ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 73

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
15 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 229/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che modica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione

1

 

 

Regolamento (CE) n. 230/2008 della Commissione, del 14 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 231/2008 della Commissione, del 14 marzo 2008, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

5

 

*

Regolamento (CE) n. 232/2008 della Commissione, del 14 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

6

 

 

Regolamento (CE) n. 233/2008 della Commissione, del 14 marzo 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2008

10

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio ( 1 )

13

 

*

Decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica ( 1 )

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/224/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e, rispettivamente, il governo della Georgia, la Repubblica libanese, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica moldova, il governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell’Uruguay per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

20

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

22

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

24

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti dei servizi aerei

26

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

27

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

29

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

31

 

 

Commissione

 

 

2008/225/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 marzo 2008, che modifica la decisione 2006/805/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(2008) 956]  ( 1 )

32

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2008/226/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008, del 5 marzo 2008, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau, EU SSR GUINEA-BISSAU

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.3.2008   

IT

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L 73/1


REGOLAMENTO (CE) N. 229/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2008

che modica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio (2) prevede l’istituzione di partenariati europei per tutti i paesi dei Balcani occidentali.

(2)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005 ha deciso di conferire all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato all’adesione all’Unione europea.

(3)

È quindi opportuno stabilire che, nelle relazioni con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l’Unione europea applichi un partenariato di adesione, anziché un partenariato europeo, e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 533/2004.

(4)

L’Unione statale di Serbia e Montenegro non esiste più. È quindi opportuno modificare il regolamento per tenere conto del fatto che la Serbia e il Montenegro sono ormai due Stati indipendenti.

(5)

Il regolamento riguarda tanto i partenariati di adesione quanto i partenariati europei. Pertanto, è necessario tenere conto di quanto precede nell’intero testo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 533/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Sono istituiti partenariati europei per l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Serbia, incluso il Kosovo, come definiti nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (in seguito denominati “paesi partner”). I partenariati europei forniscono un quadro delle priorità risultanti dall’analisi delle diverse situazioni dei paesi partner, sulle quali si debbono concentrare i preparativi in vista di un’ulteriore integrazione nell’Unione europea, alla luce dei criteri stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell’attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi, ove necessario, gli accordi di stabilizzazione e di associazione e, in particolare, la cooperazione regionale.»;

2)

l’articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 bis

Nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione, sono istituiti partenariati di adesione per la Croazia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I partenariati di adesione forniscono un quadro delle priorità risultanti dall’analisi della situazione in ciascun paese, sulle quali si debbono concentrare i preparativi per l’adesione alla luce dei criteri di Copenaghen stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell’attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi gli accordi di stabilizzazione e di associazione conclusi con tali paesi (3), e, in particolare, la cooperazione regionale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere espresso il 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 269/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 7).

(3)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13). Accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3).»


15.3.2008   

IT

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L 73/3


REGOLAMENTO (CE) N. 230/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

65,0

MA

61,0

TN

129,8

TR

106,6

ZZ

90,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

167,6

ZZ

145,6

0709 90 70

MA

106,1

TR

141,4

ZZ

123,8

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

55,8

MA

54,4

TN

56,9

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

105,3

TR

123,0

ZA

147,5

ZZ

118,0

0808 10 80

AR

93,9

BR

85,0

CA

105,3

CL

96,0

CN

96,2

MK

42,9

US

106,8

UY

87,8

ZA

69,5

ZZ

87,0

0808 20 50

AR

79,8

CL

105,1

CN

74,4

ZA

92,5

ZZ

88,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.3.2008   

IT

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L 73/5


REGOLAMENTO (CE) N. 231/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2008

concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (3), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (4), prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

(3)

Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 per un quantitativo totale superiore al massimale di 4 000 tonnellate previsto per il mese di marzo.

(4)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate il 10 e il 11 marzo 2008, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 77,057570 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 4 000 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

(4)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


15.3.2008   

IT

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L 73/6


REGOLAMENTO (CE) N. 232/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l'articolo 90 e l'articolo 194, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), deve essere abrogato a partire dal 1o aprile 2008 in applicazione dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

L'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede un aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati destinato alle imprese di trasformazione. Le condizioni e gli obblighi che tali imprese devono rispettare sono attualmente definiti nel regolamento (CE) n. 1786/2003 e nelle sue modalità di applicazione, contenute nel regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione (4).

(3)

In particolare, l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1786/2003 dispone fra l'altro l'obbligo per le imprese di trasformazione di tenere una contabilità di magazzino. L'articolo 12 del medesimo regolamento stabilisce le informazioni da dichiarare nei contratti di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1786/2003 prevede che gli Stati membri istituiscano sistemi di controllo.

(4)

Tali condizioni e obblighi non sono stati inclusi nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Per consentire al settore dei foraggi essiccati di continuare a funzionare correttamente e a fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno che tali condizioni e obblighi siano definiti nel regolamento (CE) n. 382/2005.

(6)

L'ammissibilità all'aiuto richiede in alcuni casi la conclusione di un contratto fra i produttori e le imprese di trasformazione. Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorrerebbe rendere obbligatori taluni elementi dei contratti.

(7)

Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori dovrebbero pertanto tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento necessario.

(8)

In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, è opportuno che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005.

(10)

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri notificano in particolare alla Commissione le modifiche delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi. Per rendere questa disposizione più precisa, è opportuno specificare che le superfici interessate sono quelle la cui produzione, nel corso della precedente campagna, era soggetta a trasformazione al fine di ottenere l'aiuto di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue:

1)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione

1.   L'aiuto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5) è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati nella parte IV dell'allegato I del suddetto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

i)

dei quantitativi trasformati di foraggi verdi e, se del caso, di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati sulla base delle superfici seminate;

ii)

dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dal trasformatore;

b)

forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto.

2.   La contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione, di cui al paragrafo 1, è tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria e permette di seguire giorno per giorno:

a)

i quantitativi di prodotti che entrano nell'impresa per essere disidratati e/o macinati, con l'indicazione per ogni consegna:

i)

della data di entrata;

ii)

della quantità;

iii)

della specie o delle specie di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i foraggi da disidratare e, se pertinente, di quelli essiccati al sole;

iv)

del tenore di umidità constatato sui foraggi da disidratare;

v)

dei riferimenti del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui agli articoli 14 o 15 del presente regolamento;

b)

i quantitativi prodotti e i quantitativi eventuali delle aggiunte utilizzate nella fabbricazione;

c)

i quantitativi usciti con indicazione, per ogni partita, della data di uscita e dei tenori di umidità e di proteine constatati;

d)

i quantitativi di foraggi essiccati per i quali un'impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell'aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa;

e)

i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;

f)

i prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall'impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.

3.   Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4.   L'impresa che disidratati o tratti anche prodotti diversi dai foraggi essiccati tiene una contabilità di magazzino separata per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.

2)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Contratti

1.   Ciascun contratto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene in particolare le seguenti informazioni:

a)

il prezzo da versare al produttore dei foraggi verdi o, se del caso, dei foraggi essiccati;

b)

la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore;

c)

le modalità di consegna e di pagamento;

d)

nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti;

e)

la data di stipulazione;

f)

la campagna di commercializzazione;

g)

la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile;

h)

l'identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o presentata una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.

2.   Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto speciale di lavorazione di foraggi ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri soci, tale contratto indica inoltre:

a)

il prodotto finito da consegnare;

b)

le spese a carico del produttore.»;

3)

nel capitolo 5 è aggiunto il seguente articolo 22 bis:

«Articolo 22 bis

Sistemi di ispezione

1.   Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:

a)

il rispetto delle condizioni stabilite negli articoli 1, 3 e da 86 a 89 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché agli articoli 12 e 14 del presente regolamento;

b)

la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati conformi ai requisiti minimi di qualità uscito dall'impianto di trasformazione.

2.   All'uscita dall'impianto di trasformazione i foraggi essiccati vengono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che intendono emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.»;

4)

nell'articolo 33, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e)

entro il 31 maggio di ogni anno, un bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati, conformemente all'allegato I del presente regolamento, e l'andamento delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi destinati alla trasformazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, conformemente all'allegato II del presente regolamento, per la campagna di commercializzazione precedente;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

(4)  GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1388/2007 (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 3).

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/10


REGOLAMENTO (CE) N. 233/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 marzo 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 marzo 2008, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).

(3)  GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 marzo 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00 (3)

di media qualità

0,00 (3)

di bassa qualità

0,00 (3)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00 (3)

1002 00 00

SEGALA

0,00 (3)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00 (3)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00 (3)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(3)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

29.2.2008-13.3.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

364,10

144,71

Prezzo FOB USA

446,78

436,78

416,78

176,70

Premio sul Golfo

95,51

10,40

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

43,76 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

36,26 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/13


DECISIONE N. 234/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La consultazione degli utenti e dei produttori di informazioni statistiche e dei rispondenti alla richiesta di fornire tali informazioni è fondamentale ai fini della preparazione e dello sviluppo della politica dell’informazione statistica comunitaria.

(2)

Il comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale istituito con la decisione 91/116/CEE del Consiglio (3) assiste attualmente il Consiglio e la Commissione in sede di coordinamento degli obiettivi della politica dell’informazione statistica comunitaria, tenendo conto delle esigenze degli utenti e dei costi sostenuti dai produttori e dai fornitori di informazioni.

(3)

Sebbene il comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale abbia dato prova della propria utilità, i cambiamenti intervenuti nella Comunità, in particolare il suo allargamento a 27 Stati membri, rendono necessario apportare numerose modifiche al ruolo, al mandato, alla composizione e alle procedure di tale comitato. Nell’interesse della chiarezza è opportuno sostituirlo con un nuovo comitato consultivo europeo di statistica (di seguito «il comitato»).

(4)

Il comitato dovrebbe contribuire a una stretta cooperazione durante il processo di pianificazione del programma al fine di migliorare la governanza del Sistema statistico europeo e di accrescere la qualità delle statistiche comunitarie. A tal fine è opportuno che sia mantenuta una stretta collaborazione con il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (4) del Consiglio, e con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio (5).

(5)

È opportuno raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di una riduzione del numero dei componenti del comitato, onde consentirgli di operare con efficienza in una Comunità allargata, e l’esigenza di assicurare la rappresentanza di tutte le parti interessate alle statistiche comunitarie come richiesto dal Consiglio nelle sue conclusioni dell’8 novembre 2005.

(6)

Per conseguire gli obiettivi di migliorare la valutazione e l’equilibrio tra i benefici e i costi dei bisogni statistici comunitari e di riequilibrare e di ridurre l’onere imposto dalla normativa statistica comunitaria, facendo così meglio fronte alla crescita della domanda, il comitato dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo in sede di preparazione e di attuazione del programma statistico comunitario.

(7)

Il comitato dovrebbe raccogliere i pareri degli utenti, dei rispondenti e dei produttori di informazioni statistiche sugli obiettivi della politica dell’informazione statistica comunitaria.

(8)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 91/116/CEE,

DECIDONO:

Articolo 1

Comitato consultivo europeo di statistica

1.   È istituito il comitato consultivo europeo di statistica (di seguito «il comitato»).

2.   Il comitato assiste il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione garantendo che le esigenze degli utenti e i costi sostenuti dai produttori e dai fornitori di informazioni siano presi in considerazione in sede di coordinamento delle priorità e degli obiettivi strategici della politica dell’informazione statistica comunitaria.

3.   Tale assistenza riguarda tutti i settori statistici pertinenti alla politica dell’informazione statistica comunitaria.

Articolo 2

Compiti

1.   La Commissione consulta il comitato nelle prime fasi del processo di preparazione del programma statistico comunitario. Il comitato formula un parere pronunciandosi in particolare:

a)

sulla pertinenza del programma statistico comunitario rispetto alle esigenze inerenti all’integrazione e allo sviluppo europei espresse dalle istituzioni comunitarie, dalle amministrazioni nazionali e regionali, dalle diverse categorie economiche e sociali e dal mondo scientifico;

b)

sulla pertinenza del programma statistico comunitario rispetto alle attività della Comunità, tenuto conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici;

c)

sull’equilibrio, in termini di priorità e risorse, tra i diversi settori del programma statistico comunitario, il programma di lavoro statistico annuale della Commissione e la possibilità di ridefinire le priorità del lavoro statistico;

d)

sull’adeguatezza delle risorse necessarie per l’attuazione del programma statistico comunitario, compresi i costi direttamente sostenuti dalle autorità nazionali e comunitarie, e sull’appropriatezza alle esigenze degli utenti dell’ampiezza, del grado di dettaglio e dei costi delle statistiche comunitarie;

e)

sui costi connessi alla trasmissione dell’informazione statistica da parte dei fornitori di informazioni e sulle possibilità di ridurre l’onere della risposta, in particolare quello che grava sulle piccole e medie imprese.

2.   Il comitato richiama inoltre l’attenzione della Commissione sui settori in cui può risultare necessario sviluppare nuove attività statistiche e consiglia la Commissione in merito al modo in cui migliorare la pertinenza delle statistiche comunitarie per gli utenti, tenuto conto dei costi gravanti sui produttori e sui fornitori di informazioni.

Articolo 3

Relazioni con le istituzioni comunitarie e gli altri organi

1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il comitato formula un parere su questioni inerenti alle esigenze degli utenti e ai costi sostenuti dai fornitori di dati, in merito allo sviluppo della politica dell’informazione statistica comunitaria, alle priorità del programma statistico comunitario, alla valutazione delle statistiche esistenti, alla qualità dei dati e alla politica di diffusione.

2.   Il comitato formula pareri e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione relazioni sulle esigenze degli utenti e sui costi sostenuti dai fornitori di dati in sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ogniqualvolta lo giudichi necessario per assolvere i suoi compiti.

La Commissione riferisce annualmente sul modo in cui ha tenuto conto dei pareri del comitato.

3.   Nello svolgimento dei propri compiti, il comitato collabora con il comitato del programma statistico e con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Esso informa regolarmente questi due comitati sui suoi pareri relativi ai compiti descritti all’articolo 2 e trasmette loro i pareri e le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   Il comitato stabilisce contatti con i consigli nazionali degli utenti delle statistiche.

Articolo 4

Composizione e procedura di nomina

1.   Il comitato è composto di 24 membri, come segue:

a)

dodici membri sono nominati dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi agiscono in maniera indipendente. In vista della nomina di tali dodici membri ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nominativo di tre candidati altamente qualificati nel settore statistico. La Commissione si sforza di garantire che la selezione dei dodici membri rappresenti pariteticamente utenti, rispondenti e altri soggetti interessati alle statistiche comunitarie (compresa la comunità scientifica, le parti sociali e la società civile). I dodici membri esercitano le proprie funzioni a titolo personale;

b)

undici membri sono nominati direttamente dalle istituzioni e dagli organi cui appartengono, come segue:

i)

un membro rappresentante del Parlamento europeo;

ii)

un membro rappresentante del Consiglio;

iii)

un membro rappresentante del Comitato economico e sociale europeo;

iv)

un membro rappresentante del Comitato delle regioni;

v)

un membro rappresentante della Banca centrale europea;

vi)

due membri rappresentanti del comitato del programma statistico;

vii)

un rappresentante della confederazione delle industrie della Comunità europea (BusinessEurope);

viii)

un rappresentante della Confederazione europea dei sindacati (CES);

ix)

un rappresentante dell’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie imprese;

x)

il garante europeo della protezione dei dati;

c)

il direttore generale di Eurostat è componente di diritto del comitato consultivo di statistica, ma non dispone di diritto di voto.

2.   L’elenco dei membri del comitato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 5

Durata del mandato

1.   Il mandato conferito ai membri del comitato ha una durata di cinque anni, rinnovabile una volta. Alla scadenza del loro mandato i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo della loro nomina.

2.   Un membro che si dimetta prima della scadenza del suo mandato è sostituito per la parte rimanente del suo mandato da un membro nominato conformemente all’articolo 4.

Articolo 6

Struttura e funzionamento

1.   Il comitato elegge il proprio presidente tra i membri nominati dalla Commissione. Il mandato del presidente è di cinque anni, rinnovabile una volta.

2.   Il presidente convoca il comitato almeno una volta all’anno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso.

3.   Per la formulazione di pareri su questioni statistiche di particolare complessità, il comitato può, in accordo con la Commissione, istituire gruppi di lavoro temporanei presieduti da un membro del comitato. La composizione di ciascun gruppo di lavoro si presenta equilibrata sotto il profilo dell’esperienza professionale e della distribuzione geografica degli esperti di cui è costituito. I presidenti di tali gruppi illustrano i risultati dei loro lavori presentando una relazione in una riunione del comitato.

4.   Per lo svolgimento dei suoi compiti, il comitato può commissionare studi e organizzare seminari.

5.   I rappresentanti di tutti i servizi della Commissione interessati possono partecipare alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro in qualità di osservatori.

Il presidente può autorizzare altri osservatori a partecipare alle riunioni del comitato.

6.   La Commissione provvede ai compiti di segreteria per il comitato e per i gruppi di lavoro.

7.   Le spese del comitato sono incluse nelle stime di bilancio della Commissione.

Articolo 7

Procedure decisionali

Le procedure decisionali dettagliate del comitato sono specificate nel suo regolamento interno.

Articolo 8

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui hanno avuto accesso in ragione delle procedure del comitato o dei gruppi di lavoro, nel caso in cui la Commissione li informi che dette informazioni sono di carattere riservato per giustificati motivi o che rispondere a richieste di pareri o a questioni sollevate comporterebbe la divulgazione di dette informazioni riservate.

Articolo 9

Regolamento interno

Previa consultazione della Commissione il comitato adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 91/116/CEE è abrogata.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2008.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 97 del 28.4.2007, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(3)  GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 97/255/CE (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 32).

(4)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(5)  GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione sostituita dalla decisione 2006/856/CE (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).


15.3.2008   

IT

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L 73/17


DECISIONE N. 235/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

In ragione della necessità di istituire standard europei sull’indipendenza, sull’integrità e sulla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2), ha approvato all’unanimità il Codice delle statistiche europee (di seguito «il Codice») nel corso della sua riunione del 24 febbraio 2005, come esposto nella raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

(2)

Il Codice persegue il duplice obiettivo, da una parte, di accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall’altra, di migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte.

(3)

Nella comunicazione del 25 maggio 2005 al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, la Commissione ha riconosciuto l’utilità di un organismo consultivo esterno che potrebbe svolgere un ruolo attivo di sorveglianza sulle modalità di attuazione del codice da parte del sistema statistico europeo nel suo complesso. Nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005, la Commissione ha affermato che intende valutare l’ipotesi di proporre l’istituzione di tale organismo consultivo esterno.

(4)

L’8 novembre 2005 il Consiglio ha concluso che un nuovo organismo consultivo ad alto livello promuoverebbe l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità della Commissione (Eurostat) e, nella valutazione a pari livello dell’attuazione del Codice, del sistema statistico europeo. Il Consiglio ha raccomandato che l’organismo sia composto da un gruppo ridotto di persone indipendenti, nominate in base alla loro competenza.

(5)

I membri di tale organismo dovrebbero garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro, in quanto persone, ad esempio, provenienti dal mondo accademico e persone che abbiano maturato esperienza professionale a livello nazionale e/o internazionale in campo statistico.

(6)

L’organismo dovrebbe predisporre per la Commissione (Eurostat) una valutazione sull’attuazione del Codice analoga a quella a pari livello degli istituti nazionali di statistica.

(7)

Ove opportuno, dovrebbe essere incoraggiato un dialogo sul Codice con il Comitato del programma statistico e con il Comitato consultivo europeo di statistica, istituito con decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché con gli organismi interessati degli Stati membri.

(8)

È pertanto opportuno istituire un organismo consultivo e definirne i compiti e la struttura, fatto salvo l’articolo 5 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

DECIDONO:

Articolo 1

Comitato consultivo

È istituito il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (di seguito «il Comitato»). Lo scopo del Comitato è di fornire una supervisione indipendente del sistema statistico europeo per quanto riguarda l’attuazione del Codice delle statistiche europee (di seguito «il Codice»).

Articolo 2

Compiti

1.   I compiti del Comitato sono:

a)

predisporre una relazione annuale per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’attuazione del Codice delle statistiche europee per quanto riguarda la Commissione (Eurostat) e trasmettere tale relazione alla Commissione prima di sottoporla al Parlamento europeo e al Consiglio;

b)

includere in tale relazione annuale una valutazione dell’attuazione del Codice nel sistema statistico europeo nel suo complesso;

c)

consigliare la Commissione sulle misure appropriate per facilitare l’attuazione del Codice per quanto riguarda la Commissione (Eurostat) e il sistema statistico europeo nel suo complesso;

d)

consigliare la Commissione (Eurostat) per quanto riguarda la comunicazione del Codice agli utenti e ai fornitori dei dati;

e)

consigliare la Commissione (Eurostat) e il Comitato del programma statistico per quanto riguarda l’aggiornamento del Codice.

2.   Il Comitato può consigliare la Commissione e risponde a quest’ultima sulle questioni che riguardano la fiducia degli utenti nelle statistiche europee, conformemente ai compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Composizione del Comitato

1.   Il Comitato è costituito da sette membri, compreso il presidente. I membri del Comitato operano in modo autonomo. La Commissione (Eurostat) è rappresentata in qualità di osservatore.

2.   I membri del Comitato sono scelti fra gli esperti in possesso di competenze di eccellenza nel settore statistico, svolgono le proprie mansioni a titolo personale e sono scelti per garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro.

3.   Previa consultazione della Commissione, il Consiglio sceglie il presidente del Comitato e il Parlamento europeo ne approva la designazione.

Il presidente non deve essere membro in carica di un istituto nazionale di statistica o della Commissione né aver ricoperto un siffatto incarico negli ultimi due anni.

Previa consultazione della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio nominano ciascuno tre membri del Comitato.

4.   La durata del mandato del presidente e dei membri del Comitato è di tre anni, rinnovabile una volta.

5.   Se un membro presenta le dimissioni prima della scadenza del suo mandato, è sostituito da un nuovo membro nominato in conformità del presente articolo con un mandato completo.

Articolo 4

Procedure

1.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è reso pubblico.

2.   La relazione annuale del Comitato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è resa pubblica previa presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Comitato può decidere di pubblicare qualunque conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro, purché i relativi testi siano stati preventivamente trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione (Eurostat) e a qualsiasi altro organismo interessato, lasciando un adeguato margine per le osservazioni.

3.   Fermo restando l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui hanno avuto accesso in ragione delle procedure del Comitato nel caso in cui la Commissione li informi che dette informazioni sono di carattere riservato per giustificati motivi o che rispondere a richieste di pareri o a questioni sollevate comporterebbe la divulgazione di dette informazioni riservate.

4.   Il Comitato è assistito da un segretariato, assicurato dalla Commissione, ma che deve operare in modo autonomo. Il segretario è nominato dalla Commissione previa consultazione del Comitato. Il segretario agisce su istruzione del Comitato.

5.   Le spese del Comitato sono incluse nelle stime di bilancio della Commissione.

Articolo 5

Tre anni dopo l’istituzione del Comitato è effettuata una revisione del suo ruolo e della sua efficacia.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addi 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(3)  Cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

15.3.2008   

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L 73/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e, rispettivamente, il governo della Georgia, la Repubblica libanese, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica moldova, il governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell’Uruguay per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

(2008/224/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Georgia, rispettivamente il 19 gennaio 1995 e il 26 marzo 1996.

(2)

L’accordo fra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) è stato firmato a Bruxelles il 3 maggio 2006.

(3)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica libanese, rispettivamente il 17 febbraio 1967 e il 25 febbraio 1967.

(4)

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (3) è stato firmato a Beirut il 7 luglio 2006.

(5)

La Repubblica di Bulgaria ha firmato un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica delle Maldive il 13 agosto 2006 a Male.

(6)

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (4) è stato firmato a Bruxelles il 21 settembre 2006.

(7)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica moldova, rispettivamente il 17 aprile 1996 e il 28 giugno 1993.

(8)

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (5) è stato firmato a Bruxelles l’11 aprile 2006.

(9)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica di Singapore, rispettivamente il 28 novembre 1969 e l’11 gennaio 1978.

(10)

L’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (6) è stato firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

(11)

La Romania ha firmato un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica orientale dell’Uruguay il 31 maggio 1996 a Bucarest.

(12)

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (7) è stato firmato a Montevideo il 3 novembre 2006.

(13)

Il trattato di adesione del 2005 è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(14)

È opportuno adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dei suddetti accordi orizzontali tra le Comunità europee e relativi Stati per tener conto dell’adesione dei due nuovi Stati membri.

(15)

I negoziati si basano sul mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione il 5 giugno 2003.

(16)

Conseguentemente, è opportuno concludere i protocolli a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti protocolli:

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

Il testo dei protocolli è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 3 di ciascun protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 24.

(3)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 17.

(4)  GU L 286 del 17.10.2006, pag. 20.

(5)  GU L 126 del 13.5.2006, pag. 24.

(6)  GU L 243 del 6.9.2006, pag. 22.

(7)  GU L 330 del 28.11.2006, pag. 19.


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA GEORGIA,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e la Georgia, firmati rispettivamente il 19 gennaio 1995 a Sofia e il 26 marzo 1996 a Tbilisi,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 3 maggio 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa, rispettivamente, all’Austria e ai Paesi Bassi sono aggiunti all’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Georgia relativo ai servizi aerei, fatto a Sofia il 19 gennaio 1995, in appresso denominato Accordo Georgia-Bulgaria nell’allegato II;»;

«—

Accordo fra il governo della Romania e il governo della Georgia relativo ai servizi aerei, fatto a Tbilisi il 26 marzo 1996, in appresso denominato Accordo Georgia-Romania nell’allegato II».

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’«Accordo Georgia-Belgio» e all’«Accordo Georgia-Polonia» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Georgia-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Georgia-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo Georgia-Bulgaria;»;

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo Georgia-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per l’aviazione»:

«—

Articolo 5 dell’accordo Georgia-Bulgaria;»

«—

Articolo 9 dell’accordo Georgia-Romania;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 6 dell’accordo Georgia-Bulgaria;»

«—

Articolo 8 dell’accordo Georgia-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ogni lingua facente egualmente fede.


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e la Repubblica libanese, firmati rispettivamente a Beirut, il 17 febbraio 1967 e il 25 febbraio 1967,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Beirut il 7 luglio 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa, rispettivamente, al Belgio e alla Polonia, sono aggiunti all’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica libanese relativo ai servizi aerei, fatto a Beirut il 17 febbraio 1967, in appresso “Accordo Libano-Bulgaria”;»

«—

Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica libanese relativo ai servizi aerei, fatto a Beirut il 25 febbraio 1967, in appresso “Accordo Libano-Romania”;».

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’accordo «Libano-Belgio» e all’accordo «Libano-Polonia» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Libano-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Libano-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Libano-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Libano-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per l’aviazione»:

«—

Articolo 6 dell’accordo Libano-Bulgaria;»

«—

Articolo 8 dell’accordo Libano-Romania;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 10 dell’accordo Libano-Bulgaria;»

«—

Articolo 9 dell’accordo Libano-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ogni lingua facente egualmente fede.


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti dei servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTO l’accordo fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica delle Maldive, firmato il 13 agosto 1996 a Male,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 21 settembre 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa all’Austria è inserito nell’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale il seguente trattino:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica delle Maldive relativo ai servizi aerei, fatto a Male il 13 agosto 2006, in appresso denominato «Accordo Maldive-Bulgaria» nell’allegato II;».

Articolo 2

Dopo la voce relativa all’accordo «Maldive-Austria» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo Maldive-Bulgaria;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo Maldive-Bulgaria;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per l’aviazione»:

«—

Articolo 7 dell’accordo Maldive-Bulgaria;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 9 dell’accordo Maldive-Bulgaria;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e maldiva Dhivehi, ogni lingua facente egualmente fede.


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA MOLDOVA,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e la Repubblica moldova, firmati rispettivamente, il 17 aprile 1996 a Sofia e il 28 giugno 1993 a Chisinau,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles l’11 aprile 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità, il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa all’Austria sono inseriti nell’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica moldova relativo ai servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, firmato a Sofia il 17 aprile 1996 (di seguito “accordo Moldova-Bulgaria”);»

«—

Accordo fra il governo della Romania e il governo della Repubblica moldova relativo ai servizi aerei, firmato a Chisinau il 28 giugno 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato a Bucarest il 31 gennaio 2003, modificato da ultimo dallo scambio di note del 5 maggio 2004 e del 12 maggio 2004 (di seguito “accordo Moldova-Romania”)»;.

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’accordo «Moldova-Austria» e «Moldova-Polonia» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Moldova-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Moldova-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Moldova-Bulgaria;»

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Moldova-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per l’aviazione»:

«—

Articolo 7 dell’accordo Moldova-Bulgaria;»

«—

Articolo 9 dell’accordo Moldova-Romania;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 9 dell’accordo Moldova-Bulgaria;»

«—

Articolo 8, dell’accordo Moldova-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue ufficiali delle parti, ogni lingua facente egualmente fede.


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e il governo della Repubblica di Singapore, firmati a Singapore, rispettivamente, il 28 novembre 1969 e l’11 gennaio 1978,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità, il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo le voci relative, rispettivamente, al Belgio e al Portogallo sono inseriti nell’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 28 novembre 1969 (di seguito “accordo Singapore-Bulgaria”);»

«—

Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica di Singapore relativo ai servizi aerei, fatto a Singapore l’11 gennaio 1978, (di seguito “Accordo Singapore-Romania”);».

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’accordo «Singapore-Belgio» e «Singapore-Portogallo» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 8 dell’accordo Singapore-Bulgaria;»

«—

Articolo 9 dell’accordo Singapore-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTO l’accordo fra la Romania e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato il 31 maggio 1996 a Bucarest,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Montevideo il 3 novembre 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità, il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa al Portogallo è inserito all’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale il seguente trattino:

«—

Accordo fra il governo della Romania e il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay relativo ai servizi aerei, fatto a Bucarest il 31 maggio 1996 (di seguito “accordo Uruguay-Romania”);».

Articolo 2

Dopo le voci relative all’accordo «Uruguay-Portogallo» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Uruguay-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Uruguay-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per aerei»:

«—

Articolo 9 dell’accordo Uruguay-Romania;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 8 dell’accordo Uruguay-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.


Commissione

15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2008

che modifica la decisione 2006/805/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Germania

[notificata con il numero C(2008) 956]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3) è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di peste suina classica in alcuni Stati membri. La suddetta decisione stabilisce determinate misure di controllo relative alla peste suina classica in tali Stati membri.

(2)

La Germania ha informato la Commissione che la situazione della malattia in alcune zone del Land della Renania settentrionale-Vestfalia è migliorata in modo significativo. Le misure previste per tali zone dalla decisione 2006/805/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili.

(3)

Per motivi di trasparenza della normativa comunitaria, l’elenco degli Stati membri o delle regioni che figura nell’allegato della decisione 2006/805/CE va sostituito con il testo dell’allegato della presente decisione.

(4)

La decisione 2006/805/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/805/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(3)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/862/CE (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 119).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Germania

A.   Renania-Palatinato

a)

nel distretto (Kreis) di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Altenahr;

b)

nel Landkreis di Vulkaneifel: i comuni di Obere Kyll e Hillesheim, nel comune di Daun le località di Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler e Kirchweiler, nel comune di Kelberg le località di Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath, nel comune di Gerolstein le località di Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm e Rockeskyll e la città di Gerolstein;

c)

nell’Eifelkreis di Bitburg-Prüm: nel comune di Prüm le località di Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim e Weinsheim.

B.   Renania Settentrionale-Westfalia

a)

nel Kreis di Euskirchen: le città di Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, nella città di Euskirchen le località di Billig, Euenheim, Euskirchen (centro), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen e i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim;

b)

nel Kreis di Rhein-Sieg: nella città di Meckenheim le località di Ersdorf e Altendorf, nella città di Rheinbach le località di Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen e Kurtenberg, nel comune di Swisttal le località di Miel e Odendorf.

2.   Francia

Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle ad ovest del Reno e del canale Reno-Marna, a nord dell’autostrada A 4, ad est del fiume Sarre e a sud del confine con la Germania e i comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.

PARTE II

1.   Ungheria

Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest situato a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E 71.

2.   Slovacchia

Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár), Veľký Krtíš (distretto di Veľký Krtíš), Komárno (territorio situato a est dell’autostrada 64, a nord del confine con l’Ungheria e a ovest del distretto di Nové Zámky), Nové Zámky (territorio situato a est del distretto di Komárno e a est dell’autostrada 64, a sud dell’autostrada 75 e a nord del confine con l’Ungheria) e Levice (territorio situato a est del distretto di Nové Zámky e a est dell’autostrada 66 (E77), a sud dell’autostrada 75, a nord del confine con l’Ungheria e a ovest del distretto Veľký Krtíš).

PARTE III

1.   Bulgaria

L’intero territorio.»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

15.3.2008   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/34


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008

del 5 marzo 2008

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau, EU SSR GUINEA-BISSAU

(2008/226/PESC)

Il COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/112/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 dell'azione comune 2008/112/PESC, il CPS è autorizzato, a norma dell'articolo 25 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini dell'esercizio del controllo politico e della direzione strategica della missione EU SSR GUINEA-BISSAU, compresa quella relativa alla nomina del capomissione,

(2)

Il Segretario generale/Alto rappresentante ha proposto di nominare il sig. Juan Esteban Verástegui capo della missione EU SSR GUINEA-BISSAU,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Juan Esteban Verástegui è nominato capo della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau, EU SSR GUINEA-BISSAU.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino alla scadenza dell'azione comune 2008/112/PESC.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

M. IPAVIC


(1)  GU L 40 del 14.2.2008, pag.11.