ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 98

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
10 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 322/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 323/2008 della Commissione, dell'8 aprile 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima ( 1 )

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/291/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso a dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2008) 1005]  ( 1 )

11

 

 

2008/292/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2008, che stabilisce che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1217]

14

 

 

2008/293/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2008, recante modifica della decisione 2006/784/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia [notificata con il numero C(2008) 1235]

16

 

 

2008/294/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea [notificata con il numero C(2008) 1256]  ( 1 )

19

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/295/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2008, sull'autorizzazione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea [notificata con il numero C(2008) 1257]  ( 1 )

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 283/2008, del 27 marzo 2008, recante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 86 del 28.3.2008)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO (CE) N. 322/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

74,4

MA

52,8

TN

115,9

TR

101,4

ZZ

86,1

0707 00 05

EG

178,8

MA

43,7

TR

174,6

ZZ

132,4

0709 90 70

MA

88,0

TR

122,2

ZZ

105,1

0805 10 20

EG

53,4

IL

56,2

MA

52,8

TN

54,1

TR

64,5

US

51,9

ZZ

55,5

0805 50 10

AR

117,5

TR

137,3

ZA

125,5

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

90,6

BR

77,2

CA

97,5

CL

87,1

CN

88,7

MK

52,8

NZ

123,0

US

117,8

UY

45,1

ZA

72,0

ZZ

85,2

0808 20 50

AR

87,7

CL

77,7

CN

53,0

UY

89,6

ZA

98,7

ZZ

81,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/3


REGOLAMENTO (CE) N. 323/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Articolo in plastica flessibile, a forma di occhiali, contenente una soluzione liquida colorata che ha la seguente composizione (% in volume):

acqua

40

glicole propilenico

60

Il prodotto, ideato allo scopo di alleviare le cefalee, deve essere applicato sul viso, previo raffreddamento in frigorifero.

3824 90 97

La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 97.

La soluzione contenuta nell'involucro di plastica è utilizzata come liquido refrigerante e conferisce al prodotto il suo carattere essenziale di una preparazione della voce 3824.

L'articolo non ha proprietà terapeutiche o profilattiche ai sensi delle definizioni del capitolo 30.

2.

Involucro costituito da fogli di plastica, contenente una miscela a base di acqua e olio, da inserire nelle coppe dei costumi da bagno o dei reggiseni.

3926 20 00

La classificazione è determinata dalle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 3926 e 3926 20 00.

Dato che l'articolo è concepito per essere inserito nelle coppe dei reggiseni o dei costumi da bagno da donna deve essere considerato, ai sensi della voce 3926, un accessorio di abbigliamento della sottovoce 3926 20 00.

3.

Manufatto tessile a forma di cintura, contenente chicchi di frumento tenero, che, dopo essere stato riscaldato in un forno a microonde, è utilizzato per alleviare le lombalgie.

1001 90 99

La classificazione è determinata dalle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 1001, 1001 90 e 1001 90 99.

Il frumento tenero contenuto nella cintura serve a trasferire il calore immagazzinato e conferisce al prodotto il carattere essenziale di un cereale della voce 1001.

L'articolo non è destinato ad usi terapeutici o profilattici ai sensi delle definizioni del capitolo 30.


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/5


REGOLAMENTO (CE) N. 324/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2008

che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (2), in particolare l'articolo 13, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Scaduti sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione deve provvedere allo svolgimento di ispezioni tese a verificare l'applicazione del regolamento da parte degli Stati membri. L'organizzazione di ispezioni a cura della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità, nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE, la Commissione deve controllare l'applicazione della stessa direttiva da parte degli Stati membri, effettuando congiuntamente le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 725/2004.

(3)

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), deve fornire assistenza tecnica alla Commissione nell'esecuzione dei compiti di ispezione delle navi, delle società interessate e degli organismi di sicurezza riconosciuti.

(4)

La Commissione deve coordinarsi con gli Stati membri in merito al programma e alla preparazione delle ispezioni. I nuclei ispettivi della Commissione devono potersi avvalere, ove siano disponibili, di ispettori nazionali qualificati.

(5)

Le ispezioni della Commissione devono essere eseguite secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme.

(6)

Le informazioni sensibili relative alle ispezioni devono essere trattate come informazioni riservate.

(7)

Il regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (4) deve pertanto essere abrogato.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione per il controllo dell'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 a livello degli Stati membri, dei singoli impianti portuali e delle società interessate.

Il presente regolamento stabilisce inoltre procedure per il controllo dell'applicazione della direttiva 2005/65/CE, effettuato dalla Commissione congiuntamente alle ispezioni a livello degli Stati membri e degli impianti portuali, per quanto concerne i porti definiti dagli Stati membri all'articolo 2, paragrafo 11, del presente regolamento.

Le ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«ispezione della Commissione», l'esame, effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l'applicazione della direttiva 2005/65/CE;

2)

«ispettore della Commissione», qualsiasi dipendente della Commissione o dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima o ispettore nazionale rispondente ai criteri di cui all'articolo 7 e incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni;

3)

«ispettore nazionale», qualsiasi dipendente di uno Stato membro nella funzione di ispettore della sicurezza marittima, qualificato secondo le norme dello Stato stesso;

4)

«prova oggettiva», l'informazione, la registrazione o l'accertamento di natura quantitativa o qualitativa, concernenti la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE, e basati su osservazioni, misurazioni o prove verificabili;

5)

«osservazione», l'accertamento effettuato nel corso di un'ispezione della Commissione e suffragato da prove oggettive;

6)

«difformità», l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE, dimostrata da prove oggettive e richiedente un intervento correttivo;

7)

«grave difformità», l'inosservanza da cui derivi una grave minaccia per la sicurezza marittima che richieda un immediato intervento correttivo, e in particolare la mancata applicazione effettiva e sistematica delle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE;

8)

«punto di contatto per la sicurezza marittima», l'organismo nominato da ciascuno Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri, ai fini dell'attuazione, del controllo e dell'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima definite dal regolamento (CE) n. 725/2004 e delle misure di sicurezza nei porti definite dalla direttiva 2005/65/CE;

9)

«società interessata», qualsiasi soggetto tenuto a nominare un addetto alla sicurezza della società, un addetto alla sicurezza a bordo della nave o un addetto alla sicurezza dell'impianto portuale, qualsiasi soggetto responsabile dell'attuazione del piano di sicurezza della nave o del piano di sicurezza dell'impianto portuale, e qualsiasi soggetto designato da uno Stato membro come organismo di sicurezza riconosciuto;

10)

«test», qualsiasi prova delle misure di sicurezza marittima con cui venga simulata la commissione di un atto illecito allo scopo di verificare l'efficacia dell'applicazione delle misure di sicurezza;

11)

«porto», la zona delimitata dai confini tracciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE e notificata alla Commissione a norma dell'articolo 12.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Cooperazione degli Stati membri

Gli Stati membri cooperano con la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti ispettivi, fatte salve le competenze della stessa. Tale cooperazione comprende le fasi della preparazione, del controllo e della rendicontazione.

Articolo 4

Esercizio delle competenze della Commissione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione possano esercitare la loro autorità al fine di ispezionare le attività di sicurezza marittima svolte dalle autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE e dalle società interessate.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione abbiano accesso, su richiesta, alla documentazione riguardante la sicurezza e in particolare:

a)

al programma nazionale per l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento;

b)

ai dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004;

c)

all'esito del controllo effettuato dagli Stati membri per verificare l'attuazione dei piani di sicurezza dei porti.

3.   Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito.

Articolo 5

Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione

1.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione della Commissione ispettori nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle connesse attività di preparazione e di rendicontazione.

2.   Gli ispettori nazionali si astengono dal partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro dal quale dipendono.

3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco degli ispettori nazionali cui la Commissione può chiedere di partecipare alle ispezioni.

Tale elenco è aggiornato quanto meno entro la fine di giugno di ogni anno.

4.   La Commissione trasmette al comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004 (di seguito «il comitato») l'elenco di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo.

5.   La Commissione, qualora ritenga che per una determinata ispezione sia necessaria la partecipazione di un ispettore nazionale, s'informa presso gli Stati membri sulla disponibilità di ispettori nazionali per lo svolgimento dell'ispezione di cui trattasi. In linea di principio le richieste devono essere presentate otto settimane prima dell'ispezione prevista.

6.   Le spese relative alla partecipazione di ispettori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione secondo le norme comunitarie vigenti.

Articolo 6

Assistenza tecnica dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione

Nel fornire alla Commissione l'assistenza tecnica di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e rendicontazione connesse.

Articolo 7

Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione

1.   Gli ispettori della Commissione devono possedere una qualificazione adeguata e, in particolare, una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore marittimo. In linea di principio tale qualificazione comprende:

a)

un'adeguata conoscenza delle norme di sicurezza marittima e delle modalità secondo cui queste si applicano alle operazioni sottoposte ad esame;

b)

una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza;

c)

la conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo;

d)

una conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame.

2.   Per poter eseguire le ispezioni della Commissione, gli ispettori della Commissione devono aver completato con esito positivo un'apposita formazione.

Nel caso degli ispettori nazionali, la formazione necessaria per poter esercitare la funzione di ispettori della Commissione:

a)

deve essere riconosciuta dalla Commissione;

b)

deve sussistere inizialmente ed essere periodicamente aggiornata;

c)

deve garantire un livello d'efficienza adeguato ai fini del controllo della conformità delle misure di sicurezza con il regolamento (CE) n. 725/2004 e la direttiva 2005/65/CE.

3.   La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO III

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 8

Preavviso delle ispezioni

1.   La Commissione comunica con almeno sei settimane di anticipo la data dell'ispezione al punto di contatto dello Stato membro nel cui territorio essa avrà luogo. In caso di eventi eccezionali i termini di preavviso possono essere ridotti.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del preavviso di ispezione, in modo da non compromettere il procedimento ispettivo.

2.   L'oggetto dell'ispezione della Commissione è comunicato in anticipo al punto di contatto.

Qualora l'ispezione riguardi un impianto portuale, il punto di contatto è informato nel preavviso se:

a)

l'ispezione concerne le navi presenti nell'impianto portuale o in un'altra parte del porto, durante l'ispezione, e

b)

l'ispezione comprende il controllo del porto di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/65/CE.

Il controllo di cui alla lettera b) risiede nella verifica dell'attuazione della direttiva 2005/65/CE da parte degli Stati membri e dei porti presenti sul loro territorio, comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 12 della direttiva 2005/65/CE. Il controllo consiste, in particolare, nel verificare che tutte le disposizioni della direttiva 2005/65/CE siano state recepite nelle valutazioni di sicurezza del porto e nell'elaborazione del piano di sicurezza del porto, e che le misure stabilite in tale contesto siano in armonia con le disposizioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 per gli impianti portuali situati nei porti interessati.

3.   Il punto di contatto:

a)

informa le competenti autorità nello Stato membro in cui si svolge l'ispezione;

b)

comunica alla Commissione l'identità delle competenti autorità.

4.   Almeno 24 ore prima dell'ispezione, il punto di contatto trasmette alla Commissione il nome dello Stato di bandiera e il numero IMO delle navi presumibilmente presenti durante l'ispezione in un impianto portuale o in un porto comunicato a norma del paragrafo 2, secondo comma.

5.   Qualora lo Stato di bandiera sia uno Stato membro, la Commissione, se possibile, comunica al punto di contatto di tale Stato che la nave sarà sottoposta a ispezione durante la sua permanenza nell'impianto portuale.

6.   Qualora l'ispezione di un impianto portuale situato in uno Stato membro includa l'ispezione di una nave battente bandiera dello stesso Stato, il punto di contatto comunica alla Commissione se la nave si trova o meno nell'impianto portuale durante l'ispezione.

7.   Qualora una nave di cui è prevista l'ispezione non sia ormeggiata nel porto al momento dell'ispezione dell'impianto portuale, la Commissione e il coordinatore designato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, concordano l'ispezione di una nave alternativa. Quest'ultima può trovarsi in un altro impianto portuale all'interno del porto. I paragrafi 5 e 8 del presente articolo si applicano anche in tal caso.

8.   Le ispezioni della Commissione sono svolte sotto l'egida dello Stato membro in cui si trova l'impianto portuale che è responsabile del controllo e della conformità ai sensi della regola 9 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima contenute nella Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia delle vita umana in mare (SOLAS) modificata, quando:

a)

lo Stato di bandiera della nave non è uno Stato membro; o

b)

la nave non appare nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

9.   Il preavviso di ispezione trasmesso al punto di contatto può essere accompagnato dal questionario preliminare all'ispezione, da compilarsi dalle competenti autorità interessate, e dalla richiesta di documentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Il preavviso specifica inoltre la data entro cui il questionario compilato e la documentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 devono essere restituiti alla Commissione.

Articolo 9

Preparazione delle ispezioni

1.   Gli ispettori della Commissione svolgono attività preparatorie per garantire l'efficienza, l'accuratezza e la coerenza delle ispezioni.

2.   La Commissione fornisce al punto di contatto i nomi degli ispettori incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili, tra cui il nome del capo del nucleo ispettivo, che deve essere un dipendente della Commissione con funzioni d'ispettore.

3.   Per ogni ispezione il punto di contatto designa un coordinatore che provvede agli adempimenti pratici connessi alle attività di ispezione. Nel corso dell'ispezione, il capo del nucleo ispettivo è la persona di contatto principale per il coordinatore.

Articolo 10

Svolgimento delle ispezioni

1.   Nel verificare che gli Stati membri applichino le prescrizioni di sicurezza marittima stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 deve essere usato un metodo uniforme.

2.   Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'intero svolgimento dell'ispezione.

3.   Qualora una nave presente in un impianto portuale debba essere sottoposta a ispezione e non batta la bandiera dello Stato membro in cui si trova l'impianto portuale, quest'ultimo Stato provvede a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'ispezione della nave da un funzionario di un'autorità contemplata dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004.

4.   Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che abilita allo svolgimento delle ispezioni per conto della Commissione. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione abbiano accesso a tutte le aree che devono essere sottoposte a ispezione.

5.   I test sono svolti esclusivamente a seguito di comunicazione al punto di contatto e con il consenso di quest'ultimo circa il contenuto e le finalità. Il punto di contatto provvede al coordinamento necessario con le competenti autorità interessate.

6.   Fatto salvo l'articolo 11, ogni qualvolta risulti opportuno e praticabile, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente sul posto un resoconto verbale informale delle loro osservazioni.

Il punto di contatto pertinente è informato senza indugio di ogni grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE individuata in un'ispezione della Commissione, prima della stesura della relazione d'ispezione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Nel caso tuttavia in cui l'ispettore della Commissione riscontri, nel corso dell'ispezione di una nave, una grave difformità che richieda un intervento a norma dell'articolo 16, il capo del nucleo ispettivo informa immediatamente il punto di contatto dello Stato membro in qualità di Stato del porto.

Articolo 11

Relazione di ispezione

1.   Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette allo Stato membro una relazione d'ispezione. Tale relazione contiene, se del caso, i risultati del controllo effettuato in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

2.   Le parti della relazione riguardanti le navi ispezionate durante l'ispezione di un impianto portuale sono trasmesse anche allo Stato membro di bandiera, qualora questo sia diverso dallo Stato membro in cui ha avuto luogo l'ispezione.

3.   Lo Stato membro comunica ai soggetti sottoposti a ispezione le osservazioni ad essi relative che sono state effettuate nel corso dell'ispezione. La relazione non è tuttavia trasmessa ai soggetti sottoposti a ispezione.

4.   La relazione indica dettagliatamente le osservazioni fatte nel corso dell'ispezione, individuando eventuali difformità o gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE.

Essa può contenere altresì raccomandazioni di interventi correttivi.

5.   Nel valutare l'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE, per ciascuna osservazione riportata nella relazione deve essere indicata una delle seguenti classificazioni:

a)

conformità;

b)

conformità, con raccomandazione di miglioramenti;

c)

difformità;

d)

grave difformità;

e)

irrilevanza;

f)

mancata conferma.

Articolo 12

Risposta dello Stato membro

1.   Entro tre mesi dalla data di spedizione della relazione di ispezione, lo Stato membro trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che:

a)

tenga conto delle osservazioni e delle raccomandazioni; e

b)

fornisca un piano di azione, in cui siano indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare alle carenze riscontrate.

2.   Se la relazione d'ispezione non rileva difformità o gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o la direttiva 2005/65/CE, non è richiesta alcuna risposta.

Articolo 13

Azione della Commissione

1.   In caso di difformità o grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE e dopo che sia pervenuta la risposta dello Stato membro, la Commissione può adottare una delle seguenti misure:

a)

trasmettere osservazioni allo Stato membro o richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla risposta o a talune parti di essa;

b)

effettuare un'ispezione o un controllo di ottemperanza per verificare l'attuazione delle azioni correttive, con un termine minimo di preavviso di due settimane;

c)

avviare un procedimento per infrazione nei confronti dello Stato membro.

2.   Qualora sia necessario svolgere un'ispezione di ottemperanza, lo Stato membro di bandiera comunica se possibile i successivi porti di scalo della nave alla Commissione, affinché quest'ultima possa decidere dove e quando svolgere l'ispezione di ottemperanza.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Informazioni sensibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 725/2004 e dall'articolo 16 della direttiva 2005/65/CE, la Commissione tratta i dati sensibili relativi alle ispezioni come informazioni riservate.

Articolo 15

Programma di ispezioni della Commissione

1.   La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità da stabilire per l'attuazione del programma di ispezioni.

2.   La Commissione informa periodicamente il comitato sull'attuazione del programma di ispezioni e sui risultati delle ispezioni.

Articolo 16

Comunicazione di gravi difformità agli Stati membri

Qualora un'ispezione riveli gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE che incidano sul livello generale di sicurezza marittima nella Comunità, la Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri dopo aver trasmesso la relazione d'ispezione allo Stato membro interessato.

Non appena si sia posto rimedio alla grave difformità in maniera ritenuta adeguata dalla Commissione, la Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri cui la difformità stessa era stata comunicata a norma del primo comma.

Articolo 17

Riesame

La Commissione riesamina periodicamente il sistema di ispezioni e in particolare la sua efficacia.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 884/2005 è abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(2)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

(3)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2038/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 25.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso a dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2008) 1005]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2)

Nella decisione 2004/452/CE (3) della Commissione figura la compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

(3)

La Direzione della ricerca, degli studi e delle statistiche (Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques — DARES) del ministero del lavoro, delle relazioni industriali e della solidarietà di Parigi, Francia, la Fondazione della ricerca dell'Università statale di New York (RFSUNY), Albany, Stati Uniti, il Centro finlandese delle pensioni, (Eläketurvakeskus — ETK), devono essere ritenuti enti che soddisfano le condizioni necessarie e vanno pertanto aggiunti all'elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo (1), lettera (e), del regolamento (CE) n. 831/2002/2002.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2004/452/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).

(3)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettificata nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/52/CE (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 29).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

Università di Cornell (Stato di New York, Stati Uniti d'America)

Dipartimento di scienze politiche, Baruch College, New York City University (Stato di New York, Stati Uniti d'America)

Banca centrale tedesca

Unità analisi occupazionale, Direzione generale per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione europea

Università di Tel Aviv (Israele)

Banca mondiale

Centro Salute e Benessere (Center of Health and Wellbeing - CHW) della Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Università di Princeton, New Jersey, Stati Uniti d'America

Università di Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d'America

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unità econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), Direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Unità supporto allo spazio europeo della ricerca (SERA), Direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Canada Research Chair of the School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

Università dell'Illinois a Chicago (UIC), Chicago, Stati Uniti d'America

Rady School of Management, Università della California, San Diego, Stati Uniti d'America

Direzione della ricerca, degli studi e delle statistiche (Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques - DARES) del Ministero del lavoro, delle relazioni di lavoro e della solidarietà, Parigi, Francia

Research Foundation della State University di New York (RFSUNY), Albany, Stati uniti d'America

Centro finlandese delle pensioni, (Eläketurvakeskus – ETK), Finlandia».


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

che stabilisce che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 1217]

(I testi in lingua bulgara, ceca, italiana, polacca, rumena, slovacca, slovena tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2008/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1100/2007 stabilisce un quadro per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea nelle acque comunitarie, nelle lagune costiere, negli estuari e nei fiumi e nelle acque interne comunicanti degli Stati membri.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a individuare e definire i singoli bacini fluviali ubicati nel loro territorio nazionale che costituiscono habitat naturali per l'anguilla europea. Per ciascun bacino fluviale dell'anguilla gli Stati membri devono elaborare un piano di gestione per l'anguilla.

(3)

Poiché il numero di esemplari di anguilla europea rilevati nel Mar Nero e nei sistemi fluviali ad esso collegati è scarso, non è certo che tali acque costituiscano un habitat naturale per detta specie.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1100/2007 conferisce pertanto alla Commissione la facoltà di decidere se il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati costituiscono un tale habitat naturale che necessita l'applicazione di misure di ricostituzione.

(5)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha informato la Commissione che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati sono situati al limite estremo della distribuzione dell'anguilla europea e che la presenza naturale dell'anguilla in tale area prima del ripopolamento era sporadica. Prima del ripopolamento, la densità dell'anguilla europea in tali acque era troppo scarsa per sostenere attività di pesca di questa specie in una qualsiasi fase del suo ciclo di vita.

(6)

È improbabile che un numero significativo di anguille introdotte nei fiumi collegati al Mar Nero possa raggiungere la maturità e migrare nel Mar dei Sargassi al fine di riprodursi. È inoltre improbabile che un numero significativo di esemplari giovani possa essere reclutato nei fiumi collegati al Mar Nero, raggiungere la maturità e migrare nelle zone di riproduzione.

(7)

Gli eventuali benefici che potrebbero derivare allo stock di anguilla europea dall'applicazione di misure di ricostituzione nel Mar Nero e nei sistemi fluviali ad esso collegati sarebbero trascurabili e pertanto sproporzionati rispetto all'onere amministrativo e finanziario che incomberebbe agli Stati membri interessati.

(8)

Occorre pertanto stabilire che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

recante modifica della decisione 2006/784/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia

[notificata con il numero C(2008) 1235]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/784/CE della Commissione (2) autorizza cinque metodi [«Capteur Gras/Maigre — Sydel» (CGM), «CSB Ultra-Meater», il «metodo manuale (ZP), Autofom», «UltraFom 300»] per la classificazione delle carcasse di suino in Francia.

(2)

La Francia ha chiesto alla Commissione di autorizzare due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha presentato i risultati delle prove di dissezione, riportandoli nella parte II del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

(3)

Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi metodi di classificazione.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2006/784/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/784/CE è modificata come segue:

1)

Nell'articolo 1, primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f)

l'apparecchio denominato CSB Ultra-Meater e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;

g)

l'apparecchio VCS 2000 e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato».

2)

L'allegato è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2007/510/CE (GU L 187 del 19.7.2007, pag. 47).

(3)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 6).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2006/784/CE sono aggiunte le seguenti parti 6 e 7:

«PARTE 6

CSB Image-Meater

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato “CSB Image-Meater”.

2.

Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le 11 variabili dell'Image-Meater sono tutte misurate sulla linea mediana: i valori misurati sono poi trasformati da un'unità centrale in una stima della percentuale di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ =

64,40 – 0,129 G – 0,187 MG – 0,068 VaG + 0,003 VbG – 0,368 EG + 0,036 V + 0,032 MV – 0,024 VaV + 0,034 VbV – 0,024 VcV + 0,022 VdV

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

G

=

spessore di grasso secondo il metodo ZP: spessore minimo di grasso (compresa la cotenna) che ricopre il muscolo gluteus medius (in millimetri);

MG

=

spessore medio di grasso che ricopre il muscolo gluteus medius (in millimetri);

VaG

=

spessore medio di grasso che ricopre la vertebra lombare “a” (in millimetri);

VbG

=

spessore medio di grasso che ricopre la vertebra lombare “b” (in millimetri);

EG

=

spessore medio dello strato esterno di grasso sottocutaneo che ricopre le vertebre lombari a, b, c, d (in millimetri);

V

=

spessore del muscolo secondo il metodo ZP: spessore minimo del muscolo tra l'estremità anteriore del muscolo gluteus medius e la parte dorsale del canale midollare (in millimetri);

MV

=

spessore medio del muscolo lombare e del muscolo gluteus medius (in millimetri);

VaV

=

spessore medio del muscolo che ricopre la vertebra lombare “a” (in millimetri);

VbV

=

spessore medio del muscolo che ricopre la vertebra lombare “b” (in millimetri);

VcV

=

spessore medio del muscolo che ricopre la vertebra lombare “c” (in millimetri);

VdV

=

spessore medio del muscolo che ricopre la vertebra lombare “d” (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.

PARTE 7

VCS 2000

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato “VCS 2000”.

2.

L'apparecchio VCS 2000 si basa sull'analisi di immagini video digitali. Le componenti principali sono: tre videocamere, lampade, un computer per l'analisi delle immagini, un PC server e delle unità di posizionamento. Nella prima postazione una videocamera riprende un'immagine del lato esterno della coscia. Nella seconda postazione due videocamere riprendono immagini sulla linea mediana. Dalle immagini sono estratte quaranta variabili. Si tratta essenzialmente degli spessori, delle larghezze, delle lunghezze e delle regioni. I valori misurati sono poi trasformati da un'unità centrale in una stima della percentuale di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato sulla base di 40 variabili, secondo la seguente formula:

Ŷ =

122,458 + 0,05805 * X1 + 0,01449 * X2 – 0,02996 * X3 – 0,001585 * X4 – 39,297 * X5 – 47,553 * X6 + 38,877 * X7 – 0,1013 * X8 + 0,00004308 * X9 – 817,242 * X10 + 10,135 * X11 + 15,277 * X12 – 25,777 * X13 – 90,738 * X14 + 0,0005792 * X15 + 2,743 * X16 – 0,06866 * X17 + 3,511 * X18 – 0,1681 * X19 – 0,007867 * X20 – 0,1082 * X21 – 0,01290 * X22 + 0,02957 * X23 + 0,03856 * X24 – 0,003353 * X25 – 0,03378 * X26 – 0,01661 * X27 + 2,368 * X28 – 0,3133 * X29 – 0,01386 * X30 – 0,02100 * X31 – 0,01908 * X32 – 0,02442 * X33 + 0,06009 * X34 – 0,007792 * X35 – 2,598 * X36 – 7,632 * X37 – 0,004848 * X38 – 0,9099 * X39 – 20,514 * X40

dove:

Ŷ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X1, X2, … X40 sono le variabili misurate da VCS 2000.

La descrizione delle variabili e del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Francia alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.»


10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2008

sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea

[notificata con il numero C(2008) 1256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/294/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro strategico i2010 (Società europea dell’informazione 2010) (2) promuove un’economia digitale aperta e competitiva ed evidenzia il ruolo di primo piano delle TIC nella promozione dell’inclusione e della qualità della vita. Lo sviluppo di ulteriori mezzi di comunicazione potrebbe favorire la produttività del lavoro e la crescita del mercato della telefonia mobile.

(2)

Le applicazioni di connettività a bordo degli aeromobili sono, per natura, paneuropee dal momento che saranno utilizzate in particolar modo per i voli transfrontalieri all’interno della Comunità e al di fuori di essa. Un approccio coordinato nella regolamentazione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) contribuirà al conseguimento degli obiettivi del mercato unico.

(3)

L’armonizzazione delle norme sull’uso dello spettro radio nel territorio comunitario favorirà lo sviluppo e l’adozione tempestivi dei servizi MCA nella Comunità.

(4)

L’uso commerciale dei servizi MCA è al momento considerato solo per i sistemi GSM che operano nella banda 1 710-1 785 MHz per il collegamento uplink (terminale trasmittente e stazione di base ricevente) e nella banda 1 805-1 880 MHz per il collegamento downlink (stazione di base trasmittente e terminale ricevente) in conformità alle norme EN 301 502 e EN 301 511 dell’ETSI. Non è escluso, tuttavia, che in futuro sia esteso ad altri sistemi pubblici di comunicazione mobile terrestre, che operano in conformità di altre norme e su bande di frequenza diverse.

(5)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (in appresso denominata la «CEPT») il mandato (3) di svolgere tutte le attività necessarie per valutare le questioni specifiche inerenti alla compatibilità tecnica tra il funzionamento dei sistemi GSM 1800 a bordo degli aeromobili e una serie di servizi radio che potrebbero subire interferenze. La presente decisione si fonda sugli studi tecnici svolti dalla CEPT nell’ambito del mandato CE, presentati nel Rapporto finale 016 della CEPT (4).

(6)

Il sistema MCA considerato nel Rapporto finale della CEPT si compone di un’unità di controllo della rete (NCU) e di una stazione base ricetrasmittente d’aeromobile (BTS d’aeromobile). Il sistema è concepito in modo che i segnali trasmessi dai sistemi mobili a terra non siano rilevabili all’interno della cabina dell’aeromobile e che i terminali utilizzati a bordo trasmettano solo a un livello minimo. I parametri tecnici per la NCU e per la BTS d’aeromobile sono stati desunti da modelli teorici.

(7)

Nel campo di applicazione della presente decisione non rientra l’uso dello spettro per le reti di comunicazioni elettroniche mobili terrestri, che saranno invece oggetto di una decisione della Commissione relativa all’armonizzazione delle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica paneuropei.

(8)

Anche le condizioni per l’autorizzazione dei servizi MCA esulano dal campo d’applicazione della presente decisione. Il coordinamento delle condizioni nazionali per l’autorizzazione dei servizi MCA è oggetto della raccomandazione 2008/295/CE (5) in applicazione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (6).

(9)

Le apparecchiature per i servizi MCA di cui alla presente decisione rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (7). La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE delle apparecchiature utilizzate per i servizi MCA nell’Unione europea può essere dimostrata con il rispetto della norma armonizzata EN 302 480 dell’ETSI o avvalendosi di altre procedure per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 1999/5/CE.

(10)

Le questioni inerenti alla sicurezza aerea sono di importanza capitale, per cui nessuna delle disposizioni contenute nella presente decisione deve ostacolare il mantenimento di condizioni ottimali per la sicurezza aerea.

(11)

I servizi MCA possono essere forniti solo a condizione che rispettino i requisiti di sicurezza aerea, attestati da adeguata certificazione di aeronavigabilità, e le altre disposizioni aeronautiche pertinenti, nonché i requisiti in materia di comunicazioni elettroniche. I certificati di aeronavigabilità validi nell’intero territorio comunitario sono rilasciati dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) in conformità del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (8).

(12)

La presente decisione non riguarda gli aspetti dello spettro relativi ai collegamenti tra l’aeromobile, la stazione spaziale satellitare e la terra che sono anch’essi necessari per fornire servizi MCA.

(13)

Per continuare a garantire l’adeguatezza delle condizioni stabilite nella presente decisione e data la rapida evoluzione in materia di spettro radio, le amministrazioni nazionali dovrebbero, per quanto possibile, controllare l’uso dello spettro radio da parte delle apparecchiature destinate ai servizi MCA per consentire un riesame efficace della presente decisione. È opportuno che nell’ambito di tale riesame si tenga conto dei progressi tecnologici e si verifichi che i presupposti iniziali riguardanti il funzionamento dei servizi MCA continuino ad essere pertinenti.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo della presente decisione è armonizzare le condizioni tecniche per la messa a disposizione e l’uso efficiente dello spettro radio per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili nella Comunità.

La presente decisione si applica senza compromettere tutte le altre disposizioni comunitarie pertinenti, in particolare il regolamento (CE) n. 1702/2003 e la raccomandazione 2008/295/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione s’intende per:

1)

«servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)», i servizi di comunicazione elettronica, di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, forniti da un’impresa per consentire ai passeggeri aerei di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione durante il volo senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;

2)

«su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione;

3)

«stazione base ricetrasmittente d’aeromobile (BTS d’aeromobile)», una o più stazioni di comunicazione mobile situate nell’aeromobile funzionanti sulle bande di frequenza e con i sistemi di cui alla tabella 1 dell’allegato;

4)

«unità di controllo della rete (NCU)», l’apparecchiatura da collocare nell’aeromobile che garantisce che i segnali trasmessi dai sistemi di comunicazioni elettroniche mobili terrestri di cui alla tabella 2 dell’allegato non siano rilevabili all’interno della cabina aumentando il rumore di fondo nelle bande di ricezione della comunicazione mobile.

Articolo 3

Quanto prima possibile, e al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione dei servizi MCA le bande di frequenza di cui alla tabella 1 dell’allegato, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, a condizione che tali servizi rispettino le condizioni previste nell’allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri stabiliscono l’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione irradiata da un sistema MCA funzionante in conformità della parte 3 dell’allegato.

Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se ciò è giustificato da caratteristiche topografiche nazionali e da condizioni d’installazione della rete a terra. Le suddette informazioni, accompagnate dai dovuti documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione delle presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri controllano l’uso dello spettro da parte dei servizi MCA, in particolare per quanto concerne le interferenze pregiudizievoli, reali o potenziali, nonché per verificare che l’adeguatezza delle condizioni di cui all’articolo 3 continui ad essere garantita e presentano le loro conclusioni alla Commissione per consentirle, se necessario, di riesaminare tempestivamente la presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  COM(2005) 229 dell’1.6.2005.

(3)  Mandato alla CEPT relativo ai servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili del 12.10.2006.

(4)  Rapporto finale della CEPT alla Commissione europea in risposta al mandato della CE sui servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (MCA) del 30.3.2007.

(5)  Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

(7)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 287/2008 (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3).


ALLEGATO

1.   BANDE DI FREQUENZA E SISTEMI AUTORIZZATI PER I SERVIZI MCA

Tabella 1

Tipo

Frequenza

Sistema

GSM 1800

1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz (la «banda 1 800 MHz»)

Conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti.

2.   PREVENZIONE DELLA CONNESSIONE DEI TERMINALI MOBILI ALLE RETI TERRESTRI

Nel periodo in cui il funzionamento dei servizi MCA è autorizzato a bordo dell’aeromobile, deve essere vietato ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri

Tabella 2

Banda di frequenza

(Hz)

Sistemi terrestri

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

921-960

GSM, WCDMA

1 805-1 880

GSM, WCDMA

2 110-2 170

WCDMA

3.   PARAMETRI TECNICI

3.1.   Sistemi MCA GSM 1800

a)   Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU/BTS d’aeromobile

L’e.i.r.p. totale, all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU/BTS d’aeromobile, non deve essere superiore a:

Tabella 3

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

Densità massima di e.i.r.p. prodotta dalla NCU/BTS d’aeromobile all’esterno dell’aeromobile

460-470 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

3 000

–17,0

–19,0

–13,0

1,0

4 000

–14,5

–16,5

–10,5

3,5

5 000

–12,6

–14,5

–8,5

5,4

6 000

–11,0

–12,9

–6,9

7,0

7 000

–9,6

–11,6

–5,6

8,3

8 000

–8,5

–10,5

–4,4

9,5

b)   Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dal terminale a bordo

L’e.i.r.p. totale, all’esterno dell’aeromobile, irradiata dal terminale mobile GSM che trasmette a 0 dBm, non deve essere superiore a:

Tabella 4

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/canale

1 800 MHz

3 000

–3,3

4 000

–1,1

5 000

0,5

6 000

1,8

7 000

2,9

8 000

3,8

c)   Requisiti operativi

I.

L’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi per trasmissione di un sistema GSM 1800 MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.

II.

La BTS d’aeromobile , in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 0 dBm in tutte le fasi della comunicazione, compreso l’accesso iniziale.


RACCOMANDAZIONI

Commissione

10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/24


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2008

sull'autorizzazione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea

[notificata con il numero C(2008) 1257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/295/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La politica dell’UE in materia di società dell'informazione e l'iniziativa i2010 evidenziano i vantaggi di un accesso agevole alle risorse di informazione e comunicazione in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Un approccio coordinato nella regolamentazione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) contribuirebbe a garantire tali vantaggi e a favorire i servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri in tutto il territorio comunitario.

(2)

Nell'autorizzare i servizi MCA, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la direttiva quadro e la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva Autorizzazioni) (2).

(3)

Conformemente alla direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dovrebbero contribuire allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo, nonché incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee, l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end).

(4)

Conformemente alla direttiva Autorizzazioni, è opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei, nonché per consentire ai fornitori di tali servizi e ai consumatori di beneficiare delle economie di scala del mercato unico. Generalmente è più facile conseguire suddetti obiettivi mediante un'autorizzazione generale di tutte le reti e di tutti i servizi di comunicazione elettronica.

(5)

Le condizioni tecniche necessarie per ridurre il rischio di interferenze del sistema MCA ai danni delle reti mobili terrestri sono contemplate separatamente nella decisione 2008/294/CE della Commissione (3).

(6)

La base tecnica per la decisione 2008/294/CE è costituita dalla relazione 016 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), elaborata in risposta al mandato CE conferito a quest'ultima in materia di MCA il 12 ottobre 2006.

(7)

La presunzione di conformità delle apparecchiature utilizzate per i servizi MCA nell'Unione europea ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità è stabilita dal rispetto della norma armonizzata EN 302 480 dell’ETSI (4).

(8)

Le questioni inerenti alla sicurezza aerea sono di importanza capitale, per cui i servizi MCA possono essere forniti solo a condizione che rispettino i requisiti di sicurezza aerea, mediante adeguata certificazione di aeronavigabilità, e le altre disposizioni aeronautiche pertinenti, nonché i requisiti in materia di comunicazioni elettroniche. I certificati di aeronavigabilità validi per tutta l'Unione europea sono rilasciati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

(9)

Se le condizioni tecniche di cui alla decisione 2008/294/CE e alla norma armonizzata EN 302 480, o norme equivalenti, e i certificati di aeronavigabilità soddisfano i requisiti pertinenti, il rischio di interferenze dannose è trascurabile e occorre pertanto prevedere delle autorizzazioni generali per i servizi MCA.

(10)

L'autorizzazione dei servizi MCA spetta al paese in cui è immatricolato l'aeromobile, in conformità al regime di autorizzazione del paese stesso.

(11)

La messa a disposizione e la condivisione delle informazioni necessarie dovrebbero permettere di risolvere eventuali problemi transfrontalieri legati alle interferenze causate dai servizi MCA.

(12)

In conformità della decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (5), gli Stati membri sono tenuti a fornire alcune delle informazioni necessarie al sistema informativo dell'ERO sulle frequenze (EFIS). Altre informazioni utili possono essere ottenute presso gli operatori dei servizi MCA o presso le amministrazioni dell'aviazione civile.

(13)

Disporre di un apposito registro contenente i dati di tutti gli aeromobili dotati di servizi MCA e operanti all'interno dell'Unione europea, come pure di quelli in entrata e in uscita, potrebbe contribuire a risolvere i problemi d'interferenza consentendo di raccogliere tutte le informazioni tempestivamente e in un formato comune. In un primo tempo tale registro comune, subordinatamente ad una revisione periodica, sarebbe tenuto dagli operatori dei servizi MCA competenti e messo a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

(14)

La soluzione dei problemi d'interferenza tra Stati membri può inoltre essere facilitata dalle disposizioni del trattato internazionale sulle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), relative alla notifica e alla registrazione delle assegnazioni di frequenza e alla segnalazione delle interferenze dannose.

(15)

L'autorizzazione degli aeromobili dotati di servizi MCA, operanti all'interno dello spazio aereo degli Stati membri ma immatricolati al di fuori dell'Unione europea, deve essere corredata dalle dovute informazioni fornite dall’industria al loro registro MCA e dall'applicazione delle disposizioni pertinenti delle norme radio dell'ITU. Potrebbe essere utile concordare un approccio comune sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni MCA con i paesi in cui sono immatricolati gli aeromobili non comunitari.

(16)

Alcuni Stati membri hanno già concesso diritti d'uso delle frequenze ad operatori di reti mobili terrestri. Tali autorizzazioni non riguardano i servizi MCA e si limitano in genere ai servizi mobili terrestri.

(17)

Ai fini della presente raccomandazione, lo spazio della cabina dell'aeromobile si ritiene soggetto alla giurisdizione e al controllo del paese d'immatricolazione dell'aeromobile.

(18)

L'uso di servizi MCA può avere ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica. Per garantire che i telefoni mobili a bordo degli aeromobili non siano utilizzati a fini illegali, è possibile adottare opportune misure a livello nazionale o in conformità del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (6).

(19)

Sarebbe opportuno esercitare un controllo sulle disposizioni regolamentari e tecniche dell'approccio comune all'autorizzazione dei servizi MCA nell'Unione europea per assicurarsi che continuino a soddisfare l'obiettivo di fondo, ovvero la prevenzione di interferenze dannose, e, in caso contrario, prevedere misure correttrici adeguate.

(20)

Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

RACCOMANDA:

1.

La presente raccomandazione mira a coordinare le condizioni e le procedure nazionali per l'autorizzazione dell'uso dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), al fine di favorirne l'introduzione nella Comunità ed evitare le interferenze dannose causate da tali servizi nei voli transfrontalieri.

Gli aspetti inerenti al fattore umano in relazione all'uso dei servizi MCA e delle comunicazioni satellitari tra gli aeromobili e le stazioni satellitari non rientrano nel campo d'applicazione della presente raccomandazione.

Le condizioni e le norme nazionali per l'autorizzazione di cui alla presente raccomandazione si applicano fatti salvi gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza aerea e alla sicurezza pubblica.

2.

Con «servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)», s'intende designare i servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, forniti da un'impresa per consentire ai passeggeri aerei di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione durante il volo senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri.

3.

Entro sei mesi dall'adozione della presente raccomandazione, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile autorizzare la fornitura di servizi MCA a bordo degli aeromobili immatricolati nel territorio sotto la loro giurisdizione.

Gli Stati membri dovrebbero autorizzare i servizi MCA in conformità ai principi stabiliti nella presente raccomandazione. Nessuna delle disposizioni contenute nella presente decisione dovrebbe ostacolare il mantenimento di condizioni ottimali per la sicurezza aerea.

Gli Stati membri non dovrebbero esigere alcuna autorizzazione supplementare per il funzionamento, al di sopra del loro territorio, dei servizi MCA installati a bordo di aeromobili immatricolati in altri Stati membri, in conformità alle condizioni concordate in base al punto 4.

I servizi MCA a bordo degli aeromobili immatricolati in paesi extracomunitari dovrebbero inoltre essere esenti dall'autorizzazione comunitaria, purché tali servizi siano conformi alle condizioni concordate in base al punto 4 e siano registrati conformemente alle pertinenti norme radio dell'ITU.

4.

Gli Stati membri dovrebbero autorizzare unicamente i servizi MCA che soddisfano le condizioni tecniche di cui alla decisione 2008/294/CE.

5.

È opportuno che gli Stati membri prevedano di subordinare ad autorizzazioni generali i servizi MCA a bordo degli aeromobili immatricolati entro la propria giurisdizione territoriale.

Qualora l'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi MCA sia soggetto a diritti individuali, gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente, alla luce dell'esperienza acquisita, se tali diritti continuano ad essere necessari, nell'ottica di inserire le condizioni collegate a tali diritti in un'autorizzazione generale.

In tal caso gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi MCA e i servizi di comunicazioni elettroniche mobili terrestri operanti nelle stesse bande di frequenze siano autorizzati in base a criteri diversi.

6.

Gli Stati membri dovrebbero comunicare tempestivamente alla Commissione e agli altri Stati membri i servizi MCA autorizzati a funzionare a bordo degli aeromobili immatricolati entro la propria giurisdizione territoriale, come pure le richieste di funzionamento di tali servizi nel loro spazio aereo a bordo di aeromobili immatricolati al di fuori dell'Unione europea.

Se necessario, occorre che gli Stati membri richiedano agli operatori dei servizi MCA di fornire i dati utili ai fini indicati nel paragrafo precedente.

7.

Gli Stati membri dovrebbero collaborare in maniera costruttiva e solidale, avvalendosi, se del caso, delle procedure dell'ITU vigenti, per gestire i problemi connessi alle interferenze dannose presumibilmente causate dal funzionamento dei servizi MCA.

Lo Stato membro che riscontra problemi connessi alle interferenze dannose presumibilmente causate dal funzionamento di servizi MCA autorizzati in un altro Stato membro dovrebbe rapidamente renderli noti allo Stato membro che ha autorizzato il servizio MCA interessato e informarne la Commissione. Se del caso, la Commissione sottopone al comitato per le comunicazioni e al comitato per lo spettro radio i problemi summenzionati per individuare delle soluzioni.

Gli Stati membri che hanno autorizzato i servizi MCA sospettati di causare interferenze ai danni dei servizi presenti sul territorio di un altro Stato membro dovrebbero intervenire per mettere rapidamente fine alle interferenze.

8.

È opportuno che gli Stati membri sorveglino l'uso dello spettro da parte dei servizi MCA, in particolare per quanto concerne le interferenze dannose, reali o potenziali, e presentino le loro conclusioni alla Commissione per consentirle, se necessario, di riesaminare tempestivamente la presente raccomandazione.

9.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(3)  Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

(6)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3).


Rettifiche

10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/28


Rettifica del regolamento (CE) n. 283/2008, del 27 marzo 2008, recante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 86 del 28 marzo 2008 )

A pagina 20, l’allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

“ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2).

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99

 

4803 00 31

 

4818 30 00

»

(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.”