ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 87

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
29 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 286/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 ( 1 )

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/40/CE della Commissione, del 28 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron ( 1 )

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/274/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2008, concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

9

 

 

2008/275/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

10

Protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

11

 

 

Commissione

 

 

2008/276/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008, recante modifica della decisione 2005/338/CE al fine di prorogare la validità dei criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio [notificata con il numero C(2008) 1128]  ( 1 )

12

 

 

2008/277/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2008, recante modifica della decisione 2001/405/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta [notificata con il numero C(2008) 1222]  ( 1 )

14

 

 

2008/278/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2008, che modifica la decisione 2006/589/CE per quanto riguarda l’aviglicine HCl [notificata con il numero C(2008) 1071]  ( 1 )

15

 

 

2008/279/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 marzo 2008, che abroga la decisione 2006/69/CE con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1116]

17

 

 

2008/280/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 marzo 2008, che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1112]

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.3.2008   

IT

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L 87/1


REGOLAMENTO (CE) N. 286/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

64,0

MA

52,9

TN

125,1

TR

123,9

ZZ

91,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

174,8

ZZ

130,7

0709 90 70

MA

56,4

TR

118,3

ZZ

87,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

58,2

MA

58,3

TN

54,0

TR

71,2

ZZ

57,6

0805 50 10

IL

119,0

TR

124,3

ZA

147,5

ZZ

130,3

0808 10 80

AR

92,1

BR

80,7

CA

103,3

CL

95,0

CN

93,3

MK

42,9

US

121,7

UY

60,1

ZA

62,1

ZZ

83,5

0808 20 50

AR

76,1

CL

75,0

CN

53,0

ZA

95,8

ZZ

75,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.3.2008   

IT

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L 87/3


REGOLAMENTO (CE) N. 287/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Agli aeromobili che rientrano nell'ambito dell'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (2), e che soddisfano le apposite specifiche di aeronavigabilità ivi istituite gli Stati membri devono rilasciare certificati di aeronavigabilità ristretti che consentano loro di proseguire fino al 28 marzo 2008 le attività che gli aeromobili erano autorizzati ad effettuare prima del 28 marzo 2007.

(2)

L'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che la Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo di un massimo di 18 mesi per aeromobile, purché l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») abbia avviato un processo di certificazione di tale tipo di aeromobile anteriormente al 28 marzo 2008 e purché essa ritenga che tale processo possa concludersi entro il periodo addizionale di validità.

(3)

A norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 l'Agenzia ha formulato, il 15 febbraio 2008, una decisione affinché siano soddisfatte le condizioni per la proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 per alcuni tipi di aeromobili. Nello stesso giorno l'Agenzia ha comunicato la decisione alla Commissione.

(4)

In particolare, nella sua decisione l'Agenzia dichiara di aver ricevuto ed accolto domande di certificazione e/o convalida dei certificati di omologazione rilasciati dalle autorità competenti dell'ex Unione sovietica riguardanti due aeromobili: l'aereo di tipo Antonov AN-26, con la possibilità di esaminare anche la certificazione dell'aereo di tipo AN-26B, e l'elicottero di tipo Kamov-32A11BC, con la possibilità di esaminare anche la certificazione dell'elicottero di tipo Kamov-32A12.

(5)

Nella sua decisione l'Agenzia conclude inoltre di poter ultimare la procedura di certificazione di questi tipi di aerei entro il 28 settembre 2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 è prorogato fino al 28 settembre 2009 per gli aerei di tipo Antonov AN-26 e AN-26B e per gli elicotteri di tipo Kamov-32A12 e Kamov-32A11BC.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/2007 della Commissione (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 39).

(2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 375/2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3).


DIRETTIVE

29.3.2008   

IT

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L 87/5


DIRETTIVA 2008/40/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione fissano le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze amidosulfuron e nicosulfuron.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per l’amidosulfuron e il nicosulfuron, gli Stati membri relatori erano l’Austria e il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 31 maggio 2005 e il 7 dicembre 2005.

(3)

Le relazioni di valutazione relative all’amidosulfuron e al nicosulfuron sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’AESA e presentate alla Commissione il 22 gennaio 2007 sotto forma di relazioni scientifiche dell’AESA (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 22 gennaio 2008 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sull’amidosulfuron e sul nicosulfuron.

(4)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron possono considerarsi rispondenti, in linea di massima, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È perciò opportuno iscrivere tali sostanze attive nell’allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono.

(5)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall’iscrizione.

(6)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per il riesame delle autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron così da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. Gli Stati membri modificheranno, sostituiranno o revocheranno, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità alla direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, sarà accordato un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo relativo all’allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell’interpretare gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti rispetto all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme ai requisiti dell’allegato II della suddetta direttiva. Tuttavia, tale chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(8)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(9)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Entro il 30 aprile 2009, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dal 1o maggio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Se necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 aprile 2009 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive l’amidosulfuron e il nicosulfuron.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’amidosulfuron e il nicosulfuron, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente amidosulfuron e nicosulfuron come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 ottobre 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente l’amidosulfuron e il nicosulfuron. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente amidosulfuron e nicosulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2012; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente amidosulfuron e nicosulfuron come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2012 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o novembre 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/76/CE della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 116, 1-86, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance amidosulfuron (adottato il 14 novembre 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 120, 1-91, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance nicosulfuron (adottato il 29 novembre 2007).

(5)  (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10). Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«175

Amidosulfuron

CAS n. 120923-37-7

CIPAC n. 515

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

oppure

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylurea

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’amidosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee a causa del rischio di contaminazione di tali acque con prodotti di degradazione quando la sostanza attiva è impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche,

la protezione delle piante acquatiche.

Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, ove necessario, misure di riduzione dei rischi, ad esempio zone tampone.

176

Nicosulfuron

CAS n. 111991-09-4

CIPAC n. 709

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

oppure

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 930 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del nicosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla possibile esposizione dell’ambiente acquatico al metabolita DUDN laddove il nicosulfuron sia impiegato in regioni sensibili dal punto di vista delle condizioni del suolo,

alla protezione delle piante acquatiche e a garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione dei rischi, ad esempio zone tampone,

alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio come una zona cuscinetto interna non trattata,

alla protezione delle acque sotterranee e delle acque di superficie in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo e delle condizioni climatiche.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nelle relative relazioni di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

29.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/274/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno del Marocco relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2006/953/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 17.


29.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

(2008/275/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Bulgaria e la Romania hanno firmato accordi bilaterali con il Regno del Marocco in materia di servizi aerei rispettivamente il 14 ottobre 1966 e il 6 dicembre 1971.

(2)

La Commissione ha negoziato con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) (di seguito denominato «l'accordo orizzontale») è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

(4)

Il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (3) è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(5)

È necessario adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dell'accordo orizzontale per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri.

(6)

Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato siglato il 19 marzo 2007.

(7)

È opportuno approvare il suddetto protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito denominato «il protocollo») è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo (4).

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  Parere dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 18.

(3)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


PROTOCOLLO

che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

dall'altra,

di seguito denominate «le Parti»,

VISTI gli accordi tra la Bulgaria e la Romania e il Regno del Marocco, firmati rispettivamente il 14 ottobre 1966 a Rabat e il 6 dicembre 1971 a Bucarest,

VISTO l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (di seguito denominato «l'accordo orizzontale»),

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e, quindi, alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

«—

Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966 (di seguito denominato “l'accordo Marocco-Bulgaria”),

Accordo tra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971 (di seguito denominato “l'accordo Marocco-Romania”).

Modificato dal memorandum d'intesa firmato a Rabat il 29 febbraio 1996».

Articolo 2

All'allegato II dell'accordo orizzontale sono aggiunte le disposizioni seguenti:

 

alla lettera a) (designazione da parte di uno Stato membro):

«—

articolo 3 dell'accordo Marocco-Romania.»;

 

alla lettera b) (rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi):

«—

articolo 7 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

articoli 3 e 4 dell'accordo Marocco-Romania.»;

 

alla lettera c) (controllo regolamentare):

«—

articolo 8 dell'accordo Marocco-Bulgaria.»;

 

alla lettera d) (tassazione del carburante per aerei):

«—

articolo 3 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

articolo 8 dell'accordo Marocco-Romania.»;

 

alla lettera e) (tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea):

«—

articolo 16 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

articolo 7 dell'accordo Marocco-Romania.»

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.


Commissione

29.3.2008   

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L 87/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

recante modifica della decisione 2005/338/CE al fine di prorogare la validità dei criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio

[notificata con il numero C(2008) 1128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/276/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

I criteri ecologici di cui alla decisione 2005/338/CE della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (2), si applicano fino al 14 aprile 2008.

(2)

In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalla decisione 2005/338/CE.

(3)

In considerazione delle diverse fasi del processo di revisione, è opportuno prorogare di 18 mesi il periodo di validità in questione.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/338/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione 2005/338/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “servizio di campeggio” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2009.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67.


29.3.2008   

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L 87/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2008

recante modifica della decisione 2001/405/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

[notificata con il numero C(2008) 1222]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/277/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

I criteri ecologici di cui alla decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (2), si applicano fino al 4 maggio 2008.

(2)

In conformità al regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

(3)

Alla luce del riesame dei suddetti criteri e requisiti, è opportuno prorogare di dodici mesi il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti previsti dalla decisione 2001/405/CE.

(4)

Poiché l’obbligo di riesame in conformità al regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che la decisione 2001/405/CE resti in vigore.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2001/405/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione 2001/405/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2009.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/207/CE (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 16).


29.3.2008   

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L 87/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2008

che modifica la decisione 2006/589/CE per quanto riguarda l’aviglicine HCl

[notificata con il numero C(2008) 1071]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/278/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 91/414/CEE, articolo 6, paragrafo 2, il Regno Unito ha ricevuto il 27 ottobre 2004, dalla ditta Valent Bioscience, una richiesta relativa all’inserimento della sostanza attiva aviglicine HCl nell’allegato I della citata direttiva.

(2)

Con la decisione 2006/589/CE della Commissione (2) si conferma che, a seguito di un esame preliminare, il dossier risulta «completo», in quanto si possono considerare soddisfacenti, in linea di principio, i dati e le informazioni conformi alle disposizioni degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli Stati membri hanno quindi facoltà di concedere autorizzazioni provvisorie per quanto riguarda prodotti fitosanitari contenenti aviglicine HCl, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. Nessuno Stato membro si è avvalso di questa facoltà.

(4)

Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha fatto presente alla Commissione che un esame dettagliato del dossier ha rivelato la necessità di disporre di diversi dati aggiuntivi, conformemente a quanto disposto negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Il dossier non può più pertanto essere considerato completo.

(5)

Il notificante per l’aviglicine HCl ha informato il Regno Unito e la Commissione della sua intenzione di non sostenere ulteriormente la valutazione in corso e di non presentare ulteriori dati. Risulta quindi evidente che il dossier non sarà completato e che pertanto lo Stato membro relatore non sarà in grado di elaborare una relazione di valutazione concernente l’aviglicine HCl e di presentarla alla Commissione, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e agli altri Stati membri. Occorre pertanto revocare la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie.

(6)

Dal momento che nessuno Stato membro ha concesso un’autorizzazione provvisoria per questa sostanza attiva non occorre prevedere un periodo di moratoria per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aviglicine HCl.

(7)

La decisione 2006/589/CE deve essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2006/589/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/76/CE della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100).

(2)  GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Mandipropamid

n. CIPAC: non ancora assegnato

Syngenta AG

13.12.2005

AT

2

Meptyldinocap

n. CIPAC: non ancora assegnato

Dow AgroSciences

12.8.2005

UK


29.3.2008   

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L 87/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

che abroga la decisione 2006/69/CE con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 1116]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2008/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1),

considerando quanto segue:

(1)

La commercializzazione in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari degli alimenti e degli ingredienti alimentari prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) è stata autorizzata mediante la decisione 2006/69/CE della Commissione, del 13 gennaio 2006, con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

La Monsanto Europe SA, Belgio, rappresentante della Monsanto Company, USA, era destinataria della decisione, che aveva una validità di 10 anni.

(3)

Con lettera del 1o marzo 2007 indirizzata alla Commissione, la Monsanto Europe SA, tenendo conto della richiesta di commercializzazione riguardante prodotti a base di granturco GA21 presentata da Syngenta Seeds S.A.S., ha comunicato di aver cessato la produzione di sementi GA21 da diversi anni e la vendita di dette sementi a partire dal 2005 e di non avere pertanto interesse a mantenere tale autorizzazione dopo l’entrata in vigore dell’autorizzazione concessa a Syngenta.

(4)

Il 2 ottobre 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha formulato un parere favorevole relativo a una domanda presentata da Syngenta a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e riguardante i prodotti di cui alla decisione 2006/69/CE.

(5)

È quindi opportuno prevedere l’abrogazione della decisione 2006/69/CE alla data in cui viene applicata l’autorizzazione concessa a Syngenta per i prodotti a base di granturco GA21.

(6)

Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione.

(7)

La Monsanto Europe SA è stata consultata sulle misure della presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/69/CE è abrogata.

Articolo 2

Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una decisione della Comunità che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9), ovvero costituiti o prodotti a partire da tale granturco, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 la cui destinataria è Syngenta Seeds S.A.S.

Articolo 4

Destinataria della presente decisione è la Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anversa, Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(2)  GU L 34 del 7.2.2006, pag. 29.


29.3.2008   

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L 87/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 1112]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/280/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 luglio 2005 la Syngenta Seeds S.A.S., per conto di Syngenta Crop Protection AG, ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante la commercializzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco GA21.

(2)

La domanda riguarda anche la commercializzazione di altri prodotti contenenti o costituiti da granturco GA21 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 17 aprile 2007 la Syngenta Seeds S.A.S., per conto di Syngenta Crop Protection AG, ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’autorizzazione di prodotti già esistenti ottenuti a partire dal granturco della linea GA21 (additivi alimentari, materie prime e additivi per mangimi prodotti a partire da granturco GA21).

(4)

Il 2 ottobre 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un unico parere favorevole complessivo a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 indicando che è improbabile che la commercializzazione dei prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco GA21 descritti nelle domande («i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana e degli animali o per l’ambiente (3). In tale parere l’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, e dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(5)

Nel suo parere l’EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso prescritto per i prodotti.

(6)

Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(7)

Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(8)

In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco GA21. Tuttavia, al fine di garantire che l’uso dei prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall’OGM per i quali viene richiesta l’autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(9)

Analogamente, il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche per la commercializzazione e/o per l’uso e per la manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo alla commercializzazione, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto nell’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e nell’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(10)

Tutte le informazioni pertinenti sull’autorizzazione dei prodotti vanno inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5) stabilisce prescrizioni per l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM.

(12)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (6).

(13)

Poiché il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione.

(14)

Durante la riunione del 18 febbraio 2008, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Esso ha indicato che i suoi lavori sull’argomento erano conclusi e che la Commissione poteva portare a termine il processo decisionale. Spetta dunque alla Commissione adottare le misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al mais geneticamente modificato (Zea mays L.) GA21, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-ØØØ21-9, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9;

b)

mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9;

c)

prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti o costituiti da granturco MON-ØØØ21-9 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-ØØØ21-9 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio delle conseguenze ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato nel punto h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

Articolo 5

Registro comunitario

Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono inserite le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Syngenta Seeds S.A.S., Francia, che rappresenta la Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 8

Destinatario

Il destinatario della presente decisione è Syngenta Seeds S.A.S., 12, Chemin de l’Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785956.htm

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(6)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Syngenta Seeds S.A.S.

Indirizzo

:

12, Chemin de l’Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur

Per conto di Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH 4058 Basel, Svizzera.

b)   Designazione e specifiche del prodotto

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9.

2)

Mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9.

3)

Prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti o costituiti da granturco MON-ØØØ21-9 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Come viene descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9 esprime la proteina mEPSPS, che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «granturco».

2)

La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-ØØØ21-9 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

d)   Metodo di rilevazione

Metodo quantitativo in tempo reale PCR, specifico per l’evento, per granoturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9.

Metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Materiale di riferimento: AOCS 0407-A e AOCS 0407-B accessibile sul sito dell’American Oil Chemists Society (AOCS): http://www.aocs.org

e)   Identificatore unico

MON-ØØØ21-9

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative alla commercializzazione, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet].

i)   Prescrizioni relative al monitoraggio successivo alla commercializzazione in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: In futuro potrebbe rendersi necessario modificare i link ai vari documenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.