ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/180/CE |
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2008/181/CE |
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2008/182/Euratom |
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2008/183/CE |
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2008/184/CE |
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Commissione |
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2008/185/CE |
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Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero C(2008) 669] (Versione codificata) ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
4.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 195/2008 DEL CONSIGLIO
del 3 marzo 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2008/186/PESC del Consiglio del 3 marzo 2008 che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1483 (2003), gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio (2) stabiliscono regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq. Il regime specifico riguardante i pagamenti è tuttora in vigore, mentre quello per l'immunità si è applicato al 31 dicembre 2007. |
(2) |
A norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1790 (2007) e della posizione comune 2008/186/PESC, tali regimi specifici devono entrambi applicarsi fino al 31 dicembre 2008. Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003. |
(3) |
Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 1210/2003 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la sfera di competenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
1) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21.». |
2) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.». |
3) |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.». |
4) |
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, l'elusione dell'articolo 4 o la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 3. 2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti.». |
5) |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.». |
6) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 15 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato V o mediante gli stessi. 2. Gli Stati membri comunicano le proprie autorità competenti alla Commissione entro il 15 marzo 2008 e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento.». |
7) |
L'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Il presente regolamento si applica:
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8) |
All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli articoli da 2 a 10 si applicano fino al 31 dicembre 2008.». |
9) |
L'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODOBNIK
(1) Cfr. la pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea
A. Siti web per informazioni sulle autorità competenti
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
SPAGNA
www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
http://www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea:
Commissione delle Comunità europee |
Direzione generale Relazioni esterne |
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune |
Unità A.2. Gestione delle crisi e Peace Building |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles |
Tel. (32-2) 295 5585 |
Fax (32-2) 299 0873.» |
4.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 196/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
69,6 |
MA |
51,6 |
|
TN |
120,5 |
|
TR |
143,2 |
|
ZZ |
96,2 |
|
0707 00 05 |
EG |
244,4 |
JO |
190,5 |
|
MA |
114,7 |
|
TR |
168,8 |
|
ZZ |
179,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
82,8 |
TR |
160,7 |
|
ZZ |
121,8 |
|
0709 90 80 |
EG |
54,8 |
ZZ |
54,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,7 |
IL |
54,4 |
|
MA |
56,2 |
|
TN |
50,5 |
|
TR |
89,7 |
|
ZZ |
59,1 |
|
0805 50 10 |
IL |
109,4 |
SY |
56,4 |
|
TR |
124,9 |
|
ZZ |
96,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
102,3 |
CA |
53,7 |
|
CN |
97,0 |
|
MK |
42,4 |
|
US |
109,6 |
|
UY |
89,9 |
|
ZZ |
82,5 |
|
0808 20 50 |
AR |
82,0 |
CL |
63,2 |
|
CN |
80,3 |
|
US |
123,2 |
|
ZA |
102,3 |
|
ZZ |
90,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
4.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 197/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2008
recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo Serra da Estrela (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Queijo Serra da Estrela», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).
(3) GU C 127 dell'8.6.2007, pag. 10.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.3. |
Formaggi |
PORTOGALLO
Queijo Serra da Estrela (DOP)
4.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 198/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2008
recante novantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 20 febbraio 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/2008 (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 4).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
La voce «Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii]» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: «Gruppo Jihad islamica (alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Società libica, (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Unione della Jihad islamica).» |
(2) |
La voce «Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman). Data di nascita: 16.10.1966. Luogo di nascita: ‘Aniza, Arabia Saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Data di nascita: 16.10.1966. Luogo di nascita: Oneiza, Arabia Saudita. Passaporto n.: G477835 (rilasciato il 26.6.2006, scade il 3.5.2011). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf.» |
(3) |
La voce «Abdul Rahim Al-Talhi (alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd). Indirizzo: Buraydah, Arabia Saudita. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Taif, Arabia Saudita. Passaporto n.: Passaporto n.: F275043, rilasciato il 29.5.2004 che scade il 5.4.2009. Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Abdul Rahim Al-Talhi (alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara’a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd). Indirizzo: Buraydah, Saudi Arabia. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia. Passaporto n.: F275043 (rilasciato il 29.5.2004, scade il 5.4.2009). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf.» |
(4) |
La voce «Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah. Data di nascita: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Luogo di nascita: Al-Karawiya, Arabia Saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza nonché nel reclutamento per il gruppo Abu Sayyaf» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah. Data di nascita: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Luogo di nascita: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudita. Passaporto n.: E864131 (rilasciato il 30.12.2001, scade il 6.11.2006). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza nonché nel reclutamento per il gruppo Abu Sayyaf.» |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
4.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2008
concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto
(2008/180/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d‘Egitto («l’accordo»). |
(2) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo siglato il 4 marzo 2004 è stato firmato il 21 giugno 2005, con un’applicazione provvisoria a decorrere dalla firma dello stesso. |
(3) |
L’accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l’oggetto dell’accordo, della non discriminazione, dell’efficace protezione della proprietà intellettuale e dell’equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La partecipazione alle azioni indirette di soggetti giuridici stabiliti in Egitto è soggetta alle modalità e condizioni valide per i soggetti giuridici dei paesi terzi stabilite dalla decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell’articolo 167 del trattato, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e della legislazione comunitaria applicabile. |
(4) |
L’accordo dovrebbe essere concluso in modo che tutte le lingue degli Stati membri facciano fede. Ciò avverrà tramite uno scambio di lettere. |
(5) |
È opportuno approvare detto accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 7 dell’accordo ed è autorizzato a convenire con la Repubblica araba d’Egitto, mediante uno scambio di lettere, che il testo dell’accordo è autentico in tutte le lingue degli Stati membri, a seguito delle adesioni del 2004 e del 2007.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) Parere del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(3) GU L 182 del 13.7.2005, pag. 12.
4.3.2008 |
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L 59/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2008
concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele
(2008/181/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato con lo Stato di Israele, a nome della Comunità, il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica («l’accordo»). |
(2) |
Questo accordo è stato firmato il 16 luglio 2007 a Bruxelles, a nome della Comunità, fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva. |
(3) |
È opportuno approvare detto accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (2) è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) Parere del 25 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 220 del 25.8.2007, pag. 5.
4.3.2008 |
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L 59/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2008
recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione
(2008/182/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, quarto comma,
vista la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (1), che contribuisce al tempo stesso alla realizzazione di una società basata sulla conoscenza basandosi sullo Spazio europeo della ricerca,
vista la decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2 secondo il quale la Commissione è assistita da un comitato consultivo ai fini dell’esecuzione del programma specifico e per le questioni relative alla fusione la composizione di tale comitato e le procedure e modalità operative dettagliate applicabili sono quelle stabilite dalla decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione (3) (di seguito rispettivamente «decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980» e il «CCE-FU»),
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 50,
vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, in particolare il paragrafo 14, che prevede un sistema di voti applicabile al CCE-FU,
considerando quanto segue:
(1) |
Il CCE-FU esprime i pareri attraverso il sistema di voto ponderato quando, agendo a norma del paragrafo 5, lettera g) della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, «definisce le azioni prioritarie che beneficeranno di sostegno preferenziale». |
(2) |
Il 21 marzo 2007 il CCE-FU ha raccomandato all’unanimità di aggiornare il sistema di voto ponderato da applicare in seno al comitato di cui al paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, nel corso dell’esame degli aspetti relativi alla fusione, al fine di includere i diritti di voto spettanti ai nuovi Stati membri a seguito della loro adesione. |
(3) |
Alla luce di quanto precede, è opportuno modificare di conseguenza la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, |
DECIDE:
Articolo unico
Nel paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente:
«I pareri relativi al paragrafo 5, lettera g) sono adottati con il seguente sistema di voto ponderato:
Belgio |
2 |
Bulgaria |
2 |
Repubblica ceca |
2 |
Danimarca |
2 |
Germania |
5 |
Estonia |
1 |
Grecia |
2 |
Spagna |
3 |
Francia |
5 |
Irlanda |
2 |
Italia |
5 |
Cipro |
1 |
Lettonia |
1 |
Lituania |
2 |
Lussemburgo |
1 |
Ungheria |
2 |
Malta |
1 |
Paesi Bassi |
2 |
Austria |
2 |
Polonia |
3 |
Portogallo |
2 |
Romania |
2 |
Slovenia |
1 |
Slovacchia |
2 |
Finlandia |
2 |
Svezia |
2 |
Regno Unito |
5 |
Svizzera |
2 |
Totale |
64 |
La maggioranza necessaria per l’adozione di un parere è di 33 voti favorevoli, espressi da almeno quindici delegazioni.»
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.
(2) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 139.
(3) Non pubblicata, ma modificata da ultimo dalla decisione 2005/336/Euratom del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 64).
4.3.2008 |
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L 59/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2008
recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni
(2008/183/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010. |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Rosario CONDORELLI, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme, è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.
Articolo 2
La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
4.3.2008 |
IT |
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L 59/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 febbraio 2008
relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee
(2008/184/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 215, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 128, secondo comma,
considerando quanto segue:
con lettera del 28 febbraio 2008, precisata con lettera del 29 febbraio 2008, il sig. Markos KYPRIANOU ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto dalle ore 24.00 del 2 marzo 2008. Occorre provvedere alla sua sostituzione per la restante durata del suo mandato,
DECIDE:
Articolo 1
La sig.ra Androula VASSILIOU è nominata membro della Commissione per il periodo dal 3 marzo 2008 al 31 ottobre 2009.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il 3 marzo 2008.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. COTMAN
Commissione
4.3.2008 |
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L 59/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2008
che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia
[notificata con il numero C(2008) 669]
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/185/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
(2) |
L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l’organizzazione internazionale incaricata della definizione di norme internazionali in materia di polizia sanitaria applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, in virtù dell’accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie adottato in applicazione del GATT 1994. Tali norme sono pubblicate nel codice zoosanitario internazionale. |
(3) |
Il capitolo del codice zoosanitario internazionale relativo alla malattia di Aujeszky è stato sottoposto a sostanziali modifiche. |
(4) |
È opportuno modificare le garanzie supplementari richieste per gli scambi intracomunitari di suini in relazione alla malattia di Aujeszky per assicurarne la coerenza con le norme internazionali applicabili alla suddetta malattia e garantire un maggiore controllo nella Comunità. |
(5) |
Devono essere fissati criteri relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky, conformemente all’articolo 8 della direttiva 64/432/CEE. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La spedizione di suini destinati all’allevamento o alla produzione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:
1) |
la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine; |
2) |
un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell’autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente; |
3) |
per quanto riguarda l’azienda di origine dei suini:
|
4) |
i suini da trasportare:
|
Articolo 2
La spedizione di suini destinati alla macellazione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:
1) |
la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine; |
2) |
un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine dei suini; |
3) |
tutti i suini in questione devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione e:
|
Articolo 3
I suini destinati all’allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:
1) |
provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure |
2) |
provenire:
|
3) |
rispettare le condizioni seguenti:
|
Articolo 4
I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:
1) |
provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure |
2) |
provenire:
|
3) |
rispettare le condizioni seguenti:
|
Articolo 5
Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini, conformemente alla presente decisione, devono essere conformi agli standard definiti nell’allegato III.
Articolo 6
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed eradicazione applicati negli Stati membri di cui all’allegato II e in altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato ma che applicano programmi di sorveglianza ed eradicazione, devono essere fornite almeno annualmente da ciascuno Stato membro conformemente ai criteri di uniformità definiti nell’allegato IV.
Articolo 7
1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:
a) |
lo status sanitario dell’azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky; |
b) |
qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell’azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia; |
c) |
la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione. |
2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni che figurano all’allegato I o II, la certificazione prevista nel paragrafo 4 della sezione C del certificato sanitario di cui al paragrafo 1 deve essere completata e integrata come segue:
a) |
al primo trattino, dopo il termine «malattia», deve essere aggiunto il termine «Aujeszky»; |
b) |
al secondo trattino deve essere fatto riferimento alla presente decisione; nella stessa riga, il numero dell’articolo della presente decisione che si applica ai suini in questione deve essere citato tra parentesi. |
Articolo 8
Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II non vengano in contatto con suini di status diverso o sconosciuto con riguardo alla malattia di Aujeszky.
Articolo 9
La decisione 2001/618/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(2) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.
(3) Cfr. allegato V.
ALLEGATO I
Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione
Codice ISO |
Stato membro |
Regione |
CZ |
Repubblica ceca |
Tutte le regioni |
DK |
Danimarca |
Tutte le regioni |
DE |
Germania |
Tutte le regioni |
FR |
Francia |
I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
CY |
Cipro |
Intero territorio |
LU |
Lussemburgo |
Tutte le regioni |
AT |
Austria |
Intero territorio |
SK |
Slovacchia |
Tutte le regioni |
FI |
Finlandia |
Tutte le regioni |
SE |
Svezia |
Tutte le regioni |
UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles |
ALLEGATO II
Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky
Codice ISO |
Stato membro |
Regione |
BE |
Belgio |
Intero territorio |
ES |
Spagna |
Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja. Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León. Il territorio della provincia di Las Palmas nelle isole Canarie |
FR |
Francia |
I seguenti dipartimenti: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord |
IT |
Italia |
La provincia di Bolzano |
NL |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
ALLEGATO III
Standard relativi alle prove sierologiche per la malattia di Aujeszky — Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky (virus intero), della glicoproteina B (ADV-gB), della glicoproteina D (ADV-gD) o della glicoproteina E (ADV-gE)
1. |
Gli istituti elencati al punto 2, lettera d), valutano le prove e i kit ELISA ADV-gE in base ai criteri di cui al punto 2, lettere a), b) e c). L’autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit ELISA ADVgE che rispettino questi standard. Gli esami di cui al punto 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell’approvazione della prova e successivamente deve essere eseguito su ciascuna partita almeno l’esame di cui al punto 2, lettera c). |
2. |
Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova
|
ALLEGATO IV
Criteri relativi alle informazioni da fornire in merito alla presenza della malattia di Aujeszky e ai programmi di sorveglianza ed eradicazione di questa malattia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio
1. |
Stato membro: … |
2. |
Data: … |
3. |
Periodo: … |
4. |
Numero di aziende in cui la malattia di Aujeszky è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche o virologiche: … |
5. |
Informazioni relative alle vaccinazioni contro la malattia, alle indagini sierologiche e alla classificazione delle aziende (completare la tabella seguente):
|
6. |
Ulteriori informazioni sul controllo sierologico nei centri di inseminazione artificiale, a fini di esportazione, nel quadro di altri programmi di sorveglianza, ecc.: … … … … |
(1) Programma sotto il controllo dell’autorità competente.
(2) Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi precedenti.
(3) Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all’articolo I, punto 3.
ALLEGATO V
DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Decisione 2001/618/CE della Commissione |
|
Decisione 2001/746/CE della Commissione |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 |
Decisione 2001/905/CE della Commissione |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 2 |
Decisione 2002/270/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 3 |
Decisione 2003/130/CE della Commissione |
|
Decisione 2003/575/CE della Commissione |
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Decisione 2004/320/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II |
Decisione 2005/768/CE della Commissione |
|
Decisione 2006/911/CE della Commissione |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 12 dell’allegato |
Decisione 2007/603/CE della Commissione |
|
Decisione 2007/729/CE della Commissione |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 10 dell’allegato |
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
Decisione 2001/618/CE |
Presente decisione |
Articolo 1, lettera a) e b) |
Articolo 1, punti 1 e 2 |
Articolo 1, lettera c), dal primo al quinto trattino |
Articolo 1, punto 3, lettere da a) a e) |
Articolo 1, lettera d), dal primo al quarto trattino |
Articolo 1, punto 4, lettere da a) a d) |
Articolo 2, lettere a) e b) |
Articolo 2, punti 1 e 2 |
Articolo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 2, punto 2, lettere da a) a c) |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, punto 1 |
Articolo 3, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 3, punto 2, lettere a) e b) |
Articolo 3, lettera c), dal primo al sesto trattino |
Articolo 3, punto 3, lettere da a) a f) |
Articolo 4, lettera a) |
Articolo 4, punto 1 |
Articolo 4, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 4, punto 2, lettere a) e b) |
Articolo 4, lettera c), dal primo al quinto trattino |
Articolo 4, punto 3, lettere da a) a e) |
Articoli da 5 a 8 |
Articoli da 5 a 8 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
— |
— |
Articolo 9 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Allegati da I a IV |
Allegati da I a IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
4.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/31 |
POSIZIONE COMUNE 2008/186/PESC DEL CONSIGLIO
del 3 marzo 2008
che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1) in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) |
In data 18 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1790 (2007) con la quale ha deciso, fra l'altro, che i regimi specifici relativi ai proventi delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq, di cui alla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla risoluzione 1546 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, devono applicarsi fino al 31 dicembre 2008. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC. |
(4) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2003/495/PESC è modificata come segue:
1) |
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.». |
2) |
All'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1, 2 lettera a) e 2 lettera b) non si applicano riguardo alle sentenze passate in giudicato derivanti da obblighi contrattuali assunti dall'Iraq successivamente al 30 giugno 2004.». |
3) |
All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2008.». |
Articolo 2
L'articolo 2 della posizione comune 2004/553/PESC è abrogato.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODOBNIK
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/553/PESC (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32).
4.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/32 |
POSIZIONE COMUNE 2008/187/PESC DEL CONSIGLIO
del 3 marzo 2008
concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 25 ottobre 2007 indirizzata al Segretario generale/Alto Rappresentante, il presidente della commissione dell'Unione africana (UA) ha chiesto il sostegno dell'Unione europea e degli Stati membri per le sanzioni che il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana ha deciso il 10 ottobre 2007 di imporre nei confronti delle autorità illegali di Anjouan nell'Unione delle Comore, in seguito alle elezioni presidenziali svoltesi in questo paese in condizioni insoddisfacenti. |
(2) |
L'Unione europea dovrebbe sostenere la decisione dell'UA di attuare sanzioni nei confronti del governo illegale di Anjouan e delle persone ad esso associate in risposta al rifiuto persistente di adoperarsi alla creazione di condizioni favorevoli per la stabilità e la riconciliazione nelle Comore e al fine di indurre le autorità illegali di Anjouan ad accettare che si tengano nuove elezioni che dovrebbero essere credibili e trasparenti e svolgersi in modo corretto. |
(3) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore (in appresso «Anjouan») e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. |
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto ad Anjouan.
7. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo illegale di Anjouan, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica. |
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 3
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica ad Anjouan.
Articolo 4
La presente posizione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, abrogata, rinnovata o modificata tenuto conto dell'evoluzione politica ad Anjouan.
Articolo 5
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.
Articolo 6
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODOBNIK
ALLEGATO
Elenco dei membri del governo illegale di Anjouan e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati di cui agli articoli 1 e 2
Nome |
Mohamed Bacar |
Sesso |
M |
Funzione |
Autoproclamatosi Presidente |
Titolo |
Colonnello |
Luogo di nascita |
Barakani |
Data di nascita |
5.5.1962 |
Numero del passaporto |
01AB01951/06/160, data di rilascio: 1.12.2006 |
Nome |
Jaffar Salim |
Sesso |
M |
Funzione |
«Ministro dell'interno» |
Luogo di nascita |
Mutsamudu |
Data di nascita |
26.6.1962 |
Numero del passaporto |
06BB50485/20 950, data di rilascio: 1.2.2007 |
Nome |
Mohamed Abdou Madi |
Sesso |
M |
Funzione |
«Ministro della cooperazione» |
Luogo di nascita |
Mjamaoué |
Data di nascita |
1956 |
Numero del passaporto |
05BB39478, data di rilascio: 1.8.2006 |
Nome |
Ali Mchindra |
Sesso |
M |
Funzione |
«Ministro dell'istruzione» |
Luogo di nascita |
Cuvette |
Data di nascita |
20.11.1958 |
Numero del passaporto |
03819, data di rilascio: 3.7.2004 |
Nome |
Houmadi Souf |
Sesso |
M |
Funzione |
«Ministro della funzione pubblica» |
Luogo di nascita |
Sima |
Data di nascita |
1963 |
Numero del passaporto |
51427, date of issuedata di rilascio: 4.3.2007 |
Nome |
Rehema Boinali |
Sesso |
M |
Funzione |
«Ministro dell'energia» |
Luogo di nascita |
|
Data di nascita |
1967 |
Numero del passaporto |
540355, data di rilascio: 7.4.2007 |
Nome |
Dhoihirou Halidi |
Sesso |
M |
Titolo |
Capo di Gabinetto |
Funzione |
Alto funzionario strettamente collegato al governo illegale di Anjouan |
Luogo di nascita |
Bambao Msanga |
Data di nascita |
8.3.1965 |
Numero del passaporto |
64528, data di rilascio: 19.9.2007 |
Nome |
Abdou Bacar |
Sesso |
M |
Titolo |
Tenente colonnello |
Funzione |
Militare di alto rango attivo nel sostegno al governo illegale di Anjouan |
Luogo di nascita |
Barakani |
Data di nascita |
2.5.1954 |
Numero del passaporto |
54621, data di rilascio: 23.4.2007 |