ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
24 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale ( 1 )

1

 

 

Regolamento (CE) n. 363/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

12

 

*

Regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri

14

 

*

Regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ( 1 )

22

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/325/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 aprile 2008, recante nomina di un membro belga del Comitato economico e sociale europeo

25

 

 

Commissione

 

 

2008/326/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2008, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2007, dal 1o marzo 2007, dal 1o aprile 2007, dal 1o maggio 2007 e dal 1o giugno 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

26

 

 

2008/327/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 aprile 2008, relativa ad un contributo finanziario comunitario per il 2006 e il 2007, recante deroga a talune disposizioni della decisione 2006/923/CE alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2008) 1444]

29

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina relativo ai dazi all’esportazione

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/1


REGOLAMENTO (CE) N. 362/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale e dell'Unione europea.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1177/2003, occorre stabilire misure di esecuzione per l'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale delle statistiche EU-SILC. Per quanto riguarda l'anno 2009, va fissato l'elenco delle variabili target secondarie da includere nel modulo sulla deprivazione materiale. Occorre inoltre stabilire i codici delle variabili e le definizioni.

(3)

Il comitato del programma statistico non ha dato parere favorevole. Pertanto, in applicazione della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1177/2003, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2009 relativo alla deprivazione materiale da includere nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di rilevazione dei dati, i periodi di riferimento e le definizioni di cui in appresso.

1.   UNITÀ

Le variabili target riguardano tre diversi tipi di unità.

Le domande sulle variabili relative all'abitazione, alla zona di residenza, alle difficoltà finanziarie e ai beni durevoli (escluso il possesso di telefoni cellulari) sono poste a livello di famiglia e riguardano l'intero nucleo familiare.

Le informazioni sul possesso di un telefono cellulare, sui bisogni fondamentali, sui bisogni insoddisfatti, nonché sul tempo libero e sulle attività sociali nella categoria «variabili riguardanti gli adulti» devono essere fornite per ciascun componente della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati, di 16 anni o più.

Le «variabili riguardanti i figli» si riferiscono a tutti i componenti della famiglia di età inferiore a 16 anni per essere compatibili con la rilevazione dei dati definita nel regolamento (CE) n. 1177/2003.

Alle domande deve fornire risposta il rispondente della famiglia per l'insieme dei figli di età inferiore a 16 anni. Se almeno un figlio non possiede l'articolo in questione, si presume che l'insieme dei figli di una famiglia non lo possegga.

2.   MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI DATI

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello di famiglia (sezione 1 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello individuale (sezione 2 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti della famiglia di 16 anni e più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.

Per le variabili riguardanti i figli (sezione 3 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

A causa delle caratteristiche delle informazioni da raccogliere sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste indirette per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).

3.   PERIODI DI RIFERIMENTO

Per tutte le variabili target il periodo di riferimento riguarda la situazione attuale. Fanno eccezione le due variabili sul possibile cambiamento di domicilio da parte delle famiglie, per le quali sono presi in considerazione i sei mesi successivi, e le variabili sui bisogni insoddisfatti e sulle visite presso medici generici e specialisti, per le quali sono considerati i dodici mesi precedenti.

4.   DEFINIZIONI

1)   Variabili sulle abitazioni

a)

Cambio di domicilio:

il periodo di riferimento è «i sei mesi successivi». Qualora vi siano vari motivi per il possibile cambio di domicilio nel corso del periodo di riferimento, va fornito il motivo principale,

sfratto/pignoramento: obbligo di trasloco per motivi giuridici,

difficoltà finanziarie: problemi di pagamento dell’affitto/mutuo,

motivi familiari: cambiamento di stato civile/unione di fatto; per istituire un nucleo familiare proprio; per seguire il partner/i genitori; per ottenere migliori servizi scolastici o di assistenza per i figli o altre persone a carico,

motivi di lavoro: per iniziare un nuovo lavoro o a causa del trasferimento del posto di lavoro esistente; per cercare lavoro o in seguito a licenziamento; per essere più vicino al lavoro/avere sistemi di trasporto migliori; pensionamento,

altri motivi: motivi relativi all’abitazione (desiderio di cambiare abitazione o tenore di vita; desiderio di una casa o di un appartamento nuovi o migliori; ricerca di un vicinato migliore/con meno criminalità), motivi relativi agli studi (frequenza di istituti superiori/università o cessazione di tale frequenza), motivi di salute o altri.

b)

Spazio insufficiente: la variabile si riferisce all'opinione/percezione del rispondente in merito allo spazio disponibile all'interno dell'abitazione.

2)   Variabili sulla zona di residenza

a)

Accessibilità: riguarda i servizi di cui fruisce la famiglia in relazione alle condizioni finanziarie, fisiche, tecniche e di salute. L'accessibilità dei servizi va valutata in termini di accesso tecnico e fisico, nonché di orari di apertura, ma non in termini di qualità, di prezzo o di aspetti simili. Di conseguenza, l'accesso deve fare riferimento ad una realtà oggettiva e fisica e non essere basato su una percezione soggettiva.

L'accesso va definito in relazione ai servizi di cui la famiglia fruisce effettivamente. L'accesso fisico deve essere valutato in termini di distanza ma anche di infrastrutture e attrezzature, ad esempio per i rispondenti con una disabilità fisica.

Deve essere tenuto conto anche dei servizi forniti a domicilio qualora la famiglia ne fruisca effettivamente. L'accessibilità va pertanto valutata indipendentemente dalle modalità di accesso della famiglia al servizio.

Il rispondente deve fornire una risposta per la famiglia nel suo insieme. Qualora non sia il rispondente a fruire di un servizio ma altri membri della famiglia, il rispondente deve valutare l'accessibilità in funzione di questi ultimi.

b)

Trasporti pubblici: bus, metropolitana, tram e simili.

c)

Servizi postali e bancari: invio e ricevimento di posta ordinaria e colli postali, prelievi di danaro, bonifici e pagamento di fatture o bollette. Può essere tenuto conto anche dell'accesso tecnico. L'accessibilità in termini di banca telefonica e Internet Banking deve essere parimenti considerata nella valutazione qualora tali modalità siano effettivamente utilizzate dalla famiglia. L'accessibilità va valutata in funzione dalla facilità/difficoltà di effettuare bonifici e prelievi di danaro, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano effettuate tramite banca telefonica e Internet Banking, o presso una banca o un ufficio postale.

3)   Beni durevoli

Il possesso di beni durevoli si riferisce all'accesso al bene o servizio specifico per uso privato della famiglia. Essi possono essere noleggiati o in comproprietà. In caso di comproprietà del bene, l'accesso dovrebbe essere agevole e appropriato alle esigenze della famiglia.

4)   Bisogni fondamentali

a)

Calzature: questo termine va inteso in senso lato. Può includere stivali, sandali, ecc., a seconda delle condizioni climatiche del paese interessato.

5.   TRASMISSIONE DI DATI A EUROSTAT

Le variabili target secondarie sulla «deprivazione materiale» vanno trasmesse a Eurostat nel file dei dati della famiglia (H) e nel file dei dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

Modulo 2009

Deprivazione materiale

Denominazione della variabile

Codice

Variabile target

1.   

Domande sulle variabili relative alla famiglia poste a livello di famiglia

1.1.   

Abitazione a livello di famiglia

HD010

 

Abitazione dotata di acqua calda corrente

1

2

No

HD010_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

HD020

 

La famiglia prevede di cambiare alloggio

1

2

No

HD020_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

HD025

 

Motivo principale per cui la famiglia prevede di cambiare alloggio

1

La famiglia sarà costretta a lasciarlo perché il proprietario ha dato/darà disdetta alla scadenza del contratto

2

La famiglia sarà costretta a lasciarlo perché il proprietario ha dato/darà disdetta in assenza di un contratto formale

3

La famiglia sarà costretta a lasciarlo a causa di sfratto o pignoramento

4

La famiglia sarà costretta a lasciarlo a causa di difficoltà finanziarie

5

La famiglia lo lascerà per motivi familiari

6

La famiglia lo lascerà per motivi di lavoro

7

La famiglia lo lascerà per altri motivi

HD025_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (HD020=2)

HD030

 

Spazio insufficiente all'interno dell'abitazione

1

2

No

HD030_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

FACOLTATIVO: abitazione a livello di famiglia

HD035

 

Superficie dell'alloggio in metri quadri

0-999

Metri quadri

HD035_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

1.2.   

Zona di residenza a livello di famiglia

HD040

 

Rifiuti nelle strade del quartiere

1

Molto spesso

2

Spesso

3

Talvolta

4

Raramente o mai

HD040_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

HD050

 

Atti vandalici a danno dell'arredo pubblico (fermate del bus, lampioni, marciapiedi, ecc.) del quartiere

1

Molto spesso

2

Spesso

3

Talvolta

4

Raramente o mai

HD050_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

HD060

 

Accessibilità dei trasporti pubblici

1

Accesso molto difficile

2

Accesso difficile

3

Accesso facile

4

Accesso molto facile

HD060_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (la famiglia non si serve dei trasporti pubblici)

HD070

 

Accessibilità dei servizi postali o bancari

1

Accesso molto difficile

2

Accesso difficile

3

Accesso facile

4

Accesso molto facile

HD070_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)

1.3.   

Difficoltà finanziarie a livello di famiglia

HD080

 

Sostituzione di mobili vecchi

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD080_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

1.4.   

Beni durevoli a livello di famiglia

HD090

 

Collegamento a Internet

1

2

No, perché la famiglia non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD090_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

2.   

Domande poste a livello individuale

2.1.   

Beni durevoli a livello individuale

PD010

 

Telefono cellulare

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

PD010_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

2.2.   

Bisogni fondamentali a livello individuale

PD020

 

Sostituzione di abiti logori con abiti nuovi (non di seconda mano)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

PD020_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

PD030

 

Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

PD030_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

2.3.   

Bisogni insoddisfatti a livello individuale

PD040

 

Visite presso medici generici e specialisti, esclusi dentisti e oculisti, negli ultimi 12 mesi

1

Nessuna

2

1-2 volte

3

3-5 volte

4

6-9 volte

5

10 volte o più

PD040_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

2.4.   

Tempo libero e attività sociali a livello individuale

PD050

 

Incontri con amici/familiari (parenti) per bere o mangiare in compagnia almeno una volta al mese

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

PD050_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

PD060

 

Partecipazione regolare ad attività ricreative quali sport, cinema, concerti

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

PD060_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

PD070

 

Esborso di una piccola somma di danaro ogni settimana per spese personali

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

PD070_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-3

Rispondente non selezionato

3.   

Domande riguardanti i figli poste a livello di famiglia

3.1.   

Bisogni fondamentali per tutti i figli

HD100

 

Abiti nuovi (non di seconda mano)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD100_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD110

 

Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD110_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD120

 

Consumo di verdura e di frutta fresca una volta al giorno

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD120_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD130

 

Tre pasti al giorno

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD130_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD140

 

Un pasto con carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) almeno una volta al giorno

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD140_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

3.2.   

Bisogni in materia di istruzione o di tempo libero per tutti i figli

HD150

 

Libri in casa adatti per l'età dei figli

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD150_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD160

 

Attrezzature sportive per l'esterno (bicicletta, pattini a rotelle, ecc.)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD160_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD170

 

Giochi in casa (giochi didattici, costruzioni, giochi da tavolo, videogiochi, ecc.)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD170_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD180

 

Attività ricreativa regolare (nuoto, suonare uno strumento musicale, organizzazioni giovanili, ecc.)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD180_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD190

 

Feste in occasioni particolari (compleanni, onomastici, feste religiose, ecc.)

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD190_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD200

 

Amici invitati a casa di tanto in tanto per giocare o mangiare insieme

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD200_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD210

 

Partecipazione a manifestazioni scolastiche o a viaggi scolastici non gratuiti

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD210_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni che vada a scuola)

HD220

 

Spazio idoneo per studiare e fare i compiti

1

2

No

HD220_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni che vada a scuola)

HD230

 

Spazio all'aperto nel quartiere dove i bambini possono giocare al sicuro

1

2

No

HD230_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

FACOLTATIVO: 3.2. Bisogni in materia di istruzione o di tempo libero per tutti i figli

HD240

 

Partenza in vacanza almeno una settimana all'anno

1

2

No, perché non può permetterselo

3

No, per altri motivi

HD240_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

FACOLTATIVO: 3.3. Bisogni medici per tutti i figli

HD250

 

Bisogno insoddisfatto di consultare un medico generico o uno specialista

1

Sì, in almeno un'occasione

2

No, mai

HD250_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD255

 

Principale motivo per cui è rimasto insoddisfatto il bisogno di consultare un medico generico o uno specialista

1

Non può permetterselo (prezzo troppo elevato)

2

Lista d'attesa

3

Mancanza di tempo a causa del lavoro, della cura dei figli o dell'assistenza di altre persone

4

Distanza eccessiva/mancanza di mezzi di trasporto

5

Altro motivo

HD255_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (HD250=2)

HD260

 

Bisogno insoddisfatto di consultare un dentista

1

Sì, in almeno un'occasione

2

No, mai

HD260_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (nessun figlio di età inferiore a 16 anni)

HD265

 

Principale motivo per cui è rimasto insoddisfatto il bisogno di consultare un dentista

1

Non può permetterselo (prezzo troppo elevato)

2

Lista d'attesa

3

Mancanza di tempo a causa del lavoro, della cura dei figli o dell'assistenza di altre persone

4

Distanza eccessiva/mancanza di mezzi di trasporto

5

Altro motivo

HD265_F

1

Variabile completata

-1

Mancante

-2

Non pertinente (HD260=2)


24.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/12


REGOLAMENTO (CE) N. 363/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

55,6

TN

109,0

TR

110,2

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

111,3

ZZ

134,1

0709 90 70

MA

92,6

MK

78,5

TR

103,7

ZZ

91,6

0805 10 20

EG

49,5

IL

62,4

MA

58,6

TN

62,7

TR

53,7

US

45,4

ZZ

55,4

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

125,0

TR

132,0

US

121,6

ZA

104,3

ZZ

115,9

0808 10 80

AR

90,1

BR

83,0

CA

77,9

CL

99,6

CN

96,1

MK

59,4

NZ

118,1

TR

69,6

US

107,8

UY

76,8

ZA

77,3

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

89,5

AU

88,5

CL

94,5

CN

72,6

ZA

91,3

ZZ

87,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/14


REGOLAMENTO (CE) N. 364/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 716/2007 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.

(2)

È necessario specificare il formato tecnico e la procedura per la trasmissione di statistiche sulle consociate estere di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 716/2007, al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra Stati membri, ridurre il rischio di errori nella loro trasmissione e aumentare la velocità con cui i dati raccolti possono essere elaborati e messi a disposizione degli utenti. Occorre pertanto definire strumenti attuativi cui affiancare le istruzioni contenute nel manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere, redatto da Eurostat e rivisto periodicamente.

(3)

È anche necessario concedere deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 716/2007, per consentire agli Stati membri di provvedere alle necessarie modifiche dei rispettivi sistemi statistici nazionali. Ciò vale in particolare per l'elaborazione di nuovi registri statistici e di metodi per la raccolta dei dati. Il problema particolare delle «outward FATS» risiede nel fatto che l'unità statistica d'analisi non coincide con l'unità dichiarante e non è residente negli Stati membri.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato tecnico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2007 relativo al modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese è in linea con quanto stabilito nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 1 per i dati relativi al primo anno di riferimento di cui all'allegato I, sezione 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 716/2007 e per quelli relativi agli anni successivi.

Articolo 3

Il formato tecnico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2007 relativo al modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero è in linea con quanto stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 3 per i dati relativi al primo anno di riferimento di cui all'allegato II, sezione 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/2007 e per quelli relativi agli anni successivi.

Articolo 5

I dati da presentare in conformità del regolamento (CE) n. 716/2007 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma elettronica dalle autorità nazionali competenti. Il formato di trasmissione è conforme alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati gestito dalla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri danno attuazione alle norme e alle linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) in conformità delle condizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Per ogni trasmissione di dati, gli Stati membri forniscono i necessari metadati alla Commissione (Eurostat), sotto forma elettronica e in base alla struttura definita nell'ultima versione del manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere redatto da Eurostat.

Articolo 7

Le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 716/2007 sono in linea con quanto specificato nell'allegato III di tale regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.


ALLEGATO I

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE

1.   Introduzione

La standardizzazione delle strutture dei record è fondamentale per un’elaborazione efficiente dei dati e costituisce una fase necessaria per fornire dati conformi alle norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat).

I dati sono inviati sotto forma di una serie di record, che servono in gran parte a descriverne le caratteristiche (paese, anno di riferimento, attività economica, disaggregazione geografica ecc.). I dati in sé sono costituiti da un numero che può essere associato a segnalatori e a note esplicative utilizzati per aggiungere spiegazioni ai dati stessi e fornire all'utente maggiori informazioni per quanto riguarda, ad esempio, i cambiamenti estremi da un anno all'altro. A ogni serie di dati è associato un file.

I dati riservati sono inviati con il valore reale riportato nel campo del valore e aggiungendo al record un segnalatore indicante la natura dei dati riservati. Gli Stati membri forniscono tutti i livelli di aggregazione delle disaggregazioni di cui al regolamento (CE) n. 716/2007. I dati inoltre contengono tutti i segnalatori secondari di riservatezza in conformità delle norme sulla riservatezza in vigore a livello nazionale.

Gli Stati membri curano la completezza di tutte le serie di dati da fornire, compresi i record per tutti i dati previsti dal regolamento (CE) n. 716/2007 che non sono disponibili, cioè che non vengono raccolti nello Stato membro interessato. I dati per le attività/fenomeni che non esistono nello Stato membro interessato sono contrassegnati nei record da uno zero (codice «0» nel campo del valore). Il codice «0» nel campo del valore può anche essere utilizzato nel caso di attività esistenti ma per le quali i dati sono ridotti e a causa dell'arrotondamento risultano uguali a zero. I dati monetari sono espressi in migliaia dell'unità valutaria nazionale (in migliaia di euro per i paesi dell'area dell'euro). I paesi che entrano nell'area dell'euro trasmettono in euro anziché in valuta nazionale i dati monetari relativi all'anno della loro adesione.

2.   Identificatore del gruppo di dati

I seguenti identificatori del gruppo di dati sono usati per trasmettere le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese:

 

Per la serie 1G: SBSFATS_1GA1_A.

 

Per la serie 1G2: SBSFATS_1GB1_A

3.   Struttura dei dati e definizione dei campi

Questa sezione fornisce una rassegna della struttura dei dati e definisce i campi, i codici e gli attributi da utilizzare. I codici da utilizzare si trovano nell'ultima versione del manuale Eurostat di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 716/2007. Vanno inviati tutti i campi, anche quelli vuoti. L'ordine dei campi da sinistra a destra è il seguente:

N. del campo

ID del campo

(denominazione)

Tipo e dimensioni

Definizione

1

ID della serie di dati

AN2…3

Codice alfanumerico della serie di cui all'allegato I, sezione 3, del regolamento (CE) n. 716/2007, ad es. 1G per la serie 1G (livello della disaggregazione geografica 2-IN combinato col livello della disaggregazione per attività 3), 1G2 per la serie 1G2 (livello della disaggregazione geografica 3 combinato con economia d'impresa).

2

Anno di riferimento

N4

Anno di riferimento in quattro cifre, ad esempio 2007.

3

Unità territoriale

AN2

Corrisponde al codice del paese dichiarante. Il codice da usare è il NUTS0.

4

Classe di dimensione

N2

Codice della classe di dimensione, ad es. 30 per il totale.

5

Attività economica

AN1…4

Codici alfanumerici o numerici delle voci NACE e aggregati standard in conformità della disaggregazione per attività specificata per il livello di disaggregazione per attività 3 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007. Un esempio di codice di attività standard è BUS per l'economia d'impresa. Gli aggregati non standard vanno indicati al campo 14.

I puntini vanno eliminati dai codici NACE. Ad es. l'estrazione di minerali ha codice C, la fabbricazione di alimenti e bevande ha codice 15, gli alberghi 551.

6

Identificazione FATS

N2

30 per il paese dell'unità istituzionale ultima controllante.

7

Paese dell'unità istituzionale ultima controllante

AN2

Codice del paese corrispondente al paese in cui si trova l'unità istituzionale ultima controllante. I codici sono quelli specificati nei livelli della disaggregazione geografica 2-IN e 3 di cui al regolamento (CE) n. 716/2007.

8

Caratteristiche

AN4…5

Il codice delle caratteristiche è quello stabilito nell'allegato I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 716/2007.

9

Valore dei dati

AN1…12

Valore numerico dei dati (i valori negativi sono preceduti dal segno meno) espresso da un numero intero senza cifre decimali. Se i dati non sono inviati perché mancanti ciò va indicato con «na».

10

Segnalatore di qualità

AN…1

R: dati rivisti, P: dati provvisori, W: dati di bassa qualità utilizzati per calcolare i totali comunitari ma da non diffondere a livello nazionale, E: valore stimato.

Una descrizione della revisione viene fornita allo stesso tempo.

11

Segnalatore di dati riservati

AN…1

A, B, C, D, F, H: indica che i dati sono riservati e ne specifica il motivo

A

:

Numero di imprese troppo ridotto

B

:

Posizione dominante di un'impresa

C

:

Posizione dominante di due imprese

D

:

Dati secondari di riservatezza finalizzati a proteggere i dati contrassegnati da A, B, C, F o H

F

:

I dati sono riservati in applicazione della regola del p %

H

:

Dati non pubblicati a livello nazionale, poiché considerati informazioni sensibili o al fine di proteggere i dati non richiesti dal regolamento (CE) n. 716/2007 (dati riservati trattati manualmente).

12

Dominanza/quota dell'unità più grande

N…3

Valore numerico pari o inferiore a 100 indicante in percentuale la posizione dominante di una o due imprese, ciò che rende i dati riservati. Il valore è arrotondato al numero intero più vicino: per esempio 90,3 diventa 90; 94,5 diventa 95. Tale campo è utilizzato soltanto se in quello precedente sono stati utilizzati i segnalatori di riservatezza B o C. Quando F è utilizzato nel campo precedente, tale campo comprende la quota dell'impresa più grande.

13

Quota della seconda unità più grande

N…3

Valore numerico inferiore o pari a 100. Questo campo va utilizzato quando nel campo 11 è usato il segnalatore di riservatezza F; esso comprende la quota della seconda impresa più grande.

14

Aggregazione dei codici NACE

AN…40

Questo campo è utilizzato per l'aggregazione non standard di diversi codici NACE.

15

Unità di valore dei dati

AN3…4

Questo campo può essere utilizzato per indicare se siano state utilizzate unità non standard.

Vanno utilizzati i codici seguenti:

 

UNIT: unità per i dati non monetari

 

KEUR: migliaia di EUR per i dati monetari relativi ai paesi membri dell'area dell'euro

 

KNC: migliaia di unità monetarie nazionali per i paesi non membri dell'area dell'euro.

16

Nota

AN…250

Nota libera sui dati che possono essere pubblicati come note metodologiche/spiegazioni aggiuntive per una migliore comprensione dei dati forniti.

NB: AN=Alfanumerico (ad es. AN…8 — alfanumerico fino a 8 cifre ma il campo può essere vuoto, AN1…8 — alfanumerico con almeno una cifra e fino a 8, AN1 — alfanumerico con una cifra, esatto); N=Numerico (ad es. N1 — numerico con una cifra, esatto).


ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL'ESTERO

1.   Introduzione

La standardizzazione delle strutture dei record è fondamentale per un’elaborazione efficiente dei dati e costituisce una fase necessaria per fornire dati conformi alle norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat).

2.   Identificatore del gruppo di dati

I seguenti identificatori del gruppo di dati sono usati per trasmettere le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero:

DSI+BOP_FATS_A

3.   Struttura dei dati, elenchi dei codici e attributi

Questa sezione fornisce una rassegna della struttura dei dati, degli elenchi dei codici e degli attributi da utilizzare. I valori disponibili degli attributi si trovano nelle ultime versioni del manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere redatto da Eurostat di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 716/2007 e del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti. Vanno inviati tutti i campi, anche quelli vuoti.

L'ordine dei campi da sinistra a destra è il seguente:

N. del campo

ID del campo

(denominazione)

Denominazione dell'elenco dei codici o concetto

Tipo e dimensioni

Definizione

1

Frequenza

CL_FREQ

AN1

Frequenza della serie.

2

Area di riferimento o dichiarante

CL_AREA_EE

AN2

Paese o gruppo geografico/politico di paesi interessato dal fenomeno economico osservato.

3

Indicatore delle rettifiche

CL_ADJUSTMENT

AN1

Indica se è stata applicata o meno una procedura di destagionalizzazione e/o di correzione per il diverso numero di giorni lavorativi

4

Tipo di dati

CL_DATA_TYPE_FATS

AN1

Descrive il tipo di dati.

5

Voce delle FATS

CL_FATS_ITEM

AN3…8

Voce per le caratteristiche delle FATS.

6

Disaggregazione per valuta

CL_CURR_BRKDWN

AN1

Disaggregazione per valuta relativa alle transazioni e alle posizioni.

7

Area della controparte

CL_AREA_EE

AN2

Il paese o gruppo geografico/economico di paesi nell’ambito del quale il dichiarante o l’area di riferimento ha la sua consociata.

8

Denominazione della serie

CL_SERIES_DENOM

AN1

Valuta di denominazione o diritti speciali di prelievo.

9

Attività economica dei residenti

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Codici NACE e aggregati speciali di attività economica dei residenti.

10

Attività economica dei non residenti

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Codici NACE e aggregati speciali di attività economica dei non residenti.

11

Periodo di tempo

TIME_PERIOD

AN4…35

Anno di riferimento.

12

Codice del formato temporale

TIME_FORMAT

AN3

Descrive un singolo periodo di tempo o serie temporale.

13

Valore dell'osservazione

OBS_VALUE

AN…15

Valore numerico dei dati (i valori negativi sono preceduti dal segno meno).

14

Status dell'osservazione

CL_OBS_STATUS

AN1

Informazioni sulla qualità del valore o su un valore anomalo o mancante

15

Riservatezza dell'osservazione

CL_OBS_CONF

AN1

Informazioni sull’opportunità o meno di rendere pubblica l’osservazione al di fuori dell’istituzione destinataria. Uno spazio vuoto segnala che i dati non sono riservati.

16

Organizzazione segnalante

CL_ORGANISATION

AN3

Organizzazione che invia i dati.

17

Destinatario

CL_ORGANISATION

AN3

Organizzazione che riceve i dati.

NB: AN=Alfanumerico (ad es. AN…8 — alfanumerico fino a 8 cifre ma il campo può essere vuoto, AN1…8 — alfanumerico con almeno una cifra e fino a 8, AN1 — alfanumerico con una cifra, esatto); N=Numerico (ad es. N1 — numerico con una cifra, esatto).


ALLEGATO III

DEROGHE

La tabella che segue indica, per ciascuno Stato membro, i periodi di transizione e le deroghe concessi negli allegati I (modulo statistiche sulle consociate estere residenti nel paese) e II (modulo statistiche sulle consociate estere residenti all'estero) del regolamento (CE) n. 716/2007. Ove occorra una deroga si distingue fra deroga completa, quando non può essere fornita alcuna informazione, e deroga parziale, quando non possono essere soddisfatte alcune disposizioni. Nel caso della deroga parziale, le tabelle indicano se le disposizioni che non possono essere soddisfatte riguardino la trasmissione dei risultati (20 mesi) o la copertura delle attività.

Stato membro

Modulo statistiche sulle consociate estere residenti nel paese

Modulo statistiche sulle consociate estere residenti all'estero

Germania

Estensione del periodo di trasmissione dei dati a 26 mesi per l'anno di riferimento 2007

Esenzione dalla disaggregazione delle attività: NACE Rev. 1.1 divisione 67 e codici corrispondenti in NACE Rev. 2 per gli anni di riferimento 2007-2010

 

Spagna

 

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008

Francia

 

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008

Lussemburgo

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008

Malta

Estensione del periodo di trasmissione dei dati a 26 mesi per gli anni di riferimento 2007-2008

Estensione del periodo di trasmissione dei dati a 26 mesi per gli anni di riferimento 2007-2008

Polonia

 

Deroga completa per l'anno di riferimento 2007

Slovenia

Esenzione dalla disaggregazione delle attività: NACE Rev. 1.1 divisioni 65 e 67 e codici corrispondenti in NACE Rev. 2 per gli anni di riferimento 2007-2010

 

Regno Unito

Esenzione dalla disaggregazione delle attività: NACE Rev. 1.1 sezione J per l'anno di riferimento 2007

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008


24.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/22


REGOLAMENTO (CE) N. 365/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 577/98 è necessario specificare gli elementi del programma di moduli ad hoc per gli anni 2010, 2011 e 2012.

(2)

Gli orientamenti per l'occupazione (2005-2008) adottati con la decisione 2005/600/CE del Consiglio (2), la «tabella di marcia per la parità tra donne e uomini» della Commissione europea (3) e il patto europeo per la parità di genere (4) incoraggiano gli Stati membri ad adottare misure idonee a favorire un migliore equilibrio tra attività professionale e vita privata per tutti, in termini di assistenza all'infanzia, di strutture di assistenza ad altre persone a carico e di promozione del congedo parentale sia per le donne sia per gli uomini. Pertanto, allo scopo di misurare l'impatto delle recenti politiche in questo settore, è opportuno raccogliere informazioni al riguardo con il modulo ad hoc per il 2010.

(3)

La risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili (5), evidenzia la necessità di un set esaustivo di dati comparabili sulla situazione dei disabili sul mercato del lavoro. Inoltre va sottoposto a monitoraggio il piano d'azione europeo della Commissione relativo alle pari opportunità per le persone con disabilità (6), incentrato sull'inclusione attiva dei disabili. È pertanto opportuno raccogliere tali informazioni con il modulo ad hoc per il 2011.

(4)

È necessario disporre di una serie completa di dati comparabili sul passaggio dal lavoro alla pensione, al fine di monitorare i progressi realizzati in direzione del conseguimento degli obiettivi comuni della strategia europea in materia di occupazione e del metodo di coordinamento aperto nel settore delle pensioni avviato dal Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001. Entrambi i processi individuano quali priorità d'azione la promozione dell'invecchiamento attivo e il prolungamento della vita lavorativa. È pertanto opportuno raccogliere, con il modulo ad hoc per il 2012, informazioni sulla situazione dei lavoratori più anziani sul mercato del lavoro e sui principali fattori che ne influenzano i passaggi e la partecipazione a tale mercato.

(5)

Il regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali (7), stabilisce le caratteristiche del campione da utilizzare per la raccolta di informazioni sui moduli ad hoc.

(6)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (8) del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È adottato il programma di moduli ad hoc per l'indagine per campione sulle forze di lavoro per gli anni 2010, 2011 e 2012 come specificato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42).

(2)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

(3)  Adottata l'1.3.2006 [COM(2006) 92 def.].

(4)  Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles del 23-24 marzo 2006.

(5)  GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

(6)  COM(2003) 650.

(7)  GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

(8)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Programma pluriennale di moduli ad hoc

1.   CONCILIAZIONE TRA VITA FAMILIARE E PROFESSIONALE

Elenco delle variabili: da definire prima del dicembre 2008.

Periodo di riferimento: 2010.

Stati membri e regioni interessati: tutti

Campione: il campione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2011.

2.   OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Elenco delle variabili: da definire prima del dicembre 2009.

Periodo di riferimento: 2011.

Stati membri e regioni interessati: tutti

Campione: il campione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2012.

3.   PASSAGGIO DAL LAVORO ALLA PENSIONE

Elenco delle variabili: da definire prima del dicembre 2010.

Periodo di riferimento: 2012.

Stati membri e regioni interessati: tutti

Campione: il campione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2013.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

24.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2008

recante nomina di un membro belga del Comitato economico e sociale europeo

(2008/325/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2006/651/CE, Euratom, del 15 settembre 2006, relativa alla nomina dei membri belgi, greci, irlandesi, ciprioti, olandesi, polacchi, portoghesi, finlandesi, svedesi e britannici, nonché di due membri italiani del Comitato economico e sociale europeo (1),

vista la proposta del governo belga,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alla nomina del sig. PIETTE quale ministro del governo federale belga e per motivi di incompatibilità di detta funzione con il mandato di membro del Comitato economico e sociale europeo. L’incompatibilità è cessata in seguito alle dimissioni del sig. PIETTE dalla funzione di ministro,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Josly PIETTE, segretario generale onorario della CSC, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburge, addì 18 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  GU L 269 del 28.9.2006, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2007/622/CE, Euratom (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 39).


Commissione

24.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2007, dal 1o marzo 2007, dal 1o aprile 2007, dal 1o maggio 2007 e dal 1o giugno 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2008/326/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 453/2007 del Consiglio (2) sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 2006 alle retribuzioni pagate ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2)

È opportuno adeguare, conformemente all’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, con effetto dal 1o febbraio 2007, dal 1o marzo 2007, dal 1o aprile 2007, dal 1o maggio 2007 e dal 1o giugno 2007, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Nell’allegato della presente decisione sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o febbraio 2007, dal 1o marzo 2007, dal 1o aprile 2007, dal 1o maggio 2007 e dal 1o giugno 2007, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori febbraio 2007

Angola

117,3

Barbados

127,5

Bulgaria

80,4

Capo Verde

82,3

Corea del Sud

117,3

Costa Rica

70,8

Guinea (Conakry)

57,7

Haiti

114,8

Libano

92,3

Nepal

78,8

Uganda

65,1

Paraguay

78,8

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

137,6

Sierra Leone

76,6

Sudan

61,6

Siria

70,6


Sedi di servizio

Coefficienti correttori marzo 2007

Argentina

53,5

Camerun

103,5

Costa d’Avorio

98,7

Guyana

61,3

India

47,6

Giordania

75,9

Kazakistan (Almaty)

121,6

Kirghizistan

84,3

Madagascar

84,7

Uganda

69,4

Sri Lanka

53,2

Venezuela

64,1


Sedi di servizio

Coefficienti correttori aprile 2007

Angola

121,8

Botswana

58,1

Guinea (Conakry)

49,2

Mali

86,3

Sudan

55,1

Tagikistan

66,5

Zambia

56,3


Sedi di servizio

Coefficienti correttori maggio 2007

Argentina

54,9

Costa Rica

70,8

Etiopia

87,1

Ghana

69,2

Indonesia (Giacarta)

79,5

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

131,6

Trinidad e Tobago

68,6

Turchia

85,9

Yemen

76,0


Sedi di servizio

Coefficienti correttori giugno 2007

Canada

92,7

El Salvador

76,6

Stati Uniti (New York)

103,1

Guatemala

79,0

Malawi

73,1

Moldova

58,5

Nicaragua

57,3

Ruanda

90,9

Tanzania

61,7


24.4.2008   

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L 112/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2008

relativa ad un contributo finanziario comunitario per il 2006 e il 2007, recante deroga a talune disposizioni della decisione 2006/923/CE alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2008) 1444]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/923/CE (2) della Commissione ha approvato un contributo finanziario comunitario per il 2006 e il 2007 per un programma di misure destinate a controllare la diffusione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) negli altri Stati membri. Tra tali misure figurava la creazione di una zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino, in seguito denominata «fascia di contenimento fitosanitaria».

(2)

Dall’adozione della decisione 2006/923/CE, il Portogallo ha dovuto affrontare numerose circostanze negative eccezionali che hanno provocato un ritardo nell’esecuzione delle misure. Tali circostanze sono illustrate in una lettera che il Portogallo ha inviato alla Commissione, in data 28 settembre 2007. In particolare, sebbene il programma iniziale fosse basato su una stima di 700 000 pini da abbattere, è stato necessario abbatterne 980 000 in totale. Inoltre è stato necessario eliminare anche 3 700 000 pini giovani. Le autorità portoghesi hanno spiegato che la differenza nel numero di alberi è dovuta al fatto che gli unici dati disponibili in origine, basati sull’inventario nazionale delle foreste del 1995, erano superati e sottostimavano il numero di giovani alberi, di alberi isolati e di alberi situati in boschi misti con predominanza di latifoglie.

(3)

Malgrado le circostanze sfavorevoli la Commissione, con le sue missioni in Portogallo, ha accertato che le autorità portoghesi hanno potuto raggiungere in modo adeguato gli obiettivi fissati nell’articolo 1 della decisione 2006/923/CE. È stato inevitabile che i ritardi accumulati abbiano impedito al Portogallo di fornire tutti i risultati previsti entro il termine imperativo fissato nella decisione per il completamento delle misure. Tuttavia, i ritardi non sono stati tali da impedire che i provvedimenti messi in atto avessero piena efficacia e, a causa delle condizioni atmosferiche nel Portogallo nella primavera del 2007, sfavorevoli all’insetto vettore del nematode del pino, non hanno avuto come risultato un aumento del rischio fitosanitario.

(4)

La decisione 2006/923/CE fissa penali, sotto forma di riduzioni progressive del contributo finanziario della Comunità nel caso in cui le misure previste non siano completate in modo adeguato o comunque non entro il termine previsto. L’applicazione di tali riduzioni e penali sarebbe eccessiva viste le circostanze eccezionali.

(5)

Il Portogallo deve fornire una documentazione che permetta alla Commissione di concludere che le condizioni per il pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario fissate nella decisione 2006/923/CE sono rispettate. Poiché le circostanze eccezionali che il Portogallo ha dovuto affrontare hanno anche ritardato i pagamenti che il Portogallo doveva effettuare alle società private che hanno messo in opera la fascia di contenimento fitosanitario, occorre prorogare il termine per la presentazione della documentazione richiesta.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 4 della decisione 2006/923/CE, il pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario di cui all’articolo 2 della stessa decisione è subordinato alle condizioni seguenti:

a)

le misure necessarie alla creazione di una fascia di contenimento fitosanitario in quanto zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino sono state messe in atto dal Portogallo in modo accettabile e hanno raggiunto gli obiettivi fissati nell’articolo 1 della decisione 2006/923/CE;

b)

il Portogallo ha presentato alla Commissione una relazione finanziaria che comprende le fatture registrate o le ricevute, e una relazione tecnica finale secondo quanto disposto nell’articolo 5 della decisione 2006/923/CE.

2.   L’articolo 7 della decisione 2006/923/CE non si applica se la Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Portogallo, ritiene che i ritardi nell’attuazione delle misure non abbiano influenzato l’efficacia delle misure stesse.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

(2)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 42.


ACCORDI

Consiglio

24.4.2008   

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L 112/31


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina relativo ai dazi all’esportazione

Il suddetto accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina (GU L 106 del 16.4.2008) è entrato in vigore il 1o aprile 2008.