ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
18 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 342/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 343/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

3

 

 

Regolamento (CE) n. 344/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

7

 

*

Regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (rifusione) ( 1 )

8

 

 

Regolamento (CE) n. 346/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

18

 

 

Regolamento (CE) n. 347/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

20

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/315/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'aiuto di Stato C 32/07 (ex N 389/06) — meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale — Portogallo [notificata con il numero C(2007) 6063]  ( 1 )

23

 

 

2008/316/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 31 marzo 2008, relativa all'avvio di un'inchiesta, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, in merito alla protezione della libertà sindacale e del diritto sindacale in El Salvador

29

 

 

2008/317/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 aprile 2008, concernente la non iscrizione del rotenone, dell’estratto di equiseto e della chinina cloridrata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2008) 1293]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/1


REGOLAMENTO (CE) N. 342/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

65,0

TN

115,9

TR

107,3

ZZ

96,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

86,2

TR

157,3

ZZ

140,8

0709 90 70

MA

88,0

TR

132,0

ZZ

110,0

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

70,4

IL

69,8

MA

48,4

TN

53,8

TR

57,8

US

54,1

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

117,4

IL

126,5

TR

134,2

ZA

128,0

ZZ

126,5

0808 10 80

AR

93,2

BR

87,7

CA

79,6

CL

85,2

CN

101,0

MK

65,6

NZ

125,3

US

112,9

UY

76,8

ZA

90,2

ZZ

91,8

0808 20 50

AR

86,0

AU

80,7

CL

125,3

CN

54,7

ZA

99,4

ZZ

89,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.4.2008   

IT

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L 108/3


REGOLAMENTO (CE) N. 343/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione, nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Detti prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3), e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 36/2008 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 36/2008 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(6)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 16.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 18 aprile 2008

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni (8)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(3)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18).

(6)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(8)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999, non sono concesse restituzioni per l'esportazione di prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.


18.4.2008   

IT

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L 108/7


REGOLAMENTO (CE) N. 344/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2008

recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all’invito, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che ha termine il 15 aprile 2008.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 15 aprile 2008, non viene concessa alcuna restituzione all’esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CEE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).


18.4.2008   

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L 108/8


REGOLAMENTO (CE) N. 345/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2008

che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce che i prodotti importati da paesi terzi possono essere commercializzati quando siano originari di un paese terzo che applichi norme di produzione e modalità di controllo equivalenti a quelle della Comunità e che sia incluso in un elenco che deve essere redatto dalla Commissione.

(3)

Occorre costituire detto elenco; è inoltre opportuno precisare le modalità procedurali dell’esame delle domande presentate da paesi terzi ai fini dell’inclusione nell’elenco.

(4)

Affinché il regime possa funzionare per ciascun paese terzo, gli organismi competenti per il rilascio del certificato di controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2092/91 devono essere identificati.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del presente regolamento contiene l’elenco dei paesi terzi menzionato all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Per ogni paese terzo, l’elenco riporta le informazioni idonee a consentire l’identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, indicando in particolare:

a)

l’autorità, l’organismo o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista dell’importazione nella Comunità;

b)

l’autorità o le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

Inoltre, se del caso, l’elenco può indicare:

le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo,

i prodotti soggetti al regime.

Articolo 2

1.   La Commissione esamina se includere un paese terzo nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dopo aver ricevuto la domanda d’inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo.

2.   Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d’inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all’esportazione verso la Comunità, che le condizioni specificate all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono soddisfatte.

In particolare, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate:

a)

i tipi e se possibile la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all’esportazione verso la Comunità nell’ambito del regime di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

le norme di produzione applicate nel paese terzo, fra cui segnatamente:

i)

i principi di base definiti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91;

ii)

i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l’impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendamenti del terreno;

iii)

gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti trasformati, nonché i processi e i trattamenti autorizzati durante la trasformazione;

c)

le modalità del regime di controllo e l’organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo:

i)

la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori;

ii)

le modalità del controllo cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni;

iii)

la denominazione e l’indirizzo dell’autorità o degli organismi del paese terzo competenti per il rilascio dei titoli d’importazione nella Comunità;

iv)

le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza del rispetto delle norme di produzione e al regime di controllo (in particolare sul rilascio dei titoli), nonché la denominazione e gli altri dati essenziali dell’autorità incaricata della sorveglianza di cui sopra;

v)

l’elenco delle unità di trasformazione e condizionamento e degli esportatori verso la Comunità, nonché il numero di produttori e la superficie coltivata;

d)

ove siano disponibili, i rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti per verificare l’effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo.

3.   Durante l’esame di una domanda d’inclusione, la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per accertare che le norme di produzione e di controllo applicate nel paese terzo corrispondano a quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2092/91, compresa la presentazione di rapporti di sopralluogo redatti da esperti di cui essa abbia riconosciuto l’indipendenza. La Commissione può inoltre, se necessario, affidare a esperti da essa designati l’incarico di effettuare un esame in loco.

4.   L’inclusione del paese terzo nell’elenco contenuto nell’allegato I del presente regolamento può essere subordinato alla condizione che l’effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo nel paese stesso venga periodicamente verificata da esperti indipendenti e che questi facciano regolarmente rapporto in merito. Inoltre, se del caso, la Commissione può in qualsiasi momento assegnare l’incarico di un esame in loco a esperti da essa designati.

5.   Dopo l’inclusione nell’elenco contenuto nell’allegato I, il paese terzo è tenuto a informare la Commissione qualora subentrino mutamenti per ciò che riguarda le misure in esso vigenti o la loro applicazione. Sulla scorta di tale informazione, la Commissione può decidere, con la procedura definita nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91, di modificare le modalità d’inclusione di questi paesi terzi nell’allegato I o di revocare l’inclusione medesima. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni che era tenuto a trasmettere in forza del presente paragrafo.

6.   Dopo l’inclusione del paese terzo nell’elenco contenuto nell’allegato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di elementi che diano adito a dubbi sull’effettiva applicazione delle misure comunicate, può chiedere al paese terzo stesso tutte le informazioni necessarie, compresi rapporti di sopralluogo redatti da esperti indipendenti, oppure può affidare a esperti da essa designati l’incarico di un esame in loco. Sulla base di tali informazioni e rapporti la Commissione può decidere di revocare l’inclusione, secondo la procedura di cui all’ articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni richieste entro il termine precisato nella domanda della Commissione o non abbia ammesso un esame in loco, effettuato da esperti incaricati da quest’ultima di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per l’inclusione.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 94/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 12.2.2008, pag. 3).

(2)  GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 41).

(3)  V. allegato II.


ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

ARGENTINA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;

b)

prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina.

3.   Organismi di controllo:

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

Letis SA

Food Safety SA

4.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.

AUSTRALIA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2.   Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Australia.

3.   Organismi di controllo:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

Australian Certified Organic Pty. Ltd

4.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.

COSTA RICA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti agricoli vegetali non trasformati, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

prodotti agricoli vegetali trasformati, destinati all’alimentazione umana, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Costa Rica.

3.   Organismi d’ispezione: Eco-LOGICA e BCS Oko-Garantie.

4.   Organismo di certificazione: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2011.

INDIA

1.   Categorie di prodotti::

a)

prodotti agricoli non trasformati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

derrate alimentari composte essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2.   Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in India.

3.   Organismi di controllo:

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

Ecocert SA (India Branch Office)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd

Control Union Certifications

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

4.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2009.

ISRAELE

1.   Categorie di prodotti::

a)

prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza:

dalla Comunità,

o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

3.   Organismi di controllo:

Skal Israel Inspection & Certification

AGRIOR Ltd — Organic Inspection & Certification

IQC Institute of Quality & Control

Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)

4.   Autorità che rilascia il certificato: cfr. il punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.

SVIZZERA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti agricoli vegetali non trasformati e animali e prodotti animali non trasformati, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91, contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza:

dalla Comunità,

o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

o da un paese terzo per il quale uno Stato membro della Comunità ha riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, che il medesimo prodotto è stato ottenuto e controllato in tale paese in base a disposizioni equivalenti a quelle dello Stato membro di cui trattasi,

o da un paese terzo le cui regole di produzione e il cui sistema di ispezione sono stati riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti a quelli stabiliti ai sensi della legislazione svizzera.

3.   Organismi di controllo:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts-und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA)

ProCert Safety AG.

4.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.

NUOVA ZELANDA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti di origine animale non trasformati, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

prodotti dell’acquacoltura.

b)

prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimentazione umana, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

prodotti contenenti prodotti dell’acquacoltura.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti nella Nuova Zelanda o importati nella Nuova Zelanda in provenienza:

dalla Comunità,

da un paese terzo nell’ambito di regimi riconosciuti equivalenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d’ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall’autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ricavati con il metodo di produzione biologico destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1.b) preparati nella Nuova Zelanda.

3.   Organismi di controllo::

AsureQuality Ltd

BIO-GRO New Zealand

4.   Organismo di certificazione: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2011.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione

(GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14)

 

Regolamento (CE) n. 522/96 della Commissione

(GU L 77 del 27.3.1996, pag. 10)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 314/97 della Commissione

(GU L 51 del 21.2.1997, pag. 34)

 

Regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione

(GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11)

 

Regolamento (CE) n. 548/2000 della Commissione

(GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12)

 

Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione

(GU L 180 del 19.7.2000, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 1616/2000 della Commissione

(GU L 185 del 25.7.2000, pag. 62)

 

Regolamento (CE) n. 2426/2000 della Commissione

(GU L 279 dell’1.11.2000, pag. 19)

 

Regolamento (CE) n. 349/2001 della Commissione

(GU L 52 del 22.2.2001, pag. 14)

 

Regolamento (CE) n. 2589/2001 della Commissione

(GU L 345 del 29.12.2001, pag. 18)

 

Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione

(GU L 170 del 29.6.2002, pag. 44)

 

Regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione

(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 120)

 

Regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione

(GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 2144/2003 della Commissione

(GU L 322 del 9.12.2003, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione

(GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione

(GU L 175 del 29.6.2006, pag. 41)

 


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 94/92

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, secondo comma, alinea

Articolo 1, secondo comma, alinea

Articolo 1, secondo comma, primo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 1, secondo comma, secondo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 1, terzo comma

Articolo 1, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) i)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) ii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) iii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) i)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) ii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) iii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) iv)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), quinto trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) v)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 2, paragrafi da 3 a 6

Articolo 2, paragrafi da 3 a 6

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


18.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/18


REGOLAMENTO (CE) N. 346/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2008

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2008 (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 30).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 aprile 2008 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

112,2

0

02

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

125,0

0

01

111,0

2

02

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

222,0

24

01

242,0

17

02

329,3

0

03

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

201,1

3

01

289,0

0

02

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

121,3

7

01

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

181,1

0

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

343,0

0

01

439,8

0

03

0408 11 80

Tuorli essiccati

442,5

0

02

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

407,4

0

02

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

233,2

16

01

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

560,1

0

02


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


18.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/20


REGOLAMENTO (CE) N. 347/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2008 (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 64).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 68).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 18 aprile 2008 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

18.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2007

relativa all'aiuto di Stato C 32/07 (ex N 389/06) — meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale — Portogallo

[notificata con il numero C(2007) 6063]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'Accordo sullo spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il Portogallo ha notificato la misura il 20 giugno 2006. La Commissione, con lettera del 6 luglio 2006, ha chiesto informazioni complementari al Portogallo e ha proposto di prorogare il periodo previsto per l'adozione di una decisione sull'aiuto notificato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2), fino al momento in cui la Commissione avrebbe adottato una decisione su una precedente notifica analoga presentata dal Portogallo, ancora in fase di valutazione (3). Il Portogallo, con lettera del 25 luglio 2006, ha accettato la proposta.

(2)

La Commissione, con lettera dell'11 maggio 2007, ha riavviato la valutazione della notifica facendo presente al Portogallo che non era ancora completa. Il Portogallo ha fornito informazioni complementari con lettere del 5 e rispettivamente 26 luglio 2007.

(3)

Con lettera del 10 agosto 2007, la Commissione ha comunicato al Portogallo la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in questione.

(4)

Con lettera del 17 settembre 2007, le autorità portoghesi hanno presentato commenti nell'ambito del procedimento succitato.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da terzi.

II.   DESCRIZIONE DELL'AIUTO

(6)

L'aiuto era destinato a Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA («ENVC»), cantiere navale portoghese attualmente con un organico di 1 000 unità.

(7)

Il Portogallo propone di concedere a ENVC aiuti diretti corrispondenti a 6 575 558 EUR in relazione a sette contratti di costruzione navale, firmati tra il 4 febbraio e il 31 marzo 2005. I dati relativi ai contratti e ai corrispondenti aiuti proposti sono i seguenti:

Navi multiuso per carichi pesanti

Data della firma del contratto

Armatore

Aiuto di Stato proposto (EUR)

C 228

24.2.2005

JMS Schiffarhtsgesellschaft mbH &CO KG MS

1 212 766

C 229

24.2.2005

JMS Schiffarhtsgesellschaft mbH &CO KG MS

1 212 766

C 230

4.2.2005

MARE Schiffarhtsgesellschaft

1 212 766

C 231

4.2.2005

MARE Schiffarhtsgesellschaft

661 102

C 232

4.2.2005

MARE Schiffarhtsgesellschaft

630 328

C 233

4.2.2005

MARE Schiffarhtsgesellschaft

433 064

C 210

31.3.2005

Mutualista Açoreana

1 212 766

(8)

Sulla base delle informazioni contenute nella notifica, la richiesta di aiuto relativo alla totalità dei sette contratti è stata presentata dai cantieri navali nel luglio 2005, ossia dopo la firma dei contratti. Il Portogallo ha approvato gli aiuti a condizione che fossero autorizzati dalla Commissione, mediante decisione congiunta del ministero delle Finanze e dell'amministrazione pubblica e del ministero dell'Economia e dell'innovazione in data 7 agosto 2006.

(9)

Le navi sono state consegnate o si prevede che vengano consegnate alle seguenti date:

Nave

Data di consegna

C 228

30 settembre 2007

C 229

30 dicembre 2007

C 230

28 luglio 2006

C 231

30 ottobre 2006

C 232

3 gennaio 2007

C 233

24 aprile 2007

C 210

10 luglio 2007

(10)

Il Portogallo propone di concedere gli aiuti sulla base del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (5), modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (6), («regolamento MDT»). Il regolamento MDT è entrato in vigore il 3 luglio 2002 ed è scaduto il 31 marzo 2005. Pertanto, non era più in vigore quando il Portogallo ha notificato gli aiuti.

(11)

Il Portogallo sostiene che i contratti rientravano nel campo di applicazione del regolamento MDT, dato che erano stati firmati durante il periodo di applicazione del medesimo.

III.   RAGIONI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(12)

La Commissione, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale sul caso di specie, ha espresso dubbi quanto alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune in base al regolamento MDT, per le ragioni presentate in prosieguo.

(13)

In primo luogo, la Commissione dubitava dell'effetto d'incentivazione dell'aiuto. La Commissione ha osservato che la richiesta di aiuto era stata presentata dopo la firma dei contratti. Inoltre, il Portogallo aveva approvato gli aiuti a livello interno (subordinatamente all'approvazione della Commissione) dopo più di un anno dalla presentazione della domanda. Il Portogallo non ha presentato elementi di prova che dimostrassero che, all'epoca in cui i cantieri ENVC hanno firmato il contratto, fossero state date loro garanzie pubbliche dell'ottenimento di un aiuto. Di conseguenza, la Commissione dubitava che i cantieri ENVC fossero stati incentivati dall'esistenza di aiuti statali a realizzare i progetti in causa.

(14)

In secondo luogo, la Commissione ha contestato la base giuridica indicata ai fini dell'approvazione dell'aiuto. La Commissione ha precisato che il regolamento MDT è scaduto il 31 marzo 2005, e quindi non era in vigore all'epoca in cui il Portogallo ha approvato e notificato l'aiuto. La Commissione ha inoltre osservato che, nella sua decisione relativa al caso C 26/2006 (ex N 110/2006) (7), aveva spiegato dettagliatamente la ragione per la quale riteneva che il regolamento MDT non potesse ormai costituire una base giuridica per l'autorizzazione di nuovi aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale. Nel caso di specie, il Portogallo non ha presentato alcuna nuova informazione idonea a modificare la valutazione della Commissione a questo riguardo e, di conseguenza, non poteva considerare, in questa fase, che l'aiuto fosse compatibile con il mercato comune.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ PORTOGHESI

(15)

Il Portogallo ha sottolineato, in termini generali, che, per quanto concerne i contratti in causa, i cantieri erano principalmente in concorrenza con altri cantieri extracomunitari, trovandosi ad affrontare, specificamente, la concorrenza sleale dei cantieri coreani, il che costituiva peraltro l'oggetto del regolamento MDT. Inoltre, i contratti non incidevano né minacciavano di alterare la concorrenza nell'UE, dal momento che tutti i cantieri dell'UE avevano uguale accesso agli aiuti concessi in base al regolamento MDT, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Di conseguenza, non si poteva ritenere che le misure notificate incidessero sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

(16)

Quanto all'effetto d'incentivazione dell'aiuto, il Portogallo ha sostenuto che non era materialmente possibile che i cantieri ENVC avessero potuto presentare una domanda di aiuto debitamente giustificata prima della firma dei contratti, dati gli aspetti inerenti alle negoziazioni. I contatti con gli armatori erano iniziati prima della domanda di aiuto di ENVC. Il Portogallo ha del pari sostenuto che, benché i cantieri ENVC avessero firmato i contratti senza garanzie pubbliche sull'ottenimento dell'aiuto, essi avevano negoziato e firmato i contratti e costruito le navi nell'aspettativa che sia le autorità portoghesi che la Commissione avrebbero autorizzato l'aiuto, una volta soddisfatte tutte le condizioni oggettive richieste nel caso di specie per poter beneficiare dell'aiuto.

(17)

Quanto alla base giuridica invocata per l'approvazione dell'aiuto, le autorità portoghesi rinviano alle osservazioni presentate nel contesto del procedimento C 26/2006 (8) che considerano applicabile nel caso di specie. Il Portogallo ha osservato che i contratti in causa erano stati firmati durante il periodo di applicazione del regolamento MDT, ossia, prima del 31 marzo 2005 e prima che l'organismo dell'OMC responsabile della risoluzione delle controversie adottasse la relazione che condannava il succitato regolamento. Il Portogallo ha inoltre dichiarato che non era possibile notificare gli aiuti prima della scadenza del regolamento MDT, dato che i contratti sono stati firmati soltanto nel febbraio e marzo del 2005 (ossia poco prima della scadenza del regolamento MTD). Ciò nonostante, il Portogallo ritiene che ciò non annulli la validità di detti contratti che soddisfacevano le condizioni oggettive previste nel regolamento MTD all'epoca della loro rispettiva firma.

V.   VALUTAZIONE

(18)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(19)

La Commissione ritiene che le misure proposte costituiscano aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le misure assumono la forma di una sovvenzione finanziata mediante risorse statali. Benché il regolamento MDT fosse applicabile in tutti gli Stati membri e tutti i cantieri fossero ammissibili ad aiuti in virtù del succitato regolamento, come sostenuto dal Portogallo, le misure sono selettive dato che si limitano ai cantieri ENVC. Questa sovvenzione selettiva può falsare la concorrenza, dato che conferisce ai cantieri ENVC un vantaggio rispetto agli altri concorrenti che non beneficiano dell'aiuto. A questo riguardo, il fatto che i cantieri ENVC potessero essere in concorrenza con i cantieri coreani non incide sul fatto che fossero anche in concorrenza con altri cantieri nel mercato comune. Infine, la costruzione navale è un'attività economica che comporta un commercio significativo tra Stati membri e, in quanto tali, le misure incidono sugli scambi commerciale tra Stati membri.

(20)

La Commissione conferma quindi che l'aiuto notificato ricade nel divieto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(21)

Come principio generale, un aiuto di Stato può essere considerato compatibile con il mercato comune unicamente se necessario per incentivare l'impresa beneficiaria ad agire in modo tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti nella deroga in questione (9).

(22)

A questo riguardo, la Commissione osserva che l'obiettivo del regolamento MTD consisteva nel «consentire effettivamente ai cantieri navali comunitari di superare la concorrenza coreana sleale» (cfr. il considerando 6). Di conseguenza, potevano essere autorizzati aiuti diretti corrispondenti al massimo al 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto, purché il contratto fosse stato oggetto di concorrenza proveniente da un cantiere coreano che offrisse un prezzo inferiore (articolo 2).

(23)

Il Portogallo sostiene, nel caso di specie, che quand'anche i cantieri ENVC non avessero avuto alcuna garanzia di ricevere l'aiuto all'epoca della firma dei contratti, nutriva legittime aspettative di ottenerlo, dato che i contratti soddisfacevano le condizioni obiettive per potere essere ammissibili ad aiuti in base al regolamento MTD.

(24)

La Commissione ritiene tuttavia che, nel caso di specie, non sussistano elementi sufficienti attestanti che l'aiuto sia stato determinante ai fini della firma dei contratti da parte di ENVC.

(25)

Come già sottolineato nella decisione di avvio del procedimento di indagine, il Portogallo ha presentato una copia di una lettera di un armatore nella quale si afferma che, per sei dei contratti in causa (navi C 228-C 233), l'armatore aveva ricevuto proposte di prezzo inferiori da cantieri coreani. Ciò nonostante, questa lettera è del 9 marzo 2005, ossia è stata inviata a ENVC dopo che i cantieri avevano già firmato i contratti relativi a dette proposte di prezzo. Di conseguenza risulta che i cantieri, all'epoca della firma dei primi sei contratti, non potevano avere la certezza che i contratti rispettassero tutte le condizioni di ammissibilità. Quanto al settimo contratto (nave C 210), la situazione sembra del pari dubbia, in quanto l'indicazione del fatto che erano pervenute dalla Corea proposte di prezzo inferiori è stata parimenti inviata a ENVC soltanto il 31 marzo 2005, ossia lo stesso giorno nel quale ENVC ha firmato il contratto.

(26)

Il Portogallo non ha presentato alcun elemento che dimostrasse, formalmente o informalmente, che i cantieri ENVC avevano ricevuto, prima della firma dei contratti, indicazioni della disponibilità delle autorità portoghesi alla concessione di un aiuto in relazione a detti contratti (10). Invece, risulta che i cantieri ENVC erano disposti ad eseguire questi contratti anche senza la garanzia di ricevere aiuti. Ad esempio, il Portogallo, nel documento che ha presentato successivamente all'avvio del procedimento d'indagine formale, ha anche affermato che i cantieri ENVC erano giuridicamente tenuti a costruire le navi, anche se l'aiuto non fosse stato autorizzato. Inoltre, il Portogallo ha precisato che, nel caso presente, i cantieri ENVC hanno soltanto richiesto aiuti dopo che era scaduto il regolamento MTD, il che sembra confermare il fatto che i cantieri erano disposti ad eseguire i progetti correndo il rischio di non ricevere aiuti.

(27)

Come regola generale, la Commissione considera peraltro che, affinché gli aiuti abbiano un effetto d'incentivazione, la rispettiva domanda deve essere presentata prima dell'inizio del progetto (11). Orbene non è quanto è successo. La domanda di aiuto è stata presentata unicamente dopo la firma dei contratti, ossia, nel luglio 2005, dato che i contratti sono stati firmati nel febbraio e marzo 2005. D'altro lato, il Portogallo ha soltanto approvato gli aiuti a livello interno (subordinatamente all'approvazione della Commissione), dopo che era trascorso più di un anno dalla presentazione della domanda di aiuto. Di conseguenza, anche dal punto di vista formale, il requisito relativo all'effetto d'incentivazione non è soddisfatto.

(28)

La Commissione conclude quindi che il Portogallo non ha presentato elementi sufficienti attestanti l'effetto d'incentivazione dell'aiuto.

(29)

Quanto alla base giuridica invocata per autorizzazione dell'aiuto, il Portogallo non ha presentato alcun argomento nuovo atto a dissipare i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine. L'argomento principale del Portogallo, a questo riguardo, consiste nel fatto che i contratti sarebbero ammissibili ad aiuti, dato che erano stati firmati durante il periodo in cui era in vigore il regolamento MTD. Il Portogallo sottolinea altresì che il fatto che l'aiuto sia stato soltanto notificato dopo che il regolamento MTD era scaduto non ha alcuna incidenza sul livello dell'ammissibilità dei contratti oggetto di aiuto.

(30)

Tuttavia, la Commissione, in una decisione precedente (12), già aveva esposto la ragione per la quale non ritiene che il regolamento MDT continui a costituire una base giuridica valida per l'autorizzazione di nuovi aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale.

(31)

La Commissione sottolinea che l'applicazione temporale del regolamento MTD è definita all'articolo 5 (13), il quale stabilisce che il regolamento «scade il 31 marzo 2005». Il fatto che l'articolo 4 del regolamento MTD stabilisce che «detto regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza» secondo la Commissione è una condizione di compatibilità e non una definizione dell'applicazione temporale del regolamento.

(32)

Ciò è del pari confermato nella seconda parte dell'articolo 4, la quale stabilisce che il regolamento MTD non si applica«ai contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che è avviata nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia (…) e ai contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la Commissione abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa».

(33)

Tenuto conto di quanto sopra, è evidente che il regolamento MTD sarebbe applicabile unicamente se fosse pendente una controversia con la Corea (14) e, in ogni modo, non sarebbe mai applicabile dopo il 31 marzo 2005.

(34)

Tale interpretazione è corroborata dall'obiettivo stesso per il quale fu concepito il regolamento MTD: «a titolo eccezionale e temporaneo, e al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di gravi pregiudizi a causa della concorrenza sleale coreana, dovendo essere autorizzato un meccanismo difensivo temporaneo per determinati segmenti di mercato e per un periodo di tempo breve e limitato» (15) (cfr. considerando 3).

(35)

Nel caso di specie, le date di presentazione della domanda di aiuto da parte di ENVC alle autorità portoghesi, di approvazione da parte di quest'ultime e della notifica alla Commissione erano posteriori alla data in cui il regolamento MTD è scaduto, di conseguenza dette misure chiaramente sono fuori dall'ambito di applicazione temporale del succitato regolamento.

(36)

La Commissione sottolinea inoltre che, come già esposto nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine nell'ambito del caso di specie, l'interpretazione del regolamento MTD deve del pari essere analizzata alla luce degli obblighi internazionali della Comunità. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le norme comunitarie vanno interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, inclusi gli obblighi della CE in ambito OMC (16).

(37)

In tale contesto, la Commissione rileva che la Corea ha contestato la compatibilità del regolamento MTD con le regole dell'OMC. Il 22 aprile 2005 un gruppo di studio dell'OMC ha adottato la sua relazione, in cui considera che il regolamento MTD e diversi regimi nazionali adottati nell'ambito di detto meccanismo, esistenti all'epoca in cui la Corea ha presentato la sua protesta presso l'OMC, erano contrari al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1 del memorandum d'intesa sulle regole e procedimenti da applicare alla risoluzione di controversie (MERL) (17). Il 20 giugno 2005 l'organismo di risoluzione delle controversie dell'OMC (ORL) ha adottato la relazione di detto gruppo, includendovi la raccomandazione che la Comunità rendesse compatibile il regolamento MTD e i regimi nazionali adottati su tale base con gli obblighi che le incombono in forza degli accordi dell'OMC (18). Il 20 luglio 2005 la Comunità ha informato l'ORL che aveva già dato esecuzione alla decisione e alle raccomandazioni dell'ORL, dato che il regolamento MTD aveva cessato di essere in vigore il 31 marzo 2005 e che gli Stati membri non potevano continuare a concedere aiuti al funzionamento in base al medesimo.

(38)

La relazione del gruppo e la decisione dell'ORL di adottare tale relazione hanno condannato il regolamento MTD in sé in quanto costituisce un'infrazione alle regole dell'OMC e hanno imposto alla Comunità di cessare di applicarlo. L'obbligo per la Comunità di applicare la decisione dell'organismo dell'OMC succitato vale anche per le decisioni future di concessione di nuovi aiuti in base al regolamento MTD (19). La Comunità, informando l'organismo dell'OMC del fatto che aveva già dato esecuzione alla sua decisione e alle sue raccomandazioni dal momento che il regolamento MDT non era più in vigore al 31 marzo 2005 e che gli Stati membri non potevano continuare a concedere aiuti al funzionamento in base a detto regolamento, si era impegnata a cessare di applicare il regolamento in questione per autorizzare la concessione di nuovi aiuti. Di conseguenza, l'approvazione del presente aiuto configurerebbe un'infrazione agli impegni internazionali della Comunità.

(39)

Il fatto che il Consiglio non abbia rinnovato il regolamento MTD, dopo la data di scadenza, costituisce una chiara indicazione del fatto che non intendeva continuare ad autorizzare la Commissione ad approvare aiuti ai sensi di detto regolamento. Ciò corrisponde al fatto che la Comunità aveva già informato l'organismo succitato dell'OMC che gli Stati membri non potevano più concedere aiuti al funzionamento in virtù di detto regolamento.

(40)

Alla Commissione non sono pervenuti nuovi argomenti del Portogallo che smentissero i pareri da essa formulati nella decisione di dare avvio al procedimento formale d'indagine e ribadito nei punti precedenti.

(41)

Di conseguenza, la Commissione conclude che l'aiuto notificato non può essere autorizzato in base al regolamento MTD. Poiché non può fruire di alcun altra esenzione ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, l'aiuto è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto notificato dell'ammontare di 6 575 558 EUR, che il Portogallo intende concedere a Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA per sette contratti da essi firmati, non può essere autorizzato in base al regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (20), quale modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (21), e quindi è incompatibile con il mercato comune. All'aiuto non deve essere data esecuzione.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 221 del 21.9.2007, pag. 8.

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(3)  Procedimento C 26/2006 (ex N 110/2006) nel quale la Commissione ha adottato una decisione finale negativa il 24 aprile 2007 (GU L 219 del 24.8.2007, pag. 25).

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(6)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

(7)  Cfr. nota 3.

(8)  Cfr. nota 3.

(9)  Cfr. causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punti 16 e 17 della motivazione.

(10)  Cfr. invece, il caso C 26/06 (nota 3), nel quale la Commissione ha concluso che l'effetto d'incentivazione era dimostrato da una lettera delle autorità portoghesi indirizzata ai cantieri nella quale si riconosce la ricezione della domanda di aiuto prima della firma dei contratti e nella quale si esprime la disponibilità a concedere l'aiuto qualora siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità. Questo tipo di elementi non è stato presentato nel procedimento attuale.

(11)  Cfr. per analogia, l'articolo 38 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13): «gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi (...) qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa, in linea di principio, le condizioni di ammissibilità stabilite (...) prima dell'avvio dei lavori del progetto».

(12)  Caso C 26/2006 (ex N 110/2006) — nota 3.

(13)  Nella versione di cui al regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, cfr. nota 4.

(14)  Il settimo considerando conferma tale valutazione: «il meccanismo difensivo temporaneo dovrà essere autorizzato solo dopo che la Comunità abbia avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia (…), e non sarà più applicabile una volta che tale procedura sia stata conclusa o sospesa».

(15)  Sottolineatura dell'autore.

(16)  Causa C-53/96, Hermes, Racc. 1998, pag. I-3603, punto 28; causa C-76/00 P, Petrotub, Racc. 2003, pag. I-79, punto 57.

(17)  Cfr. EC — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, punti 7.184-7.222 e 8.1(d).

(18)  Cfr. il documento OMC WT/DS301/6.

(19)  Cfr. EC — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, punto 7.21.

(20)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(21)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.


18.4.2008   

IT

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L 108/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2008

relativa all'avvio di un'inchiesta, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, in merito alla protezione della libertà sindacale e del diritto sindacale in El Salvador

(2008/316/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato delle preferenze generalizzate,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è stata informata che la Corte suprema di El Salvador, pronunciandosi il 28 ottobre 2007 nelle cause 63-2007 e 69-2007, ha rilevato che talune disposizioni della Convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale contrastano con l'articolo 47 della costituzione di El Salvador.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 prevede la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione di cui alla sezione 2 del capitolo II di tale regolamento, in particolare nel caso in cui la legislazione nazionale non inglobi più le convenzioni di cui all'allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, o nel caso in cui tale legislazione non sia effettivamente applicata.

(3)

La convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale figura nell'allegato III, parte A, punto 14, del regolamento (CE) n. 980/2005.

(4)

La Commissione ha effettuato un primo esame della pronuncia della Corte suprema di El Salvador nelle cause 63-2007 e 69-2007 e ha giudicato necessario procedere a un'ulteriore analisi degli effetti giuridici di tale pronuncia al fine di determinare se essi giustificano una revoca temporanea del regime speciale di incentivazione. La Commissione ritiene pertanto che sussistano elementi sufficienti per avviare un'inchiesta.

(5)

Il comitato delle preferenze generalizzate è stato consultato il 3 marzo 2008,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione avvia un'inchiesta allo scopo di stabilire se la legislazione nazionale della Repubblica di El Salvador non ingloba più la Convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale o se tale legislazione non è effettivamente applicata.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2008 (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).


18.4.2008   

IT

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L 108/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2008

concernente la non iscrizione del rotenone, dell’estratto di equiseto e della chinina cloridrata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

[notificata con il numero C(2008) 1293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) nn. 1112/2002 (2) e 2229/2004 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Il rotenone, l’estratto di equiseto e la chinina cloridrata sono sostanze che rientrano nella quarta fase del programma.

(4)

Gli unici notificanti del rotenone, dell’estratto di equiseto e della chinina cloridrata hanno informato la Commissione, in data 5 gennaio 2007, 15 febbraio 2007 e 20 giugno 2007, rispettivamente, che non intendevano più partecipare al programma di lavoro relativo a tali sostanze attive e che pertanto non avrebbero più fornito informazioni. Di conseguenza, le sostanze attive citate non vanno incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(5)

Per il rotenone sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare ad utilizzare le sostanze in causa. Nelle circostanze attuali è quindi giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose volte a minimizzare eventuali rischi, prorogare i termini per la revoca delle autorizzazioni relative a determinati impieghi essenziali per i quali non sono disponibili alternative valide.

(6)

Per quanto concerne le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti, un termine non superiore a dodici mesi al fine di consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora sia previsto un preavviso più lungo, tale termine può essere ridotto e scadere alla fine del periodo vegetativo.

(7)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione di queste sostanze attive nell’allegato 1.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato I siano revocate dal 10 ottobre 2008;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, uno Stato membro elencato nella colonna B dell’allegato II può mantenere fino al 30 aprile 2011 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nella colonna A del medesimo allegato per gli impieghi elencati nella colonna C dello stesso, purché garantisca il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

deve garantire che non si determinino effetti nocivi per la salute umana o animale né un impatto inaccettabile sull’ambiente;

b)

deve garantire che l’etichettatura dei prodotti fitosanitari in esame che restano sul mercato sia riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego;

c)

deve imporre tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d)

deve garantire che vengano attivamente ricercate soluzioni alternative.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1, in particolare a norma delle lettere da a) a d).

Articolo 4

L’eventuale termine concesso dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile.

Per le autorizzazioni revocate in conformità dell’articolo 2 il periodo di cui sopra scade il 10 ottobre 2009;

Per le autorizzazioni revocate in conformità dell’articolo 3 il termine di cui sopra scade il 31 ottobre 2011.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19).


ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

Rotenone

Estratto di equiseto

Chinina cloridrata


ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Principio attivo

Stato membro

Uso

Rotenone

Francia

Mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata.

Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati.

Rotenone

Italia

Mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata.

Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati.

Rotenone

Regno Unito

Mela, pera, pesca, ciliegia, piante ornamentali e patata.

Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati.