ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 70

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
14 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 224/2008 della Commissione, del 13 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 225/2008 della Commissione, del 13 marzo 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

3

 

 

Regolamento (CE) n. 226/2008 della Commissione, del 13 marzo 2008, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

5

 

 

Regolamento (CE) n. 227/2008 della Commissione, del 13 marzo 2008, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

6

 

*

Regolamento (CE) n. 228/2008 della Commissione, del 13 marzo 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l'intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte

7

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/220/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 marzo 2008, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) [notificata con il numero C(2008) 887]

9

 

 

2008/221/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 marzo 2008, relativa al contributo finanziario comunitario a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2008 [notificata con il numero C(2008) 925]

13

 

 

2008/222/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 marzo 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 932]  ( 1 )

17

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/223/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2008, che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

22

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania e della Repubblica di Slovenia di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea

23

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU L 103 del 20.4.2007 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.3.2008   

IT

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L 70/1


REGOLAMENTO (CE) N. 224/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

65,0

MA

69,9

TN

129,8

TR

118,8

ZZ

95,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

118,0

TR

148,4

ZZ

148,4

0709 90 70

MA

106,1

TR

112,6

ZZ

109,4

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

47,6

IL

55,4

MA

50,9

TN

52,7

TR

50,7

ZZ

51,5

0805 50 10

EG

107,9

IL

107,4

SY

105,3

TR

124,8

ZA

153,3

ZZ

119,7

0808 10 80

AR

95,3

BR

85,2

CA

105,6

CL

102,1

CN

88,4

MK

50,7

US

106,4

UY

90,0

ZA

69,5

ZZ

88,1

0808 20 50

AR

82,5

CL

72,2

CN

54,6

ZA

93,3

ZZ

75,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


14.3.2008   

IT

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L 70/3


REGOLAMENTO (CE) N. 225/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 14 marzo 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,21  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,71  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,21  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,71  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,33

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

27,95

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

27,95

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(1)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


14.3.2008   

IT

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L 70/5


REGOLAMENTO (CE) N. 226/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 13 marzo 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 13 marzo 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 32,947 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)   GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).


14.3.2008   

IT

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L 70/6


REGOLAMENTO (CE) N. 227/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 12 marzo 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 12 marzo 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 410,73 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)   GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).


14.3.2008   

IT

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L 70/7


REGOLAMENTO (CE) N. 228/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l'intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (2), recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003, fissa l'intensità minima dei controlli da effettuare sulle consegne e sulle vendite dirette. I suddetti controlli devono essere inclusi nel piano di controllo generale elaborato sulla base di un'analisi del rischio.

(2)

La Bulgaria e la Romania applicano per la prima volta il regime dei prelievi nel periodo di dodici mesi 2007/2008. Per agevolare l'applicazione del nuovo regime, i suddetti Stati membri devono essere autorizzati a ridurre l'intensità dei controlli sulle consegne per un periodo transitorio di un anno.

(3)

L'esperienza indica che negli Stati membri il numero di produttori che possiedono una o due vacche è ancora significativo, soprattutto nel settore delle vendite dirette. Mantenere la stessa intensità di controlli nei confronti di questi produttori impone un onere amministrativo sproporzionato e rischia di distogliere i controlli da attività a più alto rischio. È pertanto opportuno ridurre l'intensità dei controlli sui piccoli venditori diretti che producono quantitativi inferiori a 5 000 kg di equivalente latte.

(4)

Per consentire agli Stati membri di beneficiare della situazione meno gravosa risultante dall'adeguamento dell'intensità dei controlli, e tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, i controlli vengono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi, è opportuno applicare l'intensità dei controlli risultante dall'adeguamento al periodo di dodici mesi 2007/2008, ossia al periodo che ha inizio il 1o aprile 2007 e termina il 30 marzo 2008.

(5)

Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;»

2)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno:

a)

il 5 % dei produttori; oppure

b)

i seguenti due gruppi:

i)

l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;

ii)

il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22).

(2)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

14.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2008

che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia (Germania)

[notificata con il numero C(2008) 887]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(2008/220/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2) è uno dei numerosi provvedimenti adottati contro la peste suina classica.

(2)

La Germania ha informato la Commissione della recente evoluzione della malattia nei suini selvatici in alcune zone degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia.

(3)

Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata in alcune zone di tali Stati federali. Pertanto, in queste zone non è più necessario applicare i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica.

(4)

La decisione 2003/135/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2003/135/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)   GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/135/CE (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.   ZONE NELLE QUALI SONO ATTUATI PIANI DI ERADICAZIONE

A.   Nel Land della Renania-Palatinato:

a)

nel distretto (Kreis) di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Altenahr;

b)

nel Landkreis di Vulkaneifel: i comuni di Obere Kyll e Hillesheim; nel comune di Daun le località di Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler e Kirchweiler; nel comune di Kelberg, le località di Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath; nel comune di Gerolstein le località di Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm e Rockeskyll e la città di Gerolstein;

c)

nell’Eifelkreis di Bitburg-Prüm: nel comune di Prüm le località di Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim e Weinsheim;

d)

nel Landkreis di Südwestpfalz: il comune di Kröppen a sud-est della L 483, il comune di Vinningen a sud-est della L 478 e della L 484, i comuni di Schweix, Hilst, Trulben, Eppenbrunn, Ludwigswinkel, Fischbach bei Dahn, Schönau (Palatinato), Hirschthal, Rumbach, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Niederschlettenbach, Nothweiler, Bobenthal, Erlenbach bei Dahn.

B.   Nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia:

a)

nel Kreis di Euskirchen: le città di Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, nella città di Euskirchen le località di Billig, Euenheim, Euskirchen (centro), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen e i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim;

b)

nel Kreis di Rhein-Sieg: nella città di Meckenheim le località di Ersdorf e Altendorf, nella città di Rheinbach le località di Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen e Kurtenberg, nel comune di Swisttal le località di Miel e Odendorf.

2.   ZONE NELLE QUALI SI APPLICA IL PIANO PER LA VACCINAZIONE DI EMERGENZA

A.   Nel Land della Renania-Palatinato:

a)

nel distretto (Kreis) di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Altenahr;

b)

nel Landkreis di Vulkaneifel: i comuni di Obere Kyll e Hillesheim; nel comune di Daun le località di Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler e Kirchweiler; nel comune di Kelberg le località di Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath; nel comune di Gerolstein le località di Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm e Rockeskyll e la città di Gerolstein;

c)

nell’Eifelkreis di Bitburg-Prüm: nel comune di Prüm le località di Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim e Weinsheim;

d)

nel Landkreis di Südwestpfalz: il comune di Kröppen a sud-est della L 483, il comune di Vinningen a sud-est della L 478 e della L 484, i comuni di Schweix, Hilst, Trulben, Eppenbrunn, Ludwigswinkel, Fischbach bei Dahn, Schönau (Palatinato), Hirschthal, Rumbach, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Niederschlettenbach, Nothweiler, Bobenthal, Erlenbach bei Dahn.

B.   Nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia:

a)

nel Kreis di Euskirchen: le città di Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, nella città di Euskirchen le località di Billig, Euenheim, Euskirchen (centro), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen e i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim;

b)

nel Kreis di Rhein-Sieg: nella città di Meckenheim le località di Ersdorf e Altendorf, nella città di Rheinbach le località di Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen e Kurtenberg, nel comune di Swisttal le località di Miel e Odendorf.»


14.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2008

relativa al contributo finanziario comunitario a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2008

[notificata con il numero C(2008) 925]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/221/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, prima frase,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni di coltivazione nei dipartimenti francesi d’oltremare richiedono misure specifiche da applicare alla produzione delle piante, comprese costose misure fitosanitarie.

(2)

La decisione 2007/609/CE della Commissione, del 10 settembre 2007, sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera (2) definisce le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nel quadro dei programmi di lotta contro tali organismi nocivi nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera.

(3)

Le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma per il 2008 che prevede misure fitosanitarie per i dipartimenti francesi d’oltremare. Tale programma specifica gli obiettivi da raggiungere, i risultati previsti, le misure da realizzare, la loro durata e il loro costo in vista di un eventuale contributo finanziario comunitario. Le misure previste dal citato programma soddisfano le condizioni della decisione 2007/609/CE.

(4)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), le azioni fitosanitarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario su detti interventi, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene approvato un contributo finanziario comunitario di cui è beneficiaria la Francia per il programma ufficiale di lotta per il 2008 contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, secondo quanto precisato nella parte A dell’allegato.

Esso copre fino al 60 % della spese totali ammissibili, come specificato nella parte B dell’allegato, con un massimale pari a 282 000 EUR (IVA esclusa).

Articolo 2

1.   Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di pagamento presentata dalla Francia.

2.   Il saldo del contributo finanziario è versato a condizione che entro il 15 marzo 2009 sia presentata alla Commissione in formato elettronico una relazione finale di attuazione del programma.

La relazione contiene:

a)

una valutazione tecnica sintetica dell’intero programma, compreso il livello di raggiungimento degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi conseguiti, nonché una stima dell’impatto fitosanitario ed economico immediato;

b)

un rendiconto finanziario dei costi che indichi le spese effettive ripartite per sottoprogramma e per azione.

3.   Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può adattare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse azioni dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo comunitario al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l’importo globale delle spese ammissibili stabilite nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma.

La Francia informa la Commissione di ogni eventuale adattamento apportato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

(2)   GU L 242 del 15.9.2007, pag. 20.

(3)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO

PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEL BILANCIO PER IL 2008

PARTE A

Programma

Il programma si articola in quattro sottoprogrammi:

1)

sottoprogramma interdipartimentale per i dipartimenti d’oltremare:

a)

misura 1.1: sviluppo di metodologie di rilevazione degli organismi nocivi basate sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) quantitativa;

2)

sottoprogramma per il dipartimento della Martinica:

a)

misura 2.1: valutazione e diagnostica fitosanitarie con la collaborazione del laboratorio regionale e della sua unità mobile («labo vert»), nonché lotta integrata ai parassiti nelle colture orticole;

3)

sottoprogramma per il dipartimento della Guyana francese:

a)

misura 3.1: istituzione di un sistema di allarme fitosanitario per la produzione del riso;

b)

misura 3.2: rafforzamento della capacità di diagnosi con la collaborazione del laboratorio regionale e della sua unità mobile («labo vert»);

4)

sottoprogramma per il dipartimento della Guadalupa:

a)

misura 4.1: organizzazione di una rete di osservazione per i moscerini della frutta;

b)

misura 4.2: gestione del rischio di introduzione di organismi nocivi attraverso il turismo;

c)

misura 4.3: studio della possibilità di lotta integrata all’Acromyrmex octospnosus (Reich);

d)

misura 4.4: creazione di un bacino di competenze per la lotta ai roditori nelle zone rurali e urbane.

PARTE B

Ripartizione indicativa del bilancio (in EUR), con indicazione dei risultati previsti

Sottoprogrammi

Natura dei risultati

(S: prestazione di servizi, R: ricerca o studi)

Spese ammissibili

Contributo nazionale

Contributo CE

Sottoprogramma interdipartimentale per i dipartimenti d’oltremare

Misura 1.1

PCR quantitativa (R)

155 000

62 000

93 000

Totale parziale

155 000

62 000

93 000

Martinica

Misura 2.1

Diagnostica fitosanitaria in loco e lotta integrata ai parassiti nelle colture orticole (S)

95 000

38 000

57 000

Totale parziale

95 000

38 000

57 000

Guyana francese

Misura 3.1

Modellizzazione di un sistema d’allarme fitosanitario (R)

115 000

 

 

Misura 3.2

Diagnostica fitosanitaria in loco (S)

31 000

 

 

Totale parziale

146 000

58 400

87 600

Guadalupa

Misura 4.1

Organizzazione di una rete di osservazione per i moscerini della frutta (S)

12 000

 

 

Misura 4.2

Iniziative di informazione del pubblico sul rischio di introduzione di organismi nocivi (S)

12 000

 

 

Misura 4.3

Studio della possibilità di lotta integrata a un organismo nocivo (R)

30 000

 

 

Misura 4.4

Creazione di un bacino di competenze per la lotta ai roditori nelle zone rurali e urbane (R)

20 000

 

 

Totale parziale

74 000

29 600

44 400

Totale

470 000

188 000

282 000


14.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2008

che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 932]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/222/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. A norma della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti primari di origine animale contemplati da detta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite nella direttiva.

(2)

La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), fissa l'elenco dei paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui in cui sono indicate le garanzie offerte in conformità delle disposizioni di tale direttiva.

(3)

Il Brasile ha presentato alla Commissione un nuovo piano di sorveglianza dei residui concernente il miele. Dalla valutazione del piano risulta che offre garanzie sufficienti riguardo alla sorveglianza dei residui per il miele in questo paese terzo. Nel corso di un'ispezione effettuata in Brasile è emerso inoltre che le autorità competenti hanno compiuto progressi considerevoli nell'attuazione di un vasto piano di sorveglianza dei residui per il miele e che questo paese terzo soddisfa ora le prescrizioni comunitarie concernenti il miele. Il miele va quindi aggiunto all'elenco per il Brasile dell'allegato della decisione 2004/432/CE.

(4)

La decisione 2004/432/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; rettifica pubblicata nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/105/CE (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 9).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d'allevamento

Miele

AD

Andorra (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Antille olandesi

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Færøer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Islanda

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Repubblica islamica dell'Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Repubblica di Corea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Repubblica moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro (5)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Maurizio

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (7)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nuova Caledonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Isola Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (8)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Federazione russa

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (9)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seicelle

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino (10)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Repubblica unita di Tanzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sudafrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE-Andorra del 22 dicembre 1999 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(2)  Paesi terzi che per la produzione alimentare impiegano solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

(3)  Esportazione di equidi vivi a fini di macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(4)  Solo ovini.

(5)  Situazione provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sui residui.

(6)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all'esame delle Nazioni Unite.

(7)  Solo la Malaysia peninsulare (occidentale).

(8)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(9)  Solo per renne originarie delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(10)  Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

14.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/22


POSIZIONE COMUNE 2008/223/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2008

che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 marzo 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1). Queste misure sono state nuovamente prorogate mediante la posizione comune 2007/150/PESC (2) e verranno a scadenza il 16 marzo 2008.

(2)

Il Consiglio ritiene necessario prorogare le misure imposte dalla posizione comune 2004/293/PESC per un ulteriore periodo di 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/293/PESC è prorogata fino al 16 marzo 2009.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2007/521/PESC (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 30).

(2)   GU L 66 del 6.3.2007, pag. 21.


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

14.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/23


Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania e della Repubblica di Slovenia di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea

La Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Slovenia hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea.

La Repubblica d'Ungheria ha ritirato la sua precedente dichiarazione in cui accettava la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) del trattato sull'Unione europea ed ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea.

Qui di seguito figura la situazione relativa alle dichiarazioni di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea:

il Regno di Spagna ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) (1),

il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) (2),

nel fare le dichiarazioni di cui sopra, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Slovenia si sono riservati il diritto di introdurre nel loro diritto interno delle disposizioni che prevedano che, quando una questione relativa alla validità o all'interpretazione di un atto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è obbligata a sottoporre la questione alla Corte di giustizia.


(1)  La comunicazione della dichiarazione del Regno di Spagna è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.

(2)  La dichiarazione della Repubblica ceca è stata pubblicata nella GU L 236 del 23.9.2003, pag. 980. La dichiarazione della Repubblica francese è stata pubblicata nella GU L 327 del 14.12.2005, pag. 19 e nella GU C 318 del 14.12.2005, pag. 1. La comunicazione della dichiarazione degli altri Stati membri citati, ad eccezione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria e della Repubblica di Slovenia, è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.


Rettifiche

14.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/24


Rettifica del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 103 del 20 aprile 2007 )

Pagina 15, Allegato II, Prodotti e tecnologie di cui all'articolo 3, n. II.A3.001, colonna «Descrizione», lettera a.:

anziché:

«a.

in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e»

leggi:

«a.

in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e».