ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 102

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
12 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 330/2008 della Commissione, dell'11 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 331/2008 della Commissione, dell'11 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 332/2008 della Commissione, dell'11 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 che stabilisce modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

17

 

*

Regolamento (CE) n. 333/2008 della Commissione, dell'11 aprile 2008, relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio

19

 

*

Regolamento (CE) n. 334/2008 della Commissione, dell'11 aprile 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

20

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/297/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2008, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia [notificata con il numero C(2008) 1092]  ( 1 )

22

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/298/PESC del Consiglio, del 7 aprile 2008, che modifica la decisione 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea

25

 

*

Azione comune del Consiglio 2008/299/PESC, del 7 aprile 2008, che modifica l'azione comune 2004/551/PESC relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO (CE) N. 330/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

74,4

MA

65,9

TN

111,3

TR

98,3

ZZ

87,5

0707 00 05

EG

178,8

JO

175,9

MA

43,7

TR

133,0

ZZ

132,9

0709 90 70

MA

91,8

TR

130,6

ZZ

111,2

0805 10 20

EG

50,3

IL

57,7

MA

53,7

TN

55,2

TR

68,0

US

51,9

ZZ

56,1

0805 50 10

AR

117,5

TR

136,6

ZA

122,8

ZZ

125,6

0808 10 80

AR

86,0

BR

88,0

CL

89,2

CN

87,0

MK

46,6

NZ

117,5

US

114,8

UY

76,8

ZA

77,1

ZZ

87,0

0808 20 50

AR

81,7

CL

117,3

CN

78,4

UY

89,6

ZA

98,2

ZZ

93,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.4.2008   

IT

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L 102/3


REGOLAMENTO (CE) N. 331/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (2).

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.

(4)

La Commissione ha offerto la possibilità ai vettori aerei interessati di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione, nonché dal Comitato per la sicurezza aerea, istituito a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (3).

(5)

La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(7)

La Francia ha comunicato alla Commissione di aver adottato un divieto operativo immediato su tutte le attività del vettore Albatross Avia Ltd, certificato in Ucraina, in quanto si tratta in realtà del vettore ucraino Volare, già sottoposto a divieto operativo (4). La Francia ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006.

(8)

Il vettore in questione non ha prodotto prove adeguate a dissipare le preoccupazioni sollevate dalla Francia.

(9)

Facendo seguito a consultazioni con la Commissione e alcuni Stati membri, le autorità competenti dell'Ucraina hanno trasmesso alla Commissione la decisione con la quale revocano al vettore in questione il Certificato di operatore aereo (COA). Pertanto, sulla base dei criteri comuni, non sono necessarie ulteriori iniziative nei confronti di Albatross Avia Ltd.

(10)

La Commissione, tuttavia, si preoccupa per la circostanza che le competenti autorità ucraine abbiano potuto rilasciare un Certificato di operatore aereo ad un'impresa che, sostanzialmente, è un vettore aereo già sottoposto a divieto operativo. Qualora tale situazione dovesse ripetersi essa verrebbe considerata come la prova che le suddette autorità non soddisfano i criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(11)

Sono state riscontrate gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Ukraine Cargo Airways, certificato in Ucraina, che riguardano tutti i tipi di aeromobili. Tali carenze sono state individuate nel corso di ispezioni a terra effettuate da Austria, Ungheria, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Polonia, Paesi Bassi e Spagna (5), nell'ambito del programma SAFA.

(12)

L'Austria ha comunicato alla Commissione di aver adottato un divieto operativo immediato per l'aeromobile del tipo AN-12 della Ukraine Cargo Airways, che ha operato finora verso l'Austria, tenendo conto dei criteri comuni, nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 2111/2005 e ha presentato inoltre alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006.

(13)

La ragioni che hanno indotto l'Austria a imporre la suddetta misura sono le seguenti: a) gravi e comprovate carenze in materia di sicurezza da parte del vettore sulla base di rapporti indicanti gravi carenze in materia di sicurezza e persistente inadempienza da parte dello stesso a porre rimedio alle carenze rilevate dalle ispezioni a terra, effettuate nell'ambito del programma SAFA e precedentemente comunicate al vettore; b) mancanza di capacità del vettore di porre rimedio alle suddette carenze in materia di sicurezza dimostrata da inadeguate e insufficienti azioni correttive adottate in seguito all'individuazione delle suddette gravi carenze; c) mancanza di capacità e volontà delle autorità responsabili della supervisione del vettore in questione di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, dimostrata dalla mancanza di cooperazione con le competenti autorità dell'Austria che hanno effettuato le ispezioni a terra e dalla insufficiente capacità di applicare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza.

(14)

Le carenze in materia di sicurezza individuate dall'Austria e da altri Stati membri su aeromobili dei tipi AN-12, AN-26 e IL-76 riguardavano gli stessi settori. Inoltre, tali carenze hanno continuato a manifestarsi durante il periodo preso in esame. Ciò dimostra la natura sistemica di tali carenze.

(15)

Nel corso delle consultazioni con la Commissione e alcuni Stati membri, Ukraine Cargo Airways ha presentato un piano di azione correttivo che, secondo il vettore, pone rimedio a tutte le carenze in materia di sicurezza nei settori della manutenzione, dell'engineering e dell'operatività, individuate su tutti i tre tipi di aeromobili con i quali il vettore opera nella Comunità. Tuttavia, nel corso di queste consultazioni il vettore non è stato in grado di dimostrare l'adeguatezza delle azioni correttive proposte. In particolare, il vettore non è stato in grado di dimostrare l'adeguatezza delle azioni proposte in materia di disciplina operativa e non è riuscito a spiegare come mai le ispezioni degli aeromobili utilizzati dal vettore per volare nella Comunità hanno rivelato le stesse carenze riscontrate prima dell'imposizione da parte dell'Austria del divieto operativo, nonostante l'attuazione di varie misure previste dal piano proposto nei settori di attività di tutti i tipi di aeromobili utilizzati dal vettore in questione.

(16)

Durante le stesse consultazioni, le autorità competenti dell'Ucraina hanno trasmesso delle informazioni in merito alla loro decisione di limitare il COA del vettore, rimuovendo gli aeromobili AN-12 con i contrassegni di immatricolazione UR-UCK, UR-UDD e UR-UCN con i quali Ukraine Cargo Airways ha operato in Austria e in altri Stati membri, ponendoli in manutenzione e proibendo l'operatività degli aeromobili IL-76 con i contrassegni di immatricolazione UR-UCA, UR-UCC, UR-UCD, UR-UCH, UR-UCO, UR-UCQ UR-UCT, UR-UCU, UR-UCW e UR-UCX fino al 19 novembre 2008. Il vettore ha operato con alcuni di questi aeromobili (UR-UCA, UR-UCO e UR-UCU) nella Comunità. Le suddette autorità, inoltre, hanno confermato il loro avallo al piano di azione correttivo del vettore e si sono impegnate a verificare l'esecuzione delle azioni correttive da parte di Ukraine Cargo Airways prima di autorizzare il vettore a riprendere le operazioni di volo con gli aeromobili del tipo AN-12 nella Comunità.

(17)

La Commissione prende atto delle misure adottate dalle competenti autorità dell'Ucraina per quanto riguarda gli aeromobili AN-12 e IL-76. Essa ritiene, tuttavia, che l'adozione delle misure correttive non sia sufficiente a porre rimedio alla natura sistemica delle carenze individuate che riguardano tutti i tipi di aeromobili finora utilizzati dal vettore nelle sue operazioni nella Comunità. Inoltre, la Commissione ritiene che i risultati delle ispezioni a terra (6) eseguite sull'aeromobile del tipo AN-26 dopo le consultazioni tenutesi con il vettore e le sue autorità e dopo che il vettore ha iniziato ad effettuare azioni correttive sotto il controllo delle sue autorità, indicano che tali azioni correttive non offrono una adeguata soluzione delle carenze comprovate in materia di sicurezza su questo tipo di aeromobile o su qualsiasi altro tipo di aeromobile operato da questo vettore nella Comunità.

(18)

Il vettore ha presentato, il 1o aprile 2008, una documentazione contenente un piano di azione correttivo riveduto, che tiene conto delle modifiche richieste dalle autorità competenti dell'Ucraina in seguito ad un audit effettuato sulla compagnia. Il vettore ha inoltre avuto la possibilità di presentare alla Commissione e al Comitato per la sicurezza aerea le iniziative intraprese il 2 aprile; esso, tuttavia, non è stato in grado di dimostrare l'adeguatezza delle azioni rivedute proposte per quanto riguarda la disciplina operativa e non è riuscito a spiegare come tali azioni costituirebbero soluzioni durevoli per tutte le carenze in materia di sicurezza precedentemente individuate. Pertanto, la suddetta documentazione dovrà essere ulteriormente esaminata per verificare se le carenze in materia di sicurezza precedentemente individuate siano state corrette in modo adeguato.

(19)

In attesa del completamento del suddetto esame e in assenza di azioni correttive in grado di eliminare senza ritardi il persistere di carenze sistemiche in materia di sicurezza, la Commissione ritiene che al vettore in questione non debba essere consentito di operare nella Comunità fino a quando non sia stato accertato che sono state adottate le misure adeguate per assicurare il rispetto degli standard di sicurezza pertinenti all'esercizio di qualsiasi aeromobile utilizzato da Ukraine Cargo Airways.

(20)

Sulla base dei criteri comuni di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene che Ukraine Cargo Airways non soddisfi le pertinenti norme di sicurezza. Il suddetto vettore deve quindi essere dichiarato soggetto a divieto operativo per la totalità delle sue attività ed essere incluso nell'allegato A.

(21)

La Commissione ritiene che l'esercizio generale della sorveglianza in materia di sicurezza ed in particolare l'attuazione e l'applicazione dei pertinenti standard di sicurezza da parte delle competenti autorità dell'Ucraina deve essere rafforzato al fine di assicurare azioni correttive sostenibili da parte dei vettori sotto il suo controllo regolamentare. Il numero sempre crescente di vettori che sono oggetto di misure eccezionali da parte di Stati membri e che di conseguenza vengono inclusi nell'allegato A deve essere esaminato con urgenza da parte delle autorità competenti dell'Ucraina. Pertanto tali autorità sono invitate a presentare un piano di misure diretto a migliorare l'esercizio della sorveglianza in materia di sicurezza degli operatori nell'ambito dei loro controlli regolamentari e degli aeromobili immatricolati in Ucraina che vengono utilizzati per attività nella Comunità. La Commissione seguirà da vicino l'attuazione di queste misure, fra cui quelle di cui ai considerandi 15 e 18, al fine di presentare un progetto di misure adeguate alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

(22)

È stata dimostrata la non ottemperanza agli standard specifici di sicurezza stabiliti dalla Convenzione di Chicago da parte di Cubana de Aviación. Tali carenze sono state individuate dal Regno Unito nel corso di una ispezione a terra effettuata nell'ambito del programma SAFA (7).

(23)

Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'adozione di un divieto operativo immediato nei confronti dell'aeromobile del tipo Ilyushin Il-62, con contrassegni di immatricolazione CU-T1283 e CU-T1284 di Cubana de Aviación, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005. Tali aeromobili non sono attualmente dotati di EGPWS — Enhanced Ground Proximity Warning System, impianto necessario per operare nella Comunità in conformità all'allegato 6 della Convenzione di Chicago.

(24)

In seguito a consultazioni con la Commissione e alcuni Stati membri, le autorità competenti della Repubblica di Cuba hanno adottato la decisione di limitare il COA di Cubana de Aviacion per escludere l'aeromobile IL-62 da tutte le attività del vettore nella Comunità, fino a quando su tale macchina non sarà stato installato l'EGPWS. Inoltre, le suddette autorità si sono impegnate a garantire che l'EGPWS sarà installato entro il 15 giugno 2008, su tutti gli aeromobili di tale vettore che operano nella Comunità. Infine, le competenti autorità della Repubblica di Cuba si sono impegnate a verificare che tutte le carenze riscontrate in materia di sicurezza, inclusa l'installazione di EGPWS, siano efficacemente corrette da Cubana de Aviacion entro tale data e a trasmettere i risultati di tale verifica alla Commissione prima che il suddetto vettore possa riprendere le operazioni di volo con gli aeromobili del tipo IL-62 nella Comunità.

(25)

Sulla base dei criteri comuni di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 2111/2005 e tenendo conto delle iniziative intraprese dalle autorità competenti della Repubblica di Cuba si giudica che non siano necessari ulteriori interventi. La Commissione riferirà agli Stati membri in merito alle azioni correttive alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea. Tuttavia, qualora le misure in questione dovessero essere giudicate non soddisfacenti, la Commissione presenterà al Comitato un progetto di misure appropriate.

(26)

È stato accertato che l'aeromobile del tipo Beech 1900, con contrassegno di immatricolazione S7-IDC del vettore Islands Development Company, certificato nelle Seychelles non è dotato di EGPWS — Enhanced Ground Proximity Warning System, impianto necessario per poter operare nella Comunità, in conformità all'allegato 6 della Convenzione di Chicago. Inoltre non hanno potuto essere esibiti i documenti certificati che, secondo la Convenzione di Chicago devono essere sempre tenuti a bordo. Tali carenze sono state individuate dalla Francia nel corso di un'ispezione a terra effettuata nell'ambito del programma SAFA (8).

(27)

La Francia ha comunicato alla Commissione di aver adottato un divieto operativo immediato per l'aeromobile summenzionato di questo vettore tenendo conto dei criteri comuni, nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e ha presentato inoltre alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006.

(28)

Con lettera dell'11 marzo 2008, l'Autorità per l'aviazione civile delle Seychelles ha confermato che il vettore Island Development Company, certificato nelle Seychelles, si è attivato per installare l'EGPWS sul suo aeromobile Beech 1900D con contrassegno di immatricolazione S7-IDC. L'EGPWS è stato ordinato e installato il 26 marzo 2008. Un certificato di conferma della suddetta installazione è stato trasmesso dal vettore in occasione di un incontro con la Commissione il 31 marzo 2008. Inoltre, le autorità competenti delle Seychelles hanno confermato che copie certificate dei documenti prescritti sono state trasferite a bordo a partire dal 27 febbraio 2008.

(29)

Sulla base dei criteri comuni, si constata che Islands Development Company ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e che pertanto non deve essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato A.

(30)

Hewa Bora Airways non utilizza più nella Comunità, sotto la vigilanza delle autorità competenti del Belgio, il proprio aeromobile del tipo Boeing B767-266ER, n. di costr. 23 178, con contrassegno di immatricolazione 9Q-CJD, incluso nell'allegato B. Dato che non può più essere garantito il regime provvisorio di ispezioni a terra e controllo di questo aeromobile, deve esserne vietata anche l'operatività.

(31)

Di conseguenza il vettore deve essere sottoposto a divieto per tutte le sue attività e deve essere trasferito dall'allegato B all'allegato A.

(32)

In seguito all'invito delle autorità competenti dell'Angola e del vettore TAAG Angola Airlines, un gruppo di esperti della Commissione e degli Stati membri ha effettuato una missione conoscitiva in tale paese tra il 18 e il 22 febbraio 2008. Nel corso della missione il vettore ha presentato una versione aggiornata del proprio piano di azione correttivo e preventivo, diretto a ripristinare la conformità agli standard ICAO. La relazione del gruppo segnala che TAAG Angola Airlines ha compiuto buoni progressi nell'attuazione del suo piano d'azione nel senso che, complessivamente, più del cinquanta percento delle azioni può essere considerato completato. In particolare, esso ha reagito, in larga misura, alle osservazioni mosse in materia di operazioni di volo e a terra. Il vettore è stato invitato a proseguire nei suoi sforzi verso la piena attuazione del piano d'azione correttivo. Inoltre, il gruppo ha osservato che il vettore ha completato il primo passo di una completa ricertificazione da parte delle competenti autorità dell'Angola.

(33)

Il gruppo ha osservato il persistere di notevoli carenze nei settori del mantenimento dell'aeronavigabilità e della manutenzione, che erano state segnalate a TAAG Angola Airlines e alle sue autorità e che dovrebbero essere adeguatamente corrette prima di un'eventuale modifica del divieto operativo imposto al vettore.

(34)

Il gruppo ha inoltre esaminato il piano di azione correttivo proposto dalle competenti autorità dell'Angola (INAVIC) diretto a migliorare l'esercizio della sorveglianza in materia di sicurezza di TAAG Angola Airlines e di tutti i vettori sotto il suo controllo regolamentare. A questo fine il gruppo ha valutato il grado di conformità di INAVIC agli standard ICAO applicabili anche sulla base dei risultati dell'audit ICAO USOAP eseguito nel novembre 2007. La relazione del gruppo ricorda che il 16 gennaio 2008 è stata pubblicata una nuova legge sull'aviazione civile e che INAVIC sta procedendo verso l'istituzione di un'autorità per l'aviazione civile indipendente e ben strutturata. Il gruppo ha osservato, tuttavia, che le nuove disposizioni della legge sull'aviazione civile e i relativi regolamenti attuativi specifici non sono ancora stati attuati e che per il momento tutti i vettori dell'Angola hanno dei Certificati di operatore aereo che non sono conformi all'allegato 6 della Convenzione di Chicago. INAVIC è stata invitata a proseguire nella ristrutturazione della sua organizzazione, ad avanzare il più rapidamente possibile nella sua costruzione di capacità, nonché a continuare con determinazione nel processo di ricertificazione dei vettori per dimostrare il rispetto della regolamentazione dell'Angola e degli standard ICAO applicabili e riferire sui risultati ottenuti, al momento opportuno, alla Commissione.

(35)

La Commissione riconosce gli sforzi fatti da TAAG Angola Airlines e da INAVIC verso l'attuazione di tutte le misure necessarie per conformarsi ai pertinenti standard di sicurezza. La Commissione ritiene, tuttavia, che la decisione di ritirare TAAG Angola Airlines dall'elenco comunitario sarebbe, in questo momento, prematura in quanto sussistono ancora notevoli carenze in materia di sicurezza che devono essere affrontate sia dal vettore che dalle autorità competenti. Inoltre, è ancora in corso il processo di ricertificazione di TAAG Angola Airlines nonché degli altri vettori da parte delle autorità competenti. La Commissione osserva che affinché il processo di ricertificazione possa essere completato nel lasso di tempo indicato dalle competenti autorità dell'Angola, è necessario un sostanziale incremento delle risorse umane e finanziarie.

(36)

La Commissione ritiene che il rispetto delle autorità competenti dell'Angola degli standard obbligatori e delle pratiche raccomandate dell'ICAO e in particolare l'esercizio della sorveglianza dipendono anche dai mezzi finanziari a disposizione di queste autorità. La Commissione attende di ricevere, a tempo debito, le relazioni sui progressi compiuti da parte di TAAG Angola Airlines e INAVIC.

(37)

La Commissione e alcuni Stati membri hanno tenuto delle consultazioni il 14 dicembre 2007 e il 12 marzo 2008 con Mahan Air e le competenti autorità della Repubblica islamica dell'Iran in merito alla verifica da parte di quest'ultime della graduale attuazione delle azioni correttive da parte del vettore in questione. In particolare, nel corso delle consultazioni del 14 dicembre 2007, la Commissione ha chiesto che l'eventuale documentazione relativa ai progressi compiuti nell'attuazione delle azioni correttive da parte di Mahan Air venga presentata alla Commissione entro fine febbraio 2008.

(38)

Nel corso delle consultazioni svoltesi il 12 marzo 2008, le autorità competenti della Repubblica islamica dell'Iran hanno dichiarato di aver ispezionato il vettore Mahan Air e di aver riscontrato che tutte le carenze in materia di sicurezza sono state corrette in modo soddisfacente. Tuttavia, né il vettore né le sue autorità hanno presentato una documentazione in grado di comprovare la messa in atto di misure correttive e dimostrare l'adeguatezza di tali misure a fornire soluzioni sostenibili, nonché assicurare l'effettiva conformità al piano di azione correttivo presentato nei mesi di settembre e novembre 2007.

(39)

Le autorità competenti della Repubblica islamica dell'Iran hanno presentato alla Commissione, in data 26 marzo 2008, una documentazione dettagliata sui progressi compiuti e del materiale sull'attuazione delle misure correttive da parte di Mahan Air in seguito ad un audit effettuato sulla compagnia. La Commissione intende esaminare la suddetta documentazione al fine di verificare se le carenze in materia di sicurezza precedentemente individuate siano state corrette in modo adeguato.

(40)

Fino al completamento del suddetto esame, la Commissione ritiene che non sussistano prove sufficienti che dimostrino che il vettore ha completato le azioni correttive dirette a eliminare le carenze che hanno portato al suo inserimento nell'elenco comunitario.

(41)

Sulla base dei criteri comuni si constata che, per il momento, non è stato accertato che Mahan Air abbia adottato tutte le misure richieste per conformarsi agli standard di sicurezza pertinenti e che pertanto non può ancora essere ritirato dall'allegato A. La Commissione intende continuare a cooperare con le autorità competenti della Repubblica islamica dell'Iran al fine di monitorare l'attuazione di misure correttive da parte di Mahan Air e garantire che il vettore in questione adotti soluzioni sostenibili nel lungo termine. A questo fine essa intende effettuare una visita nei prossimi mesi.

(42)

Come indicato nel regolamento (CE) n. 1400/2007, in virtù di una decisione delle competenti autorità della Federazione russa, in data 26 novembre 2007, alcuni vettori aerei certificati dalle suddette autorità, sono autorizzati ad operare nella Comunità solo con apparecchiature specifiche. Si tratta dei seguenti vettori e aeromobili: Krasnoyarsk Airlines: aeromobile Boeing B-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), B-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), B-767 (EI-DMP/DMH), Tupolev Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: aeromobile Airbus А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: aeromobile Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: aeromobile Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: aeromobile ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: aeromobile Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: aeromobile Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: aeromobile Тu-154М (RA-85700/85794) e B-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: aeromobile Тu-204 (RA-64018/64020). Inoltre, secondo la stessa decisione, alcuni vettori aerei non sono autorizzati ad operare nella Comunità con determinati aeromobili; si tratta dei seguenti vettori e aeromobili: Orenburg Airlines: aeromobile Tu-154 (RA-85768) e B-737-400 (VP-BGQ); Air Company Tatarstan: aeromobile Tu-154 (RA85101 e RA-85109); Air Company Sibir: aeromobile B-737-400 (VP-BTA); e Rossija: aeromobile Tu-154 (RA-85753 e RA-85835).

(43)

Le autorità competenti della Federazione russa hanno informato la Commissione, il 26 marzo 2008, che intendevano modificare la loro decisione del 26 novembre 2007, relativa alle restrizioni operative imposte a determinati vettori certificati nella Federazione russa, in modo che tutte le precedenti restrizioni operative imposte a tutti i vettori interessati venissero rimosse a decorrere dal 25 aprile 2008.

(44)

Le autorità competenti della Federazione russa sono state invitate dalla Commissione, il 27 marzo, a presentare alla Commissione e al Comitato per la sicurezza aerea, la prova delle informazioni affidabili in merito al miglioramento del sistema di monitoraggio interno dei vettori interessati, per quanto riguarda la sicurezza dei loro voli, che le ha indotte a prendere in considerazione la decisione di togliere le restrizioni operative ai vettori interessati. Esse si sono impegnate a presentare tali informazioni al più tardi entro il 9 aprile 2008 e, assieme ad ogni vettore interessato, a procedere a presentazioni alla Commissione e agli Stati membri, relative alla questione della sicurezza di questi vettori prima dell'entrata in vigore della loro decisione. Qualora tali informazioni dovessero essere presentate alla Commissione ad una data successiva, le autorità competenti della Federazione russa si sono impegnate, il 2 aprile 2008, presso il Comitato per la sicurezza aerea, a posporre l'entrata in vigore della suddetta decisione d'accordo con la Commissione.

(45)

La Commissione prende atto della decisione prevista dalle competenti autorità della Federazione russa ed intende esaminare il materiale che tali autorità si sono impegnate a presentare alla luce dei piani di azione correttivi precedentemente presentati dai vettori interessati alla Commissione. La Commissione intende coordinare con le autorità competenti della Federazione russa i risultati del suo esame prima dell'entrata in vigore della summenzionata decisione.

(46)

Nel frattempo, restano in vigore le disposizioni della decisione delle autorità competenti della Federazione russa del 26 novembre 2007; pertanto, le attività nella Comunità dei summenzionati vettori devono aver luogo solo alle condizioni previste dalla suddetta decisione e menzionate ai considerandi 34-36 del regolamento (CE) n. 1400/2007.

(47)

La Commissione intende monitorare l'attività dei vettori summenzionati ed esaminare le loro condizioni di sicurezza alla luce dei risultati del processo già indicato, allo scopo di adottare, se necessario, misure appropriate per assicurare che tutti gli standard pertinenti siano rispettati nella Comunità, tenendo conto del disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(48)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove dell'avvenuto ritiro del Certificato di operatore aereo a Galaxy Air per motivi di sicurezza. Dato che il vettore in questione, certificato nella Repubblica del Kirghizistan, ha conseguentemente cessato l'attività, è opportuno ritirarlo dall'elenco di cui all'allegato A.

(49)

La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui il vettore Ceiba Intercontinental effettua servizi commerciali sulla base di un COA rilasciato dalle autorità competenti della Guinea Equatoriale ed ha chiesto alle suddette autorità di presentare tutte le informazioni pertinenti relative a tale compagnia. Le autorità competenti della Guinea Equatoriale non hanno risposto alla richiesta della Commissione.

(50)

Sulla base dei criteri comuni di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 2111/2005, il vettore Ceiba Intercontinental deve essere sottoposto a divieto operativo e deve quindi essere incluso nell'allegato A.

(51)

Il vettore aereo Cronos Airlines, certificato nella Guinea Equatoriale, ha presentato una documentazione alla Commissione, chiedendo di essere escluso dall'allegato A, dichiarando che l'aeromobile da esso operato, è noleggiato con formula «wet lease» su base «ACMI» (aeromobile, equipaggio, manutenzione, assicurazione) da un vettore certificato nella Repubblica del Sud Africa.

(52)

La Commissione ritiene che la documentazione presentata da Cronos Airlines non giustifichi la cancellazione dall'allegato A. Tuttavia, tutti i vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(53)

Le autorità competenti dello Swaziland hanno chiesto che i vettori Royal Swazi Airways Corporation e Scan Air Charter siano esclusi dall'allegato A in quanto tali vettori non possiedono più alcun aeromobile e quindi non effettuano alcun servizio. Esse hanno richiesto che anche il vettore Swaziland Airlink sia rimosso dall'allegato A in quanto tale vettore effettua servizi con aeromobili certificati, sottoposti a manutenzione e con equipaggi con licenza della Repubblica del Sud Africa. Le autorità competenti dello Swaziland convalidano i certificati, le autorizzazioni e le licenze in questione.

(54)

Per quanto riguarda Royal Swazi Airways Corporation e Scan Air Charter la Commissione ritiene che il loro ritiro dall'allegato A non sia giustificato, in quanto non vi sono prove che tali vettori abbiano cessato di esistere. Per quanto riguarda il vettore Swaziland Airlink, la Commissione ritiene che il ritiro dall'allegato A non sia giustificato. Tuttavia, tutti i vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non sottoposto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutti gli standard di sicurezza pertinenti.

(55)

Il 25 marzo 2008, la Commissione ha ricevuto un nuovo piano di azione preparato dalle autorità competenti dell'Indonesia, che non è stato accompagnato dalle prove documentali della sua attuazione e che dimostra che il completamento di varie azioni fondamentali non è previsto prima del settembre 2008. Tale informazione non è sufficiente a dimostrare che le autorità nazionali, nella fase attuale, siano in grado di garantire la sorveglianza di tutti i vettori da esse certificati, incluso Garuda.

(56)

La Commissione continuerà a fornire assistenza tecnica e a sostenere con decisione gli sforzi dell'Indonesia verso l'attuazione delle misure necessarie per assicurare che la sicurezza sia garantita.

(57)

Tuttavia, per il momento la Commissione ritiene che tali autorità non abbiano dimostrato di aver completato le azioni correttive proposte per assicurare la conformità ai pertinenti standard di sicurezza e che quindi nessuno dei vettori indonesiani può, nella fase attuale, essere ritirato dall'elenco della Comunità, a meno che sia i vettori in questione che le autorità nazionali competenti siano in grado di provare la conformità agli standard ICAO.

(58)

Il vettore Garuda Indonesia Airline ha presentato alla Commissione, il 10 e 18 marzo 2008, un'ampia documentazione, che comprende le risposte della compagnia alle osservazioni mosse dal gruppo di esperti della Commissione e degli Stati membri, nel corso della missione effettuata dal 5 al 9 novembre 2007. La suddetta documentazione è stata attentamente esaminata dalla Commissione, che ha richiesto inoltre un complemento di informazione, allo scopo di completare la valutazione della situazione dal punto di vista della sicurezza del vettore Garuda. Il vettore si è impegnato a trasmettere le informazioni in questione senza ritardi.

(59)

Il 28 marzo 2008, il vettore ha inoltre chiesto formalmente di poter presentare le proprie osservazioni oralmente al Comitato per la sicurezza aerea, nel corso della sua prossima riunione, ed è stato quindi sentito il 3 aprile 2008.

(60)

La Commissione e gli Stati membri hanno preso atto che il vettore ha compiuto dei progressi nell'attuazione delle azioni correttive per rispondere alle osservazioni sollevate dal gruppo di esperti nella sua relazione sulla missione. Tuttavia, è stato anche preso atto che, al fine di conformarsi agli standard ICAO, sono necessarie ulteriori azioni correttive che devono essere completate in una serie di settori, fra i quali la dotazione di tutta la flotta di Boeing 737 del sistema E-GPWS — Enhanced Ground Proximity Warning System, l'applicazione del sistema Flight Data Monitoring su tutta la flotta del vettore, nonché i necessari ulteriori miglioramenti dei sistemi di controllo interno.

(61)

Alla luce delle considerazioni esposte ai considerandi 55-60, la Commissione ritiene che il vettore aereo Garuda Indonesia Airline non possa ancora essere ritirato dall'allegato A.

(62)

A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non dispone di alcun elemento di prova circa la piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori inclusi nell'elenco comunitario aggiornato alla data del 28 novembre 2007, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare di tali vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare assoggettati a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.

(63)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1.

l'allegato A è sostituito dall'allegato A del presente regolamento;

2.

l'allegato B è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1400/2007 (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 12).

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione del 4 luglio 2007, (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10).

(5)  Rapporti sugli incidenti, ACG-2007-36; ACG-2007-43; ACG-2007-56; ACG-2007-150; ACG-2007-205; ACG-2008-42; DGCATR-2007-374; LBA/D-2008-95; LBA/D-2008-117; LBA/D-2008-121; CAO-2007-57; LBA/D-2007-292; MOTLUX-2008-2; CAALAT-2007-14; DGAC-E-2006-801; LBA/D-2007-29; LBA/D-2008-114; LBA/D-2008-120; CAA-NL-2007-137; ENAC-IT-2006-389; LBA/D-2006-684; RCAARO-2006-46; RCAARO-2007-118; ENAC-IT-2007-322; ENAC-IT-2007-432; RCAARO-2006-38; RCAARO-2007-58.

(6)  LBA/D-2008-117, LBA/D-2008-121, MOTLUX-2008-2, BUL-2008-3, LBA/D-2008-114, LBA/D-2008-120.

(7)  CAA-UK-2008-8.

(8)  DGAC/F-2008-152.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell'operatore aereo

AIR KORYO

Sconosciuto

KOR

Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Repubblica islamica dell'Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Sconosciuto

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ucraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ucraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ucraina

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), compresi i seguenti:

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Firma ministeriale (ordinanza 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

Sconosciuto

Sconosciuto

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Sconosciuto

CEL

Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinea equatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/d

Guinea equatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinea equatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

n/d

Guinea equatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dell'Indonesia, compresi i seguenti:

 

 

Indonesia

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonesia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Sconosciuto

Indonesia

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesia

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Sconosciuto

Indonesia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Sconosciuto

Indonesia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Sconosciuto

Indonesia

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Sconosciuto

Indonesia

CARDIG AIR

121-013

Sconosciuto

Indonesia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Sconosciuto

Indonesia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Sconosciuto

Indonesia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesia

EASTINDO

135-038

Sconosciuto

Indonesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Sconosciuto

Indonesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Sconosciuto

Indonesia

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Sconosciuto

Indonesia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesia

KURA-KURA AVIATION

135-016

Sconosciuto

Indonesia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesia

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Sconosciuto

Indonesia

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Sconosciuto

Indonesia

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Sconosciuto

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Sconosciuto

Indonesia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Sconosciuto

Indonesia

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesia

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Sconosciuto

Indonesia

SMAC

135-015

SMC

Indonesia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesia

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Sconosciuto

Indonesia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Sconosciuto

Indonesia

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Sconosciuto

Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonesia

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica del Kirghizistan, compresi i seguenti:

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Repubblica del Kirghizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Repubblica del Kirghizistan

DAMES

20

DAM

Repubblica del Kirghizistan

EASTOK AVIA

15

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

ESEN AIR

2

ESD

Repubblica del Kirghizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Repubblica del Kirghizistan

INTAL AVIA

27

INL

Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR

04

IKA

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Repubblica del Kirghizistan

MAX AVIA

33

MAI

Repubblica del Kirghizistan

OHS AVIA

09

OSH

Repubblica del Kirghizistan

S GROUP AVIATION

6

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Repubblica del Kirghizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Liberia

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Sconosciuto

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Sconosciuto

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Sconosciuto

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Sconosciuto

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Sconosciuto

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Sconosciuto

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Sconosciuto

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Sconosciuto

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Sconosciuto

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Sconosciuto

SZL

Swaziland


(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA

(compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell'operatore aereo

Tipo di aeromobile

Contrassegno di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato di immatricolazione

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L'intera flotta, tranne

LET 410 UVP

L'intera flotta, tranne

D6-CAM (851336)

Comore


(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/17


REGOLAMENTO (CE) N. 332/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 che stabilisce modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario di importazione di determinate carni bovine. Per determinati prodotti è previsto il rilascio, prima dell'importazione, di certificati di autenticità che attestano che i medesimi sono originari del Cile. Il nome dell'autorità che rilascia tali certificati è indicato nell'allegato III del regolamento citato. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in caso di designazione di un nuovo organismo emittente l'allegato III può essere riveduto.

(2)

Il Cile ha comunicato alla Commissione di aver designato un nuovo organismo incaricato del rilascio dei certificati di autenticità a partire dal 1o luglio 2008.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 297/2003.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 297/2003 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 567/2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità:

Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile

Teatinos 20 — Oficina 55

Santiago

Chile»


12.4.2008   

IT

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L 102/19


REGOLAMENTO (CE) N. 333/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 378/2007 ha stabilito le condizioni che permettono agli Stati membri di applicare, nel periodo 2007-2012, una riduzione, detta «modulazione facoltativa», a tutti gli importi relativi ai pagamenti diretti erogati sul loro territorio nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2).

(2)

Il Portogallo ha deciso di applicare la modulazione facoltativa a partire dal 2008 con un tasso annuo di riduzione del 10 %.

(3)

Per poter stimare gli importi netti ottenuti con l'applicazione della modulazione facoltativa che saranno messi a disposizione del Portogallo come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale è necessario fissare i massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007 sono i seguenti:

Anno civile

Milioni EUR

2008

20,4

2009

20,4

2010

20,4

2011

20,4

2012

20,4

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).


12.4.2008   

IT

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L 102/20


REGOLAMENTO (CE) N. 334/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto che ha la seguente composizione (% in peso):

alcol etilico

superiore a 90,0

acqua

inferiore a 7,4

glicole etilenico

1,3

butanone

1,3

Il prodotto è confezionato in bottiglie da 1 o 3 litri ed in contenitori da circa 100 litri.

A seconda del confezionamento, il prodotto potrebbe essere utilizzato, direttamente o diluito in acqua, anche come preparazione antigelo o liquido preparato per lo sbrinamento.

2207 20 00

La classificazione è determinata dalle regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00.

L'aggiunta di butanone e, in misura minore di glicole etilenico, rende il prodotto inadatto al consumo umano ma non agli utilizzi industriali.

La bassa percentuale di glicole etilenico non conferisce al prodotto la caratteristica di preparazione antigelo o liquido preparato per lo sbrinamento di cui alla voce 3820.

Pertanto il prodotto deve essere classificato come alcol etilico denaturato del codice NC 2207 20 00.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia

[notificata con il numero C(2008) 1092]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/297/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/779/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (2) è stata adottata a fronte della presenza di tale malattia in Italia. Tale decisione stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e per quelle non riconosciute indenni.

(2)

A seguito della comparsa nel 2007 di focolai della malattia vescicolare dei suini in talune province italiane riconosciute indenni da tale malattia, tale Stato membro ha preso provvedimenti a norma della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3).

(3)

L'Italia ha peraltro sospeso la qualifica di indenni dalla malattia vescicolare dei suini alle province che presentano un probabile rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. Inoltre l'Italia ha vietato i movimenti di suini dalle suddette province verso altre zone d'Italia e altri Stati membri.

(4)

I provvedimenti che l'Italia ha adottato si sono dimostrati efficaci. È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/779/CE allo scopo di introdurre la sospensione della qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini relativamente a una provincia appartenente a una regione riconosciuta indenne da tale malattia, in modo da consentire all'Italia di reagire prontamente e con trasparenza all'eventuale comparsa di focolai di tale malattia all'interno di regioni che ne siano già state riconosciute indenni. La possibilità di sospensione deve pertanto essere limitata nel tempo e qualora il rischio permanga allo scadere del periodo fissato, occorre adottare una decisione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE.

(5)

Inoltre, i centri di raccolta dei suini costituiscono spesso la fonte primaria per la propagazione della malattia vescicolare dei suini. L'Italia ha preso di conseguenza provvedimenti per migliorare il controllo dei trasferimenti dei suini dai centri di raccolta e per evitare qualsiasi possibilità di propagazione della malattia. È opportuno pertanto incrementare tali provvedimenti, relativamente alla sorveglianza dei centri di raccolta dei suini e in particolare relativamente alle procedure di controllo e campionamento.

(6)

La decisione 2005/779/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/779/CE è modificata come segue:

1)

Il titolo del capitolo II è sostituito dal seguente:

 

«RICONOSCIMENTO DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DELLE AZIENDE ITALIANE INDENNI DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI»

2)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Sospensione del riconoscimento della qualifica di indenne per province appartenenti a regioni riconosciute indenni

1.   L'Italia garantisce che qualora si rilevino focolai della malattia vescicolare dei suini in una provincia appartenente a una regione riconosciuta indenne da tale malattia, il riconoscimento, per tale provincia, è immediatamente sospeso a meno che l'origine dell'infezione non risulti chiaramente essere un focolaio secondario e che i risultati di un'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 8, della direttiva 92/119/CEE in merito alla comparsa dei focolai non abbia dimostrato che il rischio di una propagazione ulteriore della malattia sia trascurabile.

2.   I provvedimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano alla provincia cui è fatto riferimento nel paragrafo 1.

3.   L'Italia può riconoscere nuovamente la qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini alla provincia cui è fatto riferimento nel paragrafo 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

in tutte le aziende situate nella provincia è stato effettuato in due occasioni, ad un intervallo compreso fra ventotto e quaranta giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo;

b)

sono stati sospesi i provvedimenti relativi alle zone di protezione e di sorveglianza istituite nella provincia intorno ai focolai della malattia vescicolare dei suini conformemente all'allegato II, punti 7.3, 7.4 e 8.3.b), della direttiva 92/119/CEE;

c)

i risultati di un'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/119/CEE in merito alla comparsa di focolai della malattia vescicolare dei suini non hanno dimostrato che sussista il rischio di una propagazione ulteriore della malattia.

4.   L'Italia comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi provvedimento adottato in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 e pubblica tali provvedimenti. La sospensione di cui al paragrafo 1 non può eccedere sei mesi.»

3)

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei centri di raccolta dei suini, il campionamento è effettuato ad intervalli mensili:

a)

per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %;

b)

per le prove virologiche sulle feci prelevate in tutti i recinti in cui i suini sono o sono stati tenuti.»

4)

All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nei centri di raccolta dei suini, il campionamento è effettuato ad intervalli mensili:

a)

per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %;

b)

per le prove virologiche sulle feci prelevate in tutti i recinti in cui i suini sono o sono stati tenuti.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28. Decisione modificata dalla decisione 2007/9/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 15).

(3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 24).


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/25


DECISIONE 2008/298/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

che modifica la decisione 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato la decisione 2001/80/PESC (1) («EUMS»), il cui mandato figurava nell'allegato.

(2)

Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha approvato una serie di quattro misure volte a migliorare la capacità dell'EUMS di effettuare una pianificazione militare precoce a livello strategico per le operazioni condotte dall'UE.

(3)

Il mandato dell'EUMS dovrebbe essere modificato per attuare tali misure, in attesa di un riesame globale del mandato in seguito ad una valutazione dell'attuazione delle misure stesse.

(4)

Il mandato dell'EUMS dovrebbe inoltre riflettere le modifiche introdotte nell'ambito delle strutture e delle procedure del Consiglio in materia di gestione delle crisi in seguito all'ultima modifica del mandato.

(5)

La decisione 2001/80/PESC dovrebbe inoltre essere modificata per tener conto dell'adozione della decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/80/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I membri dello Stato maggiore dell'Unione europea sono soggetti alle norme stabilite nella decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (3).

2)

l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


(1)  GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7. Decisione modificata dalla decisione 2005/395/PESC (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 17).

(2)  GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.

(3)  GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.»;


ALLEGATO

MANDATO E ORGANIZZAZIONE DELLO STATO MAGGIORE DELL'UNIONE EUROPEA (EUMS) (1)

1.   Introduzione

Ad Helsinki gli Stati membri dell'UE hanno deciso di istituire, nell'ambito del Consiglio, nuovi organi politici e militari permanenti che consentano all'UE di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la gamma completa delle attività di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi definiti nel TUE. Come previsto nella relazione di Helsinki, l'EUMS, «in seno alle strutture del Consiglio, fornirà consulenza e sostegno in campo militare alla PECSD, compresa l'esecuzione delle operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell'UE».

Nella riunione del 12 e 13 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione il documento intitolato «Difesa europea: consultazione NATO/UE, pianificazione e operazioni». Il 16 e 17 dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato le proposte dettagliate per l'attuazione di tale documento.

Il 19 novembre 2007 Consiglio si è compiaciuto del rapporto del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) sulla capacità dello Stato maggiore dell'UE di effettuare una pianificazione precoce a livello strategico per le operazioni a guida UE, come richiesto dallo stesso Consiglio nel maggio 2007, approvando le raccomandazioni sull'attuazione delle quattro misure come pacchetto unico, insieme alle azioni individuate nella consulenza militare.

Il mandato dell'EUMS è così definito:

2.   Missione

Lo Stato maggiore assicurerà il tempestivo allarme, la valutazione della situazione e la pianificazione strategica delle missioni e delle attività di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese quelle indicate nella strategia europea in materia di sicurezza.

Tale missione comprende altresì l'identificazione delle forze europee nazionali e multinazionali e l'attuazione delle politiche e delle decisioni in base alle direttive dell'EUMC.

3.   Ruolo

È la fonte di consulenza militare dell'UE;

assicura il collegamento fra l'EUMC, da un lato, e le risorse militari disponibili per l'UE, dall'altro, e fornisce consulenza militare agli organi dell'UE in base alle direttive dell'EUMC;

svolge tre principali funzioni operative: allarme tempestivo, valutazione della situazione e pianificazione strategica;

effettua una pianificazione precoce, tra l'altro per permettere agli Stati membri di valutare il loro potenziale contributo in termini di forze ed all'EUMS di mettere a disposizione competenze adeguate nell'arco di tutto il processo decisionale;

fornisce una capacità di allarme tempestivo; pianifica, valuta e formula raccomandazioni in merito al concetto di gestione delle crisi ed alla strategia militare generale; attua le decisioni e gli orientamenti dell'EUMC;

fornisce appoggio all'EUMC per quanto riguarda la valutazione della situazione e gli aspetti militari di pianificazione strategica (2), nell'intero ambito delle missioni e delle attività di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese quelle indicate nella strategia europea in materia di sicurezza, in tutti i casi di operazioni sotto la guida dell'UE, a prescindere dal fatto che quest'ultima ricorra o meno ai mezzi ed alle capacità della NATO;

fornisce appoggio (su richiesta dell'SG/AR o del CPS) a missioni temporanee in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, allo scopo di fornire, se necessarie, la consulenza e l'assistenza richieste sugli aspetti militari delle attività di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi e di stabilizzazione al termine dei conflitti;

contribuisce al processo di elaborazione, valutazione e revisione degli obiettivi di capacità, tenendo conto della necessità, per gli Stati membri interessati, di garantire la coerenza con il DPP della NATO e con il PARP del PFP secondo le procedure convenute;

opera in stretto coordinamento con l'Agenzia europea per la difesa;

ha la responsabilità di controllare, valutare e formulare raccomandazioni in materia di formazione, esercitazioni e interoperabilità in relazione alle forze e alle capacità che gli Stati membri mettono a disposizione dell'UE;

mantiene la capacità di rafforzare l'HQ nazionale designato per condurre un'operazione autonoma dell'UE;

ha la responsabilità di fornire le capacità necessarie per pianificare e condurre un'operazione militare autonoma dell'UE e, una volta che il Consiglio ha adottato, su parere dell'EUMC, una decisione su un'operazione specifica, mantiene la capacità, nell'ambito dell'EUMS, di istituire rapidamente un centro operativo per tale operazione, specie ove si renda necessaria una reazione di ordine sia civile che militare e quando non è stato individuato alcun HQ nazionale.

4.   Compiti

Fornisce consulenza militare all'SG/AR e agli organi dell'UE sotto la direzione dell'EUMC;

controlla le crisi potenziali affidandosi ad adeguate capacità di intelligence nazionali e multinazionali;

collabora con il Centro di situazione congiunto nel settore dello scambio di informazioni conformemente all'accordo sulla capacità unica di analisi dell'intelligence;

attua la pianificazione militare preventiva a livello strategico;

effettua una pianificazione precoce, tra l'altro per permettere agli Stati membri di valutare il loro potenziale contributo in termini di forze ed all'EUMS di mettere a disposizione competenze adeguate nell'arco di tutto il processo decisionale;

individua ed elenca le forze nazionali e multinazionali europee per operazioni sotto la guida dell'UE in coordinamento con la NATO;

contribuisce allo sviluppo ed alla preparazione (compresa la formazione e le esercitazioni) delle forze nazionali e multinazionali messe a disposizione dell'UE dagli Stati membri. Le modalità delle relazioni con la NATO sono definite nei documenti pertinenti;

organizza e coordina le procedure con gli HQ nazionali e multinazionali, compresi gli HQ della NATO accessibili all'UE, garantendo per quanto possibile la compatibilità con le procedure NATO;

contribuisce agli aspetti militari della dimensione PESD della lotta al terrorismo;

contribuisce allo sviluppo di concetti, dottrina, piani e procedure per il ricorso ai mezzi e alle capacità militari per le operazioni di gestione delle conseguenze di calamità naturali o provocate dall'uomo;

programma, pianifica, conduce e valuta gli aspetti militari delle procedure dell'UE in materia di gestione delle crisi, compresa l'esecuzione delle procedure UE/NATO;

partecipa alla valutazione finanziaria delle operazioni e delle esercitazioni;

mantiene i collegamenti con gli HQ nazionali e gli HQ multinazionali delle forze multinazionali;

stabilisce relazioni permanenti con la NATO conformemente agli «accordi permanenti UE/NATO»;

ospita una squadra di collegamento NATO presso l'EUMS e mantiene una cellula UE presso SHAPE conformemente alla relazione della presidenza sulla PESD, adottata dal Consiglio il 13 dicembre 2004;

stabilisce appropriate relazioni con determinati corrispondenti in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, tra cui l'OSCE e l'UA, con il consenso delle suddette organizzazioni;

contribuisce al necessario processo globale di analisi delle esperienze acquisite;

intraprende la pianificazione strategica di emergenza su iniziativa dell'SG/AR o del CPS;

contribuisce allo sviluppo di un corpus di dottrina e concetti, traendo esperienza dalle operazioni e dalle esercitazioni civili e militari;

elabora concetti e procedure per il centro operativo dell'UE e assicura che il personale, gli impianti e le apparecchiature del centro operativo siano disponibili e pronti per operazioni, esercitazioni e azioni di formazione;

provvede alla manutenzione, all'aggiornamento e alla sostituzione delle apparecchiature del centro operativo dell'UE e alla manutenzione dei locali.

a)   Compiti supplementari in situazioni di gestione delle crisi

Richiede ed elabora informazioni specifiche fornite dalle organizzazioni di intelligence ed altre informazioni pertinenti di tutte le fonti disponibili;

appoggia l'EUMC nei suoi contributi alla direzione di pianificazione iniziale ed alle direttive di pianificazione del CPS;

sviluppa e tratta prioritariamente le opzioni militari strategiche che fungono da base per la consulenza militare che l'EUMC fornisce al CPS attraverso:

la definizione delle opzioni generali iniziali,

il ricorso, laddove appropriato per il sostegno della pianificazione, a fonti esterne che analizzeranno e svilupperanno ulteriormente queste opzioni in modo più dettagliato,

la valutazione dei risultati di questo lavoro più dettagliato e la richiesta di qualsiasi ulteriore lavoro che risultasse necessario,

la presentazione di una valutazione complessiva, con indicazione delle priorità e formulazione delle raccomandazioni, all'occorrenza, all'EUMC;

in coordinamento con gli addetti nazionali alla pianificazione e, laddove appropriato, con la NATO, individua le forze che potrebbero partecipare ad eventuali operazioni sotto la guida dell'UE;

assiste il comandante delle operazioni negli scambi tecnici con paesi terzi che offrono contributi militari ad un'operazione sotto la guida dell'UE e nei preparativi della conferenza sulla costituzione della forza;

continua a controllare le situazioni di crisi;

su richiesta rivolta dalla DG E al DGEUMS, fornisce assistenza alla pianificazione strategica politico-militare di reazione alle crisi effettuata sotto la responsabilità della DG E (preparazione di un CMC, di un’azione comune, ecc.);

su richiesta della DG E al DGEUMS, fornisce assistenza alla pianificazione di reazione alle crisi a livello strategico (missioni esplorative, CMC) effettuata sotto la responsabilità della DG E;

contribuisce alla pianificazione strategica di reazione alle crisi per le operazioni civili/militari congiunte, sviluppando le opzioni strategiche previste nelle procedure di gestione delle crisi. Detta pianificazione compete direttamente al DGEUMS e al DCPCC sotto la direzione generale dell'SG/AR;

su richiesta del DCPCC al DGEUMS, fornisce assistenza alla pianificazione di reazione alle crisi a livello strategico e operativo per le missioni civili effettuate sotto la responsabilità del DCPCC.

b)   Compiti supplementari durante le operazioni

l'EUMS fornisce, mediante la «capacità di sorveglianza», in grado di monitorare tutte le missioni e le operazioni PESD 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assicurare la trasmissione sistematica di informazioni specifiche relative alle operazioni;

l'EUMS, operando sotto la direzione dell'EUMC, controlla in permanenza tutti gli aspetti militari delle operazioni. Effettua analisi strategiche in collegamento con il comandante designato delle operazioni per appoggiare l'EUMC nel ruolo di consulente del CPS incaricato della direzione strategica;

alla luce degli sviluppi politici ed operativi, fornisce all'EUMC nuove opzioni quale base per la consulenza militare che quest'ultimo fornisce al CPS;

contribuisce al nucleo di base rafforzato e, se del caso, al rafforzamento del centro operativo dell'UE;

fornisce il nucleo di base permanente del centro operativo dell'UE;

fornisce assistenza nel coordinamento di operazioni civili. Tali operazioni sono pianificate e condotte sotto l'autorità del DCPCC. Fornisce assistenza nella pianificazione, nel sostegno (compreso l'eventuale impiego di mezzi militari) e nell'esecuzione di operazioni civili (a livello strategico rimane competente la DG E IX).

5.   Organizzazione

l'EUMS opera sotto la direzione militare dell'EUMC, cui riferisce;

è un dipartimento del Segretariato del Consiglio direttamente collegato all'SG/AR ed opera in stretta cooperazione con altri servizi del Segretariato generale del Consiglio;

è diretto da un DGEUMS, un generale a tre stelle;

è composto di personale distaccato dagli Stati membri che agisce nell'ambito di uno statuto internazionale ai sensi del regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio, nonché di funzionari del Segretariato generale del Consiglio e di funzionari distaccati dalla Commissione. Al fine di migliorare il processo di selezione dell'EUMS, gli Stati membri sono incoraggiati a presentare più di un candidato per ciascun dei posti in questione;

per far fronte alla gamma completa delle missioni e dei compiti, l'EUMS è organizzato come illustrato nell'appendice A;

in situazioni di gestione delle crisi o di esercitazioni, l'EUMS può costituire unità di pianificazione e gestione, che si avvalgano delle sue conoscenze, del suo personale e della sua infrastruttura. Se necessario, esso potrebbe anche, attraverso l'EUMC, chiedere temporaneamente personale supplementare agli Stati membri dell'UE;

l'EUMC indirizza, attraverso il DGEUMS, le attività militari svolte dalla EUMS nel quadro della gestione civile delle crisi. I contributi dell'EUMS agli aspetti civili della gestione delle crisi restano sotto la responsabilità funzionale della DG E IX per tutte le attività (pianificazioni, missioni esplorative, ecc.) compreso lo sviluppo del CMC e, se del caso, CSO/PSO. Una volta adottata la decisione di avviare una missione, tali contributi sono sotto la responsabilità funzionale del DCPCC. I rapporti su tali attività presentati al CIVCOM sono redatti secondo le procedure vigenti per gli aspetti civili della gestione delle crisi.

6.   Relazioni con i paesi terzi

Le relazioni fra l’EUMS e i membri europei della NATO non appartenenti all’UE, gli altri Stati terzi e i paesi candidati all’adesione all’UE sono definite nei pertinenti documenti sulle relazioni dell’UE con i paesi terzi.


(1)  Per le abbreviazioni cfr. appendice B.

(2)  Definizioni:

 

Pianificazione strategica: attività di pianificazione che inizia non appena viene individuata o si profila una crisi potenziale e termina allorché le autorità politiche dell'UE approvano un'opzione militare strategica o una gamma di opzioni militari strategiche. Il processo di pianificazione strategica comprende la valutazione della situazione militare, la definizione di un quadro POL/MIL e l'elaborazione di opzioni militari strategiche.

 

Opzione militare strategica: eventuale azione militare diretta a realizzare gli obiettivi POL/MIL definiti nel quadro POL/MIL. Un'opzione militare strategica comporta lo schema della soluzione militare prevista, la descrizione delle risorse occorrenti e delle limitazioni e formula le raccomandazioni relative alla scelta del comandante delle operazioni e dell'OHQ.

Appendice A

ORGANIGRAMMA DELL'EUMS

Image

Appendice B

ABBREVIAZIONI

A

ADMIN Sezione «Amministrazione»

UA Unione africana

C

PECSD Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa

CEUMC Presidente del Comitato militare dell'Unione europea

CPCC Capacità civile di pianificazione e condotta

CIS Divisione «Comunicazioni e sistemi informativi»

CIS POL/REQ Sezione «Politica ed esigenze» della divisione «Comunicazioni e sistemi informativi»

CIV/MIL CELL Cellula civile militare

CIV/MIL STRAT PLAN Sezione «Pianificazione strategica civile e militare»

CIVCOM Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi

CMC Concetto di gestione delle crisi

CMC SPT Supporto al Presidente del Comitato militare dell'Unione europea

COMMS & IS Direzione «Comunicazioni e sistemi informativi»

CONOPS Concetto operativo

CRISIS RESP/CURRENT OPS Sezione «Reazione alle crisi e operazioni in corso»

CSO Opzione civile strategica

D

DDG Vicedirettore generale

DGEUMS Direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea

DCPCC Direttore della capacità civile di pianificazione e condotta

DPP Processo di pianificazione della difesa

E

PESD Politica europea in materia di sicurezza e di difesa

EUMC Comitato militare dell'Unione europea

EUMS Stato maggiore dell'Unione europea

EU CELL (SHAPE) Cellula dell'Unione europea presso SHAPE

EX/TRN/ANL Sezione «Esercitazioni, formazione e analisi»

I

INT POLICY Sezione «Politica dell'Intelligence»

INT PRODUCTION Sezione «Produzione dell'Intelligence»

INT REQ Esigenze in materia di intelligence

IT SUPPORT Sezione «Sostegno per la tecnologia dell'informazione»

L

LEGAL Consigliere giuridico

LOG POLICY Sezione «Logistica»

M

MAP Sezione «Valutazione e pianificazione militare»

O

OCPS Personale permanente del centro operativo

OHQ Comando operativo

OP CENTRE PERM STAFF Personale permanente del centro operativo

OPLAN Piano operativo

OPSCEN Centro operativo

OSCE Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

P

PARP Processo di pianificazione e revisione

PFP Partenariato per la pace

POL Sezione «Politica»

CPS Comitato politico e di sicurezza

PSO Opzione di polizia strategica

T

TUE Trattato sull'Unione europea


12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/34


AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2008/299/PESC

del 7 aprile 2008

che modifica l'azione comune 2004/551/PESC relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/551/PESC relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (1) (di seguito denominata l'«Agenzia»), che prevede tra l'altro che il direttore esecutivo dell'Agenzia e il suo vice debbano essere nominati dal comitato direttivo dell'Agenzia su proposta del capo dell'Agenzia e che debbano agire sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

(2)

Il 25 settembre 2007 il comitato direttivo ha convenuto di raccomandare, in linea con la relazione presentata dal capo dell'Agenzia sull'attuazione dell'azione comune 2004/551/PESC ai sensi del suo articolo 27, che il Consiglio modifichi la suddetta azione comune relativamente alla creazione di un secondo posto di vice direttore esecutivo e di prevedere un riesame ulteriore nel 2010.

(3)

L'azione comune 2004/551/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. Di conseguenza, la Danimarca non ha partecipato all'elaborazione e all'adozione della presente azione comune e non è da essa vincolata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2004/551/PESC è modificata come segue:

1)

all'articolo 9, paragrafo 1, il punto 1.5., è sostituito dal seguente:

«1.5.

nomina il direttore esecutivo e i suoi due vice;»;

2)

all'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il direttore esecutivo e i suoi due vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e i suoi due vice agiscono sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

2.   Il direttore esecutivo, assistito dai suoi due vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Agenzia. È responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività. È il capo del personale dell'Agenzia.»;

3)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Clausola di riesame

Il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo entro il 30 giugno 2010 una relazione sull'attuazione della presente azione comune in vista di un suo eventuale riesame da parte del Consiglio.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


(1)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.