ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 76

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
19 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 247/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

1

 

*

Regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte

6

 

*

Regolamento (CE) n. 249/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

8

 

 

Regolamento (CE) n. 250/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento (CE) n. 251/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per le carni di pollame

15

 

 

Regolamento (CE) n. 252/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti nel settore delle uova e per le ovoalbumine

17

 

 

Regolamento (CE) n. 253/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per le carni di pollame

19

 

 

Regolamento (CE) n. 254/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per le carni di pollame

21

 

 

Regolamento (CE) n. 255/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per le carni di pollame

23

 

 

Regolamento (CE) n. 256/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera

24

 

 

Regolamento (CE) n. 257/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine

25

 

 

Regolamento (CE) n. 258/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

26

 

*

Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

28

 

*

Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l’allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante ( 1 )

31

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

33

 

*

Direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 )

37

 

*

Direttiva 2008/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

39

 

*

Direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria ( 1 )

41

 

*

Direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

42

 

*

Direttiva 2008/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

44

 

*

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 )

46

 

*

Direttiva 2008/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

48

 

*

Direttiva 2008/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

50

 

*

Direttiva 2008/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

54

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/233/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione del programma di eradicazione presentato da alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2008) 1004]  ( 1 )

56

 

 

2008/234/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2008) 974]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


REGOLAMENTO (CE) N. 247/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole rilevata sul mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l’applicazione del suddetto regime di aiuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), prevede un aumento dell’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio a decorrere dalla campagna 2008/2009. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state formulate tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1673/2000 come sarebbero state applicate a partire dalla suddetta campagna, fissando pertanto l’aiuto al livello previsto. Dato che l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte è mantenuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009, è opportuno, per tale campagna supplementare, mantenere l’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino al livello finora previsto nel regolamento (CE) n. 1673/2000 fino al termine della campagna 2007/2008.

(3)

Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di alta qualità, l’aiuto è concesso per le fibre contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l’aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per un’altra campagna.

(4)

Poiché si sono sviluppati nuovi sbocchi di mercato, occorre garantire un livello minimo di approvvigionamento di materie prime. Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, si deve prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti.

(5)

Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia è stato finora concesso un aiuto complementare. È necessario prorogare questo aiuto temporaneo fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

1)

nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, il titolo della sottosezione II è sostituito dal seguente:

«Sottosezione II

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre»;

2)

l’articolo 91 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini della presente sottosezione per “primo trasformatore riconosciuto” si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa.»;

3)

l’articolo 92, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è fissato a:

a)

per le fibre lunghe di lino:

160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010;

b)

durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, 90 EUR/t.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l’aiuto anche per:

a)

le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %;

b)

le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l’aiuto per un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.»;

4)

l’articolo 94 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.I.»;

b)

dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.II.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa.

I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un’equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo.»;

5)

dopo l’articolo 94 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 94 bis

Aiuto complementare

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell’allegato XI e la cui produzione di paglia è oggetto:

a)

del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91, paragrafo 1; nonché

b)

di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe.

L’importo dell’aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.»;

6)

l’allegato XI è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)   GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato XI il punto A è sostituito dal seguente:

«A.I.

Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per le fibre lunghe di lino di cui all’articolo 94, paragrafo 1

Belgio

13 800

Bulgaria

13

Repubblica ceca

1 923

Germania

300

Estonia

30

Spagna

50

Francia

55 800

Lettonia

360

Lituania

2 263

Paesi Bassi

4 800

Austria

150

Polonia

924

Portogallo

50

Romania

42

Slovacchia

73

Finlandia

200

Svezia

50

Regno Unito

50

A.II.

Ripartizione fra gli Stati membri, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis

Il quantitativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis, è ripartito sotto forma di:

a)

quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

Belgio

10 350

Bulgaria

48

Repubblica ceca

2 866

Germania

12 800

Estonia

42

Spagna

20 000

Francia

61 350

Lettonia

1 313

Lituania

3 463

Ungheria (*1)

2 061

Paesi Bassi

5 550

Austria

2 500

Polonia

462

Portogallo

1 750

Romania

921

Slovacchia

189

Finlandia

2 250

Svezia

2 250

Regno Unito

12 100

b)

5 000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, tra Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1.

A.III.

Zone ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 94 bis

Zona I

1.

Il territorio dei Paesi Bassi.

2.

I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.

Zona II

1.

Le zone del Belgio non comprese nella zona I.

2.

Le seguenti zone francesi:

il dipartimento del Nord,

gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,

gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento dell’Aisne,

l’arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle Ardenne.»


(*1)  Il quantitativo nazionale garantito stabilito per l’Ungheria concerne solo le fibre di canapa.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/6


REGOLAMENTO (CE) N. 248/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), stabilisce le quote nazionali per il latte per i sette periodi di dodici mesi aventi inizio il 1o aprile 2008 nell’ambito del regime delle quote latte per il contenimento della produzione.

(2)

A norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, dette quote sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.

(3)

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di valutare l’opportunità di procedere all’assegnazione di quote supplementari.

(4)

La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l’evoluzione prevista di qui al 2014 consentono un ulteriore aumento del 2 % delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.

(5)

È pertanto opportuno aumentare del 2 %, a decorrere dal 1o aprile 2008 le quote di tutti gli Stati membri riportate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 1 dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito da quello riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«1.   Quote nazionali

Stato membro

Quantitativi (in tonnellate)

Belgio

3 427 288,740

Bulgaria

998 580,000

Repubblica ceca

2 792 689,620

Danimarca

4 612 619,520

Germania

28 847 420,391

Estonia

659 295,360

Irlanda

5 503 679,280

Grecia

836 923,260

Spagna

6 239 289,000

Francia

25 091 321,700

Italia

10 740 661,200

Cipro

148 104,000

Lettonia

743 220,960

Lituania

1 738 935,780

Lussemburgo

278 545,680

Ungheria

2 029 861,200

Malta

49 671,960

Paesi Bassi

11 465 630,280

Austria

2 847 478,469

Polonia

9 567 745,860

Portogallo

1 987 521,000

Romania

3 118 140,000

Slovenia

588 170,760

Slovacchia

1 061 603,760

Finlandia

2 491 930,710

Svezia

3 419 595,900

Regno Unito

15 125 168,940 »


19.3.2008   

IT

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L 76/8


REGOLAMENTO (CE) N. 249/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Al termine di un’inchiesta («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese.

1.1.   Apertura di un riesame intermedio

(2)

Su iniziativa della Commissione è stato avviato un riesame intermedio parziale del suddetto regolamento limitatamente ad un produttore esportatore cinese, la società Xinhui Alida Polythene Limited («Xinhui Alida» o «la società»), nei cui confronti si applicano le misure antidumping in vigore. Il riesame intermedio parziale è stato avviato su iniziativa della Commissione sulla base di elementi di prova, prima facie sufficienti, prodotti dalla società.

(3)

Il riesame è stato avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. Negli elementi di prova forniti alla Commissione, la società Xinhui Alida ha sostenuto che nel suo caso erano mutate le circostanze che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore e che tale mutamento aveva carattere duraturo.

(4)

Dalle informazioni a disposizione della Commissione, è a prima vista risultato che per la società in questione prevalgono condizioni di economia di mercato, come dimostra la tesi sostenuta dalla medesima che ha affermato di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. La società ha sostenuto anche che, rispetto al periodo su cui era stata basata l’istituzione delle misure iniziali, il suo modello di vendite era cambiato in maniera durevole sia in termini quantitativi sia di destinazione e che lo stesso cambiamento era avvenuto per la capacità di produzione installata. La società ha inoltre affermato, fornendo elementi di prova prima facie sufficienti, che un confronto tra il valore normale, calcolato sui suoi costi e prezzi, e i suoi prezzi all’esportazione nella Comunità consentirebbe di calcolare un margine di dumping notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure in vigore.

(5)

A questo proposito essa ha sostenuto che per controbilanciare il dumping non fosse più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito in base al livello di dumping precedentemente calcolato.

(6)

La Commissione, avendo concluso, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») (3) e avviato un’inchiesta di portata limitata all’analisi del dumping.

1.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame la società Xinhui Alida e le sue società collegate, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(8)

La Commissione ha inoltre inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Cina,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hong Kong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Regno Unito,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thailandia,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thailandia,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailandia.

1.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(9)

L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(10)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso oggetto dell’inchiesta iniziale, ovvero sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificabili ai codici NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20).

2.2.   Prodotto simile

(11)

Dal presente riesame è emerso che la società Xinhui Alida non ha effettuato vendite sul mercato interno cinese e che di conseguenza non è stato fabbricato alcun prodotto simile.

3.   TRATTAMENTO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM)

(12)

In tutte le inchieste antidumping relative a importazioni provenienti dalla RPC, nel caso dei produttori esportatori per i quali si sia constatata la rispondenza ai criteri enunciati nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 dello stesso regolamento. Sono di seguito sintetizzati brevemente, e solo al fine di agevolare la consultazione, tali criteri:

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative interferenze statali,

i documenti contabili sono sottoposti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13)

I servizi della Commissione hanno concluso che la società Xinhui Alida ha dimostrato di soddisfare i cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base e hanno quindi proposto che ad essa venisse concesso il TEM.

(14)

La Xinhui Alida e l’industria comunitaria hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni.

(15)

L’industria comunitaria ha contestato la concessione del TEM alla società Xinhui Alida, adducendo la mancanza di chiarezza nell’amministrazione della società e la distruzione, operata dalla società, di alcuni documenti necessari per la dimostrazione del suo diritto al TEM.

(16)

Lo statuto della società prevede che la nomina degli amministratori spetti agli azionisti proporzionalmente alla loro partecipazione azionaria nella società Xinhui Alida; tuttavia, attualmente i due azionisti nominano lo stesso numero di amministratori pur non detenendo lo stesso numero di azioni. Ciò non determina, però, mancanza di chiarezza nell’amministrazione della società. L’azionista di minoranza è controllato da quello di maggioranza e di conseguenza la composizione del consiglio di amministrazione riflette l’effettivo assetto proprietario della Xinhui Alida.

(17)

È stato inoltre obiettato che la società non è stata in grado di fornire le ricevute originali dei bonifici bancari relativi al versamento iniziale del capitale, al pagamento del diritto d’uso del terreno e al pagamento allo Stato delle azioni di cui quest’ultimo era proprietario al momento della completa privatizzazione della società: ciò deriva dal fatto che non è prassi della società conservare i documenti per più di sette anni. Per quanto riguarda queste operazioni, la società è stata comunque in grado di presentare elementi di prova basati su fonti verificate e, visto il tempo trascorso dalla data di queste transazioni, la mancanza delle ricevute originali dei bonifici bancari non è stata considerata eccezionale.

(18)

Una volta esaminate, le obiezioni sollevate dall’industria comunitaria sono state respinte non essendo stati prodotti elementi di prova tali da determinare una modifica della decisione della Commissione relativa alla concessione del TEM alla società in questione.

(19)

Il comitato consultivo è stato sentito e le parti direttamente interessate ne sono state informate. Le principali obiezioni avanzate dall’industria comunitaria sono già state esaminate in precedenza.

4.   DUMPING

4.1.   Valore normale

4.1.1.   Metodo adottato per la determinazione del valore normale

(20)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all’esportazione nella Comunità. Dato che nel corso del PIR la società Xinhui Alida non ha effettuato vendite sul mercato interno, il valore normale della società è stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, come di seguito enunciato.

4.1.2.   Determinazione del valore normale

(21)

In assenza di vendite sul mercato interno, il valore normale è stato costruito secondo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, aggiungendo al costo medio di produzione della società Xinhui Alida nel corso del PIR le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e la media ponderata dei profitti.

(22)

La società Xinhui Alida ha richiesto un adeguamento dei costi di produzione che tenesse conto della diversità tra la propria politica di ammortamenti e quella della società madre nel Regno Unito, la British Polythene Industries plc (BPI), essendo i conti delle due società tra loro consolidati. La società Xinhui Alida ha prodotto elementi di prova a dimostrazione del fatto che la BPI aveva adeguato l’ammortamento delle attività nell’ambito del consolidamento ed ha anche sostenuto che in Cina i tassi di ammortamento sono stabiliti per legge, motivo questo che impedisce alla società di uniformare la sua politica di ammortamento a quella della società madre.

(23)

La richiesta è stata respinta, in parte in quanto in Cina la legge è cambiata nel 2001 e non stabilisce più i tassi di ammortamento e in parte in quanto il costo di produzione della Xinhui Alida nel PIR è quello indicato nei suoi conti sottoposti a revisione e non un costo adeguato per tener conto del consolidamento nel Regno Unito. Inoltre le attività interessate sono state esaminate risultando sostanzialmente in uso dopo dieci anni.

(24)

La Xinhui Alida ha chiesto anche un adeguamento del costo delle materie prime che tenesse conto del fatto che una parte dell’importo corrisposto al fornitore Horneman Chemplas (Far East) Limited era stato in effetti versato alla holding Venture Hong Kong, detenuta in parte dalla Horneman Chemplas e per la restante parte dalla British Polythene Industries plc (BPI). Anche questa richiesta è stata respinta. Va detto prima di tutto che, nonostante la Horneman Chemplas e la Xinhui Alida siano soggetti collegati, il prezzo applicato dalla Horneman Chemplas alla Xinhui Alida è risultato essere un prezzo di mercato ragionevole, comprensivo di un piccolo ricarico applicato dalla società Horneman, a copertura dei costi, sul prezzo da essa pagato per l’acquisto delle merci. Inoltre gli importi non erano stati rimborsati direttamente dalla Horneman alla Xinhui Alida, ad esempio sotto forma di sconto sul volume o di note di accredito, ma alla Venture Hong Kong che li aveva trasferiti alla Xinhui Alida sotto forma di conferimenti di capitale o di altri versamenti. Detti importi non possono quindi essere equiparati a un normale sconto sul prezzo concesso da un venditore a un acquirente.

(25)

I dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e alla media ponderata del profitto sono stati ricavati dalle risposte al questionario inviato a società nel paese di riferimento, come di seguito precisato.

4.1.3.   Paese di riferimento

(26)

Vista l’assenza di vendite sul mercato interno, per costruire il valore normale relativo alla Xinhui Alida sono stati utilizzati i dati del paese di riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. L’avviso di apertura prevedeva che la Malaysia fosse il paese di riferimento, ma nessuna società ha accettato di collaborare all’inchiesta. Hanno invece cooperato tre società thailandesi che effettuavano vendite sul mercato interno. La media ponderata delle SGAV e del profitto è stata calcolata sulla base dei dati forniti da queste società e verificati presso le loro sedi.

4.2.   Prezzo all’esportazione

(27)

Per quanto riguarda le esportazioni effettuate direttamente dalla Xinhui Alida a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame nel corso del PIR, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

(28)

La società Xinhui Alida ha tuttavia effettuato la stragrande maggioranza delle sue vendite alla società collegata di Hong Kong, la Horneman Chemplas in vista della rivendita finale nella Comunità oppure alla società collegata BPI nel Regno Unito in vista della vendita finale nella Comunità. Per quanto concerne queste vendite all’esportazione nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato fissato conformemente all’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, facendo riferimento ai prezzi di rivendita realmente pagati o pagabili alla società collegata dal primo acquirente indipendente nella Comunità nel PIR ed applicando adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti.

4.3.   Confronto

(29)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti fattori: sconti, riduzioni, commissioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, costi del credito, spese bancarie e oneri all’importazione.

(30)

Poiché l’importatore collegato nel Regno Unito svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, si è applicato al prezzo all’esportazione un adeguamento a titolo delle commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base. Il livello della commissione è stato calcolato in base a prove dirette attestanti l’esistenza di un rialzo e di spese di vendita connesse a tali funzioni.

4.4.   Margine di dumping

(31)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.

(32)

Il margine di dumping della società Xinhui Alida, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato pari al 4,3 %.

5.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

(33)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è verificato anche se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.

(34)

Va prima di tutto osservato che la società è stata in grado di dimostrare che doveva esserle concesso il TEM e aveva quindi diritto a un margine di dumping individuale. I motivi per la concessione del TEM vanno considerati duraturi in quanto connessi al modello aziendale e alla struttura a lungo termine della società. In secondo luogo sono stati chiesti dati circa l’evoluzione dei tipi di prodotto e le fluttuazioni dei prezzi successivi alla fine del PIR nel giugno del 2006. La società ha prodotto elementi di prova da cui risulta che i prezzi delle materie prime sono aumentati nella seconda metà del 2006, per poi scendere nuovamente alla fine del 2006, attestandosi però sempre al di sopra del livello registrato nel corso del PIR. Data la politica della società madre in materia di prezzi di trasferimento tra se stessa e la Xinhui Alida, è evidente che nella seconda metà del 2006 il prezzo di trasferimento è rimasto stabile, mentre i prezzi delle materie prime sono saliti notevolmente. La BPI ha dimostrato inoltre che i propri prezzi di rivendita sono rimasti stabili nella seconda metà del 2006, motivo per cui il margine di dumping calcolato per il PIR è ovviamente valido per il resto del 2006.

(35)

La società ha sostenuto che rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (aprile 2004-marzo 2005) il suo modello di vendite è cambiato in maniera duraturo sia in termini quantitativi che di destinazione.

(36)

Dagli elementi di prova raccolti durante l’inchiesta è emerso che è improbabile che il comportamento della società, comprese le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame, possa cambiare nel prossimo futuro in misura tale da incidere sulle conclusioni del riesame medesimo. Ciò porterebbe quindi a concludere che i mutamenti in esame abbiano un carattere durevole e che le conclusioni del riesame siano quindi duraturi.

6.   MISURE ANTIDUMPING

(37)

In base alle conclusioni dell’inchiesta si ritiene opportuno modificare al 4,3 % il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla società Xinhui Alida.

7.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(38)

Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

(39)

La società ha contestato le conclusioni relative a vari adeguamenti da essa richiesti che non le sono stati concessi, quali il calcolo dell’ammortamento in Cina, il trattamento dell’utile sul cambio realizzato nel Regno Unito e un presunto sconto sulle materie prime. La società non ha però prodotto nuovi elementi di prova che avvalorassero le sue tesi che di conseguenza sono state ancora una volta respinte.

(40)

L’industria comunitaria ha chiesto ulteriori informazioni in merito al calcolo del valore normale costruito sulla base dei dati della Thailandia, senza però produrre elementi di prova che mettessero in dubbio o in discussione il calcolo o il metodo utilizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 è così modificata mediante la seguente aggiunta:

Paese

Produttore esportatore

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3  %

A854

L’elenco delle società di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio è così modificato mediante la seguente soppressione:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)   GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1356/2007 (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 5).

(3)   GU C 54 del 9.3.2007, pag. 5.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/13


REGOLAMENTO (CE) N. 250/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


19.3.2008   

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L 76/15


REGOLAMENTO (CE) N. 251/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)   GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.4.2008-30.6.2008

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.


19.3.2008   

IT

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L 76/17


REGOLAMENTO (CE) N. 252/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti nel settore delle uova e per le ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle uova e di ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(3)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.4.2008-30.6.2008

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/19


REGOLAMENTO (CE) N. 253/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.4.2008-30.6.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/21


REGOLAMENTO (CE) N. 254/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni di pollame originari di Israele (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano [per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092] quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano [per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4091] quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/23


REGOLAMENTO (CE) N. 255/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, per quanto riguarda l’apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni di pollame originari della Turchia (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1383/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4103 a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008, sono pari a 500 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/24


REGOLAMENTO (CE) N. 256/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1399/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per quanto riguarda le salsicce e alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1399/2007 ha aperto dei contingenti tariffari per l’importazione di alcuni prodotti a base di carne.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4180 a norma del regolamento (CE) n. 1399/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008, sono pari a 935 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). : Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 311 del 29.11.2007, pag. 7.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/25


REGOLAMENTO (CE) N. 257/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1382/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4046 ai sensi del regolamento (CE) n. 1382/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008, sono pari a 3 500 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 309, del 27.11.2007, pag. 28.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/26


REGOLAMENTO (CE) N. 258/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 211/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

(3)   GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)   GU L 65 del 8.3.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 19 marzo 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

21,18

5,71

1701 11 90  (1)

21,18

11,12

1701 12 10  (1)

21,18

5,52

1701 12 90  (1)

21,18

10,60

1701 91 00  (2)

20,67

15,94

1701 99 10  (2)

20,67

10,49

1701 99 90  (2)

20,67

10,49

1702 90 95  (3)

0,21

0,43


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/28


REGOLAMENTO (CE) N. 259/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), e in particolare l’articolo 42, punto 8 ter,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri devono provvedere alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di seguito i Fondi, e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.

(2)

Lo scopo della pubblicazione, che deve essere in linea con le informazioni tenute nella contabilità e nei registri degli organismi pagatori e che devono riguardare soltanto i pagamenti percepiti nel precedente esercizio finanziario, è quello di garantire la trasparenza nell’uso dei Fondi e di migliorare la sana gestione finanziaria dei medesimi. A questo scopo è opportuno che le informazioni siano presentate al pubblico in modo chiaro, armonizzato e consultabile entro il termine del 30 aprile. Per le spese del FEASR pagate tra il 1o gennaio e il 15 ottobre 2007 è opportuno fissare un termine apposito per la pubblicazione.

(3)

Occorre per questo stabilire i requisiti minimi circa il contenuto della pubblicazione. Tali requisiti non devono andare al di là di quanto necessario in una società democratica ai fini del raggiungimento delle finalità perseguite.

(4)

È opportuno che la pubblicazione delle informazioni sia realizzata su internet per mezzo di uno strumento di ricerca in modo da dare ad un vasto pubblico la possibilità di consultarle. Lo strumento di ricerca dovrà permettere di compiere la ricerca in base a determinati criteri ed è necessario che i risultati siano presentati in forma facilmente accessibile.

(5)

È opportuno che la pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari sia realizzata non appena possibile dopo la chiusura dell’esercizio finanziario, per garantire la trasparenza nei confronti del pubblico. Occorre tuttavia dare agli Stati membri il tempo di compiere i lavori necessari. L’obiettivo della trasparenza non richiede che le informazioni rimangano accessibili a tempo indeterminato, per cui appare opportuno stabilire un periodo ragionevole di disponibilità delle informazioni pubblicate.

(6)

Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull’uso dei fondi comunitari nell’ambito della politica agricola comune e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull’utilizzazione di tali somme. Data l’estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell’obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità.

(7)

Per rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati appare opportuno che i beneficiari dei Fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Si ritiene appropriato informare i beneficiari attraverso i moduli di domanda di aiuto o in altro modo nel momento in cui i dati sono raccolti. È inoltre necessario che i beneficiari siano informati dei loro diritti in virtù della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2) e delle procedure applicabili per l'esercizio di tali diritti. Per quanto riguarda le spese sostenute negli esercizi finanziari 2007 e 2008, se non è possibile informare i beneficiari al momento della raccolta dei dati personali è necessario farlo entro un periodo di tempo ragionevole prima della pubblicazione dei loro dati.

(8)

Per garantire la trasparenza occorre informare i beneficiari dei Fondi del fatto che, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, i loro dati personali possono essere trattati da organismi delle Comunità e degli Stati membri competenti in materia di audit e di investigazione. È opportuno comunicare questa informazione insieme all’informazione relativa alla pubblicazione e ai diritti delle persone.

(9)

Per facilitare l’accesso del pubblico ai dati pubblicati è opportuno che la Commissione metta a disposizione un sito internet della Comunità, con collegamenti ai siti degli Stati membri in cui sono state pubblicate le informazioni. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno che i medesimi provvedano alla designazione degli organismi a cui affidano il compito di creare e gestire un sito internet unico e di pubblicare i dati.

(10)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1437/2007 dispone che l’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005, inserito dal medesimo regolamento (CE) n. 1437/2007, si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2007 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1o gennaio 2007: è quindi necessario che anche le modalità di applicazione si applichino con la stessa decorrenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto della pubblicazione

1.   La pubblicazione di cui all’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 contiene le seguenti informazioni:

a)

nome e cognome, se si tratta di persone fisiche;

b)

ragione sociale, quale registrata, se si tratta di persone giuridiche;

c)

nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone fisiche o giuridiche senza personalità giuridica propria;

d)

il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

e)

per il Fondo europeo agricolo di garanzia, di seguito FEAGA, l’importo dei pagamenti diretti, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

f)

per il FEAGA, l’importo dei pagamenti diversi da quelli di cui alla lettera e), percepiti da ogni beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

g)

per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di seguito il FEASR, l’importo totale dei finanziamenti pubblici percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato, comprensivo sia del contributo comunitario che del contributo nazionale;

h)

la somma degli importi di cui alle lettere e), f) e g), percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

i)

la valuta di tali importi.

2.   Gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Forma della pubblicazione

Le informazioni di cui all’articolo 1 sono pubblicate su un sito internet unico per ogni Stato membro, che gli utenti possono consultare attraverso uno strumento di ricerca che permette di cercare i beneficiari per nome, per comune, per importi percepiti, quali descritti all’articolo 1, lettere e), f), g) e h), o una combinazione di tali dati e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati.

Articolo 3

Data della pubblicazione

1.   Le informazioni di cui all’articolo 1 sono pubblicate entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

2.   Per le spese del FEASR sostenute tra il 1o gennaio e il 15 ottobre 2007 le informazioni sono pubblicate entro il 30 settembre 2008 nei casi in cui le spese siano state rimborsate dal FEASR allo Stato membro entro tale data. Negli altri casi le informazioni sono pubblicate insieme alle informazioni relative all’esercizio finanziario 2008.

3.   Le informazioni restano disponibili sul sito internet per due anni a decorrere dalla data della pubblicazione iniziale.

Articolo 4

Informazione dei beneficiari

1.   Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno resi pubblici a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del presente regolamento e che possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione delle Comunità e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

2.   Se si tratta di dati personali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nel rispetto dei requisiti della direttiva 95/46/CE e i beneficiari sono informati dei diritti loro conferiti da tale direttiva e delle procedure applicabili per esercitarli.

3.   Le informazioni di cui paragrafi 1 e 2 sono fornite al beneficiario nei moduli di domanda di finanziamento del FEAGA e del FEASR o in altro modo al momento della raccolta dei dati.

In deroga al primo comma, per i dati relativi ai pagamenti percepiti nel corso degli esercizi finanziari 2007 e 2008, le informazioni sono fornite ai beneficiari con almeno quattro settimane di anticipo rispetto alla data della pubblicazione.

Articolo 5

Collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri

1.   La Commissione costituisce e gestisce un sito internet comunitario, a partire dall’indirizzo del proprio sito internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri. La Commissione aggiorna i collegamenti internet in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi internet dei propri siti non appena li hanno costituiti ed ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull’accessibilità ai medesimi a partire dal sito internet della Commissione.

3.   Gli Stati membri designano l’organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui all’articolo 2. Essi comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’organismo designato.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle spese sostenute dal FEAGA a partire dal 16 ottobre 2007 e dal FEASR a partire dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

(2)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/31


REGOLAMENTO (CE) N. 260/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l’allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), e in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Diversi Stati membri hanno segnalato alla Commissione la necessità di una deroga dai livelli massimi di residui di cui agli allegati II e III, specificando le varietà di piante e gli antiparassitari per i quali occorre la deroga. Tale deroga dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per le sostanze attive che superano i limiti specificati nei suddetti allegati, al fine di impedire un’interruzione del commercio dei prodotti immagazzinati che sono stati sottoposti a tale tipo di trattamento.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VII al regolamento (CE) n. 396/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Combinazioni di sostanza attiva/prodotto di cui all’articolo 18, paragrafo 3

Principio attivo

Prodotto in allegato I

(numero di codice)

Fosfuro di idrogeno

Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).

Fosfuro di alluminio

Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).

Fosfuro di magnesio

Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).

Fluoruro di solforile

Frutta (0100000), cereali (0500000).»


DIRETTIVE

19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/33


DIRETTIVA 2008/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure debbano essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari e assicurare l’applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta delle misure intese ad adeguare le definizioni o a modificare la portata delle esenzioni ai sensi della presente direttiva, ad approfondire o a completare le disposizioni di detta direttiva concernenti i requisiti di organizzazione o le condizioni di esercizio che si applicano alle imprese di investimento o agli enti creditizi, nonché ad aggiungere disposizioni di dettaglio riguardanti gli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione che si impongono alle diverse sedi di negoziazione contemplate dalla direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/39/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2004/39/CE prevede un limite di durata per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/39/CE che contempla un limite di durata.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l’efficienza sia la responsabilità democratica.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/39/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2004/39/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Non occorre pertanto adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2004/39/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2, paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, punto 2), l’inciso «Agendo secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 13, paragrafo 10 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

4)

all’articolo 15, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è sostituito dall’inciso «, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3,»;

5)

l’articolo 18, paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

6)

l’articolo 19, paragrafo 10 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

7)

l’articolo 21, paragrafo 6 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

8)

l’articolo 22, paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

9)

l’articolo 24, paragrafo 5 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

10)

l’articolo 25, paragrafo 7 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

11)

l’articolo 27, paragrafo 7 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

12)

l’articolo 28, paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

13)

l’articolo 29, paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

al primo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

14)

l’articolo 30, paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

al primo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

15)

l’articolo 40, paragrafo 6 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

16)

l’articolo 44, paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

17)

l’articolo 45, paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

18)

l’articolo 56, paragrafo 5, è modificato come segue:

a)

l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

19)

nell’articolo 58, paragrafo 4, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è sostituito dall’inciso «, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3,»;

20)

l’articolo 64 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.».

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche della presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti di tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)   GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

(5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/37


DIRETTIVA 2008/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2003/71/CE, onde tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme della direttiva medesima. Tali misure sono intese ad adeguare le definizioni ed a approfondire o completare le disposizioni della direttiva 2003/71/CE specificando dettagliatamente forma e contenuti di un prospetto. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/71/CE, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2003/71/CE prevede un limite di durata per le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione che prevede tale limite di durata nella direttiva 2003/71/CE.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l’efficienza sia la responsabilità democratica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/71/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2003/71/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 13, paragrafo 7, l’articolo 14, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 7, sono così modificati:

a)

le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis.»;

2)

all’articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di esecuzione intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis.

Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, stabilendo che un paese terzo garantisce l’equivalenza con la presente direttiva dei prospetti redatti nel suo territorio, in virtù della legislazione nazionale di tale paese o di prassi o procedure basate su norme internazionali definite dalle organizzazioni internazionali, compresi gli standard della IOSCO in materia di informativa.»;

3)

l’articolo 24 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)   GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/39


DIRETTIVA 2008/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l’allegato III e adottare e riesaminare le modalità di applicazione per le esportazioni e l’etichettatura delle batterie e degli accumulatori. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/66/CE, anche completandola con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/66/CE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/66/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Non è quindi necessario stabilire disposizioni a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1)

l’articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Entro il 26 settembre 2007 è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 12, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«6.   L’allegato III può essere adattato o completato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. Tali obblighi di registrazione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Possono essere concesse deroghe all’obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

6)

l’articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 175 del 27.7.2007, pag. 57.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(3)   GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(4)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/41


DIRETTIVA 2008/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica comunitaria per una migliore regolamentazione sottolinea l’importanza della semplificazione delle norme nazionali e comunitarie in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona.

(2)

Il metodo di valutazione della conformità di cui alla direttiva 84/539/CEE del Consiglio (3), non è più necessario per le finalità del mercato interno e del commercio con i paesi terzi.

(3)

Il funzionamento del mercato interno e la protezione degli utilizzatori e degli animali possono essere garantiti in misura maggiore mediante altre norme comunitarie.

(4)

La direttiva 84/539/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(5)

L’abrogazione della direttiva 84/539/CEE implica che dopo il 31 dicembre 2008 il marchio di conformità di cui all’allegato III di tale direttiva non sarà più utilizzato e che le misure di attuazione nazionali corrispondenti siano abrogate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/539/CEE è abrogata a partire dal 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(3)   GU L 300 del 19.11.1984, pag. 179. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/42


DIRETTIVA 2008/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 85/611/CEE del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 85/611/CEE adottando modifiche tecniche che chiariscano le definizioni allo scopo di garantire un'applicazione uniforme di tale direttiva in tutta la Comunità, nonché allineando la terminologia e la formulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli o.i.c.v.m. e le materie connesse. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 85/611/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 85/611/CEE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 85/611/CEE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

Gli articoli 53 bis e 53 ter della direttiva 85/611/CEE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 53 bis

La Commissione adotta modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

a)

chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;

b)

allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli o.i.c.v.m. e le materie connesse.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2.

Articolo 53 ter

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (*1).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*1)   GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).» "

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)   GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(4)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/44


DIRETTIVA 2008/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che istituisce la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo alcuni di questi elementi o completandolo con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati ai sensi dell’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all’esecuzione della direttiva 2002/83/CE, per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire un’applicazione uniforme di tale direttiva. Tali misure sono destinate ad adeguare gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, a estendere l’elenco delle forme giuridiche, a modificare l’elenco dei rami assicurativi o adattare la terminologia utilizzata in tale elenco, a precisare o adeguare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, a modificare l’elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche e le regole di dispersione degli investimenti, a modificare le disposizioni volte a temperare le regole della congruenza, a precisare le definizioni e ad apportare le modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/83/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/83/CE di conseguenza.

(6)

Poiché le modifiche apportate alla direttiva 2002/83/CE con la presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano attuate dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 64 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le seguenti modifiche tecniche, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 2:»;

2)

l’articolo 65 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)   GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

(4)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/46


DIRETTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2005/60/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e garantire l'applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/60/CE, ad adottare criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un rischio basso o elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per valutare se sia giustificato o meno applicare tale direttiva a determinate persone che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata, nonché ad adeguare gli importi di cui alla direttiva tenendo conto degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/60/CE, anche completando tale direttiva con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2005/60/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2005/60/CE che contempla tale limite di durata.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l'efficienza sia la responsabilità democratica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/60/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2005/60/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 40, paragrafo 1, è così modificato:

a)

i termini «, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2,» sono soppressi;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis.»;

2)

l'articolo 40, paragrafo 3, è così modificato:

a)

i termini «, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2,» sono soppressi;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis.»;

3)

l'articolo 41 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal paragrafo seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G.PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)   GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4)   GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/48


DIRETTIVA 2008/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/675/CEE del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

Le misure necessarie per l'esecuzione delle direttive nei settori dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diretta sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive anche completandole con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/675/CEE.

(6)

Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 91/675/CEE con la presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE (*1), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*1)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;"

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)   GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(4)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/50


DIRETTIVA 2008/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di decidere le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2004/109/CE per chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni di cui alla direttiva medesima, segnatamente la durata massima del consueto ciclo di regolamento a breve, il calendario dei giorni di negoziazione, le circostanze nelle quali una persona sarebbe dovuta venire a conoscenza dell’acquisizione o della cessione dei diritti di voto, le condizioni di indipendenza che devono essere soddisfatte dai market maker e dalle società di gestione; per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari; per chiarire la natura della revisione limitata e definire il contenuto minimo delle relazioni finanziarie sintetiche; per elaborare ulteriori procedure in materia di notifica e pubblicazione delle partecipazioni rilevanti nonché procedure relative al deposito delle informazioni previste dalla regolamentazione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente; per definire norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione e per l’istituzione dei meccanismi per lo stoccaggio. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/109/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2004/109/CE prevede un limite di durata per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte intese ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, dovrebbe essere soppresso il disposto di cui alla direttiva 2004/109/CE che contempla un limite di durata.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l’efficienza sia la responsabilità democratica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/109/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2004/109/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2004/109/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo le procedure di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.

In particolare la Commissione:

a)

ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), stabilisce la procedura in base alla quale l’emittente può effettuare la scelta dello Stato membro d’origine;

b)

quando ciò sia appropriato ai fini della scelta dello Stato membro d’origine di cui al paragrafo 1, lettera i), punto ii), adegua il periodo triennale in riferimento ai dati relativi all’emittente alla luce di eventuali nuovi obblighi previsti dal diritto comunitario in materia di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; e

c)

ai fini del paragrafo 1, lettera l), stila un elenco indicativo dei mezzi che non possono essere considerati mezzi elettronici, tenendo conto dell’allegato V della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (*1), secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.

(*1)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).»;"

2)

l’articolo 5, paragrafo 6, è modificato come segue:

a)

al primo comma, le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.

Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

3)

l’articolo 9, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.   La Commissione adotta misure di esecuzione per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme dei paragrafi 2, 4, e 5. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.

La Commissione definisce la durata massima del «ciclo di regolamento a breve» di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.

Inoltre, la Commissione può stilare un elenco degli eventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 12, paragrafo 8, è modificato come segue:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

5)

l’articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

6)

gli articoli 14, paragrafo 2, 17, paragrafo 4, e 18, paragrafo 5, sono così modificati:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la seguente frase:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

7)

l’articolo 19, paragrafo 4, è modificato come segue:

a)

al primo comma, le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Le misure di cui al primo e al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

8)

l'articolo 21, paragrafo 4, è modificato come segue:

a)

al primo comma, le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2» sono soppresse;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Le misure di cui al primo, al secondo e al terzo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

9)

l’articolo 23 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Nel contesto del punto ii) del primo comma, la Commissione adotta altresì misure di esecuzione relative alla valutazione dei principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Nel contesto del comma precedente, la Commissione adotta altresì misure di esecuzione intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

b)

il paragrafo 5 è modificato come segue:

i)

le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

ii)

è aggiunta la seguente frase:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

c)

al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione adotta altresì misure di esecuzione intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

10)

l’articolo 27 è modificato come segue:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 8 della stessa.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti a tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)   GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4)   GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/54


DIRETTIVA 2008/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2006/49/CE onde tener conto, tra le altre cose, degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari e assicurare un’applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire le definizioni, ad adeguare il disposto della direttiva mediante adattamenti tecnici relativi alla determinazione dei fondi propri, all’organizzazione, al calcolo e alla valutazione dei rischi e delle esposizioni e alle categorie di imprese di investimento soggette a detta direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/49/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2006/49/CE prevede un limite di durata per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2006/49/CE che contempla un limite di durata.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l’efficienza sia la responsabilità democratica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/49/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/49/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

1)

l’articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase «secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2» è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 42, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 42 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)   GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)   GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)   GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione del programma di eradicazione presentato da alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2008) 1004]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede che uno Stato membro che ha un programma nazionale di controllo obbligatorio per una delle malattie infettive elencate nell’allegato E (II) della suddetta direttiva, può presentare tale programma alla Commissione per approvazione. Tale articolo prevede anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste nel commercio intracomunitario.

(2)

La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (2) approva i programmi per il controllo e l’eradicazione dell’infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino («BHV1») presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato I di tale decisione per le regioni elencate nello stesso allegato, e per le quali si applicano garanzie complementari per il virus BHV1 in conformità dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(3)

La Repubblica ceca ha ora presentato il programma mirante all’eradicazione dell’infezione BHV1 nell’intero territorio dello Stato membro in questione. Tale programma è conforme ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE. Tale programma inoltre prevede norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in determinati Stati membri o in loro regioni, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tali Stati membri o regioni.

(4)

È opportuno approvare il programma presentato dalla Repubblica ceca e le garanzie complementari presentate in conformità dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(5)

È quindi necessario modificare in conformità l’allegato I della decisione 2004/558/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2004/558/CE è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)   GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/584/CE (GU L 219 del 24.8.2007, pag. 37).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

Tutte le regioni, ad eccezione dei Regierungsbezirke Oberpfalz e Oberfranken nello stato federale della Baviera

Italia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Provincia autonoma di Trento»


19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/58


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2008) 974]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/234/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato D della direttiva 64/432/CEE dispone che uno Stato membro o una regione di uno Stato membro può essere considerato ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti di bovini purché rispetti alcune condizioni stabilite in tale direttiva.

(2)

Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni dalla leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

La Polonia ora ha presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE relativamente a 14 regioni amministrative (powiaty) facenti parte delle unità amministrative superiori (voivodati) di Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie e Małopolskie, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica.

(4)

In seguito alla valutazione di detta documentazione, è opportuno dichiarare ufficialmente tali regioni (powiaty) della Polonia regioni di tale Stato membro indenni dalla leucosi bovina enzootica.

(5)

La decisione 2003/467/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)   GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/97/CE (GU L 32 del 6.2.2008, pag. 25).


ALLEGATO

Al capitolo 2 dell’allegato III della decisione 2003/467/CE, la seconda parte, relativa alla Polonia, è sostituita dal testo seguente:

«In Polonia:

Voivodato Dolnośląskie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Voivodato Lubelskie

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Voivodato Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Voivodato Łódzkie

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Voivodato Małopolskie

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Voivodato Opolskie

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Voivodato Podkarpackie

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Voivodato Śląskie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Voivodato Świętokrzyskie

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Voivodato Wielkopolskie

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.»