ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
23.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 441/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 22 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
47,3 |
TN |
105,3 |
|
TR |
88,7 |
|
ZZ |
80,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
162,5 |
TR |
135,5 |
|
ZZ |
149,0 |
|
0709 90 70 |
EG |
216,7 |
TR |
116,4 |
|
ZZ |
166,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,1 |
IL |
67,5 |
|
MA |
58,1 |
|
MX |
62,0 |
|
TN |
53,1 |
|
TR |
67,1 |
|
US |
66,2 |
|
ZZ |
60,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
154,2 |
BR |
156,0 |
|
TR |
155,8 |
|
US |
135,9 |
|
ZA |
133,4 |
|
ZZ |
147,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
94,4 |
BR |
89,5 |
|
CA |
75,2 |
|
CL |
93,7 |
|
CN |
67,0 |
|
MK |
60,4 |
|
NZ |
111,1 |
|
US |
112,7 |
|
UY |
76,8 |
|
ZA |
84,6 |
|
ZZ |
86,5 |
|
0809 20 95 |
US |
470,7 |
ZZ |
470,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
23.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 442/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2008
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1529/2007 per il sottoperiodo di maggio 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati che fanno parte della regione Cariforum e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1529/2007 ha aperto per il 2008 un contingente tariffario annuo d'importazione di 187 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati che fanno parte della regione Cariforum (numero d'ordine 09.4219), un contingente tariffario d'importazione di 25 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario delle Antille olandesi e di Aruba (numero d'ordine 09.4189) e un contingente tariffario d'importazione di 10 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei PTOM meno sviluppati (numero d'ordine 09.4190). |
(2) |
Per detti contingenti, contemplati dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007, il secondo sottoperiodo è il mese di maggio. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1529/2007 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4219, le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di maggio 2008, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione. |
(4) |
Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per il contingente recante i numeri d'ordine 09.4189 — 09.4190, le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di maggio 2008, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007 riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile. |
(5) |
È inoltre opportuno fissare i quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione di riso compreso nei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4219, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di maggio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4219 — 09.4189 — 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o settembre 2008.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di maggio 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 1529/2007
Origine/Prodotto |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di maggio 2008 |
Quantitativi disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2008 (in kg) |
||
Stati che fanno parte della regione Cariforum [articoli 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1529/2007] |
09.4219 |
96,24216 % |
62 333 003 |
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PTOM [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1529/2007] |
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09.4189 |
— (2) |
22 260 871 |
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09.4190 |
— (1) |
10 000 000 |
(1) Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.
23.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 443/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2008
recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all’invito, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che ha termine il 20 maggio 2008. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 20 maggio 2008, non viene concessa alcuna restituzione all’esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 62).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).
23.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 444/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2008
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la restituzione per i prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).
(3) GU L 139, del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 23 maggio 2008
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
0203 11 10 9000 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 21 10 9000 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 12 11 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 12 19 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 19 11 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 19 13 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 19 55 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 22 11 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 22 19 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 29 11 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 29 13 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 29 55 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
31,10 |
0203 19 15 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
19,40 |
0203 19 55 9310 |
A00 |
EUR/100 kg |
19,40 |
0203 29 15 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
19,40 |
0210 11 31 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 11 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
1601 00 91 9120 |
A00 |
EUR/100 kg |
19,50 |
1601 00 99 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
15,20 |
1602 41 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
29,00 |
1602 41 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 42 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
22,80 |
1602 42 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 49 19 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. |
23.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 445/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2008
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 398/2008 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).
(3) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
(4) GU L 118 del 6.5.2008, pag. 10.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 23 maggio 2008
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
18,26 |
7,17 |
1701 11 90 (1) |
18,26 |
13,16 |
1701 12 10 (1) |
18,26 |
6,98 |
1701 12 90 (1) |
18,26 |
12,65 |
1701 91 00 (2) |
21,72 |
15,20 |
1701 99 10 (2) |
21,72 |
9,85 |
1701 99 90 (2) |
21,72 |
9,85 |
1702 90 95 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
23.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 446/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2008
recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio (2) ha fissato il quantitativo di tonno rosso che poteva essere pescato nel 2007 da parte di pescherecci comunitari nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo. |
(2) |
La Francia e l'Italia hanno superato, nel 2007, i rispettivi contingenti di pesca del tonno rosso. |
(3) |
A motivo dell'esaurimento del contingente comunitario, il regolamento (CE) n. 1073/2007 della Commissione (3) ha vietato la pesca del tonno rosso da parte di navi battenti bandiera cipriota, greca, spagnola, maltese o portoghese o immatricolate a Cipro, in Grecia, in Spagna, a Malta o in Portogallo. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1073/2007 è entrato in vigore prima che Cipro, la Grecia, la Spagna, Malta e il Portogallo avessero esaurito i rispettivi contingenti. I contingenti che tali Stati membri non hanno potuto utilizzare nel 2007 ammontano a 438,6 t. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio (4) fissa il quantitativo di tonno rosso che può essere pescato nel 2008 nelle zone considerate. |
(6) |
È opportuno effettuare detrazioni dai contingenti di tonno rosso assegnati alla Francia e all'Italia per il 2008 e assegnare i quantitativi detratti, ove del caso, agli Stati membri le cui attività di pesca sono state sospese prima dell'esaurimento dei rispettivi contingenti. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di tonno rosso (Thunnus thynnus) assegnati alla Francia e all'Italia per il 2008 sono ridotti e i quantitativi detratti sono assegnati alla Grecia, alla Spagna, a Cipro, a Malta e al Portogallo per il 2008, come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella (GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
(2) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21).
(3) GU L 245 del 20.9.2007, pag. 3.
(4) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
(in tonnellate) |
|||||||||||||||||||
Stato membro |
Contingente modificato |
Catture 2007 |
Differenza contingente-catture |
Compensazione interna 2008 |
Detrazione 2008 |
Contingente iniziale 2008 |
Contingente modificato 2008 |
||||||||||||
Cipro |
154,70 |
0,60 |
154,10 |
154,10 |
|
149,44 |
303,54 |
||||||||||||
Spagna |
5 752,20 |
5 702,50 |
49,70 |
49,70 |
|
5 378,76 |
5 428,46 |
||||||||||||
Francia |
5 593,60 |
10 786,20 |
–5 192,60 |
|
412,54 (94,06 %) |
5 306,73 |
4 894,19 |
||||||||||||
Grecia |
485,20 |
285,20 |
200,00 |
200,00 |
|
277,46 |
477,46 |
||||||||||||
Italia |
4 336,30 |
4 663,80 |
– 327,50 |
|
26,06 (5,94 %) |
4 188,77 |
4 162,71 |
||||||||||||
Malta |
355,60 |
333,70 |
21,90 |
21,90 |
|
343,54 |
365,44 |
||||||||||||
Portogallo |
41,90 |
29,00 |
12,90 |
12,90 |
|
506,06 |
518,96 |
||||||||||||
Tutti gli Stati membri |
60,00 |
0,30 |
59,70 |
|
|
60,00 |
60,00 |
||||||||||||
Totale |
16 779,50 |
21 801,30 |
–5 021,80 |
438,60 |
|
16 210,76 |
16 210,76 |
||||||||||||
|
23.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 447/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42, paragrafi 5 e 7,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2) stabilisce che il riepilogo dei dati (T103), di cui al paragrafo 2, lettera b), del medesimo articolo, debba essere trasmesso alla Commissione anche su supporto cartaceo. Tenuto conto dell’evoluzione delle procedure di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, della messa a punto di un portale unico d’accesso degli operatori ai sistemi informatici protetti, gestiti nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune, il suddetto invio su supporto cartaceo non è più necessario e può quindi essere soppresso, segnatamente a causa dell’onere amministrativo che esso comporta. |
(2) |
L’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), è stato modificato e permette d’ora in poi di effettuare, per le spese di gestione corrente del FEAOG, impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo, senza tuttavia superare i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell’esercizio in corso. Per tenere conto di queste nuove condizioni applicabili agli impegni anticipati, occorre modificare l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2006. |
(3) |
Per quanto riguarda i pagamenti diretti da effettuare a decorrere dall’anno 2007, gli importi corrispondenti ai premi nel settore dei prodotti lattiero-caseari ed ai pagamenti supplementari previsti agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), da versare ai beneficiari, sono inclusi nel regime di pagamento unico, in conformità all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Inoltre, il regolamento (CE) n. 188/2005 della Commissione, del 3 febbraio 2005, recante modalità di applicazione del regime di aiuti al settore delle carni nelle regioni ultraperiferiche (5), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione (6). Di conseguenza, gli importi corrispondenti alle misure di cui sopra non devono più essere presi in considerazione per il calcolo del massimale dei pagamenti diretti, quale indicato all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2006. Tuttavia, il suddetto calcolo deve essere adattato in modo da tener conto delle disposizioni relative alla modulazione volontaria introdotta dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (7). |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2006. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2006 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso; |
2) |
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l’esercizio successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti dell’esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell’esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.»; |
3) |
all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dal testo seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 114/2008 (GU L 33 del 7.2.2008, pag. 6).
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).
(5) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 6. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 793/2006 (GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1).
(6) GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 5).
(7) GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.
23.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 448/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2008
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/2008 (GU L 108 del 18.4.2008, pag. 18).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 22 maggio 2008 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
115,1 |
0 |
02 |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
112,9 |
2 |
01 |
110,2 |
2 |
02 |
||
125,4 |
0 |
04 |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
216,4 |
25 |
01 |
256,9 |
13 |
02 |
||
327,8 |
0 |
03 |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
316,4 |
0 |
01 |
281,0 |
0 |
02 |
||
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
111,4 |
9 |
01 |
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
175,0 |
0 |
01 |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
320,0 |
0 |
01 |
447,1 |
0 |
03 |
||
0408 11 80 |
Tuorli essiccati |
442,5 |
0 |
02 |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
466,3 |
0 |
02 |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
237,6 |
15 |
01 |
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
560,1 |
0 |
02 |
(1) Origine delle importazioni:
01 |
Brasile |
02 |
Argentina |
03 |
Cile |
04 |
Thailandia.» |