ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 117

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
1 maggio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao

1

 

 

Regolamento (CE) n. 389/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

11

 

*

Regolamento (CE) n. 390/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lenteja de la Armuña (IGP)]

13

 

*

Regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 102/2007 che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli ( 1 )

15

 

*

Regolamento (CE) n. 392/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, recante approvazione delle modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternasco de Aragón (IGP)]

16

 

*

Regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi ( 1 )

20

 

*

Regolamento (CE) n. 394/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio di determinati animali di specie ricettive ( 1 )

22

 

 

Regolamento (CE) n. 395/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2008

24

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/53/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC) ( 1 )

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/350/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 aprile 2008, relativa alle norme applicate in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia in merito alla dispensa dall’autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono allo smaltimento di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1212]  ( 1 )

30

 

 

2008/351/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2008, che modifica la decisione 2000/57/CE relativamente ai casi da riferire nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili [notificata con il numero C(2008) 1574]  ( 1 )

40

 

 

2008/352/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 aprile 2008, che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine [notificata con il numero C(2008) 1641]  ( 1 )

42

 

 

2008/353/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 aprile 2008, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ciflufenamid, FEN 560 e flonicamid [notificata con il numero C(2008) 1644]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/1


REGOLAMENTO (CE) N. 388/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore e inchieste precedenti

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (2) («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi, che variano dal 9,7 % al 16,5 %, sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese («inchiesta iniziale»).

2.   Apertura d'ufficio

(2)

Conformemente al considerando 325 del regolamento originario la Commissione ha effettuato la sorveglianza delle importazioni al fine di individuare eventuali cambiamenti nell'andamento degli scambi, che potrebbero indicare l'elusione delle misure.

(3)

I dati a disposizione della Commissione indicano che dall'imposizione delle misure antidumping si è verificato un cambiamento nella configurazione degli scambi, basato su pratiche di spedizione e/o assemblaggio mediante un altro paese, per le quali non vi è una causa legittima né una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Inoltre, gli elementi di prova dimostrano che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni di talune calzature con tomaia di cuoio originarie della RPC risultano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzi. Infine i dati dimostrano che, considerato il valore normale del prodotto simile determinato durante l’inchiesta iniziale, i prezzi delle calzature con tomaia di cuoio spedite dalla RAS di Macao indicavano pratiche di dumping.

(4)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sono disponibili sufficienti prove prima facie per aprire un inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un regolamento di apertura dell'inchiesta (3) (il cosiddetto «regolamento di apertura») su base ex-officio per esaminare la presunta elusione delle misure anti-dumping. Con il regolamento di apertura e conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base la Commissione ha inoltre ordinato alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 7 settembre 2007, le importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate originarie o no della RAS di Macao.

3.   Inchiesta

(5)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta le autorità della RAS di Macao e della Repubblica popolare cinese («RPC»), i produttori/esportatori della RAS di Macao e della RPC, gli importatori comunitari notoriamente interessati e i produttori comunitari di talune calzature con tomaia di cuoio. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RAS di Macao, ai produttori/esportatori della RPC e agli importatori nella Comunità che erano noti alla Commissione dall’inchiesta iniziale o che si erano manifestati entro i termini di cui all’articolo 3 del regolamento di apertura. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(6)

Otto produttori/esportatori nella RAS di Macao hanno presentato questionari compilati. Hanno risposto al questionario anche sedici importatori non collegati della Comunità. Inoltre, altri importatori si sono manifestati ma non hanno risposto al questionario.

(7)

Hanno collaborato all'inchiesta e risposto al questionario le seguenti imprese:

 

Produttori/esportatori di Macao

Fabrica de Sapatos Paolina Limitada, Macao

Feifer Footwear/Ultimate Footwear, Macao

Fabrica de Sapatos Fairwear, Macao

Hap Yun Shoes Factory, Macao

Hong Wan, Macao

K. Wah Shoes Factory Limited, Macao

Fabrica de Sapatos Sunrise, Macao

Vai Un Footwear Factory, Macao

 

Importatori comunitari:

a+w shoes GmbH & Co. KG, Germania

Aasics Europe B.V., Paesi Bassi

Aldo Regno Unito Ltd, Regno Unito

Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG, Germania

Eurohispana De Inversiones, S.A., Spagna

Firma Handlowa «C.A.M. », Polonia

Footex International B.V., Paesi Bassi

Heson International B.V., Paesi Bassi

Mexx Shoes B.V., Paesi Bassi

Orion Italiana GmbH & Co. KG, Germania

PWH Originals International B.V., Paesi Bassi

Shoe.com GmbH & Co. KG, Germania

Wendel GmbH & Co. KG, Germania

Wolverine Europe Ltd., Regno Unito

Wolverine Europe B.V., Paesi Bassi

Wortman KG Internationale Schuproduktionen, Germania

(8)

Inoltre ventisette produttori/esportatori nella RPC hanno risposto a mini questionari relativi al commercio di calzature via Macao.

(9)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:

Fabrica de Sapatos Paolina Limitada, Macao

Feifer Footwear (Macau)/Ultimate Footwear (Macau), Macao

Fabrica de Sapatos Fairwear (Macau) Limitada, Macao

Hap Yun Shoes Factory, Macao

Hong Wan Factory, Macao

Fabrica de Sapatos K. Wah Limitada, Macao

Vai Un Footwear Factory, Macao

(10)

Con le visite alle sette imprese è stato coperto oltre il 90 % della produzione dei produttori che hanno cooperato all'inchiesta.

(11)

All'occorrenza sono state effettuate visite di verifica presso gli operatori commerciali sia nella RAS di Macao che nella RAS di Hong Kong che vendevano il prodotto in esame nel mercato comunitario. Tali visite sono state limitate alla vendita del prodotto in esame prodotto da imprese verificate di Macao e le autorità della RAS di Hong Kong sono state informate delle visite.

4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(12)

Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo («alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio»), originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 6403 20 00 , ex 6403 51 05 , ex 6403 51 11 , ex 6403 51 15 , ex 6403 51 19 , ex 6403 51 91 , ex 6403 51 95 , ex 6403 51 99 , ex 6403 59 05 , ex 6403 59 11 , ex 6403 59 31 , ex 6403 59 35 , ex 6403 59 39 , ex 6403 59 91 , ex 6403 59 95 , ex 6403 59 99 , ex 6403 91 05 , ex 6403 91 11 , ex 6403 91 13 , ex 6403 91 16 , ex 6403 91 18 , ex 6403 91 91 , ex 6403 91 93 , ex 6403 91 96 , ex 6403 91 98 , ex 6403 99 05 , ex 6403 99 11 , ex 6403 99 31 , ex 6403 99 33 , ex 6403 99 36 , ex 6403 99 38 , ex 6403 99 91 , ex 6403 99 93 , ex 6403 99 96 , ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 («il prodotto in esame»).

(13)

Il prodotto in esame è rappresentato da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, spedite dalla RAS di Macao («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), a prescindere che siano dichiarate o meno originarie della RAS di Macao, dichiarate di norma agli stessi codici NC del prodotto in esame.

(14)

L'inchiesta ha dimostrato che le calzature esportate nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese e quelle spedite dalla RAS di Macao alla Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Vanno pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

5.   Periodo dell’inchiesta

(15)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell’inchiesta»). Per esaminare il presunto cambiamento nella configurazione degli scambi e gli altri aspetti di cui all'articolo 13 del regolamento di base sono stati raccolti dati per il periodo dal 2004 fino alla fine del PI.

6.   Divulgazione

(16)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intende raccomandare:

i)

l'estensione delle misure antidumping definitive istituite con il regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla SAR di Macao;

ii)

di non concedere esenzioni alle imprese che ne hanno fatto domanda. Ai sensi delle disposizioni del regolamento di base, alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

(17)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

B.   ESITO DELL'INCHIESTA

1.   Considerazioni generali

(18)

Come indicato sopra, l'analisi del cambiamento dell'andamento delle importazioni ha coperto il periodo dal 2004 fino alla fine del PI. I dati sono stati raccolti e analizzati in base al mercato della Comunità allargata (UE27) alla data del regolamento di apertura. Tuttavia va ricordato che le misure originali sono state imposte alla RPC in base a calcoli che tenevano conto del mercato comunitario in quel momento (UE25). Considerando questo elemento, i livelli di importazione nei due nuovi Stati membri (Bulgaria e Romania) sono stati analizzati, ed è emerso chiaramente che questi due paesi ricoprivano una percentuale esigua delle importazioni totali dell'UE27. Quindi la decisione di utilizzare l'UE27 o l'UE25 come base per l'analisi non influiva sulle sue conclusioni.

2.   Grado di collaborazione e determinazione del volume delle importazioni

(19)

Come indicato nel considerando 6, otto produttori/esportatori della RAS di Macao hanno cooperato all'inchiesta rispondendo ai questionari e tutte queste imprese hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità direttamente o indirettamente mediante operatori commerciali. In base alle informazioni fornite dalle autorità di Macao, è chiaro che almeno quindici imprese producevano calzature a Macao al momento dell'apertura dell'inchiesta. Tuttavia il maggior produttore, che rappresentava circa il 50 % delle esportazioni nella Comunità, non ha cooperato e quindi il livello di cooperazione è risultato inferiore al 50 %. Inoltre, solo ventisette produttori esportatori della RPC hanno risposto al mini questionario della Commissione. Durante l'inchiesta iniziale è emerso chiaramente che i produttori nella RPC erano diverse centinaia. Nessuno dei ventisette rispondenti ha dichiarato di esportare nella Comunità via Macao.

(20)

Visto che il livello di cooperazione sia per la RAS di Macao che per la RPC non era elevato, è stato necessario determinare il volume delle importazioni in base a fonti statistiche. Questi dati sono stati sottoposti ad un controllo incrociato e confermati da altri fonti statistiche disponibili alla Commissione. Quest'approccio è stato inoltre confermato da altre informazioni ricevute durante l'inchiesta che indicavano l'esistenza di diversi produttori/esportatori non cooperanti nella RAS di Macao e nella RPC che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità nel PI.

3.   Metodologia

(21)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, o che vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile, se necessario ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base.

(22)

Le pratiche, i processi e le lavorazioni di cui sopra comprendono anche la spedizione e l'assemblaggio del prodotto oggetto delle misure tramite la RAS di Macao. Per questa ragione l'esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base.

(23)

A questo riguardo si sottolinea che otto produttori di Macao hanno risposto al questionario. I sette produttori più grandi sono stati oggetto di controllo in loco e tutte e otto le risposte sono state utilizzate come base di calcolo dei seguenti aspetti dell'inchiesta di cui all'articolo 13 del regolamento di base:

a)

valore dei pezzi utilizzati nelle operazioni di assemblaggio;

b)

valore aggiunto in termini di costi di produzione (CDP);

c)

dumping utilizzando il normale valore dell'inchiesta precedente;

d)

determinazione di quando le imprese hanno avviato la produzione o se le operazioni sono aumentate sostanzialmente dall'imposizione delle misure;

e)

valutazione per determinare se i prodotti importati, in termini di quantità e/o prezzi, abbiano indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore.

(24)

Per quanto riguarda i punti a) e b) di cui sopra, sono stati utilizzati i dati sui prezzi forniti dai produttori di Macao, inclusi i loro acquisti dai fornitori cinesi. Poiché nessuno dei fornitori cinesi interessati ha ottenuto il TEM nell'inchiesta iniziale, è emersa la questione sull'opportunità di utilizzare le informazioni sui costi relativi ai fornitori cinesi. Nell'inchiesta iniziale, in cui è stato determinato che i costi cinesi indicati erano inaffidabili in quanto non era stato concesso il TEM, sono stati utilizzati i costi di un paese di riferimento (Brasile). Per quanto riguarda la presente inchiesta, i calcoli sono stati basati su dati cinesi e del paese di riferimento provenienti dall'inchiesta iniziale.

(25)

Nei casi in cui un'impresa non abbia fornito una risposta completa al questionario, i risultati relativi ai punti da a) ad e) di cui sopra sono stati basati su fatti disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. In questi casi il produttore/esportatore interessato è stato informato mediante, tra l'altro, una comunicazione e gli è stata fornita la possibilità di presentare osservazioni.

(26)

Tenendo conto del fatto che le prove statistiche raccolte nella presente inchiesta non hanno fatto distinzioni tra i tipi di calzature in questione, le verifiche di cui al considerando 23 sono state valutate in base ai dati ricevuti dai produttori/esportatori cooperanti di Macao.

(27)

Per valutare se i prodotti importati dalla RAS di Macao avevano, in termini di quantità e/o prezzi, indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore, le quantità ed i prezzi alla vendita degli otto produttori cooperanti sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito dai produttori comunitari nell'inchiesta iniziale.

(28)

A norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, la Commissione ha verificato l'esistenza di prove del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili o similari. A tal fine, i prezzi all'esportazione dei produttori cooperanti della RAS di Macao, praticati durante il periodo dell'inchiesta, sono stati confrontati con il valore normale determinato nell'ambito dell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive per il prodotto simile. Nell’inchiesta iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito praticati in Brasile, che è stato scelto come paese di riferimento ad economia di mercato, adeguato alla Repubblica popolare cinese. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(29)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta presente, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4.   Modifica della configurazione degli scambi

(30)

Le importazioni dalla Cina sono diminuite dall'imposizione delle misure provvisorie nell'inchiesta iniziale con il regolamento (CE) n. 533/2006 (4). In contrasto, le importazioni dalla RAS di Macao sono aumentate enormemente. Questo cambiamento nella configurazione degli scambi è espresso in modo preciso nell'inchiesta mediante l'analisi dei volumi di vendita nel periodo da aprile a dicembre degli anni 2005, 2006 e 2007, in quanto le misure sono state originariamente imposte nell'aprile del 2006 e le calzature rappresentano prodotti con variazioni stagionali.

Fonte — dati statistici (TARIC) disponibili alla Commissione che riguardano solo il prodotto in esame (dati arrotondati per motivi di riservatezza)

Repubblica popolare cinese

Periodo

Volume esportato nell'UE

Da aprile a dicembre 2005

Circa 142 milioni di paia

Da aprile a dicembre 2006

Circa 66 milioni di paia

Da aprile a dicembre 2007

Circa 70 milioni di paia (estrapolazione basata sui dati disponibili)


RAS di Macao

Periodo

Volume esportato nell'UE

Da aprile a dicembre 2005

Circa 0,5 milioni di paia

Da aprile a dicembre 2006

Circa 8,0 milioni di paia

Da aprile a dicembre 2007

Circa 8,5 milioni di paia (estrapolazione basata sui dati disponibili)

(31)

È chiaro dalle cifre sopra indicate sopra che le importazioni dalla RPC sono diminuite sostanzialmente negli ultimi nove mesi del 2007 e del 2006 rispetto al 2005. Per contro le importazioni dalla RAS di Macao sono aumentate notevolmente negli stessi periodi di tempo. Tali risultati sostengono l'affermazione che le merci sono state spedite dalla Cina via la RAS di Macao alla Comunità.

(32)

La Commissione ha effettuato controlli incrociati di questi dati con altre fonti statistiche disponibili che hanno dato gli stessi risultati.

(33)

La Commissione ha inoltre utilizzato le statistiche delle importazioni e delle esportazioni di Macao per i pezzi per calzature che indicano che:

Periodo

Volume importato nella RAS di Macao dalla RPC

Da aprile a dicembre 2005

Circa 30 tonnellate

Da aprile a dicembre 2006

Circa 900 tonnellate

Da aprile a dicembre 2007

Circa 800 tonnellate (estrapolazione basata sui dati disponibili)

Per contro, era trascurabile il volume delle esportazioni di tali pezzi nei tre periodi sopra indicati. Fonte — Macao Economic Services Database

(34)

I risultati di cui sopra dimostrano che l'importazione di pezzi per calzature è aumentata in modo massiccio dopo l'imposizione delle misure provvisorie nell'aprile 2006 e che un'importante attività di assemblaggio è stata creata nella RAS di Macao dopo l'imposizione di tali misure.

(35)

La Commissione ha inoltre utilizzato le statistiche delle importazioni e delle esportazioni di Macao di calzature finite che indicano che:

Periodo

Volume importato nella RAS di Macao dalla RPC

Da aprile a dicembre 2005

0,04 milioni di paia

Da aprile a dicembre 2006

4,5 milioni di paia

Da aprile a dicembre 2007

5,1 milioni di paia (estrapolazione basata sui dati disponibili)

Periodo

Volume esportato nell'UE dalla RAS di Macao

Da aprile a dicembre 2005

0,3 milioni di paia

Da aprile a dicembre 2006

10,8 milioni di paia

Da aprile a dicembre 2007

8,2 milioni di paia (estrapolazione basata sui dati disponibili)

Fonte — Macao Economic Services Database

(36)

I dati di cui sopra dimostrano che l'importazione di calzature dalla RPC nella RAS di Macao e l'esportazione delle stesse calzature dalla RAS di Macao nell'UE sono aumentate in modo massiccio dopo l'imposizione delle misure provvisorie nell'aprile 2006. In tal modo si dimostra che le operazioni di spedizione mediante un altro paese sono state eseguite tramite la RAS di Macao dopo l'imposizione delle misure.

(37)

La diminuzione globale delle esportazioni cinesi nella Comunità e l'aumento parallelo delle esportazioni dalla RAS di Macao dopo l'imposizione delle misure provvisorie costituiscono un cambiamento nella configurazione degli scambi commerciali tra i suddetti paesi.

5.   Elusione mediante operazioni di assemblaggio

(38)

Oltre alle prove di cui al considerando 37, l'elusione mediante operazioni di assemblaggio è stata valutata utilizzando dati forniti dai produttori/esportatori cooperanti di Macao.

5.1.   Verifica del valore dei pezzi [articolo 13, paragrafo 2, lettera b)]

(39)

Per tutti gli otto esportatori cooperanti di Macao la stragrande maggioranza delle materie prime è stata fornita da fornitori cinesi. Tali materie prime non erano semplicemente cuoio, plastica, ecc., ma tomaie complete, suole esterne, suole interne, lacci, scatole da scarpe e altri accessori. In alcuni casi anche la colla è stata acquistata dai fornitori cinesi. Ciò è stato dimostrato dalle copie delle fatture per le materie prime viste in loco e dalla verifica in loco delle linee di produzione e delle scorte di materie prime.

(40)

Nessuna delle imprese cinesi che ha fornito materie prime agli otto produttori di Macao ha ricevuto il TEM nell'inchiesta iniziale e quindi si è sollevata la questione dell'opportunità di utilizzare i dati di acquisto dai fornitori cinesi. Nell'inchiesta iniziale, in cui è stato determinato che i costi cinesi indicati erano inaffidabili in quanto non è stato concesso il TEM, sono stati utilizzati i costi di un paese di riferimento (Brasile). Per quanto riguarda la presente inchiesta, i calcoli sono stati basati su dati cinesi e del paese di riferimento.

(41)

Per quanto riguarda il calcolo basato sui costi dei produttori di Macao, inclusi i costi effettivi di acquisto dai fornitori cinesi, un quantitativo limitato di materiali minori è stato acquistato a Macao; tuttavia tali materiali rappresentavano al massimo il 2 % del valore totale dei pezzi assemblati.

(42)

Per quanto riguarda il calcolo basato sui dati del paese di riferimento (Brasile) un risultato simile è stato ottenuto e visto che i costi delle materie prime brasiliane erano leggermente più alti rispetto a quelli cinesi, la percentuale dei costi totali per le materie prime acquistate nella RAS di Macao era ancora più bassa.

(43)

È stato quindi concluso che oltre il 60 % del valore totale delle materie prime del prodotto assemblato è stato acquistato dalla RPC.

5.2.   Verifica del valore aggiunto del costo di produzione («CDP») [articolo 13, paragrafo 2, lettera b)]

(44)

Questa verifica è stata valutata utilizzando dati forniti dagli otto produttori cooperanti di Macao. Per tutte le imprese era chiaro che la maggior parte di valore aggiunto nel CDP veniva creata nella RPC e non nella RAS di Macao. La fornitura dalla RPC riguardava in tutti i casi pezzi che erano talmente avanzati nel processo di produzione che l'assemblaggio in Macao riguardava solo i macchinari e la manodopera per incollare e rifinire le calzature.

(45)

Per ogni impresa è stato effettuato un calcolo per valutare il valore in termini di CDP in Macao. Tali dati sono stati ottenuti dai documenti contabili di ogni impresa. Tuttavia, alcune imprese operavano solo in base a tariffe di lavorazione e non erano a conoscenza del valore della trasformazione creato nella RPC da parte dei loro fornitori. In questi casi è stato possibile stimare il valore usando le informazioni relative alle materie prime ricevute dalla RPC e il prezzo all'esportazione delle merci da Macao, esclusi i profitti e i costi relativi a spese generali, di gestione e di vendita. Questa verifica è stata effettuata mediante l'esame di copie di fatture di materie prime, documenti contabili di altre voci CDP visionati in loco e fatture di esportazione insieme a un'ispezione fisica delle linee di produzione e delle scorte di materie prime.

(46)

Nessuna delle imprese cinesi che ha fornito materie prime agli otto produttori di Macao ha ricevuto il TEM nell'inchiesta iniziale e quindi si è sollevata la questione dell'opportunità di utilizzare i dati di acquisto dai fornitori cinesi. Nell'inchiesta iniziale, in cui è stato determinato che i costi cinesi indicati erano inaffidabili in quanto non è stato concesso il TEM, sono stati utilizzati i costi di un paese di riferimento (Brasile). Per quanto riguarda la presente inchiesta, i calcoli sono stati basati su dati cinesi e del paese di riferimento.

(47)

Per quanto riguarda il calcolo basato sui costi dei produttori di Macao, inclusi i costi effettivi di acquisto dai fornitori cinesi, i calcoli hanno dimostrato che i CDP delle operazioni di assemblaggio a Macao erano del 6-18 %, a seconda dell'impresa, e la media ponderata era pari al 9,5 %. Per quanto riguarda il calcolo basato sui dati del paese di riferimento (Brasile) è stato ottenuto un risultato molto simile e visto che i CDP brasiliani erano leggermente più alti rispetto a quelli cinesi, la percentuale dei costi totali CDP nella RAS di Macao erano ancora più bassi.

(48)

Un importatore cooperante ha affermato che i produttori di Macao non violavano la verifica riguardante il 25 % di valore aggiunto del costo di produzione. Secondo questo importatore i produttori di Macao disponevano di certificati di origine per le loro esportazioni di calzature, quindi non eludevano le misure in vigore. Tuttavia, il fatto che i produttori di Macao forniscano certificati di origine con le loro esportazioni non è pertinente. La conformità alle norme di origine non esclude la possibilità di elusione delle misure antidumping.

(49)

In base ai considerando da 44 a 48, è stato concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato nelle operazioni di assemblaggio non superava il 25 % del valore del costo di produzione.

5.3.   Aumento della produzione dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale [articolo 13, paragrafo 2, lettera a)]

(50)

L'inchiesta iniziale relativa a questo prodotto è stata aperta il 7 luglio 2005. È stato quindi necessario stabilire se la produzione era aumentata dopo questa data. Questa verifica è stata effettuata utilizzando le fatture delle materie prime, i registri di produzione e le fatture di vendita delle merci finite degli otto esportatori cooperanti di Macao.

(51)

Per tre imprese era evidente che la produzione di calzature era stata avviata dopo il luglio del 2005.

(52)

Per tutte le altre imprese è stato individuato un aumento sostanziale della produzione confrontando i volumi di produzione del 2005 con quelli del periodo dell'inchiesta. Tali aumenti erano in media del 100 %. È stato pertanto concluso che si è verificato un aumento sostanziale della produzione dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale nel luglio del 2005.

(53)

I rappresentanti legali di diversi importatori cooperanti hanno affermato che i loro clienti (dettaglianti) preferivano le calzature fabbricate a Macao a quelle fabbricate nella RPC perché gli standard di produzione erano più elevati e la qualità delle materie prime era migliore. Hanno affermato inoltre che il furto di proprietà intellettuale era un problema nella RPC. Gli importatori hanno sostenuto che questo è uno dei motivi per i quali si forniscono dalla RAS di Macao. Tuttavia nessuna di queste affermazione è stata documentata dai produttori cooperanti nella RAS di Macao. In effetti nessuno dei produttori cooperanti aveva grandi impianti di produzione; essi si limitavano ad assemblare i pezzi forniti dalla RPC. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che in termini di qualità di materie prime e standard di produzione le calzature originarie della RAS di Macao erano identiche a quelle originarie della RPC. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, nemmeno questa affermazione è stata documentata e inoltre non era spiegabile perché preoccupazioni in quest'ambito potessero comportare un brusco aumento nella produzione nella RAS di Macao come indicato sopra. L'inchiesta ha concluso che il motivo dell'aumento della produzione era l'imposizione di misure antidumping sulle calzature originarie dalla RPC.

(54)

Un altro importatore ha affermato che l'esistenza di impianti di produzione nella RAS di Macao prima dell'imposizione delle misure nella RPC dimostra che esiste una giustificazione economica per le importazioni dalla RAS di Macao. Tuttavia l'inchiesta ha dimostrato che prima dell'imposizione delle misure relative alle importazioni dalla RPC il livello dell'attività produttiva nella RAS di Macao era molto basso. In effetti, come dimostrato dai risultati di cui sopra, si è verificato un aumento massiccio della produzione di calzature in seguito all'adozione delle misure antidumping. Tale aumento è dovuto alla creazione di nuove imprese e al fatto che le imprese che esistevano già hanno aumentato o riavviato la produzione.

6.   Elusione mediante la spedizione tramite un altro paese

(55)

Poiché nessuno dei ventisette esportatori cinesi che hanno cooperato all'inchiesta ha dichiarato di esercitare un commercio di calzature tramite Macao, la Commissione ha analizzato dati statistici per determinare se si erano verificate operazioni di spedizione tramite Macao.

(56)

Il cambiamento nella configurazione degli scambi commerciali descritto sopra nei considerando da 30 a 37 sostiene la denuncia di elusione mediante spedizione tramite un altro paese. In particolare, il commercio in calzature finite di cui al considerando 35 dimostra che il prodotto in esame, che veniva esportato nel mercato comunitario dalla RPC, era spedito tramite la RAS di Macao.

(57)

Tenendo conto che la popolazione della RAS di Macao contava solo mezzo milione di persone circa nel PI, non si può affermare che le 4,5 milioni di paia di scarpe importate dalla RPC nel 2006 fossero destinate al consumo di Macao. Al contrario, le statistiche di esportazione dimostrano che una grande proporzione di tali calzature è stata riesportata nella Comunità. Il volume esportato nel PI da Macao nella Comunità corrispondeva in effetti ad un numero superiore a 4,5 milioni di paia (circa 10 milioni di paia). Tale aumento può essere spiegato dalla trasformazione di pezzi di scarpe in calzature finite.

(58)

L'inchiesta non ha scoperto alcuna giustificazione per queste pratiche oltre all'imposizione delle misure antidumping.

(59)

In conclusione, l'inchiesta ha dimostrato che le operazioni su vasta scala di spedizione mediante un altro paese sono state eseguite tramite la RAS di Macao dopo l'imposizione delle misure antidumping sulle calzature originarie della RPC.

7.   Verifica del dumping [articolo 13, paragrafo 1)]

(60)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta presente, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono emerse pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame spedite dalla RAS di Macao.

(61)

La metodologia per questa verifica è descritta nei considerando da 21 a 29. Il margine di dumping per le imprese cooperanti varia dall'8 % al 57 %. In assenza di cooperazione per quanto riguarda le operazioni di spedizione tramite un altro paese, il calcolo eseguito in base a fonti statistiche disponibili ha confermato livelli significativi di dumping.

(62)

Un importatore cooperante ha sostenuto che le importazioni da Macao non erano oggetto di dumping e ha contestato la metodologia che usa il valore normale dell'inchiesta iniziale. Tuttavia, va sottolineato che la metodologia impiegata è quella disposta dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base.

8.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping [articolo 13, paragrafo 1)]

(63)

L'analisi del flusso commerciale di cui ai considerando da 30 a 37 dimostra un cambiamento nella configurazione delle importazioni comunitarie dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale. È stato quindi esaminato se tale cambiamento abbia indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping imposte con l'inchiesta iniziale.

(64)

In termini di quantità, il considerando 35 dimostra un aumento delle esportazioni di calzature nel mercato comunitario di circa 10 milioni di paia nel periodo da aprile a dicembre 2006 e 2007 rispetto allo stesso periodo del 2005. Nell'inchiesta iniziale il livello del mercato comunitario è stato stabilito a 714 milioni di paia, che significa che le importazioni coprono circa l'1,5 % del consumo. Inoltre, visto che i prezzi CIF all'importazione erano mediamente superiori a 10 EUR a paia, le importazioni dalla RAS di Macao ammontava a oltre 100 milioni di EUR. Le importazioni dalla RAS di Macao devono quindi essere considerate sostanziali e significative.

(65)

Per quanto concerne i prezzi di dumping del prodotto spedito dalla RAS di Macao, è emerso che essi sono stati, in media, molto inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio fissato per i produttori comunitari nell'inchiesta iniziale.

(66)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che le importazioni dalla RAS di Macao del prodotto in esame compromettevano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi.

C.   CONCLUSIONI

(67)

La presente inchiesta è stata caratterizzata un alto livello di non cooperazione nella RPC, mentre la cooperazione nella RAS di Macao, anche se non di livello elevato, è stata considerata sufficiente per fornire una base rappresentativa per la valutazione delle operazioni di assemblaggio e spedizione tramite la RAS di Macao. Per quanto riguarda le denuncie di spedizione tramite la RAS di Macao (senza operazioni di assemblaggio) nessuna impresa ha cooperato; quindi la Commissione si è dovuta basare, tra l'altro, su informazioni statistiche.

(68)

L'inchiesta ha dimostrato una chiara elusione delle misure imposte sul prodotto in esame originario dalla RPC ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base tramite la RAS di Macao. Viste le considerazioni di cui sopra, le attuali misure antidumping imposte sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC devono essere estese allo stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.

(69)

Le misure da estendere sono quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento originario relative a «tutte le altre imprese».

(70)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, secondo cui le misure estese debbono applicarsi alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate del prodotto in esame spedito dalla RAS di Macao.

D.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(71)

Nessuna delle otto imprese che ha risposto al questionario ha fatto domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base.

(72)

Tuttavia, si ricorda che tutte e otto le imprese hanno eseguito limitate operazioni di assemblaggio simili e hanno acquistato tutte le loro materie prime dalla RPC. Poiché tutte le imprese non hanno soddisfatto le verifiche di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, nessuna esenzione sarebbe stata concessa anche se richiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre imprese», imposto dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1 originarie nella Repubblica popolare cinese del suddetto regolamento, è esteso a talune calzature con tomaie in cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2006, classificate ai seguenti codici NC:

ex 6403 20 00 , ex 6403 51 05 , ex 6403 51 11 , ex 6403 51 15 , ex 6403 51 19 , ex 6403 51 91 , ex 6403 51 95 , ex 6403 51 99 , ex 6403 59 05 , ex 6403 59 11 , ex 6403 59 31 , ex 6403 59 35 , ex 6403 59 39 , ex 6403 59 91 , ex 6403 59 95 , ex 6403 59 99 , ex 6403 91 05 , ex 6403 91 11 , ex 6403 91 13 , ex 6403 91 16 , ex 6403 91 18 , ex 6403 91 91 , ex 6403 91 93 , ex 6403 91 96 , ex 6403 91 98 , ex 6403 99 05 , ex 6403 99 11 , ex 6403 99 31 , ex 6403 99 33 , ex 6403 99 36 , ex 6403 99 38 , ex 6403 99 91 , ex 6403 99 93 , ex 6403 99 96 , ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00

spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao. I codici TARIC per le importazioni spedite dalla RAS di Macao figurano nell’allegato del presente regolamento.

2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2007 (5) e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.

3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)   GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1.

(3)   GU L 234 del 6.9.2007, pag. 3.

(4)   GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3.

(5)   GU L 234 del 6.9.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Codici TARIC relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito quali definite all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2006, spedite da Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie di tale paese

Codice NC

Codice TARIC Spedizioni da Macao

6403 20 00

20

6403 51 05

15

6403 51 05

95

6403 59 05

15

6403 59 05

95

6403 91 05

15

6403 91 05

95

6403 99 05

15

6403 99 05

95

6403 51 11

91

6403 51 15

91

6403 51 19

91

6403 51 91

91

6403 51 95

91

6403 51 99

91

6403 59 11

91

6403 59 31

91

6403 59 35

91

6403 59 39

91

6403 59 91

91

6403 59 95

91

6403 59 99

91

6403 91 11

95

6403 91 13

95

6403 91 16

95

6403 91 18

95

6403 91 91

95

6403 91 93

95

6403 91 96

95

6403 91 98

95

6403 99 11

91

6403 99 31

91

6403 99 33

91

6403 99 36

91

6403 99 38

91

6403 99 91

95

6403 99 93

25

6403 99 93

95

6403 99 96

25

6403 99 96

95

6403 99 98

25

6403 99 98

95

6405 10 00

81


1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/11


REGOLAMENTO (CE) N. 389/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,4

TN

111,3

TR

115,0

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

178,8

TR

145,7

ZZ

162,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

100,9

ZZ

87,2

0805 10 20

EG

48,2

IL

57,5

MA

53,4

TN

62,7

TR

53,3

US

44,3

ZZ

53,2

0805 50 10

EG

126,4

IL

130,3

MK

118,8

TR

128,7

US

115,8

ZA

122,1

ZZ

123,7

0808 10 80

AR

90,1

BR

73,7

CA

84,7

CL

94,8

CN

87,5

MK

65,0

NZ

117,2

US

108,5

UY

77,9

ZA

75,1

ZZ

87,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


1.5.2008   

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L 117/13


REGOLAMENTO (CE) N. 390/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lenteja de la Armuña (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Lenteja de la Armuña» registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2007 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 15).

(3)   GU C 171 del 24.7.2007, pag. 24.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Lenteja de la Armuña (IGP)


1.5.2008   

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L 117/15


REGOLAMENTO (CE) N. 391/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 102/2007 che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di assicurare l'attendibilità e la qualità dei dati da fornire, alcune variabili indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione (2) devono essere facoltative per gli Stati membri che presentano una esigua numerosità campionaria dei lavoratori migranti. La Bulgaria e la Romania si trovano in tale situazione, ma non erano ancora Stati membri nel momento in cui è stata proposta l'adozione di tale regolamento.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 102/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le colonne 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219 dell'allegato sono facoltative per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)   GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42).

(2)   GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3.


1.5.2008   

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L 117/16


REGOLAMENTO (CE) N. 392/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

recante approvazione delle modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternasco de Aragón (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Ternasco de Aragón», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare per quanto riguarda la descrizione del prodotto aumentando la categoria di peso della carcassa del «Ternasco de Aragón», che passa ormai da 8,5-11,5 kg a 8-12,5 kg. È soppressa anche la menzione del peso vivo alla macellazione in quanto si tratta di un parametro qualitativo superfluo rispetto alla misura controllata del peso della carcassa.

(3)

La Commissione ha esaminato tale modifica giungendo alla conclusione che essa è giustificata. Trattandosi di una modifica secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza far ricorso alla procedura prevista agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Ternasco de Aragón» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La scheda consolidata, contenente i principali elementi del disciplinare, è riportata nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2007 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 15).


ALLEGATO I

Sono approvate le seguenti modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Ternasco de Aragón» (Spagna):

Descrizione del prodotto

È soppressa la menzione del peso vivo alla macellazione compreso fra 18 e 24 kg, in quanto si tratta di un parametro qualitativo superfluo rispetto ad una misura già controllata mediante il peso della carcassa; quest'ultimo è infatti più esatto e più obiettivo.

La categoria di peso della carcassa del «Ternasco de Aragón» aumenta, passando a 8-12,5 kg. In base agli studi e ai test effettuati in merito, la qualità della carcassa e della carne del prodotto che beneficia dell'indicazione geografica protetta è mantenuta.


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«TERNASCO DE ARAGÓN»

N. CE: ES/PGI/117/0096/19.10.2005

DOP ( ) IGP (X)

La presente scheda presenta i principali elementi del disciplinare relativo al prodotto a scopi informativi.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome

:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria — Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Indirizzo

:

C/ Paseo Infanta Isabel no 1

Tel.

:

91 347 53 97

Fax

:

91 347 54 10

E-mail

:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Associazione

Nome

:

Consiglio regolatore dell'IGP «Ternasco de Aragón»

Indirizzo

:

Ctra. Cogullada, s/n, Mercazaragoza — Edificio Centrorigen — 50014 ZARAGOZA

Tel.

:

976 470 813

Fax

:

976 464 813

E-mail

:

info@ternascodearagon.es

Composizione

:

Produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.1 —

Carne

4.   Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1.   Nome

«Ternasco de Aragón»

4.2.   Descrizione

Carne d'agnello proveniente dalle razze «Aragonesa», «Ojinegra de Teruel» e «Roya Bilbilitana». Il «Ternasco de Aragón» deve provenire da agnelli senza distinzione di sesso (maschi non castrati e femmine) la cui età di macellazione sia compresa fra 70 e 90 giorni. Il peso della carcassa oscilla tra gli 8 ed i 12,5 kg. Grasso di consistenza soda e di colore bianco, profilo rettilineo con tendenza subconvessa e contorni arrotondati. Carne tenera, succosa, consistenza morbida, di colore rosa pallido.

4.3.   Zona geografica

Comunità autonoma di Aragona

4.4.   Prova dell’origine

La carne che beneficia dell’IGP proviene da allevamenti siti nella zona di produzione ed iscritti presso il Consiglio regolatore. L’allevamento, la macellazione, il taglio e il condizionamento sono controllati dal Consiglio regolatore. La carne è immessa sul mercato con un certificato di garanzia approvato dal Consiglio regolatore.

4.5.   Metodo di ottenimento

Gli animali appartengono alle razze « Aragonesa », « Ojinegra de Teruel » e « Roya Bilbilitana ». La macellazione, la scuoiatura e l'eviscerazione sono praticate conformemente ai metodi legali. Le carcasse sono raffreddate sino a quando l'interno della massa muscolare non raggiunge la temperatura adeguata per la maturazione ed il trasporto. Le carcasse sono conservate ad una temperatura ambiente di 3-4 °C per un periodo inferiore a 24 ore e di 1-3 °C per periodi più lunghi; il tempo massimo di conservazione non deve superare 6 giorni.

4.6.   Legame

Le condizioni climatiche continentali di questa zona dalla vegetazione rada (modesta piovosità, venti forti e notevoli variazioni termiche) favoriscono lo sviluppo di tre razze autoctone la cui caratteristica principale è la precocità. Gli animali raggiungono precocemente uno stato di ingrasso ottimale e la loro carne è squisita e molto apprezzata per la sua qualità.

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Consiglio regolatore dell'IGP «Ternasco de Aragón»

Indirizzo

:

Ctra. Cogullada, s/n, Mercazaragoza — Edificio Centrorigen — 50014 ZARAGOZA

Tel.

:

976 470 813

Fax

:

976 464 813

E-mail

:

info@ternascodearagon.es

Il Consiglio regolatore dell'indicazione geografica protetta «Ternasco de Aragón» risponde alla norma EN-45011.

4.8.   Etichettatura

Sulle etichette va obbligatoriamente apposta la dicitura «Ternasco de Aragón» etichette ed i timbri devono essere autorizzati, numerati e rilasciati dal Consiglio regolatore.


1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/20


REGOLAMENTO (CE) N. 393/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

relativo all'autorizzazione dell'astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti nell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l'autorizzazione del preparato astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote, da classificare nella categoria degli «additivi organolettici».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 ottobre 2007 che l'astaxantina dimetildisuccinato non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente (2). Inoltre, ha concluso che l'astaxantina dimetildisuccinato non presenta alcun altro rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre esaminata la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «a) ii). Coloranti; sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi intitolato «On the safety and efficacy of Carophyll® Stay-Pink (astaxanthin dimethyldisuccinate) as a feed additive for salmon and trout [Sicurezza ed efficacia di Carophyll® Stay-Pink (astaxantina dimetildisuccinato) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote]». Adottato il 17 ottobre 2007. The EFSA Journal (2007) 574, pagg. 1-25.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: a) ii) Coloranti; sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale

2 a ii) 165

Astaxantina dimetildisuccinato

 

Sostanza attiva:

 

Astaxantina dimetildisuccinato

(C50H64O10, CAS n.: 578006-46-9)

 

Astaxantina dimetildisuccinato > 96 %

 

Altri carotenoidi < 4 %

 

Composizione dell'additivo:

Formulata in una matrice organica

 

Criteri di purezza:

 

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg di additivo

 

Diclorometano: ≤ 600 mg/kg di additivo

 

Metodi analitici

Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) abbinata a una rivelazione nell'ultravioletto (UV) (1)

Salmoni e trote

138

1)

Utilizzo consentito a partire dall'età di 6 mesi o da un peso di 50 g.

2)

Per l'impiego nei mangimi per pesci, l'additivo deve essere un formulato, adeguatamente stabilizzato con antiossidanti autorizzati. Se nella formulazione è stata utilizzata etossichina, il relativo contenuto deve essere indicato nell'etichetta.

3)

Se l'astaxantina dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina (2)/kg nel mangime per pesci completo.

21 maggio 2018


(1)  Ulteriori informazioni sui metodi analitici sono disponibili sul sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

(2)  1,38 mg di astaxantina dimetildisuccinato equivalgono a 1 mg di astaxantina.


1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/22


REGOLAMENTO (CE) N. 394/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio di determinati animali di specie ricettive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11, 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) stabilisce norme per la lotta, il controllo, la sorveglianza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, nelle e dalle zone soggette a restrizioni. Esso stabilisce altresì le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita applicabili ai movimenti di animali ricettivi, al loro sperma, ai loro ovuli e ai loro embrioni, di cui alla direttiva 2000/75/CE.

(2)

Negli scorsi mesi, l'esperienza ha dimostrato che in alcuni Stati membri l'efficacia delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1266/2007 dirette a proteggere gli animali dagli attacchi di vettori può essere compromessa da una serie di fattori, tra cui la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.

(3)

Tenuto conto di queste circostanze e in attesa di una loro ulteriore valutazione scientifica, è opportuno autorizzare gli Stati membri di destinazione, in cui l'introduzione di animali non immuni in tali circostanze potrebbe costituire un rischio per la sanità animale, a disporre che i movimenti di animali non immuni siano subordinati a condizioni supplementari giustificate sulla base di una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui gli animali sono introdotti. Tali condizioni supplementari devono essere limitate a quanto è necessario per assicurare una protezione efficace contro gli attacchi dei vettori.

(4)

Il confinamento degli animali in luoghi protetti dai vettori è una misura che è possibile applicare ed è efficace per proteggere gli animali giovani dagli attacchi dei vettori, purché sia effettuato in determinate condizioni. Pertanto, gli Stati membri di destinazione devono essere autorizzati a imporre il rispetto di tali condizioni in relazione all'introduzione di animali giovani non immuni che non possono essere vaccinati. Poiché disposizioni in tal senso hanno effetti sugli scambi intracomunitari, l'intenzione di applicare tali condizioni supplementari deve essere comunicata alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni dimostranti che esse sono giustificate.

(5)

La Commissione ha chiesto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le disposizioni del presente regolamento potranno essere riesaminate tenendo conto di tale parere nonché delle conoscenze e dell'esperienza che saranno acquisite. Pertanto, il periodo transitorio deve essere limitato al 31 dicembre 2008.

(6)

I punti 6 e 7 dell'allegato III, sezione A del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabiliscono le condizioni per l'esenzione degli animali naturalmente immuni dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE. Risulta da esperimenti che nel caso della febbre catarrale la durata della protezione post-infezione è considerevole. Pertanto, gli animali infettati per via naturale sono immuni per un lungo periodo dopo l'infezione ad opera di questo particolare sierotipo. L'individuazione di una risposta immunitaria al virus della febbre catarrale in animali non vaccinati rivela una precedente infezione. Tuttavia, la protezione può variare secondo la razza dell'animale, il ceppo virale e le caratteristiche individuali dell'animale. Di conseguenza, la conferma della persistenza della risposta dell'anticorpo mediante due test sierologici, il primo effettuato tra 60 e 360 giorni prima del movimento e il secondo sette giorni prima del movimento, può fornire una garanzia supplementare del fatto che tali animali sono immuni e i loro movimenti possono quindi avvenire in condizioni di sicurezza.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

1)

nel capo 4 è inserito l'articolo 9 bis seguente:

«Articolo 9 bis

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 31 dicembre 2008, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali, gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e che soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato III, sezione A, ma non soddisfano le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, soddisfino le condizioni seguenti:

a)

gli animali devono essere di età inferiore a 90 giorni;

b)

gli animali devono essere confinati fin dalla nascita in un luogo protetto dai vettori;

c)

i test di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'allegato III, sezione A, devono essere stati eseguiti su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento.

2.   Se uno Stato membro intende applicare le condizioni supplementari di cui al paragrafo 1, lo comunica preventivamente alla Commissione.

Esso fornisce alla Commissione tutte le informazioni che giustificano l'applicazione di tali condizioni supplementari, tenendo conto della sua situazione entomologica ed epidemiologica, in particolare per quanto riguarda le specie vettore e il sierotipo virale interessati, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.

Se la Commissione non si oppone all'applicazione delle condizioni supplementari entro sette giorni dalla data della notifica, lo Stato membro è autorizzato ad applicarle immediatamente. Esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri.

3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti l'applicazione di condizioni supplementari ai sensi del paragrafo 2.»;

2)

nell'allegato III la sezione A è modificata come segue:

a)

il punto 6, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

sono stati sottoposti a due test sierologici secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il primo test è effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento, il secondo è effettuato su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento; oppure»

b)

al punto 7, la frase introduttiva e la lettera a), sono sostituite dal testo seguente:

«Gli animali non sono mai stati vaccinati contro il virus della febbre catarrale e sono stati sottoposti, con risultati positivi, a due test sierologici adeguati, secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, al fine di rilevare anticorpi specifici di tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale presenti o potenzialmente presenti nell’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, e

a)

il primo test è effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento, il secondo è effettuato su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento; oppure».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)   GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37. Regolameno modificato dal regolamento (CE) n. 289/2008 (GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 3).


1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/24


REGOLAMENTO (CE) N. 395/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o maggio 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1o maggio 2008, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).

(3)   GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1o maggio 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00  (*1)

di media qualità

0,00  (*1)

di bassa qualità

0,00  (*1)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00  (*1)

1002 00 00

SEGALA

0,00  (*1)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00  (*1)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00  (*1)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(*1)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

16.4.2008-29.4.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (*1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (*2)

Frumento duro di bassa qualità (*3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

287,13

147,43

Prezzo FOB USA

312,22

302,22

282,22

160,14

Premio sul Golfo

8,69

Premio sui Grandi laghi

–1,88

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

43,09  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

39,20  EUR/t


(*1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/27


DIRETTIVA 2008/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

la direttiva 2006/88/CE stabilisce alcune norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti. Tali norme tengono conto della classificazione delle malattie come esotiche e non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva, nonché delle specie sensibili.

(2)

La viremia primaverile delle carpe (SVC) è inserita nell'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE.

(3)

Nel quadro delle discussioni tenutesi in sede di Consiglio che hanno portato all'adozione della direttiva 2006/88/CE, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione in cui prendeva atto delle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri produttori di carpe rispetto alle conseguenze di una disciplina relativa all'SVC mediante norme comunitarie armonizzate. La Commissione ha risposto che, dopo l'entrata in vigore della direttiva 2006/88/CE ma prima della sua data d'applicazione, avrebbe nuovamente valutato, se invitata a procedere in tal senso e in base agli argomenti addotti, se l'SVC possa continuare a figurare all'allegato IV, parte II, della direttiva. La Commissione ha ricevuto da diversi Stati membri richieste relative a una nuova valutazione.

(4)

L'allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE definisce i criteri per stabilire se una malattia sia esotica o non esotica. Secondo i criteri per la classificazione delle malattie non esotiche, occorre considerare se una malattia, una volta introdotta in uno Stato membro che ne era indenne, possa influire notevolmente sulla situazione economica provocando perdite di produzione e costi annuali connessi con la malattia e con il suo contenimento superiori al 5 % del valore della produzione di animali d'acquacoltura delle specie sensibili nella regione.

(5)

Dalle informazioni fornite dagli Stati membri che sono i principali produttori di carpe si evince che l'SVC è già una malattia endemica ma che, negli ultimi 20-25 anni, non ha causato perdite importanti per l'industria.

(6)

Inoltre, è opportuno considerare se l'SVC possa essere controllata a livello degli Stati membri e se tale controllo abbia un buon rapporto costi/benefici. Data la situazione idrografica e la struttura dell'allevamento delle carpe nei principali Stati membri produttori, i costi connessi con le misure di eradicazione della malattia sarebbero sproporzionati rispetto alle perdite economiche causate dalla malattia stessa. Dalle informazioni recentemente ricevute, l'SVC non risulta soddisfare tutti i criteri per l'inserimento nell'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(7)

È pertanto opportuno rimuovere l'SVC dall'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(8)

L'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che, qualora una malattia non elencata nell'allegato IV, parte II, comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure per prevenire la diffusione di tale malattia o lottare contro di essa. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa.

(9)

A norma dell'articolo 63 della direttiva 2006/88/CE, la decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (2) continua ad applicarsi ai fini della direttiva 2006/88/CE in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente all'articolo 43 della direttiva stessa, che sono adottate entro e non oltre 3 anni dalla sua entrata in vigore.

(10)

La decisione 2004/453/CE della Commissione riconosce l'intero territorio o parti del territorio di Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito in quanto indenni da SVC o soggetti a programmi di controllo ed eradicazione. Detti Stati membri possono quindi richiedere garanzie complementari per l'introduzione sui rispettivi territori di specie sensibili all'SVC.

(11)

Gli Stati membri che possono richiedere garanzie complementari in conformità della decisione 2004/453/CE dovrebbero poter continuare ad applicare misure a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, comprese restrizioni sulla commercializzazione e le importazioni, al fine di controllare l'SVC e mantenere il proprio status di paesi indenni dalla malattia.

(12)

L'allegato IV della direttiva 2006/88/CE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce che gli Stati membri adottino misure nazionali conformi a tale direttiva entro il 1o maggio 2008 e applichino tali disposizioni nazionali entro il 1o agosto 2008. Per lasciare un tempo sufficiente agli Stati membri, le misure nazionali conformi alla direttiva 2006/88/CE, modificata dalla presente direttiva, dovranno essere adottate entro il 1o agosto 2008, e le disposizioni nazionali essere applicate a partire dal 1o agosto 2008.

(14)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2006/88/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o agosto 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dal 1o agosto 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)   GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/272/CE (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 31).


ALLEGATO

La parte II dell'allegato IV è sostituita dal testo seguente:

«PARTE II

Elenco malattie

MALATTIE ESOTICHE

 

MALATTIA

SPECIE SENSIBILI

PESCI

Necrosi ematopoietica epizootica

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Perca fluviatilis)

Sindrome ulcerativa epizootica

Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius e Trichogaster.

MOLLUSCHI

Infezione da Bonamia exitiosa

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis)

Infezione da Perkinsus marinus

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica)

Infezione da Microcytos mackini

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis)

CROSTACEI

Sindrome di Taura

Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei)

Malattia della testa gialla

Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duorarum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei)


MALATTIE NON ESOTICHE

 

MALATTIE

SPECIE SENSIBILI

PESCI

Setticemia emorragica virale (VHS)

Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus) spratto (Sprattus sprattus) e temolo (Thymallus thymallus)

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar)

Virus erpetico (KHV)

Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio)

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta).

MOLLUSCHI

Infezione da Marteilia refringens

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovencialis)

Infezione da Bonamia ostreae

Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselammellosa), ostrica piatta europea (O. edulis), e ostrica argentina (O. puelchana).

CROSTACEI

Malattia dei punti bianchi

Tutti i decapodi (ordine Decapoda).»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

relativa alle norme applicate in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia in merito alla dispensa dall’autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono allo smaltimento di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 1212]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/350/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE

(1)

Con notifiche in data 13 settembre 2005, 18 gennaio 2006, 3 e 4 agosto 2006 e 6 dicembre 2006, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le modifiche proposte alle norme esistenti in materia di dispensa dalle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti pericolosi in Inghilterra, Galles e Scozia di cui all'articolo 3 (Attività che non richiedono autorizzazione) dei Waste Management Licensing Regulations 1994 — Statutory Instrument (SI) N. 1056/1994, quale modificato.

(2)

Il Regno Unito ha notificato unicamente i punti 17, paragrafo 1; 18, paragrafo 1; 38, 39, paragrafi 1 e 2; 43, 45, paragrafi 1 e 2; 47A, paragrafo 2, e 48A, paragrafo 2, del progetto di regolamento del 2006 in materia di dispensa dalle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti (modifica e disposizioni connesse) (Inghilterra e Galles) concernenti i rifiuti pericolosi. Per l'Irlanda del Nord sono stati notificati i punti 49-51 dell'appendice A dell'allegato A dell'allegato 2 (Dispensa dalle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti) del regolamento del 2003 in materia di dispensa dalle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti (Irlanda del Nord). La Scozia ha invece notificato le dispense dall’autorizzazione tanto per i rifiuti pericolosi quanto per i rifiuti non pericolosi [punti 3(a)(ii), 3(c), 6(1) e (2), 17(1), 18(2)(a) e (b), 28, 36 da (1) a (3), 38, 39(1) e 2), 43 da (1) a (3), 45(1) e (2), 47(2) e 48(2) del progetto di regolamento modificato del 2006 in materia di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti in Scozia].

2.   VALUTAZIONE

(3)

Per quanto riguarda la conformità con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE, le dispense comunicate riguardanti i rifiuti pericolosi in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia soddisfano le condizioni previste da detta direttiva. I progetti comunicati elencano i tipi e i quantitativi massimi di rifiuti pericolosi e stabiliscono ulteriori condizioni per le attività di stoccaggio. La tipologia dei rifiuti interessati è opportunamente identificata, a norma della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, e della decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (2).

(4)

Il punto 38 dei progetti notificati, relativo allo stoccaggio di rifiuti su cui sono effettuate prove al fine di stabilirne la classificazione e per determinare il trattamento opportuno, non contiene l'adeguato riferimento in base alla decisione 2000/532/CE. La Commissione ha tuttavia accettato questa eccezione in quanto è necessario sottoporre i rifiuti a prove e analisi per stabilire le caratteristiche che alcuni di questi presentano ed anche la loro eventuale pericolosità. Pertanto soltanto dopo le prove può essere stabilito per i rifiuti il riferimento corretto ed il trattamento adeguato. La dispensa non concerne alcun trattamento dei rifiuti disciplinato da un'autorizzazione distinta.

(5)

Con riguardo alle dispense comunicate, la Commissione ritiene sproporzionata la previsione di valori limite per le sostanze pericolose contenute nei rifiuti e di valori limite di emissione. Essa reputa infatti che la gestione dei rifiuti oggetto di dispense sia assicurata in modo soddisfacente, in conformità con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, se sono soddisfatte le altre condizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE.

(6)

Per quanto concerne la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE riguardante la conformità dei tipi o delle quantità di rifiuti ed i metodi di recupero con le condizioni stabilite all'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti (3), i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE sono ripresi nel punto 4, (1) (a) dell'allegato 4 dello SI N. 1056/1994. È pertanto soddisfatta la condizione stabilita all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE.

(7)

Il punto 18 (1) del SI N. 1056/1994 prevede che compiono un'infrazione lo stabilimento o l'impresa che esercitano senza essere registrati presso l'autorità competente un'attività con dispensa di autorizzazione concernente il recupero o l'eliminazione di rifiuti. Pertanto la condizione relativa alla registrazione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE è soddisfatta da detta disposizione.

(8)

La Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla conformità delle dispense comunicate alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE. Durante la fase di consultazione, nessuno Stato membro ha presentato obiezioni all'adozione delle norme in esame.

3.   CONCLUSIONI

(9)

Alla luce dei risultati della consultazione con gli Stati membri e poiché dall'indagine condotta dalla Commissione risulta che le norme in questione soddisfano le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, è opportuno approvare le norme proposte.

(10)

L'allegato alla presente decisione riassume le regole comunicate dal Regno Unito che soddisfano le condizioni previste all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE. La presente decisione si applica unicamente alle disposizioni riportate nell'allegato, fatta salva l'applicazione alle norme notificate di altre disposizioni previste dalle direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE o dalla normativa comunitaria.

(11)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme concernenti le dispense dall'autorizzazione per il recupero di rifiuti pericolosi stabilite dai Draft Waste Management Licensing Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006, Waste Electrical and Electronic Equipment (Waste Management Licensing) (Northern Ireland) Regulations 2006 e Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006, comunicati dal Regno Unito e di cui all'allegato alla presente decisione, soddisfano il disposto dell'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/689/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 3 aprile 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(2)   GU L 226 de 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 2001/573/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

(3)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Norme notificate dal Regno Unito e considerate dalla Commissione conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2, e 4 della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE

1.   The waste management licensing exemptions (amendment and related provisions) (England and Wales) Regulations 2006

Disposizione

Tipo di rifiuti, con codice

Tipo di attività (1)

Valori limite

Altri requisiti (elenco non esaustivo)

Punto 17(1)

14 06 01*  (2)

Stoccaggio

Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 18 t

Durata massima dello stoccaggio: 6 mesi

I rifiuti devono essere stoccati in contenitori ermeticamente sigillati, posti su superfici impermeabili.

In caso di stoccaggio nei locali, i rifiuti devono essere conservati separatamente.

14 06 02* , 14 06 03* , 20 01 13*

Stoccaggio

Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 5 m3

Durata massima dello stoccaggio: 6 mesi

20 01 27* (Vernici, escluse le vernici industriali e specializzate, i prodotti per i trattamenti conservativi del legno, vernici con aerosol e spray, inchiostri, adesivi e resine, in attesa di riutilizzazione come vernici).

Stoccaggio

Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 10 000 litri.

Durata massima dello stoccaggio: 6 mesi

17 02 04* (Legno compresi i pali del telegrafo e le traversine ferroviarie)

Stoccaggio

Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 100 t

Durata massima dello stoccaggio: 1 anno

Lo stoccaggio deve essere effettuato su superfici impermeabili.

In caso di stoccaggio nei locali, i rifiuti devono essere conservati separatamente.

Punto 18(1)

Da 13 01 09* a 13 07 01* tranne da 13 03 01* a 13 03 10* e da 13 05 01* a 13 05 08*

Stoccaggio

Capacità massima di stoccaggio del contenitore: 3 m3, con un limite di 20 contenitori nei locali

Durata massima dello stoccaggio: 1 anno

I rifiuti sono stoccati in contenitori sicuri, ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle acque interne o costiere oppure a 50 metri da qualsiasi pozzo, trivellazione o opera simile che scenda negli strati sotterranei a scopo di rifornimento idrico.

In caso di stoccaggio nei locali, i rifiuti devono essere conservati separatamente.

20 01 33* (raccolta differenziata di batterie suddivise e non suddivise, batterie contenenti rifiuti pericolosi)

Stoccaggio

Capacità massima di stoccaggio del contenitore: 400 m3

Durata massima dello stoccaggio: 1 anno

Se stoccati in contenitori sicuri nei locali, i rifiuti sono conservati separatamente.

Punto 38

Campioni di rifiuti (compresi campioni di rifiuti pericolosi) che devono essere sottoposti a prove ed analisi

Stoccaggio

Limite massimo di stoccaggio: 10 t

 

Punto 39(1)

Medicinali di cui ai codici 18 01 08* e 20 01 31* nonché siringhe ipodermiche di cui al codice 18 01 03*

Stoccaggio presso farmacie (rese da famiglie e da singoli individui)

Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 5 m3

Durata massima dello stoccaggio: 6 mesi

Questi rifiuti sono stoccati separatamente in contenitori sicuri.

Punto 39(2)

Siringhe ipodermiche e oggetti da taglio di cui ai codici 18 01 03* e 18 02 02*

Rifiuti sanitari (diversi dalle siringhe ipodermiche e degli oggetti da taglio) di cui ai codici 18 01 03* e 18 02 02

Medicinali di cui ai codici18 01 08* , 18 02 07* e 20 01 31*

Stoccaggio nei locali di uno studio medico, infermieristico o veterinario dei prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività professionale

Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in una sola volta: 5 m3.

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

I rifiuti sono stoccati in contenitori sicuri

Punto 43(1) e (3)

Rifiuti di lampade a discarica, compresi i tubi fluorescenti (di cui al codice 20 01 21* )

Triturazione al fine di ridurre il volume prima della raccolta

Quantitativo massimo di lampade lavorate in qualsiasi periodo di 24 ore: 3 t.

Concentrazione massima di mercurio nelle emissioni: 50 μg/m3.

L'operazione di triturazione è effettuata in impianti all'uopo previsti al fine di ridurre il volume dei rifiuti prima della raccolta.

L'operazione di triturazione è effettuata unicamente a tale scopo.

Punto 43(2) e (4)

Rifiuti di lampade a discarica, compresi i tubi fluorescenti di cui al codice 20 01 21*

Stoccaggio prima della triturazione o stoccaggio dopo la triturazione ma prima della raccolta.

Concentrazione di mercurio nelle emissioni ≤ 50 μg/m3

Lo stoccaggio delle lampade prima della triturazione deve avvenire sotto una copertura resistente alle intemperie in conformità del paragrafo 1 dell'allegato III della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (3). Lo stoccaggio dopo la triturazione va effettuato in un contenitore sicuro.

Punto 45(1)

Batterie al piombo acido per veicoli a motore di cui al codice 16 06 01* che formino o meno parte di, o siano contenute in, un veicolo a motore

Selezione

Limite massimo: 20 t/7 giorni

I rifiuti sono stoccati in un luogo sicuro destinato o adattato al recupero dei rottami di metallo o alla demolizione dei rifiuti di veicoli a motore; la superficie su cui è effettuata l'attività è interamente ricoperta di una pavimentazione impermeabile con un sistema di drenaggio sigillato e l'impianto o l'attrezzatura utilizzati nello svolgimento di tali attività devono essere in buono stato di funzionamento

Punto 45(2)

Batterie al piombo acido per veicoli a motore di cui al codice 16 06 01* che formino o meno parte di, o siano contenute in, un veicolo a motore

Stoccaggio

40 t/12 mesi

I rifiuti sono stoccati separatamente o sono tenuti in un contenitore separato in un luogo sicuro.

Ogni contenitore in cui sono stoccati i rifiuti, è posto su una superficie impermeabile, fornita di un sistema di drenaggio sigillato.

Una partita comprendente più di un tipo di rifiuti, consegnata in tali locali, può esservi stoccata non separatamente durante la selezione, per un periodo non superiore a 2 mesi.

L'altezza di qualsiasi pila o catasta di rifiuti non deve superare i 5 metri.

Punto 49

16 02 11* , 20 01 23*

Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo) e stoccaggio nel locale in cui è svolta tale attività su qualsiasi RAEE da sottoporre a riparazione o a rimessa a nuovo o a entrambe tali operazioni

Limite di stoccaggio: 80 m3

Limite di trattamento: 5 t/giorno

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

I rifiuti sono stoccati e trattati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC o HFC

16 02 13* , 20 01 35*

Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo) e stoccaggio nel locale in cui è svolta tale attività su qualsiasi RAEE che deve sottoposto a riparazione o a rimessa a nuovo o a entrambe tali operazioni

Limite di stoccaggio: 80 m3

Limite di trattamento: 5 t/giorno

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

 

Punto 50

16 02 11* , 20 01 23*

Stoccaggio

Limite di stoccaggio: 80 m3.

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

Lo stoccaggio deve essere effettuato su una superficie impermeabile in un contenitore sicuro o in un posto sicuro.

Va usata una copertura resistente alle intemperie.

Tali rifiuti devono essere stoccati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC o HFC; il numero massimo di unità per ogni pila non può essere superiore a 2; l'altezza media di ogni pila non deve superare 3,5 metri

16 02 13* , 20 01 35*

Stoccaggio

Limite di stoccaggio: 80 m3.

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

Lo stoccaggio deve essere effettuato su una superficie impermeabile in un contenitore sicuro o in un posto sicuro.

Va usata una copertura resistente alle intemperie.

20 01 21*

Stoccaggio

Limite di stoccaggio: 50 m3.

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

Lo stoccaggio deve essere effettuato in adeguati contenitori a tenuta ermetica posti in un luogo sicuro; va usata una copertura resistente alle intemperie.

I rifiuti devono essere stoccati in modo da non rompere i vetri.


2.   The waste management licensing amendment (Scotland) regulations 2006

Disposizione

Tipo di rifiuti, con codice

Tipo di attività

Valori limite

Altri requisiti

Punto 3(a) (ii)

Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03*

Combustione a fini energetici

 

Occorrono l'autorizzazione concessa nell'ambito della parte I della legge del 1990 o un permesso accordato nel quadro del regolamento del 2000 nonché il rispetto dei Waste Incineration (Scotland) Regulations 2003

Punto 3(c)

Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03*

Stoccaggio (nel luogo di produzione)

Limite di stoccaggio: 23 000 litri

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

 

Punto 6(1)

Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03*

Combustione a fini energetici in motori di aeromobili, automobili, locomotive ferroviarie, navi o altri vascelli

Complessivamente il quantitativo dei rifiuti utilizzati per combustione non deve superare 2 500 l/ora per qualsiasi motore

 

6(2)

Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03*

Stoccaggio di oli usati destinati alla combustione a norma del punto 6(1)

23 000 litri

 

Punto 17(1)

Solventi di cui ai codici 14 06 02* , 14 06 03* e 20 01 13* , batterie di cui al codice 20 01 33*

Stoccaggio

Quantitativo massimo: 5 m3

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

In qualsiasi locale, i rifiuti sono stoccati separatamente in un luogo sicuro.

Refrigeranti e halon di cui al codice 14 06 01* (clorofluorocarburi, HCFC e HFC)

Stoccaggio

Quantitativo massimo: 18 t

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

Punto 18(2)(a)

Batterie di cui al codice 20 01 33*

Stoccaggio

Complessivamente la capacità di stoccaggio dei contenitori usati per tali rifiuti non deve superare 400 m3.

Non oltre 20 contenitori stoccati in tali locali

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

Sono prese disposizioni per evitare che gli oli fuoriescano per terra o negli scarichi. I rifiuti sono stoccati separatamente.

Punto 18(2)(b)

Da 13 01 09* a 13 01 13* , da 13 02 04* a 13 02 08* , da 13 03 06* a 13 03 10* , da 13 04 01* a 13 04 03* , da 13 07 01* a 13 07 03*

Stoccaggio

Complessivamente la capacità di stoccaggio dei contenitori usati per tali rifiuti non deve superare 3 m3.

Non oltre 20 contenitori stoccati in tali locali.

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

Sono prese disposizioni per evitare che gli oli fuoriescano per terra o negli scarichi.

I rifiuti sono stoccati separatamente.

Punto 28

18 01 03* , 18 01 06* , 18 01 08* , 18 01 10*

L'autoclave è utilizzata per sterilizzare i rifiuti nel luogo in cui questi sono prodotti

Capacità massima dell'autoclave: 3 m3, quantitativo massimo di rifiuti sterilizzati in un qualsiasi posto durante un qualsiasi mese civile: 100 t

L'autoclave deve essere accreditata dalla Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency

Punto 36(1) e (2)

Rifiuti diversi dai residui del lavaggio delle cisterne: 15 02 02* , da 16 02 09* a 16 02 13* , 16 02 15* , 16 04 03* , 16 05 04* , da 16 06 01* a 16 06 03* , 16 06 06* , 18 01 03* , 18 01 06* , 18 01 08* , 20 01 13* , 20 01 21* , 20 01 23* , 20 01 26* , 20 01 27* , 20 01 29* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35* , 20 01 37*

Stoccaggio in una infrastruttura per la raccolta di tali rifiuti creata all'interno di una zona portuale, nei casi in cui lo stoccaggio è connesso alla raccolta o al trasporto dei rifiuti

Capacità massima di stoccaggio in una volta: 20 m3/nave

Durata massima dello stoccaggio: 7 giorni

 

Punto 36(1) e (3)

Lavaggio delle cisterne: Da 13 01 09* a 13 01 13* , 13 02 04* da 13 02 08* , 13 03 06* a 13 03 10* , 13 04 01* a 13 04 03* , 13 07 01* da 13 07 03* , 13 08 01* , 13 08 02* , 13 08 99* , 16 07 08* , 16 07 09* , 16 10 01* e 16 10 03*

Stoccaggio in una infrastruttura per la raccolta di tali rifiuti creata all'interno di una zona portuale, nei casi in cui lo stoccaggio è connesso alla raccolta o al trasporto dei rifiuti

Il quantitativo di residui di lavaggio consistente in zavorra sporca non deve superare il 30 % della stazza lorda complessiva della nave.

Il quantitativo di residui di lavaggio consistente in miscele di rifiuti contenenti petrolio non deve superare l'1 % della stazza lorda complessiva delle navi.

 

Punto 38

Campioni di rifiuti pericolosi (incluso lo stoccaggio temporaneo di RAEE durante il loro recupero) che sono o devono essere sottoposti a prove ed analisi

Lo stoccaggio in qualsiasi luogo in cui sono o devono essere sottoposti a prove ed analisi

Limite massimo di stoccaggio: 10 t

 

Punto 39(1)

16 02 09* , 16 02 10* , 16 02 11* , 16 02 12* , 16 02 13* , 16 02 15* , 16 06 01* , 16 06 02* , 16 06 03* , 18 01 03* , 18 01 08* , 18 02 02* , 18 02 07* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35*

Stoccaggio presso una farmacia o nei locali di uno studio medico, infermieristico o veterinario o in qualsiasi altro punto di scambio degli aghi, per i prodotti riportati in tali luoghi da istituti o case di cura, gruppi familiari o singoli individui.

Capacità massima di stoccaggio: 10 m3

massimo riportato in 24 ore: 5 kg/5 l

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

 

Punto 39(2)

16 02 09* , 16 02 10* , 16 02 11* , 16 02 12* , 16 02 13* , 16 02 15* , 16 06 01* , 16 06 02* , 16 06 03* , 18 01 03* , 18 01 08* , 18 02 02* , 18 02 07* , 20 01 31* , 20 01 33* , 20 01 35

Stoccaggio nei locali di uno studio medico, infermieristico o veterinario dei rifiuti prodotti nell'espletamento dell'attività in questione.

Capacità massima di stoccaggio: 10 m3

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

 

Punto 43(1) e (3)

Rifiuti di lampade a discarica, compresi i tubi fluorescenti (di cui al codice 20 01 21* )

Frantumazione, per ridurre il volume prima della raccolta

Quantitativo massimo di lampade lavorato in un qualsiasi periodo di 24 ore: 3 t

Concentrazione massima di mercurio nelle emissioni: 50 μg/m3

L'operazione di frantumazione è effettuata in impianti costruiti per ridurre di volume i rifiuti prima della raccolta.

L'operazione di frantumazione è effettuata unicamente a tale scopo.

Punto 43(2) e (3)

Rifiuti di lampade a discarica, compresi i tubi fluorescenti di cui al codice 20 01 21*

Stoccaggio precedente la frantumazione o stoccaggio successivo alla frantumazione ma precedente la raccolta

Concentrazione di mercurio nelle emissioni ≤ 50 μg/m3

Lo stoccaggio delle lampade che precede la frantumazione deve essere effettuato sotto una copertura resistente alle intemperie, in conformità con il paragrafo 1 dell'allegato III della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (4). Lo stoccaggio dopo la frantumazione è effettuato in un contenitore sicuro.

Punto 45(1)

Batterie al piombo acido per veicoli a motore (di cui alla categoria 16 06 01* del Catalogo europeo dei rifiuti) che non formino parte di, o non siano contenute in, un veicolo a motore

Selezione

Capacità massima: 20 t/7 giorni.

Il locale ha un pavimento impermeabile fornito di un sistema di drenaggio sigillato.

Gli impianti o le attrezzature usati per svolgere tale attività devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento.

Punto 45(2)

Batterie al piombo acido per veicoli a motore (di cui alla categoria 16 06 01* del Catalogo europeo dei rifiuti) che non formino parte di, o non siano contenute in, un veicolo a motore

Stoccaggio in un luogo destinato o adattato al recupero dei rottami di metallo o alla demolizione dei rifiuti di veicoli a motore

Capacità massima di stoccaggio: 40 t

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

L'altezza di qualsiasi pila o catasta di rifiuti non deve superare i 5 metri

Se necessario, i rifiuti sono stoccati in contenitori sicuri, su un pavimento impermeabile fornito di un sistema di drenaggio sigillato.

Punto 47(2)

16 02 11* e 20 01 23*

Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo) e stoccaggio connesso

Limite di stoccaggio (in attesa della riparazione o della rimessa a nuovo o stoccaggio successivo a tale trattamento): 80 m3

Limite di trattamento: 5 t/giorno.

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

L'attività è condotta principalmente al fine di riutilizzare le RAEE per il loro scopo iniziale, in un luogo sicuro.

I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente.

Nello svolgimento di tale attività, vanno usati i migliori trattamenti e tecniche disponibili in materia di trattamento, recupero o riciclaggio.

I rifiuti sono stoccati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC o HFC.

16 02 13* e 20 01 35*

Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo) e stoccaggio connesso

Limite di stoccaggio (in attesa della riparazione o della rimessa a nuovo o stoccaggio successivo a tale trattamento): 80 m3

Limite di trattamento: 5 t/giorno.

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

L'attività è condotta principalmente al fine di riutilizzare le RAEE per il loro scopo iniziale, in un luogo sicuro.

I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente.

Nello svolgimento di tale attività, vanno usati i migliori trattamenti e tecniche disponibili in materia di trattamento, recupero o riciclaggio.

Punto 48(2)

16 02 11* , 20 01 23*

Stoccaggio

Limite di stoccaggio: 80 m3

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi. L'altezza complessiva di qualsiasi catasta non deve superare 2 unità o 3.5 m, adottando il valore più basso.

I rifiuti sono stoccati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC e HFC su una superficie impermeabile, in un luogo sicuro.

I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente.

Per le RAEE stoccate occorre prevedere una copertura resistente alle intemperie.

16 02 13* e 20 01 35*

Stoccaggio

Limite di stoccaggio: 80 m3

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

Le RAEE sono stoccate su una superficie impermeabile, in un luogo sicuro, sotto una copertura resistente alle intemperie.

I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente.

20 01 21*

Stoccaggio

Quantitativo massimo: 50 m3

Durata massima: 3 mesi

I rifiuti sono stoccati in un luogo sicuro in modo da evitare la rottura dei vetri.

I rifiuti sono stoccati in modo da non ostacolare la riutilizzazione o il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità rispettose dell’ambiente.


3.   Esenzioni proposte per le operazioni relative alle RAEE da aggiungere all'allegato 2 dei Waste Management licensing regulations (Northern Ireland) 2003

Disposizione

Tipo di rifiuti, con codice

Tipo di attività (5)

Valori limite

Altri requisiti (elenco non esaustivo)

Punto 49

16 02 11* , 20 01 23*

Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo), che non comprende il degasaggio e la cattura delle sostanze che riducono lo strato di ozono, e stoccaggio se l'attività è effettuata su RAEE destinate alla riparazione o alla rimessa a nuovo o ad entrambe

Limite di stoccaggio: 80 m3

Limite di trattamento: 5 t/giorno

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

I rifiuti sono stoccati e trattati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC o HFC

16 02 13* , 20 01 35*

Trattamento (riparazione e/o rimessa a nuovo), che non comprende il degasaggio e la cattura delle sostanze che riducono lo strato di ozono, e stoccaggio se l'attività è effettuata su RAEE destinate alla riparazione o alla rimessa a nuovo o ad entrambe

Limite di stoccaggio: 80 m3

Limite di trattamento: 5 t/giorno

Durata massima dello stoccaggio: 12 mesi

 

Punto 50

16 02 11* , 20 01 23*

Stoccaggio

Limite di stoccaggio: 80 m3

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

Lo stoccaggio deve essere effettuato su una superficie impermeabile.

Deve essere utilizzata una copertura resistente alle intemperie.

Tali rifiuti devono essere stoccati in trattati in modo da evitare il rilascio di CFC, HCFC e HFC; il numero di unità in una catasta non deve essere superiore a 2; l'altezza media di una catasta non deve superare 3,5 metri.

16 02 13* , 20 01 35*

Stoccaggio

Limite di stoccaggio: 80 m3.

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

Lo stoccaggio deve essere effettuato su una superficie impermeabile.

Deve essere utilizzata una copertura resistente alle intemperie.

20 01 21*

Stoccaggio

Limite di stoccaggio: 50 m3.

Durata massima dello stoccaggio: 3 mesi

Lo stoccaggio deve essere effettuato in contenitori adeguati e sicuri.

Deve essere utilizzata una copertura resistente alle intemperie.

Questo tipo di rifiuti va stoccato in modo da evitare la rottura dei vetri.

Punto 51

20 01 21*

Frantumazione, per ridurre il volume prima della raccolta

Il quantitativo complessivo di lampade lavorate in un periodo di 24 ore: al massimo 3 t. Concentrazione di mercurio nelle emissioni ≤ 50 μg/m3

L'operazione di frantumazione è effettuata in impianti intesi a ridurre il volume dei rifiuti prima della raccolta.

L'operazione di frantumazione è effettuata unicamente a tale scopo .

Le lampade sono stoccate sotto una copertura resistente alle intemperie.

Dopo la frantumazione le lampade sono stoccate in un contenitore sicuro.


(1)  Le attività elencate nel presente allegato sono svolte unicamente a fini di recupero.

(2)  I codici a sei cifre con asterisco utilizzati nel presente allegato fanno riferimento alla nomenclatura stabilita nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

(3)   GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(4)   GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(5)  Le attività elencate nel presente allegato sono svolte unicamente a fini di recupero.


1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2008

che modifica la decisione 2000/57/CE relativamente ai casi da riferire nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili

[notificata con il numero C(2008) 1574]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/351/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare gli articoli 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I della decisione 2000/57/CE del 22 dicembre 1999, relativa al sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili a norma della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) descrive i casi che le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro sono tenute a riferire nel quadro di detto sistema.

(2)

Il sistema di allarme rapido e di reazione della rete comunitaria va limitato ai casi di cui all'allegato I della decisione 2000/96/CE (3), o a qualsiasi altra malattia trasmissibile a norma dell'articolo 7 di tale decisione, i quali, da soli o in associazione con altri casi simili, rappresentano una minaccia reale o potenziale per la sanità pubblica.

(3)

Nelle conclusioni del 30 novembre e del 1o dicembre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha dichiarato che, al fine di evitare ogni ritardo, è opportuno che potenziali emergenze sanitarie di portata internazionale vengano notificate simultaneamente all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e alla rete comunitaria a norma della decisione n. 2119/98/CE.

(4)

A norma del regolamento sanitario internazionale (2005), entrato in vigore il 15 giugno 2007, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a notificare all'Organizzazione mondiale della sanità determinati casi di rilevanza sanitaria, in particolare se possono costituire un'emergenza sanitaria di portata internazionale, nonché tutti i provvedimenti sanitari presi in risposta a tali casi, oppure a consultare l'OMS al riguardo.

(5)

Tali notifiche e consultazioni relative alle malattie trasmissibili di cui all'allegato della decisione n. 2119/98/CE vanno trasmesse mediante il sistema di allarme rapido e di reazione istituito dalla decisione 2000/57/CE e simultaneamente all'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di garantire che la Commissione e gli altri Stati membri siano informati quanto prima.

(6)

L'allegato I della decisione 2000/57/CE va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2000/57/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/875/CE della Commissione (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 48).

(2)   GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.

(3)   GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/875/CE.


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2000/57/CE è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

La manifestazione di una malattia o un evento che implica il rischio di una malattia ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sanitario internazionale (2005), tale da costituire una malattia trasmissibile a norma dell'allegato della decisione n. 2119/98/CE, e i provvedimenti correlati che vanno notificati all'Organizzazione mondiale della sanità conformemente all'articolo 6 del regolamento sanitario internazionale (2005).»

1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2008

che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine

[notificata con il numero C(2008) 1641]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/352/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

In alcune partite di gomma di guar originaria o proveniente dall'India sono stati riscontrati livelli elevati di pentaclorofenolo e di diossine. Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità se non si adottano misure per evitare la presenza di pentaclorofenolo (PCP) e di diossine nella gomma di guar.

(2)

In seguito al riscontro di tali livelli elevati di PCP e diossine, la Commissione ha condotto, dal 5 all’11 ottobre 2007, un'ispezione con carattere d'urgenza in India. L'obiettivo era raccogliere informazioni sulla possibile fonte della contaminazione e valutare le misure di controllo messe in atto dalle autorità indiane per evitare il ripetersi di tale contaminazione. Il gruppo d'ispezione è giunto alla conclusione che attualmente non c’è una evidenza sufficiente della causa di contaminazione e che le indagini condotte dalle autorità indiane non sono riuscite a produrre elementi conclusivi. Nell'industria della gomma di guar, un'industria ampiamente autoregolamentata in cui è presente e usato il pentaclorofenato di sodio, sono messi in atto controlli inadeguati per assicurare che tale contaminazione non si ripeta.

(3)

Fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, le misure da adottare a seguito della possibile importazione di prodotti contaminati devono seguire un approccio comune e complessivo che consenta di agire in modo rapido ed efficace e di evitare disparità nel modo in cui i diversi Stati membri affrontano la situazione. È pertanto opportuno adottare misure particolari a livello comunitario.

(4)

Per prevenire frodi volte ad eludere l'applicazione delle condizioni particolari stabilite nella presente decisione a tutela della salute pubblica e degli animali, è importante che gli alimenti e i mangimi composti contenenti in quantità significativa gomma di guar originaria o proveniente dall'India rientrino nel campo di applicazione della presente decisione. È fissata una soglia del 10 %.

(5)

Il laboratorio comunitario di riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti ha realizzato uno studio sulla correlazione tra PCP e diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall'India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar contenente un livello di PCP inferiore a 0,01 mg/kg non contiene livelli inaccettabili di diossine.

(6)

Il Vimta Laboratory di Hyderabad, visitato dal gruppo d'ispezione, è un laboratorio accreditato con adeguate dotazioni di personale e di attrezzature. In questo laboratorio la capacità analitica in relazione al PCP è ritenuta adeguata. La capacità analitica negli altri laboratori visitati è ritenuta inadeguata.

(7)

È opportuno stabilire che tutte le partite di gomma di guar o di prodotti contenenti gomma di guar in quantità significativa, originarie o provenienti dall'India e importate nella Comunità per il consumo umano o animale, siano accompagnate da un rapporto analitico rilasciato da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi o da un laboratorio che ha avviato le procedure di accreditamento e che dispone di adeguati sistemi di controllo di qualità riconosciuti dall'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica a

a)

la gomma di guar di cui al codice NC 1302 32 90 originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano;

b)

mangimi e alimenti composti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India.

Articolo 2

Condizioni per la prima immissione sul mercato

1.   Gli Stati membri vietano la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 a meno che un rapporto analitico originale, rilasciato da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti o da un laboratorio in via di accreditamento e che dispone di un adeguato sistema di controllo di qualità (2), allegato alla partita, dimostri che il prodotto non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP). Il risultato analitico deve tener conto dell'incertezza di misura estesa.

2.   Il rapporto analitico è convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato.

3.   Prima dell'arrivo fisico della partita di prodotti di cui all'articolo 1 l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile della partita o il suo rappresentante ne danno notifica preventiva all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri verificano che ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 presentata per la prima immissione sul mercato sia accompagnata da un rapporto analitico come da paragrafo 1. Ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata mediante un codice corrispondente al codice riportato nel suddetto rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e delle analisi. Ciascun sacco individuale o altro tipo di confezione facente parte della partita è identificato con tale codice.

5.   In assenza di un rapporto analitico come da paragrafo 1 l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti stabilito nella Comunità fa analizzare il prodotto da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi o da un laboratorio in via di accreditamento che disponga di un appropriato sistema di controllo della qualità al fine di dimostrare che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di PCP. Nelle more della presentazione del rapporto analitico convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato, il prodotto resta sotto controllo ufficiale per un periodo non superiore a 60 giorni, dopo di che l'autorità competente adotta, in relazione a tale prodotto, le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).

6.   Ai fini delle analisi di cui ai paragrafi 1 e 5, le prove devono essere effettuate su un campione rappresentativo prelevato dalla partita conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (4). L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è realizzata conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS come definito sul sito web dei Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi (5) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.

Articolo 3

Campionamento ed analisi

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate, compresi il campionamento casuale e l'analisi dei prodotti di cui all'articolo 1 con una frequenza del 5 % delle partite di detti prodotti, presentati per la prima immissione in commercio, al fine di verificare che non sia superato il livello di 0,01 mg/kg di PCP.

Gli Stati membri, attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, informano la Commissione di tutte le partite in cui il PCP è stato riscontrato ad un livello superiore a 0,01 mg/kg tenendo conto dell'incertezza di misura.

Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui all'articolo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

2.   Le partite sottoposte al campionamento e alle analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di essere commercializzate.

Articolo 4

Frazionamento delle partite

Qualora una partita sia frazionata, una copia certificata della rapporto analitico di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, accompagna ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Se l'operatore del settore dei mangimi o degli alimenti segnala l'intenzione di frazionare la partita, l'autorità competente può anche fornire copie del rapporto analitico al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti.

Articolo 5

Destino delle partite non conformi

I provvedimenti relativi alle partite di prodotti di cui all'articolo 1 in cui il PCP sia stato riscontrato ad un livello superiore a 0,01 mg/kg di PCP, tenuto conto dell'incertezza di misura, sono adottati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 6

Recupero dei costi

Tutti i costi relativi al campionamento, all'analisi e al magazzinaggio o alle misure adottate in caso di mancata conformità sono sostenuti dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti interessati conformemente all'articolo 22 e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 7

Misure transitorie

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, le partite di prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato il paese d'origine o di provenienza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, sono accettate dagli Stati membri anche se non corredate di un rapporto di analisi quale prescritto in detto articolo.

Articolo 8

Riesame delle misure

La presente decisione sarà riesaminata entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 9

Termine di applicazione

La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 2008.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(2)  Stando alle conclusioni dell'UAV (Ufficio alimentare e veterinario), il laboratorio Vimta Labs, Hyderabad, Andhra Pradesh, è l'unico laboratorio in India a soddisfare tale requisito.

(3)   GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

(4)   GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(5)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf


1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2008

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ciflufenamid, FEN 560 e flonicamid

[notificata con il numero C(2008) 1644]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/353/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel gennaio 2003 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nippon Soda Co. Ltd. la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/636/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Nel giugno 2003 la Francia ha ricevuto dalla Société occitane de fabrications et de technologies una richiesta relativa al FEN 560. La decisione 2004/131/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

Nel dicembre 2003 la Francia ha ricevuto una richiesta dalla società Enhold B.V. relativa al flonicamid (precedente denominazione: IKI-220). La decisione 2004/686/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(5)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 30 gennaio 2006 (ciflufenamid), il 18 febbraio 2005 (FEN 560), il 24 maggio 2005 (flonicamid), rispettivamente.

(6)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori devono esaminare presentando una loro valutazione. L'esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione del ciflufenamid, del FEN 560 e del flonicamid all'allegato I.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid, FEN 560 e flonicamid per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

(2)   GU L 221 del 4.9.2003, pag. 42.

(3)   GU L 37 del 10.2.2004, pag. 34.

(4)   GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.