ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/138/CE |
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2008/139/CE |
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2008/140/CE |
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2008/141/CE |
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Decisione della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa alle misure C 47/2003 (ex NN 49/2003) cui la Spagna ha dato attuazione a favore di Izar [notificata con il numero C(2007) 4298] ( 1 ) |
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2008/142/CE |
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Decisione della Commissione, del 25 settembre 2007, riguardante l’aiuto di Stato C 32/2006 (ex N 179/2006) eseguito dalla Polonia a favore di Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA [notificata con il numero C(2007) 4310] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
20.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 143/2008 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le modifiche relative al luogo delle prestazioni di servizi introdotte dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (3), implicano il fatto che le prestazioni di servizi ai soggetti passivi sono di norma effettuate nel luogo dove il destinatario è stabilito. Se il prestatore e il destinatario delle prestazioni sono stabiliti in Stati membri diversi, il meccanismo di inversione contabile si applicherà più spesso di quanto finora avvenuto. |
(2) |
Per assicurare la corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai servizi soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, i dati raccolti dallo Stato membro del prestatore dovrebbero essere comunicati allo Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (4), dovrebbe prevedere tale comunicazione. |
(3) |
La direttiva 2008/8/CE estende anche l’ambito di applicazione del regime speciale per i servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità. |
(4) |
La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5), semplifica la procedura di rimborso dell’IVA in uno Stato membro in cui il soggetto passivo interessato non è identificato ai fini dell’IVA. |
(5) |
L’estensione dell’ambito di applicazione del regime speciale e le modifiche della procedura di rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nell'altro Stato membro di rimborso implicano la necessità di uno scambio di un considerevole volume di informazioni aggiuntive tra i vari Stati membri interessati. Lo scambio di informazioni richiesto non dovrebbe comportare un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri interessati. Tale scambio di informazioni dovrebbe pertanto essere effettuato con mezzi elettronici sulla base dei sistemi di scambio di informazioni esistenti. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1798/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato:
1) |
All’articolo 1, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri. |
2) |
All’articolo 2, i punti da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
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3) |
All’articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.» |
4) |
All’articolo 23, primo comma, il punto 2 è sostituito dal seguente:
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5) |
All’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell’articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni o le prestazioni intracomunitarie di servizi imponibili nel suo territorio, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:
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6) |
All’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II di detta direttiva, siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona. Nel periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.» |
7) |
Il titolo del capo VI è formulato come segue:
«DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REGIME SPECIALE DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE» |
8) |
L’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.» |
9) |
All’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.» |
10) |
All’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all’articolo 365 della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.» |
11) |
L’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Le disposizioni dell’articolo 22 del presente regolamento si applicano anche alle informazioni attinte dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE.» |
12) |
L’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Gli articoli da 28 a 33 del presente regolamento si applicano per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE.» |
13) |
È inserito il seguente capo VI bis: «CAPO VI bis DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO E ALLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA DIRETTIVA 2008/9/CE. Articolo 34 bis 1. L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento che riceve una richiesta di rimborso dell’IVA a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (7), la trasmette, qualora non sia applicabile l’articolo 18 di tale direttiva, entro quindici giorni di calendario dalla ricezione e con mezzi elettronici, alle competenti autorità di ciascuno Stato membro di rimborso interessato, confermando che il richiedente ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/9/CE è un soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che il numero d’identificazione o il numero di registrazione dato da tale persona è valido per il periodo di riferimento. 2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento. 3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri se intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, di esigere dal richiedente di presentare una descrizione della sua attività economica in base a codici armonizzati. I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90. |
14) |
All’articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, la Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30 del presente regolamento, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.» |
Articolo 2
A decorrere dal 1o gennaio 2015, il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato:
1) |
All’articolo 1, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi prestati conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detti regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.» |
2) |
All’articolo 2, il comma unico diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente: «2. Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE si applicano anche ai fini del presente regolamento.» |
3) |
All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se lo Stato membro ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni. Nonostante il primo comma e fatto salvo il disposto dell’articolo 40 del presente regolamento, un’indagine sugli importi dichiarati da un soggetto passivo relativamente alla prestazione di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi per via elettronica che siano imponibili nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha la sua sede e per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, può essere rifiutata dall’autorità richiesta soltanto se sono già state fornite all’autorità richiedente informazioni sullo stesso soggetto passivo ottenute in un’indagine amministrativa effettuata meno di due anni prima. Tuttavia, per quanto concerne le richieste di cui al secondo comma presentate dall’autorità richiedente e valutate dall’autorità interpellata in conformità di una dichiarazione di migliori prassi concernente l’interazione del presente paragrafo e dell’articolo 40, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lo Stato membro che rifiuti di effettuare un’indagine amministrativa in base all’articolo 40 fornisce all’autorità richiedente le date e i valori delle pertinenti prestazioni rese negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell’autorità richiedente.» |
4) |
All’articolo 17 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini di quanto disposto dal primo comma, ciascuno Stato membro di stabilimento coopera con ciascuno Stato membro di consumo in modo da permettere di accertare se i soggetti passivi stabiliti nel suo territorio dichiarano e pagano correttamente l’IVA dovuta per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi per via elettronica per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE. Lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di consumo di eventuali discrepanze di cui venga a conoscenza.» |
5) |
All’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria di informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato. Tuttavia, ciascuno Stato membro partecipa agli scambi di informazioni di cui disponga relativamente ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di teleradiodiffusione e ai servizi per via elettronica per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE.» |
6) |
All’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati a ottenere conferma della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona. Gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.» |
7) |
Il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:
«DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REGIMI SPECIALI DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE» |
8) |
L’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.» |
9) |
L’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 1. Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito nella Comunità. I pertinenti dettagli per l’identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale ai sensi dell’articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE sono trasmessi entro dieci giorni dalla fine del mese durante il quale il soggetto passivo ha dichiarato che le sue attività imponibili ai sensi del regime speciale hanno avuto inizio. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento. 3. Lo Stato membro di identificazione comunica senza indugio per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri se un soggetto passivo non stabilito nella Comunità o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo è escluso dal regime speciale.» |
10) |
All’articolo 30, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «La dichiarazione con le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento. Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro di consumo interessato, entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Le informazioni previste all’articolo 369 octies, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE sono trasmesse anche all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.» |
11) |
L’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Le disposizioni dell’articolo 22 del presente regolamento si applicano anche alle informazioni attinte dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE.» |
12) |
All’articolo 32 è aggiunto il seguente comma: «Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui al primo e secondo comma:
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13) |
L’articolo 34 è soppresso. |
14) |
All’articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 1 e 2 sono applicabili a decorrere dalle date seguenti:
a) |
l’articolo 1 dal 1o gennaio 2010; |
b) |
l’articolo 2 dal 1o gennaio 2015. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK
(1) Parere del 7 settembre 2005.
(2) Parere del 12 maggio 2005.
(3) Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).»
(7) GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23»
20.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 144/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
53,3 |
JO |
74,3 |
|
MA |
43,5 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
93,6 |
|
ZZ |
76,1 |
|
0707 00 05 |
JO |
190,5 |
MA |
143,8 |
|
TR |
181,9 |
|
ZZ |
172,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
52,4 |
TR |
140,5 |
|
ZA |
71,0 |
|
ZZ |
88,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
60,4 |
ZZ |
60,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
50,0 |
IL |
51,5 |
|
MA |
57,0 |
|
TN |
47,7 |
|
TR |
78,8 |
|
ZZ |
57,0 |
|
0805 20 10 |
IL |
110,6 |
MA |
117,3 |
|
ZZ |
114,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
42,0 |
EG |
82,3 |
|
IL |
80,1 |
|
JM |
114,0 |
|
MA |
128,9 |
|
PK |
65,4 |
|
TR |
81,4 |
|
ZZ |
84,9 |
|
0805 50 10 |
EG |
84,7 |
IL |
96,9 |
|
MA |
114,0 |
|
TR |
113,2 |
|
ZZ |
102,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
96,3 |
CA |
88,1 |
|
CN |
89,7 |
|
MK |
39,9 |
|
US |
109,1 |
|
ZZ |
84,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
91,7 |
CN |
92,4 |
|
US |
122,0 |
|
ZA |
92,3 |
|
ZZ |
99,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
20.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 145/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l'altro, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa. |
(2) |
In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test effettuati per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa seminate nel 2007. Occorre tenere conto di questi risultati nel redigere l'elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle prossime campagne di commercializzazione e l'elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2008/2009. |
(3) |
A seguito di una domanda presentata dalla Romania ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004, nell'elenco delle varietà che possono beneficiare di pagamenti diretti devono essere inserite due nuove varietà di canapa. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2004. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2008/2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 79).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
VARIETÀ DI CANAPA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI
a) Varietà di canapa
Beniko
Carmagnola
Chamaeleon
CS
Delta-Llosa
Delta 405
Denise
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Felina 34 — Félina 34
Ferimon-Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Futura 75
Kompolti
Red Petiole
Santhica 23
Santhica 27
Silesia
Uso-31
b) Varietà di canapa ammesse per la campagna 2008/2009
Bialobrzeskie
Cannakomp
Diana (1)
Fasamo
Kompolti hibrid TC
Lipko
Lovrin 110
Silvana
UNIKO-B
Zenit (1)
(1) Esclusivamente in Romania, come autorizzato dalla decisione 2007/69/CE della Commissione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167).
DIRETTIVE
20.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/11 |
DIRETTIVA 2008/8/CE DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2008
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La realizzazione del mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno contribuito a trasformare profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi può essere prestato a distanza. Per far fronte a questa nuova situazione, si è intervenuti soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente numerosi servizi specifici sono di fatto tassati in base al principio della destinazione. |
(2) |
Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, occorre modificare, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), in base alla strategia della Commissione volta a modernizzare e a semplificare il funzionamento del sistema comune di IVA. |
(3) |
Per tutte le prestazioni di servizi il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo. Se si modificasse in tal senso la regola generale applicabile al luogo delle prestazioni di servizi, sarebbero comunque necessarie alcune deroghe a detta regola generale, per ragioni sia politiche sia amministrative. |
(4) |
Per quanto riguarda i servizi prestati a soggetti passivi, la regola generale relativa al luogo delle prestazioni di servizi dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore. Ai fini della determinazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi e per alleggerire gli oneri sull’attività economica, i soggetti passivi cui sono ascrivibili anche attività non imponibili dovrebbero essere considerati soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi. Analogamente, le persone giuridiche che non sono soggetti passivi e che sono identificate ai fini dell’IVA dovrebbero essere considerate soggetti passivi. Queste normative, in conformità delle normali regole, non si dovrebbero estendere alle prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo per il proprio uso personale o per quello dei suoi dipendenti. |
(5) |
Per quanto riguarda i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, la regola generale dovrebbe rimanere quella secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica. |
(6) |
In talune circostanze, le regole generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi e a persone che non sono soggetti passivi non sono applicabili e dovrebbero invece applicarsi deroghe specifiche. Tali deroghe dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il principio dell’imposizione nel luogo di consumo, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori. |
(7) |
Qualora un soggetto passivo usufruisca di servizi prestati da una persona non stabilita nello stesso Stato membro, il meccanismo dell’inversione contabile dovrebbe essere obbligatorio in determinati casi, vale a dire che il soggetto passivo dovrebbe esso stesso valutare il corretto importo dell’IVA dovuta sul servizio acquistato. |
(8) |
Per semplificare gli obblighi delle imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite, dovrebbe essere istituito un regime che consenta loro di avere un unico punto di contatto elettronico per gli adempimenti relativi all’iscrizione e alla dichiarazione IVA. Finché tale regime non sarà istituito ci si dovrebbe avvalere del regime introdotto per facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei soggetti passivi non stabiliti nella Comunità. |
(9) |
Per favorire la corretta applicazione della presente direttiva, ogni soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA dovrebbe depositare un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione contabile. |
(10) |
Alcuni cambiamenti apportati al luogo delle prestazioni di servizi potrebbero avere un impatto considerevole sul bilancio degli Stati membri. Per garantire una transizione armoniosa, tali cambiamenti dovrebbero essere introdotti gradualmente. |
(11) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione. |
(12) |
La direttiva 2006/112/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 2009 la direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 56, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»; |
2) |
all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»; |
3) |
all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»; |
4) |
l’articolo 357 è sostituito dal seguente: «Articolo 357 Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014.» |
Articolo 2
A decorrere dal 1o gennaio 2010 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1) |
al titolo V, il capo 3 è sostituito dal seguente: «CAPO 3 Luogo delle prestazioni di servizi Sezione 1 Definizioni Articolo 43 Ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:
Sezione 2 Disposizioni generali Articolo 44 Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione. Articolo 45 Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore. Sezione 3 Disposizioni speciali Sottosezione 1 Prestazioni di servizi rese da un intermediario Articolo 46 Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale in conformità della presente direttiva. Sottosezione 2 Prestazioni di servizi relativi a beni immobili Articolo 47 Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene. Sottosezione 3 Prestazioni di trasporto Articolo 48 Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse. Articolo 49 Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse. Articolo 50 Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto. Articolo 51 È considerato “trasporto intracomunitario di beni” il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. “Luogo di partenza” è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e “luogo di arrivo” è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente. Articolo 52 Gli Stati membri possono non assoggettare all’IVA la parte dei servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte del territorio della Comunità. Sottosezione 4 Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili Articolo 53 Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente. Articolo 54 Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:
Sottosezione 5 Prestazione di servizi di ristorazione e di catering Articolo 55 Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite. Sottosezione 6 Noleggio di mezzi di trasporto Articolo 56 1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario. 2. Ai fini del paragrafo 1 per “noleggio a breve termine” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni. Sottosezione 7 Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno Articolo 57 1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità è il luogo di partenza del trasporto di passeggeri. 2. Ai fini del paragrafo 1 si considera “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri. “Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri” è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità. “Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità. Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto. Sottosezione 8 Prestazioni di servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi Articolo 58 Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico. Sottosezione 9 Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità Articolo 59 Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica. Sottosezione 10 Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione Articolo 59 bis Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56 e 59:
Tuttavia, la presente disposizione non si applica ai servizi prestati per via elettronica se forniti a persone che non sono soggetti passivi non stabilite nella Comunità. Articolo 59 ter Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che ivi abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»; |
2) |
l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica.»; |
3) |
la frase introduttiva dell’articolo 170 è sostituita dalla seguente: «Il soggetto passivo che, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 86/560/CEE (5), dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE (6) e dell’articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti: |
4) |
l’articolo 171 è così modificato:
|
5) |
è inserito il seguente articolo 171 bis: «Articolo 171 bis Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto passivo è debitore dell’imposta ai sensi degli articoli da 194 a 197 o dell’articolo 199, gli Stati membri possono autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la procedura di cui all’articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE possono essere mantenute. A tal fine gli Stati membri possono escludere il soggetto passivo che deve assolvere l’imposta dalla procedura di rimborso conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE.»; |
6) |
al titolo XI, capo 1, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo 192 bis: «Articolo 192 bis Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
7) |
l’articolo 196 è sostituito dal seguente: «Articolo 196 L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro.»; |
8) |
all’articolo 214 sono aggiunte le seguenti lettere:
|
9) |
l’articolo 262 è sostituito dal seguente: «Articolo 262 Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:
|
10) |
all’articolo 264, il paragrafo 1 è così modificato:
|
11) |
l’articolo 358 è così modificato:
|
12) |
Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente: «ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58 E ALL’ARTICOLO 59, PRIMO COMMA, LETTERA K)». |
Articolo 3
A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 53
Il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.
Articolo 54
1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.
2. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:
a) |
attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini; |
b) |
perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.» |
Articolo 4
A decorrere dal 1o gennaio 2013, l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:
«2. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale.
Tuttavia, il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio di un’imbarcazione da diporto a una persona che non è soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, è il luogo in cui l’imbarcazione da diporto è effettivamente messa a disposizione del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.»
Articolo 5
A decorrere dal 1o gennaio 2015 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1) |
al titolo V, capo 3, sezione 3, la sottosezione 8 è sostituita dalla seguente: «Sottosezione 8 Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi Articolo 58 Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale:
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.»; |
2) |
all’articolo 59, le lettere i), j) e k) del primo comma e il secondo comma sono soppressi; |
3) |
l’articolo 59 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 59 bis Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56, 58 e 59:
|
4) |
l’articolo 59 ter è abrogato; |
5) |
all’articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l’opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo non stabilito nella Comunità quale definito all’articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici.»; |
6) |
al titolo XII, il capo 6 è così intitolato:
«Regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a soggetti che non sono soggetti passivi.»; |
7) |
l’articolo 357 è abrogato; |
8) |
l’articolo 358 è sostituito dal seguente: «Articolo 358 Ai fini del presente capo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:
|
9) |
La sezione 2 del titolo XII, capo 6, è intitolata come segue:
«Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.»; |
10) |
al titolo XII, capo 6, sezione 2, è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 358 bis Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:
|
11) |
gli articoli da 359 a 365 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 359 Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità. Articolo 360 Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l’applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente. Articolo 361 1. Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità deve fornire allo Stato membro di identificazione quando inizia un’attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:
2. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità notifica allo Stato membro d’identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate. Articolo 362 Lo Stato membro d’identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito nella Comunità un numero d’identificazione IVA individuale e comunica per via elettronica all’interessato il numero d’identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono usare i propri sistemi d’identificazione. Articolo 363 Lo Stato membro d’identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dal registro d’identificazione nei casi seguenti:
Articolo 364 Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti o meno servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici. La dichiarazione IVA è presentata entro venti giorni dalla scadenza del periodo d’imposta a cui essa si riferisce. Articolo 365 La dichiarazione IVA contiene il numero d’identificazione e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel corso del periodo di riferimento nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’IVA.»; |
12) |
all’articolo 366, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito nella Comunità applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo d’imposta.»; |
13) |
gli articoli 367 e 368 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 367 Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità paga l’IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta. Articolo 368 Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare detrazioni ai sensi dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, a tale soggetto passivo viene concesso un rimborso ai sensi di detta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»; |
14) |
all’articolo 369, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.»; |
15) |
al titolo XII, capo 6, è aggiunta la seguente sezione: «Sezione 3 Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo Articolo 369 bis Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:
Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e i due anni civili successivi. Articolo 369 ter Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all’interno della Comunità. Articolo 369 quater Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente. Articolo 369 quinquies Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell’IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale d’identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione. Articolo 369 sexies Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dal presente regime speciale nei casi seguenti:
Articolo 369 septies Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che sia stato fornito o meno un servizio di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronico. La dichiarazione IVA è presentata entro venti giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce. Articolo 369 octies La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l’IVA, l’importo totale, meno l’IVA, delle forniture di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici per il periodo di riferimento e l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono essere altresì indicati le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’IVA dovuta. Qualora il soggetto passivo disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica, oltre alle informazioni di cui al primo comma, l’importo totale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici che rientrano nel presente regime speciale, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale d’identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo. Articolo 369 nonies 1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo non residente nello Stato membro di consumo utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. 2. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Articolo 369 decies Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo paga l’IVA, facendo riferimento alla pertinente dichiarazione IVA, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione. Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta. Articolo 369 undecies Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni IVA a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale, se esercita nello Stato membro di consumo anche attività che non rientrano nel presente regime speciale per le quali è tenuto a identificarsi ai fini dell’IVA, effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250. Articolo 369 duodecies 1. Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA. 2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione. Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.»; |
16) |
il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente: «ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PRIMO COMMA, LETTERA C)». |
Articolo 6
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione in cui indica se sia possibile applicare efficacemente la norma stabilita all’articolo 5 relativa alla prestazione di servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi e precisa se tale norma continui a corrispondere alla politica generale seguita in quel momento per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi.
Articolo 7
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 5 della presente direttiva a decorrere dalle rispettive date previste in tali disposizioni.
Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK
(1) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 143 e parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 117 del 30.4.2004, pag. 15, e GU C 195 del 18.8.2006, pag. 54.
(3) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/75/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 13).
(4) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(5) Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).
(6) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).»;
20.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/23 |
DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2008
che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Notevoli problemi derivano, sia per le autorità amministrative degli Stati membri che per le imprese, dalle disposizioni di attuazione stabilite dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (3). |
(2) |
Le modalità stabilite da quest'ultima direttiva dovrebbero essere modificate per quanto riguarda i termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese. Nel contempo occorre prevedere che anche le imprese debbano fornire risposte entro un termine specifico. Inoltre occorre semplificare e modernizzare la procedura consentendo l'uso delle tecnologie moderne. |
(3) |
La nuova procedura dovrebbe promuovere la posizione delle imprese, in quanto gli Stati membri sono responsabili del pagamento degli interessi se il rimborso è effettuato in ritardo e il diritto di ricorso da parte delle imprese sarà rafforzato. |
(4) |
A fini di chiarezza e migliore leggibilità, la disposizione relativa all'applicazione della direttiva 79/1072/CEE finora contenuta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (4), dovrebbe essere ora integrata nella presente direttiva. |
(5) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(6) |
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione. |
(7) |
A fini di chiarezza la direttiva 79/1072/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata, salve le necessarie misure transitorie relative alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 170 della direttiva 2006/112/CE ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
1) |
«soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» il soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro; |
2) |
«Stato membro di rimborso» lo Stato membro in cui l'IVA è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro; |
3) |
«periodo di riferimento» il periodo di cui all'articolo 16 coperto dalla richiesta di rimborso; |
4) |
«richiesta di rimborso» la richiesta di rimborso dell'IVA addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro; |
5) |
«richiedente» il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso che formula la richiesta di rimborso. |
Articolo 3
La presente direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale; |
b) |
nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:
|
Articolo 4
La presente direttiva non si applica:
a) |
agli importi dell'IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati; |
b) |
agli importi dell'IVA che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell'articolo 138 o dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. |
Articolo 5
Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l'IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all'importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:
a) |
operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE; |
b) |
operazioni il cui destinatario è il debitore dell'IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso. |
Fatto salvo l'articolo 6, ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell'IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso.
Articolo 6
Per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.
Se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso effettua nello Stato membro in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale Stato membro, il rimborso da parte dello Stato membro di rimborso è ammesso soltanto per il prorata dell'importo dell'IVA rimborsabile, ai sensi dell'articolo 5, relativo alla prima categoria di operazioni ai sensi dell'articolo 173 della direttiva 2006/112/CE, quale applicata dallo Stato membro di stabilimento.
Articolo 7
Per ottenere un rimborso dell'IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.
Articolo 8
1. La richiesta di rimborso reca le informazioni seguenti:
a) |
nome e indirizzo completo del richiedente; |
b) |
indirizzo di contatto elettronico; |
c) |
descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti; |
d) |
periodo di riferimento coperto dalla richiesta; |
e) |
dichiarazione del richiedente secondo la quale il richiedente non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera b), punti i) e ii); |
f) |
il numero d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente; |
g) |
dati del conto bancario, inclusi i codici IBAN e BIC. |
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta contiene, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d'importazione, le seguenti indicazioni:
a) |
il nome e l'indirizzo completo del cedente o prestatore; |
b) |
tranne in caso di importazione, il numero d'identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 239 e 240 della direttiva 2006/112/CE; |
c) |
tranne in caso di importazione, il prefisso dello Stato membro di rimborso a norma dell'articolo 215 della direttiva 2006/112/CE; |
d) |
la data e il numero della fattura o del documento d'importazione; |
e) |
la base imponibile e l'importo dell'IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso; |
f) |
l'importo dell'IVA detraibile calcolato a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso; |
g) |
se del caso, il prorata detraibile calcolato in conformità dell'articolo 6, espresso in percentuale; |
h) |
la natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici di cui all'articolo 9. |
Articolo 9
1. Nella richiesta di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti è indicata mediante il codice corrispondente tra quelli sottoelencati:
1 |
= |
carburante; |
2 |
= |
locazione di mezzi di trasporto; |
3 |
= |
spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2; |
4 |
= |
pedaggi stradali e oneri per l'uso della strada; |
5 |
= |
spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici; |
6 |
= |
alloggio; |
7 |
= |
alimenti, bevande e servizi di ristorazione; |
8 |
= |
ingresso a fiere ed esposizioni; |
9 |
= |
spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza; |
10 |
= |
altro. |
Se si utilizza il codice 10, occorre indicare la natura dei beni ceduti e dei servizi prestati.
2. Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso o per l'applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.
Articolo 10
Fatte salve le richieste di informazioni di cui all'articolo 20, lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente presenti per via elettronica una copia della fattura o del documento d'importazione insieme alla richiesta di rimborso, qualora la base imponibile su una fattura o un documento d'importazione sia pari o superiore a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia, qualora la fattura riguardi acquisto di carburante, tale soglia è pari a 250 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
Articolo 11
Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca la descrizione della sua attività economica sotto forma di codici armonizzati, determinati ai sensi dell'articolo 34 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (6).
Articolo 12
Lo Stato membro di rimborso può specificare la o le lingue che devono essere utilizzate dal richiedente per le informazioni da indicare nella richiesta di rimborso o di ulteriori informazioni supplementari.
Articolo 13
Se successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso il prorata detraibile dichiarato è adattato a norma dell'articolo 175 della direttiva 2006/112/CE, il richiedente effettua una correzione dell'importo richiesto o già rimborsato.
La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l'anno civile successivo al periodo di riferimento in questione o, se il richiedente non presenta richieste di rimborso in tale anno civile, trasmettendo una dichiarazione separata attraverso il portale elettronico predisposto dallo Stato membro di stabilimento.
Articolo 14
1. La richiesta di rimborso riguarda:
a) |
l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento, purché l'imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, o per il quale l'imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento, purché l'acquisto sia stato fatturato prima che l'imposta divenisse esigibile; |
b) |
l'importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento. |
2. In aggiunta alle operazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta di rimborso può riguardare fatture o documenti d'importazione non coperti da richieste di rimborso anteriori e relativi ad operazioni eseguite nel corso dell'anno civile in questione.
Articolo 15
1. La richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.
2. Lo Stato membro di stabilimento trasmette senza indugio al richiedente una ricevuta per via elettronica.
Articolo 16
Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili. Le richieste di rimborso possono, tuttavia, riguardare un periodo inferiore a tre mesi se questo rappresenta la parte residua di un anno civile.
Articolo 17
Se la richiesta di rimborso si riferisce ad un periodo di riferimento inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
Se la richiesta si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l'importo dell'IVA non può essere inferiore a 50 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
Articolo 18
1. Lo Stato membro di stabilimento non inoltra la richiesta allo Stato membro di rimborso nei casi in cui, durante il periodo di riferimento, il richiedente nello Stato membro di stabilimento:
a) |
non è un soggetto passivo ai fini dell'IVA; |
b) |
effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 della direttiva 2006/112/CE o delle disposizioni in materia di franchigia, dello stesso tenore, contenute nell'atto di adesione del 2005, senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente; |
c) |
beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista dagli articoli da 284, 285, 286 e 287 della direttiva 2006/112/CE; |
d) |
beneficia del regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dagli articoli da 296 a 305 della direttiva 2006/112/CE. |
2. Lo Stato membro di stabilimento notifica con mezzi elettronici al richiedente la propria decisione presa ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 19
1. Lo Stato membro di rimborso notifica senza indugio al richiedente, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta.
2. Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.
Articolo 20
1. Nei casi in cui lo Stato membro di rimborso ritiene di non disporre di tutte le informazioni pertinenti su cui basare la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa, può chiedere per via elettronica informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Se le informazioni aggiuntive sono richieste a una persona diversa dal richiedente o dall'autorità competente di uno Stato membro, la richiesta è introdotta per via elettronica solo se il destinatario della richiesta dispone dei mezzi necessari a tal fine.
Se necessario, lo Stato membro di rimborso può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive.
Le informazioni richieste in conformità del presente paragrafo possono includere l'originale o una copia della fattura o del documento d'importazione pertinente se lo Stato membro di rimborso ha motivo di dubitare ragionevolmente della validità o dell'accuratezza di una particolare richiesta. In tal caso, le soglie di cui all'articolo 10 non si applicano.
2. Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 sono fornite allo Stato membro di rimborso entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata.
Articolo 21
Qualora chieda informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o rifiutare la richiesta di rimborso entro due mesi dal giorno in cui le informazioni richieste gli sono pervenute o, se non ha ricevuto risposta alla sua richiesta, entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia, il periodo a disposizione per la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa non è comunque inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta nello Stato membro di rimborso.
Qualora chieda ulteriori informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa entro otto mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.
Articolo 22
1. Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, i rimborsi dell'importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, o, se vengono chieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei corrispondenti termini di cui all'articolo 21.
2. Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall'importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.
Articolo 23
1. Qualora la richiesta di rimborso sia rifiutata del tutto o in parte, i motivi del rifiuto sono notificati al richiedente dallo Stato membro di rimborso unitamente alla decisione.
2. Il richiedente può presentare ricorso presso le autorità competenti dello Stato membro di rimborso contro una decisione di rifiuto di una richiesta di rimborso nella forma ed entro i termini prescritti per i ricorsi riguardanti le richieste di rimborso presentate dalle persone stabilite in tale Stato membro.
Se, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro di rimborso, il fatto che non venga presa, entro i termini stabiliti dalla presente direttiva, una decisione sulla richiesta di rimborso non viene considerato né assenso né rifiuto, il richiedente ha accesso alle stesse procedure amministrative e giudiziarie di cui, in questa situazione, possono avvalersi i soggetti passivi stabiliti in detto Stato membro. Se le suddette procedure non sono previste, il fatto che non venga presa una decisione sulla richiesta di rimborso entro i termini stabiliti dalla presente direttiva è considerato un rifiuto.
Articolo 24
1. Qualora un rimborso sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, l'autorità competente dello Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero degli importi indebitamente pagati, compreso il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi conformemente alla procedura applicabile nello Stato membro di rimborso, fatte salve le disposizioni in materia di assistenza reciproca ai fini del recupero dell'IVA.
2. In caso di una sanzione amministrativa o di interessi imposti ma non pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in questione, sino a un importo pari a quello non pagato.
Articolo 25
Lo Stato membro di rimborso conteggia come diminuzione o aumento dell'importo del rimborso ogni correzione apportata in relazione a una precedente richiesta di rimborso di cui all'articolo 13 o, in caso di trasmissione di una dichiarazione separata, mediante pagamento o riscossione separati.
Articolo 26
Se il rimborso è effettuato dopo l'ultima data per il pagamento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro di rimborso deve al richiedente un interesse sull'importo del rimborso che gli spetta.
Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non fornisce allo Stato membro di rimborso le informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive richieste entro i periodi specificati. Lo stesso vale finché i documenti da trasmettere per via elettronica ai sensi dell'articolo 10 non sono stati ricevuti dallo Stato membro di rimborso.
Articolo 27
1. L'interesse è calcolato dal giorno successivo all'ultimo giorno per il pagamento del rimborso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, fino al giorno in cui il rimborso è effettivamente pagato.
2. Il tasso di interesse è pari al tasso di interesse previsto per i rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.
Se non vi sono interessi pagabili ai sensi della legislazione nazionale sui rimborsi ai soggetti passivi stabiliti, gli interessi pagabili sono pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro di rimborso in caso di ritardato pagamento dell'IVA da parte di soggetti passivi.
Articolo 28
1. La presente direttiva si applica alle richieste di rimborso presentate dopo il 31 dicembre 2009.
2. La direttiva 79/1072/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva, salvo per le richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.
Articolo 29
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 30
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 31
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK
(1) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 122.
(2) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 86.
(3) GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).
(4) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/75/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 13).
(5) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(6) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
20.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2007
sull’aiuto di Stato concernente le compensazioni concesse nel quadro del decreto relativo al letame (C 12/99)
[notificata con il numero C(2007) 6777]
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(2008/138/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni in conformità ai suddetti articoli (1),
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 3 luglio 1998 le autorità belghe hanno notificato l’aiuto summenzionato a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. |
(2) |
Con lettera n. SG-Greffe (1999) D/2211 del 26 marzo 1999 la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Il Belgio ha preso posizione al riguardo nella lettera del 28 aprile 1999. |
(3) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate e le ha inoltrate alle autorità belghe con lettera del 30 giugno 1999, alle quali è stata data la possibilità di rispondere. Con lettere del 1° giugno 1999, 27 giugno 2000 e 23 luglio 2001 esse hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari. |
(4) |
Con lettera del 12 marzo 2007 il Belgio ha comunicato alla Commissione il ritiro della notifica della misura in questione. In tale lettera il Belgio ha confermato che l’aiuto non era stato versato. |
II. CONCLUSIONI
(5) |
Prima di ricevere la richiesta belga di ritiro della notifica la Commissione non aveva adottato alcuna decisione formale relativa all’aiuto. Ciò premesso, la Commissione accoglie il ritiro della notifica a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2). |
(6) |
Occorre pertanto chiudere il procedimento d’indagine formale, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto è venuto meno il suo oggetto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento di indagine formale relativo all’aiuto concernente le compensazioni concesse nel quadro del decreto relativo al letame è chiuso a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.
Articolo 2
Il Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU C 129 dell’8.5.1999, pag. 2.
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
20.2.2008 |
IT |
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L 44/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2007
relativa all'aiuto di Stato — Promozione di investimenti mirati alla razionalizzazione della viticoltura su terreni in forte pendio nel Land Renania-Palatinato
[notificata con il numero C(2007) 4462]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2008/139/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in conformità all'articolo (1) summenzionato,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 30 settembre 1994, ricevuta il 7 ottobre 1994, le autorità tedesche hanno notificato l'aiuto in oggetto, a norma dell'articolo 93 (ora articolo 88), paragrafo 3, del trattato CE. |
(2) |
Con lettera n. SG(95) D/4615 del 7 aprile 1995 la Commissione ha comunicato la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93 (ora articolo 88), paragrafo 2, del trattato CE (2). La Germania ha espresso la propria posizione con le lettere del 29 maggio 1995 e del 24 giugno 1996. La Commissione non ha ricevuto osservazioni delle parti interessate. Informazioni complementari sono state comunicate alla Commissione con lettera del 1o giugno 2007. |
(3) |
Con lettera del 24 giugno 1996 la Germania ha comunicato il ritiro della notifica della misura in questione. In risposta alla domanda della Commissione, la Germania ha inoltre confermato che l'aiuto alla promozione di investimenti non era stato versato. |
II. CONCLUSIONI
(4) |
Prima di ricevere la notifica tedesca la Commissione non aveva adottato alcuna decisione formale relativa all'aiuto. Ciò premesso, la Commissione accoglie il ritiro della notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3). |
(5) |
Il procedimento di indagine formale deve pertanto essere chiuso, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto è venuto meno il suo oggetto, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento di indagine formale relativo all'aiuto Promozione di investimenti mirati alla razionalizzazione della viticoltura su terreni in forte pendio nel Land Renania-Palatinato è chiuso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU C 169 del 5.7.1995, pag. 12.
(2) GU C 359 dell'11.12.1999, pag. 27.
20.2.2008 |
IT |
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L 44/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2007
relativa all’aiuto di Stato per la promozione di investimenti in una malteria (Maltacarrión, SA) della Castilla y León (C 48/2005)
[notificata con il numero C(2007) 6897]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2008/140/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 1 dicembre 2004 le autorità spagnole hanno notificato il regime summenzionato conformemente alle disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. |
(2) |
Con lettera n. SG-Greffe (2005) D/207666 del 22 dicembre 2005 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale conformemente alle disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (1). Successivamente la Spagna ha notificato le sue osservazioni con lettera del 23 gennaio 2005. |
(3) |
Con lettera del 13 marzo 2006 le Spagna ha informato la Commissione del ritiro della misura notificata. In risposta a una nuova domanda della Commissione, la Spagna ha confermato con lettera del 5 maggio 2006 che non era stato concesso nessun aiuto. |
II. CONCLUSIONI
(4) |
Alla data di ricevimento della domanda di ritiro spagnola la Commissione non aveva adottato nessuna decisione ufficiale sulla notifica in parola. In tale contesto, la Commissione accoglie il ritiro della notifica a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2). |
(5) |
Occorre pertanto chiudere il procedimento d’indagine formale, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto è venuto meno il suo oggetto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento di indagine formale relativo all’aiuto di Stato per la promozione di investimenti in una malteria (Maltacarrión, SA) della Castilla y León è chiuso a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) Non pubblicato giacché le autorità spagnole hanno notificato il ritiro della misura prima della sua pubblicazione.
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
20.2.2008 |
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L 44/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2007
relativa alle misure C 47/2003 (ex NN 49/2003) cui la Spagna ha dato attuazione a favore di Izar
[notificata con il numero C(2007) 4298]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/141/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1) e tenuto conto di dette osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Nel marzo 2000 la Commissione ha appreso che la holding pubblica spagnola Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (in prosieguo «SEPI») aveva concesso tre garanzie di consegna a Repsol/Gas Natural (in prosieguo «Repsol») in relazione alla costruzione e consegna di tre navi cisterna per il trasporto di GNL il cui incarico era stato conferito a due cantieri navali pubblici all'epoca appartenenti a Astilleros Españoles (in prosieguo «AESA»), e successivamente trasferiti al gruppo Izar. AESA e Izar erano controllate al 100 % da SEPI. |
(2) |
Con lettera del 9 luglio 2003 la Commissione ha notificato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alle tre misure non notificate. |
(3) |
Con lettere del 5 agosto 2003 e del 22 ottobre 2003 le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni alla lettera della Commissione. Nell'ottobre 2003 e nel febbraio 2004 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di una parte interessata. Tali osservazioni sono state trasmesse alla Spagna la quale avuto la possibilità di commentarle. La Commissione ha ricevuto i commenti dalla Spagna rispettivamente con lettera del 12 gennaio 2004 e del 10 maggio 2004. |
(4) |
Nell'ambito di due decisioni concernenti aiuti di Stato non connesse al presente procedimento (2), adottate nel 2004 (ossia dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale relativo alle garanzie delle navi cisterna), la Commissione ha considerato incompatibile con il trattato l'aiuto di Stato di 864 milioni di euro che la Spagna aveva concesso a Izar e ne ha ordinato il recupero. |
(5) |
Con lettera del 5 agosto 2004 la Spagna la Spagna ha invocato l'articolo 296 del trattato (3) al fine di salvare le attività militari dei cantieri navali dal previsto fallimento di Izar, in conseguenza del succitato ordine di recupero. In una successiva corrispondenza, le autorità spagnole hanno inoltre spiegato alla Commissione come avrebbe operato la nuova impresa di costruzione navale militare subentrata a Bazán (in prosieguo «Navantia»), hanno evidenziato i loro impegni inerenti ai problemi di concorrenza e hanno proposto un metodo per assolvere detti impegni. |
(6) |
Nel frattempo gli ordini pendenti di recupero nei confronti di Izar, per un totale di 1 200 milioni di euro (4), avevano portato l'impresa ad una situazione di fondi propri negativi, ossia di insolvenza. Data la situazione, il 1o aprile 2005 la Spagna ha posto in liquidazione i cantieri civili ancora presenti in Izar (ossia i cantieri che erano rimasti fuori dal perimetro della società Navantia recentemente costituita: Gijón, Sestao, Manises e Sevilla) e ha avviato un procedimento di privatizzazione per detti cantieri. |
II. DESCRIZIONI DELLE MISURE DI AIUTO
(7) |
Nel 1999 Repsol aveva aggiudicato a tre armatori contratti di noleggio di una nave cisterna con l'opzione di noleggiare una nave cisterna addizionale per ciascuno, secondo un regime di «noleggio temporaneo»a lungo termine. |
(8) |
Successivamente, erano stati avviati negoziati tra gli armatori e i costruttori navali, inclusi cantieri coreani, in vista della costruzione delle tre navi cisterna. Il 31 luglio 2000 i tre contratti per la costruzione delle navi cisterna sono stati aggiudicati a due cantieri pubblici spagnoli la cui proprietà era appena stata trasferita da AESA a Izar (5), in seguito alla firma dei contratti finali di costruzione navale. |
(9) |
Lo stesso giorno AESA aveva firmato una clausola addizionale ai contratti di costruzione navale in base alla quale si impegnava a indennizzare Repsol dei costi specifici che si sarebbe trovata a dover sostenere qualora, responsabili i cantieri navali, le navi cisterne non fossero consegnate secondo le clausole contrattuali. |
(10) |
Del pari, lo stesso giorno (31 luglio 2000), SEPI aveva concesso a Repsol garanzie di consegna per ciascuno dei tre contratti di costruzione navale, che coprivano gli stessi danni e pregiudizi per i quali AESA si era impegnata a indennizzare Repsol (6). Il limite massimo delle perdite era stato fissato a circa 180 milioni di euro per nave, ossia un totale massimo di circa 540 milioni di euro. Le garanzie erano state concesse per un periodo che decorreva dal 31 luglio 2000 fino al termine di un periodo di 12 mesi dopo la consegna di ciascun nave (7). |
III. RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L'AVVIO DI PROCEDIMENTO
(11) |
Nella decisione del 9 luglio 2003 di avvio del procedimento di indagine formale («la decisione di avvio»), la Commissione ha concluso che le tre misure di aiuto costituivano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e ne ha posto in dubbio la compatibilità con il mercato comune. La Commissione ha ritenuto che i beneficiari dell'aiuto fossero i cantieri pur non escludendo che Repsol avesse del pari potuto beneficiare dell'aiuto e ha deciso che il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, dovesse includere Repsol al fine di permettere la presentazione delle informazioni supplementari necessarie per dissipare detti dubbi. |
IV. OSSERVAZIONI PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE
(12) |
Nelle sue osservazioni Repsol insiste sulla distinzione che si deve fare tra la sua posizione come beneficiario contrattuale delle garanzie e un qualsiasi presunto vantaggio derivante dall'aiuto di Stato. Secondo Repsol:
|
(13) |
Le osservazioni della Spagna coincidevano con gli argomenti citati per quanto riguarda la posizione di Repsol. Le autorità spagnole arrivavano quindi alla conclusione secondo cui Repsol non poteva essere considerato beneficiario di aiuto di Stato. |
V. VALUTAZIONE
(14) |
Una delle ragioni della decisione di avviare il procedimento consisteva nell'identificare il beneficiario di qualsiasi tipo di aiuto di Stato presente nelle garanzie di consegna concesse dalla SEPI. |
(15) |
La Commissione osserva che conformemente al diritto civile, chi fornisce un bene o presta un servizio è responsabile dell'esecuzione del contratto firmato con l'acquirente. Tale responsabilità copre sia la qualità del prodotto che il termine di consegna concordato. Pertanto se non si rispetta un accordo contrattuale e in conseguenza di ciò il compratore subisce danni, quest'ultimo può esigere una compensazione. Nel caso di specie tali compensazioni avrebbero dovuto essere corrisposte al cantiere navale o alla sua impresa madre Izar. |
(16) |
Ciò premesso, sembra che Repsol, che noleggiava le navi costruite da (cantieri che sono di proprietà di) Izar, fosse in situazione di creditore rispetto ai proprietari delle navi e rispetto a Izar. Di conseguenza non può essere ritenuta responsabile secondo i contratti di noleggio temporaneo e di costruzione navale, inclusa la clausola addizionale. |
(17) |
Considerato quanto sopra e conformemente alle osservazioni di Repsol e della Spagna, la Commissione è giunta alla conclusione che Repsol non può essere considerato beneficiaria dell'aiuto dal momento che non ha tratto alcun beneficio cui non avesse avuto diritto in base alle norme generali del diritto civile o commerciale spagnolo. |
(18) |
La Commissione ritiene che la liquidazione volontaria degli attivi di Izar sia stata una misura opportuna per effetto dell'applicazione da parte della Spagna delle tre decisioni di recupero pendenti. Essa ritiene, in particolare, che gli impegni e le azioni intraprese dalla Spagna siano stati sufficienti per garantire che non si verificasse una distorsione della concorrenza. |
(19) |
La Commissione ritiene del pari che la Spagna abbia concluso in maniera soddisfacente l'aggiudicazione dei quattro cantieri civili attraverso una gara aperta, trasparente e senza condizioni. In particolare, il 3 novembre 2006 il Consiglio dei ministri ha autorizzato la vendita dei cantieri di Sestao, Gijón e Sevilla alle offerte vincitrici. I contratti di privatizzazione sono stati firmati il 30 novembre 2006. Per quanto riguarda il rimanente cantiere (Manises), si è giunti alla conclusione che l'opzione migliore ai fini della liquidazione consisteva nella chiusura del cantiere e nel trasferimento del resto degli attivi alla SEPI. |
(20) |
Per effetto del processo di liquidazione e della vendita di Izar, l'impresa ha cessato definitivamente qualsiasi attività economica. L'unica ragione per la quale Izar continua a esistere è per portare a termini i compiti inerenti alla chiusura delle attività, in particolare per quanto riguarda il licenziamento del personale. Una volta terminati tali compiti, Izar sarà liquidata. Dette attività non sono di natura tale da giustificare l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato. Di conseguenza, qualora le misure in questione avessero comportato un beneficio per Izar e causato una distorsione della concorrenza, secondo la Commissione tale distorsione è terminata nel momento in cui Izar ha cessato la sua attività economica e i cantieri sono stati chiusi. In tali circostanze una decisione della Commissione sulla classificazione come aiuti delle misure in questione e della loro eventuale compatibilità sarebbe priva di effetto pratico. |
(21) |
Pertanto, l'indagine formale avviata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato è divenuta priva di oggetto. |
VI. CONCLUSIONE
(22) |
Considerato quanto sopra la Commissione ha concluso che Repsol non può essere considerata beneficiaria dell'aiuto contestato e il procedimento avviato contro i cantieri Izar è privo di oggetto. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento d'indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato deve considerarsi chiuso.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2007.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 209 del 4.7.2003, pag. 24.
(2) Casi C 38/2003 e C 40/2000.
(3) Detto articolo permette a ogni Stato membro «di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico».
(4) Oltre alle due decisioni del 2004, un'altra decisione anteriore del 1999 (caso C 3/99) chiedeva a Izar il recupero di altri 111 milioni di euro.
(5) Successivamente al 20 luglio 2000, AESA ha venduto a Izar i due cantieri responsabili della costruzione delle navi cisterna. Con lettera del 13 febbraio 2003, le autorità spagnole hanno confermato che Izar si era assunta la resposabilità degli impegni sottoscritti da AESA rispetto ai contratti di costruzione navale.
(6) Secondo detta garanzia, SEPI indennizzerebbe Repsol alla prima richiesta per tutti i costi diretti, indiretti e le conseguenti perdite che Repsol dovesse incorrere se le navi cisterna non fossero consegnate secondo i termini del contratto per resposabilità di Izar.
(7) Secondo i contratti di costruzione navale, le navi dovevano essere consegnate rispettivamente il 15 settembre 2003, il 15 dicembre 2003 e il 15 marzo 2004.
20.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2007
riguardante l’aiuto di Stato C 32/2006 (ex N 179/2006) eseguito dalla Polonia a favore di Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA
[notificata con il numero C(2007) 4310]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/142/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1), a norma dei suddetti articoli, e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 17 marzo 2006 la Polonia ha notificato un aiuto alla ristrutturazione a favore di Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (in appresso: «HCM»). La notifica è avvenuta a seguito della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto al salvataggio a favore di HCM sotto forma di garanzia per un prestito di 11,8 milioni di PLN [3,12 milioni di euro (2)]. |
(2) |
Il 19 luglio 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito all'aiuto notificato dal momento che nutriva dei dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione della Commissione di avvio del procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 agosto 2006 (3). La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare le loro osservazioni sull'aiuto. Non è stata ricevuta alcuna osservazione. |
(3) |
Il 18 settembre 2006 la Polonia ha inviato una risposta incompleta in merito all'avvio del procedimento. Con lettera del 23 maggio 2007, le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che ritiravano la notificazione. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO
1. Il beneficiario
(4) |
HCM è un'impresa statale, creata nel 1966, attiva sul mercato della produzione e del trattamento metallurgico dei metalli non ferrosi (produzione di zinco e di piombo). Nel 2004 l'impresa possedeva il 51 % delle quote del mercato polacco dello zinco raffinato e il 3 % di quello europeo. L'impresa dà lavoro a circa 1 100 dipendenti ed è ubicata in una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. |
2. Le misure di aiuto
(5) |
Le autorità polacche hanno informato la Commissione che l'Agenzia polacca per lo sviluppo dell’industria (Agencja Rozwoju Przemysłu sa, in appresso «ARP»), intendeva concedere all'impresa un prestito della durata di cinque anni dell'importo di 21,8 milioni di PLN (5,76 milioni di euro). Il rimborso doveva avere inizio un anno dopo la data della concessione del prestito. Il prestito doveva basarsi su un tasso di interesse variabile, pari al tasso di riferimento della Commissione. 10 milioni di PLN (2,64 milioni di euro) dovevano essere destinati ad investimenti connessi alla ristrutturazione tecnologica e i rimanenti 11,8 milioni di PNL (3,11 milioni di euro) dovevano essere destinati a finanziare il rimborso dell'aiuto al salvataggio dell'impresa, vale a dire il prestito garantito dall'ARP. |
(6) |
Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di negoziare un concordato con i creditori che permettesse all'impresa di ridiventare solvibile. A tal fine, i creditori, che avevano crediti nei confronti di HCM per un importo di 65,3 milioni di PLN (15,9 milioni di euro), sono stati divisi in gruppi sulla base dell'importo esigibile e delle garanzie di cui disponevano. Il concordato con i creditori prevede prima di tutto il rinvio del rimborso dei crediti privati e istituzionali di qualche anno. A tal fine, sono stati creati diversi gruppi in funzione delle garanzie. Per ogni gruppo di creditori il rimborso del credito è stato rinviato ad una determinata data. |
3. Motivazioni per l’avvio del procedimento
(7) |
Le autorità polacche hanno notificato il prestito di cui sopra come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. |
(8) |
La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE poiché aveva dei dubbi in merito al fatto che fossero state soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'approvazione degli aiuti alla ristrutturazione dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in appresso «gli orientamenti») applicabili all'epoca e, segnatamente:
|
(9) |
Inoltre, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che il concordato con i creditori non contenesse elementi di aiuti di Stato. |
III. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA
(10) |
Le autorità polacche hanno informato la Commissione che, dopo l'avvio del procedimento, HCM è riuscita a portare a termine con successo il concordato con i creditori. |
(11) |
Inoltre, le autorità polacche hanno informato la Commissione del fatto che, nel frattempo, l'impresa ha ripristinato la sua redditività (con utili netti pari ad un importo di 10,3 milioni di PLN — circa 2,72 milioni di euro — nella prima metà del 2006); che la situazione, per quanto riguarda la liquidità finanziaria, è migliorata e che l'impresa è in grado di ottenere un finanziamento sul mercato. Dal momento che il prestito garantito non costituisce più un vantaggio per l'impresa, la Polonia ha ritirato la notificazione della misura di cui al punto 6. Inoltre, l'impresa ha rimborsato il credito per il quale era stata concessa la garanzia nell'ambito degli aiuti di Stato al salvataggio dell'impresa. Pertanto, la garanzia concessa come aiuto ai fini del salvataggio dell'impresa è diventata priva di oggetto. |
IV. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
(12) |
Conformemente all'articolo 8 del regolamento del Consiglio (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (5), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica dopo l'avvio del procedimento di indagine formale prima che la Commissione abbia adottato una decisione in merito all'aiuto. In tali casi, la Commissione chiude il procedimento con una decisione senza effettuare una valutazione. |
(13) |
La Polonia ha ritirato la notificazione relativa alla misura di aiuto di Stato di cui al punto 6. Tuttavia, ai fini della chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione deve valutare se il concordato con i creditori di cui al punto 6 non contenga elementi di aiuto di Stato. |
(14) |
La Commissione ritiene che il concordato con i creditori non costituisca un aiuto di Stato dal momento che soddisfa il test del creditore privato e che concerne un rinvio del rimborso dei crediti che per i creditori è più vantaggioso della liquidazione di HCM. Secondo una giurisprudenza consolidata, un creditore pubblico confronterà l'importo propostogli nell'ambito della ristrutturazione con quello che potrebbe ottenere in caso di liquidazione dell'impresa; non si può dunque parlare di vantaggi né, di conseguenza, di aiuto di Stato qualora la ristrutturazione porti ad entrate superiori rispetto alla liquidazione (6). Da uno studio presentato dalle autorità polacche risulta che, persino qualora il rinvio avesse comportato delle perdite sulla base del valore netto aggiornato, nel tempo esso avrebbe rappresentato per i creditori pubblici una soluzione migliore della liquidazione dell'impresa. Grazie al concordato, i creditori potranno ottenere in media il 75,7 % dei loro crediti e i meno favoriti otterranno il 72,9 %, che rappresenta una percentuale comunque superiore a quella che avrebbero potuto ottenere in caso di liquidazione che equivarrebbe, secondo quanto calcolato dallo studio, al 64,8 %. Inoltre, la Commissione non vede motivi per affermare che i creditori pubblici abbiano ricevuto un trattamento meno favorevole di quello dei privati, dal momento che i creditori appartenenti alla stessa categoria sono stati trattati nello stesso modo. |
(15) |
La notificazione del piano di ristrutturazione ha reso possibile prolungare la durata dell'aiuto al salvataggio dell'impresa al di là di sei mesi. Tuttavia, la Polonia ha successivamente ritirato la notificazione. Il punto 26 degli orientamenti stabilisce che la notificazione del piano di ristrutturazione è una condizione indispensabile (conditio sine qua non) per la proroga dell'aiuto al salvataggio dell'impresa. Pertanto, quando un piano di ristrutturazione precedentemente notificato viene ritirato, deve essere messa fine alla proroga dell'aiuto ai fini del salvataggio dell'impresa (7). Nel caso in esame, tale condizione è stata rispettata dal momento che l'impresa ha rimborsato il credito per il quale lo Stato aveva concesso la garanzia. |
V. CONCLUSIONI
(16) |
La Commissione decide di chiudere il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito alla misura di aiuto notificata dal momento che la Polonia ha ritirato la sua notificazione e non ha concesso alcun aiuto illegale. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto di Stato che la Polonia intendeva concedere a favore di HCM, consistente in un prestito dell'importo di 21,8 milioni di PLN (circa 5,76 milioni di euro), è stato ritirato dopo l'avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione. Pertanto, il procedimento di indagine formale nei confronti di tale misura è diventato privo di oggetto.
Articolo 2
Per quanto riguarda il concordato con i creditori, la Commissione ritiene che esso non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
Articolo 3
La Repubblica polacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles il 25 settembre 2007.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 207 del 30.8.2006, pag. 5.
(2) Tutti gli importi comunicati dalle autorità polacche in zloty polacchi (PLN) sono stati convertiti in euro al tasso di cambio del 22 giugno 2007, pari a 1 euro = 3,7865 PLN.
(3) Si veda la nota 1.
(4) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(6) Causa C-342/96 Spagna contro Commissione europea, motivazione 46; causa C-256/97 DMT, motivazione 24; causa T-152/99 Hamsa, motivazione 168.
(7) C(2007) 1405 versione definitiva disponibile all'indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2005_0030.html#32