|
ISSN 1725-258X |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
|
Sommario |
|
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
|
||
|
|
* |
|
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
|
Commissione |
|
|
|
|
2008/392/CE |
|
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti [notificata con il numero C(2008) 1656] ( 1 ) |
|
|
|
|
2008/393/CE |
|
|
|
* |
Decisione della Commissione, dell’8 maggio 2008, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali a Jersey [notificata con il numero C(2008) 1746] ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
|
28.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 459/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
84,4 |
|
MK |
62,7 |
|
|
TN |
105,3 |
|
|
TR |
82,8 |
|
|
ZZ |
83,8 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
162,5 |
|
TR |
136,6 |
|
|
ZZ |
149,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
106,4 |
|
ZZ |
106,4 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
36,7 |
|
IL |
65,9 |
|
|
MA |
51,2 |
|
|
MX |
62,0 |
|
|
TN |
55,0 |
|
|
TR |
72,1 |
|
|
US |
57,7 |
|
|
ZZ |
57,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
132,6 |
|
TR |
163,7 |
|
|
US |
151,8 |
|
|
ZA |
115,0 |
|
|
ZZ |
140,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
89,8 |
|
BR |
85,7 |
|
|
CA |
78,7 |
|
|
CL |
91,3 |
|
|
CN |
81,7 |
|
|
MK |
65,0 |
|
|
NZ |
105,7 |
|
|
US |
102,7 |
|
|
UY |
93,6 |
|
|
ZA |
78,5 |
|
|
ZZ |
87,3 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
541,3 |
|
US |
571,5 |
|
|
ZZ |
556,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
28.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 460/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l'articolo 42, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione (2) prevede, in particolare, una riduzione del calibro minimo a decorrere dal 1o giugno 2008 per conformarsi alla norma della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite CEE/ONU FFV-50 relativa alle mele. Detta norma è stata tuttavia modificata, sicché le disposizioni sulla calibrazione devono essere aggiornate. |
|
(2) |
Per evitare ogni eventuale conflitto con il diritto commerciale, è opportuno eliminare qualsiasi riferimento alle denominazioni commerciali dall'elenco delle varietà contenuto nell'appendice all'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004. |
|
(3) |
È altresì necessario rivedere questo elenco di varietà al fine di agevolare i controlli. A questo scopo, occorre aggiungere il sinonimo «Renetta del Canada» alla varietà «Reinette blanche du Canada» e inserire nello stesso elenco la varietà «Zarja Alatau». |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 85/2004. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1238/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 22).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue:
|
1) |
Il punto III è sostituito dal seguente: «III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso. Per tutte le varietà e tutte le categorie, il calibro minimo è 60 mm quando il calibro è determinato dal diametro o 90 g quando il calibro è determinato dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix è uguale o superiore a 10,5° Brix. Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio:
Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.» |
|
2) |
Nell'appendice, il punto 4 è sostituito dal seguente: 4. Elenco non esaustivo delle varietà di mele classificate secondo i criteri della colorazione, della rugginosità e del calibro: I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.
|
(*1) Almeno il 20 % di colorazione rossa nelle categorie I e II.
(*2) Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno 1/10 della loro superficie di colorazione rossa striata.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
|
28.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2008
recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti
[notificata con il numero C(2008) 1656]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/392/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti e le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura. |
|
(2) |
Al fine di migliorare la prevenzione dell'insorgenza e della diffusione delle malattie di cui all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE, occorre che gli Stati membri rendano disponibili per via elettronica le informazioni relative alle imprese del settore dell'acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, con particolare riferimento alle specie detenute e al loro stato sanitario. |
|
(3) |
I dati sono attualmente messi a disposizione del pubblico tramite i registri tenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 della direttiva 2006/88/CE. |
|
(4) |
Al fine di facilitare l'interoperabilità dei sistemi d'informazione e l'impiego di procedure che si avvalgano di strumenti elettronici fra Stati membri e al fine di garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che le informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti siano presentate in modo uniforme in tutta la Comunità. Una pagina informativa su Internet è da un punto di vista tecnico la soluzione migliore, poiché garantisce un facile accesso a tali informazioni senza richiedere l'impiego di risorse eccessive. Occorre pertanto elaborare un modello di impaginazione per tale pagina informativa su Internet. |
|
(5) |
L'allegato II della direttiva 2006/88/CE stabilisce le informazioni da annotare nel registro ufficiale delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti. Poiché la pagina informativa su Internet ha lo scopo di facilitare l'interoperabilità delle informazioni pertinenti relative ai registri delle imprese di acquacoltura istituiti dagli Stati membri, il sito Internet non deve necessariamente includere tutte le informazioni. È tuttavia opportuno che siano incluse tutte le informazioni necessarie all'individuazione di eventuali restrizioni commerciali dovute a modifiche dello stato sanitario. |
|
(6) |
A norma della direttiva 2006/88/CE, in deroga alle prescrizioni in materia di riconoscimento da essa stabilite, gli Stati membri possono imporre la registrazione da parte dell'autorità competente soltanto per gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato, per i laghetti di pesca sportiva e per le imprese che commercializzano animali d'acquacoltura per il consumo locale. |
|
(7) |
Il rischio di propagazione delle malattie fra le popolazioni di animali acquatici esistente negli impianti, nei laghetti di pesca sportiva e nelle imprese di acquacoltura registrati dall'autorità competente in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, dipende dalla natura, dalle caratteristiche e dalla situazione degli stessi. Occorre pertanto che gli Stati membri decidano in quale misura debbano essere incluse nella pagina informativa su Internet le informazioni relative a tali impianti, laghetti di pesca sportiva e imprese di acquacoltura. |
|
(8) |
Poiché dev'essere concesso un congruo periodo per consentire agli Stati membri di inserire nella pagina informativa su Internet le informazioni pertinenti sulle imprese del settore dell'acquacoltura e sugli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, è opportuno fissare al 31 luglio 2009 la data entro la quale tali informazioni devono essere rese disponibili. |
|
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le norme relative a una pagina informativa su Internet che gli Stati membri devono elaborare al fine di rendere disponibili per via elettronica le informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, conformemente all'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE.
2. La presente decisione si applica mutatis mutandis agli impianti, ai laghetti di pesca sportiva e alle imprese di acquacoltura registrati dall'autorità competente, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente decisione.
Articolo 2
Pagina informativa su Internet
1. Gli Stati membri predispongono una pagina informativa su Internet (di seguito la «pagina informativa su Internet») per rendere disponibili le informazioni relative alle aziende o alle zone di molluschicoltura delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti conformemente all'articolo 4 della direttiva 2006/88/CE.
Gli Stati membri decidono di volta in volta quali impianti, laghetti di pesca sportiva e imprese di acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, debbano figurare nella pagina informativa su Internet, in considerazione del rischio di propagazione delle malattie fra le popolazioni di animali acquatici derivante dall'attività di tali impianti, laghetti e imprese e in funzione della natura, delle caratteristiche e della situazione degli stessi.
2. La pagina informativa su Internet è predisposta dagli Stati membri in conformità dei modelli di cui agli allegati seguenti:
|
a) |
allegato I relativo alle imprese di acquacoltura che detengono pesci; |
|
b) |
allegato II relativo alle imprese di acquacoltura che detengono molluschi; |
|
c) |
allegato III relativo alle imprese di acquacoltura che detengono crostacei; |
|
d) |
allegato IV relativo agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti che abbattono animali d'acquacoltura per contrastare la malattia, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. |
3. Gli Stati membri aggiornano la pagina informativa su Internet in modo che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle del registro tenuto a norma dell'articolo 6 della direttiva 2006/88/CE.
Qualsiasi variazione dello stato sanitario è inserito nella pagina informativa su Internet non appena si registra tale cambiamento.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet al quale si trova la pagina informativa.
Articolo 3
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.
Tuttavia, l'inserimento nella pagina informativa su Internet delle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e agli allegati da I a IV è completato al più tardi entro il 31 luglio 2009.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
ALLEGATO I
MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO PESCI
[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA a)]
Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE
|
Informazioni |
Azienda 1 |
Azienda 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(1) Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
(2) Selezionare la casella «altro» se l'azienda è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4, 5 o 6 della direttiva 2006/88/CE.
(3) Applicabile unicamente agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti di cui agli allegati I o II della decisione 2004/453/CE della Commissione (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5) per quanto riguarda tale malattia.
(4) Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
(5) Può essere selezionata più di una casella.
ALLEGATO II
MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO MOLLUSCHI
[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA b)]
Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE
|
Informazioni |
Azienda o zona di allevamento 1 |
Azienda o zona di allevamento 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(1) Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
(2) Selezionare la casella «altro» se l'azienda o la zona di allevamento è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4, 5 o 6 della direttiva 2006/88/CE.
(3) Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
(4) Può essere selezionata più di una casella.
ALLEGATO III
MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO CROSTACEI
[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA c)]
Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE
|
Informazione |
Azienda 1 |
Azienda 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(1) Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
(2) Selezionare la casella «altro» se l'azienda è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4, 5 o 6 della direttiva 2006/88/CE.
(3) Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
(4) Può essere selezionata più di una casella.
ALLEGATO IV
MODELLO PER GLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE RICONOSCIUTI CHE ABBATTONO ANIMALI D'ACQUACOLTURA PER CONTRASTARE LA MALATTIA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2006/88/CE
[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA d)]
Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE
|
Informazione |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
28.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2008
ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali a Jersey
[notificata con il numero C(2008) 1746]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/393/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
consultato il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva. |
|
(2) |
La Commissione può accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie. |
|
(3) |
Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della medesima. |
|
(4) |
Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell’adeguatezza va effettuata, e ogni decisione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità. |
|
(5) |
Il Baliato di Jersey è una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito né una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; il Baliato di Jersey va dunque considerato un paese terzo ai fini della direttiva 95/46/CE. |
|
(6) |
Dal 1951 e 1987 rispettivamente, la ratifica, da parte del Regno Unito, della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la Convenzione del Consiglio d’Europa per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (convenzione 108) è stata estesa al Baliato di Jersey. |
|
(7) |
Nel Baliato di Jersey, le norme giuridiche a tutela dei dati personali ampiamente basate sulle disposizioni della direttiva 95/46/CE sono regolate dalla Data Protection (Jersey) Law 1987, entrata in vigore l’11 novembre 1987, e da due leggi complementari, la Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005, e la Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005. |
|
(8) |
È stata inoltre adottata una legislazione derivata conformemente alla Data Protection (Jersey) Law, nel 2005, che regola questioni specifiche come l’accesso dei titolari dei dati, l’elaborazione dei dati sensibili e la notifica all’autorità di protezione dei dati (3). |
|
(9) |
Le norme giuridiche applicabili a Jersey contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente dell’autorità, il Data Protection Commissioner, dotato di poteri di ricerca e d’intervento. |
|
(10) |
Si ritiene pertanto che Jersey fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE. |
|
(11) |
Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all’elaborazione dei dati personali di queste ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l’esistenza di un’adeguata tutela. |
|
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, il Baliato di Jersey è ritenuto fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.
Articolo 2
Questa decisione riguarda l’adeguatezza della tutela fornita a Jersey rispetto ai requisiti dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l’attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull’elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.
Articolo 3
1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all’elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario a Jersey:
|
a) |
se un’autorità competente di Jersey stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure |
|
b) |
se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l’autorità competente di Jersey non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell’elaborazione a Jersey e dar loro l’opportunità di rispondere. |
2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.
Articolo 4
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi di Jersey preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.
3. Se le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che a Jersey nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità di Jersey e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d’applicazione.
Articolo 5
La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui all’articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all’articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela a Jersey ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2008.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) Parere 8/2007 sul livello di protezione dei dati personali a Jersey, adottato il 9 ottobre 2007, disponibile su http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm
(3) Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Education) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Health) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Social Work) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.