ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
4 febbraio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky  ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC

21

 

*

Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi  ( 1 )

38

 

*

Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’Impresa comune ARTEMIS per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO (CE) n. 71/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che istituisce l’impresa comune Clean Sky

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1) (in appresso «il settimo programma quadro»), prevede un contributo comunitario per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (in prosieguo «ITC») che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Tali ITC nascono dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell’ambito del sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici della ricerca nei loro rispettivi settori. Esse dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, tra cui i finanziamenti del settimo programma quadro.

(2)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2) (in appresso denominato «il programma specifico Cooperazione») sottolinea la necessità di partenariati paneuropei pubblico-privato ambiziosi per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie tramite attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le ITC.

(3)

L’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione in Europa al fine di favorire la competitività, la crescita e l’occupazione nell’Unione europea.

(4)

Nelle conclusioni del 13 maggio 2003, del 22 settembre 2003 e del 24 settembre 2004, il Consiglio ha sottolineato l’importanza di realizzare ulteriori azioni a seguito del Piano d’azione 3 % per la ricerca e la politica d’innovazione, in particolare nuove iniziative destinate ad intensificare la cooperazione tra l’industria e il settore pubblico al fine di finanziare la ricerca rafforzando i collegamenti pubblico-privato transnazionali.

(5)

Il Consiglio, nelle conclusioni del 4 dicembre 2006 e del 19 febbraio 2007, e il Consiglio europeo, nelle conclusioni dell’8 e del 9 marzo 2007, hanno invitato la Commissione a presentare proposte per il varo di ITC che abbiano raggiunto un adeguato livello di preparazione.

(6)

Il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa della piattaforma tecnologica europea sull’aeronautica («ACARE») ha approvato un’agenda strategica di ricerca che individua come uno dei suoi concetti strategici di alto livello la riduzione dell’impatto ambientale dell’aviazione. Ha inoltre concluso che occorrono cambiamenti tecnologici per raggiungere entro il 2020 l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 50 %, le emissioni di NOx dell’80 % e l’inquinamento acustico del 50 %, nonché per compiere progressi significativi nella riduzione dell’impatto ambientale della fabbricazione, della manutenzione e dell’eliminazione degli aeromobili e dei prodotti ad essi collegati.

(7)

L’entità dello sforzo richiesto per affrontare le sfide ambientali che si pongono al sistema di trasporto aereo quali definite nell’agenda strategica di ricerca dell’ACARE giustificava la creazione di un’impresa comune quale strumento adeguato per il coordinamento delle attività di ricerca in questione.

(8)

L’ITC Clean Sky (Cielo pulito) dovrebbe attenuare i diversi rischi di inefficienze del mercato che scoraggiano gli investimenti privati nel settore della ricerca aeronautica in generale e in quello delle tecnologie ecologiche per il trasporto aereo in particolare. Essa dovrebbe permettere l’integrazione e la dimostrazione a livello di sistemi completi, riducendo in tal modo i rischi per gli investimenti privati destinati allo sviluppo di nuovi prodotti aeronautici rispettosi dell’ambiente. Dovrebbe inoltre incentivare gli investimenti privati nella R&S relativa alle tecnologie ecologiche nell’Unione europea, agendo in tal modo sugli effetti esterni esistenti in materia di R&S e di ambiente.

(9)

L’ITC Clean Sky dovrebbe accelerare lo sviluppo nell’Unione europea di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo da diffondere il più rapidamente possibile, in modo da contribuire a conseguire le priorità strategiche ambientali e sociali dell’Europa in un contesto di crescita economica sostenibile.

(10)

L’ITC Clean Sky dovrebbe essere un partenariato pubblico-privato che riunisce tutti i principali operatori interessati. Tenuto conto della natura di lungo periodo di questo partenariato, della necessità di mettere in comune e di disporre di risorse finanziarie, delle elevate competenze tecniche e scientifiche richieste, compresa la gestione di un’immensa quantità di conoscenze, nonché della necessità di definire norme adeguate in materia di proprietà intellettuale, è di vitale importanza istituire un soggetto giuridico in grado di garantire l’uso coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all’ITC Clean Sky. È pertanto opportuno creare un’impresa comune ai sensi dell’articolo 171 del trattato (di seguito denominata «l’impresa comune Clean Sky»).

(11)

Scopo dell’impresa comune Clean Sky è l’attuazione di tecnologie innovative ecocompatibili in tutti i segmenti dell’aviazione civile, inclusi i grandi aeromobili commerciali, gli aeromobili per il trasporto regionale e ad ala rotante, e nell’ambito di tutti i settori tecnologici di supporto (tra cui motori, sistemi e ciclo di vita dei materiali). In tutti i settori delle attività di ricerca, l’impresa comune Clean Sky realizzerà dimostratori in scala reale, da testare in volo o a terra, grazie ad un approccio pienamente integrato e al controllo dei progressi tecnologici e del loro impatto.

(12)

Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca, compreso lo sfruttamento dei risultati da parte dei membri dell’impresa comune Clean Sky e dei partecipanti, avviate ma non concluse nell’ambito del settimo programma quadro, l’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere istituita per il periodo fino al il 31 dicembre 2017. Lo sfruttamento dei risultati non sarà tuttavia finanziato dall’impresa comune.

(13)

I membri dell’impresa comune Clean Sky dovrebbero essere la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione in quanto rappresentante del settore pubblico, i responsabili dei dimostratori tecnologici integrati (in prosieguo denominati «DTI») e i membri associati dei singoli DTI.

(14)

L’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.

(15)

L’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l’esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle particolari caratteristiche derivanti dalla natura delle ITC in quanto partenariati pubblico-privato, e in particolare del contributo del settore privato al bilancio.

(16)

I responsabili dei DTI hanno firmato un memorandum d’intesa che impegna le rispettive imprese a una partecipazione sul piano tecnico, gestionale e finanziario all’impresa comune Clean Sky per tutto l’arco della sua durata. Tutti i membri associati si sono impegnati ad apportare un contributo finanziario minimo per l’intera durata dell’impresa comune Clean Sky.

(17)

Le attività di ricerca dovrebbero essere finanziate dalla Comunità e, in misura perlomeno uguale, tramite risorse degli altri membri. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/971/CE.

(18)

I costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky dovrebbero essere coperti in misura uguale dalla Comunità e dagli altri membri.

(19)

I responsabili dei DTI e i membri associati dei singoli DTI dovrebbero ricevere il sostegno dell’impresa comune Clean Sky per la realizzazione delle attività di ricerca loro affidate.

(20)

L’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere in grado, ove del caso, di organizzare inviti a presentare proposte su base concorrenziale per sostenere le attività di ricerca.

(21)

Le attività di ricerca svolte dall’impresa comune Clean Sky dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili nell’ambito del settimo programma quadro.

(22)

L’impresa comune Clean Sky dovrebbe adottare, conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito denominato «regolamento finanziario») e previo accordo della Commissione, un regolamento finanziario specifico che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Per assicurare un trattamento armonizzato di coloro che partecipano alle attività di ricerca dell’impresa comune e coloro che partecipano alle azioni indirette del settimo programma quadro, è opportuno che l’imposta sul valore aggiunto non sia un costo ammissibile ai fini del finanziamento comunitario, in linea con il regolamento (CE) 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (4).

(23)

Al fine di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5) («lo statuto»), dovrebbero essere applicati a tutto il personale assunto dall’impresa comune Clean Sky.

(24)

Le modalità relative all’organizzazione e al funzionamento dell’impresa comune Clean Sky dovrebbero essere stabilite dallo statuto dell’impresa comune stessa allegato al presente regolamento.

(25)

Alla Commissione dovrebbero essere affidati compiti specifici connessi al controllo dei finanziamenti pubblici e alla tutela degli interessi della Comunità nell’impresa comune.

(26)

L’impresa comune Clean Sky dovrebbe riferire regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti.

(27)

L’impresa comune Clean Sky dovrebbe fare affidamento su un certo numero di organi consultivi esterni, compresi gli Stati nazionali e la piattaforma tecnologica europea sull’aeronautica «ACARE», e dovrebbe mantenere contatti regolari con gli Stati nazionali.

(28)

In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere responsabile delle sue azioni. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in materia contrattuale, le convenzioni e i contratti di sovvenzione conclusi dall’impresa comune Clean Sky dovrebbero prevedere la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia.

(29)

La politica dell’impresa comune Clean Sky in materia di diritti di proprietà intellettuale dovrebbe promuovere la creazione e lo sfruttamento delle conoscenze.

(30)

Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(31)

Per agevolare la costituzione dell’impresa comune Clean Sky la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune Clean Sky fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(32)

L’impresa comune Clean Sky dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L’impresa comune Clean Sky e il Belgio dovrebbero concludere un accordo sulla sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune.

(33)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la costituzione dell’impresa comune Clean Sky, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della dimensione transnazionale di tale grande sfida nel campo della ricerca, che rende necessario il raggruppamento delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza di tipo transettoriale e transfrontaliero, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione di un’impresa comune

1.   Per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta «Clean Sky», è costituita un’impresa comune, ai sensi dell’articolo 171 del trattato, per il periodo fino al 31 dicembre 2017 (di seguito denominata «l’impresa comune Clean Sky»).

2.   L’impresa ha sede a Bruxelles, Belgio.

Articolo 2

Obiettivi dell’impresa comune

1.   L’impresa comune Clean Sky contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro e in particolare del tema 7 «Trasporti (inclusa l’aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione».

2.   Gli obiettivi dell’impresa comune Clean Sky sono i seguenti:

a)

accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell’UE da diffondere il più rapidamente possibile;

b)

garantire un’attuazione coerente degli sforzi di ricerca europei volti a realizzare miglioramenti ambientali nel settore del trasporto aereo;

c)

creare un sistema di trasporto aereo radicalmente innovativo basato sull’integrazione di tecnologie avanzate e dimostratori in scala reale, allo scopo di ridurre significativamente l’impatto ambientale del trasporto aereo tramite la significativa riduzione del rumore e delle emissioni di gas, nonché il miglioramento dei consumi di carburante degli aeromobili;

d)

accelerare la creazione di nuove conoscenze, l’innovazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca a dimostrazione delle tecnologie in questione e di un sistema pienamente integrato di sistemi, nel contesto operativo appropriato, al fine di rafforzare la competitività industriale.

Articolo 3

Status giuridico

L’impresa comune Clean Sky è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 4

Statuto

È adottato lo statuto dell’impresa comune Clean Sky, che figura nell’allegato I e costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 5

Contributo della Comunità

1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune Clean Sky per i costi di funzionamento e le attività di ricerca è pari a 800 milioni di EUR provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema «Trasporti» del programma specifico «Cooperazione», conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

2.   Se del caso, il contributo comunitario all’impresa comune Clean Sky per finanziare le attività di ricerca comprende il finanziamento di proposte selezionate per mezzo di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale.

La procedura di valutazione e selezione assicura che nell’assegnazione di finanziamenti pubblici dell’impresa comune Clean Sky per gli inviti a presentare proposte su base concorrenziale siano seguiti i principi di eccellenza e concorrenza ed è effettuata con l’assistenza di esperti indipendenti.

Ogni soggetto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro è ammissibile a tale finanziamento.

3.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi annuali relativi all’esecuzione finanziaria che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune Clean Sky.

4.   Gli altri membri dell’impresa comune apportano un contributo almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca dell’impresa comune Clean Sky.

Articolo 6

Regolamento finanziario

1.   L’impresa comune Clean Sky adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) se lo impongono esigenze specifiche di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky, previo accordo della Commissione.

2.   L’impresa comune Clean Sky dispone di proprie capacità di audit interno.

Articolo 7

Personale

1.   Lo statuto e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità ai fini della sua applicazione si applicano al personale dell’impresa comune Clean Sky e al suo direttore esecutivo.

2.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 3, dello statuto, l’impresa comune Clean Sky esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità autorizzata a stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.   Il consiglio di direzione adotta, in accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie di cui all’articolo 110 dello statuto.

4.   Il numero degli effettivi è determinato nell’organigramma dell’impresa comune Clean Sky che è stabilito nel bilancio annuale della stessa.

5.   Il personale dell’impresa comune Clean Sky è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.

6.   Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell’impresa comune Clean Sky.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All’impresa comune Clean Sky e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 9

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune Clean Sky è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo o al contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità non contrattuale, l’impresa comune Clean Sky risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune Clean Sky destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune Clean Sky ed è coperto dalle risorse dell’impresa comune Clean Sky.

4.   Solo l’impresa comune Clean Sky risponde delle proprie obbligazioni.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

a)

sulle controversie che possono insorgere tra i membri in ordine al contenuto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’articolo 4;

b)

in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune Clean Sky;

c)

sui ricorsi promossi contro l’impresa comune Clean Sky, ivi comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;

d)

sulle controversie relative al risarcimento di danni causati dal personale dell’impresa comune Clean Sky nell’esercizio delle sue funzioni.

2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune Clean Sky.

Articolo 11

Rapporto, valutazione e discarico

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune Clean Sky. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compresi il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche ripartite per paese. In particolare tale relazione annuale includerà, ove opportuno, i risultati della valutazione effettuata dal valutatore tecnologico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello statuto.

2.   Tre anni dopo l’adozione del presente regolamento (comunque non oltre il 31 dicembre 2010), e successivamente entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, effettua una valutazione, in base a un mandato stabilito previa consultazione dell’impresa comune Clean Sky. Tali valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune Clean Sky e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune.

3.   Entro sei mesi dalla cessazione dell’impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode

1.   L’impresa comune Clean Sky garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

2.   Qualora riscontrino irregolarità, i membri si riservano il diritto di ridurre o sospendere gli eventuali contributi successivi all’impresa comune Clean Sky o di recuperare gli importi indebitamente versati.

3.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

4.   L’impresa comune Clean Sky effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici dell’impresa comune Clean Sky.

5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’impresa comune Clean Sky e il personale incaricato dell’assegnazione di tali fondi. A tal fine, l’impresa comune Clean Sky garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

6.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (10) dispone, nei confronti dell’impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF. L’impresa comune Clean Sky adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

Articolo 13

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 14, l’impresa comune Clean Sky protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 14

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11), si applica ai documenti detenuti dall’impresa comune Clean Sky.

2.   L’impresa comune Clean Sky adotta le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 7 agosto 2008.

3.   Le decisioni adottate dall’impresa comune Clean Sky ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

4.   Entro il 7 agosto 2008 l’impresa comune Clean Sky adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (12).

Articolo 15

Proprietà intellettuale

L’impresa comune Clean Sky adotta regole distinte che disciplinano la protezione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca in base ai principi del regolamento (CE) n. 1906/2006 secondo le disposizioni dell’articolo 23 dello statuto e garantiscono che, ove opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

Articolo 16

Attività preparatorie

1.   La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune Clean Sky fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. Essa svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri fondatori e con il coinvolgimento del consiglio di direzione.

2.   A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dello statuto, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune Clean Sky dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune Clean Sky. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’impresa comune Clean Sky.

Articolo 17

Sostegno da parte dello Stato ospitante

L’impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo sulla sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune Clean Sky.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal Regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(10)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

(11)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(12)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE CLEAN SKY

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «associato» si intende un soggetto giuridico unico selezionato a seguito di un invito all’adesione, che si impegna per l’intera durata dell’impresa comune e per una quota fissa minima del bilancio dei DTI;

b)

per «inviti a presentare proposte» si intendono inviti aperti per compiti specifici che portano alla selezione di partner su base concorrenziale;

c)

per «gare d’appalto» si intendono gare per subappaltare compiti specifici indette dai responsabili dei DTI o dagli associati;

d)

per «dimostratori tecnologici integrati (DTI)» si intende uno dei sei settori tecnologici contemplati dall’impresa comune Clean Sky;

e)

per «responsabile di DTI» si intende il co-responsabile di uno dei sei DTI;

f)

per «Stati nazionali» si intendono gli Stati membri e i paesi associati al settimo programma quadro;

g)

per «partner» si intende un soggetto giuridico selezionato nel corso dell’iniziativa tecnologica congiunta (ITC) per svolgere compiti specifici e non necessariamente impegnato per l’intera durata dell’impresa comune;

h)

per «subappaltatore» si intende un soggetto giuridico che svolge compiti in appalto per conto del responsabile dei DTI o dell’associato;

i)

per «valutatore tecnologico (VT)» si intende l’attività centrale stabilita in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 2

Compiti e attività

I principali compiti e attività svolti dall’impresa comune Clean Sky per conseguire i suoi obiettivi sono i seguenti:

a)

riunire una serie di DTI insistendo sulle tecnologie innovative e sullo sviluppo di dimostratori in scala reale;

b)

concentrare gli sforzi consentiti nell’ambito dei DTI su prodotti essenziali che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dall’Europa nel settore dell’ambiente e della competitività;

c)

migliorare il processo di verifica delle tecnologie al fine di identificare e rimuovere gli ostacoli al futuro ingresso sul mercato;

d)

riunire le esigenze degli utilizzatori per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo verso soluzioni operative e commercializzabili;

e)

attuare le attività di ricerca e sviluppo necessarie, se del caso mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte;

f)

concedere sovvenzioni per sostenere le attività di ricerca condotte dai suoi membri e da altri enti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte in conformità dei criteri aperti convenuti dal consiglio di direzione;

g)

pubblicare le informazioni sui progetti, compreso il nome dei beneficiari e l’importo del contributo finanziario dell’impresa comune Clean Sky per beneficiario;

h)

garantire l’attribuzione di contratti di servizi e di forniture, se del caso tramite gare d’appalto;

i)

mobilitare i fondi pubblici e privati necessari;

j)

garantire il collegamento fra le attività nazionali e internazionali nel settore tecnico dell’impresa comune, in particolare con l’impresa comune SESAR (1);

k)

informare tramite riunioni periodiche il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali e coinvolgere l’ACARE;

l)

informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l’impresa comune Clean Sky una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito nell’ambito del settimo programma quadro;

m)

incoraggiare la partecipazione di PMI alle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro di ricerca; al riguardo l’impresa comune Clean Sky stabilirà pertinenti traguardi quantitativi in linea con quelli previsti dal settimo programma quadro;

n)

sviluppare una stretta collaborazione e assicurare il coordinamento con le attività europee (in particolare il programma quadro), nazionali e transnazionali collegate.

Articolo 3

Membri

1.   Sono membri fondatori dell’impresa comune Clean Sky:

a)

la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; e,

b)

a seguito dell’accettazione del presente statuto, dodici responsabili dei DTI e gli associati.

La Commissione e i responsabili dei DTI hanno una visione d’insieme delle attività dell’ITC e sono incaricati dell’adozione di decisioni strategiche globali.

Gli associati partecipano ad uno o più DTI, adottano congiuntamente le decisioni tecniche relative a questi ultimi e contribuiscono con una quota equa al programma di lavoro totale di tali DTI.

I responsabili dei DTI e gli associati fondatori sono elencati nell’allegato II, fatto salvo il primo comma.

2.   Ogni soggetto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro può chiedere di aderire all’impresa comune Clean Sky a condizione che:

a)

in qualità di responsabile di DTI, si impegni a fornire un contributo proporzionale all’insieme delle attività dell’ITC e coerente con queste ultime;

b)

in qualità di associato, si impegni a fornire un contributo proporzionale al bilancio del DTI a cui partecipa e coerente con le necessità di questo.

3.   I membri fondatori di cui al paragrafo 1 e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono definiti qui di seguito «i membri».

Articolo 4

Adesione e cambiamento di membri

Norme di adesione

Ogni soggetto giuridico pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro può chiedere di aderire all’impresa comune Clean Sky alle seguenti condizioni:

i soggetti giuridici che chiedono di diventare responsabili di DTI o associati accettano lo statuto dell’impresa comune Clean Sky,

i soggetti giuridici che chiedono di diventare responsabili di DTI si impegnano a sfruttarne successivamente i risultati, a fornire un contributo finanziario ai costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky con un impegno proporzionale al suo bilancio globale, nonché a contribuire ai DTI che dirigono,

i soggetti giuridici che chiedono di diventare associati si impegnano a fornire un contributo finanziario all’impresa comune Clean Sky nell’ambito di uno o più DTI secondo una soglia predefinita di impegno proporzionale al bilancio del DTI in questione, nonché a contribuire finanziariamente ai costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky.

Gli inviti all’adesione in qualità di associato sono determinati dalla necessità di capacità chiave nell’ambito dei vari DTI. I posti vacanti sono pubblicati sul sito web di Clean Sky, comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali e se del caso altri canali.

Decisione del consiglio di direzione

Ogni nuova domanda di adesione all’impresa comune Clean Sky è trasmessa al consiglio di direzione per approvazione secondo la procedura di cui all’articolo 5 e al gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali per informazione.

Le decisioni del consiglio di direzione sull’adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico sono prese tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del richiedente per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune Clean Sky, nonché della sua capacità di sfruttare le tecnologie sviluppate. Per ogni nuova domanda di adesione la Commissione informa tempestivamente il Consiglio sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del consiglio di direzione.

3.   La qualità di membro dell’impresa comune Clean Sky non può essere ceduta a un terzo senza previo consenso scritto del consiglio di direzione.

Ogni membro può, in casi eccezionali e salvo consenso del consiglio di direzione e del comitato direttivo dei DTI pertinenti, recedere dall’impresa comune Clean Sky. Dopo il recesso l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già assunti, in base a contratti conclusi con l’impresa comune Clean Sky e con altri membri in conformità del presente statuto, prima del suo recesso.

Articolo 5

Organi dell’impresa comune Clean Sky

1.   Gli organi dell’impresa comune Clean Sky sono:

il consiglio di direzione,

il direttore esecutivo,

i comitati direttivi dei DTI,

il comitato direttivo del valutatore tecnologico, e

il forum generale.

Un gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali è un organo consultivo esterno dell’impresa comune Clean Sky.

2.   Qualora un determinato compito non venga assegnato a un organo particolare, l’organo competente è il consiglio di direzione.

3.   Ove del caso, l’impresa comune Clean Sky istituisce un comitato consultivo destinato a fornirle consulenze e a formulare raccomandazioni in materia di gestione e su questioni di ordine tecnico e finanziario.

Articolo 6

Consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è l’organo direttivo dell’impresa comune Clean Sky.

Composizione

Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti designati delle seguenti parti:

a)

la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione;

b)

i responsabili dei DTI;

c)

un associato per ciascun DTI, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), del presente statuto.

Adozione di decisioni

Ciascun singolo membro nell’ambito del consiglio di direzione dispone di un voto paritario.

Il consiglio di direzione adotta le proprie decisioni con una maggioranza di due terzi di tutti i voti ammissibili. I voti ammissibili includono quelli dei membri che non sono presenti alla riunione.

È richiesto il consenso di tutti i responsabili di DTI interessati per modificare gli stanziamenti di bilancio attribuiti ai DTI e la loro ripartizione nell’ambito di questi ultimi.

Presidenza

a)

Il consiglio di direzione nomina fra i suoi rappresentanti un presidente e un vicepresidente. Il rappresentante della Commissione non può ricoprire nessuna delle due cariche;

b)

il presidente e il vicepresidente del consiglio di direzione sono eletti per un periodo di un anno e possono essere rieletti per un anno supplementare.

Riunioni

Il consiglio di direzione si riunisce almeno due volte l’anno.

Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente del consiglio di direzione o della Commissione o del direttore esecutivo.

Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell’impresa comune Clean Sky.

Salvo decisione contraria, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

Ruolo e compiti

Il consiglio di direzione è responsabile in particolare di quanto segue:

a)

definizione o modifica dell’orientamento strategico;

b)

conclusione, revoca e/o modifica di contratti;

c)

adozione del regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky in conformità dell’articolo 6 del presente regolamento;

d)

adozione del bilancio e dei conti annuali dell’impresa comune Clean Sky;

e)

adozione delle modifiche degli stanziamenti di bilancio assegnati ai DTI;

f)

adozione dei programmi di lavoro annuali dei DTI;

g)

approvazione delle relazioni annuali presentate dai responsabili dei DTI e dal direttore esecutivo ed esame dello stato di avanzamento delle ricerche;

h)

azioni nei confronti dei responsabili di DTI inadempienti e degli associati e/o definizione di termini di compromesso nelle controversie tra l’impresa comune Clean Sky e qualsiasi suo membro;

i)

composizione delle controversie in terza istanza all’interno dei DTI;

j)

composizione delle controversie in seconda istanza tra i DTI;

k)

ammissione di nuovi responsabili di DTI e di nuovi associati e definizione del livello minimo di impegno;

l)

procedure di selezione tramite inviti a presentare proposte/bandi di gara;

m)

trasferimento della qualità di membro;

n)

revisione in seconda istanza e riapertura di decisioni di selezione di partner contestate;

o)

adozione di modifiche relative ai principali prodotti da fornire;

p)

nomina del direttore esecutivo, proroga del suo mandato o sua destituzione;

q)

approvazione delle proposte del direttore esecutivo relative a modifiche degli effettivi della direzione;

r)

definizione delle funzioni e delle responsabilità del direttore esecutivo di cui all’articolo 7, paragrafo 4;

s)

approvazione della strategia di comunicazione e diffusione dell’impresa comune Clean Sky;

t)

approvazione dei principi in materia di consultazione pubblica e dialogo;

u)

promozione di una politica delle risorse umane favorevole alla diversità e alla parità fra i sessi;

v)

sviluppo di una strategia in materia di relazioni esterne in una prospettiva internazionale;

w)

norme che disciplinano la valutazione dei contributi in natura;

x)

adozione delle modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

7.   La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni riguardanti l’utilizzo del suo contributo finanziario, sulle decisioni riguardanti la liquidazione e lo scioglimento dell’impresa comune, l’adozione di modifiche sostanziali relative agli stanziamenti di bilancio a favore e nell’ambito dei DTI e sulle decisioni riguardanti le lettere a), b), c), h), da k) a o), p), w) e x). Si considera modifica «sostanziale» una modifica dell’ordine del 10 % del bilancio del DTI interessato (o del valutatore tecnologico).

Norme

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è incaricato della gestione quotidiana dell’impresa comune Clean Sky ed è il suo rappresentante legale. Risponde della sua gestione al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza.

Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale i poteri di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Nell’esercizio delle proprie funzioni, il direttore esecutivo è assistito da una serie di collaboratori. Tali collaboratori svolgono tutte le funzioni di assistenza necessarie.

Il direttore esecutivo dell’impresa comune seleziona e nomina i propri collaboratori.

Nomina del direttore esecutivo

a)

Il direttore esecutivo è scelto dal consiglio di direzione per un periodo di tre anni in seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri periodici o siti internet. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore esecutivo, il consiglio di direzione può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni;

b)

il consiglio di direzione può destituire il direttore esecutivo.

Ruolo e compiti del direttore esecutivo

In particolare, il direttore esecutivo:

a)

riferisce al consiglio di direzione;

b)

coordina e segue le attività dei DTI (attraverso le riunioni di coordinamento di questi ultimi), prepara le relazioni tecniche e finanziarie;

c)

sovrintende alle attività di integrazione e collegamento e convoca e presiede secondo necessità le riunioni di esame;

d)

presiede il comitato direttivo del valutatore tecnologico e partecipa in qualità di osservatore attivo ai comitati direttivi dei DTI;

e)

monitora i progressi dei DTI verso il conseguimento degli obiettivi ambientali, in base alle valutazioni del valutatore tecnologico;

f)

controlla la partecipazione delle PMI per garantire il rispetto dei livelli di partecipazione previsti;

g)

applica le procedure di invito a presentare proposte e di gare d’appalto sulla base del contenuto definito dal comitato direttivo del DTI interessato;

h)

applica le procedure di revisione in prima istanza in caso di decisioni di selezione di partner contestate;

i)

gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all’interno dei DTI;

j)

gestisce la composizione delle controversie in prima istanza tra i DTI;

k)

verifica i contributi finanziari provenienti dai responsabili dei DTI e dagli associati, confronta le spese effettuate con i piani di spesa e svolge un controllo annuo dei contributi finanziari;

l)

prepara i bilanci annuali, dà loro esecuzione e rappresenta l’impresa comune Clean Sky nell’ambito della procedura annuale di discarico del bilancio;

m)

presenta le relazioni tecniche e finanziarie al consiglio di direzione e alla Commissione;

n)

di concerto con il presidente del consiglio di direzione, prepara l’ordine del giorno delle riunioni di tale consiglio;

o)

affianca la Commissione nelle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali e dell’ACARE e riferisce in merito allo stato delle attività dell’impresa comune Clean Sky, incluse le questioni relative alle PMI;

p)

gestisce gli aspetti legati alla comunicazione e alle relazioni pubbliche dell’impresa comune Clean Sky, inclusa l’organizzazione di manifestazioni di presentazione e di diffusione;

q)

organizza il dialogo con gli utilizzatori ed altri gruppi di interesse pertinenti;

r)

sovrintende alla procedura di valutazione e selezione degli inviti a presentare proposte;

s)

riferisce sui risultati degli inviti a presentare proposte e delle gare d’appalto.

Articolo 8

Comitati direttivi dei DTI

Istituzione

Per ciascuno dei sei DTI il consiglio di direzione istituisce un comitato direttivo DTI. Sono creati i seguenti DTI:

a)

aeromobile ad ala fissa intelligente;

b)

aeromobile ecologico per il trasporto regionale;

c)

aeromobile ad ala rotante ecologico;

d)

sistemi per operazioni rispettose dell’ambiente;

e)

motori ecologici sostenibili;

f)

progettazione ecocompatibile.

Per l’intera durata di Clean Sky viene nominato un valutatore tecnologico indipendente i cui compiti sono:

a)

valutare l’impatto ambientale dei risultati tecnologici ottenuti dai singoli DTI;

b)

rivolgere raccomandazioni ai DTI per ottimizzare le prestazioni ambientali trasversalmente alle attività di Clear Sky;

c)

informare regolarmente, tramite il direttore esecutivo, la Commissione e il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali in merito all’impatto ambientale dei risultati tecnologici ottenuti dai DTI.

Il consiglio di direzione decide in merito alla composizione e all’istituzione del comitato direttivo del valutatore tecnologico.

Composizione

Ciascun comitato direttivo di DTI è composto:

a)

dal presidente — un rappresentante di grado elevato del/dei responsabile/i del DTI;

b)

dai rappresentanti di ciascun associato nell’ambito del DTI e degli altri responsabili di DTI partecipanti;

c)

dal direttore esecutivo e dal funzionario responsabile del DTI;

d)

da un rappresentante della Commissione secondo il caso/se richiesto dal direttore esecutivo dell’impresa comune Clean Sky, in qualità di osservatore;

e)

da altri responsabili di DTI che si interessano ai risultati del DTI in questione, su invito.

Riunioni

Ciascun comitato direttivo di DTI si riunisce almeno ogni tre mesi.

Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente del comitato direttivo del DTI pertinente o del direttore esecutivo.

Competenza

A ciascun comitato direttivo di DTI spettano le seguenti competenze:

a)

orientare e monitorare le funzioni tecniche del proprio DTI e prendere decisioni a nome dell’impresa comune Clean Sky su tutte le questioni tecniche inerenti al DTI interessato;

b)

elaborare i programmi di lavoro annuali dettagliati del DTI;

c)

definire il contenuto degli inviti a presentare proposte;

d)

selezionare i partner esterni con l’assistenza di esperti indipendenti;

e)

definire il contenuto dei bandi di gara di concerto e in collaborazione con il membro interessato;

f)

stabilire l’ordine di rotazione della rappresentanza degli associati nel consiglio di direzione; su questo punto la decisione è presa dai soli associati e i responsabili dei DTI non hanno diritto di voto;

g)

gestire le controversie all’interno dei DTI;

h)

modificare la ripartizione degli stanziamenti di bilancio nell’ambito del proprio DTI, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3.

Votazione

Ciascun comitato direttivo di DTI adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell’impegno finanziario assunto nell’ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo. I responsabili del DTI dispongono di un diritto di veto per tutte le risoluzioni del comitato direttivo del DTI che dirigono.

Norme

Ciascun comitato direttivo di DTI adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune all’insieme dei DTI, includendovi disposizioni dettagliate relative all’esercizio dei diritti e degli obblighi dei responsabili del DTI, inclusi i diritti di veto.

Articolo 9

Forum generale

1.   Il forum generale è un organo consultivo dell’impresa comune Clean Sky.

Il forum generale è composto da un rappresentante:

a)

di ciascun membro dell’impresa comune Clean Sky;

b)

di ciascun partner.

Riunioni

Il forum generale si riunisce almeno una volta all’anno.

Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta di almeno il 30 % dei membri del forum generale.

Le riunioni si svolgono di norma a Bruxelles.

Competenze

Il forum generale:

a)

viene informato in merito allo stato di avanzamento dei lavori dell’impresa comune Clean Sky;

b)

viene informato in merito al bilancio annuale e riceve le relazioni e i conti annuali;

c)

formula raccomandazioni e solleva questioni, alla maggioranza di due terzi dei votanti, rivolte al consiglio di direzione e al direttore esecutivo su argomenti di natura tecnica, gestionale o finanziaria.

Norme

Il forum generale adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Gruppo dei rappresentanti degli Stati nazionali

Composizione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun altro paese associato al programma quadro. Elegge un presidente tra i suoi membri.

Ruolo e compiti

Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali svolge un ruolo consultivo per l’impresa comune. In particolare, esamina informazioni e formula pareri sui seguenti ambiti:

a)

progressi nella realizzazione del programma dell’impresa comune Clean Sky;

b)

conformità e conseguimento degli obiettivi;

c)

aggiornamento dell’orientamento strategico;

d)

collegamenti con la ricerca collaborativa del programma quadro;

e)

risultati e programmazione degli inviti a presentare proposte e delle gare d’appalto;

f)

partecipazione delle PMI;

g)

nuove domande, adesioni e cambiamento di membri.

Offre inoltre contributi all’impresa comune nei seguenti ambiti:

a)

stato di avanzamento e collegamento tra le attività dell’impresa comune e i pertinenti programmi nazionali di ricerca e individuazione dei potenziali settori di cooperazione;

b)

misure specifiche adottate a livello nazionale riguardo a manifestazioni di diffusione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali può rivolgere, di propria iniziativa, all’impresa comune Clean Sky raccomandazioni su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali. L’impresa comune Clean Sky informa il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali di quanto intrapreso in relazione a tali raccomandazioni.

3.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dall’impresa comune. Possono essere convocate riunioni straordinarie per trattare questioni specifiche che rivestono un’importanza fondamentale per le attività dell’impresa comune Clean Sky. Tali riunioni saranno indette dall’impresa comune di propria iniziativa o su richiesta del gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali.

Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione e/o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati nazionali adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Funzione di revisione contabile interna

Le funzioni affidate dall’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di direzione, che adotta le disposizioni necessarie tenendo conto delle dimensioni e della portata dell’impresa comune Clean Sky.

Articolo 12

Fonti di finanziamento

1.   Tutte le risorse dell’impresa comune Clean Sky sono dedicate agli obiettivi dell’impresa comune Clean Sky.

2.   Le risorse dell’impresa comune Clean Sky consistono nei contributi conferiti dai suoi membri e dai loro affiliati partecipanti. Per affiliato partecipante si intende una persona giuridica:

a)

posseduta o controllata direttamente o indirettamente da, o che possieda o controlli, o che sia soggetta alla stessa proprietà o controllo, del responsabile DTI o associato pertinente;

b)

registrata e residente in uno Stato membro della Comunità o in un paese associato al settimo programma quadro, e soggetta alla legislazione di tale Stato;

c)

che partecipa alle attività del responsabile di DTI o dell’associato interessato nell’ambito del programma di lavoro Clean Sky.

3.   I costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti fra la Comunità, che finanzia il 50 % dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano in contanti il restante 50 %. I costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky non superano il 3 % del contributo globale in contanti e dei contributi in natura degli Stati membri e dei partner di cui all’articolo 13. Se parte del contributo della Comunità non è utilizzata, essa può essere disponibile per le attività di ricerca di cui all’articolo 13.

4.   Tutte le risorse vengono iscritte nel bilancio annuale.

5.   Il contributo finanziario annuo della Comunità all’impresa comune Clean Sky è concesso previa verifica delle attività condotte dagli altri membri.

6.   Qualora un membro dell’impresa comune Clean Sky, o un qualunque affiliato partecipante, non rispettino i propri impegni per quanto concerne i contributi concordati, il consiglio di direzione decide:

nel caso di un membro inadempiente, se gli altri membri debbano porre fine alla sua partecipazione o se vadano adottate altre misure in attesa che questi rispetti i propri impegni; oppure

nel caso di un affiliato partecipante inadempiente, se gli altri membri debbano porre fine alla sua partecipazione o se vadano adottate altre misure in attesa che questi rispetti i propri impegni.

7.   L’impresa comune Clean Sky è proprietaria di tutti i beni materiali da essa creati o ad essa ceduti. I DTI e gli altri prodotti materiali e immateriali del programma di ricerca e sviluppo di Clean Sky sono di proprietà dei membri e/o dei partner che li creano.

Articolo 13

Contributi alle attività condotte nell’ambito dell’impresa comune Clean Sky

1.   Al fine di sostenere le attività che devono essere realizzate nell’ambito dell’impresa comune Clean Sky, gli altri membri della suddetta impresa forniscono risorse di importo pari al contributo comunitario. Tali risorse includono il loro contributo ai costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky.

2.   Il contributo comunitario è ripartito come segue:

a)

un importo massimo di 400 milioni di EUR è assegnato ai responsabili dei DTI e un importo massimo di 200 milioni di EUR è assegnato agli associati (2). I responsabili dei DTI e gli associati apportano risorse almeno pari al contributo comunitario;

b)

un importo di almeno 200 milioni di EUR è assegnato a partner selezionati mediante inviti a presentare proposte su base concorrenziale. Particolare attenzione è rivolta all’esigenza di garantire la partecipazione adeguata delle PMI. Il contributo finanziario della Comunità rispetta i limiti massimi di finanziamento dei costi totali ammissibili, previsti dalle regole di partecipazione del settimo programma quadro.

Qualora un invito a presentare proposte resti senza risposta o non sia assegnato, i membri provvedono essi stessi all’esecuzione dei compiti corrispondenti.

Per essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario i costi sostenuti nell’attuazione di attività di ricerca s’intendono imposta sul valore aggiunto esclusa.

3.   La ripartizione preliminare del contributo comunitario fra le varie attività di ricerca è la seguente (3):

a)

24 % per il DTI «Aeromobile ad ala fissa intelligente»;

b)

11 % per il DTI «Aeromobile ecologico per il trasporto regionale»;

c)

10 % per il DTI «Aeromobile ad ala rotante ecologico»;

d)

27 % per il DTI «Motori ecologici sostenibili»;

e)

19 % per il DTI «Sistemi per operazioni rispettose dell’ambiente»;

f)

7 % per il DTI «Progettazione ecocompatibile»;

g)

2 % per il valutatore tecnologico.

È stabilita la ripartizione dettagliata degli stanziamenti fra i diversi pacchetti di lavori e i vari membri dell’impresa comune Clean Sky. La ripartizione dettagliata è adottata dal consiglio di direzione. Questo processo avviene sotto il controllo della Commissione e rispetta il principio di parità di trattamento fra i membri.

4.   Al fine di attuare il programma di Clean Sky, l’impresa comune Clean Sky può concedere sovvenzioni ai suoi membri e, in conformità dei criteri aperti convenuti dal consiglio di direzione, ai partner e altri soggetti per la realizzazione delle attività di ricerca.

5.   Salvo che a copertura dei costi di funzionamento dell’impresa comune Clean Sky, sono possibili contributi in natura. Essi sono oggetto di una valutazione del valore e della pertinenza per l’esecuzione delle attività dell’impresa comune Clean Sky e devono essere approvati dal consiglio di direzione. La procedura di valutazione dei contributi in natura è definita in modo dettagliato e adottata dal consiglio di direzione. Essa è basata sui seguenti principi:

a)

l’impostazione generale è fondata sui principi del settimo programma quadro, in base al quale i contributi in natura ai progetti sono valutati allo stadio dell’esame ex post;

b)

si applica il regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky;

c)

viene effettuata la verifica tramite un controllore indipendente.

6.   I contributi degli altri membri vengono registrati dall’impresa comune Clean Sky.

Articolo 14

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell’impresa comune Clean Sky non superano l’importo delle risorse finanziarie di cui dispone o che sono imputate al suo bilancio.

Articolo 15

Entrate finanziarie

Eccetto in occasione della liquidazione dell’impresa comune Clean Sky a norma dell’articolo 25, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell’impresa comune Clean Sky.

Articolo 16

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.

Articolo 17

Esecuzione finanziaria

Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell’impresa comune Clean Sky.

Articolo 18

Relazione finanziaria

1.   Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione un progetto preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi, nonché l’organigramma del personale. In questa previsione le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite al livello di dettaglio richiesto dalla procedura di bilancio interna di ciascun membro per quanto concerne i propri contributi finanziari all’impresa comune Clean Sky. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari a tal fine necessarie.

2.   I membri del consiglio di direzione comunicano al direttore esecutivo le proprie osservazioni sul progetto preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle stime delle entrate e spese per l’anno successivo.

3.   Tenendo conto delle osservazioni ricevute dai membri del consiglio di direzione, il direttore esecutivo prepara il progetto di piano di bilancio per l’anno successivo e lo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione.

4.   Il piano di bilancio annuale ed il piano d’attuazione annuale per un determinato anno sono adottati dal consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky entro la fine dell’anno precedente.

5.   Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti e il bilancio annuali dell’anno precedente all’approvazione del consiglio di direzione. I conti e il bilancio annuali dell’anno precedente sono presentati alla Corte dei conti e alla Commissione.

Articolo 19

Programmazione e relazioni

1.   Una relazione annuale illustra i progressi realizzati dall’impresa comune Clean Sky nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano d’attuazione annuale per quell’anno. Il direttore esecutivo presenta la relazione annuale insieme ai conti e al bilancio annuali. La relazione annuale include la partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell’impresa comune Clean Sky.

2.   Il piano d’attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d’esecuzione di tutte le attività dell’impresa comune Clean Sky per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni che dovrebbero essere attuate mediante gare d’appalto. Il piano d’attuazione annuale è presentato al consiglio di direzione dal direttore esecutivo contemporaneamente al piano di bilancio annuale. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, è messa a disposizione del pubblico una versione pubblicabile del piano d’attuazione annuale.

3.   Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all’attuazione dell’agenda di ricerca per un anno specifico.

Articolo 20

Contratti di servizio e fornitura

L’impresa comune Clean Sky predispone tutti i meccanismi e le procedure appropriate per l’attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi, ove siano necessari per il funzionamento dell’impresa comune Clean Sky.

Articolo 21

Responsabilità dei membri, assicurazioni

1.   I membri non sono responsabili dei debiti dell’impresa comune Clean Sky.

2.   L’impresa comune Clean Sky sottoscrive le assicurazioni necessarie.

Articolo 22

Conflitto di interessi

L’impresa comune Clean Sky evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.

I membri coinvolti nella definizione del lavoro oggetto di un invito a presentare proposte o di una gara d’appalto non possono partecipare alla realizzazione di tale lavoro.

Articolo 23

Disposizioni in materia di proprietà intellettuale

1.   Le norme in materia di proprietà intellettuale dell’impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall’impresa stessa.

2.   Il loro obiettivo è di promuovere la creazione di conoscenze e la loro valorizzazione, attribuire i diritti in modo equo, ricompensare l’innovazione e conseguire un’ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai progetti in risposta agli inviti a presentare proposte, previa firma di una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky.

3.   Le regole in materia di proprietà intellettuale rispecchiano il principio che ogni persona giuridica che abbia concluso una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky rimane proprietaria:

a)

delle informazioni detenute dai partecipanti prima dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché dei diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione del progetto o per l’utilizzo degli elementi nuovi derivanti dal progetto (in appresso: «conoscenze preesistenti»);

b)

dei risultati, ivi comprese le informazioni, generati dal progetto in questione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Tali risultati comprendono i diritti patrimoniali d’autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti o forme analoghe di protezione (in appresso: «conoscenze acquisite»). Le conoscenze acquisite elaborate congiuntamente appartengono a tutti i partecipanti coinvolti nella loro elaborazione qualora non risulti possibile determinare il contributo rispettivo di ciascuno. Salvo ove diversamente convenuto, ciascun comproprietario avrà diritto ad utilizzare gratuitamente le conoscenze acquisite elaborate congiuntamente nella propria attività commerciale e nell’ambito di future ricerche.

I creatori di conoscenze acquisite adottano le misure ragionevolmente possibili per proteggerle, in particolare depositandone i brevetti. Qualora tali misure non vengano adottate dal creatore o dagli altri partecipanti al DTI con il consenso del creatore, l’impresa comune stessa, agendo per il tramite del comitato direttivo del DTI pertinente, può chiedere la protezione.

4.   Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze tra le persone giuridiche che hanno concluso una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky, sono definite dalla convenzione di sovvenzione per quanto riguarda le conoscenze preesistenti e le conoscenze acquisite ai fini del completamento del progetto, le conoscenze acquisite per scopi di ricerca e le informazioni preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite per scopi di ricerca.

5.   Fatti salvi adeguati impegni di riservatezza, le persone giuridiche che hanno concluso una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky divulgano le informazioni connesse alle conoscenze acquisite e diffondono le conoscenze acquisite secondo le modalità e le condizioni definite nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 24

Modifica dello statuto

1.   Qualsiasi membro dell’impresa comune Clean Sky può proporre al consiglio di direzione un’iniziativa intesa a modificare il presente statuto.

2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1 approvate dal consiglio di direzione sono sottoposte come progetti di modifica alla Commissione che li adotta, se del caso.

3.   Tuttavia le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 6, 7, 12, 13, 21, 24 e 25, sono adottate in conformità dell’articolo 172 del trattato.

Articolo 25

Liquidazione e scioglimento

1.   Al termine del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, o a seguito di un emendamento del presente regolamento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento, l’impresa comune Clean Sky è sciolta.

2.   Ai fini della procedura di scioglimento dell’impresa comune Clean Sky, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle istruzioni impartite dal consiglio di direzione.

3.   Nel corso dello scioglimento l’impresa comune Clean Sky restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest’ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all’accordo sulla sede.

4.   Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 3, tutti gli elementi di sostegno fisico, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell’impresa comune Clean Sky e le spese legate al suo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune Clean Sky. Qualsiasi eccedenza a favore della Comunità è restituita al bilancio della Commissione.

5.   Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune Clean Sky.

6.   È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convezioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura la cui durata supera quella dell’impresa comune Clean Sky.


(1)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

(2)  Questa ripartizione dei costi è conforme alle pratiche correnti nei progetti di R&S nel settore dell’aeronautica, in cui la maggior parte del lavoro e del rischio di investimento è assunta dagli integratori principali.

(3)  Questa ripartizione risulta dall’applicazione di un metodo ascendente che prevede la creazione di una corrispondenza fra le esigenze di bilancio dei vari DTI e del valutatore tecnologico, da una parte, e dei loro obiettivi tecnici, dall’altra.


ALLEGATO II

Membri fondatori dell’impresa comune Clean Sky  (1)

A.   RESPONSABILI DTI

AgustaWestland

Airbus

Affiliate: Airbus France SAS, Airbus Deutschland GmbH, Airbus España SL, Airbus UK Limited

Alenia

Affiliate: Alenia Aermacchi SpA, Alenia SIA SpA

Dassault Aviation

EADS-CASA

Eurocopter

Affiliate: Eurocopter Deutschland GmbH

Fraunhofer Gesellschaft

Liebherr

Affiliate: Liebherr-Aerospace Toulouse S.A.S., Liebherr-Elektronik GmbH

Thales

Affiliate: Thales ATM, Thales Systèmes Aéroportés, Thales Avionics Electrical System, Thales Communication, Thales Air Systems Division UK

Rolls-Royce

Affiliate: Rolls-Royce Deutschland GmbH

SAAB

Safran

Affiliate: Snecma, Turbomeca, Hispano Suiza, Aircelle, Techspace Aero, Snecma Propulsion Solide, Microturbo, Technofan, Sofrance, Messier Dowty, Messier Bugatti, Labinal, Sagem Sécurité Défense, Snecma Services, SMA

B.   ASSOCIATI

Adesione a Clean Sky — Membri fondatori

Organizzazione

Stato nazionale

Cluster(s)

Ruolo

Tipo

Fiber Optic Sensors & Sensing Syst.

Belgio

IGOR

 

PMI

KU Leuven

Belgio

IGOR

 

Uni

LMS International

Belgio

IGOR

 

Ind

Micromega Dynamics

Belgio

IGOR

 

PMI

ReFiber ApS

Danimarca

RUAG

 

PMI

Dassault Aviation

Francia

 

responsabile DTI

Ind

EADS-CCR

Francia

 

 

Centro ricerca

InterAC

Francia

IGOR

 

PMI

ONERA

Francia

 

 

Centro ricerca

Safran

Francia

 

responsabile DTI

Ind

Thales avionics

Francia

 

responsabile DTI

Ind

Zodiac-ECE/IN

Francia

 

 

Ind

Airbus

Francia/Germania

 

responsabile DTI

Ind

EADS IW

Francia/Germania

 

 

Ind

Eurocopter

Francia/Germania

 

responsabile DTI

Ind

Akustik Technolgie Göttingen

Germania

IGOR

 

PMI

DIEHL Aerospace

Germania

 

 

Ind

DLR

Germania

 

 

Centro ricerca

EADS-CRC

Germania

 

 

Centro ricerca

Fraunhofer GhF

Germania

 

responsabile DTI

Centro ricerca

HADEG Recycling GmbH

Germania

RUAG

 

PMI

Liebherr Aerospace

Germania

 

responsabile DTI

Ind

MTU Aero Engines

Germania

 

 

Ind

TU Hamburg-Harburg

Germania

RUAG

 

Uni

HAI

Grecia

 

 

Ind

IAI

Israele

 

 

Ind

AEROSOFT

Italia

 

 

PMI

Alenia Aeronautica

Italia

 

responsabile DTI

Ind

Avio S.p.A.

Italia

 

 

Ind

CIRA

Italia

CIRA

 

Centro ricerca

CNR

Italia

Airgreen

 

Centro ricerca

CSM

Italia

Airgreen

 

Centro ricerca

DEMA

Italia

CIRA

 

PMI

FOXBIT

Italia

Airgreen

 

PMI

Galileo Avionica

Italia

 

 

Ind

IMAST

Italia

Airgreen

 

Centro ricerca

PIAGGIO

Italia

Airgreen

 

Ind

Politech. Torino

Italia

Airgreen

 

Uni

POLO DELLE S. & T. NAPOLI

Italia

Airgreen

 

Uni

SELEX S.I.

Italia

 

 

Ind

SICAMB

Italia

Airgreen

 

PMI

Univ. Bologna/Forlì

Italia

Airgreen

 

Uni

Univ. Piemonte

Italia

Airgreen

 

Uni

Univ. Pisa

Italia

Airgreen

 

Uni

Univ. Torino

Italia

Airgreen

 

Uni

ATR

Italia/Francia

 

 

Ind

Agusta Westland

Italia/Regno Unito

 

responsabile DTI

Ind

ELSIS

Lituania

CIRA

 

PMI

University of Malta

Malta

GSAF

 

Uni

ADSE

Paesi Bassi

 

 

PMI

Aeronamic

Paesi Bassi

GSAF

 

PMI

Airborne Composite

Paesi Bassi

IGOR

 

PMI

Axxiflex

Paesi Bassi

 

 

PMI

CCM

Paesi Bassi

GSAF

 

Ind

DNW

Paesi Bassi

IGOR

 

Centro ricerca

Eurocarbon

Paesi Bassi

IGOR

 

Ind

HAN University

Paesi Bassi

IGOR

 

Uni

MicroFlown Technologies

Paesi Bassi

IGOR, NL

 

PMI

NLR

Paesi Bassi

IGOR, NL, GSAF

 

Centro ricerca

Sergem

Paesi Bassi

 

 

PMI

STORK aerospace

Paesi Bassi

NL

 

Ind

Ten Cate Advances Composites

Paesi Bassi

IGOR

 

Ind

TNO

Paesi Bassi

NL

 

Centro ricerca

TU Delft

Paesi Bassi

IGOR, NL, GSAF

 

Uni

Uni. Twente

Paesi Bassi

IGOR, NL

 

Uni

PZL-widnik

Polonia

 

 

Ind

INCAS

Romania

CIRA

 

Centro ricerca

Aerostar

Romania

CIRA

 

Ind

Avioane Craiova

Romania

CIRA

 

Ind

STRAERO

Romania

CIRA

 

Centro ricerca

ANOTEC

Spagna

IGOR

 

PMI

EADS-CASA

Spagna

 

responsabile DTI

Ind

ITP

Spagna

 

 

Ind

Saab

Svezia

 

responsabile DTI

Ind

Volvo Aero Corporation

Svezia

 

 

Ind

EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

Svizzera

RUAG

 

Uni

ETH Zurich

Svizzera

RUAG

 

Uni

Huntsman Advanced Materials

Svizzera

RUAG

 

Ind

Icotec AG

Svizzera

RUAG

 

PMI

RUAG Aerospace

Svizzera

RUAG

 

Ind

University Applied Sciences NW Switzerland

Svizzera

RUAG

 

Uni

Advanced Composites Group (ACG)

Regno Unito

RUAG

 

PMI

Nottingham University

Regno Unito

 

 

Uni

QinetiQ

Regno Unito

 

 

Centro ricerca

Rolls-Royce

Regno Unito

 

responsabile DTI

Ind

University of Cranfield

Regno Unito

GSAF

 

Uni


(1)  Oltre alla Comunità e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1 dello statuto.


4.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 30/21


REGOLAMENTO (CE) n. 72/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (in seguito denominato «settimo programma quadro»), prevede un contributo comunitario per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (in seguito denominate «ITC») che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Tali ITC risultano essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell’ambito del sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel loro settore. Dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, ivi compresi finanziamenti del settimo programma quadro.

(2)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4), sottolinea la necessità di partenariati paneuropei ambiziosi tra pubblico e privato per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie mediante attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le ITC.

(3)

Il piano «Crescita e occupazione» dell’agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione nella Comunità per favorire la competitività, la crescita e l’occupazione.

(4)

Nelle sue conclusioni del 25 e del 26 novembre 2004, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a definire con maggiore precisione le nozioni di piattaforme tecnologiche e di ITC. Il Consiglio ha sottolineato che tali iniziative potrebbero contribuire al coordinamento di tutte le iniziative di ricerca comunitarie al fine di realizzare sinergie con le azioni condotte nell’ambito di iniziative esistenti, quali Eureka, tenuto conto dell’importante contributo che apportano in materia di ricerca e sviluppo (in seguito denominata «R&S»).

(5)

Alcune imprese europee e altre organizzazioni di R&S attive nel campo della nanoelettronica hanno preso l’iniziativa di istituire la piattaforma tecnologica europea nel settore della nanoelettronica (in seguito denominata «piattaforma tecnologica ENIAC») nell’ambito del sesto programma quadro. La piattaforma tecnologica ENIAC ha elaborato un’agenda strategica di ricerca sulla base di un’ampia consultazione delle parti interessate pubbliche e private. L’agenda strategica di ricerca ha individuato le priorità nel settore della nanoelettronica e ha formulato orientamenti per un’ITC in questo settore.

(6)

L’ITC nel settore della nanoelettronica fa seguito alle comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2005«Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita» e del 20 luglio 2005«Azioni comuni per la crescita e l’occupazione: il programma comunitario di Lisbona», che propongono un approccio nuovo e più ambizioso in materia di partenariati pubblico-privato su vasta scala in settori di cruciale importanza per la competitività dell’Europa, individuati attraverso il dialogo con l’industria.

(7)

L’ITC nel settore della nanoelettronica risponde alla necessità di sostenere le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni onnipresenti come riportato nel rapporto «Creare un’Europa innovativa» del gennaio 2006. Il rapporto elogia inoltre il modello dell’ITC ENIAC in quanto combina i finanziamenti nazionali e comunitari nell’ambito di una chiara struttura giuridica e in modo armonizzato e sincronizzato.

(8)

L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare un partenariato pubblico-privato sostenibile e accrescere e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri dell’Unione europea (in seguito denominati «Stati membri») e i paesi associati al settimo programma quadro (in seguito denominati «paesi associati»). Tale ITC dovrebbe permettere altresì un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall’industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell’Europa. Infine, il suo obiettivo dovrebbe essere quello di incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, quali l’industria, piccole e medie imprese (PMI) comprese, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.

(9)

L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe fissare un’agenda di ricerca concordata (in seguito denominata «agenda di ricerca»), rigorosamente conforme alle raccomandazioni dell’agenda strategica di ricerca elaborata dalla piattaforma tecnologica ENIAC. L’agenda di ricerca dovrebbe individuare e riesaminare periodicamente le priorità di ricerca per lo sviluppo e l’acquisizione di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.

(10)

L’ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe porsi due obiettivi che costituiscono una parte significativa dell’agenda strategica di ricerca della piattaforma tecnologica ENIAC: potenziare ulteriormente l’integrazione e la miniaturizzazione dei dispositivi e rafforzarne le funzionalità. Dovrebbe consentire di produrre materiali, apparecchiature e processi nuovi, nuove architetture, processi di produzione innovativi, metodologie di progettazione rivoluzionarie e nuovi sistemi di imballaggio e «sistematizzazione». Dovrebbe dare e ricevere impulso da applicazioni high-tech innovative nei settori seguenti: comunicazioni e informatica, trasporti, assistenza sanitaria e benessere, energia e gestione dell’ambiente, sicurezza, intrattenimento.

(11)

L’importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell’ITC nel settore della nanoelettronica, l’ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un’impresa comune (in seguito denominata «impresa comune ENIAC») a norma dell’articolo 171 del trattato come soggetto giuridico responsabile dell’attuazione dell’ITC nel settore della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell’ambito del settimo programma quadro, l’impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita per il periodo fino al 31 dicembre 2017.

(12)

L’impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l’esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle ITC come partenariati pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

(13)

Gli obiettivi dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere perseguiti raggruppando le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l’impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte concorrenziali per attuare parti dell’agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili a titolo del settimo programma quadro.

(14)

L’impresa comune ENIAC garantirà e promuoverà un approccio sicuro, integrato e responsabile in materia di nanoelettronica, nel rispetto degli elevati standard di sicurezza già stabiliti nell’industria della nanoelettronica e conformemente alle politiche comunitarie in materia di sanità pubblica, sicurezza, ambiente e consumatori e all’azione europea «Nanoscienze e nanotecnologie: Un piano d’azione per l’Europa 2005-2009».

(15)

I membri fondatori dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere la Comunità, il Belgio, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito e l’AENEAS, un’associazione che rappresenta le imprese e le altre organizzazioni di R&S operanti nel settore della nanoelettronica in Europa. L’impresa comune ENIAC dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.

(16)

Le modalità organizzative e operative dell’impresa comune ENIAC dovrebbero essere stabilite nello statuto dell’impresa comune ENIAC come parte del presente regolamento.

(17)

Una lettera di impegno a contribuire alla creazione e all’attuazione dell’impresa comune ENIAC è stata firmata dall’AENEAS.

(18)

I progetti dovrebbero essere sostenuti con i contributi finanziari sia della Comunità sia degli Stati membri di ENIAC, oltre che con i contributi in natura delle organizzazioni di R&S che partecipano ai progetti dell’impresa comune ENIAC. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/971/CE.

(19)

Il finanziamento pubblico delle attività di R&S, in seguito a inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale pubblicati dall’impresa comune ENIAC, dovrebbe provenire da contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC e dal contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC. Il contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC dovrebbe essere stabilito in percentuale dei costi di R&S sostenuti dai partecipanti ai progetti. Tale percentuale dovrebbe essere la stessa per tutti i partecipanti ai progetti per ogni dato invito a presentare proposte.

(20)

Per l’intera durata dell’impresa comune ENIAC, le organizzazioni di R&S che partecipano a progetti dovrebbero fornire risorse pari o superiori al finanziamento pubblico complessivo per le attività di R&S.

(21)

Poiché vi è l’esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello, si dovrebbero applicare a tutto il personale assunto dall’impresa comune ENIAC lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5).

(22)

In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l’impresa comune ENIAC dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni. Ove necessario, la Corte di giustizia dovrebbe essere competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalle attività dell’impresa comune.

(23)

La Commissione dovrebbe fornire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sui progressi compiuti dall’impresa comune ENIAC.

(24)

L’impresa comune ENIAC dovrebbe adottare, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (in seguito denominato «regolamento finanziario»), previa approvazione della Commissione, apposite regole finanziarie che tengano conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per assicurare un trattamento armonizzato fra coloro che partecipano alle attività di ricerca dell’impresa comune ENIAC e coloro che partecipano alle azioni indirette del settimo programma quadro, è opportuno che l’imposta sul valore aggiunto non sia un costo ammissibile ai fini del finanziamento comunitario, in linea con il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (7).

(25)

Dovrebbero essere adottate misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e si dovrebbe provvedere a recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (8), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (9), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (10).

(26)

La politica in materia di diritti di proprietà intellettuale dell’impresa comune ENIAC dovrebbe promuovere la creazione e lo sfruttamento delle conoscenze.

(27)

Per agevolare la costituzione dell’impresa comune ENIAC, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune ENIAC fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(28)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia l’istituzione dell’impresa comune ENIAC, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale di questa grande sfida nel campo della ricerca che rende necessario il raggruppamento delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza di tipo transettoriale e transfrontaliero, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione di un’impresa comune

1.   Per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta (in seguito denominata «ITC») nel settore della nanoelettronica è costituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 171 del trattato (in seguito denominata «impresa comune ENIAC») per il periodo fino al 31 dicembre 2017.

2.   L’impresa comune ENIAC ha sede a Bruxelles (Belgio).

Articolo 2

Obiettivi

L’impresa comune ENIAC contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro e al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione». In particolare, l’impresa comune ENIAC:

a)

definisce e attua un’agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;

b)

sostiene le attività necessarie per l’attuazione dell’agenda di ricerca (in seguito denominate «attività di R&S»), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti ai progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

c)

promuove la costituzione di un partenariato pubblico-privato destinato a mobilitare e a riunire gli sforzi comunitari, nazionali e privati, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel settore della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra pubblico e privato;

d)

realizza sinergie e un coordinamento degli sforzi europei in materia di R&S nel settore della nanoelettronica, compresa, qualora possa essere creato valore aggiunto, la progressiva integrazione nell’impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo settore, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka);

e)

promuove il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro.

Articolo 3

Status giuridico

L’impresa comune ENIAC è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 4

Statuto

È adottato lo statuto dell’impresa comune ENIAC, che figura in allegato e costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 5

Contributo della Comunità

1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune ENIAC per le spese di funzionamento e le attività di R&S è pari a 450 milioni di EUR, provenienti dagli stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione europea assegnati al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione».

2.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune ENIAC.

3.   Il contributo della Comunità all’impresa comune ENIAC utilizzato per finanziare progetti è concesso a seguito di inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte.

Articolo 6

Regolamento finanziario

1.   L’impresa comune ENIAC adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dalle norme stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (11) che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario, ove ciò sia richiesto dalle specifiche esigenze operative dell’impresa comune ENIAC e previo accordo della Commissione.

2.   L’impresa comune ENIAC dispone di proprie capacità di revisione contabile interna.

Articolo 7

Personale

1.   Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune ENIAC e al suo direttore esecutivo.

2.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 2, dello statuto, l’impresa comune ENIAC esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.   Il consiglio di direzione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione previste dall’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.   Il numero degli effettivi è determinato nell’organigramma dell’impresa comune ENIAC figurante nel bilancio annuale della stessa.

5.   Il personale dell’impresa comune ENIAC è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.

6.   Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune ENIAC.

7.   L’impresa comune ENIAC può adottare disposizioni per permettere il distacco di esperti presso di essa.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All’impresa comune ENIAC e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 9

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune ENIAC è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dal diritto applicabile all’accordo o al contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune ENIAC risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.

3.   Qualsiasi versamento dell’impresa comune ENIAC destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa sono considerati come spesa dell’impresa comune ENIAC e sono coperti dalle risorse dell’impresa comune ENIAC.

4.   L’impresa comune ENIAC è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

a)

sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’articolo 4;

b)

in base ad ogni clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune ENIAC;

c)

sui ricorsi promossi contro l’impresa comune ENIAC, anche contro le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;

d)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune ENIAC nell’esercizio delle sue funzioni.

2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune ENIAC.

Articolo 11

Rapporto, valutazione e discarico

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune ENIAC. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compreso il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche per paese.

2.   Entro il 31 dicembre 2010, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione assistita da esperti indipendenti procede, in base a un mandato definito, previa consultazione con l’impresa comune ENIAC, a una valutazione intermedia di tale impresa comune. Queste valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune ENIAC e i progressi compiuti in direzione degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune ENIAC.

3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune ENIAC, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune ENIAC. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente alla procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC di cui all’articolo 6.

Articolo 12

Protezione degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode

1.   L’impresa comune ENIAC garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente protetti effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

2.   In caso di irregolarità, i membri dell’impresa comune ENIAC si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all’impresa comune ENIAC.

3.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

4.   L’impresa comune ENIAC effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune ENIAC. Tali controlli e verifiche sono effettuati direttamente dall’impresa comune ENIAC o dagli Stati membri di ENIAC per suo conto. Gli Stati membri di ENIAC possono effettuare fra i beneficiari dei rispettivi finanziamenti nazionali altri controlli e verifiche finanziarie da essi ritenuti necessari e ne comunicano i risultati all’impresa comune ENIAC.

5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell’impresa comune ENIAC e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l’impresa comune ENIAC garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

6.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom (12), dispone, nei confronti dell’impresa comune ENIAC e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune ENIAC aderisce all’Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF (13). L’impresa comune ENIAC adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

Articolo 13

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 14, l’impresa comune ENIAC protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti ai progetti.

Articolo 14

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14), si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune ENIAC.

2.   L’impresa comune ENIAC adotta le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 7 agosto 2008.

3.   Le decisioni adottate dall’impresa comune ENIAC ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 15

Proprietà intellettuale

Le norme che disciplinano la protezione, l’utilizzo, la diffusione dei risultati della ricerca, basate sul regolamento (CE) n. 1906/2006, figurano all’articolo 23 dello statuto.

Articolo 16

Attività preparatorie

1.   La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune ENIAC fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri fondatori e con il coinvolgimento degli organi competenti.

2.   A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dello statuto, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune ENIAC dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune ENIAC. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune ENIAC.

Articolo 17

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Un accordo di sede è concluso tra l’impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all’impresa comune ENIAC.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  Parere del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 25 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

(5)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(9)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(11)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(12)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO

STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE ENIAC

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «progetto» si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall’impresa comune ENIAC in seguito a inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte e successivamente parzialmente finanziato dall’impresa comune ENIAC;

b)

per «costi totali» si intendono i costi ammissibili dei progetti come definiti dalle rispettive autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione.;

c)

per «spese di funzionamento» si intendono le spese sostenute per il funzionamento dell’impresa comune ENIAC escluso il finanziamento delle attività di R&S;

d)

per «soggetto collegato» si intende un soggetto collegato come definito dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1906/2006.

Articolo 2

Compiti ed attività

I principali compiti e attività dell’impresa comune ENIAC sono:

a)

garantire la costituzione e la gestione sostenibile dell’ITC nel settore della nanoelettronica;

b)

definire il piano strategico pluriennale di cui all’articolo 19, comprensivo dell’agenda di ricerca, e apportarvi le eventuali modifiche necessarie;

c)

definire ed eseguire i piani d’attuazione annuali per la realizzazione del piano strategico pluriennale di cui all’articolo 19;

d)

pubblicare inviti a presentare proposte, valutare le proposte e assegnare sovvenzioni ai progetti selezionati mediante procedure aperte, trasparenti ed efficaci, nei limiti delle risorse disponibili;

e)

sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento tra attività, organi e parti interessate europei, nazionali e transnazionali, in particolare il programma quadro, al fine di creare un ambiente propizio all’innovazione in Europa e ottenere migliori sinergie ed uno sfruttamento più adeguato dei risultati in materia di R&S nel settore della nanoelettronica;

f)

seguire i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC;

g)

svolgere attività di comunicazione e diffusione;

h)

pubblicare informazioni sui progetti, ivi compresi i nominativi dei partecipanti e l’importo del contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC per partecipante;

i)

effettuare qualsiasi altra attività necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Membri

1.   I membri fondatori dell’impresa comune ENIAC (in seguito denominati «membri fondatori») sono:

a)

la Comunità, rappresentata dalla Commissione;

b)

il Belgio, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito; e,

c)

previa accettazione dello statuto dell’impresa comune ENIAC, l’associazione AENEAS (in seguito denominata «AENEAS»), un’associazione di diritto francese (registrazione n. 20070039) con sede legale a Parigi (Francia), che agisce in qualità di rappresentante delle imprese e degli altri attori europei di R&S operanti nel settore della nanoelettronica.

2.   I soggetti elencati in seguito possono divenire membri dell’impresa comune ENIAC a condizione che aderiscano agli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento e siano disposti ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall’adesione, compresa l’accettazione dello statuto dell’impresa comune ENIAC:

a)

altri Stati membri e paesi associati;

b)

qualsiasi altro paese (in seguito denominato «paese terzo») che attui politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;

c)

qualsiasi altro soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC.

3.   I membri fondatori e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono qui di seguito denominati «membri».

4.   Gli Stati membri e i paesi associati membri dell’impresa comune ENIAC sono definiti in appresso «Stati membri di ENIAC». Ogni Stato membro di ENIAC nomina il suo rappresentante negli organi dell’impresa comune ENIAC e designa il o i soggetti nazionali incaricati di assolvere i suoi obblighi in relazione all’attuazione delle attività dell’impresa comune ENIAC.

5.   Gli Stati membri di ENIAC e la Commissione sono di seguito denominati le «autorità pubbliche» dell’impresa comune ENIAC.

Articolo 4

Adesione e cambiamento di membri

1.   Ogni nuova richiesta di adesione all’impresa comune ENIAC è presentata al consiglio di direzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

2.   Gli Stati membri e i paesi associati che non sono membri fondatori dell’impresa comune ENIAC diventano membri dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell’impresa comune ENIAC.

3.   Ogni richiesta d’adesione all’impresa comune ENIAC da parte di un paese terzo è valutata dal consiglio di direzione, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l’adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l’impresa comune ENIAC.

4.   Le decisioni del consiglio di direzione relative all’adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del consiglio di direzione in merito all’adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC. Per ogni nuova richiesta di adesione all’impresa comune, la Commissione fornisce tempestivamente al Consiglio informazioni sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del consiglio di direzione.

5.   L’adesione all’impresa comune ENIAC può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

6.   Ciascun membro può recedere dall’impresa comune ENIAC. Il recesso è effettivo ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri; allo scadere di questo termine l’ex membro sarà esonerato da tutti gli obblighi tranne quelli già assunti in base a decisioni dell’impresa comune ENIAC in conformità del presente statuto prima del suo recesso.

Articolo 5

Organi dell’impresa comune ENIAC

1.   Gli organi dell’impresa comune ENIAC sono:

a)

il consiglio di direzione;

b)

il direttore esecutivo;

c)

il comitato delle autorità pubbliche;

d)

il comitato dell’industria e della ricerca.

2.   Qualora un compito specifico non sia assegnato a uno degli organi, è competente il consiglio di direzione.

Articolo 6

Consiglio di direzione

Composizione, diritto di voto e processo decisionale

a)

il consiglio di direzione è composto dai rappresentanti dei membri dell’impresa comune ENIAC e dal presidente del comitato dell’industria e della ricerca;

b)

ogni membro dell’impresa comune ENIAC nomina i suoi rappresentanti ed un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta al consiglio di direzione. Il presidente del comitato dell’industria e della ricerca non ha diritto di voto;

c)

l’AENEAS e le autorità pubbliche dispongono dello stesso numero di voti, che rappresentano almeno il 90 % del numero totale dei voti. Inizialmente, i voti sono distribuiti per metà all’AENEAS e per metà alle autorità pubbliche;

d)

la ripartizione dei voti delle autorità pubbliche è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che queste hanno impegnato per progetti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti. La Commissione detiene almeno il 10 % dei voti;

e)

nel corso del primo esercizio e di ogni esercizio seguente durante il quale uno o due Stati membri di ENIAC hanno impegnato fondi pubblici per progetti nel corso degli esercizi finanziari precedenti, la Commissione detiene un terzo dei voti attribuiti alle autorità pubbliche. I due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ENIAC;

f)

i voti da attribuire a qualsiasi nuovo membro che non sia né uno Stato membro né un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell’adesione di questo membro all’impresa comune ENIAC;

g)

le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto;

h)

i rappresentanti non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

Ruolo e compiti

Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale del funzionamento dell’impresa comune ENIAC e sorveglia lo svolgimento delle sue attività.

In particolare, il consiglio di direzione:

a)

valuta le candidature e decide o raccomanda cambiamenti di membri a norma dell’articolo 4;

b)

decide di porre fine all’adesione all’impresa comune ENIAC di qualsiasi membro che sia inadempiente e non abbia posto rimedio all’inadempienza entro un periodo di tempo ragionevole fissato dal direttore esecutivo, fatte salve le disposizioni del trattato che garantiscono il rispetto del diritto comunitario;

c)

adotta il regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento;

d)

approva le iniziative intese a modificare lo statuto, conformemente all’articolo 24;

e)

approva il piano strategico pluriennale, in particolare l’agenda di ricerca di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

f)

controlla le attività generali dell’impresa comune ENIAC;

g)

controlla i progressi dell’attuazione del piano strategico pluriennale di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

h)

approva, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 4, il piano di attuazione annuale e la proposta di bilancio annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 3, ivi compreso l’organigramma del personale;

i)

approva il rapporto di attività annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, i conti e il bilancio annuali;

j)

nomina, destituisce o sostituisce il direttore esecutivo, fornisce orientamenti al direttore esecutivo, ne controlla le prestazioni;

k)

istituisce, se del caso, comitati o gruppi di lavoro per eseguire compiti specifici;

l)

adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3;

m)

assegna tutti i compiti non esplicitamente attribuiti ad uno degli altri organi dell’impresa comune ENIAC;

n)

adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui all’articolo 14 del presente regolamento.

La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni riguardanti l’utilizzo dei suoi contributi finanziari, sulle decisioni riguardanti la liquidazione dell’impresa comune ENIAC e sulle decisioni riguardanti i punti a), b), c), j) e n).

Regolamento interno

a)

Il consiglio di direzione si riunisce almeno due volte l’anno, normalmente nella sede dell’impresa comune ENIAC;

b)

le riunioni del consiglio di direzione sono presiedute dal presidente del comitato dell’industria e della ricerca;

c)

salvo decisione contraria del comitato esecutivo, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni;

d)

fino all’adozione da parte del consiglio di direzione del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione;

e)

il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, dall’AENEAS e da almeno tre rappresentanti degli Stati membri di ENIAC.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune ENIAC secondo le decisioni del consiglio di direzione e il suo rappresentante legale. Svolge i suoi compiti in piena indipendenza e risponde della sua gestione al consiglio di direzione. Il direttore esercita, nei confronti del personale, le competenze di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione per un periodo di tre anni in seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri periodici o siti internet accessibili al pubblico. Dopo una valutazione della prestazione del direttore esecutivo, il consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni.

3.   Il ruolo e i compiti del direttore esecutivo sono i seguenti:

a)

preparare il piano d’attuazione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e il piano di bilancio annuale, in collaborazione con il comitato dell’industria e della ricerca, e sottoporli al consiglio di direzione per approvazione, in conformità dell’articolo 18;

b)

presiedere all’organizzazione e all’esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del piano annuale d’attuazione nell’ambito del presente statuto e conformemente alle sue norme come pure alle successive decisioni adottate dal consiglio di direzione e dal comitato delle autorità pubbliche;

c)

preparare la relazione d’attività annuale e i conti annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 4, e i bilanci annuali di cui all’articolo 18, paragrafo 5, e sottoporli al consiglio di direzione per approvazione;

d)

presentare al consiglio di direzione, per approvazione, proposte relative al funzionamento interno dell’impresa comune ENIAC;

e)

presentare al comitato delle autorità pubbliche, per approvazione, proposte di norme di procedura per gli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC, in particolare per la procedura di valutazione e di selezione delle proposte di progetto;

f)

gestire la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la procedura di valutazione e di selezione delle proposte e negoziare convenzioni di sovvenzione per le proposte selezionate, nonché assicurare la successiva sorveglianza periodica e la verifica dei progetti nell’ambito del mandato affidato dal comitato delle autorità pubbliche;

g)

concludere convenzioni di sovvenzione per l’attuazione delle attività di R&S, conformemente agli articoli 12 e 13, e i contratti di servizio e fornitura necessari per il funzionamento dell’impresa comune ENIAC, conformemente all’articolo 20;

h)

autorizzare tutti i pagamenti dovuti dall’impresa comune ENIAC;

i)

stabilire e attuare i provvedimenti e le azioni necessari per valutare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC, in particolare le attività di sorveglianza e revisione contabile indipendenti per valutare l’efficacia e le prestazioni dell’impresa comune ENIAC;

j)

organizzare l’esame dei progetti e le verifiche tecniche per valutare i risultati in materia di ricerca e di sviluppo, e presentare al consiglio di direzione relazioni sui risultati complessivi;

k)

effettuare, quando occorre, le verifiche finanziarie dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC;

l)

negoziare le condizioni di adesione dei nuovi membri dell’impresa comune ENIAC, per conto del consiglio di direzione e nell’ambito del mandato di quest’ultimo;

m)

realizzare qualsiasi altra azione necessaria per il perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ENIAC, non prevista nel piano d’attuazione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 3, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal consiglio di direzione;

n)

convocare e/o organizzare le riunioni del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche e partecipare, se necessario, come osservatore a queste riunioni;

o)

fornire al consiglio di direzione ogni informazione richiesta da quest’ultimo;

p)

presentare al consiglio di direzione proposte per quanto concerne la struttura del segretariato;

q)

effettuare studi di valutazione e di gestione dei rischi e proporre al consiglio di direzione ogni eventuale assicurazione che l’impresa comune ENIAC sia tenuta a contrarre per onorare i suoi impegni.

4.   È istituito un segretariato, sotto la responsabilità del direttore esecutivo, per portare un sostegno a quest’ultimo in tutti i suoi compiti, vale a dire:

a)

fornire un servizio di segretariato agli organi dell’impresa comune ENIAC;

b)

fornire un aiuto operativo per la valutazione delle proposte e il controllo dei progetti, in particolare l’organizzazione degli inviti a presentare proposte e la preparazione degli esami dei progetti e delle verifiche tecniche;

c)

istituire e gestire un sistema adeguato di revisione contabile interna e di contabilità;

d)

eseguire i compiti finanziari, in particolare il versamento dei contributi finanziari dell’impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti;

e)

contribuire alla realizzazione delle attività di comunicazione come le relazioni pubbliche, la pubblicazione e la diffusione di informazioni e l’organizzazione di manifestazioni;

f)

gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell’impresa comune ENIAC conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune.

5.   I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall’impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC.

Articolo 8

Comitato delle autorità pubbliche

Composizione, diritti di voto e processo decisionale

a)

Il comitato delle autorità pubbliche è composto dalle autorità pubbliche dell’impresa comune ENIAC;

b)

ogni autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei diritti di voto nel comitato delle autorità pubbliche;

c)

un terzo dei diritti di voto del comitato delle autorità pubbliche è attribuito alla Comunità; i due terzi restanti sono attribuiti annualmente ai diversi membri del comitato delle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario alle attività dell’impresa comune ENIAC per l’anno in corso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, lettera b), e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili nel comitato delle autorità pubbliche;

d)

se meno di tre Stati membri di ENIAC hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, lettera b), la Comunità detiene un terzo dei voti, mentre i due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ENIAC.

e)

le decisioni sono adottate con una maggioranza di almeno il 60 % di tutti i voti;

f)

il rappresentante della Comunità gode di un diritto di veto per tutte le questioni relative all’utilizzo del suo contributo all’impresa comune ENIAC;

g)

qualsiasi Stato membro o paese associato al programma quadro che non sia membro dell’impresa comune ENIAC ha la possibilità di partecipare al comitato delle autorità pubbliche in qualità di osservatore. Esso riceve tutti i documenti pertinenti del comitato delle autorità pubbliche e ha la possibilità di fornire consulenza su qualsiasi decisione assunta da questo.

Ruolo e compiti

Il comitato delle autorità pubbliche:

a)

garantisce la corretta attuazione dei principi d’equità e di trasparenza in occasione dell’assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti ai progetti;

b)

discute e approva il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, su proposta del comitato dell’industria e della ricerca, in particolare i fondi disponibili per gli inviti a presentare proposte;

c)

approva le norme di procedura per gli inviti a presentare proposte, la valutazione e la selezione delle proposte e il controllo dei progetti;

d)

su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito al contributo finanziario apportato al bilancio degli inviti a presentare proposte dall’impresa comune ENIAC;

e)

approva il contenuto e la pubblicazione degli inviti a presentare proposte;

f)

approva l’assegnazione dei fondi pubblici alle proposte di progetti selezionate a seguito di inviti a presentare proposte;

g)

su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito alla percentuale del contributo finanziario di cui all’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), destinato dall’impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti derivanti dagli inviti a presentare proposte per ogni anno;

h)

adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3.

Regolamento interno

a)

Il comitato delle autorità pubbliche si riunisce almeno due volte l’anno, di norma nella sede dell’impresa comune ENIAC;

b)

il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente;

c)

fino all’adozione da parte del comitato delle autorità pubbliche del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione;

d)

il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e almeno tre rappresentanti degli Stati membri di ENIAC.

Articolo 9

Comitato dell’industria e della ricerca

Composizione

a)

L’AENEAS nomina i membri del comitato dell’industria e della ricerca;

b)

il comitato dell’industria e della ricerca è composto da 25 membri al massimo.

Ruolo e compiti

Il comitato dell’industria e della ricerca:

a)

elabora il progetto di piano strategico pluriennale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in particolare il contenuto dell’agenda di ricerca e il suo aggiornamento, e lo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione;

b)

prepara il progetto di programma di lavoro annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, in particolare le proposte per il contenuto degli inviti a presentare proposte che devono essere lanciati dall’impresa comune ENIAC;

c)

elabora proposte che riguardano la strategia tecnologica, di ricerca e d’innovazione dell’impresa comune ENIAC;

d)

elabora proposte di attività riguardanti la creazione di ambienti d’innovazione aperti, l’incoraggiamento della partecipazione delle PMI, lo sviluppo di norme in modo trasparente e aperto per quanto concerne la partecipazione, la cooperazione internazionale, la diffusione e le relazioni pubbliche;

e)

consiglia gli altri organi in ogni materia relativa alla pianificazione e al funzionamento dei programmi di ricerca e di sviluppo, alla promozione di partenariati e allo sblocco di risorse in Europa per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune ENIAC;

f)

costituisce, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri del comitato dell’industria e della ricerca per eseguire i compiti suddetti;

g)

adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3.

Regolamento interno

a)

Il comitato dell’industria e della ricerca si riunisce almeno due volte l’anno;

b)

il comitato dell’industria e della ricerca elegge il proprio presidente;

c)

fino all’adozione da parte del comitato dell’industria e della ricerca del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dall’AENEAS.

Articolo 10

Funzione di revisione contabile interna

Le funzioni affidate dall’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di direzione, che prende le opportune disposizioni, tenendo conto delle dimensioni e della portata dell’impresa comune ENIAC.

Articolo 11

Fonti di finanziamento

1.   Le attività dell’impresa comune ENIAC sono finanziate congiuntamente da contributi finanziari versati a rate e da contributi in natura dei suoi membri destinati a coprire i costi di funzionamento e le attività di R&S.

2.   Tutte le risorse dell’impresa comune ENIAC sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

3.   Le risorse dell’impresa comune ENIAC iscritte a bilancio si compongono degli elementi seguenti:

a)

contributi dei membri alle spese di funzionamento, ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 5, lettera c);

b)

un contributo comunitario destinato a finanziare le attività di R&S;

c)

eventuali entrate generate dall’impresa comune ENIAC;

d)

eventuali altri contributi finanziari ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell’impresa comune ENIAC.

4.   Ogni soggetto giuridico non membro può apportare un contributo in natura o in contanti alle risorse dell’impresa comune ENIAC conformemente alle condizioni e alle modalità negoziate dal direttore esecutivo per conto del consiglio di direzione e nel quadro del mandato assegnato da quest’ultimo.

5.   I costi di funzionamento dell’impresa comune ENIAC sono sostenuti dai suoi membri:

a)

l’AENEAS apporta un contributo pari al massimo a 20 milioni di EUR o all’1 % dell’importo del costo totale di tutti i progetti, prendendo in considerazione l’importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di EUR;

b)

la Comunità apporta un contributo per un importo massimo di 10 milioni di EUR. La parte del contributo inutilizzata può essere messa a disposizione delle attività di R&S di cui al paragrafo 6;

c)

gli Stati membri di ENIAC apportano contributi in natura ai costi di funzionamento facilitando l’esecuzione dei progetti e la concessione di finanziamenti pubblici ai sensi degli articoli 12 e 13;

d)

i contributi della Comunità e dell’AENEAS sono messi a disposizione conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale pertinente di cui all’articolo 18. Il pagamento rateale è effettuato in funzione delle necessità finanziarie dell’impresa comune.

6.   Le attività di R&S dell’impresa comune ENIAC sono coperte dai seguenti contributi:

a)

un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di EUR per il finanziamento dei progetti, che può essere maggiorato della parte inutilizzata del contributo della Comunità di cui al paragrafo 5, lettera b);

b)

contributi finanziari degli Stati membri di ENIAC per un importo totale minimo di 1,8 volte il contributo finanziario della Comunità. Questi contributi finanziari sono versati ai partecipanti ai progetti conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13. Ogni anno ed entro una data stabilita dal consiglio di direzione, gli Stati membri di ENIAC comunicano al direttore esecutivo gli impegni finanziari nazionali riservati agli inviti a presentare proposte che devono essere pubblicati dall’impresa comune ENIAC, tenendo conto della portata delle attività di R&S da finanziare, oggetto degli inviti;

c)

contributi in natura da parte delle organizzazioni di R&S che partecipano ai progetti, pari alla loro parte dei costi ammissibili necessari per la realizzazione dei progetti, definiti sulla base delle norme delle autorità di finanziamento che emettono le convenzioni di sovvenzione. Nel corso della durata dell’impresa comune ENIAC, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.

7.   I contributi finanziari dei membri dell’impresa comune ENIAC sono versati a rate conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale di cui all’articolo 18.

8.   Ogni nuovo membro dell’impresa comune ENIAC diverso dagli Stati membri o dai paesi associati apporta un contributo finanziario all’impresa comune ENIAC.

9.   Se uno dei membri dell’impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all’impresa comune ENIAC, il direttore esecutivo ne informa tale membro per iscritto e stabilisce un termine ragionevole entro il quale ovviare all’inadempienza. Se non si è ovviato all’inadempienza allo scadere di tale termine, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se porre fine all’adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

10.   Salvo disposizione contraria, l’impresa comune ENIAC è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 12

Attuazione delle attività di R&S

1.   L’impresa comune ENIAC sostiene le attività di R&S attraverso inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali, la valutazione e la selezione indipendenti delle proposte, l’assegnazione di finanziamenti pubblici alle proposte selezionate e il finanziamento dei progetti.

2.   L’impresa comune ENIAC conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l’attuazione di questi ultimi. I termini e le condizioni di tali convenzioni di sovvenzione sono conformi al regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC e fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti di cui all’articolo 13, paragrafo 6, lettera b), e, se del caso, sono basati su di essi.

3.   Per permettere l’attuazione dei progetti e l’assegnazione dei finanziamenti pubblici, l’impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con i soggetti nazionali designati a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC.

4.   Gli Stati membri o i paesi associati che non sono membri dell’impresa comune ENIAC possono concludere accordi analoghi con l’impresa comune ENIAC.

5.   L’impresa comune ENIAC istituisce le procedure per la sorveglianza e il controllo delle attività di R&S, in particolare le disposizioni per il monitoraggio e la verifica tecnica dei progetti. Gli Stati membri di ENIAC non possono esigere altri rapporti di monitoraggio e di verifica tecnica oltre a quelli richiesti obbligatoriamente dall’impresa comune ENIAC.

Articolo 13

Finanziamento dei progetti

1.   Il finanziamento pubblico di progetti selezionati in seguito a inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC è costituito dai contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC e/o dal contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC. Ogni sostegno pubblico assegnato a titolo della presente iniziativa deve essere conforme, se del caso, alle norme procedurali e alle norme materiali che si applicano agli aiuti di Stato.

2.   Possono beneficiare del finanziamento costituito dal contributo comunitario alle attività di R&S dell’impresa comune ENIAC i soggetti giuridici elencati di seguito:

a)

i soggetti giuridici con sede negli Stati membri di ENIAC che hanno sottoscritto una convenzione di sovvenzione per tale progetto con l’autorità nazionale competente a seguito delle procedure di aggiudicazione dell’impresa comune ENIAC;

b)

altri soggetti giuridici con sede in Stati membri o paesi associati che non sono membri dell’impresa comune ENIAC. In tal caso, questi Stati o paesi possono concludere accordi amministrativi con l’impresa comune ENIAC per consentire la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni di R&S stabilite nel loro territorio.

Per essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario, i costi sostenuti nell’attuazione di attività di R&S s’intendono imposta sul valore aggiunto esclusa.

3.   Negli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC è specificato lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile per ciascun invito. Nel bilancio sono indicati gli importi stanziati a livello nazionale da ciascuno Stato membro di ENIAC e l’importo stimato del contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC. Negli inviti sono precisati i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi dell’invito nonché eventuali criteri di ammissibilità a livello nazionale o d’impresa comune.

4.   Il contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC al bilancio di ogni invito è pari al 55 % dell’importo totale stanziato dagli Stati membri di ENIAC, salvo decisione contraria del comitato delle autorità pubbliche su proposta del rappresentante della Comunità.

5.   Gli inviti, la valutazione e la selezione delle proposte sono soggette alle norme seguenti:

a)

gli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro o paese associato. Essi sono resi pubblici;

b)

i consorzi di partecipanti a proposte di progetti presentate in risposta a tali inviti comprendono almeno tre soggetti indipendenti l’uno dall’altro con sede in almeno tre Stati membri di ENIAC. Sulla scorta delle verifiche trasmesse dalle rispettive autorità pubbliche, l’impresa comune verifica la conformità dei potenziali partecipanti alle proposte di progetti e del loro contributo, in funzione dei criteri di ammissibilità al finanziamento predefiniti a livello nazionale e di impresa comune. L’esito della verifica è comunicato ai potenziali partecipanti, se possibile prima che presentino una proposta di progetto completa. Le verifiche non devono comportare ritardi significativi nella valutazione della proposta e nella procedura di selezione;

c)

la procedura di valutazione e selezione espletata con l’assistenza di esperti indipendenti garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell’impresa comune ENIAC sia conforme ai principi di parità di trattamento, eccellenza e concorrenza;

d)

a seguito della valutazione delle proposte, il comitato delle autorità pubbliche stabilisce una graduatoria delle proposte in base a criteri di valutazione ben definiti e al contributo complessivo apportato dalle proposte al conseguimento degli obiettivi dell’invito;

e)

il comitato delle autorità pubbliche seleziona le proposte e assegna i finanziamenti pubblici alle proposte selezionate, fino a concorrenza dell’importo disponibile in base al bilancio, tenendo conto dei criteri nazionali di ammissibilità e delle verifiche effettuate a norma della lettera b). Tale decisione è vincolante anche per gli Stati membri di ENIAC ed esclude qualsiasi altra procedura di valutazione o di selezione.

Finanziamento dei progetti

a)

Il contributo finanziario dell’impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti è fissato sotto forma di una percentuale dei costi totali sostenuti per l’attuazione del progetto, definiti se del caso dalle rispettive autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione. Tale percentuale è fissata su base annuale dall’impresa comune ENIAC e non può essere superiore al 16,7 %. Questa percentuale è identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte;

b)

gli Stati membri di ENIAC stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche. Se del caso, i contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC sono versati direttamente ai partecipanti ai progetti conformemente alle convenzioni nazionali di sovvenzione. Gli Stati membri di ENIAC fanno il possibile per sincronizzare i termini, le condizioni e la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e versare i contributi finanziari tempestivamente.

Articolo 14

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell’impresa comune ENIAC non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

Articolo 15

Entrate finanziarie

Eccetto in occasione della liquidazione dell’impresa comune ENIAC a norma dell’articolo 25, le eventuali eccedenze rispetto alle uscite non sono versate ai membri dell’impresa comune ENIAC.

Articolo 16

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.

Articolo 17

Esecuzione del bilancio

Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC.

Articolo 18

Relazioni finanziarie

1.   Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una bozza preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi, nonché l’organigramma del personale. In questa previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite in modo tanto dettagliato quanto è necessario per le procedure di bilancio interne di ciascun membro, in relazione ai suoi contributi finanziari all’impresa comune ENIAC. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari necessarie a tal fine.

2.   I membri del consiglio di direzione comunicano al direttore esecutivo i loro commenti sulla bozza preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l’anno successivo.

3.   Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l’anno successivo in collaborazione con il comitato dell’industria e della ricerca, tenendo conto dei commenti ricevuti dai membri del consiglio di direzione, e lo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione.

4.   Il piano di bilancio annuale ed il piano d’attuazione annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 3, per un determinato anno sono adottati dal consiglio di direzione dell’impresa comune ENIAC entro l’anno precedente.

5.   Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti e il bilancio dell’anno precedente all’approvazione del consiglio di direzione. I conti e il bilancio annuale dell’anno precedente sono presentati alla Corte dei conti e alla Commissione per approvazione.

Articolo 19

Programmazione e relazioni

1.   Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell’impresa comune ENIAC, in particolare l’agenda di ricerca.

2.   Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all’attuazione dell’agenda di ricerca per un anno specifico.

3.   Il piano d’attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d’esecuzione di tutte le attività dell’impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante inviti a presentare proposte. Il piano d’attuazione annuale è presentato al consiglio di direzione dal direttore esecutivo contemporaneamente al piano di bilancio annuale di cui all’articolo 18.

4.   La relazione d’attività annuale illustra i progressi realizzati dall’impresa comune ENIAC nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano strategico pluriennale ed al piano d’attuazione annuale per quell’anno. Contiene anche informazioni sulla partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell’impresa comune.

La relazione annuale di attività è presentata dal direttore esecutivo contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.

5.   Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, è messa a disposizione una versione pubblicabile del piano strategico pluriennale, del piano annuale di esecuzione e della relazione annuale di attività.

Articolo 20

Contratti di servizio e fornitura

In conformità delle disposizioni del suo regolamento finanziario, l’impresa comune ENIAC predispone tutti i meccanismi e le procedure appropriate per l’attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi, ove siano necessari per il funzionamento dell’impresa comune ENIAC.

Articolo 21

Responsabilità dei membri, assicurazioni

1.   L’impresa comune ENIAC non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ENIAC non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune ENIAC.

2.   I membri non sono responsabili degli obblighi dell’impresa comune ENIAC. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell’impresa comune ENIAC e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.

3.   Fatti salvi i contributi finanziari dovuti ai partecipanti al progetto in virtù dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), la responsabilità finanziaria dell’impresa comune ENIAC per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a).

4.   L’impresa comune ENIAC sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

Articolo 22

Conflitto di interessi

L’impresa comune ENIAC evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.

Articolo 23

Politica in materia di proprietà intellettuale

1.   Le seguenti regole che disciplinano la protezione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca sono basate sul regolamento (CE) n. 1906/2006 e garantiscono che, ove opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di R&S di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati della ricerca siano utilizzati e diffusi.

L’obiettivo della politica in materia di proprietà intellettuale fissata nel presente articolo è promuovere la creazione e la valorizzazione delle conoscenze, conseguire un’equa ripartizione dei diritti, premiare l’innovazione e assicurare un’ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati ai progetti.

2.   Ai fini del presente articolo s’intende per:

a)

«informazioni», ogni disegno, specifica, fotografia, campione, modello, processo, procedura, istruzione, software, relazione, documento o qualsiasi altra informazione tecnica e/o commerciale, know-how, dato o documento di qualsiasi natura, comprese le informazioni orali, che non rientri nei «diritti di proprietà intellettuale»;

b)

«diritti di proprietà intellettuale» (DPI), ogni diritto di proprietà intellettuale, in particolare i brevetti, i modelli e i certificati di utilità, i diritti legati ai disegni industriali, i diritti d’autore, i segreti commerciali, i diritti relativi alle banche dati, i diritti relative alla topografia dei prodotti semiconduttori, nonché tutte le registrazioni, richieste, divisioni, continuazioni, riesami, rinnovi e nuovi rilasci di uno qualsiasi degli elementi sopra citati, ad esclusione dei marchi commerciali e dei nomi commerciali;

c)

«informazioni preesistenti», ogni informazione posseduta o controllata da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell’accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito da un partecipante a un progetto in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;

d)

«DPI preesistenti», ogni DPI posseduto o controllato da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell’accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito nel corso dell’accordo di progetto corrispondente in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;

e)

«elementi preesistenti», informazioni preesistenti e DPI preesistenti;

f)

«nuove informazioni», ogni informazione derivante dalle attività condotte nell’ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;

g)

«nuovi DPI», ogni DPI derivante dalle attività condotte nell’ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;

h)

«nuovi elementi», nuove informazioni e nuovi DPI;

i)

«diritti d’accesso», le licenze e i diritti non esclusivi di uso degli elementi nuovi o preesistenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell’accordo di progetto;

j)

«necessario», tecnicamente indispensabile per l’attuazione del progetto e/o nel contesto dell’utilizzo di nuovi elementi e, quando sono in gioco DPI, tale che questi sarebbero compromessi se non fossero accordati diritti d’accesso;

k)

«utilizzo», lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione di un prodotto o di un processo per la creazione e la fornitura di un servizio, come possono essere ulteriormente definiti nell’accordo di progetto corrispondente;

l)

«diffusione», la divulgazione dei nuovi elementi, con ogni mezzo adeguato, compresa la pubblicazione su qualsiasi supporto, ad eccezione della divulgazione derivante dalle misure adottate per proteggere tali elementi;

m)

«accordo di progetto», un accordo tra i partecipanti a un progetto che stipula l’insieme o una parte delle condizioni e modalità che si applicano tra loro in relazione a un determinato progetto, ad esempio un accordo di consorzio di progetto; tale accordo garantisce i diritti d’accesso illimitati ai sensi del presente articolo;

n)

«condizioni di trasferimento», condizioni finanziarie più favorevoli rispetto alle condizioni eque e ragionevoli e che si limitano in genere alle spese di messa a disposizione dei diritti d’accesso.

3.   Fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza, le disposizioni in materia di proprietà intellettuale nell’ambito dei progetti sono disciplinate dai principi che seguono.

3.1.   Proprietà

3.1.1.

L’impresa comune ENIAC è proprietaria di tutti gli attivi materiali e immateriali creati con le proprie risorse o che le sono stati trasferiti per l’attuazione dell’impresa comune ENIAC, salvo disposizione contraria.

3.1.2.

Fatte salve le disposizioni precedenti, l’impresa comune ENIAC non conserva alcuna informazione né alcun DPI creati nell’ambito di un progetto.

3.1.3.

I partecipanti ai progetti restano proprietari dei loro elementi preesistenti. I partecipanti sono liberi di definire, in un accordo di progetto scritto, gli elementi preesistenti necessari alla realizzazione di un progetto dell’impresa comune ENIAC e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

3.1.4.

I nuovi elementi derivanti dal lavoro svolto nell’ambito dei progetti sono di proprietà del o dei partecipanti che effettuano i lavori che producono tali elementi, conformemente alle disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione e nell’accordo di progetto e conformemente ai principi enunciati nel presente articolo.

3.2.   Diritti d’accesso

3.2.1.

I partecipanti al progetto possono decidere di concedere diritti di accesso più ampi di quelli previsti dal presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti necessari ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

3.2.2.

I diritti d’accesso agli elementi preesistenti sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell’ambito del progetto, a condizione che il proprietario abbia il diritto di concedere tali diritti. I diritti d’accesso sono concessi a condizioni di trasferimento da stabilire tra i partecipanti al progetto interessati, salvo il caso in cui tutti i partecipanti abbiano stabilito diversamente nell’accordo di progetto.

3.2.3.

I diritti d’accesso ai nuovi elementi sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell’ambito del progetto. Tali diritti d’accesso sono concessi a titolo gratuito, non esclusivo e non trasferibile.

3.2.4.

I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d’accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l’utilizzo dei loro nuovi elementi derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d’accesso sono concessi su base non esclusiva, non trasferibile, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3.2.5.

I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d’accesso ai nuovi elementi se ciò è necessario al loro utilizzo. Tali diritti d’accesso sono concessi su base non trasferibile e non esclusiva a titolo gratuito oppure a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3.2.6.

Previo accordo di tutti i proprietari interessati, i diritti d’accesso ai nuovi elementi sono concessi a terzi, a condizioni eque e ragionevoli da convenire, ai fini della prosecuzione di ulteriori attività di ricerca.

3.3.   Protezione, utilizzo e diffusione

3.3.1.

Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi suoi e degli altri partecipanti al progetto in questione, in particolare per quanto riguarda gli interessi commerciali, e (ii) lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato.

3.3.2.

Ogni partecipante garantisce che i nuovi elementi di cui è proprietario siano diffusi il più rapidamente possibile.

3.3.3.

Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei DPI, gli obblighi di riservatezza e l’interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi.

3.3.4.

Prima di ogni attività di diffusione relativa ad informazioni preesistenti, nuove o riservate che appartengono ad altri partecipanti allo stesso progetto o di altri dati o informazioni combinati con informazioni preesistenti, nuove o riservate di tali altri partecipanti, a questi ultimi è inviata una notifica preventiva. Entro un termine di 45 giorni da questa notifica, ogni partecipante può sollevare obiezioni per iscritto, qualora tale diffusione rischi di mettere in pericolo i suoi interessi legittimi in relazione agli elementi preesistenti o nuovi di sua proprietà. In questo caso l’attività di diffusione non ha luogo prima che siano adottati provvedimenti idonei a tutelare questi interessi legittimi.

3.3.5.

Le pubblicazioni, le domande di brevetto depositate da un partecipante o per suo conto o qualsiasi altra diffusione relativa a nuovi elementi contengono una menzione che precisa che questi nuovi elementi sono stati ottenuti con il sostegno finanziario dell’impresa comune ENIAC. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei DPI, gli obblighi di riservatezza e l’interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi.

3.4.   Cessione

3.4.1.

Quando cede la proprietà di nuovi elementi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d’accesso, di diffusione e di utilizzo.

3.4.2.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d’accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti della cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario dei nuovi elementi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d’accesso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d’accesso. In questo caso, il trasferimento previsto non ha luogo finché i partecipanti interessati non abbiano raggiunto un accordo.

3.5.

I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che stabilisce le modalità da seguire in materia di proprietà intellettuale in conformità del presente articolo.

Articolo 24

Modifica dello statuto

1.   Qualsiasi membro dell’impresa comune ENIAC può proporre al consiglio di direzione un’iniziativa intesa a modificare lo statuto.

2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1, approvate dal consiglio di direzione, sono sottoposte come progetti di modifica alla Commissione che li adotta, se del caso.

3.   Tuttavia, le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 e 25, sono adottate in conformità dell’articolo 172 del trattato.

Articolo 25

Liquidazione

1.   Al termine del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento o in seguito a una modifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, l’impresa comune ENIAC è liquidata.

2.   La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione si ritiri dall’impresa comune ENIAC.

3.   Ai fini della procedura di liquidazione dell’impresa comune ENIAC, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4.   Nel corso della liquidazione, l’impresa comune ENIAC restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest’ultimo abbia messo a sua disposizione, conformemente all’accordo di sede di cui all’articolo 17 del presente regolamento.

5.   Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell’impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi effettivi all’impresa comune ENIAC. Qualsiasi eccedenza a favore della Comunità è restituita al bilancio della Commissione.

6.   Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento della liquidazione proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune ENIAC.

7.   È avviata una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura conclusi dall’impresa comune ENIAC la cui durata sia superiore a quella dell’impresa comune ENIAC.


4.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 30/38


REGOLAMENTO (CE) n. 73/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che istituisce l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2), (di seguito «settimo programma quadro») prevede un contributo comunitario per l’istituzione di partenariati pubblico/privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni, ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Queste iniziative tecnologiche congiunte nascono dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell’ambito del sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici della ricerca nel loro settore. Esse dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, tra cui i finanziamenti del settimo programma quadro.

(2)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (di seguito il «programma specifico Cooperazione») sottolinea la necessità di partenariati paneuropei pubblico/privato ambiziosi per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie e d’attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le iniziative tecnologiche congiunte.

(3)

L’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione in Europa per favorire la competitività, la crescita e l’occupazione nella Comunità.

(4)

Nelle conclusioni del 13 marzo 2003, del 22 settembre 2003 e del 24 settembre 2004, il Consiglio ha sottolineato l’importanza di realizzare ulteriori azioni a seguito dei piani d’azione 3 %, in particolare nuove iniziative destinate ad intensificare la cooperazione tra l’industria e il settore pubblico al fine di finanziare la ricerca rafforzando i collegamenti pubblico/privato transnazionali.

(5)

Il Consiglio «Competitività», nelle conclusioni del 4 dicembre 2006 e del 19 febbraio 2007, e il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 9 marzo 2007, hanno invitato la Commissione a presentare proposte per il varo di iniziative tecnologiche congiunte che hanno raggiunto un adeguato livello di preparazione.

(6)

La «Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche» (di seguito «l’EFPIA») ha preso l’iniziativa di istituire la piattaforma tecnologica europea sui medicinali innovativi nell’ambito del sesto programma quadro. L’EFPIA ha elaborato un’agenda strategica di ricerca sulla base di un’ampia consultazione delle parti interessate pubbliche e private. L’agenda strategica di ricerca descrive le strozzature nel processo di sviluppo dei medicinali e raccomanda l’orientamento scientifico per un’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi.

(7)

L’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi fa seguito alla comunicazione della Commissione del 1o luglio 2003«Rafforzare l’industria farmaceutica stabilita in Europa a vantaggio dei pazienti — Un invito ad agire» ed in particolare alla raccomandazione relativa all’accesso ai medicinali innovativi per garantire lo sviluppo di un’industria competitiva basata sull’innovazione. Questa comunicazione costituisce a sua volta una risposta al rapporto «Incentivare l’innovazione e migliorare la base scientifica dell’UE» del gruppo ad alto livello per l’innovazione e l’approvvigionamento dei farmaci — G10 Medicinali, adottato il 7 maggio 2002. Questa iniziativa tecnologica congiunta risponde anche alla comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2002 su «Le scienze della vita e la biotecnologia — una strategia per l’Europa (2002)».

(8)

L’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi risponde anche alla necessità di agire, individuata nel rapporto «Creare un’Europa innovativa» del gennaio 2006. Questo rapporto individua i prodotti farmaceutici come area strategica fondamentale e sottolinea l’esigenza di un’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi a livello europeo.

(9)

L’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi dovrebbe essere un partenariato pubblico/privato destinato ad accrescere gli investimenti nel settore biofarmaceutico in Europa, negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro. Dovrebbe apportare vantaggi socioeconomici ai cittadini europei, contribuire alla loro salute, rafforzare la competitività dell’Europa e contribuire a fare dell’Europa il posto più attrattivo per la ricerca e lo sviluppo biofarmaceutici.

(10)

L’obiettivo dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, ossia l’industria, gli enti pubblici (ivi comprese le autorità di regolamentazione), le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici. L’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi dovrebbe definire un’agenda di ricerca concordata (di seguito «l’agenda di ricerca»), conforme alle raccomandazioni dell’agenda strategica di ricerca elaborata dalla piattaforma tecnologica europea sui medicinali innovativi, che ha individuato nell’efficienza, nella sicurezza, nella gestione delle conoscenze e nella formazione settori importanti.

(11)

L’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi dovrebbe proporre una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali e per sostenere la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi al fine di accelerare la messa a punto di medicinali sicuri e più efficaci per i pazienti. In questo contesto per «ricerca e sviluppo farmaceutici precompetitivi» si dovrebbe intendere la ricerca sugli strumenti e le metodologie utilizzati nel processo di sviluppo dei medicinali.

(12)

L’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi dovrebbe consentire di elaborare nuovi approcci, metodi e tecnologie, migliorare la gestione dei risultati e dei dati della ricerca e sostenere la formazione di professionisti. A tal fine è necessario istituire un’impresa comune come soggetto giuridico per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi, (di seguito «impresa comune IMI»).

(13)

L’obiettivo dell’impresa comune IMI dovrebbe essere conseguito grazie al sostegno delle attività di ricerca raggruppando le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato. A tal fine l’impresa comune IMI dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte su base concorrenziale per sostenere le attività di ricerca. Queste attività di ricerca dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al settimo programma quadro.

(14)

L’impresa comune IMI dovrebbe essere istituita per il periodo fino al 31 dicembre 2017 per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del settimo programma quadro (2007-2013).

(15)

L’impresa comune IMI dovrebbe essere un organismo istituito dalla Comunità che riceve il discarico per l’esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (di seguito «regolamento finanziario»), tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche congiunte come partenariati pubblico/privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

(16)

I membri fondatori dell’impresa comune IMI dovrebbero essere la Comunità e l’EFPIA.

(17)

L’EFPIA è un’organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta l’industria farmaceutica europea basata sulla ricerca. L’EFPIA si pone l’obiettivo di garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico dell’industria farmaceutica in Europa. Possono diventare membri dell’EFPIA le associazioni nazionali di aziende di ricerca farmaceutica ma anche, direttamente, tali aziende. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e trasparenza in materia di adesione, garantendo un’ampia partecipazione industriale.

(18)

L’impresa comune IMI dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.

(19)

Le modalità relative all’organizzazione e al funzionamento dell’impresa comune IMI dovrebbero essere stabilite dallo statuto dell’impresa comune stessa nel quadro del presente regolamento.

(20)

Una lettera di impegno riguardante lo statuto dell’impresa comune IMI è stata firmata dall’EFPIA e dalle aziende di ricerca farmaceutica che sono membri dell’EFPIA.

(21)

Le attività di ricerca dovrebbero beneficiare di un finanziamento della Comunità europea e, in misura perlomeno uguale, delle risorse delle aziende di ricerca farmaceutica che sono membri dell’EFPIA. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, fra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti, in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/971/CE.

(22)

I costi di funzionamento dell’impresa comune IMI dovrebbero essere coperti in misura uguale dall’EFPIA e dalla Comunità.

(23)

Per garantire un partenariato equo, le aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell’EFPIA non dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario dell’impresa comune IMI.

(24)

L’impresa comune IMI dovrebbe adottare, conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario e previo accordo della Commissione, un regolamento finanziario specifico che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Per assicurare un trattamento armonizzato fra coloro che partecipano alle attività di ricerca dell’impresa comune e coloro che partecipano alle azioni indirette del settimo programma quadro, è opportuno che l’imposta sul valore aggiunto non sia un costo ammissibile ai fini del finanziamento comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (5).

(25)

Per garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, è necessario applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità stabilito dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6) a tutto il personale assunto dall’impresa comune IMI.

(26)

In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l’impresa comune IMI dovrebbe rispondere delle proprie azioni. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in materia contrattuale, i contratti conclusi dall’impresa comune dovrebbero poter prevedere il sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(27)

Occorrerebbe adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9).

(28)

Per agevolare la costituzione dell’impresa comune IMI, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’estinzione e del finanziamento dell’impresa comune IMI fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(29)

L’impresa comune IMI dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L’impresa comune IMI e il Belgio dovrebbero concludere un accordo sulla sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno da fornire all’impresa comune IMI da parte del Belgio.

(30)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la costituzione dell’impresa comune IMI, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri a motivo della dimensione transnazionale di questa grande sfida nel campo della ricerca, che rende necessario il raggruppamento transettoriale e transfrontaliero delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione di un’impresa comune

1.   È costituita un’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi, per un periodo che può arrivare fino al 31 dicembre 2017 (di seguito «l’impresa comune IMI»).

2.   L’impresa comune IMI ha sede a Bruxelles (Belgio).

Articolo 2

Obiettivi

L’impresa comune IMI contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro, in particolare per quanto riguarda il tema «Salute» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro. Essa mira ad aumentare significativamente l’efficacia e l’efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico a lungo termine produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri. In particolare mira a:

a)

sostenere la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro mediante una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali;

b)

sostenere l’attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall’agenda strategica di ricerca dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (di seguito «le attività di ricerca»), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale;

c)

assicurare la complementarietà con altre attività del settimo programma quadro;

d)

costituire un partenariato pubblico/privato destinato a rafforzare gli investimenti per la ricerca nel settore biofarmaceutico negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro, raggruppando le risorse e rafforzando la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato;

e)

promuovere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro.

Articolo 3

Status giuridico

L’impresa comune IMI è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 4

Statuto

È adottato lo statuto dell’impresa comune IMI, che figura in allegato e costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 5

Contributo della Comunità

1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune IMI per i costi di funzionamento e le attività di ricerca è pari a 1 000 milioni di EUR, provenienti dallo stanziamento del bilancio generale dell’Unione europea assegnato al tema «Salute» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro, conformemente a quanto disposto nell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

2.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune IMI.

3.   Il contributo comunitario all’impresa comune IMI per il finanziamento delle attività di ricerca è assegnato a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale.

Articolo 6

Regolamento finanziario

1.   L’impresa comune IMI adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (10) che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario ove lo impongano le esigenze specifiche di funzionamento dell’impresa comune IMI e previo accordo della Commissione.

2.   L’impresa comune IMI dispone di proprie capacità di audit interno.

Articolo 7

Personale

1.   Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune IMI e al suo direttore esecutivo.

2.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 6, paragrafo 3, dello statuto, l’impresa comune IMI esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità autorizzata a stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.   Il consiglio di direzione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione previste dall’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.   Il numero degli effettivi è determinato nell’organigramma dell’impresa comune IMI che verrà stabilito nel bilancio annuale della stessa.

5.   Il personale dell’impresa comune IMI è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.

6.   Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell’impresa comune IMI.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All’impresa comune IMI e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 9

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune IMI è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge applicabile all’accordo o al contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune IMI risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal proprio personale nell’esercizio delle sue funzioni.

3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune IMI destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune IMI ed è coperto dalle risorse dell’impresa comune IMI.

4.   Solo l’impresa comune IMI risponde delle proprie obbligazioni.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e legge applicabile

1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

a)

sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’articolo 4;

b)

in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune IMI;

c)

sui ricorsi promossi contro l’impresa comune IMI, ivi comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;

d)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune IMI nell’esercizio delle sue funzioni.

2.   Per tutte le questioni non contemplate nel presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune IMI.

Articolo 11

Rapporto, valutazione e discarico

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune IMI. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compresi il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche per paese.

2.   Entro il 31 dicembre 2010, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede, in base a un mandato definito previa consultazione dell’impresa comune IMI, a valutazioni intermedie di tale impresa comune. Queste valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune IMI e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni delle valutazioni, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune IMI.

3.   Entro sei mesi dalla cessazione dell’impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune IMI. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune IMI viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune IMI di cui all’articolo 6.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode

1.   L’impresa comune IMI garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

2.   Qualora l’impresa comune IMI o il suo personale commettano delle irregolarità, i membri si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente versati o di ridurre o sospendere gli eventuali ulteriori contributi all’impresa comune IMI.

3.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illecite, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

4.   L’impresa comune IMI effettua controlli in loco e audit finanziari presso i partecipanti alle attività di ricerca finanziata dall’impresa comune IMI.

5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’impresa comune IMI e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l’impresa comune IMI garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

6.   L’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (11) dispone, nei confronti dell’impresa comune IMI e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune IMI aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (12). L’impresa comune IMI adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

Articolo 13

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 14, l’impresa comune IMI protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle attività dell’impresa stessa.

Articolo 14

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (13), si applica ai documenti detenuti dall’impresa comune IMI.

2.   L’impresa comune IMI adotta le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 7 agosto 2008.

3.   Le decisioni adottate dall’impresa comune IMI ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 15

Proprietà intellettuale

L’impresa comune IMI adotta, come figura nell’articolo 22 dello statuto, regole distinte che disciplinano la protezione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca in base ai principi di cui al regolamento (CE) n. 1906/2006 e garantiscono che, ove opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

Articolo 16

Attività preparatorie

1.   La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune IMI fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. Essa svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri fondatori e con il coinvolgimento del consiglio di direzione.

2.   A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, dello statuto, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune IMI dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune IMI. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’impresa comune IMI.

Articolo 17

Sostegno da parte dello Stato ospitante

L’impresa comune IMI e il Belgio concludono un accordo sulla sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che il Belgio deve fornire all’impresa comune IMI.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  Parere reso il 24 ottobre 2007 non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettificaa nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(11)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(12)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(13)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO

STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA TECNOLOGICA CONGIUNTA SUI MEDICINALI INNOVATIVI

Articolo 1

Compiti e attività

I principali compiti e attività dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali (di seguito «impresa comune IMI») sono:

a)

garantire l’istituzione e la gestione sostenibile dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi;

b)

definire ed eseguire il piano di attuazione annuale, di cui all’articolo 18, mediante inviti a presentare proposte di progetti;

c)

riesaminare periodicamente l’agenda di ricerca dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi alla luce degli sviluppi scientifici verificatisi nel corso della sua attuazione ed apportarvi gli adeguamenti necessari;

d)

mobilitare i fondi pubblici e privati necessari;

e)

istituire e sviluppare una stretta cooperazione a lungo termine tra la Comunità europea, l’industria e le altre parti interessate, tra cui gli organismi di regolamentazione, le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici, nonché tra l’industria e le università;

f)

agevolare il coordinamento con le attività nazionali e internazionali in questo settore;

g)

intraprendere attività di comunicazione e diffusione;

h)

comunicare e interagire con gli Stati membri e i paesi associati al settimo programma quadro mediante un gruppo istituito a tale scopo (di seguito «gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI»);

i)

organizzare almeno una riunione annuale (di seguito «il forum delle parti»), con i gruppi di interesse al fine di garantire l’apertura e la trasparenza delle attività di ricerca dell’impresa comune IMI nei confronti delle parti;

j)

informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l’impresa comune IMI una convenzione di sovvenzione (di seguito «la convenzione di sovvenzione») delle possibilità di ottenere prestiti dalla Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito nell’ambito del settimo programma quadro;

k)

pubblicare informazioni sui progetti, ivi compresi i nominativi dei partecipanti e l’importo del contributo finanziario dell’impresa comune IMI per partecipante;

l)

garantire l’efficacia dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi;

m)

effettuare qualsiasi altra attività necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

1.   I membri fondatori dell’impresa comune IMI (di seguito «membri fondatori»), sono:

a)

la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; e

b)

previa accettazione dello statuto dell’impresa comune IMI, la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (di seguito «l’EFPIA»), associazione senza scopo di lucro di diritto svizzero (numero di registrazione 4749) con sede permanente a Bruxelles (Belgio). L’EFPIA agisce in qualità di organizzazione rappresentativa dell’industria farmaceutica in Europa.

2.   Tutti i soggetti giuridici che sostengono direttamente o indirettamente la ricerca e lo sviluppo in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro possono chiedere di aderire all’impresa comune IMI a condizione di contribuire al finanziamento necessario per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune IMI, come stabilito nell’articolo 2 del regolamento e accettare lo statuto dell’impresa comune dell’IMI.

3.   I membri fondatori e i nuovi membri, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono definiti qui di seguito i «membri».

Articolo 3

Adesione e cambiamento di membri

1.   Le richieste di nuove adesioni sono inviate al consiglio di direzione.

2.   Le decisioni del consiglio di direzione relative all’adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune IMI. Per ogni nuova richiesta di adesione all’impresa comune, la Commissione fornisce tempestivamente al Consiglio informazioni sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del consiglio di direzione.

3.   Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all’impresa comune IMI. La cessazione della partecipazione è effettiva e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri; allo scadere di questo termine l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati dall’impresa comune IMI prima della cessazione della sua partecipazione.

4.   L’adesione all’impresa comune IMI può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

Articolo 4

Organi

1.   Gli organi dell’impresa comune IMI sono:

il consiglio di direzione,

il direttore esecutivo,

il comitato scientifico.

2.   Qualora a uno degli organi non sia assegnato un compito specifico, è competente il consiglio di direzione.

3.   L’impresa comune IMI si avvale del sostegno di due organi consultivi esterni: il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI e il forum delle parti.

Articolo 5

Consiglio di direzione

Composizione, diritti di voto e processo decisionale

a)

Ogni membro dell’impresa comune IMI è rappresentato nel consiglio di direzione da al massimo cinque rappresentanti;

b)

i membri fondatori dispongono di cinque voti ognuno nel consiglio di direzione;

c)

il diritto di voto dei nuovi membri è determinato proporzionalmente al loro contributo rispetto all’insieme dei contributi alle attività dell’impresa comune IMI;

d)

i voti dei singoli membri sono indivisibili;

e)

il consiglio di direzione adotta le sue decisioni a maggioranza dei tre quarti e col voto favorevole dei membri fondatori;

f)

il presidente del consiglio di direzione è un rappresentante dei membri fondatori che assumono questa funzione a turno;

g)

i rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

Ruolo e compiti

Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale del funzionamento dell’impresa comune IMI e sovrintende all’attuazione delle sue attività.

In particolare, il consiglio di direzione:

a)

valuta le richieste di adesione e decide in merito ai cambiamenti di membri in conformità dell’articolo 3;

b)

decide di porre fine all’adesione all’impresa comune IMI di qualsiasi membro inadempiente, fatte salve le disposizioni del trattato che garantiscono il rispetto del diritto comunitario;

c)

approva la proposta di piano di attuazione annuale e le previsioni di spesa corrispondenti;

d)

approva la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l’organigramma del personale;

e)

approva gli inviti a presentare proposte;

f)

approva il rapporto annuale d’attività e le voci di spesa corrispondenti;

g)

approva i conti e il bilancio annuali;

h)

approva, se del caso, gli eventuali cambiamenti apportati all’agenda di ricerca su raccomandazione del comitato scientifico;

i)

approva gli orientamenti in materia di valutazione e selezione delle proposte di progetti presentate dall’ufficio esecutivo;

j)

approva l’elenco delle proposte di progetti selezionate;

k)

nomina, destituisce o sostituisce il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e linee guida e ne verifica le prestazioni;

l)

approva la struttura organizzativa dell’ufficio esecutivo, sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo;

m)

adotta il regolamento finanziario dell’impresa comune IMI, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento;

n)

approva le norme e procedure interne dell’impresa comune IMI, ivi compresa la politica in materia di proprietà intellettuale in linea con i principi enunciati nell’articolo 22;

o)

adotta il regolamento interno in conformità del paragrafo 3;

p)

approva le iniziative intese a modificare lo statuto conformemente all’articolo 23;

q)

assegna tutti i compiti non specificamente attribuiti ad uno degli altri organi dell’impresa comune IMI;

r)

adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui all’articolo 14 del regolamento;

s)

sovrintende alle attività dell’impresa comune IMI nel loro complesso.

Regolamento interno

a)

Il consiglio di direzione si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta di uno dei membri o del direttore esecutivo. Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell’impresa comune IMI;

b)

salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni;

c)

il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore;

d)

se richiesto dall’ordine del giorno, il presidente del comitato scientifico partecipa a tali riunioni su invito del consiglio di direzione;

e)

osservatori e/o altri esperti possono essere invitati dal consiglio di direzione ad assistere alle riunioni se richiesto dall’ordine del giorno.

Articolo 6

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune IMI conformemente alle decisioni del consiglio di direzione. A tale proposito informa regolarmente il consiglio di direzione e il comitato scientifico e risponde a qualsiasi loro specifica richiesta di informazioni. Il direttore esercita, nei confronti del personale, le competenze di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

2.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune IMI. Svolge i suoi compiti in piena indipendenza e risponde al consiglio di direzione.

3.   Il direttore esecutivo è scelto dal consiglio di direzione per un periodo di tre anni in seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri periodici o siti Internet. Previa valutazione della prestazione del direttore esecutivo, il consiglio di direzione può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni.

4.   In particolare il direttore esecutivo:

a)

è responsabile delle attività di comunicazione dell’impresa comune IMI;

b)

gestisce in modo adeguato i fondi pubblici e privati;

c)

raccomanda al consiglio di direzione modalità e orientamenti per la valutazione e la selezione delle proposte di progetti da approvare. Questi orientamenti includono le procedure, la composizione, i compiti dei comitati di valutazione inter pares che valutano le proposte di progetti e le regole di diffusione dei risultati della ricerca;

d)

sovrintende alla gestione della pubblicazione degli inviti a presentare proposte di progetti, alla valutazione e alla selezione delle proposte di progetti, alla negoziazione delle proposte di progetti selezionate, al follow-up delle proposte di progetti e all’amministrazione delle sovvenzioni, ivi compreso il coordinamento delle attività di ricerca finanziate;

e)

è responsabile dell’istituzione e della gestione di un sistema di contabilità adeguato;

f)

fornisce al consiglio di direzione e al comitato direttivo e al comitato scientifico la documentazione e il sostegno logistico necessari;

g)

elabora la proposta di piano di attuazione annuale e le previsioni di spesa corrispondenti;

h)

prepara la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l’organigramma del personale;

i)

prepara il rapporto annuale d’attività e le voci di spesa corrispondenti;

j)

prepara i conti e il bilancio annuali;

k)

prepara altre eventuali informazioni richieste dal consiglio di direzione;

l)

gestisce le gare d’appalto per le esigenze di beni/servizi dell’impresa comune IMI, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune IMI;

m)

prepara gli inviti a presentare proposte;

n)

svolge i compiti a lui affidati o delegati dal consiglio di direzione;

o)

presenta al consiglio di direzione gli eventuali cambiamenti apportati all’agenda di ricerca su raccomandazione del comitato scientifico;

p)

presenta al consiglio di direzione la o le sue proposte per quanto concerne la struttura organizzativa dell’ufficio esecutivo e organizza, dirige e controlla il personale dell’impresa comune IMI;

q)

convoca le riunioni del consiglio di direzione;

r)

convoca la riunione annuale del forum delle parti per garantire l’apertura e la trasparenza delle attività dell’impresa comune IMI nei confronti delle parti interessate;

s)

assiste, se necessario, alle riunioni del consiglio di direzione, del comitato scientifico e del forum delle parti in qualità di osservatore;

t)

se del caso, istituisce gli organi/i comitati scientifici ad hoc/sussidiari di cui il consiglio di direzione ha deciso la creazione e raccoglie il parere degli esperti;

u)

fornisce al consiglio di direzione altre eventuali informazioni richieste da quest’ultimo;

v)

è responsabile della valutazione e della gestione dei rischi;

w)

propone al consiglio di direzione le eventuali assicurazioni necessarie all’impresa comune IMI per far fronte ai suoi obblighi;

x)

è responsabile della conclusione di convenzioni di sovvenzione per l’attuazione delle attività di ricerca e della stipula dei contratti di servizio e fornitura necessari per il funzionamento dell’impresa comune IMI, conformemente all’articolo 12.

5.   Il direttore esecutivo è coadiuvato dal personale dell’ufficio esecutivo.

Articolo 7

Comitato scientifico

1.   Il comitato scientifico è un organo consultivo del consiglio di direzione e svolge le sue attività in stretta cooperazione e con il sostegno dell’ufficio esecutivo.

2.   Il comitato scientifico è composto da 15 membri al massimo.

3.   I membri rappresentano in modo equilibrato le competenze delle università, delle associazioni dei pazienti, dell’industria e degli organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l’intero processo di sviluppo di medicinali e necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni strategiche per quanto concerne l’impresa comune IMI.

4.   Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e nomina i membri di quest’ultimo a partire da un elenco proposto del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI.

5.   Il comitato scientifico elegge per consenso un presidente fra i suoi membri.

6.   Il comitato scientifico ha i compiti seguenti:

a)

dà il proprio parere sul sussistere della pertinenza dell’agenda di ricerca e raccomanda eventuali modifiche;

b)

dà il proprio parere circa le priorità scientifiche per la proposta di piano di attuazione annuale;

c)

dà il proprio parere al consiglio di direzione e al direttore esecutivo sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto annuale d’attività;

d)

dà il proprio parere sulla composizione dei comitati di valutazione inter pares.

7.   Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocato dal presidente.

8.   Il comitato scientifico può, con l’accordo del presidente, invitare alle riunioni persone che non siano membri affinché esprimano il loro parere.

Articolo 8

Gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI

Composizione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.

Ruolo e compiti

Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI svolge nei confronti dell’impresa comune IMI un ruolo di consulenza ed agisce da interfaccia tra l’impresa comune IMI e le parti competenti nei rispettivi paesi. In particolare:

a)

dà il proprio parere sulle priorità scientifiche annuali, ivi incluse le sinergie con il programma quadro;

b)

facilita la diffusione delle informazioni relative agli inviti a presentare proposte rivolti alle parti nei rispettivi paesi;

c)

è informato degli esiti del processo di valutazione;

d)

formula un parere sull’aggiornamento dell’agenda di ricerca;

e)

dà il proprio parere sulle attività dell’impresa comune IMI;

f)

dà il proprio parere sulle modifiche dell’invito a presentare proposte, del processo di valutazione e delle regole relative alla proprietà intellettuale dell’impresa comune IMI;

g)

informa l’impresa comune IMI sulle attività pertinenti in corso a livello nazionale.

3.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal direttore esecutivo. Possono essere convocate riunioni straordinarie per trattare questioni specifiche che rivestono un’importanza fondamentale per le attività dell’impresa comune IMI. Tali riunioni sono indette dal direttore esecutivo di propria iniziativa o su richiesta del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI. Quest’ultimo può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni all’impresa comune IMI, la quale lo informa del seguito dato alla stessa.

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’IMI.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati dell’IMI adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Forum delle parti

1.   Il forum delle parti è un consesso aperto a tutte le parti interessate ed è convocato dal direttore esecutivo almeno una volta l’anno.

2.   Il forum delle parti è informato sulle attività dell’impresa comune IMI ed è invitato a formulare osservazioni.

Articolo 10

Funzione di revisione contabile interna

Le funzioni affidate dall’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di direzione che prende le opportune disposizioni, tenendo conto delle dimensioni e della portata dell’impresa comune IMI.

Articolo 11

Fonti di finanziamento

1.   Tutte le risorse dell’impresa comune IMI e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all’articolo 2 del regolamento.

2.   Le risorse dell’impresa comune IMI iscritte a bilancio si compongono degli elementi seguenti:

a)

contributi finanziari dei membri;

b)

eventuali entrate generate dall’impresa comune IMI;

c)

eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati dai suoi membri sono considerati entrate dell’impresa comune IMI.

3.   I costi di funzionamento dell’impresa comune IMI sono finanziati dai suoi membri:

a)

I membri fondatori contribuiscono in ugual misura, ciascuno con un importo che non supera il 4 % del contributo finanziario totale della Comunità all’impresa comune IMI. Se parte del contributo della Comunità non è utilizzato, esso può essere disponibile per le attività di ricerca di cui al paragrafo 4;

b)

tutti gli altri membri contribuiscono in proporzione al loro contributo totale a favore delle attività di ricerca.

4.   Le attività di ricerca sono finanziate congiuntamente mediante:

a)

contributi non monetari (di seguito «contributi in natura») delle aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell’EFPIA sotto forma di risorse (personale, apparecchiature, beni di consumo ecc.) quanto meno equivalenti al contributo finanziario della Comunità;

b)

un contributo finanziario equivalente della Comunità nell’ambito del settimo programma quadro iscritto nel bilancio dell’impresa comune IMI;

c)

contributi dei membri di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

I contributi in natura sono oggetto di valutazione. La metodologia per la valutazione dei contributi in natura è definita dalle norme e procedure interne dell’impresa comune IMI, conformemente al suo regolamento finanziario e in base alle regole di partecipazione del settimo programma quadro. I contributi in natura sono verificati da un controllore indipendente.

5.   Le aziende di ricerca farmaceutica partecipanti che sono membri a pieno titolo dell’EFPIA non possono beneficiare del sostegno finanziario dell’impresa comune IMI per alcuna attività.

6.   Qualora un membro dell’impresa comune IMI o qualsiasi azienda di ricerca farmaceutica partecipante che sia membro dell’EFPIA non rispetti il suo impegno per quanto concerne i contributi concordati, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere:

a)

nel caso di un membro inadempiente, se occorra porre fine alla sua partecipazione o adottare o se vadano adottate altre misure in attesa che questi rispetti i propri impegni; oppure

b)

nel caso di un’azienda di ricerca farmaceutica partecipante inadempiente che sia membro dell’EFPIA, quali misure debbano essere adottate.

7.   L’impresa comune IMI è proprietaria di tutti i beni da essa creati o ad essa ceduti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 del regolamento.

Articolo 12

Attività di ricerca, convenzioni di sovvenzione e accordi di progetto

1.   L’impresa comune IMI sostiene future attività di ricerca, selezionate a seguito di inviti a presentare proposte di progetti su base aperta e concorrenziale, di una valutazione indipendente e della conclusione di convenzioni di sovvenzione e accordi di progetto.

2.   L’impresa comune IMI stabilisce le procedure e i meccanismi per l’attuazione, la supervisione e il controllo delle convenzioni di sovvenzione che sono state concordate.

3.   La convenzione di sovvenzione:

a)

stabilisce le modalità adeguate per l’attuazione delle attività di ricerca;

b)

stabilisce le modalità finanziarie adeguate e le regole concernenti i diritti di proprietà intellettuale sulla base dei principi di cui all’articolo 22;

c)

disciplina i rapporti tra il consorzio selezionato e l’impresa comune IMI.

4.   L’accordo di progetto, è concluso tra i membri di un consorzio per:

a)

stabilire le modalità adeguate per l’attuazione della convenzione di sovvenzione;

b)

disciplinare i rapporti tra i partecipanti ad un progetto.

5.   Qualsiasi soggetto giuridico che svolga attività pertinenti agli obiettivi dell’impresa comune IMI in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro è ammissibile a partecipare ad un progetto. Qualsiasi altro soggetto giuridico può partecipare se così concordato dal consiglio di direzione.

6.   Fatto salvo il contributo ai costi di funzionamento di cui all’articolo 11, paragrafo 3, il contributo comunitario all’impresa comune IMI è utilizzato per l’attuazione delle attività di ricerca. I limiti massimi di finanziamento di tale contributo finanziario della Comunità sono conformi a quelli stabiliti dalle regole di partecipazione del settimo programma quadro. Possono beneficiare di questi finanziamenti i soggetti giuridici seguenti:

a)

micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1);

b)

soggetti giuridici costituiti come organismi pubblici senza scopo di lucro a norma del diritto nazionale (2);

c)

organizzazioni intergovernative dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché agenzie specializzate istituite da dette organizzazioni intergovernative;

d)

soggetti giuridici istituti a norma del diritto comunitario;

e)

soggetti giuridici costituiti come organizzazioni senza scopo di lucro per i quali le attività di ricerca o sviluppo tecnologico costituiscono uno degli obiettivi principali;

f)

istituti di istruzione secondaria o superiore;

g)

associazioni di pazienti riconosciute senza scopo di lucro abilitate.

7.   Per essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario, i costi sostenuti per l’attuazione delle attività di ricerca devono essere al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Articolo 13

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell’impresa comune IMI non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

Articolo 14

Entrate finanziarie

Eccetto in occasione della liquidazione dell’impresa comune IMI a norma dell’articolo 24, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell’impresa comune IMI.

Articolo 15

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.

Articolo 16

Esecuzione finanziaria

Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell’impresa comune IMI.

Articolo 17

Relazione finanziaria

1.   Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione un progetto preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi. In questa previsione le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite al livello di dettaglio richiesto dalla procedura di bilancio interna di ciascun membro per quanto concerne i propri contributi finanziari all’impresa comune IMI. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari a tal fine necessarie.

2.   I membri del consiglio di direzione comunicano al direttore esecutivo le proprie osservazioni sul progetto preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l’anno successivo.

3.   Tenendo conto delle osservazioni ricevute dai membri del consiglio di direzione, il direttore esecutivo prepara il progetto di piano di bilancio annuale per l’anno successivo e lo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione.

4.   Il piano di bilancio annuale ed il piano d’attuazione annuale per un determinato anno sono adottati dal consiglio di direzione dell’impresa comune IMI dell’anno precedente.

5.   Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti e il bilancio annuali dell’anno precedente all’approvazione del consiglio di direzione. I conti e il bilancio annuali dell’anno precedente sono presentati alla Corte dei conti e alla Commissione.

Articolo 18

Programmazione e relazioni

1.   Il piano di attuazione annuale descrive le attività dell’impresa comune IMI programmate per l’anno successivo e le relative previsioni di spesa. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, è messa a disposizione del pubblico una versione pubblicabile del piano d’attuazione annuale.

2.   La relazione d’attività annuale illustra i progressi realizzati dall’impresa comune IMI nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano d’attuazione annuale per quell’anno. Contiene anche informazioni sulle attività di ricerca svolte e sulla partecipazione delle PMI a tali attività, nonché sulle altre attività effettuate nel corso dell’anno precedente e le spese corrispondenti. Le spese si basano sui contributi finanziari dei membri e sui contributi delle aziende di ricerca farmaceutica partecipanti che sono membri dell’EFPIA.

La relazione d’attività annuale è presentata dal direttore esecutivo contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione la relazione d’attività annuale viene resa pubblica.

Articolo 19

Contratti di servizio e fornitura

L’impresa comune IMI predispone tutti i meccanismi e le procedure necessari per l’attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi ove siano necessari per il funzionamento dell’impresa comune IMI, conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario.

Articolo 20

Responsabilità dei membri, assicurazioni

1.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’impresa comune IMI si limita al loro contributo già versato per i costi di funzionamento, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.

2.   L’impresa comune IMI sottoscrive le assicurazioni necessarie.

Articolo 21

Conflitto di interessi

L’impresa comune IMI evita di incorrere in un conflitto di interesse di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.

Articolo 22

Regole in materia di diritti di proprietà intellettuale

1.   L’impresa comune IMI adotta le regole generali, integrate nelle convenzioni di sovvenzione e negli accordi di progetto, che disciplinano i diritti in materia di proprietà intellettuale dell’impresa comune IMI.

2.   L’obiettivo delle regole in materia di proprietà intellettuale dell’impresa comune IMI è promuovere la creazione di conoscenze, nonché la loro divulgazione e la loro valorizzazione, attribuire i diritti in modo equo, ricompensare l’innovazione e conseguire un’ampia partecipazione degli organismi pubblici e privati (anche, ma non esclusivamente, delle aziende di ricerca farmaceutica partecipanti che sono membri dell’EFPIA, dei gruppi di università e delle piccole e medie imprese) ai progetti.

3.   Le regole in materia di proprietà intellettuale rispecchiano i principi seguenti:

a)

Ciascun partecipante ad un progetto rimane proprietario dei diritti di proprietà intellettuale che apporta al progetto e dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto, salvo accordi diversi presi per iscritto tra i partecipanti ad un progetto. Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze per quanto riguarda la proprietà intellettuale apportata o generata dai partecipanti ad un progetto sono definite dalla convenzione di sovvenzione e dall’accordo di progetto del progetto in questione.

b)

I partecipanti ad un progetto si impegnano a diffondere ed autorizzare l’utilizzazione dei risultati e della proprietà intellettuale generati dal progetto in questione secondo la modalità e condizioni definite dalla convenzione di sovvenzione e dall’accordo di progetto, tenendo conto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, degli obblighi di riservatezza e degli interessi legittimi dei proprietari.

Articolo 23

Modifica dello statuto

1.   Qualsiasi membro dell’impresa comune IMI può proporre al consiglio di direzione un’iniziativa intesa a modificare il presente statuto.

2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1 approvate dal consiglio di direzione sono sottoposte come progetti di modifica alla Commissione che li adotta, se del caso.

3.   Tuttavia le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 5, 6, 11, 12, 20, 23 e 24, sono adottate in conformità dell’articolo 172 del trattato.

Articolo 24

Scioglimento

1.   Al termine del periodo di cui all’articolo 1 del regolamento, o a seguito di una modifica del regolamento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento stesso, l’impresa comune IMI è sciolta.

2.   La procedura di scioglimento è avviata automaticamente se uno dei membri fondatori mette fine alla sua adesione all’impresa comune IMI.

3.   Ai fini della procedura di scioglimento dell’impresa comune IMI, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle istruzioni impartite dal consiglio di direzione.

4.   Nel corso dello scioglimento l’impresa comune IMI restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest’ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all’accordo sulla sede.

5.   Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli elementi di sostegno fisico, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell’impresa comune IMI e le spese legate al suo scioglimento. Eventuali eccedenze o deficit sono distribuiti fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune IMI. Qualsiasi eccedenza a favore della Comunità è restituita al bilancio della Commissione.

6.   Gli attivi, i debiti e i passivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro effettivo contributo all’impresa comune IMI.

7.   È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convezioni di sovvenzione di cui all’articolo 12 e di tutti i contratti di servizio e fornitura di cui all’articolo 19 la cui durata supera quella dell’impresa comune IMI.


(1)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(2)  Ai fini del regolamento «gli organismi pubblici senza scopo di lucro» includono gli organismi che possono realizzare profitti ma non sono autorizzati a distribuirli se non per la promozione di scopi di interesse pubblico e che svolgono ricerca scientifica e tecnologica a titolo d’attività principale.


4.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 30/52


REGOLAMENTO (CE) n. 74/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

relativo alla costituzione dell’«Impresa comune ARTEMIS» per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2), in seguito denominato «settimo programma quadro», prevede un contributo comunitario per l’istituzione di partnership pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (ITC) che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 171 del trattato. Queste ITC nascono essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell’ambito del Sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel loro settore. Dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, compresi finanziamenti del settimo programma quadro.

(2)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (in seguito denominato «programma specifico Cooperazione»), sottolinea la necessità di partnership paneuropee ambiziose tra pubblico e privato per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie e di attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le iniziative tecnologiche congiunte.

(3)

Il piano «crescita e occupazione» dell’agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione nella Comunità per favorire la competitività, la crescita e l’occupazione.

(4)

Nelle conclusioni del 25 e 26 novembre 2004 il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a definire con maggiore precisione le nozioni di piattaforme tecnologiche e di ITC. Il Consiglio ha sottolineato che tali iniziative potrebbero contribuire al coordinamento di tutte le iniziative di ricerca comunitarie al fine di realizzare sinergie con le azioni condotte nell’ambito di dispositivi esistenti, quali Eureka e COST, tenuto conto dell’importante contributo che apportano in materia di ricerca e sviluppo (R&S).

(5)

Alcune imprese europee e altri organismi di ricerca e sviluppo attivi nel campo dei sistemi informatici incorporati (Embedded Computing Systems) hanno preso l’iniziativa di istituire una piattaforma tecnologica europea sui sistemi informatici incorporati (in seguito denominata «piattaforma tecnologica ARTEMIS») nell’ambito del Sesto programma quadro. La piattaforma tecnologica ARTEMIS ha elaborato un programma strategico di ricerca sulla base di un’ampia consultazione delle parti interessate pubbliche e private. L’agenda di ricerca strategica ha individuato le priorità nel settore dei sistemi informatici incorporati ed ha raccomandato indirizzi da seguire per una ITC in questo settore.

(6)

L’ITC sui sistemi informatici incorporati fa seguito alle comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2005, «Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita» e del 20 luglio 2005, «Azioni comuni per la crescita e l’occupazione: il programma comunitario di Lisbona», che propongono un approccio nuovo e più ambizioso in materia di partnership pubblico-privato su vasta scala in settori di cruciale importanza per la competitività dell’Europa individuati attraverso il dialogo con l’industria.

(7)

L’ITC sui «Sistemi informatici incorporati» risponde anche alla necessità di sostenere le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni onnipresenti come riportato nel rapporto «Creare un’Europa innovativa» del gennaio 2006 (4). Il rapporto elogia inoltre il modello della piattaforma tecnologica congiunta ARTEMIS in quanto combina i finanziamenti nazionali e comunitari nell’ambito di una chiara struttura giuridica e in modo armonizzato e sincronizzato.

(8)

L’ITC sui sistemi informatici incorporati dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e accrescere e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore dei sistemi incorporati in Europa che, ai fini del presente regolamento, dovrebbe essere considerata comprendere gli Stati membri dell’Unione europea (in seguito denominati «Stati membri») e i paesi associati al settimo programma quadro (in seguito denominati «paesi associati»). L’ITC in materia di sistemi informatici incorporati dovrebbe permettere altresì un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall’industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka), contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell’Europa. Infine, il suo obiettivo dovrebbe essere quello di incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, quali l’industria comprese le piccole e medie imprese (PMI), le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando lo sforzo di ricerca.

(9)

L’ITC in materia di sistemi informatici incorporati dovrebbe fissare un’agenda di ricerca concordata (in seguito denominata «l’agenda di ricerca»), rigorosamente conforme alle raccomandazioni dell’agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica ARTEMIS. L’agenda di ricerca dovrebbe individuare e riesaminare periodicamente le priorità di ricerca per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.

(10)

L’ITC sui sistemi informatici incorporati dovrebbe riguardare la progettazione, lo sviluppo e l’applicazione di sistemi elettronici e di software universali, interoperabili, potenti, sicuri e dotati di un buon rapporto costo-efficacia. Essa dovrebbe fornire progettazioni e architetture di riferimento che propongono approcci comuni dal punto di vista dell’architettura per determinate gamme di applicazioni, software standard personalizzato (middleware) che garantisca una connettività e un’interoperabilità trasparenti e metodi e strumenti integrati di progettazione di sistemi che permettano di sviluppare e realizzare rapidamente dei prototipi.

(11)

L’importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell’ITC sui sistemi informatici incorporati, l’ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un’impresa comune (in seguito denominata «impresa comune ARTEMIS») a norma dell’articolo 171 del trattato come entità giuridica responsabile dell’attuazione dell’ITC in materia di sistemi informatici incorporati. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell’ambito del settimo programma quadro (2007-2013), l’impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere istituita per un periodo che non vada oltre il 31 dicembre 2017.

(12)

L’impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l’esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenendo conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle ITC come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

(13)

Gli obiettivi dell’impresa comune ARTEMIS dovrebbero essere perseguiti raggruppando le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l’impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive e per attuare parti dell’agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili a titolo del settimo programma quadro.

(14)

I membri fondatori dell’impresa comune ARTEMIS dovrebbero essere la Comunità, Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito e ARTEMISIA, un’associazione che rappresenta le imprese e le altre organizzazioni di R&S operanti nel campo dei sistemi informatici incorporati in Europa. L’impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.

(15)

È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell’impresa comune ARTEMIS nello statuto dell’impresa comune stessa nel quadro del presente regolamento.

(16)

Una lettera di impegno a contribuire alla creazione e dell’attuazione dell’impresa comune ARTEMIS, è stata firmata da ARTEMISIA.

(17)

È opportuno che i progetti siano sostenuti sia con i contributi finanziari della Comunità e degli Stati membri di ARTEMIS, sia con contributi in natura delle organizzazioni di ricerca e di sviluppo che partecipano ai progetti dell’impresa comune ARTEMIS.

Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, fra l’altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell’allegato III della decisione 2006/971/CE.

(18)

È opportuno che il finanziamento pubblico delle attività di R&S in seguito a inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale pubblicati dall’impresa comune ARTEMIS provenga da contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS e dal contributo finanziario dell’impresa comune ARTEMIS. Il contributo finanziario dell’impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere stabilito in percentuale dei costi di R&S sostenuti dai partecipanti ai progetti. È opportuno che tale percentuale sia la stessa per tutti i partecipanti ai progetti per ogni dato invito a presentare proposte.

(19)

Per l’intera durata dell’impresa comune ARTEMIS, le organizzazioni di R&S che partecipano a progetti dovrebbero fornire risorse pari o superiori al finanziamento pubblico complessivo per le attività di R&S.

(20)

Per soddisfare l’esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è opportuno applicare lo statuto dei funzionari, nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5) a tutto il personale assunto dall’impresa comune ARTEMIS.

(21)

In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l’impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni. Ove necessario, la Corte di giustizia dovrebbe essere competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalle attività dell’impresa comune.

(22)

La Commissione dovrebbe fornire periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni sui progressi compiuti dall’impresa comune ARTEMIS.

(23)

L’impresa comune ARTEMIS dovrebbe adottare, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (in seguito denominato «il regolamento finanziario»), e previo accordo della Commissione, un regolamento finanziario specifico che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per assicurare un trattamento armonizzato fra coloro che partecipano alle attività di ricerca dell’impresa comune ARTEMIS e coloro che partecipano alle azioni indirette del settimo programma quadro, è opportuno che l’imposta sul valore aggiunta non sia un costo ammissibile ai fini del finanziamento comunitario, in linea con il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (7).

(24)

Occorrerebbe adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE Euratom,) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (8), al regolamento (CE Euratom,) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (9) e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (10).

(25)

La politica in materia di diritti di proprietà intellettuale dell’impresa comune ARTEMIS dovrebbe promuovere la creazione e lo sfruttamento delle conoscenze.

(26)

Per agevolarne la costituzione, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune ARTEMIS fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(27)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione dell’impresa comune ARTEMIS, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale di questa grande sfida nel campo della ricerca che rende necessario il raggruppamento delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza di tipo transettoriale e transfrontaliero e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso l’articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione di un’impresa comune

1.   Per l’attuazione dell’ITC (ITC) in materia di sistemi informatici incorporati è costituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 171 del trattato, in seguito denominata «impresa comune ARTEMIS», per un periodo fino al 31 dicembre 2017.

2.   L’impresa comune ARTEMIS ha sede a Bruxelles (Belgio).

Articolo 2

Obiettivi

L’impresa comune ARTEMIS contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro e al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione». In particolare essa:

a)

definisce e attua un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. Le attività finalizzate all’attuazione dell’agenda di ricerca sono qui di seguito denominate «attività di R&S»;

b)

sostiene l’attuazione delle attività di R&S, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

c)

promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire gli sforzi comunitari, nazionali e privati a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo dei sistemi informatici incorporati e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;

d)

realizza sinergie e un coordinamento degli sforzi europei in materia di R&S nel campo dei sistemi informatici incorporati, compresa, qualora possa essere creato valore aggiunto, la progressiva integrazione nell’impresa comune ARTEMIS delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka);

e)

promuove il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività in linea con gli obiettivi del programma quadro.

Articolo 3

Status giuridico

L’impresa comune ARTEMIS è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

Articolo 4

Statuto

È adottato lo statuto dell’impresa comune ARTEMIS, che figura in allegato e costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 5

Contributo della Comunità

1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune ARTEMIS per le spese di funzionamento e le attività è pari a 420 milioni di EUR, provenienti dallo stanziamento nel bilancio generale dell’Unione europea assegnato al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione», conformemente a quanto disposto dall’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

2.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune ARTEMIS.

3.   Il contributo della Comunità all’impresa comune ARTEMIS è utilizzato per finanziare progetti a seguito di inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte

Articolo 6

Norme finanziarie

1.   L’impresa comune ARTEMIIS adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dalle norme di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario (11) ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell’impresa comune ARTEMIS e previo accordo della Commissione.

2.   L’impresa comune ARTEMIS dispone di proprie capacità di audit interno.

Articolo 7

Personale

1.   Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall’impresa comune ARTEMIS e al suo direttore esecutivo.

2.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto, l’impresa comune ARTEMIS esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità autorizzata a stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.   Il Consiglio di direzione adotta, d’intesa con la Commissione, le necessarie misure di attuazione previste dall’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.   Il numero degli effettivi è determinato nell’organigramma dell’impresa comune ARTEMIS figurante nel bilancio annuale della stessa.

5.   Il personale dell’impresa comune ARTEMIS è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.

6.   Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune ARTEMIS.

7.   L’impresa comune ARTEMIS può adottare disposizioni per consentire il distacco di esperti presso di essa.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All’impresa comune ARTEMIS e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 9

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune ARTEMIS è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge applicabile all’accordo o al contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità non contrattuale, l’impresa comune ARTEMIS risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

3.   Qualsiasi versamento dell’impresa comune ARTEMIS destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa è considerato come spesa dell’impresa comune ARTEMIS ed è coperto dalle risorse dell’impresa comune ARTEMIS.

4.   L’impresa comune ARTEMIS è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

a)

sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’articolo 4;

b)

in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune ARTEMIS;

c)

sui ricorsi promossi avverso l’impresa comune ARTEMIS, comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;

d)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune ARTEMIS nell’esercizio delle sue funzioni.

2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa comune ARTEMIS.

Articolo 11

Rapporto, valutazione e discarico

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune ARTEMIS. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione dell’ITC sui sistemi informatici incorporati, compresi il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI e le statistiche per paese.

2.   Entro il 31 dicembre 2010, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede, in base ad un mandato definito, previa consultazione dell’impresa comune ARTEMIS, ad una valutazione intermedia di tale impresa comune. Queste valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune ARTEMIS e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune.

3.   Entro sei mesi dalla messa in liquidazione dell’impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede ad una valutazione finale dell’impresa comune ARTEMIS. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ARTEMIS è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo una procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune ARTEMIS di cui all’articolo 6.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode

1.   L’impresa comune ARTEMIS garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

2.   In caso di irregolarità, i membri dell’impresa comune ARTEMIS si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all’impresa comune ARTEMIS.

3.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

4.   L’impresa comune ARTEMIS effettua controlli in loco e audit finanziari presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune ARTEMIS. Tali controlli e audit sono effettuati direttamente dall’impresa comune ARTEMIS, o dagli Stati membri di ARTEMIS per suo conto. Gli Stati membri di ARTEMIS possono effettuare fra i beneficiari dei rispettivi finanziamenti nazionali altri controlli e audit da essi ritenuti necessari e ne comunicano i risultati all’impresa comune ARTEMIS.

5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’impresa comune ARTEMIS e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l’impresa comune ARTEMIS garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

6.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom (12) dispone, nei confronti dell’impresa comune ARTEMIS e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune ARTEMIS aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF (13). L’impresa comune ARTEMIS adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

Articolo 13

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 14, l’impresa comune ARTEMIS protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti ai progetti.

Articolo 14

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14), si applica ai documenti detenuti dall’impresa comune ARTEMIS.

2.   L’impresa comune ARTEMIS adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 7 agosto 2008.

3.   Le decisioni adottate dall’impresa comune ARTEMIS ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 15

Proprietà intellettuale

Le norme che disciplinano la protezione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca, basate sul regolamento (CE) n. 1906/2006, figurano nell’articolo 23 dello statuto.

Articolo 16

Attività preparatorie

1.   La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune ARTEMIS fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri fondatori e con il coinvolgimento degli organi competenti.

2.   A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto, la Commissione può distaccare, ad interim, un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune ARTEMIS dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune ARTEMIS. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune ARTEMIS.

Articolo 17

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Un accordo di sede è concluso tra l’impresa comune ARTEMIS e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all’impresa comune ARTEMIS.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  Parere espresso il 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

(4)  http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm

(5)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(9)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(11)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(12)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE ARTEMIS

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «progetto» si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall' impresa comune ARTEMIS in seguito a inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte e successivamente parzialmente finanziato dall'imprese comune ARTEMIS;

b)

per «costi totali» si intendono i costi ammissibili dei progetti come definiti dalle rispettive autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione;

c)

per «spese di funzionamento» si intendono le spese sostenute per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS escluso il finanziamento delle attività di R&S;

d)

per «soggetto collegato» si intende un soggetto collegato come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1906/2006.

Articolo 2

Compiti e attività

I principali compiti e attività dell'impresa comune ARTEMIS sono:

a)

garantire la costituzione e la gestione sostenibile dell'ITC in materia di sistemi informatici incorporati;

b)

definire il piano strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che comprende l'agenda di ricerca, e apportarvi le eventuali modifiche necessarie;

c)

definire ed eseguire i piani d'attuazione annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 3 per la realizzazione del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

d)

pubblicare inviti a presentare proposte, valutare le proposte e assegnare sovvenzioni ai progetti selezionati mediante procedure aperte, trasparenti ed efficaci, nei limiti delle risorse disponibili;

e)

sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento tra attività, organi e parti interessate europee, nazionali e transnazionali, in particolare il settimo programma quadro, al fine di creare un ambiente propizio all'innovazione in Europa e ottenere migliori sinergie ed uno sfruttamento più adeguato dei risultati in materia di R&S nel settore dei sistemi informatici incorporati;

f)

seguire i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS;

g)

svolgere attività di comunicazione e diffusione;

h)

pubblicare informazioni sui progetti, compresi i nominativi dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS per partecipante;

i)

effettuare qualsiasi altra attività necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.

Articolo 3

Membri

1.   I membri fondatori dell'impresa comune ARTEMIS (in seguito denominati «membri fondatori») sono:

a)

la Comunità, rappresentata dalla Commissione;

b)

Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito; e

c)

previa accettazione dello statuto dell'impresa comune ARTEMIS, l'associazione ARTEMISIA (in seguito denominata «ARTEMISIA»), associazione di diritto olandese (registrazione n. 17201341) con sede legale a Eindhoven (Paesi Bassi), che agisce in qualità di rappresentante delle imprese e degli altri attori europei di R&S operanti nel campo dei sistemi informatici incorporati.

2.   I soggetti elencati in seguito possono divenire membri dell'impresa comune ARTEMIS a condizione che aderiscano agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento e siano disposti ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall'adesione, compresa l'accettazione dello statuto dell'impresa comune ARTEMIS:

a)

altri Stati membri e paesi associati;

b)

qualsiasi altro paese (in seguito denominato «paese terzo») che attua politiche o programmi di R&S nel settore dei sistemi informatici incorporati;

c)

qualsiasi altro soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS.

3.   I membri fondatori e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono qui di seguito denominati «membri».

4.   Gli Stati membri e i paesi associati membri dell'impresa comune ARTEMIS sono definiti in appresso «Stati membri di ARTEMIS». Ogni Stato membro di ARTEMIS nomina il suo rappresentante negli organi dell'impresa comune ARTEMIS e designa il o i soggetti nazionali incaricati di assolvere i suoi obblighi in relazione all'attuazione delle attività dell'impresa comune ARTEMIS.

5.   Gli Stati membri di ARTEMIS e la Commissione sono qui di seguito denominati le «autorità pubbliche» dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 4

Adesione e cambiamento di membri

1.   Ogni nuova richiesta di adesione all'impresa comune ARTEMIS è presentata al consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

2.   Gli Stati membri o i paesi associati che non sono membri fondatori dell'impresa comune ARTEMIS diventano membri dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS.

3.   Ogni richiesta d'adesione all'impresa comune ARTEMIS da parte di un paese terzo è valutata dal consiglio di direzione, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l'adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l'impresa comune ARTEMIS.

4.   Le decisioni del consiglio di direzione relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico o le raccomandazioni del consiglio di direzione in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e sul valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS. Per ogni nuova richiesta di adesione la Commissione fornisce tempestivamente al Consiglio informazioni sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del consiglio di direzione.

5.   L'adesione all'impresa comune ARTEMIS può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

6.   Ciascun membro può recedere dall'impresa comune ARTEMIS. Il recesso è effettivo ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già assunti in base a decisioni dell'impresa comune ARTEMIS a norma del presente statuto prima del suo recesso.

Articolo 5

Organi dell'impresa comune ARTEMIS

1.   Gli organi dell'impresa comune ARTEMIS sono:

il consiglio di direzione,

il direttore esecutivo,

il comitato delle autorità pubbliche,

il comitato dell'industria e della ricerca.

2.   Qualora ad uno degli organi non sia assegnato un compito specifico, è competente il consiglio di direzione.

Articolo 6

Consiglio di direzione

Composizione, diritto di voto e processo decisionale

a)

Il consiglio di direzione è composto dai rappresentanti dei membri dell'impresa comune ARTEMIS e dal presidente del comitato dell'industria e della ricerca;

b)

ogni membro dell'impresa comune ARTEMIS nomina i suoi rappresentanti ed un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta al consiglio di direzione. Il presidente del comitato dell'industria e della ricerca non ha diritto di voto;

c)

ARTEMISIA e le autorità pubbliche dispongono dello stesso numero di voti, che rappresentano almeno il 90 % del numero totale dei voti. Inizialmente, i voti sono distribuiti per metà a ARTEMISIA e per metà alle autorità pubbliche;

d)

la ripartizione dei voti delle autorità pubbliche è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno impegnato per progetti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti. La Commissione detiene almeno il 10 % dei voti;

e)

nel corso del primo esercizio e di ogni esercizio seguente durante il quale due Stati membri di ARTEMIS o meno hanno impegnato fondi pubblici per progetti nel corso degli esercizi finanziari precedenti, la Commissione detiene un terzo dei voti attribuiti alle autorità pubbliche. I due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ARTEMIS;

f)

i voti da attribuire a qualsiasi nuovo membro che non è uno Stato membro né un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell'adesione di questo membro all'impresa comune ARTEMIS;

g)

le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75 % dei voti totali, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto;

h)

i rappresentanti non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

Ruolo e compiti

Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale del funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS e sorveglia lo svolgimento delle sue attività.

In particolare, il consiglio di direzione:

a)

valuta le candidature e decide o raccomanda cambiamenti di membri a norma dell'articolo 4;

b)

decide di porre fine all'adesione all'impresa comune ARTEMIS di qualsiasi membro inadempiente e che non vi abbia posto rimedio entro un periodo di tempo ragionevole fissato dal direttore esecutivo, fatte salve le disposizioni del trattato che garantiscono il rispetto del diritto comunitario;

c)

adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS, conformemente all'articolo 6 del regolamento;

d)

approva le iniziative intese a modificare lo statuto, conformemente all'articolo 24;

e)

approva il piano strategico pluriennale, in particolare l'agenda di ricerca di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

f)

sorveglia le attività generali dell'impresa comune ARTEMIS;

g)

sorveglia i progressi dell'attuazione del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

h)

approva, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, il piano di attuazione annuale e la proposta di bilancio annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 3 compreso l'organigramma del personale;

i)

approva il rapporto di attività di cui all'articolo 19, paragrafo 4, i conti e il bilancio annuali;

j)

nomina, destituisce o sostituisce il direttore esecutivo, fornisce orientamenti al direttore esecutivo, ne controlla le prestazioni;

k)

istituisce, se del caso, comitati o gruppi di lavoro per eseguire compiti specifici;

l)

adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3;

m)

assegna tutti i compiti non esplicitamente attribuiti ad uno degli altri organi dell'impresa comune ARTEMIS;

n)

adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui all'articolo 14 del regolamento.

La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni riguardanti l'utilizzo dei suoi contributi finanziari, sulle decisioni riguardanti la liquidazione dell'impresa comune e sulle decisioni riguardanti le lettere a), b), c), j) e n).

Regolamento interno

a)

Il consiglio di direzione si riunisce almeno due volte l'anno, di regola nella sede dell'impresa comune ARTEMIS;

b)

le riunioni del consiglio di direzione sono presiedute dal presidente del comitato dell'industria e della ricerca;

c)

salvo decisione contraria del comitato esecutivo, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni;

d)

fino all'adozione da parte del consiglio di direzione del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione;

e)

il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, ARTEMISIA e almeno tre Stati membri rappresentanti di ARTEMIS.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune ARTEMIS secondo le decisioni del consiglio di direzione e del suo rappresentante legale. Svolge i suoi compiti in piena indipendenza e risponde della sua gestione al consiglio di direzione. Il direttore esercita, nei confronti del personale, le competenze di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione per un periodo di tre anni in seguito ad un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri periodici o siti internet accessibili al pubblico. Dopo una valutazione della prestazione del direttore esecutivo, il consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.

3.   Il ruolo e i compiti del direttore esecutivo sono i seguenti:

a)

preparare il piano d'attuazione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 3 e il piano di bilancio annuale, in collaborazione con il comitato dell'industria e della ricerca, e sottoporli al consiglio di direzione per approvazione a norma dell'articolo 18;

b)

presiedere all'organizzazione e all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del piano annuale d'attuazione nell'ambito del presente statuto e conformemente alle sue norme, come pure alle decisioni ulteriori adottate dal consiglio di direzione e dal comitato delle autorità pubbliche;

c)

preparare la relazione d'attività annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 4 e i conti e i bilanci annuali di cui all'articolo 18, paragrafo 5 e sottoporli al consiglio di direzione per approvazione;

d)

presentare al consiglio di direzione, per approvazione, proposte relative al funzionamento interno dell'impresa comune ARTEMIS;

e)

presentare al comitato delle autorità pubbliche, per approvazione, proposte di norme di procedura per gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS, in particolare per la procedura di valutazione e di selezione delle proposte di progetto;

f)

gestire la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la procedura di valutazione e di selezione delle proposte e negoziare convenzioni di sovvenzione per le proposte selezionate, nonché assicurare la successiva sorveglianza periodica e la verifica dei progetti nell'ambito del mandato affidato dal comitato delle autorità pubbliche;

g)

concludere convenzioni di sovvenzione per l'attuazione delle attività di R&S di cui all'articolo 12 e all'articolo 13 e i contratti di servizio e fornitura necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS di cui all'articolo 20;

h)

autorizzare tutti i pagamenti dovuti dall'impresa comune ARTEMIS;

i)

stabilire e attuare i provvedimenti e le azioni necessari per valutare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare le attività di sorveglianza e audit indipendenti per valutare l'efficacia e le prestazioni dell'impresa comune ARTEMIS;

j)

organizzare l'esame dei progetti e gli audit tecnici per valutare i risultati in materia di ricerca e di sviluppo e presentare al consiglio di direzione relazioni sui risultati complessivi;

k)

effettuare, quando occorre, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS;

l)

negoziare le condizioni di adesione dei nuovi membri dell'impresa comune ARTEMIS, per conto del consiglio di direzione e nell'ambito del mandato di quest'ultimo;

m)

realizzare qualsiasi altra azione necessaria per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, non prevista nel piano d'attuazione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal consiglio di direzione;

n)

convocare e/o organizzare le riunioni del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche e partecipare, se necessario, come osservatore a queste riunioni;

o)

fornire al consiglio di direzione ogni informazione richiesta da quest'ultimo;

p)

presentare al consiglio di direzione la o le sue proposte per quanto concerne la struttura del segretariato;

q)

effettuare studi di valutazione e di gestione dei rischi e proporre al consiglio di direzione ogni eventuale assicurazione che l'impresa comune ARTEMIS sia tenuta a contrarre per onorare i suoi impegni.

4.   È istituito un segretariato, sotto la responsabilità del direttore esecutivo, per portare un sostegno a quest'ultimo in tutti i suoi compiti, vale a dire:

a)

fornire un servizio di segretariato agli organi dell'impresa comune ARTEMIS;

b)

fornire un aiuto operativo per la valutazione delle proposte e il controllo dei progetti, in particolare l'organizzazione degli inviti a presentare proposte e la preparazione degli esami dei progetti e degli audit tecnici;

c)

istituire e gestire un sistema di audit interno e di contabilità adeguato;

d)

eseguire i compiti finanziari, in particolare il versamento dei contributi finanziari dell'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti;

e)

contribuire alla realizzazione delle attività di comunicazione come le relazioni pubbliche, la pubblicazione e la diffusione di informazioni e l'organizzazione di manifestazioni;

f)

gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ARTEMIS conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.

5.   I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ARTEMIS a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 8

Comitato delle autorità pubbliche

Composizione, diritti di voto e processo decisionale

a)

Il comitato delle autorità pubbliche è composto dalle autorità pubbliche dell'impresa comune ARTEMIS;

b)

ogni autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei diritti di voto nel consiglio di direzione;

c)

un terzo dei diritti di voto del comitato delle autorità pubbliche è attribuito alla Comunità; i due terzi restanti sono attribuiti ai diversi membri del comitato delle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario annuale alle attività dell'impresa comune ARTEMIS per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, lettera b), e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili in tale comitato;

d)

se meno di tre Stati membri di ARTEMIS hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, lettera b), la Comunità detiene un terzo dei voti, mentre i due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ARTEMIS;

e)

le decisioni sono adottate con una maggioranza di almeno il 60 % di tutti i voti;

f)

il rappresentante della Comunità dispone di un diritto di veto per tutte le questioni relative all'utilizzo del suo contributo all'impresa comune ARTEMIS;

g)

qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell'impresa comune ARTEMIS ha la possibilità di partecipare al comitato delle autorità pubbliche in qualità di osservatore. Esso riceve tutti i documenti pertinenti del comitato delle autorità pubbliche e ha la possibilità di fornire consulenza su qualsiasi decisione assunta da questo.

Ruolo e compiti

Il comitato delle autorità pubbliche:

a)

garantisce la corretta attuazione dei principi d'equità e di trasparenza in occasione dell'assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti ai progetti;

b)

discute e approva il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, su proposta del comitato dell'industria e della ricerca, in particolare i fondi disponibili per gli inviti a presentare proposte;

c)

approva le norme di procedura per gli inviti a presentare proposte, la valutazione e la selezione delle proposte e il controllo dei progetti;

d)

su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito al contributo finanziario apportato al bilancio degli inviti a presentare proposte dall'impresa comune ARTEMIS;

e)

approva il contenuto e la pubblicazione degli inviti a presentare proposte;

f)

approva l'assegnazione dei fondi pubblici alle proposte di progetti selezionate a seguito di inviti a presentare proposte;

g)

su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito alla percentuale del contributo finanziario di cui all'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), destinato dall'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti derivanti dagli inviti a presentare proposte per ogni anno;

h)

adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3.

Regolamento interno

a)

Il comitato delle autorità pubbliche si riunisce almeno due volte l'anno, di regola nella sede dell'impresa comune ARTEMIS;

b)

il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente;

c)

fino all'adozione da parte del comitato delle autorità pubbliche del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione;

d)

il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e almeno tre Stati membri rappresentanti di ARTEMIS.

Articolo 9

Comitato dell'industria e della ricerca

Composizione

ARTEMISIA nomina i membri del comitato dell'industria e della ricerca.

Il comitato dell'industria e della ricerca è composto da 25 membri al massimo.

Ruolo e compiti

Il comitato dell'industria e della ricerca:

a)

elabora il progetto di piano strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in particolare il contenuto dell'agenda di ricerca e il suo aggiornamento, e lo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione;

b)

prepara il progetto di programma di lavoro annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in particolare le proposte per il contenuto degli inviti a presentare proposte che possono essere lanciati dall'impresa comune ARTEMIS;

c)

elabora proposte che riguardano la strategia tecnologica, di ricerca e d'innovazione dell'impresa comune ARTEMIS;

d)

elabora proposte di attività riguardanti la creazione di ambienti d'innovazione aperti, l'incoraggiamento della partecipazione delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di norme in modo trasparente e aperto per quanto concerne la partecipazione, la cooperazione internazionale, la diffusione e le relazioni pubbliche;

e)

consiglia gli altri organi in ogni materia relativa alla pianificazione e al funzionamento dei programmi di ricerca e di sviluppo, alla promozione di partnership e allo sblocco di risorse in Europa per perseguire gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS;

f)

costituisce, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri del comitato dell'industria e della ricerca per eseguire i compiti suddetti;

g)

adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3.

Regolamento interno

a)

Il comitato dell'industria e della ricerca si riunisce almeno due volte l'anno;

b)

il comitato dell'industria e della ricerca elegge il proprio presidente;

c)

fino all'adozione da parte del comitato dell'industria e della ricerca del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate da ARTEMISIA.

Articolo 10

Funzione di revisione contabile interna

Le funzioni affidate dall'articolo 185, paragrafo 3 del regolamento finanziario al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di direzione, che vi prende le opportune disposizioni, tenendo conto delle dimensioni e della portata dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 11

Fonti di finanziamento

1.   Le attività dell'impresa comune ARTEMIS sono finanziate congiuntamente da contributi finanziari versati a rate e da contributi in natura dei suoi membri destinati a coprire i costi di funzionamento e le attività di R&S.

2.   Tutte le risorse dell'impresa comune ARTEMIS sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3.   Le risorse dell'impresa comune ARTEMIS iscritte a bilancio si compongono degli elementi seguenti:

a)

contributi dei membri alle spese di funzionamento, ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 5, lettera c);

b)

un contributo comunitario destinato a finanziare le attività di R&S;

c)

eventuali entrate generate dall'impresa comune ARTEMIS;

d)

eventuali altri contributi finanziari ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell'impresa comune ARTEMIS.

4.   Ogni soggetto giuridico non membro può apportare un contributo in natura o in contanti alle risorse dell'impresa comune ARTEMIS conformemente alle condizioni e alle modalità negoziate dal direttore esecutivo per conto del consiglio di direzione e nel quadro del mandato assegnato da quest'ultimo.

5.   I costi di funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS sono sostenuti dai suoi membri:

a)

ARTEMISIA apporta un contributo pari al massimo a 20 milioni di EUR o all'1 % dell'importo del costo totale dei progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di EUR;

b)

la Comunità apporta un contributo per un importo massimo di 10 milioni di EUR. La parte del contributo inutilizzata può essere messa a disposizione delle attività di R&S di cui al paragrafo 6;

c)

gli Stati membri di ARTEMIS apportano contributi in natura ai costi di funzionamento facilitando l'attuazione di progetti e la concessione di finanziamenti pubblici ai sensi degli articoli 12 e 13;

d)

i contributi della Comunità e di ARTEMISIA sono messi a disposizione conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale pertinente di cui all'articolo 18. Il pagamento rateale è effettuato in funzione delle necessità finanziarie dell'impresa comune.

6.   Le attività di R&S dell'impresa comune ARTEMIS sono coperte dai seguenti contributi:

a)

un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 410 milioni di EUR per il finanziamento dei progetti, eventualmente maggiorato della parte inutilizzata del contributo della Comunità di cui al paragrafo 5, lettera b);

b)

contributi finanziari degli Stati membri di ARTEMIS per un importo totale minimo di 1,8 volte il contributo finanziario della Comunità. Questi contributi finanziari sono versati ai partecipanti ai progetti conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13. Ogni anno ed entro una data stabilita dal consiglio di direzione, gli Stati membri di ARTEMIS comunicano al direttore esecutivo gli impegni finanziari nazionali riservati agli inviti a presentare proposte che devono essere pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS, tenendo conto della portata delle attività di R&S da finanziare, oggetto degli inviti;

c)

contributi in natura da parte delle organizzazioni di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti, sono pari alla loro parte dei costi ammissibili necessari per la realizzazione dei progetti, definiti sulla base delle norme delle rispettive autorità di finanziamento che emettono le convenzioni di sovvenzione. Nel corso della durata dell'impresa comune ARTEMIS, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.

7.   I contributi finanziari dei membri dell'impresa comune ARTEMIS sono versati a rate conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale di cui all'articolo 18.

8.   Ogni nuovo membro dell'impresa comune ARTEMIS diverso dagli Stati membri o dai paesi associati apporta un contributo finanziario all'impresa comune ARTEMIS

9.   Se uno dei membri dell'impresa comune ARTEMIS non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ARTEMIS, il direttore esecutivo ne informa tale membro per iscritto e stabilisce un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se non si è ovviato all'inadempienza allo scadere di tale termine, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

10.   Salvo disposizione contraria, l'impresa comune ARTEMIS è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.

Articolo 12

Attuazione delle attività di R&S

1.   L'impresa comune ARTEMIS sostiene le attività di R&S attraverso inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali, la valutazione e la selezione indipendenti delle proposte, l'assegnazione di finanziamenti pubblici alle proposte selezionate e il finanziamento dei progetti.

2.   L'impresa comune ARTEMIS conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l'attuazione di questi ultimi. I termini e le condizioni di tali convenzioni di sovvenzione sono conformi al regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS di cui all'articolo 6 del regolamento e fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 6, lettera b) e, se del caso, sono basati su di essi.

3.   Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ARTEMIS conclude accordi amministrativi con i soggetti nazionali designati a tal fine dagli Stati membri di ARTEMIS, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.

4.   Gli Stati membri o i paesi associati che non sono membri dell'impresa comune ARTEMIS possono concludere accordi analoghi con l'impresa comune ARTEMIS.

5.   L'impresa comune ARTEMIS istituisce le procedure per la sorveglianza e il controllo delle attività di R&S, comprese le disposizioni per il follow-up e l'audit tecnico dei progetti. Gli Stati membri di ARTEMIS non possono esigere altri rapporti di follow-up e di audit tecnico oltre a quelli richiesti obbligatoriamente dall'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 13

Finanziamento dei progetti

1.   Il finanziamento pubblico di progetti selezionati in seguito a inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS è costituito dai contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS e/o dal contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Ogni sostegno pubblico assegnato a titolo della presente iniziativa deve essere conforme, se del caso, alle norme procedurali e alle norme materiali che si applicano agli aiuti di Stato.

2.   Possono beneficiare del finanziamento costituito dal contributo comunitario le attività di R&S dell'impresa comune ARTEMIS i soggetti giuridici elencati di seguito:

a)

i soggetti giuridici con sede negli Stati membri di ARTEMIS che hanno sottoscritto una convenzione di sovvenzione per tale progetto con l'autorità nazionale competente a seguito delle procedure di aggiudicazione dell'impresa comune ARTEMIS;

b)

altri soggetti giuridici con sede in Stati membri o paesi associati che non sono membri dell'impresa comune ARTEMIS. In tal caso, questi Stati possono concludere accordi amministrativi con l'impresa comune ARTEMIS per consentire la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni di ricerca e di sviluppo con sede nel loro Stato.

Per essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario i costi sostenuti nell'attuazione di attività di R&S s'intendono imposta sul valore aggiunto esclusa.

3.   Negli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS è specificato lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile per ciascun invito. Nel bilancio sono indicati gli importi stanziati a livello nazionale da ciascuno Stato membro di ARTEMIS e l'importo stimato del contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Negli inviti sono precisati i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi dell'invito nonché eventuali criteri di ammissibilità a livello nazionale o di impresa comune.

4.   Il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS al bilancio di ogni invito è pari al 55 % dell'importo totale stanziato dagli Stati membri di ARTEMIS, salvo decisione contraria del comitato delle autorità pubbliche su proposta del rappresentante della Comunità.

5.   Gli inviti, le valutazione e la selezione delle proposte sono soggetti alle norme seguenti:

a)

gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ARTEMIS e in qualsiasi altro Stato membro o paese associato. Essi sono resi pubblici;

b)

i consorzi di partecipanti a proposte di progetti presentate in risposta a tali inviti comprendono almeno tre soggetti indipendenti l'uno dall'altro con sede in almeno tre Stati membri di ARTEMIS. Sulla scorta delle verifiche trasmesse dalle rispettive autorità pubbliche, l'impresa comune verifica la conformità dei potenziali partecipanti alle proposte di progetti e del loro contributo, in funzione dei criteri di ammissibilità al finanziamento predefiniti a livello nazionale e di impresa comune. L'esito della verifica è comunicato ai potenziali partecipanti, se possibile prima che presentino una proposta di progetto completa. Le verifiche non devono comportare ritardi significativi nella valutazione della proposta e nel processo di selezione;

c)

la procedura di valutazione e di selezione espletata con l'assistenza di esperti indipendenti garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune ARTEMIS sia conforme ai principi di parità di trattamento, eccellenza e concorrenza;

d)

a seguito della valutazione delle proposte, il comitato delle autorità pubbliche stabilisce una graduatoria delle proposte in base a criteri di valutazione ben definiti e al contributo complessivo apportato dalle proposte al conseguimento degli obiettivi dell'invito;

e)

il comitato delle autorità pubbliche seleziona le proposte e assegna i finanziamenti pubblici alle proposte selezionate, fino a concorrenza dell'importo disponibile in base al bilancio, tenendo conto dei criteri nazionali di ammissibilità e delle verifiche effettuate a norma della lettera b). La decisione è vincolante anche per gli Stati membri di ARTEMIS ed esclude qualsiasi altra procedura di valutazione o di selezione.

6.   Il finanziamento dei progetti è soggetto alle norme seguenti:

a)

il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti è fissato sotto forma di una percentuale dei costi totali sostenuti per l'attuazione del progetto, definiti se del caso dalle rispettive autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione. Tale percentuale è fissata su base annua dall'impresa comune ARTEMIS. Il suo valore massimo è pari al 16,7 %. Questa percentuale è identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte;

b)

gli Stati membri di ARTEMIS stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche. Se del caso, i contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS sono versati direttamente ai partecipanti ai progetti conformemente alle convenzioni nazionali di sovvenzione. Gli Stati membri di ARTEMIS fanno il possibile per sincronizzare i termini, le condizioni e la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e versare i contributi finanziari tempestivamente.

Articolo 14

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune ARTEMIS non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri

Articolo 15

Entrate finanziarie

Eccetto in occasione della liquidazione dell'impresa comune ARTEMIS a norma dell'articolo 25, le eventuali eccedenze rispetto alle uscite non sono versate ai membri dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

Articolo 17

Esecuzione del bilancio

Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 18

Relazioni finanziarie

1.   Ogni anno, il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una bozza preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi, nonché l'organigramma del personale. In questa previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite in modo tanto dettagliato quanto è necessario per le procedure di bilancio interne di ciascun membro, in relazione ai suoi contributi finanziari all'impresa comune ARTEMIS. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.

2.   I membri del consiglio di direzione comunicano al direttore esecutivo i loro commenti sulla bozza preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l'anno successivo.

3.   Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo in collaborazione con il comitato dell'industria e della ricerca, tenendo conto dei commenti ricevuti dal consiglio di direzione, e lo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione.

4.   Il piano di bilancio annuale ed il piano d'attuazione annuale per un determinato anno sono adottati dal consiglio di direzione dell'impresa comune ARTEMIS entro la fine dell'anno precedente.

5.   Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti e il bilancio dell'anno precedente all'approvazione del consiglio di direzione. I conti e il bilancio annuale dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti e alla Commissione per approvazione.

Articolo 19

Programmazione e relazioni

1.   Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare l'agenda di ricerca.

2.   Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un anno specifico.

3.   Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante inviti a presentare proposte. Il piano d'attuazione annuale è presentato al consiglio di direzione dal direttore esecutivo contemporaneamente al piano di bilancio annuale di cui all'articolo 18.

4.   La relazione d'attività annuale illustra i progressi realizzati dall'impresa comune ARTEMIS nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano strategico pluriennale ed al piano d'attuazione annuale per quell'anno. Contiene anche informazioni sulla partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell'impresa comune. La relazione annuale di attività è presentata dal direttore esecutivo contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.

5.   Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, è messa a disposizione una versione pubblicabile del piano strategico pluriennale, del piano annuale di esecuzione e della relazione annuale di attività.

Articolo 20

Contratti di servizio e fornitura

Conformemente delle disposizioni del suo regolamento finanziario, l'impresa comune ARTEMIS predispone tutti i meccanismi e le procedure appropriate per l'attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi ove necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 21

Responsabilità dei membri, assicurazioni

1.   L'impresa comune ARTEMIS non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ARTEMIS non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS.

2.   I membri non sono responsabili degli obblighi dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Fatti salvi i contributi finanziari dovuti ai partecipanti al progetto a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), la responsabilità finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a).

4.   L'impresa comune ARTEMIS sottoscrive le assicurazioni necessarie.

Articolo 22

Conflitto di interessi

L'impresa comune ARTEMIS evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.

Articolo 23

Regole in materia di proprietà intellettuale

1.   Le seguenti regole che disciplinano la protezione, l'utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca sono basate sul regolamento (CE) n. 1906/2006 e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di R&S di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati della ricerca siano utilizzati e diffusi.

L'obiettivo delle regole in materia di proprietà intellettuale fissate nel presente articolo è promuovere la creazione e la valorizzazione delle conoscenza, conseguire un'equa ripartizione dei diritti, premiare l'innovazione e assicurare un'ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati ai progetti.

2.   Ai fini del presente articolo s'intende per:

a)

«informazioni», ogni disegno, specifica, fotografia, campione, modello, processo, procedura, istruzione, software, relazione, documento o qualsiasi altra informazione tecnica e/o commerciale, know-how, dati o documenti di qualsiasi natura, comprese le informazioni orali, diversi dai «diritti di proprietà intellettuale»;

b)

«diritti di proprietà intellettuale» (DPI), ogni diritto di proprietà intellettuale, in particolare i brevetti, i modelli e i certificati di utilità, i diritti legati ai disegni industriali, i diritti d'autore, i segreti commerciali, i diritti relativi alle banche dati, i diritti relative alla topografia dei prodotti semiconduttori, nonché tutte le registrazioni, richieste, divisioni, continuazioni, riesami, rinnovi o nuovi rilasci di uno qualsiasi degli elementi sopra citati, ad esclusione dei marchi commerciali e dei nomi commerciali;

c)

«informazioni preesistenti», ogni informazione posseduta o controllata da un partecipante ad un progetto alla data di entrata in vigore dell'accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito da un partecipante ad un progetto in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;

d)

«DPI preesistenti», ogni DPI posseduto o controllato da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell'accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito nel corso dell'accordo di progetto corrispondente in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;

e)

«elementi preesistenti», informazioni preesistenti e DPI preesistenti;

f)

«nuove informazioni», ogni informazione derivante dalle attività condotte nell'ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;

g)

«nuovi DPI», ogni DPI derivante dalle attività condotte nell'ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;

h)

«nuovi elementi», nuove informazioni e nuovi DPI;

i)

«diritti d'accesso», le licenze e i diritti non esclusivi di uso degli nuovi elementi o preesistenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;

j)

«necessario», tecnicamente indispensabile per l'attuazione del progetto e/o nel contesto dell'utilizzo di nuovi elementi e, quando sono in gioco diritti di proprietà intellettuale, tale che questi diritti di proprietà intellettuale sarebbero compromessi se non fossero accordati diritti d'accesso;

k)

«utilizzo», lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione di un prodotto o di una procedura per la creazione e la distribuzione di un servizio, come possono essere ulteriormente definiti nell'accordo di progetto corrispondente;

l)

«diffusione», la divulgazione dei nuovi elementi, con ogni mezzo adeguato, compresa la pubblicazione su qualsiasi supporto, ad eccezione della divulgazione derivante dalle misure adottate per proteggere tali elementi;

m)

«accordo di progetto», un accordo tra i partecipanti a un progetto che stipula l'insieme o una parte delle condizioni e modalità che si applicano tra loro in relazione a un determinato progetto, ad esempio un accordo di consorzio di progetto; tale accordo garantisce i diritti d'accesso illimitati ai sensi del presente articolo;

n)

«condizioni di trasferimento», condizioni finanziarie più favorevoli rispetto alle condizioni eque e ragionevoli e che si limitano in genere alle spese di messa a disposizione dei diritti d'accesso.

3.   Fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza, le disposizioni in materia di proprietà intellettuale nell'ambito dei progetti sono disciplinate dai principi che seguono.

3.1.   Proprietà

3.1.1.

L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi materiali e immateriali creati con le proprie risorse o che le sono stati trasferiti per l'attuazione dell'impresa comune ARTEMIS, salvo disposizione contraria.

3.1.2.

Fatte salve le disposizioni precedenti, l'impresa comune ARTEMIS non conserva alcuna informazione, né alcun diritto di proprietà intellettuale creati nell'ambito di un progetto.

3.1.3.

I partecipanti ai progetti restano proprietari dei loro elementi preesistenti. I partecipanti sono liberi di definire, in un accordo di progetto scritto, gli elementi preesistenti necessari alla realizzazione di un progetto dell'impresa comune ARTEMIS e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

3.1.4.

I nuovi elementi derivanti dal lavoro svolto nell'ambito dei progetti sono di proprietà del o dei partecipanti che effettuano i lavori che producono tali elementi, conformemente alle disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione e nell'accordo di progetto e conformemente ai principi enunciati nel presente articolo.

3.2.   Diritti d'accesso

3.2.1.

I partecipanti al progetto possono decidere di concedere diritti di accesso più ampi di quelli previsti dal presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti necessari ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

3.2.2.

I diritti d'accesso degli elementi preesistenti sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell'ambito del progetto, a condizione che il proprietario abbia il diritto di concedere tali diritti. I diritti d'accesso sono concessi a condizioni di trasferimento da stabilire tra i partecipanti al progetto interessati, salvo il caso in cui tutti i partecipanti abbiano stabilito diversamente nell'accordo di progetto.

3.2.3.

I diritti d'accesso ai nuovi elementi sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell'ambito del progetto. Tali diritti d'accesso sono concessi a titolo gratuito, non esclusivo e non trasferibile.

3.2.4.

I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d'accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro nuovi elementi derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d'accesso sono concessi su base non esclusiva, non trasferibile, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3.2.5.

I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d'accesso ai nuovi elementi se ciò è necessario al loro utilizzo. Tali diritti d'accesso sono concessi su base non trasferibile e non esclusiva a titolo gratuito oppure a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3.2.6.

Previo accordo di tutti i proprietari interessati, i diritti d'accesso ai nuovi elementi possono essere concessi a terzi, a condizioni eque e ragionevoli da convenire, ai fini della prosecuzione di ulteriori attività di ricerca.

3.3.   Protezione, utilizzo e diffusione

3.3.1.

Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario i), fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi suoi e degli altri partecipanti al progetto in questione, in particolare per quanto riguarda gli interessi commerciali, e ii), lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato.

3.3.2.

Ogni partecipante garantisce che i nuovi elementi di cui è proprietario siano diffusi il più rapidamente possibile.

3.3.3.

Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e l'interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi.

3.3.4.

Prima di ogni attività di diffusione relativa ad informazioni preesistenti, nuove o riservate che appartengono ad altri partecipanti allo stesso progetto o di altri dati o informazioni combinati con informazioni preesistenti, nuove o confidenziali di questi altri partecipanti, a questi ultimi è inviata una notifica preventiva. Entro un termine di 45 giorni da questa notifica, ogni partecipante può sollevare obiezioni per iscritto, qualora tale diffusione rischi di mettere in pericolo i suoi interessi legittimi in relazione agli elementi preesistenti o nuovi di sua proprietà. In questo caso l'attività di diffusione non può avere luogo prima che siano adottati provvedimenti idonei a tutelare questi interessi legittimi.

3.3.5.

Le pubblicazioni, le domande di brevetto depositate da un partecipante o per suo conto o qualsiasi altra diffusione relativa a nuovi elementi contengono una menzione che precisa che questi nuovi elementi sono stati ottenuti con il sostegno finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e l'interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi.

3.4.   Cessione

3.4.1.

Quando cede la proprietà di nuovi elementi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'accesso, di diffusione e di utilizzo.

3.4.2.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti della cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni, e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario dei nuovi elementi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d'accesso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d'accesso. In questo caso, il trasferimento previsto non ha luogo finché i partecipanti interessati non hanno raggiunto un accordo.

3.5.

I partecipanti ad uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che stabilisce le modalità da seguire in materia di proprietà intellettuale a norma del presente articolo.

Articolo 24

Modifica dello statuto

1.   Qualsiasi membro dell'impresa comune ARTEMIS può proporre al consiglio di direzione un'iniziativa intesa a modificare lo statuto

2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1, approvate dal consiglio di direzione, sono sottoposte come progetti di modifica alla Commissione che, se del caso, li adotta.

3.   Tuttavia, le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti i suoi articoli 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 e 25, sono adottate a norma dell'articolo 172 del trattato.

Articolo 25

Liquidazione

1.   Al termine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento o in seguito a un emendamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento, l'impresa comune ARTEMIS è liquidata.

2.   La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione si ritiri dall'impresa comune ARTEMIS.

3.   Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune ARTEMIS, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4.   Nel corso della liquidazione, l'impresa comune ARTEMIS restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest'ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all'accordo di sede di cui all'articolo 17 del regolamento.

5.   Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ARTEMIS e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi effettivi all'impresa comune ARTEMIS. Qualsiasi eccedenza a favore della Comunità è restituita al bilancio della Commissione.

6.   Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento della liquidazione proporzionalmente al loro effettivo contributo all'impresa comune ARTEMIS.

7.   È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura conclusi dall'impresa comune ARTEMIS, la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune ARTEMIS.