ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
22 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 47/2008 della Commissione, del 21 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 48/2008 della Commissione, del 21 gennaio 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

3

 

 

Regolamento (CE) n. 49/2008 della Commissione, del 21 gennaio 2008, recante fissazione del quantitativo di granturco disponibile all’intervento per la fase n. 2 della campagna 2007/2008

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/65/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2008, che modifica la decisione 2007/718/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2008) 29]  ( 1 )

8

 

 

2008/66/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2008, relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo per il suo programma di rafforzamento nel 2008 delle infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 43]

11

 

 

2008/67/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2008, che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Germania nel contesto delle misure di emergenza contro l’influenza aviaria adottate nel 2003 [notificata con il numero C(2008) 144]

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/1


REGOLAMENTO (CE) N. 47/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

206,7

MA

55,2

TN

129,8

TR

95,0

ZZ

121,7

0707 00 05

JO

184,6

MA

48,4

TR

110,3

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

105,6

TR

131,6

ZZ

118,6

0709 90 80

EG

373,1

ZZ

373,1

0805 10 20

EG

49,3

IL

53,2

MA

77,6

TN

55,8

TR

76,9

ZA

52,9

ZZ

61,0

0805 20 10

MA

105,7

ZZ

105,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

72,6

IL

60,3

JM

120,0

MA

104,8

TR

72,1

ZZ

86,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

111,9

IL

123,3

TR

120,2

ZA

54,7

ZZ

96,6

0808 10 80

CN

74,3

MK

35,5

US

122,1

ZA

59,7

ZZ

72,9

0808 20 50

CN

60,0

TR

126,4

US

108,4

ZZ

98,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.1.2008   

IT

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L 17/3


REGOLAMENTO (CE) N. 48/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 75).


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.4.2008-30.6.2008

(%)

1

09.4211

1,748078

2

09.4212

 (1)

4

09.4214

54,814029

5

09.4215

65,258932

6

09.4216

 (2)

7

09.4217

5,611137

8

09.4218

 (1)


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.


22.1.2008   

IT

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L 17/5


REGOLAMENTO (CE) N. 49/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2008

recante fissazione del quantitativo di granturco disponibile all’intervento per la fase n. 2 della campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (2), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 824/2000 definisce le norme relative all’attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all’intervento per le campagne 2007/2008 e 2008/2009. L’attribuzione avviene in due fasi denominate «fase n. 1» e «fase n. 2».

(2)

Il quantitativo globale di granturco offerto all’intervento durante la fase n. 1, che ha avuto inizio il 1o agosto ed ha avuto fine il 31 dicembre 2007, non ha superato il limite stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003. Occorre quindi pubblicare il quantitativo di granturco che può essere offerto all’intervento nel corso della fase n. 2 della campagna 2007/2008.

(3)

A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, terzo comma, la fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del quantitativo che rimane disponibile all’intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri. Occorre pertanto prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di granturco che può essere offerto all’intervento nel corso della fase n. 2 della campagna 2007/2008, a norma dell’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 824/2000, è di 1 500 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2007 (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 3).


DIRETTIVE

22.1.2008   

IT

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L 17/6


DIRETTIVA 2008/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Durante il negoziato di adesione, l’Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per richiedere un periodo transitorio per l’applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3).

(2)

Nell’allegato VI dell’atto di adesione del 2003 è stato concesso all’Estonia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all’apertura graduale del mercato.

(3)

Nella dichiarazione n. 8 allegata all’atto finale del trattato di adesione del 2003 si riconosceva peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell’argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012.

(4)

La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (4), che doveva essere attuata entro il 1o luglio 2004 e che è servita ad accelerare l’apertura del mercato dell’energia elettrica.

(5)

Con lettera del 17 settembre 2003, l’Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, relativo all’apertura del mercato ai clienti non civili, fino al 31 dicembre 2012. Con lettera complementare del 5 dicembre 2003, l’Estonia ha comunicato l’intenzione di procedere all’apertura completa del mercato prevista all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), alla data del 31 dicembre 2015.

(6)

La richiesta dell’Estonia si basava su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell’argillite petrolifera fino al 31 dicembre 2012.

(7)

L’argillite petrolifera costituisce l’unica vera risorsa energetica autoctona dell’Estonia e la produzione nazionale rappresenta quasi l’84 % della produzione mondiale. Il 90 % dell’elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di un settore di grande importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Estonia.

(8)

La concessione di una deroga complementare per il periodo 2009-2012 era necessaria per garantire la sicurezza degli investimenti nelle centrali di produzione, nonché la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Estonia consentendo, al tempo stesso, di risolvere i gravi problemi ambientali creati da queste centrali.

(9)

Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato la direttiva 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia (5), con la quale è stata concessa la deroga richiesta.

(10)

Con sentenza del 28 novembre 2006 nella causa C-413/04, Parlamento c. Consiglio (6), la Corte di giustizia ha annullato la direttiva 2004/85/CE, in quanto prevedeva a favore dell’Estonia una deroga all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b), e c), della direttiva 2003/54/CE che andava oltre il 31 dicembre 2008 nonché un obbligo correlativo di garantire un’apertura solamente parziale del mercato rappresentante il 35 % del consumo al 1o gennaio 2009 ed un obbligo di comunicazione annuale delle soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale.

(11)

Tale annullamento parziale non si fondava su motivi inerenti al contenuto della direttiva 2004/85/CE, ma su un errore nella scelta della base giuridica.

(12)

Dal momento che le ragioni per concedere all’Estonia una deroga all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2003/54/CE che vada oltre il 31 dicembre 2008 sono tuttora valide, occorre modificare di conseguenza detta direttiva, mantenendo la formulazione della direttiva 2004/85/CE, ma scegliendo la base giuridica corretta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2004/85/CE è sostituito dal seguente:

«3.   L’Estonia beneficia di una deroga temporanea all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b), e c), fino al 31 dicembre 2012. L’Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l’apertura del suo mercato dell’energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un’apertura completa entro il 1o gennaio 2013. Al 1o gennaio 2009 l’apertura minima del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo. L’Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 gennaio 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/54/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2006/653/CE (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

(5)  GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10.

(6)  Racc. 2006, pag. I-11221.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

22.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2008

che modifica la decisione 2007/718/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro

[notificata con il numero C(2008) 29]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica a Cipro, è stata adottata la decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro (3), allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (4).

(2)

Mediante la decisione 2007/718/CE la Commissione ha stabilito le norme relative alla spedizione di determinate categorie di carne da alcune aree, elencate nel suo allegato III, in cui non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche. Attualmente è permessa la spedizione di carni suine unicamente da zone determinate.

(3)

In base all’evoluzione della situazione zoosanitaria a Cipro e in particolare tenuto conto dei buoni risultati della sorveglianza in corso, è ora possibile definire dette aree, per i bovini, da inserire nell’allegato III della decisione 2007/718/CE.

(4)

La decisione 2007/718/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III della decisione 2007/718/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 289 del 7.11.2007, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2007/832/CE (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 56).

(4)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

1

2

3

4

5

6

7

8

Gruppo

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

Cipro

00001

Lefkosia

+

+

00003

Ammochostos

+

+

00004

Larnaca, tranne le unità amministrative di:

+

+

Agia Anna

 

 

 

Alethriko

 

 

 

Aradippou

 

 

 

Dromolaxia

 

 

 

Kalo Chorio

 

 

 

Kellia

 

 

 

Kiti

 

 

 

Kivisili

 

 

 

Klavdia

 

 

 

Kochi

 

 

 

Larnaka

 

 

 

Livadia

 

 

 

Meneou

 

 

 

Softades

 

 

 

Tersefanou

 

 

 

00005

Lemesos

+

+

00006

Paphos

+

+

ADNS

=

codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine

P

=

carni suine

FG

=

selvaggina d’allevamento di specie sensibili all’afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie sensibili all’afta epizootica»


22.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2008

relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo per il suo programma di rafforzamento nel 2008 delle infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 43]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/66/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13 quater, paragrafo 5, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE dispone la concessione agli Stati membri di un contributo finanziario della Comunità al fine di rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(2)

Con lettera datata 21 maggio 2007 (rif. DGPC 070521 000604), il Portogallo ha predisposto un programma inteso a rafforzare nel 2008 le sue infrastrutture d'ispezione sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi (2). Esso ha chiesto per il 2008 una partecipazione finanziaria della Comunità a tale programma, a norma del regolamento (CE) n. 998/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi (3).

(3)

Le informazioni tecniche fornite dal Portogallo hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato ed esaustivo; la Commissione ha redatto un elenco dei programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione che potevano essere ammessi, recante gli importi del contributo comunitario proposto per ciascun programma. Tali informazioni sono state esaminate anche dal comitato fitosanitario permanente.

(4)

Al termine della valutazione del programma, la Commissione ha concluso che le condizioni e i criteri indicati nella direttiva 2000/29/CE e nel regolamento (CE) n. 998/2002 per la concessione di un contributo finanziario della Comunità sono stati rispettati.

(5)

Quindi è opportuno concedere un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese che saranno sostenute nel 2008 dal Portogallo per detto programma.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese che saranno sostenute dal Portogallo nel 2008 per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è di 25 960 o, ripartito come indicato nell'allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità per il programma di cui all'allegato è versato soltanto se:

a)

lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, attraverso l'opportuna documentazione, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e

b)

lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 998/2002.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

(2)  Si tratta di una nuova presentazione, leggermente modificata del programma già presentato per il 2006, per il quale il principio del finanziamento comunitario era stato stabilito dalla decisione 2006/84/CE della Commissione (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 21). Il Portogallo non aveva acquisito gli impianti entro il termine previsto dal regolamento (CE) n. 998/2002 ed ha deciso di ripresentare un nuovo programma nel 2007.

(3)  GU L 152 del 12.6.2002, pag. 16. Il regolamento è stato pubblicato come regolamento (CE) n. 998/2002, ma è stato successivamente rinumerato in (CE) n. 999/2002 con la rettifica pubblicata nella GU L 153 del 13.6.2002, pag. 18.


ALLEGATO

PROGRAMMI DI RAFFORZAMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE

Programmi e corrispondente contributo finanziario della Comunità per il 2008

(in EUR)

Stato membro

Nomi dei posti d'ispezione

(unità amministrativa, nome)

Spesa ammissibile

Contributo finanziario massimo, tasso del 50 %

Portogallo

Porto (aeroporto)

4 202

2 101

Leixões (porto)

6 182

3 091

Aveiro (porto)

6 182

3 091

Lisboa (aeroporto)

4 202

2 101

Lisboa (porto)

6 182

3 091

Setúbal (porto)

6 182

3 091

Sines (porto)

6 182

3 091

Faro (aeroporto)

4 202

2 101

Ponta Delgada (aeroporto)

4 202

2 101

Funchal (aeroporto)

4 202

2 101

Totale del contributo finanziario della Comunità

25 960


22.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2008

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Germania nel contesto delle misure di emergenza contro l’influenza aviaria adottate nel 2003

[notificata con il numero C(2008) 144]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2003 sono stati registrati in Germania focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(2)

Al fine di prevenire la propagazione della malattia e di contribuire quanto prima alla sua eradicazione, è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell’ambito delle misure di emergenza adottate contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

La decisione 2004/51/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2003 (2) ha concesso un aiuto finanziario della Comunità alla Germania per le spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate contro detta influenza nel 2003.

(4)

Conformemente alla stessa decisione è stata versata una prima quota di 135 000 EUR.

(5)

La decisione stabilisce che il saldo del contributo finanziario venga fissato sulla base della dichiarazione presentata dalla Germania il 25 febbraio 2004, dei documenti giustificativi delle spese citate nella dichiarazione e dei risultati dei controlli in loco realizzati dalla Commissione. L’importo indicato nella dichiarazione relativa alle spese del 2003 era di 514 392,42 EUR, ma il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50 % delle spese rimborsabili.

(6)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per l’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2003.

(7)

L’esito dei risultati dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e alle condizioni per la concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.

(8)

Le osservazioni della Commissione e il metodo di calcolo della spese rimborsabili sono stati comunicati alla Germania con lettera del 21 novembre 2007.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per l’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2003, concesso conformemente alla decisione 2004/51/CE, è fissato a 239 196,53 EUR.

Poiché una prima quota di 135 000 EUR è già stata versata in applicazione della decisione 2004/51/CE, il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato a 104 196,53 EUR.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(2)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 60.