ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 110

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
22 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 354/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 355/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 riguardo all'impiego di mezzi elettronici di comunicazione nei procedimenti dinnanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ( 1 )

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/323/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o aprile 2008, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2008) 1202]

7

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 270 del 21.10.2003 )

16

 

*

Rettifica della decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( GU L 83 del 26.3.2008 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/1


REGOLAMENTO (CE) N. 354/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

59,5

TN

115,9

TR

111,9

ZZ

95,8

0707 00 05

JO

178,8

MK

86,2

TR

138,7

ZZ

134,6

0709 90 70

MA

97,2

TR

122,6

ZZ

109,9

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

52,3

IL

51,4

MA

55,8

TN

55,4

TR

55,8

US

44,5

ZZ

52,5

0805 50 10

AR

117,4

EG

157,0

IL

131,6

TR

130,6

ZA

141,8

ZZ

135,7

0808 10 80

AR

90,5

BR

81,4

CA

77,9

CL

100,8

CN

84,0

MK

65,6

NZ

117,4

TR

69,6

US

109,2

UY

78,4

ZA

65,1

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

92,7

AU

88,4

CL

94,0

CN

43,3

ZA

96,6

ZZ

83,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


22.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/3


REGOLAMENTO (CE) N. 355/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 riguardo all'impiego di mezzi elettronici di comunicazione nei procedimenti dinnanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 114,

sentito il consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2), in particolare consentendo l'impiego di mezzi elettronici di comunicazione.

(2)

È opportuno semplificare, da un lato, la presentazione delle domande, delle obiezioni o dei ricorsi e, dall'altro, la notifica dei documenti da parte dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (l'Ufficio) permettendo l'uso di mezzi elettronici. Inoltre, è opportuno consentire all'Ufficio di rilasciare in formato elettronico i certificati attinenti ai diritti oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Deve essere possibile anche la pubblicazione elettronica delle informazioni riguardanti la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Infine, l'archiviazione elettronica dei fascicoli riguardanti i procedimenti consentirebbe un aumento dell'efficienza.

(3)

Il presidente dell'Ufficio deve avere la facoltà di stabilire tutte le modalità d'impiego dei mezzi elettronici di comunicazione o di archiviazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1239/95.

(5)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1239/95 è modificato come segue:

1)

nell'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte della procedura è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità concernenti l'indirizzo, inclusi eventuali dettagli riguardanti altri mezzi di comunicazione.»

2)

l'articolo 16 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata all'Ufficio, agli organismi nazionali incaricati o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.

Se la domanda è presentata all'Ufficio, essa può essere presentata su supporto cartaceo od elettronico Se è presentata agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate, la domanda deve essere trasmessa su supporto cartaceo e in duplice copia.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione i seguenti moduli:

a)

un modulo per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ed un questionario tecnico;

b)

un modulo per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, su cui sono indicate le conseguenze in caso di omesso invio delle stesse.

4.   Il richiedente deve compilare e firmare i moduli di cui al paragrafo 3. Se la domanda è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.»;

3)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Proposta di denominazione varietale

La proposta di denominazione varietale deve essere firmata e presentata all'Ufficio o, se la proposta accompagna la domanda di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'organismo nazionale incaricato o alla sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base, in duplice copia.

L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione un modulo per proporre la denominazione varietale.

Se la proposta di denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.»;

4)

nell'articolo 36 l'ultima frase del paragrafo 1 è soppressa e il seguente paragrafo 4 è aggiunto:

«4.   Se la proposta di modifica di una denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.»;

5)

nell'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro tre mesi dalla chiusura del procedimento orale, la decisione sul ricorso viene comunicata alle parti nel procedimento di ricorso per iscritto e mediante ogni altro mezzo di cui all'articolo 64, paragrafo 3.»;

6)

nell'articolo 53, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La decisione scritta è notificata alle parti successivamente, conformemente all'articolo 64.»;

7)

nell'articolo 54, paragrafo 3, il termine «duplicato» è sostituito da «copia»;

8)

gli articoli 57 e 58 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 57

Documenti presentati dalle parti

1.   I documenti presentati dalle parti devono essere trasmessi tramite posta, consegna a mano o mezzi di comunicazione elettronici.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della trasmissione elettronica.

2.   Un documento presentato dalle parti si considera ricevuto alla data in cui esso è effettivamente pervenuto, oppure nel caso di un documento trasmesso per via elettronica, alla data in cui il documento è ricevuto elettronicamente dall'Ufficio.

3.   Fatta eccezione per i documenti allegati, i documenti presentati dalle parti devono essere firmati dalle parti stesse o dal loro rappresentante legale.

Se un documento è trasmesso elettronicamente all'Ufficio, esso deve contenere una firma elettronica.

4.   Se un documento non è stato debitamente firmato, è incompleto o illeggibile oppure se l'Ufficio nutre dubbi sulla sua esattezza, l'Ufficio informa il mittente e lo invita a presentare l'originale del documento firmato conformemente al paragrafo 3 o a ritrasmettere una copia dell'originale entro un mese.

Se la richiesta è soddisfatta entro il termine specificato, la data di ricevimento del documento firmato o della ritrasmissione è considerata la data di ricevimento del primo documento. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, il documento si considera non ricevuto.

5.   I documenti che devono essere trasmessi alle altre parti in causa all'ufficio d'esame interessato, o che riguardano due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficiente. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata.

Il primo comma non è applicabile ai documenti trasmessi elettronicamente.

Articolo 58

Prove documentali

1.   Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono dall'Ufficio o altre prove documentali presentate dalle parti possono essere fornite mediante una copia non autenticata.

2.   Se l'Ufficio dubita dell'autenticità delle prove di cui al paragrafo 1, può chiedere la presentazione dell'originale o di una copia autenticata.»;

9)

l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Disposizioni generali

1.   Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati dall'Ufficio ad una parte sono presentati in originale, in copia non autenticata dell'originale o sotto forma di tabulato. I documenti di altre parti possono essere notificati in copia non autenticata.

2.   Se una o più parti hanno designato un rappresentante legale, i documenti vengono notificati conformemente al disposto del paragrafo 1.

3.   La notificazione può essere eseguita come segue:

a)

per posta a norma dell'articolo 65;

b)

con consegna a mano, conformemente all'articolo 66;

c)

mediante pubblicazione a norma dell'articolo 67; oppure

d)

con mezzi di trasmissione elettronici o altri mezzi tecnici conformemente al secondo comma del presente paragrafo.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica.

4.   I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell'articolo 79 del regolamento di base sono notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali documenti possono essere anche notificati elettronicamente; in tal caso le relative modalità di notifica sono determinate dal presidente dell'Ufficio.»;

10)

nell’articolo 65, il paragrafo 1 è soppresso;

11)

nell'articolo 67 i termini «dell'articolo 65, paragrafo 1» sono sostituiti da «dell'articolo 64, paragrafo 4»;

12)

nell'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo della consegna della posta per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa è conforme a quanto constatato e comunicato dal presidente dell'Ufficio.

Per quanto riguarda i documenti trasmessi elettronicamente, il primo comma si applica mutatis mutandis nei casi in cui si verifichi un'interruzione del collegamento dell'Ufficio ai mezzi elettronici di comunicazione.»;

13)

nell'articolo 78, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Il presidente dell'Ufficio determina la forma dei registri. I registri possono essere tenuti sotto forma di base dati elettronica.»;

14)

nell'articolo 79, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni trasferimento di privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene iscritto nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali dietro presentazione o di prove documentali sufficienti o dell'atto di trasferimento o di documenti ufficiali che attestino il trasferimento o degli estratti dell'atto o dei documenti sufficienti a comprovare il trasferimento. L'Ufficio conserva una copia di tali prove documentali nei propri fascicoli.

Il presidente dell'Ufficio determina la forma e le condizioni in cui tali prove documentali devono essere conservate nei fascicoli dell'Ufficio.»;

15)

l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Articolo 83

Conservazione dei fascicoli

1.   I documenti, sotto forma di originali o di copie, relativi al procedimento sono conservati in fascicoli contrassegnati da un numero per ogni procedimento, salvo i documenti relativi all'esclusione o alla ricusazione di membri della commissione di ricorso, di agenti dell'Ufficio o dell'ufficio d'esame interessato, che devono essere conservati a parte.

2.   L'Ufficio conserva una copia del fascicolo di cui al paragrafo 1 (copia del fascicolo) che è considerata una copia completa ed autentica del fascicolo. Gli uffici d'esame conservano una copia dei documenti relativi alle procedure (copia d'esame), ma garantiscono in ogni momento il rilascio degli originali di cui l'Ufficio non dispone.

3.   I documenti originali presentati dalle parti che formano la base di fascicoli elettronici possono essere distrutti dopo un periodo successivo al loro ricevimento da parte dell'Ufficio.

4.   Il presidente dell'Ufficio determina le modalità e il periodo di conservazione dei fascicoli, nonché il periodo di cui al paragrafo 3.»;

16)

nell’articolo 87 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di pubblicazione della Gazzetta ufficiale.»;

17)

nell'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La consultazione dei fascicoli di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di base viene eseguita su una copia dei documenti originali del fascicolo, rilasciata dall'Ufficio esclusivamente a tal fine.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2008 (GU L 8 dell’11.1.2008, pag. 2).

(2)   GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1002/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 7).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

22.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2008

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

[notificata con il numero C(2008) 1202]

(2008/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 34 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, conformemente alla raccomandazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT).

(2)

Per garantire l’efficacia del piano pluriennale di ricostituzione è necessario istituire un programma specifico di controllo ed ispezione a cui partecipino Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Malta, Cipro e Grecia volto ad assicurare un adeguato livello di attuazione delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca ai fini della ricostituzione degli stock di tonno rosso.

(3)

È opportuno che tale programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per il periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 2008. I risultati derivanti dall’applicazione del programma devono essere periodicamente valutati in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(4)

Al fine di armonizzare il controllo e l’ispezione della pesca del tonno rosso a livello comunitario è opportuno stabilire norme comuni applicabili alle attività di controllo ed ispezione da svolgersi a cura delle autorità competenti degli Stati membri interessati; occorre inoltre che gli Stati membri adottino programmi nazionali di controllo al fine di conformarsi a tali norme comuni. A tale scopo è necessario definire criteri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di controllo ed ispezione nonché fissare le priorità e le procedure di controllo ed ispezione.

(5)

Al fine di garantire il perseguimento delle infrazioni in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), è necessario istituire un quadro che consenta a tutte le autorità interessate di prestarsi reciproca assistenza e di scambiarsi informazioni pertinenti, in conformità degli articoli 34 bis e 34 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(6)

È opportuno che le attività congiunte di ispezione e sorveglianza siano condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, istituita con il regolamento (CE) n. 768/2005 (4) del Consiglio.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, stabilito dal regolamento (CE) n. 1559/2007.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda:

a)

tutte le attività di pesca del tonno rosso praticate da navi e tonnare fisse nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

b)

tutti gli sbarchi, trasferimenti e trasbordi di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

c)

tutte le attività connesse di allevamenti e imprese di ingabbiamento o trasformazione del tonno rosso e/o commercializzazione di prodotti a base di tonno rosso, compresi importazione, esportazione, riesportazione, trasporto e magazzinaggio;

d)

l’attuazione dei piani di pesca annuali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1559/2007;

e)

il divieto di utilizzare aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso, stabilito all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1559/2007;

f)

la pesca sportiva e la pesca ricreativa di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1559/2007;

g)

l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT indicato all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1559/2007.

2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica dal 1o aprile al 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Programmi nazionali di controllo

1.   La Francia, il Portogallo, la Spagna, l’Italia, Malta, Cipro e la Grecia istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell’allegato I con riguardo alle attività elencate all’articolo 2.

2.   Gli Stati membri indicati al paragrafo 1 presentano alla Commissione, entro il 1o aprile 2008, il rispettivo programma nazionale di controllo e il calendario annuale di attuazione.

3.   I programmi nazionali di controllo contengono tutti i dati indicati nell’allegato II. I calendari annuali di attuazione comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse saranno impiegate.

Articolo 4

Cooperazione fra Stati membri

Tutti gli Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 5

Ispezioni della Commissione

1.   Gli ispettori della Commissione possono effettuare ispezioni senza l’assistenza degli ispettori degli Stati membri interessati, conformemente all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli ispettori della Commissione l’assistenza necessaria per l’esecuzione delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli ispettori della Commissione verificano le loro constatazioni con gli ispettori dello Stato membro interessato. A tal fine, al termine di ogni ispezione essi si riuniscono con i funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato per informarli sulle risultanze dei loro accertamenti.

Articolo 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1.   Gli Stati membri indicati all’articolo 3, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza.

2.   A tal fine gli Stati membri interessati:

a)

provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

b)

stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.

3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.

Articolo 7

Infrazioni

1.   Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un’ispezione delle attività elencate all’articolo 2 informano i seguenti Stati in merito alla data dell’ispezione e agli elementi dell’infrazione:

a)

lo Stato membro di bandiera interessato e/o la parte contraente dell’ICCAT e, se del caso,

b)

lo Stato membro in cui sono stabiliti l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.

2.   Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l’infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, gli Stati membri informati ai sensi del paragrafo 1 prendono senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell’infrazione. Essi svolgono le indagini eventualmente necessarie per perseguire l’infrazione.

3.   Qualora il perseguimento di un’infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità all’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell’infrazione constatata dai loro ispettori.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione

1.   Gli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni relative a detto mese:

a)

le attività di ispezione e controllo svolte;

b)

tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse:

i)

il peschereccio (nome, bandiera e codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati;

ii)

la data, l’ora e il luogo dell’ispezione; e

iii)

la natura dell’infrazione;

c)

la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate;

d)

eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.

2.   Le infrazioni vengono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Ciascuna relazione successiva comprende:

a)

l’indicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti (casi pendenti, in appello, oggetto di indagine); e

b)

la descrizione specifica delle eventuali sanzioni imposte (ad esempio, entità delle ammende, valore del pesce/attrezzo confiscato, avvertimenti scritti).

3.   Le relazioni contengono una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.

Articolo 9

Valutazione

La Commissione convoca ogni due mesi una riunione del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di valutare l’osservanza del programma specifico di controllo ed ispezione e i risultati conseguiti.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(2)   GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.

(3)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(4)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Norme comuni applicabili ai programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Obiettivi

1)

L’obiettivo generale dei programmi nazionali di controllo è verificare il rispetto della normativa vigente in materia di:

a)

restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche ad esse associate, incluso il controllo dell’utilizzazione dei contingenti;

b)

piani di pesca annuali di cui al regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio;

c)

tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al tonno rosso a fini di verifica, in particolare, dell’affidabilità dei dati registrati;

d)

misure e condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso previste dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, in particolare l’applicazione delle norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate.

2)

L’obiettivo specifico dei programmi nazionali di controllo è garantire un’applicazione armonizzata di tutte le disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso istituito dal regolamento (CE) n. 1559/2007.

Strategia

Il programma nazionale di controllo è incentrato sul controllo e sull’ispezione della pesca e di tutte le attività connesse praticate da qualsiasi nave, tonnara fissa, allevamento e impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.

Per verificare l’efficacia delle attività di controllo ed ispezione vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni delle operazioni di trasporto e commercializzazione del tonno rosso.

1.1.   Priorità

Alle varie categorie di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, secondo il piano di pesca annuale. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

1.2.   Obiettivi di riferimento

Entro il 1o aprile 2008 gli Stati membri stabiliscono i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto dei seguenti obiettivi di riferimento in materia di ispezione e di controllo.

Ambito di ispezione

Obiettivo di riferimento

Ispezione in mare

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. Gli obiettivi per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di ricostituzione del tonno rosso; un obiettivo distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

Sbarchi

Sono controllate tutte le navi che entrano in un porto designato al fine di sbarcare tonno rosso.

Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati.

Trasbordi

Sono controllate tutte le navi riceventi e le navi da pesca che entrano in un porto designato al fine di trasbordare tonno rosso.

Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati.

Attività di ingabbiamento (compresa la raccolta)

Ciascuna operazione di ingabbiamento e ciascuna raccolta sono controllate.

Commercializzazione

Controllo del 10 % dei quantitativi di prodotti a base di tonno rosso messi in vendita.

Sorveglianza aerea

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

Pesca sportiva e pesca ricreativa

Controllo del 20 % del contingente assegnato a livello nazionale.

Compiti di ispezione

1.3.   Compiti di ispezione a carattere generale

Per ogni controllo ed ispezione viene compilato un rapporto di ispezione in cui sono indicate le informazioni che figurano nel presente allegato. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le informazioni seguenti:

a)

identificazione completa delle persone responsabili nonché della nave e degli addetti alle attività sottoposte ad ispezione (dipendenti dell’allevamento, ecc.);

b)

autorizzazioni, licenze e permessi di pesca speciali;

c)

documentazione pertinente della nave, quale giornali di bordo, dichiarazioni di trasferimento e di trasbordo, T2M, documenti statistici e di cattura dell’ICCAT e altri documenti esaminati a fini di controllo ed ispezione;

d)

osservazioni circostanziate sulle taglie del tonno rosso pescato, catturato nelle tonnare fisse, trasferito, trasbordato, sbarcato, trasportato, allevato, trasformato o commercializzato nel rispetto delle disposizioni del piano di ricostituzione.

Le informazioni relative a tutte le constatazioni derivanti dalle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti, nelle tonnare fisse, negli allevamenti o in altre imprese interessate sono riportate nei rapporti di ispezione.

Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse agli ispettori da altre autorità competenti, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e gli elenchi delle navi autorizzate.

1.4.   Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di pescherecci confrontandoli con i dati VMS e gli elenchi delle navi autorizzate.

Gli ispettori avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

Particolare attenzione è riservata alle zone vietate alla pesca e alle attività delle flotte che beneficiano di deroghe.

1.5.   Compiti di ispezione in mare

Se pesci morti sono salpati a bordo della nave da pesca o sono detenuti a bordo di una nave officina o da trasporto, gli ispettori verificano sistematicamente i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li raffrontano con quelli registrati nella pertinente documentazione di bordo.

Se pesci vivi sono trasferiti da navi da pesca a rimorchiatori o da rimorchiatori ad allevamenti, gli ispettori cercano di identificare i mezzi utilizzati dalle parti interessate per stimare i quantitativi di tonno rosso vivo trasferiti. Se sono disponibili filmati, gli ispettori devono poterli visionare per verificare i quantitativi trasferiti.

Gli ispettori verificano sistematicamente:

che le navi siano autorizzate ad operare (registro delle navi da pesca autorizzate, periodi di divieto della pesca, trasbordo in mare);

che le navi siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante;

per le navi da pesca, che le informazioni pertinenti siano debitamente riportate nel giornale di bordo;

per le navi da pesca impiegate nel trasferimento, trasporto e trasformazione del tonno rosso, che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata;

nel caso di operazioni di pesca congiunta, la presenza di un osservatore per l’intera durata dell’operazione di pesca;

i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;

la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo (norme in materia di catture accessorie e di taglie minime);

gli attrezzi da pesca presenti a bordo.

Gli ispettori avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

1.6.   Compiti di ispezione allo sbarco

Gli ispettori verificano sistematicamente:

che le navi siano autorizzate ad operare (registro delle navi da pesca autorizzate, periodi di divieto della pesca);

che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata inviata e che contenga le informazioni corrette sulle catture presenti a bordo;

che le navi siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante;

per le navi da pesca, che le informazioni pertinenti siano debitamente riportate nel giornale di bordo;

per le navi da pesca impiegate nel trasporto e nella trasformazione del tonno rosso, che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi i formulari T2M e i documenti statistici e di cattura dell’ICCAT;

i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;

la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo (norme in materia di catture accessorie e di taglie minime);

gli attrezzi da pesca presenti a bordo;

nel caso di sbarco di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato;

che il tonno rosso proveniente da pescherecci operanti nell’Atlantico orientale e posto in vendita al dettaglio al consumatore finale sia adeguatamente marcato o etichettato;

che il tonno rosso sbarcato dalle tonniere con lenze a canna operanti nell’Atlantico orientale sia correttamente marcato sulla coda.

1.7.   Compiti di ispezione al trasbordo

Gli ispettori verificano sistematicamente:

che le navi siano autorizzate ad operare (registro delle navi da pesca autorizzate);

per i trasbordi in porto, che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e che contenga le informazioni corrette riguardanti il trasbordo;

che le navi da pesca che intendono trasbordare abbiano ricevuto l’autorizzazione preliminare dal loro Stato di bandiera;

che i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo;

che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi i formulari T2M e i documenti statistici e di cattura dell’ICCAT nonché la dichiarazione di trasbordo;

nel caso di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato;

per i trasbordi in mare, la presenza di un osservatore durante l’operazione di trasbordo.

1.8.   Compiti di ispezione negli allevamenti

Gli ispettori verificano sistematicamente:

che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata (dichiarazioni di messa in gabbia e di raccolta);

che un osservatore sia presente durante tutte le operazioni di trasferimento e di raccolta del tonno rosso e che abbia convalidato le dichiarazioni di ingabbiamento.

1.9.   Compiti di ispezione relativi al trasporto e alla commercializzazione

Gli ispettori verificano sistematicamente:

per quanto riguarda il trasporto, in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;

per quanto riguarda la commercializzazione, che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata, inclusi i formulari T2M e i documenti statistici e di cattura dell’ICCAT.

Image 1

Testo di immagine

ALLEGATO II

Contenuto dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2

I programmi nazionali di controllo comprendono in particolare gli elementi di seguito indicati.

Mezzi di controllo

Risorse umane

Numero di ispettori operanti a terra e in mare nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.

Risorse tecniche

Numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.

Risorse finanziarie

Dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

Porti designati

Elenco dei porti designati a norma del regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio ed eventuali atti legislativi successivi inerenti al piano di ricostituzione.

Piani di pesca annuali

Descrizione particolareggiata dei sistemi attuati per l’assegnazione dei contingenti e la sorveglianza e il controllo del piano di pesca.

Protocolli di ispezione

Protocolli dettagliati di tutte le attività di ispezione.

Orientamenti

Orientamenti esplicativi destinati ad ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.

Protocolli di comunicazione

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo ed ispezione per il tonno rosso designate da altri Stati membri.


Rettifiche

22.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/16


Rettifica del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 21. ottobre 2003 )

A pagina 132, allegato I, Quantitativi di riferimento, lettera d), periodo 2007/2008:

Anziché:

«Germania

28 143 464,000

[…]

Austria

2 776 895,000 »

leggasi:

«Germania

28 142 465,561

[…]

Austria

2 777 893,609 ».


22.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/16


Rettifica della decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83 del 26 marzo 2008 )

Nella copertina e a pagina 5:

anziché:

«2008/262/CE»,

leggi:

«2008/262/GAI».

La decisione si considera pubblicata nella sezione L III, Rubrica VI.