ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 143

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
3 giugno 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (Versione codificata)

1

 

 

Regolamento (CE) n. 486/2008 della Commissione, del 2 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 487/2008 della Commissione, del 2 giugno 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Casatella Trevigiana (DOP)]

12

 

*

Regolamento (CE) n. 488/2008 della Commissione, del 2 giugno 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese

13

 

*

Regolamento (CE) n. 489/2008 della Commissione, del 2 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 806/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine

30

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/406/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 51/06 (ex N 748/06) concesso dalla Polonia a favore di Arcelor Huta Warszawa [notificata con il numero C(2007) 6077]  ( 1 )

31

 

 

2008/407/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 2297]  ( 1 )

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO (CE) N. 485/2008 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2008

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano reali e regolari, di prevenire e perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.

(3)

Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAG. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, il presente regolamento non incide sulle disposizioni nazionali in materia di controllo che siano di portata più ampia di quelle delle disposizioni previste da esso.

(4)

I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo in questione dovrebbero essere determinati in modo da consentire una verifica completa.

(5)

La scelta delle aziende da controllare dovrebbe essere effettuata tenendo conto in particolare del carattere delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione delle imprese beneficiarie o debitrici secondo la loro importanza nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG.

(6)

Occorre inoltre stabilire un numero minimo di controllo dei documenti commerciali. Tale numero dovrebbe essere fissato applicando un metodo che consenta di evitare eccessive differenze tra gli Stati membri dovute alla particolare struttura delle spese rispettive nel quadro dei FEAG. Tale metodo può essere definito prendendo come riferimento il numero di imprese che rivestono una certa importanza finanziaria nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG.

(7)

Si dovrebbero definire i poteri degli agenti incaricati dei controlli, nonché l’obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono. Si dovrebbe anche prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali, in determinati casi.

(8)

Data la struttura internazionale del commercio agricolo e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario elaborare a livello comunitario un sistema di documentazione centralizzato concernente imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.

(9)

Se l’adozione dei loro programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione, affinché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, e che tali programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati. I controlli possono così essere concentrati su settori o imprese ad alto rischio di frode.

(10)

È necessario che ciascuno Stato membro disponga di un servizio specifico incaricato di seguire l’applicazione del presente regolamento e di coordinare i controlli effettuati a norma del presente regolamento. I funzionari di detto servizio possono effettuare i controlli delle imprese a norma del presente regolamento.

(11)

I servizi che effettuano i controlli in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento.

(12)

Le informazioni raccolte nell’ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.

(13)

Si dovrebbe predisporre uno scambio di informazioni a livello comunitario affinché i risultati dell’applicazione del presente regolamento possano essere utilizzati con maggiore efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».

2.   Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5). Secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione stabilisce un elenco di altre misure cui non si applica il presente regolamento.

3.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «documenti commerciali» si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all’attività professionale dell’impresa nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati immagazzinati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b)

per «terzi» si intende ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG. La selezione tiene conto in particolare dell’importanza finanziaria delle imprese in tale sistema e di altri fattori di rischio.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano, durante ogni periodo di controllo di cui al paragrafo 7, un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese le cui entrate o i cui debiti o la somma di essi, nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG, siano stati superiori a 150 000 EUR nell’anno di esercizio FEAG precedente quello in cui inizia il periodo di controllo in questione.

3.   Per ciascun periodo di controllo, gli Stati membri, fatti salvi i loro obblighi di cui al paragrafo 1, selezionano le imprese da controllare in funzione dei risultati dell’analisi dei rischi applicata al settore delle restituzioni all’esportazione e a tutte le altre misure per le quali essa può applicarsi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro proposta per l’utilizzazione delle analisi dei rischi. Tale proposta comprende tutte le informazioni utili riguardanti il metodo da seguire, le tecniche, i criteri e i metodi di attuazione. Essa è presentata entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’inizio del periodo di controllo in cui l’analisi dovrà applicarsi. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione in merito alla loro proposta, che devono essere formulate entro otto settimane dal ricevimento della stessa.

4.   Per quel che riguarda le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l’analisi dei rischi non sia applicabile, le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti ovvero la somma di questi due importi nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG è stata superiore a 350 000 EUR e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento durante uno dei due periodi di controllo precedenti devono obbligatoriamente costituire oggetto di controllo.

5.   Le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente regolamento unicamente in funzione di criteri che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto all’articolo 10 o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

6.   Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese ai sensi dell’articolo 1 nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3.

7.   Il periodo di controllo si situa tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno seguente.

Il controllo si riferisce a un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determinerà, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi.

8.   I controlli effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 3

1.   L’accuratezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi, fra l’altro:

a)

raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;

b)

se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

c)

raffronto con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG, e

d)

verifiche, a livello della contabilità, o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall’organismo pagatore quale prova dell’erogazione dell’aiuto al beneficiario sono esatti.

2.   In modo particolare, qualora le imprese abbiano l’obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, le quantità detenute in magazzino.

3.   Nella scelta delle operazioni da controllare, si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 4

Le imprese conservano i documenti commerciali per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati redatti.

Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l’obbligo di conservare detti documenti.

Articolo 5

1.   I responsabili delle imprese o un terzo si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati immagazzinati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

2.   Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente regolamento, i documenti commerciali conservati dall’impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all’impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali o parte di essi da verificare ai sensi del presente regolamento si trovino presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata che l’impresa controllata, all’interno o al di fuori del territorio comunitario, l’impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo ed in data definiti dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione del controllo.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l’applicazione delle regole relative alla procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

2.   Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel presente regolamento.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri si prestano reciprocamente l’assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi:

a)

qualora un’impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell’importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

b)

qualora un’impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessarie per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. Le disposizioni relative a tale coordinamento sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Se due o più Stati membri includono nel programma inviato a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, una proposta di azione comune che preveda un’ampia assistenza reciproca, la Commissione può, su richiesta, concedere una riduzione fino al 25 % del numero minimo di controlli stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafi da 2 a 5, per gli Stati membri interessati.

2.   Durante i primi tre mesi successivi all’anno d’esercizio FEAG, in cui il pagamento è stato effettuato o percepito, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1, lettera a), a ciascuno Stato membro in cui una simile impresa è stabilita. Detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell’articolo 2. Una copia di ogni elenco è inviata alla Commissione.

Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l’impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco ai sensi dell’articolo 2, indicando la necessità della richiesta e in particolare i rischi su cui si fonda.

Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con l’impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.

Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell’esito della stessa. In caso di controllo di un’impresa inclusa in tale elenco, lo Stato membro che lo ha effettuato informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiedente al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo di controllo.

Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

3.   Durante i primi tre mesi successivi all’anno di esercizio FEAG in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell’importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

4.   Nella misura in cui il controllo di un’impresa effettuato a norma dell’articolo 2 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all’articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

5.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, i requisiti minimi del contenuto delle richieste di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

Articolo 8

1.   Le informazioni raccolte nell’ambito dei controlli previsti nel presente regolamento sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a conoscerle per l’espletamento di dette funzioni.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria.

Articolo 9

1.   Anteriormente al 1o gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull’applicazione del presente regolamento.

Detta relazione espone le difficoltà eventualmente incontrate nonché le misure prese per il loro superamento e presenta eventualmente proposte di miglioramento.

2.   Gli Stati membri e la Commissione hanno un regolare scambio di opinioni in merito all’applicazione del presente regolamento.

3.   La Commissione valuta annualmente il progresso realizzato nel suo rapporto annuale sull’amministrazione del Fondo previsto all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che essi intendono effettuare conformemente all’articolo 2 nel periodo di controllo successivo.

2.   Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

a)

il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;

b)

i criteri seguiti nell’elaborazione del programma.

3.   I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

4.   Le modifiche apportate dagli Stati membri ai programmi sono disciplinate dalla stessa procedura.

5.   Eccezionalmente la Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l’inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno o più Stati membri.

Articolo 11

1.   In ciascuno Stato membro, un servizio specifico è incaricato di seguire l’applicazione del presente regolamento e

a)

l’esecuzione dei controlli previsti da parte di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio, o

b)

il coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente regolamento siano ripartiti fra il servizio specifico e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2.   Il servizio o i servizi incaricati dell’applicazione del presente regolamento devono essere organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi o da sezioni di essi incaricati dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3.   Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, il servizio specifico di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie.

4.   Il servizio specifico vigila inoltre:

a)

alla formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui al presente regolamento, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all’espletamento dei loro compiti;

b)

alla gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione in rapporto con i controlli effettuati e previsti in applicazione del presente regolamento;

c)

alla redazione e alla comunicazione dei rapporti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, come anche dei programmi di cui all’articolo 10.

5.   Il servizio specifico è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all’espletamento dei compiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

Esso è composto da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all’espletamento dei suddetti compiti.

6.   Il presente articolo non è applicabile quando il numero minimo di imprese da controllare in virtù dell’articolo 2, paragrafi da 2 a 5, è inferiore a dieci.

Articolo 12

Gli importi in euro menzionati nel presente regolamento sono convertiti, se opportuno, in moneta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell’anno in cui il periodo di controllo inizia e pubblicati nella parte C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 14

Per il controllo delle spese specifiche finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento si applicano gli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 15

1.   Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all’insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

2.   I controlli di cui all’articolo 2 sono effettuati da agenti dello Stato membro.

Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali; hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3.   Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all’articolo 7, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto devono, in qualsiasi momento, essere in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4.   Gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal participare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservino ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano in particolare alle visite domiciliari o all’interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 4045/89, come modificato dai regolamenti di cui all’allegato I, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio

(GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18)

 

Regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio

(GU L 328 del 20.12.1994, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 3235/94 del Consiglio

(GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 2154/2002 del Consiglio

(GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4)

 


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 4045/89

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, alinea, e articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, alinea

Articolo 10, paragrafo 2, alinea

Articolo 10, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 4, alinea

Articolo 11, paragrafo 4, alinea

Articolo 11, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4, terzo trattino

Articolo 11, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 11, paragrafi 5 e 6

Articolo 11, paragrafi 5 e 6

Articolo 18

Articolo 12

Articolo 19

Articolo 13

Articolo 20

Articolo 14

Articolo 21

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Allegato I

Allegato II


3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/10


REGOLAMENTO (CE) N. 486/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

51,7

MK

44,3

TN

105,3

TR

60,2

ZZ

65,4

0707 00 05

MK

30,3

TR

127,0

ZZ

78,7

0709 90 70

TR

94,9

ZZ

94,9

0805 50 10

AR

123,8

IL

134,6

TR

149,9

US

152,9

UY

61,8

ZA

143,4

ZZ

127,7

0808 10 80

AR

103,8

BR

87,0

CA

61,8

CL

91,6

CN

83,4

NZ

112,0

TR

85,9

US

126,6

UY

94,7

ZA

86,9

ZZ

93,4

0809 20 95

TR

502,4

US

508,1

ZZ

505,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/12


REGOLAMENTO (CE) N. 487/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2008

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Casatella Trevigiana (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione «Casatella Trevigiana» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

(2)  GU C 204 dell'1.9.2007, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Casatella Trevigiana (DOP)


3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/13


REGOLAMENTO (CE) N. 488/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2008

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 23 luglio 2007, il Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) («il denunziante») ha presentato una denuncia riguardante le importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese per conto di un produttore che rappresenta una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di acido citrico.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 4 settembre 2007 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento antidumping i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni dei consumatori, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e ai rappresentanti della RPC. Otto produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, o il TI nell'ipotesi che l'inchiesta stabilisse che essi non soddisfacevano le condizioni necessarie per fruire del TEM.

(6)

Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori e di importatori interessati dalla presente inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività legate al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura.

(8)

Per quanto riguarda i produttori esportatori, la Commissione, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di esportazioni di acido citrico nella Comunità sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base delle informazioni comunicate dai produttori esportatori, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società o gruppi di società collegate (di seguito: «le società costituenti il campione») con il maggior volume di esportazioni verso la Comunità. In termini di volume delle esportazioni, le quattro società costituenti il campione rappresentano il 79 % del totale delle esportazioni di acido citrico dalla RPC verso la Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni.

(9)

I quattro produttori non costituenti il campione hanno chiesto che fosse fissato un margine di dumping individuale, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base. Soltanto una società, la DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, ha comunicato le necessarie informazioni entro i termini previsti. Ne consegue che una soltanto di tutte le domande pervenute è risultata completa. Si è ritenuto che l'esame di tale domanda non sarebbe stato indebitamente gravoso e non avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta; la domanda è stata pertanto accolta.

(10)

Per quanto riguarda gli importatori comunitari indipendenti, la Commissione, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di importazioni di acido citrico nella Comunità, sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base delle informazioni comunicate dagli importatori comunitari indipendenti, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società o gruppi di società collegate (di seguito: «le società costituenti il campione») con il maggior volume di importazioni nella Comunità. In termini di volume delle importazioni, le quattro società costituenti il campione rappresentano il 36 % del totale delle importazioni di acido citrico dalla RPC verso la Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni. Uno degli importatori costituenti il campione non è stato in grado di fornire le informazioni richieste. Gli altri tre rappresentano il 29 % del totale delle importazioni nella Comunità di acido citrico originario della RPC effettuate nel periodo dell'inchiesta.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari:

Jungbunzlauer Austria AG, Vienna, Austria,

S.A. Citrique Belge N.V., Tienen, Belgio;

b)

produttori esportatori della RPC:

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, Bengbu City, provincia di Anhui,

RZBC Co., Ltd, Rizhao, provincia di Shandong,

TTCA Co., Ltd, Anqiu City, provincia di Shandong,

Yixing Union Biochemical Co. Ltd, Yixing City, provincia di Jiangsu,

Shanxi Ruicheng, Ruicheng County, provincia di Shanxi,

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, Laiwu City, provincia di Shandong,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Changle City, provincia di Shandong,

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, West Wuxi, provincia di Jiangsu;

c)

società collegate nella RPC:

Anhui BBCA Maanshan Biochemical Ltd, Maanshan, provincia di Anhui,

China National Xin Liang Storage Transportation & Trading Corp., Pechino,

DSM (China) Ltd, Shanghai,

Shanxi Dimine International Trade, Taiyuan, provincia di Shanxi;

d)

importatori indipendenti nella Comunità:

Azelis group, St Augustin, Germania,

Rewe Food Ingredients, Köln, Germania,

Brenntag, Mülheim/Ruhr, Germania.

(12)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(13)

Tenuto conto della necessità di stabilire un valore normale per i produttori esportatori che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati forniti da un paese di riferimento, in questo caso il Canada (cfr. considerando 40-44), è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

e)

produttori del Canada:

Jungbunzlauer Canada, Port Colborne, Ontario.

3.   Periodo dell’inchiesta

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 30 giugno 2007 («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è costituito da acido citrico (citrato di sodio incluso), un'acidificante e un regolatore del pH destinato a numerose applicazioni, ad esempio bevande, prodotti alimentari, detersivi, cosmetici e prodotti farmaceutici. Le sue materie prime principali sono zucchero/melassi, tapioca, mais o glucosio (ottenuti da cereali) e vari agenti per la fermentazione microbica in coltura sommersa di carboidrati.

(16)

Il prodotto in esame include anche l'acido citrico, monoidrato, («ACM»), l'acido citrico anidro («ACA») e il citrato trisodico biidrato («CTB»). Il prodotto in esame è costituito da questi tre prodotti in quanto presentano le stesse caratteristiche chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi. I diversi tipi di prodotto sono classificati ai codici NC 2918 14 00 (ACM, ACA) e al codice ex 2918 15 00 (CTB). Il codice NC 2918 15 00 comprende anche altri sali e esteri, che non rientrano nel prodotto in esame.

(17)

L'inchiesta ha rivelato che i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e tecniche di base e sono essenzialmente destinati agli stessi scopi. Sono quindi considerati come un solo prodotto ai fini del presente procedimento.

2.   Prodotto simile

(18)

Si è riscontrato che l'acido citrico prodotto e venduto dall'industria comunitaria nella Comunità e quello prodotto e venduto nella RPC e in Canada, paese di riferimento, presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche tecniche e chimiche e gli stessi utilizzi di base dell'acido citrico prodotto nella RPC e venduto per l'esportazione nella Comunità. Essi sono pertanto considerati provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Dati generali

(19)

Come indicato nel considerando 5, nell'avviso di apertura si è prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori della RPC. In totale, 8 gruppi di società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine previsto e hanno fornito le informazioni richieste. Secondo i dati di Eurostat, tali gruppi rappresentano il 96 % delle importazioni totali. Il livello di cooperazione è pertanto considerato elevato. Tutti i produttori esportatori hanno presentato richiesta di TEM e di TI. Come si è detto nel considerando 8, quattro gruppi di società sono stati selezionati per costituire il campione sulla base del loro volume di esportazioni nella Comunità.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(20)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quanto riguarda i produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(21)

Per comodità di riferimento i criteri per beneficiare del TEM sono riportati qui di seguito in forma sintetica:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; il costo dei principali fattori di produzione riflette nel complesso i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, conforme alle norme internazionali in materia di contabilità e che sono d’applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo indotte dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

il cambio delle valute viene effettuato ai tassi di mercato.

(22)

Le otto società o gruppi di società di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base ed hanno compilato e spedito entro i termini prescritti il modulo di richiesta destinato a tale scopo. Tutti questi gruppi comprendevano sia produttori del prodotto in esame, sia società collegate ai produttori e operanti nel commercio di acido citrico. Nel caso di società collegate, la Commissione segue la pratica costante di esaminare se l’intero gruppo soddisfi le condizioni per la concessione del TEM. I gruppi che hanno chiesto il TEM sono:

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd,

RZBC Co., Ltd,

TTCA Co., Ltd,

Yixing Union Biochemical Co. Ltd,

Shanxi Ruicheng,

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd,

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd.

(23)

La Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e, laddove lo abbia ritenuto utile, ha verificato presso la sede dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta tutti i dati comunicati nella richiesta del TEM.

(24)

Due società o gruppi di società (Laiwu Taihe e DSM Wuxi) rispondevano a tutti i criteri di cui al considerando 21 e hanno ottenuto il TEM.

(25)

Tre società o gruppi di società (RZBC Co. Ltd, TTCA Co., Ltd e Yixing Union Biochemical) hanno ipotecato la maggior parte dei loro attivi al fine di ottenere prestiti. Pur gravando di ipoteca la maggior parte dei loro attivi, sono state ancora in grado di garantire prestiti concessi ad altre società. A titolo di compensazione, RZBC, TTCA Co., Ltd e Yixing Union Biochemical hanno ricevuto garanzie analoghe per i prestiti accesi presso le stesse società per le quali avevano agito in qualità di garanti. Le società hanno utilizzato dette garanzie per ottenere dalle banche ulteriori prestiti pari al 25-50 % del totale dei loro attivi. Esse hanno argomentato che tale sistema è applicato anche nei paesi retti da un'economia di mercato ed è esplicitamente previsto dalla legislazione bancaria cinese. Tuttavia, dalle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta si evince che la politica delle banche sarebbe, normalmente, la concessione di prestiti limitatamente ad una frazione del valore degli attivi utilizzati come garanzia e non per un importo che superi tale valore. Inoltre, il sistema bancario in base al quale sono stati contratti tali prestiti era in gran parte controllato dallo Stato. Pertanto, si è concluso che le tre succitate società non soddisfacevano il primo dei criteri di cui al considerando 21. Di conseguenza, non hanno potuto fruire del TEM.

(26)

Per due società (TTCA Co., Ltd e Weifang Ensign), sono cresciuti in maniera sostanziale il valore del diritto d'uso del terreno e/o il capitale fisso (500 %-1 500 %) nell'arco di un periodo relativamente breve compreso tra il momento dell'acquisizione o dell'ingresso nella società in quanto apporto di capitale e una data successiva (1-5 anni dopo), quella della loro nuova valutazione. Ciò sta ad indicare che i rispettivi attivi sono stati acquisiti ad un valore inferiore al prezzo di mercato, il che costituirebbe una sorta di «sussidio occulto». Secondo le due società, l'incremento non è stato, in realtà, particolarmente rilevante e corrispondeva più o meno all'aumento normalmente constatato per attivi comparabili in Cina. Tuttavia, non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno della loro affermazione. Tenuto conto del vantaggio che tali società hanno ricavato dall'acquisizione di attivi a prezzi nettamente inferiori al valore di mercato, non risulta soddisfatta la conformità al criterio 3 enunciato nel considerando 21.

(27)

Una società, l'Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, ha ricevuto un'importante somma di denaro durante il PI (pari al 10 % circa del valore totale dei suoi attivi o al 15 % del suo fatturato annuo). Inoltre, gli affitti erano in parte gratuiti. In considerazione di quanto sopra e dell'ammontare del sussidio ottenuto, non si ritengono soddisfatti i criteri 1 e 3 quali indicati nel considerando 21. Le osservazioni formulate dalla società al riguardo non sono state tali da modificare le conclusioni.

(28)

Una società, la Shanxi Ruicheng, ha beneficiato di prestiti privati per un valore pari al 20 % circa degli attivi. Per tutti questi prestiti non sono stati fissati (a tutt'oggi) termini di rimborso, né sono maturati o sono stati pagati interessi. Pertanto, i costi del credito della società hanno subito notevoli distorsioni. Dal momento che la società non poteva esibire contratti stipulati per tali prestiti, non si può escludere che, nel caso in oggetto, vi sia stata ingerenza da parte dello Stato; pertanto, il criterio 1 di cui al considerando 21 non è soddisfatto. Le osservazioni formulate dalla società al riguardo non sono state tali da modificare le conclusioni.

(29)

Risulta da quanto precede che sei delle otto società o gruppi di società cinesi che avevano chiesto il TEM non hanno potuto dimostrare di rispondere a tutti i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

(30)

Si è ritenuto pertanto che il TEM dovesse essere concesso a due società (Laiwu Taihe e DSM Wuxi) e rifiutato alle altre sei società o gruppi di società. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni a queste conclusioni.

3.   Trattamento individuale («TI»)

(31)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione siano in grado di provare che rispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

(32)

Tutti i produttori esportatori che hanno chiesto il TEM hanno anche chiesto di fruire del TI qualora fosse loro rifiutato il TEM.

(33)

Le sei società o i sei gruppi di società cui non non è stato possibile concedere il TEM, hanno soddisfatto tutti i criteri enunciati nell'articolo 9, paragrafo 5, ed hanno ottenuto il TI.

4.   Valore normale

(34)

Si è dovuto stabilire il valore normale per le quattro società selezionate per il campione, nonché per l'unica società che ha chiesto, tramite domanda debitamente compilata, la fissazione di un margine di dumping individuale, come enunciato nel considerando 9 («le società oggetto di esame»).

4.1.   Società o gruppi di società cui è stato possibile concedere il TEM

(35)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha inizialmente stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, per i produttori esportatori che hanno ottenuto il TEM, se le loro vendite sul mercato interno del prodotto in esame fossero rappresentative, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle loro vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità. A DSM Wuxi, una delle cinque società sottoposte ad esame, è stato possibile concedere il TEM, in quanto le sue vendite sul mercato interno del prodotto in esame sono state giudicate rappresentative.

(36)

Successivamente la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame fossero state effettuate in quantità rappresentative nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine essa ha dovuto calcolare, per l'unico tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.

(37)

Per la DSM Wuxi, l'inchiesta ha rivelato che le vendite dell'unico tipo di prodotto esportato non sono state realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Poiché non è stato possibile stabilire il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno, si è dovuto applicare un altro metodo. A questo scopo, il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in funzione dei costi di fabbricazione del prodotto in esame sostenuti dalla società. Per calcolare il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il costo di produzione è maggiorato di un congruo importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e ai profitti.

(38)

Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti non hanno potuto essere determinati secondo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, del regolamento di base, perché la DSM Wuxi non aveva realizzato vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Dal momento che non è stato possibile concedere il TEM a nessun produttore esportatore costituente il campione, non è stato neppure possibile determinare le SGAV e i profitti secondo il metodo enunciato nell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, dato che DSM Wuxi vende quasi esclusivamente acido citrico, le SGAV e i profitti non potevano essere calcolati neppure secondo il metodo previsto nell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. Si è deciso dunque di determinare le SGAV e gli utili conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. A tale fine, sono stati utilizzati gli importi delle SGAV e degli utili delle vendite del prodotto simile sul mercato interno fissati per la società che ha collaborato nel paese di riferimento.

(39)

Ove necessario, per il calcolo dei valori normali sono stati utilizzati, previa opportuna verifica, i costi di fabbricazione e le SGAV.

4.2.   Società o gruppi di società cui non è stato possibile concedere il TEM

(40)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(41)

Nell'avviso di apertura del procedimento, la Commissione proponeva gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Le parti interessate sono state invitate ad pronunciarsi in proposito. Due parti interessate si sono dichiarate contrarie alla proposta. RZBC Co. ha proposto come paese di riferimento la Tailandia.

(42)

Per quanto riguarda questo paese, dalle informazioni disponibili risulterebbe che la produzione totale dei due produttori tailandesi raggiunge a mala pena le 10 000 tonnellate, di cui 5 000 destinate all'esportazione (soprattutto in Giappone). Se si paragona il volume delle vendite sul mercato interno (in media 2 500 tonnellate per società) al volume delle esportazioni cinesi nella Comunità (oltre 50 000 tonnellate esportate dai maggiori esportatori), è improbabile che i produttori tailandesi realizzino vendite rappresentative sul mercato interno. Inoltre, secondo la RZBC la struttura dei costi delle società tailandesi dovrebbe essere più affine alla situazione della RPC. Tale affermazione è corroborata essenzialmente dal fatto che sia la Tailandia che la RPC sono paesi asiatici. Va ricordato che i costi della manodopera, rappresentando in genere il 5-10 % del volume d'affari, non costituiscono certamente una componente fondamentale della struttura dei costi dei produttori di acido citrico.

(43)

È da notare che le società tailandesi hanno dimensioni notevolmente minori di quelle dei principali paesi produttori (Cina, UE, Stati Uniti, Canada e Brasile). I maggiori produttori cinesi sono di circa 10-20 volte superiori ai produttori tailandesi, mentre il produttore canadese e i principali produttori cinesi hanno dimensioni simili.

(44)

Gli Stati Uniti sono stati scelti inizialmente come paese di riferimento e in un primo momento due società statunitensi si sono dichiarate disposte a collaborare. Successivamente, entrambe le società hanno ritirato la loro offerta di cooperazione. Sono stati pertanto contattati l'unico produttore canadese e due produttori brasiliani e si è chiesto loro di collaborare all'inchiesta. Tuttavia, soltanto il produttore canadese ha aderito alla richiesta. Pertanto, ci si è basati sui prezzi delle vendite di acido citrico sul mercato canadese realizzate nel corso di normali operazioni commerciali per determinare il valore normale per i tipi di prodotto comparabili venduti da produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM.

5.   Prezzo all'esportazione

(45)

I produttori esportatori esportavano nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società commerciali collegate o indipendenti situate nella Comunità e al di fuori di essa. A tutte le società o gruppi di società è stato possibile concedere il TEM o il TI.

(46)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità o tramite società commerciali indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(47)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate tramite società commerciali collegate aventi sede nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

6.   Confronto

(48)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(49)

Su questa base, sono stati effettuati, in casi necessari e giustificati, adeguamenti per le differenze relative ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, spese accessorie, costi di imballaggio e del credito.

(50)

Per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso importatori collegati aventi sede nella Comunità, è stato applicato un adeguamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nei casi in cui si sia dimostrato che queste società esercitavano funzioni analoghe a quelle di un importatore indipendente. L'ammontare di tale adeguamento è stato calcolato in funzione delle SGAV a carico degli importatori, maggiorate di un utile, sulla base dei dati forniti da importatori indipendenti della Comunità.

7.   Margini di dumping

(51)

Nel caso dei produttori esportatori costituenti il campione i margini di dumping individuali sono stati determinati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Dal momento che del gruppo RZBC fanno parte due produttori esportatori, è stato determinato un margine di dumping unico come media dei margini di dumping stabiliti per le due società.

(52)

Per le società che hanno collaborato, non incluse nel campione e non sottoposte ad esame individuale, il margine di dumping è stato calcolato come media ponderata dei margini stabiliti per tutte le società costituenti il campione.

(53)

Tenuto conto del grado di collaborazione elevato (96 %) indicato nel considerando 19, un margine di dumping, applicabile su scala nazionale, è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping più elevato constatato per una società che ha collaborato.

(54)

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Anhui BBCA Biochemical Ltd

54,4 %

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

19,6 %

RZBC Co.

60,1 %

RZBC (Juxian) Co. Ltd

60,1 %

TTCA Co., Ltd

57,3 %

Yixing Union Biochemical

56,8 %

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

57,5 %

Shanxi Ruicheng

57,5 %

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

57,5 %

Tutte le altre società

60,1 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(55)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da due società: Jungbunzlauer in Austria e S.A. Citrique Belge in Belgio (appartenente al gruppo DSM, con sede centrale in Svizzera). Il denunziante Jungbunzlauer rappresenta una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Entrambi i produttori hanno collaborato a pieno titolo all'inchiesta, ma il secondo produttore europeo ha assunto una posizione neutrale.

(56)

S.A. Citrique Belge N.V. aveva importato prodotti dalla RPC nel PI. Tuttavia, il volume delle sue importazioni era irrilevante (tra l'1 % e il 6 % della produzione durante il PI — valore espresso in forma di percentuale per motivi di riservatezza), per cui non si è reputato conveniente escludere tale produttore dalla definizione di industria comunitaria.

(57)

Dal momento che i due produttori che hanno collaborato indicati nel considerando 11 rappresentavano il 100 % della produzione comunitaria totale durante il PI, si ritiene che essi costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base; essi sono di seguito definiti l'«industria comunitaria».

(58)

Poiché l'industria comunitaria è rappresentata da due soli produttori, i dati che la riguardano sono stati indicizzati o presentati in fasce di valori per salvaguardarne il carattere riservato, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base.

2.   Consumo comunitario

(59)

Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite della produzione propria dell’industria comunitaria sul mercato interno e dei dati sul volume delle importazioni nel mercato comunitario forniti da Eurostat.

(60)

Tra il 2004 e il PI, il mercato della Comunità per il prodotto in esame e il prodotto simile ha registrato un netto rialzo pari al 15 %, a seguito dell'aumento degli utilizzi dell'acido citrico.

 

2004

2005

2006

PI

Consumo in tonnellate

360 000-380 000

360 000-380 000

390 000-410 000

420 000-440 000

Indice (2004 = 100)

100

99

106

115

3.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume delle importazioni interessate

(61)

Il volume delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame proveniente dalla RPC è cresciuto significativamente durante il periodo considerato. Dal 2004 le importazioni nell'UE sono aumentate del 37 %.

Importazioni

2004

2005

2006

PI

RPC tonnellate

145 025

151 806

171 703

198 288

Indice (2004 = 100)

100

105

118

137

b)   Quota di mercato delle importazioni in esame

(62)

La quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC è aumentata costantemente di 7 punti percentuali durante l'intero periodo considerato. In particolare, è aumentata di 2 punti percentuali tra il 2004 e il 2005, di ulteriori 2 punti tra il 2005 e il 2006 e di 3 punti durante il PI. Nel corso di quest'ultimo, la quota di mercato delle importazioni cinesi era del 46 %.

c)   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(63)

Dal 2004 al 2005, il prezzo medio del prodotto importato originario della RPC è cresciuto del 3 % per poi calare drasticamente di 9 punti percentuali tra il 2005 e il 2006. Durante il PI, il prezzo si è attestato ai livelli bassi del 2006. Complessivamente, nel periodo in questione il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi interessati è diminuito del 6 %.

Prezzi unitari

2004

2005

2006

PI

RPC (EUR/tonnellata)

588

606

551

553

Indice (2004 = 100)

100

103

94

94

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(64)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi ai prezzi nel PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano prezzi netti, previa detrazione di eventuali sconti e ribassi. Ove necessario, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, deducendo i costi di trasporto nella Comunità. Anche i prezzi all'importazione dalla RPC erano al netto di sconti e ribassi e sono stati adeguati, ove necessario, ai prezzi cif frontiera comunitaria, tenendo opportunamente conto dei dazi doganali (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione. Tale adeguamento ha previsto anche un adeguamento per i costi di trattamento speciali sostenuti dagli importatori nella Comunità per disaggregare i dati relativi ad alcuni volumi del prodotto in esame prima di un'ulteriore vendita. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione dalla RPC sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, ossia quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Durante il periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei margini di sottoquotazione così calcolata, espressa in percentuale rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, è stata per la RPC del 17,42 %.

4.   Situazione dell'industria comunitaria

(65)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici che influiscono sulla situazione di questa industria durante il periodo considerato. Per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda soltanto due società, la maggior parte degli indicatori sono presentati in forma indicizzata o indicando una forcella di valori minimi e massimi.

a)   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(66)

La produzione dell'industria comunitaria è cresciuta di 5 punti percentuali durante il periodo considerato e anche la capacità di produzione è aumentata del 3 % per beneficiare dell'incremento del consumo. Nel corso dello stesso periodo l'utilizzazione degli impianti ha registrato un leggero aumento del 2 %.

 

2004

2005

2006

PI

Produzione in tonnellate

(fascia di valori)

260 000-280 000

265 000-285 000

270 000-290 000

275 000-295 000

Produzione (indice)

100

99

102

105

Capacità di produzione in tonnellate (fascia di valori)

315 000-335 000

315 000-335 000

320 000-340 000

320 000-340 000

Capacità di produzione

(indice)

100

100

103

103

Utilizzazione degli impianti (indice)

100

99

99

102

b)   Volume delle vendite e quote di mercato nella Comunità

(67)

Considerato che l'industria comunitaria è rappresentata solo da due produttori e che il mercato comunitario dell'acido citrico è alimentato da tre sole fonti (industria comunitaria, RPC, Israele), i dati relativi alle quote di mercato detenute dall'industria comunitaria sono forniti in forma indicizzata per garantire la riservatezza dei dati comunicati a titolo riservato dall’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base.

(68)

La tabella che segue indica i risultati dell'industria comunitaria in termini di vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità. I volumi delle vendite dell'industria comunitaria a clienti indipendenti nella Comunità sono aumentati del 5 % dal 2004 al PI. Nello stesso tempo il consumo comunitario ha registrato un incremento del 15 %. In tale contesto, la quota di mercato dell'industria comunitaria è costantemente diminuita tra il 2004 e il PI, fino a scendere di cinque punti percentuali nel corso del PI.

Industria comunitaria

2004

2005

2006

PI

Volume delle vendite

(indice)

100

98

99

105

Quota di mercato (indice)

100

99

94

91

(69)

L'andamento dei prezzi unitari delle vendite è stato il seguente:

 

2004

2005

2006

PI

Prezzi unitari in EUR

(fascia di valori)

750-850

750-850

780-880

780-880

Prezzi unitari (indice)

100

100

102

103

La tabella mostra che i prezzi sono aumentati leggermente del 3 % durante il periodo considerato. Si rammenta che le principali materie prime per la produzione di acido citrico sono zucchero, melassi o glucosio (ottenuto da cereali). Inoltre, anche l'energia costituisce una voce di spesa importante nella produzione dell'acido citrico. La quota complessiva dei costi energetici nella produzione dell'acido citrico è quindi dell’ordine del 16 % e, in condizioni normali, si può prevedere che una variazione sensibile dei prezzi del petrolio e del gas avrà un impatto diretto sul prezzo di vendita del prodotto.

(70)

Si è constatato che i prezzi sul mercato mondiale dei principali fattori di produzione (zucchero, melassi, glucosio e energia) hanno registrato un notevole rialzo durante il periodo considerato, comportando aumenti notevoli dei costi di produzione. Questa evoluzione non ha trovato riscontro nei prezzi di vendita dell'industria comunitaria in quanto essi sono aumentati soltanto del 3 % nell'arco dello stesso periodo. Pertanto, per non perdere clienti, l'industria comunitaria si è limitata a trasferire una piccola parte dei suoi costi addizionali.

c)   Scorte

(71)

Le cifre in appresso indicano il volume delle scorte al termine di ciascun esercizio. Il livello delle scorte è diminuito del 28 % per rispondere alla crescita della domanda sul mercato.

 

2004

2005

2006

PI

Scorte in tonnellate

(fascia di valori)

20 000-25 000

20 000-25 000

20 000-25 000

15 000-20 000

Scorte (indice)

100

98

97

72

d)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

(72)

Gli investimenti annui dell'industria comunitaria nella produzione di prodotto simile sono diminuiti drasticamente nel periodo considerato e nel PI si limitavano agli interventi di manutenzione.

 

2004

2005

2006

PI

Investmenti (indice)

100

81

82

79

e)   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

(73)

In considerazione degli elevatissimi e straordinari costi di ristrutturazione sostenuti da un produttore comunitario, non è stato ritenuto ragionevole determinare la redditività sulla base del profitto netto al lordo dell'imposta. La redditività dell'industria comunitaria è stata quindi determinata esprimendo l'utile di esercizio sulle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in percentuale del fatturato di tali vendite.

 

2004

2005

2006

PI

Redditività delle vendite CE (fascia di valori)

0 %-10 %

0 %-10 %

(– 10 %)-0 %

(– 10 %)-0 %

Redditività delle vendite CE (indice)

100

141

– 126

– 166

Utile sul totale del capitale investito (fascia di valori)

(– 10 %)-0 %

0 %-10 %

(– 10 %)-0 %

(– 15 %)-(– 5 %)

Utile sul totale del capitale investito (indice)

– 100

124

–75

– 175

Flusso di cassa (indice)

100

133

70

61

(74)

Durante il periodo considerato la redditività dell'industria comunitaria è nettamente diminuita. Il rendimento degli investimenti complessivi è stato calcolato esprimendo l'utile di esercizio del prodotto simile in percentuale del valore contabile netto degli attivi fissi destinati al prodotto simile. Tale indicatore ha seguito una tendenza analoga a quella della redditività, decrescendo in misura significativa nel periodo considerato. Per quanto riguarda il flusso di cassa, si è constatato un analogo andamento negativo, che ha comportato un grave peggioramento complessivo della situazione finanziaria di tale industria durante il PI.

f)   Occupazione, produttività e salari

(75)

Il numero dei dipendenti dell'industria comunitaria per quanto riguarda il prodotto simile è diminuito del 9 % tra il 2004 e il PI. Il costo medio della manodopera per dipendente è calato dell'11 %.

 

2004

2005

2006

PI

Numero di dipendenti

(indice)

100

93

92

91

Costo medio della manodopera pro capite (indice)

100

90

88

89

Produttività (indice)

100

106

112

115

(76)

Gli interventi di ristrutturazione volti a ridurre i costi di produzione, la razionalizzazione e la riduzione del numero di dipendenti si sono risolti in un aumento della produzione per lavoratore (aumento del 15 % durante il periodo considerato). Si può quindi concludere che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria ha compiuto progressi molto significativi in termini di costo-efficacia.

g)   Entità del margine di dumping

(77)

Quanto all'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.

h)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(78)

In assenza di informazioni sull'esistenza di pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata nel quadro del presente procedimento, la questione risulta irrilevante.

5.   Conclusione sul pregiudizio

(79)

Durante il periodo considerato si è registrato un andamento chiaramente positivo di alcuni indicatori del pregiudizio: nel tentativo di migliorare la propria efficacia, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare le vendite e il volume di produzione, la capacità di produzione, l'utilizzazione degli impianti e la produttività, riducendo al contempo le proprie scorte e il costo annuo della manodopera.

(80)

Tuttavia, nonostante la crescita dei consumi, la sua quota di mercato è calata del 9 % nel periodo considerato. Inoltre, l'andamento dei suoi indicatori finanziari è stato negativo. La redditività è andata diminuendo costantemente. Anche l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento negativo. Questa evoluzione è dovuta al forte aumento dei costi delle materie prime, che ha inciso solo in parte sul prezzo di vendita del prodotto simile. L'aumento del prezzo di vendita non è stato tale da permettere all'industria comunitaria di mantenere il suo margine di profitto.

(81)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(82)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi sono stati esaminati anche altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da questi altri fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(83)

Il notevole incremento, pari al 37 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping registratosi tra il 2004 e il PI e della corrispondente quota di mercato comunitario, di 7 punti percentuali, nonché la notevole sottoquotazione constatata, compresa, nel PI, tra il 15 % e il 21 %, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, mentre i prezzi medi praticati dai produttori esportatori della RPC sono scesi del 6 %.

(84)

Questa politica dei prezzi sleale dovuta alle importazioni in regime di dumping provenienti dalla RPC ha avuto pertanto l'effetto di abbassare i prezzi sul mercato comunitario e di far perdere all'industria comunitaria quote di mercato per effetto delle importazioni in dumping. Per non perdere altre quote di mercato, l'industria comunitaria non ha potuto trasferire l'aumento dei prezzi dei fattori di produzione sui suoi clienti nella misura che sarebbe stata necessaria per poter continuare a registrare profitti.

(85)

Poiché è chiaramente dimostrato che l'afflusso di prodotti importati venduti a prezzi significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria è coinciso temporalmente con il calo della redditività dell'industria comunitaria e il peggioramento degli altri indicatori finanziari, si conclude provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.   Effetti dovuti ad altri fattori

a)   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC

(86)

In base alle statistiche di Eurostat, il principale paese terzo da cui provengono le importazioni di acido citrico è Israele. Tuttavia, la quota di mercato detenuta dalle importazioni originarie di Israele è limitata ed ha subito un calo nel periodo considerato, passando dal 5 % del 2004 al 3 % soltanto nel PI. Inoltre, i prezzi medi di queste importazioni risultano pari o addirittura superiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria nel periodo considerato.

Prezzo medio (EUR)

2004

2005

2006

PI

Israele

807

788

865

839

Indice (2004 = 100)

100

98

107

104

(87)

Oltre alle importazioni in provenienza da Israele, non ci sono state importazioni di grossi quantitativi da altri paesi. Sulla base delle constatazioni relative a tali importazioni, si può pertanto concludere in via provvisoria che le importazioni originarie di paesi diversi dalla RPC non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

b)   Aumento del prezzo delle materie prime a causa della riforma del mercato comunitario dello zucchero

(88)

Secondo le dichiarazioni di alcune parti interessate, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe strettamente legato all'aumento del prezzo dello zucchero, utilizzato come materia prima principale per la produzione del prodotto simile, a causa della riforma del regime europeo dello zucchero e della conseguente abolizione delle restituzioni alla produzione concesse all'industria chimica.

(89)

Al riguardo si ricorda che un produttore comunitario utilizza come principale materia prima soprattutto melassi, mai soggetti a restituzioni alla produzione benché essi rientrino ufficialmente nell'ambito della politica agricola comune per quanto riguarda il settore dello zucchero.

(90)

L'inchiesta ha rivelato che, per quanto riguarda l'uso dello zucchero come materia prima, l'industria comunitaria è stata effettivamente autorizzata a ricevere restituzioni alla produzione nel quadro dell'organizzazione del mercato comune dello zucchero a titolo di aiuto per poter mantenere la sua competitività sul mercato mondiale. Le restituzioni alla produzione equivalgono alla differenza tra il prezzo d'intervento dell'UE per lo zucchero comunitario, previa detrazione del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, comprensivo dell'importo forfettario corrispondente ai costi di avvicinamento per l'esportazione dello zucchero comunitario. In tal modo l'industria comunitaria è riuscita ad approvvigionarsi di zucchero ai prezzi praticati sul mercato mondiale.

(91)

La riforma di questo sistema nel luglio 2006 ha ridotto la protezione del settore saccarifero. Nel nuovo sistema, introdotto dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), l'industria chimica può negoziare liberamente le quantità ed i prezzi dello zucchero industriale con i produttori dello zucchero e i bieticoltori, il che significa che non si applica più in questo settore il metodo dei prezzi di riferimento e delle quote. Inoltre, l'industria comunitaria può anche acquistare determinate quantità di zucchero industriale sul mercato mondiale in franchigia. Infine, in mancanza di offerta di zucchero ad un prezzo corrispondente al prezzo mondiale dello zucchero, l'industria chimica sarebbe autorizzata a chiedere la concessione di restituzioni alla produzione. Tale diritto a restituzioni alla produzione, benché tuttora in vigore, non è stato applicato dal luglio 2006. Ciò sembra indicare in modo molto chiaro che erano disponibili quantità sufficienti di zucchero ai prezzi praticati sul mercato mondiale.

(92)

Inoltre, l'analisi ha dimostrato che, a seconda della ripartizione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto simile dall'industria comunitaria, dal gennaio al giugno 2006, lo zucchero rappresentava il 6 %-21 % (valore espresso in forma di percentuale per motivi di riservatezza) dei suoi costi di fabbricazione e che nel PI tale valore non ha registrato un aumento superiore a quello del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale.

(93)

L'inchiesta ha inoltre rivelato che la riforma del mercato dello zucchero non ha avuto un impatto considerevole sui costi dell'industria comunitaria.

(94)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che la riforma del mercato dello zucchero non ha contribuito al pregiudizio notevole arrecato all'industria comunitaria.

c)   Aumento dei prezzi dell'energia

(95)

Alcune parti interessate hanno argomentato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse determinato dall'aumento dei costi dell'energia.

(96)

A tale riguardo si osserva che la produzione di acido citrico è ad alto impiego di energia; il peso totale dei costi energetici nella produzione dell'acido citrico è quindi dell’ordine del 16 % (cfr. considerando 69). In realtà, durante il periodo considerato, il rialzo del costo dell'energia è stato relativamente modesto, come risulta dai costi di produzione.

(97)

In ogni caso, non è l'aumento del costo dell'energia in quanto tale che ha inciso negativamente sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, bensì l'incapacità di trasferire in misura adeguata tale incremento sui clienti a causa del calo dei prezzi conseguente ai considerevoli volumi di importazioni in dumping.

(98)

Inoltre, si è asserito che l'aumento dei prezzi dell'energia influirebbe indirettamente sulla produzione di acido citrico in quanto l'industria europea del settore farebbe concorrenza all'industria dei biocarburanti per quanto riguarda i carboidrati, che sono tra le sostanze utilizzate per la produzione di tale prodotto. Dal momento che la domanda di energia aumenta e quindi anche quella dei biocarburanti, i produttori di quest'ultimo comparto sarebbero in grado di pagare di più per tali carboidrati (ossia zucchero e melassi residui, glucosio). Ciò provocherebbe un rialzo dei costi di tali carboidrati per l'industria comunitaria. Tuttavia, come dimostrato dall'analisi dei costi di produzione dell'industria comunitaria, non si è registrato un aumento dei costi di fabbricazione dello zucchero o dei melassi che non fosse riconducibile all'aumento generale dello zucchero sul mercato mondiale (cfr. considerando 69 e 92). Pertanto, non si è potuto accertare alcun impatto indiretto dell'industria dei combustibili biologici sui produttori di acido citrico. Questo argomento è pertanto respinto.

(99)

Sulla base di quanto precede, si conclude in via provvisoria che le conseguenze dell'aumento dei costi energetici non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

d)   Intesa sui prezzi dell'industria comunitaria

(100)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la perdita di quota di mercato per i produttori europei è stata autoinflitta a motivo del cartello dei prezzi dell'acido citrico (1991-1995) al quale avrebbero partecipato sia il denunziante che l'altro produttore europeo, a titolo della sua precedente proprietà. A causa delle pratiche lesive della concorrenza, il prezzo delle vendite sarebbe stato mantenuto artificiosamente elevato e avrebbe permesso ai produttori cinesi di fare il loro ingresso nel mercato. Un'analisi dei dati statistici dimostra che un forte impulso alle importazioni cinesi di acido citrico si è registrato tra il 1998 e il 1999 (64 %) e ancor di più tra il 2002 e il 2004 (137 %), ossia diversi anni dopo la fine del cartello.

(101)

Sulla base di quanto precede, si conclude in via provvisoria che le conseguenze delle pratiche anticoncorrenziali, alle quali ha partecipato l'industria comunitaria, non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

e)   Fluttuazioni monetarie

(102)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il deprezzamento del dollaro USA rispetto all'euro ha favorito le importazioni di acido citrico nella Comunità europea.

(103)

Tra il 2004 e la fine del PI il dollaro USA si è svalutato del 6,01 % rispetto all'euro. Né l'andamento dei prezzi dell'industria comunitaria né i volumi delle importazioni provenienti dai paesi interessati o da altri paesi terzi riflettono questo relativo rallentamento della svalutazione del dollaro rispetto all'euro.

(104)

Il ribasso del dollaro statunitense rispetto all'euro è quindi da considerarsi trascurabile e non può essere visto come una causa determinante della perdita di quote di mercato da parte dell'industria comunitaria.

(105)

Si ricorda inoltre che è compito dell’inchiesta stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria oppure se tale pregiudizio notevole sia riconducibile ad altri fattori. A questo proposito, per quanto riguarda i prezzi, l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base specifica che è necessario dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni in dumping causi pregiudizio. Si fa dunque riferimento ad una differenza di livello dei prezzi senza bisogno di analizzare i fattori che incidono su tale livello.

(106)

Tuttavia, anche tenendo conto della fluttuazione dei cambi dollaro USA/EUR tra il 2004 e il PI e supponendo che tutte le vendite all'esportazione verso la Comunità siano state realizzate nella valuta statunitense, il margine di sottoquotazione supererebbe ancora il 10 %.

(107)

Di conseguenza, si è provvisoriamente concluso che l’apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro non era tale da annullare il nesso di causalità tra il pregiudizio accertato e le importazioni interessate verso la Comunità; l'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   Conclusione in merito al nesso di causalità

(108)

Per concludere, dall'analisi precedente emerge che nel periodo dell'inchiesta si è registrato un sostanziale incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie del paese interessato, parallelamente ad un notevole ribasso dei prezzi di vendita e ad un livello elevato di sottoquotazione durante lo stesso periodo. Tale aumento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo ha coinciso con la diminuzione della quota di mercato dell’industria comunitaria e con una contrazione dei prezzi e un calo della redditività.

(109)

Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di essi può aver avuto un impatto negativo rilevante.

(110)

In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese in questione hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(111)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni in merito al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate.

1.   Interesse dell'industria comunitaria

(112)

Come indicato al considerando 10 l’industria comunitaria è costituita da due società, con impianti di produzione in Austria e Belgio, e da 500 a 600 dipendenti direttamente addetti alla produzione e alla vendita del prodotto simile e alle connesse attività amministrative. Se saranno istituite misure, si può prevedere che il calo dei prezzi sul mercato comunitario avrà fine e che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria cominceranno a risalire, e di conseguenza che la sua situazione finanziaria migliorerà.

(113)

D'altro canto, se non dovessero essere istituite misure antidumping, è probabile che persisterà l'andamento negativo degli indicatori finanziari dell'industria comunitaria, in particolare della sua redditività. L'industria comunitaria continuerà a perdere in tal caso quota di mercato poiché non è in grado di allinearsi ai prezzi di mercato artificiosamente bassi fissati per le importazioni in provenienza dalla RPC. Pertanto, è probabile che ciò comporterà riduzioni della produzione e degli investimenti, chiusure di impianti di produzione e perdita di posti di lavoro nella Comunità.

(114)

A questo proposito occorre segnalare che dal 2004 tre produttori di acido citrico stabiliti nella Comunità hanno cessato l'attività.

(115)

In conclusione, l’istituzione di misure antidumping consentirà all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

2.   Interesse degli importatori indipendenti

(116)

Come si è detto al considerando 9, sono stati inviati questionari a un campione di quattro importatori, rappresentanti circa il 36 % delle importazioni comunitarie del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Uno degli importatori costituenti il campione non è stato in grado di fornire le informazioni richieste. Pertanto, non si è tenuto conto delle sue risposte al questionario. Le risposte fornite agli altri tre questionari sono state verificate sul posto.

(117)

La quota del fatturato totale delle attività di questi importatori rappresentata dall'acido citrico era molto esigua. In media, l'1 % circa delle attività di questi importatori ha potuto essere collegato alle importazioni di acido citrico dalla RPC, attività che sono tuttavia considerate importanti per completare la loro gamma di prodotti. Alcuni importatori acquistano il prodotto oggetto dell'inchiesta non soltanto nella RPC ma anche da altre fonti all'interno e all'esterno della Comunità, industria comunitaria inclusa. Il margine di profitto medio conseguito dagli importatori inclusi nel campione sul commercio di acido citrico è del 4,4 % circa.

(118)

Gli importatori comunitari sono contrari all'istituzione di misure. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostenuto che l'istituzione di misure nuocerebbe seriamente alle loro operazioni, in quanto non potrebbero ripercuotere l'aumento dei prezzi sugli utilizzatori. A tale riguardo, l'imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni originarie della RPC comporterà molto probabilmente una correzione verso l'alto dei prezzi di mercato. L'effetto dei dazi sarebbe quasi certamente compensato dai risultati globali ottenuti dagli importatori dal momento che l'acido citrico rappresenta soltanto una esigua frazione del loro volume d'affari totale. L'importante sottoquotazione riscontrata ancora dopo l'adeguamento dei prezzi cif frontiera comunitaria per tener conto dei costi successivi all'importazione porta a credere che non sia esclusa la possibilità di un aumento dei prezzi. È possibile infatti che gli importatori trasferiscano parte degli oneri fiscali a loro carico sulla clientela nel comparto alimentare. In ogni caso, data l'importanza limitata delle vendite del prodotto in esame nelle attività degli importatori e il margine di profitto attuale, sia complessivamente che relativamente alle sole vendite di acido citrico, si può prevedere che un dazio antidumping istituito in via provvisoria non inciderà in misura significativa sulla situazione finanziaria di questi operatori economici.

(119)

Inoltre, l'eventuale istituzione di dazi antidumping potrebbe condurre ad una situazione di mercato duopolistica nella Comunità che escluderebbe qualsiasi concorrenza da parte dei paesi terzi. Alcune parti interessate hanno espresso timori circa la capacità dei produttori europei di soddisfare la crescente domanda in Europa. L'inchiesta ha rivelato che, anche utilizzando appieno le sue capacità, l'industria comunitaria sarebbe riuscita a soddisfare soltanto il 75 % della domanda europea nel corso del PI. Va sottolineato a questo proposito che eventuali dazi antidumping non avrebbero fermato tutte le importazioni, bensì ripristinato condizioni di concorrenza equivalenti. Considerando anche la possibilità di importare il prodotto da altri paesi terzi, ad esempio Israele, si conclude in via provvisoria che l'offerta sarebbe in tal modo sufficiente a soddisfare la domanda comunitaria. Tuttavia, il livello delle importazioni in provenienza dalla RPC sarà esaminato in maniera approfondita dopo l'adozione di misure provvisorie al fine di analizzare la situazione dell'offerta sul mercato dell'UE.

(120)

Benché gli importatori/distributori siano contrari all’istituzione di misure, sulla base delle informazioni disponibili si può concludere che l’interesse dell’industria comunitaria di vedere neutralizzate le pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli della RPC prevale sui potenziali vantaggi che essi potrebbero ricavare dalla non istituzione di misure antidumping.

3.   Interesse degli utilizzatori

(121)

Dieci utilizzatori hanno compilato il questionario, ma le loro risposte sono risultate incomplete. Nell'analisi non si è pertanto potuto tener conto interamente di tali risposte, anche se emerge chiaramente che l'acido citrico è utilizzato in numerose e diverse applicazioni, ma soltanto in quantità limitate. Un dazio antidumping non avrebbe pertanto effetti rilevanti sul costo totale di produzione. Soltanto un utilizzatore che ha collaborato ha osservato che l'imposizione di simili misure avrebbe un impatto importante sulle sue attività, senza tuttavia comprovare ulteriormente la sua affermazione.

(122)

Alla luce di quanto precede e considerata la scarsa collaborazione in genere, si può concludere che è improbabile che le misure proposte incideranno in misura sostanziale sulla situazione degli utilizzatori comunitari.

4.   Conclusione sull'interesse della Comunità

(123)

L'istituzione delle misure avrà prevedibilmente l'effetto di offrire all'industria comunitaria l'opportunità di riconquistare le quote di vendita e di mercato perdute e di migliorare la propria redditività. Considerata la situazione finanziaria sfavorevole dell'industria comunitaria, esiste il rischio reale che, in assenza di misure, l'industria comunitaria debba chiudere impianti di produzione e licenziare lavoratori. In generale, anche gli utilizzatori comunitari trarrebbero beneficio dall'istituzione di misure, dato che la fornitura di volumi sufficienti di acido citrico non sarebbe compromessa, mentre sarebbe contenuto l'aumento globale del prezzo d'acquisto del prodotto. Tenuto conto di quanto precede, si conclude provvisoriamente che, nel caso in oggetto, non esiste alcuna ragione imperativa per non istituire misure nell'interesse della Comunità.

G.   PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(124)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping aggravino ulteriormente il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(125)

Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Per calcolare l'ammontare del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovranno permettere all'industria comunitaria di realizzare un utile al lordo delle imposte pari a quello ragionevolmente realizzabile in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping. A tale riguardo, è stato fissato un margine di utile mirato del 9 %, calcolato in base all'utile conseguito prima del drastico aumento delle importazioni di acido citrico in provenienza dalla RPC.

2.   Misure provvisorie

(126)

Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio al livello del margine più basso riscontrato (di dumping o di pregiudizio), conformemente al principio del dazio inferiore, che è comunque il margine di pregiudizio riscontrato.

(127)

Poiché il grado di cooperazione è stato assai elevato, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato all'inchiesta al livello dell'aliquota più elevata imposta alle società che hanno collaborato. L'aliquota del dazio residuo è stata quindi fissata al 49,3 %.

(128)

Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:

Esportatori inclusi nel campione

Dazio antidumping proposto

Anhui BBCA Biochemical Ltd Co. Ltd

42,2 %

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

13,2 %

RZBC Co.

43,2 %

RZBC (Juxian) Co. Ltd

43,2 %

TTCA Co., Ltd

49,3 %

Yixing Union Biochemical

38,8 %

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

43,2 %

Shanxi Ruicheng

43,2 %

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

43,2 %

Tutte le altre società

49,3 %

(129)

Le misure antidumping di cui sopra sono istituite provvisoriamente sotto forma di dazi ad valorem. Dal momento che la capacità di produzione dell'industria comunitaria potrebbe non bastare per soddisfare la domanda del mercato comunitario (cfr. considerando 119), il livello delle importazioni provenienti dalla RPC dopo l'istituzione dei dazi provvisori sarà esaminato in maniera approfondita. Qualora dovessero sorgere difficoltà nell'approvvigionamento di acido citrico del mercato comunitario, sarà valutata la possibilità di istituire misure di altro tipo.

3.   Disposizione finale

(130)

Nell'interesse di una buona amministrazione, è opportuno fissare un termine per consentire alle parti interessate che si sono fatte conoscere entro il termine stabilito nell'avviso di apertura di presentare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere di essere ascoltate. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive.

(131)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata per le società interessate durante l'inchiesta. Di conseguenza, tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

(132)

Le eventuali richieste di applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, derivanti da tale cambiamento della ragione sociale o dai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato classificabili ai codici NC 2918 14 00 e ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150010) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73, Fengyuandadao Road, Bengbu City 233010, provincia di Anhui, RPC

42,2

A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd — West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, provincia di Jiangsu, RPC

13,2

A875

RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provincia di Shandong, RPC

43,2

A876

RZBC (Juxian) Co. Ltd, West Wing, Chenyang North Road, Ju County provincia di Shandong, RPC,

43,2

A877

TTCA Co., Ltd. – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, provincia di Shandong, RPC

49,3

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Industry Zone Yixing City 214203, provincia di Jiangsu, RPC

38,8

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, RPC

43,2

A880

Shanxi Ruicheng Yellow River Chemicals Co. Ltd, RPC

43,2

A881

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, RPC

43,2

A882

Tutte le altre società

49,3

A999

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 205 del 4.9.2007, pag. 14.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag.1).


3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/30


REGOLAMENTO (CE) N. 489/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 806/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione (2) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

In seguito ad alcune domande riguardanti l'importazione di taluni prodotti nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4038 e 09.4074 e per garantire un'applicazione uniforme, è necessario apportare un chiarimento in merito alla designazione delle merci corrispondenti ai suddetti numeri d'ordine.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 806/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 806/2007 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Ai fini del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 all'interno dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4038 (gruppo G2) e 09.4074 (gruppi G7) dell'allegato I sono compresi i seguenti prodotti: prosciutti e loro pezzi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Dal 1o luglio 2008 il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 3.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2007

relativa all’aiuto di Stato C 51/06 (ex N 748/06) concesso dalla Polonia a favore di Arcelor Huta Warszawa

[notificata con il numero C(2007) 6077]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/406/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il protocollo n. 8 del trattato di adesione sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca  (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (2) conformemente a dette norme e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel 2002 la società Arcelor Huta Warszawa (in appresso «AHW»), successivamente denominata Huta L.W. s.r.l. (in appresso «HLW»), ha presentato alle autorità polacche un piano di ristrutturazione (in appresso anche piano individuale d’impresa). Il piano è stato aggiornato nel marzo 2003 (in appresso piano individuale d'impresa del 2003).

(2)

Il processo di ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca è iniziato nel giugno del 1998, quando la Polonia ha presentato un primo piano di ristrutturazione dell’industria siderurgica alla Comunità europea, al fine di conformarsi all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’Accordo europeo con la Polonia (in appresso «articolo 8, paragrafo 4»), che consentiva, in via eccezionale, di concedere aiuti di Stato per interventi di ristrutturazione nel settore dell’acciaio nei primi cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’accordo.

(3)

Il 5 novembre 2002, il Consiglio dei ministri della Repubblica polacca ha approvato il Programma di ristrutturazione e sviluppo dell’industria siderurgica in Polonia fino al 2006 e, su questa base, il 25 marzo 2003 ha adottato la versione definitiva del Programma nazionale di ristrutturazione (in appresso «PNR»). Tale programma prevede essenzialmente la concessione di aiuti di Stato all’industria siderurgica polacca in connessione con la ristrutturazione nel periodo 1997-2006 per un importo massimo di 3,387 miliardi di PLN (846 milioni di euro) (3).

(4)

Il PNR è stato presentato alla Commissione, che lo ha esaminato il 25 marzo 2003 e, sulla base della propria valutazione, ha presentato una proposta relativa a una decisione del Consiglio volta ad estendere la moratoria (che avrebbe dovuto terminare inizialmente nel 1997) per la concessione di un aiuto di Stato al settore siderurgico in Polonia ai sensi dell’accordo europeo fino alla fine del 2003, a condizione che fosse ripristinata la redditività dei beneficiari entro il 2006. La proposta era stata approvata dal Consiglio nel luglio del 2003 (4).

(5)

L’UE ha pertanto autorizzato la Polonia, in deroga alle proprie norme (5), a concedere aiuti alla ristrutturazione dell’industria siderurgica. Tali conclusioni sono state incluse nel protocollo n. 8 dell’atto di adesione, relativo alla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca (in appresso «protocollo n. 8») (6). Tale protocollo autorizza la concessione di aiuti di Stato per un importo massimo di 3,387 miliardi di PLN a 8 imprese specificamente indicate, tra cui HLW, entro la fine del 2003, a condizione che la ristrutturazione sia completata entro il 31 dicembre 2006 (7). Il PNR destina 322 milioni di PLN di aiuti alla ristrutturazione ad HLW (cfr. tabella 8), confermati dettagliatamente nel piano individuale d'impresa del 2003. A tali aiuti dovrà essere data esecuzione conformemente al punto 9, lettere a) e h) del protocollo n. 8.

(6)

Al fine di garantire la conformità con le condizioni stabilite, il protocollo n. 8 indica disposizioni dettagliate in merito all’esecuzione e al controllo degli aiuti. Tra le altre cose, la Polonia era tenuta a presentare due volte l’anno delle relazioni di controllo e nel 2004, nel 2005 e nel 2006 una società di consulenza indipendente doveva valutare i risultati del contratto. Finora sono state presentate relazioni di attività per HLW/AHW nel febbraio 2004, nell’aprile 2005, nel maggio 2006 e nel giugno 2007. Tali relazioni sono state oggetto di discussione con le autorità polacche e i beneficiari e sono state accettate sia dai servizi della Commissione che dalle autorità polacche.

(7)

Il piano individuale d'impresa di HLW è stato modificato nel 2005 da AHW (in appresso «piano individuale d'impresa del 2005») ed è stata richiesta l’approvazione della Commissione, ai sensi del punto 10 del protocollo n. 8.

(8)

Con lettera del 6 dicembre 2006, la Commissione ha informato la Polonia di avere avviato, in relazione a un possibile utilizzo inadeguato dell’aiuto, il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(9)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (8). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sull’aiuto.

(10)

La Polonia ha risposto con lettera del 2 marzo 2007. Il 19 marzo 2007 la Commissione ha ricevuto anche le osservazioni del beneficiario AHW, che ha trasmesso, insieme alle domande, alle autorità polacche. Dopo una riunione con le autorità polacche e il beneficiario nel marzo 2007, sono state inviate altre domande alla Polonia, il 2 aprile 2007 e il 6 agosto 2007. Il 4 giugno 2007 e il 1o ottobre 2007 la Polonia ha inviato le proprie risposte.

(11)

Successivamente, il 18 ottobre 2007, la Commissione, tramite i suoi servizi, ha informato la Polonia in merito alla sua valutazione del caso e, dopo ulteriori scambi di comunicazioni tra le autorità polacche e la Commissione, il 16 novembre 2007 le autorità polacche hanno comunicato che la società aveva intenzione di restituire l’aiuto, «indipendentemente dalla situazione giuridica».

(12)

Le autorità polacche hanno confermato, in una lettera del 22 novembre 2007, che il 20 novembre 2007 AHW aveva versato 2 089 768 EUR in un conto bloccato a favore del ministero delle Finanze polacco. In base all’accordo, nessuno potrà accedere a tale importo prima dell’adozione della presente decisione. Alla data dell’adozione il ministero riceverà l’importo bloccato più gli interessi maturati a partire dal 20 novembre 2007. Se la decisione non verrà emessa entro la fine di febbraio 2008, il denaro tornerà ad AHW.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

(13)

AHW è un’acciaieria polacca che produce acciaio liquido e prodotti lunghi, soprattutto acciai di qualità e acciai speciali (profilati leggeri e pesanti).

(14)

Nel 1991 la maggior parte delle azioni di HLW è stata rilevata dal produttore italiano di acciaio Lucchini e venduta nel 2005 ad Arcelor, che si è fusa con Mittal Steel nel 2006 (9).

1.   Il programma di ristrutturazione del piano individuale d'impresa del 2003

(15)

La Commissione è al corrente del fatto che HLW stava attraversando un periodo di gravi problemi finanziari al momento dell’adozione del piano d’impresa. Non riceveva alcuna risorsa finanziaria supplementare dalla casa madre, Lucchini, che secondo le autorità polacche, versava in una profonda crisi finanziaria e non era in grado di vendere i propri beni di valore a causa di problemi normativi. Di conseguenza, nel periodo 1997-2003 la società mancava di risorse finanziarie, come peraltro indicato nel piano di ristrutturazione (10).

(16)

Per ripristinare la redditività, il piano individuale d'impresa del 2003 di HLW prevedeva diverse grandi misure di ristrutturazione (punto 3.2.) tra cui le più importanti riguardavano:

«a)

la ristrutturazione degli attivi e delle finanze allo scopo di ottenere fondi per l’attuazione di questo programma, per garantire la liquidità finanziaria e ridurre i costi finanziari;

b)

la realizzazione di investimenti per migliorare ulteriormente la qualità e la varietà dei prodotti fabbricati e migliorare la competitività dell’impresa, la riduzione dei costi […];

c)

e un ulteriore miglioramento delle norme in materia di protezione dell’ambiente».

a)   Investimenti

(17)

Nel piano individuale d'impresa del 2003 (punto 3.3) si afferma che la futura strategia aziendale si sarebbe «concentrata sul miglioramento graduale della gamma di prodotti attraverso una riduzione significativa della produzione di barre e billette di acciaio comune e lo sviluppo della produzione incentrata sulla fabbricazione di acciai speciali e di qualità». A questo scopo, HLW prevedeva «…la realizzazione progressiva di investimenti nei seguenti settori dell’impianto: laminatoio di profilati medi e piccoli, fornace, trafileria, reparto colaggio in lingottiera», mentre sarebbe stato chiuso il laminatoio a freddo per nastri sottili.

(18)

Al fine di perseguire la suddetta strategia, la società ha previsto un programma di investimento di un importo [tra 150 milioni e 220 milioni di PLN], (11) che è stato presentato nel piano individuale d'impresa del 2003 nel seguente modo:

Tabella 1

Investimenti previsti nella produzione di acciaio (= tabella 21 del piano individuale d'impresa del 2003)

In migliaia di PLN

2002

2003

2004

2005

2006

Totale

Acciaieria

 

 

 

 

[…]

[…]

Laminatoi a caldo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[circa 95 %]

Generale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Trafileria

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[150-220 milioni di PLN]

(19)

Come indicato al punto 4.4 del piano individuale d'impresa del 2003, gli investimenti si sono concentrati sull’ammodernamento dei laminatoi a caldo (cfr. tabella 22 del piano individuale d'impresa del 2003). Erano compresi l’ammodernamento del laminatoio di profilati medi e la sostituzione dei forni di riscaldo di billette a sezione quadra e del laminatoio per profilati pesanti. Il periodo di attuazione degli investimenti era indicato nella tabella 23 del piano individuale d'impresa del 2003, conformemente alla quale tutti gli investimenti dovevano iniziare nel 2002.

b)   Ristrutturazione dell’occupazione

(20)

In base al piano individuale d'impresa del 2003 (punto 4.11), la società aveva previsto di ridurre il numero di dipendenti da 1 249 a 850. Il piano individuale d'impresa del 2005 indica attualmente che la manodopera verrà ridotta a 700 dipendenti. Il piano individuale d'impresa del 2003 destinava 4,03 milioni di PLN alla ristrutturazione dell’occupazione, di cui 1,5 milioni di PLN sarebbero stati sostenuti da aiuti di Stato con destinazione specifica, 1,17 milioni di PLN dal programma PHARE e 1,34 milioni di PLN dalla società (12).

c)   Ristrutturazione finanziaria

(21)

Il piano individuale d'impresa del 2003 prevedeva anche la ristrutturazione finanziaria e la ristrutturazione patrimoniale, le quali, secondo il programma (punto 3.2), comprendevano: «il rimborso di crediti a breve termine e la vendita degli attivi non indispensabili per la produzione».

(22)

Il piano individuale d'impresa del 2003 (punto 4.7) prevedeva la ristrutturazione dei crediti per un importo di 513,369 milioni di PLN (secondo il bilancio, tale importo corrispondeva al totale dei debiti a lungo e breve termine). Tale ristrutturazione doveva essere finanziata dalle entrate future e dalla ristrutturazione degli attivi. Quest’ultima avrebbe dovuto produrre, nel 2004 e nel 2005, utili per 363 milioni di PLN, 60 milioni dei quali erano destinati a coprire i nuovi debiti.

(23)

Alla Commissione risulta che il piano individuale d'impresa del 2003 conteneva le seguenti misure di ristrutturazione finanziaria: in primo luogo, erano stati cancellati i debiti nei confronti dei creditori che costituivano un aiuto di Stato di 21,5 milioni di PLN (cfr. 4.12.2); in secondo luogo, HLW aveva iniziato, a partire dal 2000, una ristrutturazione degli attivi vendendo degli attivi non produttivi, cosa che avrebbe dovuto permettere di ottenere fondi per finanziare il programma di investimento.

(24)

La ristrutturazione degli attivi deve essere valutata tenendo conto del fatto che gli attivi di HLW erano già stati oggetto di un’operazione finanziaria descritta da HLW come «operazione di vendita e retrolocazione (sale and lease-back)». Nel 2000 la società aveva ottenuto un prestito di 250 milioni di PLN, garantiti principalmente da un’ipoteca sui terreni e sugli immobili di proprietà della società. Ciò riguardava sia gli attivi produttivi che gli attivi non produttivi. Il pagamento del rimborso doveva essere effettuato in due versamenti semestrali fino al 2010. La transazione era indispensabile poiché HLW necessitava di liquidità ma non poteva vendere immediatamente i propri attivi non produttivi. Tale vendita doveva avvenire nel corso degli anni seguenti e assicurare un apporto finanziario riducendo gli oneri finanziari.

(25)

In base al piano individuale d'impresa del 2003, la ristrutturazione degli attivi doveva riguardare gli attivi non produttivi (punti 4.7 e 4.8). Apparentemente, alla fine del 2001 è stata realizzata una prima vendita (53 ettari dei 100 ettari previsti). Tuttavia, la vendita di altri attivi non produttivi è stata ritardata poiché AKR (Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A., una società i cui azionisti sono l’Agenzia polacca per lo sviluppo dell’industria e il Tesoro) aveva delle difficoltà in merito alla situazione giuridica di una parte dei terreni non collegati alla produzione.

(26)

Poiché non erano disponibili fondi derivanti dalla vendita di terreni, è stato previsto un prestito ponte garantito dallo Stato di 300 milioni di PLN. Il prestito avrebbe dovuto essere utilizzato per gli investimenti e per coprire i debiti a breve termine (219 milioni di PLN in totale). Inoltre, dovevano essere destinati 53 milioni di PLN alla realizzazione degli investimenti che, nella versione iniziale del piano avrebbero dovuto essere realizzati dopo il 2006 (219 milioni + 53 milioni + il 10 % per i costi di finanziamento (ovvero 27 milioni = 299 milioni). Di conseguenza, dei fondi totali pari a [150-220 milioni di PLN] previsti per gli investimenti, almeno […] milioni di PLN (ossia, […] milioni di PLN — 53 milioni di PLN) dovrebbero essere compresi nei 219 milioni di PLN. Il rimanente importo di […] milioni di PLN (219 milioni di PLN — […] milioni di PLN) doveva rappresentare pertanto i costi della ristrutturazione finanziaria a breve termine.

d)   Ristrutturazione in materia di ambiente

(27)

Il piano individuale d'impresa del 2003 (punto 4.9) comprendeva anche un piano d’investimento separato in materia di ambiente, consistente nell’attuazione di un sistema di gestione ambientale in conformità con la norma ISO 14001 (0,5 milioni di PLN), in una serie di investimenti nel quadro di un progetto di recupero dei terreni con costi di 50 milioni di PLN e nell’ammodernamento del reparto di alimentazione energetica (per il quale non era stanziato alcun fondo). Gli investimenti dovevano aver inizio nel 2002.

(28)

Il provvedimento ha evidenziato che alcune, ma non tutte le misure indicate nel piano individuale d'impresa del 2003, sono state attuate secondo i tempi stabiliti. In particolare, la costruzione di un impianto di lavorazione degli scarti è stata posticipata al 2007-2008 e, nell’estate del 2007, era solo agli inizi. Inoltre, la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti è stata abbandonata poiché tale attività è stata affidata ad un subappaltatore (13), con una soluzione più conveniente dal punto di vista dei costi.

(29)

Il procedimento ha anche confermato l’affermazione delle autorità polacche secondo cui i costi per la ristrutturazione ambientale non dovevano rientrare nell’ambito della realizzazione del piano di ristrutturazione, ma avrebbero dovuto essere coperti da fondi propri, come le entrate provenienti dalla ristrutturazione degli attivi.

e)   Finanziamento della ristrutturazione

(30)

Il piano individuale d'impresa del 2003 (4.12) individua un bisogno di risorse finanziarie di 300 milioni di PLN (cfr. anche il punto 5.1 del prospetto dei flussi di cassa). In assenza di indicazioni contrarie, si può presumere che sia questo l’importo totale necessario.

(31)

Il punto 4.12 fissa l’importo necessario per la ristrutturazione a 113,6 milioni di PLN nel 2002 e 105,3 milioni di PLN nel 2003, a cui vanno aggiunti 21,9 milioni di PLN corrispondenti ai costi finanziari per il prestito di tali fondi. Inoltre, erano previsti altri 53 milioni di PLN destinati a coprire i costi. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione della destinazione precisa dei finanziamenti.

(32)

Dopo il 2003 non si prevedeva che fossero necessari altri finanziamenti. Effettivamente, nel piano individuale d'impresa del 2005 AHW, nel descrivere il piano individuale d'impresa del 2003, afferma «Il […] piano di ristrutturazione prevedeva l’adozione di una serie di misure di natura strategica e operativa, in conseguenza delle quali si prevedeva un notevole miglioramento della redditività e, di conseguenza, della liquidità finanziaria. Il piano di ristrutturazione approvato supponeva che i fattori della liquidità finanziaria sarebbero migliorati gradualmente, a partire dal 2003».

f)   Conclusioni sulle misure di ristrutturazione previste nel piano individuale d'impresa del 2003

(33)

La ristrutturazione disposta dal piano individuale d'impresa, per la quale veniva richiesto un sostegno straordinario, comprende investimenti ([tra i 150 e i 220] milioni di PLN, di cui 53 milioni di PLN di investimenti anticipati), una ristrutturazione dell’occupazione (4,03 milioni di PLN), la cancellazione di una parte del debito pubblico (21,5 milioni di PLN), una ristrutturazione finanziaria (81,5 milioni di PLN) e dei costi connessi al finanziamento di un prestito (27,1 milioni di PLN), vale a dire un totale di 324,63 milioni di PLN.

(34)

La ristrutturazione doveva essere finanziata principalmente da un prestito garantito dallo Stato, che doveva coprire le esigenze finanziarie derivanti dal ritardo della ristrutturazione degli attivi. Pertanto, per consentire alla società di eseguire la ristrutturazione finanziaria e gli investimenti nel periodo 2002-2003 e possibilmente anche nel 2004, alla società è stato accordato il prestito ponte garantito dalla Tesoreria Statale. È evidente dunque che la ristrutturazione era connessa a dei termini stabiliti.

(35)

Tuttavia, nel piano individuale d'impresa del 2003 non era stato indicato che la ristrutturazione degli attivi avrebbe comportato dei costi di ristrutturazione. Anzi, veniva presentata come un processo continuo, indipendente dal piano di ristrutturazione sostenuto dagli aiuti di Stato, che non avrebbe richiesto alcun finanziamento statale supplementare. Anche alcune misure non direttamente collegate al ripristino della redditività, come le misure a favore dell’ambiente, venivano finanziate attraverso la ristrutturazione degli attivi ed erano perseguite, come ribadito dalle autorità polacche, indipendentemente dalla ristrutturazione.

(36)

In realtà, l’unico motivo per cui viene citata la ristrutturazione degli attivi è perché doveva garantire delle risorse finanziarie mediante la vendita degli attivi non produttivi. Tuttavia, non c’è alcuna menzione del rimborso dell’operazione di vendita e retrolocazione.

2.   Aiuti di Stato

(37)

Dei 322 milioni di PLN dell’aiuto (calcolato come equivalente sovvenzione netto) originariamente approvato nel quadro del PNR, AHW ha ottenuto l’aiuto indicato nella tabella in allegato, presentata dalla Polonia:

Tabella 2

Aiuto di Stato approvato e ricevuto nel 2002 e nel 2003 (14)

 

PNR

(in migliaia di PLN)

Aiuto di Stato ottenuto

(in migliaia di PLN)

Differenza

(in migliaia di PLN)

Totale 2002-2003

321 878 000

203 946 000

117 932 000

(38)

L’aiuto è stato concesso per tre scopi diversi:

a)

0,33 milioni di PLN per la ristrutturazione dell’occupazione (originariamente erano stati previsti 1,5 milioni);

b)

20,56 milioni di PLN per la cancellazione dei crediti (erano stati originariamente previsti 21,5 milioni), che sono stati usati per il miglioramento generale della situazione finanziaria della società;

c)

la garanzia per un prestito di 183,2 milioni di PLN (46,3 milioni di euro; originariamente erano stati previsti e approvati dalla Commissione 299 milioni di PLN).

(39)

Il prestito garantito dallo Stato è stato concesso a HLW da Bank Pekao S.A. in base a un accordo stipulato tra HLW e la banca in data 10 dicembre 2003. L’accordo relativo al prestito indica che il prestito deve essere rimborsato cinque anni dopo la firma dell'accordo, ossia entro il 10 dicembre 2008.

(40)

AHW aveva presentato la domanda di garanzia nell’agosto 2003. Tale garanzia è stata accordata con una decisione del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2003 e riguardava un valore nominale di 46,3 milioni di euro, più gli interessi e altri costi associati fino a un massimo di 58,3 milioni di euro. La decisione del Consiglio dei ministri riconosceva che HLW avrebbe avuto bisogno innanzitutto dell’aiuto per finanziare gli investimenti relativi al laminatoio a caldo e i costi legati all’acquisto della proprietà previsti dall’accordo di vendita e retrolocazione e raccomandava che fosse utilizzato per questo scopo. Segnatamente:

a)

una parte del prestito era destinata a finanziare gli investimenti produttivi, per un importo di 14 600 000 EUR, l’investimento collegato al laminatoio (profilati medi) e l’ammodernamento del laminatoio (gabbie). Tuttavia, tra il 30 settembre 2004 e il 28 febbraio 2005 sono stati utilizzati solo 2 854 355 EUR, in 8 rate. Il rimborso è stato effettuato il 16.9.2005;

b)

la seconda parte, per un importo fino a 31 430 000 EUR, con il quale la società intendeva estinguere il saldo del contratto di vendita e retrolocazione, era destinata alla ristrutturazione del debito tramite il riacquisto di attivi di produzione (terreni ed edifici). A partire dal 24 agosto 2004, la società ha utilizzato 31 245 684 EUR e li ha rimborsati il 16 settembre 2005. Secondo le autorità polacche e il beneficiario, il prestito è stato utilizzato per estinguere l’accordo di vendita e retrolocazione del 2000.

(41)

Nel complesso, la società ha indicato di aver pagato interessi per 1 132 788,35 EUR, versati a rate. A questo scopo è stato considerato che la prima rata degli interessi, pagata il 30 dicembre 2004, doveva essere divisa tra le parti di prestito ottenute, mentre da quel momento in poi, gli importi degli interessi potevano essere attribuiti sugli importi totali. Le autorità polacche hanno comunicato che ciò porta alla seguente ripartizione dei pagamenti effettuati a titolo di interessi:

Tabella 3

Interessi pagati

Data, interessi pagati

Interessi totali

Interessi sulla parte del prestito destinata alla vendita e alla retrolocazione

Interessi sulla parte del prestito destinati agli investimenti

30 dicembre 2004

371 931 EUR

363 880 EUR

8 051 EUR

30 giugno 2005

536 522 EUR

491 612 EUR

44 910 EUR

16 settembre 2005

224 336 EUR

205 557 EUR

18 778 EUR

 

1 132 788 EUR

1 061 050 EUR

71 738 EUR

(42)

In connessione con il prestito garantito, AHW ha inoltre sostenuto le seguenti spese:

a)

una provvigione per la preparazione di 270 000 EUR;

b)

un versamento a favore del Tesoro di Stato per la concessione della garanzia sul prestito di 583 300 EUR, effettuato il 30 aprile 2004 (1 % dell’importo totale della garanzia di 58 330 000 EUR, indipendentemente dall’entità del prestito effettivamente concesso);

c)

costi e spese sostenuti dalla banca in connessione con l’accordo di prestito e gravanti su AHW: 55 947 EUR.

(43)

La richiesta di prestito presentata da HLW nel 2003 mostra che la riduzione del prestito (rispetto all’importo approvato nel piano individuale d'impresa del 2003) è il risultato di un’iniziativa di HLW, poiché il prestito era già stato negoziato. Tuttavia, HLW si è riservata il diritto di conservare la possibilità di chiedere l’importo rimanente nell’ambito del massimale di 75 milioni di PLN, senza mai peraltro presentare tale richiesta.

3.   Attuazione del piano individuale d'impresa del 2003

(44)

Non è in discussione il fatto che il piano individuale d'impresa del 2003 è stato attuato solo in parte. Tra il 2002 e il 2004 HLW ha speso soltanto 58,7 milioni di PLN per la ristrutturazione. Dei […] milioni di PLN per l’investimento nell’ammodernamento del laminatoio a caldo previsto per il periodo 2002-2004 sono stati spesi solo [il 25 % circa dell’investimento totale indicato nella tabella 1] milioni di PLN. Gli investimenti hanno interessato soltanto l’ammodernamento del laminatoio di profilati medi, mentre non è stato fatto alcun investimento per i forni di riscaldo di billette a sezione quadra o del laminatoio per profilati pesanti. Inoltre, circa mezzo milione di PLN su […] milioni di PLN è stato investito nell’acciaieria e […] milioni di PLN sono stati utilizzati per altri investimenti generali (per i dettagli vedere le colonne per gli anni 2002, 2003 e 2004 nella tabella 4 riportata di seguito).

(45)

Alla Commissione non è stata fornita alcuna informazione sull’esecuzione o meno della ristrutturazione finanziaria. Tuttavia, nel piano individuale d'impresa del 2005 la Commissione ha riscontrato che l’indebitamento di HLW in data 30 giugno 2005 era quasi uguale a quello di HLW alla fine del 2001 (cfr. punto 18 del piano individuale d'impresa del 2005). Inoltre, HLW è stata in grado di ottenere un risultato positivo nelle attività operative già nel 2004. Di conseguenza, la Commissione presume che la società abbia realizzato la ristrutturazione finanziaria a breve termine prevista.

(46)

Le relazioni del consulente indipendente incaricato del monitoraggio confermano che HLW non era redditizia economicamente nel 2004, alla fine del 2004 o alla fine del 2005, mentre AHW lo era alla fine del periodo di ristrutturazione (fine 2006).

(47)

È indubbio che la redditività raggiunta alla fine del 2006 sia dovuta a una serie di fattori che derivano, oltre che dall’ammodernamento parziale del laminatoio, soprattutto dalla situazione eccezionale del settore dell’acciaio, che ha avuto effetti molto positivi sul volume d’affari della società. Inoltre, con l’acquisizione di HLW da parte di Arcelor, un investitore forte, tutti i problemi di liquidità di HLW erano spariti. Tuttavia, la società non è stata in grado di provare la propria affermazione generale secondo cui l’effettivo impiego della garanzia a scopo di rifinanziamento era stata la causa del ripristino della redditività dell’impresa.

4.   Modifiche al piano individuale d'impresa del 2003

(48)

Nel 2005, l’arrivo di un nuovo proprietario ha comportato un notevole cambiamento nella strategia di investimento. Invece di rinnovare i laminatoi a caldo esistenti, AHW progetta di costruire un laminatoio nuovo che permetta di produrre prodotti lunghi utilizzati nell’edilizia. Il laminatoio utilizzerà billette a sezione quadra da 160 mm come materia prima e la sua gamma di prodotti comprenderà tondini per cemento armato in acciaio al carbonio, barre tonde e piatte, profilati leggeri e profilati quadri e trasversali. La Polonia spiega che questo adattamento è legato allo sviluppo del mercato dell’edilizia, per il quale si prevede una crescita sostanziale protratta nel tempo nell’area di Varsavia e che può dare ad AHW il vantaggio di essere la prima impresa sul mercato per via della sua ubicazione a Varsavia.

(49)

Il nuovo laminatoio sarà completamente operativo entro la metà del 2008 e sostituirà i laminatoi a caldo esistenti, per il cui ammodernamento erano già stati investiti [il 25 % circa dell’investimento totale indicato nella tabella 1] milioni di PLN. Il costo totale del programma d’investimento è sintetizzato nella tabella seguente:

Tabella 4

Costi del nuovo programma di investimento nell’ambito del piano individuale d'impresa del 2005

In migliaia di PLN

2002 (15)

2003 (15)

2004 (15)

2005

2006

Totale

Acciaieria

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Laminatoi a caldo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[120 % circa dell’importo totale dell’investimento indicato nella tabella 1]

Altro

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[140 % circa dell’importo totale dell’investimento indicato nella tabella 1]

(50)

Il costo totale degli investimenti ammonta ora a [il 140 % circa dell’investimento totale indicato nella tabella 1] milioni di PLN, dei quali si prevede di destinare [il 120 % circa dell’investimento totale indicato nella tabella 1] milioni di PLN al laminatoio a caldo, quindi […] milioni di PLN in più di quelli destinati originariamente all’investimento. Tuttavia, questi costi comprendono l’importo dell’investimento già realizzato nel laminatoio di profilati medi cioè […] milioni di PNL. Una volta dedotto l’importo di […] milioni di PLN, il costo del nuovo laminatoio ammonterebbe a [meno di 200] milioni di PLN.

5.   Sviluppo della capacità di produzione

(51)

I cambiamenti per quanto riguarda le capacità produttive di AHW sono illustrati nella tabella seguente:

Tabella 5

Capacità di produzione annuale massima in migliaia di tonnellate

Produzione

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Note

Acciaio liquido

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[100 % circa della capacità totale del laminatoio]

[idem]

Nessuna modifica

Prodotti piatti

20

20

20

20

0

0

0

Conformemente al protocollo n. 8

Laminatoio — vergelle

180

180

180

180

180

0

0

Conformemente al protocollo n. 8

Laminatoio di laminati mercantili e profilati leggeri

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[40 % circa]

0

Nuova strategia (16)

Laminatoio di profilati pesanti lunghi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[60 % circa]

0

Nuova strategia (16)

Laminatoio di profilati fucinati

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

0

Nuova strategia (16)

Nastri di acciaio laminati a freddo

30

0

0

0

0

0

0

Stabilita dal protocollo n. 8

Nuovo laminatoio

0

0

0

0

0

[…]

[70 % circa]

Nuova strategia (non stabilita dal protocollo n. 8 )

(52)

Una volta che il nuovo laminatoio sarà completamente operativo nel 2008, il vecchio laminatoio verrà chiuso. Prima del 2007 la produzione totale della società non ha mai superato la capacità massima di […] tonnellate. Pertanto, la modifica del programma di investimenti comporterà una riduzione aggiuntiva della capacità di produzione della società di […] tonnellate.

III.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(53)

Nella lettera del 6 dicembre 2006, la Commissione ha fatto notare che il piano di ristrutturazione di AHW non era stato attuato e ha espresso la propria intenzione di indagare sulla possibilità che ciò costituisse un utilizzo abusivo dell’aiuto concesso per la ristrutturazione. In particolare, la Commissione sottolineava che una parte cospicua dell’aiuto non era stata utilizzata correttamente.

(54)

Inoltre, la Commissione nutriva dei dubbi circa la possibilità di approvare il piano d’impresa aggiornato conformemente al punto 10 del protocollo n. 8, poiché riguardava nuovi investimenti, potenzialmente utili ma non necessari per la ristrutturazione della società.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(55)

Le autorità polacche affermano che AHW utilizza la garanzia statale in conformità con i termini e le condizioni che ne hanno regolato la concessione, e spiegano che:

a)

in primo luogo, il rimborso dell’operazione di vendita e retrolocazione riguardava degli investimenti che erano stati descritti soltanto come una misura molto generale, senza entrare nei dettagli;

b)

in secondo luogo, esso faceva parte della ristrutturazione finanziaria, poiché i costi di ristrutturazione ammontavano a 857 milioni di PLN, in quanto le perdite e gli elementi del passivo venivano considerati farne parte. La Polonia indica che questi ultimi consistono in perdite pari a 150 milioni di PLN per gli anni 2002 e 2003, indicate nel bilancio finanziario previsto (punto 79 del piano individuale d'impresa del 2003). Inoltre, la società aveva anche debiti a lungo e a breve termine per un importo di 513,4 milioni di PLN, a cui occorre aggiungere i costi derivanti dalla ristrutturazione dell’occupazione e dagli investimenti (190,5 milioni di PLN);

c)

in terzo luogo, l'operazione doveva rientrare nella ristrutturazione degli attivi disposta dal piano di ristrutturazione. La società ha deciso, pertanto, «di sostituire l'accordo di vendita e retrolocazione con un prestito finanziario meno costoso» per ridurre gli effetti negativi dell’indebitamento attuale sul flusso di cassa. La Polonia ha indicato che ciò era urgente poiché HLW era «arrivata al limite delle proprie risorse finanziarie».

(56)

Le autorità polacche affermano, inoltre, che l’operazione di vendita e retrolocazione ha contribuito anche a ripristinare la redditività della società, senza peraltro provare questa affermazione.

(57)

Le autorità polacche confermano che il momento in cui è stato concesso l’aiuto era d’importanza fondamentale. Esse affermano infatti che «l’esigenza di aiuti di Stato è stata avvertita soltanto nel 2003/2004», se si osservano sostanzialmente le necessità di risorse finanziarie (17).

(58)

Le autorità polacche ribadiscono che AHW ha rimborsato l'aiuto. La garanzia statale doveva essere solamente un complemento delle altre garanzie per il prestito. In effetti, la banca ha beneficiato di garanzie sotto forma di un’ipoteca sui terreni e su tutti i valori immobilizzati e di sette cambiali. Inoltre, la Polonia ha fornito informazioni su vari altri strumenti di finanziamento utilizzati da HLW all’epoca e conseguentemente sostiene che HLW avrebbe potuto ottenere un finanziamento sul mercato senza la garanzia.

(59)

Le autorità polacche ricordano che Arcelor non avrebbe comprato la società se non fosse stata sicura che HLW aveva «diritto all’aiuto di Stato concesso per realizzare il processo di ristrutturazione».

(60)

Le autorità polacche sottolineano che la modifica del piano darà luogo a un programma di investimenti più ampio di quello previsto nel piano originario e che tutti gli investimenti erano stati irrevocabilmente impegnati - prima della fine del 2006 (ovvero prima della fine del periodo di ristrutturazione). Le autorità polacche sono pertanto dell'opinione che l'aiuto non debba essere ritenuto un abuso e che la modifica del piano proposta debba essere considerata compatibile con le regole comunitarie.

(61)

Le autorità polacche hanno comunicato che l’investimento previsto nel piano individuale d'impresa del 2005, ovvero la sostituzione del laminatoio di profilati medi, era stato discusso già nel 1997. Tuttavia, dal 1997 al 2003 la società aveva un flusso di cassa insufficiente a finanziare tale investimento. Soltanto quando Arcelor ha rilevato la società i fondi sono stati sufficienti a tale finanziamento (18). Inoltre, la Polonia specifica che la gamma dei prodotti è stata definita in maniera molto generale nel piano individuale d'impresa del 2003 e che quanto era stato definito non era ottimale per soddisfare l’evoluzione della domanda sul mercato polacco, che richiedeva un adattamento di una serie di prodotti.

(62)

Le autorità polacche sostengono che le modifiche apportate al piano individuale d'impresa del 2005 non hanno effetti negativi sul protocollo n. 8. Il nuovo piano è necessario per ristabilire «la redditività a lungo termine». La redditività registrata alla fine del periodo di ristrutturazione era dovuta soltanto alla situazione positiva del mercato e alla relazione tra prezzi/entrate/costi. In tal senso, esse sostengono che la tecnologia dei blumi non garantirebbe la competitività della società a lungo termine e dovrebbe essere sostituita da un processo innovativo di colata continua.

(63)

Le autorità polacche suggeriscono che se anche l’aiuto ottenuto fosse considerato un aiuto supplementare al funzionamento, occorrerebbe tener conto del fatto che esso è bilanciato da misure compensative, ovvero l’ulteriore riduzione di capacità della società, conseguente alla modifica della strategia. Le autorità polacche confermano anche che HLW non ha realizzato tutti gli investimenti previsti perché la ristrutturazione dei suoi attivi è stata ritardata.

(64)

La Polonia ha anche comunicato alla Commissione il tasso di interesse applicato per il prestito, come indicato precedentemente al punto 41 e gli altri costi applicati relativamente al prestito e alla garanzia, come indicato al punto 42.

V.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(65)

Il beneficiario ha presentato le proprie osservazioni circa l’avvio del procedimento ed è stato tenuto successivamente informato in merito allo scambio di informazioni intercorso tra la Commissione e le autorità polacche.

(66)

AHW sostiene che una parte consistente dell'aiuto è stata utilizzata per ricomprare alcuni attivi noleggiati allo scopo di ridurre i costi finanziari. Peraltro, poiché gli investimenti riguardavano degli attivi, la loro riacquisizione potrebbe essere considerata parte della ristrutturazione.

(67)

Il beneficiario sostiene anche che la garanzia è stata concessa prima dell’ingresso della Polonia nell’Unione europea (la risoluzione del Consiglio dei Ministri è stata adottata nel dicembre del 2003) e spettava perciò al governo polacco definire le finalità dell’aiuto. Inoltre, la società sostiene di aver utilizzato l’aiuto in piena conformità con la decisione relativa alla sua concessione.

(68)

AHW ribadisce che il nuovo piano mira a perseguire l’obiettivo del piano precedente e che il cambiamento di strategia è necessario per garantire la redditività a lungo termine della società.

VI.   VALUTAZIONE

1.   Diritto applicabile

(69)

Il protocollo n. 8 stabilisce, al punto 1, che «In deroga agli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che», tra le altre cose, «siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto protocollo».

(70)

Il periodo di moratoria per la concessione di aiuti di Stato alla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca ai sensi dell’accordo europeo, è stato prorogato dal Consiglio fino alla data di adesione della Polonia. Tale disposizione è stata inserita nel protocollo n. 8 elaborato nell’ambito dell’adesione della Polonia all’Unione europea. Per permettere la realizzazione di tale obiettivo, il protocollo copre sia il periodo precedente l’adesione sia quello successivo. Precisamente, autorizza la concessione di un importo limitato di aiuti alla ristrutturazione per il periodo 1997-2003 e vieta qualsiasi altro aiuto di Stato alla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca negli anni 1997-2006. A questo riguardo tale disposizione si distingue nettamente dalle altre disposizioni contenute nel trattato di adesione, come per esempio il meccanismo provvisorio previsto dall’allegato IV («procedura relativa agli aiuti esistenti») che riguarda soltanto gli aiuti di Stato concessi prima dell’adesione e «ancora applicabili dopo» tale data. Il protocollo n. 8 può quindi essere considerato una lex specialis, che nell’ambito da esso coperto sostituisce ogni altra disposizione del trattato di adesione (19).

(71)

Considerato che gli articoli 87 e 88 del trattato CE non riguardano, di norma, gli aiuti concessi prima dell’adesione e che non sono più applicabili dopo l’adesione, le disposizioni del protocollo n. 8 estendono il controllo sugli aiuti di Stato nell’ambito del trattato CE a tutti gli aiuti concessi per la ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca negli anni 1997-2006.

(72)

Conformemente all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la decisione può essere presa dopo l’adesione della Polonia all’UE, perché, in mancanza di disposizioni specifiche nel protocollo n. 8, devono essere applicate le norme e i principi abituali. Perciò, si applica anche il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (in appresso «regolamento procedurale») (20).

2.   Applicazione abusiva degli aiuti

(73)

Il punto 18 del protocollo n. 8 autorizza la Commissione «a prendere misure adeguate che obblighino tutte le imprese in questione a rimborsare l’aiuto ottenuto in violazione delle condizioni stabilite dal protocollo […] qualora, all’atto del controllo, emerga che le condizioni fissate dal protocollo non sono state soddisfatte».

(74)

Al termine del procedimento d’indagine formale, la Commissione ha affermato che la Polonia non era stata in grado di sciogliere i dubbi riguardo all’applicazione abusiva degli aiuti alla ristrutturazione. La Commissione ritiene che la società non abbia eseguito in modo corretto il proprio piano di ristrutturazione così come è esplicitamente prescritto al punto 9, lettere a) e h), del protocollo n. 8. La Commissione osserva che, delle risorse finanziarie rese disponibili (circa 34 milioni di euro), solo una quota trascurabile è stata utilizzata conformemente al piano d’impresa del 2003 per finanziare investimenti, mentre il resto, ovvero 31,2 milioni di euro, è stato utilizzato per scopi non indicati nel piano.

(75)

Per giungere alla sua conclusione, la Commissione ha valutato, in primo luogo, il tipo di misure che erano state pianificate nel piano individuale d'impresa originale, quindi se le misure attuate dalla società fossero, in qualche modo incompatibili con le norme del mercato comune e, in seguito, l’effetto dell’incompatibilità dell’aiuto utilizzato in modo abusivo sul programma nel suo complesso, prima di esaminare l’importo dell’aiuto. La questione se il nuovo programma possa o meno modificare tale conclusione viene discussa nel capitolo 3 riportato di seguito.

a)   Portata della ristrutturazione stabilita nel piano di investimenti iniziale

(76)

In primo luogo, la Commissione chiarisce la portata del piano individuale d'impresa del 2003, valutando se il rimborso delle somme erogate in virtù del patto di vendita e retrolocazione degli attivi produttivi, per i quali sono stati utilizzati principalmente gli aiuti alla ristrutturazione, rientrasse nel piano individuale d'impresa del 2003.

(77)

Come affermato al punto 34, lo scopo principale del piano di ristrutturazione era quello di garantire l’esecuzione da parte di HLW di alcune misure necessarie per ripristinare la redditività dell’impresa. Esse concernevano principalmente degli investimenti e la ristrutturazione finanziaria. L’obiettivo fondamentale del piano era consentire la ristrutturazione dell’impresa nel periodo 2002-2003.

(78)

In primo luogo, conformemente al piano individuale d'impresa del 2003, HLW doveva investire [150-220] milioni di PLN. Tuttavia, sia il beneficiario che le autorità polacche sembrano essere giunti alla conclusione che l’acquisizione degli attivi di produzione possa essere considerata come parte del programma di investimenti. La Polonia sostiene che gli investimenti sono stati descritti come una misura generale, senza entrare nel dettaglio. Inoltre, il beneficiario afferma che tale acquisizione era necessaria per il processo di ristrutturazione «poiché l’impianto non avrebbe potuto funzionare nel corso della ristrutturazione senza tali attrezzature».

(79)

La Commissione non può accettare tali argomentazioni. È evidente che il piano individuale d'impresa del 2003 presenta gli investimenti di cui al punto 4.4. in termini di costi (tabella 21 del piano individuale d'impresa del 2003, che corrisponde alla tabella 1 del punto (18), oggetto (tabella 22 del piano individuale d'impresa del 2003) e periodo (tabella 23 del piano individuale d'impresa del 2003). Non è stato incluso alcun rimborso dell’accordo di vendita e retrolocazione. In effetti, ciò sta piuttosto a dimostrare che né le autorità polacche né il beneficiario hanno trovato una giustificazione plausibile per il rimborso dell’accordo di vendita e retrolocazione. Altrimenti, la misura sarebbe stata inclusa nel piano.

(80)

In secondo luogo, il piano individuale d'impresa del 2003 prevede una ristrutturazione finanziaria limitata. Nelle informazioni presentate successivamente, le autorità polacche affermano che occorrerebbe tener conto dell’importo della riacquisizione degli attivi di produzione nella ristrutturazione finanziaria (21). Esse sostengono che la ristrutturazione finanziaria riguardava anche le perdite attuali di 150 milioni di PLN e il consolidamento del debito di 513 milioni di PLN, raggiungendo in tal modo i costi di ristrutturazione totale di circa 858 milioni di PLN.

(81)

Tuttavia, la Commissione considera inaccettabile che le perdite esistenti di 150 milioni di PNL e la modificazione del calendario per il rimborso dei debiti per un importo di 513 milioni siano considerate costi di ristrutturazione. Come indicato al punto 22, la Commissione non contesta che il punto 4.7 del piano individuale d'impresa del 2003 menzioni il fatto che «la società intende ristrutturare il debito di 513 milioni di PLN». Tuttavia, ciò non viene indicato come facente necessariamente parte delle attività di ristrutturazione. In effetti, il punto 3.2 indica, come misura di ristrutturazione, solo «il rimborso di prestiti a breve termine e la vendita degli attivi di produzione non necessari.»

(82)

Inoltre, di norma, le perdite, indipendentemente dal genere cui appartengono, non vengono considerate costi di ristrutturazione, contrariamente a quanto sostiene la Polonia. I debiti iscritti in bilancio non corrispondono necessariamente a costi di ristrutturazione, poiché i debiti fanno parte di un'attività economica. È vero che un eccesso di debiti potrebbe far insorgere delle difficoltà, tuttavia, in tal caso, la ristrutturazione deve prevedere misure specifiche in merito ai debiti, quali apporti di capitale, prestiti o un accordo per rinviarne il rimborso. Il piano non prevede alcuna misura di questo tipo nell’ambito della ristrutturazione finanziaria (punto 4.7, paragrafo 5).

(83)

In effetti, il piano individuale d'impresa del 2003 indica al punto 4.7 che per finanziare la ristrutturazione erano necessari solo 363 milioni di PLN e tale cifra è inferiore al totale dell’indebitamento esistente, pari a 513 milioni di PLN. Inoltre, i 60 milioni di PLN di cui al punto 4.7 sembrano riguardare il capitale di esercizio futuro. Pertanto, alla ristrutturazione dovevano essere assegnati al massimo 300 milioni di PLN (vedi il precedente punto 30).

(84)

Tuttavia, l’utilizzo dei 300 milioni di PLN viene chiarito al punto 4.12.1 del piano individuale d'impresa del 2003 relativo ai costi e alle fonti di finanziamento del programma. Tale punto spiega che la copertura finanziaria di 219 milioni di PLN era necessaria per il periodo 2002-2003. Considerato che tale importo doveva coprire anche gli investimenti, come indicato in precedenza al punto 26, i fondi rimasti per la ristrutturazione finanziaria ammontavano solo a […] milioni di PLN.

(85)

81,5 milioni di PLN non sarebbero stati sufficienti a coprire nemmeno il rimborso dell’accordo di vendita e retrolocazione. Il punto 3.2. indicava chiaramente che la ristrutturazione finanziaria avrebbe riguardato solo il debito a breve termine. Pertanto, la ristrutturazione finanziaria inclusa nel piano era limitata a 81,5 milioni di PLN, ma non copriva il rimborso del contratto di vendita e retrolocazione, che era chiaramente un debito a lungo termine dato che doveva essere restituito nel corso degli anni fino al 2010. Di conseguenza, il rimborso del contratto di vendita e retrolocazione non può essere considerato un elemento della ristrutturazione finanziaria, da sostenere mediante aiuti.

(86)

Infine, le autorità polacche sembrano accettare che l’operazione di vendita e retrolocazione non facesse parte della ristrutturazione degli attivi, poiché non sostengono il contrario. Tuttavia, esse fanno indirettamente riferimento a tale ristrutturazione citando un brano ad essa relativo: «la summenzionata vendita consentirà a Huta L.W di restituire parte dei crediti e di mantenere la liquidità» (punto 64 della lettera del 4 giugno).

(87)

Tuttavia, le autorità polacche non hanno notato che non è indicato da nessuna parte che la modificazione del calendario dei rimborsi deve riguardare tutti i debiti derivati dalla vendita e dalla retrolocazione, mentre il piano indica in più punti che tale modificazione riguarda solo gli attivi non produttivi. Ciò viene ribadito due volte nello stesso passo dal quale è stata tratta la summenzionata citazione delle autorità polacche. Viene infatti esplicitato che i debiti derivanti dal contratto di vendita e retrolocazione, nella fattispecie quelli riguardanti gli attivi non produttivi (vedi punto 4.12.1 del piano individuale d'impresa del 2003), saranno oggetto di una ristrutturazione delle attività, nella fattispecie quella che concerne gli attivi non produttivi. Ciò riguarda anche i cosiddetti «progetti da 100 e da 88 ettari». Lo scopo di questa ristrutturazione degli attivi era ottenere risorse finanziarie al fine di realizzare degli investimenti e di ridurre contemporaneamente il costo finanziario del debito. Tuttavia, non viene fornita alcuna indicazione in merito al fatto che il rimborso dell’intero accordo di vendita e retrolocazione dovrebbe essere corrisposto prima dei tempi previsti dal piano per ridurre i costi finanziari. La ristrutturazione delle attività mira piuttosto a «ridurre» i costi finanziari e non a eliminarli.

(88)

Infine, dati i vincoli finanziari di HLW, la Commissione non vede alcuna ragione per cui HLW dovesse mirare ad acquistare i propri attivi produttivi dal momento che la restituzione era prevista in una fase successiva. In effetti, non era indicato in alcun modo che il contratto di locazione avrebbe costituito un ostacolo alla ristrutturazione. In particolare, il punto 4.12 del piano individuale d'impresa del 2003 non sostiene quanto sopra, dal momento che indica esclusivamente che vendendo alcuni dei beni precedentemente individuati come non produttivi, HLW sarebbe in grado di ridurre i costi legati al contratto di locazione. Ciò appare logico soltanto se si tiene conto del fatto che i beni dovevano essere venduti per restituire (in parte) il prestito e, pertanto, sollevare HLW dal pagamento degli interessi sul prestito. Tuttavia, non viene fatto alcun riferimento al riacquisto degli attivi di produzione che non potrebbe generare liquidità poiché tali beni rimarrebbero all’impresa.

(89)

Il riacquisto degli attivi di produzione non era pertanto previsto nel piano individuale d'impresa del 2003. In realtà, HLW ha utilizzato l’aiuto per uno scopo che non era previsto dal piano di ristrutturazione sulla base del quale è stato autorizzato l’aiuto. Ciò significa che l’aiuto è stato utilizzato in maniera non conforme al Programma nazionale di ristrutturazione (PNR) e alla decisione di autorizzazione (protocollo n. 8). Conformemente all’articolo 1, lettera g), del regolamento procedurale, la misura deve essere considerata come un'utilizzazione abusiva dell'aiuto intendendo con tale definizione un aiuto non conforme alla decisione che autorizza l'aiuto di Stato (22).

b)   Incompatibilità dell’aiuto utilizzato abusivamente

(90)

Una volta stabilito che l’aiuto di Stato ottenuto non è stato utilizzato in conformità con il piano, rimane da dimostrare che tale aiuto utilizzato abusivamente sia anche incompatibile con le norme del mercato comune.

(91)

Da un punto di vista formale, ciò può già essere concluso considerando, in primo luogo, che la società non ha utilizzato l'aiuto in conformità con il piano, mentre, in base al protocollo n. 8, era tenuta ad utilizzarlo in modo adeguato e, in secondo luogo, che qualsiasi altro aiuto di Stato concesso al di fuori del piano individuale d'impresa, del PNR e del protocollo n. 8 è incompatibile con il mercato comune in base al punto 18 del protocollo n. 8.

(92)

Inoltre, la Commissione osserva che non sarebbe stata in grado di considerare l'utilizzazione effettiva compatibile con il mercato comune, nonostante AHW abbia ripristinato la sua redditività. In questo contesto, la Commissione intende chiarire che, sebbene il beneficiario dubiti che la propria redditività attuale sia sufficiente, occorre considerare che il suo concetto di redditività differisce dalla definizione iniziale di redditività contenuta nell’allegato 3 del protocollo n. 8. Tale definizione è stata approvata nel quadro del protocollo n. 8, è stata verificata da entrambi le parti contraenti e non può essere modificata a posteriori da un beneficiario.

(93)

Tuttavia, la Commissione ribadisce, in primo luogo, che la compatibilità non deriva semplicemente dal fatto che HLW abbia ripristinato la propria redditività nel 2006. Infatti, il ripristino della redditività da solo non è sufficiente a rendere un progetto di ristrutturazione compatibile con il mercato comune. Occorre, anche, assicurare che il ripristino della redditività venga raggiunto mediante l'importo di aiuto di Stato minimo necessario alla ristrutturazione e che vengano adottate misure di compensazione. La Commissione ricorda che tali condizioni sono indicate nell’articolo 8, paragrafo 4), dell’accordo europeo, a cui si fa riferimento al punto 1 del protocollo n. 8. In particolare, il concetto secondo cui l’aiuto di Stato deve limitarsi al minimo necessario implica che non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti o misure non indispensabili per la ristrutturazione (23).

(94)

In secondo luogo, la Commissione ricorda che il piano, ossia gli obiettivi di ristrutturazione e le misure per finanziarli, devono, nella prospettiva ex ante, assicurare che venga ripristinata la redditività. Infatti, il piano individuale d'impresa del 2003 dedicava un'attenzione particolare alla realizzazione e accelerazione degli investimenti grazie agli aiuti di Stato. Prima di tutto, il piano indicava che gli investimenti dovevano essere rinviati al 2003 grazie al prestito ponte. Inoltre, viene affermato che la ristrutturazione degli attivi doveva essere effettuata nel periodo 2004-2005, troppo tardi, quindi, ai fini dell’implementazione del programma di investimento. Pertanto, il prestito è stato concesso per colmare il deficit finanziario. Infatti, nell’introduzione del piano viene ribadito che «la realizzazione del programma di ristrutturazione conformemente al calendario stabilito e il proseguimento delle attività dell'impresa richiedono che vengano ottenuti prestiti ponte supplementari». In conclusione, il prestito ponte è stato considerato necessario al fine di realizzare l’investimento conformemente al calendario fissato.

(95)

Il fatto che HLW abbia optato per il rimborso dell’accordo di vendita e retrolocazione degli attivi di produzione scegliendo di non realizzare gli investimenti in tempo, in una prospettiva ex ante, indica che, con il suo comportamento, l’impresa ha pregiudicato le sue possibilità di ripristinare la redditività. Infatti, le autorità polacche non hanno fornito alcuna spiegazione per giustificare perché, nell’agosto 2003, quando HLW ha chiesto la garanzia, la situazione avrebbe dovuto cambiare, tenuto conto che erano trascorsi solo cinque mesi dall’ultimo aggiornamento del piano, avvenuto nel marzo 2003. Tale utilizzo degli aiuti non costituiva quindi una realizzazione del piano quanto piuttosto, considerato il fatto che gli investimenti erano legati a un calendario, un intralcio alla corretta adozione del piano. Pertanto, in una prospettiva ex ante, la società ha chiaramente pregiudicato la redditività, indipendentemente dal fatto che in seguito l’abbia ripristinata.

(96)

È vero che le risorse finanziarie sono fungibili e il fatto che gli aiuti di Stato non siano stati utilizzati in conformità con il piano potrebbe suggerire che il piano di ristrutturazione sia stato finanziato tramite altre risorse, inizialmente destinate a scopi diversi da quelli per i quali l’aiuto viene utilizzato attualmente. Tuttavia, tale argomento è inaccettabile nel caso di un progetto di ristrutturazione nel cui ambito le risorse finanziare della società devono essere utilizzate per il riorientamento delle attività dell'impresa e, tenuto conto delle difficoltà della società, non deve essere destinata a progetti non compresi nel piano nessuna risorsa disponibile. Di conseguenza, l’uso dei fondi provenienti dal prestito garantito dallo Stato per rimborsare il credito relativo agli attivi di produzione costituisce il motivo per cui le altre misure di ristrutturazione sono state limitate, in particolare la realizzazione, nei termini previsti, degli investimenti summenzionati.

(97)

Inoltre, la Commissione non vede il senso dell’argomento avanzato dalle autorità polacche e dal beneficiario secondo cui nel 2003 la società versava in una crisi finanziaria talmente disastrosa che non era in grado di realizzare alcun investimento. In effetti, la Commissione non vede il motivo per cui una società che si trovava in una simile situazione avrebbe scelto di rimborsare i debiti a lungo termine anziché di prendere altre misure individuate come necessarie per il ripristino della redditività.

(98)

Infine, non è importante nemmeno che la società proponga ora di mettersi al passo con gli investimenti non realizzati nel 2004, poiché la loro esecuzione era legata a un calendario preciso, cosa che era considerata l’unico modo per ripristinare la redditività entro la fine del 2006. Questa violazione è definitiva e non può più essere eliminata modificando il piano individuale d'impresa. E ciò indipendentemente dal fatto che il piano individuale d'impresa del 2005 preveda investimenti supplementari, poiché questi non possono ovviare all'utilizzazione abusiva delle misure di aiuto.

(99)

In terzo luogo, anche se nell’agosto 2003 HLW avesse potuto stabilire che gli investimenti erano diventati inutili per ripristinare la redditività, ciò avrebbe significato che HLW aveva indicato costi di ristrutturazione eccessivi nel piano individuale d'impresa del 2003 e che gli aiuti ricevuti non erano necessari alla ristrutturazione. Tuttavia, la Commissione ritiene improbabile che la società abbia cambiato le proprie intenzioni a soli 5 mesi dall'approvazione del piano individuale d'impresa del 2003 (nel marzo 2003) quando, nell’agosto 2003, ha chiesto la garanzia affermando che la parte principale sarebbe stata destinata al rimborso del credito relativo agli attivi di produzione. Al fine di sostenere tale conclusione, la società avrebbe dovuto, in ogni caso, informarne la Commissione a tempo debito, ciò che non è stato.

(100)

Ciononostante, anche se gli investimenti non fossero stati necessari, il riorientamento delle risorse per il rimborso del contratto di vendita e retrolocazione degli attivi di produzione non sarebbe apparso giustificabile come costo di ristrutturazione. Infatti, era stato previsto il finanziamento del rimborso del contratto di vendita e retrolocazione degli attivi di produzione, finanziamento che poteva rendere possibile il rimborso al termine del periodo di ristrutturazione. È vero che ciò avrebbe potuto forse comportare degli oneri finanziari, ma di essi si è tenuto conto nelle previsioni finanziarie del piano individuale d'impresa del 2003. Poiché non è stato possibile vendere gli attivi, l’unico effetto della restituzione sarebbe stato quindi sollevare HLW dai costi finanziari, il che avrebbe permesso all'impresa di disporre di risorse supplementari. In effetti HLW aveva ottenuto risorse finanziarie supplementari, che possono essere considerate un aiuto al funzionamento che avrebbe potuto portare all'adozione di misure eccessive con conseguente distorsione del mercato. La Commissione non vede come tali misure avrebbero potuto essere autorizzate se fossero state notificate alla Commissione. Pertanto, se gli investimenti non erano veramente necessari, anche l'utilizzazione effettiva dell’aiuto sarebbe stata considerata incompatibile con il mercato comune.

(101)

Infine, la Commissione non contesta l’argomento del beneficiario secondo cui la garanzia sarebbe stata utilizzata in conformità con la decisione del governo e che il governo aveva il diritto di determinare la destinazione dell’aiuto. Tuttavia, la Commissione osserva che ciò non ha alcun effetto sulla compatibilità della garanzia, che deve essere determinata in conformità con il protocollo n. 8 e con il piano individuale d'impresa del 2003, che non prevedono aiuti per gli obiettivi stabiliti dal governo all'atto dell'adozione della decisione.

(102)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che l’aiuto sia stato utilizzato in modo non conforme ai punti 9 e 18 del protocollo n. 8 e che, pertanto, esso sia incompatibile con il mercato comune.

c)   Conseguenze dell’incompatibilità dell'aiuto utilizzato in maniera abusiva sull’intero programma di ristrutturazione

(103)

Infine, occorre valutare le conseguenze dell'incompatibilità dell'aiuto utilizzato in maniera abusiva.

(104)

A tale fine, la Commissione desidera dapprima sottolineare che il presente procedimento non ha dimostrato che alcuni costi di ristrutturazione erano inutili, ma che parti dei fondi di Stato erano state utilizzate in modo inadeguato. Certo, può darsi che alcuni investimenti possano essere stati annullati, idealmente dopo avere ottenuto l’approvazione della Commissione. Ciò significherebbe che i costi effettivi di ristrutturazione erano inferiori e che la parte di aiuto corrispondente deve essere rimborsata, ciò che è conforme alla pratica della Commissione nei precedenti casi relativi alla ristrutturazione del settore siderurgico (24). Tuttavia, nel caso in oggetto non si tratta solo di alcuni costi di ristrutturazione diventati inutili ma, come è stato discusso in precedenza, il problema è che l’intero finanziamento di una parte della ristrutturazione (ossia i 31,2 milioni di euro) ha perso il proprio scopo, dato che, da una prospettiva ex ante, il prestito ponte è stato utilizzato quasi interamente in un modo non conforme al piano individuale d'impresa e ha pregiudicato il ripristino della redditività e che, se si considera il momento in cui è avvenuto il cambiamento, tale credito ha apportato alla società risorse finanziarie in eccesso che è opportuno rimborsare. Inoltre, a tale utilizzazione abusiva delle risorse non può essere posto rimedio retroattivamente, realizzando gli investimenti più tardi poiché i fondi sono stati concessi per finanziare gli investimenti e la ristrutturazione finanziaria in un determinato periodo. Nel 2005, l'obiettivo fissato per l’aiuto era già obsoleto. In realtà, se la ristrutturazione fosse stata organizzata in una fase successiva, non sarebbe stato necessario alcun aiuto, e segnatamente il prestito ponte garantito dallo Stato. Pertanto, l'utilizzazione abusiva riguarda tutte le risorse concesse nell'ambito del prestito ponte, che sono state utilizzate per finanziare il contratto di vendita e retrolocazione degli attivi di produzione.

(105)

Inoltre, la Commissione è consapevole del fatto che un eccesso di risorse finanziarie al termine del periodo di ristrutturazione non ha carattere eccezionale e che la società non dovrebbe essere punita per avere ottenuto risultati migliori rispetto alle aspettative ex ante. Tuttavia, tale situazione dovrebbe condurre a migliori risultati commerciali e garantire alla società margini più alti per far sì che essa possa, ad esempio, rimborsare i debiti. Ciò non significa tuttavia che la società possa modificare la destinazione di tutti gli aiuti per fini non indicati nel piano d'impresa.

(106)

In secondo luogo, occorre ricordare che la società ha beneficiato anche di altri tipi di misure di aiuto di Stato, quali l'estinzione dei debiti e la possibilità di utilizzare una parte del prestito garantito per finanziare gli investimenti. Tali misure sono state adottate conformemente al piano e hanno contribuito al ripristino della redditività dell'impresa.

(107)

Ciononostante, si sarebbe potuto presumere che l’intera ristrutturazione fosse un fallimento, poiché il programma era stato realizzato solo parzialmente mentre, da una prospettiva ex ante, il ripristino della redditività avrebbe potuto essere garantito solo dalla realizzazione completa del piano di ristrutturazione. Tuttavia, in tale contesto, ciò che conta è che la società abbia ripristinato la redditività (25). Ciò vale almeno per tutto il periodo durante il quale la società non ha beneficiato di aiuti in eccesso, inutili per ripristinare la redditività. In altri termini, la compensazione di tale vantaggio permette di tornare alla situazione ex ante, ossia di annullare gli effetti della concessione di un aiuto in eccesso. In tal caso, le altre misure, a cui è stata data esecuzione in conformità con il piano, possono essere, di fatto, considerate la ragione del ripristino della redditività. Pertanto, a condizione che l’aiuto in eccesso venga recuperato, tali misure possono essere considerate compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato.

(108)

Di conseguenza, poiché le rimanenti misure hanno garantito il ripristino della redditività limitando l'aiuto al minimo necessario, la Commissione può concludere che solo l’importo del prestito garantito, utilizzato per fini diversi da quelli previsti, e non l’intero importo dell’aiuto alla ristrutturazione, è stato utilizzato in modo abusivo e che le altre misure nell'ambito del piano individuale d'impresa del 2003 sono state realizzate conformemente a quanto previsto.

d)   Elementi di aiuto della parte utilizzata in modo abusivo del prestito garantito

(109)

Infine, occorre determinare l'elemento di aiuto contenuto nel prestito garantito dallo Stato dell'importo di 31 245 684 EUR. Di norma, l’intensità di un aiuto costituito da una garanzia può elevarsi fino al 100 % (26).

(110)

La Commissione riconosce, tuttavia, che la garanzia come forma di aiuto aveva in questo caso un effetto di distorsione limitato dato che il prestito per il quale HLW aveva ottenuto la garanzia era stato rimborsato dopo un anno da Arcelor. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, al fine di compensare il vantaggio ottenuto dalla società, sia necessario recuperare solo l’abbuono di interessi fornito dalla garanzia per il periodo durante il quale il denaro ottenuto in prestito era a disposizione della società. Inoltre, la Commissione osserva che la società aveva ancora qualche possibilità di ottenere finanziamenti ed era in grado di offrire un livello di sicurezza sufficiente, circostanza confermata dall'accordo di garanzia che esigeva sicurezza.

(111)

Conformemente alla prassi costante della Commissione, l’abbuono d’interesse corrisponderebbe alla differenza tra gli interessi che avrebbero dovuto essere pagati alle condizioni di mercato e gli interessi effettivamente corrisposti dalla società. Nel caso in esame, gli interessi alle condizioni di mercato verrebbero calcolati sulla base del tasso di riferimento in vigore al momento in cui i fondi erano stati messi a disposizione (agosto 2004) maggiorato di 400 punti di base, dato che nel 2004 HLW non era redditizia (vedi il precedente punto (46), ma era una società in difficoltà (27). La prassi consolidata della Commissione non consente di scendere sotto i 400 punti di base (28). Tuttavia non è necessario alcun aumento ulteriore poiché la società ha fornito una garanzia e nel 2004 i risultati del settore siderurgico erano buoni.

(112)

Poiché il prestito non era stato fornito in PLN ma in euro, la Commissione applica il tasso di riferimento per la zona euro, ossia il 4,43 %. In tale contesto, occorre ricordare che il profitto effettivamente realizzato deve essere valutato confrontando le condizioni effettivamente ottenute dalla società con quelle che avrebbe potuto ottenere sul libero mercato (senza la garanzia di Stato). La prassi normale di mercato consiste fissare il tasso d'interesse del credito sulla base del tasso di riferimento (in genere il tasso di riferimento applicabile sul mercato interbancario) per la valuta del credito, poiché la fluttuazione del valore del denaro è correlata all’economia in cui viene utilizzata una determinata valuta. Pertanto, nel caso di un prestito espresso in euro, il tasso di riferimento applicato da un creditore che opera conformemente ai principi dell'economia di mercato dovrebbe essere quello utilizzato anche per i crediti espressi in euro, anche se il prestito era stato concesso in Polonia.

(113)

Pertanto, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sulla base di un tasso annuo di 8,43 %, ossia avrebbero dovuto ammontare a 2 807 206 EUR. Tale importo deve essere confrontato con le spese effettivamente sostenute dalla società. Queste comprendono gli interessi di 1 061 050 EUR oltre ad alcuni premi per la garanzia [come indicato al punto 42 lettere a) e b)], che, conformemente alla prassi della Commissione, devono essere tenuti in considerazione per il calcolo dell’importo dell’aiuto di una garanzia (29).

(114)

Il costo della garanzia deve essere distribuito sull’importo totale della garanzia e correlato all’aiuto utilizzato in maniera abusiva maggiorato degli interessi coperti dalla garanzia. Questo avviene perché l'utilizzazione limitata di una parte del prestito garantito per gli investimenti era una decisione dell'impresa che non era ancora nota nel momento in cui era stato negoziato il prestito garantito e che doveva assicurare un prestito di 46 milioni di euro più gli interessi per cinque anni. In un caso diverso il prestito garantito sarebbe stato negoziato in maniera diversa. Pertanto, occorre procedere a una ripartizione proporzionale calcolando la parte di costi relativi all’importo effettivamente garantito e utilizzato in modo abusivo. Inoltre, per le stesse ragioni, tali costi dovrebbero essere calcolati proporzionalmente al tempo durante il quale la garanzia è stata effettivamente utilizzata rispetto al periodo totale di cinque anni, dato che la garanzia, teoricamente, era stata ammortizzata in quel periodo. La sua denuncia prima del previsto costituisce una modifica della decisione d'impresa, indipendente dalle decisioni precedenti.

(115)

Ciò significa che la Commissione approva la deduzione degli importi versati al Tesoro di Stato e la provvigione per la preparazione, come indicato in precedenza al punto 42, ma sulla base di un calcolo proporzionale dell'importo effettivamente garantito [32,3 = 31,24 + 1,06 (capitale più interessi effettivamente corrisposti)] rispetto all'importo totale della garanzia (58 330 000 EUR) e successivamente rispetto al periodo di 5 anni previsto per l'utilizzazione (ossia 388 giorni dei 1 826 giorni potenziali).

(116)

Per quanto riguarda le spese per il prestito indicate in precedenza al punto 42, lettera c), la Commissione non considera tali spese alla stregua di costi deducibili dal vantaggio, dato che qualsiasi prestito in termini di mercato deve anche essere collegato a dei costi equivalenti, che potrebbero anche essere superiori.

(117)

Ciò conduce al seguente calcolo, tenendo conto degli interessi dovuti sul profitto ottenuto, calcolati per il periodo compreso tra il 24 agosto 2004 e il rimborso, a un tasso di recupero del 7,62 % all’anno.

(EUR)

Importo totale finanziato

31 245 684,00

Interessi corrispondenti, richiesti per il periodo dal 24.8.2004 al 16.9.2005

2 807 206

Interessi effettivamente pagati da HLW sul prestito garantito

1 061 050

Provvigione per la preparazione per la garanzia, proporzionale, calcolata sulla garanzia totale e sulla durata del prestito

31 792

Versamento al Tesoro di Stato proporzionalmente alla garanzia totale e alla durata del prestito

68 683

Costi totali del prestito garantito effettivamente sostenuti

1 161 525

Differenza d’interesse (= vantaggio)

1 645 682

Più gli interessi composti calcolati sulla base del recupero per il periodo dal 24.8.2004 al 20.11.2007

444 086

Importo dovuto al 20.11.2007

2 089 768

e)   Conclusione

(118)

In sintesi, la Commissione conclude che il rimborso del contratto di vendita e retrolocazione relativo agli attivi di produzione non era previsto nel piano individuale d'impresa del 2003 e ha pregiudicato il ripristino della redditività, almeno nel momento in cui era stato richiesto l’aiuto. Tuttavia, poiché l'impresa ha ripristinato la redditività, l'utilizzazione abusiva dell’aiuto non ha influito sulla compatibilità dell'aiuto restante. Inoltre, dato che la garanzia è scaduta e il prestito è già stato rimborsato, attualmente deve essere recuperato solo l’abbuono di interessi di cui ha beneficiato HLW nel periodo in cui le risorse finanziarie erano a sua disposizione (ossia tra la data della concessione dei fondi e il loro rimborso). Tale abbuono di interessi ammonta a 1 645 682 EUR.

3.   Modificazione del piano

(119)

La Polonia ha chiesto alla Commissione di approvare il piano individuale d'impresa aggiornato conformemente al punto 10 del protocollo n 8.

(120)

La Commissione si è già trovata di fronte a casi simili in passato e ha chiarito quanto segue: «L'approvazione da parte della Commissione di una modifica apportata a un piano individuale d'impresa deve basarsi sulla considerazione che la compatibilità della modifica con gli obiettivi del protocollo n 8 non sollevi alcun dubbio. Tale è il caso quando i dati numerici principali indicati nel protocollo e relativi agli aiuti di Stato, alle capacità di produzione e al calendario rimangono invariati e la proporzionalità dell'aiuto di Stato stabilita nel protocollo rimane valida senza mettere in discussione l’obiettivo della redditività  (30)».

(121)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha precisato che, in questo caso, le modifiche non riguardavano né un aumento dell’importo totale dell'aiuto di Stato né un aumento delle capacità di produzione (31) nell’ambito del periodo di ristrutturazione, ma che la modifica del piano individuale d'impresa comportava principalmente un cambiamento significativo nell’ambito della strategia di investimento dell’impresa, che l'aiuto di Stato concesso sembrava essere stato utilizzato abusivamente come un aiuto al funzionamento e che non si rendevano necessari altri aiuti di Stato per completare gli investimenti (vedi punti 54 e 56). Sostanzialmente, il procedimento ha confermato che tali dubbi non erano stati sciolti, dato che l'aiuto, come è stato dimostrato sopra, era stato utilizzato abusivamente e non è compatibile con il mercato comune.

(122)

Il piano individuale d'impresa del 2005 non elimina tale problema, ovvero l'importo eccessivo dell'aiuto di Stato e, pertanto, non può essere approvato in tale forma. In particolare, il fatto che AHW abbia nel frattempo ripreso il programma di investimenti non è una misura correttiva sufficiente. Come visto sopra, sarebbe stato così persino se la società avesse realizzato solo gli investimenti indicati nel piano di ristrutturazione. È evidente che il nuovo programma di investimenti sarà realizzato in una fase molto più avanzata di quanto previsto originariamente dal programma. È chiaro, inoltre, che l’aiuto iniziale è stato concesso al fine di assicurare il rispetto del calendario del programma di ristrutturazione. Pertanto l'obiettivo dell'aiuto era di incentivare HLW a realizzare tali investimenti conformemente al piano e secondo il calendario previsto, nel 2003 e nel 2004. Infatti, se il programma di ristrutturazione fosse stato posticipato ex ante al 2004 e 2005, non sarebbe stato necessario alcun prestito ponte e pertanto alcun aiuto.

(123)

Nonostante l'utilizzazione abusiva, la Commissione osserva che se l’aiuto utilizzato in modo inadeguato sarà recuperato, è possibile approvare il nuovo piano. Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha già manifestato la propria disponibilità ad accettare la nuova strategia dell'impresa da una prospettiva industriale, ritenendo accettabile il fatto che il nuovo investimento apporti beneficio al rendimento economico futuro della società e ritenendo che esso potrebbe avere altre ripercussioni positive per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e la riduzione dei costi.

(124)

In ogni caso, la Commissione ritiene che la modifica del programma non richieda alcun aiuto supplementare ma è interamente finanziata dai fondi dell’investitore. Pertanto, la Commissione non vede alcuna ragione per contestare il programma aggiornato anche se ciò comporta un cambiamento di strategia (32).

VII.   CONCLUSIONE

(125)

In breve, la Commissione sostiene che, conformemente ai punti 9 e 18 del protocollo n 8, la garanzia per un importo di 31,2 milioni di euro è stata utilizzata da HLW in modo inadeguato e violando le norme esistenti. Tenuto conto del fatto che la garanzia di Stato è scaduta e che il prestito è stato restituito, HLW ha beneficiato di un vantaggio equivalente a un abbuono di interessi di 1 645 682 che deve essere recuperato. Dato che in data 20 novembre 2007 AHW ha versato di propria iniziativa 2 089 768 (corrispondenti all’importo da restituire maggiorato degli interessi maturati) su un conto corrente vincolato a cui le autorità polacche avranno accesso il giorno della pubblicazione della presente decisione, non si richiede alcun ulteriore recupero.

(126)

Inoltre, a condizione che l’aiuto in questione venga restituito, la Commissione può, in base al punto 10 del protocollo n. 8, approvare la modifica del programma indicata nel piano individuale d'impresa del 2005, poiché essa non implica aiuti di Stato supplementari e rafforza la redditività dell’impresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato dell'importo di 1 645 682 EUR, che la Polonia ha concesso a HLW/AHW in violazione del punto 18 del protocollo n 8, è stato utilizzato in maniera non conforme alla sua destinazione da HLW/AHW ed è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

In considerazione del fatto che l'aiuto di cui all'articolo 1, utilizzato in maniera non conforme alla sua destinazione, è stato rimborsato, la Commissione non ha alcuna obiezione in merito alla modifica del piano d'impresa da parte di AHW.

Articolo 3

La Repubblica polacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948.

(2)  GU C 35 del 17.2.2007, pag. 41.

(3)  Sulla base di 1 EUR = 4 PLN.

(4)  Decisione del Consiglio del 21 luglio 2003 (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 17). Cfr. decisione della Commissione nella causa C-20/04, GU L 366 del 21.12.2006, pag. 1, punti 23 et seq.

(5)  Cfr. Comunicazione della Commissione — Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 21), che vieta gli aiuti alla ristrutturazione a favore dell’industria siderurgica.

(6)  Cfr. nota 1.

(7)  Secondo l’ultima relazione di controllo del giugno 2007 sono stati erogati 2,727 miliardi di PLN di aiuti. Degli otto beneficiari, tre società, ovvero Technolgie Buczek (cfr. decisione della Commissione del 23 ottobre 2007 nel caso C 23/06, inedita), Huta Andrzej e Huta Batory sono state poste nel frattempo in liquidazione, mentre quattro società, Polskie Huty Stali S.A (attualmente Mittal Steel Poland, cfr. decisione della Commissione nel caso N 186/05, Modifica di IBP di MSP), Huta Bankowa, Huta Labędy e Huta Pokόj, hanno ripristinato la redditività.

(8)  Cfr. nota 2.

(9)  Cfr decisione della Commissione Mittal/Arcelor del 2 giugno 2006, caso n. COMP/M.4137.

(10)  Cfr. le informazioni presentate dalla Polonia il 4 giugno 2007, punti 19, 30 e 55.

(11)  Alcune parti di questo testo sono state nascoste per non divulgare informazioni riservate. Tali informazioni sono state indicate con dei puntini sospensivi tra parentesi quadre. Il programma d’investimento totale è compreso tra 150 milioni di PLN e 220 milioni di PLN. Per presentare un quadro della situazione le altre informazioni finanziarie riservate sono indicate sotto forma di percentuali approssimative in relazione all’importo di 150-220 milioni di PLN (sulla base di 150-220 milioni di PLN = 100 %).

(12)  Piano individuale d'impresa 2003, pag. 66, tabella 35.

(13)  Cfr. la relazione di gestione del CES per il 2006 del luglio 2007.

(14)  Le cifre corrispondono alla tabella 36 del piano individuale d'impresa del 2003. Dati aggiornati in base alle relazioni di controllo polacca e indipendente del giugno 2007, sulla base di 1 euro equivalente a 3,95 PLN

(15)  Investimenti già realizzati nell’ambito del piano individuale d'impresa del 2003

(16)  Il protocollo n. 8 non contempla tale riduzione della capacità

(17)  Lettera del 4 giugno 2007, punto 20.

(18)  Le autorità polacche confermano che le spese d’infrastruttura richieste per gli adattamenti relativi al processo di colata continua e all’ampliamento della gamma dei prodotti sono più elevate, ma sostengono che sono compensate da due fattori: innanzitutto la sostituzione degli investimenti previsti per la costruzione di un nuovo laminatoio dovrebbe consentire un risparmio sui costi dell’ordine di 85 milioni di euro, in secondo luogo dovrebbe esserci successivamente un risparmio di energia e di costi operativi.

(19)  Vedi decisione del 5.7.2005 relativa al caso C 20/04 Huta Częstochowa SA (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 1).

(20)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(21)  Lettera del giugno 2007, punto 24.

(22)  Tuttavia, per stabilire se vi è stata un'utilizzazione abusiva di un aiuto non occorre stabilire se un beneficiario avesse o meno diritto a ricevere inizialmente l’aiuto, ma soltanto se l’aiuto è stato utilizzato in maniera non conforme alla decisione relativa alla sua concessione.

(23)  Tale principio generale è già stato ribadito. È stato definito al punto 45 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e confermato nella decisione della Commissione relativa al caso C31/2001 Schmitz-Gotha (GU L 77 del 24.3.2003, pag. 41), in cui la Commissione ha rifiutato l’acquisizione di un subappaltatore, considerato utile ma non strettamente necessario per la ristrutturazione. Ciò è stato confermato nella causa T-17/03 Schmitz–Gotha, Racc. 2006, pag. II-1139.

(24)  Decisione della Commissione del 13.9.2006 relativa al caso N 350a/2006 MSO (GU C 280 del 18.11.2006, pag. 4, considerando 48).

(25)  Si veda la decisione della Commissione del 23 ottobre 2007 relativa al caso C 23/06 Technologie Buczek, inedita, in cui la situazione si presenta in maniera diversa.

(26)  Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3). Vedi anche la decisione della Commissione del 12.9.2007 per avviare il procedimento per il caso NN 45/2007 (C 38/2007), Arbel Fauvet Rail (GU C 249 del 24.10.2007, pag. 17, considerando 15).

(27)  La Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà sulla base degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2). Inoltre, un’impresa viene considerata in difficoltà quando è in fase di ristrutturazione e sta realizzando un piano di ristrutturazione, come nel caso in questione. Per i 400 punti di base si veda la decisione della Commissione del 2 marzo 2005 relativa al caso C 43/2001, Chemische Werke Piesteritz (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 19, considerando 107 e 108) e la decisione della Commissione del 24 gennaio 2007 relativa al caso C 38/2005, Biria (GU L 183 del 13.7.2007, pag. 27, considerando 83 e seguenti).

(28)  Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

(29)  Cfr. comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14, punto 3.2).

(30)  Decisione della Commissione relativa al caso N 186/05, Modifica del piano individuale d'impresa di MSP, punto 41 e decisione della Commissione n. N 600/04 Modifica del piano individuale d'impresa di VPFM.

(31)  La Commissione ha osservato che il nuovo investimento causerebbe una riduzione della capacità da 930 kt a 700 kt.

(32)  Per concludere, la Commissione desidera fare inoltre notare che mantiene inalterata la sua posizione circa il fatto che la modifica non figurava già nel piano individuale d'impresa 2003. Il piano individuale d'impresa afferma chiaramente che HLW intendeva «concentrarsi sul miglioramento graduale dei suoi diversi prodotti» attraverso «lo sviluppo di una produzione incentrata sugli acciai speciali e quelli di qualità». Il piano individuale d'impresa 2005 indica esplicitamente che «al fine di soddisfare la domanda del mercato, è diventato necessario affinare ulteriormente la strategia per arricchire il portafoglio delle lavorazioni in acciaio introducendo una nuova gamma di prodotti». Ciò fa pensare che AHW intendeva soddisfare la domanda di acciaio per costruzioni realizzando un nuovo laminatoio in grado di produrre acciaio per costruzioni e utilizzando l’acciaio liquido esistente in modo più efficiente a tale scopo. Tuttavia, è chiaro che, prima del 2003, l’impresa non aveva i fondi necessari per realizzare questi investimenti e che poteva realizzarli solo con l’aiuto di Arcelor.


3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2008

che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 2297]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/407/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. A norma della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti primari di origine animale contemplati da detta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite nella direttiva.

(2)

La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), fissa l'elenco dei paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui in cui sono indicate le garanzie offerte in conformità delle disposizioni di tale direttiva.

(3)

La Nuova Caledonia e la Tanzania hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui di animali e prodotti di origine animale che attualmente non figurano nell'allegato della decisione 2004/432/CE. La valutazione di tali piani e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui degli animali e dei prodotti in questione effettuata in tali paesi terzi. È quindi opportuno includere, in riferimento a tali paesi terzi, detti animali e prodotti di origine animale nell'elenco figurante nell'allegato della decisione citata.

(4)

La Costa Rica, che attualmente non figura nell'elenco dell'allegato della decisione 2004/432/CE, ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui relativo ai prodotti dell'acquacoltura. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui dei prodotti dell'acquacoltura effettuata in tale paese terzo. È quindi opportuno includere, in riferimento alla Costa Rica, i prodotti dell'acquacoltura nell'elenco figurante nell'allegato della decisione citata.

(5)

La voce relativa al Sudafrica è stata soppressa dall'allegato della decisione 2004/432/CE, modificata dalla decisione 2008/105/CE della Commissione (3), per quanto riguarda diversi animali e prodotti di origine animale. Dopo aver fornito garanzie sostanziali il Sudafrica ha tuttavia mantenuto le voci relative alla selvaggina in libertà e di allevamento, compresi gli struzzi. Pur avendo potuto dimostrare che il piano di sorveglianza dei residui per il 2007/2008 è applicato agli struzzi, tale paese terzo non è nuovamente riuscito a fornire prove dell'applicazione di tale piano alla selvaggina in libertà e di allevamento diversa dagli struzzi. È quindi opportuno sopprimere, in riferimento al Sudafrica, le voci relative a detti animali e prodotti di origine animale dall'elenco figurante nell'allegato della decisione citata.

(6)

Un'ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario nella Repubblica moldova ha rivelato gravi carenze in merito all'applicazione del piano di sorveglianza dei residui per il miele. È quindi opportuno sopprimere la voce relativa Repubblica moldova dall'elenco figurante nell'allegato della decisione citata. Le autorità del paese terzo in questione sono state informate.

(7)

È opportuno fissare un periodo transitorio per le partite di animali e prodotti originari del Sudafrica e della Repubblica moldova spedite verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione, al fine di tener conto del tempo necessario all'arrivo nella Comunità e di evitare perturbazioni degli scambi.

(8)

La decisione 2004/432/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche apportate dalla presente decisione all'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE non si applicano alle partite di animali e prodotti originari del Sudafrica e della Repubblica moldova laddove l'importatore di tali prodotti possa dimostrare che essi erano stati spediti rispettivamente dal Sudafrica e dalla Repubblica moldova ed erano in viaggio verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1o giugno 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; rettifica pubblicata nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/222/CE (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 17).

(3)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 9.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina in libertà

Selvaggina d'allevamento

Miele

AD

Andorra (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Antille olandesi

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia Erzegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Færøer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

X

X

X

X (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Islanda

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Repubblica islamica dell'Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea, Repubblica di

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ME

Montenegro (5)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ex repubblica iugoslava di Macedonia (6)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Maurizio

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (7)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nuova Caledonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (8)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Federazione russa

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (9)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seicelle

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino (10)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Repubblica unita di Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sudafrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (11)

X (11)

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE-Andorra del 22 dicembre 1999 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(2)  Paesi terzi che per la produzione alimentare impiegano solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

(3)  Esportazione di equidi vivi a fini di macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(4)  Solo ovini.

(5)  Situazione provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sui residui.

(6)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all'esame delle Nazioni Unite.

(7)  Solo la Malaysia peninsulare (occidentale).

(8)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(9)  Solo per renne originarie delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(10)  Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).

(11)  Solo struzzi.»