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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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IV Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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Rettifiche |
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Avviso ai lettori |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
IV Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 96/2007
del 27 luglio 2007
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2005 del 10 giugno 2005 (1). |
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(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (2). |
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(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
All'articolo 10, paragrafo 8, del protocollo 31 dell'accordo è inserito il seguente comma:
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«c) |
Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 268 del 13.10.2005, pag. 25.
(2) GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 97/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
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(2) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2007 del 6 luglio 2007 (2). |
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(3) |
Il protocollo 47 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2006 dell'8 dicembre 2006 (3). |
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(4) |
Il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera costituiscono un'unione doganale conformemente al loro trattato doganale del 29 marzo 1923. |
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(5) |
L'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4), in seguito denominato «l'accordo agricolo», si applica al Liechtenstein. La decisione del Comitato misto SEE n. 1/2003 (5) esenta quindi il Liechtenstein dall'applicazione del capitolo I dell'allegato I dell'accordo. |
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(6) |
L'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (6), modificato, è stato esteso al Liechtenstein mediante un accordo addizionale del 22 luglio 1972 (7). La decisione del comitato misto SEE n. 177/2004 (8) esenta quindi il Liechtenstein dall'applicazione del protocollo 3 e di alcune parti del protocollo 4 dell'accordo. |
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(7) |
La Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Liechtenstein hanno convenuto di estendere al Liechtenstein l'applicazione dell'accordo agricolo mediante un accordo addizionale, in seguito denominato «l'accordo addizionale» che entrerà in vigore contemporaneamente alla presente decisione. |
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(8) |
Per questo motivo, e al fine di garantire un'applicazione coerente di un'unica serie di norme per l'intera catena alimentare, è opportuno esentare il Liechtenstein dall'applicazione delle parti corrispondenti dell'accordo, vale a dire l'allegato I, i capitoli XII e XXVII dell'allegato II e il protocollo 47, fintantoché l'accordo agricolo si applicherà al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo addizionale, a condizione che tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 3
Il Liechtenstein e la Comunità europea notificano al Comitato misto SEE l'entrata in vigore dell'accordo addizionale che estende al Liechtenstein l'applicazione dell'accordo agricolo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 10.
(2) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 18.
(3) GU L 89 del 29.3.2007, pag. 40.
(4) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(5) GU L 94 del 10.4.2003, pag. 43.
(6) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
(7) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 281.
(8) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 33.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Gli allegati I e II e il protocollo 47 dell'accordo sono modificati come segue:
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1) |
il testo seguente è aggiunto sotto la voce Adeguamenti settoriali dell'allegato I: «Il presente allegato, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.»; |
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2) |
il primo comma della parte introduttiva del capitolo XII dell'allegato II è sostituito dal seguente: «Il presente capitolo non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.»; |
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3) |
nella parte introduttiva del capitolo XXVII dell'allegato II è aggiunto il testo seguente: «Il presente capitolo non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.»; |
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4) |
nella parte introduttiva del protocollo 47 è aggiunto il testo seguente: «Il presente protocollo, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.» |
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 98/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/858/CE della Commissione, del 28 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/883/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la decisione 2006/80/CE relativamente alla Slovenia (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/11/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, Italia (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/15/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di sorveglianza presentati dalla Bulgaria e dalla Romania per l'individuazione di residui o di sostanze negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio (7). |
|
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/28/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (8). |
|
(9) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/101/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/393/CE per quanto concerne alcune zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini (9). |
|
(10) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/118/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (10). |
|
(11) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/119/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame (11). |
|
(12) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/123/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente una deroga all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di una zona di protezione (12). |
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(13) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/135/CE della Commissione, del 23 febbraio 2007, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda la modifica dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone del Land Renania-Palatinato (Germania) (13). |
|
(14) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1923/2006 e delle decisioni nn. 2006/858/CE, 2006/883/CE, 2006/968/CE, 2007/11/CE, 2007/15/CE, 2007/28/CE, 2007/101/CE, 2007/118/CE, 2007/119/CE, 2007/123/CE e 2007/135/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 6.
(2) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 26.
(3) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 37.
(4) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41.
(5) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 19.
(7) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 30.
(8) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 51.
(9) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 40.
(10) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 19.
(11) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 22.
(12) GU L 52 del 21.2.2007, pag. 10.
(13) GU L 57 del 24.2.2007, pag. 20.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
|
1) |
al punto 131 [regolamento (CE) 1505/2006 della Commissione] della parte 1.2 viene inserito il seguente punto:
|
|
2) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 22 (decisione 2006/80/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
|
3) |
al punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
|
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4) |
al punto 36 (decisione 2006/416/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
|
5) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente trattino:
|
|
6) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 32 (decisione 2005/362/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino: «, modificata da:
|
|
7) |
nella parte 3.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 34 (decisione 2006/705/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
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8) |
dopo il punto 2 (decisione 2005/93/CE della Commissione) della parte 5.2 è aggiunto il punto seguente:
|
|
9) |
al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
10) |
nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 40 (decisione 2004/449/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 99/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (2) (rettificata dalla GU L 140 del 1.6.2007, pag. 59). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/911/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE del Consiglio, e la decisione 2001/618/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/104/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae (4). |
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(5) |
La direttiva 2006/88/CE abroga, con effetto dal 1o agosto 2008, le direttive 91/67/CEE (5), 93/53/CEE (6) e 95/70/CE (7) del Consiglio, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 1o agosto 2008. |
|
(6) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
|
1) |
al punto 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) della parte 3.1 viene aggiunto il testo seguente:
|
|
2) |
dopo il punto 5 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è inserito il testo seguente:
|
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3) |
al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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4) |
dopo il punto 4 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è inserito il testo seguente:
|
|
5) |
ai punti 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio), 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio), 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1, ai punti 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) e 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 viene aggiunto il seguente trattino:
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6) |
il testo dei punti 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio) e 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) della parte 3.1, del punto 5 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e del punto 4 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è soppresso con effetto dal 1o agosto 2008. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2006/88/CE, rettificata dalla GU L 140 del 1.6.2007, pag. 59, e delle decisioni 2006/911/CE e 2007/104/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 6.
(2) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(3) GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41.
(4) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 51.
(5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
(6) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.
(7) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 100/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente l’autorizzazione del potassio diformiato (Formi LHS) come additivo per mangimi (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 242/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP e Belfeed B1100ML) come additivo per mangimi (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, relativo all’autorizzazione della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione, del 7 marzo 2007, riguardante l’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi (7), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1zzzi [regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo, sono inseriti i punti seguenti:
|
«1zzzj. |
32007 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente l’autorizzazione del potassio diformiato (Formi LHS) come additivo per mangimi (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 1). |
|
1zzzk. |
32007 R 0186: regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6). |
|
1zzzl. |
32007 R 0226: regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 64, del 2.3.2007, pag. 26). |
|
1zzzm. |
32007 R 0242: regolamento (CE) n. 242/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP e Belfeed B1100ML) come additivo per mangimi (GU L 73, del 13.3.2007, pag. 1). |
|
1zzzn. |
32007 R 0243: regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, relativo all’autorizzazione della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (GU L 73, del 13.3.2007, pag. 4). |
|
1zzzo. |
32007 R 0244: regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione, del 7 marzo 2007, concernente l’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 6).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 184/2007, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 226/2007, (CE) n. 242/2007, (CE) n. 243/2007 e (CE) n. 244/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 8.
(2) GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 1.
(3) GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.
(4) GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.
(5) GU L 73 del 13.3.2007, pag. 1.
(6) GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.
(7) GU L 73 del 13.3.2007, pag. 6.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 101/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/2007 del 27 aprile 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/119/CE della Commissione, del 27 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/120/CE della Commissione, del 27 novembre 2006, che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
al diciannovesimo trattino (direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2) |
al terzo trattino (direttiva 2005/30/CE della Commissione) del punto 45x (direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo: «, modificata da:
|
|
3) |
al terzo trattino (direttiva 2005/30/CE della Commissione) del punto 45za (direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo: «, modificata da:
|
|
4) |
al punto 45zg (direttiva 2005/30/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi delle direttive 2006/119/CE e 2006/120/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 13.
(2) GU L 330 del 28.11.2006, pag. 12.
(3) GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
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L 47/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 102/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1). |
|
(2) |
L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 49/2007 dell'8 giugno 2007 (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
al punto 5 (direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IV viene aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
|
2) |
dopo il punto 5 (direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IV viene inserito il seguente punto:
|
|
3) |
al punto 3 (direttiva 92/42/CEE del Consiglio) del capitolo V viene aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
L’allegato IV dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
al punto 15 (direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
|
2) |
dopo il punto 25 (direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:
|
Articolo 3
I testi della direttiva 2005/32/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
(2) GU L 266 del 11.10.2007, pag. 7.
(3) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
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L 47/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 103/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull'etichettatura dei prodotti alimentari (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos (7). |
|
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb (8). |
|
(9) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron (9), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:
|
1) |
al punto 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2) |
al punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
3) |
al punto 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
4) |
al punto 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
5) |
al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
6) |
dopo il punto 54zzza (direttiva 2006/125/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
|
|
7) |
alla rubrica «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 60 (raccomandazione 2005/108/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2023/2006, delle direttive 2006/142/CE, 2007/7/CE, 2007/12/CE, 2007/8/CE, 2007/9/CE e 2007/11/CE e della raccomandazione 2006/583/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 18.
(2) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 35.
(3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110.
(4) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.
(5) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19.
(6) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 75.
(7) GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9.
(8) GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 17.
(9) GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 104/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione, del 12 aprile 2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo, è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32007 R 0394: regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione, del 12 aprile 2007 (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 394/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 18.
(2) GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 105/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 81/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 287/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che modifica l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ginseng, gli estratti standardizzati e i relativi preparati (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32007 R 0287: regolamento (CE) n. 287/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 13).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 287/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 21.
(2) GU L 78 del 17.3.2007, pag. 13.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 106/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 149/2006 dell’8 dicembre 2006 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1 [regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIV dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il testo seguente:
|
«— |
32007 R 0162: regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007 (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 162/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 89 del 29.3.2007, pag. 19.
(2) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/25 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 107/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (2) (rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici) (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura) (4) (rettificata dalla GU L 33 del 4.2.2006, pag. 88). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/8/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (5) (rettificata dalla GU L 43 del 15.2.2007, pag. 42). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (7). |
|
(8) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (8). |
|
(9) |
Il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) abroga il regolamento (CEE) n. 2455/92 (10), che è integrato nell'accordo e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
2) |
al punto 6 (direttiva 79/117/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
3) |
al punto 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
4) |
dopo il punto 12v [regolamento (CE) n. 565/2006 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
|
5) |
il testo del punto 12c [regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio] è soppresso. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) nn. 850/2004 (rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5), 1195/2006, 172/2007, 323/2007 e delle direttive 2005/69/CE, 2005/84/CE (rettificata dalla GU L 33 del 4.2.2006, pag. 88), e 2006/8/CE (rettificata dalla GU L 43 del 15.2.2007, pag. 42), nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 25.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(3) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 51.
(4) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 40.
(5) GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12.
(6) GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1.
(7) GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1.
(8) GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3.
(9) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.
(10) GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
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L 47/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 108/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell’arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nel capitolo XV dell’allegato II dell’accordo al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32006 L 0139: direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2006/139/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 25.
(2) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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L 47/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 109/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32007 L 0020: direttiva 2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 23).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2007/20/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 25.
(2) GU L 94 del 4.4.2007, pag. 23.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
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L 47/30 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 110/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2007 del 27 aprile 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2006/647/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/1/CE della Commissione, del 29 gennaio 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
2) |
dopo il punto 14 (raccomandazione 2006/406/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi delle direttive 2006/65/CE e 2007/1/CE e della raccomandazione 2006/647/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 30.
(2) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11.
(3) GU L 265 del 26.09.2006, pag. 39.
(4) GU L 25 dell'1.2.2007, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
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L 47/32 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 111/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2007 del 27 aprile 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/17/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32007 L 0017: direttiva 2007/17/CE della Commissione, del 22 marzo 2007 (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 27).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2007/17/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 30.
(2) GU L 82 del 23.3.2007, pag. 27.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
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L 47/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 113/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 29ba [regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione] dell’allegato IX dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32007 R 0211: regolamento (CE) n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 24).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 211/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 32.
(2) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 24.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 114/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:
|
1) |
i punti 30a, 30b, 30c, 30ca, 30caa, 30cab, 30cac, 30cb, 30d e 30e diventano rispettivamente punti 31, 31a, 31b, 31ba, 31baa, 31bab, 31bac, 31bb, 31c e 31d; |
|
2) |
sotto al titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», i punti 31-41 diventano rispettivamente punti 32-42; |
|
3) |
dopo il punto 30 (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2007/16/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 32.
(2) GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 115/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) e il protocollo 37 dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 22/2007 del 27 aprile 2007 (1). |
|
(2) |
Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 10/2004 del 6 febbraio 2004 (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/215/CE della Commissione, del 15 marzo 2006, concernente l’istituzione di un gruppo di esperti di alto livello incaricato di consigliare la Commissione sull’attuazione e lo sviluppo della strategia i2010 (3). |
|
(4) |
Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell'accordo in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti di alto livello istituito con decisione 2006/215/CE e modificare l'allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo. |
|
(5) |
La decisione 2005/752/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005, che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (4), è stata inserita nell'allegato XI dell'accordo tramite decisione n. 120/2006. |
|
(6) |
Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell'accordo in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti in materia di commercio elettronico istituito con decisione 2005/752/CE e modificare l'allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:
|
1) |
dopo il punto 5n (decisione 2005/752/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
|
|
2) |
al punto 5n (decisione 2005/752/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: «Procedure per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia in conformità dell'articolo 101 dell'accordo: In conformità dell'articolo 3 della decisione 2005/752/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare come osservatore alle riunioni del gruppo di esperti in materia di commercio elettronico. La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.» |
Articolo 2
Nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) sono aggiunti i seguenti punti:
|
«18. |
Gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (decisione 2005/752/CE della Commissione). |
|
19. |
Gruppo di alto livello i2010 (decisione 2006/215/CE della Commissione).» |
Articolo 3
I testi della decisione 2006/215/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 40.
(2) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 58.
(3) GU L 80 del 17.3.2006, pag. 74.
(4) GU L 282 del 26.10.2005, pag. 20.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 116/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 21a (direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:
|
«21aa. |
32007 D 0230: decisione della Commissione, del 12 aprile 2007, relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2007/230/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 40.
(2) GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/39 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 117/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/66/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema Materiale rotabile — Rumore del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 37f (decisione 2004/447/CE della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:
|
«37g. |
32006 D 0066: decisione 2006/66/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema Materiale rotabile — Rumore del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 37 dell'8.2.2006, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2006/66/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 40.
(2) GU L 37 dell'8.2.2006, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 118/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS) di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 49a (direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:
|
«49aa. |
32007 R 0414: regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS) di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 1). |
|
49ab. |
32007 R 0415: regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35). |
|
49ac. |
32007 R 0416: regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 88).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 414/2007, n. 415/2007 e n. 416/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 40.
(2) GU L 105 del 23.4.2007, pag. 1.
(3) GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35.
(4) GU L 105 del 23.4.2007, pag. 88.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 119/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 457/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 56m [regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32007 R 0457: regolamento (CE) n. 457/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007 (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 457/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 40.
(2) GU L 113 del 30.4.2007, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/43 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 120/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 66a [regolamento (CE) n. 3922/91 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32006 R 1899: regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1), |
|
— |
32006 R 1900: regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1899/2006 e (CE) n. 1900/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 40.
(2) GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 121/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2) è stato integrato nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici. |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 437/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32007 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 16).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 437/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 40.
(2) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.
(4) GU L 104 del 21.4.2007, pag. 16.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 122/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (2). |
|
(3) |
È necessario tener conto dell’esiguità del territorio del Liechtenstein, della sua specifica conformazione geografica nonché del fatto che in tale paese i servizi aerei sono forniti soltanto in casi eccezionali. |
|
(4) |
Occorre inoltre tener presenti i dati relativi al traffico aereo complessivo del Liechtenstein, come pure il fatto che non esistono collegamenti aerei regolari da e per tale paese e che l’infrastruttura dell’aviazione civile consiste in un solo eliporto, |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 68ab [regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:
|
«68ac. |
32006 R 1107: regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Le misure stabilite dal presente regolamento non si applicano alle infrastrutture dell’aviazione civile esistenti sul territorio del Liechtenstein.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1107/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 40.
(2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 123/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 31/2007 del 27 aprile 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 16jd (decisione 2006/15/CE della Commissione) dell'allegato XVIII dell'accordo, viene aggiunto il punto seguente:
|
«16je. |
32006 L 0025: direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2006/25/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 56.
(2) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 124/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/207/CE della Commissione, del 29 marzo 2007, recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
ai punti 2b (decisione 2000/45/CE della Commissione), 2i (decisione 2001/405/CE della Commissione) e 2j (decisione 2002/255/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2) |
ai punti 2f (decisione 2002/371/CE della Commissione), 2h (decisione 2003/31/CE della Commissione) e 2n (decisione 2004/669/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi della decisione 2007/207/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 42.
(2) GU L 92 del 3.4.2007, pag. 16.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 125/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2). |
|
(3) |
La direttiva 2000/60/CE abroga, con effetto dal 22 dicembre 2007, le direttive 75/440/CEE (3), modificata, e 79/869/CEE (4), modificata, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 22 dicembre 2007. |
|
(4) |
La direttiva 2000/60/CE abroga, con effetto dal 22 dicembre 2013, la direttiva modificata 80/68/CEE del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto dal 22 dicembre 2013. |
|
(5) |
La direttiva 2000/60/CE deve essere letta tenendo conto del fatto che l'articolo 73 dell'accordo definisce gli obiettivi dell'azione delle parti contraenti nel settore dell'ambiente e le altre politiche di cui al trattato CE non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo. |
|
(6) |
La direttiva 2000/60/CE, che ingloba tutta l'azione comunitaria in materia di acque, copre sia atti integrati nell'accordo che atti non integrati nell'accordo. |
|
(7) |
E' necessario tenere il dovuto conto della dichiarazione congiunta allegata alla presente decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:
|
1) |
dopo il punto 13c (decisione 92/446/CEE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
|
2) |
Il testo dei punti 3 (direttiva 75/440/CEE del Consiglio) e 5 (direttiva 79/869/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 22 dicembre 2007. |
|
3) |
Il testo del punto 6 (direttiva 80/68/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 22 dicembre 2013. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2000/60/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 42.
(2) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26.
(4) GU L 271 del 29.10.1979, pag. 44.
(5) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE N. 125/2007, CHE INTEGRA NELL’ACCORDO LA DECISIONE 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
«Le parti contraenti riconoscono la diversità delle pressioni e degli impatti antropici sulle acque in Europa. Pertanto, le misure e le azioni volte a realizzare gli obiettivi in materia di ambiente della direttiva possono variare da regione a regione. La direttiva quadro in materia di acque tiene conto di tali diversità dal momento che permette alle autorità responsabili dell'applicazione della direttiva di selezionare misure ed iniziative adattate alle pressioni e agli impatti specifici pur realizzando gli obiettivi ambientali.»
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21.2.2008 |
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L 47/57 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 126/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 13ca (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
|
— |
32001 D 2455: decisione 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001 (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi della decisione n. 2455/2001/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 42.
(2) GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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L 47/58 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 127/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/811/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/701/CE della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio (7). |
|
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/204/CE della Commissione, del 23 febbraio 2004, che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:
|
1) |
dopo il punto 25c (decisione 93/584/CEE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
|
2) |
dopo il punto 25d (direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vengono inseriti i punti seguenti:
|
|
3) |
il testo del punto 25 (direttiva 90/220/CEE del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2001/18/CE e delle decisioni 2002/623/CE, 2002/811/CE, 2002/812/CE, 2002/813/CE, 2003/701/CE e 2004/204/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 42.
(2) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(3) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 22.
(4) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27.
(5) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 37.
(6) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 62.
(7) GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 21.
(8) GU L 65 del 3.3.2004, pag. 20.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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L 47/61 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 128/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (2). |
|
(3) |
La presente decisione non si applica all'Islanda, |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 7j [regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:
|
«7k. |
32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Il presente regolamento non si applica all'Islanda.» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (CE) n. 332/2007 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 46.
(2) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
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L 47/63 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 129/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria (3), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:
|
1) |
dopo il punto 18aj [regolamento (CE) n. 341/2006 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:
|
|
2) |
al punto 18ai [regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione] viene aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
|
3) |
dopo il punto 18s [regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 102/2007 e (CE) n. 215/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 46.
(2) GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3.
(3) GU L 62 del 1o.3.2007, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/65 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 130/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (2). |
|
(3) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 18t [regolamento (CEE) n. 215/2007 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:
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«18u. |
32007 R 0458: regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 458/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 46.
(2) GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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21.2.2008 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/67 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 131/2007
del 28 settembre 2007
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/2007 del 15 giugno 2007 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:
|
1) |
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all'ottavo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2004 e ai programmi di cui al nono, al decimo e all'undicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007.»; |
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2) |
nel paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 304 del 22.11.2007, pag. 47.
(2) GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Rettifiche
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/69 |
Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 131/2007, del 28 settembre 2007, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (1)
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1) |
Nel considerando 3, la data «1o gennaio 2007» è sostituita da «1o gennaio 2008». |
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2) |
Al punto 1 dell'articolo 1, le parole «ai programmi di cui al nono, al decimo e all'undicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007» sono sostituite da «ai programmi di cui al nono e al decimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007 e al programma di cui all'undicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2008». |
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3. |
All'articolo 2, secondo comma, la data «1o gennaio 2007» è sostituita da «1o gennaio 2008». |
(1) Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.
Avviso ai lettori
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/s3 |
AVVISO AI LETTORI
La decisione del Comitato misto SEE n. 112/2007 è stata ritirata prima della sua adozione e pertanto non esiste.