ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
26 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 272/2008 della Commissione, del 25 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/261/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

3

 

 

2008/262/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

5

 

 

Commissione

 

 

2008/263/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 giugno 2007, relativa all'aiuto di Stato C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) al quale l’Austria ha dato esecuzione in favore di BAWAG-PSK [notificata con il numero C(2007) 3038]  ( 1 )

7

 

 

2008/264/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

35

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2008/265/CE

 

*

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto UE-Svizzera, istituito in base all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, del 28 febbraio 2008, che modifica il suo regolamento interno

37

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/266/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad

39

Accordo tra l’Unione Europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO (CE) N. 272/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

57,9

MA

61,0

TR

108,7

ZZ

75,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

162,2

ZZ

132,0

0709 90 70

MA

60,5

TR

130,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

43,9

IL

57,9

MA

51,2

TN

59,9

TR

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

IL

106,7

TR

133,3

ZA

147,5

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

92,3

BR

87,5

CA

103,7

CL

89,6

CN

92,1

MK

44,4

US

115,6

UY

55,2

ZA

69,0

ZZ

83,3

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,9

CN

77,6

ZA

93,5

ZZ

82,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

26.3.2008   

IT

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L 83/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2008

sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2008/261/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera relativamente a un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominati, rispettivamente, «il protocollo» e «l'accordo»). Tali negoziati si sono conclusi e il protocollo è stato siglato a Bruxelles il 21 giugno 2006.

(2)

Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma del protocollo.

(3)

Il protocollo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del protocollo.

(4)

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, all’atto della firma del protocollo è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein, per analogia, la decisione 1999/437/CE (1) relativa a talune modalità di applicazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.

(5)

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2).

(6)

La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3).

(7)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi, fatta salva la sua conclusione a una data successiva.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione (4).

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui hanno una base giuridica nel trattato che istituisce la Comunità europea ovvero è stato determinato a norma della decisione 1999/436/CE del Consiglio (5) che hanno tale base.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, per analogia, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo, si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore, gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 3, punti da 1 a 4, e agli articoli 4, 5 e 6 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(2)   GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)   GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  Documento del Consiglio 16462/04 accessibile su http://register.consilium.europa.eu

(5)  (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17).


26.3.2008   

IT

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L 83/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2008

sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2008/262/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera relativamente a un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo del 26 ottobre 2004 tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominati, rispettivamente, «il protocollo» e «l'accordo»). Tali negoziati si sono conclusi e il protocollo è stato siglato a Bruxelles il 21 giugno 2006.

(2)

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è auspicabile procedere alla firma del protocollo.

(3)

Il protocollo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del protocollo.

(4)

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea, all’atto della firma del protocollo è opportuno applicare, mutatis mutandis, alle relazioni con il Principato del Liechtenstein, la decisione 1999/437/CE del Consiglio (1).

(5)

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2).

(6)

La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome dell’Unione europea, il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione (4).

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui tali disposizioni hanno una base giuridica nel trattato sull’Unione europea ovvero è stato determinato a norma della decisione 1999/436/CE (5) che hanno tale base.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, mutatis mutandis, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del protocollo, si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore, gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 3, punti da 1 a 4, e agli articoli 4, 5 e 6 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(2)   GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(3)   GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  Documento del Consiglio n. 16462/06; accessibile su: http://register.consilium.europa.eu

(5)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.


Commissione

26.3.2008   

IT

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L 83/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2007

relativa all'aiuto di Stato C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) al quale l’Austria ha dato esecuzione in favore di BAWAG-PSK

[notificata con il numero C(2007) 3038]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

A seguito degli articoli comparsi sulla stampa circa le difficoltà finanziarie della Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (di seguito: «BAWAG-PSK»), il 5 maggio 2006 la Commissione ha fatto pervenire all’Austria una richiesta di informazioni. Alla stessa data, la Commissione ha ricevuto una lettera delle autorità austriache contenente informazioni circa l’assunzione di una garanzia di Stato per la BAWAG-PSK.

(2)

Con lettera del 30 maggio 2006, la Commissione ha richiesto all’Austria ulteriori informazioni. Le autorità austriache hanno risposto con lettera del 16 giugno 2006.

(3)

Il 27 giugno e il 4 dicembre 2006 si sono svolti colloqui tra i rappresentanti delle autorità austriache e la BAWAG-PSK. A seguito dei colloqui, l’Austria ha fornito ulteriori informazioni con lettera del 18 luglio e del 21 settembre 2006.

(4)

Con lettera del 22 novembre 2006 la Commissione ha informato l’Austria della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(5)

Con la pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni, ma non ha ottenuto alcuna risposta.

(6)

Su richiesta della Commissione, l’Austria ha fornito ulteriori informazioni con due comunicazioni del 31 dicembre 2006 e del 31 gennaio 2007.

(7)

Il 28 febbraio, il 30 marzo, il 25 aprile e l’8 maggio 2007 si sono svolti colloqui tra i rappresentanti delle autorità austriache, la BAWAG-PSK e Cerberus. Successivamente, l’Austria ha fornito ulteriori informazioni con comunicazioni del 28 marzo, del 19 aprile, del 4, 21 e 31 maggio e del 13 giugno 2007.

II.   CONTESTO

BAWAG-PSK

(8)

La BAWAG-PSK è, per dimensioni, la quarta banca dell’Austria. Il gruppo finanziario e bancario non quotato in borsa opera in tutti i settori dei servizi finanziari in Austria e all’estero. Il gruppo BAWAG-PSK ha la gestione centralizzata della più grande rete di filiali dell’Austria (circa 157 filiali BAWAG e 1 300 delle poste) con un portafoglio di 1,2 milioni di clienti privati e con oltre 60 000 clienti aziendali. Al 31 dicembre 2005, il totale di bilancio ammontava a 53 Mrd EUR, mentre i depositi a risparmio erano circa 18 Mrd EUR.

(9)

La seguente tabella 1 fornisce il riepilogo dei principali dati relativi alla BAWAG-PSK nel periodo dal 2004 al 2006:

Tabella 1

BAWAG-PSK

Totale di bilancio

(in Mrd EUR)

Numero dipendenti

Depositi a risparmio

(in Mrd EUR)

Risultato operativo

(in Mio EUR)

Utile d’esercizio

(in Mio EUR)

2004

56,3

6 275

18,7

280

160,3

2005

57,9

6 632

18,2

217

6,2

2006

50,8

6 670

14,6

140

40,4

(10)

Fino al 2006, l’intera proprietà della BAWAG-PSK era detenuta dalla confederazione sindacale austriaca «Österreichischer Gewerkschaftsbund» (ÖGB) (4). La storia della banca risale all’anno 1922, quando fu fondata la «Arbeiterbank» con lo scopo di amministrare gli attivi dei sindacati e delle cooperative di consumo. Dopo la seconda guerra mondiale, la banca fu riaperta dai sindacati austriaci.

(11)

Nel mese di dicembre 2005, la BAWAG-PSK aveva la seguente struttura proprietaria:

Image 1

(12)

Il 1o agosto 2005 (contratto di divisione e acquisizione), la BAWAG ha ceduto l’intero settore bancario ad una nuova società, la BAWAG-PSK. In seguito a questa cessione, la BAWAG ha cambiato ragione sociale ed è stata denominata AVB. I beni rimasti alla AVB (ex BAWAG) sono essenzialmente, oltre ai titoli, il 100 % della partecipazione nella BAWAG-PSK. Per quanto riguarda le passività, sono rimasti nel bilancio della AVB una parte degli impegni della BAWAG verso gli istituti di credito per un ammontare di […] (*1) Mrd EUR e una parte del capitale proprio della BAWAG.

(13)

Al 31 dicembre 2005, i crediti della BAWAG-PSK verso gli azionisti diretti e indiretti ammontavano a […] Mrd EUR (5). Il valore intrinseco di questi crediti dipendeva, in primo luogo, dal prezzo ottenuto dalla vendita delle azioni della BAWAG-PSK. Per ottenere l’intero valore intrinseco di questi crediti, l’acquirente potenziale avrebbe dovuto effettuare un investimento complessivo di circa […] Mrd EUR (6).

(14)

Il mercato nazionale della BAWAG-PSK si suddivide in cinque settori principali:

a)

il segmento dei clienti privati che comprende le operazioni retail, la vendita nelle filiali postali, la vendita mobile e l’e-banking. I clienti in questione sono lavoratori dipendenti e aziende di piccole e medie dimensioni;

b)

il segmento dei clienti aziendali comprende clienti istituzionali, enti di previdenza sociale e grandi clienti nazionali e internazionali. I clienti residenti in Austria rientrano in questo segmento a partire da un fatturato in bilancio di almeno 4 Mio EUR;

c)

il segmento del settore pubblico comprende soprattutto i servizi di credito e i pagamenti per il governo federale, per i Länder e per i comuni austriaci;

d)

fanno parte del segmento del mercato dei capitali le attività di tesoreria del gruppo e, in particolare, gli utili derivanti dal portafoglio bancario, dall’amministrazione del patrimonio e dei fondi e dalle attività di emissione;

e)

il segmento immobiliare e leasing comprende gli utili delle filiali operanti in questi settori e i finanziamenti per progetti immobiliari, concessi in primo luogo ai clienti aziendali.

(15)

Le quote di mercato della BAWAG-PSK in Austria, suddivise per prodotti, nell’anno 2005 sono riportate nella tabella seguente

Tabella 2

Prodotti per settore di attività

Quota di mercato

Depositi dei clienti nazionali

Clienti privati

12  %

Clienti aziendali

8  %

Crediti a clienti nazionali incl. crediti ipotecari

Clienti privati

6  %

Clienti aziendali

8  %

Settore pubblico

25  %

Carte di credito (Clienti privati)

Carte di debito

13  %

Carte di credito

11  %

Leasing

 

7  %

Mercato dei capitali

 

5  %

(16)

La BAWAG-PSK detiene una posizione forte come […] fornitore di servizi bancari per il settore pubblico ed effettua i bonifici governativi e il pagamento degli stipendi ai dipendenti del settore pubblico nella misura del […].

(17)

Le BAWAG-PSK opera, inoltre, tramite la BAWAG Versicherung AG e la PSK Versicherung AG (7) nel settore assicurativo; tramite la BAWAG-PSK Immobilien AG, la catena di negozi di calzature Stiefelkönig e l’emittente televisiva privata ATV opera nel campo dei servizi extrabancari.

(18)

La banca ha avuto un’espansione anche a livello internazionale. La quota patrimoniale delle filiali straniere è passata da circa […] % nell’anno 1995 a circa […] % nel 2004 e, se si includono le filiali, a un po' più del […] %. La banca ha inoltre filiali o partecipazioni nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, Slovenia, Ungheria, a Malta e in Libia. Le quote di mercato nei nuovi Stati membri sono, tuttavia, limitate.

(19)

Il 30 dicembre 2006, la ÖGB ha ceduto la BAWAG-PSK ad un consorzio guidato dalla società di investimenti statunitense Cerberus Capital Management L.P. (di seguito: «il consorzio») (8). L'operazione è stata conclusa il 15 maggio 2007 dopo la concessione delle formali autorizzazioni sospensive in materia di concorrenza. Il prezzo di acquisto ammonta a […] Mrd EUR. Il consorzio ha approvato, inoltre, un aumento del capitale sociale di […] Mio EUR.

Le difficoltà finanziarie della BAWAG-PSK

(20)

Le difficoltà finanziarie della BAWAG-PSK dipendevano essenzialmente da due specifiche operazioni — «transazioni caraibiche» e «Refco» — che erano state condotte da alcuni membri della precedente direzione e rese possibili da un insufficiente controllo dei rischi e dalla consapevole elusione delle istanze di controllo esistenti da parte degli interessati.

«Transazioni caraibiche»

(21)

Le «transazioni caraibiche» sono state realizzate essenzialmente tra il 1995 e il 2001. Dal 1995 al 1998 sono stati prima trasferiti in tre tranche 550 Mio USD tramite la BAWAG International Finance, con sede a Dublino, a società con sede nelle isole Caiman. Nel 1998 è stato, inoltre, concesso un ulteriore credito pari a 89 Mio USD. A settembre 1998, la BAWAG-PSK, tramite la sua filiale di Dublino, si è ulteriormente impegnata accreditando in totale 639 Mio USD a quattro società allo scopo di realizzare diversi investimenti. Le somme trasferite sono state utilizzate per fare speculazioni sull’andamento del cambio Yen/USD. La quota di capitale proprio, conferita da soggetti terzi a copertura, e le liquidità derivanti dai Senior-Deposit-Agreements sono state gradualmente consumate come margine per le speculazioni, in quanto l’andamento del cambio è risultato diverso da quello previsto. I finanziamenti concessi fino al 1998 hanno, quindi, portato ad una perdita totale di […] Mio USD.

(22)

Fino al termine del 1998 sono stati effettuati ulteriori finanziamenti per complessivi […] Mio USD e nel 1999 sono stati concessi altri crediti per circa […] Mio EUR, il cui risultato sono state ulteriori perdite. Anche in questo caso sono andate deluse le aspettative sull’andamento del cambio dello Yen; le opzioni, che nel corso del tempo erano notevolmente scese, sono state vendute con grandi perdite. L’indebitamento ammontava alla fine del 1999 a […] Mrd EUR, tenendo conto che il suo aumento era stato causato in gran parte anche dalle oscillazioni nella struttura dei cambi.

(23)

Tra la fine del 1999 e l’inizio del 2000 è stato fatto un ultimo tentativo per compensare le perdite subite fino a quel momento per tali transazioni. Insieme ai residui di precedenti opzioni pari a […] Mio USD, sono stati richiesti altri […] Mio EUR in fondi. Anche in questo caso gli investimenti sono stati effettuati come speculazioni swap sullo Yen, che hanno di nuovo provocato una perdita totale dei finanziamenti investiti. Alla fine del 2000 è stato registrato a seguito di queste operazioni un indebitamento finanziario di […] Mrd EUR. A partire dal 2001, le perdite sono state più volte ristrutturate e a ottobre 2005 erano state ridotte tramite ammortamenti parziali a circa […] Mrd EUR.

«Refco»

(24)

I rapporti commerciali della BAWAG-PSK con Refco Group Ltd. LLC (di seguito: «Refco») (9) sono iniziati nel 1998 e sono durati fino a ottobre 2005, vertendo essenzialmente sui seguenti aspetti:

a)

partecipazione della BAWAG-PSK alla Refco nel periodo 1999-2004;

b)

finanziamenti nell’ambito di un Proceeds-Participation-Agreement;

c)

cooperazione tra la BAWAG-PSK e la Refco in diversi campi delle ordinarie operazioni bancarie e di quelle relative ai titoli;

d)

Concessioni di credito della BAWAG-PSK alla Refco, a partire da un credito erogato nell’anno 1998 che è stato restituito contestualmente al termine della partecipazione della BAWAG-PSK alla Refco nell’anno 2004, fino alla concessione di credito per 350 Mio EUR ad ottobre 2005. Nel frattempo sono stati concessi vari crediti alla Refco o a società della Refco, tra cui anche numerosi crediti a brevissimo termine, che hanno permesso alla Refco di chiudere il bilancio (le cosiddette «Year-End Transactions»).

(25)

Nel mese di aprile 2006, contro la BAWAG-PSK sono state intentate negli USA alcune cause da parte della Refco, del comitato dei creditori Refco non assicurati (Creditors Committee), del ministero della giustizia degli Stati Uniti e della commissione di vigilanza per la borsa (Securities and Exchange Commission). Nell’ambito del procedimento è stato bloccato con disposizione del tribunale un importo di circa […] Mrd USD. Infine è stato negoziato un accordo con le autorità degli Stati Uniti e con i creditori della Refco.

(26)

Il risultato dei rapporti con la Refco registrato alla fine del 2005 è stato un esborso complessivo di […] Mio EUR per la BAWAG-PSK, costituito da:

350 Mio EUR per la rettifica di valore del credito concesso,

[…] Mio EUR di perdite da swap su oro,

[…] Mio EUR per perdite derivanti dalla vendita di Senior Secured Loans,

[…] Mio EUR per rettifiche di valore di altri impegni e inoltre

le relative spese legali.

(27)

A questo importo va aggiunto l’accantonamento pari a […] Mio EUR, che è stato necessario creare con effetti retroattivi all’inizio di maggio 2006 per l’accordo di composizione con i creditori della Refco. In conclusione il disavanzo derivante dalle transazioni Refco è stato di 1,0045 Mrd EUR.

(28)

Il 5 giugno 2006 la BAWAG-PSK ha sottoscritto un accordo con i creditori della Refco. Ai creditori e agli azionisti della Refco la BAWAG-PSK ha dovuto rimborsare […] Mio USD, rinunciando, inoltre, a crediti per […] Mio USD. Le parti contrattuali hanno inoltre concordato che il […] % del prezzo di vendita eccedente i […] Mio EUR fino, comunque, ad un massimo di […] Mio USD doveva essere corrisposto ai creditori e agli azionisti della Refco.

Effetti delle operazioni speciali («transazioni caraibiche» e «Refco»)

(29)

Nell’anno 2004 sono stati ammortizzati i crediti derivanti dalle transazioni caraibiche per un importo di circa […] Mio EUR.

(30)

Le perdite delle transazioni caraibiche del 2005 sono state coperte utilizzando liquidi per un importo pari a […] Mio EUR, effettuando ammortamenti nell’ambito della trasformazione societaria nel 2005 pari a 534 Mio EUR e ulteriori rettifiche del valore al termine del 2005 pari a […] Mio EUR. […]. L’importo residuo pari a […] Mio EUR è stato completamente rettificato.

(31)

A ottobre 2005, la BAWAG-PSK è stata coinvolta nell’insolvenza Refco e contemporaneamente sono state rese note le perdite derivanti dalle transazioni caraibiche.

(32)

La conseguenza sono state rettifiche di valore di […] Mrd EUR nel bilancio dell’anno […] (10). La BAWAG-PSK è riuscita a coprire solo […] Mio EUR prelevandoli dalle riserve e dalle entrate nette.

(33)

La clientela, allarmata dalla stampa, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2006 ha ritirato notevoli quantità di denaro dai conti correnti e dai conti di risparmio. Tra settembre 2005 e giugno 2006 i depositi sui conti correnti della banca si sono ridotti di […] Mio EUR e quelli sui conti di risparmio di […] Mrd EUR.

III.   DESCRIZIONE DELLA MISURA DA VALUTARE

(34)

La misura oggetto di valutazione nell'ambito della presente decisione è la garanzia di Stato di 900 EUR, concessa alla BAWAG-PSK tramite una legge, BAWAG-PSK-Sicherungsgesetz, promulgata l’8 maggio 2006 (di seguito: «legge BAWAG-PSK»). La legge imponeva ai proprietari di vendere a terzi la BAWAG-PSK.

(35)

Senza la garanzia statale, la BAWAG-PSK non avrebbe potuto rispettare le disposizioni in materia di solvibilità e capitale azionario stabilite dalla legge bancaria austriaca (di seguito: «BWG») e non avrebbe potuto chiudere i conti annuali.

(36)

Il 31 maggio 2006 gli allora proprietari diretti ed indiretti della BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV e AVB) hanno sottoscritto un accordo di vendita con il quale si impegnavano a cedere le loro quote ad una terza parte indipendente.

(37)

Il 6 giugno 2006 l’Austria e la BAWAG-PSK hanno sottoscritto un accordo di garanzia basato su tale legge. Tale accordo conteneva informazioni dettagliate sulla garanzia, sulle condizioni, sulle commissioni, sulla responsabilità della BAWAG-PSK e sulla durata della garanzia. L’accordo di vendita è stato allegato all’accordo di garanzia.

(38)

Inoltre, l’Austria e gli allora proprietari diretti ed indiretti della BAWAG-PSK (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV e AVB) hanno stipulato un accordo generale in data 6 giugno 2006. Nel capitolo 7, paragrafo 3 di tale accordo si stabilisce la destinazione degli utili della vendita. Il ricavato della vendita delle quote della BAWAG-PSK deve essere utilizzato nel rispetto delle seguenti priorità gerarchiche:

a)

adempimento dei diritti di terzi, per assicurare la vendita;

b)

adempimento dei crediti verso i proprietari come stabilito nell’accordo di composizione della questione Refco;

c)

estinzione di tutti i debiti residui della AVB al momento del pagamento;

d)

estinzione di tutti debiti residui al momento del pagamento degli (ex) proprietari diretti della BAWAG-PSK;

e)

riduzione della garanzia concessa dall’Austria rendendo disponibile capitale proprio per la BAWAG-PSK.

(39)

La garanzia scadeva il 15 maggio 2007 con la stipula della vendita della BAWAG-PSK al consorzio.

Finalità della garanzia

(40)

In base alle informazioni fornite dall’Austria, la garanzia aveva i seguenti obiettivi:

a)

stabilizzare e rafforzare la posizione della BAWAG-PSK;

b)

consentire la compilazione del bilancio 2005;

c)

permettere l’inizio o la prosecuzione delle operazioni di vendita;

d)

mantenere, anche in prospettiva futura, la funzionalità della BAWAG-PSK;

e)

consolidare la fiducia degli investitori nel mercato finanziario austriaco.

Condizioni connesse alla garanzia

(41)

Le condizioni originarie prevedevano la scadenza della garanzia 60 giorni dopo la vendita della BAWAG-PSK, e comunque, in linea di massima, entro il 1o luglio 2007. A determinate condizioni era tuttavia possibile una proroga.

(42)

La commissione a carico della BAWAG-PSK ammontava allo 0,2 % l'anno per il periodo fino al 30 giugno 2007 e all'1,2 % successivamente.

(43)

Il ricorso alla garanzia dell’Austria era consentito solo in presenza contestuale delle seguenti condizioni:

la BAWAG-PSK non era stata venduta,

si era proceduto ad invitare la BAWAG-PSK, i suoi soci diretti e indiretti ad effettuare i pagamenti dovuti fino all’esaurimento delle loro capacità di pagamento e a pubblicare la loro situazione patrimoniale,

la sopravvivenza economica della banca era ancora a rischio (discesa al di sotto del capitale minimo previsto dalla legge), e

il procedimento di insolvenza della BAWAG-PSK (insolvenza a causa di eccessivo indebitamento) era imminente o era già stato avviato.

(44)

Era consentito fare ricorso alla garanzia anche in caso di rischio di insolvenza derivante esclusivamente dalla scadenza della garanzia al 1o luglio 2007; l’Austria poteva evitare l’attivazione della garanzia tramite una sua proroga, per la quale era però necessaria una delibera del governo federale austriaco.

(45)

La garanzia copriva solo i crediti che rientravano nella formula di calcolo prevista dall’articolo 22, paragrafo 2 della legge BWG e che erano classificati ai sensi del Regolamento dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari (11) (di seguito: «FMA»).

(46)

La garanzia dell’Austria, ai sensi dell’accordo di garanzia, ad eccezione delle richieste già avanzate di attivazione, sarebbe scaduta con il passaggio di proprietà (diretto oppure indiretto) delle azioni della BAWAG-PSK a terzi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge BAWAG-PSK, e in ogni caso entro il 1o luglio 2007. La BAWAG-PSK era tenuta a comunicare in forma scritta tali passaggi di proprietà all’Austria presentando la relativa documentazione non appena ne fosse venuta a conoscenza. Se necessario per l’esecuzione della vendita delle quote a terzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge BAWAG-PSK, su richiesta motivata della BAWAG-PSK l’Austria avrebbe prorogato la garanzia fino a 60 giorni dopo il passaggio di proprietà, al massimo comunque fino al 30 giugno 2007.

(47)

L’Austria, attraverso il ministero delle finanze, poteva prorogare (con approvazione del governo federale) la garanzia di cui si fa carico nell’accordo, nel caso in cui si fossero verificate le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della legge BAWAG-PSK. L’Austria poteva prendere in considerazione una tale proroga se, a causa della scadenza della garanzia, fosse stato a rischio il risanamento a lungo termine o la vendita della BAWAG-PSK. La BAWAG-PSK, non appena avesse inteso ottenere la proroga e, in ogni caso entro il 31 marzo 2007, avrebbe inviato relativa richiesta all’Austria, motivando e fornendo opportuna documentazione della sussistenza delle condizioni per il prolungamento. Qualora il ricorso alla garanzia fosse stato determinato dal rischio di insolvenza, causato dalla scadenza della garanzia statale, l’Austria avrebbe potuto evitare di attivare la garanzia prorogandola prima della scadenza. In questo caso si sarebbero evitate le conseguenze derivanti dall’utilizzo della garanzia.

(48)

Un’ulteriore condizione connessa alla garanzia imponeva alla BAWAG-PSK e alla ÖGB di vendere le quote detenute nella Banca nazionale austriaca (OeNB). In considerazione delle particolarità di tale operazione, l’Austria ha stabilito che il prezzo di mercato doveva essere da […] a […] volte il valore nominale delle azioni. Tale stima determinava un «prezzo di mercato» compreso tra […] Mio EUR e […] Mio EUR. Il prezzo definitivo di vendita alle autorità austriache è stato di […] Mio EUR ([…] Mio EUR per la BAWAG-PSK). Il ricavo della vendita corrispondeva al valore contabile della partecipazione.

(49)

In aggiunta alla garanzia di Stato, erano state costituite da banche private e società di assicurazione due società veicolo (Special Purpose Vehicles di seguito: «SPV»), per garantire la quota di core capital della BAWAG-PSK prevista dal diritto bancario. Nell’ambito dell’accordo, i quattro istituti di credito, Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank, Österreichische Volksbanken-AG e Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e le quattro società di assicurazione, Allianz, Generali, Uniqa e Wiener Städtische, hanno costituito due SPV per supportare la BAWAG-PSK. Mentre BA-CA, Erste Bank e RZB hanno contribuito ciascuna con […] Mio EUR e la ÖVAG con […] Mio EUR alla costituzione di una SPV, ciascuna delle quattro assicurazioni ha fornito un contributo di […] Mio EUR per la seconda società. Alla BAWAG-PSK è stata assegnata la funzione di controllo con il […] % in entrambe le SPV. Questo accordo ha permesso alla BAWAG-PSK di aumentare il suo patrimonio di base (tier I) di 450 Mio EUR. Come holding la BAWAG-PSK ha quindi di nuovo raggiunto una quota di capitale adeguata. Per ridurre al minimo il rischio delle banche e delle società di assicurazioni partecipanti i finanziamenti disponibili potevano essere investiti esclusivamente in titoli di Stato in euro con rating elevato. Dopo la chiusura della vendita della BAWAG-PSK al consorzio il 15 maggio 2007, ogni azionista aveva facoltà di sciogliere la corrispondente SPV. Nella successiva liquidazione, ogni socio ha ricevuto con la distribuzione degli utili sotto forma di valori reali (cioè tramite il trasferimento di titoli, in cui erano stati fatti gli investimenti) elementi di attivo corrispondenti alle propria quota di capitale.

IV.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(50)

La Commissione, nella sua decisione di avviare il procedimento di verifica formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, ha provvisoriamente considerato la misura in questione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, per il fatto che il finanziamento è stato concesso mediante risorse statali e, migliorando la condizione finanziaria del beneficiario, avrebbe probabilmente danneggiato la posizione economica dei concorrenti di altri Stati membri (12), e di conseguenza avrebbe falsato o minacciato di falsare la concorrenza e avrebbe danneggiato gli scambi tra Stati membri.

(51)

La Commissione dubitava che l’insolvenza/la dichiarazione di fallimento della BAWAG-PSK avrebbe avuto effetti sistemici sul sistema finanziario austriaco e, più in generale, sull’intera economia austriaca. In questo caso quindi non sarebbe stato applicabile l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b). In base alla sua valutazione provvisoria, la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto dovesse essere valutato alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (13) (di seguito: «orientamenti») e che nessuna della altre disposizioni del trattato CE o di altri orientamenti comunitari potesse far ritenere che l’aiuto fosse compatibile con il mercato comune. La Commissione ha convenuto con l’Austria sul fatto che la BAWAG-PSK sia un’impresa in difficoltà ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti ma mette, tuttavia, fortemente in dubbio che le misure di aiuto possano essere compatibili con il mercato comune.

Aiuto per il salvataggio

(52)

Secondo gli orientamenti, un aiuto per il salvataggio è, per sua stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile, finalizzata a mantenere l’impresa in attività per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Secondo il punto 15 degli orientamenti, questo tipo di aiuto non può superare i sei mesi.

(53)

Le garanzia è stata concessa effettivamente il 6 giugno 2006, ma è entrata in vigore, come verificato dalla Commissione, con valore retroattivo al 31 dicembre 2005. Il periodo di decorrenza ha quindi superato il periodo massimo di sei mesi stabilito dagli orientamenti.

(54)

La Commissione, perciò, nutriva notevoli dubbi sul fatto che la garanzia potesse essere considerata come un aiuto per il salvataggio compatibile con il mercato comune.

Ripristino della redditività a lungo termine

(55)

Secondo i punti 34-37 degli orientamenti, la Commissione deve autorizzare, per tutti i casi di aiuti individuali, un piano di ristrutturazione e valutare se tale piano permetta di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche.

(56)

La Commissione ha ritenuto che il successo del piano di ristrutturazione, la riuscita del risanamento e la sopravvivenza della banca dipendevano in modo decisivo da un elevato prezzo di vendita. Le ipotesi di vendita presentate mostravano che il potenziale acquirente avrebbe dovuto investire in totale almeno circa […] Mrd EUR, per ripristinare la redditività a lungo termine della banca senza ulteriori finanziamenti statali. In base al piano di ristrutturazione, un investimento totale inferiore a questo livello minimo non avrebbe consentito alla ÖGB e alle imprese collegate di estinguere i crediti; inoltre, in questo caso, l’acquirente non sarebbe in grado di effettuare gli aumenti di capitale proprio necessari.

(57)

La Commissione non escludeva che il massiccio ritiro dei depositi della primavera 2006, il peggioramento del rating (14) e, quindi, i maggiori costi di rifinanziamento potessero creare ulteriori difficoltà alla BAWAG-PSK. Questo avrebbe avuto ripercussioni a partire dalla redazione del bilancio annuale 2006. Inoltre, le campagne pubblicitarie che mettevano in evidenza, ad esempio le elevate rendite dei libretti al risparmio, avrebbero potuto incidere anch'esse sulla redditività della banca. Secondo articoli di stampa la BAWAG-PSK avrebbe potuto subire nel 2006 ulteriori perdite per 20 Mio EUR.

(58)

La Commissione faceva, inoltre, notare che a norma degli orientamenti il piano di ristrutturazione doveva prevedere diverse situazioni future rappresentative, rispettivamente, di un’ipotesi ottimista, di una pessimista e di una moderata. L’Austria ha invece presentato soltanto l’ipotesi di base, corrispondente ai dati presentati ai potenziali interessati nel memorandum informativo. Il piano industriale è stato redatto presupponendo che la banca venisse venduta. La Commissione dubita che le ipotesi su cui si basa il piano industriale soddisfino i presupposti dello scenario di base in un piano di ristrutturazione. La Commissione si attendeva che le due ipotesi non ancora presentate, quella ottimistica e quella pessimistica, avrebbero dimostrato la solidità e la realizzabilità del piano di ristrutturazione.

(59)

La Commissione, inoltre, dubitava che il piano industriale avesse considerato alcuni rischi, in particolare:

a)

Cause negli USA: non si poteva escludere l’apertura di altre cause già annunciate (di cui alcune con crediti notevoli) che sembrano a favore dell’attore. Contro determinati rischi (accordi di composizione prima di una possibile causa) sono state prese delle misure cautelari nell’ambito degli accantonamenti per la Refco nel bilancio di esercizio 2005. Inoltre, non era possibile escludere che alcune persone danneggiate non volessero ricevere i rimborsi dai finanziamenti messi a disposizione dall’accordo di composizione con il comitato dei creditori. In questo caso, le persone danneggiate avrebbero potuto intentare causa contro la BAWAG-PSK, il comitato dei creditori avrebbe dovuto rifondere alla BAWAG-PSK una quota proporzionale, senza poter escludere, tuttavia, che il pagamento effettivo superasse l’importo del rimborso.

b)

Mancato rispetto degli obblighi degli azionisti della BAWAG-PSK verso i creditori USA: in questo caso la BAWAG-PSK sarebbe coinvolta con la garanzia sussidiaria.

c)

Anche la sentenza della Corte, citata nel bilancio di esercizio 2005, sulle clausole del tasso di interesse variabile, ha potuto incidere negativamente sulla BAWAG-PSK.

La Commissione riteneva che per elaborare un piano di ristrutturazione globale fosse necessaria anche la valutazione di tali rischi.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(60)

Si può considerare la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE solo a condizione che l’aiuto di Stato non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Secondo i punti 38-42 degli orientamenti, sono necessarie misure per minimizzare il più possibile gli effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza. Tra le misure possibili si citano la cessione di elementi dell’attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all’accesso ai mercati interessati. Le misure devono essere proporzionali all’effetto distorsivo dell’aiuto e, in particolare, al peso relativo dell’impresa sui mercati in cui opera e andare oltre le misure necessarie per il ripristino della redditività. Nel valutare l’adeguatezza delle misure compensative, la Commissione terrà conto della struttura del mercato e delle condizioni della concorrenza, per assicurare che le misure non conducano ad un deterioramento del mercato, ad esempio in quanto hanno l’effetto diretto di determinare una situazione di oligopolio.

(61)

Le misure compensative proposte inizialmente dall’Austria consistevano nell’alienazione della banca Frick&Co, delle partecipazioni della BAWAG-PSK nella Österreichische Nationalbank, nella vendita dell’impresa polacca Kinomax Sp.zo.o e degli immobili di Vienna. La descrizione vaga delle misure e dei loro effetti sulla BAWAG-PSK non ha consentito alla Commissione di valutarne l’effetto complessivo. La Commissione aveva quindi necessità di informazioni dettagliate sugli effetti delle singole misure sul patrimonio e sulla futura posizione sul mercato della BAWAG-PSK nonché di dati sul valore di tali misure e dei loro effetti di riduzione (ad esempio per quanto riguarda il totale di bilancio).

(62)

La Commissione dubitava che ulteriori misure compensative avrebbero ridotto il valore complessivo della BAWAG-PSK e, quindi, anche la possibilità di ottenere il prezzo di acquisto necessario per coprire i debiti. Anzi, alienando ulteriori elementi dell’attivo, il prezzo di acquisto necessario si sarebbe ridotto semplicemente dei ricavi ottenuti dalla vendita.

(63)

La Commissione dubitava che la grave crisi di liquidità della BAWAG-PSK avrebbe potuto creare un oligopolio ristretto sui mercati bancari austriaci, anche perché un nuovo operatore avrebbe potuto riprendere le attività della banca.

(64)

La Commissione faceva, inoltre, notare che l'assalto agli sportelli avvenuto tra settembre 2005 e giugno 2006 non poteva essere considerato una misura compensativa ai sensi degli orientamenti.

(65)

In sintesi si stabilisce che alla Commissione mancavano importanti informazioni per la valutazione adeguata e sufficientemente approfondita degli effetti delle misure compensative proposte. Alla luce dei fatti noti, la Commissione nutriva forti dubbi che le previste misure di riduzione potessero essere sufficienti per mitigare gli effetti di distorsione della concorrenza indotti dall'aiuto.

Aiuto limitato al minimo

(66)

Ai sensi dei punti 43-45 degli orientamenti, l’aiuto deve essere limitato ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, tali da non consentire all’impresa di disporre di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato o addirittura per azioni espansive. Gli orientamenti prevedono, inoltre, che i beneficiari dell’aiuto debbano contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione con la vendita di elementi dell’attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa, oppure ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Secondo gli orientamenti, per grandi imprese come la BAWAG-PSK, il contributo proprio dell’impresa dovrebbe rappresentare di norma il 50 % dei costi di ristrutturazione.

(67)

L’Austria ha sostenuto che la misura non rappresentava un apporto di capitale in quanto lo Stato forniva solamente una garanzia a termine. La Commissione, in base alle informazioni disponibili, non è stata in grado di stabilire precisamente se l’aiuto fosse limitato al minimo indispensabile e ha messo in dubbio che l’Austria avesse valutato in modo adeguato l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di statale, poiché la garanzia ha effetti simili all’apporto di capitali.

(68)

L’Austria ha evidenziato che i costi di ristrutturazione ammontano a […] Mrd EUR e che verranno sostenuti al 100 % dalla BAWAG-PSK e dai proprietari attuali e futuri. La Commissione ha espresso dubbi in proposito e ha richiesto ulteriori informazioni, per poter verificare se il contributo della BAWAG-PSK raggiunga effettivamente il 50 % dei costi di ristrutturazione.

V.   COMMENTI DELL’AUSTRIA

(69)

L’Austria si è espressa sulla decisione di avviare il procedimento in base al piano di ristrutturazione disponibile e ha trasmesso ulteriori informazioni, riguardanti in particolare i seguenti punti:

Presenza di notevoli elementi di disturbo nella vita economica dell’Austria

(70)

Secondo l’Austria la garanzia era stata notificata come aiuto per eliminare notevoli elementi di disturbo nella vita economica di uno Stato membro. L’insolvenza della BAWAG-PSK avrebbe avuto ripercussioni imprevedibili e di ampia portata sull’economia. Il panico prevedibile in caso di insolvenza della BAWAG-PSK avrebbe potuto coinvolgere rapidamente altre banche, in particolare perché secondo il modello di assicurazione dei depositi vigente per legge in Austria in caso di insolvenza di un istituto di credito possono essere chiamate in causaanche altre banche. Questo avrebbe avuto conseguenze massicce per l’economia austriaca in generale e soprattutto per i 70 000 dipendenti del settore bancario. La creazione di due società veicolo (cfr. infra) dimostrava come la BAWAG-PSK abbia ricevuto supporto da parte dei maggiori operatori sul mercato finanziario austriaco che erano disposti ad assicurare la stabilità del mercato finanziario dell’Austria.

(71)

L’insolvenza avrebbe colpito non solo la proprietà, che in questo caso era la confederazione sindacale austriaca ÖGB, ma anche la stessa Austria dato che

lo Stato è il responsabile pubblico della stabilità dei mercati finanziari,

la BAWAG-PSK esegue tutti pagamenti per l’Austria (ad esempio i pagamenti relativi alle imposte, pensioni, prestazioni per i disoccupati e al sostegno alle famiglie), e

lo Stato era il precedente proprietario e quindi il garante di determinati impegni della Österreichische Postsparkasse (cassa di risparmio delle poste austriache).

(72)

Inoltre, l’Austria avrebbe dovuto assorbire i dipendenti pubblici della Österreichische Postsparkasse con i diritti maturati nel servizio pubblico (pagamento annuale degli stipendi per un totale di […] Mio EUR). A ciò si aggiunga che gli uffici postali austriaci, utilizzati dalla BAWAG-PSK come filiali, per la riduzione del volume di affari relativo ai servizi finanziari effettuati avrebbero dovuto subire una riduzione di numero provocando problemi strutturali nelle zone rurali.

(73)

Secondo l’Austria, era quasi impossibile effettuare una stima quantitativa delle eventuali conseguenze di un’insolvenza della banca sull’economia complessiva.

L’elemento di aiuto nella garanzia statale

(74)

L’Austria ha dichiarato che l’aiuto di Stato era risultato necessario per porre fine all'assalto agli sportelli iniziato a settembre 2005 e per garantire la solvibilità della BAWAG-PSK e del gruppo BAWAG-PSK. Senza la garanzia di Stato alla BAWAG-PSK, nessun investitore privato sarebbe stato disposto a mettere a disposizione finanziamenti che potevano essere considerati come capitale proprio.

(75)

Secondo l’Austria, per determinare l’elemento di aiuto di una garanzia, si deve fare riferimento alla Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (15) (di seguito: «Comunicazione»). La Comunicazione fornirebbe alla Commissione ampio spazio discrezionale per poter determinare l’entità dell’aiuto. L’unico vincolo indicato sarebbe che l’elemento di aiuto va valutato in base alle caratteristiche particolari della garanzia. Il punto 3.2 della Comunicazione recita: «Qualora l’inadempimento del mutuatario appaia assai probabile al momento in cui viene concessa la garanzia, ad esempio poiché il medesimo versa in difficoltà finanziarie, il valore della garanzia potrà addirittura coincidere con l’importo da essa effettivamente assistito». L’Austria ha dichiarato che la BAWAG-PSK non è il mutuatario, per il quale lo Stato assume la garanzia, ma anzi è il mutuante. Quindi, la situazione finanziaria della BAWAG-PSK è irrilevante per la valutazione del rischio di inadempimento. La Commissione non può, quindi, trarre conclusioni circa il rischio di inadempimento in base alla situazione finanziaria della BAWAG-PSK.

(76)

L’Austria ha chiarito che il Financial Strength Rating di Moody’s (di seguito: «FSR») (16) è un indicatore adeguato per valutare la situazione finanziaria della BAWAG-PSK, poiché esso si basa esclusivamente sulla capacità finanziaria dell’impresa stessa senza supporto esterno. Il rating conterrebbe implicitamente una valutazione dello sviluppo futuro della banca, fornendo anche un quadro significativo della probabilità complessiva di inadempimento. L’indice FSR di «E+» della BAWAG-PSK corrisponderebbe ad un rating «di partenza» da B1 a B3 cui corrisponderebbe una probabilità di inadempimento nell'arco di un anno compresa tra 3,2 e 10,5 %.

(77)

Secondo l’Austria dal fatto che la BAWAG-PSK, al momento della concessione dell’aiuto, fosse classificata come impresa in difficoltà finanziarie non è possibile dedurre che l’elemento di aiuto corrisponda al valore nominale della garanzia di 900 Mio EUR. La Commissione dovrebbe invece utilizzare la sua discrezionalità e tenere conto delle particolarità e delle informazioni contenute nell’accordo di garanzia e anche del fattore di rischio rilevato. Le difficoltà finanziarie del mutuatario sarebbero solo un indizio della presenza di un aiuto statale, ma non permetterebbero di per sé di determinare l’entità dell’aiuto. In vari casi di ristrutturazione, la Commissione ha valutato l’elemento di aiuto di una garanzia a favore di un’impresa in difficoltà come inferiore al valore nominale. Nel caso Crédit Foncier de France (di seguito: «CFF») (17), la Commissione ha calcolato il valore dell’aiuto in base al prezzo che la banca avrebbe dovuto ipoteticamente pagare sul mercato per questo tipo di garanzia. Nel caso Bankgesellschaft Berlin (di seguito: «BGB») (18), la Commissione ha stabilito che il valore di sovvenzione di una garanzia, la cosiddetta copertura contro i rischi è il valore economico e non il valore nominale. Anche nel caso dell’aiuto alla ristrutturazione cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Chemische Werke Piesteritz (di seguito: «CWP») (19), la Commissione ha valutato l’elemento di aiuto di una garanzia molto inferiore rispetto al valore nominale del prestito, nonostante CWP si trovasse in quel momento in difficoltà economiche.

(78)

In riferimento alla ridotta durata della garanzia, l’Austria ha dichiarato che il ministero federale delle finanze aveva facoltà di prorogare la validità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma della legge di garanzia della BAWAG-PSK. Per la proroga sarebbe stata, tuttavia, necessaria l’approvazione all’unanimità da parte del governo federale. La concessione della proroga sarebbe, quindi, una decisione politica del governo. La BAWAG-PSK poteva esercitare un’efficace pressione sull’Austria per ottenere la proroga qualora ci fossero stati i presupposti per il suo utilizzo. Per questo sarebbe stata necessaria l’esistenza del rischio di insolvenza della BAWAG-PSK. La BAWAG-PSK avrebbe dovuto prima costringere i proprietari al pagamento e alla pubblicazione dello stato patrimoniale. Si tratta, in ogni caso, di grandi ostacoli per l’utilizzo della garanzia e quindi non si può presupporre che la garanzia possa avere una validità de facto illimitata. Anche da un punto di vista economico non si può presupporre che la garanzia abbia una validità infinita. Anche in caso di mancata vendita, la BAWAG-PSK avrebbe avuto a disposizione una serie di possibilità per coprire il suo fabbisogno di capitale dopo la scadenza della garanzia di un anno. In primo luogo, gli utili della banca ridurrebbero il fabbisogno di capitale. In secondo luogo, la banca può abbassare il fabbisogno di capitale con la riduzione degli attivi di rischio. In terzo luogo c’è anche la possibilità di ricorrere a capitale di terzi. Nell’imminenza della crisi dovuta all'assalto agli sportelli del maggio 2006, non è stato possibile fare ricorso a queste possibilità per mancanza di tempo. Comunque, in caso di mancata vendita, la banca avrebbe avuto queste possibilità alternative.

(79)

Secondo l’Austria, da un punto di vista economico non è possibile considerare la garanzia come se fosse stata versata durevolmente nel patrimonio della BAWAG-PSK (paid in). Infatti l’eventuale nuovo proprietario dovrebbe rimborsare l’importo con un suo contributo. La proroga della garanzia non è regolata da meccanismi automatici. Al momento della scadenza, un acquirente non verserebbe semplicemente del capitale proprio di importo pari alla garanzia ma avrebbe, invece, una serie di possibilità atte a superare l’eventuale ristrettezza di capitali della BAWAG-PSK. La probabilità di utilizzo della garanzia verrebbe inoltre limitata dalle modalità specifiche connesse con la stessa. In particolare, il fatto che si tratti soltanto di una garanzia per inadempimento avrebbe l’effetto di minimizzare il rischio. La garanzia dell’Austria verrebbe presa in considerazione solo nel caso di rischio incombente di insolvenza della BAWAG-PSK. L’insolvenza sarebbe però molto improbabile proprio grazie alla concessione della garanzia.

(80)

Per quanto riguarda la probabilità di utilizzo della garanzia, l’Austria ha dichiarato che al momento della concessione era molto elevata la probabilità che la BAWAG-PSK potesse essere alienata entro un anno per un investimento totale di 2,6 Mrd EUR da parte degli acquirenti. Un’indicazione chiara del valore effettivo della BAWAG-PSK nel mese di aprile 2006, quindi prima della concessione della garanzia da parte del governo federale, sarebbe il prezzo di acquisto, ovvero l’investimento totale degli offerenti presentato nelle offerte definitive del dicembre 2006. Nella primavera 2006 la BAWAG-PSK era in condizioni essenzialmente sane e le sue difficoltà finanziarie dipendevano solo da problemi circoscrivibili e quindi il suo valore al momento dell’acquisizione della garanzia di Stato era fissato a circa 2,6 Mrd EUR. Questo valore elevato trova riscontri anche nelle procedure della gara, come si evince dalle offerte definitive degli offerenti di dicembre 2006 e anche dall’investimento complessivo fatto da Cerberus. Le offerte sono state presentate nell’ambito di una gara internazionale con procedura aperta e non discriminante che ha concesso agli offerenti tempo a sufficienza per verificare il potenziale oggetto dell’acquisto prima della consegna dell’offerta. Per quanto concerne la conoscenza dell’Austria dell’effettivo valore della BAWAG-PSK, l’Austria, grazie alle attività della FMA, disponeva al momento della concessione della garanzia di sufficienti dati sulla situazione economica della BAWAG-PSK. Fino alla concessione della garanzia, l’Austria ha considerato la BAWAG-PSK come un’impresa essenzialmente vitale, che aveva necessità di un aiuto provvisorio fino alla sua vendita.

(81)

Per quanto riguarda il confronto con altri strumenti finanziari, l’Austria ha dichiarato che la garanzia statale non è paragonabile ad un apporto di capitali fino al momento della fruizione della garanzia. L’indice FSR di E + determina un rischio di inadempimento del solo 5,49 %, e quindi con una probabilità vicina al 95 % alla BAWAG-PSK non perverrebbe alcun pagamento.

(82)

L’Austria ha sostenuto che ai fini del calcolo dell’elemento di aiuto, la garanzia statale fosse comparabile indirettamente con una garanzia per debiti concessa, ad esempio nel caso CFF. Con la garanzia a copertura di tutti gli impegni della banca, sarebbe notevolmente migliorato il rating della BAWAG-PSK, passando ad un valore A. L’incremento del rating avrebbe avuto un effetto positivo immediato sulle spese di rifinanziamento della banca permettendo, di conseguenza, di migliorare il risultato della stessa. Oltre al rating, sarebbero almeno decisamente aumentate le possibilità della banca di procurarsi capitale fresco. Anche la garanzia per l’indebitamento potrebbe, quindi, assicurare indirettamente la quota di core capital necessario. Il calcolo dell’elemento di aiuto dovrebbe quindi basarsi sull’entità del valore economico valutato dal punto di vista del beneficiario dell’aiuto. Non rientra, invece, nel calcolo la considerazione se lo Stato faccia ricorso ad una garanzia oppure a strumenti diversi da quelli di un investitore privato.

(83)

Viste le ragioni che portano ad una riduzione del rischio e considerando il limitato tempo a disposizione per via dell’imminente vendita della banca, la valutazione del rischio di inadempimento con il grado di B2 sarebbe realistica e corretta. L’elemento di aiuto della garanzia ammonterebbe quindi a 49,1 Mio EUR (20). Tenendo conto che per il primo anno viene riscossa sulla garanzia una commissione dello 0,2 %, l’elemento di aiuto ammonterebbe in totale ad un valore netto di 47,3 Mio EUR (21). Il calcolo è plausibile anche considerando che gli interessi per la concessione di un credito di questo importo sarebbero stati, all’incirca, pari alla commissione sulla garanzia.

(84)

L’Austria ha chiarito, inoltre, che nei casi previsti di inadempimento non si deve tenere conto solo del rischio di inadempimento ma anche dellentità. Il calcolo presentato al considerando (83) è basato su una percentuale di inadempimento del 100 %. In caso di inadempimento al 50 % (22), il valore dell’aiuto sarebbe notevolmente inferiore, e ammonterebbe a circa 25 Mio EUR. Inoltre, un investitore privato terrebbe conto anche dei costi di capitale di circa 10 Mio EUR (23). Quindi il valore totale della garanzia ammonterebbe a circa 35 Mio EUR meno la commissione di 1,8 Mio EUR.

(85)

L’Austria ha determinato il valore della garanzia anche calcolando il vantaggio teorico del rifinanziamento della garanzia statale per la BAWAG-PSK. La garanzia ha permesso di ridurre il premio di rischio dello 0,2 % circa (24). Tenendo conto dell’indebitamento cui si riferisce il rating, pari a 24,7 Mrd EUR, il valore economico della garanzia ammonterebbe a 49,4 Mio EUR.

(86)

L’Austria ha dichiarato che l’elemento di aiuto sarebbe in ogni caso notevolmente inferiore al valore nominale della garanzia. Sul mercato dei capitali esistono strumenti ibridi di capitale proprio con caratteristiche chiaramente riconducibili a passività, che i regolamenti in materia di vigilanza bancaria definiscono con il termine di core capital. Tuttavia questi strumenti, in base alle disposizioni in materia di vigilanza bancaria, hanno durata minima lunga, di regola 10 anni. Gli interessi a tasso fisso di tali strumenti sono naturalmente superiori a quelli da corrispondere per strumenti con scadenza a un anno. Delle banche con rating simile a quello della BAWAG-PSK hanno emesso nella primavera/estate 2006 capitale ibrido con durata minima di dieci anni con tasso di interesse del 5,1 % circa:

Tabella 3

Emissioni di capitale ibrido di banche con rating simili a quello della BAWAG-PSK

Emittente

Data emissione

Rating al momento dell’emissione

Tasso d’interesse

Banca Italease

6 giugno 2006

Moody’s

:

Baa2

Fitch

:

BBB+

Composite

:

BBB

5,159  %

AIB UK

6 giugno 2006

Moody’s

:

A2

S&P

:

A–

Fitch

:

A+

Composite

:

A

5,142  %

Ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa

(87)

L’Austria ha completato il piano di ristrutturazione con aggiornamenti allo scenario di base e con un’analisi di sensitività contenente sia uno scenario ottimistico che uno pessimistico.

(88)

L’ipotesi di base è così caratterizzata:

Tabella 4

(in Mio EUR)

Conto profitti e perdite ai sensi del codice commerciale austriaco (Handelsgesetzbuch)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ricavo netto da interessi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile da partecipazioni

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Proventi da provvigioni

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato finanziario

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri utili aziendali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utili di esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese di personale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese materiali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamenti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altre spese di esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Prevenzione del rischio e valutazione degli investimenti finanziari

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato delle attività economiche ordinarie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Imposte

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(89)

L’Austria ha dichiarato che, in base alle attuali condizioni di mercato, era stato necessario aggiornare la pianificazione dell’anno 2007. L’utile netto di […] Mio EUR era sceso al […] % circa dell’importo originariamente previsto. L’Austria ha spiegato le ipotesi su cui è fondato lo scenario di base e i principali parametri finanziari. La pianificazione per il 2008 e per gli anni seguenti è rimasta invariata.

(90)

I motivi più importanti per le modifiche dello scenario di base sono:

la modifica a lungo termine della curva della crescita degli interessi,

il rientro inaspettatamente lento dei depositi a risparmio e dei conti dei clienti persi nel periodo dell'assalto agli sportelli,

la ristrettezza di liquidità e la necessità di alienare voci patrimoniali per aumentare la liquidità,

i continui resoconti negativi sulla BAWAG-PSK pubblicati dai media,

la stagnazione del settore creditizio per l’insufficiente liquidità.

(91)

L’Austria ha chiarito che le divergenze principali tra lo scenario ottimistico e quello pessimistico sono il ricavo netto da interessi, gli utili degli investimenti e gli utili da provvigioni, la crescita degli affari, i costi di personale e costi materiali e la percentuale di rischio. Nell’ipotesi pessimistica il risultato delle attività ordinarie passa da […] Mio EUR nell’anno 2007 a […] Mio EUR nell’anno 2011, collocandosi quindi del […] % circa al di sotto del risultato delle attività economiche ordinarie nello scenario di base. Nello scenario ottimistico, il risultato delle attività ordinarie ammonta nel 2007 a […] Mio EUR e nel 2011 a […] Mio EUR. Quindi nell’ipotesi ottimistica il risultato delle attività economiche ordinarie dell’anno 2011 è del […] % circa superiore a quello delineato nel caso di base.

(92)

Secondo l’Austria, il piano di ristrutturazione permetterebbe il ripristino della redditività a lungo termine della BAWAG-PSK. La procedura di gara conclusa il 14 dicembre 2006 sarebbe il miglior test di mercato per verificare la plausibilità del piano di ristrutturazione. Con la sua offerta per un investimento complessivo di […] Mrd EUR, Cerberus avrebbe chiaramente espresso la propria convinzione di una redditività a lungo termine.

(93)

Secondo l’Austria, il piano di ristrutturazione tiene sufficiente conto dei rischi specifici connessi alle cause Refco negli Stati Uniti, al mancato adempimento degli obblighi degli azionisti della BAWAG-PSK verso i creditori americani e alla sentenza della Corte sulle clausole del tasso di interesse variabile:

il rischio derivante da cause intentate dai creditori della Refco negli USA sarebbe trascurabile e non sarebbe quindi necessario trattarlo separatamente nel bilancio; il rischio è coperto dalle disposizioni generali sui rischi,

non sussisterebbe più il rischio di mancato rispetto degli obblighi da parte di azionisti della BAWAG-PSK verso i creditori USA. Il 18 dicembre 2006 la BAWAG-PSK e i suoi proprietari diretti e indiretti hanno stipulato un accordo sulle obbligazioni delle parti contrattuali, in cui la BAWAG-PSK e suoi proprietari rinunciano reciprocamente ai diritti di regresso,

negli accantonamenti generali di bilancio della BAWAG-PSK si è tenuto conto del rischio derivante dalla sentenza della Corte sulle clausole del tasso di interesse variabile.

(94)

L’Austria rammenta che sono state create due società veicolo (Special Purpose Vehicles, SPV) da parte di banche private e di società di assicurazione per assicurare il core capital ratio della BAWAG-PSK previsto dal diritto bancario.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(95)

Secondo l’Austria, la creazione di SPV a consolidamento del capitale proprio della BAWAG-PSK da parte di diverse banche e assicurazioni austriache mostra che i concorrenti, viste le difficoltà economiche della BAWAG-PSK, hanno varato misure di sostegno a breve termine finalizzate a preservare la reputazione della piazza finanziaria austriaca. Non sarebbe logico pensare che i concorrenti forniscano alla BAWAG-PSK tramite le SPV un sostegno finanziario provvisorio, se la garanzia statale rappresentasse contemporaneamente una notevole distorsione della concorrenza. Il comportamento delle banche e delle assicurazioni mostrerebbe, invece, che la sopravvivenza della BAWAG-PSK, che viene assicurata dalla garanzia statale, non viene e non è stata considerata una distorsione della concorrenza. Inoltre, nessuna altra parte terza ha presentato alla Commissione osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento. Neanche secondo altri concorrenti la garanzia statale avrebbe causato la distorsione della concorrenza.

(96)

L’Austria sostiene che la vendita della BAWAG-PSK effettuata dai suoi precedenti proprietari, la ÖGB, rappresenta un’importante misura di compensazione. La vendita sottolinea la volontà comune di ristrutturare la banca a lungo termine. La vendita di un’impresa in difficoltà viene considerata come un importante atto di ristrutturazione duratura. In generale, secondo il parere dell’Austria si può presupporre che un’impresa soggetta al controllo di un nuovo proprietario privato possa avere capacità di durare a lungo, assicurando in tale modo che l’impresa non necessiterà una seconda volta di aiuti statali (25). Anche se nel presente caso non c’è stata privatizzazione, l’intero passaggio della BAWAG-PSK al controllo di un esperto investitore privato è un passo essenziale per superare le difficoltà del passato e permettere un positivo sviluppo futuro. Inoltre, la vendita della banca ha permesso di fornire un contributo proprio estremamente elevato come previsto dagli orientamenti, con il quale verrà finanziata la ristrutturazione della BAWAG-PSK de facto al 100 %. Con la vendita della BAWAG-PSK è stato possibile garantire la sopravvivenza della banca, dato che i proprietari della BAWAG-PSK grazie alla riscossione del prezzo di acquisto sono stati in grado di onorare i loro impegni anche nei confronti della banca ripristinando il valore intrinseco dei crediti correnti della BAWAG-PSK. La vendita si è quindi rivelata come un elemento chiave della ristrutturazione della BAWAG-PSK. I costi ad essa collegati non verrebbero quindi finanziati dalla garanzia ma interamente dalla vendita della banca.

(97)

L’Austria ha comunicato alla Commissione che sono stati già avviati i seguenti disinvestimenti:

Tabella 5

Riepilogo dei disinvestimenti già avviati

Misura

Settore di attività

Data della realizzazione

Vendita della Bank Frick & Co.

Retail-Banking

19 luglio 2006

Vendita della Österreichische Nationalbank

Banca centrale

12 luglio 2006

Vendita Kinomax Sp.zo.o.

Servizi immobiliari

14 dicembre 2006

Vendita immobile a Vienna 1010 Wien

Servizi immobiliari

8 maggio 2006

Vendita HOBEX AG

Autorizzazione all’incasso

29 marzo 2007

Vendita della Funk International Austria GmbH

Broker assicurativo

1o gennaio 2007

Vendita di Cosmos Elektrohandel GmbH & Co KG o di COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs-GmbH

Commercio al dettaglio

14 settembre 2006

Voestalpine AG

Settore siderurgico

Dal 9 novembre 2006 al 13 aprile 2007

(98)

L’Austria ha trasmesso alla Commissione anche gli altri impegni assunti dalla BAWAG-PSK:

a)

LA BAWAG-PSK AG cederà i seguenti elementi dell’attivo a terzi indipendenti dal Gruppo BAWAG-PSK:

i)

vendita della partecipazione di oltre il 50 % nella P.S.K. Versicherung AG e nella BAWAG Versicherung Aktiengesellschaft con effetto sul bilancio entro il […] e concessione di un’opzione call per l’acquisto delle azioni residue;

ii)

stipula della cessione di immobili per un valore di circa […] Mio EUR con effetto sul bilancio entro il […];

iii)

vendita della partecipazione del […] % nella […] con effetti sul bilancio entro il […];

iv)

vendita della partecipazione del 42,56 % nella ATV Privat-TV Services AG con effetto sul bilancio entro il […];

v)

vendita di […] con effetti sul bilancio entro il […].

b)

Il Gruppo BAWAG-PSK riduce l’ammontare dei suoi prestiti alla Repubblica d’Austria da […] Mrd EUR a […] Mrd EUR per la fine dell’anno fiscale […] e mantiene questo limite massimo per un periodo di […], quindi fino al […]. Sono escluse da quanto elencato le obbligazioni esistenti di società del Gruppo BAWAG derivanti da tranche future di processi di acquisto già attivati.

c)

La BAWAG-PSK AG rinuncia per un periodo di […], a partire dal […], a partecipare a gare in cui la Repubblica federale d’Austria incarichi i cosiddetti Primary Dealers (operatori principali) di effettuare l’emissione di titoli di Stato.

d)

La BAWAG-PSK AG chiuderà […] filiali di Vienna entro il […].

e)

Fino al 31 dicembre 2010 alla BAWAG-PSK non verranno concessi aiuti diversi da quelli ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, dagli aiuti previsti nell’ambito di progetti di ricerca cofinanziati dall’Unione europea, dagli aiuti per la formazione generale o misure di risparmio energetico nell’ambito di regimi approvati.

(99)

L’Austria ha fornito dati dettagliati sul valore e sull’effetto di riduzione delle singole misure compensative. L’Austria ritiene che queste misure (compreso l'assalto agli sportelli cfr. considerando 103) avranno come risultato che il totale di bilancio del Gruppo sarà di […] % inferiore a quello dell’anno 2005.

(100)

L’Austria ha spiegato perché ulteriori riduzioni avrebbero rappresentato un rischio per la redditività della banca, facendo riferimento al fatto che il mercato bancario austriaco è già concentrato e dominato da quattro gruppi bancari Bank Austria Creditanstalt, ERSTE Bank/Sparkassengruppe, Raiffeisengruppe e BAWAG-PSK. Questi gruppi detengono nel settore dei clienti privati e delle aziende una quota complessiva di mercato del 90-100 %, mentre altri istituti avrebbero solo un ruolo subordinato, per cui il settore bancario austriaco avrebbe già caratteristiche simili ad un oligopolio. In caso di insolvenza della BAWAG-PSK è altamente probabile che le sue quote di mercato andrebbero ai tre maggiori concorrenti nel settore bancario, consolidando la loro già forte posizione sul mercato. Per i mercati dei servizi bancari ci sarebbero particolari parametri giuridici e istituzionali. Considerando le elevate barriere esistenti per accedere al mercato del settore dei clienti privati e anche aziendali, già una quota di mercato del 30 % potrebbe determinare una posizione dominante (26). L’insolvenza della BAWAG-PSK rappresenterebbe, quindi, un rischio perché i tre gruppi bancari austriaci potrebbero conseguire o rafforzare una posizione dominante sul mercato, facendo crescere notevolmente il pericolo che il mercato venga dominato da un oligopolio. Si creerebbe quindi una situazione in cui è necessario autorizzare aiuti di Stato per evitare la formazione o il consolidamento di un oligopolio che domina il mercato.

(101)

L’Austria ha dichiarato che la BAWAG-PSK dispone di quote di mercato modeste nel settore dei clienti privati e aziendali, che nel 2006 si sarebbero ulteriormente ridotte, come si evince dalle quote di mercato (27) dell’anno 2006.

Tabella 6

Prodotti per settore di attività

Quota di mercato 2005

Quota di mercato 2006

Depositi dei clienti nazionali

Clienti privati

12  %

[…]

Clienti aziendali

8  %

[…]

Crediti a clienti nazionali incl. crediti ipotecari

Clienti privati

6  %

[…]

Clienti aziendali

8  %

[…]

Le quote di mercato relative ai tre maggiori gruppi bancari si collocano in tutti questi settori oltre il 20 %.

(102)

L’Austria ha dichiarato che la perdita di quote di mercato dovuta all'assalto agli sportelli, il regolamento sulla destinazione dei pagamenti ai sensi dell’accordo di garanzia e il possibile effetto di misure compensative sul settore bancario austriaco assumono un’importanza fondamentale per la valutazione delle misure stesse.

(103)

In relazione alla perdita delle quote di mercato a seguito dell'assalto agli sportelli, l’Austria sosteneva che la posizione di mercato della banca si fosse notevolmente indebolita con la riduzione dei depositi a vista e a risparmio, perdendo tra la fine di settembre 2005 e giugno 2006 circa […] Mrd EUR. A causa dell’isteria di massa scatenata dai reportage pubblicati sui media, la BAWAG-PSK non avrebbe avuto nessuna possibilità di impedire il crollo del settore dei depositi a risparmio. L’aiuto non avrebbe quindi in alcun modo creato distorsioni della concorrenza a favore della BAWAG-PSK. Per l’Austria l'assalto agli sportelli che ha determinato per la BAWAG-PSK la perdita di quote di mercato, va considerato come misura compensativa.

(104)

L’Austria considerava che fosse particolarmente importante conseguire un elevato prezzo di vendita per garantire il successo della ristrutturazione e per la sopravvivenza della banca. Ogni eventuale riduzione del prezzo vendita al di sotto di […] Mrd EUR provocata dalle misure compensative avrebbe avuto un impatto diretto sulla banca. La riduzione del valore della BAWAG-PSK causata da misure compensative avrebbe ridotto le possibilità di ottenere il prezzo di vendita necessario per coprire l’indebitamento.

(105)

L’Austria ha affermato che le misure compensative avrebbero avuto, inoltre, conseguenze negative sulla struttura del mercato del settore bancario austriaco. La vendita delle filiali bancarie della BAWAG-PSK ad uno degli altri tre maggiori istituti di credito austriaci avrebbe rappresentato un forte motivo di preoccupazione nell'ambito della vigilanza sulle concentrazioni. La vendita di filiali ad un istituto di credito estero avrebbe implicato il rischio che i clienti della BAWAG-PSK (soprattutto i clienti privati e le imprese di medie dimensioni) passassero ad altre banche austriache, con una conseguente ulteriore riduzione del mercato bancario austriaco già fortemente concentrato. Secondo gli orientamenti, la Commissione in un caso del genere deve strutturare le misure compensative in modo tale da evitare questa situazione.

Aiuto limitato al minimo

(106)

L’Austria ha affermato che gli aiuti in oggetto sono limitati al minimo in quanto non si tratta di un apporto di capitale durevole, bensì di una garanzia condizionale a termine, necessaria per il mantenimento di una sufficiente solvibilità.

(107)

L’Austria ha chiarito che dalla sottoscrizione del contratto di vendita del 30 dicembre 2006 è certo che la BAWAG-PSK può conferire il contributo di sua competenza previsto nel piano di ristrutturazione. Il finanziamento della ristrutturazione viene garantito al 100 % dalla stessa BAWAG-PSK. Anche l’apporto di capitale di 600 Mio EUR deve essere considerato contributo proprio.

VI.   OSSERVAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

(108)

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione sull’avvio del procedimento, alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati.

VII.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

La BAWAG-PSK al momento della concessione dell’aiuto era un’impresa in difficoltà

(109)

Ai sensi del punto 9 degli orientamenti, un’impresa si considera in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio termine.

(110)

Nelle sue osservazioni in replica all’avvio del procedimento di verifica, l’Austria non ha contraddetto l’opinione della Commissione, secondo la quale la BAWAG-PSK era un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti.

(111)

Secondo la Commissione, senza garanzia la banca non sarebbe stata in grado di sostenere il continuo e massiccio ritiro dei depositi. Come indicato nel bilancio annuale 2005, i revisori non avrebbero potuto dare al bilancio della BAWAG-PSK l’attestazione di conformità illimitata che prevede il principio della continuità dell’impresa.

(112)

Di conseguenza, senza la garanzia la BAWAG-PSK avrebbe dovuto dichiarare insolvenza/fallimento nel giro di qualche settimana.

(113)

Inoltre, secondo l’opinione della Commissione, la ÖGB non sarebbe stata in grado senza questo supporto di superare le difficoltà in cui versavano le sue filiali. Questa opinione è confermata dal fatto che la BAWAG-PSK ha dovuto rettificare il valore dei crediti verso i proprietari per un importo di […] Mio EUR.

(114)

Da queste considerazioni si evince che al momento dell’assunzione di garanzia la BAWAG-PSK doveva considerarsi un’impresa in difficoltà in conformità al punto 9 degli orientamenti. Inoltre, le difficoltà della BAWAG-PSK sono chiaramente da attribuire alla banca stessa e la loro entità è tale da non poter essere risolte dal gruppo di appartenenza della banca. Né la ÖGB né la AVB sarebbero state in grado di ristrutturare la BAWAG-PSK senza l’intervento pubblico. Per questo motivo la BAWAG-PSK rientra nel caso di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione ai sensi del punto 13 degli orientamenti.

(115)

Gli investimenti attivati dalle banche private e dalle società di assicurazione nelle due SPV, finalizzati al consolidamento delle quote di capitale della BAWAG-PSK, sono stati fatti su presupposti diversi rispetto quelli della garanzia statale. Gli investitori privati si sono assunti un rischio notevolmente inferiore rispetto a quello dello Stato con la sua garanzia. L’Austria ha confermato che senza la garanzia statale a favore della BAWAG-PSK nessun investitore privato sarebbe stato disposto ad investire risorse che sarebbero state considerate capitale proprio. Gli investimenti dei privati non sono quindi in contraddizione con il fatto che la BAWAG-PSK si trovasse in difficoltà.

Sussistenza dell'aiuto di Stato

(116)

Per valutare se una misura rappresenta un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve verificare:

è finanziata dallo Stato, ovvero mediante risorse statali,

se determina un vantaggio economico,

se, favorendo in modo selettivo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza,

se incida sugli scambi tra Stati membri.

Utilizzo di risorse statali

(117)

Per essere considerati aiuto di Stato, i finanziamenti devono essere ascrivibili ai pubblici poteri e essere stati concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali.

(118)

Nel presente caso le due condizioni cumulative sono soddisfatte, trattandosi di una garanzia statale concessa in virtù di una legge federale.

Selettività

(119)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE vieta gli aiuti che favoriscono talune imprese o talune produzioni, cioè gli aiuti selettivi.

(120)

La garanzia favorisce esclusivamente la BAWAG-PSK. Quindi la misura va considerata come selettiva.

Effetti sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza

(121)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE vieta gli aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

(122)

La Commissione, nell’ambito della sua valutazione giuridica, non deve dimostrare che gli aiuti incidono effettivamente sugli scambi tra Stati membri e falsano effettivamente la concorrenza, ma soltanto stabilire se essi sono idonei a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza (28). Qualora l’aiuto di uno Stato membro consolidi la posizione di un’impresa nei confronti degli altri concorrenti negli scambi intracomunitari, si deve ritenere che la competitività degli altri concorrenti sia stata compromessa dall’aiuto statale.

(123)

La Commissione ricorda che il settore bancario è aperto da molti anni alla concorrenza. La concorrenza, che era stata già introdotta con il principio della libera circolazione dei capitali prevista dal trattato CE, è cresciuta grazie al continuo processo di liberalizzazione.

(124)

La BAWAG-PSK ha filiali o società controllate in diversi Stati membri, in particolare nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, Slovenia, Ungheria e a Malta. D’altra parte, in Austria operano anche banche di altri Stati membri, o direttamente tramite filiali o rappresentanze oppure indirettamente tramite il controllo di banche e di istituti di credito con sede in Austria.

(125)

Nel settore bancario, infine, si verificano scambi tra gli Stati membri. La garanzia consolida la posizione della BAWAG-PSK nei confronti di altre imprese bancarie, con le quali è in concorrenza negli scambi intracomunitari. La garanzia e quindi idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.

Sussistenza di un vantaggio economico

(126)

Un criterio per stabilire se si tratti di aiuto di Stato è che la misura determini un vantaggio per il beneficiario.

(127)

Ai sensi del punto 4.2 della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, una garanzia statale non costituisce un aiuto qualora ricorrano le seguenti 4 condizioni:

a)

il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie;

b)

il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;

c)

la garanzia è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, copre al massimo l’80 % del prestito (o di un’altra obbligazione pecuniaria) in essere e non è prorogabile;

d)

per la garanzia prestata viene pagato il prezzo di mercato.

(128)

Secondo la Commissione, nel presente caso non ci sono i presupposti di cui alla lettera a), dato che la BAWAG-PSK al momento dell’assunzione di garanzia era un’impresa in difficoltà.

(129)

Inoltre, nessun operatore di mercato avrebbe assunto una garanzia gravata di una commissione a carico della BAWAG-PSK dello 0,2 %. L’Austria ha confermato che una normale commissione di mercato sarebbe oscillata tra 32 EUR e 49 Mio EUR l’anno. Quindi non sussiste neanche il presupposto di cui alla lettera d).

(130)

Di conseguenza, la garanzia di Stato conferisce un vantaggio alla BAWAG-PSK.

Conclusioni

(131)

La Commissione è giunta alla conclusione che la garanzia statale per la BAWAG-PSK costituisce aiuto di Stato.

Illegalità dell’aiuto di Stato

(132)

L’aiuto è stato concesso dall’Austria l’8 maggio 2006 con effetto retroattivo dal 31 dicembre 2005, cioè prima della decisione della Commissione sulla sua compatibilità con il mercato comune.

Importo dell’aiuto

(133)

Per determinare l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia, la Commissione deve verificare se e a quali condizioni o con quali presupposti un investitore/garante che opera alle normali condizioni di mercato in circostanze simili si sarebbe fatto carico della garanzia.

(134)

Un investitore ipotetico agisce come un investitore avveduto (29), che vorrebbe massimizzare i suoi profitti, senza tuttavia assumersi grandi rischi in rapporto al rendimento (30).

(135)

«… Infine, il paragone tra il comportamento dell'investitore pubblico e privato deve essere fatto in considerazione dell’atteggiamento che avrebbe tenuto, all'atto della transazione di cui trattasi, un investitore privato, alla luce delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili» (31). Quanto verificatosi dopo l’emanazione della decisione sull’investimento non è, quindi, rilevante ai fini della determinazione dell’importo dell’aiuto contenuto nella garanzia (32).

Specificità della garanzia concessa dall’Austria

(136)

Per determinare l’elemento di aiuto in conformità al punto 3.1 della comunicazione, è necessario tenere conto delle caratteristiche particolari della garanzia.

(137)

Nel presente caso, la funzione della garanzia era quella di assicurare determinati crediti in sofferenza della BAWAG-PSK per un importo di 900 Mio EUR. Grazie alla garanzia, le voci in attivo hanno mantenuto il loro valore rendendo superflue le rettifiche di valore, che avrebbero provocato ulteriori perdite di 900 Mio EUR nell’esercizio 2005. In questo senso l’effetto e la natura della garanzia sono simili a quelli di un apporto di liquidità (33). In tal modo è stato possibile evitare che la percentuale di core capital della BAWAG-PSK scendesse al di sotto dei requisiti minimi.

(138)

La Commissione è giunta alla conclusione che la garanzia in questione non era paragonabile ad una garanzia a copertura di tutti gli impegni di una banca (34). Tali garanzie conferiscono ai creditori della banca il diritto di credito diretto. In caso di insolvenza il garante deve farsi carico dei debiti che non possono essere estinti con elementi dell’attivo della banca. Da un punto di vista economico siffatta garanzia riduce i costi di rifinanziamento della banca tramite emissione di titoli immobilizzati. La Commissione riconosce che, assicurando in caso di inadempimento il valore intrinseco di circa l'1,6 % dell’intero attivo della banca, la garanzia ha indirettamente un effetto limitato anche sulle obbligazioni pecuniarie, ma l’effetto generale della garanzia non può essere considerato comparabile. Non è possibile, quindi, trarre conclusioni pertinenti per il presente caso dalla garanzia concessa dalla Francia al CFF (35) a copertura di tutto il debito dell'ente.

(139)

In base alle condizioni stabilite nell’accordo di garanzia, è possibile fare ricorso alla garanzia, se la banca continua ad essere a rischio economico. La BAWAG-PSK conferma nel bilancio annuale 2006 quanto segue: «Il ricorso alla garanzia è ammesso anche nel caso in cui si rischi l’insolvenza della banca solo perchè la garanzia si estingue al 1o luglio 2007»; il «governo federale, tramite la proroga della garanzia può evitare il ricorso alla garanzia». Il garante può arrivare a perdere fino a 900 Mio EUR, senza conservare le azioni della banca, che gli permetterebbero di fruire di eventuali futuri rialzi.

Ipotesi in caso di vendita

(140)

Un importante presupposto per concedere la garanzia è l’impegno degli azionisti della BAWAG-PSK, preso con il governo federale, a trasferire a terzi tutte le azioni della BAWAG-PSK oppure della AVB.

(141)

L’impegno a vendere rappresenta il principale elemento di valutazione della garanzia statale.

(142)

Secondo l’opinione della Commissione, l’utilizzo della garanzia e, quindi, l’elemento di aiuto connesso con la garanzia dipende direttamente dall’investimento totale dell’acquirente potenziale, quindi dal prezzo di vendita e dalla disponibilità dell’acquirente ad immettere ulteriore capitale proprio. In questo contesto è opportuno ricordare che l’Austria scrive nel piano di ristrutturazione che la riuscita del risanamento e la sopravvivenza della banca dipendono in modo decisivo da un elevato prezzo di vendita. Ogni eventuale riduzione del prezzo vendita al di sotto di […] Mrd EUR, provocata dalle misure compensative, avrebbe avuto un impatto diretto sulla banca.

(143)

Senza apporto di ulteriori capitali propri o senza riduzioni a breve termine degli attivi di rischio, ogni eventuale riduzione dell’investimento per l’acquisto al di sotto di […] Mrd EUR, farebbe in proporzione aumentare il rischio di attivazione della garanzia.

(144)

La Commissione ha valutato la garanzia e le condizioni per il suo utilizzo, ed è giunta alla conclusione che al momento della concessione della garanzia, un finanziatore/garante privato avrebbe potuto ipotizzare tre scenari principali nell'ambito dell'analisi del rischio:

a)

Prima ipotesi: vendita della banca prima di giugno 2007 con un investimento totale per l’acquisto (prezzo di vendita + apporto di capitale) di oltre […] Mrd EUR, lasciando scadere la garanzia inutilizzata alla data di chiusura.

b)

Seconda ipotesi: vendita della banca prima di giugno 2007 con un investimento totale inferiore a […] Mrd EUR, utilizzando parzialmente o completamente la garanzia.

c)

Terza ipotesi: mancata vendita della BAWAG-PSK prima di giugno 2007. In questo caso la garanzia, anche se il suo importo complessivo si riduce progressivamente (grazie agli utili di esercizio della banca o alla riduzione degli attivi di rischio ecc.), deve essere prorogata per un periodo di tempo indeterminato. In caso contrario è altamente probabile che si faccia ricorso alla garanzia con elevate perdite per lo Stato.

(145)

In effetti l’Austria era dell’opinione che la BAWAG-PSK avrebbe potuto aumentare le riserve di capitale necessario con immissioni di liquidità di nuovi finanziatori (36) oppure con gli utili di diversi esercizi oppure predisporre un altro piano di ristrutturazione, meno ambizioso, con una previsione di core capital inferiore e che quindi lasciasse alla banca più spazio per l’ulteriore riduzione dell’importo totale della garanzia; tuttavia — secondo il parere della Commissione — al momento dell’assunzione della garanzia un finanziatore privato/garante non avrebbe preso in considerazione tali ipotesi, che pure non sono da escludere, dato che le alternative sarebbero state troppo ipotetiche. In particolare, in presenza di un piano di ristrutturazione meno ambizioso di quello su cui sono basate le ipotesi, un finanziatore privato sarebbe partito dal presupposto che l’Austria a luglio 2007 avrebbe necessariamente prorogato la garanzia. La Commissione non condivide il parere dell’Austria, che a luglio 2007 la proroga della garanzia non sarebbe stata sicura se la vendita della banca non fosse stata effettuata prima di questa data. Anzi, in mancanza di proroga, la garanzia sarebbe stata utilizzata quasi per l’intero importo, dato che la BAWAG-PSK non avrebbe ancora reperito i fondi per il mantenimento dei parametri previsti dai regolamenti in materia di vigilanza bancaria e sarebbe stata nuovamente esposta al rischio di insolvenza.

(146)

La Commissione ha esaminato le altre possibilità presentate dall’Austria per rispettare i requisiti di capitale proprio alla scadenza della garanzia annuale, in caso di mancata vendita della banca. La Commissione è giunta alla conclusione che tali ipotesi non devono essere escluse, ma che tuttavia non sarebbero state prese in considerazione da un finanziatore/garante privato al momento della assunzione di garanzia, poiché gli scenari alternativi, su cui si basano, sono ipotetici o incidono negativamente sul piano industriale della banca. A breve e a medio termine gli utili previsti non consentirebbero alla banca di migliorare notevolmente la dotazione di capitale proprio (37). La riduzione dei requisiti di capitale proprio, ottenuta diminuendo gli attivi di rischio, inciderebbe negativamente sulla futura redditività della banca (38), e il ricorso al capitale di terzi può essere considerato come una parziale vendita della banca (39).

(147)

Il caso ideale si avrebbe se la Commissione potesse attribuire ad ognuna delle tre ipotesi un grado di probabilità riferito al momento dell’assunzione di garanzia. Questo permetterebbe di determinare l’importo dell’aiuto. In base alle informazioni disponibili, la Commissione non è stata in grado di determinare tale grado di probabilità. Al momento dell’assunzione di garanzia, infatti, non era possibile prevedere come si sarebbe sviluppata la BAWAG-PSK.

(148)

L’Austria afferma che al momento della assunzione di garanzia, grazie all’attività della FMA, disponeva di sufficienti informazioni sulla situazione della BAWAG-PSK e che aveva valutato il grado di probabilità delle ipotesi. In conclusione sarebbe stata considerata realistica solo la prima ipotesi, anche se l’Austria ha omesso di inviare la relativa documentazione. Alla Commissione non sono stati forniti dati precisi per effettuare la valutazione della banca prima dell’assunzione di garanzia.

(149)

Il valore che la BAWAG-PSK aveva al momento della promulgazione della legge federale ad aprile/maggio 2006 può essere stabilito solo con un calcolo approssimativo:

a)

visti gli atti disponibili, un garante privato avrebbe potuto utilizzare per la valutazione un metodo di attualizzazione del flusso di cassa (metodo DCF). Tuttavia il risultato di tale approccio, basato su cifre proiettate su un periodo di durata opportuna, è un valore finale che rappresenta una percentuale molto elevata del valore complessivo. Un esempio: a partire dal ricavo netto, riportato nel piano industriale presentato dall’Austria a settembre 2006 (tanto per citare un esempio delle informazioni a disposizione di un garante privato ad aprile/maggio 2006), il risultato del calcolo DCF è un valore di […] Mrd EUR (40) e quindi il valore finale è l’85 % di questo importo. Il suddetto metodo dipende in maniera eccessiva dal valore finale e, quindi, secondo la Commissione nel presente caso non permetterebbe di giungere a conclusioni affidabili.

b)

Considerando il prezzo di vendita per la BAWAG-PSK di […] Mrd EUR (non noto nella primavera 2006) e il capitale proprio al 31 dicembre 2005 di 1,7 Mrd EUR, dai calcoli risulta che il valore dell’operazione (portafoglio clienti e rete delle filiali) sia di circa […] Mrd EUR. Sommando il capitale proprio al 31 dicembre 2005 e il valore dell’impresa, e sottraendo l’apporto di capitale fornito dai nuovi proprietari pari a […] Mio EUR e il pagamento Refco pari a […] Mio EUR legato al prezzo di vendita, si ha nella primavera 2006 una stima della BAWAG-PSK per un valore pari a circa […] Mrd EUR (41).

(150)

La Commissione deve considerare inoltre che ad aprile/maggio 2006, quando cioè avrebbe dovuto agire il garante privato, i tempi disponibili erano estremamente limitati. C’erano a disposizione solo alcune settimane per analizzare in modo esatto la situazione finanziaria della banca e per presentare un’offerta. L'assalto agli sportelli in corso alla BAWAG-PSK rappresentava un grande pericolo per la sua solvibilità. La prosecuzione, anche solo per poco tempo, di un tale andamento avrebbe impedito alla banca di sopravvivere. La scarsità di tempo disponibile e la necessità di una garanzia di importo elevato avrebbero reso difficile o impossibile la presentazione di offerte da parte di operatori privati.

(151)

Inoltre c’erano anche altri fattori di insicurezza, per es. in relazione al caso Refco negli USA, e un garante privato avrebbe dovuto valutare se il suo intervento — rispetto alla garanzia statale — sarebbe stato sufficiente per porre fine all'assalto agli sportelli.

(152)

Dalle circostanze precedentemente descritte, la Commissione conclude quanto segue:

a)

la mancanza di informazioni sul momento e sul prezzo della vendita della BAWAG-PSK rappresentavano per un garante operante sul mercato due fattori di rischio elevato;

b)

la mancanza di tempo rendeva particolarmente difficile per gli operatori presentare un’offerta;

c)

il valore intrinseco della banca non era così basso da escludere completamente l’assunzione di garanzia per un importo complessivo di 900 Mio EUR da parte di un privato, nonostante si dovesse prevedere il pagamento di una elevata commissione.

(153)

Secondo l’opinione della Commissione, era più probabile che un finanziatore privato fornisse un apporto di capitali per acquisire le azioni necessarie per prendere parte alle decisioni che garantissero la ristrutturazione. La Commissione e l’Austria concordano, tuttavia, sul fatto che nessun finanziatore privato sarebbe stato disposto a immettere finanziamenti che sarebbero stati considerati come capitale proprio (42).

(154)

Un finanziatore privato, inoltre, non avrebbe ritenuto che la garanzia fosse uno strumento veramente adeguato, in quanto l'elevata commissione richiesta avrebbe peggiorato le prospettive degli utili e quindi avuto effetti contrari rispetto alla garanzia. La garanzia rispecchia, piuttosto, l’interesse dell’Austria che voleva soprattutto ripristinare la fiducia degli investitori e dei partner nella stabilità della banca e nel mercato finanziario austriaco. L’Austria in qualità di garante dispone, inoltre, di ampie capacità e di condizioni favorevoli (Rating AAA).

(155)

Quindi, secondo la Commissione, l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia statale può essere indicato solo come range di valori. Il valore massimo del range è di 898 Mio EUR, cioè l’importo nominale della garanzia meno la commissione dello 0,2 % pagata dalla banca. La definizione del limite minimo è molto più complessa; secondo l’opinione della Commissione potrebbe essere almeno i 2/3 dell’importo nominale della garanzia.

Le analisi presentate dall’Austria

(156)

La Commissione ha verificato le analisi presentate dall’Austria sull’elemento di aiuto implicito nella garanzia ed ha maturato l’opinione che queste analisi sono insufficienti per diverse ragioni.

(157)

Secondo l’opinione della Commissione, l’indice FSR della BAWAG-PSK e la corrispondente probabilità di inadempimento, non rispecchiano il rischio assunto dal garante nelle tre ipotesi presentate. L’indice FSR di Moody’s rimane sostanzialmente invariato nelle tre ipotesi, dato che la garanzia di 900 Mio EUR, dal punto di vista di un investitore, è da considerarsi come un’immissione di capitale di pari importo. Nella prima ipotesi, l’aumento di capitale viene effettuato esclusivamente dal futuro proprietario della banca. Nella seconda ipotesi, il futuro proprietario della banca effettua l’aumento di capitale solo parzialmente, mentre l’importo residuo viene assicurato dalla garanzia. Nella terza ipotesi, la garanzia (anche se con valore decrescente) rimane valida fino all’apporto adeguato di capitale o fino al reperimento dei necessari finanziamenti da parte della banca. Il rischio del garante dipende però fortemente dal grado di probabilità delle singole ipotesi, dato che il periodo di validità della garanzia e l’importo utilizzato variano fortemente in funzione del momento della vendita della BAWAG-PSK e del prezzo spuntato.

(158)

Per valutare in base all’indice FSR il rischio di dover fruire della garanzia, l’Austria ha considerato solo l’ipotesi in cui la vendita fosse stata conclusa entro il 1o luglio 2007 e in cui l’acquirente avesse fatto un investimento complessivo di almeno […] Mrd EUR. In questa ipotesi la garanzia verrebbe utilizzata solo in caso di inadempimento della BAWAG-PSK prima della sua vendita. La Commissione sostiene invece che al momento dell’assunzione di garanzia non era possibile prevedere l'andamento futuro della BAWAG-PSK e che si sarebbero dovute valutare tutte le ipotesi descritte nella valutazione del rischio.

(159)

Di conseguenza, secondo la Commissione l’indice FSR e il relativo rischio di inadempimento non sono indicatori adeguati per determinare l’importo dell’aiuto di Stato contenuto nella garanzia.

(160)

La Commissione considera non rilevante l’esame di plausibilità intrapreso dall’Austria. Secondo la BWG, un credito non deve essere considerato come capitale proprio e non impedirebbe la riduzione della quota capitale al di sotto dei requisiti di finanziamenti propri previsti per legge.

(161)

La Commissione ritiene inoltre che l’Austria abbia applicato un metodo inadeguato per valutare la garanzia determinando il vantaggio teorico del rifinanziamento per la BAWAG-PSK. Il già citato «asset swap spread» si basa su rating che tengono conto del possibile sostegno dello Stato e, quindi, non rispecchia la stabilità intrinseca della BAWAG-PSK.

(162)

La Commissione dichiara, inoltre, di aver verificato nel caso BGB in modo approfondito la probabilità che si verifichino i rischi coperti dalla garanzia. Alcuni dei rischi presi in considerazione si configuravano come altamente improbabili, per cui la Commissione, partendo dallo scenario adeguato al presente caso (valore economico), è giunta alla conclusione che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia in oggetto è inferiore al valore nominale della stessa. Nel caso CWP, l’impresa, grazie alle garanzie citate dall’Austria, riusciva ad ottenere crediti a condizioni finanziarie più favorevoli di quelle di mercato. Tali circostanze non sussistono nel presente caso. Dopo l’analisi della particolare situazione del caso CWP, la Commissione era tuttavia giunta alla conclusione che il prezzo di mercato della garanzia in questione corrispondeva al tasso di interesse di riferimento + 400 punti base. Nel caso della BAWAG-PSK, la Commissione ha eseguito anche un esame approfondito di tutti gli aspetti dei tre possibili scenari per determinare il valore dell’aiuto di Stato contenuto della garanzia statale.

(163)

Pertanto, la Commissione non ritiene di aver applicato nel presente caso una metodologia diversa rispetto ai casi indicati dall’Austria.

Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune

Articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

(164)

Secondo la Commissione, l’Austria non ha chiarito in che modo l’insolvenza/il fallimento della BAWAG-PSK avrebbe avuto ripercussioni sistemiche sul mercato finanziario austriaco e, in senso più ampio, sull’intera economia austriaca.

(165)

L’Austria ha ammesso che è difficilmente possibile effettuare una stima quantitativa delle eventuali conseguenze dell’insolvenza della banca sull’economia nazionale.

(166)

In questo contesto, secondo l’opinione della Commissione, si può supporre che almeno il 95 % dei conti dei clienti avesse un deposito inferiore a 20 000 EUR e che quindi in caso di insolvenza della BAWAG-PSK sarebbero stati coperti tramite l’assicurazione dei depositi prevista per legge. Il fatto che in caso di insolvenza potessero essere coinvolte anche altre banche per garantire i depositi, non è di per sé una sufficiente dimostrazione che tutti gli operatori del settore bancario austriaco sarebbero stati a rischio.

(167)

A giugno 2006, la OeNB dichiarava che il sistema bancario austriaco aveva registrato un andamento positivo nel corso dell’anno 2005 nonostante i problemi della BAWAG-PSK e della Hypo Alpe-Adria Bank. Anche i test di stress avevano evidenziato la grande resistenza allo stress del sistema bancario. In generale il sistema bancario austriaco era considerato in buona salute.

(168)

La Commissione ha sempre applicato l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), in modo molto restrittivo. L’ultimo caso di applicazione dell’articolo 87 risale agli anni ‘80, quando l’economia nazionale greca, dopo l’ingresso nell’UE, lottava contro seri squilibri e la stessa Comunità aveva approvato misure eccezionali specifiche per la soluzione dei problemi (43).

(169)

La Commissione sostiene fondamentalmente che gli aiuti rivolti ad un solo beneficiario non sono idonei a risolvere le situazioni cui fa riferimento la seconda parte dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Nel caso Crédit Lyonnais (44), in cui gli aiuti avevano un valore di circa 20 Mrd EUR (45), secondo la Commissione non si trattava di «un aiuto destinato a porre rimedio a gravi perturbazioni dell'economia, in quanto esso [era] inteso a porre rimedio alle difficoltà di un solo beneficiario, il Crédit Lyonnais, e non alle difficoltà di tutti gli operatori del settore». L’aiuto, di conseguenza, non è stato concesso ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, bensì dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), come aiuto alla ristrutturazione, compatibile con il mercato comune.

(170)

Per tali motivi la Commissione non considera applicabile alla fattispecie l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

Aiuto per il salvataggio

(171)

In base al punto 15 degli orientamenti, l’aiuto al salvataggio è, per sua stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile, che deve consentire di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. A sensi dello stesso punto 15, la durata di un tale aiuto non deve superare i sei mesi.

(172)

La garanzia è stata concessa il 6 giugno 2006 (e in linea di principio fino alla vendita della BAWAG-PSK, o al luglio 2007). La sua durata supera il periodo massimo di sei mesi stabilito negli orientamenti. Inoltre, è entrata in vigore realmente e con effetto retroattivo il 31 dicembre 2005.

(173)

Pertanto, ai sensi degli orientamenti la garanzia non può essere considerata aiuto per il salvataggio compatibile con il mercato comune.

Aiuto per la ristrutturazione

(174)

Gli orientamenti contengono dei criteri che devono essere rispettati affinché possa essere autorizzato un aiuto per la ristrutturazione:

a)

per ripristinare la redditività a lungo termine deve essere presente un piano di ristrutturazione da realizzare per intero;

b)

l’aiuto deve essere limitato al minimo;

c)

devono essere evitate indebite distorsioni della concorrenza.

Ripristino della redditività a lungo termine (punti 34-37 degli orientamenti)

(175)

Per la Commissione è di fondamentale importanza che la BAWAG-PSK, per risolvere le difficoltà emerse e assicurare un positivo andamento economico, passi interamente sotto il controllo di un finanziatore privato. Infatti, come l’Austria fa notare, si può supporre che un’impresa passata sotto il controllo di un nuovo proprietario privato abbia migliori prospettive di redditività a lungo termine e che in questo modo si garantisca che non siano necessari ulteriori aiuti di Stato. La vendita si rivela come un elemento chiave della ristrutturazione della BAWAG-PSK.

(176)

A gennaio 2007 è stato trasmesso alla Commissione un piano di ristrutturazione aggiornato dalla BAWAG-PSK. Secondo la Commissione, le modifiche (rispetto al piano originario) delle ipotesi e dei presupposti sono importanti ai fini della precisa rappresentazione della situazione economica aggiornata; i principali parametri finanziari sono considerati dalla Commissione realistici e conseguibili.

(177)

La Commissione ritiene che le prognosi di mercato su cui è basato il piano siano adeguate e che la rendita di capitale prevista sia sufficientemente elevata, affinché la BAWAG-PSK possa mantenere con le proprie forze una posizione concorrenziale sul mercato finanziario austriaco e internazionale.

(178)

Come mostra la descrizione dettagliata dei fatti che hanno causato le difficoltà della banca, un migliore monitoraggio del rischio è di importanza decisiva per impedire che si ripetano i gravi errori del passato. Questo tema è stato affrontato complessivamente nel 2006 dalla nuova direzione della banca, in particolare con tre misure principali:

a)

introduzione di un codice di corporate governance e di un nuovo regolamento per il consiglio d’amministrazione;

b)

modifiche nel sistema di controllo del rischio e nomina di un responsabile per i rischi;

c)

miglioramento, dal punto di vista della prevenzione dei rischi, delle procedure di fatturazione finalizzate alla riscossione delle stesse (46).

(179)

La Commissione ritiene che tali misure siano adeguate.

(180)

Secondo la Commissione, nel piano di ristrutturazione sono stati sufficientemente considerati i rischi specifici descritti nella decisione sull’avvio del procedimento riferiti al caso Refco, al rischio di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie degli azionisti della BAWAG-PSK verso i creditori statunitensi e alle clausole del tasso di interesse variabile.

(181)

Per il 2006 è stato già registrato un modesto utile di bilancio di 0,2 Mio EUR, e l’utile d’esercizio con […] Mio EUR era già superiore a quello previsto dal piano di ristrutturazione. Queste cifre dimostrano che l’andamento della banca corrisponde a quanto previsto nel piano di ristrutturazione.

(182)

La Commissione ha verificato e valutato come adeguata anche l’analisi di sensitività presentata dall’Austria, che contiene un’ipotesi pessimistica e una ottimistica. Da un lato, nell’ipotesi pessimistica, con un risultato delle attività economiche ordinarie pari a […] Mio EUR nell’anno 2011, si ha un valore che garantisce la durata a lungo termine della banca. Dall’altro, la redditività della BAWAG-PSK prevista nello scenario ottimistico, presupponendo un risultato delle attività economiche ordinarie pari a […] Mio EUR nell’anno 2011, si mantiene a livello della redditività dei concorrenti.

(183)

L’Austria ha confermato che il consorzio realizzerà il piano di ristrutturazione aggiornato della BAWAG-PSK e lo ha approvato per intero.

(184)

Se l’elemento di aiuto della garanzia dipende direttamente dall’investimento totale dell’acquirente potenziale, la Commissione ritiene che il successo della ristrutturazione della banca dipenda decisamente dall'aumento di capitale realizzato dai nuovi proprietari (47). Gli investimenti totali del consorzio non servono soltanto ad evitare l’utilizzo della garanzia, bensì creano anche un’adeguata dotazione di capitale che funge da base per la realizzazione del piano di ristrutturazione.

(185)

La Commissione prende atto che il piano di ristrutturazione, che comprende un piano dettagliato per un ulteriore sviluppo della banca fino al 2011, deve essere realizzato nelle sue linee principali nel periodo […].

(186)

In sintesi si può affermare che il miglioramento della redditività della BAWAG-PSK risulta soprattutto da misure interne e che le preoccupazioni espresse nell'ambito della decisione sull’avvio del procedimento siano state tutte eliminate. La Commissione è convinta che il piano di ristrutturazione permetterà alla BAWAG-PSK di ripristinare la redditività a lungo termine.

(187)

Conformemente ai punti 44 e 50 degli orientamenti, la Commissione deve essere aggiornata sui progressi nella realizzazione del piano.

Aiuto limitato al minimo (punti 43-45 degli orientamenti)

(188)

Per grandi imprese come la BAWAG-PSK, il contributo proprio da parte dell’impresa dovrebbe raggiungere di regola secondo gli orientamenti il 50 % dei costi di ristrutturazione.

(189)

I costi di ristrutturazione ammontano almeno a […] Mrd EUR. Essi non vengono finanziati direttamente dalla garanzia statale, bensì al 100 % dalla banca e dai suoi proprietari. Anche i disinvestimenti contribuiscono al finanziamento del programma di ristrutturazione.

(190)

Anche qualora la Commissione considerasse l’importo complessivo della garanzia come aiuto per il finanziamento dei costi di ristrutturazione, il contributo proprio della BAWAG-PSK sarebbe comunque superiore al 50 %.

(191)

Secondo la Commissione, attraverso la forma e l’entità dell’aiuto in questo caso si tratta di una garanzia statale per crediti in sofferenza, che permette di rispettare le prescrizioni in materia di vigilanza si evita di dotare la BAWAG-PSK di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato e senza alcun rapporto con il piano di ristrutturazione. Inoltre, il limite massimo di 898 Mio EUR dell’elemento di aiuto rappresenta solo l’1,6 % del totale di bilancio della banca; si tratta in questo caso di una percentuale molto ridotta rispetto a quella di altri casi, in cui la Commissione ha adottato una decisione positiva (48).

(192)

Nel caso in esame non sono stati concessi aiuti per il salvataggio.

(193)

In base a quanto precedentemente esposto, la Commissione è del parere che l’aiuto è limitato al minimo strettamente necessario per il ripristino della redditività a lungo termine e stabilisce che il contributo proprio del beneficiario è conforme agli orientamenti.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza (punti 38-42 degli orientamenti)

(194)

Secondo gli orientamenti, devono essere adottate misure per minimizzare al massimo gli effetti negativi dell’aiuto sui concorrenti. Tra le misure possibili si citano la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità, la limitazione della presenza sul mercato o la riduzione delle barriere per l’accesso ai mercati interessati. Le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, al peso relativo dell’impresa sui mercati in cui opera.

(195)

Gli impegni assunti dalla BAWAG-PSK e trasmessi dall’Austria alla Commissione sono parte integrante del processo di ristrutturazione. In particolare i disinvestimenti già effettuati o in via di realizzazione forniscono un contributo al finanziamento dei costi di ristrutturazione ed eliminano le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza.

(196)

Diverse misure incidono sulle attività principali della banca.

(197)

Per quanto riguarda l'attività di credito al settore pubblico, in cui la BAWAG-PSK deteneva una quota di mercato del […] % (25 % nell’anno 2005), la banca riduce l’ammontare dei suoi prestiti allo Stato (Repubblica d’Austria) per la fine […] di […] ([…] Mrd EUR) portandoli ad un massimo di […] Mrd EUR. Questo limite massimo di […] Mrd EUR non viene superato fino al […] (49).

(198)

Inoltre, la banca, che è un importante «Primary dealer» di titoli di Stato emessi dall’Austria, rinuncia a partecipare a gare per il periodo di […] a partire da […] fino a […]. Questa disposizione impedisce alla BAWAG-PSK di partecipare a gare il cui valore stimato complessivo sia di circa […] Mrd EUR.

(199)

Queste misure potrebbero danneggiare la reputazione della banca presso i clienti del settore pubblico e quindi rallentare il futuro sviluppo di questo settore di affari. Per quanto riguarda i titoli di Stato, la misura restringe, inoltre, la gamma di prodotti di investimento che la banca può offrire, in particolare, ai clienti privati.

(200)

Le due misure descritte riguardano mercati sui quali la banca dopo la ristrutturazione assumerà una posizione importante e vanno oltre la misura necessaria per il ripristino della redditività.

(201)

La Commissione rammenta, inoltre, che la BAWAG-PSK avrebbe dovuto vendere le azioni della OeNB come presupposto per ottenere la garanzia statale. Questa partecipazione era molto importante per la banca. Inoltre, rispettivamente a luglio 2006 e a marzo 2007 sono state vendute azioni della Bank Frick & Co. AG e della hobex AG. Con la vendita della partecipazione nella hobex AG, attiva nel settore delle autorizzazioni all’incasso, la BAWAG-PSK si è ritirata da un importante settore in cui sono presenti le maggiori banche austriache.

(202)

L’Austria preferisce non considerare la chiusura di tre filiali a Vienna come una efficace misura compensativa. Anche secondo la Commissione, nella fattispecie la chiusura di tre filiali a Vienna non può essere considerata come una misura compensativa efficace, poiché non è stato dimostrato che le filiali in questione non fossero attività in perdita la cui chiusura sarebbe stata in ogni caso necessaria per permettere il ripristino della redditività.

(203)

Nel settore assicurativo, affine al core business dell’impresa, la BAWAG-PSK cederà a breve una partecipazione di oltre il 50 % nella P.S.K. Versicherung AG e nella BAWAG-Versicherung AG e concederà all’acquirente una call option sulle quote restanti. Il valore in contanti corrispondente ammonta a […] Mrd EUR. A gennaio 2007 è stata inoltre venduta la società di brokeraggio assicurativo Funk International Austria GmbH.

(204)

La banca si è inoltre impegnata a cedere le principali partecipazioni non inerenti al core business d’impresa (in particolare le partecipazioni in Cosmos Elektrohandels GmbH & Co KG, COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs GmbH, […], nonché la partecipazione al 42 % in ATV Privat-TV Services AG). In questo modo la BAWAG-PSK si concentra di nuovo sul proprio campo di attività principale.

(205)

Affinché il processo di vendita proceda senza ostacoli e si possa concludere la ristrutturazione in corso, la Commissione accetta che (50) la vendita della […] avvenga solo entro il […] e che la partecipazione al 42 % in ATV Privat-TV Services AG venga ceduta solo entro il […].

(206)

Nell’anno 2006 sono stati venduti per […] Mio EUR diversi immobili. Prima della fine del 2008 devono essere venduti altri immobili con un valore di bilancio di circa […] Mio EUR. Inoltre, nel 2007 devono essere vendute le partecipazioni industriali nella Voestalpine e […].

(207)

In aggiunta, i depositi a vista dei clienti nazionali ed esteri della BAWAG-PSK sono diminuiti dalla fine di settembre 2005 a giugno 2006 di oltre 560 Mio EUR (la quota di mercato è scesa di […] % passando a […] %). I depositi a risparmio si sono ridotti nello stesso periodo di 4 Mrd EUR (la quota di mercato è scesa di quasi […] % passando a […] %). Anche se tale perdita di depositi dei clienti non può essere completamente paragonata ad una misura compensativa ai sensi degli orientamenti, essa ha però avuto ripercussioni negative sulla principale fonte di rifinanziamento della banca. Secondo la Commissione, l'assalto agli sportelli deve essere considerato nel contesto della valutazione complessiva di eventuali distorsioni indebite della concorrenza come una circostanza attenuante.

(208)

Dopo l’assunzione della garanzia statale, il totale di bilancio della BAWAG-PSK al 31 dicembre 2006 era sceso rispetto al 31 dicembre 2005 dell'11 % (6 Mrd EUR) (51) e rispetto al 30 giugno 2006 del 9,3 % (5 Mrd EUR). Ulteriori misure, in particolare la riduzione dei prestiti federali di […] Mrd EUR, avranno effetto a partire dal […] e potrebbero corrispondere ad un’ulteriore riduzione del totale di bilancio del […] % (rispetto al 2005).

(209)

Conformemente agli orientamenti, in casi eccezionali gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione possono essere giustificati, ad esempio perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di oligopolio. La scomparsa della BAWAG-PSK in caso di insolvenza avrebbe probabilmente soprattutto consolidato i maggiori concorrenti della banca su un mercato già caratterizzato da forti concentrazioni (52), sul quale Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank/Sparkassengruppe e Raiffeisengruppe detengono congiuntamente in Austria oltre l’80 % delle quote di mercato nel settore del retail banking.

(210)

In conclusione, la Commissione ritiene che le misure compensative siano proporzionali agli effetti distorsivi dell’aiuto concesso alla BAWAG-PSK, tenendo conto del range stabilito per l’elemento di aiuto implicito nella garanzia.

(211)

Per quanto attiene l’obbligo di vendita imposto alla ÖGB dall’Austria non si tratterebbe — secondo la Commissione — di una compensazione per la distorsione della concorrenza, dato che il beneficiario diretto è la BAWAG-PSK e non la ÖGB. La vendita della banca al consorzio viene però considerata come un elemento favorevole al processo di ristrutturazione (cfr. supra).

(212)

Il fatto che i concorrenti della BAWAG-PSK abbiano fondato le SPV per assicurare il capitale della banca non significa che la garanzia statale non avrebbe dato luogo a notevoli distorsioni della concorrenza. In questo contesto è significativo che le SPV siano state create solo dopo l’assunzione di garanzia per la BAWAG-PSK.

(213)

La Commissione deve essere tenuta al corrente dei progressi compiuti nell'applicazione delle suddette misure compensative.

(214)

Le scadenze per la realizzazione delle misure compensative possono essere prorogate dalla Commissione, qualora l’Austria dimostri che sono subentrate circostanze imprevedibili. In casi eccezionali, adeguatamente motivati dall’Austria, la Commissione, su richiesta, può modificare alcuni obblighi e condizioni e/o sostituirli con altre misure di pari valore.

Condizioni specifiche applicabili all’autorizzazione di un aiuto (punto 46 degli orientamenti)

(215)

Oltre alle misure per prevenire indebite distorsioni della concorrenza, la Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse.

(216)

In questo contesto la Commissione intende garantire che non venga concesso nessun altro aiuto che influenzerebbe la proporzionalità della misura di aiuto, su cui si basa la presente decisione. La Commissione, pur avendo preso atto degli impegni assunti dalla BAWAG-PSK e trasmessi dall’Austria relativi alla concessione di ulteriori aiuti di Stato fino alla fine del 2010, fa notare che in ogni caso sussiste un divieto generale circa gli aiuti alla ristrutturazione in favore del gruppo BAWAG-PSK per un periodo di dieci anni, ai sensi della sezione 3.3 degli orientamenti. L’impegno preso è, secondo la Commissione, adeguato e necessario ai sensi del punto 46, lettera c), degli orientamenti. Il divieto generale non riguarda gli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione, alla luce degli obiettivi perseguiti, può accettare che alla BAWAG-PSK vengano concessi aiuti nell’ambito di progetti di ricerca cofinanziati dall’Unione europea, aiuti per la formazione generale (53) nel quadro di regimi autorizzati e aiuti per misure di risparmio energetico (54) nell’ambito di regimi approvati, dato che tali aiuti non avrebbero dirette ripercussioni sulla proporzionalità dell’elemento di aiuto della garanzia.

(217)

Inoltre, secondo la Commissione gli impegni citati ai precedenti considerando (197) e (198) soddisfano i requisiti di cui al punto 46, lettere a) e b) degli orientamenti.

VIII.   CONCLUSIONE

(218)

La Commissione constata che l’Austria ha illegalmente dato esecuzione all'aiuto sotto forma di assunzione di garanzia per un importo di 900 Mio EUR in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, l’aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato comune, se vengono rispettate le condizioni stabilite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato sotto forma di garanzia statale per un importo complessivo di 900 Mio EUR al quale l’Austria ha dato esecuzione in favore della ristrutturazione della BAWAG-PSK è compatibile con il mercato comune alle condizioni enunciate dall’articolo 2.

Articolo 2

1.   L’Austria assicura che il piano di ristrutturazione della BAWAG-PSK trasmesso il 3 gennaio 2007 alla Commissione viene realizzato integralmente.

2.   L’Austria assicura che verranno vendute a terzi indipendenti dal Gruppo BAWAG-PSK le seguenti partecipazioni:

a)

cessione della partecipazione di oltre il 50 % nella P.S.K. Versicherung AG e nella BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft con effetto sul bilancio entro il […] e concessione di un’opzione Call per l’acquirente sulle quote residue;

b)

stipula della cessione di immobili per un valore di circa […] Mio EUR con effetto sul bilancio entro il […];

c)

vendita della partecipazione del […] % nella […] con effetto sul bilancio entro il […];

d)

vendita della partecipazione del 42,56 % nella ATV Privat-TV Services AG con effetto sul bilancio entro il […];

e)

vendita di […] con effetto sul bilancio entro il […].

3.   L’Austria assicura che l’ammontare del prestito della BAWAG-PSK all’Austria è ridotto per la fine dell’anno di esercizio 2007 ad un massimo di […] Mrd EUR. Tale importo non viene superato fino al […]. Sono escluse le obbligazioni pecuniarie esistenti di società del Gruppo BAWAG derivanti da tranche future di gare già attivate.

4.   Per un periodo di […], a partire dal […], la BAWAG-PSK non deve essere selezionata come emittente di titoli di Stato.

5.   Fino al 31 dicembre 2010 alla BAWAG-PSK non verranno concessi aiuti diversi dagli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, dagli aiuti nell’ambito di progetti di ricerca cofinanziati dall’Unione europea, dagli aiuti per la formazione generale nel quadro di regimi autorizzati o dagli aiuti per misure di risparmio energetico nell’ambito di regimi approvati. Nei prossimi 10 anni non verranno autorizzati aiuti alla ristrutturazione.

6.   Per monitorare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, l’Austria presenta fino al 2010 relazioni periodiche sui progressi della ristrutturazione della BAWAG-PSK. La prima relazione annuale è presentata nel gennaio 2009. Le relazioni successive riferite agli anni 2009 o 2010 sono presentate rispettivamente alla fine di marzo 2010 o 2011.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l’Austria comunica alla Commissione le misure prese per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(2)   GU C 232 del 30.12.2006, pag. 11.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  La ÖGB deteneva direttamente il 51 % delle quote societarie e indirettamente, tramite la sua fondazione privata Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung (ÖGSP), il 49 % delle quote. La ÖGSP è stata fondata dalla ÖGB.

(*1)  Segreto d’affari.

(5)  La parte del leone era costituita da due crediti non assicurati, concessi alla AVB sotto forma di crediti sullo scoperto pari ad un totale di 1,531 Mrd EUR e due crediti per la ÖGSP, sempre sullo scoperto, per un totale di […] Mio EUR.

(6)  Totale del prezzo di vendita e dell’apporto di capitale necessario alla BAWAG-PSK.

(7)  Le due società assicurative BAWAG Versicherung AG e la PSK Versicherung AG detengono, inoltre, una quota del […] % sul mercato austriaco delle assicurazioni sulla vita.

(8)  Il consorzio è costituito da Cerberus European Investments, dalle poste austriache, da Generali Holding Vienna AG, dalla società per l’amministrazione e i servizi Wüstenrot Verwaltung- and Dienstleistungen GmbH e da altri istituti finanziari e privati.

(9)  La Refco era allora la maggiore società di commercializzazione di operazioni a termine e di materie prime degli USA.

(10)  […].

(11)  Nell’allegato alla relazione di audit, BGBI. II n. 305/2005, parte IV Z 14 lettere c) e d).

(12)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994 nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna/Commissione, Racc. 1994, I-4103.

(13)   GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(14)  Il rating della BAWAG-PSK valutato da Moody’s è peggiorato passando per tutti i depositi e crediti a breve e lungo termine da A2 a A3, mentre il financial strength rating è passato a E +.

(15)   GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

(16)  Con l’indice FSR Moody’s valuta la sicurezza intrinseca e la solvibilità della banca, non tenendo conto di diversi rischi esterni e di elementi di supporto del credito, che vengono invece rilevati nel Bank Deposit Ratings sempre di Moody’s.

(17)  Decisione della Commissione, del 23 giugno 1999, C(1999) 2035, Crédit Foncier de France, (GU L 34 del 3.2.2001, pag. 36), paragrafo 49.

(18)  Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, C(2004) 327, Bankgesellschaft Berlin, (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), paragrafo 27, quarto trattino.

(19)  Decisione della Commissione, del 2 marzo 2005, C(2005) 427, Chemische Werke Piesteritz, (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 19), paragrafo 107.

(20)  900 Mio EUR × 5,47 % = 49,1 Mio EUR.

(21)  49,1 Mio EUR – (900 × 0,2 %) = 47,3 Mio EUR.

(22)  Cfr. Moody’s Investor Service, Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers: 2000.

(23)  Partendo da un coefficiente di solvibilità standard dell’8 %.

(24)  Considerando modifiche degli Swap Spreads prima e dopo la concessione della garanzia statale.

(25)  Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1994, relativa ad un aiuto statale non notificato erogato dalla Francia al Gruppo Bull nella forma di un aumento di capitale (GU L 386 del 31.12.2004, pag. 1), paragrafo 10; decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, recante autorizzazione sub condicione dell’aiuto accordato dalla Francia alla banca Crédit Lyonnais (GU L 308 del 21.12.1995, pag. 92), paragrafo 116; decisione della Commissione, del 21 giugno 1995, relativa agli aiuti concessi dall’Italia alla società Enichem Agricoltura SpA (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 18), paragrafo 26; decisione della Commissione, del 3 luglio 2001, relativa all’aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione o che prevede di eseguire in favore della ristrutturazione di Babcock Wilcox España SA (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 50), paragrafo 40; decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, recante autorizzazione condizionale dell’aiuto accordato dall’Italia alla Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA (GU L 129 del 22.5.1999, pag. 30) paragrafo 35; decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, recante autorizzazione condizionale dell’aiuto accordato dall’Italia all’Italstrade SpA (GU L 109 del 27.4.1999, pag. 1), paragrafo 2.

(26)  Decisione della Commissione del 10 febbraio 1997, Bank Austria/Creditanstalt, COMP IV/M.873, paragrafo 46 e segg.

(27)  Per le quote di mercato, l’Austria fa riferimento alla decisione della Commissione, del 28 febbraio 2007 in merito all'operazione di concentrazione Cerberus/BAWAG-PSK, COMP/M.4565.

(28)  Cfr. tra l'altro sentenza della Corte di giustizia del 29.4.2004 nella causa C-372/97, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3679, punto 44.

(29)  Sentenza della Corte di giustizia del 16.5.2002, nella causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397, punto 71.

(30)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 6.3.2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landsbank Girozentrale und Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. 2003, pag. II-43, punto 255.

(31)  Cause riunite T-228/99 e T-233/99, punto 246.

(32)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 30.4.1998 nella causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. 1996, pag.II-757, punto 76.

(33)  Cfr. aiuto C 44/03 (aiuto di Stato dell’Austria a favore di Bank Burgenland), (GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 8), considerando 36.

(34)  Cfr. le garanzie statali per le banche pubbliche tedesche (Gewährträgerhaftung) oppure le casse di risparmio austriache (Ausfallhaftung), entrambe abolite con decisioni della Commissione.

(35)  Decisione della Commissione, del 26 giugno 1999, C(1999) 2035, Crédit Foncier de France, (GU L 34 del 3.2.2001, pag. 36), paragrafo 49. La decisione sul caso CFF è precedente all'entrata in vigore della comunicazione sulle garanzie.

(36)  Apporti di capitale da parte dei soci di minoranza sono improbabili considerando l’impegno a vendere imposto dall’Austria alla ÖGB.

(37)  Quindi i risultati annuali attesi della BAWAG P.S.K. ammontano nel primo periodo di tre anni (2006-2008) a un totale di […] Mio EUR. Questo periodo costituirebbe una base adeguata per l’analisi da parte dell’investitore privato. Tuttavia non si deve dimenticare che in queste previsioni dei risultati non è stato tenuto conto delle normali commissioni di mercato per l’assunzione di garanzia: se la banca dovesse corrispondere queste commissioni sarebbe molto più difficile raggiungere i risultati nel periodo della ristrutturazione.

(38)  La riduzione delle voci attive complessive restringerebbe notevolmente la base di reddito della BAWAG PSK. La vendita a breve delle voci attive può, in generale, essere effettuata solo al di sotto del valore di mercato.

(39)  Apporti di capitale da parte dei soci di minoranza sono improbabili considerando l’impegno a vendere imposto dall’Austria alla ÖGB.

(40)  Con un tasso di sconto del 10 %.

(41)  1,7 Mrd EUR + […] Mrd EUR – […] Mrd EUR – […] Mrd EUR = […] Mrd EUR.

(42)  La costituzione delle SPV summenzionate da parte dei concorrenti presenti sul mercato non sarebbe stata possibile senza la garanzia statale e quindi non è in contrasto con tale opinione.

(43)  Decisione 88/167/CEE della Commissione, del 7 ottobre 1987, relativa ad aiuti del governo greco a favore dell’industria in forza della legge 1386/1983 (GU L 76 del 22.3.1988, pag. 18).

(44)  Decisione della Commissione del 20 maggio 1998 concernente gli aiuti accordati dalla Francia al gruppo Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28).

(45)  Nel 1995 la Commissione ha approvato i primi aiuti di Stato, valutati per un importo massimo di 8 Mrd EUR (decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, recante autorizzazione sub condicione dell’aiuto accordato dalla Francia alla banca Crédit Lyonnais, (GU L 308 del 21.12.1995, pag. 92). Nel 1996 sono stati concessi aiuti di Stato pari a 0,6 Mrd EUR (decisione della Commissione nel caso N 692/96, C 47/96, (GU C 390 del 24.12.1996, pag. 7). Infine, nel 1998 sono stati concessi ulteriori aiuti, con un valore tra 8 e 15 Mrd EUR (decisione della Commissione del 20 maggio 1998 concernente gli aiuti accordati dalla Francia al gruppo Crédit Lyonnais, GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28).

(46)  Processi finalizzati alla riscossione delle fatture.

(47)  Il prezzo di vendita incide sull’aumento di capitale necessario.

(48)  Cfr. decisione 1999/508/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, recante approvazione condizionata degli aiuti accordati dalla Francia alla Societé Marseillaise de Crédit (Caso 42/96 ex NN 194/95), (GU L 198 del 30.7.1999, pag. 1), la decisione 2005/345/CE della Commissione, del 18 febbraio 2004, relativa all'aiuto alla ristrutturazione in favore della Bankgesellschaft Berlin AG (caso C 28/2002 ex NN 5/2002), (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1) e decisione della Commissione 2001/89/CE, del 23 giugno 1999, recante approvazione condizionata dell’aiuto concesso dalla Francia al Crédit Foncier de France (caso C 30/96 ex NN 44/96), (GU L 34 del 3.2.2001, pag. 36).

(49)  Sono escluse da quanto elencato le obbligazioni pecuniarie esistenti di società del Gruppo BAWAG-PSK derivanti da tranche future di gare già avviate.

(50)  Le scadenze per la realizzazione delle misure compensative possono essere prorogate dalla Commissione, qualora l’Austria dimostri che sono subentrate circostanze imprevedibili. In casi eccezionali, che l’Austria deve adeguatamente motivare, la Commissione può anche modificare obblighi e condizioni o sostituirli con altre misure equivalenti.

(51)  Il totale di bilancio per il gruppo è sceso nello stesso periodo del 12,2 %.

(52)  Cfr. anche decisione della Commissione, dell’11 giugno 2002, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (caso COMP/36.571/D-1 — Banche austriache — Club Lombard), (GU L 56 del 24.2.2004, pag. 1), considerando 8.

(53)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato da ultimo dalla decisione 2007/72/CE (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 180), la formazione generale comprende misure formativenon direttamente o non in linea prioritaria riferite ai posti attuali o futuri dell’impresa finanziata, che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o ad altri settori e quindi migliorano in modo significativo l’occupabilità dei lavoratori interessati.

(54)  Ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3) si considerano misure di risparmio energetico in particolare le azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo dell'energia utilizzata nel ciclo di produzione.


26.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2008

sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/95/CE dispone che le norme europee siano definite da organismi europei di normalizzazione. Queste norme devono garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti generali in materia di sicurezza contenuti nella direttiva.

(2)

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE un prodotto è ritenuto sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.

(3)

Le sigarette sono un prodotto implicitamente pericoloso, dal momento che producono calore e contengono materiale infiammabile che, una volta combusto, continua a bruciare per tutta la lunghezza della sigaretta. Uno dei rischi connessi alle sigarette accese, se abbandonate con negligenza e non tenute sotto sorveglianza, è rappresentato dal verificarsi di incendi con conseguenti decessi, lesioni e danni materiali. Secondo le stime effettuate, risulta che questo tipo di incidenti è all’origine di almeno 1 000 decessi all’anno nella Comunità (2).

(4)

Sono state elaborate soluzioni tecniche per impedire alle sigarette di consumarsi completamente quando non aspirate. Sono disponibili in commercio sigarette che contengono, nel cilindro di carta che avvolge il tabacco, strisce anch’esse di carta, larghe circa 6 mm e disposte a intervalli di 20-30 mm. Questi dispositivi di «rallentamento», che impediscono all’ossigeno di raggiungere la zona di combustione, comportano, in una certa misura, lo spegnimento automatico delle sigarette accese. La ridotta propensione alla combustione limita la fonte della stessa e i conseguenti rischi.

(5)

I requisiti di sicurezza per le sigarette devono essere definiti a norma delle disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE al fine di chiedere agli organismi europei di normalizzazione di mettere a punto una norma sulla ridotta propensione alla combustione delle sigarette, conformemente alla procedura indicata nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3), disponendo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento alla norma adottata. Gli organismi di normalizzazione devono prendere in considerazione in maniera adeguata la norma ASTM E2187-04.

(6)

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, le sigarette fabbricate conformemente alla norma saranno ritenute conformi alle prescrizioni generali in materia di sicurezza della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, per quanto riguarda i requisiti in materia di sicurezza cui si riferisce la norma in questione.

(7)

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Ai fini della presente decisione si definiscono i requisiti in base ai quali la Commissione può chiedere ai relativi organismi di normalizzazione di mettere a punto norme destinate a ridurre la propensione alla combustione delle sigarette. La propensione alla combustione delle sigarette deve essere ridotta per minimizzare la possibilità che si verifichino incendi, con relativi decessi, lesioni e danni materiali.

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione, per sigaretta con ridotta propensione alla combustione s’intende una sigaretta che si spegne autonomamente se non aspirata, prima di consumarsi su tutta la lunghezza.

Articolo 3

Prescrizione

Ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, il requisito di sicurezza deve essere il seguente: su un campione di sigarette da esaminare, non più del 25 % si consumano su tutta la lunghezza.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2008.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  Consorzio ASPECT, Tabacco o salute nell’Unione europea: passato, presente e futuro, Commissione europea, 2004.

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_exs_en.pdf

(3)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).


ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/37


DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA, ISTITUITO IN BASE ALL’ACCORDO CONCLUSO TRA L’UNIONE EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RIGUARDANTE L’ASSOCIAZIONE DI QUEST’ULTIMA ALL’ATTUAZIONE, ALL’APPLICAZIONE E ALLO SVILUPPO DELL’ACQUIS DI SCHENGEN

del 28 febbraio 2008

che modifica il suo regolamento interno

(2008/265/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto il protocollo (1) tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (in seguito denominati rispettivamente «il protocollo» e «l’accordo»), in particolare gli articoli 3 e 4 del protocollo,

considerando che, con la firma del protocollo, la composizione del comitato misto istituito dall’accordo deve essere estesa a un rappresentante del Principato del Liechtenstein e che tale modifica deve trovare riscontro nel regolamento interno del comitato misto,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato misto, adottato con decisione n. 1/2004, del 26 ottobre 2004  (2), è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il comitato misto è composto di rappresentanti del governo della Confederazione svizzera (in seguito denominata “Svizzera”) e del Principato del Liechtenstein (in seguito denominato “Liechtenstein”), di membri del Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato “il Consiglio”) e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata “la Commissione”).

Il comitato è presieduto:

a livello di esperti:

dalla delegazione che rappresenta il membro del Consiglio che ne esercita la presidenza;

a livello di alti funzionari e di ministri:

durante il primo semestre dell’anno: dalla delegazione che rappresenta il membro del Consiglio che ne esercita la presidenza;

durante il secondo semestre dell’anno: alternativamente, dalla delegazione che rappresenta il governo della Svizzera (in seguito denominata “la delegazione svizzera”) e dalla delegazione che rappresenta il governo del Liechtenstein (in seguito denominata “la delegazione del Liechtenstein”).

La delegazione che rappresenta il membro del Consiglio che ne esercita la presidenza può cedere la presidenza del comitato misto alla delegazione che rappresenta i membri del Consiglio che eserciterà la successiva presidenza. La delegazione svizzera e la delegazione del Liechtenstein possono cedere la presidenza del comitato misto riunito a livello di alti funzionari e di ministri a un’altra delegazione preparata a svolgere tale funzione.»;

2)

all’articolo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Se, in un caso contemplato all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, la delegazione del Liechtenstein ritiene che il contenuto di un atto o di una misura sia tale da incidere sui principi della democrazia diretta, viene convocata una riunione a livello ministeriale del comitato misto dalla succitata delegazione o dietro sua richiesta entro tre settimane. Il comitato misto esamina attentamente tutte le modalità per continuare il protocollo, in particolare qualsivoglia soluzione alternativa proposta dalla delegazione del Liechtenstein. Se dopo un esame approfondito effettuato entro il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, il comitato misto non accetta tali modalità, il protocollo sarà considerato estinto con effetto dalla fine dei tre mesi successivi alla scadenza del periodo di cui sopra.»;

3)

nel primo e secondo comma dell’articolo 5, i termini «e del Liechtenstein» sono aggiunti rispettivamente dopo i termini «rappresentanti della Svizzera» e «rappresentante della Svizzera»;

4)

nel secondo comma dell’articolo 6, i termini «e del Liechtenstein» sono aggiunti dopo il termine «Svizzera»;

5)

all’articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni fatte dal presidente a norma del presente regolamento interno sono trasmesse alla missione della Svizzera presso le Comunità europee e alla missione del Liechtenstein presso l’Unione europea, alle rappresentanze degli Stati membri dell’Unione europea e alla Commissione.»;

6)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Nei casi in cui il comitato misto sia stato adito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo o dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, qualsiasi decisione dello stesso di mantenere in vigore l’accordo o il protocollo richiede l’unanimità.

Qualora la denuncia dell’accordo o del protocollo risulti dalla non accettazione di un atto o di una misura che non si applica all’Irlanda e/o al Regno Unito, i loro rappresentanti non possono opporsi all’unanimità.».

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia dalla data della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione ufficiale della decisione in Svizzera e nel Liechtenstein è di competenza di detti paesi.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per il comitato misto

Il presidente

D. MATE


(1)  Documento del Consiglio n. 16462/06 accessibile su http://register.consilium.europa.eu

(2)   GU C 308 del 14.12.2004, pag. 2.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

26.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/39


DECISIONE 2008/266/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1778 (2007), che approva la creazione di una missione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana e nel Ciad (MINURCAT) e che autorizza l’Unione europea a spiegare in detti paesi, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, un’operazione destinata a sostenere la missione delle Nazioni Unite. La suddetta risoluzione ha inoltre invitato i governi della Repubblica del Ciad e della Repubblica centrafricana e l’Unione europea a concludere appena possibile accordi sullo status delle forze dell’Unione europea.

(2)

Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/677/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(3)

A seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio il 18 settembre 2007, a norma dell’articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad.

(4)

È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)   GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione Europea e la Repubblica del Ciad sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica del Ciad

L’UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata l’«UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CIAD,

in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall’altra,

in seguito denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

della risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007,

dell’azione comune 2007/677/PESC del 15 ottobre 2007 del Consiglio relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana (1) (EUFOR Tchad/RCA),

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica alle forze dirette dall’Unione europea e al relativo personale.

2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)

«forze dirette dall’Unione europea (EUFOR)»: i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione, le loro attrezzature e i loro mezzi di trasporto;

b)

«operazione»: la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007;

c)

«comandante della forza dell’UE»: il comandante nel teatro delle operazioni;

d)

«comandi militari dell’UE»: i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l’autorità di comandanti militari dell’UE che esercitano il comando e il controllo militari dell’operazione;

e)

«contingenti nazionali»: le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell’Unione europea e agli altri Stati che partecipano all’operazione;

f)

«personale EUFOR»: il personale civile e militare assegnato alle EUFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell’operazione e il personale in missione per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro dell’operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l’eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;

g)

«personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

h)

«installazioni»: tutti i locali, gli alloggi e i terreni richiesti per le EUFOR e per il relativo personale;

i)

«Stato d’origine»: lo Stato che mette a disposizione delle EUFOR un contingente nazionale.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   Le EUFOR e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell’operazione.

2.   Le EUFOR informano periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale EUFOR presenti nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale EUFOR deve recare con sé in permanenza il passaporto o la carta d’identità militare.

2.   I veicoli, gli aeromobili, i mezzi navali e gli altri mezzi di trasporto delle EUFOR recano contrassegni d’identificazione e/o targhe distintivi EUFOR che sono comunicati alle competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   Le EUFOR hanno il diritto di esporre la bandiera dell’Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali sulle loro installazioni, veicoli e altri mezzi di trasporto. Le uniformi del personale EUFOR recano un emblema distintivo EUFOR. Su decisione del comandante della forza dell’UE, sulle installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto e sulle uniformi delle EUFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi dell’operazione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1.   Per l’ingresso del personale EUFOR nel territorio dello Stato ospitante è necessaria l’esibizione dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, oppure, per il primo ingresso, di un ordine di missione individuale o collettivo rilasciato dalle EUFOR. Per l’ingresso o l’uscita dal territorio dello Stato ospitante il personale EUFOR è esonerato dalle norme in materia di passaporto e di visti e dalle ispezioni dei servizi per l’immigrazione e dai controlli doganali.

2.   Il personale EUFOR è esonerato dall’applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

3.   L’elenco delle risorse e dei mezzi di trasporto delle EUFOR in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto dell’operazione è comunicato allo Stato ospitante a titolo informativo. Tuttavia le EUFOR sono esonerate dall’esibizione di qualsiasi altro documento doganale nonché da ogni ispezione.

4.   Il personale EUFOR è autorizzato alla guida di veicoli a motore e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità.

5.   Ai fini dell’operazione, lo Stato ospitante concede alle EUFOR e al personale EUFOR la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, compreso lo spazio aereo, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato ospitante secondo le modalità previste all’articolo 18 del presente accordo.

6.   Ai fini dell’operazione e d’intesa con le competenti autorità del Ciad, le EUFOR possono svolgere, nel territorio dello Stato ospitante, compreso lo spazio aereo, esercitazioni, comprese esercitazioni con armi.

7.   Ai fini dell’operazione, le EUFOR possono utilizzare strade, ponti, traghetti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. Le EUFOR non sono esonerate dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità delle EUFOR concessi dallo Stato ospitante

1.   Le installazioni delle EUFOR sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del comandante della forza dell’UE.

2.   Le installazioni delle EUFOR, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3.   Le EUFOR, i loro beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

4.   Gli archivi e i documenti delle EUFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale delle EUFOR è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all’operazione e alle sue funzioni.

6.   Per quanto riguarda le merci acquistate o importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dalle EUFOR ai fini dell’operazione, le EUFOR, nonché i loro fornitori di mezzi o servizi, a condizione che questi non siano cittadini dello Stato ospitante, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. Le EUFOR non sono esonerate dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

7.   Per gli articoli, i veicoli militari, il materiale militare e i prodotti destinati esclusivamente all’operazione lo Stato ospitante consente l’ingresso e concede l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento e il trasporto e dagli oneri percepiti in remunerazione di altri servizi resi.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale EUFOR concessi dallo Stato ospitante

1.   Il personale EUFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUFOR godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

3.   Il personale EUFOR gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante.

Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale EUFOR. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

4.   I membri del personale EUFOR godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale EUFOR dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale EUFOR nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 15. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del comandante della forza dell’UE e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla.

Il membro del personale EUFOR che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

5.   Il personale EUFOR non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

6.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUFOR, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale EUFOR, certificati dal comandante della forza dell’UE come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale EUFOR non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7.   L’immunità di un membro del personale EUFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d’origine.

8.   Il personale EUFOR, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto delle EUFOR, è esentato dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

9.   Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dalle EUFOR o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale EUFOR sono esonerati da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

10.   Gli oggetti e gli effetti personali in uso appartenenti al personale EUFOR sono esonerati da qualsiasi dazio e tassa in applicazione delle disposizioni dell’Atto 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 del 30 aprile 1992. Per beneficiare di tali esoneri, il comandante della forza dell’UE presenta alle autorità competenti una richiesta di certificato di franchigia da lui firmata.

Il bagaglio personale dei membri del personale EUFOR è esonerato dall’ispezione, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti ed effetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l’ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUFOR interessato o di un rappresentante autorizzato delle EUFOR.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità ad esso riconosciuti dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante deve esercitare la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell’operazione.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine su tutti i membri del personale EUFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d’origine.

Articolo 9

Uniforme e armi

1.   L’uso dell’uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante della forza dell’UE.

2.   Il personale militare EUFOR può portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

Articolo 10

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1.   Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere le EUFOR a trovare installazioni adeguate.

2.   Lo Stato ospitante fornisce a titolo gratuito le installazioni di cui è proprietario, nonché installazioni di proprietà di persone giuridiche private, nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento delle attività amministrative e operative delle EUFOR.

3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto dell’operazione. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all’operazione alle stesse condizioni previste per le proprie forze armate.

4.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dalle EUFOR nello Stato ospitante è determinata dal contratto.

5.   Il contratto può stipulare che la procedura di composizione delle controversie, di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall’applicazione del contratto.

6.   Lo Stato ospitante agevola l’attuazione dei contratti conclusi dalle EUFOR con gli enti commerciali ai fini dell’operazione.

Articolo 11

Modifiche delle installazioni

1.   Le EUFOR sono autorizzate a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni in funzione delle loro necessità operative.

2.   Per tali costruzioni, variazioni o modifiche lo Stato ospitante non richiede alle EUFOR alcuna compensazione.

Articolo 12

Decesso di membri del personale EUFOR

1.   Il comandante della forza dell’UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUFOR, nonché dei suoi effetti personali.

2.   Sulla salma dei membri del personale EUFOR non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante delle EUFOR e/o dello Stato interessato.

3.   Lo Stato ospitante e le EUFOR si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale EUFOR.

Articolo 13

Sicurezza delle EUFOR e polizia militare

1.   Lo Stato ospitante prende tutte le misure utili per assicurare la sicurezza e l’incolumità delle EUFOR e del loro personale.

2.   Le EUFOR sono autorizzate a adottare le misure necessarie per proteggere le loro installazioni, comprese quelle utilizzate per le esercitazioni, contro qualsiasi attacco o intrusione esterna.

3.   Il comandante della forza dell’UE può istituire un’unità di polizia militare per il mantenimento dell’ordine nelle installazioni delle EUFOR.

4.   All’esterno di tali installazioni, l’unità di polizia militare può, in consultazione e cooperazione con la polizia militare o la polizia dello Stato ospitante, intervenire anche per garantire il mantenimento dell’ordine e della disciplina tra il personale EUFOR.

Articolo 14

Comunicazioni

1.   Le EUFOR possono installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi, e sistemi satellitari. Esse cooperano con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

2.   Le EUFOR hanno diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e godono del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni delle EUFOR e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’operazione.

3.   All’interno delle proprie installazioni le EUFOR possono prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale EUFOR o da esso spedita.

4.   L’installazione delle apparecchiature summenzionate è effettuata in stretta cooperazione con lo Stato ospitante secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente accordo.

Articolo 15

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   Le EUFOR e il personale EUFOR non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione delle EUFOR.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni delle EUFOR, sono trasmesse alle EUFOR tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate dalle EUFOR.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti delle EUFOR e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   La controversia, se non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

a)

è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

b)

è sottoposta a un’istanza arbitrale, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a); le decisioni dell’istanza arbitrale sono vincolanti.

5.   L’istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dalle EUFOR e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dalle EUFOR. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e le EUFOR non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

6.   Le EUFOR e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell’istanza arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 16

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono decise congiuntamente da rappresentanti delle EUFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 17

Altre disposizioni

1.   Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti delle EUFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce alle EUFOR.

Articolo 18

Disposizioni di attuazione

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante della forza dell’UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 19

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno della firma, entra in vigore all’avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione di ciascuna parte e resta in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo elemento delle EUFOR e dell’ultimo membro del personale EUFOR, secondo quanto notificato dalle EUFOR.

2.   In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui ai seguenti articoli: articolo 4, paragrafo 7, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, articolo 10, paragrafo 2, articolo 11, articolo 13, paragrafi 1 e 2 e articolo 15, sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a N’Djamèna, addì 6 marzo 2008 in quattro esemplari originali redatti in francese.


(1)   GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.