ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
5 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 314/2008 della Commissione, del 4 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 315/2008 della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di test diagnostici rapidi ( 1 )

3

 

 

Regolamento (CE) n. 316/2008 della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

6

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile ( 1 )

8

 

*

Direttiva 2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive ( 1 )

13

 

*

Direttiva 2008/45/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


REGOLAMENTO (CE) N. 314/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

63,1

MA

41,5

TN

125,1

TR

92,9

ZZ

80,7

0707 00 05

EG

178,8

MA

131,7

TR

127,6

ZZ

146,0

0709 90 70

MA

56,1

TR

109,4

ZZ

82,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

55,6

MA

55,4

TN

53,8

TR

61,4

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,6

ZA

147,5

ZZ

113,0

0808 10 80

AR

90,2

BR

85,6

CA

97,5

CL

90,1

CN

85,4

MK

54,3

US

112,4

UY

58,0

ZA

73,0

ZZ

82,9

0808 20 50

AR

71,8

CL

89,7

CN

52,7

ZA

97,3

ZZ

77,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/3


REGOLAMENTO (CE) N. 315/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di test diagnostici rapidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni.

(2)

Il punto 4 dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, stabilisce un elenco di test diagnostici rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(3)

Il 30 agosto 2007 un laboratorio ha informato la Commissione che cesserà la commercializzazione del test diagnostico rapido approvato per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Occorre quindi cancellare dall'elenco di test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini del capitolo C dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 il test «Institut Pourquier Speed’it BSE».

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, il testo del punto 4 è sostituito da quello riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2008 (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 3).


ALLEGATO

Nell'Allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Test diagnostici rapidi

Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini:

test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrPRes resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western),

test ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzazione di un reagente chemiluminescente potenziato (test Enfer e Enfer TSE Kit versione 2.0, preparazione automatizzata dei campioni),

immunodosaggio su micropiastra per l'individuazione della PrPSc (Enfer TSE Versione 3),

immunodosaggio a “sandwich” della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad TeSeE),

immunodosaggio su micropiastra (ELISA) per l'individuazione della PrPRes resistente alla proteinasi K con anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),

immunodosaggio dipendente dalla conformazione, kit per il test dell'antigene della BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

test ELISA a chemiluminescenza per la determinazione qualitativa della PrPSc (test CediTect BSE),

immunodosaggio che utilizza un polimero chimico per la cattura selettiva di PrPSc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

immunodosaggio a flusso laterale che utilizza due anticorpi monoclonali differenti per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosaggio “sandwich” che utilizza due anticorpi monoclonali differenti diretti contro due epitopi presenti nella PrPSc bovina in uno stato altamente dispiegato (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

ELISA “sandwich” per l'individuazione della PrPSc resistente alla proteinasi K (Roche Applied Science PrionScreen),

ELISA a cattura dell'antigene che utilizza due anticorpi monoclonali differenti per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (test Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE).

Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della TSE negli ovini e nei caprini:

immunodosaggio dipendente dalla conformazione, kit per il test dell'antigene della BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

immunodosaggio a “sandwich” della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad TeSeE),

immunodosaggio a “sandwich” della PrPRes previa denaturazione e concentrazione (test Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),

ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzazione di un reagente chemiluminescente potenziato (Enfer TSE Kit versione 2.0),

microdosaggio basato sulle microporosità per il rilevamento della PrPSc nei tessuti ovini (Enfer TSE Versione 3),

immunodosaggio che utilizza un polimero chimico per la cattura selettiva della PrPSc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

immunodosaggio chemiluminescente su micropiastra per l'individuazione della PrPSc nei tessuti ovini (POURQUIER'S — LIA Scrapie),

test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrPRes resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western Small Ruminant),

immunodosaggio a chemiluminescenza su micropiastra per l'individuazione della PrPSc resistente alla proteinasi K (Prionics Check LIA Small Ruminants).

Per tutti i test il campione di tessuto utilizzato deve essere conforme alle istruzioni d'uso del fabbricante.

Il produttore dei test diagnostici rapidi deve aver predisposto un sistema di assicurazione della qualità, approvato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) in grado di garantire la stabilità dei risultati dei test. Il produttore deve fornire il protocollo del test al laboratorio comunitario di riferimento.

I test diagnostici rapidi e i loro protocolli possono essere modificati solo previa comunicazione al LCR e purché quest'ultimo concluda che la modifica non riduce la sensibilità, specificità o affidabilità del test. Tale conclusione deve essere comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento.»


5.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/6


REGOLAMENTO (CE) N. 316/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 211/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 65 del 8.3.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 5 aprile 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

21,90

15,08

1701 99 10 (2)

21,90

9,76

1701 99 90 (2)

21,90

9,76

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


DIRETTIVE

5.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/8


DIRETTIVA 2008/43/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/15/CEE detta norme volte a garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza.

(2)

Conformemente al disposto della citata direttiva occorre garantire che le imprese del settore degli esplosivi dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi.

(3)

È essenziale identificare in modo univoco gli esplosivi per poter disporre di registri degli esplosivi completi e precisi lungo tutta la catena della fornitura. Detto dispositivo deve consentire l'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale e al suo impiego, così da prevenire abusi e furti e aiutare le autorità incaricate dell'applicazione della legge a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva non si applica:

a)

agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;

b)

agli esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione «in loco»);

c)

alle munizioni.

CAPO 2

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Articolo 3

Identificazione univoca

1.   Gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca.

Qualora l'esplosivo sia sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto alla marcatura dell'esplosivo mediante una nuova identificazione univoca, salvo nel caso in cui l'identificazione univoca originale non figuri più conformemente all'articolo 4.

2.   Il paragrafo 1 non si applica all'esplosivo fabbricato a fini di esportazione il quale sia contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del paese importatore, che consenta la tracciabilità dell'esplosivo.

3.   L'identificazione univoca consta degli elementi descritti nell'allegato.

4.   Ad ogni sito di fabbricazione viene assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento.

5.   Nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità, il fabbricante stabilito nella Comunità contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

Nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità e di fabbricanti stabiliti al di fuori della Comunità, l'importatore degli esplosivi di cui trattasi contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

6.   Gli Stati membri provvedono a che i distributori che riconfezionano gli esplosivi si assicurino che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino l'identificazione univoca.

Articolo 4

Marcatura e apposizione dell'identificazione

L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibile.

Articolo 5

Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi

Nel caso di esplosivi in cartuccia e di esplosivi in sacchi l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di cartucce.

Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce.

Articolo 6

Esplosivi bicomponenti

Nel caso di esplosivi bicomponenti l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti.

Articolo 7

Detonatori comuni e micce

Nel caso di detonatori comuni o micce l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata o stampigliata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori o micce.

Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore o miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori o micce.

Articolo 8

Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici

Nel caso di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori.

Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.

Articolo 9

Inneschi e cariche di rinforzo

Nel caso di inneschi (primer) e cariche di rinforzo (booster) l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo.

Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo.

Articolo 10

Micce detonanti e micce di sicurezza

Nel caso di micce detonanti e micce di sicurezza l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia detonante o di sicurezza o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante o di sicurezza. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti o di sicurezza.

Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti o di sicurezza.

Articolo 11

Bidoni e fusti contenenti esplosivi

Nel caso di bidoni e fusti contenenti esplosivi l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi.

Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto.

Articolo 12

Copie dell'etichetta originale

Le imprese possono apporre sugli esplosivi, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale. Per prevenire abusi dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale.

CAPO 3

RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Articolo 13

Raccolta dei dati

1.   Gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi istituiscano un sistema di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo.

2.   Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo che sia possibile identificare i detentori degli esplosivi in qualsiasi momento.

3.   Gli Stati membri provvedono a che i dati raccolti, compresi quelli relativi all'identificazione univoca, vengano conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l'attività.

Articolo 14

Obblighi delle imprese

Gli Stati membri garantiscono l'adempimento dei seguenti obblighi da parte delle imprese del settore degli esplosivi:

a)

tenuta di un registro relativo a tutte le identificazioni degli esplosivi, contenente tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo, la società o la persona fisica cui esso è stato affidato in custodia;

b)

registrazione dell'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il tempo in cui esso resta in loro possesso o custodia fino al trasferimento a un'altra impresa o al suo impiego;

c)

verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati;

d)

conservazione dei dati raccolti, tra cui quelli di identificazione univoca, per il periodo previsto dall'articolo 13, paragrafo 3;

e)

protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi;

f)

comunicazione alle autorità competenti che ne facciano richiesta delle informazioni relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura;

g)

fornitura alle autorità dello Stato membro competente del nome e del recapito di una persona che possa, al di fuori del normale orario di lavoro, comunicare le informazioni di cui alla lettera f).

Ai fini della lettera d), relativamente a esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'impresa conserva i registri conformemente alle norme nazionali vigenti.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 aprile 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

L'identificazione univoca comprende:

1)

una parte di identificativo leggibile dall'uomo e contenente le seguenti informazioni:

a)

il nome del fabbricante;

b)

un codice alfanumerico composto da:

i)

2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio. AT = Austria);

ii)

3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorità nazionali);

iii)

il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante;

2)

un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico.

Esempio:

Image

3)

Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al punto 1, lettera b), punto i), al punto 1, lettera b), punto ii) e al punto 2.


5.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/13


DIRETTIVA 2008/44/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 19 aprile 2002 il Belgio ha ricevuto da Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd. una domanda di iscrizione della sostanza attiva benthiavalicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2003/35/CE (2) la Commissione ha dichiarato il fascicolo «completo», nel senso che è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 26 aprile 2001 la Germania ha ricevuto da BASF AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva boscalid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2002/268/CE (3) la Commissione ha dichiarato il fascicolo «completo», nel senso che è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 26 marzo 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Luxan B.V. una domanda di iscrizione della sostanza attiva carvone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 1999/610/CE (4) la Commissione ha dichiarato il fascicolo «completo», nel senso che è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 25 marzo 2002 il Regno Unito ha ricevuto da Bayer AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluoxastrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2003/35/CE ha dichiarato il fascicolo «completo», nel senso che è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 15 settembre 2002 il Belgio ha ricevuto da Prophyta una domanda di iscrizione della sostanza attiva Paecilomyces lilacinus ceppo 251 (di seguito «Paecilomyces lilacinus») nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2003/305/CE (5) la Commissione ha dichiarato il fascicolo «completo», nel senso che è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(6)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 25 marzo 2002 il Regno Unito ha ricevuto da Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva prothioconazole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2003/35/CE la Commissione ha dichiarato il fascicolo «completo», nel senso che è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati i conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dai richiedenti. Gli Stati membri designati come relatori hanno trasmesso il progetto di valutazione rispettivamente il 13 aprile 2004 (benthiavalicarb), il 22 novembre 2002 (boscalid), il 16 ottobre 2000 (carvone), il 2 settembre 2003 (fluoxastrobin), il 3 novembre 2004 (Paecilomyces lilacinus) e il 18 ottobre 2004 (prothioconazole).

(8)

I rapporti di valutazione sono stati sottoposti all'esame degli Stati membri e del gruppo di lavoro «valutazione» dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici EFSA il 15 giugno 2007 per fluoxastrobin (6) e Paecilomyces lilacinus  (7) e il 12 luglio 2007 per benthiavalicarb (8) e prothioconazole (9). Questi rapporti e i progetti di rapporto di valutazione per boscalid e carvone sono stati sottoposti all'esame degli Stati membri e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale; l'esame si è concluso il 22 gennaio 2008 con la pubblicazione dei rapporti d'esame della Commissione per benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole.

(9)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono in generale ritenersi conformi alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto d'esame della Commissione. È pertanto opportuno includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole nell’allegato I di tale direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive possano essere concesse nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

(10)

Ferma restando la conclusione di cui sopra, per la fluoxastrobin e il prothioconazole è opportuno ottenere ulteriori informazioni su particolari punti. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno che la fluoxastrobin sia sottoposta a ulteriori prove per confermare la valutazione del rischio per le acque di superficie e per i metaboliti in animali diversi dal ratto e che il prothioconazole sia sottoposto a ulteriori prove per confermare la valutazione del rischio per quanto riguarda i derivati metabolici del triazolo e il rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori e che tali studi siano presentati dai notificanti.

(11)

Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus o prothioconazole in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13, e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. Gli Stati membri dovrebbero convertire le autorizzazioni provvisorie esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, oppure modificarle o revocarle conformemente alla direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario per ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(12)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(13)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2009.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti come sostanza attiva benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus o prothioconazole entro il 31 gennaio 2009. Entro tale data essi verificano che le prescrizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva, relative rispettivamente a benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus o prothioconazole siano rispettate, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di tale direttiva, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 2 della stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus o prothioconazole come sostanza attiva unica o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B della voce del suo allegato I relativa a benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus o prothioconazole. In base a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Ciò stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus o prothioconazole come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2010;

b)

nel caso di un prodotto contenente benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus o prothioconazole come una delle sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2010 o entro il termine, se posteriore a tale data, fissato per la modifica o la revoca dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o agosto 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/41/CE della Commissione (GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 12).

(2)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

(3)  GU L 92, 9.4.2002, p. 34.

(4)  GU L 242 del 14.9.1999, pag. 29.

(5)  GU L 112 del 6.5.2003, pag. 10.

(6)  EFSA Scientific Report (2007) 102, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluoxastrobin (finalised: 13 June 2007).

(7)  EFSA Scientific Report (2007) 103, 1-35, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces lilacinus strain 251 (finalised: 13 June 2007).

(8)  EFSA Scientific Report (2007) 107, 1-81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benthiavalicarb (finalised: 12 July 2007).

(9)  EFSA Scientific Report (2007) 106, 1-98, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prothioconazole (finalised: 12 July 2007).


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE alla fine della tabella sono aggiunte le seguenti righe:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«169

Benthiavalicarb

N. CAS 413615-35-7

N. CIPAC 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Le seguenti impurità di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzotiazolo: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorofenil) disolfuro: < 14 mg/kg

1o agosto 2008

31 luglio 2018

Parte A

Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida.

Parte B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame del benthiavalicarb, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori,

alla protezione degli organismi artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb per usi diversi dall’impiego in serra, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si assicurano che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima di concedere l'autorizzazione.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

170

Boscalid

N. CAS 188425-85-6

N. CIPAC 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1o agosto 2008

31 luglio 2018

Parte A

Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida.

Parte B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul boscalid, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori,

ai rischi a lungo termine per gli uccelli e gli organismi del suolo,

ai rischi di accumulazione nel suolo se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

171

Carvone

N. CAS 99-49-0 (miscela d/l)

N. CIPAC 602

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg con un rapporto d/l di almeno 100:1

1o agosto 2008

31 luglio 2018

Parte A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul carvone, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per gli operatori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

172

Fluoxastrobin

N. CAS 361377-29-9

N. CIPAC 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1o agosto 2008

31 luglio 2018

Parte A

Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida.

Parte B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla fluoxastrobin, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, in particolare nella manipolazione di concentrati non diluiti. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure protettive adeguate, come l'uso di schermi facciali,

alla protezione degli organismi acquatici. Se necessario saranno adottate misure di attenuazione dei rischi, come le zone cuscinetto,

ai livelli di residui dei metaboliti della fluoxastrobin, quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, restrizioni per l'alimentazione degli animali,

ai rischi di accumulazione nel suolo se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono presentare:

dati che consentano una valutazione completa del rischio acquatico, tenendo conto di spray drift, run-off, drenaggio e dell'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi,

dati sulla tossicità dei metaboliti in animali diversi dai ratti quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali.

Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali la fluoxastrobin è stata iscritta nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

173

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 ceppo 251 (AGAL: n. 89/030550)

N. CIPAC 753

Non applicabile

 

1o agosto 2008

31 luglio 2018

Parte A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida.

Parte B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame su Paecilomyces lilacinus, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori (anche se non è stato necessario fissare un livello massimo di esposizione, di norma i microorganismi devono essere considerati potenziali sensibilizzanti),

alla protezione degli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

174

Prothioconazole

N. CAS 178928-70-6

N. CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Le seguenti impurità di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:

Toluene: < 5 g/kg

Prothioconazole-desthio (2-(1-clorociclopropil)1-(2-clorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-ile)-propan-2-olo): < 0,5 g/kg (LOD)

1o agosto 2008

31 luglio 2018

Parte A

Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida.

Parte B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame del prothioconazole, in particolare le sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nelle applicazioni a spruzzo; le condizioni d'impiego devono comprendere adeguate misure protettive,

alla protezione degli organismi acquatici; se necessario, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi come le zone cuscinetto,

alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi; se necessario, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi.

Le condizioni d'impiego comprenderanno, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono presentare:

informazioni che permettano la valutazione dell'esposizione dei consumatori a derivati metabolici del triazolo in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

un confronto dei modi d'azione del prothioconazole e dei derivati metabolici del triazolo che permetta la valutazione della tossicità risultante dall'esposizione combinata a questi composti,

informazioni concernenti i rischi a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi granivori derivanti dall'uso del prothioconazole come trattamento per le sementi.

Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali il prothioconazole è stato iscritto nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


5.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/21


DIRETTIVA 2008/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2006/74/CE della Commissione (2), il metconazolo è stato inserito come sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

(2)

Nella domanda di inclusione del metconazolo, il notificante BASF Aktiengesellschaft ha fornito informazioni sulle utilizzazioni destinate alla lotta contro i funghi sostenendo la conclusione generale secondo la quale è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti metconazolo soddisfino alle esigenze in materia di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. Il metconazolo è stato quindi iscritto nell'allegato I della direttiva, con specifiche prescrizioni in base alle quali gli Stati membri possono autorizzarne l'uso soltanto come fungicida.

(3)

Oltre alla lotta contro i funghi in talune utilizzazioni agricole, il notificante ha ora presentato una domanda di modifica di tali prescrizioni specifiche per quanto riguarda l'utilizzazione come regolatore della crescita. A tale fine il notificante ha trasmesso informazioni supplementari a sostegno dell'estensione dell'utilizzazione.

(4)

Il Belgio ha valutato le informazioni e i dati forniti dal notificante e nell'ottobre 2007 ha informato la Commissione di essere giunto alla conclusione che l'estensione dell'utilizzazione richiesta non comporta rischi supplementari rispetto a quelli già considerati nelle disposizioni specifiche relative al metconazolo, di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rapporto di riesame della Commissione relativo a tale sostanza. Questo vale in modo particolare in quanto l'estensione riguarda applicazioni in misura inferiore a quelle necessarie per l'uso in quanto fungicida, mentre gli altri parametri di applicazione indicati nelle disposizioni specifiche dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE rimangono invariati.

(5)

È pertanto opportuno modificare le disposizioni specifiche relative al metconazolo.

(6)

La direttiva 91/414/CEE va pertanto modificata in tal senso.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 agosto 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/41/CE della Commissione (GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 12).

(2)  GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la riga 136 è sostituita dalla seguente:

«136

Metconazolo

N. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabilita)

N. CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo

≥ 940 g/kg

(somma degli isomeri cis- e trans)

1o giugno 2007

31 maggio 2017

Parte A

Possono essere autorizzate esclusivamente le utilizzazioni in qualità di fungicida e regolatore della crescita.

Parte B

Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale in data 23 maggio 2006.

In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti protettivi.»