62 (*) 43

47.00.57

Servizi di vendita al dettaglio di articoli in legno, sughero e vimini

62 (*) 46

47.00.58

Servizi di vendita al dettaglio di strumenti e spartiti musicali

62 (*) 42 (*)

47.00.59

Servizi di vendita al dettaglio di stoviglie, cristalleria da tavola, porcellane e vasellame, posate e articoli e apparecchi per la casa, non elettrici, n.c.a.

62 (*) 45

47.00.6

Servizi di vendita al dettaglio di articoli culturali e ricreativi

 

47.00.61

Servizi di vendita al dettaglio di libri

62 (*) 51 (*)

47.00.62

Servizi di vendita al dettaglio di giornali e riviste

62 (*) 51 (*)

47.00.63

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti cartotecnici

62 (*) 51 (*)

47.00.64

Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi per la registrazione del suono e delle immagini

62 (*) 42 (*)

47.00.65

Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature sportive

62 (*) 55 (*)

47.00.66

Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature per campeggio

62 (*) 55 (*)

47.00.67

Servizi di vendita al dettaglio di giochi e giocattoli

62 (*) 53

47.00.68

Servizi di vendita al dettaglio di francobolli e monete

62 (*) 59 (*)

47.00.69

Servizi di vendita al dettaglio di souvenir e opere d’arte

62 (*) 59 (*)

47.00.7

Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, prodotti farmaceutici e articoli medicali, oggetti di igiene o da toletta, fiori, piante, animali domestici e alimenti per animali domestici

 

47.00.71

Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento

62 (*) 33

47.00.72

Servizi di vendita al dettaglio di calzature

62 (*) 34

47.00.73

Servizi di vendita al dettaglio di articoli in cuoio e accessori da viaggio

62 (*) 56

47.00.74

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

62 (*) 73

47.00.75

Servizi di vendita al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

62 (*) 74

47.00.76

Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria

62 (*) 75

47.00.77

Servizi di vendita al dettaglio di fiori, piante e semi

62 (*) 12

47.00.78

Servizi di vendita al dettaglio di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura

62 (*) 71

62 (*) 72

47.00.79

Servizi di vendita al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici

62 (*) 14

47.00.8

Servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione e di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) n.c.a.

 

47.00.81

Servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione

62 (*) 91 (*)

47.00.82

Servizi di vendita al dettaglio di orologi e di articoli di gioielleria

62 (*) 54

47.00.83

Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature fotografiche, ottiche e di precisione, servizi di ottici

62 (*) 52

47.00.84

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti per la pulizia

62 (*) 76

47.00.85

Servizi di vendita al dettaglio di olio combustibile per uso domestico, gas in bombole, carbone e legna da ardere

62 (*) 91 (*)

47.00.86

Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti di consumo non alimentari n.c.a.

62 (*) 59 (*)

47.00.87

Servizi di vendita al dettaglio di materie prime agricole n.c.a.

62 (*) 11

62 (*) 13

62 (*) 15

62 (*) 19

47.00.88

Servizi di vendita al dettaglio di macchinari e attrezzature n.c.a.

62 (*) 83

62 (*) 87

62 (*) 88

62 (*) 89

47.00.89

Servizi di vendita al dettaglio di prodotti non di consumo diversi da quelli alimentari n.c.a.

62 (*) 92

62 (*) 93

62 (*) 94

62 (*) 95

62 (*) 99

47.00.9

Servizi di vendita al dettaglio di articoli di seconda mano

 

47.00.91

Servizi di vendita al dettaglio di oggetti di antiquariato

62 (*)

47.00.92

Servizi di vendita al dettaglio di libri di seconda mano

62 (*)

47.00.99

Servizi di vendita al dettaglio di altri articoli di seconda mano

62 (*)

H

SERVIZI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

 

49

Servizi di trasporto terrestre e di trasporto mediante condotte

 

49.1

Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri

 

49.10

Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri

 

49.10.1

Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri

 

49.10.11

Servizi di trasporto ferroviario per turismo

64131

49.10.19

Altri servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri

64210

49.2

Servizi di trasporto ferroviario di merci

 

49.20

Servizi di trasporto ferroviario di merci

 

49.20.1

Servizi di trasporto ferroviario di merci

 

49.20.11

Servizi di trasporto ferroviario di merci in vagoni frigoriferi

65121

49.20.12

Servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi mediante carri cisterna

65122 (*)

49.20.13

Servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi mediante carri cisterna

65122 (*)

49.20.14

Servizi di trasporto ferroviario di container intermodali

65123

49.20.15

Servizi di trasporto ferroviario di corrispondenza e pacchi

65124

49.20.16

Servizi di trasporto ferroviario di merci solide alla rinfusa

65125

49.20.19

Altri servizi di trasporto ferroviario di merci

65126

65129

49.3

Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri

 

49.31

Servizi di trasporto terrestre urbano e suburbano di passeggeri

 

49.31.1

Servizi di trasporto ferroviario urbano e suburbano di passeggeri

 

49.31.10

Servizi di trasporto ferroviario urbano e suburbano di passeggeri

64111

49.31.2

Altri servizi di trasporto terrestre urbano e suburbano di passeggeri

 

49.31.21

Servizi di trasporto stradale urbano e suburbano, regolare, di passeggeri

64112

49.31.22

Servizi di trasporto stradale urbano e suburbano, a modalità mista, regolare, di passeggeri

64113

49.32

Servizi operativi di taxi

 

49.32.1

Servizi operativi di taxi

 

49.32.11

Servizi di taxi

64115

49.32.12

Servizi di noleggio di autovetture con autista

64116

49.39

Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri, n.c.a.

 

49.39.1

Servizi di trasporto terrestre interurbano e speciale, regolare, di passeggeri

 

49.39.11

Servizi di trasporto stradale interurbano, regolare, di passeggeri

64221

49.39.12

Servizi di trasporto stradale interurbano speciale, regolare, di passeggeri

64222

49.39.13

Altri servizi di trasporto stradale speciale, regolare, di passeggeri

64114

49.39.2

Servizi di trasporto di passeggeri mediante funicolari, funivie e sciovie

 

49.39.20

Servizi di trasporto di passeggeri mediante funicolari, funivie e sciovie

64119 (*)

49.39.3

Servizi di trasporto terrestre, non regolare, di passeggeri

 

49.39.31

Servizi di noleggio di autobus e autopullman con autista

66011

49.39.32

Servizi di trasporto stradale di passeggeri per turismo

64132

49.39.33

Servizi charter locali di autobus e autopullman, non regolari

64118

49.39.34

Servizi charter di autobus e autopullman, non regolari, per grandi distanze

64223

49.39.35

Servizi di trasporto stradale di passeggeri mediante veicoli a trazione umana o animale

64117

49.39.39

Servizi di trasporto terrestre di passeggeri, n.c.a.

64119 (*)

49.4

Servizi di trasporto merci su strada e servizi di trasloco

 

49.41

Servizi di trasporto di merci su strada

 

49.41.1

Servizi di trasporto di merci su strada

 

49.41.11

Servizi di trasporto di merci su strada in veicoli frigoriferi

65111

49.41.12

Servizi di trasporto di merci su strada di prodotti petroliferi in autocisterne o semirimorchi cisterna

65112 (*)

49.41.13

Servizi di trasporto di merci su strada di altri liquidi o gas alla rinfusa in autocisterne o semirimorchi cisterna

65112 (*)

49.41.14

Servizi di trasporto stradale di container intermodali

65113

49.41.15

Servizi di trasporto stradale di merci solide alla rinfusa

65117

49.41.16

Servizi di trasporto stradale di animali vivi

65118

49.41.17

Servizi di trasporto stradale di merci mediante veicoli a trazione umana o animale

65114

49.41.18

Servizi di trasporto stradale di corrispondenza e pacchi

65116

49.41.19

Altri servizi di trasporto stradale di merci

65119

49.41.2

Servizi di noleggio di furgoni con autista

 

49.41.20

Servizi di noleggio di furgoni con autista

66012

49.42

Servizi di trasloco

 

49.42.1

Servizi di trasloco

 

49.42.11

Servizi di trasloco per privati

65115 (*)

49.42.19

Altri servizi di trasloco

65115 (*)

49.5

Servizi di trasporto mediante condotte

 

49.50

Servizi di trasporto mediante condotte

 

49.50.1

Servizi di trasporto mediante condotte

 

49.50.11

Servizi di trasporto mediante condotte di petrolio greggio o raffinato e di prodotti del petrolio

65131 (*)

49.50.12

Servizi di trasporto mediante condotte di gas naturale

65131 (*)

49.50.19

Servizi di trasporto mediante condotte di altri prodotti

65139

50

Servizi di trasporto marittimo e per vie d’acqua

 

50.1

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri

 

50.10

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri

 

50.10.1

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri

 

50.10.11

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri su navi traghetto

64231

50.10.12

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri su navi da crociera

64232

50.10.19

Altri servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri

64239

50.10.2

Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri, con operatore

 

50.10.20

Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri, con operatore

66021 (*)

50.2

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci

 

50.20

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci

 

50.20.1

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci

 

50.20.11

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci congelate o refrigerate mediante navi frigorifero

65211

50.20.12

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di petrolio greggio mediante navi cisterna

65212 (*)

50.20.13

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di altri liquidi o gas alla rinfusa mediante navi cisterna

65212 (*)

50.20.14

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di container intermodali tramite navi container

65213

50.20.15

Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci solide alla rinfusa

65219 (*)

50.20.19

Altri servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci

65219 (*)

50.20.2

Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di merci, con operatore; servizi di rimorchio e spinta

 

50.20.21

Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di merci, con operatore

66021 (*)

50.20.22

Servizi di rimorchio e spinta in mare aperto e in acque costiere

65219 (*)

50.3

Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne

 

50.30

Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne

 

50.30.1

Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne

 

50.30.11

Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne su navi traghetto

64121

50.30.12

Servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne su imbarcazioni da crociera

64122

50.30.13

Servizi di turismo su imbarcazioni da diporto

64133

50.30.19

Altri servizi di trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne

64129

50.30.2

Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di passeggeri, per vie d’acqua interne, con operatore

 

50.30.20

Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di passeggeri, per vie d’acqua interne, con operatore

66022 (*)

50.4

Servizi di trasporto di merci per vie d’acqua interne

 

50.40

Servizi di trasporto di merci per vie d’acqua interne

 

50.40.1

Servizi di trasporto di merci per vie d’acqua interne

 

50.40.11

Servizi di trasporto per vie d’acqua interne di merci congelate o refrigerate mediante navi frigorifere

65221

50.40.12

Servizi di trasporto per vie d’acqua interne di petrolio greggio mediante navi cisterna

65222 (*)

50.40.13

Servizi di trasporto per vie d’acqua interne di altri liquidi e gas alla rinfusa mediante navi cisterna

65222 (*)

50.40.14

Servizi di trasporto per vie d’acqua interne di container intermodali tramite navi container

65229 (*)

50.40.19

Altri servizi di trasporto di merci per vie d’acqua interne

65229 (*)

50.40.2

Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di merci, per vie d’acqua interne, con operatore; servizi di rimorchio e spinta

 

50.40.21

Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di merci, per vie d’acqua interne, con operatore

66022 (*)

50.40.22

Servizi di rimorchio e spinta su vie d’acqua interne

65229 (*)

51

Servizi di trasporto aereo

 

51.1

Servizi di trasporto aereo di passeggeri

 

51.10

Servizi di trasporto aereo di passeggeri

 

51.10.1

Servizi di trasporto aereo di passeggeri

 

51.10.11

Servizi di trasporto aereo interno, di linea, di passeggeri

64241

51.10.12

Servizi di trasporto aereo interno, non di linea, di passeggeri, escluso per turismo

64242

51.10.13

Servizi di trasporto aereo internazionale, di linea, di passeggeri

64243

51.10.14

Servizi di trasporto aereo internazionale, non di linea, di passeggeri

64244

51.10.15

Servizi di trasporto aereo, non di linea, di passeggeri, per turismo

64134

51.10.2

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di passeggeri, con operatore

 

51.10.20

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di passeggeri, con operatore

66031

51.2

Servizi di trasporto aereo di merci e di trasporto spaziale

 

51.21

Servizi di trasporto aereo di merci

 

51.21.1

Servizi di trasporto aereo di merci

 

51.21.11

Servizi di trasporto aereo, di linea, di container intermodali

65319 (*)

51.21.12

Servizi di trasporto aereo di corrispondenza e pacchi

65311

51.21.13

Servizi di trasporto aereo, di linea, di altre merci

65319 (*)

51.21.14

Servizi di trasporto aereo, non di linea, di altre merci

65319 (*)

51.21.2

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di merci, con operatore

 

51.21.20

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di merci, con operatore

66032

51.22

Servizi di trasporto spaziale

 

51.22.1

Servizi di trasporto spaziale

 

51.22.11

Servizi di trasporto spaziale di passeggeri

64250

51.22.12

Servizi di trasporto spaziale di merci

65320

52

Servizi di magazzinaggio e di supporto per i trasporti

 

52.1

Servizi di deposito e magazzinaggio

 

52.10

Servizi di deposito e magazzinaggio

 

52.10.1

Servizi di deposito e magazzinaggio

 

52.10.11

Servizi di magazzinaggio in celle frigorifere

67210

52.10.12

Servizi di magazzinaggio di liquidi o gas alla rinfusa

67220

52.10.13

Servizi di magazzinaggio di cereali

67290 (*)

52.10.19

Altri servizi di deposito e magazzinaggio

67290 (*)

52.2

Servizi di supporto per i trasporti

 

52.21

Servizi connessi al trasporto terrestre

 

52.21.1

Servizi connessi al trasporto ferroviario

 

52.21.11

Servizi ferroviari di rimorchio o spinta

67301

52.21.19

Altri servizi connessi al trasporto ferroviario

67309

52.21.2

Servizi connessi al trasporto su strada

 

52.21.21

Servizi di gestione di autostazioni

67410

52.21.22

Servizi di gestione di autostrade

67420 (*)

52.21.23

Servizi di gestione di ponti e gallerie

67420 (*)

52.21.24

Servizi di parcheggio

67430

52.21.25

Servizi di rimorchio per veicoli privati e commerciali

67440

52.21.29

Altri servizi connessi al trasporto su strada

67490

52.21.3

Servizi connessi ai trasporti tramite condutture

 

52.21.30

Servizi connessi ai trasporti tramite condutture

67490 (*)

52.22

Servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua

 

52.22.1

Servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua

 

52.22.11

Servizi di gestione di porti e idrovie (esclusa movimentazione merci) in acque marittime e costiere

67511

52.22.12

Servizi di gestione di porti e idrovie (esclusa movimentazione merci) in vie d’acqua interne

67512

52.22.13

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio in acque marittime e costiere

67521

52.22.14

Servizi di pilotaggio e di ancoraggio in vie d’acqua interne

67522

52.22.15

Servizi di salvataggio e recupero di imbarcazioni in acque marittime e costiere

67531

52.22.16

Servizi di salvataggio e recupero di imbarcazioni in vie d’acqua interne

67532

52.22.19

Altri servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua

67590

52.23

Servizi connessi al trasporto aereo

 

52.23.1

Servizi aeroportuali (escluse le operazioni di carico e scarico), servizi di controllo del traffico aereo e altri servizi connessi al trasporto aereo

 

52.23.11

Servizi di gestione di aeroporti (esclusa movimentazione merci)

67610

52.23.12

Servizi di controllo del traffico aereo

67620

52.23.19

Altri servizi connessi al trasporto aereo

67630

52.23.2

Servizi connessi al trasporto spaziale

 

52.23.20

Servizi connessi al trasporto spaziale

67640

52.24

Servizi di movimentazione merci

 

52.24.1

Servizi di movimentazione merci

 

52.24.11

Servizi di movimentazione dei container nei porti

67110 (*)

52.24.12

Altri servizi di movimentazione dei container

67110 (*)

52.24.13

Altri servizi di movimentazione merci nei porti

67190 (*)

52.24.19

Altri servizi di movimentazione merci

67190 (*)

52.29

Altri servizi di supporto per i trasporti

 

52.29.1

Servizi delle agenzie di trasporto di merci

 

52.29.11

Servizi degli agenti marittimi

67910 (*)

52.29.12

Altri servizi di brokeraggio di merci

67910 (*)

52.29.19

Altri servizi delle agenzie di trasporto di merci

67910 (*)

52.29.2

Altri servizi di supporto per i trasporti n.c.a.

 

52.29.20

Altri servizi di supporto per i trasporti n.c.a.

67990

53

Servizi postali e di corriere

 

53.1

Servizi postali con obbligo di servizio universale

 

53.10

Servizi postali con obbligo di servizio universale

 

53.10.1

Servizi postali con obbligo di servizio universale

 

53.10.11

Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di giornali e periodici

68111 (*)

53.10.12

Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di corrispondenza

68111 (*)

53.10.13

Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di pacchi e pacchetti

68112

53.10.14

Servizi di sportello presso gli uffici postali

68113

53.10.19

Altri servizi postali con obbligo di servizio universale

68119

53.2

Altri servizi postali e di corriere

 

53.20

Altri servizi postali e di corriere

 

53.20.1

Altri servizi postali e di corriere

 

53.20.11

Servizi di corriere multimodale

68120

53.20.12

Servizi di consegna a domicilio di generi alimentari

68130 (*)

53.20.19

Altri servizi postali e di corriere n.c.a.

68130 (*)

I

SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

 

55

Servizi di alloggio

 

55.1

Servizi alberghieri e simili

 

55.10

Servizi alberghieri e simili

 

55.10.1

Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, con servizio domestico giornaliero (esclusa la multiproprietà)

 

55.10.10

Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, con servizio domestico giornaliero (esclusa la multiproprietà)

63111

55.2

Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni

 

55.20

Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni

 

55.20.1

Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni

 

55.20.11

Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, in ostelli per giovani e bungalow per vacanze

63114

55.20.12

Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, in alloggi in multipropietà

63113

55.20.19

Altri servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, senza servizio domestico giornaliero

63112 (*)

55.3

Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte

 

55.30

Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte

 

55.30.1

Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte

 

55.30.11

Servizi in aree di campeggio

63120

55.30.12

Servizi in aree adibite a parcheggio per veicoli e roulotte

63130

55.9

Altri servizi di alloggio

 

55.90

Altri servizi di alloggio

 

55.90.1

Altri servizi di alloggio

 

55.90.11

Servizi di alloggio in camere o unità abitative per studenti, in residence e internati

63210

55.90.12

Servizi di alloggio in camere o unità abitative per lavoratori, in ostelli o campi per lavoratori

63220

55.90.13

Servizi di vagone letto su treni o altri mezzi di trasporto

63290 (*)

55.90.19

Altri servizi di alloggio n.c.a.

63290 (*)

56

Servizi di ristorazione e di vendita di bevande

 

56.1

Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio

 

56.10

Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio

 

56.10.1

Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio

 

56.10.11

Servizi di ristorazione con servizio completo di ristorante

63310 (*)

56.10.12

Servizi di ristorazione su vagoni ristorante ferroviari e su navi

63310 (*)

56.10.13

Servizi di ristorazione in esercizi self-service

63320

56.10.19

Altri servizi di ristorazione

63399

56.2

Servizi di catering per manifestazioni e atri servizi di ristorazione collettiva

 

56.21

Servizi di catering per manifestazioni

 

56.21.1

Servizi di catering per manifestazioni

 

56.21.11

Servizi di catering per feste private

63391 (*)

56.21.19

Altri servizi di catering per manifestazioni

63391 (*)

56.29

Altri servizi di ristorazione collettiva

 

56.29.1

Servizi contrattuali di ristorazione collettiva

 

56.29.11

Servizi contrattuali di ristorazione per conto di imprese di trasporti

63392

56.29.19

Altri servizi contrattuali di ristorazione collettiva

63393 (*)

56.29.2

Servizi di mense

 

56.29.20

Servizi di mense

63393 (*)

56.3

Servizi di vendita di bevande

 

56.30

Servizi di vendita di bevande

 

56.30.1

Servizi di vendita di bevande

 

56.30.10

Servizi di vendita di bevande

63400

J

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 

58

Servizi di editoria

 

58.1

Servizi di edizione di libri, periodici e altri servizi di editoria

 

58.11

Servizi di edizione di libri

 

58.11.1

Libri

 

58.11.11

Libri di testo didattici

32210

58.11.12

Edizioni professionali, tecniche e scolastiche in forma di libri

32291

58.11.13

Libri per l’infanzia

32292

58.11.14

Dizionari ed enciclopedie

32220 (*)

58.11.15

Atlanti ed altri lavori cartografici in forma di libri

32220 (*)

58.11.16

Lavori cartografici di ogni specie, non in forma di libri

32510

58.11.19

Altri libri, opuscoli e stampati simili

32299

58.11.2

Pubblicazioni su dischi, nastri o altri supporti materiali

 

58.11.20

Pubblicazioni su dischi, nastri o altri supporti materiali

47691

47692

58.11.3

Pubblicazioni on line

 

58.11.30

Pubblicazioni on line

84311 (*)

58.11.4

Spazi pubblicitari in libri

 

58.11.41

Spazi pubblicitari in pubblicazioni su supporto cartaceo

83631 (*)

58.11.42

Spazi pubblicitari in pubblicazioni su supporto elettronico

83639 (*)

58.11.5

Edizione di libri per conto terzi

 

58.11.50

Edizione di libri per conto terzi

89110

58.11.6

Servizi di concessione di licenze per pubblicazioni

 

58.11.60

Servizi di concessione di licenze per pubblicazioni

73320 (*)

58.12

Edizione di guide telefoniche e indirizzari elettronici

 

58.12.1

Guide telefoniche e indirizzari elettronici stampati o su supporto mediatico

 

58.12.10

Guide telefoniche e indirizzari elettronici stampati o su supporto mediatico

32230

47692 (*)

58.12.2

Guide telefoniche e indirizzari elettronici on line

 

58.12.20

Guide telefoniche e indirizzari elettronici on line

84311 (*)

58.12.3

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di guide telefoniche e indirizzari elettronici

 

58.12.30

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di guide telefoniche e indirizzari elettronici

 

58.13

Servizi di edizione di giornali

 

58.13.1

Giornali su carta

 

58.13.10

Giornali su carta

32300 (*)

58.13.2

Giornali on line

 

58.13.20

Giornali on line

84312 (*)

58.13.3

Spazi pubblicitari in giornali

 

58.13.31

Spazi pubblicitari in giornali su carta

83631 (*)

58.13.32

Spazi pubblicitari in giornali on line

83639 (*)

58.14

Servizi di edizione di riviste e periodici

 

58.14.1

Giornali e pubblicazioni periodiche su carta

 

58.14.11

Giornali e pubblicazioni periodiche su carta, di informazione generale

32410

58.14.12

Giornali e pubblicazioni periodiche su carta, di informazione commerciale, professionale e accademica

32420

58.14.19

Altri giornali e pubblicazioni periodiche su carta

32490

58.14.2

Giornali e pubblicazioni periodiche on line

 

58.14.20

Giornali e pubblicazioni periodiche on line

84312 (*)

58.14.3

Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche

 

58.14.31

Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche su carta

83631 (*)

58.14.32

Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche on line

83639 (*)

58.14.4

Servizi di concessione di licenze per giornali e pubblicazioni periodiche

 

58.14.40

Servizi di concessione di licenze per giornali e pubblicazioni periodiche

73320 (*)

58.19

Altri servizi di edizione

 

58.19.1

Altri servizi editoriali di materiale stampato

 

58.19.11

Cartoline stampate con auguri o simili

32530

58.19.12

Immagini, incisioni e fotografie stampate

32540

58.19.13

Decalcomanie, calendari stampati

32630

58.19.14

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati; carta bollata; assegni; biglietti di banca, titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

32610

58.19.15

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

32620

58.19.19

Altri stampati

32690

58.19.2

Altri contenuti on line

 

58.19.21

Contenuti per adulti on line

84393

58.19.29

Altri contenuti on line n.c.a.

84399

58.19.3

Servizi di concessione di licenze per altri stampati

 

58.19.30

Servizi di concessione di licenze per altri stampati

73320 (*)

58.2

Servizi di edizione di software

 

58.21

Servizi di edizione di giochi per computer

 

58.21.1

Giochi per computer pronti per l’uso

 

58.21.10

Giochi per computer pronti per l’uso

47822

58.21.2

Download di giochi per computer

 

58.21.20

Download di giochi per computer

84342 (*)

58.21.3

Giochi on line

 

58.21.30

Giochi on line

84391

58.21.4

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di giochi per computer

 

58.21.40

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di giochi per computer

73311 (*)

58.29

Servizi di edizione di altri software

 

58.29.1

Software per sistemi pronti per l’uso

 

58.29.11

Sistemi operativi pronti per l’uso

47811

58.29.12

Software di rete pronti per l’uso

47812

58.29.13

Software di gestione di banca dati pronti per l’uso

47813

58.29.14

Software di strumenti di sviluppo e di linguaggi di programmazione, pronti per l’uso

47814

58.29.2

Software applicativo, pronto per l’uso

 

58.29.21

Applicazioni commerciali e domestiche generali, pronte per l’uso

47821

58.29.29

Altro software applicativo, pronto per l’uso

47829

58.29.3

Download di software

 

58.29.31

Download di software per sistemi

84341

58.29.32

Download di software applicativo

84342 (*)

58.29.4

Software on line

 

58.29.40

Software on line

84392

58.29.5

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di software

 

58.29.50

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di software

73311 (*)

59

Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi; edizione di registrazioni sonore e edizioni musicali

 

59.1

Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

 

59.11

Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

 

59.11.1

Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

 

59.11.11

Servizi di produzione di pellicole cinematografiche

96121 (*)

59.11.12

Servizi di produzione di pellicole cinematografiche e di video promozionali o pubblicitari

96121 (*)

59.11.13

Altri servizi di produzione di programmi televisivi

96121 (*)

59.11.2

Pellicole cinematografiche, video e programmi televisivi

 

59.11.21

Originali di pellicole cinematografiche, video e programmi televisivi

96123 (*)

59.11.22

Pellicole cinematografiche

38950

59.11.23

Contenuti di film e altri video su disco, nastro o altri supporti materiali

47620

59.11.24

Download di film e altri video

84331

59.11.3

Vendita di spazi pubblicitari in prodotti cinematografici, video e televisivi

 

59.11.30

Vendita di spazi pubblicitari in prodotti cinematografici, video e televisivi

83639 (*)

59.12

Servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

 

59.12.1

Servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

 

59.12.11

Servizi di redazione audiovisiva

96131

59.12.12

Servizi di trasferimento e duplicazione di master

96132

59.12.13

Servizi di correzione cromatica e di restauro in tecnica digitale

96133

59.12.14

Servizi per gli effetti visivi

96134

59.12.15

Servizi per l’animazione

96135

59.12.16

Servizi di scrittura di didascalie, titolazione e sottotitolazione

96136

59.12.17

Servizi di editing e di progettazione audio

96137

59.12.19

Altri servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

96139

59.13

Servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

 

59.13.1

Servizi di concessione di licenze e di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

 

59.13.11

Servizi di concessione di licenze per diritti cinematografici e relative royalties

73320 (*)

59.13.12

Altri servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi

96140

59.14

Servizi di proiezione cinematografica

 

59.14.1

Servizi di proiezione cinematografica

 

59.14.10

Servizi di proiezione cinematografica

96151

96152

59.2

Servizi di registrazione sonora e di edizione musicale

 

59.20

Servizi di registrazione sonora e di edizione musicale

 

59.20.1

Servizi di registrazione sonora e di registrazioni dal vivo; originali di registrazioni sonore

 

59.20.11

Servizi di registrazione sonora

96111

59.20.12

Servizi di registrazione dal vivo

96112

59.20.13

Originali di registrazioni sonore

96113

59.20.2

Servizi di produzione di programmi radiofonici; originali di programmi radiofonici

 

59.20.21

Servizi di produzione di programmi radiofonici

96122

59.20.22

Originali di programmi radiofonici

96123 (*)

59.20.3

Servizi di edizioni musicali

 

59.20.31

Partiture a stampa

32520 (*)

59.20.32

Spartiti elettronici

32520 (*)

59.20.33

Dischi, nastri o altri supporti materiali audio musicali

47610

59.20.34

Altri dischi e nastri audio

47699

59.20.35

Download di musica

84321

59.20.4

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di originali acustici

 

59.20.40

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di originali acustici

73320 (*)

60

Servizi di programmazione e di emissione radiofonica e televisiva

 

60.1

Servizi di radiodiffusione

 

60.10

Servizi di radiodiffusione

 

60.10.1

Servizi di radiodiffusione; originali di emissioni radiofoniche

 

60.10.11

Servizi di radioprogrammazione e radiodiffusione

84631 (*)

60.10.12

Originali di emissioni radiofoniche

84611

60.10.2

Programmi di canali radio

 

60.10.20

Programmi di canali radio

84621

60.10.3

Spazi pubblicitari in radio

 

60.10.30

Spazi pubblicitari in radio

83632 (*)

60.2

Servizi di diffusione di programmi televisivi; originali di emissioni televisive

 

60.20

Servizi di diffusione di programmi televisivi; originali di emissioni televisive

 

60.20.1

Servizi di diffusione di programmi televisivi

 

60.20.11

Servizi di diffusione di programmi televisivi on line (escl. programmi a pagamento)

84631 (*)

60.20.12

Altri servizi di diffusione di programmi televisivi (escl. programmi a pagamento)

84631 (*)

60.20.13

Servizi di diffusione di programmi televisivi on line a pagamento

84631 (*)

60.20.14

Altri servizi di diffusione di programmi televisivi a pagamento

84631 (*)

60.20.2

Originali di programmi televisivi

 

60.20.20

Originali di programmi televisivi

84612

60.20.3

Programmi di canali televisivi

 

60.20.31

Programmi di canali televisivi (esclusa TV a pagamento)

84622 (*)

60.20.32

Programmi di canali televisivi a pagamento

84622 (*)

60.20.4

Spazi pubblicitari in TV

 

60.20.40

Spazi pubblicitari in TV

83632 (*)

61

Servizi di telecomunicazione

 

61.1

Servizi di telecomunicazioni cablate

 

61.10

Servizi di telecomunicazioni cablate

 

61.10.1

Servizi di trasmissione di dati e messaggi

 

61.10.11

Servizi di telefonia fissa — accesso e uso

84121

61.10.12

Servizi di telefonia fissa — caratteristiche di chiamata

84122

61.10.13

Servizi di reti private per sistemi di telecomunicazione cablati

84140 (*)

61.10.2

Servizi di vettori (carrier) per telecomunicazioni cablate

 

61.10.20

Servizi di carrier per telecomunicazioni cablate

84110 (*)

61.10.3

Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni cablate

 

61.10.30

Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni cablate

84150 (*)

61.10.4

Servizi di telecomunicazioni tramite Internet via cavo

 

61.10.41

Servizi di dorsale (backbone) di Internet

84210

61.10.42

Servizi di accesso a Internet a banda stretta tramite reti cablate

84221 (*)

61.10.43

Servizi di accesso a Internet a banda larga tramite reti cablate

84222 (*)

61.10.49

Altri servizi di telecomunicazioni tramite Internet via cavo

84290 (*)

61.10.5

Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata

 

61.10.51

Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pacchetto di programmi base

84632 (*)

61.10.52

Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pacchetto di programmi a scelta

84633 (*)

61.10.53

Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pay-per-view (pagati a consumo)

84634 (*)

61.2

Servizi di telecomunicazione wireless (non cablate)

 

61.20

Servizi di telecomunicazione wireless (non cablate)

 

61.20.1

Servizi di telecomunicazioni mobili e servizi di reti private per sistemi di telecomunicazioni wireless

 

61.20.11

Servizi di telecomunicazioni mobili — accesso e uso

84131

61.20.12

Servizi di telecomunicazioni mobili — caratteristiche di chiamata

84132

61.20.13

Servizi di reti private per sistemi di telecomunicazioni wireless

84140 (*)

61.20.2

Servizi di carrier per telecomunicazioni wireless

 

61.20.20

Servizi di carrier per telecomunicazioni wireless

84110 (*)

61.20.3

Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni wireless

 

61.20.30

Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni wireless

84150 (*)

61.20.4

Servizi di telecomunicazione tramite Internet via cavo

 

61.20.41

Servizi di accesso a Internet a banda stretta tramite reti wireless

84221 (*)

61.20.42

Servizi di accesso a Internet a banda larga tramite reti wireless

84222 (*)

61.20.49

Altri servizi di telecomunicazione wireless tramite Internet

84290 (*)

61.20.5

Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite reti wireless

 

61.20.50

Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite reti wireless

84632 (*)

84633 (*)

84634 (*)

61.3

Servizi di telecomunicazioni via satellite

 

61.30

Servizi di telecomunicazioni via satellite

 

61.30.1

Servizi di telecomunicazioni via satellite, esclusa la distribuzione di programmi a domicilio via satellite

 

61.30.10

Servizi di telecomunicazioni via satellite, esclusa la distribuzione di programmi a domicilio via satellite

84190 (*)

61.30.2

Diffusione di programmi a domicilio via satellite

 

61.30.20

Diffusione di programmi a domicilio via satellite

84632 (*)

84633 (*)

84634 (*)

61.9

Altri servizi di telecomunicazione

 

61.90

Altri servizi di telecomunicazione

 

61.90.1

Altri servizi di telecomunicazione

 

61.90.10

Altri servizi di telecomunicazione

84190 (*)

62

Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi

 

62.0

Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi

 

62.01

Servizi di programmazione informatica

 

62.01.1

Servizi di progettazione e sviluppo di TI

 

62.01.11

Servizi di progettazione e sviluppo di TI per applicazioni

83141

62.01.12

Servizi di progettazione e sviluppo di TI per reti e sistemi

83142

62.01.2

Originali di software

 

62.01.21

Originali di software di giochi per computer

83143 (*)

62.01.29

Altri originali di software

83143 (*)

62.02

Servizi di consulenza sul computer

 

62.02.1

Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici

 

62.02.10

Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici

83131 (*)

62.02.2

Servizi di consulenza in materia di programmi e di sistemi informatici

 

62.02.20

Servizi di consulenza in materia di programmi e di sistemi informatici

83131 (*)

62.02.3

Servizi di assistenza tecnica informatica

 

62.02.30

Servizi di assistenza tecnica informatica

83132 (*)

62.03

Servizi di gestione di attrezzature informatiche

 

62.03.1

Servizi di gestione di attrezzature informatiche

 

62.03.11

Servizi di gestione reti

83161

62.03.12

Servizi di gestione di sistemi informatici

83162

62.09

Altri servizi connessi alle tecnologie dell’informazione e all’informatica

 

62.09.1

Servizi di installazione di elaboratori elettronici e unità periferiche

 

62.09.10

Servizi di installazione di elaboratori elettronici e unità periferiche

87332

62.09.2

Altri servizi connessi alle tecnologie dell’informazione n.c.a. e all’informatica

 

62.09.20

Altri servizi connessi alle tecnologie dell’informazione n.c.a. e all’informatica

83132 (*)

63

Servizi d’informazione

 

63.1

Elaborazione dell’informazione, hosting e servizi connessi; portali web

 

63.11

Elaborazione dell’informazione, hosting e servizi connessi

 

63.11.1

Elaborazione dell’informazione, servizi applicativi di hosting e altri servizi per la fornitura di infrastrutture TI

 

63.11.11

Servizi di elaborazione elettronica dell’informazione

0 (*)

63.11.12

Servizi di web hosting

83151

63.11.13

Fornitura di servizi applicativi

83152

63.11.19

Servizi di fornitura di altre infrastrutture di hosting e informatiche

83159

63.11.2

Contenuti audio e video trasmessi in streaming

 

63.11.21

Contenuti audio e video trasmessi in streaming

84332

63.11.22

Contenuti audio e video trasmessi in streaming

84322

63.11.3

Spazi pubblicitari in Internet

 

63.11.30

Spazi pubblicitari in Internet

83633

63.12

Contenuto di portali web

 

63.12.1

Contenuto di portali web

 

63.12.10

Contenuto di portali web

84394

63.9

Altri servizi d’informazione

 

63.91

Servizi delle agenzie di stampa

 

63.91.1

Servizi delle agenzie di stampa

 

63.91.11

Servizi forniti dalle agenzie di stampa a giornali e pubblicazioni periodiche

84410

63.91.12

Servizi delle agenzie di stampa a mezzi di comunicazione audiovisivi

84420

63.99

Altri servizi d’informazione n.c.a.

 

63.99.1

Servizi d’informazione n.c.a.

 

63.99.10

Servizi d’informazione n.c.a.

85991

63.99.2

Compilazioni originali di fatti o informazioni

 

63.99.20

Compilazioni originali di fatti o informazioni

83940

K

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

 

64

Servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

 

64.1

Servizi di intermediazione monetaria

 

64.11

Servizi delle Banche centrali

 

64.11.1

Servizi delle Banche centrali

 

64.11.10

Servizi delle Banche centrali

71110

64.19

Altri servizi di intermediazione monetaria

 

64.19.1

Servizi di deposito

 

64.19.11

Servizi di deposito a favore di imprese ed istituzioni

71121

64.19.12

Servizi di deposito a favore di altri clienti

71122

64.19.2

Servizi di concessione di credito da parte di istituti monetari

 

64.19.21

Servizi di concessione intersettoriale di credito da parte di istituti monetari

71135 (*)

64.19.22

Servizi di concessione di credito al consumo da parte di istituti monetari

71133 (*)

64.19.23

Servizi di concessione di credito ipotecario per abitazioni da parte di istituti monetari

71131 (*)

64.19.24

Servizi di concessione di credito ipotecario non per abitazioni da parte di istituti monetari

71132 (*)

64.19.25

Servizi di concessione di credito diverso da quello ipotecario a imprese da parte di istituti monetari

71135 (*)

64.19.26

Servizi di carte di credito degli istituti monetari

71134 (*)

64.19.29

Altri servizi di concessione di credito da parte di istituti monetari

71139 (*)

64.19.3

Altri servizi di intermediazione monetaria n.c.a.

 

64.19.30

Altri servizi di intermediazione monetaria n.c.a.

71190 (*)

64.2

Servizi di società holding

 

64.20

Servizi di società holding

 

64.20.1

Servizi di società holding

 

64.20.10

Servizi di società holding

0 (*)

64.3

Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili

 

64.30

Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili

 

64.30.1

Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili

 

64.30.10

Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili

0 (*)

64.9

Altri servizi finanziari, esclusi le assicurazioni e i fondi pensione

 

64.91

Servizi di leasing finanziario

 

64.91.1

Servizi di leasing finanziario

 

64.91.10

Servizi di leasing finanziario

71140

64.92

Altri servizi di credito

 

64.92.1

Altri servizi di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari

 

64.92.11

Servizi di concessione intersettoriale di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari

71135 (*)

64.92.12

Servizi di concessione di credito al consumo, diversi da quelli offerti da istituti monetari

71133 (*)

64.92.13

Servizi di concessione di credito ipotecario per abitazioni, diversi da quelli offerti da istituti monetari

71131 (*)

64.92.14

Servizi di concessione di credito ipotecario non per abitazioni, diversi da quelli offerti da istituti monetari

71132 (*)

64.92.15

Servizi di concessione di credito diverso da quello ipotecario a imprese, diversi da quelli offerti da istituti monetari

71135 (*)

64.92.16

Servizi di carte di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari

71134 (*)

64.92.19

Altri servizi di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari, n.c.a.

71139 (*)

64.99

Altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), n.c.a.

 

64.99.1

Altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), n.c.a.

 

64.99.11

Servizi bancari d’investimento

71200

64.99.19

Servizi finanziari, esclusi le assicurazioni e i fondi pensione, n.c.a.

71190 (*)

65

Servizi connessi alle assicurazioni, alle riassicurazioni e ai fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

 

65.1

Servizi di assicurazione

 

65.11

Servizi di assicurazione sulla vita

 

65.11.1

Servizi di assicurazione sulla vita

 

65.11.10

Servizi di assicurazione sulla vita

71311 (*)

65.12

Servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita

 

65.12.1

Servizi di assicurazione contro la malattia e l’infortunio

 

65.12.11

Servizi di assicurazione contro gli infortuni

71320 (*)

65.12.12

Servizi di assicurazione contro la malattia

71320 (*)

65.12.2

Servizi di assicurazione auto

 

65.12.21

Servizi di assicurazione auto, responsabilità civile

71331 (*)

65.12.29

Altri servizi di assicurazione auto

71331 (*)

65.12.3

Servizi di assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e altro

 

65.12.31

Servizi di assicurazione per il trasporto su materiale rotabile ferroviario

71332 (*)

65.12.32

Servizi di assicurazione responsabilità civile del trasportatore aereo

71332 (*)

65.12.33

Altri servizi di assicurazione per il trasporto aereo

71332 (*)

65.12.34

Servizi di assicurazione responsabilità civile del trasportatore marittimo

71332 (*)

65.12.35

Altri servizi di assicurazione per il trasporto marittimo

71332 (*)

65.12.36

Servizi di assicurazione per merci trasportate

71333

65.12.4

Servizi di assicurazione contro l’incendio e altri danni ai beni

 

65.12.41

Servizi di assicurazione contro l’incendio

71334 (*)

65.12.49

Altri servizi di assicurazione contro danni ai beni

71334 (*)

65.12.5

Servizi di assicurazione contro responsabilità generali

 

65.12.50

Servizi di assicurazione contro responsabilità generali

71335

65.12.6

Servizi di assicurazione di credito e di cauzione

 

65.12.61

Servizi di assicurazione di credito

71336 (*)

65.12.62

Servizi di assicurazione di cauzione

71336 (*)

65.12.7

Servizi di assicurazione per viaggi e assistenza, spese legali e perdite finanziarie varie

 

65.12.71

Servizi di assicurazione per viaggi e assistenza

71337

65.12.72

Servizi di assicurazione per spese legali

71339 (*)

65.12.73

Servizi di assicurazione per perdite finanziarie varie

71339 (*)

65.12.9

Altri servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita

 

65.12.90

Altri servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita

71339 (*)

65.2

Servizi di riassicurazione

 

65.20

Servizi di riassicurazione

 

65.20.1

Servizi di riassicurazione sulla vita, contro la malattia e l’infortunio

 

65.20.11

Servizi di riassicurazione sulla vita

71410

65.20.12

Servizi di riassicurazione contro gli infortuni

71420 (*)

65.20.13

Servizi di riassicurazione contro la malattia

71420 (*)

65.20.2

Servizi di riassicurazione per il trasporto e contro danni ai beni

 

65.20.21

Servizi di riassicurazione auto, responsabilità civile

71431 (*)

65.20.22

Altri servizi di riassicurazione auto

71431 (*)

65.20.23

Servizi di riassicurazione per il trasporto marittimo, aereo e altro

71432

65.20.24

Servizi di riassicurazione per merci trasportate

71433

65.20.25

Servizi di riassicurazione contro l’incendio e altri danni ai beni

71434

65.20.3

Servizi di riassicurazione contro responsabilità generali, riassicurazione di credito e cauzione

 

65.20.31

Servizi di riassicurazione contro responsabilità generali

71435

65.20.32

Servizi di riassicurazione di credito e di cauzione

71436

65.20.4

Servizi di riassicurazione per spese legali e perdite finanziarie varie

 

65.20.41

Servizi di riassicurazione per spese legali

71439 (*)

65.20.42

Servizi di riassicurazione per perdite finanziarie varie

71439 (*)

65.20.5

Servizi di riassicurazione connessi ai servizi di fondi pensione

 

65.20.50

Servizi di riassicurazione connessi ai servizi di fondi pensione

71439 (*)

65.20.6

Altri servizi di riassicurazione diversa da quella sulla vita

 

65.20.60

Altri servizi di riassicurazione diversa da quella sulla vita

71439 (*)

65.3

Servizi di fondi pensione

 

65.30

Servizi di fondi pensione

 

65.30.1

Servizi di fondi pensione

 

65.30.11

Servizi di fondi pensione individuali

71311 (*)

65.30.12

Servizi di fondi pensione collettivi

71312

66

Servizi ausiliari dei servizi finanziari e dei servizi assicurativi

 

66.1

Servizi ausiliari dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione

 

66.11

Servizi connessi all’amministrazione dei mercati finanziari

 

66.11.1

Servizi connessi all’amministrazione dei mercati finanziari

 

66.11.11

Servizi operativi dei mercati finanziari

71551

66.11.12

Servizi di controllo dei mercati finanziari

71552

66.11.19

Altri servizi connessi all’amministrazione dei mercati finanziari

71559

66.12

Servizi di intermediazione di contratti relativi a titoli e merci

 

66.12.1

Servizi di intermediazione di contratti relativi a titoli e merci

 

66.12.11

Servizi di mediazione di valori mobiliari

71521

66.12.12

Servizi di mediazione di merci

71522

66.12.13

Servizi di cambio

71592

66.19

Altri servizi ausiliari dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione n.c.a.

 

66.19.1

Servizi di esecuzione e compensazione delle operazioni su titoli

 

66.19.10

Servizi di esecuzione e compensazione delle operazioni su titoli

71523

66.19.2

Servizi ausiliari collegati alle banche di investimento

 

66.19.21

Servizi collegati a fusioni e acquisizioni

71511

66.19.22

Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio

71512

66.19.29

Altri servizi ausiliari collegati alle banche di investimento

71519

66.19.3

Servizi di amministrazione fiduciaria e custodia

 

66.19.31

Servizi di amministrazione fiduciaria

71541

66.19.32

Servizi di custodia

71542

66.19.9

Altri servizi ausiliari di intermediazione finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione, n.c.a.

 

66.19.91

Servizi di consulenza finanziaria

71591

66.19.92

Servizi di gestione delle transazioni finanziarie e servizi di compensazione

71593

66.19.99

Altri servizi ausiliari dei servizi finanziari, n.c.a. escluse le assicurazioni e i fondi pensione

71599

66.2

Servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione

 

66.21

Servizi di valutazione dei rischi e dei danni

 

66.21.1

Servizi di valutazione dei rischi e dei danni

 

66.21.10

Servizi di valutazione dei rischi e dei danni

71620

66.22

Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni

 

66.22.1

Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni

 

66.22.10

Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni

71610

66.29

Altri servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione

 

66.29.1

Altri servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione

 

66.29.11

Servizi attuariali

71630

66.29.19

Altri servizi ausiliari di assicurazione e di fondi pensione n.c.a.

71690

66.3

Servizi di gestione di fondi

 

66.30

Servizi di gestione di fondi

 

66.30.1

Servizi di gestione di fondi

 

66.30.11

Servizi di gestione del portafoglio titoli, esclusi i fondi pensione

71530

66.30.12

Servizi di gestione dei fondi pensione

71640

L

SERVIZI IMMOBILIARI

 

68

Servizi immobiliari

 

68.1

Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

 

68.10

Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

 

68.10.1

Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

 

68.10.11

Servizi di compravendita di edifici e terreni residenziali annessi

72121

68.10.12

Servizi di compravendita di alloggi in multiproprietà

72123

68.10.13

Servizi di compravendita di terreni residenziali liberi

72130 (*)

68.10.14

Servizi di compravendita di edifici e terreni annessi non residenziali

72122

68.10.15

Servizi di compravendita di terreni non residenziali liberi

72130 (*)

68.2

Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione

 

68.20

Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione

 

68.20.1

Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione

 

68.20.11

Servizi di affitto e gestione di beni immobili residenziali propri o in locazione

72111

68.20.12

Servizi di affitto e gestione di beni immobili non residenziali propri o in locazione

72112

68.3

Servizi immobiliari per conto terzi

 

68.31

Servizi immobiliari per conto terzi

 

68.31.1

Servizi immobiliari per conto terzi

 

68.31.11

Servizi immobiliari per conto terzi di edifici e terreni annessi residenziali, esclusi gli alloggi in multiproprietà

72221

68.31.12

Servizi immobiliari, per conto terzi, di alloggi in multiproprietà

72223

68.31.13

Servizi immobiliari per conto terzi di terreni residenziali liberi

72230 (*)

68.31.14

Servizi immobiliari per conto terzi di edifici e terreni annessi non residenziali

72222

68.31.15

Servizi immobiliari per conto terzi di terreni non residenziali liberi

72230 (*)

68.31.16

Servizi di stima di beni immobiliari per conto terzi

72240

68.32

Servizi di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi

 

68.32.1

Servizi di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi

 

68.32.11

Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di beni immobili residenziali, esclusi gli alloggi in multiproprietà

72211

68.32.12

Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di alloggi in multiproprietà

72213

68.32.13

Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di beni immobili non residenziali

72212

M

SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI

 

69

Servizi legali e contabilità

 

69.1

Servizi degli studi legali e notarili

 

69.10

Servizi degli studi legali e notarili

 

69.10.1

Servizi degli studi legali e notarili

 

69.10.11

Servizi di consulenza e rappresentanza legale nel campo del diritto penale

82110

69.10.12

Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari in campo societario e commerciale

82120 (*)

69.10.13

Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari nel campo del lavoro

82120 (*)

69.10.14

Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari in materia civile

82120 (*)

69.10.15

Servizi degli studi legali e notarili in materia di brevetti, diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale

82130 (*)

69.10.16

Servizi notarili

82130 (*)

69.10.17

Servizi di arbitrato e di conciliazione

82191

69.10.18

Servizi legali in materia di vendite all’asta pubbliche

82199 (*)

69.10.19

Altri servizi legali

82199 (*)

69.2

Servizi di contabilità, di tenuta di libri contabili e di revisione contabile; servizi di consulenza in materia fiscale

 

69.20

Servizi di contabilità, di tenuta di libri contabili e di revisione contabile; servizi di consulenza in materia fiscale

 

69.20.1

Servizi di revisione finanziaria

 

69.20.10

Servizi di revisione finanziaria

82210

69.20.2

Servizi di contabilità

 

69.20.21

Servizi di revisione dei conti

82221 (*)

69.20.22

Servizi di stesura di rendiconti finanziari

82221 (*)

69.20.23

Servizi di tenuta dei libri contabili

82222

69.20.24

Servizi di gestione della contabilità del personale

82223

69.20.29

Altri servizi di contabilità

82221 (*)

69.20.3

Servizi di consulenza in materia fiscale

 

69.20.31

Servizi di consulenza in materia fiscale per le imprese

82310

69.20.32

Servizi di pianificazione fiscale per i privati

82320

69.20.4

Servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata

 

69.20.40

Servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata

82400

70

Servizi di sedi sociali; servizi di consulenza in materia amministrativo-gestionale

 

70.1

Servizi di sedi sociali

 

70.10

Servizi di sedi sociali

 

70.10.1

Servizi di sedi sociali

 

70.10.10

Servizi di sedi sociali

0 (*)

70.2

Servizi di consulenza in materia amministrativo-gestionale

 

70.21

Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione

 

70.21.1

Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione

 

70.21.10

Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione

83121

70.22

Servizi di consulenza commerciale e altra consulenza amministrativo-gestionale

 

70.22.1

Servizi di consulenza commerciale e di gestione

 

70.22.11

Servizi di consulenza in materia di gestione strategica

83111

70.22.12

Servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria (esclusa l’imposizione fiscale)

83112

70.22.13

Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing

83114

70.22.14

Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane

83113

70.22.15

Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione

83115

70.22.16

Servizi di consulenza in materia di gestione della catena d’approvvigionamento e altra consulenza amministrativo-gestionale

83116

70.22.17

Servizi di gestione dei processi aziendali

83117

70.22.2

Altri servizi di gestione di progetti, esclusi i servizi di gestione di progetti nel campo delle costruzioni

 

70.22.20

Altri servizi di gestione di progetti, esclusi i servizi di gestione di progetti nel campo delle costruzioni

83190

70.22.3

Altri servizi di consulenza commerciale

 

70.22.30

Altri servizi di consulenza commerciale

83129

70.22.4

Marchi di fabbrica e franchising

 

70.22.40

Marchi di fabbrica e franchising

83118

71

Servizi in materia di architettura e di ingegneria; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica

 

71.1

Servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici

 

71.11

Servizi in materia di architettura

 

71.11.1

Piani e progetti per fini architettonici

 

71.11.10

Piani e progetti per fini architettonici

32550

71.11.2

Servizi in materia di architettura per edifici

 

71.11.21

Servizi in materia di architettura per progetti di edilizia abitativa

83212

71.11.22

Servizi in materia di architettura per progetti di edilizia non abitativa

83213

71.11.23

Servizi in materia di architettura per restauro storico

83214

71.11.24

Servizi di consulenza in materia di architettura

83211

71.11.3

Servizi di urbanistica e di pianificazione del territorio

 

71.11.31

Servizi di urbanistica

83221

71.11.32

Servizi di pianificazione del territorio rurale

83222

71.11.33

Servizi di pianificazione dell’assetto del sito del progetto

83223

71.11.4

Servizi di architettura del paesaggio e servizi di consulenza in materia di architettura

 

71.11.41

Servizi di architettura del paesaggio

83232

71.11.42

Servizi di consulenza in materia di architettura del paesaggio

83231

71.12

Servizi in materia di ingegneria e servizi di consulenza tecnica

 

71.12.1

Servizi in materia di ingegneria

 

71.12.11

Servizi di consulenza in materia di ingegneria

83310

71.12.12

Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo della costruzione

83321

71.12.13

Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo dell’energia

83324

71.12.14

Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo dei trasporti

83323

71.12.15

Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo del trattamento dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi)

83326

71.12.16

Servizi in materia di ingegneria per progetti di opere idrauliche, fognarie e di drenaggio

83327

71.12.17

Servizi in materia di ingegneria per progetti in campo industriale e manifatturiero

83322

71.12.18

Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo delle telecomunicazioni e della diffusione di programmi radiofonici e televisivi

83325

71.12.19

Servizi in materia di ingegneria per altri progetti

83329

71.12.2

Servizi di gestione di progetti connessi a costruzioni

 

71.12.20

Servizi di gestione di progetti connessi a costruzioni

83330

71.12.3

Servizi di prospezione geologica, geofisica e servizi di prospezione correlati e servizi di consulenza

 

71.12.31

Servizi di consulenza geologica e geofisica

83411

71.12.32

Servizi geofisici

83412

71.12.33

Servizi di prospezione e valutazione mineraria

83413

71.12.34

Servizi di prospezione in superficie

83421

71.12.35

Servizi di cartografia

83422

71.2

Servizi di prova e analisi tecniche

 

71.20

Servizi di prova e analisi tecniche

 

71.20.1

Servizi di prova e analisi tecniche

 

71.20.11

Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza

83441

71.20.12

Servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche

83442

71.20.13

Servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati

83443

71.20.14

Servizi di controllo tecnico dei veicoli per il trasporto su strada

83444

71.20.19

Altri servizi di prova e analisi tecniche

83449

72

Servizi di ricerca e sviluppo scientifici

81300

72.1

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria

 

72.11

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biotecnologia

 

72.11.1

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in materia di salute, ambiente, agricoltura e altre biotecnologie

 

72.11.11

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie collegate alla salute

81121 (*)

72.11.12

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie ambientali e industriali

81121 (*)

72.11.13

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie applicate all’agricoltura

81121 (*)

72.11.2

Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie

 

72.11.20

Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie

81400 (*)

72.19

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria

 

72.19.1

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali

 

72.19.11

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze matematiche

 

72.19.12

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze dell’informatica e dell’informazione

81119 (*)

72.19.13

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze fisiche

81111

72.19.14

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica

81112 (*)

72.19.15

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in materia di geofisica e scienze ambientali

81119 (*)

72.19.16

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze biologiche

81112 (*)

72.19.19

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo di altre scienze naturali

81119 (*)

72.19.2

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria e della tecnologia, escluse le biotecnologie

 

72.19.21

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle nanotecnologie

81129 (*)

72.19.29

Altri servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria e della tecnologia, escluse le biotecnologie

81129 (*)

72.19.3

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze mediche

 

72.19.30

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze mediche

81130

72.19.4

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’agronomia

 

72.19.40

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’agronomia

81140

72.19.5

Progetti originali di ricerca e sviluppo nell’ambito delle scienze naturali e dell’ingegneria, escluse le biotecnologie

 

72.19.50

Progetti originali di ricerca e sviluppo nell’ambito delle scienze naturali e dell’ingegneria, escluse le biotecnologie

81400 (*)

72.2

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

 

72.20

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

 

72.20.1

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali

 

72.20.11

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze economiche e commerciali

81212

72.20.12

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia

81211

72.20.13

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in campo giuridico

81213

72.20.19

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in altre scienze sociali

81219

72.20.2

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze umanistiche

 

72.20.21

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle lingue e delle letterature

81221

72.20.29

Altri servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze umanistiche

81229

72.20.3

Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche

 

72.20.30

Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche

81400 (*)

73

Servizi di pubblicità e studi di mercato

 

73.1

Servizi di pubblicità

 

73.11

Servizi forniti da agenzie pubblicitarie

 

73.11.1

Servizi forniti da agenzie pubblicitarie

 

73.11.11

Concezione e realizzazione di servizi pubblicitari («full service»)

83611

73.11.12

Servizi di marketing e mailing diretti

83612

73.11.13

Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie e impostazione del messaggio pubblicitario

83613

73.11.19

Altri servizi di pubblicità

83619

73.12

Servizi di ricerca clienti per conto di mezzi di comunicazione

 

73.12.1

Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi

 

73.12.11

Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi sulla stampa

83620 (*)

73.12.12

Vendita di spazi pubblicitari TV/radio per conto terzi

83620 (*)

73.12.13

Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi su Internet

83620 (*)

73.12.14

Vendita di pubblicità in occasione di manifestazioni

83620 (*)

73.12.19

Altra vendita di spazi pubblicitari per conto terzi

83620 (*)

73.12.2

Rivendita di spazi pubblicitari per conto terzi

 

73.12.20

Rivendita di spazi pubblicitari per conto terzi

83620 (*)

73.2

Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione

 

73.20

Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione

 

73.20.1

Servizi di studi di mercato e servizi simili

 

73.20.11

Servizi di studi di mercato: indagini qualitative

83700 (*)

73.20.12

Servizi di studi di mercato: indagini quantitative mirate

83700 (*)

73.20.13

Servizi di studi di mercato: indagini quantitative continuative e regolari

83700 (*)

73.20.14

Servizi di studi di mercato diversi dalle indagini

83700 (*)

73.20.19

Altri servizi di studi di mercato

83700 (*)

73.20.2

Servizi di sondaggi di opinione

 

73.20.20

Servizi di sondaggi di opinione

83700 (*)

74

Altri servizi professionali, scientifici e tecnici

 

74.1

Servizi di design specializzato

 

74.10

Servizi di design specializzato

 

74.10.1

Servizi interni, industriali e di altro tipo di design specializzato

 

74.10.11

Servizi di arredamento

83911

74.10.12

Servizi di progettazione industriale

83912

74.10.19

Altri servizi di design specializzato

83919

74.10.2

Originali di modelli

 

74.10.20

Originali di modelli

83920

74.2

Servizi inerenti alla fotografia

 

74.20

Servizi inerenti alla fotografia

 

74.20.1

Lastre fotografiche e pellicole, diverse da quelle cinematografiche, impressionate

 

74.20.11

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate ma non sviluppate

38941

74.20.12

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate, per la riproduzione offset

38942 (*)

74.20.19

Altre lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate

38942 (*)

74.20.2

Servizi inerenti alla fotografia, specializzati

 

74.20.21

Servizi di ritratti fotografici

83811

74.20.22

Servizi fotografici pubblicitari ed altri servizi connessi

83812

74.20.23

Servizi fotografici e servizi videografici per occasioni speciali

83813

74.20.24

Servizi di fotografia aerea

83814 (*)

74.20.29

Altri servizi fotografici specializzati

83814 (*)

74.20.3

Altri servizi fotografici

 

74.20.31

Servizi di sviluppo fotografico

83820

74.20.32

Servizi di restauro e ritocco di fotografie

83815

74.20.39

Altri servizi fotografici n.c.a.

83819

74.3

Servizi di traduzione e interpretariato

 

74.30

Servizi di traduzione e interpretariato

 

74.30.1

Servizi di traduzione e interpretariato

 

74.30.11

Servizi di traduzione

83950 (*)

74.30.12

Servizi d’interpretariato

83950 (*)

74.9

Altri servizi professionali, scientifici e tecnici n.c.a.

 

74.90

Altri servizi professionali, scientifici e tecnici n.c.a.

 

74.90.1

Servizi di assistenza e consulenza professionale e tecnica n.c.a.

 

74.90.11

Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo

83990 (*)

74.90.12

Servizi d’intermediazione commerciale e di valutazione, diversa da quella immobiliare e assicurativa

83990 (*)

74.90.13

Servizi di consulenza ambientale

83931

74.90.14

Servizi di previsioni e di informazioni meteorologiche

83430

74.90.15

Servizi di consulenza in materia di sicurezza

85220

74.90.19

Altri servizi di consulenza scientifica e tecnica n.c.a.

83939

74.90.2

Altri servizi professionali, tecnici e commerciali n.c.a.

 

74.90.20

Altri servizi professionali, tecnici e commerciali n.c.a.

83990 (*)

75

Servizi veterinari

 

75.0

Servizi veterinari

 

75.00

Servizi veterinari

 

75.00.1

Servizi veterinari

 

75.00.11

Servizi veterinari per animali domestici

83510

75.00.12

Servizi veterinari per animali d’allevamento

83520

75.00.19

Altri servizi veterinari

83590

N

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO

 

77

Servizi di locazione e leasing

 

77.1

Servizi di locazione e leasing di autoveicoli

 

77.11

Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri

 

77.11.1

Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri

 

77.11.10

Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri

73111

77.12

Servizi di noleggio e di locazione di furgoni, autocarri

 

77.12.1

Servizi di noleggio e di locazione di furgoni, autocarri

 

77.12.11

Servizi di locazione e leasing di veicoli per il trasporto di merci, senza autista

73112

77.12.19

Servizi di locazione e leasing di altri mezzi di trasporto terrestri, senza autista

73114 (*)

77.2

Servizi di locazione e leasing di beni per uso personale e domestico

 

77.21

Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero

 

77.21.1

Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero

 

77.21.10

Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero

73240

77.22

Servizi di noleggio di videocassette e dischi

 

77.22.1

Servizi di noleggio di videocassette e dischi

 

77.22.10

Servizi di noleggio di videocassette e dischi

73220

77.29

Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico

 

77.29.1

Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico

 

77.29.11

Servizi di locazione e leasing di televisori, apparecchi radio, videoregistratori e apparecchi e accessori connessi

73210

77.29.12

Servizi di noleggio e di locazione di mobili ed altri articoli per la casa

73230

77.29.13

Servizi di locazione e leasing di strumenti musicali

73290 (*)

77.29.14

Servizi di locazione e leasing di biancheria per la casa

73250

77.29.15

Servizi di locazione e leasing di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

73260

77.29.16

Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature per il fai da te

73270

77.29.19

Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.

73290 (*)

77.3

Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali

 

77.31

Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole

 

77.31.1

Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole

 

77.31.10

Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole

73121

77.32

Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile

 

77.32.1

Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile

 

77.32.10

Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile

73122

77.33

Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (inclusi elaboratori elettronici)

 

77.33.1

Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (inclusi elaboratori elettronici)

 

77.33.11

Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici)

73123

77.33.12

Servizi di locazione e leasing di elaboratori elettronici

73124

77.34

Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

 

77.34.1

Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

 

77.34.10

Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

73115

77.35

Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo

 

77.35.1

Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo

 

77.35.10

Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo

73116

77.39

Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali n.c.a.

 

77.39.1

Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali n.c.a.

 

77.39.11

Servizi di locazione e leasing di veicoli ferroviari

73113

77.39.12

Servizi di locazione e leasing di container

73117

77.39.13

Servizi di locazione e leasing di motocicli, roulotte e camper

73114 (*)

77.39.14

Servizi di locazione e leasing di apparecchiature per le telecomunicazioni

73125

77.39.19

Servizi di locazione e leasing di altri macchinari e attrezzature, senza operatore, e di beni materiali n.c.a.

73129

77.4

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore

 

77.40

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore

 

77.40.1

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore

 

77.40.11

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della ricerca e dello sviluppo

73330

77.40.12

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di marchi di fabbrica e franchising

73340

77.40.13

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo della prospezione e valutazione mineraria

73350

77.40.19

Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di altri prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore

73390

78

Servizi del lavoro

 

78.1

Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento

 

78.10

Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento

 

78.10.1

Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento

 

78.10.11

Servizi di ricerca di personale dirigente

85111

78.10.12

Servizi di collocamento permanente, diversi dai servizi di ricerca di personale dirigente

85112

78.2

Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale

 

78.20

Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale

 

78.20.1

Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale

 

78.20.11

Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni

8512 (*)

78.20.12

Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di altro personale d’ufficio

8512 (*)

78.20.13

Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di operatori del settore commerciale

8512 (*)

78.20.14

Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di operatori dei settori dei trasporti, del magazzinaggio, della logistica e dell’industria

8512 (*)

78.20.15

Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale del settore alberghiero e della ristorazione

8512 (*)

78.20.16

Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale medico

8512 (*)

78.20.19

Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di altro personale

8512 (*)

78.3

Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane

 

78.30

Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane

 

78.30.1

Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane

 

78.30.11

Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni

8512 (*)

78.30.12

Altri servizi di messa a disposizione di altro personale d’ufficio

8512 (*)

78.30.13

Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel settore del commercio

8512 (*)

78.30.14

Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nei settori dei trasporti, del magazzinaggio, della logistica o dell’industria

8512 (*)

78.30.15

Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel settore alberghiero e della ristorazione

8512 (*)

78.30.16

Altri servizi di messa a disposizione di personale medico

8512 (*)

78.30.19

Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane n.c.a.

8512 (*)

79

Servizi delle agenzie di viaggio, degli operatori turistici ed altri servizi di prenotazione e servizi connessi

 

79.1

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

 

79.11

Servizi delle agenzie di viaggio

 

79.11.1

Servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni sui mezzi di trasporto

 

79.11.11

Servizi di prenotazione di voli

85511

79.11.12

Servizi di prenotazione di viaggi in treno

85512

79.11.13

Servizi di prenotazione di viaggi in autobus

85513

79.11.14

Servizi di prenotazione per noleggio di autoveicoli

85514

79.11.19

Altri servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni sui mezzi di trasporto

85519

79.11.2

Servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni di alloggi, crociere e viaggi tutto compreso

 

79.11.21

Servizi di prenotazione di alloggi

85521

79.11.22

Servizi di prenotazione di crociere

85523

79.11.23

Servizi di prenotazione di viaggi tutto compreso

85524

79.12

Servizi degli operatori turistici

 

79.12.1

Servizi degli operatori turistici

 

79.12.11

Servizi degli operatori turistici per l’organizzazione e la preparazione di viaggi

85540 (*)

79.12.12

Servizi degli accompagnatori turistici

85540 (*)

79.9

Altri servizi di prenotazione e servizi connessi

 

79.90

Altri servizi di prenotazione e servizi connessi

 

79.90.1

Servizi di promozione e di informazione turistica

 

79.90.11

Servizi di promozione turistica

85561

79.90.12

Servizi di informazione turistica

85562

79.90.2

Servizi delle guide turistiche

 

79.90.20

Servizi delle guide turistiche

85550

79.90.3

Altri servizi di prenotazione n.c.a.

 

79.90.31

Servizi di scambio di multiproprietà

85522

79.90.32

Servizi di prenotazione per centri convegni, congressi e sale d’esposizione

85531

79.90.39

Servizi di prenotazione di biglietti per eventi, spettacoli ed altre attività ricreative ed altri servizi di prenotazione n.c.a.

85539

80

Servizi investigativi e di vigilanza

 

80.1

Servizi di vigilanza privati

 

80.10

Servizi di vigilanza privati

 

80.10.1

Servizi di vigilanza privati

 

80.10.11

Servizi di veicoli blindati

85240

80.10.12

Servizi di guardia

85250

80.10.19

Altri servizi in materia di sicurezza

85290

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

 

80.20

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

 

80.20.1

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

 

80.20.10

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

85230

80.3

Servizi di investigazione

 

80.30

Servizi di investigazione

 

80.30.1

Servizi di investigazione

 

80.30.10

Servizi di investigazione

85210

81

Servizi di manutenzione degli edifici e del paesaggio

 

81.1

Servizi di supporto connessi a edifici multipli

 

81.10

Servizi di supporto connessi a edifici multipli

 

81.10.1

Servizi di supporto connessi a edifici multipli

 

81.10.10

Servizi di supporto connessi a edifici multipli

85999 (*)

81.2

Servizi di pulizia

 

81.21

Servizi di pulizia generale di edifici

 

81.21.1

Servizi di pulizia generale di edifici

 

81.21.10

Servizi di pulizia generale di edifici

85330

81.22

Altri servizi di pulizia e disinfestazione industriale e di edifici

 

81.22.1

Servizi di pulizia e disinfestazione

 

81.22.11

Servizi di pulizia delle finestre

85320

81.22.12

Servizi speciali di pulizia

85340 (*)

81.22.13

Servizi di pulitura di camini e caminetti

85340 (*)

81.29

Altri servizi di pulizia

 

81.29.1

Altri servizi di pulizia

 

81.29.11

Servizi di disinfezione e disinfestazione

85310

81.29.12

Servizi di pulizia e di rimozione della neve

94510

81.29.13

Altri servizi di igiene

94590

81.29.19

Altri servizi di pulizia n.c.a.

85340 (*)

81.3

Servizi paesaggistici

 

81.30

Servizi paesaggistici

 

81.30.1

Servizi paesaggistici

 

81.30.10

Servizi paesaggistici

85970

82

Servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d’ufficio ed altri servizi di sostegno alle imprese

 

82.1

Servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d’ufficio

 

82.11

Servizi amministrativi d’ufficio combinati

 

82.11.1

Servizi amministrativi d’ufficio combinati

 

82.11.10

Servizi amministrativi d’ufficio combinati

85940

82.19

Fotocopiatura, preparazione di documenti e altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d’ufficio

 

82.19.1

Fotocopiatura, preparazione di documenti ed altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d’ufficio

 

82.19.11

Servizi di duplicazione

85951

82.19.12

Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione

85952

82.19.13

Preparazione di documenti e altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d’ufficio

85953

82.2

Servizi dei call center

 

82.20

Servizi dei call center

 

82.20.1

Servizi dei call center

 

82.20.10

Servizi dei call center

85931

82.3

Servizi di organizzazione di convegni e fiere

 

82.30

Servizi di organizzazione di convegni e fiere

 

82.30.1

Servizi di organizzazione di convegni e fiere

 

82.30.11

Servizi di organizzazione di convegni

85961

82.30.12

Servizi di organizzazione di fiere

85962

82.9

Servizi di sostegno alle imprese n.c.a.

 

82.91

Servizi delle agenzie di informazione commerciale e di riscossione crediti

 

82.91.1

Servizi delle agenzie di informazione commerciale e di riscossione crediti

 

82.91.11

Servizi delle agenzie di informazione commerciale

85910

82.91.12

Servizi delle agenzie di riscossione crediti

85920

82.92

Servizi di imballaggio, confezionamento

 

82.92.1

Servizi di imballaggio, confezionamento

 

82.92.10

Servizi di imballaggio, confezionamento

85400

82.99

Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.

 

82.99.1

Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.

 

82.99.11

Servizi di trascrizione integrale e di registrazione stenografica

85999 (*)

82.99.12

Servizi di assistenza basata sul telefono

85939

82.99.19

Altri servizi vari di sostegno alle imprese n.c.a.

85999 (*)

O

SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; SERVIZI DI ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

 

84

Servizi di pubblica amministrazione e difesa; servizi di assicurazione sociale obbligatoria

 

84.1

Servizi di amministrazione pubblica generale, economica e sociale

 

84.11

Servizi generali della pubblica amministrazione

 

84.11.1

Servizi generali della pubblica amministrazione

 

84.11.11

Servizi esecutivi e legislativi

91111

84.11.12

Servizi finanziari e fiscali

91112

84.11.13

Servizi generali di pianificazione economica e sociale e servizi statistici

91113

84.11.14

Servizi forniti dalla pubblica amministrazione alla ricerca fondamentale

91114

84.11.19

Altri servizi generali della pubblica amministrazione

91119

84.11.2

Servizi di supporto alla pubblica amministrazione

 

84.11.21

Servizi generali relativi al personale della pubblica amministrazione

91141

84.11.29

Altri servizi di supporto alla pubblica amministrazione

91149

84.12

Servizi amministrativi per la regolamentazione dei servizi preposti alla sanità e all’istruzione, dei servizi culturali e di altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale

 

84.12.1

Servizi amministrativi per la regolamentazione dei servizi preposti alla sanità e all’istruzione, dei servizi culturali e di altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale

 

84.12.11

Servizi amministrativi in materia di istruzione

91121

84.12.12

Servizi amministrativi in materia di sanità

91122

84.12.13

Servizi amministrativi in materia di abitazioni e servizi collettivi

91123

84.12.14

Servizi amministrativi in materia di svaghi, cultura e attività religiose

91124

84.13

Servizi amministrativi intesi a contribuire ad una gestione più efficiente delle imprese

 

84.13.1

Servizi amministrativi intesi a contribuire ad una gestione più efficiente delle imprese

 

84.13.11

Servizi amministrativi connessi all’agricoltura, alla silvicoltura, alla caccia e alla pesca

91131

84.13.12

Servizi amministrativi connessi al settore dei combustibili e dell’energia

91132

84.13.13

Servizi amministrativi connessi all’estrazione di risorse minerarie e minerali e alle attività di fabbricazione e costruzione

91133

84.13.14

Servizi amministrativi connessi ai trasporti e alle comunicazioni

91134

84.13.15

Servizi amministrativi connessi alle attività di distribuzione, fornitura di pasti preparati, alberghi e ristoranti

91135

84.13.16

Servizi amministrativi connessi al settore del turismo

91136

84.13.17

Servizi amministrativi in materia di progetti di sviluppo ad obiettivi molteplici

91137

84.13.18

Servizi amministrativi generali connessi agli affari economici, commerciali e del lavoro

91138

84.2

Servizi della pubblica amministrazione forniti all’intera collettività

 

84.21

Servizi connessi agli affari esteri

 

84.21.1

Servizi connessi agli affari esteri

 

84.21.11

Servizi amministrativi connessi agli affari esteri, servizi diplomatici e consolari all’estero

91210

84.21.12

Servizi connessi agli aiuti economici destinati all’estero

91220

84.21.13

Servizi connessi agli aiuti militari destinati all’estero

91230

84.22

Servizi di difesa nazionale

 

84.22.1

Servizi di difesa nazionale

 

84.22.11

Servizi di difesa militare

91240

84.22.12

Servizi di difesa civile

91250

84.23

Servizi di giustizia ed attività giudiziarie

 

84.23.1

Servizi di giustizia ed attività giudiziarie

 

84.23.11

Servizi amministrativi connessi ai tribunali

91270

84.23.12

Servizi amministrativi connessi all’arresto o al reinserimento di delinquenti

91280

84.24

Servizi di ordine pubblico e sicurezza nazionale

 

84.24.1

Servizi di ordine pubblico e sicurezza nazionale

 

84.24.11

Servizi di polizia

91260 (*)

84.24.19

Altri servizi connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico

91290

84.25

Servizi dei vigili del fuoco

 

84.25.1

Servizi dei vigili del fuoco

 

84.25.11

Servizi di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi

91260 (*)

84.25.19

Altri servizi dei vigili del fuoco

91260 (*)

84.3

Servizi di assicurazione sociale obbligatoria

 

84.30

Servizi di assicurazione sociale obbligatoria

 

84.30.1

Servizi di assicurazione sociale obbligatoria

 

84.30.11

Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti prestazioni di malattia, di maternità o di inabilità temporanea

91310

84.30.12

Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti regimi pensionistici dei dipendenti statali; prestazioni di vecchiaia, invalidità o superstiti diverse da quelle concesse ai dipendenti statali

91320

84.30.13

Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti sussidi di disoccupazione

91330

84.30.14

Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti assegni familiari e per figli a carico

91340

P

SERVIZI DI ISTRUZIONE

 

85

Servizi di istruzione

 

85.1

Servizi di istruzione prescolastica

 

85.10

Servizi di istruzione prescolastica

 

85.10.1

Servizi di istruzione prescolastica

 

85.10.10

Servizi di istruzione prescolastica

92100

85.2

Servizi di istruzione primaria

 

85.20

Servizi di istruzione primaria

 

85.20.1

Servizi di istruzione primaria

 

85.20.11

Servizi di istruzione primaria on line

92200 (*)

85.20.12

Altri servizi di istruzione primaria

92200 (*)

85.3

Servizi di istruzione secondaria

 

85.31

Servizi di istruzione secondaria di formazione generale

 

85.31.1

Servizi di istruzione secondaria di formazione generale

 

85.31.11

Servizi di istruzione secondaria di formazione generale on line, primo ciclo

92310 (*)

85.31.12

Altri servizi di istruzione secondaria di formazione generale, primo ciclo

92310 (*)

85.31.13

Servizi di istruzione secondaria di formazione generale on line, secondo ciclo

92330 (*)

85.31.14

Altri servizi di istruzione secondaria di formazione generale, secondo ciclo

92330 (*)

85.32

Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale

 

85.32.1

Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale

 

85.32.11

Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale on line, primo ciclo

92320 (*)

85.32.12

Altri servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale, primo ciclo

92320 (*)

85.32.13

Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale on line, secondo ciclo

92340 (*)

85.32.14

Altri servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale, secondo ciclo

92340 (*)

85.4

Servizi di istruzione superiore

 

85.41

Servizi di istruzione post secondaria non universitaria

 

85.41.1

Servizi di istruzione post secondaria non universitaria

 

85.41.11

Servizi di istruzione generale post secondaria non universitaria on line

92410 (*)

85.41.12

Altri servizi di istruzione generale post secondaria non universitaria

92410 (*)

85.41.13

Servizi di istruzione post-secondaria non universitaria di formazione tecnica e professionale on line

92420 (*)

85.41.14

Altri servizi di istruzione post-secondaria non universitaria di formazione tecnica e professionale

92420 (*)

85.42

Servizi di istruzione universitaria

 

85.42.1

Servizi di istruzione superiore di livello universitario

 

85.42.11

Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, primo ciclo

92510 (*)

85.42.12

Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, primo ciclo

92510 (*)

85.42.13

Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, secondo ciclo

92520 (*)

85.42.14

Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, secondo ciclo

92520 (*)

85.42.15

Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, terzo ciclo

92520 (*)

85.42.16

Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, terzo ciclo

92520 (*)

85.5

Altri servizi di istruzione

 

85.51

Servizi di educazione sportiva e attività ricreative

 

85.51.1

Servizi di educazione sportiva e attività ricreative

 

85.51.10

Servizi di educazione sportiva e attività ricreative

92912

85.52

Servizi di educazione culturale

 

85.52.1

Servizi di educazione culturale

 

85.52.11

Servizi forniti dalle scuole di ballo e dagli istruttori di danza

92911 (*)

85.52.12

Servizi delle scuole di musica e degli insegnanti di musica

92911 (*)

85.52.13

Servizi delle scuole di belle arti e dagli insegnanti di educazione artistica

92911 (*)

85.52.19

Servizi di educazione culturale

92911 (*)

85.53

Servizi di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

 

85.53.1

Servizi di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

 

85.53.11

Servizi di autoscuole

92919 (*)

85.53.12

Servizi di scuole di pilotaggio e nautiche

92919 (*)

85.59

Altri servizi educativi n.c.a.

 

85.59.1

Altri servizi di istruzione n.c.a.

 

85.59.11

Servizi delle scuole di lingue

92919 (*)

85.59.12

Servizi delle scuole di informatica

92919 (*)

85.59.13

Servizi di istruzione professionale n.c.a.

92919 (*)

85.59.19

Servizi educativi n.c.a.

92919 (*)

85.6

Servizi di sostegno educativo

 

85.60

Servizi di sostegno educativo

 

85.60.1

Servizi di sostegno educativo

 

85.60.10

Servizi di sostegno educativo

92920

Q

SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA SOCIALE

 

86

Servizi sanitari

 

86.1

Servizi ospedalieri

 

86.10

Servizi ospedalieri

 

86.10.1

Servizi ospedalieri

 

86.10.11

Servizi ospedalieri chirurgici

93111

86.10.12

Servizi ospedalieri ginecologici ed ostetrici

93112

86.10.13

Servizi ospedalieri di rieducazione

93119 (*)

86.10.14

Servizi ospedalieri psichiatrici

93113

86.10.15

Altri servizi ospedalieri prestati da medici

93119 (*)

86.10.19

Altri servizi ospedalieri

93119 (*)

86.2

Servizi degli studi medici ed odontoiatrici

 

86.21

Servizi degli ambulatori di medicina generale

 

86.21.1

Servizi degli ambulatori di medicina generale

 

86.21.10

Servizi degli ambulatori di medicina generale

93121

86.22

Servizi degli ambulatori di medicina specialistica

 

86.22.1

Servizi degli ambulatori di medicina specialistica

 

86.22.11

Servizi di analisi e lettura di immagini medicali

93122 (*)

86.22.19

Altri servizi degli ambulatori di medicina specialistica

93122 (*)

86.23

Servizi degli studi odontoiatrici

 

86.23.1

Servizi degli studi odontoiatrici

 

86.23.11

Servizi di ortodonzia

93123 (*)

86.23.19

Altri servizi degli studi odontoiatrici

93123 (*)

86.9

Altri servizi sanitari

 

86.90

Altri servizi sanitari

 

86.90.1

Altri servizi sanitari

 

86.90.11

Servizi connessi alla gravidanza

93191

93198

86.90.12

Servizi infermieristici

93192

86.90.13

Servizi fisioterapici

93193

86.90.14

Servizi delle ambulanze

93194

86.90.15

Servizi di laboratori medici

93195

86.90.16

Servizi delle banche del sangue, di sperma e di organi per il trapianto

93197

86.90.17

Produzione di immagini diagnostiche senza lettura

93196

86.90.18

Servizi di salute mentale

93199 (*)

86.90.19

Altri servizi sanitari n.c.a.

93199 (*)

87

Servizi di assistenza residenziale

 

87.1

Servizi di assistenza infermieristica residenziale

 

87.10

Servizi di assistenza infermieristica residenziale

 

87.10.1

Servizi di assistenza infermieristica residenziale

 

87.10.10

Servizi di assistenza infermieristica residenziale

93210

87.2

Servizi di assistenza residenziale relativi a malattie mentali, disturbi psichici e uso di droghe

 

87.20

Servizi di assistenza residenziale relativi a malattie mentali, disturbi psichici e uso di droghe

 

87.20.1

Servizi di assistenza residenziale per persone affette da malattie mentali, disturbi psichici e tossicomanie

 

87.20.11

Servizi di assistenza residenziale a minori affetti da malattie mentali, disturbi psichici e facenti uso di droghe

93301

87.20.12

Servizi di assistenza residenziale a persone adulte affette da malattie mentali, disturbi psichici e facenti uso di droghe

93303

87.3

Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili

 

87.30

Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili

 

87.30.1

Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili

 

87.30.11

Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali a persone anziane

93221

87.30.12

Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali a bambini e adolescenti disabili

93222

87.30.13

Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali ad adulti disabili

93223

87.9

Altri servizi di assistenza residenziale

 

87.90

Altri servizi di assistenza residenziale

 

87.90.1

Altri servizi di assistenza residenziale

 

87.90.11

Altri servizi di assistenza sociale residenziale per bambini e adolescenti

93302

87.90.12

Servizi di assistenza sociale residenziale per donne che hanno subito maltrattamenti

93304 (*)

87.90.13

Altri servizi di assistenza sociale residenziale per adulti

93304 (*)

88

Servizi di assistenza sociale non residenziale

 

88.1

Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili

 

88.10

Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili

 

88.10.1

Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili

 

88.10.11

Servizi di visita e assistenza agli anziani

93491 (*)

88.10.12

Servizi di assistenza diurna a persone anziane

93491 (*)

88.10.13

Servizi di riabilitazione professionale di persone con disabilità

93411

88.10.14

Servizi di visita e assistenza alle persone con disabilità

93493 (*)

88.10.15

Servizi di assistenza diurna ad adulti disabili

93493 (*)

88.9

Altri servizi di assistenza sociale non residenziale

 

88.91

Servizi di asili nido e centri d’infanzia

 

88.91.1

Servizi di asili nido e centri d’infanzia

 

88.91.11

Servizi di asilo nido, esclusi i servizi forniti da centri diurni per i disabili

93510 (*)

88.91.12

Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili

93492

88.91.13

Servizi di custodia dei bambini (baby-sitting)

93510 (*)

88.99

Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a.

 

88.99.1

Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a.

 

88.99.11

Servizi di orientamento e consulenza n.c.a. in materia di infanzia

93520

88.99.12

Servizi di assistenza sociale non residenziale

93530

88.99.13

Servizi di riabilitazione professionale dei disoccupati

93412

88.99.19

Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a.

93590

R

SERVIZI NEL CAMPO DELL’ARTE, DELLO SPETTACOLO E DEL TEMPO LIBERO

 

90

Servizi creativi, artistici e d’intrattenimento

 

90.0

Servizi creativi, artistici e d’intrattenimento

 

90.01

Servizi di artisti dello spettacolo

 

90.01.1

Servizi di artisti dello spettacolo

 

90.01.10

Servizi di artisti dello spettacolo

96310

90.02

Servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo

 

90.02.1

Servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo

 

90.02.11

Servizi di produzione e presentazione di spettacoli

96220

90.02.12

Servizi di promozione e organizzazione di spettacoli

96210

90.02.19

Altri servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo

96290

90.03

Creazioni artistiche

 

90.03.1

Creazioni artistiche

 

90.03.11

Servizi forniti da autori, compositori, scultori e altri artisti, esclusi gli artisti dello spettacolo

96320

90.03.12

Opere originali di autori, compositori e altri artisti, esclusi gli artisti dello spettacolo, pittori, grafici e scultori

96330

90.03.13

Opere originali di pittori, grafici e scultori

38961

90.04

Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi

 

90.04.1

Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi

 

90.04.10

Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi

96230

91

Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali

 

91.0

Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali

 

91.01

Servizi di biblioteche e archivi

 

91.01.1

Servizi di biblioteche e archivi

 

91.01.11

Servizi di biblioteche

84510

91.01.12

Servizi di archivi

84520

91.02

Servizi di musei

 

91.02.1

Servizi di funzionamento dei musei

 

91.02.10

Servizi di funzionamento dei musei

96411

91.02.2

Collezioni dei musei

 

91.02.20

Collezioni dei musei

38962

91.03

Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche

 

91.03.1

Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche

 

91.03.10

Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche

96412

91.04

Servizi degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

 

91.04.1

Servizi degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

 

91.04.11

Servizi degli orti botanici e dei giardini zoologici

96421

91.04.12

Servizi delle riserve naturali, compresi i servizi di tutela della fauna e della flora protette

96422

92

Servizi riguardanti il gioco d’azzardo

 

92.0

Servizi riguardanti il gioco d’azzardo

 

92.00

Servizi riguardanti il gioco d’azzardo

 

92.00.1

Servizi riguardanti il gioco

 

92.00.11

Servizi riguardanti i tavoli da gioco

96929 (*)

92.00.12

Servizi riguardanti le macchine mangiasoldi

96929 (*)

92.00.13

Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo

96929 (*)

92.00.14

Servizi di giochi d’azzardo on line

96921 (*)

92.00.19

Altri servizi riguardanti il gioco

96929 (*)

92.00.2

Servizi riguardanti le scommesse

 

92.00.21

Servizi di scommesse on line

96921 (*)

92.00.29

Altri servizi riguardanti le scommesse

96929 (*)

93

Servizi sportivi e di intrattenimento e divertimento

 

93.1

Servizi sportivi

 

93.11

Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi

 

93.11.1

Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi

 

93.11.10

Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi

96520

93.12

Servizi forniti da club sportivi

 

93.12.1

Servizi forniti da club sportivi

 

93.12.10

Servizi forniti da club sportivi

96512

93.13

Servizi di palestre e centri fitness

 

93.13.1

Servizi di palestre e centri fitness

 

93.13.10

Servizi di palestre e centri fitness

97230 (*)

93.19

Altri servizi sportivi

 

93.19.1

Altri servizi sportivi

 

93.19.11

Servizi di promozione di eventi sportivi e di sport non agonistici

96511

93.19.12

Servizi forniti da atleti e sportivi

96610

93.19.13

Servizi di supporto ad attività sportive e ricreative

96620

93.19.19

Altri servizi di supporto ad attività sportive e di sport non agonistici

96590

93.2

Servizi

 

93.21

Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici

 

93.21.1

Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici

 

93.21.10

Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici

96910

93.29

Altri servizi di intrattenimento e di divertimento

 

93.29.1

Altri servizi ricreativi n.c.a.

 

93.29.11

Servizi ricreativi in parchi e spiagge

96990 (*)

93.29.19

Servizi ricreativi vari n.c.a.

96990 (*)

93.29.2

Altri servizi di intrattenimento e di spettacolo n.c.a.

 

93.29.21

Servizi di spettacoli di fuochi d’artificio e di «suoni e luci»

96990 (*)

93.29.22

Servizi di macchine da gioco funzionanti con monete

96930

93.29.29

Servizi di intrattenimento e di spettacolo n.c.a.

96990 (*)

S

ALTRI SERVIZI

 

94

Servizi forniti da organizzazioni associative

 

94.1

Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese, di datori di lavoro e professionali

 

94.11

Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese e di datori di lavoro

 

94.11.1

Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese e di datori di lavoro

 

94.11.10

Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese di datori di lavoro

95110

94.12

Servizi forniti da associazioni professionali

 

94.12.1

Servizi forniti da associazioni professionali

 

94.12.10

Servizi forniti da associazioni professionali

95120

94.2

Servizi forniti da associazioni sindacali

 

94.20

Servizi forniti da associazioni sindacali

 

94.20.1

Servizi forniti da associazioni sindacali

 

94.20.10

Servizi forniti da associazioni sindacali

95200

94.9

Servizi forniti da altre organizzazioni associative

 

94.91

Servizi forniti da organizzazioni religiose

 

94.91.1

Servizi forniti da organizzazioni religiose

 

94.91.10

Servizi forniti da organizzazioni religiose

95910

94.92

Servizi forniti da organizzazioni politiche

 

94.92.1

Servizi forniti da organizzazioni politiche

 

94.92.10

Servizi forniti da organizzazioni politiche

95920

94.99

Servizi forniti da altre organizzazioni associative n.c.a.

 

94.99.1

Servizi (esclusi i servizi che concedono sussidi) forniti da altre organizzazioni associative n.c.a.

 

94.99.11

Servizi forniti da organizzazioni per la difesa dei diritti dell’uomo

95991

94.99.12

Servizi forniti da gruppi di difesa dell’ambiente

95992

94.99.13

Servizi di tutela di gruppi particolari

95993

94.99.14

Altri servizi di supporto al miglioramento delle condizioni di vita e delle strutture collettive

95994

94.99.15

Servizi forniti dalle associazioni giovanili

95995

94.99.16

Servizi forniti dalle associazioni culturali e ricreative

95997

94.99.17

Servizi forniti da altre organizzazioni civili e sociali

95998

94.99.19

Servizi forniti da altre organizzazioni associative n.c.a.

95999

94.99.2

Servizi di sostegno finanziario da parte di organizzazioni associative

 

94.99.20

Servizi di sostegno finanziario da parte di organizzazioni associative

95996

95

Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di beni per uso personale e domestico

 

95.1

Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di apparecchiature per le comunicazioni

 

95.11

Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche

 

95.11.1

Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche

 

95.11.10

Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche

87130

95.12

Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

 

95.12.1

Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

 

95.12.10

Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

87153

95.2

Servizi di riparazione di beni di consumo personali e per la casa

 

95.21

Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo

 

95.21.1

Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo

 

95.21.10

Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo

87155

95.22

Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino

 

95.22.1

Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino

 

95.22.10

Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino

87151

95.23

Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio

 

95.23.1

Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio

 

95.23.10

Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio

87210

95.24

Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

 

95.24.1

Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

 

95.24.10

Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

87240

95.25

Servizi di riparazione di orologi e di gioielli

 

95.25.1

Servizi di riparazione di orologi e di gioielli

 

95.25.11

Servizi di riparazione di orologi

87220 (*)

95.25.12

Servizi di riparazione di gioielli

87220 (*)

95.29

Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico

 

95.29.1

Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico

 

95.29.11

Servizi di riparazione e di modifica di capi di vestiario e di articoli tessili per la casa

87230

95.29.12

Servizi di riparazione di biciclette

87290 (*)

95.29.13

Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali

87290 (*)

95.29.14

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature sportive

87290 (*)

95.29.19

Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico n.c.a.

87290 (*)

96

Altri servizi personali

 

96.0

Altri servizi personali

 

96.01

Servizi di lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce

 

96.01.1

Servizi di lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce

 

96.01.11

Servizi di lavanderia con macchine funzionanti a gettone o a monete

97110

96.01.12

Servizi di pulitura a secco (inclusi servizi di pulitura di pellicce)

97120

96.01.13

Servizi di stiratura

97140

96.01.14

Servizi di tintoria

97150

96.01.19

Altri servizi di pulizia di articoli tessili

97130

96.02

Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza

 

96.02.1

Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza

 

96.02.11

Servizi dei saloni di parrucchiere per donne e ragazze

97210 (*)

96.02.12

Servizi dei saloni di parrucchiere e di barbiere per uomini e ragazzi

97210 (*)

96.02.13

Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure

97220

96.02.19

Altri servizi degli istituti di bellezza

97290

96.02.2

Capelli umani, non lavorati

 

96.02.20

Capelli umani, non lavorati

38971

96.03

Servizi di pompe funebri e servizi connessi

 

96.03.1

Servizi di pompe funebri e servizi connessi

 

96.03.11

Servizi di cimiteri e servizi di cremazione

97310

96.03.12

Servizi di sepoltura

97320

96.04

Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico

 

96.04.1

Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico

 

96.04.10

Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico

97230 (*)

96.09

Altri servizi personali n.c.a.

 

96.09.1

Altri servizi personali n.c.a.

 

96.09.11

Servizi di cura degli animali domestici

86129

96.09.12

Servizi di accompagnamento

97910

96.09.13

Servizi di macchine funzionanti a gettone o a monete n.c.a.

97990 (*)

96.09.19

Altri servizi vari n.c.a.

97990 (*)

T

SERVIZI DI DATORE DI LAVORO SVOLTI DA FAMIGLIE E CONVIVENZE; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

 

97

Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze

 

97.0

Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze

 

97.00

Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze

 

97.00.1

Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze

 

97.00.10

Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze

98000

98

Produzione di beni e servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.1

Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.10

Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.10.1

Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.10.10

Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

0 (*)

98.2

Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.20

Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.20.1

Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.20.10

Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

0 (*)

U

SERVIZI FORNITI DA ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

 

99

Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

99.0

Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

99.00

Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

99.00.1

Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

99.00.10

Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali

99000


4.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 145/227


REGOLAMENTO (CE) N. 452/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla promozione delle statistiche in materia di istruzione e formazione nell’Unione europea (2) invitava la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad accelerare lo sviluppo di statistiche relative all’istruzione e alla formazione.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 22 e 23 marzo 2005 ha deciso di rilanciare la strategia di Lisbona ed è giunto alla conclusione che l’Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, ponendo in primo piano la conoscenza, l’innovazione e l’ottimizzazione del capitale umano. A questo riguardo, l’occupabilità, l’adattabilità e la mobilità dei cittadini sono vitali per l’Europa.

(3)

Per raggiungere tali obiettivi, è necessario che i sistemi europei d’istruzione e formazione si adattino alle esigenze della società della conoscenza nonché alla necessità di innalzare il livello dell’istruzione e di migliorare la qualità dell’occupazione. Le statistiche relative all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente sono di importanza fondamentale quale base per le decisioni politiche.

(4)

L’apprendimento permanente è un fattore essenziale perché si possa disporre di una manodopera competente, qualificata e adattabile. Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo della primavera 2005 è stato sottolineato che «il capitale umano è l’attivo più importante per l'Europa». Gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, che includono gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, adottati dal Consiglio nella sua decisione 2005/600/CE (3), intendono contribuire all’attuazione della strategia di Lisbona e definire strategie globali per l’apprendimento permanente.

(5)

L’adozione nel febbraio 2001 della relazione del Consiglio «Obiettivi dei sistemi d’istruzione e di formazione» e nel febbraio 2002 del programma di lavoro decennale 2001/2011 che fa seguito a tale relazione costituiscono una tappa importante nella realizzazione dell’impegno assunto dagli Stati membri di modernizzare e migliorare la qualità dei loro sistemi d’istruzione e di formazione. Gli indicatori e i livelli di riferimento del rendimento medio europeo («parametri di riferimento») sono tra gli strumenti del metodo aperto di coordinamento che hanno un particolare rilievo nel programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010». Nel maggio 2003 i ministri dell’istruzione hanno compiuto un passo decisivo definendo cinque parametri di riferimento europei a cui conformarsi entro il 2010 e hanno sottolineato che questi criteri non definiscono obiettivi nazionali né prescrivono decisioni destinate ad essere adottate da governi nazionali.

(6)

Il 24 maggio 2005 il Consiglio ha adottato le conclusioni sui «nuovi indicatori nel settore dell’istruzione e della formazione» (4), nelle quali ha invitato la Commissione a presentargli strategie e proposte per lo sviluppo di nuovi indicatori in nove settori specifici dell’istruzione e della formazione e ha sottolineato altresì che l’elaborazione di nuovi indicatori dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per l’organizzazione dei loro sistemi d’istruzione e non dovrebbe imporre un onere amministrativo o finanziario eccessivo alle organizzazioni e istituzioni interessate, né portare inevitabilmente all’uso di un maggior numero di indicatori per valutare i progressi.

(7)

Nel novembre 2004 il Consiglio ha anche adottato conclusioni sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e ha convenuto che a livello europeo debba essere considerato prioritario «il miglioramento della portata, precisione e affidabilità delle statistiche in materia di istruzione e formazione onde consentire una valutazione dei progressi compiuti».

(8)

L’esistenza di informazioni statistiche comparabili a livello comunitario è essenziale per l’elaborazione di strategie in materia d’istruzione e di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati nella loro attuazione. La produzione di statistiche dovrebbe basarsi su un quadro di concetti coerenti e di dati comparabili in vista della creazione di un sistema europeo integrato d’informazione statistica in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

(9)

Nell’applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del concetto di persone svantaggiate sul mercato del lavoro cui si fa riferimento negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione.

(10)

La Commissione (Eurostat) raccoglie dati sulla formazione professionale nelle imprese in conformità del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (5). Tuttavia, è necessario un quadro giuridico più ampio per garantire la produzione e lo sviluppo sostenibili di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente che coprano almeno tutte le attività esistenti e in programma in questo settore. La Commissione (Eurostat) raccoglie dati annuali sull’istruzione presso gli Stati membri che cooperano volontariamente nel quadro di un’azione comune con l’Istituto di statistica dell’Unesco (UIS) e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nota come «raccolta di dati UOE». La Commissione (Eurostat) raccoglie anche dati sull’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente tramite altre fonti interne, come l’indagine dell’Unione europea sulle forze di lavoro (6) e le statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (7), nonché per mezzo dei loro moduli appositi.

(11)

Dal momento che il processo di elaborazione e di monitoraggio delle politiche nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente è di natura dinamica e si adatta a un contesto in costante evoluzione, il quadro regolamentare statistico dovrebbe prevedere, in modo limitato e controllato, un certo grado di flessibilità, tenendo conto dell’onere imposto ai rispondenti e agli Stati membri.

(12)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (8).

(14)

Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(15)

La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto (9).

(16)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (10), stabilisce le condizioni nelle quali può essere concesso l’accesso a dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria.

(17)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(18)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di selezionare e specificare i temi delle statistiche, le loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche, i dettagli di dette caratteristiche, il periodo di osservazione e i termini per la trasmissione dei risultati, i requisiti di qualità, inclusi la precisione richiesta e il quadro di documentazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19)

Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (12) è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

a)

«statistiche comunitarie», le statistiche comunitarie come definite all’articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;

b)

«produzione di statistiche», la produzione di statistiche come definita all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;

c)

«autorità nazionali», le autorità nazionali come definite all’articolo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;

d)

«istruzione», la comunicazione organizzata e duratura finalizzata all’apprendimento (13);

e)

«apprendimento permanente», qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale (14);

f)

«micro-dati», i singoli dati statistici;

g)

«dati riservati», i dati che permettono unicamente un’identificazione indiretta delle unità statistiche interessate, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90.

Articolo 3

Settori

Il presente regolamento si applica alla produzione di statistiche in tre settori:

a)

il settore 1 comprende le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione;

b)

il settore 2 comprende le statistiche relative alla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente;

c)

il settore 3 comprende altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, ad esempio le statistiche sul capitale umano o sui benefici sociali ed economici dell’istruzione, non comprese nei settori 1 e 2.

Le statistiche relative a questi settori sono prodotte secondo le modalità specificate nell’allegato.

Articolo 4

Azioni statistiche

1.   Le statistiche comunitarie nel campo dell’istruzione e dell’apprendimento permanente sono prodotte per mezzo delle seguenti azioni statistiche individuali:

a)

la trasmissione periodica da parte degli Stati membri di statistiche sull’istruzione e l’apprendimento permanente, entro i termini fissati per i settori 1 e 2;

b)

l’uso di altri sistemi d’informazione statistica e altre indagini per ottenere variabili ed indicatori statistici supplementari sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, corrispondenti al settore 3;

c)

l’elaborazione, il miglioramento e l’aggiornamento di norme e di manuali riguardanti i quadri di riferimento, i concetti e i metodi statistici;

d)

il miglioramento della qualità dei dati nel contesto del quadro di qualità, onde includere:

la pertinenza,

la precisione,

l’attualità e la puntualità,

l’accessibilità e la chiarezza,

la comparabilità e

la coerenza.

La Commissione tiene conto delle capacità di cui gli Stati membri dispongono per la raccolta dei dati e per l’elaborazione e lo sviluppo di concetti e di metodi.

Ove opportuno, particolare considerazione è data alla dimensione regionale dei dati raccolti. Ove opportuno, i dati sono sistematicamente ripartiti per genere.

2.   Per quanto possibile, la Commissione (Eurostat) coopera con l’UIS, l’OCSE e altre organizzazioni internazionali per garantire la comparabilità dei dati sul piano internazionale ed evitare duplicazioni degli sforzi, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione e il miglioramento dei concetti e dei metodi statistici e la trasmissione delle statistiche da parte degli Stati membri.

3.   Qualora emergano nuove rilevanti necessità di dati o sia constatata l’insufficienza della qualità di questi ultimi, la Commissione (Eurostat) organizza, prima di qualsiasi raccolta di dati, studi pilota che gli Stati membri realizzano su base volontaria, destinati a valutare la fattibilità della raccolta dei dati in questione, tenendo conto dei vantaggi offerti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi della raccolta e all’onere per i rispondenti. Gli studi pilota non danno necessariamente luogo a disposizioni di attuazione corrispondenti.

Articolo 5

Trasmissione di microdati relativi ad individui

Quando è necessario per la produzione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) microdati riservati risultanti da indagini per campione conformemente alle disposizioni sulla trasmissione di dati riservati del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non permettano di identificare direttamente le unità statistiche (singoli).

Articolo 6

Misure di attuazione

1.   Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, in particolare per tenere conto dell’evoluzione economica e tecnica per quanto riguarda la raccolta, la trasmissione e l’elaborazione dei dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, onde garantire la trasmissione di dati di elevata qualità:

a)

la selezione e la definizione dei temi compresi nei settori e delle loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche;

b)

la ripartizione delle caratteristiche;

c)

il periodo di osservazione e i termini di trasmissione dei risultati;

d)

le esigenze di qualità, compresa la precisione richiesta;

e)

il quadro di documentazione della qualità.

Qualora tali misure determinino la necessità di ampliare significativamente le raccolte di dati esistenti o di raccogliere nuovi dati o effettuare nuove indagini, le decisioni di attuazione sono basate su un’analisi del rapporto costi/benefici che costituisce parte integrante di un’analisi complessiva degli effetti e delle implicazioni, tenendo conto dei vantaggi offerti da tali misure, dei costi per gli Stati membri e dell’onere per i rispondenti.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:

a)

per tutti i settori, dell’onere potenziale per gli istituti di istruzione e i singoli;

b)

per tutti i settori, dei risultati degli studi pilota di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

c)

per il settore 1, degli ultimi accordi conclusi tra l’UIS, l’OCSE e la Commissione (Eurostat) sui concetti, le definizioni, il formato di raccolta dei dati, l’elaborazione dei dati, la periodicità e i termini per la trasmissione dei risultati;

d)

per il settore 2, dei risultati dell’indagine pilota sull’istruzione degli adulti svolta tra il 2005 e il 2007 e delle necessità di un ulteriore sviluppo;

e)

per il settore 3, della disponibilità, dell’adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati comunitari, a seguito di una verifica esaustiva di tutte le fonti di dati esistenti.

3.   Qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, ad uno o più Stati membri sono accordati deroghe e periodi di transizione limitati, adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(2)  GU C 374 del 30.12.1994, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

(4)  GU C 141 del 10.6.2005, pag. 7.

(5)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).

(7)  Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34).

(8)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.

(10)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(12)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(13)  Secondo la classificazione internazionale tipo dell’istruzione, versione 1997 (ISCED).

(14)  Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente (GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1).


ALLEGATO

SETTORI

Settore 1: Sistemi di istruzione e di formazione

1.   Scopo

La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di fornire dati comparabili su aspetti essenziali dei sistemi di istruzione e di formazione, in particolare sulla partecipazione ai programmi d’istruzione e sul loro completamento nonché sul costo e il tipo di risorse destinate all’istruzione e alla formazione.

2.   Ambito di applicazione

La raccolta di dati copre tutte le attività interne d’istruzione, indipendentemente dalla proprietà degli istituti interessati o dalla forma di patrocinio da parte degli istituti interessati (pubblici o privati, nazionali o stranieri) e dai meccanismi di trasmissione dell’istruzione. Di conseguenza, i dati raccolti riguardano tutti i tipi di studenti e tutte le classi d’età.

3.   Temi

Sono raccolti dati riguardanti:

a)

le iscrizioni degli studenti, comprese le caratteristiche di questi ultimi;

b)

i nuovi studenti;

c)

i laureati e le lauree;

d)

le spese di istruzione;

e)

il personale docente;

f)

le lingue straniere apprese;

g)

il numero di studenti per classe,

che consentano di calcolare gli indicatori riguardanti le risorse impiegate, i processi e i risultati dei sistemi di istruzione e di formazione.

Gli Stati membri comunicano informazioni appropriate (metadati) che descrivono le particolarità dei sistemi nazionali di istruzione e di formazione, la loro corrispondenza alle classificazioni internazionali nonché qualsiasi difformità rispetto alle specificazioni dei dati richiesti e ogni altra informazione indispensabile per l’interpretazione dei dati e la compilazione di indicatori comparabili.

4.   Periodicità

Salvo indicazione contraria, i dati e i metadati sono trasmessi ogni anno entro i termini fissati di comune accordo dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali tenendo presenti gli accordi più recenti conclusi tra l’UIS, l’OCSE e la Commissione (Eurostat).

Settore 2: Partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente

1.   Scopo

L’indagine in questo settore ha lo scopo di fornire dati comparabili sulla partecipazione e la mancata partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente.

2.   Ambito di applicazione

L’unità statistica è il singolo e i dati si riferiscono almeno alla popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni. Quando le informazioni sono raccolte mediante indagine, vanno evitate per quanto possibile le risposte indirette.

3.   Temi

I temi coperti dall’indagine sono i seguenti:

a)

partecipazione e mancata partecipazione alle attività di apprendimento;

b)

caratteristiche di tali attività;

c)

informazioni sulle competenze dichiarate;

d)

dati sociodemografici.

Sono altresì raccolti dati, su base volontaria, sulla partecipazione ad attività sociali e culturali, quali variabili esplicative utili ad un’analisi ulteriore dei profili dei partecipanti e dei non partecipanti.

4.   Fonti dei dati e dimensioni del campione

La fonte dei dati è un’indagine per campione. Le fonti di dati amministrativi possono essere utilizzate per ridurre l’onere per i rispondenti. Le dimensioni del campione sono determinate secondo requisiti di precisione che non richiedono che le dimensioni effettive del campione nazionale, calcolate sulla base di un campionamento casuale semplice, superino le 5 000 persone. Entro detti limiti, si impongono considerazioni particolari in materia di campionamento per le sottopopolazioni specifiche.

5.   Periodicità

I dati sono raccolti ogni cinque anni e, la prima volta, non prima del 2010.

Settore 3: Altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente

1.   Scopo

La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di fornire dati ulteriori comparabili sull’istruzione e sull’apprendimento permanente che non rientrano nei settori 1 e 2, a sostegno delle politiche specifiche a livello comunitario.

2.   Ambito di applicazione

Le altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente si riferiscono agli aspetti seguenti:

a)

statistiche sull’istruzione e l’economia, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche relative a istruzione, ricerca, competitività e crescita;

b)

statistiche sull’istruzione e il mercato del lavoro, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche occupazionali;

c)

statistiche sull’istruzione e l’inclusione sociale, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche in materia di povertà, inclusione sociale e integrazione dei migranti.

Per quanto riguarda gli aspetti suesposti, i dati necessari sono tratti da fonti statistiche comunitarie esistenti.


4.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 145/234


REGOLAMENTO (CE) N. 453/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’8 dicembre 2003 il Consiglio ha approvato l’elaborazione e la pubblicazione di un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti.

(2)

Il piano d’azione relativo alle esigenze statistiche dell’UME, approvato dal Consiglio il 29 settembre 2000, e le successive relazioni sullo stato di attuazione di tale piano indicavano come prioritaria l’elaborazione di una base giuridica per le statistiche sui posti di lavoro vacanti.

(3)

Il comitato per l’occupazione, istituito dalla decisione 2000/98/CE del Consiglio (4), ha convenuto sulla necessità di istituire un indicatore dei posti di lavoro vacanti per controllare la strategia europea per l’occupazione stabilita dalla decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (5).

(4)

La decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale — Progress (6), predispone il finanziamento delle azioni interessate, tra cui, come ivi specificato, quelle intese a migliorare la comprensione della situazione e delle prospettive dell’occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della strategia europea per l’occupazione.

(5)

Nel quadro della strategia europea per l’occupazione la Commissione necessita di dati sui posti di lavoro vacanti ripartiti, tra l’altro, per attività economica al fine di controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di lavoro.

(6)

La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali rapidamente disponibili sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro. I dati sui posti di lavoro vacanti destagionalizzati facilitano l’interpretazione delle variazioni trimestrali.

(7)

I dati forniti sui posti di lavoro vacanti dovrebbero essere pertinenti ed esaurienti, accurati e completi, tempestivi, coerenti, comparabili e facilmente accessibili per gli utilizzatori.

(8)

I vantaggi di una rilevazione di dati completi a livello comunitario su tutti i segmenti dell’economia dovrebbero essere vagliati a fronte delle possibilità di trasmetterli che hanno, in particolare, le piccole e medie imprese e degli oneri di risposta su di esse gravanti.

(9)

Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per includere quanto prima nelle statistiche tutti i dati riguardanti le unità con meno di dieci dipendenti.

(10)

Per determinare l’ambito delle statistiche da compilare e il livello di dettaglio richiesto per singola attività economica, è necessario applicare la più recente versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE).

(11)

In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovrebbero tenere in considerazione i principi sanciti dal codice delle statistiche europee, che è stato adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (7) e accluso alla raccomandazione della Commissione relativa all’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

(12)

È importante che i dati siano condivisi con le parti sociali a livello nazionale ed europeo e che le parti sociali siano informate in merito all’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre compiere uno sforzo particolare per garantire che i servizi di orientamento scolastico e gli enti di formazione professionale ricevano i dati in parola.

(13)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (8) costituisce il quadro normativo di riferimento per l’elaborazione di statistiche comunitarie e si applica di conseguenza all’elaborazione di statistiche sui posti di lavoro vacanti.

(14)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(15)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire determinati concetti, di stabilire determinati formati, date e termini, di fissare le condizioni per studi di fattibilità e di adottare misure conformemente ai risultati di tali studi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(16)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia l’elaborazione di statistiche comunitarie sui posti di lavoro vacanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

Il Comitato del programma statistico è stato consultato in conformità dell’articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sui posti di lavoro vacanti riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.

Fatto salvo il paragrafo 3, i dati si estendono all’insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali. La copertura delle attività in agricoltura, silvicoltura e pesca, come definite nella versione attuale della NACE, è facoltativa. Gli Stati membri che lo desiderino forniscono dati relativi a tali settori in conformità del presente regolamento. In considerazione della crescente importanza dei servizi di assistenza alla persona (servizi di assistenza residenziale e assistenza sociale non residenziale) per la creazione di posti di lavoro, gli Stati membri sono altresì invitati a trasmettere, su base facoltativa, i dati relativi ai posti vacanti in tali servizi.

I dati sono ripartiti per attività economica, a livello di sezioni della versione della NACE in vigore.

3.   Nell’ambito di applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definite nella versione della NACE in vigore, nonché la copertura delle imprese con meno di dieci dipendenti, sono determinate sulla base degli studi di fattibilità di cui all’articolo 7.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«posto di lavoro vacante» un posto di lavoro retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo:

a)

per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell’impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo, e

b)

che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo.

I concetti di «ricerca attiva di un candidato adatto» e di «specifico periodo di tempo» sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Le statistiche fornite distinguono, a titolo facoltativo, i posti vacanti per posti a durata determinata da quelli per posti permanenti;

2)

«posto occupato» un posto retribuito in seno all’organizzazione al quale un dipendente è stato assegnato;

3)

«metadati» le spiegazioni necessarie all’interpretazione dei cambiamenti apportati ai dati in seguito a modifiche di natura metodologica o tecnica;

4)

«dati retrospettivi» i dati storici che rispondono alle specifiche indicate nell’articolo 1.

Articolo 3

Date di riferimento e caratteristiche tecniche

1.   Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di standardizzare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.

3.   Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di destagionalizzazione. Tali procedure sono determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 4

Fonti

1.   Gli Stati membri elaborano i dati tramite indagini sulle imprese. Possono essere utilizzate altre fonti, ad esempio fonti amministrative, se soddisfano i criteri di qualità di cui all’articolo 6.

Sono precisate le fonti di tutti i dati forniti.

2.   Gli Stati membri possono integrare le fonti di cui al paragrafo 1 tramite procedure affidabili di stima statistica.

3.   La Commissione (Eurostat) può istituire e coordinare piani di campionamento comunitari per produrre stime comunitarie laddove i piani di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali piani, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono partecipare a piani di campionamento comunitari quando tali piani consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi dei sistemi statistici o l’onere per le imprese che l’osservanza delle prescrizioni comunitarie comporta.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Anche la data del primo trimestre di riferimento è determinata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Contemporaneamente sono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.

2.   Gli Stati membri trasmettono anche i dati retrospettivi almeno per i quattro trimestri precedenti al trimestre per il quale i dati devono essere forniti nella prima consegna di dati. I totali sono comunicati al più tardi alla data della prima consegna e le disaggregazioni non oltre un anno dopo. Se necessario, i dati retrospettivi possono essere basati sulle «migliori stime».

Articolo 6

Valutazione della qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti:

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti,

«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti,

«tempestività» e «puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto,

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati,

«comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo,

«coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi.

3.   Nel quadro dell’applicazione dei criteri di valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.

Articolo 7

Studi di fattibilità

1.   La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:

a)

le imprese con meno di dieci dipendenti; e/o

b)

le seguenti attività:

i)

amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;

ii)

istruzione;

iii)

sanità e assistenza sociale;

iv)

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

v)

attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.

2.   Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano ciascuno una relazione sui risultati di tali studi entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle misure di attuazione della Commissione di cui al paragrafo 1.

3.   Non appena possibile dopo che i risultati degli studi di fattibilità sono resi disponibili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri ed entro un periodo di tempo ragionevole, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

4.   Le misure adottate sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell’onere che grava sui rispondenti, e tengono conto dei problemi iniziali di attuazione.

Articolo 8

Finanziamento

1.   Per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti.

2.   L’importo degli stanziamenti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.

3.   L’autorità di bilancio assegna gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.

4.   Possono essere presi in considerazione ulteriori finanziamenti per i lavori di attuazione in relazione alle misure adottate a seguito dei risultati degli studi di fattibilità.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 10

Relazione sull’applicazione

Entro il 24 giugno 2010 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri, nonché la qualità degli aggregati europei, e rileva i punti suscettibili di miglioramento.

Preferibilmente entro un anno dalla pubblicazione della relazione triennale di cui al primo comma, gli Stati membri precisano come intendono affrontare i punti suscettibili di miglioramento segnalati nella relazione della Commissione. Nel contempo, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione delle raccomandazioni precedenti.

Articolo 11

Pubblicazione di dati statistici

Le statistiche fornite dagli Stati membri e un’analisi delle stesse sono pubblicate trimestralmente sul sito Internet della Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) provvede affinché il maggior numero possibile di cittadini europei abbia accesso alle statistiche e alle analisi, in particolare attraverso il portale EURES.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 11.

(2)  GU C 86 del 20.4.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2008.

(4)  GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

(5)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

(6)  GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

(7)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(8)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


4.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 145/238


REGOLAMENTO (CE) N. 454/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 (3) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

(2)

Inoltre, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data d’entrata in vigore di tale regolamento, l’introduzione di cani e gatti nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito sia subordinata all’osservanza di requisiti specifici, tenuto conto delle particolari situazioni di tali Stati membri per quanto riguarda la rabbia.

(3)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data d’entrata in vigore di tale regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell’echinococcosi e delle zecche in tale data possano subordinare l’introduzione degli animali da compagnia nei loro territori al rispetto dei medesimi requisiti. La Finlandia, l’Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito applicano le proprie norme specifiche d’introduzione per quanto riguarda l’echinococcosi. Inoltre l’Irlanda, Malta e il Regno Unito prevedono che cani e gatti debbano essere sottoposti a trattamento aggiuntivo contro le zecche, che deve risultare anche dai passaporti degli animali.

(4)

I regimi transitori di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 scadono il 3 luglio 2008. L’articolo 23 di tale regolamento prevede che i regimi transitori debbano essere rivisti entro la fine del periodo transitorio.

(5)

Al tal fine e a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione ha dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o febbraio 2007, una relazione sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica unitamente a proposte per determinare il regime da applicare successivamente ai regimi transitori di cui agli articoli 6, 8 e 16 del regolamento stesso. La relazione dovrebbe basarsi sull’esperienza finora acquisita e su una valutazione del rischio fondata su un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

Su richiesta della Commissione, l’EFSA ha espresso un parere scientifico per assistere la Commissione nella proposta delle opportune modifiche, scientificamente fondate, del regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, la Commissione ha dovuto anche tener conto delle relazioni degli Stati membri relative alle esperienze da essi acquisite durante l’attuazione degli articoli 6, 8 e 16 di tale regolamento.

(7)

Poiché però la valutazione scientifica è durata più a lungo del previsto, la relazione della Commissione uscirà in ritardo. Per poter tenere conto in modo adeguato delle conclusioni della relazione è opportuno prorogare la scadenza dei regimi transitori.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Fino al 30 giugno 2010 l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:»;

2)

all’articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 30 giugno 2010 la Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito per quanto riguarda l’echinococcosi e l’Irlanda, Malta e il Regno Unito per quanto riguarda le zecche possono subordinare l’introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche in vigore alla data d’entrata in vigore del presente regolamento.»;

3)

all’articolo 23, la data del «1o gennaio 2008» è sostituita dalla data del «1o luglio 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2008.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2007 della Commissione (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 9).