ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
8 maggio 2008


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/333/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2008) 774]

1

 

 

2008/334/GAI

 

*

Decisione della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

39

 

 

2008/335/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 marzo 2008, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 1148]

76

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

[notificata con il numero C(2008) 774]

(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2008/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 3, l’articolo 22, lettera a), l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 37, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+. Tali date saranno stabilite una volta che la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni di attuazione, e soddisfatte altre condizioni.

(2)

Le presenti disposizioni di attuazione riguardano aspetti del SIS II che, per la loro tecnicità, il loro livello di dettaglio e la necessità di aggiornamenti periodici, non sono trattati con esaustività dal regolamento (CE) n. 1987/2006.

(3)

Le presenti disposizioni di attuazione comprendono il manuale Sirene, che contiene le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari. Sono informazioni supplementari le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate: per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione; in caso di «hit», al fine di consentire l’azione appropriata; quando non è possibile procedere all’azione richiesta; con riguardo alla qualità dei dati SIS II; con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni; con riguardo ai diritti di accesso.

(4)

Le altre disposizioni di attuazione sono i protocolli e le procedure tecniche che assicurano la compatibilità degli N.SIS II con il CS-SIS; le norme tecniche necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati relativi a persone e oggetti; le specifiche sul controllo speciale di qualità per accertare che le fotografie e le impronte digitali inserite nel SIS II soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati; le norme tecniche concernenti l’inserimento e l’ulteriore trattamento di dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità e le norme tecniche per l’interconnessione delle segnalazioni.

(5)

Il manuale Sirene deve costituire un importante strumento di lavoro per gli operatori Sirene che ogni giorno lavorano con il SIS II; deve presentarsi sotto forma di guida pratica e facilitare l’attività dell’Ufficio Sirene nel suo complesso.

(6)

Alcune norme tecniche incidono direttamente sul lavoro degli utenti finali negli Stati membri, è quindi opportuno raggrupparle in un unico documento.

(7)

La presente decisione costituisce la base giuridica necessaria per adottare il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) con riguardo alle materie rientranti nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»). La decisione 2008/334/GAI della Commissione (2) che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) costituisce la base giuridica necessaria con riguardo alle materie rientranti nel campo di applicazione del trattato sull’Unione europea («trattato UE»). Il fatto che la base giuridica necessaria per adottare il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio dell’unità delle disposizioni di attuazione. Tuttavia, per motivi di chiarezza, è opportuno che l’allegato figuri negli allegati di entrambe le decisioni.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Consiglio e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato, la Danimarca, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 l’avvenuto recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione di cui, di conseguenza, deve ricevere copia.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.

(10)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4). Di conseguenza, l’Irlanda non partecipa alla sua adozione, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L’Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.

(11)

La presente decisione è un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(12)

In relazione all’Islanda e alla Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (6).

(13)

In relazione alla Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo (7).

(14)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato CE, sono riportati in allegato il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione («SIS II»).

Articolo 2

In conformità del trattato che istituisce la Comunità europea, sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(2)  Cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.


ALLEGATO

Manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione (1)

INDICE

INTRODUZIONE

L’acquis di Schengen

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Informazioni supplementari

1.

GLI UFFICI SIRENE E IL SIS II

1.1.

Ufficio Sirene

1.2.

Manuale Sirene

1.3.

Altre disposizioni di attuazione

1.4.

Principi

1.4.1.

Disponibilità

1.4.2.

Continuità

1.4.3.

Sicurezza

1.4.4.

Riservatezza

1.4.5.

Accessibilità

1.4.6.

Comunicazioni

1.4.7.

Regole di traslitterazione

1.4.8.

Qualità dei dati

1.4.9.

Strutture

1.4.10.

Archiviazione

1.5.

Personale

1.5.1.

Competenze

1.5.2.

Assunzione

1.5.3.

Formazione

1.5.4.

Scambi di personale

1.6.

Infrastrutture tecniche

1.6.1.

Scambio di dati tra uffici Sirene

1.7.

Formazione di altri servizi

2.

PROCEDURE GENERALI

2.1.

Definizioni

2.2.

Segnalazioni multiple (articolo 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II)

2.2.1.

Compatibilità delle segnalazioni e ordine di priorità

2.2.2.

Verifica di segnalazioni multiple

2.2.3.

Inserimento di segnalazioni multiple

2.3.

Scambio di informazioni in caso di hit

2.3.1.

Comunicazione di ulteriori informazioni

2.4.

Impossibilità di eseguire la procedura in caso di hit (articolo 48 della decisione SIS II e articolo 33 del regolamento SIS II)

2.5.

Trattamento di dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati inseriti nel SIS II (articolo 46, paragrafo 5, della decisione SIS II)

2.6.

Aggiunta di un flag (articoli 24 e 25 della decisione SIS II)

2.6.1.

Consultazione degli Stati membri per l’aggiunta di un flag

2.6.2.

Clausola transitoria fino al 1o gennaio 2009: richiesta di aggiunta sistematica del flag alle segnalazioni relative ai cittadini di uno Stato membro

2.7.

Dati contenenti errori di diritto o di fatto (articolo 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II)

Scambio di informazioni in seguito a scoperta di fatti nuovi

2.8.

Diritto di accesso e rettifica di dati (articolo 41 del regolamento SIS II e articolo 58 della decisione SIS II)

2.8.1.

Richieste di accesso o di rettifica

2.8.2.

Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri

2.8.3.

Scambio di informazioni sulle richieste di rettifica o cancellazione di dati inseriti da altri Stati membri

2.9.

Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione

2.10.

Inserimento di nomi propri

2.11.

Categorie di identità

2.11.1.

Identità usurpata (articolo 36 del regolamento SIS II e articolo 51 della decisione SIS II)

2.11.2.

Inserimento di alias

2.11.3.

Ulteriori informazioni per accertamento di identità

2.12.

Scambio di informazioni in caso di segnalazioni interconnesse

2.12.1.

Norme tecniche

2.12.2.

Norme operative

2.13.

SIRPIT (Sirene PIcture Transfer) e formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II

2.13.1.

Uso ulteriore dei dati scambiati, inclusa l’archiviazione

2.13.2.

Requisiti tecnici

2.13.3.

Uso del formulario L Sirene

2.13.4.

Procedura SIRPIT

2.13.5.

Formato e qualità dei dati biometrici

2.14.

Sovrapposizione di ruoli tra Sirene e Interpol

2.14.1.

Priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol

2.14.2.

Scelta del canale di comunicazione

2.14.3.

Uso e diffusione delle segnalazioni Interpol negli Stati Schengen

2.14.4.

Hit e cancellazione della segnalazione

2.14.5.

Miglioramento della cooperazione tra gli uffici Sirene e gli UCN di Interpol

2.14.6.

Trasmissione di informazioni a Stati terzi

2.15.

Rapporti tra Sirene e Europol

2.16.

Rapporti tra Sirene e Eurojust

2.17.

Tipi particolari di ricerca

2.17.1.

Ricerca mirata geograficamente

3.

SEGNALAZIONE PER L’ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE (ARTICOLO 26 DELLA DECISIONE SIS II)

3.1.

Inserimento di una segnalazione

3.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni per l’arresto

3.3.

Identità usurpata

3.4.

Inserimento di alias

3.5.

Invio di informazioni supplementari agli Stati membri

3.5.1.

Informazioni supplementari in relazione a un MAE

3.5.2.

Informazioni supplementari in relazione a un arresto provvisorio

3.6.

Aggiunta di un flag

3.7.

Intervento degli uffici Sirene a seguito di segnalazione per arresto

3.8.

Scambio di informazioni in caso di hit

4.

SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO D’INGRESSO O DI SOGGIORNO (ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SIS II)

4.1.

Inserimento di una segnalazione

4.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno

4.3.

Identità usurpata

4.4.

Inserimento di alias

4.5.

Scambio di informazioni in caso di hit

4.5.1.

Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti

4.5.2.

Scambio di informazioni in caso di respingimento o espulsione dal territorio Schengen

4.6.

Scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione

4.7.

Cancellazione di segnalazioni di cittadini UE

5.

SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE (ARTICOLO 32 DELLA DECISIONE SIS II)

5.1.

Inserimento di una segnalazione

5.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni di persone scomparse

5.3.

Identità usurpata

5.4.

Inserimento di alias

5.5.

Aggiunta di un flag

5.6.

Scambio di informazioni in caso di hit

6.

SEGNALAZIONI DI PERSONE RICERCATE NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (ARTICOLO 34 DELLA DECISIONE SIS II)

6.1.

Inserimento di una segnalazione

6.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

6.3.

Identità usurpata

6.4.

Inserimento di alias

6.5.

Scambio di informazioni in caso di hit

7.

SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO (ARTICOLO 36 DELLA DECISIONE SIS II)

7.1.

Inserimento di una segnalazione

7.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni ai fini di controllo

7.3.

Identità usurpata

7.4.

Inserimento di alias

7.5.

Informazione degli altri Stati membri in caso di segnalazione inserita su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale (articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II)

7.6.

Aggiunta di un flag

7.7.

Scambio di informazioni in caso di hit

8.

SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA (ARTICOLO 38 DELLA DECISIONE SIS II)

8.1.

Inserimento di una segnalazione

8.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni a fini di sequestro o di prova

8.3.

Scambio di informazioni in caso di hit

9.

STATISTICHE

10.

REVISIONE DEL MANUALE SIRENE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

INTRODUZIONE

L’acquis di Schengen

Il 14 giugno 1985 i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Schengen, comune del Lussemburgo, un accordo per il «[…] libero attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e […] la libera circolazione delle merci e dei servizi».

Il 19 giugno 1990 i cinque paesi fondatori hanno firmato la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (2), cui hanno poi aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991, la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, la Repubblica d’Austria il 28 aprile 1995 e il Regno di Danimarca, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia il 19 dicembre 1996.

Il 19 dicembre 1996 anche il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda hanno concluso un accordo di cooperazione con gli Stati membri per aderire alla convenzione.

Successivamente, dal 26 marzo 1995 l’acquis di Schengen è stato pienamente applicato in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo (3), dal 31 marzo 1998 in Austria e in Italia (4), dal 26 marzo 2000 in Grecia (5) e, infine, dal 25 marzo 2001 in Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca e Finlandia (6).

Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano solo ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, in virtù, rispettivamente, della decisione 2000/365/CE e della decisione 2002/192/CE.

Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni cui tale paese intende partecipare (escluso il SIS) si applicano a partire dal 1o gennaio 2005 (7).

Nel 1999 l’acquis di Schengen è stato integrato nel quadro normativo dell’Unione europea con i protocolli allegati al trattato di Amsterdam (8). Il 12 maggio 1999 il Consiglio ha adottato una decisione per determinare, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen.

A partire dal 1o maggio 2004 le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione dal protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo Schengen») e gli atti basati sul medesimo o altrimenti ad esso correlati sono vincolanti per la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca. Dal 1o gennaio 2007 si applicano anche alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.

Alcune disposizioni dell’acquis di Schengen si applicano sin dall’adesione dei nuovi Stati all’Unione europea; altre si applicheranno a questi Stati solo in virtù di un’apposita decisione del Consiglio. Infine, verificato il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis nello Stato membro interessato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili e consultato il Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione sull’abolizione dei controlli di frontiera.

Nel 2004 la Confederazione svizzera ha firmato un accordo con l’Unione europea e la Comunità europea riguardante la sua associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), da leggersi in combinato con la decisione 2004/860/CE.

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Il SIS II, istituito a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio (11) (di seguito «strumenti giuridici del SIS II»), è un sistema comune d’informazione che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro scambiandosi informazioni, e uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea. Il SIS II sostituisce il sistema d’informazione Schengen di prima generazione, operativo dal 1995 ed esteso nel 2005 e nel 2007.

Scopo del SIS II è, a norma dell’articolo 1 dei suddetti atti normativi, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE (di seguito «trattato CE») relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.

In conformità degli strumenti giuridici del SIS II, il sistema segnala, mediante una procedura di interrogazione automatizzata, persone e oggetti alle seguenti autorità:

a)

autorità competenti per i controlli di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (12);

b)

autorità competenti per altri controlli di polizia e doganali all’interno del paese e relativo coordinamento;

c)

autorità giudiziarie nazionali e relative autorità di coordinamento;

d)

autorità competenti per il rilascio dei visti, autorità centrali competenti per l’esame delle domande di visto e autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e per l’amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell’applicazione dell’acquis comunitario in materia di circolazione delle persone;

e)

servizi competenti per il rilascio dei certificati di immatricolazione per veicoli [a norma del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13)].

In conformità della decisione SIS II, anche Europol ed Eurojust hanno accesso a talune categorie di segnalazioni. Entrambi possono accedere ai dati inseriti nel SIS II ai sensi dell’articolo 26 (segnalazioni per l’arresto) e dell’articolo 38 (segnalazioni a fini di sequestro o di prova). Inoltre Europol può accedere ai dati inseriti a norma dell’articolo 36 (segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico) ed Eurojust a quelli inseriti a norma dell’articolo 32 (segnalazioni di persone scomparse) e dell’articolo 34 (segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario).

Il SIS II consta di:

1)

un sistema centrale («SIS II centrale») costituito da:

2)

un’unità di supporto tecnico («CS-SIS») contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II»,

3)

un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

4)

un sistema nazionale («N.SIS II») in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N. SIS II può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;

5)

un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l’NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici Sirene, definiti in appresso.

Informazioni supplementari

Il SIS II contiene solo le informazioni indispensabili («alert data») a identificare una persona o un oggetto e eseguire l’azione richiesta. Inoltre, in conformità degli strumenti giuridici del SIS II, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari necessarie all’attuazione di certe disposizioni previste dagli strumenti giuridici del SIS II, e quelle necessarie al corretto funzionamento del SIS II secondo procedure bi- o multilaterali.

L’acronimo Sirene con il quale è stata battezzata questa struttura di scambio delle informazioni supplementari sta per l’inglese «Supplementary Information REquest at the National Entries».

A norma degli strumenti giuridici del SIS II, le informazioni supplementari sono scambiate:

a)

per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione (ad esempio, una segnalazione per l’arresto);

b)

dopo un hit per consentire l’azione appropriata (in caso di segnalazione positiva);

c)

quando non è possibile procedere all’azione richiesta (ad esempio, applicazione di un flag);

d)

con riguardo alla qualità dei dati SIS II (ad esempio, i dati sono inseriti illecitamente o contengono errori di fatto);

e)

con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni (ad esempio, si verifica l’esistenza di segnalazioni multiple);

f)

con riguardo ai diritti di accesso.

1.   GLI UFFICI SIRENE E IL SIS II

1.1.   Ufficio Sirene

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, ciascuno Stato membro istituisce un «ufficio Sirene» nazionale che funge da punto di contatto unico per gli Stati membri per lo scambio di informazioni supplementari. Le funzioni principali dell’ufficio Sirene sono (14):

1)

assicurare lo scambio di tutte le informazioni supplementari conformemente alle disposizioni del presente manuale, di cui all’articolo 8 degli strumenti giuridici del SIS II;

2)

coordinare la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II.

Il SIS II funziona in base al principio secondo cui i sistemi nazionali non possono scambiarsi direttamente i dati informatici ma debbono passare per il sistema centrale (CS-SIS).

Gli Stati membri Schengen devono tuttavia avere la possibilità di scambiarsi le informazioni supplementari necessarie all’attuazione di certe disposizioni previste dagli strumenti giuridici del SIS II per il corretto funzionamento del sistema secondo procedure bi- o multilaterali.

1.2.   Manuale Sirene

Il manuale Sirene è un insieme d’istruzioni destinate agli uffici Sirene. Esso descrive nel dettaglio le regole e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale delle informazioni supplementari e costituisce una disposizione di attuazione necessaria al funzionamento del SIS II previsto dagli strumenti giuridici del SIS II.

Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento SIS II e all’articolo 67 della decisione SIS II, sotto forma di un manuale denominato «manuale Sirene».

1.3.   Altre disposizioni di attuazione

A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, né il regolamento SIS II né la decisione SIS II possono trattare con esaustività taluni aspetti del SIS II quali le norme tecniche concernenti l’inserimento di dati, inclusi i dati necessari per l’inserimento di una segnalazione, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, le norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni, l’aggiunta di flag, l’interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a questi aspetti.

Alcune norme tecniche incidono direttamente sul lavoro degli utenti finali negli Stati membri, è quindi opportuno includere tali norme nel manuale Sirene. Pertanto gli allegati 1, 2 e 4 del manuale contengono, rispettivamente, le regole di traslitterazione, le tabelle di codice e le altre disposizioni di attuazione per il trattamento dei dati.

1.4.   Principi

La cooperazione tramite Sirene si fonda sui seguenti principi di base.

1.4.1.   Disponibilità

L’ufficio Sirene nazionale deve essere operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche per analisi, assistenza e soluzioni tecniche.

1.4.2.   Continuità

Ogni ufficio Sirene crea una struttura interna che garantisca la continuità della gestione, del personale e dell’infrastruttura tecnica.

I responsabili degli uffici Sirene si riuniscono almeno due volte l’anno per valutare la qualità della cooperazione tra i rispettivi servizi, discutere le misure tecniche ed organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure, se necessario.

1.4.3.   Sicurezza

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, gli Stati membri devono adottare misure equivalenti a quelle previste per il rispettivo N.SIS II dal paragrafo 1 del medesimo articolo, per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari.

Per quanto possibile, le raccomandazioni e le migliori pratiche indicate nel volume 2 dell’UE-catalogo Schengen: Sistema d’informazione Schengen, Sirene, devono essere tradotte in pratica.

Ciascun ufficio Sirene dovrebbe disporre di un computer e di una banca dati di sicurezza (backup) in un altro sito, in caso di gravi emergenze nell’ufficio Sirene.

Per proteggere i locali degli uffici Sirene sono necessarie misure di sicurezza fisica e organizzativa. In ottemperanza ai requisiti di sicurezza previsti dagli strumenti giuridici del SIS II, si applicheranno norme appropriate in relazione alla sicurezza dei locali. Le misure specifiche potranno variare in funzione di minacce concrete nelle immediate vicinanze dell’ufficio Sirene e della sua esatta ubicazione, e potranno includere tra l’altro:

finestre esterne con vetri di sicurezza,

porte di sicurezza chiuse,

mura di recinzione in mattoni/cemento,

impianti di allarme antintrusione, registri delle entrate, delle uscite e degli eventi insoliti,

guardie di sicurezza in loco o rapidamente disponibili,

sistemi di estinzione incendi e/o collegamento diretto con i vigili del fuoco,

locali separati per impedire l’ingresso negli uffici Sirene di personale non partecipante a misure di cooperazione di polizia internazionale o non autorizzato all’accesso,

alimentazione elettrica d’emergenza sufficiente.

Ciascuno Stato membro stabilisce le misure specifiche da adottare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II. Gli Stati membri controllano inoltre l’efficacia delle misure di sicurezza e adottano opportune misure organizzative in materia di controllo interno per garantire la conformità con gli strumenti giuridici del SIS II.

1.4.4.   Riservatezza

Ai sensi dell’articolo 11 degli strumenti giuridici del SIS II, a tutto il personale Sirene si applicano le norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. L’obbligo di riservatezza vincola tale personale anche dopo che avrà lasciato l’incarico o cessato di lavorare.

1.4.5.   Accessibilità

Per adempiere all’obbligo di fornire informazioni supplementari, il personale Sirene deve avere accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti e al parere di esperti.

1.4.6.   Comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), degli strumenti giuridici del SIS II, gli uffici Sirene si avvalgono, per le comunicazioni, di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e allo scambio di informazioni tra uffici Sirene. Solo in caso di indisponibilità, possono ricorrere a un altro mezzo di comunicazione adeguatamente protetto e il più appropriato a seconda delle circostanze. Tale possibilità di scelta significa che il mezzo di comunicazione è determinato caso per caso, tenendo conto delle disponibilità tecniche e dei requisiti di sicurezza e di qualità che la comunicazione deve soddisfare.

I messaggi scritti si dividono in due categorie: testi liberi e formulari standard. Questi ultimi sono predisposti in conformità dell’allegato 3.

Per la massima efficienza delle comunicazioni bilaterali tra il personale Sirene, sarà usata una lingua comune a entrambe le parti.

L’ufficio Sirene risponde il più rapidamente possibile a tutte le richieste d’informazione inviate dagli altri Stati membri attraverso i rispettivi uffici Sirene. In ogni caso, il termine di risposta non deve superare le 12 ore.

L’ordine di priorità nel lavoro quotidiano è determinato in base alla categoria di segnalazione e all’importanza del caso.

Per tutte le informazioni non scambiabili con formulario, l’ufficio Sirene userà un apposito indirizzo e-mail protetto.

1.4.7.   Regole di traslitterazione

Vanno rispettate le regole di traslitterazione di cui all’allegato 1.

1.4.8.   Qualità dei dati

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, gli uffici Sirene coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. Per svolgere questa funzione, dovranno disporre della necessaria competenza. Occorre quindi che a livello nazionale sia predisposta un’appropriata forma di controllo della qualità dei dati, nonché di verifica del rapporto segnalazioni/hit e del contenuto dei dati.

Perché ciascun ufficio Sirene possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati, bisogna organizzare il necessario supporto IT e garantire adeguati diritti di accesso ai sistemi.

1.4.9.   Strutture

Tutte le autorità nazionali, compresi gli uffici Sirene, incaricate della cooperazione internazionale di polizia devono essere organizzate in modo strutturato, onde evitare conflitti di competenza con altri organi nazionali aventi funzioni analoghe e duplicazioni di lavoro.

1.4.10.   Archiviazione

a)

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni di archiviazione delle informazioni.

b)

L’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante deve tenere a disposizione degli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle proprie segnalazioni, incluso un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione.

c)

Gli archivi di ogni ufficio Sirene devono permettere di accedere rapidamente alle informazioni, in modo da rispettare i tempi molto brevi di trasmissione delle informazioni.

d)

I dati personali archiviati dall’ufficio Sirene in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Di norma, sono cancellati immediatamente dopo che la segnalazione corrispondente è stata cancellata dal SIS II, e in ogni caso al più tardi entro un anno dalla cancellazione. Tuttavia, possono essere conservati per un periodo più lungo, conformemente alla legislazione nazionale, i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da uno Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un’azione nel suo territorio.

e)

Le informazioni supplementari inviate da altri Stati membri sono archiviate conformemente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati dello Stato membro ricevente. Si applicano inoltre le pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e la convenzione 108 del Consiglio d’Europa (16).

f)

L’accesso agli archivi è controllato e limitato al personale designato.

1.5.   Personale

1.5.1.   Competenze

Il personale degli uffici Sirene deve conoscere il maggior numero di lingue possibile e il personale in servizio deve essere in grado di comunicare con tutti gli uffici Sirene.

Il personale deve possedere le necessarie conoscenze:

nelle materie giuridiche nazionali, europee e internazionali,

sulle autorità di contrasto del proprio paese,

sui sistemi giudiziari e di gestione dell’immigrazione nazionali ed europei.

Il personale deve avere l’autorità necessaria per trattare autonomamente tutti i casi in gestione.

Gli operatori in servizio fuori dell’orario di ufficio devono avere le stesse competenze e conoscenze e la stessa autorità, e devono poter ricorrere a esperti in qualsiasi momento.

L’ufficio Sirene deve disporre di consulenze legali sia per i casi ordinari che per quelli eccezionali. A seconda dei casi, possono fornire consulenza legale sia i membri del personale aventi le competenze giuridiche necessarie, sia esperti appartenenti alle autorità giudiziarie.

1.5.2.   Assunzione

Le autorità nazionali competenti tengono conto di tutte queste competenze e conoscenze nell’assumere nuovo personale e organizzano, se necessario, corsi o sessioni di formazione interna a livello nazionale ed europeo.

Un personale con un alto grado di esperienza può operare autonomamente e gestire i casi in modo efficace. Di conseguenza, è opportuno un turnover debole del personale ed è necessario il sostegno univoco del management per creare i presupposti per la delega delle responsabilità.

1.5.3.   Formazione

Livello nazionale

A livello nazionale, una formazione sufficiente garantirà un personale con le competenze richieste dal presente manuale. Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

Livello europeo

Almeno una volta l’anno saranno organizzati corsi comuni di formazione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici Sirene permettendo l’incontro tra colleghi di uffici diversi, per scambiare informazioni sui metodi di lavoro nazionali e costituire un corpus di conoscenze omogeneo ed equivalente. In questo modo il personale capirà meglio l’importanza del proprio operato e di una reciproca solidarietà per la sicurezza comune degli Stati membri.

1.5.4.   Scambi di personale

Per quanto possibile, gli uffici Sirene prevedono anche di organizzare scambi di personale con altri uffici Sirene almeno una volta l’anno. L’obiettivo sarebbe quello di approfondire la conoscenza dei metodi di lavoro, vedere come sono organizzati gli altri uffici Sirene e stabilire contatti personali con colleghi di altri Stati membri.

1.6.   Infrastrutture tecniche

Ogni ufficio Sirene deve disporre di un sistema informatico di gestione che consenta il trattamento automatico di buona parte del flusso dei dati quotidiani.

1.6.1.   Scambio di dati tra uffici Sirene

Le specifiche tecniche per lo scambio di informazioni tra uffici Sirene sono definite nel documento sullo scambio di dati tra uffici Sirene (17).

1.7.   Formazione di altri servizi

Gli uffici Sirene partecipano alla creazione di norme nazionali per la formazione degli utenti finali ai principi e alle pratiche di qualità dei dati e alla formazione di tutte le autorità che inseriscono segnalazioni, ponendo l’accento sulla qualità dei dati, sui requisiti di protezione dei dati e su un uso ottimale del SIS II.

2.   PROCEDURE GENERALI

Le procedure descritte di seguito si applicano a tutte le categorie di segnalazioni; le procedure specifiche a ciascuna categoria figurano nelle parti corrispondenti del presente manuale.

2.1.   Definizioni

«Stato membro segnalante»

lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II

«Stato membro di esecuzione»

lo Stato membro che esegue l’azione da intraprendere dopo un hit

«hit» (risposta/riscontro positivo)

un utente finale effettua una ricerca nel SIS II e trova una segnalazione corrispondente ai criteri di ricerca; nel qual caso, va intrapresa l’azione richiesta

«flag» (indicatore di validità)

indicatore sospensivo della validità apponibile alle segnalazioni per l’arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e alle segnalazioni ai fini di controllo, dallo Stato membro che reputi incompatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali dare seguito all’azione richiesta. La presenza di un flag in corrispondenza a una data segnalazione significa che l’azione richiesta non sarà eseguita sul territorio di quello Stato membro.

2.2.   Segnalazioni multiple (articolo 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II)

Talvolta si possono riscontrare più segnalazioni di paesi diversi per uno stesso soggetto. È essenziale che ciò non crei confusione all’utente finale e che questi sappia chiaramente cosa fare quando si trova a inserire una segnalazione e quale procedura seguire in caso di hit. Occorrerà pertanto stabilire delle procedure per individuare le segnalazioni multiple, e regole di priorità per il loro inserimento nel SIS II.

Ciò presuppone che:

prima di inserire una segnalazione, si verifichi se lo stesso soggetto non sia già segnalato nel SIS II,

si consultino gli altri Stati membri quando l’inserimento di una segnalazione dà luogo a segnalazioni multiple fra loro incompatibili.

2.2.1.   Compatibilità delle segnalazioni e ordine di priorità

Per una stessa persona o uno stesso oggetto può essere inserita nel SIS II una sola segnalazione per Stato membro.

Pertanto, ogni qualvolta possibile e necessario, saranno conservate a livello nazionale tutte le segnalazioni successive riguardanti una stessa persona o uno stesso oggetto, per poterle introdurre una volta scaduta o cancellata la prima.

Più Stati membri possono inserire una segnalazione per una stessa persona o uno stesso oggetto se le segnalazioni sono compatibili.

Le segnalazioni per l’arresto (articolo 26 della decisione SIS II) sono compatibili con le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso (articolo 24 del regolamento SIS II), le segnalazioni di persone scomparse (articolo 32 della decisione SIS II) e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario (articolo 34 della decisione SIS II). Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini di controllo (articolo 36 della decisione SIS II).

Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto. Sono incompatibili invece con le segnalazioni di persone scomparse, le segnalazioni ai fini di controllo e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Le segnalazioni di persone scomparse sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario. Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e le segnalazioni ai fini di controllo.

Le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto e le segnalazioni di persone scomparse. Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini di controllo e le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso.

Le segnalazioni ai fini di controllo sono incompatibili con le segnalazioni per l’arresto, le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso, le segnalazioni di persone scomparse e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Nell’ambito delle segnalazioni ai fini di controllo, le segnalazioni a fini di «controllo discreto» sono incompatibili con quelle a fini di «controllo specifico».

Varie categorie di segnalazioni di oggetti non sono compatibili tra loro (cfr. la tavola di compatibilità).

L’ordine di priorità delle segnalazioni di persone è il seguente:

arresto per consegna o estradizione (articolo 26 della decisione SIS II),

rifiuto di ingresso o di soggiorno nel territorio Schengen (articolo 24 del regolamento SIS II),

messa sotto protezione (articolo 32 della decisione SIS II),

controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II),

controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II),

comunicazione del luogo di soggiorno (articoli 32 e 34 della decisione SIS II).

L’ordine di priorità delle segnalazioni di oggetti è il seguente:

prova (articolo 38 della decisione SIS II),

sequestro (articolo 38 della decisione SIS II),

controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II),

controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II).

Per motivi di interesse nazionale essenziale è possibile derogare a questo ordine di priorità, previa consultazione tra gli Stati membri.

Tavola di compatibilità delle segnalazioni di persone

Ordine di importanza

Segnalazione per l’arresto

Segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso

Segnalazione di persone scomparse (protezione)

Segnalazione a fini di controllo specifico

Segnalazione a fini di controllo discreto

Segnalazione di persone scomparse (luogo di soggiorno)

Segnalazione di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

Segnalazione per l’arresto

no

no

Segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso

no

no

no

no

no

Segnalazione di persone scomparse (protezione)

no

no

no

Segnalazione a fini di controllo specifico

no

no

no

no

no

no

Segnalazione a fini di controllo discreto

no

no

no

no

no

no

Segnalazione di persone scomparse (luogo di soggiorno)

no

no

no

Segnalazione di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

no

no

no


Tavola di compatibilità delle segnalazioni di oggetti

Ordine di importanza

Segnalazione a fini di prova

Segnalazione a fini di sequestro

Segnalazione a fini di controllo specifico

Segnalazione a fini di controllo discreto

Segnalazione a fini di prova

no

no

Segnalazione a fini di sequestro

no

no

Segnalazione a fini di controllo specifico

no

no

no

Segnalazione a fini di controllo discreto

no

no

no

2.2.2.   Verifica di segnalazioni multiple

Nel trattare potenziali segnalazioni multiple, occorre distinguere accuratamente fra persone od oggetti aventi caratteristiche similari. È pertanto essenziale che gli uffici Sirene si consultino e cooperino tra loro e che ogni Stato membro attui le procedure tecniche appropriate per individuare tali casi prima di introdurre la segnalazione.

Si applica la seguente procedura:

a)

se inserendo una nuova segnalazione risulta essere già registrata nel SIS II una persona o un oggetto con gli stessi elementi di descrizione dell’identità, occorrerà procedere a una verifica più dettagliata prima di inserire la nuova segnalazione;

b)

in caso di segnalazioni di persone, se necessario l’ufficio Sirene si metterà in contatto con l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante per verificare se si tratta effettivamente dello stesso soggetto (formulario E);

c)

se i criteri risultano identici e potrebbero riferirsi alla stessa persona o allo stesso oggetto, l’ufficio Sirene applicherà la procedura per l’inserimento di segnalazioni multiple. Se invece i criteri risultano riferirsi a due persone o oggetti diversi, l’ufficio Sirene convaliderà la richiesta di inserimento della nuova segnalazione.

Per verificare se esistono segnalazioni multiple su una persona si confrontano i seguenti elementi di identificazione:

cognome,

nome,

data di nascita,

sesso,

numero del documento di identità nazionale,

nome e cognome del padre e della madre,

luogo di nascita,

impronte digitali,

fotografie.

Per verificare se esistono segnalazioni multiple su un veicolo si confrontano i seguenti elementi di identificazione:

numero VIN,

numero di immatricolazione e paese di immatricolazione,

marca,

tipo.

Se inserendo una nuova segnalazione risulta essere già registrato nel SIS II lo stesso numero VIN e/o di immatricolazione, allora è possibile che esistano segnalazioni multiple sullo stesso veicolo. Tuttavia, questo metodo di verifica è efficace solo quando vengono usati gli stessi elementi descrittivi, pertanto il raffronto non è sempre possibile.

L’ufficio Sirene deve segnalare agli utenti nazionali che possono insorgere problemi quando il raffronto viene fatto su uno solo dei numeri: una risposta positiva non significa automaticamente che vi siano segnalazioni multiple e una risposta negativa non significa che il veicolo in questione non sia segnalato.

Per gli altri oggetti, i campi più appropriati per verificare la presenza di segnalazioni multiple sono quelli obbligatori, che il sistema usa sistematicamente per il raffronto automatico.

2.2.3.   Inserimento di segnalazioni multiple

Se la nuova segnalazione di uno Stato membro contrasta con una sua segnalazione precedente, l’ufficio Sirene nazionale provvede affinché nel SIS II figuri un’unica segnalazione conformemente alla procedura nazionale.

Se le segnalazioni provengono da Stati membri diversi, si applica la seguente procedura:

a)

se le segnalazioni sono compatibili, non è necessaria la consultazione tra uffici Sirene;

b)

se le segnalazioni sono incompatibili, o se la loro compatibilità è dubbia, gli uffici Sirene si consultano con il formulario E in modo da inserire un’unica segnalazione;

c)

le segnalazioni per l’arresto vanno inserite immediatamente, senza aspettare l’esito delle consultazioni tra Stati membri;

d)

se una segnalazione incompatibile con segnalazioni precedenti diventa prioritaria a seguito della consultazione, gli Stati membri che hanno introdotto le precedenti segnalazioni le cancellano non appena sia inserita la nuova. Gli Stati membri risolvono gli eventuali disaccordi tramite gli uffici Sirene; se non è possibile giungere a un accordo in base all’ordine di priorità stabilito, è mantenuta nel SIS II la segnalazione più vecchia;

e)

gli Stati membri che non hanno potuto inserire una segnalazione possono farsi avvertire dal CS-SIS della cancellazione della segnalazione;

f)

l’ufficio Sirene dello Stato membro che non ha potuto inserire la segnalazione può chiedere all’ufficio Sirene dello Stato membro che l’ha inserita di informarlo degli eventuali hit.

2.3.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si ottiene un «hit» quando un utente finale effettua una ricerca nel SIS II e trova una segnalazione corrispondente ai criteri di ricerca; nel qual caso, va intrapresa l’azione richiesta.

Se l’utente finale chiede informazioni supplementari in seguito a un hit, l’ufficio Sirene contatta quanto prima l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante e chiede le informazioni necessarie. Se del caso, gli uffici Sirene fungono da intermediari tra le autorità nazionali, fornendo e scambiando le informazioni supplementari pertinenti alla segnalazione.

Salvo diversa indicazione, lo Stato membro segnalante deve essere informato dell’hit e del relativo esito.

Si applica la seguente procedura:

a)

fatta salva la sezione 2.4 del presente manuale, l’hit su una persona o un oggetto segnalato deve, in linea di principio, essere comunicato all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante usando il formulario G.

Il formulario G recherà, al campo 090, l’articolo applicabile degli strumenti giuridici del SIS II.

Se necessario, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante comunica allora all’ufficio Sirene dello Stato membro che ha riscontrato l’hit tutte le pertinenti informazioni specifiche e le misure particolari da adottare.

Se l’hit riguarda una persona segnalata per l’arresto, l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha riscontrato l’hit ne informa, se del caso, telefonicamente l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante, previo invio del formulario G;

b)

gli uffici Sirene degli Stati membri che hanno inserito segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso non devono essere necessariamente informati degli hit su base sistematica, ma possono esserlo in casi eccezionali. Si può comunque trasmettere un formulario G se, per esempio, sono necessarie informazioni supplementari. Il formulario G va trasmesso sistematicamente quando l’hit riguarda una persona che beneficia del diritto di libera circolazione all’interno della Comunità.

2.3.1.   Comunicazione di ulteriori informazioni

Lo scambio di informazioni ai sensi degli strumenti giuridici del SIS II non pregiudica i compiti assegnati agli uffici Sirene dalle leggi nazionali di attuazione di altri strumenti giuridici dell’Unione europea, in particolare dalla legge nazionale che attua la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (18), o se le informazioni rientrano nel campo di applicazione dell’assistenza giudiziaria.

2.4.   Impossibilità di eseguire la procedura in caso di hit (articolo 48 della decisione SIS II e articolo 33 del regolamento SIS II)

In conformità dell’articolo 48 della decisione SIS II e dell’articolo 33 del regolamento SIS II si applica la seguente procedura:

a)

lo Stato membro che si trovi nell’impossibilità di eseguire la procedura comunica senza indugio allo Stato membro segnalante per il tramite del proprio ufficio Sirene che non è in grado di eseguire l’azione richiesta e ne precisa i motivi con il formulario H;

b)

gli Stati membri interessati possono allora concordare l’azione da intraprendere, nel rispetto del diritto interno e delle disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II.

2.5.   Trattamento di dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati inseriti nel SIS II (articolo 46, paragrafo 5, della decisione SIS II)

I dati inseriti nel SIS II possono essere trattati solo ai fini enunciati per ciascuna categoria di segnalazione.

Tuttavia, previo accordo dello Stato membro segnalante, i dati possono essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati inseriti, per prevenire una minaccia grave imminente per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o per prevenire un reato grave.

Se uno Stato membro intende trattare dati inseriti nel SIS II per finalità diverse da quelle per i quali sono stati inseriti, lo scambio di informazioni deve avvenire come segue:

a)

tramite il proprio ufficio Sirene, lo Stato membro che intende usare i dati per una finalità diversa espone allo Stato membro segnalante i motivi per cui chiede di cambiare la finalità originaria usando il formulario I;

b)

lo Stato membro segnalante esamina senza indugio se la richiesta può essere accolta e, tramite il proprio ufficio Sirene, comunica la decisione all’altro Stato membro;

c)

se del caso, lo Stato membro segnalante subordina l’autorizzazione a condizioni sull’uso dei dati.

Previo accordo dello Stato membro segnalante, l’altro Stato membro utilizza i dati solo per la finalità che ha chiesto e per cui ha ottenuto l’autorizzazione, e tiene conto delle eventuali condizioni fissate dallo Stato membro segnalante.

2.6.   Aggiunta di un flag (articoli 24 e 25 della decisione SIS II)

Su richiesta di un altro Stato membro è possibile aggiungere un flag.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 della decisione SIS II, uno Stato membro può in qualsiasi momento rifiutare di eseguire sul suo territorio l’azione richiesta, chiedendo l’apposizione di un flag alle segnalazioni per l’arresto (articolo 26 della decisione SIS II), alle segnalazioni di persone scomparse (articolo 32 della decisione SIS II) e alle segnalazioni a fini di controllo discreto o di controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II), qualora reputi che dare applicazione alla segnalazione non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. I motivi della richiesta devono essere comunicati contestualmente.

È prevista una procedura alternativa solo per le segnalazioni per l’arresto. Ogni Stato membro provvede a individuare quanto prima le segnalazioni che potrebbero richiedere l’applicazione del flag.

Quando vengono meno le circostanze di cui all’articolo 24, paragrafo 1, o all’articolo 25 della decisione SIS II, lo Stato membro che ha chiesto l’apposizione del flag deve sollecitarne quanto prima il ritiro.

2.6.1.   Consultazione degli Stati membri per l’aggiunta di un flag

Si applica la seguente procedura:

a)

lo Stato membro che vuole l’apposizione del flag ne fa richiesta allo Stato membro segnalante con il formulario F, specificando i motivi;

b)

lo Stato membro che ha inserito la segnalazione appone il flag immediatamente;

c)

concluso lo scambio di informazioni, in funzione delle informazioni fornite durante la consultazione dallo Stato membro che chiede il flag potrà risultare necessario modificare o cancellare la segnalazione, oppure ritirare la richiesta.

2.6.2.   Clausola transitoria fino al 1o gennaio 2009: richiesta di aggiunta sistematica del flag alle segnalazioni relative ai cittadini di uno Stato membro

È disposta la seguente procedura:

a)

uno Stato membro può chiedere all’ufficio Sirene di un altro Stato membro di aggiungere sistematicamente un flag alle segnalazioni per l’arresto riguardanti i suoi cittadini;

b)

lo Stato membro che lo desideri presenta una richiesta scritta allo Stato membro di cui sollecita la cooperazione;

c)

lo Stato membro che riceve la richiesta aggiunge un flag per lo Stato membro in questione immediatamente dopo aver creato la segnalazione;

d)

la procedura resta in vigore fino a quando non venga annullata con comunicazione scritta.

2.7.   Dati contenenti errori di diritto o di fatto (articolo 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II)

Se i dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente nel SIS II, le informazioni supplementari sono scambiate a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento SIS II e dell’articolo 49, paragrafo 2, della decisione SIS II, per cui solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati.

Lo Stato membro che ha scoperto che i dati contengono un errore o sono stati archiviati illecitamente ne informa quanto prima lo Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio Sirene ed entro dieci giorni dacché è in possesso degli elementi che dimostrano l’errore. Le informazioni sono scambiate con il formulario J.

a)

In funzione dell’esito delle consultazioni, lo Stato membro segnalante può essere tenuto a cancellare o rettificare i dati in conformità delle procedure nazionali per la rettifica della voce in questione.

b)

Se entro due mesi non si giunge a un accordo, l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha constatato l’errore o l’archiviazione illecita dei dati ne informa l’autorità nazionale abilitata a sottoporre la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di mediatore.

Scambio di informazioni in seguito a scoperta di fatti nuovi

A garanzia della qualità dei dati e della liceità del trattamento, l’ufficio Sirene diverso da quello dello Stato membro segnalante che venga a conoscenza di un fatto nuovo connesso a una segnalazione ne informa quanto prima l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante usando il formulario J. È quanto può accadere, ad esempio, quando un cittadino di paesi terzi segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno diventa titolare del diritto di libera circolazione all’interno della Comunità dopo che è stata introdotta la segnalazione.

2.8.   Diritto di accesso e rettifica di dati (articolo 41 del regolamento SIS II e articolo 58 della decisione SIS II) (19)

Il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS II conformemente agli strumenti giuridici del SIS II è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l’interessato lo fa valere.

L’interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l’accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni all’interessato soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro segnalante di prendere posizione.

Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente.

L’interessato è informato del seguito dato all’esercizio dei suoi diritti prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data della domanda iniziale o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

2.8.1.   Richieste di accesso o di rettifica

Fatta salva la legislazione nazionale, se è necessario informare le autorità nazionali di una richiesta di accesso o di rettifica dei dati, lo scambio di informazioni si svolge come segue:

a)

ogni ufficio Sirene applica il diritto nazionale in materia di diritto di accesso ai dati personali. A seconda dei casi e in conformità della legislazione applicabile, gli uffici Sirene trasmettono alle autorità nazionali competenti le richieste di accesso o di rettifica dei dati, ovvero decidono al riguardo nei limiti delle loro competenze;

b)

se richiesti dalle autorità nazionali competenti, gli uffici Sirene degli Stati membri interessati trasmettono, in conformità della legislazione nazionale, le informazioni relative all’esercizio del diritto d’accesso.

2.8.2.   Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri

Nella misura del possibile, le informazioni relative alle richieste di accesso a segnalazioni inserite nel SIS II da un altro Stato membro sono scambiate tramite gli uffici Sirene nazionali con formulario K.

Si applica la seguente procedura:

a)

la richiesta di accesso è trasmessa quanto prima allo Stato membro segnalante affinché possa prendere posizione;

b)

lo Stato membro segnalante comunica la propria posizione allo Stato membro che ha ricevuto la richiesta, e

c)

terrà conto dei termini per l’esame della richiesta fissati dallo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso.

Se lo Stato membro segnalante comunica la sua posizione all’ufficio Sirene dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso, l’ufficio Sirene, in conformità della legislazione nazionale e nei limiti delle sue competenze, decide riguardo alla richiesta oppure trasmette quanto prima tale posizione all’autorità competente a decidere della richiesta.

2.8.3.   Scambio di informazioni sulle richieste di rettifica o cancellazione di dati inseriti da altri Stati membri

Se una persona chiede di far rettificare o cancellare dati che la riguardano, alla rettifica o alla cancellazione potrà procedere solo lo Stato membro segnalante. Ove l’interessato si rivolga a uno Stato membro diverso da quello segnalante, l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta lo informa che deve contattare lo Stato membro segnalante e fornisce gli estremi dell’autorità competente di quello Stato.

2.9.   Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione

Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

Salvo i casi che fanno seguito a un hit, una segnalazione deve essere cancellata automaticamente dal CS-SIS (scaduto il termine di validità), o direttamente dal servizio che ha inserito la segnalazione nel SIS II (non sussistono più le condizioni per il suo mantenimento).

In entrambi i casi, il messaggio di cancellazione del CS-SIS deve essere trattato automaticamente dal N.SIS II.

Gli Stati membri possono farsi avvertire automaticamente della cancellazione di una segnalazione inserita da un altro Stato membro.

2.10.   Inserimento di nomi propri

Entro i limiti imposti dai sistemi nazionali per l’inserimento dei dati, i nomi propri (nomi e cognomi) vanno inseriti nel SIS II nel formato (caratteri e ortografia) quanto più vicino a quello usato nel documento di identità ufficiale. Di norma, gli Stati membri useranno i caratteri latini per inserire i dati nel SIS II, fatte salve le regole di traslitterazione e di trascrizione di cui all’allegato 1.

2.11.   Categorie di identità

Identità confermata (identità accertata)

L’identità si intende confermata (accertata) quando risulta da documenti di identità autentici, da un passaporto o da una dichiarazione delle autorità competenti.

Identità non confermata

L’identità si intende non confermata quando mancano prove sufficienti per confermare l’identità.

Identità usurpata

Si ha usurpazione di identità (cognome, nome, data di nascita) quando una persona usa l’identità di un’altra persona reale, per esempio quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Alias

L’alias è un’identità fittizia usata da una persona conosciuta sotto altre identità.

2.11.1.   Identità usurpata (articolo 36 del regolamento SIS II e articolo 51 della decisione SIS II)

Non appena sia accertato che è stata usurpata l’identità di una persona, si devono aggiungere dati complementari alla segnalazione nel SIS II, con il consenso dell’interessato, per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. La vittima dell’usurpazione di identità può, conformemente alle procedure nazionali, fornire all’autorità competente i dati di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento SIS II e all’articolo 51, paragrafo 3, della decisione SIS II. La persona la cui identità sia stata usurpata ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati.

Se uno Stato membro scopre che la segnalazione di una persona inserita da un altro Stato membro è connessa a un caso di usurpazione di identità, ne informa l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante con il formulario Q, perché siano aggiunti i dati alla segnalazione nel SIS II.

I dati della persona la cui identità è stata usurpata sono forniti esclusivamente per stabilire l’identità della persona controllata e non possono, in nessun caso, essere usati per altri fini. Le informazioni sulle identità usurpate vanno soppresse contestualmente alla cancellazione della segnalazione, o prima se l’interessato lo richiede.

Vista la finalità dell’inserimento di dati di questo tipo, è opportuno che alla segnalazione siano aggiunte le fotografie e le impronte digitali della persona la cui identità è stata usurpata. Nel formulario Q, solo il numero Schengen fa riferimento ai dati della persona ricercata con la segnalazione SIS II. Le informazioni del campo 052 (data di rilascio del documento) sono obbligatorie.

Inoltre, se lo Stato membro segnalante scopre che una persona segnalata nel SIS II usurpa l’identità di un terzo, dovrà verificare se è opportuno mantenere l’identità usurpata nella segnalazione SIS II (per ritrovare la persona ricercata).

2.11.2.   Inserimento di alias

A garanzia di una qualità dei dati sufficiente, gli Stati membri si comunicano per quanto possibile l’esistenza di alias e si scambiano tutte le informazioni pertinenti sulla reale identità della persona ricercata.

L’inserimento dell’alias compete allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Se a scoprire l’alias è un altro Stato membro, la questione è demandata allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

In caso di segnalazioni per l’arresto, gli Stati membri che aggiungono l’alias possono informarne tutti gli altri Stati membri con il formulario M.

2.11.3.   Ulteriori informazioni per accertamento di identità

Se i dati nel SIS II sono insufficienti, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante può anche fornire ulteriori informazioni previa consultazione, di sua iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, per accertare l’identità di una persona. A tal fine, usa il formulario L. Le informazioni riguardano in particolare:

l’origine del passaporto o documento d’identità in possesso della persona ricercata,

il numero del passaporto o documento d’identità, la data, il luogo e l’autorità del rilascio, il termine ultimo di validità,

la descrizione della persona ricercata,

cognome e nome del padre e della madre,

l’ultimo indirizzo noto.

Nella misura del possibile queste informazioni saranno disponibili presso gli uffici Sirene, oppure immediatamente e permanentemente accessibili per una rapida trasmissione.

L’obiettivo comune è ridurre al minimo il rischio di trattenere indebitamente una persona la cui identità sia simile a quella della persona segnalata.

2.12.   Scambio di informazioni in caso di segnalazioni interconnesse

Ai sensi dell’articolo 37 del regolamento SIS II e dell’articolo 52 della decisione SIS II, gli Stati membri possono creare connessioni fra le segnalazioni conformemente alla legislazione nazionale, per instaurare un nesso fra persone e oggetti segnalati nel SIS II. Uno Stato membro crea una connessione solo se sussiste una reale esigenza operativa.

2.12.1.   Norme tecniche

Ogni connessione consente di instaurare un nesso fra almeno due segnalazioni.

Uno Stato membro può creare una connessione tra segnalazioni che introduce nel SIS II, e solo tale Stato membro può modificarla o cancellarla. Le connessioni sono visibili solo agli utenti che possono visualizzare almeno due delle segnalazioni interconnesse. Gli Stati membri provvedono affinché alle connessioni possano accedere solo utenti abilitati.

2.12.2.   Norme operative

Le connessioni tra segnalazioni non richiedono procedure speciali per lo scambio di informazioni supplementari, tuttavia vanno osservati i principi che seguono.

In caso di hit per due o più segnalazioni interconnesse, l’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione trasmette un formulario G per ogni segnalazione.

Non è richiesto nessun formulario per le segnalazioni che, sebbene connesse a una segnalazione cui corrisponde un hit, non sono di per sé oggetto dell’hit. Questa regola non si applica se la segnalazione interconnessa alla quale non corrisponde nessun hit è una segnalazione per l’arresto o una segnalazione di persona scomparsa (protezione). Nel qual caso la scoperta della segnalazione interconnessa va comunicata con formulario M.

2.13.   SIRPIT (Sirene PIcture Transfer) e formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II

Alla segnalazione inserita nel SIS II vanno aggiunte le impronte digitali e le fotografie, se disponibili.

Gli uffici Sirene devono essere in grado di scambiare impronte digitali e fotografie per completare la segnalazione. Lo Stato membro che disponga della fotografia o delle impronte digitali di una persona segnalata da un altro Stato membro può trasmetterle tramite SIRPIT, in modo che lo Stato membro segnalante possa completare la segnalazione.

Tale scambio non pregiudica gli scambi rientranti nell’ambito della cooperazione di polizia ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

2.13.1.   Uso ulteriore dei dati scambiati, inclusa l’archiviazione

Qualsiasi uso ulteriore di fotografie e impronte digitali scambiate con SIRPIT, inclusa l’archiviazione, deve essere conforme alle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II, alla direttiva 95/46/CE, alla convenzione 108 del Consiglio d’Europa e alla legislazione vigente nel settore degli Stati membri interessati.

2.13.2.   Requisiti tecnici

Le impronte digitali e le fotografie sono raccolte e trasmesse conformemente alle norme previste nelle disposizioni di attuazione per l’inserimento dei dati biometrici nel SIS II.

Ogni ufficio Sirene deve soddisfare i requisiti tecnici SIRPIT.

Le impronte digitali e le fotografie sono trasmesse in allegato a una maschera di input, concepita appositamente per SIRPIT.

2.13.3.   Uso del formulario L Sirene

La trasmissione via SIRPIT è annunciata inviando un formulario L con il canale usato abitualmente per tutti i formulari Sirene. Il formulario L è trasmesso contestualmente alle impronte digitali e/o alle fotografie.

2.13.4.   Procedura SIRPIT

L’ufficio Sirene del paese che detiene le impronte digitali o le fotografie della persona segnalata da un altro Stato membro è denominato «Sirene detentore».

L’ufficio Sirene del paese che ha inserito la segnalazione nel SIS II è denominato «Sirene segnalante».

Si applica la seguente procedura:

a)

il Sirene detentore invia un formulario L con il mezzo elettronico consueto e indica nel campo 083 che le impronte digitali e le fotografie sono trasmesse per completare la segnalazione nel SIS II;

b)

il Sirene segnalante aggiunge le impronte digitali o le fotografie alla segnalazione nel SIS II e le trasmette all’autorità competente affinché completi la segnalazione.

2.13.4.1.   Maschera di input

La maschera di input conterrà i seguenti dati:

1)

numero di identificazione Schengen/SchengenID (*) (1)

2)

numero di riferimento (*) (1)

3)

data delle impronte digitali

4)

luogo di rilevamento delle impronte

5)

data della fotografia

6)

motivo del rilevamento delle impronte

7)

cognome (*) (2)

8)

nome (*) (2)

9)

cognome da nubile

10)

identità accertata?

11)

data di nascita (*)

12)

luogo di nascita

13)

cittadinanza

14)

sesso (*)

15)

informazioni complementari

Osservazioni:

(*)

obbligatorio

(1)

da inserire nel campo 1 oppure nel campo 2

(2)

può essere inserita la dicitura «sconosciuto».

Il luogo e la data del rilevamento delle impronte vanno inseriti se noti.

2.13.5.   Formato e qualità dei dati biometrici

Tutti i dati biometrici inseriti nel sistema devono aver superato un controllo specifico di qualità che assicuri uno standard minimo di qualità comune a tutti gli utenti del SIS II.

Prima dell’inserimento, sono effettuati controlli a livello nazionale che garantiscano:

la conformità delle impronte digitali al formato specificato ANSI/NIST — ITL 1-2000, attuato ai fini di Interpol e adattato per il SIRPIT (Sirene Picture Transfer),

la conformità delle fotografie, che possono servire solo per confermare l’identità di una persona trovata grazie a un’interrogazione alfanumerica del SIS II, ai seguenti requisiti: un rapporto altezza/larghezza del volto inquadrato frontalmente di 3/4 o 4/5, per quanto possibile; se disponibile, una risoluzione di almeno 480 × 600 pixel e una profondità di colore di 24 bit; se acquisita con scanner, un’immagine di dimensioni inferiori a circa 200 Kbytes, per quanto possibile.

2.14.   Sovrapposizione di ruoli tra Sirene e Interpol (20)

Il SIS II non è inteso a sostituire Interpol né a riprodurne il ruolo. Sebbene alcuni compiti si sovrappongano, i principi di azione e cooperazione tra gli Stati membri in ambito Schengen sono sostanzialmente diversi da quelli di Interpol. È pertanto necessario stabilire regole di cooperazione tra gli uffici Sirene e gli UCN (uffici centrali nazionali) a livello nazionale.

Si applicano i seguenti principi:

2.14.1.   Priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol

Nel caso di segnalazioni introdotte dagli Stati membri, le segnalazioni SIS II e lo scambio di tutte le informazioni a quelle relative hanno sempre priorità sulle segnalazioni e sullo scambio di informazioni tramite Interpol. Tale disposizione è importante soprattutto in caso di segnalazioni contrastanti.

2.14.2.   Scelta del canale di comunicazione

Il principio della priorità delle segnalazioni Schengen sulle segnalazioni effettuate dagli Stati membri tramite Interpol deve essere rispettato, e ciò vale anche per gli UCN degli Stati membri. Una volta creata la segnalazione SIS II, spetta agli uffici Sirene provvedere a tutte le comunicazioni relative alla segnalazione, alle sue finalità e all’esecuzione dell’azione richiesta. Lo Stato membro che voglia cambiare canale di comunicazione dovrà consultare prima le altre parti. Tale cambiamento è possibile solo in casi specifici.

2.14.3.   Uso e diffusione delle segnalazioni Interpol negli Stati Schengen

Vista la priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol, l’uso di queste ultime sarà limitato a casi eccezionali (quando cioè non sia possibile, né ai sensi della convenzione né sul piano tecnico, inserire una segnalazione nel SIS II, ovvero non si disponga di tutte le informazioni necessarie per creare una segnalazione SIS II). Vanno evitate, nello spazio Schengen, segnalazioni parallele nel SIS II e tramite Interpol. Le segnalazioni diffuse da Interpol che riguardano anche lo spazio Schengen o parte dello stesso devono recare la seguente dicitura: «salvo per gli Stati Schengen».

2.14.4.   Hit e cancellazione della segnalazione

Perché ciascun ufficio Sirene possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati inseriti nel SIS II, gli Stati membri fanno in modo che gli uffici Sirene e gli UCN si informino reciprocamente degli hit e della cancellazione di segnalazioni.

2.14.5.   Miglioramento della cooperazione tra gli uffici Sirene e gli UCN di Interpol

In conformità della legislazione nazionale, ogni Stato membro adotta tutte le opportune disposizioni per uno scambio efficace delle informazioni a livello nazionale tra l’ufficio Sirene e gli UCN.

2.14.6.   Trasmissione di informazioni a Stati terzi

a)

Dati trattati nel SIS II

Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento SIS II e dell’articolo 54 della decisione SIS II, i dati trattati nel SIS II a norma di questi due strumenti giuridici non sono trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione. L’articolo 55 della decisione SIS II contempla una deroga a tale norma generale, acconsentendo allo scambio con Interpol di dati sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, e subordinandolo a condizioni.

b)

Informazioni supplementari

In base al «principio della proprietà dei dati» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, le informazioni supplementari sono trasmesse a Stati terzi dallo Stato membro «proprietario» dei dati. Se a ricevere una richiesta di informazioni supplementari connessa a una data segnalazione è l’ufficio Sirene di uno Stato diverso da quello segnalante, il primo informa il secondo per permettergli di prendere una decisione nel pieno rispetto delle norme applicabili, incluse quelle sulla protezione dei dati. Il ricorso al canale Interpol dipenderà dalle disposizioni o procedure nazionali.

2.15.   Rapporti tra Sirene e Europol

Europol ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 36 e 38 della decisione SIS II, e di consultarli direttamente. Europol, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Europol, può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Nel rispetto della legislazione nazionale, sarà istituita una cooperazione con l’unità nazionale Europol per garantire che l’ufficio Sirene sia informato di tutti gli scambi di informazioni supplementari tra Europol e la relativa unità nazionale concernenti segnalazioni nel SIS II. Se, a livello nazionale, la comunicazione relativa alle segnalazioni SIS II è affidata all’unità nazionale Europol, sarà opportuno evitare confusioni fra gli utenti finali.

2.16.   Rapporti tra Sirene e Eurojust

I membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 32, 34 e 38 della decisione SIS II, e di consultarli direttamente. Nel rispetto della legislazione nazionale, sarà con questi istituita una cooperazione per garantire il corretto scambio di informazioni in caso di hit. In particolare, l’ufficio Sirene fungerà da contatto per i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti per quanto riguarda le informazioni supplementari connesse a segnalazioni SIS II.

2.17.   Tipi particolari di ricerca

2.17.1.   Ricerca mirata geograficamente

Con ricerca mirata geograficamente si intende la ricerca svolta in una zona geografica circoscritta, per la quale lo Stato membro dispone di indizi concreti sul luogo di soggiorno della persona ricercata o sul luogo in cui si trova l’oggetto ricercato. In questi casi, può essere dato seguito alla richiesta dell’autorità giudiziaria immediatamente dopo la sua ricezione.

Nello spazio Schengen, le ricerche mirate geograficamente si eseguono in base a una segnalazione SIS II. Se il luogo di soggiorno è noto al momento in cui è inserita la segnalazione per l’arresto, il campo 061 del formulario A dovrà contenere tali informazioni sulla persona ricercata. In tutti gli altri casi, anche per la comunicazione del luogo in cui si trova un oggetto, va usato il formulario M (campo 83). La segnalazione della persona ricercata sarà introdotta nel SIS II in modo che l’azione richiesta diventi immediatamente esecutiva (articolo 64 della convenzione Schengen e articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro MAE).

Una segnalazione SIS II aumenta le probabilità di successo in caso di spostamento imprevisto della persona o dell’oggetto all’interno dello spazio Schengen, pertanto non introdurre nel SIS II la segnalazione di una persona o di un oggetto ricercato è possibile solo in circostanze particolari (ad esempio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento SIS II e della decisione SIS II, se mancano dati sufficienti per inserire una segnalazione, ecc.).

3.   SEGNALAZIONE PER L’ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE (ARTICOLO 26 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

invio di informazioni supplementari agli Stati membri,

aggiunta di un flag,

intervento dell’ufficio Sirene a seguito di segnalazione per arresto,

scambio di informazioni in caso di hit.

3.1.   Inserimento di una segnalazione

Le segnalazioni per l’arresto saranno d’ora in poi perlopiù accompagnate da mandato di arresto europeo (MAE). Una segnalazione per l’arresto può tuttavia dar luogo anche a un arresto provvisorio in attesa della richiesta di estradizione (RE).

A emettere il MAE o la RE deve essere un’autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante.

Introducendo una segnalazione per l’arresto a fini di consegna si acclude in allegato nel SIS II una copia del mandato d’arresto europeo originale, eventualmente corredata di una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’UE.

Alla segnalazione sono inoltre aggiunte le fotografie e le impronte digitali della persona ricercata, se disponibili.

Le informazioni pertinenti, quindi anche il MAE o la RE, fornite in relazione alle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione, devono essere a disposizione dell’ufficio Sirene quando è inserita la segnalazione. Va verificato che le informazioni siano complete e presentate correttamente.

Gli Stati membri possono introdurre più di un MAE per segnalazione per l’arresto. È responsabilità di ogni Stato membro cancellare un MAE non più valido, verificare se altri MAE siano allegati alla segnalazione e prorogarne la durata, se necessario.

Le segnalazioni per l’arresto possono contenere un file binario per singolo MAE. Gli Stati membri possono accludere la traduzione a qualunque MAE allegato a una segnalazione per l’arresto, anche se necessario in un file binario separato.

I documenti in PDF scannerizzati da allegare alle segnalazioni avranno, per quanto possibile, una risoluzione minima di 150 DPI.

3.2.   Segnalazioni multiple

Per le procedure generali si veda la sezione 2.2.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

Può succedere che più Stati membri introducano una segnalazione per l’arresto riguardante la stessa persona. In questa eventualità, in caso di arresto, spetta all’autorità giudiziaria di esecuzione dello Stato membro in cui è avvenuto l’arresto decidere quale mandato debba essere eseguito.

Compatibilità delle segnalazioni per l’arresto

Le segnalazioni per l’arresto sono compatibili con le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso, le segnalazioni di persone scomparse e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario. Non sono compatibili con le segnalazioni ai fini di controllo.

Le segnalazioni per l’arresto vanno inserite immediatamente, senza aspettare l’esito delle consultazioni tra Stati membri.

3.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

3.4.   Inserimento di alias

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

3.5.   Invio di informazioni supplementari agli Stati membri

Inserendo una segnalazione, si trasmettono a tutti gli Stati membri le relative informazioni supplementari.

Le informazioni di cui alle sezioni 3.5.1 e 3.5.2 sono trasmesse agli altri uffici Sirene con il mezzo più rapido. Le ulteriori informazioni necessarie per l’identificazione saranno trasmesse previa consultazione e/o su richiesta di un altro Stato membro.

In caso di più MAE o RE per la stessa persona, bisogna compilare per ciascun mandato o per ciascuna richiesta un formulario A distinto.

Il MAE, la RE e il formulario A [in particolare la sezione e) del MAE: «descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento e il luogo» e il campo 044: «descrizione dei fatti»] devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate per permettere agli altri uffici Sirene di verificare la segnalazione. Tuttavia, saranno scambiate solo le informazioni necessarie.

3.5.1.   Informazioni supplementari in relazione a un MAE

Il formulario A deve contenere come minimo le informazioni che figurano nel MAE. Il campo 044 deve comprendere una breve descrizione delle circostanze.

Per il formulario A, indicare:

239: che il formulario riguarda solo un MAE,

272: il numero progressivo del MAE per distinguere tra più MAE relativi a una stessa persona,

006-013, 266, 275, 237-238 e 050-061: le informazioni inserite nel SIS II e corrispondenti alla sezione a) del MAE,

030-033 e 251-259: le informazioni di cui alla sezione i) del MAE,

240-241 e 035-037: le pertinenti informazioni di cui alla sezione b) del MAE,

034, 038, 039: le pertinenti informazioni di cui alla sezione c) del MAE,

243-244: le informazioni di cui alla sezione d) del MAE. Se non è stata emessa decisione in absentia, lasciare i campi vuoti. Nel campo 244, basta una semplice descrizione senza copiare il testo delle disposizioni di legge,

245, 247, 040-045 e 047: le informazioni di cui alla sezione e) del MAE,

267: le informazioni di cui alla sezione f) del MAE. Non copiare il testo delle disposizioni di legge pertinenti,

249: le informazioni di cui alla sezione g) del MAE. Se non c’è richiesta di sequestro di beni, lasciare il campo vuoto,

250: le informazioni di cui alla sezione g) del MAE. Se noto, menzionare anche il luogo in cui si trovano i beni,

268: le informazioni di cui alla sezione h) del MAE,

260-264: le informazioni di cui alla sezione i) del MAE,

269-271: le informazioni di cui alla sezione i) del MAE, solo se diverse da quelle indicate ai campi 251, 252 e 032,

400 e 403: possono essere allegati documenti complementari.

3.5.2.   Informazioni supplementari in relazione a un arresto provvisorio

3.5.2.1.   Se la segnalazione è basata sia su un MAE che su una RE

Inserendo una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, si trasmettono a tutti gli Stati membri le informazioni supplementari con il formulario A. Se i dati contenuti nella segnalazione e le informazioni supplementari trasmesse agli Stati membri in relazione a un MAE non sono sufficienti ai fini dell’estradizione, si procede all’invio di informazioni complementari.

Nel campo 239 va indicato che il formulario riguarda sia un MAE che una RE.

3.5.2.2.   Se la segnalazione è basata solo su una RE

Inserendo una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, si trasmettono a tutti gli Stati membri le informazioni supplementari con il formulario A.

Nel campo 239 va indicato che il formulario riguarda una RE.

3.6.   Aggiunta di un flag

Per le procedure generali si veda la sezione 2.6.

Se può essere eseguito almeno uno dei MAE o una delle RE allegati alla segnalazione, alla segnalazione non è apposto nessun flag.

La segnalazione cui sia stato aggiunto un flag si ritiene inserita per comunicare il luogo di soggiorno della persona segnalata.

3.7.   Intervento degli uffici Sirene a seguito di segnalazione per arresto

L’ufficio Sirene che riceve un formulario A consulta quanto prima tutte le fonti disponibili per cercare di localizzare la persona. Il fatto che le informazioni fornite dallo Stato membro segnalante siano insufficienti perché lo Stato membro destinatario le accetti non deve impedire a quest’ultimo di effettuare le ricerche.

Se la segnalazione per l’arresto è convalidata e il soggetto è localizzato o arrestato in uno Stato membro, le informazioni contenute nel formulario A sono trasmesse all’autorità dello Stato membro competente per l’esecuzione del MAE o della RE. Se è richiesto l’originale del MAE o della RE, l’autorità giudiziaria che lo ha emesso lo invia direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione (salvo altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro segnalante o dello Stato membro di esecuzione).

3.8.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applica inoltre la seguente procedura:

a)

l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante deve essere sempre informato immediatamente degli hit riguardanti la persona che ha segnalato per l'arresto. Inoltre, dopo l’invio del formulario G, l’hit deve essergli comunicato anche telefonicamente;

b)

se necessario, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante comunica allora all’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione tutte le pertinenti informazioni specifiche sulle misure particolari da adottare.

Inoltre, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante informa tutti gli altri uffici Sirene, con formulario M, dell’hit purché sia stato riscontrato nelle due settimane successive alla data della segnalazione. Trascorso questo termine, l’informazione è trasmessa solo agli Stati membri che ne hanno fatto richiesta.

4.   SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO D’INGRESSO O DI SOGGIORNO (ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

scambio di informazioni in caso di hit,

caso particolare di familiari di cittadini UE.

4.1.   Inserimento di una segnalazione

Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento SIS II, può essere inserita nel SIS II una segnalazione al fine di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di cittadini di paesi terzi sulla base di una segnalazione nazionale inserita per motivi di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

Una segnalazione può inoltre essere inserita in base al fatto che il cittadino di paesi terzi è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o di soggiorno, basata sull’inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi.

Inoltre, l’articolo 26 del regolamento SIS II prevede che, a determinate condizioni, debbano essere inserite nel SIS II le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell’articolo 15 del trattato sull’Unione europea.

In conformità dell’articolo 25 del regolamento SIS II, ai cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto comunitario di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (21), si applicano norme particolari. L’ufficio Sirene deve, nella misura del possibile, mettere a disposizione tutte le informazioni utilizzate per valutare l’opportunità di inserire una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno di un beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione (22).

4.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno

Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto. Sono incompatibili invece con le segnalazioni di persone scomparse, le segnalazioni ai fini di controllo e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

4.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

4.4.   Inserimento di alias

Per le procedure generali si veda la sezione 2.11.2.

4.5.   Scambio di informazioni in caso di hit

Espletare le procedure di informazione previste all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen e le consultazioni di cui all’articolo 25 della convenzione Schengen è competenza delle autorità incaricate dei controlli di frontiera e del rilascio dei titoli di soggiorno o dei visti. In linea di principio, gli uffici Sirene intervengono in queste procedure solo per trasmettere informazioni supplementari direttamente connesse alle segnalazioni (comunicazione di un hit, precisazioni in merito a un’identità) o per cancellare segnalazioni.

Gli uffici Sirene possono tuttavia partecipare anche alla trasmissione delle informazioni supplementari necessarie per l’espulsione o il respingimento di un cittadino di paesi terzi, e alla trasmissione di informazioni supplementari conseguenti a tali operazioni.

4.5.1.   Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti

Si applica la seguente procedura:

a)

fatta salva la procedura speciale per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 25 della convenzione Schengen e senza pregiudizio della sezione 4.6 concernente lo scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione (nel qual caso è obbligatorio consultare l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante), lo Stato membro di esecuzione può informare lo Stato membro che ha inserito una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno di aver riscontrato un hit durante la procedura per il rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto. Lo Stato membro segnalante può a sua volta informare gli altri Stati membri con il formulario M, se opportuno;

b)

se richiesti, nel rispetto del diritto nazionale gli uffici Sirene degli Stati membri interessati possono prestare assistenza per la trasmissione delle necessarie informazioni alle autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e dei visti.

Procedure speciali di cui all’articolo 25 della convenzione Schengen

Procedura ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della convenzione Schengen

Se lo Stato membro che intende accordare un titolo di soggiorno scopre che l’interessato è segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno da un altro Stato membro, consulta lo Stato membro segnalante per il tramite degli uffici Sirene, usando il formulario N. La segnalazione è cancellata se dopo la consultazione lo Stato membro mantiene la decisione di rilasciare il titolo di soggiorno. La persona può tuttavia essere iscritta nell’elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno dello Stato membro.

Procedura ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della convenzione Schengen

Se uno Stato membro segnalante scopre che la persona segnalata ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno ha ottenuto un titolo di soggiorno, avvia una procedura di consultazione con lo Stato membro che l’ha rilasciato per il tramite degli uffici Sirene, usando il formulario O. La consultazione ha luogo anche se lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno scopre in seguito che il titolare è segnalato nel SIS II ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno (23).

Se un terzo Stato membro (uno Stato membro, cioè, che non ha rilasciato il titolo di soggiorno, né ha segnalato il titolare) scopre una segnalazione riguardante un cittadino di paesi terzi titolare di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, ne informa lo Stato membro del rilascio e lo Stato membro segnalante per il tramite degli uffici Sirene, con il formulario H.

Se la procedura di cui all’articolo 25 della convenzione Schengen porta alla cancellazione di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno, gli uffici Sirene prestano assistenza nel rispetto del diritto nazionale, se richiesti.

4.5.2.   Scambio di informazioni in caso di respingimento o espulsione dal territorio Schengen

Si applica la seguente procedura:

a)

fatte salve le procedure speciali per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen e senza pregiudizio della sezione 4.6 concernente lo scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione (nel qual caso è obbligatorio consultare l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio Sirene), uno Stato membro può chiedere di essere informato ogni qualvolta sia riscontrato un hit in relazione alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno che ha inserito nel SIS II.

Lo Stato membro che voglia avvalersi di questa possibilità ne fa domanda scritta agli altri Stati membri;

b)

lo Stato membro segnalante può, su iniziativa dello Stato membro di esecuzione, essere informato della scoperta di un hit e del respingimento o dell’espulsione dal territorio Schengen del cittadino di paesi terzi segnalato;

c)

se uno Stato membro rintraccia sul suo territorio un cittadino di paesi terzi segnalato, lo Stato membro segnalante, se richiesto, trasmette le informazioni necessarie per il rimpatrio dell’interessato. A seconda delle esigenze dello Stato membro di esecuzione e dei dati di cui dispone lo Stato membro segnalante, saranno fornite le seguenti informazioni:

tipo di decisione e motivazione,

autorità che ha preso la decisione,

data della decisione,

data di notifica della decisione,

data di esecuzione della decisione,

data in cui la decisione cessa di avere effetto o suo periodo di validità.

Se la persona segnalata è fermata alla frontiera, si esegue l’azione disposta dal codice frontiere Schengen e dallo Stato membro segnalante.

Lo scambio di informazioni supplementari tramite gli uffici Sirene può altresì rivelarsi assolutamente necessario in casi specifici per l’esatta identificazione di una persona (cfr. sezione 2.8.3).

Procedure speciali di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen

Procedura per i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del codice frontiere Schengen, il cittadino di paesi terzi segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno che è però in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri, è ammesso ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possa raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto di ritorno. L’ingresso può essergli negato se figura nell’elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto d’ingresso di quello Stato membro.

Se il cittadino di paesi terzi interessato tenta di entrare nel territorio dello Stato membro segnalante, questo può negargli l’ingresso. Tuttavia, su istanza dell’autorità competente, l’ufficio Sirene di quello Stato membro consulta l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno con un formulario O, affinché l’autorità competente possa determinare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno. Se il titolo di soggiorno non è ritirato, la segnalazione va cancellata dal SIS II ma il titolare può comunque essere iscritto nell’elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto d’ingresso.

Se il cittadino di paesi terzi interessato tenta di entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno, l’ingresso è autorizzato ma l’ufficio Sirene di quello Stato membro invia, su istanza dell’autorità competente, un formulario O all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante affinché le autorità competenti interessate possano decidere in merito al ritiro del titolo di soggiorno o alla cancellazione della segnalazione.

Se il cittadino di paesi terzi interessato tenta di entrare nel territorio di un terzo Stato membro che non ha segnalato il cittadino né ha rilasciato il titolo di soggiorno, e tale Stato scopre che quello è segnalato nel SIS II pur essendo in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro, il terzo Stato membro autorizza il transito verso lo Stato membro del rilascio. L’ingresso può essere negato se il terzo Stato membro ha iscritto l’interessato nell’elenco nazionale delle persone segnalate. In entrambi i casi, su istanza dell’autorità competente, l’ufficio Sirene del terzo Stato membro invia agli uffici Sirene degli altri due Stati membri interessati il formulario H, informandoli della contraddizione ed esortandoli a consultarsi per decidere se cancellare la segnalazione dal SIS II o ritirare il titolo di soggiorno. Può inoltre chiedere di essere informato dell’esito delle consultazioni.

Procedura per i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), uno Stato membro può derogare al principio della non ammissione delle persone segnalate ai fini del rifiuto d’ingresso, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Su istanza dell’autorità competente, l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha autorizzato l’ingresso ne informa l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante con il formulario H.

4.6.   Scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione

In caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE si applicano norme particolari (24):

a)

su istanza dell’autorità competente, l’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione contatta immediatamente l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante con il formulario G, per ottenere le informazioni necessarie a decidere senza indugio sull’azione da intraprendere;

b)

appena ricevuta la richiesta di informazioni, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante raccoglie le informazioni richieste e le invia quanto prima all’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione;

c)

lo Stato membro di esecuzione informa, per il tramite del suo ufficio Sirene, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante se è stata effettuata (formulario G) o meno (formulario H) l’azione richiesta.

4.7.   Cancellazione di segnalazioni di cittadini UE

Quando un cittadino di paesi terzi segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro UE, la segnalazione è cancellata. Se del cambiamento di cittadinanza viene a conoscenza l’ufficio Sirene di uno Stato membro diverso da quello segnalante, detto ufficio invia un formulario J all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante, in conformità della procedura per la rettifica e la cancellazione dei dati contenenti errori di diritto o di fatto (cfr. sezione 2.7).

5.   SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE (ARTICOLO 32 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

aggiunta di un flag,

scambio di informazioni in caso di hit.

5.1.   Inserimento di una segnalazione

Se richiesto dall’autorità competente, vengono inseriti nel SIS II i dati relativi alle seguenti categorie di persone (minori e adulti), per accertarne il luogo di soggiorno o per metterle sotto protezione:

persone scomparse che devono essere poste sotto protezione:

i)

ai fini della loro tutela;

ii)

per prevenire minacce;

persone scomparse di cui occorre accertare il luogo di soggiorno e che non devono essere poste sotto protezione.

Nell’avviare la ricerca, si applicano opportunamente le procedure nazionali che stabiliscono chi può chiedere la ricerca di una persona scomparsa e come vada presentata la richiesta.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione SIS II, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali, se disponibili.

5.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni di persone scomparse

Le segnalazioni di persone scomparse sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario. Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e le segnalazioni ai fini di controllo.

5.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

5.4.   Inserimento di alias

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

5.5.   Aggiunta di un flag

In caso di hit può essere chiesta l’apposizione di un flag. A tal fine si applicano le procedure generali di cui alla sezione 2.6.

Per le segnalazioni di persone scomparse non esistono azioni alternative.

5.6.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

a)

gli uffici Sirene comunicano, per quanto possibile, i dati medici necessari delle persone scomparse qualora occorra prendere misure per la loro protezione.

I dati trasmessi sono conservati per il tempo strettamente necessario e usati esclusivamente per le cure mediche degli interessati;

b)

l’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione comunica sempre il luogo di soggiorno all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante;

c)

ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della decisione SIS II, la comunicazione del luogo di soggiorno della persona scomparsa maggiorenne alla persona che ne ha segnalato la scomparsa è subordinata al consenso dell’interessato. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare la cancellazione della segnalazione in seguito a hit, alla persona che ne ha segnalato la scomparsa.

6.   SEGNALAZIONI DI PERSONE RICERCATE NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (ARTICOLO 34 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

scambio di informazioni in caso di hit.

6.1.   Inserimento di una segnalazione

Se richiesto dall’autorità competente, vengono inseriti nel SIS II i dati relativi alle seguenti categorie di persone, ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio:

testimoni,

persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti,

persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti,

persone alle quali deve essere notificata una richiesta di presentarsi per scontare una pena privativa della libertà.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione SIS II, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali, se disponibili.

6.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

Le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto e le segnalazioni di persone scomparse. Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini di controllo e le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso.

6.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

6.4.   Inserimento di alias

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

6.5.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

a)

il luogo effettivo di residenza o domicilio è ottenuto con tutti i mezzi consentiti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la persona è stata localizzata;

b)

contrariamente alle segnalazioni di persone scomparse, non è richiesto il consenso per comunicare alle autorità competenti il luogo di residenza o domicilio.

7.   SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO (ARTICOLO 36 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

scambio di informazioni in caso di segnalazione inserita su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato,

aggiunta di un flag,

scambio di informazioni in caso di hit.

7.1.   Inserimento di una segnalazione

Se richiesto dall’autorità competente, vengono inseriti nel SIS II i dati relativi a persone o oggetti (veicoli, natanti, aeromobili e container), ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico.

Un controllo specifico è la perquisizione minuziosa di persone, veicoli, natanti o aeromobili, mentre un controllo discreto è svolto in modo da non compromettere il carattere discreto del controllo.

Tali segnalazioni possono essere effettuate ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica nei casi previsti all’articolo 36, paragrafo 2, della decisione SIS II.

Le segnalazioni a fini di controllo discreto o di controllo specifico possono essere inoltre effettuate su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II.

A norma dell’articolo 37, paragrafo 4, della decisione SIS II, se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, il controllo specifico viene automaticamente convertito, per quello Stato membro, in controllo discreto.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione SIS II, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali, se disponibili.

7.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni ai fini di controllo

Le segnalazioni ai fini di controllo sono incompatibili con le segnalazioni per l’arresto, le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso, le segnalazioni di persone scomparse e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Le segnalazioni di oggetti a fini di controllo discreto o di controllo specifico sono incompatibili con le altre categorie di segnalazioni.

Le segnalazioni a fini di controllo discreto sono incompatibili con le segnalazioni a fini di controllo specifico.

7.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

7.4.   Inserimento di alias

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

7.5.   Informazione degli altri Stati membri in caso di segnalazione inserita su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale (articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II)

In caso di segnalazione inserita su richiesta di un’autorità competente per la sicurezza nazionale, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante ne informa gli altri uffici Sirene con il formulario M. Il formulario riporta il nome e gli estremi dell’autorità che chiede l’inserimento della segnalazione.

La riservatezza di certe informazioni sarà preservata conformemente alla legislazione nazionale, in particolare tenendo separati i contatti tra gli uffici Sirene da tutti i contatti tra i servizi competenti per la sicurezza nazionale.

7.6.   Aggiunta di un flag

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.6.

Per le segnalazioni a fini di controllo discreto o di controllo specifico non esistono azioni alternative.

Inoltre, se il servizio competente per la sicurezza dello Stato membro di esecuzione decide di aggiungere un flag, contatta l’ufficio Sirene nazionale e lo informa che non è possibile eseguire l’azione richiesta. A quel punto l’ufficio Sirene chiede l’apposizione del flag con formulario F all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante, senza obbligo di spiegarne le motivazioni.

7.7.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

In caso di hit in relazione a una segnalazione dell’articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II, l’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione trasmette i risultati (controllo discreto o controllo specifico) all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante con formulario G, informandone il proprio servizio competente per la sicurezza nazionale.

8.   SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA (ARTICOLO 38 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

scambio di informazioni in caso di hit.

8.1.   Inserimento di una segnalazione

Nel SIS II vengono inseriti i dati relativi ai seguenti oggetti, a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale:

veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili;

rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container;

armi da fuoco;

documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d’identità, patenti di guida, titoli di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

certificati di immatricolazione per veicoli e targhe di veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

banconote (banconote registrate);

valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

8.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni a fini di sequestro o di prova

Le segnalazioni a fini di sequestro o di prova sono incompatibili con le segnalazioni ai fini di controllo.

8.3.   Scambio di informazioni in caso di hit

Gli uffici Sirene, se richiesti, trasmettono il più rapidamente possibile le informazioni supplementari con formulario P, in risposta al formulario G, quando l’hit riguarda una segnalazione a fini di sequestro o di prova di un veicolo, aeromobile, natante o container di cui all’articolo 36 della decisione SIS II.

Trattandosi di una risposta urgente, e considerato che non sarà possibile nell’immediato raccogliere tutte le informazioni, non occorrerà compilare tutti i campi del formulario P. Gli uffici Sirene si sforzeranno però di raccogliere le informazioni afferenti ai campi essenziali: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 e 169.

9.   STATISTICHE

Una volta l’anno gli uffici Sirene forniscono statistiche destinate all’organo di gestione e alla Commissione. Le statistiche sono inviate, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali per la protezione dei dati.

Le statistiche comprendono il numero di formulari, distinti per tipo, inviati a ciascuno Stato membro, indicano il numero di hit e di flag e distinguono fra hit ottenuti sulle segnalazioni del proprio Stato membro e hit relativi a segnalazioni di altri Stati membri.

10.   REVISIONE DEL MANUALE SIRENE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il manuale e le altre disposizioni di attuazione saranno riveduti se saranno necessarie modifiche per garantire il corretto svolgimento delle operazioni.


(1)  Il presente testo è identico a quello allegato alla decisione 2008/334/GAI della Commissione (cfr. pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  Decisione del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990 (SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 130).

(4)  Decisioni del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 (SCH/com-ex 97(27) rev. 4) per l’Italia e (SCH/com-ex 97(28) rev. 4) per l’Austria.

(5)  Decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58).

(6)  Decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell’acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24).

(7)  Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

(8)  GU C 340 del 10.11.1997.

(9)  GU L 370 del 17.12.2004.

(10)  Di seguito «regolamento SIS II».

(11)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63. Di seguito «decisione SIS II».

(12)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(13)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(14)  Fatte salve altre eventuali funzioni conferite agli uffici Sirene a norma delle rispettive legislazioni nel quadro della cooperazione di polizia, in applicazione ad esempio della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

(15)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(16)  Convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, e successive modifiche.

(17)  Doc. 16375/07.

(18)  Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge.

(19)  Alcune informazioni sulle procedure di accesso e rettifica negli Stati membri sono consultabili sul sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm.

(20)  Cfr. le raccomandazioni e le migliori pratiche indicate nel volume 2 dell’UE-catalogo Schengen: Sistema d’informazione Schengen, Sirene del dicembre 2002.

(21)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

(22)  Ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/38/CE, il provvedimento di diniego di ingresso è notificato per iscritto all’interessato, cui vanno inoltre comunicati i motivi circostanziati e completi che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

(23)  Per le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso di familiari di cittadini UE, va ricordato che non è possibile, in linea di principio, consultare il SIS II prima di rilasciare una carta di soggiorno a tali persone. L’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE elenca le condizioni che i familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono ottemperare per ottenere il diritto di soggiornare per più di tre mesi in uno Stato membro ospitante. Questo elenco tassativo non consente la consultazione sistematica del SIS II prima del rilascio delle carte di soggiorno. L’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva precisa che gli Stati membri possono, qualora lo giudichino indispensabile, chiedere agli altri Stati membri informazioni sui precedenti penali (quindi non tutti i dati SIS II). Tale consultazione non può avere carattere sistematico.

(24)  Ai sensi della direttiva 2004/38/CE, ai beneficiari del diritto comunitario di libera circolazione può essere negato l’ingresso o il soggiorno solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quando il loro comportamento personale rappresenta una minaccia reale, immediata e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e quando sussistono gli altri requisiti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva. A norma di detto articolo, «i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione». Inoltre, l’articolo 28, paragrafo 2, prevede altre limitazioni per i beneficiari del diritto di soggiorno permanente cui può essere negato l’ingresso o il soggiorno solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.


8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(2008/334/GAI)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 22, lettera a), l’articolo 38, paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 4 e l’articolo 52, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/533/GAI si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+. Tali date saranno stabilite una volta che la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni di attuazione, e soddisfatte altre condizioni.

(2)

Le presenti disposizioni di attuazione riguardano aspetti del SIS II che, per la loro tecnicità, il loro livello di dettaglio e la necessità di aggiornamenti periodici, non sono trattati con esaustività dalla decisione 2007/533/GAI.

(3)

Le presenti disposizioni di attuazione comprendono il manuale Sirene, che contiene le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari. Sono informazioni supplementari le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate: per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione; in caso di «hit», al fine di consentire l’azione appropriata; quando non è possibile procedere all’azione richiesta; con riguardo alla qualità dei dati SIS II; con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni; con riguardo ai diritti di accesso.

(4)

Le altre disposizioni di attuazione sono i protocolli e le procedure tecniche che assicurano la compatibilità degli N.SIS II con il CS-SIS; le norme tecniche necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati relativi a persone e oggetti; le specifiche sul controllo speciale di qualità per accertare che le fotografie e le impronte digitali inserite nel SIS II soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati; le norme tecniche concernenti l’inserimento e l’ulteriore trattamento di dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità e le norme tecniche per l’interconnessione delle segnalazioni.

(5)

Il manuale Sirene deve costituire un importante strumento di lavoro per gli operatori Sirene che ogni giorno lavorano con il SIS II; deve presentarsi sotto forma di guida pratica e facilitare l’attività dell’Ufficio Sirene nel suo complesso.

(6)

Alcune norme tecniche incidono direttamente sul lavoro degli utenti finali negli Stati membri, è quindi opportuno raggrupparle in un unico documento.

(7)

La presente decisione costituisce la base giuridica necessaria per adottare il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) con riguardo alle materie rientranti nel campo di applicazione del trattato sull’Unione europea («trattato UE»). La decisione 2008/333/CE della Commissione (2) che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) costituisce la base giuridica necessaria con riguardo alle materie rientranti nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»). Il fatto che la base giuridica necessaria per adottare il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio dell’unità delle disposizioni di attuazione. Tuttavia, per motivi di chiarezza, è opportuno che l’allegato figuri negli allegati di entrambe le decisioni.

(8)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3).

(9)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4).

(10)

La presente decisione è un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(11)

In relazione all’Islanda e alla Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (6).

(12)

In relazione alla Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo (7).

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 67 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato UE, sono riportati in allegato il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione («SIS II»).

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(2)  Cfr pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.


ALLEGATO

Manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione (1)

INDICE

INTRODUZIONE

L’acquis di Schengen

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Informazioni supplementari

1.

GLI UFFICI SIRENE E IL SIS II

1.1.

Ufficio Sirene

1.2.

Manuale Sirene

1.3.

Altre disposizioni di attuazione

1.4.

Principi

1.4.1.

Disponibilità

1.4.2.

Continuità

1.4.3.

Sicurezza

1.4.4.

Riservatezza

1.4.5.

Accessibilità

1.4.6.

Comunicazioni

1.4.7.

Regole di traslitterazione

1.4.8.

Qualità dei dati

1.4.9.

Strutture

1.4.10.

Archiviazione

1.5.

Personale

1.5.1.

Competenze

1.5.2.

Assunzione

1.5.3.

Formazione

1.5.4.

Scambi di personale

1.6.

Infrastrutture tecniche

1.6.1.

Scambio di dati tra uffici Sirene

1.7.

Formazione di altri servizi

2.

PROCEDURE GENERALI

2.1.

Definizioni

2.2.

Segnalazioni multiple (articolo 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II)

2.2.1.

Compatibilità delle segnalazioni e ordine di priorità

2.2.2.

Verifica di segnalazioni multiple

2.2.3.

Inserimento di segnalazioni multiple

2.3.

Scambio di informazioni in caso di hit

2.3.1.

Comunicazione di ulteriori informazioni

2.4.

Impossibilità di eseguire la procedura in caso di hit (articolo 48 della decisione SIS II e articolo 33 del regolamento SIS II)

2.5.

Trattamento di dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati inseriti nel SIS II (articolo 46, paragrafo 5, della decisione SIS II)

2.6.

Aggiunta di un flag (articoli 24 e 25 della decisione SIS II)

2.6.1.

Consultazione degli Stati membri per l’aggiunta di un flag

2.6.2.

Clausola transitoria fino al 1o gennaio 2009: richiesta di aggiunta sistematica del flag alle segnalazioni relative ai cittadini di uno Stato membro

2.7.

Dati contenenti errori di diritto o di fatto (articolo 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II)

Scambio di informazioni in seguito a scoperta di fatti nuovi

2.8.

Diritto di accesso e rettifica di dati (articolo 41 del regolamento SIS II e articolo 58 della decisione SIS II)

2.8.1.

Richieste di accesso o di rettifica

2.8.2.

Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri

2.8.3.

Scambio di informazioni sulle richieste di rettifica o cancellazione di dati inseriti da altri Stati membri

2.9.

Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione

2.10.

Inserimento di nomi propri

2.11.

Categorie di identità

2.11.1.

Identità usurpata (articolo 36 del regolamento SIS II e articolo 51 della decisione SIS II)

2.11.2.

Inserimento di alias

2.11.3.

Ulteriori informazioni per accertamento di identità

2.12.

Scambio di informazioni in caso di segnalazioni interconnesse

2.12.1.

Norme tecniche

2.12.2.

Norme operative

2.13.

SIRPIT (Sirene PIcture Transfer) e formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II

2.13.1.

Uso ulteriore dei dati scambiati, inclusa l’archiviazione

2.13.2.

Requisiti tecnici

2.13.3.

Uso del formulario L Sirene

2.13.4.

Procedura SIRPIT

2.13.5.

Formato e qualità dei dati biometrici

2.14.

Sovrapposizione di ruoli tra Sirene e Interpol

2.14.1.

Priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol

2.14.2.

Scelta del canale di comunicazione

2.14.3.

Uso e diffusione delle segnalazioni Interpol negli Stati Schengen

2.14.4.

Hit e cancellazione della segnalazione

2.14.5.

Miglioramento della cooperazione tra gli uffici Sirene e gli UCN di Interpol

2.14.6.

Trasmissione di informazioni a Stati terzi

2.15.

Rapporti tra Sirene e Europol

2.16.

Rapporti tra Sirene e Eurojust

2.17.

Tipi particolari di ricerca

2.17.1.

Ricerca mirata geograficamente

3.

SEGNALAZIONE PER L’ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE (ARTICOLO 26 DELLA DECISIONE SIS II)

3.1.

Inserimento di una segnalazione

3.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni per l’arresto

3.3.

Identità usurpata

3.4.

Inserimento di alias

3.5.

Invio di informazioni supplementari agli Stati membri

3.5.1.

Informazioni supplementari in relazione a un MAE

3.5.2.

Informazioni supplementari in relazione a un arresto provvisorio

3.6.

Aggiunta di un flag

3.7.

Intervento degli uffici Sirene a seguito di segnalazione per arresto

3.8.

Scambio di informazioni in caso di hit

4.

SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO D’INGRESSO O DI SOGGIORNO (ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SIS II)

4.1.

Inserimento di una segnalazione

4.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno

4.3.

Identità usurpata

4.4.

Inserimento di alias

4.5.

Scambio di informazioni in caso di hit

4.5.1.

Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti

4.5.2.

Scambio di informazioni in caso di respingimento o espulsione dal territorio Schengen

4.6.

Scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione

4.7.

Cancellazione di segnalazioni di cittadini UE

5.

SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE (ARTICOLO 32 DELLA DECISIONE SIS II)

5.1.

Inserimento di una segnalazione

5.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni di persone scomparse

5.3.

Identità usurpata

5.4.

Inserimento di alias

5.5.

Aggiunta di un flag

5.6.

Scambio di informazioni in caso di hit

6.

SEGNALAZIONI DI PERSONE RICERCATE NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (ARTICOLO 34 DELLA DECISIONE SIS II)

6.1.

Inserimento di una segnalazione

6.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

6.3.

Identità usurpata

6.4.

Inserimento di alias

6.5.

Scambio di informazioni in caso di hit

7.

SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO (ARTICOLO 36 DELLA DECISIONE SIS II)

7.1.

Inserimento di una segnalazione

7.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni ai fini di controllo

7.3.

Identità usurpata

7.4.

Inserimento di alias

7.5.

Informazione degli altri Stati membri in caso di segnalazione inserita su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale (articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II)

7.6.

Aggiunta di un flag

7.7.

Scambio di informazioni in caso di hit

8.

SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA (ARTICOLO 38 DELLA DECISIONE SIS II)

8.1.

Inserimento di una segnalazione

8.2.

Segnalazioni multiple

Compatibilità delle segnalazioni a fini di sequestro o di prova

8.3.

Scambio di informazioni in caso di hit

9.

STATISTICHE

10.

REVISIONE DEL MANUALE SIRENE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

INTRODUZIONE

L’acquis di Schengen

Il 14 giugno 1985 i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Schengen, comune del Lussemburgo, un accordo per il «[…] libero attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e […] la libera circolazione delle merci e dei servizi».

Il 19 giugno 1990 i cinque paesi fondatori hanno firmato la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (2), cui hanno poi aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991, la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, la Repubblica d’Austria il 28 aprile 1995 e il Regno di Danimarca, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia il 19 dicembre 1996.

Il 19 dicembre 1996 anche il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda hanno concluso un accordo di cooperazione con gli Stati membri per aderire alla convenzione.

Successivamente, dal 26 marzo 1995 l’acquis di Schengen è stato pienamente applicato in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo (3), dal 31 marzo 1998 in Austria e in Italia (4), dal 26 marzo 2000 in Grecia (5) e, infine, dal 25 marzo 2001 in Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca e Finlandia (6).

Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano solo ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, in virtù, rispettivamente, della decisione 2000/365/CE e della decisione 2002/192/CE.

Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni cui tale paese intende partecipare (escluso il SIS) si applicano a partire dal 1o gennaio 2005 (7).

Nel 1999 l’acquis di Schengen è stato integrato nel quadro normativo dell’Unione europea con i protocolli allegati al trattato di Amsterdam (8). Il 12 maggio 1999 il Consiglio ha adottato una decisione per determinare, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen.

A partire dal 1o maggio 2004 le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione dal protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo Schengen») e gli atti basati sul medesimo o altrimenti ad esso correlati sono vincolanti per la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca. Dal 1o gennaio 2007 si applicano anche alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.

Alcune disposizioni dell’acquis di Schengen si applicano sin dall’adesione dei nuovi Stati all’Unione europea; altre si applicheranno a questi Stati solo in virtù di un’apposita decisione del Consiglio. Infine, verificato il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis nello Stato membro interessato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili e consultato il Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione sull’abolizione dei controlli di frontiera.

Nel 2004 la Confederazione svizzera ha firmato un accordo con l’Unione europea e la Comunità europea riguardante la sua associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), da leggersi in combinato con la decisione 2004/860/CE.

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Il SIS II, istituito a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio (11) (di seguito «strumenti giuridici del SIS II»), è un sistema comune d’informazione che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro scambiandosi informazioni, e uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea. Il SIS II sostituisce il sistema d’informazione Schengen di prima generazione, operativo dal 1995 ed esteso nel 2005 e nel 2007.

Scopo del SIS II è, a norma dell’articolo 1 dei suddetti atti normativi, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE (di seguito «trattato CE») relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.

In conformità degli strumenti giuridici del SIS II, il sistema segnala, mediante una procedura di interrogazione automatizzata, persone e oggetti alle seguenti autorità:

a)

autorità competenti per i controlli di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (12);

b)

autorità competenti per altri controlli di polizia e doganali all’interno del paese e relativo coordinamento;

c)

autorità giudiziarie nazionali e relative autorità di coordinamento;

d)

autorità competenti per il rilascio dei visti, autorità centrali competenti per l’esame delle domande di visto e autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e per l’amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell’applicazione dell’acquis comunitario in materia di circolazione delle persone;

e)

servizi competenti per il rilascio dei certificati di immatricolazione per veicoli [a norma del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13)].

In conformità della decisione SIS II, anche Europol ed Eurojust hanno accesso a talune categorie di segnalazioni. Entrambi possono accedere ai dati inseriti nel SIS II ai sensi dell’articolo 26 (segnalazioni per l’arresto) e dell’articolo 38 (segnalazioni a fini di sequestro o di prova). Inoltre Europol può accedere ai dati inseriti a norma dell’articolo 36 (segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico) ed Eurojust a quelli inseriti a norma dell’articolo 32 (segnalazioni di persone scomparse) e dell’articolo 34 (segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario).

Il SIS II consta di:

1)

un sistema centrale («SIS II centrale») costituito da:

2)

un’unità di supporto tecnico («CS-SIS») contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II»,

3)

un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

4)

un sistema nazionale («N.SIS II») in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N. SIS II può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;

5)

un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l’NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici Sirene, definiti in appresso.

Informazioni supplementari

Il SIS II contiene solo le informazioni indispensabili («alert data») a identificare una persona o un oggetto e eseguire l’azione richiesta. Inoltre, in conformità degli strumenti giuridici del SIS II, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari necessarie all’attuazione di certe disposizioni previste dagli strumenti giuridici del SIS II, e quelle necessarie al corretto funzionamento del SIS II secondo procedure bi- o multilaterali.

L’acronimo Sirene con il quale è stata battezzata questa struttura di scambio delle informazioni supplementari sta per l’inglese «Supplementary Information REquest at the National Entries».

A norma degli strumenti giuridici del SIS II, le informazioni supplementari sono scambiate:

a)

per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione (ad esempio, una segnalazione per l’arresto);

b)

dopo un hit per consentire l’azione appropriata (in caso di segnalazione positiva);

c)

quando non è possibile procedere all’azione richiesta (ad esempio, applicazione di un flag);

d)

con riguardo alla qualità dei dati SIS II (ad esempio, i dati sono inseriti illecitamente o contengono errori di fatto);

e)

con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni (ad esempio, si verifica l’esistenza di segnalazioni multiple);

f)

con riguardo ai diritti di accesso.

1.   GLI UFFICI SIRENE E IL SIS II

1.1.   Ufficio Sirene

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, ciascuno Stato membro istituisce un «ufficio Sirene» nazionale che funge da punto di contatto unico per gli Stati membri per lo scambio di informazioni supplementari. Le funzioni principali dell’ufficio Sirene sono (14):

1)

assicurare lo scambio di tutte le informazioni supplementari conformemente alle disposizioni del presente manuale, di cui all’articolo 8 degli strumenti giuridici del SIS II;

2)

coordinare la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II.

Il SIS II funziona in base al principio secondo cui i sistemi nazionali non possono scambiarsi direttamente i dati informatici ma debbono passare per il sistema centrale (CS-SIS).

Gli Stati membri Schengen devono tuttavia avere la possibilità di scambiarsi le informazioni supplementari necessarie all’attuazione di certe disposizioni previste dagli strumenti giuridici del SIS II per il corretto funzionamento del sistema secondo procedure bi- o multilaterali.

1.2.   Manuale Sirene

Il manuale Sirene è un insieme d’istruzioni destinate agli uffici Sirene. Esso descrive nel dettaglio le regole e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale delle informazioni supplementari e costituisce una disposizione di attuazione necessaria al funzionamento del SIS II previsto dagli strumenti giuridici del SIS II.

Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento SIS II e all’articolo 67 della decisione SIS II, sotto forma di un manuale denominato «manuale Sirene».

1.3.   Altre disposizioni di attuazione

A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, né il regolamento SIS II né la decisione SIS II possono trattare con esaustività taluni aspetti del SIS II quali le norme tecniche concernenti l’inserimento di dati, inclusi i dati necessari per l’inserimento di una segnalazione, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, le norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni, l’aggiunta di flag, l’interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a questi aspetti.

Alcune norme tecniche incidono direttamente sul lavoro degli utenti finali negli Stati membri, è quindi opportuno includere tali norme nel manuale Sirene. Pertanto gli allegati 1, 2 e 4 del manuale contengono, rispettivamente, le regole di traslitterazione, le tabelle di codice e le altre disposizioni di attuazione per il trattamento dei dati.

1.4.   Principi

La cooperazione tramite Sirene si fonda sui seguenti principi di base.

1.4.1.   Disponibilità

L’ufficio Sirene nazionale deve essere operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche per analisi, assistenza e soluzioni tecniche.

1.4.2.   Continuità

Ogni ufficio Sirene crea una struttura interna che garantisca la continuità della gestione, del personale e dell’infrastruttura tecnica.

I responsabili degli uffici Sirene si riuniscono almeno due volte l’anno per valutare la qualità della cooperazione tra i rispettivi servizi, discutere le misure tecniche ed organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure, se necessario.

1.4.3.   Sicurezza

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, gli Stati membri devono adottare misure equivalenti a quelle previste per il rispettivo N.SIS II dal paragrafo 1 del medesimo articolo, per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari.

Per quanto possibile, le raccomandazioni e le migliori pratiche indicate nel volume 2 dell’UE-catalogo Schengen: Sistema d’informazione Schengen, Sirene, devono essere tradotte in pratica.

Ciascun ufficio Sirene dovrebbe disporre di un computer e di una banca dati di sicurezza (backup) in un altro sito, in caso di gravi emergenze nell’ufficio Sirene.

Per proteggere i locali degli uffici Sirene sono necessarie misure di sicurezza fisica e organizzativa. In ottemperanza ai requisiti di sicurezza previsti dagli strumenti giuridici del SIS II, si applicheranno norme appropriate in relazione alla sicurezza dei locali. Le misure specifiche potranno variare in funzione di minacce concrete nelle immediate vicinanze dell’ufficio Sirene e della sua esatta ubicazione, e potranno includere tra l’altro:

finestre esterne con vetri di sicurezza,

porte di sicurezza chiuse,

mura di recinzione in mattoni/cemento,

impianti di allarme antintrusione, registri delle entrate, delle uscite e degli eventi insoliti,

guardie di sicurezza in loco o rapidamente disponibili,

sistemi di estinzione incendi e/o collegamento diretto con i vigili del fuoco,

locali separati per impedire l’ingresso negli uffici Sirene di personale non partecipante a misure di cooperazione di polizia internazionale o non autorizzato all’accesso,

alimentazione elettrica d’emergenza sufficiente.

Ciascuno Stato membro stabilisce le misure specifiche da adottare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II. Gli Stati membri controllano inoltre l’efficacia delle misure di sicurezza e adottano opportune misure organizzative in materia di controllo interno per garantire la conformità con gli strumenti giuridici del SIS II.

1.4.4.   Riservatezza

Ai sensi dell’articolo 11 degli strumenti giuridici del SIS II, a tutto il personale Sirene si applicano le norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. L’obbligo di riservatezza vincola tale personale anche dopo che avrà lasciato l’incarico o cessato di lavorare.

1.4.5.   Accessibilità

Per adempiere all’obbligo di fornire informazioni supplementari, il personale Sirene deve avere accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti e al parere di esperti.

1.4.6.   Comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), degli strumenti giuridici del SIS II, gli uffici Sirene si avvalgono, per le comunicazioni, di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e allo scambio di informazioni tra uffici Sirene. Solo in caso di indisponibilità, possono ricorrere a un altro mezzo di comunicazione adeguatamente protetto e il più appropriato a seconda delle circostanze. Tale possibilità di scelta significa che il mezzo di comunicazione è determinato caso per caso, tenendo conto delle disponibilità tecniche e dei requisiti di sicurezza e di qualità che la comunicazione deve soddisfare.

I messaggi scritti si dividono in due categorie: testi liberi e formulari standard. Questi ultimi sono predisposti in conformità dell’allegato 3.

Per la massima efficienza delle comunicazioni bilaterali tra il personale Sirene, sarà usata una lingua comune a entrambe le parti.

L’ufficio Sirene risponde il più rapidamente possibile a tutte le richieste d’informazione inviate dagli altri Stati membri attraverso i rispettivi uffici Sirene. In ogni caso, il termine di risposta non deve superare le 12 ore.

L’ordine di priorità nel lavoro quotidiano è determinato in base alla categoria di segnalazione e all’importanza del caso.

Per tutte le informazioni non scambiabili con formulario, l’ufficio Sirene userà un apposito indirizzo e-mail protetto.

1.4.7.   Regole di traslitterazione

Vanno rispettate le regole di traslitterazione di cui all’allegato 1.

1.4.8.   Qualità dei dati

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, gli uffici Sirene coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. Per svolgere questa funzione, dovranno disporre della necessaria competenza. Occorre quindi che a livello nazionale sia predisposta un’appropriata forma di controllo della qualità dei dati, nonché di verifica del rapporto segnalazioni/hit e del contenuto dei dati.

Perché ciascun ufficio Sirene possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati, bisogna organizzare il necessario supporto IT e garantire adeguati diritti di accesso ai sistemi.

1.4.9.   Strutture

Tutte le autorità nazionali, compresi gli uffici Sirene, incaricate della cooperazione internazionale di polizia devono essere organizzate in modo strutturato, onde evitare conflitti di competenza con altri organi nazionali aventi funzioni analoghe e duplicazioni di lavoro.

1.4.10.   Archiviazione

a)

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni di archiviazione delle informazioni.

b)

L’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante deve tenere a disposizione degli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle proprie segnalazioni, incluso un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione.

c)

Gli archivi di ogni ufficio Sirene devono permettere di accedere rapidamente alle informazioni, in modo da rispettare i tempi molto brevi di trasmissione delle informazioni.

d)

I dati personali archiviati dall’ufficio Sirene in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Di norma, sono cancellati immediatamente dopo che la segnalazione corrispondente è stata cancellata dal SIS II, e in ogni caso al più tardi entro un anno dalla cancellazione. Tuttavia, possono essere conservati per un periodo più lungo, conformemente alla legislazione nazionale, i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da uno Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un’azione nel suo territorio.

e)

Le informazioni supplementari inviate da altri Stati membri sono archiviate conformemente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati dello Stato membro ricevente. Si applicano inoltre le pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e la convenzione 108 del Consiglio d’Europa (16).

f)

L’accesso agli archivi è controllato e limitato al personale designato.

1.5.   Personale

1.5.1.   Competenze

Il personale degli uffici Sirene deve conoscere il maggior numero di lingue possibile e il personale in servizio deve essere in grado di comunicare con tutti gli uffici Sirene.

Il personale deve possedere le necessarie conoscenze:

nelle materie giuridiche nazionali, europee e internazionali,

sulle autorità di contrasto del proprio paese,

sui sistemi giudiziari e di gestione dell’immigrazione nazionali ed europei.

Il personale deve avere l’autorità necessaria per trattare autonomamente tutti i casi in gestione.

Gli operatori in servizio fuori dell’orario di ufficio devono avere le stesse competenze e conoscenze e la stessa autorità, e devono poter ricorrere a esperti in qualsiasi momento.

L’ufficio Sirene deve disporre di consulenze legali sia per i casi ordinari che per quelli eccezionali. A seconda dei casi, possono fornire consulenza legale sia i membri del personale aventi le competenze giuridiche necessarie, sia esperti appartenenti alle autorità giudiziarie.

1.5.2.   Assunzione

Le autorità nazionali competenti tengono conto di tutte queste competenze e conoscenze nell’assumere nuovo personale e organizzano, se necessario, corsi o sessioni di formazione interna a livello nazionale ed europeo.

Un personale con un alto grado di esperienza può operare autonomamente e gestire i casi in modo efficace. Di conseguenza, è opportuno un turnover debole del personale ed è necessario il sostegno univoco del management per creare i presupposti per la delega delle responsabilità.

1.5.3.   Formazione

Livello nazionale

A livello nazionale, una formazione sufficiente garantirà un personale con le competenze richieste dal presente manuale. Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

Livello europeo

Almeno una volta l’anno saranno organizzati corsi comuni di formazione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici Sirene permettendo l’incontro tra colleghi di uffici diversi, per scambiare informazioni sui metodi di lavoro nazionali e costituire un corpus di conoscenze omogeneo ed equivalente. In questo modo il personale capirà meglio l’importanza del proprio operato e di una reciproca solidarietà per la sicurezza comune degli Stati membri.

1.5.4.   Scambi di personale

Per quanto possibile, gli uffici Sirene prevedono anche di organizzare scambi di personale con altri uffici Sirene almeno una volta l’anno. L’obiettivo sarebbe quello di approfondire la conoscenza dei metodi di lavoro, vedere come sono organizzati gli altri uffici Sirene e stabilire contatti personali con colleghi di altri Stati membri.

1.6.   Infrastrutture tecniche

Ogni ufficio Sirene deve disporre di un sistema informatico di gestione che consenta il trattamento automatico di buona parte del flusso dei dati quotidiani.

1.6.1.   Scambio di dati tra uffici Sirene

Le specifiche tecniche per lo scambio di informazioni tra uffici Sirene sono definite nel documento sullo scambio di dati tra uffici Sirene (17).

1.7.   Formazione di altri servizi

Gli uffici Sirene partecipano alla creazione di norme nazionali per la formazione degli utenti finali ai principi e alle pratiche di qualità dei dati e alla formazione di tutte le autorità che inseriscono segnalazioni, ponendo l’accento sulla qualità dei dati, sui requisiti di protezione dei dati e su un uso ottimale del SIS II.

2.   PROCEDURE GENERALI

Le procedure descritte di seguito si applicano a tutte le categorie di segnalazioni; le procedure specifiche a ciascuna categoria figurano nelle parti corrispondenti del presente manuale.

2.1.   Definizioni

«Stato membro segnalante»

lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II

«Stato membro di esecuzione»

lo Stato membro che esegue l’azione da intraprendere dopo un hit

«hit» (risposta/riscontro positivo)

un utente finale effettua una ricerca nel SIS II e trova una segnalazione corrispondente ai criteri di ricerca; nel qual caso, va intrapresa l’azione richiesta

«flag» (indicatore di validità)

indicatore sospensivo della validità apponibile alle segnalazioni per l’arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e alle segnalazioni ai fini di controllo, dallo Stato membro che reputi incompatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali dare seguito all’azione richiesta. La presenza di un flag in corrispondenza a una data segnalazione significa che l’azione richiesta non sarà eseguita sul territorio di quello Stato membro.

2.2.   Segnalazioni multiple (articolo 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II)

Talvolta si possono riscontrare più segnalazioni di paesi diversi per uno stesso soggetto. È essenziale che ciò non crei confusione all’utente finale e che questi sappia chiaramente cosa fare quando si trova a inserire una segnalazione e quale procedura seguire in caso di hit. Occorrerà pertanto stabilire delle procedure per individuare le segnalazioni multiple, e regole di priorità per il loro inserimento nel SIS II.

Ciò presuppone che:

prima di inserire una segnalazione, si verifichi se lo stesso soggetto non sia già segnalato nel SIS II,

si consultino gli altri Stati membri quando l’inserimento di una segnalazione dà luogo a segnalazioni multiple fra loro incompatibili.

2.2.1.   Compatibilità delle segnalazioni e ordine di priorità

Per una stessa persona o uno stesso oggetto può essere inserita nel SIS II una sola segnalazione per Stato membro.

Pertanto, ogni qualvolta possibile e necessario, saranno conservate a livello nazionale tutte le segnalazioni successive riguardanti una stessa persona o uno stesso oggetto, per poterle introdurre una volta scaduta o cancellata la prima.

Più Stati membri possono inserire una segnalazione per una stessa persona o uno stesso oggetto se le segnalazioni sono compatibili.

Le segnalazioni per l’arresto (articolo 26 della decisione SIS II) sono compatibili con le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso (articolo 24 del regolamento SIS II), le segnalazioni di persone scomparse (articolo 32 della decisione SIS II) e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario (articolo 34 della decisione SIS II). Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini di controllo (articolo 36 della decisione SIS II).

Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto. Sono incompatibili invece con le segnalazioni di persone scomparse, le segnalazioni ai fini di controllo e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Le segnalazioni di persone scomparse sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario. Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e le segnalazioni ai fini di controllo.

Le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto e le segnalazioni di persone scomparse. Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini di controllo e le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso.

Le segnalazioni ai fini di controllo sono incompatibili con le segnalazioni per l’arresto, le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso, le segnalazioni di persone scomparse e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Nell’ambito delle segnalazioni ai fini di controllo, le segnalazioni a fini di «controllo discreto» sono incompatibili con quelle a fini di «controllo specifico».

Varie categorie di segnalazioni di oggetti non sono compatibili tra loro (cfr. la tavola di compatibilità).

L’ordine di priorità delle segnalazioni di persone è il seguente:

arresto per consegna o estradizione (articolo 26 della decisione SIS II),

rifiuto di ingresso o di soggiorno nel territorio Schengen (articolo 24 del regolamento SIS II),

messa sotto protezione (articolo 32 della decisione SIS II),

controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II),

controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II),

comunicazione del luogo di soggiorno (articoli 32 e 34 della decisione SIS II).

L’ordine di priorità delle segnalazioni di oggetti è il seguente:

prova (articolo 38 della decisione SIS II),

sequestro (articolo 38 della decisione SIS II),

controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II),

controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II).

Per motivi di interesse nazionale essenziale è possibile derogare a questo ordine di priorità, previa consultazione tra gli Stati membri.

Tavola di compatibilità delle segnalazioni di persone

Ordine di importanza

Segnalazione per l’arresto

Segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso

Segnalazione di persone scomparse (protezione)

Segnalazione a fini di controllo specifico

Segnalazione a fini di controllo discreto

Segnalazione di persone scomparse (luogo di soggiorno)

Segnalazione di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

Segnalazione per l’arresto

no

no

Segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso

no

no

no

no

no

Segnalazione di persone scomparse (protezione)

no

no

no

Segnalazione a fini di controllo specifico

no

no

no

no

no

no

Segnalazione a fini di controllo discreto

no

no

no

no

no

no

Segnalazione di persone scomparse (luogo di soggiorno)

no

no

no

Segnalazione di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

no

no

no


Tavola di compatibilità delle segnalazioni di oggetti

Ordine di importanza

Segnalazione a fini di prova

Segnalazione a fini di sequestro

Segnalazione a fini di controllo specifico

Segnalazione a fini di controllo discreto

Segnalazione a fini di prova

no

no

Segnalazione a fini di sequestro

no

no

Segnalazione a fini di controllo specifico

no

no

no

Segnalazione a fini di controllo discreto

no

no

no

2.2.2.   Verifica di segnalazioni multiple

Nel trattare potenziali segnalazioni multiple, occorre distinguere accuratamente fra persone od oggetti aventi caratteristiche similari. È pertanto essenziale che gli uffici Sirene si consultino e cooperino tra loro e che ogni Stato membro attui le procedure tecniche appropriate per individuare tali casi prima di introdurre la segnalazione.

Si applica la seguente procedura:

a)

se inserendo una nuova segnalazione risulta essere già registrata nel SIS II una persona o un oggetto con gli stessi elementi di descrizione dell’identità, occorrerà procedere a una verifica più dettagliata prima di inserire la nuova segnalazione;

b)

in caso di segnalazioni di persone, se necessario l’ufficio Sirene si metterà in contatto con l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante per verificare se si tratta effettivamente dello stesso soggetto (formulario E);

c)

se i criteri risultano identici e potrebbero riferirsi alla stessa persona o allo stesso oggetto, l’ufficio Sirene applicherà la procedura per l’inserimento di segnalazioni multiple. Se invece i criteri risultano riferirsi a due persone o oggetti diversi, l’ufficio Sirene convaliderà la richiesta di inserimento della nuova segnalazione.

Per verificare se esistono segnalazioni multiple su una persona si confrontano i seguenti elementi di identificazione:

cognome,

nome,

data di nascita,

sesso,

numero del documento di identità nazionale,

nome e cognome del padre e della madre,

luogo di nascita,

impronte digitali,

fotografie.

Per verificare se esistono segnalazioni multiple su un veicolo si confrontano i seguenti elementi di identificazione:

numero VIN,

numero di immatricolazione e paese di immatricolazione,

marca,

tipo.

Se inserendo una nuova segnalazione risulta essere già registrato nel SIS II lo stesso numero VIN e/o di immatricolazione, allora è possibile che esistano segnalazioni multiple sullo stesso veicolo. Tuttavia, questo metodo di verifica è efficace solo quando vengono usati gli stessi elementi descrittivi, pertanto il raffronto non è sempre possibile.

L’ufficio Sirene deve segnalare agli utenti nazionali che possono insorgere problemi quando il raffronto viene fatto su uno solo dei numeri: una risposta positiva non significa automaticamente che vi siano segnalazioni multiple e una risposta negativa non significa che il veicolo in questione non sia segnalato.

Per gli altri oggetti, i campi più appropriati per verificare la presenza di segnalazioni multiple sono quelli obbligatori, che il sistema usa sistematicamente per il raffronto automatico.

2.2.3.   Inserimento di segnalazioni multiple

Se la nuova segnalazione di uno Stato membro contrasta con una sua segnalazione precedente, l’ufficio Sirene nazionale provvede affinché nel SIS II figuri un’unica segnalazione conformemente alla procedura nazionale.

Se le segnalazioni provengono da Stati membri diversi, si applica la seguente procedura:

a)

se le segnalazioni sono compatibili, non è necessaria la consultazione tra uffici Sirene;

b)

se le segnalazioni sono incompatibili, o se la loro compatibilità è dubbia, gli uffici Sirene si consultano con il formulario E in modo da inserire un’unica segnalazione;

c)

le segnalazioni per l’arresto vanno inserite immediatamente, senza aspettare l’esito delle consultazioni tra Stati membri;

d)

se una segnalazione incompatibile con segnalazioni precedenti diventa prioritaria a seguito della consultazione, gli Stati membri che hanno introdotto le precedenti segnalazioni le cancellano non appena sia inserita la nuova. Gli Stati membri risolvono gli eventuali disaccordi tramite gli uffici Sirene; se non è possibile giungere a un accordo in base all’ordine di priorità stabilito, è mantenuta nel SIS II la segnalazione più vecchia;

e)

gli Stati membri che non hanno potuto inserire una segnalazione possono farsi avvertire dal CS-SIS della cancellazione della segnalazione;

f)

l’ufficio Sirene dello Stato membro che non ha potuto inserire la segnalazione può chiedere all’ufficio Sirene dello Stato membro che l’ha inserita di informarlo degli eventuali hit.

2.3.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si ottiene un «hit» quando un utente finale effettua una ricerca nel SIS II e trova una segnalazione corrispondente ai criteri di ricerca; nel qual caso, va intrapresa l’azione richiesta.

Se l’utente finale chiede informazioni supplementari in seguito a un hit, l’ufficio Sirene contatta quanto prima l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante e chiede le informazioni necessarie. Se del caso, gli uffici Sirene fungono da intermediari tra le autorità nazionali, fornendo e scambiando le informazioni supplementari pertinenti alla segnalazione.

Salvo diversa indicazione, lo Stato membro segnalante deve essere informato dell’hit e del relativo esito.

Si applica la seguente procedura:

a)

fatta salva la sezione 2.4 del presente manuale, l’hit su una persona o un oggetto segnalato deve, in linea di principio, essere comunicato all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante usando il formulario G.

Il formulario G recherà, al campo 090, l’articolo applicabile degli strumenti giuridici del SIS II.

Se necessario, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante comunica allora all’ufficio Sirene dello Stato membro che ha riscontrato l’hit tutte le pertinenti informazioni specifiche e le misure particolari da adottare.

Se l’hit riguarda una persona segnalata per l’arresto, l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha riscontrato l’hit ne informa, se del caso, telefonicamente l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante, previo invio del formulario G;

b)

gli uffici Sirene degli Stati membri che hanno inserito segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso non devono essere necessariamente informati degli hit su base sistematica, ma possono esserlo in casi eccezionali. Si può comunque trasmettere un formulario G se, per esempio, sono necessarie informazioni supplementari. Il formulario G va trasmesso sistematicamente quando l’hit riguarda una persona che beneficia del diritto di libera circolazione all’interno della Comunità.

2.3.1.   Comunicazione di ulteriori informazioni

Lo scambio di informazioni ai sensi degli strumenti giuridici del SIS II non pregiudica i compiti assegnati agli uffici Sirene dalle leggi nazionali di attuazione di altri strumenti giuridici dell’Unione europea, in particolare dalla legge nazionale che attua la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (18), o se le informazioni rientrano nel campo di applicazione dell’assistenza giudiziaria.

2.4.   Impossibilità di eseguire la procedura in caso di hit (articolo 48 della decisione SIS II e articolo 33 del regolamento SIS II)

In conformità dell’articolo 48 della decisione SIS II e dell’articolo 33 del regolamento SIS II si applica la seguente procedura:

a)

lo Stato membro che si trovi nell’impossibilità di eseguire la procedura comunica senza indugio allo Stato membro segnalante per il tramite del proprio ufficio Sirene che non è in grado di eseguire l’azione richiesta e ne precisa i motivi con il formulario H;

b)

gli Stati membri interessati possono allora concordare l’azione da intraprendere, nel rispetto del diritto interno e delle disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II.

2.5.   Trattamento di dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati inseriti nel SIS II (articolo 46, paragrafo 5, della decisione SIS II)

I dati inseriti nel SIS II possono essere trattati solo ai fini enunciati per ciascuna categoria di segnalazione.

Tuttavia, previo accordo dello Stato membro segnalante, i dati possono essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati inseriti, per prevenire una minaccia grave imminente per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o per prevenire un reato grave.

Se uno Stato membro intende trattare dati inseriti nel SIS II per finalità diverse da quelle per i quali sono stati inseriti, lo scambio di informazioni deve avvenire come segue:

a)

tramite il proprio ufficio Sirene, lo Stato membro che intende usare i dati per una finalità diversa espone allo Stato membro segnalante i motivi per cui chiede di cambiare la finalità originaria usando il formulario I;

b)

lo Stato membro segnalante esamina senza indugio se la richiesta può essere accolta e, tramite il proprio ufficio Sirene, comunica la decisione all’altro Stato membro;

c)

se del caso, lo Stato membro segnalante subordina l’autorizzazione a condizioni sull’uso dei dati.

Previo accordo dello Stato membro segnalante, l’altro Stato membro utilizza i dati solo per la finalità che ha chiesto e per cui ha ottenuto l’autorizzazione, e tiene conto delle eventuali condizioni fissate dallo Stato membro segnalante.

2.6.   Aggiunta di un flag (articoli 24 e 25 della decisione SIS II)

Su richiesta di un altro Stato membro è possibile aggiungere un flag.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 della decisione SIS II, uno Stato membro può in qualsiasi momento rifiutare di eseguire sul suo territorio l’azione richiesta, chiedendo l’apposizione di un flag alle segnalazioni per l’arresto (articolo 26 della decisione SIS II), alle segnalazioni di persone scomparse (articolo 32 della decisione SIS II) e alle segnalazioni a fini di controllo discreto o di controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II), qualora reputi che dare applicazione alla segnalazione non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. I motivi della richiesta devono essere comunicati contestualmente.

È prevista una procedura alternativa solo per le segnalazioni per l’arresto. Ogni Stato membro provvede a individuare quanto prima le segnalazioni che potrebbero richiedere l’applicazione del flag.

Quando vengono meno le circostanze di cui all’articolo 24, paragrafo 1, o all’articolo 25 della decisione SIS II, lo Stato membro che ha chiesto l’apposizione del flag deve sollecitarne quanto prima il ritiro.

2.6.1.   Consultazione degli Stati membri per l’aggiunta di un flag

Si applica la seguente procedura:

a)

lo Stato membro che vuole l’apposizione del flag ne fa richiesta allo Stato membro segnalante con il formulario F, specificando i motivi;

b)

lo Stato membro che ha inserito la segnalazione appone il flag immediatamente;

c)

concluso lo scambio di informazioni, in funzione delle informazioni fornite durante la consultazione dallo Stato membro che chiede il flag potrà risultare necessario modificare o cancellare la segnalazione, oppure ritirare la richiesta.

2.6.2.   Clausola transitoria fino al 1o gennaio 2009: richiesta di aggiunta sistematica del flag alle segnalazioni relative ai cittadini di uno Stato membro

È disposta la seguente procedura:

a)

uno Stato membro può chiedere all’ufficio Sirene di un altro Stato membro di aggiungere sistematicamente un flag alle segnalazioni per l’arresto riguardanti i suoi cittadini;

b)

lo Stato membro che lo desideri presenta una richiesta scritta allo Stato membro di cui sollecita la cooperazione;

c)

lo Stato membro che riceve la richiesta aggiunge un flag per lo Stato membro in questione immediatamente dopo aver creato la segnalazione;

d)

la procedura resta in vigore fino a quando non venga annullata con comunicazione scritta.

2.7.   Dati contenenti errori di diritto o di fatto (articolo 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II)

Se i dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente nel SIS II, le informazioni supplementari sono scambiate a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento SIS II e dell’articolo 49, paragrafo 2, della decisione SIS II, per cui solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati.

Lo Stato membro che ha scoperto che i dati contengono un errore o sono stati archiviati illecitamente ne informa quanto prima lo Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio Sirene ed entro dieci giorni dacché è in possesso degli elementi che dimostrano l’errore. Le informazioni sono scambiate con il formulario J.

a)

In funzione dell’esito delle consultazioni, lo Stato membro segnalante può essere tenuto a cancellare o rettificare i dati in conformità delle procedure nazionali per la rettifica della voce in questione.

b)

Se entro due mesi non si giunge a un accordo, l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha constatato l’errore o l’archiviazione illecita dei dati ne informa l’autorità nazionale abilitata a sottoporre la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di mediatore.

Scambio di informazioni in seguito a scoperta di fatti nuovi

A garanzia della qualità dei dati e della liceità del trattamento, l’ufficio Sirene diverso da quello dello Stato membro segnalante che venga a conoscenza di un fatto nuovo connesso a una segnalazione ne informa quanto prima l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante usando il formulario J. È quanto può accadere, ad esempio, quando un cittadino di paesi terzi segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno diventa titolare del diritto di libera circolazione all’interno della Comunità dopo che è stata introdotta la segnalazione.

2.8.   Diritto di accesso e rettifica di dati (articolo 41 del regolamento SIS II e articolo 58 della decisione SIS II) (19)

Il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS II conformemente agli strumenti giuridici del SIS II è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l’interessato lo fa valere.

L’interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l’accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni all’interessato soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro segnalante di prendere posizione.

Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente.

L’interessato è informato del seguito dato all’esercizio dei suoi diritti prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data della domanda iniziale o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

2.8.1.   Richieste di accesso o di rettifica

Fatta salva la legislazione nazionale, se è necessario informare le autorità nazionali di una richiesta di accesso o di rettifica dei dati, lo scambio di informazioni si svolge come segue:

a)

ogni ufficio Sirene applica il diritto nazionale in materia di diritto di accesso ai dati personali. A seconda dei casi e in conformità della legislazione applicabile, gli uffici Sirene trasmettono alle autorità nazionali competenti le richieste di accesso o di rettifica dei dati, ovvero decidono al riguardo nei limiti delle loro competenze;

b)

se richiesti dalle autorità nazionali competenti, gli uffici Sirene degli Stati membri interessati trasmettono, in conformità della legislazione nazionale, le informazioni relative all’esercizio del diritto d’accesso.

2.8.2.   Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri

Nella misura del possibile, le informazioni relative alle richieste di accesso a segnalazioni inserite nel SIS II da un altro Stato membro sono scambiate tramite gli uffici Sirene nazionali con formulario K.

Si applica la seguente procedura:

a)

la richiesta di accesso è trasmessa quanto prima allo Stato membro segnalante affinché possa prendere posizione;

b)

lo Stato membro segnalante comunica la propria posizione allo Stato membro che ha ricevuto la richiesta, e

c)

terrà conto dei termini per l’esame della richiesta fissati dallo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso.

Se lo Stato membro segnalante comunica la sua posizione all’ufficio Sirene dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso, l’ufficio Sirene, in conformità della legislazione nazionale e nei limiti delle sue competenze, decide riguardo alla richiesta oppure trasmette quanto prima tale posizione all’autorità competente a decidere della richiesta.

2.8.3.   Scambio di informazioni sulle richieste di rettifica o cancellazione di dati inseriti da altri Stati membri

Se una persona chiede di far rettificare o cancellare dati che la riguardano, alla rettifica o alla cancellazione potrà procedere solo lo Stato membro segnalante. Ove l’interessato si rivolga a uno Stato membro diverso da quello segnalante, l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta lo informa che deve contattare lo Stato membro segnalante e fornisce gli estremi dell’autorità competente di quello Stato.

2.9.   Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione

Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

Salvo i casi che fanno seguito a un hit, una segnalazione deve essere cancellata automaticamente dal CS-SIS (scaduto il termine di validità), o direttamente dal servizio che ha inserito la segnalazione nel SIS II (non sussistono più le condizioni per il suo mantenimento).

In entrambi i casi, il messaggio di cancellazione del CS-SIS deve essere trattato automaticamente dal N.SIS II.

Gli Stati membri possono farsi avvertire automaticamente della cancellazione di una segnalazione inserita da un altro Stato membro.

2.10.   Inserimento di nomi propri

Entro i limiti imposti dai sistemi nazionali per l’inserimento dei dati, i nomi propri (nomi e cognomi) vanno inseriti nel SIS II nel formato (caratteri e ortografia) quanto più vicino a quello usato nel documento di identità ufficiale. Di norma, gli Stati membri useranno i caratteri latini per inserire i dati nel SIS II, fatte salve le regole di traslitterazione e di trascrizione di cui all’allegato 1.

2.11.   Categorie di identità

Identità confermata (identità accertata)

L’identità si intende confermata (accertata) quando risulta da documenti di identità autentici, da un passaporto o da una dichiarazione delle autorità competenti.

Identità non confermata

L’identità si intende non confermata quando mancano prove sufficienti per confermare l’identità.

Identità usurpata

Si ha usurpazione di identità (cognome, nome, data di nascita) quando una persona usa l’identità di un’altra persona reale, per esempio quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Alias

L’alias è un’identità fittizia usata da una persona conosciuta sotto altre identità.

2.11.1.   Identità usurpata (articolo 36 del regolamento SIS II e articolo 51 della decisione SIS II)

Non appena sia accertato che è stata usurpata l’identità di una persona, si devono aggiungere dati complementari alla segnalazione nel SIS II, con il consenso dell’interessato, per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. La vittima dell’usurpazione di identità può, conformemente alle procedure nazionali, fornire all’autorità competente i dati di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento SIS II e all’articolo 51, paragrafo 3, della decisione SIS II. La persona la cui identità sia stata usurpata ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati.

Se uno Stato membro scopre che la segnalazione di una persona inserita da un altro Stato membro è connessa a un caso di usurpazione di identità, ne informa l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante con il formulario Q, perché siano aggiunti i dati alla segnalazione nel SIS II.

I dati della persona la cui identità è stata usurpata sono forniti esclusivamente per stabilire l’identità della persona controllata e non possono, in nessun caso, essere usati per altri fini. Le informazioni sulle identità usurpate vanno soppresse contestualmente alla cancellazione della segnalazione, o prima se l’interessato lo richiede.

Vista la finalità dell’inserimento di dati di questo tipo, è opportuno che alla segnalazione siano aggiunte le fotografie e le impronte digitali della persona la cui identità è stata usurpata. Nel formulario Q, solo il numero Schengen fa riferimento ai dati della persona ricercata con la segnalazione SIS II. Le informazioni del campo 052 (data di rilascio del documento) sono obbligatorie.

Inoltre, se lo Stato membro segnalante scopre che una persona segnalata nel SIS II usurpa l’identità di un terzo, dovrà verificare se è opportuno mantenere l’identità usurpata nella segnalazione SIS II (per ritrovare la persona ricercata).

2.11.2.   Inserimento di alias

A garanzia di una qualità dei dati sufficiente, gli Stati membri si comunicano per quanto possibile l’esistenza di alias e si scambiano tutte le informazioni pertinenti sulla reale identità della persona ricercata.

L’inserimento dell’alias compete allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Se a scoprire l’alias è un altro Stato membro, la questione è demandata allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

In caso di segnalazioni per l’arresto, gli Stati membri che aggiungono l’alias possono informarne tutti gli altri Stati membri con il formulario M.

2.11.3.   Ulteriori informazioni per accertamento di identità

Se i dati nel SIS II sono insufficienti, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante può anche fornire ulteriori informazioni previa consultazione, di sua iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, per accertare l’identità di una persona. A tal fine, usa il formulario L. Le informazioni riguardano in particolare:

l’origine del passaporto o documento d’identità in possesso della persona ricercata,

il numero del passaporto o documento d’identità, la data, il luogo e l’autorità del rilascio, il termine ultimo di validità,

la descrizione della persona ricercata,

cognome e nome del padre e della madre,

l’ultimo indirizzo noto.

Nella misura del possibile queste informazioni saranno disponibili presso gli uffici Sirene, oppure immediatamente e permanentemente accessibili per una rapida trasmissione.

L’obiettivo comune è ridurre al minimo il rischio di trattenere indebitamente una persona la cui identità sia simile a quella della persona segnalata.

2.12.   Scambio di informazioni in caso di segnalazioni interconnesse

Ai sensi dell’articolo 37 del regolamento SIS II e dell’articolo 52 della decisione SIS II, gli Stati membri possono creare connessioni fra le segnalazioni conformemente alla legislazione nazionale, per instaurare un nesso fra persone e oggetti segnalati nel SIS II. Uno Stato membro crea una connessione solo se sussiste una reale esigenza operativa.

2.12.1.   Norme tecniche

Ogni connessione consente di instaurare un nesso fra almeno due segnalazioni.

Uno Stato membro può creare una connessione tra segnalazioni che introduce nel SIS II, e solo tale Stato membro può modificarla o cancellarla. Le connessioni sono visibili solo agli utenti che possono visualizzare almeno due delle segnalazioni interconnesse. Gli Stati membri provvedono affinché alle connessioni possano accedere solo utenti abilitati.

2.12.2.   Norme operative

Le connessioni tra segnalazioni non richiedono procedure speciali per lo scambio di informazioni supplementari, tuttavia vanno osservati i principi che seguono.

In caso di hit per due o più segnalazioni interconnesse, l’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione trasmette un formulario G per ogni segnalazione.

Non è richiesto nessun formulario per le segnalazioni che, sebbene connesse a una segnalazione cui corrisponde un hit, non sono di per sé oggetto dell’hit. Questa regola non si applica se la segnalazione interconnessa alla quale non corrisponde nessun hit è una segnalazione per l’arresto o una segnalazione di persona scomparsa (protezione). Nel qual caso la scoperta della segnalazione interconnessa va comunicata con formulario M.

2.13.   SIRPIT (Sirene PIcture Transfer) e formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II

Alla segnalazione inserita nel SIS II vanno aggiunte le impronte digitali e le fotografie, se disponibili.

Gli uffici Sirene devono essere in grado di scambiare impronte digitali e fotografie per completare la segnalazione. Lo Stato membro che disponga della fotografia o delle impronte digitali di una persona segnalata da un altro Stato membro può trasmetterle tramite SIRPIT, in modo che lo Stato membro segnalante possa completare la segnalazione.

Tale scambio non pregiudica gli scambi rientranti nell’ambito della cooperazione di polizia ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

2.13.1.   Uso ulteriore dei dati scambiati, inclusa l’archiviazione

Qualsiasi uso ulteriore di fotografie e impronte digitali scambiate con SIRPIT, inclusa l’archiviazione, deve essere conforme alle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II, alla direttiva 95/46/CE, alla convenzione 108 del Consiglio d’Europa e alla legislazione vigente nel settore degli Stati membri interessati.

2.13.2.   Requisiti tecnici

Le impronte digitali e le fotografie sono raccolte e trasmesse conformemente alle norme previste nelle disposizioni di attuazione per l’inserimento dei dati biometrici nel SIS II.

Ogni ufficio Sirene deve soddisfare i requisiti tecnici SIRPIT.

Le impronte digitali e le fotografie sono trasmesse in allegato a una maschera di input, concepita appositamente per SIRPIT.

2.13.3.   Uso del formulario L Sirene

La trasmissione via SIRPIT è annunciata inviando un formulario L con il canale usato abitualmente per tutti i formulari Sirene. Il formulario L è trasmesso contestualmente alle impronte digitali e/o alle fotografie.

2.13.4.   Procedura SIRPIT

L’ufficio Sirene del paese che detiene le impronte digitali o le fotografie della persona segnalata da un altro Stato membro è denominato «Sirene detentore».

L’ufficio Sirene del paese che ha inserito la segnalazione nel SIS II è denominato «Sirene segnalante».

Si applica la seguente procedura:

a)

il Sirene detentore invia un formulario L con il mezzo elettronico consueto e indica nel campo 083 che le impronte digitali e le fotografie sono trasmesse per completare la segnalazione nel SIS II;

b)

il Sirene segnalante aggiunge le impronte digitali o le fotografie alla segnalazione nel SIS II e le trasmette all’autorità competente affinché completi la segnalazione.

2.13.4.1.   Maschera di input

La maschera di input conterrà i seguenti dati:

1)

numero di identificazione Schengen/SchengenID (*) (1)

2)

numero di riferimento (*) (1)

3)

data delle impronte digitali

4)

luogo di rilevamento delle impronte

5)

data della fotografia

6)

motivo del rilevamento delle impronte

7)

cognome (*) (2)

8)

nome (*) (2)

9)

cognome da nubile

10)

identità accertata?

11)

data di nascita (*)

12)

luogo di nascita

13)

cittadinanza

14)

sesso (*)

15)

informazioni complementari

Osservazioni:

(*)

obbligatorio

(1)

da inserire nel campo 1 oppure nel campo 2

(2)

può essere inserita la dicitura «sconosciuto».

Il luogo e la data del rilevamento delle impronte vanno inseriti se noti.

2.13.5.   Formato e qualità dei dati biometrici

Tutti i dati biometrici inseriti nel sistema devono aver superato un controllo specifico di qualità che assicuri uno standard minimo di qualità comune a tutti gli utenti del SIS II.

Prima dell’inserimento, sono effettuati controlli a livello nazionale che garantiscano:

la conformità delle impronte digitali al formato specificato ANSI/NIST — ITL 1-2000, attuato ai fini di Interpol e adattato per il SIRPIT (Sirene Picture Transfer),

la conformità delle fotografie, che possono servire solo per confermare l’identità di una persona trovata grazie a un’interrogazione alfanumerica del SIS II, ai seguenti requisiti: un rapporto altezza/larghezza del volto inquadrato frontalmente di 3/4 o 4/5, per quanto possibile; se disponibile, una risoluzione di almeno 480 × 600 pixel e una profondità di colore di 24 bit; se acquisita con scanner, un’immagine di dimensioni inferiori a circa 200 Kbytes, per quanto possibile.

2.14.   Sovrapposizione di ruoli tra Sirene e Interpol (20)

Il SIS II non è inteso a sostituire Interpol né a riprodurne il ruolo. Sebbene alcuni compiti si sovrappongano, i principi di azione e cooperazione tra gli Stati membri in ambito Schengen sono sostanzialmente diversi da quelli di Interpol. È pertanto necessario stabilire regole di cooperazione tra gli uffici Sirene e gli UCN (uffici centrali nazionali) a livello nazionale.

Si applicano i seguenti principi:

2.14.1.   Priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol

Nel caso di segnalazioni introdotte dagli Stati membri, le segnalazioni SIS II e lo scambio di tutte le informazioni a quelle relative hanno sempre priorità sulle segnalazioni e sullo scambio di informazioni tramite Interpol. Tale disposizione è importante soprattutto in caso di segnalazioni contrastanti.

2.14.2.   Scelta del canale di comunicazione

Il principio della priorità delle segnalazioni Schengen sulle segnalazioni effettuate dagli Stati membri tramite Interpol deve essere rispettato, e ciò vale anche per gli UCN degli Stati membri. Una volta creata la segnalazione SIS II, spetta agli uffici Sirene provvedere a tutte le comunicazioni relative alla segnalazione, alle sue finalità e all’esecuzione dell’azione richiesta. Lo Stato membro che voglia cambiare canale di comunicazione dovrà consultare prima le altre parti. Tale cambiamento è possibile solo in casi specifici.

2.14.3.   Uso e diffusione delle segnalazioni Interpol negli Stati Schengen

Vista la priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol, l’uso di queste ultime sarà limitato a casi eccezionali (quando cioè non sia possibile, né ai sensi della convenzione né sul piano tecnico, inserire una segnalazione nel SIS II, ovvero non si disponga di tutte le informazioni necessarie per creare una segnalazione SIS II). Vanno evitate, nello spazio Schengen, segnalazioni parallele nel SIS II e tramite Interpol. Le segnalazioni diffuse da Interpol che riguardano anche lo spazio Schengen o parte dello stesso devono recare la seguente dicitura: «salvo per gli Stati Schengen».

2.14.4.   Hit e cancellazione della segnalazione

Perché ciascun ufficio Sirene possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati inseriti nel SIS II, gli Stati membri fanno in modo che gli uffici Sirene e gli UCN si informino reciprocamente degli hit e della cancellazione di segnalazioni.

2.14.5.   Miglioramento della cooperazione tra gli uffici Sirene e gli UCN di Interpol

In conformità della legislazione nazionale, ogni Stato membro adotta tutte le opportune disposizioni per uno scambio efficace delle informazioni a livello nazionale tra l’ufficio Sirene e gli UCN.

2.14.6.   Trasmissione di informazioni a Stati terzi

a)

Dati trattati nel SIS II

Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento SIS II e dell’articolo 54 della decisione SIS II, i dati trattati nel SIS II a norma di questi due strumenti giuridici non sono trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione. L’articolo 55 della decisione SIS II contempla una deroga a tale norma generale, acconsentendo allo scambio con Interpol di dati sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, e subordinandolo a condizioni.

b)

Informazioni supplementari

In base al «principio della proprietà dei dati» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, le informazioni supplementari sono trasmesse a Stati terzi dallo Stato membro «proprietario» dei dati. Se a ricevere una richiesta di informazioni supplementari connessa a una data segnalazione è l’ufficio Sirene di uno Stato diverso da quello segnalante, il primo informa il secondo per permettergli di prendere una decisione nel pieno rispetto delle norme applicabili, incluse quelle sulla protezione dei dati. Il ricorso al canale Interpol dipenderà dalle disposizioni o procedure nazionali.

2.15.   Rapporti tra Sirene e Europol

Europol ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 36 e 38 della decisione SIS II, e di consultarli direttamente. Europol, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Europol, può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Nel rispetto della legislazione nazionale, sarà istituita una cooperazione con l’unità nazionale Europol per garantire che l’ufficio Sirene sia informato di tutti gli scambi di informazioni supplementari tra Europol e la relativa unità nazionale concernenti segnalazioni nel SIS II. Se, a livello nazionale, la comunicazione relativa alle segnalazioni SIS II è affidata all’unità nazionale Europol, sarà opportuno evitare confusioni fra gli utenti finali.

2.16.   Rapporti tra Sirene e Eurojust

I membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 32, 34 e 38 della decisione SIS II, e di consultarli direttamente. Nel rispetto della legislazione nazionale, sarà con questi istituita una cooperazione per garantire il corretto scambio di informazioni in caso di hit. In particolare, l’ufficio Sirene fungerà da contatto per i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti per quanto riguarda le informazioni supplementari connesse a segnalazioni SIS II.

2.17.   Tipi particolari di ricerca

2.17.1.   Ricerca mirata geograficamente

Con ricerca mirata geograficamente si intende la ricerca svolta in una zona geografica circoscritta, per la quale lo Stato membro dispone di indizi concreti sul luogo di soggiorno della persona ricercata o sul luogo in cui si trova l’oggetto ricercato. In questi casi, può essere dato seguito alla richiesta dell’autorità giudiziaria immediatamente dopo la sua ricezione.

Nello spazio Schengen, le ricerche mirate geograficamente si eseguono in base a una segnalazione SIS II. Se il luogo di soggiorno è noto al momento in cui è inserita la segnalazione per l’arresto, il campo 061 del formulario A dovrà contenere tali informazioni sulla persona ricercata. In tutti gli altri casi, anche per la comunicazione del luogo in cui si trova un oggetto, va usato il formulario M (campo 83). La segnalazione della persona ricercata sarà introdotta nel SIS II in modo che l’azione richiesta diventi immediatamente esecutiva (articolo 64 della convenzione Schengen e articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro MAE).

Una segnalazione SIS II aumenta le probabilità di successo in caso di spostamento imprevisto della persona o dell’oggetto all’interno dello spazio Schengen, pertanto non introdurre nel SIS II la segnalazione di una persona o di un oggetto ricercato è possibile solo in circostanze particolari (ad esempio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento SIS II e della decisione SIS II, se mancano dati sufficienti per inserire una segnalazione, ecc.).

3.   SEGNALAZIONE PER L’ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE (ARTICOLO 26 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

invio di informazioni supplementari agli Stati membri,

aggiunta di un flag,

intervento dell’ufficio Sirene a seguito di segnalazione per arresto,

scambio di informazioni in caso di hit.

3.1.   Inserimento di una segnalazione

Le segnalazioni per l’arresto saranno d’ora in poi perlopiù accompagnate da mandato di arresto europeo (MAE). Una segnalazione per l’arresto può tuttavia dar luogo anche a un arresto provvisorio in attesa della richiesta di estradizione (RE).

A emettere il MAE o la RE deve essere un’autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante.

Introducendo una segnalazione per l’arresto a fini di consegna si acclude in allegato nel SIS II una copia del mandato d’arresto europeo originale, eventualmente corredata di una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’UE.

Alla segnalazione sono inoltre aggiunte le fotografie e le impronte digitali della persona ricercata, se disponibili.

Le informazioni pertinenti, quindi anche il MAE o la RE, fornite in relazione alle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione, devono essere a disposizione dell’ufficio Sirene quando è inserita la segnalazione. Va verificato che le informazioni siano complete e presentate correttamente.

Gli Stati membri possono introdurre più di un MAE per segnalazione per l’arresto. È responsabilità di ogni Stato membro cancellare un MAE non più valido, verificare se altri MAE siano allegati alla segnalazione e prorogarne la durata, se necessario.

Le segnalazioni per l’arresto possono contenere un file binario per singolo MAE. Gli Stati membri possono accludere la traduzione a qualunque MAE allegato a una segnalazione per l’arresto, anche se necessario in un file binario separato.

I documenti in PDF scannerizzati da allegare alle segnalazioni avranno, per quanto possibile, una risoluzione minima di 150 DPI.

3.2.   Segnalazioni multiple

Per le procedure generali si veda la sezione 2.2.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

Può succedere che più Stati membri introducano una segnalazione per l’arresto riguardante la stessa persona. In questa eventualità, in caso di arresto, spetta all’autorità giudiziaria di esecuzione dello Stato membro in cui è avvenuto l’arresto decidere quale mandato debba essere eseguito.

Compatibilità delle segnalazioni per l’arresto

Le segnalazioni per l’arresto sono compatibili con le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso, le segnalazioni di persone scomparse e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario. Non sono compatibili con le segnalazioni ai fini di controllo.

Le segnalazioni per l’arresto vanno inserite immediatamente, senza aspettare l’esito delle consultazioni tra Stati membri.

3.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

3.4.   Inserimento di alias

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

3.5.   Invio di informazioni supplementari agli Stati membri

Inserendo una segnalazione, si trasmettono a tutti gli Stati membri le relative informazioni supplementari.

Le informazioni di cui alle sezioni 3.5.1 e 3.5.2 sono trasmesse agli altri uffici Sirene con il mezzo più rapido. Le ulteriori informazioni necessarie per l’identificazione saranno trasmesse previa consultazione e/o su richiesta di un altro Stato membro.

In caso di più MAE o RE per la stessa persona, bisogna compilare per ciascun mandato o per ciascuna richiesta un formulario A distinto.

Il MAE, la RE e il formulario A [in particolare la sezione e) del MAE: «descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento e il luogo» e il campo 044: «descrizione dei fatti»] devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate per permettere agli altri uffici Sirene di verificare la segnalazione. Tuttavia, saranno scambiate solo le informazioni necessarie.

3.5.1.   Informazioni supplementari in relazione a un MAE

Il formulario A deve contenere come minimo le informazioni che figurano nel MAE. Il campo 044 deve comprendere una breve descrizione delle circostanze.

Per il formulario A, indicare:

239: che il formulario riguarda solo un MAE,

272: il numero progressivo del MAE per distinguere tra più MAE relativi a una stessa persona,

006-013, 266, 275, 237-238 e 050-061: le informazioni inserite nel SIS II e corrispondenti alla sezione a) del MAE,

030-033 e 251-259: le informazioni di cui alla sezione i) del MAE,

240-241 e 035-037: le pertinenti informazioni di cui alla sezione b) del MAE,

034, 038, 039: le pertinenti informazioni di cui alla sezione c) del MAE,

243-244: le informazioni di cui alla sezione d) del MAE. Se non è stata emessa decisione in absentia, lasciare i campi vuoti. Nel campo 244, basta una semplice descrizione senza copiare il testo delle disposizioni di legge,

245, 247, 040-045 e 047: le informazioni di cui alla sezione e) del MAE,

267: le informazioni di cui alla sezione f) del MAE. Non copiare il testo delle disposizioni di legge pertinenti,

249: le informazioni di cui alla sezione g) del MAE. Se non c’è richiesta di sequestro di beni, lasciare il campo vuoto,

250: le informazioni di cui alla sezione g) del MAE. Se noto, menzionare anche il luogo in cui si trovano i beni,

268: le informazioni di cui alla sezione h) del MAE,

260-264: le informazioni di cui alla sezione i) del MAE,

269-271: le informazioni di cui alla sezione i) del MAE, solo se diverse da quelle indicate ai campi 251, 252 e 032,

400 e 403: possono essere allegati documenti complementari.

3.5.2.   Informazioni supplementari in relazione a un arresto provvisorio

3.5.2.1.   Se la segnalazione è basata sia su un MAE che su una RE

Inserendo una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, si trasmettono a tutti gli Stati membri le informazioni supplementari con il formulario A. Se i dati contenuti nella segnalazione e le informazioni supplementari trasmesse agli Stati membri in relazione a un MAE non sono sufficienti ai fini dell’estradizione, si procede all’invio di informazioni complementari.

Nel campo 239 va indicato che il formulario riguarda sia un MAE che una RE.

3.5.2.2.   Se la segnalazione è basata solo su una RE

Inserendo una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, si trasmettono a tutti gli Stati membri le informazioni supplementari con il formulario A.

Nel campo 239 va indicato che il formulario riguarda una RE.

3.6.   Aggiunta di un flag

Per le procedure generali si veda la sezione 2.6.

Se può essere eseguito almeno uno dei MAE o una delle RE allegati alla segnalazione, alla segnalazione non è apposto nessun flag.

La segnalazione cui sia stato aggiunto un flag si ritiene inserita per comunicare il luogo di soggiorno della persona segnalata.

3.7.   Intervento degli uffici Sirene a seguito di segnalazione per arresto

L’ufficio Sirene che riceve un formulario A consulta quanto prima tutte le fonti disponibili per cercare di localizzare la persona. Il fatto che le informazioni fornite dallo Stato membro segnalante siano insufficienti perché lo Stato membro destinatario le accetti non deve impedire a quest’ultimo di effettuare le ricerche.

Se la segnalazione per l’arresto è convalidata e il soggetto è localizzato o arrestato in uno Stato membro, le informazioni contenute nel formulario A sono trasmesse all’autorità dello Stato membro competente per l’esecuzione del MAE o della RE. Se è richiesto l’originale del MAE o della RE, l’autorità giudiziaria che lo ha emesso lo invia direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione (salvo altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro segnalante o dello Stato membro di esecuzione).

3.8.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applica inoltre la seguente procedura:

a)

l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante deve essere sempre informato immediatamente degli hit riguardanti la persona che ha segnalato per l'arresto. Inoltre, dopo l’invio del formulario G, l’hit deve essergli comunicato anche telefonicamente;

b)

se necessario, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante comunica allora all’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione tutte le pertinenti informazioni specifiche sulle misure particolari da adottare.

Inoltre, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante informa tutti gli altri uffici Sirene, con formulario M, dell’hit purché sia stato riscontrato nelle due settimane successive alla data della segnalazione. Trascorso questo termine, l’informazione è trasmessa solo agli Stati membri che ne hanno fatto richiesta.

4.   SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO D’INGRESSO O DI SOGGIORNO (ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

scambio di informazioni in caso di hit,

caso particolare di familiari di cittadini UE.

4.1.   Inserimento di una segnalazione

Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento SIS II, può essere inserita nel SIS II una segnalazione al fine di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di cittadini di paesi terzi sulla base di una segnalazione nazionale inserita per motivi di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

Una segnalazione può inoltre essere inserita in base al fatto che il cittadino di paesi terzi è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o di soggiorno, basata sull’inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi.

Inoltre, l’articolo 26 del regolamento SIS II prevede che, a determinate condizioni, debbano essere inserite nel SIS II le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell’articolo 15 del trattato sull’Unione europea.

In conformità dell’articolo 25 del regolamento SIS II, ai cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto comunitario di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (21), si applicano norme particolari. L’ufficio Sirene deve, nella misura del possibile, mettere a disposizione tutte le informazioni utilizzate per valutare l’opportunità di inserire una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno di un beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione (22).

4.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno

Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto. Sono incompatibili invece con le segnalazioni di persone scomparse, le segnalazioni ai fini di controllo e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

4.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

4.4.   Inserimento di alias

Per le procedure generali si veda la sezione 2.11.2.

4.5.   Scambio di informazioni in caso di hit

Espletare le procedure di informazione previste all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen e le consultazioni di cui all’articolo 25 della convenzione Schengen è competenza delle autorità incaricate dei controlli di frontiera e del rilascio dei titoli di soggiorno o dei visti. In linea di principio, gli uffici Sirene intervengono in queste procedure solo per trasmettere informazioni supplementari direttamente connesse alle segnalazioni (comunicazione di un hit, precisazioni in merito a un’identità) o per cancellare segnalazioni.

Gli uffici Sirene possono tuttavia partecipare anche alla trasmissione delle informazioni supplementari necessarie per l’espulsione o il respingimento di un cittadino di paesi terzi, e alla trasmissione di informazioni supplementari conseguenti a tali operazioni.

4.5.1.   Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti

Si applica la seguente procedura:

a)

fatta salva la procedura speciale per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 25 della convenzione Schengen e senza pregiudizio della sezione 4.6 concernente lo scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione (nel qual caso è obbligatorio consultare l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante), lo Stato membro di esecuzione può informare lo Stato membro che ha inserito una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno di aver riscontrato un hit durante la procedura per il rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto. Lo Stato membro segnalante può a sua volta informare gli altri Stati membri con il formulario M, se opportuno;

b)

se richiesti, nel rispetto del diritto nazionale gli uffici Sirene degli Stati membri interessati possono prestare assistenza per la trasmissione delle necessarie informazioni alle autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e dei visti.

Procedure speciali di cui all’articolo 25 della convenzione Schengen

Procedura ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della convenzione Schengen

Se lo Stato membro che intende accordare un titolo di soggiorno scopre che l’interessato è segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno da un altro Stato membro, consulta lo Stato membro segnalante per il tramite degli uffici Sirene, usando il formulario N. La segnalazione è cancellata se dopo la consultazione lo Stato membro mantiene la decisione di rilasciare il titolo di soggiorno. La persona può tuttavia essere iscritta nell’elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno dello Stato membro.

Procedura ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della convenzione Schengen

Se uno Stato membro segnalante scopre che la persona segnalata ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno ha ottenuto un titolo di soggiorno, avvia una procedura di consultazione con lo Stato membro che l’ha rilasciato per il tramite degli uffici Sirene, usando il formulario O. La consultazione ha luogo anche se lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno scopre in seguito che il titolare è segnalato nel SIS II ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno (23).

Se un terzo Stato membro (uno Stato membro, cioè, che non ha rilasciato il titolo di soggiorno, né ha segnalato il titolare) scopre una segnalazione riguardante un cittadino di paesi terzi titolare di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, ne informa lo Stato membro del rilascio e lo Stato membro segnalante per il tramite degli uffici Sirene, con il formulario H.

Se la procedura di cui all’articolo 25 della convenzione Schengen porta alla cancellazione di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno, gli uffici Sirene prestano assistenza nel rispetto del diritto nazionale, se richiesti.

4.5.2.   Scambio di informazioni in caso di respingimento o espulsione dal territorio Schengen

Si applica la seguente procedura:

a)

fatte salve le procedure speciali per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen e senza pregiudizio della sezione 4.6 concernente lo scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione (nel qual caso è obbligatorio consultare l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio Sirene), uno Stato membro può chiedere di essere informato ogni qualvolta sia riscontrato un hit in relazione alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno che ha inserito nel SIS II.

Lo Stato membro che voglia avvalersi di questa possibilità ne fa domanda scritta agli altri Stati membri;

b)

lo Stato membro segnalante può, su iniziativa dello Stato membro di esecuzione, essere informato della scoperta di un hit e del respingimento o dell’espulsione dal territorio Schengen del cittadino di paesi terzi segnalato;

c)

se uno Stato membro rintraccia sul suo territorio un cittadino di paesi terzi segnalato, lo Stato membro segnalante, se richiesto, trasmette le informazioni necessarie per il rimpatrio dell’interessato. A seconda delle esigenze dello Stato membro di esecuzione e dei dati di cui dispone lo Stato membro segnalante, saranno fornite le seguenti informazioni:

tipo di decisione e motivazione,

autorità che ha preso la decisione,

data della decisione,

data di notifica della decisione,

data di esecuzione della decisione,

data in cui la decisione cessa di avere effetto o suo periodo di validità.

Se la persona segnalata è fermata alla frontiera, si esegue l’azione disposta dal codice frontiere Schengen e dallo Stato membro segnalante.

Lo scambio di informazioni supplementari tramite gli uffici Sirene può altresì rivelarsi assolutamente necessario in casi specifici per l’esatta identificazione di una persona (cfr. sezione 2.8.3).

Procedure speciali di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen

Procedura per i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del codice frontiere Schengen, il cittadino di paesi terzi segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno che è però in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri, è ammesso ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possa raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto di ritorno. L’ingresso può essergli negato se figura nell’elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto d’ingresso di quello Stato membro.

Se il cittadino di paesi terzi interessato tenta di entrare nel territorio dello Stato membro segnalante, questo può negargli l’ingresso. Tuttavia, su istanza dell’autorità competente, l’ufficio Sirene di quello Stato membro consulta l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno con un formulario O, affinché l’autorità competente possa determinare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno. Se il titolo di soggiorno non è ritirato, la segnalazione va cancellata dal SIS II ma il titolare può comunque essere iscritto nell’elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto d’ingresso.

Se il cittadino di paesi terzi interessato tenta di entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno, l’ingresso è autorizzato ma l’ufficio Sirene di quello Stato membro invia, su istanza dell’autorità competente, un formulario O all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante affinché le autorità competenti interessate possano decidere in merito al ritiro del titolo di soggiorno o alla cancellazione della segnalazione.

Se il cittadino di paesi terzi interessato tenta di entrare nel territorio di un terzo Stato membro che non ha segnalato il cittadino né ha rilasciato il titolo di soggiorno, e tale Stato scopre che quello è segnalato nel SIS II pur essendo in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro, il terzo Stato membro autorizza il transito verso lo Stato membro del rilascio. L’ingresso può essere negato se il terzo Stato membro ha iscritto l’interessato nell’elenco nazionale delle persone segnalate. In entrambi i casi, su istanza dell’autorità competente, l’ufficio Sirene del terzo Stato membro invia agli uffici Sirene degli altri due Stati membri interessati il formulario H, informandoli della contraddizione ed esortandoli a consultarsi per decidere se cancellare la segnalazione dal SIS II o ritirare il titolo di soggiorno. Può inoltre chiedere di essere informato dell’esito delle consultazioni.

Procedura per i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), uno Stato membro può derogare al principio della non ammissione delle persone segnalate ai fini del rifiuto d’ingresso, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Su istanza dell’autorità competente, l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha autorizzato l’ingresso ne informa l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante con il formulario H.

4.6.   Scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione

In caso di hit relativo a un cittadino di paesi terzi beneficiario del diritto comunitario di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE si applicano norme particolari (24):

a)

su istanza dell’autorità competente, l’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione contatta immediatamente l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante con il formulario G, per ottenere le informazioni necessarie a decidere senza indugio sull’azione da intraprendere;

b)

appena ricevuta la richiesta di informazioni, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante raccoglie le informazioni richieste e le invia quanto prima all’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione;

c)

lo Stato membro di esecuzione informa, per il tramite del suo ufficio Sirene, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante se è stata effettuata (formulario G) o meno (formulario H) l’azione richiesta.

4.7.   Cancellazione di segnalazioni di cittadini UE

Quando un cittadino di paesi terzi segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro UE, la segnalazione è cancellata. Se del cambiamento di cittadinanza viene a conoscenza l’ufficio Sirene di uno Stato membro diverso da quello segnalante, detto ufficio invia un formulario J all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante, in conformità della procedura per la rettifica e la cancellazione dei dati contenenti errori di diritto o di fatto (cfr. sezione 2.7).

5.   SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE (ARTICOLO 32 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

aggiunta di un flag,

scambio di informazioni in caso di hit.

5.1.   Inserimento di una segnalazione

Se richiesto dall’autorità competente, vengono inseriti nel SIS II i dati relativi alle seguenti categorie di persone (minori e adulti), per accertarne il luogo di soggiorno o per metterle sotto protezione:

persone scomparse che devono essere poste sotto protezione:

i)

ai fini della loro tutela;

ii)

per prevenire minacce;

persone scomparse di cui occorre accertare il luogo di soggiorno e che non devono essere poste sotto protezione.

Nell’avviare la ricerca, si applicano opportunamente le procedure nazionali che stabiliscono chi può chiedere la ricerca di una persona scomparsa e come vada presentata la richiesta.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione SIS II, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali, se disponibili.

5.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni di persone scomparse

Le segnalazioni di persone scomparse sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario. Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e le segnalazioni ai fini di controllo.

5.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

5.4.   Inserimento di alias

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

5.5.   Aggiunta di un flag

In caso di hit può essere chiesta l’apposizione di un flag. A tal fine si applicano le procedure generali di cui alla sezione 2.6.

Per le segnalazioni di persone scomparse non esistono azioni alternative.

5.6.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

a)

gli uffici Sirene comunicano, per quanto possibile, i dati medici necessari delle persone scomparse qualora occorra prendere misure per la loro protezione.

I dati trasmessi sono conservati per il tempo strettamente necessario e usati esclusivamente per le cure mediche degli interessati;

b)

l’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione comunica sempre il luogo di soggiorno all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante;

c)

ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della decisione SIS II, la comunicazione del luogo di soggiorno della persona scomparsa maggiorenne alla persona che ne ha segnalato la scomparsa è subordinata al consenso dell’interessato. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare la cancellazione della segnalazione in seguito a hit, alla persona che ne ha segnalato la scomparsa.

6.   SEGNALAZIONI DI PERSONE RICERCATE NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (ARTICOLO 34 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

scambio di informazioni in caso di hit.

6.1.   Inserimento di una segnalazione

Se richiesto dall’autorità competente, vengono inseriti nel SIS II i dati relativi alle seguenti categorie di persone, ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio:

testimoni,

persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti,

persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti,

persone alle quali deve essere notificata una richiesta di presentarsi per scontare una pena privativa della libertà.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione SIS II, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali, se disponibili.

6.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario

Le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario sono compatibili con le segnalazioni per l’arresto e le segnalazioni di persone scomparse. Sono incompatibili invece con le segnalazioni ai fini di controllo e le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso.

6.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

6.4.   Inserimento di alias

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

6.5.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

a)

il luogo effettivo di residenza o domicilio è ottenuto con tutti i mezzi consentiti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la persona è stata localizzata;

b)

contrariamente alle segnalazioni di persone scomparse, non è richiesto il consenso per comunicare alle autorità competenti il luogo di residenza o domicilio.

7.   SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO (ARTICOLO 36 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

identità usurpata,

inserimento di alias,

scambio di informazioni in caso di segnalazione inserita su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato,

aggiunta di un flag,

scambio di informazioni in caso di hit.

7.1.   Inserimento di una segnalazione

Se richiesto dall’autorità competente, vengono inseriti nel SIS II i dati relativi a persone o oggetti (veicoli, natanti, aeromobili e container), ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico.

Un controllo specifico è la perquisizione minuziosa di persone, veicoli, natanti o aeromobili, mentre un controllo discreto è svolto in modo da non compromettere il carattere discreto del controllo.

Tali segnalazioni possono essere effettuate ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica nei casi previsti all’articolo 36, paragrafo 2, della decisione SIS II.

Le segnalazioni a fini di controllo discreto o di controllo specifico possono essere inoltre effettuate su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II.

A norma dell’articolo 37, paragrafo 4, della decisione SIS II, se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, il controllo specifico viene automaticamente convertito, per quello Stato membro, in controllo discreto.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione SIS II, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali, se disponibili.

7.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni ai fini di controllo

Le segnalazioni ai fini di controllo sono incompatibili con le segnalazioni per l’arresto, le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso, le segnalazioni di persone scomparse e le segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Le segnalazioni di oggetti a fini di controllo discreto o di controllo specifico sono incompatibili con le altre categorie di segnalazioni.

Le segnalazioni a fini di controllo discreto sono incompatibili con le segnalazioni a fini di controllo specifico.

7.3.   Identità usurpata

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

7.4.   Inserimento di alias

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

7.5.   Informazione degli altri Stati membri in caso di segnalazione inserita su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale (articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II)

In caso di segnalazione inserita su richiesta di un’autorità competente per la sicurezza nazionale, l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante ne informa gli altri uffici Sirene con il formulario M. Il formulario riporta il nome e gli estremi dell’autorità che chiede l’inserimento della segnalazione.

La riservatezza di certe informazioni sarà preservata conformemente alla legislazione nazionale, in particolare tenendo separati i contatti tra gli uffici Sirene da tutti i contatti tra i servizi competenti per la sicurezza nazionale.

7.6.   Aggiunta di un flag

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.6.

Per le segnalazioni a fini di controllo discreto o di controllo specifico non esistono azioni alternative.

Inoltre, se il servizio competente per la sicurezza dello Stato membro di esecuzione decide di aggiungere un flag, contatta l’ufficio Sirene nazionale e lo informa che non è possibile eseguire l’azione richiesta. A quel punto l’ufficio Sirene chiede l’apposizione del flag con formulario F all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante, senza obbligo di spiegarne le motivazioni.

7.7.   Scambio di informazioni in caso di hit

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

In caso di hit in relazione a una segnalazione dell’articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II, l’ufficio Sirene dello Stato membro di esecuzione trasmette i risultati (controllo discreto o controllo specifico) all’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante con formulario G, informandone il proprio servizio competente per la sicurezza nazionale.

8.   SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA (ARTICOLO 38 DELLA DECISIONE SIS II)

Andranno esaminate le seguenti tappe:

inserimento di una segnalazione,

verifica di segnalazioni multiple,

scambio di informazioni in caso di hit.

8.1.   Inserimento di una segnalazione

Nel SIS II vengono inseriti i dati relativi ai seguenti oggetti, a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale:

veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili;

rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container;

armi da fuoco;

documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d’identità, patenti di guida, titoli di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

certificati di immatricolazione per veicoli e targhe di veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

banconote (banconote registrate);

valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

8.2.   Segnalazioni multiple

Si veda la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

Compatibilità delle segnalazioni a fini di sequestro o di prova

Le segnalazioni a fini di sequestro o di prova sono incompatibili con le segnalazioni ai fini di controllo.

8.3.   Scambio di informazioni in caso di hit

Gli uffici Sirene, se richiesti, trasmettono il più rapidamente possibile le informazioni supplementari con formulario P, in risposta al formulario G, quando l’hit riguarda una segnalazione a fini di sequestro o di prova di un veicolo, aeromobile, natante o container di cui all’articolo 36 della decisione SIS II.

Trattandosi di una risposta urgente, e considerato che non sarà possibile nell’immediato raccogliere tutte le informazioni, non occorrerà compilare tutti i campi del formulario P. Gli uffici Sirene si sforzeranno però di raccogliere le informazioni afferenti ai campi essenziali: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 e 169.

9.   STATISTICHE

Una volta l’anno gli uffici Sirene forniscono statistiche destinate all’organo di gestione e alla Commissione. Le statistiche sono inviate, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali per la protezione dei dati.

Le statistiche comprendono il numero di formulari, distinti per tipo, inviati a ciascuno Stato membro, indicano il numero di hit e di flag e distinguono fra hit ottenuti sulle segnalazioni del proprio Stato membro e hit relativi a segnalazioni di altri Stati membri.

10.   REVISIONE DEL MANUALE SIRENE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il manuale e le altre disposizioni di attuazione saranno riveduti se saranno necessarie modifiche per garantire il corretto svolgimento delle operazioni.


(1)  Il presente testo è identico a quello allegato alla decisione 2008/333/CE della Commissione (cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  Decisione del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990 (SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 130).

(4)  Decisioni del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 (SCH/com-ex 97(27) rev. 4) per l’Italia e (SCH/com-ex 97(28) rev. 4) per l’Austria.

(5)  Decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58).

(6)  Decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell’acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24).

(7)  Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

(8)  GU C 340 del 10.11.1997.

(9)  GU L 370 del 17.12.2004.

(10)  Di seguito «regolamento SIS II».

(11)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63. Di seguito «decisione SIS II».

(12)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(13)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(14)  Fatte salve altre eventuali funzioni conferite agli uffici Sirene a norma delle rispettive legislazioni nel quadro della cooperazione di polizia, in applicazione ad esempio della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

(15)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(16)  Convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, e successive modifiche.

(17)  Doc. 16375/07.

(18)  Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge.

(19)  Alcune informazioni sulle procedure di accesso e rettifica negli Stati membri sono consultabili sul sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm.

(20)  Cfr. le raccomandazioni e le migliori pratiche indicate nel volume 2 dell’UE-catalogo Schengen: Sistema d’informazione Schengen, Sirene del dicembre 2002.

(21)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

(22)  Ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/38/CE, il provvedimento di diniego di ingresso è notificato per iscritto all’interessato, cui vanno inoltre comunicati i motivi circostanziati e completi che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

(23)  Per le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso di familiari di cittadini UE, va ricordato che non è possibile, in linea di principio, consultare il SIS II prima di rilasciare una carta di soggiorno a tali persone. L’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE elenca le condizioni che i familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono ottemperare per ottenere il diritto di soggiornare per più di tre mesi in uno Stato membro ospitante. Questo elenco tassativo non consente la consultazione sistematica del SIS II prima del rilascio delle carte di soggiorno. L’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva precisa che gli Stati membri possono, qualora lo giudichino indispensabile, chiedere agli altri Stati membri informazioni sui precedenti penali (quindi non tutti i dati SIS II). Tale consultazione non può avere carattere sistematico.

(24)  Ai sensi della direttiva 2004/38/CE, ai beneficiari del diritto comunitario di libera circolazione può essere negato l’ingresso o il soggiorno solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quando il loro comportamento personale rappresenta una minaccia reale, immediata e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e quando sussistono gli altri requisiti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva. A norma di detto articolo, «i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione». Inoltre, l’articolo 28, paragrafo 2, prevede altre limitazioni per i beneficiari del diritto di soggiorno permanente cui può essere negato l’ingresso o il soggiorno solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.


8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

[notificata con il numero C(2008) 1148]

(2008/335/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La regione biogeografica mediterranea, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio della Grecia, di Malta e di Cipro a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, parti del territorio di Francia, Italia, Portogallo, Spagna e, ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 4, del trattato, il territorio di Gibilterra, delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 della predetta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

(2)

È necessario, nell'ambito del processo avviato nel 1995, fare ulteriori passi avanti nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000, elemento determinante per la tutela della biodiversità nella Comunità.

(3)

Un primo elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi della direttiva 92/43/CEE è stato adottato con la decisione 2006/613/CE della Commissione (2). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri interessati designano i siti inclusi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea come zone speciali di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

(4)

L'elenco dei siti di importanza comunitaria viene rivisto nel quadro dell'adeguamento dinamico della rete Natura 2000. L'aggiornamento dell'elenco iniziale è pertanto necessario.

(5)

Da una parte, l'aggiornamento dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea è necessario per includervi i siti proposti dagli Stati membri a partire dal marzo 2006 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi imposti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono applicabili il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione del primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

(6)

D'altra parte, l'aggiornamento dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea è necessario per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni relative ai siti trasmesse dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco comunitario. In tal senso, il primo elenco aggiornato dei siti importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea costituisce una versione consolidata dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. Occorre tuttavia sottolineare che gli obblighi imposti dall'articolo 4, paragrafo 4 e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono applicabili il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

(7)

Per la regione biogeografica mediterranea, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo, e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 1 della predetta direttiva, tra gennaio 2003 e settembre 2006.

(8)

Gli elenchi dei siti proposti erano corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (3).

(9)

Le informazioni comprendono la mappa del sito nella più recente versione esistente, trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.

(10)

Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascun Stato membro interessato, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

(11)

Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

(12)

Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno proposto il numero necessario di siti richiesto per soddisfare gli obblighi fissati dalla direttiva 92/43/CEE per taluni tipi di habitat e per talune specie. Di conseguenza, la rete non si può considerare completa per tali specie e tipi di habitat. Tuttavia, tenuto conto del ritardo nel ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati membri, la Commissione ritiene che occorra adottare un primo elenco aggiornato dei siti, che dovrà essere rivisto conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(13)

Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete sia completa o incompleta. Occorre rivedere l'elenco, se necessario, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(14)

Per motivi di chiarezza e di trasparenza la direttiva 2006/613/CE deve essere sostituita.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2006/613/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(2)  GU L 259 del 21.9.2006, pag. 1.

(3)  GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario Natura 2000, comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A

:

codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B

:

denominazione del SIC;

C

:

* = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D

:

superficie del SIC in ettari (ha) o lunghezza in km;

E

:

coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nel successivo elenco della Comunità si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Cipro, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Regno Unito.

A

B

C

D

E

Codice SIC

Denominazione del SIC

*

Superficiedel SIC

(ha)

Lunghezza del SIC

(km)

Coordinate geografiche del SIC

 

 

 

 

 

Longitudine

Latitudine

CY2000001

Mammari — Deneia

*

108

 

E 33 11

N 35 10

CY2000002

Alykos Potamos — Agios Sozomenos

*

434

125

E 33 24

N 35 3

CY2000003

Periochi Mitserou

*

910

 

E 33 8

N 35 3

CY2000004

Dasos Machaira

*

4 144

8,5

E 33 12

N 34 55

CY2000005

Madari — Papoutsa

*

4 486

 

E 33 0

N 34 57

CY2000007

Periochi Platy

*

621

 

E 32 46

N 34 55

CY2000008

Koilada Kedron — Kampos

*

18 286

 

E 33 34

N 35 24

CY2000009

Fountoukodasi Pitsilias

*

127

 

E 33 2

N 34 56

CY2000010

Koilada Potamou Maroullenas

*

72

 

E 33 9

N 35 1

CY2000011

Potamos Peristeronas

*

 

 

E 33 4

N 35 3

CY2000012

Koilada Kargoti

*

107

 

E 32 53

N 35 1

CY3000005

Kavo Gkreko

*

1 855

 

E 34 3

N 34 58

CY3000006

Thalassia Periochi Nisia

*

189

 

E 34 5

N 35 0

CY4000001

Periochi Polis — Gialia

*

1 724

11,5

E 32 27

N 35 4

CY4000002

Cha-Potami

*

2 629

 

E 32 39

N 34 43

CY4000003

Koilada Diarizou

*

1 355

 

E 32 42

N 34 48

CY4000004

Vouni Panagias

*

971

 

E 32 37

N 34 54

CY4000005

Episkopi Morou Nerou

*

418

 

E 32 32

N 34 49

CY4000006

Thalassia Periochi Moulia

*

201

 

E 32 26

N 34 43

CY4000007

Xeros Potamos

*

4 109

 

E 32 36

N 34 47

CY4000008

Mavrokolympos

*

1 344

0

E 32 26

N 34 51

CY4000009

Periochi Skoulli

*

118

 

E 32 25

N 35 0

CY4000011

Periochi Agiatis

*

514

 

E 32 46

N 34 55

CY4000012

Periochi Stayros Tis Psokas — Karkavas

*

4 948

 

E 32 55

N 35 2

CY4000014

Periochi Drymou

 

8

1,3

E 32 30

N 34 55

CY4000015

Periochi Kritou Marottou

 

5

0,8

E 32 33

N 34 55

CY5000001

Dasos Lemesou

*

5 008

 

E 33 5

N 34 47

CY5000004

Ethniko Dasiko Parko Troodous

*

9 033

0

E 32 52

N 34 56

CY5000005

Akrotirio Aspro — Petra Romiou

 

2 473

10

E 32 41

N 34 40

CY5000006

Koilada Limnati

*

439

 

E 32 57

N 34 48

CY5000007

Periochi Asgatas

*

107

106,64

E 33 15

N 34 46

CY6000002

Alykes Larnakas

*

1 761

9

E 33 37

N 34 53

CY6000003

Periochi Lympion — Agias Annas

*

489

 

E 33 29

N 34 57

CY6000004

Dasos Stavrovouniou

*

1 908

7

E 33 25

N 34 52

CY6000005

Periochi Lefkaron

*

135

 

E 33 18

N 34 51

CY6000006

Ethniko Dasiko Parko Rizoelias

*

89

 

E 33 34

N 34 56

ES0000013

Tablas de Daimiel

*

2 345,79

 

W 3 42

N 39 8

ES0000019

Aiguamolls de l'Alt Empordà

*

4 730,96

 

E 3 5

N 42 12

ES0000021

Secans del Segrià-Garrigues

*

10 578,2

 

E 0 41

N 41 30

ES0000023

L'Albufera

*

27 538

 

W 0 18

N 39 18

ES0000024

Doñana

*

112 355,29

 

W 6 24

N 36 59

ES0000025

Marismas del Odiel

*

6 631,52

 

W 6 58

N 37 15

ES0000026

Complejo Endorreico de Espera

*

514,77

 

W 5 51

N 36 51

ES0000027

Laguna de Medina

 

354,9

 

W 6 2

N 36 37

ES0000028

Complejo Endorreico de Chiclana

*

793,01

 

W 6 4

N 36 26

ES0000029

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María

 

260,66

 

W 6 13

N 36 38

ES0000030

Complejo Endorreico de Puerto Real

 

863,21

 

W 6 2

N 36 31

ES0000031

Sierra de Grazalema

*

53 374,54

 

W 5 23

N 36 43

ES0000032

Torcal de Antequera

*

2 004,85

 

W 4 32

N 36 57

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

*

8 662,79

 

W 4 46

N 37 6

ES0000034

Lagunas del sur de Córdoba

*

1 471,14

 

W 4 41

N 37 28

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

*

210 065,23

 

W 2 45

N 38 6

ES0000037

Es Trenc-Salobrar de Campos

*

1 442,39

 

E 2 59

N 39 21

ES0000038

S'Albufera de Mallorca

*

2 135,12

 

E 3 5

N 39 47

ES0000045

Sierra Alhamilla

*

8 383,66

 

W 2 20

N 36 59

ES0000046

Cabo de Gata-Níjar

*

49 547,1

 

W 2 3

N 36 53

ES0000047

Desierto de Tabernas

*

11 463,03

 

W 2 30

N 37 4

ES0000048

Punta Entinas-Sabinar

*

1 944,76

 

W 2 41

N 36 41

ES0000049

Los Alcornocales

*

168 011,96

 

W 5 33

N 36 22

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

*

59 815,85

 

W 5 15

N 37 55

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

*

186 879,95

 

W 6 34

N 37 57

ES0000052

Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

*

12 305,08

 

W 6 58

N 37 52

ES0000053

Sierra Norte

*

177 395,6

 

W 5 43

N 37 53

ES0000058

El Fondo d'Elx-Crevillent

*

2 374,65

 

W 0 44

N 38 11

ES0000059

Llacunes de la Mata i Torrevieja

*

3 709,2

 

W 0 42

N 38 0

ES0000060

Prat de Cabanes i Torreblanca

*

1 939,98

 

E 0 10

N 40 10

ES0000061

Illes Columbretes

*

12 306

 

E 0 40

N 39 52

ES0000062

Obarenes-Sierra de Cantabria

*

5 162

 

W 2 57

N 42 37

ES0000063

Sierra de Alcarama y Valle del Alhama

*

10 236

 

W 1 59

N 41 58

ES0000064

Peñas de Iregua, Leza y Jubera

*

8 410

 

W 2 22

N 42 18

ES0000065

Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa

*

3 437

 

W 2 9

N 42 10

ES0000067

Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros

*

138 679

 

W 2 49

N 42 12

ES0000068

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

*

42 609,71

 

W 5 21

N 39 2

ES0000069

Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja

*

13 143,4

 

W 6 13

N 39 2

ES0000070

Sierra de San Pedro

*

115 032,07

 

W 6 46

N 39 19

ES0000072

Sierra Grande de Hornachos

 

12 190,5

 

W 6 1

N 38 34

ES0000073

Costa Brava de Mallorca

*

8 362,05

 

E 3 0

N 39 55

ES0000074

Cap de cala Figuera

*

793,12

 

E 2 30

N 39 28

ES0000078

Es Vedrà — Vedranell

*

635,73

 

E 1 12

N 38 52

ES0000079

La Victòria

*

995,69

 

E 3 10

N 39 51

ES0000080

Cap Vermell

 

77,44

 

E 3 27

N 39 39

ES0000081

Cap Enderrocat-Cap Blanc

*

7 079,88

 

E 2 46

N 39 24

ES0000082

Tagomago

*

554,24

 

E 1 38

N 39 2

ES0000083

Arxipèlag de Cabrera

*

20 531,69

 

E 2 57

N 39 11

ES0000084

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

*

16 434,89

 

E 1 26

N 38 47

ES0000115

Hoces del río Duratón

*

4 954,17

 

W 3 49

N 41 18

ES0000116

Valle de Iruelas

*

8 619,07

 

W 4 35

N 40 22

ES0000120

Salinas de Santa Pola

*

2 503,93

 

W 0 37

N 38 11

ES0000124

Sierra de Illón y Foz de Burgui

*

4 317

 

W 1 5

N 42 42

ES0000125

Sierra de Leire, Foz de Arbaiun

*

8 375

 

W 1 10

N 42 39

ES0000127

Peña Izaga

*

2 213

 

W 1 25

N 42 42

ES0000128

Sierra de San Miguel

*

2 834,29

 

W 0 55

N 42 45

ES0000129

Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta

*

17 520

 

W 1 13

N 42 51

ES0000130

Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre

*

5 164,23

 

W 0 53

N 42 50

ES0000132

Arabarko

*

1 498

 

W 1 3

N 42 47

ES0000133

Laguna de Pitillas

 

215

 

W 1 34

N 42 24

ES0000134

Embalse de las Cañas

 

100

 

W 2 24

N 42 29

ES0000135

Estanca de los dos Reinos

*

31

 

W 1 21

N 42 19

ES0000140

Bahía de Cádiz

*

10 395,13

 

W 6 10

N 36 28

ES0000145

Mondragó

*

780,01

 

E 3 10

N 39 21

ES0000146

Delta del Llobregat

*

584,69

 

E 2 6

N 41 18

ES0000147

Marjal de Pego-Oliva

*

1 255

 

W 0 3

N 38 52

ES0000148

Marjal dels Moros

*

620

 

W 0 15

N 39 37

ES0000160

Hoz del río Gritos y Páramos de las Valeras

*

1 733,83

 

W 2 9

N 39 48

ES0000161

Laguna de El Hito

*

914,9

 

W 2 41

N 39 52

ES0000164

Sierra de Ayllón

*

91 356,7

 

W 3 16

N 41 6

ES0000165

Valle y Salinas del Salado

*

11 585,19

 

W 2 45

N 41 4

ES0000168

Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas

*

14 948,19

 

W 5 16

N 39 56

ES0000169

Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután

 

1 960,68

 

W 4 17

N 39 50

ES0000173

Sierra Espuña

*

17 681,3

 

W 1 34

N 37 52

ES0000175

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

*

825,7204

 

W 0 46

N 37 49

ES0000205

Lagunas del Canal de Castilla

 

71,34

 

W 4 32

N 42 8

ES0000210

Alto Sil

*

43 751,56

 

W 6 21

N 42 55

ES0000211

Desembocadura del riu Millars

*

346

 

W 0 3

N 39 55

ES0000213

Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja

*

19 946

 

W 0 32

N 38 42

ES0000221

Sa Dragonera

*

1 272,17

 

E 2 19

N 39 35

ES0000222

La Trapa

*

431,44

 

E 2 22

N 39 36

ES0000225

Sa Costera

*

787,58

 

E 2 44

N 39 49

ES0000226

L'Albufereta

*

458,04

 

E 3 5

N 39 52

ES0000227

Muntanyes d'Artà

*

14 703,38

 

E 3 20

N 39 45

ES0000228

Cap de Ses Salines

*

3 726,18

 

E 3 4

N 39 17

ES0000229

Costa Nord de Ciutadella

 

682,9

 

E 3 49

N 40 3

ES0000230

La Vall

*

3 119,16

 

E 3 56

N 40 2

ES0000231

Dels Alocs a Fornells

*

2 682

 

E 4 4

N 40 3

ES0000232

La Mola i s'Albufera de Fornells

*

1 516,32

 

E 4 9

N 40 2

ES0000233

D'Addaia a s'Albufera

*

2 809,11

 

E 4 13

N 39 59

ES0000234

S'Albufera des Grau

*

2 546,61

 

E 4 15

N 39 57

ES0000235

De s'Albufera a la Mola

*

1 985,69

 

E 4 17

N 39 55

ES0000236

Illa de l'Aire

 

30,92

 

E 4 17

N 39 48

ES0000237

Des Canutells a Llucalari

*

1 812,8

 

E 4 9

N 39 52

ES0000238

Son Bou i barranc de sa Vall

*

1 203,05

 

E 4 4

N 39 55

ES0000239

De Binigaus a cala Mitjana

*

1 839,18

 

E 4 0

N 39 55

ES0000240

Costa Sud de Ciutadella

*

1 124,81

 

E 3 54

N 39 56

ES0000241

Costa dels Amunts

*

694,67

 

E 1 22

N 39 3

ES0000242

Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà

*

70,19

 

E 1 35

N 38 59

ES0000337

Estrecho

*

19 176,57

 

W 5 45

N 36 6

ES1120001

Ancares — Courel

*

102 438,9

 

W 7 0

N 42 45

ES1120014

Canón do Sil

*

5 961,49

 

W 7 37

N 42 24

ES1120016

Río Cabe

*

1 576,53

 

W 7 29

N 42 33

ES1130001

Baixa Limia

*

34 248,13

 

W 8 8

N 41 49

ES1130002

Macizo Central

*

46 829,43

 

W 7 16

N 42 11

ES1130005

Río Támega

*

718,76

 

W 7 26

N 41 58

ES1130006

Veiga de Ponteliñares

*

129,68

 

W 7 51

N 42 2

ES1130007

Peña Trevinca

*

24 860,33

 

W 6 56

N 42 12

ES1130008

Peña Maseira

 

5 853,81

 

W 7 1

N 41 58

ES1130009

Serra da Enciña da Lastra

*

1 722,83

 

W 6 50

N 42 28

ES2110001

Valderejo

*

3 418

 

W 3 14

N 42 52

ES2110002

Sobrón

*

1 760

 

W 3 6

N 42 46

ES2110004

Arkamo-Gibijo-Arrastaria

*

11 538

 

W 2 57

N 42 55

ES2110005

Omecillo-Tumecillo Ibaia/Río Omecillo-Tumecillo

*

128

27,1

W 3 4

N 42 50

ES2110006

Baia Ibaia/Río Baia

*

424

47,4

W 2 52

N 42 55

ES2110007

Arreo-Caicedo Yusoko Lakua/Lago de Arreo-Caicedo Yuso

*

136

 

W 2 59

N 42 46

ES2110008

Ebro Ibaia/Río Ebro

*

543

75,7

W 2 35

N 42 28

ES2110010

Zadorra Ibaia/Río Zadorra

*

327

59,8

W 2 47

N 42 50

ES2110011

Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del sistema del Zadorra

*

2 559

 

W 2 33

N 42 55

ES2110012

Ayuda Ibaia/Río Ayuda

*

66

10,7

W 2 50

N 42 41

ES2110013

Arabako Lautadako Irla-hariztiak/Robledales isla de la Llanada Alavesa

*

257

 

W 2 35

N 42 50

ES2110018

Kantabria Mendilerroa/Sierra Cantabria

*

11 285

 

W 2 36

N 42 36

ES2110021

Guardiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia

*

45

 

W 2 33

N 42 32

ES2200012

Río Salazar

*

508,35

 

W 1 10

N 42 42

ES2200013

Río Areta

 

261

 

W 1 15

N 42 43

ES2200020

Sierra de Aralar

*

14 026

 

W 1 59

N 42 57

ES2200021

Sierra de Urbasa-Andía

*

25 398

 

W 2 6

N 42 50

ES2200022

Sierra de Lokiz

*

12 600

 

W 2 10

N 42 43

ES2200024

Ríos Ega-Urederra

*

251

 

W 2 2

N 42 40

ES2200025

Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro

*

1 096

 

W 1 19

N 42 42

ES2200026

Sierra de Ugarra

*

3 218

 

W 1 12

N 42 42

ES2200027

Ríos Eska y Biniés

*

385

 

W 0 58

N 42 44

ES2200029

Sierra de Codés

*

4 571

 

W 2 19

N 42 37

ES2200030

Tramo medio del río Aragón

 

1 382

 

W 1 13

N 42 35

ES2200031

Yesos de la Ribera Estellesa

*

10 044

 

W 1 51

N 42 23

ES2200032

Montes de la Valdorba

 

1 346,55

 

W 1 42

N 42 29

ES2200033

Laguna del Juncal

 

10

 

W 1 42

N 42 31

ES2200035

Tramos bajos del Aragón y del Arga

*

2 419,11

 

W 1 40

N 42 19

ES2200037

Bardenas Reales

*

57 601,42

 

W 1 29

N 42 9

ES2200039

Badina Escudera

 

57

 

W 1 41

N 42 15

ES2200040

Río Ebro

*

2 395

 

W 1 33

N 42 1

ES2200041

Balsa del Pulguer

*

103

 

W 1 42

N 42 3

ES2200042

Peñadil, el Montecillo y Monterrey

*

2 922

 

W 1 33

N 41 55

ES2300006

Sotos y Riberas del Ebro

*

1 687

 

W 1 44

N 42 12

ES2410001

Los Valles — sur

*

14 655

 

W 0 46

N 42 44

ES2410004

San Juan de la Peña

*

1 670

 

W 0 39

N 42 30

ES2410005

Guara Norte

*

12 763

 

W 0 13

N 42 17

ES2410012

Foz de Biniés

*

167

 

W 0 47

N 42 39

ES2410015

Monte Peiró — Arguís

 

1 549

 

W 0 30

N 42 18

ES2410016

Santa María de Ascaso

 

191

 

E 0 2

N 42 28

ES2410017

Río Aragón (Jaca)

 

60

 

W 0 37

N 42 33

ES2410018

Río Gállego (Ribera de Biescas)

 

250

 

W 0 19

N 42 36

ES2410024

Telera — Acumuer

*

5 555

 

W 0 19

N 42 38

ES2410025

Sierra y Cañones de Guara

*

34 663

 

W 0 10

N 42 15

ES2410026

Congosto de Sopeira

*

261

 

E 0 43

N 42 19

ES2410029

Tendeñera

*

12 813

 

W 0 12

N 42 39

ES2410030

Serreta Negra

*

14 063

 

E 0 4

N 41 22

ES2410042

Sierra de Mongay

*

3 198

 

E 0 39

N 42 5

ES2410045

Sobrepuerto

*

3 469

 

W 0 14

N 42 34

ES2410048

Río Ara

*

2 019,06

 

W 0 6

N 42 37

ES2410049

Río Isábena

*

1 993

 

E 0 34

N 42 19

ES2410050

Cuenca del río Yesa

*

5 601

 

E 0 2

N 42 31

ES2410051

Cuenca del río Airés

*

3 743

 

E 0 6

N 42 34

ES2410054

Sierra Ferrera

*

8 023

 

E 0 16

N 42 28

ES2410055

Sierra de Arro

*

1 460

 

E 0 13

N 42 25

ES2410056

Sierra de Chía — Congosto de Seira

*

8 666

 

E 0 24

N 42 30

ES2410057

Sierras de los Valles, Aísa y Borau

*

10 769,31

 

W 0 49

N 42 43

ES2410058

Río Veral

 

280

 

W 0 51

N 42 36

ES2410059

El Turbón

*

2 822

 

E 0 30

N 42 25

ES2410060

Río Aragón-Canal de Berdún

 

982

 

W 0 52

N 42 36

ES2410061

Sierras de San Juan de la Peña y Peña Oroel

*

18 186

 

W 0 38

N 42 31

ES2410062

Río Gas

 

43

 

W 0 31

N 42 33

ES2410064

Sierras de Santo Domingo y Caballera

*

30 875

 

W 0 46

N 42 24

ES2410067

La Guarguera

 

517

 

W 0 14

N 42 24

ES2410068

Silves

 

2 150

 

E 0 1

N 42 26

ES2410069

Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel

*

5 414

 

E 0 28

N 42 18

ES2410070

Sierra del Castillo de Laguarres

*

3 687

 

E 0 29

N 42 9

ES2410071

Congosto de Olvena

*

1 883

 

E 0 16

N 42 6

ES2410072

Lagunas de Estaña

 

506

 

E 0 31

N 42 1

ES2410073

Ríos Cinca y Alcanadre

*

6 419

 

E 0 8

N 41 41

ES2410074

Yesos de Barbastro

*

13 774

 

E 0 18

N 41 55

ES2410075

Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan

*

229

 

E 0 8

N 41 36

ES2410076

Sierras de Alcubierre y Sigena

*

47 050

 

W 0 25

N 41 43

ES2410084

Liberola-Serreta Negra

*

4 918

 

E 0 8

N 41 25

ES2420030

Sabinares del Puerto de Escadón

*

11 606

 

W 0 59

N 40 13

ES2420036

Puertos de Beceite

*

4 630

 

W 0 12

N 40 47

ES2420037

Sierra de Javalambre

*

11 569

 

W 0 59

N 40 4

ES2420038

Castelfrío — Más de Tarín

*

2 206

 

W 0 58

N 40 28

ES2420039

Rodeno de Albarracín

*

3 355

 

W 1 23

N 40 22

ES2420092

Barranco de Valdemesón — Azaila

*

618

 

W 0 27

N 41 16

ES2420093

Salada de Azaila

*

56

 

W 0 29

N 41 15

ES2420099

Sierra de Vizcuerno

*

2 541

 

W 0 4

N 41 8

ES2420111

Montes de la Cuenca de Gallocanta

*

5 317

 

W 1 28

N 41 0

ES2420112

Las Planetas-Claverías

*

2 724

 

W 0 29

N 41 9

ES2420113

Parque cultural del río Martín

*

25 389

 

W 0 37

N 41 1

ES2420114

Saladas de Alcañiz

*

651

 

W 0 12

N 41 2

ES2420115

Salada de Calanda

*

33

 

W 0 12

N 40 59

ES2420116

Río Mezquín y Oscuros

*

454

 

W 0 5

N 40 54

ES2420117

Río Bergantes

*

241

 

W 0 9

N 40 49

ES2420118

Río Algars

*

874

 

E 0 12

N 41 8

ES2420119

Els ports de Beseit

*

10 158

 

E 0 6

N 40 45

ES2420120

Sierra de Fonfría

*

11 339

 

W 1 6

N 40 59

ES2420121

Yesos de Barrachina y Cutanda

*

1 535

 

W 1 9

N 40 53

ES2420122

Sabinar de El Villarejo

*

1 500

 

W 1 12

N 40 53

ES2420123

Sierra Palomera

*

4 409

 

W 1 14

N 40 46

ES2420124

Muelas y estrechos del río Guadalope

*

19 175

 

W 0 33

N 40 36

ES2420125

Rambla de las Truchas

*

2 424

 

W 0 20

N 40 27

ES2420126

Maestrazgo y Sierra de Gúdar

*

80 961

 

W 0 38

N 40 22

ES2420128

Estrechos del río Mijares

 

1 261

 

W 0 40

N 40 7

ES2420129

Sierra de Javalambre II

*

53 223

 

W 1 2

N 40 2

ES2420131

Los Yesares y Laguna de Tortajada

*

2 772

 

W 1 2

N 40 24

ES2420132

Altos de Marimezquita, los Pinarejos y Muela de Cascante

*

3 272

 

W 1 7

N 40 14

ES2420133

Loma de Centellas

*

920

 

W 1 11

N 40 7

ES2420134

Sabinar de San Blas

*

5 029

 

W 1 16

N 40 20

ES2420135

Cuenca del Ebrón

*

21 823

 

W 1 21

N 40 13

ES2420136

Sabinares de Saldón y Valdecuenca

*

9 218

 

W 1 26

N 40 20

ES2420137

Los Cuadrejones-Dehesa del Salar

*

55

 

W 1 31

N 40 22

ES2420138

Valdecabriel — Las Tejeras

*

11 897

 

W 1 36

N 40 17

ES2420139

Alto Tajo y Muela de San Juan

*

6 883

 

W 1 44

N 40 23

ES2420140

Estrechos del Guadalaviar

*

2 247

 

W 1 36

N 40 24

ES2420141

Tremedales de Orihuela

*

12 903

 

W 1 40

N 40 27

ES2420142

Sabinar de Monterde de Albarracín

*

14 019

 

W 1 27

N 40 29

ES2420145

Cueva de Baticambras

 

0,03

 

W 0 27

N 40 47

ES2420146

Cueva de la Solana

 

0,03

 

W 0 34

N 40 43

ES2420147

Cueva del Húmero

 

0,03

 

W 0 42

N 40 8

ES2420148

Cueva del Recuenco

 

0,03

 

W 0 35

N 40 45

ES2420149

Sima del Polo

 

0,03

 

W 0 30

N 40 45

ES2430007

Foz de Salvatierra

*

521

 

W 1 0

N 42 41

ES2430028

Moncayo

*

9 848

 

W 1 45

N 41 44

ES2430032

El Planerón

*

1 139

 

W 0 37

N 41 22

ES2430033

Efesa de la Villa

*

1 270

 

W 0 3

N 41 13

ES2430034

Puerto de Codos — Encinacorba

*

1 239

 

W 1 19

N 41 18

ES2430035

Sierra de Santa Cruz — Puerto de Used

*

637

 

W 1 33

N 41 7

ES2430041

Complejo Lagunar de la Salada de Chiprana

*

155

 

W 0 10

N 41 14

ES2430043

Laguna de Gallocanta

*

2 813

 

W 1 33

N 40 58

ES2430047

Sierras de Leyre y Orba

*

7 015

 

W 1 1

N 42 38

ES2430063

Río Onsella

 

443

 

W 1 2

N 42 29

ES2430065

Río Arba de Luesia

 

329

 

W 1 3

N 42 20

ES2430066

Río Arba de Biel

*

584

 

W 0 56

N 42 17

ES2430077

Bajo Gállego

 

1 309

 

W 0 46

N 41 50

ES2430078

Montes de Zuera

*

17 273

 

W 0 53

N 41 56

ES2430079

Loma Negra

*

6 927

 

W 1 18

N 42 4

ES2430080

El Castellar

*

12 958

 

W 1 2

N 41 48

ES2430081

Sotos y mejanas del Ebro

 

1 854

 

W 0 55

N 41 42

ES2430082

Monegros

*

35 670

 

W 0 11

N 41 25

ES2430083

Montes de Alfajarín — Saso de Osera

*

11 693

 

W 0 36

N 41 35

ES2430085

Laguna de Plantados y Laguna de Agón

*

54

 

W 1 24

N 41 50

ES2430086

Monte Alto y Siete Cabezos

*

3 729

 

W 1 23

N 41 47

ES2430087

Maderuela

 

691

 

W 1 43

N 41 48

ES2430088

Barranco de Valdeplata

*

1 030

 

W 1 40

N 41 41

ES2430089

Sierra de Nava Alta — Puerto de la Chabola

*

9 905

 

W 1 30

N 41 38

ES2430090

Dehesa de Rueda — Montolar

*

3 945

 

W 1 13

N 41 38

ES2430091

Planas y estepas de la margen derecha del Ebro

*

43 160

 

W 0 48

N 41 27

ES2430094

Meandros del Ebro

 

1 106

 

W 0 21

N 41 19

ES2430095

Bajo Martín

 

268

 

W 0 20

N 41 14

ES2430096

Río Guadalope, Val de Fabara y Val de Pilas

*

5 643

 

E 0 4

N 41 14

ES2430097

Río Matarranya

*

1 991

 

E 0 8

N 41 8

ES2430098

Cueva Honda

 

0,03

 

W 1 42

N 41 38

ES2430100

Hoces del Jalón

*

5 199

 

W 1 36

N 41 24

ES2430101

Muelas del Jiloca: el Campo y la Torreta

*

9 431

 

W 1 32

N 41 16

ES2430102

Sierra de Vicort

*

10 410

 

W 1 29

N 41 22

ES2430103

Sierras de Algairén

*

4 214

 

W 1 22

N 41 20

ES2430104

Riberas del Jalón (Bubierca-Ateca)

*

174

 

W 1 48

N 41 19

ES2430105

Hoces del río Mesa

*

5 336

 

W 1 53

N 41 10

ES2430106

Los Romerales — Cerropozuelo

*

7 899

 

W 1 44

N 41 8

ES2430107

Sierras de Pardos y Santa Cruz

*

5 672

 

W 1 35

N 41 6

ES2430108

Balsa Grande y Balsa Pequeña

*

16

 

W 1 32

N 41 1

ES2430109

Hoces de Torralba — Río Piedra

*

2 970

 

W 1 42

N 41 3

ES2430110

Alto Huerva — Sierra de Herrera

*

22 192

 

W 1 9

N 41 13

ES2430127

Sima del Árbol

 

0,03

 

W 1 25

N 41 27

ES2430143

Cueva del Mármol

 

0,03

 

W 1 25

N 41 28

ES2430144

Cueva del Sudor

 

0,03

 

W 1 27

N 41 28

ES2430151

Cueva del Muerto

 

0,03

 

W 1 25

N 41 28

ES2430152

Reserva Natural de los galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro

 

777

 

W 0 45

N 41 35

ES2430153

La Lomaza de Belchite

*

1 193

 

W 0 42

N 41 23

ES3110001

Cuencas de los ríos Jarama y Henares

*

36 123

 

W 3 24

N 40 39

ES3110002

Cuenca del río Lozoya y sierra norte

*

49 900

 

W 3 40

N 40 57

ES3110003

Cuenca del río Guadalix

*

2 467

 

W 3 37

N 40 42

ES3110004

Cuenca del río Manzanares

*

63 305

 

W 3 48

N 40 38

ES3110005

Cuenca del río Guadarrama

*

34 100

 

W 4 0

N 40 29

ES3110006

Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid

*

51 167

 

W 3 29

N 40 9

ES3110007

Cuencas de los ríos Alberche y Cofio

*

82 981

 

W 4 17

N 40 22

ES4110002

Sierra de Gredos

*

86 397,84

 

W 5 19

N 40 16

ES4110020

Pinar de Hoyocasero

*

431,49

 

W 4 58

N 40 23

ES4110034

Sierra de la Paramera y Serrota

*

22 663,15

 

W 4 57

N 40 29

ES4110078

Riberas del río Alberche y afluentes

*

651,02

 

W 4 44

N 40 24

ES4110097

Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos

*

25 961,11

 

W 4 21

N 40 41

ES4110103

Encinares de los ríos Adaja y Voltoya

*

23 007,32

 

W 4 33

N 40 45

ES4110112

Encinares de la Sierra de Ávila

*

13 326,74

 

W 4 52

N 40 41

ES4110113

Cerro de Guisando

*

3 488,73

 

W 4 28

N 40 21

ES4110114

Pinares del Bajo Alberche

*

49 481,34

 

W 4 28

N 40 30

ES4110115

Valle del Tiétar

*

63 354,69

 

W 4 56

N 40 13

ES4120025

Ojo Guareña

*

13 141,84

 

W 3 37

N 43 3

ES4120028

Monte Santiago

*

2 536,96

 

W 3 2

N 42 57

ES4120030

Montes Obarenes

*

43 060,84

 

W 3 14

N 42 45

ES4120049

Bosques del Valle de Mena

*

6 480,96

 

W 3 17

N 43 3

ES4120051

Riberas del Zadorra

*

170,5

 

W 2 50

N 42 46

ES4120052

Riberas del Ayuda

*

425,89

 

W 2 41

N 42 43

ES4120059

Riberas del río Ebro y afluentes

*

159,77

 

W 2 59

N 42 42

ES4120066

Riberas del río Nela y afluentes

*

697,52

 

W 3 28

N 42 56

ES4120068

Riberas del río Riaza

 

87,83

 

W 3 52

N 41 39

ES4120071

Riberas del río Arlanza y afluentes

*

998,26

 

W 3 19

N 42 4

ES4120072

Riberas del río Arlanzón y afluentes

*

973,19

 

W 3 34

N 42 19

ES4120073

Riberas del río Oca y afluentes

*

494,53

 

W 3 24

N 42 39

ES4120075

Riberas del río Tirón y afluentes

*

405,62

 

W 3 11

N 42 25

ES4120089

Hoces del Alto Ebro y Rudrón

*

46 320,02

 

W 3 48

N 42 48

ES4120091

Sabinares del Arlanza

*

37 639,04

 

W 3 26

N 41 59

ES4120092

Sierra de la Demanda

*

70 691,84

 

W 3 11

N 42 7

ES4120093

Humada-Peña Amaya

*

36 872,57

 

W 4 2

N 42 38

ES4120094

Sierra de la Tesla-Valdivielso

*

25 420,11

 

W 3 31

N 42 47

ES4120095

Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo

*

3 633,03

 

W 2 58

N 42 38

ES4130010

Sierra de los Ancares

*

55 581,95

 

W 6 41

N 42 47

ES4130038

Sierra de la Encina de la Lastra

*

289,43

 

W 6 50

N 42 29

ES4130065

Riberas del río Órbigo y afluentes

*

1 020,59

 

W 6 9

N 42 11

ES4130076

Riberas del río Sil y afluentes

*

313,39

 

W 6 51

N 42 31

ES4130079

Riberas del río Esla y afluentes

*

1 791,83

 

W 5 35

N 42 3

ES4130117

Montes Aquilanos y Sierra de Teleno

*

31 619,52

 

W 6 30

N 42 21

ES4130137

Rebollares del Cea

 

13 313,77

 

W 5 3

N 42 39

ES4130145

Lagunas de los Oteros

*

4 127,36

 

W 5 19

N 42 16

ES4130149

Omañas

*

20 041,84

 

W 6 9

N 42 49

ES4140011

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

*

78 178,8

 

W 4 33

N 42 56

ES4140026

Las Tuerces

*

1 602,42

 

W 4 14

N 42 44

ES4140027

Covalagua

*

2 348,18

 

W 4 7

N 42 46

ES4140053

Montes del Cerrato

*

12 234,94

 

W 4 6

N 41 54

ES4140077

Riberas del río Carrión y afluentes

*

678,39

 

W 4 47

N 42 18

ES4140080

Canal de Castilla

*

121,62

 

W 4 21

N 42 22

ES4140082

Riberas del río Pisuerga y afluentes

*

1 745,88

 

W 4 14

N 42 15

ES4140129

Montes Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo

*

22 982,12

 

W 4 21

N 42 6

ES4140136

Laguna de la Nava

*

1 012,97

 

W 4 44

N 42 3

ES4150032

El Rebollar

*

49 811,1

 

W 6 36

N 40 22

ES4150064

Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes

*

4 743,37

 

W 6 23

N 40 46

ES4150085

Riberas del río Tormes y afluentes

*

1 834,49

 

W 5 30

N 40 26

ES4150087

Riberas del río Águeda

*

934,28

 

W 6 40

N 40 43

ES4150096

Arribes del Duero

*

106 398,14

 

W 6 35

N 41 11

ES4150098

Campo de Argañán

*

9 272,49

 

W 6 39

N 40 38

ES4150100

Campo de Azaba

*

36 064,64

 

W 6 41

N 40 30

ES4150101

Candelario

*

8 193,06

 

W 5 46

N 40 20

ES4150107

Las Batuecas-Sierra de Francia

*

31 801,91

 

W 6 8

N 40 27

ES4150108

Quilamas

*

10 651,04

 

W 5 59

N 40 33

ES4150121

Riberas del río Alagón y afluentes

*

1 721,49

 

W 5 51

N 40 34

ES4150125

Riberas del río Agadón

*

86,55

 

W 6 26

N 40 29

ES4150126

Valle del Cuerpo de Hombre

*

6 549,34

 

W 5 50

N 40 22

ES4160019

Sierra de Ayllón

*

14 119,29

 

W 3 21

N 41 16

ES4160043

Cueva de los Murciélagos

 

1

 

W 4 2

N 41 5

ES4160058

Sabinares de Somosierra

*

2 158,77

 

W 3 40

N 41 10

ES4160062

Lagunas de Coca y Olmedo

*

1 232,69

 

W 4 41

N 41 11

ES4160063

Lagunas de Santa María la Real de Nieva

*

637,85

 

W 4 24

N 40 59

ES4160084

Riberas del río Duratón

 

264,54

 

W 3 38

N 41 14

ES4160104

Hoces del río Riaza

*

5 184,53

 

W 3 34

N 41 31

ES4160106

Lagunas de Cantalejo

*

10 740,35

 

W 4 3

N 41 15

ES4160109

Sierra de Guadarrama

*

69 659,53

 

W 3 55

N 40 56

ES4160111

Valles del Voltoya y el Zorita

*

39 660,8

 

W 4 31

N 40 54

ES4160122

Sierra de Pradales

*

1 335,24

 

W 3 47

N 41 26

ES4170029

Sabinares Sierra de Cabrejas

*

32 707,93

 

W 2 48

N 41 44

ES4170054

Oncala-Valtajeros

*

7 393,8

 

W 2 18

N 41 57

ES4170055

Cigudosa-San Felices

*

6 733,33

 

W 2 0

N 41 54

ES4170056

Sabinares de Ciria-Borobia

*

2 801,35

 

W 1 56

N 41 37

ES4170057

Sabinares del Jalón

*

19 068,66

 

W 2 10

N 41 7

ES4170083

Riberas del Río Duero y afluentes

*

5 593,53

 

W 3 24

N 41 36

ES4170116

Sierras de Urbión y Cebollera

*

42 983,83

 

W 2 30

N 42 0

ES4170119

Sierra del Moncayo

*

7 098,1

 

W 1 51

N 41 46

ES4170120

Páramo de Layna

*

6 233,78

 

W 2 21

N 41 7

ES4170135

Cañón de río Lobos

*

12 238,11

 

W 3 6

N 41 47

ES4170138

Quejigares y encinares de Sierra del Madero

*

3 823,59

 

W 2 5

N 41 47

ES4170139

Quejigares de Gómara-Nájima

*

6 214,81

 

W 2 10

N 41 30

ES4170140

Robledales del Berrún

*

495,79

 

W 2 39

N 41 52

ES4170141

Pinar de Losana

*

795,24

 

W 3 3

N 41 17

ES4170142

Encinares de Tiermes

*

1 153,32

 

W 3 7

N 41 22

ES4170143

Encinares de Sierra del Costanazo

*

2 034,32

 

W 2 4

N 41 35

ES4170144

Riberas del río Cidacos y afluentes

 

177,79

 

W 2 28

N 42 4

ES4170148

Altos de Barahona

*

43 920,13

 

W 2 45

N 41 19

ES4180017

Riberas de Castronuño

*

8 421,08

 

W 5 10

N 41 26

ES4180069

Riberas del río Cea

*

754,4

 

W 5 14

N 42 11

ES4180070

Riberas del río Cega

*

455,55

 

W 4 38

N 41 25

ES4180081

Riberas del río Adaja y afluentes

 

1 390,68

 

W 4 35

N 41 18

ES4180124

Salgüeros de Aldeamayor

*

1 185,65

 

W 4 40

N 41 31

ES4180130

El Carrascal

*

5 410,56

 

W 4 20

N 41 35

ES4180147

Humedales de los Arenales

*

3 328,28

 

W 4 51

N 41 11

ES4190033

Sierra de la Culebra

*

61 305,2

 

W 6 20

N 41 54

ES4190060

Tejedelo

*

138,82

 

W 6 47

N 42 1

ES4190061

Quejigares de la Tierra del Vino

*

369

 

W 5 43

N 41 17

ES4190067

Riberas del río Tera y afluentes

*

1 946,17

 

W 5 46

N 41 57

ES4190074

Riberas del río Aliste y afluentes

*

1 702,44

 

W 6 18

N 41 44

ES4190102

Cañones del Duero

*

13 611,2

 

W 5 58

N 41 27

ES4190105

Lago de Sanabria y alrededores

*

32 281,16

 

W 6 50

N 42 9

ES4190110

Sierra de la Cabrera

*

18 773,94

 

W 6 32

N 42 12

ES4190131

Riberas del río Tuela y afluentes

*

431,47

 

W 6 55

N 42 1

ES4190132

Riberas del río Manzanas y afluentes

*

395,98

 

W 6 33

N 41 45

ES4190133

Campo de Aliste

*

2 204,75

 

W 6 21

N 41 49

ES4190134

Lagunas de Tera y Vidriales

*

2 292,26

 

W 5 46

N 41 57

ES4190146

Lagunas de Villafáfila

*

4 219,84

 

W 5 37

N 41 48

ES4210001

Hoces del río Júcar

*

17 447

 

W 1 17

N 39 12

ES4210002

La Encantada, El Moral y Los Torreones

 

855

 

W 2 40

N 39 7

ES4210004

Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral Rubio

*

2 415,6

 

W 1 33

N 38 50

ES4210005

Laguna de los Ojos de Villaverde

*

339,74

 

W 2 22

N 38 48

ES4210006

Laguna del Arquillo

*

522

 

W 2 21

N 38 44

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo

*

174 881,13

 

W 2 14

N 38 24

ES4210010

Sierra de Abenuj

*

1 044,66

 

W 1 43

N 38 37

ES4210011

Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj

*

1 390

 

W 1 36

N 38 32

ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

*

30 677,89

 

W 2 41

N 38 34

ES4210017

Lagunas de Ruidera

*

34 452

 

W 2 49

N 38 56

ES4220001

Navas de Malagón

*

466,14

 

W 3 54

N 39 11

ES4220002

Sierra de Picón

*

7 825,38

 

W 4 6

N 39 3

ES4220003

Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes

*

23 483,92

 

W 4 24

N 39 1

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

*

1 862,28

 

W 3 50

N 38 48

ES4220007

Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia

 

1 214,53

 

W 4 32

N 38 44

ES4220013

Sierra de los Canalizos

*

24 564,21

 

W 4 37

N 38 52

ES4220014

Sierra Morena

*

134 308,27

 

W 4 1

N 38 28

ES4220015

Sierras de Almadén-Chillón-Guadalmez

*

6 612,07

 

W 4 53

N 38 44

ES4220017

Alcornocal de Zumajo

*

3 180,53

 

W 4 50

N 39 6

ES4220018

Túneles del Ojailén

 

77,16

 

W 3 52

N 38 35

ES4220019

Bonales de la comarca de los Montes del Guadiana

*

285,53

 

W 4 34

N 39 6

ES4220020

Lagunas de Alcoba y Horcajo de los Montes

*

20,01

 

W 4 27

N 39 17

ES4230001

Rentos de Orchova y vertientes del Turia

*

4 765,48

 

W 1 11

N 39 57

ES4230002

Sierras de Talayuelas y Aliaguilla

*

7 763

 

W 1 17

N 39 48

ES4230005

Sabinares de Campillos-Sierra y Valdemorillo de la Sierra

*

13 654

 

W 1 42

N 40 3

ES4230006

Hoces de Alarcón

*

2 778,52

 

W 2 4

N 39 31

ES4230008

Complejo Lagunar de Arcas

*

275,03

 

W 2 8

N 39 59

ES4230009

Cueva de la Judía

 

196,62

 

W 2 8

N 39 43

ES4230010

Cueva de los Morciguillos

*

45,96

 

W 2 9

N 39 55

ES4230012

Estepas yesosas de la Alcarria conquense

*

11 481,79

 

W 2 39

N 40 13

ES4230013

Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya

*

63 296,2

 

W 1 38

N 39 57

ES4230014

Serranía de Cuenca

*

185 318

 

W 1 57

N 40 17

ES4230015

Sierra del Santerón

*

2 609

 

W 1 24

N 40 2

ES4230016

Río Júcar sobre Alarcón

*

699,77

 

W 1 31

N 39 56

ES4240003

Riberas del Henares

*

1 249,77

 

W 3 5

N 40 50

ES4240004

Rañas de Matarrubía, Villaseca y Casas de Uceda

 

1 315,86

 

W 3 20

N 40 51

ES4240005

Lagunas de Puebla de Beleña

*

210,07

 

W 3 15

N 40 53

ES4240007

Sierra de Pela

*

11 972,28

 

W 3 6

N 41 15

ES4240008

Cerros volcánicos de Cañamares

 

707

 

W 2 56

N 41 12

ES4240009

Valle del Río Cañamares

*

1 827,39

 

W 2 56

N 41 2

ES4240012

Rebollar de Navalpotro

*

1 059,83

 

W 2 35

N 40 56

ES4240013

Cueva de la Canaleja

 

163

 

W 2 27

N 40 54

ES4240014

Quejigares de Barriopedro y Brihuega

*

4 382

 

W 2 47

N 40 47

ES4240015

Valle del Tajuña en Torrecuadrada

*

2 825

 

W 2 32

N 40 52

ES4240016

Alto Tajo

*

140 068

 

W 2 4

N 40 40

ES4240017

Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo

*

49 442

 

W 2 8

N 41 2

ES4240018

Sierra de Altomira

*

29 493

 

W 2 49

N 40 17

ES4240019

Laderas yesosas de Tendilla

*

259

 

W 2 59

N 40 32

ES4240020

Montes de Picaza

*

15 103

 

W 1 49

N 40 42

ES4240021

Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega

 

107

 

W 2 57

N 40 38

ES4240022

Sabinares rastreros de Alustante-Tordesilos

*

7 376

 

W 1 36

N 40 36

ES4240023

Lagunas y Parameras del Señorío de Molina

*

6 163,8

 

W 1 47

N 41 0

ES4240024

Sierra de Caldereros

*

2 368,04

 

W 1 43

N 40 51

ES4240025

Barranco del río Dulce

*

8 347,95

 

W 2 38

N 41 0

ES4250001

Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche

*

117 539,01

 

W 4 53

N 40 6

ES4250003

Barrancas de Talavera

 

1 182,72

 

W 4 4

N 39 56

ES4250005

Montes de Toledo

*

218 003,17

 

W 4 14

N 39 27

ES4250006

Rincón del Torozo

 

202,07

 

W 5 2

N 39 28

ES4250008

Estepas Salinas de Toledo

*

679

 

W 3 37

N 39 50

ES4250009

Yesares del Valle del Tajo

*

28 033

 

W 3 16

N 40 0

ES4250010

Humedales de La Mancha

*

14 492,77

 

W 3 16

N 39 30

ES4250011

Complejo Lagunar de la Jara

*

768,7

 

W 4 26

N 39 42

ES4250012

Mina de la Nava de Ricomalillo

 

1,19

 

W 4 57

N 39 39

ES4250013

Ríos de la margen izquierda del Tajo y Berrocales del Tajo

*

13 472,79

 

W 4 50

N 39 45

ES4250014

Sotos del río Alberche

*

751,4

 

W 4 29

N 40 5

ES4310003

Complejo lagunar de la Albuera

*

1 878,31

 

W 6 45

N 38 41

ES4310004

Dehesas de Jerez

 

48 016,3

 

W 7 2

N 38 22

ES4310008

Estena

*

8 094,96

 

W 4 45

N 39 22

ES4310009

Puerto Peña — los Golondrinos

*

33 403,77

 

W 5 3

N 39 14

ES4310010

La Serena

*

144 512,08

 

W 5 25

N 38 52

ES4310015

Río Alcarrache

*

1 161,94

 

W 6 53

N 38 28

ES4310017

Río Aljucén Bajo

*

402,39

 

W 6 22

N 39 0

ES4310019

Río Ardila Alto

*

787,05

 

W 6 25

N 38 11

ES4310020

Río Ardila Bajo

*

807,83

 

W 6 55

N 38 12

ES4310022

Río Gévora Alto

*

2 720,92

 

W 7 4

N 39 14

ES4310023

Río Guadalemar

*

337,78

 

W 4 54

N 39 5

ES4 310 024

Río Guadamez

*

1 587,93

 

W 5 51

N 38 44

ES4310026

Río Guadiana Alto — Zújar

*

7 697,66

 

W 6 1

N 38 56

ES4310027

Río Guadiana Internacional

*

836,94

 

W 7 10

N 38 46

ES4310028

Río Matachel

*

1 165,49

 

W 5 53

N 38 25

ES4310032

Rivera de los Limonetes — Nogales

*

876,77

 

W 6 48

N 38 44

ES4310036

Sierra de Escorial

*

666,94

 

W 5 6

N 39 6

ES4310040

Sierra de Moraleja

 

595,68

 

W 4 59

N 38 46

ES4310042

Sierra de Siruela

*

6 610,77

 

W 5 1

N 38 55

ES4310043

Sierra de Villares — Balbueno

*

1 342,46

 

W 5 0

N 39 5

ES4310045

Valdecigüeñas

*

3 713,14

 

W 5 56

N 38 3

ES4310048

Corredor del Lácara

 

551,4

 

W 6 25

N 39 6

ES4310049

Cueva del Valle de Santa Ana

 

4,88

 

W 6 47

N 38 22

ES4310050

Cuevas de Alconera

 

4,88

 

W 6 28

N 38 24

ES4310055

Refugio de Sierra Pascuala

 

4,88

 

W 6 32

N 38 27

ES4310059

Río Gévora Bajo

*

612,27

 

W 6 55

N 38 58

ES4310060

Corredores de Siruela

*

1 330,78

 

W 4 58

N 38 55

ES4310061

Laguna temporal de Murtales

*

12,9

 

W 6 35

N 38 59

ES4310062

Laguna temporal de Tres Arroyos

*

12,91

 

W 6 53

N 38 52

ES4310063

Río Bembézar

*

1 143,12

 

W 5 39

N 38 13

ES4310064

Río Ortiga

*

1 052,81

 

W 5 42

N 38 42

ES4310065

Río Palomillas

*

395,78

 

W 6 6

N 38 40

ES4310066

Sierra de María Andrés

*

4 166,69

 

W 6 39

N 38 32

ES4310067

Sierras de Alor y Monte Longo

*

6 524,22

 

W 7 3

N 38 33

ES4310068

Sierras de Bienvenida y La Capitana

*

261,61

 

W 6 9

N 38 16

ES4310069

Cueva del Agua

 

2,7

 

W 6 26

N 38 1

ES4310070

Mina las Marías

 

0,5

 

W 6 27

N 38 24

ES4310071

Mina los Castillejos

 

5

 

W 6 10

N 38 19

ES4310072

Mina Mariquita

 

3

 

W 7 12

N 38 31

ES4310073

Mina los Novilleros

 

3

 

W 5 0

N 39 18

ES4320001

Canchos de Ramiro

*

6 933,29

 

W 6 45

N 39 55

ES4320002

Cedillo y río Tajo Internacional

*

13 263,49

 

W 7 23

N 39 32

ES4320005

Dehesas del Ruecas y Cubilar

 

6 881,52

 

W 5 30

N 39 12

ES4320011

Las Hurdes

*

23 887,03

 

W 6 20

N 40 23

ES4320012

Llanos de Brozas

*

51 200,5

 

W 6 53

N 39 35

ES4320013

Granadilla

*

24 429,53

 

W 6 3

N 40 16

ES4320016

Río Aljucén Alto

 

486,35

 

W 6 10

N 39 10

ES4320018

Río Almonte

*

8 730,01

 

W 6 0

N 39 35

ES4320021

Río Erjas

*

1 164,43

 

W 6 52

N 39 59

ES4320029

Río Ruecas Alto

*

700,06

 

W 5 22

N 39 23

ES4320030

Río Salor

*

390,89

 

W 6 40

N 39 27

ES4320031

Río Tiétar

*

6 226,59

 

W 5 42

N 40 1

ES4320033

Riveras de los Molinos y la Torre

*

306,73

 

W 6 58

N 39 28

ES4320035

Sierra de Cabezas de Águila

 

3 956,85

 

W 5 34

N 39 23

ES4320037

Sierra de Gata

*

18 057,08

 

W 6 34

N 40 16

ES4320038

Sierra de Gredos y valle del Jerte

*

74 269,32

 

W 5 43

N 40 11

ES4320039

Sierra de las Villuercas y valle del Guadarranque

*

76 335,85

 

W 5 19

N 39 33

ES4320046

Arroyo del Lugar

*

354,67

 

W 6 54

N 39 27

ES4320047

Sierras de Risco Viejo

*

13 830,04

 

W 6 18

N 40 15

ES4320051

Mina de la Aurora

 

4,88

 

W 6 41

N 40 8

ES4320052

Mina de la Rivera de Acebo

*

4,88

 

W 6 40

N 40 10

ES4320057

Refugio del Alto de San Blas

 

4,88

 

W 5 31

N 39 20

ES4320060

Arroyos Barbaón y Calzones

 

1 797,4

 

W 6 4

N 39 54

ES4320061

Arroyos Patana y Regueros

*

951,18

 

W 6 33

N 40 2

ES4320062

Cañada del Venero

*

2 187,03

 

W 5 25

N 39 55

ES4320063

Embalse Arce de Abajo

*

54,03

 

W 6 41

N 39 35

ES4320064

Embalse de Lancho

*

163,71

 

W 6 30

N 39 28

ES4320065

Embalse de Petit I

*

154,63

 

W 6 33

N 39 32

ES4320066

Laguna temporal de Corrales

*

12,86

 

W 6 39

N 39 53

ES4320067

Laguna temporal de Valdehornos

*

12,83

 

W 6 35

N 40 10

ES4320068

Márgenes de Valdecañas

*

151,57

 

W 5 21

N 39 49

ES4320069

Río Esperaban

 

346,09

 

W 6 20

N 40 21

ES4320070

Río Guadalupejo

*

483,66

 

W 5 16

N 39 25

ES4320071

Ríos Alagón y Jerte

*

2 593,08

 

W 6 9

N 40 3

ES4320072

Ríos Árrago y Tralgas

*

761,17

 

W 6 30

N 40 12

ES4320073

Rivera de Aurela

*

497,28

 

W 7 17

N 39 36

ES4320074

Rivera de Membrio

*

436,31

 

W 7 3

N 39 32

ES4320075

Riveras de Carbajo y Calatrucha

*

372,08

 

W 7 9

N 39 37

ES4320076

Riveras de Gata y Acebo

*

1 088,84

 

W 6 37

N 40 8

ES4320077

Monfragüe

*

18 396,49

 

W 5 57

N 39 47

ES4320078

Monasterio de Yuste

 

1

 

W 7 10

N 38 26

ES4320079

Mina la Paloma

 

1

 

W 5 39

N 40 6

ES4320080

Túnel de Cañamero

 

2

 

W 5 21

N 39 19

ES5110001

Massís del Montseny

*

29 091

 

E 2 23

N 41 46

ES5110004

Serra de Catllaràs

*

5 587

 

E 1 56

N 42 12

ES5110005

Sistema transversal català

*

28 227

 

E 2 19

N 42 8

ES5110007

Estanys de Tordera

*

45

 

E 2 45

N 41 41

ES5110008

Gallifa

*

211

 

E 2 7

N 41 42

ES5110009

Riera de Merlès

*

128

 

E 2 0

N 42 5

ES5110010

Sant Llorenç del Munt i l'Obac

*

9 410

 

E 1 59

N 41 39

ES5110011

Serres del litoral septentrional

*

15 580

 

E 2 35

N 41 40

ES5110012

Montserrat-Roques Blanques

*

4 334

 

E 1 48

N 41 36

ES5110013

Serres del litoral central

*

13 553

 

E 1 52

N 41 17

ES5110014

Serra de Castelltallat

*

4 830

 

E 1 39

N 41 48

ES5110015

Serres de Miralles-Queralt

*

2 933

 

E 1 30

N 41 31

ES5120001

Alta Garrotxa

*

37 193

 

E 2 34

N 42 17

ES5120004

Zona volcànica de la Garrotxa

*

12 180

 

E 2 32

N 42 9

ES5120006

Aiguamolls del Baix Empordà

 

231

 

E 3 11

N 42 1

ES5120007

Cap de Creus

*

12 493

 

E 3 13

N 42 18

ES5120008

Estany de Banyoles

*

1 031

 

E 2 44

N 42 7

ES5120009

Estanys de la Jonquera

*

56

 

E 2 54

N 42 23

ES5120010

Les Gavarres

*

28 548

 

E 2 58

N 41 55

ES5120011

Illa de Canet

 

1

 

E 3 4

N 42 2

ES5120012

Les Guilleries

*

12 334

 

E 2 29

N 41 56

ES5120013

Massís de Cadiretes

*

8 552

 

E 2 55

N 41 46

ES5120014

Massís de l'Albera

*

9 684

 

E 3 1

N 42 25

ES5120015

Muntanyes de Begur

*

2 119

 

E 3 11

N 41 52

ES5120016

El Montgrí-Illes Medes

*

5 107

 

E 3 9

N 42 4

ES5120017

Estanys de Sils-Ribera de Santa Coloma

*

474

 

E 2 45

N 41 48

ES5120018

Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc

*

3 448

 

E 2 41

N 42 4

ES5120019

Riu Ter

*

360

 

E 2 18

N 42 14

ES5130007

Riberes de l'Alt Segre

*

225

 

E 1 51

N 42 24

ES5130008

Serra d'Aubenç i de Turp

*

4 007

 

E 1 16

N 42 7

ES5130010

Serra de Boumort

*

7 255

 

E 1 7

N 42 15

ES5130012

Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs

 

5 117

 

E 0 50

N 42 20

ES5130013

Aiguabarreig Segre-Cinca

 

416

 

E 0 22

N 41 26

ES5130014

Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

*

6 180

 

E 0 51

N 41 54

ES5130015

Serra del Montsec

*

18 209

 

E 0 51

N 42 2

ES5130016

Valls del Sió-Llobregós

*

27 360

 

E 1 11

N 41 49

ES5130019

Estany de Montcortès

 

45

 

E 0 59

N 42 19

ES5130020

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana

*

172

 

E 0 41

N 41 42

ES5130021

Secans de la Noguera

*

6 710,6

 

E 0 39

N 41 50

ES5130024

La Faiada de Malpàs i Cambatiri

 

1 280

 

E 0 45

N 42 22

ES5130025

Bellmunt-Almenara

*

3 404,4

 

E 0 55

N 41 47

ES5130028

Ribera Salada

 

443

 

E 1 25

N 42 6

ES5140001

Cap de Santes Creus

*

217

 

E 0 46

N 40 51

ES5140003

Ribera d'Algars

 

92

 

E 0 16

N 40 57

ES5140004

Sèquia Major

*

8

 

E 1 10

N 41 4

ES5140005

Serra de Montsià

*

3 219

 

E 0 31

N 40 37

ES5140006

Serres de Cardó-Boix

*

8 846

 

E 0 35

N 40 55

ES5140007

Litoral Tarragoní

*

466

 

E 1 20

N 41 6

ES5140008

Prades-el Montsant

*

31 108

 

E 1 2

N 41 18

ES5140009

Tivissa-Vandellòs i Llaberia

*

9 178

 

E 0 50

N 41 5

ES5140010

Ribera de l'Ebre a Flix-Illes de l'Ebre

*

204

 

E 0 30

N 41 14

ES5140011

Sistema prelitoral meridional

*

39 268

 

E 0 19

N 40 41

ES5140012

Tossals d'Almatret i Riba Roja

*

3 795

 

E 1 1

N 41 8

ES5140013

Delta de l'Ebre

*

10 872

 

E 0 39

N 40 37

ES5211007

Montgó

*

3 009,32

 

E 0 7

N 38 48

ES5211009

Ifac

*

993,64

 

W 0 5

N 38 39

ES5212004

Riu Gorgos

 

777,36

 

W 0 3

N 38 45

ES5212005

L'Almadrava

*

2 239,49

 

E 0 3

N 38 52

ES5212006

Laguna de Salinas

*

282,3

 

W 0 53

N 38 30

ES5212007

Salero y Cabecicos de Villena

*

717,76

 

W 0 54

N 38 38

ES5212008

Maigmó i Serres de la Foia de Castalla

*

13 823,01

 

W 0 43

N 38 33

ES5212009

Algepsars de Finestrat

*

102,65

 

W 0 13

N 38 34

ES5212010

Arenal de Petrer

 

1,02

 

W 0 46

N 38 30

ES5212011

Rambla de las Estacas

*

0,2

 

W 0 43

N 37 55

ES5212012

Sierra de Escalona y dehesa de Campoamor

*

4 712,02

 

W 0 49

N 37 56

ES5213018

Penyasegats de la Marina

*

3 262,27

 

E 0 10

N 38 43

ES5213019

Aitana, Serrella i Puigcampana

*

17 605,85

 

W 0 13

N 38 39

ES5213020

Serres del Ferrer i Bèrnia

*

3 449,6

 

W 0 3

N 38 40

ES5213021

Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa

*

5 552,87

 

W 0 5

N 38 32

ES5213022

Serra de Crevillent

*

5 083,46

 

W 0 52

N 38 15

ES5213023

Sierra de Callosa de Segura

*

663,74

 

W 0 54

N 38 7

ES5213024

Tabarca

*

14 557

 

W 0 29

N 38 13

ES5213025

Dunes de Guardamar

*

726,24

 

W 0 38

N 38 7

ES5213026

Sierra de Orihuela

*

1 677,31

 

W 0 58

N 38 5

ES5213032

Cap de les Hortes

*

4 253,24

 

W 0 23

N 38 24

ES5213033

Cabo Roig

*

4 686,52

 

W 0 41

N 37 57

ES5213039

Sierra de Salinas

*

7 734,78

 

W 0 57

N 38 30

ES5213042

Valls de la Marina

*

16 061,26

 

W 0 11

N 38 48

ES5213054

Els Alforins

*

10 115,65

 

E 0 48

N 38 47

ES5214001

Cueva del Perro-Cox

 

1

 

W 0 53

N 38 8

ES5214002

Túnel de Canals

 

1

 

W 0 34

N 38 55

ES5214003

Cova dels Mosseguellos-Vallada

 

1

 

W 0 44

N 38 54

ES5214004

Cova Joliana

 

1

 

W 0 28

N 38 40

ES5221002

Desert de les Palmes

 

3 070,77

 

E 0 2

N 40 4

ES5222001

Serra d'Espadà

*

31 023,51

 

W 0 23

N 39 55

ES5222002

Marjal de Peníscola

*

105

 

E 0 24

N 40 22

ES5222004

Curs alt del riu Millars

*

10 015,14

 

W 0 35

N 40 3

ES5222005

Marjal de Nules

*

644,39

 

W 0 6

N 39 50

ES5222006

Platja de Moncofa

*

1

 

W 0 8

N 39 46

ES5222007

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa

*

4 082,01

 

W 0 7

N 39 47

ES5223002

L'Alt Maestrat

*

43 612,7

 

W 0 9

N 40 25

ES5223004

Penyagolosa

*

31 921,4

 

W 0 23

N 40 14

ES5223005

Alt Palància

*

26 267,23

 

W 0 43

N 39 55

ES5223007

Marjal d'Almenara

*

1 496,98

 

W 0 11

N 39 44

ES5223029

Riu Bergantes

*

4 454

 

W 0 10

N 40 42

ES5223036

Serra d'Irta

*

9 797,52

 

E 0 19

N 40 19

ES5223037

Costa d'Orpesa i Benicàssim

*

1 326

 

W 0 7

N 40 3

ES5223053

Forat d'en Ferràs-Orpesa

 

1

 

E 0 6

N 40 5

ES5223055

Serra d'en Galceràn

 

11 319,97

 

E 0 0

N 40 18

ES5224001

Cova Oscura-Atzeneta del Maestrat

 

1

 

W 0 12

N 40 12

ES5232002

Serra Calderona

*

17 781,51

 

W 0 26

N 39 44

ES5232003

Curs mitjà del riu Palància

 

3 664,16

 

W 0 28

N 39 51

ES5232004

Rius del Racó d'Ademús

*

1 410,29

 

W 1 16

N 40 4

ES5232005

Lavajos de Sinarcas

*

24,79

 

W 1 14

N 39 45

ES5232006

Alto Túria

*

14 449,34

 

W 1 8

N 39 48

ES5232007

Riu Xúquer

 

370,53

 

W 0 38

N 39 7

ES5232008

Curs mitjà del riu Albaida

 

863,94

 

W 0 27

N 38 55

ES5232009

Serra del Castell de Xàtiva

 

3,29

 

W 0 31

N 38 59

ES5232010

Cap de Cullera

 

0,21

 

W 0 12

N 39 11

ES5233001

Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

*

49 597,86

 

E 0 6

N 40 37

ES5233006

Puebla de San Miguel

*

8 853,13

 

W 1 9

N 40 3

ES5233008

Sabinar de Alpuente

*

9 195,97

 

W 0 56

N 39 56

ES5233009

Sierra del Negrete

*

21 934,19

 

W 1 1

N 39 35

ES5233010

Hoces del Cabriel

*

13 224,18

 

W 1 28

N 39 25

ES5233011

Sierras de Martés y el Ave

*

35 242,05

 

W 0 51

N 39 18

ES5233012

Valle de Ayora y Sierra del Boquerón

*

16 825,15

 

W 1 7

N 39 11

ES5233013

Serra de Corbera

*

4 819,84

 

W 0 19

N 39 6

ES5233015

Serres del Montdúver i Marxuquera

*

7 582

 

W 0 18

N 39 0

ES5233030

Marjal de la Safor

*

1 244,86

 

W 0 11

N 39 2

ES5233034

Sierra del Mugrón

*

1 749

 

W 1 7

N 38 56

ES5233035

Arroyo Cerezo

*

5 402,66

 

W 1 22

N 40 4

ES5233038

Dunes de la Safor

 

68,64

 

W 0 3

N 38 54

ES5233040

Muela de Cortes y el Caroche

*

61 519,48

 

W 0 52

N 39 3

ES5233041

Serra de la Safor

*

3 514,55

 

W 0 16

N 38 52

ES5233044

Sierra de Malacara

*

15 066,37

 

W 0 56

N 39 24

ES5233045

Serra d'Enguera

*

17 323,77

 

W 0 50

N 38 53

ES5233047

Ullals del riu Verd

*

27,94

 

W 0 31

N 39 8

ES5233048

Sima de les Gralles-Navarrés

 

1

 

W 0 39

N 39 7

ES5233049

Cova de les Rates Penades (Ròtova)

 

1

 

W 0 16

N 38 56

ES5233050

Cova de la Moneda-Cotes

*

1

 

W 0 37

N 39 3

ES5233051

Cova de les Meravelles de Llombai

 

1

 

W 0 35

N 39 18

ES5234001

Cova del Sardiner-Sagunt

 

1

 

W 0 13

N 39 42

ES5234002

Cueva Negra-Ayora

 

1

 

W 1 12

N 39 4

ES5234003

Túnel del Carcalín-Buñol

 

1

 

W 0 48

N 39 24

ES5234004

Cueva del Barranco Hondo-Cheste

 

1

 

W 0 43

N 39 31

ES5234005

Sima de l'Àguila-Picassent

 

1

 

W 0 31

N 39 19

ES5234006

Cova de les Meravelles d'Alzira

 

1

 

W 0 25

N 39 7

ES5234007

Cova Xurra-Gandia

 

1

 

W 0 12

N 38 58

ES5310005

Badies de Pollença i Alcúdia

*

30 752,57

 

E 3 12

N 39 50

ES5310008

Es Galatzó-s'Esclop

*

1 423,26

 

E 2 28

N 39 38

ES5310009

Es Teix

*

954,97

 

E 2 38

N 39 43

ES5310010

Comuna de Bunyola

 

787,4

 

E 2 43

N 39 42

ES5310015

Puig de Sant Martí

*

225,86

 

E 3 5

N 39 49

ES5310023

Illots de Ponent

*

2 536,95

 

E 1 11

N 38 58

ES5310024

La Mola

*

2 181,23

 

E 1 34

N 38 41

ES5310025

Cap de Barbaria

*

2 476,56

 

E 1 22

N 38 39

ES5310026

Fita des Ram

 

287,38

 

E 2 33

N 39 39

ES5310027

Cimals de la Serra

*

7 252,38

 

E 2 51

N 39 49

ES5310028

Es Binis

*

27,9

 

E 2 47

N 39 50

ES5310029

Na Borges

*

3 994,18

 

E 3 12

N 39 40

ES5310030

Costa de Llevant

*

1 836,25

 

E 3 2

N 39 25

ES5310031

Porroig

 

113,38

 

E 1 17

N 38 53

ES5310032

Cap Llentrisca-sa Talaia

*

3 090,68

 

E 1 15

N 38 54

ES5310033

Xarraca

*

771,34

 

E 1 28

N 39 6

ES5310034

Serra Grossa

*

1 175,56

 

E 1 21

N 38 55

ES5310035

Área Marina del nord de Menorca

*

5 111,67

 

E 4 2

N 40 4

ES5310036

Área Marina del sud de Menorca

*

2 234,43

 

E 3 58

N 39 50

ES5310037

Basses de la Marina de Llucmajor

*

49,5

 

E 2 48

N 39 24

ES5310038

Cova des Bufador des Solleric

 

1

 

E 2 47

N 39 45

ES5310039

Cova de sa Bassa Blanca

 

1

 

E 3 10

N 39 50

ES5310040

Cova de les Maravelles

 

1

 

E 2 47

N 39 45

ES5310041

Cova de Canet

 

1

 

E 2 37

N 39 39

ES5310042

Avenc d'en Corbera

 

1

 

E 2 37

N 39 38

ES5310043

Cova dels Ases

 

1

 

E 3 16

N 39 26

ES5310044

Cova des Coll

 

1

 

E 3 11

N 39 25

ES5310045

Cova d'en Passol

 

1

 

E 3 14

N 39 23

ES5310046

Cova de ses Rates Pinyades

 

1

 

E 2 58

N 39 43

ES5310047

Cova des Corral des Porcs

 

1

 

E 2 51

N 39 43

ES5310048

Cova de sa Guitarreta

 

1

 

E 2 55

N 39 24

ES5310049

Cova des Pas de Vallgornera

 

1

 

E 2 50

N 39 22

ES5310050

Cova d'en Besso

 

1

 

E 3 19

N 39 31

ES5310051

Cova de can Bordils

 

1

 

E 3 21

N 39 33

ES5310052

Cova des Diners

 

1

 

E 3 19

N 39 34

ES5310053

Cova del Dimoni

 

1

 

E 3 21

N 39 32

ES5310054

Cova de sa Gleda

 

1

 

E 3 16

N 39 30

ES5310055

Cova del Pirata

 

1

 

E 3 18

N 39 30

ES5310056

Cova des Pont

 

1

 

E 3 18

N 39 30

ES5310057

Cova de cal Pesso

 

1

 

E 3 4

N 39 55

ES5310058

Cova de can Sión

 

1

 

E 2 59

N 39 50

ES5310059

Cova de Llenaire

 

1

 

E 3 3

N 39 53

ES5310060

Cova Morella

 

1

 

E 2 59

N 39 50

ES5310061

Cova Nova de Son Lluís

 

1

 

E 2 58

N 39 28

ES5310062

Es Bufador de Son Berenguer

 

1

 

E 2 46

N 39 41

ES5310063

Cova de can Millo o de Coa Negrina

 

1

 

E 2 45

N 39 42

ES5310064

Avenc de Son Pou

 

1

 

E 2 45

N 39 42

ES5310065

Cova del Drac de cala Santanyí

 

1

 

E 3 8

N 39 19

ES5310066

Cova des Rafal des Porcs

 

1

 

E 3 5

N 39 19

ES5310067

Cova dels Estudiants

 

1

 

E 2 42

N 39 45

ES5310068

Cap Negre

*

737,07

 

E 3 49

N 39 57

ES5310069

Cala d'Algairens

*

141,83

 

E 3 54

N 40 3

ES5310070

Punta Redona-Arenal d'en Castell

*

1 004,59

 

E 4 10

N 40 2

ES5310071

Cala en Brut

*

40,1

 

E 4 12

N 40 0

ES5310072

Caleta de Binillautí

*

160,92

 

E 4 17

N 39 56

ES5310073

Àrea marina Punta Prima-Illa de l'Aire

*

1 353,49

 

E 4 17

N 39 48

ES5310074

De cala Llucalari a Cales Coves

*

1 058,4

 

E 4 6

N 39 52

ES5310075

Arenal de Son Saura

*

346,4

 

E 3 51

N 39 55

ES5310076

Serral den Salat

 

104,86

 

E 2 21

N 39 35

ES5310077

Es Rajolí

*

110,22

 

E 2 22

N 39 37

ES5310078

De Cala de Ses Ortigues a cala Estellencs

*

876,06

 

E 2 26

N 39 38

ES5310079

Puig de Na Bauça

*

1 612,71

 

E 2 30

N 39 35

ES5310080

Puigpunyent

 

566,47

 

E 2 33

N 39 37

ES5310081

Port des Canonge

*

615,93

 

E 2 32

N 39 41

ES5310082

S'Estaca-Punta de Deià

*

1 002,18

 

E 2 36

N 39 44

ES5310083

Es Boixos

*

656,58

 

E 2 41

N 39 45

ES5310084

Torre Picada

 

122,78

 

E 2 42

N 39 48

ES5310085

Moncaire

*

248,73

 

E 2 45

N 39 48

ES5310086

Monnàber

 

10,35

 

E 2 46

N 39 47

ES5310087

Bàlitx

 

331,24

 

E 2 46

N 39 49

ES5310088

Gorg Blau

 

165,23

 

E 2 49

N 39 48

ES5310089

Biniarroi

 

536,26

 

E 2 50

N 39 46

ES5310090

Puig d'Alarò-Puig de s'Alcadena

*

385,26

 

E 2 48

N 39 44

ES5310091

Mossa

 

430,28

 

E 2 53

N 39 50

ES5310092

Muntanyes de Pollença

*

2 967,71

 

E 2 58

N 39 50

ES5310093

Formentor

 

255,75

 

E 3 9

N 35 56

ES5310094

Cala Figuera

*

65,95

 

E 3 10

N 39 57

ES5310095

Can Picafort

*

45,26

 

E 3 10

N 39 45

ES5310096

Punta de n'Amer

*

526,54

 

E 3 24

N 39 34

ES5310097

Àrea marina Costa de Llevant

*

1 998,93

 

E 3 18

N 39 28

ES5310098

Cales de Manacor

*

587,88

 

E 3 17

N 39 29

ES5310099

Portocolom

*

75,71

 

E 3 15

N 39 25

ES5310100

Punta des Ras

 

13,09

 

E 3 15

N 39 23

ES5310101

Randa

 

1 175,79

 

E 2 56

N 39 31

ES5310102

Xorrigo

 

886,06

 

E 2 49

N 39 35

ES5310103

Àrea marina Cap de Cala Figuera

*

128,58

 

E 2 31

N 39 27

ES5310104

Costa de l'oest d'Eivissa

*

1 272,71

 

E 1 13

N 38 54

ES5310105

Els Amunts d'Eivissa

*

1 463,8

 

E 1 23

N 39 3

ES5310106

Àrea marina de Ses Margalides

*

98,82

 

E 1 19

N 39 2

ES5310107

Àrea marina de Tagomago

*

745,29

 

E 1 37

N 39 1

ES5310108

Àrea marina del cap Martinet

*

553,07

 

E 1 30

N 38 56

ES5310109

Àrea marina de cala Saona

*

442,15

 

E 1 22

N 38 42

ES5310110

Àrea marina Platja de Tramuntana

*

1 407,64

 

E 1 30

N 38 41

ES5310111

Àrea marina Platja de Migjorn

*

2 010,49

 

E 1 29

N 38 39

ES5310112

Nord de Sant Joan

*

1 928,04

 

E 1 33

N 39 5

ES6110001

Albufera de Adra

*

135,27

 

W 2 57

N 36 45

ES6110002

Karst en yesos de Sorbas

*

2 451,08

 

W 2 4

N 37 5

ES6110003

Sierra María — Los Vélez

*

22 670,33

 

W 2 7

N 37 44

ES6110004

Sierra del Oso

*

12 017,49

 

W 2 7

N 37 51

ES6110005

Sierra de Cabrera-Bédar

*

33 578,62

 

W 1 58

N 37 5

ES6110006

Ramblas de Gérgal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla

*

22 309,12

 

W 2 29

N 36 58

ES6110007

La Serreta de Cabo de Gata

*

595,32

 

W 2 8

N 36 52

ES6110008

Sierras de Gádor y Enix

*

50 144,05

 

W 2 44

N 36 55

ES6110009

Fondos marinos de Punta Entinas-Sabinar

*

1 946,4

 

W 2 44

N 36 40

ES6110010

Fondos marinos Levante Almeriense

*

6 313,46

 

W 1 45

N 37 13

ES6110011

Sierra del Alto de Almagro

*

6 239,6

 

W 1 50

N 37 21

ES6110012

Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón

*

5 886,28

 

W 1 44

N 37 19

ES6110013

Calares de Sierra de los Filabres

*

6 630,41

 

W 2 28

N 37 17

ES6110014

Artos de El Ejido

*

264,44

 

W 2 47

N 36 45

ES6110015

Alborán

*

26 456,65

 

W 3 2

N 35 56

ES6110016

Rambla de Arejos

 

2,1

 

W 1 38

N 37 22

ES6110017

Río Antas

 

23,08

 

W 1 49

N 37 12

ES6110018

Río Adra

*

80,31

 

W 2 58

N 36 49

ES6110019

Arrecifes de Roquetas de Mar

*

204,49

 

W 2 35

N 36 47

ES6110020

Islote de San Andrés

*

35,43

 

W 1 53

N 36 59

ES6120001

Cola del Embalse de Arcos

 

121,42

 

W 5 47

N 36 46

ES6120002

Cola del Embalse de Bornos

 

695,84

 

W 5 40

N 36 50

ES6120003

Estuario del río Guadiaro

 

35,54

 

W 5 16

N 36 16

ES6120006

Marismas del río Palmones

*

57,48

 

W 5 26

N 36 10

ES6120008

La Breña y marismas del Barbate

*

4 816,41

 

W 5 58

N 36 11

ES6120009

Fondos marinos de Bahía de Cádiz

 

7 040,01

 

W 6 14

N 36 29

ES6120011

Laguna de los Tollos

 

72,3

 

W 6 0

N 36 50

ES6120013

Sierra Líjar

*

7 262,92

 

W 5 25

N 36 55

ES6120014

Laguna de las Canteras y el Tejón

*

200,5

 

W 6 4

N 36 34

ES6120015

Acebuchales de la campiña sur de Cádiz

*

26 475,31

 

W 5 57

N 36 24

ES6120017

Punta de Trafalgar

*

183,31

 

W 6 1

N 36 11

ES6120018

Pinar de Roche

*

689,17

 

W 6 7

N 36 18

ES6120019

Río Salado de Conil

 

77,14

 

W 6 3

N 36 17

ES6 120 020

Túnel III de Bornos

 

108,13

 

W 5 45

N 36 48

ES6120021

Río Guadalete

 

71,26

 

W 5 51

N 36 41

ES6120022

Búnker del Tufillo

 

0,12

 

W 5 40

N 36 4

ES6120023

Corrales de Rota

 

47,53

 

W 6 23

N 36 37

ES6120024

Cueva del Búho

 

22,8

 

W 5 35

N 36 48

ES6120025

Río Iro

*

71,64

 

W 6 0

N 36 28

ES6120026

Cueva de las Mesas de Algar

 

85,15

 

W 5 54

N 36 21

ES6120027

Salado de San Pedro

*

31,22

 

W 6 2

N 36 33

ES6120028

Río de la Jara

 

5,75

 

W 5 37

N 36 2

ES6120029

Búnker del Santuario de la Luz

 

2,78

 

W 5 37

N 36 3

ES6120030

Cuevas de la Mujer y de las Colmenas

 

47,63

 

W 6 10

N 36 38

ES6120031

Ríos Guadiaro y Hozgarganta

 

49,53

 

W 5 18

N 36 23

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

*

38 408,21

 

W 4 16

N 38 12

ES6130002

Sierra Subbética

*

31 905,3

 

W 4 18

N 37 26

ES6130003

Sierra de Santa Eufemia

*

10 651,56

 

W 4 56

N 38 37

ES6130004

Río Guadalmez

*

10 585,16

 

W 4 40

N 38 32

ES6130005

Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro

*

33 087,47

 

W 4 23

N 38 6

ES6130006

Guadalmellato

*

39 795,54

 

W 4 38

N 38 3

ES6130007

Guadiato-Bembézar

*

114 513,96

 

W 5 11

N 38 4

ES6130008

Tramo inferior del Río Guadajoz

 

285,46

 

W 4 42

N 37 47

ES6130009

Ríos Cuzna y Gato

*

112,09

 

W 4 46

N 38 9

ES6130010

Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar

*

135,94

 

W 5 6

N 38 38

ES6130011

Río Guadamatilla

 

13,73

 

W 5 5

N 38 24

ES6130012

Río Zújar

*

108,5

 

W 5 18

N 38 34

ES6130013

Barrancos del río Retortillo

*

507,68

 

W 5 20

N 37 48

ES6130014

Arroyo de Ventas Nuevas

 

4,6

 

W 4 27

N 38 22

ES6130015

Río Guadalquivir — Tramo medio

 

2 700,36

 

W 4 39

N 37 56

ES6130016

Río Guadalbarbo

*

9,43

 

W 4 51

N 38 8

ES6140001

Sierra de Baza

*

53 833,68

 

W 2 48

N 37 19

ES6140002

Sierra de Castril

*

12 656,58

 

W 2 45

N 37 53

ES6140003

Sierra de Huétor

*

12 160,63

 

W 3 28

N 37 16

ES6140004

Sierra Nevada

*

171 810,93

 

W 3 8

N 37 4

ES6140005

Sierras del Nordeste

*

46 184,42

 

W 2 30

N 37 56

ES6140006

Sierra de Arana

*

19 991,97

 

W 3 23

N 37 23

ES6140007

Sierras del Campanario y las Cabras

*

8 486,92

 

W 3 37

N 37 24

ES6140008

Sierra de Loja

*

25 967,54

 

W 4 8

N 37 5

ES6140009

Sierra Nevada noroeste

*

789,94

 

W 3 19

N 37 10

ES6140010

Sierra de Baza norte

*

1 190,09

 

W 2 47

N 37 28

ES6140011

Sierra de Castell de Ferro

*

731,87

 

W 3 23

N 36 43

ES6140012

La Mala

 

615,75

 

W 3 43

N 37 7

ES6140013

Fondos marinos Tesorillo-Salobreña

 

1 013,01

 

W 3 37

N 36 44

ES6140014

Acantilados y fondos marinos de Calahonda — Castell de Ferro

*

971,32

 

W 3 22

N 36 42

ES6140015

Barrancos del río de Aguas Blancas

 

2 988,53

 

W 3 24

N 37 13

ES6140016

Acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona

 

123,52

 

W 3 43

N 36 43

ES6150001

Laguna del Portil

*

1 265,63

 

W 7 2

N 37 13

ES6150002

Enebrales de Punta Umbría

*

187,57

 

W 6 59

N 37 11

ES6150003

Estero de Domingo Rubío

*

343,07

 

W 6 54

N 37 11

ES6150004

Lagunas de Palos y las Madres

*

648,96

 

W 6 52

N 37 9

ES6150005

Marismas de Isla Cristina

*

2 498,04

 

W 7 21

N 37 12

ES6150006

Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido

*

2 409,11

 

W 7 9

N 37 13

ES6150007

Peñas de Aroche

*

725,14

 

W 7 4

N 37 55

ES6150009

Doñana norte y oeste

*

31 372,17

 

W 6 10

N 37 15

ES6150010

Andévalo Occidental

*

52 901,71

 

W 7 24

N 37 30

ES6150012

Dehesa del Estero y Montes de Moguer

*

2 918,67

 

W 6 50

N 37 12

ES6150013

Dunas del Odiel

*

64,45

 

W 6 53

N 37 10

ES6150014

Marismas y riberas del Tinto

*

3 125,84

 

W 6 52

N 37 17

ES6150015

Isla de San Bruno

*

386,24

 

W 7 23

N 37 11

ES6150016

Acebuchal de Alpízar

 

80,49

 

W 6 26

N 37 27

ES6150017

Marisma de las Carboneras

 

263,38

 

W 7 0

N 37 16

ES6150018

Río Guadiana y ribera de Chanza

*

1 545,81

 

W 7 26

N 37 18

ES6150019

Bajo Guadalquivir

*

4 113,94

 

W 6 5

N 37 3

ES6150020

Arroyo del Alamillo

*

47,93

 

W 7 20

N 37 19

ES6150021

Corredor ecológico del Río Tinto

 

21 404,98

 

W 6 37

N 37 34

ES6150022

Rivera de Chanza

 

70,06

 

W 7 21

N 37 47

ES6150023

Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas

*

992,44

 

W 6 22

N 37 20

ES6150024

El Jure

 

11,63

 

W 7 5

N 37 33

ES6150025

Mina Carpio

 

11,31

 

W 6 58

N 37 48

ES6150026

Mina Sotiel Coronoda

 

5,2

 

W 6 50

N 37 36

ES6150027

Mina oriente

 

7,63

 

W 6 40

N 37 37

ES6150028

Estuario del río Piedras

*

443,19

 

W 7 5

N 37 12

ES6150029

Estuario del río Tinto

*

1 162,44

 

W 6 54

N 37 9

ES6160001

Laguna Honda

*

367,69

 

W 4 8

N 37 35

ES6160002

Alto Guadalquivir

 

768,75

 

W 3 17

N 37 56

ES6160003

Cascada de Cimbarra

*

534,45

 

W 3 22

N 38 23

ES6160004

Laguna Grande

 

199,87

 

W 3 33

N 37 56

ES6160005

Despeñaperros

*

7 570,44

 

W 3 32

N 38 22

ES6160006

Sierras de Andújar

*

74 052,63

 

W 4 4

N 38 17

ES6160007

Sierra Mágina

*

19 957,43

 

W 3 25

N 37 45

ES6160008

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

*

179 500,9

 

W 3 11

N 38 23

ES6160009

Estribaciones de Sierra Mágina

*

6 192,41

 

W 3 35

N 37 45

ES6160010

Tramo inferior del río Guadalimar y Alto Guadalquivir

 

1 052,09

 

W 3 44

N 37 59

ES6160011

Río Guadiana menor — Tramo inferior

 

49,21

 

W 3 10

N 37 49

ES6160012

Río Jándula

 

5,28

 

W 4 6

N 38 4

ES6160013

Río Guadalquivir — Tramo superior

*

43,71

 

W 3 5

N 38 2

ES6160014

Río Guadalimar

*

2 065,03

 

W 3 3

N 38 12

ES6160015

Río Guadiana Menor — Tramo superior

 

31,73

 

W 3 0

N 37 35

ES6170001

Laguna de la Ratosa

*

172,43

 

W 4 41

N 37 12

ES6170002

Acantilados de Maro-Cerro Gordo

*

1 789,58

 

W 3 46

N 36 44

ES6170003

Desfiladero de los Gaitanes

*

2 170,26

 

W 4 45

N 36 55

ES6170004

Los Reales de Sierra Bermeja

*

1 214,5

 

W 5 12

N 36 29

ES6170005

Sierra Crestellina

 

496,3

 

W 5 16

N 36 28

ES6170006

Sierra de las Nieves

*

20 150,79

 

W 4 59

N 36 41

ES6170007

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

*

40 646,57

 

W 3 54

N 36 51

ES6170008

Sierras de Abdalajís y la Encantada sur

 

2 775,57

 

W 4 42

N 36 56

ES6170009

Sierras de Alcaparaín y Aguas

*

5 574,79

 

W 4 49

N 36 49

ES6170010

Sierras Bermeja y Real

*

30 932,27

 

W 5 5

N 36 33

ES6170011

Sierra Blanca

*

6 471,94

 

W 4 53

N 36 35

ES6170012

Sierra de Camarolos

*

8 709,34

 

W 4 23

N 36 57

ES6170013

Sierra de Mollina

 

761,71

 

W 4 39

N 37 10

ES6170015

Lagunas de Campillos

*

1 343,92

 

W 4 49

N 37 2

ES6170016

Valle del río del Genal

*

23 401,33

 

W 5 13

N 36 35

ES6170017

Río de Castor

 

7,41

 

W 5 5

N 36 27

ES6170018

Cueva de Belda I

*

23,29

 

W 4 24

N 37 15

ES6 170 019

Río Verde

 

108,4

 

W 4 57

N 36 31

ES6170020

Río Guadaiza

 

9,03

 

W 4 59

N 36 30

ES6170021

Río Guadalmina

*

7,4

 

W 5 0

N 36 29

ES6170022

Río Fuengirola

 

35,1

 

W 4 38

N 36 32

ES6170023

Yeso III, Higuerones IX y el Marrubio

 

169,62

 

W 4 43

N 36 58

ES6170024

Río Guadalmansa

 

7,14

 

W 5 3

N 36 28

ES6170025

Río Real

 

9,79

 

W 4 50

N 36 32

ES6170026

Río del Padrón

 

7,32

 

W 5 7

N 36 26

ES6170027

Arroyo de la Cala

 

8,02

 

W 5 8

N 36 27

ES6170028

Río Guadalmedina

 

25,08

 

W 4 26

N 36 50

ES6170029

Río Manilva

*

12,08

 

W 5 15

N 36 24

ES6170030

Calahonda

 

483,84

 

W 4 42

N 36 29

ES6170031

Río Guadiaro

 

9,73

 

W 5 19

N 36 36

ES6170032

Sierra Blanquilla

*

1 437,63

 

W 5 0

N 36 47

ES6170033

Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas

 

83,84

 

W 4 41

N 36 43

ES6170034

Río Guadalevín

 

15,19

 

W 5 9

N 36 44

ES6170036

Fondos marinos de la Bahía de Estepona

*

552,56

 

W 5 8

N 36 24

ES6180001

Complejo endorreico de Utrera

 

1 132,06

 

W 5 49

N 37 2

ES6180002

Complejo Endorreico La Lantejuela

*

896,21

 

W 5 10

N 37 21

ES6180003

Laguna del Gosque

*

415,19

 

W 4 56

N 37 7

ES6180004

Sierra de Alanís

*

6 508,07

 

W 5 37

N 38 6

ES6180005

Corredor ecológico del río Guadiamar

*

16 724,2

 

W 6 14

N 37 14

ES6180006

Laguna de Coripe

*

75,04

 

W 5 21

N 37 0

ES6180007

Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata

 

195,68

 

W 5 32

N 36 58

ES6180009

Río del Viar

 

6,23

 

W 5 52

N 37 44

ES6180010

Rivera de Cala

 

3,11

 

W 6 8

N 37 47

ES6180011

Río Corbones

 

341,25

 

W 5 19

N 37 14

ES6180012

Minas el Galayo y la Jabata

 

53,95

 

W 5 25

N 37 47

ES6180013

Río Guadaira

 

44,83

 

W 5 33

N 37 8

ES6180014

Salado de Lebrija-Las Cabezas

 

115,25

 

W 5 55

N 36 57

ES6180015

Mina el Abrevadero

 

170,46

 

W 5 45

N 37 42

ES6180016

Venta de las Navas

*

591,67

 

W 5 31

N 37 50

ES6200001

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila

*

2 791,54

 

W 0 45

N 37 35

ES6200002

Carrascoy y El Valle

*

11 873,77

 

W 1 11

N 37 52

ES6200003

Sierra de La Pila

*

8 836,36058

 

W 1 13

N 38 15

ES6200004

Sierras y Vega Alta del Segura y ríos Alhárabe y Moratalla

*

10 721,268

 

W 1 40

N 38 14

ES6200005

Humedal del Ajauque y Rambla Salada

*

886,49

 

W 0 8

N 38 4

ES6200006

Espacios abiertos e islas del mar menor

*

1 182,79

 

W 0 43

N 37 37

ES6200007

Islas e islotes del litoral Mediterráneo

*

40,91

 

W 0 42

N 37 43

ES6200008

Sierra Salinas

*

1 343,21617

 

W 1 5

N 38 30

ES6200009

Sierra de El Carche

*

5 942,4603

 

W 1 10

N 38 25

ES6200010

Cuatro Calas

*

172,7111

 

W 1 37

N 37 23

ES6200011

Sierra de las Moreras

*

2 498,6934

 

W 1 20

N 37 34

ES6200012

Calnegre

*

781,347934

 

W 1 27

N 37 30

ES6200013

Cabezo Gordo

*

230,2493

 

W 0 54

N 37 48

ES6200014

Saladares del Guadalentín

*

2 034,99

 

W 1 24

N 37 47

ES6200015

La Muela y Cabo Tiñoso

*

7 889,8

 

W 1 8

N 37 36

ES6200016

Revolcadores

*

3 490,23

 

W 2 15

N 38 4

ES6200017

Sierra de Villafuerte

*

6 569,97

 

W 2 8

N 38 8

ES6200018

Sierra de la Muela

*

10 868,74

 

W 2 2

N 38 15

ES6200019

Sierra del Gavilán

*

3 930,85

 

W 1 6

N 38 57

ES6200020

Casa Alta-Las Salinas

*

3 797,06

 

W 2 0

N 37 53

ES6200021

Sierra de Lavia

*

2 178,8

 

W 1 47

N 37 58

ES6200022

Sierra del Gigante

*

3 595,03

 

W 1 58

N 37 46

ES6200023

Sierra de la Tercia

*

5 025,7

 

W 1 37

N 37 44

ES6200024

Cabezo de Roldán

*

1 270,1

 

W 1 2

N 37 35

ES6200025

Sierra de la Fausilla

*

865,2628

 

W 0 55

N 37 33

ES6200026

Sierra de Ricote-La Navela

*

7 821,21

 

W 1 25

N 38 8

ES6200027

Sierra de Abanilla

*

986,51

 

W 1 0

N 38 13

ES6200028

Río Chícamo

*

420,347094

 

W 1 3

N 38 12

ES6200029

Franja litoral sumergida de la Región de Murcia

*

12 826,61

 

W 0 46

N 37 34

ES6200030

Mar Menor

*

13 422,9

 

W 0 46

N 37 49

ES6200031

Cabo Cope

*

241,0207

 

W 1 28

N 37 26

ES6200032

Minas de la Celia

*

1,96

 

W 1 27

N 38 27

ES6200033

Cueva de las Yeseras

*

0,75

 

W 1 1

N 38 4

ES6200034

Lomas del Buitre y río Luchena

*

4 099,51851

 

W 1 51

N 37 46

ES6200035

Sierra de la Almenara

*

19 398,48

 

W 1 28

N 37 38

ES6200036

Sierra del Buey

*

3 789,94014

 

W 1 13

N 38 32

ES6200037

Sierra del Serral

*

1 092,01

 

W 1 6

N 38 30

ES6200038

Cuerda de la Serrata

*

1 140

 

W 2 1

N 38 0

ES6200039

Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte

*

1 330,84

 

W 1 54

N 37 32

ES6200040

Cabezos del Pericón

*

499,02

 

W 1 7

N 37 40

ES6200041

Rambla de la Rogativa

*

314,627735

 

W 2 13

N 38 7

ES6200042

Yesos de Ulea

*

771,500634

 

W 1 17

N 38 10

ES6200043

Río Quípar

*

701,34

 

W 1 52

N 38 2

ES6200044

Sierra de las Victorias

*

204,42

 

W 1 7

N 37 42

ES6200045

Río Mula y Pliego

*

877,71

 

W 1 29

N 38 3

ES6200046

Sierra de Enmedio

*

2 284,86

 

W 1 49

N 37 29

ES6200047

Sierra de la Torrecilla

*

3 535,0538

 

W 1 47

N 37 40

ES6200048

Medio marino

*

154 546,63

 

W 1 7

N 37 32

ES6300001

Islas Chafarinas

*

511

 

W 2 25

N 35 11

ES6310001

Calamocarro-Benzú

*

601,81

 

W 5 21

N 35 55

ES6310002

Zona marítimo-terrestre del Monte Hacho

*

871,54

 

W 5 17

N 35 53

ES6320001

Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú

*

55

 

W 2 57

N 35 19

ES6320002

Barranco del Nano

*

41,5

 

W 2 57

N 35 18

FR7300841

Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat

*

1 633

 

E 1 20

N 43 4

FR7300842

Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l'Herm

*

2 216

 

E 1 39

N 42 56

FR7300847

Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges)

*

3 713

 

E 2 44

N 44 2

FR7300848

Gorges du Tarn

*

489

 

E 3 13

N 44 12

FR7300849

Gorges de la Jonte

*

778

 

E 3 16

N 44 11

FR7300850

Gorges de la Dourbie

*

7 087

 

E 3 17

N 44 3

FR7300851

Gorges de Trevezel

 

396

 

E 3 19

N 44 4

FR7300852

Gorges de la Vis et de la Virenque

*

246

 

E 3 21

N 43 56

FR7300854

Buttes témoins des avant-causses

 

2 325

 

E 3 6

N 44 11

FR7300855

Causse Noir et ses corniches

*

13 990

 

E 3 14

N 44 9

FR7300857

Les Alasses

*

580

 

E 3 10

N 44 4

FR7300858

Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp

 

106

 

E 3 7

N 44 3

FR7300859

Cirque et grotte du Boundoulaou

*

223

 

E 3 2

N 44 4

FR7300860

Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux

*

1 585

 

E 3 3

N 43 58

FR7300861

Serre de Cougouille

*

169

 

E 3 7

N 43 57

FR7300862

Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire

*

676

 

E 3 2

N 43 57

FR7300864

Plateau et corniches du Guilhaumard

*

3 744

 

E 3 10

N 43 51

FR7301822

Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste

*

9 602

 

E 1 49

N 43 5

FR8201654

Basse Ardèche urgonienne

*

6 429

0

E 4 28

N 44 26

FR8201656

Bois de Paiolive, pelouses, habitats rocheux et zones humides de Gras

*

1 933

 

E 4 11

N 44 24

FR8201657

Vallée moyenne de l'Ardèche et ses affluents

*

1 751

 

E 4 16

N 44 27

FR8201658

Vallée de l'Eyrieux et de ses affluents

*

1 073

 

E 4 34

N 44 50

FR8201660

Plateau de Montselgues

*

4 003

 

E 4 1

N 44 30

FR8201661

Landes et forêts du bois des Barthes

*

500

 

E 4 5

N 44 20

FR8201662

Massifs de Crussol, Soyons, Cornas-Chateaubourg

*

457

 

E 4 50

N 44 55

FR8201663

Affluents rive droite du Rhône

*

1 187

 

E 4 46

N 45 11

FR8201668

Marais de Malibaud

*

41

 

E 4 16

N 44 17

FR8201669

Rivières de Rompon-Ouvèze-Payre

*

603

 

E 4 44

N 44 46

FR8201670

Cévennes ardèchoises

*

1 749

 

E 4 11

N 44 30

FR8201673

Massif du Coiron — partie Saint-Martin-sur-Lavezon

*

332

 

E 4 38

N 44 37

FR8201675

Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère

*

796

0

E 5 0

N 45 4

FR8201676

Sables du Tricastin

*

1 233

 

E 4 49

N 44 26

FR8201677

Milieux alluviaux du Rhône aval

*

2 112

 

E 4 38

N 44 21

FR8201678

Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme

*

397

 

E 4 57

N 44 44

FR8201679

Rivière du Roubion

*

621

 

E 4 48

N 44 34

FR8201681

Pelouses à orchidées et lisières du Vercors occidental

*

329

 

E 5 10

N 44 49

FR8201682

Pelouses et habitats rocheux du rebord méridional du Vercors

*

2 284

 

E 5 17

N 44 52

FR8201683

Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme

*

80

 

E 5 38

N 44 30

FR8201684

Milieux alluviaux et aquatiques et gorges de la moyenne vallée de la Drôme et du Bez

*

254

 

E 5 23

N 44 41

FR8201685

Pelouses et forêts du plateau de la Servelle de Brette

*

159

 

E 5 23

N 44 35

FR8201686

Pelouses, forêts et grottes du massif de Saou

*

2 463

 

E 5 7

N 44 39

FR8201688

Pelouses, forêts et habitats rocheux de la montagne de l'Aup et de la Sarcena

*

504

 

E 5 34

N 44 28

FR8201689

Forêts alluviales, rivière et gorges de l'Eygues

*

1 022

 

E 5 16

N 44 25

FR8201690

Grotte à chauves-souris des Sadoux

 

31

 

E 5 15

N 44 37

FR8201692

Sources et habitats rocheux de la Vernaison et des Goulets de Combe Laval et du vallon de Sainte-Marie

*

1 235

 

E 5 20

N 44 59

FR8201694

Pelouses, fourrés et forêts de Larran, du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre

*

1 382

 

E 5 39

N 44 9

FR8201695

Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol

*

1 513

 

E 5 27

N 44 26

FR8201696

Tuffières du Vercors

*

71

 

E 5 35

N 44 50

FR8201697

Grotte à chauves-souris de la Balme Sourde

 

7

 

E 5 2

N 44 37

FR8201743

Prairies à orchidées, tuffières et gorges de la Bourne

*

3 533

 

E 5 23

N 45 4

FR9101362

Combe des Cades

*

164

 

E 3 34

N 44 24

FR9101363

Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente

*

10 514

 

E 3 41

N 44 17

FR9101364

Hautes vallées de la Cèze et du Luech

 

13 080

 

E 3 59

N 44 22

FR9101366

Forêt de pins de Salzmann de Bessèges

*

745

 

E 4 6

N 44 19

FR9101367

Vallée du Gardon de Mialet

*

23 420

 

E 3 47

N 44 11

FR9101368

Vallée du Gardon de Saint-Jean

 

19 060

 

E 3 46

N 44 6

FR9101369

Vallée du Galeizon

*

8 655

 

E 3 57

N 44 10

FR9101371

Massif de l'Aigoual et du Lingas

*

10 593

 

E 3 31

N 44 6

FR9101372

Falaises d'Anduze

*

536

 

E 4 0

N 44 4

FR9101378

Gorges du Tarn

*

448

 

E 3 16

N 44 17

FR9101379

Causse Méjan

*

1 272

 

E 3 31

N 44 17

FR9101380

Gorges de la Jonte

*

3

 

E 3 22

N 44 12

FR9101381

Causse Noir

*

6 205

 

E 3 20

N 44 8

FR9101382

Causse de Campestre et Luc

*

3 624

 

E 3 24

N 43 56

FR9101383

Causse de Blandas

*

7 913

 

E 3 32

N 43 55

FR9101384

Gorges de la Vis et de la Virenque

*

5 590

 

E 3 29

N 43 53

FR9101385

Causse du Larzac

*

18 814

 

E 3 24

N 43 50

FR9101387

Les Contreforts du Larzac

*

5 398

 

E 3 24

N 43 45

FR9101388

Gorges de l'Hérault

*

21 736

 

E 3 33

N 43 46

FR9101389

Pic Saint-Loup

*

4 440

 

E 3 48

N 43 47

FR9101391

Le Vidourle

 

210

 

E 4 8

N 43 44

FR9101392

Le Lez

 

144

 

E 3 52

N 43 40

FR9101393

Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas

*

9 369

 

E 3 38

N 43 32

FR9101395

Le Gardon et ses gorges

*

1 515

0

E 4 25

N 43 56

FR9101398

Forêt de Valbonne

*

5 110

 

E 4 33

N 44 14

FR9101399

La Cèze et ses gorges

 

3 557

 

E 4 23

N 44 15

FR9101402

Etang et mares de la Capelle

*

315

 

E 4 32

N 44 2

FR9101403

Étang de Valliguières

*

6,61

 

E 4 35

N 44 0

FR9101405

Le Petit Rhône

 

808

 

E 4 25

N 43 35

FR9101406

Petite Camargue

*

34 559

 

E 4 18

N 43 36

FR9101408

Étang de Mauguio

*

7 381

 

E 4 3

N 43 35

FR9101410

Étangs palavasiens

*

6 547

 

E 3 52

N 43 30

FR9101411

Herbiers de l'étang de Thau

*

4 798

 

E 3 34

N 43 22

FR9101412

Étang du Bagnas

*

610

 

E 3 31

N 43 18

FR9101413

Posidonies de la côte palavasienne

*

10 830

 

E 3 54

N 43 29

FR9101414

Posidonies du cap d'Agde

*

2 317

 

E 3 29

N 43 15

FR9101416

Carrières de Notre-Dame de l'Agenouillade

*

4,63

 

E 3 27

N 43 17

FR9101419

Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare

*

1 484

 

E 2 59

N 43 41

FR9101424

Le Caroux et l'Espinouse

*

2 321

 

E 2 55

N 43 36

FR9101427

Grotte de Julio

 

17,48

 

E 2 52

N 43 32

FR9101428

Grotte de la Rivière Morte

 

89,69

 

E 2 43

N 43 28

FR9101429

Grotte de la source du Jaur

 

30,37

 

E 2 45

N 43 29

FR9101430

Plateau de Roquehaute

*

155

 

E 3 22

N 43 18

FR9101431

Mare du plateau de Vendres

*

17,6

 

E 3 14

N 43 16

FR9101433

La Grande Maire

*

424

 

E 3 20

N 43 17

FR9101434

Les Orpellières

*

144

 

E 3 18

N 43 15

FR9101435

Basse plaine de l'Aude

*

4 486

 

E 3 12

N 43 15

FR9101436

Cours inférieur de l'Aude

 

5 335

 

E 3 7

N 43 14

FR9101439

Collines du Narbonnais

*

2 154

 

E 3 11

N 43 16

FR9101440

Complexe lagunaire de Bages-Sigean

*

9 555

 

E 3 1

N 43 5

FR9101441

Complexe lagunaire de Lapalme

*

1 840

 

E 3 1

N 42 58

FR9101442

Plateau de Leucate

*

303

 

E 3 2

N 42 55

FR9101444

Les Causses du Minervois

*

21 854

 

E 2 52

N 43 21

FR9101446

Vallée du Lampy

 

9 576

 

E 2 9

N 43 19

FR9101451

Gorges du Clamoux

 

863

 

E 2 27

N 43 21

FR9101452

Massif de la Malepère

 

5 886

 

E 2 12

N 43 8

FR9101453

Massif de la Clape

*

8 358

 

E 3 7

N 43 10

FR9101458

Vallée du Torgan

 

1 009

 

E 2 37

N 42 55

FR9101461

Grotte de la Valette

 

115

 

E 2 18

N 43 0

FR9101463

Complexe lagunaire de Salses

*

7 797

 

E 3 1

N 42 45

FR9101464

Chateau de Salses

 

3

 

E 2 55

N 42 50

FR9101465

Complexe lagunaire de Canet

*

1 877

 

E 3 0

N 42 40

FR9101468

Bassin du Rebenty

*

8 587

 

E 1 59

N 42 46

FR9101470

Haute vallée de l'Aude et bassin de l'Aiguette

*

8 731

0

E 2 11

N 42 46

FR9101473

Massif de Madres-Coronat

*

26 614

0

E 2 14

N 42 37

FR9101476

Conque de la Preste

*

8 436

 

E 2 25

N 42 25

FR9101478

Le Tech

*

1 460

 

E 2 48

N 42 30

FR9101481

Côte rocheuse des Albères

*

732

 

E 3 7

N 42 30

FR9101482

Posidonies de la côte des Albères

*

4 229

 

E 3 8

N 42 30

FR9101483

Massif des Albères

*

6 994

 

E 3 1

N 42 28

FR9101486

Cours inférieur de l'Hérault

 

162

 

E 3 28

N 43 19

FR9101487

Grotte de la Ratapanade

 

44,86

 

E 2 56

N 43 10

FR9101489

Vallée de l'Orbieu

*

17 390

 

E 2 30

N 42 57

FR9101490

Fenouillèdes

*

450

 

E 2 32

N 42 40

FR9101493

Embouchure du Tech et Grau de la Massane

 

956

 

E 3 3

N 42 34

FR9102001

Friches humides de Torremilla

*

82,31

 

E 2 51

N 42 43

FR9102002

Corniche de Sète

 

13,19

 

E 3 41

N 43 23

FR9102003

Le Valat de Solan

 

58,09

 

E 4 29

N 44 6

FR9102005

Aqueduc de Pézenas

 

225

 

E 3 23

N 43 27

FR9102006

Grotte du Trésor

 

44,04

 

E 3 5

N 43 35

FR9102007

Mines de Villeneuvette

 

253

 

E 3 24

N 43 36

FR9102008

Valdonnez

*

4 301

 

E 3 32

N 44 28

FR9102009

Pins de Salzmann du Conflent

*

1 001

 

E 2 20

N 42 33

FR9102010

Sites à chiroptères des Pyrénées orientales

 

2 330

 

E 2 17

N 42 30

FR9301511

Dévoluy — Durbon — Charance — Champsaur

*

35 604

 

E 5 54

N 44 36

FR9301514

Ceüse — montagne d'Aujour — Pic de Crigne — montagne de Saint-Genis

*

7 063

 

E 5 52

N 44 25

FR9301518

Gorges de la Méouge

*

700

 

E 5 46

N 44 16

FR9301519

Le Buech

*

2 431

 

E 5 50

N 44 17

FR9301530

Cheval blanc — montagne des Boules — barre des Dourbes

*

8 275

 

E 6 26

N 44 7

FR9301533

L'Asse

*

21 890

 

E 6 22

N 43 56

FR9301535

Montagne de Val — Haut — Clues de Barles — Clues de Verdaches

*

13 225

 

E 6 16

N 44 16

FR9301537

Montagne de Lure

*

4 952

 

E 5 48

N 44 6

FR9301540

Gorges de Trévans — Montdenier — Mourre de Chanier

*

8 826

 

E 6 19

N 43 51

FR9301542

Adrets de Montjustin — les Craux — rochers et crêtes de Volx

*

3 585

 

E 5 44

N 43 52

FR9301545

Venterol — Piégut — Grand Vallon

*

4 264

 

E 6 1

N 44 22

FR9301549

Entraunes

*

19 796

 

E 6 47

N 44 8

FR9301550

Sites à chauves souris de la Haute Tinée

*

1 738

 

E 6 55

N 44 15

FR9301554

Sites à chauves souris — Castellet-les-Sausses et gorges de Daluis

*

3 428

 

E 6 48

N 44 1

FR9301556

Massif du Lauvet d'Ilonse et des Quatre Cantons — Dôme de Barrot — gorges du Cian

*

14 839

 

E 7 3

N 44 3

FR9301559

Le Mercantour

*

68 073

 

E 7 10

N 44 8

FR9301560

Mont Chajol

*

1 426

 

E 7 32

N 44 7

FR9301561

Marguareis — Ubac de Tende à Saorge

*

6 314

 

E 7 41

N 44 4

FR9 301 562

Sites à spéléomanthes de Roquebilière

*

415

 

E 7 18

N 44 1

FR9301563

Brec d'Utelle

*

3 950

 

E 7 12

N 43 54

FR9301564

Gorges de la Vésubie et du Var — mont Vial — mont Férion

*

2 093

 

E 7 8

N 43 54

FR9301566

Sites à chauves souris de Breil-sur-Roya

*

2 475

 

E 7 31

N 43 55

FR9301567

Vallée du Carai — collines de Castillon

*

4 795

 

E 7 28

N 43 49

FR9301568

Corniches de la Rivièra

*

1 614

 

E 7 19

N 43 43

FR9301569

Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise

*

453

 

E 7 13

N 43 49

FR9301570

Préalpes de Grasse

*

18 232

 

E 6 55

N 43 44

FR9301571

Rivière et gorges du Loup

*

3 485

 

E 6 59

N 43 45

FR9301573

Baie et cap d'Antibes — îles de Lerins

*

6 159

 

E 7 5

N 43 34

FR9301574

Gorges de la Siagne

*

4 936

 

E 6 47

N 43 38

FR9301576

L'Aigues (ou Eygues ou Aygues)

*

817

 

E 4 55

N 44 14

FR9301577

L'Ouvèze et le Toulourenc

*

1 247

 

E 5 9

N 44 13

FR9301578

La Sorgues et l'Auzon

*

2 450

 

E 4 56

N 44 2

FR9301580

Mont Ventoux

*

3 140

 

E 5 17

N 44 10

FR9301582

Rochers et combes des monts de Vaucluse

*

1 738

 

E 5 20

N 43 58

FR9301583

Ocres de Roussillon et de Gignac — Marnes de Perreal

*

1 309

 

E 5 29

N 43 54

FR9301585

Massif du Luberon

*

21 365

 

E 5 23

N 43 48

FR9301587

Le Calavon et l'Encrème

 

968

 

E 5 13

N 43 51

FR9301589

La Durance

*

15 954

 

E 5 46

N 43 44

FR9301590

Le Rhône aval

*

12 606

 

E 4 49

N 43 58

FR9301592

Camargue

*

112 531

 

E 4 33

N 43 30

FR9301594

Les Alpilles

*

17 232

 

E 4 53

N 43 44

FR9301595

Crau centrale — Crau sèche

*

31 607

 

E 4 49

N 43 34

FR9301596

Marais de la vallée des Baux et marais d'Arles

*

11 085

 

E 4 47

N 43 30

FR9301597

Marais et zones humides liées à l'étang de Berre

*

1 503

 

E 5 10

N 43 24

FR9301601

Côte bleue — chaîne de l'Estaque

*

5 847

 

E 5 11

N 43 21

FR9301602

Calanques et îles marseillaises — Cap Canaille et massif du Grand Caunet

*

14 241

 

E 5 28

N 43 13

FR9301603

Chaîne de l'Etoile — massif du Garlaban

*

10 067

 

E 5 30

N 43 23

FR9301605

Montagne Sainte Victoire — forêt de Peyrolles — montagne des Ubacs — montagne d'Artigues

*

29 336

 

E 5 37

N 43 36

FR9301606

Massif de la Sainte Baume

*

2 169

 

E 5 45

N 43 20

FR9301608

Mont Caume — mont Faron — forêt domaniale des Morières

*

11 321

 

E 5 57

N 43 14

FR9301609

La Pointe Fauconnière

*

768

 

E 5 41

N 43 9

FR9301610

Cap Sicie — Six Fours

*

1 340

 

E 5 50

N 43 3

FR9301613

La côte d'Hyères et son archipel

*

7 658

 

E 6 23

N 43 0

FR9301615

Basses gorges du Verdon

*

1 280

 

E 5 59

N 43 42

FR9301616

Grand canyon du Verdon — plateau de la Palud

*

9 819

 

E 6 21

N 43 45

FR9301617

Montagne de Malay

*

1 284

 

E 6 38

N 43 42

FR9301618

Sources et tufs du Haut Var

*

5 612

 

E 6 10

N 43 34

FR9301620

Plaine de Vergelin-Fontigon — gorges de Châteaudouble — bois des Clappes

*

1 012

 

E 6 24

N 43 35

FR9301621

Marais de Gavoti — lac de Bonne Cougne — lac Redon

*

83,51

 

E 6 14

N 43 20

FR9301622

La plaine et le massif des Maures

*

33 950

 

E 6 21

N 43 16

FR9301624

Cap Taillat — Cap Lardier — Cap Camarat

*

1 247

 

E 6 38

N 43 10

FR9301625

Forêt de Palayson — bois du Rouet

*

5 081

 

E 6 36

N 43 32

FR9301626

Val d'Argens

*

12 246

 

E 6 23

N 43 25

FR9301627

Embouchure de l'Argens

*

1 386

 

E 6 42

N 43 25

FR9301628

L'Esterel et les abords de Fréjus — domaines terrestre et maritime

*

5 868

 

E 6 47

N 43 28

FR9302001

Lagune du Brusc

*

507

 

E 5 46

N 43 4

FR9302002

Montagne de Seymuit — Crête de la Scie

*

1 404

 

E 6 14

N 44 25

FR9302003

Gorges de la Nesque

*

1 233

 

E 5 17

N 44 2

FR9302005

La Bendola

*

1 058

 

E 7 34

N 43 58

FR9302007

Valensole

*

44 808

 

E 6 4

N 43 48

FR9302008

Vachères

*

14 607

 

E 5 39

N 43 57

FR9400568

Cap Corse nord et île Finocchiarola, Giraglia et Capense (côte de Macinaggio à Centuri)

*

2 685

 

E 9 24

N 42 59

FR9400569

Crêtes du Cap corse, vallon de Sisco

 

9,2

 

E 9 26

N 42 48

FR9400570

Agriates

*

29 670

 

E 9 6

N 42 42

FR9400571

Étang de Biguglia

*

1 978

 

E 9 29

N 42 36

FR9400572

Mucchiatana

*

265

 

E 9 31

N 42 30

FR9400573

Massif du San Pedrone (Castagniccia)

*

732

 

E 9 18

N 42 15

FR9400574

Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (zone terrestre et marine)

*

50 227

 

E 8 34

N 42 23

FR9400575

Caporalino Monte Sant Angelo di Lano-Pianu Maggiore

 

1 144

 

E 9 12

N 42 22

FR9400576

Massif montagneux du Cinto

*

13 806

 

E 8 59

N 42 25

FR9400577

Rivière et vallée du Fango

*

18 964

 

E 8 41

N 42 23

FR9400578

Massif du Rotondo

*

15 295

 

E 9 4

N 42 14

FR9400579

Monte d'Oro — Vizzavona

*

2 553

 

E 9 6

N 42 8

FR9400580

Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia

*

691

 

E 9 28

N 42 1

FR9400581

Étang de Palo et cordon dunaire

*

218

 

E 9 24

N 41 57

FR9400582

Plateau du Coscione et massif de l'Incudine

*

11 228

 

E 9 11

N 41 51

FR9400583

Forêt de l'Ospedale

*

733

 

E 9 10

N 41 39

FR9400584

Marais de Lavu Santu et littoral de Fautea

*

92

 

E 9 24

N 41 42

FR9400585

Iles Pinarellu et Roscana

*

20

 

E 9 23

N 41 40

FR9400586

Embouchure du Stabiaccu, domaine public maritime et îlot Ziglione

*

196

 

E 9 17

N 41 34

FR9400587

Iles Cerbicale et frange littoral

*

3 698

 

E 9 21

N 41 33

FR9400588

Suberaie de Ceccia/Porto-Vecchio

*

1 117

 

E 9 15

N 41 34

FR9400590

Tre Padule de Suartone, Rondinara

*

257

 

E 9 14

N 41 27

FR9400591

Plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi

*

6 071

 

E 9 14

N 41 22

FR9400592

Ventilegne-la Trinite de Bonifacio-Fazzio

*

1 985

 

E 9 7

N 41 24

FR9400593

Roccapina-Ortolo

*

1 066

 

E 8 56

N 41 30

FR9400594

Sites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d'Olmeto

*

77

 

E 8 52

N 41 39

FR9400595

Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella

 

220

 

E 8 39

N 41 59

FR9400597

Défilé de l'Inzecca

 

179

 

E 9 17

N 42 6

FR9400598

Massif du Tenda et forêt de Stella

*

3 056

 

E 9 15

N 42 32

FR9400599

Strettes de St Florent

*

186

 

E 9 19

N 42 40

FR9400600

Crêtes de Teghime-Poggio d'Oletta

 

258

 

E 9 23

N 42 37

FR9400601

Aliso-Oletta

 

392

 

E 9 18

N 42 39

FR9400602

Basse vallée du Tavignano

*

770

 

E 9 23

N 42 10

FR9400603

Rivière de la Solenzara

*

4 203

 

E 9 15

N 41 48

FR9400604

Station d'Anchusa Crispa de Cannella

*

1

 

E 9 23

N 41 47

FR9400606

Pinarellu: dunes et étangs de Padulatu et Padulatu Tortu

*

134

 

E 9 22

N 41 39

FR9400607

Baie de San Ciprianu: étangs d'Arasu et îles San Ciprianu et ilot Cornuta

*

106

 

E 9 21

N 41 38

FR9400608

Mares temporaires du terrain militaire de Frasselli/Bonifacio

*

116

 

E 9 9

N 41 27

FR9400609

Iles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et d'Arbitru

*

358

 

E 9 1

N 41 28

FR9400610

Embouchure du Taravo, plage de Tenutella et étang de Tanchiccia

*

126

 

E 8 49

N 41 42

FR9400611

Massif du Renoso

*

6 107

 

E 9 8

N 42 1

FR9400612

Punta Calcina

 

8

 

E 9 21

N 41 43

FR9400613

Cavités à chauves-souris de Castifao, muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli

 

21

 

E 9 7

N 42 30

FR9400614

Région de Furiani et monte Canarinco

 

2

 

E 9 25

N 42 39

FR9400615

Delta de l'Oso, punta di Benedettu et Mura dell'Unda

*

114

 

E 9 19

N 41 37

FR9400616

Junipéraie de Porto Pollo et plage de Cupabia

*

323

 

E 8 46

N 41 43

FR9400617

Dunes de Prunete-Canniccia

 

22

 

E 9 33

N 42 18

FR9400618

Marais et tourbières du Valdo et de Baglietto

*

111

 

E 9 10

N 42 28

FR9400619

Campo dell'Oro (Ajaccio)

 

42,8

 

E 8 47

N 41 54

FR9402001

Campomoro-Senetosa

*

2 106

 

E 8 48

N 41 35

FR9402002

Forêt Domaniale de Rospa-Sorba (partie sud-est)

*

238

 

E 9 14

N 42 10

FR9402003

Forêt territoriale du Fium'Orbu (partie sud-est)

*

154

 

E 9 17

N 41 59

FR9402004

Chênaie verte et junipéraie de la Tartagine

 

513

 

E 9 3

N 42 30

FR9402005

Chataîgneraies et ruiseaux de Castagniccia

 

265

 

E 9 20

N 42 26

FR9402006

Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta

 

67,2

 

E 9 22

N 42 40

FR9402007

Station botanique à Botrychium simple du Bozzio

 

125

 

E 9 20

N 42 26

FR9402008

Lac de Créno

*

15

 

E 8 56

N 42 12

FR9402009

Mare temporaire de Musella/Bonifacio

*

17

 

E 9 11

N 41 24

FR9402010

Baie de Stagnolu/golfu di Sognu

*

120

 

E 9 18

N 41 37

FR9402011

Anciennes galeries de mines de lozari/Belgodere (site à chauves-souris)

 

13

 

E 9 1

N 42 37

GR1110003

TREIS VRISES

 

9 912,62

 

E 26 0

N 41 7

GR1110004

FEGGARI SAMOTHRAKIS

*

9 603,07

 

E 25 36

N 40 27

GR1110005

VOUNA EVROU

*

42 372,5

 

E 26 11

N 41 6

GR1110007

DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRAXIONAS

*

9 857,6

 

E 26 3

N 40 47

GR1120003

OROS CHAIDOU-KOULA & GYRO KORYFES

*

3 488,69

 

E 24 48

N 41 19

GR1120005

AISTHITIKO DASOS NESTOU

 

2 335,87

 

E 24 42

N 41 7

GR1130006

POTAMOS FILIOURIS

*

2 058,44

 

E 25 39

N 41 5

GR1130007

POTAMOS KOMSATOS (NEA KOITI)

 

423,65

 

E 25 11

N 41 10

GR1130008

MARONEIA-SPILAION

 

 

0,23

E 25 30

N 40 53

GR1130009

LIMNES & LIMNOTHALASSES TIS THRAKIS-EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI

*

29 455,98

 

E 25 7

N 41 2

GR1140001

DASOS FRAKTOU

*

1 085,56

 

E 24 29

N 41 32

GR1140002

RODOPI (SIMYDA)

*

6 708,9

 

E 24 8

N 41 29

GR1140003

PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA

*

7 431,51

 

E 24 19

N 41 30

GR1140004

KORYFES OROUS FALAKRO

*

9 845,62

 

E 24 5

N 41 16

GR1150005

KORYFES OROUS PANGAIO

 

10 345,46

 

E 24 5

N 40 54

GR1150008

ORMOS POTAMIAS-AKR. PYRGOS EOS N. GRAMVOUSSA

*

344,98

 

E 24 46

N 40 43

GR1150009

KOLPOS PALAIOU-ORMOS ELEFTHERON

*

1 178,55

 

E 24 18

N 40 50

GR1150010

DELTA NESTOU & LIMNOTHALASSES KERAMOTIS-EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI

*

22 484,63

 

E 24 45

N 40 55

GR1210001

OROS VERMIO

*

25 555,13

 

E 22 0

N 40 34

GR1210002

STENA ALIAKMONA

*

3 623,73

 

E 22 13

N 40 26

GR1220001

LIMNES VOLVI KAI LAGKADA-EVRYTERI PERIOCHI

 

26 947,81

 

E 23 19

N 40 40

GR1220002

DELTA AXIOU-LOUDIA-ALIAKMONA-EVRYTERI PERIOCHI-AXIOUPOLI

*

33 676,35

 

E 22 42

N 40 37

GR1220003

STENA RENTINAS-EVRYTERI PERIOCHI

 

2 905,16

 

E 23 39

N 40 39

GR1220005

LIMNOTHALASSA AGGELOCHORIOY

*

377,2

 

E 22 49

N 40 29

GR1220012

LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI

*

830,38

 

E 22 54

N 40 23

GR1230001

LIMNI PIKROLIMNI

 

1 089,35

 

E 22 48

N 40 49

GR1230002

YDROCHARES DASOS MOURION

 

775,01

 

E 22 46

N 41 14

GR1240001

KORYFES OROUS VORAS

*

40 328,29

 

E 21 52

N 40 57

GR1240002

ORI TZENA

*

12 580,5

 

E 22 10

N 41 6

GR1240003

OROS PAIKO

*

35 265,76

 

E 22 18

N 41 1

GR1240004

LIMNI AGRA

*

1 249,75

 

E 21 55

N 40 48

GR1240005

STENA APSALOU-MOGLENITSAS

 

6 110,57

 

E 22 8

N 40 51

GR1250001

OROS OLYMPOS

*

19 139,59

 

E 22 23

N 40 6

GR1250002

PIERIA ORI

*

16 640,29

 

E 22 11

N 40 14

GR1250003

OROS TITAROS

*

5 325,05

 

E 22 9

N 40 10

GR1250004

ALYKI KITROUS-EVRYTERI PERIOCHI

*

1 440,56

 

E 22 38

N 40 21

GR1260001

LIMNI KERKINI-KROUSIA-KORYFES OROUS BELES, AGISTRO-CHAROPO

*

78 315,82

 

E 23 8

N 41 16

GR1260002

EKVOLES POTAMOY STRYMONA

*

1 297,1

 

E 23 51

N 40 47

GR1260003

AI GIANNIS-EPTAMYLOI

 

327,29

 

E 23 34

N 41 5

GR1260004

KORYFES OROUS MENOIKIO-OROS KOUSKOURAS-YPSOMA

*

23 288,69

 

E 23 47

N 41 9

GR1260005

KORYFES OROUS ORVILOS

*

4 914,83

 

E 23 37

N 41 22

GR1260007

ORI VRONTOUS-LAILIAS-EPIMIKES

*

6 799,47

 

E 23 35

N 41 15

GR1270001

OROS CHOLOMONTAS

 

15 543,63

 

E 23 31

N 40 26

GR1270002

OROS ITAMOS-SITHONIA

*

18 142,62

 

E 23 49

N 40 9

GR1270003

CHERSONISOS ATHOS

*

23 279,39

 

E 24 15

N 40 13

GR1270004

LIMNOTHALASSA AGIOY MAMA

*

633,15

 

E 23 20

N 40 13

GR1270005

OROS STRATONIKON-KORYFI SKAMNI

*

7 927,99

 

E 23 47

N 40 33

GR1270007

AKROTIRIO ELIA-AKROTIRIO KASTRO-EKVOLI RAGOULA

*

536,37

 

E 23 41

N 40 11

GR1270008

PALIOURI-AKROTIRI

*

287,21

 

E 23 39

N 39 59

GR1270009

PLATANITSI-SYKIA: ÁKR. RIGAS-AKR. ADOLO

*

994,58

 

E 23 59

N 40 4

GR1270010

AKROTIRIO PYRGOS-ORMOS KYPSAS-MALAMO

*

1 176,87

 

E 23 18

N 40 4

GR1310001

VASILITSA

*

8 012,77

 

E 21 5

N 40 1

GR1310003

ETHNIKOS DRYMOS PINDOU (VALIA KALDA) — EVRÕTERI PERIOCHI

*

6 838,25

 

E 21 7

N 39 53

GR1320001

LIMNI KASTORIAS

*

4 732,5

 

E 21 17

N 40 31

GR1320002

KORYFES OROUS GRAMMOS

*

34 469,96

 

E 20 51

N 40 19

GR1330001

OROS VOURINO (KORYFI ASPROVOUNI)

*

764,05

 

E 21 40

N 40 11

GR1340001

ETHNIKOS DRYMOS PRESPON

*

26 621,72

 

E 21 4

N 40 46

GR1340003

ORI VARNOUNTA

*

6 071,16

 

E 21 12

N 40 50

GR1340004

LIMNES VEGORITIDA-PETRON

*

12 569,02

 

E 21 45

N 40 44

GR1340005

LIMNES CHIMADITIDA-ZAZARI

*

4 064,39

 

E 21 33

N 40 36

GR1340006

OROS VERNON-KORYFI VITSI

*

8 202,13

 

E 21 25

N 40 39

GR1410001

PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU

*

2 982,05

 

E 21 44

N 39 17

GR1410002

AGRAFA

*

9 753,02

 

E 21 36

N 39 14

GR1420001

KATO OLYMPOS, KALLIPEFKI

*

12 437,76

 

E 22 31

N 39 55

GR1420003

AISTHITIKO DASOS OSSAS

*

19 521,12

 

E 22 40

N 39 48

GR1420004

KARLA — MAVROVOUNI — KEFALOVRYSO VELESTINOU-NEOCHORI

*

43 435,5

 

E 22 50

N 39 36

GR1420005

AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON

*

1 335,91

 

E 22 33

N 39 52

GR1420010

STENA KALAMAKIOU

 

474,19

 

E 22 14

N 39 39

GR1430001

OROS PILIO KAI PARKATIA THALASSIA ZONI

*

31 112,17

 

E 23 4

N 39 25

GR1430002

KOURI ALMIROU-AGIOS SERAFEIM

*

100,23

 

E 22 44

N 39 11

GR1430003

SKIATHOS: KOUKOUNARIES KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI

*

89,6

 

E 23 24

N 39 8

GR1430004

ETHNIKO THALASSIO PARKO ALONNISOU — VOREION SPORADON, ANATOLIKI SKOPELOS

*

249 145,62

 

E 24 3

N 39 15

GR1440001

ASPROPOTAMOS

*

20 094,1

 

E 21 17

N 39 38

GR1440002

KERKETIO OROS (KOZIAKAS)

*

50 431,17

 

E 21 30

N 39 34

GR1440003

ANTICHASIA ORI — METEORA

*

60 625,03

 

E 21 44

N 39 45

GR2110001

AMVRAKIKOS KOLPOS, DELTA LOUROU KAI ARACHTHOU (PETRA, MYTIKAS, EVRYTERI PERIOCHI)

*

28 780,13

 

E 20 53

N 39 3

GR2110002

ORI ATHAMANON (NERAIDA)

*

18 695,33

 

E 21 10

N 39 28

GR2120001

EKVOLES (DELTA) KALAMA

*

8 531,68

 

E 20 11

N 39 33

GR2120002

ELOS KALODIKIOY

*

786,78

 

E 20 27

N 39 18

GR2120003

LIMNI LIMNOPOULA

 

579,5

 

E 20 27

N 39 28

GR2120004

STENA KALAMA

 

1 820,3

 

E 20 28

N 39 37

GR2130001

ETHNIKOS DRYMOS VIKOU-AOOU

*

12 794,25

 

E 20 45

N 39 58

GR2130002

KORYFES OROUS SMOLIKA

*

19 975,72

 

E 20 55

N 40 4

GR2130004

KENTRIKO TMIMA ZAGORIOU

*

33 114,95

 

E 20 53

N 39 52

GR2130005

LIMNI IOANNINON

 

2 690,13

 

E 20 53

N 39 39

GR2130006

PERIOCHI METSOVOU (ANILIO-KATARA)

*

7 328,82

 

E 21 12

N 39 47

GR2130007

OROS LAKMOS (PERISTERI)

*

20 123,52

 

E 21 7

N 39 39

GR2130008

OROS MITSIKELI

*

8 435,99

 

E 20 51

N 39 44

GR2140001

EKVOLES ACHERONTA (APO GLOSSA EOS ALONAKI) KAI STENA ACHERONTA

*

4 630,16

 

E 20 30

N 39 14

GR2140003

PARAKTIA THALASSIA ZONI APO PARGA EOS AKROTIRIO AGIOS THOMAS (PREVEZA), AKR. KELADIO-AG. THOMAS

*

1 525,88

 

E 20 28

N 39 14

GR2210001

DYTIKES KAI VORIOANATOLIKES AKTES ZAKYNTHOU

*

21 419,22

 

E 20 37

N 37 48

GR2210002

KOLPOS LAGANA ZAKYNTHOU (AKR. GERAKI-KERI) KAI NISIDES MARATHONISI KAI PELOUZO

*

6 957,7

 

E 20 54

N 37 42

GR2210003

NISOI STROFADES

*

525,43

 

E 21 0

N 37 15

GR2220001

KALON OROS KEFALONIAS

 

2 566,19

 

E 20 34

N 38 20

GR2220002

ETHNIKOS DRYMOS AINOU

 

2 779,43

 

E 20 39

N 38 8

GR2220003

ESOTERIKO ARCHIPELAGOS IONIOU (MEGANISI, ARKOUDI, ATOKOS, VROMONAS)

*

88 409,9

 

E 20 50

N 38 34

GR2220004

PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS VLACHATA (KEFALONIA) & ORMOS MOUNTA

*

3 763,52

 

E 20 34

N 38 5

GR2220005

DYTIKES AKTES KEFALLINIAS — STENO KEFALLINIAS ITHAKIS — BORIA ITHAKI (AKROTIRIA GERO GOMPOS — DRAKOU PIDIMA — KENTRI — AG. IOANNIS)

*

18 682,16

 

E 20 30

N 38 23

GR2230001

LIMNOTHALASSA ANTINIOTI (KERKYRA)

*

189,69

 

E 19 51

N 39 48

GR2230002

LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA)

*

2 357,03

 

E 19 55

N 39 26

GR2230003

ALYKI LEFKIMIS (KERKYRA)

*

242,96

 

E 20 4

N 39 27

GR2230004

NISOI PAXI KAI ANTIPAXI

*

5 649,66

 

E 20 11

N 39 11

GR2230005

PARAKTIA THALASSIA ZONI APO KANONI EOS MESONGI (KERKYRA)

*

884,14

 

E 19 55

N 39 33

GR2240001

LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS (PALIONIS-AVLIMON) KAI ALYKES LEFKADAS

*

2 142,22

 

E 20 43

N 38 50

GR2240002

PERIOCHI CHORTATON (LEFKADA)

 

1 255,6

 

E 20 37

N 38 42

GR2310001

DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESOLOGGIOU-AITOLIKOU, EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS PETALAS

*

35 588,73

 

E 21 17

N 38 20

GR2310004

OROS PANAITOLIKO

*

18 542,03

 

E 21 37

N 38 43

GR2310005

OROS VARASOVA

*

1 446,06

 

E 21 35

N 38 21

GR2310006

LIMNES VOULKARIA KAI SALTINI

*

3 236,86

 

E 20 49

N 38 52

GR2310007

LIMNI AMVRAKIA

 

2 204,75

 

E 21 10

N 38 45

GR2310008

LIMNI OZEROS

 

1 258,49

 

E 21 13

N 38 39

GR2310009

LIMNES TRICHONIDA KAI LYSIMACHIA

*

14 279,8

 

E 21 31

N 38 33

GR2310010

OROS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOYRAS

*

13 331,28

 

E 21 27

N 38 27

GR2320001

LIMNOTHALASSA KALOGRIAS, DASOS STROFILIAS KAI ELOS LAMIAS, ARAXOS

*

3 522,89

 

E 21 22

N 38 6

GR2320002

OROS CHELMOS KAI YDATA STYGOS

*

17 493

 

E 22 13

N 37 57

GR2320003

FARAGGI VOURAIKOU

*

2 176,31

 

E 22 10

N 38 7

GR2320004

AISTHITIKO DASOS KALAVRYTON

*

2 386,08

 

E 22 5

N 38 0

GR2320005

ORI MARMPAS KAI KLOKOS, FARAGGI SELINOUNTA

 

6 042,57

 

E 22 0

N 38 9

GR2320006

ALYKI AIGIOY

*

32,49

 

E 22 6

N 38 15

GR2320007

OROS PANACHAIKO

*

12 219,51

 

E 21 52

N 38 12

GR2320008

OROS ERYMANTHOS

*

19 332,14

 

E 21 52

N 37 58

GR2320009

SPILAIO KASTRION

*

308,02

 

E 22 8

N 37 56

GR2330002

OROPEDIO FOLOIS

 

9 741,95

 

E 21 41

N 37 47

GR2330003

EKVOLES (DELTA) PINEIOU

*

945,7

 

E 21 13

N 37 49

GR2330004

OLYMPIA

 

314,83

 

E 21 37

N 37 38

GR2330005

THINES KAI PARALIAKO DASOS ZACHAROS, LIMNI KAIAFA, STROFYLIA, KAKOVATOS

*

3 274,32

 

E 21 36

N 37 30

GR2330006

LIMNOTHALASSA KOTYCHI, BRINIA

*

1 647,02

 

E 21 17

N 38 0

GR2330007

PARAKTIA THALASSIA ZONI APO AKR. KYLLINI EOS TOUMPI-KALOGRIA

*

13 259,45

 

E 21 16

N 38 1

GR2330008

THALASSIA PERIOCHI KOLPOU KYPARISSIAS: AKR. KATAKOLO-KYPARISSIA

*

11 038,83

 

E 21 28

N 37 35

GR2410001

LIMNES YLIKI & PARALIMNI — SYSTIMA VOIOTIKOU KIFISSOU

*

11 606,5

 

E 23 15

N 38 26

GR2420001

OROS OCHI — KAMPOS KARYSTOU — POTAMI — AKROTIRIO KAFIREFS — PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

15 948,13

 

E 24 29

N 38 5

GR2420002

DIRFYS: DASOS STENIS — DELFI

 

1 297,73

 

E 23 50

N 38 36

GR2420004

MEGALO KAI MIKRO LIVARI — DELTA XIRIA — YDROCHARES DASOS AG. NIKOLAOU-PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

480,86

 

E 23 7

N 39 0

GR2420006

SKYROS: OROS KOCHYLAS

 

4 096,86

 

E 24 36

N 38 49

GR2430001

OROS TYMFRISTOS (VELOUCHI)

*

3 407,87

 

E 21 49

N 38 56

GR2440002

KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU — MALIAKOS KOLPOS

*

47 547,07

 

E 22 29

N 38 52

GR2440003

FARANGI GORGOPOTAMOU

 

523,02

 

E 22 21

N 38 49

GR2440004

ETHNIKOS DRYMOS OITIS

*

7 151,16

 

E 22 17

N 38 50

GR2440006

OROS KALLIDROMO

*

6 684,83

 

E 22 31

N 38 45

GR2450001

ORI VARDOUSIA

*

19 373,53

 

E 22 7

N 38 39

GR2450002

OROS GKIONA

*

21 879,82

 

E 22 16

N 38 36

GR2450004

PARALIAKI ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA

*

10 827,34

 

E 22 9

N 38 22

GR2450005

NOTIOANATOLIKOS PARNASSOS — ETHNIKOS DRYMOS PARNASSOU — DASOS TITHOREAS

*

18 422,57

 

E 22 32

N 38 32

GR2510003

AKRONAFPLIA KAI PALAMIDI

*

356,3

 

E 22 48

N 37 33

GR2520001

OROS MAINALO

*

22 673,06

 

E 22 17

N 37 37

GR2520002

LIMNI TAKA

*

1 033,15

 

E 22 22

N 37 26

GR2520003

LIMNOTHALASSA MOUSTOU

*

366,44

 

E 22 45

N 37 23

GR2520005

MONI ELONAS KAI CHARADRA LEONIDIOU

*

7 000,16

 

E 22 48

N 37 9

GR2520006

OROS PARNONAS (KAI PERIOCHI MALEVIS)

*

55 767,54

 

E 22 38

N 37 12

GR2530001

KORYFES OROUS KYLLINI (ZIREIA) KAI CHARADRA FLAMPOURITSA

*

23 423,92

 

E 22 27

N 37 57

GR2530002

LIMNI STYMFALIA

 

1 308,91

 

E 22 27

N 37 51

GR2530003

AKROKORINTHOS

*

589,78

 

E 22 51

N 37 53

GR2530004

OROS OLIGYRTOS

*

8 630,7

 

E 22 22

N 37 48

GR2530005

ORI GERANIA

*

6 836,54

 

E 23 4

N 38 1

GR2540001

ORI GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOUROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA KAI PERIOCHI MONEMVASIAS

*

28 821,73

 

E 22 58

N 36 52

GR2540002

PERIOCHI NEAPOLIS KAI NISOS ELAFONISOS

*

5 492,66

 

E 22 59

N 36 32

GR2540003

EKVOLES EVROTA

*

5 445,61

 

E 22 41

N 36 49

GR2540005

LAGKADA TRYPIS

*

1 588,49

 

E 22 18

N 37 5

GR2550001

FARAGGI NEDONA (PETALON-CHANI)

 

1 241,84

 

E 22 9

N 37 5

GR2550003

NISOI SAPIENTZA KAI SCHIZA, AKROTIRIO AKRITAS

*

11 406,23

 

E 21 49

N 36 47

GR2550004

LIMNOTHALASSA PYLOU (DIVARI) KAI NISOS SFAKTIRIA, AGIOS DIMITRIOS

*

3 548,06

 

E 21 40

N 36 57

GR2550005

THINES KYPARISSIAS (NEOCHORI-KYPARISSIA)

*

1 345,86

 

E 21 41

N 37 21

GR2550006

OROS TAYGETOS

*

53 367,46

 

E 22 19

N 36 56

GR2550007

THALASSIA PERIOCHI STENOY METHONIS

*

983

 

E 21 43

N 36 48

GR3000001

OROS PARNITHA

 

14 902,43

 

E 23 43

N 38 10

GR3000003

ETHNIKO PARKO SCHINIA-MARATHONA

*

1 296,65

 

E 24 2

N 38 9

GR3000004

VRAVRONA-PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

2 669,24

 

E 23 59

N 37 55

GR3000005

SOUNIO — NISIDA PATROKLOU KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

5 379,91

 

E 24 0

N 37 41

GR3000006

YMITTOS — AISTHITIKO DASOS KAISARIANIS — LIMNI VOULIAGMENIS

 

8 836,91

 

E 23 48

N 37 54

GR3000008

ANTIKYTHIRA — PRASSONISI KAI LAGOUVARDO

*

7 172,12

 

E 23 16

N 35 54

GR3000010

NISIDES KYTHIRON: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA

*

989,16

 

E 23 6

N 36 14

GR4110001

LIMNOS: CHORTAROLIMNI — LIMNI ALYKI KAI THALASSIA PERIOCHI

*

18 231,66

 

E 25 26

N 39 56

GR4110002

AGIOS EFSTRATIOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

6 283,75

 

E 25 0

N 39 31

GR4110003

LESVOS: DYTIKI CHERSONISOS — APOLITHOMENO DASOS

*

20 974,07

 

E 25 57

N 39 12

GR4110004

LESVOS: KOLPOS KALLONIS KAI CHERSAIA PARAKTIA ZONI

*

18 297,82

 

E 26 11

N 39 9

GR4110005

LESVOS: KOLPOS GERAS, ELOS NTIPI KAI OROS OLYMPOS

*

11 200,41

 

E 26 20

N 39 4

GR4120001

SAMOS: PARALIA ALYKI

*

301,34

 

E 27 1

N 37 42

GR4120002

SAMOS: OROS AMPELOS (KARVOUNIS)

*

4 850,14

 

E 26 49

N 37 45

GR4120003

SAMOS: OROS KERKETEFS — MIKRO KAI MEGALO SEITANI — DASOS KASTANIAS KAI LEKKAS, AKR. KATAVASIS-LIMENAS

*

6 679,84

 

E 26 38

N 37 44

GR4120004

IKARIA — FOURNOI KAI PARAKTIA ZONI

*

12 908,99

 

E 26 29

N 37 35

GR4130001

VOREIA CHIOS KAI NISOI OINOUSES KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

34 409,95

 

E 26 2

N 38 31

GR4210001

KASOS KAI KASONISIA-EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI

*

13 452,39

 

E 26 54

N 35 24

GR4210002

KENTRIKI KARPATHOS: KALILIMNI — LASTHOS — KYRA PANAGIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

9 321,9

 

E 27 8

N 35 35

GR4210003

VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

11 297,96

 

E 27 12

N 35 49

GR4210004

KASTELLORIZO KAI NISIDES RO KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

1 769,68

 

E 29 35

N 36 8

GR4210005

RODOS: AKRAMYTIS, ARMENISTIS, ATTAVYROS KAI THALASSIA ZONI (KARAVOLA-ORMOS GLYFADA)

*

27 514,59

 

E 27 48

N 36 9

GR4210006

RODOS: PROFITIS ILIAS — EPTA PIGES — PETALOUDES

*

11 184,4

 

E 28 2

N 36 17

GR4210007

NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

4 055,74

 

E 27 10

N 36 34

GR4210008

KOS: AKROTIRIO LOUROS — LIMNI PSALIDI — OROS DIKAIOS — ALYKI-PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

10 138,24

 

E 27 14

N 36 51

GR4210009

ASTYPALAIA: ANATOLIKO TMIMA, GYRO NISIDES KAI OFIDOUSA KAI THALASSIA ZONI (AKR. LANTA-AKR. VRYSI)

*

7 027,21

 

E 26 25

N 36 35

GR4210010

ARKOI, LEIPSOI, AGATHONISI KAI VRACHONISIDES

*

12 407,03

 

E 26 45

N 37 18

GR4210011

VRACHONISIA NOTIOU AIGAIOU: VELOPOULA, FALKONERA, ANANES, CHRISTIANA, PACHEIA, FTENO, MAKRA, ASTAKIDONISIA, SYRNA-GYRO NISIA KAI THALASSIA ZONI

*

4 568,46

 

E 26 40

N 36 20

GR4220001

ANDROS: ORMOS VITALI KAI KENTRIKOS OREINOS OGKOS

*

7 288,5

 

E 24 51

N 37 52

GR4220002

ANAFI: CHERSONISOS KALAMOS — ROUKOUNAS

*

1 143,05

 

E 25 49

N 36 21

GR4220003

SANTORINI: NEA KAI PALIA KAMENI — PROFITIS ILIAS

*

1 230,13

 

E 25 27

N 36 22

GR4220004

FOLEGANDROS ANATOLIKI MECHRI DYTIKI SIKINO KAI THALASSIA ZONI

*

7 011,26

 

E 25 5

N 36 38

GR4220005

PARAKTIA ZONI DYTIKIS MILOY

*

5 328,25

 

E 24 26

N 36 41

GR4220006

NISOS POLYAIGOS-KIMOLOS

*

13 855,78

 

E 24 35

N 36 47

GR4220007

NISOS ANTIMILOS-THALASSIA PARAKTIA ZONI

*

1 260,76

 

E 24 14

N 36 47

GR4220008

SIFNOS: PROFITIS ILIAS MECHRI DYTIKES AKTES KAI THALASSIA PERIOCHI

*

2 067,35

 

E 24 41

N 36 57

GR4220009

NOTIA SERIFOS

*

4 530,83

 

E 24 27

N 37 8

GR4220010

VOREIODYTIKI KYTHNOS: OROS ATHERAS-AKROTIRIO KEFALOS KAI PARAKTIA ZONI

*

2 855,19

 

E 24 23

N 37 26

GR4220011

ANATOLIKI KEA

*

7 194,03

 

E 24 20

N 37 35

GR4220012

VOREIA AMORGOS KAI KYNAROS, LEVITHA, MAVRIA, GLAROS KAI THALASSIA ZONI

*

6 068,62

 

E 26 1

N 36 54

GR4220013

MIKRES KYKLADES: IRAKLEIA, SCHINOUSSA, KOUFONISIA, KEROS, ANTIKERI KAI THALASSIA ZONI

*

12 595,25

 

E 25 35

N 36 53

GR4220014

KENTRIKI KAI NOTIA NAXOS: ZEFS KAI VIGLA EOS MAVROVOUNI KAI THALASSIA ZONI (ORMOS KARADES-ORMOS MOUTSOUNAS)

*

8 668,41

 

E 25 28

N 36 59

GR4220016

NISOS PAROS: PETALOUDES

*

97,69

 

E 25 7

N 37 2

GR4220017

NISOI DESPOTIKO KAI STRONGYLO KAI THALASSIA ZONI

*

1 858,35

 

E 24 59

N 36 57

GR4220018

SYROS: OROS SYRINGAS OS PARALIA

*

783,03

 

E 24 54

N 37 28

GR4220019

TINOS: MYRSINI — AKROTIRIO LIVADA

*

2 004,72

 

E 25 13

N 37 35

GR4220020

NISOS MILOS: PROFITIS ILIAS — EYRYTERI PERIOCHI

*

5 271,3

 

E 24 22

N 36 42

GR4310002

GIOUCHTAS — FARAGGI AGIAS EIRINIS

 

716,05

 

E 25 8

N 35 14

GR4310003

NISOS DIA

*

1 337,16

 

E 25 13

N 35 26

GR4310004

DYTIKA ASTEROUSIA (APO AGIOFARAGGO OS KOKKINO PYRGO)

*

2 922,24

 

E 24 45

N 34 57

GR4310005

ASTEROUSIA (KOFINAS)

*

16 174,27

 

E 25 6

N 34 58

GR4310006

DIKTI: OMALOS VIANNOU (SYMI — OMALOS)

*

3 939,7

 

E 25 25

N 35 3

GR4320002

DIKTI: OROPEDIO LASITHIOU, KATHARO, SELENA, KRASI, SELEKANOS, CHALASMENI KORYFI

*

34 007,17

 

E 25 30

N 35 9

GR4320003

NISOS CHRYSI

*

630,65

 

E 25 42

N 34 52

GR4320004

MONI KAPSA (FARANGI KAPSA KAI GYRO PERIOCHI)

 

986,23

 

E 26 3

N 35 2

GR4320005

OROS THRYPTIS KAI GYRO PERIOCHI

 

8 587,66

 

E 25 52

N 35 4

GR4320006

VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONYSADES, ELASA KAI CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVROVOUNI — VAI — AKRA PLAKOS) KAI THALASSIA ZONI

*

13 066,57

 

E 26 15

N 35 14

GR4320008

NISOS KOUFONISI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

804,68

 

E 26 8

N 34 56

GR4330002

OROS KEDROS

 

4 700,24

 

E 24 36

N 35 11

GR4330003

KOURTALIOTIKO FARANGI — MONI PREVELI — EVRYTERI PERIOCHI

*

3 642,09

 

E 24 28

N 35 11

GR4330004

PRASIANO FARAGGI — PATSOS — SFAKORYAKO REMA — PARALIA RETHYMNOU KAI EKVOLI GEROPOTAMOU, AKR. LIANOS KAVOS-PERIVOLIA

*

13 121,48

 

E 24 34

N 35 19

GR4330005

IDI OROS (VORIZIA, GERANOI, KALI MADARA)

*

39 913,08

 

E 24 50

N 35 14

GR4340001

IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSA — TIGANI KAI FALASARNA — PONTIKONISI, ORMOS LIVADIA-VIGLIA

*

5 781,3

 

E 23 35

N 35 33

GR4340002

NISOS ELAFONISOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

*

271,79

 

E 23 31

N 35 16

GR4340003

CHERSONISOS RODOPOU — PARALIA MALEME

*

8 753,27

 

E 23 44

N 35 36

GR4340004

ELOS — TOPOLIA — SASALOS — AGIOS DIKAIOS

*

7 351,92

 

E 23 39

N 35 23

GR4340005

ORMOS SOUGIAS — BARDIA — FARAGGI LISSOU — ANYDROUS KAI PARAKTIA ZONI

*

3 039,84

 

E 23 46

N 35 15

GR4340006

LIMNI AGIAS — PLATANIAS — REMA KAI EKVOLI KERITI — KOILADA FASAS

*

1 211,58

 

E 23 55

N 35 28

GR4340007

FARAGGI THERISSOU

 

497,73

 

E 23 59

N 35 26

GR4340008

LEFKA ORI KAI PARAKTIA ZONIA

*

53 363,68

 

E 24 0

N 35 17

GR4340010

DRAPANO (VOREIOANATOLIKES AKTES) — PARALIA GEORGIOUPOLIS — LIMNI KOURNA

*

4 430,51

 

E 24 15

N 35 21

GR4340011

FRE — TZITZIFES — NIPOS

 

1 217,6

 

E 24 8

N 35 22

GR4340012

ASFENDOU — KALLIKKRATIS KAI PARAKTIA ZONI

*

14 022,51

 

E 24 15

N 35 13

GR4340013

NISOI GAVDOS KAI GAVDOPOULA

*

6 290,59

 

E 24 4

N 34 50

GR4340015

PARALIA APO CHRYSOSKALITISSA MECHRI AKROTIRIO KRIOS

*

2 202,49

 

E 23 32

N 35 16

IT1160007

Sorgenti del Belbo

*

474

 

E 8 8

N 44 23

IT1180026

Capanne di Marcarolo

*

8 764

 

E 8 47

N 44 33

IT1314723

Campasso — Grotta Sgarbu Du Ventu

 

105

 

E 7 56

N 44 0

IT1315313

Gouta — Testa d'Alpe — Valle Barbaira

*

1 512

 

E 7 35

N 43 55

IT1315407

Monte Ceppo

*

3 055

 

E 7 45

N 43 56

IT1315408

Lecceta di Langan

*

238

 

E 7 42

N 43 57

IT1315503

Monte Carpasina

*

1 353

 

E 7 51

N 43 58

IT1315504

Bosco di Rezzo

*

1 083

 

E 7 50

N 44 0

IT1315602

Pizzo d'Evigno

*

2 198

 

E 8 2

N 43 58

IT1315670

Fondali Capo Berta — Diano Marina — Capo Mimosa

*

654

 

E 8 5

N 43 53

IT1315714

Monte Abellio

*

744

 

E 7 34

N 43 53

IT1315715

Castel d'Appio

*

9,3

 

E 7 34

N 43 48

IT1315716

Roverino

*

336

 

E 7 36

N 43 48

IT1315717

Monte Grammondo — Torrente Bevera

*

2 642

 

E 7 31

N 43 49

IT1315719

Torrente Nervia

*

44

 

E 7 37

N 43 48

IT1315720

Fiume Roia

*

120

 

E 7 35

N 43 48

IT1315805

Bassa Valle Armea

*

789

 

E 7 48

N 43 52

IT1315806

Monte Nero — Monte Bignone

*

3 388

 

E 7 43

N 43 50

IT1315922

Pompeiana

*

184

 

E 7 53

N 43 51

IT1315971

Fondali Punta Maurizio — San Lorenzo al Mare — Torre dei Marmi

*

797

 

E 7 58

N 43 51

IT1315972

Fondali Riva Ligure — Cipressa

*

391

 

E 7 53

N 43 49

IT1315973

Fondali Arma di Taggia — Punta San Martino

*

450

 

E 7 50

N 43 48

IT1316001

Capo Berta

*

38

 

E 8 4

N 43 53

IT1316118

Capo Mortola

*

50

 

E 7 33

N 43 47

IT1316175

Fondali Capo Mortola — San Gaetano

*

335

 

E 7 34

N 43 47

IT1316274

Fondali San Remo — Arziglia

*

558

 

E 7 44

N 43 47

IT1322219

Tenuta Quassolo

*

35

 

E 8 16

N 44 22

IT1322304

Rocca dell'Adelasia

*

2 190

 

E 8 21

N 44 23

IT1322326

Foresta Cadibona

*

452

 

E 8 22

N 44 21

IT1322470

Fondali Varazze — Albisola

*

91

 

E 8 32

N 44 20

IT1323201

Finalese — Capo Noli

*

2 782

 

E 8 23

N 44 11

IT1323202

Isola Bergeggi — Punta Predani

*

9,7

 

E 8 26

N 44 14

IT1323203

Rocca dei Corvi — Mao — Mortou

*

1 613

 

E 8 21

N 44 15

IT1323271

Fondali Noli — Bergeggi

*

131

 

E 8 25

N 44 13

IT1324007

Monte Ciazze Secche

*

302

 

E 8 14

N 44 9

IT1324011

Monte Ravinet — Rocca Barbena

*

2 576

 

E 8 10

N 44 8

IT1324172

Fondali Finale Ligure

*

31

 

E 8 20

N 44 9

IT1324818

Castell'Ermo — Peso Grande

*

1 964

 

E 8 2

N 44 5

IT1324896

Lerrone — Valloni

*

21

 

E 8 5

N 44 1

IT1324908

Isola Gallinara

*

10

 

E 8 13

N 44 1

IT1324909

Torrente Arroscia e Centa

 

189

 

E 8 10

N 44 3

IT1324910

Monte Acuto — Poggio Grande — Rio Torsero

*

2 420

 

E 8 10

N 44 6

IT1324973

Fondali Loano — Albenga

*

502

 

E 8 14

N 44 5

IT1324974

Fondali Santa Croce — Gallinara — Capo Lena

*

231

 

E 8 13

N 44 1

IT1325624

Capo Mele

*

104

 

E 8 10

N 43 57

IT1325675

Fondali Capo Mele — Alassio

*

206

 

E 8 9

N 43 59

IT1330893

Rio Ciaè

*

1 104

 

E 8 30

N 44 30

IT1331402

Beigua — Monte Dente — Gargassa — Pavaglione

*

16 922

 

E 8 35

N 44 27

IT1331501

Praglia — Pracaban — Monte Leco — Punta Martin

*

6 958

 

E 8 49

N 44 30

IT1331606

Torre Quezzi

*

8,9

 

E 8 58

N 44 25

IT1331615

Monte Gazzo

*

443

 

E 8 50

N 44 26

IT1331718

Monte Fasce

*

1 165

 

E 9 2

N 44 24

IT1331721

Val Noci — Torrente Geirato — Alpesisa

*

637

 

E 9 2

N 44 28

IT1331810

Monte Ramaceto

*

2 924

 

E 9 18

N 44 26

IT1331811

Monte Caucaso

*

293

 

E 9 13

N 44 27

IT1331909

Monte Zatta — Passo Bocco — Passo Chiapparino — Monte Bossea

*

3 034

 

E 9 27

N 44 23

IT1332477

Fondali Arenzano — Punta Ivrea

*

306

 

E 8 40

N 44 23

IT1332575

Fondali Nervi — Sori

*

608

 

E 9 4

N 44 22

IT1332576

Fondali Boccadasse — Nervi

*

526

 

E 8 59

N 44 22

IT1332603

Parco di Portofino

*

1 196

 

E 9 10

N 44 19

IT1332614

Pineta — Lecceta di Chiavari

*

144

 

E 9 18

N 44 19

IT1332622

Rio Tuia — Montallegro

*

453

 

E 9 15

N 44 21

IT1332673

Fondali Golfo di Rapallo

*

82

 

E 9 15

N 44 20

IT1332674

Fondali Monte Portofino

*

540

 

E 9 11

N 44 18

IT1332717

Foce e medio corso del Fiume Entella

*

78

 

E 9 21

N 44 21

IT1333307

Punta Baffe — Punta Moneglia — Val Petronio

*

1 308

 

E 9 28

N 44 15

IT1333308

Punta Manara

*

205

 

E 9 24

N 44 15

IT1333316

Rocche di Sant'Anna — Valle del Fico

*

127

 

E 9 23

N 44 17

IT1333369

Fondali Punta di Moneglia

*

38

 

E 9 28

N 44 14

IT1333370

Fondali Punta Baffe

*

21

 

E 9 26

N 44 14

IT1333371

Fondali Punta Manara

*

87

 

E 9 24

N 44 15

IT1333372

Fondali Punta Sestri

*

14

 

E 9 23

N 44 16

IT1342806

Monte Verruga — Monte Zenone — Roccagrande — Monte Pu

*

3 757

 

E 9 29

N 44 19

IT1342813

Rio Borsa — Torrente Vara

*

174

 

E 9 35

N 44 21

IT1342824

Rio di Colla

*

24

 

E 9 37

N 44 18

IT1342907

Monte Antessio — Chiusola

*

363

 

E 9 42

N 44 20

IT1342908

Monte Gottero — Passo del Lupo

*

1 186

 

E 9 39

N 44 21

IT1343412

Deiva — Bracco — Pietra di Vasca — Mola

*

2 031

 

E 9 32

N 44 15

IT1343415

Guaitarola

*

581

 

E 9 34

N 44 13

IT1343419

Monte Serro

*

262

 

E 9 31

N 44 12

IT1343425

Rio di Agnola

*

129

 

E 9 37

N 44 16

IT1343474

Fondali Punta Apicchi

*

44

 

E 9 32

N 44 12

IT1343502

Parco della Magra — Vara

*

2 710

 

E 9 51

N 44 10

IT1343511

Monte Cornoviglio — Monte Fiorito — Monte Dragnone

*

718

 

E 9 49

N 44 16

IT1343518

Gruzza di Veppo

*

230

 

E 9 48

N 44 16

IT1343520

Zona Carsica Cassana

*

119

 

E 9 41

N 44 12

IT1343526

Torrente Mangia

*

11

 

E 9 42

N 44 15

IT1344210

Punta Mesco

*

742

 

E 9 37

N 44 9

IT1344216

Costa di Bonassola — Framura

*

128

 

E 9 34

N 44 11

IT1344270

Fondali Punta Mesco — Rio Maggiore

*

546

 

E 9 41

N 44 7

IT1344271

Fondali Punta Picetto

*

14

 

E 9 36

N 44 9

IT1344272

Fondali Punta Levanto

*

57

 

E 9 35

N 44 10

IT1344273

Fondali Anzo

*

42

 

E 9 43

N 44 11

IT1344321

Zona Carsica Pignone

*

32

 

E 9 43

N 44 10

IT1344323

Costa Riomaggiore — Monterosso

*

169

 

E 9 41

N 44 7

IT1344422

Brina e Nuda di Ponzano

*

239

 

E 9 56

N 44 8

IT1345005

Portovenere — Riomaggiore — S. Benedetto

*

2 665

 

E 9 46

N 44 6

IT1345101

Piana del Magra

*

577

 

E 9 59

N 44 3

IT1345103

Isole Tino — Tinetto

*

15

 

E 9 51

N 44 1

IT1345104

Isola Palmaria

*

164

 

E 9 50

N 44 2

IT1345109

Montemarcello

*

1 401

 

E 9 56

N 44 4

IT1345114

Costa di Maralunga

*

43

 

E 9 55

N 44 3

IT5110001

Valle del Torrente Gordana

*

523

 

E 9 49

N 44 21

IT5110006

Monte Sagro

*

1 220

 

E 10 9

N 44 6

IT5110007

Monte Castagnolo

*

116

 

E 10 12

N 44 5

IT5110008

Monte Borla — Rocca di Tenerano

*

1 081

 

E 10 7

N 44 7

IT5120005

Monte Romecchio — Monte Rondinaio — Poggione

*

715

 

E 10 34

N 44 7

IT5120006

Monte Prato Fiorito — Monte Cornato — Valle dello Scesta

*

1 907

 

E 10 39

N 44 3

IT5120007

Orrido di Botri

*

244

 

E 10 37

N 44 5

IT5120008

Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi

*

2 832

 

E 10 12

N 44 8

IT5120009

Monte Sumbra

*

1 865

 

E 10 17

N 44 4

IT5120010

Valle del Serra — Monte Altissimo

*

1 850

 

E 10 12

N 44 2

IT5120011

Valle del Giardino

*

784

 

E 10 15

N 44 0

IT5120012

Monte Croce — Monte Matanna

*

1 249

 

E 10 20

N 43 59

IT5120013

Monte Tambura — Monte Sella

*

2 013

 

E 10 13

N 44 5

IT5120014

Monte Corchia — le Panie

*

3 964

 

E 10 19

N 44 2

IT5120016

Macchia Lucchese

*

406

 

E 10 15

N 43 50

IT5120017

Lago e Padule di Massacciuccoli

*

1 906

 

E 10 19

N 43 50

IT5120018

Lago di Sibolla

*

74

 

E 10 42

N 43 49

IT5120019

Monte Pisano

 

4 869

 

E 10 32

N 43 46

IT5130007

Padule di Fucecchio

 

2 081

 

E 10 47

N 43 48

IT5140008

Monte Morello

*

4 174

 

E 11 14

N 43 52

IT5140009

Poggio Ripaghera — Santa Brigida

 

417

 

E 11 23

N 43 51

IT5140010

Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone

 

419

 

E 10 49

N 43 48

IT5140011

Stagni della Piana Fiorentina

 

1 347

 

E 11 6

N 43 48

IT5140012

Vallombrosa e Bosco di S. Antonio

*

2 697

 

E 11 33

N 43 44

IT5150001

La Calvana

*

4 544

 

E 11 9

N 43 56

IT5150002

Monte Ferrato e Monte lavello

*

1 376

 

E 11 5

N 43 56

IT5160001

Padule di Suese e Biscottino

 

144

 

E 10 21

N 43 35

IT5160002

Isola di Gorgona

*

210

 

E 9 53

N 43 25

IT5160004

Padule di Bolgheri

*

577

 

E 10 32

N 43 13

IT5160005

Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello

*

3 525

 

E 10 38

N 43 14

IT5160006

Isola di Capraia

*

1 886

 

E 9 49

N 43 2

IT5160008

Monte Calvi di Campiglia

*

1 083

 

E 10 37

N 43 5

IT5160009

Promontorio di Piombino e Monte Massoncello

*

712

 

E 10 29

N 42 57

IT5160010

Padule Orti — Bottagone

*

121

 

E 10 35

N 42 58

IT5160011

Isole di Cerboli e Palmaiola

 

21

 

E 10 28

N 42 51

IT5160012

Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola

*

6 756

 

E 10 11

N 42 46

IT5160013

Isola di Pianosa

*

997

 

E 10 4

N 42 35

IT5160014

Isola di Montecristo

*

1 042

 

E 10 18

N 42 19

IT5170001

Dune litoranee di Torre del Lago

*

123

 

E 10 15

N 43 49

IT5170002

Selva Pisana

*

9 657

 

E 10 18

N 43 42

IT5170003

Cerbaie

*

6 509

 

E 10 42

N 43 44

IT5170005

Montenero

*

145

 

E 10 54

N 43 26

IT5170006

Macchia di Tatti — Berignone

*

2 489

 

E 10 56

N 43 20

IT5170007

Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori

*

1 909

 

E 10 53

N 43 19

IT5170008

Complesso di Monterufoli

*

5 033

 

E 10 46

N 43 15

IT5180015

Bosco di Sargiano

 

15

 

E 11 51

N 43 25

IT5180017

Monte Ginezzo

*

1 604

 

E 12 4

N 43 16

IT5190001

Castelvecchio

*

1 114

 

E 10 59

N 43 27

IT5190002

Monti del Chianti

*

7 938

 

E 11 24

N 43 28

IT5190003

Montagnola Senese

*

13 746

 

E 11 11

N 43 18

IT5190004

Crete di Camposodo e Crete di Leonina

*

1 859

 

E 11 26

N 43 17

IT5190005

Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano

*

3 305

 

E 11 33

N 43 9

IT5190006

Alta Val di Merse

*

9 490

 

E 11 13

N 43 10

IT5190007

Basso Merse

*

4 229

 

E 11 20

N 43 7

IT5190008

Lago di Montepulciano

 

483

 

E 11 55

N 43 5

IT5190009

Lago di Chiusi

 

802

 

E 11 57

N 43 3

IT5190010

Lucciolabella

*

1 417

 

E 11 45

N 43 1

IT5190011

Crete dell'Orcia e del Formone

*

8 238

 

E 11 44

N 42 57

IT5190012

Monte Cetona

*

1 604

 

E 11 52

N 42 56

IT5190013

Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio

*

1 313

 

E 11 39

N 42 48

IT5190014

Ripa d'Orcia

 

830

 

E 11 34

N 43 0

IT51A0001

Cornate e Fosini

*

1 403

 

E 10 56

N 43 9

IT51A0002

Poggi di Prata

*

1 061

 

E 10 58

N 43 6

IT51A0003

Val di Farma

*

8 695

 

E 11 13

N 43 4

IT51A0005

Lago dell'Accesa

*

1 168

 

E 10 54

N 42 59

IT51A0006

Padule di Scarlino

*

149

 

E 10 47

N 42 54

IT51A0007

Punta Ala e Isolotto dello Sparviero

*

337

 

E 10 46

N 42 47

IT51A0008

Monte d'Alma

*

5 843

 

E 10 50

N 42 52

IT51A0009

Monte Leoni

*

5 113

 

E 11 9

N 42 54

IT51A0010

Poggio di Moscona

*

648

 

E 11 9

N 42 49

IT51A0011

Padule di Diaccia Botrona

*

1 348

 

E 10 55

N 42 46

IT51A0012

Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto

*

373

 

E 10 56

N 42 44

IT51A0013

Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone

*

489

 

E 11 0

N 42 40

IT51A0014

Pineta Granducale dell'Uccellina

*

626

 

E 11 2

N 42 39

IT51A0015

Dune costiere del Parco dell'Uccellina

*

158

 

E 11 4

N 42 38

IT51A0016

Monti dell'Uccellina

*

4 441

 

E 11 5

N 42 37

IT51A0017

Cono vulcanico del Monte Amiata

 

6 114

 

E 11 36

N 42 53

IT51A0018

Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna

*

6 299

 

E 11 30

N 42 48

IT51A0019

Alto corso del Fiume Fiora

*

7 111

 

E 11 37

N 42 41

IT51A0020

Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella

*

1 488

 

E 11 39

N 42 45

IT51A0021

Medio corso del Fiume Albegna

 

1991

 

E 11 26

N 42 37

IT51A0022

Formiche di Grosseto

 

12

 

E 10 52

N 42 34

IT51A0023

Isola del Giglio

*

2 094

 

E 10 53

N 42 21

IT51A0024

Isola di Giannutri

*

231

 

E 11 5

N 42 15

IT51A0025

Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola

*

5 723

 

E 11 8

N 42 24

IT51A0026

Laguna di Orbetello

*

3 694

 

E 11 13

N 42 27

IT51A0029

Boschi delle Colline di Capalbio

 

6 024

 

E 11 23

N 42 29

IT51A0030

Lago Acquato, Lago San Floriano

 

208

 

E 11 27

N 42 29

IT51A0031

Lago di Burano

*

236

 

E 11 22

N 42 24

IT51A0032

Duna del Lago di Burano

*

98

 

E 11 22

N 42 23

IT5210016

Boschi di Castel Rigone

 

866

 

E 12 13

N 43 13

IT5210017

Boschi di Pischiello — Torre Civitella

*

1 314

 

E 12 10

N 43 12

IT5210018

Lago Trasimeno

*

12 863

 

E 12 6

N 43 8

IT5210020

Boschi di Ferretto — Bagnolo

*

1 917

 

E 11 59

N 43 9

IT5210021

Monte Malbe

 

983

 

E 12 19

N 43 7

IT5210025

Ansa degli Ornari (Perugia)

 

198

 

E 12 27

N 43 5

IT5210026

Monti Marzolana — Montali

*

747

 

E 12 10

N 43 3

IT5210027

Monte Subasio (sommità)

*

1 130

 

E 12 40

N 43 3

IT5210028

Boschi e brughiere di Panicarola

 

142

 

E 12 6

N 43 3

IT5210029

Boschi e brughiere di Cima Farneto — Poggio Fiorello (Mugnano)

 

326

 

E 12 11

N 43 3

IT5210030

Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)

*

50

 

E 12 39

N 43 3

IT5210033

Boschi Sereni — Torricella (San Biagio della Valle)

 

258

 

E 12 17

N 43 1

IT5210035

Poggio Caselle — Fosso Renaro (Monte Subasio)

*

300

 

E 12 40

N 43 0

IT5210038

Sasso di Pale

*

242

 

E 12 46

N 42 59

IT5210039

Fiume Timia (Bevagna — Cannara)

 

53

 

E 12 35

N 42 57

IT5210040

Boschi dell'alta Valle del Nestore

*

2 826

 

E 12 3

N 42 57

IT5210042

Lecceta di Sassovivo (Foligno)

*

628

 

E 12 45

N 42 57

IT5210043

Sorgiva dell'Aiso

 

1,25

 

E 12 36

N 42 57

IT5210046

Valnerina

*

673

 

E 12 51

N 42 46

IT5210047

Monti Serano — Brunette (sommità)

*

1 877

 

E 12 48

N 42 52

IT5210048

Valle di Campiano (Preci)

 

56

 

E 13 0

N 42 52

IT5210049

Torrente Argentina (Sellano)

*

10

 

E 12 55

N 42 51

IT5210050

Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)

*

796

 

E 12 47

N 42 50

IT5210053

Fiume e Fonti del Clitunno

 

19

 

E 12 45

N 42 50

IT5210054

Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)

*

153

 

E 12 23

N 42 48

IT5210055

Gola del Corno — Stretta di Biselli

*

1 245

 

E 12 58

N 42 47

IT5210056

Monti lo Stiglio — Pagliaro

*

1 011

 

E 12 55

N 42 47

IT5210057

Fosso di Camposolo

*

509

 

E 12 50

N 42 48

IT5210058

Monti Galloro — dell'Immagine

*

1 462

 

E 12 54

N 42 46

IT5210059

Marcite di Norcia

 

29

 

E 13 5

N 42 47

IT5210060

Monte Il Cerchio (Monti Martani)

*

1 579

 

E 12 34

N 42 45

IT5210061

Torrente Naia

 

120

 

E 12 26

N 42 44

IT5210062

Monte Maggio (sommità)

*

828

 

E 12 57

N 42 44

IT5210063

Monti Coscerno — Civitella — Aspra (sommità)

*

5 344

 

E 12 53

N 42 40

IT5210064

Monteluco di Spoleto

*

486

 

E 12 44

N 42 43

IT5210065

Roccaporena — Monte della Sassa

*

271

 

E 12 57

N 42 42

IT5210066

Media Val Casana (Monti Coscerno — Civitella)

*

487

 

E 12 52

N 42 41

IT5210067

Monti Pizzuto — Alvagnano

*

1 396

 

E 13 8

N 42 40

IT5210068

Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)

*

105

 

E 12 54

N 42 40

IT5210069

Boschi di Montebibico (Monti Martani)

 

201

 

E 12 41

N 42 39

IT5210077

Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)

 

78

 

E 12 27

N 43 4

IT5210078

Colline Premartane (Bettona — Gualdo Cattaneo)

 

2 624

 

E 12 30

N 42 57

IT5210079

Castagneti di Morro (Foligno)

*

27

 

E 12 50

N 42 57

IT5220001

Bagno Minerale (Parrano)

 

78

 

E 12 6

N 42 52

IT5220002

Selva di Meana (Allerona)

*

2 490

 

E 11 56

N 42 48

IT5220003

Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)

*

946

 

E 12 8

N 42 48

IT5220004

Boschi di Prodo — Corbara

*

2 635

 

E 12 14

N 42 44

IT5220005

Lago di Corbara

 

879

 

E 12 15

N 42 43

IT5220006

Gola del Forello

*

237

 

E 12 18

N 42 44

IT5220007

Valle Pasquarella (Baschi)

*

513

 

E 12 18

N 42 42

IT5220008

Monti Amerini

*

6 476

 

E 12 20

N 42 36

IT5220009

Foresta fossile di Dunarobba (Avigliano)

 

169

 

E 12 27

N 42 39

IT5220010

Monte Solenne (Valnerina)

*

831

 

E 12 48

N 42 39

IT5220011

Lago di Alviano

*

730

 

E 12 14

N 42 36

IT5220012

Boschi di Farneta (Monte Castrilli)

 

526

 

E 12 26

N 42 38

IT5220013

Monte Torre Maggiore (Monti Martani)

*

1 472

 

E 12 35

N 42 37

IT5220014

Valle del Serra (Monti Martani)

*

1 021

 

E 12 40

N 42 37

IT5220015

Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)

*

497

 

E 12 50

N 42 37

IT5220016

Monte la Pelosa — Colle Fergiara (Valnerina)

*

750

 

E 12 52

N 42 34

IT5220017

Cascata delle Marmore

*

87

 

E 12 42

N 42 33

IT5220018

Lago di Piediluco — Monte Caperno

*

413

 

E 12 45

N 42 31

IT5220019

Lago l'Aia (Narni)

 

101

 

E 12 33

N 42 31

IT5220020

Gole di Narni — Stifone

*

203

 

E 12 30

N 42 30

IT5220021

Piani di Ruschio (Stroncone)

*

360

 

E 12 43

N 42 28

IT5220022

Lago di San Liberato

 

306

 

E 12 26

N 42 28

IT5220023

Monti San Pancrazio — Oriolo

*

1 278

 

E 12 34

N 42 26

IT6000001

Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora

*

1 762

11

E 11 28

N 42 21

IT6000002

Fondali antistanti Punta Morelle

*

1 112

4

E 11 34

N 42 17

IT6000003

Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta

*

1 266

5

E 11 38

N 42 15

IT6000004

Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia

*

845

3

E 11 41

N 42 11

IT6000005

Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara

*

435

5

E 11 44

N 42 8

IT6000006

Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro

*

746

5

E 11 49

N 42 2

IT6000007

Fondali antistanti S. Marinella

*

953

3

E 11 55

N 42 1

IT6000008

Secche di Macchiatonda

*

1 567

5

E 11 57

N 41 59

IT6000009

Secche di Torre Flavia

*

866

3

E 12 1

N 41 56

IT6000010

Secche di Tor Paterno

*

27

1

E 12 20

N 41 36

IT6000011

Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere

*

831

3

E 12 46

N 41 23

IT6000012

Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)

*

1 939

12

E 12 52

N 41 22

IT6000013

Fondali tra Capo Circeo e Terracina

*

3 377

15

E 13 10

N 41 15

IT6000014

Fondali tra Terracina e Lago Lungo

*

1 800

13

E 13 19

N 41 16

IT6000015

Fondali circostanti l'Isola di Palmarola

*

927

15

E 12 51

N 40 55

IT6000016

Fondali circostanti l'Isola di Ponza

*

1 012

22

E 12 58

N 40 54

IT6000017

Fondali circostanti l'Isola di Zannone

*

305

9

E 13 2

N 40 57

IT6000018

Fondali circostanti l'Isola di Ventotene

*

521

7

E 13 25

N 40 47

IT6000019

Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano

*

52

3

E 13 27

N 40 47

IT6010001

Medio corso del Fiume Paglia

 

161

 

E 11 58

N 42 45

IT6010002

Bosco del Sasseto

*

61

 

E 11 56

N 42 45

IT6010004

Monte Rufeno

*

1 677

 

E 11 53

N 42 47

IT6010005

Fosso dell'Acqua Chiara

*

140

 

E 11 52

N 42 48

IT6010006

Valle del Fossatello

*

522

 

E 11 55

N 42 47

IT6010007

Lago di Bolsena

 

11 475

 

E 11 55

N 42 35

IT6010008

Monti Vulsini

*

2 389

 

E 12 0

N 42 35

IT6010009

Calanchi di Civita di Bagnoregio

*

1 592

 

E 12 9

N 42 37

IT6010011

Caldera di Latera

*

1 218

 

E 11 47

N 42 37

IT6010012

Lago di Mezzano

*

149

 

E 11 46

N 42 36

IT6010013

Selva del Lamone

*

3 066

 

E 11 42

N 42 34

IT6010014

Il Crostoletto

*

41

 

E 11 38

N 42 33

IT6010015

Vallerosa

*

14

 

E 11 41

N 42 31

IT6010016

Monti di Castro

*

1 558

 

E 11 35

N 42 30

IT6010017

Sistema fluviale Fiora — Olpeta

*

1 040

 

E 11 37

N 42 29

IT6010018

Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora

*

185

 

E 11 29

N 42 21

IT6010019

Pian dei Cangani

 

41

 

E 11 31

N 42 21

IT6010020

Fiume Marta (alto corso)

 

704

20

E 11 54

N 42 26

IT6010021

Monte Romano

*

3 737

 

E 11 54

N 42 19

IT6010022

Monte Cimino (versante nord)

*

975

 

E 12 11

N 42 25

IT6010023

Monte Fogliano e Monte Venere

*

618

 

E 12 8

N 42 19

IT6010024

Lago di Vico

 

1 501

 

E 12 10

N 42 19

IT6010026

Saline di Tarquinia

*

150

 

E 11 43

N 42 12

IT6010027

Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro

*

200

 

E 11 36

N 42 18

IT6010028

Necropoli di Tarquinia

 

191

 

E 11 47

N 42 14

IT6010029

Gole del Torrente Biedano

*

89

 

E 12 2

N 42 15

IT6010030

Area di S. Giovenale e Civitella Cesi

*

304

 

E 11 59

N 42 13

IT6010031

Lago di Monterosi

 

51

 

E 12 18

N 42 12

IT6010032

Fosso Cerreto

 

331

 

E 12 23

N 42 14

IT6010033

Mola di Oriolo

*

176

 

E 12 5

N 42 10

IT6010034

Faggete di Monte Raschio e Oriolo

*

712

 

E 12 10

N 42 11

IT6010035

Fiume Mignone (basso corso)

*

90

 

E 11 50

N 42 12

IT6010036

Sughereta di Tuscania

 

40

 

E 11 54

N 42 25

IT6010037

Il «Quarto» di Barbarano Romano

*

981

 

E 12 2

N 42 14

IT6010038

Travertini di Bassano in Teverina

*

101

 

E 12 19

N 42 29

IT6010039

Acropoli di Tarquinia

*

219

 

E 11 47

N 42 15

IT6010040

Monterozzi

*

4,79

 

E 11 40

N 42 25

IT6010041

Isole Bisentina e Martana

*

26

 

E 11 54

N 42 34

IT6020004

Valle Avanzana — Fuscello

 

1 151

 

E 12 51

N 42 32

IT6020006

Vallone del Rio Fuggio

*

293

 

E 12 56

N 42 31

IT6020007

Gruppo Monte Terminillo

*

3 186

 

E 13 1

N 42 29

IT6020008

Monte Fausola

*

143

 

E 12 52

N 42 32

IT6020009

Bosco Vallonina

*

1 125

 

E 12 59

N 42 30

IT6020010

Lago di Ventina

 

45

 

E 12 45

N 42 30

IT6020011

Laghi Lungo e Ripasottile

 

907

 

E 12 49

N 42 28

IT6020012

Piana di S. Vittorino — Sorgenti del Peschiera

*

544

 

E 12 59

N 42 22

IT6020013

Gole del Velino

*

509

 

E 13 4

N 42 25

IT6020014

Piana di Rascino

*

245

 

E 13 9

N 42 20

IT6020015

Complesso del Monte Nuria

*

1 800

 

E 13 5

N 42 21

IT6020016

Bosco Pago

 

83

 

E 12 38

N 42 23

IT6020017

Monte Tancia e Monte Pizzuto

*

6 821

 

E 12 43

N 42 21

IT6020018

Fiume Farfa (corso medio-alto)

 

597

 

E 12 46

N 42 14

IT6020019

Monte degli Elci e Monte Grottone

*

515

 

E 12 45

N 42 11

IT6020020

Monti della Duchessa (area sommitale)

*

1 173

 

E 13 20

N 42 11

IT6020021

Monte Duchessa — Vallone Cieco e Bosco Cartore

*

521

 

E 13 19

N 42 10

IT6020022

Inghiottitoio di Val di Varri

 

3,94

7

E 13 8

N 42 11

IT6020023

Grotta La Pila

 

0,68

4

E 12 55

N 42 10

IT6020024

Lecceta del Convento Francescano di Greccio

 

84

 

E 12 45

N 42 27

IT6020026

Forre alveali dell'Alta Sabina

*

94

 

E 12 37

N 42 23

IT6020027

Formazioni a Buxus sempervirens del Reatino

*

19

 

E 12 52

N 42 23

IT6020028

Monte Cagno e Colle Pratoguerra

*

343

 

E 13 7

N 42 28

IT6020029

Pareti rocciose del Salto e del Turano

 

174

 

E 12 53

N 42 21

IT6030001

Fiume Mignone (medio corso)

*

482

 

E 12 2

N 42 7

IT6030003

Boschi mesofili di Allumiere

*

628

 

E 11 55

N 42 9

IT6030004

Valle di Rio Fiume

*

908

 

E 11 58

N 42 4

IT6030006

Monte Tosto

*

62

 

E 12 3

N 42 2

IT6030007

Monte Paparano

*

146

 

E 12 5

N 42 3

IT6030008

Macchia di Manziana

 

801

 

E 12 5

N 42 6

IT6030009

Caldara di Manziana

*

90

 

E 12 5

N 42 5

IT6030010

Lago di Bracciano

 

5 864

 

E 12 13

N 42 7

IT6030011

Valle del Cremera — Zona del Sorbo

*

386

 

E 12 24

N 42 6

IT6030012

Riserva naturale Tevere Farfa

*

2 063

 

E 12 37

N 42 13

IT6030014

Monte Soratte

*

445

 

E 12 30

N 42 14

IT6030015

Macchia di S. Angelo Romano

*

798

 

E 12 43

N 42 2

IT6030016

Antica Lavinium — Pratica di Mare

*

48

 

E 12 28

N 41 39

IT6030017

Maschio dell'Artemisio

 

2 510

 

E 12 46

N 41 43

IT6030018

Cerquone — Doganella

 

262

 

E 12 47

N 41 45

IT6030019

Macchiatonda

*

242

 

E 11 59

N 42 0

IT6030021

Sughereta del Sasso

*

111

 

E 12 2

N 42 3

IT6030022

Bosco di Palo Laziale

*

129

 

E 12 5

N 41 56

IT6030023

Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto

*

317

 

E 12 13

N 41 49

IT6030024

Isola Sacra

 

26

 

E 12 14

N 41 44

IT6030025

Macchia Grande di Ponte Galeria

*

1 056

 

E 12 17

N 41 52

IT6030027

Castel Porziano (fascia costiera)

*

428

 

E 12 22

N 41 41

IT6030028

Castel Porziano (querceti igrofili)

*

328

 

E 12 25

N 41 44

IT6030030

Monte Gennaro (versante sud ovest)

*

338

 

E 12 47

N 42 3

IT6030031

Monte Pellecchia

*

1 110

 

E 12 51

N 42 6

IT6030032

Torrente Licenza ed affluenti

 

235

 

E 12 53

N 42 4

IT6030033

Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)

*

388

 

E 12 44

N 41 56

IT6030034

Valle delle Cannuccete

*

383

 

E 12 54

N 41 51

IT6030035

Monte Guadagnolo

*

569

 

E 12 55

N 41 54

IT6030036

Grotta dell'Arco — Bellegra

 

34

4

E 13 2

N 41 53

IT6030037

Monti Ruffi (versante sud ovest)

*

579

 

E 12 58

N 41 57

IT6030038

Lago di Albano

 

604

 

E 12 40

N 41 44

IT6030039

Albano (Località Miralago)

 

45

 

E 12 39

N 41 44

IT6030040

Monte Autore e Monti Simbruini centrali

*

6 685

 

E 13 13

N 41 57

IT6030041

Monte Semprevisa e Pian della Faggeta

*

1 335

 

E 13 5

N 41 34

IT6030042

Alta Valle del Torrente Rio

 

293

 

E 13 3

N 41 37

IT6030044

Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio

*

375

 

E 12 35

N 41 31

IT6030045

Lido dei Gigli

*

221

 

E 12 33

N 41 31

IT6030046

Tor Caldara (zona solfatare e fossi)

 

43

 

E 12 35

N 41 29

IT6030047

Bosco di Foglino

*

552

 

E 12 43

N 41 28

IT6030048

Litorale di Torre Astura

*

201

 

E 12 43

N 41 26

IT6030049

Zone umide a ovest del Fiume Astura

 

28

 

E 12 46

N 41 25

IT6030050

Grotta dell'Inferniglio

*

0,33

3

E 13 9

N 41 53

IT6030051

Basso corso del Rio Fiumicino

 

83

 

E 12 55

N 42 0

IT6030052

Villa Borghese e Villa Pamphili

*

342

 

E 12 26

N 41 53

IT6030053

Sughereta di Castel di Decima

*

538

 

E 12 26

N 41 44

IT6040001

Grotta degli Ausi

 

0,09

4

E 13 16

N 41 30

IT6040002

Ninfa (ambienti acquatici)

 

22

 

E 12 57

N 41 34

IT6040003

Laghi Gricilli

 

179

 

E 13 7

N 41 26

IT6040004

Bosco Polverino

*

108

 

E 13 11

N 41 26

IT6040005

Sugherete di S. Vito e Valle Marina

*

220

 

E 13 20

N 41 22

IT6040006

Monti Ausoni meridionali

*

4 235

 

E 13 19

N 41 21

IT6040007

Monte Leano

*

743

 

E 13 13

N 41 19

IT6040008

Canali in disuso della bonifica Pontina

 

593

 

E 13 11

N 41 21

IT6040009

Monte S. Angelo

 

65

 

E 13 15

N 41 17

IT6040010

Lago di Fondi

 

702

 

E 13 20

N 41 19

IT6040011

Lago Lungo

*

82

 

E 13 24

N 41 16

IT6040012

Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno

*

1 429

 

E 12 56

N 41 22

IT6040013

Lago di Sabaudia

*

395

 

E 13 1

N 41 16

IT6040014

Foresta Demaniale del Circeo

*

3 007

 

E 13 2

N 41 20

IT6040016

Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)

*

427

 

E 13 3

N 41 13

IT6040017

Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)

 

464

 

E 13 3

N 41 14

IT6040018

Dune del Circeo

*

441

 

E 12 58

N 41 20

IT6040020

Isole di Palmarola e Zannone

*

236

 

E 12 51

N 40 56

IT6040021

Duna di Capratica

*

30

 

E 13 23

N 41 16

IT6040022

Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta

*

233

 

E 13 30

N 41 13

IT6040023

Promontorio di Gianola e Monte di Scauri

*

224

 

E 13 40

N 41 15

IT6040024

Rio S. Croce

 

20

 

E 13 42

N 41 16

IT6040025

Fiume Garigliano (tratto terminale)

 

12

3

E 13 46

N 41 13

IT6040026

Monte Petrella (area sommitale)

*

73

 

E 13 40

N 41 19

IT6040027

Monte Redentore (versante sud)

 

354

 

E 13 38

N 41 17

IT6040028

Forcelle di Campello e di Fraile

*

270

 

E 13 36

N 41 19

IT6050001

Versante meridionale del Monte Scalambra

*

195

 

E 13 6

N 41 50

IT6050002

Monte Porciano (versante sud)

*

90

 

E 13 12

N 41 45

IT6050003

Castagneti di Fiuggi

 

212

 

E 13 12

N 41 46

IT6050004

Monte Viglio (area sommitale)

*

292

 

E 13 22

N 41 53

IT6050005

Alta Valle del Fiume Aniene

*

282

 

E 13 9

N 41 52

IT6050006

Grotta dei Bambocci di Collepardo

 

0,68

2

E 13 21

N 41 45

IT6050007

Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)

*

342

 

E 13 17

N 41 56

IT6050009

Campo Catino

*

133

 

E 13 20

N 41 50

IT6050010

Valle dell'Inferno

*

722

 

E 13 25

N 41 48

IT6050011

Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)

*

557

 

E 13 27

N 41 46

IT6050012

Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)

*

811

 

E 13 28

N 41 47

IT6050014

Vallone Lacerno (fondovalle)

*

829

 

E 13 41

N 41 46

IT6050015

Lago di Posta Fibreno

 

139

 

E 13 40

N 41 42

IT6050016

Monte Ortara e Monte La Monna

*

391

 

E 13 22

N 41 48

IT6050021

Monte Caccume

*

369

 

E 13 13

N 41 34

IT6050022

Grotta di Pastena

 

1,27

6

E 13 29

N 41 29

IT6050023

Fiume Amaseno (alto corso)

 

46

9

E 13 18

N 41 28

IT6050024

Monte Calvo e Monte Calvilli

*

1 658

 

E 13 26

N 41 28

IT6050025

Bosco Selvapiana di Amaseno

 

257

 

E 13 19

N 41 29

IT6050026

Parete del Monte Fammera

*

266

 

E 13 42

N 41 21

IT6050027

Gole del Fiume Melfa

*

1 181

 

E 13 40

N 41 36

IT6050028

Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali)

*

2 787

 

E 13 44

N 41 34

IT6050029

Sorgenti dell'Aniene

*

324

 

E 13 17

N 41 54

IT7110075

Serra e Gole di Celano — Val d'Arano

*

2 350

 

E 13 33

N 42 7

IT7110086

Doline di Ocre

*

381

 

E 13 28

N 42 17

IT7110088

Bosco di Oricola

*

598

 

E 13 1

N 42 4

IT7110089

Grotte di Pietrasecca

*

246

 

E 13 7

N 42 8

IT7110090

Colle del Rascito

*

1 037

 

E 13 41

N 42 2

IT7110091

Monte Arunzo e Monte Arezzo

*

1 696

 

E 13 20

N 42 0

IT7110092

Monte Salviano

*

860

 

E 13 26

N 41 58

IT7110096

Gole di San Venanzio

*

1 215

 

E 13 46

N 42 7

IT7110097

Fiumi Giardino — Sagittario — Aterno — Sorgenti del Pescara

*

288

 

E 13 49

N 42 8

IT7110103

Pantano Zittola

 

233

 

E 14 6

N 41 45

IT7110104

Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo

*

921

 

E 14 11

N 41 45

IT7110206

Monte Sirente e Monte Velino

*

26 654

 

E 13 31

N 42 12

IT7110207

Monti Simbruini

*

19 886

 

E 13 21

N 41 56

IT7110208

Monte Calvo e Colle Macchialunga

*

2 709

 

E 13 10

N 42 24

IT7110209

Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito

*

1 294

 

E 13 48

N 42 16

IT7140115

Bosco Paganello (Montenerodomo)

*

593

 

E 14 16

N 41 59

IT7140116

Gessi di Gessopalena

*

402

 

E 14 14

N 42 3

IT7140117

Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco

*

1 311

 

E 14 17

N 42 4

IT7140118

Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste

*

596

 

E 14 15

N 42 6

IT7140121

Abetina di Castiglione Messer Marino

*

630

 

E 14 25

N 41 54

IT7140123

Monte Sorbo (Monti Frentani)

*

1 329

 

E 14 31

N 41 59

IT7140127

Fiume Trigno (medio e basso corso)

*

996

 

E 14 39

N 41 56

IT7140210

Monti Frentani e Fiume Treste

*

4 644

 

E 14 32

N 41 55

IT7140211

Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi

*

3 270

 

E 14 23

N 42 2

IT7140212

Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde

*

2 012

 

E 14 22

N 41 53

IT7140215

Lago di Serranella e Colline di Guarenna

*

1 092

 

E 14 18

N 42 7

IT7211115

Pineta di Isernia

 

32

 

E 14 14

N 41 35

IT7211120

Torrente Verrino

 

93

3

E 14 25

N 41 45

IT7211129

Gola di Chiauci

*

120

 

E 14 23

N 41 40

IT7212121

Gruppo della Meta — Catena delle Mainarde

*

3 548

 

E 14 0

N 41 39

IT7212124

Bosco Monte di Mezzo — Monte Miglio-Pennataro — Monte Capraro — Monte Cavallerizzo

*

3 954

 

E 14 12

N 41 46

IT7212125

Pesche — MonteTotila

*

2 328

 

E 14 17

N 41 38

IT7212126

Pantano Zittola — Feudo Valcocchiara

*

1 246

 

E 14 5

N 41 42

IT7212128

Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere

*

805

 

E 14 5

N 41 36

IT7212130

Bosco La Difesa — C. Lucina — La Romana

*

1 332

 

E 14 11

N 41 36

IT7212132

Pantano Torrente Molina

*

177

 

E 14 19

N 41 37

IT7212133

Torrente Tirino (Forra) — Monte Ferrante

*

145

4

E 14 17

N 41 42

IT7212134

Bosco di Collemeluccio — Selvapiana — Castiglione — La Cocozza

*

6 239

 

E 14 21

N 41 44

IT7212135

Montagnola Molisana

*

6 586

 

E 14 23

N 41 36

IT7212139

Fiume Trigno località Cannavine

*

410

 

E 14 26

N 41 42

IT7212140

Morgia di Bagnoli

*

27

 

E 14 27

N 41 42

IT7212168

Valle Porcina — Torrente Vandra — Cesarata

*

1 480

 

E 14 8

N 41 34

IT7212169

Monte S. Paolo — Monte La Falconara

*

985

 

E 14 4

N 41 35

IT7212170

Forra di Rio Chiaro

*

47

5

E 14 6

N 41 34

IT7212171

Monte Corno — Monte Sammucro

*

1 356

 

E 14 0

N 41 29

IT7212172

Monte Cesima

*

676

 

E 14 1

N 41 25

IT7212174

Cesa Martino

*

1 097

 

E 14 4

N 41 31

IT7212175

Il Serrone

*

362

 

E 14 2

N 41 32

IT7212176

Rio S. Bartolomeo

*

75

6

E 14 3

N 41 27

IT7212177

Sorgente sulfurea di Triverno

*

1,08

 

E 14 6

N 41 30

IT7212178

Pantano del Carpino — Torrente Carpino

*

194

 

E 14 17

N 41 35

IT7212297

Colle Geppino — Bosco Popolo

*

427

 

E 14 26

N 41 31

IT7218213

Isola della Fonte della Luna

*

867

 

E 14 10

N 41 49

IT7218215

Abeti Soprani — Monte Campo — Monte Castelbarone — Sorgenti del Verde

*

3 033

 

E 14 19

N 41 51

IT7218217

Bosco Vallazzuna

*

292

 

E 14 18

N 41 53

IT7222101

Bosco la Difesa

*

458

 

E 14 34

N 41 35

IT7222102

Bosco Mazzocca — Castelvetere

*

822

 

E 14 52

N 41 26

IT7222103

Bosco di Cercemaggiore — Castelpagano

*

500

 

E 14 46

N 41 26

IT7222104

Torrente Tappino — Colle Ricchetta

*

347

 

E 14 49

N 41 34

IT7222105

Pesco della Carta

*

11

 

E 14 51

N 41 27

IT7222106

Toppo Fornelli

*

19

 

E 14 55

N 41 29

IT7222108

Calanchi Succida — Tappino

*

229

 

E 14 53

N 41 31

IT7222109

Monte Saraceno

*

241

 

E 14 44

N 41 27

IT7222110

S. Maria delle Grazie

*

55

 

E 14 46

N 41 31

IT7222111

Località Boschetto

*

544

 

E 14 52

N 41 33

IT7222118

Rocca di Monteverde

*

68

 

E 14 38

N 41 30

IT7222124

Vallone S. Maria

*

1 973

 

E 15 0

N 41 39

IT7222125

Rocca Monforte

*

26

 

E 14 39

N 41 33

IT7222127

Fiume Trigno (confluenza Verrino — Castellelce)

 

871

 

E 14 34

N 41 49

IT7222130

Lago Calcarelle

 

2,93

 

E 14 47

N 41 27

IT7222210

Cerreta di Acquaviva

*

105

 

E 14 43

N 41 51

IT7222211

Monte Mauro — Selva di Montefalcone

*

502

 

E 14 41

N 41 50

IT7222212

Colle Gessaro

*

664

 

E 14 45

N 41 58

IT7222213

Calanchi di Montenero

*

121

 

E 14 47

N 41 56

IT7222214

Calanchi Pisciarello — Macchia Manes

*

523

 

E 14 54

N 41 52

IT7222215

Calanchi Lamaturo

*

623

 

E 14 48

N 41 51

IT7222216

Foce Biferno — Litorale di Campomarino

*

817

 

E 15 2

N 41 57

IT7222217

Foce Saccione — Bonifica Ramitelli

*

870

 

E 15 5

N 41 55

IT7222236

M. di Trivento — B. Difesa C.S. Pietro — B. Fiorano — B. Ferrara

*

3 111

 

E 14 37

N 41 44

IT7222237

Fiume Biferno (confluenza Cigno — alla foce esclusa)

 

133

7

E 14 59

N 41 56

IT7222238

Torrente Rivo

*

917

 

E 14 34

N 41 44

IT7222241

La Civita

*

68

 

E 14 27

N 41 39

IT7222242

Morgia di Pietracupa — Morgia di Pietravalle

*

269

 

E 14 31

N 41 41

IT7222244

Calanchi Vallacchione di Lucito

*

218

 

E 14 40

N 41 43

IT7222246

Boschi di Pesco del Corvo

*

255

 

E 14 33

N 41 36

IT7222247

Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago Guardalfiera — Torrente Rio

 

368

37

E 14 33

N 41 34

IT7222248

Lago di Occhito

*

2 454

 

E 14 55

N 41 34

IT7222249

Lago di Guardialfiera — M. Peloso

*

2 848

 

E 14 49

N 41 47

IT7222250

Bosco Casale — Cerro del Ruccolo

*

866

 

E 14 52

N 41 43

IT7222251

Bosco Difesa (Ripabottoni)

*

830

 

E 14 48

N 41 40

IT7222252

Bosco Cerreto

*

1 076

 

E 14 50

N 41 37

IT7222253

Bosco Ficarola

*

717

 

E 14 55

N 41 40

IT7222254

Torrente Cigno

 

268

12

E 14 59

N 41 50

IT7222256

Calanchi di Civitacampomarano

*

578

 

E 14 40

N 41 45

IT7222257

Monte Peloso

*

32

 

E 14 45

N 41 44

IT7222258

Bosco S. Martino e S. Nazzario

*

928

 

E 14 45

N 41 48

IT7222260

Calanchi di Castropignano e Limosano

*

171

 

E 14 34

N 41 38

IT7222261

Morgia dell'Eremita

*

12

 

E 14 44

N 41 44

IT7222262

Morge Ternosa e S. Michele

*

78

 

E 14 41

N 41 42

IT7222263

Colle Crocella

*

293

 

E 14 57

N 41 39

IT7222264

Boschi di Castellino e Morrone

*

2 761

 

E 14 44

N 41 40

IT7222265

Torrente Tona

*

393

9

E 15 4

N 41 43

IT7222266

Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona

*

993

 

E 15 5

N 41 45

IT7222267

Località Fantina — Fiume Fortore

*

365

 

E 15 5

N 41 40

IT7222287

La Gallinola — Monte Miletto — Monti del Matese

*

25 002

 

E 14 23

N 41 27

IT7222295

Monte Vairano

*

692

 

E 14 36

N 41 33

IT7222296

Sella di Vinchiaturo

*

978

 

E 14 35

N 41 27

IT7228221

Foce Trigno — Marina di Petacciato

*

747

 

E 14 50

N 42 2

IT7228226

Macchia Nera — Colle Serracina

*

525

 

E 14 40

N 41 56

IT7228228

Bosco Tanassi

*

126

 

E 14 56

N 41 53

IT7228229

Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

*

356

12

E 14 53

N 41 51

IT8010004

Bosco di S. Silvestro

*

81

 

E 14 19

N 41 6

IT8010005

Catena di Monte Cesima

*

3 427

 

E 14 0

N 41 24

IT8010006

Catena di Monte Maggiore

*

5 184

 

E 14 12

N 41 12

IT8010010

Lago di Carinola

 

20

 

E 13 57

N 41 8

IT8010013

Matese Casertano

*

22 216

 

E 14 20

N 41 25

IT8010015

Monte Massico

*

3 846

 

E 13 55

N 41 10

IT8010016

Monte Tifata

*

1 420

 

E 14 17

N 41 6

IT8010017

Monti di Mignano Montelungo

*

2 487

 

E 13 56

N 41 23

IT8010019

Pineta della Foce del Garigliano

*

185

 

E 13 47

N 41 12

IT8010020

Pineta di Castelvolturno

*

90

 

E 13 58

N 40 59

IT8010021

Pineta di Patria

*

313

 

E 14 0

N 40 56

IT8010022

Vulcano di Roccamonfina

*

3 816

 

E 13 57

N 41 17

IT8010027

Fiumi Volturno e Calore Beneventano

*

4 924

 

E 14 22

N 41 16

IT8010028

Foce Volturno — Variconi

*

303

 

E 13 55

N 41 1

IT8010029

Fiume Garigliano

 

481

 

E 13 49

N 41 16

IT8020001

Alta Valle del Fiume Tammaro

*

360

 

E 14 42

N 41 20

IT8020004

Bosco di Castelfranco in Miscano

 

893

 

E 15 6

N 41 18

IT8020006

Bosco di Castelvetere in Val Fortore

 

1 468

 

E 14 55

N 41 26

IT8020007

Camposauro

*

5 508

 

E 14 35

N 41 10

IT8020008

Massiccio del Taburno

*

5 321

 

E 14 34

N 41 6

IT8020009

Pendici meridionali del Monte Mutria

*

14 597

 

E 14 33

N 41 19

IT8020010

Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore

*

2 423

 

E 15 0

N 41 23

IT8020014

Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia

*

3 061

 

E 14 47

N 41 21

IT8030001

Aree umide del Cratere di Agnano

 

44

 

E 14 10

N 40 49

IT8030002

Capo Miseno

*

50

 

E 14 5

N 40 47

IT8030003

Collina dei Camaldoli

*

261

 

E 14 11

N 40 51

IT8030005

Corpo centrale dell'Isola di Ischia

*

1 310

 

E 13 54

N 40 43

IT8030006

Costiera amalfitana tra Nerano e Positano

*

980

 

E 14 24

N 40 36

IT8030007

Cratere di Astroni

*

253

 

E 14 8

N 40 50

IT8030008

Dorsale dei Monti Lattari

*

14 564

 

E 14 34

N 40 40

IT8030009

Foce di Licola

*

147

 

E 14 2

N 40 51

IT8030010

Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara

*

6 116

 

E 13 55

N 40 45

IT8030011

Fondali marini di Punta Campanella e Capri

*

8 491

 

E 14 26

N 40 36

IT8030012

Isola di Vivara

 

36

 

E 13 59

N 40 44

IT8030013

Isolotto di S. Martino e dintorni

 

14

 

E 14 2

N 40 47

IT8030014

Lago d'Averno

 

125

 

E 14 4

N 40 50

IT8030015

Lago del Fusaro

*

192

 

E 14 3

N 40 49

IT8030016

Lago di Lucrino

*

10

 

E 14 4

N 40 49

IT8030017

Lago di Miseno

*

79

 

E 14 4

N 40 47

IT8030018

Lago di Patria

*

507

 

E 14 2

N 40 56

IT8030019

Monte Barbaro e Cratere di Campiglione

*

358

 

E 14 6

N 40 51

IT8030020

Monte Nuovo

*

30

 

E 14 5

N 40 50

IT8030021

Monte Somma

 

3 076

 

E 14 26

N 40 50

IT8030022

Pinete dell'Isola di Ischia

*

66

 

E 13 56

N 40 43

IT8030023

Porto Paone di Nisida

 

4,07

 

E 14 9

N 40 47

IT8030024

Punta Campanella

 

390

 

E 14 20

N 40 34

IT8030026

Rupi costiere dell'Isola di Ischia

 

685

 

E 13 56

N 40 42

IT8030027

Scoglio del Vervece

 

3,89

 

E 14 19

N 40 37

IT8030032

Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli

 

4,26

 

E 14 8

N 40 49

IT8030034

Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia

 

14

 

E 13 56

N 40 43

IT8030036

Vesuvio

 

3 412

 

E 14 25

N 40 49

IT8030038

Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri

*

388

 

E 14 13

N 40 32

IT8030039

Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri

*

96

 

E 14 15

N 40 33

IT8040003

Alta Valle del Fiume Ofanto

*

590

 

E 15 8

N 40 53

IT8040004

Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta

 

2 919

 

E 15 15

N 40 56

IT8040005

Bosco di Zampaglione (Calitri)

 

9 514

 

E 15 28

N 40 56

IT8040006

Dorsale dei Monti del Partenio

*

15 641

 

E 14 40

N 40 57

IT8040007

Lago di Conza della Campania

*

1 214

 

E 15 20

N 40 52

IT8040008

Lago di S. Pietro — Aquilaverde

 

604

 

E 15 29

N 41 1

IT8040009

Monte Accelica

*

4 795

 

E 14 59

N 40 44

IT8040010

Monte Cervialto e Montagnone di Nusco

*

11 884

 

E 15 7

N 40 47

IT8040011

Monte Terminio

*

9 359

 

E 14 56

N 40 49

IT8040012

Monte Tuoro

*

2 188

 

E 14 56

N 40 55

IT8040013

Monti di Lauro

*

7 040

 

E 14 39

N 40 50

IT8040014

Piana del Dragone

 

686

 

E 14 56

N 40 53

IT8040017

Pietra Maula (Taurano, Visciano)

*

3 526

 

E 14 38

N 40 54

IT8040018

Querceta dell'Incoronata (Nusco)

 

1 362

 

E 15 7

N 40 55

IT8040020

Bosco di Montefusco Irpino

 

713

 

E 14 49

N 41 2

IT8050001

Alta Valle del Fiume Bussento

*

625

 

E 15 33

N 40 12

IT8050002

Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)

*

4 668

 

E 15 18

N 40 23

IT8050006

Balze di Teggiano

*

1 201

 

E 15 26

N 40 23

IT8050007

Basso corso del Fiume Bussento

 

414

 

E 15 29

N 40 6

IT8050008

Capo Palinuro

 

156

 

E 15 16

N 40 1

IT8050010

Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele

*

630

 

E 14 56

N 40 29

IT8050011

Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta

 

701

 

E 15 26

N 40 1

IT8050012

Fiume Alento

 

3 024

 

E 15 10

N 40 16

IT8050013

Fiume Mingardo

*

1 638

 

E 15 25

N 40 8

IT8050016

Grotta di Morigerati

 

2,94

1

E 15 32

N 40 8

IT8050017

Isola di Licosa

 

4,82

 

E 14 54

N 40 15

IT8050018

Isolotti Li Galli

 

69

 

E 14 25

N 40 34

IT8050019

Lago Cessuta e dintorni

*

546

 

E 15 46

N 40 15

IT8050020

Massiccio del Monte Eremita

*

10 570

 

E 15 20

N 40 43

IT8050022

Montagne di Casalbuono

*

17 123

 

E 15 37

N 40 10

IT8050023

Monte Bulgheria

*

2 400

 

E 15 23

N 40 4

IT8050024

Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino

*

27 898

 

E 15 26

N 40 15

IT8050025

Monte della Stella

*

1 179

 

E 15 3

N 40 14

IT8050026

Monte Licosa e dintorni

*

1 096

 

E 14 55

N 40 14

IT8050027

Monte Mai e Monte Monna

*

10 116

 

E 14 51

N 40 46

IT8050028

Monte Motola

*

4 690

 

E 15 28

N 40 21

IT8050030

Monte Sacro e dintorni

*

9 634

 

E 15 20

N 40 13

IT8050031

Monte Soprano e Monte Vesole

*

5 674

 

E 15 10

N 40 23

IT8050032

Monte Tresino e dintorni

*

1 339

 

E 14 58

N 40 19

IT8050033

Monti Alburni

*

23 622

 

E 15 20

N 40 29

IT8050034

Monti della Maddalena

*

8 511

 

E 15 39

N 40 22

IT8050036

Parco marino di S. Maria di Castellabate

*

5 019

 

E 14 55

N 40 17

IT8050037

Parco marino di Punta degli Infreschi

*

4 914

 

E 15 22

N 39 59

IT8050038

Pareti rocciose di Cala del Cefalo

*

38

 

E 15 19

N 40 1

IT8050039

Pineta di Sant'Iconio

 

358

 

E 15 20

N 40 1

IT8050040

Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta

 

273

 

E 15 26

N 40 0

IT8050041

Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo

 

71

 

E 15 19

N 40 1

IT8050042

Stazione a Genista cilentana di Ascea

 

5,39

 

E 15 10

N 40 7

IT8050049

Fiumi Tanagro e Sele

*

3 677

 

E 15 13

N 40 39

IT8050050

Monte Sottano

*

212

 

E 15 4

N 40 24

IT8050051

Valloni della Costiera Amalfitana

*

227

 

E 14 37

N 40 39

IT8050052

Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia

*

14 307

 

E 15 7

N 40 42

IT8050054

Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

*

413

 

E 14 42

N 40 38

IT9110001

Isola e Lago di Varano

*

8 146

 

E 15 44

N 41 52

IT9110002

Valle Fortore, Lago di Occhito

 

8 369

 

E 15 9

N 41 42

IT9110003

Monte Cornacchia — Bosco Faeto

*

6 952

 

E 15 9

N 41 21

IT9110004

Foresta Umbra

*

20 656

 

E 15 59

N 41 50

IT9110005

Zone umide della Capitanata

*

14 109

 

E 15 53

N 41 29

IT9110008

Valloni e Steppe Pedegarganiche

*

29 817

 

E 15 46

N 41 38

IT9110009

Valloni di Mattinata — Monte Sacro

*

6 510

 

E 16 1

N 41 43

IT9110011

Isole Tremiti

*

372

 

E 15 29

N 42 6

IT9110012

Testa del Gargano

*

5 658

 

E 16 10

N 41 49

IT9110014

Monte Saraceno

*

197

 

E 16 3

N 41 41

IT9110015

Duna e Lago di Lesina — Foce del Fortore

*

9 823

 

E 15 21

N 41 53

IT9110016

Pineta Marzini

*

787

 

E 15 59

N 41 55

IT9110024

Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra

 

689

 

E 15 38

N 41 46

IT9110025

Manacore del Gargano

*

2 063

 

E 16 3

N 41 55

IT9110026

Monte Calvo — Piana di Montenero

*

7 620

 

E 15 44

N 41 45

IT9110027

Bosco Jancuglia — Monte Castello

*

4 456

 

E 15 33

N 41 44

IT9110030

Bosco Quarto — Monte Spigno

*

7 861

 

E 15 51

N 41 45

IT9110032

Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata

*

5 769

 

E 15 25

N 41 18

IT9110033

Accadia — Deliceto

*

3 523

 

E 15 18

N 41 11

IT9110035

Monte Sambuco

*

7 892

 

E 15 2

N 41 33

IT9120001

Grotte di Castellana

 

61

 

E 17 9

N 40 52

IT9120002

Murgia dei Trulli

*

5 457

 

E 17 14

N 40 51

IT9120003

Bosco di Mesola

 

3 029

 

E 16 46

N 40 51

IT9120006

Laghi di Conversano

 

218

 

E 17 7

N 40 55

IT9120007

Murgia Alta

*

125 881

 

E 16 31

N 40 55

IT9120008

Bosco Difesa Grande

*

5 268

 

E 16 24

N 40 44

IT9120009

Posidonieto San Vito — Barletta

*

12 459

65

E 17 4

N 41 4

IT9120010

Pozzo Cucù

 

59

2

E 17 10

N 40 54

IT9120011

Valle Ofanto — Lago di Capaciotti

*

7 572

34

E 15 59

N 41 11

IT9130001

Torre Colimena

*

2 678

 

E 17 42

N 40 16

IT9130002

Masseria Torre Bianca

*

583

 

E 17 18

N 40 31

IT9130003

Duna di Campomarino

*

1 846

9

E 17 34

N 40 17

IT9130004

Mar Piccolo

*

1 374

 

E 17 19

N 40 28

IT9130005

Murgia di sud-est

*

47 600

 

E 17 11

N 40 41

IT9130006

Pinete dell'Arco Ionico

*

3 686

 

E 16 55

N 40 28

IT9130007

Area delle Gravine

*

26 740

 

E 16 54

N 40 37

IT9130008

Posidonieto Isola di San Pietro — Torre Canneto

*

3 148

 

E 17 25

N 40 18

IT9140001

Bosco Tramazzone

 

4 406

 

E 18 4

N 40 34

IT9140002

Litorale Brindisino

*

7 256

60

E 17 29

N 40 51

IT9140003

Stagni e Saline di Punta della Contessa

*

2 858

 

E 18 3

N 40 37

IT9140004

Bosco I Lucci

 

26

 

E 17 51

N 40 34

IT9140005

Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni

*

7 909

 

E 17 45

N 40 44

IT9140006

Bosco di Santa Teresa

 

39

 

E 17 55

N 40 32

IT9140007

Bosco Curtipetrizzi

 

57

 

E 17 55

N 40 28

IT9140009

Foce Canale Giancola

*

54

 

E 17 52

N 40 41

IT9150001

Bosco Guarini

 

20

 

E 18 23

N 39 56

IT9150002

Costa Otranto — Santa Maria di Leuca

*

1 906

37

E 18 29

N 40 5

IT9150003

Aquatina di Frigole

*

3 163

 

E 18 15

N 40 28

IT9150004

Torre dell'Orso

*

60

 

E 18 25

N 40 16

IT9150005

Boschetto di Tricase

 

4,15

 

E 18 22

N 39 55

IT9150006

Rauccio

*

5 475

 

E 18 10

N 40 31

IT9150007

Torre Uluzzo

*

351

 

E 17 57

N 40 9

IT9150008

Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro

*

1 361

 

E 17 59

N 40 5

IT9150009

Litorale di Ugento

*

7 245

21

E 18 6

N 39 50

IT9150010

Bosco Macchia di Ponente

 

13

 

E 18 20

N 39 58

IT9150011

Alimini

*

3 716

 

E 18 28

N 40 12

IT9150012

Bosco di Cardigliano

*

54

 

E 18 15

N 39 56

IT9150013

Palude del Capitano

*

2 247

2

E 17 53

N 40 12

IT9150015

Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea

*

7 006

 

E 17 59

N 39 58

IT9150016

Bosco di Otranto

 

8,71

 

E 18 28

N 40 9

IT9150017

Bosco Chiuso di Presicce

 

11

 

E 18 17

N 39 55

IT9150018

Bosco Serra dei Cianci

 

48

 

E 18 18

N 39 54

IT9150019

Parco delle Querce di Castro

 

4,47

 

E 18 25

N 40 0

IT9150020

Bosco Pecorara

*

24

 

E 18 17

N 40 4

IT9150021

Bosco le Chiuse

 

37

 

E 18 22

N 39 54

IT9150022

Palude dei Tamari

*

11

 

E 18 25

N 40 17

IT9150023

Bosco Danieli

 

14

 

E 18 16

N 39 57

IT9150024

Torre Inserraglio

*

100

 

E 17 56

N 40 10

IT9150025

Torre Veneri

*

1 741

 

E 18 17

N 40 25

IT9150027

Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto

*

5 661

7

E 17 47

N 40 15

IT9150028

Porto Cesareo

*

225

6

E 17 53

N 40 16

IT9150029

Bosco di Cervalora

 

29

 

E 18 12

N 40 25

IT9150030

Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone

*

476

 

E 18 14

N 40 24

IT9150031

Masseria Zanzara

*

49

 

E 17 54

N 40 17

IT9150032

Le Cesine

*

2 148

 

E 18 21

N 40 22

IT9150033

Specchia dell'Alto

*

436

 

E 18 15

N 40 22

IT9150034

Posidonieto Capo San Gregorio — Punta Ristola

*

271

3

E 18 19

N 39 47

IT9210005

Abetina di Laurenzana

*

322

 

E 15 56

N 40 24

IT9210010

Abetina di Ruoti

*

112

 

E 15 43

N 40 42

IT9210015

Acquafredda di Maratea

 

218

 

E 15 39

N 40 2

IT9210020

Bosco Cupolicchio (Tricarico)

 

1 732

 

E 16 1

N 40 38

IT9210025

Bosco della Farneta

 

284

 

E 16 18

N 40 4

IT9210035

Bosco di Rifreddo

*

555

 

E 15 49

N 40 33

IT9210040

Bosco Magnano

*

1 211

 

E 16 4

N 40 2

IT9210045

Bosco Mangarrone (Rivello)

*

364

 

E 15 43

N 40 6

IT9210070

Bosco Vaccarizzo

*

273

 

E 16 2

N 40 7

IT9210075

Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S. Francesco

*

2 414

 

E 16 13

N 39 59

IT9210105

Dolomiti di Pietrapertosa

*

1 313

 

E 16 3

N 40 31

IT9210110

Faggeta di Moliterno

*

232

 

E 15 48

N 40 15

IT9210115

Faggeta di Monte Pierfaone

*

745

 

E 15 44

N 40 30

IT9210120

La Falconara

*

69

 

E 16 16

N 39 56

IT9210140

Grotticelle di Monticchio

 

323

 

E 15 32

N 40 55

IT9210141

Lago La Rotonda

 

50

 

E 15 52

N 40 3

IT9210142

Lago Pantano di Pignola

 

138

 

E 15 44

N 40 35

IT9210143

Lago Pertusillo

 

1 995

 

E 15 57

N 40 16

IT9210145

Madonna del Pollino Località Vacuarro

*

969

 

E 16 10

N 39 57

IT9210155

Marina di Castrocucco

*

525

 

E 15 44

N 39 56

IT9210160

Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente

*

293

 

E 15 43

N 39 58

IT9210165

Monte Alpi — Malboschetto di Latronico

*

1 561

 

E 15 59

N 40 6

IT9210170

Monte Caldarosa

*

591

 

E 15 54

N 40 23

IT9210180

Monte della Madonna di Viggiano

*

788

 

E 15 51

N 40 22

IT9210185

Monte La Spina, Monte Zaccana

*

1 074

 

E 15 55

N 40 2

IT9210190

Monte Paratiello

*

1 129

 

E 15 24

N 40 44

IT9210195

Monte Raparo

*

2 021

 

E 15 59

N 40 11

IT9210200

Monte Sirino

*

2 631

 

E 15 49

N 40 7

IT9210205

Monte Volturino

*

1 861

 

E 15 49

N 40 24

IT9210210

Monte Vulture

*

1 882

 

E 15 37

N 40 56

IT9210215

Monti Foi

*

800

 

E 15 42

N 40 38

IT9210220

Murgia S. Lorenzo

 

5 361

 

E 16 10

N 40 15

IT9210240

Serra di Calvello

*

1 634

 

E 15 46

N 40 26

IT9210245

Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello

*

457

 

E 16 12

N 39 55

IT9210250

Timpa delle Murge

*

148

 

E 16 15

N 39 59

IT9210265

Valle del Noce

 

973

 

E 15 48

N 39 59

IT9220030

Bosco di Montepiano

*

514

 

E 16 7

N 40 26

IT9220055

Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni

*

850

 

E 16 40

N 40 9

IT9220080

Costa Ionica Foce Agri

*

706

 

E 16 44

N 40 12

IT9220085

Costa Ionica Foce Basento

*

516

 

E 16 48

N 40 20

IT9220090

Costa Ionica Foce Bradano

*

473

 

E 16 50

N 40 22

IT9220095

Costa Ionica Foce Cavone

*

450

 

E 16 46

N 40 17

IT9220130

Foresta Gallipoli — Cognato

*

4 249

 

E 16 7

N 40 32

IT9220135

Gravine di Matera

*

6 692

 

E 16 40

N 40 39

IT9220144

Lago S. Giuliano e Timmari

*

2 512

 

E 16 28

N 40 37

IT9220255

Valle Basento — Ferrandina Scalo

*

672

 

E 16 29

N 40 30

IT9220260

Valle Basento Grassano Scalo — Grottole

*

779

 

E 16 15

N 40 35

IT9310001

Timpone della Capanna

*

30

 

E 16 8

N 39 54

IT9310002

Serra del Prete

*

217

 

E 16 9

N 39 54

IT9310003

Pollinello-Dolcedorme

*

140

 

E 16 12

N 39 53

IT9310004

Rupi del Monte Pollino

*

32

 

E 16 10

N 39 54

IT9310005

Cima del Monte Pollino

*

124

 

E 16 11

N 39 54

IT9310006

Cima del Monte Dolcedorme

*

81

 

E 16 12

N 39 53

IT9310007

Valle Piana-Valle Cupa

*

248

 

E 16 12

N 39 52

IT9310008

La Petrosa

*

350

 

E 16 13

N 39 51

IT9310009

Timpone di Porace

*

45

 

E 16 18

N 39 53

IT9310010

Stagno di Timpone di Porace

 

1,57

 

E 16 18

N 39 52

IT9310011

Pozze Boccatore/Bellizzi

 

31

 

E 16 16

N 39 55

IT9310012

Timpa di S. Lorenzo

*

150

 

E 16 17

N 39 54

IT9310013

Serra delle Ciavole-Serra di Crispo

*

179

 

E 16 13

N 39 55

IT9310014

Fagosa-Timpa dell'Orso

*

6 169

 

E 16 7

N 39 55

IT9310015

Il Lago (nella Fagosa)

*

2,76

 

E 16 14

N 39 54

IT9310016

Pozze di Serra Scorsillo

 

19

 

E 16 18

N 39 56

IT9310017

Gole del Raganello

*

228

 

E 16 19

N 39 50

IT9310019

Monte Sparviere

*

539

 

E 16 20

N 39 55

IT9310020

Fonte Cardillo

*

384

 

E 16 2

N 39 46

IT9310021

Cozzo del Pellegrino

*

53

 

E 16 1

N 39 44

IT9310022

Piano di Marco

*

263

 

E 16 0

N 39 41

IT9310023

Valle del fiume Argentino

*

4 295

 

E 15 57

N 39 48

IT9310025

Valle del fiume Lao

*

1 696

 

E 15 53

N 39 50

IT9310027

Fiume Rosa

*

943

 

E 15 58

N 39 40

IT9310028

Valle del fiume Abatemarco

*

2 231

 

E 15 58

N 39 44

IT9310029

La Montea

*

203

 

E 15 56

N 39 39

IT9310030

Monte La Caccia

*

188

 

E 15 54

N 39 39

IT9310031

Valle del fiume Esaro

 

173

 

E 15 57

N 39 37

IT9310032

Serrapodolo

*

1 305

 

E 15 55

N 39 40

IT9310033

Fondali di Capo Tirone

*

80

 

E 15 50

N 39 37

IT9310034

Isola di Dino

*

35

 

E 15 46

N 39 52

IT9310035

Fondali Isola di Dino-Capo Scalea

*

444

 

E 15 47

N 39 51

IT9310036

Fondali Isola di Cirella-Diamante

*

312

 

E 15 48

N 39 41

IT9310037

Isola di Cirella

*

6,57

 

E 15 48

N 39 41

IT9310038

Scogliera dei Rizzi

*

7,82

 

E 15 54

N 39 32

IT9310039

Fondali Scogli di Isca

*

70

 

E 16 3

N 39 8

IT9310040

Montegiordano Marina

 

8,23

 

E 16 36

N 40 1

IT9310041

Pinete di Montegiordano

*

168

 

E 16 23

N 40 1

IT9310042

Fiumara Saraceno

*

1 053

 

E 16 28

N 39 52

IT9310043

Fiumara Avena

*

753

 

E 16 31

N 39 55

IT9310044

Foce del fiume Crati

 

208

 

E 16 31

N 39 42

IT9310045

Macchia della Bura

 

31

 

E 16 47

N 39 36

IT9310047

Fiumara Trionto

*

2 340

 

E 16 44

N 39 33

IT9310048

Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati

*

4 185

 

E 16 52

N 39 33

IT9310049

Farnito di Corigliano Calabro

*

114

 

E 16 29

N 39 34

IT9310051

Dune di Camigliano

 

76

 

E 16 49

N 39 33

IT9310052

Casoni di Sibari

 

455

 

E 16 29

N 39 44

IT9310053

Secca di Amendolara

*

611

 

E 16 35

N 39 52

IT9310054

Torrente Celati

*

13

 

E 16 38

N 39 34

IT9310055

Lago di Tarsia

*

426

 

E 16 17

N 39 36

IT9310056

Bosco di Mavigliano

*

650

 

E 16 12

N 39 23

IT9310057

Orto Botanico — Università della Calabria

*

0,71

 

E 16 13

N 39 21

IT9310058

Pantano della Giumenta

*

6,7

 

E 16 0

N 39 34

IT9310059

Crello

 

2,56

 

E 16 2

N 39 34

IT9310060

Laghi di Fagnano

*

18

 

E 16 1

N 39 32

IT9310061

Laghicello

*

2,03

 

E 16 5

N 39 25

IT9310062

Monte Caloria

*

58

 

E 16 1

N 39 33

IT9310063

Foresta di Cinquemiglia

*

407

 

E 16 4

N 39 26

IT9310064

Monte Cocuzzo

*

37

 

E 16 8

N 39 13

IT9310065

Foresta di Serra Nicolino-Piano d'Albero

*

209

 

E 16 3

N 39 29

IT9310066

Varconcello di Mongrassano

*

56

 

E 16 4

N 39 31

IT9310067

Foreste Rossanesi

*

4 192

 

E 16 34

N 39 33

IT9310068

Vallone S. Elia

*

400

 

E 16 41

N 39 32

IT9310070

Bosco di Gallopane

*

159

 

E 16 34

N 39 24

IT9310071

Vallone Freddo

*

70

 

E 16 34

N 39 22

IT9310072

Palude del Lago Ariamacina

*

98

 

E 16 32

N 39 19

IT9310073

Macchia Sacra

*

27

 

E 16 25

N 39 18

IT9310074

Timpone della Carcara

*

166

 

E 16 26

N 39 17

IT9310075

Monte Curcio

*

2,87

 

E 16 25

N 39 18

IT9310076

Pineta di Camigliatello

*

76

 

E 16 26

N 39 20

IT9310077

Acqua di Faggio

*

88

 

E 16 25

N 39 19

IT9310079

Cozzo del Principe

*

61

 

E 16 35

N 39 23

IT9310080

Bosco Fallistro

*

3,51

 

E 16 28

N 39 19

IT9310081

Arnocampo

*

324

 

E 16 37

N 39 20

IT9310082

S. Salvatore

*

506

 

E 16 41

N 39 21

IT9310083

Pineta del Cupone

*

703

 

E 16 33

N 39 22

IT9310084

Pianori di Macchialonga

*

300

 

E 16 36

N 39 21

IT9310085

Serra Stella

*

302

 

E 16 23

N 39 18

IT9310126

Juri Vetere Soprano

*

35

 

E 16 37

N 39 16

IT9310127

Nocelleto

*

88

 

E 16 33

N 39 14

IT9310130

Carlomagno

*

25

 

E 16 34

N 39 16

IT9320046

Stagni sotto Timpone S. Francesco

 

12

 

E 16 56

N 39 2

IT9320050

Pescaldo

*

68

 

E 16 56

N 39 20

IT9320095

Foce Neto

*

649

 

E 17 8

N 39 12

IT9320096

Fondali di Gabella Grande

*

484

 

E 17 7

N 39 7

IT9320097

Fondali da Crotone a Le Castella

*

4 453

 

E 17 10

N 38 58

IT9320100

Dune di Marinella

*

75

 

E 17 5

N 39 24

IT9320101

Capo Colonne

*

34

5

E 17 12

N 39 1

IT9320102

Dune di Sovereto

*

194

 

E 17 3

N 38 55

IT9320103

Capo Rizzuto

*

16

2

E 17 5

N 38 53

IT9320104

Colline di Crotone

*

608

 

E 17 8

N 39 2

IT9320106

Foce del Crocchio-Cropani

 

301

 

E 16 53

N 38 55

IT9320110

Monte Fuscaldo

*

2 843

 

E 16 53

N 39 6

IT9320111

Timpa di Cassiano — Belvedere

*

349

 

E 16 54

N 39 14

IT9320112

Murgie di Strongoli

*

697

 

E 17 0

N 39 15

IT9320115

Monte Femminamorta

*

658

 

E 16 40

N 39 6

IT9320122

Fiume Lese

*

1 184

 

E 16 50

N 39 14

IT9320123

Fiume Lepre

*

246

 

E 16 50

N 39 13

IT9320129

Fiume Tacina

*

1 075

 

E 16 42

N 39 9

IT9320185

Fondali di Staletti

*

46

 

E 16 34

N 38 45

IT9330087

Lago La Vota

*

235

 

E 16 11

N 38 56

IT9330088

Palude di Imbutillo

 

49

 

E 16 13

N 38 49

IT9330089

Dune dell'Angitola

*

414

 

E 16 13

N 38 48

IT9330098

Oasi di Scolacium

*

82

 

E 16 35

N 38 47

IT9330105

Steccato di Cutro e Costa del Turchese

 

36

 

E 16 49

N 38 54

IT9330107

Dune di Isca

*

24

 

E 16 33

N 38 36

IT9330108

Dune di Guardavalle

 

19

 

E 16 34

N 38 29

IT9330109

Madama Lucrezia

*

442

 

E 16 49

N 38 59

IT9330113

Boschi di Decollatura

*

88

 

E 16 19

N 39 2

IT9330114

Monte Gariglione

*

604

 

E 16 39

N 39 8

IT9330116

Colle Poverella

*

179

 

E 16 33

N 39 5

IT9330117

Pinete del Roncino

*

1 508

 

E 16 35

N 39 4

IT9330124

Monte Contrò

*

100

 

E 16 22

N 39 0

IT9330125

Torrente Soleo

*

380

 

E 16 39

N 39 6

IT9330128

Colle del Telegrafo

*

203

 

E 16 36

N 39 6

IT9330184

Scogliera di Staletti

 

21

3

E 16 34

N 38 45

IT9340086

Lago dell'Angitola

*

984

 

E 16 14

N 38 44

IT9340090

Fiumara di Brattirò (Valle Rufa)

*

938

 

E 15 54

N 38 38

IT9340091

Zona costiera fra Briatico e Nicotera

 

357

32

E 15 49

N 38 37

IT9340092

Fondali di Pizzo Calabro

*

418

 

E 16 9

N 38 44

IT9340093

Fondali di Capo Vaticano

*

140

 

E 15 49

N 38 37

IT9340094

Fondali Capo Cozzo — S. Irene

*

471

 

E 15 58

N 38 43

IT9340118

Bosco Santa Maria

*

806

 

E 16 17

N 38 33

IT9340119

Marchesale

*

608

 

E 16 15

N 38 31

IT9340120

Lacina

*

326

 

E 16 24

N 38 35

IT9350121

Bosco di Stilo — Bosco Archiforo

*

4 704

 

E 16 22

N 38 31

IT9350131

Pentidattilo

*

84

 

E 15 45

N 37 57

IT9350132

Fiumara di Melito

*

193

 

E 15 47

N 37 56

IT9350133

Monte Basilicò — Torrente Listi

*

326

 

E 15 50

N 38 9

IT9350134

Canolo Nuovo, Zomaro, Zillastro

*

483

 

E 16 7

N 38 19

IT9350135

Vallata del Novito e Monte Mutolo

*

485

 

E 16 14

N 38 17

IT9350136

Vallata dello Stilaro

*

648

 

E 16 30

N 38 27

IT9350137

Prateria

*

625

 

E 16 11

N 38 28

IT9350138

Calanchi di Maro Simone

*

60

 

E 15 46

N 37 55

IT9350139

Collina di Pentimele

*

111

 

E 15 40

N 38 8

IT9350140

Capo dell'Armi

*

67

 

E 15 40

N 37 57

IT9350141

Capo S. Giovanni

*

11

 

E 15 56

N 37 55

IT9350142

Capo Spartivento

*

41

 

E 16 3

N 37 55

IT9350143

Saline Joniche

*

38

 

E 15 43

N 37 56

IT9350144

Calanchi di Palizzi Marina

*

157

 

E 16 0

N 37 55

IT9350145

Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco)

*

780

 

E 15 53

N 37 57

IT9350146

Fiumara Buonamico

*

1 119

 

E 16 5

N 38 8

IT9350147

Fiumara Laverde

*

535

 

E 16 4

N 38 3

IT9350148

Fiumara di Palizzi

*

85

 

E 15 58

N 37 56

IT9350149

Sant'Andrea

*

28

 

E 15 41

N 38 7

IT9350150

Contrada Gornelle

*

83

 

E 15 49

N 38 8

IT9350151

Pantano Flumentari

*

58

 

E 15 49

N 38 12

IT9350152

Piani di Zervò

*

167

 

E 15 59

N 38 13

IT9350153

Monte Fistocchio e Monte Scorda

*

454

 

E 15 58

N 38 12

IT9350154

Torrente Menta

*

516

 

E 15 53

N 38 7

IT9350155

Montalto

*

312

 

E 15 54

N 38 9

IT9350156

Vallone Cerasella

*

256

 

E 16 5

N 38 16

IT9350157

Torrente Ferraina

*

438

 

E 15 57

N 38 7

IT9350158

Costa Viola e Monte S. Elia

 

474

 

E 15 50

N 38 20

IT9350159

Bosco di Rudina

 

177

 

E 16 4

N 38 2

IT9350160

Spiaggia di Brancaleone

 

111

 

E 16 5

N 37 56

IT9350161

Torrente Lago

*

163

 

E 15 57

N 38 15

IT9350162

Torrente S. Giuseppe

*

23

 

E 15 48

N 38 15

IT9350163

Pietra Cappa — Pietra Lunga — Pietra Castello

*

625

 

E 16 1

N 38 10

IT9350164

Torrente Vasi

*

232

 

E 15 53

N 38 13

IT9350165

Torrente Portello

*

25

 

E 15 50

N 38 16

IT9350166

Vallone Fusolano (Cinquefrondi)

*

23

 

E 16 7

N 38 24

IT9350167

Valle Moio (Delianova)

*

40

 

E 15 53

N 38 14

IT9350168

Fosso Cavaliere (Cittanova)

*

20

 

E 16 5

N 38 20

IT9350169

Contrada Fossia (Maropati)

*

14

 

E 16 6

N 38 26

IT9350170

Scala-Lemmeni

*

53

 

E 15 54

N 38 13

IT9350171

Spiaggia di Pilati

*

6,12

 

E 15 48

N 37 55

IT9350172

Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi

*

1 789

 

E 15 37

N 38 4

IT9350173

Fondali di Scilla

*

31

 

E 15 42

N 38 15

IT9350174

Monte Tre Pizzi

*

175

 

E 16 9

N 38 15

IT9350175

Piano Abbruschiato

*

246

 

E 16 3

N 38 15

IT9350176

Monte Campanaro

*

241

 

E 16 6

N 38 21

IT9350177

Monte Scrisi

*

296

 

E 15 42

N 38 14

IT9350178

Serro d'Ustra e Fiumara Butrano

*

2 046

 

E 16 1

N 38 6

IT9350179

Alica

*

247

 

E 16 1

N 37 59

IT9350180

Contrada Scala

*

740

 

E 15 54

N 38 7

IT9350181

Monte Embrisi e Monte Torrione

*

394

 

E 15 46

N 38 2

IT9350182

Fiumara Careri

*

317

 

E 16 4

N 38 10

IT9350183

Spiaggia di Catona

 

23

 

E 15 38

N 38 11

ITA010001

Isole dello Stagnone di Marsala

*

624

 

E 12 26

N 37 52

ITA010002

Isola di Marettimo

*

1 089

 

E 12 3

N 37 58

ITA010003

Isola di Levanzo

*

542

 

E 12 20

N 38 0

ITA010004

Isola di Favignana

*

1 846

 

E 12 17

N 37 55

ITA010005

Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara

*

1 501

 

E 12 42

N 37 36

ITA010006

Paludi di Capo Feto e Margi Spanò

*

300

 

E 12 30

N 37 40

ITA010007

Saline di Trapani

*

968

 

E 12 30

N 37 59

ITA010008

Complesso Monte Bosco e Scorace

*

602

 

E 12 45

N 37 59

ITA010009

Monte Bonifato

*

315

 

E 12 57

N 37 57

ITA010010

Monte San Giuliano

*

987

 

E 12 34

N 38 2

ITA010011

Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice

*

433

 

E 12 45

N 37 34

ITA010012

Marausa: Macchia a Quercus calliprinos

 

0,72

 

E 12 30

N 37 56

ITA010013

Bosco di Calatafimi

*

219

 

E 12 53

N 37 56

ITA010014

Sciare di Marsala

*

4 488

 

E 12 34

N 37 44

ITA010015

Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP)

*

2 397

 

E 12 51

N 38 0

ITA010016

Monte Cofano e Litorale

*

553

 

E 12 40

N 38 6

ITA010017

Capo S. Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio

*

7 293

 

E 12 45

N 38 6

ITA010018

Foce del Torrente Calatubo e dune

*

87

 

E 12 58

N 38 2

ITA010019

Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele

*

3 187

 

E 11 59

N 36 47

ITA010020

Isola di Pantelleria — Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua

*

3 516

 

E 11 57

N 36 46

ITA010021

Saline di Marsala

*

237

 

E 12 28

N 37 54

ITA010022

Complesso Monti di S. Ninfa — Gibellina e Grotta di S. Ninfa

*

660

 

E 12 53

N 37 47

ITA010023

Montagna Grande di Salemi

*

1 302

 

E 12 46

N 37 53

ITA010024

Fondali dell'isola di Favignana

*

6 302

 

E 12 19

N 37 56

ITA010025

Fondali del Golfo di Custonaci

*

1 128

 

E 12 38

N 38 5

ITA010026

Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala

*

1 751

 

E 12 27

N 37 52

ITA020001

Rocca di Cefalù

*

32

 

E 14 1

N 38 2

ITA020002

Boschi di Gibilmanna e Cefalù

*

2 518

 

E 14 2

N 37 59

ITA020003

Boschi di San Mauro Castelverde

*

3 492

 

E 14 12

N 37 55

ITA020004

Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, V.ne Mandarini, ambienti umidi

*

5 768

 

E 14 4

N 37 51

ITA020005

Isola delle Femmine

*

15

 

E 13 14

N 38 12

ITA020006

Capo Gallo

*

546

 

E 13 17

N 38 12

ITA020007

Boschi Ficuzza e Cappelliere, V.ne Cerasa, Castagneti Mezzojuso

*

4 103

 

E 13 23

N 37 53

ITA020008

Rocca Busambra e Rocche di Rao

*

6 236

 

E 13 21

N 37 50

ITA020009

Cala Rossa e Capo Rama

*

180

 

E 13 3

N 38 7

ITA020010

Isola di Ustica

*

334

 

E 13 10

N 38 42

ITA020011

Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea

*

1 761

 

E 13 34

N 37 39

ITA020012

Valle del Fiume Oreto

*

155

 

E 13 19

N 38 4

ITA020013

Lago di Piana degli Albanesi

 

605

 

E 13 17

N 37 58

ITA020014

Monte Pellegrino

*

833

 

E 13 21

N 38 10

ITA020015

Complesso Calanchivo di Castellana Sicula

*

142

 

E 13 59

N 37 46

ITA020016

Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero

*

8 343

 

E 14 0

N 37 53

ITA020017

Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare

*

4 279

 

E 13 57

N 37 56

ITA020018

Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara

*

2 083

 

E 14 11

N 37 59

ITA020019

Rupi di Catalfano e Capo Zafferano

*

333

 

E 13 31

N 38 6

ITA020020

Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono

*

3 271

 

E 14 7

N 37 53

ITA020021

Montagna Longa, Pizzo Montanello

*

4 771

 

E 13 8

N 38 7

ITA020022

Calanchi, lembi boschivi e praterie di Riena

*

752

 

E 13 32

N 37 44

ITA020023

Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana

*

6 098

 

E 13 14

N 38 7

ITA020024

Rocche di Ciminna

*

656

 

E 13 33

N 37 52

ITA020025

Bosco di S. Adriano

*

6 823

 

E 13 18

N 37 38

ITA020026

Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda

*

1 945

 

E 13 17

N 38 0

ITA020027

Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino

*

3 024

 

E 13 17

N 37 57

ITA020028

Serra del Leone e Monte Stagnataro

*

3 738

 

E 13 30

N 37 39

ITA020029

Monte Rose e Monte Pernice

*

2 522

 

E 13 24

N 37 38

ITA020030

Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora

*

3 761

 

E 13 10

N 38 1

ITA020031

Monte d'Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Potorno e Pian del Leone

*

2 380

 

E 13 27

N 37 40

ITA020032

Boschi di Granza

*

1 845

 

E 13 47

N 37 50

ITA020033

Monte San Calogero (Termini Imerese)

*

2 758

 

E 13 43

N 37 56

ITA020034

Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi

*

1 759

 

E 13 30

N 37 43

ITA020035

Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

*

2 631

 

E 13 10

N 37 41

ITA020036

Monte Triona e Monte Colomba

*

3 303

 

E 13 19

N 37 42

ITA020037

Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangiatosi e Gole del Torrente Corleone

*

5 340

 

E 13 20

N 37 46

ITA020038

Sugherete di Contrada Serradaino

*

330

 

E 14 8

N 38 1

ITA020039

Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna

*

4 900

 

E 13 34

N 37 58

ITA020040

Monte Zimmara (Gangi)

*

1 768

 

E 14 15

N 37 44

ITA020041

Monte San Calogero (Gangi)

*

165

 

E 14 13

N 37 47

ITA020042

Rocche di Entella

*

178

 

E 13 7

N 37 46

ITA020043

Monte Rosamarina e Cozzo Famò

*

236

 

E 13 39

N 37 58

ITA020044

Monte Grifone

*

1 674

 

E 13 22

N 38 3

ITA020045

Rocca di Sciara

*

351

 

E 13 54

N 37 49

ITA020046

Fondali dell'isola di Ustica

*

854

 

E 13 10

N 38 43

ITA020047

Fondali di Isola delle Femmine — Capo Gallo

*

965

 

E 13 16

N 38 12

ITA030001

Stretta di Longi

*

955

 

E 14 44

N 38 3

ITA030002

Torrente Fiumetto e Pizzo d'Uncina

*

1 529

 

E 14 48

N 38 1

ITA030003

Rupi di Taormina e Monte Veneretta

*

558

 

E 15 16

N 37 51

ITA030004

Bacino del Torrente Letojanni

*

1 264

 

E 15 16

N 37 54

ITA030005

Bosco di Malabotta

*

1 590

 

E 15 2

N 37 58

ITA030006

Rocca di Novara

*

1 405

 

E 15 9

N 37 58

ITA030007

Affluenti del Torrente Mela

*

1 529

 

E 15 18

N 38 4

ITA030008

Capo Peloro — Laghi di Ganzirri

*

56

 

E 15 37

N 38 15

ITA030009

Pizzo Mualio, Montagna di Vernà

*

1 613

 

E 15 16

N 38 0

ITA030010

Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi

*

6 777

 

E 15 22

N 38 4

ITA030011

Dorsale Curcuraci, Antennamare

*

11 479

 

E 15 29

N 38 11

ITA030012

Laguna di Oliveri — Tindari

*

420

 

E 15 2

N 38 8

ITA030013

Rocche di Alcara Li Fusi

*

2 131

 

E 14 43

N 38 2

ITA030014

Pizzo Fau, Monte Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa

*

8 330

 

E 14 30

N 37 55

ITA030015

Valle del Fiume Caronia, Lago Zilio

*

872

 

E 14 26

N 37 58

ITA030016

Pizzo della Battaglia

*

866

 

E 14 33

N 37 56

ITA030017

Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi

*

3 544

 

E 14 24

N 37 55

ITA030018

Pizzo Michele

*

2 298

 

E 14 32

N 38 0

ITA030019

Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò

*

4 288

 

E 15 14

N 37 57

ITA030020

Fiume San Paolo

*

1 352

 

E 15 5

N 37 57

ITA030021

Torrente San Cataldo

*

866

 

E 15 12

N 37 54

ITA030022

Lecceta di S. Fratello

*

395

 

E 14 37

N 37 57

ITA030023

Isola di Alicudi

*

387

 

E 14 21

N 38 32

ITA030024

Isola di Filicudi

 

733

 

E 14 33

N 38 34

ITA030025

Isola di Panarea e Scogli Viciniori

*

259

 

E 15 3

N 38 38

ITA030026

Isole di Stromboli e Strombolicchio

*

1 049

 

E 15 13

N 38 47

ITA030027

Isola di Vulcano

*

1 559

 

E 14 58

N 38 23

ITA030028

Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri)

*

636

 

E 14 48

N 38 34

ITA030029

Isola di Salina (Stagno di Lingua)

*

1 051

 

E 14 51

N 38 33

ITA030030

Isola di Lipari

*

2 379

 

E 14 56

N 38 28

ITA030031

Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea

*

21

 

E 15 17

N 37 51

ITA030032

Capo Milazzo

*

45

 

E 15 14

N 38 15

ITA030033

Capo Calavà

*

152

 

E 14 55

N 38 11

ITA030034

Rocche di Roccella Valdemone

*

865

 

E 15 0

N 37 57

ITA030035

Alta Valle del Fiume Alcantara

*

3 603

 

E 14 54

N 37 56

ITA030036

Riserva naturale del Fiume Alcantara

*

840

 

E 15 13

N 37 51

ITA030037

Fiumara di Floresta

*

1 949

 

E 15 13

N 38 1

ITA030038

Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò

*

20 853

 

E 14 43

N 37 56

ITA030039

Monte Pelato

*

3 782

 

E 14 36

N 37 53

ITA030040

Fondali di Taormina — Isola Bella

*

140

 

E 15 18

N 37 51

ITA030041

Fondali dell'isola di Salina

*

260

 

E 14 52

N 38 32

ITA040001

Isola di Linosa

*

442

 

E 12 51

N 35 51

ITA040002

Isola di Lampedusa e Lampione

*

1 415

 

E 12 34

N 35 30

ITA040003

Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa

*

1 215

 

E 13 16

N 37 23

ITA040004

Foce del Fiume Verdura

 

885

 

E 13 14

N 37 30

ITA040005

Monte Cammarata — Contrada Salaci

*

2 103

 

E 13 36

N 37 37

ITA040006

Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza

*

5 288

 

E 13 8

N 37 36

ITA040007

Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina

*

3 111

 

E 13 32

N 37 36

ITA040008

Maccalube di Aragona

*

363

 

E 13 35

N 37 22

ITA040009

Monte San Calogero (Sciacca)

*

113

 

E 13 6

N 37 31

ITA040010

Litorale di Palma di Montechiaro

*

982

 

E 13 46

N 37 9

ITA040011

La Montagnola e Acqua Fitusa

 

309

 

E 13 40

N 37 37

ITA040012

Fondali di Capo San Marco — Sciacca

*

1 831

 

E 13 0

N 37 29

ITA050001

Biviere e Macconi di Gela

*

3 666

 

E 14 20

N 37 1

ITA050002

Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)

*

189

 

E 14 6

N 37 36

ITA050 003

Lago Soprano

 

90

 

E 13 52

N 37 27

ITA050004

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

*

1 725

 

E 14 8

N 37 28

ITA050005

Lago Sfondato

*

32

 

E 13 56

N 37 34

ITA050006

Monte Conca

*

338

 

E 13 42

N 37 29

ITA050 007

Sughereta di Niscemi

*

3 187

 

E 14 26

N 37 7

ITA050008

Rupe di Falconara

*

137

 

E 14 4

N 37 7

ITA050009

Rupe di Marianopoli

*

842

 

E 13 55

N 37 35

ITA050010

Pizzo Muculufa

*

798

 

E 14 0

N 37 12

ITA050011

Torre Manfria

*

688

 

E 14 9

N 37 5

ITA060001

Lago Ogliastro

*

1 126

 

E 14 33

N 37 26

ITA060002

Lago di Pergusa

*

427

 

E 14 18

N 37 30

ITA060003

Lago di Pozzillo

*

3 276

 

E 14 36

N 37 38

ITA060004

Monte Altesina

 

1 140

 

E 14 17

N 37 39

ITA060005

Lago di Ancipa

 

1 513

 

E 14 33

N 37 50

ITA060006

Monte Sambughetti, Monte Campanito

*

3 192

 

E 14 23

N 37 49

ITA060007

Vallone di Piano della Corte

*

459

 

E 14 30

N 37 38

ITA060008

Contrada Giammaiano

*

577

 

E 14 30

N 37 50

ITA060009

Bosco di Sperlinga, Alto Salso

 

1 756

 

E 14 19

N 37 44

ITA060010

Vallone Rossomanno

*

2 357

 

E 14 24

N 37 26

ITA060011

Contrada Caprara

*

826

 

E 14 6

N 37 25

ITA060012

Boschi di Piazza Armerina

*

4 431

 

E 14 22

N 37 25

ITA060013

Serre di Monte Cannarella

*

911

 

E 14 14

N 37 32

ITA060014

Monte Chiapparo

*

1 612

 

E 14 32

N 37 34

ITA060015

Contrada Valanghe

*

2 295

 

E 14 47

N 37 35

ITA070001

Foce del fiume Simeto e Lago Gornalunga

*

1 735

 

E 15 4

N 37 24

ITA070002

Riserva naturale Fiume Freddo

 

107

 

E 15 14

N 37 47

ITA070003

La Gurna

*

32

 

E 15 13

N 37 46

ITA070004

Timpa di Acireale

*

221

 

E 15 10

N 37 36

ITA070005

Bosco di Santo Pietro

*

6 632

 

E 14 30

N 37 6

ITA070006

Isole dei Ciclopi

*

2,46

 

E 15 9

N 37 33

ITA070007

Bosco del Flascio

*

2 948

 

E 14 52

N 37 55

ITA070008

Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi

*

67

 

E 15 6

N 37 33

ITA070009

Fascia altomontana dell'Etna

*

5 941

 

E 15 0

N 37 45

ITA070010

Dammusi

*

2 046

 

E 14 59

N 37 48

ITA070011

Poggio S. Maria

*

562

 

E 14 48

N 37 39

ITA070012

Pineta di Adrano e Biancavilla

*

2 185

 

E 14 56

N 37 43

ITA070013

Pineta di Linguaglossa

*

599

 

E 15 4

N 37 48

ITA070014

Monte Baracca, Contrada Giarrita

*

1 708

 

E 15 4

N 37 46

ITA070015

Canalone del Tripodo

*

1 925

 

E 15 3

N 37 41

ITA070016

Valle del Bove

*

3 095

 

E 15 3

N 37 43

ITA070017

Sciare di Roccazzo della Bandiera

*

2 761

 

E 14 53

N 37 46

ITA070018

Piano dei Grilli

*

1 229

 

E 14 52

N 37 44

ITA070019

Lago Gurrida e Sciare di S. Venera

*

1 408

 

E 14 51

N 37 51

ITA070020

Bosco di Milo

*

81

 

E 15 6

N 37 42

ITA070021

Bosco di S. Maria La Stella

*

125

 

E 15 7

N 37 38

ITA070022

Bosco di Linera

*

15

 

E 15 8

N 37 39

ITA070023

Monte Minardo

 

493

 

E 14 51

N 37 43

ITA070024

Monte Arso

*

123

 

E 14 56

N 37 39

ITA070025

Tratto di Pietralunga del fiume Simeto

*

675

 

E 14 51

N 37 34

ITA070026

Forre laviche del fiume Simeto

*

1 217

 

E 14 46

N 37 44

ITA070027

Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti

*

1 254

 

E 15 9

N 37 52

ITA070028

Fondali di Acicastello (Isola Lachea — Ciclopi)

*

407

 

E 15 9

N 37 33

ITA080001

Foce del fiume Irmino

*

140

 

E 14 35

N 36 46

ITA080002

Alto corso del fiume Irmino

*

1 219

 

E 14 45

N 36 56

ITA080003

Vallata del fiume Ippari (Pineta di Vittoria)

*

2 656

 

E 14 30

N 36 54

ITA080004

Punta Braccetto, Contrada Cammarana

*

423

 

E 14 27

N 36 51

ITA080005

Isola dei Porri

*

1,27

 

E 14 55

N 36 41

ITA080006

Cava Randello, Passo Marinaro

 

492

 

E 14 28

N 36 51

ITA080007

Spiaggia Maganuco

*

167

 

E 14 48

N 36 43

ITA080008

Contrada Religione

*

53

 

E 14 47

N 36 42

ITA080009

Cava d'Ispica

*

891

 

E 14 51

N 36 49

ITA080010

Fondali Foce del fiume Irminio

*

387

 

E 14 35

N 36 46

ITA090001

Isola di Capo Passero

*

36

 

E 15 8

N 36 41

ITA090002

Vendicari

*

1 510

 

E 15 5

N 36 48

ITA090003

Pantani della Sicilia sud orientale

*

1 603

 

E 15 0

N 36 42

ITA090004

Pantano Morghella

*

181

 

E 15 6

N 36 42

ITA090005

Pantano di Marzamemi

*

27

 

E 15 6

N 36 44

ITA090006

Saline di Siracusa e Fiume Ciane

*

361

 

E 15 15

N 37 3

ITA090007

Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli

*

5 210

 

E 15 0

N 36 59

ITA090008

Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino

*

171

 

E 15 19

N 37 1

ITA090009

Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino

*

4 527

 

E 14 58

N 37 6

ITA090010

Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino

*

147

 

E 15 5

N 36 39

ITA090011

Grotta Monello

 

61

 

E 15 9

N 37 1

ITA090012

Grotta Palombara

 

61

 

E 15 11

N 37 6

ITA090013

Saline di Priolo

 

54

 

E 15 13

N 37 8

ITA090014

Saline di Augusta

 

52

 

E 15 12

N 37 14

ITA090015

Torrente Sapillone

*

589

 

E 14 54

N 37 9

ITA090016

Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello

*

2 274

 

E 15 0

N 36 56

ITA090017

Cava Palombieri

*

546

 

E 14 53

N 36 52

ITA090018

Fiume Tellesimo

*

1 273

 

E 14 52

N 36 56

ITA090019

Cava Cardinale

*

1 987

 

E 15 0

N 37 3

ITA090020

Monti Climiti

*

2 930

 

E 15 7

N 37 8

ITA090021

Cava Contessa — Cugno Lupo

*

1 640

 

E 15 4

N 37 0

ITA090022

Bosco Pisano

*

1 863

 

E 14 52

N 37 10

ITA090023

Monte Lauro

*

1 601

 

E 14 50

N 37 6

ITA090024

Cozzo Ogliastri

*

1 334

 

E 15 4

N 37 12

ITA090026

Fondali di Brucoli — Agnone

*

1 328

 

E 15 9

N 37 17

ITA090027

Fondali di Vendicari

*

2 003

 

E 15 6

N 36 47

ITA090028

Fondali dell'isola di Capo Passero

*

1 216

 

E 15 8

N 36 40

ITB010001

Isola Asinara

*

9 669

 

E 8 16

N 41 3

ITB010002

Stagno di Pilo e di Casaraccio

*

1 879

 

E 8 14

N 40 52

ITB010003

Stagno e ginepreto di Platamona

*

1 618

 

E 8 31

N 40 49

ITB010004

Foci del Coghinas

*

2 267

 

E 8 51

N 40 57

ITB010006

Monte Russu

*

1 971

 

E 9 7

N 41 8

ITB010007

Capo Testa

*

1 217

 

E 9 8

N 41 14

ITB010008

Arcipelago La Maddalena

*

20 955

 

E 9 27

N 41 11

ITB010009

Capo Figari e Isola Figarolo

*

851

 

E 9 38

N 40 59

ITB010010

Isole Tavolara, Molara e Molarotto

*

3 764

 

E 9 41

N 40 53

ITB010011

Stagno di San Teodoro

*

816

 

E 9 40

N 40 48

ITB010042

Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio

*

7 395

 

E 8 12

N 40 36

ITB010043

Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna

*

3 731

 

E 8 11

N 40 56

ITB010082

Isola Piana

*

510

 

E 8 13

N 40 58

ITB011102

Catena del Marghine e del Goceano

*

14 984

 

E 8 55

N 40 23

ITB011109

Monte Limbara

*

16 588

 

E 9 8

N 40 50

ITB011113

Campo di Ozieri e Pianure comprese tra Tula e Oschiri

 

20 437

 

E 9 1

N 40 41

ITB011155

Lago di Baratz — Porto Ferro

*

1 306

 

E 8 12

N 40 41

ITB012211

Isola Rossa — Costa Paradiso

*

5 409

 

E 8 56

N 41 4

ITB020012

Berchida e Bidderosa

*

2 639

 

E 9 48

N 40 30

ITB020013

Palude di Osalla

*

981

 

E 9 42

N 40 21

ITB020014

Golfo di Orosei

*

28 941

 

E 9 36

N 40 9

ITB020015

Area del Monte Ferru di Tertenia

*

2 633

 

E 9 38

N 39 43

ITB020040

Valle del Temo

*

1 947

 

E 8 33

N 40 20

ITB020041

Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone

*

29 634

 

E 8 27

N 40 24

ITB021101

Altopiano di Campeda

*

4 668

 

E 8 43

N 40 19

ITB021103

Monti del Gennargentu

*

44 713

 

E 9 20

N 39 57

ITB021107

Monte Albo

*

8 832

 

E 9 34

N 40 29

ITB021156

Monte Gonare

*

796

 

E 9 11

N 40 14

ITB022212

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei — Su Sercone

*

23 487

 

E 9 28

N 40 11

ITB022214

Lido di Orrì

*

485

 

E 9 40

N 39 54

ITB022215

Riu Sicaderba

*

93

2

E 9 28

N 39 54

ITB022217

Su de Maccioni — Texile di Aritzo

 

450

 

E 9 10

N 39 57

ITB030016

Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi

*

279

 

E 8 33

N 39 49

ITB030032

Stagno di Corru S'Ittiri

*

5 699

 

E 8 29

N 39 44

ITB030033

Stagno di Pauli Maiori di Oristano

*

385

 

E 8 37

N 39 52

ITB030034

Stagno di Mistras di Oristano

*

1 614

 

E 8 28

N 39 54

ITB030035

Stagno di Sale 'e Porcus

*

697

 

E 8 26

N 40 0

ITB030036

Stagno di Cabras

*

4 806

 

E 8 29

N 39 57

ITB030037

Stagno di Santa Giusta

*

1 144

 

E 8 35

N 39 51

ITB030038

Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)

*

594

 

E 8 23

N 40 2

ITB030039

Isola Mal di Ventre

*

375

 

E 8 18

N 39 59

ITB030080

Catalano

*

122

 

E 8 16

N 39 52

ITB031104

Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta — Rio Siddu

*

8 999

 

E 8 49

N 40 4

ITB032201

Riu Sos Mulinos — Sos Lavros — M. Urtigu

*

26

 

E 8 38

N 40 7

ITB032219

Sassu — Cirras

*

248

 

E 8 33

N 39 50

ITB032228

Is Arenas

*

1 283

 

E 8 28

N 40 3

ITB032229

Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu

*

317

 

E 8 28

N 39 40

ITB032239

San Giovanni di Sinis

 

2,74

 

E 8 26

N 39 52

ITB040017

Stagni di Murtas e S'Acqua Durci

*

745

 

E 9 38

N 39 31

ITB040018

Foce del Flumendosa — Sa Praia

*

520

 

E 9 37

N 39 25

ITB040019

Stagni di Colostrai e delle Saline

*

1 151

 

E 9 35

N 39 20

ITB040020

Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis

*

3 427

 

E 9 33

N 39 7

ITB040021

Costa di Cagliari

*

2 612

 

E 9 26

N 39 8

ITB040022

Stagno di Molentargius e territori limitrofi

*

1 279

 

E 9 10

N 39 13

ITB040023

Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla

*

5 982

 

E 9 2

N 39 12

ITB040024

Isola Rossa e Capo Teulada

*

3 713

 

E 8 39

N 38 54

ITB040025

Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino

*

2 705

 

E 8 35

N 38 58

ITB040026

Isola del Toro

*

63

 

E 8 24

N 38 51

ITB040027

Isola di San Pietro

*

9 275

 

E 8 15

N 39 8

ITB040028

Punta S'Aliga

*

691

 

E 8 25

N 39 9

ITB040029

Costa di Nebida

*

8 438

 

E 8 26

N 39 19

ITB040030

Capo Pecora

*

3 847

 

E 8 26

N 39 28

ITB040031

Monte Arcuentu e Rio Piscinas

*

11 487

 

E 8 32

N 39 34

ITB040051

Bruncu de Su Monte Moru — Geremeas (Mari Pintau)

*

136

 

E 9 21

N 39 10

ITB040055

Campu Longu

*

107

 

E 9 30

N 39 7

ITB040071

Da Piscinas a Riu Scivu

*

2 854

 

E 8 27

N 39 31

ITB040081

Isola della Vacca

*

60

 

E 8 26

N 38 56

ITB041105

Foresta di Monte Arcosu

*

30 353

 

E 8 50

N 39 7

ITB041106

Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus

*

9 290

 

E 9 25

N 39 16

ITB041111

Monte Linas — Marganai

*

23 626

 

E 8 38

N 39 23

ITB041112

Giara di Gesturi

*

6 393

 

E 8 56

N 39 45

ITB042207

Canale su Longuvresu

*

7,85

1

E 8 53

N 39 1

ITB042208

Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore

*

9,07

 

E 8 21

N 39 5

ITB042209

A Nord di Sa Salina (Calasetta)

*

4,7

 

E 8 21

N 39 5

ITB042210

Punta Giunchera

*

54

 

E 8 25

N 39 6

ITB042216

Sa Tanca e Sa Mura — Foxi Durci

*

16

1

E 9 0

N 39 0

ITB042218

Stagno di Piscinnì

*

443

 

E 8 46

N 38 54

ITB042220

Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)

*

258

 

E 8 26

N 38 59

ITB042223

Stagno di Santa Caterina

*

614

 

E 8 29

N 39 4

ITB042225

Is Pruinis

*

95

 

E 8 27

N 39 2

ITB042226

Stagno di Porto Botte

*

1 227

 

E 8 34

N 39 2

ITB042230

Porto Campana

*

197

 

E 8 52

N 38 53

ITB042231

Tra Forte Village e Perla Marina

*

0,32

1

E 8 55

N 38 55

ITB042233

Punta di Santa Giusta (Costa Rei)

*

4,64

 

E 9 34

N 39 14

ITB042234

Monte Mannu — Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)

*

199

 

E 8 58

N 39 31

ITB042236

Costa Rei

*

0,52

 

E 9 34

N 39 14

ITB042237

Monte San Mauro

*

642

 

E 9 3

N 39 36

ITB042241

Riu S. Barzolu

*

284

 

E 9 14

N 39 20

ITB042242

Torre del Poetto

 

9,34

 

E 9 9

N 39 11

ITB042243

Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera

*

26

 

E 9 9

N 39 11

ITB042247

Is Compinxius — Campo Dunale di Bugerru — Portixeddu

*

626

 

E 8 25

N 39 25

ITB042250

Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)

*

528

 

E 8 25

N 39 16

MT0000001

Għajn Barrani Area

 

54,56

 

E 14 16

N 36 4

MT0000002

Pembroke Area

*

96,8

 

E 14 28

N 35 56

MT0000003

Il-Ballut tal-Wardija (l/o San Pawl il-Baħar)

 

20,37

 

E 14 23

N 35 56

MT0000004

Il-Maqluba (l/o Qrendi)

*

2,62

 

E 14 27

N 35 49

MT0000005

Ir-Ramla Area

 

7,42

 

E 14 17

N 36 3

MT0000006

Is-Simar (l/o San Pawl il-Baħar)

*

58,3

 

E 14 22

N 35 56

MT0000007

Is-Salini

*

23,67

 

E 14 25

N 35 56

MT0000008

L-Għadira s-Safra

*

1,54

 

E 14 26

N 35 57

MT0000009

Ramla tat-Torri/Rdum tal-Madonna Area

 

74,91

 

E 14 22

N 35 59

MT0000010

Ix-Xagħra tal-Kortin

 

12,61

 

E 14 23

N 35 57

MT0000011

Għar Dalam

*

0,17

 

E 14 31

N 35 50

MT0000012

Wied il-Miżieb

*

24,65

 

E 14 21

N 35 57

MT0000013

Iċ-Ċittadella

 

2,07

 

E 14 14

N 36 2

MT0000014

Il-Ballut (l/o Marsaxlokk)

 

23,34

 

E 14 33

N 35 50

MT0000015

L-Għadira Area

*

97,74

 

E 14 20

N 35 58

MT0000016

Filfla

 

6,58

 

E 14 24

N 35 47

MT0000017

Kemmuna, Kemmunett, il-Ħaġriet ta' Bejn il-Kmiemen u l-Iskoll ta' Taħt il-Mazz

*

294,66

 

E 14 20

N 36 0

MT0000018

Buskett — Girgenti Area

*

225,38

 

E 14 24

N 35 51

MT0000019

Dwejra — Qawra Area, inkluz Ħaġret il-Ġeneral

*

86,93

 

E 14 11

N 36 2

MT0000020

Xlendi — Wied tal-Kantra Area

*

296,3

 

E 14 12

N 36 1

MT0000021

L-Imġiebaħ/Tal-Miġnuna Area

*

176,47

 

E 14 23

N 35 57

MT0000022

Il-Gżejjer ta' San Pawl/Selmunett

 

10,75

 

E 14 24

N 35 58

MT0000023

Il-Magħluq tal-Baħar (l/o Marsaskala)

*

4,42

 

E 14 33

N 35 51

MT0000024

Rdumijiet ta' Malta: Ir-Ramla taċ-Ċirkewwa sa Il-Ponta ta' Bengħisa

*

2 316,29

 

E 14 20

N 35 53

MT0000025

L-Għar ta' l-Iburdan

 

0,12

 

E 14 23

N 35 52

MT0000026

Il-Qortin tal-Magun u l-Qortin il-Kbir

*

53,49

 

E 14 18

N 36 3

MT0000101

Il-Baħar bejn Rdum Majjiesa u Ras ir-Raheb

*

848,75

 

E 14 19

N 35 55

PTCON0001

Peneda/Gerês

*

88 845

 

W 8 7

N 41 47

PTCON0002

Montesinho/Nogueira

*

108 010,55

 

W 6 52

N 41 51

PTCON0003

Alvão/Marão

*

58 788

 

W 7 50

N 41 21

PTCON0004

Malcata

*

79 079

 

W 6 56

N 40 21

PTCON0005

Paul de Arzila

*

666

 

W 8 33

N 40 10

PTCON0006

Arquipélago da Berlenga

 

95,77

 

W 9 32

N 39 28

PTCON0007

S. Mamede

*

116 114

 

W 7 23

N 39 20

PTCON0008

Sintra/Cascais

*

16 632

 

W 9 27

N 38 51

PTCON0009

Estuário do Tejo

*

44 609

 

W 8 55

N 38 49

PTCON0010

Arrábida/Espichel

*

20 663

 

W 9 2

N 38 27

PTCON0011

Estuário do Sado

*

30 968

 

W 8 43

N 38 27

PTCON0012

Costa Sudoeste

*

118 267

 

W 8 46

N 37 27

PTCON0013

Ria Formosa/Castro Marim

*

17 520

 

W 7 53

N 37 0

PTCON0014

Serra da Estrela

*

88 291,7

 

W 7 33

N 40 26

PTCON0015

Serras d'Aire e Candeeiros

*

44 226,95

 

W 8 47

N 39 31

PTCON0016

Cambarinho

*

23

 

W 8 11

N 40 40

PTCON0018

Barrinha de Esmoriz

*

396

 

W 8 38

N 40 58

PTCON0021

Rios Sabor e Maçãs

*

33 476

 

W 6 40

N 41 28

PTCON0022

Douro Internacional

*

36 187

 

W 6 50

N 41 20

PTCON0023

Morais

*

12 878

 

W 6 49

N 41 30

PTCON0025

Montemuro

*

38 763

 

W 8 0

N 41 0

PTCON0026

Rio Vouga

*

2 769

 

W 8 23

N 40 41

PTCON0027

Carregal do Sal

 

9 554

 

W 7 52

N 40 24

PTCON0028

Gardunha

*

5 935,39

 

W 7 29

N 40 7

PTCON0029

Cabeção

*

48 607

 

W 8 0

N 39 7

PTCON0030

Caia

*

31 115

 

W 7 5

N 38 57

PTCON0031

Monfurado

*

23 946

 

W 8 7

N 38 35

PTCON0032

Rio Guadiana/Juromenha

 

2 501

 

W 7 16

N 38 39

PTCON0033

Cabrela

*

56 555

 

W 8 22

N 38 28

PTCON0034

Comporta/Galé

*

32 051

 

W 8 38

N 38 20

PTCON0035

Alvito/Cuba

*

922

 

W 7 52

N 38 9

PTCON0036

Guadiana

*

38 463,34

 

W 7 39

N 37 41

PTCON0037

Monchique

*

76 008

 

W 8 34

N 37 22

PTCON0038

Ribeira de Quarteira

*

582

 

W 8 11

N 37 8

PTCON0041

Samil

*

91

 

W 6 44

N 41 46

PTCON0042

Minas de St. Adrião

*

3 495

 

W 6 27

N 41 31

PTCON0043

Romeu

*

4 768,58

 

W 7 4

N 41 30

PTCON0044

Nisa/Lage da Prata

*

12 658

 

W 7 41

N 39 28

PTCON0045

Sicó/Alvaiázere

*

31 678

 

W 8 24

N 39 49

PTCON0046

Azabuxo-Leiria

*

136

 

W 8 45

N 39 44

PTCON0047

Serras da Freita e Arada

*

28 659

 

W 8 17

N 40 52

PTCON0048

Serra de Montejunto

*

3 830

 

W 9 0

N 39 10

PTCON0049

Barrocal

*

20 864

 

W 8 7

N 37 13

PTCON0050

Cerro da Cabeça

*

574,01

 

W 7 47

N 37 6

PTCON0051

Complexo do Açor

*

1 362

 

W 7 55

N 40 12

PTCON0052

Arade/Odelouca

 

2 112

 

W 8 29

N 37 10

PTCON0053

Moura/Barrancos

*

43 309

 

W 7 4

N 38 4

PTCON0054

Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira

*

4 318,22

 

W 9 8

N 38 33

PTCON0055

Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas

*

20 530,45

 

W 8 49

N 40 23

PTCON0056

Peniche/Sta Cruz

*

8 285,54

 

W 9 20

N 39 17

PTCON0057

Caldeirão

*

47 286,35

 

W 8 5

N 37 16

PTCON0058

Ria de Alvor

*

1 454

 

W 8 37

N 37 8

PTCON0059

Rio Paiva

*

14 562

 

W 7 57

N 40 54

PTCON0060

Serra da Lousã

*

15 158,11

 

W 8 11

N 40 5

UKGIB0001

Rock of Gibraltar

*

200,52

0

E 5 21

N 36 8

UKGIB0002

Southern Waters of Gibraltar

*

5 486,5

0

E 5 22

N 36 7