ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 56

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
29 febbraio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 178/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 179/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che permette di prorogare la durata dei contratti di ammasso privato nel settore delle carni suine

3

 

*

Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

4

 

*

Regolamento (CE) n. 181/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (Versione codificata) ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 182/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1146/2007 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2008 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

13

 

 

Regolamento (CE) n. 183/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

16

 

 

Regolamento (CE) n. 184/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

18

 

 

Regolamento (CE) n. 185/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

20

 

 

Regolamento (CE) n. 186/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

21

 

 

Regolamento (CE) n. 187/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

22

 

 

Regolamento (CE) n. 188/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

26

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/167/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2008, recante modifica della decisione 2005/879/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovenia [notificata con il numero C(2008) 554]

28

 

 

2008/168/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2008, che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale

31

 

 

2008/169/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2008, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Romania [notificata con il numero C(2008) 676]

34

 

 

2008/170/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2008, sull'adozione del piano di lavoro per il 2008 relativo all'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), nonché sui criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma ( 1 )

36

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2008/171/PESC

 

*

Decisione EUSEC/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 12 febbraio 2008, relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

63

 

 

2008/172/PESC

 

*

Decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, relativa all’accettazione dei contributi di paesi terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana

64

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 101/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( GU L 31 del 5.2.2008 )

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.2.2008   

IT

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L 56/1


REGOLAMENTO (CE) N. 178/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

69,6

MA

49,2

TN

129,8

TR

93,1

ZZ

85,4

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

163,5

ZZ

178,3

0709 90 70

MA

88,7

TR

121,4

ZZ

105,1

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

43,2

IL

53,4

MA

56,2

TN

50,3

TR

78,6

ZA

57,8

ZZ

58,5

0805 20 10

IL

131,1

MA

112,9

ZZ

122,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

96,7

MA

87,2

PK

59,4

TR

80,3

ZZ

80,9

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

85,9

SY

56,4

TR

122,9

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

75,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

86,4

CL

63,5

CN

95,8

MK

42,9

US

108,7

UY

89,9

ZA

106,7

ZZ

87,0

0808 20 50

AR

92,1

CL

95,9

CN

73,7

US

123,2

ZA

88,3

ZZ

94,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


29.2.2008   

IT

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L 56/3


REGOLAMENTO (CE) N. 179/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che permette di prorogare la durata dei contratti di ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione (2), prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine per contratti di ammasso riguardanti periodi di 3, 4 o 5 mesi.

(2)

Poiché sul mercato comunitario delle carni suine i prezzi del suino macellato non danno ancora chiari segni di ripresa è opportuno che il periodo di validità dei contratti di ammasso conclusi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1267/2007 possa essere prorogato una sola volta, per un periodo massimo di tre mesi.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i contratti di ammasso privato in corso il periodo di ammasso è prorogato una sola volta, su richiesta dell'interessato. Detta proroga non può essere superiore a 3 mesi e riguarda il quantitativo totale previsto nel contratto di ammasso di cui trattasi. La domanda di proroga è presentata all'organismo di intervento interessato al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di scadenza del contratto di ammasso.

In caso di proroga, l'importo dell'aiuto è aumentato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1267/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 283 del 27.10.2007, pag. 53.


29.2.2008   

IT

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L 56/4


REGOLAMENTO (CE) N. 180/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto iv),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/426/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

(2)

In conformità con l’articolo 19, punto iv), della direttiva 90/426/CEE, la Commissione può designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie che colpiscono gli equini di cui all’allegato A della presente direttiva. Inoltre, stabilisce le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori, negli Stati membri, incaricati della diagnosi delle malattie infettive che colpiscono gli equini.

(3)

Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), con il suo laboratorio di ricerche in patologia animale e zoonosi sito a Maisons-Alfort, e il suo laboratorio di ricerca in patologia e in malattie che colpiscono gli equini sito a Dozulé, Francia, dovrebbe essere designato in quanto laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini, ad eccezione della peste equina, per un periodo di cinque anni dal 1o luglio 2008.

(4)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. Un elenco dei laboratori comunitari di riferimento per la salute e il benessere degli animali e per gli animali vivi è fornito nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento. È necessario inserire in tale elenco il laboratorio comunitario di riferimento designato per le malattie degli equini diverse dalla peste equina.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 882/2004.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per un periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.

2.   Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono fissate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 14:

«14.

Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine

F-94700 Maisons-Alfort

Francia.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Funzioni, compiti e procedure del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri

Fatte salve le funzioni e gli obblighi generali dei laboratori comunitari di riferimento nel settore della salute animale, fissati all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento («LCR») per le malattie degli equini diverse dalla peste equina è incaricato dei seguenti compiti e delle seguenti funzioni:

1.

L’LCR assicura il collegamento tra i laboratori nazionali/centrali degli Stati membri per le malattie degli equini, o le sezioni dei laboratori diagnostici che si occupano degli agenti patogeni individuali o dei gruppi di agenti patogeni responsabili delle malattie degli equini elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE e a cui si fa riferimento nell’allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, ad eccezione della peste equina, se necessario, in particolare:

a)

svolgendo un ruolo di primo piano nell’industria equina, a contatto diretto con le strutture competenti per i cavalli di razza e da competizione, in modo da:

i)

garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche;

ii)

controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati;

b)

fornendo la tipizzazione e la caratterizzazione antigenica e genomica degli agenti patogeni, quando ciò è appropriato e necessario, ad esempio per seguire i casi dal punto di vista epidemiologico o per la verifica delle diagnosi, a partire dai campioni di cui alla lettera a) punto ii), e

i)

comunicando immediatamente i risultati di tali ricerche alla Commissione, allo Stato membro e al laboratorio nazionale/centrale interessato;

ii)

identificando gli agenti patogeni responsabili, se necessario in collaborazione stretta con i laboratori di riferimento regionali designati dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

c)

costituendo e tenendo costantemente aggiornata una collezione di patogeni e dei loro ceppi, nonché una collezione aggiornata dei sieri specifici contro le malattie degli equini;

d)

procedendo ad un inventario delle tecniche attualmente utilizzate nei vari laboratori allo scopo di:

i)

proporre test standardizzati e procedure per i test o sieri di riferimento ai fini del controllo della qualità interna;

ii)

elaborare nuove procedure diagnostiche per rendere le importazioni di equini più sicure e le esportazioni di equini più competitive;

e)

consigliando la Commissione su tutti gli aspetti collegati alle malattie degli equini elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE, o a cui si fa riferimento nell’allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, o per le quali si applicano altre disposizioni comunitarie relative alla salute degli animali; ciò comprende anche la formulazione di pareri relativi ad una possibile vaccinazione, ai test sanitari più adatti richiesti per gli scambi e le importazioni, o la valutazione di vaccini elaborati recentemente, o su questioni relative all’epidemiologia delle varie malattie degli equini.

2.

L’LCR sostiene i laboratori nazionali/centrali nelle loro funzioni, in particolare:

a)

provvedendo alla conservazione e alla fornitura ai laboratori nazionali/centrali di reagenti e materiali da utilizzare nella diagnosi delle malattie degli equini, quali virus e/o antigeni disattivati, sieri standardizzati, linee cellulari e altri reagenti di riferimento;

b)

mantenendo la perizia sulle malattie degli equini, comprese le malattie emergenti, in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale;

c)

promuovendo l’armonizzazione dei metodi diagnostici e vigilando sull’efficacia dei test nell’ambito della Comunità; a questo scopo organizza e realizza periodicamente prove comparate ed esercitazioni di controllo esterno della qualità per quanto riguarda la diagnosi delle malattie degli equini a livello comunitario e trasmette regolarmente risultati di dette prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali/centrali;

d)

introducendo progressivamente prove di idoneità tra i laboratori, e continuando a realizzarle;

e)

eseguendo ricerche e studi ai fini dell’elaborazione di più efficaci metodi di lotta contro le malattie in collaborazione con i laboratori nazionali/centrali, conformemente a quanto previsto nel piano di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento e fornendo metodi ottimali per la diagnosi e la diagnosi differenziale.

3.

L’LRC fornisce informazioni e provvede alla formazione professionale specialistica, in particolare:

a)

raccogliendo e trasmettendo alla Commissione e agli Stati membri dati ed informazioni sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali/centrali per la diagnosi e la diagnosi differenziale;

b)

definendo ed applicando le disposizioni necessarie per la formazione specialistica di esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell’armonizzazione delle tecniche diagnostiche;

c)

seguendo l’evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie degli equini;

d)

organizzando un incontro annuale in occasione del quale i rappresentanti dei laboratori nazionali/centrali possano esaminare le tecniche diagnostiche e l’andamento del coordinamento.

4.

Inoltre, l’LRC:

a)

esegue, previa consultazione della Commissione, sperimentazioni e prove sul campo volte a rendere più efficace la lotta contro le malattie specifiche degli equini;

b)

durante l’incontro annuale dei laboratori nazionali/centrali di riferimento, esamina le modalità delle prove prescritte nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell’UIE;

c)

fornisce alla Commissione l’assistenza per la revisione delle raccomandazioni dell’UIE (Codice sanitario per gli animali terrestri e Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri).


29.2.2008   

IT

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L 56/8


REGOLAMENTO (CE) N. 181/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, la Commissione fissa le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di regolazione della capacità delle flotte comunitarie definita da detto regolamento.

(3)

È opportuno mantenere i tassi di contributi speciali e dei tonnellaggi equivalenti fissati dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio (4) e dal regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione (5), che si sono dimostrati efficaci.

(4)

Per far agire la solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna, è opportuno che la Commissione, di concerto con le autorità dei fondi, proceda, all'inizio di ogni anno, alla contabilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di riserva e alla perequazione dei conti in caso di una nuova azione di risanamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono state discusse con gli Stati membri interessati e le organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina l'aliquota dei contributi speciali di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» nonché le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di capacità delle flotte comunitarie.

Articolo 2

Contributi speciali

1.   L'importo dei contributi speciali per i vari tipi e categorie di battelli si situa in una forcella che va dal 70 % al 115 % delle seguenti aliquote:

a)

battelli da carico secco:

i)

automotori: 120 EUR/t;

ii)

Chiatte a spinta: 60 EUR/t;

iii)

Chiatte rimorchiate: 43 EUR/t;

b)

navi cisterna:

i)

automotori: 216 EUR/t;

ii)

chiatte a spinta: 108 EUR/t;

iii)

chiatte rimorchiate: 39 EUR/t;

c)

spintori: 180 EUR/kilowatt con aumento lineare fino a 240 EUR/kilowatt per una forza motrice pari o superiore a 1 000 kW.

2.   Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote massime dei contributi speciali di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %.

Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate.

Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %; fino ai battelli di portata lorda superiore a 1 650 t restano pari al 115 %.

Articolo 3

Tonnellaggio equivalente

1.   Quando un proprietario mette in servizio un battello di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 718/1999 e presenta alla demolizione un altro tipo di attrezzature fluviali, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di battelli in appresso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione:

a)

battelli da carico secco:

i)

automotori di oltre 650 t: 1,00;

ii)

chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50;

iii)

chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,36;

b)

navi cisterna:

i)

automotori di oltre 650 t: 1,00;

ii)

chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50;

iii)

chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,18.

2.   Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 650 a 450 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, i coefficienti subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %.

Articolo 4

Coefficienti del regime «Vecchio per nuovo»

L'entrata in servizio dei battelli è subordinata alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/1999:

1)

trattandosi di battelli da carico secco il coefficiente è fissato a 0:1 (rapporto fra il tonnellaggio vecchio e quello nuovo);

2)

trattandosi di navi cisterna il coefficiente è fissato a 0:1;

3)

trattandosi di spintori, il coefficiente è fissato a 0:1.

Articolo 5

Solidarietà finanziaria

1.   Per contabilizzare le risorse disponibili nel fondo di riserva e per attuare la solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 718/1999, all'inizio di ogni anno ciascun fondo comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (Rdn) purché queste siano destinate al versamento dei premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999;

b)

gli obblighi finanziari assunti dal fondo nel corso dell'anno precedente e relativi ai premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (Pn);

c)

le rimanenze in data 1o gennaio dell'anno precedente, provenienti dalle entrate destinate al versamento dei premi di demolizione o da misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (Sn).

2.   La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1:

a)

l'importo totale degli obblighi finanziari assunti da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente per il versamento di premi di demolizione o per misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (Pt);

b)

l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (Rdt);

c)

la somma dei disavanzi di tutti i fondi al 1o gennaio dell'anno precedente (St);

d)

gli impegni annui normalizzati (Pnn) dei singoli fondi, calcolati secondo la seguente formula:

Pnn = (Pt/(Rdt + St)) × (Rdn + Sn);

e)

per ciascun fondo, la differenza fra gli impegni annui (Pn) e gli impegni annui normalizzati (Pnn);

f)

gli importi che ciascun fondo i cui impegni annui siano inferiori agli impegni annui normalizzati (Pn < Pnn) versa a un fondo i cui impegni annui siano superiori agli impegni annui normalizzati (Pn > Pnn).

3.   Anteriormente al 1o marzo dell'anno in corso ogni fondo versa agli altri fondi gli importi di cui al la lettera f) del paragrafo 2.

Articolo 6

Consultazioni

Per tutte le questioni concernenti la politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie e le modifiche del presente regolamento, la Commissione si avvale del parere di un gruppo composto di esperti delle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario e degli Stati membri interessati. Il gruppo è denominato «Gruppo di esperti — Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie».

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

(2)   GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 18).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)   GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/98 della Commissione (GU L 103 del 3.4.1998, pag. 3).

(5)   GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/1999 (GU L 103 del 20.4.1999, pag. 5).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione

(GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64)

Regolamento (CE) n. 1532/2000 della Commissione

(GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74)

Regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione

(GU L 139 del 23.5.2001, pag. 11)

Regolamento (CE) n. 336/2002 della Commissione

(GU L 53 del 23.2.2002, pag. 11)

Regolamento (CE) n. 411/2003 della Commissione

(GU L 62 del 6.3.2003, pag. 18)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 805/1999

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, primo sottotrattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) i)

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ii)

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, terzo sottotrattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) iii)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) i)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) ii)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, terzo sottotrattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) iii)

Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, primo sottotrattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) i)

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) ii)

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, terzo sottotrattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) iii)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) i)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) ii)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, terzo sottotrattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) iii)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 2, quinto trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 2, sesto trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegato I

Allegato II


29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/13


REGOLAMENTO (CE) N. 182/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1146/2007 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2008 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce del considerevole aumento dei prezzi dei prodotti alimentari verificatosi nella seconda metà del 2007, le risorse finanziarie messe a disposizione degli Stati membri nel bilancio definitivo per il piano di distribuzione annuale del 2008 sono superiori a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1146/2007 della Commissione (2). È opportuno assegnare agli Stati membri le risorse attualmente disponibili in bilancio in base alle loro domande e alle esigenze comunicate in conformità all'articolo 1, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3).

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1146/2007.

(3)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1146/2007 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 257 del 3.10.2007, pag. 3.

(3)   GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 18).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1146/2007 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la tabella che figura alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

(EUR)

«Stato membro

Ripartizione

Belgique/België

8 461 691

България

7 007 310

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Ελλάδα

13 228 830

España

50 419 083

France

50 982 533

Italia

69 614 288

Latvija

153 910

Lietuva

4 456 991

Luxembourg

81 091

Magyarország

8 169 224

Malta

378 242

Polska

49 971 042

Portugal

13 182 946

România

24 258 046

Slovenija

1 499 216

Suomi/Finland

2 741 323

Totale

305 109 562 »

b)

la tabella che figura alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

tonnellate

«Stato membro

Zucchero

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 620

Malta

397

Polska

15 552

Portugal

1 707

România

15 898

Slovenija

806

Totale

66 693 »

2)

Nell'allegato II la tabella è sostituita dalla seguente:

(in EUR)

«Stato membro

Cereali

Riso

Latte scremato in polvere

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

2 086 200

1 789 818

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Ελλάδα

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

32 770 000

Italia

13 514 624

3 000 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 633 305

734 782

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 328 373

Malta

62 275

25 078

99 189

Polska

16 569 956

 

24 058 983

Portugal

1 267 856

1 493 221

8 995 335

România

16 106 356

 

 

Slovenija

181 553

107 523

782 637

Suomi/Finland

1 724 960

 

873 450

Totale

85 744 216

14 975 604

159 693 732 »

3)

l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell'ambito del piano per il 2008

 

Quantità

(tonnellate)

Detentore

Destinatario

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

15 552

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 898

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

806

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 707

FEGA, España

INGA, Portugal»


29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/16


REGOLAMENTO (CE) N. 183/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 29 febbraio 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,21  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,21  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,21  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,21  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,33

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,33

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,33

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(1)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/18


REGOLAMENTO (CE) N. 184/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 29 febbraio 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,33

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,33

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,33

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633  (1)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,33

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2633

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(1)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/20


REGOLAMENTO (CE) N. 185/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 28 febbraio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 28 febbraio 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 31,325 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)   GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).


29.2.2008   

IT

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L 56/21


REGOLAMENTO (CE) N. 186/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 27 febbraio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 27 febbraio 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 383,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)   GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).


29.2.2008   

IT

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L 56/22


REGOLAMENTO (CE) N. 187/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)   GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(4)   GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)   GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 febbraio 2008 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (*1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (1)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

– – negli altri casi

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55  (4):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

– – negli altri casi

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

– altri (incluso allo stato naturale)

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2)

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

– negli altri casi

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(*1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(1)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(2)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50 .

(3)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(4)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/26


REGOLAMENTO (CE) N. 188/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)   GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 febbraio 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

26,33

26,33


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*1), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2008

recante modifica della decisione 2005/879/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovenia

[notificata con il numero C(2008) 554]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2008/167/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/879/CE della Commissione (2) autorizza due metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovenia («Zwei-Punkt — DM5» e «Hennessy Grading Probe»).

(2)

Tenendo conto degli sviluppi tecnici, la Slovenia ha chiesto alla Commissione di autorizzare un aggiornamento delle formule e ha presentato i risultati delle prove di dissezione nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

(3)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione.

(4)

L’autorizzazione del metodo di classificazione ZP-DM5 è stata autorizzata con decisione 2005/879/CE fino al 31 dicembre 2007. A causa del ritardo accumulato per esaminare i metodi oggetto dell’aggiornamento richiesto, occorre mantenere l’autorizzazione fino all’applicazione della presente decisione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/879/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/879/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all’articolo 1 paragrafo 2, della decisione 2005/879/CE, il metodo di classificazione ZP-DM5 stabilito nell’allegato di tale decisione continua ad essere applicato fino alla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)   GU L 324 del 10.12.2005, pag. 87.

(3)   GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SLOVENIA

Parte 1

ZWEI-PUNKT — DM5 (ZP)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata con il metodo denominato “Zwei-Punkt — DM5 (ZP)”.

2.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

Ŷ = 60,81879 – 0,72992 × FDM + 0,12157 × MDM

in cui:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

FDM

=

spessore minimo del lardo (dorsale) visibile, compresa la cotenna, misurato in millimetri sulla linea mediana della mezzena, che copre il muscolo lombare (Musculus glutaeus medius)

MDM

=

spessore visibile del muscolo lombare misurato in millimetri sulla mediana della mezzena, in corrispondenza della distanza minima tra l’estremità anteriore (craniale) del muscolo lombare e l’estremità posteriore (dorsale) del canale vertebrale

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP 4)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

L’apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all’estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo dello stesso HGP 4 oppure di un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

Ŷ = 68,52500 – 0,91029 × FHGP4 + 0,08512 × MHGP4

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

FHGP4

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola

MHGP4

=

spessore in millimetri del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di FHGP4

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.»


29.2.2008   

IT

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L 56/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2008

che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale

(2008/168/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

È stata istituita, in conformità con l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1698/2005, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale. È necessario adottare modalità di applicazione per definire la struttura organizzativa della rete.

(2)

Al fine di preparare e svolgere le attività di cui all’articolo 67, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, nell’ambito della rete europea per lo sviluppo rurale è necessario istituire un comitato di coordinamento. Occorre pertanto definire la struttura, le funzioni e le norme procedurali di tale comitato.

(3)

Al fine di sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale conformemente all’articolo 67, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, nell’ambito del comitato di coordinamento occorre istituire un sottocomitato Leader. È necessario definire la composizione e le funzioni di tale sottocomitato.

(4)

Al fine di costituire e gestire reti di esperti volte a favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l’attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale, conformemente all’articolo 67, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre istituire un comitato di esperti responsabile della valutazione dei programmi di sviluppo rurale. È necessario definire la composizione e le funzioni di tale comitato.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

DECIDE:

Articolo 1

Comitato di coordinamento

1.   È istituito il comitato di coordinamento della rete europea per lo sviluppo rurale (in appresso: «il comitato di coordinamento»).

2.   Il comitato di coordinamento deve, in particolare:

a)

assistere la Commissione nella preparazione e nella realizzazione delle attività previste all’articolo 67, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

garantire il coordinamento tra la rete europea per lo sviluppo rurale, le reti rurali nazionali di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le organizzazioni operanti a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale;

c)

consigliare la Commissione con riguardo al programma di lavoro annuale della rete europea di sviluppo rurale e contribuire a definire e coordinare i lavori tematici svolti dalla rete europea per lo sviluppo rurale;

d)

proporre alla Commissione, ove del caso, la creazione di gruppi di lavoro tematici.

Non rientrano fra i compiti di cui al primo comma le attività di messa in rete della valutazione di cui all’articolo 5.

Articolo 2

Nomina e funzionamento del comitato di coordinamento

1.   Il comitato di coordinamento è composto da 69 membri ripartiti come segue:

a)

27 rappresentanti delle autorità nazionali competenti (un rappresentante per Stato membro);

b)

27 rappresentanti delle reti rurali nazionali (un rappresentante per Stato membro);

c)

12 rappresentanti di organizzazioni che operano a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale;

d)

2 rappresentanti del sottocomitato Leader previsto all’articolo 4;

e)

un rappresentante di un’organizzazione europea in rappresentanza dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono scelte dalla Commissione tra i membri del gruppo consultivo «Sviluppo rurale» istituito con decisione 2004/391/CE della Commissione (2), previa consultazione del gruppo medesimo.

La Commissione seleziona per ciascuno dei seguenti obiettivi al massimo quattro organizzazioni i cui obiettivi e le cui attività principali corrispondono a tali obiettivi:

a)

accrescere la competitività del settore agricolo e forestale;

b)

migliorare l’ambiente e lo spazio rurale;

c)

migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e diversificare l’economia rurale.

Le organizzazioni selezionate designano uno dei propri membri come rappresentante nell’ambito del comitato di coordinamento.

3.   Il comitato di coordinamento è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca il comitato almeno una volta all’anno.

Articolo 3

Gruppo di lavoro tematico

1.   I gruppi di lavoro tematici creati conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), sono dotati di un mandato definito e sono presieduti da un rappresentante della Commissione.

2.   I gruppi di lavoro tematici sono composti da un massimo di 15 membri. La Commissione designa i membri dei gruppi di lavoro tematici tenendo conto delle proposte del comitato di coordinamento.

3.   I gruppi di lavoro tematici presentano regolarmente relazioni al comitato di coordinamento sugli argomenti oggetto del proprio mandato. I gruppi di lavoro tematici presentano i risultati delle loro attività sotto forma di una relazione finale nel corso di una riunione del comitato di coordinamento, al massimo entro due anni dalla loro creazione.

Articolo 4

Sottocomitato Leader

1.   Nell’ambito del comitato di coordinamento è istituito il sottocomitato Leader.

2.   Il sottocomitato Leader deve, in particolare:

a)

contribuire ai lavori del comitato di coordinamento;

b)

consigliare la Commissione con riguardo al capitolo «Leader» del programma di lavoro annuale della rete europea di sviluppo rurale e contribuire alla scelta e al coordinamento dei lavori tematici in questo settore;

c)

assistere la Commissione nel sorvegliare l’attuazione delle attività previste all’articolo 67, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

d)

riferire regolarmente al comitato di coordinamento in merito alle sue attività.

3.   Il sottocomitato Leader è composto da 67 membri ripartiti come segue:

a)

27 rappresentanti delle autorità nazionali competenti (un rappresentante per Stato membro);

b)

27 rappresentanti delle reti rurali nazionali (un rappresentante per Stato membro);

c)

un rappresentante di un’organizzazione europea in rappresentanza dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

d)

12 rappresentanti di organizzazioni che operano a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale.

4.   Il sottocomitato Leader è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca il sottocomitato Leader almeno una volta all’anno.

Il sottocomitato Leader designa due dei propri membri come rappresentanti nell’ambito del comitato di coordinamento.

Articolo 5

Comitato di esperti responsabili della valutazione

1.   È istituito il comitato di esperti responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale (in appresso: «il comitato di esperti responsabili della valutazione»).

2.   Il comitato di esperti responsabili della valutazione segue i lavori della rete di esperti responsabili della valutazione di cui all’articolo 67, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto concerne lo scambio di conoscenze e l’introduzione di buone pratiche in materia di valutazione della politica di sviluppo rurale, e in particolare:

a)

consiglia la Commissione in merito al programma di lavoro annuale della rete di esperti responsabili della valutazione;

b)

contribuisce a definire e coordinare i lavori tematici di valutazione;

c)

sorveglia la realizzazione delle valutazioni in corso.

Il comitato di esperti responsabili della valutazione informa regolarmente il comitato di coordinamento in merito alle proprie attività.

3.   Il comitato di esperti responsabili della valutazione è composto da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale competente ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 6

Disposizioni comuni

1.   Alle riunioni del comitato e a quelle dei gruppi tematici possono partecipare rappresentanti della Commissione e delle agenzie della Comunità europea interessati. Il presidente può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del comitato o del gruppo di lavoro tematico.

2.   I comitati e i gruppi di lavoro tematici si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti.

3.   I comitati adottano un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno tipo adottato dalla Commissione.

4.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro dei comitati.

5.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nell’ambito delle riunioni dei comitati e dei gruppi di lavoro tematici sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Gli esperti non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Articolo 7

Data di entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(2)   GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50.


29.2.2008   

IT

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L 56/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2008

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Romania

[notificata con il numero C(2008) 676]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(2008/169/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), e in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi valutando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).

(2)

La Romania ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di due metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(3)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione.

(4)

Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Romania è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

a)

l’apparecchio denominato Fat-O-Meat’er (FOM) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato;

b)

l’apparecchio denominato OptiGrade-Pro (OGP) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato.

Articolo 2

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)   GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 6).


ALLEGATO

Metodi di classificazione delle carcasse di suino in Romania

PARTE I

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM)».

2.

L’apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 6 millimetri contenente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e con una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. Mediante computer i valori di misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

Ŷ = 60,26989 – 0,81506 * X1 + 0,20097 * X2

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

X1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana,

X2

=

spessore in millimetri del muscolo, misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana, tra la terzultima e la quartultima costola

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE 2

OPTIGRADE-PRO (OGP)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «OptiGrade-Pro (OGP)».

2.

L’apparecchio è dotato di una sonda ottica del diametro di 6 millimetri, di un fotodiodo a infrarossi (Siemens) e di un foto-transistor (Siemens). La distanza operativa è compresa tra 0 e 110 mm. Mediante computer i valori di misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

Ŷ = 61,21920 – 0,77665 * X1 + 0,15239 * X2

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

X1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana, tra la terzultima e la quartultima costola

X2

=

spessore in millimetri del muscolo, misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana, tra la terzultima e la quartultima costola

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.


29.2.2008   

IT

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L 56/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2008

sull'adozione del piano di lavoro per il 2008 relativo all'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), nonché sui criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/170/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare gli articoli 75 e 110,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare gli articoli 90, 166 e 168, paragrafo 1, lettera c,

vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (nel seguito denominato il «regolamento finanziario»), l'impegno delle spese dev'essere preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

A norma dell'articolo 110 del regolamento finanziario le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.

(3)

A norma dell'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (nel seguito «norme dettagliate di attuazione del regolamento finanziario»), il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni è adottato dalla Commissione. Il programma di lavoro specifica l'atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte corredate dal rispettivo importo indicativo e i risultati auspicati.

(4)

Conformemente all'articolo 90 delle norme dettagliate di attuazione del regolamento finanziario, la decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario può essere considerata decisione di finanziamento secondo quanto specificato all'articolo 75 del regolamento finanziario, purché questo costituisca un contesto sufficientemente dettagliato.

(5)

A norma dell'articolo 8 della decisione n. 1350/2007/CE, la Commissione adotta un piano di lavoro annuale che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, nonchè i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale, le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all'articolo 9 della decisione stessa;

(6)

A norma dell'articolo 8 della decisione n. 1350/2007/CE, la Commissione adotta i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma conformemente all'articolo 4 della decisione in questione;

(7)

La presente decisione adotta in un unico documento il piano di lavoro annuale, conformemente a quanto indicato nella considerazione preliminare n. (5), i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma di cui al considerando (6) e costituisce la decisione di finanziamento di cui al considerando (4).

(8)

A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera c, delle norme dettagliate di attuazione del regolamento finanziario, la Commissione può decidere di assegnare sovvenzioni, senza un ninvito a presentare proposte, ad organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto, debitamente motivata;

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato per l'attuazione della seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica (2008-2013);

(10)

A norma dell'articolo 6 della decisione 2004/858/CE l'Agenzia esecutiva per la gestione del programma comunitario nel settore della sanità pubblica svolge alcune attività relative all'attuazione del programma in materia di sanità pubblica e riceve a questo proposito una sovvenzione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È adottato il programma di lavoro per il 2008 avente valore di decisione finanziaria per le sovvenzioni e i contratti relativi all'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica (2008-2013) secondo quanto indicato all'allegato I.

2.   Entro i limiti del bilancio indicativo massimo non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 % del contributo massimo della Comunità, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma.

L'ordinatore, secondo quanto indicato all'articolo 59 del regolamento finanziario, può adottare dette modifiche nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria.

3.   Il Direttore generale della Direzione Salute e Tutela dei Consumatori garantisce l'attuazione del piano di lavoro nel suo insieme.

Articolo 2

Sono adottati i criteri di selezione, attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del secondo programma comunitario in materia di salute (2008-2013), di cui agli allegati II, IV e V. Assieme al piano di lavoro di cui all'allegato I, essi fungono da decisione finanziaria per le sovvenzioni e i contratti relativi all'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013).

Articolo 3

Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma dell'azione comunitaria in materia di salute (2003-2008) sono assegnati all' «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», istituita con decisione 2004/858/CE.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(3)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(4)   GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.


ALLEGATO I

Piano di lavoro annuale 2008 ivi comprese incidenze di bilancio e criteri di finanziamento per le sovvenzioni

1.   CONTESTO GENERALE

1.1.   Contesto politico e giuridico

La decisione 1350/2007/CE (nel seguito «la decisione del programma») adotta il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), qui di seguito il «secondo programma in materia di salute».

Tale programma sostituisce il precedente programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (1) che definiva le basi per un approccio esaustivo e coerente della sanità pubblica a livello di UE contribuendo a promuovere un elevato livello sanitario e di benessere in tutta la Comunità. Oltre ad altre azioni, sono stati selezionati 329 progetti da finanziare nell'ambito dell'invito a presentare proposte relativo al programma (2).

Il secondo programma nel campo della sanità pubblica è destinato a completare, sostenere e apportare un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e ad incrementare la solidarietà e la prosperità nell'Unione europea. Gli obiettivi del programma consistono nel migliorare la previdenza sanitaria dei cittadini, promuovere la salute, ivi compresa la riduzione delle disuguaglianze in materia sanitaria e nel creare e diffondere informazioni e conoscenze in campo sanitario.

Nell'articolo 8, paragrafo 1 della decisione del programma viene stabilito che la Commissione adotta:

a)

il piano di lavoro annuale per l'attuazione del programma, che definisce:

i)

le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie;

ii)

i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, compresi i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale;

iii)

le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all'articolo 9;

b)

i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma conformemente all'articolo 4.

Conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario (RF) applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. Conformemente all'articolo 90 delle norme dettagliate per l'attuazione del regolamento finanziario (AR), la decisione di finanziamento che adotta il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 dell'RF può essere considerata una decisione di finanziamento purché ciò costituisca un contesto sufficientemente dettagliato. Il documento si prefigge lo scopo di adempiere a quegli obblighi e a presentare le varie attività previste per il 2008.

È previsto che l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica (PHEA) esegua le operazioni necessarie per la gestione del piano di lavoro 2008, in particolare quelle connesse all'attribuzione di contratti e sovvenzioni, purché la Commissione decida di estendere la durata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 58/2003/CE del Consiglio (4).

1.2.   Risorse

La decisione del programma definisce un bilancio totale pari a 321 500 000 euro per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

L'autorità di bilancio ha approvato per il 2008 un bilancio totale pari a 46 600 000 euro (5) destinato alle linee di bilancio 17 03 06 e 17 01 04 02.

Linea di bilancio

EUR

17 03 06 — Azione comunitaria nel campo della sanità pubblica

45 200 000

17 01 04 02 — Spese di gestione amministrativa

1 400 000

Totale

46 600 000

La linea di bilancio «17 01 04 02 — Spese di gestione amministrativa relative al programma» sarà destinata all'organizzazione di seminari e riunioni di esperti, pubblicazioni, attività di comunicazione e altre spese relative all'attuazione degli obiettivi del programma.

Nel corso dell'anno si aggiungeranno i contributi dei paesi EFTA membri dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e dei paesi candidati all'adesione che partecipano al programma (6). Questi contributi sono stimati a 1 113 740 euro per quanto riguarda i paesi SEE/EFTA (7) e a 119 723 per i paesi candidati (Croazia) (8).

Il bilancio totale per il 2008 è quindi stimato a 47 833 463 euro:

il totale del bilancio operativo è stimato a 46 395 003 euro;

il totale del bilancio amministrativo è stimato a 1 438 460 euro.

La linea di bilancio per gli stanziamenti amministrativi riferiti alla PHEA è la linea 17 01 04 30.

La linea di bilancio relativa agli accordi internazionali e all'adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco è la 17 03 05.

1.2.1.   Importi indicativi

Gli importi che figurano nei capitoli successivi sono indicativi. A norma dell'articolo 90, paragrafo 4 dell'RA, nell'ambito di ciascun meccanismo di finanziamento sono possibili variazioni non sostanziali dell'ordine del 20 % circa.

2.   MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

L'ampia gamma di meccanismi di finanziamento offerta nell'ambito del secondo programma in materia di sanità pubblica verrà attuata per quanto possibile a partire dal 2008, in particolare per le sovvenzioni di funzionamento e le azioni congiunte per le quali il 2008 sarà il primo anno di attuazione.

Inoltre, la riduzione di bilancio nell'invito a presentare proposte e il maggior ricorso ai bandi di gara e ad altri meccanismi di finanziamento, quali le azioni congiunte e le sovvenzioni di funzionamento, hanno lo scopo di ottimizzare l'efficienza e il valore aggiunto delle azioni finanziate, nonché di garantire che i finanziamenti vengano orientati in maniera più efficace verso il raggiungimento degli obiettivi del programma. Nel caso in cui alla fine del 2008 rimanessero a disposizione risorse del bilancio operativo, queste verrebbero tuttavia riassegnate, a titolo prioritario, al finanziamento di sovvenzioni selezionate nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2008.

Le sovvenzioni verranno disciplinate da un accordo scritto.

A condizione che la Commissione decida di estenderne la durata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 58/2003/CE del Consiglio, tutti i meccanismi di finanziamento opereranno sotto la responsabilità della PHEA, ad eccezione del punto 2.9 per il quale sarà direttamente responsabile la Commissione. I relativi inviti e informazioni verranno pubblicati sul sito web della PHEA (9).

2.1.   Invito a presentare proposte relativo ai progetti

Le sovvenzioni dovrebbero essere finanziate nell'ambito della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della salute. L'importo totale indicativo per l'invito a presentare proposte è stimato a 28 541 003 euro (circa il 62 % del bilancio operativo).

Alla fine del febbraio 2008 (data indicativa) sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale un invito a presentare proposte che descriverà i settori da finanziare, i criteri di selezione e aggiudicazione e le procedure per la presentazione della candidatura e per l'approvazione.

Tutti i progetti dovrebbero fornire un elevato valore aggiunto europeo, essere innovatori nelle loro caratteristiche e durare di norma non più di tre anni. Eventualmente si potranno accludere informazioni sulle modalità con le quali viene presa in considerazione la dimensione del genere.

Tutte le proposte devono all'occorrenza dimostrare che è possibile individuare sinergie con le attività di ricerca in corso, finanziate nell'ambito delle attività per il sostegno scientifico delle politiche del sesto programma quadro (10), nonché in qualità di progetti da finanziare nell'ambito delle tematiche della sanità e delle tematiche connesse del settimo programma quadro di ricerca (11).

Per quanto riguarda l'assegnazione di risorse all'invito a presentare proposte, si tenterà di raggiungere un equilibrio fra i vari settori del programma, prendendo nel contempo in considerazione la qualità e la quantità delle proposte ricevute, salvo il caso in cui particolari situazioni d'emergenza nel campo della sanità pubblica (ad esempio, una pandemia influenzale) giustifichino una ridistribuzione delle risorse.

Data la natura complementare e motivante delle sovvenzioni comunitarie, almeno il 40 % delle spese relative ai progetti va finanziato ricorrendo ad altre fonti. Il normale contributo finanziario dovrà pertanto coprire al massimo il 60 % delle spese rimborsabili per ciascun progetto considerato. La percentuale massima assegnata verrà determinata caso per caso.

Sarà possibile prendere in considerazione un contributo comunitario massimo dell'ordine dell'80 % delle spese rimborsabili per ciascun beneficiario (vale a dire per ciascun beneficiario principale e per ciascun beneficiario associato) nel caso in cui una proposta risulti di utilità eccezionale, come specificato al punto 3.1. Un contributo comunitario superiore al 60 % potrà essere erogato a non più del 10 % del totale dei progetti finanziati.

Va osservato che l'importo indicativo del contributo finanziario della Comunità per quanto riguarda i progetti selezionati può variare da – 20 % a + 10 % rispetto all'importo richiesto dal beneficiario.

I criteri di selezione, attribuzione e altri criteri relativi ai contributi finanziari alle azioni del programma, a norma dell'articolo 4 della decisione del programma, sono indicati nell'allegato II.

Particolari relativi alla rimborsabilita delle spese di viaggio e di soggiorno figurano nell'allegato III.

2.2.   Inviti a presentare offerte

Gli appalti pubblici relativi a servizi vanno finanziati a carico della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della sanità pubblica. Il numero indicativo e il tipo dei contratti sono specificati ai punti 3.2, 3.3 e 3.4.

L'importo indicativo massimo delle offerte sarà di 9 300 000 euro (circa il 20 % del bilancio operativo); i bandi di gara verranno pubblicati nel corso dell'anno, possibilmente entro la prima metà.

2.3.   Azioni congiunte

Le azioni congiunte saranno finanziate a carico della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della sanità pubblica. L'importo totale indicativo è stimato a 2 300 000 euro(circa il 5 % del bilancio operativo).

Nel 2008 alcune azioni potranno usufruire di un finanziamento in qualità di azioni congiunte della Comunità e di uno o più Stati membri, ovvero della Comunità e delle autorità competenti di altri paesi che partecipano al programma.

I paesi partecipanti saranno invitati a presentare proposte di azioni congiunte esplicitamente identificate in quanto tali.

I contributi comunitari possono essere assegnati soltanto a un ente pubblico o ad un'organizzazione senza scopo di lucro, designata mediante una procedura trasparente dallo Stato membro o dall'autorità competente interessata e approvata dalla Commissione.

Il contributo comunitario per le azioni congiunte non supererà il 50 %, salvo in casi di utilità eccezionale per i quali il contributo comunitario non supererà il 70 %. I casi eccezionali si configurano per azioni congiunte:

che rispondono ai criteri specificati al punto 3.1 e

che consistono nella partecipazione di organizzazioni provenienti da almeno 10 paesi partecipanti o nella partecipazione di organizzazioni di tre paesi partecipanti, qualora l'azione sia proposta da un'organizzazione di uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea dopo il 1o maggio 2004, ovvero da un paese candidato.

I criteri di selezione e attribuzione per le azioni congiunte sono specificati nell'allegato IV.

Particolari relativi all'ammissibilità delle spese di viaggio e di soggiorno figurano nell'allegato III.

2.4.   Sovvenzioni di funzionamento

Le sovvenzioni di funzionamento vengono finanziare a carico della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della sanità pubblica. L'importo totale indicativo è stimato a 2 300 000 euro (circa il 5 % del bilancio operativo).

Possono beneficiare del contributo finanziario le organizzazioni europee che rispondono ai seguenti criteri:

essere un'organizzazione non governativa o una rete specializzata, senza scopo di lucro e non coinvolta in conflitti d'interesse di natura industriale, commerciale e professionale o di altro tipo;

essere stabilite legalmente in uno dei paesi ammissibili al programma;

essere operative a livello europeo e avere membri in almeno metà degli Stati membri, con una copertura geografica equilibrata e aventi come interesse primario uno o più obiettivi del programma;

avere fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti relativamente ai membri, al regolamento interno e alle fonti di finanziamento.

Sarà data preferenza e alle organizzazioni le cui attività sono indicate ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del presente piano di lavoro.

Nel corso della prima metà del 2008 sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un invito a presentare proposte che descriverà i settori che beneficeranno di un finanziamento, i criteri di selezione e di aggiudicazione e le procedure per la presentazione della candidatura e l'approvazione.

Il sostegno finanziario non supererà il 60 % delle spese relative alla realizzazione delle attività ammissibili. In casi di utilità eccezionale, il contributo comunitario non potrà superare l'80 %. Un'attività è ritenuta di utilità eccezionale quando possiede un notevole valore aggiunto europeo, come indicato al punto 3.1.

Conformemente all'articolo 4; paragrafo 2 della decisione del programma, il rinnovo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b) alle organizzazioni non governative e alle reti specializzate può essere esentato dal principio della riduzione progressiva.

I criteri di selezione e di aggiudicazione per le sovvenzioni operative sono indicati nell'allegato V.

2.5.   Conferenze nel settore della sanità pubblica e della valutazione del rischio

I contributi finanziari per le conferenze organizzate nel settore della sanità pubblica e della valutazione del rischio saranno finanziati a carico della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della sanità pubblica. L'importo totale indicativo è stimato a 700 000 euro, di cui 200 000 per le conferenze organizzate dalla Presidenza dell'Unione e 500 000 per le altre conferenze.

Per motivi organizzativi, le conferenze dovranno tenersi nella seconda metà del 2008 e nella prima metà del 2009.

2.5.1.   Conferenze organizzate dalla Presidenza dell'Unione europea

Le conferenze ritenute prioritarie dalla Presidenza dell'Unione europea possono beneficiare di un finanziamento forfettario da parte della Comunità. L'importo totale indicativo è stimato a 100 000 euro (un massimo del 50 % del bilancio totale) per ogni conferenza (12), per un massimo di una conferenza per Presidenza, conformemente alle condizioni definite all'articolo 181 del regolamento di attuazione.

Data la natura delle organizzazioni interessate, si tratta de facto di un monopolio. Conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di attuazione, le sovvenzioni possono essere attribuite senza invito a presentare proposte ad organizzazioni in situazione di monopolio.

2.5.2.   Altre conferenze

Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso per l'organizzazione di conferenze che:

Hanno come obiettivo primario uno o più degli obiettivi prioritari del presente programma di lavoro annuale, conformemente a quanto indicato ai punti 3.2, 3.3 e 3.4;

Possiedono una dimensione europea, vale a dire beneficiano della partecipazione di rappresentanze provenienti da 10 o più paesi che partecipano al secondo programma nel campo della sanità pubblica;

Sono organizzate da un ente pubblico o da un ente senza scopo di lucro, approvato dalla Commissione e con sede in uno dei paesi partecipanti al secondo programma nel campo della sanità pubblica.

Nel primo trimestre del 2008 sarà pubblicato un invito a presentare proposte per l'organizzazione di conferenze nel corso delle quali saranno indicati i settori che beneficeranno dei finanziamenti, i criteri di selezione e di aggiudicazione e le procedure per la presentazione delle candidature e per l'approvazione delle stesse. Le conferenze prescelte possono beneficiare di un finanziamento forfettario da parte della Comunità per un importo massimo di 100 000 euro (al massimo il 50 % del bilancio totale) per ciascuna conferenza, anche se è richiesto il cofinanziamento.

2.6.   Cooperazione con organizzazioni internazionali

Il finanziamento delle azioni di cooperazione con organizzazioni internazionali rientra nell'ambito delle linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della sanità pubblica. L'importo totale indicativo è stimato a un massimo di 2 300 000 euro, vale a dire circa il 5 % del bilancio operativo.

Conformemente all'articolo 12 della decisione del programma è opportuno favorire i rapporti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali. Si tratta di rapporti di cooperazione con quelle organizzazioni internazionali che possiedono le capacità necessarie per affrontare le priorità sanitarie dell'Unione europea definite nel piano di lavoro annuale.

Gli stanziamenti per finanziare le azioni di cooperazione con le organizzazioni internazionali verranno assegnati mediante convenzioni di sovvenzione, senza che vi sia un previo invito a presentare proposte, come stabilito all'articolo 168, paragrafo 1, lettere c) ed f) dell'RA, stipulate con organizzazioni in situazione di monopolio o con un tipo di organizzazione reso particolare dalle competenze tecniche, dall'elevato grado di specializzazione, ovvero dalle capacità amministrative.

Stipulando accordi diretti di sovvenzione sarà possibile migliorare le sinergie e la capacità di reazione della Commissione europea nei confronti delle organizzazioni internazionali nel contesto di azioni congiunte. Queste organizzazioni possiedono determinate capacità, connesse ai compiti e alle responsabilità specifiche, che le rendono particolarmente qualificate a svolgere alcune delle azioni del programma di lavoro e per le quali gli accordi di sovvenzione diretta sono ritenuti la procedura più adatta.

L'importo del contributo finanziario per ciascuna organizzazione può ammontare al 60 % massimo dei costi rimborsabili per le azioni considerate. La Commissione determinerà caso per caso la percentuale massima da assegnare.

Nel 2008 le seguenti organizzazioni internazionali potrebbero beneficiare di un finanziamento per la realizzazione di azioni di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4:

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ivi compresa l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), affiliata all'OMS

Consiglio d'Europa.

2.7.   Comitati scientifici

Le attività dei comitati scientifici che operano nel campo della sanità pubblica dovrebbero essere finanziate a titolo della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della sanità pubblica.

Un importo totale di 254 000 euro sarà destinato al rimborso delle spese dei partecipanti alle riunioni di lavoro dei comitati scientifici e per i relatori dei pareri dei comitati scientifici, il tutto nell'ambito del funzionamento dei citati comitati (13). Queste indennità copriranno tutti i settori connessi al secondo programma nel campo della sanità pubblica, vale a dire il 100 % dei costi per il Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il 50 % (percentuale indicativa) dei costi del comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) nonché i costi relativi al coordinamento.

Nel 2008 i comitati scientifici saranno valutati a fronte di altri organi UE di valutazione del rischio in vista del prossimo riesame dei comitati. Questa valutazione sarà oggetto di un bando di gara come indicato al punto 2.2.

2.8.   Subdelega ad Eurostat

Gli articoli 51 e 59 dell'RF, nonché gli articoli da 6 a 8 delle norme interne sull'esecuzione del bilancio delle Comunità europee (14) si riferiscono alle condizioni e alle norme dello strumento della subdelega.

Una subdelega per un importo massimo di 700 000 euro, a titolo della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della sanità pubblica, verrà attribuita alla Direzione generale Eurostat (Eurostat) al fine di sostenere le azioni di cui al punto 3.4.

2.9.   Altre attività

Altre attività quali l'organizzazione di seminari e riunioni di esperti, la pubblicazione e varie iniziative di comunicazione, saranno per lo più finanziate a carico della linea di bilancio 17 01 04 02 — spese connesse alla gestione amministrativa del programma.

Per alcune questioni tecniche specifiche, secondo quanto indicato al capitolo 3, sono previsti accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca, che saranno finanziati a carico della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della sanità pubblica.

Il contributo annuale comunitario per il 2008 alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, che ammonta a 190 779 euro, sarà finanziato a carico della linea di bilancio 17 03 05 — accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco.

3.   SETTORI PRIORITARI PER IL 2008

Le azioni prioritarie per il 2008 sono state selezionate in linea con la decisione relativa al programma. Queste priorità devono essere prese in considerazione nel contesto di azioni già finanziate nell'ambito del programma precedente (15) e per il fatto che verranno definite altre priorità negli anni successivi del periodo di programmazione.

Va osservato che la struttura del presente piano di lavoro si basa su settori tematici prioritari a seguito di uno sforzo di comunicazione compiuto per rendere il piano di lavoro più facilmente consultabile per i candidati e coloro che lo consultano.

3.1.   Questioni d'importanza strategica

In linea con le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione relativa al programma e con l'impegno indicato nella strategia comunitaria in materia di sanità pubblica (16) a favore di un lavoro intersettoriale per migliorare la salute, verrà attribuita una forte preferenza alle azioni che possiedono un notevole valore aggiunto europeo per quanto riguarda i seguenti settori:

Contributo

al miglioramento della salute dei cittadini europei, valutato se del caso da adeguati indicatori, ivi compreso l'indicatore sugli anni di vita in buona salute (17);

alla riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario negli Stati membri e nelle regioni dell'UE e fra di loro;

al rafforzamento delle capacità di elaborazione e attuazione di politiche sanitarie efficaci, in particolare nei settori in cui si registra un forte bisogno;

Partecipazione di nuovi operatori (non tradizionali) della salute nell'ambito di azioni valide di cooperazione, a carattere etico, sia a livello regionale che a livello locale e nei paesi partecipanti. Sono compresi il settore pubblico, quello privato e le parti interessate della società civile il cui obiettivo primario non si limita al settore della sanità pubblica (ad esempio, tra i giovani, i gruppi etnici e altre sfere d'interesse pubblico quali l'ambiente e lo sport).

Verrà attribuita una preferenza generale alle attività per le quali verranno adoperati strumenti e metodologie già convalidati.

Le proposte che adempiono ai criteri succitati possono essere ritenute di utilità eccezionale.

Le priorità sono elencate in rubriche che corrispondono alle varie componenti della decisione del programma.

3.2.   Azioni prioritarie per la prima componente: «Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini» (18)

3.2.1.   Proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie

Le attività che rientrano in questo obiettivo mirano ad elaborare strategie e meccanismi che permettano di rispondere alle minacce e alle emergenze sanitarie e a favorire le azioni destinate a sostenere la decisione che istituisce una rete comunitaria di sorveglianza epidemiologica (19). Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) (20) è responsabile dell'analisi e della valutazione delle malattie trasmissibili e delle consultazioni relative alle azioni messe a punto per sostenere la gestione di questi rischi. Il programma riguarderà peraltro l'identificazione di altre minacce sanitarie, quali quelle risultanti da agenti fisici e chimici.

Le attività volte a coordinare e sostenere la prontezza degli interventi, la capacità di risposta e la pianificazione degli Stati membri nel campo della sicurezza sanitaria, in caso di eventuali attacchi ad opera di agenti chimici e biologici, sono messe a punto dal comitato per la sicurezza sanitaria sulla base delle conclusioni dei Ministri della salute del 15 novembre 2001  (21).

Una nuova priorità per il periodo di programmazione sarà costituita dall'adattamento ai mutamenti climatici, in particolare per quanto riguarda le loro conseguenze per la salute umana.

3.2.1.1.   Attuazione dell'elenco di obiettivi prioritari del comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) (allegato — punti 1.1.1 — 1.1.3 — 1.1.5)

In seguito al rinnovo del mandato del CSS (22) con una proroga e un'estensione provvisoria, è stato definito un elenco delle priorità in materia di sicurezza sanitaria relativamente a tre settori:

Prontezza dell'intervento e capacità di reazione alle minacce sanitarie a seguito di attentati terroristici di tipo CBRN

Preparazione di tipo generale per le emergenze sanitarie

Preparazione e capacità di reazione in caso di pandemia influenzale

[Meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte o bando di gara].

3.2.1.2.   Messa a punto di meccanismi per la prevenzione e la risposta alle minacce sanitarie basati sulla prontezza di reazione (allegato — punti 1.1.3 e 1.1.1)

La prontezza di reazione richiede un livello di coordinamento che va al di là dei paesi, delle istituzioni e delle procedure a livello europeo e che tiene conto del contesto internazionale. È possibile realizzare questo obiettivo rafforzando la coerenza fra la legislazione comunitaria e le prescrizioni internazionali e lo scambio di informazioni per la gestione delle crisi, concentrandosi in maniera particolare sulle buone prassi, al fine di affrontare e gestire le principali emergenze pubbliche sanitarie, quali le pandemie. La ricerca e l'individuazione dei contatti è uno degli aspetti prioritari messi in evidenza da recenti eventi internazionali e che occorre prendere in considerazione mediante procedure convenute di comune accordo.

I risultati che si prefiggono le azioni del 2008 consistono nel chiarire, da un punto di vista operativo, l'articolazione fra i regolamenti internazionali in materia di sanità (23) e il Sistema d'allarme rapido e di reazione (SARR) (24), nonché nell'elaborare un contesto per identificare e scambiare buone prassi in materia di attività di preparazione, ivi compresa la trasferibilità e le procedure per rintracciare i contatti connessi ai viaggi.

Sostegno all'applicazione dei regolamenti sanitari internazionali nell'UE, ivi compresa analisi comparativa delle disposizioni giuridiche dell'RSI e di quelle dell'acquis comunitario [Meccanismo di finanziamento: seminari e bando di gara]

Sostegno della pianificazione e della prontezza di reazione dei sistemi sanitari, nonché della gestione delle crisi nei paesi candidati e nei paesi PEV [meccanismo di finanziamento: accordo di sovvenzione diretta con l'OMS].

Monitoraggio dei meccanismi di scambio di informazioni per la gestione di crisi e collegamento con gli strumenti internazionali di scambio [meccanismo di finanziamento: accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca].

Elaborazione di procedure per la rintracciabilità di contatti nel contesto di viaggi [meccanismo di finanziamento: seminari].

Attività risultanti dal Libro verde sulla preparazione contro gli attacchi biologici (25) e risposte alla consultazione pubblica [meccanismo di finanziamento: seminari].

Diffusione negli Stati membri dell'Unione di azioni chiave definite nell'ambito dell'iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale (26) [meccanismo di finanziamento: seminari e invito a presentare proposte].

Esercizi e formazioni a livello di UE: elaborazione di esercizi specifici a partire da uno scenario definito e al fine di pianificare, realizzare e valutare esercizi nel settore della sanità pubblica. Le cinque realizzazioni previste sono: studi di casi, esercizi di simulazione, esercizi dal posto di comando, esercizi sul campo e formazione specifica del personale [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

3.2.1.3.   Rafforzamento delle capacità (allegato — punti 1.1.1 — 1.1.4)

La gestione e la valutazione di un rischio sanitario comporta l'integrazione delle capacità epidemiologiche, delle capacità dei laboratori di riferimento e delle capacità dei laboratori di ricerca riconosciuti a livello internazionale. Occorre inserire le attività del laboratorio di riferimento UE in un contesto adeguato per rafforzarne la capacità e le attività di cooperazione e di costituzione in rete, nonché per formulare raccomandazioni sui principi e le buone prassi.

A seguito delle azioni realizzate nel corso del 2008 verrà definita la situazione dei sistemi nazionali esistenti e saranno identificate le modalità per promuovere la cooperazione e la condivisione di infrastrutture e attrezzature.

Istituzione di laboratori comunitari di riferimento: identificare la situazione dei sistemi nazionali esistenti per valutare il valore aggiunto di un rafforzamento a livello comunitario per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità, la costituzione di reti, il sostegno di centri comunitari, le raccomandazioni sulle norme relative alle attività di riferimento [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

Condivisione di infrastrutture e attrezzature: condivisione dei mezzi logistici, delle strutture, dei mezzi informatici, delle tecnologie, degli strumenti, dell'esperienza, in particolare a livello di individuazione dei rischi chimici e radiologici e a livello di protezione [meccanismo di finanziamento: azione congiunta].

3.2.1.4.   Sviluppo della prevenzione relativa alle minacce sanitarie esistenti o emergenti (allegato — punto 1.1.1)

Nel corso del 2008 i lavori si concentreranno sulla definizione di misure destinate alla lotta contro le nuove patologie e minacce emergenti, in particolare:

Attività di collaborazione scientifica fra Stati membri per definire misure relative alle malattie emergenti, che comprendono non solo gli aspetti epidemiologici, ma anche elementi quali la dispersione atmosferica; definizione di misure sui rischi sanitari di origine chimica; definizione di prescrizioni riguardanti la modellizzazione e attuazione di un meccanismo per migliorare l'accesso ai dati necessari per la modellizzazione [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

3.2.1.5.   Misure di sostegno e di analisi relative all'elaborazione di una strategia comunitaria in materia di vaccinazioni (allegato — punto 1.1.2)

Sostegno di progetti destinati a favorire lo sviluppo di iniziative di gestione del rischio e di iniziative strategiche basate su una valutazione scientifica a cura del CEPCM. Questo riguarda in modo particolare le epidemie influenzali, le vaccinazioni dell'infanzia e il virus del papilloma (HPV) [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte e seminari].

3.2.1.6.   Adattamento ai mutamenti climatici e conseguenze per la salute umana

Una comunicazione della Commissione sull'adattamento ai mutamenti climatici, ivi comprese le conseguenze sanitarie, sarà adottata alla fine del 2008, a seguito di un processo destinato a raccogliere le esperienze in tutti gli Stati membri. Alcune attività sono necessarie per sostenere le misure d'attuazione della comunicazione e riguarderanno in maniera particolare il seguente settore:

Sviluppo e coordinamento dei sistemi di allarme rapido e di sorveglianza relativi a settori specifici (ad esempio, ondate di freddo, conseguenze sanitarie delle inondazioni, allergeni presenti nell'aria, radiazioni ultraviolette, malattie contagiose trasmesse da vettori e altre malattie contagiose umane e animali) [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

3.2.2.   Migliorare la sicurezza dei cittadini

Le attività a livello europeo in questo settore mirano a identificare i rischi sanitari e a valutarne l'eventuale impatto, oltre che a completare le misure nazionali di prevenzione degli incidenti e a garantire la sicurezza dei pazienti rafforzando la sensibilizzazione e favorendo lo scambio di conoscenze. Inoltre, a norma del trattato, l'UE ha l'obbligo di definire norme relative alla qualità e alla sicurezza degli organi e delle sostanze di origine umana per uso medico. Leattività svolte nell'ambito del programma favoriranno l'attuazione della legislazione comunitaria per quanto riguarda il sangue, i tessuti e le cellule.

3.2.2.1.   Struttura della consulenza in materia di sanità pubblica relativa agli incidenti causati da sostanze chimiche tossiche (allegato — punto 1.2.1)

Realizzazione di strutture e dispositivi per lo scambio di informazioni di allarme rapido su incidenti causati da sostanze chimiche e coordinamento delle misure per rispondere a tali incidenti, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni dei regolamenti sanitari [meccanismo di finanziamento: accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca].

3.2.2.2.   Sicurezza del sangue, dei tessuti, delle cellule, degli organi (allegato — punto 1.2.2)

Per quanto riguarda il sangue, i tessuti, le cellule e gli organi rimangono interrogativi specifici relativi alla promozione di donazioni volontarie non retribuite, ispezioni, scambio elettronico di dati e uso ottimale. Per quanto riguarda l'attuazione delle direttive sulla tracciabilità dei tessuti e delle cellule occorre definire a livello comunitario la codificazione e i sistemi di notifica in caso di eventi sfavorevoli. Occorre sostenere i progetti che favoriscono la gestione delle importazioni e delle esportazioni, i registri e gli obblighi di notifica contenuti nelle direttive. Le cellule staminali, le cellule riproduttive e i nuovi derivati di origine umana rappresentano casi speciali che richiedono una particolare attenzione. Occorrerà adoperarsi ulteriormente conformemente alla comunicazione della Commissione sulla donazione di organi e sui trapianti per quanto riguarda gli organi, il miglioramento della qualità e della sicurezza, la maggiore disponibilità degli organi stessi e una maggiore efficienza e accessibilità relativa ai trapianti.

Nel corso del 2008 saranno designati come obiettivi prioritari i seguenti progetti:

Valutazione dei risultati post trapianti nel contesto del trapianto di organi: promuovere la definizione comune di termini e metodologia di valutazione dei risultati dei trapianti. Promuovere l'istituzione di un registro o di una rete di registri sul follow-up dei trapiantati, nonché controllare il loro stato di salute e valutare i risultati [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Analisi e paragone della convalida e della certificazione dei metodi di analisi e dei laboratori di analisi nell'Unione e nei paesi terzi per quanto riguarda i marker biologici indicati nelle direttive relative al sangue, ai tessuti e alle cellule. Conseguenze per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni di sangue, componenti del sangue, tessuti e cellule provenienti da e dirette ai paesi terzi [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

Cooperazione ad hoc con il Consiglio d'Europa su questioni specifiche relative alle sostanze di origine umana (sangue, tessuti, cellule, organi) [meccanismo di finanziamento: accordo di sovvenzione diretta con il CoE].

3.2.2.3.   Reti tematiche di valutazione del rischio (allegato — punto 1.2.1)

Promuovere la costituzione di reti tematiche di eccellenza scientifica cui parteciperanno l'UE, gli enti nazionali e internazionali di valutazione dei rischi (VR) e gli organi di consulenza scientifica per gli scambi e la collaborazione su questioni critiche quali le nanotecnologie, la resistenza agli antimicrobici, i campi elettromagnetici (EMF), nonché gli aspetti metodologici della VA (ad esempio, un'impostazione basata su parametri di riferimento, le sostanze cancerogene senza un livello di soglia, la valutazione rischi/benefici, ecc.) [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

3.2.2.4.   Formazione degli addetti alla valutazione dei rischi (allegato — punto 1.2.1)

Azione a favore delle iniziative di formazione destinate agli addetti alla valutazione dei rischi, per garantire la disponibilità di valutatori altamente qualificati che operino in maniera coerente e competente nella valutazione dei rischi sanitari, secondo quanto richiesto per l'applicazione delle strategie della legislazione comunitaria [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

3.2.2.5.   Valutazione dell'incidenza e delle cause delle allergie (allegato — punto 1.2.1)

Produrre, raccogliere e valutare dati epidemiologici sull'incidenza e sulla gravità delle allergie cutanee e respiratorie connesse ai prodotti chimici [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

3.3.   Azioni prioritarie per la seconda componente «Promuovere la salute» (27)

Le attività di cui alla presente sezione mirano a prevenire le malattie gravi e ridurre le disuguaglianze sanitarie nell'UE intervenendo sui determinanti sanitari chiave quali l'alimentazione, il consumo di alcol, tabacco e droghe, nonché i determinanti sociali ed ambientali. L'attività si concentrerà inoltre su iniziative volte ad aumentare il numero di anni di vita in buona salute e a promuovere l'invecchiamento attivo.

3.3.1.   I lavori relativi alle malattie rare si concentreranno su un'azione continuata per migliorare le conoscenze e facilitare l'accesso alle informazioni su queste malattie. Preparazione di iniziative volte ad aumentare il numero di anni di vita in buona salute e ad affrontare le disuguaglianze sanitarie (allegato — punto 2.1.1).

Nel 2008 leattività destinate ad affrontare le disuguaglianze sanitarie e ad aumentare il numero di anni di vita in buona salute riguarderanno in maniera particolare i bambini e la popolazione attiva, utilizzando dati provenienti da fonti disponibili a livello nazionale e comunitario.

Analisi della situazione sanitaria della popolazione dell'UE in età lavorativa e valutazione delle strategie e delle iniziative relative agli aspetti sanitari della partecipazione al mercato del lavoro [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

Bambini e giovani:

Consultazioni con i rappresentanti giovanili per definire le strategie destinate a migliorare la salute dei giovani [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

Rassegne aggiornate sugli aspetti sanitari della popolazione giovanile e dei bambini e analisi delle politiche degli Stati membri [accordo diretto di sovvenzione con l'OMS].

Proposte e rassegne di esperti per il monitoraggio delle tendenze in materia di disuguaglianze sanitarie nell'UE [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

Sostegno di uno studio di fattibilità per la costituzione, in uno o più Stati membri, di una fondazione non a scopo di lucro destinata a ricevere donazioni illimitate da parte di finanziatori volontari i cui interessi consistono nel promuovere gli obiettivi generali del programma. Quest'iniziativa comprenderebbe un input relativo al contesto giuridico, ai criteri applicabili ai donatori e ai principi di funzionamento [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

Sviluppo delle capacità in materia di sanità pubblica

Attività di rafforzamento della capacità in materia di elaborazione e attuazione di strategie per la sanità pubblica e la promozione della salute. Valutazione di base della capacità relativa all'elaborazione, all'attuazione e al monitoraggio di strategie in materia di sanità pubblica a livello nazionale e regionale in Europa, nonché raccomandazioni, linee guida e iniziative per rafforzare la capacità. L'attività riguarderà in modo particolare i settori in cui si registrano livelli elevati di esigenze, allo scopo di ridurre le disuguaglianze sanitarie [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Sostegno finanziario alle organizzazioni non governative attive per lo più nel settore della sanità pubblica e della promozione della salute a livello europeo [meccanismo di finanziamento: sovvenzioni di funzionamento] (28).

Sostegno per l'attuazione di strategie specifiche in materia di determinanti sanitari [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

3.3.2.   Riduzione delle disuguaglianze sanitarie fra le regioni dell'UE (Allegato — punto 2.1.2)

Come indicato nella strategia in materia di sanità pubblica, sarebbe opportuno sviluppare il contributo potenziale della politica regionale al settore sanitario adoperandosi per migliorare le condizioni di salute della popolazione. Ciò comporta la garanzia che i fondi strutturali siano usati in maniera efficace per migliorare la salute della popolazione. In particolare le sovvenzioni nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali andrebbero destinate a colmare le lacune a livello di capacità delle infrastrutture in campo sanitario. Nel 2008 il programma in materia di sanità pubblica sarà uno strumento chiave per facilitare lo scambio di buone prassi ed esperienze fra Stati membri e all'interno di essi.

Le attività prioritarie sono le seguenti:

Creare un meccanismo di cooperazione fra regioni ed enti locali per garantire un uso efficace dei fondi strutturali per la salute e promuovere lo scambio di buone prassi. Leattività chiave dovrebbero comprendere l'inventario delle informazioni e delle esperienze esistenti, valutando le sinergie potenziali fra le reti esistenti e le principali parti in causa, creando un'organizzazione centrale per il coordinamento delle azioni [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Partecipare all'iniziativa «Regioni per il cambiamento economico», sotto gli auspici della DG REGIO, in particolare per quanto riguarda le reti fast-track [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

Estendere i risultati del progetto Euregio (29) finanziato dal piano di lavoro 2003 del programma in materia di sanità pubblica (2003-2008) per coprire gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, al fine di identificare leattività migliori che possono essere diffuse nelle altre regioni [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

3.3.3.   Migliorare la salute mentale e favorire stili di vita più sani (Allegato — punto 2.2.1)

Le attività intese a promuovere stili di vita più sani e ad affrontare i problemi sanitari risultanti dai determinanti sanitari connessi alle abitudini di vita si baseranno sulle attività finanziate nell'ambito del primo programma di sanità pubblica. Tutte le attività terranno conto dell'approccio generale strategico in materia di salute mentale (30), della comunicazione della Commissione sulla lotta contro l'HIV/AIDS (31), del Libro bianco sull'alimentazione e l'attività fisica (32) e dei lavori della piattaforma d'azione europea su dieta, attività fisica e salute.

3.3.3.1.   Salute mentale:

Assieme alle organizzazioni pubbliche, professionali e della società civile, elaborare linee guida che integrino la promozione della salute mentale e la prevenzione delle malattie mentali nelle azioni di formazione e nelle attività pratiche dei professionisti del settore sanitario e dei servizi sociali, nonché identificare le migliori prassi per lottare contro l'esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Valutare l'impatto dei media, della pubblicità e dei modelli di riferimento sulla salute mentale [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte o bando di gara].

3.3.3.2.   Salute sessuale:

Sostegno sotto forma di finanziamento di base per le reti nuove o già esistenti a livello europeo in materia di salute sessuale [meccanismo di finanziamento: sovvenzione di funzionamento]

Analisi della situazione in materia di salute sessuale e rassegna dell'efficacia degli interventi [meccanismo di finanziamento: bando di gara].

Consultazione delle parti in causa nel settore della salute sessuale relativamente all'elaborazione di politiche [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte o bando di gara].

3.3.3.3.   HIV/AIDS:

Progetti per la prevenzione dell'HIV/AIDS presso i giovani, sensibilizzazione dell'opinione pubblica in generale alla diffusione di buone prassi [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

Sostegno sotto forma di finanziamento di base per le reti di prevenzione dell'HIV/AIDS [meccanismo di finanziamento: sovvenzione di funzionamento].

Attività di collaborazione per incrementare l'accesso ai farmaci antiretrovirali e alla terapia delle coinfezioni nei nuovi Stati membri e nei paesi europei limitrofi [meccansimo di finanziamento: bando di gara].

3.3.3.4.   Problemi sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità:

Applicazione e scambio di buone prassi su iniziative globali per favorire stili di vita sani presso i giovani, integrando nozioni di vita pratica, partecipazione dei genitori e attività che coinvolgono la scuola/tutta la comunità [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Studio della possibilità di riformulare prodotti trasformati per ridurre il tenore di grassi, grassi saturi e grassi trans, sale e zucchero. [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

Definizione di buone prassi sulla riformulazione dei prodotti trasformati [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Promozione dell'attività fisica mediante infrastrutture, pianificazione e un'utilizzazione ottimale dell'ambiente fisico: buone prassi a livello locale/regionale [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

3.3.4.   Prevenzione della dipendenza (Allegato — punto 2.2.1)

Le attività destinate a promuovere la salute affrontando i determinanti che comportano dipendenza si baseranno sulle attività finanziate nell'ambito del primo programma in materia di sanità pubblica. Le attività saranno conformi all'impostazione che figura nella comunicazione della Commissione su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivati dal consumo di alcol (33), sulla strategia e sul piano d'azione dell'UE in materia di lotta antidroga, sulla raccomandazione del Consiglio sulla tossicodipendenza (34), sul programma Prevenzione e informazione in materia di droga (35) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» e sul Libro verde «Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea»  (36), nonché sulla strategia generale comunitaria per la lotta contro il tabagismo.

3.3.4.1.   Prevenzione del tabagismo e lotta contro il cosumo di tabacco:

Esame specifico della situazione attuale e strategia futura nei confronti dei mezzi audiovisivi, delle comunicazioni e del relativo impatto sulla pubblicità del tabacco e sulla promozione della lotta al tabagismo. Occorrerebbe concentrarsi sulle modalità per affrontare la presenza del tabacco nei film, su internet (ivi compresa la vendita di tabacco), nelle campagne promozionali e nei mezzi audiovisivi in generale, nonché su come usare questi servizi per la lotta contro il tabagismo [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Integrazione della lotta al tabagismo in tutte le politiche (ad esempio aspetto fiscale, contrabbando, occupazione, sviluppo, ricerca, ecc.). Rafforzamento delle capacità per quanto riguarda le strategie di lotta al tabagismo in tutte le politiche relative alla società civile, al fine di favorire l'elaborazione e l'attuazione di strategie opportune [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Lavori a sostegno dell'attuazione delle direttive sul tabacco, ivi compresa la valutazione delle avvertenze sanitarie e una rassegna della letteratura in materia e della valutazione degli ingredienti [meccanismo di finanziamento: bando di gara e accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca].

Elaborazione delle strategie innovatrici e delle migliori prassi per quanto riguarda la prevenzione e i metodi per l'abbandono del tabagismo, con particolare enfasi sulla prevenzione in ambienti chiave quali la scuola o il posto di lavoro, ovvero presso i giovani e gli adolescenti. Le proposte dovrebbero tener conto della dimensione di genere e al tempo stesso studiare le modalità per rendere i sostituti della nicotina più accettabili, accessibili ed efficaci [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte].

Versamento del contributo comunitario per il 2008 alla Convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (37) [altre attività].

3.3.4.2.   Strategia in materia di alcol:

Prevenzione dell'abuso di alcol da parte dei giovani e, soprattutto, da parte delle persone più anziane, ivi compreso durante il periodo di transizione fra l'attività lavorativa e la pensione; definizione di buone prassi ed elaborazione di linee guida e strategie di prevenzione [meccanismo di finanziamento: bando di gara o invito a presentare proposte]

3.3.4.3.   Prevenzione del consumo di droghe e dei relativi danni:

Affrontare le nuove tendenze relative all'uso di droghe sintetiche da parte dei giovani, in particolare in un contesto di poliassunzione, sviluppando o rafforzando il sistema di scambio di informazioni fra Stati membri, che potrebbe comportare l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione di buone prassi in un'ottica di riduzione della domanda in questo settore specifico. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

Rassegna delle buone prassi nell'ambito della prevenzione della trasmissione per via ematica di infezioni connesse alla tossicodipendenza, in particolare epatiti (B/C), fra i consumatori di sostanze stupefacenti per via endovenosa, in modo da fornire un'adeguata documentazione orientativa per i professionisti e per i pazienti provenienti da ambienti e gruppi vulnerabili diversi, tenendo conto di una valutazione dell'impatto sanitario, sociale ed economico. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

3.3.5.   Migliorare la qualità dell'ambiente fisico e ridurre gli infortuni e le lesioni (Allegato — punto 2.2.4)

In linea con il Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute (38), nel 2008 le attività s'interesseranno delle misurazioni della qualità dell'aria in ambienti chiusi e dell'esposizione al radon. Le attività destinate a ridurre infortuni e lesioni saranno centrate sull'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio sulla prevenzione degli incidenti e sulla promozione della sicurezza (39) e sull'armonizzazione dei sistemi di raccolta di dati sulle lesioni per la messa a punto della base dati comunitaria sulle lesioni (IDB) (40).

3.3.5.1.   Attuazione del piano d'azione dell'UE sull'ambiente e la salute 2004-2010

Linee guida in materia di esposizione relative all'aria in ambienti chiusi [meccanismo di finanziamento: accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca]

Rassegna dei dati esistenti sulle sostanze inquinanti dell'aria negli ambienti chiusi — ivi compresi riferimenti al fumo — con relativa concentrazione nei vari Stati membri. [meccanismo di finanziamento: bando di gara o accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca]

provvedimenti preventivi e correttivi adottati negli Stati membri per ridurre l'esposizione al radon. [meccanismo di finanziamento: accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca o invito a presentare proposte]

Integrazione delle attività di formazione a sostegno del Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute nei programmi scolastici, nei programmi di formazione e nelle attività per lo sviluppo professionale continuo dei professionisti del settore della salute ambientale. [meccanismo di finanziamento: accordo diretto di sovvenzione con l'OMS]

3.3.5.2.   Raccomandazioni del Consiglio sulla prevenzione delle lesioni e la promozione della sicurezza

Aggiornamento (controllo dei dati, relazione), promozione (formazione, sostegno iniziale), espansione (a 32 paesi) e miglioramento del sistema della base IDB per trasformarlo in un elemento durevole del sistema statistico relativo al settore sanitario. Questo comprende il completamento dello sviluppo dell'IDB, che diventerà una base dati su tutti i tipi di lesioni, con informazioni sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi e con l'armonizzazione dei sistemi di raccolta di dati sulle lesioni, quali le statistiche sull'incidenza e la mortalità, i registri sulle dimissioni ospedaliere e i sistemi di sorveglianza sugli incidenti e le emergenze, ivi compresi i sistemi di codificazione statistica delle cause esterne degli incidenti e delle lesioni, al fine di mettere a disposizione una base esauriente per le statistiche comunitarie sulle lesioni e per gli indicatori sanitari comunitari sulle lesioni. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

Prevenzione delle lesioni quale intervento prioritario nell'ambito dei programmi nazionali di promozione della salute. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

Integrazione della prevenzione delle lesioni nei programmi di formazione professionale per i responsabili dei servizi sanitari a livello locale, gli insegnanti, gli allenatori, gli addetti alla progettazione dei prodotti e alla pianificazione urbana. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

3.3.6.   Azione di prevenzione delle malattie rare (allegato — punto 2.2.2)

La disponibilità di diagnosi, terapia e informazioni di qualità elevata per coloro che soffrono di malattie rare sono una delle priorità della Commissione europea, come risulta dalla strategia dell'UE relativa alla salute. Le attività sosterranno un'azione continuata dell'UE su queste malattie e saranno centrate in modo particolare sui seguenti settori:

Migliorare la codificazione e la classificazione delle malattie rare nel contesto della revisione della classificazione ICD-10. [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

Elaborare e gestire i registri delle malattie rare e delle reti di informazione per alcuni settori (ad esempio anemie rare) [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

Fornire un sostegno scientifico alla Task Force sulle malattie rare. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte e/o azione congiunta]

3.4.   Azioni prioritarie per la terza componente del programma «generare e diffondere informazioni e conoscenza sulla salute» (41)

La disponibilità di informazioni paragonabili e di qualità elevata sulla salute della popolazione europea è alla base di decisioni valide adottate a qualsiasi livello nei sistemi sanitari e rappresentano un contributo essenziale al miglioramento della salute. L'Unione europea si trova in una posizione ideale per sostenere gli Stati membri fornendo informazioni adeguate ad appoggiare le rispettive politiche nazionali in materia sanitaria.

Per il 2008 sono stati identificati i seguenti settori per i quali sono previste attività specifiche:

3.4.1.   Messa a punto di un sistema di sorveglianza sanitaria sostenibile dotato di meccanismi per la raccolta di dati e informazioni comparabili e di indicatori appropriati (allegato — punto 3.2.1)

Le attività già sostenute a livello europeo si sono concentrate sulla messa a punto di diversi indicatori comparabili, con la definizione di una prima serie di indicatori sanitari della Comunità europea (ECHI), ampiamente diffusi. È ritenuta prioritaria l'ottimizzazione di questi indicatori attraverso il perfezionamento, la disaggregazione e il miglioramento delle fonti.

3.4.1.1.   Monitoraggio, coerenza e garanzia della qualità delle informazioni sanitarie

Rete di esperti per il monitoraggio e la revisione della coerenza e della qualità dell'utilizzazione delle informazioni sanitarie nelleattività e nelle strutture che rientrano nella decisione del programma [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

3.4.1.2.   Indicatori sanitari

Valutazione dell'incidenza di patologie o fattori di rischio specifici sull'indicatore del numero di anni di vita sana ed elaborazione di stime adeguate dell'onere mondiale di morbosità associato a malattie specifiche. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte o azione congiunta]

Collegamento dei dati relativi alla mortalità ai dati dei censimenti sulla situazione socio-economica o analisi dello stato di salute soggettivo in funzione della situazione socio-economica. Migliorare le conoscenze a livello di disparità socio-economiche nei determinanti quali il comportamento sanitario, le condizioni di alloggio e di lavoro, i fattori psicosociali e il ricorso alle cure sanitarie, prendendo in considerazione le priorità politiche indicate al punto 4.3.2. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte o azione congiunta]

Ulteriore sviluppo del sistema ECHI per coprire un'ampia gamma di indicatori sanitari in tutti gli Stati membri (compilazione di schede di definizioni, applicazione degli indicatori ECHI in tutti gli Stati membri e a livello di UE, progettazione delle prossimeattività, progettazione a livello di UE di sistemi d'informazione sanitaria, della valutazione del flusso dei dati fra Stati membri e della capacità di monitoraggio sanitario dell'UE a livello centrale). Attività destinate all'elaborazione di un elenco selezionato ECHI relativo allo sviluppo della promozione, della prevenzione e degli indicatori sanitari, ivi compresa la lotta contro il tabagismo. [meccanismo di finanziamento: bando di gara o azione congiunta]

3.4.1.3.   Reti di sorveglianza e buone prassi relative alle malattie più gravi e alle malattie croniche

Conformemente all'esigenza di sviluppare ulteriormente le reti esistenti o necessarie per la gestione del sistema d'informazione nel settore sanitario a livello europeo, nel corso del 2008 bisognerà attribuire priorità alle malattie cardiovascolari [infarto acuto del miocardio/sindrome coronarica acuta e ictus (con la possibilità di distinguere fra attacco ischemico ed emorragia cerebrale)], alle carenze a livello visivo, alla perdita dell'udito, alle malattie reumatiche, ai disturbi connessi all'autismo, alle difficoltà di apprendimento e alle malattie neurovegetative che non rientrano nelleattività esistenti. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

3.4.1.4.   Indagini sanitarie:

Sostenere le autorità nazionali nella realizzazione dell'indagine sanitaria europea [meccanismo di finanziamento: sottodelega ad Eurostat]

Sviluppo della base dati sulle indagini sanitarie nell'Unione europea [meccanismo di finanziamento: subdelega ad Eurostat]

Realizzazione di un'indagine pilota europea sullo stato di salute in alcuni Stati membri, al fine di valutare i moduli utilizzati per l'indagine e messi a punto nell'ambito di progetti precedenti, per contribuire al completamento del controllo sanitario e degli indicatori ECHI dell'UE. [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

Analisi dei dati relativi a indagini sanitarie sui bambini e sugli adolescenti (età inferiore ai 15 anni) che non rientrano nell'attuale sistema d'indagini sanitarie europeo. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

Contributo all'indagine realizzata a livello mondiale e relativa alla salute mentale, sulla base delle indagini esistenti in questo settore nell'Unione europea. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

Integrazione orizzontale su scala europea dei dati relativi all'indagine sul bilancio delle famiglie (HBM) per quanto riguarda la disponibilità alimentare, con integrazione nella base dati DAFNE delle fonti d'informazione provenienti dalleattività recenti e in corso a livello europeo nell'ambito sanitario; leattività in questione sono complementari a quelle coperte dal programma statistico comunitario. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]

Applicazione dei moduli SANCO nell'indagine Eurobarometro della Commissione. [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

3.4.2.   Elaborazione di strumenti di analisi e di diffusione (allegato — punto 3.2.2)

La Commissione europea sta pubblicando relazioni in tema di sanità pubblica che trattano questioni specifiche rilevanti a livello di sanità pubblica e che forniscono la base per una futura evoluzione strategica. L'obiettivo della pubblicazione delle relazioni è quello di riunire gli esperti scientifici e i funzionari responsabili della sanità pubblica e delle statistiche, provenienti da tutti i paesi dell'UE, per una collaborazione in vista della creazione di un sistema europeo d'informazione e di conoscenze in materia sanitaria. Il Portale europeo della sanità pubblica (42) dovrebbe essere lo strumento privilegiato di divulgazione per il sistema d'informazione europeo.

3.4.2.1.   Sistema dei conti sanitari

Perfezionamento ed elaborazione di un nuovo manuale del sistema dei conti sanitari per leattività che non sono comprese nel programma statistico comunitario. [meccanismo di finanziamento: accordo diretto di sovvenzione con l'OCSE]

3.4.2.2.   Relazioni sulla sanità

Relazione sulla situazione sanitaria per quanto riguarda la dimensione del genere [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

3.4.2.3.   Attuazione e gestione del Portale della sanità pubblica e di altri strumenti delle TI per il funzionamento del sistema comunitario d'informazione in materia di sanità pubblica

Elaborazione e gestione del Portale della sanità pubblica e degli strumenti delle TIC per la raccolta e la diffusione di dati sul controllo e sulle informazioni in materia sanitaria. [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

3.4.2.4.   Attività di comunicazione relative al programma sanitario (2008-2013)

Sostegno ad attività destinate a comunicare i risultati dei progetti finanziati grazie alla decisione del programma. [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

3.4.2.5.   Dati relativi alla sanità non connessi alle spese:

Sostegno alle autorità nazionali per migliorare la qualità della raccolta di dati sanitari non relativi alle spese [meccanismo di finanziamento: sottodelegazione a Eurostat].

3.4.3.   Scambio di conoscenze e buone prassi (allegato — punto 3.1.1)

Le attività in questo settore mirano innanzitutto a rafforzare le capacità dei professionisti, delle comunità e delle organizzazioni al fine di acquisire, adattare ed elaborare conoscenze e buone prassi; in secondo luogo sono destinate a mettere in contatto fra di loro organizzazioni e individui a livello locale e a livello generale per facilitare la condivisione di conoscenze e il dialogo.

3.4.3.1.   Ehealth (43)

Sviluppare il concetto e la base di una piattaforma web protetta, destinata a un contenuto e ad una comunicazione multimediale, in grado di elaborare ed inviare informazioni sanitarie pertinenti provenienti da fonti distribuite e ad esse destinate (per favorire lo spostamento dei pazienti, nonché l'istruzione e la formazione dei professionisti del settore) [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

Relazione sulla diffusione in Europa di informazioni connesse al settore sanitario mediante TIC [meccanismo di finanziamento: bando di gara]

Ricerca relativa agli elementi che fungono da incentivi e spingono ad adottare le TIC nel settore sanitario ed elaborazione di indicatori connessi per il monitoraggio e l'analisi comparativa (ivi compresi studi della casistica per fornire nuovi dati e nuove prospettive) [meccanismo di finanziamento: accordo diretto di sovvenzione con l'OCSE]

3.4.3.2.   Migliori prassi a livello europeo in materia di informazioni e tecnologie basate sul genoma

Pubblicazione della prima edizione delle «Linee guida europee sulle migliori prassi per la garanzia della qualità, la disponibilità e l'utilizzazione di informazioni e tecnologie basate sul genoma» in base ad un approccio interdisciplinare curato, ad esempio, da esperti di sanità pubblica, avvocati, esperti di genetica umana e gruppi di pazienti che esaminano i dati concreti disponibili, fra cui quelli che sono il risultato di ricerche europee in materia e delle attività delle reti del settore. [meccanismo di finanziamento: invito a presentare proposte]


(1)  Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

(2)  Vedasi http://ec.europa.eu/health/ph_projects/project_en.htm

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(4)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(5)  Importo indicativo, condizionato all'approvazione dell'autorità di bilancio.

(6)  Dopo l'entrata in vigore dei relativi accordi per la partecipazione al secondo programma in materia si sanità pubblica.

(7)  Importo indicativo, soggetto all'approvazione dell'accordo EFTA.

(8)  Importo indicativo: questo dato rappresenta l'importo massimo e dipende dall'importo effettivo dei contributi versati dai paesi candidati.

(9)  http://ec.europa.eu/phea/index_fr.html

(10)   GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1. I progetti nel campo della sanità pubblica del sesto programma quadro sono disponibili sul sito: http://www.cordis.lu/lifescihealth/sspag.htm

(11)   GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(12)  Cofinanziata dalla Presidenza.

(13)  Decisione 2004/210/CE della Commissione (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).

(14)  Decisione della Commissione del 15 marzo 2005 relativa alle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione).

(15)  Cfr: http://ec.europa.eu/health/ph_projects/project_en.htm

(16)  COM(2007) 630 def. — Libro Bianco «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013»

vedasi, http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_fr.pdf

(17)  Cfr: http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_fr.htm

(18)  Punto 1 dell'allegato alla decisione del programma.

(19)  Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_fr.pdf

(22)  http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/92911.pdf

(23)  http://www.who.int/csr/ihr/fr/index.html

(24)  https://webgate.cec.eu.int/ewrs/ Il sistema SARR è stato messo a punto dalla rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili istituita con la decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(25)  Libro verde sulla preparazione contro gli attacchi biologici COM(2007) 399 def. dell'11 luglio 2007.

(26)  http://www.ghsi.ca/english/index.asp

(27)  Punto 2 dell'allegato della decisione del programma.

(28)  Organizzazioni che contribuiscono già all'elaborazione generale della strategia comunitaria in materia di sanità pubblica.

(29)  Euregio: Valutazione delle attività transfrontaliere nell'Unione europea, http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/action1_2003_23_en.htm

(30)  Libro verde «Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea» [COM(2005) 484 def. del 14 ottobre 2005].

(31)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2005) 654 def. del 15 dicembre 2005].

(32)  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_fr.pdf

(33)  COM(2006) 625 del 24 ottobre 2006.

(34)  Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31).

(35)  http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

(36)  COM(2007) 27 def. del 30 gennaio 2007.

(37)  Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della Convenzione quadro dell'OMS: per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

(38)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — «Il piano d'azione eurpeo per l'ambiente e la salute 2004-2010» [COM(2004) 416 def. del 9 giugno 2004].

(39)  Raccomandazione del Consiglio del 31 maggio 2007 sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza — GU C 164 del 18.7.2007, pag. 1.

(40)  https://webgate.ec.europa.eu/idb/

(41)  Punto 3 dell'allegato alla decisione del programma.

(42)  http://health.europa.eu

(43)  In questo contesto per «Ehealth» s'intende la diffusione di informazioni con strumenti elettronici.


ALLEGATO II

Principi generali, criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri applicabili ai contributi finanziari per le azioni del secondo programma comunitario in materia di salute (2008-2013)

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE RELATIVE A PROGETTI

[Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, articolo 4, paragrafo 1, lettera a)]

Il presente documento si applica esclusivamente al cofinanziamento di attività individuali realizzate nell'ambito del secondo programma in materia di salute tramite sovvenzioni concesse dopo un invito a presentare proposte.

1.   PRINCIPI GENERALI

1.   Il regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione sono i documenti di riferimento per l'attuazione del secondo programma in materia di salute.

2.   Le sovvenzioni devono rispettare i seguenti principi:

Norma sul cofinanziamento: cofinanziamento esterno da una fonte diversa dai fondi comunitari, sotto forma di risorse proprie dei beneficiari, o di risorse finanziate da terzi. I contributi in natura da parte di terzi possono essere considerati cofinanziamenti se ritenuti necessari o adeguati (articoli 113 del regolamento di finanziamento e 172 delle modalità di esecuzione).

Norma sull'assenza di profitto: la sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario (articoli 109, paragrafo 2 del regolamento finanziario e 165 delle modalità di esecuzione).

Norma sulla non retroattività: le spese finanziabili devono essere successive alla firma della convenzione. In casi eccezionali possono essere prese in considerazione spese effettuate a partire dalla data di presentazione della domanda di sovvenzione, ma non anteriormente (articolo 112 del regolamento finanziario).

Norma sul divieto di cumulo: per un'attività specifica svolta da un beneficiario può essere concessa una sola sovvenzione per esercizio finanziario (articolo 111 del regolamento finanziario) (1).

3.   Le proposte di azioni (progetti) saranno valutate in base a tre categorie di criteri:

criteri di esclusione, per verificare l'ammissibilità del richiedente — articolo 114 del regolamento finanziario;

criteri di selezione, per valutare la capacità finanziaria e operativa del richiedente a realizzare l'azione proposta — articolo 115 del regolamento finanziario;

criteri di attribuzione, per valutare la qualità della proposta tenendo conto dei costi.

Queste tre categorie di criteri saranno applicate in successione nel corso della procedura di valutazione. Un progetto che non risulti conforme alle prescrizioni vigenti per una categoria non verrà considerato nella successiva fase di valutazione e sarà respinto.

4.   Per quanto riguarda il secondo programma di sanità pubblica, sarà data priorità ai progetti che:

presentano un carattere innovatore rispetto alla situazione esistente e non sono di natura ricorrente;

apportano un valore aggiunto a livello europeo nel settore della sanità pubblica: i progetti devono consentire notevoli economie di scala, coinvolgere il maggior numero possibile di paesi ammissibili in relazione alla sfera di riferimento del progetto e possono essere replicati altrove;

apportano un contributo e un sostegno all'elaborazione di politiche comunitarie nel settore della sanità pubblica;

dedicano adeguata attenzione ad un'efficiente struttura di gestione, ad un chiaro processo di valutazione e ad una precisa descrizione dei risultati previsti;

comprendono un piano per l'utilizzo e la diffusione dei risultati a livello europeo e al pubblico interessato.

2.   CRITERI DI ESCLUSIONE

1.   Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del secondo programma in materia di salute i richiedenti che:

a)

siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, procedura della stessa natura o situazione analoga risultante da una procedura simile prevista da leggi e regolamenti nazionali;

b)

siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;

c)

abbiano commesso una grave violazione degli obblighi professionali accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

d)

non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti, del paese dell'ordinatore o del paese dove il contratto dev'essere eseguito;

e)

siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità;

f)

siano attualmente soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario;

g)

abbiano ricevuto un aiuto illegale, in merito al quale la Commissione abbia adottato una decisione negativa con ingiunzione di recupero e qualora il recupero stesso non sia avvenuto secondo le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Mezzi di prova: i richiedenti presentano una dichiarazione sull'onore, debitamente firmata e datata, attestante che non si trovano in una delle situazioni sopra elencate.

2.   Le proposte pervenute dopo il termine previsto per il ricevimento, ovvero le proposte incomplete o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'invito a presentare proposte sono escluse dalla partecipazione al secondo programma di sanità pubblica, fatta eccezioni per ovvi errori materiali secondo quanto previsto all'articolo 178, paragrafo 2 delle modalità di esecuzione.

Ogni domanda dovrà essere completa e comprendere almeno la seguente documentazione:

dati amministrativi sul richiedente principale e sui suoi associati;

descrizione tecnica del progetto;

bilancio globale del progetto e livello di cofinanziamento comunitario richiesto.

Mezzi di prova: Contenuto della domanda.

3.   Sono escluse dalla partecipazione al programma di sanità pubblica le attività già avviate alla data di registrazione della domanda di sovvenzione.

Mezzi di prova: nella domanda di sovvenzione vanno specificate la data d'inizio prevista e la durata dell'attività.

3.   CRITERI DI SELEZIONE

Potranno essere valutate soltanto le proposte cui non si applichino i criteri di esclusione. Devono essere rispettati tutti i seguenti criteri di selezione.

1.   Capacità finanziaria

I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti, tali da consentire loro di svolgere la propria attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione e di partecipare al cofinanziamento.

Mezzi di prova: I richiedenti devono fornire i conti profitti e perdite e i bilanci degli ultimi due esercizi.

La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici o alle organizzazioni internazionali istituite mediante accordi intergovernativi ovvero alle agenzie specializzate istituite da queste ultime.

2.   Capacità operativa

I richiedenti devono possedere le risorse professionali,, le competenze e le qualifiche necessarie per portare a termine l'azione.

Mezzi di prova: I richiedenti devono fornire la più recente relazione annuale di attività dell'organizzazione comprendente i dati operativi, finanziari e tecnici e i curriculum vitae di tutto il personale interessato in tutte le organizzazioni che partecipano a progetto.

3.   Ulteriori documenti da fornire su richiesta della Commissione

Su richiesta della Commissione i richiedenti devono fornire una relazione di audit esterna, redatta da un revisore dei conti accreditato, che certifichi i conti dell'ultimo esercizio disponibile e che fornisca una valutazione della solidità finanziaria del richiedente.

4.   CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Solo le proposte cui non si applichino i criteri di esclusione e conformi ai criteri di selezione saranno ammisse ad un'ulteriore valutazione sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione. L'invito a presentare proposte determina le modalità di applicazione dei gruppi di criteri di attribuzione elencati qui di seguito.

1.   Pertinenza del progetto con il quadro strategico e il contesto

a)

Contributo del progetto alla realizzazione del secondo programma comunitario di sanità pubblica e del relativo programma di lavoro annuale in termini di realizzazione degli obiettivi e delle priorità;

b)

Pertinenza strategica in termini di contributo previsto alle conoscenze attuali e alle relative implicazioni per la sanità;

c)

Valore aggiunto a livello europeo nel settore della sanità pubblica:

ripercussioni sui gruppi destinatari, conseguenze a lungo termine e potenziali effetti moltiplicatori, quali attività replicabili, trasferibili e sostenibili;

contributo alla complementarità, alla sinergia e alla compatibilità con le pertinenti politiche dell'UE e con altri programmi;

d)

Pertinenza della copertura geografica

I richiedenti devono garantire che la copertura geografica del progetto sia adeguata rispetto agli obiettivi, spiegando il ruolo dei paesi partner ammissibili e la pertinenza delle risorse del progetto o delle popolazioni destinatarie che rappresentano.

Le proposte di portata nazionale o subnazionale (vale a dire che prevedono la partecipazione di un solo paese o di una sola regione ammissibile) saranno respinte.

e)

Adeguatezza del progetto al contesto sociale, culturale e politico

I richiedenti devono stabilire una relazione fra il progetto e la situazione dei paesi o delle zone specifiche interessati, assicurando la compatibilità delle azioni previste con il livello culturale e le opinioni dei gruppi destinatari.

2.   Qualità tecnica del progetto

a)   Mezzi di prova

I richiedenti devono allegare un'analisi della problematica e descrivere con chiarezza i fattori, l'impatto, l'efficacia e l'applicabilità delle misure proposte;

b)   Definizione del contenuto

I richiedenti devono descrivere chiaramente gli obiettivi e gli scopi, i gruppi destinatari, ivi compresi eventuali fattori geografici pertinenti, i metodi, gli effetti e i risultati previsti;

c)   Carattere innovativo, complementarità tecnica e assenza di duplicazione di altre azioni esistenti a livello di UE

I richiedenti devono indicare chiaramente i progressi che il progetto intende realizzare nel settore, in rapporto allo stato attuale delle conoscenze e deve garantire che non vi siano duplicazioni o sovrapposizioni inadeguate, né parziali né totali, tra progetti e attività già realizzate a livello europeo e internazionale.

d)   Strategia di valutazione

I richiedenti devono spiegare chiaramente il carattere e l'adeguatezza dei metodi proposti e degli indicatori scelti.

e)   Strategia di diffusione

I richiedenti devono illustrare chiaramente l'adeguatezza della strategia prevista e della metodologia proposta per assicurare la trasferibilità dei risultati e la sostenibilità della diffusione.

3.   Qualità della gestione del progetto e bilancio

a)   Pianificazione e organizzazione del progetto

I richiedenti devono descrivere le attività da intraprendere, il calendario e le tappe principali, i risultati finali, la natura e la ripartizione dei compiti, l'analisi dei rischi.

b)   Capacità organizzativa

I richiedenti devono descrivere la struttura della gestione, le competenze del personale, le responsabilità, la comunicazione interna, il processo decisionale, il monitoraggio e la supervisione;

c)   Qualità del partenariato

I richiedenti devono descrivere il partenariato in termini di ampiezza, ruoli e responsabilità, rapporti fra i vari partner, sinergia e complementarità dei vari partner del progetto e struttura della rete.

d)   Strategia di comunicazione

I richiedenti devono descrivere la strategia di comunicazione in termini di pianificazione, gruppi di destinatari, pertinenza dei canali utilizzati e visibilità del cofinanziamento dell'UE.

e)   Bilancio generale e dettagliato

I candidati devono assicurare che il bilancio sia pertinente, appropriato, equilibrato e coerente intrinsecamente fra i partner e con gli obiettivi specifici del progetto. È opportuno che il bilancio sia ripartito tra i partner a un livello minimo ragionevole, evitando un'eccessiva frammentazione.

f)   Gestione finanziaria

I richiedenti devono descrivere i circuiti finanziari, le responsabilità e le procedure di notifica e di controllo.

A ciascun gruppo di criteri viene attribuita la ponderazione totale esposta qui di seguito. Le ponderazioni specifiche relative ai singoli criteri di ogni gruppo saranno indicate nell'invito a presentare proposte.

1.

Pertinenza del progetto con il quadro strategico e il contesto

/40

2.

Qualità tecnica del progetto

/30

3.

Qualità della gestione del progetto e bilancio

/30

Punteggio massimo totale /100

Per ciascun gruppo di criteri verranno inoltre fissate delle soglie, di modo che ogni progetto che non raggiunge la soglia fissata sarà respinto.

Dopo la valutazione, le proposte per le quali è stato raccomandato il finanziamento sono inserite in un elenco, nell'ordine del punteggio ottenuto. A seconda della disponibilità di bilancio, sarà accordato un finanziamento alle proposte meglio classificate. Le proposte rimanenti per le quali è stato raccomandato un cofinanziamento saranno inserite in un elenco di riserva.


(1)  Ciò significa che un'azione specifica, presentata da un candidato ad una sovvenzione, può essere approvata ai fini di un cofinanziamento da parte della Commissione soltanto una volta all'anno, a prescindere dalla durata dell'azione.


ALLEGATO III

Rimborso spese di viaggio e soggiorno

Le presenti linee guida si applicano al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno:

del personale alle dipendenze del beneficiario (principale e associati) di sovvenzioni e degli esperti invitati dal beneficiario a partecipare ai gruppi di lavoro;

qualora tali costi siano esplicitamente previsti negli appalti di servizi.

1)   Le indennità di soggiorno forfettarie coprono tutte le spese di soggiorno sostenute durante le missioni, ivi comprese le spese per alloggio, vitto e trasporti locali (tassì e/o trasporti pubblici). Si applicano ad ogni giornata di missione trascorsa in un luogo distante almeno 100 km dalla normale sede di lavoro. Le indennità di soggiorno variano a seconda del paese in cui si svolge la missione. L'importo giornaliero corrisponde alla somma dell'indennità giornaliera e del prezzo massimo per l'albergo, come indicato nella decisione C(2004) 1313 (1), successivamente modificata.

2)   Le missioni nei paesi terzi, nei paesi candidati, nei paesi in via di adesione e nei paesi EFTA/SEE devono essere autorizzate preventivamente dai servizi della Commissione. Tale autorizzazione terrà conto degli obiettivi della missione, dei costi e della motivazione.

3)   Le spese di viaggio sono rimborsabili alle seguenti condizioni:

viaggio effettuato utilizzando l'itinerario più diretto e più economico;

distanza di almeno 100 km tra il luogo della riunione e la normale sede di lavoro;

per ferrovia: biglietto di prima classe;

per via aerea: biglietto di classe economica, salvo il caso in cui sia possibile acquistare un biglietto meno costoso (ad es. tariffa Apex); il viaggio aereo è consentito soltanto per i viaggi di andata e ritorno superiori a 800 km;

in automobile: rimborsato sulla base dell'equivalente biglietto ferroviario di prima classe.


(1)  Decisione della Commissione, del 7 aprile 2004, relativa alle disposizioni generali di esecuzione che adottano la guida delle missione per i funzionari e gli agenti della Commissione europea.


ALLEGATO IV

Criteri applicabili al contributo finanziario ad azioni congiunte nell'ambito del secondo programma comunitario in materia di salute (2008-2013)

(Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, articolo 4, paragrafo 3)

1.   CRITERI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIBILITÀ

Le azioni congiunte possono essere realizzate assieme a enti pubblici o organizzazioni non governative:

che non abbiano fini di lucro e non si trovino in situazione di conflitto d'interesse di natura industriale, commerciale, professionale o di altra natura

abbiano come scopo primario la realizzazione di uno o più obiettivi del programma

siano designati con procedure trasparenti dal paese partecipante al secondo programma comunitario in materia di salute,

non perseguano direttamente o indirettamente obiettivi generali contrari alle politiche dell'Unione europea o associati ad un'immagine inadeguata,

abbiano fornito alla Commissione indicazioni soddisfacenti per quanto riguarda i membri, il regolamento interno e le fonti di finanziamento,

non si trovino in una delle situazioni di esclusione indicate agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

2.   CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione permettono di valutare la situazione finanziaria del candidato e la capacità dello stesso a portare a termine il programma di lavoro proposto.

Il richiedente deve avere le risorse professionali, le competenze e le qualifiche necessarie a portare a termine l'azione proposta.

I richiedenti devono possedere risorse finanziarie adeguate a mantenere la loro attività durante tutto il periodo di esecuzione dell'azione e devono poter partecipare al suo cofinanziamento.

Ogni richiedente deve fornire:

Un bilancio previsionale chiaro, esaustivo e dettagliato relativo alle spese connesse alle attività realizzate da ciascun partecipante al progetto congiunto.

Una dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse finanziarie proprie sufficienti a coprire le spese non sostenute dal contributo comunitario, nonché la decisione di impegnare le proprie risorse nel caso in cui l'aiuto finanziario concesso dalla Comunità venga a mancare.

Una copia del rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio verificato precedente alla presentazione della domanda (per le organizzazioni non a scopo di lucro diverse dagli enti pubblici).

I partecipanti all'azione congiunta devono essere organizzazioni cui gli Stati membri hanno assegnato compiti in materia di sanità pubblica relativamente al settore cui si riferisce l'invito a presentare proposte.

3.   CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Contributo dell'azione al secondo programma comunitario in materia di sanità pubblica e del relativo piano di lavoro in termini di raggiungimento degli obiettivi e rispetto delle priorità;

Vantaggi potenziali delle attività di cooperazione in termini di contributi previsti alle conoscenze esistenti o ad un incremento dell'efficacia nel settore interessato.

Partecipazione di un numero adeguato di Stati membri a garanzia che la copertura geografica dell'azione sia conforme agli obiettivi, spiegando il ruolo dei paesi partner ammissibili e la pertinenza delle risorse del progetto o delle popolazioni destinatarie che rappresentano.

Chiarezza e qualità degli obiettivi, del piano di lavoro, dell'organizzazione e della descrizione dei risultati e dei vantaggi previsti, nonché strategie di comunicazione e diffusione.

Partecipazione equilibrata dei responsabili della proposta alle attività previste.


ALLEGATO V

Criteri per la concessione di contributi finanziari destinati al funzionamento di un'organizzazione non governativa o di una rete specializzata

[Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, articolo 4, paragrafo 1, lettera b)]

1.   CRITERI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIBILITÀ

La Comunità può concedere un contributo finanziario per il funzionamento di un'organizzazione non governativa o di una rete specializzata (qui di seguito definita «organizzazione») che

non abbia scopo di lucro e non sia in situazione di conflitto d'interesse di natura industriale, commerciale, professionale o altro,

disponga di membri in almeno la metà degli Stati membri

possieda una copertura geografica equilibrata

abbia come scopo principale uno o più obiettivi del programma,

non persegua obiettivi generali direttamente o indirettamente in contrasto con le politiche dell'Unione europea o associate ad un'immagine non adeguata,

abbia fornito alla Commissione indicazioni soddisfacenti per quanto riguarda i suoi membri, il regolamento interno e le fonti di finanziamento,

non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

2.   CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione permettono di valutare la capacità finanziaria e operativa dell'organizzazione per portare a termine il programma di lavoro proposto.

Soltanto organizzazioni con risorse necessarie per garantirne il funzionamento possono beneficiare di una sovvenzione. Per dimostrare che possiedono queste risorse, le organizzazioni devono:

allegare una copia del rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio verificato che precede la presentazione della domanda. Qualora la domanda di sovvenzione provenga da una nuova organizzazione europea, il richiedente deve presentare la contabilità annuale (ivi compresi i conti profitti e perdite) delle organizzazioni che sono membro della nuova entità, per l'ultimo esercizio finanziario per il quale i conti sono stati verificati, che precede la presentazione della domanda;

presentare un bilancio previsionale dettagliato per l'organizzazione, in pareggio per quanto riguarda le entrate e le uscite;

per le domande di sovvenzione di funzionamento superiori a 100 000 euro, allegare una relazione di audit esterno, realizzata da un revisore dei conti autorizzato, che certifichi la contabilità dell'ultimo esercizio disponibile e fornisca una valutazione dell'efficienza finanziaria dell'organizzazione candidata.

Solo le organizzazioni che possiedono le risorse relative, nonché le opportune capacità ed esperienze professionali potranno beneficiare di una sovvenzione. A questo scopo occorre allegare alla domanda le seguenti informazioni:

la più recente relazione annuale d'attività dell'organizzazione ovvero, in caso di un'organizzazione di nuova costituzione, i curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione e degli altri membri del personale, nonché le relazioni annuali d'attività delle organizzazioni che sono membri della nuova entità;

riferimenti relativi alla partecipazione ad azioni finanziate dalla Commissione europea, accordi di sovvenzione, contratti con la Commissione o altre organizzazioni internazionali e Stati membri.

3.   CRITERI DI ATTRIBUZIONE

I criteri di attribuzione permettono di selezionare programmi di lavoro che sono in grado di garantire la conformità agli obiettivi e alle priorità della Commissione e un'adeguata diffusione e comunicazione, nonché la visibilità del finanziamento comunitario.

A questo scopo, il programma di lavoro annuale presentato per ottenere il finanziamento comunitario deve:

essere coerente con gli obiettivi del secondo programma comunitario di sanità pubblica per quanto riguarda il piano di lavoro annuale per il 2008;

descrivere le attività dell'organizzazione relativamente alle priorità indicate nel piano di lavoro 2008;

garantire un'adeguata gestione dei fondi, la distribuzione dei compiti fra i partner, il coordinamento del progetto, il completamento tempestivo delle azioni entro i termini stabiliti e la visibilità generale dell'organizzazione e delle sue attività.

Il programma di lavoro dev'essere chiaro, realistico e ben dettagliato, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

chiarezza degli obiettivi e loro pertinenza relativamente ai risultati auspicati;

descrizione delle attività previste, dei compiti e delle responsabilità, nonché il calendario, ivi comprese azioni relative alla comunicazione e alla diffusione.

Il programma di lavoro dev'essere efficiente in termini di costi e dimostrare che il bilancio è commisurato alle risorse da utilizzare.

Il programma di lavoro deve descrivere la valutazione interna ed esterna delle azioni e gli indicatori da utilizzare per verificare che gli obiettivi stessi del programma siano stati raggiunti.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/63


DECISIONE EUSEC/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 12 febbraio 2008

relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

(2008/171/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, paragrafo 3,

vista l’azione comune 2007/406/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2007, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8 dell’azione comune 2007/406/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione.

(2)

A norma dell’articolo 5 dell’azione comune 2007/406/PESC, Pierre Michel JOANA è stato nominato capo della missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo.

(3)

Il 19 dicembre 2007 Pierre Michel JOANA ha presentato le proprie dimissioni da capomissione.

(4)

Il Segretario generale/Alto rappresentante ha proposto la nomina di Michel SIDO come nuovo capo della missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo,

DECIDE:

Articolo 1

Il colonnello Michel SIDO è nominato capo della missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o marzo 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

La presidente

M. IPAVIC


(1)   GU L 151 del 13.6.2007, pag. 52.


29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/64


DECISIONE CIAD/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 febbraio 2008

relativa all’accettazione dei contributi di paesi terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana

(2008/172/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (1) (operazione EUFOR Tchad/RCA), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Su richiesta del Comitato politico e di sicurezza e conformemente ai compiti del Comitato militare dell’Unione europea (EUMC), il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE hanno tenuto le conferenze sulla costituzione della forza il 9, 14 e 21 novembre 2007, il 19 dicembre 2007 e l’11 gennaio 2008.

(2)

A seguito delle raccomandazioni del comandante dell’operazione dell’UE e dell’EUMC relative al contributo dell’Albania, il contributo dell’Albania dovrebbe essere accettato.

(3)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Contributi di paesi terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza, il contributo dell’Albania è accettato per l’operazione militare dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

La presidente

M. IPAVIC


(1)   GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.


Rettifiche

29.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/65


Rettifica del regolamento (CE) n. 101/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 5 febbraio 2008 )

Pagina 23, allegato, punto 5:

anziché:

«a)

La rubrica “13. BELGIO — LUSSEMBURGO […]” è sostituita dal testo seguente:

“13.   BELGIO — LUSSEMBURGO […]” »,

leggi:

«a)

La rubrica “14. BELGIO — LUSSEMBURGO […]” è sostituita dal testo seguente:

“14.   BELGIO — LUSSEMBURGO[…]” ».