ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 124

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
8 maggio 2008


Sommario

 

IV   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l’allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 169/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 170/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

39

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 148/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/276/CE della Commissione, del 19 aprile 2007, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/345/CE della Commissione, del 10 maggio 2007, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (4).

(5)

La decisione 2007/275/CE abroga la decisione 2002/349/CEE della Commissione (5), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 39 (Decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (Decisione 2002/459/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0276 Decisione 2007/276/CE della Commissione, del 19 aprile 2007 (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 34).»;

2)

dopo il punto 136 (Decisione 2006/677/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il punto seguente:

«137.

32007 D 0275 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

3)

il testo del punto 113 (Decisione 2002/349/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso;

4)

al punto 66 (Decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0345 Decisione 2007/345/CE della Commissione, del 10 maggio 2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 16).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/275/CE, 2007/276/CE e 2007/345/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.

(2)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

(3)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 34.

(4)  GU L 130 del 22.5.2007, pag. 16.

(5)  GU L 121 dell’8.5.2002, pag. 6.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

IT

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L 124/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 149/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/142/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007, che istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/146/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le condizioni di deroga al divieto di uscita ai fini di scambi intracomunitari e per quanto riguarda la delimitazione delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria, Francia, Germania e Italia (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/174/CE della Commissione, del 20 marzo 2007, che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo cui alcune province o regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica e una regione della Polonia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/227/CE della Commissione, dell'11 aprile 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/265/CE della Commissione, del 26 aprile 2007, che modifica l’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includere misure sanitarie supplementari per gli scambi di api vive e di aggiornare i modelli di certificati sanitari (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/268/CE della Commissione, del 13 aprile 2007, relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/354/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/357/CE della Commissione, del 22 maggio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (11).

(12)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/10/CE e delle decisioni 2007/142/CE, 2007/146/CE, 2007/174/CE, 2007/182/CE, 2007/227/CE, 2007/265/CE, 2007/268/CE, 2007/354/CE e 2007/357/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (12).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.

(2)  GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 27.

(3)  GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24.

(4)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 37.

(5)  GU L 80 del 21.3.2007, pag. 11.

(6)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 37.

(7)  GU L 98 del 13.4.2007, pag. 23.

(8)  GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17.

(9)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.

(10)  GU L 133 del 25.5.2007, pag. 37.

(11)  GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44.

(12)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 137 (decisione 2007/275/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il punto seguente:

«138.

32007 D 0142: Decisione 2007/142/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007, che istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 27).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

2)

al punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0010: Direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24).»;

3)

al punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 D 0146: Decisione 2007/146/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007 (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 37),

32007 D 0227: Decisione 2007/227/CE della Commissione, dell'11 aprile 2007 (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 23),

32007 D 0354: Decisione 2007/354/CE della Commissione, del 21 maggio 2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 37),

32007 D 0357: Decisione 2007/357/CE della Commissione, del 22 maggio 2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44).»;

4)

dopo il punto 37 (decisione 2006/437/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il punto seguente:

«38.

32007 D 0268: Decisione 2007/268/CE della Commissione, del 13 aprile 2007, relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE (GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

5)

al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0174: Decisione 2007/174/CE della Commissione, del 20 marzo 2007 (GU L 80 del 21.3.2007, pag. 11).»;

6)

dopo il punto 45 (regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il punto seguente:

«46.

32007 D 0182: Decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 37).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

7)

al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0265: Decisione 2007/265/CE della Commissione, del 26 aprile 2007 (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).»


8.5.2008   

IT

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L 124/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 150/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 139/2007 del 26 ottobre 2007 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/23/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l’allegato VII, appendice B, dell’atto di adesione del 2005 in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del latte e della pesca in Romania (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/26/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione a taluni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/27/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/29/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, provenienti da paesi terzi e introdotti in Bulgaria e in Romania prima dell’1 gennaio 2007 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/31/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/213/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/264/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, che modifica la decisione 2007/30/CE per quanto riguarda misure transitorie per taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti in Bulgaria (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/398/CE della Commissione, dell’11 giugno 2007, che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

Per quanto riguarda il capitolo I dell'allegato I, la presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (12).

(13)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/23/CE, 2007/26/CE, 2007/27/CE, 2007/29/CE, 2007/30/CE, 2007/31/CE, 2007/213/CE, 2007/264/CE e 2007/398/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (13) oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore di tale accordo, la presente decisione si applica provvisoriamente dalla data di adozione della decisione nel Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.

(2)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 64.

(3)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 9.

(4)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.

(5)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 45.

(6)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 57.

(7)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59.

(8)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61.

(9)  GU L 94 del 4.4.2007, pag. 53.

(10)  GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 16.

(11)  GU L 150 del 12.6.2007, pag. 8.

(12)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27

(13)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:

1)

il testo seguente è inserito al punto 16 [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], prima del testo di adattamento del punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I e al punto 54zzzh [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

«Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:

32007 D 0027: Decisione 2007/27/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 45).

32007 D 0030: Decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59), modificata da:

32007 D 0264: Decisione 2007/264/CE della Commissione, del 25 aprile 2007 (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 16).

32007 D 0031: Decisione 2007/31/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61), modificata da:

32007 D 0213: Decisione 2007/213/CE della Commissione, del 2 aprile 2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 53),

32007 D 0398: Decisione 2007/398/CE della Commissione, dell'11 giugno 2007 (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 8).»;

2)

dopo il punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«—

32007 D 0029: Decisione 2007/29/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, provenienti da paesi terzi e introdotti in Bulgaria e in Romania prima, dell’1 gennaio 2007 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 57).»;

3)

il testo seguente è inserito al punto 16 [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], prima del testo di adattamento del punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I e al punto 54zzzh [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte I), modificato da:

32007 D 0023: Decisione 2007/23/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 9)»;

4)

dopo il punto 17 ([Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio)] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I e il punto 54zzzh [Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 4, sezione B), modificato da:

32007 D 0026: Decisione 2007/26/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35)».


8.5.2008   

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L 124/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 151/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 496/2007 della Commissione, del 4 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo per i residui per quanto riguarda l'additivo dei mangimi «Salinomax 120G», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicinali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 497/2007 della Commissione, del 4 maggio 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 500/2007 della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo di residui per l'additivo per mangimi «Sacox 120 microGranulate», appartenente al gruppo coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione, del 10 maggio 2007, riguardante l’autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) in qualità di additivo per i mangimi (6).

(7)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 1zzb [Regolamento (CEE) n. 1463/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 0500: Regolamento (CE) n. 500/2007 della Commissione del 7 maggio 2007 (GU L 118 dell’8.5.2007, pag. 3).»;

2)

al punto 1zzj [Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 0496: Regolamento (CE) n. 496/2007 della Commissione del 4 maggio 2007 (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 9).»;

3)

dopo il punto 1zzzo [Regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzp.

32007 R 0497: Regolamento (CE) n. 497/2007 della Commissione, del 4 maggio 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 11).

1zzzq.

32007 R 0516: Regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione, del 10 maggio 2007, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 22).

1zzzr.

32007 R 0537: Regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell'Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) in qualità di additivo per i mangimi (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 496/2007, (CE) n. 497/2007, (CE) n. 500/2007, (CE) n. 516/2007 e (CE) n. 537/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (7) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 62.

(2)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 9.

(3)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 11.

(4)  GU L 118 dell’8.5.2007, pag. 3.

(5)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 22.

(6)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 13.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 152/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 623/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, recante modifica della direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali (4).

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

Dopo il punto 1zzzr [Regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zzzs.

32007 R 0538: Regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16).

1zzzt.

32007 R 0634: Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 14).»;

2)

al sedicesimo trattino (Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 5 (Direttiva 79/373/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 D 0623: Decisione n. 623/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 23).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 538/2007 e (CE) n. 634/2007 e della decisione n. 623/2007/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 62.

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16.

(3)  GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 14.

(4)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 23.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 153/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 920/2007 della Commissione, del 1o agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (4).

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) della parte 1 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0048: Direttiva 2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007 (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 29).»;

2)

al punto 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0049: Direttiva 2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007 (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 33).»;

3)

al punto 18 [Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione] della parte 2 viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32007 R 0920: Regolamento (CE) n. 920/2007 della Commissione del 1o agosto 2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 920/2007 e delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 195 del 27.7.2007, pag. 29.

(3)  GU L 195 del 27.7.2007, pag. 33.

(4)  GU L 201 del 2.8.2007, pag. 3.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

IT

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L 124/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 154/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 139/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007, che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (3).

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0028: Direttiva 2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007 (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).»;

2)

al punto 54p (Direttiva 96/8/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32007 L 0029: Direttiva 2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 22).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2007/28/CE e 2007/29/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 64.

(2)  GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6.

(3)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 22.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 155/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 703/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrosteptomicina e la streptomicina (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 0703: Regolamento (CE) n. 703/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 28).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 703/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 66.

(2)  GU L 161 del 22.6.2007, pag. 28.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 156/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 141/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/395/CE della Commissione, del 7 giugno 2007, relativa alle disposizioni nazionali sull’impiego delle paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12x (Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«12y.

32007 D 0395: Decisione 2007/395/CE della Commissione, del 7 giugno 2007, relativa alle disposizioni nazionali sull’impiego delle paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE (GU L 148 del 9.6.2007, pag. 17).»

Articolo 2

I testi della decisione 2007/395/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 68.

(2)  GU L 148 del 9.6.2007, pag. 17.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 157/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/22/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0022: Direttiva 2007/22/CE della Commissione, del 17 aprile 2007 (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/22/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 158/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l’allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato V dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell’11 marzo 2005 (1).

(2)

L'allegato VIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005.

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (2), rettificata dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (3).

(5)

A decorrere dal 30 aprile 2006, la direttiva 2004/38/CE abroga le direttive 64/221/CEE (4), 68/360/CEE (5), 72/194/CEE (6), 73/148/CEE (7), 75/34/CEE (8), 75/35/CEE (9), 90/364/CEE (10), 90/365/CEE (11) e 93/96/CEE (12) del Consiglio, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(6)

A decorrere dal 30 aprile 2006, la direttiva 2004/38/CE abroga gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (13), che è integrato nell’accordo.

(7)

A decorrere dal 30 aprile 2006, il regolamento (CE) n. 635/2006 abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione (14), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)

Il concetto di «cittadinanza dell'Unione» non figura nell'accordo.

(9)

La politica di immigrazione non rientra nell'accordo.

(10)

L’accordo non si applica ai cittadini di paesi terzi. I familiari ai sensi della direttiva che hanno la cittadinanza di un paese terzo godono tuttavia di diritti derivati come quelli di cui agli articoli 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, e 18 all'ingresso nel paese ospitante.

(11)

La decisione n. 191/1999 del Comitato misto SEE (15), del 17 dicembre 1999, ha introdotto nuovi adattamenti settoriali nell'allegato V e nell'allegato VIII dell'accordo in relazione al Liechtenstein, modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (16), firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

(12)

L'integrazione della direttiva 2004/38/CE nell'accordo lascia impregiudicati i suddetti adattamenti settoriali in relazione al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VIII dell'accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 3 (Direttiva 73/148/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), rettificata dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

la direttiva si applica, ove opportuno, ai settori contemplati dal presente allegato;

b)

l'accordo si applica ai cittadini delle Parti contraenti. I familiari ai sensi della direttiva che hanno la cittadinanza di un paese terzo godono tuttavia di diritti derivati in conformità della direttiva;

c)

le parole “cittadino/i dell'Unione” sono sostituite da “cittadino/i degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA”;

d)

all'articolo 24, paragrafo 1, anziché “dal trattato” leggasi “dall'accordo” e anziché “diritto derivato” leggasi “diritto derivato integrato nell'accordo”.»;

2)

il testo dei punti 4 (Direttiva 75/34/CEE del Consiglio), 5 (Direttiva 75/35/CEE del Consiglio), 6 (Direttiva 90/364/CEE del Consiglio), 7 (Direttiva 90/365/CEE del Consiglio) e 8 (Direttiva 93/96/CE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

L’allegato V dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 1 (Direttiva 64/221/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«L'atto di cui al punto 3 dell'allegato VIII del presente accordo (Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato ai fini dell'accordo, si applica, ove opportuno, ai settori contemplati dal presente allegato.»;

2)

al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«—

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), rettificata dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.»;

3)

il testo del punto 4 [Regolamento (CEE) n. 1251/70 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«32006 R 0635: Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 112 del 26.4.2006, pag. 9).»;

4)

il testo dei punti 3 (Direttiva 68/360/CEE del Consiglio) e 5 (Direttiva 72/194/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 3

I testi della direttiva 2004/38/CE e del regolamento (CE) n. 635/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (17) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 198 del 25.7.2005, pag. 45.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 9.

(4)  GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

(5)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13.

(6)  GU L 121 del 26.5.1972, pag. 32.

(7)  GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.

(8)  GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.

(9)  GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.

(10)  GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

(11)  GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.

(12)  GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

(13)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(14)  GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.

(15)  GU L 74 del 15.3.2001, pag. 29.

(16)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 11.

(17)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla decisione n. 158/2007 del Comitato misto SEE, che integra nell’accordo la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Il concetto di cittadinanza dell'Unione introdotto dal trattato di Maastricht (attualmente articoli 17 e segg. del trattato CE) non ha equivalenti nell'accordo SEE. L'integrazione della direttiva 2004/38/CE nell'accordo SEE non pregiudica la valutazione della pertinenza ai fini del SEE della futura legislazione dell'UE e della futura giurisprudenza della Corte di giustizia europea basate sul concetto di cittadinanza dell'Unione. L'accordo SEE non costituisce una base giuridica per i diritti politici dei cittadini del SEE.

Le Parti contraenti convengono che la politica di immigrazione non rientra nell'accordo SEE. I diritti di soggiorno dei cittadini di paesi terzi esulano dal campo di applicazione dell'accordo, fatta eccezione per i diritti concessi dalla direttiva ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino o di una cittadina del SEE che esercita il suo diritto alla libera circolazione a norma dell'accordo SEE, poiché questi diritti sono un corollario del diritto alla libera circolazione dei cittadini del SEE. Gli Stati EFTA riconoscono che, per i cittadini del SEE che si avvalgono del loro diritto alla libera circolazione, è importante che i loro familiari ai sensi della direttiva che hanno la cittadinanza di un paese terzo godano anch'essi di diritti derivati come quelli di cui agli articoli 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, e 18. Ciò non pregiudica né l'articolo 118 dell'accordo SEE né il futuro sviluppo dei diritti indipendenti dei cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE.


8.5.2008   

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L 124/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 159/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (3),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

1)

al punto 1 [Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).»;

2)

al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 0311: Regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione, del 19 marzo 2007 (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1992/2006 e (CE) n. 311/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 82 del 23.3.2007, pag. 6.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 160/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/482/CE della Commissione, del 9 luglio 2007, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 8c (Decisione 2005/849/CE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo, viene aggiunto il punto seguente:

«8d.

32007 D 0482: Decisione 2007/482/CE della Commissione, del 9 luglio 2007, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 180 del 10.7.2007, pag. 42).»

Articolo 2

I testi della decisione 2007/482/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 180 del 10.7.2007, pag. 42.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 161/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 11/2004 del 6 febbraio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2005/865/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4 (Risoluzione 1999/C 30/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri) dell’allegato X dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5.

32005 H 0865: Raccomandazione 2005/865/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2005/865/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 116 del 22.4.2004, pag. 60.

(2)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 162/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 143/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5cu (Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«5cv.

32007 D 0098: Decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32).

5cw.

32007 D 0131: Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 33).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/98/CE e 2007/131/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 84.

(2)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

(3)  GU L 55 del 23.2.2007, pag. 33.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 163/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/32/CE della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica l’allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l’allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 37a (Direttiva 96/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 37d (Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0032: Direttiva 2007/32/CE della Commissione, del 1o giugno 2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/32/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 89.

(2)  GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

IT

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L 124/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 164/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 42e (Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«42ea.

32007 R 0653: Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 653/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 89.

(2)  GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 165/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2007 del 26 ottobre 2007 (1),

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione, del 30 gennaio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56n [Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 0093: Regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione del 30 gennaio 2007 (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 93/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 89.

(2)  GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 166/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 593/2007 abroga il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 66s (Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32007 R 0593: Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 593/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 89.

(2)  GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3.

(3)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/2006 (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 3).

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 167/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2), il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (3) e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (4) sono stati integrati nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 (5), del 2 giugno 2006, che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (6),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wb (Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«66wba.

32007 R 0633: Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 633/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 89.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(5)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

(6)  GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 168/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/151/CE della Commissione, del 6 marzo 2007, che modifica le decisioni 94/741/CE e 97/622/CE in merito ai questionari per le relazioni sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e sull'applicazione della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 1ca (Decisione 94/741/CE della Commissione) e 1cb (Decisione 97/622/CE della Commissione) dell'allegato XX dell’accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 D 0151: Decisione 2007/151/CE della Commissione, del 6 marzo 2007 (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 7).»

Articolo 2

I testi della decisione 2007/151/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.

(2)  GU L 67 del 7.3.2007, pag. 7.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 169/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/534/CE della Commissione, del 20 luglio 2006, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE nel periodo 2005-2007 (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21abb (Decisione 2002/529/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«21abc.

32006 D 0534: Decisione 2006/534/CE della Commissione, del 20 luglio 2006, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE nel periodo 2005-2007 (GU L 213 del 3.8.2006, pag. 4).»

Articolo 2

I testi della decisione 2006/534/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.

(2)  GU L 213 del 3.8.2006, pag. 4.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 170/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 833/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007, che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (2).

(3)

La presente decisione non si applica all'Islanda,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 7fa (Regolamento (CEE) n. 642/2004 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«7fb.

32007 R 0833: Regolamento (CE) n. 833/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007, che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 9).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 833/2007 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 185 del 17.7.2007, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


8.5.2008   

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L 124/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 171/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 610/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 611/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 R 0610: Regolamento (CE) n. 610/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 46),

32007 R 0611: Regolamento (CE) n. 611/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 49).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 610/2007 e (CE) n. 611/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua adozione, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(2)  GU L 141 del 2.6.2007, pag. 46.

(3)  GU L 141 del 2.6.2007, pag. 49.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.