ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 18

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
23 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 50/2008 della Commissione, del 22 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 51/2008 della Commissione, del 22 gennaio 2008, concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio 2008

3

 

*

Regolamento (CE) n. 52/2008 della Commissione, del 22 gennaio 2008, relativo all'apertura per il 2008 e per gli anni successivi di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

5

 

*

Regolamento (CE) n. 53/2008 della Commissione, del 22 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica del Montenegro

7

 

 

Regolamento (CE) n. 54/2008 della Commissione, del 22 gennaio 2008, concernente il rilascio nel 2008 di titoli di importazione per conserve di funghi

10

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/68/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2007) 6514]

12

 

 

2008/69/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca per il 2007 (seconda rata) [notificata con il numero C(2007) 6595]

21

 

 

2008/70/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 gennaio 2008, recante modifica della decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Germania, alla Polonia e alla Romania [notificata con il numero C(2008) 55]  ( 1 )

25

 

 

2008/71/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 gennaio 2008, che modifica la decisione 2007/718/CE relativa ad alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2008) 186]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/1


REGOLAMENTO (CE) N. 50/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

154,9

MA

49,5

TN

125,1

TR

94,3

ZZ

106,0

0707 00 05

JO

178,8

MA

48,4

TR

121,6

ZZ

116,3

0709 90 70

MA

104,2

TR

123,0

ZZ

113,6

0709 90 80

EG

373,1

ZZ

373,1

0805 10 20

EG

49,8

IL

50,5

MA

66,2

TN

55,2

TR

79,8

ZZ

60,3

0805 20 10

MA

107,1

TR

101,8

ZZ

104,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

84,5

IL

106,4

JM

120,0

MA

104,8

PK

51,2

TR

75,7

ZZ

90,4

0805 50 10

BR

72,8

EG

111,9

IL

120,2

TR

119,1

ZZ

106,0

0808 10 80

CN

74,7

MK

35,5

US

107,3

ZZ

72,5

0808 20 50

CN

78,9

TR

126,4

US

99,7

ZA

95,8

ZZ

100,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


23.1.2008   

IT

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L 18/3


REGOLAMENTO (CE) N. 51/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, Argentina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Argentina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 gennaio 2008 ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di gennaio 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 gennaio 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)   GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

63,794159  %

Nuovi importatori

09.4099

1,806300  %

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

26,763923  %

Nuovi importatori

09.4100

0,647340  %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100  %

Nuovi importatori

09.4102

18,551383  %


23.1.2008   

IT

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L 18/5


REGOLAMENTO (CE) N. 52/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

relativo all'apertura per il 2008 e per gli anni successivi di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, approvato con decisione 1999/492/CE, fissa un contingente tariffario annuo per le importazioni dall'Islanda di prodotti a base di zuccheri, di cioccolata e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao. È necessario aprire tale contingente per il 2008 e per gli anni successivi.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto a norma del presente regolamento sia gestito nel rispetto di tali regole.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008 e negli anni successivi le merci originarie dell'Islanda importate nella Comunità ed elencate in allegato sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

(3)   GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente

Aliquota del dazio applicabile

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90

500 tonnellate

50 % dell'aliquota del dazio per i paesi terzi (1) fino a un massimo di 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32 e 1806 90 .

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Biscotti dolci, cialde e wafer di cui ai codici NC 1905 31 e 1905 32 , escluse cialde e wafer con un tenore di umidità superiore al 10 % rispetto al peso.


(1)  Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, della componente agricola e comunque pari all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.


23.1.2008   

IT

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L 18/7


REGOLAMENTO (CE) N. 53/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica del Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 62,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra (2) (di seguito: «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

(2)

Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Montenegro (3), dall’altra (di seguito: «l’accordo interinale»), che dispone l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali.

(3)

A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, i vini originari del Montenegro beneficiano all’importazione nella Comunità, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari, di un’aliquota nulla del dazio doganale.

(4)

I contingenti tariffari previsti dall’accordo interinale e dall’accordo di stabilizzazione e di associazione sono annuali e sono rinnovati per un periodo indeterminato. La Commissione deve adottare le misure di attuazione per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari comunitari.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale (4) comunitario ha codificato le modalità di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(6)

Occorre prestare particolare attenzione per garantire l’accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire un’efficace gestione comune dei contingenti, occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive. Nella misura del possibile, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione devono essere effettuate per via elettronica.

(7)

Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo interinale e continuare a essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto un contingente tariffario a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari della Repubblica del Montenegro, secondo quanto indicato nell’allegato.

2.   L’aliquota nulla del dazio si applica alle seguenti condizioni:

a)

i vini importati sono accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione;

b)

i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all’esportazione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(3)   GU L 345 del 28.12.2007, pag. 2.

(4)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Contingenti tariffari per i vini originari della Repubblica del Montenegro importati nella Comunità

Numero d’ordine

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume contingentale annuo

(in hl)

Dazio applicabile al contingente

09.1514

ex 2204 10 19

98

Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante

16 000

Esenzione

ex 2204 10 99

98

2204 21 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex 2204 21 79

79 , 80

ex 2204 21 80

79 , 80

ex 2204 21 84

59 , 70

ex 2204 21 85

79 , 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10


(1)  Fatte salve le norme per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.


23.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/10


REGOLAMENTO (CE) N. 54/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

concernente il rilascio nel 2008 di titoli di importazione per conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 2 e l'8 gennaio 2008, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3), superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi.

(2)

È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 2 e l'8 gennaio 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2008 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.


ALLEGATO

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina

Importatori tradizionali

[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1979/2006]

57,252161  %

100  %

Nuovi importatori

[articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1979/2006]

4,299465  %

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

23.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2007) 6514]

(I testi in lingua ceca, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2008/68/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CEE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3), la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di detta procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

In conformità degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, possono essere finanziati soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4)

In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia», i quali non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito di una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 3 settembre 2007 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese elencate nell'allegato, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

(2)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3)   GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).


ALLEGATO

Tabella di correzioni — Voce di bilancio 6 7 0 1

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Impatto finanziario

BE

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–5 586,40

0,00

–5 586,40

BE

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 110 897,51

–98 742,45

–12 155,06

BE

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento

2001

Carenze in sede di controlli incrociati tra dati SIGC e domande di aiuto MAA (misura agro-ambientale)

forfettaria

5

EUR

– 196 609,00

0,00

– 196 609,00

BE

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2002

Carenze in sede di controlli incrociati tra dati SIGC e domande di aiuto MAA (misura agro-ambientale)

forfettaria

5

EUR

– 234 328,00

0,00

– 234 328,00

Totale BE

 

 

 

 

EUR

– 547 420,91

–98 742,45

– 448 678,46

CY

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 161 932,84

– 161 932,84

0,00

Totale CY

 

 

 

 

EUR

– 161 932,84

– 161 932,84

0,00

CZ

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–34 749,34

–34 749,34

0,00

CZ

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

CZK

– 897 245,29

0,00

– 897 245,29

Totale CZ

 

 

 

 

EUR

–34 749,34

–34 749,34

0,00

Totale CZ

 

 

 

 

CZK

– 897 245,29

0,00

– 897 245,29

DE

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2003

Pagamento di aiuti ad agricoltori con meno di 10 diritti al premio

specifica

 

EUR

–11 491,42

0,00

–11 491,42

DE

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2004

Pagamento di aiuti ad agricoltori con meno di 10 diritti al premio

specifica

 

EUR

–10 441,46

0,00

–10 441,46

DE

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

2005

Pagamento di aiuti ad agricoltori con meno di 10 diritti al premio

specifica

 

EUR

–9 416,76

0,00

–9 416,76

Totale DE

 

 

 

 

EUR

–31 349,64

0,00

–31 349,64

DK

Premi nel settore delle carni bovine

2004

Inosservanza del periodo di detenzione di 6 mesi e dei criteri di ammissibilità, assenza di dati in materia di controlli

specifica

 

DKK

– 506 466,84

0,00

– 506 466,84

DK

Premi nel settore delle carni bovine

2005

Inosservanza del periodo di detenzione di 6 mesi e dei criteri di ammissibilità, assenza di dati in materia di controlli

specifica

 

DKK

– 851 336,20

0,00

– 851 336,20

Totale DK

 

 

 

 

DKK

–1 357 803,04

0,00

–1 357 803,04

ES

Pagamenti diretti

2004

Carenze in sede di controlli in loco (telerilevamento e visite classiche sul campo)

forfettaria

2

EUR

–7 998 628,39

0,00

–7 998 628,39

ES

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2005

Carenze in sede di controlli in loco (telerilevamento e visite classiche sul campo)

forfettaria

2

EUR

–8 592 899,96

0,00

–8 592 899,96

ES

Audit finanziario — Superamento

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–4 135 287,21

–4 135 287,21

0,00

ES

Audit finanziario — Superamento

2003

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–87 144,50

– 126 355,45

39 210,95

ES

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

678 822,11

678 822,11

0,00

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2000

Lacune nel controllo delle dichiarazioni di coltura, nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

5

EUR

–47 311 467,25

0,00

–47 311 467,25

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2000

Assenza di controlli per le dichiarazioni di coltura e lacune nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

10

EUR

–93 474,78

0,00

–93 474,78

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2001

Lacune nel controllo delle dichiarazioni di coltura, nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

5

EUR

–15 347 930,92

0,00

–15 347 930,92

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2001

Assenza di controlli per le dichiarazioni di coltura e lacune nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

10

EUR

–69 115 466,84

0,00

–69 115 466,84

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2002

Lacune nel controllo delle dichiarazioni di coltura, nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

5

EUR

–47 950 314,63

0,00

–47 950 314,63

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2002

Assenza di controlli per le dichiarazioni di coltura e lacune nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

10

EUR

– 937 645,09

0,00

– 937 645,09

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2003

Lacune nel controllo delle dichiarazioni di coltura, nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

5

EUR

–2 606 052,04

0,00

–2 606 052,04

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2003

Assenza di controlli per le dichiarazioni di coltura e lacune nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

10

EUR

– 289 665,00

0,00

– 289 665,00

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2004

Lacune nel controllo delle dichiarazioni di coltura, nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

5

EUR

– 301 631,26

0,00

– 301 631,26

ES

Olio di oliva — Aiuto alla produzione

2004

Assenza di controlli per le dichiarazioni di coltura e lacune nel controllo delle rese e nel seguito dato ai controlli dei frantoi

forfettaria

10

EUR

–11 537,73

0,00

–11 537,73

ES

POSEI RSA

2005

Ritardi di pagamento ingiustificati, non conformi all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 20/2002

specifica

 

EUR

–1 011 071,88

0,00

–1 011 071,88

ES

POSEI RSA

2006

Ritardi di pagamento ingiustificati, non conformi all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 20/2002

specifica

 

EUR

– 181 662,46

0,00

– 181 662,46

Totale ES

 

 

 

 

EUR

– 205 293 057,83

3 582 820,55

– 201 710 237,28

FI

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–10 098,23

–10 098,23

0,00

FI

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–7 314 447,47

–7 314 447,47

0,00

Totale FI

 

 

 

 

EUR

–7 324 545,70

–7 324 545,70

0,00

FR

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 937 338,17

– 937 338,17

0,00

FR

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–84 733,89

–84 733,89

0,00

FR

Ortofrutticoli — Fondi d'esercizio

2004

Spese personali/Uso eccessivo e ingiustificato degli importi forfettari

specifica

 

EUR

– 323 232,93

0,00

– 323 232,93

FR

Ortofrutticoli — Fondi d'esercizio

2005

Spese personali/Uso eccessivo e ingiustificato degli importi forfettari

specifica

 

EUR

–2 568 380,73

0,00

–2 568 380,73

FR

Ortofrutticoli — Fondi d'esercizio

2006

Spese personali/Uso eccessivo e ingiustificato degli importi forfettari

one-off

 

EUR

–2 973 197,30

0,00

–2 973 197,30

FR

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2004

Disposizioni impartite a livello nazionale sui piani d'azione/Presentazione tardiva di domande di aiuto

specifica

 

EUR

– 429 334,45

0,00

– 429 334,45

FR

Ortofrutticoli — Associazioni di produttori

2005

Disposizioni impartite a livello nazionale sui piani d'azione/Presentazione tardiva di domande di aiuto

specifica

 

EUR

– 439 621,75

0,00

– 439 621,75

FR

Ortofrutticoli — Ritiri

2004

Carenze in sede di controlli di qualità

forfettaria

10

EUR

– 510 681,82

0,00

– 510 681,82

FR

Ortofrutticoli — Ritiri

2004

Indennità comunitaria di ritiro versata ai singoli produttori

specifica

 

EUR

– 103 558,53

0,00

– 103 558,53

FR

Ortofrutticoli — Ritiri

2005

Indennità comunitaria di ritiro versata ai singoli produttori

specifica

 

EUR

–85 710,57

0,00

–85 710,57

FR

POSEI

2003

Carenze in sede di controlli fisici sui quantitativi di canna da zucchero consegnati per la trasformazione e/o oggetto di aiuti al trasporto

forfettaria

5

EUR

–82 207,54

0,00

–82 207,54

FR

POSEI

2003

Carenze in sede di controlli fisici sui quantitativi di canna da zucchero consegnati per la trasformazione e/o oggetto di aiuti al trasporto

specifica

 

EUR

– 296 953,32

0,00

– 296 953,32

FR

POSEI

2004

Carenze in sede di controlli fisici sui quantitativi di canna da zucchero consegnati per la trasformazione e/o oggetto di aiuti al trasporto

forfettaria

5

EUR

– 617 486,18

0,00

– 617 486,18

FR

POSEI

2004

Carenze in sede di controlli fisici sui quantitativi di canna da zucchero consegnati per la trasformazione e/o oggetto di aiuti al trasporto

specifica

 

EUR

– 185 876,12

0,00

– 185 876,12

FR

POSEI

2005

Carenze in sede di controlli fisici sui quantitativi di canna da zucchero consegnati per la trasformazione e/o oggetto di aiuti al trasporto

forfettaria

5

EUR

– 658 067,18

0,00

– 658 067,18

Totale FR

 

 

 

 

EUR

–10 296 380,48

–1 022 072,06

–9 274 308,42

GR

Ortofrutticoli — Trasformazione di agrumi

1998

Carenze in materie di controlli — Pagamenti effettuati con assegni a scapito della qualità dei controlli

forfettaria

2

EUR

– 213 766,07

0,00

– 213 766,07

GR

Ortofrutticoli — Trasformazione di agrumi

1999

Carenze in materie di controlli — Pagamenti effettuati con assegni a scapito della qualità dei controlli

forfettaria

2

EUR

– 131 493,86

0,00

– 131 493,86

GR

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento

2003

Controlli incrociati non del tutto soddisfacenti

forfettaria

5

EUR

– 358 060,00

0,00

– 358 060,00

GR

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento

2004

Controlli incrociati non del tutto soddisfacenti

forfettaria

5

EUR

– 972 987,00

0,00

– 972 987,00

GR

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–5 279 881,28

–5 299 887,55

20 006,27

TotaleGR

 

 

 

 

IE

–6 956 188,21

–5 299 887,55

–1 656 300,66

IE

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 702 633,30

– 702 633,30

0,00

IE

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–40 077,18

–40 077,18

0,00

IE

Ortofrutticoli — Fondi d'esercizio

2004

Carenze in sede di controlli in loco e operazioni amministrative

forfettaria

5

EUR

– 279 728,23

0,00

– 279 728,23

IE

Ortofrutticoli — Fondi d'esercizio

2005

Carenze in sede di controlli in loco e operazioni amministrative

forfettaria

5

EUR

– 281 792,50

0,00

– 281 792,50

IE

Ortofrutticoli — Fondi d'esercizio

2006

Carenze in sede di controlli in loco e operazioni amministrative

forfettaria

5

EUR

– 110 165,90

0,00

– 110 165,90

IE

Ortofrutticoli — Fondi d'esercizio

2007

Carenze in sede di controlli in loco e operazioni amministrative

forfettaria

5

EUR

–59 137,95

0,00

–59 137,95

Totale IE

 

 

 

 

EUR

–1 473 535,06

– 742 710,48

– 730 824,58

IT

Ortofrutticoli — Trasformazione di pomodori

2003

Carenze a livello di controlli amministrativi e contabili presso un trasformatore di pomodori; documentazione tenuta dal trasformatore non conforme al regolamento in materia

forfettaria

10

EUR

–7 583,76

0,00

–7 583,76

IT

Ortofrutticoli — Trasformazione di pomodori

2004

Carenze a livello di controlli amministrativi e contabili presso un trasformatore di pomodori; documentazione tenuta dal trasformatore non conforme al regolamento in materia

forfettaria

10

EUR

– 130 795,56

0,00

– 130 795,56

IT

Ortofrutticoli — Trasformazione di pomodori

2005

Carenze a livello di controlli amministrativi e contabili presso un trasformatore di pomodori; documentazione tenuta dal trasformatore non conforme al regolamento in materia

forfettaria

10

EUR

– 128 059,54

0,00

– 128 059,54

IT

Misure eccezionali di sostegno

2003

Assenza di precise disposizioni in materia di controlli, mancanza di informazioni attendibili, carenze in sede di controlli in loco

forfettaria

2

EUR

– 276 238,95

0,00

– 276 238,95

IT

Misure eccezionali di sostegno

2003

Assenza di precise disposizioni in materia di controlli, mancanza di informazioni attendibili, carenze in sede di controlli in loco

forfettaria

5

EUR

–1 175 882,02

0,00

–1 175 882,02

IT

Premi per il tabacco

2003

Carenze in sede di gestione e controllo del sistema delle quote

specifica

 

EUR

–4 501 699,22

0,00

–4 501 699,22

IT

Premi per il tabacco

2004

Carenze in sede di gestione e controllo del sistema delle quote

specifica

 

EUR

–5 957 257,02

0,00

–5 957 257,02

Totale IT

 

 

 

 

EUR

–12 177 516,07

0,00

–12 177 516,07

MT

Pagamenti diretti

2005

Controlli in loco di livello inferiore a quello richiesto e non efficaci

forfettaria

10

MTL

–5 830,91

0,00

–5 830,91

MT

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

MTL

–7 570,93

0,00

–7 570,93

MT

Premi nel settore delle carni bovine

2005

Spese non ammissibili (pagamenti per animali macellati prima dell'ingresso nell'UE)

specifica

 

MTL

–24 957,38

0,00

–24 957,38

Totale MT

 

 

 

 

MTL

–38 359,22

0,00

–38 359,22

PT

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–49 554,59

–49 554,59

0,00

PT

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–29 853,58

–29 853,58

0,00

Totale PT

 

 

 

 

EUR

–79 408,17

–79 408,17

0,00

SE

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento

2004

Insoddisfacenti controlli sulle buone pratiche di allevamento

specifica

 

SEK

– 225 832,00

0,00

– 225 832,00

SE

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 501 359,87

– 501 359,87

0,00

Totale SE

 

 

 

 

SEK

– 225 832,00

0,00

– 225 832,00

Totale SE

 

 

 

 

EUR

– 501 359,87

– 501 359,87

0,00

SI

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–66 375,30

–66 375,30

0,00

SI

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

SIT

–1 241 956,08

0,00

–1 241 956,08

Totale SI

 

 

 

 

EUR

–66 375,30

–66 375,30

0,00

Totale SI

 

 

 

 

SIT

–1 241 956,08

0,00

–1 241 956,08


Tabella di correzioni — Voce di bilancio 05 07 01 07

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Impatto finanziario

GB

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–9 745 763,94

–10 193 240,48

447 476,54

GB

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–70 017,95

–70 017,95

0,00

Totale GB

 

 

 

 

EUR

–9 815 781,89

–10 263 258,43

447 476,54

HU

Audit finanziario — Ritardi di pagamento

2006

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–43 174,16

–43 174,16

0,00

HU

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–1 126 881,93

–1 175 988,98

49 107,05

Totale HU

 

 

 

 

EUR

–1 170 056,09

–1 219 163,14

49 107,05


23.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

relativa a un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca per il 2007 (seconda rata)

[notificata con il numero C(2007) 6595]

(2008/69/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2007, insieme alle domande di contributo finanziario della Comunità alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti compresi in detti programmi.

(2)

Le domande concernenti i tipi di azione elencati nell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento comunitario.

(3)

Le domande di finanziamento comunitario devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (2).

(4)

È opportuno fissare gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni alle quali può essere concesso detto contributo.

(5)

È opportuno che l’importo del contributo finanziario da concedere a ciascuno Stato membro per le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento delle navi sia calcolato sulla base del rapporto tra l’attività di ispezione e di controllo svolta dalle navi in questione e l’attività annua totale delle stesse, secondo quanto dichiarato dagli Stati membri.

(6)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2007, i progetti elencati nel programma di controllo della pesca devono essere avviati e ultimati secondo il calendario definito in detto programma.

(7)

Le domande di rimborso delle spese sostenute per detti progetti devono essere presentate alla Commissione in conformità alle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 391/2007.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2007, un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca per il 2007, di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l’importo del contributo finanziario della Comunità per ciascuno Stato membro, il tasso di detto contributo e le condizioni alle quali può essere concesso.

Articolo 2

Nuove tecnologie e reti informatiche

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche e relativa assistenza tecnica, nonché per l’allestimento di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficiente ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato I.

Articolo 3

Navi pattuglia

Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi adibite all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, entro i limiti indicati nell’allegato II, di un contributo finanziario non superiore al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.


ALLEGATO I

Nuove tecnologie e reti informatiche

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Contributo della Comunità

Belgio

0

0

Bulgaria

0

0

Cipro

0

0

Repubblica ceca

0

0

Danimarca

0

0

Germania

0

0

Estonia

0

0

Grecia

0

0

Spagna

0

0

Francia

0

0

Irlanda

0

0

Italia

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

745 399

372 700

Paesi Bassi

0

0

Austria

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

Romania

0

0

Slovenia

0

0

Slovacchia

0

0

Finlandia

0

0

Svezia

0

0

Regno Unito

0

0

Totale

745 399

372 700


ALLEGATO II

Navi pattuglia

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Contributo della Comunità

Belgio

0

0

Bulgaria

0

0

Cipro

0

0

Repubblica ceca

0

0

Danimarca

0

0

Germania

0

0

Estonia

0

0

Grecia

19 600 000

9 800 000

Spagna

2 762 931

1 381 466

Francia

0

0

Irlanda

0

0

Italia

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

0

0

Paesi Bassi

120 750

60 375

Austria

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

Romania

0

0

Slovenia

0

0

Slovacchia

0

0

Finlandia

0

0

Svezia

116 700 000

14 587 500

Regno Unito

0

0

Totale

139 183 681

25 829 341


23.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

recante modifica della decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Germania, alla Polonia e alla Romania

[notificata con il numero C(2008) 55]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/70/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio.

(2)

A seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Germania e Polonia, la decisione 2006/415/CE è stata modificata da ultimo dalle decisioni della Commissione 2007/878/CE (5) e 2007/885/CE (6).

(3)

Le misure di protezione adottate dalla Germania a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione, sono state ora esaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e possono essere confermate.

(4)

Poiché in Polonia è stato registrato un nuovo focolaio della malattia nell'area soggetta a restrizioni, è opportuno modificare la durata delle misure per tener conto della situazione epidemiologica.

(5)

La Romania ha informato la Commissione che, visto l'andamento favorevole della situazione della malattia nel paese, tutte le misure di lotta riguardanti i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 sul suo territorio sono state abolite alla data del 31 dicembre 2007 e che pertanto non sono più necessarie le aree A e B istituite in tale Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2006/415/CE.

(6)

Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione 2006/415/CE.

(7)

La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)   GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(4)   GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/885/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 23).

(5)   GU L 344 del 28.12.2007, pag. 54.

(6)   GU L 346 del 29.12.2007, pag. 23.


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

DE

GERMANIA

 

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Großwoltersdorf including all or parts of the communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Bensdorf including all or parts of the communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

21.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Heiligengrabe including all or parts of the communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008

PL

POLONIA

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PŁOCKI

01419

Protection zone:

 

Municipality of Brudzeń Duży:

 

Główina

 

Gorzechówko

 

Gorzechowo

 

Myśliborzyce

 

Rembielin

 

Rokicie

 

Siecień

 

Siecień Rumunki

 

Strupczewo Duże

 

Uniejewo

 

Więcławice

 

Municipality of Nowy Duninów:

 

Karolewo

 

Nowa Wieś

 

Nowy Duninów

21.1.2008

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Protection zone:

Municipality of Bieżuń:

 

Bieżuń

 

Dźwierzno

 

Karniszyn

 

Karniszyn Parcele

 

Kobyla Łąka

 

Kocewo

 

Myślin

 

Sadłowo

 

Sadłowo Parcele

 

Strzeszewo

31.1.2008

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

Protection zone:

Municipality of Włocławek:

 

Skoki Duże

 

Skoki Małe

21.1.2008

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

ELBLĄSKI

02804

Protection zone:

Municipality of Godkowo:

 

Dąbkowo

 

Krykajny

 

Łępno

 

Nowe Wikrowo

 

Olkowo

 

Piskajny

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OSTRÓDZKI

02815

Protection zone:

Municipality of Miłakowo:

 

Głodówko

 

Pawełki

 

Biernatki

 

Rycerzewo

 

Polkajny

 

Stolno

 

Klugajny

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PŁOCKI

01419

Surveillance zone:

 

Municipality of Brudzeń Duży:

 

Bądkowo

 

Bądkowo Jeziorne

 

Bądkowo Kościelne

 

Bądkowo Podlasie

 

Bądkowo Rochny

 

Biskupice

 

Brudzeń Duży

 

Brudzeń Mały

 

Cegielnia

 

Cierszewo

 

Izabelin

 

Janoszyce

 

Karwosieki Cholewice

 

Kłobukowo

 

Krzyżanowo

 

Lasotki

 

Murzynowo

 

Noskowice

 

Parzeń

 

Parzeń Janówek

 

Patrze

 

Radotki

 

Robertowo

 

Sikórz

 

Sobowo

 

Suchodół

 

Turza Mała

 

Turza Wielka

 

Wincentowo

 

Winnica

 

Zdziębórz

 

Żerniki

 

Municipality of Stara Biała:

 

Brwilno Górne

 

Kobierniki

 

Kowalewko

 

Ludwikowo

 

Mańkowo

 

Maszewo Duże

 

Srebrna

 

Ulaszewo

 

Wyszyna

 

Municipality of Nowy Duninów:

 

Brwilno Dolne

 

Brzezinna Góra

 

Duninów Duży

 

Grodziska

 

Jeżowo

 

Kamion

 

Kobyla Góra

 

Środoń

 

Stary Duninów

 

Studzianka

 

Wola Brwileńska

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

SIERPECKI

01427

Surveillance zone:

 

Municipality of Mochowo:

 

Będorzyn

 

Grodnia

 

Łukoszyn

 

Łukoszyno Biki

 

Municipality of Rościszewo:

 

Lipniki

 

Ostrów

 

Polik

 

Rzeszotary Nowe

 

Rzeszotary Zawady

 

Września

 

Municipality of Zawidz:

 

Jaworowo Kolonia

 

Jaworowo Kłódź

 

Jaworowo Lipa

 

Jaworowo Próchniatka

31.1.2008

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Surveillance zone:

 

Municipality of Bieżuń:

 

Adamowo

 

Bielawy Gołuskie

 

Dąbrówki

 

Gołuszyn

 

Mak

 

Małocin

 

Pełki

 

Pozga

 

Sławęcin

 

Stanisławowo

 

Stawiszyn Łaziska

 

Stawiszyn Zwalewo

 

Trzaski

 

Wilewo

 

Władysławowo

 

Municipality of Żuromin:

 

Będzymin

 

Chamsk

 

Dębsk

 

Franciszkowo

 

Kruszewo

 

Młudzyno

 

Olszew

 

Poniatowo

 

Żuromin

 

Municipality of Lutocin:

 

Chromakowo

 

Elżbiecin

 

Felcyn

 

Jonne

 

Lutocin

 

Mojnowo

 

Nowy Przeradz

 

Obręb

 

Parlin

 

Przeradz Mały

 

Przeradz Wielki

 

Seroki

 

Swojęcin

 

Zimolza

 

Municipality of Siemiątkowo:

 

Antoniewo

 

Dzieczewo

 

Nowa Wieś

 

Nowopole

 

Siciarz

 

Sokołowy Kąt

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

MŁAWSKI

01413

Surveillance zone:

Municipality of Radzanów:

 

Zgliczyn Glinki

 

Zgliczyn Kościelny

 

Zgliczyn Witowy

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

Surveillance zone:

Municipality of Włocławek:

 

Dąb Mały

 

Dąb Polski

 

Dąb Wielki

 

Dobiegniewo

 

Jazy

21.1.2008

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

LIPNOWSKI

00408

Surveillance zone:

 

Municipality of Dobrzyń nad Wisłą:

 

Chalin

 

Chudzewo

 

Dobrzyń Nad Wisłą

 

Kamienica

 

Łagiewniki

 

Lenie Wielkie

 

Michałkowo

 

Mokówko

 

Mokowo

 

Płomiany

 

Ruszkowo

 

Wierznica

 

Wierzniczka

 

Municipality of Tłuchowo:

Trzcianka

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

ELBLĄSKI

02804

Surveillance zone:

Municipality of Godkowo:

 

Burdajny

 

Dobry

 

Godkowo

 

Gwiździny

 

Klekotki

 

Kwitajny Wielkie

 

Lesiska

 

Nawty

 

Osiek

 

Plajny

 

Podągi

 

Skowrony

 

Swędkowo

 

Szymbory

 

Ząbrowiec

 

Zimnochy

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

LIDZBARSKI

02809

Surveillance zone:

 

Municipality of Orneta:

 

Augustyny

 

Bażyny

 

Biały Dwór

 

Bogatyńskie

 

Chwalęcin

 

Dąbrówka

 

Drwęczno

 

Gieduty

 

Karbowo

 

Karbówka

 

Karkajny

 

Klusajny

 

Krzykały

 

Lejławki Małe

 

Lejławki Wielkie

 

Orneta

 

Osetnik

 

Ostry Kamień

 

Wojciechowo

 

Municipality of Lubomino:

 

Biała Wola

 

Ełdyty Małe

 

Ełdyty Wielkie

 

Lubomino

 

Piotrowo

 

Świękity

 

Wapnik

 

Wójtowo

 

Zajączki

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OSTRÓDZKI

02815

Surveillance zone:

Municipality of Miłakowo:

 

Bieniasze

 

Gilginie

 

Gudniki

 

Henrykowo

 

Książnic

 

Miejski Dwór

 

Miłakowo

 

Mysłaki

 

Niegładki

 

Naryjski Młyn

 

Nowe Mieczysławy

 

Pityny

 

Rożnowo

 

Raciszewo

 

Wojciechy

 

Stare Bolity

 

Nowe Bolity

 

Trokajny

 

Warkałki

 

Warkały

 

Warny

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

BRANIEWSKI

02802

Surveillance zone:

 

Municipality of Wilczęta:

 

Bardyny

 

Gładysze

 

Jankówko

 

Kolonia Wilczęta

 

Spędy

 

Tatarki

 

Municipality of Płoskinia:

Stygajny

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

DE

GERMANIA

 

The communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008

The communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

21.1.2008

The communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008

PL

POLONIA

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PŁOCKI

01419

Areas others than listed in Area A

21.1.2008

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PŁOCK

01462

 

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

PLOŃSKI

01420

 

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

CIECHANOWSKI

01402

 

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

MŁAWSKI

01413

Areas others than listed in Area A

31.1.2008

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

GOSTYNIŃSKI

01404

 

21.1.2008

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

SIERPECKI

01427

Areas others than listed in Area A

31.1.2008

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Areas others than listed in Area A

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

 

21.1.2008

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

LIPNOWSKI

00408

 

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

WŁOCŁAWEK

00464

 

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

BRODNICKI

00402

Municipality of:

 

Górzno

 

Świedziebnia

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

RYPIŃSKI

00412

Municipalities of:

 

Rogowo

 

Rypin

 

Skrwilno

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

DZIAŁDOWSKI

02803

Municipalities of:

 

Działdowo

 

Działdowo city

 

Iłowo-Osada

 

Lidzbark

 

Płośnica

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

ELBLĄSKI

02804

Municipalities of:

 

Godkowo (areas other than listed in Area A)

 

Młynary

 

Pasłęk

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

BRANIEWSKI

02802

Municipalities of:

 

Pieniężno

 

Płoskinia (areas other than listed in Area A)

 

Wilczęta (areas other than listed in Area A)

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

LIDZBARSKI

02809

Municipalities of:

 

Lidzbark Warmiński

 

Lubomino (areas other than listed in Area A)

 

Orneta (areas other than listed in Area A)

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OLSZTYŃSKI

02814

Municipalities of:

 

Barczewo

 

Dobre Miasto

 

Dywity

 

Gierzwałt

 

Jonkowo

 

Olsztynek

 

Purda

 

Stawiguda

 

Świątki

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OLSZTYN

02862

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

OSTRÓDZKI

02815

Municipalities of:

 

Dąbrówno

 

Gietrzwałd

 

Małdyty

 

Miłakowo (areas other than listed in Area A)

 

Morąg

WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

02800

NIDZICKI

02811»

 


23.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

che modifica la decisione 2007/718/CE relativa ad alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro

[notificata con il numero C(2008) 186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica a Cipro, è stata adottata la decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro (3) allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica abrogante la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modificante la direttiva 92/46/CEE (4).

(2)

Mediante la decisione 2007/718/CE la Commissione ha stabilito le norme relative alla spedizione di determinate categorie di carne da alcune aree, elencate nell’allegato III di tale decisione, in cui non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

(3)

In base all’evoluzione della situazione zoosanitaria a Cipro e in particolare tenuto conto dei buoni risultati della sorveglianza effettuata, è ora possibile abolire l’area ad alto rischio di cui all’allegato I e dichiarare Cipro un’area a basso rischio da inserire nell’allegato II della decisione 2007/718/CE.

(4)

La decisione 2007/718/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2007/718/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)   GU L 289 del 7.11.2007, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/65/CE (GU L 17 del 22.1.2008, pag. 8).

(4)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Cipro

«ALLEGATO III

1

2

3

4

5

6

7

8

Gruppo

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

 

 

 

 

 

 

 

 

ADNS

=

Codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine

P

=

carni suine

FG

=

selvaggina d’allevamento di specie sensibili all’afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie sensibili all’afta epizootica

»