ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
10 aprile 2008


Sommario

 

IV   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica alcuni allegati e protocolli dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

64

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

66

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

68

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

70

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

84

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

86

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

89

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

92

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica il protocollo 23 dell'accordo SEE sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)

99

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 132/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica alcuni allegati e protocolli dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 128 dell’accordo SEE stabilisce che qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una parte contraente dell’accordo SEE e che le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le parti contraenti e lo Stato richiedente.

(2)

A seguito della conclusione positiva dei negoziati sull'allargamento della Comunità, la Repubblica di Bulgaria e la Romania («nuove parti contraenti») hanno chiesto di diventare parti dell'accordo.

(3)

L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo («accordo di allargamento del SEE») è stato firmato il 25 luglio 2007 a Bruxelles.

(4)

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo di allargamento del SEE, dall'entrata in vigore di tale accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1o ottobre 2004, diventano vincolanti per le nuove parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali parti contraenti, definite nell'accordo di allargamento del SEE, e con le modalità e condizioni stabilite nell'accordo di allargamento del SEE.

(5)

A partire dal 1o ottobre 2004, un certo numero di atti comunitari è stato integrato nell'accordo tramite decisioni del Comitato misto SEE.

(6)

Al fine di garantire l'omogeneità dell'accordo SEE e la certezza del diritto per i privati e gli operatori economici, dall'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE tali atti comunitari diventano vincolanti per le nuove parti contraenti.

(7)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo di allargamento del SEE, per gli adattamenti degli atti integrati nell'accordo prima dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE, richiesti a seguito della partecipazione delle nuove parti contraenti allo Spazio economico europeo e non previsti dall'accordo di allargamento del SEE, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo.

(8)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di allargamento del SEE, per qualunque disposizione rilevante ai fini dell'accordo citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1) («atto di adesione del 25 aprile 2005») ma non ripresa nell’accordo di allargamento del SEE, si applicano le procedure stabilite nell’accordo.

(9)

A norma del protocollo 44 dell'accordo sui meccanismi di salvaguardia a seguito dell’allargamento dello spazio economico europeo, la procedura decisionale generale stabilita dall’accordo si applica alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell’articolo 37 dell’atto di adesione del 25 aprile 2005.

(10)

A tal fine devono essere modificati alcuni protocolli e allegati dell’accordo.

(11)

Occorre integrare nell'accordo le modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2) previste dall'atto di adesione del 25 aprile 2005.

(12)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (3).

(13)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (4).

(14)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2016/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea (5).

(15)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1962/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, in applicazione dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea (6), rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 8.

(16)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/80/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua determinate direttive in materia di energia, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (7).

(17)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/81/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (8).

(18)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (9).

(19)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/83/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 2002/4/CE relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (10).

(20)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (11).

(21)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/97/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (12).

(22)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/99/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di diritto societario, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (13).

(23)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (14).

(24)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (15).

(25)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/102/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (16).

(26)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (17).

(27)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/104/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (18).

(28)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (19).

(29)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/107/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 89/108/CEE sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (20).

(30)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/108/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE in materia di energia, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (21).

(31)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/109/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 94/45/CE del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (22).

(32)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/110/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 95/57/CEE e 2001/109/CE in materia di statistiche, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (23).

(33)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/800/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza, contro la malattia, di tali suini in Bulgaria (24).

(34)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/802/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania (25).

(35)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/924/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (26).

(36)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/926/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania (27).

(37)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/13/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adatta la decisione 2002/459/CE per quanto riguarda le aggiunte da effettuare nell’elenco delle unità della rete informatizzata Traces in esito all’adesione della Bulgaria e della Romania (28).

(38)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/16/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania (29).

(39)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/17/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio (30).

(40)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio (31).

(41)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/19/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2001/89/CE del Consiglio (32).

(42)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/24/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (33).

(43)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/69/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, che autorizza la Romania a differire l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione delle sementi di determinate varietà di specie di piante agricole (34).

(44)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/136/CE della Commissione, del 23 febbraio 2007, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione alla Bulgaria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (35).

(45)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/228/CE della Commissione, dell'11 aprile 2007, che stabilisce misure transitorie per l’applicazione alla Romania del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (36).

(46)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/329/CE della Commissione, del 2 maggio 2007, che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp. (37).

(47)

Poiché l'accordo estende il mercato interno agli Stati EFTA, per il buon funzionamento del mercato interno la presente decisione deve applicarsi ed entrare in vigore senza indebiti ritardi.

(48)

Poiché l'accordo di allargamento del SEE non è ancora entrato in vigore, pur essendo applicabile a titolo provvisorio, anche la presente decisione si applica provvisoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo suddetto,

DECIDE:

Articolo 1

Tutte le decisioni del Comitato misto SEE adottate in data successiva al 1o ottobre 2004 sono dichiarate vincolanti per le nuove parti contraenti.

Articolo 2

I testi delle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1 sono redatti e autenticati dalle parti contraenti nelle lingue bulgara e rumena.

Articolo 3

Al punto 2 [regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio] dell'appendice 1 del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino è aggiunto il seguente trattino:

«—

1 2005 SA: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).»

Articolo 4

1.   Ai punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo elencati nell'allegato I della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).»

2.   Ai punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo elencati nell'allegato II della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1791: regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).»

3.   Al punto del protocollo dell'accordo citato nell'allegato III della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 2016: regolamento (CE) n. 2016/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).»

4.   Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».

5.   Gli altri adattamenti resi necessari dagli atti integrati dai paragrafi precedenti sono elencati nella parte II dei rispettivi allegati della presente decisione.

Articolo 5

1.   Ai punti degli allegati dell'accordo elencati nell'allegato IV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0080: direttiva 2006/80/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 67).»

2.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato V della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0081: direttiva 2006/81/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 92).»

3.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato VI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0082: direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 94).»

4.   Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato VII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0083: direttiva 2006/83/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 97).»

5.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato VIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0096: direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).»

6.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato IX della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0097: direttiva 2006/97/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»

7.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato X della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0099: direttiva 2006/99/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).»

8.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato XI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0100: direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).»

9.   Ai punti degli allegati dell'accordo elencati nell'allegato XII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0101: direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).»

10.   Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0102: direttiva 2006/102/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 241).»

11.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato XIV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0103: direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).»

12.   Ai punti degli allegati dell'accordo elencati nell'allegato XV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0104: direttiva 2006/104/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).»

13.   Ai punti degli allegati dell'accordo elencati nell'allegato XVI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0105: direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).»

14.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato XVII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0107: direttiva 2006/107/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411).»

15.   Ai punti dell'allegato dell'accordo elencati nell'allegato XVIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0108: direttiva 2006/108/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414).»

16.   Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XIX della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0109: direttiva 2006/109/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 416).»

17.   Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XX della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0110: direttiva 2006/110/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418).»

18.   Laddove il trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».

19.   Gli altri adattamenti resi necessari dagli atti integrati dai paragrafi precedenti sono elencati nella parte II dei rispettivi allegati della presente decisione.

Articolo 6

1.   Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XXI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0924: decisione 2006/924/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).»

2.   Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XXII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0926: decisione 2006/926/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 52).»

3.   Al punto dell'allegato dell'accordo citato nell'allegato XXIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0013: decisione 2007/13/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 7 del 12.01.2007, pag. 23).»

Articolo 7

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

al punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio] della parte 1.1 viene aggiunto il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:

32007 D 0136: decisione 2007/136/CE della Commissione, del 23 febbraio 2007, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione alla Bulgaria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 23).

32007 D 0228: decisione 2007/228/CE della Commissione, dell'11 aprile 2007, che stabilisce misure transitorie per l’applicazione alla Romania del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 27).»;

2)

dopo il punto 132 (decisione 2006/968/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il punto seguente:

«133.

32007 D 0016: decisione 2007/16/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 31).»;

3)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 35 (decisione 2007/123/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i seguenti punti:

«36.

32006 D 0800: decisione 2006/800/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza, contro la malattia, di tali suini in Bulgaria (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 35).

37.

32006 D 0802: decisione 2006/802/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania (GU L 329 del 25.11.2005, pag. 34).

38.

32007 D 0018: decisione 2007/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 36).

39.

32007 D 0019: decisione 2007/19/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2001/89/CE del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 38).

40.

32007 D 0024: decisione 2007/24/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 26).»;

4)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 57 (decisione 2004/835/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

«58.

32007 D 0017: decisione 2007/17/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 33).»

Articolo 8

Tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento del punto 10 (direttiva 2002/53/CE del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:

32007 D 0069: decisione 2007/69/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, che autorizza la Romania a differire l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione delle sementi di determinate varietà di specie di piante agricole (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167).

32007 D 0329: decisione 2007/329/CE della Commissione, del 2 maggio 2007, che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp. (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 59).»

Articolo 9

Prima del testo di adattamento dei punti 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] e 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nel seguente atto:

32006 R 1962: regolamento (CE) n. 1962/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, in applicazione dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 8; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 8).»

Articolo 10

I testi dell'allegato III, capitolo 2, punto 6 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 11

I testi dei regolamenti (CE) n. 1791/2006, (CE) n. 1792/2006, (CE) n. 1962/2006, rettifica nella GU L 47, 16.2.2007, pag. 8, e (CE) n. 2016/2006, delle direttive 2006/80/CE, 2006/81/CE, 2006/82/CE, 2006/83/CE, 2006/96/CE, 2006/97/CE, 2006/99/CE, 2006/100/CE, 2006/101/CE, 2006/102/CE, 2006/103/CE, 2006/104/CE, 2006/105/CE, 2006/107/CE, 2006/108/CE, 2006/109/CE e 2006/110/CE e delle decisioni 2006/800/CE, 2006/802/CE, 2006/924/CE, 2006/926/CE, 2007/13/CE, 2007/16/CE, 2007/17/CE, 2007/18/CE, 2007/19/CE, 2007/24/CE, 2007/69/CE, 2007/136/CE, 2007/228/CE e 2007/329/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (38) oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore di tale accordo, la presente decisione si applica provvisoriamente dalla data di adozione.

La presente decisione non pregiudica gli eventuali obblighi costituzionali indicati dalle parti contraenti in relazione alle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1.

Articolo 13

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38.

(6)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 8.

(7)  GU L 362 del 20.12.2006, pag. 67.

(8)  GU L 362 del 20.12.2006, pag. 92.

(9)  GU L 362 del 20.12.2006, pag. 94.

(10)  GU L 362 del 20.12.2006, pag. 97.

(11)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.

(12)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107.

(13)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137.

(14)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141.

(15)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238.

(16)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 241.

(17)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344.

(18)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352.

(19)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368.

(20)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411.

(21)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414.

(22)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 416.

(23)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418.

(24)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 35.

(25)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 34.

(26)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48.

(27)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 52.

(28)  GU L 7 del 12.1.2007, pag. 23.

(29)  GU L 7 del 12.1.2007, pag. 31.

(30)  GU L 7 del 12.1.2007, pag. 33.

(31)  GU L 7 del 12.1.2007, pag. 36.

(32)  GU L 7 del 12.1.2007, pag. 38.

(33)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 26.

(34)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167.

(35)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 23.

(36)  GU L 98 del 13.4.2007, pag. 27.

(37)  GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 59.

(38)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è integrato nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo:

 

nell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie):

parte 1.2, punto 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione),

parte 1.2, punto 114 (decisione 2003/630/CE della Commissione),

parte 1.2, punto 115 [regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione],

parte 1.2, punto 116 (decisione 2004/253/CE della Commissione),

parte 4.2, punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione),

parte 6.2, punto 39 (decisione 98/536/CE della Commissione),

parte 7.2, punto 14 (decisione 98/179/CE della Commissione);

 

nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XV (Sostanze pericolose):

punto 12l (decisione 2000/657/CE della Commissione);

 

nell'allegato XIII (Trasporti):

punto 33c [regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione],

punto 49 (decisione 77/527/CEE della Commissione);

 

nell'allegato XVI (Appalti):

punto 6c [regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione];

 

nell'allegato XXI (Statistiche):

punto 1c [regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione],

punto 1f [regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione],

punto 1g [regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione],

punto 1h [regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione],

punto 4ca [regolamento (CE) n. 772/2005 della Commissione],

punto 7i [regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione],

punto 23a (decisione 2000/115/CE della Commissione),

punto 23b [regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione];

 

nel protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese:

articolo 3, paragrafo 1, punto 4 [regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione).


ALLEGATO II

PARTE I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è integrato nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo:

 

nell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie):

parte 1.1, punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio],

parte 7.1, punto 8b [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio],

parte 7.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio);

 

nell'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

A.

nel capitolo XII (Prodotti alimentari):

punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio];

B.

nel capitolo XIV (Concimi):

punto 1 [regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

C.

nel capitolo XIX (disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi):

punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio];

 

nell'allegato VI (Sicurezza sociale):

punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio],

punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio],

punto 3.18 (decisione n. 117),

punto 3.27 (decisione n. 136),

punto 3.37 (decisione n. 150),

punto 3.68 (decisione n. 192);

 

nell'allegato XIII (Trasporti):

punto 1 [regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio],

punto 5 (decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio],

punto 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio],

punto 32 [regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio],

punto 39 [regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio],

punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio);

 

nell'allegato XX (Ambiente):

punto 1ea [regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio],

punto 21aa [regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio];

 

nell'allegato XXI (Statistiche):

punto 71 [regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio],

punto 24 [regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio],

punto 24a [regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio];

 

nell'allegato XXII (Diritto societario):

punto 10a [regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio];

 

nel protocollo 26 sui poteri e le funzioni dell'autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato:

articolo 2, punto 1 [regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio];

 

nel protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:

appendice 1, punto 2 [regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio].

PARTE II

ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE

Nell'allegato VI (Sicurezza sociale):

1)

gli adattamenti del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] sono modificati come segue:

a)

gli elenchi negli adattamenti n) e o) sono sostituiti dal testo seguente:

i)

i punti da 374 (NORVEGIA — SLOVENIA) a 378 (NORVEGIA — REGNO UNITO) sono rinumerati come punti da 431 a 435;

ii)

prima del nuovo punto 431 (NORVEGIA — SLOVENIA), è inserito il testo seguente:

«430.

NORVEGIA — ROMANIA

Senza oggetto.»;

iii)

i punti da 355 (NORVEGIA — REPUBBLICA CECA) a 373 (NORVEGIA — PORTOGALLO) sono rinumerati come punti da 411 a 429;

iv)

prima del nuovo punto 411 (NORVEGIA — REPUBBLICA CECA), è inserito il testo seguente:

«410.

NORVEGIA — BULGARIA

Senza oggetto.»;

v)

i punti da 348 (LIECHTENSTEIN — SLOVENIA) a 354 (NORVEGIA — BELGIO) sono rinumerati come punti da 403 a 409;

vi)

prima del nuovo punto 403 (LIECHTENSTEIN — SLOVENIA), è inserito il testo seguente:

«402.

LIECHTENSTEIN — ROMANIA

Senza oggetto.»;

vii)

i punti da 329 (LIECHTENSTEIN — REPUBBLICA CECA) a 347 (LIECHTENSTEIN — PORTOGALLO) sono rinumerati come punti da 383 a 401;

viii)

prima del nuovo punto 383 (LIECHTENSTEIN — REPUBBLICA CECA), è inserito il testo seguente:

«382.

LIECHTENSTEIN — BULGARIA

Senza oggetto.»;

ix)

i punti da 321 (ISLANDA — SLOVENIA) a 328 (LIECHTENSTEIN — BELGIO) sono rinumerati come punti da 374 a 381;

x)

prima del nuovo punto 374 (ISLANDA — SLOVENIA), è inserito il testo seguente:

«373.

ISLANDA — ROMANIA

Senza oggetto.»;

xi)

i punti da 302 (ISLANDA — REPUBBLICA CECA) a 320 (ISLANDA — PORTOGALLO) sono rinumerati come punti da 354 a 372;

xii)

prima del nuovo punto 354 (ISLANDA — REPUBBLICA CECA), è inserito il testo seguente:

«353.

ISLANDA — BULGARIA

Senza oggetto.»;

xiii)

il punto 301 (ISLANDA — BELGIO) è rinumerato come punto 352;

b)

i punti da 17 a 19 dell'adattamento u) sono rinumerati come punti da 19 a 21;

2)

gli adattamenti del punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] sono modificati come segue:

a)

negli adattamenti b), c) e d) della sezione A, la voce «D. Germania» è sostituita da «E. Germania»;

b)

nell'adattamento d) della sezione B e nell'adattamento e), la voce «R. Austria» è sostituita da «S. Austria»;

c)

l'elenco dell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

i)

i punti da 374 (NORVEGIA — SLOVENIA) a 378 (NORVEGIA — REGNO UNITO) sono rinumerati come punti da 431 a 435;

ii)

prima del nuovo punto 431 (NORVEGIA — SLOVENIA), è inserito il testo seguente:

«430.

NORVEGIA — ROMANIA

Senza oggetto.»;

iii)

I punti da 355 (NORVEGIA — REPUBBLICA CECA) a 373 (NORVEGIA — PORTOGALLO) sono rinumerati come punti da 411 a 429;

iv)

prima del nuovo punto 411 (NORVEGIA — REPUBBLICA CECA), è inserito il testo seguente:

«410.

NORVEGIA — BULGARIA

Senza oggetto.»;

v)

i punti da 348 (LIECHTENSTEIN — SLOVENIA) a 354 (NORVEGIA — BELGIO) sono rinumerati come punti da 403 a 409;

vi)

Prima del nuovo punto 403 (LIECHTENSTEIN — SLOVENIA), è inserito il testo seguente:

«402.

LIECHTENSTEIN — ROMANIA

Senza oggetto.»;

vii)

i punti da 329 (LIECHTENSTEIN — REPUBBLICA CECA) a 347 (LIECHTENSTEIN — PORTOGALLO) sono rinumerati come punti da 383 a 401;

viii)

prima del nuovo punto 383 (LIECHTENSTEIN — REPUBBLICA CECA), è inserito il testo seguente:

«382.

LIECHTENSTEIN — BULGARIA

Senza oggetto.»;

ix)

i punti da 321 (ISLANDA — SLOVENIA) a 328 (LIECHTENSTEIN — BELGIO) sono rinumerati come punti da 374 a 381;

x)

prima del nuovo punto 374 (ISLANDA — SLOVENIA), è inserito il testo seguente:

«373.

ISLANDA — ROMANIA

Senza oggetto.»;

xi)

i punti da 302 (ISLANDA — REPUBBLICA CECA) a 320 (ISLANDA — PORTOGALLO) sono rinumerati come punti da 354 a 372;

xii)

prima del nuovo punto 354 (ISLANDA — REPUBBLICA CECA), è inserito il testo seguente:

«353.

ISLANDA — BULGARIA

Senza oggetto.»;

xiii)

il punto 301 (ISLANDA — BELGIO) è rinumerato come punto 352;

d)

l'elenco dell'adattamento j) è sostituito dal testo seguente:

i)

i termini «Islanda e Bulgaria» sono inseriti prima di «Islanda e Repubblica ceca»;

ii)

i termini «Islanda e Romania» sono inseriti prima di «Islanda e Slovenia»;

iii)

i termini «Liechtenstein e Bulgaria» sono inseriti prima di «Liechtenstein e Repubblica ceca»;

iv)

i termini «Liechtenstein e Romania» sono inseriti prima di «Liechtenstein e Slovenia»;

v)

i termini «Norvegia e Bulgaria» sono inseriti prima di «Norvegia e Repubblica ceca»;

vi)

i termini «Norvegia e Romania» sono inseriti prima di «Norvegia e Slovenia».


ALLEGATO III

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è inserito nel seguente punto del protocollo 47 dell'accordo sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:

appendice 1, punto 6 [regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione].


ALLEGATO IV

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è integrato nei seguenti punti degli allegati dell'accordo:

 

nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo IV (Apparecchi domestici):

punto 4a (direttiva 94/2/CE della Commissione),

punto 4b (direttiva 95/12/CE della Commissione),

punto 4c (direttiva 95/13/CE della Commissione),

punto 4d (direttiva 96/60/CE della Commissione),

punto 4f (direttiva 97/17/CE della Commissione),

punto 4g (direttiva 2002/40/CE della Commissione),

punto 4h (direttiva 2002/31/CE della Commissione);

 

nell'allegato IV (Energia):

punto 11a (direttiva 94/2/CE della Commissione),

punto 11b (direttiva 95/12/CE della Commissione),

punto 11c (direttiva 95/13/CE della Commissione),

punto 11d (direttiva 96/60/CE della Commissione),

punto 11f (direttiva 97/17/CE della Commissione),

punto 11g (direttiva 2002/40/CE della Commissione),

punto 11h (direttiva 2002/31/CE della Commissione).


ALLEGATO V

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:

 

nel capitolo I (Veicoli a motore):

punto 45zo (direttiva 2005/78/CE della Commissione);

 

nel capitolo XVI (Cosmetici):

punto 9 (direttiva 95/17/CE della Commissione).


ALLEGATO VI

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è inserito nei seguenti punti del capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:

punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione),

punto 54w (direttiva 1999/21/CE della Commissione).


ALLEGATO VII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è inserito nel seguente punto del capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo:

parte 9.2, punto 2 (direttiva 2002/4/CE della Commissione).


ALLEGATO VIII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 5, è inserito nei seguenti punti dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:

A.

nel capitolo I (Veicoli a motore):

punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio),

punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio),

punto 3 (direttiva 70/220/CEE del Consiglio),

punto 4 (direttiva 70/221/CEE del Consiglio),

punto 8 (direttiva 70/388/CEE del Consiglio),

punto 9 (direttiva 71/127/CEE del Consiglio),

punto 10 (direttiva 71/320/CEE del Consiglio),

punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio),

punto 14 (direttiva 74/61/CEE del Consiglio),

punto 16 (direttiva 74/408/CEE del Consiglio),

punto 17 (direttiva 74/483/CEE del Consiglio),

punto 19 (direttiva 76/114/CEE del Consiglio),

punto 22 (direttiva 76/757/CEE del Consiglio),

punto 23 (direttiva 76/758/CEE del Consiglio),

punto 24 (direttiva 76/759/CEE del Consiglio),

punto 25 (direttiva 76/760/CEE del Consiglio),

punto 26 (direttiva 76/761/CEE del Consiglio),

punto 27 (direttiva 76/762/CEE del Consiglio),

punto 29 (direttiva 77/538/CEE del Consiglio),

punto 30 (direttiva 77/539/CEE del Consiglio),

punto 31 (direttiva 77/540/CEE del Consiglio),

punto 32 (direttiva 77/541/CEE del Consiglio),

punto 36 (direttiva 78/318/CEE del Consiglio),

punto 39 (direttiva 78/932/CEE del Consiglio),

punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio),

punto 45r (direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 45t (direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 45y (direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 45za (direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 45zc (direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

B.

nel capitolo II (Trattori agricoli o forestali):

punto 7 (direttiva 75/322/CEE del Consiglio),

punto 11 (direttiva 77/536/CEE del Consiglio),

punto 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio),

punto 17 (direttiva 79/622/CEE del Consiglio),

punto 20 (direttiva 86/298/CEE del Consiglio),

punto 22 (direttiva 87/402/CEE del Consiglio),

punto 23 (direttiva 89/173/CEE del Consiglio),

punto 28 (direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 29 (direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

C.

nel capitolo VIII (Apparecchi a pressione):

punto 2 (direttiva 76/767/CEE del Consiglio);

D.

nel capitolo IX (Strumenti di misura):

punto 1 (direttiva 71/316/CEE del Consiglio),

punto 5 (direttiva 71/347/CEE del Consiglio),

punto 27b (direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

E.

nel capitolo XI (Tessili):

punto 4b (direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

F.

nel capitolo XV (Sostanze pericolose):

punto 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

G.

nel capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi):

punto 1 (direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 3e (direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 3g (direttiva 69/493/CEE del Consiglio);

H.

nel capitolo XXIV (Macchine):

punto 1a (direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO IX

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 6, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XVI (Appalti) dell'accordo:

punto 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio).


ALLEGATO X

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 7, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo:

punto 1 (prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio),

punto 2 (seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio),

punto 3 (terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio),

punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio),

punto 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio),

punto 9 (dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio in materia di diritto delle società).


ALLEGATO XI

PARTE I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 8, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 8, è inserito nei seguenti punti dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo:

punto 1a (direttiva 92/51/CEE del Consiglio),

punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio),

punto 2a (direttiva 98/5/CE del Consiglio),

punto 4 (direttiva 93/16/CEE del Consiglio),

punto 8 (direttiva 77/452/CEE del Consiglio),

punto 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio),

punto 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio),

punto 12 (direttiva 78/1026/CEE del Consiglio),

punto 14 (direttiva 80/154/CEE del Consiglio),

punto 17 (direttiva 85/433/CEE del Consiglio),

punto 18 (direttiva 85/384/CEE del Consiglio).

PARTE II

ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE

Al paragrafo 1 degli adattamenti del punto 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio) dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), i termini «articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies» sono sostituiti dai termini «articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies».


ALLEGATO XII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 9, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 9, è integrato nei seguenti punti degli allegati dell'accordo:

 

nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

punto 28 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio);

 

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio),

punto 11 (direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO XIII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 10, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 10, è inserito nel seguente punto del capitolo XV (Sostanze pericolose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:

punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio).


ALLEGATO XIV

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 11, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 11, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo:

punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio),

punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 19 (direttiva 96/26/CEE del Consiglio),

punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio),

punto 24c (direttiva 1999/37/CE del Consiglio),

punto 36a (direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 37 (direttiva 91/440/CEE del Consiglio),

punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio),

punto 47 (direttiva 82/714/CEE del Consiglio).


ALLEGATO XV

PARTE I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 12, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 12, è integrato nei seguenti punti degli allegati dell'accordo:

 

nell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie):

parte 1.1, punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio),

parte 1.1, punto 5 (direttiva 91/496/CEE del Consiglio),

parte 3.1, punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio),

parte 3.1, punto 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio),

parte 3.1, punto 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio),

parte 3.1, punto 6 (direttiva 92/66/CEE del Consiglio),

parte 3.1, punto 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio),

parte 3.1, punto 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio),

parte 3.1, punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio),

parte 3.1, punto 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio),

parte 3.1, punto 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio),

parte 4.1, punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio),

parte 4.1, punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio),

parte 4.1, punto 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio),

parte 4.1, punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio),

parte 7.1, punto 2 (direttiva 96/23/CE del Consiglio),

parte 7.1, punto 8a (direttiva 2003/99/CE del Consiglio);

 

nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XV (Sostanze pericolose):

punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio).

PARTE II

ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE

Nell'adattamento b) del punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio) della parte 1.1 dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), capitolo I (Questioni veterinarie), i riferimenti a Islanda e Norvegia sono rinumerati come 28 e 29.


ALLEGATO XVI

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 13, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 13, è integrato nei seguenti punti degli allegati dell'accordo:

 

nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XXIV (Macchine):

punto 1a (direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

 

nell'allegato XX (Ambiente):

punto 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO XVII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 14, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 14, è inserito nei seguenti punti del capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo:

punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),

punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio).


ALLEGATO XVIII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 15, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 15, è inserito nei seguenti punti dell'allegato IV (Energia) dell'accordo:

punto 7 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio),

punto 19 (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO XIX

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 16, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 16, è inserito nel seguente punto dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'allegato.

punto 27 (direttiva 94/45/CE del Consiglio).


ALLEGATO XX

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 17, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 17, è inserito nel seguente punto dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo:

punto 7c (direttiva 95/57/CE del Consiglio).


ALLEGATO XXI

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è inserito nel seguente punto del capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo:

parte 3.2, punto 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione).


ALLEGATO XXII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è inserito nel seguente punto del capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo:

parte 1.2, punto 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione).


ALLEGATO XXIII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è inserito nel seguente punto del capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo:

parte 1.2, punto 46 (direttiva 2002/459/CE della Commissione).


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 133/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito «l'accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007, del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Attualmente il capitolo I dell'allegato I si applica all'Islanda soltanto per quanto riguarda gli animali e i prodotti d'acquacoltura e i prodotti della pesca.

(3)

Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I prevede che gli atti di cui al capitolo I dell'allegato I si applichino all'Islanda laddove ciò sia così stabilito in relazione ad un atto specifico.

(4)

Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I prevede un riesame del capitolo I dell'allegato I per l'Islanda.

(5)

Le parti contraenti hanno riesaminato la situazione per l'Islanda ed hanno deciso che l'Islanda si farà carico degli atti di cui al capitolo I dell'allegato I, ad eccezione delle disposizioni riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura e i prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma.

(6)

Gli atti di cui al capitolo I dell'allegato I si applicano all'Islanda, a meno che non sia stabilito in relazione ad un atto specifico che esso non si applica all'Islanda. Occorre pertanto modificare il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I.

(7)

A causa della particolare situazione dell'Islanda in termini di clima, posizione geografica e natura delle risorse disponibili, può essere autorizzata la somministrazione di farine di pesce ai ruminanti. Tale autorizzazione tiene conto dell'assenza di produzione e di importazioni di farina di carne e ossa in Islanda.

(8)

L'Islanda necessita di un periodo di transizione di 18 mesi per conformarsi pienamente alle disposizioni nei settori resi applicabili ad essa mediante l'adozione della presente decisione.

(9)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (2).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.

(2)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

la parte introduttiva è modificata come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano all'Islanda, ad eccezione di quelle riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura e i prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Quando un atto non si applica o si applica solo in parte all'Islanda, ciò viene dichiarato in relazione all'atto specifico.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente decisione l'Islanda attua le disposizioni contenute nel presente capitolo, nei settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007.

Negli scambi con l'Islanda in settori non applicabili all'Islanda le altre parti contraenti possono mantenere il loro regime di paese terzo.»;

b)

i paragrafi 3, lettera c), 4D, 6, lettera c), 7, lettera c) e 8, lettera d), sono sostituiti dal seguente:

«Il presente paragrafo si applica anche all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2.»;

2)

è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva» ai punti 1 (direttiva 89/662/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio) e 6 (decisione 92/438/CEE del Consiglio) nella parte 1.1;

3)

la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.» ai punti 2 (direttiva 90/425/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 91/496/CEE del Consiglio) e 8 (direttiva 85/73/CEE del Consiglio) nella parte 1.1 è sostituita dalla frase «Questo atto si applica all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

4)

ai punti 3 (direttiva 89/608/CEE del Consiglio) e 9 (direttiva 96/93/CE del Consiglio) nella parte 1.1 è inserita la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

5)

nel punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] nella parte 1.1 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»;

6)

è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» ai punti 84 (decisione 98/470/CE della Commissione), 104 (decisione 2000/351/CE della Commissione) e 114 (decisione 2003/630/CE della Commissione) nella parte 1.2;

7)

è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva» ai punti 21 (decisione 93/352/CEE della Commissione), 25 (decisione 94/360/CE della Commissione), 29 (decisione 94/641/CE della Commissione), 31 (decisione 94/958/CE della Commissione), 33 (decisione 94/971/CE della Commissione), 87 (decisione 2000/25/CE della Commissione), 88 (decisione 2000/208/CE della Commissione), 106 (decisione 2000/571/CE della Commissione), 111 (decisione 2001/812/CE della Commissione), 113 (decisione 2002/349/CE della Commissione) e 115 [regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione] nella parte 1.2.;

8)

la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva» ai punti 2 (decisione 91/398/CEE della Commissione), 3 (decisione 91/585/CEE della Commissione), 4 (decisione 91/637/CEE della Commissione), 5 (decisione 91/638/CEE della Commissione), 6 (decisione 92/176/CEE della Commissione), 8 (decisione 92/341/CEE), 9 (decisione 92/373/CEE della Commissione), 11 (decisione 92/432/CEE della Commissione), 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione), 15 (decisione 92/563/CEE della Commissione), 17 (decisione 93/14/CEE della Commissione), 18 (decisione 93/70/CEE della Commissione), 22 (decisione 93/444/CEE della Commissione), 23 (decisione 94/338/CE della Commissione), 24 (decisione 94/339/CE della Commissione), 30 (decisione 94/957/CE della Commissione), 32 (decisione 94/970/CE della Commissione), 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione), 42 (decisione 96/105/CE della Commissione), 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione), 116 (decisione 2004/253/CE della Commissione), 117 [regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione], 118 (decisione 2004/292/CE della Commissione) e 119 [regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione] nella parte 1.2 è sostituita dalla frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

9)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 1.2 è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» al punto 1 (decisione 98/140/CE della Commissione);

10)

nei punti 68 (decisione 97/794/CE della Commissione) e 74 (decisione 98/139/CE della Commissione) nella parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva»;

11)

la frase «Questo atto non si applica all'Islanda» è inserita prima del testo di adattamento ai punti 121 (decisione 2003/803/CE della Commissione), 122 (decisione 2004/301/CE della Commissione), 123 (decisione 2004/595/CE della Commissione), 124 (decisione 2004/824/CE della Commissione), 125 (decisione 2004/839/CE della Commissione), 126 (decisione 2005/91/CE della Commissione) e 129 (decisione 2005/64/CE della Commissione) nella parte 1.2;

12)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda» ai punti 11 (decisione 2000/62/CE della Commissione) e 18 (decisione 2004/557/CE della Commissione) nella parte 1.2;

13)

nei punti 57 (decisione 97/152/CE della Commissione) e 60 (decisione 97/394/CE della Commissione) nella parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda per i settori cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva»;

14)

nei punti 1 (direttiva 77/504/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 88/661/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 89/361/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 90/427/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 90/428/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 91/174/CEE del Consiglio) e 7 (decisione 96/463/CE del Consiglio) nella parte 2.1 e nei punti 1 (decisione 84/247/CEE della Commissione), 2 (decisione 84/419/CEE della Commissione), 5 (direttiva 87/328/CEE del Consiglio), 7 (decisione 89/501/CEE della Commissione), 8 (decisione 89/502/CEE della Commissione), 9 (decisione 89/503/CEE della Commissione), 10 (decisione 89/504/CEE della Commissione), 11 (decisione 89/505/CEE della Commissione), 12 (decisione 89/506/CEE della Commissione), 13 (decisione 89/507/CEE della Commissione), 14 (direttiva 90/118/CEE del Consiglio), 15 (direttiva 90/119/CEE del Consiglio), 16 (decisione 90/254/CEE della Commissione), 17 (decisione 90/255/CEE della Commissione), 18 (decisione 90/256/CEE della Commissione), 19 (decisione 90/257/CEE della Commissione), 20 (decisione 90/258/CEE della Commissione), 21 (decisione 92/216/CEE della Commissione), 22 (decisione 92/353/CEE della Commissione), 23 (decisione 92/354/CEE della Commissione), 24 (decisione 93/623/CEE della Commissione), 25 (decisione 96/78/CE della Commissione), 26 (decisione 96/79/CE della Commissione), 30 (decisione 2002/8/CE della Commissione), 31 (decisione 2005/379/CE della Commissione) e 32 (decisione 2006/427/CE della Commissione) nella parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»;

15)

è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» ai punti 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) e 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) nella parte 3.1 e nel punto 29 (decisione 2003/466/CE della Commissione) nella parte 3.2;

16)

nei punti 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio), 2 (direttiva 90/423/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 92/66/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio), 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) nella parte 3.1 e nei punti 2 (decisione 88/397/CEE della Commissione), 5 (decisione 91/42/CEE della Commissione), 7 (decisione 91/666/CEE del Consiglio), 8 (decisione 93/455/CEE della Commissione), 9 (decisione 93/590/CE della Commissione), 10 (decisione 1999/128/CE della Commissione), 11 (decisione 98/502/CE della Commissione), 12 (decisione 2000/111/CE della Commissione), 13 (decisione 2000/112/CE della Commissione), 14 (decisione 2000/428/CE della Commissione), 17 (decisione 2001/138/CE della Commissione), 18 (decisione 2001/246/CE della Commissione), 19 (decisione 2001/257/CE della Commissione), 20 (decisione 2001/295/CE della Commissione), 21 (decisione 2001/303/CE della Commissione), 23 (decisione 2002/106/CE della Commissione), 24 (decisione 2002/551/CE della Commissione), 25 (decisione 2002/552/CE della Commissione), 28 (decisione 2003/422/CE della Commissione), 31 (decisione 2004/288/CE della Commissione), 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione), 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione), 35 (decisione 2006/393/CE della Commissione), 36 (decisione 2006/416/CE della Commissione) e 37 (decisione 2006/437/CE della Commissione) nella parte 3.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»;

17)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 3.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda» nei punti 3 (decisione 94/297/CE della Commissione), 5 (decisione 98/176/CE della Commissione), 9 (decisione 1999/246/CE della Commissione), 18 (decisione 2002/526/CE della Commissione), 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione), 22 (decisione 2003/362/CE della Commissione), 24 (decisione 2003/435/CE della Commissione), 25 (decisione 2004/402/CE della Commissione), 26 (decisione 2004/431/CE della Commissione), 27 (decisione 2004/435/CE della Commissione), 28 (decisione 2004/832/CE della Commissione), 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione), 30 (decisione 2005/66/CE della Commissione), 31 (decisione 2005/235/CE della Commissione), 32 (decisione 2005/362/CE della Commissione), 33 (decisione 2005/773/CE della Commissione) e 34 (decisione 2006/705/CE della Commissione);

18)

è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» nel punto 5 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) nella parte 4.1 e nei punti 51 (decisione 1999/567/CE della Commissione), 63 (decisione 2001/183/CE della Commissione), 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione), 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione), 68 (decisione 2002/878/CE della Commissione), 72 (decisione 2003/390/CE della Commissione), 73 (decisione 2003/466/CE della Commissione) e 79 (decisione 2004/453/CE della Commissione) nella parte 4.2;

19)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 4.2 è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» nei punti 21 (decisione 94/722/CE della Commissione), 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) e 56 (decisione 2003/904/CE della Commissione);

20)

nei punti 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) nella parte 4.1 e nei punti 1 (decisione 90/208/CEE della Commissione), 3 (decisione 92/339/CEE della Commissione), 4 (decisione 92/340/CEE della Commissione), 5 (decisione 92/381/CEE della Commissione), 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione), 18 (decisione 93/152/CEE della Commissione), 21 (decisione 94/274/CE della Commissione), 22 (decisione 94/275/CE della Commissione), 24 (decisione 94/327/CE della Commissione), 25 (decisione 94/963/CE della Commissione), 26 (decisione 95/98/CE della Commissione), 28 (decisione 95/117/CE della Commissione), 33 (decisione 95/294/CE della Commissione), 34 (decisione 95/307/CE della Commissione), 35 (decisione 95/329/CE della Commissione), 36 (decisione 95/388/CE della Commissione), 37 (decisione 95/410/CE del Consiglio), 40 (decisione 95/483/CE della Commissione), 41 (decisione 96/93/CE della Commissione), 42 (decisione 96/94/CE della Commissione), 43 (decisione 96/95/CE della Commissione), 54 (decisione 2000/258/CE del Consiglio), 56 (decisione 2000/504/CE della Commissione), 57 (decisione 2000/678/CE della Commissione), 58 (decisione 97/262/CE della Commissione), 59 (decisione 97/263/CE della Commissione), 61 (decisione 2001/106/CE della Commissione), 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione), 67 (decisione 2002/598/CE della Commissione), 69 (decisione 2004/205/CE della Commissione), 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione), 71 (decisione 2003/644/CE della Commissione), 74 (decisione 2003/886/CE della Commissione), 75 (decisione 2004/226/CE della Commissione), 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione), 77 (decisione 2004/235/CE della Commissione), 78 (decisione 2004/315/CE della Commissione), 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione), 81 (decisione 2005/65/CE della Commissione) e 82 (regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione) nella parte 4.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»;

21)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 4.2 nei punti 4 (decisione 88/267/CEE della Commissione), 27 (decisione 94/968/CE della Commissione), 28 (decisione 95/50/CE della Commissione), 29 (decisione 95/59/CE della Commissione), 32 (decisione 95/70/CE della Commissione), 33 (decisione 95/71/CE della Commissione), 37 (decisione 95/210/CE della Commissione), 40 (decisione 96/283/CE della Commissione), 51 (decisione 2001/905/CE della Commissione) e 57 (decisione 2004/835/CE della Commissione) è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»;

22)

è soppressa la frase «Le disposizioni dell'allegato I, capitolo 6(I)(A), secondo trattino, si applicano all'Islanda» nel punto 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) nella parte 5.1 e nel punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) nella parte 8.1;

23)

è soppressa la frase «Le disposizioni dell'allegato I, capitolo 6, sono applicabili all'Islanda per le proteine animali trasformate ottenute dai pesci e destinate ad alimenti per animali. Per le proteine animali trasformate ottenute dai pesci e destinate al consumo umano, la questione sarà riesaminata nel 2000» nel punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) nella parte 6.1;

24)

è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» nei punti 10 (decisione 92/92/CEE della Commissione), 13 (decisione 93/51/CEE della Commissione), 14 (decisione 94/140/CE della Commissione), 17 (decisione 93/383/CEE del Consiglio), 19 (decisione 94/117/CE del Consiglio), 20 (decisione 94/306/CE della Commissione), 21 (decisione 94/356/CE della Commissione), 28 (decisione 95/149/CE della Commissione), 37 (decisione 97/757/CE della Commissione), 39 (decisione 98/536/CE della Commissione), 42 (decisione 2002/225/CE della Commissione), 43 (decisione 2002/226/CE della Commissione) e 47 (decisione 2003/774/CE della Commissione) nella parte 6.2;

25)

vengono apportate le seguenti modifiche nei testi di adattamento nel punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] nella parte 7.1:

1)

viene aggiunto il seguente testo al testo di adattamento B:

«Islanda:

Istituto di patologia sperimentale, Università d'Islanda

Keldur

112 Reykjavik

Islanda»

2)

vengono inseriti i seguenti testi di adattamento:

«D.

Nell'allegato IV, punto 2, viene aggiunta la seguente disposizione:

“L'Islanda può continuare a somministrare farine di pesce ai ruminanti. La farina di pesce viene prodotta in impianti di trasformazione dedicati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati dal pesce.”

E.

Le disposizioni riguardanti l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile negli ovini e nei caprini contenute nell'allegato VII, capitolo A, paragrafi 2.3, 3, 4, 5 e 6 non si applica all'Islanda. Tuttavia, possono essere introdotti soltanto gli ovini nell'azienda/nelle aziende in cui si è proceduto alla completa distruzione a condizioni che essi non siano portatori dell'allele VRQ.

F.

Le disposizioni dei capitoli A, B, e D dell'allegato VIII riguardanti il commercio e le esportazioni intracomuntari di animali vivi e le disposizioni dei capitoli A, B, D, E e H dell'allegato IX riguardanti l'importazione di animali vivi nella Comunità non si applicano all'Islanda.

G.

L'Islanda continua a proibire l'importazione, dalla Comunità, dagli Stati EFTA e dai paesi terzi, di farina di carne e ossa e di prodotti contenenti farina di carne e ossa.»;

26)

è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda, ma unicamente per quanto riguarda l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti a base di pesce e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali a base di pesce» nel punto 7 (decisione 92/562/CEE della Commissione) nella parte 7.2;

27)

è soppressa la frase «Questo atto si applica anche all'Islanda» nel punto 4 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) nella parte 8.1;

28)

nei punti 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio), 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) e 16a (direttiva 2004/68/CE del Consiglio) nella parte 8.1 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»;

29)

nei punti 1 (direttiva 91/628/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 88/166/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 91/629/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 91/630/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 98/58/CE del Consiglio), 7 [regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio], 8 (direttiva 1999/74/CE del Consiglio) e 10 [regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio] nella parte 9.1 e nei punti 1 (decisione 94/96/CE della Commissione), 2 (direttiva 2002/4/CE della Commissione), 3 (decisione 2004/433/CE della Commissione) e 4 (decisione 2006/778/CE della Commissione) nella parte 9.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda»;

30)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 9.2, nei punti 1 (decisione 78/923/CEE del Consiglio) e 3 (raccomandazione 89/214/CEE della Commissione) è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda».


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 134/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2007 del 28 settembre 2007 (2).

(3)

È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3).

(4)

È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (4).

(5)

È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 (5).

(6)

È opportuno integrare nell'accordo la decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (6).

(7)

È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (7).

(8)

È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e alla denominazione dei gruppi scientifici permanenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (8).

(9)

È opportuno integrare nell'accordo la decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (9).

(10)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.

(11)

La presente decisione si applica all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1304/2003, (rettificato nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46), (CE) n. 1642/2003, (CE) n. 2230/2004 e (CE) n. 575/2006, della decisione 2004/478/CE, (rettificata nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60), e della decisione 2006/478/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (10) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 12.

(2)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 21.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(4)  GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6; rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.

(5)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

(6)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.

(7)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64.

(8)  GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3.

(9)  GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7.

(10)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:

1)

dopo il punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«Legislazione alimentare generale e Autorità europea per la sicurezza alimentare

13.

32002 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da:

32003 R 1642: regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4),

32006 R 0575: regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 si intendono adattate nel modo seguente:

a)

il regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I;

b)

gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso “l'Autorità”, senza diritto di voto. Se non altrimenti disposto in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

c)

gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del Comitato, ma non hanno diritto di voto;

d)

il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

“La legislazione degli Stati EFTA riguardante la produzione, l'importazione e la commercializzazione di alimenti e mangimi deve rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, comprese misure efficaci volte a impedire che i prodotti ritirati dal mercato di uno Stato membro dell'UE possano essere esportati o riesportati in un paese terzo attraverso uno Stato EFTA.”;

e)

l'Autorità di vigilanza EFTA riceve le informazioni di cui agli articoli 26, paragrafo 3, 32, paragrafo 2, 33, paragrafi 4 e 6, e 34, paragrafo 4;

f)

l'articolo 29 si applica con i seguenti adattamenti:

uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi questione di sua competenza. La richiesta viene rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all'Autorità onde ottenere il suo parere;

l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere pareri scientifici all'Autorità. L'Autorità di vigilanza EFTA collabora con la Commissione per garantire un'impostazione armonizzata;

g)

l'articolo 31 si applica con il seguente adattamento:

l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica e tecnica, ai sensi dell'articolo 31, per le questioni di sua competenza a norma dell'accordo;

h)

nell’articolo 48 viene aggiunto il testo seguente:

“In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.”;

i)

gli articoli 53 e 54 si applicano con i seguenti adattamenti:

1)

nel caso di alimenti o mangimi originari della Comunità o di uno Stato EFTA si applicano le seguenti disposizioni:

a)

qualora la Comunità o uno Stato EFTA intendano adottare misure urgenti nei confronti delle altre parti contraenti, ne informano immediatamente le altre parti.

Le misure proposte sono notificate immediatamente a ciascuna parte contraente, alla Commissione CE e all'Autorità di vigilanza EFTA.

Fatta salva la possibilità dell'immediata entrata in vigore delle misure, si svolgono il più rapidamente possibile consultazioni tra la Commissione europea e le parti interessate, a richiesta di una di esse, per trovare soluzioni adeguate.

In caso di disaccordo, qualsiasi parte interessata può sottoporre la questione al Comitato misto SEE. In mancanza di accordo in sede di Comitato misto SEE, una parte contraente può adottare le misure appropriate, che sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'accordo;

b)

se intende adottare una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, la Commissione europea ne dà immediata notifica all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA.

Se la Commissione CE adotta una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, lo Stato EFTA interessato, dopo essere stato consultato e previo esame della situazione, adotta misure corrispondenti, salvo che la sua particolare situazione indichi che tali misure sono ingiustificate. In tal caso, ne informa immediatamente l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione CE.

Le consultazioni si svolgono quanto prima al fine di trovare soluzioni appropriate. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni della lettera a), quarto comma;

2)

nel caso di alimenti o mangimi originari di un paese terzo si applicano le seguenti disposizioni:

a)

gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri della CE misure urgenti corrispondenti a quelle prese da questi ultimi riguardo alle importazioni da paesi terzi;

b)

nel caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE;

c)

l'applicazione del presente paragrafo non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure urgenti in attesa che siano adottate le decisioni di cui alla lettera a);

d)

il comitato misto SEE può prendere atto delle decisioni comunitarie;

j)

l'articolo 60 è modificato come segue:

1)

nel paragrafo 1 viene aggiunto il testo seguente:

“Qualora uno Stato EFTA ritenga che una misura adottata da uno Stato membro dell'UE sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo, deferisce la questione al Comitato misto SEE. La disposizione precedente si applica anche qualora uno Stato membro dell'UE ritenga che una misura adottata da uno Stato EFTA sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo.”;

2)

nella prima e nell'ultima frase del paragrafo 2, le parole “i due Stati membri” sono sostituite da “lo Stato EFTA e lo Stato membro dell'UE” e le parole “la Commissione” sono sostituite da “il Comitato misto SEE”. Nella seconda frase, le parole “la Commissione può” sono sostituite da “il Comitato misto SEE può, su richiesta di una delle parti contraenti,”;

k)

gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;

l)

gli Stati EFTA concedono all'Autorità privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.»;

2)

dopo il punto 29 [regolamento (CE) n. 1177/2006/CE della Commissione] della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I vengono aggiunti i punti seguenti:

«30.

32003 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6); rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.

31.

32004 D 0478: decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98); rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione 2004/478/CE si intendono adattate come in appresso:

Qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.

32.

32004 R 2230: regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).

33.

32006 D 0478: Decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7).»;

3)

dopo il punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«Legislazione alimentare generale e Autorità europea per la sicurezza alimentare

41.

32002 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da:

32003 R 1642: regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4),

32006 R 0575: regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 si intendono adattate nel modo seguente:

a)

il regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I;

b)

gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso “l'Autorità”, senza diritto di voto. Se non altrimenti disposto in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

c)

gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del Comitato, ma non hanno diritto di voto;

d)

il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

“La legislazione degli Stati EFTA riguardante la produzione, l'importazione e la commercializzazione di alimenti e mangimi deve rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, comprese misure efficaci volte a impedire che i prodotti ritirati dal mercato di uno Stato membro dell'UE possano essere esportati o riesportati in un paese terzo attraverso uno Stato EFTA.”;

e)

l'Autorità di vigilanza EFTA riceve le informazioni di cui agli articoli 26, paragrafo 3, 32, paragrafo 2, 33, paragrafi 4 e 6, e 34, paragrafo 4;

f)

l'articolo 29 si applica con i seguenti adattamenti:

uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi questione di sua competenza. La richiesta viene rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all'Autorità onde ottenere il suo parere.

L'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere pareri scientifici all'Autorità. L'Autorità di vigilanza EFTA collabora con la Commissione per garantire un'impostazione armonizzata;

g)

l'articolo 31 si applica con il seguente adattamento:

l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica e tecnica, ai sensi dell'articolo 31, per le questioni di sua competenza a norma dell'accordo;

h)

nell’articolo 48 viene aggiunto il testo seguente:

“In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.”;

i)

gli articoli 53 e 54 si applicano con i seguenti adattamenti:

1)

nel caso di alimenti o mangimi originari della Comunità o di uno Stato EFTA si applicano le seguenti disposizioni:

a)

qualora la Comunità o uno Stato EFTA intendano adottare misure urgenti nei confronti delle altre parti contraenti, ne informano immediatamente le altre parti.

Le misure proposte sono notificate immediatamente a ciascuna parte contraente, alla Commissione CE e all'Autorità di vigilanza EFTA.

Fatta salva la possibilità dell'immediata entrata in vigore delle misure, si svolgono il più rapidamente possibile consultazioni tra la Commissione europea e le parti interessate, a richiesta di una di esse, per trovare soluzioni adeguate.

In caso di disaccordo, qualsiasi parte interessata può sottoporre la questione al Comitato misto SEE. In mancanza di accordo in sede di Comitato misto SEE, una parte contraente può adottare le misure appropriate, che sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'accordo;

b)

se intende adottare una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, la Commissione europea ne dà immediata notifica all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA.

Se la Commissione CE adotta una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, lo Stato EFTA interessato, dopo essere stato consultato e previo esame della situazione, adotta misure corrispondenti, salvo che la sua particolare situazione indichi che tali misure sono ingiustificate. In tal caso, ne informa immediatamente l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione CE.

Le consultazioni si svolgono quanto prima al fine di trovare soluzioni appropriate. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni della lettera a), quarto comma;

2)

nel caso di alimenti o mangimi originari di un paese terzo si applicano le seguenti disposizioni:

a)

gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri della CE misure urgenti corrispondenti a quelle prese da questi ultimi riguardo alle importazioni da paesi terzi;

b)

in caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE;

c)

l'applicazione del presente paragrafo non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure urgenti in attesa che siano adottate le decisioni di cui alla lettera a);

d)

il Comitato misto SEE può prendere atto delle decisioni comunitarie;

j)

l'articolo 60 è modificato come segue:

1)

nel paragrafo 1 viene aggiunto il testo seguente:

“Qualora uno Stato EFTA ritenga che una misura adottata da uno Stato membro dell'UE sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo, deferisce la questione al Comitato misto SEE. La disposizione precedente si applica anche qualora uno Stato membro dell'UE ritenga che una misura adottata da uno Stato EFTA sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo.”;

2)

Nella prima e nell'ultima frase del paragrafo 2, le parole “i due Stati membri” sono sostituite da “lo Stato EFTA e lo Stato membro dell'UE” e le parole “la Commissione” sono sostituite da “il Comitato misto SEE”. Nella seconda frase, le parole “la Commissione può” sono sostituite da “il Comitato misto SEE può, su richiesta di una delle parti contraenti,”;

k)

gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;

l)

gli Stati EFTA concedono all'Autorità privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

m)

il presente regolamento non si applica al Liechtenstein. Di conseguenza, il Liechtenstein non partecipa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare né contribuisce finanziariamente al suo funzionamento.

42.

32003 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6); rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.

43.

32004 D 0478: decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98); rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione 2004/478/CE si intendono adattate come in appresso:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.

44.

32004 R 2230: regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).

45.

32006 D 0478: decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7).»;

4)

dopo il punto 54zzzb [regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

«54zzzc.

32002 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1), modificato da:

32003 R 1642: regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4),

32006 R 0575: regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 si intendono adattate nel modo seguente:

a)

il regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I;

b)

gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso “l'Autorità”, senza diritto di voto. Se non altrimenti disposto in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

c)

gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del Comitato, ma non hanno diritto di voto;

d)

il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

“La legislazione degli Stati EFTA riguardante la produzione, l'importazione e la commercializzazione di alimenti e mangimi deve rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, comprese misure efficaci volte a impedire che i prodotti ritirati dal mercato di uno Stato membro dell'UE possano essere esportati o riesportati in un paese terzo attraverso uno Stato EFTA.”;

e)

l'Autorità di vigilanza EFTA riceve le informazioni di cui agli articoli 26, paragrafo 3, 32, paragrafo 2, 33, paragrafi 4 e 6, e 34, paragrafo 4;

f)

l'articolo 29 si applica con i seguenti adattamenti:

uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità un parere scientifico sulle questioni di sua competenza. La richiesta viene rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all'Autorità onde ottenere il suo parere.

L'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere pareri scientifici all'Autorità. L'Autorità di vigilanza EFTA collabora con la Commissione per garantire un'impostazione armonizzata;

g)

l'articolo 31 si applica con il seguente adattamento:

l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica e tecnica, ai sensi dell'articolo 31, per le questioni di sua competenza a norma dell'accordo;

h)

nell’articolo 48 viene aggiunto il testo seguente:

“In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.”;

i)

gli articoli 53 e 54 si applicano con i seguenti adattamenti:

1)

nel caso di alimenti o mangimi originari della Comunità o di uno Stato EFTA si applicano le seguenti disposizioni:

a)

qualora la Comunità o uno Stato EFTA intendano adottare misure urgenti nei confronti delle altre parti contraenti, ne informano immediatamente le altre parti.

Le misure proposte sono notificate immediatamente a ciascuna parte contraente, alla Commissione CE e all'Autorità di vigilanza EFTA.

Fatta salva la possibilità dell'immediata entrata in vigore delle misure, si svolgono il più rapidamente possibile consultazioni tra la Commissione europea e le parti interessate, a richiesta di una di esse, per trovare soluzioni adeguate.

In caso di disaccordo, qualsiasi parte interessata può sottoporre la questione al Comitato misto SEE. In mancanza di accordo in sede di Comitato misto SEE, una parte contraente può adottare le misure appropriate, che sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'accordo;

b)

se intende adottare una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, la Commissione europea ne dà immediata notifica all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA.

Se la Commissione CE adotta una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, lo Stato EFTA interessato, dopo essere stato consultato e previo esame della situazione, adotta misure corrispondenti, salvo che la sua particolare situazione indichi che tali misure sono ingiustificate. In tal caso, ne informa immediatamente l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione CE.

Le consultazioni si svolgono quanto prima al fine di trovare soluzioni appropriate. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni della lettera a), quarto comma;

2)

nel caso di alimenti o mangimi originari di un paese terzo si applicano le seguenti disposizioni:

a)

gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri della CE misure urgenti corrispondenti a quelle prese da questi ultimi riguardo alle importazioni da paesi terzi;

b)

in caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE;

c)

l'applicazione del presente paragrafo non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure urgenti in attesa che siano adottate le decisioni di cui alla lettera a);

d)

il comitato misto SEE può prendere atto delle decisioni comunitarie;

j)

l'articolo 60 è modificato come segue:

1)

nel paragrafo 1 viene aggiunto il testo seguente:

“Qualora uno Stato EFTA ritenga che una misura adottata da uno Stato membro dell'UE sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo, deferisce la questione al Comitato misto SEE. La disposizione precedente si applica anche qualora uno Stato membro dell'UE ritenga che una misura adottata da uno Stato EFTA sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo.”;

2)

nella prima e nell'ultima frase del paragrafo 2, le parole “i due Stati membri” sono sostituite da “lo Stato EFTA e lo Stato membro dell'UE” e le parole “la Commissione” sono sostituite da “il Comitato misto SEE”. Nella seconda frase, le parole “la Commissione può” sono sostituite da “il Comitato misto SEE può, su richiesta di una delle parti contraenti,”;

k)

gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;

l)

gli Stati EFTA concedono all'Autorità privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

m)

il presente regolamento non si applica al Liechtenstein. Di conseguenza, il Liechtenstein non partecipa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare né contribuisce finanziariamente al suo funzionamento.

54zzzd.

32003 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6); rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.

54zzze.

32004 D 0478: decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98); rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione 2004/478/CE si intendono adattate come in appresso:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.

54zzzf.

32004 R 2230: regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).

54zzzg.

32006 D 0478: decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7).»


Dichiarazione degli Stati EFTA relativa all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante la legislazione alimentare generale e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare

L'accordo SEE non prevede una politica commerciale comune per le esportazioni di alimenti e mangimi nei paesi terzi. Gli Stati EFTA dichiarano tuttavia di considerare le rispettive legislazioni e procedure nazionali perfettamente in linea con le disposizioni della legislazione UE in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002. Gli Stati EFTA sono inoltre disposti a informare la Commissione di qualsiasi modifica della legislazione nazionale riguardante le esportazioni di alimenti e mangimi nei paesi terzi.


Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla partecipazione dell'Autorità di vigilanza EFTA al foro consultivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Le parti prendono atto che, ai fini dell'integrazione del regolamento (CE) n. 178/2002 nell'accordo SEE, il direttore esecutivo può invitare l'Autorità di vigilanza EFTA, in qualità di osservatore, alle riunioni del foro consultivo.


Dichiarazione del governo della Norvegia sugli accordi di equivalenza

Regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante la legislazione alimentare generale e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Qualora la Norvegia negozi accordi di equivalenza nel settore veterinario con paesi terzi firmatari di accordi di equivalenza con l'Unione europea, si impegna a negoziare accordi paralleli a quelli della Comunità onde evitare discrepanze.


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 135/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007, del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (16).

(17)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (17).

(18)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (18).

(19)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 abroga la direttiva 90/667/CE del Consiglio (19), la decisione 95/348/CE del Consiglio (20) e la decisione 1999/534/CE del Consiglio (21), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(20)

Il regolamento (CE) n. 446/2004 abroga le decisioni 92/562/CEE (22), 97/735/CE (23) e 2001/25/CE (24), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(21)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.

(22)

La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1774/1999, (CE) n. 808/2000, (CE) n. 809/2003, (CE) n. 810/2003, (CE) n. 811/2003, (CE) n. 446/2004, (CE) n. 668/2004, (CE) n. 878/2004, (CE) n. 92/2005, (CE) n. 93/2005, (CE) n. 2067/2005, (CE) n. 209/2006, (CE) n. 1192/2006, (CE) n. 1678/2006, (CE) n. 1877/2006 e (CE) n. 2007/2006 e della direttiva 2002/33/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (25) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.

(2)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(3)  GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(4)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

(5)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10.

(6)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12.

(7)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.

(8)  GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 62.

(9)  GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1.

(10)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.

(11)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.

(12)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34.

(13)  GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12.

(14)  GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32.

(15)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10.

(16)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4.

(17)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 133.

(18)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

(19)  GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

(20)  GU L 202 del 26.8.1995, pag. 8.

(21)  GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

(22)  GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23.

(23)  GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

(24)  GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.

(25)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.

1)

dopo il punto 9a (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente punto:

«9b.

32002 R 1774: regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da:

32003 R 0808: regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1),

32004 R 0668: regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1), modificato dalla GU L 109 del 22.4.2006, pag. 12,

32005 R 0092: regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27),

32005 R 0093: regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34).»;

2)

il titolo «Rifiuti di origine animale, agenti patogeni» della parte 7.1 è sostituito dal titolo «Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»;.

3)

nei punti 2 (direttiva 90/425/CEE del Consiglio) della parte 1.1, 7 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 5.1 e 16 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32002 L 0033: direttiva 2002/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).»;

4)

dopo il punto 33 (decisione 2006/478/CE del Consiglio) della parte 7.2 sono inseriti i seguenti punti:

«34.

32003 R 0809: regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10), modificato da:

32006 R 0209: regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32).

35.

32003 R 0810: regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12), modificato da:

32006 R 0209: regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32).

36.

32003 R 0811: regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14).

37.

32004 R 0446: regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 62).

38.

32004 R 0878: regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62), modificato da:

32006 R 1877: regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 133).

39.

32005 R 0092: regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27), modificato da:

32005 R 2067: regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12),

32006 R 1678: regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4).

40.

32006 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10).

41.

32006 R 2007: regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).»;

5)

il testo dei punti 9 (direttiva 90/667/CEE del Consiglio) e 9a (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.1 e dei punti 7 (decisione 92/562/CEE della Commissione) e 11 (decisione 95/348/CE del Consiglio) della parte 7.2 è soppresso.


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 136/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (4), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9.

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/434/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua, per tener conto dell’adesione dell’Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all’interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 43.

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/455/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro (6); rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31.

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/830/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all’utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/311/CE della Commissione, del 21 aprile 2006, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne le importazioni di gelatina fotografica (13).

(14)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.

(15)

La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 79/2005, (CE) n. 416/2005, (CE) n. 181/2006, (CE) n. 197/2006 e (CE) n. 208/2006 e delle decisioni 2003/322/CE, 2003/324/CE, 2004/407/CE (rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9, 2004/434/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 43), 2004/455/CE (rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31), 2005/830/CE e 2006/311/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (14) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.

(2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.

(3)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.

(4)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.

(5)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 54.

(6)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 41.

(7)  GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46.

(8)  GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10.

(9)  GU L 311 del 26.11.2005, pag. 40.

(10)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.

(11)  GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.

(12)  GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25.

(13)  GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40.

(14)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

nel punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 R 0416: regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005 (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10),

32006 R 0181: regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31),

32006 R 0208: regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).»;

2)

nel punto 41 [regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione] della parte 7.2 viene inserito il testo seguente:

«42.

32004 D 0407: decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9, modificata da:

32006 D 0311: decisione 2006/311/CE della Commissione del 21 aprile 2006, GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40.

43.

32005 R 0079: regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46).

44.

32006 R 0181: regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31).

45.

32006 R 0197: regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all’utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13).»;

3)

nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 41 (decisione 2005/598/CE della Commissione) viene inserito il testo seguente:

«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

42.

32003 D 0322: decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32), modificata da:

32004 D 0455: decisione 2004/455/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 41); rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31,

32005 D 0830: decisione 2005/830/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, GU L 311 del 26.11.2005, pag. 40.

43.

32003 D 0324: decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37), modificata da:

32004 D 0434: decisione 2004/434/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 54); rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 43


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 137/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2007 del 28 settembre 2007 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3), rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5), rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

(6)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (6), rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7), rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(8)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (9), rettifica nella GU L 278 del 10.10.2006, pag. 32.

(10)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (16).

(17)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (17).

(18)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione (18).

(19)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1665/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (19).

(20)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (20).

(21)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/765/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano (21).

(22)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 abroga la direttiva 93/43/CEE del Consiglio (22), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(23)

La direttiva 2004/41/CE abroga diversi atti che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(24)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 abroga le direttive del Consiglio 70/373/CEE (23), 85/73/CEE (24), 85/591/CEE (25), 89/397/CEE (26), 93/99/CEE (27), e 95/53/CE (28) e le decisioni del Consiglio 93/383/CEE (29), 98/728/CE (30) e 1999/313/CE (31), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(25)

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 abroga la decisione 95/168/CE della Commissione (32), le decisioni del Consiglio 95/409/CE (33) e 95/411/CE (34) e la decisione 2003/470/CE della Commissione (35), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(26)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 abroga la decisione 93/51/CEE della Commissione (36), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(27)

Il regolamento (CE) n. 401/2005 abroga le direttive della Commissione 98/53/CE (37), 2002/26/CE (38), 2003/78/EC (39) e 2005/38/CE (40), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(28)

Il regolamento (CE) n. 1664/2006 abroga la decisione 91/180/CEE della Commissione (41), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(29)

La decisione 2006/765/CE abroga diversi atti che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(30)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.

(31)

La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 852/2004; (rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3), (CE) n. 853/2004; (rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22), (CE) n. 854/2004; (rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83), (CE) n. 882/2004; (rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1), (CE) n. 1688/2005, (CE) n. 2073/2005; (rettifica nella GU L 278 del 10.10.2006, pag. 32), (CE) n. 2074/2005, (CE) n. 2075/2005, (CE) n. 2076/2005, (CE) n. 401/2006, (CE) n. 776/2006, (CE) n. 1662/2006, (CE) n. 1663/2006, (CE) n. 1664/2006, (CE) n. 1665/2006 e (CE) n. 1666/2006, della direttiva 2004/41/CE; (rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12), e delle decisioni 2006/677/CE e 2006/765/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (42), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 12.

(2)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 21.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(6)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

(7)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17.

(9)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(10)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(11)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.

(12)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(13)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

(14)  GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3.

(15)  GU L 278 del 10.10.2006, pag. 15.

(16)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1.

(17)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 11.

(18)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.

(19)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 46.

(20)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47.

(21)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 50.

(22)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(23)  GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2.

(24)  GU L 32 del 5.2.1985, pag. 14.

(25)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

(26)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.

(27)  GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

(28)  GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

(29)  GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31.

(30)  GU L 346 del 22.12.1998, pag. 51.

(31)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

(32)  GU L 109 del 16.5.1995, pag. 44.

(33)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 21.

(34)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 29.

(35)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 66.

(36)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 11.

(37)  GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

(38)  GU L 75 del 16.3.2002, pag. 38.

(39)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 40.

(40)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 18.

(41)  GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.

(42)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:

1)

dopo il punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il testo seguente:

«Controllo ufficiale di alimenti e mangimi

11.

32004 R 0882: regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1, modificato da:

32006 R 0776: regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006 (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

Controllo ufficiale degli alimenti di origine animale

12.

32004 R 0854: regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83, modificato da:

32005 R 2074: regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27),

32005 R 2076: regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83),

32006 R 1663: regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

nell'allegato I, sezione I, capitolo III, punto 3, lettera a), è aggiunto quanto segue: “NO” e “IS”;

b)

nell'allegato I, sezione I, capitolo III, punto 3, lettera c), è aggiunto quanto segue: “EFTA”»;

2)

il testo del punto 8 (direttiva 73/85/CEE del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2008;

3)

dopo il punto 133 (decisione 2007/16/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I sono aggiunti i seguenti punti:

«134.

32005 R 2074: regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27), modificato da:

32006 R 1664: regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13).

135.

32005 R 2076: regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83), modificato da:

32006 R 1666: regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).

136.

32006 D 0677: Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 278 del 10.10.2006, pag. 15).»;

4)

dopo il punto 15 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I è aggiunto quanto segue:

«Igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale

16.

32004 R 0852: regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

17.

32004 R 0853: regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22, modificato da:

32005 R 2074: regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27),

32005 R 2076: regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83),

32006 R 1662: regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

nell’articolo 8, dopo il termine “Norvegia” è aggiunto il termine “Svezia”;

b)

nell'allegato II, sezione I, B, punto 6, secondo trattino, è aggiunto quanto segue: “NO” e “IS”;

c)

nell'allegato II, sezione I, B, punto 8, è aggiunto quanto segue: “EFTA”.

18.

32004 L 0041: direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.»;

5)

nei punti 1 (direttiva 89/662/CEE del Consiglio) della parte 1.1, 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 5.1, 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 6.1, 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 8.1 e 18 (decisione 95/408/CE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0041: direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.»;

6)

il testo del punto 10a (decisione 1999/313/CE del Consiglio) della parte 6.1 e dei punti 9 (decisione 91/180/CEE della Commissione) e 17 (decisione 93/383/CEE del Consiglio) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è soppresso;

7)

il testo dei punti 1 (direttiva 72/461/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 91/494/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 80/215/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 91/495/CEE del Consiglio) e 6 (direttiva 92/45/CEE del Consiglio) della parte 5.1, 1 (direttiva 64/433/CEE del Consiglio), 2 (direttiva 71/118/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 77/99/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 94/65/CE del Consiglio), 7 (direttiva 89/437/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 91/493/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 92/48/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 91/492/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio), 13 (direttiva 91/495/CEE del Consiglio) e 14 (direttiva 92/45/CEE del Consiglio) della parte 6.1, 5 (direttiva 89/362/CEE della Commissione) della parte 6.2, 8 (direttiva 71/118/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 91/494/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 94/65/CE del Consiglio), 11 (direttiva 91/493/CEE del Consiglio), 12 (direttiva 91/492/CEE del Consiglio), 13 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio), 14 (direttiva 92/45/CEE del Consiglio) e 17 (direttiva 77/96/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I è soppresso;

8)

dopo il punto 50 (decisione 2004/440/CE della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell’allegato I sono aggiunti i seguenti punti:

«51.

32005 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento si applica anche alle spedizioni verso la Norvegia.

52.

32005 R 2073: regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1); rettifica nella GU L 278 del 10.10.2006, pag. 32.

53.

32005 R 2074: regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

54.

32005 R 2075: regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60), modificato da:

32006 R 1665: regolamento (CE) n. 1665/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 46).

55.

32005 R 2076: regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83), modificato da:

32006 R 1666: regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).

56.

32006 D 0765: Decisione 2006/765/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 50).»;

9)

il testo del punto 84 (decisione 98/470/CE della Commissione) della parte 1.2 e dei punti 1 (direttiva 83/201/CEE della Commissione), 2 (decisione 84/371/CEE della Commissione), 4 (decisione 87/266/CEE della Commissione), 7 (decisione 90/514/CEE della Commissione), 10 (decisione 92/92/CEE della Commissione), 14 (decisione 93/140/CEE della Commissione), 18 (decisione 94/14/CE della Commissione), 21 (decisione 94/356/CE della Commissione), 22 (decisione 94/371/CE del Consiglio), 23 (decisione 94/383/CE della Commissione), 25 (decisione 94/837/CE della Commissione), 28 (decisione 95/149/CE della Commissione), 29 (decisione 95/165/CE della Commissione), 34 (decisione 96/536/CE della Commissione), 40 (decisione 2001/471/CE della Commissione), 42 (decisione 2002/225/CE della Commissione), 45 (decisione 2003/380/CE della Commissione) e 47 (decisione 2003/774/CE della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è soppresso;

10)

il testo dei punti 30 (decisione 95/168/CE della Commissione), 31 (decisione 95/409/CE del Consiglio), 32 (decisione 95/411/CE del Consiglio) e 46 (decisione 95/411/CE della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è soppresso;

11)

il testo del punto 13 (decisione 93/51/CEE della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è soppresso;

12)

dopo il punto 31i (direttiva 2003/126/CE della Commissione) del capitolo II dell'allegato I è aggiunto quanto segue:

«31j.

32004 R 0882: regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1, modificato da:

32006 R 0776: regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006 (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I.

31k.

32005 R 2074: regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27), modificato da:

32006 R 1664: regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13).

31l.

32006 D 0677: decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 278 del 10.10.2006, pag. 15).»;

13)

il testo dei punti 18 (direttiva 70/373/CEE del Consiglio), 31a (direttiva 95/53/CE del Consiglio) e 31e (decisione 98/728/CE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I è soppresso;

14)

dopo il punto 54zzzg (decisione 2006/478/CE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

«54zzzh.

32004 R 0852: regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I.

54zzzi.

32004 R 0882: regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1, modificato da:

32006 R 0776: regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006 (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I.

54zzzj.

32005 R 2073: regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1); rettifica nella GU L 278 del 10.10.2006, pag. 32.

54zzzk.

32005 R 2074: regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27), modificato da:

32006 R 1664: regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13).

54zzzl.

32006 R 0401: regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

54zzzm.

32006 D 0677: Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 278 del 10.10.2006, pag. 15).»;

15)

il testo dei punti 37 (direttiva 85/591/CEE del Consiglio), 50 (direttiva 89/397/CEE del Consiglio), 54n (direttiva 93/99/CEE del Consiglio), 54j (direttiva 93/43/CEE del Consiglio), 54s (direttiva 98/53/CE della Commissione), 54zx (direttiva 2002/26/CE della Commissione), 54zzj (direttiva 2003/78/CE della Commissione) e 54zzv (direttiva 2005/38/CE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II è soppresso.


Dichiarazione del governo dell'Islanda sulle garanzie in materia di salmonella

L'Islanda dichiara che intende istituire un programma di controllo equivalente a quello approvato per Svezia, Finlandia e Norvegia riguardo agli alimenti di origine animale e farlo approvare a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 prima che scada il periodo transitorio.


10.4.2008   

IT

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L 100/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 138/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 183/2005 abroga la direttiva 95/69/CE del Consiglio (3) e la direttiva 98/51/CE della Commissione (4), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 31l (Decisione 2006/677/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«31m.

32005 R 0183: regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

All’articolo 18 viene aggiunto il testo seguente:

“5.   Nel caso degli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, è di due mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 183/2005 nell'accordo SEE.”»;

2)

il testo dei punti 31b (direttiva 95/69/CE del Consiglio) e 31ba (direttiva 98/51/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 183/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (5) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 12.

(2)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

(3)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

(4)  GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.4.2008   

IT

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L 100/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 139/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1883/2006 abroga la direttiva 2002/69/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 54zzzm (decisione 2006/677/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«54zzzn.

32006 R 1883: regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).»;

2)

il testo del punto 54zzc (direttiva 2002/69/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1883/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (4) previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 21.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32.

(3)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


10.4.2008   

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L 100/66


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 140/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nel punto 15z (direttiva 2006/86/CE della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

«15za.

32006 R 1950: Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1950/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (3) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 22.

(2)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.4.2008   

IT

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L 100/68


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 141/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (2); rettifica nella GU L 339 del 6.12.2006, pag. 39.

(3)

La direttiva 2006/66/CE abroga, con effetto dal 26 settembre 2008, la direttiva 91/157/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto dal 26 settembre 2008,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

nel punto 12w [regolamento (CE) n. 850/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«12x.

32006 L 0066: direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE (GU L 266 del 29.9.2006, pag. 1); rettifica nella GU L 339 del 6.12.2006, pag. 39.»;

2)

il testo del punto 11 (direttiva 91/157/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 26 settembre 2008.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/66/CE; rettifica nella GU L 339 del 6.12.2006, pag. 39, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (4) previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 29.

(2)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(3)  GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38.

(4)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.4.2008   

IT

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L 100/70


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 142/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2007 del 28 settembre 2007 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3).

(4)

La direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (4), è stata integrata nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 e deve pertanto essere aggiunta come trattino alla direttiva 2005/36/CE.

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (5).

(6)

Per il buon funzionamento dell'accordo, occorre estendere l'applicazione del protocollo 37 al gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali istituito dalla decisione 2007/172/CE e modificare l'allegato VII onde specificare le procedure di associazione con questo gruppo.

(7)

La direttiva 2005/36/CE abroga, con effetto dal 20 ottobre 2007, le direttive del Consiglio 77/452/CEE (6), 77/453/CEE (7), 78/686/CEE (8), 78/687/CEE (9), 78/1026/CEE (10), 78/1027/CEE (11), 80/154/CEE (12), 80/155/CEE (13), 85/384/CEE (14), 85/432/CEE (15), 85/433/CEE (16), 89/48/CEE (17), 92/51/CEE (18) e 93/16/CEE (19) e la direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi dello stesso con effetto dal 20 ottobre 2007.

(8)

La direttiva 81/1057/CEE del Consiglio (21), che è integrata nell'accordo, diventa priva di oggetto e deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo con effetto dal 20 ottobre 2007.

(9)

La decisione 85/368/CEE del Consiglio (22) e la maggior parte degli atti elencati sotto il titolo «Atti di cui le parti contraenti prendono atto» sono obsoleti e devono quindi essere abrogati ai sensi dell'accordo con effetto dal 20 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VII dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 9 [Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio)] è soppresso;

2)

è inserito il punto seguente:

«20.

Gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (decisione 2007/172/CE della Commissione).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2005/36/CE e della decisione 2007/172/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (23) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 36.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(4)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141.

(5)  GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38.

(6)  GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1.

(7)  GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8.

(8)  GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1.

(9)  GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10.

(10)  GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1.

(11)  GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7.

(12)  GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1.

(13)  GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 8.

(14)  GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15.

(15)  GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34.

(16)  GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37.

(17)  GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(18)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

(19)  GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

(20)  GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.

(21)  GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25.

(22)  GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.

(23)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

L'allegato VII dell'accordo è modificato come segue:

1)

il titolo «Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali» è sostituito da «Riconoscimento delle qualifiche professionali»;

2)

il titolo «A. Sistema generale» è sostituito da «A. Sistema generale, riconoscimento dell'esperienza professionale e riconoscimento automatico»;

3)

i punti 1, 1a e 1b sono rinumerati 1a, 1b e 1c;

4)

dopo il nuovo punto 1a (direttiva 89/48/CEE del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«1.

32005 L 0036: direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, modificata da:

32006 L 0100: direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

A)

L'articolo 9, lettera e), non si applica agli Stati EFTA.

B)

Nell'articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

“d)

1o gennaio 1994 per Islanda e Norvegia;

e)

1o maggio 1995 per il Liechtenstein.”

C)

Nell'allegato II “Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii)” è aggiunto il testo seguente:

a)

alla rubrica “2. Settore dei mastri artigiani (Mester/Meister/Maître)” che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva:

“in Norvegia:

insegnante di materie tecniche e professionali (yrkesfaglærer),

qualifica ottenuta dopo aver partecipato a corsi di istruzione e formazione della durata totale di diciotto/venti anni, compresi nove/dieci anni di scuola primaria e secondaria inferiore, almeno tre/quattro anni di apprendistato — o in alternativa due anni di scuola professionale secondaria superiore e due anni di apprendistato — per l'ottenimento di un certificato di attitudine professionale o di operaio specializzato, esperienza professionale in qualità di operaio qualificato per almeno quattro anni, ulteriori studi teorici di qualificazione per almeno un anno e un programma di un anno in teoria e pratica dell'istruzione.”;

b)

nella rubrica “3. Settore marittimo”:

i)

alla sottorubrica “a) Navigazione marittima”:

“in Norvegia:

capocuoco di bordo (skipskokk),

qualifica acquisita dopo nove anni di istruzione primaria, seguiti da un corso di formazione di base e da almeno tre anni di formazione professionale specializzata, compresi almeno tre mesi di servizio in mare.”;

ii)

nella sottorubrica “b) Pesca marittima”:

“in Islanda:

capitano di nave (skipstjóri),

primo ufficiale (stýrimaður),

ufficiale di guardia (undirstýrimaður),

qualifica acquisita dopo nove o dieci anni di istruzione primaria, seguiti da due anni di servizio in mare e da due anni di formazione professionale specializzata con esame finale, e riconosciuta a norma della convenzione di Torremolinos (convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci)”;

iii)

nella nuova sottorubrica “c) Personale delle piattaforme mobili di trivellazione”

“in Norvegia:

direttore di piattaforma (plattformsjef),

direttore della sezione stabilità (stabilitetssjef),

operatore della sala di controllo (kontrollromoperatør),

responsabile della sezione tecnica (teknisk sjef),

assistente del responsabile della sezione tecnica (teknisk assistent),

qualifica acquisita dopo nove anni di istruzione primaria, seguiti da un corso biennale di formazione di base completato da almeno un anno di servizio off-shore e,

per l'operatore della sala di controllo, da un anno di formazione professionale specializzata,

per le altre professioni, da due anni e mezzo di formazione professionale specializzata.”;

c)

nella rubrica “4. Settore tecnico”:

“In Liechtenstein:

esperto fiduciario (Treuhänder)

Durata, livello e requisiti

La formazione è basata su nove anni di scuola dell'obbligo e un apprendistato commerciale di tre anni comprendente un tirocinio pratico in un'impresa, mentre le necessarie conoscenze teoriche e l'istruzione generale sono fornite da una scuola professionale; al termine si sostiene l'esame di Stato (diploma nazionale di idoneità di impiegato commerciale).

Dopo tre anni di esperienza pratica in un'impresa, combinata con un'ulteriore formazione teorica di quattro anni, che si può seguire contemporaneamente, si può sostenere l'esame di Stato che conferisce il summenzionato titolo professionale.

In genere la durata complessiva della formazione varia dai 16 ai 19 anni.

Regolamentazione

La professione è disciplinata dalla normativa nazionale. Ogni candidato è libero di scegliere le modalità di preparazione all'esame (scuole professionali, scuole private, insegnamento a distanza).

esperto di verifiche contabili (Wirtschaftsprüfer)

Durata, livello e requisiti

La formazione è basata su nove anni di scuola dell'obbligo, cui fa seguito un apprendistato commerciale di tre anni comprendente un tirocinio pratico in un'impresa, mentre le necessarie conoscenze teoriche e l'istruzione generale sono fornite da una scuola professionale.

Dopo altri tre anni di esperienza pratica in un'impresa e un'ulteriore formazione teorica di cinque anni, che si può seguire contemporaneamente a distanza, si può sostenere l'esame di Stato che conferisce il summenzionato titolo professionale.

La durata complessiva della formazione varia dai 17 ai 18 anni. I candidati che hanno acquisito l'esperienza pratica all'estero devono soltanto comprovare un'esperienza professionale di un ulteriore anno in Liechtenstein.

Regolamentazione

La professione è disciplinata dalla normativa nazionale.”

D)

Nell'allegato V “Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione” è aggiunto il testo seguente:

a)

Nella rubrica “V.1. MEDICI”:

i)

nella rubrica “5.1.1. Titoli di formazione medica di base”:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Ísland

Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. med.)

Háskóli Íslands

Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Heilbrigðis- og tryggingamála-ráðuneytinu

1o gennaio 1994

Liechtenstein

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

Certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti

1o maggio 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

candidatus medicinae, short form cand.med.

Medisinsk universitetsfakultet

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet

1o gennaio 1994”;

ii)

nella rubrica “5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato”:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Ísland

Sérfræðileyfi

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

1o gennaio 1994

Liechtenstein

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

1o maggio 1995

Norge

Spesialistgodkjenning

Den norske lægeforening

1o gennaio 1994”;

iii)

nella rubrica “5.1.3. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate”:

“Paese

Anestesiologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Chirurgia generale

Durata minima della formazione: 5 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði

Skurðlækningar

Liechtenstein

Anästhesiologie

Chirurgie

Norge

Anestesiologi

Generell kirurgi


Paese

Neurochirurgia

Durata minima della formazione: 5 anni

Ostetricia e ginecologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Taugaskurðlækningar

Fæðingar- og kvenlækningar

Liechtenstein

Neurochirurgie

Gynäkologie und Geburtshilfe

Norge

Nevrokirurgi

Fødselshjelp og kvinnesykdommer


Paese

Medicina interna

Durata minima della formazione: 5 anni

Oftalmologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Lyflækningar

Augnlækningar

Liechtenstein

Innere Medizin

Augenheilkunde

Norge

Indremedisin

Øyesykdommer


Paese

Otorinolaringologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Pediatria

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Háls-, nef- og eyrnalækningar

Barnalækningar

Liechtenstein

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Kinderheilkunde

Norge

Øre-nese-halssykdommer

Barnesykdommer


Paese

Pneumologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Urologia

Durata minima della formazione: 5 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Lungnalækningar

Þvagfæraskurðlækningar

Liechtenstein

Pneumologie

Urologie

Norge

Lungesykdommer

Urologi


Paese

Ortopedia e traumatologia

Durata minima della formazione: 5 anni

Anatomia patologica

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Bæklunarskurðlækningar

Vefjameinafræði

Liechtenstein

Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Norge

Ortopedisk kirurgi

Patologi


Paese

Neurologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Psichiatria

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Taugalækningar

Geðlækningar

Liechtenstein

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Norge

Nevrologi

Psykiatri


Paese

Radiodiagnostica

Durata minima della formazione: 4 anni

Radioterapia

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Geislagreining

 

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie

Norge

Radiologi

 


Paese

Chirurgia plastica

Durata minima della formazione: 5 anni

Biologia clinica

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Lýtalækningar

 

Liechtenstein

Plastische- und Wiederherstellungschirurgie

 

Norge

Plastikkirurgi

 


Paese

Microbiologia-batteriologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Chimica biologica

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Sýklafræði

Klínísk lífefnafræði

Liechtenstein

 

 

Norge

Medisinsk mikrobiologi

Klinisk kjemi


Paese

Immunologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Chirurgia toracica

Durata minima della formazione: 5 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Ónæmisfræði

Brjóstholsskurðlækningar

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Norge

Immunologi og transfusjonsmedisin

Thoraxkirurgi


Paese

Chirurgia pediatrica

Durata minima della formazione: 5 anni

Chirurgia vascolare

Durata minima della formazione: 5 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Barnaskurðlækningar

Æðaskurðlækningar

Liechtenstein

Kinderchirurgie

 

Norge

Barnekirurgi

Karkirurgi


Paese

Cardiologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Gastroenterologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Hjartalækningar

Meltingarlækningar

Liechtenstein

Kardiologie

Gastroenterologie

Norge

Hjertesykdommer

Fordøyelsessykdommer


Paese

Reumatologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Ematologia generale

Durata minima della formazione: 3 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Gigtarlækningar

Blóðmeinafræði

Liechtenstein

Rheumatologie

Hämatologie

Norge

Revmatologi

Blodsykdommer


Paese

Endocrinologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Fisioterapia

Durata minima della formazione: 3 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Efnaskipta- og innkirtlalækningar

Orku- og endurhæfingarlækningar

Liechtenstein

Endokrinologie-Diabetologie

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Norge

Endokrinologi

Fysikalsk medisin og rehabilitering


Paese

Neuropsichiatria

Durata minima della formazione: 5 anni

Dermatologia e venerologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Titolo

Titolo

Ísland

 

Húð- og kynsjúkdómalækningar

Liechtenstein

 

Dermatologie und Venereologie

Norge

 

Hud- og veneriske sykdommer


Paese

Radiologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Psichiatria infantile

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Geislalækningar

Barna- og unglingageðlækningar

Liechtenstein

 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie

Norge

 

Barne- og ungdomspsykiatri


Paese

Geriatria

Durata minima della formazione: 4 anni

Nefrologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Öldrunarlækningar

Nýrnalækningar

Liechtenstein

Geriatrie

Nephrologie

Norge

Geriatri

Nyresykdommer


Paese

Malattie trasmissibili

Durata minima della formazione: 4 anni

Medicina comunitaria

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Smitsjúkdómar

Félagslækningar

Liechtenstein

Infektiologie

Prävention und Gesundheitswesen

Norge

Infeksjonssykdommer

Samfunnsmedisin


Paese

Farmacologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Medicina del lavoro

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Lyfjafræði

Atvinnulækningar

Liechtenstein

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Norge

Klinisk farmakologi

Arbeidsmedisin


Paese

Allergologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Medicina nucleare

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Ofnæmislækningar

Ísótópagreining

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Nuklearmedizin

Norge

 

Nukleærmedisin


Paese

Venerologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Medicina tropicale

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

 

 

Liechtenstein

 

Tropenmedizin

Norge

 

 


Paese

Chirurgia dell'apparato digerente

Durata minima della formazione: 5 anni

Medicina infortunistica

Durata minima della formazione: 5 anni

Titolo

Titolo

Ísland

 

 

Liechtenstein

 

 

Norge

Gastroenterologisk kirurgi

 


Paese

Neurofisiologia clinica

Durata minima della formazione: 4 anni

Chirurgia dentaria, della bocca e maxillofacciale (formazione di base medica e odontoiatrica)

Durata minima della formazione: 4 anni

Titolo

Titolo

Ísland

Klínísk taugalífeðlisfræði

 

Liechtenstein

 

Kiefer- und Gesichtschirurgie

Norge

Klinisk nevrofysiologi

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer”;

iv)

nella rubrica “5.1.4. Titoli di formazione di medico generico”:

“Paese

Titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Ísland

Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi)

Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir)

31 dicembre 1994

Liechtenstein

 

 

 

Norge

Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege

Allmennpraktiserende lege

31 dicembre 1994”

b)

nella rubrica “V.2. Infermiere responsabile dell'assistenza generale”:

i)

alla rubrica “5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale”:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Ísland

1.

B.Sc. í hjúkrunarfræði

2.

B.Sc. í hjúkrunarfræði

3.

Hjúkrunarpróf

1.

Háskóli Íslands

2.

Háskólinn á Akureyri

3.

Hjúkrunarskóli Íslands

Hjúkrunarfræðingur

1o gennaio 1994

Liechtenstein

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

Krankenschwester — Krankenpfleger

1o maggio 1995

Norge

Vitnemål for bestått sykepleierutdanning

Høgskole

Sykepleier

1o gennaio 1994”;

c)

nella rubrica “V.3. ODONTOIATRA”:

i)

nella rubrica “5.3.2. Titoli di formazione di base di odontoiatra”:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Ísland

Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands

TannlæknadeildHáskóla Íslands

 

Tannlæknir

1o gennaio 1994

Liechtenstein

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

Certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti

Zahnarzt

1o maggio 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

candidatus odontologiae, short form: cand.odont.

Odontologisk universitetsfakultet

 

Tannlege

1o gennaio 1994”;

ii)

nella rubrica “5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista”:

Ortodonzia

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Ísland

 

 

 

Liechtenstein

 

 

 

Norge

Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi

Odontologisk universitetsfakultet

1o gennaio 1994


Chirurgia odontostomatologia

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Ísland

 

 

 

Liechtenstein

 

 

 

Norge

Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi

Odontologisk universitetsfakultet

1o gennaio 1994”;

d)

nella rubrica “V.4. VETERINARIO”:

i)

nella rubrica “5.4.2. Titolo di formazione di veterinario”:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Ísland

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

Certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti

1o gennaio 1994

Liechtenstein

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

Certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti

1o maggio 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

candidatus medicinae veterinariae, short form: cand.med.vet.

Norges veterinærhøgskole

 

1o gennaio 1994”;

e)

nella rubrica “V.5. OSTETRICA”:

i)

nella rubrica “5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica”:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Ísland

1.

Embættispróf í ljósmóðurfræði

2.

Próf í ljósmæðrafræðum

1.

Háskóli Íslands

2.

Ljósmæðraskóli Íslands

Ljósmóðir

1o gennaio 1994

Liechtenstein

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

Hebamme

1o maggio 1995

Norge

Vitnemål for bestått jordmorutdanning

Høgskole

Jordmor

1o gennaio 1994”;

f)

nella rubrica “V.6. FARMACISTA”:

i)

nella rubrica “5.6.2. Titoli di formazione di farmacista”:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Ísland

Próf í lyfjafræði

Háskóli Íslands

 

1o gennaio 1994

Liechtenstein

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

Certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti

1o maggio 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm.

Universitetsfakultet

 

1o gennaio 1994”;

g)

nella rubrica “V.7. ARCHITETTO”:

i)

nella rubrica “5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46”:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Ísland

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

Autorità competenti

Certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti

 

Liechtenstein

Dipl.-Arch. FH

Für Architekturstudien-kurse, die im akademischen Jahr 1999/2000 aufgenommen wurden, einschliesslich für Studenten, die das Studienprogramm Model B bis zum akademischen Jahr 2000/2001 belegten, vorausgesetzt dass sie sich im akademischen Jahr 2001/2002 einer zusätzlichen und kompensatorischen Ausbildung unterzogen.

Fachhochschule Liechtenstein

 

1999/2000

Norge

Sivilarkitekt

1.

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU);

2.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) (prima del 29 ottobre 2004 Arkitekthøgskolen i Oslo);

3.

Bergen Arkitekt Skole (BAS)

 

1997/1998

 

Master i arkitektur

1.

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU);

 

1999/2000

 

 

2.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) (prima del 29 ottobre 2004 Arkitekthøgskolen i Oslo);

 

1998/1999

 

 

3.

Bergen Arkitekt Skole (BAS)

 

2001/2002”

E)

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente: “Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione”:

“Paese

Titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Ísland

Diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato, a cui si applica la presente direttiva e che sono elencati nel presente allegato

 

Liechtenstein

Diplomi rilasciati dalla ‘Fachhochschule’[Dipl.-Arch. (FH)]

1997/1998

Norge

Diplomi (sivilarkitekt) rilasciati dalla ‘Norges tekniske høgskole (NTH)’, che dal 1o gennaio 1996 è la ‘Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)’, dalla ‘Arkitekt-høgskolen i Oslo’ e dalla ‘Bergen Arkitekt Skole (BAS)’’;

certificati di membro della ‘Norske Arkitekters Landsforbund’’ (NAL) se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva

1996/1997”»;

5)

dopo il nuovo punto 1c (direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il punto seguente:

«1d.

32007 D 0172: decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

Procedure per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia ai sensi dell'articolo 101 dell'accordo:

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/172/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.»;

6)

il testo dei punti 1a (direttiva 89/48/CEE del Consiglio), 1b (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), 1c (direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 3 (direttiva 81/1057/CEE del Consiglio), 18 (direttiva 85/384/CEE del Consiglio), 58 (decisione 85/368/CEE del Consiglio), 62 (raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio), 63 (raccomandazione 75/367/CEE del Consiglio), 64 [375 Y 0701(01): dichiarazioni del Consiglio] e 65 (raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio) è soppresso;

7)

il testo dei punti 4 (direttiva 93/16/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 77/452/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 77/453/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio), 12 (direttiva 78/1026/CEE del Consiglio), 13 (direttiva 78/1027/CEE del Consiglio), 14 (direttiva 80/154/CEE del Consiglio), 15 (direttiva 80/155/CEE del Consiglio), 16 (direttiva 85/432/CEE del Consiglio), 17 (direttiva 85/433/CEE del Consiglio), 59 (C/81/74/p. 1: Comunicazione della Commissione), 60 [374 Y 0820(01): risoluzione del Consiglio], 61 (389 L 0048: dichiarazione del Consiglio e della Commissione), 67 [378 Y 0824(01): dichiarazione del Consiglio], 68 (raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio), 69 [378 Y 1223(01): dichiarazioni del Consiglio], 70 (raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio) e 71 (raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio) e le rubriche connesse sono soppressi.


10.4.2008   

IT

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L 100/84


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 143/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo» , in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 5ct (decisione 2005/928/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«5cu.

32007 R 0717: regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).»;

2)

nel punto 5cl (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 R 0717: regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 717/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica (3) al Comitato misto SEE ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 36.

(2)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.4.2008   

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L 100/86


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 144/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all’allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/153/CE della Commissione, del 6 marzo 2007, che modifica l'allegato A della decisione 2006/679/CE, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e l'allegato A della decisione 2006/860/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (5),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

nel punto 37g (decisione 2006/66/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:

«37h.

32006 R 0062: regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1).

37i.

32006 D 0679: decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1), modificata da:

32006 D 0860: decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006 (GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1),

32007 D 0153: decisione 2007/153/CE della Commissione, del 6 marzo 2007 (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 13).

37j.

32006 D 0860: decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica dell’allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1), modificata da:

32007 D 0153: Decisione 2007/153/CE della Commissione, del 6 marzo 2007 (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 13).»;

2)

nel punto 37e (decisione 2004/446/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32006 R 0062: regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione del 23 dicembre 2005 (GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1).»;

3)

nel punto 37f (decisione 2004/447/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32006 D 0679: decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006 (GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1).»;

4)

nel punto 37ab (decisione 2002/731/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 D 0860: decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006 (GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 62/2006 e delle decisioni 2006/679/CE, 2006/860/CE e 2007/153/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (6) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 47.

(2)  GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.

(4)  GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 67 del 7.3.2007, pag. 13.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.4.2008   

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L 100/89


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 145/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (8),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 66z (direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

«66za.

32005 R 2111: regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

in attesa che il Comitato misto SEE adotti una decisione formale sull'integrazione degli aggiornamenti dell'elenco comunitario secondo le procedure previste dall'accordo, gli Stati EFTA adottano, contemporaneamente agli Stati membri della CE, misure equivalenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dell'elenco comunitario per quanto riguarda i vettori aerei soggetti a un divieto operativo;

b)

qualora dette misure siano fonte di serie preoccupazioni per uno o più Stati EFTA, lo/gli Stato/i EFTA in questione interpella(no) immediatamente il Comitato misto SEE;

c)

nell'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

“6.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al Comitato di cui al paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.”

66zaa.

32006 R 0473: regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

66zab.

32006 R 0474: regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da:

32006 R 0910: regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 16),

32006 R 1543: regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27),

32007 R 0235: regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007 (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3),

32007 R 0787: regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007 (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10).»;

2)

nel punto 66r (direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 R 2111: regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 473/2006, (CE) n. 474/2006, (CE) n. 910/2006, (CE) n. 1543/2006, (CE) n. 235/2007 e (CE) n. 787/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (9) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 47.

(2)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(3)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

(4)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

(5)  GU L 168 del 21.6.2006, pag. 16.

(6)  GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27.

(7)  GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3.

(8)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10.

(9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/92


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 146/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2007 del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi (7) impegni non è stata integrata nell'accordo.

(8)

La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (8) non è stata integrata nell'accordo. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati di cui all'articolo 3 della decisione, ribaditi dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, non si applicano agli Stati EFTA.

(9)

Dal 1o gennaio 2005 è in vigore in Norvegia un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito dalla legge n. 99, del 17 dicembre 2004, e dai regolamenti connessi del 23 dicembre 2004, come modificati il 15 marzo 2005. Le modifiche di detta legge riguardanti il periodo 2008-2012 sono entrate in vigore il 1o luglio 2007. I regolamenti nazionali sono stati modificati il 14 settembre 2007. In base al sistema norvegese, non saranno concesse quote per il periodo che inizia nel 2008 sulla base delle quote in eccesso del primo triennio iniziato nel 2005. La Norvegia ha annunciato che, fatte salve le procedure di approvazione in vigore, nel quinquennio che inizia nel 2008 non concederà quote superiori a 15 milioni di tonnellate e che l'importo massimo di CER e ERU che possono utilizzare gli operatori non supererà il 20 % del quantitativo totale di quote. L'Islanda e il Liechtenstein non applicano attualmente un sistema di questo tipo. In Islanda si stanno prendendo misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di impianti che rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, tra cui gli impianti elencati in allegato della presente decisione, il che giustifica la loro esenzione del campo di applicazione della direttiva per il periodo di applicazione delle misure in questione.

(10)

Si deve tener conto delle diverse situazioni dei singoli Stati EFTA, e in particolare degli impegni assunti dall'Islanda a norma del protocollo di Kyoto, poiché l'Islanda ha comunicato che nel periodo di adempimento degli impegni si avvarrà delle disposizioni della decisione 14/CP.7 della conferenza delle parti del protocollo di Kyoto sull'impatto dei singoli progetti in termini di emissioni.

(11)

Gli Stati EFTA potrebbero disporre nel periodo 2008-2012 di impianti muniti di dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio che saranno inclusi unilateralmente nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE, in modo tale che le emissioni catturate e stoccate permanentemente saranno detratte dal livello monitorato delle emissioni di un impianto. La presente decisione non incide sull'eventuale assegnazione di quote a tali impianti.

(12)

La presente decisione lascia impregiudicata l'autonomia delle parti contraenti per quanto riguarda i negoziati internazionali sui cambiamenti climatici, segnatamente nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto, ad eccezione degli strumenti integrati dalla presente decisione nell'accordo SEE. Gli Stati EFTA, tuttavia, tengono debitamente conto degli obblighi assunti a norma dell'accordo SEE.

(13)

Ciascuno Stato EFTA deve provvedere ad attuare politiche e misure per rispettare i suoi obblighi internazionali a norma della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto.

(14)

Gli Stati EFTA continueranno a poter contribuire ai lavori del comitato per i cambiamenti climatici, che assiste la Commissione a norma dell'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE, e a poter presentare i loro piani nazionali di assegnazione delle quote affinché siano discussi in sede di comitato.

(15)

Gli Stati EFTA possono partecipare, in quanto parti del protocollo di Kyoto, agli scambi internazionali di quote di emissioni con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso.

(16)

Gli Stati EFTA saranno inseriti nel catalogo indipendente comunitario delle operazioni, il cui amministratore centrale svolgerà i suoi compiti per quanto riguarda questi Stati. L'Autorità di vigilanza EFTA sarà l'organo abilitato a impartire all'amministratore centrale le istruzioni necessarie per quanto riguarda le disposizioni connesse all'applicazione del regolamento (CE) n. 2216/2004 per gli Stati EFTA.

(17)

Quando viene concluso un accordo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati EFTA e i loro operatori non sono discriminati rispetto agli Stati membri della CE e ai loro operatori.

(18)

L'Autorità di vigilanza EFTA opera in stretto coordinamento con la Commissione ogniqualvolta è chiamata a svolgere compiti riguardanti gli Stati EFTA per i quali la Commissione è competente per quanto riguarda gli Stati membri della CE a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (CE) n. 2216/2004, della decisione 2004/156/CE e della decisione 2006/780/CE. Tra questi compiti figurano, tra l'altro, la valutazione del piano nazionale di assegnazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e le richieste di inclusione unilaterale di altre attività e dei gas a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.

(19)

Il comitato permanente degli Stati EFTA ha il compito di adottare una decisione che istituisca un comitato consultivo EFTA incaricato di assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento di tali compiti. Il rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato in veste di osservatore. Nel valutare la conformità degli Stati EFTA con le disposizioni risultanti dalla direttiva, specie per quanto riguarda la quantità totale di quote di emissioni, si tiene conto degli aspetti delle politiche e delle misure sui cambiamenti climatici pertinenti per il presente accordo. L'Autorità di vigilanza EFTA non si occupa tuttavia del modo in cui i singoli Stati EFTA rispettano i loro impegni internazionali riguardanti la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La decisione presa in merito a un piano nazionale di assegnazione deve essere coerente con i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, segnatamente con le disposizioni pertinenti sulla metodologia contenute nei documenti orientativi della Commissione COM(2003) 830 def., COM(2005) 703 def. e COM(2006) 725 def. sulla valutazione dei piani nazionali di assegnazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e nelle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:

1)

nel punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0087: direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).»;

2)

dopo il punto 21ak (direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

«21al.

32003 L 0087: direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), modificata da:

32004 L 0101: direttiva 2004/101/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del Comitato misto SEE, è opportuno ricordare che nell'accordo SEE non sono integrati i seguenti atti comunitari:

i)

decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni,

ii)

decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

b)

agli Stati EFTA non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva relative al triennio che ha inizio il 1o gennaio 2005.

c)

nell'articolo 9, secondo comma, è aggiunto il testo seguente:

“Per quanto riguarda il quinquennio che ha inizio il 1o gennaio 2008, il piano di uno Stato EFTA è pubblicato e notificato al più tardi subito dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la presente direttiva nell'accordo.”;

d)

nell'articolo 9, paragrafo 3, le parole “nei tre mesi” sono sostituite da “nei due mesi o quanto prima possibile” nella misura in cui ciò riguarda il quinquennio che ha inizio il 1o gennaio 2008;

e)

per i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e per la quantità totale di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato EFTA può assegnare, a pagamento, una percentuale delle sue quote superiore a qualsiasi limite fissato a norma dell'articolo 10;

f)

nell'articolo 11, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

“Per quanto riguarda il quinquennio che ha inizio il 1o gennaio 2008 e nella misura in cui ciò riguarda uno Stato EFTA, tale decisione è presa almeno due mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto o quanto prima possibile.”;

g)

nell'articolo 11, paragrafo 3, le parole “del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88” sono sostituite da “dell'accordo, in particolare agli articoli 61 e 62”;

h)

nell'articolo 11 bis, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

“Fatto salvo il paragrafo 3, nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati EFTA possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quantità totale di quote di emissioni.”;

i)

la seconda frase dell'articolo 16, paragrafo 3, è sostituita dal testo seguente:

“Gli Stati EFTA istituiscono ammende per le emissioni in eccesso equivalenti a quelle applicate negli Stati membri della CE.”;

j)

nell'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

“Il registro del Liechtenstein può essere conservato in Svizzera.”;

k)

nell'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

“4.   Gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni riguardanti gli Stati EFTA e i loro gestori sono registrati nel catalogo indipendente di cui al paragrafo 1.

L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 per quanto riguarda gli Stati EFTA o i loro gestori.”;

l)

nell'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

“3.   Le quote di emissioni del sistema comunitario comprendono le quote di emissioni rilasciate o scambiate dagli Stati EFTA o dai loro gestori nell'ambito del sistema comunitario. Quando la Comunità conclude un accordo di cui al paragrafo 1, non si fanno distinzioni tra le suddette quote di emissioni.

La Commissione informa tempestivamente gli Stati EFTA del negoziato e della conclusione di accordi a norma del presente articolo.”;

m)

Gli Stati EFTA che partecipano al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE forniscono informazioni secondo i requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, primo comma. A questi Stati non si applicano invece gli obblighi di segnalazione di cui al secondo comma;

n)

il testo seguente è inserito all'inizio dell'allegato III, punto 1:

“Gli obblighi internazionali degli Stati EFTA che non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo non sono soggetti a riesame da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

o)

nell'allegato III, punto 2, le parole “le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare” sono sostituite da “i dati verificati relativi alle emissioni comunicati dagli impianti a norma della direttiva, gli inventari nazionali e le comunicazioni nazionali trasmesse al segretariato dell'UNFCCC” per quanto riguarda gli Stati EFTA;

p)

nell'allegato III, punto 4, le parole “strumenti legislativi e politici della Comunità” sono sostituite da “strumenti legislativi integrati nell'accordo.”;

q)

nell'allegato III, paragrafo 5, le parole “del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88” sono sostituite da “dell'accordo, in particolare agli articoli 61 e 62”;

r)

il testo dell'allegato III, punto 12, è sostituito dal seguente:

“Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema UE di scambio delle quote di emissioni inteso come percentuale della quantità totale di quote di emissioni.”;

s)

gli Stati EFTA mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2007;

t)

gli impianti di combustione dell'Islanda con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani), ma che hanno notificato all'autorità competente emissioni inferiori a 25 000 tonnellate equivalenti di biossido di carbonio (escluse le emissioni da biomasse) in ciascuno dei tre anni che precedono la data di presentazione di un piano nazionale di assegnazione per un determinato periodo, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva per il periodo di applicazione del piano, purché la rispettiva autorità competente dimostri all'Autorità di vigilanza EFTA che sta attuando altre politiche e misure di effetto equivalente alla direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, l'obbligo di presentare un piano a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, non si applica fintanto che il piano nazionale di assegnazione non contempla gli impianti o le attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/EC;

u)

l'Autorità di vigilanza EFTA applica le disposizioni pertinenti sulla metodologia contenute nei documenti orientativi della Commissione COM(2003) 830 def., COM(2005) 703 def. e COM(2006) 725 def. sulla valutazione di un piano nazionale di assegnazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, come applicate nelle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione.

21am.

32004 D 0156: decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 26.2.2004, pag. 1).

21an.

32004 R 2216: regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

l'adattamento k) della direttiva 2003/87/CE si applica, mutatis mutandis, al regolamento;

b)

nell'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Per quanto riguarda i registri degli Stati EFTA, l'amministratore centrale riceve istruzioni dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;

c)

nell'articolo 8, paragrafo 4, le parole “e l'Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo “La Commissione” e la parola “coordina” è sostituita da “coordinano”;

d)

nell'articolo 44, paragrafo 1, le parole “1o gennaio 2007” sono sostituite da “15 dicembre 2007”;

e)

nell'articolo 44 è aggiunto il paragrafo seguente:

“4.   Per quanto riguarda le tabelle dei piani nazionali di assegnazione degli Stati EFTA, l'amministratore centrale riceve istruzioni dall'Autorità di vigilanza EFTA.”

21ao.

32006 D 0780: decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, del regolamento (CE) n. 2216/2004 e delle decisioni 2004/156/CE e 2006/780/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 58.

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(3)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18.

(4)  GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(5)  GU L 59 del 26.2.2004, pag. 1.

(6)  GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.

(7)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(8)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(9)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Impianti di combustione dell'Islanda con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW:

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Síldarvinnslan á Siglufirði;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Síldarvinnslan á Seyðisfirði;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Eskja á Eskifirði;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Síldarvinnslan á Neskaupstað;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, HB Granda á Akranesi;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Ísfélag Vestmannaeyja;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Skeggey Höfn;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Síldarvinnslan í Helguvík;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði;

 

Stabilimento di produzione di farine e olio di pesce, Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum;

 

Centrale elettrica di emergenza per lo stabilimento di lavorazione dell'alluminio Alcan;

 

Centrale elettrica di emergenza Reykjavík Energy.


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/99


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 147/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica il protocollo 23 dell'accordo SEE sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 23 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Per consentire all'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e agli Stati AELS (EFTA) di partecipare alle discussioni politiche nell'ambito della rete europea della concorrenza, durante le quali vengono scambiate informazioni riservate a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, occorre un quadro giuridico che permetta lo scambio delle informazioni riservate non contemplate dall'accordo. Nel protocollo 23 dell'accordo dovrebbe quindi essere inserito un nuovo articolo 1 bis,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 del protocollo 23 dell'accordo è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Per garantire un'interpretazione omogenea, da parte dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione CE, degli articoli 53 e 54 dell'accordo e degli articoli 81 e 82 del trattato, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) possono essere autorizzate a partecipare alle riunioni della rete di pubbliche autorità di cui al considerando 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio unicamente per le discussioni su questioni di politica generale. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione CE e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della CE hanno facoltà di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per tali discussioni di politica generale nell'ambito della rete. Le informazioni fornite in tale contesto non devono essere utilizzate a fini di applicazione. Tale partecipazione non pregiudica i diritti di partecipazione conferiti dall'accordo SEE agli Stati AELS (EFTA) e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (2).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 35.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.