ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 111

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
23 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 356/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 358/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 359/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/324/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 marzo 2008, che istituisce il gruppo di esperti Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2 (GU L 2 del 4.1.2008)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/1


REGOLAMENTO (CE) N. 356/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

53,4

TN

109,0

TR

104,9

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

124,8

ZZ

138,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

90,3

TR

124,8

ZZ

102,6

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

60,3

MA

53,7

TN

53,4

TR

55,8

US

46,4

ZZ

52,7

0805 50 10

EG

126,4

IL

131,5

MK

122,2

TR

135,2

US

121,6

ZA

153,3

ZZ

131,7

0808 10 80

AR

89,6

BR

86,6

CA

77,9

CL

99,3

CN

94,6

MK

65,6

NZ

124,3

TR

69,6

US

105,2

UY

76,8

ZA

66,6

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

94,6

AU

85,9

CL

125,8

CN

43,3

ZA

86,2

ZZ

87,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/3


REGOLAMENTO (CE) N. 357/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2008

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.

(2)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 detta norme per la rimozione e l’eliminazione del materiale specifico a rischio.

(3)

Negli ultimi anni si assiste, come indicato da vari fattori, a un’evoluzione positiva dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad un chiaro miglioramento della situazione grazie a misure di riduzione dei rischi, come l’applicazione del divieto assoluto concernente i mangimi e la rimozione ed eliminazione del materiale specifico a rischio.

(4)

Uno degli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione «Un piano per le TSE», adottata il 15 luglio 2005 (2), è quello di garantire e mantenere l’attuale livello di protezione dei consumatori assicurando anche per il futuro l’eliminazione sicura del materiale specifico a rischio, modificando tuttavia l’elenco dei materiali specifici a rischio o l’età degli animali da cui essi devono essere rimossi sulla base dei nuovi pareri scientifici e della loro evoluzione.

(5)

Nel parere del 19 aprile 2007, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che in base alle conoscenze scientifiche attuali la probabile infettività nel sistema nervoso centrale dei bovini è rilevabile a 3/4 circa del periodo d’incubazione e che prevedibilmente l’infettività è al di sotto del limite di rilevazione o ancora assente nei bovini fino all’età di 33 mesi.

(6)

Tra il 2001 e il 2006 l’età media dei casi positivi di BSE segnalati nella Comunità è salita da 86 a 121 mesi. Nello stesso periodo sono stati registrati nella Comunità solo sette casi di BSE in bovini di età inferiore ai 35 mesi su un totale di 7 413 casi di BSE, riferiti a un totale di oltre 60 milioni di bovini sottoposti a test.

(7)

Esiste pertanto una base scientifica per rivedere il limite d’età per la rimozione di alcuni materiali specifici a rischio nei bovini, soprattutto per quanto riguarda la colonna vertebrale. In considerazione dello sviluppo dell’infettività nel sistema nervoso centrale durante il periodo di incubazione, della struttura d’età dei casi positivi di BSE e della riduzione dell’esposizione del bestiame nato dopo il 1o gennaio 2001, il limite d’età per rimuovere la colonna vertebrale, compresi i gangli della radice dorsale dei bovini, come materiale specifico a rischio può essere innalzata da 24 a 30 mesi. Va quindi modificata in tal senso la definizione di materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.

(8)

Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi, e».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 315/2008 della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 3).

(2)  COM(2005) 322 def.


23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/5


REGOLAMENTO (CE) N. 358/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie per l'attuazione di norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea nella Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), è stato il primo atto che ha fissato tali misure.

(2)

È opportuno che le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 622/2003 siano riviste alla luce degli sviluppi tecnici, delle conseguenze operative per gli aeroporti e delle ripercussioni sui passeggeri. Da nuove ricerche è emerso che i vantaggi di una regolamentazione delle dimensioni del bagaglio a mano non compenserebbero le conseguenze operative per gli aeroporti e le ripercussioni sui passeggeri. Tale regolamentazione, che dovrebbe applicarsi dal 6 maggio 2008, deve quindi essere soppressa.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 23/2008 (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 12).


ALLEGATO

Il punto 4.1.1.1, lettera g), dell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è soppresso.


23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/7


REGOLAMENTO (CE) N. 359/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Preparazione alimentare a base di cereali tostati.

I chicchi di frumento vengono cotti al vapore, decorticati, tritati e raffreddati. Il prodotto viene quindi pressato in filamenti sottili, piegato su se stesso, tagliato in piccoli cuscini e successivamente tostato. Al prodotto finale vengono aggiunte vitamine ed eventualmente una glassa.

La preparazione è commercializzata come prodotto alimentare per la colazione a base di cereali.

1904 10 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 1904, 1904 10 e 1904 10 90.

Il prodotto è ottenuto mediante tostatura di cereali. Conformemente alle note esplicative del SA, la voce 1904 include anche i prodotti ottenuti da farine o crusche (note esplicative del SA, voce 1904, primo e secondo paragrafo).


23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/9


REGOLAMENTO (CE) N. 360/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per la classificazione dei succhi di frutta nell’ambito della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre operare una distinzione tra i succhi di frutta addizionati di zucchero della voce 2009, da un lato, e le preparazioni per la fabbricazione di bevande, inclusi gli sciroppi di zucchero aromatizzati, della voce 2106, dall’altro.

(2)

In base alla nota esplicativa del sistema armonizzato per la voce 2009 lo zucchero può essere aggiunto, tra gli altri additivi, ai succhi di frutta a condizione che questi mantengano il loro carattere originario.

(3)

Di conseguenza, i succhi di frutta o i miscugli di succhi di frutta, addizionati o meno di zucchero, devono essere classificati alle sottovoci della voce 2009 della nomenclatura combinata, tranne qualora abbiano perduto il carattere originario di succo di frutta. In quest’ultimo caso, essi sono esclusi dalla classificazione alla voce 2009 e devono essere classificati alla voce 2106.

(4)

In conformità alla nota complementare 5, lettera b), del capitolo 20 della nomenclatura combinata, i succhi di frutta addizionati di zucchero in quantità tale da contenere meno del 50 % in peso di succhi di frutta perdono il loro carattere originario e non possono essere classificati alla voce 2009. Il tenore di zuccheri addizionati deve essere determinato in base al relativo valore Brix, che dipende, tra l’altro, dal tenore di zuccheri di tali prodotti.

(5)

Sono sorti alcuni problemi riguardo alla classificazione dei succhi di frutta naturali concentrati. Il tenore di zuccheri addizionati di tali prodotti, calcolato secondo le modalità previste dalle note complementari 2 e 5, risulta così elevato che i prodotti in questione contengono meno del 50 % in peso di succhi di frutta e pertanto devono essere classificati alla voce 2106. Tale risultato non è soddisfacente in quanto è basato su un calcolo fittizio del tenore di zuccheri addizionati, mentre in realtà non è stato aggiunto zucchero e tale tenore elevato è il risultato della concentrazione.

(6)

È pertanto opportuno riformulare in parte il testo della nota complementare 5, lettera b), del capitolo 20, inserendovi una nuova disposizione al fine di prevedere chiaramente che per i succhi di frutta naturali concentrati il criterio del 50 % in peso di succhi di frutta non si applica e che tali succhi non sono esclusi dalla voce 2009 sulla base del calcolo degli zuccheri addizionati. Occorre inoltre stabilire chiaramente che la nota complementare 5, si applica ai prodotti quali presentati.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo della nota complementare 5 del capitolo 20 della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è sostituito dal seguente:

«5.

Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti quali presentati.

a)

Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al “tenore di zuccheri” diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

succo di limone o di pomodoro: 3,

succo di uva: 15,

succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

b)

I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non superiore a 67 e che contengono meno del 50 % in peso di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.

Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2008

che istituisce il gruppo di esperti «Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi»

(2008/324/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (1) («direttiva sulla conservazione dei dati») mira ad armonizzare le disposizioni degli Stati in materia di obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, per quanto riguarda la conservazione di determinati dati da essi generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi.

(2)

Nel preambolo della direttiva sulla conservazione dei dati si constata che le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere. Nell'ottica di ricevere pareri e incoraggiare lo scambio di migliori prassi in tutte le questioni concernenti la conservazione di dati personali, la Commissione intende istituire un gruppo composto dalle autorità di contrasto degli Stati membri, da associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche, da rappresentanti del Parlamento europeo e dalle autorità garanti della protezione dei dati, incluso il garante europeo della protezione dei dati.

(3)

L'articolo 14 della direttiva sulla conservazione dei dati dispone che entro il 15 settembre 2010 la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli ulteriori sviluppi delle tecnologie della comunicazione elettronica e delle statistiche sulla conservazione dei dati ad essa fornite, una valutazione dell’applicazione della medesima direttiva e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori. Detta valutazione deve permettere di determinare se sia necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda le categorie di dati di cui all'articolo 5 e i periodi di conservazione di cui all’articolo 6.

(4)

Il 10 febbraio 2006 il Consiglio e la Commissione hanno presentato un dichiarazione comune relativa alla valutazione della direttiva sulla conservazione dei dati, nella quale comunicano che la Commissione inviterà le parti interessate a riunioni di riesame periodiche, per scambiare informazioni sugli sviluppi tecnologici, i costi e l'efficacia dell'applicazione della direttiva. La dichiarazione comune afferma inoltre che durante questo processo gli Stati membri saranno invitati a informare i partner delle loro esperienze nell'attuazione della direttiva e a condividere le migliori pratiche, specificando anche che, sulla base dei risultati di tali riunioni, «la Commissione valuterà la possibilità di presentare proposte necessarie, segnatamente per quanto concerne eventuali difficoltà incontrate dagli Stati membri a livello di attuazione tecnica e pratica della direttiva, in particolare la sua applicazione alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet».

(5)

Per le ragioni indicate sopra è necessario istituire un gruppo di esperti di conservazione dei dati, composto dalle parti interessate menzionate nel considerando 14 della direttiva sulla conservazione dei dati.

(6)

Tale gruppo avrà funzioni consultive, faciliterà la condivisione delle migliori prassi e contribuirà alla valutazione dei costi e dell'efficacia della direttiva da parte della Commissione, come pure allo sviluppo di tecnologie pertinenti che possono avere un impatto sulla direttiva.

(7)

I membri del gruppo di esperti saranno esponenti delle parti interessate di cui al considerando 14 della direttiva 2006/24/CE.

(8)

Il gruppo dovrebbe comporsi di un massimo di 25 membri, che rappresentino in modo equilibrato le suddette parti interessate.

(9)

Il gruppo di esperti dovrebbe poter istituire sottogruppi che ne facilitino e accelerino il lavoro esaminando specifici aspetti. È opportuno che sia il gruppo di esperti nel suo insieme ad approvare il mandato dei sottogruppi, che dovrà essere chiaramente definito.

(10)

Occorre stabilire delle regole sulla divulgazione d’informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti, nel rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2).

(11)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(12)

Il mandato dei membri dovrebbe essere quinquennale e rinnovabile.

(13)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l’opportunità di una proroga a tempo debito,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti «Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi»

È istituito il gruppo di esperti «Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi» («gruppo di esperti»), composto da esperti di conservazione dei dati personali a fini di contrasto nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Consultazione e compiti

1.   La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione riguardante la conservazione di dati elettronici pertinenti per l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi. Qualsiasi membro del gruppo di esperti può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo in merito a una questione specifica. La Commissione convoca riunioni regolari del gruppo di esperti e ne stabilisce in anticipo l'ordine del giorno particolareggiato, basato sulle materie contemplate dal presente articolo.

2.   Il gruppo di esperti ha il compito di:

a)

offrire una sede di dialogo e di scambio di esperienze e di migliori prassi tra gli esperti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 3, in particolare tra le autorità competenti degli Stati membri e i rappresentanti del settore delle comunicazioni elettroniche, in merito a questioni riguardanti la conservazione dei dati personali da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi;

b)

incoraggiare e facilitare un orientamento comune nell'applicazione della direttiva;

c)

scambiare informazioni sugli sviluppi tecnologici rilevanti, i costi e l'efficacia dell'applicazione della direttiva;

d)

assistere la Commissione nell’individuare e definire le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attuazione tecnica e pratica della direttiva, in particolare nella sua applicazione alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet;

e)

assistere la Commissione nella sua valutazione dell'applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo di esperti consta di massimo 25 membri provenienti:

a)

dalle autorità di contrasto degli Stati membri (massimo 10 membri);

b)

dal Parlamento europeo (massimo 2 membri);

c)

dalle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche (massimo 8 membri);

d)

dalle autorità per la protezione dei dati (massimo 4 membri);

e)

dal Garante europeo della protezione dei dati (1 membro).

2.   I membri menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono designati e nominati dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza su proposta rispettivamente degli Stati membri consultati e del Parlamento europeo. Tali membri saranno nominati a titolo personale e potranno nominare un esperto che li rappresenti alle riunioni del gruppo di esperti. I membri menzionati alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1, sono nominati dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza sulla base di un suo invito a diventare membro del gruppo di esperti. Le associazioni o organi pertinenti di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1, avranno facoltà di nominare esperti per rappresentarle alle riunioni del gruppo di esperti.

3.   I membri del gruppo di esperti nominati a titolo personale rimangono in carica fino a sostituzione o al termine del mandato. Il mandato ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

4.   I membri nominati a titolo personale che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la durata residua del mandato.

5.   I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza ovvero l'esistenza di interessi che potrebbero comprometterne l'obiettività.

6.   I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti è presieduto dalla Commissione.

2.   D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per l’esame di questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3.   Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo.

4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se le Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, qualunque sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Esperti supplementari

1.   La Commissione può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del gruppo.

2.   La Commissione può invitare rappresentanti ufficiali degli Stati membri, dei paesi candidati o di paesi terzi o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, a partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e eventualmente di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

2.   I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino al 31 dicembre 2012. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2008.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Rettifiche

23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/15


Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 2 del 4 gennaio 2008 )

A pagina 231, alla tabella va aggiunta la riga seguente:

«1030

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore “Relazioni esterne”

235 316

1 035 684

1 271 000»

A pagina 233 va aggiunto il testo seguente:

«1030

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore “Relazioni esterne”

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

235 316

1 035 684

1 271 000

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 19 10 04 30 della Sezione III, “Commissione”, del bilancio generale.»