ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
7 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 208/2008 della Commissione, del 6 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione, del 6 marzo 2008, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) come additivo per mangimi ( 1 )

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/203/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012

14

 

 

Commissione

 

 

2008/204/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2007, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia relativamente alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste [notificata con il numero C(2007) 4545]  ( 1 )

16

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/205/CE

 

*

Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, che adegua la raccomandazione 98/376/CE su un contrassegno di parcheggio per disabili a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

43

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO (CE) N. 208/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

72,2

MA

56,3

TN

120,5

TR

90,9

ZZ

85,0

0707 00 05

EG

178,8

TR

199,4

ZZ

189,1

0709 90 70

MA

98,7

TR

156,2

ZZ

127,5

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

44,7

IL

55,5

MA

56,9

TN

50,6

TR

87,7

ZZ

59,1

0805 50 10

EG

95,9

IL

110,2

TR

126,9

ZZ

111,0

0808 10 80

AR

97,3

CA

73,8

CN

92,5

MK

42,4

US

107,1

UY

89,9

ZZ

83,8

0808 20 50

AR

78,8

CL

81,3

CN

58,4

US

123,2

ZA

95,0

ZZ

87,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/3


REGOLAMENTO (CE) N. 209/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2008

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda in oggetto riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (Biosaf Sc 47) come additivo nei mangimi per suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 è stato autorizzato per vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione (2), per bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione (3), per suinetti (slattati) dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (4), per scrofe dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (5), per conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (6), per cavalli dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione (7), per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione (8), per agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione (9).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per i suini da ingrasso. Secondo le conclusioni contenute nel parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») il 22 novembre 2007, la sicurezza del Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) per il consumatore, l'utilizzatore e l'ambiente è già stata appurata dal parere precedente (10). Nel parere si giungeva inoltre alla conclusione che l'impiego del preparato non rappresenta un rischio per questa ulteriore categoria di animali e può migliorare i parametri produttivi dei suini da ingrasso. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(7)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12.

(3)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 15.

(4)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).

(5)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).

(6)  GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 496/2007 (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 9).

(7)  GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.

(8)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.

(9)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(10)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all'efficacia del Biosaf Sc 47 (Saccharomyces cerevisiae) come additivo nei mangimi per suini da ingrasso. The EFSA Journal (2007) 585, 1-9.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo (denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces Cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 contenente almeno: 5 × 109 CFU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Metodi analitici (1)

Metodo delle diluizioni successive con agar all’estratto di lievito cloramfenicolo, basato sul metodo ISO 7954

Reazione a catena della polimerasi (PCR)

Suini da ingrasso

1,25 × 109

1,00 × 1010

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet

27 marzo 2018


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


DIRETTIVE

7.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/6


DIRETTIVA 2008/39/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/72/CE (2) della Commissione è una direttiva specifica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004, e armonizza le norme relative all'autorizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(2)

La direttiva 2002/72/CE istituisce elenchi di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella produzione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monomeri, le restrizioni al loro impiego, e introduce norme sulla loro etichettatura e sulle informazioni da fornire ai consumatori o agli operatori dell'industria alimentare ai fini dell'impiego corretto di tali materiali e oggetti.

(3)

L'attuale elenco di additivi di cui alla direttiva 2002/72/CE è un elenco incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri.

(4)

Tale elenco, in base all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/72/CE nella sua forma attuale, è ritenuto incompleto fintanto che la Commissione non decide, in accordo all'articolo 4 bis, che esso diventa un elenco positivo comunitario di additivi autorizzati.

(5)

Per quanto concerne gli additivi che sono attualmente consentiti negli Stati membri, il periodo di tempo concesso per la presentazione dei dati necessari affinché la loro sicurezza possa essere valutata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l'Autorità») per la loro inclusione nell’elenco comunitario è scaduto il 31 dicembre 2006. È quindi possibile fissare la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi comunitari diventerà un elenco positivo. Tenendo conto del tempo necessario all'Autorità per valutare tutte le domande presentate entro il termine stabilito tale data dovrebbe essere il gennaio 2010.

(6)

È inoltre opportuno chiarire il ruolo dell'elenco provvisorio di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2002/72/CE nella sua forma attuale, nonché il modo in cui verrà aggiornato. L'elenco provvisorio contiene gli additivi per i quali sono stati forniti i dati necessari entro i limiti temporali stabiliti e conformemente ai requisiti fissati dall'Autorità, ma non è stata ancora presa una decisione riguardo al loro inserimento nell'elenco positivo.

(7)

Tale elenco provvisorio fornisce informazioni al pubblico riguardo agli additivi attualmente sotto valutazione in vista di un loro eventuale inserimento nell'elenco comunitario degli additivi. Non essendo dato sapere se le valutazioni relative a tutti gli additivi inseriti nell'elenco provvisorio verranno completate entro la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi comunitari diventerà un elenco positivo, è opportuno ammettere l'uso di tali additivi, compatibilmente con le legislazioni nazionali, fino a che la loro valutazione non sia stata conclusa e non sia stata presa una decisione riguardo al loro inserimento nell'elenco positivo degli additivi.

(8)

Quando un additivo incluso nell'elenco provvisorio viene inserito nell'elenco comunitario di additivi, o quando si decide di non inserire un additivo in tale elenco, l'additivo in questione deve essere cancellato dall'elenco provvisorio degli additivi.

(9)

Se nel corso dell'analisi dei dati relativi ad un additivo inserito nell'elenco provvisorio l'Autorità richiede informazioni supplementari, tale additivo può rimanere inserito in tale elenco finché non sia stata presa una decisione in proposito, a condizione che le informazioni siano fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.

(10)

In base ai nuovi dati concernenti la valutazione dei rischi dei monomeri e degli additivi valutati dall'Autorità (3), è opportuno inserire nei rispettivi elenchi comunitari di sostanze consentite alcuni additivi ammessi a livello nazionale oltre ad alcuni nuovi monomeri e additivi. Sulla base di queste nuove informazioni, per altre sostanze devono essere modificate le restrizioni e/o le specifiche già stabilite a livello comunitario. Gli allegati II, III, IV sezione A, V e VI della direttiva 2002/72/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(11)

La direttiva 2005/79/CE della Commissione (4) ha introdotto nell'elenco degli additivi l'additivo con N. Rif. 30340, denominazione Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile e numero CAS 330198-91-9. La denominazione e il numero CAS introdotti in tale direttiva rispecchiano solo il componente principale cui fa riferimento la richiesta. Per contro, il parere fornito dall'Autorità si riferisce alla miscela di sostanze cui fa riferimento la richiesta, e non solo al componente principale. La miscela di sostanze è ora registrata nel registro CAS sotto il numero CAS 736150-63-3 e la denominazione Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati. Per tale ragione è ora appropriato modificare la denominazione e il numero CAS al fine di aggiornare l'autorizzazione a tutte le sostanze della miscela. Tenendo conto della modifica della denominazione è assegnato un nuovo N. Rif. 55910. Giacché la sostanza in questione ricade ora sotto il N. Rif. 55910, è opportuno cancellare il N. Rif. 30340.

(12)

La direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere di conseguenza modificata per tenere conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che l'Autorità ha valutato, fissare la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi diventerà un elenco positivo e chiarire il ruolo dell'elenco provvisorio di additivi.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/72/CE è così modificata:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'allegato III contiene un elenco comunitario di additivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

Gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di additivi possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 31 dicembre 2009.

A decorrere dal 1o gennaio 2010 per fabbricare materiali e oggetti di plastica possono essere usati solo gli additivi inseriti nell'elenco comunitario di additivi (elenco positivo).»;

2)

l'articolo 4 bis è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.   La Commissione pubblica entro l’11 aprile 2008 un elenco provvisorio di additivi attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Esso è costantemente aggiornato.

4.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di cui all'articolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2010 fintanto che siano inclusi nell'elenco provvisorio.»;

b)

è aggiunto un paragrafo 6:

«6.   Un additivo deve essere cancellato dall'elenco provvisorio:

a)

se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi; o

b)

se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o

c)

se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.»;

3)

gli allegati II, III, IV, sezione A, V e VI sono modificati conformemente agli allegati I, II III, IV e V della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 7 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni in modo da:

a)

consentire gli scambi e l'impiego dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 7 marzo 2009;

b)

vietare la produzione e l'importazione nella Comunità dei materiali e degli oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva a partire dal 7 marzo 2010;

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50).

(3)  The EFSA Journal (2007) da 555 a 563, pagg. 1-32.

The EFSA Journal (2007) da 516 a 518, pagg. 1-12.

The EFSA Journal (2007) da 452 a 454, pagg. 1-10.

The EFSA Journal (2006) da 418 a 427, pagg. 1-25.

(4)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35.


ALLEGATO I

L’allegato II, sezione A della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i monomeri e le altre sostanze di partenza seguenti:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«15404

000652-67-5

1,4:3,6-Dianidrosorbitolo

LMS = 5 mg/kg. Solo per uso come comonomero nel tereftalato co-isosorbide di polietilene

19180

000099-63-8

Dicloruro dell'acido isoftalico

LMS(T) = 5 mg/kg (43) (espresso come acido isoftalico)

26305

000078-08-0

Viniltrietossisilano

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso come agente di trattamento delle superfici»

b)

per i seguenti monomeri e sostanze di partenza, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o Specifiche» è sostituito dal seguente:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«19150

000121-91-5

Acido isoftalico

LMS(T) = 5 mg/kg (43)»


ALLEGATO II

L'allegato III della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

1)

la sezione A è così modificata:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«38875

002162-74-5

Bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide

LMS = 0,05 mg/kg. Per uso dietro uno strato di PET.

45703

491589-22-1

Acido cis1,2-ciclo-esandicarbossilico, sale di calcio

LMS = 5 mg/kg

48960

9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri

LMS = 5 mg/kg

55910

736150-63-3

Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati

 

60025

Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-octene

In accordo con specifiche dell'allegato V. Non per articoli in contatto con alimenti grassi.

62280

009044-17-1

Isobutilene-butene copolimero

 

70480

000111-06-8

Acido palmitico, butil estere

 

76463

Acido poliacrilico, sali

LMS(T) = 6 mg/kg (36) (per acido acrilico)

76723

167883-16-1

Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 4,4′ -diisocianato di dicicloesilmetano

In accordo con le specifiche dell'allegato V

76725

661476-41-1

Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano

In accordo con le specifiche dell'allegato V

77732

Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenile) acrilato

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET.

77733

Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4-idrossifenile) acrilato

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET.

77897

Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchiletere (lineare e ramificato, C8-C20), solfato, sali

LMS = 5 mg/kg

89120

000123-95-5

Acido stearico, butil estere

 

95858

Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime

LMS = 0,05 mg/kg e conformemente alle specifiche di cui all'Allegato V. Da non usare per articoli a contatto con alimenti grassi.»;

b)

per i seguenti additivi, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«39815

182121-12-6

9,9-Bis(metossimetil)fluorene

LMS = 0,05 mg/kg

66755

002682-20-4

2-Metil-4-isotiazolin-3-one

LMS = 0,5 mg/kg. Da usare solo per polimeri in dispersione acquosa ed emulsioni in concentrazioni che non abbia effetti antimicrobici sulla superficie del polimero o sull'alimento stesso.»;

c)

sono eliminati i seguenti additivi:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«30340

330198-91-9

Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile».

 

2)

la sezione B è così modificata:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«34130

Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20) dimetilammine

LMS = 30 mg/kg

53670

032509-66-3

Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene

LMS = 6 mg/kg»;

b)

per i seguenti additivi, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

In accordo con le specifiche dell'allegato V.»


ALLEGATO III

Nell'allegato IV, sezione A, della direttiva 2002/72/CE vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le sostanze seguenti:

Rif.

N. CAS

Denominazione

«34130

Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20) dimetilammine

39815

182121-12-6

9,9-Bis(metossimetil)fluorene

53670

032509-66-3

Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene»


ALLEGATO IV

Nell'allegato V, parte B della direttiva 2002/72/CE vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le seguenti nuove specifiche:

N. Rif.

Altre specifiche

«60025

Specifiche:

Viscosità minima (a 100 °C) = 3,8 cSt

Peso molecolare medio > 450

76723

Specifiche:

La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1,5 % p/p

76725

Specifiche:

La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1 % p/p

95858

Specifiche:

Peso molecolare medio non inferiore a 350

Viscosità minima (a 100 °C) = 2,5 cSt

Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 40 % (p/p)»


ALLEGATO V

L'allegato VI della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

1)

la nota (36) è sostituita dal seguente:

«(36)

LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 e 76463.»;

2)

è aggiunta la nota 43:

«(43)

LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 19150 e 19180.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

7.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2008

che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012

(2008/203/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto degli obiettivi dell’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo «l’Agenzia») e affinché questa possa svolgere i suoi compiti correttamente, i settori tematici precisi della sua attività devono essere definiti da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

(2)

Il quadro dovrebbe comprendere tra i settori tematici di attività dell’Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

(3)

Il quadro dovrebbe rispettare le priorità dell’Unione, tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

(4)

Il quadro dovrebbe tenere debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia e iscriversi esclusivamente nella sfera d’applicazione del diritto comunitario.

(5)

Il quadro dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell’Unione, nonché con il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (2), il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), e il Mediatore europeo, i cui obiettivi dovrebbero pertanto essere tenuti in considerazione.

(6)

Nell’elaborare la proposta, la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali nella riunione del 12 e 13 luglio 2007 e ha ricevuto osservazioni scritte con lettera del 25 luglio 2007.

(7)

Il presente quadro definisce i settori tematici precisi di attività dell’Agenzia, mentre l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007 fissa vari suoi compiti permanenti, tra cui la sensibilizzazione della popolazione ai diritti fondamentali di cui gode e la divulgazione attiva di informazioni sull’attività dell’Agenzia.

(8)

L’Agenzia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano, può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007,

DECIDE:

Articolo 1

Quadro pluriennale

1.   È istituito un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in seguito «Agenzia») per il periodo 2007-2012.

2.   In conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007 l’Agenzia svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 nell’ambito dei settori tematici previsti all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Settori tematici

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

a)

razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;

b)

discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);

c)

risarcimento delle vittime;

d)

diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;

e)

asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;

f)

visti e controllo delle frontiere;

g)

partecipazione dei cittadini dell’Unione al funzionamento democratico della stessa;

h)

società dell’informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;

i)

accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

Articolo 3

Complementarità e cooperazione con altri organi

1.   Ai fini dell’applicazione del presente quadro, l’Agenzia coopera e coordina opportunamente le proprie attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie competenti della Comunità e con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e la società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

2.   In particolare l’Agenzia coordina le sue attività con quelle del Consiglio d’Europa, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e conformemente all’accordo di cui al medesimo articolo.

3.   L’Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell’ambito e nella misura necessari per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all’articolo 2, lettera b); essa tiene in considerazione il fatto che gli obiettivi generali dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell’uguaglianza di genere, compresa l’integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano e la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell’UE all’uguaglianza di genere fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.

4.   L’Agenzia svolge i compiti attinenti alle problematiche dei diritti umani connesse con la società dell’informazione senza pregiudizio delle responsabilità del garante europeo della protezione dei dati, incaricato di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, in conformità delle sue funzioni e competenze definite agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(2)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Commissione

7.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2007

relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia relativamente alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste

[notificata con il numero C(2007) 4545]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/204/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 21 dicembre 2005 la Francia ha presentato alla Commissione le grandi linee del progetto di riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste.

(2)

Il 2 marzo 2006 la Francia ha trasmesso per via elettronica il progetto di notifica della riforma. Il 29 marzo 2006 si è tenuta una riunione di prenotifica in cui la Commissione ha sottolineato che il progetto di notifica era fortemente incompleto e ha indicato gli elementi mancanti. Il 7 aprile 2006 la Francia ha fornito alla Commissione una parte dei suddetti elementi mancanti.

(3)

Il 23 giugno 2006 la Francia ha notificato alla Commissione la riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste («la riforma»), conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ritenendo che la riforma descritta dalla notifica non contenga elementi di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(4)

Il 20 luglio 2006 la Commissione ha inviato alla Francia una richiesta di informazioni complementari sulla riforma notificata e sulle eventuali misure compensative di cui La Poste potrebbe aver beneficiato in passato. La Francia ha trasmesso la sua risposta in data 17 agosto 2006.

(5)

Con lettera del 12 ottobre 2006 la Commissione ha informato la Francia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in relazione alle misure connesse alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste.

(6)

La Francia ha presentato osservazioni con lettera del 14 dicembre 2006.

(7)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.

(8)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da […] (3) che ha trasmesso alla Francia. I commenti della Francia in proposito sono pervenuti il 27 febbraio 2007.

(9)

Il 12 marzo 2007 e il 30 maggio 2007 la Commissione ha inviato alla Francia una serie di domande complementari. Le risposte delle autorità francesi sono state ricevute il 27 aprile 2007 e l’8 giugno 2007.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

2.1.   Il contesto di liberalizzazione del settore postale

(10)

L’obiettivo della politica comunitaria nel settore postale è di completare il mercato interno dei servizi postali e di garantire, con un adeguato quadro normativo, che tutti i cittadini della Comunità possano disporre su tutto il suo territorio di servizi postali efficaci, affidabili e di buona qualità e a prezzi ragionevoli. In considerazione dell’importanza che i servizi postali rivestono sia per la prosperità economica sia per la coesione e il benessere sociale della Comunità, si tratta chiaramente di un settore d’azione prioritario per la Comunità.

(11)

Gli obiettivi comunitari in materia di servizi postali sono stati riconosciuti nel diritto comunitario da una direttiva postale quadro, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (4), che ha istituito un quadro normativo completo dei servizi postali comunitari.

(12)

La direttiva 97/67/CE, modificata dalla direttiva 2002/39/CE (5), definisce le fasi intermedie del processo di apertura graduale e controllata del mercato e limita ulteriormente i settori dei servizi che possono essere riservati. Secondo la direttiva 97/67/CE gli Stati membri possono esentare dall’applicazione delle norme di concorrenza gli invii di corrispondenza:

a)

di peso inferiore a 100 grammi e il cui prezzo è inferiore di tre volte la tariffa pubblica a decorrere dal 1o gennaio 2003 (ovvero un’apertura del mercato alla concorrenza stimata al 9 % circa);

b)

di peso inferiore a 50 grammi e il cui prezzo è inferiore di due volte e mezzo la tariffa pubblica a decorrere dal 1o gennaio 2006 (ovvero un’apertura del mercato alla concorrenza stimata in un ulteriore 7 % circa).

(13)

Nell’ottobre 2006 la Commissione ha presentato una proposta (6) finalizzata alla completa apertura dei mercati postali comunitari alla concorrenza entro il 2009, in linea con la scadenza fissata dalla direttiva 97/67/CE.

(14)

In Francia il servizio postale universale è definito come un insieme che riunisce il settore riservato (invii di corrispondenza nazionali e internazionali, compresa la pubblicità diretta per corrispondenza con i limiti di peso/prezzo previsti dalla direttiva 97/67/CE) e, a livello nazionale e internazionale, un’offerta di servizio nazionale e internazionale di invii di pacchi postali di peso inferiore o pari a 20 kg, tutta la stampa, gli invii raccomandati, assicurati e i servizi di rispedizione.

(15)

Una caratteristica del mercato francese è l’importanza della concorrenza a monte (come il «worksharing»). Nelle attività a valle la concorrenza si sviluppa soprattutto per effetto di azioni condotte da operatori del settore dei quotidiani, sia sugli invii non indirizzati che su quelli indirizzati. Per quanto riguarda gli invii in massa, alcuni operatori locali sono attivi in grandi città per invii di corrispondenza di peso superiore a 50 grammi. In definitiva, quelli dei corrieri espressi e dei pacchi («parcels») sono mercati liberalizzati in cui si affrontano operatori internazionali e nazionali (7).

2.2.   Il beneficiario delle misure

(16)

La legge francese n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e delle telecomunicazioni (in prosieguo: «la legge del 1990») ha trasformato la vecchia direzione generale delle Telecomunicazioni in due persone giuridiche di diritto pubblico: La Poste e France Télécom.

(17)

A decorrere dal 1o gennaio 1991, La Poste è un esercente autonomo di diritto pubblico. La Poste esercita le proprie attività in conformità di un contratto di programma con lo Stato nel settore degli invii postali, dei pacchi espressi, dei servizi finanziari e del grande pubblico.

(18)

La Poste e le sue filiali costituiscono un gruppo pubblico che eroga servizi di interesse economico generale ed esercita attività concorrenziali alle condizioni definite dai testi che disciplinano tutti i suoi ambiti d’attività.

(19)

In applicazione della direttiva 97/67/CE, la legge n. 99-533 del 25 giugno 1999 di orientamento per l'assetto e lo sviluppo sostenibile del territorio ha designato La Poste prestatore del servizio postale universale in Francia. La Poste è responsabile, nell'ambito dei rapporti interni e internazionali, del servizio pubblico degli invii postali comprendente il servizio postale universale e, in particolare, il servizio pubblico del trasporto e della distribuzione della stampa che gode del regime specifico previsto dal codice delle poste e telecomunicazioni. La stessa garantisce inoltre qualsiasi altro servizio di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, di posta in tutte le sue forme, nonché di oggetti e merci. La Poste esercita le proprie attività finanziarie alle condizioni di cui all’articolo L. 518-25 del codice monetario e finanziario.

(20)

Il fatturato di La Poste è così ripartito (fonte: relazione d’attività del gruppo La Poste, 2005):

Image

(21)

La clientela di La Poste è divisa tra le imprese, con cui realizza il 90 % dell'attività di invii postali e pacchi/espresse, e i privati, che rappresentano il restante 10 % del fatturato di questi settori. La situazione si inverte per quanto riguarda invece i servizi finanziari, dove i privati rappresentano il 95 % del margine netto di intermediazione bancaria.

(22)

Il personale di La Poste è disciplinato da due statuti distinti:

i)

i dipendenti che appartengono alla pubblica amministrazione dello Stato. L’attribuzione della personalità giuridica a La Poste con la legge del 1990 non ha comportato una modifica dello statuto del personale dell’amministrazione postale dipendente di La Poste. Il governo si è infatti impegnato a mantenere inalterato lo statuto di dipendente pubblico dei dipendenti di La Poste;

ii)

i dipendenti di diritto privato.

(23)

L’organico di La Poste è quindi così ripartito (fonte: relazione finanziaria del gruppo La Poste, 2005):

(equivalente agente/anno)

31.12.2005

31.12.2004

Dipendenti pubblici

180 558

190 261

Agenti a contratto

122 847

119 025

TOTALE

303 405

309 286

(24)

Dal 1990 La Poste ha cessato progressivamente di assumere dipendenti pubblici privilegiando essenzialmente dipendenti di diritto privato. La Poste ha avviato di fatto un graduale processo di cambiamento dello statuto del personale nei limiti imposti dal rispetto dello statuto dei dipendenti pubblici e dagli obblighi legali, sostituendo i dipendenti in fase di pensionamento con dipendenti di diritto privato. Nel corso dei prossimi anni, che saranno contrassegnati da numerosi pensionamenti di dipendenti pubblici, La Poste intende continuare a sostituire dipendenti pubblici con dipendenti di diritto privato.

2.3.   Le misure in questione

2.3.1.   Descrizione del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste prima della legge del dicembre 2006

(25)

Il regime pensionistico dei dipendenti statali è regolato dal «Code des pensions civiles et militaires de retraite» (Codice delle pensioni di anzianità civili e militari).

(26)

Secondo la Corte dei conti (8) questo regime prevede una ritenuta sul salario a fini pensionistici (7,85 %) e un’aliquota contributiva «datore di lavoro» a carico degli enti pubblici che impiegano dipendenti distaccati (33 %). Non esiste invece giuridicamente alcuna aliquota contributiva «datore di lavoro» per i dipendenti pubblici. Il raffronto delle spese pensionistiche a carico dello Stato (previa imputazione delle entrate derivanti dalle ritenute sui salari) con la somma delle retribuzioni corrisposte agli attivi permette tuttavia di calcolare un’aliquota contributiva «datore di lavoro» spesso detta implicita (9). Nel 2003, secondo le stime del ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria, l’aliquota contributiva implicita a carico dello Stato in quanto datore di lavoro era del 51,9 %, di cui il 44,7 % per il personale civile e il 91,8 % per il personale militare, il che significa che, nel caso dei dipendenti civili, l’aliquota è di oltre tre volte superiore a quella stabilita dalla normativa e dai contratti collettivi applicabili ai dipendenti del settore privato (10).

(27)

I dipendenti pubblici in servizio presso La Poste appartengono alla pubblica amministrazione statale e in tal senso, conformemente all’articolo 20 della legge n. 83-634 del 13 luglio 1983 sui diritti e gli obblighi dei dipendenti pubblici, sono sottoposti al regime pensionistico del personale civile e militare dello Stato, regolato dal Codice delle pensioni di anzianità civili e militari. I dipendenti pubblici di La Poste non godono di alcun vantaggio specifico in materia pensionistica rispetto agli altri dipendenti pubblici. Inoltre, contrariamente ad altri operatori pubblici, La Poste non partecipa a un regime speciale di imprese o di categoria.

(28)

In virtù dell’articolo 30 della legge del 1990 (11), lo Stato resta giuridicamente garante dello statuto dei dipendenti pubblici di La Poste e continua ad essere responsabile del pagamento delle loro pensioni. Le prestazioni pensionistiche corrisposte ai dipendenti pubblici, compresi quelli impiegati presso La Poste (12), sono votate ogni anno nella legge finanziaria.

(29)

La Poste non ha il controllo delle decisioni relative al regime pensionistico dei dipendenti pubblici che dipendono da lei e non può influenzare né l’importo dei contributi prelevati né il livello delle prestazioni corrisposte.

(30)

L’articolo 30 della legge del 1990 prevede che La Poste garantisca l’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale per i dipendenti pubblici che dipendono da lei e che si faccia carico del finanziamento integrale delle pensioni corrisposte dallo Stato ai suoi dipendenti, rimborsando allo Stato gli importi versati (dedotti i contributi versati dai dipendenti in attività):

«in contropartita, [La Poste (…) è tenuta] a versare all’erario:

a)

l’importo della ritenuta effettuata sulla retribuzione dell’agente, la cui aliquota è fissata dall’articolo L. 61 del Codice delle pensioni di anzianità civili e militari;

b)

un contributo integrativo che permetta l’assunzione integrale delle spese pensionistiche degli agenti in pensione riconosciute o da riconoscere.»

(31)

Questo metodo di finanziamento deroga dal diritto comune. Il contributo «datore di lavoro» di La Poste rientra infatti in un regime a «prestazioni definite», perché mira a coprire l’importo delle pensioni corrisposte ogni anno dallo Stato senza essere correlato alla base dei dipendenti pubblici attivi che versano contributi all’interno di La Poste. Contrariamente a un datore di lavoro di diritto comune in un sistema a ripartizione, La Poste non versa contributi con carattere liberatorio ma è stata incaricata dalla legge del 1990 di equilibrare il regime pensionistico per i suoi dipendenti.

(32)

Il contratto d’obiettivo e di progresso (Contrat d’objectif et de progrès) che rappresenta il contratto di programma tra lo Stato e La Poste per il periodo 1998-2001, prorogato per gli esercizi 2002 e 2003, così come il contratto sulle prestazioni e la convergenza (Contrat de performances et de convergences) per il periodo 2003-2007 hanno fissato questo rimborso in euro costanti al livello del 1997 (in prosieguo: «il massimale del 1998»). La parte delle pensioni corrisposte dallo Stato che non è coperta né dal contributo «datore di lavoro» di La Poste né dalla ritenuta per la pensione dei dipendenti resta a carico dello Stato.

(33)

La seguente tabella indica, in milioni di euro, i contributi versati allo Stato da La Poste a partire dal 1998 (stabilizzati in euro costanti) e i versamenti dello Stato per le pensioni dei dipendenti di La Poste.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Valore aggiornato al 30.06.2006

Tasso di attualizzazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pensioni corrisposte (13)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contributo («datore di lavoro») di La Poste

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ritenuta a fini pensionistici (dipendenti pubblici)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(34)

Il totale degli oneri pensionistici assunti dallo Stato tra il 1998 e il 2005 ammonta, quindi, secondo la Francia a circa […] al 30 giugno 2006.

(35)

In assenza della riforma, l’obbligo dell’equilibrio finanziario del regime che grava su La Poste porterebbe all’iscrizione di impegni fuori bilancio di La Poste nei confronti dello Stato, che verrebbero contabilizzati come accantonamento nei conti al momento del passaggio alle norme IFRS (International Financial Reporting Standard), previsto entro il 2007. Poiché La Poste attinge al risparmio del pubblico ma non è quotata, si è deciso che sarebbe passata alle norme IFRS a decorrere dalla pubblicazione dei suoi conti semestrali 2007.

(36)

Gli impegni per i diritti maturati dai dipendenti pubblici al 31 dicembre 2005, inseriti come voce fuori bilancio di La Poste, ammontano a 76 miliardi di euro (di cui 34 miliardi per diritti maturati dai dipendenti pubblici in attività). La Francia ritiene che […] miliardi di euro corrispondano ai diritti maturati prima della creazione di La Poste, ovvero a un’epoca in cui le principali attività di La Poste non erano ancora aperte alla concorrenza.

(37)

La progressiva diminuzione dell’assunzione di dipendenti pubblici dal 1990 (14) e l’aumento dell’aspettativa di vita portano automaticamente La Poste a dover versare dal 1990 un importo per le pensioni (15) sempre più alto relativamente alla retribuzione dei dipendenti pubblici che restano in servizio presso La Poste.

(38)

L’articolo 76 della legge n. 2003-775 del 21 agosto 2003 sulla riforma delle pensioni ha istituito la pensione integrativa della pubblica amministrazione (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique — RAFP), un regime pubblico di pensione integrativa obbligatoria a partire dal 1o gennaio 2005. Si tratta di un regime pensionistico a ripartizione con accantonamento e a punti, destinato a consentire l'acquisizione dei diritti pensionistici, il quale è gestito da un’istituzione pubblica di natura amministrativa controllata dallo Stato e denominata «établissement de retraite additionnelle de la fonction publique» (istituto di pensione integrativa della pubblica amministrazione).

(39)

La Poste versa i contributi alla RAFP per i dipendenti pubblici che dipendono da lei e corrisponde mensilmente all’istituto di pensione integrativa della pubblica amministrazione i contributi dovuti in quanto datore di lavoro e i contributi dei dipendenti che preleva direttamente dalla loro retribuzione. I contributi «datore di lavoro» di La Poste pagati a titolo della RAFP hanno carattere liberatorio.

(40)

Come tutti gli altri dipendenti statali, i dipendenti di La Poste possono godere dei dispositivi di prepensionamento istituiti per i dipendenti: il pensionamento graduale e il congedo di fine rapporto.

(41)

Il costo di questi dispositivi di prepensionamento è totalmente a carico di La Poste per i dipendenti che dipendono da lei. A questo titolo è stato contabilizzato un accantonamento per i dipendenti che hanno aderito a uno dei dispositivi di prepensionamento.

2.3.2.   La riforma e il tasso di equità concorrenziale (TEC)

(42)

Nel diritto nazionale i fondamenti giuridici della riforma del metodo di finanziamento attuale delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste saranno costituiti dalla modifica dell’articolo 30 della legge del 1990 e del capitolato d’oneri di La Poste approvato con decreto n. 1214 del 29 dicembre 1990. L’articolo 46 del suddetto capitolato d’oneri prevede, in particolare, le modalità di rimborso allo Stato degli oneri pensionistici che incombono a La Poste in virtù della legge del 1990.

(43)

La traduzione della riforma nel diritto nazionale presuppone che, oltre alla modifica di questi due testi, siano precisate le modalità di determinazione e di versamento del contributo «datore di lavoro» con carattere liberatorio che ricadrà su La Poste in sostituzione del rimborso degli oneri pensionistici allo Stato.

(44)

Le disposizioni legislative, che erano state trasmesse alla Commissione sotto forma di progetto allegato alle osservazioni della Francia sulla decisione di avvio del procedimento, sono state adottate senza modifica dal Parlamento e oggi costituiscono l’articolo 150 della legge finanziaria rettificativa per il 2006 (16).

(45)

In questa fase tali disposizioni hanno, come principale effetto quello di conferire un carattere liberatorio al contributo «datore di lavoro» versato da La Poste.

(46)

L’articolo 150 della legge finanziaria rettificativa per il 2006 prevede inoltre il principio del «tasso di equità concorrenziale» (TEC) e rimanda a un decreto che dovrà stabilire le modalità di calcolo e di versamento del contributo «datore di lavoro». Tale decreto è stato pubblicato il 2 gennaio 2007 (17). Lo stesso articolo 150 modifica inoltre il circuito dei flussi finanziari, dato che il contributo transita ormai per l’Etablissement public national de financement des retraites de La Poste  (18) (istituto pubblico nazionale di finanziamento delle pensioni di La Poste) e non è più versato direttamente allo Stato.

(47)

Secondo la Francia, la filosofia della riforma notifica consiste in sostanza nel sostituire l’attuale contributo di La Poste con una contribuzione analoga a un contributo che allinei gli oneri pensionistici sostenuti da La Poste a quelli dei suoi concorrenti e abbia un carattere liberatorio.

(48)

Nel quadro della riforma, La Poste verserà dal 2006 un contributo «datore di lavoro» con carattere liberatorio basato su un TEC. Questo contributo è calcolato in modo da allineare il livello degli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di La Poste a quello delle altre imprese appartenenti ai settori del trasporto e bancario soggette al diritto comune delle prestazioni sociali. Inizialmente la Francia intendeva applicare questo calcolo solo per i rischi che sono comuni ai dipendenti di imprese private e ai dipendenti dello Stato (19).

(49)

Poiché le basi imponibili e le aliquote contributive sono diverse per i dipendenti pubblici e i dipendenti di diritto privato e poiché i contributi possono variare leggermente da un settore economico all’altro, il metodo della perequazione è basato su una ricostruzione.

(50)

Come illustrato nella decisione di avvio del procedimento, il calcolo inizia con una ricostruzione di quello che sarebbe il costo salariale di un concorrente che impieghi dipendenti soggetti al diritto comune degli oneri sociali (comprese le pensioni di anzianità), garantendo loro una retribuzione netta uguale a quella dei dipendenti di La Poste e che abbia inoltre una struttura di personale e un campo di attività identici.

(51)

Il contributo con carattere liberatorio che sarà versato da La Poste allo Stato dopo la riforma è pari alla differenza tra il costo salariale ricostituito e il costo salariale reale dei dipendenti pubblici (pensioni escluse). Il contributo così calcolato sostituirà il contributo di La Poste previsto all’articolo 30 della legge del 1990 e sarà versato da La Poste a un’istituzione pubblica di natura amministrativa.

(52)

Calcolato sulla base del trattamento di riferimento lordo (20) dei dipendenti in servizio a La Poste, questo contributo determina l’aliquota contributiva di La Poste chiamata tasso di equità concorrenziale (TEC). Detto contributo verrà calcolato ogni anno per tenere conto del reale andamento dei salari dei dipendenti in servizio a La Poste e dei cambiamenti che interesseranno il livello degli oneri sociali e fiscali obbligatori di diritto comune.

(53)

Il metodo di calcolo del contributo con carattere liberatorio di La Poste si fonda quindi su una perequazione del livello degli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari che viene effettuata tra La Poste e le altre imprese appartenenti ai settore del trasporto e bancario soggette al diritto comune. Tale metodo non garantisce quindi una perequazione del costo del lavoro complessivo (salari e contributi).

(54)

La nuova modalità di calcolo del contributo di La Poste non produrrà effetti sulle singole situazioni dei dipendenti di La Poste, e questo per quanto riguarda i loro diritti pensionistici, i loro contributi o il loro statuto.

(55)

Dato che La Poste è attiva in due settori, il settore postale e quello bancario, con un diverso contributo «datore di lavoro» di diritto comune, verranno calcolati in pratica due TEC:

uno applicabile ai dipendenti attivi nel settore «invii postali-pacchi», calcolato in riferimento ai contributi delle imprese dei trasporti, settore in cui rientrano le attività postali. Secondo i dati del 2005, il TEC «settore postale» è inizialmente stimato al 36,5 % della massa dei trattamenti di riferimento lordi di questa categoria;

l’altro applicabile ai dipendenti distaccati presso La Banque Postale o attivi nel «comparto risorse» (21), calcolato in riferimento ai contributi delle banche. Secondo i dati 2005, il TEC «settore bancario» è inizialmente stimato al 40,9 % della massa dei trattamenti di riferimento lordi di questa categoria.

(56)

Il TEC complessivo può essere calcolato ogni anno come media ponderata dei due tassi: la ponderazione viene effettuata sulla base della massa dei trattamenti di riferimento lordi corrispondente a ciascuna delle due categorie. Sulla base dei dati del 2005, il TEC complessivo è inizialmente stimato al 37,2 % della massa dei trattamenti di riferimento lordi di La Poste.

(57)

Il TEC precedentemente definito verrà progressivamente applicato al termine di un periodo transitorio di quattro anni. Nel 2006 il contributo con effetto liberatorio di La Poste sarà fissato in modo da ottenere un livello di contributo in euro equivalente a quello ottenuto con il dispositivo attuale (oggi stimato al […] % circa della massa dei trattamenti di riferimento lordi). Per il periodo 2007-2009 l’aliquota contributiva sarà fissata aggiungendo al TEC un supercontributo temporaneo fissato al […] % della massa dei trattamenti di riferimento lordi nel 2007, al […] % nel 2008 e al […] % nel 2009. Tale integrazione contributiva sarà soppressa a partire dal 2010.

(58)

Tenuto conto di questo dispositivo, l’evoluzione del TEC iniziale complessivo (22) applicabile durante il periodo transitorio dovrebbe essere la seguente (stima basata sui dati 2005):

 

2006

2007

2008

2009

2010

Aliquota contributiva

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(59)

Il 29 dicembre 2006 La Poste ha versato un contributo forfetario straordinario di 2 miliardi di euro (23) all’istituto pubblico nazionale di finanziamento delle pensioni di La Poste (Etablissement public national de financement des retraites de La Poste). Tale contributo è stato erogato in una sola volta nel 2006.

(60)

Il principio e l’importo di tale contributo sono stati fissati nel quadro di un negoziato tra lo Stato e La Poste. L'importo è frutto di un arbitrato tra fabbisogno finanziario immediato dello Stato e capacità contributiva di La Poste. […]

(61)

Le diverse entità del gruppo La Poste contribuiscono al pagamento del contributo forfetario straordinario in proporzione alla massa salariale dei dipendenti pubblici che lavorano direttamente per esse, conformemente alla seguente tabella:

 

Massa salariale lorda dei dipendenti pubblici

(in milioni di euro)

base 2004

Contributo forfetario straordinario

Società madre

[…]

[…]

Banque Postale

[…]

[…] (24)

Sofipost

[…]

[…]

Geopost

[…]

[…]

Totale

[…]

[…]

(62)

Secondo la Francia l’integrazione del regime pensionistico dei dipendenti di La Poste nei regimi di diritto comune costituisce una tra diverse opzioni per lo Stato. Ad oggi non c’è stato alcun negoziato con i regimi pensionistici generali, anche se la Francia ha l’intenzione di avviare le trattative il prima possibile.

3.   RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(63)

Al termine del suo esame preliminare, la Commissione ha dapprima constatato che la riforma notificata libera La Poste da oneri che essa avrebbe dovuto assumersi a norma della legge del 1990. La Commissione si è chiesta quindi se gli oneri da cui La Poste è stata liberata costituiscano interamente un onere «anormale» ai sensi della giurisprudenza comunitaria. In particolare, nella sentenza Combus  (25), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sembra ritenere oneri «anormali» quelli risultanti da uno statuto speciale applicato al personale di un’impresa che, a seguito di una riforma, si trova in una situazione di diritto comune, dunque identica a quella dei suoi concorrenti, per quanto riguarda la gestione del personale (26). Tuttavia, nel caso specifico, le autorità francesi non hanno adottato nessuna disposizione legislativa volta ad abolire o a modificare il regime speciale che regola il contratto di lavoro dei dipendenti di La Poste e il modo in cui questi acquisiscono i loro diritti pensionistici.

(64)

Le autorità francesi, inoltre, sostengono che la riforma è destinata ad allineare progressivamente gli oneri che La Poste sostiene a titolo delle pensioni di anzianità versate ai dipendenti pubblici che lavorano per essa a quelli dei suoi concorrenti. A questo stadio, la Commissione nutre dubbi quanto al carattere effettivo dell’equità concorrenziale dopo l’attuazione della riforma.

(65)

Infine, le autorità francesi sostengono che La Poste non avrebbe beneficiato di altre misure compensative che, al momento della loro concessione, erano destinate a neutralizzare gli effetti degli oneri aggiuntivi imposti dal regime ad hoc di La Poste in materia di finanziamento delle pensioni di anzianità dei dipendenti pubblici. In realtà, dal 1998, La Poste, non rimborsa allo Stato il costo totale delle pensioni di anzianità versate ai dipendenti pubblici, contrariamente all’obbligo derivante dall’articolo 30 della legge del 1990.

(66)

Tenuto conto di quanto sopra la Commissione, a questo stadio, non può escludere che le misure non conferiscano a La Poste un vantaggio economico e non contengano elementi di aiuti di Stato.

(67)

La Commissione si chiede se, qualora le misure sotto esame costituiscano aiuti di Stato, esse possano essere dichiarate compatibili con le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(68)

In passato la Commissione ha autorizzato misure di aiuti di Stato che liberavano le imprese di un settore dall’obbligo di versare pensioni specifiche che superassero quelle applicate dal regime generale delle pensioni e che erano state definite nel periodo di monopolio (27). Le misure sotto esame si propongono di allineare progressivamente gli oneri a carico di La Poste a titolo delle pensioni di anzianità versate ai dipendenti pubblici di La Poste agli oneri pensionistici dei concorrenti. Tuttavia in questa fase, la Commissione non è in grado di concludere che La Poste si trovi effettivamente in una situazione paragonabile a quella dei suoi concorrenti, fatto questo che consentirebbe di dimostrare che l’aiuto è necessario per beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato dei servizi postali.

(69)

La Francia non ha invocato l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato nel corso del procedimento.

4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(70)

Due parti interessate hanno presentato osservazioni comuni nel quadro del procedimento: […].

(71)

[…].

(72)

Le misure di cui nella decisione di avvio del procedimento hanno fatto sorgere la questione di fondo: se l’impiego di dipendenti pubblici costituisca o meno un onere «anormale» il cui sgravio non rappresenti un aiuto di Stato.

(73)

In primo luogo, […] affermano che la sentenza Combus non è applicabile al caso in questione. Diversi elementi distinguono il caso di La Poste da quello di Combus: la riforma prevista non toglie a La Poste la possibilità di impiegare dipendenti pubblici; l’assenza di aiuto nella causa Combus dipenderebbe soprattutto dal fatto che l’onere sarebbe stato sostenuto dal personale di Combus; infine, il contesto competitivo è completamente diverso, in quanto La Poste gode di diritti esclusivi.

(74)

In secondo luogo, per valutare il carattere «anormale» dell’onere relativo all’impiego di dipendenti pubblici bisognerebbe calcolare tutti i vantaggi (28) e gli svantaggi relativi all’impiego dei dipendenti pubblici.

(75)

In terzo luogo, le misure in questione non sarebbero compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato perché non favoriscono la concorrenza.

(76)

In particolare, le rigide condizioni della riforma del regime pensionistico di EDF/GDF, descritte nella decisione 2005/145/CE, non sono rispettate perché, da un lato, la riforma limita la capacità dei concorrenti di svilupparsi nei mercati in cui opera La Poste invece di eliminare le barriere all’ingresso e, dall’altro, perché nella riforma non vi è proporzionalità, in quanto la Francia non dimostra che le misure in questione sono quelle meno distorsive della concorrenza.

(77)

Inoltre la riforma non sarebbe equa, perché non include il rischio di disoccupazione nell’elenco dei rischi comuni, non calcola i vantaggi competitivi concessi a un’impresa che ha beneficiato di diritti esclusivi, istituisce una chiave di ripartizione soggettiva che favorisce La Poste e non tiene conto delle misure compensative di cui ha goduto La Poste in passato (29).

(78)

Non sono pervenute altre osservazioni entro il termine fissato dalla decisione di avvio del procedimento. La Commissione non ha prorogato il termine ritenendo che nessun caso debitamente giustificato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (30) potesse condurre a una proroga del suddetto termine.

5.   COMMENTI DELLA FRANCIA

(79)

La Francia ha presentato osservazioni il 14 dicembre 2006 e, il 27 aprile 2007 e l’8 giugno 2007, ha fornito elementi complementari in risposta alle domande formulate dalla Commissione.

(80)

La Francia ritiene di aver dimostrato che la riforma prevista non comporta elementi di aiuti di Stato. L’attuale metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti di La Poste, così come stabilito dalla legge del 2 luglio 1990, farebbe infatti gravare su La Poste un onere finanziario esorbitante del diritto comune, tale da porre l’impresa in una situazione di fortissimo svantaggio competitivo. La riforma prevista intende esclusivamente eliminare lo svantaggio competitivo risultante da tale regime, allineando le condizioni di finanziamento degli oneri pensionistici dei dipendenti a carico di La Poste a quelle che le imprese private applicano ai loro dipendenti nei settori in cui La Poste è attiva. L'eliminazione di tale onere finanziario anormale imposto dallo Stato a La Poste non conferirebbe alcun vantaggio a La Poste rispetto ai suoi concorrenti.

(81)

Gli oneri pensionistici che La Poste deve versare a norma della legge del 1990 non rientrerebbero tra i suoi costi normali. Il solo fatto che una legge abbia fissato un regime speciale per un’impresa non può di per sé conferire a questo regime un carattere normale. La valutazione del carattere «normale» di un onere ai sensi delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato è, infatti, totalmente svincolata dalla natura del suo fondamento giuridico. Ricordando le argomentazioni esposte nella notifica, la Francia ritiene che gli obblighi derogatori rispetto al diritto comune, introdotti dalla legge del 1990, non rientrano tra i «costi normali» di un’impresa, conformemente al punto 63 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (31). («l’obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o pensioni anticipate, imposto ad un’impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi […]»).

(82)

La Francia contesta l’interpretazione estremamente restrittiva della portata della sentenza Combus data dalla Commissione. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale, infatti, la nozione di aiuto di Stato riguarda solo interventi statali che, in varie forme, alleggeriscono gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che sono atti a falsare la concorrenza procurando un vantaggio all’impresa interessata. Da questo principio risulterebbe la pratica decisionale della Commissione e la giurisprudenza comunitaria, secondo cui la soppressione di uno svantaggio strutturale imposto dallo Stato non costituisce un vantaggio atto a essere considerato un aiuto, in quanto mira a liberare l’impresa da un onere anormale e consente, quindi, di ristabilire condizioni eque di concorrenza. Tale principio deriverebbe direttamente dalla nozione di aiuto di Stato precisata dalla Corte e non è stato riconosciuto e applicato solo nella sentenza Combus ma anche in molte altre cause citate nella notifica, come Sabena/Swissair ed Enirisorse  (32).

(83)

Le obiezioni della Commissione sulle diverse circostanze dalla sentenza Combus dovrebbero essere scartate. Da un lato, il fatto che nella causa Combus la misura in esame abbia assunto la forma di compensazione versata dallo Stato ai dipendenti in contropartita di un cambiamento del loro statuto non significa che la soppressione di un onere anormalmente sostenuto da La Poste per il finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici debba necessariamente comportare un cambiamento dello statuto di questi dipendenti né un indennizzo di questi ultimi. Secondo l’approccio del Tribunale, si trattava di sapere (i) se Combus soffrisse di uno svantaggio strutturale rispetto ai suoi concorrenti (derivante dallo «status privilegiato e costoso dei pubblici dipendenti») e (ii) se l’intervento dello Stato permettesse di liberare Combus da questo svantaggio competitivo (nella fattispecie, con la modifica di statuto del personale, accompagnata dal versamento di un indennizzo da parte dello Stato). Dall’altro, la Francia ritiene che in realtà già dal 1990 sia iniziata una sostituzione graduale dei dipendenti pubblici con dipendenti di diritto privato all'interno di La Poste, nei limiti imposti dalla legge del 1990, con la sostituzione dei dipendenti in procinto di ritirarsi con dipendenti di diritto privato e con la riduzione graduale delle assunzioni di dipendenti. Tale circostanza è quindi presente anche nel caso in questione. La legge del 1990 è stata inoltre modificata nel maggio 2005 per sopprimere le restrizioni all’assunzione di dipendenti di diritto privato. Essa prevede ormai un principio generale di assunzione di dipendenti di diritto privato secondo il quale la Poste può impiegare, sotto il regime dei contratti collettivi, agenti a contratto nell’ambito degli orientamenti fissati dal contratto di programma.

(84)

La Francia ricorda che, soprattutto al momento della sua creazione nel 1990-1991, La Poste non ha beneficiato in passato, di alcuna misura compensativa che al momento della sua erogazione era destinata a neutralizzare gli effetti dell’onere strutturale anormale sostenuto da La Poste e connesso al finanziamento delle pensioni di anzianità dei suoi dipendenti.

(85)

Il dispositivo di stabilizzazione del 1998 costituisce soltanto uno sgravio parziale degli oneri anormalmente sostenuti da La Poste. Questo meccanismo ha l’effetto di stabilizzare gli importi lordi versati da La Poste allo Stato per i dipendenti, ma non incide sulla riduzione della base dei funzionati attivi che versano contributi.

(86)

Il dispositivo stabilizzato non rimette in discussione nemmeno il carattere esorbitante dell’onere sostenuto da La Poste in virtù della legge del 1990, poiché il contributo di La Poste continua a essere soggetto a un regime a «prestazioni definite» e non costituisce un contributo con effetto liberatorio. Il dispositivo di stabilizzazione non ha quindi modificato né il principio dell’iscrizione degli impegni pensionistici come voce fuori bilancio di La Poste né le sue modalità di calcolo, né tanto meno l’obbligo di creare accantonamenti per far fronte a questi impegni al momento del passaggio alle norme IFRS, in caso di mantenimento del dispositivo.

(87)

La Francia indica infine che, oltre al servizio postale universale, La Poste è soggetta a sovraccosti netti legati ai servizi di interesse economico generale (SIEG) di trasporto e distribuzione della stampa e di assetto del territorio. La sottocompensazione per queste due funzioni raggiunge all’incirca il […] l’anno nel periodo 2000-2005.

(88)

Per quantificare i costi aggiuntivi imposti dal regime di deroga di La Poste per il periodo 1998-2005, La Poste ha effettuato un calcolo retrospettivo più preciso del TEC nel periodo in questione (33):

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Aliquota contributiva datore di lavoro pre-stabilizzazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Aliquota contributiva datore di lavoro post-stabilizzazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Tasso di equità concorrenziale simulato (con calcolo retrospettivo)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(89)

La stabilizzazione in euro costanti del rimborso allo Stato degli oneri pensionistici dei dipendenti pubblici avrebbe quindi compensato solo in parte uno svantaggio strutturale e non ha conferito a fortiori alcun vantaggio a La Poste rispetto ai suoi concorrenti. Non costituirebbe quindi un aiuto.

(90)

Per quanto riguarda la reale presenza di un'equità concorrenziale, la Francia contesta i tre dubbi sollevati dalla decisione di avvio del procedimento.

(91)

L’esclusione del rischio di disoccupazione dal calcolo del TEC sarebbe giustificato innanzitutto dal fatto che si tratta di un rischio al quale i funzioni statali non sono soggetti per via del loro statuto. Sarebbe inoltre paradossale imporre a La Poste di pagare contributi di disoccupazione quando non beneficia della flessibilità della gestione del personale, ossia la normale contropartita di questi contributi. In risposta a una domanda della Commissione, la Francia indica più particolarmente che, per i dipendenti in servizio a La Poste, non esiste alcuna possibilità di «rientro» a tutti gli effetti nell’amministrazione: questo trasferimento presuppone che siano soddisfatte tre condizioni: una domanda del dipendente interessato (principio del volontariato), la presenza di posti di lavoro disponibili all’interno dell’amministrazione ospitante e l’esistenza di livelli equivalenti di qualifica. Tenuto conto di tali elementi, la Francia ritiene che l’effetto potenziale del dispositivo di mobilità sia poco significativo rispetto alle rigidità connesse all’impiego di dipendenti.

(92)

La Francia sottolinea inoltre che l’impiego di dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti di diritto privato costituisce un costo aggiuntivo per La Poste (34), e questo indipendentemente dal livello considerato e previa correzione delle differenze di anzianità. Quindi, nonostante l’esclusione del rischio di disoccupazione e senza considerare i notevoli costi aggiuntivi inerenti alla rigidità dello statuto dei dipendenti pubblici, dopo la riforma, e nonostante il contributo di equità concorrenziale, La Poste continuerebbe a sostenere un costo salariale totale superiore a quello dei concorrenti, fin tanto che resteranno in servizio a La Poste dei dipendenti pubblici.

(93)

Per quanto riguarda poi il TEC, la Francia ritiene di aver dimostrato prudenza nella sua definizione. Sottolinea infatti che l’autoassicurazione realizzata da La Poste per le prestazioni in denaro a titolo di congedi per malattia, maternità, paternità e adozione è più onerosa dei contributi versati dalle imprese di diritto comune al regime generale. Questo costo aggiuntivo non viene, però, preso in considerazione nel calcolo del TEC.

(94)

Tuttavia, in risposta a una richiesta della Commissione, la Francia ha calcolato un TEC che tiene conto di tutti i rischi, compresi quelli non comuni e quelli oggetto di un regime distinto di autoassicurazione da parte di La Poste (35). Nel 2006 l’impatto sul TEC di un’ipotetica inclusione dei contributi di disoccupazione e AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés) e del contributo eccezionale di solidarietà, nonché delle prestazioni in denaro a titolo di congedi per malattia, maternità, paternità e adozione, si configurerebbe come segue: il TEC totale modificato si attesterebbe al […] % invece del TEC notificato del 37,2 %. Il TEC modificato sarebbe del […] % nel settore postale (contro il 36,9 % notificato) e del […] % nel settore bancario (contro il 39,9 % notificato).

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TEC totale La Poste

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

TEC attività postali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

TEC attività bancarie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ipotesi TEC totale La Poste comprendente rischio non comune di disoccupazione e prestazioni in denaro a titolo di congedi per malattia, maternità, paternità e adozione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ipotesi TEC attività postali comprendente rischio non comune di disoccupazione e prestazioni in denaro a titolo di congedi per malattia, maternità, paternità e adozione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ipotesi TEC attività bancarie comprendente rischio non comune di disoccupazione e prestazioni in denaro a titolo di congedi per malattia, maternità, paternità e adozione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(95)

La Francia ha inoltre calcolato il valore attuale netto (VAN) del contributo «datore di lavoro» di La Poste nei seguenti scenari:

(in miliardi di euro)

Legge del 1990

Enti pubblici (36)

TEC notificato

TEC modificato (37)

VAN

[…]

[…]

[…]

[…]

(96)

Secondo la Francia, la modifica del TEC porterebbe a una maggiorazione del VAN a carico di La Poste di 2 miliardi di euro. La Francia rileva che tale importo corrisponde al contributo straordinario forfetario versato da La Poste il 29 dicembre 2006.

(97)

La Francia conclude che la riforma notificata non contiene aiuti di Stato, perché La Poste non beneficerà di alcun vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

(98)

In risposta a osservazioni e domande della Commissione, la Francia si è tuttavia dichiarata pronta a impegnarsi sui seguenti punti, nel quadro di un accordo generale sulla presente riforma:

i)

il TEC comprenderà tutti i contributi, compresi i contributi AGS e di disoccupazione, il contributo eccezionale di solidarietà e il costo delle prestazioni autoassicurate da La Poste;

ii)

i versamenti effettivi di La Poste previsti dalla legge e dal relativo decreto applicativo rispetteranno lo sviluppo previsto dalla riforma notificata, fintantoché la somma capitalizzata delle differenze tra i contributi annuali derivanti dall’applicazione del TEC comprendente i rischi non comuni e il contributo notificato effettivamente versato (TEC notificato e supercontributi 2006-2009) resterà inferiore a 2 miliardi di euro (importo del contributo straordinario forfetario). Se questa somma capitalizzata supera i 2 miliardi di euro in valore capitalizzato, il contributo di La Poste sarà rialzato al momento opportuno al livello del contributo che risulta dall’applicazione del TEC comprensivo dei rischi non comuni.

(99)

Per quanto riguarda la delimitazione della massa salariale dei dipendenti pubblici tra il settore «servizi finanziari» e il settore «invii postali-pacchi», la Francia indica che questa si basa su due criteri obiettivi:

i)

il tipo di competenze richieste per l’esercizio della funzione, a seconda che i dipendenti pubblici dispongano o meno di competenze specificamente bancarie;

ii)

il soggetto organizzatore all’interno di La Poste, a seconda che il numero, la posizione geografica, la formazione e la progressione di carriera dei dipendenti pubblici siano definiti da La Poste o da La Banque Postale.

(100)

Nonostante qualche disaccordo sui principi, ma sempre nella prospettiva di un accordo generale sulla presente riforma, la Francia si è dichiarata pronta a destinare, nel calcolo del TEC effettuato ogni anno, la quota di personale multiprofessionale rifatturata a La Banque Postale al comparto bancario sulla base dei dati della contabilità analitica di La Poste.

(101)

Per rispondere alle domande della Commissione, la Francia ha altresì esplorato un approccio cosiddetto «intrinseco», incentrato sull’analisi della copertura a carico dell’impresa dei suoi impegni pensionistici nei confronti dei dipendenti pubblici. La Francia insiste innanzitutto sul fatto che questo approccio non sia particolarmente adeguato alla situazione di La Poste, che (i) si è vista assegnare dipendenti pubblici con uno statuto che è mantenuto e determinato dallo Stato e con un regime pensionistico che è quello applicabile a tutto il personale civile e militare dello Stato e (ii) ha cessato di assumere dipendenti pubblici.

(102)

La Francia ha poi esaminato se il contributo versato da La Poste allo Stato per il finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici che dipendono da lei corrisponda a condizioni accettabili per un operatore del settore privato. A tal fine sarebbe necessario che la retribuzione ricevuta dallo Stato fosse almeno pari al valore attuale netto degli impegni a carico di La Poste, garantendo quindi la capitalizzazione integrale dei suddetti impegni. Applicando questi principi, la Francia ha verificato che i versamenti effettuati da La Poste avessero coperto in passato l’onere attuariale normale (38) e che il valore attuale netto dei versamenti futuri di La Poste allo Stato fosse uguale al valore attuale netto degli oneri attuariali annuali normali. Da quest’analisi la Francia deduce che l’aliquota contributiva «datore di lavoro» sarebbe del […]%, ossia largamente inferiore al TEC notificato. L’applicazione di questa aliquota porterebbe La Poste al pagamento di un’eccedenza di […] rispetto all’impegno che le è imputabile, ossia quello che corrisponde agli anni di attività dei dipendenti pubblici all’interno dell’impresa dalla data della sua creazione nel 1990.

(103)

Se la Commissione giungesse alla conclusione che nella riforma vi sono elementi di aiuto, la Francia accoglierebbe complessivamente il ragionamento formulato dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento riguardo alla loro compatibilità, tanto più che la riforma notificata mira per l’appunto a mettere La Poste in una situazione paragonabile a quella dei suoi concorrenti. La Francia sottolinea, infatti, che nella decisione di avvio del procedimento si ribadisce che un aiuto è compatibile quando consente in particolare a un’impresa di liberarsi da un onere antecedente la fase di liberalizzazione che inciderebbe seriamente sulla sua competitività in un contesto in corso di liberalizzazione.

(104)

Quanto alla supposta integrazione del finanziamento delle pensioni nel regime di diritto comune, la Francia sottolinea che la questione non influisce sull’analisi della riforma notificata rispetto agli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le relazioni tra La Poste e lo Stato, l’istituzione di un contributo con effetto liberatorio versato da La Poste e basato su un TEC basta infatti a garantire l’assenza di qualsiasi aiuto di Stato, senza che si debbano esaminare i metodi di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici che verranno scelti al termine della riforma. In tale contesto la supposta integrazione farebbe intervenire soltanto due parti, lo Stato e la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia), essendo La Poste sollevata da ogni responsabilità in tal senso a seguito della riforma notificata. Dal momento che le due parti in causa non possono essere considerate imprese ai sensi del trattato, ciò non può comportare alcun aiuto di Stato.

(105)

Le autorità francesi hanno fatto pervenire i loro commenti sulle osservazioni delle parti interessate il 27 febbraio 2007, sostenendo che le osservazioni in questione non possono rimettere in discussione l’analisi secondo cui la misura prevista non contiene elementi di aiuti di Stato, così come esposta nella notifica e nei numerosi scambi intercorsi da allora con la Commissione. La Francia considera che altre parti non siano state in grado di presentare argomentazioni pertinenti, e abbiano semplicemente ripreso i dubbi espressi nella decisione di avvio del provvedimento, di cui la Francia reputa di aver smentito la fondatezza.

6.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

(106)

Le misure esaminate dalla Commissione nell’ambito della presente decisione sono il massimale del 1998 e la riforma notificata del regime pensionistico dei dipendenti pubblici di La Poste in virtù dell’articolo 150 della legge finanziaria rettificativa per il 2006.

6.1.   Qualifica di aiuto di Stato

(107)

Secondo l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, una misura costituisce aiuto di Stato se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative:

i)

la misura deve recare un vantaggio al beneficiario;

ii)

la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese;

iii)

deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali;

iv)

la misura deve essere di natura tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.1.   Risorse statali

(108)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato riguarda gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali. In altre parole, le misure in questione devono apparire come il risultato di un comportamento imputabile allo Stato e devono essere concesse mediante risorse statali.

(109)

Da un lato, il massimale del contributo di La Poste introdotto nel 1998 scaturisce da un contratto stipulato tra lo Stato francese e La Poste, considerato dalla Francia come una modalità particolare di applicazione delle disposizioni della legge del 1990. La riforma del 2006 è fondata su una legge. Le misure in questione sono quindi imputabili alla Francia.

(110)

Dall’altro, le misure esaminate sono atte a indurre lo Stato a rinunciare a risorse finanziarie, dato che La Poste non garantisce più l’equilibrio finanziario del regime dei dipendenti pubblici che dipendono da lei. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la rinuncia delle autorità pubbliche a talune entrate fiscali o di altra natura costituisce una risorsa statale (39). Le misure in questione implicano pertanto delle risorse di Stato.

6.1.2.   Pregiudizio per gli scambi

(111)

La Commissione rileva che i mercati nei quali opera il gruppo La Poste sono largamente aperti agli scambi intracomunitari, in particolare per effetto della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato (40) (libera circolazione dei capitali), della Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (41) (libertà di stabilimento) e della direttiva 97/67/CE (direttiva postale). La relazione finanziaria 2005 del gruppo La Poste riporta che:

i)

il 64,5 % del fatturato viene realizzato su mercati concorrenziali;

ii)

il 15,2 % del fatturato è realizzato a livello internazionale (fuori della Francia), contro il 14,1 % nel 2004.

(112)

La stessa relazione finanziaria sottolinea inoltre la capacità del gruppo di svilupparsi su mercati aperti in Francia e in Europa.

(113)

Analogamente, nella sua risposta alla relazione della Corte dei conti su La Poste nel 2003 (42), il presidente di La Poste spiega che il gruppo continuerà il suo processo di internazionalizzazione per tenere conto dell’apertura dei mercati e dell’internazionalizzazione dei suoi maggiori clienti. Nel settore degli invii postali, dei pacchi e dei corrieri espressi le imprese ricorrono infatti sempre più spesso a gare d’appalto europee. Il gruppo deve essere pronto a rispondervi.

(114)

In tale contesto basta constatare che i mercati in cui opera La Poste presentano una dimensione transfrontaliera e che La Poste è in concorrenza con imprese insediate in altri Stati membri e con imprese francesi attive su questi mercati a livello internazionale.

(115)

Le misure in questione rendono più difficili le attività commerciali di operatori comunitari che vorrebbero svilupparsi in Francia.

(116)

Poiché le misure in esame rafforzano la posizione di La Poste rispetto ad altri operatori concorrenti negli scambi intracomunitari, la Commissione ritiene che queste incidano sugli scambi tra Stati membri e che possano falsare la concorrenza tra operatori.

(117)

L’esistenza di un monopolio legale su alcune attività di La Poste non modifica tale conclusione. Nel contesto della progressiva liberalizzazione in corso dal 1998 e alla vigilia di una completa liberalizzazione dei servizi postali, il rischio di pregiudizio per gli scambi esiste in maniera prevedibile (43) anche per attività oggi monopolistiche, tanto più che attività monopolistiche e attività concorrenziali (come quella della posta espressa) utilizzano processi industriali comuni nel sistema produttivo di La Poste. Inoltre, le attività monopolistiche possono anche essere in concorrenza indiretta con attività concorrenziali non postali, come l’utilizzo di messaggi elettronici («e-substitution») (44) o di fax.

6.1.3.   Esistenza di un vantaggio selettivo a favore di La Poste

(118)

Per valutare se le misure di cui trattasi possano rappresentare aiuti di Stato, occorre determinare se tali misure conferiscono un vantaggio economico a La Poste consentendo a quest’ultima di non dover sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell’impresa ed impedendo pertanto che le forze presenti sul mercato spieghino i loro normali effetti (45).

(119)

Un aiuto consiste in un provvedimento inteso ad alleviare gli oneri che di regola gravano sul bilancio delle imprese, tenuto conto della natura o della struttura del sistema di oneri in questione. Viceversa, sarebbe possibile definire una nozione di «onere speciale», che consisterebbe in un onere supplementare rispetto agli oneri normali (46). Il ritiro di un tale onere speciale, mediante una disposizione legislativa, non concederebbe un vantaggio al beneficiario e non costituirebbe quindi un aiuto di Stato.

(120)

Alla stregua della giurisprudenza della Corte in materia di analisi di selettività (47), che implica un confronto con un quadro di riferimento per determinare la conformità o la non conformità alla «natura o struttura generale del sistema» di un trattamento differenziato di determinate imprese o determinati prodotti, in una situazione normale di mercato dal punto di vista strutturale, la qualifica di onere «normale» o «speciale» implica la definizione di un quadro di riferimento, o «comparatore», allo scopo di individuare quelle imprese che fossero in una situazione di fatto e di diritto paragonabile rispetto all’obiettivo perseguito dalle misure interessate (48).

(121)

In via preliminare, occorre ricordare che la riforma non prevede di eguagliare i diritti a pensione dei dipendenti interessati con quelli degli impiegati dei principali concorrenti di La Poste. Parimenti, il personale interessato è per definizione costituito da dipendenti che mantengono il loro statuto speciale, mentre il rapporto degli impiegati dei principali concorrenti di La Poste è regolato da un contratto di diritto privato. L’obiettivo perseguito dalle misure in questione non riguarda quindi strettamente il sistema di oneri costituito dai vari regimi pensionistici, che riguardino impiegati di diritto privato o dipendenti pubblici. Si tratta piuttosto di un obiettivo più ampio: garantire un’equità concorrenziale tra La Poste e i suoi concorrenti, considerando soprattutto il fatto che alcuni impiegati di La Poste sono dipendenti pubblici che dipendono da lei.

(122)

Sul piano teorico potrebbero esistere più quadri di riferimento: la situazione dei concorrenti di La Poste, di altri enti pubblici, il regime pensionistico dei dipendenti pubblici o France Télécom (sezione 6.1.3.1). Se nessun comparatore esogeno di questo tipo dovesse essere pertinente, il quadro di riferimento per l’esistenza del vantaggio sarebbe allora la situazione di La Poste stessa prima della concessione delle misure (sezione 6.1.3.2).

(123)

Infine, in risposta ai dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione esaminerà anche se gli oneri di La Poste oggetto dello sgravio corrispondano o meno, nel complesso, a un onere «anormale» o a uno «svantaggio strutturale», ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (sezione 6.1.3.3).

6.1.3.1.    Assenza di un comparatore esogeno

(124)

Sarebbe molto difficile per la Commissione individuare operatori in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella di La Poste rispetto all’istituzione di un level playing field, soprattutto per quanto riguarda il regime pensionistico.

(125)

Innanzitutto per quanto riguarda i concorrenti di La Poste, si tratta di società di diritto privato operanti su mercati aperti alla concorrenza, mentre La Poste ha uno statuto simile a quello di un ente pubblico industriale e commerciale (EPIC) (49) ed è dotata di un monopolio legale (50). Inoltre, il fatto che i concorrenti di La Poste abbiano impiegati assunti con contratto di diritto privato, mentre il confronto riguarda specificamente dipendenti di La Poste, implica che non possono essere considerati in una situazione di fatto e di diritto paragonabile rispetto all’obiettivo delle misure, nel contesto dell’analisi dell’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. È infatti opportuno rilevare che il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici deriva, come indicato al punto 25 e seguenti, da un regime giuridicamente distinto e chiaramente separato dal regime applicabile ai dipendenti di diritto privato. Ad ogni modo questo implica chiaramente che, relativamente all’obiettivo più ampio di garantire un’equità concorrenziale tra La Poste e i suoi concorrenti, La Poste e i suoi concorrenti debbano essere considerati in situazioni di fatto e di diritto diverse.

(126)

I concorrenti di La Poste non possono quindi fungere da comparatore nell’analisi che la Commissione dovrebbe effettuare per determinare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(127)

Tuttavia, la Commissione osserva sin d'ora che un tale comparatore sarà chiaramente idoneo per l’esame della compatibilità degli eventuali aiuti con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, quando si tratterà di valutare più precisamente la distorsione della concorrenza sui mercati interessati dagli aiuti.

(128)

La Commissione ha cercato di analizzare se potessero essere individuati altri comparatori.

(129)

In tal senso, un comparatore teorico avrebbe potuto essere quello del regime pensionistico dei dipendenti pubblici, regolato dal Codice delle pensioni di anzianità civili e militari. Tuttavia, questo regime in quanto tale non potrebbe essere applicato a circostanze di fatto simili a quelle riscontrate da La Poste. Ad esempio, i dipendenti pubblici non lavorano generalmente in settori commerciali come quelli in cui opera La Poste.

(130)

Tra gli EPIC con statuto simile a La Poste la Commissione non è riuscita a individuare un insieme di operatori economici che potessero formare un gruppo omogeneo atto a fungere da comparatore. Solo alcuni EPIC isolati, in particolare l’Office National des Forêts (ente nazionale delle foreste) o la Monnaie de Paris (zecca di Parigi), presentano elementi di somiglianza con la situazione di La Poste. Questi elementi eterogenei non sarebbero tuttavia sufficienti a stabilire un comparatore coerente.

(131)

La Commissione ritiene pertanto che né gli enti pubblici né il regime pensionistico dei dipendenti pubblici possano costituire comparatori pertinenti nella causa in esame.

(132)

La Commissione ha altresì esaminato la possibilità di procedere a un confronto tra La Poste e France Télécom. La legge del 1990 ha trasformato l’ex direzione generale delle Telecomunicazioni in due persone giuridiche di diritto pubblico: La Poste e France Télécom. Pur impiegando contemporaneamente dipendenti con contratto di diritto privato e dipendenti pubblici, France Télécom è diventata nel 1996 una società per azioni quotata in borsa e quindi non sarebbe più in una situazione di fatto e di diritto paragonabile ai sensi dell’obiettivo delle misure in questione. Inoltre, […], la compatibilità delle regole applicabili a France Télécom in materia di oneri sociali e fiscali obbligatori è oggetto di una denuncia alla Commissione per cui la Commissione non può, con la presente decisione anticipare le sue conclusioni in questa causa.

(133)

In conclusione, la Commissione ritiene che non esista alcun comparatore esogeno che possa permettere di definire un contributo «normale» sostenuto da imprese che si trovino in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella di La Poste, alla luce dell’obiettivo perseguito dalle misure in questione.

(134)

Se la Commissione avesse potuto individuare un comparatore esogeno pertinente, in riferimento al quale definire l’esistenza di oneri «anormali», le misure in esame avrebbero potuto non costituire un aiuto di Stato a determinate condizioni, in particolare relativamente al calcolo del TEC.

(135)

Né la decisione della Commissione nella causa Sabena/Swissair  (51) né la sentenza Enirisorse, citate dalla Francia, modificano le conclusioni della Commissione quanto all’esistenza di un vantaggio a favore di La Poste. La decisione Sabena/Swissair stabilisce infatti che una misura rivolta a un settore (il trasporto aereo) e non a un’impresa specifica è una misura generale di politica economica. Il carattere settoriale e non individuale (limitato a una sola impresa) della misura costituisce una differenza importante rispetto al caso di La Poste, soprattutto perché ha permesso alla Commissione di stabilire un comparatore esogeno, il regime degli oneri sociali applicati agli altri settori industriali belgi. Analogamente, nella sentenza Enirisorse, la Corte basa la propria conclusione su un confronto del provvedimento controverso rispetto a una «circostanza normale» (52), che la Corte ha potuto definire ma che non esiste in misura simile nella presente causa.

(136)

Per l’analisi dell’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe quindi esaminare la situazione di La Poste paragonando gli oneri sociali e fiscali obbligatori prima e dopo le misure in questione.

6.1.3.2.    La situazione di La Poste prima e dopo le misure in questione

(137)

Gli oneri sociali e fiscali obbligatori prima delle misure di cui trattasi sono quelli definiti dalla legge del 1990. In assenza di un comparatore esogeno, tali oneri costituirebbero il quadro di riferimento per stabilire l’esistenza di un vantaggio.

(138)

Il massimale introdotto nel 1998 ha permesso di ridurre l’importo del contributo «datore di lavoro» per le pensioni dei dipendenti di La Poste di un importo che la Francia valuta in circa […] nel periodo 1998-2006.

(139)

La legge del 2006 ha come effetto, in particolare, quello di sostituire al contributo di La Poste un contributo che allinea gli oneri pensionistici sostenuti da La Poste a quelli dei suoi concorrenti e con carattere liberatorio. Senza questa legge l’aliquota contributiva «datore di lavoro» continuerebbe ad aumentare considerevolmente in futuro, soprattutto in relazione al deterioramento del rapporto tra attivi (che versano contributi) e inattivi (beneficiari delle prestazioni), conseguentemente alla cessazione dell’assunzione di dipendenti da parte di La Poste, nonostante gli effetti positivi del massimale.

(140)

La Commissione constata quindi che le misure in questione liberano La Poste da oneri che la stessa avrebbe dovuto assumersi a norma della legge del 1990.

(141)

Nel quadro di un’analisi della natura normale o anormale degli oneri pensionistici per La Poste, la Commissione ritiene che l’obbligo che un’impresa deve assumersi in virtù della legislazione sul lavoro o dei contratti collettivi conclusi con i sindacati in materia di indennità di licenziamento e/o di pensioni anticipate rientrino nei normali costi dell’attività imprenditoriale, che l’impresa deve sostenere con le proprie risorse (53).

(142)

Per estensione, la Commissione conclude che gli oneri pensionistici cui è soggetta La Poste, in virtù della legge del 1990, siano oneri normali (54). Pertanto, dato che le misure in causa permetterebbero di evitare di sostenere costi che avrebbero normalmente dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie di La Poste, tali misure conferiscono all’operatore un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(143)

Il vantaggio in questione è selettivo perché riguarda esclusivamente La Poste. In mancanza di un quadro di riferimento esogeno, questa limitazione non è giustificata dalla natura e dall’economia del sistema di cui trattasi.

6.1.3.3.    Esistenza di un onere anormale/avvio del procedimento

(144)

La decisione di avvio del provvedimento evoca in maniera dettagliata la sentenza Combus in cui il Tribunale sembra ritenere oneri «anormali» quelli risultanti da uno statuto speciale applicato al personale di un’impresa che, a seguito di una riforma, si trova in una situazione di diritto comune, dunque identica a quella dei suoi concorrenti, per quanto riguarda la gestione del personale. Il Tribunale dichiara quindi che (55): «la misura in questione mirava a sostituire lo status privilegiato e costoso dei pubblici dipendenti impiegati dalla Combus con uno status di agente a contratto paragonabile a quello degli impiegati di altre imprese di trasporto mediante autobus concorrenti della Combus. Si trattava dunque di liberare la Combus da uno svantaggio strutturale rispetto ai suoi concorrenti privati. Orbene, l’art. 87, n. 1, CE ha come unico scopo di vietare i vantaggi che favoriscono talune imprese, in quanto la nozione di aiuto riguarda solo interventi che alleggeriscono gli oneri gravanti normalmente sul bilancio di un’impresa e che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. […]. Peraltro, lo Stato danese, invece di versare la somma di DKK 100 milioni direttamente ai pubblici dipendenti impiegati dalla Combus, avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato destinando di nuovo i detti pubblici dipendenti alla pubblica amministrazione, senza versamento di un abbuono specifico, circostanza che avrebbe consentito alla Combus di impiegare immediatamente agenti a contratto rientranti in un regime di diritto privato».

(145)

In linea generale è innanzitutto opportuno ricordare che la giurisprudenza Combus non è stata confermata dalla Corte. Alcuni elementi della giurisprudenza della Corte contraddicono l’ipotesi secondo cui la compensazione di uno svantaggio strutturale escluderebbe la qualifica di aiuto. La Corte ha costantemente indicato che l’esistenza di un aiuto dovrebbe essere valutata in funzione degli effetti, e non a seconda delle cause o degli scopi degli interventi statali (56). La Corte ha anche sostenuto che il concetto di aiuto comprende i vantaggi concessi dalle pubbliche autorità le quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (57). La Corte ha inoltre indicato chiaramente che i costi legati alla retribuzione dei loro dipendenti gravano, per loro natura, sul bilancio delle imprese, indipendentemente dal fatto che detti costi derivino o meno da obblighi di legge o di accordi o contratti collettivi (58). In tale contesto la Corte ha ritenuto che il fatto che le misure statali mirino a compensare i costi aggiuntivi non può sottrarle alla qualifica di aiuto (59).

(146)

La Francia invoca tuttavia con forza l’applicazione del principio posto dal Tribunale nella sentenza Combus, affermando che la riforma notificata non fa che liberare La Poste da un onere «anormale». La Commissione deve sottolineare che alcuni elementi materiali differenziano la causa Combus dal caso in oggetto, come illustrato dai seguenti elementi:

i)

Le compensazioni sono versate direttamente ai dipendenti impiegati da Combus, mentre le misure oggetto della presente decisione riguardano il contributo «datore di lavoro» di La Poste.

ii)

La Commissione ritiene che la Francia non avrebbe in pratica la possibilità di reintegrare nell’amministrazione i 180 000 dipendenti pubblici di La Poste. La Francia sostiene che per i dipendenti pubblici in servizio a La Poste non esiste alcuna possibilità automatica o di diritto di «rientrare» nell’amministrazione. I dipendenti pubblici in servizio a La Poste appartengono all'organismo definito dal loro statuto speciale. Non possono quindi a priori esercitare la propria attività all’esterno di La Poste e, contemporaneamente, non esiste alcun modo per costringerli a proseguire la loro carriera al di fuori di La Poste. Per di più la difficoltà di reintegrare nelle amministrazioni i 180 000 dipendenti pubblici in servizio a La Poste pone problemi dal punto di vista delle qualifiche professionali. Un ostacolo sottolineato dalla Francia a un eventuale reintegro riguarda infatti l’esistenza di posti disponibili che richiedano una qualifica equivalente. Si tratta di una difficoltà specifica di La Poste. La struttura delle qualifiche dei dipendenti pubblici in servizio a La Poste è molto diversa da quella dei dipendenti pubblici delle pubbliche amministrazioni. I dipendenti pubblici in servizio a La Poste ricoprono per lo più incarichi esecutivi poco qualificati, mentre le esigenze delle amministrazioni statali e degli enti territoriali riguardano principalmente posti dirigenziali che richiedono una qualifica superiore.

iii)

La misura statale pertinente nella causa Combus riguardava il passaggio dallo statuto privilegiato e costoso dei dipendenti Combus a uno statuto di agenti a contratto paragonabile a quello dei dipendenti di altre imprese di trasporti mediante autobus in concorrenza con Combus. Lo statuto e i diritti dei dipendenti pubblici di La Poste restano invece invariati per effetto delle misure in questione (60). Lo statuto e i diritti in questione sono diversi da quelli degli impiegati di imprese concorrenti di La Poste assunti con contratto di diritto privato.

In via accessoria, per quanto riguarda il presunto status «privilegiato e costoso» dei dipendenti pubblici di La Poste rispetto alle condizioni d’impiego dei dipendenti dei suoi concorrenti, la Commissione ha effettuato un confronto, sulla base dei dati di bilancio pubblicati da due banche (61), tra i costi salariali complessivi di queste banche e i costi salariali complessivi dei dipendenti di La Poste. I risultati mostrano che il costo salariale medio complessivo nelle banche in esame è molto probabilmente superiore (o almeno pari) a quello dei dipendenti di La Poste. Interrogata in merito, la Francia riconosce di non avere accesso a informazioni affidabili e pertinenti sul costo medio di un agente contrattale delle imprese concorrenti di La Poste (62). Ricorre quindi a un’approssimazione per tentare di dimostrare che, a parità di anzianità, il costo medio dei dipendenti impiegati da La Poste è superiore a quello dei dipendenti «simili» assunti con contratto a tempo indeterminato sia nelle attività «invii postali/pacchi» sia nelle attività bancarie. L’approssimazione deriva dall’ipotesi considerata dalla Francia secondo cui il costo medio di un dipendente di diritto privato impiegato da La Poste è paragonabile a quello di un dipendente di un concorrente attivo nello stesso settore. La Commissione ritiene che questa ipotesi non sia accettabile, perché ignora elementi fondamentali della definizione dei salari, in particolare gli effetti di immagine di marca del datore di lavoro. Un’immagine di marca positiva di La Poste, combinata ad esempio a prospettive di carriera a lungo termine, permetterebbe quindi a quest’ultima di pagare salari più bassi rispetto a suoi concorrenti che non godono della stessa immagine. Per questo motivo, senza escludere questa possibilità, la Commissione reputa che la Francia non abbia dimostrato in modo convincente che lo status dei dipendenti di La Poste era «privilegiato e costoso» rispetto alle condizioni di impiego dei dipendenti dei concorrenti di La Poste.

iv)

Il contesto concorrenziale delle attività di Combus era diverso da quello di La Poste. La società per azioni Combus A/S doveva gestire l’attività di trasporto su basi commerciali e operare sul mercato in condizioni di concorrenza paragonabili a quelle delle società private di trasporto mediante autobus. In tale contesto, le società pubbliche di gestione del trasporto cedono, previa gara d’appalto, a imprese private e pubbliche l’esecuzione dei trasporti mediante autobus. Secondo le norme che disciplinano le gare d’appalto, gli appalti sono aggiudicati all’«offerta economicamente più vantaggiosa» senza che occorra tener conto della natura privata o pubblica dell’offerente. La Poste dispone, dal canto suo, di un ampio settore monopolistico in cui i vincoli economici si esercitano in modo diverso.

(147)

La Commissione ritiene che le differenze di fatto tra la causa Combus e il caso in esame siano sufficienti a giustificare un diverso ragionamento per le due cause.

(148)

Infine l’approccio cosiddetto «intrinseco» proposto dalla Francia non è ritenuto idoneo dalla Commissione, soprattutto alla luce delle particolarità della popolazione interessata (chiusa) di dipendenti pubblici e della recente creazione dell’impresa. Questo punto di vista è del resto condiviso dalla Francia. Inoltre i calcoli della Francia raffrontano gli oneri realmente sostenuti da La Poste (compreso quindi il massimale del 1998) con quelli che La Poste avrebbe sostenuto se al momento della sua creazione, il 1o gennaio 1991, avesse istituito un nuovo regime pensionistico offrendo le stesse prestazioni ma gestito a capitalizzazione. Secondo la Commissione questo paragone è troppo ipotetico per consentire di trarre conclusioni pertinenti sulla natura di aiuto delle misure in questione.

6.1.4.   Distorsione delle condizioni di concorrenza

(149)

Le misure in questione conferiscono un vantaggio economico selettivo, perché ne è interessata una sola impresa, La Poste (63). Di norma simili misure minacciano di falsare la concorrenza (64).

6.1.5.   Conclusione

(150)

Dalle considerazioni che precedono si evince che, alla luce della pertinente giurisprudenza, inclusa la sentenza Combus, le misure in questione costituiscono aiuti di Stato a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

6.2.   Illegittimità degli aiuti

(151)

Il massimale del 1998 è stato attuato senza la preventiva notifica alla Commissione ed è quindi illegittimo.

(152)

La Commissione nota in proposito che il massimale ha prodotto effetti sia sui mercati liberalizzati sia sulle attività soggette a un monopolio legale. La Poste non esercitava quindi esclusivamente attività monopolistiche (65). Il massimale non può pertanto essere considerato come un aiuto esistente.

(153)

La riforma del 2006 è stata notificata alla Commissione. La sua esecuzione è sospesa nella misura in cui La Poste continua a pagare il contributo «datore di lavoro» risultante dal massimale del 1998. Alla riforma del 2006 non è quindi stata data esecuzione.

6.3.   Compatibilità degli aiuti con il mercato comune

(154)

Le deroghe contemplate all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sugli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania sono nella fattispecie palesemente prive di pertinenza.

(155)

Quanto alle deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, la Commissione constata che gli aiuti in questione non sono destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, che non costituiscono un progetto di comune interesse europeo e che non mirano a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia francese. Non sono destinati nemmeno a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(156)

È opportuno esaminare se le misure possano essere dichiarate compatibili dalla Commissione a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, leggera c), del trattato, secondo cui gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono considerasi compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(157)

La Commissione ricorda inoltre che la Francia non ha invocato l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato come fondamento della compatibilità degli aiuti concessi a La Poste.

(158)

Tenuto conto della natura e degli effetti della riforma che allinea gli oneri di La Poste a quelli dei suoi concorrenti, la Commissione ritiene che la valutazione della compatibilità degli aiuti debba essere effettuata in base alla creazione della parità di condizioni («level playing field») in materia di oneri sociali e fiscali obbligatori tra La Poste e i suoi concorrenti nell’ambito degli invii postali/pacchi e dei servizi finanziari che comprendono la maggior parte delle attività di La Poste (66).

(159)

Per analizzare gli effetti degli aiuti e valutare l’intensità della distorsione della concorrenza, la Commissione deve innanzitutto esaminare il livello dei contributi pagati da La Poste rispetto a quello dei suoi concorrenti, alla luce degli impegni della Francia. La Commissione individuerà quindi ciò che sarebbe avvenuto se La Poste non avesse beneficiato degli aiuti di cui trattasi. Saranno analizzati tanto gli effetti positivi quanto gli effetti negativi degli aiuti e si potranno quindi trarre conclusioni globali in merito alla loro compatibilità.

(160)

La Commissione ha studiato in maniera molto approfondita il meccanismo di calcolo del TEC.

(161)

Occorre preliminarmente ricordare i due elementi che differenziano il regime contributivo di La Poste dal diritto comune:

i)

il carattere liberatorio o meno dei contributi;

ii)

l’importo dei contributi.

(162)

Per quanto riguarda il primo punto, un datore di lavoro di diritto comune versa contributi con effetto liberatorio in un sistema a ripartizione. La Poste invece non versa contributi con effetto liberatorio, ma è stata incaricata dalla legge del 1990 di eguagliare il regime pensionistico per i suoi dipendenti. Il massimale del 1998, che fissa un importo massimo del contributo «datore di lavoro» senza considerare l’aliquota contributiva, e, soprattutto, la legge del 2006 portano all'istituzione di un contributo con effetto liberatorio.

(163)

Gli aiuti in causa offrono quindi una soluzione al primo elemento di differenza tra il regime di La Poste e il diritto comune.

(164)

Quanto al secondo punto, la Commissione ha verificano che il VAN dei flussi finanziari futuri secondo la legge del 1990 fosse superiore al VAN dei flussi finanziari futuri risultante dall’applicazione del TEC modificato (67). Senza gli aiuti La Poste dovrebbe quindi versare contributi superiori a quelli del diritto comune.

(165)

La Commissiona osserva inoltre che, per ottenere una reale parità di condizioni con i concorrenti di La Poste occorreva apportare due modifiche al TEC:

i)

l’estensione della base di calcolo a tutti i rischi sociali

Nella notifica (68) il calcolo del TEC si limita ai soli rischi comuni, escludendo in particolare il rischio di disoccupazione e di mancato pagamento dei salari in caso di amministrazione controllata o di liquidazione dell’impresa cui i dipendenti non sono di norma esposti per effetto del loro statuto. Tuttavia la logica stessa della riforma prevista dalla Francia consiste nel creare un’equità concorrenziale tra La Poste e i suoi concorrenti sul piano degli oneri sociali e fiscali obbligatori, senza considerare il diverso statuto tra dipendenti pubblici e dipendenti con contratto di diritto privato. Inoltre, anche se una mobilità su vasta scala sembra esclusa (cfr. punto 146), non sono impossibili misure puntuali di mobilità dei dipendenti di La Poste verso le pubbliche amministrazioni, il che lascerebbe a La Poste una certa flessibilità nella gestione dei suoi dipendenti (69), così come accade in France Télécom.

La Commissione ritiene che queste argomentazioni giustifichino il fatto di includere nel TEC tutti i rischi sociali. Gli impegni della Francia (cfr. punto 98) rispondono in modo soddisfacente alle osservazioni della Commissione.

ii)

il calcolo più preciso possibile nella ripartizione degli oneri tra i settori degli invii postali/pacchi e dei servizi finanziari

Il TEC notificato non considerava la quota del personale multiprofessionale rifatturata a La Banque Postale nel comparto dei servizi finanziari; la Francia riteneva infatti che, contrariamente ai dipendenti destinati al comparto risorse, il personale generalista non disponesse di formazione o di competenze prettamente bancarie e il loro numero, la loro posizione geografica, la loro formazione e progressione di carriera erano inoltre definiti da La Poste.

Invece, per la Commissione il fatto che il personale multiprofessionale lavori anche su attività finanziarie, ad esempio allo sportello, implica che la ripartizione degli oneri tra il settore invii postali/pacchi e quello dei servizi finanziari si fondi sui dati disponibili più precisi. L’impegno delle autorità francesi (cfr. punto 100) di destinare, nel calcolo annuo del TEC, la quota del personale multiprofessionale rifatturata a La Banque Postale al comparto bancario sulla base dei dati della contabilità analitica di La Poste (70) è quindi soddisfacente.

La percentuale di attività del settore finanziario nel TEC viene quindi portata dal […] % al […] % della massa salariale.

(166)

Le modifiche apportate dalla Francia al calcolo del TEC permettono al meccanismo in questione di eguagliare il livello degli oneri sociali e fiscali obbligatori, basati sui salari, tra La Poste e le altre imprese appartenenti al settore «servizi postali e pacchi» e al settore bancario soggette al diritto comune delle prestazioni sociali. Il periodo transitorio previsto dalla Francia nella notifica per il quinquennio 2006-2010 non dovrà tuttavia permettere a La Poste di pagare un livello di contributo inferiore al TEC modificato.

(167)

In assenza della riforma La Poste avrebbe dovuto predisporre accantonamenti nei conti successivi all’esercizio 2006 per fare fronte agli impegni pensionistici dei suoi dipendenti. Detto accantonamento risulterebbe direttamene dal fatto che le contribuzioni «datore di lavoro» per le pensioni dei dipendenti di La Poste non avevano effetto liberatorio.

(168)

Senza gli aiuti, i contributi di La Poste non sarebbero allineati al livello di quelli pagati dai suoi concorrenti. La Poste subirebbe quindi uno svantaggio e non potrebbe concorrere per i suoi meriti in mercati liberalizzati (come quelli dei servizi finanziari o dei servizi di posta espressa).

(169)

In mancanza della riforma, La Poste avrebbe dovuto provvedere a un adeguato finanziamento annuale dei suoi contributi, con un conseguente onere aggiuntivo annuo di diverse centinaia di milioni di euro rispetto al regime riformato (71). La Commissione ritiene tuttavia che questi costi aggiuntivi (non sostenuti dai concorrenti) non siano di importo tale da aver costretto La Poste a ridurre le sue attività nei settori aperti alla concorrenza, all’interno o all’esterno del campo di applicazione dei servizi di interesse economico generale (SIEG).

(170)

Infatti una parte significativa degli oneri in questione è legata ai SIEG, e questo dovrebbe, in linea di principio permettere a La Poste di ricevere una compensazione per i relativi sovraccosti (72). Inoltre i contributi afferenti ad attività che non sono oggetto di SIEG non avrebbero alcun impatto materiale sulle attività programmate da La Poste. I contributi in questione costituiscono dei costi fissi, e questo significa appunto che non possono incidere sulle decisioni commerciali di La Poste, in particolare sulle future decisioni di investimento. I costi fissi sono sostenuti da La Poste, a prescindere che questa decida a favore di questo o quel progetto di investimento.

(171)

Le circostanze in cui il livello di contributo potrebbe incidere significativamente sulle attività di La Poste sono l’importo eccezionalmente elevato dei contributi, che potrebbe condurre La Poste a uscire dal mercato, o un aumento considerevole del costo del capitale.

(172)

Tenuto conto della situazione di La Poste (73), il rischio di fallimento della stessa non sembra costituire un rischio materiale.

(173)

Sul piano teorico non si può escludere del tutto che gli oneri aggiuntivi annui a carico di La Poste avrebbero deteriorato il suo bilancio, il che avrebbe potuto modificare i termini di finanziamento dell’operatore a causa di un costo del capitale più elevato. Una tale possibilità sembra tuttavia fortemente improbabile alla luce delle argomentazioni precedentemente esposte e gli (eventuali) cambiamenti delle condizioni di mercato sarebbero a priori insignificanti.

(174)

La liberalizzazione del settore postale è stata un processo continuo dal 1998 (74). Il massimale e la riforma del regime pensionistico applicabile a La Poste sono fasi importanti nell’adattamento dell’impresa alla liberalizzazione progressiva e in vista della completa liberalizzazione del mercato postale francese (75). D’altronde è un fatto riconosciuto che la liberalizzazione dei mercati postali a livello comunitario svolga un ruolo importante nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione (76). Da un punto di vista più politico, ma sempre in relazione all’interesse comunitario, la Commissione ritiene che la liberalizzazione del settore postale possa essere resa più difficoltosa in caso di mancata approvazione di progetti di riforma delle pensioni, come quello oggetto della presente decisione.

(175)

In tale contesto, è opportuno ricordare che il regime pensionistico applicabile a La Poste, secondo la legge del 1990, presenta caratteristiche specifiche (come il carattere non liberatorio del contributo «datore di lavoro» di La Poste o il livello di tale contributo, più alto rispetto a quello dei concorrenti) che, prese separatamente, creano una distorsione di concorrenza a danno di La Poste. L’effetto principale degli aiuti in questione è di allineare i contributi di La Poste a quelli sostenuti dai suoi concorrenti, eliminando in tal modo la distorsione di concorrenza specifica che colpisce La Poste.

(176)

La Commissione è inoltre del parere che le misure in questione siano idonee all’obiettivo di interesse comunitario da queste perseguito. Nessun altro strumento avrebbe affrontato la questione in modo più efficace. Nei settori dei SIEG si sarebbero certamente potute concedere delle compensazioni di servizio pubblico, ma un simile approccio non sarebbe sostenibile a lungo termine a causa della natura strutturale del problema.

(177)

Per di più, il massimale e in seguito la riforma hanno aiutato La Poste ad agire gradualmente come un investitore privato che deve far fronte a vincoli commerciali normali. In questa prospettiva sono state attuate misure già adottate, come l’assunzione di personale con contratto di diritto privato (al posto dei dipendenti pubblici).

(178)

Quanto alla proporzionalità delle misure, l’aiuto concesso è ridotto al minimo, poiché il TEC modificato è calcolato includendo tutti i contributi pertinenti.

(179)

Infine le misure in questione, pur non interessando un regime speciale in merito alle prestazioni erogate ai pensionati, permettono di rendere sostenibile un meccanismo di finanziamento che gli sviluppi storici avevano reso obsoleto. La Commissione ritiene che tali misure rientrino, pertanto, nel quadro complessivo della riforma dei sistemi pensionistici degli Stati membri, auspicata dal Consiglio e dalla Commissione.

(180)

I prodotti e i mercati interessati possono essere classificati in funzione della loro appartenenza:

i)

ai settori postali riservati, che sono soggetti a un monopolio legale (come le lettere di peso inferiore a 50 grammi);

ii)

ai settori postali non riservati (come la posta espressa);

iii)

ai settori non postali, in particolare ai servizi finanziari, da tempo liberalizzati.

(181)

Sulla base di un’analisi statica la Commissione reputa che:

i)

le distorsioni di concorrenza siano, per natura, molto limitate nei settori riservati, dove non esistono concorrenti diretti. Tenuto conto del passato di La Poste e delle sue attività, è chiaro che gran parte degli impegni fuori bilancio del 2006 (77) si riferisce alle attività nel settore riservato;

ii)

nei mercati postali già liberalizzati e nei servizi finanziari, le risorse finanziarie liberate da La Poste per effetto delle misure in questione potrebbero teoricamente consentire pratiche di esclusione, che dissuadono altri concorrenti dall’entrare sui mercati interessati. Nei servizi finanziari, La Banque Postale detiene il 10,7 % del mercato dell’attività bancaria al dettaglio (nel 2005), ma presenta un ridotto grado di diversificazione delle sue attività. La Commissione ritiene che le misure avrebbero anche in questo caso un effetto limitato, soprattutto in un momento in cui il diritto speciale di distribuzione del prodotto di risparmio «livret A» dovrebbe essere soppresso (78). Nei mercati postali già liberalizzati (come quello della posta espressa), le quote di mercato di La Poste possono essere significative, tanto da non poter escludere un impatto delle misure in questione sui concorrenti. Ciò nonostante, a causa della natura di costo fisso dell’onere pensionistico, l’incidenza reale dovrebbe essere limitata.

(182)

In un’analisi dinamica, soprattutto per i mercati attualmente oggetto del settore riservato ma che nei prossimi anni saranno normalmente aperti alla concorrenza, la Commissione è del parere che:

i)

le misure in questione possano teoricamente permettere a La Poste di mantenere una posizione dominante. La Commissione considera tuttavia che si tratti di un rischio ridotto, in quanto le misure si limitano ad allineare i contributi pagati da La Poste a quelli dei suoi concorrenti e La Poste non ha tratto alcun vantaggio finanziario anormale dal suo monopolio (79);

ii)

anche se il contributo straordinario forfetario evocato dalla Francia costituisce di fatto un anticipo sul pagamento dei contributi connessi al TEC modificato, il pagamento, reso possibile da un prestito di 2 miliardi di euro nel 2006, danneggia la struttura finanziaria del gruppo. Secondo Standard & Poor’s, La Poste si è impegnata nei confronti dello Stato a ripristinare entro il 2010 la struttura finanziaria del 2005, soprattutto attribuendo al rimborso del debito le entrate derivanti dalla riforma del sistema pensionistico. Ciò danneggia la situazione finanziaria di La Poste, in un periodo cruciale, come quello che precede la completa liberalizzazione del settore postale.

(183)

Da quanto precede si evince che gli effetti negativi degli aiuti concessi a La Poste saranno moderati.

(184)

Dal momento che, alla luce degli impegni della Francia, le misure si limitano a quanto strettamente necessario per creare la parità di condizioni in materia di oneri sociali e fiscali obbligatorie, mettono fine a una distorsione di concorrenza che svantaggiava La Poste, esse non alterano le condizioni degli scambi in modo non compatibile con l’interesse comune. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti di cui trattasi siano compatibili con il mercato comune senza che sia necessaria alcuna misura compensativa aggiuntiva.

6.4.   Osservazione complementare: il precedente «EDF»

(185)

Nella decisione 2005/145/CE nella causa EDF, la Commissione ha autorizzato gli aiuti di Stato che liberavano le imprese di un settore dall’obbligo di versare pensioni specifiche, superiori a quelle derivanti dal regime generale delle pensioni e che erano state definite nel periodo di monopolio. In tale occasione, la Commissione ha ritenuto che lo sgravio parziale dell’onere risultante dal meccanismo di finanziamento dei diritti pensionistici specifici maturati prima della data della riforma costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato che poteva essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Nella sua analisi di compatibilità, la Commissione ritiene che la situazione di EDF non sia molto diversa, per natura, da quella dei «costi sostenuti» nel settore dell’energia. Si trattava infatti di aiuti volti ad agevolare la transizione verso un settore energetico concorrente. La Commissione ha ritenuto opportuno assimilare gli aiuti concessi a EDF alla compensazione di costi sostenuti e ha annunciato che seguirà tale approccio nell’analisi di casi simili.

(186)

Nella decisione EDF, gli aiuti riguardavano soltanto attività tradizionalmente esercitate in regime di monopolio. Non si può dire lo stesso del caso in questione, che tratta al contempo del settore riservato e del settore liberalizzato. EDF e La Poste non sono quindi casi del tutto simili. Tuttavia, in un’analisi simile alla metodologia dei costi sostenuti, la decisione di avvio del presente procedimento spiega che, in questa fase la Commissione non è in grado di concludere che le misure sono necessarie per beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato dei servizi postali. Invero un simile ragionamento può essere fatto se la Commissione è certa che La Poste si trovi effettivamente in una situazione paragonabile a quella dei suoi concorrenti.

(187)

La Commissione ha stabilito che:

i)

La Poste non assume più dipendenti pubblici;

ii)

il TEC modificato pone La Poste in una situazione di equità concorrenziale rispetto ai suoi concorrenti in materia di oneri sociali e fiscali obbligatori;

iii)

gli obblighi risultanti dalla legge del 1990 prima della liberalizzazione del settore postale avrebbero inciso sulla competitività di La Poste in un contesto in fase di liberalizzazione.

(188)

La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti in questione liberino La Poste dall’obbligo di versare pensioni specifiche superiori a quelle risultanti dal regime generale delle pensioni e che erano state definite nel periodo di monopolio.

6.5.   Assenza di accantonamento degli impegni pensionistici a partire dal 2007

(189)

La Commissione osserva che fino al 2006 La Poste faceva figurare gli impegni pensionistici dei dipendenti nel fuori bilancio dei conti annuali. Se il contributo non avesse avuto effetto liberatorio, La Poste avrebbe dovuto creare accantonamenti per far fronte ai corrispondenti impegni nel bilancio a partire dal 2007, come prevede l’applicazione normale, non derogatoria, dei principi contabili internazionali, prevista dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (80). L’assenza di accantonamenti non costituisce quindi un aiuto di Stato né implica di per sé risorse statali complementari a quelle attuate dalle misure in causa.

7.   CONCLUSIONI

(190)

Il massimale del 1998 e la riforma del regime delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste in conformità dell’articolo 150 della legge finanziaria rettificativa per il 2006 costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune, a condizione che:

i)

il TEC calcolato ogni anno comprenda nel comparto dell’attività «servizi finanziari» la quota del personale multiprofessionale rifatturata a La Banque Postale in base ai dati precisi della contabilità analitica di La Poste,

ii)

il TEC comprenda tutti i contributi e gli oneri sociali e fiscali obbligatori, inclusi i contributi AGS e di disoccupazione, il contributo eccezionale di solidarietà e il costo delle prestazioni autoassicurate da La Poste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale applicato dal 1998 al rimborso da parte di La Poste delle pensioni di anzianità versate dallo Stato ai dipendenti pubblici di La Poste e la riforma notificata del regime pensionistico dei suddetti dipendenti in conformità dell’articolo 150 della legge finanziaria rettificativa per il 2006 costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune, a condizione che siano rispettate le condizioni previste all’articolo 2.

Articolo 2

1.   Il tasso di equità concorrenziale («TEC») calcolato ogni anno per stabilire l’importo del contributo «datore di lavoro» con effetto liberatorio, di cui all’articolo 150 della legge finanziaria rettificativa per il 2006, deve includere nel comparto dell’attività «servizi finanziari» la quota del personale multiprofessionale rifatturata a La Banque Postale in base ai dati precisi della contabilità analitica di La Poste.

2.   Il TEC deve comprendere tutti i contributi e gli oneri sociali e fiscali obbligatori, inclusi i contributi AGS e di disoccupazione, il contributo eccezionale di solidarietà e il costo delle prestazioni autoassicurate da La Poste.

Articolo 3

Entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, la Francia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 296 del 6.12.2006, pag. 6.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Dati riservati.

(4)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.

(6)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (COM(2006)594 del 18 ottobre 2006).

(7)  Studio «The Impact on Universal Service of the Full Market Accomplishment of the Postal Internal Market in 2009 — Annexes», maggio 2006 — condotto per conto della Commissione.

(8)  Relazione della Corte dei conti, «Les pensions des fonctionnaires civils de l'État» (Le pensioni dei dipendenti pubblici civili dello Stato), aprile 2003.

(9)  Secondo la Corte dei conti questa aliquota implicita sarebbe inoltre incompleta, poiché non considera i costi di gestione del regime.

(10)  L’aliquota contributiva «datore di lavoro» applicabile nel 2003 ai dipendenti del settore privato era del 15,46 % per i non quadri e del 15,60 % per i quadri.

(11)  L’articolo 30 della legge del 1990 stabilisce che: la liquidazione e il servizio delle pensioni corrisposte in applicazione del codice delle pensioni di anzianità civili e militari ai dipendenti pubblici di La Poste […] sono effettuati dallo Stato.

(12)  Per «dipendenti pubblici di La Poste» si intendono i dipendenti pubblici in servizio presso La Poste oppure i pensionati di La Poste o dell’amministrazione postale.

(13)  Cifre di esecuzione del bilancio.

(14)  Assunzioni di La Poste dal 1990:

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dipendenti pubblici assunti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Dipendenti assunti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(15)  Anche nonostante la stabilizzazione in euro costanti a partire dal 1998.

(16)  Legge finanziaria rettificativa per il 2006 n. 2006-1771 del 30 dicembre 2006.

(17)  Il decreto n. 2007-3 del 1o gennaio 2007 che stabilisce le modalità di determinazione e di versamento del contributo datore di lavoro con effetto liberatorio per i dipendenti pubblici di La Poste.

(18)  Questo istituto pubblico è stato creato con il decreto n. 2006-1625 del 19 dicembre 2006 sull'istituzione dell’Établissement public national de financement des retraites de La Poste.

(19)  Per le autorità francesi i rischi comuni (tra cui vecchiaia, famiglia, malattia, maternità, infortuni sul lavoro, formazione professionale) riguardavano i rischi coperti da tutti gli oneri sociali e fiscali obbligatori, anche a titolo delle disposizioni contrattuali applicabili rispettivamente al settore postale e a quello bancario (il confronto comprende il complemento bancario, ovvero un supercontributo a titolo della pensione pagato dalle banche, dell’ordine del 4 % della massa salariale). Erano esclusi i contributi in vigore per la copertura del rischio di disoccupazione e l’assicurazione contro il rischio di mancato pagamento dei salari in caso di procedura di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria (AGS, Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés). Simmetricamente, il contributo eccezionale di solidarietà, istituito dalla legge n. 939 del 4 novembre 1982 relativo al contributo eccezionale di solidarietà a favore dei lavoratori privi d’impiego e versato dai soli dipendenti pubblici era escluso dal confronto. Inoltre La Poste garantisce direttamente le prestazioni in denaro per congedi di malattia, maternità, paternità e adozione per i dipendenti pubblici che dipendono da lei, mentre i suoi concorrenti pagano dei contributi per queste prestazioni. Le prestazioni in denaro garantite da La Poste rappresentano più del […] % del trattamento di riferimento lordo (traitements indiciaires bruts — TIB), pari alla differenza tra le aliquote contributive dei dipendenti di diritto privato e quelle applicabili ai dipendenti pubblici. Non sono state considerate nel TEC notificato inizialmente, mentre lo sono state i contributi pagati dai concorrenti.

(20)  Il trattamento di riferimento lordo (traitements indiciaires bruts — TIB) è il principale elemento della retribuzione dei dipendenti pubblici e dipende dal loro indice, che è a sua volta determinato dalla loro anzianità di servizio. Le componenti della retribuzione dei dipendenti pubblici sono definite dall’articolo 20 della legge n. 83-634 del 13 luglio 1983 sui diritti e gli obblighi dei dipendenti pubblici.

(21)  Questo comparto (groupement des moyens), non dotato di personalità giuridica, gestisce tutti i mezzi umani e materiali corrispondenti alle prestazioni previste dai contratti stipulati tra La Poste e La Banque Postale (ad esempio le condizioni in cui la Banque Postale ricorre al personale di La Poste per le attività commerciali).

(22)  Occorre notare che il tasso applicabile al settore «bancario» non sarà rivisto al ribasso dopo che avrà raggiunto il TEC «settore bancario» (stimato al […] % secondo i dati 2005).

(23)  Cfr. l’articolo 150 della legge finanziaria rettificativa per il 2006.

(24)  La questione della ripartizione dell’onere in seno al gruppo La Poste, soprattutto nei confronti di La Banque Postale, non è qui esaminata dalla Commissione e sarà oggetto di una decisione successiva.

(25)  Sentenza del 16 marzo 2004, causa T-157/01, Danske Busvognmænd/Commissione, Racc. pag. II-917.

(26)  Combus, impresa alla quale lo Stato danese aveva affidato la missione di gestire le attività di trasporto pubblico in autobus. Essa occupava dei dipendenti pubblici che mantenevano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, pur mettendosi a disposizione di Combus nel quadro di un regime di distacco. Poiché i dipendenti lavoravano per Combus, la società doveva rimborsare allo Stato gli stipendi e le pensioni che lo Stato versava loro. Nel settembre 1998 lo Stato ha concluso con l’impresa un accordo relativo alle condizioni di passaggio dallo statuto di dipendente pubblico a quello di agente a contratto per i dipendenti pubblici impiegati da Combus. L'accordo prevedeva essenzialmente di consentire ai dipendenti di scegliere, a partire dal 1o aprile 1999, fra un’assunzione come agenti contrattuali da parte di Combus o la destinazione a un altro impiego adeguato presso le ferrovie dello Stato danesi. A titolo di compensazione per la rinuncia ai diritti derivanti dal loro statuto di dipendenti pubblici al momento del passaggio allo statuto di agenti contrattuali presso Combus, i dipendenti interessati avevano richiesto una retribuzione unica, valutata a 100 milioni di corone danesi. Tale importo è stato versato ai dipendenti interessati nel 1998.

(27)  Decisione 2005/145/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 9).

(28)  Tra i vantaggi che favoriscono La Poste, nelle osservazioni sono indicati l’assenza di contributi di disoccupazione per i dipendenti pubblici, una retribuzione lorda dei dipendenti pubblici inferiore a quella dei dipendenti delle imprese private, la stabilità dei dipendenti pubblici in periodi di crescita e la possibilità di prepensionamento o di riassegnazione degli stessi in periodi di recessione, le condizioni più favorevoli di pensione dei dipendenti pubblici e i diritti esclusivi di La Poste.

(29)  Secondo la sentenza Deggendorf pronunciata dal Tribunale il 13 settembre 1995, nella causa T-244/93 e nella causa T-486/93, Teltilwerke Deggendorf, Racc. pag. II-2265, quest’ultimo punto avrebbe come conseguenza il fatto di non poter autorizzare nessun nuovo aiuto fintantoché La Poste non avrà rimborsato gli aiuti illegalmente ricevuti in precedenza.

(30)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(31)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(32)  Sentenza della Corte del 23 marzo 2006, causa C-237/04, Enirisorse/Sotacarbo, punti 46-51.

(33)  Queste stime presentano limiti metodologici dovuti alla natura stessa dell’esercizio.

(34)  Soprattutto in conseguenza di salari più alti.

(35)  I dati del periodo 1998-2004 sono stati ottenuti con il calcolo retroattivo in base ai dati del 2005. La massa salariale annua dei dipendenti pubblici, in particolare i trattamenti di riferimento lordi, è quella registrata per l’anno per il quale è stato calcolato il TEC. La ripartizione per attività tra quadri e non quadri è stata calcolata in proporzione alla massa salariale dei dipendenti pubblici e dei trattamenti di riferimento. I contributi sono quelli in vigore al 1o gennaio dell’anno per il quale è calcolato il TEC. La Commissione ritiene che la metodologia applicata sia coerente e prudente.

(36)  La Francia ha calcolato il VAN che risulterebbe dalle aliquote contributive degli enti pubblici secondo il regime pensionistico applicabile ai dipendenti pubblici.

(37)  Inclusi i contributi di disoccupazione e AGS, il contributo eccezionale di solidarietà e il costo delle prestazioni autoassicurate.

(38)  L’onere attuariale annuale normale corrisponde ai diritti maturati nel corso dell’anno in contropartita dell’attività realizzata nell’esercizio.

(39)  Sentenza del 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 109.

(40)  GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 5.

(41)  GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). La direttiva 2000/12/CE è stata a sua volta sostituita dalla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(42)  «Les comptes et la gestion de La Poste (1991-2002)», ottobre 2003.

(43)  La relazione finanziaria del gruppo La Poste per il 2005 evoca la prospettiva di una completa apertura alla concorrenza nel 2009 come un elemento del piano di sviluppo settoriale

(44)  «Il settore postale comunitario sta attraversando attualmente una fase di grandi cambiamenti, fra cui rientrano la graduale apertura del mercato, la rapida crescita e il calo dei costi dei supporti elettronici sostitutivi…» (Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Documento di accompagnamento alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari — sommario della valutazione d’impatto, SEC(2006) 1292 del 18 ottobre 2006).

(45)  Sentenza 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, causa C-301/87 Racc. pag. 1, punto 41.

(46)  Sentenza della Corte del 20 settembre 2001, causa C-390/98, H.J. Banks & Co. Ltd/The Coal Authority e Secretary of State for Trade and Industry, Racc. pag. I-6117.

(47)  Sentenza della Corte dell’8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, punto 41.

(48)  Questo punto risponde inoltre a un’osservazione di […], secondo cui la valutazione del carattere «anormale» dell’onere connesso all’impiego di dipendenti pubblici rende necessaria la contabilizzazione di tutti i vantaggi e svantaggi inerenti all’impiego dei suddetti dipendenti. La Commissione nota, d’altro canto, che una simile contabilizzazione sarebbe in pratica impossibile da realizzare.

(49)  In Francia, all’interno degli enti pubblici si opera una distinzione di principio tra enti pubblici amministrativi (EPA) che assolvono alle tradizionali funzioni dell’amministrazione ed enti pubblici industriali e commerciali (EPIC) che esercitano attività di natura economica. Alcuni enti pubblici non sono stati classificati dalla legge in EPA o EPIC. La Poste ne è un esempio. Tuttavia nella sentenza del 18 gennaio 2001 (seconda sezione civile) la Corte di cassazione ha accolto il principio secondo cui La Poste è assimilata a un EPIC. Cfr. Raccomandazione della Commissione, del 4 ottobre 2006, che propone l’adozione di misure opportune riguardo alla garanzia illimitata dello Stato a favore di La Poste (causa E 15/2005).

(50)  Le tariffe di ciascuno dei servizi sono fissate nel rispetto dei criteri indicati dalla direttiva 97/67/CE. In particolare, l’articolo 12 della suddetta direttiva prevede che i prezzi debbano essere correlati ai costi e che gli Stati membri possano decidere di applicare sull’intero territorio nazionale una tariffa unica.

(51)  Lettera SG(95) D/9783 del 25/7/1995.

(52)  Cfr. punto 48 della sentenza in questione.

(53)  Cfr. punto 63 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(54)  Non si sarebbe giunti questa conclusione se fosse stato possibile definire un comparatore esogeno, il che non è stato tuttavia possibile nel contesto dell’esame del vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(55)  Sentenza Combus citata, punto 57.

(56)  Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 13; sentenza della Corte del 24 febbraio 1987, causa C-310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 8; sentenza della Corte del 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 20.

(57)  Sentenza della Corte del 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior, Racc. pag. I-877, punto 13; sentenza citata nella causa C-241/94, punto 34.

(58)  Sentenza della Corte del 12 dicembre 2002, causa C-5/01, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-1191, punto 39.

(59)  Sentenza della Corte del 23 febbraio 1961, causa 30/59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta autorità, Racc. pag. 3, punti 29 e 30; sentenza citata nella causa C-173/73, punti 12 e 13; sentenza citata nella causa C-241/94, punti 29 e 35; sentenza della Corte del 5 ottobre 1999, causa C-251/97, Francia/Commissione, Racc. pag. I-6639, punti 40, 46 e 47.

(60)  Si tratta di una differenza essenziale rispetto alla decisione della Commissione del 28 marzo 2003 nel caso N 483/2000 — Paesi Bassi, Vendita del gruppo Ingenieursbureau Zuid-Holland (GU C 5 dell’8.1.2002, pag. 2), citato nella decisione di avvio del procedimento e in cui la compensazione finanziaria veniva versata dalle autorità dei Paesi Bassi agli impiegati che perdevano il loro statuto di dipendente pubblico provinciale e le relative condizioni di lavoro.

(61)  Le due banche in questione sono Crédit agricole e BNP-Paribas.

(62)  La Francia avanza altresì argomentazioni generali sulla diversa natura delle attività di La Banque Postale rispetto alle grandi banche generaliste (che esercitano anche attività di banca di investimento e di finanziamento e sono più presenti nella parte «alta» dell’attività bancaria al dettaglio). Tuttavia questi elementi non sono quantificati dalla Francia, ragion per cui è impossibile trarre una conclusione univoca delle argomentazioni presentate.

(63)  Due imprese, La Poste e France Télécom, erano soggette al meccanismo pensionistico definito dalla legge del 1990. Il regime applicabile a France Télécom è stato modificato nel 1996-1997. Solo La Poste è successivamente rimasta soggetta al meccanismo della legge del 1990.

(64)  Cfr. sentenza della Corte del 20 novembre 2003, causa C-126/01, GEMO S.A., Racc. pag. I-13769, punto 33.

(65)  Cfr. sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, causa T-298/97, causa T-312/97, causa T-313/97, causa T-315/97, cause da T-600/97 a 607/97, causa T-1/98, cause da T-3/98 a T-6/98 e causa T-23/98, Alzetta Mauro/Commissione, Racc. pag. II-02319, punto 147.

(66)  In tale contesto, in mancanza di un margine di manovra decisionale di La Poste e considerato il carattere complessivamente confrontabile delle prestazioni erogate dal regime generale e da quello dei dipendenti pubblici (in particolare, la legge n. 775 del 21 agosto 2003 che riforma le pensioni sancisce l’allineamento al regime generale della durata di assicurazione richiesta nella pubblica amministrazione per beneficiare di una pensione a tasso pieno), la Commissione ritiene che non sia pertinente paragonare le prestazioni offerte dai regimi in questione. Del resto un simile raffronto è impossibile, perché implicherebbe considerazioni indirette e incerte, come il confronto dei vantaggi e degli svantaggi dell’impiego di dipendenti pubblici rispetto al personale assunto con contratto di diritto privato. Ad ogni modo la vera questione, in termini di concorrenza, consiste nell’analizzare ciò che incide sui conti di La Poste rispetto ai suoi concorrenti, ovvero i contributi da versare.

(67)  Inoltre dal 1998 La Poste ha versato contributi totali più alti di quelli che sarebbero scaturiti dal TEC modificato.

(68)  Cfr. in merito l’allegato 2 («Comparaison des cotisations salariales s'appliquant aux fonctionnaires et aux employés de droit commun», Confronto dei contributi salariali a carico dei dipendenti pubblici e dei dipendenti di diritto comune) e l’allegato 3 («Comparaison des cotisations patronales La Poste/employeur de droit privé», Confronto dei contributi «datore di lavoro» di La Poste/datore di lavoro di diritto privato) nella decisione di avvio del procedimento.

(69)  Anche se i decreti attuativi non sono ancora stati adottati, la legge n. 2007-148 del 2 febbraio 2007 di modernizzazione della pubblica amministrazione (loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique) mira a rimuovere alcuni ostacoli regolamentari dalle norme statutarie di accoglienza e a stabilire per La Poste un dispositivo simile a quello applicabile a France Télécom. Secondo la Francia, le condizioni fissate dalla legge dovrebbero fare in modo che gli eventuali movimenti di dipendenti di La Poste verso le amministrazioni siano «contenuti».

(70)  La decisione della Commissione del 21 dicembre 2005«Misure legate alla creazione ed al funzionamento di La Banque Postale» (lettera C(2005) 5412) ha convalidato il sistema di imputazione analitica degli oneri di La Poste a La Banque Postale.

(71)  Per il 2005, ad esempio, la differenza tra l’importo da pagare secondo la legge del 1990 e il TEC modificato ricostituito ammonta a […]. Standard & Poor’s stima per il 2010 un risparmio per La Poste di 700 milioni di euro.

(72)  Le norme in materia di aiuti di Stato per le compensazioni di servizio pubblico vietano le sovracompensazioni. Si ricordi inoltre che il mantenimento di servizi riservati appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario (cfr. punto 16 della direttiva 97/67/CE).

(73)  Come mostra ad esempio il rating dato alla La Poste da Standard & Poor’s pubblicato ad aprile 2007.

(74)  Nel 1998 la liberalizzazione nel settore dei servizi postali era limitata alle lettere di peso superiore a 350 grammi e di prezzo inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida (ove questa esista). Nel 2003 il limite di peso è stato abbassato a 100 grammi e il prezzo inferiore a tre volte la tariffa pubblica, poi nel 2006 a 50 grammi e il prezzo inferiore a due volte e mezza la tariffa pubblica.

(75)  Parimenti nella decisione della Commissione nel caso N 405/2005, Grecia — Contributo finanziario ad un regime di prepensionamento volontario di OTE (GU C 151 del 29.6.2006, pag. 2), la Commissione ha ritenuto che l’attuazione del regime di prepensionamento volontario fosse una tappa necessaria ai fini della privatizzazione dell’impresa.

(76)  Cfr. ad esempio i considerando 5 e 6 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari [COM(2006) 594 del 18.10.2006].

(77)  La Francia non è in grado di quantificare esattamente l’importo in questione, perché ad esempio il personale che matura diritti pensionistici presenta una carriera che lo fa passare dal settore riservato a un settore liberalizzato, mentre la contabilità analitica non segue l’attività degli agenti secondo una ripartizione dipendenti pubblici/dipendenti, ma ha conti separati tra settore riservato e settore non riservato.

(78)  In conformità della decisione della Commissione, del 10 maggio 2007, relativa ai diritti speciali per la distribuzione dei «Livret A» e «Livret bleu» [Décision de la Commission du 10 mai 2007 relative aux droits spéciaux de distribuer les livrets A et bleu (C(2007) 2110)], la Francia ha nove mesi per sopprimere questo sistema di distribuzione.

(79)  Anche se i risultati del 2006 sono in crescita, la situazione finanziaria di La Poste non è florida. Nel periodo 1991-2005 il rapporto risultato/fatturato è mediamente solo dello 0,5 %. Il rapporto risultato/fatturato del settore riservato nel periodo 2000-2004 è del 6,8 %, mentre la Commissione ha ammesso come redditività normale un rapporto ben superiore nella causa Post Office Limited (di cui alcune attività di distribuzione coincidono con parte delle attività di La Poste. Per di più, nessun investitore privato avrebbe costruito una rete simile alla rete postale. Quest’ultima non è redditizia ed è mantenuta solo a causa del SIEG attribuito a La Poste e delle compensazioni di servizio pubblico versate dallo Stato (in proposito Standard & Poor’s nota che la rete di La Poste registra una perdita annuale di 350 milioni di euro, nonostante una compensazione di 130 milioni di euro sotto forma di esenzione fiscale).

(80)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.


RACCOMANDAZIONI

Consiglio

7.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/43


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

che adegua la raccomandazione 98/376/CE su un contrassegno di parcheggio per disabili a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

(2008/205/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione del 2005, in particolare l’articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Per alcuni atti che restano validi dopo il 1o gennaio 2007 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione, i necessari adattamenti non sono contemplati dagli atti di adesione.

(2)

A norma dell’articolo 57 dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 56 dell’atto di adesione del 2005, tali adattamenti sono adottati dal Consiglio ogniqualvolta l’atto iniziale è stato adottato dal Consiglio stesso.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (1),

RACCOMANDA:

La raccomandazione 98/376/CE è modificata conformemente all’allegato.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODOBNIK


(1)  GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.


ALLEGATO

La raccomandazione 98/376/CE è così modificata:

1)

nell’allegato, punto D, settimo trattino, l’elenco di sigle è sostituito dal seguente elenco:

«B

:

Belgio

BG

:

Bulgaria

CZ

:

Repubblica ceca

DK

:

Danimarca

D

:

Germania

EST

:

Estonia

IRL

:

Irlanda

EL

:

Grecia

E

:

Spagna

F

:

Francia

I

:

Italia

CY

:

Cipro

LV

:

Lettonia

LT

:

Lituania

L

:

Lussemburgo

H

:

Ungheria

M

:

Malta

NL

:

Paesi Bassi

A

:

Austria

PL

:

Polonia

P

:

Portogallo

RO

:

Romania

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovacchia

FIN

:

Finlandia

S

:

Svezia

UK

:

Regno Unito»;

2)

nell’allegato, punto E, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se uno Stato membro intende apporre le scritte in una lingua nazionale diversa da una delle seguenti lingue: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, può emettere una versione bilingue del contrassegno di parcheggio utilizzando una delle lingue sopra indicate, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente allegato.»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

7.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/45


DECISIONE 2008/206/GAI DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

vista l’iniziativa della Commissione,

previa consultazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico allargato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulla 1-benzilpiperazina (BZP), che ha poi presentato al Consiglio e alla Commissione il 31 maggio 2007.

(2)

La BZP è una sostanza sintetica, segnalata per la prima volta nell’Unione europea nel 1999. Come l’amfetamina e la metamfetamina, è uno stimolante del sistema nervoso centrale, ma molto meno potente (10 % circa della d-amfetamina). Il polimorfismo genetico nel sistema enzimatico può modificare il metabolismo della BZP e provocare una considerevole sensibilità interindividuale agli effetti della sostanza. È stata constatata anche la possibilità di interazione con altre droghe, ma nel complesso i dati sulla farmacocinetica umana sono lacunosi.

(3)

In alcuni Stati membri la BZP è in vendita libera presso rivenditori di prodotti chimici; a scopo ricreativo è venduta in compresse e capsule su siti Internet o in «erboristerie» o «smart shop» di alcuni Stati membri. Sul mercato delle droghe illegali, la si può acquistare come la più nota ecstasy.

(4)

Tredici Stati membri e un paese terzo (la Norvegia) hanno segnalato sequestri di BZP in polvere, capsule o compresse per quantitativi che vanno da 1 capsula/compressa a 64 900 compresse. Sono pochi invece i dati che potrebbero far pensare che la BZP sia sintetizzata, trattata e distribuita su grande scala, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata.

(5)

La BZP non ha utilità medica provata e riconosciuta; nell’Unione europea non sono note specialità farmaceutiche autorizzate contenenti questa sostanza.

(6)

Attualmente la BZP non è oggetto di alcuna valutazione, neppure da parte del sistema ONU. In cinque Stati membri, è sottoposta alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle convenzioni ONU del 1961 o del 1971. Due Stati membri la sottopongono a misure di controllo nel quadro della loro normativa sui medicinali.

(7)

La BZP è stata rilevata in campioni post mortem, ma è impossibile stabilirne l’esatta responsabilità nel decesso perché in tutti i casi erano intervenute altre sostanze o altre circostanze.

(8)

Dalla relazione di valutazione dei rischi sulla BZP si evince che mancano prove scientifiche definitive sui rischi globali della BZP. Tuttavia, per un principio precauzionale e viste le sue proprietà stimolanti, il rischio per la salute e la mancanza di effetti benefici, è opportuno sottoporre la BZP a misure di controllo, commisurandole al rischio relativamente poco elevato presentato dalla sostanza.

(9)

Sottoponendo la 1-benzilpiperazina a misure di controllo si possono evitare problemi nel quadro della cooperazione internazionale tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente al loro diritto interno, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sottoporre la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o, più genericamente, benzilpiperazina o BZP) alle misure di controllo proporzionate al rischio presentato dalla sostanza, e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODOBNIK


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.