ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
28 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 277/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 278/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

3

 

 

Regolamento (CE) n. 279/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 280/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

7

 

 

Regolamento (CE) n. 281/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

8

 

*

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 ( 1 )

9

 

*

Regolamento (CE) n. 283/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

19

 

*

Regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)]

21

 

 

Regolamento (CE) n. 285/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

23

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio e Commissione

 

 

2008/270/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

25

 

 

Consiglio

 

 

2008/271/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2008, relativa alla conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

27

 

 

Commissione

 

 

2008/272/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa all’aiuto di stato C 6/07 (ex N 558/06) che la Polonia intende concedere a favore di Techmatrans SA [notificata con il numero C(2007) 5616]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/1


REGOLAMENTO (CE) N. 277/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

56,9

MA

49,2

TN

123,3

TR

88,7

ZZ

79,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

175,7

ZZ

131,0

0709 90 70

MA

52,7

TR

137,5

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

57,7

MA

55,0

TN

57,2

TR

56,9

ZZ

54,6

0805 50 10

IL

116,0

TR

132,0

ZA

133,3

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

94,3

BR

85,2

CA

103,3

CL

80,1

CN

91,7

MK

39,9

US

116,2

UY

70,2

ZA

66,6

ZZ

83,1

0808 20 50

AR

77,5

CL

87,7

CN

53,0

ZA

86,3

ZZ

76,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.3.2008   

IT

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L 86/3


REGOLAMENTO (CE) N. 278/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 28 marzo 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2811

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2811

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


28.3.2008   

IT

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L 86/5


REGOLAMENTO (CE) N. 279/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 28 marzo 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

28,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

28,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2811

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

28,11

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2811

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2811

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2811 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

28,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2811

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


28.3.2008   

IT

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L 86/7


REGOLAMENTO (CE) N. 280/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 27 marzo 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 27 marzo 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 33,106 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).


28.3.2008   

IT

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L 86/8


REGOLAMENTO (CE) N. 281/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 26 marzo 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 26 marzo 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 423,48 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).


28.3.2008   

IT

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L 86/9


REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2) promuove il recupero e l’incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell’energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce i principi generali per l’eliminazione delle differenze tra le leggi degli Stati membri riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti e dispone all'articolo 5, paragrafo 1, l'adozione di misure specifiche per gruppi di materiali e articoli. Secondo il suddetto regolamento l’armonizzazione delle norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica deve essere considerata una priorità.

(3)

La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3) stabilisce le norme per i materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti.

(4)

I rifiuti di imballaggi di plastica possono contenere residui dagli impieghi precedenti e contaminanti provenienti da usi impropri e da sostanze non autorizzate. È pertanto necessario stabilire disposizioni speciali per garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (4) stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione per i gruppi di materiali e di oggetti destinati al contatto con gli alimenti di cui all’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e per le combinazioni di tali materiali ed oggetti e di materiali ed oggetti riciclati che possono essere utilizzate nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

(6)

I rifiuti plastici possono essere trattati meccanicamente per produrre materiali od oggetti riciclati oppure possono essere ridotti a monomeri e oligomeri mediante la depolimerizzazione chimica. I monomeri e gli oligomeri risultanti dalla depolimerizzazione chimica non devono essere trattati diversamente dai monomeri prodotti mediante sintesi chimica. Quindi rientrano nell'autorizzazione dei monomeri e degli additivi di cui alla direttiva 2002/72/CE e devono essere conformi alle specifiche e ai criteri di purezza stabiliti dalla suddetta direttiva. È pertanto opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento.

(7)

Ritagli e scarti dalla produzione di materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti, che non sono stati a contatto con alimenti o altrimenti contaminati, e vengono fusi nuovamente in loco per fabbricare nuovi prodotti o venduti ad un terzo nell'ambito di un sistema di controllo della qualità conforme alle buone pratiche di fabbricazione di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006, sono considerati adatti per le applicazioni destinate al contatto con gli alimenti e vanno pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tutti gli altri ritagli e scarti dalla produzione di materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti sono inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento.

(8)

La plastica riciclata utilizzata dietro una barriera funzionale di plastica a norma della direttiva 2002/72/CE non deve essere soggetta alla procedura di autorizzazione di cui al presente regolamento. Le norme stabilite dalla direttiva 2002/72/CE per le sostanze impiegate dietro una barriera funzionale di plastica sono considerate sufficienti a garantire la sicurezza anche delle plastiche riciclate utilizzate dietro una barriera funzionale.

(9)

La direttiva 2002/72/CE istituisce gli elenchi delle sostanze autorizzate per l'impiego nella fabbricazione di materiali od oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti. La sicurezza di tali sostanze è stata valutata, e limiti di migrazione sono stati stabiliti per l'uso sicuro. Per garantire lo stesso livello di sicurezza dei materiali e degli oggetti di plastica riciclati vanno aggiunti alle plastiche riciclate solo monomeri e additivi autorizzati; inoltre i loro limiti di migrazione devono essere rispettati anche dai materiali plastici riciclati destinati al contatto con gli alimenti.

(10)

La direttiva 2002/72/CE prevede una dichiarazione di conformità e la documentazione di supporto per garantire che le informazioni pertinenti sull'uso sicuro delle plastiche sia comunicata tra operatori del settore e alle autorità competenti. Tali norme generali sono valide anche per le plastiche riciclate; quindi vanno applicate anche ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.

(11)

Solo la combinazione della caratteristica della materia prima, dell'efficienza della selezione e dell'efficacia del processo per ridurre la contaminazione insieme all'impiego definito delle plastiche riciclate possono garantire la sicurezza dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata. Tali criteri sono specifici al tipo di plastica e al processo di riciclo applicato. È fattibile la valutazione di tutti questi aspetti messi insieme solo se si procede ad una valutazione individuale dei processi di riciclo, seguita da un'autorizzazione individuale.

(12)

La sicurezza delle plastiche può essere garantita solo se il processo di riciclo è in grado di produrre una qualità riproducibile delle plastiche riciclate. Il controllo è possibile mediante l'applicazione di un sistema efficace di assicurazione della qualità. Quindi vanno immesse nel mercato solo le plastiche riciclate mediante un processo di riciclo gestito da un sistema efficace di assicurazione della qualità.

(13)

La direttiva 2002/72/CE istituisce l'elenco di monomeri e di sostanze di partenza autorizzati ad esclusione di tutti gli altri (lista positiva) da utilizzare nella produzione di materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti e quindi solo i materiali e gli oggetti conformi alle prescrizioni della suddetta direttiva vanno utilizzati come materia prima per il processo di riciclo. Tale obiettivo può essere realizzato mediante una raccolta differenziata degli articoli di plastica prima del riciclo. Per taluni materiali, viste le loro proprietà fisico-chimiche, ad esempio le poliolefine, potrebbe risultare necessaria un'efficienza del 100 % nella raccolta differenziata per garantire la conformità della plastica riciclata alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Tale efficienza può essere raggiunta in cicli di prodotto che sono all'interno di una catena chiusa e controllata. Per gli altri materiali, ad esempio il PET, la sicurezza della plastica riciclata può essere garantita con una minore efficienza di selezione per quanto riguarda l'utilizzo precedente a contatto con gli alimenti, realisticamente raggiungibile mediante sistemi di raccolta differenziata per strada. L'efficienza di selezione necessaria per ciascun materiale deve essere determinata caso per caso.

(14)

I rifiuti plastici possono essere contaminati da sostanze provenienti dall'utilizzazione precedente o dall'uso improprio delle plastiche o da sostanze provenienti da plastiche non destinate al contatto alimentare. Poiché non è possibile conoscere tutti i possibili tipi di contaminazione e visto che tipi diversi di plastiche hanno capacità diverse di assorbire e rilasciare sostanze contaminanti, non è possibile stabilire caratteristiche definite per il prodotto finale applicabili a tutti i tipi di plastiche riciclate. Quindi una caratterizzazione della materia prima insieme a un processo adatto a rimuovere possibili sostanze contaminanti sono necessari per controllare la sicurezza del prodotto finale.

(15)

Nel caso del trattamento meccanico che riduce a piccoli pezzi e pulisce i rifiuti plastici, è necessaria una cura particolare per rimuovere le sostanze contaminanti. Il processo di riciclo deve dimostrare che può ridurre efficacemente la contaminazione potenziale ad un livello che non rappresenta un rischio per la salute umana. Le sostanze contaminanti devono migrare solo a livelli comparabili o largamente inferiori ai livelli dimostrati nelle prove del particolare processo di riciclo o in altre prove analitiche appropriate e devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Una valutazione di sicurezza deve verificare che il processo di riciclo soddisfi tali condizioni. In alternativa, per i materiali e gli oggetti che non vanno riempiti, quali casse e pallet che sono trattati in cicli di prodotti in una catena chiusa e controllata in cui tutte le fasi di fabbricazione, distribuzione e utilizzo sono controllate, può essere sufficiente dimostrare che la contaminazione può essere esclusa qualora siano utilizzati esclusivamente a contatto con alimenti secchi, come ad esempio i prodotti ortofrutticoli.

(16)

Taluni tipi di materiali e oggetti di plastica fabbricati con plastiche riciclate possono essere adatti al contatto con alcuni tipi specifici di alimenti in condizioni particolari. Una valutazione di sicurezza deve determinare quali siano questi materiali e oggetti e le condizioni di contatto appropriate.

(17)

Le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alla valutazione della sicurezza e all'autorizzazione di processi di riciclo utilizzati nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti possono ostacolare la libera circolazione dei suddetti materiali e oggetti, creando condizioni di concorrenza inique e sleali. È pertanto opportuno istituire a livello comunitario una procedura di autorizzazione in base alla procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(18)

La procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004 è destinata all'autorizzazione delle sostanze. Nel presente regolamento è opportuno introdurre modifiche a tale procedura in modo da adeguarla all'autorizzazione dei processi di riciclo. Tali modifiche riguardano le norme procedurali specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(19)

È opportuno che Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») esegua una valutazione della sicurezza del processo di riciclo. Al fine di informare il richiedente dei dati da fornire per la valutazione di sicurezza, l'Autorità deve pubblicare una guida dettagliata relativa alla preparazione e alla presentazione della domanda.

(20)

La valutazione della sicurezza del processo di riciclo deve essere seguita da una decisione di gestione dei rischi che determini l'opportunità di autorizzare il processo in questione. Tale decisione deve essere adottata conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 in modo da garantire una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(21)

Il processo di riciclo è specifico all'impresa per quanto riguarda la tecnologia e i parametri di processo impiegati. Quindi vanno rilasciate solo autorizzazioni specifiche al processo. Di conseguenza occorre adattare la procedura di autorizzazione prevista negli articoli da 9 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(22)

A condizione che siano impiegati la tecnologia e i parametri di processo descritti nella domanda e nell'autorizzazione deve essere possibile applicare il processo in diversi siti di produzione.

(23)

Il pubblico deve essere informato dei processi di riciclo autorizzati. A tal fine va istituito un registro comunitario, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 1935/2004, dei processi di riciclo autorizzati a norma del presente regolamento, inclusa la descrizione del campo di applicazione della plastica riciclata mediante il processo autorizzato.

(24)

L'impianto di riciclo e di trasformazione deve essere soggetto all'ispezione e al controllo da parte dello Stato membro. Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5) disciplina anche il controllo ufficiale dei materiali destinati al contatto alimentare. Il modo più efficace di controllare se il processo di riciclo è applicato conformemente all'autorizzazione e se è stato disposto un sistema efficace di assicurazione della qualità è l'audit dell'impianto di riciclo da parte delle autorità competenti. Quindi i controlli ufficiali eseguiti per garantire la conformità al presente regolamento devono includere un audit a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli audit vanno effettuati nel modo più efficiente in termini di costi in modo da minimizzare l'onere amministrativo ed economico per le autorità competenti e le piccole e medie imprese.

(25)

Per garantire un controllo efficace gli Stati membri e la Commissione devono essere informati dei siti di riciclo o di produzione in cui viene applicato il processo di riciclo autorizzato.

(26)

L'industria deve avere la possibilità di indicare nell'etichetta che i loro imballaggi contengono plastiche riciclate. Tuttavia, i consumatori non devono essere tratti in inganno dall'etichetta per quanto riguarda il contenuto riciclato. Le norme per l'etichettatura delle plastiche riciclate in relazione al contenuto di plastiche riciclate sono state stabilite dalla norma EN ISO 14021. Per garantire un'informazione adeguata del consumatore sull'etichettatura delle plastiche riciclate l'industria deve seguire norme trasparenti come quelle stabilite dalla norma EN ISO 14021 o equivalente.

(27)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 prescrive una dichiarazione di conformità per i materiali e gli oggetti. I trasformatori di materiali ed oggetti di plastica riciclata devono dichiarare di utilizzare solo plastiche riciclate provenienti da un processo autorizzato e che i prodotti finali rispettano le norme comunitarie e nazionali applicabili, in particolare il regolamento (CE) n. 1935/2004 e la direttiva 2002/72/CE. Il riciclatore deve fornire al trasformatore le informazioni attestanti che la plastica riciclata è prodotta mediante un processo autorizzato e specificare il suo campo di applicazione. Quindi sia i materiali e gli oggetti finali di plastica riciclata che la plastica riciclata devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità. Le informazioni generali da fornire nella dichiarazione sono già stabilite nella direttiva 2002/72/CE. Quindi il regolamento deve solo specificare le informazioni supplementari relative al contenuto di plastiche riciclate nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata.

(28)

Considerato che molti materiali e oggetti riciclati sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, si deve prevedere una norma che garantisca un passaggio agevole alla procedura di autorizzazione comunitaria e non provochi distorsioni dell'esistente mercato dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata. È opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente affinché il richiedente possa fornire all'Autorità le informazioni necessarie ai fini della valutazione della sicurezza della plastica utilizzata in questi prodotti. Occorre quindi fissare un determinato periodo di tempo («la fase iniziale di autorizzazione») durante il quale il richiedente è tenuto a presentare all'Autorità le informazioni relative ai processi di riciclo esistenti. Anche le domande di autorizzazione di nuovi processi di riciclo possono essere presentate nella la fase iniziale di autorizzazione. L'Autorità deve valutare senza indugio tutte le domande riguardanti processi di riciclo esistenti e nuovi per le quali siano state presentate informazioni sufficienti durante la fase iniziale di autorizzazione.

(29)

Occorre stabilire prescrizioni specifiche per i sistemi di assicurazione della qualità applicati nei processi di riciclo. Poiché l'assicurazione della qualità fa parte delle buone pratiche di produzione di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 tali prescrizioni specifiche vanno incluse nell'allegato di detto regolamento.

(30)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento è applicabile ai materiali e agli oggetti in materia plastica e le loro parti, che contengono plastiche riciclate, destinati al contatto con gli alimenti conformemente all'articolo 1 della direttiva 2002/72/CE (di seguito «i materiali e gli oggetti di plastica riciclata»).

2.   Il presente regolamento non è applicabile ai seguenti materiali e oggetti di plastica riciclati, a condizione che essi siano stati fabbricati a norma delle buone pratiche di fabbricazione, conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006:

a)

i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica;

b)

i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati all'interno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito;

c)

i materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE.

3.   I materiali e gli oggetti di plastica che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento rimangono soggetti alla direttiva 2002/72/CE.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 e alla direttiva 2002/72/CE.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

con «processo di riciclo» si intende un processo in cui i rifiuti plastici sono riciclati conformemente alla definizione di riciclo di cui al paragrafo 7 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; ai fini del presente regolamento, questo termine è limitato ai processi per la produzione di plastica riciclata;

b)

con «input di materia plastica» si intendono i materiali e gli oggetti di plastica raccolti e separati dopo l'uso e impiegati come materia prima nel processo di riciclo;

c)

con «cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata» si intendono i cicli di produzione e di distribuzione in cui i prodotti circolano con un sistema controllato di riutilizzo e di distribuzione e in cui il materiale riciclato proviene unicamente dalle entità della catena, in modo da minimizzare, secondo fattibilità tecnica, il rischio di introdurre non intenzionalmente materiale esterno;

d)

con «challenge test» si intende la dimostrazione dell'efficacia di un processo di riciclo nell'eliminazione della contaminazione chimica dai materiali o dagli oggetti in plastica;

e)

con «trasformatore» si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'azienda sotto il suo controllo, delle prescrizioni di cui al presente regolamento riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata;

f)

con «riciclatore» si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'impresa sotto il suo controllo, delle prescrizioni di cui al presente regolamento riguardanti i processi di riciclo;

Articolo 3

Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata

1.   I materiali e gli oggetti di plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se contengono plastica riciclata ottenuta esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato a norma del presente regolamento.

2.   Il processo di riciclo autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere gestito da un sistema appropriato di assicurazione della qualità che garantisca che la plastica riciclata sia conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione.

Il sistema di assicurazione della qualità deve essere conforme alle norme dettagliate di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006.

Articolo 4

Condizioni per l'autorizzazione dei processi di riciclo

Per essere autorizzato un processo di riciclo deve rispettare le condizioni seguenti:

a)

la qualità dell'input di materia plastica deve essere caratterizzata e controllata in base a criteri prestabiliti che garantiscono la conformità dei materiali e degli oggetti finali di plastica riciclata all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

b)

l'input di materia plastica deve provenire da materiali e oggetti di plastica che sono stati fabbricati a norma della legislazione comunitaria sui materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti, in particolare la direttiva 78/42/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (6) e la direttiva 2002/72/CE;

c)

i)

la materia prima plastica deve provenire da un ciclo di prodotto in una catena chiusa e controllata che garantisca l'impiego di materiali e oggetti destinati esclusivamente al contatto con gli alimenti e l'assenza di contaminazione; oppure

ii)

deve essere dimostrato con un challenge test, o mediante altri dati scientifici appropriati, che il processo è in grado di ridurre qualsiasi contaminazione dell'input di materia plastica ad una concentrazione che non rappresenti un rischio per la salute umana;

d)

la qualità della plastica riciclata deve essere caratterizzata e controllata in base a criteri prestabiliti che garantiscano la conformità dei materiali e degli oggetti finali di plastica riciclata all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

e)

devono essere stabilite condizioni di impiego della plastica riciclata in modo da garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata siano conformi alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità

1.   La procedura di autorizzazione di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1935/2004 si applica mutatis mutandis all'autorizzazione dei processi di riciclo, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2.   Il fascicolo tecnico deve contenere le informazioni specificate nelle linee guida per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclo che saranno pubblicate dall'Autorità entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

3.   Entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida l'Autorità esprime un parere sulla conformità del processo di riciclo alle condizioni di cui all'articolo 4.

4.   Il parere dell'Autorità, qualora favorevole all'autorizzazione del processo di riciclo oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni:

a)

una breve descrizione del processo di riciclo;

b)

se del caso, eventuali raccomandazioni, condizioni o restrizioni relative all'input di materia plastica;

c)

se del caso, eventuali raccomandazioni, condizioni o restrizioni relative al processo di riciclo;

d)

se del caso, eventuali criteri per caratterizzare la plastica riciclata;

e)

se del caso, eventuali raccomandazioni relative alle condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata;

f)

se del caso, eventuali raccomandazioni riguardanti la conformità del controllo del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 6

Autorizzazione del processo di riciclo

1.   La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo.

Si applica l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   La decisione tiene conto del parere dell'Autorità, delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e di altri fattori legittimi rilevanti in materia.

Se la decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale divergenza.

3.   La decisione che rilascia l'autorizzazione include i dati seguenti:

a)

la denominazione del processo di riciclo;

b)

il nome e l'indirizzo dei titolari dell'autorizzazione;

c)

una breve descrizione del processo di riciclo;

d)

eventuali condizioni o restrizioni riguardanti l'input di materia plastica;

e)

eventuali condizioni o restrizioni riguardanti il processo di riciclo;

f)

l'eventuale caratterizzazione della plastica riciclata;

g)

eventuali condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata prodotta dal processo di riciclo;

h)

eventuali prescrizioni concernenti il controllo della conformità del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione;

i)

la data di decorrenza dell'autorizzazione.

4.   La decisione relativa al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   L'autorizzazione rilasciata al titolare dell'autorizzazione è valida su tutto il territorio della Comunità.

Il processo di riciclo autorizzato è iscritto nel registro di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 7

Doveri connessi all'autorizzazione

1.   Dopo il rilascio di un'autorizzazione conformemente al presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore del settore che impieghi sotto licenza il processo di riciclo autorizzato si conforma alle condizioni o restrizioni eventualmente associate all'autorizzazione.

Qualsiasi trasformatore che impieghi plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato o qualsiasi operatore del settore che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato deve rispettare ogni condizione o restrizione connessa a tale autorizzazione.

2.   Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore del settore che impieghi sotto licenza il processo di riciclo informa immediatamente la Commissione di ogni nuova informazione scientifica o tecnica che potrebbe ripercuotersi sulla valutazione di sicurezza del processo di riciclo in relazione alla salute umana.

All'occorrenza l'Autorità riesamina la valutazione.

3.   Il rilascio di un'autorizzazione non diminuisce la responsabilità generale, civile e penale dell'operatore del settore relativamente al processo di riciclo autorizzato, al materiale o all'oggetto che contiene plastica riciclata proveniente da tale processo di riciclo autorizzato e al prodotto alimentare in contatto col detto materiale od oggetto.

Articolo 8

Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo

1.   Il titolare di un'autorizzazione può richiedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la modifica di un'autorizzazione già rilasciata.

2.   Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati:

a)

un riferimento alla domanda originaria;

b)

un fascicolo tecnico contenente le nuove informazioni in conformità delle linee guida di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c)

una nuova sintesi completa del fascicolo tecnico in forma standardizzata.

3.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità valuta se il parere o l'autorizzazione sia ancora conforme al presente regolamento, seguendo all'occorrenza la procedura di cui all'articolo 5.

4.   La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e prepara, all'occorrenza, un progetto di decisione.

5.   Un progetto di decisione che comporti la modifica di un'autorizzazione deve specificare quali modifiche debbano essere apportate alle condizioni di impiego ed eventualmente alle restrizioni associate a tale autorizzazione.

6.   Se del caso, l'autorizzazione è modificata, sospesa o revocata conformemente all'articolo 6.

Articolo 9

Registro comunitario

1.   La Commissione istituisce e aggiorna regolarmente un registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati.

2.   Il registro è accessibile al pubblico.

3.   Ogni iscrizione nel registro deve includere le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1.   Il controllo ufficiale di un impianto di riciclo e di trasformazione è eseguito conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e include, in particolare, l'audit quale mezzo di controllo tecnico conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Il controllo ufficiale verifica che i processi di riciclo corrispondano al processo autorizzato e che sia applicato un sistema efficace di assicurazione della qualità conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006.

3.   Il titolare dell'autorizzazione notifica all'Autorità competente nello Stato membro il sito di riciclo o di fabbricazione in cui è applicato il processo di riciclo autorizzato. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione.

I siti di fabbricazione o di riciclo situati in paesi terzi sono notificati alla Commissione.

La Commissione mette a disposizione e aggiorna un registro dei siti di riciclo ubicati nella Comunità e in paesi terzi.

Articolo 11

Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata

L'autodichiarazione volontaria del contenuto riciclato nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata deve essere conforme alle norme di cui alla norma ISO 14021:1999 o equivalente.

Articolo 12

Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni

1.   Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE, la dichiarazione di conformità di materiali ed oggetti di plastica riciclata deve contenere le informazioni di cui alla parte A dell'allegato I del presente regolamento.

2.   Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE, la dichiarazione di conformità della plastica riciclata deve contenere le informazioni di cui alla parte B dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 13

Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo

1.   Per la fase iniziale di autorizzazione dei processi di riciclo è applicata la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7, nel rispetto dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Nei 18 mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida dell'Autorità per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli operatori del settore che richiedono un'autorizzazione devono presentare una domanda conformemente all'articolo 5.

3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un registro dei processi di riciclo per cui è stata presentata una domanda valida a norma del paragrafo 2.

4.   L'autorità esprime, entro il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un parere su ogni processo di riciclo per il quale è stata presentata una domanda valida. Il termine di sei mesi per la formulazione del parere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non è applicabile.

5.   Sono escluse dall'esame finalizzato all'autorizzazione iniziale le domande sulle quali l'Autorità non abbia potuto formulare un parere a causa del mancato rispetto da parte del richiedente del termine previsto per la presentazione di informazioni supplementari a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

6.   Entro sei mesi dal ricevimento di tutti i pareri di cui al paragrafo 4 la Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che esprime un parere, un progetto di decisione relativa al rilascia o al rifiuto dell'autorizzazione dei processi di riciclo di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata

1.   Per sei mesi a decorrere dalla data di adozione delle decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6 sono consentiti il commercio e l'impiego di plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per il quale l'autorizzazione sia stata rifiutata oppure non sia stata presentata una domanda valida a norma dell'articolo 13.

2.   Sono consentiti, fino all'esaurimento delle scorte, il commercio e l'impiego di materiali ed oggetti di plastica riciclata contenenti plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per il quale l'autorizzazione sia stata rifiutata oppure non sia stata presentata una domanda valida a norma dell'articolo 13.

Articolo 15

Modifica del regolamento (CE) n. 2023/2006

L'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli 3, 9, 10 e 12 sono applicabili a decorrere dalla data di adozione delle decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Fino ad allora continuano ad applicarsi negli Stati membri le norme nazionali vigenti relative ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata e alle plastiche riciclate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/20/CE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 17).

(3)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

(5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).

(6)  GU L 44 del 15.2.1978, pag. 15.


ALLEGATO I

PARTE A

Informazioni supplementari nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, deve contenere le seguenti informazioni supplementari:

Una dichiarazione che è stata impiegata esclusivamente plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo autorizzato e l'indicazione del numero di registro CE di tale processo autorizzato.

PARTE B

Informazioni supplementari nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 2, deve contenere le seguenti informazioni supplementari:

1.

dichiarazione che il processo di riciclo sia stato autorizzato, con indicazione del numero di registro CE del processo di riciclo autorizzato;

2.

dichiarazione che l'input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata siano conformi alle specifiche per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;

3.

dichiarazione che viene applicato un sistema di assicurazione della qualità a norma della sezione B dell'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 è così modificato:

(1)

dopo il titolo è inserita la seguente sezione:

«A.   Inchiostri da stampa»

(2)

è aggiunta la seguente sezione:

«B.   Sistema di assicurazione della qualità per i processi di riciclo di plastica di cui al regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione

1.

Il sistema di assicurazione della qualità applicato dal riciclatore deve essere sufficientemente affidabile per garantire la capacità del processo di riciclo di produrre plastica riciclata conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione.

2.

Tutti gli elementi, prescrizioni e disposizioni adottati dal riciclatore per il suo sistema di assicurazione della qualità devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche e procedure scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle politiche e delle procedure seguite in materia di qualità, ad esempio programmi di qualità, piani, manuali, registri e misure prese per garantire la rintracciabilità.

La documentazione comprende in particolare quanto segue:

a)

un manuale delle politiche di qualità, contenente una chiara definizione degli obiettivi di qualità del riciclatore, l'organizzazione dell'impresa e in particolare le strutture organizzative, le responsabilità del personale dirigente e la loro autorità organizzativa nell'ambito della produzione di plastica riciclata;

b)

i piani di controllo della qualità, inclusi quelli per la caratterizzazione dell'input di materia plastica e della plastica riciclata, la qualifica dei fornitori, i processi di selezione, i processi di lavaggio, i processi di pulizia profonda, i processi di riscaldamento o qualsiasi altra parte del processo che influisca sulla qualità della plastica riciclata, inclusa la scelta di punti critici per il controllo della qualità della plastica riciclata;

c)

le procedure di gestione e operative applicate per controllare e regolare l'intero processo di riciclo, incluse le tecniche d'ispezione e di assicurazione della qualità in tutte le fasi di produzione, in particolare l'istituzione di limiti ai punti critici per la qualità della plastica riciclata;

d)

i metodi di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità, in particolare la capacità di ottenere plastica riciclata della qualità prevista, compreso il controllo dei prodotti non conformi;

e)

i test ed i protocolli analitici o qualsiasi altra prova scientifica applicata prima, durante e dopo la produzione della plastica riciclata, la frequenza dei test e gli strumenti di prova impiegati; la calibrazione degli strumenti di prova deve essere effettuata in modo da consentire una rintracciabilità adeguata.

f)

i documenti di registrazione adottati.»


28.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/19


REGOLAMENTO (CE) N. 283/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CDSOA.

(2)

I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio 2007 (dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 33,38 Mio USD.

(3)

Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è diminuita, gli ultimi trenta prodotti figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbero essere soppressi dall'elenco figurante nell'allegato I del medesimo regolamento.

(4)

L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui al modificato allegato I rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 33,38 Mio USD.

(5)

Allo scopo di assicurare che non vi siano ritardi nello sdoganamento delle merci escluse dal campo di applicazione del dazio doganale supplementare pari al 15 % ad valorem, il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2).

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1


28.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/21


REGOLAMENTO (CE) N. 284/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Lingot du Nord», presentata dalla Francia, e le domande di registrazione delle denominazioni «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» e «Marrone di Roccadaspide», presentate dall'Italia, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 151 del 5.7.2007, pag. 21 (Lingot du Nord), GU C 160 del 13.7.2007, pag. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), GU C 160 del 13.7.2007, pag. 19 (Marrone di Roccadaspide).


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Lingot du Nord (IGP)

ITALIA

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP)

Marrone di Roccadaspide (IGP)


28.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/23


REGOLAMENTO (CE) N. 285/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2008 (GU L 75 del 18.3.2008 pag. 64).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 marzo 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

28,11

28,11


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(2)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio e Commissione

28.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2008

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

(2008/270/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome delle Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra («l'accordo») che stabilisce anche l'applicazione dello stesso in via provvisoria.

(2)

L'accordo è stato firmato il 25 giugno 2007 a Lussemburgo, dai rappresentanti delle parti, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(3)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica concluso tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra (2) è approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome della Comunità europea, e il presidente della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, provvedono alla notificazione di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 3

1.   L'accordo è collegato ai sette accordi firmati con la Svizzera il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla Cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (3).

2.   Qualora gli accordi citati nel paragrafo 1 siano stati estinti, l'accordo non verrà rinnovato.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Parere del 23 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 26.

(3)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1


Consiglio

28.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

relativa alla conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2008/271/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 181, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 21 febbraio 2007.

(2)

È opportuno approvare il secondo protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Articolo 1

Il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Il testo del secondo protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione. (1)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 5 del secondo protocollo aggiuntivo.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 141 del 2.6.2007, pag. 69.


Commissione

28.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

relativa all’aiuto di stato C 6/07 (ex N 558/06) che la Polonia intende concedere a favore di Techmatrans SA

[notificata con il numero C(2007) 5616]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/272/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 21 agosto 2006, la Polonia ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere un aiuto alla ristrutturazione a favore di Techmatrans SA. Con lettera del 14 dicembre 2006, la Polonia ha fornito alla Commissione informazioni supplementari. Con lettera del 21 febbraio 2007, la Commissione ha notificato alla Polonia di aver deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 2 del trattato CE in relazione all'aiuto a favore di Techmatrans SA. La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare le loro osservazioni sull'aiuto, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari con lettere del 10 aprile e del 24 luglio 2007.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(2)

Techmatrans è una società d'ingegneria che appartiene interamente al tesoro di Stato. L'impresa è stata fondata nel 1972 e dà lavoro a 112 dipendenti. Nel 2006 il volume d'affari dell'impresa era di 8,1 milioni di PNL (2,0 milioni di euro) e il suo bilancio totale era pari a 6,3 milioni di PNL (1,6 milioni di euro). Si tratta di importi caratteristici di una piccola o media impresa, ma, dal momento che appartiene allo Stato, la società rientra nella categoria delle grandi imprese. L'impresa non fa parte di un gruppo più grande.

(3)

Le attività principali dell'impresa sono: la riparazione, la manutenzione e l'ammodernamento dei sistemi di trasporto tecnologico e la fornitura di nuovi sistemi di sollevamento per il trasporto tecnologico per impianti industriali del settore automobilistico, metallurgico e della costruzione. La società possiede una piccola quota del mercato polacco (0,2-1,0 %) e una quota ancora minore di quello europeo.

(4)

A partire dal 2002, il proprietario e i responsabili della gestione dell'impresa hanno preso delle iniziative ai fini della sua privatizzazione. Nel luglio 2005, in risposta all'invito ad acquisire azioni di Techmatrans in una percentuale compresa tra il 51 % e l'85 %, due investitori hanno presentato delle offerte. La procedura è stata chiusa nel settembre 2005 senza che vi sia stata alcuna trattativa. Le autorità polacche non hanno spiegato perché si è messo fine alla procedura.

(5)

La società è ubicata in una regione ammissibile agli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(6)

Negli anni 2001-2004 l'impresa ha registrato perdite nette per un importo totale di 7,7 milioni di PNL e le risorse proprie dell'impresa sono passate da 11,2 milioni di PNL nel 2001 a 4,0 milioni di PNL nel 2004. Nel 2005 l'impresa ha annoverato utili per un importo di 277 000 PLN, tuttavia nel 2006 ha di nuovo registrato perdite per un importo di 1,1 milioni di PNL.

(7)

Le cause principali di tale situazione sono, secondo le autorità polacche, la mancanza di ordinazioni, la scarsa redditività dei contratti effettuati e i costi elevati della ristrutturazione dell'occupazione.

(8)

L'impresa riconosce che le difficoltà derivano dalle sue debolezze interne: tecniche di produzione di livello inferiore a quelle dei concorrenti, una cattiva gestione della produzione, prodotti di scarsa qualità e scarso livello tecnico, attivi vecchi ed obsoleti (in media, l'ammortamento degli attivi di produzione è pari al 90 %). In effetti, dal 2001 non è stato realizzato alcun ammodernamento né modifica della gestione.

(9)

In considerazione dell'assenza di risorse, l'attività di marketing dell'impresa è limitata; pertanto, i clienti attuali di Techmatrans sono soprattutto società con cui l'impresa aveva già collaborato in precedenza. I problemi di mancanza di liquidità peggiorano ulteriormente la situazione dell'impresa.

(10)

Gli indici di liquidità dell'impresa sono troppo bassi perché essa possa ottenere un credito a lungo termine sul mercato. A causa delle perdite subite, le risorse proprie di Techmatrans si sono ridotte del 65 % dopo il 2001 e l'impresa non è stata in grado di ottenere crediti a lungo termine. Pertanto, la sua attività è finanziata al 30 % circa da obbligazioni a breve termine nei confronti dei fornitori e delle istituzioni pubbliche.

(11)

La ristrutturazione progettata consiste principalmente nella ristrutturazione degli attivi. Il piano di ristrutturazione prevede considerevoli investimenti negli attivi di produzione: acquisto di nuovi macchinari, know-how, brevetti e ammodernamento dei sistemi informatici. Gli investimenti mirano ad incrementare l'efficienza produttiva e ad ampliare l'offerta produttiva dell'impresa.

(12)

Per ridurre i costi è stato progettato l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto e l'ammodernamento del sistema di riscaldamento, di quello idrico ed elettrico.

(13)

L'apporto di capitale previsto stabilizzerà la situazione finanziaria dell'impresa e migliorerà gli indici finanziari.

(14)

Alcune misure di ristrutturazione sono state già realizzate. Sono stati ridotti i costi fissi: l'attività dell'impresa si è concentrata su un'unica sede e ciò ha permesso si ridurre i costi di manutenzione e di funzionamento, mentre nel 2004 è stata venduta una parte degli attivi superflui e ridotto il livello di occupazione, passando dai 133 dipendenti del 2003 ai 112 del 2005. Conseguentemente, nel 2005 l'impresa ha registrato qualche profitto. Si considera terminata la ristrutturazione dell'occupazione dal momento che non sono previste ulteriori riduzioni del personale.

(15)

Al fine di ridurre i costi fissi e di accumulare capitale per la ristrutturazione, l'impresa progetta di vendere gli attivi superflui: le proprietà immobiliari nel 2007, le riserve superflue (esistenti da più di un anno) e i vecchi macchinari ed automobili nel corso della ristrutturazione quando ne verranno acquistati altri. Secondo un esperto indipendente, il valore di mercato delle proprietà immobiliari è tra 1,8 milioni e 3,1 milioni di PLN, in funzione del metodo di valutazione. L'impresa ha pertanto presupposto che dalla vendita del patrimonio immobiliare saranno ricavati circa 2 milioni di PLN. Per quanto riguarda la vendita delle riserve, si presuppone che il ricavato sarà pari al 25 % del loro valore contabile, vale a dire a 100 000 PLN. Anche le entrate a seguito della vendita dei macchinari e delle automobili dovrebbero attestarsi sui 100 000 PLN.

(16)

Inoltre, l'impresa Techmatrans ha ottenuto un credito commerciale di 110 000 PLN il cui termine per il rimborso è più lungo di quello che prevedono le condizioni usuali di mercato. Le autorità polacche hanno inoltre proposto di considerare il profitto che l'impresa ha realizzato nel 2005 come contributo proprio.

(17)

Conformemente al piano di ristrutturazione notificato, i costi di ristrutturazione sono ammontati a 5,35 milioni di PLN che si prevedeva di finanziare come segue: 2,8 milioni di PLN sotto forma di aiuto di Stato mentre la rimanente quota di 2,55 milioni di PLN doveva essere finanziata da Techmatrans.

(18)

Per quanto riguarda le misure compensatorie, l'impresa prevedeva di mettere fine ad un tipo di attività, vale a dire la progettazione di meccanismi di controllo per i sistemi di trasporto tecnologico. I meccanismi di controllo dovevano continuare a rappresentare una parte dell'offerta dell'impresa, ma la loro progettazione doveva essere affidata ad un'altra impresa.

(19)

L'aiuto notificato consiste in un aumento, da parte dell'Agenzia polacca per lo sviluppo dell’industria (Agencja Rozwoju Przemysłu sa, in appresso «ARP»), che appartiene allo Stato, dell'apporto di capitale per un importo di 2,8 milioni di PLN (0,7 milioni di euro). La base giuridica per la concessione di tale tipo di sovvenzione finanziaria è la legge del 30 agosto 1996 relativa alla commercializzazione e privatizzazione delle imprese statali (3).

(20)

L'attuale proprietario della società, il ministero del Tesoro di Stato, riduce il suo capitale azionario al fine di coprire le perdite sofferte negli anni 2001-2004. Successivamente, l'impresa emetterà nuove azioni che saranno comprate dall'ARP che, in tal modo, diventerà proprietaria del 51 % delle azioni di Techmatrans. Il capitale ottenuto sarà destinato a nuovi investimenti.

(21)

Oltre all'aiuto notificato, le autorità polacche hanno informato la Commissione che nel 2004 e nel 2005 l'impresa Techmatrans ha ricevuto un aiuto di Stato sotto forma di rateizzazione del debito. Tale aiuto è stato concesso nell'ambito di un aiuto de minimis.

III.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

(22)

Il procedimento di indagine formale è stato avviato perché la Commissione nutriva dei dubbi sul fatto che l'aiuto alla ristrutturazione progettato fosse conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in appresso «gli orientamenti»).

(23)

In primo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che le misure previste dal piano di ristrutturazione fossero sufficienti a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. Il margine di profitto previsto era basso, quindi verosimilmente tale piano non sarebbe stato accettato da un potenziale investitore privato. Inoltre, la situazione reale dell'impresa nel 2006 era significativamente peggiore di quella prevista per cui si rendeva necessario aggiornare il piano.

(24)

In secondo luogo, il contributo proprio previsto era inferiore a quello richiesto dagli orientamenti. Infine, c'erano dubbi riguardo alla compatibilità con gli orientamenti di alcune misure proposte come contributo proprio. Inoltre, non sembrava che fossero stati ben calcolati i costi della ristrutturazione. Pertanto, la copertura dei costi di ristrutturazione mediante il contributo proprio reale era probabilmente ancora inferiore a quanto previsto.

(25)

La Commissione dubitava anche che le misure compensatorie proposte fossero razionali da un punto di vista economico. L'attività cui ci si proponeva di porre fine sembrava più avanzata dal punto di vista tecnologico e più redditizia di altri tipi di attività dell'impresa. Ciò ha fatto sorgere ulteriori dubbi quanto alla strategia industriale dell'impresa.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ POLACCHE

(26)

In primo luogo, le autorità polacche non concordano con la Commissione che ha messo in discussione i margini futuri di profitto previsti dall'impresa nel piano di ristrutturazione. Sono state fornite prove per dimostrare che un margine di profitto del 2 %–4 % circa è tipico del settore dell'ingegneria meccanica per società che producono sistemi di trasporto tecnologico analoghe a Techmatrans. Le autorità polacche hanno fornito un esempio di una società prospera quotata in borsa che è attiva nello stesso segmento di mercato e realizza margini di profitto analogamente bassi.

(27)

Le autorità polacche hanno sottolineato che l'apporto di capitali progettato era stato concepito come un aiuto a Techmatrans per rendere possibile una ristrutturazione efficace dell'impresa e la sua privatizzazione negli anni 2009-2010. Hanno inoltre fatto presente che la partecipazione finanziaria di ARP era stata prevista soltanto come un investimento temporaneo e che sia ARP che il tesoro di Stato progettano di vendere le azioni dell'impresa non appena la sua situazione migliorerà.

(28)

Inoltre, esse fanno notare che Techmatrans ha già realizzato misure di ristrutturazione come la riduzione dell'occupazione, la riduzione dei costi fissi e la ristrutturazione organizzativa che hanno ripercussioni a lungo termine sui risultati dell'impresa.

(29)

Le autorità polacche hanno presentato un piano aggiornato della ristrutturazione dell'impresa Techmatrans. Sono state corrette le previsioni finanziarie tenendo conto dei risultati raggiunti da Techmatrans nel 2006 e della necessità di rimborsare i prestiti concessi per il salvataggio dell'impresa.

(30)

Esse hanno comunicato che l'impresa è riuscita ad ottenere per la ristrutturazione anche finanziamenti da fonti private. L'impresa ha firmato con le banche accordi per lo sconto dei crediti (il 19.7.2006 e il 27.3.2007). Sulla base di tali accordi, una banca acquisisce dei crediti di Techmatrans, il cui termine di pagamento non è superiore a 90 giorni, e paga immediatamente l'impresa in contanti. Le autorità polacche ritengono che un finanziamento di tale tipo abbia effetti analoghi a quelli di un credito rotativo e debba essere considerato un contributo proprio dell'impresa.

V.   VALUTAZIONE

1.   Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(31)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(32)

L'apporto di capitale di 2,8 milioni di PLN (0,7 milioni di euro) all'impresa sarà pagato da ARP mediante un fondo costituito sulla base del diritto e finanziato con entrate pubbliche, quindi con risorse statali.

(33)

Techmatrans compete con altre imprese europee sul mercato polacco e quello europeo. Pertanto il criterio relativo alle ripercussioni sugli scambi tra Stati membri è soddisfatto.

(34)

Quindi, la misura di cui sopra costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(35)

Le misure di aiuto ottenute da Techmatrans nel quadro di aiuti de minimis negli anni 2004-2005 non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, pertanto non possono essere oggetto del presente procedimento conformemente al punto 69 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2.   Deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

(36)

Al caso in esame non si applicano le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. Per quanto riguarda le deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, in considerazione del fatto che l'obiettivo fondamentale dell'aiuto è di ristabilire la redditività a lungo termine dell'impresa in difficoltà, può essere applicata soltanto la deroga contenuta dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE che autorizza gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Da tale punto di vista, l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2.1.   Ammissibilità dell'impresa all'aiuto

(37)

Conformemente a detti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dagli azionisti o creditori privati, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico. Tali orientamenti menzionano anche alcune situazioni tipo in cui un'impresa è considerata in difficoltà come il crescente indebitamento o la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

(38)

Techmatrans deve essere considerata un'impresa che si trova in gravi difficoltà ai sensi degli orientamenti. Nel corso degli ultimi 5 anni, Techmatrans ha perso più della metà delle proprie risorse e ha anche registrato perdite a seguito delle vendite e perdite nette in relazione alle proprie attività. Le perdite totali per gli anni 2002-2004 ammontavano a 7,3 milioni di PNL (1,9 milioni di euro). Le entrate a seguito delle vendite nel periodo in esame sono calate da 15,7 milioni di PNL (4,1 milioni di euro) ad un importo calcolato pari a 8,5 milioni di PNL (2,2 milioni di euro) nel 2006, cioè del 46 %.

(39)

Negli anni 2001-2005 il volume d'affari è calato da 7,7 milioni di PNL (1,9 milioni di euro) a 2,3 milioni di PNL (0,6 milioni di euro). Nello stesso periodo, la quota di riserve di tale capitale è aumentata dal 16 % al 38,5 %.

(40)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che Techmatrans possa essere considerata un'impresa che si trova in gravi difficoltà ai sensi degli orientamenti e che, pertanto, essa possa ottenere un aiuto alla ristrutturazione.

2.2.   Ripristino della redditività

(41)

Perché la misura possa essere riconosciuta compatibile con la legislazione comunitaria sulla base dei punti 34-37 degli orientamenti, la ristrutturazione deve contenere un'analisi dettagliata dei problemi che hanno determinato l'insorgere delle difficoltà e stabilire le modalità per un ripristino della redditività a breve termine e di una buona situazione finanziaria per l'impresa in un arco di tempo ragionevole. Tale piano deve essere preparato sulla base di ipotesi realistiche sulle future condizioni di attività. Il rendimento del capitale che ci si attende deve essere abbastanza elevato da permettere all'impresa oggetto della ristrutturazione di essere competitiva sul mercato in maniera autonoma.

(42)

Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la ristrutturazione progettata fosse sufficiente a garantire a Techmatrans il ripristino della redditività e ha affermato che il piano di ristrutturazione doveva essere aggiornato e portato e termine. Dopo l'avvio del procedimento di indagine formale, le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari e hanno sciolto i dubbi della Commissione sulle possibilità di ripristino della redditività.

(43)

In primo luogo, gli scarsi risultati registrati da Techmatrans nel 2006 sono stati debitamente chiariti. Dal momento che era stato necessario rinviare l'apporto di capitale, l'impresa, a causa dei problemi di liquidità ha cominciato a chiedere ai clienti pagamenti anticipati corrispondenti al 40 % del valore dell'ordinazione. Ciò ha comportato la perdita di un numero considerevole di ordinazioni. Nella seconda metà del 2006, quando l'impresa è riuscita a migliorare la propria liquidità i suoi risultati sono stati nettamente migliori. Il piano di ristrutturazione è stato adeguato al fine di tener conto dei risultati di Techmatrans del 2006.

(44)

In secondo luogo, per quanto riguarda i timori della Commissione in merito allo scarso livello del margine di profitto che ci si aspetta, che è pari al 3 % alla fine del periodo di ristrutturazione nel 2010, le autorità polacche hanno spiegato che tale livello corrisponde alla situazione del settore i cui margini oscillano tra il 2 % e il 4 %. Hanno fornito esempi di imprese che operano nello stesso settore e che hanno realizzato analoghi margini di profitto, tra cui quello di una società quotata in Borsa.

(45)

Un'analisi più approfondita della situazione del segmento di mercato in cui opera Techmatrans ha confermato che un margine di profitto relativamente basso è tipico delle imprese che offrono prodotti e servizi per l'industria automobilistica dal momento che il potere contrattuale dei clienti — che è forte — porta a limitare tali margini. Pertanto, il livello di rendimento del capitale di cui sopra è giustificato.

(46)

Le attività di ristrutturazione consistono principalmente in nuovi investimenti che dovrebbero consentire all'impresa di sfruttare il proprio potenziale in una prospettiva a lungo termine (e che, a breve termine, ha ripercussioni negative sui risultati netti perché aumenta i costi di ammortamento). Sono già state realizzate misure di ristrutturazione come la ristrutturazione dell'occupazione, una ristrutturazione parziale degli attivi e una ristrutturazione organizzativa. Infine, l'impresa non ha debiti consistenti da rimborsare per cui tutto l'aiuto alla ristrutturazione sarà destinato a migliorare la produttività e la competitività.

(47)

Nel settore dell'ingegneria meccanica operano prevalentemente piccole e medie imprese, principalmente per via del fatto che i prodotti sono adattati alle esigenze dei clienti e venduti in piccoli lotti. La domanda è di natura ciclica e ciò richiede un'elasticità delle capacità produttive delle imprese. In molti casi, per la realizzazione dei prodotti sono necessarie competenze specifiche acquisite con un'esperienza pluriennale. Techmatrans sembra corrispondere a tali esigenze e la realizzazione del programma di ristrutturazione contenuto nel piano di ristrutturazione dovrebbe garantire all'impresa il ripristino della redditività a lungo termine.

(48)

Inoltre, le autorità polacche progettano di privatizzare l'impresa negli anni 2009-2010, al termine del processo di ristrutturazione. Ciò dovrebbe consolidare ulteriormente la posizione dell'impresa in una prospettiva a lungo termine. L'impresa ha avuto una valutazione positiva sul mercato già nel 2005 quando due potenziali investitori hanno manifestato la volontà di acquisirla.

(49)

A seguito dell'analisi e della verifica dei chiarimenti di cui sopra e del piano di ristrutturazione, e segnatamente del programma di investimenti, la Commissione giunge alla conclusione che, nel caso in cui venga realizzata tale ristrutturazione, l'impresa Techmatrans dovrebbe riuscire a conseguire una redditività a lungo termine. Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che la realizzazione del piano di ristrutturazione in questione porti al ripristino della redditività dell'impresa.

2.3.   Aiuto limitato al minimo

(50)

Conformemente alle disposizioni di cui ai punti 43-45 degli orientamenti, l'aiuto deve essere limitato al minimo necessario e ci si attende dai beneficiari un contributo significativo al processo di ristrutturazione mediante le proprie risorse o quelle di fonti esterne, private, di finanziamento. Gli orientamenti indicano chiaramente che un contributo significativo al finanziamento della ristrutturazione deve provenire da risorse proprie, compresa la vendita degli attivi non indispensabili per la sopravvivenza dell'impresa, o da fonti esterne di finanziamento a condizioni di mercato.

(51)

Il contributo proprio di Techmatrans ai costi di ristrutturazione proverrà dalla vendita degli attivi: proprietà immobiliari (2 milioni di PLN), riserve (0,1 milioni di PLN) e vecchi macchinari ed automobili (0,1 milioni di PLN). Inoltre, l'impresa ha ottenuto un credito commerciale a lungo termine per un importo di 0,11 milioni di PNL.

(52)

Infine, l'impresa ha ottenuto lo sconto dei crediti. L'importo totale dei crediti scontati dovrebbe essere per il 2007 pari a 3 160 000 PLN. Nella previsione di cui sopra, si è tenuto conto degli accordi di sconto dei crediti firmati con le banche e con i clienti. Supponendo che la riduzione attesa del periodo di pagamento sia simile a quella ottenuta nel 2006 (80 giorni), i finanziamenti ottenuti su tale base nel 2007 dovrebbero avere un effetto equivalente all'ottenimento di un finanziamento a lungo termine di 702 000 PLN (3 160 000 PLN × 80 giorni/360 giorni).

(53)

Dal momento che l'impresa ha ottenuto tali finanziamenti a condizioni di mercato, mentre si trovava in una difficile condizione finanziaria e prima della concessione di un aiuto di Stato, la Commissione ritiene che sia giustificato ipotizzare che Techmatrans sarà in grado di ottenere finanziamenti analoghi in tutto il periodo di ristrutturazione a condizioni almeno altrettanto buone. Pertanto, la Commissione ritiene che le misure finanziarie di cui sopra possano essere accettate come contributo proprio ai sensi degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.

(54)

Secondo il piano aggiornato di ristrutturazione, i costi della ristrutturazione dovrebbero ammontare a 5,959 milioni di PNL (investimenti: 5,359 milioni di PLN, rimborso del prestito concesso al fine del salvataggio dell'impresa: 0,6 milioni di PLN). Il contributo proprio di Techmatrans al finanziamento della ristrutturazione dovrebbe ammontare a 3,012 milioni di PNL (proventi della vendita degli attivi: 2,2 milioni di PLN, credito commerciale a lungo termine: 110 000 PLN, sconto dei crediti: 702 000 PLN).

(55)

Il contributo proprio di Techmatrans all'intera ristrutturazione può essere considerato il massimo possibile; esso è pari ad almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione e ciò è compatibile con gli orientamenti di cui sopra. Pertanto, la Commissione può accettare tale livello di contributo proprio.

2.4.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

(56)

Conformemente alle disposizioni di cui ai punti 38-42 degli orientamenti, devono essere adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti L'aiuto non deve comportare indebite distorsioni della concorrenza. Ciò significa di norma limitare la presenza dell'impresa sul mercato dopo la fine della ristrutturazione. La limitazione o riduzione obbligatoria della presenza dell'impresa sul mercato rilevante rappresenta un elemento di compensazione a favore dei concorrenti. Tale limitazione deve essere proporzionata alla distorsione che l'aiuto ha provocato sul mercato e all'importanza dell'impresa sul mercato rilevante.

(57)

Conformemente al punto 56 degli orientamenti, le condizioni per la concessione dell'aiuto sono meno restrittive per quanto riguarda le misure compensatorie necessarie nelle regioni assistite. Ai fini dell'analisi delle ripercussioni dell'aiuto alla ristrutturazione sul mercato e sulla concorrenza, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l'impresa Techmatrans è ubicata in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(58)

Sono stati inoltre sciolti i dubbi espressi nella decisione di avviare il procedimento in relazione alla razionalità dal punto di vista economico delle misure compensatorie proposte. Techmatrans progetta di porre fine alla progettazione e alla vendita di meccanismi di controllo per i sistemi di trasporto tecnologico dal momento che in quel settore — più che in altri — sarebbe maggiormente logico commissionare tali servizi ad altri. A differenza di quanto accadrebbe per altri settori di attività di Techmatrans, il fatto di commissionare ad altri tale tipo di attività non richiederà il trasferimento a potenziali concorrenti di competenze specifiche che costituiscono un elemento imprescindibile dell'attività principale di Techmatrans. Inoltre, la rinuncia a tale tipo di attività non richiederà considerevoli cambiamenti per adattare l'impresa.

(59)

L'attività cui Techmatrans prevede di porre fine è redditizia, quindi non sono delle considerazioni sulla redditività a dettare tale rinuncia. Negli ultimi anni, i proventi di tale tipo di attività hanno rappresentato tra il 5 e l'8,6 % delle entrate globali di Techmatrans.

(60)

La Commissione osserva che la quota di mercato di Techmatrans è bassa, che l'impresa rientra, per quanto riguarda le dimensioni, nel settore delle PMI (anche se, formalmente, non rientra in tale settore perché di proprietà statale) e che l'importo dell'aiuto previsto non è elevato (0,7 milioni di euro). Pertanto, la distorsione della concorrenza che le misure compensatorie devono scongiurare è minima. La Commissione ritiene, quindi, che le misure compensatorie proposte siano sufficienti.

VI.   CONCLUSIONE

(61)

La Commissione ritiene che l'aiuto di Stato notificato che la Polonia intende concedere a favore dell'impresa Techmatrans per la realizzazione del processo di ristrutturazione di cui sopra possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, che la Polonia intende concedere sulla base del piano di ristrutturazione dell'impresa Techmatrans per un importo di 2 800 000 PLN, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Pertanto, si autorizza la concessione di detto aiuto per un importo di 2 800 000 PLN.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 77 del 5.4.2007, pag. 43.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, della legge, il 15 % delle entrate annuali ottenute dalla privatizzazione e gli interessi maturati devono essere trasferiti al Fondo per la ristrutturazione delle imprese (Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw). Gli attivi del fondo sono destinati alla concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, della legge, il ministero del Tesoro aumenta il capitale dell'ARP per un importo pari a 1/3 delle entrate del Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, al fine di sostenere la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, comprese quelle che devono essere privatizzate.

(4)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.