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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/342/CE |
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2008/343/CE |
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Commissione |
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2008/344/CE |
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Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek [notificata con il numero C(2007) 5087] ( 1 ) |
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RACCOMANDAZIONI |
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Commissione |
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2008/345/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 383/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
71,4 |
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MA |
60,9 |
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TN |
111,3 |
|
|
TR |
110,7 |
|
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ZZ |
88,6 |
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|
0707 00 05 |
JO |
178,8 |
|
TR |
109,3 |
|
|
ZZ |
144,1 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
92,6 |
|
MK |
68,1 |
|
|
TR |
115,3 |
|
|
ZZ |
92,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
49,1 |
|
IL |
69,6 |
|
|
MA |
55,4 |
|
|
TN |
53,5 |
|
|
TR |
55,2 |
|
|
US |
44,3 |
|
|
ZZ |
54,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
70,7 |
|
EG |
126,4 |
|
|
IL |
131,8 |
|
|
MK |
118,8 |
|
|
TR |
126,7 |
|
|
US |
115,8 |
|
|
ZA |
140,8 |
|
|
ZZ |
118,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
90,1 |
|
BR |
83,1 |
|
|
CA |
84,7 |
|
|
CL |
92,8 |
|
|
CN |
88,7 |
|
|
MK |
67,6 |
|
|
NZ |
111,6 |
|
|
US |
123,6 |
|
|
UY |
68,1 |
|
|
ZA |
87,8 |
|
|
ZZ |
89,8 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
85,9 |
|
AU |
88,5 |
|
|
CL |
113,5 |
|
|
CN |
44,0 |
|
|
NZ |
201,7 |
|
|
ZA |
94,6 |
|
|
ZZ |
104,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 384/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 11, l’articolo 12, e l’articolo 19, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) fissa le misure per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all’interno e dalle zone soggette a restrizioni e stabilisce le condizioni per l’esenzione dei movimenti di animali, sperma, ovuli ed embrioni dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE. |
|
(2) |
Alla luce dei nuovi dati scientifici sulla patogenesi del virus della febbre catarrale relativi alla sua possibile trasmissione per via transplacentale, è necessario prendere misure cautelative per evitare la propagazione della malattia tramite femmine gravide o animali neonati. |
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(3) |
Animali immuni prima dell’inseminazione artificiale o dell’accoppiamento, grazie alla vaccinazione con vaccino inattivato o a immunità naturale, o che siano stati protetti dagli attacchi di vettori per un determinato periodo e sottoposti a taluni esami di laboratorio con risultati negativi, non rappresentano un serio rischio per quanto riguarda la febbre catarrale. È quindi opportuno prevedere la possibilità di esenzioni dal divieto di uscita per le femmine gravide sicure. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007. Le disposizioni del presente regolamento dovranno essere riesaminate in un prossimo futuro alla luce delle nuove conoscenze disponibili. |
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(5) |
Quando le esenzioni dal divieto di uscita degli animali di specie sensibili dalle zone soggette a restrizioni sono applicate ad animali destinati agli scambi intracomunitari o all’esportazione verso un paese terzo, i certificati sanitari previsti nelle direttive del Consiglio 64/432/CEE (3), 91/68/CEE (4), 92/65/CEE (5) e citati nella decisione 93/444/CEE della Commissione (6) devono includere un riferimento al regolamento (CE) n. 1266/2007. È opportuno aggiungere a tutti i certificati sanitari un’ulteriore menzione allo scopo di rendere più esplicite le condizioni sanitarie che permettono l’esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007, sezione A, è modificato come segue:
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1) |
nel punto 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale per almeno 60 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (*1) (“il manuale dell’UIE sugli animali terrestri”), con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento. (*1) http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm?e1d10»;" |
|
2) |
sono aggiunti i seguenti commi: «Per le femmine gravide almeno una delle condizioni di cui al punto 5, lettere b), c) e d), punto 6 e punto 7 dev'essere soddisfatta prima dell'inseminazione o dell'accoppiamento. In alternativa dev'essere soddisfatta la condizione di cui al punto 3 e il test effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento. Se gli animali sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure nella decisione 93/444/CEE: “Femmina(e) non gravida(e)”, oppure “Femmina(e) che può(possono) essere gravida(e) e soddisfa(no) le condizioni … [di cui al punto 5, lettere b), c) e d), punto 6 e punto 7 prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento, o di cui al punto 3; indicare, secondo il caso]” ». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(2) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2008 (GU L 89 dell’1.4.2008, pag. 3).
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.
(4) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(5) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).
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30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 385/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
All’allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento. |
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(2) |
All’allegato VII del regolamento (CE) n. 194/2008 sono elencate le imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar, dai suoi membri oppure da persone ad essi associati, soggette a restrizioni agli investimenti in base a tale regolamento. |
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(3) |
La posizione comune 2008/349/PESC del 29 aprile 2008 (2) modifica l'allegato II e l'allegato III della posizione comune 2006/318/PESC del 27 aprile 2006. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 817/2006. |
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(4) |
Per garantire l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso deve entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
2. L’allegato VII del regolamento (CE) n. 194/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.
(2) Cfr. la pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 è così modificato:
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(1) |
Alle note alla tabella sono aggiunte le note seguenti:
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(2) |
Capitolo «A. CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)»,
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(3) |
Capitolo «B. COMANDANTI REGIONALI»,
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(4) |
Capitolo «C. VICECOMANDANTI REGIONALI»,
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(5) |
Capitolo ‘D. MINISTRI’,
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(6) |
Capitolo «E. VICEMINISTRI»,
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(7) |
Capitolo «G. ALTI UFFICIALI»
|
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(8) |
Al capitolo «H. UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA», le seguenti voci sono aggiunte secondo l'ordine numerico appropriato:
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(9) |
Al capitolo «I. ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ (USDA)»
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(10) |
Il capitolo «J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO» è sostituito dal capitolo «J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO ED ALTRE PERSONE ASSOCIATE AL REGIME»
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ALLEGATO II
L'allegato VII del regolamento (CE) n. 194/2008 è così modificato:
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Nome |
Indirizzo |
Direttore/proprietario/altre informazioni |
Data di inserimento nell'elenco |
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(1) |
La voce 4 del capitolo «I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD», sottocapitolo «Joint Venture», «A. Produzione», è sostituita dalla seguente (le modifiche sono evidenziate in grassetto)
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(2) |
Dopo il capitolo «II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)», è inserito il nuovo capitolo «III. IMPRESE COMMERCIALI DI PROPRIETÀ DEL GOVERNO» con le seguenti voci
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) |
Il capitolo «III. ALTRI» diventa il capitolo «IV. ALTRI» e le relative voci sono sostituite dalle voci seguenti (le modifiche sono evidenziate in grassetto):
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(4) |
Al capitolo «IV. ALTRI» sono aggiunte le seguenti voci:
|
|
30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 386/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2008
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
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(2) |
Considerata l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non occorre fissare restituzioni all'esportazione. |
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(3) |
L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (TDCA), approvato con decisione del Consiglio 2004/441/CE (2), è entrato in vigore il 1o maggio 2004. Nell'ambito dei negoziati su una liberalizzazione accelerata degli scambi di formaggi tra la Comunità europea e il Sudafrica, è stato deciso che il formaggio commercializzato da entrambe le parti non deve beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento non sono concesse le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 30 aprile 2008
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 10 11 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 10 19 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 10 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 11 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 11 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 11 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 17 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 19 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 91 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 91 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 99 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 99 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
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0402 21 99 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
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0402 21 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 99 9600 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 21 99 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 29 15 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 29 15 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 29 15 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 29 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 29 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 29 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 29 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 29 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 91 11 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 91 19 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 91 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 91 39 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 91 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 99 11 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 99 19 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0402 99 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 13 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 13 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 13 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 13 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 33 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 59 9310 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 59 9340 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0403 90 59 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 21 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 21 9160 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 23 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 23 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 23 9140 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 23 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 81 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 83 9110 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 83 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 83 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0404 90 83 9170 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
|
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
|
Le destinazioni sono definite come segue:
|
||||||||||||||||||||||||
(1) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2008/2009 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
0,00 EUR/100 kg |
(*1) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
|
30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 387/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2008
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 350/2008 della Commissione (4). |
|
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 30 aprile 2008
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
21,18 |
5,71 |
|
1701 11 90 (1) |
21,18 |
11,12 |
|
1701 12 10 (1) |
21,18 |
5,52 |
|
1701 12 90 (1) |
21,18 |
10,60 |
|
1701 91 00 (2) |
21,72 |
15,20 |
|
1701 99 10 (2) |
21,72 |
9,85 |
|
1701 99 90 (2) |
21,72 |
9,85 |
|
1702 90 95 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2008
che modifica la decisione 2007/868/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo
(2008/342/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/868/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che stabilisce l'elenco aggiornato delle persone e delle entità alle quali si applica tale regolamento. |
|
(2) |
Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, e l'elenco dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
Le persone di cui all'allegato della presente decisione sono cancellate dall'elenco allegato alla decisione 2007/868/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/868/CE (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 100).
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1 della presente decisione
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1. |
AKHNIKH, Ismail (pseudonimo SUHAIB, pseudonimo SOHAIB) |
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2. |
AOURAGHE, Zine Labidine (pseudonimo Halifi Laarbi MOHAMED, pseudonimo Abed, pseudonimo Abid, pseudonimo Abu ISMAIL) |
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3. |
BOUGHABA, Mohamed Fahmi (pseudonimo Mohammed Fahmi BOURABA, pseudonimo Mohammed Fahmi BURADA, pseudonimo Abu MOSAB) |
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4. |
EL MORABIT, Mohamed |
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5. |
ETTOUMI, Youssef (pseudonimo Youssef TOUMI) |
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6. |
HAMDI, Ahmed (pseudonimo Abu IBRAHIM) |
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30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2008
che modifica la decisione 2007/868/CE che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
(2008/343/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/868/CE (2). |
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(2) |
Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha trasmesso al sig. Jose Maria SISON una motivazione aggiornata del suo mantenimento nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 ed ha invitato il sig. SISON a presentare le sue osservazioni al riguardo entro il termine di un mese. Con lettera del 24 marzo 2008 il sig. SISON ha trasmesso dette osservazioni al Consiglio, che le ha esaminate. |
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(3) |
Il Consiglio ha concluso che il sig. SISON ha partecipato ad atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del 27 dicembre 2001 relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (3) e che nei confronti del sig. SISON sono state adottate da un’autorità competente decisioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune. Il Consiglio ha parimenti concluso che le voci riguardanti il sig. SISON ed il Partito comunista delle Filippine nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 dovrebbero essere modificati in modo da rispecchiare la motivazione aggiornata. |
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(4) |
Il Consiglio considera pertanto che al sig. SISON dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche contemplate dal regolamento (CE) n. 2580/2001, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’allegato della decisione 2007/868/CE, la voce riguardante il sig SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma) è sostituita dal seguente testo:
«SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma), nato l’8.2.1939 a Cabugao (Filippine) — persona che svolge un ruolo guida nel “Partito comunista delle Filippine”, incluso “NPA” ».
Articolo 2
Nell’allegato della decisione 2007/868/CE, la voce riguardante il Partito comunista delle Filippine è sostituita dal seguente testo:
« “Partito comunista delle Filippine”, incluso “New People’s Army” — “NPA”, Filippine, collegato a SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, che svolge un ruolo guida nel “Partito comunista delle Filippine”, incluso “NPA”)».
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/868/CE (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 100).
(2) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 100.
(3) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/871/PESC (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 109).
Commissione
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30.4.2008 |
IT |
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L 116/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2007
relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek
[notificata con il numero C(2007) 5087]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/344/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il protocollo n. 8 del trattato di adesione sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca (1) (in appresso «protocollo n. 8»),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (2),
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
Nel marzo 2002 Huta Buczek (in appresso «TB-HB») ha presentato alle autorità polacche un programma di ristrutturazione. Il 7 maggio 2003 TB-HB ha assunto la denominazione di Technologie Buczek S.A. (in appresso: «TB»). |
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(2) |
Il 5 novembre 2002 il Consiglio dei Ministri polacco ha approvato il programma di ristrutturazione e sviluppo dell'industria siderurgica in Polonia fino al 2006 (in appresso denominato «Programma nazionale di ristrutturazione» o «PNR»). Tale programma prevedeva essenzialmente la concessione di aiuti di Stato all’industria siderurgica polacca in connessione con la ristrutturazione nel periodo che va dal 1997 al 2006 per un importo massimo di 3,387 miliardi di PLN (846 milioni di euro) (3). |
|
(3) |
Il programma nazionale di ristrutturazione è stato presentato all'UE e il 25 marzo 2003 la Commissione ne ha effettuato la valutazione. Su tale base, la Commissione ha presentato una proposta di decisione al Consiglio ai fini del prolungamento della moratoria che permetteva al settore siderurgico in Polonia di ottenere un aiuto di Stato nel quadro dell’accordo europeo (che inizialmente era fino al 1997) fino alla data dell'adesione della Polonia all'UE, a condizione che fosse ripristinata la redditività dei beneficiari entro il 2006. La proposta è stata approvata dal Consiglio nel luglio 2003 (4). |
|
(4) |
L’UE ha pertanto autorizzato la Polonia, in deroga alle proprie norme (5), a concedere all’industria siderurgica un aiuto alla ristrutturazione. La decisione è stata integrata nel Protocollo n. 8 del trattato di adesione relativo alla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca (6). Tale protocollo autorizzava la concessione di aiuti di Stato a otto imprese indicate nell'allegato 1 del protocollo 8 tra cui TB-HB, per un importo massimo di 3.387, miliardi di PLN, entro la fine del 2003. |
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(5) |
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni contenute nel protocollo, il protocollo n. 8 stabilisce disposizioni precise in materia di attuazione e controllo. La Polonia deve presentare, tra l'altro, una relazione di controllo semestrale e negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 è stata effettuata una valutazione indipendente dei risultati del controllo (7). Nel febbraio 2004 e nell'aprile 2005 sono state presentate relazioni sulle attività di TB che sono state discusse con le autorità polacche e i beneficiari e sono state approvate dai servizi della Commissione e dalle autorità polacche. |
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(6) |
Nel settembre 2005 TB ha modificato il suo piano individuale d'impresa (in appresso «IBP 2005») e lo ha successivamente presentato alla Commissione per l'approvazione ai sensi del punto 10 del protocollo 8. Tuttavia, poiché da quel momento l'impresa ha più volte modificato il piano e dal 2006 è in liquidazione, tale domanda è diventata priva di oggetto. |
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(7) |
A seguito di una valutazione indipendente effettuata nel 2005, in cui è stato riscontrato che i debiti di TB nei confronti dei creditori pubblici erano in aumento e la redditività continuava ad essere deficitaria, i servizi della Commissione hanno chiesto alla Polonia informazioni supplementari con lettere del 29 marzo 2005, 1o agosto 2005 e 2 dicembre 2005. La Polonia ha risposto con lettere del 23 giugno 2005, 28 settembre 2005 e 14 febbraio 2006. |
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(8) |
Con lettera del 7 giugno 2006 la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della misura di aiuto di cui sopra. |
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(9) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (8). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito a tale misura di aiuto. |
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(10) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi. |
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(11) |
Le autorità polacche hanno risposto con lettere del 18 settembre 2006, 2 ottobre 2006 e 20 ottobre 2006. I servizi della Commissione hanno chiesto alla Polonia ulteriori informazioni con lettere del 6 novembre 2006, 18 dicembre 2006 e 15 marzo 2007 cui la Polonia ha risposto con lettere del 24 novembre 2006, 23 gennaio 2007 e 23 maggio 2007. Il 13 dicembre 2006 ha avuto luogo una riunione delle autorità polacche e dei servizi della Commissione. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO
1. Il gruppo TB
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(12) |
TB è un'impresa che produce tubi, con sede a Sosnowiec, nella regione della Slesia. Fino al 2006 l'impresa produceva prodotti siderurgici e possedeva impianti per la produzione di tubi saldati in acciaio e di tubi in acciaio ad alta lega. Tali prodotti sono prodotti siderurgici ai sensi delle norme relative agli aiuti di Stato (9). Le capacità produttive totali dell'impresa sono pari a 60 000 tonnellate (10). L'impianto per la produzione dei tubi saldati si compone di quattro linee di saldatura (W 1.5, W 2 — ammodernate nel 1993 e nel 2001, W 3 — aperta nel 1999 e W 4 — aperta nel 2003) e due linee di taglio longitudinale di nastri (di cui una aperta nel 2004). Inoltre, fino al 2005, TB disponeva di un impianto per la produzione di lamine in acciaio. |
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(13) |
TB è una società per azioni il cui capitale ammontava nel 2004 a circa 20 milioni di PLN (5 milioni di euro). L'azionista di maggioranza della società è il Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. (Fondo di ristrutturazione della Bassa Slesia, in appresso «GFR») che possiede il 78,1 % delle azioni. Fino al 30 dicembre 2005 il principale azionista di GFR è stata la società Eurofaktor S.A. (in appresso: «EF») che possedeva il 51,3 % delle azioni. Gli azionisti di EF sono investitori privati tra cui: Bonum Sp. s.r.l. con il 37,25 % delle azioni, ING TFI con il 13,40 % delle azioni, Polmetal Sp. s.r.l. con l'11,31 % delle azioni, Stabilo Group Sp. s.r.l. con il 10,93 % delle azioni. Successivamente, EF ha vendute le proprie quote alla società Stabilo Group s.r.l. Azionista di minoranza di GFR è il Tesoro di Stato. |
|
(14) |
Attualmente, TB possiede quattro società controllate che svolgono attività significative:
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2. Il piano originario di ristrutturazione
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(15) |
Nel 2002, al fine di superare la difficile situazione finanziaria, TB-HB ha elaborato un piano individuale d'impresa (in appresso «IBP 2002»). Come è ricordato nella decisione di avvio del procedimento, il piano operativo di ristrutturazione prevedeva la concentrazione delle attività dell'impresa sulla produzione di tubi calibrati saldati per applicazioni speciali, realizzati con nastri di acciaio rivestiti di alluminio o galvanizzati. A tal fine, era previsto l'acquisto di una maggiore quantità di attrezzature per la produzione (11). |
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(16) |
In generale, il piano prevedeva che il costo dei potenziali investimenti fosse di 25 milioni di euro. Esso prevedeva, oltre ai principali investimenti che riguardavano la produzione e la lavorazione dei tubi per fini automobilistici e di linee di produzione di tubi saldati, progetti come l'informatizzazione, l'ammodernamento di altri progetti minori e l'acquisto di attivi duraturi. Si auspicavano altresì investimenti nel settore delle lamine, che, però, essendo stati giudicati poco realistici, sono stati rinviati. |
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(17) |
Inoltre, nel piano era prevista l'introduzione di un programma di riduzione dei costi che comprendeva anche una riduzione del personale da 532 dipendenti a 407. A tal fine, negli anni 2002-2006 sono stati previsti costi totali pari a 2 910 000 PLN. In particolare, ai fini del taglio di 161 posti di lavoro, si prevedeva di chiedere un aiuto pubblico esterno di 823 000 PLN, pari a un equivalente sovvenzione netto di 597 000 PLN. Inoltre, era previsto un aiuto dell'importo di 2,754 milioni di PLN per la ricerca scientifica e lo sviluppo (in appresso: «R&S»), di cui 1 250 000 PLN per il 2002, che corrisponde ad un equivalente netto sovvenzione di 900 000 PLN, e 2 540 000 PLN per il 2003, che corrisponde ad un equivalente netto sovvenzione di 1 854 000 PLN (12). |
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(18) |
Infine, erano previste misure d'aiuto anche per la ristrutturazione finanziaria per un importo di 8,411 milioni di PLN, che corrisponde ad un equivalente netto sovvenzione sotto forma di estinzione di debiti di circa 3,392 milioni di PLN [essenzialmente debiti per imposte sulle proprietà dovute all'Ufficio comunale e, in misura minore, all'Ufficio delle Imposte e all’Istituto di sicurezza sociale (ZUS)], di modifica del calendario del rimborso per debiti di un importo di 6,014 milioni di PLN nei confronti di ZUS e del Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON), che corrisponde ad un equivalente netto sovvenzione di 5,019 milioni di PLN (5,001 milioni di PLN dovuti a ZUS e 18 000 PLN dovuti al PFRON). Obiettivo della ristrutturazione finanziaria era l'acquisto di materiali e il proseguimento delle attività di produzione dell'impresa (13). |
3. Aiuti di Stato
a) Aiuto previsto nell'ambito del piano di ristrutturazione
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(19) |
Il programma di ristrutturazione prevedeva essenzialmente i seguenti aiuti: Tabella 1 Aiuto di Stato previsto a favore di TB negli anni 2002-2003
|
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(20) |
Il piano di ristrutturazione conteneva anche informazioni sul fatto che negli anni 1997-2001 HB-TB aveva ottenuto un aiuto di Stato dell'importo di 4 422 411 PLN ESN. La maggior parte dell'aiuto era rappresentata da un aiuto alla ricerca e sviluppo R&S (3 243 626 PLN). Un aiuto dell'importo di 196 800 PLN era stato concesso alla protezione dell'ambiente, 132 240 PLN alla formazione e l'importo rimanente di 849 746 PLN era un aiuto a favore del processo di ristrutturazione, vale a dire un aiuto «ad hoc» (15). |
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(21) |
L'importo totale dell' aiuto destinato a TB, e pari a 16 184 411 PLN, è stato approvato sulla base del PNR e del protocollo n. 8. |
b) Aiuto di Stato ottenuto
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(22) |
Secondo il parere di un consulente indipendente, l'aiuto di Stato ottenuto dall'impresa negli anni 2002-2003 ammontava soltanto a 2,235 milioni di PLN (equivalente sovvenzione netto) (16). 2,045 milioni di PLN erano destinati alla ricerca e sviluppo (R&S) e 190 400 PLN alla ristrutturazione dell'occupazione (17). |
|
(23) |
Inoltre, conformemente all'IBP del 2005, l'impresa ha ottenuto una dotazione di bilancio per la ristrutturazione dell'occupazione negli anni 2004-2006 di 877 000 PLN (18). Le autorità polacche hanno spiegato che il governo aveva erogato fondi a favore dei dipendenti licenziati nel settore siderurgico per aiutarli ad rientrare nel mercato del lavoro mediante azioni di formazione che migliorassero la loro qualificazione o per incoraggiarli ad andare anticipatamente in pensione versando loro una compensazione parziale in considerazione del livello basso di redditi percepiti per i pensionamenti anticipati. La messa a disposizione di tali fondi è stata resa possibile dall'approvazione, nel dicembre 2003, della modifica della legge del 24 agosto 2001 relativa alla ristrutturazione dell’industria siderurgica mediante la precisazione che l'unico beneficiario dell'aiuto erano i dipendenti, mentre il datore di lavoro era solo un intermediario incaricato di versare tali fondi ai dipendenti licenziati. |
4. Mancata realizzazione del piano di ristrutturazione — sviluppi della situazione negli anni 2003-2006
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(24) |
La ristrutturazione di TB non ha dato i risultati previsti dal piano di ristrutturazione ed è terminata nel 2006 con il fallimento dell'impresa dovuto alle seguenti ragioni: |
a) Estinzione del debito
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(25) |
TB non è stata in grado di ottenere l'estinzione del debito prevista nell'IBP. |
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(26) |
L'estinzione dei debiti nei confronti di ZUS, dell'Ufficio comunale di Sosnowiec e dell'Ufficio delle imposte per un importo di 3 392 000 PLN doveva avvenire sulla base della legge del 30 agosto 2002 relativa alla ristrutturazione di alcuni debiti istituzionali delle imprese (in appresso: «Legge del 30 agosto 2002») (19). La legge prevedeva la possibilità di una ristrutturazione dei debiti istituzionali delle imprese in gravi difficoltà finanziarie sotto forma di estinzione dei debiti. Conformemente alla legge, l'impresa interessata doveva presentare una domanda (insieme al programma di ristrutturazione) ad ognuna delle istituzioni pubbliche i cui crediti avrebbero dovuto essere ristrutturati (in appresso anche «organo di ristrutturazione»). |
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(27) |
L'organo di ristrutturazione, dopo aver constatato che il programma di ristrutturazione proposto poteva migliorare la situazione finanziaria dell'impresa, emanava la cosiddetta decisione sulle condizioni di ristrutturazione insieme ad un elenco dei debiti oggetto della ristrutturazione. Nel caso in cui l'impresa soddisfaceva tutte le condizioni imposte dalla decisione, vale a dire il pagamento di un'imposta di ristrutturazione, la presentazione di un programma di ristrutturazione e l'assenza di altri debiti arretrati, l'organo di ristrutturazione era obbligato ad emettere una decisione «definitiva» per l'estinzione dei debiti indicati nella decisione sulle condizioni di ristrutturazione (la cosiddetta «decisione sulla conclusione della ristrutturazione»). |
|
(28) |
Tuttavia, la decisione definitiva non poteva essere emessa prima di un anno dalla data di adozione della decisione sulle condizioni di ristrutturazione e ai fini della sua emissione era indispensabile che vi fosse il parere favorevole del Direttore dell'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori (in appresso «UTCC») quanto alla compatibilità di tale estinzione con le norme in materia di aiuti di Stato. Nel periodo successivo all'adozione della decisione sulle condizioni di ristrutturazione e prima dell'emissione della decisione sulla conclusione della ristrutturazione, i debiti per i quali era prevista l'estinzione dovevano essere iscritti come arretrati. Inoltre, dovevano essere calcolati gli interessi di penalità. Secondo la Commissione, tutto ciò era finalizzato a rendere possibile la realizzazione dell'estinzione dei debiti soltanto dopo che fosse stato constatato che l'impresa stava effettivamente effettuando il programma di ristrutturazione. |
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(29) |
La Commissione è stata informata del fatto che ZUS, l'Ufficio comunale di Sosnowiec e l'Ufficio delle imposte non hanno proceduto all'estinzione dei debiti. |
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(30) |
Il progetto di estinzione del debito di TB nei confronti dell'Ufficio comunale di Sosnowiec (debito a titolo di imposta sugli immobili di 2 964 000 PLN) è stato respinto dall'UTCC perché la domanda era stata presentata dopo il 31 dicembre 2003 mentre il protocollo n. 8 vietava la concessione di aiuti di Stato alle imprese del settore siderurgico dopo tale data. Pertanto, il 28 aprile 2004 l'UTCC ha annunciato che l'estinzione del debito pianificata non sarebbe stata effettuata dal momento che erano state violate le norme del protocollo n. 8. Per le stesse ragioni, il 6 febbraio 2004, l'UTCC ha espresso parere negativo in merito alla prevista estinzione del debito di TB nei confronti di PFRON. |
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(31) |
La domanda di estinzione del debito nei confronti dell'Ufficio delle imposte (163 000 PLN) presentata da TB è stata respinta da tale Ufficio. Conformemente alla legge del 30/8/2002, ciò poteva avvenire solo se l'impresa non avesse pagato «l'imposta di ristrutturazione» (pari al 15 % del valore dei debiti da estinguere) o se l'impresa aveva altri debiti arretrati nei confronti dell'Ufficio delle Imposte. |
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(32) |
Infine, come si evince dal piano d'impresa del 2005, per i medesimi motivi finanziari non era riuscita la ristrutturazione dei debiti nei confronti di ZUS (265 000 PLN). Come si è spiegato al punto 25, al fine di ottenere l'estinzione del debito ai sensi della legge del 30 agosto 2002, l'impresa avrebbe dovuto rimborsare o rinviare il pagamento degli altri debiti istituzionali non coperti dalla ristrutturazione. Perciò, l'IBP del 2002 prevedeva la rateizzazione del debito per un importo di 6 420 000 PLN. Pertanto, la Commissione ritiene che TB non abbia raggiunto un accordo con ZUS ai fini della rateizzazione del debito oppure che ZUS abbia preso una decisione le cui condizioni non sono state soddisfatte da TB. |
b) L'aumento dell'indebitamento
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(33) |
Negli anni 2001-2006 sono aumentati i debiti di TB nei confronti delle seguenti istituzioni: ZUS, Ufficio comunale di Sosnowiec, Ufficio delle imposte e PFRON. L'indebitamento ha incominciato ad aumentare nel 2001 ed è proseguito costantemente fino al dicembre 2002. Dopo un breve periodo di stabilizzazione, tra il febbraio 2002 e il novembre 2003, l'indebitamento ha continuato ad aumentare. Soltanto nel periodo tra il novembre 2003 e l'ottobre 2004 l'impresa è stata di nuovo in grado di far fronte ai propri debiti, probabilmente per soddisfare quanto imposto dalla legge del 30 agosto 2002 ai fini dell'estinzione dei debiti. Tuttavia, nel novembre 2004 l'indebitamento dell'impresa ha ricominciato ad aumentare. |
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(34) |
Nell'autunno del 2004, dopo un tentativo non riuscito di estinzione dei propri debiti, TB aveva debiti per un importo di circa 20 milioni di PNL. Ciò è stato confermato dalla quarta relazione di controllo della Polonia relativa al 2004 dell'8 marzo 2005 che conteneva una dettagliata ripartizione dei debiti. Tabella 2 Situazione dei debiti di TB conformemente alla relazione di controllo della Polonia del marzo 2005
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(35) |
Successivamente, alla fine del 2004, i debiti di TB nei confronti dei creditori pubblici hanno raggiunto i 20 milioni circa di PLN. Le autorità polacche hanno affermato che nel 2004, a seguito della vendita dei beni superflui, TB è riuscita a rimborsare 5 milioni di PLN (1,2 milioni di PLN nei confronti di ZUS e 3,8 milioni di PLN nei confronti dell'Ufficio delle imposte). Ciononostante, la relazione fa presente che dopo il 2004 l'indebitamento è di nuovo aumentato e ha raggiunto, nel gennaio 2005, 21,1 milioni di PLN. |
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(36) |
Le autorità polacche hanno successivamente corretto l'importo di cui sopra con l'importo di 20 761 milioni di PLN alla fine del 2004. Il 31.3.2005 esso è aumentato a 22,43 milioni di PLN e il 30.6.2005 a 22,91 milioni di PLN. Poi l'impresa è riuscita a vendere alcuni attivi e grazie a ciò ha ridotto, alla fine del 2005, i propri debiti a un importo di 20,87 milioni di PLN. Tuttavia, a metà del 2006, l'indebitamento è nuovamente aumentato fino a 22,11 milioni di PLN e nell'agosto 2006 — cioè all'epoca della dichiarazione di fallimento — ha raggiunto i 22,67 milioni di PLN. |
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(37) |
Come risulta dalle informazioni ottenute dalla Commissione, nel 2004 TB non aveva presentato alcun piano di ristrutturazione completo al fine di pianificare il rimborso dei debiti. |
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(38) |
Le autorità pubbliche, in quanto creditrici dell'impresa, hanno avviato le procedure di esecuzione previste dal diritto. Per esempio, l'Ufficio delle imposte di Sosnowiec e il ZUS hanno congelato i conti in banca dell'impresa al fine di recuperare i propri crediti. Ciò non è stato però efficace dal momento che tutte le risorse finanziarie cui si riferivano tali conti erano destinate al pagamento degli stipendi dei dipendenti. |
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(39) |
Pertanto, il recupero dei crediti avviene in gran misura mediante la costituzione di ipoteche sulle proprietà immobiliari e l'acquisizione di un diritto di usufrutto perenne dei terreni. Inoltre, apparentemente, l'Ufficio comunale ha ottenuto il trasferimento della proprietà di alcuni attivi ai sensi dell'articolo 66 della legge fiscale. |
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(40) |
In particolare, il recupero dei debiti nei confronti di ZUS è avvenuto mediante la costituzione di ipoteche per un importo di 25 milioni di PLN. Inoltre, ZUS detiene ipoteche sugli attivi di produzione per un importo di circa 12 milioni di PNL, di cui circa 9,5 milioni di PLN sono ipoteche di primo grado (che comprendono un'ipoteca di primo grado sulla linea di saldatura W-3 per un valore superiore a 7 milioni di PNL). |
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(41) |
Nel maggio 2007 il curatore fallimentare ha comunicato l'elenco dei debiti riconosciuti di TB in stato di fallimento per un importo totale di 63 milioni di PNL. Tale importo comprende i debiti istituzionali. Il principale creditore dell'impresa è l'impresa EF i cui crediti sono pari a 35,9 milioni di PNL. |
c) Investimenti
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(42) |
TB non ha pienamente realizzato il programma di investimenti previsti per un valore di 25 milioni di PLN ma ha investito soltanto circa 10 milioni di PNL e ha destinato risorse finanziarie supplementari alla ricerca e sviluppo. |
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(43) |
L'impresa TB ha realizzato alcuni investimenti sulla base del suo IBP. Nel 2003 e 2004 gli investimenti si sono concentrati sullo sviluppo della produzione di tubi per applicazioni automobilistiche. Pertanto, nel 2003 ha commissionato la realizzazione di una linea di saldatura di tubi con rivestimento in alluminio (per un importo di 3 207 000 PLN) e nel 2004 la realizzazione di una linea di taglio longitudinale di nastri che permettesse la produzione di tubi corti (per un importo di 733 000 PLN). Inoltre, sono state ammodernate le linee di saldatura esistenti (1 063 000 PLN) e alcuni edifici (per un importo di 1 379 000 PLN, compreso l'impianto di saldatura), indispensabili per la produzione destinata all'industria automobilistica. In totale, negli anni 2002-2005, per le attività automobilistiche sono stati investiti 6,383 milioni di PLN. Le autorità polacche hanno confermato che tutti gli investimenti riguardano beni che nel frattempo sono stati dati in leasing a BA (20). |
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(44) |
Inoltre, circa 3,5 milioni di PNL sono stati destinati ad altri investimenti relativi ai sistemi IT, all'acquisto di altri beni capitali e ad altri progetti (21). |
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(45) |
Infine, per gli anni 2005-2006 è stato previsto un importo supplementare per gli investimenti di 12-13 milioni di PLN, con cui accelerare l'avviamento della produzione di elementi di tubi realizzati in cromo mediante l'acquisto di una nuova linea di saldatura previsto per il 2006 (per circa 6 000 000 PLN). Tale acquisto, però, a quanto risulta alla Commissione, non è stato effettuato. |
d) Funzionamento globale dell'impresa
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(46) |
TB non è riuscita a superare le difficoltà finanziarie e non ha ottenuto alcun credito bancario. |
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(47) |
Nel corso del periodo di ristrutturazione TB non è stata in grado di ottenere un aiuto finanziario dai creditori né dalle istituzioni finanziarie locali (22). In effetti, già nel 2003 la banca aveva limitato gli strumenti di credito offerti all'impresa. La situazione è stata risolta solo grazie all'intervento di un altro investitore finanziario, GFR, che ha riscattato un numero significativo di debiti che sono stati convertiti in prestiti a lungo termine. Ciononostante, neanche nel 2004 TB è stata in grado di ottenere un credito bancario (23). |
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(48) |
Ciò è dovuto al fatto che nel periodo di ristrutturazione TB non è riuscita a ripristinare la redditività nonostante alcuni cambiamenti molto positivi sul mercato. |
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(49) |
Infatti, nel 2003, come si evince dalle relazioni di controllo indipendenti, TB è rimasta nettamente al di sotto delle vendite pianificate (48 migliaia di tonnellate di tubi) e ha venduto solo 30 mila tonnellate di tubi (24). Inoltre, l'impresa era alle prese con le tariffe imposte sui nastri larghi laminati a caldo, che costituiscono la materia prima per la sua produzione, e con una strategia non riuscita per la promozione dei prezzi il cui esito sono state entrate minori. Quindi, alla fine del 2004, l'impresa ha chiuso con un margine operativo negativo di 5 milioni di PLN (il volume di affari è stato di 92 milioni di PLN). Pertanto, l'impresa non ha potuto superare in maniera positiva la prova della redditività chiesta dalla Commissione. Nella relazione sintetica del gennaio 2004, il consulente indipendente della Commissione ha affermato che TB «svolge attività commerciali, ma resta insolvente» (25). |
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(50) |
Nel 2004 anche la terza relazione di controllo indipendente per il 2004 indicava che l'impresa TB aveva una scarsa liquidità finanziaria e che il surplus finanziario non riusciva a coprire il pagamento delle rate del credito con gli interessi per cui esisteva un rischio elevato che non riuscisse a rimborsare il credito entro i termini (26). La quarta relazione di controllo per il 2004 conteneva dati dettagliati sui debiti arretrati (cfr. il punto 33) e informava che l'impresa non aveva ottenuto aiuto dalle istituzioni finanziarie, non aveva realizzato il piano di riduzione del personale e non aveva neanche raggiunto il livello previsto di efficienza produttiva. Inoltre, per quanto riguarda la situazione finanziaria dell'impresa, veniva affermato che «tra tutte le imprese che appartengono al gruppo in esame, Technologie Buczek s.r.l. [TB] corre il rischio maggiore di perdita di liquidità finanziaria. Tale rischio non è mitigato dal profitto netto delle attività economiche svolte dal momento che esso non apporta alcun risultato in termini di afflusso supplementare di risorse finanziarie. […] L'esistenza del rischio è provata dall'alto livello di finanziamento degli attivi mediante debiti, una parte significativa dei quali consiste in debiti nei confronti delle istituzioni pubbliche. Tale situazione fa sì che chi detiene il capitale non desideri investire nell'impresa tanto più in considerazione delle difficoltà di ottenere un credito bancario». |
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(51) |
Il parere delle autorità polacche è stato confermato dalla relazione indipendente di controllo del maggio 2005 (27), in cui si confermava che nel 2004, nonostante una forte crescita del mercato dell'acciaio e l'aumento dei prezzi dell'acciaio (i prezzi erano più alti del 30 % rispetto alle previsioni), TB aveva avuto un margine operativo negativo e vendite inferiori del 20 % a quanto previsto. Pertanto, il consulente osservava che «sulla base dei risultati dell'impresa nel 2003 e 2004, si può ritenere che esista un grande rischio che l'impresa non ritorni competitiva entro il 2006» (28). |
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(52) |
Nel settembre 2005, la quinta relazione di controllo polacca confermava che «TB aveva perso liquidità finanziaria». Veniva inoltre sottolineato che tale perdita era dovuta allo scorporo delle attività del laminatoio (29). |
e) Cambio di strategia
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(53) |
TB ha cambiato più volte gestione e strategia. |
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(54) |
TB ha tentato di effettuare diversi cambiamenti strutturali nell'impresa. I responsabili della direzione dell'impresa sono stati più volte destituiti: nel 2003, nel 2005 (in febbraio e in ottobre) e nel 2006. |
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(55) |
Alla fine del 2003, nell'ottobre 2005 e all'inizio del 2006 TB ha cambiato la propria strategia di ristrutturazione. Nell'IBP del 2005 è cambiata significativamente la strategia con la limitazione dell'attività di TB ai tubi in acciaio con rivestimento in alluminio o ai tubi realizzati con acciaio cromato. A tal fine, era prevista una riduzione del personale a 267 persone. L'IBP aggiornato imponeva chiaramente a TB l'obbligo di interrompere la produzione dei tubi in acciaio ad alta lega senza saldatura e dei tubi saldati in quanto non redditizi. L'impresa ha cessato anche di produrre tubi saldati in acciaio cromato. |
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(56) |
Inoltre, come hanno fatto presente le autorità polacche il 14 febbraio 2006, dal 2006 TB aveva l'intenzione di mettere termine al processo di produzione nel 2007 e di restare attiva soltanto come impresa di gestione. TB doveva fondare una nuova impresa al fine di creare un'impresa polacca di punta specializzata nella produzione di tubi in alluminio e cromo per l'industria automobilistica. A tal fine, doveva essere creata un'impresa separata dal momento che «l'attuale ristrutturazione degli attivi e delle finanze di TB […] preclude la stabilizzazione finanziaria, il rimborso degli arretrati di bilancio e l'ottenimento di un credito che dia accesso a fonti più economiche di finanziamento» (30). Tale impresa doveva utilizzare le linee di saldatura W-4 e W-2, prendendole in leasing da TB, e avvalersi dell'intera forza lavoro di TB (ad esclusione di pochi dipendenti che avrebbero gestito TB). Anche le infrastrutture indispensabili sono state scorporate dai beni di TB. I rimanenti macchinari per la saldatura dovevano successivamente essere venduti a causa della ristrutturazione degli attivi. Tenuto conto che la produzione avrebbe dovuto terminare entro la fine del 2007, la Commissione ritiene che la nuova strategia di ristrutturazione comportasse, di fatto, la liquidazione di TB. |
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(57) |
Nel frattempo, il 15 settembre 2006 TB ha chiesto l'avvio di una procedura di fallimento. Il gruppo TB in fallimento ha potuto continuare a svolgere attività economiche. L'attività di TB consiste attualmente nel dare in leasing i propri attivi alle imprese controllate. Il curatore fallimentare progetta di vendere le parti organizzate dell'impresa e continuare nel frattempo a svolgere le attività di leasing. |
f) La ristrutturazione del gruppo
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(58) |
TB ha realizzato la ristrutturazione del gruppo e ha trasferito le attività redditizie, la produzione di lamine in acciaio cromato a HB e la produzione di tubi in acciaio alluminato e cromato a BA (cfr. il punto 14). |
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(59) |
L'attività di TB nell'ambito della produzione di lamine non è stata riconosciuta come una parte dell'attività principale dell'impresa. Già nel 2002 l'IBP indicava che non bisognava investire ulteriormente in HB ma realizzarne la divisione. |
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(60) |
HP è stata fondata nel dicembre 2004 e il suo capitale sociale era allora di 100 000 PLN. L'anno dopo il suo valore è aumentato a 14 911 600 PLN grazie all'apporto in data 17 gennaio 2005 di attivi per un valore di 3 330 900 PLN, nel febbraio/marzo 2005 di capitale per un valore di 3 850 000, nel novembre 2005 ancora di capitale per un valore di 1 830 700 PLN e in data 13 luglio 2006 di attivi immateriali per un valore di 5 800 000 PLN. |
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(61) |
Sulla base del cosiddetto metodo svizzero, il valore dell'intera HB è stato valutato pari a 38 milioni di PLN. Quindi, il valore di mercato dell'impresa è sensibilmente superiore al suo valore azionario di 14,9 milioni di PLN. In effetti, HB registra dei profitti. Non ha arretrati nei confronti delle istituzioni pubbliche. Tra il giugno e il luglio 2005 HB ha acquistato da TB per un importo di 9 450 013 PLN immobili e macchinari il cui valore è stato calcolato pari a 10 430 194 PLN. Sono rimaste le ipoteche sugli attivi e, conformemente al diritto polacco (articolo 112 della legge fiscale), HB è persino diventata un debitore congiunto con TB in relazione ad alcuni debitori di TB nei confronti di ZUS. |
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(62) |
L'attività di BA è stata rinnovata nel 2005 al fine di operare nel settore dei tubi in alluminio e cromo. A tal fine, i dipendenti di TB sono stati trasferiti a BA e nel luglio 2006 l'impresa ha avuto un apporto di capitale di 1 550 000 PLN. Inoltre, BA prende in leasing da TB gli attivi per la produzione di sistemi di scappamento per l'industria automobilistica (comprese le linee per la saldatura W2 e W4 e la linea di taglio longitudinale di nastri). L'accordo di leasing è a tempo indeterminato e BA versa, a tale titolo, ogni mese 258 000 PLN più IVA. Se ne evince che BA trae un evidente vantaggio dagli investimenti realizzati in relazione a tali attivi. In effetti, la settima relazione della Polonia conferma che TB ha trasferito a BA 20mila tonnellate di capacità produttive (31). |
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(63) |
Nel febbraio 2004, l'impresa EF ha firmato con TB un accordo per servizi di factoring. Per ottemperare all'accordo sono state registrate le ipoteche sulle quote di HB e BA. In tal modo, EF è diventata il principale creditore di TB. Dal momento che EF era solo un azionario di GFR, i crediti di EF non vengono considerati investimenti di capitale in TB. |
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(64) |
TB è attualmente proprietaria del 51,2 % delle azioni di BA. Le rimanenti azioni sono state rilevate da EF il 20 luglio 2006 nel corso dell'esecuzione di un'ipoteca per pagare i debiti. Il pagamento è stato effettuato sulla base del valore nominale delle quote per un importo di 7,2 milioni di PLN. |
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(65) |
In qualità di creditore, EF ha chiesto al curatore fallimentare l'esclusione dal patrimonio fallimentare del 48,8 % delle quote di HB. La richiesta è stata però respinta dal giudice nel settembre 2006. |
III. MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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(66) |
Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha ritenuto che la ristrutturazione di TB non fosse compatibile con il protocollo n. 8 e, considerato che il programma di ristrutturazione non è stato realizzato, ha deciso di indagare per capire:
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(67) |
La Commissione ha fatto presente che considera beneficiario dell'aiuto l'intero gruppo. |
IV. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA
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(68) |
In primo luogo, le autorità polacche contestano il fatto che vi sia stato un utilizzo abusivo dell'aiuto alla ristrutturazione. Le autorità polacche sostengono che l'aiuto non è stato interamente un aiuto alla ristrutturazione.
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(69) |
In secondo luogo, le autorità polacche hanno fornito esaurienti spiegazioni da parte dei rispettivi creditori istituzionali, ZUS, l'Ufficio delle imposte di Sosnowiec e PFRON, sulle loro azioni di esecuzione al fine di sottolineare che tali istituzioni si sono comportate come creditori privati.
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(70) |
In terzo luogo, la Polonia ha risposto ai dubbi della Commissione europea per quanto riguarda l'aiuto alla ristrutturazione dell'occupazione dopo il 2003 spiegando che la legge del 24 agosto 2001 relativa alla ristrutturazione dell’industria siderurgica è stata modificata nel dicembre 2003 in modo tale da far sì che l'aiuto fosse destinato solo ai lavoratori licenziati mentre le acciaierie erano utilizzate solo come intermediari per trasferire fondi (cfr. il punto 20). |
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(71) |
Le autorità polacche ritengono che le imprese controllate da TB possano essere considerate responsabili solo qualora esse abbiano effettivamente beneficiato dell'aiuto. Inoltre, sostengono che gli apporti di capitale e di attivi sono stati effettuati in maniera corretta. Inoltre, le autorità polacche ritengono che HB non sia un produttore di acciaio e non sia pertanto soggetta alle norme del protocollo n. 8. |
V. VALUTAZIONE DELLE MISURE
1. Base giuridica applicabile
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(72) |
Il protocollo n. 8 stabilisce, al punto 1, che «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione a favore di settori specifici della siderurgia polacca sono conformi al mercato comune» se sono soddisfatte, tra le altre, le condizioni di cui a detto Protocollo. |
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(73) |
Il Consiglio ha esteso il periodo di moratoria per la concessione dell’aiuto nell’ambito della ristrutturazione della siderurgia polacca nel quadro dell’accordo europeo fino alla data dell'adesione della Polonia all'UE. Tale disposizione è contenuta nel protocollo n. 8 al trattato di adesione della Polonia all'UE. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Protocollo copre l’arco di tempo che precede e segue l’adesione. Più precisamente, autorizza un aiuto limitato alla ristrutturazione per gli anni 1997-2003 e vieta qualsiasi aiuto ulteriore ai fini della ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca tra gli anni 1997-2006. Sotto tale aspetto, si differenzia chiaramente dalle altre disposizioni del trattato di adesione come il meccanismo temporaneo di cui all’allegato IV (il «procedimento relativo all’esistenza di un aiuto»), che riguarda soltanto gli aiuti di Stato concessi prima dell’adesione e che sono «ancora applicabili» dopo tale data. Il Protocollo n. 8 può essere pertanto considerato una lex specialis che, per l’ambito coperto, sostituisce le altre norme del trattato di adesione (32). |
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(74) |
Inoltre, la Commissione ritiene che la portata del programma nazionale di ristrutturazione e del protocollo n. 8 non si limiti alla portata di cui all'allegato 1 del trattato CECA. Invece, il protocollo n. 8 concerne anche alcuni settori siderurgici non coperti dal trattato CECA (33), segnatamente i tubi senza saldatura e i tubi grandi saldati. Tale campo di applicazione è conforme alla definizione dell'acciaio ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (34) applicabili al momento dell'entrata in vigore del protocollo n. 8. Rientra nell'ambito del PNR che attua il protocollo n. 8. Infatti, metà dei beneficiari nell'ambito dell'ultimo PNR sono produttori di tubi, segnatamente Huta Andrzej S.A. (in fallimento), Huta Batory S.A. (in fallimento), Huta Pokój, una controllata di Mittal Steel Poland (ex PHS) e TB. Pertanto, il protocollo n. 8 si applica anche ai produttori di tubi, e nella fattispecie, a TB. |
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(75) |
Considerato che gli articoli 87 e 88 del trattato CE non riguardano, di norma, gli aiuti concessi prima dell’adesione e che non sono più applicabili dopo l’adesione, le disposizioni del Protocollo n. 8 estendono il controllo sugli aiuti di Stato nell’ambito del trattato CE a tutti gli aiuti concessi per la ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca negli anni 1997-2006. |
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(76) |
Conformemente all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, può essere presa una decisione dopo l’adesione della Polonia all’UE, perché, in mancanza di disposizioni specifiche nel Protocollo n. 8, devono essere applicate le norme e i principi abituali. Perciò, si applica anche il regolamento del Consiglio (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (in appresso «regolamento procedurale») (35). |
2. Esistenza di un aiuto
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(77) |
A norma dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(78) |
La Polonia è stata autorizzata, in virtù del protocollo n. 8 a concedere a TB un aiuto alla ristrutturazione per realizzare il programma di ristrutturazione. |
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(79) |
L'aiuto poteva essere concesso, tuttavia, solo per un periodo limitato che è terminato alla fine del 2003. Dopo tale data, la Polonia non aveva più il diritto di concedere aiuti alla ristrutturazione nell'ambito del protocollo n. 8. Qualsiasi aiuto avrebbe, infatti, violato il paragrafo 18 lettera c) del protocollo n. 8 che vieta la concessione di aiuti di Stato supplementari a favore dell'industria siderurgica, e segnatamente ai beneficiari nominati nel protocollo. |
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(80) |
Ciononostante, le autorità polacche hanno continuato a concedere o a prorogare a TB i crediti non rimborsati dopo il 2003 e ciò deve essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. |
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(81) |
La Commissione ricorda che l’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE riguarda gli interventi che sotto qualsiasi forma riducano gli oneri di bilancio di un'impresa e che pertanto, pur non essendo sovvenzioni in senso stretto, hanno lo stesso carattere e gli stessi effetti. Ciò è stato più volte confermato nei casi in cui un'istituzione pubblica responsabile della riscossione dei contributi di sicurezza sociale abbia tollerato il mancato pagamento o un ritardo nel pagamento dei contributi dal momento che tale comportamento attribuisce al beneficiario un significativo vantaggio concorrenziale visto che riduce, per tale impresa, l'onere legato al normale funzionamento del sistema di sicurezza sociale (36). Invece di concedere il rinvio dei pagamenti, il creditore pubblico avrebbe potuto chiedere il rimborso immediato dell'importo totale dovuto, se necessario facendo valere la propria ipoteca (37). |
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(82) |
Per poter stabilire se vi sia un vantaggio che possa essere classificato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, la Commissione deve dimostrare che le autorità pubbliche si sono comportate nei confronti del debitore in maniera diversa rispetto a quanto avrebbe fatto un ipotetico creditore privato nella stessa situazione (38). |
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(83) |
A titolo di osservazione preliminare, la Commissione osserva che il fatto stesso che esistesse un precedente aiuto di Stato a favore dell'impresa fa sì che non si possa esaminare, sulla base della giurisprudenza costante dei tribunali dei paesi membri, il caso dal punto di vista di un ipotetico creditore privato dal momento che è evidente che tale ipotetico creditore non avrebbe tollerato l'estinzione del debito originario poiché, altrimenti non sarebbe stato un aiuto (39). Ciò riguarda, segnatamente, la situazione di ristrutturazione dell'impresa nel corso della quale entrambe le misure di aiuto sono state applicate. |
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(84) |
Inoltre, l'assenza di un piano di ristrutturazione aggiornato fa sì che non si possa effettuare una valutazione dal punto di vista di un ipotetico creditore privato. Anche in questo caso, secondo una giurisprudenza consolidata, se si esamina l'accordo per il prolungamento della ristrutturazione dal punto di vista dell'investitore che opera in condizioni di mercato, tale investitore avrebbe chiesto un aggiornamento completo del piano di ristrutturazione. Nessun creditore o investitore privato avrebbe accettato una ristrutturazione in assenza di tale piano (40) come è accaduto nel caso in questione. |
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(85) |
Inoltre, anche sulla base di un ipotetico piano di ristrutturazione, nessun ipotetico investitore avrebbe sottoscritto un accordo supplementare di ristrutturazione. |
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(86) |
La Commissione non mette in dubbio il fatto che la mancata esecuzione dei debiti istituzionali, che potevano essere estinti in virtù dell'IBP/PNR è stata giustificata per un certo periodo di tempo dai meccanismi previsti dalla legge del 30 agosto 2002. In effetti, l'esecuzione dei debiti soggetti a ristrutturazione sulla base della legge del 30 agosto 2002 era vietata fino al termine dei procedimenti di ristrutturazione o all'interruzione del procedimento per i motivi menzionati dalla legge. Inoltre, la Commissione osserva, che per quanto riguarda i debiti supplementari che non rientravano nella ristrutturazione, i creditori potevano contare su un miglioramento della situazione finanziaria di TB a seguito dell'estinzione dei debiti prevista e pertanto potevano aver ragione a sospendere l'esecuzione dei debiti fino a quando era concesso l'aiuto sulla base della legge del 30 agosto 2002. |
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(87) |
È ovvio, tuttavia, che la ristrutturazione sulla base della legge del 30 agosto 2002 non è riuscita, in parte a causa della sua incompatibilità con il protocollo n. 8, come spiegato nel parere negativo dell’UTCC (il primo, del 6 febbraio 2004), e in parte a causa dei problemi finanziari dell'impresa che non hanno permesso a TB di rispettare le condizioni del diritto nazionale. La Commissione ritiene che le informazioni su tale fallimento debbano essere giunte a conoscenza dei principali creditori pubblici come ZUS, l'ufficio comunale e quello delle imposte, dal momento che tutti loro avevano preso parte alla ristrutturazione originaria dei debiti. Analogamente, il PFRON avrebbe dovuto essere messo in guardia dal parere dell'UTCC sull'indebitamento di TB nei confronti del PFRON. |
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(88) |
A seguito del fallimento dell'accordo precedente sulla ristrutturazione, ci si può aspettare una prudenza particolare da parte dei creditori privati che esaminino attentamente la situazione economica dei loro debitori (41). Pertanto, un attento esame dei vantaggi derivanti dal rinvio del rimborso del debito avrebbe mostrato che l'eventuale rimborso non sarebbe stato superiore al ricavato sicuro derivante dall'eventuale liquidazione dell'impresa (42). In realtà, un nuovo accordo sul rinvio del rimborso avrebbe dovuto richiedere che la ristrutturazione portasse in ogni caso al ripristino della redditività e che i debiti non aumentassero, in modo che il creditore potesse aspettarsi la restituzione del credito in un tempo ragionevole. |
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(89) |
Nel caso di TB, il ripristino della redditività alla fine del 2004 era estremamente in dubbio dal momento che l'impresa aveva margini operativi negativi (cfr. i punti 48-50). Il volume d'affari dell'impresa non era sufficiente a coprire i costi. Inoltre, TB non era riuscita a beneficiare della crescita nel settore siderurgico del 2004. Pertanto, tutte gli indicatori sulle prospettive di redditività futura per TB erano negativi. |
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(90) |
Per di più, dal momento che TB non era più solvibile, i suoi debiti erano cresciuti sempre più. Dal novembre 2004 TB, nonostante il processo di ristrutturazione, non era più in condizione di rimborsare i propri debiti. Pertanto, non esisteva alcuna possibilità di recuperare i debiti arretrati nell'ambito di un'eventuale ipotetica ristrutturazione dei debiti. |
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(91) |
Considerato che i creditori pubblici come l'ufficio comunale, ZUS, PFRON e l'ufficio delle imposte disponevano di buone garanzie, avevano la possibilità di trasformarle in contanti nell'ambito dei procedimenti di riscossione ai sensi del diritto polacco in materia fallimentare. La Commissione non può accogliere l'argomento di ZUS secondo il quale esso non disponeva di buone garanzie poiché le informazioni fornite dalle autorità polacche dimostrano che — anche se non del tutto — una parte significativa delle ipoteche erano ipoteche di primo grado (cfr. il punto 39). Considerato il peggioramento della situazione dell'impresa e dei suoi attivi, l'utilizzazione di tali garanzie sembrava più sensata dal punto di vista economico rispetto ad una ristrutturazione (43). |
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(92) |
Inoltre, anche se un ipotetico piano di ristrutturazione avesse proposto una ipotetica ristrutturazione degli attivi, tale proposta non avrebbe ridotto la resistenza dei creditori privati alla ristrutturazione. Ciò è dovuto al fatto che tutti gli attivi di un'impresa indebitata come TB sono abitualmente gravati da un'ipoteca e quindi garantiscono in misura molto ridotta qualche entrata in caso di rivendita. Infatti, benché nel 2005 l'impresa abbia annunciato diverse volte la ristrutturazione degli attivi, non è stata in grado di realizzare una vendita per un importo superiore a 5 milioni di PLN in contanti. |
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(93) |
La Commissione è al corrente del fatto che nel 2004 (e successivamente) TB ha effettuato qualche tentativo di rimborsare una parte del debito ma ritiene che tali rimborsi abbiano coperto solo in esigua misura gli importi degli interessi calcolati (per gli effetti di tali rimborsi si veda la tabella al punto 34). |
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(94) |
Infine, per avere il quadro completo, va ricordato che il piano del settembre 2005 non costituiva assolutamente una base adeguata per una ulteriore ristrutturazione dei debiti. Considerato che l'impresa doveva essere liquidata, è ovvio che le attività dell'impresa non avrebbero portato a ulteriori profitti e che la liquidazione avrebbe costituito l'unica soluzione. In effetti, il piano indicava che ZUS poteva contare soltanto su un rimborso parziale del debito. Tale rimborso doveva avvenire sulla base della ristrutturazione degli attivi per un valore di 20 milioni di PLN prima della fine del 2005, cosa che appariva poco realistica per i motivi sottolineati nel paragrafo precedente. Anche i pagamenti mensili proposti dopo il 2005 per un importo di 100 000 PLN erano poco realistici considerata la scarsa solvibilità di TB che non svolgeva più attività. |
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(95) |
Invece, TB aveva dichiarato nel suo IBP del 2005 di vedere l'unica possibilità di ripristino della redditività nel trasferimento degli attivi a BA. Ciò comportava non solo lo scorporo dell'unica attività redditizia (BA), ma determinava anche il destino di TB, cioè la sua liquidazione. |
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(96) |
In sintesi, la Commissione ha ritenuto che un ipotetico creditore privato avrebbe optato per l'esecuzione dei suoi crediti già alla fine del 2004. All'epoca era già chiaro che TB non era in grado di onorare i suoi accordi precedenti relativi alla ristrutturazione dei debiti e che non sarebbe stata in grado di pagare i suoi debiti. Non era stato presentato un piano aggiornato e non era verosimile che l'impresa potesse iniziare a realizzare dei profitti. |
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(97) |
Pertanto, la Polonia ha rinunciato all'esecuzione di 20,761 milioni di PLN (la quarta relazione di controllo della Polonia indicava 20,267 milioni di PLN, ma tale importo è stato successivamente rettificato dalle autorità polacche). Ciò costituisce un sostegno operativo per l'impresa ai fini della continuazione di un'attività non redditizia ed è pertanto un vantaggio concesso mediante risorse statali che minaccia di falsare la concorrenza nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri, ed è pertanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. |
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(98) |
Al fine di quantificare l'importo dell'aiuto, occorre simulare l'effetto ipotetico della mancata esecuzione dei debiti. Considerato che l'ipotetico creditore privato avrebbe chiesto l'esecuzione dei suoi crediti, il vantaggio che l'impresa ricava dalla mancata esecuzione è l'importo completo dei crediti che l'impresa non ha dovuto rimborsare. In altri termini, l'impresa ha a disposizione un importo che, vista la sua situazione finanziaria, non avrebbe potuto ottenere sul mercato. In particolare, se lo Stato avesse eseguito i suoi crediti, l'impresa non sarebbe stata in grado di pagare l'importo dovuto e verosimilmente sarebbe fallita. Pertanto, la mancata esecuzione ha avuto l'effetto di una concessione dell'intero importo al beneficiario (44). Quindi, il vantaggio ottenuto riguarda un importo di 20,761 milioni di PLN ottenuti dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, considerato che un operatore economico in un'economia di mercato avrebbe proceduto all'esecuzione dei debiti originari, tali ipotetici debiti originari non sarebbero più esistiti e quindi non dovrebbero essere contati due volte. |
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(99) |
Per quanto riguarda le misure finanziarie indicate come misure per la ristrutturazione dell'occupazione concesse dopo il 2004, i dubbi della Commissione sono stati sciolti. Non possono essere infatti considerate aiuti di Stato dal momento che, come è stato chiarito dalle autorità polacche, esse sono state concesse esclusivamente a favore dei dipendenti licenziati che non possono essere considerati parte dell'impresa. Parimenti, tali pagamenti non possono essere riferiti al datore di lavoro poiché sono effettuati dopo che i dipendenti sono stati licenziati senza una riduzione degli altri oneri che l'impresa deve sostenere in assenza di tale sostegno da parte dello Stato. |
3. Aiuti attuati in modo abusivo
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(100) |
Il punto 18, lettera a), del protocollo n. 8 autorizza la Commissione «a prendere misure adeguate che obblighino tutte le imprese in questione a rimborsare l’aiuto ottenuto in violazione delle condizioni stabilite dal protocollo […] qualora, all’atto del controllo, emerga che le condizioni fissate dal protocollo non sono state soddisfatte». |
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(101) |
La Commissione ritiene che TB non abbia attuato pienamente il proprio piano di ristrutturazione come stabilito al punto 9 del protocollo n. 8 e abbia contribuito al proprio fallimento con le diverse misure di cui al punto 56. La Polonia non ha confutato tali affermazioni. |
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(102) |
Inoltre, TB non ha soddisfatto alcune disposizioni di cui al punto 9 del protocollo n. 8:
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(103) |
Pertanto, dal momento che TB non ha soddisfatto le condizioni stabilite dal protocollo n. 8 e non ha attuato correttamente il suo IBP, c'è stato un abuso dell'aiuto alla ristrutturazione che deve essere restituito. |
4. Compatibilità dell’aiuto
a) Sulla base del PNR negli anni 1997-2003
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(104) |
Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha affermato che altre motivazioni di compatibilità dell'aiuto con le norme del mercato comune potrebbero prevalere sul fatto che l'aiuto alla ristrutturazione non è stato utilizzato conformemente al piano di ristrutturazione. A tal fine, la Commissione ha osservato che in virtù del PNR è stato concesso non solo un aiuto alla ristrutturazione ma anche aiuti di altro tipo. Pertanto, il fallimento della ristrutturazione non significa necessariamente che tutti gli aiuti siano stati utilizzati in maniera non conforme alla loro destinazione (47), qualora possa essere dimostrato che essi sono compatibili con il mercato unico in virtù di altre norme sugli aiuti di Stato (48). |
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(105) |
La Commissione ha fatto notare che fino al 23 luglio 2002 le norme relative agli aiuti di Stato per il settore siderurgico erano contenute della decisione della Commissione n. 2496/96/CECA del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (49) (in appresso «Codice degli aiuti a favore della siderurgia») (50). Come si evince dalla pratica della Commissione all'epoca dell'applicazione del protocollo n. 8, essa ritiene, in linea di principio, che le misure di aiuto concesse conformemente ad altre discipline come la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo possono essere considerate compatibili con il mercato comune se la Commissione non nutre dubbi quanto alla loro compatibilità con l'allegato VI, articolo 3, paragrafo 2 del trattato di adesione (51). |
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(106) |
In primo luogo, l'articolo 2 del Codice degli aiuti a favore della siderurgia e le norme comunitarie per gli aiuti di Stato autorizzano la concessione di aiuti conformi alle disposizioni in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Le sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo nell'ambito del PNR erano concesse da KBN ed erano coperte dal programma del Presidente di KBN del 30 novembre 2001 relativo ai criteri e al metodo per la concessione di sovvenzioni sulla base di risorse statali a favore delle scienze che è stato approvato dalla Commissione come un aiuto esistente nell'ambito della misura di aiuto PL n. 6 dell'allegato IV al trattato di adesione. Il PNR ha definito «le misure di KBN» come «strumenti di aiuto pubblico concessi sotto forma di sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo» diversi da «gli strumenti di ristrutturazione (52)». Il PNR contenente tali definizioni è stato approvato dalla decisione del Consiglio del luglio 2003. Pertanto, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro le misure di aiuto di KBN negli anni 1997-2003 conformemente all'allegato IV del trattato sull'adesione e ritiene che l'aiuto sia compatibile con le norme del mercato comune in materia di ricerca e sviluppo (53). |
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(107) |
Quindi, l'aiuto definito dall'IBP come un aiuto alla ricerca e allo sviluppo e concesso da KBN può essere considerato compatibile con il mercato comune. Inoltre, la Commissione osserva che la Polonia è stata in grado di dimostrare che l'aiuto è stato erogato solo in relazione alla realizzazione di attività nel settore della ricerca e dello sviluppo. Si tratta degli aiuti concessi negli anni 2002-2003 e degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo tra il 1997 e il 2000. |
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(108) |
Tuttavia, nel caso dei rimanenti aiuti alla formazione, alla ristrutturazione dell’occupazione e delle altre forme di aiuto, la Commissione non ritiene che vi siano disposizioni del Codice degli aiuti a favore della siderurgia né norme comunitarie in materia di aiuti di Stato in virtù delle quali tali aiuti potrebbero essere riconosciuti compatibili con il mercato comune. |
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(109) |
Prima di tutto, nessuna parte dell'aiuto costituisce una misura per la tutela dell'ambiente conformemente agli orientamenti in materia (54). La Polonia ha dimostrato che l'aiuto indicato come misura per la tutela dell'ambiente nel 1997 è stato concesso ai fini della tutela dell'ambiente senza precisare, tuttavia, in alcun modo, tale fine. Neanche il fatto che tale aiuto sia stato erogato dal Fondo regionale per la tutela dell’ambiente e la gestione delle acque basta a far sì che l'aiuto sia compatibile dal momento che tali fondi sono apertamente nominati nel PNR come esempio di strumento di ristrutturazione e, contrariamente agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, sono nominati indipendentemente dagli strumenti di ristrutturazione (cfr. il punto 106). In secondo luogo, tale aiuto non è stato utilizzato neanche per la chiusura di capacità di produzione (articolo 4 del Codice degli aiuti a favore della siderurgia) dal momento che TB non ha chiuso nessuno degli impianti. Infine, le autorità polacche non hanno chiesto, a parte l'aiuto erogato dal Fondo per la tutela dell’ambiente, nessuna deroga nell’ambito del Codice degli aiuti a favore della siderurgia né delle norme della CE in virtù della quale l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il mercato comune. |
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(110) |
La Commissione vorrebbe anche far presente che, anche se considerasse tali misure come aiuti ammissibili alla ristrutturazione nell'ambito di un programma di ristrutturazione completo che garantisse il ripristino della redditività, la mancata realizzazione del piano di ristrutturazione e il mancato ripristino della redditività indicano il fallimento dell'intero programma di ristrutturazione e la perdita di senso di tutte le misure concesse a tal fine. Pertanto, anche gli aiuti precedentemente concessi in base a tale piano perdono fondamento e di conseguenza devono essere considerati ex post incompatibili con il mercato comune. |
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(111) |
In realtà, la Polonia sostiene che l'aiuto alla ristrutturazione dell'occupazione era compatibile con il mercato comune dal momento che la sua approvazione era legata ad altri fattori discussi nei negoziati di adesione. La Commissione non discute questo fatto, ma ritiene che tale argomento in merito alla compatibilità non significhi che l'aiuto era compatibile in caso di assenza di un progetto di ristrutturazione. Quindi, quando fallisce la ristrutturazione, anche misure individuali come quelle per la ristrutturazione dell'occupazione, devono essere considerate come un abuso. In assenza di altre informazioni che indichino che l'aiuto era compatibile con il mercato comune per altri motivi, la Commissione deve concludere che esso è incompatibile con il mercato comune. |
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(112) |
In conclusione, in considerazione del fatto che i rimanenti aiuti alla formazione, alla ristrutturazione dell’occupazione e le altre forme di aiuto non sono coperti da nessuna altra deroga nell'ambito del Codice degli aiuti a favore della siderurgia né di altre norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene che si tratti di aiuti illegali alla ristrutturazione che, conformemente al protocollo n. 8, sono incompatibili con il mercato comune. Pertanto, la Commissione sostiene che vi sia stato un utilizzo abusivo dell'aiuto denominato aiuto alla ristrutturazione dell'importo di 849 746 PLN, dell'aiuto alla formazione dell'importo di 132 240 PLN, dell'aiuto per la tutela dell'ambiente dell'importo di 196 800 PLN e dell'aiuto all'occupazione dell'importo di 190 400 PLN, per un totale di 1 369 186 PLN. |
b) Aiuti al di fuori del PNR e dopo l'adesione all'UE
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(113) |
Inoltre, la mancata esecuzione dei debiti alla fine del 2007 costituisce un aiuto al funzionamento e, in quanto tale, è palesemente incompatibile con il mercato comune. Tale aiuto non può essere accettato come aiuto alla ristrutturazione ai sensi del protocollo n. 8 che vieta categoricamente qualsiasi aiuto dopo il 2003 né sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE. La Commissione fa presente che le autorità polacche non hanno affermato il contrario. Pertanto, la concessione di qualsiasi aiuto alle imprese TB, BA e HB dopo l'adesione della Polonia all'UE è incompatibile con le norme del mercato comune, indipendentemente dal fatto che il beneficiario (nella fattispecie HB) sia o non sia un produttore di acciaio. |
5. Il beneficiario
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(114) |
Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha affermato che beneficiario dell'aiuto è il gruppo TB insieme con le imprese controllate, forse ad eccezione di TB-ZPR. Ciò perché HB e BA costituiscono chiaramente una parte della stessa entità economica, il gruppo TB. |
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(115) |
Per quanto riguarda la mancata esecuzione dei debiti per un importo di 20 761 643 milioni di PLN, nel procedimento si conferma che a beneficiarne sono state le imprese del gruppo. Tuttavia, la Commissione non è riuscita a stabilire a quanto ammontasse tale beneficio per ZPR e SAMKOL.
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(116) |
Il procedimento ha dimostrato che BA e HB hanno beneficiato dell'aiuto. In realtà, l'aiuto al funzionamento operativo non è rimasto all'interno di TB dal momento che la mancata esecuzione dei debiti ha permesso a TB di proseguire l'attività economica e di organizzare la propria ristrutturazione interna. |
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(117) |
Quindi l'aiuto alla ristrutturazione e al funzionamento operativo ha permesso a TB dapprima di portare a termine gli investimenti nella produzione di tubi di scappamento per l'industria automobilistica per un importo di circa 6,383 milioni di PLN (cfr. il punto 42) realizzati negli anni 2003-2005, cosa che non sarebbe stata possibile se TB avesse dovuto onorare il proprio debito e fallire prima (55). Gli attivi indispensabili per la produzione destinata all'industria automobilistica sono attualmente utilizzati da BA. Benché BA prenda tali attivi solo in leasing da TB, l'impresa, in caso di mancata realizzazione degli investimenti, avrebbe dovuto fare tali investimenti autonomamente. Inoltre, nel prendere in leasing gli attivi, BA evita di esporsi al rischio dell'esecuzione delle ipoteche che gravano sugli attivi pur continuando ad avvalersi di diritti simili a quelli di un proprietario dal momento che il periodo di leasing è illimitato. Inoltre, è evidente che BA, come membro del gruppo TB, continua l'attività principale di TB sviluppata nell'ambito del piano di ristrutturazione,con gli attivi di produzione e la forza lavoro di TB. |
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(118) |
In secondo luogo, il trasferimento degli attivi, della forza lavoro e del capitale a delle controllate (14,81 milioni di PLN a HB e 1,55 milioni di PLN a BA, cfr. i punti 59 e 61) è stato possibile solo perché l'aiuto al funzionamento ha salvato TB dal fallimento. Senza tale aiuto, le due imprese in questione probabilmente non sarebbero state costituite e certamente non sarebbero state in grado di operare. |
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(119) |
Benché BA, HB e TB siano persone giuridiche diverse, la Commissione ritiene che vi sia una continuità produttiva tra esse e, in considerazione della struttura della proprietà, che le tre imprese costituiscano insieme una sola impresa (56) che quindi deve essere considerata come il beneficiario dell'aiuto (57). |
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(120) |
Il fatto che TB abbia ottenuto una ricompensa speciale in cambio dei vantaggi ceduti (azioni in cambio di apporti di capitale e l'affitto sulla base dell'accordo di leasing) non modifica in nessun modo la valutazione di cui sopra dal momento che TB resta il proprietario finale di tutti gli attivi (in maniera diretta o indiretta) e le operazioni non miravano a conseguire un beneficio ma piuttosto alla riorganizzazione interna del gruppo. Il punto principale è che il vantaggio è stato ceduto all'interno del gruppo, vale a dire che la posizione concorrenziale di TB, creata dall'effetto distorsivo dell'aiuto, si è rilocalizzata. Il fatto che TB possieda azioni delle sue controllate non modifica minimamente tale situazione (58). Cionondimeno la Commissione non può arrivare a considerare la vendita degli attivi di TB a HB come un vantaggio nella misura in cui essa sia stata effettuata al giusto prezzo (59). |
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(121) |
Sulla base di tale valutazione dei fatti e tenuto conto della giurisprudenza comunitaria, la Commissione ritiene che occorra chiedere al gruppo TB la restituzione dell'aiuto incompatibile con il mercato comune tenendo conto del vantaggio effettivo che esso ha attribuito (60). |
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(122) |
La Commissione, tuttavia, non concorda con le autorità polacche sul fatto che la questione riguardi solo il primo destinatario dei crediti la cui esecuzione non è stata fatta e che pertanto costituiscono un aiuto. In tal caso, la restituzione dell'aiuto avrebbe potuto essere effettuata mediante l'iscrizione del credito nel patrimonio fallimentare di TB. Tale opzione potrebbe essere realizzata sulla base della giurisprudenza consolidata che considera la liquidazione di un'impresa come un'alternativa accettabile alla restituzione completa di un aiuto dal momento che l'obiettivo è di eliminare l'aiuto e che tale obiettivo può essere raggiunto mediante un procedimento che porterebbe alla liquidazione dell'impresa (61). |
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(123) |
La Commissione sostiene tuttavia che la liquidazione del beneficiario originario dell'aiuto non è soddisfacente dal punto di vista della concorrenza nel caso in cui il vantaggio effettivo dell'aiuto sia passato a un'altra impresa. In tale situazione, l'iscrizione dei crediti nel patrimonio fallimentare di TB non basterebbe ad eliminare il vantaggio concorrenziale derivante dall'effettivo beneficio procurato dall'aiuto che hanno acquisito le imprese controllate da TB. Puntare solo a TB porterebbe alla vendita delle imprese controllate come persone giuridiche ma non inciderebbe sulla loro attività economica in quanto tale dal momento che la vendita non avrebbe ripercussioni sulle attività stesse, sulle finanze delle imprese e sulle loro operazioni. |
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(124) |
Perciò, dal punto di vista della concorrenza, la restituzione dell'aiuto da parte degli effettivi beneficiari è l'unica vera opzione. Pertanto, le autorità polacche devono rivolgersi prima di tutto alle imprese controllate (e al gruppo solo nel caso in cui la restituzione dell'aiuto da parte delle imprese controllate non fosse possibile). Tale soluzione è compatibile con la giurisprudenza consolidata (62) relativa alle imprese in fallimento e, segnatamente, con la causa Seleco basata su circostanze analoghe in cui la Commissione ha affermato che la richiesta di restituzione dell'aiuto doveva essere estesa all'impresa scorporata. A differenza della causa Seleco, tuttavia, la Commissione non intende estendere la possibilità di restituzione dell'aiuto, ma opta semplicemente per il recupero del beneficio effettivamente ottenuto all'interno del gruppo. Mentre, nel caso di un'estensione della possibilità di rimborso, la questione cruciale è stabilire se lo scorporo dell'attività abbia permesso di sottrarre gli aiuti dagli attivi dell'impresa liquidata (63), ciò non è fondamentale in uno scenario all'interno del gruppo, come si è indicato sopra. |
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(125) |
In ogni caso, i tribunali comunitari ammettono che si possa chiedere la restituzione ad un'impresa controllata se è stata questa a beneficiare di fatto dell'aiuto (64), com'è avvenuto nel caso in esame. Inoltre, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha accettato che la Commissione possa ottenere la restituzione dell'aiuto al di fuori di un procedimento di liquidazione al fine di eliminare il rischio che la restituzione dell'aiuto sia priva di effetti (65). Come spiegato al punto 56, TB ha deliberatamente trasferito l'attività relativa ai prodotti in acciaio per l'industria automobilistica a BA al fine di continuare l'attività che aveva beneficiato dell'aiuto (66). La Commissione ritiene tuttavia che ciò sia solo un motivo supplementare per chiedere la restituzione dell'aiuto a chi ne ha effettivamente beneficiato. |
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(126) |
D'altronde, la Commissione non è in grado di stabilire se l'aiuto alla ristrutturazione concesso prima del 2004 e utilizzato in maniera abusiva sia stato utilizzato a beneficio delle imprese controllate da TB. La restituzione dell'aiuto deve pertanto essere chiesta a TB. |
VI. CONCLUSIONI
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(127) |
La Commissione ritiene che la ristrutturazione di TB non sia stata realizzata correttamente e sia fallita. Pertanto, l'importo intero dell'aiuto alla ristrutturazione concesso a TB nel periodo di ristrutturazione deve essere considerato utilizzato in modo abusivo. Ciò non significa, tuttavia, che tutti gli aiuti compatibili con il mercato comune concessi ai fini della ricerca e dello sviluppo ed erogati a tali fini siano stati utilizzati in maniera abusiva. |
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(128) |
Di conseguenza, l'aiuto alla ristrutturazione che il gruppo TB ha ricevuto negli anni 1997-2003 per un importo di 1 369 186 PLN è incompatibile con i punti 9 e 18 del protocollo n. 8 del trattato sull'adesione e deve essere restituito conformemente al punto 18 del protocollo n. 8. |
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(129) |
Inoltre, l'aiuto alla ristrutturazione ottenuto alla fine del 2004 per un importo di 20 761 643 PLN è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE e dei punti 6 e 18 del protocollo n. 8. |
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(130) |
Come già fatto presente, tale aiuto è considerato come un aiuto ottenuto il 1o gennaio 2005 e che, in quanto tale, deve essere recuperato con gli interessi, come sottolineato al punto 133. Considerato che l'aiuto ha avuto effetti pari ad un'estinzione dei debiti, la Commissione potrebbe accettare che le autorità polacche continuassero il recupero come se il debito originario fosse stato estinto. Inoltre, la Commissione potrebbe anche accettare che, ai fini della restituzione dell'aiuto, tutti i nuovi debiti di TB contratti dopo il 2004 fossero tralasciati in considerazione del fatto che, tra l'inizio del 2005 e l'agosto del 2006, TB aveva effettuato alcuni rimborsi di debiti nei confronti di creditori pubblici che più o meno neutralizzano i debiti insorti dopo il 2004 (67). Come osservato al punto 36, l'importo totale dei debiti di TB dopo il gennaio 2005 non è mai stato inferiore a 20,76 milioni di PLN e, nell'agosto 2005, il debito di TB nei confronti dei creditori pubblici ha raggiunto i 22,7 milioni di PLN. |
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(131) |
Ai fini della restituzione dell'aiuto occorre tener conto, come si è già detto, delle imprese che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto. Per quanto riguarda i 20 761 643 PLN, occorre tener conto del fatto che 7,933 milioni di PLN sono stati trasferiti a BA e 14,81 milioni a HB (si vedano i punti 117 e 118). Dal momento che la somma dei due importi, pari ad un importo di 22,643 milioni di PLN, supera l'importo dell'aiuto ottenuto, il recupero deve essere limitato all'importo totale dell'aiuto. Tale riduzione deve essere proporzionale e ciò significa che BA,che ha ottenuto il 34,6 % del vantaggio individuabile totale, deve versare il 34,6 % dell'importo da restituire (7 183 528 PLN), mentre la restituzione del rimanente 65,4 % (13 578 115 PLN) deve provenire da HB. |
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(132) |
Inoltre, il rimborso dell'aiuto utilizzato abusivamente per un importo di 1 369 186 PLN, ricevuto prima del 2002, deve essere chiesto a TB dal momento che non c'è nulla che indichi che tale aiuto sia stato trasferito ad altri componenti del gruppo TB. |
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(133) |
Gli importi da restituire saranno maggiorati degli interessi calcolati conformemente alle norme del regolamento di attuazione. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 4 di tale regolamento stabilisce che, in caso di mancanza di tassi swap interbancari a cinque anni, la Commissione può, in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili. Considerato che per la Polonia non erano disponibili tassi swap interbancari a cinque anni per il periodo in cui è stato concesso l’aiuto incompatibile col mercato comune, il tasso applicato per la restituzione dell’aiuto deve essere basato sul tasso percentuale disponibile che si ritiene adeguato per quel periodo. A tal fine, ci si può riferire alla pratica consolidata tra la Polonia e la Commissione (68), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato dell’importo di 20 761 643 PLN, che la Polonia ha concesso illegalmente al gruppo Technologie Buczek, viola le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ed è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
L’aiuto di Stato dell’importo di 1 369 186 PLN, che la Polonia ha concesso a favore del gruppo Technologie Buczek negli anni 1997-2003, non è stato utilizzato conformemente alle condizioni stabilite dal protocollo n. 8 del trattato sull'adesione e non è pertanto compatibile con le norme del mercato comune.
Articolo 3
1. La Polonia recupera l'aiuto di cui all'articolo 1 illegalmente concesso al Technologie Buczek, segnatamente dalle imprese controllate Huta Buczek s.r.l. e Buczek Automotive s.r.l., proporzionalmente all'aiuto di cui esse hanno effettivamente beneficiato. Pertanto, la Polonia recupera 13 578 115 PLN dall'impresa Huta Buczek s.r.l. e 7 183 528 PLN dall'impresa Buczek Automotive s.r.l.
2. La Polonia recupera da Technologie Buczek S.A. l'aiuto utilizzato in maniera abusiva di cui all'articolo 2, concesso al gruppo Technologie Buczek.
3. L'importo che deve essere restituito comprende gli interessi calcolati a decorrere dalla data in cui tale somma è stata messa a disposizione del beneficiario fino alla data della sua restituzione.
4. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (69).
Articolo 4
1. La restituzione dell’aiuto di cui agli articoli 1 e 2 deve avvenire immediatamente ed efficacemente.
2. La Polonia applica la presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notificazione.
Articolo 5
1. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione la Polonia presenta alla Commissione le seguenti informazioni:
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a) |
l'importo totale (importo di base e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario; |
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b) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure previste per attuare la presente decisione; |
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c) |
documenti che dimostrino che è stata chiesta al beneficiario la restituzione dell'aiuto. |
2. La Polonia tiene costantemente al corrente la Commissione delle misure adottate a livello nazionale per conformarsi alla presente decisione fino alla completa restituzione dell'aiuto di cui agli articoli 1 e 2. Su richiesta della Commissione, la Polonia presenta immediatamente informazioni sulle misure già adottate e sulle misure previste per attuare la presente decisione. Inoltre, la Polonia fornisce informazioni dettagliate sull'importo dell'aiuto e degli interessi già restituiti dal beneficiario.
Articolo 6
La Repubblica polacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948.
(2) GU C 196 del 19.8.2006, pag. 23.
(3) Sulla base di 1 EUR = 4 PLN.
(4) Per ulteriori informazioni: cfr. la decisione 2006/937/CE della Commissione del 5 luglio 2005 relativa a C 20/04 Huta Częstochowa (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 1, punto 23 segg.).
(5) Di norma, l’UE non autorizza aiuti di Stato al settore siderurgico; cfr. la comunicazione della Commissione sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica (GU C 70 del 19 marzo 2002, pag. 21).
(6) Cfr. il protocollo n. 8 del trattato di adesione sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948).
(7) In appresso «relazioni indipendenti di controllo» e riferite ad un anno specifico oggetto del controllo.
(8) Cfr. la nota 2.
(9) Si veda l'allegato B della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8) che è stato sostituito dall'allegato I degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).
(10) Le informazioni su TB sono tratte dal programma di ristrutturazione per il periodo 2002-2006 Huta Buczek (in appresso «IBP 2002») del marzo 2002 che ha costituito la base per l'approvazione dell'aiuto dopo l'adozione del PNR. Per maggiori informazioni cfr. la decisione di avviare il procedimento (cfr. la nota 2).
(11) Cfr. IBP 2002, pag. 57.
(12) Cfr. IBP 2002, pag. 74.
(13) Cfr. IBP 2002, pag. 74.
(14) Il Fondo garanzia delle prestazioni salariali per i lavoratori garantisce il pagamento dei crediti dei dipendenti qualora il datore di lavoro sia insolvente.
(15) Cfr. IBP 2002, pag. 30.
(16) Relazione di controllo indipendente per il 2004 dell'aprile 2005, pag. 14.
(17) Ciò è confermato dai dati contenuti nella relazione semestrale di controllo presentata dalla Polonia; per esempio, per il 2003 si veda la relazione dell'OCCP n. 2, allegato 5, pag. 5. Il fatto che il piano d'impresa di TB per il 2005 indichi un importo minore, che apparentemente non comprende le misure destinate alla ricerca e allo sviluppo, non è accettabile.
(18) Lettera del 2 ottobre 2006.
(19) Cfr. IBP 2002, pag. 73.
(20) Lettera delle autorità polacche del 23 gennaio 2007.
(21) Cfr. IBP 2005, pag. 69.
(22) Relazione di controllo indipendente per il 2003 del gennaio 2004, pag. 7.
(23) Relazione di controllo indipendente per il 2004 del marzo 2005, pag. 168.
(24) Relazione di controllo indipendente per il 2003 del gennaio 2004.
(25) Relazione di controllo indipendente per il 2003 del gennaio 2004, pag. 16. Nella relazione per il 2004 si fa addirittura presente che i risultati dell'impresa nel 2003 sono stati significativamente peggiori di quelli calcolati dopo 10 mesi (dalla data del primo controllo).
(26) Cfr. la terza relazione polacca per il periodo dal gennaio al giugno 2004.
(27) Relazione di controllo indipendente per il 2004 del maggio 2005.
(28) Relazione di controllo indipendente per il 2004 del maggio 2005, pag. 1.
(29) Secondo la quinta relazione polacca del 9.9.2005, pag. 18.
(30) Tale piano non è mai stato presentato alla Commissione; solo il suo contenuto è stato rivelato in una lettera della Polonia del 14 febbraio 2006.
(31) Secondo la settima relazione polacca del 10.9.2006, pag. 15.
(32) Cfr. la decisione 2006/937/CE.
(33) GU C 320 del 17.10.1998, pag. 3.
(34) Cfr. l'allegato B della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8) che è stato sostituito dall'allegato I degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).
(35) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(36) Causa C-256/97 DMT [1999] Racc. pagg. I-3913 punto 21.
(37) Causa T-36/99 Lenzing, [2004] Racc. pagg. II-3597, punto 146.
(38) Causa C-342/96 Tubacex [1999] Racc. pagg. I-2459, punto 46, C-256/97 DMT [1999] Racc. pagg. I-3913, punto 21, C-480/98 Magefesa [2000] Racc. pagg. I-8717, T-152/99 HAMSA [2002] Racc. pagg. II-3049, punto 167.
(39) Causa T-11/95 BP Chemicals [1998] Racc. pagg. II-3235, punti 170 e 179 in cui il tribunale ha stabilito che gli apporti di capitale non possono essere esaminati separatamente dal contesto della ristrutturazione in corso. In altre parole, il tribunale ha stabilito che, nel caso della concessione di un aiuto alla ristrutturazione a un'impresa in difficoltà finanziarie, gli altri aiuti finanziari non devono sottostare, in condizioni normali, al test dell'investitore in un'economia di mercato.
(40) Cfr. le cause T-126/96 e T-127/96 BFM e EFIM [1998] Racc. pagg. II-3437, punto 86. Cfr. anche la causa T-318/00 Freistaat Thüringen contro la Commissione (CDA Alrechts) [2005] Racc. pagg. II-4179 in cui il giudice ha deliberato quanto segue: «Infatti è opportuno sottolineare che, alla luce della situazione disastrosa in cui si trovava PA al momento della conclusione dell’accordo di risanamento, qualsiasi investitore ragionevolmente diligente che agiva in economia di mercato avrebbe anzitutto svolto uno studio approfondito della situazione economica dell’impresa e chiesto l’elaborazione di un piano di ristrutturazione praticabile prima di concederle crediti così importanti e a fortiori prima di rilevarla».
(41) Analogamente: causa T-36/99 Lenzing, [2004] Racc. pagg. II-3597, punto 140 e segg.
(42) Causa T-152/99 HAMSA, [2002] Racc. pagg. II-3049, punto 170.
(43) In tal senso cfr. la sentenza T-36/99 Lenzing [2004] Racc. pagg. II-3597, punto 160, in cui il Tribunale di primo grado ha stabilito che il creditore pubblico in possesso di buone garanzie non ha motivo di ritardare troppo nell'applicazione delle misure di esecuzione della riscossione.
(44) Si giungerebbe alle stesse conclusioni se si considerasse la mancata esecuzione dei debiti come un rinvio dei pagamenti, il cui effetto è equivalente alla concessione di un prestito, dal momento che in condizioni normali il beneficiario avrebbe dovuto fare un prestito sul mercato dei capitali al fine di evitare l'esecuzione dei debiti. Dal momento che, tuttavia, TB ha perduto la propria solvibilità, tale prestito avrebbe contenuto un elemento di aiuto del 100 % (cfr. la Comunicazione sulle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 41, applicata mediante la decisione della Commissione del 7 luglio 2004 al caso C-58/2003 Alstom, GU L 150 del 10.6.2005, pag. 24, punti 132 e 133). Inoltre, è opportuno considerare che l'ipotesi secondo cui l'aiuto riguarda il 100 % non richiede un trasferimento concreto di risorse statali ma è un'ipotesi del tipo ex ante. Quindi non è rilevante che un prestito sia successivamente rimborsato contrariamente all'ipotesi iniziale. Ciò si applica anche in caso di mancata esecuzione del debito in cui la questione di cosa avrebbe potuto eseguire un ipotetico creditore privato non si pone.
(45) Relazione di controllo indipendente per il 2004 dell'aprile 2005, pag. 13.
(46) Relazione di controllo indipendente per il 2004 dell'aprile 2005, pag. 15.
(47) Ciò può essere ricavato dalla pratica della Commissione sulla base degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese applicabili quando è entrato in vigore il protocollo n. 8 (Orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). Ciò non sarebbe stato più ammissibile conformemente al punto 20 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2). Benché essi non si applichino direttamente dal momento che l'industria siderurgica è, in linea di principio, esclusa, la Commissione può in alcuni casi eccezionali almeno ispirarsi a tali orientamenti.
(48) Cfr. la decisione 2006/937/CE.
(49) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.
(50) Conformemente al punto 44 della Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5), « Nell'adottare decisioni dopo il 23 luglio 2002 in merito ad aiuti di Stato ai quali sia stata data esecuzione entro tale data senza l'autorizzazione preventiva della Commissione, essa procederà conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ». Tale comunicazione (cfr. la GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22) stabilisce che gli aiuti concessi illegalmente siano valutati conformemente ai testi normativi in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso.
(51) Cfr. la decisione 2006/937/CE.
(52) Pagina 38.
(53) Cfr. la decisione 2006/937/CE.
(54) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3; conformemente all’articolo 3 del «Codice degli aiuti a favore della siderurgia» (nel frattempo sostituito dalla GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).
(55) In caso di realizzazione di una maggiore quantità di investimenti nel 2005 e 2006, come indicato al punto 45, anche tali investimenti avrebbero dovuto essere presi in considerazione.
(56) Cfr. la causa 323/82 Intermills, punto 11 in cui il giudice ha affermato: «[…] si deve quindi constatare che, benché ciascuna delle tre imprese industriali sia una persona giuridica distinta dalla vecchia società Intermills, tutte queste imprese costituiscono un solo gruppo, quanto meno con riguardo all'aiuto concesso dalle autorità belghe». Un approccio analogo è suggerito dall'avvocato generale Geelhoed nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00 Seleco [2003] Racc. pagg. I-4035, nonostante il fatto che la Commissione aveva affermato che la richiesta di restituzione dell'aiuto doveva essere estesa all'impresa scorporata (e non ha sollevato l'argomento dell'esistenza di una continuità economica).
(57) Secondo una giurisprudenza consolidata, l'aiuto deve, in linea di principio, essere restituito dall'impresa che ne ha beneficiato di fatto in modo da evitare la distorsione della concorrenza determinata dal vantaggio economico acquisito mediante l'aiuto; cfr. le cause riunite T-111/01 e T-133/01, Saxonia Edelmetalle Racc. 2005 pagg. II-01579, punto 115.
(58) Tale argomento è sostenuto anche dall'avvocato generale Geelhoed nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00 Seleco [2003] Racc. pagg. I-4035, punti 79 e 84.
(59) Ciò si applica indipendentemente dal fatto che, a seguito della vendita degli attivi da TB a HB, una parte del debito di TB è stata trasferita a HB come descritto al punto 61. In ogni caso, il prezzo pagato per gli attivi non è stato ridotto in maniera significativa nel periodo relativo al trasferimento dei crediti poiché HB ha pagato per gli attivi un prezzo corrispondente a quello di mercato.
(60) La Commissione è consapevole del fatto che «non era tenuta a determinare […] in quale misura ciascuna impresa avesse beneficiato dell’[aiuto], ma poteva limitarsi ad invitare le autorità [dello Stato membro] a recuperare questi aiuti presso il loro beneficiario, o i loro beneficiari, cioè presso la o le imprese che ne avevano effettivamente fruito»; cfr. le cause riunite T-111/01 e T-133/01 Saxonia Edelmetalle, punto 124. Tuttavia, sebbene la Commissione possa limitarsi a chiedere allo Stato membro di indicare l'impresa da cui deve essere restituito l'aiuto, nulla impedisce alla Commissione di determinare chi di fatto ha tratto vantaggio dall'aiuto.
(61) Causa 277/00 SMI [2004] Racc. pagg. I-4355 punto 85, causa 52/84 Commissione contro il Belgio [1986] Racc. 89, punto 14, e causa C-142/87 Tubemeuse [1990] Racc., pag. I-959, punti 60-62.
(62) Cause riunite C-328/99 e C-399/00 Seleco [2003] Racc., pag. I-4035, causa 277/00 SMI [2004] Racc., pagg. I-4355, cause T-318/00 e T-324/00 CDA Albrechts II [2005] Racc., pagg. II-4179.
(63) Causa 277/00 SMI [2004] Racc., pagg. I-4355, punto 86 in congiunto con il punto 92. Ciò riguarda la situazione in cui gli attivi non siano stati trasferiti ad un prezzo di mercato o in cui l'operazione avviene nell'intento di evitare la restituzione dell'aiuto.
(64) Cfr. il punto 86 della causa 277/00 SMI [2004] Racc., pagg. I-4355 in cui il giudice ha stabilito che «è evidentemente possibile che nel caso in cui le imprese scorporate siano state costituite al fine di continuare una parte dell'attività dell'impresa che ha ricevuto l'aiuto e che è stata dichiarata in fallimento, si possa chiedere, se necessario, anche a tali imprese il rimborso dell'aiuto in questione qualora si stabilisca che esse continuano a beneficiare del vantaggio concorrenziale legato all'aiuto ottenuto».
(65) La Corte ha infatti spiegato che «se fosse semplicemente permesso a un'azienda in difficoltà e sull'orlo del fallimento di creare, durante il procedimento d'indagine formale sugli aiuti che la riguardano individualmente, una controllata cui trasferire in seguito, prima che il procedimento d'indagine si concluda, i suoi attivi più redditizi, sarebbe consentita a tutte le società la possibilità di sottrarre tali attivi dal patrimonio della società madre al momento del recupero degli aiuti, il che rischierebbe di vanificare il recupero parziale o totale di detti aiuti». Cause riunite C-328/99 e C-399/00 Seleco [2003] Racc., pagg. I-04035, punto 77. Si è giunti ad una conclusione simile nella causa C-415/03 Commissione contro la Grecia (Olympic) [2005] Racc., pagg. I-3875.
(66) Per quanto riguarda HB, lo scorporo dell'attività era previsto già nel primo IBP (cfr. il punto 59).
(67) Tuttavia, il ricavato di tutte le esecuzioni di crediti dopo l'agosto 2006 può essere preso in considerazione quando vengono stabiliti gli importi da recuperare.
(68) A seguito della decisione 2006/937/CE.
(69) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1).
RACCOMANDAZIONI
Commissione
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30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/46 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2008
sul codice di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie
[notificata con il numero C(2008) 424]
(2008/345/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel gennaio 2000, nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Verso uno spazio europeo della ricerca», la Commissione ha proposto la creazione di uno spazio europeo della ricerca (1) allo scopo di consolidare e strutturare la politica europea della ricerca. Nel maggio 2007, con il libro verde dal titolo «Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca», la Commissione ha rilanciato un vasto dibattito istituzionale e pubblico su quanto deve essere fatto per creare uno spazio europeo della ricerca unificato e attraente, in grado di soddisfare le esigenze e le attese della comunità scientifica, delle imprese e dei cittadini (2). |
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(2) |
Nel febbraio 2000 la Commissione aveva adottato una comunicazione sul principio di precauzione (3), con l’obiettivo di giungere ad una comprensione comune dei modi in cui è opportuno valutare, gestire e comunicare i rischi che la scienza non è ancora in grado di valutare pienamente. |
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(3) |
Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona aveva fissato per la Comunità l’obiettivo di diventare entro il 2010 l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata dall’aumento e dal miglioramento dei posti di lavoro e da una più grande coesione sociale. |
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(4) |
Nel 2004, nella sua comunicazione dal titolo «Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie» (4), la Commissione ha individuato le azioni miranti a creare il valore aggiunto comunitario necessario per restare competitivi in questo settore, assicurandone allo stesso tempo uno sviluppo responsabile. Nelle conclusioni del 24 settembre 2004 (5), il Consiglio «Competitività» ha accolto con favore l’approccio integrato, sicuro e responsabile proposto e l’intenzione della Commissione di elaborare un piano di azione per le nanotecnologie. |
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(5) |
Nel 2005, tenendo conto dei risultati di una consultazione pubblica, la Commissione ha preparato un piano di azione a favore delle nanoscienze e delle nanotecnologie (6) che definisce una serie di azioni coerenti e interconnesse per l’attuazione immediata di una strategia integrata, sicura e responsabile per le nanoscienze e le nanotecnologie, basata sui settori prioritari individuati nella comunicazione dal titolo «Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie». In entrambe le comunicazioni si riconosce espressamente che l’ambiente, la salute umana e la sicurezza sono aspetti da integrare in tutta la ricerca nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie. |
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(6) |
A seguito del piano di azione a favore delle nanoscienze e delle nanotecnologie, nel gennaio 2007 il gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie ha presentato un parere sugli aspetti etici della nanomedicina (7). |
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(7) |
A seguito delle osservazioni formulate nel corso di una consultazione pubblica su un parere precedente, nel marzo 2006 il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha adottato un parere modificato sull’adeguatezza delle metodologie esistenti per la valutazione dei rischi potenziali legati ai prodotti delle nanotecnologie artificiali e avventizi (8). |
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(8) |
Nel giugno 2006 il Consiglio europeo ha adottato una strategia rivista a favore dello sviluppo sostenibile, che adegua la strategia per lo sviluppo sostenibile lanciata nel giugno 2001 in occasione del Consiglio europeo di Göteborg, incentrata sugli obiettivi della tutela dell’ambiente e della salute e della lotta contro la povertà. |
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(9) |
Nelle conclusioni (9) del 23 novembre 2007, il Consiglio «Competitività» ha riconosciuto la necessità di promuovere le sinergie e la cooperazione tra tutte le parti in causa nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie, ossia gli Stati membri, la Commissione europea, le università, i centri di ricerca, le imprese, gli organismi di finanziamento, le organizzazioni non governative e la società nel suo complesso. |
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(10) |
Nel 2007 la Commissione ha presentato la prima relazione sull’attuazione del piano di azione a favore delle nanoscienze e delle nanotecnologie (10). Nella relazione la Commissione ha annunciato la sua intenzione di adottare un codice di condotta volontario per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie. |
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(11) |
La presente raccomandazione include il codice di condotta, il cui obiettivo è promuovere una ricerca integrata, sicura e responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie in Europa a beneficio della società nel suo complesso. |
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(12) |
I principi generali e gli orientamenti per le azioni da realizzare illustrati nella presente raccomandazione sono stati oggetto di una consultazione pubblica. |
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(13) |
La presente raccomandazione offre agli Stati membri uno strumento per adottare ulteriori iniziative al fine di garantire la sicurezza, l’eticità e la sostenibilità della ricerca nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie nell’Unione europea. |
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(14) |
La presente raccomandazione mira inoltre a contribuire ad un idoneo coordinamento tra gli Stati membri, al fine di ottimizzare le sinergie tra tutte le parti in causa nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie a livello europeo e internazionale, |
RACCOMANDA:
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1. |
Che gli Stati membri seguano i principi generali e gli orientamenti per le azioni da realizzare, enunciati nel codice di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie (di seguito «N&N»), di cui all’allegato, nel concepire, adottare e attuare le rispettive strategie a favore di una ricerca sostenibile nel settore delle N&N, conformemente alla strategia e al piano di azione della Commissione a favore delle N&N. |
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2. |
Che gli Stati membri si sforzino di seguire i principi generali e gli orientamenti nell’attuazione delle rispettive strategie regolamentari nazionali in materia di ricerca e di sviluppo o nell’elaborazione degli standard settoriali e istituzionali per la ricerca e lo sviluppo, tenendo conto degli orientamenti, delle buone pratiche o delle regolamentazioni già esistenti e applicabili nel settore delle N&N. |
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3. |
Che gli Stati membri considerino i principi generali e gli orientamenti in materia di ricerca come parte integrante dei meccanismi istituzionali di garanzia della qualità, utilizzandoli come strumento per fissare i criteri dei regimi di finanziamento nazionali/regionali e adottandoli per le procedure di revisione contabile, di sorveglianza e di valutazione degli organi pubblici. |
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4. |
Che gli Stati membri incoraggino l’adozione volontaria del codice di condotta da parte delle pertinenti autorità nazionali e regionali, dei datori di lavoro e degli organismi di finanziamento della ricerca, dei ricercatori e di tutti i soggetti o le organizzazioni della società civile partecipanti o interessati alla ricerca nel settore delle N&N e si sforzino di compiere i passi necessari per assicurare che contribuiscano a sviluppare e a preservare un contesto favorevole alla ricerca, che permetta di sviluppare il potenziale delle N&N in modo sicuro, etico ed efficace. |
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5. |
Che gli Stati membri cooperino con la Commissione al fine di riesaminare la presente raccomandazione ogni due anni, nonché al fine di valutare in che misura le parti in causa abbiano adottato e applicato il codice di condotta. |
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6. |
Che i criteri per valutare in che misura il codice di condotta sia stato adottato e applicato vengano stabiliti di comune accordo con gli Stati membri sulla base di lavori analoghi realizzati a livello comunitario. |
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7. |
Che gli Stati membri, nel quadro degli accordi bilaterali sulle strategie e sulle attività di ricerca da essi conclusi con paesi terzi e in qualità di membri di organizzazioni internazionali, tengano debitamente conto della presente raccomandazione quando propongono strategie di ricerca e adottano decisioni, e si coordinino adeguatamente con gli altri Stati membri e con la Commissione. |
|
8. |
Che la presente raccomandazione venga utilizzata anche come strumento per incoraggiare il dialogo a tutti i livelli di governance tra i responsabili politici, i ricercatori, le imprese, i comitati di etica, le organizzazioni della società civile e la società nel suo complesso, al fine di migliorare la comprensione delle nuove tecnologie da parte del grande pubblico e aumentare la partecipazione di quest’ultimo allo sviluppo delle nuove tecnologie. |
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9. |
Che gli Stati membri informino la Commissione entro il 30 giugno 2008, e successivamente annualmente, di tutte le misure adottate sulla base della presente raccomandazione, le comunichino i primi risultati della sua applicazione e propongano buone pratiche. |
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2008.
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) COM(2000) 6 del 18.1.2000.
(2) COM(2007) 161 del 4.4.2007.
(3) COM(2000) 1 del 2.2.2000.
(4) COM(2004) 338 del 12.5.2004.
(5) Doc. 12487/04.
(6) COM(2005) 243 del 7.6.2005.
(7) Parere del gruppo europeo sull’etica n. 21 del 17 gennaio 2007.
(8) SCENIHR/002/05 del 10 marzo 2006.
(9) Doc. 14865/07.
(10) COM(2007) 505 del 6.9.2007.
ALLEGATO
Codice di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie
Il presente codice di condotta fornisce agli Stati membri, ai datori di lavoro, ai finanziatori della ricerca, ai ricercatori e più in generale a tutti i soggetti e alle organizzazioni della società civile (di seguito «tutte le parti in causa») partecipanti o interessati alla ricerca nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie («N&N») orientamenti a favore di un approccio responsabile e aperto alla ricerca nelle N&N nella Comunità.
Il codice di condotta completa la regolamentazione in vigore. Esso non limita né pregiudica in alcun modo le possibilità degli Stati membri di concedere un livello di tutela in relazione alla ricerca nelle N&N superiore a quanto stipulato nel presente codice di condotta.
Le parti in causa che aderiscono al presente codice di condotta dovrebbero anche ispirarsi, se del caso, ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il codice di condotta sarà oggetto di una sorveglianza regolare e sarà rivisto ogni due anni dalla Commissione, per tener conto dei progressi realizzati nel settore delle N&N su scala internazionale e della loro integrazione nella società europea.
1. Ambito di applicazione e finalità
Il codice di condotta invita tutte le parti in causa ad agire in modo responsabile e a cooperare, conformemente al piano di azione e alla strategia della Commissione a favore delle N&N, per assicurare che nella Comunità la ricerca nel settore delle N&N venga condotta in un quadro sicuro, etico ed efficace a sostegno di uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile.
Il codice di condotta copre tutte le attività di ricerca nelle N&N condotte nello spazio europeo della ricerca.
Il codice di condotta è volontario. Esso enuncia una serie di principi generali e di orientamenti per le azioni da realizzare per tutte le parti in causa nelle N&N. Inoltre, esso dovrebbe facilitare e sostenere gli approcci regolamentari e non regolamentari definiti nel piano di azione per l’Europa 2005-2009 a favore delle N&N, migliorando l’applicazione della regolamentazione vigente e affrontando le incertezze scientifiche.
Il codice di condotta dovrebbe anche servire da base europea per il dialogo con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
2. Definizioni
Ai fini del presente codice di condotta, si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«nano-oggetti»: in mancanza di una terminologia riconosciuta a livello internazionale, il termine generico «nano-oggetto» viene utilizzato in tutto il codice di condotta per designare i prodotti derivati dalla ricerca nelle N&N. Esso include le nanoparticelle e i relativi aggregati su scala nanometrica, i nanosistemi, i nanomateriali, i materiali nanostrutturati e i nanoprodotti; |
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b) |
«ricerca nelle N&N»: nel senso ampio in cui viene utilizzato nel presente documento, la ricerca nelle N&N comprende tutte le attività di ricerca aventi ad oggetto la materia su scala nanometrica (da 1 a 100 nm). Include tutti i nano-oggetti prodotti dall’uomo sia intenzionalmente che involontariamente. I nano-oggetti di origine naturale sono esclusi dall’ambito di applicazione del codice di condotta. La ricerca nelle N&N comprende le attività che vanno dalla ricerca fondamentale alla ricerca applicata, lo sviluppo tecnologico e la ricerca pre-normativa e co-normativa che sono alla base dei pareri scientifici, delle norme e delle regolamentazioni; |
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c) |
«parti in causa delle N&N»: gli Stati membri, i datori di lavoro, i finanziatori della ricerca, i ricercatori e, più in generale, tutti i soggetti e le organizzazioni della società civile che partecipano o si interessano alla ricerca nelle N&N; |
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d) |
«organizzazioni della società civile»: nel quadro del codice di condotta, ogni soggetto giuridico non governativo senza scopo di lucro, che non rappresenta interessi commerciali e che persegue un obiettivo comune nell’interesse pubblico. |
3. Principi generali
Il presente codice di condotta si fonda su una serie di principi generali che richiedono azioni miranti a garantirne il rispetto da parte di tutte le parti in causa.
3.1. Significato
Le attività di ricerca nelle N&N dovrebbero essere comprensibili al pubblico. Esse dovrebbero rispettare i diritti fondamentali ed essere condotte nell’interesse del benessere degli individui e della società nella concezione, nell’attuazione, nella divulgazione e nell’uso.
3.2. Sostenibilità
Le attività di ricerca nelle N&N dovrebbero essere sicure ed etiche e contribuire allo sviluppo sostenibile al servizio degli obiettivi di sostenibilità della Comunità nonché degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (1). Esse non dovrebbero nuocere agli esseri umani, alla flora, alla fauna, all’ambiente, né costituire una minaccia biologica, fisica o morale nei loro confronti, né ora né in futuro.
3.3. Precauzione
Le attività di ricerca nelle N&N dovrebbero essere svolte nel rispetto del principio di precauzione, anticipando il potenziale impatto dei loro risultati sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza e adottando tutte le dovute precauzioni, in proporzione al livello di protezione, ma promuovendone allo stesso tempo i progressi a beneficio della società e dell’ambiente.
3.4. Inclusione
La governance delle attività di ricerca nelle N&N dovrebbe essere guidata dai principi di apertura a tutte le parti in causa, di trasparenza e di rispetto del diritto legittimo di accesso all’informazione. Essa dovrebbe consentire la partecipazione ai processi decisionali di tutte le parti in causa che partecipano o hanno un interesse nelle attività di ricerca nelle N&N.
3.5. Eccellenza
Le attività di ricerca nelle N&N dovrebbero seguire i migliori standard scientifici, ivi compresi gli standard intesi a promuovere l’integrità della ricerca e gli standard relativi alle buone pratiche di laboratorio (BPL) (2).
3.6. Innovazione
La governance delle attività di ricerca nelle N&N dovrebbe incoraggiare al massimo la creatività, la flessibilità e la capacità di pianificazione a favore dell’innovazione e della crescita.
3.7. Responsabilità
I ricercatori e gli organismi di ricerca dovrebbero rimanere responsabili dell’impatto sulla società, sull’ambiente e sulla salute umana che le loro ricerche nelle N&N possono causare per le generazioni presenti e future.
4. Orientamenti per le azioni da realizzare
Gli orientamenti definiti al presente punto si basano sui principi generali descritti al punto 3. Essi intendono fornire indicazioni su come giungere alla buona governance, al dovuto rispetto del principio di precauzione, nonché ad una divulgazione più ampia possibile e alla sorveglianza efficace del codice di condotta. Le principali responsabilità delle azioni sono indicate in appresso, tuttavia tutte le parti in causa nelle N&N dovrebbero contribuire per quanto possibile alla loro attuazione, nei limiti delle loro competenze.
4.1. Buona governance della ricerca nelle N&N
La buona governance della ricerca nelle N&N dovrebbe tenere conto della necessità e del desiderio di tutte le parti in causa di conoscere le sfide e le opportunità specifiche offerte dalle N&N. Occorrerebbe creare una cultura generale della responsabilità in merito alle sfide e alle opportunità che potrebbero sorgere in futuro e che al momento non sono prevedibili.
4.1.1. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con la Commissione per mantenere a livello comunitario un forum di discussione sulla ricerca nelle N&N aperto e pluralistico quale strumento di stimolo al dibattito sociale sulla ricerca nelle N&N, favorendo l’individuazione e la discussione delle preoccupazioni e delle speranze e stimolando l’emergere di possibili iniziative e soluzioni. Gli Stati membri dovrebbero migliorare conformemente la comunicazione sui benefici, sui rischi e sulle incertezze legati alla ricerca nelle N&N. Un’attenzione particolare dovrebbe essere prestata ai giovani e agli anziani.
4.1.2. Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri, gli organismi di finanziamento della ricerca nelle N&N, gli istituti di ricerca e i ricercatori sono incoraggiati a rendere facilmente accessibili e comprensibili al vasto pubblico e alla comunità scientifica tutte le conoscenze scientifiche sulle N&N e le informazioni pertinenti, quali standard, riferimenti, marchi, ricerche sull’impatto, regolamenti e leggi.
4.1.3. Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i laboratori privati e pubblici a condividere le migliori pratiche di ricerca nelle N&N.
4.1.4. Gli istituti di ricerca e i ricercatori nelle N&N dovrebbero assicurare che i dati e i risultati scientifici siano oggetto di una valutazione tra pari prima della divulgazione al di fuori della comunità scientifica, al fine di garantirne la chiarezza e assicurarne una presentazione equilibrata.
4.1.5. Dato il suo potenziale, gli Stati membri e gli istituti di ricerca dovrebbero assicurare che la ricerca nelle N&N sia condotta con il massimo grado di integrità scientifica. Occorre combattere le pratiche di ricerca discutibili (che non si limitano al plagio, alla falsificazione e alla fabbricazione dei dati), dato che possono comportare rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, suscitare la sfiducia del pubblico e rallentare la diffusione dei benefici della ricerca. Chiunque segnali abusi nel settore della ricerca deve essere protetto dal suo datore di lavoro e dalle leggi nazionali o regionali.
4.1.6. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano stanziate adeguate risorse umane e finanziarie per l’applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di ricerca nelle N&N. Gli organismi che svolgono attività di ricerca nelle N&N dovrebbero dimostrare in modo trasparente il rispetto della normativa applicabile.
4.1.7. I comitati di etica e le autorità competenti nazionali e locali dovrebbero valutare il modo in cui applicare i criteri etici di valutazione alla ricerca sulle nanotecnologie a doppio uso. Essi dovrebbero in particolare esaminare le incidenze sui diritti fondamentali di eventuali restrizioni al consenso informato e alla pubblicazione dei risultati delle ricerche sulla salute umana.
Favorire un approccio inclusivo
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4.1.8. |
Gli indirizzi generali della ricerca nelle N&N dovrebbero essere decisi in maniera inclusiva, consentendo a tutte le parti in causa di arricchire il dibattito preliminare sugli indirizzi. |
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4.1.9. |
Gli Stati membri, gli organismi di finanziamento della ricerca nelle N&N, gli istituti di ricerca e i ricercatori sono incoraggiati a considerare, nella fase più precoce possibile e tramite esercizi di previsione partecipativa, l’impatto futuro delle tecnologie o degli oggetti a cui la ricerca è dedicata. In tal modo potrebbero essere trovate soluzioni all’eventuale impatto negativo causato nelle fasi successive dall’utilizzo di tecnologie o di oggetti nuovi. Se del caso, i pertinenti comitati di etica dovrebbero essere consultati nel quadro di detti esercizi di previsione. |
|
4.1.10. |
La stessa ricerca nelle N&N dovrebbe essere aperta al contributo di tutte le parti in causa, le quali dovrebbero essere informate e sostenute in modo che possano partecipare attivamente alle attività di ricerca, nei limiti della loro missione e del loro mandato. |
Priorità chiave
|
4.1.11. |
Le autorità competenti in materia di ricerca e gli organismi di normalizzazione dovrebbero cercare di adottare una terminologia standardizzata in materia di N&N, per facilitare la comunicazione delle prove scientifiche. Essi dovrebbero incoraggiare l’utilizzo di procedure di misurazione standardizzate e di materiali di riferimento appropriati, al fine di migliorare la comparabilità dei dati scientifici. |
|
4.1.12. |
Gli organismi di finanziamento della ricerca nelle N&N dovrebbero dedicare una parte adeguata della ricerca allo sviluppo di metodi e di strumenti di valutazione dei rischi, allo sviluppo di una metrologia più precisa su scala nanometrica e alle attività di normalizzazione. In tale contesto, un’attenzione particolare dovrebbe essere prestata allo sviluppo di metodi di valutazione dei rischi legati alle nanostrutture attive di seconda generazione. |
|
4.1.13. |
Gli Stati membri, gli organismi di finanziamento della ricerca nelle N&N e gli istituti di ricerca dovrebbero sostenere i settori della ricerca nelle N&N aventi il più ampio impatto positivo. La priorità dovrebbe essere data alla ricerca mirante a proteggere il pubblico e l’ambiente, i consumatori o i lavoratori e a ridurre, perfezionare o sostituire le sperimentazioni sugli animali. |
|
4.1.14. |
Gli organismi di finanziamento della ricerca nelle N&N dovrebbero realizzare e pubblicare valutazioni equilibrate dei costi, dei rischi e dei benefici potenziali dei settori di ricerca ammissibili al finanziamento, sulla base dei migliori dati scientifici disponibili. |
Divieti, restrizioni o limitazioni
|
4.1.15. |
Gli organismi di finanziamento della ricerca nelle N&N non dovrebbero finanziare attività di ricerca in settori che potrebbero comportare violazioni dei diritti fondamentali o dei principi etici fondamentali, sia nella fase della ricerca che in quella dello sviluppo (ad esempio, virus artificiali a potenziale patogeno). |
|
4.1.16. |
Gli istituti di ricerca nelle N&N non dovrebbero condurre attività di ricerca miranti al miglioramento non terapeutico degli esseri umani che crei dipendenza, o miranti unicamente al miglioramento illecito delle prestazioni del corpo umano. |
|
4.1.17. |
Finché non saranno disponibili analisi dei rischi per la valutazione della sicurezza a lungo termine, dovrebbero essere evitate ricerche miranti all’introduzione volontaria di nano-oggetti nel corpo umano o alla loro incorporazione nei prodotti alimentari (in particolare negli alimenti per bambini), negli alimenti per animali, nei giocattoli, nei cosmetici e in altri prodotti che potrebbero determinare un’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente. |
4.2. Rispetto del principio di precauzione
Data la mancanza di conoscenze sull’impatto dei nano-oggetti sull’ambiente e sulla salute, gli Stati membri dovrebbero applicare il principio di precauzione per proteggere non soltanto i ricercatori, che saranno i primi ad essere in contatto con i nano-oggetti, ma anche i professionisti, i consumatori, i cittadini e l’ambiente, nel quadro delle attività di ricerca nelle N&N.
4.2.1. Gli studenti, i ricercatori e gli istituti di ricerca che conducono attività di ricerca nelle N&N dovrebbero prendere misure specifiche per la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, adeguate alle particolarità dei nano-oggetti manipolati. Dovrebbero essere elaborati orientamenti specifici sulla prevenzione delle patologie causate dai nano-oggetti conformemente alla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (3).
4.2.2. Gli istituti di ricerca nelle N&N dovrebbero applicare le buone pratiche esistenti in materia di classificazione e di etichettatura. Inoltre, dato che i nano-oggetti possono presentare caratteristiche specifiche dovute alle loro dimensioni, essi dovrebbero condurre ricerche su sistemi (tra cui ad esempio lo sviluppo di pittogrammi specifici) destinati ad informare i ricercatori e, più in generale, le persone che potrebbero venire in contatto con i nano-oggetti negli edifici adibiti alla ricerca (ad esempio, personale di sicurezza e di emergenza), per permettere loro di adottare le necessarie misure di protezione nell’assolvimento dei loro compiti.
4.2.3. Gli organismi pubblici e privati di finanziamento della ricerca nelle N&N dovrebbero esigere che ogni proposta di finanziamento di attività di ricerca nelle N&N sia accompagnata da una valutazione dei rischi.
4.2.4. I programmi degli organismi di finanziamento della ricerca nella N&N dovrebbero includere la sorveglianza dell’impatto potenziale delle N&N sulla società, sull’ambiente e sulla salute umana per un periodo di tempo adeguato.
L’applicazione del principio di precauzione dovrebbe includere la riduzione del divario nelle conoscenze scientifiche e, pertanto, la realizzazione di azioni supplementari di ricerca e sviluppo, quali ad esempio quelle che si indicano di seguito.
4.2.5. Gli organismi di finanziamento della ricerca dovrebbero dedicare una parte adeguata della ricerca nelle N&N alla comprensione dei rischi potenziali, in particolare per l’ambiente e per la salute umana, che potrebbero essere indotti dai nano-oggetti, coprendo l’intero ciclo di vita, dalla creazione alla fine, compreso il riciclaggio.
4.2.6. Gli istituti di ricerca e i ricercatori nelle N&N dovrebbero avviare e coordinare attività di ricerca specifiche nelle N&N per comprendere meglio i processi biologici fondamentali della tossicologia e dell’ecotossicologia dei nano-oggetti creati dall’uomo o presenti in natura. Essi dovrebbero dare ampia divulgazione, una volta convalidati, ai dati e ai risultati relativi agli effetti biologici dei nano-oggetti, siano essi positivi, negativi o neutri.
4.2.7. Gli organismi di finanziamento della ricerca nelle N&N dovrebbero avviare e coordinare attività di ricerca specifiche per comprendere meglio l’impatto sul piano etico, giuridico e sociale dei nuovi settori aperti dalle N&N. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la biotecnologia, nonché la convergenza tra questi settori, le scienze cognitive e le N&N dovrebbero essere oggetto di un’attenzione particolare.
4.3. Ampia divulgazione e sorveglianza del codice di condotta
4.3.1. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la divulgazione su vasta scala del presente codice di condotta, in particolare tramite gli organismi pubblici nazionali e regionali di finanziamento della ricerca.
4.3.2. Gli organismi di finanziamento della ricerca nelle N&N devono provvedere affinché i ricercatori nelle N&N siano al corrente, oltre che dell’esistenza del presente codice di condotta, della legislazione pertinente, dei principi etici e del quadro sociale.
4.3.3. Dato che l’applicazione del codice di condotta deve essere oggetto di sorveglianza in tutta la Comunità, gli Stati membri dovrebbero collaborare con la Commissione all’elaborazione di misure idonee che permettano di assicurare la sorveglianza a livello nazionale e creare sinergie con altri Stati membri.
(1) Dichiarazione del millennio adottata dalle Nazioni Unite, risoluzione dell’Assemblea generale 55/2 dell’8 settembre 2000.
(2) Direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE.
(3) COM(2007) 62 del 21.2.2007.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
|
30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/53 |
POSIZIONE COMUNE 2008/346PESC DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2008
che modifica la posizione comune 2007/871/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1). |
|
(2) |
Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/871/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2). |
|
(3) |
Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Le persone elencate nell’allegato della presente posizione comune sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato della posizione comune 2007/871/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo.
Articolo 2
Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1 della presente posizione comune
|
1. |
AKHNIKH, Ismail (pseudonimo SUHAIB, pseudonimo SOHAIB) |
|
2. |
AOURAGHE, Zine Labidine (pseudonimo Halifi Laarbi MOHAMED, pseudonimo Abed, pseudonimo Abid, pseudonimo Abu ISMAIL) |
|
3. |
BOUGHABA, Mohamed Fahmi (pseudonimo Mohammed Fahmi BOURABA, pseudonimo Mohammed Fahmi BURADA, pseudonimo Abu MOSAB) |
|
4. |
EL MORABIT, Mohamed |
|
5. |
ETTOUMI, Youssef (pseudonimo Youssef TOUMI) |
|
6. |
HAMDI, Ahmed (pseudonimo Abu IBRAHIM) |
|
7. |
IZTUETA BARANDICA, Enrique |
|
30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/55 |
POSIZIONE COMUNE 2008/347/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2008
che modifica la posizione comune 2007/871/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1). |
|
(2) |
Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/871/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2) e l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica tale posizione comune. |
|
(3) |
A seguito di un riesame il Consiglio ha stabilito che il sig. SISON dovrebbe continuare ad essere soggetto alle misure specifiche contemplate dalla posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha parimenti concluso che i punti dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC riguardanti il sig. SISON e il Partito comunista delle Filippine dovrebbero essere modificati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Nell'allegato della posizione comune 2007/871/PESC, la voce riguardante il sig. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma) è sostituito dal seguente testo:
«SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma), nato l'8.2.1939 a Cabugao (Filippine) — persona che svolge un ruolo guida nel “Partito comunista delle Filippine” incluso “NPA” ».
Articolo 2
Nell'allegato della posizione comune 2007/871/PESC, la voce riguardante il partito comunista delle Filippine è sostituita dal seguente testo:
« “Partito comunista delle Filippine”, incluso “New People's Army” — “NPA”, Filippine, collegato a SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, che svolge un ruolo guida nel “Partito comunista delle Filippine”, incluso “NPA”)».
Articolo 3
Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
|
30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/56 |
POSIZIONE COMUNE 2008/348/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2008
concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 13 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (1). Tale posizione comune ha prorogato alcune misure restrittive imposte dalla posizione comune 2005/792/PESC (2) in risposta all’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan nel corso degli eventi del maggio 2005 ad Andijan. Tuttavia, per incoraggiare le autorità uzbeke ad adottare misure positive al fine di migliorare la situazione dei diritti umani e tenuto conto degli impegni da esse assunti, le restrizioni all’ammissione sono state sospese per un periodo di sei mesi. |
|
(2) |
In seguito al riesame della situazione in Uzbekistan il Consiglio ritiene opportuno prorogare la sospensione delle restrizioni all’ammissione per un ulteriore periodo di sei mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’applicazione delle misure di cui all’articolo 3 della posizione comune 2007/734/PESC è sospesa fino al 13 novembre 2008.
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34.
(2) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 72. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/338/PESC (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 50).
|
30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/57 |
POSIZIONE COMUNE 2008/349/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2008
che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). Tali misure hanno sostituito le misure precedenti, le prime delle quali sono state adottate nel 1996 con la posizione comune 96/635/PESC (2). |
|
(2) |
Le misure restrittive istituite dalla posizione comune 2006/318/PESC dovrebbero essere prorogate per un ulteriore periodo di dodici mesi, considerato che la situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar non è migliorata e che non sono stati registrati progressi sostanziali verso un processo di democratizzazione inclusivo, nonostante l'annuncio del governo della Birmania/Myanmar che un referendum su una nuova costituzione si svolgerà nel maggio 2008 e si terranno elezioni pluripartitiche nel 2010. |
|
(3) |
Gli elenchi delle persone e delle imprese soggette alle misure restrittive dovrebbero essere modificati per tener conto dei cambiamenti verificatisi nell'ambito del governo, delle forze di sicurezza, del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo e dell'amministrazione in Birmania/Myanmar e nella situazione personale degli interessati, per includere altre persone collegate al regime in Birmania/Myanmar, responsabili di dare esecuzione agli atti di repressione, e per comprendere altre imprese possedute o controllate dal regime in Birmania/Myanmar o da persone ad esso associate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2006/318/PESC è prorogata fino al 30 aprile 2009.
Articolo 2
Gli allegati II e III della posizione comune 2006/318/PESC sono sostituiti dai testi di cui agli allegati I e II della presente posizione comune.
Articolo 3
Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/750/PESC (GU L 308 del 24.11.2007, pag. 1).
(2) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1. Posizione comune abrogata dalla posizione comune 2003/297/PESC (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36).
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui agli articoli 4, 5 e 8
Note sulle tabelle:
|
1. |
Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il termine“alias”. |
|
2. |
Se non diversamente indicato, tutti i passaporti e le carte d'identità sono della Birmania/Myanmar. |
A. CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)
|
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …) |
Sesso (M/F) |
|
A1a |
Comandante in capo, Gen. Than Shwe |
Presidente, nato il 2.2.1933 |
M |
|
A1b |
Kyaing Kyaing |
Moglie del Gen. Than Shwe |
F |
|
A1c |
Thandar Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
|
A1ci |
Maggiore Zaw Phyo Win |
Marito di Thandar Shwe Vicedirettore della sezione esportazioni, Ministero del Commercio |
M |
|
A1d |
Khin Pyone Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
|
A1e |
Aye Aye Thit Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
|
A1f |
Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing |
Figlio del Gen. Than Shwe |
M |
|
A1g |
Khin Thanda |
Moglie di Tun Naing Shwe |
F |
|
A1h |
Kyaing San Shwe |
Figlio del Gen. Than Shwe, proprietario di J's Donuts |
M |
|
A1i |
Dr. Khin Win Sein |
Moglie del Gen. Kyaing San Shwe |
F |
|
A1j |
Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung |
Figlio del Gen. Than Shwe |
M |
|
A1k |
Dewar Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
|
A1l |
Kyi Kyi Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
F |
|
A2a |
Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye |
Vicepresidente, nato il 25.12.1937 |
M |
|
A2b |
Mya Mya San |
Moglie del Gen. Maung Aye |
F |
|
A2c |
Nandar Aye |
Figlia del Gen. Maung Aye, Moglie del Magg. Pye Aung (D17g) |
F |
|
A3a |
Gen. Thura Shwe Mann |
Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione), nato l'11.7.1947 |
M |
|
A3b |
Khin Lay Thet |
Moglie del Gen. Thura Shwe Mann, nata il 19.6.1947 |
F |
|
A3c |
Aung Thet Mann, alias Shwe Mann Ko Ko |
Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, nato il 19.6.1977, passaporto n. CM102233 |
M |
|
A3d |
Khin Hnin Thandar |
Moglie di Aung Thet Mann |
F |
|
A3e |
Toe Naing Mann |
Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, nato il 29.6.1978 |
M |
|
A3f |
Zay Zin Latt |
Moglie di Toe Naing Mann, Figlia di Khin Shwe (ref J5a), nata il 24.3.1981 |
F |
|
A5a |
Ten. Gen. Thein Sein |
“Primo ministro”, nato il 20.4.1945 |
M |
|
A5b |
Khin Khin Win |
Moglie del Ten. Gen. Thein Sein |
F |
|
A6a |
Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo |
(Thiha Thura è un titolo) “Primo segretario”, nato il 29.5.1950 |
M |
|
A6b |
Khin Saw Hnin |
Moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
F |
|
A6c |
Cap. Naing Lin Oo |
Figlio del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
M |
|
A6d |
Hnin Yee Mon |
Moglie del Cap. Naing Lin Oo |
F |
|
A7a |
Ten. Gen. Kyaw Win |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Stati Shan), membro dell'Associazione per l'unione, la solidarietà, lo sviluppo, (USDA), nato il 3.1.1944 |
M |
|
A7b |
San San Yee, alias San San Yi |
alias |
F |
|
A7c |
Nyi Nyi Aung |
Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
M |
|
A7d |
San Thida Win |
Moglie di Nyi Nyi Aung |
F |
|
A7e |
Min Nay Kyaw Win |
Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
M |
|
A7f |
Dr. Phone Myint Htun |
Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
M |
|
A7g |
San Sabai Win |
Moglie del Dr. Phone Myint Htun |
F |
|
A8a |
Ten. Gen. Tin Aye |
Capo dell'approvvigionamento militare, Capo dell'UMEH |
M |
|
A8b |
Kyi Kyi Ohn |
Moglie del Ten. Gen. Tin Aye |
F |
|
A8c |
Zaw Min Aye |
Figlio del Ten. Gen. Tin Aye |
M |
|
A9a |
Ten. Gen. Ye Myint |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay), nato il 21.10.1943 |
M |
|
A9b |
Tin Lin Myint |
Moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947 |
F |
|
A9c |
Theingi Ye Myint |
Figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
F |
|
A9d |
Aung Zaw Ye Myint |
Figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co |
M |
|
A9e |
Kay Khaing Ye Myint |
Figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
F |
|
A10a |
Ten. Gen. Aung Htwe |
Capo dell'addestramento delle forze armate, nato l'1.2.1943 |
M |
|
A10b |
Khin Hnin Wai |
Moglie del Ten. Gen. Aung Htwe |
F |
|
A11a |
Ten. Gen. Khin Maung Than |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan) |
M |
|
A11b |
Marlar Tint |
Moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than |
F |
|
A12a |
Magg. Gen. Thar Aye alias Tha Aye |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim), nato il 16.2.1945 (in precedenza B3a) |
M |
|
A12b |
Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing |
Moglie del Magg. Gen. Thar Aye |
F |
|
A13a |
Ten. Gen Myint Swe |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 5 (Naypyidaw, Yangon/Rangoon) |
M |
|
A13b |
Khin Thet Htay |
Moglie del Ten. Gen. Myint Swe |
F |
|
A14a |
Arnt Maung |
Direttore generale a riposo, Direzione degli affari religiosi |
M |
B. COMANDANTI REGIONALI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
Sesso (M/F) |
|
B1a |
Magg. Gen. Hla Htay Win |
Rangoon (Yangon) |
M |
|
B1b |
Mar Mar Wai |
Moglie del Magg. Gen. Hla Htay Win |
F |
|
B2a |
Magg. Gen. Thaung Aye |
Est (Stato Shan (sud)) |
M |
|
B2b |
Thin Myo Myo Aung |
Moglie del Magg. Gen. Thaung Aye |
F |
|
B3a |
Brig. Gen. Myint Soe |
Nord-ovest (Divisione Sagaing) |
M |
|
B4a |
Nord-ovest (Divisione Sagaing) |
Costa (Divisione Tanintharyi), nato il 24.6.1951 |
M |
|
B5a |
Brig. Gen. Aung Than Htut |
Nord-est (Stato Shan (nord)) |
M |
|
B6a |
Brig. Gen. Tin Ngwe |
Centro (Divisione Mandalay) |
M |
|
B6b |
Khin Thida |
Moglie del Brig. Gen. Tin Ngwe |
F |
|
B7a |
Brig. Gen. Maung Shein |
Ovest (Stato Rakhine) |
M |
|
B7b |
Kyawt Kyawt San |
Ovest (Stato Rakhine) |
F |
|
B8a |
Brig. Gen. Kyaw Swe |
Sud-ovest (Divisione Irrawaddy) |
M |
|
B9a |
Magg. Gen. Ohn Myint |
Nord (Stato Kachin) |
M |
|
B9b |
Nu Nu Swe |
Moglie del Magg. Gen. Ohn Myint |
F |
|
B9c |
Kyaw Thiha alias Kyaw Thura |
Figlio del Magg. Gen. Ohn Myint |
M |
|
B9d |
Nwe Ei Ei Zin |
Moglie del Magg. Gen. Kyaw Thiha |
F |
|
B10a |
Magg. Gen. Ko Ko |
Sud (Divisione Bago) |
M |
|
B10b |
Sao Nwan Khun Sum |
Moglie del Magg. Gen. Ko Ko |
F |
|
B11a |
Brig. Gen. Thet Naing Win |
Sud-est (Stato Mon) |
M |
|
B12a |
Magg. Gen. Min Aung Hlaing |
Triangolo (Stato Shan (est)) |
M |
|
B12b |
Kyu Kyu Hla |
Moglie del Magg. Gen. Min Aung Hlaing |
F |
|
B13a |
Brig. Gen. Wai Lwin |
Naypyidaw |
M |
|
B13b |
Wai Phyo Aung |
Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin |
M |
|
B13c |
Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun |
Moglie di Wai Phyo Aung |
F |
|
B13d |
Swe Swe Oo |
Moglie del Brig. Gen.Wai Lwin |
F |
|
B13e |
Wai Phyo |
Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin |
M |
|
B13f |
Lwin Yamin |
Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin |
F |
C. VICECOMANDANTI REGIONALI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
Sesso (M/F) |
|
C1a |
Brig. Gen. Kyaw Kyaw Tun |
Rangoon (Yangon) |
M |
|
C1b |
Khin May Latt |
Moglie del Brig. Gen. Kyaw Kyaw Tun |
F |
|
C2a |
Brig. Gen. Nay Win |
Centro |
M |
|
C2b |
Nan Aye Mya |
Moglie del Brig. Gen. Nay Win |
F |
|
C3a |
Brig. Gen. Tin Maung Ohn |
Nord-ovest |
M |
|
C4a |
Brig. Gen. San Tun |
Nord |
M |
|
C4b |
Tin Sein |
Moglie del Brig. Gen. San Tun |
F |
|
C5a |
Brig. Gen. Hla Myint |
Nord-est |
M |
|
C5b |
Su Su Hlaing |
Moglie del Brig. Gen. Hla Myint |
F |
|
C6a |
Brig. Gen. Wai Lin |
Triangolo |
M |
|
C7a |
Brig. Gen. Win Myint |
Est |
M |
|
C8a |
Brig. Gen. Zaw Min |
Sud-est |
M |
|
C8b |
Nyunt Nyunt Wai |
Moglie del Brig. Gen. Zaw Min |
F |
|
C9a |
Brig. Gen. Hone Ngaing, alias Hon Ngai |
Costa |
M |
|
C10a |
Brig. Gen. Thura Maung Ni |
Sud |
M |
|
C10b |
Nan Myint Sein |
Moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni |
F |
|
C11a |
Brig. Gen. Tint Swe |
Sud-ovest |
M |
|
C11b |
Khin Thaung |
Moglie del Brig. Gen. Tint Swe |
F |
|
C11c |
Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe |
Figlio del Brig. Gen. Tint Swe |
M |
|
C11d |
Su Mon Swe |
Moglie di Ye Min |
F |
|
C12a |
Brig. Gen. Tin Hlaing |
Ovest |
M |
|
C12b |
Hla Than Htay |
Moglie del Brig. Gen. Tin Hlaing |
F |
D. MINISTRI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
Sesso (M/F) |
|
D3a |
Magg. Gen. Htay Oo |
Agricoltura e Irrigazione (dal 18.9.2004) (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003); Segretario generale dell'USDA |
M |
|
D3b |
Ni Ni Win |
Moglie del Magg. Gen. Htay Oo |
F |
|
D3c |
Thein Zaw Nyo |
Cadetto, Figlio del Magg. Gen. Htay Oo |
M |
|
D4a |
Brig. Gen. Tin Naing Thein |
Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: viceministro per le foreste, nato nel 1955 |
M |
|
D4b |
Aye Aye |
Moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein |
F |
|
D5a |
Magg. Gen. Saw Tun |
Edilizia, nato l'8.5.1935 (dal 15.6.1995) |
M |
|
D5b |
Myint Myint Ko |
Moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945 |
F |
|
D5c |
Me Me Tun |
Figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, passaporto n. 415194 |
F |
|
D5d |
Maung Maung Lwin |
Marito di Me Me Tun, nato il 2.1.1969 |
M |
|
D6a |
Magg. Gen. Tin Htut |
Cooperative (dal 15.5.2006) |
M |
|
D6b |
Tin Tin Nyunt |
Moglie del Magg. Gen. Tin Htut |
F |
|
D7a |
Magg. Gen. Khin Aung Myint |
Cultura (dal 15.5.2006) |
M |
|
D7b |
Khin Phyone |
Moglie del Magg. Gen. Khin Aung Myint |
F |
|
D8a |
Dr. Chan Nyein |
Istruzione (dal 10.8.2005). In precedenza: Viceministro della scienza e della tecnologia, membro del comitato esecutivo dell'USDA, nato nel 1944 |
M |
|
D8b |
Sandar Aung |
Moglie del Dr. Chan Nyein |
F |
|
D9a |
Col. Zaw Min |
Energia elettrica (1) (dal 15.5.2006), nato il 10.1.1949 |
M |
|
D9b |
Khin Mi Mi |
Moglie del Col. Zaw Min |
F |
|
D10a |
Brig. Gen. Lun Tecnici |
Energia (dal 20.12.1997), nato il 18.7.1940 |
M |
|
D10b |
Khin Mar Aye |
Moglie del Brig. Gen. Lun Tecnici |
F |
|
D10c |
Mya Sein Aye |
Figlia del Brig. Gen. Lun Tecnici |
F |
|
D10d |
Zin Maung Lun |
Figlio del Brig. Gen. Lun Thi |
M |
|
D10e |
Zar Chi Ko |
Moglie di Zin Maung Lun |
F |
|
D11a |
Magg. Gen. Hla Tun |
Finanze e fisco (dall'1.2.2003), nato l'11.7.1951 |
M |
|
D11b |
Khin Than Win |
Moglie del Magg. Gen. Hla Tun |
F |
|
D12a |
Nyan Win |
Affari esteri (dal 18.9.2004), in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953 |
M |
|
D12b |
Myint Myint Soe |
Moglie di Nyan Win, anta il 15.1.1953 |
F |
|
D13a |
Brig. Gen. Thein Aung |
Foreste (dal 25.8.2003) |
M |
|
D13b |
Khin Htay Myint |
Moglie del Brig. Gen. Thein Aung |
F |
|
D14a |
Prof. Dr. Kyaw Myint |
Sanità (dall'1.2.2003), nato nel 1940 |
M |
|
D14b |
Nilar Thaw |
Moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint |
F |
|
D15a |
Magg. Gen. Maung Oo |
Interno (dal 5.11.2004), nato nel 1952 |
M |
|
D15b |
Nyunt Nyunt Oo |
Moglie del Magg. Gen. Maung Oo |
F |
|
D16a |
Magg. Gen. Maung Maung Swe |
Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento (dal 15.5.2006) |
M |
|
D16b |
Tin Tin Nwe |
Moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
F |
|
D16c |
Ei Thet Thet Swe |
Figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
F |
|
D16d |
Kaung Kyaw Swe |
Figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
M |
|
D17a |
Aung Thaung |
Industria 1 (dal 15.11.1997) |
M |
|
D17b |
Khin Khin Yi |
Moglie di Aung Thaung |
F |
|
D17c |
Magg. Moe Aung |
Figlio di Aung Thaung |
M |
|
D17d |
Dr. Aye Khaing Nyunt |
Moglie del Magg. Moe Aung |
F |
|
D17e |
Nay Aung |
Figlio di Aung Thaung, uomo d'affari, amministratore delegato Aung Yee Phyoe Co. Ltd |
M |
|
D17f |
Khin Moe Nyunt |
Moglie di Nay Aung |
F |
|
D17g |
Magg.. Pyi Aung, alias Pye Aung |
Figlio di Aung Thaung (sposato con A2c) |
M |
|
D17h |
Khin Ngu Yi Phyo |
Figlia di Aung Thaung |
F |
|
D17i |
Dr. Thu Nanda Aung |
Figlia di Aung Thaung |
F |
|
D17j |
Aye Myat Po Aung |
Figlia di Aung Thaung |
F |
|
D18a |
Magg. Gen. Saw Lwin |
Industria 2 (dal 14.11.1998), nato nel 1939 |
M |
|
D18b |
Moe Moe Myint |
Moglie del Magg. Gen. Saw Lwin |
F |
|
D19a |
Brig. Gen. Kyaw Hsan |
Informazione (dal 13.9.2002) |
M |
|
D19b |
Kyi Kyi Win |
Moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan |
F |
|
D20a |
Brig. Gen. Maung Maung Thein |
Allevamento e pesca |
M |
|
D20b |
Myint Myint Aye |
Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
F |
|
D20c |
Min Thein alias Ko Pauk |
Figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
M |
|
D21a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Miniere (dal 15.11.1997) |
M |
|
D21b |
San San |
Moglie del Brig. Gen. Ohn Myint |
F |
|
D21c |
Thet Naing Oo |
Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
M |
|
D21d |
Min Thet Oo |
Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
M |
|
D22a |
Soe Tecnica |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico (dal 20.12.1997), nato nel 1945 |
M |
|
D22b |
Kyu Kyu Win |
Moglie di Soe Tha |
F |
|
D22c |
Kyaw Myat Soe |
Figlio di Soe Tha |
M |
|
D22d |
Wei Wei Lay |
Moglie di Kyaw Myat Soe |
F |
|
D22e |
Aung Soe Tecnica |
Figlio di Soe Tha |
M |
|
D23a |
Col. Thein Nyunt |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo (dal 15.11.1997) e sindaco di Naypyidaw |
M |
|
D23b |
Kyin Khaing |
Moglie del Col. Thein Nyunt |
F |
|
D24a |
Magg. Gen. Aung Min |
Trasporti ferroviari (dall'1.2.2003) |
M |
|
D24b |
Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha |
Moglie del Magg. Gen. Aung Min |
F |
|
D25a |
Brig. Gen. Thura Myint Maung |
Affari religiosi (dal 25.8.2003) |
M |
|
D25b |
Aung Kyaw Soe |
Figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
M |
|
D25c |
Su Su Sandi |
Moglie di Aung Kyaw Soe |
F |
|
D25d |
Zin Myint Maung |
Figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
F |
|
D26a |
Thaung |
Scienza e Tecnologia (dal novembre 1998), nato il 6.7.1937 |
M |
|
D26b |
May Kyi Sein |
Moglie di Thaung |
F |
|
D26c |
Aung Kyi |
Figlio di Thaung, nato nel 1971 |
M |
|
D27a |
Brig. Gen. Thura Aye Myint |
Sport (dal 29.10.99) |
M |
|
D27b |
Aye Aye |
Moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
F |
|
D27c |
Nay Linn |
Figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
M |
|
D28a |
Brig. Gen. Thein Zaw |
Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi (dal 10.5.2001) |
M |
|
D28b |
Mu Mu Win |
Moglie del Brig. Gen. Thein Zaw |
F |
|
D29a |
Magg. Gen. Thein Swe |
Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003) |
M |
|
D29b |
Mya Theingi |
Moglie del Magg. Gen. Thein Swe |
F |
|
D30a |
Magg. Gen. Soe Naing |
Ministro del settore alberghiero e del turismo (dal 15.5.2006) |
M |
|
D30b |
Tin Tin Latt |
Moglie del Magg. Gen. Soe Naing |
F |
|
D30c |
Wut Yi Oo |
Figlia del Magg. Gen Soe Naing |
F |
|
D30d |
Cap. Htun Zaw Win |
Marito di Wut Yi Oo |
M |
|
D30e |
Yin Thu Aye |
Figlia del Magg. Gen. Soe Naing |
F |
|
D30f |
Yi Phone Zaw |
Figlio del Magg. Gen. Soe Naing |
M |
|
D31a |
Magg. Gen. Khin Maung Myint |
Energia elettrica (2) (Nuovo ministero) (dal 15.5.2006) |
M |
|
D31b |
Win Win Nu |
Moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint |
F |
|
D32a |
Aung Kyi |
Occupazione (nominato ministro delle relazioni l'8.10.2007 incaricato delle relazioni con Aung San Suu Kyi) |
M |
|
D32b |
Thet Thet Swe |
Moglie di Aung Kyi |
F |
E. VICEMINISTRI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
Sesso (M/F) |
|
E1a |
Ohn Myint |
Agricultura e Irrigazione (dal 15.11.1997) |
M |
|
E1b |
Thet War |
Moglie di Ohn Myint |
F |
|
E2a |
Brig. Gen. Aung Tun |
Commercio (dal 13.9.2003) |
M |
|
E3a |
Brig. Gen. Myint Thein |
Edilizia (dal 5.1.2000) |
M |
|
E3b |
Mya Than |
Moglie del Brig. Gen. Myint Thein |
F |
|
E4a |
U Tint Swe |
Edilizia (dal 7.5.1998) |
M |
|
E5a |
Brig. Gen. Khin Maung Win (dal 15.5.2006) |
Difesa |
M |
|
E6a |
Myo Nyunt |
Istruzione (dall'8.7.1999) |
M |
|
E6b |
Marlar Thein |
Moglie di Myo Nyunt |
F |
|
E7a |
Brig. Gen. Aung Myo Min |
Istruzione (dal 19.11.2003) |
M |
|
E7b |
Thazin New |
Moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min |
F |
|
E8a |
Myo Myint |
Energia elettrica 1 (dal 29.10.1999) |
M |
|
E8b |
Tin Tin Myint |
Moglie di Myo Myint |
F |
|
E8c |
Aung Khaing Moe |
Figlio di Myo Myint, nato il 25.6.1967 (si ritiene che si trovi attualmente nel Regno Unito, recatovisi prima di essere inserito nell'elenco) |
M |
|
E9a |
Brig. Gen. Than Htay |
Energia (dal 25.8.2003) |
M |
|
E9b |
Soe Wut Yi |
Moglie del Brig. Gen. Than Htay |
F |
|
E10a |
Col. Hla Thein Swe |
Finanza e fisco (dal 25.8.2003) |
M |
|
E10b |
Thida Win |
Moglie del Col. Hla Thein Swe |
F |
|
E11a |
Kyaw Thu |
Affari esteri (dal 25.8.2003), nato il 15.8.1949 |
M |
|
E11b |
Lei Lei Kyi |
Moglie di Kyaw Thu |
F |
|
E12a |
Maung Myint |
Affari esteri (dal 18.9.2004) |
M |
|
E12b |
Dr. Khin Mya Win |
Moglie di Maung Myint |
F |
|
E13a |
Prof. Dr. Mya Oo |
Sanità (dal 16.11.1997), nato il 25.1.1940 |
M |
|
E13b |
Tin Tin Mya |
Moglie del Prof. Dr. Mya Oo |
F |
|
E13c |
Dr. Tun Tun Oo |
Figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965 |
M |
|
E13d |
Dr. Mya Thuzar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971 |
F |
|
E13e |
Mya Thidar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973 |
F |
|
E13f |
Mya Nandar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976 |
F |
|
E14a |
Brig. Gen. Phone Swe |
Interni (dal 25.8.2003) |
M |
|
E14b |
San San Wai |
Moglie del Brig. Gen. Phone Swe |
F |
|
E15a |
Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
Settore alberghiero e turismo (dal 16.11.1997) |
M |
|
E15b |
Khin Swe Myint |
Moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
F |
|
E16a |
Brig. Gen. Win Sein |
Immigrazione e popolazione (dal novembre 2006) |
M |
|
E16b |
Wai Wai Linn |
Moglie del Brig. Gen. Win Sein |
F |
|
E17a |
Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
Industria 2 (dal 5.1.2000) |
M |
|
E17b |
Mi Mi Wai |
Moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
F |
|
E19a |
Col. Tin Ngwe |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo (dal 25.8.2003) |
M |
|
E19b |
Khin Mya Chit |
Moglie del Col. Tin Ngwe |
F |
|
E20a |
Thura Thaung Lwin |
(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari (dal 16.11.1997) |
M |
|
E20b |
Dr. Yi Yi Htwe |
Moglie di Thura Thaung Lwin |
F |
|
E21a |
Brig. Gen. Thura Aung Ko |
(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA, membro del comitato esecutivo centrale (dal 17.11.1997) |
M |
|
E21b |
Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint |
Moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko |
F |
|
E22a |
Kyaw Soe |
Scienza e Tecnologia (dal 15.11.2004) |
M |
|
E23a |
Col. Thurein Zaw |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico (dal 10.8.2005) |
M |
|
E23b |
Tin Ohn Myint |
Moglie del Col. Thurein Zaw |
F |
|
E24a |
Brig. Gen. Kyaw Myint |
Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento (dal 25.8.2003) |
M |
|
E24b |
Khin Nwe Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint |
F |
|
E25a |
Pe Than |
Trasporti ferroviari (dal 14.11.1998) |
M |
|
E25b |
Cho Cho Tun |
Moglie di Pe Than |
F |
|
E26a |
Col. Nyan Tun Aung |
Trasporti (dal 25.8.2003) |
M |
|
E26b |
Wai Wai |
Moglie del Col. Nyan Tun Aung |
F |
|
E27a |
Dr. Paing Soe |
Sanità (Viceministro aggiunto) (dal 15.5.2006) |
M |
|
E27b |
Khin Mar Swe |
Moglie del Dr. Paing Soe |
F |
|
E28a |
Magg. Gen. Thein Tun |
Viceministro delle poste e telecomunicazioni |
M |
|
E28b |
Mya Mya Win |
Moglie di Thein Tun |
F |
|
E29a |
Magg. Gen. Kyaw Swa Khaing |
Viceministro dell'industria |
M |
|
E29b |
Khin Phyu Mar |
Moglie di Kyaw Swa Khaing |
F |
|
E30a |
Magg. Gen. Thein Htay |
Viceministro della difesa |
M |
|
E30b |
Myint Myint Khine |
Moglie del Magg. Gen. Thein Htay |
F |
|
E31a |
Brig. Gen. Tin Tun Aung |
Viceministro del Lavoro (dal 7.11.07) |
M |
|
E32a |
Brig. Gen. Win Myint |
Viceministro dell'energia elettrica 2 o dell'industria 2 (dal 7.11.07) |
M |
F. ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
Sesso (M/F) |
|
F1a |
Cap. (a riposo) Htay Aung |
Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004) |
M |
|
F2a |
Tin Maung Shwe |
Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo |
M |
|
F3a |
Soe Thein |
Amministratore delegato Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale) |
M |
|
F4a |
Khin Maung Soe |
Direttore generale |
M |
|
F5a |
Tint Swe |
Direttore generale |
M |
|
F6a |
Ten. Col. Yan Naing |
Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo |
M |
|
F7a |
Kyi Kyi Aye |
Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo |
F |
G. ALTI UFFICIALI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
Sesso (M/F) |
|
G1a |
Magg. Gen. Hla Shwe |
Viceaiutante generale |
M |
|
G2a |
Magg. Gen. Soe Maung |
Giudice, avvocato generale |
M |
|
G2b |
Nang Phyu Phyu Aye |
Moglie del Magg. Gen. Soe Maung |
F |
|
G3a |
Magg. Gen. Thein Htaik, alias Hteik |
Ispettore generale |
M |
|
G4a |
Magg. Gen. Saw Hla |
Capo della polizia militare |
M |
|
G4b |
Cho Cho Maw |
Moglie del Magg. Gen. Saw Hla |
F |
|
G5a |
Magg. Gen. Htin Aung Kyaw |
Vicegenerale del commissariato |
M |
|
G5b |
Khin Khin Maw |
Moglie del Magg. Gen. Htin Aung Kyaw |
F |
|
G6a |
Magg. Gen. Lun Maung |
Revisore dei conti generale |
M |
|
G6b |
May Mya Sein |
Moglie del Magg. Gen. Lun Maung |
F |
|
G7a |
Magg. Gen. Nay Win |
Assistente militare del Presidente SPDC |
M |
|
G8a |
Magg. Gen. Hsan Hsint |
Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951 |
M |
|
G8b |
Khin Ma Lay |
Khin Ma Lay |
F |
|
G8c |
Okkar San Sint |
Figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint |
M |
|
G9a |
Magg. Gen. Hla Aung Thein |
Comandante in campo, Rangoon |
M |
|
G9b |
Amy Khaing |
Moglie di Hla Aung Thein |
F |
|
G10a |
Magg. Gen. Ye Myint |
Capo della sicurezza delle questioni militari |
M |
|
G10b |
Myat Ngwe |
Moglie del Magg. Gen. Ye Myint |
F |
|
G11a |
Brig. Gen. Mya Win |
Comandante, Accademia della difesa nazionale |
M |
|
G12a |
Brig. Gen. Tun Tun Oo |
Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica |
M |
|
G13a |
Magg. Gen. Thein Tun |
Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee |
M |
|
G14a |
Magg. Gen. Than Htay |
Direttore dei rifornimenti e trasporti |
M |
|
G14b |
Nwe Nwe Win |
Moglie del Magg. Gen. Than Htay |
F |
|
G15a |
Magg. Gen. Khin Maung Tint |
Direttore dell'officina carte valori |
M |
|
G16a |
Magg. Gen. Sein Lin |
Direttore, Ministero della difesa (Funzioni specifiche ignote. In precedenza direttore dell'approvvigionamento) |
M |
|
G17a |
Magg. Gen. Kyi Win |
Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL |
M |
|
G17b |
Khin Mya Mon |
Moglie del Magg. Gen. Kyi Win |
F |
|
G18a |
Magg. Gen. Tin Tun |
Direttore del Genio militare |
M |
|
G18b |
Khin Myint Wai |
Moglie del Magg. Gen. Tin Tun |
F |
|
G19a |
Magg. Gen. Aung Thein |
Direttore Reinsediamenti |
M |
|
G19b |
Htwe Yi alias Htwe Htwe Yi |
Moglie del Magg. Gen. Aung Thein |
F |
|
G20a |
Brig. Gen. Zaw Win |
Vicecapo dell'addestramento delle forze armate |
M |
|
G21a |
Brig. Gen. Than Maung |
Vicecapo dell'Accademia della difesa nazionale |
M |
|
G22a |
Brig. Gen. Win Myint |
Rettore del DSTA |
M |
|
G23a |
Brig. Gen. Yar Pyae |
Rettore; Accademia di medicina dei servizi della difesa |
M |
|
G24a |
Brig. Gen. Than Sein |
Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, a Bago |
M |
|
G24b |
Rosy Mya Than |
Moglie del Brig. Gen. Than Sein |
F |
|
G25a |
Brig. Gen. Win Than |
Direttore delle acquisizioni e amministratore delegato Union of Myanmar Economic Holdings (in precedenza Magg. Gen. Win Hlaing, K1a) |
M |
|
G26a |
Brig. Gen. Than Maung |
Direttore della milizia popolare e forze di confine |
M |
|
G27a |
Magg. Gen. Khin Maung Win |
Direttore delle industrie della difesa |
M |
|
G28a |
Brig. Gen. Kyaw Swa Khine |
Direttore delle industrie della difesa |
M |
|
G29a |
Brig. Gen. Win Aung |
Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile |
M |
|
G30a |
Brig. Gen. Soe Oo |
Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile |
M |
|
G31a |
Brig. Gen. Nyi Tun alias Nyi Htun |
Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile |
M |
|
G32a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile |
M |
|
G33a |
Magg. Gen. Myint Hlaing |
Capo di stato maggiore (Difesa aerea) |
M |
|
G33b |
Khin Thant Sin |
Moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing |
F |
|
G33c |
Hnin Nandar Hlaing |
Figlia del Magg. Gen. Myint Hlaing |
F |
|
G33d |
Thant Sin Hlaing |
Figlio del Magg. Gen. Myint Hlaing |
M |
|
G34a |
Magg. Gen. Mya Win |
Direttore, Ministero della difesa |
M |
|
G35a |
Magg. Gen. Tin Soe |
Direttore, Ministero della difesa |
M |
|
G36a |
Magg. Gen. Than Aung |
Direttore, Ministero della difesa |
M |
|
G37a |
Magg. Gen. Ngwe Thein |
Ministero della difesa |
M |
|
G78a |
Col. Thant Shin |
Segretario, governo dell'Unione di Birmania |
M |
|
G86a |
Magg. Gen. Thura Myint Aung |
Aiutante generale (in precedenza B8a, promosso da comando regionale sud-ovest) |
M |
|
G87a |
Ten. Gen. Maung Bo |
Capo ispettore generale (in precedenza A12a) |
M |
|
G87b |
Khin Lay Myint |
Moglie del Ten. Gen. Maung Bo (in precedenza A12b) |
F |
|
G87c |
Kyaw Swa Myint |
Figlio del Ten. Gen. Maung Bo, uomo d'affari (in precedenza A12c) |
M |
|
G88a |
Magg. Gen. Khin Zaw |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 6 (Naypidaw, Mandalay) promosso da comandante del comando centro |
M |
|
G88b |
Khin Pyone Win |
Moglie del Magg. Gen. Khin Zaw |
F |
|
G88c |
Kyi Tha Khin Zaw |
Figlio del Magg. Gen. Khin Zaw |
M |
|
G88d |
Su Khin Zaw |
Figlia del Magg. Gen. Khin Zaw |
F |
|
G89a |
Magg. Gen. Tha Aye |
Ministero della difesa |
M |
|
G90a |
Col. Myat Thu |
Comandante della regione militare 1 di Rangoon (Rangoon nord) |
M |
|
G91a |
Col. Nay Myo |
Comandante della regione militare 2 (Rangoon est) |
M |
|
G92a |
Col. Tin Hsan |
Comandante della regione militare 3 (Rangoon ovest) |
M |
|
G93a |
Col. Khin Maung Htun |
Comandante della regione militare 4 (Rangoon sud) |
M |
|
G94a |
Col. Tint Wai |
Comandante del comando controllo delle operazioni n. 4 (Mawbi) |
M |
|
G95a |
San Nyunt |
Comandante dell'unità militare di supporto n. 2 dell'Ufficio Affari per la sicurezza militare |
M |
|
G96a |
Ten. Col. Zaw Win |
Comandante della base 3 del battaglione Lon Htein a Shwemyayar |
M |
|
G97a |
Magg. Mya Thaung |
Comandante della base 5 del battaglione Lon Htein a Mawbi |
M |
|
G98a |
Magg. Aung San Win |
Comandante della base 7 del battaglione Lon Htein a Thanlin Township |
M |
|
Marina |
|||
|
G38a |
Contrammiraglio Soe Thein |
Comandante in capo (Marina) |
M |
|
G38b |
Khin Aye Kyin |
Moglie del Contrammiraglio Soe Thein |
F |
|
G38c |
Yimon Aye |
Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980 |
F |
|
G38d |
Aye Chan |
Figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973 |
M |
|
G38e |
Thida Aye |
Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979 |
F |
|
G39a |
Commodoro Nyan Tun |
Capo di stato maggiore (Marina), membro del Consiglio UMEHL |
M |
|
G39b |
Khin Aye Myint |
Moglie di Nyan Tun |
F |
|
G40a |
Commodoro Win Shein |
Comandante, quartier generale di addestramento navale |
M |
|
G99a |
Commodoro Brig. Gen. Thura Thet Swe |
Comandante del comando della regione navale di Taninthayi |
M |
|
Aviazione |
|||
|
G41a |
Ten. Gen. Myat Hein |
Comandante in capo (Aviazione) |
M |
|
G41b |
Htwe Htwe Nyunt |
Moglie del Ten. Gen. Myat Hein |
F |
|
G42a |
Brig. Gen. Ye Chit Pe |
Addetto presso il comandante in capo (Aviazione), Mingaladon |
M |
|
G43a |
Brig. Gen. Khin Maung Tin |
Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila |
M |
|
G44a |
Brig. Gen. Zin Yaw |
Capo di stato maggiore (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL |
M |
|
G44b |
Khin Thiri |
Moglie del Brig. Gen. Zin Yaw |
F |
|
Divisioni d'infanteria leggera (LID) |
|||
|
G45a |
Brig. Gen. Hla Min |
11 LID |
M |
|
G46a |
Brig. Gen. Tun Nay Lin |
22 LID |
M |
|
G47a |
Brig. Gen. Tin Tun Aung |
33 LID, Sagaing |
M |
|
G48a |
Brig. Gen. Hla Myint Shwe |
44 LID |
M |
|
G49a |
Brig. Gen. Win Myint |
77 LID, Bago |
M |
|
G50a |
Brig.Gen. Tin Oo Lwin |
99 LID, Meiktila |
M |
|
G79a |
Brig. Gen. Maung Maung Aye |
Comandante, brigata 66 |
M |
|
G79b |
San San Yee |
Wife of Brig-Gen Maung Maung Aye |
F |
|
G80a |
Col. Than Han |
Divisione d'infanteria leggera 66 |
M |
|
G81a |
Ten. Col. Htwe Hla |
Divisione d'infanteria leggera 66 |
M |
|
G82a |
Ten. Col. Han Nyunt |
Divisione d'infanteria leggera 66 |
M |
|
G83a |
Col. Ohn Myint |
Divisione d'infanteria leggera 77 |
M |
|
G84a |
Ten. Col. Aung Kyaw Zaw |
Divisione d'infanteria leggera 77 |
M |
|
G85a |
Magg. Hla Phyo |
Divisione d'infanteria leggera 77 |
M |
|
G100a |
Col. Myat Thu |
Comandante tattico dell'11a LID |
M |
|
G101a |
Col. Htein Lin |
Comandante tattico dell'11a LID |
M |
|
G102a |
Ten. Col. Tun Hla Aung |
Comandante tattico dell'11a LID |
M |
|
G103a |
Col. Aung Tun |
Brigata 66 |
M |
|
G104a |
Cap. Thein Han |
Brigata 66 |
M |
|
G104b |
Hnin Wutyi Aung |
Moglie del Cap. Thein Han |
F |
|
G105a |
Ten. Col. Mya Win |
Comandante tattico della 77a LID |
M |
|
G106a |
Col. Win Te |
Comandante tattico della 77a LID |
M |
|
G107a |
Col. Soe Htway |
Comandante tattico della 77a LID |
M |
|
G108a |
Ten. Col. Tun Aye |
Comandante del 702o battaglione d'infanteria leggera |
M |
|
G109a |
Nyan Myint Kyaw |
Comandante del battaglione d'infanteria 281 (Mongyang, Stato Shan (est)) |
M |
|
Altri Brigadieri Generali |
|||
|
G51a |
Brig. Gen. Htein Win |
Stazione Taikkyi |
M |
|
G52a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Comandante Stazione Meiktila |
M |
|
G53a |
Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin |
Comandante Stazione Kalay |
M |
|
G54a |
Brig. Gen. Khin Zaw Win |
Stazione Khamaukgyi |
M |
|
G55a |
Brig. Gen. Kyaw Aung, |
Sud MR, Comandante Stazione Toungoo |
M |
|
G56a |
Brig. Gen. Thet Oo |
Comandante del comando delle operazioni -16 |
M |
|
G57a |
Brig. Gen. Myint Hein |
Comando delle operazioni militari -3, Stazione Mogaung |
M |
|
G58a |
Brig. Gen. Tin Ngwe |
Ministero della difesa |
M |
|
G59a |
Brig. Gen. Myo Lwin |
Comando delle operazioni militari -7, Stazione Pekon |
M |
|
G60a |
Brig. Gen. Myint Soe |
Comando delle operazioni militari -5, Stazione Taungup |
M |
|
G61a |
Brig. Gen. Myint Aye |
Comando delle operazioni militari -9, Stazione Kyauktaw |
M |
|
G62a |
Brig. Gen. Nyunt Hlaing |
Comando delle operazioni militari -17, Stazione Mong Pan |
M |
|
G63a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Stato Mon, membro USDA CEC |
M |
|
G64a |
Brig. Gen. Soe New |
Comando delle operazioni militari -21, Stazione Bhamo |
M |
|
G65a |
Brig. Gen. Than Tun |
Comandante Stazione Kyaukpadaung |
M |
|
G66a |
Brig. Gen. Than Tun Aung |
Comando delle operazioni regionali-Sittwe |
M |
|
G67a |
Brig. Gen. Thaung Htaik |
Comandante Stazione Aungban |
M |
|
G68a |
Brig. Gen. Thein Hteik |
Comando delle operazioni militari -13, Stazione Bokpyin |
M |
|
G69a |
Brig. Gen. Thura Myint Thein |
Comando delle operazioni tattiche Namhsan |
M |
|
G70a |
Brig. Gen. Win Aung |
Comandante Stazione Mong Hsat |
M |
|
G71a |
Brig. Gen. Myo Tint |
Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti |
M |
|
G72a |
Brig. Gen. Thura Sein Thaung |
Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale |
M |
|
G73a |
Brig. Gen. Phone Zaw Han |
Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandante di Kyaukme |
M |
|
G73b |
Moe Thidar |
Moglie del Brig. Gen. Phone Zaw Han |
F |
|
G74a |
Brig. Gen. Win Myint |
Comandante Stazione Pyinmana |
M |
|
G75a |
Brig. Gen. Kyaw Swe |
Comandante Stazione Pyin Oo Lwin |
M |
|
G76a |
Brig. Gen. Soe Win |
Comandante Stazione Bahtoo |
M |
|
G77a |
Brig. Gen. Thein Htay |
Ministero della difesa |
M |
|
G110a |
Brig. Gen. Myint Soe |
Comandante Stazione Rangoon |
M |
|
G111a |
Brig. Gen. Myo Myint Thein |
Capo dei servizi ospedalieri della difesa Pyin Oo Lwin |
M |
|
G112a |
Brig. Gen. Sein Myint |
Vicepresidente PDC Divisione Bago |
M |
|
G113a |
Brig. Gen. Hong Ngai (Ngaing) |
Presidente PDC Stato Chin |
M |
H. UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
Sesso (M/F) |
|
H1a |
Magg. Gen. Khin Yi |
Direttore generale forze di polizia di Myanmar |
M |
|
H1b |
Khin May Soe |
Moglie del Magg. Gen. Khin Yi |
F |
|
H2a |
Zaw Win |
Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar e ex Brig. Gen. Ex militare. |
M |
|
H2b |
Nwe Ni San |
Moglie di Zaw Win |
F |
|
H3a |
Aung Saw Win |
Direttore generale, Ufficio investigazioni speciali |
M |
|
H4a |
Brig. Gen. di polizia Khin Maung Si |
Capo di Stato Magg. delle forze di polizia |
M |
|
H5a |
Ten. Col. Tin Thaw |
Comandante dell'Istituto tecnico statale |
M |
|
H6a |
Maung Maung Oo |
Capo della squadra interrogatori dell'Ufficio affari per la sicurezza militare nella prigione di Insein |
M |
|
H7a |
Myo Aung |
Direttore delle carceri di Rangoon |
M |
|
H8a |
Brig. Gen. di polizia Zaw Win |
Vicedirettore di polizia |
M |
I. ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ (USDA)
(Alti funzionari USDA non menzionati altrove)
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
Sesso (M/F) |
|
I1a |
Brig. Gen. Aung Thein Lin |
Sindaco e presidente del Comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario), nato nel 1952 |
M |
|
I1b |
Khin San Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
F |
|
I1c |
Thidar Myo |
Figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
F |
|
I2a |
Col. Maung Par |
Vicesindaco del Comitato per lo sviluppo di Yangon I (membro del Comitato esecutivo centrale I) |
M |
|
I2b |
Khin Nyunt Myaing |
Khin Nyunt Myaing |
F |
|
I2c |
Naing Win Par |
Figlio del Col. Maung Par |
M |
|
I3a |
Nyan Tun Aung |
Membro del Comitato esecutivo centrale |
M |
|
I4a |
Aye Myint |
Membro del Comitato esecutivo di Rangoon |
M |
|
I5a |
Tin Hlaing |
Membro del Comitato esecutivo di Rangoon |
M |
|
I6a |
Soe Nyunt |
Ufficiale di stato maggiore a Yangon est |
M |
|
I7a |
Chit Ko Ko |
Presidente del Consiglio per la pace e lo sviluppo presso il municipio di Mingala Taungnyunt |
M |
|
I8a |
Soe Hlaing Oo |
Segretario del Consiglio per la pace e lo sviluppo presso il municipio di Mingala Taungnyunt |
M |
|
I9a |
Cap. Kan Win |
Capo delle forze di polizia del municipio di Mingala Taungnyunt |
M |
|
I10a |
That Zin Thein |
Capo del Comitato per gli affari riguardanti lo sviluppo di Mingala Taungnyunt |
M |
|
I11a |
Khin Maung Myint |
Capo del Dipartimento “Immigrazione e affari demografici” di Mingala Taungnyunt |
M |
|
I12a |
Zaw Lin |
Segretario presso il municipio di Mingala Taungnyunt, USDA |
M |
|
I13a |
Win Hlaing |
Cosegretario presso il municipio di Mingala Taungnyunt, USDA |
M |
|
I14a |
San San Kyaw |
Ufficiale di stato maggiore del Dipartimento “Informazione e pubbliche relazioni” del Ministero dell'informazione presso il municipio di Mingala Taungnyunt |
F |
|
I15a |
Ten. Gen. Myint Hlaing |
Ministero della difesa e membro dell'USDA |
M |
J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO E ALTRE PERSONE ASSOCIATE AL REGIME
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
Sesso (M/F) |
|
J1a |
Tay Za |
Amministratore delegato, Htoo Trading Co); Htoo Construction Co.; nato il 18.7.1964; carta d'identità MYGN 006415.; padre: U Myint Swe (6.11.1924); madre: Daw Ohn (12.8.1934) |
M |
|
J1b |
Thidar Zaw |
Moglie di Tay Za, nata il 24.2.1964; carta d'identità KMYT 006865. Genitori: Zaw Nyunt (deceduto), Htoo (deceduta) |
F |
|
J1c |
Pye Phyo Tay Za |
Figlio di Tay Za , nato il 29.1.1987 |
M |
|
J1e |
Ohn |
Madre di Tay Za, nata il 12.8.1934 |
F |
|
J2a |
Thiha |
Fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960. Direttore, Htoo Trading. Distributore di “London cigarettes” (Myawaddy Trading) |
M |
|
J2b |
Shwe Shwe Lin |
Moglie di Thiha |
F |
|
J3a |
Aung Ko Win, alias Saya Kyaung |
Kanbawza Bank e Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd; agente per “London Cigarettes” negli Stati Shan e Kayah |
M |
|
J3b |
Nan Than Htwe |
Moglie di Aung Ko Win |
F |
|
J3c |
Nang Lang Kham |
Figlia di Aung Ko Win, nata l'1.6.1988 |
F |
|
J4a |
Tun Myint Naing, alias Steven Law |
Asia World Co. |
M |
|
J4b |
(Ng) Seng Hong, detta Cecilia Ng |
Moglie di Tun Myint Naing |
F |
|
J4c |
Lo Hsing-han |
Padre di Tun Myint Naing, alias Steven Law, di Asia World |
M |
|
J5a |
Khin Shwe |
Zaykabar Co; nato il 21.1.1952. Cfr. anche A3f |
M |
|
J5b |
San San Kywe |
Moglie di Khin Shwe |
F |
|
J5c |
Zay Thiha |
Figlio di Khin Shwe, nato l'1.1.1977 |
M |
|
J6a |
Htay Myint |
Yuzana Co., nato il 6.2.1955; anche Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel |
M |
|
J6b |
Aye Aye Maw |
Moglie di Htay Myint, nata il 17.11.1957 |
F |
|
J6c |
Win Myint |
Fratello di Htay Myint, nato il 29.5.1952 |
M |
|
J6d |
Lay Myint |
Fratello di Htay Myint, nato il 6.2.1955 |
M |
|
J6e |
Kyin Toe |
Fratello di Htay Myint, nato il 29.4.1957 |
M |
|
J6f |
Zar Chi Htay |
Figlia di Htay Myint |
F |
|
J6g |
Khin Htay Lin |
Direttore, Yuzana Co.; nato il 14.4.1969 |
M |
|
J7a |
Kyaw Win |
Shwe Thanlwin Trading Co. (distributore esclusivo di Thaton Tires sotto il controllo del Ministero dell'industria 2) |
M |
|
J7b |
Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai |
Moglie di Kyaw Win |
F |
|
J10a |
Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004 |
M |
|
J10b |
Khin Myo Oo |
Moglie del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
F |
|
J10c |
Kyaw Myo Nyunt |
Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
M |
|
J10d |
Thu Thu Ei Han |
Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
F |
|
J11a |
Than Than Nwe |
Moglie del Gen. Soe Win, ex primo ministro (deceduto) |
F |
|
J11b |
Nay Soe |
Nay Soe |
M |
|
J11c |
Theint Theint Soe |
Figlia del Gen. Soe Win, ex primo ministro (deceduto) |
F |
|
J11d |
Sabai Myaing |
Moglie di Nay Soe |
F |
|
J11e |
Htin Htut |
Marito di Theint Theint Soe |
M |
|
J12a |
Maung Maung Myint |
Amministratore delegato di Myangon Myint Co. Ltd |
M |
|
J13a |
Maung Ko |
Direttore, impresa estrattiva Htarwara |
M |
|
J14a |
Zaw Zaw |
Amministratore delegato di Max Myanmar |
M |
|
J14b |
Htay Htay Khine |
Moglie di Zaw Zaw |
F |
|
J15a |
Chit Khaing alias Chit Khine |
Eden group of companies |
M |
|
J16a |
Maung Weik |
Maung Weik & Co Ltd |
M |
|
J17a |
Aung Htwe |
Amministratore delegato, Golden Flower Company |
M |
|
J18a |
Kyaw Thein |
Prestanome finanziario per Tay Za’s Htoo Trading, nato il 25.10.1947 |
M |
|
J19a |
Kyaw Myint |
Proprietario, Golden Flower Company |
M |
|
J20a |
Nay Win Tun |
Amministratore delegato della Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd |
M |
|
J21a |
Win Myint |
Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio e dell’Industria di Myanmar e proprietario dell'impresa estrattiva Shwe Nagar |
M |
|
J22a |
Eike Htun alias Ayke Htun |
Amministratore delegato della Olympic Construction Co. e Asia Wealth Bank |
M |
|
J23a |
“Dagon” Win Aung |
Dagon International Co. Ltd, nato il 30.9.1953 a Pyay, carta d'identità n. PRE 127435 |
M |
|
J23b |
Moe Mya Mya |
Moglie di “Dagon” Win Aung, nata il 28.8.1958, carta d'identità n. B/RGN 021998 |
F |
|
J23c |
Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung |
Figlia di “Dagon” Win Aung, nata il 22.2.1981, Direttore del Palm Beach Resort di Ngwe Saung |
F |
|
J23d |
Thurane (Thurein) Aung alias Christopher Aung |
Figlio di “Dagon” Win Aung, nato il 23.7.1982 |
M |
|
J23e |
Ei Hnin Khine alias Christina Aung |
Figlia di “Dagon” Win Aung, nata il 18.12.1983 |
F |
|
J24a |
Aung Myat |
Mother Trading |
M |
|
J25a |
Win Lwin |
Kyaw Tha Company |
M |
|
J26a |
Dr. Sai Sam Tun |
Loi Hein Co. operante in collaborazione con il Ministero dell'industria N. 1 |
M |
|
J27a |
San San Yee (Yi) |
Super One Group of Companies |
F |
|
J28a |
Aung Toe |
Presidente della Corte suprema |
M |
|
J29a |
Aye Maung |
Attorney General |
M |
|
J30a |
Thaung Nyunt |
Consulente legale |
M |
|
J31a |
Dr. Tun Shin |
Attorney General aggiunto |
M |
|
J32a |
Tun Tun Oo |
Attorney General aggiunto |
M |
|
J33a |
Tun Tun Oo |
Vicepresidente della Corte suprema |
M |
|
J34a |
Thein Soe |
Vicepresidente della Corte suprema |
M |
|
J35a |
Tin Aung Aye |
Giudice della Corte suprema |
M |
|
J36a |
Tin Aye |
Giudice della Corte suprema |
M |
|
J37a |
Myint Thein |
Giudice della Corte suprema |
M |
|
J38a |
Chit Lwin |
Giudice della Corte suprema |
M |
|
J39a |
Giudice Thaung Lwin |
Tribunale municipale di Kyauktada |
M |
K. IMPRESE DI PROPRIETÀ MILITARE
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
Sesso (M/F) |
|
K1a |
Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
Ex amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar, Myawaddy Bank |
M |
|
K1b |
Ma Ngeh |
Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
F |
|
K1c |
Zaw Win Naing |
Amministratore delegato, Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3a) |
M |
|
K1d |
Win Htway Hlaing |
Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO |
M |
|
K2a |
Col. Ye Htut |
Myanmar Economic Corporation |
M |
|
K3a |
Col. Myint Aung |
Amministratore delegato, Myawaddy Trading Co., nato l'11.8.1949 |
M |
|
K3b |
Nu Nu Yee |
Moglie di Myint Aung, tecnica di laboratorio, nata l'11.11.1954 |
F |
|
K3c |
Thiha Aung |
Figlio di Myint Aung, dipendente della Schlumberger, nato l'11.6.1982, passaporto 795543 |
M |
|
K3d |
Nay Linn Aung |
Figlio di Myint Aung, marittimo, nato l'11.4.1981 |
M |
|
K4a |
Col. Myo Myint |
Amministratore delegato, Bandoola Transportation Co. |
M |
|
K5a |
Col. (a riposo) Thant Zin |
Direttore generale, Myanmar Land and Development |
M |
|
K6a |
Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye |
UMEHL |
M |
|
K7a |
Col. Aung San |
Direttore generale, Hsinmin Cement Plant Construction Project |
M |
|
K8a |
Magg. Gen. Mg Nyo |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
|
K9a |
Magg. Gen. Kyaw Win |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
|
K10a |
Brig. Gen. Khin Aung Myint |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
|
K11a |
Col. Nyun Tun (marines) |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
|
K12a |
Col. Thein Htay (a riposo) |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
|
K13a |
Ten. Col. Chit Swe (a riposo) |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
|
K14a |
Myo Nyunt |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
|
K15a |
Myint Kyine |
Consiglio di amministrazione, Union of Myanmar economic holdings Ltd |
M |
|
K16a |
Ten. Col. Nay Wynn |
Direttore generale di dipartimento, Myawaddy trading |
M |
|
K17a |
Than Nyein |
Governatore della Banca centrale di Myanmar |
M |
|
K18a |
Mya Than |
Facente funzioni di amministratore delegato, Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) |
M |
|
K19a |
Myo Myint Aung |
Direttore generale, MICB |
M» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco delle imprese di cui agli articoli 5 e 9
|
Nome |
Indirizzo |
Direttore/Proprietario/informazioni supplementari |
Data di inserimento nella lista |
|||||||||||||||||||||||
| I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL) |
||||||||||||||||||||||||||
|
Union Of Myanmar Economic Holding Ltd |
|
Magg. Gen. Win Hlaing, Amministratore delegato |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
| A. PRODUZIONE |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Col. Maung Maung Aye, ammnistratore delegato |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
| B. COMMERCIO |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Col. Myint Aung, amministratore delegato |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
| C. SERVIZI |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Brig. Gen. Win Hlaing e U Tun Kyi, amministratori delegati |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
e/o
|
Col. Myo Myint, amministratore delegato |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Col. (a riposo) Maung Thaung, amministratore delegato |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
JOINT VENTURES |
||||||||||||||||||||||||||
| A. PRODUZIONE |
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|
|
U Be Aung, direttore |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Ten. col. (a riposo) Ne Win, presidente |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
U Aye Cho e/o Ten. Col. Tun Myint, amministratore delegato |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
| B. SERVIZI |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dr. Khin Shwe, presidente |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
| II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
||||||||||||||||||||||||||
|
Myanma Economic Corporation (Mec) |
|
Col. Ye Htut oppure Brig. Gen. Kyaw Win, amministratore delegato |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
U Yin Sein, direttore generale |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Col. Khin Maung Soe |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Col. Khin Maung Soe |
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
Kant Balu |
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
Pyinmanar |
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
Loikaw |
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
Thilawar, Than Nyin Tsp |
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
Thibaw' |
|
25.10.2004 |
|||||||||||||||||||||||
|
IMPRESE COMMERCIALI DI PROPRIETÀ STATALE |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Amministratore delegato U Win Htain (Ministero delle miniere) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
(Ministero dell'energia elettrica 2) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Amministratore delegato: Kyaw Htoo (Ministero del commercio) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Direttore: Win Tint (Ministero dell'industria 2) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
(Ministero dell'industria 2) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
Ngyaung Chay Dauk |
(Ministero della difesa) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
(Ministero delle cooperative) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
ALTRE |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Tay Za |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Aung Ko Win |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Khin Shwe |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Kyaw Win |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Presidente: U Zaw Zaw, alto funzionario: U Than Zaw |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Col. Aung San |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Col. (a riposo) Thatnt Zin |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Chit Khaing alias Chit Khine |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Amministratore delegato: Aung Htwe, proprietario: Kyaw Myint |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Maung Weik |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Amministratore delegato: U Yan Win |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Tun Myint Naing, alias Steven Law (J4a, allegato II) |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Presidente/Direttore: Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Presidente/Direttore: Htay Myint |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Presidente/Direttore: Htay Myint |
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
10.3.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Direttori: “Dagon” Win Aung e Daw Moe Mya Mya |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
Ngwe Saung |
Appartenente alla Dagon International. Direttori: “Dagon” Win Aung , Daw Moe Mya Mya e Ei Hnin Pwint @ Chistabelle Aung |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
e
|
Direttori: Nay Aung (D17e allegato II) e Pyi (Pye) Aung (D17g allegato II) e amministratore delegato Win Kyaing |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Direttore Aung Myat |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Direttore U Win Lwin e amministratore delegato Maung Aye |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Proprietario Aung Zaw Ye Myint (A9d allegato II), figlio del Generale Ye Myint (A9a) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Proprietario: Kyaing San Shwe,(A1h allegato II) figlio del Comandante in capo Than Shwe (A1a) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Proprietario: Sit Taing Aung figlio di Aung Phone |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Socio Kyaw Myo Nyunt (J10c allegato II) figlio del Gen. Nyunt Tin, Ministro dell'agricoltura (a riposo) (J10a allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Comproprietario: Aung Soe Tha (D22e allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Proprietario: Yin Win Thu, socio Nandar Aye (A2c allegato II) |
29.4.2008 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Amministratore delegato: Daw Khin Khin Lay Membro del Consiglio di amministrazione: U Khin Maung Htay Alto dirigente U Kyaw Kyaw |
29.4.2008» |
|||||||||||||||||||||||
Rettifiche
|
30.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/86 |
Regolamento (CE) n. 508/1999 della Commissione, del 4 marzo 1999, che modifica gli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 60 del 9 marzo 1999 )
Nell'allegato II, categoria 3 «Sostanze generalmente riconosciute sicure», prima colonna della tabella, sesta riga:
anziché:
«Benzoato di benzoile»
leggi:
«Benzoato benzilico»