ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 120

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
7 maggio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 401/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (Versione codificata)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009

6

 

*

Regolamento (CE) n. 404/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nonché l'etilene

8

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/357/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2008, che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

11

 

 

2008/358/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2008, recante modifica della decisione 2005/380/CE che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società

14

 

 

2008/359/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2008, che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare

15

 

 

2008/360/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2003 nel contesto delle misure di emergenza per combattere l'influenza aviaria [notificata con il numero C(2008) 1668]

17

 

 

2008/361/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 maggio 2008, relativa al contributo finanziario della Comunità per l'anno 2008 destinato all'informatizzazione delle procedure veterinarie, al sistema di notifica delle malattie degli animali, a misure di comunicazione, studi e valutazioni

18

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/362/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico [notificata con il numero C(2008) 1721]

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/1


REGOLAMENTO (CE) N. 401/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,4

TN

102,3

TR

133,7

ZZ

97,8

0707 00 05

JO

178,8

TR

152,4

ZZ

165,6

0709 90 70

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 10 20

EG

41,8

IL

63,2

MA

50,4

TN

53,2

TR

61,9

ZZ

54,1

0805 50 10

AR

114,0

IL

130,3

TR

133,3

ZA

153,3

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

94,5

BR

79,7

CL

87,2

CN

82,7

MK

65,0

NZ

117,0

US

105,7

UY

93,7

ZA

73,3

ZZ

88,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.5.2008   

IT

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L 120/3


REGOLAMENTO (CE) N. 402/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2622/71 della Commissione, del 9 dicembre 1971, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2008/97, il Consiglio ha adottato delle regole di applicazione del regime speciale all'importazione di segala dalla Turchia, previsto dal protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea e la Turchia.

(3)

Detto regime speciale prevede, a talune condizioni, una diminuzione del dazio applicabile nella Comunità all'atto dell'importazione di segala in provenienza dalla Turchia. A tal fine si deve provare l'avvenuto versamento da parte dell'esportatore di una tassa speciale all'esportazione.

(4)

È opportuno fissare, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97, le modalità concernenti la prova del pagamento della tassa speciale all’esportazione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97 è stata pagata è fornita all'autorità competente dello Stato membro importatore mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR.1. In tal caso, una delle diciture enunciate nell’allegato I è apposta nella casella «Osservazioni» a cura dell'autorità competente.

Articolo2

Il regolamento (CEE) n. 2622/71 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 846/98 della Commissione (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 13).

(2)  GU L 271 del 10.12.1971, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  V. allegato II.


ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 1

:

in bulgaro

:

Специална експортна такса съгласно Регламент (ЕО) № 2008/97 платена в размер на …

:

in spagnolo

:

Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CE) no 2008/97 satisfecha con la suma de …

:

in ceco

:

Zvláštní vývozní dávka podle nařízení (ES) č. 2008/97 zaplacena ve výši …

:

in danese

:

Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EF) nr. 2008/97, betalt med et beløb på …

:

in tedesco

:

Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 2008/97 in Höhe von … entrichtet

:

in estone

:

Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EÜ) nr 2008/97

:

in greco

:

Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 2008/97 που πληρώθηκε για ποσό …

:

in inglese

:

Special export tax under Regulation (EC) No 2008/97 paid to an amount of …

:

in francese

:

Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CE) no 2008/97 acquittée pour un montant de …

:

in italiano

:

Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo il regolamento (CE) n. 2008/97, per un importo di …

:

in lettone

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2008/97, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

:

in lituano

:

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2008/97, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis

:

in ungherese

:

A 2008/97/EK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

:

in maltese

:

Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KE) Nru 2008/97, imħallsa għall-ammont ta' …

:

in neerlandese

:

Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/97 ten bedrage van … voldaan

:

in polacco

:

Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (WE) nr 2008/97 zapłacony w wysokości …

:

in portoghese

:

Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CE) n.o 2008/97, paga num montante de …

:

in romeno

:

Taxă specială de export, conform Regulamentului (CE) nr. 2008/97, achitată pentru o valoare de …

:

in slovacco

:

Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (ES) č. 2008/97 vo výške …

:

in sloveno

:

Posebna izvozna dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 2008/97, plačilo za znesek …

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 2008/97 mukainen erityisvientivero määrältään …

:

in svedese

:

Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EG) nr 2008/97, betalt med ett belopp på …


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2622/71 della Commissione

(GU L 271 del 10.12.1971, pag. 22)

 

Regolamento (CEE) n. 199/73 della Commissione

(GU L 23 del 29.1.1973, pag. 4)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CEE) n. 3480/80 della Commissione

(GU L 363 del 31.12.1980, pag. 84)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1

Regolamento (CEE) n. 3817/85 della Commissione

(GU L 368 del 31.12.1985, pag. 16)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 4

Regolamento (CEE) n. 560/91 della Commissione

(GU L 62 dell'8.3.1991, pag. 26)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1

Regolamento (CE) 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione

(GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

limitatamente all’articolo 1


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2622/71

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, secondo comma

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/6


REGOLAMENTO (CE) N. 403/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2008/2009 per ciascun paese esportatore.

(3)

Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2008/2009 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2008/2009 e per i rispettivi paesi esportatori, sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India

Obblighi di consegna 2008/2009

Barbados

32 097,40

Belize

46 680,10

Congo

10 186,10

Figi

165 348,30

Guyana

165 131,40

India

10 000,00

Costa d'Avorio

10 186,10

Giamaica

122 234,30

Kenya

5 000,00

Madagascar

10 760,00

Malawi

20 824,40

Maurizio

491 030,50

Mozambico

6 000,00

Saint Christopher e Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

117 844,50

Tanzania

10 186,10

Trinidad e Tobago

43 751,00

Uganda

0,00

Zambia

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Totale

1 304 700,00


7.5.2008   

IT

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L 120/8


REGOLAMENTO (CE) N. 404/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nonché l'etilene

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, alcuni Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione una serie di informazioni onde poter inserire alcuni prodotti nell'allegato II del suddetto regolamento.

(2)

La Commissione ha invitato un gruppo di esperti ad hoc a trasmettere raccomandazioni relative, da un lato, all'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nell'agricoltura biologica e, dall'altro, all'estensione dell'impiego dell'etilene per lo sverdimento degli agrumi e l'inibizione della germinazione nelle patate e nelle cipolle, alla luce dei principi che disciplinano l'agricoltura biologica.

(3)

Il gruppo di esperti ha presentato alla Commissione una relazione, in data 22 e 23 gennaio 2008 (2), in cui si raccomandava l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame a determinate condizioni e ad estendere l'impiego dell'etilene nello sverdimento degli agrumi e nell'inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle, anche in tal caso a determinate condizioni. Sulla base della relazione di questo gruppo di esperti e degli elementi sopra esposti, la Commissione ritiene opportuno autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti nell'agricoltura biologica ed estendere l'impiego dell'etilene.

(4)

Lo spinosad è un nuovo antiparassitario di origine microbica, considerato indispensabile per lottare contro alcuni dei principali parassiti, e contribuisce alla sostenibilità del sistema di produzione in caso di attacco da parte di altri organismi nocivi. Il suo impiego presuppone tuttavia l'adozione di misure atte a ridurre al minimo il rischio per gli organismi non bersaglio.

(5)

Per quanto riguarda l'inserimento dello spinosad nell'allegato, occorre precisare che l'impiego di microorganismi è generalmente consentito nell'agricoltura biologica per lottare contro i parassiti e le fitopatie mentre le sostanze prodotte dai microorganismi debbono essere enumerate individualmente.

(6)

Il bicarbonato di potassio è considerato indispensabile nella lotta contro varie malattie fungine che colpiscono una serie di colture e può contribuire a ridurre l'impiego di rame e zolfo nell'ambito della lotta contro alcuni attacchi combinati di parassiti.

(7)

L'octanoato di rame è un nuova formulazione del rame che può essere utilizzata allo stesso scopo di altri composti del rame che sono già iscritti nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91. L'impiego dell'octanoato di rame riduce il quantitativo totale di rame da applicare in ciascuna stagione.

(8)

L'etilene è già iscritto nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 in quanto sostanza tradizionalmente adoperata nell'agricoltura biologica. È sembrato quindi appropriato completare le condizioni per l'uso di tale sostanza menzionando altri due usi considerati essenziali: sverdimento degli agrumi, allorché tale trattamento fa parte di una strategia volta ad impedire gli attacchi della mosca della frutta, ed inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle destinate alla conservazione.

(9)

Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).

(2)  Relazione del gruppo di esperti ad hoc sull'impiego degli antiparassitari nella produzione biologica di prodotti agricoli, 22-23 gennaio 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

Nella Parte B «Antiparassitari», il punto 1. «Prodotti fitosanitari» è modificato come segue:

(1)

La tabella II «Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti» è sostituita dalla seguente tabella:

«II.   Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le fitopatie

Designazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Microorganismi (batteri, virus e funghi)

Solo ceppi non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)


IIa   Sostanze prodotte da microorganismi

Designazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Spinosad

Insetticida;

solo se prodotto da ceppi non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

solo allorché sono adottate misure atte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi ed il rischio di sviluppo di una resistenza

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

(2)

La tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» è modificata come segue:

a)

La voce riguardante il rame, alla colonna intitolata «Designazione», è sostituita dal seguente testo:

«Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido ramoso, octanoato di rame».

b)

La voce riguardante l'«etilene» è sostituita dal seguente testo:

Designazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

«(*) Etilene

Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento degli agrumi, unicamente nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo»

(3)

Nella tabella V «Altre sostanze», è inserita la seguente voce:

Designazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

«Bicarbonato di potassio

Fungicida».


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1), lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/95/CE stabilisce l’obbligo per i produttori di immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri.

(2)

Conformemente a tale direttiva si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.

(3)

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate da organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.

(4)

Gli accendini sono prodotti intrinsecamente pericolosi poiché generano fiamma o calore e contengono liquidi infiammabili oppure gas, spesso sotto pressione. I rischi potenziali più evidenti connessi all'uso scorretto di accendini sono gli incendi, le ustioni e gli scoppi che possono indurre esplosioni in presenza di una fonte di calore.

(5)

Gli accendini non sono prodotti destinati ai bambini. Tuttavia l'uso scorretto degli accendini, soprattutto da parte dei bambini piccoli, non è infrequente e va tenuto in considerazione nella valutazione della sicurezza di tali prodotti. Tale situazione riguarda soprattutto gli accendini usa e getta, che sono venduti in grandi quantità, spesso in pacchetti da più unità, e vengono utilizzati dai consumatori come prodotti senza valore, da gettare, nonché gli accendini particolarmente attraenti per i bambini a causa della loro forma o delle funzioni ludiche aggiuntive, interessanti per i bambini.

(6)

L'uso scorretto degli accendini può provocare incendi con conseguenti danni personali ed economici, fino al decesso. Per tale motivo gli accendini presentano un rischio grave se utilizzati scorrettamente dai bambini.

(7)

Nel 1998 la Commissione ha trasmesso al CEN il mandato di standardizzazione n. M/266 riguardante la sicurezza dei consumatori e dei bambini per quanto riguarda gli accendini, che ha indotto la pubblicazione della norma europea EN 13869:2002: Accendini — Resistenza all'uso da parte di bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

(8)

Poiché la salute e la sicurezza dei consumatori viene messa a repentaglio, in particolare, dalla capacità dei bambini in tenera età di far funzionare e di usare scorrettamente gli accendini e dalla probabilità che questo avvenga, nonché dal fatto che tale rischio può essere eliminato efficacemente solo con misure adeguate applicabili a livello comunitario, l'11 maggio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/502/CE (2) nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE che impone agli Stati membri di adottare provvedimenti volti a garantire che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(9)

Poiché le decisioni adottate nel rispetto dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE sono misure provvisorie valide al massimo un anno, che possono essere prorogate per periodi di non oltre un anno, il 12 aprile 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/231/CE (3) che estende di un anno la validità della decisione 2006/502/CE.

(10)

Sebbene la norma EN 13869 non sia stata citata come riferimento nella Gazzetta ufficiale nel rispetto delle prescrizioni della direttiva 2001/95/CE, la decisione 2006/502/CE della Commissione fornisce la presunzione di conformità agli accendini che rispettano le norme nazionali che recepiscono la norma EN 13869.

(11)

Vista la necessità di adottare soluzioni tecniche adeguate per la valutazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dei bambini degli accendini, gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni europee di standardizzazione e dopo aver consultato gli interessati, hanno individuato la necessità di rivedere la norma EN 13869.

(12)

Il problema principale identificato nella norma attuale è il fatto di affidarsi ai panel test sui bambini per verificare se un accendino sia effettivamente resistente all'uso da parte di bambini. Malgrado questo tipo di test sia risultato attendibile, sarebbe opportuno individuare metodi alternativi per stabilire la resistenza degli accendini all'uso da parte di bambini, a condizione che le eventuali alternative siano almeno altrettanto efficaci e attendibili. Inoltre l'attuale definizione di accendini particolarmente attraenti per i bambini (i cosiddetti accendini fantasia) consente varie interpretazioni, che potrebbero indurre ad un'applicazione non uniforme del divieto di commercializzazione di tali accendini. Infine vanno affrontate varie altre questioni affinché la norma possa svolgere con piena efficacia il suo ruolo fornendo le soluzioni tecniche adeguate.

(13)

Le prescrizioni specifiche relative alla sicurezza dei bambini per gli accendini vanno elaborate nel rispetto dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, al fine di chiedere agli organismi di standardizzazione di rivedere la norma EN 13869, secondo la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE (4) per la fornitura di informazioni nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici, nonché di consentire la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della norma riveduta.

(14)

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del riferimento alla norma riveduta, per gli accendini fabbricati nel rispetto della norma sussisterà la presunzione di conformità alle prescrizioni generali sulla sicurezza della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, per quanto concerne le prescrizioni specifiche per la sicurezza dei bambini contenute nella norma.

(15)

Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui alla direttiva 2001/95/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Scopo

La presente decisione stabilisce i requisiti sulla base dei quali la Commissione può chiedere agli organismi di standardizzazione competenti di modificare la norma sugli accendini.

Ai fini della presente decisione:

 

per «accendino» s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato.

 

per «accendino sicuro per i bambini» s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.

 

«accendino attraente per i bambini» indica un accendino la cui forma assomiglia ad un altro oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato ai bambini di età inferiore a 51 mesi.

Articolo 2

Requisiti

1.   Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, i requisiti specifici per la sicurezza dei bambini riguardanti gli accendini sono:

a)

gli accendini devono resistere all'uso da parte dei bambini per ridurre al minimo la capacità di bambini di età inferiore a 51 mesi di farli funzionare nonché la probabilità che questo avvenga;

b)

gli accendini non devono risultare attraenti per bambini di età inferiore a 51 mesi.

2.   Il paragrafo 1, lettera a) non si applica agli accendini ricaricabili per i quali i fabbricanti forniscono alle autorità competenti, dietro richiesta, la documentazione necessaria a provare che sono progettati, fabbricati e commercializzati in modo da garantire un impiego corretto e sicuro per un periodo di funzionamento di almeno cinque anni, con eventuali riparazioni, e che rispettano tutti i seguenti requisiti:

a)

una garanzia scritta del fabbricante, di almeno due anni per ogni accendino, nel rispetto della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile;

c)

le parti non di consumo, ma soggette a usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparte da un servizio dopo vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 23 aprile 2008.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

(3)  GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16

(4)  GU L 204 del 21.07.1998, pag. 37.

(5)  GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.


7.5.2008   

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L 120/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

recante modifica della decisione 2005/380/CE che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società

(2008/358/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/380/CE ha istituito un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società che serva da organo di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel campo del governo societario e del diritto delle società. La decisione 2005/380/CE si applica fino al 27 aprile 2008.

(2)

La consulenza del gruppo è stata utile, in particolare per quanto riguarda le iniziative avviate dalla Commissione in materia di governo societario e diritto delle società, fra cui lo statuto europeo della società privata e la semplificazione del diritto societario prevista dal programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (1), nonché la valutazione dell'applicazione della normativa in vigore in materia di governo societario e diritto delle società. Al fine di garantire la continuità e contribuire al corretto completamento di tali progetti, è opportuno prorogare il mandato del gruppo fino al giugno 2009.

(3)

È importante garantire che i membri del gruppo forniscano consulenza qualificata e obiettiva.

(4)

I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).

(5)

La decisione 2005/380/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2005/380/CE è modificata come segue:

(1)

all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nel pubblico interesse e attestano altresì l'assenza o la presenza di interessi che potrebbero comprometterne l'obiettività.»

(2)

all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

«I nomi dei membri saranno raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2009.»

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 640 definitivo del 23.10.2007.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1


7.5.2008   

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L 120/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2008

che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare

(2008/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 157, paragrafo 1 del trattato, la Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria comunitaria. Più in particolare, l’articolo 157, paragrafo 2, invita gli Stati membri a consultarsi reciprocamente in collegamento con la Commissione e, in quanto necessario, a coordinare le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile per promuovere tale coordinamento.

(2)

Nella sua comunicazione «Esame intermedio della politica industriale — Un contributo alla strategia dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione» (1) la Commissione ha annunciato la sua intenzione di avviare un'iniziativa in campo alimentare al fine di favorire la competitività nel settore agroalimentare.

(3)

Occorre quindi istituire un gruppo ad alto livello composto principalmente da esperti in materia di competitività del settore agroalimentare comunitario e di aspetti connessi, quali sicurezza alimentare, salute e ambiente, definendo i compiti e la struttura del gruppo in questione.

(4)

Il gruppo esaminerà i fattori che determinano o che determineranno in futuro la competitività del settore agroalimentare comunitario. Sulla scorta dei risultati delle discussioni intrattenute, il gruppo formulerà una serie di raccomandazioni specifiche miranti a rafforzare la competitività del settore agroalimentare in linea con le politiche comunitarie, in particolare con gli obiettivi della sicurezza alimentare e della salute, della politica agricola e dello sviluppo sostenibile.

(5)

Il gruppo sarà composto di rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle parti interessate, in particolare dei produttori del settore agroalimentare a monte e degli utilizzatori a valle, dei consumatori e della società civile.

(6)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (2) della Commissione.

(7)

I dati personali dei membri del gruppo andranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare

È istituito un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Compiti

Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

(1)

esaminare i fattori che determinano o che determineranno in futuro la competitività del settore agroalimentare comunitario e le sfide connesse;

(2)

identificare i fattori che incidono sulla posizione concorrenziale e sulla sostenibilità del settore agroalimentare nella Comunità, in particolare le sfide e le tendenze future che potrebbero avere effetti sulla competitività;

(3)

formulare una serie di raccomandazioni specifiche rivolte ai responsabili delle decisioni politiche a livello comunitario.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa alla competitività del settore agroalimentare comunitario.

Articolo 4

Composizione — nomina

1.   La Commissione nomina i membri del gruppo scegliendoli tra specialisti di alto livello che abbiano competenze e responsabilità in ambiti attinenti alla competitività del settore agroalimentare comunitario e alle sfide connesse.

2.   Il gruppo è costituito al massimo da 27 membri, tra cui:

a)

8 rappresentanti degli Stati membri;

b)

13 rappresentanti del settore agroalimentare;

c)

6 rappresentanti della società civile e delle associazioni professionali.

3.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale per le loro competenze e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna.

4.   Ciascun membro del gruppo nomina un suo rappresentante personale che partecipa ai lavori del sottogruppo preparatorio di cui all'articolo 5, paragrafo2.

5.   I membri sono nominati per un mandato rinnovabile di un anno e restano in carica sino alla loro sostituzione a norma del paragrafo 6 del presente articolo o sino alla fine del loro mandato.

6.   I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

a)

quando si dimettono;

b)

quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

c)

quando non rispettano l'articolo 287 del trattato.

7.   I membri formulano per iscritto una dichiarazione d'impegno ad agire nel pubblico interesse, nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di interessi che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza.

8.   I nominativi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Imprese e industria e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   Un sottogruppo, di seguito denominato il sottogruppo «sherpa», prepara le discussioni, i pareri e le proposte in vista delle azioni e/o dei provvedimenti che saranno raccomandati dal gruppo. Esso lavora in stretto contatto con i servizi della Commissione alla preparazione delle riunioni del gruppo.

3.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Questi sottogruppi sono sciolti non appena abbiano compiuto il loro mandato.

4.   Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o alle deliberazioni e ai lavori dei sottogruppi e dei gruppi ad hoc.

5.   Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione alle deliberazioni o ai lavori del gruppo, dei sottogruppi o dei gruppi ad hoc non devono essere divulgate se la Commissione ritiene che siano di carattere riservato.

6.   Il gruppo, il sottogruppo «sherpa» e gli altri sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure ed al calendario da questa stabiliti. La Commissione provvede alle mansioni di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.

7.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base al modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

8.   La Commissione può pubblicare o diffondere su Internet, su un sito web specifico e nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo, atti e relazioni.

Articolo 6

Limite di validità

La decisione è applicabile fino al 1o novembre 2009. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  COM(2007) 374 del 4.7.2007.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


7.5.2008   

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L 120/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2003 nel contesto delle misure di emergenza per combattere l'influenza aviaria

[notificata con il numero C(2008) 1668]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2008/360/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3bis, punto 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2003 nei Paesi Bassi sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgere di tale malattia ha costituito un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(2)

Al fine di prevenire la propagazione dell’epizoozia e contribuire ad eradicarla nel tempo più breve possibile, occorre che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

La decisione 678/2003/CE della Commissione del 24 settembre 2003 su un contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003 (2) ha concesso un contributo finanziario della Comunità ai Paesi Bassi per la copertura delle spese sostenute nell'ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro l'influenza aviaria attuati nel 2003.

(4)

La stessa decisione ha stabilito il versamento di un primo anticipo di 40 000 000 EUR.

(5)

In conformità della suddetta decisione il saldo del contributo finanziario della Comunità va versato sulla base delle richieste presentate dai Paesi Bassi in data 14 marzo 2004, 26 luglio 2005 e 2 novembre 2006.

(6)

Alla luce di quanto sopra, occorre fissare l’importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese rimborsabili sostenute per le misure di eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003.

(7)

L’esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.

(8)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni finali sono stati comunicati ai Paesi Bassi tramite lettere datate 12 luglio 2007, 26 ottobre 2007 e 5 dicembre 2007.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per misure di eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003 è fissato, in conformità della decisione 2003/678/CE, a 65 516 152,41 EUR.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 249 dell'1.10.2003 pag. 53. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/27/CE della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 45).


7.5.2008   

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L 120/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

relativa al contributo finanziario della Comunità per l'anno 2008 destinato all'informatizzazione delle procedure veterinarie, al sistema di notifica delle malattie degli animali, a misure di comunicazione, studi e valutazioni

(2008/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 17, 20, 37, paragrafo 2 e 37bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, in particolare per quanto concerne la politica d'informazione in materia di salute degli animali, benessere degli animali e sicurezza degli alimenti, nonché misure tecnico-scientifiche e di controllo.

(2)

L'articolo 37bis, paragrafo 1, lettera b) della decisione 90/424/CEE stabilisce che può essere concesso un contributo finanziario della Comunità per l'informatizzazione delle procedure veterinarie finalizzate alla realizzazione (hosting), gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario, ivi comprese, se del caso, le interfacce con le banche dati nazionali. Un contributo finanziario della Comunità va quindi concesso per la sistemazione (hosting), gestione e manutenzione del sistema informatico veterinario TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (2), al fine di assicurare la disponibilità, l'affidabilità e l'aggiornamento del sistema.

(3)

L'articolo 37, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE stabilisce che la creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell'ambito della legislazione sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità. Va quindi concesso un contributo finanziario della Comunità per aggiornare il sistema di notifica delle malattie degli animali (animal disease notification system — ADNS) basato sulla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (3), con le necessarie migliorie tecniche.

(4)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): «Prevenire è meglio che curare» (4) (la «comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali») sollecita la Commissione a migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori e delle parti in causa.

(5)

L'articolo 16 della decisione 90/424/CEE prevede che la Comunità fornisca un contributo finanziario per la realizzazione di una politica di informazione nel campo della salute degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti per quanto concerne i prodotti di origine animale. Va quindi concesso un contributo finanziario della Comunità per l'attuazione di misure volte a migliorare la comunicazione all'indirizzo dei consumatori e delle parti in causa negli ambiti della salute degli animali e del benessere degli animali nel contesto della comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali.

(6)

In forza dell'articolo 19 della decisione 90/424/CEE la Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organismi internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per lo sviluppo dell'istruzione e formazione in campo veterinario.

(7)

La graduale introduzione di un sistema d'identificazione elettronica per i ruminanti è uno dei risultati che ci si attendono da tale strategia. Occorre quindi uno studio per determinare il rapporto costi/benefici e l'efficacia dei costi in relazione all'identificazione elettronica del bestiame prima di introdurre nuovi strumenti in tale ambito. Per migliorare il ruolo dei laboratori comunitari di riferimento appare necessaria una valutazione del loro funzionamento e delle loro prestazioni. Il risultato di tali studi e valutazioni fungerà da base per il riesame della normativa in tale ambito, ove ritenuto necessario. Un contributo finanziario della Comunità va quindi concesso per finanziare studi e valutazioni nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali e della zootecnia. L'importo massimo da destinare a tali azioni dev'essere specificato. Nel 2008 si dovranno indire appalti per l'esecuzione, sulla base di contratti specifici, di studi e di valutazioni negli ambiti della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali e della zootecnia. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), misure veterinarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. A fini di controllo finanziario vanno applicati gli articoli 9, 36 e 37 di detto regolamento.

(8)

Il pagamento del contributo finanziario della Comunità dev'essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione, da parte dei contraenti, di tutte le informazioni necessarie.

(9)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

TRACES (sistema esperto per il controllo degli scambi)

È concesso un contributo finanziario della Comunità per la sistemazione (hosting), la gestione e la manutenzione del sistema TRACES istituito con decisione 2003/24/CE per i seguenti importi e obiettivi:

a)

1 000 000 EUR per la sistemazione (hosting);

b)

500 000 EUR per l'acquisizione del necessario supporto logistico nel quadro dell'assistenza agli utilizzatori;

c)

300 000 EUR per l'acquisto del supporto di manutenzione necessario per adattare il sistema agli sviluppi giuridici e tecnici;

d)

200 000 EUR per gli sviluppi informatici necessari;

e)

250 000 EUR per lo sviluppo dell'interfaccia tra le basi dati nazionali per l'identificazione dei bovini.

Articolo 2

ADNS (sistema di notifica delle malattie degli animali)

È concesso un contributo finanziario della Comunità pari a 270 000 EUR per l'aggiornamento del sistema di notifica delle malattie degli animali basato sulla decisione 2005/176/CE.

Articolo 3

Comunicazione negli ambiti della salute degli animali e del benessere degli animali

È concesso un contributo finanziario della Comunità per misure di comunicazione destinate alle autorità competenti e ai cittadini e volte a diffondere informazioni sulla normativa comunitaria negli ambiti della salute degli animali e del benessere degli animali, per i seguenti importi:

a)

2 500 000 EUR nell'ambito della salute degli animali;

b)

150 000 EUR nell'ambito del benessere degli animali.

Articolo 4

Studi e valutazioni

È concesso un contributo finanziario della Comunità per un importo massimo di 300 000 EUR per i seguenti studi e valutazioni:

a)

studio sui costi/benefici dell'identificazione elettronica del bestiame;

b)

valutazione dei laboratori comunitari di riferimento negli ambiti della salute degli animali e della zootecnia.

Articolo 5

Stanziamenti

1.   I contributi finanziari di cui agli articoli da 1 a 4 verranno finanziati tramite la linea di bilancio 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2008.

2.   Le azioni menzionate all'articolo 4 saranno realizzate nell'ambito di due contratti specifici. Questi due contratti specifici saranno firmati nel corso del 2008.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

(3)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).

(4)  COM(2007) 539 def.

(5)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

Commissione

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/20


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico

[notificata con il numero C(2008) 1721]

(2008/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Il controllo esterno della qualità della revisione legale dei conti è indispensabile per garantire una revisione di elevata qualità. Esso conferisce maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate e consente di tutelare meglio gli azionisti, gli investitori, i creditori e le altre parti interessate. Tutti i sistemi di controllo esterno della qualità devono perciò essere oggettivi e indipendenti dalla professione di revisore.

(2)

Gli articoli 29 e 43 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1) fissano criteri elevati per i sistemi di controllo esterno della qualità per tutti i revisori legali e per tutte le imprese di revisione contabile. Essa include alcune delle idee contenute nella raccomandazione 2001/256/CE della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell’UE (2).

(3)

Tuttavia, alcune parti della predetta raccomandazione, che si riferiscono alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, sono state superate dai recenti sviluppi a livello internazionale e dalla tendenza a fare appello, per tali revisioni, a sistemi di controllo esterno della qualità gestiti indipendentemente dalla professione di revisore e nel quadro dei quali la verifica della qualità viene effettuata da persone che non esercitano la professione di revisore.

(4)

I criteri fissati dalla direttiva 2006/43/CE consentono ancora differenze considerevoli nelle modalità di organizzazione dei sistemi di controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile negli Stati membri. Occorrerebbe evitare che le parti interessate abbiano una diversa percezione della qualità delle revisioni legali e delle imprese di revisione contabile negli Stati membri, in particolare in relazione all’articolo 34 della direttiva 2006/43/CE. La direttiva 2006/43/CE incoraggia inoltre i sistemi pubblici di vigilanza degli Stati membri a definire un approccio coordinato per l’effettuazione delle verifiche del controllo di qualità.

(5)

La cooperazione tra gli Stati membri è una delle priorità in materia di revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. Occorrerebbe fornire ulteriori orientamenti ai sistemi di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di detti soggetti. È pertanto opportuno emanare una nuova raccomandazione, che sia più conforme alla situazione attuale rispetto alla raccomandazione 2001/256/CE e che tenga conto delle nuove tendenze a livello internazionale e delle specifiche necessità degli Stati membri. Non è necessario, tuttavia, emanare orientamenti dettagliati per i sistemi di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti non di interesse pubblico.

(6)

Le ispezioni dovrebbero contribuire a migliorare la qualità della revisione effettuata dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile sottoposti a ispezione; esse dovrebbero essere regolari e avere carattere preventivo. Esse dovrebbero contribuire a creare e a mantenere la fiducia nelle revisioni legali dei conti e, in ultima istanza, nei mercati finanziari. Pertanto, la presente raccomandazione non riguarda indagini specifiche su eventuali violazioni di leggi e regolamenti.

(7)

Per migliorare la qualità delle revisioni nella Comunità, occorrerebbe che gli organismi di controllo indipendenti svolgano un ruolo più attivo nelle ispezioni delle imprese di revisione contabile. Occorrerebbe emanare orientamenti in materia di indipendenza del sistema di ispezioni. Per quanto riguarda lo svolgimento delle ispezioni, occorrerebbe chiarire il possibile ruolo delle autorità pubbliche di vigilanza, delle associazioni professionali e di altri organismi interessati, nonché quello degli esperti. Chiarimenti sono anche necessari in merito al finanziamento del sistema di controllo della qualità.

(8)

L’articolo 43 della direttiva 2006/43/CE prescrive che il controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico abbia luogo quanto meno ogni tre anni. I sistemi di vigilanza pubblici potrebbero avere difficoltà a reclutare un numero sufficiente di ispettori per effettuare le verifiche sul posto in occasione di ogni ispezione. Pertanto, occorrerebbe prevedere che, a determinate condizioni, possano partecipare alle verifiche sul posto anche esperti che non siano ispettori.

(9)

Per assicurare che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile interessati si conformino alla relazione finale di ispezione e che questa fornisca loro orientamenti adeguati per evitare in futuro i problemi evidenziati, tra gli ispettori e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile dovrebbe intercorrere una comunicazione effettiva, sia prima dell’adozione della relazione finale che nella fase successiva.

(10)

Per accrescere l’attendibilità del sistema di controllo della qualità e la sua comparabilità nell’ambito della Comunità, la relazione annuale sui risultati generali delle ispezioni dovrebbe includere informazioni essenziali sulle prestazioni, che consentano di valutare sia le risorse utilizzate che l’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo della qualità.

(11)

Alla luce dei recenti sviluppi a livello internazionale, in particolare la partecipazione alle ispezioni di organismi e di esperti idonei, la Commissione ha l’intenzione di riesaminare la situazione nel 2011,

RACCOMANDA:

Oggetto

1.

La presente raccomandazione fornisce orientamenti per l’attuazione di sistemi indipendenti di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico ai sensi degli articoli 29 e 43 della direttiva 2006/43/CE.

2.

Qualora uno Stato membro decida di esentare taluni enti di interesse pubblico conformemente all’articolo 39 della direttiva 2006/43/CE, l’esenzione dovrebbe estendersi anche alle misure adottate conformemente alla presente raccomandazione.

Definizioni

3.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/43/CE. Si applicano inoltre anche le seguenti definizioni:

a)

«autorità pubblica di controllo»: un’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, punto 10), della direttiva 2006/43/CE, che rappresenta un sistema di controllo pubblico basato sui principi enunciati all’articolo 32 della stessa direttiva;

b)

«ispettore»: un verificatore che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, dipendente di un’autorità pubblica di controllo o di altro organismo idoneo, al quale è stata delegata l’effettuazione delle ispezioni;

c)

«ispezioni»: controlli della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile diretti da un ispettore e che non sono indagini ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2006/43/CE;

d)

«esperto»: una persona fisica che dispone di una competenza specifica in materia di mercati finanziari, di informazione finanziaria, di revisione legale o di altre materie che presentano un interesse per le ispezioni, ivi compresi i revisori legali che esercitano la professione.

Indipendenza del sistema di controllo della qualità

4.

Le autorità pubbliche di controllo dovrebbero assumere la responsabilità ultima del sistema di controllo esterno della qualità dei revisori e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Gli Stati membri non dovrebbero designare come autorità pubblica di controllo un’associazione o un organismo affiliato alle professioni di contabile o di revisore.

5.

I revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico dovrebbero essere sottoposti a ispezioni effettuate da un’autorità pubblica di controllo, o da sola o assieme ad un altro organismo idoneo conformemente al punto 6.

6.

Dovrebbe essere possibile delegare i compiti connessi all’effettuazione delle ispezioni ad un altro organismo idoneo, purché quest’ultimo sia tenuto a rendere conto all’autorità pubblica di controllo e che quest’ultima conservi almeno le responsabilità seguenti:

a)

l’approvazione e, se l’autorità pubblica di controllo lo ritiene opportuno, la modifica dei metodi di ispezione, ivi compresi i manuali di ispezione e di verifica, i metodi di comunicazione e i programmi di ispezione periodica;

b)

l’approvazione e, se l’autorità pubblica di controllo lo ritiene opportuno, la modifica delle relazioni di ispezione e delle relazioni di verifica;

c)

l’approvazione e, se l’autorità pubblica di controllo lo ritiene necessario, la designazione degli ispettori per ogni ispezione;

d)

l’emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all’organismo al quale sono stati delegati i compiti.

7.

L’autorità pubblica di controllo dovrebbe avere il diritto di partecipare alle ispezioni e avere accesso ai fascicoli dell’ispezione, ai documenti di lavoro della revisione e a qualsiasi altro documento pertinente.

8.

Nessuna delle disposizioni in materia di finanziamento del sistema di controllo della qualità, neanche quelle riguardanti il livello di finanziamento e il controllo finanziario, dovrebbe essere subordinata all’approvazione o al veto di persone o di organizzazioni che rappresentano la professione di contabile e di revisore o le imprese di revisione, o che siano affiliate ad esse in qualsiasi altro modo. Il livello di finanziamento dovrebbe consentire all’autorità pubblica di controllo di disporre del personale sufficiente per dare attuazione ai punti 6 e 7.

9.

Se il sistema di controllo della qualità è finanziato dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile sottoposti alle ispezioni, gli onorari o altri contributi che essi devono pagare dovrebbero essere obbligatori ed esigibili per intero nei termini prescritti.

Indipendenza delle ispezioni

10.

L’autorità pubblica di controllo dovrebbe assicurare che vengano attuate politiche e procedure appropriate in materia di indipendenza e di obiettività del personale, ivi compresi gli ispettori, e di gestione del sistema di ispezione.

11.

Le persone che esercitano la professione di revisore legale, o sono dipendenti di un revisore legale o di un’impresa di revisione contabile o sono ad essi associati in altro modo, non dovrebbero essere autorizzate a esercitare l’attività di ispettore.

12.

Nessuno dovrebbe essere autorizzato a partecipare come ispettore all’ispezione di un revisore legale o di un’impresa di revisione contabile prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come partner o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con il revisore legale o con l’impresa di revisione contabile.

13.

Gli ispettori dovrebbero dichiarare l’assenza di conflitti di interessi tra di essi e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile da sottoporre a ispezione. Agli ispettori che rendono una dichiarazione falsa o incompleta dovrebbe essere vietato svolgere ispezioni e dovrebbero essere sottoposti ad una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva.

14.

Per la loro attività di ispezione, gli ispettori dovrebbero essere remunerati soltanto dall’autorità pubblica di controllo o dall’organismo al quale è stata delegata l’effettuazione delle ispezioni. Gli ispettori non dovrebbero ricevere alcuna remunerazione dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione, né dalle relative reti.

15.

Se l’autorità pubblica di controllo ritiene che per la corretta effettuazione di un’ispezione sia necessaria una competenza specifica, gli ispettori dovrebbero essere assistiti da esperti. Gli esperti dovrebbero operare sotto il controllo diretto di un ispettore e dovrebbero soddisfare i requisiti di cui al punto10 e ai punti da 12 a 14.

Orientamenti metodologici per l’effettuazione delle ispezioni

16.

Qualora il numero di ispettori disponibili in uno Stato membro per l’effettuazione delle ispezioni sul posto sia temporaneamente insufficiente, l’autorità pubblica di controllo dovrebbe poter autorizzare esperti a effettuare i controlli sul posto, purché gli esperti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, siano pienamente responsabili nei confronti dell’autorità pubblica di controllo e che ispettori effettuino controlli sul posto del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile almeno ogni sei anni.

17.

Le ispezioni dovrebbero riguardare gli elementi seguenti:

a)

una valutazione della struttura del sistema interno di controllo della qualità dell’impresa di revisione contabile;

b)

una verifica adeguata della conformità delle procedure ed un esame dei documenti relativi alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, per verificare l’efficacia del sistema interno di controllo della qualità;

c)

alla luce del risultato dell’ispezione sugli elementi di cui alle lettere a) e b), una valutazione del contenuto dell’ultima relazione annuale sulla trasparenza pubblicata dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile ai sensi dell’articolo 40 della direttiva 2006/43/CE.

18.

L’esame dovrebbe riguardare almeno le seguenti politiche e procedure interne di controllo del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile:

a)

il rispetto da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile delle norme applicabili in materia di revisione e di controllo della qualità, dei requisiti di deontologia e di indipendenza, in particolare quelli stabiliti dal capo IV e dall’articolo 42 della direttiva 2006/43/CE, nonché delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato;

b)

la quantità e la qualità delle risorse utilizzate, in particolare il rispetto degli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 13 della direttiva 2006/43/CE;

c)

il rispetto degli obblighi in materia di corrispettivi percepiti di cui all’articolo 25 della direttiva 2006/43/CE.

19.

Ai fini della verifica della conformità, almeno una parte consistente dei documenti relativi alla revisione legale dei conti dovrebbe essere scelta sulla base di un’analisi del rischio di un’effettuazione insufficiente della revisione legale.

Risultato delle ispezioni

20.

I risultati delle ispezioni e le conclusioni sulle quali sono basate le raccomandazioni, compresi i risultati e le conclusioni relativi alla relazione di trasparenza, dovrebbero essere debitamente comunicati al revisore legale o all’impresa di revisione contabile ed essere adeguatamente discussi con essi prima che la relazione di ispezione venga finalizzata. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione dovrebbero disporre di un periodo di tempo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla comunicazione della relazione di ispezione per adottare misure conformemente alle raccomandazioni sul sistema interno di controllo della qualità dell’impresa di revisione contabile. Qualora il revisore legale o l’impresa di revisione contabile non dia un seguito adeguato alle raccomandazioni, l’autorità pubblica di controllo dovrebbe rendere pubbliche le principali carenze riscontrate nel sistema di controllo interno della qualità.

21.

Il sistema pubblico di controllo dovrebbe avere il potere, conformemente alle procedure di legge vigenti nello Stato membro interessato, di adottare misure disciplinari o di imporre sanzioni ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile.

22.

L’autorità pubblica di controllo dovrebbe almeno informare il pubblico in tempo utile e in modo adeguato delle misure disciplinari definitive adottate o delle sanzioni inflitte ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile in relazione all’esecuzione della revisione legale dei conti. Essa dovrebbe menzionare il nome del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile interessati e descrivere le principali insufficienze che hanno motivato le misure adottate o le sanzioni inflitte.

23.

Qualora nel corso dell’ispezione venga accertato che la relazione di trasparenza pubblicata dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile ai sensi dell’articolo 40 della direttiva 2006/43/CE contiene informazioni, tra l’altro sull’efficienza del sistema interno di controllo della qualità dell’impresa di revisione contabile, che l’autorità pubblica di controllo giudica fortemente forvianti, quest’ultima dovrebbe provvedere affinché la relazione di trasparenza venga modificata di conseguenza senza indugio.

Trasparenza sui risultati generali del sistema di garanzia della qualità

24.

Le autorità pubbliche di controllo dovrebbero presentare una relazione annuale sui risultati generali del sistema di controllo della qualità. La relazione dovrebbe contenere informazioni sulle raccomandazioni formulate, sul seguito dato alle raccomandazioni e sulle misure disciplinari adottate e le sanzioni inflitte. Essa dovrebbe anche comprendere informazioni quantitative e altre informazioni essenziali sulle prestazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie, il personale e l’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo della qualità.

Seguito dato

25.

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione delle azioni intraprese per dare seguito alla presente raccomandazione entro il 6 maggio 2009.

Destinatari

26.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 53).

(2)  GU L 91 del 31.3.2001, pag. 91.