ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
16 maggio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 424/2008 della Commissione, del 15 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 425/2008 della Commissione, del 15 maggio 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2008

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

 

2008/370/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2008, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

6

 

 

2008/371/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2008, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale

8

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


REGOLAMENTO (CE) N. 424/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

53,6

TN

110,8

TR

93,9

ZZ

86,1

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

140,9

ZZ

136,3

0709 90 70

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 10 20

EG

42,4

IL

59,9

MA

53,0

TN

52,0

TR

60,8

ZZ

53,6

0805 50 10

AR

114,0

MK

58,7

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

108,6

0808 10 80

AR

93,6

BR

80,9

CA

95,7

CL

92,9

CN

100,3

MK

66,6

NZ

114,1

US

107,8

UY

76,8

ZA

77,4

ZZ

90,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


16.5.2008   

IT

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L 128/3


REGOLAMENTO (CE) N. 425/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 maggio 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 maggio 2008, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).

(3)   GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 maggio 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00  (*1)

di media qualità

0,00  (*1)

di bassa qualità

0,00  (*1)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00  (*1)

1002 00 00

SEGALA

0,00  (*1)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00  (*1)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00  (*1)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(*1)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

2.5.2008-14.5.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (*1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (*2)

Frumento duro di bassa qualità (*3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

251,04

154,43

Prezzo FOB USA

321,60

311,60

291,60

162,66

Premio sul Golfo

5,90

Premio sui Grandi laghi

41,75

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

47,36  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

51,06  EUR/t


(*1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

16.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/6


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2008

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2008/370/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito «il Fondo») è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che subiscono le conseguenze dei grandi mutamenti strutturali nelle modalità del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 Mio EUR.

(3)

Il 12 settembre 2007 Malta ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore tessile, e specificatamente per gli operai licenziati da VF (Malta) Ltd e Bortex Clothing Ind Co Ltd. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(4)

Il 9 ottobre 2007 il Portogallo ha presentato domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, e specificatamente per gli operai licenziati dalla Opel ad Azambuja, dall’Alcoa Fujikura a Seixal e dalla Johnson Controls a Portalegre. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 3 106 882 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


16.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/8


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale

(2008/371/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 48,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del ritardo nell’adozione di alcuni programmi operativi delle rubriche 1b e 2, un importo di 2 034 Mio EUR a prezzi correnti della dotazione prevista per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca non ha potuto essere impegnato nel 2007 né riportato al 2008. In applicazione del punto 48 dell’accordo interistituzionale, quest’importo deve essere trasferito sugli anni successivi, aumentando i corrispondenti massimali di spesa degli stanziamenti d’impegno.

(2)

L’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve quindi essere modificato di conseguenza (2),

DECIDONO:

Articolo unico

L’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(2)  A tal fine, le cifre indicate a prezzi correnti sono convertite in prezzi 2004.


ALLEGATO

Quadro finanziario 2007-2013

(Mio EUR — a prezzi costanti 2004)

Stanziamenti di impegno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale 2007-2013

1.

Crescita sostenibile

50 865

53 262

54 071

54 860

55 400

56 866

58 256

383 580

1a

Competitività per la crescita e l’occupazione

8 404

9 595

10 209

11 000

11 306

12 122

12 914

75 550

1b

Coesione per la crescita e l’occupazione

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.

Preservazione e gestione delle risorse naturali

51 962

54 685

54 017

53 379

52 528

51 901

51 284

369 756

compresi spese connesse al mercato e pagamenti diretti

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Libertà, sicurezza e giustizia

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Cittadinanza

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

L’UE quale attore globale

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Amministrazione  (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensazioni

419

191

190

 

 

 

 

800

Totale stanziamenti di impegno

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

in percentuale del RNL

1,08  %

1,09  %

1,07  %

1,05  %

1,03  %

1,02  %

1,01  %

1,048  %

Totale stanziamenti di pagamento

115 142

119 805

112 182

118 549

116 178

119 659

119 161

820 676

in percentuale del RNL

1,06  %

1,06  %

0,97  %

1,00  %

0,97  %

0,97  %

0,95  %

1,00  %

Margine disponibile

0,18  %

0,18  %

0,27  %

0,24  %

0,27  %

0,27  %

0,29  %

0,24  %

Massimale delle risorse proprie in percentuale del RNL

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %


(1)  La spesa per le pensioni compresa nel massimale per questa rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al relativo regime, entro il limite di 500 Mio EUR ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.


ACCORDI

Consiglio

16.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/10


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

La Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau si sono reciprocamente notificati, il 15 aprile 2008, l’espletamento delle procedure necessarie all’entrata in vigore dell’accordo (1).

L’accordo è pertanto entrato in vigore il 15 aprile 2008 a norma del suo articolo 19.


(1)   GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.