ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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IV Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
IV Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 132/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica alcuni allegati e protocolli dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 128 dell’accordo SEE stabilisce che qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una parte contraente dell’accordo SEE e che le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le parti contraenti e lo Stato richiedente. |
(2) |
A seguito della conclusione positiva dei negoziati sull'allargamento della Comunità, la Repubblica di Bulgaria e la Romania («nuove parti contraenti») hanno chiesto di diventare parti dell'accordo. |
(3) |
L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo («accordo di allargamento del SEE») è stato firmato il 25 luglio 2007 a Bruxelles. |
(4) |
In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo di allargamento del SEE, dall'entrata in vigore di tale accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1o ottobre 2004, diventano vincolanti per le nuove parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali parti contraenti, definite nell'accordo di allargamento del SEE, e con le modalità e condizioni stabilite nell'accordo di allargamento del SEE. |
(5) |
A partire dal 1o ottobre 2004, un certo numero di atti comunitari è stato integrato nell'accordo tramite decisioni del Comitato misto SEE. |
(6) |
Al fine di garantire l'omogeneità dell'accordo SEE e la certezza del diritto per i privati e gli operatori economici, dall'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE tali atti comunitari diventano vincolanti per le nuove parti contraenti. |
(7) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo di allargamento del SEE, per gli adattamenti degli atti integrati nell'accordo prima dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE, richiesti a seguito della partecipazione delle nuove parti contraenti allo Spazio economico europeo e non previsti dall'accordo di allargamento del SEE, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo. |
(8) |
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di allargamento del SEE, per qualunque disposizione rilevante ai fini dell'accordo citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1) («atto di adesione del 25 aprile 2005») ma non ripresa nell’accordo di allargamento del SEE, si applicano le procedure stabilite nell’accordo. |
(9) |
A norma del protocollo 44 dell'accordo sui meccanismi di salvaguardia a seguito dell’allargamento dello spazio economico europeo, la procedura decisionale generale stabilita dall’accordo si applica alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell’articolo 37 dell’atto di adesione del 25 aprile 2005. |
(10) |
A tal fine devono essere modificati alcuni protocolli e allegati dell’accordo. |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo le modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2) previste dall'atto di adesione del 25 aprile 2005. |
(12) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (3). |
(13) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (4). |
(14) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2016/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea (5). |
(15) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1962/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, in applicazione dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea (6), rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 8. |
(16) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/80/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua determinate direttive in materia di energia, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (7). |
(17) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/81/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (8). |
(18) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (9). |
(19) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/83/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 2002/4/CE relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (10). |
(20) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (11). |
(21) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/97/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (12). |
(22) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/99/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di diritto societario, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (13). |
(23) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (14). |
(24) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (15). |
(25) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/102/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (16). |
(26) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (17). |
(27) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/104/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (18). |
(28) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (19). |
(29) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/107/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 89/108/CEE sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (20). |
(30) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/108/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE in materia di energia, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (21). |
(31) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/109/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 94/45/CE del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (22). |
(32) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/110/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 95/57/CEE e 2001/109/CE in materia di statistiche, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (23). |
(33) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/800/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza, contro la malattia, di tali suini in Bulgaria (24). |
(34) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/802/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania (25). |
(35) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/924/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (26). |
(36) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/926/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania (27). |
(37) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/13/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adatta la decisione 2002/459/CE per quanto riguarda le aggiunte da effettuare nell’elenco delle unità della rete informatizzata Traces in esito all’adesione della Bulgaria e della Romania (28). |
(38) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/16/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania (29). |
(39) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/17/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio (30). |
(40) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio (31). |
(41) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/19/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2001/89/CE del Consiglio (32). |
(42) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/24/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (33). |
(43) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/69/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, che autorizza la Romania a differire l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione delle sementi di determinate varietà di specie di piante agricole (34). |
(44) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/136/CE della Commissione, del 23 febbraio 2007, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione alla Bulgaria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (35). |
(45) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/228/CE della Commissione, dell'11 aprile 2007, che stabilisce misure transitorie per l’applicazione alla Romania del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (36). |
(46) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/329/CE della Commissione, del 2 maggio 2007, che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp. (37). |
(47) |
Poiché l'accordo estende il mercato interno agli Stati EFTA, per il buon funzionamento del mercato interno la presente decisione deve applicarsi ed entrare in vigore senza indebiti ritardi. |
(48) |
Poiché l'accordo di allargamento del SEE non è ancora entrato in vigore, pur essendo applicabile a titolo provvisorio, anche la presente decisione si applica provvisoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo suddetto, |
DECIDE:
Articolo 1
Tutte le decisioni del Comitato misto SEE adottate in data successiva al 1o ottobre 2004 sono dichiarate vincolanti per le nuove parti contraenti.
Articolo 2
I testi delle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1 sono redatti e autenticati dalle parti contraenti nelle lingue bulgara e rumena.
Articolo 3
Al punto 2 [regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio] dell'appendice 1 del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino è aggiunto il seguente trattino:
«— |
1 2005 SA: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).» |
Articolo 4
1. Ai punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo elencati nell'allegato I della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).» |
2. Ai punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo elencati nell'allegato II della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 R 1791: regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).» |
3. Al punto del protocollo dell'accordo citato nell'allegato III della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 R 2016: regolamento (CE) n. 2016/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).» |
4. Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».
5. Gli altri adattamenti resi necessari dagli atti integrati dai paragrafi precedenti sono elencati nella parte II dei rispettivi allegati della presente decisione.
Articolo 5
1. Ai punti degli allegati dell'accordo elencati nell'allegato IV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0080: direttiva 2006/80/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 67).» |
2. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato V della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0081: direttiva 2006/81/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 92).» |
3. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato VI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0082: direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 94).» |
4. Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato VII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0083: direttiva 2006/83/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 97).» |
5. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato VIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0096: direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).» |
6. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato IX della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0097: direttiva 2006/97/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).» |
7. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato X della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0099: direttiva 2006/99/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).» |
8. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato XI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0100: direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).» |
9. Ai punti degli allegati dell'accordo elencati nell'allegato XII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0101: direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).» |
10. Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0102: direttiva 2006/102/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 241).» |
11. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato XIV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0103: direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).» |
12. Ai punti degli allegati dell'accordo elencati nell'allegato XV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0104: direttiva 2006/104/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).» |
13. Ai punti degli allegati dell'accordo elencati nell'allegato XVI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0105: direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).» |
14. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato XVII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0107: direttiva 2006/107/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411).» |
15. Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato XVIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0108: direttiva 2006/108/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414).» |
16. Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XIX della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0109: direttiva 2006/109/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 416).» |
17. Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XX della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0110: direttiva 2006/110/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418).» |
18. Laddove il trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».
19. Gli altri adattamenti resi necessari dagli atti integrati dai paragrafi precedenti sono elencati nella parte II dei rispettivi allegati della presente decisione.
Articolo 6
1. Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XXI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 D 0924: decisione 2006/924/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).» |
2. Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XXII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 D 0926: decisione 2006/926/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 52).» |
3. Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XXIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32007 D 0013: decisione 2007/13/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 7 del 12.01.2007, pag. 23).» |
Articolo 7
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1) |
al punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio] della parte 1.1 viene aggiunto il testo seguente: «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:
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2) |
dopo il punto 132 (decisione 2006/968/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il punto seguente:
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3) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 35 (decisione 2007/123/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i seguenti punti:
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4) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 57 (decisione 2004/835/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:
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Articolo 8
Tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento del punto 10 (direttiva 2002/53/CE del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:
— |
32007 D 0069: decisione 2007/69/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, che autorizza la Romania a differire l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione delle sementi di determinate varietà di specie di piante agricole (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167). |
— |
32007 D 0329: decisione 2007/329/CE della Commissione, del 2 maggio 2007, che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp. (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 59).» |
Articolo 9
Prima del testo di adattamento dei punti 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] e 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nel seguente atto:
— |
32006 R 1962: regolamento (CE) n. 1962/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, in applicazione dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 8; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 8).» |
Articolo 10
I testi dell'allegato III, capitolo 2, punto 6 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 11
I testi dei regolamenti (CE) n. 1791/2006, (CE) n. 1792/2006, (CE) n. 1962/2006, rettifica nella GU L 47, 16.2.2007, pag. 8, e (CE) n. 2016/2006, delle direttive 2006/80/CE, 2006/81/CE, 2006/82/CE, 2006/83/CE, 2006/96/CE, 2006/97/CE, 2006/99/CE, 2006/100/CE, 2006/101/CE, 2006/102/CE, 2006/103/CE, 2006/104/CE, 2006/105/CE, 2006/107/CE, 2006/108/CE, 2006/109/CE e 2006/110/CE e delle decisioni 2006/800/CE, 2006/802/CE, 2006/924/CE, 2006/926/CE, 2007/13/CE, 2007/16/CE, 2007/17/CE, 2007/18/CE, 2007/19/CE, 2007/24/CE, 2007/69/CE, 2007/136/CE, 2007/228/CE e 2007/329/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 12
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (38) oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE.
In attesa dell'entrata in vigore di tale accordo, la presente decisione si applica provvisoriamente dalla data di adozione.
La presente decisione non pregiudica gli eventuali obblighi costituzionali indicati dalle parti contraenti in relazione alle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1.
Articolo 13
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(3) GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
(4) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38.
(6) GU L 408 del 30.12.2006, pag. 8.
(7) GU L 362 del 20.12.2006, pag. 67.
(8) GU L 362 del 20.12.2006, pag. 92.
(9) GU L 362 del 20.12.2006, pag. 94.
(10) GU L 362 del 20.12.2006, pag. 97.
(11) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.
(12) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107.
(13) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137.
(14) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141.
(15) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238.
(16) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 241.
(17) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344.
(18) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352.
(19) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368.
(20) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411.
(21) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414.
(22) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 416.
(23) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418.
(24) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 35.
(25) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 34.
(26) GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48.
(27) GU L 354 del 14.12.2006, pag. 52.
(28) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 23.
(29) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 31.
(30) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 33.
(31) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 36.
(32) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 38.
(33) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 26.
(34) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167.
(35) GU L 57 del 24.2.2007, pag. 23.
(36) GU L 98 del 13.4.2007, pag. 27.
(37) GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 59.
(38) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO I
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è integrato nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo:
|
nell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie):
|
|
nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XV (Sostanze pericolose):
|
|
nell'allegato XIII (Trasporti):
|
|
nell'allegato XVI (Appalti):
|
|
nell'allegato XXI (Statistiche):
|
|
nel protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese:
|
ALLEGATO II
PARTE I
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è integrato nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo:
|
nell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie):
|
|
nell'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):
|
|
nell'allegato VI (Sicurezza sociale):
|
|
nell'allegato XIII (Trasporti):
|
|
nell'allegato XX (Ambiente):
|
|
nell'allegato XXI (Statistiche):
|
|
nell'allegato XXII (Diritto societario):
|
|
nel protocollo 26 sui poteri e le funzioni dell'autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato:
|
|
nel protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:
|
PARTE II
ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE
Nell'allegato VI (Sicurezza sociale):
1) |
gli adattamenti del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] sono modificati come segue:
|
2) |
gli adattamenti del punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] sono modificati come segue:
|
ALLEGATO III
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è inserito nel seguente punto del protocollo 47 dell'accordo sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:
— |
appendice 1, punto 6 [regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione]. |
ALLEGATO IV
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è integrato nei seguenti punti degli allegati dell'accordo:
|
nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo IV (Apparecchi domestici):
|
|
nell'allegato IV (Energia):
|
ALLEGATO V
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:
|
nel capitolo I (Veicoli a motore):
|
|
nel capitolo XVI (Cosmetici):
|
ALLEGATO VI
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è inserito nei seguenti punti del capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:
— |
punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione), |
— |
punto 54w (direttiva 1999/21/CE della Commissione). |
ALLEGATO VII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è inserito nel seguente punto del capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo:
— |
parte 9.2, punto 2 (direttiva 2002/4/CE della Commissione). |
ALLEGATO VIII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 5, è inserito nei seguenti punti dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:
A. |
nel capitolo I (Veicoli a motore):
|
B. |
nel capitolo II (Trattori agricoli o forestali):
|
C. |
nel capitolo VIII (Apparecchi a pressione):
|
D. |
nel capitolo IX (Strumenti di misura):
|
E. |
nel capitolo XI (Tessili):
|
F. |
nel capitolo XV (Sostanze pericolose):
|
G. |
nel capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi):
|
H. |
nel capitolo XXIV (Macchine):
|
ALLEGATO IX
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 6, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XVI (Appalti) dell'accordo:
— |
punto 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), |
— |
punto 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), |
— |
punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio). |
ALLEGATO X
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 7, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo:
— |
punto 1 (prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio), |
— |
punto 2 (seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio), |
— |
punto 3 (terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio), |
— |
punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio), |
— |
punto 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio), |
— |
punto 9 (dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio in materia di diritto delle società). |
ALLEGATO XI
PARTE I
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 8, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 8, è inserito nei seguenti punti dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo:
— |
punto 1a (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), |
— |
punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio), |
— |
punto 2a (direttiva 98/5/CE del Consiglio), |
— |
punto 4 (direttiva 93/16/CEE del Consiglio), |
— |
punto 8 (direttiva 77/452/CEE del Consiglio), |
— |
punto 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio), |
— |
punto 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio), |
— |
punto 12 (direttiva 78/1026/CEE del Consiglio), |
— |
punto 14 (direttiva 80/154/CEE del Consiglio), |
— |
punto 17 (direttiva 85/433/CEE del Consiglio), |
— |
punto 18 (direttiva 85/384/CEE del Consiglio). |
PARTE II
ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE
Al paragrafo 1 degli adattamenti del punto 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio) dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), i termini «articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies» sono sostituiti dai termini «articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies».
ALLEGATO XII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 9, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 9, è integrato nei seguenti punti degli allegati dell'accordo:
|
nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):
|
|
nell'allegato IX (Servizi finanziari):
|
ALLEGATO XIII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 10, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 10, è inserito nel seguente punto del capitolo XV (Sostanze pericolose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:
— |
punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio). |
ALLEGATO XIV
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 11, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 11, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo:
— |
punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio), |
— |
punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), |
— |
punto 19 (direttiva 96/26/CEE del Consiglio), |
— |
punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio), |
— |
punto 24c (direttiva 1999/37/CE del Consiglio), |
— |
punto 36a (direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), |
— |
punto 37 (direttiva 91/440/CEE del Consiglio), |
— |
punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio), |
— |
punto 47 (direttiva 82/714/CEE del Consiglio). |
ALLEGATO XV
PARTE I
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 12, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 12, è integrato nei seguenti punti degli allegati dell'accordo:
|
nell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie):
|
|
nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XV (Sostanze pericolose):
|
PARTE II
ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE
Nell'adattamento b) del punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio) della parte 1.1 dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie), i riferimenti a Islanda e Norvegia sono rinumerati come 28 e 29.
ALLEGATO XVI
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 13, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 13, è integrato nei seguenti punti degli allegati dell'accordo:
|
nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XXIV (Macchine):
|
|
nell'allegato XX (Ambiente):
|
ALLEGATO XVII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 14, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 14, è inserito nei seguenti punti del capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:
— |
punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), |
— |
punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio). |
ALLEGATO XVIII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 15, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 15, è inserito nei seguenti punti dell'allegato IV (Energia) dell'accordo:
— |
punto 7 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio), |
— |
punto 19 (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). |
ALLEGATO XIX
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 16, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 16, è inserito nel seguente punto dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'allegato.
— |
punto 27 (direttiva 94/45/CE del Consiglio). |
ALLEGATO XX
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 17, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 17, è inserito nel seguente punto dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo:
— |
punto 7c (direttiva 95/57/CE del Consiglio). |
ALLEGATO XXI
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è inserito nel seguente punto del capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo:
— |
parte 3.2, punto 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione). |
ALLEGATO XXII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è inserito nel seguente punto del capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo:
— |
parte 1.2, punto 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione). |
ALLEGATO XXIII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è inserito nel seguente punto del capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo:
— |
parte 1.2, punto 46 (direttiva 2002/459/CE della Commissione). |
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 133/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito «l'accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007, del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Attualmente il capitolo I dell'allegato I si applica all'Islanda soltanto per quanto riguarda gli animali e i prodotti d'acquacoltura e i prodotti della pesca. |
(3) |
Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I prevede che gli atti di cui al capitolo I dell'allegato I si applichino all'Islanda laddove ciò sia così stabilito in relazione ad un atto specifico. |
(4) |
Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I prevede un riesame del capitolo I dell'allegato I per l'Islanda. |
(5) |
Le parti contraenti hanno riesaminato la situazione per l'Islanda ed hanno deciso che l'Islanda si farà carico degli atti di cui al capitolo I dell'allegato I, ad eccezione delle disposizioni riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura e i prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. |
(6) |
Gli atti di cui al capitolo I dell'allegato I si applicano all'Islanda, a meno che non sia stabilito in relazione ad un atto specifico che esso non si applica all'Islanda. Occorre pertanto modificare il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I. |
(7) |
A causa della particolare situazione dell'Islanda in termini di clima, posizione geografica e natura delle risorse disponibili, può essere autorizzata la somministrazione di farine di pesce ai ruminanti. Tale autorizzazione tiene conto dell'assenza di produzione e di importazioni di farina di carne e ossa in Islanda. |
(8) |
L'Islanda necessita di un periodo di transizione di 18 mesi per conformarsi pienamente alle disposizioni nei settori resi applicabili ad essa mediante l'adozione della presente decisione. |
(9) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.
(2) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1) |
la parte introduttiva è modificata come segue:
|
2) |
è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva» ai punti 1 (direttiva 89/662/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio) e 6 (decisione 92/438/CEE del Consiglio) nella parte 1.1; |
3) |
la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.» ai punti 2 (direttiva 90/425/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 91/496/CEE del Consiglio) e 8 (direttiva 85/73/CEE del Consiglio) nella parte 1.1 è sostituita dalla frase «Questo atto si applica all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»; |
4) |
ai punti 3 (direttiva 89/608/CEE del Consiglio) e 9 (direttiva 96/93/CE del Consiglio) nella parte 1.1 è inserita la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»; |
5) |
nel punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] nella parte 1.1 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»; |
6) |
è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» ai punti 84 (decisione 98/470/CE della Commissione), 104 (decisione 2000/351/CE della Commissione) e 114 (decisione 2003/630/CE della Commissione) nella parte 1.2; |
7) |
è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva» ai punti 21 (decisione 93/352/CEE della Commissione), 25 (decisione 94/360/CE della Commissione), 29 (decisione 94/641/CE della Commissione), 31 (decisione 94/958/CE della Commissione), 33 (decisione 94/971/CE della Commissione), 87 (decisione 2000/25/CE della Commissione), 88 (decisione 2000/208/CE della Commissione), 106 (decisione 2000/571/CE della Commissione), 111 (decisione 2001/812/CE della Commissione), 113 (decisione 2002/349/CE della Commissione) e 115 [regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione] nella parte 1.2.; |
8) |
la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva» ai punti 2 (decisione 91/398/CEE della Commissione), 3 (decisione 91/585/CEE della Commissione), 4 (decisione 91/637/CEE della Commissione), 5 (decisione 91/638/CEE della Commissione), 6 (decisione 92/176/CEE della Commissione), 8 (decisione 92/341/CEE), 9 (decisione 92/373/CEE della Commissione), 11 (decisione 92/432/CEE della Commissione), 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione), 15 (decisione 92/563/CEE della Commissione), 17 (decisione 93/14/CEE della Commissione), 18 (decisione 93/70/CEE della Commissione), 22 (decisione 93/444/CEE della Commissione), 23 (decisione 94/338/CE della Commissione), 24 (decisione 94/339/CE della Commissione), 30 (decisione 94/957/CE della Commissione), 32 (decisione 94/970/CE della Commissione), 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione), 42 (decisione 96/105/CE della Commissione), 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione), 116 (decisione 2004/253/CE della Commissione), 117 [regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione], 118 (decisione 2004/292/CE della Commissione) e 119 [regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione] nella parte 1.2 è sostituita dalla frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»; |
9) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 1.2 è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» al punto 1 (decisione 98/140/CE della Commissione); |
10) |
nei punti 68 (decisione 97/794/CE della Commissione) e 74 (decisione 98/139/CE della Commissione) nella parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva»; |
11) |
la frase «Questo atto non si applica all'Islanda» è inserita prima del testo di adattamento ai punti 121 (decisione 2003/803/CE della Commissione), 122 (decisione 2004/301/CE della Commissione), 123 (decisione 2004/595/CE della Commissione), 124 (decisione 2004/824/CE della Commissione), 125 (decisione 2004/839/CE della Commissione), 126 (decisione 2005/91/CE della Commissione) e 129 (decisione 2005/64/CE della Commissione) nella parte 1.2; |
12) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda» ai punti 11 (decisione 2000/62/CE della Commissione) e 18 (decisione 2004/557/CE della Commissione) nella parte 1.2; |
13) |
nei punti 57 (decisione 97/152/CE della Commissione) e 60 (decisione 97/394/CE della Commissione) nella parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva»; |
14) |
nei punti 1 (direttiva 77/504/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 88/661/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 89/361/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 90/427/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 90/428/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 91/174/CEE del Consiglio) e 7 (decisione 96/463/CE del Consiglio) nella parte 2.1 e nei punti 1 (decisione 84/247/CEE della Commissione), 2 (decisione 84/419/CEE della Commissione), 5 (direttiva 87/328/CEE del Consiglio), 7 (decisione 89/501/CEE della Commissione), 8 (decisione 89/502/CEE della Commissione), 9 (decisione 89/503/CEE della Commissione), 10 (decisione 89/504/CEE della Commissione), 11 (decisione 89/505/CEE della Commissione), 12 (decisione 89/506/CEE della Commissione), 13 (decisione 89/507/CEE della Commissione), 14 (direttiva 90/118/CEE del Consiglio), 15 (direttiva 90/119/CEE del Consiglio), 16 (decisione 90/254/CEE della Commissione), 17 (decisione 90/255/CEE della Commissione), 18 (decisione 90/256/CEE della Commissione), 19 (decisione 90/257/CEE della Commissione), 20 (decisione 90/258/CEE della Commissione), 21 (decisione 92/216/CEE della Commissione), 22 (decisione 92/353/CEE della Commissione), 23 (decisione 92/354/CEE della Commissione), 24 (decisione 93/623/CEE della Commissione), 25 (decisione 96/78/CE della Commissione), 26 (decisione 96/79/CE della Commissione), 30 (decisione 2002/8/CE della Commissione), 31 (decisione 2005/379/CE della Commissione) e 32 (decisione 2006/427/CE della Commissione) nella parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»; |
15) |
è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» ai punti 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) e 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) nella parte 3.1 e nel punto 29 (decisione 2003/466/CE della Commissione) nella parte 3.2; |
16) |
nei punti 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio), 2 (direttiva 90/423/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 92/66/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio), 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) nella parte 3.1 e nei punti 2 (decisione 88/397/CEE della Commissione), 5 (decisione 91/42/CEE della Commissione), 7 (decisione 91/666/CEE del Consiglio), 8 (decisione 93/455/CEE della Commissione), 9 (decisione 93/590/CE della Commissione), 10 (decisione 1999/128/CE della Commissione), 11 (decisione 98/502/CE della Commissione), 12 (decisione 2000/111/CE della Commissione), 13 (decisione 2000/112/CE della Commissione), 14 (decisione 2000/428/CE della Commissione), 17 (decisione 2001/138/CE della Commissione), 18 (decisione 2001/246/CE della Commissione), 19 (decisione 2001/257/CE della Commissione), 20 (decisione 2001/295/CE della Commissione), 21 (decisione 2001/303/CE della Commissione), 23 (decisione 2002/106/CE della Commissione), 24 (decisione 2002/551/CE della Commissione), 25 (decisione 2002/552/CE della Commissione), 28 (decisione 2003/422/CE della Commissione), 31 (decisione 2004/288/CE della Commissione), 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione), 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione), 35 (decisione 2006/393/CE della Commissione), 36 (decisione 2006/416/CE della Commissione) e 37 (decisione 2006/437/CE della Commissione) nella parte 3.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»; |
17) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 3.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda» nei punti 3 (decisione 94/297/CE della Commissione), 5 (decisione 98/176/CE della Commissione), 9 (decisione 1999/246/CE della Commissione), 18 (decisione 2002/526/CE della Commissione), 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione), 22 (decisione 2003/362/CE della Commissione), 24 (decisione 2003/435/CE della Commissione), 25 (decisione 2004/402/CE della Commissione), 26 (decisione 2004/431/CE della Commissione), 27 (decisione 2004/435/CE della Commissione), 28 (decisione 2004/832/CE della Commissione), 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione), 30 (decisione 2005/66/CE della Commissione), 31 (decisione 2005/235/CE della Commissione), 32 (decisione 2005/362/CE della Commissione), 33 (decisione 2005/773/CE della Commissione) e 34 (decisione 2006/705/CE della Commissione); |
18) |
è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» nel punto 5 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) nella parte 4.1 e nei punti 51 (decisione 1999/567/CE della Commissione), 63 (decisione 2001/183/CE della Commissione), 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione), 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione), 68 (decisione 2002/878/CE della Commissione), 72 (decisione 2003/390/CE della Commissione), 73 (decisione 2003/466/CE della Commissione) e 79 (decisione 2004/453/CE della Commissione) nella parte 4.2; |
19) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 4.2 è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» nei punti 21 (decisione 94/722/CE della Commissione), 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) e 56 (decisione 2003/904/CE della Commissione); |
20) |
nei punti 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) nella parte 4.1 e nei punti 1 (decisione 90/208/CEE della Commissione), 3 (decisione 92/339/CEE della Commissione), 4 (decisione 92/340/CEE della Commissione), 5 (decisione 92/381/CEE della Commissione), 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione), 18 (decisione 93/152/CEE della Commissione), 21 (decisione 94/274/CE della Commissione), 22 (decisione 94/275/CE della Commissione), 24 (decisione 94/327/CE della Commissione), 25 (decisione 94/963/CE della Commissione), 26 (decisione 95/98/CE della Commissione), 28 (decisione 95/117/CE della Commissione), 33 (decisione 95/294/CE della Commissione), 34 (decisione 95/307/CE della Commissione), 35 (decisione 95/329/CE della Commissione), 36 (decisione 95/388/CE della Commissione), 37 (decisione 95/410/CE del Consiglio), 40 (decisione 95/483/CE della Commissione), 41 (decisione 96/93/CE della Commissione), 42 (decisione 96/94/CE della Commissione), 43 (decisione 96/95/CE della Commissione), 54 (decisione 2000/258/CE del Consiglio), 56 (decisione 2000/504/CE della Commissione), 57 (decisione 2000/678/CE della Commissione), 58 (decisione 97/262/CE della Commissione), 59 (decisione 97/263/CE della Commissione), 61 (decisione 2001/106/CE della Commissione), 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione), 67 (decisione 2002/598/CE della Commissione), 69 (decisione 2004/205/CE della Commissione), 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione), 71 (decisione 2003/644/CE della Commissione), 74 (decisione 2003/886/CE della Commissione), 75 (decisione 2004/226/CE della Commissione), 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione), 77 (decisione 2004/235/CE della Commissione), 78 (decisione 2004/315/CE della Commissione), 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione), 81 (decisione 2005/65/CE della Commissione) e 82 (regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione) nella parte 4.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»; |
21) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 4.2 nei punti 4 (decisione 88/267/CEE della Commissione), 27 (decisione 94/968/CE della Commissione), 28 (decisione 95/50/CE della Commissione), 29 (decisione 95/59/CE della Commissione), 32 (decisione 95/70/CE della Commissione), 33 (decisione 95/71/CE della Commissione), 37 (decisione 95/210/CE della Commissione), 40 (decisione 96/283/CE della Commissione), 51 (decisione 2001/905/CE della Commissione) e 57 (decisione 2004/835/CE della Commissione) è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»; |
22) |
è soppressa la frase «Le disposizioni dell'allegato I, capitolo 6(I)(A), secondo trattino, si applicano all'Islanda» nel punto 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) nella parte 5.1 e nel punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) nella parte 8.1; |
23) |
è soppressa la frase «Le disposizioni dell'allegato I, capitolo 6, sono applicabili all'Islanda per le proteine animali trasformate ottenute dai pesci e destinate ad alimenti per animali. Per le proteine animali trasformate ottenute dai pesci e destinate al consumo umano, la questione sarà riesaminata nel 2000» nel punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) nella parte 6.1; |
24) |
è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» nei punti 10 (decisione 92/92/CEE della Commissione), 13 (decisione 93/51/CEE della Commissione), 14 (decisione 94/140/CE della Commissione), 17 (decisione 93/383/CEE del Consiglio), 19 (decisione 94/117/CE del Consiglio), 20 (decisione 94/306/CE della Commissione), 21 (decisione 94/356/CE della Commissione), 28 (decisione 95/149/CE della Commissione), 37 (decisione 97/757/CE della Commissione), 39 (decisione 98/536/CE della Commissione), 42 (decisione 2002/225/CE della Commissione), 43 (decisione 2002/226/CE della Commissione) e 47 (decisione 2003/774/CE della Commissione) nella parte 6.2; |
25) |
vengono apportate le seguenti modifiche nei testi di adattamento nel punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] nella parte 7.1:
|
26) |
è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda, ma unicamente per quanto riguarda l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti a base di pesce e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali a base di pesce» nel punto 7 (decisione 92/562/CEE della Commissione) nella parte 7.2; |
27) |
è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» nel punto 4 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) nella parte 8.1; |
28) |
nei punti 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio), 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) e 16a (direttiva 2004/68/CE del Consiglio) nella parte 8.1 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»; |
29) |
nei punti 1 (direttiva 91/628/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 88/166/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 91/629/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 91/630/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 98/58/CE del Consiglio), 7 [regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio], 8 (direttiva 1999/74/CE del Consiglio) e 10 [regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio] nella parte 9.1 e nei punti 1 (decisione 94/96/CE della Commissione), 2 (direttiva 2002/4/CE della Commissione), 3 (decisione 2004/433/CE della Commissione) e 4 (decisione 2006/778/CE della Commissione) nella parte 9.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»; |
30) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 9.2, nei punti 1 (decisione 78/923/CEE del Consiglio) e 3 (raccomandazione 89/214/CEE della Commissione) è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda». |
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 134/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2007 del 28 settembre 2007 (2). |
(3) |
È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3). |
(4) |
È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (4). |
(5) |
È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 (5). |
(6) |
È opportuno integrare nell'accordo la decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (6). |
(7) |
È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (7). |
(8) |
È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e alla denominazione dei gruppi scientifici permanenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (8). |
(9) |
È opportuno integrare nell'accordo la decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (9). |
(10) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein. |
(11) |
La presente decisione si applica all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1304/2003, (rettificato nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46), (CE) n. 1642/2003, (CE) n. 2230/2004 e (CE) n. 575/2006, della decisione 2004/478/CE, (rettificata nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60), e della decisione 2006/478/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (10) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 12.
(2) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 21.
(3) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).
(4) GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6; rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.
(5) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.
(6) GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.
(7) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64.
(8) GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3.
(9) GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7.
(10) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:
1) |
dopo il punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente: «Legislazione alimentare generale e Autorità europea per la sicurezza alimentare
|
2) |
dopo il punto 29 [regolamento (CE) n. 1177/2006/CE della Commissione] della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I vengono aggiunti i punti seguenti:
|
3) |
dopo il punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti: «Legislazione alimentare generale e Autorità europea per la sicurezza alimentare
|
4) |
dopo il punto 54zzzb [regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:
|
Dichiarazione degli Stati EFTA relativa all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante la legislazione alimentare generale e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
L'accordo SEE non prevede una politica commerciale comune per le esportazioni di alimenti e mangimi nei paesi terzi. Gli Stati EFTA dichiarano tuttavia di considerare le rispettive legislazioni e procedure nazionali perfettamente in linea con le disposizioni della legislazione UE in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002. Gli Stati EFTA sono inoltre disposti a informare la Commissione di qualsiasi modifica della legislazione nazionale riguardante le esportazioni di alimenti e mangimi nei paesi terzi.
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla partecipazione dell'Autorità di vigilanza EFTA al foro consultivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Le parti prendono atto che, ai fini dell'integrazione del regolamento (CE) n. 178/2002 nell'accordo SEE, il direttore esecutivo può invitare l'Autorità di vigilanza EFTA, in qualità di osservatore, alle riunioni del foro consultivo.
Dichiarazione del governo della Norvegia sugli accordi di equivalenza
Regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante la legislazione alimentare generale e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
Qualora la Norvegia negozi accordi di equivalenza nel settore veterinario con paesi terzi firmatari di accordi di equivalenza con l'Unione europea, si impegna a negoziare accordi paralleli a quelli della Comunità onde evitare discrepanze.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 135/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007, del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale (9). |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (10). |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (11). |
(12) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale (12). |
(13) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (13). |
(14) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). |
(15) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (15). |
(16) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (16). |
(17) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (17). |
(18) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (18). |
(19) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 abroga la direttiva 90/667/CE del Consiglio (19), la decisione 95/348/CE del Consiglio (20) e la decisione 1999/534/CE del Consiglio (21), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(20) |
Il regolamento (CE) n. 446/2004 abroga le decisioni 92/562/CEE (22), 97/735/CE (23) e 2001/25/CE (24), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(21) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein. |
(22) |
La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1774/1999, (CE) n. 808/2000, (CE) n. 809/2003, (CE) n. 810/2003, (CE) n. 811/2003, (CE) n. 446/2004, (CE) n. 668/2004, (CE) n. 878/2004, (CE) n. 92/2005, (CE) n. 93/2005, (CE) n. 2067/2005, (CE) n. 209/2006, (CE) n. 1192/2006, (CE) n. 1678/2006, (CE) n. 1877/2006 e (CE) n. 2007/2006 e della direttiva 2002/33/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (25) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.
(2) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(3) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.
(4) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.
(5) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10.
(6) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12.
(7) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.
(8) GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 62.
(9) GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1.
(10) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.
(11) GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.
(12) GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34.
(13) GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12.
(14) GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32.
(15) GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10.
(16) GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4.
(17) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 133.
(18) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.
(19) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.
(20) GU L 202 del 26.8.1995, pag. 8.
(21) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.
(22) GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23.
(23) GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.
(24) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.
(25) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.
1) |
dopo il punto 9a (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente punto:
|
2) |
il titolo «Rifiuti di origine animale, agenti patogeni» della parte 7.1 è sostituito dal titolo «Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»;. |
3) |
nei punti 2 (direttiva 90/425/CEE del Consiglio) della parte 1.1, 7 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 5.1 e 16 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:
|
4) |
dopo il punto 33 (decisione 2006/478/CE del Consiglio) della parte 7.2 sono inseriti i seguenti punti:
|
5) |
il testo dei punti 9 (direttiva 90/667/CEE del Consiglio) e 9a (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.1 e dei punti 7 (decisione 92/562/CEE della Commissione) e 11 (decisione 95/348/CE del Consiglio) della parte 7.2 è soppresso. |
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 136/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (4), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9. |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/434/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua, per tener conto dell’adesione dell’Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all’interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 43. |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/455/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro (6); rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31. |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/830/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (9). |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (10). |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all’utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (11). |
(12) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (12). |
(13) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/311/CE della Commissione, del 21 aprile 2006, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne le importazioni di gelatina fotografica (13). |
(14) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein. |
(15) |
La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 79/2005, (CE) n. 416/2005, (CE) n. 181/2006, (CE) n. 197/2006 e (CE) n. 208/2006 e delle decisioni 2003/322/CE, 2003/324/CE, 2004/407/CE (rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9, 2004/434/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 43), 2004/455/CE (rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31), 2005/830/CE e 2006/311/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (14) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.
(2) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.
(3) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.
(4) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.
(5) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 54.
(6) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 41.
(7) GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46.
(8) GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10.
(9) GU L 311 del 26.11.2005, pag. 40.
(10) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.
(11) GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.
(12) GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25.
(13) GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40.
(14) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:
1) |
nel punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 vengono aggiunti i seguenti trattini:
|
2) |
nel punto 41 [regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione] della parte 7.2 viene inserito il testo seguente:
|
3) |
nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 41 (decisione 2005/598/CE della Commissione) viene inserito il testo seguente: «Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
|
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 137/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2007 del 28 settembre 2007 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3), rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3. |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5), rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (6), rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12. |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7), rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (9), rettifica nella GU L 278 del 10.10.2006, pag. 32. |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (10). |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (11). |
(12) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (12). |
(13) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (13). |
(14) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento (14). |
(15) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (15). |
(16) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (16). |
(17) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (17). |
(18) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione (18). |
(19) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1665/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (19). |
(20) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (20). |
(21) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/765/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano (21). |
(22) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 abroga la direttiva 93/43/CEE del Consiglio (22), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(23) |
La direttiva 2004/41/CE abroga diversi atti che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo. |
(24) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 abroga le direttive del Consiglio 70/373/CEE (23), 85/73/CEE (24), 85/591/CEE (25), 89/397/CEE (26), 93/99/CEE (27), e 95/53/CE (28) e le decisioni del Consiglio 93/383/CEE (29), 98/728/CE (30) e 1999/313/CE (31), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(25) |
Il regolamento (CE) n. 1688/2005 abroga la decisione 95/168/CE della Commissione (32), le decisioni del Consiglio 95/409/CE (33) e 95/411/CE (34) e la decisione 2003/470/CE della Commissione (35), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(26) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 abroga la decisione 93/51/CEE della Commissione (36), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(27) |
Il regolamento (CE) n. 401/2005 abroga le direttive della Commissione 98/53/CE (37), 2002/26/CE (38), 2003/78/EC (39) e 2005/38/CE (40), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(28) |
Il regolamento (CE) n. 1664/2006 abroga la decisione 91/180/CEE della Commissione (41), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(29) |
La decisione 2006/765/CE abroga diversi atti che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo. |
(30) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein. |
(31) |
La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 852/2004; (rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3), (CE) n. 853/2004; (rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22), (CE) n. 854/2004; (rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83), (CE) n. 882/2004; (rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1), (CE) n. 1688/2005, (CE) n. 2073/2005; (rettifica nella GU L 278 del 10.10.2006, pag. 32), (CE) n. 2074/2005, (CE) n. 2075/2005, (CE) n. 2076/2005, (CE) n. 401/2006, (CE) n. 776/2006, (CE) n. 1662/2006, (CE) n. 1663/2006, (CE) n. 1664/2006, (CE) n. 1665/2006 e (CE) n. 1666/2006, della direttiva 2004/41/CE; (rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12), e delle decisioni 2006/677/CE e 2006/765/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (42), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 12.
(2) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 21.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(6) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.
(7) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17.
(9) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(10) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
(11) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.
(12) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.
(13) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.
(14) GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3.
(15) GU L 278 del 10.10.2006, pag. 15.
(16) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1.
(17) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 11.
(18) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.
(19) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 46.
(20) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47.
(21) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 50.
(22) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.
(23) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2.
(24) GU L 32 del 5.2.1985, pag. 14.
(25) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.
(26) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.
(27) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.
(28) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.
(29) GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31.
(30) GU L 346 del 22.12.1998, pag. 51.
(31) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.
(32) GU L 109 del 16.5.1995, pag. 44.
(33) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 21.
(34) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 29.
(35) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 66.
(36) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 11.
(37) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.
(38) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 38.
(39) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 40.
(40) GU L 143 del 7.6.2005, pag. 18.
(41) GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.
(42) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:
1) |
dopo il punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il testo seguente: «Controllo ufficiale di alimenti e mangimi
Controllo ufficiale degli alimenti di origine animale
|
2) |
il testo del punto 8 (direttiva 73/85/CEE del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2008; |
3) |
dopo il punto 133 (decisione 2007/16/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I sono aggiunti i seguenti punti:
|
4) |
dopo il punto 15 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I è aggiunto quanto segue: «Igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale
|
5) |
nei punti 1 (direttiva 89/662/CEE del Consiglio) della parte 1.1, 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 5.1, 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 6.1, 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 8.1 e 18 (decisione 95/408/CE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I è aggiunto il seguente trattino:
|
6) |
il testo del punto 10a (decisione 1999/313/CE del Consiglio) della parte 6.1 e dei punti 9 (decisione 91/180/CEE della Commissione) e 17 (decisione 93/383/CEE del Consiglio) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è soppresso; |
7) |
il testo dei punti 1 (direttiva 72/461/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 91/494/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 80/215/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 91/495/CEE del Consiglio) e 6 (direttiva 92/45/CEE del Consiglio) della parte 5.1, 1 (direttiva 64/433/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 71/118/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 77/99/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 94/65/CE del Consiglio), 7 (direttiva 89/437/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 91/493/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 92/48/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 91/492/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio), 13 (direttiva 91/495/CEE del Consiglio) e 14 (direttiva 92/45/CEE del Consiglio) della parte 6.1, 5 (direttiva 89/362/CEE della Commissione) della parte 6.2, 8 (direttiva 71/118/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 91/494/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 94/65/CE del Consiglio), 11 (direttiva 91/493/CEE del Consiglio), 12 (direttiva 91/492/CEE del Consiglio), 13 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio), 14 (direttiva 92/45/CEE del Consiglio) e 17 (direttiva 77/96/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I è soppresso; |
8) |
dopo il punto 50 (decisione 2004/440/CE della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I sono aggiunti i seguenti punti:
|
9) |
il testo del punto 84 (decisione 98/470/CE della Commissione) della parte 1.2 e dei punti 1 (direttiva 83/201/CEE della Commissione), 2 (decisione 84/371/CEE della Commissione), 4 (decisione 87/266/CEE della Commissione), 7 (decisione 90/514/CEE della Commissione), 10 (decisione 92/92/CEE della Commissione), 14 (decisione 93/140/CEE della Commissione), 18 (decisione 94/14/CE della Commissione), 21 (decisione 94/356/CE della Commissione), 22 (decisione 94/371/CE del Consiglio), 23 (decisione 94/383/CE della Commissione), 25 (decisione 94/837/CE della Commissione), 28 (decisione 95/149/CE della Commissione), 29 (decisione 95/165/CE della Commissione), 34 (decisione 96/536/CE della Commissione), 40 (decisione 2001/471/CE della Commissione), 42 (decisione 2002/225/CE della Commissione), 45 (decisione 2003/380/CE della Commissione) e 47 (decisione 2003/774/CE della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è soppresso; |
10) |
il testo dei punti 30 (decisione 95/168/CE della Commissione), 31 (decisione 95/409/CE del Consiglio), 32 (decisione 95/411/CE del Consiglio) e 46 (decisione 95/411/CE della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è soppresso; |
11) |
il testo del punto 13 (decisione 93/51/CEE della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è soppresso; |
12) |
dopo il punto 31i (direttiva 2003/126/CE della Commissione) del capitolo II dell'allegato I è aggiunto quanto segue:
|
13) |
il testo dei punti 18 (direttiva 70/373/CEE del Consiglio), 31a (direttiva 95/53/CE del Consiglio) e 31e (decisione 98/728/CE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I è soppresso; |
14) |
dopo il punto 54zzzg (decisione 2006/478/CE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II è aggiunto quanto segue:
|
15) |
il testo dei punti 37 (direttiva 85/591/CEE del Consiglio), 50 (direttiva 89/397/CEE del Consiglio), 54n (direttiva 93/99/CEE del Consiglio), 54j (direttiva 93/43/CEE del Consiglio), 54s (direttiva 98/53/CE della Commissione), 54zx (direttiva 2002/26/CE della Commissione), 54zzj (direttiva 2003/78/CE della Commissione) e 54zzv (direttiva 2005/38/CE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II è soppresso. |
Dichiarazione del governo dell'Islanda sulle garanzie in materia di salmonella
L'Islanda dichiara che intende istituire un programma di controllo equivalente a quello approvato per Svezia, Finlandia e Norvegia riguardo agli alimenti di origine animale e farlo approvare a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 prima che scada il periodo transitorio.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/62 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 138/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 183/2005 abroga la direttiva 95/69/CE del Consiglio (3) e la direttiva 98/51/CE della Commissione (4), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(4) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 31l (Decisione 2006/677/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
|
2) |
il testo dei punti 31b (direttiva 95/69/CE del Consiglio) e 31ba (direttiva 98/51/CE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 183/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (5) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 12.
(2) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
(3) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.
(4) GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/64 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 139/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1883/2006 abroga la direttiva 2002/69/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(4) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 54zzzm (decisione 2006/677/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
|
2) |
il testo del punto 54zzc (direttiva 2002/69/CE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1883/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (4) previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 21.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32.
(3) GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/66 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 140/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nel punto 15z (direttiva 2006/86/CE della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:
«15za. |
32006 R 1950: Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1950/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (3) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 22.
(2) GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/68 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 141/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (2); rettifica nella GU L 339 del 6.12.2006, pag. 39. |
(3) |
La direttiva 2006/66/CE abroga, con effetto dal 26 settembre 2008, la direttiva 91/157/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto dal 26 settembre 2008, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
nel punto 12w [regolamento (CE) n. 850/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:
|
2) |
il testo del punto 11 (direttiva 91/157/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 26 settembre 2008. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2006/66/CE; rettifica nella GU L 339 del 6.12.2006, pag. 39, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (4) previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 29.
(2) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
(3) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38.
(4) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/70 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 142/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e il protocollo 37 dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 98 e 101,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1). |
(2) |
Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2007 del 28 settembre 2007 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3). |
(4) |
La direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (4), è stata integrata nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 e deve pertanto essere aggiunta come trattino alla direttiva 2005/36/CE. |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (5). |
(6) |
Per il buon funzionamento dell'accordo, occorre estendere l'applicazione del protocollo 37 al gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali istituito dalla decisione 2007/172/CE e modificare l'allegato VII onde specificare le procedure di associazione con questo gruppo. |
(7) |
La direttiva 2005/36/CE abroga, con effetto dal 20 ottobre 2007, le direttive del Consiglio 77/452/CEE (6), 77/453/CEE (7), 78/686/CEE (8), 78/687/CEE (9), 78/1026/CEE (10), 78/1027/CEE (11), 80/154/CEE (12), 80/155/CEE (13), 85/384/CEE (14), 85/432/CEE (15), 85/433/CEE (16), 89/48/CEE (17), 92/51/CEE (18) e 93/16/CEE (19) e la direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi dello stesso con effetto dal 20 ottobre 2007. |
(8) |
La direttiva 81/1057/CEE del Consiglio (21), che è integrata nell'accordo, diventa priva di oggetto e deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo con effetto dal 20 ottobre 2007. |
(9) |
La decisione 85/368/CEE del Consiglio (22) e la maggior parte degli atti elencati sotto il titolo «Atti di cui le parti contraenti prendono atto» sono obsoleti e devono quindi essere abrogati ai sensi dell'accordo con effetto dal 20 ottobre 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato VII dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo è modificato come segue:
1) |
il testo del punto 9 [Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio)] è soppresso; |
2) |
è inserito il punto seguente:
|
Articolo 3
I testi della direttiva 2005/36/CE e della decisione 2007/172/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (23) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
(2) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 36.
(3) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(4) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141.
(5) GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38.
(6) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1.
(7) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8.
(8) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1.
(9) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10.
(10) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1.
(11) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7.
(12) GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1.
(13) GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 8.
(14) GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15.
(15) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34.
(16) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37.
(17) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.
(18) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.
(19) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.
(20) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.
(21) GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25.
(22) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.
(23) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
L'allegato VII dell'accordo è modificato come segue:
1) |
il titolo «Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali» è sostituito da «Riconoscimento delle qualifiche professionali»; |
2) |
il titolo «A. Sistema generale» è sostituito da «A. Sistema generale, riconoscimento dell'esperienza professionale e riconoscimento automatico»; |
3) |
i punti 1, 1a e 1b sono rinumerati 1a, 1b e 1c; |
4) |
dopo il nuovo punto 1a (direttiva 89/48/CEE del Consiglio) viene inserito il seguente punto:
|
5) |
dopo il nuovo punto 1c (direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il punto seguente:
Procedure per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia ai sensi dell'articolo 101 dell'accordo: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/172/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.»; |
6) |
il testo dei punti 1a (direttiva 89/48/CEE del Consiglio), 1b (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), 1c (direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 3 (direttiva 81/1057/CEE del Consiglio), 18 (direttiva 85/384/CEE del Consiglio), 58 (decisione 85/368/CEE del Consiglio), 62 (raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio), 63 (raccomandazione 75/367/CEE del Consiglio), 64 [375 Y 0701(01): dichiarazioni del Consiglio] e 65 (raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio) è soppresso; |
7) |
il testo dei punti 4 (direttiva 93/16/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 77/452/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 77/453/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio), 12 (direttiva 78/1026/CEE del Consiglio), 13 (direttiva 78/1027/CEE del Consiglio), 14 (direttiva 80/154/CEE del Consiglio), 15 (direttiva 80/155/CEE del Consiglio), 16 (direttiva 85/432/CEE del Consiglio), 17 (direttiva 85/433/CEE del Consiglio), 59 (C/81/74/p. 1: Comunicazione della Commissione), 60 [374 Y 0820(01): risoluzione del Consiglio], 61 (389 L 0048: dichiarazione del Consiglio e della Commissione), 67 [378 Y 0824(01): dichiarazione del Consiglio], 68 (raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio), 69 [378 Y 1223(01): dichiarazioni del Consiglio], 70 (raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio) e 71 (raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio) e le rubriche connesse sono soppressi. |
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/84 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 143/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo» , in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 5ct (decisione 2005/928/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
|
2) |
nel punto 5cl (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 717/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica (3) al Comitato misto SEE ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 36.
(2) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
(3) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/86 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 144/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all’allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/153/CE della Commissione, del 6 marzo 2007, che modifica l'allegato A della decisione 2006/679/CE, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e l'allegato A della decisione 2006/860/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (5), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
1) |
nel punto 37g (decisione 2006/66/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:
|
2) |
nel punto 37e (decisione 2004/446/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
3) |
nel punto 37f (decisione 2004/447/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
4) |
nel punto 37ab (decisione 2002/731/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 62/2006 e delle decisioni 2006/679/CE, 2006/860/CE e 2007/153/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (6) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 47.
(2) GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.
(3) GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.
(4) GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 67 del 7.3.2007, pag. 13.
(6) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/89 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 145/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (8), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 66z (direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:
|
2) |
nel punto 66r (direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 473/2006, (CE) n. 474/2006, (CE) n. 910/2006, (CE) n. 1543/2006, (CE) n. 235/2007 e (CE) n. 787/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (9) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 47.
(2) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
(3) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.
(4) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.
(5) GU L 168 del 21.6.2006, pag. 16.
(6) GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27.
(7) GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3.
(8) GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10.
(9) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/92 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 146/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi (7) impegni non è stata integrata nell'accordo. |
(8) |
La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (8) non è stata integrata nell'accordo. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati di cui all'articolo 3 della decisione, ribaditi dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, non si applicano agli Stati EFTA. |
(9) |
Dal 1o gennaio 2005 è in vigore in Norvegia un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito dalla legge n. 99, del 17 dicembre 2004, e dai regolamenti connessi del 23 dicembre 2004, come modificati il 15 marzo 2005. Le modifiche di detta legge riguardanti il periodo 2008-2012 sono entrate in vigore il 1o luglio 2007. I regolamenti nazionali sono stati modificati il 14 settembre 2007. In base al sistema norvegese, non saranno concesse quote per il periodo che inizia nel 2008 sulla base delle quote in eccesso del primo triennio iniziato nel 2005. La Norvegia ha annunciato che, fatte salve le procedure di approvazione in vigore, nel quinquennio che inizia nel 2008 non concederà quote superiori a 15 milioni di tonnellate e che l'importo massimo di CER e ERU che possono utilizzare gli operatori non supererà il 20 % del quantitativo totale di quote. L'Islanda e il Liechtenstein non applicano attualmente un sistema di questo tipo. In Islanda si stanno prendendo misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di impianti che rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, tra cui gli impianti elencati in allegato della presente decisione, il che giustifica la loro esenzione del campo di applicazione della direttiva per il periodo di applicazione delle misure in questione. |
(10) |
Si deve tener conto delle diverse situazioni dei singoli Stati EFTA, e in particolare degli impegni assunti dall'Islanda a norma del protocollo di Kyoto, poiché l'Islanda ha comunicato che nel periodo di adempimento degli impegni si avvarrà delle disposizioni della decisione 14/CP.7 della conferenza delle parti del protocollo di Kyoto sull'impatto dei singoli progetti in termini di emissioni. |
(11) |
Gli Stati EFTA potrebbero disporre nel periodo 2008-2012 di impianti muniti di dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio che saranno inclusi unilateralmente nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE, in modo tale che le emissioni catturate e stoccate permanentemente saranno detratte dal livello monitorato delle emissioni di un impianto. La presente decisione non incide sull'eventuale assegnazione di quote a tali impianti. |
(12) |
La presente decisione lascia impregiudicata l'autonomia delle parti contraenti per quanto riguarda i negoziati internazionali sui cambiamenti climatici, segnatamente nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto, ad eccezione degli strumenti integrati dalla presente decisione nell'accordo SEE. Gli Stati EFTA, tuttavia, tengono debitamente conto degli obblighi assunti a norma dell'accordo SEE. |
(13) |
Ciascuno Stato EFTA deve provvedere ad attuare politiche e misure per rispettare i suoi obblighi internazionali a norma della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto. |
(14) |
Gli Stati EFTA continueranno a poter contribuire ai lavori del comitato per i cambiamenti climatici, che assiste la Commissione a norma dell'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE, e a poter presentare i loro piani nazionali di assegnazione delle quote affinché siano discussi in sede di comitato. |
(15) |
Gli Stati EFTA possono partecipare, in quanto parti del protocollo di Kyoto, agli scambi internazionali di quote di emissioni con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso. |
(16) |
Gli Stati EFTA saranno inseriti nel catalogo indipendente comunitario delle operazioni, il cui amministratore centrale svolgerà i suoi compiti per quanto riguarda questi Stati. L'Autorità di vigilanza EFTA sarà l'organo abilitato a impartire all'amministratore centrale le istruzioni necessarie per quanto riguarda le disposizioni connesse all'applicazione del regolamento (CE) n. 2216/2004 per gli Stati EFTA. |
(17) |
Quando viene concluso un accordo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati EFTA e i loro operatori non sono discriminati rispetto agli Stati membri della CE e ai loro operatori. |
(18) |
L'Autorità di vigilanza EFTA opera in stretto coordinamento con la Commissione ogniqualvolta è chiamata a svolgere compiti riguardanti gli Stati EFTA per i quali la Commissione è competente per quanto riguarda gli Stati membri della CE a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (CE) n. 2216/2004, della decisione 2004/156/CE e della decisione 2006/780/CE. Tra questi compiti figurano, tra l'altro, la valutazione del piano nazionale di assegnazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e le richieste di inclusione unilaterale di altre attività e dei gas a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE. |
(19) |
Il comitato permanente degli Stati EFTA ha il compito di adottare una decisione che istituisca un comitato consultivo EFTA incaricato di assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento di tali compiti. Il rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato in veste di osservatore. Nel valutare la conformità degli Stati EFTA con le disposizioni risultanti dalla direttiva, specie per quanto riguarda la quantità totale di quote di emissioni, si tiene conto degli aspetti delle politiche e delle misure sui cambiamenti climatici pertinenti per il presente accordo. L'Autorità di vigilanza EFTA non si occupa tuttavia del modo in cui i singoli Stati EFTA rispettano i loro impegni internazionali riguardanti la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La decisione presa in merito a un piano nazionale di assegnazione deve essere coerente con i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, segnatamente con le disposizioni pertinenti sulla metodologia contenute nei documenti orientativi della Commissione COM(2003) 830 def., COM(2005) 703 def. e COM(2006) 725 def. sulla valutazione dei piani nazionali di assegnazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e nelle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:
1) |
nel punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
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2) |
dopo il punto 21ak (direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:
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Articolo 2
I testi delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, del regolamento (CE) n. 2216/2004 e delle decisioni 2004/156/CE e 2006/780/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (9).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 58.
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(3) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18.
(4) GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.
(5) GU L 59 del 26.2.2004, pag. 1.
(6) GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.
(7) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(8) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(9) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Impianti di combustione dell'Islanda con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW:
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Síldarvinnslan á Siglufirði; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Síldarvinnslan á Seyðisfirði; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Eskja á Eskifirði; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Síldarvinnslan á Neskaupstað; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, HB Granda á Akranesi; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Ísfélag Vestmannaeyja; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Skeggey Höfn; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Síldarvinnslan í Helguvík; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði; |
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Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum; |
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Centrale elettrica di emergenza per lo stabilimento di lavorazione dell'alluminio Alcan; |
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Centrale elettrica di emergenza Reykjavík Energy. |
10.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/99 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 147/2007
del 26 ottobre 2007
che modifica il protocollo 23 dell'accordo SEE sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 23 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004 (1). |
(2) |
Per consentire all'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e agli Stati AELS (EFTA) di partecipare alle discussioni politiche nell'ambito della rete europea della concorrenza, durante le quali vengono scambiate informazioni riservate a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, occorre un quadro giuridico che permetta lo scambio delle informazioni riservate non contemplate dall'accordo. Nel protocollo 23 dell'accordo dovrebbe quindi essere inserito un nuovo articolo 1 bis, |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo l'articolo 1 del protocollo 23 dell'accordo è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
Per garantire un'interpretazione omogenea, da parte dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione CE, degli articoli 53 e 54 dell'accordo e degli articoli 81 e 82 del trattato, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) possono essere autorizzate a partecipare alle riunioni della rete di pubbliche autorità di cui al considerando 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio unicamente per le discussioni su questioni di politica generale. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione CE e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della CE hanno facoltà di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per tali discussioni di politica generale nell'ambito della rete. Le informazioni fornite in tale contesto non devono essere utilizzate a fini di applicazione. Tale partecipazione non pregiudica i diritti di partecipazione conferiti dall'accordo SEE agli Stati AELS (EFTA) e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (2).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 35.
(2) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.