ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
28 maggio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 459/2008 della Commissione, del 27 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 460/2008 della Commissione, del 27 maggio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/392/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti [notificata con il numero C(2008) 1656]  ( 1 )

12

 

 

2008/393/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 maggio 2008, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali a Jersey [notificata con il numero C(2008) 1746]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/1


REGOLAMENTO (CE) N. 459/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,4

MK

62,7

TN

105,3

TR

82,8

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

136,6

ZZ

149,6

0709 90 70

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 10 20

EG

36,7

IL

65,9

MA

51,2

MX

62,0

TN

55,0

TR

72,1

US

57,7

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

132,6

TR

163,7

US

151,8

ZA

115,0

ZZ

140,8

0808 10 80

AR

89,8

BR

85,7

CA

78,7

CL

91,3

CN

81,7

MK

65,0

NZ

105,7

US

102,7

UY

93,6

ZA

78,5

ZZ

87,3

0809 20 95

TR

541,3

US

571,5

ZZ

556,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


28.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/3


REGOLAMENTO (CE) N. 460/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l'articolo 42, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione (2) prevede, in particolare, una riduzione del calibro minimo a decorrere dal 1o giugno 2008 per conformarsi alla norma della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite CEE/ONU FFV-50 relativa alle mele. Detta norma è stata tuttavia modificata, sicché le disposizioni sulla calibrazione devono essere aggiornate.

(2)

Per evitare ogni eventuale conflitto con il diritto commerciale, è opportuno eliminare qualsiasi riferimento alle denominazioni commerciali dall'elenco delle varietà contenuto nell'appendice all'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004.

(3)

È altresì necessario rivedere questo elenco di varietà al fine di agevolare i controlli. A questo scopo, occorre aggiungere il sinonimo «Renetta del Canada» alla varietà «Reinette blanche du Canada» e inserire nello stesso elenco la varietà «Zarja Alatau».

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 85/2004.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)   GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1238/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 22).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue:

1)

Il punto III è sostituito dal seguente:

«III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso.

Per tutte le varietà e tutte le categorie, il calibro minimo è 60 mm quando il calibro è determinato dal diametro o 90 g quando il calibro è determinato dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix è uguale o superiore a 10,5° Brix.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio:

a)

per i frutti calibrati secondo il diametro, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

5 mm per i frutti della categoria Extra e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm, e

10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm, oppure

b)

per i frutti calibrati secondo il peso, la differenza di peso tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

20 % del peso medio dei frutti contenuti nell'imballaggio per i frutti della categoria Extra e quelli delle categorie I e II presentati a strati ordinati;

25 % del peso medio dei frutti contenuti nell'imballaggio per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita.

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.»

2)

Nell'appendice, il punto 4 è sostituito dal seguente:

4.   Elenco non esaustivo delle varietà di mele classificate secondo i criteri della colorazione, della rugginosità e del calibro:

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.

Varietà

Sinonimi

Gruppo di colorazione

Rugginosità

Calibro

African Red

 

B

 

 

Akane

Tohoku 3

B

 

 

Alborz Seedling

 

C

 

 

Aldas

 

B

 

L

Alice

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

 

Alwa

 

B

 

 

Angold

 

C

 

L

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

L

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

 

L

Arlet

 

B

R

 

Aroma

 

C

 

 

Mutanti di colorazione rossa di Aroma, per esempio Aroma Amorosa

 

B

 

 

Auksis

 

B

 

 

Belfort

Pella

B

 

 

Belle de Boskoop e mutanti,

 

D

R

L

Belle fleur double

 

D

 

L

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

L

Bohemia

 

B

 

L

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

L

Braeburn

 

B

 

L

Mutanti di colorazione rossa di Braeburn, per esempio:

 

Hidala

 

Joburn

 

Lochbuie Red Braeburn

 

Mahana Red

 

Mariri Red

 

Redfield

 

Royal Braeburn

 

A

 

L

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

L

Brettacher Sämling

 

D

 

L

Calville (gruppo delle …)

 

D

 

L

Cardinal

 

B

 

 

Carola

Kalco

C

 

L

Caudle

 

B

 

 

Charden

 

D

 

L

Charles Ross

 

D

 

L

Civni

 

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

 

Cortland

 

B

 

L

Cox's Orange Pippin e mutanti

Cox Orange

C

R

 

Mutanti di colorazione rossa di Cox's Orange Pippin, per esempio:

Cherry Cox

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

D

 

L

Cripps Pink

 

C

 

 

Cripps Red

 

C (*1)

 

 

Dalinbel

 

B

 

 

Delblush

 

D

 

L

Delcorf e mutanti, per esempio:

 

Dalili

 

Monidel

 

C

 

L

Delgollune

 

B

 

L

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

 

Deljeni

 

D

 

L

Delikates

 

B

 

 

Delor

 

C

 

L

Discovery

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

C

 

 

Egremont Russet

 

D

R

 

Elan

 

D

 

L

Elise

Red Delight

A

 

L

Ellison's orange

Ellison

C

 

L

Elstar e mutanti, per esempio:

 

Daliter

 

Elshof

 

Elstar Armhold

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

 

Mutanti di colorazione rossa di Elstar, per esempio:

 

Bel-El

 

Daliest

 

Goedhof

 

Red Elstar

 

Valstar

 

B

 

 

Empire

 

A

 

 

Falstaff

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

 

Florina

 

B

 

L

Fortune

 

D

R

 

Fuji e mutanti

 

B

 

L

Gala

 

C

 

 

Mutanti di colorazione rossa di Gala, per esempio:

 

Annaglo

 

Baigent

 

Galaxy

 

Mitchgla

 

Obrogala

 

Regala

 

Regal Prince

 

Tenroy

 

A

 

 

Garcia

 

D

 

L

Gloster

 

B

 

L

Goldbohemia

 

D

 

L

Golden Delicious e mutanti

 

D

 

L

Golden Russet

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

D

 

L

Goldstar

 

D

 

L

Gradigold

 

D

 

L

Granny Smith

 

D

 

L

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

L

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

L

Greensleeves

 

D

 

L

Holsteiner Cox e mutanti

Holstein

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

 

Honeycrisp

 

C

 

L

Honeygold

 

D

 

L

Horneburger

 

D

 

L

Howgate Wonder

Manga

D

 

L

Idared

 

B

 

L

Ingrid Marie

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

C

 

 

Jacob Fisher

 

D

 

L

Jacques Lebel

 

D

 

L

Jamba

 

C

 

L

James Grieve e mutanti

 

D

 

L

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

L

Jarka

 

C

 

L

Jerseymac

 

B

 

 

Jester

 

D

 

L

Jonagold (*2) e mutanti, per esempio:

 

C

 

L

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored e mutanti, per esempio:

 

A

 

L

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

 

Jonathan

 

B

 

 

Julia

 

B

 

 

Jupiter

 

D

 

L

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

L

Katy

Katja

B

 

 

Kent

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

C

R

 

Kim

 

B

 

 

Koit

 

C

 

L

Krameri Tuvioun

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

B

 

 

Lady Williams

 

B

 

L

Lane's Prince Albert

 

D

 

L

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

 

Ligol

 

B

 

L

Lobo

 

B

 

 

Lodel

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

C

 

 

Maigold

 

B

 

 

Mc Intosh

 

B

 

 

Meelis

 

B

 

L

Melba

 

B

 

 

Melodie

 

B

 

L

Melrose

 

C

 

L

Meridian

 

C

 

 

Moonglo

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

L

Mountain Cove

 

D

 

L

Mutsu

 

D

 

L

Normanda

 

C

 

L

Nueva Europa

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

B

 

L

Odin

 

B

 

 

Ontario

 

B

 

L

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

 

Ozark Gold

 

D

 

L

Paula Red

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

D

 

L

Piglos

 

B

 

L

Pikant

 

B

 

L

Pikkolo

 

C

 

 

Pilot

 

C

 

 

Pimona

 

C

 

 

Pinova

 

C

 

 

Pirella

 

B

 

L

Piros

 

C

 

L

Rafzubex

 

A

 

 

Rafzubin

 

C

 

 

Rajka

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

D

 

L

Rambour Franc

 

B

 

 

Reanda

 

B

 

L

Rebella

 

C

 

L

Red Delicious e mutanti, per esempio:

 

Camspur

 

Erovan

 

Evasni

 

Flatrar

 

Fortuna Delicious

 

Otago

 

Red King

 

Red Spur

 

Red York

 

Richared

 

Royal Red

 

Sandidge

 

Shotwell Delicious

 

Stark Delicious

 

Starking

 

Starkrimson

 

Starkspur

 

Topred

 

Trumdor

 

Well Spur

 

A

 

L

Red Dougherty

 

A

 

 

Red Rome

 

A

 

 

Redkroft

 

A

 

 

Regal

 

A

 

 

Regina

 

B

 

L

Reglindis

 

C

 

L

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

 

Reineta Encarnada

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

L

Reinette d'Orléans

 

D

 

L

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

L

Reinette de France

 

D

 

L

Reinette de Landsberg

 

D

 

L

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

L

Relinda

 

C

 

 

Remo

 

B

 

 

Renora

 

B

 

L

Resi

 

B

 

 

Resista

 

D

 

L

Retina

 

B

 

L

Rewena

 

B

 

L

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

L

Royal Beaut

 

A

 

L

Rubin

 

C

 

L

Rubinola

 

B

 

L

Sciearly

 

A

 

 

Scifresh

 

B

 

 

Sciglo

 

A

 

 

Sciray

GS48

A

 

 

Scired

 

A

R

 

Sciros

 

A

 

L

Selena

 

B

 

L

Shampion

 

B

 

L

Sidrunkollane Talioun

 

D

 

L

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

L

Snygold

Earlygold

D

 

L

Sommerregent

 

C

 

 

Spartan

 

A

 

 

Splendour

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

C

 

 

Štaris

Staris

A

 

 

Sturmer Pippin

 

D

R

 

Sügisdessert

 

C

 

L

Sügisjoonik

 

C

 

L

Summerred

 

B

 

 

Sunrise

 

A

 

 

Sunset

 

D

R

 

Suntan

 

D

R

L

Sweet Caroline

 

C

 

L

Talvenauding

 

B

 

 

Tellisaare

 

B

 

 

Tiina

 

B

 

L

Topaz

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

L

Veteran

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

 

Wealthy

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

B

 

 

York

 

B

 

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

 


(*1)  Almeno il 20 % di colorazione rossa nelle categorie I e II.

(*2)  Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno 1/10 della loro superficie di colorazione rossa striata.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

28.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti

[notificata con il numero C(2008) 1656]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/392/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti e le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura.

(2)

Al fine di migliorare la prevenzione dell'insorgenza e della diffusione delle malattie di cui all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE, occorre che gli Stati membri rendano disponibili per via elettronica le informazioni relative alle imprese del settore dell'acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, con particolare riferimento alle specie detenute e al loro stato sanitario.

(3)

I dati sono attualmente messi a disposizione del pubblico tramite i registri tenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 della direttiva 2006/88/CE.

(4)

Al fine di facilitare l'interoperabilità dei sistemi d'informazione e l'impiego di procedure che si avvalgano di strumenti elettronici fra Stati membri e al fine di garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che le informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti siano presentate in modo uniforme in tutta la Comunità. Una pagina informativa su Internet è da un punto di vista tecnico la soluzione migliore, poiché garantisce un facile accesso a tali informazioni senza richiedere l'impiego di risorse eccessive. Occorre pertanto elaborare un modello di impaginazione per tale pagina informativa su Internet.

(5)

L'allegato II della direttiva 2006/88/CE stabilisce le informazioni da annotare nel registro ufficiale delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti. Poiché la pagina informativa su Internet ha lo scopo di facilitare l'interoperabilità delle informazioni pertinenti relative ai registri delle imprese di acquacoltura istituiti dagli Stati membri, il sito Internet non deve necessariamente includere tutte le informazioni. È tuttavia opportuno che siano incluse tutte le informazioni necessarie all'individuazione di eventuali restrizioni commerciali dovute a modifiche dello stato sanitario.

(6)

A norma della direttiva 2006/88/CE, in deroga alle prescrizioni in materia di riconoscimento da essa stabilite, gli Stati membri possono imporre la registrazione da parte dell'autorità competente soltanto per gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato, per i laghetti di pesca sportiva e per le imprese che commercializzano animali d'acquacoltura per il consumo locale.

(7)

Il rischio di propagazione delle malattie fra le popolazioni di animali acquatici esistente negli impianti, nei laghetti di pesca sportiva e nelle imprese di acquacoltura registrati dall'autorità competente in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, dipende dalla natura, dalle caratteristiche e dalla situazione degli stessi. Occorre pertanto che gli Stati membri decidano in quale misura debbano essere incluse nella pagina informativa su Internet le informazioni relative a tali impianti, laghetti di pesca sportiva e imprese di acquacoltura.

(8)

Poiché dev'essere concesso un congruo periodo per consentire agli Stati membri di inserire nella pagina informativa su Internet le informazioni pertinenti sulle imprese del settore dell'acquacoltura e sugli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, è opportuno fissare al 31 luglio 2009 la data entro la quale tali informazioni devono essere rese disponibili.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative a una pagina informativa su Internet che gli Stati membri devono elaborare al fine di rendere disponibili per via elettronica le informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, conformemente all'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE.

2.   La presente decisione si applica mutatis mutandis agli impianti, ai laghetti di pesca sportiva e alle imprese di acquacoltura registrati dall'autorità competente, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente decisione.

Articolo 2

Pagina informativa su Internet

1.   Gli Stati membri predispongono una pagina informativa su Internet (di seguito la «pagina informativa su Internet») per rendere disponibili le informazioni relative alle aziende o alle zone di molluschicoltura delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti conformemente all'articolo 4 della direttiva 2006/88/CE.

Gli Stati membri decidono di volta in volta quali impianti, laghetti di pesca sportiva e imprese di acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, debbano figurare nella pagina informativa su Internet, in considerazione del rischio di propagazione delle malattie fra le popolazioni di animali acquatici derivante dall'attività di tali impianti, laghetti e imprese e in funzione della natura, delle caratteristiche e della situazione degli stessi.

2.   La pagina informativa su Internet è predisposta dagli Stati membri in conformità dei modelli di cui agli allegati seguenti:

a)

allegato I relativo alle imprese di acquacoltura che detengono pesci;

b)

allegato II relativo alle imprese di acquacoltura che detengono molluschi;

c)

allegato III relativo alle imprese di acquacoltura che detengono crostacei;

d)

allegato IV relativo agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti che abbattono animali d'acquacoltura per contrastare la malattia, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

3.   Gli Stati membri aggiornano la pagina informativa su Internet in modo che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle del registro tenuto a norma dell'articolo 6 della direttiva 2006/88/CE.

Qualsiasi variazione dello stato sanitario è inserito nella pagina informativa su Internet non appena si registra tale cambiamento.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet al quale si trova la pagina informativa.

Articolo 3

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

Tuttavia, l'inserimento nella pagina informativa su Internet delle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e agli allegati da I a IV è completato al più tardi entro il 31 luglio 2009.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.


ALLEGATO I

MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO PESCI

[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA a)]

Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE

Informazioni

Azienda 1

Azienda 2

1.

Impresa di acquacoltura

1.1.1.

Nome:

dell'impresa di acquacoltura

dell'azienda

1.1.2.

Indirizzo o ubicazione dell'azienda

1.2.1.

Nome

dell'impresa di acquacoltura

dell'azienda

1.2.2.

Indirizzo o ubicazione dell'azienda

2.

Numero di registrazione

(di ciascuna azienda)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Ubicazione geografica e sistema di coordinate

(di ciascuna azienda)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Specie detenute (1)

(per ciascuna azienda e in riferimento alla sensibilità a talune malattie)

4.1.1.

Setticemia emorragica virale

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.1.2.

Necrosi ematopoietica infettiva

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.1.3.

Virus erpetico delle carpe koi

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.1.4.

Anemia infettiva del salmone

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.2.1.

Setticemia emorragica virale

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.2.2.

Necrosi ematopoietica infettiva

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.2.3.

Virus erpetico delle carpe koi

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.2.4.

Anemia infettiva del salmone

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

5.

Stato sanitario riconosciuto

(di ciascuna azienda) (2)

5.1.1.

Setticemia emorragica virale

5.1.1.1.

Dichiarato indenne

5.1.1.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.1.3.

Non notoriamente infetto

5.1.1.4.

Altro

5.1.2.

Necrosi ematopoietica infettiva

5.1.2.1.

Dichiarato indenne

5.1.2.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.2.3.

Non notoriamente infetto

5.1.2.4.

Altro

5.1.3.

Virus erpetico delle carpe koi

5.1.3.1.

Dichiarato indenne

5.1.3.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.3.3.

Non notoriamente infetto

5.1.3.4.

Altro

5.1.4.

Anemia infettiva del salmone

5.1.4.1.

Dichiarato indenne

5.1.4.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.4.3.

Non notoriamente infetto

5.1.4.4.

Altro

5.1.5.

Necrosi pancreatica infettiva (3)

5.1.5.1.

Dichiarato indenne

5.1.5.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.5.3.

Non notoriamente infetto

5.1.5.4.

Altro

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Dichiarato indenne

5.1.6.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.6.3.

Non notoriamente infetto

5.1.6.4.

Altro

5.1.7.

Nefrobatteriosi (3)

5.1.7.1.

Dichiarato indenne

5.1.7.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.7.3.

Non notoriamente infetto

5.1.7.4.

Altro

5.1.8.

Altre malattie (4)

5.1.8.1.

Dichiarato indenne

5.1.8.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.8.3.

Non notoriamente infetto

5.1.8.4.

Altro

5.2.1.

Setticemia emorragica virale

5.2.1.1.

Dichiarato indenne

5.2.1.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.1.3.

Non notoriamente infetto

5.2.1.4.

Altro

5.2.2.

Necrosi ematopoietica infettiva

5.2.2.1.

Dichiarato indenne

5.2.2.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.2.3.

Non notoriamente infetto

5.2.2.4.

Altro

5.2.3.

Virus erpetico delle carpe koi

5.2.3.1.

Dichiarato indenne

5.2.3.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.3.3.

Non notoriamente infetto

5.2.3.4.

Altro

5.2.4.

Anemia infettiva del salmone

5.2.4.1.

Dichiarato indenne

5.2.4.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.4.3.

Non notoriamente infetto

5.2.4.4.

Altro

5.2.5.

Necrosi pancreatica infettiva (3)

5.2.5.1.

Dichiarato indenne

5.2.5.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.5.3.

Non notoriamente infetto

5.2.5.4.

Altro

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Dichiarato indenne

5.2.6.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.6.3.

Non notoriamente infetto

5.2.6.4.

Altro

5.2.7.

Nefrobatteriosi (3)

5.2.7.1.

Dichiarato indenne

5.2.7.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.7.3.

Non notoriamente infetto

5.2.7.4.

Altro

5.2.8.

Altre malattie (4)

5.2.8.1.

Dichiarato indenne

5.2.8.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.8.3.

Non notoriamente infetto

5.2.8.4.

Altro

6.

Tipo di allevamento

(di ciascuna azienda) (5)

6.1.1.

Gabbie/acque recintate (acqua salata)

6.1.2.

Bacini di acqua salata

6.1.3.

Vasche/raceway (acqua salata)

6.1.4.

Sistemi a ricircolo (acqua salata)

6.1.5.

Gabbie/acque recintate (acqua dolce)

6.1.6.

Bacini di acqua dolce

6.1.7.

Vasche/raceway (acqua dolce)

6.1.8.

Sistemi a ricircolo (acqua dolce)

6.1.9.

Impianto per ricerca

6.1.10.

Impianto per quarantena

6.1.11.

Altri metodi

6.2.1.

Gabbie/acque recintate (acqua salata)

6.2.2.

Bacini di acqua salata

6.2.3.

Vasche/raceway (acqua salata)

6.2.4.

Sistemi a ricircolo (acqua salata)

6.2.5.

Gabbie/acque recintate (acqua dolce)

6.2.6.

Bacini di acqua dolce

6.2.7.

Vasche/raceway (acqua dolce)

6.2.8.

Sistemi a ricircolo (acqua dolce)

6.2.9.

Impianto per ricerca

6.2.10.

Impianto per quarantena

6.2.11.

Altri metodi

7.

Produzione dell'azienda

(di ciascuna azienda) (5)

7.1.1.

Incubatoio

7.1.2.

Vivaio

7.1.3.

Pesci riproduttori

7.1.4.

Ingrasso per consumo umano

7.1.5.

Laghetto di pesca sportiva

7.1.6.

Altro

7.2.1.

Incubatoio

7.2.2.

Vivaio

7.2.3.

Pesci riproduttori

7.2.4.

Ingrasso per consumo umano

7.2.5.

Laghetto di pesca sportiva

7.2.6.

Altro


(1)  Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

(2)  Selezionare la casella «altro» se l'azienda è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4, 5 o 6 della direttiva 2006/88/CE.

(3)  Applicabile unicamente agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti di cui agli allegati I o II della decisione 2004/453/CE della Commissione (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5) per quanto riguarda tale malattia.

(4)  Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(5)  Può essere selezionata più di una casella.


ALLEGATO II

MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO MOLLUSCHI

[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA b)]

Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE

Informazioni

Azienda o zona di allevamento 1

Azienda o zona di allevamento 2

1.

Impresa di acquacoltura

1.1.1.

Nome:

dell'impresa di acquacoltura

dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura

1.1.2.

Indirizzo o ubicazione dell'azienda

1.2.1.

Nome:

dell'impresa di acquacoltura

dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura

1.2.2.

Indirizzo o ubicazione dell'azienda

2.

Numero di registrazione

(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Ubicazione geografica e sistema di coordinate

(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Specie detenute (1)

(per ciascuna azienda o zona di allevamento e in riferimento alla sensibilità a talune malattie)

4.1.1.

Marteilia refringens

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.1.2.

Bonamia ostreae

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.2.1.

Marteilia refringens

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

4.2.2.

Bonamia ostreae

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

SÌ, presenza di specie portatrici

5.

Stato sanitario riconosciuto (2)

(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Dichiarato indenne

5.1.1.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.1.3.

Non notoriamente infetto

5.1.1.4.

Altro

5.1.2.

Bonamia ostreae

5.1.2.1.

Dichiarato indenne

5.1.2.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.2.3.

Non notoriamente infetto

5.1.2.4.

Altro

5.1.3.

Altre malattie (3)

5.1.3.1.

Dichiarato indenne

5.1.3.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.3.3.

Non notoriamente infetto

5.1.3.4.

Altro

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Dichiarato indenne

5.2.1.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.1.3.

Non notoriamente infetto

5.2.1.4.

Altro

5.2.2.

Bonamia ostreae

5.2.2.1.

Dichiarato indenne

5.2.2.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.2.3.

Non notoriamente infetto

5.2.2.4.

Altro

5.2.3.

Altre malattie (3)

5.2.3.1.

Dichiarato indenne

5.2.3.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.3.3.

Non notoriamente infetto

5.2.3.4.

Altro

6.

Tipo di azienda o di zona di allevamento (4)

(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

6.1.1.

Molluschicoltura aperta

6.1.2.

Molluschicoltura chiusa (sistema a ricircolo)

6.1.3.

Centro di spedizione, centro di depurazione.

6.1.4.

Zona destinata a molluschicoltura

6.1.5.

Impianto per ricerca

6.1.6.

Impianto per quarantena

6.1.7.

Altri metodi

6.2.1.

Molluschicoltura aperta

6.2.2.

Molluschicoltura chiusa (sistema a ricircolo)

6.2.3.

Centro di spedizione, centro di depurazione.

6.2.4.

Zona destinata a molluschicoltura

6.2.5.

Impianto per ricerca

6.2.6.

Impianto per quarantena

6.2.7.

Altri metodi

7.

Produzione dell'azienda o della zona di allevamento (4)

(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

7.1.1.

Incubatoio

7.1.2.

Vivaio

7.1.3.

Ingrasso

7.1.4.

Altro

7.2.1.

Incubatoio

7.2.2.

Vivaio

7.2.3.

Ingrasso

7.2.4.

Altro


(1)  Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

(2)  Selezionare la casella «altro» se l'azienda o la zona di allevamento è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4, 5 o 6 della direttiva 2006/88/CE.

(3)  Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(4)  Può essere selezionata più di una casella.


ALLEGATO III

MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO CROSTACEI

[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA c)]

Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE

Informazione

Azienda 1

Azienda 2

1.

Impresa di acquacoltura

1.1.1.

Nome:

dell'impresa di acquacoltura

dell'azienda

1.1.2.

Indirizzo o ubicazione dell'azienda

1.2.1.

Nome

dell'impresa di acquacoltura

dell'azienda

1.2.2.

Indirizzo o ubicazione dell'azienda

2.

Numero di registrazione

(di ciascuna azienda)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Ubicazione geografica e sistema di coordinate

(di ciascuna azienda)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Specie detenute (1)

(per ciascuna azienda e in riferimento alla sensibilità a talune malattie)

4.1.1.

Malattia dei punti bianchi

NO presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ presenza di specie sensibili

SÌ presenza di specie portatrici

4.2.1.

Malattia dei punti bianchi

NO presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ presenza di specie sensibili

SÌ presenza di specie portatrici

5.

Stato sanitario riconosciuto

(di ciascuna azienda) (2)

5.1.1.

Malattia dei punti bianchi

5.1.1.1.

Dichiarato indenne

5.1.1.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.1.3.

Non notoriamente infetto

5.1.1.4.

Altro

5.1.2.

Altre malattie (3)

5.1.2.1.

Dichiarato indenne

5.1.2.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.1.2.3.

Non notoriamente infetto

5.1.2.4.

Altro

5.2.1.

Malattia dei punti bianchi

5.2.1.1.

Dichiarato indenne

5.2.1.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.1.3.

Non notoriamente infetto

5.2.1.4.

Altro

5.2.2.

Altre malattie (3)

5.2.2.1.

Dichiarato indenne

5.2.2.2.

Soggetto a programma di sorveglianza

5.2.2.3.

Non notoriamente infetto

5.2.2.4.

Altro

6.

Tipo di azienda (4)

(di ciascuna azienda)

6.1.1.

Laguna/acque recintate

6.1.2.

Bacini a terra

6.1.3.

Vasche/raceway

6.1.4.

Sistema chiuso a terra (a ricircolo)

6.1.5.

Impianto per ricerca

6.1.6.

Impianto per quarantena

6.1.7.

Altri metodi

6.2.1.

Laguna/acque recintate

6.2.2.

Bacini a terra

6.2.3.

Vasche/raceway

6.2.4.

Sistema chiuso a terra (a ricircolo)

6.2.5.

Impianto per ricerca

6.2.6.

Impianto per quarantena

6.2.7.

Altri metodi

7.

Produzione dell'azienda (4)

(di ciascuna azienda)

7.1.1.

Incubatoio

7.1.2.

Vivaio

7.1.3.

Ingrasso

7.1.4.

Altro

7.2.1.

Incubatoio

7.2.2.

Vivaio

7.2.3.

Ingrasso

7.2.4.

Altro


(1)  Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

(2)  Selezionare la casella «altro» se l'azienda è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4, 5 o 6 della direttiva 2006/88/CE.

(3)  Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(4)  Può essere selezionata più di una casella.


ALLEGATO IV

MODELLO PER GLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE RICONOSCIUTI CHE ABBATTONO ANIMALI D'ACQUACOLTURA PER CONTRASTARE LA MALATTIA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2006/88/CE

[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA d)]

Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE

Informazione

 

1.

Stabilimento di trasformazione

1.1.1.

Nome

1.1.2.

Indirizzo o ubicazione

2.

Numero di registrazione

2.1.

 

3.

Ubicazione geografica e sistema di coordinate

3.1.

 

4.

Specie trattate

4.1.1.

Pesci

4.1.2.

Molluschi

4.1.3.

Crostacei

5.

Tipo di sistema di trattamento delle acque reflue

 


28.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2008

ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali a Jersey

[notificata con il numero C(2008) 1746]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

consultato il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2)

La Commissione può accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3)

Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della medesima.

(4)

Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell’adeguatezza va effettuata, e ogni decisione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(5)

Il Baliato di Jersey è una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito né una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; il Baliato di Jersey va dunque considerato un paese terzo ai fini della direttiva 95/46/CE.

(6)

Dal 1951 e 1987 rispettivamente, la ratifica, da parte del Regno Unito, della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la Convenzione del Consiglio d’Europa per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (convenzione 108) è stata estesa al Baliato di Jersey.

(7)

Nel Baliato di Jersey, le norme giuridiche a tutela dei dati personali ampiamente basate sulle disposizioni della direttiva 95/46/CE sono regolate dalla Data Protection (Jersey) Law 1987, entrata in vigore l’11 novembre 1987, e da due leggi complementari, la Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005, e la Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005.

(8)

È stata inoltre adottata una legislazione derivata conformemente alla Data Protection (Jersey) Law, nel 2005, che regola questioni specifiche come l’accesso dei titolari dei dati, l’elaborazione dei dati sensibili e la notifica all’autorità di protezione dei dati (3).

(9)

Le norme giuridiche applicabili a Jersey contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente dell’autorità, il Data Protection Commissioner, dotato di poteri di ricerca e d’intervento.

(10)

Si ritiene pertanto che Jersey fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(11)

Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all’elaborazione dei dati personali di queste ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l’esistenza di un’adeguata tutela.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, il Baliato di Jersey è ritenuto fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

Articolo 2

Questa decisione riguarda l’adeguatezza della tutela fornita a Jersey rispetto ai requisiti dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l’attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull’elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.

Articolo 3

1.   A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all’elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario a Jersey:

a)

se un’autorità competente di Jersey stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure

b)

se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l’autorità competente di Jersey non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell’elaborazione a Jersey e dar loro l’opportunità di rispondere.

2.   La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi di Jersey preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.

3.   Se le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che a Jersey nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità di Jersey e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d’applicazione.

Articolo 5

La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui all’articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all’articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela a Jersey ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  Parere 8/2007 sul livello di protezione dei dati personali a Jersey, adottato il 9 ottobre 2007, disponibile su http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(3)  Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Education) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Health) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Social Work) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.