ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/300/CE |
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2008/301/CE |
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2008/302/CE |
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Commissione |
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2008/303/CE |
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Decisione della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia [notificata con il numero C(2008) 1525] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
15.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 335/2008 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
74,4 |
MA |
66,2 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
107,9 |
|
ZZ |
91,1 |
|
0707 00 05 |
JO |
175,9 |
MA |
43,7 |
|
TR |
134,4 |
|
ZZ |
118,0 |
|
0709 90 70 |
MA |
91,7 |
TR |
134,5 |
|
ZZ |
113,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,7 |
IL |
57,4 |
|
MA |
58,0 |
|
TN |
53,2 |
|
TR |
68,0 |
|
US |
51,9 |
|
ZZ |
56,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
117,5 |
IL |
117,6 |
|
TR |
136,2 |
|
ZA |
133,1 |
|
ZZ |
126,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
84,1 |
BR |
88,1 |
|
CA |
79,6 |
|
CL |
90,1 |
|
CN |
93,9 |
|
MK |
57,9 |
|
NZ |
125,8 |
|
US |
110,9 |
|
UY |
76,8 |
|
ZA |
76,0 |
|
ZZ |
88,3 |
|
0808 20 50 |
AR |
84,9 |
CL |
83,0 |
|
CN |
61,8 |
|
ZA |
93,0 |
|
ZZ |
80,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
15.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2008
recante nomina di un membro olandese e di un supplente olandese del Comitato delle regioni
(2008/300/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo olandese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. H. DIJKSMA. Un seggio di supplente si è reso vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra R. KRUISINGA, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
a) |
quale membro: Sig.ra R. KRUISINGA, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland (modifica del mandato); e |
b) |
quale supplente: Sig. H. DIJKSMA, gedeputeerde van de provincie Flevoland (modifica del mandato). |
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŽERJAV
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
15.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2008
recante nomina di un supplente rumeno del Comitato delle regioni
(2008/301/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo rumeno,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010. |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Petru FILIP, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Mihai Dan GROZA, consigliere locale e sindaco facente funzioni della città di Oradea, è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.
Articolo 2
La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŽERJAV
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
15.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2008
recante nomina di dieci membri polacchi e di quindici supplenti polacchi del Comitato delle regioni
(2008/302/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo polacco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010. |
(2) |
Dieci seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati dei sigg. BOCHEŃSKI, CIACH, CZARSKI, CZERNECKI, MAKAREWICZ, RAKOCZY, della sig.ra RONOWICZ, dei sigg. RYŃSKI, SEPIOŁ e TEODORCZYK. Quattordici seggi di supplenti sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati dei sigg. ACHRAMOWICZ, FOGLER, GRZESIEK, KARALUS, della sig.ra KEMPIŃSKA, dei sigg. KRZYWICKI, KRZYŻEWSKI, KUBAT, NAWARA, OLSZEWSKI, OSOWSKI, PRUSZKOWSKI, SŁOWIŃSKI e TRAMŚ. Un seggio di supplente diviene vacante in seguito alla nomina a membro del sig. WRONA, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata dell’attuale mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
a) |
quali membri:
Articolo 2 |
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŽERJAV
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
Commissione
15.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2008
relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia
[notificata con il numero C(2008) 1525]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/303/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In Slovacchia si è manifestato un focolaio di peste suina classica. |
(2) |
Tale focolaio può mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti da essi derivati. |
(3) |
La Slovacchia ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2). |
(4) |
Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di suini vivi sono definite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (3). |
(5) |
Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di sperma di suini sono definite dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (4). |
(6) |
Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di ovuli ed embrioni di suini sono definite dalla decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina (5). |
(7) |
In attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è opportuno adottare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, misure di protezione provvisorie. |
(8) |
La presente decisione sarà riesaminata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, in particolare gli articoli 9, 10 e 11, la Slovacchia garantisce che:
a) |
non si effettui il trasporto di suini da e verso allevamenti di suini situati nelle aree indicate nell’allegato; |
b) |
il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle aree indicate nell’allegato, e diretti verso macelli situati in dette aree così come il transito di suini in tali aree sono autorizzati solo sulle strade principali e su ferrovia conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dalle autorità competenti, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini. |
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) le autorità competenti possono autorizzare il trasporto diretto di suini a un macello situato nell’area indicata nell’allegato o, in casi eccezionali, verso macelli designati al di fuori di tale area in Slovacchia, per la macellazione immediata.
Articolo 2
1. La Slovacchia provvede affinché, tranne qualora i suini siano inviati direttamente a un macello per la macellazione immediata, non vengano spediti suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che gli animali non:
a) |
provengano da un'azienda situata in un'area non compresa tra quelle indicate nell'allegato; |
b) |
siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita, se sono di età inferiore a 30 giorni; |
c) |
provengano da un'azienda nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni precedenti la spedizione dei suini in questione. |
2. La competente autorità veterinaria della Slovacchia provvede affinché la spedizione di suini verso altri Stati membri sia notificata alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro di transito tre giorni prima della spedizione stessa.
Articolo 3
1. La Slovacchia provvede affinché non venga spedita alcuna partita di sperma suino verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detto sperma non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato.
2. La Slovacchia assicura che non venga spedita alcuna partita di ovuli ed embrioni di suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree di cui all'allegato.
Articolo 4
La Slovacchia provvede affinché:
a) |
il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente: «Animali conformi alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia»; |
b) |
il certificato sanitario di cui alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma suino proveniente dalla Slovacchia sia completato come segue: «Sperma conforme alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia»; |
c) |
il certificato sanitario di cui alla decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente: «Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia». |
Articolo 5
La Slovacchia provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini o entrati in un’azienda in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.
Articolo 6
Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati agli scambi per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(5) GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.
ALLEGATO
Tutto il territorio della Slovacchia.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
15.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/10 |
AZIONE COMUNE 2008/304/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2008
che modifica e proroga l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX (1). |
(2) |
Il 22 novembre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/760/PESC (2) che modifica e proroga l’azione comune 2005/190/PESC fino al 30 aprile 2008. |
(3) |
L’azione comune 2005/190/PESC dovrebbe essere ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2008. |
(4) |
L’importo di riferimento finanziario pari a 10 Mio EUR previsto nell’azione comune 2005/190/PESC è stato completato da un importo di 11,2 Mio EUR nell’azione comune 2006/708/PESC del Consiglio (3) che dovrebbe coprire altresì le spese da sostenere nel restante periodo della missione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2005/190/PESC è modificata come segue:
1) |
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione per il periodo dal 7 marzo 2005 al 30 giugno 2008 è pari a 21,2 Mio EUR.»; |
2) |
all’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa scade il 30 giugno 2008.» |
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.
(2) GU L 305 del 23.11.2007, pag. 58.
(3) GU L 291 del 21.10.2006, pag. 43.